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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 20 aprile 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 aprile 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, De Biasi, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, De Biasi, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 aprile 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BONCIANI: «Disposizioni per la salvaguardia e lo sviluppo della città di Firenze» (3404);
COSENZA: «Disposizioni concernenti l'istituzione dei registri regionali dei baby-sitter e dei badanti e modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese sostenute dalle famiglie che ricorrono ai professionisti in essi iscritti» (3405);
GREGORIO FONTANA: «Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria» (3406);
BARBARO: «Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di obbligo di utilizzo del casco protettivo nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard» (3407).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche.

Con lettera pervenuta il 14 aprile 2010, il collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma ha trasmesso alla Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche di Alfonso PECORARO SCANIO, deputato e ministro dell'ambiente e del territorio al momento dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 4/08 Rg COLL - n. 16480/08 RGPM. La domanda è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.
Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 8).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 1o aprile 2010, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno MAZZOCCHI n. 9/2936-A/66, riguardante la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, Livia TURCO n. 9/2936-A/210, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, concernente la definizione di un Piano nazionale di contrasto alla povertà, LENZI n. 9/2936-A/212, accolto dal Governo sempre nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, riguardante la revisione dei requisiti di accesso per i possessori della social card, e alla mozione IANNACCONE ed altri n. 1/00265, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 13 gennaio 2010, concernente iniziative per favorire l'occupazione nel Mezzogiorno.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) competenti per materia.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera dell'8 aprile 2010, ha trasmesso otto note relative all'attuazione data agli ordini del giorno BELTRANDI ed altri n. 9/3210/9, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, concernente il riordino delle carriere del personale del comparto sicurezza e difesa, ASCIERTO ed altri n. 9/2936-A/206, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, riguardante il finanziamento delle missioni internazionali per l'anno 2010, e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno FIORONI n. 9/2714/195, BOSI n. 9/2714/260 e PISTELLI n. 9/2714/175, accolti come raccomandazione dal Governo limitatamente al dispositivo nella seduta dell'Assemblea del 2 ottobre 2009, e Arturo PARISI n. 9/2714/176, accolto dal Governo sempre limitatamente al dispositivo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardanti la destinazione di parte delle risorse derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale, rispettivamente, alla riduzione del precariato all'interno delle Forze armate, al finanziamento delle missioni internazionali ed al miglioramento delle dotazioni e della sicurezza dei contingenti italiani impegnati all'estero, Maurizio TURCO ed altri n. 9/3210/2, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, concernente iniziative volte a favorire il transito nel servizio permanente nelle Forze di sicurezza per i giovani che abbiano completato il periodo di ferma volontaria, DI STANISLAO ed altri n. 9/3016/13, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2009, riguardante iniziative per assicurare la continuità e la certezza di finanziamento del Fondo speciale per le missioni internazionali.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con le regioni.

Il ministro per i rapporti con le regioni, con lettera del 9 aprile 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno TASSONE ed altri n. 9/2724-A/20, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 ottobre 2009, concernente il coinvolgimento della Conferenza unificata Stato-regioni nella realizzazione da parte dell'amministrazione scolastica, attraverso l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola, di progetti inerenti ad attività di carattere straordinario.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 19 aprile 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione n..../2010/UE del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (COM(2010)104 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Un quadro strategico dell'Unione europea per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare (COM(2010)127 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio sull'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile relativo all'applicazione provvisoria dell'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale (COM(2010)153 definitivo) e relativi allegati, che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio del [...] concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica del Cile relativo alla conclusione dell'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale (COM(20 10)154 definitivo) e relativi allegati, che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 15 e 16 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
al dottor Fabio Carducci, l'incarico di direttore della direzione generale per l'organizzazione e la gestione delle risorse dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
al dottor Diego Rispoli, l'incarico di direttore della direzione per le accise, nell'ambito dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali:
al dottor Giuseppe Bilardi, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia;
alla dottoressa Maria Assunta Lorrai, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

Iniziative del Governo in merito al pagamento del pedaggio autostradale da parte dei cittadini abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 - 3-00952.

A) Interrogazione

LOLLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 2009, articolo 4, commi 1 e 2, si è determinata l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli automobilisti che in seguito al sisma del 6 aprile 2009 si trovano nella condizione di pendolari;
tale ordinanza prevedeva l'esenzione per i cittadini residenti nei comuni colpiti dal sisma che percorrono un tratto stradale compreso tra alcuni caselli delle autostrade A24-A25 e altre stazioni dell'A14;
i caselli indicati in tale ordinanza sono:
a) A24 - Tornimparte, L'Aquila ovest, L'Aquila est, Assergi, Colledara;
b) A25 - Bussi-Popoli;
c) A14 - S. Benedetto del Tronto, Val Vibrata, Teramo Giulianova, Roseto, Atri, Pescara nord, Pescara ovest, Francavilla, Ortona, Lanciano, Val di Sangro, Vasto nord e Vasto sud;
tale ordinanza fissava per il 30 ottobre 2009 la conclusione dell'esenzione;
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3797 del 2009 si aggiungeva tra i caselli indicati anche la stazione di Cocullo;
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 2009 si fissava come scadenza per l'esenzione la data del 31 dicembre 2009, poi prorogata fino al 31 gennaio 2010;
dal 1o febbraio 2010 l'esenzione non è più attiva;
in data 1o febbraio 2010 il commissario delegato per la ricostruzione Gianni Chiodi ha informato, tramite una nota, che «farà richiesta di proroga della convenzione per continuare a garantire l'esenzione del pedaggio autostradale»;
oltre un mese dopo la scadenza dell'esenzione nessuna notizia è stata comunicata ai cittadini aquilani che sono costretti a pagare il pedaggio autostradale per spostarsi;
diversamente da quanto previsto, a oggi molte migliaia di cittadini aquilani sono costretti a risiedere presso i comuni della costa o, comunque, lontano dall'Aquila, dovendo, però, per motivi di lavoro o di studio, tornare quotidianamente nella loro città -:
quali iniziative si intendano assumere per risolvere nel più breve tempo possibile questa situazione che grava su cittadini già duramente provati dalle condizioni determinate dal sisma del 6 aprile 2009.
(3-00952)

Chiarimenti in merito all'invio di mezzi e contingenti militari ad Haiti - 3-00849.

B) Interrogazione

FAVA, GIDONI e PINI. - Ai Ministri della difesa e degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
da nove anni i Governi che si sono succeduti hanno rispettato le disposizioni della risoluzione n. 7-01007, cosiddetta «Ruffino», dal nome del parlamentare che la promosse, approvata in sede di Commissione difesa il 16 gennaio 2001;
la predetta risoluzione indica un percorso preciso per i casi in cui si desideri avviare una missione militare all'estero;
tale iter prevede, in particolare, non solo l'informativa preliminare al Capo dello Stato, ma, altresì, la consultazione preventiva del Parlamento, anche in sede di commissione e persino limitatamente ad una Camera, al fine di constatare l'esistenza di una maggioranza disposta a sostenerne l'avvio;
ciò malgrado, senza aver esperito nessuno dei passaggi anzidetti, il Governo ha dato inizio, disponendo la partenza della portaerei Cavour verso il Brasile, ad un nuovo intervento, sia pure dettato da nobili finalità umanitarie, che si svolgerà ad Haiti;
il Governo si accinge, altresì, a considerare l'ipotesi di inviare sul suolo haitiano anche un robusto contingente terrestre di carabinieri, quale parte di un intervento della gendarmeria dell'Unione europea;
il tutto senza aver discusso nelle Camere rischi operativi e finalità politiche dell'intervento e senza che sia stata nemmeno chiarita l'architettura complessiva di comando e controllo entro cui i nostri militari agiranno -:
quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo ad assumere tale iniziativa, i costi attesi ed il contesto politico-militare di riferimento. (3-00849)

Iniziative normative in merito ai procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari - 2-00504.

C) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
già nella XV legislatura, nella seduta del 18 luglio 2007, l'interpellante aveva presentato un'interpellanza, la n. 2-00672, concernente la maxi-inchiesta denominata «concorsopoli» (su un giro di cattedre e di concorsi «pilotati»), in seguito alla quale furono rinviate a giudizio 45 persone, fra le quali alcuni docenti della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna e la preside;
nella predetta interpellanza, pur nel rispetto dell'autonomia universitaria, già si rilevava che, per quanto concerne i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori universitari di ruolo, restano ferme le indicazioni contenute nell'articolo 87 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il quale prevede le seguenti sanzioni disciplinari che possono essere inflitte secondo la gravità delle mancanze:
a) la censura;
b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
c) la revocazione;
d) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
e) la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni;

quanto all'autorità competente ad adottare i relativi provvedimenti, occorre ricordare che nonostante gli articoli 88 e seguenti del testo unico facciano esplicito riferimento al Ministro interpellato, la norma deve essere coordinata con quanto successivamente previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, definendo ulteriormente i principi di autonomia delle università, ha limitato le attribuzioni del Ministro interpellato con il disporre, all'articolo 5, comma 9, che le funzioni del ministero relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto;
ciò comporta che il potere di attivare procedimenti sanzionatori ed adottare i conseguenti provvedimenti spetta al rettore (non più al Ministro interpellato). Qualora per la gravità dei fatti, si proponga una sanzione superiore alla censura, l'atto è, comunque, adottato dal rettore, ma è necessario il parere conforme di una corte di disciplina (ai sensi dell'articolo 89, comma terzo, del testo unico), che oggi è rappresentata dal collegio di disciplina del Consiglio universitario nazionale, e, in caso di inadempienza del rettore, si pone il problema di chi debba adottare le sanzioni previste per legge, in modo da non lasciare alla sola magistratura la facoltà d'intervenire;
nell'interpellanza n. 2-00672 della XV legislatura si chiedeva, dunque, di conoscere quale fosse il parere del Governo su tale quadro normativo e, dunque, se intendesse proporre una modifica della legislazione attualmente in vigore per definire in modo preciso a chi spettino i poteri sostitutivi in un caso come quello accaduto a Bologna di mancanza di intervento del rettore, che, per quanto risultava all'interpellante, non avrebbe assunto alcun provvedimento disciplinare nei confronti di docenti che risulterebbero aver ammesso la loro responsabilità nella manomissione dei concorsi universitari e che rimangono attualmente al loro posto con responsabilità dirigenziali significative;
l'interpellanza, tuttavia, non ha avuto risposta;
l'opportunità di prevedere soluzioni per i casi, come quello in esame, in cui le autorità competenti non avviano i procedimenti disciplinari, risulta ora vieppiù comprovata da alcuni elementi nuovi:
a) si apprende, da una nota dell'agenzia Dire del 2 ottobre 2009, che l'azienda ospedaliero-universitaria S. Orsola-Malpighi di Bologna, in occasione della prima fase dell'udienza preliminare iniziata davanti al giudice dell'udienza preliminare di Bologna, Alberto Gamberini, ha chiesto di costituirsi parte civile sul presupposto che le vicende descritte, data la loro gravità abbiano causato perfino un danno d'immagine;
b) peraltro, alla luce di una recente intervista di un noto cattedratico del policlinico Sant'Orsola, appaiono essersi verificati da parte della regione condizionamenti, che influiscono anche nei rapporti interni allo stesso policlinico, rendendo oggettivamente difficile la libera attività scientifica e di cura, tanto da far pensare all'esistenza di un vero e proprio potere «trasversale»;
alla luce di tali nuovi elementi, appare dunque necessario che il Governo si pronunci circa le questioni che l'interpellante già aveva posto a suo tempo -:
se il Governo intenda assumere iniziative normative volte a definire in modo preciso a chi spettino i poteri disciplinari in via sostitutiva in un caso, come quello avvenuto a Bologna, di mancato intervento da parte del rettore.
(2-00504) «Garagnani».

Iniziative volte a ripristinare i fondi per le scuole paritarie - 3-00704.

D) Interrogazione

VIETTI, GALLETTI, VOLONTÈ, BUTTIGLIONE e CAPITANIO SANTOLINI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
secondo un comunicato della Federazione italiana scuole materne (Fism) non risulterebbe ripristinato il taglio di 135 milioni di euro ai contributi per le scuole paritarie (che includono, oltre alle scuole dell'infanzia aderenti alla Federazione italiana scuole materne, le scuole dei comuni e di altre tipologie di gestione), operato dal Governo con la manovra finanziaria per l'anno 2009;
fonti governative assicurano che il recupero del taglio potrà realizzarsi attraverso le risorse che lo Stato introiterà con il cosiddetto scudo fiscale;
tuttavia, secondo la Federazione italiana scuole materne, resta il fatto che i contributi necessari per il funzionamento di un servizio pubblico essenziale alle famiglie non solo non sono stati incrementati, ma sono stati decurtati di un quarto, nonostante le numerose dichiarazioni rilasciate dall'Esecutivo in tal senso;
oltre alle difficoltà ed al disagio delle famiglie, desta preoccupazione il futuro del personale (40.000 dipendenti tra insegnanti e non) impegnato nelle scuole dell'infanzia paritarie;
analoga situazione si riscontra per le scuole dell'infanzia dei comuni, già alle prese con le difficoltà conseguenti alle restrizioni del patto di stabilità contenute nella manovra finanziaria per l'anno 2009 -:
se non ritenga di adottare iniziative volte a ripristinare immediatamente i fondi per le scuole paritarie, promessi in più di un'occasione, al fine di eliminare l'emergenza educativa che sta montando nel Paese, consentendo la piena applicazione e il rispetto dei principi costituzionali della parità scolastica e della libertà di educazione e di evitare tensioni occupazionali tra gli addetti del comparto. (3-00704)

Iniziative di competenza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzate ad evitare la chiusura di sedi decentrate del Politecnico di Torino - 3-00797.

E) Interrogazione

DELFINO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
nel mese di ottobre 2009 il senato accademico del Politecnico di Torino ha predisposto la chiusura definitiva delle sedi universitarie decentrate, situate presso le città di Mondovì, Vercelli, Alessandria, Biella e Verrès;
il decentramento universitario cuneese del Politecnico di Torino costituisce, da sempre, una risorsa preziosa per l'intero territorio provinciale, caratterizzato da un elevato numero di studenti iscritti ai corsi universitari attivi nelle diverse sedi;
gli ingenti sforzi finanziari, già sostenuti dagli enti istituzionali e dalle forze sociali ed economiche territoriali, vengono, altresì, corredati dalla disponibilità ad accrescere il proprio impegno finanziario per lo sviluppo del polo monregalese del Politecnico di Torino, da parte del comune di Mondovì, della provincia di Cuneo, dell'Associazione insediamenti universitari e della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo;
le linee guida del suddetto progetto di rilancio e radicamento territoriale, della sede decentrata cuneese, sono state definite in accordo con lo stesso Politecnico di Torino, che ha partecipato come parte attiva al tavolo tecnico di lavoro;
la decisione relativa alla soppressione senza possibilità di appello dei corsi universitari, tenuti nella sede di Mondovì, appare all'interrogante alquanto inopportuna e incongruente, nonché pregiudizievole per l'intero tessuto socio-culturale, economico e produttivo del territorio provinciale, così come sostenuto dallo stesso consiglio provinciale di Cuneo nell'ordine del giorno approvato all'unanimità in data 26 ottobre 2009 -:
quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato sulla problematica sopra esposta e quali urgenti iniziative in suo potere intenda avviare, anche in sede di riparto del fondo di finanziamento ordinario delle università, al fine di favorire un superamento delle difficoltà, in primo luogo finanziarie, che hanno determinato la decisione di riorganizzazione e di chiusura adottata dal senato accademico, e di agevolare una sua riconsiderazione.
(3-00797)

Imposizione fiscale sul premio per gli studenti che conseguono la maturità con il massimo dei voti - 3-00738.

F) Interrogazione

VOLONTÈ, CIOCCHETTI e CAPITANIO SANTOLINI. - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in Italia i record delle tasse non pagate e dei condoni a ripetizione convivono con vere e proprie assurdità fiscali;
dal 2007, ad esempio, per chi esce dalla scuola media superiore con il massimo dei voti è previsto un premio di mille euro, un segnale questo per incentivare il merito;
quel premio, tuttavia, non solo è stato ridotto a 650 euro, ma su tale somma si devono perfino pagare le tasse;
secondo l'agenzia delle entrate, il premio di 650 euro non è una borsa di studio ma una retribuzione equiparabile alla tipologia del «rapporto di lavoro a tempo determinato» e, quindi, va assoggettata alla ritenuta di imposta del 20 per cento;
i licei, che hanno avuto il merito di portare all'esame di maturità studenti in grado di ottenere la lode, dovranno trasformarsi in sostituti di imposta compilando e inviando all'agenzia delle entrate il cud;
inoltre, bisogna considerare il fatto che alcuni istituti hanno già utilizzato la somma del bonus, anticipando il premio ad alcuni studenti, acquistando libri e computer ed ora si trovano a dover restituire al fisco parte della cifra, mettendo a rischio i loro già esigui bilanci -:
quali misure si ritenga opportuno prendere al fine di risolvere una situazione che va a discapito della meritocrazia, del diritto allo studio e dei bilanci di tanti istituti scolastici già fortemente penalizzati dai tagli previsti per la scuola. (3-00738)

Iniziative per la statizzazione dell'Istituto musicale «Gaetano Braga» (Teramo) - 3-00815.

G) Interrogazione

GINOBLE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in provincia di Teramo, nel 1985 è stato fondato l'Istituto musicale «Gaetano Braga», originario consorzio tra il comune e la provincia di Teramo;
l'Istituto Braga è stato pareggiato ai conservatori di musica di Stato nel 1939 e fin da allora ha rappresentato un solido punto di riferimento per rinomate personalità artistiche, nonché per associazioni culturali, cittadine, provinciali e regionali;

dal decennio 1980-1990 si è registrato un notevole incremento di utenza con un trend che continua ad essere in positivo, tanto che l'attuale numero di allievi frequentanti l'istituto è pari a circa 550 unità;
a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999, l'Istituto Braga è stato inserito a pieno titolo nel settore dell'alta formazione artistica e musicale del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasformandosi in un ente di riferimento non solo dal punto di vista didattico, ma anche nel settore della ricerca e della produzione artistica nel comparto dell'alta formazione artistica e musicale;
detto percorso è stato completato nell'ottobre 2005 con l'adozione dello statuto di autonomia (decreto direzionale del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 ottobre 2005, n. 406) che ha anche modificato la denominazione dell'istituto teramano e i conseguenti atti amministrativi;
con una politica lungimirante di adozione della riforma, proprio dal 1999 l'Istituto Braga ha calamitato l'attenzione del mondo musicale nazionale con alcune iniziative didattiche rivolte al mondo universitario: in data 29 novembre 2000 ha ottenuto l'autorizzazione alla sperimentazione accademica post-diploma della «Scuola superiore di perfezionamento musicale-biennio di specializzazione» e nel febbraio 2004 ha fatto seguito la nascita del diploma accademico di II livello in «discipline musicali». Nell'anno accademico 2007-2008, inoltre, sono stati attivati anche corsi biennali di secondo livello per la formazione di docenti di educazione musicale e di strumento musicale;
l'Istituto superiore di studi musicali «Gaetano Braga», grazie anche alle varie convenzioni stipulate e ai diversi partner con cui ha stabilito rapporti sia a livello locale che nazionale, rappresenta, quindi, il vertice di una piramide che comprende attività dislocate sul territorio, in collaborazione con enti, università, istituzioni e associazioni, e riveste un ruolo primario di «cittadella ideale della musica»;
l'attività dell'Istituto Braga contribuisce certamente alla crescita culturale non solo della regione Abruzzo, ma anche del nostro Paese, come parte integrante dell'alta formazione nel campo artistico, garantendo la diffusione, sul nostro territorio, di un'educazione musicale di alta qualità, di produzione e ricerca e promuovendo nuovi talenti in un'ottica di apertura verso gli altri Paesi e secondo quanto previsto dalla Convenzione di Lisbona;
dal 1995 la regione Abruzzo, con un intervento finanziario di tipo permanente, si è affiancata all'amministrazione provinciale di Teramo, consolidando ulteriormente l'istituto;
il consiglio regionale d'Abruzzo, in data 21 ottobre 2009, ha presentato una risoluzione con cui si chiede alla regione un impegno per superare lo stato di grave difficoltà in cui versa l'istituto teramano attivando le necessarie procedure per il reperimento di fondi - commisurati in una cifra pari a 400.000 euro - indispensabili a finanziare le attività formative e culturali dell'istituto stesso per l'anno 2009;
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con protocollo d'intesa datato 25 marzo 2005 stipulato con la regione Abruzzo, il comune e l'amministrazione di Teramo, il comune di Giulianova e l'Istituto Braga, si è impegnato alla statizzazione, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge n. 508 del 1999, dell'istituto stesso;
a tale fine, il comune di Teramo, nel corso del 2005, ha messo a disposizione, in comodato gratuito, l'ex-teatro popolare che è stato restaurato con fondi erogati dalla provincia e dalla regione -:
quali siano i motivi per cui, a distanza di quasi quattro anni, non si sia ancora proceduto alla statizzazione dell'Istituto Braga;
se non ritenga necessario e opportuno, in considerazione dell'alto prestigio di cui gode l'istituto, nonché al fine di favorire lo sviluppo dell'eccellenza e dei talenti nel nostro Paese, adoperarsi nell'assecondare le richieste dell'Istituto Braga;
se, e con quali tempi, il Ministro interrogato intenda procedere verso la statizzazione dell'istituto stesso, considerato il fatto che, nella regione Abruzzo, non sono presenti altri istituti musicali statali o legalmente riconosciuti nell'ambito del medesimo settore dell'alta formazione musicale ed artistica. (3-00815)

Iniziative per la promozione nelle scuole di una campagna di informazione sulla prevenzione e sulla lotta all'AIDS - 3-00914.

H) Interrogazione

PEDOTO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il 26 maggio 2009 la Camera dei deputati ha approvato un insieme di atti di indirizzo, tra cui la mozione Livia Turco ed altri n. 1-00166, in materia di prevenzione e lotta alla diffusione dell'aids, in cui il Governo si impegnava ad elaborare linee per la prevenzione dell'aids, favorendo anche campagne informative nelle scuole secondarie di secondo grado;
l'informazione e le campagne di comunicazione sono un passaggio fondamentale nella lotta a questa malattia e la scuola deve essere fonte e luogo di informazione attendibile, momento forte di aggregazione e di dibattito;
come ogni anno, anche in Italia il 1o dicembre 2009 si è celebrato, come nel resto del mondo, la giornata mondiale per la lotta contro l'aids, istituita nel 1998 dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, allo scopo di sensibilizzare la comunità internazionale e i singoli individui al necessario impegno per la prevenzione e la cura della malattia;
la ricorrenza è stata scelta in quanto il primo caso di aids è stato diagnosticato il 1o dicembre 1981. Da allora l'aids ha ucciso oltre 25 milioni di persone, diventando una delle epidemie più distruttive che la storia ricordi. Per quanto in tempi recenti l'accesso alle terapie e ai farmaci antiretrovirali sia migliorato in molte regioni del mondo, l'epidemia di aids ha mietuto circa 3,1 milioni di vittime nel corso del 2005 (le stime si situano tra 2,9 e 3,3 milioni), oltre la metà delle quali (570.000) erano bambini;
nel 2010, in concomitanza con la celebrazione della giornata mondiale, in Italia è partita anche la campagna informativo-educativa 2009: «Aids: la sua forza finisce dove comincia la tua. Fai il test!»;
obiettivo della campagna è quello di contrastare l'abbassamento dell'attenzione della popolazione italiana nei confronti del problema aids e, in particolare, di incentivare i giovani adulti (30-40 anni), di qualunque orientamento sessuale, italiani e stranieri, ad effettuare il test hiv;
la campagna ha una diffusione sui principali organi quotidiani e periodici della carta stampata, mentre a livello televisivo e radiofonico è stato diffuso per non più di due settimane uno spot interpretato dal noto attore cinematografico Valerio Mastrandrea e diretto dal regista Ferzan Ozpetek;
il target della campagna è quella fascia della popolazione cosiddetta inconsapevole, cioè coloro che, non essendosi sottoposti al test, ignorano la propria sieropositività, infettano gli altri attraverso i rapporti sessuali e ricevono una diagnosi tardiva della malattia;
se tale campagna è sicuramente un passo avanti nella lotta all'aids, è comunque insufficiente ed incompleta, poiché non si rivolge ai ragazzi e agli adolescenti, lasciando così questi, di fatto, privi di qualsiasi informazione utile ed attendibile proveniente da iniziative istituzionali -:
quali iniziative il Governo intenda assumere, nel più breve tempo possibile, affinché anche gli adolescenti siano oggetto di una specifica campagna nazionale di informazione sulla prevenzione e sulla diffusione dell'hiv;
se il Ministro interrogato, anche in relazione alla risposta ad un precedente atto di sindacato ispettivo (n. 5-02360), già da quest'anno scolastico non ritenga opportuno promuovere all'interno delle scuole, quali luoghi privilegiati per l'acquisizione di modelli comportamentali consapevoli e, in particolare, nelle scuole secondarie di secondo grado, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'aids, campagne d'informazione sulla prevenzione e sulla lotta all'hiv, affinché anche gli studenti abbiano un informazione diretta sui metodi di prevenzione e di lotta all'aids. (3-00914)

Iniziative in merito all'introduzione di tariffe per le tangenziali di Varese e Como, nonché per la realizzazione del sistema autostradale pedemontano lombardo - 2-00523.

I) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
il sistema autostradale pedemontano lombardo è una delle principali opere di interesse nazionale;
il progetto preliminare è stato approvato dal Cipe nell'ambito della procedura della cosiddetta «legge obiettivo»;
il Governo di centrosinistra aveva deciso di destinarvi rilevanti risorse pubbliche (1 miliardo e 200 milioni di euro, come da articolo 1, comma 979, della legge n. 296 del 2006) e contestualmente affidare a Concessioni autostradali lombarde, Cal (regione Lombardia e Anas), la realizzazione della pedemontana, dando vita al primo esperimento di federalismo infrastrutturale del nostro Paese;
il piano del Cipe non comprendeva il finanziamento dei secondi lotti delle tangenziali di Varese e di Como e, pertanto, il Governo Berlusconi aveva accolto la proposta di individuare le necessarie risorse finanziarie per completare, attraverso nuovi finanziamenti da individuarsi nella legge finanziaria, nella «legge obiettivo» o all'interno delle opere per Expo 2015, la realizzazione del sistema autostradale pedemontano lombardo;
secondo le precedenti delibere del Cipe per le tangenziali di Varese e di Como non era prevista la tariffazione;
il nuovo piano finanziario approvato dal consiglio di amministrazione di Pedemontana prevede la tariffazione sulle tangenziali di Varese e Como;
tale decisione compromette gravemente le aspettative dei cittadini di Varese e Como, smentendo impegni ripetutamente assunti -:
se il Ministro interpellato intenda assumere iniziative volte a verificare se sia coerente con la concessione approvata il predetto aumento delle tariffe;
quali iniziative intenda assumere per realizzare la pedemontana rispettando gli impegni nei confronti delle comunità di Varese e Como.
(2-00523) «Marantelli, Braga».

Iniziative relative alla soppressione della Freccia adriatica e per garantire un adeguato servizio ferroviario al basso Piemonte, con particolare riferimento alla città di Voghera - 3-00882.

L) Interrogazione

COMPAGNON e DELFINO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
con l'introduzione del nuovo orario ferroviario, i treni veloci Torino-Lecce Freccia adriatica (già treno 9763) e Lecce-Torino (già treno 9766) risultano cancellati;
è indubbio che la soppressione della Freccia adriatica penalizza fortemente il basso Piemonte, oltre a Voghera e il suo hinterland, che, dopo essere stati privati di un collegamento veloce e diretto con Roma, ora sono privati anche di un collegamento veloce diurno con l'Abruzzo, la Puglia e con la riviera romagnola e marchigiana;
inoltre, tale soppressione viene a rendere più difficile la periodica frequenza, nelle loro regioni di origine, dei numerosi cittadini pugliesi e abruzzesi presenti nel basso Piemonte (Asti, Alessandria), a Voghera e nell'oltrepò pavese;
il treno veloce espresso Freccia adriatica, con partenza da Torino alle ore 7,45, fermata Voghera 9,05, arrivava a Lecce alle ore 18,43. Da Lecce partenza alle ore 11,28, arrivava a Voghera alle 20,47 ed era a Torino alle 22,15;
al di là della lunga percorrenza, era utilizzato anche per le fermate intermedie di Bologna, Rimini, Ancona, Pescara e Bari, per cui è evidente il disservizio che si è creato con la soppressione, presentata «a sorpresa» con la pubblicazione del nuovo orario ferroviario;
inoltre, altri gravi disagi derivano dalle decisioni di Trenitalia verso la Francia (Montecarlo, Nizza e altre località), ove esistono molte residenze e interessi dei cittadini di Tortona, Voghera e dell'hinterland;
le ferrovie francesi non hanno, infatti, confermato gli accordi con Ferrovie italiane e, pertanto, in epoca di «globalizzazione», si registra un ulteriore disagio per i viaggiatori, in quanto si dovrà cambiare treno per ben due volte per arrivare a Nizza;
è assolutamente condivisa la realizzazione dell'ammodernamento ferroviario veloce Milano-Roma-Napoli e della Tav Lione/Torino/Milano, ma occorre sviluppare una politica di trasporto ferroviario efficiente, che risponda anche alle esigenze complessive di migliaia di pendolari, che spesso viaggiano in carrozze indecorose e con gravi ritardi;
Trenitalia impegna significative risorse per comunicare le «eccellenze» del suo servizio, ma, nel contempo, si vedono diminuire complessivamente le opportunità per ampie aree del territorio nazionale e crescere i disagi dei cittadini e dei lavoratori pendolari -:
quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla situazione descritta in premessa e ai minori servizi offerti al basso Piemonte e per la Lombardia, in particolare alla città di Voghera, all'oltrepò e al suo ampio hinterland, e quali iniziative intenda assumere verso Trenitalia per ripristinare i servizi già esistenti;
più in generale, quale sia l'impegno di Trenitalia per superare i gravi disagi denunciati dai viaggiatori sui percorsi interregionali e locali. (3-00882)

Chiarimenti in merito alla realizzazione della variante di Demonte (Cuneo) sulla strada statale n. 21 - 3-00965.

M) Interrogazione

DELFINO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la strada statale n. 21 del «Colle della Maddalena» è di importanza internazionale, in quanto collegamento tra l'Italia e la Francia;
nell'ottobre 2005 è stato sottoscritto uno specifico protocollo d'intesa tra la regione Piemonte, l'amministrazione provinciale di Cuneo, l'Anas spa, i comuni di Demonte, Aisone, Vinadio e la comunità montana Valle Stura per la progettazione della variante stradale compresa tra Demonte e Vinadio;
nel luglio 2007 è stato emesso da parte della direzione trasporti della regione Piemonte il provvedimento conclusivo della fase di verifica di valutazione di impatto ambientale del progetto preliminare;
tale progetto è stato successivamente inserito nel contratto di programma Anas 2007/2011, rispetto al quale era stato previsto lo stanziamento di 55 milioni di euro, più volte confermato, negli ultimi due anni, nel corso degli incontri promossi per monitorare l'iter della variante stradale in questione;
nei giorni scorsi, l'Anas ha comunicato l'indisponibilità delle risorse necessarie a dare corso alla progettazione definitiva e alla realizzazione del primo lotto di intervento della citata variante;
tale comunicazione rappresenta, di fatto, l'ennesimo rinvio della fase operativa per la realizzazione di questa necessaria infrastruttura;
la realizzazione della variante di Demonte rappresenta un'opera indispensabile, che garantirebbe l'incolumità dei residenti nei centri abitati di Demonte, Aisone e Vinadio, visto il continuo aumento del traffico «pesante», che ha contribuito all'insorgenza di condizioni di rilevante pericolo, sia per le persone che per i beni;
considerata, inoltre, l'importanza internazionale della strada statale n. 21, risulta quanto mai necessario procedere alla realizzazione di tutti gli interventi finalizzati a migliorare tale infrastruttura e ad assicurare le ottimali condizioni di percorribilità e di sicurezza -:
quali siano le ragioni che hanno impedito all'Anas di dare corso alla progettazione definitiva dopo il provvedimento conclusivo della valutazione di impatto ambientale;
quale sia la reale situazione degli stanziamenti per la predetta variante già previsti nell'accordo di programma Anas-regione e se tali risorse siano state destinate alla copertura di altri interventi. (3-00965)

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2009 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 2449-C)

A.C. 2449-C - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2449-C - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE.

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 6 sopprimere i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater;
all'articolo 13, comma 1, lettera d-ter), aggiungere i seguenti periodi: il sistema di prevenzione è istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed è basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione; il Ministero dell'economia e delle finanze individua le categorie di soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie di dati destinati ad alimentare l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo a favore dell'ente gestore. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera h);.
all'articolo 17, sopprimere il comma 1-bis;.
all'articolo 17, comma 2, sopprimere la lettera g);
all'articolo 17, comma 2, lettera h), sopprimere le parole: nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio;
all'articolo 17, comma 3, sopprimere la lettera v);
all'articolo 17, comma 3, lettera z), sopprimere le parole: nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio;
all'articolo 17, sostituire il comma 3-ter con il seguente: 3-ter. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Organismo di cui al comma 3-bis sono posti a carico dei soggetti che importino o immettano in consumo petrolio o prodotti petroliferi in Italia. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera h).
all'articolo 34, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 2. all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
all'articolo 38, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: armonizzandone gli aspetti previdenziali e assistenziali.
all'articolo 43, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: ulteriori oneri con le seguenti: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
all'articolo 43, comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

e con le seguenti condizioni:
all'articolo 17, comma 2, lettera h), sostituire le parole: di finanziamento con le seguenti: di funzionamento;
all'articolo 17, comma 3, lettera z), sostituire le parole: di finanziamento con le seguenti: di funzionamento;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 17.1, 17.2, 17.5, 17.50, 24.3, 31.2, 38.2, 43.24, 43.32, 43.39, 43.41, 43.50, 43.51, 43.58, 49.50 e sull'articolo aggiuntivo 23.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 2449-C - Articolo 1

ARTICOLO 1 ED ANNESSI ALLEGATI A E B DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE;
2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);
2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata);
2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);
2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (Versione codificata);
2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione);
2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione).
2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;
2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.

Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.

A.C. 2449-C - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Modifica all'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11).

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo le parole: «le linee politiche del Governo» sono inserite le seguenti: «, e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie,».
1-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il CIACE si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni seduta del Consiglio europeo».
1-ter. All'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, al secondo periodo, dopo le parole: «del Governo» sono aggiunte le seguenti: «e delle Camere» e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il comitato tecnico permanente si riunisce almeno una volta alla settimana».
1-quater. All'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Al fine di potenziare la partecipazione del Governo italiano alla fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea, il CIACE può avvalersi di un ulteriore contingente massimo di 80 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati al CIACE dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del 25 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, non reperibili con il ricorso al personale in servizio, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'attuazione del presente comma si provvede, per quanto concerne l'utilizzo del personale comandato, in aspettativa, fuori ruolo o in altra analoga posizione, nel limite di spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010 e, per quanto concerne il personale con contratto a tempo determinato, con contratto di collaborazione o in qualità di esperto o consulente, nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010.
4-quater. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 1,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimere i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
6. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 2449-C - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e modifica all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11).

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. - (Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere). - 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché su ogni altro atto o questione relativo all'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2.

Art 4-ter. - (Programma nazionale di riforma). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione.
2. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari»;
b) il comma 3 dell'articolo 15-bis è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento».
c) al comma 3-bis dell'articolo 15-bis, le parole: «comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti» sono sostituite dalle seguenti: «comunica al Parlamento le informazioni e i documenti più significativi relativi a tali atti»;
d) all'articolo 15-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 19.
3-quater. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi».

A.C. 2449-C - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Modifica dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di relazioni annuali al Parlamento).

1. L'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:
«Art. 15. - (Relazioni annuali al Parlamento). - 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:
a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;
b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei Ministri dell'Unione europea tenutisi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;
c) la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l'innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;
d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sull'efficacia delle predette politiche di coesione;
e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;
f) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome».

A.C. 2449-C - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 4-quater nella legge 4 febbraio 2005, n. 11).

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l'articolo 4-ter, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 4-quater. - (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà) - 1. Al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell'ambito delle procedure previste dai Trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisce, entro tre settimane dall'inizio del suddetto esame, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.
2. L'informazione di cui al comma 1, curata dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, può essere fornita in forma scritta e dovrà, in particolare, avere ad oggetto:
a) una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o opportune modifiche;

b) l'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell'intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;

c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.

3. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Introduzione dell'articolo 4-quater nella legge 4 febbraio 2005, n. 11).

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 4-quater con il seguente:
Art. 4-quater. - (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e alla formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'Unione europea) - 1. Entro quindici giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea il Presidente dei Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee presenta alle Camere una relazione sulla proposta che dia conto del fondamento della competenza dell'UE, del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, dello stato o delle prospettive dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.
2. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche europee, la relazione di cui al comma 3, anche su altri atti o progetti di atti trasmessi ai sensi del comma 1.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente i competenti organi parlamentari:
a) sull'andamento dell'esame presso le istituzioni dell'UE dei progetti di atti trasmessi ai sensi del comma 1, con particolare riferimento ai negoziati in seno al Consiglio dell'Unione europea;
b) sugli sviluppi dell'esame dei progetti di atti normativi trasmessi ai sensi del comma 1 in seno al Consiglio dell'Unione europea, anche con riferimento alle riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti di cui all'articolo 240 del Trattato sul funzionamento dell'Unione;
c) sulle posizioni assunte dal Governo nell'ambito di consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione europea;
d) sulle altre iniziative o osservazioni indirizzate formalmente dal Governo alle istituzioni UE nonché sulle iniziative degli altri Stati membri di cui il Governo abbia formale conoscenza.
9. 1. Gozi.

A.C. 2449-C - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Ulteriori modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11).

1. All'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese».
b-bis) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 19.
3-quater. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi».

A.C. 2449-C - Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Modifiche agli articoli 14 e 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, nonché modifica all'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34).

1. Il comma 8 dell'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e successive modificazioni, è abrogato.
2. All'articolo 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni di cui al presente articolo, commesse prima dell'entrata in vigore della presente disposizione e per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata».

3. All'articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La legge 3 maggio 1971, n. 419, nonché la legge 10 aprile 1991, n. 137, sono abrogate. Nell'ambito dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fatti salvi gli accertamenti svolti sulla base delle suddette leggi».

A.C. 2449-C - Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88).

1. All'articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti;
d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità;
d-quater) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche dati e di sistemi di informazione creditizia;
d-quinquies) prevedere che al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento sia consentito di prendere visione e di estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Al comma 1, lettera d-ter), aggiungere, infine, le parole: il sistema di prevenzione è istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed è basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la Cosap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione; il Ministero dell'economia e delle finanze individua le categorie di soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie di dati destinati ad alimentare l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo a favore dell'ente gestore. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
13. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 2449-C - Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «commi 1 e 2 dell'articolo 2» sono inserite le seguenti «, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA),», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal FEASR, indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:
a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;

b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;

c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;

d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito».

A.C. 2449-C - Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico).

1. All'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché» sono soppresse;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato».
d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita dalla seguente:
"f) l'indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico"».

A.C. 2449-C - Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui all'articolo 1, secondo i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1;
b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei princìpi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

A.C. 2449-C - Articolo 20

ARTICOLO 20 ED ANNESSO ALLEGATO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 20.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato III-bis. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;».

2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, è aggiunto l'allegato III-bis, di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Allegato 1
(articolo 20, comma 2)

«ALLEGATO III-bis
(articolo 3, comma 1, lettera c))

CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI

1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri:
a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana;
b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all'1 per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;
c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;
d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l'ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dall'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la relativa destinazione d'uso, o i livelli di fondo naturali dell'area;
e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell'estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all'ambiente o alla salute umana.

2. I rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato all'autorità competente che i criteri di cui al punto 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.
3. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), e si basa sulle stesse fonti d'informazione».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 20. - 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) rifiuto inerte: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altri materiali, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale di sostanze inquinanti nella massa del rifiuto, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, tali da non determinare un peggioramento della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento della cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione del rifiuti delle industrie estrattive sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE. I suddetti rifiuti sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato III-bis.

2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, è aggiunto l'allegato III-bis, di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Conseguentemente, sostituire l'Allegato 1 con il seguente:

Allegato 1 - (articolo 20, comma 2)

«ALLEGATO III-bis.
(articolo 3, comma 1, lettera
c)

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI

1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, anche nel sito di deposito, i seguenti criteri:
a) i rifiuti non subiscono alcuna degradazione significativa o altre trasformazioni dello stato chimico e fisico significative che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana;
b) i rifiuti possiedono un tenore di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all'i per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;
c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;
d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato sufficientemente basse da non comportare rischi significativi per le persone e per l'ambiente, il tenore di tali sostanze nel suolo e sottosuolo non deve superare i valori limite fissati dall'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento alla destinazione d'uso dell'area nella quale si intende conferire i rifiuti stessi, o ai livelli di fondo naturale dell'area stabiliti dagli enti di controllo; il tenore delle sostanze suddette deve essere inoltre tale da non modificare lo stato chimico ed ecologico delle acque sotterranee e superficiali;
e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di sostanze utilizzate nella prospezione, nell'estrazione, nel trattamento o nello sfruttamento delle cave tali da alterare significativamente la qualità delle risorse ambientali o da nuocere alla salute umana.

2. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), e si basa sulle fonti d'informazione".
20. 50. Bratti.

Al comma 1, capoverso lettera c), sopprimere le parole da: I rifiuti di estrazione fino alla fine della lettera.
20. 2. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, capoverso lettera c), sostituire le parole da: soddisfano fino a: apposita lista con le seguenti: rientrano in una o più tipologie elencate in una apposita lista elaborata dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale,
20. 3. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, capoverso lettera c), dopo le parole: apposita lista aggiungere le seguenti:, predisposta in coerenza con la caratterizzazione dei rifiuti di cui alla decisione 2009/360/CE e alla definizione di rifiuto inerte di cui alla decisione 2009/359/CE, e.
20. 4. Piffari, Scilipoti, Aniello Formisano, Razzi, Borghesi.

A.C. 2449-C - Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. La comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009, relativo alle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse, è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 28 febbraio 2010. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, le parole: «allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 3, punto 4»;
b) all'articolo 9, comma 2, lettera d), le parole: «sorgenti luminose fluorescenti» sono sostituite dalle seguenti: «lampade a scarica»;
c) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole: «o misto adeguato» sono sostituite dalle seguenti: «adeguato, attraverso le seguenti modalità:
a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale dei RAEE di competenza del produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti ad effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato per le quali lo stesso è definito come produttore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m); tale contratto dovrà, tra l'altro, fornire l'identificazione del produttore, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore, entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica medesima, ovvero dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato di cui all'articolo 15 il riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido solamente a seguito dell'approvazione da parte del predetto Comitato;
b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell'articolo 10, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno di riferimento»;
d) all'articolo 11, comma 2, dopo la parola: «produttore» sono inserite le seguenti: «che opta per la modalità di cui al comma 1, lettera a),»; dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare»; le parole: «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico» e dopo le parole: «e dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentito il Comitato di cui all'articolo 15,»;

e) all'articolo 13, comma 6, dopo le parole: «in materia di segreto industriale,» sono inserite le seguenti: «il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero,».

3. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2005, entro il 30 giugno 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2009. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono comunicate ai produttori delle apparecchiature medesime mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei RAEE o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori comunicano entro il 30 giugno 2010 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2009, suddivise secondo le categorie di cui all'allegato 1A annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali. Entro lo stesso termine i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espres- so in peso o, se non è possibile, in numero, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2, lettera e), del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.
(Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «organizzando

periodicamente e gratuitamente il servizio di ritiro dei RAEE domestici presso i singoli distributori e i centri di raccolta».
22. 50. Brugger, Zeller.

A.C. 2449-C - Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Disposizioni in materia di tempo legale, anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE).

1. A decorrere dall'anno 2010 il periodo dell'ora estiva, in attuazione della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, ha inizio alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di marzo e termina alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di ottobre.
2. Il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, e la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, sono abrogati.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli organismi pubblici provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.
(Disposizioni in materia di tempo legale, anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE).

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire in maniera integrale la direttiva 2009/71/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
2. In conformità al diritto comunitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della direttiva, il Governo è delegato ad individuare strumenti, processi e misure di sicurezza che siano più rigorosi di quelli contemplati nella direttiva, per assicurare il continuo miglioramento della sicurezza del settore nucleare e la revisione e l'aggiornamento costante della relativa regolamentazione adeguandoli prontamente agli ultimi avanzamenti della tecnica e della scienza, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della direttiva.
3. Ai fini di garantire la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, la scelta di un sito per la costruzione di un impianto nucleare, da chiunque operata, è sottoposta preventivamente a referendum da parte della popolazione della Regione in cui l'impianto debba essere costruito, approvato dalla maggioranza della popolazione della stessa Regione.
23. 01. Cimadoro, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi, Piffari, Scilipoti, Monai.

A.C. 2449-C - Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, il Governo è tenuto al rispetto, oltre che dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva 2009/44/CE, tenuto conto anche degli sviluppi recenti che hanno interessato il settore europeo del post-trading, le opportune modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare riferimento ai sistemi interoperabili, all'operatore del sistema e al «giorno lavorativo»;
b) nel caso di sistemi interoperabili, prevedere norme che favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento in detti sistemi al fine di evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento;
c) prevedere, in conformità alla direttiva 2009/44/CE, le opportune modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con particolare riferimento ai crediti dati in garanzia, anche mediante il coordinamento tra l'esigenza di limitare le formalità amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia e il fine di tutelare il creditore ceduto e i terzi;
d) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;
e) rivedere, ove necessario, la disciplina delle insolvenze di mercato di cui agli articoli 72 e 202 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto conto dell'obiettivo di ridurre le turbative ai sistemi derivanti dall'insolvenza di un partecipante.

1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE).

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) disciplinare il rapporto tra definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento e i rapporti giuridici o le operazioni sottostanti, disponendo in particolare che la definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento non pregiudica la possibilità di esercitare altrimenti sui beni della controparte del rapporto giuridico o dell'operazione sottostante le ragioni derivanti dall'eventuale invalidità o inefficacia di tale rapporto od operazione;.
24. 2. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: il creditore ceduto e i terzi; aggiungere le seguenti: a questo scopo il Governo deve altresì attenersi a quanto previsto dalle lettere da c-bis) a c-septies);

Conseguentemente dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) nell'individuare le tipologie di crediti che potranno essere costituiti in garanzia, integrare la definizione di crediti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), della direttiva 2002/47/CE come modificata dalla direttiva 2009/44/CE, al fine di conservare la maggiore ampiezza dell'insieme delle «attività finanziarie» nella vigente formulazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
c-ter) non esercitare l'opzione prevista nell'articolo 3, comma 1, secondo capoverso, ultimo periodo, della direttiva 2002/47/CE come modificata dalla direttiva 2009/44/CE, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 della direttiva 2002/47/CE, come modificata dalla direttiva 2009/44/CE;
c-quater) stabilire che il debitore ceduto potrà comunque considerarsi liberato adempiendo a favore del creditore cedente, salvo che, trattandosi di soggetto operante nell'ambito della propria attività professionale, egli abbia rinunciato per iscritto a tale facoltà. In caso di rinuncia dovrà comunque essere considerato liberato il debitore che abbia in buona fede ignorato l'avvenuta cessione;
c-quinquies) chiarire il significato di «elenco di crediti» contenuto nell'articolo 1, comma 5 della direttiva 2002/47/CE come modificata dalla direttiva 2009/44/CE, prevedendo che esso si riferisce alla sola necessità della prova scritta del credito e della sua fornitura in garanzia, e che pertanto rientra in tale definizione qualunque documento scritto, o in forma giuridicamente equivalente a quella scritta, comprovante l'esistenza di uno o più crediti e la loro fornitura quale garanzia;
c-sexies) prevedere che la disciplina dei contratti di garanzia finanziaria aventi per oggetto crediti non costituisce deroga alle norme in materia di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, né a quelle in materia di cessione dei crediti di impresa di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52;
c-septies) precisare che la rinuncia alla compensazione di cui all'articolo 3 comma 3, della direttiva 2002/47/CE, come modificata dalla direttiva 2009/44/CE, non ha effetto nei confronti degli altri creditori del soggetto che abbia rinunciato se intenzionalmente compiuta in loro danno, coordinando tale precisazione con le norme che, nell'ambito delle procedure di risanamento o liquidazione, disciplinano gli effetti degli atti compiuti dal debitore nel periodo che precede l'apertura della procedura.
24. 3. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

A.C. 2449-C - Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Delega al Governo per il recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, e della sezione II, paragrafi 5 e 6, della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alle raccomandazioni 2004/913/CE e 2009/385/CE e delle seguenti previsioni:
a) prevedere che le società quotate rendano pubblica una relazione sulle remunerazioni che illustri in apposita sezione la loro politica in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio finanziario successivo;
b) anche al fine di assicurare la trasparenza dell'attuazione della politica di remunerazione, prevedere che la relazione sulla remunerazione illustri in apposita sezione i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
c) ferme restando le disposizioni legislative che disciplinano la competenza a determinare la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, stabilire il coinvolgimento dell'assemblea dei soci nell'approvazione della politica di remunerazione;
e) prevedere che i sistemi retributivi degli amministratori e dei membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito non debbano essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo;
f) per quanto occorra, attribuire alle amministrazioni o alle autorità di vigilanza competenti i poteri regolamentari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.
(Delega al Governo per il recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate).

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'ammontare dei compensi individualmente riconosciuti deve essere scomposto per indicarne la parte variabile in funzione dell'andamento reddituale della società, quella non dipendente da tale parametro, nonché quella riconducibile ad altre forme di incentivo di lungo periodo; deve essere inoltre indicata l'informazione sulla remunerazione straordinaria eventualmente riconosciuta all'atto di cessazione dalla carica, nonché quella corrisposta nell'esercizio da terzi in relazione all'attività amministrativa;
25. 50. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
c)
prevedere che la dichiarazione relativa alla remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione sia approvata dall'assemblea ordinaria dei soci.
25. 51. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) prevedere nelle società quotate che tutte le forme di premi di risultato, incluse le stock option, attribuite ai componenti l'organo di amministrazione, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche, siano riferite ad un periodo medio lungo e comunque non inferiore a cinque anni;
25. 2. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Razzi, Aniello Formisano.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, stabilendo che nelle società quotate tutte le forme di premi di risultato, incluse le stock option, attribuite ai componenti l'organo di amministrazione, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche, siano riferite ad un periodo medio lungo e comunque non inferiore a cinque anni;
25. 52. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Razzi, Aniello Formisano.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, recependo altresì, nell'ambito della disciplina in materia di remunerazioni, quanto previsto dalla sezione II della raccomandazione 2009/385/CE, affinché vengano rispettati i seguenti criteri:
1) i limiti per le componenti variabili delle remunerazioni devono essere predeterminati dalle società, le quali possono anche trattenere le componenti variabili della remunerazione in caso non siano soddisfatti i criteri relativi ai risultati;
2) la concessione di componenti variabili della remunerazione deve essere subordinata a criteri predeterminati e misurabili concernenti i risultati. I criteri in materia di risultati devono promuovere la sostenibilità a lungo termine della società e includere criteri non finanziari che siano pertinenti per il valore aggiunto a lungo termine della società, come il rispetto delle norme e delle procedure in vigore;
3) qualora venga assegnata una componente variabile della retribuzione, il pagamento di una quota rilevante di tale componente deve essere dilazionato di un periodo minimo. La quota della componente variabile cui si applica tale dilazione deve essere determinata in funzione dell'importanza relativa della componente variabile rispetto alla componente non variabile della remunerazione;
4) le intese contrattuali con gli amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione devono includere clausole che consentano alla società di chiedere la restituzione di componenti variabili della remunerazione versate sulla base di dati che in seguito sono risultati manifestamente errati;
5) il trattamento di fine rapporto di lavoro non deve superare un determinato importo o un determinato numero di anni, che non deve in genere oltrepassare due anni della componente non variabile della retribuzione o del suo equivalente. Il trattamento di fine rapporto non deve essere versato se il recesso è dovuto a risultati inadeguati;
6) per quanto attiene alla remunerazione basata su azioni, le azioni non devono essere acquisite prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di concessione. L'esercizio delle opzioni su azioni o di altri diritti di acquisto di azioni o di remunerazione in base alle variazioni di prezzo delle azioni, non deve aver luogo prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di concessione;
7) il conferimento di azioni e il diritto di esercitare le opzioni su azioni o eventuali altri diritti di acquisto di azioni o di remunerazione in base alle variazioni di prezzo delle azioni, devono essere subordinati a criteri predeterminati e misurabili per quanto concerne i risultati. Dopo l'acquisizione, gli amministratori devono conservare un certo numero di azioni fino alla fine del loro mandato, subordinate alla necessità di finanziare eventuali costi collegati all'acquisizione delle azioni. Deve essere stabilito il numero di azioni da conservare, pari al doppio del valore della retribuzione annua complessiva (somma della parte non variabile e delle componenti variabili);
8) la remunerazione degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza non deve includere opzioni su azioni.
25. 4. Gozi, Fluvi, Farinone, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, recependo altresì, nell'ambito della disciplina del Comitato per le remunerazioni, quanto previsto dalla sezione III della raccomandazione 2009/385/CE, affinché vengano rispettati i seguenti criteri:
1) istituire il Comitato per le remunerazioni, il quale deve essere composto da almeno un membro in possesso di conoscenze ed esperienza nell'ambito della politica in materia di remunerazione, al fine di svolgere il ruolo di riesaminare periodicamente la politica attuata in materia per gli amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione, inclusa la politica per la remunerazione basata su azioni e la sua attuazione;
2) il Comitato per le remunerazioni deve caratterizzarsi per indipendenza di giudizio ed integrità nell'esercizio delle sue funzioni;
3) al fine di evitare conflitti di interessi, nell'utilizzare i servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato per i sistemi retributivi, il Comitato per le remunerazioni ha il compito di verificare che il consulente in questione non presti simultaneamente la propria opera al dipartimento per le risorse umane o agli amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione della società di cui trattasi;
4) nell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato per le remunerazioni ha il compito di controllare che la remunerazione dei singoli amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione sia proporzionata alla remunerazione di altri amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione e di altri membri del personale della società, e deve riferire agli azionisti sul modo in cui ha esercitato le sue funzioni, essendo a tal fine presente all'assemblea generale annuale.
25. 5. Gozi, Fluvi, Farinone, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g) prevedere un «Codice etico delle remunerazioni» degli amministratori nelle società quotate, direttamente od indirettamente partecipate dallo Stato, contenente esplicite indicazioni operative finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1) fissazione di un limite quantitativo al trattamento di fine rapporto di lavoro che non deve in genere oltrepassare due anni della componente non variabile della retribuzione o del suo equivalente e che non deve essere versato se il recesso è dovuto a risultati inadeguati;
2) definizione di un equilibrio tra componente fissa e componente variabile della retribuzione e collegamento della componente variabile della retribuzione ad indicatori di risultato predeterminati e misurabili in maniera oggettiva, inclusi gli indicatori di natura non finanziaria;
3) obbligo di inserimento nei contratti sottoscritti con gli amministratori di restituzione della componente variabile della remunerazione qualora gli indicatori di risultato evidenzino risultati negativi;
4) collegamento della componente retributiva definita in azioni, opzioni su azioni, altri diritti di acquisto di azioni o basata sulle variazioni di prezzo delle azioni con il conseguimento di predeterminati risultati di lungo periodo obiettivamente misurabili e non modificabili successivamente da parte del Consiglio di amministrazione, definizione di un periodo minimo di mandato prima dell'esercizio del diritto e obbligo di conservazione di parte delle azioni sottoscritte fino al termine del rapporto di lavoro;
5) obbligo di costituzione di un comitato per le remunerazioni all'interno del consiglio di amministrazione composto da amministratori non esecutivi ed avente funzione consultiva in materia di politica retributiva seguita dalla società; il comitato per le remunerazioni controlla i conflitti di interesse e partecipa alla assemblea dei soci alla quale presenta un rapporto informativo sul sistema remunerativo degli amministratori.
25. 53.Fluvi, Gozi, Boccia, Farinone, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

A.C. 2449-C - Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Attuazione del regolamento (CE) n. 1198/2006).

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006:
a) il Governo individua, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle amministrazioni, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b);
b) l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è designata autorità di audit ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c).

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2449-C - Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 27.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente in materia di latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo 1. Il decreto legislativo prevede, in particolare, che le modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al medesimo decreto legislativo siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.

A.C. 2449-C - Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 28.
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine).

1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, i titolari degli stabilimenti di macellazione di suini sono tenuti a classificare e identificare le carcasse e mezzene dei suini abbattuti mediante marchiatura o etichettatura, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2009.
2. La classificazione di cui al comma 1 è effettuata ad opera di personale tecnico, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2005.
3. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 sono tenuti a rilevare i prezzi di mercato delle carcasse e mezzene classificate e a trasmettere le informazioni secondo le indicazioni contenute nel citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. Le carcasse sono presentate secondo quanto previsto all'allegato V, lettera B, paragrafo III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che non ottemperi all'obbligo di classificazione e di identificazione delle carcasse e mezzene di suini, previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che effettua le operazioni di classificazione e di identificazione di cui al comma 1 in maniera difforme da quella prevista dalla normativa comunitaria e nazionale è punito:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità rilevata al controllo su un numero di almeno sessanta carcasse supera la percentuale del 10 per cento;
b) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, se effettua la classificazione senza avere ottenuto l'autorizzazione ministeriale.

7. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), se i controlli rilevano che il tecnico ha reiteratamente effettuato le operazioni di classificazione e identificazione in maniera difforme, può essere disposta, a seguito di una diffida ministeriale, la sospensione o revoca dell'autorizzazione.
8. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Il controllo per l'applicazione del presente articolo è esercitato ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. A tal fine si applica, per quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 3-ter, comma 3, della legge 8 agosto 1997, n. 213.
10. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2449-C - Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 29.
(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura).

1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;
c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;
d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;
e) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
f) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
g) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca;
h) prevedere, nei limiti delle risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente allo scopo, compatibilmente con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della biodiversità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.
(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: unico testo normativo aggiungere le seguenti: che contenga l'indicazione espressa delle disposizioni oggetto di soppressione.
29. 50. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: eliminare gli ostacoli al commercio con le seguenti: aiutare il commercio regolare.
29. 1. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
29. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 2449-C - Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 31.
(Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile).

1. Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini, come definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, gli stabilimenti registrati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento (CE) n. 617/2008, nonché gli stabilimenti non vincolati dalle norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile di cui all'allegato XIV, lettera C, paragrafo I, numero 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007. I titolari dei centri di incubazione registrati sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 617/2008, a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, i dati produttivi mensili relativi alla propria attività, comprendenti il numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio, destinati ad essere effettivamente utilizzati.
2. L'eventuale cessazione o interruzione temporanea dell'attività degli stabilimenti registrati, nonché ogni variazione di potenzialità lavorativa, di ragione sociale o trasferimento di sede, deve essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può provvedere alla sospensione, per un massimo di due anni, dell'autorizzazione a svolgere l'attività di produzione di uova da cova o di pulcini di cui al comma 1 nei casi seguenti:
a) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare i dati statistici della propria attività per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare;
b) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare il proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, sempre che il fatto non costituisca reato, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione:
a) da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di chiunque produca uova da cova o pulcini senza l'autorizzazione di cui al comma 1;
b) da euro 1.000 a euro 6.000 nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b);
c) da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo a carico di chiunque metta in incubazione o detenga uova da cova non stampigliate secondo la normativa vigente o con stampigliatura illeggibile;
d) da euro 25 a euro 150 per uovo a carico di chiunque venda, detenga per la vendita, o ponga altrimenti in commercio per uso alimentare umano uova da cova incubate;
e) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti le prescrizioni relative alla pulizia, al contenuto ed alla etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 617/2008;
f) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti gli obblighi di tenuta dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di partite di uova da cova e pulcini di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 617/2008;
g) da euro 500 a euro 3.000 a carico dei centri d'incubazione che omettano, anche solo parzialmente, di tenere le registrazioni relative alla data di messa in incubazione, alla data di schiusa, al numero di uova ritirate dall'incubatrice e all'identità degli acquirenti, previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 617/2008.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può revocare l'autorizzazione di cui al comma 1 nei casi più gravi di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito del controllo delle partite di uova da cova, è ammessa una tolleranza del 5 per cento per le uova con indicazioni illeggibili.
7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, è abrogata la legge 13 maggio 1966, n. 356.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.
(Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile).

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai sensi degli articoli 8, comma 3, e 10 del regolamento (CE) n. 617/2008, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione:
a) tra il giorno sedici e la fine di ogni mese un prospetto riepilogativo dei dati di cui al comma 1 per il mese precedente;
b) entro il 30 gennaio di ogni anno un prospetto statistico che riporta la struttura e l'attività dei centri di incubazione, elaborato in base al modello che figura nell'allegato al regolamento e sue successive modificazioni.
31. 2. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano.

A.C. 2449-C - Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 33.
(Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, per la corretta applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2007).

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciata dalle competenti autorità regionali, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato III del medesimo regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol S.p.a. ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1o agosto 2009, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamento»;
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007»;
d) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550»;
e) all'articolo 4, comma 1, le parole: «a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni»;
f) all'articolo 4, comma 2, le parole: «all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni».

A.C. 2449-C - Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 34.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per garantire l'omogenea applicazione dei controlli all'importazione da effettuarsi nei punti di entrata, anche mediante la definizione delle dotazioni minime necessarie.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità).

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: garantire fino alla fine del comma, con le seguenti: evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell'importazione e dello stoccaggio, anche mediante l'adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione.
34. 50. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano.

ART. 34.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
34. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 2449-C - Articolo 38

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 38.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE, in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) determinare, nel contesto di piena apertura del mercato, le condizioni concernenti la fornitura dei servizi postali e del servizio postale universale, nonché di accesso agli elementi dell'infrastruttura della rete o dei servizi postali a condizioni trasparenti e non discriminatorie, assicurando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali;
b) garantire che la fornitura dei servizi postali non crei situazioni di concorrenza sleale e risponda alle esigenze essenziali, come definite dalla direttiva 2008/6/CE, con particolare riferimento al rispetto del principio di non discriminazione nonché delle condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento, armonizzandone gli aspetti previdenziali ed assistenziali;
c) garantire che la designazione del fornitore del servizio postale universale copra un periodo sufficiente ad assicurarne la redditività degli investimenti. Fissare i princìpi tariffari e di trasparenza contabile. Fissare princìpi e criteri ai fini del calcolo per la determinazione del costo netto della fornitura del servizio universale in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni, nonché dall'allegato I alla direttiva 97/67/CE in materia di orientamenti per il calcolo dell'eventuale costo netto del servizio universale;
d) prevedere per gli operatori autorizzati e licenziatari obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi, ovvero obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7 della direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni;
e) determinare norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che ne garantisca il rispetto, compatibili con le norme di qualità fissate per i servizi transfrontalieri intracomunitari; prevedere la revisione delle fattispecie sanzionatorie a carico del fornitore del servizio universale nonché degli altri operatori postali con una diversa graduazione degli importi delle sanzioni stesse nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge;
f) assicurare l'armonizzazione delle norme tecniche;
g) assicurare che i fornitori di servizi postali forniscano, in particolare alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale;
g-bis) assicurare che l'autorità nazionale di regolamentazione indipendente dall'operatore, designata ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CE, e successive modificazioni, svolga le funzioni di regolamentazione in regime di autonomia tecnico-operativa ed in piena ed effettiva separazione strutturale dalle attività inerenti alla proprietà e al controllo, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
h) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e degli altri operatori postali;
i) assicurare il coordinamento con le disposizioni in materia di servizi postali previste nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
l) prevedere, in conformità al considerando 58) della direttiva 2008/6/CE, che in caso di conflitto fra una disposizione del decreto di recepimento della medesima direttiva ed il decreto di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, le disposizioni del decreto di recepimento di cui al presente articolo prevalgano e si applichino pienamente al settore postale.

2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE, in materia di completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In attuazione della normativa comunitaria, le funzioni di Autorità nazionale di regolamentazione postale previste dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla data di entrata in vigore della presente legge. Le competenze in materia di regolamentazione postale sono esercitate dalla Commissione per le infrastrutture e le reti istituita presso l'Autorità. Restano ferme le altre competenze in materia postale del Ministro e del Ministero dello sviluppo economico, compresi i poteri di indirizzo e di definizione delle politiche di settore, anche in riferimento all'individuazione del servizio universale, all'emissione di carte valori postali e alla definizione del contenuto e alla stipula del contratto di programma con il fornitore del servizio universale.
1-ter. Al fine di consentire l'esercizio delle nuove competenze attribuite, l'organico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è accresciuto di trenta unità. In fase di prima applicazione del presente articolo, per l'esercizio delle nuove competenze, l'Autorità opera con proprie risorse umane e strumentali già disponibili. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per la riduzione delle dotazioni organiche del medesimo Ministero di un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, nonché per la riorganizzazione o la soppressione degli uffici e degli organismi interessati al trasferimento di funzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici ed organismi riorganizzati o soppressi. Ai maggiori oneri derivanti dal trasferimento di funzioni, l'Autorità provvede mediante i meccanismi di autofinanziamento a carico degli operatori del mercato postale, ai sensi della normativa vigente.
38. 2. Lovelli, Meta, Velo.

ART. 38.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: armonizzandone gli aspetti previdenziali e assistenziali.
38. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 2449-C - Articolo 39

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 39.
(Modifiche al capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri).

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 18, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) 21 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato di cui all'articolo 19, comma 2-bis»;
b) al comma 2-bis dell'articolo 19, le parole: «lettere b), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis), d) ed e)».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39.
(Modifiche al capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«18-bis. Per i titolari di patente o di certificato di abilitazione professionale rilasciati entro le date previste dall'articolo 4 della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, le sanzioni di cui ai commi 15 e 17, con riferimento al possesso dell'idonea carta di qualificazione del conducente, si applicano a partire dal 10 settembre 2013 nel caso di conduzione di veicoli per il trasporto passeggeri, e dal 10 settembre 2014 nel caso di conduzione di veicoli per il trasporto di merci.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e applicazione delle sanzioni in materia previste dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
39. 1. Albonetti.

A.C. 2449-C - Articolo 40

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 40.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali).

1. Il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, è adottato entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE, emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, agli aeroporti aperti al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale superi la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in revisione del regime previsto dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a condizione che i diritti aeroportuali a carico degli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dagli aeroporti siano:
1) determinati secondo criteri rispondenti a requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, non discriminazione e consultazione degli utenti;
2) adottati all'esito di procedure di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto o loro rappresentanti;
3) sottoposti alla vigilanza dell'autorità indipendente di cui alla lettera d) che, in caso di disaccordo tra le parti, provvede, entro un termine perentorio, a valutare le proposte del gestore aeroportuale, adottando una decisione provvisoria sulla misura dei diritti da applicare;
b) prevedere apposito regime per gli aeroporti con un volume di traffico passeggeri inferiore ai cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in un'ottica di liberalizzazione, con riferimento alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali corrisposti dagli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti in regime di esclusiva, nel rispetto dei requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, consultazione degli utenti e non discriminazione e in linea con la media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche di traffico;
c) escludere dall'applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE i diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, e i diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006;
d) designare l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale autorità nazionale di vigilanza, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 11 della direttiva 2009/12/CE, prevedendo che esso provveda ai nuovi compiti attribuiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
e) istituire un meccanismo di finanziamento dell'autorità nazionale di vigilanza attraverso l'imposizione di diritti a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori aeroportuali nella misura utile a garantire i costi diretti ed indiretti connessi alla costituzione o al potenziamento di un'apposita struttura da realizzare nell'ambito della dotazione organica dell'ENAC;
f) attribuire all'autorità nazionale di vigilanza, escludendo l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/12/CE, compiti di regolazione economica con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi; i sistemi di tariffazione devono risultare orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi, senza escludere una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali;
g) prevedere, laddove il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano avere accesso ai servizi personalizzati o a un terminale o parte di un terminale specializzato ecceda il numero degli utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità, che l'accesso venga determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore aeroportuale ed approvati dall'autorità nazionale di vigilanza;
h) ammettere la tutela giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità nazionale di vigilanza che sono da qualificare vincolanti e che vengono adottate di regola entro un termine perentorio dal deferimento della questione;
i) prevedere che la sostituzione del sistema tariffario vigente, correlato all'attuazione di specifiche disposizioni del citato decreto-legge n. 209 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, abbia luogo allorché il gestore aeroportuale interessato introduca il nuovo regime tariffario derivante dalle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE.

A.C. 2449-C - Articolo 41

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 41.
(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea).

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n 261, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali si applica quanto disposto dal presente decreto. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di medicinali emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente farmacopea europea ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con modalità da individuare con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 110 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di Paesi terzi. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata tecnologia e avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario. I suddetti centri ed aziende devono produrre i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia».

3. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, come sostituito dal presente articolo, è rivista alla luce delle evidenze emerse dall'applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 15.
4. Il decreto di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è soppresso.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 41.
(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea).

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: A tal fine, il Governo riferisce alle Camere entro il 31 dicembre 2012 sull'applicazione delle convenzioni, indicando analiticamente:
a) il procedimento di elaborazione dello schema di convenzione;
b) le regioni che hanno proceduto alla stipula;
c) i centri interessati, distinti per la loro ubicazione;
d) gli oneri a carico dei bilanci pubblici;
e) i dati analitici, di tipo qualitativo e quantitativo, distinti per ciascuna regione;
f) le eventuali misure, anche di carattere legislativo, che appare opportuno adottare per migliorare il funzionamento del sistema.
41. 3. Zaccaria.

A.C. 2449-C - Articolo 42

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 42.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari).

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i rapporti con le regioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, con le modalità e secondo i princìpi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere procedure semplificate per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio, in particolare in riferimento alle modalità di etichettatura dei prodotti fitosanitari;
b) rimodulare la trasmissione dei dati di vendita e di esportazione dei prodotti fitosanitari in via telematica o su supporto magnetico;
c) ridefinire la disciplina di autorizzazione alla immissione in commercio per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale;
d) ridefinire la disciplina in merito al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi registri dei trattamenti effettuati, di cui agli articoli 25, 26, 27 e 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
3. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari).

Al comma 1, sostituire le parole: i seguenti principi e criteri direttivi con le seguenti: le seguenti norme generali regolatrici della materia.
42. 3. Zaccaria.

A.C. 2449-C - Articolo 44

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 44.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso).

1. Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è sostituito dal seguente:
«15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3.

A.C. 2449-C - Articolo 45

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 45.
(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico).

1. Al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatti salvi l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681. Ove consentito, il riutilizzo avviene secondo le modalità previste dal presente decreto»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o che ne ha la disponibilità»;
c) all'articolo 3, comma 1:
1) la lettera f) è abrogata;
2) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,»;
d) all'articolo 4, comma 1:
1) la lettera d) è abrogata;

2) la lettera f) è abrogata;
e) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «numerose o complesse.» è aggiunto il seguente periodo: «In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione»;

f) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o in qualsiasi altra forma in cui gli stessi siano comunque disponibili»;
g) all'articolo 7:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
2) al comma 2, alle parole: «utile da determinare» è premessa la seguente: «congruo».
g-bis) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza, per fini commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, documenti propri o di altra pubblica amministrazione, si applicano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite nel presente decreto».

A.C. 2449-C - Articolo 46

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 46.
(Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell'8 aprile 2009, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme con tenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: «testo unico».
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, anche al fine di individuare gli organi competenti all'adozione degli adempimenti previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:
a) prevedere l'utilizzo delle locuzioni «precursori di droghe» o «sostanze classificate», in luogo di quelle utilizzate nel testo unico;
b) prevedere la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;
c) definire le modalità di rilascio, sospensione e ritiro delle licenze per l'utilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni; definire le modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;
d) prevedere la regolamentazione del registro degli operatori di precursori di droghe classificati nella categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e, solo per le attività di esportazione, nella categoria 3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalità di registrazione;
e) prevedere la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;
f) prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;
g) prevedere la regolamentazione dell'obbligo di rendicontazione annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;
h) prevedere la regolamentazione delle attività di vigilanza e di ispezione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi, al fine di sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:
a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi edittali fissati nell'articolo 73, comma 2-bis, del testo unico, le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita immissione sul mercato, importazione ed esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché di illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta categoria 1. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento ai precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla metà la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 70 del testo unico;
b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a euro 3.000 le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;
c) sanzionare come contravvenzione punibile con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 300 a euro 3.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato:
1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati regolamenti;
2) l'inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1277/2005;
3) la violazione dell'obbligo, individuato nei termini e nei limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti;
d) prevedere, nei casi di cui alla lettera c), la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 solo a determinati soggetti, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;
e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore ad euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilità di sospendere la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;
f) prevedere la disciplina dell'obbligo di comunicare alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, per la necessità di adeguati monitoraggi, nonché altre transazioni individuate sulla base di criteri quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito, sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai sensi delle lettere c) e d);
g) prevedere la possibilità, nei procedimenti penali per i delitti di cui alle lettere a) e b), di ritardare l'emissione o l'esecuzione dei provvedimenti di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall'articolo 98 del testo unico;
h) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all'articolo 74 del testo unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati nella lettera a).

A.C. 2449-C - Articolo 47

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 47.
(Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo).

1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 13:
1) al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni»;
2) al comma 2, lettera c), numero 1), le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni»;
b) all'articolo 17, comma 1, le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni».

A.C. 2449-C - Articolo 48

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 48.
(Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale).

1. Il Ministro per le politiche europee, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali di cui all'articolo 8 della decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità attuative del comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2449-C - Articolo 49

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 49.
(Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero nonché modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194).

1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani.
2. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono a carico degli operatori e sono quantificati sulla base delle tariffe di cui all'allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
3. Sono altresì a carico degli operatori tutti gli oneri derivanti dalla esigenza dei medesimi di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse, sia nel caso di attività di verifica ispettiva di monitoraggio.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attività di cui al comma 3 e le relative modalità di versamento.
5. Al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e prevenire disparità di trattamento sul territorio nazionale, all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 49.
(Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero nonché modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194).

Al comma 5, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: nonché gli artigiani e i piccoli imprenditori.
49. 50. Zeller, Brugger.

A.C. 2449-C - Articolo 50

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 50.
(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca).

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo la parola: «pellicce» sono inserite le seguenti: «e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro»;
c) al comma 3, dopo la parola: «condanna» sono inserite le seguenti: «, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale» e le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2-bis»;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.
3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorità amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti».

A.C. 2449-C - Articolo 51

ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 51.
(Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, designando la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quale autorità competente ai fini del regolamento, attribuendo alla stessa i poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento, e individuando le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni del medesimo, estendendo all'uopo le previsioni di cui all'articolo 193 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2449-C - Articolo 52

ARTICOLO 52 ED ANNESSO ALLEGATO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 52.
(Disposizioni relative all'Amministrazione degli affari esteri).

1. Alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, sono apportate le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri:
a) all'articolo 102, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi»;
b) all'articolo 106-bis, primo comma:
1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata e di ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due e tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-bis del presente decreto. Per i funzionari con grado di consigliere d'ambasciata la suddetta relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell'ultima relazione biennale»;
2) nell'ultimo periodo, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «periodo»;
c) all'articolo 107, primo comma, la lettera a) è abrogata e, alla lettera b), le parole: «nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e» sono soppresse;
d) all'articolo 108, primo comma, dopo le parole: «di effettivo servizio» sono aggiunte le seguenti: «e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 102 del presente decreto»;
e) all'articolo 109, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel loro grado»;
f) all'articolo 109-bis, terzo comma, le parole: «relazioni biennali» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni triennali»;
g) all'articolo 168, secondo comma, al fine di rendere il dettato normativo maggiormente conforme ai princìpi di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, al primo periodo, dopo le parole: «purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire» sono aggiunte le seguenti: «, comprovata da adeguata esperienza professionale» e, al secondo periodo, le parole: «in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni»;
h) la Tabella 1, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è sostituita dalla Tabella 1 di cui all'allegato 2 alla presente legge.

2. Nel quadro delle attività dell'Istituto diplomatico possono essere previsti corsi di formazione a titolo oneroso, comunque rientranti nei fini istituzionali del Ministero degli affari esteri, la partecipazione ai quali è aperta a soggetti estranei alla pubblica amministrazione italiana, anche di nazionalità straniera.
3. I proventi di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati alla formazione.
4. L'Istituto diplomatico può avvalersi, per il programma di attività, dell'accesso a fondi nazionali comunitari ed internazionali ulteriori e diversi da quelli previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
5. Le quote di partecipazione ai corsi sono determinate in modo da coprire, comunque, i costi sostenuti per la loro realizzazione. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Allegato 2
(articolo 52, comma 1, lettera h)) «Tabella 1
(di cui al terzo comma lettera b), dell'articolo 101)

Corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero

Gradi Funzioni
Ambasciatore Capo di rappresentanza diplomatica
Ministro plenipotenziario Capo di rappresentanza diplomatica
Ministro presso rappresentanza diplomatica
Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)
Capo di consolato generale di 1a classe
Capo di consolato generale (**)
Consigliere di ambasciata Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)
Capo di consolato generale
Console generale aggiunto presso consolato generale di 1a classe (*)
Consigliere di legazione Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)
Console presso consolato generale di 1a classe (*)
Capo di consolato di 1a classe (***)
Segretario di legazione con quattro anni di anzianità nel grado
o
Segretario di legazione con meno di quattro anni di anzianità nel grado
Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*)
Capo di consolato
Console aggiunto presso consolato generale di 1a classe
Console presso consolato generale (*)
Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica (*)
Capo di vice consolato
Vice console presso consolato generale di 1a classe, consolato generale o consolato (*)

(*) Anche per i settori economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione, informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con l'indicazione del settore di impiego.
(**) Limitatamente a dodici consolati generali da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, per i quali viene corrisposta l'indennità base prevista per il posto funzione di Capo di Consolato Generale prevista dalla tabella A di cui all'articolo 171, comma 2.
(***) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

A.C. 2449-C - Articolo 53

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Art. 53.
(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;
b) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
c) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
d) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 54 e 55, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle decisioni quadro, dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro di cui al comma 1 del presente articolo, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato;
b) attribuire a organi di autorità amministrative esistenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il compito di svolgere l'attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro di cui al comma 1.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

A.C. 2449-C - Articolo 54

ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 54.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), il Governo segue i princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 53, comma 3, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre nel libro I, titolo VI, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato il diritto a ricevere da parte dell'autorità giudiziaria, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo, in forme adeguate a garantire la comprensione e in una lingua generalmente compresa, le informazioni relative all'esito della sua denuncia o querela, all'assistenza che essa può ricevere nel procedimento, ai diritti processuali e sostanziali a essa riconosciuti dalla legge, alla decisione finale dell'autorità giudiziaria, alla data della liberazione della persona indagata, imputata o condannata, riservando alla persona offesa il diritto di non ricevere le suddette informazioni, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria in base alla legge;
b) introdurre nel libro V, titoli VII e IX, e nel libro VII, titolo II, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato, che sia da considerare, per ragioni di età o condizione psichica o fisica, particolarmente vulnerabile, la possibilità di rendere la propria testimonianza, nel corso dell'incidente probatorio, dell'udienza preliminare e del dibattimento, secondo modalità idonee a proteggere la sua personalità e a preservarla dalle conseguenze della sua deposizione in udienza;
c) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio dello Stato italiano, residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti dello Stato di residenza e che attribuiscano a tale forma di presentazione della denuncia o querela, successivamente trasmesse alle autorità italiane, la stessa validità garantita alla denuncia e alla querela presentate in Italia o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente, ferma l'applicazione del diritto italiano;
d) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio di un altro Stato membro, residente in Italia, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti nazionali e che stabiliscano modalità di trasmissione delle stesse alle autorità di tale Stato, ferme le norme sulla giurisdizione.

A.C. 2449-C - Articolo 55

ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 55.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti).

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e h), e dall'articolo 53, comma 3, della presente legge nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base del seguente principio e criterio direttivo, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: introdurre nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nonché una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, in particolare di dati personali, oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

A.C. 2449-C - Articolo 56

ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 56.
(Modifiche all'articolo 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88).

1. All'articolo 52, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente:
«1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), il Governo segue i princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 49, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti condizioni:
1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7 della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;
2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7 della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;
3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della decisione quadro;».