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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 21 aprile 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 aprile 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, De Biasi, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Bruno, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, De Biasi, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lo Presti, Lombardo, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Paniz, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Ruben, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito, Zaccaria.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 aprile 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ANNA TERESA FORMISANO: «Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, concernente la formazione di una graduatoria unica nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria e in architettura nonché ai corsi di laurea delle professioni sanitarie» (3408);
GATTI ed altri: «Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro» (3409);
BARANI: «Istituzione dell'Ordine del Tricolore e adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra» (3410);
DI STANISLAO: «Istituzione di una Commissione parlamentare per le iniziative contro l'esclusione sociale e la povertà» (3411);
DI STANISLAO: «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione antisismica» (3412);
NASTRI: «Disposizioni in favore delle aziende agricole danneggiate da eventi naturali, per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà e in materia di agevolazioni per l'acquisto di terreni agricoli, nonché interventi in materia di bonifica, di irrigazione e per il recupero di risorse idriche» (3413).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009» (3356) Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XIV.

XII Commissione (Affari sociali):
BARANI e DI VIRGILIO: «Disposizioni in favore delle persone affette da disabilità grave prive di sostegno familiare» (3381) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
NASTRI: «Disposizioni per la realizzazione di una campagna promozionale volta a favorire il consumo degli agrumi a sostegno del settore agrumicolo» (3319) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere dell'8 e del 13 aprile 2010, ha trasmesso sei note relative all'attuazione data agli ordini del giorno CUOMO n. 9/1366/6, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 luglio 2008, concernente iniziative per adeguare gli standard di sicurezza nel comune di Pisticci (Matera), incrementando le dotazioni delle Forze di polizia, ZACCARIA n. 9/2561-A/166, concernente la procedura di regolarizzazione per gli stranieri segnalati per la non ammissione associata ad espulsione per semplice soggiorno illegale, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2009, PALADINI n. 9/2561-A/142, accolto come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, in materia di interventi a sostegno delle Forze dell'ordine e di polizia, e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno DAL LAGO n. 9/1366/34, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 luglio 2008, concernente misure di contrasto all'afflusso di migranti clandestini sulle coste italiane, GIACOMELLI n. 9/2714/170, accolto come raccomandazione dal Governo limitatamente al dispositivo nella seduta dell'Assemblea del 2 ottobre 2009, concernente la destinazione di parte delle risorse derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale al contrasto delle attività di riciclaggio finalizzate al terrorismo internazionale, e VIOLA ed altri n. 9/2561-A/67, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2009, concernente la regolarizzazione di colf e badanti straniere.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere del 13 aprile 2010, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno BRUGGER ed altri n. 9/2897/1, concernente l'innalzamento ad un milione di euro della soglia per l'accesso alla cosiddetta procedura ristretta nell'affidamento di lavori pubblici, non accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 18 novembre 2009, e, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno REGUZZONI n. 9/2897/8, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, concernente l'attuazione della direttiva n. 2008/101/CE in materia di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra del trasporto aereo.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) competenti per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 20 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sul documento n. 7742/10 - Raccomandazione per il parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia, 2009-2012 (SEC(2010)293 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 20 aprile 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento (UE) del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (COM(2010)105 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il ruolo dell'Unione europea nella sanità mondiale (COM(2010)128 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Prima relazione sull'applicazione delle disposizioni del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 2003 relativo alle zone di sovra- nità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro (COM(2010)155 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2009 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 2449-C)

A.C. 2449-C - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti della Commissione 16.100, 17.100, 43.100, sui subemendamenti 0.43.100.2 Ruvolo, 0.43.100.1 Brugger, 0.43.100.3 Ruvolo e sull'emendamento della Commissione 43.101

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.43.100.4 Di Giuseppe.

A.C. 2449-C - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULL'ARTICOLO 17, COMMA 1-BIS, DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sull'articolo 17, comma 1-bis, del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 17, comma 1-bis, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, né incrementi delle tariffe a carico degli utenti.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
sull'emendamento 17. 101

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

sull'emendamento 17. 102

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: senza incrementi delle tariffe a carico degli utenti;

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 2, non compresi nel fascicolo 1.

Conseguentemente, si intende revocato il parere in data 20 aprile 2010 relativamente all'articolo 17, comma 1-bis, nonché all'articolo 43, comma 1, lettere c) e d), con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 43. 101.

A.C. 2449-C - Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Recepimento della direttiva 2009/31/CE).

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo è tenuto al rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, nonché dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2 del presente articolo. Dall'attuazione della citata direttiva 2009/31/CE non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sui decreti legislativi di attuazione deve comunque essere richiesto il parere parlamentare di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, nonché, laddove previsto, sentite le amministrazioni locali competenti;
b) prevedere che la concessione sia rilasciata a seguito di attività di indagine svolte, con oneri a carico dei richiedenti la concessione, in regime di autorizzazione al fine di valutare l'idoneità delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso prove di iniezione;
c) prevedere misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, mediante studi, analisi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni;
d) stabilire gli obblighi in fase di chiusura e post-chiusura dei siti, ivi inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 19 della citata direttiva 2009/31/CE, da parte dei concessionari e le modalità di trasferimento delle responsabilità alle autorità competenti;
e) stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e le concessioni per lo svolgimento delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio.
f) prevedere forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ivi comprese le infrastrutture di trasporto, dalle fasi di esplorazione fino alla fase di post-chiusura.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 16.
(Recepimento della direttiva 2009/31/CE).

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: autorizzazione rilasciata aggiungere le seguenti: a seguito di valutazione di impatto ambientale.
*16. 1. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: autorizzazione rilasciata aggiungere le seguenti: a seguito di valutazione di impatto ambientale.
*16. 50. Piffari, Scilipoti, Aniello Formisano, Razzi, Borghesi.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: rilasciata dal aggiungere le seguenti: Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del.
16. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: sentite con le seguenti: d'intesa con.
16. 51. Piffari, Scilipoti, Aniello Formisano, Razzi, Borghesi.

A.C. 2449-C - Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE e 2009/119/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b), anche attraverso la regolazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;
a-bis) nel definire il Piano di azione nazionale, da adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefìci;
b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;
c) semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
d) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;
e) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;
f) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244.
g) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione e il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) organizzare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, preordinato anche per analoghe funzioni riferite alle altre biomasse, privilegiando l'utilizzo energetico di prodotti non destinati o non destinabili a scopi alimentari e industriali;
i) completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera f).
1-bis. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole si considera ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, l'entità della tariffa di 28 euro cent/KWh di cui al numero 6 della tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 103-tervicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007. La presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73;
d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica, per favorirne l'efficienza e la terzietà;
e) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione di energia elettrica verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando così le dinamiche concorrenziali del mercato;
f) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica predispongano un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema;
g) prevedere, ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse umane idonee, anche in termini quantitativi, allo svolgimento delle proprie attività e di un'adeguata flessibilità nella loro gestione contrattuale, al fine di assolvere con efficacia e tempestività anche ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione della medesima direttiva, ferma restando la possibilità di mantenere e rafforzare la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e società per azioni a capitale interamente pubblico nel settore dell'energia, anche tramite avvalimento o reciproci distacchi di personale;
h) prevedere che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di finanziamento della stessa, nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio;
i) prevedere che, nel rispetto delle reciproche competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico;
c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;
d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle reti;
e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;
f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo misure in favore della concorrenza con effetti analoghi ai programmi di cessione del gas;
g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza nella disciplina degli scambi;
h) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto, bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;
i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale e introducendo sistemi di misurazione intelligenti, anche ai fini della diversificazione dei prezzi di fornitura;
l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
m) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei picchi della domanda nonché delle possibili carenze di fornitura;
n) introdurre misure che garantiscano maggiore capacità di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l'accesso a parità di condizioni di una pluralità di operatori nella gestione delle nuove attività di stoccaggio e valutando la possibilità di ampliare le modalità di accesso al servizio previste dalla normativa vigente;
o) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73;
p) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura.
q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore del gas naturale, anche demandando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base di appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, della disciplina del bilanciamento di merito economico;
r) prevedere, ai sensi degli articoli 13 e 17 della direttiva 2009/73/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, misure che, ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale, consentano la definizione di un'unica controparte indipendente a livello nazionale;
s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne l'efficienza e la terzietà;
t) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato;
u) prevedere che, a regime, al termine della durata delle concessioni di distribuzione del gas naturale, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri alla base della definizione delle rispettive tariffe; per le concessioni già in essere continuano a valere le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, fino alla data della relativa scadenza;
v) prevedere, ai sensi dell'articolo 39 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse umane idonee, anche in termini quantitativi, allo svolgimento delle proprie attività e di un'adeguata flessibilità nella loro gestione contrattuale, al fine di assolvere con efficacia e tempestività anche ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione della medesima direttiva, ferma restando la possibilità di mantenere e rafforzare la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e società per azioni a capitale interamente pubblico nel settore dell'energia, anche tramite avvalimento o reciproci distacchi di personale;
z) prevedere che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di finanziamento della stessa, nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio;
aa) prevedere che, nel rispetto delle reciproche competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

3-bis. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche;
b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);
c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale di stoccaggio, anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano importato o immesso in consumo petrolio o prodotti petroliferi in Italia;
d) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche di prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali;
e) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali in favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio e possa assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio;
f) garantire la possibilità di reagire con rapidità in caso di difficoltà dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.

3-ter. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Organismo centrale di stoccaggio di cui al comma 3-bis non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE e 2009/119/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia).

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: installazione aggiungere le seguenti:, prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).
17. 4. Di Biagio, Antonino Foti.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, ove possibile,

Conseguentemente, dopo le parole: calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e aggiungere le seguenti:, ove possibile,
17. 8. Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare con le seguenti: affidare al Comitato Termotecnico Italiano (CTI) la definizione delle certificazioni e delle specifiche tecniche.
17. 5. Di Biagio.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
17. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

All'emendamento 17. 102 della Commissione, dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti:, senza incrementi delle tariffe a carico degli utenti,.
0. 17. 102. 100.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) prevedere una revisione degli incentivi per la produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da biomasse e biogas al fine di promuovere, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la realizzazione e l'utilizzazione di impianti in asservimento delle attività agricole da parte di imprenditori che svolgono le medesime attività.
17. 102. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) prevedere che gli incentivi per la produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da biomasse e biogas siano raddoppiati per gli impianti realizzati ed utilizzati da imprenditori in asservimento delle attività agricole dagli stessi svolte.
17. 50. Torazzi.

Sopprimere il comma 1-bis.
17. 201.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 1-bis, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, né incrementi delle tariffe a carico degli utenti.
17. 210. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: in particolar modo in relazione all'obiettivo comunitario di aumento del ricorso a fonti di energia rinnovabile.
17. 53. Cimadoro, Piffari, Scilipoti, Aniello Formisano, Razzi, Borghesi.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).
17. 202.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: di finanziamento con le seguenti: di funzionamento.

Conseguentemente, al comma 3, lettera z), sostituire le parole: di finanziamento con le seguenti: di funzionamento.
17. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio.
17. 203.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
l) prevedere i criteri e le modalità secondo cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi previsti dal punto 7 dell'articolo 22 della direttiva 2009/72/CE, adotti nei confronti del gestore del sistema di trasmissione almeno uno dei provvedimenti previsti dal medesimo punto, al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti di cui alla lettera f).
17. 54. Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
l) esentare dall'accisa l'energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D e E, di cui al Titolo IV dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e generata da piccoli generatori comunque azionati quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.
17. 1. Quartiani, Froner, Benamati, Castagnetti, Cenni, Colaninno, De Pasquale, Motta, Quartiani, Realacci, Borghesi.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) prevedere i criteri e le modalità secondo cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi previsti dal punto 7 dell'articolo 22 della direttiva 2009/73/CE, adotti nei confronti del gestore del sistema di trasporto almeno uno dei provvedimenti previsti dal medesimo punto, al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti di cui alla lettera e).
17. 55. Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 3), sostituire la lettera h) con la seguente:
h) assicurare una efficace separazione proprietaria tra le attività di trasporto, bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale tramite l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.
17. 15. Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

All'emendamento 17. 101 della Commissione, dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,.
0. 17. 101. 100.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire la lettera u) con la seguente:
u) prevedere che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri alla base della definizione delle rispettive tariffe;
17. 101. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, sopprimere la lettera v).
17. 204.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 3, lettera z), sopprimere le parole: nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio.
17. 205.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
bb)
prevedere la vigenza fino al 31 dicembre 2010 delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
17. 2. Quartiani, Miglioli, Froner, Benamati, Castagnetti, Cenni, Colaninno, De Pasquale, Motta, Compagnon, Piffari.

Sostituire il comma 3-ter con il seguente:
3-ter.
Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Organismo di cui al comma 3-bis sono posti a carico dei soggetti che importino o immettano in consumo petrolio o prodotti petroliferi in Italia. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17. 206.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
3-quater. Ai fini delle attività di recupero relative alla formazione di rilevati ed al riutilizzo per recuperi ambientali, di cui all'articolo 13.6.3, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nell'impiego dei gessi derivanti dalle produzioni di acidi organici, in particolare di acido tartarico naturale derivante dai sottoprodotti vitivinicoli, ed in cui la presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente il rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno inquinante, nell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del decreto 5 febbraio 1998, non è richiesto il parametro del «COD».
17. 52. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Gozi, Bratti.
(Approvato)

A.C. 2449-C - Articolo 43

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 43.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza ulteriori oneri, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva»;
b) al comma 5, le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente le specie di cui all'allegato I annesso alla citata direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale»;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della citata direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare».

2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:
a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere di validazione delle analisi scientifiche a sostegno delle modifiche da apportare, espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentiti gli equivalenti istituti regionali ove istituiti e riconosciuti dalla Commissione europea,
al quale devono uniformarsi. Il preventivo parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».
3. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e della direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «entro due mesi dalla data della loro entrata in vigore»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».

5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 43.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE).

Sopprimerlo.
*43. 24. Catanoso.

Sopprimerlo.
*43. 32. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Sopprimerlo.
*43. 41. Oliverio, Mariani, Gozi, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Farinone, Realacci, Zamparutti, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Laratta, Schirru, Villecco Calipari, Sarubbi, Damiano, Lovelli.

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis.
Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;
b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva» sono aggiunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 2 della stessa direttiva»;
c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione, delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V della stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis».
3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con validazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, ovvero del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di altri ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica».
5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
43. 39. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: ulteriori oneri con le seguenti: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
43. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: fatte salve fino alla fine del capoverso.
43. 54. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
43. 201.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 1, lettera c), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
43. 101. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, lettera a), capoverso, alinea, sopprimere le parole:, per ogni singola specie.
*43. 52. Catanoso.

Al comma 2, lettera a), capoverso, alinea, sopprimere le parole:, per ogni singola specie.
*43. 55. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a), capoverso, lettera b), aggiungere, in fine, la parole: anche qualora si tratti di specie migratorie.
43. 56. Ruvolo.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*43. 50. Ceccacci Rubino, Giammanco, Mannucci, Cazzola, Della Vedova, Granata, Frassinetti, Repetti, La Loggia, Biancofiore, Boniver, Perina, Malgieri, Nirenstein, Lunardi, Stanca, Mancuso, Tortoli, Carlucci, Versace, Catanoso.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*43. 51. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Mariani, Farinone, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Laratta, Schirru, Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Villecco Calipari, Sarubbi, Damiano.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*43. 58. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: posticipare aggiungere le seguenti:, non oltre la prima decade di febbraio.
43. 102.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: preventivo parere aggiungere la seguente: vincolante.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da:, sentiti gli equivalenti fino alla fine della lettera, con le seguenti: entro dieci giorni dalla richiesta, sentiti gli equivalenti istituti regionali ove istituiti e riconosciuti dalla Commissione europea.
43. 59. Ruvolo.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: preventivo parere aggiungere la seguente: vincolante.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività venatoria deve rispettare l'arco temporale massimo di cui al presente articolo e deve comunque concludersi, anche in caso di eventuale posticipazione, entro la prima decade del mese di febbraio.
43. 60. Zucchi, Farinone, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Mariani, Realacci, Zamparutti, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Villecco Calipari.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: preventivo parere aggiungere la seguente: vincolante.
43. 61. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Subemendamenti all'emendamento 43. 100 della Commissione

All'emendamento 43. 100 della Commissione, sostituire le parole: espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi con le seguenti: vincolante espresso dall'ISPRA.
0. 43. 100. 2. Ruvolo, Vietti.

All'emendamento 43. 100 della Commissione, sostituire le parole: al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti con le seguenti: o dagli istituti regionali ove istituiti, al quale devono uniformarsi.
0. 43. 100. 1. Brugger, Zeller.

All'emendamento 43. 100 della Commissione, dopo le parole: ove istituiti aggiungere le seguenti: e riconosciuti dalla Commissione europea.
0. 43. 100. 3. Ruvolo, Vietti.

All'emendamento 43. 100 della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove l'ISPRA non si esprima nei termini prescritti, la richiesta di deroga si intende respinta.
0. 43. 100. 4. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi, Giachetti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: di validazione fino alla fine della lettera con le seguenti: espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
43. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da:, sentiti gli equivalenti fino a: Commissione europea.
43. 62. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sentiti gli con le seguenti: ovvero dagli.
43. 63. Brugger, Zeller.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove l'ISPRA non si esprima nei termini prescritti, la richiesta di deroga si intende respinta.
43. 64. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a)
al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),»;
b) al comma 3, le parole «, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o» sono sostituite dalla seguente: «sentiti»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di uno o più Ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE».
43. 65. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di altri ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: «della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono» aggiungere le seguenti: «con atto amministrativo, previo parere conforme dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».
43. 53. Catanoso.

A.C. 2449-C - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la direttiva europea 2009/112/CE del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE, e la direttiva 2009/113/CE del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE, sul rilascio della patente di guida ed in particolare sul rilascio delle patenti in casi di epilessia, diabete mellito e disabilità visiva, obbligano i vari Stati ad uniformare la propria legislazione entro un anno dall'entrata in vigore delle direttive stesse;
le due direttive aggiornano le indicazioni ai riscontri scientifici e offrono maggiore sicurezza per tutti, rimuovendo le pesanti discriminazioni su quell'articolato mondo dell'epilessia composto da oltre 350.000 cittadini italiani;
in base a queste due direttive alcune crisi epilettiche potrebbero venir definite come «crisi epilettiche provocate» (indotte da stanchezza e stress) oppure come «unica crisi epilettica non provocata» (unico fatto, episodico), e porterebbero, in base alla prima definizione, alla non sospensione della patente oppure alla sospensione massima di mesi 6 secondo la seconda definizione; ed inoltre i casi di guarigione potranno finalmente essere riconosciuti e non discriminati come oggi (basti pensare all'obbligo di rinnovo biennale della patente per tutta la vita), con i tempi di rilascio e di rinnovo che saranno in armonia con le evidenze scientifiche; ovvero ridotti a un anno di assenza delle crisi in generale, con la possibilità anche di periodi minori in condizioni specifiche,

impegna il Governo

a predisporre tutti gli atti necessari affinché le direttive di cui sopra possano essere recepite nei tempi e nelle modalità stabilite dalle stesse.
9/2449-C/1.Froner.

La Camera,
premesso che:
diverse disposizioni del provvedimento in esame introducono modifiche più o meno rilevanti alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, il principale provvedimento normativo a carattere ordinamentale che disciplina le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea;
nel corso di questa legislatura sono stati già presentati in questo ramo del Parlamento progetti di legge parlamentare in ordine ad un'organica modifica della legge n. 11 del 2005 al fine di adeguarla in maniera completa ed efficace alle principali innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona, e dal 31 luglio 2008 si è svolta un'indagine conoscitiva in Commissione XIV sull'attuazione della legge n. 11 del 2005 e sulle prospettive di riforma;
è auspicabile pertanto che una legge organica di riforma, capace di modificare la legge n. 11 del 2005 con una visione coerente e sistematica, al fine di adeguarla in maniera efficace a tutte le innovazioni introdotte in ambito europeo, venga messa all'ordine del giorno quanto prima;
l'articolo 9 del provvedimento in esame introduce, in particolare, un nuovo articolo 4-quater alla legge n. 11 del 2005, in merito alla partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, prevedendo l'obbligo per il Governo, entro tre settimane dall'inizio dell'esame sul rispetto del principio di sussidiarietà su progetti di atti legislativi dell'Unione europea, di fornire un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito;
ai sensi del comma 2, lettera a), del citato articolo 4-quater, tale informazione dovrà, in particolare, avere ad oggetto una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale;
pur valutando positivamente l'obbligo del Governo di presentare una relazione al fine di rendere l'esame parlamentare sul rispetto del principio di sussidiarietà maggiormente efficace, appare ambigua la formulazione proposta nel comma 2, lettera a), laddove sembra prevedere che la valutazione complessiva del progetto da parte dell'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, debba innanzitutto avvenire attraverso l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale;
ai sensi dell'articolo 3-ter del Trattato sull'Unione europea, in virtù del principio di sussidiarietà, «l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione», a prescindere, dunque, dal loro contrastare o meno con gli interessi nazionali dei 27 stati membri;
una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 3-ter introdotto dal Trattato di Lisbona, dovrebbe pertanto valutare se l'intervento normativo possa essere più efficacemente svolto a livello degli stati membri, a prescindere dalla sua contrarietà ai diversi interessi nazionali,

impegna il Governo

nel presentare la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 4-quater della legge 4 febbraio 2005, n. 11, quale introdotto dall'articolo 9 del provvedimento in esame, a dar conto del fondamento della competenza dell'Unione europea sul progetto di atto in esame, in particolare alla luce del principio di sussidiarietà quale enunciato dall'articolo 3-ter del Trattato, considerando l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale, di cui all'articolo 4-quater, comma 2, lettera a), come un elemento di informazione ulteriore, funzionale più alla fase ascendente, relativa al merito del provvedimento, che non all'esercizio del vaglio sul rispetto del principio di sussidiarietà.
9/2449-C/2.Farinone, Gozi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 17 del disegno di legge in esame enuncia i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento, tra le altre, della direttiva 2009/28/CE;
la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 23 aprile 2009, «sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», all'articolo 3, stabilisce obiettivi obbligatori nel campo delle fonti energetiche rinnovabili da raggiungersi entro il 2020: una quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 20 per cento del consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020 ed una quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro;
verosimilmente, il raggiungimento della quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti potrebbe comportare un vertiginoso aumento della domanda di materie prime per produrre biocarburanti;
la crescita della domanda di biocarburanti (siano essi biodiesel ricavato da colture come la soia, la colza, il girasole, oppure bioetanolo ricavato da mais, canna da zucchero e barbabietole) è stata tra le cause della crisi dei prezzi dei prodotti alimentari che si è abbattuta sui mercati internazionali, tra il 2007 e il 2008, e la stessa Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), in occasione della pubblicazione del suo rapporto annuale The State of Food and Agriculture (SOFA) 2008, si è detta preoccupata per l'aumento dell'uso dei biocarburanti, alla luce delle possibili ripercussioni sull'obiettivo della sicurezza alimentare mondiale, della protezione dei contadini poveri, della promozione del generale sviluppo rurale e della sostenibilità ambientale;
l'Italia è già uno dei più importanti paesi produttori in Europa, con una capacità produttiva di oltre 1.657.000 tonnellate di biocarburanti l'anno, ripartita in 15 impianti operativi, mentre sono in fase di realizzazione quattro nuovi impianti per la produzione di biodiesel per un totale di ulteriori 600.000 tonnellate;
tuttavia, la scarsa reperibilità in territorio italiano di superfici destinabili alla coltivazione dei vegetali adatti per la produzione dei biocarburanti ha comportato che il biodiesel prodotto nel nostro Paese sia ottenuto prevalentemente da materie prime importate, determinando un duplice rischio: da un lato quello di vanificare qualsiasi vantaggio dal punto di vista della sostenibilità ambientale a causa delle emissioni connesse al trasporto dei prodotti agricoli dai luoghi di produzione a quelli di trasformazione in biocarburanti; e dall'altro, quello dell'aumento vertiginoso delle superfici coltivabili acquistate o prese in concessione dalle imprese italiane dai Paesi interessati in Africa, Asia ed America (cosiddetto fenomeno del land grabbing), determinando un radicale mutamento della destinazione d'uso delle superfici agricole dedicate non più alla coltivazione a fini alimentari, bensì alla produzione per fini energetici;
l'impiego di biocarburanti di prima generazione non rappresenta l'unica via per raggiungere il target europeo della quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti di ciascuno Stato membro; meriterebbero, infatti, maggiore attenzione da parte del Governo soluzioni alternative al loro utilizzo, quali l'auto elettrica e la tecnologia ad idrogeno applicata ai mezzi di trasporto, con un conseguente aumento di investimenti in energie alternative quali l'energia solare; così come andrebbe sostenuta la ricerca e lo sviluppo dei cosiddetti biocarburanti di seconda generazione, come quelli derivanti da residui ligneo cellulosici o da scarti alimentari, tra cui il bio-metano;
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della direttiva 2009/28/CE il Governo italiano è chiamato ad adottare un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili ed a notificarlo alla Commissione europea entro il 30 giugno 2010,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, nelle opportune sedi europee e internazionali, per promuovere una moratoria sull'ulteriore espansione della produzione di biocarburanti da filiera lunga, in attesa che le Nazioni Unite ne valutino pienamente l'impatto a livello globale, garantendo altresì il pieno rispetto dei diritti umani delle comunità locali coinvolte e la sostenibilità ambientale dei territori nei quali esse vivono;
a non espandere - nell'ambito del piano d'azione nazionale per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva europea 2009/28/CE per la promozione delle energie alternative (RED) - l'utilizzo dei biocarburanti prodotti da biomasse coltivate esternamente dal territorio nazionale oltre gli attuali livelli, sia nel settore dei trasporti sia negli altri settori rilevanti, prevedendo contestualmente adeguate misure di tutela per i biocarburanti da filiera corta;
a predisporre quanto prima un piano d'azione volto ad incentivare la ricerca e lo sviluppo dei cosiddetti biocarburanti di seconda generazione, l'espansione del mercato dell'auto elettrica, nonché lo sviluppo delle tecnologie basate sull'utilizzo dell'idrogeno, al fine di raggiungere l'obiettivo comunitario della quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti di ciascuno Stato membro.
9/2449-C/3.Gozi, Realacci, Evangelisti, Oliverio, Servodio.

La Camera,
premesso che:
il disposto della legge n. 388 del 2000 (Legge finanziaria 2001) ha stabilito di trasferire alle regioni il 50 per cento dei proventi delle tasse di concessione governativa relative alla licenza di attività venatoria;
quanto stabilito dalla legge in questione è stato attuato limitatamente agli anni 2000 e 2003 per una quota parziale, vale a dire inferiore al 50 per cento. Dall'anno successivo, e cioè per l'annualità 2004, sarebbe stato possibile il finanziamento annuale;
a partire da quella data i Governi che si sono succeduti non hanno attuato quanto stabilito dalla legge n. 388 del 2000 e conseguentemente le regioni non hanno più usufruito dei finanziamenti statali che gli spettavano;
la legge quadro n. 157 del 1992 sulla regolamentazione del prelievo venatorio e la protezione della fauna selvatica omeoterma è una normativa che delega alle regioni la gestione faunistico-venatoria e ambientale del territorio agro-silvo-pastorale mediante l'istituzione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), le aziende faunistico-venatorie, le zone di ripopolamento e cattura, le aree pubbliche e private per la riproduzione della fauna selvatica, le oasi e le zone di protezione, queste ultime in attuazione delle direttive e convenzioni internazionali a tutela delle avifaune migratorie;
i proventi del 50 per cento delle tasse venatorie destinate alle regioni potrebbero essere utilizzati e vincolati per opere di miglioramento ambientale e di ricerca scientifica in funzione della tutela, del mantenimento e dell'incremento della fauna selvatica sui nostri territori,

impegna il Governo

a dare attuazione a quanto previsto dalla legge n. 388 del 2000 recuperando i ritardi nell'erogazione delle risorse economiche destinate alle regioni e alle altre istituzioni delegate ai fini del miglioramento della gestione dell'ambiente, del territorio e della fauna selvatica.
9/2449-C/4.(Nuova formulazione).Realacci, Cenni, Mariani, Velo, Zucchi.

La Camera,
premesso che:
la direttiva 2001/112/CE definisce e regolamenta, in termini di etichettatura e di composizione, i succhi e i nettari di frutta nonché le materie prime destinate alla produzione degli stessi;
la direttiva 2009/106/CE introduce un nuovo Allegato che stabilisce i valori brix minimi per le più diffuse tipologie di succhi e puree di frutta ottenuti da concentrato, in analogia con quanto previsto dallo Standard Codex (Codex General Standard for fruit juices and nectars);
il valore brix indica il contenuto dei solidi solubili espressi come g/100 g di saccarosio e costituisce un requisito di qualità. Infatti esso assicura che il prodotto finito abbia, mediamente, le stesse caratteristiche di un succo ottenuto direttamente dalla spremitura del frutto;
gli Stati membri sono tenuti al recepimento della direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 2011;
si rende conseguentemente necessario che il provvedimento nazionale intervenga sollecitamente per dar modo agli operatori di conoscere e di adeguarsi ad una norma cogente che non ha risvolti di etichettatura ma che implica il rispetto di un parametro sostanziale,

impegna il Governo:

a recepire la direttiva 2009/106/CE nella legge comunitaria 2010;
a riconoscere espressamente la possibilità che i prodotti non conformi, etichettati o immessi in commercio dopo il 1o gennaio 2011, possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
9/2449-C/5.Bratti, Realacci, Zucchi.

La Camera,
premesso che:
la tabacchicoltura, da sempre considerata una fonte insostituibile di sviluppo, oltre che di occupazione e di reddito per l'economia del nostro Paese, sta attraversando, al pari di altri comparti produttivi, un momento di grande difficoltà, aggravato da un trend di costi e di oneri sempre più elevati e di redditi, al contrario, in declino;
per sostenere e rilanciare l'intero comparto tabacchicolo occorre avviare un processo di ristrutturazione che, puntando sull'efficienza, sull'ammodernamento delle infrastrutture e, soprattutto, sulla qualità della produzione nazionale, eviti la chiusura di molte aziende che operano nel settore e la conseguente perdita di numerosi posti di lavoro,

impegna il Governo

a definire le compensazioni che, d'intesa con gli organi istituzionali regionali e nel quadro della politica PAC sul piano dei nuovi comparti produttivi e della difesa del reddito degli agricoltori, intende promuovere per rilanciare un'agricoltura fortemente orientata, per vocazione naturale, alla produzione del tabacco.
9/2449-C/6.Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale e per gli equilibri biologici;
gran parte delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio dell'Unione europea, appartengono alle specie migratrici. Esse costituiscono un patrimonio comune, e come tale la loro protezione è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni ai fini della loro protezione e di un costante controllo contro i rischi di un deterioramento del loro stato di conservazione e dei loro habitat;
la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare, pone dei problemi per i quali si rendono necessari lavori scientifici che permettano, tra l'altro, di valutare l'efficacia delle misure di tutela intraprese sia a livello nazionale che a livello comunitario;
ogni tre anni la Commissione elabora e comunica agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviatele dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva n. 709 del 1974;
il disegno di legge in esame, prevede che la deroga al calendario venatorio eventualmente richiesta da parte delle regioni, venga eventualmente concessa solo previo parere positivo dell'ISPRA, sentiti gli equivalenti istituti regionali riconosciuti dalla Commissione europea;
detti Istituti faunistici regionali, in realtà non sono di fatto ancora una realtà operante, e il fatto che siano di carattere regionale, rischiano di non dare quelle necessarie garanzie di terzietà ai fini del loro richiesto parere in materia di deroghe richieste da una regione alla quale appartengono,

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di sua competenza, in coordinamento con le regioni, al fine di intensificare gli strumenti di controllo affinché venga rispettato il previsto divieto di esercizio venatorio durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, così come richiesto dalla direttiva n. 709 del 1974;
ad individuare gli strumenti più adeguati al fine di garantire la necessaria terzietà degli Istituti faunistici regionali chiamati ad esprimere un parere alle richieste di deroga al calendario venatorio da parte delle regioni.
9/2449-C/7.Di Giuseppe, Rota, Razzi, Formisano, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale e per gli equilibri biologici;
gran parte delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio dell'Unione europea, appartengono alle specie migratrici. Esse costituiscono un patrimonio comune, e come tale la loro protezione è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni ai fini della loro protezione e di un costante controllo contro i rischi di un deterioramento del loro stato di conservazione e dei loro habitat;
la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare, pone dei problemi per i quali si rendono necessari lavori scientifici che permettano, tra l'altro, di valutare l'efficacia delle misure di tutela intraprese sia a livello nazionale che a livello comunitario;
ogni tre anni la Commissione elabora e comunica agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviatele dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva n. 709 del 1974;
il disegno di legge in esame, prevede che la deroga al calendario venatorio eventualmente richiesta da parte delle regioni, venga eventualmente concessa solo previo parere positivo dell'ISPRA, sentiti gli equivalenti istituti regionali riconosciuti dalla Commissione europea;
detti Istituti faunistici regionali, in realtà non sono di fatto ancora una realtà operante, e il fatto che siano di carattere regionale, rischiano di non dare quelle necessarie garanzie di terzietà ai fini del loro richiesto parere in materia di deroghe richieste da una regione alla quale appartengono,

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di sua competenza, in coordinamento con le regioni, al fine di intensificare gli strumenti di controllo affinché venga rispettato il previsto divieto di esercizio venatorio durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, così come richiesto dalla direttiva n. 709 del 1974.
9/2449-C/7.(Testo modificato nel corso della seduta).Di Giuseppe, Rota, Razzi, Formisano, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 16 del disegno di legge in esame, stabilisce i princìpi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2);
il suddetto articolo rischia di non essere sufficiente a istituire quel «quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di biossido di carbonio (CO2) con la finalità di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici», come richiesto espressamente dall'articolo 1, comma 1 della medesima direttiva 2009/31;
si rammenta come la direttiva ben fotografi l'approccio alla CCS dell'Unione europea, che non considera detta pratica come un possibile alibi per aumentare la quota dì energia da fonti fossili (carbone in primis...). Il considerando n. 4, della suddetta direttiva recita infatti: «La cattura e lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CCS) è una tecnologia ponte che contribuirà a mitigare i cambiamenti climatici. Il biossido di carbonio (CO2) è catturato dagli impianti industriali, trasportato in un sito di stoccaggio a successivamente iniettato in una formazione geologica sotterranea adatta per lo stoccaggio definitivo. Tale tecnologia non dovrebbe servire da incentivo per aumentare la quota di centrali a combustibili fossili. Il suo sviluppo non dovrebbe portare ad una riduzione degli sforzi volti a sostenere le politiche di risparmio energetico, le energie rinnovabili e altre tecnologie sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio, in termini sia di ricerca sia finanziari»;
il rischio che va quindi evitato è che individuato lo stoccaggio geologico come metodo utile a contenere le emissioni inquinanti, ciò comporti un aumento del consumo dei combustibili fossili anziché puntare sulle fonti rinnovabili,

impegna il Governo

a prevedere che le attività di stoccaggio geologico - così come espressamente indicato dalla direttiva 2009/31/CE in via di recepimento - non si traducano in un incentivo per un aumento del consumo dei combustibili fossili, penalizzando in tal modo le politiche finalizzate al risparmio energetico e al sostegno delle energie rinnovabili e alle altre tecnologie sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio che devono invece essere adeguatamente incentivate.
9/2449-C/8.Piffari, Cimadoro, Scilipoti, Razzi, Formisano, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
tutte le direttive contengono testualmente nei considerando la richiesta agli Stati membri di redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento;
tale richiesta deriva dal punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (GU C 321 del 31 dicembre 2003) che richiede agli Stati membri di redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di attuazioni;
il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione invitano gli Stati membri a curare il recepimento corretto, rapido e tempestivo del diritto comunitario nella legislazione nazionale ritenendo che un siffatto recepimento sia indispensabile per l'applicazione coerente ed efficace di tale legislazione da parte degli organi giurisdizionali, delle amministrazioni pubbliche, dei cittadini e degli operatori economici e sociali;
le tre istituzioni predette con l'accordo interistituzionale hanno convenuto di migliorare la qualità della legislazione attraverso una serie di iniziative e di procedure definite nell'accordo;
le misure intraprese perseguono lo scopo di promuovere la semplicità, la chiarezza e la coerenza nella redazione dei testi legislativi nonché la massima trasparenza nell'iter legislativo;
in particolare i prospetti suggeriti al punto 34 dell'accordo sono funzionali al miglioramento del recepimento e dell'applicazione della legislazione comunitaria, nel rispetto dell'articolo 4, comma 3 del Trattato dell'Unione europea, in coerenza con un adeguato conseguimento dell'obiettivo prefisso dalle direttive e con la necessità di un'efficace esecuzione;
nessuno degli schemi di decreto legislativo che il Governo presenta alle Commissioni parlamentari per i previsti pareri contiene il prospetto che permetta di conformarsi a quanto richiesto da tutte le direttive e dall'accordo «Legiferare meglio»;
la mancanza del prospetto non consente al Parlamento e alle sue Commissioni, ma anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei casi in cui è richiesto il suo parere, di potere esprimere il prescritto parere di competenza sullo schema avendo a disposizione tutti gli elementi necessari e indispensabili per la corretta valutazione e il corretto controllo,

impegna il Governo

d'ora innanzi a presentare al Parlamento, insieme agli schemi di decreto legislativo che recepiscono direttive europee, il prospetto con le concordanze e che questo sia presentato ogni volta che viene sottoposto alle Camere uno schema per il previsto parere.
9/2449-C/9.Borghesi, Razzi, Formisano.

La Camera,
considerato che, nell'articolo 19 del provvedimento in esame recante misure contro l'inquinamento provocato dalle navi, in recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE, dovrà essere attuato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente disegno di legge;
rilevato che fino ad oggi alcune capitanerie di porto hanno interpretato in maniera restrittiva il comma 6 dell'articolo 295 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in recepimento della direttiva 2005/35/CE, includendo le navi da crociera tra quelle che esercitano normali servizi di linea e quindi, assoggettate a tali normative, che prevedono l'emissione limite di zolfo non superiore al 1,5 per cento all'interno delle acque territoriali;
visto che si è presa finalmente coscienza di questa pesante restrizione che, ad oggi, non consentirebbe il normale svolgimento dell'attività crocieristica all'interno delle nostre acque territoriali con grave nocumento per tutto il settore turistico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del suddetto comma al fine di riesaminarlo dandone un parere chiarificatore, così come avviene negli altri paesi della Comunità europea, dove le navi da crociera non sono considerate navi fornitrici di un normale servizio passeggeri di linea.
9/2449-C/10.Di Caterina.

La Camera,
considerato che, nell'articolo 19 del provvedimento in esame recante misure contro l'inquinamento provocato dalle navi, in recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE, dovrà essere attuato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente disegno di legge;
rilevato che fino ad oggi alcune capitanerie di porto hanno interpretato in maniera restrittiva il comma 6 dell'articolo 295 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in recepimento della direttiva 2005/35/CE, includendo le navi da crociera tra quelle che esercitano normali servizi di linea e quindi, assoggettate a tali normative, che prevedono l'emissione limite di zolfo non superiore al 1,5 per cento all'interno delle acque territoriali;
visto che si è presa finalmente coscienza di questa pesante restrizione che, ad oggi, non consentirebbe il normale svolgimento dell'attività crocieristica all'interno delle nostre acque territoriali con grave nocumento per tutto il settore turistico,

impegna il Governo

a valutare gli aspetti applicativi del suddetto comma al fine di tenere presenti anche le esigenze legate al settore turistico.
9/2449-C/10.(Testo modificato nel corso della seduta)Di Caterina.

La Camera,
visto che tra le principali contestazioni mosse all'Italia nella procedura di infrazione 2006/2131 vi è il tema delle deroghe a cacciare specie non cacciabili previste dalla direttiva 79/409/CEE all'articolo 9 e dalla legge 157/1992 all'articolo 19-bis;
considerato che:
si tratta di uno dei motivi più gravi di infrazione in cui, in tema venatoria, l'Italia è incorsa in questi anni. Tra le contestazioni mosse dalla Commissione europea vi è l'applicazione scorretta del regime di deroga, utilizzato come un «espediente» per autorizzare la caccia ordinaria a specie che non sono cacciabili;
in questo senso vi è una contestazione specifica che la Commissione dell'Unione europea muove all'Italia: quello di essersi dotata, dopo aver deciso la regionalizzazione del sistema delle deroghe (nel 2002 con la legge n. 221 che inserisce nella legge n. 157 del 1992 l'articolo 19-bis), di un sistema di controllo delle deroghe regionali troppo macchinoso, intempestivo e inefficace dato che tale sistema è previsto al comma 4 dell'articolo 19-bis della legge n. 157 e prevede una serie talmente complicata di passaggi che, prima che il sistema sia attivato, la deroga da annullare ha già consumato i suoi effetti,

impegna il Governo

con l'ordine del giorno in questione, come chiesto dalla Commissione europea, a snellire il sistema di controllo e intervento dello Stato, riducendo i passaggi necessari ad attivare l'intervento di annullamento statale sui provvedimenti di deroga difformi da quanto previsto dalle normative,
ad introdurre l'obbligo per le regioni di applicare il regime di deroga attraverso atti amministrativi, in modo da rendere possibile l'intervento dello Stato in caso di atto difforme dalla normativa.
9/2449-C/11.Catanoso.

La Camera,
premesso che:
in tutta Europa i calendari venatori sono predisposti per specie, ovvero prevedendo periodi di prelievo differenziato per le diverse specie, considerando e tutelando i diversi periodi di nidificazione e migrazione;
la legge n. 157 del 1992 invece prevede che le regioni predispongano i propri calendari venatori entro una griglia temporale molto rigida, che non tiene conto delle mutate abitudini della fauna selvatica alle luce delle consistenti mutazioni climatiche in atto,

impegna il Governo

a tenere in adeguata considerazione quanto sopra premesso, predisponendo gli atti necessari per adeguare la nostra normativa a quella in vigore negli altri paesi europei, prevedendo seppur limitati periodi di anticipo e posticipo delle attuali stagioni venatorie e dando sostegno alle iniziative parlamentari in tal senso già presentate.
9/2449-C/12.Nola, Bellotti, Biava, Beccalossi, Raisi, Luciano Rossi, Faenzi, Ceroni, Barbieri, Pizzolante, Germanà.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 38 del provvedimento in esame determina i principi e i criteri direttivi cui si dovrà attenere il Governo nella predisposizione dei decreti legislativi per il recepimento della direttiva comunitaria 2008/6 relativa al mercato dei servizi postali;
il servizio postale universale è gestito ora con riserva di legge da Poste Italiane spa attraverso un contratto di programma con lo Stato sottoscritto per il triennio 2006-2008 e successivamente non più rinnovato anche se prorogato di fatto;
sono numerose le segnalazioni di carenze e insufficienze del servizio postale in varie parti del Paese, come emerge dagli atti di sindacato ispettivo che settimanalmente sono all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari e per le quali appare necessario che il Ministero vigilante svolga con puntualità il ruolo di controllo ad esso attribuito per legge;
è pertanto necessario che il Governo si attivi decisamente, anche in vista della liberalizzazione del mercato postale a partire dal 1o gennaio 2011, affinché il livello delle prestazioni previste dal contratto di programma con Poste Italiane, con oneri rilevanti per il bilancio dello Stato, non subisca ridimensionamenti e sia pienamente corrispondente alle esigenze dei cittadini e delle imprese in tutte le aree del territorio nazionale;
è altresì importante che il Governo affronti con chiarezza il ruolo futuro di Poste Italiane spa, società partecipata dal Ministero dell'economia e dalla Cassa depositi e prestiti, che, da quella data, si troverà ad operare senza riserva di legge e in regime di concorrenza con altri operatori privati,

impegna il Governo

a riferire urgentemente al Parlamento circa lo stato di attuazione del Contratto di programma attualmente in corso con Poste Italiane con una puntuale verifica dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico in conseguenza degli oneri sostenuti dal bilancio dello Stato;
a predisporre adeguati indirizzi circa il futuro dell'azienda per puntualizzarne il ruolo nel quadro del processo di liberalizzazione di prossima attuazione.
9/2449-C/13.Lovelli, Fiorio, Ferrari, Lucà, Meta, Gentiloni Silveri, Fiano, Codurelli.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame - nell'allegato B e secondo le modalità di cui all'articolo 19 - recepisce la direttiva 2009/123/CE, la quale è volta a garantire che ai responsabili di scarichi in mare di sostanze inquinanti (anche quando essi siano persone giuridiche) siano comminate sanzioni adeguate, anche penali, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;
nel Mezzogiorno esiste oggi anche il grave problema delle sostanze nocive che, nelle città portuali e nelle isole minori, vengono scaricate nell'aria da traghetti e aliscafi mediamente vecchi, inefficienti ed altamente inquinanti,

impegna il Governo

alla luce del quadro di maggiore attenzione al tema dell'inquinamento prodotto dalle navi introdotto dalla direttiva 2009/123/CE, a valutare l'opportunità di eventuali ulteriori provvedimenti che - sia sanzionando i comportamenti irresponsabili, sia incentivando il ricambio del naviglio ormai vetusto e inefficiente - vadano a incidere anche sul problema dell'inquinamento dell'aria generato, nelle città portuali e nelle isole minori, da traghetti e aliscafi.
9/2449-C/14.Cosenza.

La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 ha disposto l'attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto prevedendo l'istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra;
in particolare gli articoli 6,11 e 21 del citato decreto disciplinano le modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per i gestori di impianti di produzione e l'assegnazione e il rilascio delle quote di emissione, nonché i parametri per disporre la chiusura e sospensione degli stessi;
oggi in un momento storico economico condizionato da una profonda crisi appare opportuno prevedere interventi che mitighino le disposizioni citate al fine di non indebolire oltremodo le imprese che a causa delle difficoltà sono costrette alla sospensione della produzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere provvedimenti, anche di natura legislativa, volti ad evitare che imprese in difficoltà, anche momentanea, tenuto conto del delicato momento storico economico, siano ulteriormente penalizzate dalle disposizioni legislative vigenti.
9/2449-C/15.Mereu, Cera.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 denominato «Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive» recepisce e rende operativa nel nostro Paese la direttiva comunitaria 2007/65/CE nella parte relativa al product placement, cioè all'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche, in film e prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini;
il product placement costituisce uno strumento già molto diffuso nei maggiori paesi europei e negli USA ed è un'importante modalità di finanziamento per le aziende produttrici di fiction televisive e opere cinematografiche,

impegna il Governo

ad adottare, anche in altro provvedimento, nel quadro più generale delle misure anticrisi a sostegno dell'economia del Paese, interventi anche di carattere normativo diretti a dare piena attuazione al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2007/65/CE, in modo particolare alla parte che riguarda il product placement, istituendo tra l'altro un periodo di sperimentazione nel quale destinare direttamente alle aziende produttrici di fiction ed opere cinematografiche i proventi derivanti dal product placement.
9/2449-C/16.Carlucci, Barbareschi.

La Camera,
considerato che:
l'articolo 43 della legge comunitaria 2009 prevede che le regioni debbano richiedere all'ISPRA un parere:
oggetto di tale richiesta di parere sono gli studi e le analisi scientifiche che debbono essere redatti dalle regioni sulla base di quanto previsto dalla direttiva 79/409 dell'Unione europea;
che l'ISPRA, sulla base del proprio regolamento istitutivo (articolo 1, comma 3) è sottoposto alla vigilanza del ministro dell'ambiente, il quale impartisce direttive generali alle quali «l'istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali,

impegna il Governo

nella persona del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad impartire all'ISPRA una specifica direttiva affinché i pareri redatti dall'Istituto, nella materia relativa alla programmazione venatoria ed in particolare per ciò che attiene i pareri previsti dall'articolo 43, siano di carattere scientifico e redatti in stretta attinenza all'articolo 4 della direttiva 79/409, tenendo conto della guida interpretativa alla direttiva stessa pubblicata dalla Commissione europea.
9/2449-C/17.Pini, Consiglio, Stucchi, Pirovano, Stefani, Dozzo, Negro, Fogliato, Callegari, Rainieri, Dal Lago, Guido Dussin, Luciano Dussin, Caparini.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Elementi in merito agli effetti prodotti da recenti provvedimenti in materia di giustizia e iniziative per la progressiva riduzione dell'arretrato e della durata del processo civile - 3-01024

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RIXI, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
è indiscutibilmente sotto gli occhi di tutti, e non più solo degli operatori della giustizia, che uno dei principali problemi che affligge la giustizia in Italia concerne l'arretrato dei processi civili, che complessivamente ammontano ad oltre 5 milioni di cause, dato che il nostro sistema processuale riesce a smaltire quasi per intero il totale dei processi annualmente sopravvenuti: basti pensare che nel 2008, su 4.826.373 procedimenti sopravvenuti quelli esauriti sono stati 4.605.551, con un saldo negativo di circa 220.000 processi;
il problema che appare doveroso risolvere è, quindi, quello dell'eliminazione dell'arretrato, che determina una profonda crisi della giustizia italiana, come attestato dalle numerose condanne che in passato sono state inflitte al nostro Paese da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo;
tale situazione, oltre a ledere profondamente i diritti costituzionalmente riconosciuti a tutti i cittadini (in primis quello sancito dall'articolo 24 della Carta costituzionale), finisce per incidere in maniera pesantemente negativa sullo stesso sistema economico e produttivo;
in merito, il Ministro interrogato si è impegnato a fornire una risposta che risulta assolutamente adeguata, non dettata da logiche emergenziali, promuovendo l'approvazione della legge 18 giugno 2009, n. 69, sullo sviluppo economico, comprensiva, appunto, di una parte importantissima dedicata alla riforma del processo civile che rappresenta un'occasione di grande evoluzione ed ammodernamento del processo civile;
tale intervento normativo si è prefissato la finalità di elaborare un modello processuale caratterizzato da una sua coerenza ed uno spirito fortemente innovativo, che, considerate innanzitutto quelle che sono le forze e le risorse disponibili, si pone come obiettivo l'accelerazione dei tempi del processo e, di conseguenza, una giustizia più rapida per i cittadini;
tra le maggiori novità per accelerare i tempi dei giudizi, si segnala l'istituzione del procedimento sommario di cognizione, con minori formalità e tempi accelerati;
costituiscono altri cardini della riforma l'ampliamento della competenza dei giudici di pace, dettato dalla consapevolezza del ruolo sempre più significativo svolto dalla magistratura onoraria, l'introduzione del cosiddetto «filtro» in Cassazione, come meccanismo diretto a sfoltire il numero dei ricorsi, il calendario del processo, l'introduzione della testimonianza scritta;
tra gli interventi maggiormente efficaci, va annoverato il recente decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, che rappresenta l'inizio di una fase transitoria, che si concluderà con l'entrata in vigore, nel marzo 2011, delle disposizioni che puntano a rendere appetibile tale strada alternativa ai tribunali, che potrebbe rappresentare una soluzione importante alla crisi della giustizia civile;
va riconosciuto che i recenti interventi normativi sommariamente richiamati hanno il pregio di voler fornire una risposta alla domanda di giustizia del Paese -:
quali risultati apprezzabili abbiano prodotto gli interventi normativi di cui in premessa e quali ulteriori interventi organici il Ministro interrogato intenda adottare, onde raggiungere l'obiettivo della progressiva riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione del processo civile.
(3-01024)

Iniziative concernenti l'esecuzione da parte dell'Italia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo - 3-01023

VIETTI, RAO, RIA, COMPAGNON, CICCANTI, MANTINI, NARO, VOLONTÈ, LIBÈ, GALLETTI e OCCHIUTO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto riportato da Il Sole 24 ore del 15 aprile 2010, appartiene all'Italia il primato negativo delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo non ancora eseguite;
come infatti risulta dal terzo rapporto sull'esecuzione delle sentenze, divulgato qualche giorno fa dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (organo incaricato di monitorare l'effettiva attuazione delle sentenze di Corte di Strasburgo da parte degli Stati), sono ben 2.471 i casi aperti;
se, in generale, nel 2009 si è registrato un trend positivo che mostra una maggiore rapidità di esecuzione delle sentenze da parte degli Stati, malgrado l'aumento del 9 per cento di nuovi casi trasmessi dalla Corte europea, il Comitato dei Ministri rimane in una situazione di emergenza, a causa di un pesante carico di lavoro arretrato da smaltire;
gran parte del lavoro arriva proprio dall'Italia, che, al 31 dicembre 2009, ha il più alto numero di casi pendenti dinanzi al Comitato (31 per cento), seguita dalla Turchia, dalla Russia e dalla Polonia;
ben 2.426 fascicoli riguardano casi ripetitivi e 45, invece, i cosiddetti leading cases, che impongono agli Stati modifiche legislative generali -:
quali urgenti ed incisive misure intenda adottare, al fine di risolvere una vera e propria «emergenza strutturale» che causa condanne seriali e ritardi nell'esecuzione delle sentenze.(3-01023)

Iniziative di competenza in relazione alla recente sentenza della Corte costituzionale relativa alla disciplina del gratuito patrocinio per la difesa di soggetti già condannati con sentenza definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso - 3-01025

BALDELLI, D'IPPOLITO VITALE e LO PRESTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il Governo Berlusconi si era fatto promotore di recente di un intervento normativo idoneo a sottrarre alla disciplina del gratuito patrocinio la difesa di pericolosi boss mafiosi, già riconosciuti come tali da sentenze passate in giudicato;
con sentenza emessa nei giorni scorsi la Corte costituzionale sembrerebbe nella sostanza avere azzerato tale intervento normativo -:
se e quali iniziative il Governo intenda adottare anche alla luce delle inevitabili ripercussioni che la sentenza avrà sia sulla durata dei processi che sull'aggravio delle spese a carico dei contribuenti.(3-01025)

Iniziative ispettive presso il tribunale di Bassano del Grappa in relazione a procedimenti concernenti la realizzazione di un complesso industriale nel comune di Rosà (Vicenza) - 3-01026

BORGHESI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
gli abitanti di una piccola frazione del comune di Rosà (Vicenza), San Pietro in Paerno, situata a sud di Bassano del Grappa, da anni segnalano a tutti gli organi preposti al controllo della legalità e della correttezza amministrativa le gravi anomalie, le omissioni, le lacune riscontrate nella realizzazione, a ridosso delle abitazioni, di un complesso industriale di 140.000 metri quadrati denominato Pip49, destinato a varie attività produttive e, in particolare, a quella svolta dalla Zincheria Valbrenta srl;
nel 1990 la società Zincheria Valbrenta srl acquistava una grande area di terreno agricolo posta lungo via Pacelli a San Pietro di Rosà;
nel novembre 2001 la soprintendenza comunicava alla direzione generale del ministero per i beni e le attività culturali che, durante i sopralluoghi effettuati presso l'area archeologica del Pip49, si era riscontrato l'effettivo interesse archeologico del sito, ma la regione, con delibera di giunta 23 febbraio 1999, n. 479, accoglieva solo parzialmente quanto proposto dal comune per le aree del Pip49 in località le Prese a San Pietro di Rosà, ritenendo opportuno ridurre la perimetrazione del medesimo Pip49 per motivi paesaggistici;
tale prescrizione non è mai stata rispettata dal comune;
nel procedimento penale avanti il tribunale di Bassano del Grappa, instaurato a carico di Zincheria Valbrenta srl, su esposto di 250 abitanti, il procuratore di Bassano del Grappa affidava le indagini all'ispettore della guardia forestale, dottor Fabrizio Camino, nonostante tale ispettore risultasse iscritto all'albo degli avvocati della provincia di Vicenza quale praticante dello studio legale dell'avvocato Danni Lago, difensore dell'indagata Zincheria Valbrenta srl;
il procedimento penale anzidetto veniva archiviato nel 2002, senza neppure procedere all'audizione dei testimoni indicati;
intanto, i lavori di realizzazione dell'opificio proseguivano e veniva accertata, dapprima, dal tribunale amministrativo regionale del Veneto e poi dal Consiglio di Stato una difformità essenziale dell'altezza del fabbricato rispetto a quella assentita con l'originaria concessione edilizia n. 96 del 2002. Pur trattandosi di un abuso edilizio essenziale, come riconosciuto con sentenza passata in giudicato dal Consiglio di Stato, e dunque non sanabile, il tribunale di Bassano del Grappa, in data 8 marzo 2005, decideva «concordemente tra le parti» e, cioè, tra il comune di Rosà, Zincheria Valbrenta srl e pubblico ministero, per «l'oblazione» del reato;
in realtà tale presupposto appare all'interrogante falso, poiché l'associazione si era costituita con statuto e regolamento ed era iscritta all'albo delle associazioni del comune di Rosà già dal 27 marzo 1999, al n. 4193, ed il documento che lo comprovava era già stato depositato presso la procura della Repubblica in data 7 maggio 2002 ed allegato alla denuncia n. 4552, dal quale era scaturito il correlativo procedimento penale, depositata al Corpo della guardia di finanza;
i lavori di realizzazione della zincheria proseguivano e l'opificio cresceva in volume e nel numero delle campate (divenute 5 rispetto alle 3 previste negli elaborati grafici della concessione edilizia). Nell'ottobre 2003 la Zincheria Valbrenta srl comunicava una dichiarazione di inizio attività al comune di Rosà e contemporaneamente riprendeva i lavori e l'amministrazione comunale ometteva, da un lato, di notificare l'ordine motivato a non eseguire i lavori, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del testo unico n. 380 del 2001, e, dall'altro, di emanare il provvedimento finale a seguito del diniego alla sanatoria del 23 aprile 2003;
proprio a causa di tale comportamento omissivo, il tribunale del riesame di Vicenza disponeva il dissequestro del cantiere deciso in data 20 novembre 2003 dal tribunale penale di Bassano del Grappa;
di fronte ad una simile omissione in atti d'ufficio, il tribunale di Bassano del Grappa, attraverso i suoi organi inquirenti, si asteneva dall'avviare qualsivoglia procedimento penale nei confronti dei responsabili dell'omissione in parola;
l'impianto della Zincheria Valbrenta srl è annoverato tra le industrie insalubri di prima classe (inclusa al n. 27, lettera C, dell'elenco approvato con decreto del ministero della sanità del 5 settembre 1994) ed è collocato nelle vicinanze di numerose abitazioni residenziali del centro abitato a Borgo Brega (oltre 80 abitazioni), alcune addirittura poste a pochi metri (le separa la sola via Pacelli);
in data 27 novembre 2003 il presidente del comitato, Stefano Zulian, veniva aggredito brutalmente e rimaneva in coma per circa un mese. Veniva aperto un procedimento penale per il reato di tentato omicidio a carico di ignoti: a più di quattro anni nulla si sa sull'esito delle indagini e sull'individuazione dei responsabili, mentre il magistrato inquirente avrebbe rifiutato di audire la parte lesa che lo aveva richiesto;
nella primavera del 2004 veniva accertato, a seguito di esami chimici eseguiti nei laboratori Ecoricerche e Chelab, che era presente nel sito materiale non conforme al disposto del decreto ministeriale n. 479 e che dai pavimenti della zincheria fuoriusciva una strana gelatina, che la stessa ditta accertava essere acrilamide, sostanza classificata come cancerogena, mutagena, teratogena e tossica solo all'inalazione, tanto che la Zincheria Valbrenta srl tentava di correre prontamente ai ripari presentando una denuncia a carico di ignoti;
nel frattempo l'ingegner Beniamino Didonè, assessore all'urbanistica, all'epoca dei fatti di cui si discute, e direttore dei lavori nella realizzazione dell'intervento edificatorio denominato Pip49, veniva indagato ed arrestato nel mese di luglio del 2005 nell'ambito di indagini condotte dalla magistratura di Vicenza sullo smaltimento di rifiuti nocivi;
avanti il tribunale di Bassano del Grappa veniva promosso un procedimento cautelare (ex articolo 700 del codice di procedura civile), nel corso del quale il giudice delegato affidava al dottor Giorgio Berto l'incarico peritale di eseguire i carotaggi per accertare la natura del materiale conferito nel sito della Zincheria Valbrenta srl;
come risulta all'interrogante, in altro procedimento penale, pendente avanti il medesimo giudice, che rivestiva anche il ruolo di giudice per le indagini preliminari, emergeva che il dottor Giorgio Berto aveva già certificato per conto della ditta Eco.Men, ossia di una delle ditte fornitrici del materiale di riempimento del sottofondo, l'idoneità del materiale medesimo. In altri termini, il perito nominato dal giudice doveva accertare e certificare al tribunale di Bassano del Grappa l'idoneità del materiale, che lui aveva già certificato su incarico privato per conto delle ditte Eco.Men e Zincheria Valbrenta srl;
risulta sempre all'interrogante che a carico del dottor Giorgio Berto, inoltre, era pendente presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia il procedimento penale n. 2039 del 2004, mod. 21, per il reato di cui agli articoli 483-481 e 61, n. 2, del codice penale (falso ideologico in perizia), in ordine al quale il pubblico ministero aveva richiesto e ottenuto il rinvio a giudizio;
il giudice, dottor Massimo Morandini, solo con ordinanza del 2 novembre 2006 provvedeva alla sostituzione del perito, dichiarando inutilizzabile la consulenza dallo stesso svolta, perché, fra l'altro, l'aveva svolta basandosi unicamente sulle informazioni fornite dalla direzione dei lavori (ingegner Beniamino Didonè) e sulla documentazione planimetrica fornita dalla stessa;
appare quanto meno discutibile che a tutt'oggi, a ben quattro anni di distanza, tale procedimento, ex articolo 700 del codice civile, avente natura cautelare e dunque fondato sull'urgenza della decisione, risulti ancora aperto;
nel procedimento n. 1633 del 2005, iscritto nei confronti dei legali rappresentanti di Zincheria Valbrenta srl, di Segafredo Massimo, titolare dell'impresa edile che ha eseguito i lavori di edificazione della zincheria, e Meneghini Luciano, titolare della ditta Eco.Men, che fornisce il materiale oggetto dell'indagine, si perveniva alla richiesta di procedere con incidente probatorio alla verifica, tramite carotaggi, dell'eventuale esistenza di rifiuti tossici posti in profondità sotto il terreno su cui stava sorgendo la Zincheria Valbrenta;
il consulente tecnico d'ufficio dichiarò al giudice di essere stato minacciato e il giudice non prese al riguardo nessun provvedimento;
il procedimento penale in questione veniva archiviato adducendo la motivazione della morte di uno degli indagati, definito in provvedimento non indagato ma reo, e rilevando, altresì, che la presenza delle sostanze rinvenute era imputabile ad atti dolosi -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e se non ritenga di dover inviare una ispezione alla procura della Repubblica presso il tribunale di Bassano del Grappa.(3-01026)

Iniziative per il rapido ripristino del collegamento ferroviario nella tratta tra Panni (Foggia) e Montaguto (Avellino), in relazione a recenti eventi franosi - 3-01027

BORDO, GINEFRA, MARAN, BOFFA, BOCCIA, BELLANOVA, CAPANO, CONCIA, D'ALEMA, GRASSI, LOSACCO, MASTROMAURO, SERVODIO, VICO, GRAZIANO, IANNUZZI, MAZZARELLA, QUARTIANI e GIACHETTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il 10 marzo 2010 la strada statale n. 90 «delle Puglie», arteria di collegamento della Puglia con la Campania, in prossimità del confine tra le province di Foggia e Avellino, in territorio del comune di Panni, è stata parzialmente distrutta da una frana, che ha raggiunto e ostruito anche la linea ferroviaria Lecce-Bari-Foggia Napoli/Roma, tra le stazioni di Panni e Montaguto (Avellino);
a seguito dell'evento, Trenitalia ha rimosso, a scopo precauzionale, i binari nel tratto maggiormente prossimo allo smottamento e la linea elettrica di alimentazione dei treni e svolge il servizio di collegamento utilizzando autobus sostitutivi per la tratta Foggia-Benevento, cosicché il viaggio da Bari a Roma dura non meno di 5 ore, a fronte delle 3 ore e 59 minuti previste dall'orario eurostar;
lo smottamento di una corsia della strada statale n. 90, molto utilizzata anche da mezzi pesanti, impone lo scorrimento a senso alternato su un lungo tratto di strada o, in alternativa e per non subire gli effetti delle lunghe code, l'utilizzo della viabilità provinciale e l'attraversamento dei piccoli centri appenninici della zona, con gravi pregiudizi per la sicurezza e l'ambiente di questi comuni;
a parere degli esperti della protezione civile intervenuti per verificare lo stato dei luoghi, si tratta della fina attiva più ampia d'Europa, i cui potenziali effetti negativi sulla circolazione ferroviaria e stradale furono segnalati dalle strutture tecniche di Trenitalia già nel 2006;
a distanza di oltre un mese dall'evento franoso non è ancora stato dichiarato lo stato di emergenza, né le istituzioni territoriali e la popolazione sono state informate sui tempi di ripristino delle dorsali di collegamento tra le sponde adriatica e tirrenica dell'Italia centro-meridionale;
il fronte più avanzato della frana minaccia di raggiungere presto il fiume Cervaro, nel cui caso si verificherebbe un vero e proprio disastro ambientale di portata interregionale, con pesanti ricadute sulle capacità produttive del sistema agricolo e degli inerti per l'edilizia;
Trenitalia ha denunciato danni da mancati introiti per un ammontare di 2,5 milioni di euro a far data dall'interruzione della linea ferroviaria;
il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni Puglia e Campania e il gruppo Ferrovie dello Stato sono impegnati nella programmazione della linea ferroviaria ad alta capacità per il collegamento tra Bari e Napoli, che interessa anche il tratto travolto dalla frana -:
come il Governo intenda intervenire per ripristinare con urgenza il collegamento ferroviario nella tratta Panni (Foggia)-Montaguto (Avellino), garantendo, da un lato, i necessari interventi strutturali per il contenimento della frana e l'attenuazione degli effetti sul territorio e, dall'altro, nelle more, le agevolazioni tariffarie agli utenti della linea ferroviaria Lecce-Napoli/Roma in ragione del disagio sofferto.(3-01027)

Dismissione di immobili da parte di Ferrovie dello Stato S.p.A. nella regione Sicilia - 3-01028

LO MONTE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
tra il 2008 e il 2009 Ferrovie dello Stato spa, tramite Ferservizi, ha proceduto alla vendita di oltre 50 immobili nella regione Sicilia;
gli immobili posti in vendita riguardavano terreni, case cantoniere, appartamenti, fino ad arrivare ad intere stazioni con annessi terreni e fabbricati;
in particolare, tra gli immobili oggetto della dismissione sono state poste in vendita nel novembre del 2008 la stazione di Santa Ninfa, nella provincia di Trapani, e nel marzo del 2009 l'ex stazione ferroviaria di Margonia nel comune di Naro, nella provincia di Agrigento;
i citati immobili avrebbero potuto essere utilizzati dagli enti locali per fini pubblici -:
se sia prevista da parte di Ferrovie dello Stato la dismissione di ulteriori immobili nella regione Sicilia nel corso del 2010, quale sia la loro ubicazione e se, in relazione alle dismissioni avviate negli anni 2008 e 2009, siano stati sentiti e interessati i comuni ovvero il demanio regionale siciliano.(3-01028)

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: DAMIANO ED ALTRI; MIGLIOLI ED ALTRI; MIGLIOLI ED ALTRI; BELLANOVA ED ALTRI; LETTA ED ALTRI; DONADI ED ALTRI: MISURE STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO E PER LA TUTELA DI DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI (A.C. 2100-2157-2158-2452-2890-3102-A)

A.C. 2100-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2100-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, sopprimere i commi 2 e 3.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.5 e sugli articoli aggiuntivi 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.010, 1.011, 1.012, 1.013, 1.014, 3.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 2100-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza).

1. Allo scopo di impiegare compiutamente le risorse stanziate per la corresponsione dell'indennità di reinserimento in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge, entro il 30 settembre 2010, un monitoraggio in ordine allo stato di attuazione, per l'anno 2010, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, in esito al quale è conseguentemente autorizzato a procedere, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla revisione dei requisiti di accesso al trattamento previsto dalle medesime disposizioni di cui al citato comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, e all'eventuale nuovo calcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto, previa valutazione del numero delle domande presentate e del numero delle domande accolte, dell'entità delle prestazioni riconosciute e liquidate e della effettiva disponibilità di risorse relative all'esercizio 2010 residue rispetto a quelle previste dal comma 1 del citato articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni.
2. L'articolo 2116 del codice civile si applica anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché operino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell'obbligazione contributiva. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3.
3. L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, è incrementata fino alla misura di 0,25 punti percentuali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza).

Sopprimere i commi 2 e 3.
1. 20.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. In via sperimentale, l'indennità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è riconosciuta nella misura del 60 per cento, erogabile in tre soluzioni, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione, che nel corso degli anni 2009-2010, abbiano soddisfatto le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito nei 12 mesi precedenti un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000 euro e siano state accreditate presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a 4 e non superiore a 9;
b) non risultino occupati al momento della richiesta e sia stata rilasciata dal centro per l'impiego la dichiarazione di immediata disponibilità.
1-bis. In caso di nuova occupazione dopo la richiesta d'indennità, entro 5 giorni, è fatto obbligo di comunicazione all'INPS che provvede alla rideterminazione del sussidio, proporzionalmente al periodo d'effettiva inattività.
1. 8. Damiano, Baretta, Lenzi, Boccia, Ventura, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. In via sperimentale per l'anno 2010, l'indennità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è riconosciuta nella misura del 60 per cento, erogabile in tre soluzioni, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione, che soddisfino le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito nei 12 mesi precedenti un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000 euro e siano state accreditate presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a 4 e non superiore a 9;
b) non risultino occupati al momento della richiesta e sia stata rilasciata dal centro per l'impiego la dichiarazione di immediata disponibilità.
1-bis. In caso di nuova occupazione dopo la richiesta d'indennità, entro 5 giorni, è fatto obbligo di comunicazione all'INPS che provvede alla rideterminazione del sussidio, proporzionalmente al periodo d'effettiva inattività.
1. 1. Damiano, Baretta, Lenzi, Boccia, Ventura, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2010, un monitoraggio in ordine allo stato di attuazione, per l'anno 2010 con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un monitoraggio in ordine allo stato di attuazione, per l'anno 2009.
1. 9. Damiano, Baretta, Lenzi, Boccia, Ventura, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1. 10. Damiano, Baretta, Lenzi, Boccia, Ventura, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Al comma 1, sostituire le parole: nuovo calcolo con la seguente: integrazione.
1. 5. Pelino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: integrate dalle risorse aggiuntive previste dal comma 1-bis.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse stanziate nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.;
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Riduzione della quota di deducibilità delle svalutazioni dei crediti nell'esercizio degli enti creditizi e finanziari). - 1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1. 6. Paladini, Porcino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2010 le amministrazioni pubbliche possono procedere alla stabilizzazione dei lavoratori di pubblica utilità mediante l'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale, attraverso una riserva di posti fino al 40 per cento e l'attribuzione di apposito punteggio.
1. 7. Poli, Delfino, Ruvolo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«3. È istituito, per l'anno 2010, presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) un Fondo di garanzia per le retribuzioni dei lavoratori nei confronti di imprese insolventi con un finanziamento pari a 100 milioni di euro.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in via sperimentale per l'anno 2010, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo, ad erogare ai lavoratori, dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, a condizione che non siano state corrisposte almeno quattro mensilità, nei dodici mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.
5. L'erogazione delle somme di cui al comma 4, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, è riconosciuta ai lavoratori nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 3 e sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati, in relazione a ciascuna delle imprese interessate, con le parti sociali e approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. A seguito dell'erogazione delle somme di cui al comma 4, l'INPS subentra al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati».

2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
3. In caso di proroga della sperimentazione di cui al presente articolo, si provvede al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 mediante le risorse previste dalla legge di stabilità ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 05. Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«3. È istituito, per l'anno 2010, presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) un Fondo di garanzia per le retribuzioni dei lavoratori nei confronti di imprese insolventi con un finanziamento pari a 50 milioni di euro.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in via sperimentale per l'anno 2010, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo, ad erogare ai lavoratori, dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, a condizione che non siano state corrisposte almeno quattro mensilità, nei dodici mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.
5. L'erogazione delle somme di cui al comma 4, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, è riconosciuta ai lavoratori nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 3 e sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati, in relazione a ciascuna delle imprese interessate, con le parti sociali e approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. A seguito dell'erogazione delle somme di cui al comma 4, l'INPS subentra al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati».

2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1. 06. Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo, ad erogare ai lavoratori, dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, a condizione che non siano state corrisposte almeno quattro mensilità, nei dodici mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di cui al comma 4.
4. L'erogazione delle somme di cui al comma 3, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, è riconosciuta ai lavoratori sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati, in relazione a ciascuna delle imprese interessate, con le parti sociali e approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. A seguito dell'erogazione delle somme di cui al comma 3, l'INPS subentra al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati».

2. Per le finalità di cui al presente articolo, le risorse del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono corrispondentemente incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2010 e di 80 milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse rivenienti ai sensi del comma 3.
3. All'articolo 2, comma 156, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2010».
1. 014. Damiano, Baretta, Lenzi, Boccia, Ventura, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo, ad erogare ai lavoratori, dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, a condizione che non siano state corrisposte almeno quattro mensilità, nei dodici mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di cui al comma 4.
4. L'erogazione delle somme di cui al comma 3, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, è riconosciuta ai lavoratori sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati, in relazione a ciascuna delle imprese interessate, con le parti sociali e approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. A seguito dell'erogazione delle somme di cui al comma 3, l'INPS subentra al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati».
1. 07. Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). - 1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunte, infine, le seguenti lettere:
«c-bis) limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, in deroga a quanto stabilito dal predetto articolo 6, può essere prorogato in via sperimentale fino ad un periodo massimo complessivo di settantotto settimane. La proroga di durata di cui alla presente lettera eccedente i limiti temporali stabiliti dal citato articolo 6 della legge n. 164 del 1975 è concessa, a domanda, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti delle risorse aggiuntive previste allo scopo dalla disposizione di cui alla lettera c-ter) a favore del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
c-ter) per gli anni 2010 e 2011, le risorse del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di una somma annua pari a 250 milioni di euro.

2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1. 08. Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di settantotto settimane.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto.
3. All'articolo 2, comma 156, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
4. Per l'anno 2011 è introdotto un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 200.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Della disposizione di cui al presente comma si tiene conto in sede di versamento dell'acconto relativo alle imposte sui redditi delle persone fisiche per l'anno 2011. Delle medesime disposizioni non si tiene conto in sede di versamento dell'acconto relativo alle imposte sui redditi delle persone fisiche per l'anno 2012. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al presente comma.
1. 013. Damiano, Baretta, Lenzi, Boccia, Ventura, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di settantotto settimane.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
1. 011. Baretta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di settantotto settimane.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
1. 09. Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Fino al 31 dicembre 2010, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a centoquattro settimane consecutive, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non può superare centoquattro settimane in un triennio.
2. Ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario è stata almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.
3. Fino al 31 dicembre 2010, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, in deroga all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede:
a) per l'anno 2010, a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b) per gli anni 2011, 2012 e 2013, mediante le risorse previste dalla legge di stabilità ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 010. Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 2, comma 138, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. le parole «30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 percento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento nel caso di seconda proroga e del 30 percento».
1. 012. Schirru.