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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 5 maggio 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 maggio 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Guzzanti, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Razzi, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 4 maggio 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

GIANNI FARINA: «Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, in materia di proposizione della querela per i delitti di violenza sessuale in danno di un minore e di atti sessuali con minorenne, nonché di prescrizione dei medesimi reati e del delitto di corruzione di minorenne» (3451).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge LO PRESTI ed altri: «Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi» (1524) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Germanà.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
III Commissione (Affari esteri):
S. 2024. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007» (approvato dal Senato) (3447) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI.
VIII Commissione (Ambiente):
VANNUCCI ed altri: «Disposizioni concernenti le caratteristiche degli imballaggi al fine del loro smaltimento e reimpiego, nonché l'introduzione di una cauzione per il recupero di alcune tipologie di rifiuti» (3362) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 30 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 9 del 2010, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 25 febbraio 2010, e la relativa relazione concernente gli esiti dell'indagine su modalità di selezione e di acquisizione del personale da destinare all'attività di controllo dei contribuenti.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 4 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Acquedotto pugliese Spa, per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 193).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 20 aprile 2010, ha trasmesso dieci note relative all'attuazione data agli ordini del giorno: MIOTTO ed altri n. 9/1386/61, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2008, MIOTTO ed altri n. 9/1386-B/1 e BOBBA ed altri n. 9/1386-B/25, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 agosto 2008, riguardanti l'assunzione di iniziative volte a tutelare i cittadini italiani emigrati rientrati in Italia ai fini della corresponsione dell'assegno sociale, Mario PEPE (PDL) ed altri n. 9/2561-A/201, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2009, concernente la possibilità per la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza di Bisceglie di differire ulteriormente il pagamento delle imposte e dei contributi, BUCCHINO ed altri n. 9/1386/24, accolto dal Governo il 23 luglio 2008, riguardante iniziative volte a sanare la situazione degli indebiti pensionistici a carico di pensionati residenti all'estero in assenza di dolo ed in presenza di determinati limiti reddituali, SCHIRRU ed altri n. 9/2561-A/97 e ROMANO ed altri n. 9/2561-A/125, rispettivamente accolto ed accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2009, concernenti la semplificazione delle procedure di verifica per l'accertamento delle invalidità civili e per la prevenzione di eventuali frodi, e, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno DI STANISLAO ed altri n. 9/2936-A/89, avente ad oggetto l'equiparazione delle modalità di rimborso dei versamenti fiscali e contributivi stabilite per le popolazioni abruzzesi a quelle già previste per le popolazioni colpite dal sisma di Umbria e Marche, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, CODURELLI ed altri n. 9/2936-A/251, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, concernente incentivi all'occupazione femminile, GENOVESE ed altri n. 9/2936-A/168, accolto come raccomandazione dal Governo sempre nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, riguardante la sospensione della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali per i cittadini dei territori della provincia di Messina colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del 1o ottobre 2009.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) competenti per materia.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettere del 26 e del 28 aprile 2010, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno VOLPI ed altri n. 9/2936-A/55, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, concernente la stipula dell'accordo di programma con il comune di Brescia per la trasformazione della caserma Goito-San Gaetano in campus universitario, RUGGHIA ed altri n. 9/3097-B/1, EVANGELISTI ed altri n. 9/3097-B/5, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 marzo 2010, concernenti l'adeguamento del codice penale militare alla mutata composizione delle Forze armate a seguito della sospensione del servizio militare di leva ed alle nuove realtà operative internazionali, e CICU ed altri n. 9/3097-B/8, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante l'esercizio dell'azione risarcitoria per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte di militari e di appartenenti alla Polizia di Stato.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 4 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sul documento n. 9193/10 - Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)185 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha richiamato altresì l'attenzione sul Libro verde - Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare (COM(2010)183 definitivo), già trasmesso dalla Commissione europea e assegnato in sede primaria alla VII Commissione (Cultura) il 3 maggio 2010.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali (213).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 luglio 2010. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 4 giugno 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 4 maggio 2010, a pagina 4, prima colonna, alla trentunesima riga, dopo la parola: «XI» si intende inserita la seguente: «, XIV».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2010, N. 40, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI TRIBUTARIE E FINANZIARIE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI INTERNAZIONALI E NAZIONALI OPERATE, TRA L'ALTRO, NELLA FORMA DEI COSIDDETTI «CAROSELLI» E «CARTIERE», DI POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE TRIBUTARIA ANCHE IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA, DI DESTINAZIONE DEI GETTITI RECUPERATI AL FINANZIAMENTO DI UN FONDO PER INCENTIVI E SOSTEGNO DELLA DOMANDA IN PARTICOLARI SETTORI (A.C. 3350-A)

A.C. 3350-A - Proposta emendativa riferita all'articolo unico del disegno di legge

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Sostituire l'articolo 1 del disegno di legge con il seguente:

Art. 1.

1. II decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3 dell'articolo 4 nonché dell'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2010, N. 40

All'articolo 1:
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 11» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 4, dopo le parole: «illeciti fiscali internazionali», sono inserite le seguenti: «e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti» e le parole: «è obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «nonché tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie»;
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nonché dei crediti vantati dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è effettuato mediante ruoli ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6-ter. L'INPS provvede a determinare i criteri, i termini e le modalità di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo.
6-quater. All'articolo 3, comma 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "l'attività di riscossione", sono inserite le seguenti: ", spontanea e coattiva,".
6-quinquies. L'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2011».

All'articolo 2:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità dell'amministrazione economico-finanziaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i soggetti già appartenenti alle diverse categorie di personale dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi compreso quello di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche esperienze e professionalità, possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle Agenzie fiscali o del Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento adottato dall'Agenzia ovvero dall'amministrazione interessata, d'intesa con l'amministrazione di provenienza, previa verifica della disponibilità di organico e valutate le esigenze organizzative e funzionali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso il passaggio di ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente ai predetti organismi. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico corrisposto all'atto dell'inquadramento. Per le finalità indicate al presente comma, all'articolo 83, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "Agenzie fiscali", sono inserite le seguenti: ", nonché tra le predette Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze,"; nello stesso periodo, dopo le parole: "fascia in servizio", sono inserite le seguenti: "presso il Ministero ovvero"; nel secondo periodo, dopo le parole: "di lavoro in essere presso", sono inserite le seguenti: "il Ministero ovvero presso". La presente disposizione non si applica al personale in servizio a tempo determinato.
1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dal capo II, sezione II, del Titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, dei servizi e del personale, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze è trasferito, a domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo, ovvero è assegnato alle ragionerie territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo interno del Ministero;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; è conseguentemente abrogato l'articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2-ter. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico. Nell'ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio ed alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono, per l'anno 2010, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, per l'anno 2011, sono destinate al rifinanziamento per l'anno 2011 del regime di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dall'anno 2012 le medesime maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace.
2-sexies. Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei sistemi di gioco di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed al fine di determinare la certezza delle condizioni di affidamento dell'esercizio e della raccolta agli operatori interessati, le procedure previste dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono avviate a far data dal 16 maggio 2011. Conseguentemente, al n. 4) del richiamato articolo 12, comma 1, lettera l), le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2010".
2-septies. Al fine della deflazione del contenzioso e dell'economicità delle relative procedure, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, possono definire le controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e relative alle attività svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro partecipate, nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli 83 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dalle pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, ovvero da atti di citazione introduttivi di giudizi di responsabilità.
2-octies. La definizione si realizza con il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all'ultimo atto amministrativo o all'invito a dedurre o all'atto di citazione. Tale percentuale è individuata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari al rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dall'Agenzia delle entrate ed il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il decreto individua, altresì, il termine e le modalità per il versamento.
2-novies. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma 2-octies è prodotta all'organo amministrativo o giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2-decies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma 2-septies le controversie relative all'attività di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle regioni, degli enti locali e delle camere di commercio e di quella delle entrate costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
2-undecies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies, pari a 50 milioni di euro nell'anno 2010, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono nel medesimo anno, nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel limite di 3 milioni di euro sono destinate a copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal comma 4-quinquies. La parte residua delle maggiori entrate derivanti dai predetti commi è destinata ad incrementare, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2010, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla voce comunicazioni-sostegno all'editoria, legge 25 febbraio 1987, n. 67. A tal fine all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono soppresse le parole da: "le associazioni le cui pubblicazioni periodiche" fino alla fine del comma. A fronte del citato stanziamento, le tariffe postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato dal presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in ogni caso la tariffa agevolata non deve essere superiore al 50 per cento della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il limite massimo di spesa indicato al presente comma. II rimborso dovuto a favore di Poste italiane spa non può essere superiore al predetto importo. II Ministero dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma con riguardo alle disposizioni di cui al terzultimo e quartultimo periodo; nel caso in cui l'andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento della spesa autorizzata, con decreto adottato con le modalità indicate al presente comma è stabilita la sospensione o la riduzione dell'agevolazione»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei princìpi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione".
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente.
4-quater. Al fine di potenziare l'Amministrazione finanziaria, al comma 23-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "di 9.300.000 euro a decorrere dall'anno 2011".
4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole anche al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai falsi, è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2010 destinato a misure di sostegno e incentivazione a favore delle imprese dei distretti del settore tessile e dell'abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti, di cui alla legge 8 aprile 2010, n. 55. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria delle imprese e le associazioni sindacali e dei consumatori, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.
4-septies. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266";
b) all'articolo 14, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
"e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
4-octies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita la data entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, effettuano il versamento delle somme dovute all'esito dell'aggiudicazione. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.
4-terdecies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 4-novies, lettera e), ai fini dell'individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio del ministri adottato per la disciplina delle modalità di ammissione al riparto del 5 per mille per l'anno 2010.
4-terdecies.1 All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-novies a 4-terdecies si provvederà solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 2-quinquies.
4-quaterdecies. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".
4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle altre fondazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".
4-sexiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, per l'integrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica, rispettivamente per l'esercizio finanziario 2007 e per quello 2008, dagli enti individuati nei commi 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies».

All'articolo 3:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità:
a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attività delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle Commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;
b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se l'importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad 8.000 euro»;

al comma 3:
dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Sono comunque fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione delle medesime società dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997»;
dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, possono essere corrispondentemente ridefiniti i termini di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nonché del rendiconto»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli amministratori delle società ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione di tributi per un periodo di dieci anni»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "costituisce titolo esecutivo" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia.
1-quater. Nei casi di opposizione all'attività di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore"».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi). - 1. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:
a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
c) 10 milioni di euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

2. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.
3. È abrogato il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«ad obiettivi di efficienza energetica,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento al parco immobiliare esistente,»;
al comma 1, secondo periodo, le parole: «23 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «27 dicembre 2006» e dopo le parole: «versate all'entrata» sono inserite le seguenti: «del bilancio dello Stato»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 per l'acquisto di gru a torre nel settore dell'edilizia, previa rottamazione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, il contributo è riconosciuto anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria ed il certificato di rottamazione richiesto è prodotto a cura dell'acquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria.
1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto di motocicli, si intendono applicabili anche all'acquisto di biciclette a pedalata assistita, nell'ambito delle risorse disponibili a tale fine.
1-quater. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e della decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.
1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D e E, di cui al Titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio di cui al presente comma.
1-sexies. All'onere derivante dal comma 1-quinquies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto- legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di campionari fatti» sono inserite le seguenti: «nell'Unione europea» e le parole: «13 o 14» sono sostituite dalle seguenti: «13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009 e della decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica»;

al comma 5, le parole da: «delle risorse» fino alla fine dell'alinea, sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base con riguardo alle seguenti finalità»;
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010 nel limite massimo di spesa di 700.000 euro per l'anno 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività e alla demolizione di un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale sono altresì stabiliti gli standard ambientali che devono possedere i battelli solari per accedere all'agevolazione.
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, pari a 700.000 euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;

al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «è ripartito» sono inserite le seguenti: «, previo parere del CIPE» e al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse devono essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Gli stanziamenti nei limiti della quota relativa alla concessione del finanziamento per l'incentivazione e il sostegno dell'alta formazione professionale nel settore nautico prevista dal Fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ivi comprese quelle iscritte sul capitolo 2246 istituito nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnate nel triennio 2007-2009, sono utilizzati a decorrere dall'anno 2010 per finanziare l'incentivazione, il sostegno ed i recuperi infrastrutturali per l'alta formazione professionale realizzati dagli istituti per le professionalità nautiche le cui richieste siano state dichiarate ammissibili, con relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003»;
al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la transazione di cui al presente comma non sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque accantonato, ai fini innanzitutto della transazione e sull'eventuale residuo per quelli previsti dal successivo comma 8, primo periodo, l'8 per cento della quota parte del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e il comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo è abrogato»;
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con conseguente obbligo, da parte delle Autorità interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.
8-ter. Le somme restituite dalle Autorità portuali ai sensi del comma 8-bis sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione ed il finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti.
8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter e quelle rivenienti dalle operazioni di surrogazione di cui al comma 8-bis, secondo periodo, sono ripartite fra le Autorità portuali sulla base di un indice di capacità di spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2009, nonché sulla base della capacità di autofinanziamento di ciascuna Autorità portuale.
8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono dettati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i princìpi e i criteri di registrazione nei bilanci delle Autorità portuali delle operazioni finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater.»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «Agli oneri derivanti», sono sostituite dalle seguenti: «A quota parte degli oneri derivanti»;
al comma 9, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «In attuazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Attività edilizia libera). - 1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. (L) - (Attività edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica). - 1. Al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo l'articolo 87 è inserito il seguente:
"Art. 87-bis. - (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti".
2. Il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
"15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4"».
Dis. 1. 1.Governo.
(Approvato)

A.C. 3350-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
le agevolazioni per le spedizioni postali di prodotti editoriali sono disciplinate dal decreto-legge n. 353 del 2003, con la previsione di un sistema di rimborso a posteriori da parte dello Stato alla società Poste italiane S.p.A.;
sulle spedizioni Poste italiane S.p.A. pratica alle imprese editoriali una tariffa agevolata, nella misura prevista da appositi decreti ministeriali;
il decreto-legge n. 194 del 2009, al comma 2 dell'articolo 10-sexies, ha destinato un importo non inferiore a 50 milioni di euro per il 2010 al rimborso delle agevolazioni postali per l'editoria;
in considerazione dell'importo già maturato durante il primo trimestre del 2010 per le compensazioni dovute a Poste italiane, pari a circa 50 milioni di euro, il decreto ministeriale 30 marzo 2010 ha stabilito che le vigenti tariffe agevolate si applicano solo fino al 31 marzo 2010 e potranno essere rideterminate nel corso dell'anno in caso di sopravvenuto accertamento di disponibilità finanziarie;
il comma 2-undecies dell'articolo 2 del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite VI e X, tra l'altro, prevede la concessione di agevolazioni tariffarie per le spedizioni effettuate da associazioni e organizzazioni senza fine di lucro nel limite di spesa di 30 milioni di euro;
la concessione di agevolazioni sulle tariffe delle spedizioni postali, in considerazione della profonda crisi economica che sta interessando il comparto dell' editoria, rappresenterebbe un importante aiuto per l'intero settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare ed impegnare risorse adeguate per assicurare che continuino ad applicarsi per l'intero anno 2010 le tariffe agevolate per le spedizioni di stampe e prodotti editoriali.
9/3350-A/1. Frassinetti.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità per le comunicazioni, con delibera n. 149/05/CONS, ha approvato il regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale;
è necessario stabilire una disciplina che, in accordo con i criteri e i principi direttivi contenuti nell'articolo 24, comma 1, della legge n. 112 del 2004, consenta lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale come naturale evoluzione del sistema analogico con la definizione delle fasi di sviluppo della radiofonia digitale;
si avverte l'esigenza di rispettare, nel nuovo contesto tecnologico, il rispetto dei principi posti dalla legge a tutela del pluralismo dell'informazione, della trasparenza, della concorrenza e della non discriminazione;
il Ministero per lo sviluppo economico ha stilato il «nuovo regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale»;
al fine di superare il regime transitorio le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche sostengono quanto sia necessario incentivare la diffusione di apparecchi riceventi in sistema T-DAB (il cui costo è di pochi euro),

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a vincolare gli incentivi alla rottamazione alla presenza di autoradio con ricezione digitale DAB+ e DMB.
9/3350-A/2. Caparini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nel quadro della politica governativa di sostegno e di rilancio di taluni settori economici;
il settore assicurativo, con particolare riguardo all'RCA auto, sta vivendo un periodo di tensioni e ristrutturazioni, in particolare nel Sud della Penisola, laddove si registra un progressivo abbandono delle compagnie assicurative in considerazione dell'insostenibilità degli oneri di gestione;
si ritiene opportuno adottare misure di rilancio anche occupazionale del settore, ad esempio semplificando le attività degli agenti e dei sub-agenti assicurativi, nel quadro delle garanzie di affidabilità e solvibilità vigenti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti economici misure di rilancio del settore assicurativo ed in particolare ad ampliare la platea dei soggetti operativi eventualmente escludendo dalla costituzione del patrimonio autonomo a garanzie delle prestazioni, di cui al comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, anche i sub-agenti iscritti nella sezione E del registro, a condizione che, a parità con le altre figure iscritte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 medesimo, possano documentare in modo permanente una capacità finanziaria percentualmente adeguata ai premi incassati.
9/3350-A/3. Marinello.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame avrebbe dovuto includere anche alcune questioni in materia ambientale, derivanti dall'obbligo di adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, che il governo ha deciso di affrontare in un apposito decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010;
tale ultimo decreto-legge in materia ambientale prevede solo un differimento della presentazione delle dichiarazioni relative al modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), senza toccare il sistema SISTRI, che ha creato difficoltà e preoccupazione tra gli operatori del settore, in particolare tra quelli medi e piccoli, sia per la previsione di costi economici e burocratici eccessivi, sia per una serie di incertezze e difficoltà di interpretazione del testo;
con il SISTRI si intende dare attuazione agli indirizzi legislativi comunitari, ivi compresa la nuova direttiva 2008/98/CE sui rifiuti che stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi;
a seguito di una serie di audizioni svolte presso l'VIII Commissione Ambiente della Camera dei deputati tuttavia le categorie e le associazioni di rappresentanza dei soggetti tenuti all'iscrizione al SISTRI hanno manifestato diverse criticità e hanno auspicato una soluzione immediata per gli aspetti maggiormente problematici;

impegna il Governo

a prevedere un ulteriore periodo di proroga dell'obbligo per le imprese e gli enti di iscriversi al sistema SISTRI, a tenere in considerazione i maggiori costi dell'introduzione del Sistri per le imprese, con particolare riguardo a quelle medio-piccole, anche valutando l'opportunità di prevedere l'obbligo dell'iscrizione al SISTRI solo per le attività che prevedano il trasporto o che producano rifiuti pericolosi.
9/3350-A/4. Zeller, Brugger.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame provvede al potenziamento delle attività di riscossione nonché al rilancio di taluni settori economici e si inquadra nella complessiva manovra del Governo volta ad incrementare le entrate e a ridurre le spese;
in tale ambito la spesa assistenziale che l'INPS prevede di erogare per l'anno 2010 è stata valutata in 16,6 miliardi di euro di cui 12 miliardi assorbiti dall'assegno di accompagnamento, previsto in presenza di una invalidità del 100 per cento, indifferentemente dalla situazione reddituale dell'avente diritto;
nel 2002 le pensioni di invalidità erogate erano 672.248 con importo medio di 223 euro mensili, mentre le indennità di accompagnamento erano 1.094.537, con un importo medio di 403 euro; nel 2009 le pensioni di invalidità sono cresciute a 832.566 con un importo medio mensile di 258 euro, mentre è letteralmente esploso il numero delle indennità di accompagnamento, pari a 1.804.828 trattamenti con un importo medio di 455 euro mensile;
nel 2009 l'INPS ha effettuato 200.000 controlli, individuando oltre 30.000 posizioni abusive; in sostanza circa un invalido su 5 era falso; quest'anno sono previsti altri 100.000 controlli;
la distribuzione territoriale sia delle pensioni che delle posizioni abusive lascia intravedere un sistema truffaldino diffuso in talune regioni italiane più che in altre; tale sistema tuttavia non cessa di funzionare in quanto si limita a revocare referti ed assegni senza procedere sistematicamente al recupero del danno erariale;
si ritiene opportuno adottare in tale ambito procedure rigorose di recupero, al pari di quelle previste per il recupero delle imposte e dei contributi di legge a carico del lavoro o delle sanzioni per violazione del codice della strada o del testo unico sulla sicurezza del lavoro;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare nei prossimi provvedimenti economici misure volte a ridurre la spesa assistenziale:
a) aumentando il numero di controlli annuali;
b) stabilendo, in analogia con le misure previste per il recupero dei crediti fiscali e contributivi, norme per il pieno recupero del danno economico subito dall'INPS, a carico dei percettori non aventi diritto e delle figure professionali che hanno illegittimamente validato il procedimento di accesso al beneficio, anche prevedendo, come per la riscossione, la rivalsa sui loro beni.
9/3350-A/5. Romele.

La Camera,
premesso che:
è di stretta attualità l'emergenza inquinamento nei grandi nuclei urbani italiani dove si supera quasi quotidianamente i limiti sulle emissioni di gas serra e polveri inquinanti imposti dalla Commissione Europea;
il grave danno per la salute dei cittadini rischierà di farsi sentire con ancor più serietà nei prossimi anni, in assenza di misure straordinarie;
a ciò si aggiunge il peso delle procedure d'infrazione aperte dalla stessa Unione Europea e delle relative pesanti sanzioni che gravano sul nostro Paese;
il settore del riscaldamento domestico gioca un ruolo chiave nel rispetto dei piani europei per l'ambiente e che il consumo degli impianti di riscaldamento, in termini di energia primaria, è quindi di circa 21,5 Mtep di energia primaria;
la legge finanziaria del 2007, confermata l'anno successivo, ha riconosciuto l'incentivo del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici effettuati al 2010, tra i quali la sostituzione di un generatore di calore con una caldaia a condensazione o l'installazione di pannelli solari e relativi componenti o riqualificazione di impianto;
questa misura non ha ancora dato i risultati attesi, se si considera che durante tutto il 2009 la vendita di caldaie per uso familiare a condensazione è diminuita fortemente;
la climatizzazione invernale è ottenuta prevalentemente con impianti termici aventi come generatore di calore una caldaia. Il parco caldaie è composto da circa 19 milioni di apparecchi, in gran parte con rendimenti inferiori alle 3 stelle definite dalla direttiva 92142/CEE, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, e quindi la grande maggioranza degli apparecchi installati nelle case degli italiani ha basse efficienze e alti consumi ed emissioni e che addirittura, considerando la direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas, si rileva che circa 7 milioni di pezzi sono antecedenti all'entrata in vigore di questa importante direttiva in Italia;
oggi in Italia le famiglie spendono circa 18 miliardi di euro solo per il riscaldamento degli edifici ad uso abitativo ma di questi ben 10 miliardi di euro (quasi il 55 per cento) sono «sprecati» per la scarsa efficienza dei nostri edifici ed impianti. A questo si aggiungono gli edifici pubblici, che ogni anno «sprecano» almeno 300 milioni di euro per l'utilizzo di tecniche obsolete di riscaldamento e che se si procedesse ad un ammodernamento del parco macchine, sostituendo il vecchio generatore di calore con uno a condensazione e adeguando l'impianto e, in termini di emissioni, il passaggio da una media del parco rappresentata da caldaie a 1 o 2 stelle a caldaie a condensazione comporterebbe una riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 di almeno 11 milioni di tonnellate;

impegna il Governo

ad adottare in alternativa all'incentivo fiscale del 55 per cento, e in via sperimentale per almeno un anno, misure volte ad introdurre un incentivo una tantum alla sostituzione della vecchia caldaia con una moderna a condensazione.
9/3350-A/6. Compagnon, Libè, Anna Teresa Formisano, Occhiuto.

La Camera,
premesso che:
gli incentivi relativi alle detrazioni fiscali del 55 per cento per coloro che intraprendono interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti rappresentano il più generoso programma di incentivazione messo in campo, non solo in Italia ma anche in Europa, per limitare il consumo di energia e le emissioni di gas climalteranti nel settore edile, a cui si deve circa un terzo del consumo di energia per gli usi finali;
dall'analisi dei risultati ottenuti da questi incentivi, introdotti dalla legge finanziaria 2007 e confermate fino alla fine del 2010, risulterebbe che in tre anni di vigenza delle detrazioni ben 600 mila utenti avrebbero usufruito di tale incentivo;
secondo quanto riferisce il rapporto realizzato dall'Enea e dal Ministero dello sviluppo, il risparmio energetico è stato pari a 787 GWh nel primo anno, a 1.961 nel secondo e a 1.656 nel terzo;
oltre al risparmio energetico dall'incentivo sono derivati benefici in termini di gettito fiscale aggiuntivo, di incremento di reddito, senza dimenticare la riduzione della CO2, una positiva ricaduta in termini occupazionali nonché l'emersione del sommerso e il sostegno delle industrie;

impegna il Governo

a predisporre, con anticipo rispetto alla scadenza prevista, i provvedimenti atti a prorogare per un tempo congruo gli incentivi relativi alle detrazioni fiscali del 55 per cento per coloro che intraprendono interventi di riqualificazione energetica che hanno ampiamente dimostrato la loro utilità come dimostrato dal citato rapporto ENEA.
9/3350-A/7. Anna Teresa Formisano, Libè, Occhiuto.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'audizione svoltasi il 10 febbraio 2010 presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati, il direttore dell'Agenzia delle entrate, dottor Attilio Befera, ha dichiarato che lo strumento della rateizzazione dei debiti nei confronti dell'erario ha rappresentato un aiuto concreto per i contribuenti in difficoltà;
tra i motivi che hanno spinto i contribuenti a chiedere il pagamento rateale delle tasse sicuramente rientrano le difficoltà economiche incontrate nel corso dell'ultimo anno;
attualmente le rateizzazioni concesse ammontano a oltre 620.000 euro per un importo di oltre 10 miliardi di euro (di cui 2 miliardi di euro incassati fino al 2009);
in più di una occasione i piccoli e medi imprenditori hanno ribadito che tale strumento, preziosissimo in una fase in cui alla scarsa liquidità si deve aggiungere un calo delle vendite e delle commesse, potrebbe risultare ancora più determinante per una ripresa economica della piccola e media imprenditoria italiana qualora fosse accompagnato da una sospensione del pagamento dei debiti tributari di un anno, mediante la quale si potrebbe costituire un ammortamento delle rate successive senza creare, pertanto, quelle difficoltà di liquidità che, seppur in presenza di una rateizzazione del debito tributario, costituiscono un freno per le aziende;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità per i contribuenti di una sospensione, senza oneri, del pagamento del debito tributario maturato e rateizzato, per un periodo di tempo congruo e utile a alle piccole e medie imprese per fare fronte alle difficoltà contingenti ed evitare la chiusura della loro attività.
9/3350-A/8. Occhiuto, Galletti, Ruggeri, Poli.

La Camera,
premesso che:
la Corte Costituzionale, con l'argomentata sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha chiuso la controversia sulla natura del prelievo sui rifiuti, stabilendo la natura tributaria della Tariffa d'igiene ambientale (TIA), conosciuta meglio come Tariffa rifiuti;
per la Corte Costituzionale la TIA costituisce una mera variante della TARSU e quindi non trova applicazione l'IVA;
a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, si rendono necessarie alcune modifiche sul regime di prelievo sui rifiuti, anche al fine di rimuovere le possibili conseguenze negative di vuoti legislativi e di incertezze interpretative dell'insieme di norme emanate negli scorsi anni su una materia di estrema delicatezza quale quella della gestione dei rifiuti;
tale intervento si rende necessario per effetto delle disposizioni tuttora inattuate del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché del percorso di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare opportuni provvedimenti al fine di chiarire non solo la natura tributaria del prelievo, recependo così il pronunciamento della Corte Costituzionale, ma anche quali siano in concreto le norme applicabili per comuni, enti gestori e contribuenti.
9/3350-A/9. Libè, Occhiuto.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 introduce norme volte alla deflazione del contenzioso tributario nell'ottica di razionalizzazione della riscossione dei tributi;
in particolare, il comma 1 modifica le vigenti disposizioni in materia di processo tributario, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con lo scopo di accelerare la riscossione delle relative somme, nell'ottica di potenziamento del contrasto all'evasione tramite la concentrazione e la razionalizzazione delle risorse dell'Amministrazione finanziaria;
la lettera b) del comma 1 reca disposizioni volte a facilitare l'accesso al beneficio della rateizzazione delle somme dovute all'erario, estendendolo agli importi determinati in sede di conciliazione giudiziale, accertamento con adesione ed acquiescenza;
a tal fine è modificato l'articolo 48, comma 3, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, che nella versione originaria prevedeva che la rateizzazione fosse subordinata alla prestazione di garanzia qualsiasi fosse l'importo da versare, mentre nell'attuale formulazione elimina l'obbligo di prestare garanzia, con l'eccezione del caso in cui l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro;

impegna il Governo

al fine di contenere ulteriormente gli oneri per i contribuenti e di incentivare il ricorso all'adesione ovvero alla conciliazione giudiziale, a valutare la possibilità di innalzare l'importo delle rate successive alla prima da cui scaturisce l'obbligo di presentare apposita garanzia.
9/3350-A/10. Galletti, Occhiuto.

La Camera,
premesso che:
i commi da 1 a 3 dell'articolo 1 recano disposizioni finalizzate a contrastare i fenomeni di evasione fiscale operati prevalentemente in materia di imposta sul valore aggiunto mediante scambi con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (paradisi fiscali) individuati con i decreti 4 maggio 1999 del Ministro delle finanze e 21 novembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze (black list);
in particolare, il comma 1 introduce l'obbligo, a carico dei contribuenti che effettuano scambi commerciali con soggetti operanti nei paradisi fiscali, di inviare apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate;
ai sensi del comma 3 ai soggetti che non adempiono l'obbligo di comunicazione telematica, o che presentano una comunicazione incompleta o non veritiera, si applica una sanzione amministrativa pari al doppio di quella indicata nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997;

impegna il Governo

a valutare la possibilità, per i contribuenti che provvedono rapidamente ad un ravvedimento, di ridurre la sanzione nell'ipotesi in cui la comunicazione omessa o inviata con dati incompleti o non veritieri venga, rispettivamente, inviata o corretta in tempi brevissimi.
9/3350-A/11. Ciccanti, Occhiuto.

La Camera,
premesso che:
il prossimo 30 giugno scadrà il termine per accedere alle agevolazioni della cosiddetta «Tremonti-ter» (articolo 5 del decreto 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) che prevedeva una deduzione (ulteriore rispetto a quella ottenuta con l'ammortamento dei beni) ai fini IRES o IRPEF, pari al 50 per cento del costo di acquisto di macchinari nuovi facenti parte della divisione 28 della tabella Ateco 2007;
l'agevolazione spetta per gli investimenti effettuati a partire dal 1o luglio 2009, facendo attenzione alla data in cui il costo si considera sostenuto secondo le regole di competenza fiscale indicate nell'articolo 109 del TUIR, anche se il bene sia entrato in funzione entro il termine ultimo o se il prezzo sia stato o meno pagato al fornitore;
le associazioni di settore stimano in circa 5 miliardi di euro in più di fatturato del mercato italiano, l'effetto prodotto dall'agevolazione, che significa, per i settori interessati, un incremento del 15 per cento del fatturato Italia nel biennio 2009-2010;
in un settore chiave come quello delle macchine e utensili, nell'ultimo trimestre del 2009 l'incremento degli ordini interni rispetto allo stesso trimestre del 2008 è stato dell'8 per cento, mentre nel primo trimestre 2010, l'aumento è stato del 10 per cento;
tuttavia, poiché la misura è intervenuta quando le piccole e medie imprese non avevano liquidità e le prospettive future erano al quanto limitate, gli effetti, secondo quanto si apprende dalle rappresentanze di categoria, avrebbero potuto avere un impatto ancora maggiore sul sistema economico se il tempo a disposizione, per completare l'acquisto, fosse stato maggiore;
un rinvio della scadenza sarebbe auspicabile anche a causa delle difficoltà iniziali incontrate dai destinatari della norma - e preventivate sin dalla introduzione della medesima - per l'individuazione dei beni agevolabili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in attesa di una auspicabile introduzione strutturale della misura agevolativa, di prevedere una proroga del termine attuale, fissato al 30 giugno 2010, per consentire alle piccole e medie imprese di usufruire di una agevolazione che ha riscosso un notevole successo tra gli operatori e dato un contributo non indifferente alla ripresa dei settori coinvolti.
9/3350-A/12. Cera.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni in esame sono volte al riconoscimento di particolari agevolazioni ai consumatori, nonché di un pacchetto di incentivi a sostegno dei consumi e dei settori produttivi maggiormente colpiti dalla crisi: risorse finanziate dalle entrate derivanti dalla lotta all'evasione;
il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 - cosiddetto mille proroghe - reca, all'articolo 10-sexies, il «differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di contributi all'editoria» disponendo, al comma l, lettera d), una riduzione del 50 per cento del contributo complessivo calcolato per ciascun soggetto per i contributi relativi all'anno 2009, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero per far fronte alla norma - inclusa nel medesimo provvedimento - tesa a ripristinare per il 2010, e al massimo al 100 per cento, i contributi dovuti al diritto soggettivo per testate ed emittenti di partito, no profit e cooperative;
l'applicazione della sopra indicata normativa va ad incidere sull'ammontare delle risorse destinate alle circa 150 testate italiane edite all'estero o edite in Italia per essere distribuite oltre confine applicando una riduzione del contributo relativo all'anno 2009 del 50 per cento e mettendo in discussione la sopravvivenza stessa delle realtà editoriali, considerando anche che i costi del 2009 sono già stati sostenuti dalle imprese ed un riassorbimento retroattivo delle risorse risulterebbe difficilmente gestibile;
l'applicazione delle sopra indicate disposizioni comporterebbe un riassorbimento delle risorse alla stampa italiana oltre confine pari a 5 milioni di euro;
i prodotti editoriali editi o distribuiti oltre confine rappresentano il principale riferimento culturale ed informativo delle comunità italiane all'estero, oltre che il veicolo indiscusso della promozione della lingua e cultura italiana e della crescita e valorizzazione del made in Italy,

impegna il Governo

a riformulare con apposite disposizioni nell'ambito di provvedimenti affini per materia, il comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, al fine di ripristinare l'ammontare completo dei contributi relativi all'anno 2009 erogati a favore delle realtà editoriali italiane operanti all'estero.
9/3350-A/13. Berardi, Di Biagio, Angeli.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni in esame sono volte al riconoscimento di particolari agevolazioni ai consumatori, nonché di un pacchetto di incentivi a sostegno dei consumi e dei settori produttivi maggiormente colpiti dalla crisi: risorse finanziate dalle entrate derivanti dalla lotta all'evasione; ##in occasione della discussione della legge finanziaria 2010 la relazione approvata dalla Commissione affari esteri della Camera, che ha analizzato in sede consultiva il provvedimento, ha sollecitato la necessità di rifinanziamento degli interventi a favore delle collettività italiane all'estero;
all'essenza della disposizioni oggetto del presente ordine del giorno è da ricondurre il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la cosiddetta prima manovra anticrisi che, modificando le disposizioni della legge finanziaria 2007 ha disposto all'articolo 6, la proroga al 2010 per le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti;
al momento il suddetto diritto è riconosciuto in maniera limitata a quei cittadini italiani residenti all'estero che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia, collocando questa categoria di lavoratori in una condizione di sostanziale disparità nei confronti dei residenti nel territorio nazionale;
il 24 febbraio 2010 il Governo ha accolto nell'ambito del provvedimento cosiddetto «mille proroghe» l'impegno ad estendere il diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ai residenti all'estero oltre l'anno 2010;
la richiesta di impegno formulata al Governo al fine di riconoscere ai lavoratori italiani residenti all'estero un diritto ed un sostegno meritorio e doveroso è stata accolta con favore dallo stesso Governo anche in occasione dell'esame della legge finanziaria 2010, dell'atto Camera 2561, dell'atto Camera 1386, della legge finanziaria 2009, e dell'atto Camera 2714 cosiddetto «correttivo anticrisi»,

impegna il Governo

a riconoscere con apposite disposizioni nell'ambito di provvedimenti affini per materia, il diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ai residenti all'estero oltre l'anno 2010.
9/3350-A/14. Angeli, Di Biagio, Berardi.

La Camera,
premesso che:
nell'ambito delle disposizioni in esame è stato accolto un emendamento che prevede l'estensione del 5 per mille alle associazioni e alle fondazioni non lucrative;
il ripristino della previsione del cinque per mille - nell'ambito dell'ultima legge finanziaria - rappresenta un riconoscimento importante, sotto il profilo giuridico e sociale, poiché riconosce al contribuente una sfera di sovranità nella quale egli stesso può decidere a chi destinare parte delle sue risorse destinate alle spese pubbliche;
le disposizioni sopra indicate prevedono che il contribuente possa destinare il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a sostegno anche della ricerca scientifica e università;
le università e le facoltà pontificie rappresentano un tassello imprescindibile del tessuto accademico, culturale e scientifico del nostro Paese e necessitano, al pari degli altri istituti universitari di opportune destinazioni di risorse discrezionali da parte dei cittadini-contribuenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre in apposito provvedimento, tra le finalità della destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università, incluse le università e le facoltà pontificie.
9/3350-A/15. Di Biagio, Berardi, Angeli.

La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame demanda ad un decreto ministeriale l'adozione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di disposizioni attuative dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di autoservizi di trasporto pubblico non di linea;
come evidenziato nel parere espresso dalla IX Commissione sul disegno di legge in esame, in coerenza con i pareri espressi dalla Commissione in merito ai precedenti interventi normativi sulla materia e con quanto richiesto negli ordini del giorno 9/3210/44 Valducci e 9/3210/61 Montagnoli, accettati dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, occorre stabilire un termine adeguato per pervenire, attraverso un costruttivo confronto con tutte le organizzazioni rappresentative delle categorie interessate e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, ad una definizione della disciplina sulla materia, che, per un verso, impedisca l'esercizio abusivo dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e, per l'altro, salvaguardi i principi di libero esercizio dell'impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza;
contestualmente occorre rimuovere gli ostacoli non giustificati che, sulla base delle modifiche introdotte alla citata legge n. 21 del 1992 dal comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, verrebbero a determinarsi per lo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente, con grave pregiudizio per l'occupazione del settore e con danno per gli utenti, con particolare riferimento agli obblighi di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, di stabilire la sede dell'impresa e la rimessa esclusivamente in tale comune, di presentare ai comuni diversi una comunicazione relativa a ogni singolo servizio, con eventuale pagamento di un importo di accesso, nonché di far sostare i veicoli, nei comuni in cui sia esercito il servizio di taxi, esclusivamente presso la rimessa,

impegna il Governo

ad adottare le ulteriori opportune iniziative normative volte a:
1) pervenire ad una revisione della normativa in materia di servizi di noleggio con conducente, introdotta dal comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, che permetta di superare le gravose e ingiustificate restrizioni imposte allo svolgimento di tale attività, assicurando:
a) l'eliminazione dell'obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
b) l'eliminazione dell'obbligo di effettuare le prenotazioni di trasporto presso la rimessa;
c) l'eliminazione dell'obbligo di stabilire la sede dell'impresa e la rimessa esclusivamente nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
d) l'eliminazione dell'obbligo di presentare ai comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione una comunicazione relativa a ogni singolo servizio, con eventuale pagamento di un importo di accesso;
e) l'eliminazione dell'obbligo di far sostare i veicoli, nei comuni in cui sia esercito il servizio di taxi, esclusivamente presso la rimessa;
2) garantire che il confronto con le categorie interessate, preliminare alla definizione degli interventi sulla materia e, in particolare, alla definizione del decreto ministeriale di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, coinvolga tutte le associazioni rappresentative dei prestatori di servizio di noleggio con conducente;
3) acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto ministeriale di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge, prima di procedere alla definitiva adozione dello stesso;
4) a sospendere l'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame.
9/3350-A/16. Valducci, Montagnoli, Garofalo, Desiderati, Bocciardo.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame costituisce un ulteriore tassello alla complessiva azione di Governo rivolta a fronteggiare la crisi economica attraverso il sostegno al sistema finanziario, al sistema produttivo e alle famiglie;
il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che «i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla presente lettera, le dotazioni finanziarie della missione di spesa »Politiche economico-finanziarie e di bilancio« sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010»;
la formulazione del citato comma 7 dell'articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009 esclude dalla possibilità di produrre il visto di conformità una vasta platea di professionisti, tributaristi, revisori contabili, avvocati, associazioni di categoria e intermediari fiscali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a includere, tramite idoneo provvedimento, tra i professionisti abilitati a rilasciare il visto di conformità anche ulteriori soggetti, tra cui quelli iscritti agli albi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
9/3350-A/17. Forcolin.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge in esame affronta il problema delle somme dovute al fondo depositi dormienti sulla base di contratti di assicurazione vita per i quali i diritti dei beneficiari siano caduti in prescrizione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 28 ottobre 2008;
la norma, tuttavia, facendo espressamente salvi i versamenti già intervenuti in favore del citato fondo, non risolve la questione posta dai beneficiari delle polizze in forza della portata retroattiva della disciplina sui depositi dormienti;
le imprese di assicurazione che hanno versato al fondo quanto dovuto nei termini prescritti non potranno rimborsare i propri clienti;
appare quanto mai opportuno che l'eliminazione della retroattività della normativa in parola risulti a tutti gli effetti piena e comporti la restituzione delle somme affluite al fondo relativamente al citato periodo 1o gennaio 2006 - 28 ottobre 2008, se richieste dai beneficiari delle polizze,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre uno specifico termine di decadenza per l'invio delle richieste relative al rimborso degli importi ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita non reclamati nel termine di prescrizione.
9/3350-A/18. Allasia.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame ha la finalità di sostenere la domanda in particolari settori industriali e di agevolare la ripresa economica del Paese;
il provvedimento intende anche agevolare gli investimenti attraverso l'introduzione di apposite agevolazioni fiscali in favore delle imprese che operano in determinati comparti industriali del Paese;
gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione tecnologica rappresentano per molte imprese una grande opportunità di sviluppo;
sarebbe opportuno riflettere sulla necessità di ripristinare le agevolazioni introdotte dalla cosiddetta «Tremonti-ter» (articolo 5 del decreto 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) in favore delle imprese che investono nell'acquisto di nuovi macchinari ed apparecchiature,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare opportune misure volte a ripristinare le agevolazioni fiscali introdotte dalla cosiddetta «Tremonti-ter» (articolo 5 del decreto 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), per l'acquisto di nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, ordinati fino al 31 dicembre 2010 e consegnati nei diciotto mesi successivi all'ordine.
9/3350-A/19. Torazzi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame costituisce un ulteriore tassello alla complessiva azione di Governo rivolta a fronteggiare la crisi economica attraverso il sostegno al sistema finanziario, al sistema produttivo e alle famiglie;
il sistema bancario è stato oggetto di vari provvedimenti, tra i quali ha assunto particolare importanza la moratoria dei crediti verso le piccole e medie imprese; sono state, infatti, presentate, alla data del 31 marzo 2010, 170.000 domande, per un debito residuo pari a oltre 50 miliardi di euro e sono state già accolte quasi 130.000 domande per circa 9,5 miliardi di euro di crediti sospesi;
la CONSOB, fin dal recepimento della direttiva 2004/39/CE (direttiva MIFID), ha svolto un importante ruolo di controllo nei confronti degli istituti di credito, allo scopo di garantire i clienti dai potenziali conflitti di interesse tra banca e cliente stesso;
dall'attività di vigilanza e di controllo è emerso che molti istituti continuano a spingere i propri prodotti senza tenere in debita considerazione il profilo di rischio dei clienti e l'adeguatezza dei prodotti proposti con il profilo stesso del cliente;
in due casi la CONSOB ha opposto rilievi sulla vendita di prodotti derivati ad enti locali;
la CONSOB ha chiesto a cinque banche di convocare i rispettivi consigli di amministrazione per colmare le carenze riscontrate,

impegna il Governo

a rafforzare ulteriormente le disposizioni in materia di vigilanza presso gli istituti di credito, affinché venga garantito un costante livello di credito alle imprese, soprattutto piccole e medie, in questa particolare fase di crisi e affinché sia garantito il pieno rispetto dei diritti dei clienti degli istituti di credito, siano essi privati, imprese o enti locali.
9/3350-A/20. Pini, Torazzi.

La Camera,
premesso che:
scadono a fine anno gli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie di immobili. Alla luce della attuale crisi economica, appare evidente la necessità di stabilizzare lo strumento dello sgravio del 55 per cento sugli interventi volti al raggiungimento di efficienza energetica nel patrimonio edilizio esistente;
lo sgravio fiscale del 55 per cento per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici introdotto, dal Governo Prodi e salvato in extremis nell'ultima legge finanziaria, anche se dilazionato su cinque anni invece che su tre, è stata una misura che ha ottenuto degli effetti positivi e importanti dal punto di vista economico e ambientale, contrastando efficacemente la grave crisi economica che ha colpito anche il settore dell'edilizia;
oltre 500 mila famiglie hanno usufruito di questo incentivo, mettendo così in moto un giro di affari superiore agli 8 miliardi di euro, favorendo l'emersione del sommerso e l'attivazione di una nuova economia, dando lavoro a migliaia di imprese e decine di migliaia di occupati;
l'analisi energetica del parco edilizio italiano evidenzia eccessivi sprechi e ampi margini per migliorare l'efficienza di un settore responsabile di una parte consistente dei consumi energetici nazionali. Una casa italiana tradizionale consuma tra i 150 e i 200 Kwatt/ora/mq annui. Il consumo di una casa efficiente è di circa 40 Kwatt/ora/mq annui. In Francia e Germania lo standard è di 70 Kwatt/ora/mq e il nuovo obiettivo di legge è di 40;
a causa di una scarsa attenzione alla qualità dell'edilizia, nonché alla diffusa violazione delle norme urbanistiche, il patrimonio abitativo italiano è decisamente «energivoro» e contribuisce attualmente per oltre il 35 per cento alle emissioni di CO2 nazionali;
i terremoti che hanno colpito la penisola, da sempre territorio a rischio sismico, hanno causato, oltre alle gravi e dolorose perdite di vite umane, danni economici consistenti, valutati per gli ultimi quaranta anni in circa 135 miliardi di euro, che sono stati impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento. A ciò si devono aggiungere le conseguenze non traducibili in valore economico sul patrimonio storico, artistico, monumentale;
nonostante ciò, come è stato più volte ribadito dai massimi esperti in materia, incluso il capo della Protezione civile, gran parte del patrimonio edilizio italiano è di qualità scadente, lontana dagli standard antisismici indispensabili nel nostro Paese;
è necessario quindi avviare sin da ora un piano straordinario di consolidamento e miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati, come è stato evidenziato nei giorni successivi al sisma in Abruzzo, non solo per mettere in sicurezza gran parte della popolazione, ma anche per rilanciare un'economia legata all'edilizia di qualità, attivare il sistema delle piccole e medie imprese e produrre, infine, un rilevante effetto sul terreno occupazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a stabilizzare o, in subordine, a prorogare per un triennio gli incentivi fiscali del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, previsti dalla legge finanziaria 2007, e ad estendere lo stesso incentivo per le misure di consolidamento antisismico.
9/3350-A/21. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto prevede numerosi adempimenti ed, in particolare, l'emanazione di taluni decreti ministeriali di natura non regolamentare; decreti di nomina di commissari delle società di riscossione delle entrate degli enti locali; e, infine, alcuni decreti di carattere dirigenziale;
in particolare l'articolo 1, comma 2 sembrerebbe operare una sorta di delegificazione spuria, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, a modificare - in senso sia restrittivo sia estensivo - il campo di applicazione dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame recante disposizioni in materia di contrasto delle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali;
l'articolo 4, comma 1 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori, previsto dal medesimo comma 1, prevedendo la possibilità di avvalersi a tal fine, con oneri a carico del fondo, della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa;
il Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati, nei propri pareri, ha sempre prestato attenzione alla congruità degli strumenti normativi prescelti, con specifico riguardo ai decreti di natura non regolamentare;
il Comitato per la legislazione ha sovente raccomandato sia la individuazione con legge di criteri utili all'adozione dei successivi provvedimenti ministeriali; sia il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari nella procedura di adozione di tali decreti (a titolo esemplificativo, si segnalano quelli sui seguenti decreti-legge: n. 143/2008 (C. 1772); n. 155 e n. 157 del 2008 (C. 1762 e C. 1774); n. 195/2009 (C. 3196-A);
in particolare, nel parere espresso sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (C.3097), il Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati, nella seduta del 19 gennaio 2010, ha formulato una osservazione con la quale invitava le Commissioni di merito a valutare «l'opportunità di accompagnare questo passaggio dalla norma primaria a strumenti giuridici di rango subordinato con la formulazione di criteri e parametri di incremento prestabiliti, attualmente del tutto assenti»;
la natura giuridica dei decreti ministeriali previsti dal provvedimento in esame appare assai dubbia, in quanto strumenti normativi volti ad integrare e specificare in modo sostanziale il precetto legislativo che ne autorizza l'emanazione,

impegna il Governo

a valutare con attenzione, nell'esercizio della propria attività legislativa, la congruità degli strumenti giuridici di rango secondario prescelti per l'attuazione della normativa primaria, al fine di garantire il pieno rispetto sia del principio della gerarchia delle fonti cui si informa il nostro ordinamento costituzionale, sia delle prerogative che spettano al Parlamento.
9/3350-A/22. Favia, Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a contrastare i fenomeni di evasione fiscale operati prevalentemente in materia di imposta sul valore aggiunto mediante scambi con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (paradisi fiscali) individuati con i decreti 4 maggio 1999 del Ministro delle finanze e 21 novembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze (black list);
i richiamati decreti sono relativi, rispettivamente, alle persone fisiche e alle società controllate estere. In particolare, ai sensi del decreto ministeriale 4 maggio 1999, in relazione alle operazioni commerciali eseguite da persone fisiche, sono fiscalmente considerati privilegiati i seguenti Paesi: Alderney; Andorra; Anguilla; Antigua e Barbuda; Antille Olandesi; Aruba; Bahamas; Bahrein; Barbados; Belize; Bermuda; Brunei; Cipro; Costa Rica; Dominica; Emirati Arabi Uniti; Ecuador; Filippine; Gibilterra; Gibuti; Grenada; Guernsey; Hong Kong; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Marshall; Isole Vergini Britanniche; Jersey; Libano; Liberia; Liechtenstein; Macao; Malaysia; Maldive; Malta; Mauritius; Monserrat; Nauru; Niue; Oman; Panama; Polinesia Francese; Principato di Monaco; Repubblica di San Marino; Sark; Seychelles; Singapore; Federazione di Saint Kitts e Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Svizzera; Taiwan; Tonga; Turks e Caicos; Tuvalu; Uruguay; Vanuatu; Samoa;
l'articolo 1 del decreto ministeriale 21 novembre 2001 individua invece, con riferimento alle società estere partecipate, i seguenti Stati e territori a regime fiscale privilegiato: Andorra, Anguilla, Antille Olandesi,Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro,Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala,Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Monserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. Ai sensi dell'articolo 2 sono inclusi anche: Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25 per cento del fatturato fuori dal Principato. Si ricorda, infine, che l'articolo 3 del citato decreto ministeriale individua ulteriori Paesi (Angola, Antigua, Corea del Sud, Costarica, Dominica, Ecuador, Giamaica, Kenia, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Portorico, Panama, Svizzera e Uruguay) che possono essere considerati inclusi nella black list limitatamente alle condizioni specificatamente individuate per ciascuno di essi;
il provvedimento in esame introduce l'obbligo, a carico dei contribuenti che effettuano scambi commerciali con soggetti operanti nei paradisi fiscali, di inviare apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate. I termini e le modalità saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dal 26 marzo 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame);
il provvedimento in esame stabilisce altresì che con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere alcuni Stati già inclusi nella black list ovvero può, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, estendere l'applicazione della disciplina anche a Paesi non inclusi nella black list, quali ad esempio i Paesi europei;
è opportuno ricordare, come rilevato dalla Confindustria in sede di audizione presso le Commissioni VI e X, che le operazioni intracomunitarie con i Paesi europei sono già soggette a monitoraggio attraverso la compilazione dei modelli intrastat sulle cessioni ed acquisti intracomunitari e sui servizi resi e ricevuti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con una prossima iniziativa legislativa, la presentazione con cadenza trimestrale della comunicazione di cui al citato articolo 1 del provvedimento in esame, applicabile anche agli Stati membri, al fine di evitare una inutile duplicazione di adempimenti.
9/3350-A/23. Razzi, Scilipoti, Messina, Barbato, Cimadoro, Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
in un momento di congiuntura economica critica come quella attuale, le risorse allocate dal provvedimento in esame a sostegno del settore produttivo appaiono, purtroppo, gravemente insoddisfacenti;
altri Paesi, come ad esempio la Cina, hanno allocato oltre 586 miliardi di dollari (circa il 14 per cento del prodotto interno lordo) per rispondere in maniera rapida, vigorosa ed efficace alla crisi economica;
altri Paesi europei con cui l'Italia si trova a competere sui mercati internazionali, come ad esempio la Germania, hanno avviato pacchetti di stimolo della domanda pari a circa l'1,6 per cento del prodotto interno lordo;
tutto questo non è stato possibile in Italia e importanti settori produttivi e in sofferenza nel nostro Paese, come i settori industriali del mobile e del complemento arredo, sono rimasti completamente esclusi dalle misure di sostegno previste dal provvedimento in esame;
durante l'esame del provvedimento in esame presso le Commissioni di merito è stata introdotta una disposizione all'articolo 2, comma 4-quinquies, con la quale si istituisce un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2010 finalizzato a misure di sostegno e incentivazione per le imprese dei distretti del tessile ed abbigliamento che «volontariamente» applicano il sistema di etichettatura dei prodotti introdotto dalla legge 8 aprile 2010, n. 55, recante disposizioni in materia di commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. Al riguardo appare utile rammentare che la legge n. 55 del 2010 istituisce, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione assicurando così la tracciabilità dei prodotti stessi. Inoltre si consente l'uso dell'indicazione «Made in Italy» esclusivamente per i suindicati prodotti (oltre che per i prodotti conciari e del settore dei divani) le cui fasi di lavorazione, come individuate dallo stesso provvedimento, abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano. Infine, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie e il sequestro e la confisca delle merci nel caso di violazione delle disposizioni del provvedimento, che se reiterata o commessa mediante attività organizzate è soggetta a sanzione penale;
il citato comma 4-quinquies dell'articolo 2, nella parte in cui fa riferimento alle imprese dei distretti del tessile ed abbigliamento che «volontariamente» applicano il sistema di etichettatura dei prodotti di cui alla legge n. 55 del 2010, non appare coerente con tale legge che invece prevede un sistema di etichettatura obbligatoria che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione;
tale disposizione, dunque, appare di difficile applicazione pratica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a sostenere il comparto produttivo delle calzature e di tutta la filiera del tessile e dell'abbigliamento, nonché altri settori industriali attualmente in sofferenza nel nostro Paese, quali quello del mobile e del complemento arredo che sono rimasti completamente esclusi dalle misure di aiuto previste dal provvedimento in esame.
9/3350-A/24. Cimadoro, Monai, Leoluca Orlando, Paladini, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
nel nostro Paese, un aspetto particolarmente grave e preoccupante riguarda l'assenza di risorse per l'infrastrutturazione in banda larga e la lotta al «digital divide», dimostrato dal sostanziale congelamento degli 800 milioni di euro previsti dal decreto legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, per il finanziamento delle nuove reti tecnologiche. La legge finanziaria per il 2010, per altro, non ha previsto nulla sul finanziamento della banda larga quando, per la modernizzazione del nostro Paese, sarebbe invece fondamentale garantire una dotazione adeguata di infrastrutture di comunicazione avanzata su tutto il territorio nazionale. Realizzare la banda larga significa, infatti, sviluppare infrastrutture e tecnologie abilitanti con un chiaro effetto, diretto e indiretto, sulla crescita economica complessiva. Un recente studio della Commissione Europea ha, infatti, dimostrato che il contributo alla crescita del PIL nei Paesi con una maggiore diffusione della banda larga (crescita media del 0,89 per cento) è stato il doppio rispetto ai Paesi con una minore diffusione (0,47 per cento);
il Gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori ha più volte sottoposto all'attenzione del Parlamento sia l'importanza di sostenere e attuare le applicazioni e i servizi di interesse pubblico per i quali sia necessario l'utilizzo della banda larga; sia la necessità di facilitare l'uso sociale delle nuove tecnologie, prevedendo interventi volti a superare la disomogenea distribuzione sul territorio delle possibilità di accesso alle infrastrutture a banda larga con particolare riguardo alle aree caratterizzate da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio, ovvero dall'assenza di condizioni economiche favorevoli;
il nostro Paese, infatti, presenta purtroppo scarsi valori di alfabetizzazione informatica rispetto agli altri grandi Paesi europei (il 50 per cento degli italiani non ha mai utilizzato internet contro il 26 per cento dei francesi, il 20 per cento dei tedeschi e il 18 per cento dei britannici). A livello geografico, l'adozione della connessione a banda larga fa registrare ancora notevoli differenze sia fra regione e regione, sia fra Nord, Centro e Sud, e circa il 12 per cento della popolazione risulta in condizioni di digital divide (ovvero dispone di una velocità di connessione inferiore a 1 Mb/s). A causa dell'esponenziale crescita del traffico internet, le analisi di lungo periodo mostrano la crescente necessità di iniziare a pianificare una nuova rete telematica in grado di supportare volumi di traffico molto più sostenuti;
in tutti i Paesi sviluppati ed emergenti gli investimenti in nuove tecnologie sono ritenuti decisivi come parte delle misure anticicliche per uscire rapidamente e positivamente dalla crisi. In particolare, il piano francese «France numerique 2012», quello inglese «Digital Britain» e quello americano «American Recovery and Reinvestment Act» destinano somme ingenti allo sviluppo della banda larga nei rispettivi paesi;
il problema vero nel nostro Paese rimane quello dell'esiguità delle risorse;
la dote che il provvedimento in esame prevede per lo sviluppo della banda larga è di appena 20 milioni di euro, con un bonus singolo di 50 euro che consentirà di incentivare, secondo le stime dell'ANIE, al massimo 400 mila connessioni, ma solo per soggetti che hanno meno di 30 anni di età;
recentissimamente, e segnatamente in data 3 maggio 2010, nell'inserto «Affari e Finanza» di Repubblica è apparso un articolo a firma Stefano Carli, dal titolo «Con l'Italia a banda larga risparmi per 30 miliardi» dove si legge «La banda larga italiana ancora non decolla. Il governo è fermo: si discute di Ngn, di architetture societarie e di partecipazioni pubbliche come delle maggioranze politiche ai tempi della Prima Repubblica: ossia con formule e giochi di parole, ma fatti zero. E allora gli industriali hanno deciso di fare il loro lavoro e di tornare a ragionare in termini di numeri e soldi. E il risultato è in una cifra, spannometrica ma impressionante e comunque scritta nero su bianco: 30 miliardi l'anno. È il risparmio che si può ipotizzare cumulando tutti i piccoli e grandi vantaggi in termini di minore spesa e di maggiore efficienza e produttività di tutto il Sistema Italia, dall' amministrazione centrale all' ultima comunità montana. Il documento è firmato Confindustria Servizi Innovativi ...»,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa volta a dare definitivamente seguito all'impegno di stanziare gli 800 milioni di euro previsti dal decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, per il finanziamento delle nuove reti tecnologiche a banda larga;
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere la possibilità per la Cassa Depositi e Prestiti la possibilità di finanziare, attraverso la costituzione di un apposito fondo, progetti di sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
9/3350-A/25. Cambursano, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

La Camera,
premesso che:
la filiera bieticolo-saccarifera in Italia è interessata da una gravissima crisi, che rischia di compromettere definitivamente il futuro del settore e di provocare l'abbandono di una consistente superficie di terreno coltivato e la perdita di numerosi posti di lavoro;
le difficoltà del settore bieticolo-saccarifero, in passato tra i più attivi del comparto agricolo nazionale, sono sorte a seguito dell'approvazione della riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) dello zucchero adottata dalla Commissione europea nel 2006, in conseguenza della quale l'Italia ha dovuto rinunciare al 67 per cento della quota di produzione nazionale di zucchero;
la forte riduzione della quota di produzione assegnata al nostro Paese ha provocato la chiusura di quindici zuccherifici su un totale di diciannove presenti su tutto il territorio nazionale, con ciò distruggendo un patrimonio impiantistico di grande valore. Gli zuccherifici dismessi erano stati ammodernati ed aggiornati da pochi anni ed erano tra i più avanzati nel contesto comunitario; l'Italia si trova ora con solo quattro strutture di produzione di questa importante derrata alimentare, in presenza di condizioni del mercato mondiale che, in forza dei crescenti consumi dei Paesi in via di sviluppo, porteranno ad un inevitabile aumento dei prezzi dello zucchero;
il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a seguito della chiusura degli zuccherifici, prevedeva la riconversione degli stessi individuando nelle energie rinnovabili il settore nel quale promuovere la riconversione;
a seguito della dismissione della produzione di zucchero, al Governo italiano, in sede di negoziato europeo, veniva concesso di prevedere l'erogazione di un fondo di 43 milioni di euro annui per il quinquennio 2006-2011;
a tutt'oggi sono stati stanziati ed erogati i fondi per gli anni 2006, 2007 e 2008, mentre non hanno trovato adeguata copertura i fondi per gli anni 2009 e 2010;
durante la discussione in Assemblea dell'interrogazione a risposta immediata proposta dal Gruppo dell'Italia dei Valori n. 3-00993, concernente iniziative di competenza del Governo in relazione alla situazione dello zuccherificio del Molise e per il rilancio del settore bieticolo-saccarifero, il Ministro per i rapporti per il Parlamento ha dichiarato che in data 3 marzo 2010 «nell'ultima riunione del comitato interministeriale istituito proprio al fine di fronteggiare la crisi del settore bieticolo-saccarifero, è stato confermato, a nome del Governo, l'impegno a stanziare gli aiuti nazionali autorizzati dalle normative comunitarie per i complessivi 86 milioni di euro relativi agli anni 2009 e 2010 da destinarsi con le medesime modalità già adottate per le campagne precedenti (è un impegno da lei richiesto che le posso, quindi, confermare). Nel corso della medesima riunione, il Ministro Zaia ha comunicato di aver individuato la necessaria copertura finanziaria a valere su fondi di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Lo stesso Ministero, ci comunica che sta valutando, quindi, l'intenzione di procedere al perfezionamento dell'aiuto, probabilmente proprio mediante uno specifico emendamento da inserire, in fase di conversione, al decreto-legge che lei ha citato, il n. 40 del 25 marzo 2010, attualmente all'esame delle Commissioni riunite, proprio presso la Camera dei deputati, VI (finanze) e X (attività produttive)»;
nell'ambito del provvedimento in esame non compare alcuna disposizione che stanzia 86 milioni di euro destinato al finanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia;
la mancata erogazione dei fondi di cui sopra mette a rischio la sopravvivenza delle imprese saccarifere italiane perché, proprio in virtù degli stanziamenti previsti per la riconversione e razionalizzazione degli impianti, hanno sostenuto ingenti spese negli ultimi anni,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie per consentire un adeguato rifinanziamento della dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, al fine di fronteggiare le esigenze relative alle campagne 2009 e 2010.
9/3350-A/26. Di Pietro, Di Giuseppe, Rota, Cimadoro, Barbato, Borghesi, Messina.

La Camera,
premesso che:
il comma 1, dell'articolo 4 del provvedimento in esame, istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo per il sostegno alla domanda in particolari settori finalizzata ad obiettivi, tra gli altri, di «miglioramento della sicurezza sul lavoro»;
le stime dell'Organizzazione mondiale del lavoro rilevano che, nel mondo, ogni 15 secondi un lavoratore muore per incidente o malattia professionale;
gli ultimi dati dell'INAIL sull'Italia, riferiti al primo semestre del 2009, si dimostrano ancora molto allarmanti: si registrano, infatti, 490 morti tra il mese di gennaio ed il mese di giugno 2009, quasi tre morti sul lavoro al giorno, e ben 397.980 infortuni avvenuti durante questo stesso periodo;
la politica e le istituzioni, da una parte, ed i datori di lavoro, dall'altra, hanno il dovere di attuare un efficace sistema di gestione dei pericoli e dei rischi negli ambienti professionali affinché i cantieri e le fabbriche non diventino luoghi di morte, ma ambienti in cui si lavori in modo sicuro e dignitoso;
durante la XIV legislatura, il Governo Prodi ha approvato il cosiddetto testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che, tuttavia, l'attuale Governo non solo non ha mai adottato, ma ha anzi addirittura scardinato, introducendo modifiche di dubbia efficacia ai fini della tutela degli stessi lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a riservare una rinnovata attenzione al problema della sicurezza sui luoghi di lavoro; ad agevolare il confronto con le forze politiche dell'opposizione e le parti sociali al fine di trovare finalmente soluzioni efficaci finalizzate a porre un argine al dramma quotidiano delle morti e degli incidenti sul lavoro; e infine a stanziare adeguate risorse per assistere le famiglie di quanti sono stati uccisi o resi invalidi sul posto di lavoro.
9/3350-A/27. Paladini, Porcino, Evangelisti, Borghesi, Mura.

La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 4 del provvedimento in esame istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il sostegno della domanda in particolari settori finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro;
la dotazione di tale fondo risulta di 300 milioni di euro per il 2010 e concorrono al suo finanziamento: 200 milioni di euro, ai sensi del successivo comma 9, quale quota parte del maggior gettito fiscale proveniente dalle misure previste dagli articoli da 1 a 3 del decreto; 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 2010 relativa al credito d'imposta per investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010); e infine 50 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili iscritte in conto residui del Fondo per la finanza d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 847, della legge finanziaria 2007, che a tal fine vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate all'istituendo Fondo per il sostegno della domanda;
il citato comma 847 della legge 23 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha disposto l'istituzione del Fondo per la finanza d'impresa al quale confluiscono le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (articolo 15, della legge n. 266 del 1997), del Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio (articolo 4, comma 106, della legge n. 350 del 2003), che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge finanziaria 2001 (interventi FIT) e dell'articolo 1, comma 222, della legge finanziaria 2005 (alienazione di fondi comuni di investimento). Gli interventi del suddetto fondo sono volti a facilitare: 1) operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, nonché di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche attraverso banche o società finanziarie vigilate dalla Banca d'Italia; 2) la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private;
con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 182) la disciplina del Fondo per la finanza d'impresa è stata modificata al fine di estenderne l'applicazione prioritaria alla creazione di nuove imprese femminili ed al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili. Sulla stessa disciplina è intervenuto anche il collegato alla finanziaria 2008 (decreto-legge n. 159 del 2007 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), che ha previsto (articolo 46-ter) il concerto anche con il Ministro per i diritti e le pari opportunità nella definizione delle modalità di funzionamento del Fondo per quanto attiene agli interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile;
recentemente, sul tema dell'imprenditoria femminile, il Ministro per le pari opportunità, nel corso di una audizione presso la Commissione XI Lavoro della Camera dei Deputati, ha dichiarato di stare lavorando, insieme al Ministro dello Sviluppo economico, per reperire nuove risorse, ricorrendo a fondi europei, per favorire l'accesso al credito delle imprese femminili operanti nel Mezzogiorno. Il Ministro per le pari opportunità ha, inoltre, precisato che si tratterà di un progetto che rientrerebbe in un quadro di un più ampio Piano per il Sud che prevede l'utilizzo della garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662 del 1996 ed un contributo in conto interessi;
infine, il Ministro per le Pari Opportunità ha dichiarato che, in tema di sostegno all'imprenditoria femminile, la legge n. 215 del 1992 si troverebbe ora in una fase di «stallo», non essendo stata rifinanziata ed avendo come limite di attuazione quello di concedere finanziamenti «a pioggia», senza essere contestualmente accompagnata da un monitoraggio costante degli effetti in termini di incremento dell'occupazione femminile,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa volta ad incrementare le risorse - ottimizzandone ovviamente l'utilizzo - per l'avvio e lo sviluppo delle imprese femminili;
a valutare l'opportunità di destinare ulteriori risorse ai fondi esistenti e già destinati al sostegno di iniziative di imprenditoria femminile ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215, monitorandone al contempo costantemente gli effetti in termini di incremento dell'occupazione.
9/3350-A/28. Mura, Palagiano, Borghesi, Di Giuseppe, Porcino, Paladini.

La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 4 del provvedimento in esame istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il sostegno della domanda in particolari settori finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro;
nell'ambito del 7o programma quadro per la ricerca (2007-2013) l'Unione europea assegna un budget di 4,16 miliardi di euro al settore dei trasporti con l'obiettivo di sviluppare sistemi paneuropei di trasporto integrati, più sicuri, più ecologici e «intelligenti». In tale contesto, il sottoprogramma «cooperazione» che prevede anche specifiche iniziative per sviluppare la produzione di combustibile rinnovabile, ha consentito il lancio dell'iniziativa tecnologica congiunta «celle a combustibile e idrogeno»che dispone di un budget di circa 1 miliardo di euro da utilizzare entro il 2014, proveniente da imprese, comunità della ricerca, Stati membri e Commissione;
nell'ambito del Piano europeo per il rilancio dell'economia, approvato dal Consiglio europeo di dicembre 2008, è stata lanciata l'iniziativa «auto verdi» («green cars») intesa a finanziare, attraverso la collaborazione tra settore pubblico e privato, i progressi nell'uso di fonti di energia non inquinanti e rinnovabili per il trasporto stradale;
tale iniziativa, che prevede un finanziamento pari a circa 5 miliardi di euro, individua cinque settori prioritari di ricerca: celle a combustibile e idrogeno; biocombustibili; veicoli elettrici e ibridi; logistica; motori a combustione interna,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare adeguate iniziative normative volte a incrementare le risorse economiche attualmente previste per la realizzazione di tecnologie più efficienti dal punto di vista dell'ecosostenibilità e dell'ecocompatibilità, nonché a sostenere la crescita del settore dei veicoli a ridotto impatto ambientale.
9/3350-A/29. Monai, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Cimadoro, Razzi, Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
i candidati che hanno superato le prime due prove del concorso dell'Agenzia delle entrate per 825 funzionari e che risultano iscritti nelle graduatorie regionali in ordine di merito, pubblicate in data 16 ottobre 2009, ma non rientranti nel limite massimo dei posti messi a concorso aumentati del 40 per cento sono stati già esaminati e selezionati dall'Agenzia delle entrate, nonché ritenuti in possesso delle attitudini e delle capacità necessarie ad acquisite la professionalità richiesta;
in conformità ai principi tipici di economicità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle entrate, prima di bandire nuovi concorsi, dovrebbe tenere in dovuta considerazione i predetti candidati, che già, i selezionati rappresentano un notevole risparmio di spesa ed una preziosa risorsa a disposizione da poter prontamente ammettere al tirocinio teorico pratico;
apparirebbe del tutto illogico ed incongruente da parte dell'Agenzia delle entrate avviare nuove procedure concorsuali al fine di reclutare il medesimo profilo professionale avendo già pienamente a disposizione soggetti ritenuti idonei all'accesso al tirocinio terorico-pratico, con graduatorie di merito già pubblicate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative, anche normative, volte a prevedere che, al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e in particolare dell'Agenzia delle Entrate in conformità con il principio economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007 per la lotta all'evasione fiscale, l' Agenzia delle Entrate e le altre Agenzie fiscali, prima di avviare nuove procedure concorsuali, attingano alle graduatorie regionali ancora aperte.
9/3350-A/30. Piffari, Cimadoro, Messina, Palagiano, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
particolarmente complesso è il problema che si pone in relazione alla reale capacità dell'Agenzia delle Entrate di utilizzare i dati identificativi di potenziali cittadini evasori all'estero nell'ambito dell'attività di verifica fiscale;
qualora detti dati pervengano all'Agenzia delle Entrate in conseguenza di scambio di informazioni tra autorità fiscali estere diverse, può ragionevolmente sostenersi che l'acquisizione di tali dati sia avvenuta in modo legittimo e che possano essere perfettamente e completamente utilizzabili in sede di accertamento, nonché nell'ambito dell'eventuale contenzioso tributario che dovesse seguirne;
pur tuttavia, anche qualora si dovesse pervenire alla conclusione che il processo di acquisizione dei dati sia avvenuto con una modalità illegittima (ad esempio in seguito ad un acquisto diretto da parte di una autorità fiscale italiana di un c.d. rom contenente i dati degli evasori), da ciò non consegue necessariamente l'inutilizzabilità per l'Agenzia delle Entrate delle informazioni raccolte ai fini dell'attività di accertamento ed ai fini di un successivo contenzioso avanti le Commissioni Tributarie;
a differenza di quanto avviene nell'ambito del processo penale, ove l'utilizzo di prove «acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge» è esplicitamente proibito dall'articolo 191 del codice di procedura penale, le norme che governano il processo tributario non contengono una simile disposizione. Inoltre, considerato che il processo tributario e il processo penale sono procedimenti nettamente distinti e soggetti a diverse e specifiche regole processuali, l'assenza nell'ordinamento tributario (in generale) e nel processo tributario (in particolare) di una previsione normativa sull'utilizzabilità delle prove illecitamente acquisite ha dato luogo ad un nutrito contenzioso avente ad oggetto l'utilizzabilità o meno delle prove raccolte nell'ambito di perquisizioni domiciliari effettuate in assenza della prescritta autorizzazione giudiziaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad introdurre il principio secondo cui i dati che consentono la puntuale identificazione di soggetti contribuenti che risultino residenti o meno in Italia e che effettuino operazioni commerciali con l'estero, una volta acquisiti da parte dell'Agenzia delle Entrate, possano essere utilizzati sempre e comunque in sede di accertamento fiscale, nonché in sede di contenzioso tributario;
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere che tali dati possano essere utilizzati sempre e comunque anche in sede di contenzioso penale, qualora il processo di acquisizione degli stessi sia stato effettuato attraverso una modalità legittima;
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a chiarire che, in ogni caso, l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario non esclude che, ai fini della formazione del suo convincimento, il giudice penale possa avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione che gli stessi siano assunti non con l'efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione a fini probatori, in conformità con quanto sancito dalla sentenza della Corte di cassazione, III sezione penale del 1o marzo 1996, n. 2246.
9/3350-A/31. Borghesi, Palomba, Orlando, Zazzera, Barbato.

La Camera,
premesso che:
il comma 4 dell'articolo 2 in esame prevede che le disposizioni riguardanti le polizze vita cosiddette dormienti - ai fini del loro versamento, una volta prescritto il relativo diritto, al fondo di indennizzo per le frodi ai risparmiatori previsto dai commi 343 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - si applichino esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Ciò a fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente;
tale disposizione fa comunque salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, siano stati comunque già versati al fondo di indennizzo previsto dall'articolo 1, comma 343, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266. Viene infine stabilito che l'attuazione della norma non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
al riguardo, si rammenta che il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), inserito nel corso del procedimento di conversione, ha introdotto, per garantire la sollecita operatività del fondo di indennizzo dei risparmiatori di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1, anche il comma 345-quater. Tale comma prevede che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione, restando fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005, in materia di forme pensionistiche complementari;
il comma 345-octies, inserito sempre in sede di conversione del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, specificava che entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con regolamento, gli importi destinati al fondo e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1o gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione qui riportata.
lo stesso decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, all'articolo 3, comma 2-ter, inserito in sede di conversione, ha sostituito il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile (prescrizione in materia di assicurazione), prevedendo che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivano in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. La versione precedente stabiliva invece che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;
dall'applicazione combinata di tali disposizioni si evinceva che le polizze vita i cui titolari erano scomparsi dal 1o gennaio 2005 fino al 27 ottobre 2007 si prescrivevano in un anno e quindi dopo il decorso di tale termine le relative somme andavano versate al fondo, mentre dopo tale ultima data le polizze si sarebbero prescritte nel più lungo termine di due anni, a far data quindi dal 27 ottobre 2009;
da notizie di stampa si apprende che da tale meccanismo sarebbero stati particolarmente colpiti gli assicurati con la società di assicurazione Poste Vita S.p.A., in quanto nei relativi contratti sarebbe stata prevista la rinuncia alla prescrizione e la possibilità di incassare le somme frutto di eredità fino a dieci anni dalla morte del titolare della polizza. La prescrizione più breve introdotta invece dalla legge n. 166 del 2008 finiva per prevalere sulla determinazione contrattuale, con il risultato che le somme maturate dovevano essere trasferite dalla società di assicurazione al Fondo, senza che i beneficiari potessero vantare più alcun diritto;
secondo quanto indicato anche dal Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2010, l'articolo 2, comma 4, in esame elimina pertanto la retroattività della norma, facendo sì che la disciplina sulle polizze dormienti si applichi esclusivamente ai contratti nei quali la prescrizione non era ancora maturata alla data del 28 ottobre 2008, nel momento in cui era stata introdotta la normativa sulle polizze dormienti;
durante ala discussione del provvedimento in esame in sede referente il Governo ha dichiarato che, in ordine all'esigenza di assicurare una parità di trattamento tra tutti i titolari delle polizze dormienti, risulta difficile al momento quantificare l'ammontare delle risorse necessarie per estendere la possibilità di restituzione anche alle somme già versate al Fondo alimentato dalle suddette polizze, sottolineando, peraltro, la disponibilità dell'esecutivo ad approfondire tale aspetto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa volta a risolvere il problema del recupero delle somme derivanti da polizze assicurative prescritte e già versate dalle imprese di assicurazione al fondo di indennizzo per le frodi ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anteriormente alla data del 28 ottobre 2008.
9/3350-A/32. Barbato, Messina, Evangelisti, Zazzera.

La Camera,
premesso che:
il comma 5 dell'articolo 4 del provvedimento in esame prevede che il Ministro dello sviluppo economico stabilisca, con proprio decreto di natura non regolamentare, criteri e modalità di ripartizione e destinazione delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 847, della legge n. 296 del 2006, rimaste disponibili nel bilancio relativo all'esercizio finanziario 2010;
nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame, si precisa che le disponibilità residue delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge n. 296 del 2006 ammontano a 49,9 milioni di euro;
il citato comma 5 dell'articolo 4 del provvedimento in esame prevede che tale importo sia versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato alla spesa e destinato a determinate finalità, definite dalle lettere a), b) e c) del comma in esame;
in particolare la lettera c) destina le risorse sopraindicate agli interventi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge n. 448 del 1998 e dall'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001, in materia di emittenti televisive e radiofoniche locali;
la previsione di cui al comma 5 lettera c), può risultare, ad avviso del presentatore, particolarmente insidiosa. Infatti se un recupero di un residuo di bilancio, qualunque fosse e senza mettere in discussione la sua consistenza, venisse destinato ai contributi di cui all'articolo 45 della legge n. 488 del 1998, anziché ai contributi all'editoria (leggi 67/87, 223/90, 250/90, 422/93 e 62/01) si toglierebbe agli uni e si darebbe ad altri, poiché i criteri di assegnazione risultano essere molto diversi e soprattutto destinati a soggetti diversi. Non è un caso, infatti, che le provvidenze all'editoria corrispondano a rimborsi di spese già sostenute e solo per lo svolgimento di attività giornalistica, mentre l'articolo 45 della legge n. 488 del 1998 fa riferimento a contributi alle aziende graduati secondo la loro consistenza senza alcun riferimento alle attività giornalistiche;
numerose associazioni di categoria hanno auspicato l'adozione di un nuovo intervento normativo in materia di contributi alle emittenti locali, volto a sopprimere quanto previsto dalla lettera e) dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative normative volte ad apportare le modifiche sollecitate dalle varie associazioni di categoria in materia di contributi alle emittenti locali, con riferimento al citato articolo 10-sexies del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, al fine di impedire il tracollo economico di un settore da sempre dedicato alla libera informazione.
9/3350-A/33. Zazzera, Rota, Aniello Formisano, Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento in esame introduce lo strumento dell'amministrazione controllata ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche nel settore delle aziende di gestione e riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di poter meglio fronteggiare le situazioni di crisi in un comparto di particolare delicatezza e con possibili riflessi fortemente negativi sulla stabilità degli equilibri finanziari degli enti coinvolti;
tale situazione si è effettivamente verificata nei mesi scorsi con riferimento ad uno dei principali gruppi attivi nel settore in questione, segnatamente Tributi Italia Spa determinando situazioni di grave instabilità presso alcuni Comuni, in ragione dei mancati riversamenti di gettiti tributari riscossi dal concessionario privato;
risulterebbe tuttavia necessario, nell'ambito del richiamato dispositivo normativo di cui alle premesse precedenti, distinguere in modo più marcato i casi di crisi di carattere tipicamente economico-finanziario, nel cui ambito appare coerente e proporzionato l'utilizzo degli strumenti di cui al citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, dai casi di sospetta e grave violazione dei principi deontologici e di corretta gestione che si siano rivelati nell'ambito delle procedure di cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito della verifica dei requisiti per l'iscrizione all'Albo medesimo. Tali principi e requisiti costituiscono infatti condizione imprescindibile, ai sensi dell'ordinamento vigente, per poter esercitare le funzioni di gestione delle entrate, anche in nome e con i poteri dell'ente locale concedente. In quest'ultimo caso, l'urgenza dell'intervento - ai fini della tempestiva interruzione di pratiche scorrette, peraltro nel caso specifico oggetto di indagine delle magistrature competenti - impone di procedere con uno strumento di immediato commissariamento delle attività operative, con eventuale utilizzo delle strutture dell'azienda oggetto della procedura di cancellazione dall'albo, facendo ovviamente salve le scelte di diverso assetto gestionale e contrattuale operate dagli enti locali mediante iniziative d'urgenza finalizzate a porre rimedio alla situazione determinatasi;
appare inoltre necessario rafforzare, attraverso un apposito dispositivo normativo, la possibilità di risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con una società operante nel settore della riscossione delle entrate locali, pur in presenza di iscrizione all'Albo dei riscossori e a prescindere dall'eventuale istruttoria per la verifica dei requisiti e l'eventuale cancellazione, nei casi di richiesta di concordato preventivo da parte della stessa società, ritenendo tale evento un elemento di forte contrasto con l'esigenza di affidabilità economico-finanziaria che caratterizza il funzionamento del settore;
appare essenziale mettere a disposizione degli enti locali maggiormente esposti, la possibilità di attingere ad un fondo di garanzia utilizzabile nei casi di mancato riversamento nelle casse dell'ente locale affidante delle somme introitate dalla società incaricata a titolo di gettito tributario o patrimoniale dell'ente locale stesso, entro i limiti dei mancati riversamenti accertati e sulla base di modalità attuative e di accesso da definirsi con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a dare soluzione alla vicenda che vede coinvolta la società Tributi Italia Spa, tenendo conto dei rilievi di cui alle premesse precedenti e ponendo in essere tutte le misure atte a ripristinare condizioni di legalità e normalità nella gestione delle entrate degli enti locali legati da rapporti concessori con la società Tributi Italia Spa o con società miste partecipate dalla medesima società, in particolare consentendo agli enti medesimi di avere la disponibilità delle somme riscosse di rispettiva spettanza e mai loro riversate.
9/3350-A/34. Messina, Borghesi, Cimadoro, Palomba.

La Camera,
premesso che:
l'indagine della Corte dei Conti sugli effetti del condono fiscale 2003-2004 ha dimostrato che la politica dei condoni ha prodotto gravi danni alla finanza pubblica e ha aggravato l'iniquità del prelievo fiscale, avvantaggiando ulteriormente gli evasori e, di fatto, aumentando l'onere per i contribuenti onesti;
detta indagine ha peraltro confermato il carattere lassista delle norme grazie alle quali molti evasori hanno potuto beneficiare degli effetti favorevoli della sanatoria senza in realtà pagare neppure le somme, ampiamente scontate rispetto a quanto originariamente dovuto, che si erano impegnati a versare con la dichiarazione di condono;
il c.d. «buco» finanziario è stato stimato in 5,2 miliardi di euro, pari al 20 per cento delle entrate a suo tempo annunciate, ma particolarmente rilevante è risultato il mancato gettito relativo alla sanatoria degli omessi versamenti quantificato in circa 3,5 miliardi di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative dirette a prevedere il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento.
9/3350-A/35. Orlando, Paladini, Di Giuseppe, Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
dall'inizio della XVI legislatura e, in particolare, a seguito dell'approvazione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si è proceduto a un sistematico smantellamento, presentato come «semplificazione», di un insieme di strumenti, in parte non ancora operativi, introdotti nella legislatura precedente, che potevano permettere all'amministrazione finanziaria di ottenere, per via telematica, informazioni utili ai fini del contrasto all'evasione fiscale;
in particolare, è stato soppresso l'obbligo di allegare alla dichiarazione Iva gli elenchi clienti/fornitori; sono state abolite le limitazioni nell'uso di contanti e di assegni, come pure la tracciabilità dei pagamenti e la tenuta da parte dei professionisti di conti correnti dedicati; è stato soppresso l'obbligo di comunicazione preventiva per compensare crediti di imposta superiori ai dieci mila euro; è stata significativamente ridimensionata la solidarietà in materia di versamento di contributi e ritenute tra committente, appaltatore e subappaltatore, venendo meno la corresponsabilità del committente per quanto riguarda gli adempimenti fiscali relativi alle prestazioni lavorative che riguardano l'oggetto del contratto,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a ripristinare le norme di lotta all'evasione e all'elusione fiscale abrogate nel corso dell'attuale legislatura (ovvero le disposizioni relative alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore; la tracciabilità dei pagamenti dei professionisti, l'elenco di clienti e fornitori; la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio; le compensazioni effettuate dai titolari di partita IVA e infine memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici), sia al fine di garantire il buon andamento del gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione, sia al fine di destinare le maggiori entrate conseguenti dall'applicazione di tali norme per il finanziamento di progetti di ideazione di nuovi prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente.
9/3350-A/36. Di Giuseppe, Evangelisti, Borghesi, Monai.

La Camera,
premesso che:
i commi da 2 a 4 dell'articolo 4 del provvedimento in esame introducono un'agevolazione fiscale finalizzata ad incentivare gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, per la realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea, nei settori di industria tessile e di attività di confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, come individuati nelle divisioni della tabella ATECO 13 e 14, o 15 e 32.99.20;
da tale intervento di agevolazione fiscale per il settore del tessile rimane tuttavia esclusa la complessa e articolata filiera di artigiani e piccoli imprenditori che lavorano in conto terzi per le grandi firme e i brand di rilievo nazionale del Made in Italy;
si tratta di questo di un segmento molto importante del sistema produttivo nazionale che opera nell'orbita dell'industria manifatturiera e dell'abbigliamento in generale, ovvero quello dei c.d. «fasonisti», vale a dire piccoli e medi imprenditori che contribuiscono in maniera rilevante alla realizzazione del campionario sia nella fase di ideazione artistica e creativa che nella parte più operativa di selezione del materiale e confezionamento del modello;
attualmente, questa categoria, in grave crisi di commesse in assenza di politiche incentivanti, rischia di essere travolta dalla congiuntura internazionale e dalla globalizzazione dell'economia, pur rivestendo un importante ruolo, sia in funzione di garante del mantenimento e della crescita dei livelli occupazionali, sia in funzione di serbatoio di risorse attive e creative del sistema produttivo nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative normative volte ad includere nell'intervento di agevolazione fiscale per il settore del tessile contemplata dall'articolo 4 comma comma 2 del provvedimento in esame, anche la complessa e articolata filiera di artigiani e piccoli imprenditori che lavorano in conto terzi per le grandi firme e i brand di rilievo nazionale del Made in Italy.
9/3350-A/37. Aniello Formisano, Cimadoro, Borghesi, Palagiano.

La Camera,
premesso che:
i commi da 2-septies a 2-decies dell'articolo 2 del provvedimento in esame consentono alle società ex concessionarie del servizio nazionale della riscossione, le cui quote sono state acquisite da Equitalia S.p.A. a seguito della riforma del sistema della riscossione, di definire con modalità agevolate alcune controversie, tuttora pendenti, relative alle attività svolte nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione;
il comma 2-undecies del medesimo articolo 2 reca la destinazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni introdotte ai predetti commi. In particolare, accanto al rifinanziamento del fondo per il finanziamento delle missioni di pace e la concessione di agevolazioni tariffarie per le spedizioni effettuate da associazioni ed organizzazioni senza fine di lucro, nei limiti di tre milioni di euro per il 2010, si provvede altresì, a coprire gli oneri residui derivanti dagli interventi recati dal comma 4-quinquies del provvedimento in esame, in favore del settore tessile e dell'abbigliamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare le ulteriori ed eventuali maggiori entrate conseguenti dall'applicazione delle citate disposizioni in materia di definizione delle controversie in materia di riscossione, al rifinanziamento della dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera.
9/3350-A/38. Evangelisti, Paladini, Borghesi, Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
il comma 4 del provvedimento in esame, introduce l'obbligo, a decorrere dal 1o maggio 2010, di notificare alla Camera di commercio, all'Agenzia delle entrate, all'INPS e all'INAIL, il trasferimento della sede sociale all'estero esclusivamente tramite la Comunicazione unica;
il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, reca una disciplina per la semplificazione degli adempimenti amministrativi correlati all'avvio di un'attività imprenditoriale ove si dispone la .possibilità per i soggetti interessati di presentare una Comunicazione unica, valida anche ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali, al solo ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio il quale, a sua volta, la inoltra agli altri enti interessati (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL);
la conoscenza immediata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del trasferimento all'estero della sede sociale sembrerebbe diretta a consentire maggiori verifiche fiscali in merito all'applicazione dell'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, (TUIR). Tale articolo, infatti, dispone che il trasferimento della sede all'estero determina, ai fini fiscali, il realizzo di plusvalenze, soggette ad imposte sui redditi, per un ammontare corrispondente al valore normale dell'azienda commerciale trasferita. Nel caso in cui la stessa, o parte di essa, confluisca in una stabile organizzazione in Italia, l'eventuale plusvalenza si considera realizzata nel momento in cui i componenti siano distolti dalla stabile organizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, con un successivo atto normativo, al fine di evitare che il citato comma 4 dell'articolo 1 - con il quale si introduce l'obbligo, a decorrere dal 1o maggio 2010, di notificare alla Camera di commercio, all'Agenzia delle entrate, all'INPS e all'INAIL il trasferimento della sede sociale all'estero esclusivamente tramite la Comunicazione unica - possa essere interpretato nel senso che l'Agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Inail possano ricevere una duplice comunicazione, sia dal soggetto contribuente, sia dalla Camera di Commercio, concernente la medesima delibera di modifica dello statuto per il trasferimento della sede sociale all'estero.
9/3350-A/39. Palagiano, Porcino, Palomba, Cimadoro.

La Camera,
premesso che:
il comma 2-bis del provvedimento in esame prevede norme in materia di definizione accelerata del processo tributario a favore di tutti i contribuenti che potranno risolvere le proprie pendenze con il fisco attraverso il pagamento di un importo pari al 5 per cento della controversia, qualora abbiano vinto nei primi due gradi di giudizio con l'Amministrazione finanziaria dello Stato; si tratti di controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado alla data di entrata in vigore del decreto da oltre dieci anni; abbiano ancora cause pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Centrale o innanzi alla Corte di Cassazione;
la citata disposizione prevede inoltre che le maggiori entrate derivanti dal citato comma 2-bis, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscano al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero;
il fondo sopra citato non è mai stato utilizzato finora per il finanziamento delle missioni internazionali. Per l'esercizio finanziario 2010, la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria per il 2010), ha previsto una «riserva» di 750 milioni di euro nell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa, finalizzata al finanziamento della prosecuzione delle missioni di pace all'estero. Tuttavia, tale stanziamento è stato interamente utilizzato per la copertura finanziaria del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, che rifinanzia, per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2010, la partecipazione delle forze armate e delle forze di polizia alle missioni internazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte destinare parte maggiori entrate conseguenti all'applicazione del citato comma 2-bis in materia di definizione accelerata del contenzioso tributario per ammortizzare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materia prime nel comparto agricolo.
9/3350-A/40. Donadi, Borghesi, Cimadoro, Di Giuseppe, Favia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, del disegno di legge in esame è finalizzato ad ampliare le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera;
i suddetti interventi diventano quindi realizzabili senza alcun titolo abilitativo anziché mediante denuncia di inizio attività (la cosiddetta DIA);
tra gli interventi previsti dal comma 1, per i quali non si prevede, non solo la denuncia di inizio attività, ma nemmeno la semplice comunicazione dell'inizio dei lavori all'amministrazione comunale, sono previsti quelli relativi ai «movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari»;
si tratta questo di un ambito estremamente delicato, dove la prevista «deregulation» può rischiare di essere pericolosa, visti i suoi potenziali effetti su un territorio come il nostro oggetto di una fragilità estremamente diffusa e di troppo frequenti fenomeni di dissesto idrogeologico, con conseguenze spesso drammatiche;
dato che la tipologia dei lavori di manutenzione dei terreni agrari e forestali e degli interventi su impianti idraulici agrari è molto ampia e, soprattutto in considerazione dell'incidenza di tali lavori sull'assetto idrogeologico del territorio, sarebbe stato perlomeno opportuno escludere detti lavori dall'ambito degli interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo, o perlomeno specificare in modo tassativo le opere o i movimenti di terreno realizzabili senza DIA,

impegna il Governo

a prevedere l'esclusione dall'elenco degli interventi rientranti nell'attività edilizia libera, come definita dall'articolo 5 del disegno di legge in esame, quegli interventi relativi ai «movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari» solo qualora non ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico ai sensi delle normative vigenti.
9/3350-A/41. Rota, Piffari, Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge in esame è finalizzato ad ampliare le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera come previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
i suddetti interventi diventano quindi realizzabili senza alcun titolo abilitativo anziché mediante denuncia di inizio attività (la cosiddetta DIA), prevedendo in ogni caso il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio;
queste norme di liberalizzazione dell'attività edilizia, non possono comunque prescindere dalla normativa regionale in materia;
ricordiamo infatti che il «governo del territorio» rientra nella cosiddetta legislazione «concorrente» tra Stato e Regioni (articolo 117 della Costituzione). E sempre nell'ambito della legislazione concorrente rientrano sia la materia urbanistica (sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003), che quella edilizia (sentenza della Corte Costituzionale n. 362 del 2003) in quanto comunque riconducibili al «governo del territorio»,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere espressamente, nell'ambito degli interventi realizzabili senza bisogno di alcun titolo abilitativo, il rispetto delle disposizioni più restrittive eventualmente previste dalla normativa regionale in materia.
9/3350-A/42. Palomba, Piffari, Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, del decreto-legge in esame, è finalizzato ad ampliare le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera;
i suddetti interventi diventano quindi realizzabili senza alcun titolo abilitativo anziché mediante denuncia di inizio attività (la cosiddetta DIA);
il comma 2, prevede una serie di interventi edilizi che possono essere realizzati previa semplice comunicazione, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori;
tra detti lavori rientrano anche le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;
soprattutto nelle maggiori aree urbane, dove più forte è il bisogno di «vivibilità» degli spazi esistenti, è essenziale che vengano rispettati precisi rapporti tra le aree e gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi riservati alle attività collettive, così come a verde pubblico;
in questo senso già con il decreto ministeriale n. 1444 del 1968, venivano previsti precisi limiti di densità edilizia, e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative anche normative volte a prevedere che le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, siano effettuabili senza più bisogno di alcun titolo abilitativo, solo qualora detti interventi non siano sostitutivi di aree già adibite a verde.
9/3350-A/43. Scilipoti, Di Stanislao, Piffari, Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge in esame, è finalizzato ad ampliare le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, prevedendo che detti interventi siano realizzabili senza alcun titolo abilitativo, e quindi in assenza della denuncia di inizio attività (la cosiddetta DIA);
il comma 2, del suddetto articolo 5, prevede una serie di interventi edilizi che possono essere realizzati previa semplice comunicazione, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori;
tra gli interventi individuati dal comma 2, vengono previsti quelli riguardanti le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
è evidente che dovrebbe essere diversamente considerata l'eventualità di interventi che si limitano al rifacimento o al miglioramento dell'area esistente riservata alle attività collettive, rispetto ad interventi che insistono sulle medesime aree ma che comportano - per esempio - la realizzazione di nuove cubature,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative anche normative volte a prevedere che gli interventi edilizi riguardanti le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici siano effettuabili senza più bisogno di alcun titolo abilitativo, solo qualora detti interventi non comportino realizzazioni di nuove volumetrie, o modifiche di quelle esistenti.
9/3350-A/44. Di Stanislao, Piffari, Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge in esame è finalizzato ad ampliare le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera come previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, prevedendo che detti interventi siano realizzabili senza alcun titolo abilitativo, e quindi in assenza della denuncia di inizio attività (la cosiddetta DIA);
il comma 2 del suddetto articolo 5, prevede una serie di interventi edilizi che possono essere realizzati previa semplice comunicazione, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori;
tra i lavori che rientrano in questa sorta di «deregulation», sono stati introdotti dal Governo anche quelli relativi alla manutenzione straordinaria, interventi per i quali, vista la loro delicatezza, finora vigeva, tra l'altro, l'obbligo della DIA;
il venir meno dell'obbligo di dotarsi della dichiarazione di inizio attività, comporta il venir meno dell'obbligo, previsto dalla normativa vigente, della presentazione del documento che attesta la regolarità contributiva di chi svolge i lavori (DURC),

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative anche normative volte a prevedere che per gli interventi di manutenzione straordinaria la necessaria comunicazione all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori e dei dati identificativi dell'impresa che dovrà realizzare i lavori sia accompagnata anche dall'obbligo di allegare il relativo documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251.
9/3350-A/45. Porcino, Piffari, Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

La Camera
premesso che:
è necessario favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai falsi,

impegna il Governo

a stanziare adeguate risorse finalizzate a sostenere le imprese del settore tessile e abbigliamento che appongono volontariamente sui propri prodotti un'etichetta, anche nella forma di una scheda informativa, che riporti il luogo di origine dei componenti, il luogo della lavorazione di questi ultimi e l'intera filiera del loro percorso fino ai luoghi di vendita.
9/3350-A/46. Peluffo.

La Camera
premesso che:
l'innovazione tecnologica, l'attenzione per l'ambiente, l'efficienza energetica sono fattori che possono costituire il volano per la ripresa economica e per uscire dalla crisi contribuendo in modo significativo al risparmio energetico e alla diffusione di impianti a basso impatto ambientale,

impegna il Governo

a destinare adeguati incentivi per l'acquisto di impianti termici ad elevata efficienza, come caldaie a condensazione o pompe di calore a ciclo annuale, in sostituzione di impianti di classe energetica inferiore, adibiti al riscaldamento od al condizionamento degli edifici di civile abitazione.
9/3350-A/47. Scarpetti.

La Camera
premesso che:
rispetto ad altri combustibili, il metano e il GPL rappresentano indiscussi vantaggi dal punto di vista economico e ambientale;
in attesa dello sviluppo di veicoli che producano emissioni inferiori quali quelli ad alimentazione elettrica o a idrogeno è indispensabili favorire l'acquisto di veicoli alimentati a GPL e gas metano,

impegna il Governo

a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, destinando a tal fine ulteriori risorse agli incentivi di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
9/3350-A/48. Fadda.

La Camera
premesso che:
l'offerta ricettiva italiana, composta in larghissima parte di strutture di piccole o piccolissime dimensioni, soffre di un notevole gap qualitativo rispetto alle analoghe strutture dei paesi concorrenti, e necessità di un sostegno volto a riqualificare le strutture ricettive esistenti quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, Bed&Breakfast, campeggi, villaggi turistici, parchi per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici;
in particolare sarebbe indispensabile favorire l'acquisto da parte dei proprietari o dei gestori delle citate strutture di prodotti tessili finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli arredi, compresa la biancheria, in tal modo sostenendo anche il settore del tessile e dell'arredo che versa in gravi difficoltà,

impegna il Governo

a prevedere interventi volti ad agevolare le spese per l'acquisto di prodotti tessili e dell'arredo, comprese le spese per progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento nelle predette strutture ricettive.
9/3350-A/49. Sanga.

La Camera
premesso che:
la Commissione Europea ha messo a punto una strategia per continuare ad implementare il proprio programma legislativo in fatto di riduzione delle emissioni degli autoveicoli, per sostenere la ricerca e l'innovazione nelle tecnologie verdi e per proporre orientamenti in materia di incentivi sul lato della domanda, con lo scopo di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico;
tale strategia è illustrata in una comunicazione presentata dalla Commissione europea per passare da misure a breve termine, volte a incoraggiare la ripresa del settore, ad un orientamento a medio termine che rafforzi la competitività dell'industria automobilistica europea relazionandola con le tecnologie pulite,

impegna il Governo

ad adeguarsi alla strategia dell'Unione Europea, prevedendo a tal fine incentivi all'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica o a idrogeno con emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro.
9/3350-A/50. Froner.

La Camera
premesso che:
il settore del turismo ha subito nel corso del 2009 una grave crisi: la flessione tra italiani e stranieri è stata pari al 3,8 per cento, che equivale a quasi 10 milioni di pernottamenti in meno ed a circa 3,5 milioni di mancati arrivi, che in termini economici rappresentano, tra spese dirette ed indirette, una perdita economica per il settore di almeno 1 miliardo di euro, mentre le aspettative per il 2010 non sono migliori;
il patrimonio edilizio delle imprese ricettive italiane necessità di una profonda riqualificazione per adeguarsi alle aspettative del mercato internazionale e interno,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai titolari delle strutture turistico-ricettive ed a prorogare per gli immobili adibiti a strutture turistico-ricettive le agevolazioni per la riqualificazione energetica previste dall'articolo 1 commi 344 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9/3350-A/51. Marchioni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, al comma 2, prevede, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010, l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea anche dalle imprese che svolgono le attività di fabbricazione degli articoli in pelle e simili, compresa la fabbricazione di calzature,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere le medesime agevolazioni anche al settore 22, sottovoci 22.19.01 o 22.29.01 della tabella ATECO di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007.
9/3350-A/52. Cavallaro.

La Camera,
premesso che:
la società Tributi Italia Spa è concessionaria della riscossione per numerosi comuni italiani, con oltre mille dipendenti tra assunti a tempo indeterminato e collaboratori;
la società versa in una gravissima situazione di squilibrio finanziario ed ha presentato una richiesta di concordato preventivo al Tribunale di Roma che ha aggiornato l'udienza al 6 aprile 2010;
nel corso di un'audizione presso la Commissione finanze del novembre 2009 il Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia ha comunicato che sono 135 i Comuni che vantano crediti, per un totale di 89 milioni di euro, nei confronti di Tributi Italia;
il 30 novembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze ha sospeso Tributi Italia dall'Albo dei riscossori, così che la società non ha più potuto incassare le entrate patrimoniali e tributarie dei circa 500 comuni che gestisce;
il TAR del Lazio, il 27 gennaio 2010, ha confermato la cancellazione di Tributi Italia dall'Albo dei concessionari dal Ministero dell'economia e delle finanze;
successivamente, con l'ordinanza n. 916/2010, il Consiglio di Stato ha accolto la istanza di sospensione di esecutività, riportando la società nel campo dei concessionari attivi;
l'articolo 3, comma 3, del provvedimento in esame, per porre rimedio alla crisi aziendale delle società di riscossione delle entrate degli enti locali, ne consente l'ammissione di diritto alle procedure di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto-legge n. 347 del 2003;
si tratta con tutta evidenza di una norma finalizzata ad intervenire sul caso Tributi Italia, norma che tuttavia non consente una adeguata tutela finanziaria degli enti locali creditori nei confronti della citata società;
sembrano non essere state valutate, infatti, le ripercussioni di tipo economico che inevitabilmente si verificheranno sugli enti locali, in quanto la certificazione dei crediti vantati dagli enti, ipotizzate a carico del Commissario quale possibile soluzione a favore dei Comuni coinvolti nella vicenda, sarebbe sicuramente ostacolata dalle numerosissime azioni legali che Tributi Italia S.p.a. ha avviato nei confronti delle amministrazioni concedenti. Peraltro, tali certificazioni sarebbero prive di qualsiasi garanzia da parte dello Stato e, pertanto, sarebbero molto difficilmente utilizzabili per ottenere finanziamenti;
è di tutta evidenza la necessità di fornire una rapida soluzione ai problemi degli enti locali coinvolti, che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie, e dei lavoratori che non percepiscono le spettanze mensili da diversi mesi e chiedono garanzie sugli attuali livelli occupazionali,

impegna il Governo

ad assumere urgentemente le iniziative necessarie ad evitare gravi dissesti nei Comuni che si sono avvalsi dei servizi della società di riscossione Tributi Italia ed a tutelare l'occupazione del personale della citata società.
9/3350-A/53. Vico.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame introduce l'obbligo, a carico dei contribuenti che effettuano scambi commerciali con soggetti operanti nei paradisi fiscali, di inviare apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute;
la finalità indicata dalla norma è quella, in linea con le regole europee sulla fatturazione elettronica, di contrastare i fenomeni conosciuti come «operazioni carosello», attuate mediante società fittiziamente costituite note come «società cartiere»;
non è tuttavia evidente il tipo di documentazione cui si deve far riferimento,

impegna il Governo

a chiarire, anche in sede applicativa della disposizione richiamata in premessa, che la documentazione deve essere valida sia a fini fiscali che doganali.
9/3350-A/54. Marchignoli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 4, prevede l'istituzione di un indistinto Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, anche con riferimento al parco immobiliare esistente, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, la cui puntuale finalizzazione è rinviata a un successivo decreto ministeriale;
tale impostazione ha, da un lato, ingenerato aspettative di gran lunga superiori alle reali disponibilità finanziarie destinate per ciascun settore merceologico, con inevitabili effetti di spiazzamento della domanda, dall'altro, ha reso problematico l'esercizio di un efficace e puntuale esame parlamentare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'eventuale predisposizione di futuri provvedimenti di sostegno della domanda, di adottare un diverso impianto normativo volto ad assicurare certezza e piena conoscibilità delle disposizioni da parte dei consumatori e degli operatori economici, nonché una reale efficacia sotto il profilo economico e produttivo.
9/3350-A/55. Zunino.

La Camera,
premesso che:
i primi dati relativi agli effetti prodotti dal provvedimento in esame sui singoli settori merceologici destinatari delle incentivazioni previste risultano molto marginali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'eventuale predisposizione di futuri provvedimenti di sostegno della domanda, di indirizzare interamente le corrispondenti risorse finanziarie per favorire i consumi di particolari fasce sociali che maggiormente risentono delle difficoltà prodotte dalla crisi economica, quali le giovani coppie.
9/3350-A/56. Madia, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
i primi dati relativi agli effetti prodotti dal provvedimento in esame sui singoli settori merceologici destinatari delle incentivazioni previste risultano molto marginali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'eventuale predisposizione di futuri provvedimenti di sostegno della domanda, di indirizzare interamente le corrispondenti risorse finanziarie per favorire i consumi di particolari fasce sociali che maggiormente risentono delle difficoltà prodotte dalla crisi economica, quali gli anziani.
9/3350-A/57. Sbrollini, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
i primi dati relativi agli effetti prodotti dal provvedimento in esame sui singoli settori merceologici destinatari delle incentivazioni previste risultano molto marginali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'eventuale predisposizione di futuri provvedimenti di sostegno della domanda, di indirizzare interamente le corrispondenti risorse finanziarie per favorire i consumi di particolari fasce sociali che maggiormente risentono delle difficoltà prodotte dalla crisi economica, quali le famiglie con figli.
9/3350-A/58. Bossa.

La Camera,
premesso che:
i primi dati relativi agli effetti prodotti dal provvedimento in esame sui singoli settori merceologici destinatari delle incentivazioni previste risultano molto marginali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'eventuale predisposizione di futuri provvedimenti di sostegno della domanda, di indirizzare interamente le corrispondenti risorse finanziarie per favorire i consumi di particolari fasce sociali che maggiormente risentono delle difficoltà prodotte dalla crisi economica, quali le persone con disabilità.
9/3350-A/59. Schirru.

La Camera,
premesso che:
i primi dati relativi agli effetti prodotti dal provvedimento in esame sui singoli settori merceologici destinatari delle incentivazioni previste risultano molto marginali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'eventuale predisposizione di futuri provvedimenti di sostegno della domanda, di indirizzare interamente le corrispondenti risorse finanziarie per favorire i consumi di particolari fasce sociali che maggiormente risentono delle difficoltà prodotte dalla crisi economica, quali gli studenti.
9/3350-A/60. De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
i primi dati relativi agli effetti prodotti dal provvedimento in esame sui singoli settori merceologici destinatari delle incentivazioni previste risultano molto marginali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'eventuale predisposizione di futuri provvedimenti di sostegno della domanda, di indirizzare interamente le corrispondenti risorse finanziarie per favorire la mobilità sostenibile e il trasporto collettivo.
9/3350-A/61. Lovelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 1-ter, del provvedimento in esame prevede la soppressione delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, al fine del potenziamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in vista della sua trasformazione in Agenzia fiscale;
si prevede che la richiamata soppressione determini la riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale, concorrendo a realizzare gli obiettivi di contenimento della spesa fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,

impegna il Governo

a procedere nella ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni economico-finanziarie sul territorio attraverso un pieno e costante coinvolgimento delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative su base nazionale, al fine di addivenire ad un nuovo modello organizzativo efficiente, condiviso e che valorizzi le professionalità disponibili nelle pubbliche amministrazioni coinvolte.
9/3350-A/62. Mattesini.

La Camera,
premesso che:
il sistema produttivo del sughero è un'attività produttiva localizzata in Sardegna che gode di tradizioni, storia, competenze, imprese, quote di mercato uniche a livello mondiale;
in Sardegna vengono lavorate ogni anno circa 200.000 quintali di materia prima, di cui circa 80.000 quintali di materia prima e semilavorati importati; il 30 per cento del prodotto è esportato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in Australia;
il tessuto produttivo è caratterizzato da poche aziende di grandi dimensioni e da numerose piccole aziende di tipo artigiano, spesso a conduzione familiare;
la superficie boscata a sughera occupa circa 120.000 ettari come superficie sughericola specializzata e almeno altrettanti ettari hanno sughera inserita in superfici boscate con essenze prevalentemente diverse;
la Carta forestale della stazione sperimentale del sughero evidenzia che almeno 500.000 ettari di superficie regionale, localizzata prevalentemente nelle aree interne, può essere considerata a vocazione sughericola, con un rilevante potenziale di espansione della produzione di materia prima;
il sughero è l'unico vero comparto produttivo in Sardegna che soddisfa in alcuni suoi aspetti le caratteristiche dei «distretti», cioè la presenza di attività produttive che occupano tutte la parti della filiera; sono presenti infatti le competenze relative alle attività di estrazione, trasformazione e commercializzazione, ma anche imprese che producono macchinari specificamente ideati per le esigenze produttive del settore;
occorre sviluppare l'economia distrettuale e le relazioni produttive tra le imprese, che operano prevalentemente in modo autonomo e con dimensioni di scala inadeguate, a parte poche imprese,

impegna il Governo

a detassare gli investimenti necessari allo sviluppo della filiera del sughero, escludendo, ai fini dell'imposizione sul reddito d'impresa, il 70 per cento del valore degli investimenti necessari alla produzione di materiale edile di derivato dal sughero e, in particolare, la progettazione e la realizzazione di prototipi innovativi, l'acquisto e la messa in opera di macchinari di nuova generazione sull'intero processo produttivo del sughero; la progettazione, l'acquisto e la messa in opera di sistemi di approvvigionamento energetico per ridurre l'incidenza del consumo energetico sul costo industriale di produzione; gli studi di fattibilità finalizzati a fornire tutti gli elementi necessari a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo di progetti innovativi nella filiera del sughero ed all'eventuale copertura brevettuale; i progetti di formazione e qualificazione della manodopera della filiera del sughero; i progetti di informatizzazione degli stabilimenti produttivi e di collegamento logistico tra produttori; i progetti di commercializzazione e di apertura a mercati emergenti mediante servizi reali, piattaforme commerciali, e a sostenere in particolare la formazione specifica dei lavoratori, anche per favorire la ricollocazione e l'assorbimento nel settore di lavoratori espulsi da altri settori produttivi strategici per l'economia della regione.
9/3350-A/63. Calvisi.

La Camera,
premesso che:
l'attività straordinaria e ordinaria di manutenzione, riqualificazione, ristrutturazione e recupero del patrimonio esistente rappresenta più del 56 per cento del valore della produzione del settore delle costruzioni; è dunque la principale attività del settore;
secondo autorevoli Centri Studi, nel 2007, su un totale di 199 miliardi di euro in valori correnti di valore delle costruzioni, più di 78 miliardi si riferiscono ad interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero e riqualificazione e 33 miliardi alla manutenzione ordinaria del patrimonio esistente mentre 87,2 miliardi di euro sono destinati al mercato delle nuove costruzioni;
il decreto in esame, all'articolo 4, commi 1 e 1-quater, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, anche con riferimento al parco immobiliare esistente, di ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010;
il decreto attuativo (DM 26 marzo 2010) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, prevede che tali risorse siano anche destinate al sostegno all'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, con un contributo per metro quadrato condizionato alla sussistenza di un attestato di certificazione energetica dell'immobile;
è essenziale sostenere le ristrutturazioni e le riqualificazioni del patrimonio esistente, soprattutto di quello più degradato, come gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; migliorare l'abitabilità, la salubrità e l'efficienza energetica delle abitazioni; dare impulso al mercato delle ristrutturazioni, mettendo a disposizione dei proprietari, dei conduttori o dei comodatari di unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale, le risorse necessarie ad eseguire i lavori che possono beneficiare delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie del 36 per cento e per la riqualificazione energetica del 55 per cento,

impegna il Governo:

a costituire un «Fondo per l'ecoprestito», di natura rotativa, presso la Cassa Depositi e Prestiti con una congrua dotazione, da integrare ogni anno, che eroghi anticipazioni senza interessi a carico del beneficiario, denominate «ecoprestiti», almeno fino ad un importo di 30.000 euro, per interventi di ristrutturazione edilizia e per interventi di riqualificazione energetica - che beneficiano della detrazione del 36 per cento e del 55 per cento - su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

a prevedere che tali «ecoprestiti» possano essere erogati ai proprietari, ai conduttori o ai comodatari di unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale, nonché ai conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, in regola con i pagamenti dei canoni di locazione;

a disporre che tali anticipazioni possano essere rimborsate dai proprietari, dai conduttori o dai comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale in un periodo non superiore a dieci anni con interessi a carico del bilancio dello Stato; qualora i beneficiari delle anticipazioni siano conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli Istituti autonomi case popolari, a prevedere che tali anticipazioni siano rimborsate dai medesimi Istituti, con interessi a carico del bilancio dello Stato;

a introdurre opportune integrazioni normative affinché, a decorrere dal periodo d'imposta in corso, le disposizioni relative alla detrazione del 36 per cento per interventi di ristrutturazione edilizia e quelle relative alla detrazione del 55 per cento per interventi di riqualificazione energetica possano essere applicate anche alle spese sostenute, per i medesimi interventi effettuati su alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, in proprietà o in gestione degli Istituti autonomi per le case popolari, ai fini dell'imposta sul reddito delle società dagli stessi dovuta.
9/3350-A/64. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
in Campania il settore agroalimentare sta attraversando una grave crisi con rilevanti ripercussioni sui livelli occupazionali in un contesto in cui il tasso di disoccupazione presenta dati allarmanti con oltre il 30 per cento di inoccupati tra i giovani con meno di 35 anni;
il comparto agroalimentare, soprattutto nel salernitano, rappresenta una delle voci principali dell'economia produttiva;
molte imprese al di sotto di 15 dipendenti rischiano di non potere accedere agli ammortizzatori in deroga;
il settore necessita di sostegni in particolare per rilanciare la competitività di prodotti che hanno rilevanti quote di mercato;
bisogna agire con una politica di sostegno che affronti i nodi del credito, delle infrastrutture, dell'abbattimento dei costi energetici, della promozione;
il distretto agroalimentare è uno dei punti di forza dell'economia campana con rilevanza nazionale e internazionale,

impegna il Governo

ad istituire, entro i prossimi trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del decreto in esame, un tavolo presso il Governo che affronti i problemi del distretto agroalimentare del salernitano.
9/3350-A/65. Cuomo.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame si introducono deduzioni sul reddito d'impresa per attività di ricerca industriale e di sviluppo finalizzate alle realizzazioni di campionari fatti dalle imprese di cui alle divisioni 13 o 14 o 15 della tabella ATECO;
la misura è volta ad incentivare il sistema moda del made in Italy vero punto di forza del nostro Paese;
è stato quanto mai opportuno l'inserimento, nel corso della discussione in Commissione, anche della tabella ATECO 15 inizialmente non prevista e comprende il settore della calzatura e della pelletteria;
quando si parla di «sistema moda» infatti si debbono intendere tutti i settori dell'abbigliamento, il tessile e i prodotti in pelle;
le modifiche apportate con l'inserimento della tabella ATECO 15 nello spirito dei proponenti gli emendamenti, dei relatori e del Governo che hanno espresso parere favorevole, è quello di comprendere l'intero comparto della calzatura;
potrebbero insorgere controversie interpretative non essendoci richiamate le sottovoci della tabella per le componenti e gli accessori delle calzature medesime quali la 22.19.01 e la 22.29.01,

impegna il Governo

a fornire chiare indicazioni interpretative all'Agenzia delle entrate affinché nello stabilire criteri e modalità di attuazione delle agevolazioni venga interpretata la norma che ha previsto la tabella ATECO 15 come rivolta a tutto il comparto calzature comprese le sottovoci riferite ad accessori e componenti necessari per la produzione delle scarpe.
9/3350-A/66. Vannucci.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame contiene misure in materia di produzione e di efficientamento energetico;
in materia di produzione energetica rinnovabile, recenti inchieste hanno posto in luce come l'elevato livello degli incentivi, che si scaricano poi sulle bollette energetiche dell'utenza, ha attratto investitori poco trasparenti, in particolare nel settore eolico, più attratti dai sostegni alla realizzazione degli impianti e dai sovrapprezzi caricati sull'energia prodotta che dalla produzione energetica e dalla gestione degli impianti;
inoltre l'energia rinnovabile prodotta su scala industriale, a causa della sua intermittenza, oltre ad avere scarso peso nella produzione nazionale complessiva, crea problemi alla stabilità della rete elettrica;
in tale ambito è dimostrato come la micro generazione diffusa con consumo sul posto dell'energia prodotta sia l'utilizzo più conveniente delle nuove tecnologie; la micro generazione così concepita non si scarica sulla bolletta del consumatore finale e crea inoltre un forte sviluppo dell'occupazione in un settore innovativo, di cui vi è grande bisogno soprattutto nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

a mantenere ed ampliare, nelle prossime manovre economiche, gli incentivi per l'installazione di impianti di micro generazione elettrica diffusa, in connessione con l'utilizzo del metodo dello scambio sul posto, al fine di favorire lo sviluppo dell'occupazione, attuare il Protocollo di Kyoto e le decisioni comunitarie, impedire l'eccessivo rialzo dei costi delle utenze energetiche.
9/3350-A/67. Mario Pepe (PdL).

La Camera,
premesso che:
è necessario consentire l'ordinario svolgimento delle attività relative alle lotterie ad estrazione istantanea già indette alla data in cui avrà scadenza la vigente concessione del concessionario uscente, soprattutto al fine di tutelare l'utile erariale che potrebbe essere pregiudicato nel periodo intercorrente il cambio dei concessionari;
si rende necessario assicurare un congruo periodo di tempo per garantire, alla sola rete del concessionario uscente, la vendita dei biglietti relativi alle citate lotterie, limitatamente alle giacenze di magazzino nel punto di vendita, nonché per assicurare alla stessa rete le relative operazioni di pagamento dei premi,

impegna il Governo

ad adottare in via amministrativa, nell'ambito degli ordinari poteri dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ogni utile provvedimento autorizzatorio allo scopo di garantire alla sola rete del concessionario uscente, la vendita dei biglietti relativi alle lotterie ad estrazione istantanea, limitatamente alle giacenze di magazzino nel punto di vendita nonché per assicurare alla stessa rete le relative operazioni di pagamento dei premi.
9/3350-A/68. Bernardo.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, all'articolo 4, comma 5, prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente alle attività di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, rimaste disponibili nel bilancio relativo all'anno finanziario 2010, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla spesa, tra l'altro, per la realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie duali;
tenuto conto che si rende necessario, al fine di evitare confusione tra la funzione di ricerca, salvataggio e soccorso in mare svolta dal Corpo delle Capitanerie di Porto ai sensi degli articoli 69, 70 e 830 del codice della navigazione e quella di supporto e trasporto strategico alle operazioni terrestri cui sono destinate le piattaforme navali multiruolo, chiarire che le attività di soccorso cui devono essere destinate tali piattaforme navali multiruolo da costruire sono limitate alle sole attività di soccorso nell'ambito delle operazioni di protezione civile e di aiuto umanitario;
a tal riguardo c'è stata la piena concordanza da parte delle due amministrazioni interessate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dello sviluppo economico il quale, con nota n. 10484 del 26 aprile 2010, ha dato il proprio parere favorevole al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla modifica sopra richiamata,

impegna il Governo:

ad interpretare la citata disposizione nel senso che la realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie duali è da intendersi esclusivamente ad operazioni di soccorso nell'ambito delle operazioni di protezione civile e di aiuto umanitario;
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad inserire in un prossimo provvedimento legislativo la modifica citata nel senso di prevedere che lo stanziamento delle risorse in esame siano destinate alla realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso nell'ambito delle operazioni di protezione civile e di aiuto umanitario costruite con avanzate tecnologie duali.
9/3350-A/69. Pagano.

La Camera,
premesso che:
il settore agricolo italiano è frutto dell'insieme delle peculiarità e delle difficoltà specifiche vissute dai singoli territori;
in tale prospettiva, il Mezzogiorno ed i territori montani particolarmente svantaggiati rivestono un'importanza cruciale per il settore primario e pertanto è necessario valutare con attenzione le misure utili a sostenere e rilanciare il comparto agricolo mediante un sostegno alle categorie produttive interessate;
è fondamentale sostenere le categorie produttive del settore agricolo intervenendo sugli oneri di natura previdenziale gravanti sui datori di lavoro agricolo e sugli stessi lavoratori come già stabilito, per il triennio 2006-2008, dall'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 10 Gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
alla luce della riforma della Politica agricola comunitaria, tale intervento non si configura come di natura assistenziale, bensì ha una valenza strutturale per tali imprese e per il settore intero;
la legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha prorogato, solo per il periodo 1o gennaio - 31 luglio 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, di cui al citato decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, confermando una gestione difficile ed insufficiente anche dell'ordinario;
a fronte della richiesta di una stabilizzazione delle agevolazioni previdenziali richiesta dal mondo agricolo, il Governo non offre certezze e si limita a prorogare, quasi di mese in mese, le misure suddette,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prorogare, almeno per tutto il 2010, le agevolazioni in materia previdenziale per il settore agricolo nelle aree sottoutilizzate del paese secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
9/3350-A/70. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
la decisione n. 5497 della Commissione europea del 13 luglio 2009 ha dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime di aiuto sotto forma di esenzione delle accise sul gasolio utilizzato sotto serra ed ha disposto il recupero degli aiuti indebitamente concessi nei periodi 2001, 2002, 2003 e 2004;
in ottemperanza alla suddetta decisione, l'Agenzia delle dogane, con propria circolare del 3 novembre 2009, ha comunicato alle ditte fornitrici di gasolio agricolo l'impossibilità di un ulteriore riconoscimento del beneficio anche in assenza di una espressa abrogazione della norma nazionale che estendeva il regime agevolato all'anno 2009, determinando la cessazione dell'applicazione della accisa agevolata;
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in una nota inviata all'Agenzia delle dogane, al dipartimento delle finanze e al dipartimento delle politiche comunitarie, precisava che la decisione n. 5497 della Commissione del 13 luglio 2009 non ha dichiarato illegittimo il regime stabilito dall'articolo 2, comma 14, della legge n. 203 del 2008 per l'anno 2009. Per tali ragioni riteneva che, in assenza di una ulteriore specifica decisione della Commissione volta a dichiarare quest'ultima norma in contrasto con la normativa comunitaria, ovvero in mancanza di una legge abrogativa della disposizione vigente, le amministrazioni nazionali non possono disapplicare la norma in vigore;
il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche su sollecitazione delle regioni, oltre ad aver confermato l'accisa agevolata per il 2009, ha dichiarato la volontà di fare ricorso alla Corte di giustizia europea contro il provvedimento comunitario riguardante la restituzione degli sconti sulle accise applicati dal 2000 al 2004;
tale situazione ha generato grande incertezza nel comparto, anche perché sembrerebbe che la comunicazione del Ministero non abbia avuto alcun riscontro effettivo e, in mancanza di un'ulteriore comunicazione dell'Agenzia delle dogane, i distributori continuano ad applicare le istruzioni della circolare dell'Agenzia del 3 novembre 2009,

impegna il Governo

a chiarire quale sia lo stato del citato ricorso innanzi alla Corte di giustizia europea e ad indicare attraverso quali provvedimenti intenda individuare una soluzione che consenta di mantenere l'agevolazione sull'accisa per le coltivazioni sotto serra alla luce della citata decisione Comunitaria.
9/3350-A/71. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca incentivi per il sostegno alla domanda di determinati settori produttivi;
a sostegno del settore agricolo è prevista una dotazione di 20 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di macchine agricole e movimento terra;

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a destinare i contributi stanziati anche all'acquisto di macchinari agricoli per la trasformazione e la produzione dell'olio d'oliva e del vino.
9/3350-A/72. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca incentivi per il sostegno alla domanda di determinati settori produttivi;
per il settore agricolo è prevista una dotazione di 20 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di macchine agricole e movimento terra,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a destinare i contributi del fondo per il sostegno alla domanda relativi al settore agricolo, all'acquisto di macchinari agricoli, anche in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 2005, e indipendentemente dalla potenza del nuovo macchinario rispetto all'originale rottamato.
9/3350-A/73. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede incentivi a vari settori produttivi di questo Paese,
si prevede la dotazione di 20 milioni di euro per il settore agricolo,
tra i settori agricoli quello vitivinicolo è sottoposto ad una crescente crisi derivata anche dalle giacenze degli anni precedenti al fine di garantire la continuità di produzione e l'equilibrio tra produzione e richiesta del mercato consentendo prezzi di vendita adeguati e conseguente redditività per i produttori;
appare opportuno incentivare, in particolare, l'adesione alla misura di sostegno specifica di cui all'articolo 103-quindicies del regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 491 del 2009, con l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 5 del citato articolo 103-quindicies,

impegna il Governo

ad incentivare l'applicazione della misura richiamata, in particolare, nell'ultimo capoverso delle premesse, nei confronti del Consorzio di tutela dei vini d'Asti, Consorzio Brachetto d'Acqui e Consorzio dei colli tortonesi.
9/3350-A/74. Fiorio, Lovelli.

La Camera,
premesso che:
la filiera bieticolo-saccarifera in Italia è interessata da una gravissima crisi, che rischia di compromettere definitivamente il futuro del settore e di provocare l'abbandono di una consistente superficie di terreno coltivato e la perdita di numerosi posti di lavoro;
le difficoltà del settore bieticolo-saccarifero, in passato tra i più attivi del comparto agricolo nazionale, sono sorte a seguito dell'approvazione della riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) dello zucchero adottata dalla Commissione europea nel 2006, in conseguenza della quale l'Italia ha dovuto rinunciare al 67 per cento della quota di produzione nazionale di zucchero;
la forte riduzione della quota di produzione assegnata al nostro Paese, ha provocato la chiusura di quindici zuccherifici su un totale di diciannove presenti su tutto il territorio nazionale, con ciò distruggendo un patrimonio impiantistico di grande valore. Gli zuccherifici dismessi erano stati ammodernati ed aggiornati da pochi anni ed erano tra i più avanzati nel contesto comunitario;
l'Italia si trova ora con solo quattro strutture di produzione di questa importante derrata alimentare, in presenza di condizioni del mercato mondiale che, in forza dei crescenti consumi dei Paesi in via di sviluppo, porteranno ad un inevitabile aumento dei prezzi dello zucchero;
il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a seguito della chiusura degli zuccherifici, prevedeva la riconversione degli stessi individuando nelle energie rinnovabili il settore nel quale promuovere la riconversione;
a seguito della dismissione della produzione di zucchero, al Governo Italiano, in sede di negoziato europeo, veniva concesso di prevedere l'erogazione di un fondo di 43 milioni di euro annui per il quinquennio 2006-2011, a beneficio della parte di settore rimasta in produzione;
a tutt'oggi, sono stati stanziati ed erogati i fondi per gli anni 2006, 2007 e 2008, mentre non hanno trovato adeguata copertura i fondi per gli anni 2009 e 2010,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte al ripristino dei fondi non erogati, di importo pari a 43 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009 e 2010;
a verificare lo stato di attuazione del processo di riconversione produttiva degli impianti dimessi,di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 ed a sollecitarne la piena applicazione.
9/3350-A/75. Zucchi, Oliverio, , Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
la crisi internazionale e dei mercati sta ancora producendo gravi conseguenze sul sistema economico, produttivo ed occupazionale a livello nazionale. Una situazione che si ripercuote negativamente sul potere d'acquisto dei cittadini e delle famiglie;
secondo gli ultimi dati, infatti, l'indebitamento complessivo delle famiglie italiane ha raggiunto, nel 2009, quota 524,1 miliardi di euro;
ad aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) presenta una variazione di più 0,4 per cento rispetto al mese di marzo e di più 1,5 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
secondo gli ultimi dati resi noti da un'indagine ISTAT, tra il 2008 e il 2009, il tasso di disoccupazione in Italia è passato dal 6,7 al 7,8 per cento;
il provvedimento in esame, che contiene interventi a sostegno della domanda in particolari settori produttivi, non presenta, congiuntamente, misure adeguate per promuovere il reddito dei cittadini. Azione quanto mai necessaria per permettere agli incentivi presenti nel decreto di produrre una reale, efficace e strutturale ripresa economica;
il ricorso al credito al consumo rappresenta oggi una modalità di finanziamento utilizzata sempre con più frequenza dai cittadini e dalle famiglie. Gli oltre 55 miliardi di euro erogati, infatti, nel corso del 2009, dagli istituti di credito e dalle finanziarie, testimoniano, inequivocabilmente, un elemento di sofferenza della condizione di disagio economico e sociale di gran parte della popolazione;
molto spesso attraverso il credito al consumo vengono acquistati beni necessari per supportare le attività quotidiane di cittadini ed imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere, quanto prima, ulteriori provvedimenti per sostenere i consumi e la domanda interna per consentire ai contribuenti, che acquistino i beni di cui al provvedimento in esame, e di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con ricorso a contratti di finanziamento di cui agli articoli da 121 a 128 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di detrarre gli interessi passivi dal reddito imponibile nella misura del 36 per cento per tutti gli anni in cui insiste il suddetto contratto di finanziamento, analogamente a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per tutti gli anni in cui insiste il suddetto contratto di finanziamento.
9/3350-A/76. Ceccuzzi, Lulli, Fluvi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono stati soppressi i contributi all'editoria finalizzati all'emittenza locale, previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 62;
il settore dell'informazione versa in una situazione di grave crisi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ripristinare, nelle sedi legislative appropriate, il sostegno economico-finanziario al settore.
9/3350-A/77. Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Cesario, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

La Camera,
premesso che:
la crisi economica che ha colpito anche il nostro Paese negli ultimi due anni ha riguardato anche il settore turistico. Il turismo costituisce un settore non solo strategico per lo sviluppo economico generale, ma anche un settore vitale per la rinascita economica e sociale del Paese;
nell'ambito del turismo è fondamentale il settore della balneazione e il complesso delle attività che riguardano il mare. L'articolo 4 del decreto legge in esame, che ha per oggetto misure per il sostegno dell'economia, trascura proprio questo settore;
in particolare il comma 6 dell'articolo 4, riguardante la realizzazione di infrastrutture per i porti, non affronta le problematiche del settore della nautica e, più in generale, delle imprese che operano sul demanio marittimo riguardanti, in modo specifico, la durata e l'ammontare del corrispettivo per le concessioni demaniali marittime, che di fatto, impediscono lo sviluppo del settore,

impegna il Governo

a considerare con urgenza un intervento normativo volto a dare stabilità all'attività delle imprese legate alla balneazione e al complesso delle attività che riguardano il mare, attraverso una maggiore durata dei titoli concessori uniformando la disciplina alle fattispecie identiche per la realizzazione di interventi produttivi su aree pubbliche di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, attraverso la sospensione dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ridurre il costo delle concessioni demaniali marittime anche nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n 42.
9/3350-A/78. Carlucci.