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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 19 maggio 2010

TESTO AGGIORNATO AL 26 MAGGIO 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 maggio 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, De Biasi, Donadi, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Lamorte, Leo, Leone, Lo Monte, Lo Presti, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Bruno, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, De Biasi, Donadi, Fassino, Ferranti, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Lamorte, Leo, Leone, Lo Monte, Lo Presti, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Paniz, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Volontè, Zaccaria, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 18 maggio 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
LO PRESTI: «Misure di sostegno e di incentivo per lo sviluppo delle libere professioni, nonché delega al Governo in materia di estensione della disciplina del concordato preventivo e per l'istituzione di una procedura di esdebitazione in favore dei professionisti» (3480);
FARINA COSCIONI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, abrogazione della legge 29 maggio 1985, n. 294, e istituzione di un'indennità per il personale militare e dei corpi di polizia in possesso della specializzazione di artificiere» (3481);
VANNUCCI: «Disposizioni per il recupero architettonico, il restauro e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, librario e archivistico del Palazzo ducale di Urbania» (3482);
COSENZA: «Disposizioni e delega al Governo per promuovere il rinnovo e l'efficienza energetica del parco veicoli circolante» (3483);
NASTRI: «Modifiche ai commi 1088, 1089 e 1090 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese agricole per gli investimenti volti alla promozione dell'acquisto di prodotti agroalimentari nazionali all'estero» (3484).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati ad una proposta di legge.

La proposta di legge LETTA ed altri: «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia» (2079) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Angelucci, Berardi, Bernardo, Carella, Causi, Ceccuzzi, Conte, D'Antoni, De Micheli, Dima, Fluvi, Fogliardi, Vincenzo Antonio Fontana, Gasbarra, Germanà, Graziano, Jannone, Laboccetta, Leo, Marchignoli, Milanese, Misuraca, Pagano, Antonio Pepe, Piccolo, Pizzetti, Pugliese, Savino, Soglia, Sposetti, Strizzolo e Ventucci.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
VII Commissione (Cultura):
RIA ed altri: «Disposizioni in materia di interventi per la conservazione e il restauro del patrimonio artistico barocco dei comuni di Lecce, Casarano, Copertino, Galatina, Gallipoli, Maglie, Matino, Nardò, Otranto e Tricase» (3369) delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 maggio 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dalla diocesi di San Marco Argentano - Scalea (Cosenza), a valere sul contributo concesso nel 2003, per il completamento del recupero del relativo complesso vescovile.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia di una ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 aprile 2010, relativa agli scioperi proclamati per il giorno 3 maggio 2010 riguardanti:
il personale navigante del Gruppo Alitalia-CAI ed Air One;
i lavoratori dipendenti delle aziende aderenti ad Assohandlers;
il personale navigante di cabina della Società Alitalia-CAI;
gli assistenti di volo della Società Alitalia-CAI.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 17 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per gli esercizi dal 2001 al 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 197).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 18 maggio 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Seconda relazione di follow-up sulla comunicazione relativa alla carenza idrica e alla siccità nell'Unione europea (COM(2010)228 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura sull'adozione di una proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2010)251 definitivo) e relativi allegati, che sono assegnati in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 18 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 14 maggio 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Cleto (Cosenza) e Montefiascone (Viterbo).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Calabria.

Il Garante del contribuente della regione Calabria, con lettera in data 12 maggio 2010, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2009, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettere in data 11 maggio 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14:
della conferma dell'ingegner Domenico Totaro a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val D'Agri - Lagonegrese;
della nomina del dottor Italo Cerise a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1933 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA BOSNIA-ERZEGOVINA, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, PROTOCOLLI E ATTO FINALE CON DICHIARAZIONI ALLEGATE, FATTO A LUSSEMBURGO IL 16 GIUGNO 2008 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3446)

A.C. 3446 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.

A.C. 3446 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 134 dell'Accordo stesso.

A.C. 3446 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 6.940 annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3446 - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Problematiche connesse alla costituzione del nuovo Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (Imaie) e alla liquidazione di tali diritti - 3-01070

BORGHESI e ZAZZERA. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il 14 luglio 2009 il prefetto di Roma Pecoraro, su richiesta del Ministro interrogato, ha emanato il provvedimento di estinzione dell'Imaie per «impossibilità a raggiungere lo scopo sociale», basandolo sul fatto che l'Istituto non liquidava i beni degli artisti e che aveva depositato sui propri conti correnti bancari circa cento milioni di euro, che, pur non essendo stati liquidati ai singoli artisti aventi diritto in quanto non individuabili, non erano stati destinati, come previsto dalla legge, ai contributi previsti come sostegno professionale alla categoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992 istitutiva dello stesso Imaie;
da quella data si è aperto un contenzioso legale che vedeva coinvolti, da una parte, gli artisti che chiedevano la sospensione del provvedimento in quanto illegittimo, e, dall'altra, il Ministro interrogato ed il prefetto che ne chiedevano la conferma;
il tribunale amministrativo regionale del Lazio ripetutamente dava ragione agli artisti, ritenendo illegittimo il provvedimento e sospendendolo. Infine, il Consiglio di Stato, su richiesta del Ministro interrogato, attraverso un collegio presieduto dal giudice Varrone, annullava tutte le sentenze del tribunale amministrativo regionale e confermava il provvedimento di estinzione. Immediatamente dopo la sentenza, con singolare efficienza, il presidente del tribunale di Roma provvedeva a nominare tre commissari liquidatori, con il compenso di un milione di euro cadauno, guidati dall'avvocato Galloppi, già presidente del collegio dei revisori dell'Istituto indicato dal Ministro interrogato, creando così un discutibile connubio tra controllori e controllati;
i commissari (Galloppi, Nastasi, Ferrazza), pur consapevoli dell'impossibilità di individuare gli artisti ai quali si riferiscono le risorse finanziarie depositate sui conti correnti dell'Istituto (risalgono a circa 30 anni fa), considerano tali risorse come debiti nei confronti di artisti aventi diritto. In questo modo, possono dichiarare lo stato di insolvenza dell'Imaie e trasformare un istituto finanziariamente in attivo in un istituto fallito;
poiché il 29 aprile 2010 si sarebbe tenuta la prima udienza della causa di merito intentata dagli artisti di fronte al tribunale amministrativo regionale, il 30 aprile 2010 il Ministro interrogato, apparentemente al solo scopo di rendere superfluo l'eventuale giudizio della magistratura, all'interno del decreto-legge n. 64 del 2010 - Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali - inserisce un articolo, l'articolo 7, che prevede la costituzione del nuovo Imaie;
il provvedimento, ad avviso degli interroganti, lottizza di fatto il nuovo Istituto e, chiarendo la procedura, sblocca le risorse finanziarie degli artisti, ponendole sotto la gestione del Ministero per i beni e le attività culturali attraverso il vincolo dell'approvazione di un regolamento - affidata allo stesso Ministero - in base al quale tali risorse verranno gestite;
nel decreto-legge il problema principale degli artisti, che è quello di ricevere i diritti di propria competenza, non viene affrontato. Il decreto-legge non dà, infatti, nessuna risposta al fatto che molti utilizzatori di opere evadono il diritto e molti lo pagano, ma non comunicano il nome ed il recapito dell'artista al quale spetterebbe il compenso relativo al pagamento dello stesso diritto;
in compenso nel decreto-legge è inserito il seguente comma (articolo 7, comma 3): «Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo Imaie, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso»;
in questo modo si sblocca soltanto il passaggio dei compensi non ritirati dagli artisti al fondo di cui all'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, il cui regolamento, come detto, è previsto sempre dallo stesso decreto-legge che sia approvato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
in sintesi, il Ministro interrogato non risolve il problema dell'individuazione e, quindi, della liquidazione dei diritti degli artisti, ma parallelamente si garantisce la gestione del fondo dove finiscono i soldi non liquidati agli artisti a causa proprio della loro mancata individuazione -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere al fine di restituire effettivamente agli artisti la gestione delle risorse finanziarie la cui proprietà è da ricondursi, in definitiva, agli artisti stessi.(3-01070)
(18 maggio 2010)

Iniziative per la revisione del sistema di gestione e distribuzione dei finanziamenti pubblici previsti dal Fondo unico per lo spettacolo, tramite il pieno coinvolgimento delle regioni - 3-01071

REGUZZONI, DAL LAGO, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, LUSSANA, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, COTA, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RIXI, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il Fondo unico per lo spettacolo (Fus) è stato istituito con la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo», per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante;
la sopra citata legge prevede che la gestione delle risorse avvenga secondo un procedimento di tipo accentrato, in cui il Ministero per i beni e le attività culturali, titolare del Fondo, provvede sia alla fissazione dei criteri di ripartizione all'interno dei distinti settori, sia alla concreta erogazione dei finanziamenti;
l'unitarietà dell'azione statale, obiettivo dichiarato della legge n. 163 del 1985 istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo, è messa seriamente in discussione dalla pratica consolidata di differenziare le forme di sostegno finanziario allo spettacolo;
nel contesto attuale, caratterizzato dalla drastica riduzione dei fondi statali per lo spettacolo, le risorse provenienti dal Fondo unico per lo spettacolo rappresentano solo una parte, circa la metà, del finanziamento pubblico generale allo spettacolo dal vivo, che gode di ulteriori forme di sostegno finanziario, provenienti da Stato, da regioni e da enti locali, che assumono un ruolo strategico per il supporto dell'intero settore;
l'attività delle regioni nel settore dello spettacolo, pur in assenza di una legislazione statale di cornice, si è sempre più sviluppata negli anni, prevedendo investimenti sul piano della progettazione, della promozione, della comunicazione e del sostegno alle diverse iniziative culturali del territorio;
in seguito al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, molte regioni hanno provveduto al riordino della propria legislazione in materia di spettacolo, ispirandosi a principi comuni quali l'affermazione del valore sociale ed economico dell'attività, l'approccio integrato alla materia e il ricorso a modalità di sostegno economico differenziate, tali da prevedere sia contributi finanziari, sia incentivi sul piano economico e fiscale;
con le sentenze n. 255 e n. 256 del 21 luglio 2004 della Corte costituzionale, originate da una questione di legittimità e da un conflitto di attribuzione sollevati dalla regione Toscana, è stato affermato che lo spettacolo, pur non essendo espressamente citato all'interno del nuovo articolo 117 della Costituzione, non è da ricondursi alla competenza residuale delle regioni, bensì rientra a pieno titolo nella «promozione ed organizzazione di attività culturali», indicata nel terzo comma dell'articolo 117 tra le competenze di tipo concorrente;
dai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza dettati dall'articolo 118 della Costituzione e richiamati dalle sentenze della Corte costituzionale, consegue, ad avviso degli interroganti, l'illegittimità delle procedure amministrative di tipo accentrato in materie di competenza concorrente;
la Corte costituzionale, nel richiamare la necessità ineliminabile di una profonda revisione dell'attuale riparto tra Stato, regioni ed enti locali, anche in relazione alle funzioni amministrative di erogazione di finanziamenti pubblici al settore dello spettacolo, ha sottolineato l'importanza dell'elaborazione di procedure «che continuino a svilupparsi a livello nazionale», almeno per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative, «con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle regioni»;
la Corte costituzionale ha, quindi, considerato possibile l'eventualità che siano le regioni a disciplinare un settore così fortemente caratterizzato da legami con il territorio di riferimento, in relazione al tessuto produttivo e ai potenziali fruitori dell'attività culturale, purché tale disciplina avvenga all'interno di una cornice unitaria statale, garantita dal riconoscimento della riserva allo Stato della disciplina di principio;
secondo la Corte costituzionale, la collocazione dello spettacolo nella sfera delle competenze concorrenti non rappresenta una penalizzazione, ma, al contrario, accresce molto la responsabilità delle regioni, «dato che incide non solo su importanti e differenziati settori produttivi riconducibili alla cosiddetta industria culturale, ma anche su antiche e consolidate istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel settore, come gli enti lirici e i teatri, con un forte impatto anche sugli stessi strumenti di elaborazione e di diffusione della cultura»;
appare quanto mai necessario un ripensamento dell'attuale sistema di gestione e di erogazione dei finanziamenti pubblici allo spettacolo, assicurando a questi continuità, tempestività e congruenza, superando il carattere nazionale del Fondo unico per lo spettacolo e restituendo alle regioni la loro fondamentale importanza nel settore -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno intervenire con apposite iniziative normative, al fine di modificare la gestione e la distribuzione accentrata dei finanziamenti pubblici previsti dal Fondo unico per lo spettacolo, ispirandosi ad un modello di gestione imperniato sulle regioni che eviti gli squilibri territoriali nella ripartizione delle risorse e lasci aperta la strada dell'attribuzione diretta alle regioni della gestione del Fondo, rimettendo alla Conferenza Stato-regioni l'individuazione dei parametri idonei a valutare il riparto fra le singole regioni.(3-01071)
(18 maggio 2010)

Iniziative per un piano organico volto a consentire un sistema permanente di controllo e manutenzione dei monumenti di Roma - 3-01072

CIOCCHETTI, ENZO CARRA, DIONISI, CAPITANIO SANTOLINI, RAO, VIETTI, CICCANTI, COMPAGNON, VOLONTÈ e NARO. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
ad avviso dell'archeologa Giorgia Leoni, presidente della Confederazione italiana archeologi, il piccolo crollo della malta sulla volta del piano terra del Colosseo, avvenuto domenica 11 maggio 2010, «è stato una cosa da poco, ma è l'ennesimo campanello d'allarme e conferma la necessità, come diciamo da tempo, di studiare per i monumenti antichi di Roma un piano di interventi e di manutenzione continua»;
secondo l'archeologo Andrea Carandini, presidente del Consiglio superiore dei beni culturali, l'archeologia della capitale ha bisogno di certezze: non può continuare a restare in preda a finanziamenti speciali per questo o per quell'evento, intervallati da assenze di fondi e di attenzione troppo prolungate, ricordando che «i primi allarmi per il Colosseo risalgono almeno al 2006»;
anche per il soprintendente archeologico di Roma, Angelo Bottini, il problema sorgerà dopo gli interventi di urgenza (in corso) ed i restauri (che presto partiranno), quando cioè il Ministero dovrà affidare alla soprintendenza di Roma le risorse necessarie ed il personale per la manutenzione;
la lista dei siti che necessitano una manutenzione continua è corposa: 40 mila metri quadrati di gallerie sotto il Palatino, le Mura Aureliane, la Domus Aurea, la Casa di Livia, per citare i più importanti. In tutto si tratta di 71 interventi d'urgenza che si aggiungono al Colosseo e ai Fori imperiali;
in occasione della presentazione del secondo rapporto per gli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia antica, il commissario dell'area archeologica romana, Roberto Cecchi, nonché direttore generale dei Ministero per i beni e le attività culturali, ha ribadito che «occorre lavorare senza fretta ma anche senza sosta, e per questo e' necessario un flusso costante di risorse» -:
se, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritenga di prevedere un piano organico di risorse adeguate che consenta un sistema di controllo e manutenzione dei monumenti della capitale continuo e non condizionato da elargizioni eccezionali o occasionali.(3-01072)
(18 maggio 2010)

Interventi del Governo per la «destagionalizzazione» dei flussi turistici - 3-01073

BALDELLI e MISTRELLO DESTRO. - Al Ministro per il turismo. - Per sapere - premesso che:
il settore turistico italiano produce il 10 per cento del prodotto interno lordo nazionale;
in Italia, un occupato su venti lavora in questo comparto, valore superiore a quello medio europeo e in costante crescita;
la crisi economica ha colpito anche questo settore ed ha prodotto un calo, seppur contenuto, della domanda e delle presenze (-3,1 per cento);
in questo quadro sarebbe opportuno migliorare i servizi del comparto e agevolare la destagionalizzazione dei flussi, in modo da rendere più appetibile e amplia l'offerta e stimolare la domanda tutto l'anno e non solo in alcuni periodi -:
quali siano gli interventi del Governo in materia di destagionalizzazione dei flussi turistici.(3-01073)
(18 maggio 2010)

Interventi a favore dei lavoratori della società Engineering.it - 3-01074

NICCO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il 18 gennaio 2011 terminerà il periodo biennale di cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzato con decreto ministeriale n. 45182 del 2 marzo 2009, per cinque sedi di Engineering.it (Pont-Saint-Martin, Torino, Assago, Roma, Pozzuoli) e per 236 lavoratori su un totale di 2177 dipendenti occupati nel 2008;
in applicazione dell'accordo sottoscritto il 22 dicembre 2008 a Roma con le organizzazioni sindacali del comparto dei metalmeccanici, risulta a tutt'oggi che 55 lavoratori siano stati collocati in mobilità volontaria ed incentivata, mentre 37 lavoratori siano stati reintegrati in azienda;
permangono nelle cinque sedi 95 lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui 25 nella sede di Pont-Saint-Martin (Aosta), la cui ricollocazione nel mercato del lavoro è resa estremamente problematica per la crisi che continua a gravare in Valle d'Aosta, come nel restante territorio nazionale, anche in questo specifico settore;
peraltro, il gruppo Engineering, che conta 6000 dipendenti, del quale fa parte anche Engineering.it, ha raggiunto risultati fortemente positivi, pur nella difficile congiuntura economica del 2009, con un utile netto di 34,3 milioni di euro, con un balzo rispetto al 2008 del 131 per cento, al punto che il consiglio di amministrazione ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,565 euro per ogni azione;
il valore della produzione registra un aumento del 2,9 per cento, pari a 724 milioni di euro, e il risultato operativo migliora a 69,9 milioni di euro rispetto ai 39,8 milioni di euro del 2008;
l'utile di esercizio del 2009 di Engineering.it è stato pari a 10,202 milioni di euro, più del doppio rispetto a quello del 2008 (4,484 milioni di euro);
i dati esposti evidenziano una situazione aziendale più che positiva, tale da richiedere che i responsabili del gruppo Engineering pongano in essere tutte le azioni utili per una ricollocazione in azienda dei lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi compreso l'utilizzo del recente decreto del Ministro interrogato n. 49281 del 18 dicembre 2009, recante «Utilizzo dei lavoratori percettori di sostegno al reddito nei progetti di formazione in azienda», emanato in attuazione del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che consente l'applicazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso la propria azienda per processi formativi abbinati all'impiego lavorativo, come proposto dalle organizzazioni sindacali del comparto dei metalmeccanici in un recente confronto svoltosi nella sede romana di Confindustria;
nel corso dell'incontro svoltosi il 13 maggio 2010 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i rappresentanti di Engineering.it hanno respinto le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali -:
se il Ministro interrogato ritenga opportuno intervenire, e secondo quali modalità, in merito alla questione esposta in premessa per consentire il reintegro dei lavoratori nel processo produttivo.
(3-01074)
(18 maggio 2010)

Misure per integrare l'organico dei magistrati, delle forze di polizia e del personale amministrativo presso i distretti giudiziari di Catanzaro, Lamezia Terme e Vibo Valentia - 3-01075

GARAVINI, VILLECCO CALIPARI, MARAN, AMICI, QUARTIANI, GIACHETTI, FERRANTI, MINNITI, LO MORO, LAGANÀ FORTUGNO e OLIVERIO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la 'ndrangheta da tempo è ritenuta la forma di criminalità organizzata più pericolosa nel nostro Paese, anche per la sua capacità di radicarsi al di fuori dei territori originari, in Italia e all'estero;
per tale motivo, il contrasto alle organizzazioni mafiose deve svolgersi con un'azione coordinata della magistratura e delle forze di polizia, sostenuta da adeguate risorse finanziarie ed umane;
nel distretto sui cui è competente la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ciò non avviene compiutamente. Presso la procura di Catanzaro, competente su otto distretti giudiziari, alcuni anche molto lontani tra loro, sono scoperti cinque posti di sostituto procuratore su diciotto in organico. Di conseguenza, la direzione distrettuale antimafia è costretta ad operare con soli cinque magistrati in organico, con evidente aggravio di lavoro determinato dalla necessità di assicurare la partecipazione dei pubblici ministeri alle udienze, con tutte le difficoltà derivanti dal fatto che alcuni dei tribunali presso i quali i magistrati della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro devono essere presenti distano più di 150 chilometri dalla sede del tribunale e, date le condizioni della viabilità in Calabria, ogni presenza in udienza comporta l'impossibilità di essere nella stessa giornata anche in procura. I sette magistrati della procura ordinaria sono gravati ciascuno da un arretrato pari a circa 1.500 fascicoli a carico di persone note. Il numero dei fascicoli a carico di indagati noti, iscritti dalla procura di Catanzaro nel corso di un anno, ammonta a circa 6.000;
l'ufficio dei giudici per le indagini preliminari del tribunale di Catanzaro appare ugualmente sottodimensionato per un ordinario funzionamento della giustizia. Sono attualmente in servizio sette giudici per le indagini preliminari (uno dei quali in procinto di lasciare l'incarico). I tempi medi di pronuncia sulle richieste di misura cautelare avanzate dalla direzione distrettuale antimafia raramente sono inferiori ai sei mesi. Mentre a causa delle carenze di magistrati presso le procure ordinarie del distretto di Catanzaro, non è neppure più possibile, come avvenuto nel passato, utilizzare il sistema delle applicazioni in maniera efficiente;
presso la procura di Vibo Valentia, vi sono attualmente tre magistrati, di cui uno in procinto di essere trasferito, con una scopertura totale dell'organico del tribunale che raggiunge l'83 per cento;
presso la procura di Lamezia Terme, sono in servizio quattro magistrati su sei, mentre presso il tribunale di Lamezia sono in servizio undici magistrati giudicanti, dei quali cinque sono in procinto di essere trasferiti;
il tribunale di Lamezia Terme ha un carico di lavoro per magistrato tra i più alti sul territorio calabrese e italiano: per ogni magistrato della procura sono pendenti oltre 1200 procedimenti;
il tribunale di Lamezia Terme ha lo stesso numero di magistrati previsto al momento della sua istituzione nel 1968, quando gli abitanti erano molti di meno degli attuali 70 mila della sola città;
presso tutte le procure citate in precedenza vi è una profonda carenza numerica all'interno delle forze di polizia e di risorse umane specializzate nell'investigazione che, malgrado il meritevole impegno del personale occupato nelle indagini, comporta spesso il rallentamento o l'interruzione di attività investigative importanti. Inoltre, malgrado la regione Calabria possa contare su un numero rilevante di personale appartenente al Corpo forestale dello Stato, solo un numero esiguo di addetti è a disposizione delle procure per le indagini sui reati ambientali;
è così anche per il personale civile degli uffici giudiziari. Infatti nel 2008 e nel 2009, nei tribunali di Catanzaro, Reggio Calabria e Lamezia Terme, sono stati utilizzati 60 lavoratori interinali con funzioni di supporto agli uffici giudiziari il cui contratto, scaduto il 31 dicembre 2009, viene rinnovato ogni mese senza individuare prospettive di più lungo periodo -:
se il Governo non ritenga urgente integrare l'organico nei distretti di Catanzaro, Lamezia Terme e Vibo Valentia sia per quanto riguarda il personale amministrativo interinale, che le forze di polizia e la magistratura, facendo ricorso, per questi ultimi, anche a uditori giudiziari i quali, nell'esercizio del tirocinio mirato presso gli stessi uffici della procura di destinazione, possano esercitare funzioni requirenti.(3-01075)
(18 maggio 2010)

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: STUCCHI; BARBIERI ED ALTRI; SCHIRRU ED ALTRI; VOLONTÈ E DELFINO; OSVALDO NAPOLI E CARLUCCI; PRESTIGIACOMO; CIOCCHETTI; MARINELLO ED ALTRI; GRIMOLDI ED ALTRI; NACCARATO E MIOTTO; CAPARINI ED ALTRI; CAZZOLA ED ALTRI; COMMERCIO E LOMBARDO; PISICCHIO: NORME IN FAVORE DEI LAVORATORI CHE ASSISTONO FAMILIARI GRAVEMENTE DISABILI (A.C. 82-322-331-380-527-691-870-916-1279-1377-1448-1504-1995-2273-A)

A.C. 82-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 82-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.10, 2.10, 2.11 e 4.10 e sul subemendamento 0.2.11.1 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: figlio che aggiungere le seguenti, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 3.;
all'articolo 4, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, valutati in 85,3 milioni di euro per l'anno 2010, in 108,2 milioni di euro per l'anno 2011, in 150,5 milioni di euro per l'anno 2012, in 120,2 milioni di euro per l'anno 2013, in 108,3 milioni di euro per l'anno 2014, in 96,9 milioni di euro per l'anno 2015, in 50,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 13,5 milioni di euro per l'anno 2018, in 17,1 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 85,3 milioni di euro per l'anno 2010, a 108,2 milioni di euro per l'anno 2011, a 110 milioni di euro per l'anno 2012, a 79,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 67,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 56,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016, ai sensi del comma 2, e quanto a 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, alla scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativi alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2010, a 108,2 milioni di euro per l'anno 2011, a 110 milioni di euro per l'anno 2012, a 79,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 67,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 56,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, provvede con proprio decreto da adottare di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, a rideterminare annualmente l'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, nella misura necessaria a provvedere alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

Sull'emendamento 1.10 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sopprimere il comma 01;

Conseguentemente, si intende revocato il parere sul testo elaborato dalla Commissione di merito, espresso in data 18 maggio 2010 ed il parere sull'emendamento 1.10, espresso in data odierna.
Sono confermati i pareri espressi in data 18 maggio 2010 e in data odierna sulle restanti proposte emendative.

A.C. 82-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Esonero anticipato dal servizio nel settore pubblico).

1. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La misura del trattamento economico temporaneo di cui al comma 3, primo periodo, è pari al settanta per cento del trattamento complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, anche per i dipendenti che si dedichino al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Esonero anticipato dal servizio nel settore pubblico).

All'emendamento 1.10 della Commissione, sopprimere il comma 01.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere la parola Conseguentemente.
0. 1. 10. 1.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta eccezione per il personale della Scuola che rientri nelle condizioni di cui al comma 3-bis. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica altresì, limitatamente ai casi di cui al citato comma 3-bis, al personale in servizio presso gli enti locali»;
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «L'amministrazione è tenuta ad accogliere le richieste presentate dal personale che rientri nelle condizioni di cui al comma 3-bis, purché sussistano i requisiti ivi previsti.».

Conseguentemente:
al medesimo comma, capoverso 3-
bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esonero dal servizio per il personale di cui al presente comma, oltre che per il triennio di cui al comma 1, opera sino al 31 dicembre 2012. Tale esonero opera, anche in assenza dei requisiti di anzianità massima contributiva di cui al medesimo comma 1, in favore dei dipendenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e delle dipendenti che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a fronte del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali;
all'articolo 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4. Le disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 1 della presente legge sono attuate a condizione che da esse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, entro i sei mesi successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 12 e 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, riferendo alle Camere con apposita relazione, e, in caso di mancato rispetto della condizione di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 4, adotta le misure conseguenti.
1. 10. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: di familiari disabili con con le seguenti: di familiari disabili ovvero di disabili non legati agli stessi da rapporti di parentela ma che convivano e risiedano con loro da almeno tre anni da comprovare con certificazione storico-anagrafica. Le persone disabili assistite devono trovarsi nella condizione di.
1. 3. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Murer, Zamparutti, Codurelli, Schirru.

Al comma 1, dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:
«3-ter. L'esonero anticipato dal servizio nel settore pubblico si applica, solo ed esclusivamente nei casi previsti dal comma 3-bis, anche per il personale della scuola e degli enti locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1. 1. Iannaccone, Sardelli, Belcastro, Gaglione, Milo.

Al comma 1, dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:
«3-ter. L'esonero anticipato dal servizio nel settore pubblico si applica, solo ed esclusivamente nei casi previsti dal comma 3-bis, anche per il personale della scuola. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1. 2. Iannaccone, Sardelli, Belcastro, Gaglione, Milo.

A.C. 82-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Misure in favore dei lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato).

1. In via sperimentale per il triennio 2010-2012, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto, a fronte di un periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni, ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, la costanza di assistenza è comunque calcolata dalla data di nascita. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, nei diciotto anni di cui al secondo periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato.
2. Il diritto di cui al comma 1 può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del medesimo comma 1, presente all'interno del nucleo familiare.
3. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di diciotto anni, come definito al comma 1, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al comma 1 solamente se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero non convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in una differente località.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Misure in favore dei lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato).

Sopprimerlo.
2. 20. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di familiari disabili aggiungere le seguenti: ovvero di disabili non legati agli stessi da rapporti di parentela.

Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole:
a diciotto anni aggiungere le seguenti:, aumentati ad almeno venti ove trattasi di persona non legata da rapporti di parentela con il disabile;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Sempre ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice non legati da rapporti di parentela con il disabile si intende una sola persona che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di venti anni, come definito al comma 1, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa.;
all'articolo 3, comma 1:
alinea, dopo le parole:
del familiare disabile assistito aggiungere le seguenti: ovvero della persona disabile assistita non legata da rapporti di parentela con il richiedente;
lettera c), sostituire le parole: al comma 3 con le seguenti: ai commi 3 o 4;
lettera e), dopo le parole: disabile convivente aggiungere le seguenti: ovvero alla persona disabile convivente non legata da rapporti di parentela.
2. 1. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Murer, Zamparutti, Codurelli, Schirru.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è riconosciuto, su richiesta fino a: calcolata dalla data di nascita con le seguenti: è concessa, su richiesta, l'erogazione anticipata del trattamento pensionistico. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto, a fronte del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali e di un periodo, pari almeno a diciotto anni, di assistenza continuativa di un familiare convivente disabile, in favore dei lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età ovvero delle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età. Nel caso di handicap congenito o che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, il periodo di assistenza continuativa di cui al presente comma decorre dalla data di nascita del familiare disabile.
2. 10. La Commissione.

All'emendamento 2.11. della Commissione, primo periodo, dopo le parole: tra i seguenti soggetti: coniuge, aggiungere la seguente: convivente,.
0. 2. 11. 1. Borghesi, Porcino, Paladini, Giachetti.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Il diritto previdenziale di cui al comma 1 è riconosciuto a uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di assistenza continuativa di cui al secondo periodo del comma 1, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al comma 1 solamente se i genitori sono deceduti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero se non sono più conviventi con il familiare disabile.
2. 11. La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: figlio che aggiungere le seguenti:, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 3,.
2. 21.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 82-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modalità di riconoscimento dei benefìci).

1. Ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano una apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:
a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al disabile assistito, come definito all'articolo 2, comma 1, della presente legge, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;
b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di costanza di assistenza al familiare disabile abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte, fermi restando i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2;
c) dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati al comma 3 dell'articolo 2 e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;
d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo per il quale si richiede il beneficio, come definito all'articolo 2, comma 1;
e) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e del numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare disabile convivente, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e dell'articolo 72, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e dell'articolo 72, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Modalità di riconoscimento dei benefici).

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: costanza di assistenza al familiare disabile con le seguenti: assistenza continuativa del familiare disabile, come definito dal comma 1 dell'articolo 2,.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole:, fermi restando i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2.
3. 10. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: per il quale si richiede il beneficio con le seguenti: di assistenza.
3. 11. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 82-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 85,2 milioni di euro per l'anno 2010, in 106,9 milioni di euro per l'anno 2011 e in 148,5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse contenute in un apposito Fondo, costituito presso l'INPS.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato, per gli anni 2010, 2011 e 2012, nei limiti degli importi di cui al medesimo comma 1, con l'aumento dal 17 per cento al 18 per cento dell'aliquota contributiva a carico dei titolari di pensione e dei collaboratori e professionisti iscritti, in via non esclusiva, alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Copertura finanziaria).

Sopprimerlo.
4. 20. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, valutati in 85,3 milioni di euro per l'anno 2010, in 108,2 milioni di euro per l'anno 2011, in 150,5 milioni di euro per l'anno 2012, in 120,2 milioni di euro per l'anno 2013, in 108,3 milioni di euro per l'anno 2014, in 96,9 milioni di euro per l'anno 2015, in 50,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 13,5 milioni di euro per l'anno 2018, in 17,1 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 85,3 milioni di euro per l'anno 2010, a 108,2 milioni di euro per l'anno 2011, a 110 milioni di euro per l'anno 2012, a 79,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 67,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 56,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016, ai sensi del comma 2, e quanto a 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2010, a 108,2 milioni di euro per l'anno 2011, a 110 milioni di euro per l'anno 2012, a 79,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 67,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 56,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, provvede con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a rideterminare annualmente l'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, nella misura necessaria a provvedere alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione.
4. 21.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: della presente legge, valutato in 85,2 milioni di euro per l'anno 2010, in 106,9 milioni di euro per l'anno 2011 e in 148,5 milioni di euro per l'anno 2012 con le seguenti: dell'articolo 2, valutato in 90,1 milioni di euro per l'anno 2010, in 91,8 milioni di euro per l'anno 2011, in 94,7 milioni di euro per l'anno 2012, in 99,9 milioni di euro per l'anno 2013, in 104,5 milioni di euro per l'anno 2014, in 108,8 milioni di euro per l'anno 2015, in 112,8 milioni di euro per l'anno 2016, in 116,8 milioni di euro per l'anno 2017, in 120,5 milioni di euro per l'anno 2018 e in 124 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: per gli anni 2010, 2011 e 2012, nei limiti degli importi di cui al medesimo comma 1, con l'aumento dal 17 per cento al 18 per cento dell'aliquota con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2010 al 2019, sino a concorrenza degli importi di cui al medesimo comma 1, con l'aumento dal 17 per cento al 18,2 per cento dell'aliquota.
4. 10. La Commissione.

A.C. 82-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme a sostegno di coloro che prestano assistenza ai portatori di handicap e che quotidianamente devono far fronte a gravi difficoltà, sia organizzative che economiche;
nella maggior parte dei casi tale assistenza è fornita dai parenti prossimi dei portatori di handicap ma anche da personale appartenente ad associazioni regolarmente riconosciute che operano in modo meritorio in tale settore,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere misure di sostegno ad associazioni regolarmente riconosciute, con particolare riferimento a quelle di natura religiosa, che svolgono una meritoria azione di sostegno a favore di cittadini portatori di handicap.
9/82-A/1. Garagnani, Torrisi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme a sostegno di coloro che prestano assistenza ai portatori di handicap e che quotidianamente devono far fronte a gravi difficoltà, sia organizzative che economiche;
nella maggior parte dei casi tale assistenza è fornita dai parenti prossimi dei portatori di handicap ma anche da personale appartenente ad associazioni regolarmente riconosciute che operano in modo meritorio in tale settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere misure di sostegno ad associazioni regolarmente riconosciute, con particolare riferimento a quelle di natura religiosa, che svolgono una meritoria azione di sostegno a favore di cittadini portatori di handicap.
9/82-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Garagnani, Torrisi.

La Camera,
premesso che:
nel rispetto della dignità umana, oltre che dei diritti di libertà e di autonomia, quali diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, occorre prevenire e rimuovere ogni eventuale ostacolo che pregiudichi l'integrazione e la partecipazione dei soggetti diversamente abili alla vita sociale;
gli organi di governo, preposti alla materia, nell'ambito degli interventi a tutela di chi assiste familiari affetti da gravi disabilità, devono promuovere e successivamente attuare, in sinergia ed in stretta collaborazione con il sistema delle autonomie territoriali, un piano sociale di monitoraggio volto a definire in maniera ordinata e sistematica il quadro di ogni singola regione, nonché gli attuali beneficiari delle misure agevolative,

impegna il Governo

ad attivare, d'intesa con le regioni, ulteriori misure di sostegno - nonché politiche di inserimento nella vita sociale e nelle relazioni comunitarie - che abbiano l'obiettivo di migliorare la qualità della vita sia dei soggetti gravemente disabili che dei familiari che vivono quotidianamente il dramma della cura e dell'assistenza dei propri cari, spesso con scarso sostegno, onde consentire loro di superare le innumerevoli e continue difficoltà che incontrano, supportati da un'adeguata tutela giuridica ed economica.
9/82-A/2. Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
l'articolo 19 (Vita indipendente ed inclusione nella società) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dal Parlamento con la legge n. 18 del 2009, prevede che gli Stati Parti della Convenzione riconoscano il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottino misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:
a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni;
l'estensione, nel campo dell'assistenza ai disabili non autosufficienti, anche a persone non legate da vincoli di parentela con il disabile assistito di benefici lavorativi/previdenziali, già previsti per i familiari, rappresenta un ampliamento di quella rete di ammortizzatori sociali privati che, come tali, riducono di molto l'impatto economico sul welfare pubblico, che, viceversa, avrebbe già da molto tempo fatto collassare i conti dello Stato, nell'attuale congiuntura sfavorevole, ove non ci fosse il prezioso ausilio di tali reti private, come del resto è opinione comune di tutti gli analisti economici che collegano gli effetti non particolarmente dirompenti della crisi economica anche e soprattutto a questa peculiarità presente nel sistema-Paese;
l'allargamento dei benefici lavorativi/previdenziali anche a persone non legate da vincoli di parentela con il disabile assistito, oltre a recepire una realtà di fatti, va a rafforzare tale peculiarità del sistema-Paese;
tale estensione andrebbe infatti a normare una rete assistenziale già prestata ai disabili non autosufficienti in molti casi da questa ulteriore categoria di persone e che può, proprio in virtù di tale regolamentazione, incrementarsi di molto. Il riconoscimento di benefici di carattere lavorativo/previdenziale anche a persone non legate da vincoli di parentela con il disabile assistito, avverrebbe sulla base di una serie di requisiti, che ovviamente prescindendo da legami parentali oggettivi, sarebbero per forza di cosa più focalizzati ad accertare la congruità dell'assistenza prestata al disabile non autosufficiente, tipo la convivenza continuativa per un certo numero di anni continuativi da determinarsi con il disabile;
il focalizzare l'attenzione del legislatore direttamente sulla qualità dell'assistenza prestata al disabile non autosufficiente è o, almeno, dovrebbe essere lo scopo precipuo di tutta la normativa sull'assistenza ai disabili;
l'estensione nel campo dell'assistenza ai disabili non autosufficienti, anche a persone non legate da vincoli di parentela con il disabile assistito, inoltre, contribuirebbe ad alleviare la drammaticità per i genitori del disabile non autosufficiente delle problematiche connesse al futuro dello stesso disabile dopo la loro scomparsa;
su questa problematica, meglio nota come «dopo di noi» vi sono proposte di legge, che ineluttabilmente condizionano i sostegni economici per assistenza e cura dei soggetti affetti da disabilità grave che sono privi dei genitori o comunque dell'assistenza di familiari conviventi, alle compatibilità di spesa. L'estensione, nel campo dell'assistenza ai disabili non autosufficienti, anche a persone non legate da vincoli di parentela con il disabile assistito di taluni benefici lavorativi/previdenziali avrebbe l'effetto, riducendo il numero dei possibili destinatari dei sostegni economici previsti dal provvedimento in esame, di destinare tali sostegni economici ad un maggior numero di disabili non autosufficienti privi di ogni forma di assistenza,

impegna il Governo

ad adottare idonei provvedimenti volti all'estensione, nel campo dell'assistenza ai disabili non autosufficienti, dei benefici lavorativi/previdenziali già previsti per i familiari, anche a persone non legate da vincoli di parentela con il disabile assistito, anche sulla base di parametri connessi con la qualità dell'assistenza prestata.
9/82-A/3. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 19 (Vita indipendente ed inclusione nella società) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dal Parlamento con la legge n. 18 del 2009, prevede che gli Stati Parti della Convenzione riconoscano il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottino misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:
a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni;
l'estensione, nel campo dell'assistenza ai disabili non autosufficienti, anche a persone non legate da vincoli di parentela con il disabile assistito di benefici lavorativi/previdenziali, già previsti per i familiari, rappresenta un ampliamento di quella rete di ammortizzatori sociali privati che, come tali, riducono di molto l'impatto economico sul welfare pubblico, che, viceversa, avrebbe già da molto tempo fatto collassare i conti dello Stato, nell'attuale congiuntura sfavorevole, ove non ci fosse il prezioso ausilio di tali reti private, come del resto è opinione comune di tutti gli analisti economici che collegano gli effetti non particolarmente dirompenti della crisi economica anche e soprattutto a questa peculiarità presente nel sistema-Paese;
l'allargamento dei benefici lavorativi/previdenziali anche a persone non legate da vincoli di parentela con il disabile assistito, oltre a recepire una realtà di fatti, va a rafforzare tale peculiarità del sistema-Paese;
tale estensione andrebbe infatti a normare una rete assistenziale già prestata ai disabili non autosufficienti in molti casi da questa ulteriore categoria di persone e che può, proprio in virtù di tale regolamentazione, incrementarsi di molto. Il riconoscimento di benefici di carattere lavorativo/previdenziale anche a persone non legate da vincoli di parentela con il disabile assistito, avverrebbe sulla base di una serie di requisiti, che ovviamente prescindendo da legami parentali oggettivi, sarebbero per forza di cosa più focalizzati ad accertare la congruità dell'assistenza prestata al disabile non autosufficiente, tipo la convivenza continuativa per un certo numero di anni continuativi da determinarsi con il disabile;
il focalizzare l'attenzione del legislatore direttamente sulla qualità dell'assistenza prestata al disabile non autosufficiente è o, almeno, dovrebbe essere lo scopo precipuo di tutta la normativa sull'assistenza ai disabili;
l'estensione nel campo dell'assistenza ai disabili non autosufficienti, anche a persone non legate da vincoli di parentela con il disabile assistito, inoltre, contribuirebbe ad alleviare la drammaticità per i genitori del disabile non autosufficiente delle problematiche connesse al futuro dello stesso disabile dopo la loro scomparsa;
su questa problematica, meglio nota come «dopo di noi» vi sono proposte di legge, che ineluttabilmente condizionano i sostegni economici per assistenza e cura dei soggetti affetti da disabilità grave che sono privi dei genitori o comunque dell'assistenza di familiari conviventi, alle compatibilità di spesa. L'estensione, nel campo dell'assistenza ai disabili non autosufficienti, anche a persone non legate da vincoli di parentela con il disabile assistito di taluni benefici lavorativi/previdenziali avrebbe l'effetto, riducendo il numero dei possibili destinatari dei sostegni economici previsti dal provvedimento in esame, di destinare tali sostegni economici ad un maggior numero di disabili non autosufficienti privi di ogni forma di assistenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonei provvedimenti volti all'estensione, nel campo dell'assistenza ai disabili non autosufficienti, dei benefici lavorativi/previdenziali già previsti per i familiari, anche a persone non legate da vincoli di parentela con il disabile assistito, anche sulla base di parametri connessi con la qualità dell'assistenza prestata.
9/82-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, prevede il congedo retribuito biennale in maniera frazionata per facilitare il lavoro di cura di lavoratori e lavoratrici che debbono assistere figli o familiari affetti da disabilità grave, definendo le modalità attraverso le quali gli stessi possono usufruire di riposi e permessi;
molti lavoratori che si trovano in questa condizione lamentano che, in deroga a tale normativa ed a causa della confusione che si registra da parte sia dei datori di lavoro pubblici e privati che dalle sedi territoriali degli enti previdenziali che con interventi e interpretazioni tendono a restringere i diritti sanciti dalla legge, i giorni di ferie maturati e la tredicesima mensilità vengono decurtati;
si rende necessario, quindi, un intervento al fine di sostenere una azione concreta e positiva a favore di famiglie già duramente provate dal dovere di assistere figli con handicap gravi;
il Ministero del lavoro, nel proprio parere del 5 maggio 2004, ha affermato, rifacendosi a direttive comunitarie, che ferie e tredicesima mensilità non possono essere decurtate, mentre il Dipartimento della funzione pubblica, con una propria nota circolare (8 marzo 2005, n. 208) ha confermato la medesima indicazione rispetto alla tredicesima mensilità;
il Consiglio di Stato (Parere del 9 novembre 2005, n. 3389) ha stabilito che tredicesima mensilità e ferie non possono essere decurtate quando i permessi sono fruiti in modo non cumulativo agli altri congedi parentali, ricollegandosi alla normativa sulla paternità e sulla maternità prevista dal suddetto decreto legislativo n. 151 del 2001;
l'INPS, con proprie note circolari, ha ripreso le indicazioni del Consiglio di Stato nel tentativo di rispondere ad un dubbio interpretativo che crea notevole sperequazioni e disparità di trattamento,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative che risolvano il problema della decurtazione delle giornate di ferie e della tredicesima mensilità a carico di chi gode dei congedi parentali retribuiti per assistere figli con handicap gravi, anche al fine di eliminare la confusione che si registra da parte di datori di lavoro pubblici e privati e di enti previdenziali a livello territoriale, che nella prassi tendono di fatto a restringere i diritti sanciti dalla legge e quindi a stravolgere l'intento del legislatore, e sostenere, con una concreta azione positiva, quelle famiglie già così pesantemente provate.
9/82-A/4. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, prevede il congedo retribuito biennale in maniera frazionata per facilitare il lavoro di cura di lavoratori e lavoratrici che debbono assistere figli o familiari affetti da disabilità grave, definendo le modalità attraverso le quali gli stessi possono usufruire di riposi e permessi;
molti lavoratori che si trovano in questa condizione lamentano che, in deroga a tale normativa ed a causa della confusione che si registra da parte sia dei datori di lavoro pubblici e privati che dalle sedi territoriali degli enti previdenziali che con interventi e interpretazioni tendono a restringere i diritti sanciti dalla legge, i giorni di ferie maturati e la tredicesima mensilità vengono decurtati;
si rende necessario, quindi, un intervento al fine di sostenere una azione concreta e positiva a favore di famiglie già duramente provate dal dovere di assistere figli con handicap gravi;
il Ministero del lavoro, nel proprio parere del 5 maggio 2004, ha affermato, rifacendosi a direttive comunitarie, che ferie e tredicesima mensilità non possono essere decurtate, mentre il Dipartimento della funzione pubblica, con una propria nota circolare (8 marzo 2005, n. 208) ha confermato la medesima indicazione rispetto alla tredicesima mensilità;
il Consiglio di Stato (Parere del 9 novembre 2005, n. 3389) ha stabilito che tredicesima mensilità e ferie non possono essere decurtate quando i permessi sono fruiti in modo non cumulativo agli altri congedi parentali, ricollegandosi alla normativa sulla paternità e sulla maternità prevista dal suddetto decreto legislativo n. 151 del 2001;
l'INPS, con proprie note circolari, ha ripreso le indicazioni del Consiglio di Stato nel tentativo di rispondere ad un dubbio interpretativo che crea notevole sperequazioni e disparità di trattamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative che risolvano il problema della decurtazione delle giornate di ferie e della tredicesima mensilità a carico di chi gode dei congedi parentali retribuiti per assistere figli con handicap gravi, anche al fine di eliminare la confusione che si registra da parte di datori di lavoro pubblici e privati e di enti previdenziali a livello territoriale, che nella prassi tendono di fatto a restringere i diritti sanciti dalla legge e quindi a stravolgere l'intento del legislatore, e sostenere, con una concreta azione positiva, quelle famiglie già così pesantemente provate.
9/82-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

La Camera,
premesso che:
i disabili nel nostro Paese sono più di 3 milioni di persone, un fenomeno che interessa il 15 per cento delle famiglie italiane;
per celebrare la Giornata europea delle persone con disabilità, la Commissione europea ha organizzato, in cooperazione con il Forum europeo delle persone con disabilità (EDF), una conferenza a Bruxelles, nei giorni 3 e 4 dicembre, sul tema «Creare le condizioni per una vita indipendente». L'obiettivo dell'evento è stato di contribuire a una migliore comprensione dei temi relativi alla vita indipendente, con particolare accento sull'autonomia economica, i servizi nella comunità e le tecnologie assistive;
nella dichiarazione resa nota in occasione dell'evento, EDF ha messo l'accento sul contributo che l'Unione europea può dare per promuovere la vita indipendente delle persone con disabilità. Come organizzazione ombrello del Movimento europeo della disabilità, EDF ha illustrato concrete proposte per l'attuazione delle politiche europee legate alla vita indipendente. Il diritto delle persone con disabilità a vivere in maniera indipendente nella comunità con pari opportunità di scelte è iscritto nell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Tale diritto è il fulcro della parificazione delle opportunità delle persone disabili poiché è il fondamento per l'uguaglianza in tutte le sfere della vita. In ogni caso, la realizzazione del godimento di questo diritto presuppone anche cambiamenti essenziali in diversi settori della società. Vivere in maniera indipendente inseriti nella comunità richiede che i servizi di sostegno siano disponibili, che la comunità sia fisicamente accessibile, che i servizi forniti nella comunità siano aperti alle persone con disabilità, che le strutture decisionali politiche siano accessibili. In tale prospettiva, la realizzazione del diritto a vivere con indipendenza è la chiave per comprendere cosa sia necessario per attuare la Convenzione;
il 3 dicembre 2009 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, incoraggia a mantenere i flussi di spesa a favore dei disabili, anche durante la crisi economica;
in data 4 gennaio 2010 il Presidente del Movimento italiano disabili (Mid) ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri e per conoscenza a tutti i Ministri, deputati e senatori. Nella suddetta lettera, il Mid ribadisce alcune necessità e problematiche come la riforma degli assegni sociali, che sono fermi da molti anni e di importo di 256 euro mese. Viene messa in evidenza «la confusione che si crea tra il sociale e il sociale disabile, dal quale non vi è alcuna differenziazione, tra persone disagiate e persone disagiate ma anche disabili», inoltre «le pensioni minime, di euro 458 in quanto molte volte, il disabile è costretto ad entrare per motivi di salute, in pensione anticipatamente e quindi si trova in netto svantaggio verso un pensionato che riceve pensione minima, ma che non è disabile.»;

impegna il Governo:

ad avviare un confronto diretto con i disabili ed i loro familiari al fine di giungere a proposte che vadano ad incidere direttamente e in maniera positiva sulla loro vita;
ad avviare un dialogo con il Mid e le associazioni di categoria al fine di difendere e non mortificare il mondo della cooperazione sociale e il lavoro importantissimo di tutti gli operatori del settore che oggi vivono un momento particolarmente difficile.
9/82-A/5. Di Stanislao, Porcino, Paladino.

La Camera,
premesso che:
i disabili nel nostro Paese sono più di 3 milioni di persone, un fenomeno che interessa il 15 per cento delle famiglie italiane;
per celebrare la Giornata europea delle persone con disabilità, la Commissione europea ha organizzato, in cooperazione con il Forum europeo delle persone con disabilità (EDF), una conferenza a Bruxelles, nei giorni 3 e 4 dicembre, sul tema «Creare le condizioni per una vita indipendente». L'obiettivo dell'evento è stato di contribuire a una migliore comprensione dei temi relativi alla vita indipendente, con particolare accento sull'autonomia economica, i servizi nella comunità e le tecnologie assistive;
nella dichiarazione resa nota in occasione dell'evento, EDF ha messo l'accento sul contributo che l'Unione europea può dare per promuovere la vita indipendente delle persone con disabilità. Come organizzazione ombrello del Movimento europeo della disabilità, EDF ha illustrato concrete proposte per l'attuazione delle politiche europee legate alla vita indipendente. Il diritto delle persone con disabilità a vivere in maniera indipendente nella comunità con pari opportunità di scelte è iscritto nell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Tale diritto è il fulcro della parificazione delle opportunità delle persone disabili poiché è il fondamento per l'uguaglianza in tutte le sfere della vita. In ogni caso, la realizzazione del godimento di questo diritto presuppone anche cambiamenti essenziali in diversi settori della società. Vivere in maniera indipendente inseriti nella comunità richiede che i servizi di sostegno siano disponibili, che la comunità sia fisicamente accessibile, che i servizi forniti nella comunità siano aperti alle persone con disabilità, che le strutture decisionali politiche siano accessibili. In tale prospettiva, la realizzazione del diritto a vivere con indipendenza è la chiave per comprendere cosa sia necessario per attuare la Convenzione;
il 3 dicembre 2009 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, incoraggia a mantenere i flussi di spesa a favore dei disabili, anche durante la crisi economica;
in data 4 gennaio 2010 il Presidente del Movimento italiano disabili (Mid) ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri e per conoscenza a tutti i Ministri, deputati e senatori. Nella suddetta lettera, il Mid ribadisce alcune necessità e problematiche come la riforma degli assegni sociali, che sono fermi da molti anni e di importo di 256 euro mese. Viene messa in evidenza «la confusione che si crea tra il sociale e il sociale disabile, dal quale non vi è alcuna differenziazione, tra persone disagiate e persone disagiate ma anche disabili», inoltre «le pensioni minime, di euro 458 in quanto molte volte, il disabile è costretto ad entrare per motivi di salute, in pensione anticipatamente e quindi si trova in netto svantaggio verso un pensionato che riceve pensione minima, ma che non è disabile.»;

impegna il Governo:

ad avviare un confronto diretto con i disabili ed i loro familiari al fine di giungere a proposte che vadano ad incidere direttamente e in maniera positiva sulla loro vita;
ad avviare un dialogo con il Mid e le associazioni di categoria al fine di difendere e sostenere il mondo della cooperazione sociale e il lavoro importantissimo di tutti gli operatori del settore che oggi vivono un momento particolarmente difficile.
9/82-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Stanislao, Porcino, Paladino.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili;
l'articolo 72, coma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, per gli anni 2009, 2010 e 2011, la possibilità per il personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni di chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni;
il comma 2 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 riconosce all'amministrazione, presso la quale è dipendente il familiare del disabile, piena discrezionalità in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere o meno le richieste di benefici dei propri dipendenti;
il comma 3 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che durante il periodo di esonero dal servizio, al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, la misura del trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento;
l'articolo l del provvedimento in esame, integrando quanto disposto dal decreto-legge n. 112 del 2008, prevede che anche ai dipendenti pubblici che assistono familiari gravemente disabili, che richiedono l'esonero anticipato dal servizio, la misura del trattamento economico temporaneo sia pari al settanta per cento, al pari di quanto previsto per coloro che svolgono attività di volontariato;
l'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 non applicandosi ai settori della scuola, oltre che a quello delle autonomie locali, determinerebbe gravi disparità di trattamento a fronte di situazioni soggettive simili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere i benefici di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame anche al personale della scuola e delle autonomie locali, escludendo altresì la possibilità per le pubbliche amministrazioni di rifiutare la concessione dei benefici in favore dei familiari della persona disabile.
9/82-A/6. Frassinetti.

La Camera,
premesso che:
il testo in esame, recante norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, individua tra i beneficiari il lavoratore o la lavoratrice intendendo uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di diciotto anni;
la platea dei soggetti interessati che hanno i requisiti previsti dalla legge e che assistono con le medesime modalità individuate dal provvedimento in esame i soggetti gravemente disabili, non sempre sono legati da rapporti diretti di parentela, pur essendo i soli a prendersi cura di queste persone più deboli,

impegna il Governo

a valutate la possibilità di ammettere ai benefici previdenziali, in assenza totale dei soggetti previsti dalla legge, anche i lavoratori o le lavoratrici legati da rapporti di parentela di grado superiore al primo, che possiedono i requisiti previsti dalla presente legge e che assistono con le medesime modalità individuate dal provvedimento in esame, i soggetti gravemente disabili.
9/82-A/7. Capitanio Santolini.

La Camera,
premesso che:
il testo in esame, reca norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori che assistono familiari gravemente disabili;
in particolare l'articolo 2 prevede il riconoscimento del diritto previdenziale a fronte di un periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, l'opportunità di abbassare il numero di annualità versate in costanza di assistenza al familiare convivente disabile, da diciotto a quindici anni.
9/82-A/8. Mannino.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca una norma in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili e che quotidianamente devono far fronte a gravi difficoltà sia organizzative che economiche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di estendere i benefici di cui all'articolo 1 della presente legge anche al personale della scuola e delle autonomie locali, anche al fine di superare le discrezionalità che si registra da parte dei datori di lavoro pubblici e privati e di enti previdenziali a livello territoriale, che nella prassi tendono di fatto a restringere i diritti sanciti dalla legge e quindi a stravolgere l'intento del legislatore.
9/82-A/9. Castellani.

La Camera,
premesso che:
il progetto di legge C. 82 e abb. introduce un meccanismo in favore dei dipendenti pubblici che assistono familiari gravemente disabili, dando loro la possibilità di un esonero anticipato dal servizio nell'ultimo quinquennio di attività lavorativa;

sulla domanda dei dipendenti l'amministrazione di appartenenza può decidere discrezionalmente sul suo accoglimento, tenendo conto delle proprie esigenze funzionali;
la normativa introdotta non ricomprende - al pari di quanto già previsto dall'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 - il personale della scuola e degli enti locali;
nel corso dell'esame è stato ritenuto opportuno, per quanto attiene ai suddetti aspetti, non procedere a modificazioni volte ad ampliare la platea dei beneficiari e a vincolare l'amministrazione all'accoglimento delle domande di pensionamento anticipato, con l'intento di approfondire, nel prosieguo dell'esame parlamentare, i profili finanziari connessi alla possibile introduzione di norme in tale direzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, in coerenza con il quadro delle risorse disponibili, i benefici di cui all'articolo 1 anche al personale della scuola e degli enti locali, nonché di rimuovere il principio di discrezionalità nell'accoglimento delle richieste di esonero da parte della pubblica amministrazione.
9/82-A/10.Moffa, Fedriga, Fontana, Delfino, Schirru, Damiano, Porcino.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame seppur parziale è frutto di un lungo percorso iniziato nella legislatura precedente oggi giunto al termine. Una risposta tanto attesa dalle associazioni dei familiari dei disabili che da lunghi anni si battono per il riconoscimento del diritto al prepensionamento dei genitori che assistono figli con grave disabilità;
certamente non mancano rilievi critici, che sottolineano la parzialità del provvedimento e la non piena rispondenza ai bisogni di tanto situazioni di sofferenza;
il lavoro di cura viene in tale modo riconosciuto al pari di un'attività usurante, permettendo il prepensionamento per lavoratori e lavoratrici che assistono figli o familiari disabili in condizioni di massima gravità, svolgendo un'attività che spesso lo Stato e gli enti locali non riescono a garantire in maniera costante;
la proposta in corso di approvazione, ha bisogno però di armonizzarsi all'interno di un disegno organico e dunque vi è la necessità che questo provvedimento sia seguito dall'impegno a rafforzare l'applicazione della legge 104 del 1992 così pure la legge 53 del 2000 che, tale riguardo, deve essere rifinanziata;
la Legge finanziaria 2010 ha operato ulteriori tagli alle risorse da trasferire agli enti locali, cosa che ha costretto questi ultimi a drastici tagli anche dei servizi socio-assistenziali essenziali che hanno come destinatari proprio le persone con disabilità,

impegna il Governo

a trasferire ai comuni le risorse necessarie al fine di migliorare la qualità della vita, sia delle persone con disabilità gravi e gravissime, sia dei loro familiari che vivono quotidianamente la fatica della cura, spesso con scarsi supporti da parte delle istituzioni.
9/82-A/11.Codurelli, Schirru, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Lenzi.