XVI LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 25 maggio 2010.
Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Capodicasa, Carella, Carfagna, Enzo Carra, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colaninno, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Antoni, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Froner, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Moffa, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Razzi, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tempestini, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Capodicasa, Carella, Carfagna, Enzo Carra, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colaninno, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Antoni, Donadi, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Froner, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Razzi, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tempestini, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.
Annunzio di un disegno di legge.
In data 24 maggio 2010 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Ministro degli affari esteri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007» (3499).
Sarà stampato e distribuito.
Adesione di deputati ad una proposta di legge.
La proposta di legge LETTA ed altri: «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia» (2079) è stata successivamente sottoscritta dai deputati De Girolamo e Samperi.
Trasmissioni dalla Corte dei conti.
Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, approvato dalle sezioni riunite della Corte stessa nell'adunanza del 14 maggio 2010.
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).
Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 21 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 14 maggio 2010, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel quadrimestre settembre-dicembre 2009 (doc. XLVIII, n. 7).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 24 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), per gli esercizi 2006 e 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 198).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 24 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia della Crusca, per l'esercizio 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 199).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 24 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP), per l'esercizio 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 200).
Questo documento - che sarà stampato - sarà trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 24 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST Spa), per l'esercizio 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958, (doc. XV, n. 201).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 13 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 11 novembre 1996, n. 574, la prima relazione, relativa al triennio 2005-2008, sullo stato di applicazione delle norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari (doc. CCXXX, n. 1).
Tale documentazione - che sarà stampata - è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).
Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.
Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 21 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia Aeronautica-Boeing per la produzione del velivolo B767, riferita al 31 dicembre 2009 (doc. XXXIX, n. 4).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).
Assegnazione di progetti di atti dell'Unione europea ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.
La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti (COM(2010)249 definitivo), già assegnata, in data 24 maggio 2010, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.
Con riferimento alla medesima proposta, la Commissione europea ha comunicato che il termine di otto settimane per la verifica della conformità al principio di sussidiarietà, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 25 maggio 2010.
Trasmissione dal consiglio regionale della Valle d'Aosta.
Il presidente del consiglio regionale della Valle d'Aosta, con lettera in data 19 maggio 2010, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 12 maggio 2010, la richiesta al Parlamento italiano di procedere alla ratifica integrale della convenzione delle Alpi.
Questa documentazione è stata trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.
Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) (216).
Tale richiesta è stata assegnata, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 giugno 2010.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.
Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 24 maggio 2010, a pagina 3, prima colonna, sesta riga, premettere al nome «Carra» il nome «Enzo».
INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI
Relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia relativa all'anno 2008 - 2-00451
A) Interpellanza
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
a fine giugno 2009 il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Carlo Giovanardi ha presentato in Parlamento la «Relazione annuale sullo stato delle tossicodipendenze in Italia - dati relativi all'anno 2008»;
la relazione è una delle migliori prodotte finora, per dovizia, completezza e accuratezza di dati, grafici, analisi e interpretazioni;
a pagina 13 della relazione si legge: «Dal 2006 si evidenzia una forte riduzione del numero di soggetti inviati al programma terapeutico e un aumento delle sanzioni applicate. Il fenomeno è sostenuto dalla mancata sospensione delle sanzioni in caso di accettazione del programma (Legge 49/2006)»;
a pagina 14 della relazione si legge: «Il numero dei controlli per fondato sospetto di guida sotto l'effetto di alcol e/o droghe svolti dalle FF.OO. nel 2008 è ulteriormente cresciuto (+76 per cento) rispetto all'anno precedente, anno in cui gli eventi erano già raddoppiati. Ciò ha portato ad un effetto deterrente cui è corrisposto un forte calo della percentuale di positività per alcol: 15 per cento nel 2006, 6 per cento nel 2007, 4 per cento nel 2008. Similmente, si è abbassata anche la positività per droga: 1,4 per cento nel 2006, 0,6 per cento nel 2007, 0,3 per cento nel 2008»;
a pagina 62 della relazione si legge: «A fronte di una diminuzione dell'uso di eroina come sostanza primaria, si osserva un incremento del consumo di cocaina (dall'1,3 per cento a oltre il 15 per cento) che ha superato la cannabis come sostanza prevalente (dal 5 per cento al 9 per cento)»;
a pagina 98 della relazione si legge: «Nell'anno 2007 il numero degli incidenti nei quali è stata rilevata la presenza di alcool o droga in almeno un conducente/pedone è pari a 6.904, rispettivamente 6.031 e 873, pari a quasi il 3 per cento degli incidenti totali. Le persone complessivamente decedute 237, 189 per alcool e 48 per droga, pari al 4,62 per cento ed il numero di feriti è di 10.716, 9.292 per alcool e 1.424 per droga, pari al 3,29 per cento»;
a pagine 111 e 112 della relazione si legge: «Con riferimento alle caratteristiche di questa utenza (Adulti tossicodipendenti ristretti in carcere, ndr) informazioni maggiormente dettagliate sono disponibili solo per una minima parte, circa 3.700 soggetti, per i quali è possibile definire un profilo dal punto di vista demografico ed epidemiologico sull'uso di sostanze e clinico per quanto riguarda la presenza di malattie infettive. Rispetto all'anno precedente il contingente di detenuti consumatori di sostanze per i quali le Autorità Giudiziarie dispongono di informazione dettagliate sullo stato di tossicodipendenza è stato sensibilmente ridotto, oltre la metà, in seguito alla fase transitoria di applicazione del DPCM 19 marzo 2008 concernente il trasferimento di tutte le competenze in tema di medicina penitenziaria dal Ministero della Giustizia alle Regioni, quindi alle aziende sanitarie del S.S.N.»;
a pagina 140 della relazione è riportata la figura II.1.2, da cui si evince che rispetto ai quattro obiettivi del piano italiano d'azione sulle droghe 2008 (PdA) attinenti alle politiche di riduzione del danno (28. Definizione Progetti di riduzione del danno - 26. Definizione e aggiornamento LEA (Livelli Essenziali Assistenza, ndr) - 29. Definizione Linee guida sulla riduzione del danno - 34. Sperimentazione per migliorare il trattamento dipendenze in carcere) la stragrande maggioranza delle amministrazioni regionali e delle province autonome non hanno raggiunto l'obiettivo, nemmeno in parte;
a pagina 144 della relazione si legge: «Delle 15 Amministrazioni contattate, 7 (46,7 per cento) hanno rinviato il questionario, perciò le azioni valutate sono 53 sulle 106 totali. Questa percentuale molto alta di mancate risposte è sicuramente un punto critico, perché non permette di effettuare una valutazione "apprezzabile" delle azioni che compongono il PdA»;
a pagina 158 della relazione, nella tabella II.2.2 (Personale addetto ai Servizi per le tossicodipendenze. Anni 2000-2008), ben 9 amministrazioni regionali e le 2 province autonome non hanno fornito il dato relativo al personale dei sert presente nel 2008, rendendo del tutto ipotetico il dato totale e la percentuale relativa al raffronto con i dati del 2000;
a pagina 227 della relazione si legge: «Le Regioni che hanno realizzato l'Obiettivo (misure alternative alla detenzione, ndr) conformemente alle indicazioni del Piano sono state il 5,9 per cento, quelle che hanno perseguito l'Obiettivo con Azioni non conformi il 29,4 per cento e le Regioni che sono state inattive il 64,7 per cento (...) Sembrano poche le Regioni (almeno 4) che mostrano esperienze all'avanguardia documentate in normative regionali. La legge DPC 230/99 ha indiscutibilmente introdotto variabili che sfuggono sia al controllo delle Regioni sia a quello del Ministero della Giustizia (...) il picco degli eventi fatali (overdose) e quelli criminali causati da tossicodipendenti alla fine della loro detenzione avviene in concomitanza con la fine della permanenza nella struttura e con il ritorno alla vita ordinaria. È in quel momento che il detenuto ha il maggior bisogno di cure che impongono un supporto dei servizi e la presa in carico individualizzata per i rispettivi percorsi di inclusione sociale»;
a pagina 285 della relazione si legge: «È stato realizzato il sito istituzionale del DPA www.politicheantidroga.it, quale fonte istituzionale privilegiata di informazione/formazione sia per esperti del settore sia per la cittadinanza che desidera avere informazioni generali sull'attività del governo in materia di droghe e patologie correlate»;
a pagina 304 della relazione si legge: «(relazione Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dei detenuti e del trattamento Ufficio III - Servizio Sanitario): A distanza di nove anni dal passaggio delle competenze al SSN è possibile constatare che l'assenza di linee guida univoche e concordate in materia di gestione della tossicodipendenza in carcere ha determinato la non uniformità di trattamento nei penitenziari italiani tra Regioni e Regioni e, all'interno della stessa Regione, tra ASL e ASL. Inoltre, i vari servizi, a causa delle note limitazioni di bilancio alla sanità pubblica, facendosi carico dell'assistenza alle persone detenute con dipendenza patologica, nella generalità dei casi non hanno registrato incrementi rispetto agli organici già predisposti dall'Amministrazione Penitenziaria prima del 2000. Il combinato di quanto sopra rappresenta un problema sia, sicuramente, per gli utenti - mutati in questi 10 anni sia come tipologia (basti accennare alle diverse nazionalità) che come bisogni socio-assistenziali (forme di abuso complesse, assenza di riferimenti sul territorio, patologie psichiatriche e infettive correlate) - che per l'Amministrazione Penitenziaria in termini di ricaduta sulla sicurezza e l'ordine degli Istituti» -:
con riferimento a quanto riportato in premessa (pagina 13 della relazione), se quanto scritto non evidenzi in modo esaustivo che gli effetti delle modifiche introdotte dalle legge n. 49 del 2006 «Fini-Giovanardi» si pongono palesemente in contrasto con l'asserito intento del Governo di privilegiare il recupero dei soggetti segnalati alle prefetture rispetto alla mera applicazione delle sanzioni amministrative;
con riferimento a quanto riportato in premessa (pagina 14 della relazione), se il Governo intenda convenire con gli interpellanti sul fatto che il fattore decisivo per la diminuzione del numero di guidatori fermati per abuso di alcool e/o stupefacenti sia stato non l'allarmismo veicolato dai media, bensì l'aumento esponenziale dei controlli stradali, aumento già iniziato sotto il Governo precedente;
con riferimento a quanto riportato in premessa (pagina 62 della relazione, ma si veda anche pagina 123 e seguenti), se il Governo non rilevi una palese discrepanza fra l'incontestabile aumento del consumo di cocaina nel nostro Paese e le reiterate dichiarazioni del dottor Antonio Costa (direttore esecutivo dell'Agenzia Onu per le droghe) sulla diminuzione della produzione, vendita e consumo di cocaina nel mondo;
con riferimento a quanto riportato in premessa (pagina 98 della relazione), come il Governo giustifichi l'evidente discrasia fra la martellante campagna mediatica tendente ad accreditare la convinzione che una grande percentuale degli incidenti stradali sia dovuta all'abuso di alcool e/o altre droghe e le piccole percentuali realmente rilevate;
con riferimento a quanto riportato in premessa (pagine 111 e 112 della relazione), quale sia il motivo dell'esiguità (poco più di un decimo del totale) del numero dei soggetti adulti tossicodipendenti ristretti in carcere di cui si è in possesso di informazioni dettagliate; quale sia il nesso fra tale esiguità e l'attuazione della riforma della medicina penitenziaria; quale sia lo stato di attuazione di tale riforma; se il Governo non ritenga opportuno, rispetto alla relazione dell'anno 2009, inserire fra gli «indicatori di sintesi» delle schede regionali (pagina 317 e seguenti della relazione) anche il seguente indicatore: «Percentuale di attuazione della riforma della sanità penitenziaria»;
con riferimento a quanto riportato in premessa (pagina 140 della relazione), se il fallimento dell'attuazione degli obiettivi inerenti alla riduzione del danno da parte delle amministrazioni regionali e delle province autonome non sia dovuto anche alla pervicace non considerazione, quando non denigrazione, delle politiche di «riduzione del danno» da parte del Governo centrale;
con riferimento a quanto riportato in premessa (pagina 144 della relazione), quali siano le otto amministrazioni che non hanno rinviato il questionario, venendo meno al principio di leale collaborazione fra amministrazioni dello Stato; se il Governo intenda, nelle prossime relazioni, fornire l'elenco analitico delle amministrazioni inadempienti;
con riferimento a quanto riportato in premessa (pagina 158 della relazione), quale sia il motivo per cui non sono stati comunicati dalle amministrazioni interessate i dati mancanti; se il Governo intenda operare affinché in futuro tali dati siano comunicati in modo completo e corretto;
con riferimento a quanto riportato in premessa (pagina 227 della relazione), quali siano le «variabili» introdotte dalla riforma della sanità penitenziaria che sfuggono al controllo sia delle regioni che del ministero della giustizia; se quanto giustamente scritto sul picco di rischio che corre il detenuto tossicodipendente al momento della scarcerazione non imponga un maggior impegno di tutte le istituzioni coinvolte nell'incardinare trattamenti metadonici a lungo termine che consentano al detenuto tossicodipendente, a fine pena, di essere preso subito in carico dal sert di riferimento, attenuando notevolmente il rischio di overdose mortali; se l'aumento dei trattamenti metadonici in carcere, testimoniato dalla tabella III.2.2 di pagina 187 della relazione, sia un dato reale e assodato (i dati raccolti da Radicali italiani nel corso delle recenti visite ispettive nelle carceri italiane riportano cifre molto inferiori);
con riferimento a quanto riportato in premessa (pagina 285 della relazione), se il Governo intenda spendere maggiori energie nella cura del sito in questione, considerato il fatto che tale sito conteneva sino a un mese fa valutazioni negative sui sert (poi tolte solamente grazie ad una segnalazione dell'associazione Aduc, pur rimanendo il titolo «Cosa sono, come operano, gli aspetti positivi e negativi dei servizi pubblici per le tossicodipendenze») e che tale sito non contiene ancora oggi l'elenco delle comunità terapeutiche operanti in Italia;
con riferimento a quanto riportato in premessa (pagina 304 della relazione), quali siano gli intendimenti del Governo con riguardo alla necessità di superare la difformità di trattamento nel campo penitenziario.
(2-00451) «Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti».
Misure a favore dei lavoratori dello stabilimento della ex Keyes italiana spa, sito nel comune di Fiumefreddo (Catania) - 3-00883
B) Interrogazione
BURTONE. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
in data 29 maggio 2008, con apposito protocollo di intesa sottoscritto presso la sede della provincia regionale di Catania, l'amministrazione comunale di Fiumefreddo e l'amministrazione provinciale di Catania si impegnarono ad avviare un tavolo di concertazione per cercare soluzioni occupazionali per i lavoratori della ex Keyes italiana s.p.a., anche tramite l'inserimento dei lavoratori nel programma «Pari», secondo quanto stabilito nel menzionato protocollo di intesa;
l'amministrazione comunale di Fiumefreddo e la provincia regionale di Catania hanno fatto conoscere la propria disponibilità a continuare a collaborare nel processo di ricollocazione lavorativa dei dipendenti;
l'amministrazione comunale e la provincia regionale di Catania hanno, inoltre, rappresentato la disponibilità a partecipare ad eventuali accordi istituzionali che interverranno in sede regionale per l'applicazione del programma Pari/azioni di sistema e degli ammortizzatori in deroga a favore dei lavoratori ex Keyes italiana s.p.a. in mobilità;
i lavoratori ex Keyes italiana s.p.a., licenziati il 31 ottobre 2002, hanno già beneficiato di ammortizzatori sociali in deroga fino al 31 dicembre 2009 -:
quali iniziative si intenda adottare, considerato che ancora non sono state trovate soluzioni occupazionali, per richiedere la concessione della mobilità in deroga anche per l'anno 2010 per i lavoratori ex Keyes italiana s.p.a., in applicazione all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che prevede la concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente.
(3-00883)
Misure a tutela dei lavoratori della società Trenitalia-Cargo in relazione al piano di chiusura di alcuni scali merci, con particolare riferimento alla regione Toscana - 3-01016
C) Interrogazione
BOSI e POLI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
dal 1o aprile 2010 la società Trenitalia-Cargo, che ha cambiato l'offerta di trasporto a livello nazionale e territoriale, non attuerà più il traffico diffuso, che rappresenta solo il 20 per cento del trasporto totale, ma gli sforzi organizzativi si concentreranno solo nella formazione/effettuazione di treni completi;
la conseguenza immediata è che le industrie manifatturiere e chimiche affideranno il loro trasporto sulla strada, aumentando così il numero di tir e camion in circolazione, che invaderanno le strade toscane;
il primo segnale negativo di questa decisione è la conseguente chiusura della piattaforma logistica di Trenitalia-Cargo di Pisa San Rossore. La società Toscana pallet così non potrà più far arrivare dalla Germania i circa 80 carri al mese di semilavorati in legno, con aumento di costi produttivi, che passeranno dagli attuali 2 euro circa ai 6/7 euro al metro cubo, senza contare i costi di inquinamento per il Paese;
nei giorni scorsi Trenitalia-Cargo - gruppo Ferrovie dello Stato ha, inoltre, comunicato ai sindacati la chiusura degli scali merci di Grosseto, Chiusi, Empoli, Arezzo e San Giovanni, dichiarando, di fatto, l'inizio dello smantellamento del trasporto delle merci ferroviarie in Toscana;
il dato occupazionale della divisione cargo in Toscana nell'ultimo periodo (gennaio/dicembre 2009) è diminuito di 134 ferrovieri, passando da 599 lavoratori a 465, con una perdita di posti di lavoro di circa 22,5 per cento. Questo processo è stato gestito unilateralmente dalla società Trenitalia, attraverso processi di trasferimento volontario e, soprattutto, con lauti compensi economici al personale per invogliarlo a lasciare l'azienda;
il personale che lavora tutt'oggi in questi impianti, circa una trentina di persone, è senza prospettive e futuro, con l'ipotesi di poter essere collocato in un apposito fondo di sostegno o spostato anche fuori regione ad oltre 100 chilometri di distanza per trovare forse una nuova collocazione -:
quali urgenti iniziative intendano intraprendere, di concerto con le istituzioni regionali, per scongiurare la chiusura degli scali merci su ferro, nello specifico in Toscana, che determinano gravi ripercussioni sul mercato del lavoro e sull'economia nazionale per la disattivazione delle infrastrutture industriali esistenti e per il sovraccarico che si determina sulla viabilità ordinaria;
se e in quali modi intendano intervenire per evitare che i lavoratori della società Trenitalia-Cargo di tutti gli stabilimenti d'Italia abbiano a pagare le conseguenze della strategia industriale fin qui posta in essere dall'azienda in controtendenza rispetto alla programmazione dei flussi merci da tempo definita.
(3-01016)
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 APRILE 2010, N. 63, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI IMMUNITÀ DI STATI ESTERI DALLA GIURISDIZIONE ITALIANA E DI ELEZIONI DEGLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (A.C. 3443-A)
A.C. 3443-A - Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
A.C. 3443-A - Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA
A.C. 3443-A - Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi in pendenza dell'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana degli Stati esteri).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263, l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale è sospesa di diritto qualora lo Stato estero o l'organizzazione internazionale abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti titoli esecutivi. La sospensione dell'efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte.
2. I procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui titoli la cui efficacia è sospesa ai sensi del comma 1 non possono essere proposti e se proposti sono sospesi. La sospensione opera di diritto ed è rilevata anche d'ufficio dal giudice. A tale fine, prima di adottare provvedimenti esecutivi o conservativi nei confronti di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale, il giudice accerta se sia pendente un giudizio per l'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana, anche mediante richiesta di informazioni al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
(Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)).
1. In attesa del generale riordino della materia, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, già prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 3443-A - Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1:
le parole da: «Fermo restando» fino a: «n. 1263» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011»;
le parole: «o di una organizzazione internazionale» e le parole: «o l'organizzazione internazionale» sono soppresse;
al comma 2: «o di una organizzazione internazionale» sono soppresse.
A.C. 3443-A - Proposte emendative
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
ART. 2.
(Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)).
Sopprimerlo.
Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
2. 3. Narducci, Bindi, Tempestini, Fedi, Porta, Barbi, Colombo, Corsini, Bucchino, Gianni Farina, Garavini.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2011.
2. 5. Evangelisti, Razzi.
A.C. 3443-A - Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge di cui si discute la conversione in legge contiene previsioni normative che, pur avendo carattere generale, incidono, nell'immediato, su situazioni contingenti e individuabili, relative a diritti accertati giudizialmente e a tutela dei quali la magistratura aveva provveduto ad emettere congrui provvedimenti esecutivi;
è decisivo contemperare le esigenze di rispetto delle convenzioni internazionali e delle norme internazionali in materia di immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana con quelle di tutela dei diritti dei cittadini italiani e con il principio dell'accesso alla giustizia da parte dell'individuo;
che, in particolare, vi è il timore che la previsione della sospensione automatica dei provvedimenti esecutivi emessi avverso uno Stato estero, oggi temporalmente limitata ma reiterabile in futuro, finisca per porre nel nulla le richieste di risarcimento a vario titolo avanzate in conseguenza delle stragi e degli eccidi perpetrati in Italia durante la seconda guerra mondiale nonché per la tragedia della deportazione di migliaia di cittadini italiani nei campi di concentramento nazisti;
tali contenziosi sono tuttora in corso, non solamente in Italia, e già hanno dato luogo a sentenze che riconoscono diritti risarcitori in capo agli eredi delle vittime di tali crimini, dei detenuti e degli internati;
negli ultimi anni del secondo conflitto mondiale sono stati numerosissimi gli episodi di fucilazioni indiscriminate, rappresaglie ed eccidi perpetrati in tutto il territorio nazionale, specialmente in Toscana ed in Emilia Romagna dove tra il luglio e il settembre del 1944, nelle sole zone di Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, Tavolicci furono trucidati oltre 2.000 civili;
tra il 1943 e il 1945 vennero deportati circa 40.000 italiani, per la maggior parte di origine ebraica, la cui memoria rappresenta un insegnamento sempre vivo e attuale, monito per il futuro e quindi memoria da tramandare e preservare;
la gran parte delle somme richieste a titolo risarcitorio sono destinate all'azione culturale e divulgativa delle associazioni che si occupano di mantenere vivo il ricordo della tragedia legata ai crimini di guerra e alle stragi di civili verificatesi in quegli anni,
impegna il Governo
ad esercitare una decisa azione diplomatica nei confronti del Governo della Repubblica Federale di Germania affinché, nel quadro di una definitiva risoluzione delle controversie in atto e nell'interesse comune a perpetuare la memoria degli orrori e degli eccidi di civili perpetrati in Italia nonché la tragedia della deportazione nei campi di concentramento nazisti durante la seconda guerra mondiale, preveda lo stanziamento di congrue risorse economiche e forme di promozione dell'attività delle associazioni che contribuiscono a far conoscere questa storia in funzione della difesa della libertà e della democrazia.
9/3443-A/1.Garavini, Benamati.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in tema di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero;
l'articolo 2 del testo in esame prevede il differimento del termine attualmente previsto per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE);
il rinnovo delle cariche degli organi rappresentativi degli italiani all'estero è stato previsto nel 2010 e alla luce di tali aspetti una ulteriore proroga, che estenderebbe il mandato a otto anni, rischierebbe di compromettere la capacità operativa e procedurale dei COMITES e del CGIE oltre che la natura stessa degli organi;
al momento è all'esame presso il Senato della Repubblica un testo unificato di iniziativa parlamentare per la riforma di tali organismi rappresentativi degli italiani all'estero,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative, affinché, anche a prescindere dall'indicazione della scadenza del 31 dicembre 2012 prevista nel testo in esame, al rinnovo degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero si provveda non appena approvata dal Parlamento la riforma della normativa vigente sui COMITES e sul CGIE
9/3443-A/2.Di Biagio, Angeli, Berardi, Picchi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, all'articolo 1, interviene a sospendere fino al 31 dicembre 2011 l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati allorché sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja, diretto all'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana in connessione proprio all'accertamento di tali titoli esecutivi;
la disposizione richiamata è stata adottata per far fronte ad un caso particolare ed, in particolare, al noto contenzioso italo-tedesco relativo alle richieste di risarcimento da parte dei lavoratori coatti internati in Germania durante il secondo conflitto mondiale, sia militari che civili;
allo stato, è pendente all'Aja un ricorso tedesco che contesta all'Italia di aver violato i suoi obblighi verso la Germania in base al diritto internazionale, dal momento che la magistratura, ivi inclusa la Corte di Cassazione, ha sinora negato la sussistenza dell'immunità giurisdizionale ed ha proceduto in via esecutiva e cautelare;
rilevato che secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 5044 dell'11 marzo 2004 ed ordinanza n. 14201 del 29 maggio 2008), la norma consuetudinaria di diritto internazionale, che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non può essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero che, in quanto lesivi dei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali, segnano il punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità,
impegna il Governo
ad avviare sollecitamente la procedura di sottoscrizione e di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, al fine di introdurre nel nostro ordinamento una disciplina di carattere generale in materia d'immunità giurisdizionale ed anche al fine di evitare il ripetersi di episodi di «forum shopping» prodotti da tale grave vuoto normativo.
9/3443-A/3.Barbi.
La Camera,
premesso che:
è emersa, nel corso dell'audizione del professor Natalino Ronzitti, ordinario di diritto internazionale, tenutasi presso la III Commissione esteri lo scorso 12 maggio, la necessità che, con riferimento alle disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 63 del 2010, in attesa di essere convertito in legge, il nostro Paese provveda a una disciplina generale della materia sull'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni che riordini la materia stessa;
le Nazioni Unite hanno adottato nel 2004 una Convenzione sull'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni;
l'Italia non ha ancora sottoscritto tale documento mentre lo hanno già fatto in nove paesi, tra i quali la Francia, il Regno Unito e la Svizzera;
come sottolineato anche nel parere della II Commissione, piuttosto che procedere con lo strumento del decreto-legge al fine di risolvere una particolare questione in materia di immunità giurisdizionale sorta con uno Stato estero sarebbe più opportuno procedere alla firma di tale Convenzione per poi ratificarla, al fine di introdurre nell'ordinamento italiano una disciplina di carattere generale in materia di immunità giurisdizionale,
impegna il Governo
ad attivarsi in tutte le sedi opportune per accelerare il processo di sottoscrizione della Convenzione Onu sull'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni e per avviare la ratifica della stessa nel più breve tempo possibile.
9/3443-A/4.Leoluca Orlando, Evangelisti.
La Camera,
premesso che:
ad oggi, è pendente davanti al Tribunale internazionale dell'Aja un ricorso tedesco, presentato nel 2008, che contesta all'Italia di aver violato gli obblighi verso la Germania in base al diritto internazionale, dal momento che la magistratura italiana, ivi inclusa la Corte di Cassazione, negando la sussistenza dell'immunità giurisdizionale ha condannato la Germania a risarcire i cittadini italiani che durante l'occupazione nazista in Italia sono stati deportati in quel paese per essere utilizzati quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche;
le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge n. 63 del 2010, hanno un'immediata ricaduta su tale contenzioso italo-tedesco. Ad oggi è difficoltoso pervenire a una precisa quantificazione degli aventi diritto e delle procedure giudiziarie che potrebbero essere intraprese da parte dei lavoratori coatti internati in Germania durante il secondo conflitto mondiale, sia militari sia civili;
si stima siano oltre 200 i cittadini italiani che hanno già richiesto un risarcimento alla Germania presentando ricorsi in 24 tribunali regionali e due Corti d'Appello del nostro Paese;
come espressamente indicato nel parere della II Commissione Giustizia, in attesa della firma e della successiva ratifica e attuazione nell'ordinamento interno della Convenzione delle Nazioni Unite sull'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni adottata nel 2004, appare opportuno che le disposizioni di cui all'articolo 1 trovino una applicazione temporale limitata alla situazione di necessità e urgenza che ha giustificato l'emanazione del decreto-legge in esame, ovvero entro il 31 dicembre 2011;
tuttavia, come è noto, per la effettiva entrata in vigore della Convenzione citata occorrerà che l'abbiano sottoscritta e ratificata almeno 30 paesi, mentre attualmente ad averlo fatto sono solo in nove, e l'Italia non l'ha ancora sottoscritta;
alla luce di questa considerazione, appare evidente e realistica la preoccupazione che, ancorché positiva, l'adozione del citato limite temporale (31 dicembre 2011) rischia di essere un rimedio che danneggia i cittadini italiani,
impegna il Governo
ove la Corte de L'Aja dovesse ammettere la sussistenza dell'immunità, a prevedere per i lavoratori coatti internati in Germania durante il secondo conflitto mondiale, sia militari sia civili, un adeguato riconoscimento risarcitorio per ciò che hanno subito, previa verifica del numero dei potenziali aventi diritto.
9/3443-A/5.Evangelisti, Leoluca Orlando.
PROPOSTA DI LEGGE: LETTA ED ALTRI: INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA (A.C. 2079-A)
A.C. 2079-A - Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 2.200, 2.201 e 3.200 della Commissione.
A.C. 2079-A - Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali e;
all'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al primo periodo individua la misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la copertura integrale dei maggiori oneri derivanti, ai fini dell'attuazione del comma 1, dalle intese con la società Italia Lavoro Spa;
all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 3.22 e 3.23, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti.
A.C. 2079-A - Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1.
(Finalità. Durata degli incentivi fiscali).
1. La presente legge intende contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. A tale fine, la presente legge prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito in favore dei soggetti individuati con il decreto di cui all'articolo 2, comma 2.
2. In aggiunta ai benefìci fiscali di cui al comma 1 la presente legge prevede ulteriori facilitazioni in favore dei soggetti che intendono fare rientro in Italia.
3. I benefìci fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Hanno diritto ai benefìci fiscali di cui alla presente legge anche i cittadini dell'Unione europea che, alla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 1.
(Finalità. Durata degli incentivi fiscali).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ventiquattro mesi fino a: all'estero con le seguenti: cinque anni in Italia e che abbiano conseguito un diploma di laurea, anche triennale.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1:
lettera a), sostituire le parole: ventiquattro mesi in Italia con le seguenti: cinque anni in Italia.
lettera b), sostituire le parole: ventiquattro mesi in Italia con le seguenti: cinque anni in Italia.
1. 20. Borghesi, Barbato, Messina.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1:
lettera a), sostituire le parole: ventiquattro mesi in Italia con le seguenti: trentasei mesi in Italia.
lettera b), sostituire le parole: ventiquattro mesi in Italia con le seguenti: trentasei mesi in Italia.
1. 21. Nizzi.
Sopprimere il comma 2.
1. 22. Pugliese.
(Approvato)
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: benefici fiscali di cui alla presente legge anche con le seguenti: predetti benefici.
1. 23.(versione corretta) Pugliese.
(Approvato)
A.C. 2079-A - Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Caratteristiche dei soggetti beneficiari).
1. Hanno diritto alla concessione dei benefìci fiscali di cui all'articolo 3:
a) i cittadini dell'Unione europea dalla nascita, nati in uno degli Stati membri dell'Unione europea dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno avuto continuativamente un contratto di lavoro dipendente fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o decidono di esercitare un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, confermando la residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;
b) i cittadini dell'Unione europea dalla nascita, nati in uno degli Stati membri dell'Unione europea dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o decidono di esercitare un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, confermando la residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1, garantendo che non si determino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Capo II
INCENTIVI FISCALI PER I LAVORATORI
ART. 2.
(Caratteristiche dei soggetti beneficiari).
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dalla nascita, nati in uno degli Stati membri dell'Unione europea con la seguente:, nati.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dalla nascita, nati in uno degli Stati membri dell'Unione europea con la seguente:, nati.
2. 21. Borghesi, Barbato, Messina.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
2. 23. Del Tenno.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: avuto continuativamente un contratto di lavoro dipendente con le seguenti: svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa.
2. 201. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: decidono di esercitare con la seguente: avviano.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: decidono di esercitare con la seguente: avviano.
2. 200. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: decidono di con le seguenti: dichiarano di volere.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: decidono di con le seguenti: dichiarano di volere.
2. 24. Del Tenno.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: lavoro autonomo in Italia aggiungere le seguenti:, in particolare in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise,
2. 26. Nizzi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: confermando la con le seguenti: nonché la propria.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: confermando la con le seguenti: nonché la propria.
2. 25. Del Tenno.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: lavoro autonomo in Italia aggiungere le seguenti:, in particolare in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise,
2. 27. Nizzi.
Al comma 2, dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali e.
2. 100.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
A.C. 2079-A - Articolo 3
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Caratteristiche dei benefìci).
1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui all'articolo 2, ai fini delle imposte sui redditi concorrono alla formazione della base imponibile in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:
a) 20 per cento, per le lavoratrici;
b) 30 per cento, per i lavoratori;
2. I benefìci di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
3. La fruizione dei benefìci di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
4. Sono esclusi dai benefìci di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall'articolo 2.
5. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 3.
(Caratteristiche dei benefici).
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: delle imposte sui redditi con le seguenti: dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. 200. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, alinea, sostituire le parole:, secondo le seguenti percentuali: con le seguenti: per il 20 per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a) e b).
3. 21. Messina, Borghesi, Barbato.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: dipendenti impiegate nell'intero territorio nazionale e per i lavoratori dipendenti destinati a una struttura produttiva ubicata nei territori delle regioni italiane che ricadono nell'Obiettivo convergenza dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013, ai sensi della decisione della Commissione europea 2006/595/CE del 4 agosto 2006.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: lavoratori con le seguenti: soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a).
3. 20. D'Antoni.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) per le spese di investimento in beni materiali e immateriali effettuate dal soggetto beneficiario nel territorio italiano in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise è applicata un'ulteriore riduzione della base imponibile pari al 30 per cento, entro i termini definiti dall'articolo 1, comma 3, della presente legge.
3. 22. Nizzi.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) per le attività di impresa o di lavoro autonomo effettuate dal soggetto beneficiario in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise è applicata un'ulteriore riduzione della base imponibile pari al 30 per cento.
3. 23. Nizzi.
A.C. 2079-A - Articolo 4
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo III
AGEVOLAZIONI E TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI PER I LAVORATORI CHE RIENTRANO IN ITALIA
Art. 4.
(Gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia).
1. Le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche cui si applica la presente legge sono curate dagli uffici consolari italiani all'estero, anche d'intesa con la società Italia Lavoro Spa. Alle persone fisiche che rientrano in Italia è garantita, in quanto applicabile, l'attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all'estero, attraverso il rilascio della documentazione «Europass», di cui alla decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.
2. Il Ministro degli affari esteri, con decreto adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le funzioni e i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 4.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al primo periodo individua la misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la copertura integrale dei maggiori oneri derivanti, ai fini dell'attuazione del comma 1, dalle intese con la società Italia Lavoro spa.
4. 100.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
A.C. 2079-A - Articolo 5
ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica).
1. Le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.
A.C. 2079-A - Articolo 6
ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Tutela dei diritti acquisiti).
1. Il Governo promuove la stipulazione di accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale. Alla ratifica degli accordi di cui al presente comma si provvede solo successivamente all'individuazione, con apposito provvedimento legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie.
A.C. 2079-A - Articolo 7
ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Cause di decadenza dai benefìci).
1. Il beneficiario degli incentivi fiscali di cui all'articolo 3, comma 1, decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefìci già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Capo IV
CAUSE DI DECADENZA
ART. 7.
(Cause di decadenza dai benefici).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
7. 20. Barbato, Messina, Borghesi.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: delle relative sanzioni e con le seguenti: dei relativi.
7. 21. Del Tenno.
A.C. 2079-A - Articolo 8
ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Disposizioni finanziarie).
1. La concessione dei benefìci di cui al capo II della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 8.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 100.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
A.C. 2079-A - Ordine del giorno
ORDINE DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
è noto da molti anni che un numero considerevole di giovani, studiosi e professionisti d'eccellenza - che in Italia si sono formati - decidono di lasciare l'Italia per recarsi a lavorare all'estero presso enti ed istituzioni scientifiche che offrono loro soluzioni lavorative, possibilità di carriera e riconoscimenti economici che nella maggioranza dei casi in Italia gli sono precluse;
la stampa molto eloquentemente parla, riferendosi a questi casi, di «fuga dei cervelli», espressione diventata di uso comune nelle discussioni politiche ed economiche quotidiane;
le motivazioni che spingono tali eccellenze a lasciare l'Italia sono molte volte strutturali, a cominciare dalla persistenza del fenomeno del baronato nelle università a finire agli scarsi investimenti dell'Italia in attività di ricerca scientifica;
la «fuga dei cervelli» si ripercuote gravemente sulla crescita del settore scientifico italiano, sull'economia e sullo sviluppo del Paese;
è necessario che le istituzioni italiane adottino tutte le misure necessarie, anche strutturali, per prevenire e arginare questo grave fenomeno di emigrazione;
è importante, altresì, approntare misure che aiutino le eccellenze trasferitesi a lavorare all'estero a scegliere di tornare a lavorare in Italia e a continuare o intraprendere la loro carriera nel nostro Paese;
l'introduzione di benefici fiscali a favore di tali lavoratori può rappresentare una di tali misure;
nell'individuazione delle categorie di soggetti cui verranno attribuiti benefici fiscali, dovrebbe privilegiarsi un criterio che tenga conto delle specifiche esperienze maturate all'estero dai lavoratori e delle loro qualificazioni scientifiche professionali, funzionali alla crescita del patrimonio scientifico nazionale,
impegna il Governo
a tenere conto, nella individuazione delle categorie di soggetti cui verranno attribuiti benefici fiscali, delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche professionali, funzionali alla crescita del patrimonio scientifico nazionale.
9/2079-A/1.Borghesi, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.