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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 9 giugno 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 giugno 2010.

  Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fassino, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fassino, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 giugno 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MOSCA e VACCARO: «Modifiche all'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la promozione dell'equilibrio della rappresentanza dei generi nei consigli e nelle giunte provinciali» (3528);
   CASSINELLI e SCANDROGLIO: «Istituzione del Servizio nazionale di medicina legale» (3529);
   HOLZMANN: «Delega al Governo per la disciplina della professione intellettuale di ufficiale giudiziario e l'istituzione dell'albo unico nazionale degli esercenti la professione di ufficiale giudiziario» (3530).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

  In data 8 giugno 2010, è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
   DI PIETRO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla pubblicazione del contenuto dell'intercettazione del colloquio tra il deputato Piero Fassino e Giovanni Consorte nel dicembre 2005, nonché sulle conseguenze e sull'uso politico della sua diffusione» (doc. XXII, n. 20).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GIANCARLO GIORGETTI e CAPARINI: «Disposizioni in materia di impianti sportivi» (1255) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.
  La proposta di legge LIVIA TURCO e VIOLA: «Disciplina del rapporto tra uomo e cane per la prevenzione delle morsicature e la gestione dei cani ad aggressività non controllata» (1589) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pedoto.
  La proposta di legge LAURA MOLTENI ed altri: «Disposizioni a tutela della salute dei bambini e degli adolescenti, in materia di uso informato e responsabile dei farmaci psicotropi nell'età evolutiva» (1761) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.
  La proposta di legge FAVA: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti» (2083) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.
  La proposta di legge DAL LAGO ed altri: «Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale per l'adozione dei protocolli di presa in carico delle famiglie con persone affette da disabilità grave che restano prive di adeguato sostegno familiare» (3463) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento,i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

  XI Commissione (Lavoro):
   FEDRIGA ed altri: «Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta o all'indennità una tantum» (3479) Parere delle Commissioni I, II e V.

  XII Commissione (Affari sociali):
   MAURIZIO TURCO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'acquisizione, la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare della Croce rossa italiana» (3453) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VI.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 4 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, per gli esercizi 2005 e 2006. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 204).

  Questo documento – che sarà stampato – è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 7 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Equitalia Spa, per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 205).

  Questo documento – che sarà stampato – è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissioni dal ministro dello sviluppo economico.

  Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 26 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 25 marzo 1997, n. 68, la relazione sui risultati dell'attività promozionale svolta dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estro (ICE), relativa all'anno 2008 (doc. CXLIII, n. 1).

  Questo documento – che sarà stampato – è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

   Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 8 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, il rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, relativo al periodo agosto 2009-aprile 2010.

  Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 8 giugno 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, il Libro verde: Il governo societario negli istituti finanziati e le politiche di remunerazione (COM(2010)284 definitivo), che è assegnato, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

  Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1o maggio 2010, C. 113, e del 22 maggio 2010, C. 134, sono state pubblicate le seguenti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, relative a causa in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   2010/C 113/11 – Causa C-297/08: Sentenza della Corte (Quarta sezione) 4 marzo 2010 – Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2006/12/CE – Articoli 4 e 5 – Gestione dei rifiuti – Piano di gestione – Rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento – Pericolo per la salute umana o per l'ambiente – Forza maggiore – Turbative dell'ordine pubblico – Criminalità organizzata) (Doc. LXXXIX, n. 100) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   2010/C 113/12 – Causa C-378/08: Sentenza della Corte (Grande sezione) 9 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia) – Raffinerie Mediterranee SpA (ERG), Polimeri Europa SpA, Syndial SpA/Ministero dello sviluppo economico, Ministero della salute, Ministero ambiente e tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture, Ministero dei trasporti, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'interno, Regione siciliana, assessorato regionale territorio ed ambiente (Sicilia), assessorato regionale industria (Sicilia), prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, commissario delegato per emergenza rifiuti e tutela acque (Sicilia), vice commissario delegato per emergenza rifiuti e tutela acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto centrale ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, subcommissario per la bonifica dei siti contaminati, provincia regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia orientale zona Sud, comune di Siracusa, comune d'Augusta, comune di Melilli, comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SpA, Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA), già Sviluppo Italia SpA (Principio «chi inquina paga» – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Applicabilità ratione temporis – Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data – Normativa nazionale che imputa i costi di riparazione dei danni connessi a detto inquinamento a una pluralità di imprese – Requisito del comportamento doloso o colposo – Requisito del nesso di causalità – Appalti pubblici di lavori) (Doc. LXXXIX, n. 101) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   2010/C 113/13 – Cause riunite C-379/08 e C-380/08; Sentenza della Corte (Grande sezione) 9 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia) – Raffinerie Mediterranee SpA (ERG) (causa C-379/08), Polimeri Europa SpA, Syndial SpA/Ministero dello sviluppo economico, Ministero della salute, Ministero ambiente e tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture, Ministero dei trasporti, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'interno, regione siciliana, assessorato regionale territorio ed ambiente (Sicilia), assessorato regionale industria (Sicilia), prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, commissario delegato per emergenza rifiuti o tutela acque (Sicilia), vice commissario delegato per emergenza rifiuti e tutela acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto centrale ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, subcommissario per la bonifica dei siti contaminati, provincia regionale di Siracusa, consorzio ASI Sicilia orientate zona sud, comune di Siracusa, comune d'Augusta, comune di Melilli, comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SpA, Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA), già Sviluppo Italia SpA, ENI SpA (causa C-380/08)/Ministero ambiente e tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della salute, Regione siciliana. Istituto Superiore di Sanità, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque (Principio «chi inquina paga» – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Applicabilità ratione temporis – Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data – Misure di riparazione – Obbligo di consultazione delle imprese interessate – Allegato II) (Doc. LXXXIX, n. 102) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   2010/C 113/14 – Causa C-384/08: Sentenza della Corte (Terza sezione) 11 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo regionale del Lazio) – Attanasio Group Srl/comune di Carbognano (Articoli 43 CE e 48 CE – Normativa regionale che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti – Competenza della Corte e ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Restrizione) (Doc. LXXXIX, n. 103) – alla X Commissione (Attività produttive);
   2010/C 134/04 – Cause riunite da C-317/08 a C-320/08: Sentenza della Corte (Quarta sezione) 18 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice di pace di Ischia) – Rosalba Alassini (C-317/08) e Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08) e Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) e Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08) (Domanda di pronuncia pregiudiziale – Principio della tutela giurisdizionale effettiva – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/22/CE – Servizio universale – Controversie tra utenti finali e fornitori – Tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale) (Doc. LXXXIX, n. 104) – alla IX Commissione (Trasporti);
   2010/C 134/07 – Causa C-414/08 P: Sentenza della Corte (Seconda sezione) 25 marzo 2010 – Sviluppo Italia Basilicata SpA/Commissione europea [Impugnazione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Riduzione del contributo finanziario – Sovvenzione globale per la realizzazione di misure di incentivazione alle piccole e medie imprese – Data di scadenza per la realizzazione degli investimenti – Potere discrezionale della Commissione] (Doc. LXXXIX, n. 105) – alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazione di una nomina della Corte dei conti.

  La Corte dei conti, con lettera in data 3 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di direzione della direzione generale gestione risorse umane e formazione alla dottoressa Maria Fioramonti.
  Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

  Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 3 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (223).

  Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CITTADINI E IMPRESE E DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLA CARTA DEI DOVERI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PER LA CODIFICAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DEGLI ARTICOLI 14, 25 E 27 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3209, DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO, E COMUNICATO ALL'ASSEMBLEA IL 2 MARZO 2010) (A.C. 3209-BIS-A/R)

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 7-quinquies

ARTICOLO 7-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7-quinquies.
(Semplificazione in materia di nautica da diporto).

  1. Il comma 1 dell'articolo 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:
  «1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CITTADINI E IMPRESE

ART. 7-quinquies.
(Semplificazione in materia di nautica da diporto).

  Sopprimerlo.
7-quinquies. 1. Zaccaria, Velo, Tullo, Meta, Zunino.

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 8.
(Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo).

  1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi primo e secondo dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
  «Il versamento dei contributi è effettuato dall'impresa entro i termini stabiliti dall'Ente.
  L'impresa che occupa lavoratori iscritti all'Ente ha l'obbligo di trasmettere, con le modalità stabilite dal medesimo Ente, le relative denunce contributive, le comunicazioni e gli altri elementi informativi richiesti per l'accertamento della misura dei contributi dovuti e per la determinazione delle prestazioni pensionistiche da erogare»;
   b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
  «Art. 9. – 1. L'impresa che occupa lavoratori iscritti all'Ente ha l'obbligo di denunciare l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro nel rispetto delle modalità e delle scadenze temporali stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
   c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – 1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire, nei locali di proprietà o su cui abbiano un diritto personale di godimento, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del citato primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilità è richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.
  2. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 125 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.
  3. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui al comma 1, l'impresa ha l'obbligo di comunicare il numero dei lavoratori occupati, il numero complessivo delle giornate lavorative, l'ammontare dei relativi compensi nonché gli altri elementi informativi richiesti dall'Ente, distintamente per ogni categoria professionale. Gli elementi informativi richiesti possono essere adeguati dall'Ente in relazione alle peculiarità di imprese o di settori produttivi. L'impresa è, inoltre, obbligata a notificare le variazioni dei dati contenuti nel medesimo certificato.
  4. Le comunicazioni di cui al comma 3 devono essere trasmesse con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dall'Ente.
  5. Il certificato di agibilità è rilasciato alle imprese in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'Ente, sulla base della regolamentazione stabilita dall'Ente medesimo.
  6. Il certificato deve essere esibito ad ogni richiesta da parte dei funzionari incaricati dell'accertamento dei contributi.
  7. Il pagamento delle sovvenzioni, dei contributi e dei premi disposti dallo Stato in favore di imprese o di enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo è effettuato dietro esibizione di un'apposita dichiarazione dell'Ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'Ente stesso»;
   d) l'articolo 11 è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo).

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  «L'iscrizione di cui al secondo comma avviene previo coordinamento con l'Istituto nazionale della previdenza sociale».
8. 1. (ex 8. 2.) Scarpetti, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 8. 2. (ex 8. 3.) Madia, Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 8. 3. (ex 8. 4.) Favia, Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 8-bis

ARTICOLO 8-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8-bis.
(Modifica all'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. Dopo il comma 9 dell'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa».

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Riduzione di oneri amministrativi).

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il Governo approva un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi, in particolare in sede di Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri di cui al comma 1, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, quattro tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e uno tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. La Presidenza del Consiglio dei ministri-dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2009, e con le amministrazioni interessate per materia coordina la realizzazione delle attività di misurazione degli oneri di cui al comma 1 presso le amministrazioni statali»;
   c) al comma 3:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «piano di riduzione degli oneri amministrativi» sono inserite le seguenti: «relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi fino al raggiungimento del 25 per cento»;
      d) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti sulle imprese» sono inserite le seguenti: «e sui cittadini».

  2. Il programma di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è approvato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012.
  4. I risultati della misurazione di cui al comma 3 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Riduzione di oneri amministrativi).

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 2012 con la seguente: 2011.
9. 1. (ex 9. 1.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali».
* 9. 2. (ex 9. 2.) Scarpetti, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   «3-bis. Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali».
* 9. 3. (ex 9. 3.) Tassone, Mantini, Mannino.

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 9-bis

ARTICOLO 9-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9-bis.
(Semplificazione degli obblighi informativi).

  1. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «n-bis) eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati ai fini della tutela dell'interesse pubblico, riducendo, in particolare, in modo mirato quelli richiesti alle piccole imprese».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9-bis.
(Semplificazione degli obblighi informativi).

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 9-ter.(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti.
  2. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2012.
9-bis. 02. (ex 9-ter. 02.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 9-ter.(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti.
9-bis. 02.(Testo modificato nel corso della seduta) (ex 9-ter. 02.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 9-ter.(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante). – 1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
  2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.
* 9-bis. 03.parte ammissibile  (ex 9-ter. 03.) Sanga, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 9-ter.(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante). – 1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
  2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.
* 9-bis. 04.parte ammissibile  (ex 9-ter. 04.) Tassone, Mantini, Mannino.

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Comunicazioni tramite posta elettronica certificata).

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, effettuano esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del citato codice:
   a) le comunicazioni e le trasmissioni di atti e di documenti tra comuni previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
   b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
   c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio di cui all'articolo 162 del codice civile;
   d) le comunicazioni previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).
  3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  4. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).
  5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dalla presente legge».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Comunicazioni tramite posta elettronica certificata).

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del citato codice.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: tramite posta elettronica certificata con le seguenti: per via telematica.
* 10. 1. (ex 10. 1.) Giovanelli.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del citato codice.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: tramite posta elettronica certificata con le seguenti: per via telematica.
* 10. 2. (ex 10. 2.) Tassone, Mantini, Mannino.

  Al comma 3, sostituire la parola: sentita con le seguenti: previa intesa con. 
** 10. 3. (ex 10. 4.) Giovanelli.

  Al comma 3, sostituire la parola: sentita con le seguenti: previa intesa con. 
** 10. 4. (ex 10. 5.) Tassone, Mantini, Mannino.

  Al comma 4, dopo le parole: Ministro della difesa aggiungere le seguenti: , previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
* 10. 5. (ex 10. 7.) Giovanelli.

  Al comma 4, dopo le parole: Ministro della difesa aggiungere le seguenti: , previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
* 10. 6. (ex 10. 8.) Tassone, Mantini, Mannino.

  Sopprimere il comma 5.
** 10. 7. (vedi 10. 10.) Giovanelli.

  Sopprimere il comma 5.
** 10. 8. (vedi 10. 11.) Tassone, Mantini, Mannino.

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Modifiche agli articoli 3 e 75-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

  1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
   b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità a fini di espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sulla carta d'identità, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da un'autorità competente al rilascio della carta d'identità».

  2. Al comma 1 dell'articolo 75-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «deve darne preventivo avviso» sono inserite le seguenti: «, anche in modalità telematica,» e le parole: «L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.» sono soppresse.

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme regolamentari di modifica dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che lo sportello unico per l'edilizia è tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione, nonché prevedendo che l'invio e la trasmissione telematica avvengono con le modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le modalità tecniche previste dal regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Al comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone» sono sostituite dalle seguenti: «I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in collaborazione con l'ANCI e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, predispongono».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia).

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  3. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «4-bis. Nel caso in cui l'ufficio non convochi la conferenza di servizi di cui al comma 4 e richieda direttamente gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, alle competenti amministrazioni, queste devono esprimere il parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
  4-ter. Scaduto il termine di cui al comma 4-bis, il responsabile del procedimento acquista automaticamente la funzione di commissario ad acta e provvede in luogo dell'amministrazione inadempiente, nel termine di quindici giorni».

  4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 6 è abrogato.
12. 1. (ex 12. 1.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 12-bis

ARTICOLO 12-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12-bis.
(Semplificazioni in materia di pubblicazione di informazioni fiscali).

  1. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito individuato con decreto del Capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002».
  2. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, le parole: «1o gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 13.
(Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione).

  1. Avverso le deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione aventi particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica, gli organi politici di vertice delle amministrazioni o degli enti interessati possono proporre ricorso, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime, davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti, nella composizione prevista dall'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, integrata dal magistrato estensore della deliberazione impugnata, e nelle forme previste dall'articolo 40 del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 1214 del 1934. Le sezioni riunite decidono in via definitiva entro centottanta giorni dalla data di deposito del ricorso.

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 15.
(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di base unitaria di dati statistici).

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale, nonché dei princìpi vigenti in materia di trattamento dei dati e, in particolare, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali».

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Attribuzione d'ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero).

  1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all'estero). – 1. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, ai sensi dell'articolo 72 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali tale codice non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
  2. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune d'iscrizione nell'AIRE.
  3. Con le modalità indicate nel comma 2 i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
  4. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale.
  5. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Pagella elettronica e università digitale).

  1. Al fine di semplificare il quadro delle comunicazioni tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie possono redigere la pagella degli alunni in forma elettronica. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le istituzioni scolastiche di cui al primo periodo redigono la pagella in forma elettronica.
  2. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del documento redatto in forma elettronica.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.
  4. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e di migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute adottano procedure telematiche che consentono di effettuare per via telematica l'iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché le relative verbalizzazioni e conservazione dei documenti in forma digitale.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità alle regole tecniche relative al sistema pubblico di connettività previste dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 4, tenendo conto e promuovendo la diffusione delle migliori pratiche già in uso presso le università italiane.
  6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.
(Pagella elettronica e università digitale).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e paritarie aggiungere le seguenti: , per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012,
18. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 10-bis

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10-bis.
(Matrimonio dello straniero nella Repubblica).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, in applicazione del principio secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, sono individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile è sostituito da una dichiarazione dell'autorità competente del Paese di origine dalla quale risulti la libertà di stato civile dello straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica, fermo restando quanto previsto da accordi internazionali ratificati dall'Italia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10-bis.
(Matrimonio dello straniero nella Repubblica).

  Sopprimerlo.
10-bis. 1. Bressa, Zaccaria.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 116 del codice civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
  «In caso di rifiuto del nulla osta di cui al comma precedente o nel caso in cui tale nulla osta non sia stato trasmesso al richiedente entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data della richiesta inviata dall'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, l'ufficiale dello stato civile, qualora ritenga che vi siano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218, trasmette immediatamente gli atti al pubblico ministero ai fini dell'attivazione del procedimento di cui al secondo comma dell'articolo 98».
10-bis. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 19.
(Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia).

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 592, comma 2, le parole: «in solido» sono soppresse;
   b) all'articolo 694, comma 4, le parole: «in solido» sono soppresse;
   c) l'articolo 660 è abrogato.

  2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 205, comma 2-sexies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza vincolo di solidarietà»;
   b) all'articolo 227-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Alle attività previste dal presente titolo si applicano, altresì, le disposizioni di cui al capo VI del titolo II della presente parte»;
   c) l'articolo 235 (L) è sostituito dal seguente:
  «Art. 235. (L) – (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza). – 1. Se il credito è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219 del presente testo unico, si procede all'iscrizione a ruolo solo se sono successivamente conosciuti i dati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
  2. Se il credito relativo alle spese e alle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c’è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
  3. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 227-ter»;
   d) l'articolo 237 (L) è sostituito dal seguente:
  «Art. 237. (L) – (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie). – 1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
  2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso»;
   e) l'articolo 238 (L) è sostituito dal seguente:
  «Art. 238. (L) – (Conversione delle pene pecuniarie). – 1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedano nuovi beni o cespiti di reddito, e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
  2. Se il debitore risulta solvibile, la riscossione coattiva riprende sullo stesso articolo di ruolo.
  3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilità, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e l'agente della riscossione è automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo.
  4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione dell'intero o del residuo.
  5. Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.
  6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
  7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione».

  3. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 67, comma 7, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L)» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le disposizioni»;
   b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a tal fine il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli».

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 19-bis

Art. 19-bis.
(Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace).

  1. Dopo l'articolo 91 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «Art. 91-bis. (Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace). – Le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal giudice di pace nelle cause in cui questi è competente ai sensi dell'articolo 7, primo comma, non possono superare il valore della condanna principale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19-bis.
(Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace).

  Sopprimerlo.
* 19-bis. 1. (vedi *19-bis. 1.) Contento, Costa.
(Approvato)

  Sopprimerlo.
* 19-bis. 2. (vedi*19-bis. 2.) Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.
(Approvato)

  Sopprimerlo.
* 19-bis. 3. (vedi 19-bis. 3.) Borghesi, Favia, Donadi.
(Approvato)

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 20-bis

ARTICOLO 20-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 20-bis.
(Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni).

  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ai cittadini» sono inserite le seguenti: «e agli stranieri residenti»;
   b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, utilizzano unicamente la posta elettronica certificata».

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 20-ter

ARTICOLO 20-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 20-ter.
(Modifiche all'allegato 1B annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151).

  1. All'allegato 1B annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al punto 1.18, dopo le parole: «d'aria» sono aggiunte le seguenti: «e per il condizionamento»;
   b) dopo il punto 8.9, è inserito il seguente:
  «8.10 Test di fecondazione».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20-ter.
(Modifiche all'allegato 1B annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151).

  Sopprimerlo.
20-ter.1. (ex 20-ter. 1.) Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: come definite dal decreto 2 gennaio 2003 del Ministro delle attività produttive.
20-ter. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 20-quater

ARTICOLO 20-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 20-quater.
(Modifiche agli articoli 34 e 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dai seguenti:
  «1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai loro parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'Allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.
  1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro».

  2. Al comma 3-bis dell'articolo 130 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «e della posta cartacea»;
   b) dopo le parole: «l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20-quater.
(Modifiche agli articoli 34 e 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

  Dopo l'articolo 20-quater aggiungere il seguente:
  Art. 20-quinquies.(Semplificazione in materia di rifiuto a rischio infettivo derivanti dalle attività di servizio alle persone) – 1. Le imprese che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima sino a 30 Kg/giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.
  2. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende assolto, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la mera compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. La conservazione viene effettuata presso la sede dell'impresa produttrice.
  3. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  4. L'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, così come previsto dall'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si intende assolto in quanto i dati sono contenuti nel foglio RT del modello unico del centro di raccolta o smaltimento finale.
20-quater. 01. (ex *20-quinquies.) 01. Marchioni, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

  Dopo l'articolo 20-quater aggiungere il seguente:
  Art. 20-quinquies.(Semplificazioni in materia di attività ispettiva e di vigilanza). – 1. Al fine di evitare ripetizioni degli accessi delle diverse autorità competenti per la vigilanza sulle medesime materie, le stesse sono tenute a coordinare la propria azione sul territorio.
  2. La ripetizione degli accessi presso una attività economica entro sei mesi deve essere motivata.
20-quater. 02. (ex 20-quinquies. 04.) Tassone, Mantini, Mannino.

  Dopo l'articolo 20-quater aggiungere il seguente:
  Art. 20-quinquies.(Semplificazioni in materia di attività ispettiva e di vigilanza). – 1. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applicano, in quanto compatibili, ai controlli, alle verifiche, alle ispezioni effettuate da tutte le autorità di vigilanza.
20-quater. 03. (ex 20-quinquies. 05.) Tassone, Mantini, Mannino.

  Dopo l'articolo 20-quater aggiungere il seguente:
  Art. 20-quinquies. – (Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti telefonici). – 1. Sono abrogati la legge 28 marzo 1991, n. 109 e il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314. All'articolo 2, lettera f), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, le parole: «ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente» sono soppresse.
20-quater. 04. (ex 20-quinquies. 06.) Peluffo, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

  Dopo l'articolo 20-quater aggiungere il seguente:
  Art. 20-quinquies. – (Semplificazioni di adempimenti tributari). – 1. L'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
20-quater. 05. (ex 20-quinquies. 08.) Tassone, Mantini, Mannino.

  Dopo l'articolo 20-quater aggiungere il seguente:
  Art. 20-quinquies. – (Semplificazione delle procedure di autorizzazione allo scarico di acque reflue). – 1. All'articolo 101, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) provenienti da attività artigianali che rispettano i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto».
20-quater. 06. (ex 20-quinquies. 010.) Benamati, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

  Dopo l'articolo 20-quater aggiungere il seguente:
  Art. 20-quinquies. – (Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione). – 1. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, le parole: «del tipo, delle dimensioni economiche ed operative delle attività che li producono» sono soppresse.
  2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dopo le parole: «del decreto legislativo n. 114 del 1998.» sono aggiunte le seguenti: «Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita».
  3. All'articolo 238, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le parole: «, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali».
* 20-quater. 07. (ex 20-quinquies. 012) Sanga, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

  Dopo l'articolo 20-quater aggiungere il seguente:
  Art. 20-quinquies. – (Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione).- 1. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, le parole: «del tipo, delle dimensioni economiche ed operative delle attività che li producono» sono soppresse.
  2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dopo le parole: «del decreto legislativo n. 114 del 1998.» sono aggiunte le seguenti: «Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita».
  3. All'articolo 238, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le parole: «, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali».
* 20-quater. 08. (ex 20-quinquies. 014.) Tassone, Mantini, Mannino.

  Dopo l'articolo 20-quater aggiungere il seguente:
  Art. 20-quinquies. – (Semplificazione in materia di attività di manutenzione). – 1. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti».
20-quater. 09. (ex 20-quinquies. 015.) Libè, Tassone.

  Dopo l'articolo 20-quater aggiungere il seguente:
  Art. 20-quinquies. – (Semplificazione in materia di rifiuti derivanti dalla demolizione e costruzione). – 1. Il comma 4 dell'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  «4. I rifiuti provenienti da attività di edilizia, ristrutturazione, demolizione, pavimentazione, pittura edile, installazione di impianti elettrici e idraulici, nonché da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività».
20-quater. 010. (ex 20-quinquies. 017.) Libè, Tassone.

  Dopo l'articolo 20-quater aggiungere il seguente:
  Art. 20-quinquies. – (Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili). – 1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.
* 20-quater. 011. (ex 20-quinquies. 019.) Libè, Tassone.

  Dopo l'articolo 20-quater aggiungere il seguente:
  Art. 20-quinquies. – (Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili). – 1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.
* 20-quater. 012. (ex 20-quinquies. 020.) Benamati, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PUBBLICO

Art. 21.
(Giuramento dei dipendenti pubblici).

  1. Al titolo IV del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è premesso il seguente articolo:
  «Art. 50-bis. – (Giuramento dei dipendenti pubblici). – 1. All'atto della prima assunzione nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, i dipendenti prestano giuramento di fedeltà.
  2. Il giuramento dei dipendenti pubblici di cui al comma 1 avviene al momento della presa di servizio davanti al dirigente dell'ufficio o a un suo delegato, secondo la formula seguente: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e dei cittadini per il pubblico bene”. Il rifiuto di prestare il giuramento comporta il licenziamento senza preavviso».

  2. Resta ferma la specifica disciplina prevista per il giuramento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 22-bis

ARTICOLO 22-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22-bis.
(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di condizioni di liceità per la somministrazione di lavoro).

  1. Alla lettera i-bis) del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «, pubblici e» sono soppresse.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 22-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22-bis.
(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di condizioni di liceità per la somministrazione di lavoro).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 22-bis. – 1. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera i-bis) è abrogata.
22-bis. 1. (ex 22-bis. 1.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Enrico Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Norme per il potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica).

  1. Al fine di ottimizzare la produttività e di migliorare l'efficienza e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di lavoro pubblico, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di venti unità di personale in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali, che mantiene il trattamento economico in godimento nelle amministrazioni di provenienza.
  2. Gli oneri relativi al personale del contingente di cui al comma 1 rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.
(Norme per il potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica).

  Sopprimerlo.
23. 1. (vedi 23. 1.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo, Lanzillotta.

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia).

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
  «1-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  1-quater. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1-ter, se protratta per oltre tre mesi, è valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato del dirigente responsabile dell'ufficio, del settore ovvero del reparto competente alla comunicazione di cui al medesimo comma 1-ter».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.
(Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia).

  Al comma 1, capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione aggiungere le seguenti: , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
24. 1. (ex 24. 1.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: previo parere della con le seguenti: previa intesa con la.
24. 2. (ex 24. 2.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 24-bis

ARTICOLO 24-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

  1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che le sanzioni disciplinari ivi indicate si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, violando gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa o venendo meno al dovere di organizzare l'assistenza in maniera efficiente ed efficace, rilascia certificazioni attestanti dati clinici non desunti da visita effettuata in coerenza con la buona pratica medica.

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero).

  1. Alla legge 27 luglio 1962, n. 1114, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:
   a) le parole: «dipendenti statali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti delle pubbliche amministrazioni»;
   b) all'articolo 1:
    1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tutti i casi in cui non è disposto il collocamento fuori ruolo. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni»;
    2) al comma 2, le parole: «dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei dipendenti pubblici presso gli Stati, enti od organismi di destinazione di cui al comma 1»;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145»;
   c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Ai dipendenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico delle amministrazioni italiane. I dipendenti sono tenuti, a decorrere dalla stessa data, a versare all'amministrazione cui appartengono l'importo dei contributi e delle ritenute a loro carico previsti dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Restano a carico delle amministrazioni di appartenenza i contributi previdenziali di competenza del datore di lavoro»;
   d) all'articolo 3, primo comma:
    1) le parole: «agli impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «ai dipendenti»;
    2) le parole: «articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;
   e) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce, nell'ambito delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un'apposita banca dati del personale in servizio temporaneo all'estero, inviato secondo le norme vigenti. Lo stesso Dipartimento, in sede di relazione annuale al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, fornisce dati aggregati sulla consistenza del personale collocato fuori ruolo ai sensi della presente legge o comunque in servizio all'estero ai sensi della medesima legge»;
   f) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale direttivo e insegnante degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado può essere utilizzato dal Ministero degli affari esteri nei limiti del contingente annuale fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni»;
   g) all'articolo 6, primo comma:
    1) le parole: «dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» sono sostituite dalle seguenti: «delle Forze armate»;
    2) le parole: «previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per la difesa ed il Ministro per gli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «con la procedura di cui al citato primo comma dell'articolo 1».

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLA CARTA DEI DOVERI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 28.
(Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 29, uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche». I decreti legislativi definiscono i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini.
  2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si procede a una ricognizione delle disposizioni che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento, ai quali le regioni e gli enti locali, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, si adeguano negli ambiti di rispettiva competenza, e di quelle che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con uno o più decreti legislativi, possono essere emanate, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 29, disposizioni integrative o correttive.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, limitatamente all'individuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e previo parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni. I predetti schemi sono trasmessi, corredati della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che esprimono il loro parere entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo III
DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLA CARTA DEI DOVERI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ART. 28.
(Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 29 con il seguente:
  Art. 29. – (Nuovi principi di semplificazione dell'azione amministrativa). – 1. L'attività amministrativa delle amministrazioni statali, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni è soggetta alla legge, sia per gli scopi da essa indicati che per le modalità organizzative, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e dalle disposizioni che disciplinano singoli procedimenti» sono soppresse;
   b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali» sono aggiunte le seguenti: «, delle amministrazioni delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni»;
   c) all'articolo 2, comma 3, le parole: «non superiori a novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a sessanta giorni»;
   d) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, le parole: «, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione» sono soppresse;
   e) all'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «9-bis. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, di cui al comma 9, l'interessato può comunque presentare denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19-bis»;

   f) all'articolo 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento di rilascio di atti accertativi delle qualità della persona integra la fattispecie del reato di omissione di atti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale»;

   g) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, le parole: «, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2» sono soppresse;
   h) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La motivazione è richiesta in forma di relazione introduttiva per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale»;

   i) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della semplificazione della partecipazione, di cui agli articoli 9 e 10, i comuni indicono l'udienza pubblica, di durata non superiore a 24 ore, disciplinata con proprio regolamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
   l) all'articolo 17, comma 1, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
   m) all'articolo 17, il comma 2 è abrogato;
   n) dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:
  Art. 19-bis. (Dichiarazione di inizio attività e atto di auto amministrazione). 1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, previsti dalla presente legge, l'interessato può presentare dichiarazione di inizio attività, corredata da autocertificazioni, attestazioni e da una relazione asseverata da un professionista abilitato che attesta il possesso dei requisiti richiesti e la conformità della domanda di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nullaosta comunque denominato, alle norme di legge, regolamentari e agli atti amministrativi.
  2. L'attività oggetto della dichiarazione, con le attestazioni e i certificati indicati, può essere iniziata, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione all'amministrazione competente, con esclusione delle attività di competenza delle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e ai tributi e fisco.
  3. L'amministrazione competente procede ai controlli e agli eventuali atti di autotutela, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, comma 3”.
   sostituire il titolo del Capo III con il seguente:

Capo III
NUOVI TERMINI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

28. 1. (vedi 28. 1.) Mantini, Tassone.

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 29.
(Princìpi e criteri direttivi).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 28 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assumere la trasparenza quale fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
   b) stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese da una parte e le amministrazioni pubbliche dall'altra sono improntati ai princìpi della leale collaborazione e della buona fede e che l'azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini, anche fornendo aiuto agli interessati per individuare l'ufficio competente;
   c) prevedere per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi nell'ambito dei piani di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   d) prevedere per le amministrazioni pubbliche il dovere di usare un linguaggio semplice e chiaro in modo da rendere facilmente comprensibili i documenti amministrativi e le informazioni fornite attraverso tutti i canali istituzionali anche sulla base di una direttiva da adottare con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
   e) al fine di garantire agli utenti l'accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi, assicurare, definendone tempi e modalità di realizzazione, l'effettività dell'obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dall'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una pluralità di canali di comunicazione idonei a raggiungere anche coloro che non utilizzano le tecnologie informatiche, nel rispetto dei princìpi di economicità, di universalità e di complementarità;
   f) al fine di assicurare effettività all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere a cittadini e imprese dati, informazioni e documenti in possesso delle stesse amministrazioni o di altre amministrazioni e di provvedere d'ufficio alla loro acquisizione ovvero di richiedere le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, individuare le modalità per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, assicurando alle amministrazioni procedenti l'accesso per via telematica e senza oneri alle banche di dati delle amministrazioni certificanti, garantendo l'interoperabilità dei sistemi informativi, come previsto dall'articolo 78, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
   f-bis) garantire l'integrale applicazione delle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle amministrazioni pubbliche di richiedere ai cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso delle stesse o di altre amministrazioni e delle norme del medesimo testo unico che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;
   f-ter) garantire l'attuazione del principio per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;
   g) garantire l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale dell'attività amministrativa;
   g-bis) prevedere per le amministrazioni pubbliche, ciascuna per le materie di competenza e in conformità al proprio ordinamento, l'obbligo di rispondere ai reclami ad esse proposti nei limiti e con le modalità definiti, per le amministrazioni statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   h) prevedere, ferma restando l'eventuale responsabilità penale, una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avanzano, con dolo o con colpa grave, indebite richieste di pagamento nei confronti dei cittadini;
   i) assicurare il rispetto degli obblighi di cui alle lettere da a) a g) mediante idonei strumenti di incentivazione, nell'ambito delle risorse già definite, e di sanzione, anche prevedendo che il mancato adempimento degli obblighi medesimi costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della prestazione organizzativa dell'amministrazione e delle prestazioni individuali dei pubblici dipendenti responsabili; prevedere, ove necessario, ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare; prevedere ipotesi di comunicazione obbligatoria dell'inadempimento alla Corte dei conti;
   l) introdurre, in caso di omissioni, inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche, specifici poteri gerarchici che consentano la motivata sostituzione, anche temporanea, dei dipendenti inadempienti o la motivata riassegnazione della titolarità di procedimenti o di singoli atti a diversi uffici o dipendenti, introducendo altresì l'obbligo di indicare l'ufficio presso il quale segnalare gli eventuali disservizi, ferma restando l'applicazione di quanto previsto ai sensi della lettera i) e compatibilmente con le risorse organizzative e di personale disponibili allo scopo;
   m) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con riferimento alla Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche:
    1) realizzi un piano di comunicazione volto a promuovere la conoscenza della Carta, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    2) definisca, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, forme di monitoraggio e di valutazione dell'osservanza dei precetti contenuti nella Carta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    3) curi il raccordo con le autonomie regionali e locali nell'ambito di un apposito tavolo istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
   n) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigili sull'osservanza dei precetti contenuti nella Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, individui e diffonda le migliori pratiche e predisponga un rapporto annuale al Parlamento su tali attività;
   o) prevedere l'individuazione, in ogni amministrazione pubblica, degli organi e degli uffici responsabili dell'applicazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche.

  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano direttive che contemplano il dovere di cortesia e di disponibilità, sulla base delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
  3. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 28, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.
(Princìpi e criteri direttivi).

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) garantire la completa attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari ad acta per le amministrazioni inadempienti;
29. 1. (ex 29. 2). Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), premettere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi,
* 29. 2. (ex 29. 3.) Favia, Donadi, Barbato.

  Al comma 1, lettera e), premettere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi,.
* 29. 3. (ex *29. 4.) Tassone, Mannino.

  Al comma 1, lettera e), premettere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi,
* 29. 4. (ex *29. 5.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: , assicurare l'interoperatività dei sistemi informatici tramite la modalità della cooperazione applicativa.
29. 5. (ex 29. 6.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale con le seguenti: l'esercizio a tutti, senza obbligo di motivazione, del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l'effettività dell'accesso tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quali principi generali.
29. 7. (ex 29. 8.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

  Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:
   p) prevedere il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emanazione dei regolamenti attuativi di disposizioni relative alla pubblica amministrazione e in particolare concernenti misure di semplificazione di competenza dei ministeri inadempienti.
29. 9. (ex 29. 11.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 30.
(Codificazione).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge, anche avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2o, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui:
   a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
   b) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   d) al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
   e) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   f) ai decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, in particolare, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
   b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
   c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   d) risoluzione di eventuali anomalie e discrasie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.
(Codificazione).

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge con le seguenti: trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
30. 1. (ex 30. 1.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.
30. 2. (ex 30. 2.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , che ha valore di legge di principi generali per le amministrazioni pubbliche.
30. 3. (ex 30. 3.) Mantini, Tassone.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: nonché fino alla fine della lettera.
30. 4. (ex 30. 4.) Favia, Donadi, Borghesi.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: giuridica,
30. 6. (ex 30. 7.) Favia, Donadi, Borghesi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
* 30. 7. (ex *30. 8.) Mantini, Bressa.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
* 30. 8. (ex *30. 9.) Favia, Donadi, Borghesi, Bressa.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: anomalie e discrasie con le seguenti: incongruenze e antinomie.
30. 201. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3209-bis-A/R – Articolo 30-bis

ARTICOLO 30-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 30-bis.
(Ambito di applicazione).

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

A.C. 3209-bis-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    al personale del comparto sicurezza e difesa sono conferiti incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, strettamente collegati alla professionalità rivestita e motivati da esigenze di carattere eccezionale;
    l'estensione di tale prassi consentirebbe di utilizzare e valorizzare elevate e qualificate professionalità, maturate nei comparti della sicurezza e della difesa, nell'ambito della pubblica amministrazione, attraverso lo strumento della mobilità e quindi senza necessità di ulteriori oneri,

impegna il Governo

a chiarire i dubbi interpretativi insorti, anche ai fini delle posizioni giuridiche pendenti e delle controversie in corso e allo scopo di favorire queste iniziative.
9/3209-bis-AR/1Di Biagio, Cazzola.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 3 agosto 2004, n. 246, e successive modifiche e integrazioni, detta norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
    permangono ancora degli ostacoli che non consentono l'integrale riconoscimento dei diritti agli interessati;
    il Capo dello Stato, in occasione della celebrazione del giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, ha rivolto l'invito al Governo a «sciogliere i nodi che rendono ancora incerto e precario l'insieme dei diritti pure riconosciuti per legge a chi è sopravvissuto e ai familiari delle vittime»;
    tra le problematiche che ad oggi incidono sul pieno riconoscimento dei diritti alle vittime del terrorismo vi sono quelle relative alle prestazioni erogate o erogabili dagli enti previdenziali,

impegna il Governo

ad adottare, tenendo conto delle esigenze di finanza pubblica, iniziative normative, anche di coordinamento e semplificazione degli adempimenti amministrativi, necessarie alla risoluzione delle problematiche che ancora oggi si frappongono al pieno riconoscimento dei diritti delle vittime e dei loro familiari, evitando così l'aggravio dei disagi, anche gravi, per i soggetti interessati e salvaguardando il ruolo delle istituzioni.
9/3209-bis-A/R/2. (Nuova formulazione) Cazzola, Damiano, Delfino, Fedriga, Torrisi.


  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira a completare il processo di cambiamento delle procedure in vigore nella Pubblica Amministrazione, tanto da renderla più efficiente e trasparente e quindi vicina ai cittadini e alle imprese;
    tale processo di semplificazione e miglioramento dei servizi della Pubblica Amministrazione ha previsto, altresì, un atto normativo complementare che ha introdotto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di posta certificata, PEC;
    a tale obbligo per le Pubbliche Amministrazioni si è collegato anche il diritto per tutti i cittadini maggiorenni e in possesso di codice fiscale di attivare gratuitamente una casella di posta elettronica certificata, attraverso il collegamento al portale del Governo predisposto ad hoc che permette, con una procedura guidata, di inserire la richiesta effettuando una registrazione online, poi seguita dall'inoltro di un modulo di adesione, con allegati il documento di riconoscimento ed il codice fiscale, presso gli uffici postali abilitati;
    la possibilità di richiedere l'attivazione della posta certificata per i cittadini e per le imprese, risulta ad oggi poco fruibile per i cittadini residenti all'estero, iscritti all'AIRE, per le modalità con cui si è configurato l'accesso al servizio, ovvero il deposito di modulo di adesione presso uffici postali abilitati e la necessità di indicazione del codice fiscale;
    il provvedimento in esame, reca all'articolo 16, disposizioni atte a sanare la condizione dei cittadini residenti all'estero, iscritti all'AIRE, a cui non risulti ancora attribuito dalle amministrazioni finanziarie il codice fiscale, attraverso un'assegnazione d'ufficio dello stesso;
    le norme volte a semplificare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, e in particolare le previsioni per i cittadini residenti all'estero di un miglior accesso ai servizi anagrafici, fiscali o di espressione del diritto di voto, sono uno strumento essenziale per rendere effettivo il rapporto sinallagmatico, di scambio reciproco di diritti e di doveri, con il nostro Paese per coloro che non sono presenti sul territorio italiano,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di un sempre migliore accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione per i cittadini residenti all'estero e a prevedere modalità di attivazione della posta certificata compatibili con la loro condizione di non presenza sul territorio, eventualmente autorizzando gli uffici consolari a provvedere al rilascio della modulistica di attivazione PEC.
9/3209-bis-AR/3Angeli, Di Biagio, Berardi.


  La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del provvedimento in esame reca disposizioni dirette ad introdurre l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini italiani residenti all'estero che risultano iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero);
    qualora il codice fiscale non risulti attribuito, questo viene assegnato d'ufficio da parte dell'Amministrazione finanziaria a tutti i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE;
    l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero è stata istituita con la legge 27 ottobre 1988, n. 470, e contiene i dati dei cittadini che intendono risiedere all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi;
    l'AIRE è gestita dai comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle rappresentanze consolari all'estero;
    l'incrocio dei dati AIRE con le anagrafi consolari consente una verifica della correttezza dei nominativi iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero, per quanto attiene sia all'esistenza in vita che alla residenza ed al recapito postale,

impegna il Governo

   a valutare la possibilità di attribuire il codice fiscale sulla base dell'incrocio dei dati AIRE con le anagrafi consolari, dotando la rete diplomatico-consolare di adeguate risorse umane e finanziarie;
   a valutare la possibilità di costituire presso il Ministero degli affari esteri un apposito tavolo di concertazione con i Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno al fine di raccordare e armonizzare l'azione del Governo sulle materie fiscali e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni dello Stato italiano.
9/3209-bis-AR/4Fedi, Bucchino, Porta.


  La Camera,
   premesso che:
    la Società Inps Gestione Immobiliare Igei Spa è stata costituita il 12 febbraio 1992 a seguito dell'autorizzazione del 20 gennaio 1992, Prot. 222/D.G., del Ministero del lavoro, di intesa con il Ministero del tesoro;
    la compagine societaria è costituita da INPS per il 51 per cento, per il rimanente 49 per cento suddiviso tra soci privati (tra cui le società: Vianini Lavori Spa, BNL, Sovigest Spa; Pirelli RE, Manutencoop);
    nel maggio 1992 l'INPS sottoscrive una convenzione con la quale affida all'IGEI spa la gestione del suo intero patrimonio immobiliare, vietando alla società di partecipare a gare per la presa in gestione di immobili di alti enti o società, rimanendo l'unico socio avente potere decisionale e di controllo;
    il decreto-legge n. 104 del 1996, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, dispone, in base all'articolo 14, la liquidazione della IGEI spa a far data dal 31 dicembre 1996;
    l'IGEI, ancorché società in liquidazione, ha continuato a gestire il patrimonio immobiliare dell'INPS, con l'autorizzazione dei Ministeri vigilanti, fino ad oggi;
    il 29 marzo 2000, con delibera n. 246, il consiglio di amministrazione segnalava ai Ministeri competenti la situazione del personale IGEI spa affinché, nell'ambito della normativa vigente, fossero ricercate soluzioni idonee al recupero ed all'utilizzo del suo personale, anche mediante inserimento nei ruoli organici dell'INPS;
    l'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, ha previsto la dismissione di società a partecipazione pubblica (tra cui rientra anche la IGEI spa), entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero entro il 30 giugno 2009;
    la funzione e l'attività dell'IGEI sono destinate comunque ad esaurirsi in conseguenza del completamento dell'operazione-dismissione del patrimonio immobiliare disposto dalla legge;
    attualmente la società in liquidazione IGEI spa impegna una forza lavorativa di circa 17 unità di personale di comprovata professionalità e pluriennale esperienza nel settore della gestione immobiliare con età media di 45/55 anni, quindi difficilmente ricollocabili nel mondo lavorativo e, per lo più, con situazioni familiari di monoreddito;
    i portieri degli immobili man mano dismessi sono stati assunti dall'INPS (e dagli altri enti previdenziali interessati alla dismissione) in forza di specifiche disposizioni di legge;
    i commissari liquidatori della IGEI spa, alla data odierna, anche alla luce della recente determinazione n. 63 dell'1l marzo 2010 con la quale il commissario straordinario dell'INPS precisa che la liquidazione della società IGEI spa dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2010, non sono in grado di fornire informazioni al personale dipendente circa la loro futura destinazione e/o la loro ricollocazione;
    quanto sopra, anche alla luce dell'attuale congiuntura economica che sta vivendo il nostro Paese, rappresenta un elemento di forte preoccupazione per i lavoratori e d'incertezza per il futuro delle loro famiglie,

impegna il Governo

a ricercare insieme all'INPS, entro il 31 dicembre 2010, soluzioni atte ad assicurare soluzioni di continuità occupazionale e di reddito per il personale dipendente della società IGEI spa.
9/3209-bis-A-R/5Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola, Di Biagio, Torrisi.


  La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni in materia di personale pubblico contenute nel provvedimento in esame rappresentano un notevole passo avanti per il miglioramento dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione;
    assume particolare rilievo il giuramento di fedeltà alla Repubblica ed alle sue leggi previsto per tutti i pubblici dipendenti;
    va rilevata l'importanza della delega contenuta nel disegno di legge in esame per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

   a prevedere nell'ambito dell'attuazione della delega di cui agli articoli 28 e 29 l'introduzione di disposizioni dirette a garantire l'assoluta imparzialità nei confronti dei cittadini di tutti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, adottando uno statuto dei diritti e dei doveri che preveda esplicitamente sanzioni nel caso del venir meno di obblighi di lealtà verso lo Stato;
   a tenere distinto il ruolo politico delle giunte degli enti locali dal ruolo amministrativo dei dirigenti e dei funzionari che deve essere subordinato soltanto al rispetto della legge.
9/3209-bis-AR/6. (nuova formulazione) Garagnani.


  La Camera,
   premesso che:
    sempre più spesso i parti avvengono presso case di cura o ospedali ubicati lontani dal luogo di residenza dei genitori e tale situazione ha comportato il fenomeno progressivo della mancanza di iscrizioni di nascite nei comuni privi di presidio ospedaliero;
    l'istituzione del luogo elettivo di nascita, ovvero la facoltà dei genitori di indicare nella dichiarazione di nascita, il luogo elettivo di nascita del bambino nel comune di residenza dei genitori, invece del luogo effettivo di nascita, permetterebbe il superamento dei disagi vissuti dai cittadini per la richiesta di certificati e di documenti con il corrispondente sovraccarico di lavoro per gli uffici dello stato civile di quei comuni sede delle anzidette strutture sanitarie presso le quali avvengono i parti;
    per tali comuni, con l'approvazione di limitate e specifiche norme si otterrebbero anche consistenti e non trascurabili semplificazioni con i conseguenti risparmi di natura economica. Tale procedura comporta anche risparmio di spese postali, di attrezzature tecniche, di spazi e di personale per gli archivi;
    a tali motivazioni legate ad una semplificazione amministrativa va aggiunta la finalità di restituire centralità al legame familiare e alla propria terra di origine,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito di provvedimenti volti alla revisione e alla semplificazione dello stato civile, la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita prevista dall'articolo 30, comma 1, del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, il luogo elettivo di nascita del bambino nel comune di residenza dei genitori, invece del luogo effettivo di nascita.
9/3209-bis-A-R/7Berardi, Angeli, Di Biagio.


  La Camera,
   premesso che:
    sempre più spesso i parti avvengono presso case di cura o ospedali ubicati lontani dal luogo di residenza dei genitori e tale situazione ha comportato il fenomeno progressivo della mancanza di iscrizioni di nascite nei comuni privi di presidio ospedaliero;
    l'istituzione del luogo elettivo di nascita, ovvero la facoltà dei genitori di indicare nella dichiarazione di nascita, il luogo elettivo di nascita del bambino nel comune di residenza dei genitori, invece del luogo effettivo di nascita, permetterebbe il superamento dei disagi vissuti dai cittadini per la richiesta di certificati e di documenti con il corrispondente sovraccarico di lavoro per gli uffici dello stato civile di quei comuni sede delle anzidette strutture sanitarie presso le quali avvengono i parti;
    per tali comuni, con l'approvazione di limitate e specifiche norme si otterrebbero anche consistenti e non trascurabili semplificazioni con i conseguenti risparmi di natura economica. Tale procedura comporta anche risparmio di spese postali, di attrezzature tecniche, di spazi e di personale per gli archivi;
    a tali motivazioni legate ad una semplificazione amministrativa va aggiunta la finalità di restituire centralità al legame familiare e alla propria terra di origine,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito di provvedimenti volti alla revisione e alla semplificazione dello stato civile, la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita prevista dall'articolo 30, comma 1, del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, il luogo elettivo di nascita del bambino nel comune di residenza dei genitori, invece del luogo effettivo di nascita.
9/3209-bis-A-R/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Berardi, Angeli, Di Biagio.


  La Camera,
   premesso che:
    il Capo II del provvedimento in esame reca norme in materia di personale pubblico;
    in virtù dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 72, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le pubbliche amministrazioni hanno la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro in essere al compimento dell'anzianità massima contributiva di quarant'anni del personale dipendente;
    il legislatore non ha considerato, nel caso di rapporti di lavoro part-time al 50 per cento, che il raggiungimento del massimo contributivo non corrisponde al massimo della pensione che sarà percepita dai soggetti interessati;
    tale carenza. normativa, con riguardo al personale docente nelle scuole, ha di fatto creato una disparità di trattamento e di tutela dei diritti soggettivi degli insegnanti coinvolti, poiché l'interpretazione della norma è lasciata alla discrezione dei singoli dirigenti scolastici;
    in data 3 marzo 2010, secondo quanto riportato dal sito internet della Federazione GILDA-UNAMS che rappresenta i dipendenti del Comparto Scuola, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vi sarebbe stato un incontro con all'ordine del giorno la problematica relativa alla risoluzione unilaterale del contratto del personale con 40 anni di anzianità contributiva e con rapporto di lavoro pensione/part-time, dove si è convenuto che chi è in part-time, anche se ha raggiunto e superato i 40 anni previsti per il diritto al pensionamento, ma non ha i contributi effettivi richiesti, non possa essere obbligato ad andare in quiescenza, in quanto non ha raggiunto il massimo contributivo, come nel caso di quei docenti che dopo aver prestato servizio per 37anni con rapporto a tempo pieno, hanno optato per il part-time al 50 per cento più pensione;
    lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in un'intervista radiofonica dello scorso aprile, proprio in merito alla norma per il pensionamento dei docenti arrivati a 40 anni di servizio, risponde: «La norma non dice che devono andare a casa, ma dice che le amministrazioni, per aumentare il turn over, rinnovando così il quadro dei docenti, possono individuare chi, dopo i 40 anni, deve pensionarsi. Comunque la scelta di voler seguire i propri studenti fino al completamento del ciclo scolastico è comprensibile e giusta»;
    va soppesato, altresì, il disagio didattico ed umano per tutti quegli alunni che non potranno concludere l'intero ciclo scolastico con i propri insegnanti, perché subenti un pensionamento coatto;
    il disegno di legge in esame reca, all'articolo 8, disposizioni relative ai contributi previdenziali per una categoria di lavoratori;
    i lavoratori nel settore della scuola necessitano di un intervento chiarificatore su una questione inerente il profilo contributivo,

impegna il Governo

ad intervenire – analogamente a quanto previsto in materia previdenziale agli articoli 2, 7-bis e 8 del provvedimento in esame – tempestivamente, con provvedimenti di propria competenza atti a fornire un'interpretazione corretta ed univoca della normativa di cui in premessa che stabilisca che chi è in part-time, anche se ha raggiunto e superato i 40 anni previsti per il diritto al pensionamento, ma non ha i contributi effettivi richiesti, non possa essere obbligato ad andare in quiescenza, in quanto non ha raggiunto il massimo contributivo.
9/3209-bis-AR/8Polledri.


  La Camera,
   premesso che:
    il Capo II del provvedimento in esame reca norme in materia di personale pubblico;
    in virtù dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 72, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le pubbliche amministrazioni hanno la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro in essere al compimento dell'anzianità massima contributiva di quarant'anni del personale dipendente;
    il legislatore non ha considerato, nel caso di rapporti di lavoro part-time al 50 per cento, che il raggiungimento del massimo contributivo non corrisponde al massimo della pensione che sarà percepita dai soggetti interessati;
    tale carenza. normativa, con riguardo al personale docente nelle scuole, ha di fatto creato una disparità di trattamento e di tutela dei diritti soggettivi degli insegnanti coinvolti, poiché l'interpretazione della norma è lasciata alla discrezione dei singoli dirigenti scolastici;
    in data 3 marzo 2010, secondo quanto riportato dal sito internet della Federazione GILDA-UNAMS che rappresenta i dipendenti del Comparto Scuola, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vi sarebbe stato un incontro con all'ordine del giorno la problematica relativa alla risoluzione unilaterale del contratto del personale con 40 anni di anzianità contributiva e con rapporto di lavoro pensione/part-time, dove si è convenuto che chi è in part-time, anche se ha raggiunto e superato i 40 anni previsti per il diritto al pensionamento, ma non ha i contributi effettivi richiesti, non possa essere obbligato ad andare in quiescenza, in quanto non ha raggiunto il massimo contributivo, come nel caso di quei docenti che dopo aver prestato servizio per 37 anni con rapporto a tempo pieno, hanno optato per il part-time al 50 per cento più pensione;
    lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in un'intervista radiofonica dello scorso aprile, proprio in merito alla norma per il pensionamento dei docenti arrivati a 40 anni di servizio, risponde: «La norma non dice che devono andare a casa, ma dice che le amministrazioni, per aumentare il turn over, rinnovando così il quadro dei docenti, possono individuare chi, dopo i 40 anni, deve pensionarsi. Comunque la scelta di voler seguire i propri studenti fino al completamento del ciclo scolastico è comprensibile e giusta»;
    va soppesato, altresì, il disagio didattico ed umano per tutti quegli alunni che non potranno concludere l'intero ciclo scolastico con i propri insegnanti, perché subenti un pensionamento coatto;
    il disegno di legge in esame reca, all'articolo 8, disposizioni relative ai contributi previdenziali per una categoria di lavoratori;
    i lavoratori nel settore della scuola necessitano di un intervento chiarificatore su una questione inerente il profilo contributivo,

impegna il Governo

ad intervenire – analogamente a quanto previsto in materia previdenziale agli articoli 2, 7-bis e 8 del provvedimento in esame – con provvedimenti di propria competenza atti a fornire un'interpretazione corretta ed univoca della normativa di cui in premessa che stabilisca che chi è in part-time, anche se ha raggiunto e superato i 40 anni previsti per il diritto al pensionamento, ma non ha i contributi effettivi richiesti, non possa essere obbligato ad andare in quiescenza, in quanto non ha raggiunto il massimo contributivo.
9/3209-bis-AR/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Polledri.


  La Camera,
   premesso che:
    durante la disamina del testo del disegno di legge in esame, la I Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato un emendamento riferito all'articolo 8-bis del provvedimento, che prescrive che il Governo introduca, mediante norme di natura regolamentare, disposizioni volte alla semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni periodiche per i veicoli ed i trasporti eccezionali,
    più precisamente le semplificazioni mirano, da un lato, a snellire gli adempimenti burocratici ma, dall'altro, potrebbero anche innescare comportamenti tendenti ad eludere norme della sicurezza, visto che riguardano le autorizzazioni periodiche per trasporti di beni della medesima tipologia, ripetuti nel tempo,

impegna il Governo

a dare piena attuazione a quanto disposto dall'articolo 8-bis del provvedimento in esame, definendo e riconfermando che i limiti ai trasporti ripetitivi di beni indivisibili delle stessa tipologia, debbono verificarsi nel pieno rispetto di tutti i requisiti fissati dall'articolo 13 comma 2, capoverso A, del Regolamento di esecuzione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che disciplina il rilascio delle autorizzazioni periodiche, non escludendo quanto stabilisce la lettera a) del succitato capoverso.
9/3209-bis-AR/9Montagnoli.


  La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-bis del provvedimento in esame, introdotto durante l'esame in Commissione, recante disposizioni in materia di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace, stabilisce che le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal giudice di pace non possono superare il valore della condanna principale;
    l'ambito di applicazione di tale disposizione, inizialmente limitato alle sole cause seriali aventi ad oggetto contratti per adesione, è stato esteso a tutti i procedimenti in cui il giudice di pace è competente ai sensi del primo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile;
    tale disposizione, incidendo negativamente sull'interesse al patrocinio di cause di modico valore, sebbene possa determinare una riduzione del carico giudiziario del giudice di pace, di contro, con riferimento ai contratti per adesione, rischierebbe di accrescere l'esposizione di tutti i cittadini (contraente debole) a comportamenti contrattuali vessatori ad opera delle imprese che operano attraverso contratti seriali (contraente forte in quanto in grado di imporre il regolamento contrattuale seriale);
    in seguito all'entrata in vigore di tale articolo 19-bis, le imprese che operano tramite contratti seriali potrebbero essere incentivate ad incrementare le clausole contrattuali svantaggiose per i consumatori, giacché l'eventuale vessatorietà dei predetti contratti avrà, sul piano del contenzioso giudiziario, un costo prevedibilmente inferiore;
    per di più, tali disposizioni non consentirebbero di rapportare le spese legali alla reale complessità della questione oggetto di causa che, seppur di modico valore economico, potrebbe comunque comportare un impegno professionale ed un'applicazione intellettuale pari, se non superiore, a controversie di valore maggiore,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 19-bis al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a modificare le suddette disposizioni, allo scopo di assicurare una maggiore tutela del consumatore e di indurre le imprese che operano attraverso contratti seriali a porre in essere pratiche contrattuali più virtuose.
9/3209-bis-AR/10Frassinetti.


  La Camera
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, prevede importanti misure in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese;
    il medesimo provvedimento prevede altresì norme volte alla semplificazione per quanto riguarda l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane;
    in un contesto economico e finanziario nazionale ed europeo non favorevole, occorre pertanto intervenire urgentemente a sostegno del comparto artigiano e agricolo, in particolare per quelle piccole e medie imprese, che rappresentano l'autentica ossatura del tessuto produttivo nazionale e che versano in condizioni di evidente crisi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, iniziative normative ad hoc esclusivamente a sostegno delle piccole e medie imprese dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura del nostro Paese.
9/3209-bis-AR/11Nastri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 introduce una serie di interventi volti a potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea;
    la norma prevede l'istituzione di un comitato paritetico presso la Conferenza unificata, al fine di coordinare le metodologie di misurazione, ed introduce il concetto della progressività in tema di programmi delle regioni e degli enti locali volti alla riduzione degli oneri amministrativi del 25 per cento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento, volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, siano stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali.
9/3209-bis-A/R/12Ria.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-bis prevede che le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal giudice di pace in tutte le cause mobiliari di modico valore, non possono superare il valore della condanna principale;
    sul piano pratico, la disposizione, incidendo negativamente sull'interesse al patrocinio di cause di modico valore e riducendo i costi del contenzioso giudiziario a vantaggio delle imprese, rischia di accrescere l'esposizione del contraente debole a comportamenti contrattuali vessatori;
    infatti, le imprese che operano tramite contratti seriali potranno essere incentivate ad incrementare le clausole contrattuali svantaggiose per i consumatori, giacché l'eventuale vessatorietà dei predetti contratti avrà, sul piano del contenzioso giudiziario, un costo prevedibilmente inferiore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inasprimento del quadro sanzionatorio anche civilistico a tutela del consumatore, al fine di indurre l'impresa a pratiche contrattuali più virtuose.
9/3209-bis-A/R/13Tassone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1-bis integra, con disposizioni di dettaglio, la disciplina dello sportello unico delle attività produttive, attraverso la modifica dell'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la trasmissione per via telematica da parte dello sportello unico alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente degli estremi delle certificazioni di qualità o ambientali, ai fini dell'inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative.
9/3209-bis-A/R/14Mantini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge si propone di semplificare alcune procedure amministrative che attengono a diversi campi della vita dei cittadini e delle imprese, al fine di ridurne gli ostacoli burocratici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative che rendano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n 212, in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, ai controlli, alle verifiche, alle ispezioni effettuate da tutte le autorità di vigilanza.
9/3209-bis-A/R/15Ciccanti.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2 dell'articolo 5-ter del provvedimento in esame novella la legge quadro in materia di urbanistica, legge n. 1150 del 1942, introducendo un meccanismo di esclusione della valutazione di impatto ambientale per gli strumenti attuativi dei piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica, ferme restando alcune opportune cautele per le varianti successive per le quali la valutazione di impatto ambientale deve fare riferimento alle parti non sottoposte alla valutazione ambientale strategica;
    appare opportuno introdurre meccanismi di garanzia per gli interventi riguardanti ambiti soggetti alla tutela del paesaggio, così come stabilito dal Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

impegna il Governo

a prevedere l'introduzione di correttivi al fine di assicurare un'efficace azione di tutela del paesaggio nel rispetto dei principi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo criteri di leale collaborazione, promuovendo in sede di Conferenza unificata la stipula, tra il Ministero dei beni culturali, le regioni e gli enti locali, di un accordo volto a rafforzare le modalità di cooperazione nella predisposizione dei piani paesaggistici regionali e nella gestione dei vincoli; individuare forme di semplificazione e di accelerazione procedurali; adottare scelte organizzative e di sistema che rafforzino le rispettive strutture per la tutela del patrimonio paesaggistico e culturale.
9/3209-bis-A/R/16Margiotta, Mariani, Braga.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6-bis riforma il decreto legislativo n. 163 del 2003, prevedendo, nel caso in cui la ditta aggiudicataria di un appalto fallisca nel corso dei lavori oppure si giunga ad una risoluzione del contratto per rescissione, l'obbligatorietà dell'interpello dell'impresa classificatasi seconda, e poi, progressivamente, delle successive, per la sostituzione dell'impresa a cui erano stati affidati inizialmente i lavori;
    la norma introdotta sembra avere una caratterizzazione positiva, perché comporta certamente un recupero di tempo rispetto alla necessità di esperire una nuova gara pubblica, ma sembrerebbe più utile una riforma organica dell'impianto normativo sulla base di un serio e circostanziato approfondimento delle esigenze emerse in questi anni di vigenza del nuovo codice degli appalti,

impegna il Governo

ad avviare una riforma complessiva ed efficiente del sistema degli appalti, individuando specifici obiettivi prioritari, quali: l'abolizione del sistema di deroghe alle procedure ordinarie di gara previste oggi per una vasta casistica, il superamento dell'eccessivo ricorso al massimo ribasso come criterio per l'aggiudicazione degli stessi; l'introduzione dei requisiti reputazioni per le imprese; la garanzia della trasparenza e della diffusione delle informazioni, attraverso il potenziamento delle funzioni e delle attribuzioni dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'eliminazione del sistema degli arbitrati.
9/3209-bis-A/R/17Mariani, Margiotta, Braga.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5-ter del provvedimento in esame reca disposizioni di semplificazione in materia ambientale e paesaggistica, prevedendo che nelle procedure di realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 sia rispettata la normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, nonché la disciplina paesaggistica;
    l'espressione esplicita del parere di competenza dei soggetti preposti alla tutela ambientale, paesaggistica-territoriale, del patrimonio storico-artistico, costituisce una garanzia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni del patrimonio culturale, che deve essere coerentemente contemperata alle esigenze di semplificazione e certezza delle procedure autorizzatorie;
    l'esclusione del ricorso al meccanismo del silenzio assenso per i procedimenti concernenti i beni culturali, paesaggistici e l'ambiente è formalmente sancita dall'articolo 20, comma 4, della legge 241 del 1990; al riguardo si ricorda inoltre che con la sentenza n. 404 del 1997 la Corte ribadisce che, con riferimento ai profili ambientali opera il principio fondamentale, risultante da una serie di norme di materia ambientale, della necessità di pronuncia esplicita, mentre il silenzio dell'amministrazione preposta a vincolo ambientale non può avere valore di assenso (si vedano anche le sentenze n. 26 del 1996 e n. 302 del 1998);
   analoghe considerazioni sono espresse dalla Corte di giustizia europea con riferimento alla normativa comunitaria; con sentenza 28 febbraio 1991, la Corte afferma che in materia ambientale il rifiuto, la concessione o la revoca di autorizzazioni devono risultare da un provvedimento esplicito e seguire regole procedurali precise e pertanto un'autorizzazione tacita non può considerarsi compatibile con le prescrizioni comunitarie;
    l'articolo 183 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 42 del 2004) prevede che le leggi non possono introdurre deroghe ai principi del decreto legislativo, se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni; analoga previsione di abrogazione espressa è contenuta nel Codice ambientale (decreto legislativo 152 del 2006, articolo 3, comma 1),

impegna il Governo

a garantire, nell'ambito dell'esercizio delle prerogative attribuite dalla legislazione vigente ai soggetti competenti, la possibilità di piena espressione dei relativi pareri a tutela dei valori ambientali, paesaggistico-territoriali e del patrimonio storico artistico.
9/3209-bis-A/R/18. (Nuova formulazione). Braga, Mariani, Margiotta.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16-bis, comma 10, della legge n. 2 del 2009 di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, ha previsto una importante semplificazione in materia di DURC (Documento unico di regolarità contributiva), prevedendo che l'obbligo di richiedere il DURC sia ad esclusivo carico dell'amministrazione e che non possa essere chiesto al contraente affidatario dell'incarico di lavori, servizi o forniture;
    persistono in numerose amministrazioni pubbliche comportamenti contrari alla legge, che si traducono nell'imposizione vessatoria dell'obbligo alle imprese di richiedere il DURC presso le amministrazioni deputate al rilascio dello stesso;
    in tal modo, rimangono a carico delle aziende oneri burocratici con aggravi organizzativi che comportano costi rilevanti, in particolar modo per le micro e piccole imprese,

impegna il Governo:

   ad attivare iniziative atte a verificare in ogni amministrazione la compiuta applicazione della norma in premessa da parte delle stesse amministrazioni e a individuare gli opportuni strumenti sanzionatori per le stesse;
   a riferire al più presto e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2010 in Parlamento sullo stato di non applicazione della normativa.
9/3209-bis-A/R/19Vignali, Versace, Cazzola.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16-bis, comma 10, della legge n. 2 del 2009 di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, ha previsto una importante semplificazione in materia di DURC (Documento unico di regolarità contributiva), prevedendo che l'obbligo di richiedere il DURC sia ad esclusivo carico dell'amministrazione e che non possa essere chiesto al contraente affidatario dell'incarico di lavori, servizi o forniture;
    persistono in numerose amministrazioni pubbliche comportamenti contrari alla legge, che si traducono nell'imposizione vessatoria dell'obbligo alle imprese di richiedere il DURC presso le amministrazioni deputate al rilascio dello stesso;
    in tal modo, rimangono a carico delle aziende oneri burocratici con aggravi organizzativi che comportano costi rilevanti, in particolar modo per le micro e piccole imprese,

impegna il Governo:

   ad attivare iniziative atte a verificare in ogni amministrazione la compiuta applicazione della norma in premessa da parte delle stesse amministrazioni e a individuare gli opportuni strumenti sanzionatori per le stesse;
   a riferire sullo stato di non applicazione della normativa.
9/3209-bis-A/R/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Vignali, Versace, Cazzola.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca una serie di importanti misure di semplificazione per i cittadini e per le imprese;
    il sistema di tracciabilità dei rifiuti introdotto dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (c.d. SISTRI), pur condivisibile nella finalità di garantire trasparenza sul flusso dei rifiuti e di combattere i reati ambientali, si sta rivelando troppo complesso e costoso soprattutto per le piccole imprese; è necessario, anche in applicazione dei principi dello Small Business Act, creare un contesto normativo di favore per le imprese, soprattutto quelle micro e piccole, rendendo le pubbliche amministrazioni permeabili alle loro esigenze ed eliminando tutti quegli inutili adempimenti burocratici che complicano la vita delle imprese con costi enormi in termini di risorse economiche ed amministrative;
    nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni è stata evidenziata la necessità di intervenire anche in materia di semplificazione delle procedure riguardanti la gestione e la rintracciabilità dei rifiuti pericolosi, soprattutto quando si tratti di determinate categorie quali artigiani, piccoli comuni e agricoltori, che al momento soffrono in maniera eccessiva il peso e gli oneri dei numerosi procedimenti burocratici che l'attuale normativa prevede;
    centinaia di migliaia di PMI e artigiani, la cui attività non causa forti impatti ambientali e – soprattutto – realizzano limitatissime movimentazioni (quantificabili ad esempio in 12 registrazioni e 1 o 2 prelievi all'anno) sono costrette a pagare i costi annuali di iscrizione al SISTRI (120 euro l'anno) troppo esose;
    la Commissione Affari costituzionali ha approvato un emendamento che prevede la proroga dell'entrata in vigore del SISTRI per le imprese di minore dimensione, con la finalità di individuare criteri di proporzionalità nella sua applicazione;
    in attuazione del principio comunitario del Think Small First, occorre riequilibrare il sistema introdotto dal SISTRI prevedendone l'applicazione in base ai principi di gradualità e proporzionalità, e sostenibilità al fine di introdurre concrete semplificazioni e di ridurre i costi per le micro e piccole imprese,

impegna il Governo

a tenere in considerazione i maggiori costi dell'introduzione del SISTRI per le imprese, con particolare riguardo a quelle micro e piccole, prevedendo l'emanazione di un decreto del ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare che individui modalità di applicazione graduale e proporzionale del SISTRI parametrata alla dimensione di attività dell'impresa con l'abbattimento della tariffa a carico delle stesse micro e piccole imprese e con l'individuazione di modalità di gestione semplificata.
9/3209-bis-A/R/20Versace, Vignali, Sammarco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5-ter del disegno di legge in esame reca norme di semplificazione in materia ambientale e paesaggistica;
    in particolare il comma 1 dispone che qualora sia stata rilasciata una concessione demaniale marittima e lacuale, anche provvisoria, è possibile realizzare strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto, senza alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, purché non siano in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette;
    ricordiamo che con la modifica proposta dalla norma in commento, per «strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto», ora si intende non solamente le aree demaniali destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto (come previsto dalla normativa vigente), ma anche i pontili galleggianti a carattere stagionale con impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari;
    la soppressione quindi dell'obbligo al titolo abilitativo per la loro realizzazione, consentirà di fatto la realizzazione, per esempio, di decine e centinaia di nuovi punti di ormeggio estivi per le barche lungo le nostre coste con tanto di pontili e di relativi accessori, senza che siano necessari titoli edilizi;
    e ciò sarà possibile anche in aree costiere e marine di particolare bellezza e pregio, tra le quali anche le aree protette (se lo prevedono i relativi regolamenti di fruizione) e le aree marine di reperimento, ossia quelle aree di elevata valenza naturalistica che posseggono tutti i requisiti per la loro futura trasformazione in aree marine protette;
    si ricorda peraltro che l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ha delegato alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, qualora l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative;
    la norma risulta quindi essere lesiva delle specifiche competenze regionali in materia,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, al fine di garantire maggiormente le specifiche competenze e autonomie regionali in materia;
   a individuare ulteriori aree e ambiti di particolare pregio per i quali debba continuare a richiedersi il necessario titolo abilitativo edilizio e demaniale, prevedendo eventualmente il parere preventivo della locale Capitaneria di porto che si dovrà esprimere anche per gli aspetti relativi alla sicurezza dell'opera.
9/3209-bis-A/R/21Piffari, Favia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 30 non si configura, al termine di un esasperato rimaneggiamento del testo, semplicemente quale disposizione volta a semplificare il nostro ordinamento e ad accorparne le norme al fine di offrire un'agevole corpus per materia;
    tale codificazione, cui il Governo deve adempiere nei modi indicati dal testo dell'articolo, rischia di essere intesa come funzionale ad interventi che non hanno solo l'obiettivo di una razionalizzazione normativa, bensì quello di incidere sul corpo e sul senso di norme in vigore, aprendo alla possibilità di veri e propri interventi normativi;
    il testo, inoltre, sembra offrire una inusitata possibilità di interventi, per via amministrativa, finalizzati ad interpretazioni autentiche di norme, in violazione delle prescrizioni vigenti in materia e con grave alterazione dell'equilibrio dei poteri stabiliti dal nostro ordinamento costituzionale,

impegna il Governo

nell'opera di codificazione introdotta, ad attenersi ai principi generali del nostro ordinamento in materia, alle regole e alla prassi che hanno sempre ispirato gli interventi finalizzati alla redazione di codici e testi unici.
9/3209-bis-AR/22Favia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge contiene importanti misure di semplificazione dirette ad eliminare una serie di oneri e adempimenti burocratici per i cittadini e le imprese in linea con l'obiettivo europeo di riduzione degli oneri burocratici del 25 per cento entro il 2010;
    da tempo il Governo è impegnato nell'adozione di importanti misure legislative che, facendo propri i principi contenuti nello Small Business Act adottato dalla Commissione europea nel giugno 2008, intendono creare le condizioni per favorire la crescita e la competitività delle piccole e medie imprese presenti sul territorio nazionale;
    la prevalenza delle piccole e medio imprese nel sistema produttivo italiano è confermata da oltre 4 milioni di micro imprese con meno di 10 addetti, che rappresentano il 95 per cento del totale delle imprese ed occupano il 46 per cento degli addetti;
    l'articolo 1-quater, del presente disegno legge, differisce di diciotto mesi il termine di cui al comma 2, dell'articolo 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione;
    il riassetto normativo del sistema degli incentivi è importante per dare continuità alle iniziative di sviluppo intraprese da molte piccole realtà produttive presenti sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'adozione dei suddetti decreti legislativi, di concedere gli incentivi previsti dall'articolo 3, della legge n. 99 del 2009, alle sole imprese che si impegnano a produrre sul territorio nazionale, senza delocalizzazione la produzione al di fuori dei confini regionali.
9/3209-bis-AR/23Cavallotto, Allasia.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione al debito dell'Argentina nei confronti dell'Italia e dei risparmiatori italiani – 3-01110

   GOZI, VENTURA, MARAN, BOCCIA, FARINONE, GARAVINI, LOSACCO, LUONGO, MERLONI, POMPILI, VERINI e ZAMPA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   secondo quanto si apprende dalla stampa, il Ministro interrogato, in occasione del G20 del 5 e 6 giugno 2010, non ha affrontato con il Ministro delle finanze argentino, Amado Boudou, la questione dell'oneroso debito dell'Argentina nei confronti dell'Italia e degli oltre 180.000 risparmiatori;
   il Governo chiede enormi sacrifici agli italiani con la manovra finanziaria per poter fronteggiare la crisi, condanna giustamente la speculazione e si sta impegnando per il recupero dei capitali esteri;
   il Governo ha più volte affermato di volersi impegnare nel riscrivere le regole della finanza internazionale;
   il Governo siede nel G20 – uno degli organi preposti a rivedere tali regole – insieme all'Argentina, Paese che non rispetta quelle stesse regole internazionali che dovrebbe rivedere, né le sentenze dei tribunali (oltre 400 sentenze di condanna nella sola Germania);
   secondo analisti internazionali e fonti politiche interne, i dati economico-finanziari che l'Argentina presenta alla comunità internazionale non corrisponderebbero alla realtà. Infatti, dal 2006 l'Argentina nega l'accesso ai propri dati al Fondo monetario internazionale, di cui è membro;
   il nuovo concambio inverosimilmente dilazionato al 2038 proposto dal Governo argentino, a parziale riparazione del debito, è assolutamente insoddisfacente, decurtando circa del 75 per cento il valore dell'investimento, essendo addirittura inferiore a quello proposto nel 2005 e rifiutato da una larga parte degli investitori perché ritenuto «avaro e offensivo» anche dall'allora Ministro dell'economia e delle finanze italiano Domenico Siniscalco;
   il debito che il Governo argentino ha nei confronti dei risparmiatori italiani è di oltre 4 miliardi e mezzo di dollari americani ad oggi, ai quali si aggiungono gli interessi passivi e il mancato gettito erariale per un importo che al 2007 superava gli 11 miliardi di dollari americani, pari, secondo alcune stime, all'1 per cento del prodotto interno lordo;
   in altri Paesi si stanno promuovendo iniziative a sostegno dei propri connazionali per consentire loro di riottenere le somme investite in Argentina, come nel caso degli Stati Uniti, dove il 25 maggio 2010 un giudice federale ha deciso di bloccare 2,43 miliardi di dollari Usa dei conti del Banco nacional, in risposta ad una class action di investitori americani –:
   se il Ministro interrogato possa chiarire perché nemmeno in tale occasione abbia affrontato il tema del debito argentino nei confronti dell'Italia e dei risparmiatori italiani e se e come intenda intervenire affinché l'Argentina restituisca quanto dovuto, soprattutto data la quantità di risorse che manca dal 2001 all'Italia, la profonda crisi in cui versa oggi il nostro Paese e la recente offerta argentina ritenuta economicamente poco dignitosa.
(3-01110)
(8 giugno 2010)


Entità dei risparmi di spesa attesi derivanti dalle verifiche sui trattamenti di invalidità e ulteriori iniziative per contrastare il fenomeno dei falsi invalidi – 3-01111

   REGUZZONI, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, LUSSANA, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, COTA, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   con il piano straordinario di verifica delle invalidità civili, di cui all'articolo 80 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo ha inteso procedere ad una rigorosa verifica sulle «false invalidità»;
   sempre nell'intento di un giro di vite sui falsi invalidi, ma al contempo per snellire ed accelerare tempi e modalità per l'erogazione dei benefici derivanti dal riconoscimento dello stato invalidante, successivamente, con l'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, intitolato «Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile», sono state attribuite all'Inps nuove competenze per l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile, dell’handicap e della disabilità e sono state riviste le modalità di presentazione delle domande di accertamento, la valutazione sanitaria, la concessione delle prestazioni ed il ricorso in giudizio;
   inoltre, con la legge finanziaria per il 2010 è stato previsto un programma di 100 mila verifiche aggiuntive rispetto ai 200 mila accertamenti, di cui al predetto decreto-legge n. 112 del 2008 nei confronti dei titolari di invalidità civile;
   gli interroganti sono ben consapevoli che lo stato invalidante può nel tempo modificarsi in senso migliorativo e che, pertanto, non sempre la revoca del trattamento di invalidità corrisponde alla scoperta di una falsa invalidità;
   tuttavia, negli ultimi mesi le cronache di giornali hanno riportato casi eclatanti di truffe e false pratiche di invalidità, tutte al Centro-Sud, come il caso dei sessanta finti ciechi a Napoli o gli intrecci tra aziende sanitarie locali e politica – assegno in cambio di voto – a Palermo e Siracusa, sui quali sono ancora in corso le indagini della magistratura;
   peraltro, si ricorda, che proprio la relazione generale sulla situazione economica del Paese del 2009, riferita al 2008, aveva evidenziato come nel Sud il numero di prestazioni, in rapporto alla popolazione, fosse del 50 per cento superiore rispetto al Nord e come la Lombardia fosse, con la percentuale del 2,79 per cento, la regione con meno pensioni di invalidità, sempre in rapporto alla popolazione;
   la dinamica di crescita della spesa per le pensioni di invalidità mostra segnali molto preoccupanti, se si considera che, secondo i dati riferiti dallo stesso Governo in occasione dell'illustrazione dei contenuti della manovra economica appena varata, la spesa per le pensioni di invalidità è salita da 6 miliardi di euro del 2001 a 16 miliardi, che equivalgono a un punto di prodotto interno lordo l'anno;
   la recentissima manovra finanziaria prevede ulteriori verifiche e controlli sui trattamenti di invalidità – 100 mila nel 2011 e 200 mila per il 2012 e 2013 – e la responsabilizzazione delle regioni nella spesa per queste voci –:
   quali risultati il Governo si attenda in termini di risparmi di spesa dalle misure in tema di pensioni di invalidità contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, e quali ulteriori iniziative ritenga di assumere al fine di contrastare il fenomeno delle false invalidità. (3-01111)
(8 giugno 2010)


Iniziative per incentivare il ricorso ai cosiddetti buoni-lavoro (voucher) a favore dei giovani, con particolare riferimento ai lavori estivi – 3-01112

   BALDELLI e GIAMMANCO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   le ultime rilevazioni dell'Istat sull'occupazione hanno evidenziato la complessa situazione dei giovani, che, come nella maggior parte dei Paesi industrializzati, appaiono subire in maniera significativa l'impatto della crisi economica;
   in particolare, l'area dell'inattività incide sui giovani con meno di 30 anni che vivono in casa con i genitori. In questa fascia della popolazione si registra una significativa flessione degli occupati, un allargamento dell'area dei giovani non impegnati né in un lavoro né in un percorso di studi e, infine, una crescita degli studenti, molti dei quali in precedenza studenti-lavoratori, presumibilmente propensi a prolungare gli studi in ragione delle ridotte prospettive occupazionali;
   il mercato del lavoro italiano registra un continuo aumento di posti vacanti, per la maggior parte rivolti ai giovani. Utilizzando le stime di Confindustria e Confartigianato, i posti vacanti nel 2009 sono stati quasi 100 mila;
   se i posti vacanti fossero stati coperti, l'occupazione giovanile sarebbe stata circa 1 punto e mezzo più elevata e la riduzione della quota di giovani occupati registrata nel 2009 sarebbe stata significativamente minore di quella osservata;
   c’è un evidente disallineamento tra domanda e offerta di lavoro;
   occorre valorizzare il capitale umano e nello stesso tempo rivalutare il lavoro manuale come primo stimolo alla crescita di qualificazione e di reddito e ciò può avvenire anche con l'assunzione e lo svolgimento di piccoli lavori anche in età di studio, compatibilmente con gli impegni scolastici o universitari;
   ci si avvia verso la stagione estiva, nella quale i giovani, anche quelli che prima studiavano, sono ora più disponibili a trovare occupazioni di breve durata;
   i cosiddetti buoni-lavoro (voucher) hanno riscosso un grande successo nel settore dell'agricoltura e dei servizi;
   il sistema dei voucher avvicina i giovani al lavoro e consente loro di maturare non solo utili esperienze formative, ma anche i primi contributi previdenziali;
   tale sistema consente ai giovani di svolgere prestazioni di lavoro in forma regolare e con copertura assicurativa, rappresentando, altresì, una valida alternativa a quegli stage fittizi che mascherano veri rapporti di lavoro –:
   quali iniziative intenda adottare il Governo affinché questo sistema possa diffondersi in maniera più efficace in tutte le aree del Paese, e non solo nel Nord-Est, e per facilitare l'incontro tra questo strumento e le migliaia di giovani che nei prossimi mesi si troveranno ad avere la possibilità di cercare lavori estivi di natura occasionale o accessoria. (3-01112)
(8 giugno 2010)


Misure a favore delle lavoratrici madri, anche alla luce dell'ipotesi dell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego, e iniziative per il riconoscimento di un sistema di crediti ai fini pensionistici per la cura dei familiari – 3-01113

   PORCINO, ANIELLO FORMISANO, PALADINI, MURA, DI GIUSEPPE, BORGHESI e PALAGIANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   la Corte di giustizia europea nel 2008 ha condannato 1'Italia per la mancata equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne nel pubblico impiego;
   la Commissione europea richiede che il Governo italiano, dando esecuzione alla predetta sentenza, proceda entro il 2012 all'equiparazione dell'età pensionabile;
   all'interno dell'Unione europea l'Italia è fanalino di coda in questa materia, avendo quasi tutti gli altri Paesi proceduto all'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne. Tuttavia, sia ben inteso, l'Europa impone all'Italia l'equiparazione dell'età pensionabile tra i due sessi, ma non l'innalzamento di quella delle donne. Per esempio, in Francia esiste uno schema generale di pensionamento a 60 anni per uomini e donne e uno schema complementare a 65 anni;
   se da un lato l'Italia deve raggiungere subito questo obiettivo per consentire alle donne di recuperare almeno in parte il gap contributivo con i loro colleghi maschi, dall'altro non sono indifferenti, anzi sono indispensabili, misure di riforma del welfare e della previdenza in grado di eliminare contestualmente le condizioni che sono all'origine della differenza di età pensionabile, dissipando il rischio di aggiungere ingiustizia a disuguaglianza;
   è noto che in Italia le donne svolgono molto lavoro non pagato, a fronte di una vita lavorativa remunerata più corta, che ha come conseguenza una ricchezza pensionistica più ridotta. È indispensabile prendere atto che quelle di loro che si fanno carico di responsabilità famigliari, di cura e della maternità hanno in effetti una vita lavorativa complessivamente più lunga e pesante di quella degli uomini, con periodi di concentrazione spesso insostenibili e per cui pagano prezzi economici e professionali elevati;
   è su questo che occorre intervenire, destinando a misure sia di sostituzione (tramite i servizi) che di riconoscimento del lavoro di cura (tramite congedi remunerati e contributi figurativi) i risparmi ottenuti con l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne. Ciò consentirebbe anche di non distinguere genericamente tra «donne» e «uomini», ma tra chi – donna o uomo – si prende cura dei figli o fa attività di cura per persone non autosufficienti per età o malattia e chi no;
   l'Italia è, in Europa, tra i Paesi con i risultati peggiori in termini di differenziali di genere, in particolare con riferimento a lavoro e politica; l'occupazione femminile è molto lontana dagli obiettivi di Lisbona. Questo evidenzia, specialmente per il nostro Paese, un potenziale di crescita che un maggiore e migliore impiego delle capacità femminili consentirebbe di mettere a frutto. Chiudere il gap tra presenza maschile e femminile nel mondo del lavoro contribuirebbe anche ad alleviare il problema pressante della sostenibilità delle pensioni: l'aumento del numero degli occupati fra le persone in età lavorativa, infatti, ridurrebbe il cosiddetto «rapporto di dipendenza», ossia quello fra pensionati e lavoratori (si confronti l'articolo di Chiara Saraceno del 6 gennaio 2009);
   vanno ridotte ed eliminate le condizioni che producono il gap reddituale e contributivo tra donne e uomini, eliminando le discriminazioni di genere che ancora esistono nel mercato del lavoro ad ogni livello: dall'accesso alle forme contrattuali alle possibilità di carriera, rafforzando le politiche di conciliazione, per donne e uomini, dai servizi di cura per la prima infanzia e per le persone non autosufficienti ai tempi scolastici, che tengano conto del fatto che oramai nella maggioranza delle famiglie entrambi i genitori – o l'unico genitore presente – sono occupati;
   purtroppo, invece, per fare un esempio, l'obiettivo europeo per il 2010 – almeno 33 posti nei nidi pubblici ogni 100 bambini – è molto lontano per l'Italia, che si ferma all'11,4 per cento, contro il 25-30 del resto dell'Unione europea. In Francia, ad esempio, il 27 per cento dei bambini fino a 3 anni ha un posto in un asilo nido (o struttura assimilabile), a fronte del 7 per cento in Italia, che registra forti variazioni regionali, con tassi più elevati nelle regioni settentrionali;
   per quanto riguarda l'aspetto più direttamente legato all'età pensionabile, una contestuale riforma del welfare deve contenere il riconoscimento di un adeguato valore economico al lavoro di cura e alla maternità, soprattutto sotto forma di contributi figurativi più sostanziosi di quelli attualmente vigenti, sulla scia di quanto già avviene in altri Paesi europei;
   potrebbe essere valutato, per esempio, il riconoscimento della figura del «caregiver universale» (senza distinzione tra donne e uomini) figura già riconosciuta in molti Paesi europei, come Olanda, Germania, Francia, Austria e Paesi scandinavi, cui sono attribuiti benefici in termini pensionistici e in alcuni casi anche in termini di remunerazione e di ferie;
   potrebbe essere, altresì, valutato quanto avviene in Germania, e in forme analoghe anche in altri Paesi, dove è adottato un sistema di crediti ai fini pensionistici per la cura dei figli, attraverso il conferimento ai genitori (da dividersi tra loro, a loro discrezione, se c’è accordo; in caso contrario in modo da riequilibrare le rispettive pensioni) di contributi figurativi, pari a tre anni per il primo figlio e due per ogni successivo. Questi contributi sono riconosciuti indipendentemente dallo status lavorativo e non sono comunque cumulabili ai periodi maturati durante il congedo parentale e a quelli per maternità –:
   se il Governo, oltre a fissare la data della parificazione dell'età pensionabile maschile e femminile, intenda provvedere contestualmente a misure concrete di sostegno alle madri lavoratrici e per la cura dei non autosufficienti ed al riconoscimento di contributi figurativi o di crediti pensionistici per chi abbia avuto figli e svolga compiti di cura e famigliari.
(3-01113)
(8 giugno 2010)


Iniziative volte a prevedere un meccanismo previdenziale con effetti premiali per le lavoratrici madri, anche in considerazione dell'ipotesi di equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne nel pubblico impiego – 3-01114

   CASINI, VIETTI, CESA, BUTTIGLIONE, CAPITANIO SANTOLINI, VOLONTÈ, CICCANTI, COMPAGNON, NARO, RAO, DELFINO, POLI, GALLETTI, LIBÈ, MEREU, OCCHIUTO, ADORNATO, BOSI, BINETTI, ENZO CARRA, CERA, CIOCCHETTI, DE POLI, DIONISI, DRAGO, ANNA TERESA FORMISANO, LUSETTI, MANNINO, MANTINI, MONDELLO, PEZZOTTA, PISACANE, RIA, ROMANO, RUGGERI, RUVOLO, TASSONE, NUNZIO FRANCESCO TESTA e ZINZI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   giovedì 3 giugno 2010 è pervenuta al Governo la lettera relativa alla procedura d'infrazione, aperta e in corso già dal 2008, che impone all'Italia di equiparare l'età pensionabile di uomini e donne nel pubblico impiego entro il 2012;
   nell'incontro bilaterale tra il Ministro interrogato e la Commissaria Reding, svoltosi il 7 giugno 2010, non c’è stato spazio per alcuna trattativa ed è stata negata la gradualità dell'applicazione del provvedimento che l'Italia aveva stabilito per il 2018;
   a margine dell'incontro il Ministro interrogato ha affermato, altresì, che è ragionevole considerare che la manovra finanziaria possa costituire il veicolo più immediato e tempestivo per le modifiche legislative necessarie, se il Governo deciderà di adempiere alla sentenza della Corte di giustizia europea;
   la differenza dei requisiti di età tra uomini e donne era stata concepita per tutelare il lavoro familiare della donna, soprattutto in quanto madre, ma l'obiettivo è ben lungi dall'essere raggiunto e la necessità di equiparare l'età pensionabile può rappresentare un'opportunità per una riforma sostanziale e decisiva anche in questo senso;
   è opportuno ricordare che l'Italia vanta, purtroppo, uno dei più bassi indici di natalità e non dispone di strumenti adeguati per conciliare lavoro e tempi di cura familiare, mettendo le donne lavoratrici sempre più spesso di fronte ad una scelta tra maternità e affermazione professionale;
   la nascita di figli gioverebbe enormemente al sistema pensionistico, compensando nel tempo le spese e riequilibrando un sistema che rischia il collasso proprio per lo squilibrio generazionale;
   l'adeguamento dell'età pensionabile per le dipendenti del pubblico impiego risulta, altresì, indispensabile per realizzare un riequilibrio del mercato dell'occupazione, atteso che l'Italia è uno dei Paesi Ocse con il più basso tasso di occupazione femminile e ancora troppo lontano dagli obiettivi del trattato di Lisbona –:
   quali iniziative intenda adottare al riguardo e se non ritenga di prevedere, nell'ambito delle modifiche che dovranno essere apportate alla normativa italiana per effetto della procedura di infrazione citata, un meccanismo contributivo e previdenziale con effetti premiali per le donne che decidano di avere dei figli, al fine di rendere anche in Italia finalmente possibile la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare. (3-01114)
(8 giugno 2010)


Problematiche conseguenti all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1967/2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo – 3-01115

   MELCHIORRE, RICARDO ANTONIO MERLO e TANONI. — Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   il regolamento (CE) n. 1967/2006, approvato il 21 dicembre 2006, che detta norme per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, mira a vietare o a sottoporre ad una regolamentazione più rigorosa gli attrezzi da pesca che risultano troppo dannosi per l'ambiente marino o che conducono al depauperamento di determinati stock, al fine di evitare il prelievo eccessivo di individui sottotaglia;
   le nuove disposizioni che sono entrate in vigore da martedì 1o giugno 2010, prescrivendo maglie più larghe che rendono impossibile la pesca di piccoli molluschi, così come una distanza minima di 1,5 miglia dalla costa per le reti gettate sotto costa o la minore distanza di 0,3 per le draghe usate per la pesca di bivalvi, come telline e cannolicchi, produrranno ingenti danni economici agli armatori, ai pescatori italiani e a quei servizi, quali la ristorazione e l'alberghiero, a detto comparto connessi;
   i divieti previsti dal «regolamento Mediterraneo», seppur noti da tempo, colpiscono in maniera particolare il nostro Paese che fa della piccola pesca un'importante fonte di reddito, suscitando la legittima preoccupazione dell'intero settore già duramente colpito dalla crisi, dall'aumento dei carburanti e dalla concorrenza internazionale. Le ripetute agitazioni che stanno interessando in queste ore i principali porti italiani lo dimostrano –:
   se il Ministro interrogato, in considerazione del grave danno economico subito dal settore del piccolo strascico costiero, già in crisi da due decenni e nel contesto di un prelievo ittico sostenibile, intenda provvedere ad un sistema di sostegno economico e sociale, anche nel senso di una conversione ad altra tipologia di pesca per coloro che perderanno tutto o una quota sostanziale del loro lavoro, qualora non fosse accordato a livello comunitario alcuna deroga nei confronti del nostro Paese. (3-01115)
(8 giugno 2010)


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: FARINA COSCIONI ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; LIVIA TURCO ED ALTRI; DI VIRGILIO E PALUMBO; MURA ED ALTRI; MINARDO ED ALTRI; DI PIETRO ED ALTRI; SCANDROGLIO ED ALTRI; ZAZZERA; DE POLI ED ALTRI: PRINCÌPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI GOVERNO DELLE ATTIVITÀ CLINICHE PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (A.C. 278-799-977-TER-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909-A)

AC 278-A – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

   La Camera,
   premesso che:
    i pareri espressi dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali e dalla I Commissione della Camera mettono in luce la chiara invasione della competenza legislativa delle regioni nella materia oggetto del provvedimento;
    la giurisprudenza della Corte costituzionale evidenzia come il nuovo quadro di riferimento sia «caratterizzato dall'inserimento nell'ambito della legislazione concorrente (...) anzitutto della materia “tutela della salute”, assai più ampia rispetto alla precedente materia “assistenza sanitaria ospedaliera”» (sentenze n. 270 del 2005 e n. 181 del 2006) e che con la riforma del Titolo V della Costituzione il quadro delle competenze è stato profondamente rinnovato; in tale quadro le regioni possono esercitare le attribuzioni, di cui ritengano di essere titolate, approvando una propria disciplina legislativa anche sostitutiva di quella statale;
    nelle sentenze n. 336 del 2005, n. 50 del 2007 e n. 237 del 2009 la Corte costituzionale ha rilevato che «la nozione di “principio fondamentale”, che costituisce il discrimine nelle materie di competenza legislativa concorrente tra attribuzioni statali e attribuzioni regionali, non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le “materie” hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo ed è il legislatore che opera le scelte che ritiene opportune, regolando ciascuna materia sulla base di criteri normativi essenziali che l'interprete deve valutare nella loro obiettività»;
    secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze della Corte costituzionale n. 422 del 2006, n. 50 del 2007 e n. 371 del 2008), è in particolare ascrivibile alla materia «tutela della salute» la disciplina della nomina degli organi apicali di enti operanti in campo sanitario e quella dell'attività libero-professionale intramuraria del personale sanitario;
    talune delle disposizioni recate dal testo – pur configurandosi come «principi fondamentali» e nonostante la titolarità degli interventi siano posti in capo alle regioni – intervengono su una materia rientrante nell'ambito della competenza concorrente tra lo Stato e le regioni con norme che appaiono, in parte, specifiche e di dettaglio;
    si richiamano, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), riguardante il collegio di direzione; all'articolo 3, comma 1, lettera b), che detta norme sui requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale e le modalità di valutazione di tali requisiti; all'articolo 4, relativo all'attribuzione di incarichi di studio, di struttura semplice e complessa, ai dirigenti medici; all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 2, che interviene sull'organizzazione dipartimentale, materia che attiene alle competenze regionali;
    del resto, anche le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, afferenti le attività libero-professionali dei dirigenti medici e la libera professione degli operatori delle professioni sanitarie non mediche, attenendo ai modelli organizzativi del sistema sanitario, propri della competenza regionale, appaiono lesive della potestà legislativa regionale in materia,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 278 abb.-A.
n. 1. Lenzi, Livia Turco, Miotto, Amici, Bressa, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Giovanelli, Zaccaria.