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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 16 giugno 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 giugno 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Enzo Carra, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, Dal Lago, Delfino, Di Stanislao, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Fassino, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi, Pecorella, Pescante, Pianetta, Picchi, Prestigiacomo, Ravetto, Razzi, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Enzo Carra, Casero, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, Dal Lago, Delfino, Di Stanislao, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Fassino, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lo Presti, Lombardo, Lucà, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi, Pecorella, Pescante, Pianetta, Picchi, Prestigiacomo, Ravetto, Razzi, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 giugno 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MORASSUT ed altri: «Princìpi generali in materia di governo del territorio nonché di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche» (3543);

PAGANO: «Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo» (3544).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge ALESSANDRI ed altri: «Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» (1326) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.

La proposta di legge CAPARINI ed altri: «Disposizioni in materia di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti del lago di Garda» (1736) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.

La proposta di legge BITONCI ed altri: «Modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la prestazione di garanzia fideiussoria per l'attribuzione del numero di partita IVA a soggetti stranieri» (2087) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.

La proposta di legge CAPARINI ed altri: «Modifica all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il prolungamento facoltativo dell'astensione dal lavoro per maternità mediante elevazione dell'età pensionabile delle lavoratrici» (2413) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.

La proposta di legge MOSCA ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'indennità giornaliera durante il congedo di maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio» (2618) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Froner.

La proposta di legge CAZZOLA ed altri: «Modifiche all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, concernenti l'introduzione, in via sperimentale, di norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia» (2671) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Pelino e Scandroglio.

La proposta di legge SALTAMARTINI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di sostegno alla maternità, di utilizzazione del congedo parentale e di obbligatorietà del congedo di paternità» (3023) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Scandroglio.

La proposta di legge ALESSANDRI e CAPARINI: «Modifiche al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, concernenti la soppressione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e l'istituzione di un'imposta sulla pubblicità radiotelevisiva» (3295) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.

La proposta di legge BITONCI ed altri: «Modifica alla disciplina in materia di patto di stabilità interno per gli anni 2010 e 2011» (3314) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.

La proposta di legge FUCCI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento dell'endometriosi come malattia che dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria, nonché istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi» (3427) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sammarco.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 3534, d'iniziativa dei deputati DONADI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, istituzione dell'indennità di genitore e altre disposizioni a sostegno della maternità, nonché modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e al decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernenti l'elevazione dell'età pensionabile delle donne».

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

III Commissione (Affari esteri):
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007» (3499) Parere delle Commissioni I, IV, V e VIII.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 14 giugno 2010, ha comunicato che la 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2010)95 definitivo) (atto Senato doc. XVIII-bis, n. 9), che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (COM(2010)132 definitivo) (atto Senato doc. XVIII-bis, n. 10), che è trasmessa alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente) nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Corte dei Conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 15 giugno 2010, ha trasmesso le deliberazioni n. 5 del 2009 e n. 84 del 2010, e le relative relazioni concernenti l'indagine di controllo sulla gestione delle unioni di comuni della regione Marche, approvate dalla competente sezione regionale dì controllo, rispettivamente, nelle adunanze del 15 dicembre 2008 e del 7 maggio 2010.

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 15 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Cassa nazionale cancellieri nell'anno 2009, corredata dai bilanci di previsione e consuntivo, riferiti alla medesima annualità.

Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 15 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la relazione sulle attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro unioni regionali, relativa al periodo compreso tra il 2005 e il 2008 (doc. CXX, n 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 15 giugno 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio recante applicazione obbligatoria del regolamento n. 100 della Commissione economica per l'Europa delle Nazione Unite ai fini dell'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la sicurezza elettrica (COM(2010)280 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Proposta di decisione del Consiglio del [...] relativa all'applicazione obbligatoria dei regolamenti n. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 e 125 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati (COM(2010)310 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Progetto di bilancio rettificativo n. 5 al bilancio generale 2010 - Stato generale delle entrate (COM(2010)320 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (COM(2010)324 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con lettera in data 14 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettere e) ed f), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, una segnalazione in merito alla riforma della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica recata dall'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, che ha modificato e integrato le disposizioni previste dall'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione del predetto articolo 23-bis, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (226).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 luglio 2010. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 1o luglio 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI PROVINCE E COMUNI, SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE, CARTA DELLE AUTONOMIE LOCALI. RIORDINO DI ENTI ED ORGANISMI DECENTRATI (A.C. 3118-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: STUCCHI; STUCCHI; URSO; MOGHERINI REBESANI ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; GARAGNANI; GIOVANELLI ED ALTRI; BORGHESI ED ALTRI; DI PIETRO ED ALTRI; RIA E MOFFA; MATTESINI ED ALTRI; REGUZZONI; GARAGNANI (A.C. 67-68-711-736-846-1616-2062-2247-2471-2488-2651-2892-3195)

A.C. 3118-A - Proposte emendative dichiarate inammissibili

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Comitato tecnico paritetico per l'attuazione del federalismo amministrativo). - 1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui al Capo II, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato tecnico paritetico per l'attuazione del federalismo amministrativo, di seguito denominato «Comitato», formato da 14 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma della Costituzione.
2. Partecipano alle riunioni del Comitato un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
3. Il Comitato opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali.
4. Il Comitato trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.
1. 01. (vedi 1. 02.) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. È istituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Conferenza Unificata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato paritetico di 12 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Anci e dall'Upi. Il Comitato svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali. Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto del termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata.
2. È riconosciuta all'Anci e all'Upi, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale rispettivamente dei comuni e delle città metropolitane all'Anci e delle province all'Upi, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione.
*1. 02. (ex 1. 03.) Ciccanti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. È istituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Conferenza Unificata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato paritetico di 12 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Anci e dall'Upi. Il Comitato svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali. Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto del termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata.
2. È riconosciuta all'Anci e all'Upi, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale rispettivamente dei comuni e delle città metropolitane all'Anci e delle province all'Upi, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione.
*1. 03. (ex 1. 04.) Favia, Donadi, Borghesi, Barbato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. È istituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Conferenza Unificata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato paritetico di 12 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Anci e dall'Upi. Il Comitato svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali. Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto del termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata.
2. È riconosciuta all'Anci e all'Upi, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale rispettivamente dei comuni e delle città metropolitane all'Anci e delle province all'Upi, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione.
*1. 04. (ex 1. 03.) Osvaldo Napoli.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Per le unioni e le fusioni tra comuni sono previste forme premiali di incentivazione fiscale, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
*8. 31. (ex 8. 39.) Donadi, Favia, Barbato, Borghesi.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Per le unioni e le fusioni tra comuni sono previste forme premiali di incentivazione fiscale, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
*8. 32. (ex 8. 39.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Ai fini dell'attuazione della lettera b) del comma 1, il Governo è delegato ad adottare, nello stesso termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per l'individuazione e il trasferimento alle Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo stesso alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo o quarto, della Costituzione.
5-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5-bis il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) conferire a livello diverso da quello statale le funzioni per le quali non occorre assicurare l'unitarietà di esercizio;
b) riordinare e semplificare le strutture organizzative dell'amministrazione statale diretta, indiretta o strumentale, limitandole a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni che continuano ad essere esercitate dallo Stato, anche al fine di eliminare le sovrapposizioni ed altresì per favorire la sussidiarietà orizzontale nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione.

5-quater. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per i rapporti con le Regioni, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri competenti per materia, si provvede, previa intesa in sede di Conferenza unificata, alla determinazione, al trasferimento o alla ripartizione tra le Regioni dei beni e delle risorse umani, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e alla lettera b) del comma 1.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
9. 5. (ex 9. 8.) Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - 1. Gli statuti comunali e provinciali e i regolamenti adottano procedure e metodi, anche mediante l'istituzione di appositi uffici ed organi e di commissioni elette dal Consiglio comunale o provinciale, con la partecipazione obbligatoria di tutte le minoranze, che garantiscano l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, che consentano la segnalazione, a chiunque vi abbia interesse, di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nell'operato dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e nell'esercizio delle attività di gestione e di amministrazione nonché il riesame di atti e procedimenti verso i quali siano state proposte doglianze motivate.
11. 01. (ex 11. 01.) Cavallaro.

All'articolo 17, premettere il seguente:
Art. 16. - (Difensori civici comunali). - 1. L'articolo 11 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - 1. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad istituire il servizio del difensore civico che, allo scopo di garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recepire le indicazioni o di rigettarle con deliberazione motivata.
3. Con regolamento i comuni possono prevedere anche forme di finanziamento del servizio da parte degli utenti.».
017. 01. (vedi 16. 2.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

All'articolo 17, premettere il seguente:
Art. 16. - 1. L'articolo 76 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 76. - (Istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali). - 1. È istituita l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali.
2. Avvenuta la proclamazione degli eletti, l'ufficio del Ministero dell'interno competente in materia elettorale raccoglie ed inserisce nell'anagrafe i dati di cui ai commi 6 e 7, nonché aggiorna i dati medesimi anche in corso di mandato.
3. Per gli amministratori degli enti locali che non sono membri delle Assemblee elettive, i dati di cui ai commi 6 e 7 sono indicati dalle Assemblee medesime.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza, chiunque ha il diritto di prendere visione dei dati contenuti nell'anagrafe.
5. L'anagrafe è pubblicata ed aggiornata a cura del Ministero dell'interno sotto forma di sito internet, con dominio proprio e facilmente accessibile.
6. Nel sito internet di cui al comma 5 devono essere disponibili, per ciascun amministratore e per ciascun eletto a cariche pubbliche locali, i seguenti dati:
a) il nome, il cognome, il luogo o la data di nascita;
b) il numero di codice fiscale e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
c) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;
d) il titolo di studio o la professione esercitata;
e) la retribuzione netta lorda, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;
f) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto ricopre l'incarico medesimo;
g) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;
h) la dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a quelle per le consulenze, e comprensiva delle spese per lo staff, per l'ufficio, per i viaggi sia dell'eletto che dello staff, nonché delle spese telefoniche e di quelle relative alla dotazione informatica;
i) gli atti presentati con il relativo iter;
l) le presenze ai lavori dell'istituzione e, ove possibile ai sensi dei regolamenti delle rispettive assemblee o organi collegiali, i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa.

7. Per ogni società controllata dal comune vengono inserite nel sito internet di cui al comma 5 la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i tempi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di consentire la realizzazione degli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
017. 02. (ex 16. 01.) (Nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le risorse finanziarie, di cui ai citati articolo 34 e disposizioni di legge, sono assegnate ai comuni già facenti parte delle comunità montane e ripartite tra gli stessi con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo parere della Conferenza unificata tenendo conto della necessità di attribuire le risorse a ciascun comune mediante l'attribuzione di almeno una quota capitale, di una quota per l'estensione del territorio e di una quota proporzionale alla percentuale di territorio collocata sopra i 500 metri e di una quota per i servizi già esercitati in forma associata attraverso le comunità montane. Per i fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trova al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.
17. 3. (vedi 17. 3.) Cavallaro.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 18. - (Circoscrizioni di decentramento comunale). - 1. Il comma 3 dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«3. I comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti possono, senza oneri aggiuntivi, articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune».
18. 3. (vedi 18. 2.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 18. - (Revisione delle circoscrizioni di decentramento comunale). - 1. Il comma 3 dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:
«3. I comuni con popolazione al di sotto dei 250.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia possono articolare il loro territorio in circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3-bis. I comuni con popolazione al di sotto dei 100.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale purché i relativi incarichi siano svolti senza corresponsione di indennità».
18. 5. (vedi 18. 4.) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Composizione dei consigli). - 1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 184 è abrogato.
19. 04. (vedi 20. 1.) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - (Razionalizzazione delle risorse a sostegno dei piccoli comuni). - 1. Al fine di razionalizzare, semplificare, potenziare e rendere più efficace il sostegno finanziario ai piccoli comuni e alle unioni da essi costituite, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini la creazione di un apposito fondo.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, razionalizzazione, concentrazione e potenziamento delle risorse finanziarie attualmente previste da norme diverse a sostegno dei piccoli comuni;
b) sostegno ai processi di unione di comuni, fusione volontaria e gestione associata delle funzioni fondamentali;
c) sostegno degli investimenti nei piccoli comuni e nelle loro unioni, con particolare riferimento a quelli in campo ambientale, sociale e della sicurezza;
d) previsione di criteri di distribuzione delle risorse che ne graduino l'entità tenendo conto:
1) delle condizioni di marginalità economica o sociale o di disagio insediativo;
2) della condizione montana del territorio comunale;
3) del carattere rurale del territorio in cui è sito il comune e della sua particolare ampiezza e frammentazione dei centri abitati;
4) della presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico e di criticità ambientali;
5) di un principio generale di favore per i comuni che gestiscono un numero significativo di funzioni attraverso le unioni;
e) previsione di modalità di coordinamento ed integrazione con interventi a sostegno dei piccoli comuni e delle unioni previsti dalle regioni.
f) previsione di modalità di sostegno coerenti e coordinate con le disposizioni di cui all'articolo 12 lettera f) legge n. 42 del 2009.

3. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata, con previsione triennale, dalla legge di stabilità.

4. Sul decreto legislativo di cui al comma 1, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281; il decreto è adottato dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione dello schema del decreto legislativo medesimo; ove il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
**27. 03. (ex 27. 2) Favia, Donadi, Barbato, Borghesi.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - (Razionalizzazione delle risorse a sostegno dei piccoli comuni). - 1. Al fine di razionalizzare, semplificare, potenziare e rendere più efficace il sostegno finanziario ai piccoli comuni e alle unioni da essi costituite, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini la creazione di un apposito fondo.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, razionalizzazione, concentrazione e potenziamento delle risorse finanziarie attualmente previste da norme diverse a sostegno dei piccoli comuni;
b) sostegno ai processi di unione di comuni, fusione volontaria e gestione associata delle funzioni fondamentali;
c) sostegno degli investimenti nei piccoli comuni e nelle loro unioni, con particolare riferimento a quelli in campo ambientale, sociale e della sicurezza;
d) previsione di criteri di distribuzione delle risorse che ne graduino l'entità tenendo conto:
1) delle condizioni di marginalità economica o sociale o di disagio insediativo;
2) della condizione montana del territorio comunale;
3) del carattere rurale del territorio in cui è sito il comune e della sua particolare ampiezza e frammentazione dei centri abitati;
4) della presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico e di criticità ambientali;
5) di un principio generale di favore per i comuni che gestiscono un numero significativo di funzioni attraverso le unioni;
e) previsione di modalità di coordinamento ed integrazione con interventi a sostegno dei piccoli comuni e delle unioni previsti dalle regioni.
f) previsione di modalità di sostegno coerenti e coordinate con le disposizioni di cui all'articolo 12 lettera f) legge n. 42 del 2009.

3. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata, con previsione triennale, dalla legge di stabilità.
4. Sul decreto legislativo di cui al comma 1, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281; il decreto è adottato dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione dello schema del decreto legislativo medesimo; ove il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
**27. 04. (ex 27. 2) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al primo periodo del comma 1, le parole: «con popolazione superiore ai 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «capoluogo di provincia»;

Conseguentemente, al medesimo comma,
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al primo periodo del comma 3, le parole: «con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «non capoluogo di provincia»;
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5. È altresì consentito procedere alla nomina del direttore generale per i comuni costituitisi in Unione.»
28. 2. (ex 28. 2.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 151 del testo unico è aggiunto il seguente:
«Art. 151-bis. - (Bilancio sociale). - 1. Gli enti locali sono tenuti alla redazione del bilancio sociale quale strumento di valutazione dei risultati ottenuti in termini di quantità e di qualità dei servizi prodotti per le comunità amministrate. Il bilancio sociale contiene tutte le informazioni atte a fornire una misurazione del livello quantitativo dei servizi offerti e della spesa allocata su ciascuno di essi. Il bilancio sociale mette in evidenza, con riferimento all'azione amministrativa, indicatori di efficacia (rapporto fra servizi erogati e bacini di domanda) e indicatori di economicità (costi unitari di produzione) per ciascuno dei principali servizi che ricadono nelle competenze dell'ente.
2. Il bilancio sociale deve contenere:
a) la descrizione della struttura organizzativa e delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie utilizzate dall'ente per la produzione dei servizi che ricadono nelle sue competenze;
b) la valutazione della coerenza dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di mandato;
c) la valutazione comparata dei costi unitari di produzione con i costi standard di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c) della legge 5 maggio 2009, n. 42, e l'analisi delle motivazioni degli scostamenti, se essi risultano rilevanti.

3. Il bilancio sociale deve inoltre contenere la valutazione qualitativa dei servizi erogati dall'amministrazione. Concorrono a tale valutazione tre diversi procedimenti:
a) indicatori di qualità del servizio da rilevarsi nel corso del processo amministrativo di produzione degli stessi servizi;
b) valutazioni della qualità percepita dei servizi da rilevarsi con apposite indagini campionarie da svolgersi, sugli utenti e sui cittadini, da parte di strutture di ricerca indipendenti;
c) valutazioni sull'azione amministrativa da parte dei portatori d'interessi e dei corpi intermedi rappresentativi della comunità amministrata da rilevarsi, con il metodo delle interviste a testimoni privilegiati, da parte di strutture di ricerca indipendenti.

4. Il bilancio sociale deve contenere, in apposite sezioni corredate da sufficienti elementi informativi e quantitativi, la descrizione dei risultati conseguiti in termini di sostenibilità ambientale dei territori amministrati nonché di pari opportunità di genere nelle comunità amministrate, fatta salva la facoltà delle amministrazioni di procedere alla redazione di distinti bilanci ambientali e bilanci di genere.
5. Le informazioni di base per la redazione del bilancio sociale, e in particolare quelle contenute nel comma 1 del presente articolo, sono inserite nel rendiconto di bilancio. Il bilancio sociale, contenente tutte le ulteriori informazioni, è deliberato dall'organo consiliare entro centoventi giorni dalla data di approvazione del rendiconto.
29. 16. (ex 29. 41.) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Gli articoli 197,198, 198-bis, 229, 230 e 232 del testo unico sono abrogati.
29. 21. (ex *29. 50.) Giovanelli.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sopprimere le parole:, a parità di oneri,
*30. 4. (ex 30. 6.) Donadi Favia, Barbato.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sopprimere le parole:, a parità di oneri,
*30. 5. (ex 30. 7.) Rubinato.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sopprimere le parole:, a parità di oneri,
*30. 6. (ex 30. 7.) Osvaldo Napoli.

A.C. 3118-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Le funzioni fondamentali e le altre funzioni individuate e trasferite ai sensi della presente legge sono finanziate secondo i princìpi e i criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42. In sede di prima applicazione della legge n. 42 del 2009, e sino al termine del periodo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e) di tale legge, le funzioni fondamentali dei comuni e delle province sono quelle individuate dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 21.
all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole da: A decorrere fino a: articoli 2, 3 e 4, con le seguenti: A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai princìpi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;
all'articolo 8, comma 8, lettera a), capoverso comma 3, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi, con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;
all'articolo 9, comma 2, lettera e), sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine della lettera, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità ai princìpi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;
all'articolo 10, introdurre le seguenti modificazioni:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trasferimento delle risorse, umane, finanziarie e strumentali necessarie al suo esercizio con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al suo esercizio, nonché al finanziamento della medesima funzione in conformità ai princìpi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;
al comma 2:
a) sostituire le parole: umane, finanziarie e strumentali con le seguenti: umane e strumentali;
b) dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: nonché il finanziamento delle medesime in conformità ai princìpi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;
al comma 4, sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine del comma, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai princìpi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;
all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine della lettera, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai princìpi e ai criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
all'articolo 12, comma 5, sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine del comma, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;
all'articolo 13-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
all'articolo 18, comma 6-bis, sostituire le parole: oneri aggiuntivi, con le seguenti: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
all'articolo 29, comma 2, sopprimere il capoverso Art. 147-sexies;
e con le seguenti condizioni:
all'articolo 29 aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
all'articolo 30 aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 8.31, 8.32, 9.5, 17.3, 18.3, 18.5, 28.2, 29.16, 29.21, 30.4, 30.5, 30.6 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 11.01, 017.01, 017.02, 19.04, 27.03, 27.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, non comprese nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 1.101, 5.105 e 29.105 della Commissione.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
approvare l'emendamento 1.101.

Conseguentemente, si intende revocata la condizione formulata con riferimento all'articolo 1 nel parere espresso in data 15 giugno 2010.

A.C. 3118-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3118 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

1. La presente legge, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 5 e 114, primo comma, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, individua e disciplina le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ne favorisce l'esercizio in forma associata, al fine di razionalizzare le modalità di esercizio delle stesse funzioni, di favorirne l'efficienza e l'efficacia e di ridurne i costi. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, individua e trasferisce funzioni amministrative e disciplina il procedimento per la razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali, sulla base di parametri oggettivi.
1-bis. La presente legge e i decreti legislativi emanati in base alle deleghe ivi previste sono inderogabilmente attuati in conformità agli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita, nonché in conformità alla disciplina del patto di stabilità interno, assicurando la coerenza tra le funzioni individuate e trasferite e la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
2. La presente legge, in coerenza con l'obiettivo di razionalizzare le funzioni e di eliminarne le duplicazioni, prevede inoltre:
a) la soppressione o la razionalizzazione di enti e di organismi che operano in ambito statale, regionale e locale con l'obiettivo che le funzioni da questi esercitate spettino a uno degli enti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione;
b) la definizione e la disciplina dei piccoli comuni;
c) la modifica delle funzioni del consiglio comunale e del consiglio provinciale;
d) modifiche concernenti i direttori generali degli enti locali;
e) la modifica delle norme relative ai controlli negli enti locali, al fine di assicurare la piena responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.
(Finalità e oggetto).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lettera p) aggiungere le seguenti: e dell'articolo 118.
*1. 1. (ex 1. 2.) Donadi, Favia, Borghesi, Barbato.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lettera p) aggiungere le seguenti: e dell'articolo 118.
*1. 2. (ex 1. 2.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto delle peculiarità dei territori montani ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione.
1. 5. (ex 1. 5.) Naccarato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'identificazione delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, la loro attribuzione ai diversi livelli di governo locale e la loro riorganizzazione è operata sulla base del criterio della semplificazione e specializzazione delle funzioni sulla base del criterio generale di attribuire ai comuni le funzioni connesse all'erogazione dei servizi di prossimità direttamente erogati ai cittadini e alle imprese e alle province e città metropolitane la programmazione, regolazione e gestione dei servizi a rete e delle reti di servizi che richiedano una connessione e integrazione sovracomunale al fine di rendere più efficiente ed efficace l'organizzazione e gestione dei servizi medesimi. Ciascuna funzione è attribuita in via esclusiva ad un solo livello di governo al fine di rendere responsabile e controllabile ciascun ente per i risultati conseguiti, eliminare duplicazioni e sovrapposizioni funzionali e organizzative nonché ridurre i costi complessivi delle amministrazioni pubbliche.
1. 3. (ex 1. 3.) Lanzillotta.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Le funzioni fondamentali e le altre funzioni individuate e trasferite ai sensi della presente legge sono finanziate secondo i principi e i criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42. In sede di prima applicazione della legge n. 42 del 2009, e per il periodo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), di tale legge, le funzioni fondamentali dei comuni e delle province sono quelle individuate dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 21.
1. 101. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Le funzioni fondamentali e le altre funzioni individuate e trasferite ai sensi della presente legge sono finanziate secondo i principi e i criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42. In sede di prima applicazione della legge n. 42 del 2009, e sino al termine del periodo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), di tale legge, le funzioni fondamentali dei comuni e delle province sono quelle individuate dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 21.
1. 200.(versione corretta) (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - 1. I comuni e le province organizzano le proprie funzioni secondo i principi della programmazione delle attività e della pianificazione degli interventi e le gestiscono sulla base dei principi di efficienza e di economicità, nel rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio e di mantenimento della stabilità finanziaria di lungo periodo, di controllo e verifica dei risultati dell'azione amministrativa secondo i principi e le modalità indicati dalle leggi 31 dicembre 2009, n. 196, e 4 marzo 2009, n. 15. Le funzioni relative all'erogazione di servizi e prestazioni ai cittadini ed alle imprese sono esercitate in modo da semplificare le procedure, garantire trasparenza e facilità di accesso.
all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere da a) fino ad e).
1. 6. (vedi 1. 8.) Lanzillotta.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: o la razionalizzazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere e) e f).
1. 7. (ex 1. 10.) Ciccanti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Comitato tecnico paritetico per l'attuazione del federalismo amministrativo). - 1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui al Capo II, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato tecnico paritetico per l'attuazione del federalismo amministrativo, di seguito denominato «Comitato», formato da 14 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma della Costituzione.
2. Partecipano alle riunioni del Comitato un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
3. Il Comitato opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali.
4. Il Comitato trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.
1. 01. (vedi 1. 02.) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. È istituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Conferenza Unificata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato paritetico di 12 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Anci e dall'Upi. Il Comitato svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali. Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto del termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata.
2. È riconosciuta all'Anci e all'Upi, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale rispettivamente dei comuni e delle città metropolitane all'Anci e delle province all'Upi, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione.
*1. 02. (ex 1. 03.) Ciccanti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. È istituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Conferenza Unificata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato paritetico di 12 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Anci e dall'Upi. Il Comitato svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali. Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto del termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata.
2. È riconosciuta all'Anci e all'Upi, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale rispettivamente dei comuni e delle città metropolitane all'Anci e delle province all'Upi, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione.
*1. 03. (ex 1. 04.) Favia, Donadi, Borghesi, Barbato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. È istituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Conferenza Unificata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato paritetico di 12 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Anci e dall'Upi. Il Comitato svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali. Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto del termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata.
2. È riconosciuta all'Anci e all'Upi, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale rispettivamente dei comuni e delle città metropolitane all'Anci e delle province all'Upi, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione.
*1. 04. (ex 1. 03.) Osvaldo Napoli.

A.C. 3118-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3118 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
FUNZIONI FONDAMENTALI

Art. 2.
(Funzioni fondamentali dei comuni).

1. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, sono funzioni fondamentali dei comuni:
a) la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;
c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
d) il controllo interno;
e) la gestione finanziaria e contabile;
f) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza;
g) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
h) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;
i) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e della realizzazione di attività produttive;
l) le funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;
m) la pianificazione e la regolamentazione urbanistica di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
n) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
o) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;
p) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
q) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
r) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;
s) la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici, artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;
t) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
u) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;
v) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;
z) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo II
FUNZIONI FONDAMENTALI

ART. 2.
(Funzioni fondamentali dei comuni).

Al comma 1, alinea, premettere le parole: Fermo restando il riconoscimento ai comuni della titolarità di tutte le funzioni amministrative non conferite dalla legge statale o regionale ad altri livelli di governo in applicazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza previsti dall'articolo 118 della Costituzione e.
*2. 2. (vedi 2. 3.) Donadi, Favia, Borghesi, Barbato.

Al comma 1, alinea, premettere le parole: Fermo restando il riconoscimento ai comuni della titolarità di tutte le funzioni amministrative non conferite dalla legge statale o regionale ad altri livelli di governo in applicazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza previsti dall'articolo 118 della Costituzione e.
*2. 3. (vedi 2. 3.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni con le seguenti: Ferma restando l'autonomia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. 4. (vedi 2. 5.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni con le seguenti: Fermi restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni ed il principio della competenza generale ed originaria delle autonomie comunali.
2. 5. (vedi 2. 6.) Cavallaro.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) la promozione dello sviluppo economico del territorio comunale.
*2. 6. (ex 2. 8. e 2. 11.) Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gnecchi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno, Graziano, Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, De Pasquale.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) promozione dello sviluppo economico del territorio comunale.
*2. 7. (ex 2. 12.) Bosi, Ciccanti, Tassone.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) la titolarità, la regolazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di competenza;
*2. 8. (ex 2. 9.) Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) la titolarità, la regolazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di competenza;
*2. 10. (ex 2. 9.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione della gestione dei servizi pubblici a carattere economico.
2. 11. (ex 2. 10.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) la programmazione, il coordinamento e la regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati;
*2. 12. (ex 2. 13.) Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) la programmazione, il coordinamento e la regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati;
*2. 13. (ex 2. 14.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) la programmazione, il coordinamento e la regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati;
*2. 14. (ex 2. 13.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: coordinamento aggiungere le seguenti: e la vigilanza.
2. 15. (ex 2. 15.) Cavallaro.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso gli sportelli unici.
*2. 16. (ex 2. 16.) Borghesi, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso gli sportelli unici.
*2. 17. (ex 2. 16.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis)
la gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

Conseguentemente, all'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere g), i-bis), relative al catasto, l), o), t), u), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni fino a 5000 abitanti. Le funzioni fondamentali di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni. La Regione, previo accordo con ANCI e UPI regionali in quanto associazioni maggiormente rappresentative, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni, può prevedere ulteriori funzioni da esercitare in forma associata.
2. 1. (vedi 2. 1. e 8. 7.) Ciccanti.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) la gestione del catasto edilizio urbano e dei terreni;
2. 18. (ex 2. 23.) Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gnecchi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno, Graziano, De Pasquale.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) cogestione del catasto edilizio urbano e dei terreni;
2. 19. (ex 2. 47.) Bosi, Ciccanti.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) i compiti in materia di servizi relativi al catasto dei terreni e al catasto edilizio urbano;
*2. 20. (ex 2. 17.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) i compiti in materia di servizi relativi al catasto dei terreni e al catasto edilizio urbano;
*2. 21. (ex 2. 18.) Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) i compiti in materia di servizi relativi al catasto dei terreni e al catasto edilizio urbano;
*2. 22. (ex 2. 22.) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) i compiti in materia di servizi relativi al catasto dei terreni e al catasto edilizio urbano;
*2. 23. (ex 2. 17.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-
bis) le funzioni in materia di catasto, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato da parte della normativa vigente.
2. 101. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: urbanistica e di.
2. 24. (vedi 2. 19.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) l'organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
*2. 25. (ex 2. 21.) Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) l'organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
*2. 26. (ex 2. 24.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) l'organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
*2. 27. (ex 2. 21.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) la pianificazione urbanistica, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio nel quadro degli indirizzi regionali;
2. 29. (vedi 2. 25.) Cavallaro.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: la pianificazione e la regolamentazione urbanistica con la seguente: la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia.
2. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: o di area vasta.
2. 30. (vedi 2. 30.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) l'attuazione di interventi relativi alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale in ambito comunale;
*2. 31. (ex 2. 31.) Favia, Donadi, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) l'attuazione di interventi relativi alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale in ambito comunale;
*2. 32. (ex 2. 31.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).
2. 33. (ex 2. 33.) Lanzillotta.

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:
r) l'organizzazione e gestione degli asili nido, l'organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:
r)
l'edilizia scolastica per tutti i gradi di istruzione;
2. 34. (ex 2. 34. e 3. 23) Lanzillotta.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: scolastici, compresi fino alla fine della lettera con le seguenti: relativi agli asili nido e alle scuole dell'infanzia.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera r), dopo le parole: all'istruzione secondaria di aggiungere le seguenti: primo e secondo grado.
2. 35. (ex 2. 35.) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: primo grado con le seguenti: secondo grado.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera r), con la seguente:
r) la programmazione dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria di secondo grado.
*2. 36. (ex 2. 36.) Calderisi.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: primo grado con le seguenti: secondo grado.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera r), con la seguente:
r) la programmazione dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria di secondo grado.
*2. 37. (ex 2. 37.) Vassallo.

Al comma 1, lettera s), premettere le parole: la programmazione e la gestione dei beni e dei servizi culturali,
**2. 38. (ex 2. 38.) Borghesi, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera s), premettere le parole: la programmazione e la gestione dei beni e dei servizi culturali,
**2. 39. (ex 2. 38.) Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: la gestione con le seguenti: la programmazione e la gestione dei beni e dei servizi culturali.
2. 40. (ex 2. 39.) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, lettera s), dopo la parola: gestione aggiungere le seguenti:, la valorizzazione.

Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo la lettera
s), aggiungere la seguente:
s-bis) la gestione, la valorizzazione e la conservazione dei beni ambientali di interesse comunale;
alla lettera z), dopo la parola: servizi anagrafici aggiungere le seguenti: ed elettorali.
2. 41. (vedi 2. 40.) Ciccanti.

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: illeciti amministrativi aggiungere le seguenti: anche in materia edilizia.
2. 42. (ex 2. 41.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: polizia amministrativa aggiungere le seguenti:, sicurezza urbana.
*2. 43. (ex 2. 42.) Donadi, Favia, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: polizia amministrativa aggiungere le seguenti:, sicurezza urbana.
*2. 44. (ex 2. 43.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

A.C. 3118-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3118 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Funzioni fondamentali delle province).

1. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, le funzioni fondamentali delle province sono:
a) la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
b) la pianificazione e la programmazione delle funzioni spettanti;
c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
d) la gestione finanziaria e contabile;
e) il controllo interno;
f) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale;
g) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza e la polizia locale;
i) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
l) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
m) nell'ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile l'attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d'emergenza in materia; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l'attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;
n) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e di controllo;
o) la tutela e la gestione, per gli aspetti di competenza, del patrimonio ittico e venatorio;
p) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;
q) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
r) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;
s) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego;
t) la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale in ambito provinciale, compatibilmente con la legislazione regionale;
u) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Funzioni fondamentali delle province).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Funzioni fondamentali delle province). - 1. Ferma restando la programmazione regionale, spettano alte province, quali enti di area vasta, le funzioni generali di coordinamento e di pianificazione strategica finalizzata allo sviluppo socio-economico-territoriale dell'area medesima, nei seguenti settori:
a) nel settore «sviluppo economico, sociale e delle attività produttive» in particolare:
1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;
2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;
3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione ed una attuazione unitaria a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni;
4) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria superiore;
5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) nel settore «territorio, ambiente e infrastrutture» in particolare:
1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e gestione integrata degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;
2) l'attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile, di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché l'attuazione dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;
3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;
4) la viabilità provinciale; la pianificazione di bacino del traffico e la programmazione, progettazione, gestione e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano; la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;

2. La provincia assicura, altresì, funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, delle quali sia necessario garantire, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'unitarietà d'esercizio in ambito sovra comunale, ferme restando le competenze di gestione e amministrazione dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, da esercitare in coerenza con gli indirizzi emanati a livello provinciale.
3. I comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, costituiscono in via ordinaria le conferenze di programmazione, nelle materie di propria competenza, avvalendosi degli uffici provinciali.
4. Il personale adibito alle funzioni provinciali ridotte o soppresse è posto in quiescenza alla scadenza del contratto di lavoro e il relativo posto è soppresso dalla pianta organica. In via transitoria può essere distaccato presso altri Comuni del territorio provinciale previa intesa tra gli enti interessati.
3. 1. (vedi 3. 1.) Ria.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: provinciale con la seguente: sovracomunale;
dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h)
l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed alle forme associative;
lettera n), sopprimere le parole:, per gli aspetti di competenza;
lettera t), aggiungere, in fine, le parole: e i vincoli comunitari;
3. 2. (vedi 3. 2.) Ciccanti.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: secondo quanto previsto dalla legge regionale.
3. 3. (vedi 3. 7.) Calderisi.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: ove effettivamente previsto dalla legge regionale.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: ove effettivamente previsto dalla legge regionale.
3. 4. (ex 3. 10.) Calderisi.

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole:, per gli aspetti di competenza.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: a livello provinciale.
3. 5. (ex 3. 17.) Lanzillotta.

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: elettromagnetiche aggiungere le seguenti: secondo quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.
3. 6. (ex 3. 18.) Calderisi.

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole:, per gli aspetti di competenza,
3. 7. (ex 3. 19.) Lanzillotta.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: trasporto pubblico locale aggiungere le seguenti: e l'organizzazione e gestione delle procedure di gara per l'affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale su tutto il territorio provinciale e nell'ambito dei comuni compresi nella provincia.
3. 8. (ex 3. 21.) Lanzillotta.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis) la pianificazione e regolazione dei servizi pubblici locali a rete di carattere idrico, energetico e ambientale sull'intero territorio provinciale e nell'ambito dei comuni compresi nella provincia ivi compresa l'organizzazione e gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi nonché la pianificazione delle reti dei servizi di carattere sociale. Tali finzioni sono esercitate garantendo il coinvolgimento degli utenti nella determinazione e nella verifica degli standard di qualità dei servizi erogati;
3. 9. (ex 3. 22.) Lanzillotta.

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: compatibilmente con la con le seguenti: sulla base degli indirizzi della.
3. 11. (ex 3. 25.) Lanzillotta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Per le circoscrizioni provinciali montane, alle funzioni di cui al comma 1, vanno aggiunte le funzioni ed attribuzioni seguenti:
a) funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali;
b) opere di prevenzione e di pronto intervento per calamità pubbliche di competenza dei servizi forestali;
c) titolarità e gestione del demanio idrico e della polizia idraulica relativamente ai corsi d'acqua di tutte le categorie;
d) utilizzazione delle acque pubbliche, ad esclusione dell'utilizzazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico;
e) titolarità e gestione del libro fondiario e catasto provinciale;
f) tutela e gestione delle foreste, ivi comprese le foreste demaniali;
g) tutela e gestione dei parchi naturali;
h) funzioni ordinamentali ed amministrative in materia di agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
i) funzioni di promozione e valorizzazione turistica del territorio;
l) tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale e popolare.
3. 12. (ex 3. 26.) Naccarato.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative a favore del settore della pesca a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1967/2006 - 3-01124

REGUZZONI, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, LUSSANA, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, COTA, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo, tra l'altro, prevede che, a decorrere dal 1o giugno 2010, non sia più consentito né l'esercizio della pesca a strascico entro determinate distanze dalla costa, né l'impiego di reti a maglia inferiore a quella regolamentare (40 millimetri per la quadrata, 50 per quella a losanga);
il divieto di cui sopra è destinato ad incidere significativamente su alcune particolari realtà di pesca e, in specie, sul piccolo strascico costiero che rappresenta una delle realtà più importanti del settore ittico nazionale, nonché quella maggiormente legata all'economia locale e, quindi, alle altre attività economiche presenti a livello territoriale, quali, ad esempio, la ristorazione e il turismo;
secondo stime effettuate da autorevoli centri di ricerca, è stato calcolato che la cessazione delle attività di pesca, conseguente al suddetto divieto, produrrebbe un danno diretto, immediato, di 12 milioni di euro, che, in larga parte, diverrebbe permanente e tale da determinare un mancato reddito stimabile in circa 120 milioni di euro nei prossimi venti anni, senza considerare le conseguenze, assai più rilevanti, che si avrebbero sull'indotto, ossia sulle altre componenti del sistema economico-sociale, di cui fanno parte le imprese di pesca che sarebbero costrette a cessare la loro attività;
in Italia sono attualmente presenti circa 15.000 motopescherecci che esercitano attività di pesca a strascico e che si trovano al centro di un sistema socio-economico, che, considerati i settori a monte e a valle, coinvolge circa 100.000 posti di lavoro;
la regione italiana maggiormente penalizzata dall'entrata in vigore delle nuove norme comunitarie è, senza dubbio, la Liguria, dove, a causa della particolare conformazione dei fondali (forte profondità già a breve distanza dalla costa), l'introduzione di distanze sotto le quali non è consentito praticare la pesca (un miglio e mezzo) impedirà, di fatto, alle imbarcazioni, attualmente presenti, di esercitare la loro tradizionale attività, in quanto non in grado - per le loro dimensioni, mediamente piccole - di operare alle profondità in cui si troverebbero a dover pescare;
attraverso gli strumenti di sostegno alla pesca attualmente disponibili, ferma restando l'emergenza costituita dall'imminente entrata in vigore del divieto di cui sopra, è possibile ricercare le soluzioni necessarie per l'attuazione di un programma integrato in favore delle imprese interessate, fondato su interventi finalizzati al perseguimento di un numero circoscritto di obiettivi mirati, quali il passaggio a sistemi di pesca alternativi, l'ammodernamento e la crescita dimensionale delle imbarcazioni e l'abbandono definitivo dell'attività -:
se e quali iniziative si intendano adottare per superare i problemi posti dall'entrata in vigore del divieto di cui in premessa e, in specie, se si ritenga di procedere alla richiesta di una proroga nelle sedi comunitarie e di predisporre, d'intesa con le regioni e le organizzazioni professionali interessate, un programma coordinato di interventi - statali e regionali - a valere sul complesso degli strumenti finanziari disponibili. (3-01124)
(15 giugno 2010)

Iniziative per il pieno utilizzo dei fondi comunitari destinati all'agricoltura ed assegnati all'Italia - 3-01125

BALDELLI e DE CAMILLIS. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'Italia, ogni anno, riceve dall'Europa mediamente 6,5 miliardi di euro, tra aiuti diretti agli agricoltori (4,3 miliardi di euro l'anno) e misure di sostegno allo sviluppo rurale (2,2 miliardi di euro l'anno, compreso il cofinanziamento nazionale);
al 31 maggio 2010 sono stati spesi solamente 2,5 miliardi di euro, corrispondenti al 14,2 per cento della dotazione complessiva;
al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi comunitari assegnati al nostro Paese, entro il 31 dicembre 2010 occorrerà realizzare un'ulteriore spesa pari a circa 1,1 miliardi di euro;
tali disponibilità devono essere obbligatoriamente utilizzate entro tempi prestabiliti, pena la perdita dei fondi comunitari non spesi;
la situazione è particolarmente grave, soprattutto per alcune regioni, dove il basso livello di spesa è associato a forti ritardi procedurali (emanazione bandi, raccolta domande di finanziamento, formazione graduatorie dei beneficiari, erogazioni degli aiuti);
questa situazione relega il nostro Paese al quartultimo posto della classifica comunitaria, prima solo di Romania, Bulgaria e Malta -:
quali iniziative il Governo intenda adottare in proposito, al fine di non perdere per il futuro i fondi comunitari destinati all'Italia e non spesi, anche valutando l'istituzione di un meccanismo di compensazione nazionale. (3-01125)
(15 giugno 2010)

Iniziative di competenza per garantire concorrenza e trasparenza nel mercato delle assicurazioni per responsabilità civile autoveicoli, anche al fine di evitare ingiustificati aumenti dei costi - 3-01126

CESARIO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
dall'inizio del 2010 le famiglie italiane sono obbligate ad accettare l'ennesima revisione delle tariffe delle assicurazioni per responsabilità civile auto, che in media comporterà aumenti dei premi dichiarati dall'industria pari al 5-8 per cento. Tali variazioni saranno insostenibili per molte famiglie italiane e, soprattutto, meridionali, per cui si prospettano incrementi del premio rispetto al 2009 fino al 40 per cento, una misura insopportabile in un momento di crisi economica;
il 9 febbraio 2010 nell'audizione presso la Commissione finanze della Camera dei deputati il presidente dell'Ania Fabio Cerchiai ha dichiarato che nel settore della responsabilità civile auto le problematiche che determinano gli incrementi tariffari derivano da fattori strutturali e comuni all'intero territorio nazionale, quali l'elevata frequenza dei sinistri (in Italia è pari all'8,6 per cento, il doppio rispetto alla Francia e superiore del 40 per cento a quella della Germania; in provincia di Napoli raggiunge un assurdo valore del 15,4 per cento), la piaga delle frodi, l'anomala incidenza dei danni alla persona ed altri. I fenomeni patologici dovuti alle criticità di sistema sono oramai concentrati non più esclusivamente nel Mezzogiorno. L'industria dichiara che per i problemi segnalati occorrono soluzioni nell'interesse generale, ma continua a scaricare sulla collettività il costo delle proprie inefficienze;
le inefficienze organizzative delle imprese assicurative nel 2009 hanno comportato 47 milioni di euro di sanzioni irrogate dall'Isvap per la violazione delle leggi in materia di liquidazione dei sinistri per responsabilità civile auto, a testimonianza del fatto che l'industria non è impegnata in una seria strategia di riduzione del costo dei sinistri, condizione necessaria per una riduzione dei premi, e non opera con un orientamento al servizio e alle esigenze degli utenti;
la carenza cronica delle strutture organizzative di alcune imprese oggi fa vivere un incubo a tanti danneggiati in sinistri stradali prima di un giusto ristoro dei danni, anche perché poco diffuso è il risarcimento rapido in forma specifica. Le inefficienze organizzative delle imprese non consentono di accertare nell'imminenza dei fatti la dinamica dei sinistri ed i conseguenti danni, agevolano il diffondersi dei fenomeni fraudolenti, allungano i tempi di liquidazione dei sinistri, innalzano il relativo costo medio e inducono ad affrontare il contenzioso spesso solo per l'inerzia iniziale delle imprese;
non si riscontrano per alcune imprese le opportune strategie di investimento in risorse umane e nuove tecnologie per accelerare il risarcimento dei sinistri «veri» con offerte congrue e in tempi rapidi, evitando contenziosi inutili e contrastando i fenomeni fraudolenti delle organizzazioni che sistematicamente operano a danno delle imprese;
l'industria assicurativa poi nelle aree meridionali del Paese sta procedendo al ridimensionamento della presenza delle reti produttive e delle proprie strutture sul territorio, perdendo il controllo delle informazioni sulla clientela e sui danneggiati;
i problemi del settore sono gravi, considerato che il 29 marzo 2010 è stato emanato il provvedimento di liquidazione coatta della Progress s.p.a., una società con azionisti primari investitori maltesi, spagnoli e tedeschi, che per l'improvvisa esplosione del numero dei sinistri dovuta all'affidamento di incarichi agenziali sul territorio campano, arrecherà alla Consap - fondo di garanzia per le vittime della strada (cioè agli automobilisti italiani) un danno di decine di milioni di euro -:
con riferimento ai casi sopra esposti, quali siano i dati a conoscenza del Governo e, nell'ambito delle proprie competenze, quali iniziative ritenga sia urgente adottare sotto il profilo normativo al fine di evitare da parte delle imprese interessate comportamenti lesivi dei principi della concorrenza e della trasparenza dei mercati, che nel nostro Paese hanno determinato ingiustificati aumenti dei costi delle assicurazioni rispetto alla media europea e tempi e modalità di risarcimento del danno insostenibili per i cittadini.
(3-01126)
(15 giugno 2010)

Iniziative per un'equa ripartizione tra Stato e Regioni dei sacrifici previsti dal Governo in relazione all'attuale situazione economica - 3-01127

DONADI, CAMBURSANO, BORGHESI e MESSINA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, in data 10 giugno 2010, il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, commentando le misure introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica attualmente in discussione al Senato della Repubblica (Atto Senato n. 2228), ha dichiarato quanto segue: «Le regioni sono in grande allarme: i tagli sono iniquamente distribuiti tra i vari livelli di governo. Non contestiamo che la manovra sia fatta, né la sua consistenza. Ma mentre la sforbiciata per i ministeri è dell'1-2 per cento, per le regioni è pari al 14 per cento e se i ministeri decidono di tagliare i trasferimenti alle regioni è ancora superiore. Siamo latori di una proposta - riferendosi ai lavori enucleati dalla riunione della conferenza delle regioni - affinché siano distribuiti i tagli equamente su tutti i livelli di governo. Andremo oggi da Tremonti dicendo che la manovra non è accettabile perché taglia i servizi ai cittadini»;
il giorno successivo, e segnatamente in data 11 giugno 2010, il presidente della regione Lombardia ha, inoltre, dichiarato che: «Così come è la manovra spazza via il federalismo fiscale», perché grava per circa il 50 per cento sulle regioni e, soprattutto, perché i tagli ai finanziamenti proposti dalla manovra incidono sulla «carne viva di ciò che le regioni devono fare: sul trasporto pubblico locale, sulle imprese, sulla scuola ed infine sulle misure di carattere ambientale»;
infine, in data 14 giugno 2010, il presidente della regione Lombardia ha sottolineato, in un articolo apparso su il quotidiano la Repubblica, che: «Se la manovra non cambia saremo costretti a tagliare i servizi o ad aumentare le tasse, cioè a mettere le mani nelle tasche dei cittadini. È il contrario della politica che il centrodestra sostiene»;
il citato provvedimento economico di iniziativa governativa, di fatto, mette in discussione due capisaldi centrali del programma politico dell'attuale Esecutivo, ovvero l'attuazione del federalismo fiscale e la diminuzione della pressione fiscale nei confronti dei cittadini -:
quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo al fine di far sì che i sacrifici economici siano previsti in modo equo, con identità di proporzione tra tutti i comparti dello Stato, e, soprattutto, senza scaricare sui servizi pubblici essenziali, e quindi sui cittadini, gli effetti più odiosi ed ingiusti che potrebbero derivare dai risparmi conseguenti ai tagli perpetrati nei confronti delle regioni. (3-01127)
(15 giugno 2010)

Iniziative per la piena funzionalità del ciclo dei rifiuti in Campania, nel rispetto degli obblighi comunitari in materia - 3-01128

GRAZIANO, BRATTI, MARAN, LENZI, QUARTIANI, GIACHETTI, CENNI, CUOMO, MAZZARELLA, CIRIELLO, SARUBBI, MARIANI, PICIERNO, PICCOLO, BOSSA, IANNUZZI e VACCARO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania è, più che un miracolo, solo un risultato alla prova dei fatti;
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, ai presidenti delle province della regione Campania dal 1o gennaio 2010 fino al 30 settembre 2010 sono attribuite, in deroga alle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le funzioni e i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti;
al comma 2 del medesimo articolo, le amministrazioni provinciali subentrano nei contratti in corso con soggetti privati che svolgono le attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento ovvero recupero dei rifiuti;
a seguito delle audizioni e dei sopralluoghi compiuti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nei territori interessati è emerso, con drammatica evidenza, che la provincializzazione dei rifiuti nella regione risulta inefficace, essendo la debolezza strutturale e la deresponsabilizzazione dei comuni ostacoli all'effettivo decollo di un servizio efficiente e un limite gravoso alla vulnerabilità del territorio, anche nei riguardi della criminalità organizzata;
a complicare la situazione, persiste, con preoccupante attualità, il problema dell'esaurimento delle discariche. Questa loro capacità a tempo determinato è tale che si possa provvedere alla raccolta dei rifiuti solo per alcuni anni. Senza l'avvio di una seria e credibile azione di riduzione, di recupero e di riciclo dei rifiuti su tutto il territorio della regione e la progettazione di nuove discariche e ulteriori termovalorizzatori, oltre a quello di Acerra, si rischia di tornare alla situazione emergenziale originaria, che ha generato il problema dei rifiuti nella regione, se non ad una situazione peggiore alla precedente. Il deficit strutturale degli impianti esistenti e in funzione non è tale da assicurare il soddisfacimento delle esigenze reali;
sul punto, l'articolo 10, comma 3, del citato decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, prevede che i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2008, possano essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali;
sullo specifico tema del limite degli impianti si sono concentrate le motivazioni che hanno portato di recente la Corte di giustizia dell'Unione europea a condannare l'Italia al mancato rispetto degli obblighi comunitari in materia. L'attuazione del ciclo dei rifiuti nella regione è stata oggetto anche della visita ad aprile 2010 della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo -:
alla luce delle difficoltà segnalate e per evitare di compromettere la già precaria situazione complessiva, quali iniziative urgenti il Ministro interrogato ritenga opportuno di avviare al fine di ottimizzare l'utilizzo del territorio campano in linea con le esigenze ambientali e di salute pubblica, nonché per mettere gli enti locali coinvolti nella condizione di operare, con continuo senso di responsabilità istituzionale, all'avvio a regime della funzionalità dell'intero ciclo dei rifiuti e del sistema impiantistico previsto dalla normativa in materia. (3-01128)
(15 giugno 2010)

Tempi e modalità per la definizione e la presentazione al Cipe del programma nazionale per la ricerca 2010-2012 - 3-01129

VIETTI, CIOCCHETTI, CAPITANIO SANTOLINI, ENZO CARRA, BINETTI, DRAGO, VOLONTÈ, CICCANTI, COMPAGNON, NARO, OCCHIUTO, GALLETTI, RAO, LIBÈ, ADORNATO, LUSETTI e MEREU. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1 del decreto legislativo n. 204 del 1998 prevede che, sulla base degli indirizzi dati dal Governo, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, sia predisposto, approvato e annualmente aggiornato il programma nazionale per la ricerca, di durata triennale. Il programma nazionale per la ricerca, a norma dell'articolo 2 dello stesso decreto, deve essere approvato dal Cipe;
l'ultimo programma nazionale per la ricerca, quello del 2005-2007, è stato approvato dal Cipe nel marzo 2005;
l'allora Ministro dell'università e della ricerca nel novembre del 2007, sollecitato da un atto di sindacato ispettivo presentato dall'UdC, in vista dell'imminente scadenza del programma nazionale per la ricerca, affermava che il nuovo programma nazionale per la ricerca sarebbe stato «presentato nelle sedi istituzionali e al Cipe entro la fine dell'anno (2007)»;
a tutt'oggi non risulta formalmente approvato e non si hanno notizie sui tempi per l'esame da parte del Cipe del nuovo programma nazionale per la ricerca, la cui adozione, oltre ad essere obbligatoria per legge, è uno strumento fondamentale del Governo per indirizzare e coordinare la politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale;
nei primi mesi del 2010 veniva pubblicata sul sito istituzionale del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una «bozza» del programma nazionale per la ricerca 2010-2012, recentemente aggiornata e più volte commentata dalla stampa (tra gli altri, si veda Il Sole 24 ore dell'8 gennaio 2010, «Un piano ricerca da 10 miliardi di euro» e Il Sole 24 ore del 14 aprile 2010, «Innovazione. Più spazio all'industria. Gelmini aggiorna il piano nazionale»);
la mancata ufficializzazione del programma nazionale per la ricerca, ancora in bozza, e la circostanza che siano pubblicati e modificati in itinere documenti non definitivi mantengono l'incertezza sul quadro strategico e finanziario in un momento particolarmente delicato, sia per la congiuntura economica che per le iniziative di riordino degli enti di ricerca e del sistema universitario;
la criticità della situazione è testimoniata dalle misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica recentemente approvate, con le quali il Governo interviene con interventi strutturali sul sistema degli enti nazionali di ricerca in maniera disorganica, al di fuori di un quadro strategico chiaro, rischiando in questo modo non solo di non conseguire obiettivi di risparmio, ma di creare ulteriori problemi alla ricerca pubblica -:
quali siano i tempi e le modalità previsti dal Ministro interrogato per la definizione e la presentazione al Cipe del nuovo programma nazionale per la ricerca 2010-2012, il cui ritardo sta destando preoccupazione per il futuro dell'università e della ricerca in Italia. (3-01129)
(15 giugno 2010)