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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 6 luglio 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 luglio 2010.

  Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bonciani, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Nucara, Leoluca Orlando, Picchi, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bonciani, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Melis, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Nucara, Leoluca Orlando, Picchi, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa popolare.

  In data 5 luglio 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Regole democratiche sulle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e il referendum per l'efficacia dei contratti collettivi di lavoro» (3604).

  Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Stucchi:
   GIANCARLO GIORGETTI: «Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, abrogazione dell'articolo 1, primo comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, e altre disposizioni in materia di riconoscimento di ricorrenze religiose quali festività agli effetti civili» (1202);
   GIANCARLO GIORGETTI: «Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di disciplina delle banche popolari» (1238);
   GRIMOLDI: «Istituzione del Registro nazionale delle guardie particolari giurate e disposizioni concernenti la nomina e i poteri delle medesime» (1563);
   GRIMOLDI: «Nuove norme relative ai consulenti tecnici e ai periti iscritti negli albi presso i tribunali e istituzione delle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale» (1734);
   GRIMOLDI e GOISIS: «Modifica all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, in materia di riserva dell'esercizio delle attività proprie della professione di psicologo» (1974).

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

  IX Commissione (Trasporti):
   JANNONE: «Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti in materia di alienazione e di costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli» (3533) Parere delle Commissioni I, II, V e XI.

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

  In data 5 luglio 2010 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal tribunale ordinario di Roma-prima sezione civile – settore contenzioso è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento civile (il n. 32304/09 RG) a carico di Francesco GIORDANO, deputato nella XIV legislatura, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del tribunale di Roma sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 18).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 1o luglio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.), per gli esercizi dal 2006 al 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 209).

  Questo documento – che sarà stampato – è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 2006, n. 12, la relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, riferita all'anno 2009 (doc. LXXXIV, n. 3).

  Questo documento – che sarà stampato – è trasmesso alle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5 luglio 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Congo sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) (COM(2010)118 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n, 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2010)358 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (rifusione) (COM(2010)359 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione da un consiglio regionale.

  Il presidente della regione Veneto, con lettera in data 30 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2009-2010.

  Questa documentazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

  Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 3 luglio 2010, ha trasmesso una segnalazione in merito all'emendamento 45.1000 presentato dal relatore al disegno di legge concernente conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (atto Senato n. 2228).

  La suddetta documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

  Il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con lettera in data 30 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettere e) ed f), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, una segnalazione concernente proposte di modifiche normative per incrementare la concorrenza nel settore dei contratti pubblici, in vista della predisposizione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, disciplinata dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

  Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

  Il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, con lettera in data 15 giugno 2010, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta nell'anno 2009 dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

  Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Problematiche concernenti la disciplina delle operazioni di raccolta di firme per la presentazione delle liste per le elezioni regionali – 2-00629

A) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per sapere – premesso che:
   storicamente, la prescrizione normativa che impone il sostegno di firme per la valida presentazione di una lista alla competizione elettorale è prevista per le forze politiche che non abbiano di già alcun comprovato radicamento istituzionale o una rappresentanza parlamentare. Tale principio era fondato sull'idea che quelle di già storicamente rappresentate nell'istituzione avessero, per ciò solo, dimostrato il proprio radicamento e la presenza nella comunità e nel sistema politico. Le forze non rappresentate avevano, invece, la necessità di comprovare una sia pur minima forma di rappresentanza e radicamento nella società, ottenuta con il meccanismo della sottoscrizione delle liste con il deterrente di forti cauzioni da incamerare nel caso di non raggiungimento di risultati elettorali apprezzabili. I nuovi partiti dovevano raccogliere le firme per dimostrare una capacità di presenza non occasionale nella vita politico-istituzionale, per dimostrare di non voler costituire un mero elemento di disturbo della competizione elettorale. In un sistema elettorale stabile la ratio era, infatti, ben definita. Attualmente, invece, la situazione politica e sociale è modificata sino al punto che, ad avviso degli interpellanti, è possibile definirla destabilizzata e destabilizzante a causa dei numerosi, imprevedibili e ripetuti cambiamenti avvenuti nel regime partitocratico, che ne trasformano continuamente la forma ed identità;
   in base a quanto detto, è incontestabile che la proposizione di una raccolta delle firme sia divenuta oggi uno strumento nelle mani dei partiti dominanti ai danni di quelli più piccoli al fine di impedire qualsiasi evoluzione del sistema. Prescrivere la presentazione di liste sottoscritte anche per forze politiche rappresentate in Parlamento, ancorché assenti nelle istituzioni amministrative – i cui componenti hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di autenticare le firme –, equivale alla richiesta di una «prova diabolica» che coincide, di fatto, con un'artificiosa presunzione di non esistenza. Ciò comporta, automaticamente, l'impossibilità di partecipare alla competizione elettorale e, in ultima analisi, l'impedimento dell'evoluzione del sistema;
   il meccanismo descritto non è più in grado di funzionare, anche perché utilizzato per fini diversi da quelli originari. Il procedimento della sottoscrizione delle liste, nato per il soddisfacimento di logiche diverse da quelle che animano attualmente il sistema politico, viene manifestamente utilizzato per fini estranei e opposti a quelli storicamente, anche in dottrina, riconosciuti legittimi;
   la legge 2 luglio 2004, n. 165, contenente «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione», all'articolo 4 stabilisce i princìpi in materia di elezione che devono essere necessariamente contenuti in ogni legge elettorale regionale, tra i quali, al primo comma, il seguente: « 1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali: a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;», con ciò lasciando chiaramente presupporre come le minoranze debbano avere un'effettiva possibilità di rappresentanza solo se le norme procedurali necessarie alla presentazione delle liste, che temporalmente e logicamente precedono la partecipazione al procedimento elettorale delle liste presentate da partiti rappresentanti minoranze elettorali, consentono a queste forze politiche la concreta e materiale possibilità di presentarsi come soggetto attivo alla competizione elettorale, garantendo l'effettivo rispetto della legge e rimuovendo gli ostacoli che lo impediscono, per consentire ai soggetti politici competitori la possibilità concreta di ricevere l'eventuale consenso popolare e trovare, nell'Assemblea elettiva, l'effettiva realizzazione del principio normativo;
   attualmente, la legge 21 marzo 1990, n. 53, contenente «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale», all'articolo 14 prevede che, sin dal 180o giorno precedente la data di svolgimento delle elezioni, sia possibile iniziare la raccolta delle firme sulle liste di candidati, su moduli conformi alle indicazioni del Ministero dell'interno o su quelli predisposti dalle regioni che hanno adottato delle proprie leggi elettorali;
   l'articolo 4 della legge n. 43 del 1995 dispone che:
    in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica;
    tale funzione è svolta anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale;
    le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti;
    gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici;
    gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra;
   a differenza di quanto previsto dalla legge, le indicazioni sopra riportate non sono state diffuse tra i cittadini italiani, i quali non sono stati in nessun modo informati delle modalità del procedimento elettorale, né del loro diritto di sottoscrivere le liste di candidati;
   i casi di mancata attuazione delle norme previste per la valida presentazione alla competizione elettorale che hanno come effetto l'impedimento, per alcune liste, alla partecipazione nella competizione elettorale stessa, sono configurabili, secondo gli interpellanti, come concorso in omissione di atti d'ufficio poiché, con tale comportamento omissivo, si impedisce la realizzazione del presupposto logico-procedurale necessario per la partecipazione alla competizione elettorale di tutte le forze politiche interessate, impedendo il compiersi di un pieno, libero e democratico svolgimento della competizione elettorale;
   i titolari delle funzioni amministrative connesse alla presentazione delle liste, 200 mila persone cui la legge affida la funzione di autenticare le firme, non hanno ricevuto alcuna indicazione per la preparazione, nelle regioni, nelle province e nei comuni, per attivare e facilitare il servizio di autenticazione delle firme poste in calce alle liste elettorali al fine di consentire il rispetto delle leggi del nostro ordinamento;
   a fronte delle 160 mila sottoscrizioni, autenticate e certificate, complessivamente necessarie per presentare le liste di candidati alle elezioni regionali, è praticamente impossibile raccogliere legalmente le firme per una forza politica priva di consiglieri comunali e provinciali, specie se la generalità dei cittadini elettori non siano stati informati del loro diritto di promuovere e sostenere la presentazione di liste e candidature;
   comuni, province, tribunali e procure non hanno predisposto ed organizzato alcun servizio pubblico di autenticazione, così come astrattamente previsto dalla legge, perché tale servizio possa svolgersi anche al di fuori degli uffici comunali;
   il 75 per cento dei comuni non si è dotato della posta elettronica certificata (pec), obbligatoria sin dal 30 giugno 2009, con ciò impedendo a qualsiasi lista, e non solo lista Bonino-Pannella, di inviare a costi ridotti e tempestivamente le liste provinciali da far sottoscrivere ai cittadini (in questo caso inviate tramite corriere, a costi elevati, ad oltre 3.400 comuni);
   ancora oggi, in gran parte dei comuni, secondo quanto risulta agli interpellanti, non vengono rispettati gli obblighi di legge relativamente agli orari di apertura degli uffici, all'obbligo di facilitare i cittadini nella sottoscrizione, alla presenza di avvisi pubblici visibili anche ad uffici chiusi;
   la RAI, ad avviso degli interpellanti, in violazione oltre che delle norme di legge sopra citate, non ottempera neppure agli obblighi previsti nel regolamento recentemente approvato dalla Commissione parlamentare di vigilanza, il 9 febbraio 2010, non trasmettendo le necessarie informazioni relative alle procedure elettorali, né le modalità per la sottoscrizione delle liste di candidati;
   innanzi ad una tale entità di casi di mancata attuazione delle norme, o di violazione tout court, la lista Bonino-Pannella ha tentato invano di interessare le istituzioni competenti con le seguenti comunicazioni:
    il 26 gennaio 2010 ha inviato una lettera al Ministro Maroni ed al Ministro Alfano con cui si chiedeva un intervento per garantire la regolarità della fase di raccolta firme, informando tramite la RAI i cittadini ed assicurando il servizio pubblico di autenticazione di cui si denunciava l'assenza;
    il 26 gennaio ha inviato una lettera ai presidenti dell'ANCI e dell'UPI per chiedere di provvedere affinché i comuni mettessero a disposizione degli autenticatori;
    il 7 febbraio ha inviato diffida alla società RAI, al consiglio d'amministrazione, al direttore generale ed ai direttori dei telegiornali nazionali e regionali, chiedendo che i cittadini fossero informati della procedura elettorale e del loro diritto a sottoscrivere le liste, con l'indicazione degli orari di apertura delle segreterie comunali;
   come gia accaduto alle elezioni politiche del 2006 (legge n. 270 del 21 dicembre 2005, voto il 9 e 10 aprile 2006) ed alle europee del 2009 (legge 20 febbraio 2009, n. 10, voto il 6 e 7 giugno 2009), anche questa tornata elettorale è caratterizzata dal cambiamento delle leggi elettorali a campagna praticamente già conclusa e, comunque, a meno di un anno dal voto, termine minimo indicato dal Consiglio d'Europa il quale, con una dichiarazione approvata nella sessione del 13 maggio 2004 dal Comitato dei Ministri degli esteri – con la presenza del rappresentante del Governo italiano – ha ritenuto essenziale, per considerare le elezioni corrette e democratiche, il rispetto della seguente regola: «gli elementi fondamentali del diritto elettorale non devono poter essere modificati nell'anno che precede le elezioni»;
   in prossimità delle elezioni regionali per il 2010, e ben dopo l'anno che precede le elezioni, in sei regioni le leggi elettorali sono state novellate a meno di un anno dal voto, nello specifico le seguenti: Calabria, legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010; Basilicata, legge regionale n. 3 del 19 gennaio 2010, modificata il 4 febbraio; Umbria, legge regionale n. 2 del 4 gennaio 2010; Toscana, legge regionale n. 50 del 5 agosto 2009; Piemonte, legge regionale n. 21 del 29 luglio 2009; Campania, legge regionale n. 4 del 27 marzo 2009;
   in molte regioni, sino a meno di un mese dal termine per il deposito delle liste per le prossime elezioni regionali, è stato impossibile raccogliere le firme per la presentazione delle liste di candidati a causa di una gravissima incertezza sulle regole e sugli adempimenti necessari;
   ciò è accaduto nelle seguenti regioni:
    Calabria: la legge elettorale del 6 febbraio 2010 ha modificato il numero minimo e massimo dei candidati da inserire nelle liste provinciali, rendendo inutilizzabili le firme sin qui raccolte;
    Campania: solo a partire dal 1o febbraio è stato possibile avere i modelli ufficiali per l'accettazione di candidatura e la presentazione delle liste;
    Umbria: a causa della legge elettorale approvata il 4 gennaio 2010, sino alla fine del mese non è stato possibile raccogliere le firme per la mancanza di qualsiasi indicazione specifica relativa alla procedura per la raccolta delle firme;
    Basilicata: a causa della legge elettorale approvata il 14 gennaio 2010 e poi di nuovo modificata per evidente incostituzionalità, sino ai primi di febbraio non è stato possibile raccogliere le firme per la mancanza di indicazioni relative al numero minimo e massimo dei candidati da inserire nelle liste provinciali, nonché alla procedura per la raccolta delle firme;
    Marche: la legge elettorale regionale vieta la raccolta firme sino a quando non vengono convocati i comizi elettorali, ovvero solo 30 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature;
    Puglia: sino alla fine di gennaio non c'era certezza sulla modulistica per la raccolta firme –:
   se siano a conoscenza dei fatti e, nell'eventualità positiva, quali provvedimenti intendano adottare più specificamente per garantire il corretto, imparziale e democratico svolgimento della competizione elettorale regionale prevista nei giorni 28 e 29 marzo 2010.
(2-00629) «Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti».
(24 febbraio 2010)


Provvedimenti adottati dalle prefetture di Torino e Biella in relazione all'esposizione di manifesti e striscioni elettorali in occasione delle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010 – 2-00640

B) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   la prefettura di Biella ha deciso di vietare l'esposizione di manifesti e di striscioni elettorali ai banchetti organizzati dalle liste che si presentano alle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010;
   analoga proibizione è stata attuata dalla prefettura di Torino, con l'introduzione della «modica quantità»: sono ammessi non più di quattro manifesti per banchetto; sugli striscioni vige la tolleranza zero;
   nella riunione interpartitica tenutasi presso la prefettura di Torino il giorno 2 marzo 2010 (al termine della quale l'esponente della lista Bonino-Pannella è stato l'unico a rifiutarsi di firmare il punto del verbale statuente la suddetta «proibizione attenuata») il funzionario della prefettura ha fatto discendere tali proibizioni da una nota del Ministero dell'interno (citata nella nota della prefettura di Torino del 15 marzo 2006, prot. n. 2006001744, distribuita nel corso della riunione), inerente alle passate elezioni politiche dell'aprile 2006, che effettivamente dispone che sulle postazioni fisse (cosiddetti gazebo) non possano essere affissi striscioni e manifesti, in violazione degli articoli 6, comma 1, della legge n. 212 del 1956 e successive modifiche ed integrazioni (Norme per la disciplina della propaganda elettorale); dalla nota della prefettura di Torino succitata, si evince che il prefetto di Torino ha esteso la proibizione anche ai cosiddetti banchetti;
   le proibizioni suddette (con o senza «modica quantità») costituiscono, ad avviso degli interpellanti, una patente e grave violazione dei diritti costituzionali dei cittadini, organizzati nelle suddette liste per le elezioni regionali: i «banchetti» sono a tutti gli effetti «comizi elettorali»; prova ne è il fatto che nei trenta giorni antecedenti le votazioni non è vigente il solito iter burocratico previsto per le occupazioni di suolo pubblico, ma vale la semplice notifica al comune interessato, che può vietare il banchetto solamente se il luogo richiesto è già stato assegnato a un'altra lista; ai banchetti-comizio i candidati e i militanti devono essere liberi di esporre manifesti e striscioni nella quantità da essi, e unicamente da essi, liberamente scelta; in caso contrario, si sarebbe di fronte a una violazione non solo delle leggi elettorali, ma anche e soprattutto delle libertà garantite dalla Costituzione (articoli 3, 21 e 49);
   eventuali abusi che vi sono stati in passato (ad esempio, candidati che fanno installare decine di gazebo, tenendoli vuoti di militanti e pieni di manifesti e striscioni per aggirare la norma che vieta le affissioni abusive) possono e devono essere colpiti caso per caso e non possono giustificare la compressione indebita dei diritti costituzionali dei cittadini, da soli o organizzati in partiti e liste elettorali –:
   se intenda emanare immediatamente una circolare che faccia chiarezza sulla questione citata in premessa, garantendo ai candidati delle liste per le elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010 la possibilità di poter svolgere la propria campagna elettorale senza l'indebita compressione di diritti garantiti sia dalla legge ordinaria sia, soprattutto, dalla Costituzione.
(2-00640) «Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco».
(8 marzo 2010)


Circolare n. 7881 del 3 dicembre 2009 del Ministero dell'interno recante la proroga del regime transitorio relativo all'accesso al mercato del lavoro dei cittadini comunitari bulgari e romeni – 3-00836

C) Interrogazione

   MELIS, TOUADI e FARINA COSCIONI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   per tutto il triennio 2007, 2008 e 2009 il Governo italiano, relativamente all'accesso al mercato del lavoro dei cittadini comunitari bulgari e romeni, si è avvalso della facoltà di adottare un regime transitorio;
   in tale regime era previsto che l'accesso di tali lavoratori fosse libero solo per alcuni settori (agricoltura e turismo alberghiero, lavoro domestico ed assistenza alla persona, edilizia, metalmeccanica, dirigenziale ed alimentare qualificato, lavoro stagionale) mentre per i restanti settori produttivi l'assunzione dei lavoratori delle due nazionalità citate doveva obbligatoriamente avvenire attraverso la richiesta di nulla osta allo sportello unico per l'immigrazione;
   una precedente comunicazione della direzione dei servizi demografici del Ministero dell'interno, indirizzata agli uffici anagrafe dei comuni, aveva annunciato però che dal 1o gennaio 2008 sarebbe scaduta la vigenza del regime transitorio e si sarebbe, dunque, adottata la piena accessibilità a tutti i settori;
   al contrario, la circolare n. 7881 del 3 dicembre 2009 del Ministero dell'interno proroga il regime vincolistico anche per l'anno 2010 e ciò nonostante le assicurazioni circa il suo superamento fornite dal Governo italiano alla Comunità europea;
   tale provvedimento, di carattere amministrativo, costituisce un ostacolo a che i cittadini romeni e bulgari possano liberamente spostarsi ed avviare rapporti di lavoro sul territorio nazionale italiano;
   d'altra parte, è interesse dell'Italia regolarizzare con il massimo delle facilitazioni l'integrazione dei cittadini comunitari, anche in ragione della più volte annunciata opposizione del Governo italiano al lavoro in nero degli immigrati;
   inoltre, un cittadino romeno o bulgaro che lavora in regola paga le tasse ed i contributi allo Stato italiano e, quindi, concorre alla pari con gli italiani al budget dello Stato;
   d'altra parte, l'autorizzazione richiesta non è sottoposta ad alcun vincolo quantitativo (tetti o quote), né alla verifica di particolari requisiti e si risolve in un procedimento quasi automatico e, dunque, in definitiva si traduce solamente in un inutile aggravio burocratico, accrescendo il lavoro degli uffici, con costi e ritardi a tutti evidenti, e ritardando l'inserimento dei cittadini comunitari delle due nazionalità citate nel complesso del mondo del lavoro italiano;
   né si può infine trascurare che col 2013 tali restrizioni saranno comunque vietate dalle norme europee –:
   se non ritenga il Ministro interrogato di dover ritirare la circolare suddetta, realizzando, così come avviene da tempo in altri Paesi europei (per esempio la Spagna, la cui situazione può essere assimilata all'Italia per la presenza in quel Paese di una consistente comunità romena), il pieno accesso senza limitazioni né ostacoli dei cittadini comunitari, romeni e bulgari, all'intero mercato del lavoro. (3-00836)
(7 luglio 2009)


Iniziative per garantire adeguati contributi statali all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e agli altri enti erogatori di servizi per i ciechi – 3-00585

D) Interrogazione

   TASSONE. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. – Per sapere – premesso che:
   i ciechi e gli ipovedenti italiani costituiscono un universo di circa due milioni di persone con bisogni e necessità crescenti, soprattutto in questo periodo di crisi economica del Paese;
   molteplici sono le iniziative legislative all'esame del Parlamento che hanno ad oggetto le necessità di detta categoria di persone, ma si è ancora in attesa di un riscontro sulla loro reale applicazione;
   la legge n. 69 del 2000, che stanzia risorse per l'assistenza scolastica ai minorati sensoriali, resta ancora non applicata a causa della mancanza di un regolamento, su cui, a quanto consta all'interrogante, continuano a sussistere difficoltà di copertura finanziaria;
   non sono state ancora definite specifiche misure in ordine all'impiego del servizio civile per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi, nonché in materia di equiparazione dell'assistenza fornita dalle associazioni dei disabili più rappresentative alle attività dei patronati;
   lo Stato ha concesso, nel corso degli anni, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti diversi contributi, volti tra l'altro a garantire la produzione di libri parlati e di materiali didattici speciali, nonché la riabilitazione; tali contribuiti non solo hanno perduto il loro potere di acquisto a causa dell'inflazione, ma vengono ulteriormente decurtati di circa un terzo per i tagli della spesa –:
   quali provvedimenti urgenti si intendano adottare e quali siano le iniziative previste per garantire il recupero dei tagli ai contributi concessi dallo Stato all'Unione italiana dei ciechi e agli altri enti erogatori di servizi per i ciechi e per gli ipovedenti e per assicurare l'adeguata definizione delle iniziative normative citate in premessa. (3-00585)
(6 luglio 2009)


DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO E SOSTEGNO ALLE COMUNITÀ GIOVANILI (A.C. 2505-A) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE CATANOSO (A.C. 1151)

A.C. 2505-A – Questione sospensiva

QUESTIONE SOSPENSIVA

   La Camera,
   premesso che:
    la relazione al provvedimento in titolo indica che suo scopo è quello di promuovere e incentivare, su tutto il territorio nazionale, la nascita di nuove comunità giovanili e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti e, per realizzarlo, detta norme in materia di riconoscimento e sostegno delle comunità giovanili intendendo incentivare e sostenere il protagonismo generazionale attraverso spazi di aggregazione dove i giovani siano liberi di fare musica, teatro e cinema, di organizzare convegni, di realizzare mostre fotografiche, di leggere libri e giornali, di navigare in internet, di svolgere corsi di ogni genere, di fare sport e, naturalmente, di divertirsi;
    si evince che, meramente ed inappropriatamente, vengono estese in modo indistinto alle cosiddette «comunità» giovanili le norme vigenti in materia di volontariato e di associazionismo sociale, insieme ai corrispondenti benefici, sulla base di esigenze che appaiono estranee a finalità sociali ed in assenza di chiarimenti in ordine al rapporto, ed alle eventuali differenze, che esistono tra il provvedimento in esame e la disciplina di riferimento in materia di associazionismo, nel quale le «comunità» giovanili sembrano poter rientrare a pieno titolo;
    le risorse da destinarsi alle «comunità» giovanili risultano assegnate in modo indistinto e «a pioggia», in assenza di criteri selettivi per validità, fattività, merito e titolo, in assenza, inoltre, di priorità per i progetti indirizzati verso quelle aree ove risulta maggiore il disagio giovanile;
    il termine «comunità» giovanili fu utilizzato per la prima volta nella finanziaria per il 2006, che istituiva il Fondo e l'Osservatorio omonimi, e fu scelto in quanto l'iniziativa legislativa intendeva sostenere e monitorare le iniziative giovanili impegnate nella lotta contro i fenomeni di disagio giovanile, in particolare ove legati alle tossicodipendenze o dipendenze di altro genere, approccio sociale che, evidentemente, nel provvedimento in titolo si perde, a favore di esperienze di tipo ludico-artistico, per andare incontro alle quali basterebbe offrire la possibilità di disporre di luoghi e spazi idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, in particolare locali;
    le competenze dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili si intrecciano e si confondono con quelle dell'Agenzia nazionale per i giovani, costituita con il decreto-legge n. 297 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2007 e recentemente insediatasi, vigilata anch'essa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della gioventù;
    l'Agenzia gode di risorse statali e di un congruo finanziamento europeo, è composta da 7 membri tra direttore generale, comitato direttivo, revisori dei conti, 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti, insieme alla possibilità di avvalersi di consulenze o collaborazioni esterne: organico nutrito, chiamato ad occuparsi delle problematiche giovanili e, in particolare, di progetti provenienti dai giovani, siano essi singoli individui o associazioni;
    le mansioni ed i costi dell'Osservatorio – non ben quantificati nel loro ammontare e non chiaramente desumibili dal testo del provvedimento – si andrebbero ad aggiungere e a sovrapporre a quelli dell'Agenzia, in assenza di una chiara definizione dei ruoli e delle attività;
    il nostro ordinamento già prevede, inoltre, risorse annuali per il Forum nazionale dei giovani, istituito dalla legge finanziaria per il 2005, con sede in Roma, formato da organizzazioni, associazioni e movimenti giovanili, composti da giovani, e sussiste dal 2006 il Fondo nazionale per le politiche giovanili, il cui stanziamento per il 2010 è pari a circa 81 milioni di euro;
    i propositi rivolti verso la semplificazione normativa, la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione, insieme alla volontà di alleggerire la finanza pubblica dal peso economico derivante dalla moltiplicazione delle strutture, risultano pienamente contraddetti dal provvedimento in titolo;
    a fronte, inoltre, del persistente dibattito sulla riduzione dei costi della finanza pubblica e del rilevante interesse che esso riveste in particolare oggi, davanti ai grandi sacrifici richiesti ai cittadini, ai dipendenti pubblici, alle Regioni e agli enti locali per fronteggiare la grave crisi economica, l'istituzione di un nuovo organismo istituzionale e lo stanziamento di risorse che potrebbero ben essere diversamente destinate appaiono incongruenti ed improvvidi,

delibera

che la discussione del disegno di legge n. 2505 sia rinviata fino alla definitiva approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
n. 1. Donadi, Mura, Favia, Palagiano, Borghesi, Evangelisti.

A.C. 2505-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  all'articolo 3, comma 1, alinea, sostituire le parole: è destinato con le seguenti: e le risorse comunque utilizzate per le finalità di cui alla presente legge sono destinate;
   all'articolo 4, sopprimere il comma 2;

  conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Al funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a ciò destinate a legislazione vigente, eventualmente utilizzando anche quota parte delle ulteriori risorse finanziarie assegnate al dipartimento della gioventù nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.75, 2.76 e sull'articolo aggiuntivo 5.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3.102 con la seguente condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

  All'emendamento 3.102, comma 1-ter, dopo le parole: a condizione che la regione aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità interno,

NULLA OSTA

sugli emendamenti 2.102, 3.101 (Nuova formulazione), 4.101, 4.102 e 5.100.

A.C. 2505-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2505 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.
(Finalità e oggetto).

  1. La Repubblica riconosce il valore sociale delle comunità giovanili, strumento di crescita civile e culturale della popolazione giovanile, espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nonché veicolo di promozione, creatività e integrazione sociale.
  2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 31, e in conformità all'articolo 117 della Costituzione, detta norme per il riconoscimento, la promozione e il sostegno delle comunità giovanili.
  3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di promuovere e incentivare su tutto il territorio nazionale la nascita di nuove comunità giovanili e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, anche attraverso scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali, nonché di promuovere azioni volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge da parte, per il proprio ambito di competenza, delle regioni, delle province e dei comuni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Finalità e oggetto).

  Al comma 1, sostituire le parole: comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
   al comma 3, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
   all'articolo 2:
    comma 1, alinea, sostituire le parole:
comunità giovanile con le seguenti: associazione giovanile;
    comma 2, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
    comma 3:
     sostituire le parole:
la comunità giovanile utilizzi con le seguenti: l'associazione giovanile utilizzi;
     sostituire le parole:
e la comunità giovanile con le seguenti: e l'associazione giovanile;
    comma 4, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
    sostituire la rubrica con la seguente:
associazioni giovanili;
   all'articolo 3:
    comma 1, lettera
b), sostituire le parole: comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
    alla rubrica, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
   all'articolo 4:
    comma 1, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
    comma 3:
     lettera
d), sostituire le parole: comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
     lettera
e), sostituire le parole: comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
     lettera
f), sostituire le parole: comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
     lettera
g), sostituire la parola: comunità con la seguente: associazioni;
     lettera
h), sostituire le parole: comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
    comma 5, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
    alla rubrica, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
   all'articolo 5:
    comma 1:
     sostituire le parole:
L'accesso delle comunità giovanili con le seguenti: L'accesso delle associazioni giovanili;
     sostituire le parole:
registro delle comunità giovanili con le seguenti: registro delle associazioni giovanili;
    comma 2:
     sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
     sostituire le parole:
comunità giovanile con le seguenti: associazione giovanile;
    comma 4, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
    alla rubrica, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
   all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
   al titolo, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili.
* 1. 1. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbrollini, Pedoto, Servodio, Laganà Fortugno, Bernardini, Beltrandi, Zamparutti, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 1, sostituire le parole: comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
   al comma 3, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
   all'articolo 2:
    comma 1, alinea, sostituire le parole:
comunità giovanile con le seguenti: associazione giovanile;
    comma 2, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
    comma 3:
     sostituire le parole:
la comunità giovanile utilizzi con le seguenti: l'associazione giovanile utilizzi;
     sostituire le parole:
e la comunità giovanile con le seguenti: e l'associazione giovanile;
    comma 4, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
    sostituire la rubrica con la seguente:
associazioni giovanili;
   all'articolo 3:
    comma 1, lettera
b), sostituire le parole: comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
    alla rubrica, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
   all'articolo 4:
    comma 1, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
    comma 3:
     lettera
d), sostituire le parole: comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
     lettera
e), sostituire le parole: comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
     lettera
f), sostituire le parole: comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
     lettera
g), sostituire la parola: comunità con la seguente: associazioni;
     lettera
h), sostituire le parole: comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
    comma 5, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
    alla rubrica, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
   all'articolo 5:
    comma 1:
     sostituire le parole:
L'accesso delle comunità giovanili con le seguenti: L'accesso delle associazioni giovanili;
     sostituire le parole:
registro delle comunità giovanili con le seguenti: registro delle associazioni giovanili;
    comma 2:
     sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
     sostituire le parole:
comunità giovanile con le seguenti: associazione giovanile;
    comma 4, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
    alla rubrica, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
   all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili;
   al titolo, sostituire le parole:
comunità giovanili con le seguenti: associazioni giovanili.
* 1. 51. Mussolini.

  Al comma 2, dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: nonché dei principi di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale».
1. 2. Miotto, Servodio, Laganà Fortugno.

  Al comma 3, sostituire le parole da: degli obiettivi fino alla fine del comma con le seguenti: dei medesimi obiettivi da parte delle regioni, delle province e dei comuni, nei rispettivi ambiti di competenza.
1. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nel segno dell'integrazione multiculturale.
1. 50. Mosella, Calgaro.

A.C. 2505-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2505 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 2.
(Comunità giovanili).

  1. Costituisce comunità giovanile l'associazione di persone di età prevalentemente non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni, senza fini di lucro, avente ad oggetto, per statuto, il perseguimento delle seguenti finalità, oltre quelle individuate dagli associati:
   a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto di sé e degli altri, anche attraverso la promozione di attività di incontro, confronto e integrazione civile, sociale e culturale;
   b) l'educazione all'impegno sociale e civile, alla legalità, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;
   c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche o formative;
   d) lo svolgimento di attività di informazione, formazione e promozione delle iniziative internazionali, comunitarie, nazionali e territoriali sulle tematiche giovanili.

  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, di seguito denominato «Dipartimento», si avvale della collaborazione delle comunità giovanili nella promozione di programmi, attività e altre iniziative nelle materie di competenza del medesimo Dipartimento, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali.
  3. Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi, a qualsiasi titolo, edifici di proprietà pubblica, il rapporto tra l'ente concedente e la comunità giovanile è regolato da apposite convenzioni, anche con riferimento alla responsabilità per danni all'immobile e alla stipula del relativo contratto di assicurazione ai sensi della normativa vigente in materia di utilizzo di beni pubblici.
  4. Ai fini e per gli effetti della presente legge non sono considerati comunità giovanili i soggetti indicati dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Comunità giovanili).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – 1. Al fine di riconoscere la specificità delle associazioni giovanili, in applicazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono istituiti il registro delle associazioni giovanili, la sezione dedicata alla condizione giovanile dell'Osservatorio di cui alla medesima legge n. 383 del 2000 ed un fondo nazionale per le associazioni giovanili.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da: 1, comma 556 fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, si articola in due settori, uno dedicato alle associazioni giovanili, presieduto dal Ministro della gioventù, l'altro dedicato all'associazionismo presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si dà attuazione a quanto previsto dalla citata legge n. 383 del 2000.
2. 76. Miotto, Servodio, Laganà Fortugno, Zampa, Sbrollini, Narducci.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Costituisce comunità giovanile aggiungere le seguenti: legalmente costituita.
2. 50. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Costituisce comunità giovanile l'associazione di persone aggiungere le seguenti: legalmente costituita.
2. 50. (Testo modificato nel corso della seduta) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.
(Approvato)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di persone di età prevalentemente con le seguenti: formata prevalentemente da persone di età.
2. 52. Contento.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: prevalentemente non superiore a trenta anni e, comunque,
2. 55. Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Mantini, Mannino, Lusetti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: prevalentemente fino alla fine del comma con le seguenti: di norma non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni, senza fini di lucro, che abbia tra le sue finalità quella di favorire la maturazione della personalità attraverso attività e percorsi formativi volti a valorizzare l'impegno sociale e civile, l'incontro tra esperienze e culture diverse, la tolleranza, la legalità, l'integrazione e la partecipazione.
2. 2. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sbrollini, Pedoto, Servodio, Laganà Fortugno.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: prevalentemente non superiore a trenta anni e, comunque non superiore a trentacinque anni con le seguenti: non superiore a ventotto anni.
2. 81. Mussolini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: prevalentemente non superiore a trenta anni e, comunque non superiore a trentacinque anni con le seguenti: non superiore a trenta anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1-bis. Al compimento dei trenta anni i membri della comunità giovanile decadono dalle loro cariche e cessano di far parte della comunità.
2. 63. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Tassone, Mantini, Mannino, Lusetti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: prevalentemente non superiore a trenta anni e, comunque non superiore a trentacinque anni con le seguenti: non superiore a trenta anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1-bis. Al compimento dei trentuno anni di età i membri della comunità giovanile decadono dalle cariche eventualmente ricoperte e cessano di far parte della comunità.
2. 63. (Testo modificato nel corso della seduta) Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Tassone, Mantini, Mannino, Lusetti.
(Approvato)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: prevalentemente non superiore a trenta anni e, comunque non superiore a trentacinque anni con le seguenti: massima non superiore a trenta anni.
2. 77. Lenzi, Madia.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: prevalentemente non superiore a trenta anni e, comunque, con le seguenti: non superiore a trenta anni e, in una percentuale non superiore al 10 per cento, di età.
2. 54. Mura, Favia, Palagiano, Donadi.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: trenta con la seguente: venticinque.

  Conseguentemente, al medesimo alinea, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: trenta.
2. 57. Lussana, Vanalli, Rondini, Volpi, Laura Molteni, Di Vizia.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: trenta con la seguente: ventotto.

  Conseguentemente, al medesimo alinea, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: trenta.
* 2. 5. Mura, Favia, Palagiano, Donadi.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: trenta con la seguente: ventotto.

  Conseguentemente, al medesimo alinea, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: trenta.
* 2. 80. Mussolini.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , oltre quelle individuate dagli associati.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1-bis. Lo statuto della comunità giovanile deve garantire la libertà di adesione all'associazione da parte di tutti i soggetti che hanno i requisiti e l'accesso alle cariche elettive con metodo democratico;
   al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:
e i movimenti di ispirazione politica. I titolari di cariche associative nelle comunità giovanili non possono ricoprire cariche o essere titolari di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, né averle ricoperte o esserne stati titolari nei tre anni precedenti all'assunzione della carica;
  all'articolo 5:
   comma 2, sostituire le parole: i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 con le seguenti: i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1, 3 e 4;
   comma 3, sostituire le parole: ai commi 1 e 3 dell'articolo 2 con le seguenti: ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 2.
2. 74. De Girolamo, Monai, Anna Teresa Formisano, Nunzio Francesco Testa.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) l'organizzazione e la gestione di un centro di aggregazione giovanile;
2. 102. Le Commissioni.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: come esperienza comunitaria.
* 2. 6. Mura, Favia, Palagiano, Donadi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: come esperienza comunitaria.
* 2. 58. Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Mantini, Mannino, Lusetti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: comunitaria con la seguente: solidale.
2. 51. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e la realizzazione di progetti in grado di attivare reali forme di partecipazione territoriale e di sinergie con l'associazionismo territoriale.
2. 59. Mura, Favia, Palagiano, Donadi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: alla legalità, alla partecipazione e alle conoscenze culturali con le seguenti: alla tolleranza, alla legalità, alla partecipazione, all'integrazione e alle conoscenze e agli scambi culturali.
2. 8. Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sarubbi, Sbrollini, Pedoto, Servodio, Laganà Fortugno.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla legalità, aggiungere le seguenti: alla solidarietà, alla cultura dei diritti delle persone,
2. 7. Mura, Favia, Palagiano, Donadi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e alle conoscenze culturali con le seguenti: , alla solidarietà, alle conoscenze e agli scambi culturali.
2. 100. Le Commissioni.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) l'educazione alla cultura e ai simboli identitari che, contraddistinguendo ciascuna realtà regionale, contribuiscono ad alimentare il legame tra i cittadini e il territorio;
2. 9. Rondini, Vanalli, Laura Molteni, Volpi, Di Vizia.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: turistiche fino alla fine della lettera.
2. 10. Mura, Favia, Palagiano, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: turistiche, agricole, artigianali.
2. 82. Mussolini.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto delle normative regionali vigenti in materia.
2. 101. Le Commissioni.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze;
2. 83. Mussolini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 11. Mura, Favia, Palagiano, Donadi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e)
lo svolgimento di attività di volontariato.
2. 60. Mosella, Calgaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e)
la realizzazione di attività di volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, sia in Italia che all'estero, volte a sviluppare nei giovani attraverso specifiche iniziative di servizio e di integrazione un concreto impegno sociale in aree di disagio economico o culturale.
2. 61. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Tassone, Mantini, Mannino, Lusetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e)
l'impegno degli associati a contrastare all'interno della comunità giovanile ogni forma di discriminazione o di violenza, ovvero di promozione o di esercizio di attività illegali, nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcol
2. 62. Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Mantini, Mannino, Lusetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1-bis. I limiti di età di cui al comma 1 non si applicano per quelle figure che abbiano compiti formativi, amministrativi, di servizio o di altre attività a supporto della specificità del sodalizio.
2. 64. Mosella, Calgaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1-bis. Le comunità giovanili possono altresì svolgere, a favore di associati o di terzi, attività educative e di formazione professionale ed organizzare incontri, seminari, studi e ricerche sulle problematiche dell'orientamento e del lavoro giovanili.
2. 66. De Girolamo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1-bis. Ciascuna comunità invia semestralmente all'Osservatorio di cui all'articolo 4 una relazione dettagliata dell'attività svolta. L'Osservatorio, sulla base della medesima relazione, verifica la sussistenza dei requisiti minimi per la permanenza della comunità giovanile nel registro di cui all'articolo 5 della presente legge.
2. 65. Mura, Donadi, Favia, Palagiano.

  Sopprimere il comma 2.
* 2. 13. Mura, Favia, Palagiano, Donadi.

  Sopprimere il comma 2.
* 2. 84. Mussolini.

  Al comma 2, sostituire le parole da: si avvale fino alla fine del comma con le seguenti: promuove i programmi, le attività e le altre iniziative previste dalla presente legge, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le autonomie locali e le comunità giovanili interessate.
2. 85. Mussolini.

  Al comma 2, sostituire le parole: delle comunità giovanili con le seguenti: di tutte le comunità giovanili.
2. 15. Miotto, Servodio, Laganà Fortugno.

  Al comma 2, dopo le parole: comunità giovanili aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 5.
2. 67. Zaccaria.

  Al comma 2, sostituire le parole da: sentite le regioni fino alla fine del comma con le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l'Unione delle province italiane (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
2. 68. Zaccaria.

  Al comma 2, dopo le parole da: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: , i soggetti rappresentativi degli enti territoriali (Conferenza unificata, Conferenza delle regioni, ANCI e UPI).
2. 69. Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Mantini, Mannino, Lusetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tal fine, con apposito avviso, il Dipartimento rende pubblico il programma delle attività o iniziative per le quali intende avvalersi del contributo operativo delle comunità giovanili. La scelta dei soggetti attuatori è effettuata da apposita commissione – senza oneri per la finanza pubblica – previa indicazione dei criteri che orientano la scelta.
2. 78. Miotto, Servodio, Laganà Fortugno.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, lettera
b), sostituire le parole: nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 3 con le seguenti: con apposite convenzioni;
   all'articolo 5:
    comma 2, sostituire le parole:
all'articolo 2, commi 1 e 3 con le seguenti: all'articolo 2, comma 1;
    comma 3, sostituire le parole:
ai commi 1 e 3 dell'articolo 2 con le seguenti: al comma 1 dell'articolo 2.
2. 86. Mussolini.

  Al comma 3, sostituire le parole: a qualsiasi titolo con la seguente: legittimamente.
2. 87. Mussolini.

  Al comma 3, sostituire la parola: edifici con la seguente: immobili.
2. 70. Mura, Favia, Palagiano, Donadi.

  Al comma 3, dopo le parole: anche con riferimento aggiungere le seguenti: alle modalità di fruizione dell'immobile, alle condizioni economiche connesse al suo utilizzo,
2. 71. Mura, Palagiano, Donadi, Favia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli edifici di proprietà privata è sufficiente la prova del legittimo utilizzo dell'immobile da parte della comunità giovanile.
2. 53. Contento.

  Al comma 4, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 2 e 3.
* 2. 72. Mura, Favia, Palagiano, Donadi.

  Al comma 4, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 2 e 3.
* 2. 79. Miotto, Servodio, Laganà Fortugno.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché quelle comunità che fanno riferimento, o sono comunque riconducibili ai suddetti soggetti.
2. 73. Mura, Donadi, Palagiano, Favia.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , né i gruppi, le associazioni o le organizzazioni nelle cui strutture si promuove o si fa uso, in qualsiasi forma, di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. 19. Rondini, Vanalli, Laura Molteni, Volpi, Di Vizia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Le comunità giovanili che intendono iscriversi al registro di cui all'articolo 5 della presente legge si finanziano in parte con quote associative degli iscritti, il cui ammontare e le cui modalità sono stabilite dallo Statuto, in parte con specifici contributi degli enti locali, in parte con donativi di enti e fondazioni e in parte con sponsor che condividono le finalità delle diverse comunità. Il Fondo nazionale per le comunità giovanili sostiene alcune delle iniziative proposte dalle diverse comunità sulla base di appositi bandi di concorso a cui è data la massima comunicazione e assicurata la massima trasparenza, attraverso una apposita commissione di cui fanno parte tre membri dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili e tre membri del Dipartimento.
2. 75. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Tassone, Mantini, Mannino, Lusetti.

A.C. 2505-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2505 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 3.

(Fondo nazionale per le comunità giovanili).

  1. Il Fondo di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
già trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, è destinato, per una quota non superiore al 20 per cento, per il primo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore della presente legge ed al 10 per cento per gli anni successivi, ai compiti istituzionali di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione del Dipartimento e, per la restante parte, a sostenere finanziariamente in particolare:
   a) iniziative concernenti la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1;
   b) interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture pubblici e privati con vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni da definire nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 3, e comunque non inferiore a dieci;
   c) progetti volti a realizzare reti a carattere regionale o interregionale al fine di sviluppare e favorire lo scambio di esperienze e la diffusione delle buone pratiche nella realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Fondo nazionale per le comunità giovanili).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3 – (Piano di intervento per l'adozione di politiche di sostegno delle comunità giovanili) – 1. Fatte salve le competenze delle regioni,delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro della gioventù promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,e successive modificazioni, avente ad oggetto l'attuazione di un piano di intervento per l'adozione di politiche a sostegno delle comunità giovanili e, per l'adozione del piano, il riparto della somma pari all'80 per cento del Fondo di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni già trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
  2. La quota restante del Fondo di cui al comma 1 è destinata ai compiti istituzionali di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione del Dipartimento. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano di intervento per l'adozione di politiche mirate a sostenere finanziariamente le attività e iniziative delle comunità giovanili in particolare:
   a) iniziative concernenti la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1;
   b) interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture pubblici e privati con vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni da definire nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 3 e comunque non inferiore a dieci;
   c) progetti volti a realizzare reti a carattere regionale o interregionale al fine di sviluppare e favorire lo scambio di esperienze e la diffusione delle buone pratiche nella realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1.
3. 57. Rondini, Vanalli, Molteni, Volpi, Di Vizia.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , già trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
3. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: è destinato fino alla fine del comma con le seguenti: è destinato:
   a) per una quota non superiore al 10 per cento ai compiti istituzionali di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione del Dipartimento;
   b) per una quota non superiore al 40 per cento a programmi di sensibilizzazione, prevenzione e lotta alle tossicodipendenze;
   c) per la restante parte a sostenere finanziariamente, in particolare:
    1) iniziative concernenti la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1;
    2) interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture pubblici con vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni da definire in apposite convenzioni;
    3) progetti volti a realizzare reti a carattere regionale o interregionale al fine di sviluppare e favorire lo scambio di esperienze e la diffusione delle buone pratiche nella realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1.
3. 56. Mussolini, Zampa.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è destinato con le seguenti: e le risorse comunque utilizzate per le finalità di cui alla presente legge sono destinate.
3. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: è destinato aggiungere le seguenti: per una quota non superiore al 60 per cento alle case famiglia ed agli istituti pubblici e privati che si occupano del disagio minorile.
3. 58. Mussolini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: è destinato aggiungere le seguenti: per una quota non superiore al 60 per cento alle comunità terapeutiche pubbliche e private per la lotta alle tossicodipendenze.
3. 59. Mussolini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo alinea, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
3. 54. Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Mantini, Mannino, Lusetti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: esercizio dalla con le seguenti: esercizio in corso alla
* 3. 51. Zaccaria.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: esercizio dalla con le seguenti: esercizio in corso alla
* 3. 52. Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Mantini, Mannino, Lusetti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: per la restante parte aggiungere le seguenti: previa assegnazione mediante procedura di selezione pubblica,
3. 63. Lenzi, Bordo.

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: iniziative con la seguente: progetti

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Ai fini della partecipazione all'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo, le comunità giovanili sono tenute a presentare uno o più progetti al Dipartimento concernenti iniziative di cui alle lettere a) e c) del comma 1.
  3. Il Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, esamina i progetti di cui al comma 2, valutando e approvando prioritariamente i progetti proposti da comunità giovanili operanti in aree a maggior disagio sociale, nonché quei progetti in grado di attivare reali forme di partecipazione territoriale e di sinergie con l'associazionismo territoriale. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e i criteri per la valutazione dei progetti presentati dalle comunità giovanili, beneficiari delle risorse di cui al presente articolo.
3. 60. Mura, Donadi, Palagiano, Favia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 61. Mussolini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e privati.

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture privati con vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni, comunque non inferiore a dieci, da definire con apposita convenzione sottoscritta dal Dipartimento, dalla comunità giovanile interessata e dal proprietario della struttura medesima;
3. 50. Zaccaria.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e privati.
* 3. 4. Mura, Favia, Palagiano, Donadi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e privati.
* 3. 53. Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Tassone, Mantini, Mannino, Lusetti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e privati.
* 3. 62. Mussolini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da definire nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 3, e comunque non inferiore a dieci con le seguenti: non inferiore a dieci da definire, per gli immobili pubblici, nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 3.
3. 101 (Nuova formulazione). Le Commissioni.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e la diffusione fino alla fine della lettera.
3. 6. Mura, Favia, Palagiano, Donadi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   d) iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3.
3. 55. Miotto, Servodio, Laganà Fortugno, Zaccaria, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

  All'emendamento 3. 102. delle Commissioni, comma 3, dopo le parole: a condizione che la regione aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità interno,
0. 3. 102. 1. Le Commissioni.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Ai fini dell'accesso al fondo di cui al comma 1, ciascuna comunità giovanile trasmette al Dipartimento una relazione illustrativa sulla coerenza delle attività proposte per il finanziamento con la programmazione in materia di politiche giovanili degli enti territoriali nel cui ambito la comunità giovanile intende operare.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, il fondo di cui al comma 1 del presente articolo è destinato per una quota non superiore al 30 per cento a finanziare le attività di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), mediante la conclusione di appositi accordi fra il Dipartimento e la singola regione interessata, a condizione che la regione assicuri un cofinanziamento non inferiore a quello destinato dallo Stato.
3. 102. Le Commissioni.