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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 21 luglio 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 luglio 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bordo, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Burtone, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Di Pietro, Donadi, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Galati, Garavini, Gelmini, Genovese, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Granata, Graziano, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Marinello, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mura, Mussolini, Angela Napoli, Nucara, Andrea Orlando, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stagno D'Alcontres, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Torrisi, Tremonti, Urso, Vegas, Veltroni, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bordo, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Burtone, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Garavini, Gelmini, Genovese, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Granata, Graziano, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Marinello, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mura, Mussolini, Angela Napoli, Nucara, Andrea Orlando, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stagno D'Alcontres, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Torrisi, Tremonti, Urso, Vegas, Veltroni, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 luglio 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MOSCA: «Agevolazioni fiscali e contributive per l'assunzione di temporary manager da parte delle piccole e medie imprese» (3642);
SCILIPOTI: «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di tassazione dei proventi delle operazioni finanziarie di carattere speculativo» (3643);
NASTRI: «Istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina sanzionatoria» (3644);
COMAROLI: «Introduzione dell'articolo 118-bis e modifica all'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di spese accessorie nei contratti di mutuo e di prestito e di disciplina degli oneri nei contratti di credito al consumo» (3645).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge STEFANI: «Modifiche all'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e altre disposizioni per la riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare» (1388) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.

La proposta di legge TOGNI: «Distacco del comune di Carema dalla regione Piemonte e sua aggregazione alla regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione» (1997) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.

La proposta di legge POLLEDRI ed altri: «Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi» (2423) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.

La proposta di legge costituzionale MOFFA ed altri: «Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, concernente le immunità dei membri del Parlamento» (2954) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Biancofiore.

La proposta di legge CIRIELLI ed altri: «Modifica dell'articolo 1 e abrogazione dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, recante norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate e ordinarie e la libera navigazione» (3475) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Biasotti.

La proposta di legge MOFFA ed altri: «Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico» (3555) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Iannarilli, Lo Presti e Speciale.

La proposta di legge REGUZZONI ed altri: «Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato» (3572) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bergamini, Carlucci, Castiello, Lehner, Mantini, Marantelli, Peluffo, Pizzetti, Vignali e Zacchera.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

II Commissione (Giustizia):
LABOCCETTA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo scontro, verificatosi nel dicembre 2009, tra i magistrati della Procura generale di Catanzaro e quelli della Procura della Repubblica di Salerno (doc. XXII, n. 21) - Parere delle Commissioni I e V.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
MIGLIOLI: «Modifiche all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di autonomia e indipendenza delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità» (3567) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VI Commissione (Finanze):
CARELLA ed altri: «Modifiche al capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti l'esercizio dell'attività professionale di perito assicurativo e altre disposizioni in materia di accertamento e liquidazione dei sinistri, nonché delega al Governo per l'istituzione di un ente previdenziale per i periti assicurativi» (3420) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 20 luglio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 17 del 2010, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 6 luglio 2010, e la relativa relazione concernente l'utilizzazione delle risorse destinate alla componente navale delle Forze armate relative alla costruzione, acquisizione, ammodernamento, rinnovamento, trasformazione dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti allocate al capitolo 7120, articolo 1, del Ministero della difesa.
Questa documentazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.

Il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, con lettera in data 14 luglio 2010, ha trasmesso la relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta dell'occupazione, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi, per l'anno 2009 (doc. XIII, n. 2-sexies).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 luglio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, - in allegato alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 2010 - la relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 2008, predisposta dal ministro dello sviluppo economico (doc. XIII, n. 2-quinquies).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 20 luglio 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Con la medesima comunicazione, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, il 19 luglio 2010, alle sottoindicate Commissioni:
proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (COM(2010)381 definitivo), assegnato in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio (COM(2010)375 definitivo), assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

La Commissione europea, in data 20 luglio 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, il Libro bianco sui sistemi di garanzia nel settore delle assicurazioni (COM(2010)370 definitivo) e il relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2010)841), che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2010, N. 102, RECANTE PROROGA DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE, DI STABILIZZAZIONE E DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA (A.C. 3610-A)

A.C. 3610-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sull'emendamento 5.30 delle Commissioni.

A.C. 3610-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 e 4.20 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici emendamenti 5.20 e 5.21 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione

sostituire le parole: nell'ambito delle assunzioni con le seguenti: nel limite del 20 per cento delle assunzioni.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 3610-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Articolo 1.
(Iniziative in favore dell'Afghanistan)
.

1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 18.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e di euro 1.800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano.
2. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan, è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per l'implementazione e l'ampliamento della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. e la NewCo Rai International.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afgano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.
4. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

5. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».
6. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

Articolo 2.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 9.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nonché la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana al Fondi fiduciario della NATO destinati alla formazione della polizia federale irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 600.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 594.182 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
5. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 11.706.125 per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Yemen e la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
6. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 886.244 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PSDC (ex PESD).
8. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 214.000 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan spetta ogni sei mesi il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto è acquisito dopo quattro mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 439.800 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione europea. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1o luglio e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 31.200 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
10. Per attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatica Ionica (IAI), finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area, è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 300.000 per la partecipazione italiana, anche mediante l'istituzione di una Fondazione di diritto privato, alle attività del Segretariato Permanente dell'Iniziativa con sede in Ancona.

Articolo 3.
(Regime degli interventi).

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui al presente Capo.
2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente Capo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui all'articolo 1 e 2, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il Ministero degli Affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
5. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
6. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo 2, comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108 ed all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, ed agli articoli 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1o gennaio 2010 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.
7. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.
8. Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 e dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del decreto-legge 1o gennaio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.
9. Le somme di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non impegnate nell'esercizio di competenza, in quello successivo.
10. Alle spese previste all'articolo 1 e all'articolo 2 non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
11. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

12. I contratti degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in scadenza il 31 dicembre 2010, sono prorogati di dodici mesi. In ogni caso non si procede alla proroga dei rapporti contrattuali oltre il compimento del 67o anno di età.
13. Ai fini della disciplina dei contratti di cui al comma 12, da stipulare ai sensi dell'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si provvede con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Articolo 4.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).

1. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 364.692.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 118.518.722 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 58.960.039 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 10.495.380 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 10.121.897 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 601.943 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 57.690 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 128.654 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID).
9. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 201.652 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
10. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 132.388 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
11. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 80.443 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
12. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 889.355 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
13. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 23.890.556 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
14. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.956.138 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
15. È autorizzata, dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 12.033.738 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
16. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 5.047.579 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all'articolo 5, comma 15-bis, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
17. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 810.944 per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010.
18. È autorizzata, per l'anno 2010, l'ulteriore spesa di euro 25.000.000 per la stipulazione dei contratti di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.
19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2010, l'ulteriore spesa di 2.679.906 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dal comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan.
20. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.225.082 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
21. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 999.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.600 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 5, comma 19, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
22. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 64.200 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 5, comma 20, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
23. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 662.554 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 5, comma 21, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
24. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.023.691 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 5, comma 22, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
25. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 1.072.252 e di euro 508.822 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 5, comma 23, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
26. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 321.812 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
27. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 56.315 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
28. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 227.863 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
29. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui di cui all'articolo 5, comma 27, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
30. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui di cui all'articolo 5, comma 28, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
31. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui di cui all'articolo 5, comma 29, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
32. È autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di personale).

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 108 del 2009, è corrisposta:
a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, MINUSTAH, ed EUPM e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 16, 23 e 28;
b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 17;
c)
nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Scopje e al personale che partecipa alle missioni Atalanta nella Repubblica delle Seychelles ed EUTM Somalia a Bruxelles, di cui all'articolo 4, commi 3, 13 e 17.

3. All'articolo 3, comma 4, della legge 3 agosto 2009, n. 108, dopo le parole: «volontari in ferma breve trattenuti in servizio» sono inserite le seguenti: «o in rafferma biennale».

4. All'articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i numeri 1004), 1081), 1082) e 1085) sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: «1004) decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, a esclusione degli articoli 2, commi 2 e 3; 3; 4; 5; 7; 13; 14;», «1081) legge 3 agosto 2009, n. 108, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;», «1082) decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197, articoli: 2; 3, commi 1, 2, 3, 3-bis, 5, 7, 7-bis, 7-ter; 4, comma 1;», «1085) decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, e legge di conversione 5 marzo 2010, n. 30, articoli: 6, comma 3; 7; 8, comma 1; 9, commi 1-bis, 2, 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 5.»;
b) il numero 795) è soppresso.

5. Per le esigenze correlate con la partecipazione alle missioni internazionali ovvero con le attività di concorso in circostanze di pubblica calamità, fino al 31 dicembre 2010, le Forze armate possono continuare ad avvalersi dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nei limiti delle risorse destinate nell'anno 2010 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. L'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, si interpreta nel senso che nei volontari in ferma prefissata di un anno, ivi previsti, sono ricompresi anche i volontari in ferma prefissata quadriennale che hanno comunque prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno. Conseguentemente, all'articolo 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «in ferma prefissata di un anno», sono inserite le seguenti: «o quadriennale».
7. All'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.».
8. All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, dopo le parole: «vigilanza militare», sono inserite le seguenti: «, al cui personale, nello svolgimento della specifica attività, sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283».
9. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa può avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.
10. L'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia penale).

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. All'articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i numeri 1002) e 1076) sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: «1002) decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, escluso l'articolo 9;», «1076) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, e legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12, ad esclusione degli articoli: 01; 1; 2; 5;».

Articolo 7.
(Disposizioni in materia contabile).

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Il Ministero della difesa è autorizzato, nell'anno 2010, a cedere alle Forze di polizia della Repubblica di Haiti, a titolo gratuito, equipaggiamenti antisommossa, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 215.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8.
4. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8.
(Disposizioni finanziarie).

1. L'ultimo periodo del comma 4-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sostituito dal seguente: «Quota delle maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010, pari a 357.260.772 euro sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 706.845.998 per l'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 701.402.993 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a euro 5.443.005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa al Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.
(Clausola di corrispondenza).

1. A decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel presente decreto a disposizioni originariamente previste da fonti diverse e attualmente riprodotte nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

Articolo 10.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3610-A - Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «(legge finanziaria 2010)» sono soppresse;
al comma 2, la parola: «NATO'S» è sostituita dalla seguente: «NATO's» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 28 febbraio 2011, una relazione sulle realizzazioni e sullo stato di avanzamento dei progetti previsti dalla predetta Convenzione»;
al comma 4:
all'alinea, la parola
: «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati»;
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed educativo»;
al comma 5, le parole: «all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative "Afgana"» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione di una "Casa della società civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30».

All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «(legge finanziaria 2010)» sono soppresse;
al comma 2, le parole: «al Fondi fiduciario» sono sostituite dalle seguenti: «ai Fondi fiduciari»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la spesa di euro 778.500 per favorire iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista dell'adozione di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite»;
al comma 9, al primo periodo, la parola: «comprese» è sostituita dalla seguente: «compresi» e, al quarto periodo, le parole: «, e successive modificazioni» sono soppresse;
al comma 10, le parole: «Iniziativa Adriatica Ionica» sono sostituite dalle seguenti: «Iniziativa Adriatico-Ionica».

All'articolo 3:
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali»;
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «n. 49,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e le parole: «all'articolo 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 1 e 2»;
al comma 4, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse;
al comma 5, dopo le parole: «n. 266,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 6, dopo le parole: «all'articolo 01, comma 1,» è inserita la seguente: «del», le parole: «n. 108 ed» sono sostituite dalle seguenti: «n. 108,», le parole: «e all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «e 2» e dopo le parole: «1o gennaio 2010» è inserito il seguente segno di interpunzione «,»;
al comma 8, la parola: «dall'», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «all'», dopo le parole: «n. 152, convertito» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «dagli» è sostituita dalla seguente: «agli» e dopo le parole: «1o gennaio 2010,» sono inserite le seguenti: «n. 1,»;
al comma 12, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 4:
al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30»;
al comma 17, le parole: «Consiglio dell'Unione europea» sono sostituite dalla seguente: «Consiglio»;
ai commi 21 e 22, le parole: «29 dicembre 2009, n. 197» sono sostituite dalle seguenti: «5 marzo 2010, n. 30»;
ai commi 29, 30 e 31, le parole: «di cui di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di cui».

All'articolo 5:
al comma 2:
all'alinea, le parole:
«n. 108 del 2009» sono sostituite dalle seguenti: «3 agosto 2009, n. 108»;
alla lettera c), la parola: «Scopje» è sostituita dalla seguente: «Skopje»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937";
b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
"In caso di assenza per infermità, l'assegno di lungo servizio all'estero è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo"»;
al comma 4:
all'alinea, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;
alla lettera b), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
al comma 5, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;
al comma 8, la parola: «inserite» è sostituita dalla seguente: «aggiunte».

All'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al» e le parole: «27 febbraio 2002, n. 15» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2002, n. 6».

All'articolo 8:
al comma 1, le parole:
«L'ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Il secondo periodo» e le parole: «sono iscritte» sono sostituite dalle seguenti: «, è iscritta»;
al comma 2:
all'alinea, la cifra:
«706.845.998» è sostituita dalla seguente: «707.624.498»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) quanto a euro 778.500, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

All'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «riprodotte nel» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al» e dopo le parole: «n. 66, e nel» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

A.C. 3610-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Capo I
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

ART. 1.
(Iniziative in favore dell'Afghanistan).

Al comma 1, sostituire le parole: euro 18.700.000 con le seguenti: euro 38.700.000.

Conseguentemente, all'articolo 8:
comma 1, sostituire le parole:
357.260.772 euro con le seguenti: 377.260.772 euro;
comma 2:
alinea, sostituire le parole:
euro 707.624.498 con le seguenti: euro 727.624.498;
lettera
a), sostituire le parole: euro 701.402.993 con le seguenti: euro 721.402.993.
1. 1. Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 18.700.000 con le seguenti: euro 22.300.000.

Conseguentemente, all'articolo 8:
comma 1, sostituire le parole:
357.260.772 euro con le seguenti: 360.860.772 euro;
comma 2:
alinea, sostituire le parole:
euro 707.624.498 con le seguenti euro 711.224.498;
lettera
a), sostituire le parole: euro 701.402.993 con le seguenti: euro 705.002.993.
*1. 2. Evangelisti, Di Stanislao.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 18.700.000 con le seguenti: euro 22.300.000.

Conseguentemente, all'articolo 8:
comma 1, sostituire le parole:
357.260.772 euro con le seguenti: 360.860.772 euro;
comma 2:

alinea, sostituire le parole: euro 707.624.498 con le seguenti euro 711.224.498;
lettera
a), sostituire le parole: euro 701.402.993 con le seguenti: euro 705.002.993.
*1. 3. Tempestini, Mogherini Rebesani, Barbi, Corsini, Narducci, Garofani, Rugghia.

Sopprimere il comma 2.
1. 4. Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, comprensiva del rendiconto economico-finanziario riferito al 31 dicembre 2010.
1. 20. Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 2.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 9.300.000 con le seguenti: euro 29.300.000.

Conseguentemente, all'articolo 8:
comma 1, sostituire le parole:
357.260.772 euro con le seguenti: 377.260.772 euro;
comma 2:
alinea, sostituire le parole
euro 707.624.498 con le seguenti: euro 727.624.498;
lettera
a), sostituire le parole: euro 701.402.993 con le seguenti: euro 721.402.993.
2. 1. Evangelisti, Di Stanislao,

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 9.300.000 con le seguenti: euro 22.700.000.

Conseguentemente, all'articolo 8:
comma 1, sostituire le parole:
357.260.772 euro con le seguenti: 370.660.772 euro;
comma 2:
alinea, sostituire le parole:
euro 707.624.498 con le seguenti: euro 721.024.498;
lettera
a), sostituire le parole: euro 701.402.993 con le seguenti: euro 714.802.993.
*2. 2. Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 9.300.000 con le seguenti: euro 22.700.000.

Conseguentemente, all'articolo 8:
comma 1, sostituire le parole:
357.260.772 euro con le seguenti: 370.660.772 euro;

comma 2:

alinea, sostituire le parole: euro 707.624.498 con le seguenti: euro 721.024.498;
lettera
a), sostituire le parole: euro 701.402.993 con le seguenti: euro 714.802.993.
*2. 3. Tempestini, Rugghia, Barbi, Mogherini Rebesani, Narducci, Corsini, Garofani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 6, si provvede all'organizzazione di una Conferenza regionale della società civile somala e dei paesi confinanti, in collaborazione con la rete delle organizzazioni non governative italiane operanti in Somalia, al fine di individuare iniziative dal basso a rafforzamento dei processi di pace.
2. 22. Tempestini, Pianetta.

Sopprimere il comma 10.
2. 7. Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 10, sostituire le parole da: autorizzata fino a: diritto privato, con le seguenti: istituito un Fondo presso il Ministero degli affari esteri con una dotazione pari a 300.000 euro per l'anno 2010, per la partecipazione italiana.
2. 8. Rugghia, Tempestini, Barbi, Narducci, Corsini.

Al comma 10, sopprimere le parole:, anche mediante l'istituzione di una Fondazione di diritto privato,
2. 23. Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche ed integrazioni, è assegnato un contributo straordinario a favore dello stesso di 250.000 euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2:
alinea, sostituire le parole:
euro 707.624.498 con le seguenti: euro 707.874.498;
lettera
b-bis), sostituire le parole: euro 778.500 con le seguenti: euro 1.028.500.
2. 20. Biancofiore, Antonione, Pianetta.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche ed integrazioni, è assegnato un contributo straordinario a favore dello stesso di 250.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, alinea, dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti:, fatta eccezione per la spesa di cui all'articolo 2, comma 10-bis.
2. 21. Antonione, Boniver, Biancofiore, Pianetta.
(Approvato)

ART. 3.
(Regime degli interventi).

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:, nei limiti temporali fino a: può conferire con le seguenti: e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri può conferire, entro il limite di spesa di euro 450.000 per l'anno 2010,
3. 6. Corsini, Barbi, Garofani, Tempestini, Narducci, Mogherini Rebesani.

Al comma 11, alinea, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
3. 13. Barbi, Corsini, Narducci, Tempestini.
(Approvato)

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: presso il Ministero degli affari esteri con le seguenti: presso la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.
3. 14. Tempestini, Barbi, Rugghia, Garofani, Narducci, Mogherini Rebesani, Corsini.
(Approvato)

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

ART. 4.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).

Al comma 8, sostituire le parole: euro 128.654 con le seguenti: euro 5.573.730.

Conseguentemente, all'articolo 8:
comma 1, sostituire le parole:
euro 357.260.772 con le seguenti: euro 362.705.848;
comma 2:
alinea, sostituire le parole:
euro 707.624.498 con le seguenti: euro 713.069.574;
lettera
a), sostituire le parole: euro 701.402.993 con le seguenti: euro 706.848.069.
4. 20. Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti, Vernetti, Mogherini Rebesani, Di Stanislao.

Al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con riferimento alle attività di cui al periodo precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 28 febbraio 2011, un rendiconto economico-finanziario riferito al 31 dicembre 2010.
4. 21. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 5.
(Disposizioni in materia di personale).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al contributo corrisposto direttamente dall'Unione europea al personale che partecipa alla missione EUPM, di cui all'articolo 4, comma 23, non si applica l'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. 22. Moles.
(Approvato)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 1808»;
2) al comma 3, dopo le parole: «commi 1» sono inserite le seguenti: «, primo e secondo periodo,»;
b) all'articolo 1808, comma 8, dopo la parola: «straordinarie» sono inserite le seguenti: «; in caso di assenza per infermità, esso è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo».
5. 23. Fallica.
(Approvato)

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con riferimento alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto delle dotazioni organiche in vigore, il Ministero della difesa, trascorso il citato periodo, qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede, sulla base di prove selettive intese ad accertarne le capacità professionali o di mestiere, all'assunzione del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del 20 per cento delle assunzioni autorizzate annualmente ai sensi della normativa vigente.
5. 30. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con riferimento alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto delle dotazioni organiche in vigore, il Ministero della difesa, trascorso il citato periodo, qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede, sulla base di prove selettive intese ad accertarne le capacità professionali o di mestiere, all'assunzione del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nell'ambito delle assunzioni autorizzate annualmente ai sensi della normativa vigente.
*5. 20. Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con riferimento alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto delle dotazioni organiche in vigore, il Ministero della difesa, trascorso il citato periodo, qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede, sulla base di prove selettive intese ad accertarne le capacità professionali o di mestiere, all'assunzione del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nell'ambito delle assunzioni autorizzate annualmente ai sensi della normativa vigente.
*5. 21. Di Stanislao, Evangelisti.

Sopprimere il comma 10.
5. 10. Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

A.C. 3610-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione è stato previsto il finanziamento di 778.500 euro per favorire iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili anche in vista dell'adozione di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
qualsiasi forma di mutilazioni genitali femminili costituisce una patente violazione dei diritti fondamentali di donne e bambine, ed in particolare del diritto all'integrità psico-fisica, comportando danni irreparabili alla salute sessuale e riproduttiva;
negli ultimi dieci anni la campagna internazionale per la messa al bando delle mutilazioni genitali femminili ha conseguito notevoli risultati, anche in virtù dell'adozione da parte di venti Stati africani di una legge di proibizione di tali pratiche nonché di piani d'azione volti a reprimerle;
la Conferenza del Cairo, promossa nel giugno 2003 dal Consiglio nazionale egiziano per l'infanzia e la maternità in collaborazione con le ONG italiane «Non c'è pace senza giustizia» ed AIDOS ha approvato una Dichiarazione per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili che auspica un cambiamento comportamentale anche attraverso le opportune misure legislative;
il Protocollo di Maputo, aggiunto nel luglio 2003 alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, all'articolo 5, bandisce le mutilazioni genitali femminili;
il Segretario generale dell'ONU ha pubblicato nel 2008 un rapporto che raccomanda l'adozione di leggi che proibiscano e puniscano le mutilazioni genitali femminili, insistendo in particolare sull'addestramento delle forze dell'ordine e della magistratura a tal fine;
il Parlamento europeo ha ribadito in più risoluzioni - approvate il 13 marzo 2008, l'8 maggio 2008, il 24 marzo 2009, il 26 novembre 2009 - la condanna delle mutilazioni genitali femminili invitando gli Stati membri dell'Unione Europea a vigilare anche sulle comunità degli immigrati;
nei giorni 3 e 4 maggio 2010 si è svolta a Dakar una Conferenza interparlamentare per armonizzare gli strumenti giuridici contro le mutilazioni genitali femminili e promuovere il bando di tali pratiche in seno alle Nazioni Unite;
l'Italia ha sempre sostenuto politicamente e finanziariamente la campagna internazionale per l'eradicazione delle mutilazioni genitali femminili, come confermato dall'iniziativa assunta dal Ministro degli affari esteri lo scorso 25 settembre in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
l'approvazione da parte dell'Assemblea generale dell'ONU di una risoluzione di messa al bando delle mutilazioni genitali femminili rafforzerebbe l'impegno politico della comunità internazionale, evidenziando l'estrema gravità di tali pratiche quale violazione di un diritto umano universale, e costituirebbe un incentivo ad emanare oppure a consolidare le misure legislative necessarie da parte di tutti i Paesi, fornendo loro le relative linee-guida ed accrescendo la consapevolezza del problema anche al fine di aiutare le vittime e proteggere le donne e le bambine a rischio,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile ai fini della presentazione ed approvazione presso la prossima Assemblea generale dell'ONU di una risoluzione per la messa al bando delle mutilazioni genitali femminili, sostenendo la relativa campagna di mobilitazione con le risorse previste in sede di conversione del decreto-legge in esame, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, anche con il concorso di organizzazioni non governative, istituzioni accademiche e scientifiche, associazioni e fondazioni italiane e straniere.
9/3610-A/1. Pianetta, Bernardini, Nirenstein, Mecacci, Evangelisti, Furio Colombo, Zamparutti, Farina Coscioni, Bossa.

La Camera,
premesso che:
la missione UNAMID (United Nations - African Union Mission in Darfur) è stata istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione 1769 del 31 luglio 2007, con l'obiettivo di sostenere una piena applicazione dell'Accordo di pace nel Darfur sottoscritto nel 2004, impedendo attacchi armati e assicurando la protezione dei civili;
la citata risoluzione 1769 ha ricevuto l'appoggio di tutta la comunità internazionale ed è stata accettata dallo stesso Sudan;
l'Italia contribuisce attualmente alla missione con un ufficiale di staff presso il comando della missione ad El Fasher, ma è previsto già da diverso tempo un incremento della partecipazione nazionale per offrire un contributo al trasporto logistico della missione stessa;
a tal fine, nel corso del 2009 è stata autorizzata, con successivi provvedimenti - legge n. 12 del 2009, legge n. 108 del 2009, legge. n. 197 del 2009 - la spesa complessiva di euro 5.685.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID;
il decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del servizio europeo per l'azione esterna e per l'amministrazione della difesa», così come convertito dalla legge n. 30 del 2010, dispone l'autorizzazione di spesa di euro 5.569.609, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID;
le somme citate, stanziate per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID, risultano ancora disponibili in misura quasi integrale - perché non effettivamente spese - sul relativo capitolo 1188 «Fondo per le missioni di pace» del Programma n. 8 «Missioni militari di pace», nell'ambito della Missione n. 5 «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2010;
il disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia», prevede all'articolo 4 comma 8 l'autorizzazione della spesa di euro 128.654, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione UNAMID;
nel corso dell'esame in sede referente delle Commissioni riunite III e IV della Camera, il sottosegretario alla difesa Cossiga ha motivato la scelta di impegnare, per il secondo semestre 2010, una cifra assai più contenuta a sostegno della partecipazione italiana alla missione UNAMID, con l'impossibilità attuale di dare avvio a quelle attività di supporto logistico previste come contributo italiano alla missione stessa, a causa del diniego dei visti di ingresso per il personale militare da parte del governo sudanese;
tale orientamento del Governo italiano appare come una mera presa d'atto, come un'accettazione passiva delle decisioni delle autorità sudanesi, che bloccano di fatto la missione, indebolendo la presenza internazionale in un'area di crisi tra le più complesse al mondo, dove non sono garantiti diritti umani fondamentali e dove il ruolo delle organizzazioni internazionali può essere decisivo per avviare un processo di pacificazione e di stabilizzazione,

impegna il Governo

ad attivarsi con un'iniziativa urgente in tutte le sedi internazionali multilaterali per sollecitare l'intera comunità internazionale ad una forte reazione che renda possibile, sin da subito, l'effettiva operatività della missione UNAMID.
9/3610-A/2.Mogherini, Fassino, Tempestini, Rugghia, Garofani, Recchia, Mecacci, Bossa, Sarubbi.

La Camera,
premesso che:
il 1o dicembre 2009 il Trattato di Lisbona è entrato in vigore, mettendo fine a diversi anni di negoziati sulla riforma istituzionale;
il Trattato di Lisbona modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, senza tuttavia sostituirli. Il nuovo trattato dota l'Unione del quadro giuridico e degli strumenti necessari per far fronte alle sfide del futuro e rispondere alle aspettative dei cittadini;
un'Europa protagonista sulla scena internazionale, il cui ruolo viene potenziato raggruppando gli strumenti comunitari di politica estera, per quanto riguarda sia l'elaborazione che l'approvazione di nuove politiche. Il Trattato di Lisbona permette all'Europa di esprimere una posizione chiara nelle relazioni con i partner a livello mondiale. Mette la potenza economica, umanitaria, politica e diplomatica dell'Europa al servizio dei suoi interessi e valori in tutto il mondo, pur rispettando gli interessi particolari degli Stati membri in politica estera;
la nuova figura di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è anche vicepresidente della Commissione, è destinata a conferire all'azione esterna dell'Unione europea maggiore impatto, coerenza e visibilità. Un nuovo servizio europeo per l'azione esterna assiste l'alto rappresentante nell'esercizio delle sue funzioni;
la personalità giuridica unica conferita all'Unione ne rafforza il potere negoziale, potenzia ulteriormente la sua azione in ambito internazionale e la rende un partner più visibile per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
la politica europea di sicurezza e di difesa, pur conservando dispositivi decisionali speciali, agevola la cooperazione rafforzata tra un numero ristretto di Stati membri;
sulla strategia europea in materia di sicurezza e, più in generale sulla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), si è espresso di recente il Parlamento europeo che il 10 marzo 2010 ha approvato una risoluzione. Il Parlamento europeo raccomanda una sinergia dei diversi strumenti d'azione sia civili che militari di cui dispongono l'Unione e i suoi Stati membri: la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, l'assistenza finanziaria e la cooperazione allo sviluppo, le politiche sociali e ambientali, gli strumenti diplomatici e di politica commerciale e l'allargamento. Il Parlamento europeo sottolinea che tale coordinamento degli strumenti civili e militari conferisce un reale plusvalore alla politica di gestione delle crisi dell'Unione e invita gli Stati membri, in tale contesto, a coordinare in maniera più efficace le proprie strategie e i propri strumenti nazionali con quelli dell'Unione, al fine di garantire coerenza ed efficacia e avere maggiore impatto e maggiore visibilità sul territorio;
il Parlamento europeo ha inoltre invitato il Consiglio ad avviare nel 2010 un dibattito sostanziale con i Parlamenti dell'Unione europea sull'attuazione delle nuove disposizioni del Trattato di Lisbona sulla PSDC, in particolare;
la clausola di assistenza reciproca in caso di aggressione armata sul territorio di uno Stato membro,
la clausola di solidarietà in caso di attacco terroristico o di catastrofe, naturale o di origine umana,
l'estensione delle missioni affidate alla PSDC;
il Parlamento europeo sottolinea infatti che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, emerge la necessità di accrescere la legittimità democratica delle attività svolte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune;
visti gli accresciuti poteri di bilancio del Parlamento europeo, si chiede di rivedere e ampliare i vigenti accordi interistituzionali al fine di garantire la corretta ed efficace applicazione delle procedure di bilancio e di consultazione per la politica estera e di sicurezza; sollecitano inoltre un ampliamento dell'accesso alle informazioni sensibili (classificate come «top secret», segrete o confidenziali);
il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per le conseguenze del sottofinanziamento della rubrica del bilancio «L'Unione europea come attore globale» e, dunque, sulla sua capacità di portare avanti una politica estera «credibile e proattiva» e sottolineano la necessità di dotare l'Unione dei mezzi finanziari necessari ai fini di una risposta «coerente ed adeguata alle sfide globali impreviste»,

impegna il Governo

viste le possibilità offerte dal Trattato di Lisbona, a fare pieno uso del protocollo n. 1 di detto trattato e a recepire le indicazioni del Parlamento europeo in materia di strategia europea di sicurezza e di politica di sicurezza e di difesa comune avviando un serio e concreto dibattito parlamentare in merito nelle opportune sedi istituzionali.
9/3610-A/3.Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
la missione ISAF in Afghanistan, deliberata con voto unanime delle Nazioni Unite e gestita in un contesto multilaterale, fu una scelta difficile ma doverosa all'indomani dell'11 settembre, per contrastare le reti del terrorismo jihadista e assicurare la pace e la stabilità di un paese che ha tuttora un ruolo cruciale in un contesto regionale ancora molto precario;
nel corso di questi anni, tuttavia, le difficoltà che si sono registrate rinviano ai molti interrogativi ancora non sciolti su come affrontare il tema della democratizzazione che, per quel che riguarda l'Afghanistan, rimandano alle particolari caratteristiche etniche e sociali della società afgana, che hanno reso da sempre difficile la costruzione di un vero governo centrale;
tali difficoltà, insieme alla presenza di una corruzione endemica - fortemente esasperata dall'essere l'Afghanistan il principale produttore di oppio - hanno posto la comunità internazionale di fronte alla necessità di un ripensamento dei modi e delle forme attraverso cui conseguire i suoi principali obiettivi, la sconfitta del terrorismo e la stabilizzazione del paese, non ignorando l'esistenza di un oggettivo fattore tempo, anche in relazione alle opinioni pubbliche occidentali;
nessun processo di stabilizzazione può essere raggiunto senza un netto miglioramento del contesto regionale e un deciso coinvolgimento di tutti gli attori, dal Pakistan, all'India, all'Iran, che debbono diventare convinti protagonisti di questo processo di pace, indispensabile anche ai fini della loro stabilizzazione. In assenza di questi processi sarebbe molto difficile dare concreto seguito alla nuova strategia annunciata da Obama, condivisa dalla comunità internazionale e dall'Italia, che prevede un graduale e progressivo ridimensionamento della presenza militare internazionale, dando così ufficialmente avvio ad una lunga fase di transizione;
la cosiddetta exit strategy non può però tradursi in una sorta di fuga con conseguenze incalcolabili, tanto sulla popolazione civile, quanto sulla stabilità dei governi dei paesi dell'area; è perciò indispensabile in questa nuova fase che si dia avvio da un lato ad una accelerazione di quel processo di governo e gestione della sicurezza del paese da parte degli stessi afgani; dall'altro, all'elaborazione di una strategia che si potrebbe definire del «doppio pedale», nella quale contestualmente al progressivo e graduale ridimensionamento delle Forze armate, si preveda un rafforzamento deciso e consistente dell'azione politica, civile e sociale delle forze internazionali, con l'obiettivo di responsabilizzare il governo afgano e le variegate componenti etniche e territoriali che compongono il paese;
in questo nuovo quadro appare dunque indispensabile, accanto alla leadership esclusivamente militare che dovrà progressivamente ridursi, rafforzare la leadership civile dell'Onu, al fine di contribuire a governare la difficile fase di transizione, aiutare il consolidamento delle istituzioni afgane e soprattutto sostenere ed indirizzare la trattativa tra le varie componenti della società afgana, comprese quelle rimaste sinora estranee al processo di state building e tra gli insorgenti disponibili alla trattativa di pace. Tale trattativa è infatti cruciale; chiama in causa anche i governi dell'area, primo tra tutti il Pakistan, e dovrà condurre ad un accordo molto ampio, e al tempo stesso innovativo dal punto di vista istituzionale, prendendo atto delle particolarità del paese;
entro il prossimo novembre la comunità internazionale sarà chiamata, anche in vista del progressivo graduale ritiro di alcuni contingenti nazionali, ad assumere le necessarie determinazioni; a questo fine è necessario che la coalizione possa agire con una strategia realmente unitaria, rilanciando il ruolo della NATO quale luogo di elaborazione di decisioni effettivamente condivise tra gli alleati, nell'ambito del mandato delle Nazioni Unite; in tale contesto il nostro Paese dovrà concorrere affinché, contestualmente alla graduale riduzione delle truppe, si preveda un forte rafforzamento degli interventi civili al fine di conseguire l'obiettivo della stabilizzazione del quadro politico, civile e istituzionale dell'Afghanistan;
va ribadito in questa fase il diritto del Parlamento ad una discussione sulle linee della nostra iniziativa diplomatica nella regione ed il diritto ad un'informazione preventiva in merito ad ogni eventuale decisione politica di modifica sostanziale della consistenza quantitativa e qualitativa della presenza italiana; a questo fine si auspica che il Parlamento possa giungere quanto prima all'approvazione della proposta di legge quadro sulle missioni internazionali, al fine di dotarsi di strumenti finanziari certi per il loro finanziamento e di procedure definite con legge per la loro autorizzazione,

impegna il Governo

a rilanciare e valorizzare sempre più il ruolo che chiama la NATO a farsi sede effettiva della elaborazione delle decisioni prese dall'alleanza, nello svolgimento del mandato delle Nazioni Unite e, in vista del vertice previsto a Lisbona il prossimo novembre, ad adottare ogni iniziativa utile, per quanto di sua competenza, affinché il graduale previsto ritiro delle forze militari dia luogo ad una nuova strategia che, contestualmente alla graduale riduzione delle truppe, preveda un forte rafforzamento dell'azione politica e civile delle forze internazionali, con l'obiettivo di dare al governo afgano e alle componenti della società civile afgana la possibilità di pervenire alla necessaria stabilizzazione del paese;
a farsi promotore nelle opportune sedi internazionali di una nuova impostazione del processo di istitution building che, anche muovendo dalle lezioni apprese in occasione delle ultime elezioni presidenziali, punti ad una intesa e ad un coinvolgimento più efficace di tutte le componenti del popolo afgano che tenga conto delle peculiarità civili sociali ed etniche del paese;
ad adottare ogni iniziativa utile nelle opportune sedi multilaterali volta a rafforzare la leadership civile dell'Onu, per consentire una più efficace gestione, coerenza ed efficacia degli interventi civili, compresi gli aiuti, nella fase di transizione che si aprirà con il previsto graduale ritiro delle truppe, per accompagnare e sostenere il governo afgano nella riforma interna delle istituzioni, e, in particolare, nella trattativa in atto con diversi segmenti degli insorgenti, che appare decisiva ai fini di allargare il consenso verso le istituzioni del paese;
a sostenere, specialmente in ambito dell'Onu, ogni iniziativa internazionale che favorisca la definizione di una complessiva strategia diplomatica regionale volta a promuovere forme di coordinamento e coinvolgimento di tutti i paesi dell'area - a partire da Iran, Pakistan e India - per giungere alla convocazione in tempi brevi di una conferenza internazionale, in cui si possa valorizzare il ruolo di mediazione del nostro Paese e dell'Unione europea;
ad assicurare la preventiva consultazione del Parlamento, a prescindere dalla periodica discussione parlamentare sul rifinanziamento delle missioni all'estero, rispetto ad ogni eventuale decisione politica di modifica sostanziale della consistenza quantitativa e qualitativa della presenza italiana;
ad adottare ogni iniziativa utile volta a sostenere quel percorso di riconciliazione con tutte le componenti afgane, anche tra gli insorgenti, disponibili ad abbandonare l'uso della violenza e tale da permettere al popolo afgano di cercare le soluzioni politiche atte a garantire l'equilibrio tra le tradizioni religiose e culturali e la crescita democratica;
a promuovere con forza il processo di afghanizzazione della sicurezza dell'area, aumentando le risorse disponibili all'addestramento dell'esercito e della polizia locale, e incrementando il numero degli addestratori italiani inviati in loco, al fine di accelerare il trasferimento dei compiti di controllo del territorio;
a verificare l'efficacia della nostra azione nel riformare il sistema giudiziario afgano, quale condizione per una lotta efficace contro la diffusa corruzione, ma soprattutto quale condizione per ristabilire un clima di fiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche del paese;
ad adottare ogni iniziativa utile, nelle opportune sedi internazionali, affinché, anche attraverso una maggior cooperazione con il governo afgano, sia rafforzata una pianificazione e una conduzione delle missioni internazionali in Afghanistan che ponga la tutela dei civili e l'esclusione di cosiddetti «danni collaterali» come obiettivo prioritario e ineludibile, garantendo altresì, nei casi di vittime civili, indagini trasparenti e chiare sul rispetto delle norme internazionali di diritto umanitario;
a stanziare più credibili risorse finanziarie dirette ad incentivare le attività di cooperazione civile presenti in loco, promuovendo - in accordo col governo afgano - una rinnovata attenzione allo sviluppo locale che garantisca la protezione dei civili attraverso la soddisfazione dei loro diritti primari quali l'educazione, la salute, l'accesso all'acqua e al cibo e ripensando radicalmente nuove strategie per affrontare il problema dell'oppio, alla luce del fallimento di quelle fin qui utilizzate, nella consapevolezza che occorre combattere anche il secondo e terzo livello del traffico di droga, affrontando quindi in modo radicale il tema della corruzione e della collusione dei signori dell'oppio con gli apparati pubblici, politici e amministrativi, nonché nei loro collegamenti internazionali;
ad adottare ogni iniziativa utile, anche nelle opportune sedi internazionali, per la realizzazione di programmi in sostegno delle donne afgane e per la promozione dei loro diritti e, più in generale, a favorire progetti di cooperazione che stimolino i diversi settori della società civile afgana, per una ricostruzione del paese non solo materiale, ma anche morale e sociale.
9/3610-A/4.Franceschini, Tempestini, Fassino, Parisi, Maran, Villecco Calipari, Mogherini, Rugghia, Garofani, Rosato, Barbi, Narducci, Corsini, Recchia, Laganà Fortugno.

La Camera,
premesso che:
nel decreto-legge n. 102 del 2010 recante «Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia» è stata espunta l'autorizzazione di spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID come già prevista nel precedente decreto-legge n. 1 del 2010;
le ragioni addotte dal governo, nel corso del dibattito in Commissione difesa sul decreto di rifinanziamento delle missioni militari italiane all'estero, riguardano il fatto che la partecipazione italiana alla missione Onu in Darfur - il cui ruolo potrebbe rivelarsi decisivo per avviare un processo di pacificazione e di stabilizzazione - è stata di fatto non rifinanziata per l'impossibilità di ricevere i necessari visti d'ingresso da parte del governo sudanese che, ovviamente, rischia di indebolire la presenza internazionale in un'area di crisi tra le più complesse al mondo;
risulta inaccettabile, ancorché inammissibile, che una missione delle Nazioni Unite di questa rilevanza possa dipendere dai diktat di un governo, parte in causa nella crisi stessa, guidato da Al Bashir sul quale pende un mandato di arresto decretato da parte della Corte penale internazionale per i crimini contro l'umanità che ha comportato come ritorsione l'espulsione dal Darfur di sedici organizzazioni non governative;
anche per tali motivi è stato recentemente rinviata in Commissione la ratifica di un accordo di carattere economico con il Sudan,

impegna il Governo:

ad adottare una più decisa e ferma iniziativa diplomatica, di concerto con l'intera comunità internazionale, che renda possibile il completo svolgimento della missione UNAMID;
a valutare l'opportunità di riconsiderare, per il futuro, i termini di eventuali accordi soprattutto a carattere commerciale non solo con il Sudan, ma con tutti i paesi che violano il rispetto dei diritti umani.
9/3610-A/5.Evangelisti.

La Camera,
preso atto dell'importanza dell'attuale missione internazionale per il mantenimento della pace nel sud del Libano che coinvolge un forte contingente italiano;
preso atto della progressiva stabilizzazione dell'area e anche dell'alto costo di questa missione,

impegna il Governo

a valutare di progressivamente ridurre la presenza italiana su questo scenario nei tempi e nei modi che verranno concordati con le altre forze internazionali presenti.
9/3610-A/6.Zacchera.

La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni sono stati votati provvedimenti che consentono ai militari impegnati nelle missioni internazionali, così come ai cittadini italiani residenti all'estero di esercitare il proprio diritto al voto, per scegliere i propri rappresentanti politici, al Parlamento italiano ed europeo;
per i nostri oltre 50.000 connazionali impiegati nel settore marittimo, in particolare per chi è in navigazione o in porti esteri ma non solo, il diritto al voto è regolato da norme che risalgono agli anni 50, che ne rendono complicato e spesso impossibile il reale esercizio;
le moderne tecnologie che oggi si dispongono, ci permettono di garantire con un minimo sforzo economico e amministrativo, il diritto-dovere ai lavoratori marittimi che è alla base del nostro ordinamento costituzionale;
più volte il Parlamento ha provato a dare soluzione a questo tema senza riuscirvi, nonostante la dichiarata disponibilità e consenso da parte di tutti i gruppi parlamentari;
il 2010 è stato dichiarato anno internazionale del lavoratore marittimo da parte dell'International Maritime Organization e il sostegno ad iniziative legislative che rendano effettivo l'esercizio del diritto di voto ai lavoratori marittimi italiani anche quando si trovano in navigazione o in porti esteri corrisponderebbe ad un atto di altissimo valore civile e politico del nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare in tempi brevi iniziative normative che consentano l'effettivo esercizio di voto per i cittadini imbarcati in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa.
9/3610-A/7.Tullo, Cassinelli, Scandroglio, Chiappori, Zunino, Vico, Bosi, Tortoli, Antonino Russo, Paladini, Melis, Cuperlo, Marrocu, Ginefra, Rossa, Andrea Orlando, Picierno, Velo, Martella, Froner, Mondello, Touadi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame agli articoli 1 e 2 prevede un ulteriore forte ridimensionamento delle risorse destinate ad interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, che sono normalmente previste nei decreti-legge di rifinanziamento delle missioni internazionali ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
in particolare, l'articolo 1 prevede una riduzione da 22.300.000 euro a 18.700.000 euro per quel che riguarda le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan, mentre l'articolo 2 prevede una riduzione pari a 13.400.000 euro - passando dai 22.700.000 euro previsti nell'ultimo decreto-legge di rifinanziamento delle missioni internazionali, agli attuali soli 9.300.000 euro - per gli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace in Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia;
gli interventi di cooperazione allo sviluppo costituiscono un elemento fondamentale ed imprescindibile per la riuscita delle operazioni di peacekeeping nelle quali il nostro Paese si trova impegnato, determinando non solo interventi volti a fronteggiare i bisogni essenziali della popolazione, ma altresì favorendo spesso la ricostituzione di un tessuto civile e sociale all'interno di paesi che si trovano in grosse crisi politiche istituzionali ed economiche;
in generale la cooperazione allo sviluppo vive un momento di crisi senza precedenti, aggravato dall'ulteriore taglio ai fondi destinati con la Finanziaria alla legge n. 49 del 1987, pari per il 2010 a soli 326 milioni di euro e destinato a ridursi ulteriormente per gli anni 2011 e 2012,

impegna il Governo

ad adottare iniziative urgenti per il reperimento di fondi necessari a ripristinare le risorse economiche, progressivamente e sistematicamente decurtate negli ultimi due anni, destinate agli interventi di cooperazione sia in paesi nei quali siamo impegnati con missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia sia, più in generale, volti a reintegrare le risorse complessivamente destinate al finanziamento della legge n. 49 del 1987.
9/3610-A/8.Barbi, Mogherini Rebesani, Bossa.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SERBIA, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, PROTOCOLLI E ATTO FINALE E DICHIARAZIONI, FATTO A LUSSEMBURGO IL 29 APRILE 2008 (A.C. 3620)

A.C. 3620 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

A.C. 3620 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 138 dell'Accordo stesso.

A.C. 3620 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 8.472 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3620 - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3620 - Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il 10 luglio 1995, nel corso della guerra della Bosnia ed Erzegovina, le forze serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladic hanno attaccato l'enclave di Srebrenica, dichiarata «zona protetta» dalle Nazioni Unite e in cui migliaia di musulmani bosniaci avevano trovato rifugio;
dopo la presa di Srebrenica, e senza alcuna opposizione da parte delle forze dell'ONU lì presenti, le forze serbo-bosniache hanno separato dal resto della popolazione e poi ucciso, almeno 7.000 uomini e ragazzi bosniaco-musulmani di cui ad oggi sono stati ritrovati i corpi;
quanto successo a Srebrenica 15 anni fa è stato giustamente descritto come la peggiore atrocità commessa in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale ed è stato riconosciuto come un crimine di genocidio dal tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia;
il generale Ratko Mladic, attualmente ricercato dal tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia, è stato condannato con l'accusa di genocidio e crimini contro l'umanità, in particolare proprio per il massacro dei musulmani bosniaci a Srebrenica nel luglio 1995;
a distanza di 15 anni, la sorte di molte migliaia di persone scomparse a Srebrenica e in altre zone della Bosnia ed Erzegovina resta purtroppo ancora sconosciuta;
il 15 gennaio 2009 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che chiede al Consiglio e alla Commissione europea di commemorare nell'intera Unione europea oltre che ai governi della regione dei Balcani, l'11 luglio come giornata del genocidio di Srebrenica;
il 31 marzo scorso, il Parlamento serbo ha positivamente approvato una risoluzione, con la quale «condanna nel modo più severo» l'eccidio e esprime «profonde condoglianze e scuse per le famiglie delle vittime in quanto non è stato abbastanza per prevenire la tragedia», confermando così l'aprirsi di una nuova fase politica nelle relazioni della Serbia con l'Europa e i paesi balcanici;
pochi giorni fa, l'11 luglio 2010, il presidente serbo Tadic ha partecipato - per la prima volta nella storia della Serbia - alla commemorazione per la tragedia di Srebrenica, dichiarando che la Serbia farà di tutto per catturare e consegnare al tribunale dell'Aja il generale Ratko Mladic, e compiendo così un passo politico importante per la riconciliazione e l'affermazione della giustizia nei balcani;
la Serbia ha presentato lo scorso 22 dicembre la domanda per entrare a far parte dell'Unione europea e spera di ottenere lo status di Paese candidato a metà 2011,

impegna il Governo:

a sostenere il processo politico e riformatore avviato dal governo serbo guidato dal presidente Tadic verso la piena adesione della Serbia all'Unione europea;
ad agire con il massimo impegno, sia a livello bilaterale che in sede europea, affinché il governo serbo intensifichi le attività di indagine e possa così attuare la piena e completa collaborazione con il tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia, innanzitutto attraverso l'arresto e la consegna del generale Ratko Mladic;
ad attivarsi all'interno del Consiglio europeo affinché dia attuazione alla risoluzione del Parlamento europeo citata in premessa che chiede «al Consiglio e alla Commissione europea di proclamare l'11 luglio giorno di commemorazione del genocidio di Srebrenica nell'intera Unione europea.
9/3620/1.Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per la piena attuazione della disciplina in tema di atti persecutori e del piano nazionale contro la violenza alle donne previsto dalla Legge finanziaria per il 2008 - 3-01186

ROSSOMANDO, MARAN, VILLECCO CALIPARI, AMICI, LENZI, QUARTIANI, GIACHETTI, FERRANTI, ANDREA ORLANDO, CAPANO, CAVALLARO, CIRIELLO, CONCIA, CUPERLO, LO MORO, MELIS, PEDOTO, PICIERNO, RUBINATO, SAMPERI, SERENI, TENAGLIA, TIDEI, TOUADI, VELO, DE BIASI, LIVIA TURCO e POLLASTRINI. - Al Ministro per le pari opportunità. - Per sapere - premesso che:
le recenti notizie di cronaca, che evidenziano una recrudescenza dei casi di omicidio di donne, da parte di uomini che già in passato avevano realizzato azioni violente o atti persecutori nei loro confronti, ripropongono con forza l'importanza di implementare le azioni e divulgare le tematiche connesse alla prevenzione di questi atti e di una più efficace attività di protezione delle vittime;
in particolare si ripropone, con tutta evidenza, il problema della sottostima del pericolo di taluni comportamenti persecutori e delle iniziative necessarie affinché sia offerta la massima attenzione a tali situazioni -:
quale sia, da un lato, lo stato di attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, con particolare riferimento ai dati a disposizione sui nuovi reati inseriti dalla legge, alle iniziative attivate per aggiornare e formare il personale della magistratura e delle forze di polizia sulla materia specifica, per migliorare l'accoglienza delle donne vittime di violenza e maltrattamenti presso gli uffici giudiziari e di polizia, e, dall'altro, se non si ritenga urgente dare piena attuazione al piano nazionale contro la violenza alle donne, istituito dal comma 463 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la cui realizzazione, nell'anno 2009, sono stati utilizzati solo 2 milioni di euro a fronte di uno stanziamento disponibile pari a 20 milioni di euro. (3-01186)
(20 luglio 2010)

Iniziative per garantire la sicurezza degli alimenti importati - 3-01187

BALDELLI, BARANI, FUCCI e DE NICHILO RIZZOLI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il maxi-sequestro da parte dei carabinieri dei Nas di Torino di circa 70.000 mozzarelle dal colore blu, provenienti da uno stabilimento industriale tedesco, ripropone nuovamente il problema della sicurezza alimentare e dei controlli da parte delle autorità preposte nel nostro Paese;
le mozzarelle sequestrate, destinate ad essere messe in commercio in Italia, secondo quanto risulta ai carabinieri che hanno provveduto al sequestro cautelativo sanitario, all'atto dell'apertura mutavano rapidamente colore, assumendo un'impressionante pigmentazione blu;
responsabile della colorazione blu potrebbe essere un batterio non patogeno, come risulterebbe dalle informazioni di stampa -:
quali iniziative intenda avviare il Ministro interrogato al fine di garantire la sicurezza degli alimenti importati. (3-01187)
(20 luglio 2010)

Iniziative di competenza del Ministro della giustizia a tutela del prestigio delle istituzioni in relazione a recenti vicende emerse da intercettazioni telefoniche che vedono coinvolto, tra gli altri, il sottosegretario Giacomo Caliendo - 3-01188

DI PIETRO, DONADI, EVANGELISTI e BORGHESI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, dottor Giovanni De Donato, su richiesta del pubblico ministero Rodolfo Sabelli, ha emesso in data 6 luglio 2010 un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Flavio Carboni, Pasquale Lombardi e Arcangelo Martino;
da detta ordinanza (pubblicata anche sui siti internet dei principali quotidiani) emerge che «il giorno 23 settembre 2009 si svolgeva, presso l'abitazione romana del parlamentare Denis Verdini, una riunione alla quale sono invitati, come emerge dalle intercettazioni telefoniche, Flavio Carboni, Pasquale Lombardi, Arcangelo Martino, il senatore Marcello Dell'Utri, il senatore Giacomo Caliendo, Sottosegretario per la giustizia, i magistrati Antonio Martone ed Arcibaldo Miller. I preparativi di tale incontro sono ricostruiti attraverso conversazioni intrattenute nei giorni 22 e 23 settembre, dalle quali, fra l'altro, emerge che fu Lombardi a curare i contatti con il Sottosegretario Caliendo e con i due magistrati»;
l'inchiesta che ha determinato l'arresto di alcuni tra i presenti alla citata riunione (Flavio Carboni, Arcangelo Martino e Pasquale Lombardi) rappresenta uno stralcio dell'inchiesta principale sull'eolico, già in corso da due anni, in cui sono coinvolti anche l'onorevole Denis Verdini e l'attuale presidente della regione Sardegna, Cappellacci. Nell'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal giudice per le indagini preliminari Giovanni De Donato, sono contestati i reati di associazione per delinquere semplice e violazione dell'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (cosiddetta legge Anselmi), che riguarda le associazioni segrete. L'accusa, in sostanza, è quella di avere costituito una vera e propria associazione segreta, finalizzata ad influenzare decisioni politiche, appalti, processi e a pilotare le nomine di cariche istituzionali di rilievo. In tale contesto, Flavio Carboni, Arcangelo Martino e Pasquale Lombardi avrebbero tentato, nella primavera del 2009, di avvicinare i giudici della Corte costituzionale per influire sull'esito del giudizio relativo al cosiddetto lodo Alfano, con cui si è introdotta la sospensione del processo penale per le alte cariche dello Stato;
nell'ordinanza si dà conto di un interessamento del Sottosegretario Caliendo in merito alla decisione della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale della legge n. 124 del 2008, cosidetto lodo Alfano (pagina 6); in merito all'attività di interferenza nei confronti di componenti del Consiglio superiore della magistratura (pagine 27 e seguenti); in merito al giudizio sull'esclusione della lista «Per la Lombardia» dalle elezioni regionali in Lombardia (pagine 32 e seguenti) ed in merito al possibile invio degli ispettori ministeriali presso la corte di appello di Milano (pagine 35 e seguenti);
le conclusioni alle quali l'ordinanza custodiale addiviene appaiono, in definitiva, piuttosto gravi ed inquietanti. «Si è in presenza di un grave quadro indiziario in ordine a una societas sceleris che, oltre ad avere un chiaro programma criminoso per delitti riguardanti autorizzazioni e concessioni amministrative inerenti all'attività di impresa economica, si occupa in modo ramificato e reiterato anche nel cercare di inquinare le condotte di rilevanti istituzioni pubbliche, anche di livello costituzionale, per finalità di acquisizione di potere e di benefici economici, tramite il coinvolgimento illecito (o il concreto tentativo in tal senso) di persone ricoprenti funzioni pubbliche anche di livello costituzionale (dal parlamentare Denis Verdini - coordinatore del partito politico di maggioranza relativa - al senatore Marcello Dell'Utri, dal parlamentare onorevole Cosentino, al presidente della regione Sardegna Cappellacci, al presidente della regione Lombardia Formigoni, dal presidente della Corte di cassazione Carbone ad altri magistrati con delicati incarichi giudiziari o amministrativi presso il Ministero della giustizia, dal parlamentare senatore Giacomo Caliendo, Sottosegretario per la giustizia dell'attuale Governo, ad alcuni membri del Consiglio superiore della magistratura, sino ad un ex presidente della Corte costituzionale)»;
prosegue l'ordinanza: «Un quadro di tale tipo non può non provocare un forte e giustificato allarme sociale e istituzionale, in quanto il concreto pericolo della prosecuzione dell'attività delittuosa della societas sceleris in contestazione rischia di condizionare gli equilibri istituzionali e l'affidabilità sociale e istituzionale di istituzioni pubbliche, anche di livello costituzionale, fra cui d'importanti uffici giudiziari e ciò a prescindere dal fatto, sufficientemente documentato dagli atti del procedimento, che solo in alcuni casi la societas sceleris in oggetto sembra essere riuscita ad alterare le condotte istituzionali, mentre spesso, fortunatamente, le istituzioni pubbliche sottoposte a tali tentativi di condizionamento illecito hanno dimostrato di restare impenetrabili ai detti concreti tentativi»;
il Sottosegretario per la giustizia, senatore Caliendo, è peraltro il delegato del Governo in riferimento all'esame parlamentare del disegno di legge restrittivo in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali. Strumento la cui imprescindibilità, ad avviso degli interroganti, quale mezzo di ricerca della prova, è evidentemente confermata anche dall'inchiesta giudiziaria di cui in premessa;
il comportamento assunto dal Sottosegretario per la giustizia senatore Caliendo, in occasione dei fatti di cui all'indagine in corso - per come esso è desumibile dalle intercettazioni telefoniche trascritte nell'ordinanza custodiale di cui in premessa - non appare consono al sereno e corretto esercizio di tale delicatissima funzione, anche per il solo fatto di aver incautamente esposto se stesso, la sua carica ed il Ministero della giustizia al rischio di imprudenti intromissioni nell'attività di organismi costituzionalmente autonomi;
a prescindere dall'eventuale responsabilità penale del Sottosegretario di Stato Caliendo, da accertare nelle sedi opportune, la sua posizione, ad avviso degli interroganti, indebolisce la forza delle istituzioni, in particolare a fronte di indagini per così gravi delitti e a ridosso di altre che hanno già investito la compagine governativa -:
quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di salvaguardare il Paese e le sue istituzioni nel loro prestigio e nella loro dignità. (3-01188)
(20 luglio 2010)

Iniziative di competenza del Ministro della giustizia in relazione ad una recente vicenda di stalking conclusasi tragicamente - 3-01189

REGUZZONI, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, LUSSANA, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
le ultime vicende di cronaca relative alla vicenda di Gaetano De Carlo, carrozziere del cremonese con diverse denunce precedenti per stalking, che ha ucciso a colpi di pistola due sue ex compagne, Maria Montanaro e Sonia Balcone, per poi togliersi la vita, portano nuovamente all'attenzione quello che rappresenta un fenomeno preoccupante nel nostro Paese, dove in poco più di un anno sono state denunciate oltre 7.000 persone per il reato di stalking;
sono dati importanti che servono a capire la diffusione e la pericolosità di questo reato, che è stato introdotto nel nostro codice solo nel febbraio 2009 e che ha condotto a buoni risultati, dato che fino a marzo 2010 sono state arrestate oltre 1.200 persone;
grazie alla nuova legge gli atti persecutori rappresentano un reato ben definito nel codice penale, punito con condanne da sei mesi a quattro anni di reclusione, con pene aggravate quando il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona legata alla vittima da relazione affettiva, oppure se avviene a danno di minore, di donna incinta o di persona disabile, fino ad arrivare a punire lo stalker con l'ergastolo, se, nell'escalation di atti persecutori accertati, uccide la vittima;
la scelta del legislatore è stata quella di fornire tutti gli strumenti indispensabili, tanto alla magistratura quanto alle forze dell'ordine, per prevenire e combattere un reato tanto odioso, che colpisce non solo donne ma anche uomini;
rimane compito della magistratura applicare la legge e, in presenza di un quadro probatorio consistente e all'esito di un giudizio di pericolosità sociale, adottare tutte le misure previste in via preventiva, come la custodia cautelare in carcere, ove necessaria;
è importante sottolineare come la nuova legge non riguardi solo l'aspetto della repressione penale, ma anche misure indispensabili a contrastare il fenomeno sul nascere, dando molta importanza a norme che hanno una finalità preventiva e anche di educazione culturale, attraverso, ad esempio, l'istituzione di corsi nelle scuole di tutti gli ordini e gradi che insegnino la parità tra uomo e donna e il rispetto reciproco, per poter stroncare sul nascere episodi di violenza;
nel caso riportato, invece, il magistrato procedente aveva disposto un rinvio a giudizio per il quale era stata fissata l'udienza il 7 novembre 2010, nonostante le sette denunce di una delle vittime, terrorizzata dalle continue minacce e persecuzioni che duravano da sette anni, secondo quanto riferiscono oggi parenti e amici;
ancora una volta il triste epilogo di una vicenda che si protraeva da tempo pone l'interrogativo su come sia stato possibile che il De Carlo fosse ancora in libertà e abbia potuto compiere reiterate molestie e minacce nei confronti di una delle vittime, nonostante le numerose denunce e nonostante la legge preveda l'adozione di opportune misure cautelari, nonché specifici obblighi di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza per l'adozione di opportuni provvedimenti in materia di armi -:
se il Ministro interrogato non intenda verificare l'esistenza dei presupposti per le opportune iniziative di sua competenza in merito, anche promuovendo eventuali iniziative disciplinari nei confronti del magistrato procedente. (3-01189)
(20 luglio 2010)

Orientamenti del Governo e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in merito al progetto dell'autostrada «Alemagna» - 3-01190

BRUGGER e ZELLER. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il presidente della regione Veneto, Zaia, ha affermato che è fra le priorità della regione il progetto di costruire un'autostrada, denominata «Alemagna», che dovrebbe collegare Venezia a Monaco di Baviera;
il Ministro degli affari esteri, Frattini, secondo quanto pubblicato da alcuni organi di stampa, ha sostenuto che «la Venezia-Monaco è un'infrastruttura fondamentale»;
contrari da sempre al progetto dell'autostrada «Alemagna» sono la provincia autonoma di Bolzano e, in Europa, l'Austria e la Germania, le cui valutazioni sono del tutto negative in ragione delle risorse finanziarie inesistenti e in ordine agli obiettivi del progetto e, in primo luogo, all'impatto devastante che una tale opera avrebbe sul territorio delle Dolomiti, che l'Unesco, come è noto, ha stabilito essere patrimonio universale dell'umanità;
la posizione espressa dal Ministro Frattini e dal presidente della regione Veneto appare agli interroganti del tutto contraddittoria con gli obiettivi strutturali indicati dalla Convenzione delle Alpi e dal Protocollo trasporti che l'Italia colpevolmente non ha ancora ratificato;
il Presidente della provincia autonoma di Bolzano, Durnwalder, ha ribadito, nei giorni scorsi, in alcune dichiarazioni pubbliche, la contrarietà alla costruzione dell'autostrada: «la provincia di Bolzano è categoricamente contro il prolungamento dell'autostrada «Alemagna». Zaia deve capire che non siamo d'accordo. Abbiamo già detto di no all'«Alemagna» e non cambiamo idea. Di strade ne abbiamo già abbastanza, per noi i collegamenti sono sufficienti;
Durnwalder ha sottolineato che «anche se l'Italia non ha ancora ratificato il Protocollo per il traffico della Convenzione delle Alpi, l'Austria e la Germania lo hanno gia' fatto e per questo nuove autostrade transfrontaliere non possono essere costruite. Sarebbe anche assurdo costruire un'autostrada che attraversa le Dolomiti proprio adesso che questo gioiello e' entrato a far parte del patrimonio Unesco. Noi non ci stancheremo mai di ribadire la nostra posizione»;
Durnwalder ha ricordato di aver parlato «con i vertici della Baviera e con il Ministro austriaco ai trasporti» da parte dei quali «non mi pare ci sia intenzione alcuna di autorizzare un'autostrada nel bel mezzo delle Dolomiti» ed ha sostenuto che mentre per il tunnel ferroviario del Brennero - che è opera condivisa dai Governi di Italia e Austria e dalle regioni dell'area dei Brennero - la Provincia autonoma di Bolzano ha avviato «la procedura di via per il tunnel di base», «rimane assolutamente contraria» nel confronti del progetto dell'autostrada «Alemagna»;
allo stato dei fatti non è nota alcuna valutazione collegiale del Governo in ordine al progetto dell'autostrada «Alemagna» e in primo luogo del Ministro interrogato -:
quale sia la valutazione del Ministro interrogato in ordine al progetto dell'autostrada «Alemagna», se non ritenga tale opera priva delle risorse finanziarie necessarie e in contrasto con la Convenzione delle Alpi e con il Protocollo trasporti e se il Governo italiano abbia già assunto iniziative in merito in sede europea e, in particolare, nei confronti di Austria e Germania. (3-01190)
(20 luglio 2010)

Iniziative a favore dell'emittenza televisiva locale nell'ambito del piano nazionale di assegnazione delle frequenze - 3-01191

DE POLI, COMPAGNON, VIETTI, RAO, CICCANTI, NARO, VOLONTÈ, GALLETTI e LIBÈ. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», all'articolo 3, comma 5, prevede espressamente che: «Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno 1'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale»;
la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 181/09/CONS, recante criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri, prevede nell'ambito dell'allegato A, al punto 6, che la stessa Autorità intende implementare i seguenti aspetti: «a) per consentire un pieno, efficiente e pluralistico utilizzo della risorsa radioelettrica è necessario prevedere l'uso della tecnica SFN (Single Frequency Network), già sperimentata con successo nella regione Sardegna, al fine di pianificare il maggior numero di reti televisive possibili in ogni area territoriale, da suddividere tra reti nazionali e reti locali. Di esse un terzo è riservato, secondo la normativa vigente, a emittenti televisive locali. Il piano di assegnazione dovrebbe prevedere 21 reti nazionali con copertura approssimativamente pari all'80 per cento del territorio nazionale da destinare al DV-T, ed ulteriori 4 reti nazionali sarebbero utilizzate per servizi DVB-H»; e ancora: «b) La conversione delle esistenti reti televisive locali analogiche in reti digitali pianificate, dovrà essere necessariamente effettuata nel rispetto delle previsioni normative che prevedono, come sopra detto, l'assegnazione di almeno un terzo delle risorse trasmissive disponibili a tale comparto. Ciò comporta che regole di conversione analoghe a quelle previste per le reti delle emittenze nazionali si applicano anche alle reti delle emittenti locali, con l'obbligo della restituzione delle frequenze all'atto dello switch-off e dell'utilizzo di reti digitali frequenziali»;
in data 28 giugno 2010 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato la delibera n. 300/10/CONS relativa al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiotelevisione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF) che all'allegato 2, con riferimento al paragrafo 3.5 (metodologia di pianificazione delle reti locali) riporta espressamente che «la scelta delle frequenze pianificabili sull'intera area tecnica o a livello sub-regionale o provinciale è stata effettuata tenendo conto dei vincoli di coordinamento internazionale e della presenza di allotment coordinati a Ginevra 2006. L'obiettivo principale è stato quello di garantire la pianificazione di almeno 13 multiplex a copertura regionale nelle regioni della Pianura Padana (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Friuli) che sono le più critiche in termini di orografia e coordinamento internazionale»;
in base alle decisioni assunte nella Conferenza di Ginevra del 2006, nell'ambito della fascia adriatica delle aree tecniche 5-6-7, ovvero l'Emilia-Romagna, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, sono stati assegnati all'Italia i seguenti canali: 5, 8, 9, 24, 25, 26, 30, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65;
i canali non assegnati all'Italia, nell'ambito delle decisioni assunte nella Conferenza di Ginevra del 2006, sempre avendo riguardo alle aree tecniche 5-6-7, ovvero l'Emilia-Romagna, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, sono: il 6 (assegnato alla Slovenia); il 21 (assegnato alla Slovenia), il 22 (assegnato alla Slovenia); il 23 (assegnato alla Croazia), il 27 (assegnato alla Slovenia); il 28 (assegnato alla Croazia), il 29 (assegnato alla Croazia), il 31 (assegnato alla Slovenia), il 33 (assegnato alla Slovenia), il 34 (assegnato alla Croazia), il 35 (assegnato alla Slovenia), il 39 (assegnato alla Croazia), il 41 (assegnato alla Slovenia), il 43 (assegnato alla Croazia), il 45 (assegnato alla Croazia), il 46 (assegnato alla Croazia), il 51 (assegnato alla Slovenia), il 53 (assegnato alla Croazia), il 57 (assegnato alla Croazia), il 59 (assegnato alla Slovenia), il 61 (assegnato alla Croazia), il 64 (assegnato alla Slovenia), il 66 (assegnato alla Slovenia), il 67 (assegnato alla Slovenia), il 68 (assegnato alla Croazia);
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito del già citato piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiotelevisione televisiva terrestre in tecnica digitale, all'allegato 1, prevede la realizzazione di 25 reti nazionali che, in relazione alle aree tecniche del Nord-Est 5-6-7, determina una tipologia di assegnazione tale per cui tutti i canali attribuiti finiscono per essere destinati all'emittenza nazionale, con l'unica eccezione dei canali 62, 63 e 65 che, presumibilmente, potrebbero essere destinati, in linea con gli orientamenti emergenti a livello europeo, ai servizi di telefonia mobile;
ciò appare particolarmente grave e preoccupante poiché in questo modo non risulterebbe rispettata la riserva di almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale, in difformità da quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 181/09/CONS;
inoltre, si rileva che mentre la riserva di almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale sia prevista espressamente dalla legge, non esiste alcun atto normativo di rango primario o secondario che disponga espressamente che le reti nazionali debbano essere necessariamente in numero di 25;
appare quanto mai chiaro che la situazione descritta dalla presente interrogazione non fa altro che avvantaggiare la posizione delle emittenti televisive nazionali, che potrebbero ottenere più reti rispetto a quelle attualmente possedute in analogico;
se si intendesse comunque mantenere 25 reti televisive nazionali, il Governo, e segnatamente il Ministero dello sviluppo economico al quale spettano le attività di coordinamento delle frequenze in sede internazionale e le competenze sulle modifiche del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, potrebbe adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti degli Stati della Slovenia e della Croazia, al fine di coordinare ulteriori 13 risorse frequenziali (in questo modo si determinerebbero 25 reti nazionali e 13 locali, ovvero più un terzo rispetto a 25, per un totale di 38 canali tra nazionali e locali) nell'area del Nord-Est per un utilizzo da parte dell'Italia che sia tale da rendere attuabile anche nelle aree tecniche 5, 6 e 7 il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiotelevisione televisiva terrestre in tecnica digitale recentemente approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con l'effettiva riserva prevista dalla legge di un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale ad oggi non prevista dal suddetto piano;
non si comprendono i motivi per i quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia deciso di pianificare comunque 25 reti nazionali, quando appare decisamente evidente che nelle citate aree tecniche 5-6-7 relative alla fascia adriatica del Nord-Est, ma anche in tutto il territorio nazionale, erano pianificabili al massimo 18 reti nazionali, in modo tale da garantire la riserva di un terzo (ovvero 9 frequenze coordinate) all'emittenza locale -:
se non ritenga di assumere le iniziative di competenza in relazione alla situazione descritta in premessa, che, ad avviso degli interroganti, reca un palese danno all'emittenza locale, e nei confronti degli Stati della Slovenia e della Croazia, al fine di coordinare, prima dell'assegnazione definitiva delle frequenze, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiotelevisione televisiva terrestre in tecnica digitale recentemente approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con l'effettiva riserva prevista dalla legge di un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale.
(3-01191)
(20 luglio 2010)