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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di lunedì 18 ottobre 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 ottobre 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Barani, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brunetta, Buonfiglio, Carfagna, Casero, Cicchitto, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, De Nichilo Rizzoli, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Malfa, La Russa, Mantovano, Maroni, Martini, Meloni, Menia, Miccichè, Leoluca Orlando, Polledri, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Roccella, Ronchi, Rotondi, Saglia, Stefani, Tremonti, Urso, Vegas, Vernetti, Vito, Zunino.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 ottobre 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BORGHESI: «Introduzione dell'articolo 588-bis del codice penale in materia di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché abrogazione del terzo comma dell'articolo 589 del codice penale» (3774);
TOCCAFONDI ed altri: «Concessione di un contributo a sostegno delle scuole paritarie in aggiunta ai fondi ordinari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» (3775).

In data 15 ottobre 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BENAMATI ed altri: «Modifica all'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento dell'inno di Mameli 'Fratelli d'Italia' quale inno ufficiale della Repubblica» (3776);
BUCCHINO ed altri: «Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di esclusione dei titolari di pensione italiana residenti all'estero dall'applicazione delle nuove procedure di riscossione ivi previste per il recupero delle somme dovute all'INPS» (3777).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 15 ottobre 2010 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dell'economia e delle finanze:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)» (3778);
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013» (3779).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di proposte di legge.

Il deputato Stracquadanio ha comunicato di ritirare le seguenti proposte di legge:
STRACQUADANIO: «Disposizioni in materia di alimentazione e idratazione» (2173);
STRACQUADANIO: «Disposizioni in materia di trattamento sanitario e consenso informato» (2174);
STRACQUADANIO: «Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari» (2175).

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 3742, d'iniziativa dei deputati LANZILLOTTA ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifica degli articoli 19 e 74 e abrogazione dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni delle province e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, delega al Governo per la riorganizzazione e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali e degli uffici statali decentrati e istituzione di un fondo per il finanziamento della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
CENTEMERO: «Istituzione della Giornata nazionale della partecipazionenella scuola» (3140) Parere delle Commissioni V e VII;
CARLUCCI: «Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse» (3728) Parere delle Commissioni II, IV, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;
LANZILLOTTA ed altri: «Modifica degli articoli 19 e 74 e abrogazione dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni delle province e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, delega al Governo per la riorganizzazione e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali e degli uffici statali decentrati e istituzione di un fondo per il finanziamento della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica» (3742) Parere delle Commissioni V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
BARBARO: «Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e computo delle circostanze, e all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di competenza del giudice di pace» (3274) Parere delle Commissioni I, IX, XI e XII;
VERSACE: «Delega al Governo per la razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie e la rideterminazione delle relative piante organiche mediante la soppressione delle sezioni distaccate dei tribunali» (3709) Parere delle Commissioni I e V.

VI Commissione (Finanze):
GIANCARLO GIORGETTI ed altri: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese per il mantenimento e l'istruzione dei figli e di determinazione dell'imposta secondo il metodo del quoziente familiare» (3721) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e XII;
CARLUCCI: «Istituzione di un Fondo per la promozione del capitale di rischio nelle aree depresse» (3734) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.

VII Commissione (Cultura):
TOCCAFONDI ed altri: «Concessione di un contributo a sostegno delle scuole paritarie in aggiunta ai fondi ordinari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» (3775) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
BUCCHINO ed altri: «Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'esclusione dei lavoratori italiani residenti all'estero dal differimento della decorrenza dei trattamenti pensionistici» (3723) Parere delle Commissioni I, III e V.

XII Commissione (Affari sociali):
CARLUCCI: «Norme in favore delle gestanti sole, delle famiglie monoparentali e dei genitori minorenni» (3730) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - con lettera in data 15 ottobre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 23 del 2010, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 14 settembre 2010, e la relativa relazione concernente la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 ottobre 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 aprile 2003, n. 86, della concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore dei seguenti sportivi italiani, che versano in condizioni di grave disagio economico: Alberto Albani, Giuseppe Aleo, Pasquale Di Raimondo e Pietro Mencaglia, a decorrere dall'anno 2009, nonché Pietro Cremaschini, a decorrere dall'anno 2010.
Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 14 ottobre 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dal Governo stesso in data 12 ottobre 2010 e assegnati in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura):
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2011 e 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'Unione europea per determinati stock di acque profonde (COM(2010)545 definitivo);
Progetto di regolamento della Commissione che modifica la direttiva 2007/68/CE della Commissione per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura per i vini (D011352/02).

La Commissione europea, in data 14 e 15 ottobre 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan (COM(2010)552 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
Progetto di bilancio rettificativo n. 9 al Bilancio generale 2010 - Stato delle spese per sezione - sezione III - Commissione (COM(2010)577 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2010)578 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (COM(2010)493 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)522 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 18 ottobre 2010;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (COM(2010)524 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 18 ottobre 2010;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (COM(2010)525 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 18 ottobre 2010;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM(2010)526 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 18 ottobre 2010;
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo relativa all'attuazione della strategia comunitaria sulle diossine, i furani e i bifenili policlorurati - Terza relazione consuntiva (COM(2010)562 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo Protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Camere (COM(2010)565 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, Germania) (COM(2010)568 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE - DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI LAVORI USURANTI, DI RIORGANIZZAZIONE DI ENTI, DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI, DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DI SERVIZI PER L'IMPIEGO, DI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE, DI APPRENDISTATO, DI OCCUPAZIONE FEMMINILE, NONCHÉ MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO E DISPOSIZIONI IN TEMA DI LAVORO PUBBLICO E DI CONTROVERSIE DI LAVORO (RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, APPROVATO, CON MODIFICAZIONI, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1441-QUATER-F)

A.C. 1441-quater-F - Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,
considerato che:
il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere l'A.C. 1441-quater indicando, con articolate e profonde argomentazioni, le modifiche che si sarebbero dovute apportare a quel testo per adeguarlo ai principi costituzionali sotto il profilo sia sostanziale che processuale;
il Senato ha introdotto nel testo modifiche che non si allineano affatto alle prescrizioni del Capo dello Stato e lasciano, pertanto, inalterati i gravi elementi di contraddizione con i principi costituzionali e comunitari;
in particolare, in relazione ad uno dei punti del disegno di legge che più di ogni altro aveva incontrato maggiori riserve, la Camera dei deputati aveva, in ossequio alle osservazioni del Presidente della Repubblica, approvato un emendamento mediante il quale si stabiliva che potessero essere devolute ad arbitri le sole controversie insorte nel corso del rapporto di lavoro. Al contrario, il Senato è reintervenuto sul tema, ripristinando, sostanzialmente inalterata, la disposizione che rende possibile sottoscrivere la clausola arbitrale non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma nella fase successiva alla scadenza del patto di prova, ove previsto, e per le eventuali controversie nascenti dal rapporto, quindi su controversie future;
inoltre, nel testo licenziato dal Senato è consentito rimettere agli arbitri una decisione «secondo equità», sebbene il Presidente della Repubblica avesse osservato che essa incideva «sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale», in quanto consentiva al collegio arbitrale di derogare alle disposizioni legislative vigenti;
nell'ordinamento lavoristico, infatti, il contratto individuale ha un peso relativo perché integrato dalla legge e dai contratti collettivi. Inderogabili in peius. Il contratto viene integrato da regole eteronome. L'equità decisa dagli arbitri sta in luogo delle disposizioni legali e delle disposizioni dei contratti collettivi. In conseguenza si apre il solco a un diverso percorso normativo: costituito dalle regole elaborate dagli arbitri privati in base alla loro interpretazione del concetto di equità, senza dover applicare il diritto del lavoro dettato dal legislatore e dall'autonomia collettiva. E anche l'attuale formula che richiede che l'equità sia applicata «nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari», è altamente evanescente e non appare sufficiente a circoscrivere in maniera cogente il potere di decidere secondo equità;
consentire la sottoscrizione della clausola per controversie nascenti e comunque in una fase iniziale, dopo i primi trenta giorni di lavoro nel caso manchi il patto di prova, o immediatamente successiva al patto, non consente di sottrarre il lavoratore a quella posizione di debolezza contrattuale paventata nel messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica e rende totalmente ininfluente la disposizione che affida alle Commissioni di certificazioni l'accertamento della reale volontà delle parti di compromettere la controversia in arbitrato;
l'accertamento della volontà di compromettere in arbitrato la singola controversia già insorta è certamente diverso dall'accertamento della volontà di compromettere in arbitrato le controversie future, in un momento in cui l'interesse primario del lavoratore è quello di consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, appena conquistato, anche a costo della rinunzia alla tutela di diritti costituzionalmente protetti. Pertanto, questa condizione di debolezza contrattuale spinge oggettivamente il lavoratore alla rinunzia al suo giudice naturale e consolida un fenomeno di privatizzazione della giustizia che, sebbene si manifesti nelle iniziative del Governo anche nell'ambito generale della giustizia civile, è ancor più grave in un ambito quale quello del lavoro, ove proprio la differenza di potere contrattuale tra le parti è stata fino ad oggi compensata da una disciplina sostanziale e processuale improntata allo spirito dell'articolo 3 della Costituzione;
in relazione alle norme che disciplinano i contratti a tempo determinato e le altre forme di precariato (norme che introducono termini di decadenza tali da rendere oltremodo difficile l'esercizio del diritto di azione), il Capo dello Stato aveva stigmatizzato che esse riguardassero anche «gli stessi giudizi in corso», ma ciononostante le relative disposizioni non hanno subito variazioni, se non in ordine all'impugnazione dei licenziamenti orali;
l'estensione del termine di decadenza previsto per impugnare il licenziamento anche all'azione di nullità del termine finisce per essere in contraddizione con il principio generale dell'imprescrittibilità dell'azione di nullità tuttora vigente nell'ordinamento giuridico, con gravi effetti sul piano della certezza dei rapporti giuridici,

delibera

di non procedere oltre nell'esame dell'A.C. 1441-quater-F.
n. 1.Lenzi, Amici, Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Capano, Cavallaro, Ciriello, Codurelli, Concia, Cuperlo, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Melis, Miglioli, Mosca, Andrea Orlando, Picierno, Rampi, Rossomando, Samperi, Santagata, Schirru, Tenaglia, Tidei, Touadi.

MOZIONI ESPOSITO ED ALTRI N. 1-00437, DELFINO ED ALTRI N. 1-00439, GHIGLIA ED ALTRI N. 1-00442, MISITI ED ALTRI N. 1-00454 ED ALLASIA ED ALTRI N. 1-00457 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITÀ/ALTA CAPACITÀ TORINO-LIONE

Mozioni

La Camera,
premesso che:
la nuova linea ferroviaria Torino-Lione rappresenta la scelta strategica di connessione internazionale del nostro territorio con il corridoio 5 Lisbona-Kiev: una moderna infrastruttura ferroviaria europea che deve consentire, attraverso adeguate politiche di sostegno, un effettivo trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia, liberando le linee tradizionali per il trasporto pubblico locale;
la regione Piemonte e la provincia di Torino hanno sempre operato con le amministrazioni locali per realizzare infrastrutture progettate per e con il territorio, in grado di generare valore aggiunto per le collettività locali e di limitare il valore sottratto e gli impatti subiti;
per questo la regione Piemonte e la provincia di Torino hanno perseguito con forza ed impegno l'istituzione dell'osservatorio tecnico per l'asse ferroviario Torino-Lione, incaricato di svolgere la funzione di governance unitaria del progetto della Nuova linea Torino-Lione (NLTL);
l'osservatorio ha gestito la fase di progettazione preliminare dell'opera. Il 24 novembre 2009 è stato elaborato e sottoscritto da tutti i componenti dell'osservatorio il piano dei 91 sondaggi nei territori interessati dalla Nuova linea Torino-Lione (omologo a quello dei 169 sondaggi effettuati in Francia);
le specifiche tecniche alla progettazione, redatte dall'osservatorio, sono entrate a far parte integrante del bando di gara e il 29 gennaio 2010, dopo un grande lavoro di elaborazione e sintesi coordinato, in particolare, dalla provincia di Torino, l'osservatorio ha approvato il documento «Indirizzi operativi per la progettazione preliminare della nuova linea Torino-Lione dal confine di Stato alla connessione con la linea av-ac Torino-Milano», che costituisce il riferimento per la redazione del progetto preliminare, che è stato concluso nel mese di giugno 2010 e approvato dalla commissione intergovernativa nel luglio 2010;
il percorso progettuale dovrà consentire di disporre di un progetto preliminare unitario per l'intera linea Torino-Lione da Settimo al confine di Stato ed è stato accompagnato da tre attività parallele:
a) lo studio di impatto ambientale con le valutazioni canoniche e, in particolare, il raffronto delle opzioni sviluppate in sede progettuale con le alternative a vario titolo considerate, a partire dall'opzione zero;
b) l'analisi costi-benefici, con riferimento ai vari scenari attuativi ipotizzabili, alle differenti scale territoriali considerabili ed ai diversi orizzonti temporali prevedibili;
c) l'avvio dell'esame puntuale delle ricadute territoriali attese, in base al progetto e alla cantierizzazione nel solco dell'esperienza francese della «Démarche Grand Chantier», nel quadro dello scenario generale delineato dal piano strategico della provincia di Torino in totale sintonia con la regione Piemonte;
il progetto preliminare redatto da LTF (Lyon Turin ferroviaire sas) ed Rete ferroviaria italiana, sulla base degli indirizzi dell'osservatorio, sarà presentato al tavolo politico di Palazzo Chigi nell'ottobre 2010;
successivamente alla presentazione si aprirà la fase valutativa e approvativa (ai sensi della normativa vigente), a cui seguirà la progettazione definitiva, con la conseguente valutazione di impatto ambientale. Si tratta di un processo lungo, complesso, con molteplici gradi di approfondimento, valutazione e scelta, che, nel rispetto del «calendario europeo», dovrà concludersi circa 3 anni dopo, entro il 31 dicembre del 2013, costituendo il percorso elaborativo e approvativo più garantista che sia mai stato messo in atto per una grande infrastruttura in Italia;
il citato progetto seguirà il seguente cronogramma:
a) indicazioni per la progettazione preliminare: 29 gennaio 2010;
b) redazione progetto preliminare e studio di impatto ambientale: 25 giugno 2010;
c) approvazione progetto preliminare e valutazione di impatto ambientale: 31 dicembre 2010;
d) avvio progetto definitivo: 1o gennaio 2011;
e) conclusione progetto definitivo e studio di impatto ambientale: 31 dicembre 2011;
f) approvazione progetto definitivo e valutazione di impatto ambientale: 31 dicembre 2012;
g) indizione gara di appalto: 1o gennaio 2013;
h) avvio cantiere: 3 novembre 2013,

impegna il Governo:

a confermare la valenza strategica della realizzazione della Torino-Lione come asse decisivo per i collegamenti europei, attraverso l'adozione di tutte le iniziative e gli atti necessari anche sulla base del lavoro condotto dall'osservatorio;
a garantire un adeguato piano finanziario con programmazione pluriennale che copra l'intero ammontare dell'opera;
a confermare i fondi - circa 200 milioni di euro - previsti nel primo atto aggiuntivo all'intesa generale quadro dell'11 aprile 2009, necessari a realizzare gli interventi prioritari di prima fase e, cioè, il trasferimento modale e il potenziamento e ammodernamento del trasporto locale, avviando, al contempo, iniziative per l'assegnazione di risorse immediate per incentivare il trasporto modale e combinato;
ad accelerare la firma di un nuovo accordo tra Italia e Francia;
ad assumere iniziative per garantire un primo stanziamento per la realizzazione delle opere previste dal piano strategico approvato dalla provincia di Torino e dalla regione Piemonte;
a promuovere una campagna di informazione sulla realizzazione della Torino-Lione da realizzarsi in accordo con gli enti locali interessati e la regione Piemonte.
(1-00437)
«Esposito, Giorgio Merlo, Vernetti, Portas, Calgaro, Lovelli, Lucà, Rossomando, Fassino, Damiano, Fiorio, Boccuzzi, Bobba, Rampi, Cambursano».

La Camera,
premesso che:
la nuova linea ferroviaria Torino-Lione rappresenta la priorità assoluta per il rilancio del sistema economico-produttivo del Piemonte e dell'Italia sul piano europeo. La realizzazione del corridoio 5, infatti, garantirà una maggiore competitività alle imprese, che potranno trasportare più velocemente i propri prodotti, ed una migliore mobilità delle persone, che beneficeranno di tempi di percorrenza estremamente ridotti per viaggiare in Italia e in Europa, e determinerà, inoltre, la riduzione dell'inquinamento ambientale ed acustico;
ogni rifiuto pregiudiziale o strumentale che potrebbe comprometterne la realizzazione va fermamente contrastato, così come le affermazioni emerse nel corso di un incontro organizzato da Confindustria e Traspadana con i parlamentari piemontesi, mirate ad evidenziare presunti sperperi di denaro pubblico, costi sempre più elevati e ritardi accumulati, che renderebbero obsoleta la predetta infrastruttura;
è, altresì, necessario contrastare qualsiasi tipo di perplessità che potrebbe pregiudicare i rilevanti finanziamenti europei già assegnati per la realizzazione dell'opera;
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha recentemente confermato i programmi e gli impegni del Governo sulla realizzazione della Torino-Lione, preannunciando un incontro con il Ministro francese per fare il punto sull'opera prevista e confermata nello schema delle infrastrutture nazionali francesi nel mese di luglio 2010, perché essa rientra tra le priorità dell'Europa e della Francia, interessata a potenziare il traffico merci sulla rotta Lione-Torino;
nel mese di ottobre 2010 sarà presentato al tavolo politico della Presidenza del Consiglio dei ministri il progetto preliminare redatto da Nuova linea ferroviaria Torino-Lione e Rete ferroviaria italiana, sulla base degli indirizzi forniti dall'osservatorio tecnico per l'asse ferroviario Torino-Lione;
il progetto preliminare per l'intera linea da Settimo al confine di Stato è stato accompagnato da uno studio di impatto ambientale, da un'analisi dei costi benefici e dall'avvio dell'esame delle ricadute territoriali attese;
va considerato il forte ed unitario impegno della regione Piemonte, della provincia e del comune di Torino e delle forze economiche per affermare la centralità e la priorità dell'opera per lo sviluppo del Piemonte e del Nord Italia;
il processo per la definizione del percorso progettuale di questa fondamentale opera è stato lungo, complesso e con molteplici approfondimenti e valutazioni;
il cronoprogramma della progettazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, a suo tempo stilato, prevedeva entro il 31 dicembre 2010 l'approvazione della valutazione di impatto ambientale e del progetto preliminare e l'avvio del progetto definitivo, che dovrà concludersi con l'indizione della gara il 1o gennaio 2013 e l'apertura dei cantieri a partire dal marzo 2013,

impegna il Governo:

a riconfermare la valenza strategica della realizzazione della Torino-Lione come asse decisivo per i collegamenti europei;
a garantire il pieno sostegno agli indirizzi elaborati dall'osservatorio tecnico per l'asse ferroviario Torino-Lione e a vigilare affinché il cronoprogramma già stabilito sia scrupolosamente rispettato;
ad assicurare l'erogazione delle risorse che consentano di coprire l'intero ammontare dell'opera, comprese quelle, a più riprese promesse e pari a 200 milioni di euro, necessarie a realizzare gli interventi prioritari relativi al trasferimento modale e al trasporto locale;
a promuovere con intensità tutte le iniziative necessarie a rafforzare la piena cooperazione tra Italia e Francia per la realizzazione dell'infrastruttura, nonché a garantire i rilevanti finanziamenti europei già assegnati.
(1-00439)
«Delfino, Libè, Galletti, Compagnon, Ciccanti, Volontè, Pezzotta, Mereu, Enzo Carra, Anna Teresa Formisano».

La Camera,
premesso che:
il Governo ha assunto ripetuti impegni a favore della realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, riconoscendone la rilevanza quale opera strategica per i collegamenti internazionali in territorio europeo sia in ambito di traffico merci che di trasporto passeggeri e, a tal proposito, garantisce il rispetto del cronoprogramma relativo ai finanziamenti indispensabili per la prosecuzione dell'intervento;
il 23 gennaio 2009 è stato siglato a Palazzo Chigi il I atto aggiuntivo all'intesa generale quadro tra Governo e regione Piemonte;
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, con comunicazione ufficiale inviata nell'ottobre 2009 all'attenzione dell'architetto Mario Virano, commissario straordinario dell'osservatorio tecnico per l'asse ferroviario Torino-Lione, assicura l'erogazione di 20 milioni di euro quale anticipo per la copertura degli interventi di prima fase per la realizzazione della tav;
la regione Piemonte ha confermato il proprio impegno per la prosecuzione dei lavori e, a tal proposito, si fa garante della realizzazione dell'opera nel rispetto del cronoprogramma, per quanto di sua competenza;
l'osservatorio tecnico tav, sulla base dell'accordo sancito a Pracatinat nel 2008, ha dato il proprio assenso al progetto preliminare degli interventi prodotto da LTF, documento quest'ultimo approvato nel corso delle sedute del comitato di sicurezza della commissione intergovernativa negli scorsi mesi;
per le opere che rientrano nella «legge obiettivo» è prevista la destinazione fino al 5 per cento dell'ammontare del costo complessivo dell'opera da adibire agli interventi compensativi;
rispetto al tracciato individuato, non si rilevano alternative che siano state in grado di ottenere l'approvazione tecnica da parte dell'Italia e della Francia in qualità di nazioni interessate dal progetto,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di predisposizione della manovra finanziaria per il 2011, l'inserimento dei 20 milioni di euro quale anticipazione degli interventi di prima fase, come previsto nell'intesa generale quadro tra il Governo e la regione;
a procedere con gli atti necessari all'approvazione del progetto preliminare di cui al punto 3, in previsione della necessaria approvazione da parte del Cipe;
a promuovere la rivisitazione dell'accordo internazionale Italia-Francia, con particolare attenzione alla ripartizione dei costi;
ad attuare le procedure necessarie al reale completamento delle fasi diagnostiche rispetto al tracciato individuato nel progetto preliminare;
a garantire l'assegnazione delle risorse destinate alle opere compensative come stabilito dalla «legge obiettivo», anche in riferimento alla galleria geognostica di Chiomonte.
(1-00442)
«Ghiglia, Osvaldo Napoli, Bonciani, Tommaso Foti, Stradella, Armosino, Rosso, Germanà, Nastri, Gibiino, Mancuso, Tortoli».

La Camera,
premesso che:
il corridoio europeo 5 Lisbona-Kiev necessita di una moderna infrastruttura ferroviaria per consentire, soprattutto nel territorio italiano attraversato, un effettivo trasferimento del trasporto di merci e di persone dalla mobilità su gomma alla mobilità su ferro;
l'osservatorio tecnico per l'asse ferroviario Torino-Lione, che «governa» il progetto della nuova linea Torino-Lione, ha gestito la progettazione preliminare dell'opera e il piano dei 91 sondaggi nei territori interessati dalla nuova linea ferroviaria;
successivamente alla presentazione del progetto preliminare al tavolo politico di Palazzo Chigi, entro il mese di ottobre 2010 si avvierà la fase valutativa e approvativa di tale progetto;
la redazione e l'approvazione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2013;
l'indizione della gara di appalto è prevista per il 1o gennaio 2013, mentre i cantieri si dovrebbero avviare il 3 novembre 2013,

impegna il Governo:

a predisporre un adeguato piano finanziario per l'intero ammontare dell'opera;
a provvedere alle necessarie anticipazioni dei fondi previsti e necessari a realizzare gli interventi prioritari della prima fase;
a promuovere, insieme alla regione Piemonte e agli enti locali, una campagna di divulgazione e informazione sulla realizzazione dell'opera;
a promuovere una revisione del patto di cooperazione tra Italia e Francia per la realizzazione e la gestione del tratto dell'infrastruttura comune ai due Paesi.
(1-00454)
«Misiti, Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Brugger».
(18 ottobre 2010)
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

La Camera,
premesso che:
l'Unione europea ha predisposto un generale ripensamento del proprio sistema trasportistico e logistico (passeggeri e merci), partendo dalla constatazione dell'insostenibilità della movimentazione delle merci su gomma dal punto di vista ambientale ed economico;
il trasporto merci sull'asse Nord-Sud dell'Europa si è sviluppato maggiormente rispetto a quello Est-Ovest, creando uno squilibrio di passaggi che si punta a ridurre proprio grazie al corridoio 5 Lisbona-Kiev, al cui interno si colloca la linea Torino-Lione;
la realizzazione di questa opera è un'indifferibile occasione per l'Italia, al fine di modernizzare la propria rete infrastrutturale e per porre le basi dello sviluppo economico che verrà lasciato alle prossime generazioni. L'opera risulta essere essenziale, al fine di rendere il sistema dei trasporti italiano più efficiente ed il territorio più competitivo;
la scelta che si impone oggi è tra far compiere al Paese un passo di modernità oppure condannarlo all'isolamento. Una scelta indifferibile, con la consapevolezza che da essa dipende il futuro, non solo economico, di tutta l'Italia;
i cantieri per la realizzazione del tunnel di Chiomonte, in Val di Susa, dovranno partire entro l'inizio del 2011 e per la fine del 2010 dovrà essere pronto il progetto definitivo della Torino-Lione. In assenza di tutto ciò, l'Unione europea potrebbe decidere di dirottare sulla realizzazione di altre opere i 672 milioni di euro già stanziati per la tav;
la necessità di infrastrutture per un Paese, oltre all'ammodernamento del sistema Paese, porta indubbi benefici per i territori in cui si colloca. La tav è l'esempio macroscopico: con tale opera l'Italia diventerà un nodo strategico per andare in Europa e viceversa. È previsto un aumento della competitività del Piemonte e delle regioni attraversate, con il beneficio di nuovi posti di lavoro derivanti da nuovi insediamenti industriali e dallo sviluppo della logistica;
la consegna del progetto preliminare della Torino-Lione è avvenuta nei primi giorni di luglio 2010. Questo progetto include la definizione del nuovo tracciato in Piemonte/Valle di Susa;
il progetto preliminare è stato elaborato in relazione con la principale struttura di concertazione, l'osservatorio tecnico, presieduto dal commissario del Governo, Mario Virano. Gli enti locali in Valle di Susa sono stati pienamente coinvolti in questa nuova fase;
gli studi legati al progetto preliminare sono stati avviati a maggio 2009, mentre la validazione da parte dei poteri pubblici italiani è prevista, secondo l'iter, per l'autunno 2010,

impegna il Governo:

a garantire gli impegni presi fino alla realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla copertura finanziaria che richiede l'immediata erogazione di 20 milioni di euro quale anticipo per la copertura degli interventi di prima fase per la realizzazione della tav;
a predisporre per il Piemonte un piano di sviluppo sia infrastrutturale che intermodale per il completo utilizzo della nuova opera, al fine di trasferire il traffico da gomma a mezzi ferroviari, in collegamento con l'intero sistema ferroviario nazionale;
a monitorare tutte le fasi della realizzazione dell'opera, sia preliminari che definitive, affinché la salute del cittadini e la tutela del territorio vengano preservate.
(1-00457)
«Allasia, Fogliato, Montagnoli, Buonanno, Togni, Simonetti, Pastore, Cavallotto, Desiderati, Crosio, Torazzi, Maggioni, Di Vizia».
(18 ottobre 2010)
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

MOZIONI CAPITANIO SANTOLINI ED ALTRI N. 1-00394, ZAMPA ED ALTRI N. 1-00361, DI GIUSEPPE ED ALTRI N. 1-00367, MUSSOLINI ED ALTRI N. 1-00371, MOSELLA ED ALTRI N. 1-00453, MISITI ED ALTRI N. 1-00455 E IANNACCONE ED ALTRI N. 1-00456 CONCERNENTI INIZIATIVE A TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Mozioni

La Camera,
premesso che:
il terzo rapporto sui minori stranieri non accompagnati presentato dall'Anci rileva che il numero dei minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro Paese tra il 2006 e il 2008 risulta stabile, salvo una lieve flessione dell'8,3 per cento nel 2008, malgrado i minori romeni e bulgari siano nel frattempo divenuti comunitari. Tutto ciò a conferma della gravità della situazione;
sono, invece, aumentati i comuni italiani che hanno preso in carico questi ragazzi, offrendo loro servizi di prima e seconda accoglienza. 93 enti locali hanno assorbito l'85 per cento delle presenze, rispetto ai soli 39 tra i quali era distribuito nel 2006 il 75 per cento dei minori. 4.176 sono stati i minori stranieri inseriti in prima accoglienza e 3.841 quelli accolti in seconda accoglienza. Tra il 2006 e il 2008 si è registrato un aumento esponenziale dei minori afghani e di quelli che giungono da Paesi africani instabili o in conflitto;
l'indagine è rivolta a tutti i comuni italiani e, secondo i dati, sono in aumento sia i comuni che offrono prima accoglienza in strutture di pronto intervento con permanenza breve (da 30 a 51 amministrazioni nel 2008), sia i comuni che gestiscono i servizi nella fase di seconda accoglienza in comunità, case famiglia e altro (da 30 a 46, per un totale di 3.841 minori assistiti);
l'indagine Anci rileva come quasi il 56 per cento del totale dei minori accolti in strutture di seconda accoglienza si trovi in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Sicilia, la quale accoglie quasi il 29 per cento dei minori sul totale nazionale. In continuità con gli anni precedenti, l'aumento più significativo è stato registrato al Sud (+134 per cento), seguito dal Centro (+20 per cento), ma dopo la Sicilia le regioni nelle quali si rileva un aumento significativo dei minori accolti sono la Toscana, Calabria, Sardegna, Basilicata, Puglia e Liguria, mentre al contrario le regioni Piemonte (-62,4 per cento), Lombardia (-47,7 per cento) ed Emilia Romagna (-28 per cento) censiscono una sostanziale riduzione nel numero dei minori inseriti in seconda accoglienza;
dal rapporto Italia dell'European migration network su «Minori non accompagnati - rimpatri assistiti - richiedenti asilo» emerge che in Italia i minori stranieri non accompagnati, provenienti da 78 nazioni diverse, sono stati 7.797, di cui 4.828 segnalati nel corso dell'anno e 2.969 negli anni precedenti. Sempre secondo l'European migration network, la maggioranza dei minori proviene da Marocco (15,3 per cento), Egitto (13,7 per cento), Albania (12,5 per cento), Palestina (9,5 per cento) e Afghanistan (8,5 per cento). Nei tre quarti dei casi hanno un'età compresa tra i 16 e i 17 anni (76,8 per cento). Mentre alla fine del terzo trimestre del 2009 la banca dati del Comitato per i minori stranieri registrava 6.587 ragazzi giunti da soli in Italia, di cui il 77 per cento non identificato;
purtroppo, però, i dati non possono essere considerati esaustivi rispetto alla reale consistenza del fenomeno, dal momento che da una parte non sono compresi i minori richiedenti asilo e quelli vittime di tratta, dall'altra non si tiene conto di tutti quelli che non sono mai entrati in contatto con il sistema nazionale di accoglienza. Inoltre, dal 2007 non vengono registrati quelli provenienti dalla Romania, da anni uno dei principali punti di partenza dei flussi migratori alla volta dell'Italia. La questione dei minori richiedenti asilo - si legge ancora nel rapporto - risulta poi particolarmente delicata, anche alla luce dell'elevato numero di ragazzi sbarcati nelle regioni meridionali e, in particolare, in Sicilia, dove nell'isola di Lampedusa nel corso del 2008 sono sbarcati 2.326 minori, di cui 1.948 non accompagnati. Nell'anno 2007, invece, erano sbarcati complessivamente 2.180 minori, di cui 1.700 non accompagnati. Mentre i minori approdati in Italia nel 2008 sono stati complessivamente 2.751, di cui 2.124 non accompagnati;
problema di rilievo è, inoltre, il fatto che, pur rimanendo in una situazione di grave difficoltà personale, i minori rischiano di diventare clandestini al compimento della maggiore età. Per il rilascio del permesso di soggiorno, infatti, sono necessarie una serie di condizioni che difficilmente il minore può soddisfare: il minore non accompagnato, infatti, deve essere sottoposto a tutela o affidamento, deve essere inserito da almeno due anni in un progetto di integrazione, avere la disponibilità di un alloggio, deve essere iscritto a un regolare corso di studio o svolgere un'attività lavorativa. Le condizioni devono essere soddisfatte tutte contemporaneamente;
per quanto riguarda gli adulti è stato calcolato che le loro rimesse superano il volume dell'aiuto pubblico allo sviluppo fornito dai Paesi ricchi ed eguagliano quello degli investimenti esteri. Solo dall'Italia annualmente gli immigrati rimandano ai loro Paesi d'origine quasi 6 miliardi e mezzo di euro. Molti di loro vorrebbero tornare in patria, ma, a differenza di quanto accade negli altri Paesi europei, in Italia soltanto chi ha un regolare permesso di soggiorno può usufruire del fondo europeo per il rimpatrio. Gli altri Stati membri utilizzano, invece, il fondo anche a beneficio di chi è sprovvisto del permesso di soggiorno, incoraggiandolo ad aprire attività produttive nella propria nazione;
i firmatari del presente atto di indirizzo condividono i contenuti della risoluzione relativa ai minori stranieri non accompagnati (doc. XXIV-bis, n. 1), approvata dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza in data 21 aprile 2009, in concomitanza con lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla medesima tematica;
ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451, istitutiva della citata Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, la Commissione formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente in materia di infanzia e di adolescenza, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;
dai dati dell'ultimo rapporto dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali, che verrà presentato a breve e che è stato condotto attraverso oltre 300 interviste faccia a faccia con i minori e altrettante con gli adulti responsabili della loro custodia in dodici Paesi membri dell'Unione europea, tra cui anche l'Italia, è emerso che oltre 15 mila minori stranieri extracomunitari non accompagnati hanno richiesto il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione europea nel solo anno 2009;
le rilevazioni effettuate sono allarmanti, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) dichiara che arrivano continue denunce di maltrattamenti e discriminazioni su minori e che essi, anche se non hanno commesso alcun reato, vivono sotto regime stretto di sorveglianza da parte dei loro tutori e in ambienti non adeguati. A volte manca un sufficiente grado di assistenza medica e l'accesso all'istruzione o alla formazione professionale;
la Commissione europea ha presentato, il 6 maggio 2010 a Bruxelles, un piano d'azione organico per affrontare il problema. In quella sede è stato varato un programma di emergenza, che racchiude norme comuni sulla tutela e la rappresentanza legale, con lo scopo di garantire che le autorità competenti a decidere del futuro di questi bambini e ragazzi si pronuncino quanto prima, preferibilmente entro i sei mesi, in merito alle soluzioni da adottare;
gli Stati membri dovranno anzitutto rintracciare le famiglie e seguire il reinserimento del minore nella società di origine, ma dovranno anche trovare soluzioni alternative, se ciò è nell'interesse superiore del minore, riconoscendo eventualmente lo status della protezione internazionale o provvedendo al reinsediamento nell'Unione europea;
è importante, ai fini del confronto internazionale, rilevare i numeri del fenomeno. Secondo Eurostat, nel 2009 hanno fatto domanda di asilo in 22 Stati membri (escludendo la Repubblica ceca, la Danimarca, la Francia, la Polonia e la Romania) ben 10.960 minori non accompagnati, il che significherebbe un aumento del 13 per cento rispetto al 2008 quando le domande erano state 9.695. Stime, dunque, al ribasso rispetto al dossier che sarà pubblicato nel mese di luglio 2010;
i minori non accompagnati approdano nel territorio europeo per ragioni molteplici: fuggono da guerre e conflitti, povertà e catastrofi naturali, discriminazioni e persecuzioni; a spingerli sono le famiglie stesse che sperano per loro in una vita migliore o in un aiuto una volta rientrati in patria, oppure li inviano presso familiari che già si trovano nell'Unione europea; altri sono vittime della tratta di esseri umani. In sostanza, il nuovo piano d'azione propone un approccio basato su tre linee guida: prevenzione della tratta e della migrazione a rischio, accoglienza e garanzie procedurali nell'Unione europea, ma soprattutto la ricerca di soluzioni durature;
nel quarto rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2007-2008, il Comitato per i minori stranieri raccomanda tra gli altri impegni: di incrementare gli sforzi per creare sufficienti centri speciali di accoglienza per minori non accompagnati, con particolare attenzione per quelli che sono stati vittime di traffico e/o sfruttamento sessuale; di assicurare che la permanenza in questi centri sia più breve possibile e che l'accesso all'istruzione e alla sanità siano garantiti durante e dopo la permanenza nei centri di accoglienza; di assicurare che sia previsto il rimpatrio assistito, quando ciò è nel superiore interesse del bambino, e che sia garantita a questi stessi bambini l'assistenza per tutto il periodo successivo,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza ogni utile iniziativa, anche normativa, in grado di migliorare la condizione dei minori stranieri non accompagnati nel nostro Paese, operando in armonia con i principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza richiamati in premessa, nonché con la normativa dell'Unione europea e con le indicazioni del Consiglio d'Europa in materia;
ad attuare tempestivamente il rafforzamento della protezione dei minori stranieri, nonché provvedimenti in linea con la Carta europea dei diritti fondamentali e con la Convenzione sui diritti del fanciullo, con particolare riguardo a quelli non accompagnati, che sono spesso le prime vittime dell'immigrazione clandestina;
ad avviare una strategia di intervento sul tema, in un'ottica di collaborazione tra amministrazione centrale ed enti locali, affrontando alcuni aspetti che hanno importanti ripercussioni sulle caratteristiche che il fenomeno assume in Italia, come l'accertamento dell'età e della nazionalità, l'identificazione, le indagini familiari, il rafforzamento delle capacità operative delle aree di ingresso;
a dare con urgenza concreta attuazione alle raccomandazioni che costituiscono le conclusioni del quarto rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione Onu in Italia 2007-2008.
(1-00394)
«Capitanio Santolini, Vietti, Delfino, Nunzio Francesco Testa, Compagnon, Tassone, Volontè, Naro, Ciccanti, Rao, De Poli, Ruvolo».

La Camera,
premesso che:
la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nell'ottobre del 2008 ha dato avvio ad un'indagine conoscitiva per approfondire la condizione dei minori stranieri non accompagnati, ovvero dei minori immigrati nel territorio italiano ed ivi presenti in assenza di familiari, e per ricostruire il percorso di questi minori, una volta che abbandonano i centri di prima accoglienza per gli immigrati, dopo essere stati identificati come minori e, pertanto, esclusi dalla proceduta di espulsione dal territorio italiano. Dall'indagine è emersa una situazione di grave allarme sociale; infatti, una larga parte dei minori che vengono rilasciati dai centri di prima accoglienza affrontano un destino incerto, allontanandosi in molti casi senza lasciare traccia dalle comunità alloggio che li ospitano ed esponendosi così a pericoli di sfruttamento da parte della criminalità organizzata o a gravi rischi per la loro stessa incolumità. Le ragioni dell'allontanamento di questi minori dalle comunità ospitanti sono principalmente da ricondurre alla soppressione dei fondi dedicati, ai tagli al fondo sociale e alla conseguente insufficienza delle risorse finanziarie a disposizione degli enti locali su cui insistono i centri di prima accoglienza; ai comuni sono, infatti, nella grande maggioranza dei casi affidati i minori con il provvedimento di tutela del magistrato, che segue alla prima accoglienza finanziata dal Ministero dell'interno;
l'Italia ha ratificato con legge 27 maggio 1991, n. 176, la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, che, all'articolo 1, definisce «bambini» gli individui di età inferiore ai 18 anni;
tale Convenzione rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia, tra cui il diritto alla vita (articolo 6), il diritto alla salute e a godere delle prestazioni sanitarie (articolo 24), il diritto ad esprimere la propria opinione (articolo 12) e ad essere informati (articolo 13), il diritto al nome, tramite registrazione anagrafica, nonché alla nazionalità (articolo 17), il diritto all'istruzione (articolo 28 e 29), il diritto al gioco (articolo 31) ed il diritto ad essere tutelati da ogni forma di sfruttamento e di abuso (articolo 34);
alla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia si accompagnano due protocolli opzionali che l'Italia ha ratificato con legge 9 maggio 2002, n. 46: il Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e il Protocollo opzionale sulla vendita, prostituzione e pornografia dei bambini;
la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, agli articoli 22, 30, 32, 34, 35, 36, 38 e 39, prevede una tutela particolare a favore di alcuni gruppi di bambini e adolescenti in considerazione della loro maggiore vulnerabilità. Si tratta dei minori in situazione di emergenza, come i minori rifugiati e i minori nei conflitti armati; dei minori in situazione di sfruttamento economico, compreso il lavoro minorile, abuso e sfruttamento sessuale; delle vittime di tratta o di altre forme di sfruttamento; infine, dei bambini e adolescenti di minoranze etniche o popolazioni indigene;
la presenza dei minori stranieri non accompagnati in Italia, secondo l'organizzazione non governativa Save the children è data in crescita, con una concentrazione nelle città con più di 100.000 abitanti, sebbene negli ultimi anni sia emersa una crescente preferenza dei minori per città più piccole (tra i 15.001 e i 100.000 abitanti);
secondo i dati contenuti nel rapporto Anci 2009, oggi i minori stranieri provengono, soprattutto, dall'Afghanistan (+170 per cento in due anni) - e non più dalla Romania, in quanto ora fa parte dell'Unione europea -, preferiscono fermarsi nelle città medio-piccole, che dal 2006 al 2008 hanno registrato un aumento della loro presenza del 200 per cento, e fuggono meno dalle strutture di prima accoglienza rispetto a qualche anno fa (il 40 per cento contro il 62 per cento del 2006). Seguono, poi, l'Albania, l'Egitto e il Marocco. In aumento anche il numero di minori che arrivano dai Paesi africani instabili o in conflitto (Nigeria, Somalia ed Eritrea) e, dunque, potenziali richiedenti asilo. E per la prima volta fa capolino il Kosovo (non presente fino a oggi nelle statistiche in quanto Stato autonomo solo dal febbraio 2008);
secondo il Comitato per i minori stranieri, al 30 settembre 2009, vi erano in Italia 6.587 minori stranieri non accompagnati, tra questi il 77 per cento è ricompreso nella fascia d'età che va dai 16 ai 17 anni. Il 90 per cento dei minori è di sesso maschile e più della metà ha 17 anni. Il 74 per cento dei minori censiti è alloggiato presso una struttura di prima o seconda accoglienza, il 16 per cento presso un privato, mentre 70 si trovano in istituti penali minorili;
il Comitato per i minori stranieri, al 15 novembre 2009, diffondeva i seguenti dati relativi al flusso di minori stranieri non accompagnati:
a) 2.503 minori segnalati per la prima volta nell'anno in corso e ancora minorenni, i quali in larga parte presumibilmente subiranno gli effetti negativi della legge n. 94 del 2009 in tema di conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età;
b) 926 minori segnalati nell'anno in corso e già divenuti maggiorenni, molti dei quali hanno già subito o subiranno sicuramente gli effetti negativi della legge n. 94 del 2009 in tema di conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età;
c) 4.559 minori segnalati negli anni precedenti e divenuti maggiorenni nel 2009, i quali potrebbero subire in minima parte gli effetti negativi della legge n. 94 del 2009 in tema di conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età;
questi dati forniscono in parte la misura di quanto potrà incidere l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 22, lettera v), della legge n. 94 del 2009 sulle prospettive di vita di migliaia di minori (sulla base della stima più di 3.000). Minori che, in relazione alle scelte istituzionali e alla gestione delle politiche migratorie, potrebbero utilmente portare avanti un percorso di crescita ed integrazione nel nostro Paese o che, al contrario, potrebbero trovarsi al compimento del diciottesimo anno di età in posizione di clandestinità per l'impossibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno. Per il rilascio del permesso di soggiorno, infatti, sono necessarie una seria di condizioni che difficilmente il minore può soddisfare: il minore non accompagnato, infatti, deve essere sottoposto a tutela o affidamento, deve essere inserito da almeno due anni in un progetto di integrazione, avere la disponibilità di un alloggio, deve essere iscritto a un regolare corso di studio o svolgere un'attività lavorativa. Le condizioni devono essere soddisfatte tutte contemporaneamente;
in caso di interpretazioni restrittive della normativa si calcola che più di 3.000 neomaggiorenni diverranno invisibili per le istituzioni, dunque irregolari e «clandestini» (imputabili del reato di ingresso e soggiorno illegale, assoggettabili a detenzione amministrativa fino a sei mesi e non più regolarizzabili), e saranno esposti ad un altissimo rischio di essere attratti dal mercato del lavoro irregolare o, ancor peggio, in circuiti criminali;
secondo uno studio condotto da Save the children, si verifica nel nostro Paese una difformità di prassi in merito all'interpretazione degli articoli 10-bis e 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'articolo 61-bis del codice penale in riferimento ai minori stranieri non accompagnati. Il reato di ingresso e soggiorno illegale viene contestato ai minori in alcune città ed in altre no. Per quanto riguarda la conversione del permesso di soggiorno, alcune questure stanno di fatto applicando un regime transitorio, mentre altre no. In sostanza la condizione giuridica di un minore straniero non accompagnato cambia a seconda della città dove viene accolto;
il fenomeno descritto presenta, altresì, preoccupanti connessioni con i flussi dell'immigrazione clandestina, gestiti dalla criminalità organizzata, spesso con base al di fuori del territorio italiano, a conferma dell'esistenza di gravi fenomeni di tratta di esseri umani, finalizzata allo sfruttamento di minori, soprattutto donne;
la gravità sociale dei fenomeni sin qui descritti e l'urgenza di individuare al più presto gli strumenti per una maggiore tutela di questi minori e per l'affermazione dei loro diritti, accertando tutte le eventuali responsabilità connesse, necessita, da parte del Governo, di porre attenzione ad una politica di accoglienza in sintonia con il quarto rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2007-2008, pubblicato dal gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare, nel citato rapporto si raccomanda, in accordo con i principi e le disposizioni della Convenzione, soprattutto gli articoli 2, 3, 22 e 37, e con il rispetto dei bambini, richiedenti o meno asilo, che l'Italia:
a) incrementi gli sforzi per creare sufficienti centri speciali di accoglienza per minori non accompagnati, con particolare attenzione per quelli che sono stati vittime di traffico e/o sfruttamento sessuale;
b) assicuri che la permanenza in questi centri sia più breve possibile e che l'accesso all'istruzione e alla sanità siano garantiti durante e dopo la permanenza nei centri di accoglienza;
c) adotti, il prima possibile, una procedura armonizzata nell'interesse superiore del bambino per trattare con minori non accompagnati in tutto lo Stato parte;
d) assicuri che sia previsto il rimpatrio assistito, quando ciò è nel superiore interesse del bambino, e che sia garantita a questi stessi bambini l'assistenza per tutto il periodo successivo,

impegna il Governo:

a predisporre tutte le misure atte a far sì che la permanenza dei minori nell'ambito delle strutture di accoglienza che li ospitano, dopo il rilascio dai centri di prima accoglienza, non sia in alcun modo condizionata da valutazioni di convenienza economica delle strutture stesse, le quali potrebbero indurre i minori ad allontanarsi, favorendone lo stato di clandestinità;
a coordinare le opportune iniziative per instaurare una rete di comunità alloggio estesa al territorio nazionale, evitando la concentrazione nella regione Sicilia, attraverso la quale ospitare i minori stranieri non accompagnati all'atto delle dimissioni dai centri di prima accoglienza, per ripartire equamente il carico finanziario di tale ospitalità, valutando se porre a carico dello Stato le spese dell'accoglienza a lungo termine di questi minori;
a verificare se i criteri utilizzati per l'adozione dei provvedimenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati siano omogenei su tutto il territorio nazionale;
ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché ogni intervento, anche normativo, che influisca sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati, risulti in armonia con i principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché con la normativa dell'Unione europea e con le indicazioni del Consiglio d'Europa in materia;
ad adoperarsi per rendere effettivo l'esercizio del diritto d'asilo dei minori stranieri non accompagnati;
a garantire ai minori stranieri non accompagnati uno status giuridico in grado di poterli maggiormente tutelare;
a prevedere il rilascio del permesso di soggiorno anche per quei minori stranieri che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano già intrapreso un percorso documentato di integrazione sociale e civile.
(1-00361) (Nuova formulazione) «Zampa, Livia Turco, Lo Moro, De Torre, Cardinale, Zaccaria, Sbrollini, Touadi, Arturo Mario Luigi Parisi, Farinone, Schirru, Recchia, Siragusa, Bossa, Vannucci, Zucchi, Mattesini, Brandolini, Motta, Lenzi».
(29 aprile 2010)

La Camera,
premesso che:
le Nazioni Unite hanno stimato, relativamente all'anno 2006, che nel mondo ci siano circa 18 milioni di minori migranti, di cui quasi 6 milioni come rifugiati. All'interno di questo processo migratorio, i minori non accompagnati negli ultimi 10 anni sono notevolmente aumentati: secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), nel 2008 sono state presentate oltre 16.300 domande di protezione internazionale da parte di minori stranieri non accompagnati in 68 diversi Paesi e a circa 6.000 è stato riconosciuto lo status di rifugiato o una forma complementare di protezione;
per «minore straniero non accompagnato» la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati cittadini di Paesi terzi intende un minore di diciotto anni di età che si trova fuori dal proprio Paese di origine e che entra o soggiorna irregolarmente nel territorio di un Paese terzo, separato da entrambi i genitori o dall'adulto che, per legge o per consuetudine, è tenuto alla sua tutela;
il minore non richiedente asilo o protezione umanitaria è un emigrato con il sostanziale consenso degli esercenti la potestà genitoriale o, comunque, senza essere stato sottratto contro la loro volontà. Si tratta di minorenni, quindi, che si trovano nella condizione di migranti quasi sempre indotti dalle contingenze di ordine sociali, economiche, culturali e che rappresentano, quindi, un fenomeno ben diverso da quello della tratta e del traffico di esseri umani per sfruttamento, sia esso sessuale, di lavoro o di altro tipo;
giunto nel nostro Paese, qualora venga individuato o si presenti spontaneamente alle autorità competenti, il minore viene segnalato al Comitato minori stranieri (l'organo competente a vigilare sul soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio nazionale, nonché a coordinare le attività delle amministrazioni coinvolte) e dotato di un permesso di soggiorno per minore età, come previsto dalla legge, e introdotto nei centri di prima accoglienza per un periodo relativamente breve, fino a un massimo di quaranta giorni, ma che molto spesso si protrae per alcuni mesi. Qui vengono avviati dei percorsi scolastici, di base o di formazione professionale, atti a favorire un inserimento graduale e mirato nella realtà italiana;
anche nel nostro Paese i minori stranieri, e quelli non accompagnati in particolare, costituiscono una realtà sempre più importante, dalle caratteristiche molto variegate e composite. Ciò comporta anche la difficoltà di quantificare con precisione il fenomeno. I dati enucleabili risultano tendenzialmente sottostimati, anche perché in essi non sono inclusi i minori neocomunitari, le vittime di tratta, quelli che non sono mai entrati in contatto con il sistema istituzionale di accoglienza e altri;
per stimare la presenza dei minori stranieri non accompagnati i dati sui residenti e sui soggiornanti presentano, quindi, dei limiti. Questi, infatti, spesso non riescono a essere identificati ed è frequente che se ne perdano le tracce. E ciò li rende inevitabilmente particolarmente vulnerabili ed esposti al pericolo di entrare in circuiti di tratta e sfruttamento;
sulla base del monitoraggio effettuato dall'associazione onlus Save the children, la quota principale di minori presenti nelle banche dati regionali è quella segnalata da operatori e/o pubblici ufficiali della Sicilia e rappresenta il 33 per cento del totale. Il resto dei minori inseriti in banca dati è stato segnalato dalle altre regioni: Lombardia (829), Emilia-Romagna (561), Lazio (526), Piemonte (496), Marche (363), Puglia (345), Veneto (310), Toscana (310), Friuli Venezia Giulia (262), Trentino-Alto Adige (121), Campania (78), Calabria (76), Liguria (51), Abruzzo (35), Sardegna (34), Umbria (17), Basilicata (8), Valle d'Aosta (7), Molise (3);
nel 2008 sulle coste meridionali del nostro Paese ne sono giunti 2.124 e di questi la grande maggioranza dei minori non accompagnati è arrivata negli ultimi due anni a Lampedusa. Una tendenza che risulta in aumento: nel 2007 ne erano, infatti, arrivati 1.700;
la principale fonte informativa sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio è la banca dati del Comitato per i minori stranieri, in cui vengono puntualmente registrate le segnalazioni effettuate da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e da enti che svolgono attività sanitaria o di assistenza. Al 30 settembre 2009 la banca dati conta 6.587 minori non accompagnati;
con specifico riferimento, invece, ai minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale, i dati parlano di 573 richieste di protezione internazionale nel 2008. Un numero che è andato aumentando negli anni: secondo i dati del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (sprar) le richieste di accoglienza sono, infatti, passate da 102 nel 2004 a 251 nel 2006, a 295 nel 2007;
il 21 aprile 2009 la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha concluso un'indagine conoscitiva, avviata nell'ottobre del 2008, sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati, approvando all'unanimità una risoluzione alla cui elaborazione finale hanno contribuito tutti i gruppi parlamentari. L'obiettivo principale dell'indagine è stato proprio quello di voler approfondire la situazione e il destino dei suddetti minori immigrati clandestinamente in Italia, una volta abbandonati i centri di prima accoglienza per gli immigrati;
è evidente, infatti, come sia estremamente critica la fase del loro primo inserimento nella società civile, che li espone inevitabilmente a gravi rischi di sfruttamento da parte della criminalità, oltre che per la loro stessa incolumità;
va ricordato, infatti, come una larga parte dei minori che vengono rilasciati dai centri di prima accoglienza per gli immigrati subiscano un destino incerto, scomparendo in molti casi senza lasciare traccia e sottraendosi così alle strutture di ospitalità previste dal nostro Stato;
il fenomeno per il quale molti minori si allontanano senza lasciare traccia dalle strutture di ospitalità per loro previste impone, di conseguenza, l'individuazione di efficaci strumenti di contrasto alla loro scomparsa e alla tutela dei loro diritti fondamentali;
va sottolineato come una delle ragioni dell'allontanamento di questi giovani dalle comunità che li ospitano è da rinvenirsi anche nella riduzione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni e, conseguentemente, ai relativi centri di prima accoglienza. Va evidenziato, infatti, che è proprio ai comuni che essi sono affidati con il provvedimento di tutela del magistrato;
si segnala che l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - e le relative spese - rientra nella responsabilità dei comuni, che, a partire dal 1990, hanno acquisito autonomia statutaria (legge n. 142 del 1990). In questo senso il Ministero dell'interno si limita a gestire la prima accoglienza fino alla nomina del tutore, mentre i fondi da assegnare per i progetti di accoglienza dei minori vengono stanziati dalle regioni sulla base delle presenze. Per quanto riguarda la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali è la legge n. 328 del 2000 a stabilire che siano i comuni a programmare e realizzare i servizi in accordo con i diversi enti interessati;
l'ente locale è, quindi, il soggetto su cui gravano i costi di queste permanenze. In base ad alcune stime, i comuni spendono complessivamente circa 200 milioni di euro l'anno per la gestione del problema;
è indispensabile che decisioni e politiche di intervento che riguardano i bambini e gli adolescenti debbano essere prese nel rispetto della considerazione preminente del superiore interesse del minore, così come previsto dall'articolo 3 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, a cui l'Italia è vincolata anche nell'esecuzione di accordi bilaterali. Peraltro, l'articolo 12 della medesima Convenzione impone agli Stati di ascoltare il minore in ogni procedura giudiziaria e amministrativa che lo riguarda. Occorre ricordare, a tal proposito, che l'Italia ha ratificato con la legge n. 176 del 1991 la predetta Convenzione dell'Onu;
qualsivoglia previsione di un rientro del minore straniero nel Paese di origine deve, quindi, essere valutata sulla base di un'attenta analisi dei fattori di rischio e di accurati accertamenti circa l'identità del minore, la sua rete familiare di riferimento, il suo percorso migratorio e la sicurezza che il minore non cada in circuiti di tratta e sfruttamento;
un minore straniero non accompagnato dovrebbe avere la possibilità di poter restare nel Paese ospite e il permesso di soggiornare temporaneamente nel Paese ospite non dovrebbe essere inteso solo come una procedura amministrativa che può essere interrotta bruscamente quando il minore compie i 18 anni;
peraltro, con le modifiche normative intervenute con l'approvazione della legge n. 94 del 2009 (il cosiddetto «pacchetto sicurezza»), che - tra l'altro - introduce il reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia, il rilascio di un permesso di soggiorno al minore straniero non accompagnato al compimento dei suoi 18 anni è ora possibile solo a condizione che sussistano contemporaneamente, e non alternativamente (come, invece, previsto dalla normativa precedentemente in vigore - legge n. 189 del 2002), i seguenti requisiti: un provvedimento di tutela o affidamento, l'ingresso in Italia da almeno 3 anni e la partecipazione a progetti di integrazione per almeno 2 anni;
la normativa recentemente approvata rischia, quindi, di disincentivare i minori entrati in Italia a seguire un percorso di integrazione sociale, poiché vedrebbero probabilmente preclusa la prospettiva di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno dopo il compimento del diciottesimo anno. Esclusi da percorsi formali di protezione ed inclusione, i minori restano così maggiormente esposti ai rischi di sfruttamento e tratta ed al coinvolgimento in attività irregolari o illegali,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte ad assicurare maggiori risorse finanziarie a favore delle regioni sulla base dei dati relativi alle presenze, per il potenziamento e il miglioramento dei progetti di accoglienza, prevedendo specifiche risorse a favore dei minori stranieri non accompagnati;
ad attuare un più stretto coordinamento tra il livello centrale e i governi locali e a valorizzare a pieno il potenziale della società civile e dell'associazionismo per l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati;
a dare soluzione alle note difficoltà connesse a procedure e prassi territorialmente eterogenee per quanto riguarda l'identificazione all'arrivo, le tempistiche, le condizioni di accoglienza, i casi di sovraffollamento, il profilo professionale degli operatori, la predisposizione di servizi di mediazione culturale, nonché l'attività informativa riguardo alla possibilità di presentare domanda di asilo;
a mettere in atto un più efficace e costante monitoraggio per valutare gli aspetti quantitativi relativamente alle presenze e agli allontanamenti dai centri di prima accoglienza e a verificare gli standard qualitativi dell'accoglienza, con particolare riferimento ai minori non accompagnati, approfondendo la situazione e il destino dei suddetti minori immigrati clandestinamente in Italia, una volta lasciati i centri di prima accoglienza per gli immigrati;
ad attuare efficaci iniziative, anche normative, al fine di intervenire nella fase estremamente critica del primo inserimento nella società civile dei minori non accompagnati, aiutandoli in una fase che li espone inevitabilmente a gravi rischi per la loro incolumità e di sfruttamento da parte della criminalità e a favorire la loro integrazione, agevolando a tal fine opportune forme di affido temporaneo;
a considerare la possibilità di assumere le necessarie iniziative per rilasciare il permesso di soggiorno anche ai minori stranieri che abbiano compiuto la maggiore età e che abbiano iniziato un percorso di integrazione sociale nel nostro Paese.
(1-00367) (Ulteriore nuova formulazione) «Di Giuseppe, Donadi, Mura, Palagiano, Favia, Borghesi, Evangelisti».
(18 maggio 2010)

La Camera,
premesso che:
la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nell'ottobre del 2008 ha dato avvio ad un'indagine conoscitiva per approfondire la condizione dei minori stranieri non accompagnati immigrati nel territorio italiano ed ivi presenti in assenza di familiari, al fine di ricostruirne il percorso dal momento in cui questi minori, dopo essere stati identificati come tali e pertanto esclusi dalla procedura di esclusione dal territorio italiano, abbandonano i centri di prima accoglienza per gli immigrati;
dall'indagine è emerso un dato allarmante, dal momento che una larga parte di minori, rilasciati dai centri di prima accoglienza, si allontanano dalle comunità alloggio che li ospitano senza lasciare traccia ed esponendosi al rischio di sfruttamento da parte della criminalità organizzata o mettendo in pericolo la loro stessa incolumità;
a tale proposito, secondo quanto riferito dal Ministro dell'interno, alcuni riscontri incrociati fra i dati dell'immigrazione clandestina dei minori e segnalazioni relative a possibili traffici di organi gettano un'ombra inquietante sulla scomparsa di numerosi minori stranieri subito dopo il loro arrivo in Italia;
risulta, altresì, che molte giovani donne, giunte nel nostro Paese in stato di gravidanza a seguito delle ripetute violenze subite durante il tragitto, abbandonano il figlio nel centro di accoglienza dove sono ospitate;
il fenomeno descritto presenta preoccupanti connessioni con i flussi dell'immigrazione clandestina, gestiti dalla criminalità organizzata, spesso con base al di fuori del territorio italiano, a conferma dell'esistenza di gravi fenomeni di tratta degli esseri umani, finalizzata allo sfruttamento di minori, soprattutto donne;
secondo i dati forniti dall'organizzazione non governativa Save the children, la presenza dei minori stranieri non accompagnati è in crescita, con una concentrazione nelle città con più di 100.000 abitanti, sebbene negli ultimi anni sia emersa una crescente presenza dei minori per città più piccole (tra i 15.001 e i 100.000 abitanti);
l'Italia ha ratificato con la legge 27 maggio 1991, n. 176, la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, che, all'articolo 1, definisce «bambini» gli individui di età inferiore ai diciotto anni;
tale Convenzione rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia, tra cui il diritto alla vita (articolo 6), il diritto alla salute e a godere delle prestazioni sanitarie (articolo 24), il diritto ad esprimere la propria opinione (articolo 12) e ad essere informati (articolo 13), il diritto al nome, tramite registrazione anagrafica, nonché alla nazionalità (articolo 17), il diritto all'istruzione (articoli 28 e 29), il diritto al gioco (articolo 31) ed il diritto ad essere tutelati da ogni forma di sfruttamento ed abuso (articolo 34);
l'Italia ha autorizzato la ratifica con la legge 11 marzo 2002, n. 46, di due protocolli opzionali che accompagnano la Convenzione sui diritti dell'infanzia: il protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati ed il protocollo opzionale sulla vendita, prostituzione e pornografia dei bambini;
gli articoli 22, 30, 32, 34, 35, 36, 38 e 39 della Convenzione sui diritti dell'infanzia prevedono una tutela particolare nei confronti di alcuni gruppi di bambini e adolescenti in considerazione della loro maggiore vulnerabilità. Si tratta: dei minori in situazioni di emergenza, rifugiati o impiegati nei conflitti armati; dei minori in situazioni di sfruttamento economico, compreso il lavoro minorile, abuso e sfruttamento sessuale; delle vittime di tratta o di altre forme di sfruttamento; infine, dei bambini adolescenti di minoranze etniche o popolazioni indigene;
la gravità sociale dei fenomeni sin qui descritti e l'urgenza di individuare al più presto gli strumenti per un'efficace tutela di questi minori e per l'affermazione dei loro diritti, accertando tutte le eventuali responsabilità connesse, richiedono che da parte del Governo sia posta attenzione ad una politica di accoglienza in sintonia con il quarto rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2007-2008, pubblicato dal gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare, nel citato rapporto si raccomanda, in accordo con i principi e le disposizioni della Convenzione (soprattutto gli articoli 2, 3, 22 e 37) e nel rispetto dei bambini, richiedenti o meno asilo, che l'Italia:
a) incrementi gli sforzi per creare sufficienti centri speciali di accoglienza per minori non accompagnati, con particolare attenzione per quelli che sono stati vittime di traffico e/o sfruttamento sessuale;
b) assicuri che la permanenza in questi centri sia più breve possibile e che l'accesso all'istruzione e alla sanità siano garantiti durante e dopo la permanenza nei centri di accoglienza;
c) adotti, il prima possibile, una procedura armonizzata nell'interesse superiore del bambino per trattare con minori non accompagnati in tutto lo Stato parte;
d) assicuri che sia previsto il rimpatrio assistito quando ciò corrisponde al superiore interesse del bambino e che sia garantita a questi stessi bambini l'assistenza per tutto il periodo successivo;
a tale riguardo, sia il Comitato sui diritti dell'infanzia che la rete europea dei garanti dell'infanzia hanno raccomandato linee guida esplicite per la gestione delle operazioni di rimpatrio dei minori, secondo le quali il rimpatrio dovrebbe avvenire solo quando è rispondente al «superiore interesse del minore», ovvero dopo opportuna verifica dei fattori di rischio diretto o indiretto;
come la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha potuto accertare nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati, molte famiglie già affidatarie sarebbero disponibili ad accogliere in affido temporaneo anche minori stranieri non accompagnati,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché ogni intervento, anche normativo, che influisca sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati nel nostro Paese risulti in armonia con i principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza richiamati in premessa, nonché con la normativa dell'Unione europea e con le indicazioni del Consiglio d'Europa in materia;
ad adoperarsi affinché siano destinate adeguate risorse finanziarie a favore dei minori stranieri non accompagnati, anche per assicurare, in accordo con la Conferenza unificata, la prosecuzione dei progetti e delle iniziative già avviate, quali, ad esempio, il «programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati», che il Comitato per i minori stranieri gestisce con l'Anci;
ad intraprendere idonee iniziative, per definire - anche attraverso l'elaborazione di linee guida - criteri standard e procedure omogenee per l'identificazione dei minori stessi e la loro presa in carico, anche al fine di favorire la loro integrazione nel tessuto sociale del nostro Paese;
ad assumere iniziative volte a garantire ai minori stranieri non accompagnati uno status giuridico in grado di poterli maggiormente tutelare;
ad adoperarsi per rendere effettivo l'esercizio per il diritto di asilo per i minori stranieri non accompagnati;
a coordinare, sempre in accordo con la Conferenza unificata, le opportune iniziative per instaurare una rete di comunità alloggio estesa al territorio nazionale, evitando la concentrazione in alcune regioni, come la Sicilia, attraverso cui ospitare i minori stranieri non accompagnati all'atto delle dimissioni dai centri di prima accoglienza, per ripartire equamente il carico finanziario di tale ospitalità e per evitare che la permanenza dei minori nell'ambito delle strutture sia condizionata da valutazioni di convenienza economica;
ad intraprendere idonee iniziative volte a verificare e controllare l'operato di tutte le strutture di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
a promuovere affidamenti familiari temporanei di minori stranieri non accompagnati;
a verificare se i criteri utilizzati per l'adozione dei provvedimenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati siano omogenei su tutto il territorio nazionale;
a prevedere un rafforzamento delle funzioni del Comitato per i minori stranieri non accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per fronteggiare in maniera efficace la massiccia e crescente immigrazione clandestina di minori diretti verso il nostro territorio, che si è andata registrando negli ultimi anni.
(1-00371)
«Mussolini, Carlucci, Soglia, Mannucci, Bocciardo, De Nichilo Rizzoli, Marsilio, Paglia, Marinello, Toccafondi, Lo Presti, De Angelis, Di Centa».

La Camera,
premesso che:
i minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, dalla quale emerge chiaramente che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve prevalere il «superiore interesse del minore»;
nel corso degli ultimi dieci anni, la presenza dei minori senza famiglia nelle varie forme di spostamenti umani è divenuta un fenomeno comune delle migrazioni a livello mondiale, cosicché non solo il loro numero è aumentato, ma essi rappresentano in molti Paesi di destinazione una parte importante della popolazione alla ricerca di protezione e asilo;
secondo il primo rapporto annuale di Save the children, nel corso del 2008 sono giunti sulle coste del Sud d'Italia 2.124 minori stranieri non accompagnati; tuttavia, si tratta di un trend in aumento, dal momento che nel 2007 ne erano arrivati 1.700; tra il mese di maggio 2008 e il mese di febbraio 2009 i soli minori stranieri arrivati via mare a Lampedusa sono stati 2.294, di cui 1.994 non accompagnati; al 30 settembre 2009 la banca dati del Comitato per i minori stranieri, la principale fonte informativa sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio, contava 6.587 minori; di questi ben il 77 per cento (5.091) risultava essere non identificato, cioè senza un documento di riconoscimento; i minori provengono da 77 diversi Paesi, in prevalenza africani; per lo più dal Marocco, dall'Egitto, dall'Albania, dall'Afghanistan, dalla Palestina, dalla Somalia, dall'Eritrea, dalla Nigeria e dalla Repubblica serba; si registra un aumento esponenziale del flusso dei minori provenienti dall'Afghanistan in fuga dalla guerra, dal 2006 al 2008 (+170 per cento), e di quelli egiziani, mentre sono diminuiti i minori marocchini, albanesi e palestinesi;
la crescente presenza sul territorio dei minori stranieri non accompagnati è ulteriormente testimoniata anche dall'Anci, che nell'ultimo rapporto sui minori stranieri non accompagnati, pubblicato nel 2009 (terzo rapporto Anci sull'argomento) ha registrato una dimensione quantitativa simile a quella rilevata nel rapporto precedente: 7.216 i minori presi in carico/contattati; 4.176 i minori inseriti accolti in prima/pronta accoglienza; 3.841 quelli accolti in seconda accoglienza, mentre i cambiamenti significativi, come sopra accennato, hanno riguardato la distribuzione per Paesi di provenienza;
tutto ciò determina un aumento dei minori soli nelle zone di frontiera o nelle aree di primo arrivo, come Veneto, Marche, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Sicilia. Si tratta di regioni che nel 2008 risultavano di fatto interessate dal 50,5 per cento dei minori contattati presi in carico in Italia, dal 42 per cento dei minori collocati in prima e pronta accoglienza e dal 60 per cento dei minori accolti in strutture di seconda accoglienza;
per quanto riguarda le politiche adottate si può osservare lo sforzo delle amministrazioni nell'accogliere e collocare in luoghi sicuri i minori stranieri non accompagnati, uno sforzo che coinvolge non solo i comuni metropolitani, che confermano un forte impegno nella presa in carico dei minori soli (42 su 45 comuni oltre i 100.000 abitanti hanno accolto oltre il 50 per cento dei minori stranieri non accompagnati nel 2008), ma sempre di più anche i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 60.000 abitanti, che, nel biennio considerato, registrano variazioni di aumento prossime al 200 per cento. Rispetto al 2006 viene, quindi, rilevata una variazione positiva relativa ai minori che si fermano almeno un mese in prima accoglienza (dal 34,5 per cento nel 2006 al 52,6 per cento nel 2008), così come, contestualmente, diminuiscono i minori che fuggono dalle strutture, passando dal 62 per cento nel 2006 al 40 per cento sul totale degli accolti nell'ultimo anno di riferimento. Aumentano anche i minori affidati, dal 7 per cento nel 2006 al 9,9 per cento sul totale degli accolti in prima accoglienza nel 2008, così come incrementa il numero di coloro che in seconda accoglienza risultano titolari di permesso di soggiorno (dal 32,5 per cento nel 2006 al 42,8 per cento nel 2008); si osserva, tuttavia, che non mancano gli aspetti negativi: solo per il 36 per cento dei minori accolti in seconda accoglienza è stata aperta la tutela, così come, rispetto al 2006, i minori che rimangono per almeno un mese in seconda accoglienza diminuiscono e gli irreperibili aumentano. Questo dato è fortemente condizionato e determinato dalla realtà siciliana, nella quale i minori che rimangono sono solo 6 su 10 e quelli che fuggono sono la metà degli accolti in seconda accoglienza; a tal proposito, il programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, avviato nel 2008, si è posto l'obiettivo generale di dar vita ad un sistema coordinato a livello centrale ma diffuso sull'intero territorio nazionale, diretto a incentivare, tra i comuni, modalità standardizzate di presa in carico e integrazione dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla fase di pronta accoglienza;
nei primi undici mesi del 2009 si osservava che dei 7.988 minori stranieri non accompagnati, ben 3.000 hanno incontrato un ostacolo nel proprio percorso di integrazione, rappresentato dalla nuova normativa sulla sicurezza entrata in vigore nell'agosto del 2009, in materia di conversione del permesso di soggiorno; a tal proposito, Save the children Italia ha osservato che: «in base al dettato normativo previsto dalla leggi sulla sicurezza, i criteri più severi per la conversione del permesso di soggiorno, che prevedono la permanenza di almeno tre anni sul territorio italiano prima del conseguimento della maggiore età e aver seguito un percorso di integrazione sociale di almeno due anni presso un ente riconosciuto, stanno già facendo sentire i loro effetti, riducendo, di fatto, la già esigua gamma di possibilità che questi minori, per la maggior parte adolescenti di 16 e 17 anni, hanno di compiere un percorso di accoglienza, regolarizzazione e integrazione»;
sul totale dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia al 15 novembre 2009, Save the children Italia ha distinto tre diversi gruppi:
a) 2.503 sono i ragazzi ancora minorenni che sono stati segnalati per la prima volta nei primi mesi del 2009 e che rischiano in larga parte di subire le restrizioni della nuova legge, soprattutto in tema di conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età. Tra questi, infatti, ben 1.900 non riusciranno a maturare i requisiti temporali richiesti dalla normativa in vigore, in particolare i tre anni di permanenza sul territorio nazionale, pur avendo già avviato un percorso di integrazione. Si stima, infatti, anche in base al trend degli anni precedenti, che circa il 75 per cento delle nuove segnalazioni riguardi minori tra i 16 e i 17 anni e che, pertanto, prima del compimento della maggiore età al massimo siano in Italia da due anni;
b) altri 926 minori sono stati segnalati e sono divenuti maggiorenni nel 2009: anche per circa 500 di loro si stima non sarà possibile avere la conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età. Il resto, pari a meno del 50 per cento, potrebbe essere riuscito a convertire il proprio permesso di soggiorno prima dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009;
c) 4.559 minori, invece, segnalati negli anni precedenti e divenuti maggiorenni nel 2009, subiranno solo in minima parte gli effetti della legge n. 94 del 2009, in tema di conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età. L'80 per cento di loro, infatti, è riuscito a convertire il permesso di soggiorno subito dopo essere diventato maggiorenne e prima dell'entrata in vigore della legge in questione. Di fatto, comunque, circa 900 neomaggiorenni, pur avendo sostenuto un percorso di integrazione molto lungo, non hanno maturato i requisiti temporali richiesti dalla nuova normativa;
secondo lo studio di Save the children, pertanto, la percentuale di minori stranieri non accompagnati, che vede dissolversi la possibilità di un percorso in Italia a causa delle recenti norme, potrà variare a seconda di un'interpretazione più o meno restrittiva delle disposizioni normative in fase attuativa; in presenza di interpretazioni restrittive, infatti, il numero dei neomaggiorenni che diverranno invisibili per le istituzioni e, conseguentemente, irregolari e imputabili del reato di ingresso e soggiorno illegale, assoggettabili a trattenimento fino a sei mesi e non più regolarizzabili, è destinato ad aumentare; ciò determina il senso di sfiducia nella regolarizzazione, il disincentivo all'integrazione e l'aumento degli allontanamenti dalle comunità di accoglienza; il rischio più grande, tuttavia, è che i ragazzi siano esposti alle conseguenze spesso drammatiche del mercato del lavoro irregolare o, ancor peggio, inseriti negli ambienti criminali;
l'analisi effettuata da Save the children mostra, infine, che i criteri utilizzati dalla legge n. 94 del 2009, relativi alla permanenza di almeno tre anni sul territorio italiano prima del conseguimento della maggiore età per la conversione del permesso di soggiorno e all'aver seguito un percorso di integrazione sociale di almeno due anni presso un ente riconosciuto, potrebbero essere causa di un abbassamento dell'età dei minori migranti, che, sulla scia delle restrizioni normative adottate, potrebbero spingersi ad intraprendere percorsi migratori in tenera età, col rischio di essere esposti al terribile fenomeno della tratta e della criminalità organizzata;
il 6 maggio 2010 la Commissione europea ha adottato un piano d'azione al fine di garantire una maggiore protezione dei minori non accompagnati che arrivano nell'Unione europea, comprendente norme comuni sulla tutela e la rappresentanza legale, con lo scopo di assicurare che le autorità competenti a decidere del futuro di questi bambini e ragazzi si pronuncino nel più breve tempo possibile, preferibilmente entro i sei mesi; si prevede che gli Stati membri dovranno anzitutto rintracciare le famiglie e seguire il reinserimento del minore nella società di origine, ma dovranno anche trovare possibili soluzioni alternative, anche attraverso il riconoscimento dello status di protezione internazionale o provvedendo al reinsediamento nell'Unione europea;
secondo Eurostat, nel 2009 hanno fatto domanda di asilo in 22 Stati membri (escludendo la Repubblica ceca, la Danimarca, la Francia, la Polonia e la Romania) ben 10.960 minori non accompagnati, il che indica un aumento del 13 per cento rispetto al 2008, quando le domande erano state 9.695; il piano dell'Unione europea è fondato su tre linee guida essenziali: prevenzione della tratta e della migrazione a rischio, accoglienza e garanzie procedurali nell'Unione europea e ricerca di soluzioni durature,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative finalizzate a garantire ai minori stranieri non accompagnati una standardizzazione degli interventi, al fine di ottenere, sia a livello nazionale che in alcune aree critiche del Paese, il passaggio da un'azione di tipo emergenziale ad una più strutturata, incisiva e definitiva;
a promuovere la definizione di elevati standard di accoglienza e protezione, avendo come obiettivo primario il rispetto del principio del superiore interesse del minore;
a promuovere una normativa che sia indirizzata alla ricerca delle famiglie dei minori che arrivano da soli ed eventualmente a garantire condizioni di rimpatrio dirette al ricongiungimento familiare;
ad assumere iniziative normative che abbiano lo scopo fondamentale di assicurare l'integrazione e l'inclusione di migliaia di bambini e ragazzi in una comunità italiana che consenta loro di vivere in maniera dignitosa e serena, che rappresenta anche la ragione per cui molti di loro hanno affrontato viaggi disperati fuggendo da guerre, conflitti religiosi e fame;
a promuovere una riforma normativa in grado di garantire la possibilità di permanenza in Italia dei minori stranieri non accompagnati, qualora ciò corrisponda al loro superiore interesse e di favorirne l'integrazione, anche dopo il compimento della maggiore età;
a fornire i chiarimenti necessari alle autorità competenti al fine di una corretta attuazione della legge n. 94 del 2009.
(1-00453)
«Mosella, Calgaro, Tabacci, Brugger».

La Camera,
premesso che:
oltre un quinto degli oltre 4,5 milioni stranieri che vivono ormai in Italia è costituito da minori di 18 anni. Tra essi, nei primi undici mesi del 2009, 7.988 sono stati i minori stranieri non accompagnati, ben 3.000 dei quali, secondo una stima di Save the children, hanno visto il proprio percorso di integrazione bloccato dalla nuova normativa sulla sicurezza entrata in vigore sei mesi fa;
l'indagine Anci rileva come quasi il 56 per cento del totale dei minori accolti in strutture di seconda accoglienza si trovi in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Sicilia, la quale, da sola, accoglie quasi il 29 per cento dei minori sul totale nazionale. In continuità con gli anni precedenti, l'aumento più significativo è stato registrato al Sud (+134 per cento), seguito dal Centro (+20 per cento), ma, dopo la Sicilia, le regioni nelle quali si rileva un aumento significativo dei minori accolti sono Toscana, Calabria, Sardegna, Basilicata e Puglia;
l'Italia ha ratificato con la legge 27 maggio 1991, n. 176, la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che, all'articolo 1, definisce «bambini» gli individui di età inferiore ai 18 anni; la Convenzione rappresenta uno strumento normativo internazionale importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e tra questi il diritto alla vita (articolo 6), il diritto alla salute e alle prestazioni sanitarie (articolo 24), il diritto ad esprimere la propria opinione (articolo 12) e ad essere informati (articolo 13), il diritto al nome, tramite registrazione anagrafica, nonché alla nazionalità (articolo 17), il diritto all'istruzione (articolo 28 e 29), il diritto al gioco (articolo 31) ed il diritto ad essere tutelati da ogni forma di sfruttamento e di abuso (articolo 34);
la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza prevede una tutela particolare a favore di alcuni gruppi di bambini e adolescenti, in considerazione della loro maggiore vulnerabilità. Si tratta dei minori in situazione di effettiva emergenza, tra i quali figurano:
a) i minori rifugiati e i minori nei conflitti armati;
b) i minori in situazione di sfruttamento economico, compresi il lavoro minorile e l'abuso e lo sfruttamento sessuale;
c) i minori vittime di tratta o di altre forme di sfruttamento;
d) i bambini e gli adolescenti appartenenti a minoranze etniche o popolazioni indigene;
l'accesso dei minori stranieri ai diritti fondamentali spesso risulta limitato, in quanto essi sono maggiormente esposti al rischio di marginalizzazione ed esclusione sociale. L'impatto di politiche incentrate sulla sicurezza ha avuto una ricaduta molto forte sulla quotidianità di tutti i minori stranieri e di origine straniera sul territorio, in particolar modo dei minori stranieri non accompagnati;
dalla legge sulla sicurezza, legge 15 luglio 2009, n. 94, sono stati stabiliti criteri più severi per la conversione del permesso di soggiorno; questi prevedono la permanenza di almeno tre anni sul territorio italiano prima del conseguimento della maggiore età e l'aver seguito un percorso di integrazione sociale di almeno due anni presso un ente riconosciuto; l'applicazione di tali norme ha, di fatto, diminuito la già esigua gamma di possibilità che questi minori, per la maggior parte adolescenti di 16 e 17 anni, hanno di compiere un percorso di accoglienza, regolarizzazione e integrazione;
sul numero totale di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano al 15 novembre 2009, l'organizzazione Save the children ha distinto tre diversi gruppi:
a) 2.503 sono i ragazzi ancora minorenni che sono stati segnalati per la prima volta nei primi mesi del 2009 e che rischiano in larga parte di subire le restrizioni della nuova legge, soprattutto in tema di conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età. Di questi ben 1.900 non matureranno i requisiti temporali richiesti dalla normativa in vigore, in particolare i tre anni di permanenza sul territorio nazionale, pur avendo già avviato un percorso di integrazione. Si è stimato in base al trend degli anni precedenti, che circa il 75 per cento delle nuove segnalazioni riguardi minori tra i 16 e i 17 anni e che, pertanto, prima del compimento della maggiore età al massimo siano in Italia da due anni;
b) altri 926 minori sono stati segnalati e sono divenuti maggiorenni nel 2009: anche per circa 500 di loro si stima non sarà possibile avere la conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età. Il resto, pari a meno del 50 per cento, potrebbe essere riuscito a convertire il proprio permesso di soggiorno prima dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009;
c) altri 4.559 minori, invece, segnalati negli anni precedenti e divenuti maggiorenni nel 2009, subiranno in minima parte gli effetti della legge n. 94 del 2009 in tema di conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età. L'80 per cento di loro, infatti, è riuscito a convertire il permesso di soggiorno subito dopo essere diventato maggiorenne e prima dell'entrata in vigore della legge in questione. Comunque circa 900 neomaggiorenni, pur avendo sostenuto un percorso di integrazione molto lungo, non hanno maturato i requisiti temporali richiesti dalla nuova normativa;
oltre 3.000 minori arrivati in Italia nel 2009 hanno visto improvvisamente dissolversi la possibilità di un percorso di crescita ed integrazione nel nostro Paese: un dato che deve far riflettere sulla prospettiva di vita di migliaia di minori che arrivano soli nel nostro Paese e che, di fatto, potrebbero utilmente portare avanti tale percorso o che, al contrario, potrebbero trovarsi, al compimento del diciottesimo anno di età, in posizione di clandestinità per l'impossibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno;
il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato viene contestato ai minori in alcune città ed in altre no, così come l'aggravante dell'irregolarità, mentre, per quanto riguarda la conversione del permesso di soggiorno, solo alcune questure stanno, di fatto, applicando un regime transitorio;
ad esclusione di Milano, dove sembra formarsi una buona prassi di consolidamento del percorso di integrazione fino ai 21 anni, permettendo al giovane di ottenere i documenti ed essere inserito nel mercato del lavoro, nelle altre città è molto forte la preoccupazione che i minori, disincentivati, fuggano dalle comunità di accoglienza e trovino sostentamento in circuiti illegali di sfruttamento o nell'ambito del lavoro irregolare;
da sottolineare è il caso di alcuni minori non accompagnati, come ad esempio quelli egiziani - ben il 14 per cento dei minori migranti presenti nella banca dati del Comitato per i minori stranieri al 30 settembre 2009 - che, mentre per la legge italiana diventano maggiorenni al compimento del diciottesimo anno d'età, per quella del proprio Paese di provenienza lo diventano al compimento del ventunesimo. La ricognizione ha evidenziato a Roma una forte presenza di egiziani, maggiori di 18 anni e minori di 21, sottoposti a tutela, ma che, sulla base di questo provvedimento, non hanno mai ottenuto un permesso di soggiorno. Ad oggi, infatti, le istanze di rinnovo di permesso di soggiorno avanzate dai giovani egiziani non accompagnati all'ufficio immigrazione della questura di Roma risultano sospese o improcedibili,

impegna il Governo:

a garantire la possibilità di permanenza in Italia dei minori stranieri non accompagnati, qualora ciò corrisponda al loro superiore interesse, e a favorirne l'integrazione, anche dopo il compimento della maggiore età, ove abbiano intrapreso un percorso verificato di integrazione;
a fornire indicazioni alle questure sul territorio, affinché sia garantita, in particolare, l'applicazione del regime transitorio, assumendo iniziative volte a prevedere la possibilità di convertire il permesso di soggiorno ai minori affidati o sottoposti a tutela che compiranno la maggiore età entro l'8 agosto 2011, senza dimostrazione di ulteriori requisiti;
ad assumere iniziative normative finalizzate a prevedere la possibilità di convertire il permesso di soggiorno ai minori affidati, ai sensi degli articoli 4 e 9 della legge n. 184 del 1983, all'interno di un nucleo familiare, anche monoparentale;
a garantire che i criteri utilizzati per l'adozione dei provvedimenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati siano omogenei su tutto il territorio nazionale;
ad assumere iniziative, anche normative, volte a consentire il rilascio del permesso di soggiorno ai giovani cittadini di Paesi con differente regolamentazione della maggiore età, come, ad esempio, gli egiziani sottoposti a tutela fino al ventunesimo anno di età;
a eseguire un'attività periodica di monitoraggio sull'applicazione della normativa italiana in materia di rilascio del permesso di soggiorno ai minori non accompagnati al compimento del diciottesimo anno di età;
a coordinare, d'intesa con regioni e comuni, le iniziative affinché la rete delle comunità alloggio sia capillare e presente sull'intero territorio nazionale, evitando la concentrazione in alcune regioni, come la Sicilia e, in particolare, in tutto il Mezzogiorno, al fine di ospitare i minori stranieri non accompagnati all'atto delle dimissioni dai centri di prima accoglienza.
(1-00455)
«Misiti, Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Brugger».
(18 ottobre 2010)
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

La Camera,
premesso che:
la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata nel nostro Paese con la legge 27 maggio 1991, n. 176, costituisce lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tra cui il diritto alla vita previsto nel suo articolo 6, il diritto alla salute e a godere delle prestazioni sanitarie, previsto nell'articolo 24; il diritto all'istruzione di cui agli articoli 28 e 29, il diritto al gioco nell'articolo 31 ed il diritto ad essere tutelati da ogni forma di sfruttamento e di abuso nell'articolo 34;
detta Convenzione prevede una tutela speciale a favore dei bambini e degli adolescenti in situazioni di emergenza, come i minori rifugiati, i minori impiegati nei conflitti armati e i minori costretti a lavorare e sfruttati economicamente;
la Convenzione tutela i minori oggetto di abuso e di sfruttamento sessuale, i minori vittime di tratte o di altre forme di sfruttamento e i bambini e adolescenti appartenenti a minoranze etniche o popolazioni indigene;
la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha avviato nell'ottobre del 2008 un'indagine conoscitiva per conoscere le condizioni dei minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro territorio in assenza di familiari;
tale indagine aveva come obiettivo di comprendere le ragioni per le quali questi minori, dopo essere stati identificati e quindi non espulsi dal territorio italiano, abbandonano i centri di prima accoglienza per gli immigrati;
l'indagine conoscitiva ha posto in evidenza un dato preoccupante: buona parte di questi minori che si allontanano dalle comunità alloggio non lasciano alcuna traccia e si espongono al rischio di traffici illeciti e allo sfruttamento da parte della criminalità organizzata e di chiunque abbia cattive intenzioni sui minori;
secondo il Ministero dell'interno, alla data 31 ottobre 2009, il fenomeno dei minori scomparsi continua a destare allarme per l'entità dei dati;
dal 1o gennaio 1974 al 31 ottobre 2009 si è accertato che le persone scomparse in Italia ancora da rintracciare sono in totale 25.871, di cui 10.755 cittadini italiani e 15.116 cittadini stranieri; quelli maggiorenni sono 15.103, di cui 8.761 italiani e 6.342 stranieri. I minori sono, invece, 10.768, di cui 1.994 italiani e 8.774 stranieri;
la differenza, rispetto al dato rilevato al 31 marzo 2009, è di 1.067 unità in più e di 1.318 in più rispetto al 31 dicembre 2008;
la categoria dei minori scomparsi per allontanamento dagli istituti e comunità di affido risulta essere quella con il maggior numero di casi registrati: 1.775 in totale, di cui 1.539 stranieri e 236 italiani;
fino al mese di ottobre 2009 i minori allontanatisi dagli istituti e dalle comunità sono stati in totale 567, di cui 439 stranieri,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa necessaria che intervenga sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati nel nostro Paese, in conformità con quanto stabilito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
ad assumere ogni provvedimento di competenza necessario alla tutela dei minori non accompagnati, secondo le direttive dell'Unione europea e in conformità con i principi sanciti dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori;
ad assumere iniziative tendenti a garantire le necessarie risorse a favore degli enti locali per il potenziamento delle strutture di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
a promuovere ogni iniziativa necessaria al ritrovamento dei nuclei familiari dei minori stranieri che vivono da soli e ad assicurare a detti minori la possibilità di rimpatriare e di ricongiungersi con i propri genitori o, eventualmente, con i familiari più stretti;
ad adoperarsi affinché sia garantita l'integrazione dei bambini e degli adolescenti che sono in Italia perché fuggono da guerre, conflitti civili e scontri religiosi, che impediscono loro di vivere serenamente nel proprio Paese.
(1-00456)
«Iannaccone, Belcastro, Gaglione, Milo, Sardelli, Brugger».
(18 ottobre 2010)
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)