XVI LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 25 novembre 2010.
Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Fugatti, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lo Presti, Lombardo, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maran, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Moffa, Mura, Narducci, Nucara, Leoluca Orlando, Pastore, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rosato, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vegas, Zacchera.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Di Biagio, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Fugatti, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lo Presti, Lombardo, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maran, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Moffa, Mura, Narducci, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vegas, Zacchera.
Annunzio di proposte di legge.
In data 24 novembre 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MARCAZZAN: «Disposizioni riguardanti l'utilizzazione delle autovetture in dotazione alle amministrazioni dello Stato« (3894);
PEZZOTTA: «Istituzione del Giorno dell'internato militare italiano» (3895);
PISICCHIO: «Modifica all'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità dei costi relativi agli automezzi utilizzati dagli agenti e dai rappresentanti di commercio» (3896);
CAPANO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» (3897);
CONCIA: «Norme in materia di distribuzione di profilattici e di materiale informativo nelle università e nelle scuole secondarie superiori, per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili» (3898);
RUVOLO ed altri: «Disposizioni in materia di attività professionali dei laureati in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche» (3899).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di un deputato a una proposta di legge.
La proposta di legge LENZI ed altri: «Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità tra il mandato parlamentare, gli incarichi di governo e cariche di amministratore locale» (3700) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Boccia.
Trasmissioni dal Senato.
In data 24 novembre 2010 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:
S. 601-711-1171-1198. - Senatore GIULIANO; Senatori CASSON ed altri; Senatori BIANCHI ed altri; Senatore MUGNAI: «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3900);
S. 2396. - Senatori MAGISTRELLI ed altri: «Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida» (approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato) (3901).
Saranno stampate e distribuite.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CONTENTO: «Modifica degli articoli 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione, concernenti l'ordinamento della magistratura» (3829) Parere della II Commissione.
VI Commissione (Finanze):
TORAZZI ed altri: «Riduzione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i componenti dei nuclei familiari e incremento delle medesime per i soggetti non coniugati senza figli a carico» (3824) Parere delle Commissioni I, V e XII.
Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 18 novembre 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno CAPARINI ed altri n. 9/1961/6, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 2008, concernente l'utilizzo da parte delle mense scolastiche di prodotti alimentari del territorio locale.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) competente per materia.
Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere del 23 novembre 2010, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data, agli ordini del giorno DI STANISLAO ed altri n. 9/2128-A/1, concernente iniziative finalizzate a consentire la circolazione sul territorio nazionale dei treni storici e turistici, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 maggio 2010; FRONER n. 9/2449-C/1, riguardante il recepimento delle direttive europee in materia di rilascio della patente di guida, in particolare in caso di epilessia, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 aprile 2010; PILI ed altri n. 9/2449-A/11, concernente l'inserimento della regione Sardegna nel programma Autostrade del mare, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 settembre 2009; Aniello FORMISANO ed altri n. 9/3210/21, riguardante la predisposizione di un piano nazionale degli investimenti nel settore aeroportuale che garantisca l'impiego coerente e razionale degli introiti tariffari, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IX Commissione (Trasporti) competente per materia.
Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Cinecittà Luce S.p.A., con lettera in data 9 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la comunicazione concernente l'elenco degli incarichi conferiti alla medesima data, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.
L'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, con lettera in data 17 novembre 2010, ha trasmesso alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la comunicazione concernente atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.
Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).
Comunicazioni di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 18, 22 e 24 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
al dottor Antonio Musella, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
alla XI Commissione (Lavoro) la comunicazione concernente il seguente incarico:
alla dottoressa Silvia Genovese, l'incarico di componente effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
alla XII Commissione (Affari sociali) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della salute:
al dottor Giovanni Leonardi, l'incarico di direttore della direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, nell'ambito del dipartimento della qualità.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1905 - NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ, DI PERSONALE ACCADEMICO E RECLUTAMENTO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER INCENTIVARE LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3687-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: TASSONE ED ALTRI; GHIZZONI ED ALTRI; BARBIERI; GRIMOLDI ED ALTRI; BARBIERI; MARIO PEPE (PdL); NARDUCCI ED ALTRI; GRASSI ED ALTRI; PICIERNO; FUCCI ED ALTRI; GARAGNANI ED ALTRI; GARAVINI ED ALTRI; FIORONI ED ALTRI; GOISIS; CARLUCCI; LA LOGGIA ED ALTRI; LORENZIN ED ALTRI; ANNA TERESA FORMISANO (A.C. 591-1143-1154-1276-1397-1578-1828-1841-2218-2220-2250-2330-2458-2460-2726-2748-2841-3408)
A.C. 3687-A - Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.
A.C. 3687-A - Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti 10.500, 11.600, 17.505, 21.500, 25.507 e 25.508.
A.C. 3687-A - Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 10.
(Competenza disciplinare).
1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 10.
(Competenza disciplinare).
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: senato accademico.
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: senato accademico.
al comma 5:
primo periodo, sostituire le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: senato accademico;
secondo periodo, sostituire le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: senato accademico.
10. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.
Al comma 4, dopo le parole: consiglio di amministrazione aggiungere le seguenti:, senza la rappresentanza degli studenti.
10. 200. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.
(Approvato)
Al comma 4, dopo le parole: conformemente al parere aggiungere la seguente: vincolante.
10. 500. La Commissione.
(Approvato)
A.C. 3687-A - Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 11.
(Interventi perequativi per le università statali).
1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario per quanto compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 5.
2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 11.
(Interventi perequativi per le università statali).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - (Interventi perequativi per le università statali). - 1. Allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario ridefinito con l'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera f), presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario.
2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.
11. 3. Mazzarella, Strizzolo.
Al comma 1, sostituire le parole: per quanto compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 5 con le seguenti:. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
11. 600. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il calcolo degli squilibri finanziari delle singole sedi universitarie deve tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia caratterizzate da aziende ospedaliere universitarie nate da ex-policlinici a gestione diretta.
11. 2. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Nella fase di prima applicazione della ripartizione si fa riferimento al modello approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 luglio 2004.
11. 200. Naccarato, Miotto, Rubinato, Strizzolo.
A.C. 3687-A - Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 12.
(Università non statali legalmente riconosciute).
1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non inferiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle università non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 12.
(Università non statali legalmente riconosciute).
Al comma 1, sostituire le parole: inferiore al 10 per cento con le seguenti: superiore al 15 per cento.
12. 200. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.
Al comma 1, sostituire le parole: inferiore al 10 per cento con le seguenti: superiore al 20 per cento.
12. 201. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche.
12. 202. Tocci, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Istituzione della Fondazione per l'internazionalizzazione del sistema universitario italiano). - 1. Per sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema universitario, nel quadro di accordi intergovernativi e interuniversitari di cooperazione culturale e scientifica, e utilizzare al meglio le proprie risorse intellettuali in ambito nazionale e internazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove la costituzione della «Fondazione per l'internazionalizzazione del sistema universitario italiano», ente di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro. Alla Fondazione partecipano soggetti pubblici e privati, che si impegnano a contribuire finanziariamente alla realizzazione del suo programma. Le amministrazioni pubbliche possono contribuire al patrimonio e alle attività della Fondazione con propri finanziamenti senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. La Fondazione persegue i seguenti obiettivi:
a) concorrere, attraverso il potenziamento della dimensione internazionale, all'accrescimento della qualità del sistema formativo, promuovere la competitività degli Atenei sul piano internazionale;
b) promuovere la mobilità geografica ma anche interdisciplinare e intersettoriale, nell'ambito della collaborazione tra università e altri soggetti pubblici e privati del mondo istituzionale e imprenditoriale;
c) sostenere l'organizzazione di reti di dottorato, alla collaborazione nazionale e internazionale per l'incentivazione della multi-disciplinarietà per lo sviluppo del trasferimento delle conoscenze e la promozione verso il mercato del lavoro;
d) sviluppare le sinergie delle singole Università con le istituzioni regionali, provinciali e comunali operanti sul territorio, con le Camere di commercio e le forze imprenditoriali, con i soggetti attivi nel settore della promozione culturale, della cooperazione allo sviluppo e del trasferimento di tecnologie;
e) identificare alcune partnership internazionali strategiche per utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse finanziarie disponibili;
f) promuovere il processo di integrazione transfrontaliera, attraverso l'associazionismo e il decentramento delle sedi universitarie geograficamente confinanti, sia per intensificare la complementarietà didattica e scientifica, sia per rafforzare i legami storici e culturali, la tradizione di lavoro in rete e la partecipazione congiunta a programmi riguardanti Paesi terzi;
g) organizzare seminari e convegni in Italia e all'estero.
12. 0200. Goisis.
A.C. 3687-A - Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 13.
(Misure per la qualità del sistema universitario).
1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse».
A.C. 3687-A - Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 14.
(Disciplina di riconoscimento dei crediti).
1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Le università possono altresì riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paraolimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico».
2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso le federazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 14.
(Disciplina di riconoscimento dei crediti).
Al comma 1, sopprimere la parola: altresì.
14. 500. La Commissione.
(Approvato)
Sopprimere il comma 2.
14. 1. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.
Al comma 2, sostituire le parole da: e le eventuali deroghe fino alla fine del comma con le seguenti: delle disposizioni di cui al comma 1.
14. 200. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato, Strizzolo.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - (Esonero dalle prove di ingresso) - 1. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012, i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale, o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'alta formazione artistica e musicale, sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.
14. 0200. Ceccacci Rubino.
A.C. 3687-A - Articolo 15
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO
Art. 15.
(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 17, 19, 20 e 21 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno trenta professori di prima fascia.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO
ART. 15.
(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari).
Sopprimerlo.
15. 200. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 2, sostituire le parole da: afferiscono, in sede di prima applicazione fino alla fine del comma, con le seguenti: di cui al comma 1, afferisce un adeguato numero di professori in servizio.
15. 1. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Ruolo unico dei professori universitari e composizione dell'organico) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il ruolo unico dei professori universitari, articolato a regime in due livelli, fatto salvo quanto previsto nella fase transitoria dal comma 6. Il primo livello è articolato in tre classi stipendiali; il secondo livello è articolato in sette classi stipendiali.
2. Le università, nella definizione dei nuovi statuti di cui all'articolo 2, comma 1, assegnano a tutti i professori del ruolo unico i medesimi diritti e doveri accademici, con particolare riferimento all'attribuzione di ogni forma di elettorato attivo e passivo e alla presenza negli organi accademici. Sono fatte salve la possibilità di limitare l'accesso alla carica di rettore ai soli professori del primo livello e le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 del presente articolo.
3. I professori ordinari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 sono inquadrati nel primo livello del ruolo unico di cui al comma 1.
4. I professori associati di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono inquadrati nel secondo livello del ruolo unico di cui al comma 1.
5. La corrispondenza delle classi previste nel precedente ordinamento con quelle del presente articolo è fissata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il predetto decreto fissa altresì il trattamento economico spettante per le singole classi.
6. Ai professori universitari inquadrati nel ruolo unico si applicano le norme stabilite dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e, limitatamente a quanto stabilito per i professori universitari a tempo pieno, dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
7. Il consiglio di amministrazione di ciascuna università determina il numero massimo di professori di ciascun livello che possono prestare servizio nell'ateneo con costi stipendiali sostenibili per il bilancio. Questi valori sono aggiornati periodicamente, almeno ogni tre anni, dal consiglio di amministrazione, sulla base dei piani strategici approvati dal senato accademico.
8. A partire dal sesto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella determinazione di cui al comma 8 del presente articolo, fermo restando che la consistenza complessiva dei posti di ruolo in organico al sistema universitario non può essere inferiore a quella registrata al 31 dicembre 2008, il numero dei professori inquadrati nel primo livello non può comunque essere superiore ai due terzi di quello dei professori inquadrati nel secondo livello. Gli statuti determinano le modalità per assicurare equilibrati rapporti tra i livelli nei singoli ambiti disciplinari all'interno di ciascun dipartimento, ovvero di ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).
9. Nel caso in cui il numero dei professori inquadrati nel primo livello in servizio presso l'ateneo sia eguale o superiore al valore massimo previsto dal comma lo del presente articolo, è fatto divieto all'università di dar corso a procedure di reclutamento o di progressione nei livelli del ruolo unico.
10. I ruoli di professore ordinario e associato, fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, e di ricercatore a tempo indeterminato sono posti ad esaurimento. Per un periodo transitorio di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un terzo livello del ruolo di cui al comma 1. Nel corso di tale fase transitoria le procedure di reclutamento che si svolgono ai sensi degli articolo 16 e 17 della presente legge e quelle di chiamata diretta di cui all'articolo 21 prevedono l'accesso al terzo livello del ruolo. Con successivo decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro provvede a determinare le modalità di articolazione delle fasce stipendiali, nonché le funzioni attribuite a ciascun livello e le relative progressioni, e di riallineamento e inquadramento dalla fase transitoria di cui al presente comma con quella a regime di cui al comma 1, prevedendo il passaggio a tale regime di tutti i docenti inquadrati nel ruolo unico.
15. 01. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Melandri, Picierno, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli, Tocci, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.
A.C. 3687-A - Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 16.
(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale).
1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro;
a-bis) la possibilità che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo alle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici;
b) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;
c) l'indizione obbligatoria, con frequenza annuale inderogabile, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione;
d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dall'indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
e) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità;
f) il divieto che della commissione di cui alla lettera e) faccia parte più di un commissario della stessa università; la possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in servizio all'estero di un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
g) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera e) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
h) il sorteggio di cui alla lettera g) assicura che della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera g); i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;
i) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;
l) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore;
m) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 20, comma 2;
n) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 17.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 16.
(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale).
Sopprimerlo.
16. 25. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16. - 1. La valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia, ha luogo su base nazionale, ad opera di una Commissione unica nazionale per ciascun settore scientifico disciplinare oggetto del bando. La commissione giudicatrice è composta da cinque professori ordinari sorteggiati tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, il sorteggio è effettuato tra tutti gli appartenenti al settore e, fino a concorrenza del numero necessario, tra appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
2. Non possono partecipare ai concorsi di un raggruppamento disciplinare coloro che abbiano un grado di parentela fino al terzo grado compreso con professori ordinari o associati appartenenti al medesimo raggruppamento disciplinare.
16. 17. Borghesi, Zazzera, Palagiano, Di Giuseppe.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16. - 1. La valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia, ha luogo su base nazionale, ad opera di una Commissione unica nazionale per ciascun settore scientifico disciplinare oggetto del bando. La commissione giudicatrice è composta da cinque professori ordinari sorteggiati tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, il sorteggio è effettuato tra tutti gli appartenenti al settore e, fino a concorrenza del numero necessario, tra appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
16. 16. Borghesi, Zazzera, Palagiano, Di Giuseppe.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: di prima fino alla fine del comma con le seguenti: universitario. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso al ruolo di professore.
16. 200. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.
Al comma 1,secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole e di ricercatore.
16. 20. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: su proposta del Consiglio Universitario Nazionale.
16. 3. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.
Al comma 3, sopprimere la lettera a-bis).
16. 201. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.
Al comma 3, lettera a-bis), sopprimere le parole: e in ogni caso non inferiore a dodici.
16. 202. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.
Al comma 3, lettera a-bis), sostituire la parola: dodici con la seguente: cinquanta.
16. 203. Barani.
Al comma 3, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
a-ter) compilazione biennale dell'elenco dei candidati giudicati idonei, con relativo punteggio di idoneità;
16. 21. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.
Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: su proposta del Consiglio universitario nazionale.
16. 4. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.
Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'istituzione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia e di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
16. 6. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.
Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole:, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei,
16. 7. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.
Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: un'unica commissione nazionale con le seguenti: due commissioni nazionali.
Conseguentemente:
alla medesima lettera, sostituire le parole: alla commissione nazionale con le seguenti: alle commissioni nazionali;
lettera f), sostituire le parole: della commissione con le seguenti: delle commissioni;
lettera h):
sostituire le parole: della commissione con le seguenti: delle commissioni;
sostituire le parole: la commissione con le seguenti: le commissioni
16. 22. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.
Al comma 3, lettera e), dopo le parole: di esperti di pari livello aggiungere la seguente: anche.
16. 23. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.
Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: La partecipazione alla commissione fino alla fine della lettera.
16. 8. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Strizzolo.
Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
16. 9. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.
Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: nuovi o maggiori oneri con le seguenti: oneri aggiuntivi.
16. 204. Granata, Barbaro.
(Approvato)
Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) apposite modalità per il riconoscimento dell'abilitazione a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal CUN, e misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero.
16. 10. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.
Al comma 3, lettera n), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo una quota aggiuntiva allo stesso.
16. 11. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La commissione scientifica di cui al comma 3, lettera e), sulla base di criteri qualitativi e quantitativi determinati all'inizio del triennio che tengano anche conto delle indicazioni fornite da società scientifiche nazionali e internazionali, valuta ciascuna domanda nell'ordine di presentazione e stabilisce se, in base al curriculum e ai titoli scientifici, il candidato possieda o meno la maturità scientifica minima ritenuta necessaria per poter svolgere con adeguata competenza ed esperienza le funzioni di professore nella fascia interessata. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
16. 12. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I soggetti che intendono presentare la domanda per conseguire l'abilitazione scientifica relativa alla seconda fascia dei professori universitari devono essere in possesso del dottorato di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. In via transitoria, sino al 31 dicembre 2015, la domanda può essere presentata anche da coloro che abbiano svolto per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, dopo la laurea magistrale, ovvero dopo la laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione;
c) titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, presso università o enti pubblici di ricerca;
d) titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca non italiani;
e) personale tecnico in servizio a tempo indeterminato presso università o enti pubblici di ricerca.
16. 13. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Equipollenze). - 1. I diplomi delle Scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purché di medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituiti ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore ai tre anni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle Scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente.
16. 03. Siragusa, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci.
(Approvato)
A.C. 3687-A - Articolo 17
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 17.
(Chiamata dei professori).
1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 7, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN;
c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a-bis), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 21, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 21, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 21 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 21, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori.
4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 19;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 20;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 17.
(Chiamata dei professori).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17. - (Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico). - 1. Conformemente a quanto sancito dai Titoli I e II della presente legge, con riferimento alla ripartizione del Fondo premiale ai dipartimenti sulla base della qualità della ricerca e della didattica, si riconosce l'autonomia di reclutamento ai dipartimenti stessi, ai quali si conferisce la responsabilità di realizzare le strategie da essi ritenute più consone al soddisfacimento dei criteri di valutazione meritocratica della propria attività, ivi inclusa la selezione di personale accademico adeguato al perseguimento ottimale dei fini scientifici e didattici. Il reclutamento del personale deve comunque avvenire in modo meritocratico e trasparente nel rispetto di precisi vincoli sulle procedure di selezione, assicurando ampia pubblicità tanto dell'apertura di nuove posizioni quanto dei risultati delle procedure stesse.
2. Le procedure di reclutamento e di progressione di carriera sono avviate dai dipartimenti sulla base delle proprie esigenze scientifiche e didattiche, sulla base del principio di responsabilizzazione conseguente all'esigenza di accedere alle quote del Fondo premiale ripartito su base meritocratica.
3. I dipartimenti procedono all'attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo determinato in conformità ai princìpi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori e nel rispetto perentorio dei seguenti vincoli:
a) pubblicazione dell'apertura della posizione in oggetto sul sito del dipartimento, su quello dell'ateneo, su quello del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e su quello dell'Unione Europea;
b) ampia diffusione dell'apertura della posizione attraverso tutti i canali (media, web, mailing list di settore) che il dipartimento ritiene opportuni al fine di sollecitare la manifestazione di interesse da parte di studiosi italiani e stranieri di adeguato profilo;
c) la pubblicazione e la diffusione dell'apertura della posizione di cui alle lettere a) e b) devono essere redatte tanto in lingua italiana quanto inglese; esse devono necessariamente contenere le seguenti informazioni: specifiche funzioni ed incarichi; esatto profilo scientifico e/o didattico richiesto, in particolare laddove detto profilo sia più specifico rispetto alla tradizionale categorizzazione dei settori scientifico-disciplinari; trattamento economico e previdenziale spettante; data prevista di inizio attività;
d) la pubblicazione e la diffusione dell'apertura della posizione di cui alle lettere a) e b) devono avere perentoriamente luogo non meno di 90 giorni e non più di 180 giorni prima della data di inizio dell'effettiva attivazione della procedura di selezione;
e) il dipartimento procede ad acquisire le candidature degli studiosi interessati alla posizione; ogni candidatura, espressa in carta semplice, redatta e firmata dal candidato, deve essere accompagnata da: curriculum vitae, inclusivo della lista completa delle pubblicazioni scientifiche e delle attività didattiche svolte dal candidato; originale o copia conforme all'originale di tre pubblicazioni rappresentative a scelta del candidato, pertinenti al profilo scientifico richiesto di cui alla lettera c) e di cui, laddove possibile, almeno una avente come autore il solo candidato; un numero a scelta del candidato, e comunque non inferiore a tre, di lettere di raccomandazione da parte di studiosi, italiani e/o stranieri, operanti nel settore in oggetto. Tutta la presente documentazione può essere redatta tanto in lingua italiana quanto in lingua inglese, a discrezione del candidato, e deve comunque essere accompagnata da autocertificazione, ai sensi di legge, di effettivo possesso dei titoli presentati e di conformità all'originale delle eventuali copie delle tre pubblicazioni presentate;
f) il dipartimento nomina una commissione delegata alla valutazione preliminare delle candidature (d'ora in avanti, la «Commissione»); la Commissione è costituita da due docenti del dipartimento, di cui almeno uno attivo nella specifica area scientifica per la quale la posizione di ricercatore è stata aperta, scelti tra i professori di I e II fascia e tra i ricercatori confermati di ruolo a tempo indeterminato, e da un membro esterno, italiano o straniero, di livello equipollente e parimenti attivo nella medesima area scientifica. Nel caso in cui non fosse possibile individuare un membro interno attivo nell'area scientifica in oggetto, esso può essere sostituito da un altro membro esterno. Il ruolo dei membri della Commissione è paritetico;
g) la Commissione procede, attraverso attività individuali dei suoi membri e attraverso riunioni informali anche telematiche cadenzate autonomamente, all'individuazione di una rosa ristretta di candidati meritevoli sulla base dei curricula, delle lettere di raccomandazione e della coerenza del profilo di ciascun candidato con quello previsto dalla posizione in oggetto; vale il principio per cui, in caso di mancato accordo, è sufficiente il parere favorevole di uno dei tre membri della Commissione perché un candidato possa essere inserito nella rosa;
h) al termine della procedura di selezione preliminare di cui alla lettera g), la Commissione procede alla redazione di un verbale che viene inviato ai docenti del dipartimento, i quali hanno altresì accesso alla documentazione inviata dai singoli candidati e ai rispettivi allegati;
i) successivamente all'invio del verbale di cui alla lettera h), e comunque entro il termine perentorio massimo di cui alla lettera d), la Commissione viene convocata dal dipartimento al fine di relazionare sull'esito della selezione preliminare, producendo le motivazioni soggiacenti alle scelte effettuate; il consiglio di dipartimento è chiamato ad approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la rosa dei candidati selezionata preliminarmente dalla Commissione e il relativo verbale. In caso di mancata approvazione, ovvero nel caso in cui nessun candidato sia stato selezionato dalla Commissione, la procedura di reclutamento viene chiusa senza produrre effetti. Il dipartimento può procedere alla riapertura della posizione in oggetto secondo le medesime modalità non prima del decorrere del termine perentorio di 90 giorni dalla data della delibera del consiglio di dipartimento di cui alla presente lettera;
l) successivamente all'approvazione da parte del consiglio di dipartimento di cui alla lettera i), ogni membro della Commissione procede alla lettura e all'esame analitico delle tre pubblicazioni selezionate dai singoli candidati, procedendo altresì alla redazione di un rapporto di revisione, comprendente, per ogni pubblicazione, una valutazione quantitativa su una scala da 1 a 5 dei seguenti aspetti: spessore scientifico, originalità, rilevanza per la comunità scientifica, qualità complessiva. Il rapporto di revisione deve inoltre contenere una valutazione quantitativa, sulla scala da 1 a 5, dell'apporto individuale del candidato alla pubblicazione in esame, secondo le seguenti linee guida: 5 per pubblicazioni aventi il candidato come autore singolo, 4 per pubblicazioni a due autori, 3 per pubblicazioni con più di due autori di cui il candidato risulti essere autore principale (primo nell'elenco dei firmatari della pubblicazione), 2 in caso di apporto paritetico tra tre o più autori (rilevato in base all'ordine strettamente alfabetico dei firmatari della pubblicazione), 1 nei rimanenti casi. La Commissione procede alla redazione di un verbale con i risultati dei rapporti di revisione. Di queste valutazioni si deve tenere conto nella successiva eventuale assegnazione della posizione;
m) successivamente all'approvazione da parte del consiglio di dipartimento di cui alla lettera i), la Commissione procede altresì alla convocazione dei candidati preliminarmente selezionati, entro il termine perentorio di 90 giorni, presso la sede del dipartimento. In detta occasione ogni candidato è invitato a tenere pubblicamente un seminario scientifico su argomento a sua scelta purché pertinente al profilo scientifico richiesto dalla procedura e avente durata fissata dalla Commissione e comunque non inferiore a 20 minuti e non superiore a 45 minuti. In detta sede, ogni candidato è tenuto altresì a prendere parte ad un colloquio, aperto al pubblico, con i membri della Commissione; ai seminari e ai colloqui presenzia anche il direttore del dipartimento o un docente del dipartimento dal direttore delegato, che ha facoltà di partecipare attivamente ai colloqui; tanto i seminari quanto i colloqui possono svolgersi, su richiesta del candidato, tanto in italiano quanto in inglese;
n) successivamente all'espletamento delle procedure di cui alle lettere l) e m), la Commissione si riunisce per esprimere le proprie valutazioni sull'esito dei seminari e dei colloqui, producendo un verbale. All'atto della redazione del verbale, e tenendo perentoriamente conto dei curricula dei candidati, del contenuto e dell'autorevolezza delle lettere di raccomandazione, e delle valutazioni quantitative espresse dai rapporti di revisione delle pubblicazioni selezionate, la Commissione ha la facoltà di esprimere il nominativo del candidato, ovvero dei candidati, ritenuti più idonei all'arruolamento; i verbali vengono inviati ai docenti del dipartimento;
o) successivamente all'espletamento delle procedure di cui alla lettera m), il consiglio di dipartimento convoca la Commissione e si riunisce per approvare a maggioranza assoluta la scelta operata dalla Commissione stessa, avvalendosi anche del parere del direttore del dipartimento (o del suo delegato) in merito ai seminari e ai colloqui, secondo le modalità di cui alla lettera i), ovvero per designare il candidato da arruolarsi tra quelli selezionati dalla Commissione nel caso in cui questa abbia proceduto ad individuare una pluralità di idonei. Qualora la Commissione non avesse ritenuto di individuare alcun candidato idoneo, ovvero qualora il dipartimento non riuscisse a raggiungere un accordo a maggioranza relativa su un candidato, la procedura viene chiusa senza produrre effetti ai fini dell'arruolamento e può essere eventualmente riaperta secondo i termini già previsti alla lettera i);
p) qualora il consiglio di dipartimento approvi il nominativo del candidato da arruolare, ne è fatta comunicazione immediata all'interessato il quale, entro il termine perentorio di 30 giorni, deve dare conferma della propria accettazione del conferimento dell'incarico. L'arruolamento ha effetto, con decreto rettorale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla accettazione del ruolo da parte dell'interessato, fatti salvi i casi in cui questi faccia richiesta debitamente motivata di una proroga, comunque non superiore a 120 giorni;
q) tutti i verbali della Commissione e del consiglio di dipartimento di cui alle precedenti lettere devono essere resi pubblici, anche per via telematica, inclusa la pubblicazione sul web, per un periodo non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni.
4. Il reclutamento di professori di I e II fascia che non siano già afferenti al dipartimento avviene secondo la procedura autonoma e meritocratica prevista per i ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3.
5. La partecipazione di candidati alle procedure di selezione di cui ai commi 2 e 3 è libera. I candidati che siano selezionati per l'arruolamento e che accettino il conferimento dell'incarico possono vedersi richiesta, a discrezione del dipartimento o dell'amministrazione di ateneo, opportuna certificazione del possesso dei titoli presentati prima della effettiva presa di servizio. Non possono candidarsi all'arruolamento coloro che rientrino in una delle seguenti tipologie:
a) parenti in linea diretta, ovvero parenti in linea collaterale o affini fino al sesto grado, di docenti strutturati presso l'ateneo di cui il dipartimento che ha aperto la posizione fa parte;
b) studiosi che abbiano conseguito una laurea magistrale, ovvero un titolo di dottore di ricerca, presso l'ateneo di cui il dipartimento che ha aperto la posizione fa parte, se non dopo un periodo di interdizione di almeno dieci anni.
6. Il passaggio da una fascia della docenza a quella superiore (ovvero da ricercatore a professore di II fascia, e da professore di II fascia a professore di I fascia) per i docenti afferenti a un dipartimento avviene con procedura semplificata, su istanza del dipartimento, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e meritocrazia, e compatibilmente con la disponibilità di risorse secondo il piano di programmazione di ateneo e la ripartizione meritocratica del Fondo premiale; essa richiede la nomina di una commissione come al comma 2, ai cui lavori presenzia anche il direttore del dipartimento, avente l'obiettivo di valutare il curriculum, la lista delle pubblicazioni, l'attività didattica e tre pubblicazioni recenti a scelta del candidato unico. Sulla base della valutazione di idoneità al passaggio di fascia da parte della Commissione e dei rispettivi verbali da inoltrare ai docenti afferenti al dipartimento, il consiglio di dipartimento procede all'approvazione, a maggioranza assoluta, del passaggio di fascia stesso. Il nuovo inquadramento del candidato e la pubblicazione dei verbali avvengono secondo le medesime modalità previste al precedente comma 2.
17. 200. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela, fino al terzo grado compreso, con un professore appartenente alla stessa Università.
17. 11. Leoluca Orlando, Zazzera, Borghesi, Palagiano, Di Giuseppe.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) esclusione dall'ammissione al procedimento di chiamata di candidati parenti o affini fino al terzo grado con uno o più tra i soggetti titolati a votare sulla proposta di chiamata e ad approvarla ai sensi della successiva lettera d), ad eccezione dei parenti ed affini di secondo grado in linea collaterale. Gli stessi criteri di ammissibilità al procedimento si applicano in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 19 e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 21 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo.
17. 505. La Commissione.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) esclusione dal procedimento di parenti o affini fino al terzo grado di uno o più tra i soggetti titolati a votare sulla proposta di chiamata e ad approvarla ai sensi della lettera d), ad esclusione dei parenti ed affini di secondo grado in linea collaterale. Ai fini di questa esclusione e del rapporto di coniugio e delle parentele ed affinità di quarto grado, i dipartimenti o le strutture che chiamano, in presenza di domande di candidati che rientrano in questa previsione di parentela o affinità o coniugio, devono recepire, sull'ammissibilità della domanda di chiamata, un parere del rettore alla luce del codice etico. Gli stessi criteri di ammissibilità al procedimento si applicano per assegni di ricerca e contratti a tempo determinato a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;
17. 201. Mazzarella.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) esclusione dal procedimento di parenti o affini fino al terzo grado di uno o più tra i soggetti titolati a votare sulla proposta di chiamata e ad approvarla ai sensi della lettera d), ovvero di soggetti che abbiano ricoperto i medesimi ruoli nell'ambito del dipartimento o siano stati componenti del consiglio di amministrazione nei precedenti quattro anni;
17. 202. Vassallo.
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: curriculum aggiungere le seguenti: scientifico dell'attività didattica.
17. 12. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a-bis), e.
17. 203. Mazzarella.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di professori di prima fascia, e aggiungere le seguenti: della maggioranza assoluta.
17. 204. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.
Sopprimere il comma 3.
17. 7. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le università che inquadrino nell'ambito della programmazione triennale di ateneo, professori di prima e di seconda fascia, che non abbiano prestato servizio nei precedenti tre anni presso l'università banditrice dei posti di ruolo, si avvalgono di un incentivo pari al 90 per cento dell'inquadramento in ruolo finanziato da un apposito fondo ministeriale, la cui entità è annualmente determinata dal Ministero. L'accesso all'incentivazione di cui al periodo precedente non può superare un terzo dei posti della programmazione triennale d'ateneo per le immissioni in ruolo a qualsiasi titolo. La percentuale di utilizzo del fondo di incentivazione per trasferimenti tra sedi concorre a definire i parametri di accesso alla parte premiale del Fondo di funzionamento ordinario.
17. 6. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.
Al comma 3, dopo le parole: chiamata di professori aggiungere le seguenti: non appartenenti ai ruoli dell'ateneo.
17. 2. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I ricercatori di ruolo e i professori associati che conseguono, rispettivamente, le abilitazioni a professore associato e a professore ordinario sono inquadrati nei ruoli corrispondenti all'abilitazione conseguita, mantenendo la progressione economica riconosciuta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
17. 3. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le università statali che inquadrino nell'ambito della programmazione triennale di ateneo professori di prima e di seconda fascia che non abbiano prestato servizio nei precedenti tre anni presso l'università banditrice dei posti di ruolo, si avvalgono di un incentivo pari al 90 per cento dell'inquadramento in ruolo finanziato da un apposito fondo ministeriale, la cui entità è annualmente determinata dal Ministero. L'accesso all'incentivazione non può superare per ogni ateneo un quinto dei posti della programmazione triennale d'ateneo per le immissioni in ruolo a qualsiasi titolo. La percentuale di utilizzo del fondo di incentivazione per trasferimenti tra sedi concorre a definire i parametri di accesso alla parte premiale del Fondo di funzionamento ordinario.
17. 5. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. I professori associati confermati, che abbiano conseguito, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche e integrazioni, l'idoneità alla I fascia e per i quali, alla data del 31 ottobre 2010, già vi sia domanda di chiamata da parte della facoltà di appartenenza o da altre facoltà, sono inquadrati, a decorrere dal 1o gennaio 2010, nella fascia per cui hanno conseguito l'idoneità. Ai fini di tali prese di servizio, cui non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, si provvede a valere sulle risorse del fondo di finanziamento ordinario dell'università, così come determinate dalla legge di stabilità per il 2011. Per i professori associati di cui al presente comma, resta, in ogni caso, impregiudicato il diritto ad essere inquadrati nel ruolo per cui hanno conseguito l'idoneità e la decorrenza dell'idoneità medesima è bloccata alla data della domanda di chiamata da parte della facoltà di appartenenza, o di altre facoltà.
17. 205. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini, Fogliato.
A.C. 3687-A - Articolo 17-bis
ARTICOLO 17-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca).
1. L'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:
«2. Le università, gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di livello post-laurea, sulla base di criteri e parametri determinati con decreto del Ministro su proposta dell'ANVUR, disciplinano con proprio regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo; gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi; la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio e dei contratti di apprendistato ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, di cui al comma 5 del presente articolo, nonché le convenzioni di cui al comma 4. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione. Con il medesimo decreto del Ministro, previo parere dell'ANVUR, sono disciplinate altresì le modalità di accreditamento dei corsi e le condizioni di eventuale ritiro dello stesso».
2. All'articolo 4, comma 5, lettera c), della legge 3 luglio 1998, n. 210, le parole: «, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi,» sono soppresse e dopo le parole: «borse di studio» sono inserite le seguenti: «e dei contratti di apprendistato».
3. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: «è collocato a domanda» sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione,».
4. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefìci in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 17-bis.
(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca).
Subemendamento all'emendamento 17-bis. 500 della Commissione
All'emendamento 17-bis. 500 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole:, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo sono disciplinate con decreto del ministro su proposta dell'ANVUR.
0. 17-bis. 500. 1. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Lenzi, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato, Giachetti, Strizzolo.
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro su conforme parere dell'ANVUR, dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini della istituzione e attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale ritiro dell'accreditamento, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo sono disciplinate con decreto del Ministro su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano con proprio regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4»;
b) al comma 5, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «borse di studio da assegnare» sono inserite le seguenti: «e dei contratti di apprendistato di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da stipulare»;
2) le parole: «comunque non inferiore alla metà dei dottorandi» sono soppresse;
c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni»;
d) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Il titolo di dottore di ricerca è abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph.D."».
2. La disposizione del numero 2) della lettera b) del comma 1 del presente articolo acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 210 del 1998, come sostituito dalla lettera a) del medesimo comma 1.
17-bis. 500.(nuova formulazione) La Commissione.
Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: contributo per l'accesso fino alla fine del capoverso con le seguenti: numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio e dei contratti di apprendistato ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione. Con il medesimo decreto del Ministro, previo parere dell'ANVUR, sono disciplinate altresì le modalità di accreditamento dei corsi e le condizioni di eventuali ritiro dello stesso. L'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato non possono essere condizionati dagli istituti di cui al presente comma ad alcun contributo a carico dello studente".
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 5, della legge 3 luglio 1998, n. 2, la lettera b) è abrogata.
17-bis. 200. Della Vedova.
Al comma 2, sostituire la parola: soppresse con le seguenti: sostituite dalle seguenti: «, comunque non inferiore al 70 per cento dei dottorandi,».
17-bis. 202. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Tocci, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato.
A.C. 3687-A - Articolo 18
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 18.
(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.
2. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «italiana o straniera,» sono inserite le seguenti: «in maggioranza».
INTERPELLANZE URGENTI
Problematiche relative alla assegnazione delle frequenze alle regioni adriatiche nell'ambito del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, con particolare riferimento alle emittenti locali - 2-00876
A)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
il piano nazionale di assegnazione delle frequenze (pnaf), che pianifica per le emittenti televisive il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale terrestre, assegna in ciascuna area tecnica 25 frequenze ad emittenti televisive nazionali ed almeno 13 frequenze ad emittenti locali (articolo 3, comma 5, legge n. 249 del 1997);
mentre le frequenze destinate dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze alle emittenti nazionali sono quelle assegnate, a livello internazionale all'Italia, secondo quanto previsto dall'Accordo di Ginevra (2006), per le emittenti locali rimangono le frequenze assegnate ad altri Paesi, il cui libero utilizzo non è pertanto garantito, in quanto gli accordi internazionali le hanno attribuite agli Stati esteri affacciati sull'Adriatico, in particolare Slovenia, Croazia, Bosnia, Albania e Montenegro, e tale sovrapposizione, indipendentemente dalla legittimità, comporta un rischio di interferenze;
per l'area adriatica, il reperimento delle frequenze deve necessariamente tenere conto degli accordi internazionali (Ginevra 2006) e delle frequenze effettivamente disponibili a livello nazionale per il passaggio dal sistema televisivo analogico a quello digitale terrestre;
il calendario per il completamento del passaggio al digitale terrestre si concluderà entro il 2012 ed è, pertanto, necessario che le frequenze destinate alle emittenti locali siano conosciute per tempo e verificate sul loro effettivo utilizzo;
l'assegnazione alle sole emittenti nazionali delle frequenze che in sede internazionale sono destinate all'uso esclusivo dell'Italia fa fortemente preoccupare le regioni e le televisioni locali, in quanto proprio queste ultime sono così a rischio di sopravvivenza. Senza garanzie concrete di utilizzo delle frequenze a loro assegnate, le emittenti locali si troverebbero ad affrontare nuovi investimenti con il rischio di oscuramento del loro segnale in parte o in gran parte del territorio su cui operano da anni. Né è agevole ipotizzare una rilocalizzazione delle antenne, in quanto tale operazione comporterebbe un grosso sforzo economico senza alcuna garanzia effettiva di non interferenza con i segnali esteri;
nelle regioni italiane nelle quali è avvenuto, o si sta avviando, lo switch off, si è proceduto, o si sta procedendo, ad assegnare frequenze destinate dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze all'emittenza locale senza una preventiva simulazione dei problemi di interferenza che si potranno presentare, ma affrontando la questione solo a pochi giorni dallo switch off o addirittura a switch off avvenuto;
pur essendo la materia delle comunicazioni disciplina concorrente tra Stato e regioni, queste ultime, nonostante l'approvazione di uno strumento di pianificazione (il piano nazionale di assegnazione delle frequenze), non sono state portate a conoscenza delle frequenze sulle quali l'informazione televisiva locale potrà operare;
per le regioni adriatiche le emittenti locali rappresentano un importante patrimonio per la loro identità culturale ed economica, indispensabile per un sistema radiotelevisivo pluralistico e democratico;
è indispensabile garantire la loro sopravvivenza, proprio in attuazione dei princìpi di «massimo grado di pluralismo del sistema radio-televisivo a livello locale» e la «massima efficienza allocativa», citati in premessa dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 15 giugno 2010 con delibera 300/10/CONS - pubblicata il 28 giugno 2010 - ma che di fatto non trovano nella stessa adeguata attuazione;
il coordinamento nazionale dei comitati per le comunicazioni delle regioni e delle province autonome il 2 luglio 2010, facendo seguito all'appello pervenuto dalle emittenti locali di varie regioni dell'Adriatico, ha approvato un documento che sottolinea l'assoluta necessità di garantire alle emittenti locali la riserva di almeno un terzo delle frequenze pianificabili effettivamente fruibili, in modo da rispondere alle esigenze di tutte le emittenti delle regioni che si affacciano sull'Adriatico;
anche le organizzazioni di categoria delle emittenti televisive hanno preso posizione in merito, segnalando difficoltà per le aree di confine. In particolare, risulta che nella regione Veneto l'emittente Rete veneta, il 19 luglio 2010, ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale contro la delibera 300/10/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, denunciando il potenziale danno che l'attuazione della delibera arrecherebbe;
per le regioni adriatiche la situazione relativa alle frequenze appare delicata e urgente in quanto il Mare Adriatico non costituisce un'efficace barriera fisica alla propagazione dei segnali televisivi della prospiciente Croazia e attualmente in alcune aree costiere si registrano disturbi provenienti dalle tv, nazionali e locali, dei Paesi costieri della ex Jugoslavia, nonostante non siano utilizzate le medesime frequenze delle tv locali;
per le caratteristiche proprie delle frequenze digitali, l'interferenza tra segnali comporterebbe il totale oscuramento dell'emittente locale e la conseguente scomparsa delle tv locali stesse;
a pochi mesi dallo switch off molte delle regioni adriatiche non sono ancora a conoscenza delle frequenze che verranno attribuite alle emittenti locali del proprio territorio, né è a conoscenza delle frequenze che saranno assegnate alle altre regioni italiane, ancora in attesa di switch off. Pertanto, in mancanza di un processo di armonizzazione anche nazionale, non è possibile escludere eventuali problemi di interferenza;
attualmente, non si è a conoscenza di avvenuti studi tecnici e simulazioni che escludano il rischio di interferenze tra i canali che saranno attribuiti all'emittenza locale delle regioni adriatiche e i canali che, secondo gli accordi internazionali, apparterranno alle emittenti degli Stati esteri della medesima costa adriatica;
la mancata comunicazione, con congruo anticipo rispetto al termine per lo switch off previsto per le regioni adriatiche, delle frequenze che saranno loro assegnate, non consente lo studio di soluzioni preventive che potrebbero evitare o limitare i problemi relativi alle interferenze, agendo per esempio sull'orientamento delle antenne di ricezione;
tale scenario rischia di determinare l'oscuramento del segnale ed il conseguente blocco delle trasmissioni e la successiva grave crisi del sistema radio-televisivo locale, che rappresenta a tutti gli effetti un importante settore economico e occupazionale del territorio regionale;
tale oscuramento lederebbe, in modo sostanziale, il pluralismo dell'informazione locale -:
se e quali iniziative il Ministro interpellato abbia intrapreso o intenda intraprendere a livello nazionale per scongiurare il manifestarsi di uno scenario che porterebbe alla morte del sistema radiotelevisivo locale italiano;
se il Ministro interpellato sia a conoscenza di quali siano le frequenze che il piano nazionale di assegnazione delle frequenze assegna alle regioni adriatiche, con adeguato anticipo rispetto alla data dello switch off, in modo da poter consentire a ciascuna regione e agli altri enti locali lo studio di possibili soluzioni;
se il Ministro interpellato intenda costituire e convocare un tavolo tecnico delle regioni adriatiche per rafforzare, in modo condiviso e coordinato, la questione dell'assegnazione delle frequenze alle emittenti locali, in modo da avviare un confronto e un processo di armonizzazione delle frequenze tra le regioni interessate e tra queste ultime ed i Paesi esteri che si affacciano sull'Adriatico, come previsto dalle direttive europee.
(2-00876)
«Di Pietro, Donadi, Favia, Monai, Borghesi, Mura, Di Stanislao, Razzi, Di Giuseppe, Zazzera».
(9 novembre 2010)
Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali presso la società Engineering.it - 2-00880
B)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
la società informatica Engineering.it, parte del gruppo Engineering che conta 6.000 addetti, è stata oggetto di diversi atti di sindacato ispettivo al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, tra i quali il più recente è un'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Nicco il 18 maggio 2010 e svolta il 19 maggio 2010 (3-01074);
l'interrogazione a risposta immediata dell'onorevole Nicco concerneva il periodo biennale di cassa integrazione straordinaria in applicazione dell'accordo tra le parti del 22 dicembre 2008 e in scadenza al 18 gennaio 2011;
in particolare, si poneva il tema di come, pur di fronte ad eccellenti risultati economici e finanziari nell'anno 2009 (la società ha chiuso con un utile netto di 34 milioni di euro), la società non operasse concretamente per il pieno riassorbimento dei lavoratori in cassa integrazione;
risulta agli interpellanti, anche in seguito ad un nuovo incontro tra le parti tenutosi nel luglio del 2008, che vi siano ancora 66 lavoratori in cassa integrazione che hanno rifiutato le proposte per la mobilità fatte dall'azienda -:
di quali elementi disponga il Governo in ordine agli intendimenti dell'azienda all'avvicinarsi della scadenza della cassa integrazione prevista per il 18 gennaio 2011 e quali siano gli orientamenti e le azioni che il Governo intende intraprendere ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali, anche considerando la positiva situazione sul mercato dell'azienda.
(2-00880)
«Madia, Di Biagio, Nicco, Boccuzzi, Esposito, Berretta, D'Incecco, Gatti, Giulietti, Froner, Giovanelli, Cambursano, Porcino, Calgaro, Monai, Colombo, D'Antona, Braga, Samperi, Pes, Bossa, Rampi, Federico Testa, Cardinale, Pierdomenico Martino, Baretta, Capano, Losacco, Touadi, Laganà Fortugno, Recchia, Schirru».
(8 novembre 2010)