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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 30 novembre 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 novembre 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Galati, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Prestigiacomo, Ravetto, Razzi, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Galati, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Razzi, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 novembre 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
FERRANTI: «Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età» (3912);
PICCHI: «Abolizione dell'Ordine dei giornalisti e istituzione del registro dei giornalisti professionisti» (3913);
LUPI: «Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223, per favorire la ricollocazione professionale dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione collettiva del personale o interessati da licenziamento individuale per motivi connessi all'organizzazione e alla produzione dell'impresa» (3914).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 29 novembre 2010 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri:
«Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione» (3915).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 25 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), per l'esercizio 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 248).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, con lettera in data 16 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nell'anno 2009, cui sono allegati la rimodulazione del budget annuale e il bilancio d'esercizio relativi alla medesima annualità.
Questa documentazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 25 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, la relazione tecnica sullo stato di attuazione del programma di promozione industriale, aggiornata al 30 giugno 2009 (doc. XLIX, n. 4).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 26 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Aero Club d'Italia (AeCI) nell'anno 2009, nonché copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno 2009, e del bilancio di previsione, relativo all'anno 2010.
Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 29 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 28 agosto 1997, n. 284, la relazione sullo stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità e l'educazione e la riabilitazione visiva, riferita all'anno 2009 (doc. CXXXIII, n. 4).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministero dell'interno, con lettere in data 25 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Acquanegra sul Chiese (Mantova), Avella (Avellino), Civitella San Paolo (Roma), Costa Volpino (Bergamo), Grumo Nevano (Napoli), Malnate (Varese) e Riomaggiore (La Spezia).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione (298).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 9 gennaio 2011. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 20 dicembre 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1905 - NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ, DI PERSONALE ACCADEMICO E RECLUTAMENTO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER INCENTIVARE LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3687-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: TASSONE ED ALTRI; GHIZZONI ED ALTRI; BARBIERI; GRIMOLDI ED ALTRI; BARBIERI; MARIO PEPE (PdL); NARDUCCI ED ALTRI; GRASSI ED ALTRI; PICIERNO; FUCCI ED ALTRI; GARAGNANI ED ALTRI; GARAVINI ED ALTRI; FIORONI ED ALTRI; GOISIS; CARLUCCI; LA LOGGIA ED ALTRI; LORENZIN ED ALTRI; ANNA TERESA FORMISANO (A.C. 591-1143-1154-1276-1397-1578-1828-1841-2218-2220-2250-2330-2458-2460-2726-2748-2841-3408)

AC 3687-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sui subemendamenti 0.12.202.500 e 0.17.11.500 e sugli emendamenti 17.506 e 21.500 (nuova formulazione) della Commissione.

AC 3687-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 11.2, con la seguente condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: delle singole sedi universitarie con le seguenti: dei singoli Atenei;
b) sostituire la parole: deve con la seguente: può;
c) sostituire le parole: caratterizzate da con collegate ad;
d) dopo le parole: ospedaliere sopprimere la parola: universitarie;
e) dopo le parole: a gestione diretta aggiungere le seguenti: escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera g), h), i), l) e m).

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 19.203, 25.200, 25.201 e 25.203, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 17.506 e 21.500 (nuova formulazione) e sui subemendamenti 0.12.202.500 e 0.17.11.500.

Conseguentemente si intende revocato il parere contrario espresso sull'emendamento 11.2 nella seduta del 24 novembre 2010.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 24. 0500, con la seguente condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 2, dopo le parole: appositamente costituite aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 3687-A - Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Interventi perequativi per le università statali).

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario per quanto compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 5.
2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Interventi perequativi per le università statali).

All'emendamento 11.2 Capitanio Santolini, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: delle singole sedi universitarie con le seguenti: dei singoli atenei;
b) sostituire la parola: deve con la seguente: può;
c) sostituire le parole: caratterizzate da con le seguenti: collegate ad;
d) dopo la parola: ospedaliere sopprimere la seguente: universitarie;
e) dopo le parole: a gestione diretta aggiungere le seguenti: escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera g), h), i), l) e m).
0. 11. 2. 500.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il calcolo degli squilibri finanziari delle singole sedi universitarie deve tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia caratterizzate da aziende ospedaliere universitarie nate da ex-policlinici a gestione diretta.
11. 2. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Nella fase di prima applicazione della ripartizione si fa riferimento al modello approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 luglio 2004.
11. 200. Naccarato, Miotto, Rubinato.

A.C. 3687-A - Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Università non statali legalmente riconosciute).

1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non inferiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle università non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Università non statali legalmente riconosciute).

All'emendamento 12. 202 aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione di quelle, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, che rispettino i criteri di cui al comma 1.
0. 12.202.500. La Commissione.

All'emendamento 12. 202 aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione di quelle, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, e, nelle more della sua costituzione, con il parere del CNVSU che rispettino i criteri di cui al comma 1.
0. 12.202.500.(Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche.
12. 202. Tocci, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato.
(Approvato)

A.C. 3687-A - Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Chiamata dei professori).

1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 7, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN;
c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a-bis), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 21, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 21, comma 5.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 21 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 21, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori.
4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 19;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 20;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

ART. 17.
(Chiamata dei professori).

All'emendamento 17.11. sostituire le parole:, fino al terzo grado compreso, con un professore appartenente alla stessa Università con le seguenti: o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un consigliere di amministrazione dell'ateneo.
0.17.11.500. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela, fino al terzo grado compreso, con un professore appartenente alla stessa Università.
17. 11. Leoluca Orlando, Zazzera, Borghesi, Palagiano, Di Giuseppe.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) esclusione dall'ammissione al procedimento di chiamata di candidati parenti o affini fino al terzo grado con uno o più tra i soggetti titolati a votare sulla proposta di chiamata e ad approvarla ai sensi della successiva lettera d), ad eccezione dei parenti ed affini di secondo grado in linea collaterale. Gli stessi criteri di ammissibilità al procedimento si applicano in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 19 e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 21 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;
17. 505. La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) esclusione dal procedimento di parenti o affini fino al terzo grado di uno o più tra i soggetti titolati a votare sulla proposta di chiamata e ad approvarla ai sensi della lettera d), ad esclusione dei parenti ed affini di secondo grado in linea collaterale. Ai fini di questa esclusione e del rapporto di coniugio e delle parentele ed affinità di quarto grado, i dipartimenti o le strutture che chiamano, in presenza di domande di candidati che rientrano in questa previsione di parentela o affinità o coniugio, devono recepire, sull'ammissibilità della domanda di chiamata, un parere del rettore alla luce del codice etico. Gli stessi criteri di ammissibilità al procedimento si applicano per assegni di ricerca e contratti a tempo determinato a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;
17. 201. Mazzarella.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) esclusione dal procedimento di parenti o affini fino al terzo grado di uno o più tra i soggetti titolati a votare sulla proposta di chiamata e ad approvarla ai sensi della lettera d), ovvero di soggetti che abbiano ricoperto i medesimi ruoli nell'ambito del dipartimento o siano stati componenti del consiglio di amministrazione nei precedenti quattro anni;
17. 202. Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 19 e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 21 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;
17.506. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: curriculum aggiungere le seguenti: dell'attività didattica.
17. 12. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: curriculum aggiungere le seguenti: e dell'attività didattica.
17. 12.(Testo modificato nel corso della seduta) Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a-bis), e.
17. 203. Mazzarella.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di professori di prima fascia, e aggiungere le seguenti: della maggioranza assoluta.
17. 204. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

A.C. 3687-A - Articolo 17-bis

ARTICOLO 17-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca).

1. L'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:
«2. Le università, gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di livello post-laurea, sulla base di criteri e parametri determinati con decreto del Ministro su proposta dell'ANVUR, disciplinano con proprio regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo; gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi; la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio e dei contratti di apprendistato ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, di cui al comma 5 del presente articolo, nonché le convenzioni di cui al comma 4. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione. Con il medesimo decreto del Ministro, previo parere dell'ANVUR, sono disciplinate altresì le modalità di accreditamento dei corsi e le condizioni di eventuale ritiro dello stesso».

2. All'articolo 4, comma 5, lettera c), della legge 3 luglio 1998, n. 210, le parole: «, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi,» sono soppresse e dopo le parole: «borse di studio» sono inserite le seguenti: «e dei contratti di apprendistato».
3. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: «è collocato a domanda» sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione,».
4. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefìci in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17-bis.
(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca).

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro su conforme parere dell'ANVUR, dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini della istituzione e attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale ritiro dell'accreditamento, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo sono disciplinate con decreto del Ministro su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano con proprio regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4»;
b) al comma 5, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «borse di studio da assegnare» sono inserite le seguenti: «e dei contratti di apprendistato di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da stipulare»;
2) le parole: «comunque non inferiore alla metà dei dottorandi» sono soppresse;
c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni»;
d)
dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Il titolo di dottore di ricerca è abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph.D."».

2. La disposizione del numero 2) della lettera b) del comma 1 del presente articolo acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 210 del 1998, come sostituito dalla lettera a) del medesimo comma 1.
17-bis. 500.(nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: contributo per l'accesso fino alla fine del capoverso con le seguenti: numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio e dei contratti di apprendistato ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione. Con il medesimo decreto del Ministro, previo parere dell'ANVUR, sono disciplinate altresì le modalità di accreditamento dei corsi e le condizioni di eventuali ritiro dello stesso. L'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato non possono essere condizionati dagli istituti di cui al presente comma ad alcun contributo a carico dello studente.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 5, della legge 3 luglio 1998, n. 2, la lettera b) è abrogata.
17-bis. 200. Della Vedova.

Al comma 2, sostituire la parola: soppresse con le seguenti: sostituite dalle seguenti: «, comunque non inferiore al 70 per cento dei dottorandi,».
17-bis. 202. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Tocci, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato.

A.C. 3687-A - Articolo 18-bis

ARTICOLO 18-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18-bis.
(Comitato nazionale dei garanti per la ricerca).

1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall'articolo 18, è istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR è composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del Centre for Economic Policy Research, dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation.
2. Il CNGR indica criteri generali per le attività di valutazione dei risultati, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 e coordina le attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonché alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR può provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attività contemplate dal presente comma.
3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le indennità spettanti ai suoi componenti.
4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Se uno dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente è scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1.
5. In sede di prima applicazione, previo sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e tre componenti che durano in carica tre anni. Il CNGR predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18-bis.
(Comitato nazionale dei garanti per la ricerca).

Sopprimerlo.
18-bis. 200. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Centre for Economic Policy Research con le seguenti: Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).
18-bis. 501. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: dell'articolo 18.
18-bis. 500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3687-A - Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Assegni di ricerca).

1. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, ente o istituzione seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca ente o istituzione.

5. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
6. L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dall'ateneo, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.
7. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
8. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 21, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.
(Assegni di ricerca).

Sopprimerlo.
19. 7. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - (Contratto unico formativo di ricerca). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Contratto unico formativo di ricerca (CUFR). Il CUFR è un contratto a causa mista di natura subordinata finalizzato all'acquisizione delle competenze, delle abilità e dell'esperienza necessaria per l'accesso alle attività di ricerca.
2. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono stipulare i contratti di cui al comma 1 con studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo già in servizio presso istituzioni universitarie, A decorrere dall'anno 2014 il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'accesso al CUFR. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
3. Il CUFR può avere una durata compresa tra uno e tre anni, è rinnovabile e non cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con i soggetti di cui al comma 2, intercorsi anche con soggetti diversi e compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni. Eventuali forme di deroga al predetto termine possono essere definite in sede di contrattazione nazionale. La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni.
4. I compensi dei contratti di cui al presente articolo sono determinati mediante un accordo quadriennale tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale protocollo regola anche le modalità d'espletamento del rapporto dalla sua costituzione alla sua estinzione e l'accesso alle tutele sociali, definite per legge o integrative.
5. Le università disciplinano le modalità di conferimento dei CUFR con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante una delle seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, seguiti dalla costituzione di una commissione che valuta i titoli e le pubblicazioni presentati da ciascun candidato, anche in base alla loro attinenza al programma di ricerca oggetto del bando, e formula una graduatoria finale sulla base dei punteggi attribuiti.

6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono assorbiti, attraverso il CUFR, tutti i contratti a causa mista e tutte le figure non subordinate impegnate presso le università. Le figure non subordinate da assorbire, incluse eventuali deroghe temporali, sono individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il Ministero e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
7. La contribuzione previdenziale e sociale è determinata nelle stesse modalità e forme previste per l'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. A decorrere dalla data della firma del primo accordo di cui al comma 4, è abrogato l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso dei titolari ai ruoli dei soggetti di cui al comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 8, sopprimere la lettera e).
19. 200. Madia, Ghizzoni, Damiano, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Gatti, Naccarato, Berretta, Mattesini, Lovelli.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:; in assenza di tale disposizione, tali titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
19. 201. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Tocci, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato, Strizzolo.
(Approvato)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: senza assegni aggiungere le seguenti:, utile ai fini di carriera e pensionistici,
*19. 5. Madia, Ghizzoni, Damiano, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Gatti, Naccarato, Berretta, Mattesini.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: senza assegni aggiungere le seguenti:, utile ai fini di carriera e pensionistici,
*19. 202. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: ente o istituzione.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera
a), sostituire le parole: all'ateneo con le seguenti: al soggetto medesimo;
lettera b), sopprimere le parole: ente o istituzione;
al comma 6, sostituire le parole: dall'ateneo con le seguenti: dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi.
19. 500. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole:, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
19. 4. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: nuovi o maggiori oneri con le seguenti: oneri aggiuntivi.
19. 203. Granata, Barbaro, Quartiani.
(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I soggetti di cui al comma 1 con apposito regolamento disciplinante modalità di conferimento degli assegni individuano interventi atti a garantire un numero riservato di posti destinati all'abilitazione di studiosi italiani, che hanno svolto corsi di istruzione universitaria e post universitaria all'estero e decidono di tornare in Italia, o stranieri, che hanno svolto corsi di istruzione universitaria e post universitaria in Italia e decidono di restare, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero.
19. 8. Di Biagio, Garavini, Porta, Tremaglia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
19. 8.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Biagio, Tremaglia, Bucchino.
(Approvato)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157; al citato articolo 1, comma 6, è altresì soppresso il quarto periodo.
19. 204. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'importo dell'assegno, compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 21, è determinato con proprio regolamento dall'università. I limiti di compatibilità della fruizione di assegni con altre attività sono determinati con decreto del Ministro.
19. 3. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: dall'ateneo fino alla fine del comma con le seguenti: mediante un protocollo quadriennale tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale protocollo regola anche le modalità di espletamento del rapporto dalla sua costituzione alla sua estinzione e l'accesso alle tutele sociali, definite per legge o integrative.
19. 2. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: dodici anni con le seguenti: otto anni.
19. 205. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Pertanto nel terzo periodo dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca» sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 8, sopprimere la lettera e).
19. 1. Antonino Russo, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci.

A.C. 3687-A - Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 20.
(Contratti per attività di insegnamento).

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti.
2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2-bis. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non costituisce titolo e non dà luogo ad alcun diritto ai fini dell'assunzione nei ruoli universitari.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.
(Contratti per attività di insegnamento).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: stipulare contratti aggiungere le seguenti: della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni.
20. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici, e rinnovati sentito il nucleo di valutazione.
20. 5. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli, Melandri, Strizzolo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contratti a titolo gratuito non possono superare nell'anno accademico il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.
20. 200. Mazzarella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare nell'anno accademico il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.
20. 200.(Testo modificato nel corso della seduta) Mazzarella.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e ricercatore universitario con le seguenti:, ricercatore universitario e tecnico in possesso di laurea.
20.201.(versione corretta) Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato, Vassallo, Strizzolo.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da:, entro tre mesi fino alla fine del comma con le seguenti: mediante un protocollo quadriennale tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
20. 3. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire l'internazionalizzazione le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato benchmarking tra incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è effettuata al consiglio di amministrazione dal rettore previo parere del senato accademico e pubblicizzazione sul sito dell'università del curriculum del candidato.
20. 202. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire l'internazionalizzazione le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è effettuata al consiglio di amministrazione dal rettore previo parere del senato accademico e pubblicizzazione sul sito dell'università del curriculum del candidato.
20. 202.(Testo modificato nel corso della seduta) Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2-bis.
20. 203. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. La stipula di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
20. 500. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
3. I contratti di insegnamento, di cui ai commi 1 e 2, sono disposti in misura non superiore al 10 per cento degli insegnamenti previsti dai corsi di laurea.
20. 6. Mantini.

A.C. 3687-A - Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Ricercatori a tempo determinato).

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità dei bandi sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. È richiesto il superamento di una prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera;
c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati, con attribuzione di un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati, secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero di analoghi contratti in atenei stranieri.

4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.
(Ricercatori a tempo determinato).

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tale contratto prevede, comunque, un finanziamento annuale e individuale per ogni ricercatore a tempo determinato, chiamato «dote per la ricerca». Tale finanziamento, valido solo per il primo triennio e pari a due mesi della retribuzione netta del giovane all'atto dell'assunzione, grava su uno speciale fondo ministeriale da costituirsi prima del reclutamento dei ricercatori stessi, allo scopo di garantire un minimo di supporto per l'indipendenza del lavoro dei ricercatori stessi.
21. 13. Villecco Calipari, Gozi, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai contratti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
21. 200. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato, Strizzolo.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
valutazione, con motivato giudizio analitico, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione, secondo parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. Sono escluse prove scritte e orali, fatta salva la possibilità di prevedere nel bando una prova orale volta ad accertare le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
21. 500. La Commissione.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: previsione di modalità di trasmissione telematica della candidatura nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;

Conseguentemente:
alla lettera
b), sopprimere l'ultimo periodo;
e sostituire la lettera
c), con la seguente:
c)
valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il dieci e il venti per cento degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; possibilità di specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
21.500.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati con le seguenti: valutazione dei candidati ammessi esclusivamente sulla base delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: presentati dai candidati con la seguente: presentate.
21. 201. Della Vedova

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: con attribuzione di un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per con le seguenti: sulla base di una sintetica considerazione di
21. 202. Mazzarella.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: e criteri definiti con decreto del Ministro con le seguenti: riconosciuti anche in ambito internazionale e criteri definiti con decreto del Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale.
21. 12. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:; nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, si utilizzano i parametri definiti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca già emanato in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
21. 31. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I contratti hanno durata triennale, possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri, riconosciuti a livello internazionale, definiti con decreto del Ministro e si svolgono in regime di tempo pieno con un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 250 ore. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al presente comma è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 4;
al comma 5:
primo periodo, sostituire le parole:
nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b) con le seguenti: nel sesto anno di contratto;
quarto periodo, dopo le parole:
La programmazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicura aggiungere le seguenti: fin dall'accensione del primo contratto triennale;
al comma 8:

primo periodo, sostituire le parole: dei contratti di cui al comma 3, lettera a) con le seguenti: del primo contratto triennale di cui al comma 3;
secondo periodo, sostituire le parole: dei contratti di cui al comma 3, lettera b) con le seguenti: del secondo contratto triennale
al comma 9, sopprimere le parole:, lettere a) e b),
21. 32. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I contratti hanno durata non superiore a un triennio e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da parte di una commissione istituita secondo procedure determinate dal regolamento di ateneo e composta di almeno tre membri, nella quale sia garantita la maggioranza di professori ordinari appartenenti al settore-scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in mancanza di un numero sufficiente, di professori appartenenti al macrosettore corrispondente. I componenti la commissione devono essere per la maggior parte diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto. La commissione deve comprendere almeno un professore non in servizio nell'ateneo.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 4;
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:
di contratto di cui al comma 3, lettera b) con le seguenti: del secondo contratto triennale;
al comma 8:
primo periodo, sostituire le parole: dei contratti di cui al comma 3, lettera a) con le seguenti: del primo contratto triennale di cui al comma 3;
secondo periodo, sostituire le parole: dei contratti di cui al comma 3, lettera b) con le seguenti: del secondo contratto triennale;
al comma 9, sopprimere le parole:
, lettere a) e b),
21. 33. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: prorogabili fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: non rinnovabili.
21. 17. Vassallo.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole:, per soli due anni.
21. 6. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato, Vassallo, Strizzolo.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: parametri definiti con aggiungere le seguenti: apposito regolamento di ateneo nell'ambito di criteri fissati con.
21. 38. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: analoghi contratti con le seguenti: assegni di ricerca o di borse post-dottorato per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti di durata almeno triennale anche non consecutivi stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti o borse post-dottorato.
21. 203. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato, De Girolamo.

Al comma 3, lettera b), in fine, sostituire le parole: di analoghi contratti con le seguenti:, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
21. 203.(Testo modificato nel corso della seduta) Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato, De Girolamo.
(Approvato)

Sopprimere il comma 4.
21. 37. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I contratti di cui al comma 3 prevedono un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 250 ore.
21. 20. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La tipologia dei contratti dei ricercatori universitari a tempo determinato, di cui al comma 3, lettere a) e b), deve essere formulata in modo compatibile con quella degli equivalenti contratti a tempo determinato attualmente in uso per i ricercatori degli enti di ricerca vigilati dal Ministero ed afferenti al comparto ricerca. A regime, deve essere possibile per il ricercatore a tempo determinato usufruire di possibilità di passaggio tra università e citati enti di ricerca, sia durante il triennio-quinquennio di servizio a tempo determinato, sia al momento della valutazione per l'entrata in ruolo. Le procedure per la valutazione sono le stesse del comma 5.
21. 21. Gozi, Villecco Calipari, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Il Ministero istituisce un apposito fondo di sostegno della figura dei ricercatori a tempo determinato, volto a co-finanziare nella misura del 50 per cento dei contratti banditi dagli atenei ai sensi del comma 3, fino a 1.000 contratti all'anno, di cui almeno 500 per la tipologia di cui alla lettera b). La dotazione finanziaria del fondo è pari a 25 milioni di euro per l'anno 2011, 50 milioni di euro per l'anno 2012, 75 milioni di euro per l'anno 2013, 75 milioni per l'anno 2014, 75 milioni per l'anno 2015, 75 milioni per l'anno 2016, di 50 milioni per l'anno 2017, 25 milioni di euro per l'anno 2018. I criteri per la ripartizione del detto fondo sono definiti con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis si provvede a valere delle risorse di cui al comma 4-quater.
4-quater. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
4-quinquies. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 4-quater, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
21. 204. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione,.
21. 14. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: La valutazione aggiungere le seguenti:, da parte di apposita commissione istituita attuando i principi di trasparenza, competenza e rappresentatività del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare di riferimento,.
21. 24. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per le finalità di cui al comma 5, le università sono tenute a costituire un fondo di garanzia, proporzionale al numero di contratti di ricercatore a tempo indeterminato attivati, in cui sia versato almeno il 70 per cento della quota relativa alla copertura delle classi stipendiali iniziali come professore associato per almeno un quinquennio.
5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 5-bis, valutato in 50 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157; al comma 6 del citato articolo 1 è altresì soppresso il quarto periodo.
21. 205. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Granata, Borghesi.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo.
21. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
*21. 2. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
*21. 100. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: nell'università medesima aggiungere le seguenti: nonché di coloro che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
21. 208. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato, Strizzolo.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
21. 3. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:; della restante metà una quota non inferiore ad un quinto è riservata ai ricercatori che abbiano operato all'estero per non meno di cinque anni consecutivi.
21. 10. Garavini, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci.

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.
21. 41. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì a coloro che siano stati destinatari di contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che entro i primi sei anni di applicazione della presente legge abbiano raggiunto una durata complessiva del rapporto pari a sei anni e conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato di cui all'articolo 16. Ai fini del raggiungimento della durata di cui al periodo precedente, sono fatte salve le disposizioni in tema di rinnovo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, entro i primi sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi gli effetti transitori di cui alla disciplina dell'articolo 21, comma 6-bis della presente legge.
21. 8. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: a seconda del fino alla fine del comma con le seguenti: a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti rinnovati di cui al comma 3, lettera b), il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.
21. 19. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo, Quartiani, Giachetti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche per il pubblico dipendente, vincitore di un concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato presso l'università, si applicano per tutta la durata dell'incarico le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di congedo straordinario senza assegni.
21. 30. Antonino Russo, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. Ai contratti di cui al presente articolo non si applica quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
21. 27. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. All'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «anche ad ordinamento autonomo» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle università».
21. 28. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve prevedere che le unità di ricerca coinvolte devono stipulare i contratti di cui all'articolo 21 con i ricercatori presentatori dei progetti finanziati, previsti al medesimo comma 313. Nelle more dell'entrata a regime delle disposizioni previste dal citato articolo 21, le unità di ricerca attivano con i ricercatori i contratti previsti all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
21. 209. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato, Strizzolo.

A.C. 3687-A - Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori).

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.
(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 22. - 1. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.
2. I soggetti di cui al comma 1, con domanda inoltrata precedentemente ai termini dello stesso comma, possono chiedere di essere trattenuti in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di 40 anni.
3. I ricercatori e i professori universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno superato i 65 anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico, fatta salvo quanto previsto dal comma 2.
4. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, e comunque fatta salva la possibilità di avvalersi dell'opzione di cui al comma 2.
22. 1. Palagiano.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 22. - 1. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il sessantottesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.
2. I soggetti di cui al comma 1, con domanda inoltrata precedentemente ai termini dello stesso comma, può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di 40 anni.
3. I ricercatori e i professori universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno superato i 65 anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico, fatta salvo quanto previsto dal comma 2.
4. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, e comunque fatta salva la possibilità di avvalersi dell'opzione di cui al comma 2.
22. 2. Palagiano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. I ricercatori e i professori universitari, ivi compresi quelli in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, e tutto il personale dipendente delle università cessano dai ruoli o dagli incarichi, dall'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. È fatta salva l'applicazione del regime di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Il personale di cui al comma 2 può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di quaranta anni e comunque non oltre il settantesimo anno di età. In tal caso è data facoltà all'Amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente e nel rispetto del piano previsto dall'articolo 17 comma 2.
4. In relazione alle specifiche esigenze didattiche e di ricerca ed in seguito alla positiva valutazione dell'attività di ricerca e di didattica dell'ateneo, i ricercatori e i professori cessati dai loro incarichi ai sensi del comma 2 possono proseguire un impegno didattico e scientifico, nel dipartimento di afferenza mediante la stipula di contratti a titolo oneroso o gratuito predisposti secondo schemi definiti dal consiglio di amministrazione dell'ateneo ed accedere ai fondi, pubblici e privati di ricerca, i ricercatori e i professori, che alla data del collocamento a riposo risultino coordinatori a qualunque titolo di fondi per ricerca da svolgersi nell'ambito del dipartimento di loro ultima afferenza, mantengono diritti e doveri derivanti da tali progetti tra cui la possibilità di svolgere attività di ricerca correlata.
5. I punti organico e le risorse finanziarie derivanti dal collocamento a riposo di professori e ricercatori universitari rimane nella disponibilità dell'ateneo per il reclutamento di personale docente.
6. Alle risorse finanziarie resesi disponibili nei bilanci universitari in conseguenza della variazione di età pensionabile prevista dal comma 2 del presente articolo non si applica quanto disposto dal primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. Le risorse finanziarie di cui al comma 6, entro tre anni dalla loro effettiva disponibilità, vengono utilizzate nella misura minima del 60 per cento della loro entità per l'indizione di procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 21 e nella misura minima del 20 per cento per l'indizione di procedure di reclutamento di professori associati. Il mancato rispetto di quanto disposto dal presente comma comporta il divieto per l'ateneo di procedere alla chiamata di professori ordinari nei successivi cinque anni.
22. 201. Lenzi, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato, Lovelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni,», sono sostituite dalle seguenti: «sessantacinquesimo anno di età».
22. 4. Palagiano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni,», sono sostituite dalle seguenti: «sessantottesimo anno di età».
22. 3. Palagiano.

A.C. 3687-A - Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.

(Disciplina dei lettori di scambio).

1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.
(Disciplina dei lettori di scambio).

Subemendamenti all'emendamento 23. 500 della Commissione

All'emendamento 23. 500 della Commissione, comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole da:, sino alla data d'instaurazione fino alla fine del comma.
0. 23. 500. 1. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Berretta, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Lenzi, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato, Mattesini, Giachetti, Strizzolo.

All'emendamento 23. 500 della Commissione, comma 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 23. 500. 2. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Berretta, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Lenzi, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato, Mattesini, Giachetti, Strizzolo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madre lingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madre lingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data d'instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 della legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma della legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
23. 500. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - (Misure di welfare). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a:
a) estendere ai dipendenti delle università, ancorché interessati a diverse forme di rapporti di lavoro anche in collaborazione o prestazioni di opera intellettuale e che non siano confermati nei rapporti medesimi, gli ammortizzatori sociali in deroga;
b) imporre alle università il pagamento degli oneri al Fondo per la disoccupazione involontaria;
c) riconoscere ai medesimi soggetti il diritto a ricorrere ai servizi di ricollocamento al lavoro (outplacement) presso agenzie interessate a convenzioni che saranno stipulate con il Ministero, la Conferenza dei rettori (CRUI), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, e convenzioni individueranno le fonti per il finanziamento del servizio.
23. 01. Ghizzoni, Damiano, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Madia, Berretta, mattesini, Naccarato, Miotto, Rubinato, Tocci, Strizzolo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - (Incentivi all'assunzione dei dottori di ricerca). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro, ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza.
2. Per i soggetti e per gli stessi periodi di cui al comma 1, i redditi da lavoro dipendente sono imponibili per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4.
4. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».
23. 02. Ghizzoni, Damiano, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Madia, Berretta, mattesini, Naccarato, Miotto, Rubinato, Tocci, Strizzolo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - (Riconoscimento di punteggi nei concorsi per l'accesso ai ruoli nelle pubbliche amministrazioni). - 1. In tutti i concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno a posizioni della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni:
a) è riservato un punteggio prefissato per i titoli culturali e professionali non inferiore al 10 per cento del punteggio complessivo;
b) fra i titoli culturali e professionali, il punteggio riservato al dottorato di ricerca non può essere inferiore al 30 per cento e rappresenta sempre il titolo con valutazione più alta;
c) fra i titoli culturali e professionali, è riservato un punteggio non inferiore agli assegni di ricerca e ai contratti da ricercatore a tempo determinato di cui alla presente legge.
23. 03. Ghizzoni, Damiano, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Madia, Berretta, Mattesini, Naccarato, Miotto, Rubinato, Tocci, Strizzolo.

A.C. 3687-A - Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.
(Anagrafe degli studenti).

1. All'articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «, in particolare,» sono soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.
(Anagrafe degli studenti).

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - (Abrogazione dell'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di facoltà di trasformazione in fondazioni delle università). - 1. L'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133, è abrogato.
24. 01. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i corsi di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera a), il decreto di cui al periodo precedente regola anche le modalità di formazione di una graduatoria unica a livello nazionale e le procedure per consentire agli studenti la scelta della sede universitaria sulla base della posizione ottenuta in graduatoria.
24. 0200. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Anna Teresa Formisano, Nunzio Francesco Testa.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - (Turn over). - 1. A decorrere dall'anno 2011 le università possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Sono pertanto abrogate le disposizioni di cui all'articolo 66 comma 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche.
2. All'onere delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante le risorse di cui al comma 3.
3. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'l per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
4. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 3, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari
24. 0204. Ghizzoni, Damiano, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Madia, Berretta, Mattesini, Strizzolo.

All'articolo aggiuntivo 24. 0500 della Commissione, comma 2, dopo le parole: appositamente costituite aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
0. 24. 0500. 500.La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - (Istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un Fondo per la dirigenza). - 1. Al fine di contribuire alla formazione e all'aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilità connesse all'applicazione del federalismo fiscale, è istituito presso il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza. A valere su detto fondo, il Ministro può concedere contributi per il finanziamento di iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da università pubbliche in collaborazione con le regioni e gli enti locali.
2. Possono accedere alle risorse del fondo università pubbliche, private, fondazioni tra università ed enti locali, anche appositamente costituite per le finalità di cui al presente articolo, in numero massimo di due sul territorio nazionale, di cui una risiedente nelle aree delle regioni obiettivo 1.
3. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2020.
5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
24. 0500. La Commissione.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - (Istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un Fondo per la dirigenza). - 1. Al fine di contribuire alla formazione e all'aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilità connesse all'applicazione del federalismo fiscale, è istituito presso il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza. A valere su detto fondo, il Ministro può concedere contributi per il finanziamento di iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da università pubbliche in collaborazione con le regioni e gli enti locali.
2. Possono accedere alle risorse del fondo università pubbliche, private, fondazioni tra università ed enti locali, anche appositamente costituite per le finalità di cui al presente articolo, in numero massimo di due sul territorio nazionale, di cui una risiedente nelle aree delle regioni obiettivo 1.
3. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2017.
5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
24. 0500.(Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3687-A - Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Norme transitorie e finali).

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo.
2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.
2-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Si procede altresì direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando è inferiore a quattro».
3. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso di idoneità conseguita all'esito delle procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione, da parte dell'università che ha indetto il bando, di voler effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali quest'ultimo può essere chiamato da altre università, ferma restando la possibilità per l'università che ha indetto il bando di ripetere la chiamata.
4. I contratti di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), possono essere stipulati, con le modalità previste dal medesimo articolo, anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 230 del 2005.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e alla loro distribuzione su base regionale anche al fine di riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento.
6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, dopo la parola: «triennio» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e, dopo la parola: «universitarie» sono inserite le seguenti: «o di ricerca»; il secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tali fini».
7. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 17 della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonché dell'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) l'articolo 14, quinto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311;
b) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
c) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
d) l'articolo 1, commi 8, 10 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
e) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
10. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'articolo 21.
10-bis. Fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), e dei criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
10-ter. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono aggiunte le seguenti: «e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati».
10-quater. All'articolo 2, comma 140, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: «e le relative indennità» è aggiunto il seguente periodo: «Ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età».
10-quinquies. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione di cui all'articolo 16, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formulare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di cui al citato articolo 16, comma 3, lettera e), in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente a tale settore, è integralmente composta ai sensi della lettera g) del medesimo comma 3.
10-sexies. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari».
11. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera f), si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere derivante dall'articolo 19, comma 5, valutato in 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 370 del 1999. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 19, comma 5, della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 11 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.
(Norme transitorie e finali).

Sopprimere il comma 1.
25. 204. Ghizzoni, Margiotta, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Strizzolo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In attesa dell'entrata in vigore a regime delle disposizioni e dei regolamenti attuativi di cui alla presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore a tempo indeterminato e determinato e di assegnista di ricerca, le università possono avviare le relative procedure di selezione ai sensi della normativa vigente. A tal fine, all'articolo 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al comma 4, primo periodo, le parole «della prima e della seconda sessione 2008» sono soppresse, al comma 5, primo periodo, le parole «e comunque fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse e all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole «fino al 31 dicembre 2009» e le parole «entro il 30 novembre 2008» sono soppresse.
25. 205. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Naccarato, Margiotta, Miotto, Rubinato, Lovelli, Strizzolo.

Al comma 1, dopo la parola: ricercatore aggiungere le seguenti: a tempo determinato.
25. 4. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. È abrogato l'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230. È istituito il ruolo di professore aggregato a cui afferiscono, su loro richiesta, i ricercatori confermati che nel precedente quinquennio abbiano svolto per più di tre anni consecutivi attività di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, previa positiva valutazione del Consiglio di dipartimento approvata a maggioranza assoluta dai professori ordinari incardinati e convergente delibera del Consiglio di amministrazione. Ai professori aggregati è fatto obbligo di garantire, nell'ambito del loro impegno didattico, 60 ore di lezione frontale ed è riconosciuto il diritto ad una indennità aggiuntiva pari al 20 per cento dello stipendio tabellare del ricercatore di ruolo alla sesta classe stipendiale. I professori aggregati mantengono per ogni altro aspetto l'inquadramento e il trattamento giuridico ed economico dei ricercatori confermati.
25. 102. Vassallo.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Il titolo di professore aggregato è trasformato in ruolo a esaurimento, nel quale sono collocati a domanda e previa valutazione i ricercatori confermati in possesso del titolo. Le modalità di ingresso, lo svolgimento e la qualificazione della attività didattica, l'eventuale retribuzione aggiuntiva sono definite con successivo decreto ministeriale.
25. 103. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Alle università che hanno bandito nell'anno 2008 concorsi per valutazione comparativa già conclusi non si applica il divieto di assunzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, nei confronti dei vincitori dichiarati idonei e chiamati dalle facoltà.
25. 202. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Mantini, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero per altri due anni dalla data di scadenza dell'idoneità, nel caso in cui la stessa sia scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge.
25. 6. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno usufruito per almeno tre anni, anche non continuativi, dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono equiparati ai soggetti titolari di contratti di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b). Ad essi pertanto si applicano le disposizioni di cui comma 5 del medesimo articolo 21,.
25. 7. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato, Strizzolo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Tutti coloro che, avendo partecipato a più procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario ed associato, indette nell'anno 2008, ai sensi dell'articolo 12, legge 28 febbraio 2008, n. 31, hanno complessivamente ricevuto dai componenti delle diverse commissioni giudicatrici almeno quattro voti, secondo quanto emerge dai verbali dei lavori delle commissioni, sono idonei, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, con decorrenza dalla data di accertamento della regolarità degli atti della procedura di valutazione comparativa in cui matura il requisito.
25. 214. Cavallaro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, per il primo triennio, è destinata la quota del 50 per cento dei punti organico disponibili in ciascuna università esclusivamente per prese di servizio di professori associati già ricercatori a tempo indeterminato che abbiano superato il giudizio di idoneità.
25. 21. Melis, Schirru, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci.

Al comma 6, sostituire le parole da: al primo periodo fino a: finanziati con le seguenti: e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «proposta la chiamata» sono inserite le seguenti: «ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN, finanziati dall'Unione Europea o.»
25. 500. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il finanziamento del fondo ordinario delle università, è riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per il 2011, 93 milioni di euro per il 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 17 e 21, comma 6, della presente legge. L'utilizzo delle predette risorse è disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti.
25. 507. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nei primi sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle università statali la programmazione dell'organico docente deve assicurare le risorse finalizzate alla copertura a cadenza regolare di posti di professore di ruolo di seconda fascia in misura almeno pari, per il predetto periodo, ad un terzo del numero di ricercatori di ruolo in servizio in ciascun ateneo. Le procedure si svolgono con le modalità di cui agli articoli 16, 17 e 21 della presente legge. Al relativo onere, pari rispettivamente a 45, 90 e 135 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, determinato con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti.
25. 15. Bocchino, Della Vedova, Granata, Di Biagio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. La disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 2 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere la lettera c).
25. 501. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), ai ricercatori e professori universitari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente periodo, pari rispettivamente a 36, 101 e 162 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede mediante aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, determinato con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti.
25. 16. Bocchino, Della Vedova, Granata, Di Biagio.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già assegnate agli atenei e non utilizzate per le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui al predetto articolo 1, comma 648, vengono utilizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'indizione di procedure di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della presente legge. Il mancato rispetto di quanto disposto dal periodo precedente comporta il divieto per l'ateneo di procedere alla chiamata di professori di prima fascia nei successivi cinque anni. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della presente legge, alle procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato indette in base al presente comma sono ammessi i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
25. 10. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Sopprimere il comma 10.
25. 208. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato, Strizzolo.

Al comma 10-ter, sostituire le parole: dell'Unione europea ovvero di soggetti privati con le seguenti: internazionali ovvero di soggetti pubblici o privati
25. 209. Vignali.

Al comma 10-quater, sostituire le parole: è aggiunto il seguente periodo: «Ferma restando con le seguenti: sono aggiunte, in fine, le parole: », prevedendo che, ferma restando.
25. 503. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 10-sexies, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
25. 210. Mazzarella.

Dopo il comma 10-sexies aggiungere i seguenti:
10-septies. Sono stanziati 120 milioni di euro per l'anno 2011, 160 milioni per l'anno 2012 e 200 milioni per l'anno 2013 da distribuire alle università per l'indizione di procedure di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b) della presente legge. A decorrere dall'anno 2014 il finanziamento è definitivamente consolidato nel fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della presente legge, alle procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato indette in base al presente comma sono ammessi i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, che abbiano svolto almeno sei anni di comprovata attività di ricerca presso enti di ricerca o presso università, anche straniere. La programmazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicura per i ricercatori assunti in base alle disposizioni del presente comma la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione di cui all'articolo 21, comma 5, della presente legge.
10-octies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10-septies del presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 10-novies.
10-novies. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
10-decies. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 10-novies in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
25. 212. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato, Strizzolo.

Dopo il comma 10-sexies, aggiungere il seguente:
10-septies. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, comma 12, e 8, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento alla ripartizione delle risorse fra gli atenei e alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico. Al relativo onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 508. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 10-sexies aggiungere il seguente:

10-septies. Agli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane, il servizio prestato è riconosciuto per i due terzi ai fini della carriera e per intero, a domanda e con onere a carico del richiedente, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Al relativo onere, pari a euro 340.000 annui, a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
25. 502. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 10-sexies, aggiungere il seguente:

10-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del CUN e del CNAM, sono disciplinate le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza.
25. 505. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A partire dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 19 e 21 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. Le figure non di ruolo da assorbire definite al presente comma, incluse eventuali deroghe temporali, sono individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il MIUR e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
25. 8. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Sopprimere il comma 11-bis.
*25. 200. Granata, Barbaro.
(Approvato)

Sopprimere il comma 11-bis.
*25. 201. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.
(Approvato)

Sopprimere il comma 11-bis.
*25. 203. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Tocci, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato, Strizzolo.
(Approvato)

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

11-ter. Al fine di assicurare il pagamento dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle Università che presentano una comprovata situazione debitoria, le stesse quando abbiano presentato un piano di risanamento, approvato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze, possono contrarre mutui anche in deroga al limite previsto all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Per assicurare le medesime finalità la Cassa depositi e prestiti può concedere mutui alle stesse Università per una durata massima di 40 anni.
25. 215. Ceccuzzi.

A.C. 3687-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
tra i princìpi ispiratori e le finalità del provvedimento in esame vi è l'effettiva realizzazione del diritto allo studio;
l'accesso alle Scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;
la normativa che disciplina le Scuole di specializzazione di area sanitaria e che regolamenta l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina è il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in attuazione della «Direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 in materia di libera circolazione dei medici, e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli»; l'accesso degli altri laureati (ossia i laureati appartenenti alle categorie dei biologi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici, fisici, psicologi ed altre categorie equipollenti comprese nei corsi di laurea di «giovane» attivazione) è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante disposizioni in materia di «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciale, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;
la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati; per entrambe le categorie dei soggetti citati inoltre l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;
emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico pari ad euro 25.000 per i primi due anni accademici e ad euro 26.000 per gli ultimi tre; gli stessi hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità; al contrario, i laureati «non medici», altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;
ad oggi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano, pur in costanza del recepimento da parte dell'Italia della direttiva comunitaria 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, modificativa della direttiva 75/362/CEE e della direttiva 75/363/CE, relativamente alla quale, in via di principio, alla necessità di individuare gli obiettivi formativi delle Scuole di specializzazione di area sanitaria in adeguamento a quanto previsto agli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 1999 n. 368 si associa la necessaria equipollenza del trattamento contrattuale ed economico delle due figure suddette;
la disciplina prevista dal decreto ministeriale 1o agosto 2005, recante disposizioni in materia di «Riassetto scuole di specializzazione di area sanitaria», incide sul diritto allo studio, che dovrebbe essere garantito a chiunque acceda ad un percorso di alta formazione (si rischia infatti che la specializzazione diventi un privilegio accessibile solo a chi può mantenersi gli studi) e sul diritto al lavoro, inteso come diritto a svolgere secondo le proprie libere scelte, una determinata attività professionale;
la ratio originaria del decreto ministeriale 1o agosto 2005 era individuabile proprio nella necessità di focalizzare quegli obiettivi formativi delle Scuole di specializzazione in adeguamento a quanto previsto agli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 1999 n. 368: diritto all'inquadramento dell'attività svolta da soggetti specializzandi in uno specifico contratto di formazione specialistica con relativa corresponsione di un trattamento economico onnicomprensivo e determinato annualmente con decreto ministeriale;
il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliano operare nella pubblica sanità. La non corretta attuazione nell'estensione delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano nei confronti dei laureati «non medici» specializzandi afferenti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, compromette lo sbocco occupazionale del futuro di chi non ha la possibilità economica di prestare la propria opera professionale a tempo pieno,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, al fine di garantire, all'interno dell'ordinamento italiano, la piena, effettiva ed organica equiparazione dello status giuridico e del trattamento contrattuale ed economico degli specializzandi appartenenti alle categorie dei biologi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici, fisici e psicologi, e comunque degli specializzandi non medici, a quello degli specializzandi medici, in materia di accesso e frequentazione post-laurea delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria.
9/3687-A/1. D'Anna, Barani, Vaccaro.

La Camera,

impegna il Governo

a ripristinare la facoltà di teologia nelle università statali.
9/3687-A/2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
nella sede della VII Commissione Cultura della Camera dei deputati in merito al testo in discussione, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», sono stati approvati la settimana scorsa diversi emendamenti abrogativi di norme precedentemente inserite nel testo dalla stessa Commissione Cultura e riguardanti il ripristino degli scatti di anzianità per i giovani ricercatori; il trasferimento dei beni demaniali in uso agli atenei; la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per il diritto allo studio; il finanziamento della retribuzione integrativa per i ricercatori che svolgono didattica o attività gestionali; la definizione di una soglia minima di 20.000 euro annui per gli assegni di ricerca; la conferma in ruolo, per i ricercatori a tempo determinato, che viene subordinata alla disponibilità delle risorse ma senza accantonamento preliminare;
la ricerca italiana, in termini di produzione scientifica, nelle indagini prodotte dai più importanti centri di valutazione del lavoro delle università, si colloca stabilmente nelle prime dieci posizioni superata esclusivamente da quelle nazioni in cui si investe maggiormente in ricerca e sviluppo;
i provvedimenti governativi in materia finanziaria adottati negli ultimi anni hanno colpito pesantemente l'università pubblica, rischiando di pregiudicarne la funzionalità e ciò in un contesto socio-economico che invece dovrebbe fondare le sue prospettive di crescita sullo sviluppo di una società basata sulla conoscenza;
una recentissima indagine OCSE, condotta su 33 nazioni, colloca l'Italia al trentesimo posto per spesa in formazione universitaria, misurata come percentuale del prodotto interno lordo;
i tagli prodotti al comparto universitario negli ultimi anni non hanno seguito criteri meritocratici ma hanno colpito indiscriminatamente tutti gli atenei pubblici, al di là dei risultati da questi conseguiti;
questa situazione sta determinando in molti atenei il rischio che una parte anche consistente degli insegnamenti previsti per il prossimo anno accademico possa non trovare adeguata copertura didattica;
il rischio sopra citato è particolarmente grave in quegli atenei di medie dimensioni, come nel caso dell'Università degli studi del Sannio, dove, inoltre, buona parte dell'attività didattica, come è risaputo, è garantita dalla presenza di ricercatori universitari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ripristinare integralmente, nel corso dell'anno, le risorse necessarie al comparto universitario per consentire il regolare avvio dell'anno accademico;
a valutare altresì l'opportunità di inserire in un successivo provvedimento le misure precedentemente adottate e poi espunte in VII Commissione Cultura, cui si fa riferimento in premessa, senza le quali si penalizzano fortemente il ruolo e il lavoro dei ricercatori universitari italiani, pregiudicando di conseguenza la copertura didattica di molti corsi di laurea, in particolare negli atenei di piccole e medie dimensioni;
a valutare l'opportunità di prevedere iniziative volte a sostenere l'attività di quegli atenei che, dopo un'attenta opera di valutazione, si dimostrano virtuosi e meritevoli di premialità.
9/3687-A/3. Boffa, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
la situazione di svantaggio economico-finanziario in cui si trovano ad operare molte università a seguito dei forti tagli al FFO (Fondo di finanziamento ordinario) che di fatto impediscono l'aumento degli standard di qualità, rende più che mai necessaria una revisione dei parametri utilizzati per la distribuzione delle risorse statali nel senso di una maggiore equità e di una effettiva valutazione della qualità, onde restituire all'istruzione ed alla ricerca quel ruolo fondamentale per la crescita sociale e culturale e per la competitività di un Paese;
le risorse da destinare, compatibilmente con la situazione generale della finanza pubblica, al finanziamento ed al funzionamento delle università devono essere idonee a garantire la qualità della didattica e della ricerca, a salvaguardare l'autonomia delle piccole università che, nonostante i tentativi di mantenere i bilanci in equilibrio eliminando gli sprechi, sono indubbiamente quelle maggiormente danneggiate dai provvedimenti recentemente approvati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in una successiva eventuale erogazione, di garantire risorse adeguate alle piccole università di buona eccellenza sul piano della ricerca e dell'innovazione ed ad avviare, una volta approvata la legge recante norme in materia di organizzazione delle università, un tavolo istituzionale con le regioni delle sedi universitarie al fine di adottare piani che salvaguardino l'autonomia, la funzionalità ed il rafforzamento delle medesime università in un quadro di collaborazione e di reciproca interconnessione, onde conseguire livelli più elevati nella ricerca e nella produzione scientifica.
9/3687-A/4. Mario Pepe (PD).

La Camera,
preso atto della necessità di adeguare le strutture dell'università italiana alle diverse realtà del mondo moltiplicandone i contatti, le esperienze e le possibilità didattiche,

impegna il Governo

a favorire gli scambi di studenti italiani con università estere e viceversa operando per un reciproco, progressivo riconoscimento dei titoli di studio e degli esami sostenuti dai singoli studenti italiani in università straniere collegate a quelle italiane, e viceversa, anche al fine di attrarre nel nostro Paese il massimo numero di studenti provenienti dall'estero e che - a loro volta - possono diventare poi anche «ambasciatori» dell'Italia nel mondo.
9/3687-A/5. Zacchera.

La Camera,
premesso che:
l'accesso alle facoltà di medicina e chirurgia delle università dello Stato italiano è disciplinato dalla legge 2 agosto 1999, n. 264;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 Maggio 2001 stabilisce che il numero di immatricolazioni debba essere determinato sulla base della concertazione tra la regione o la provincia autonoma e le università per soddisfare, mediante l'individuazione delle strutture del servizio sanitario regionale costituenti, insieme alle università, la rete didattico-formativa, le specifiche esigenze connesse alla formazione degli specializzandi, alla formazione del personale sanitario, nonché all'accesso ai ruoli dirigenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle prerogative e dei compiti dell'università;
la programmazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie disposta per l'anno accademico 2009-2010 e 2010-2011 è risultata insoddisfacente rispetto al fabbisogno del servizio sanitario nazionale;
alcuni atenei, al fine di non alterare la qualità formativa, avrebbero previsto un aumento dell'offerta formativa entro il limite del 10 per cento per il corso di laurea in medicina e chirurgia e di almeno un 10 per cento per il corso in infermieristica, nonché un esiguo incremento (così come proposto da un numero limitato di atenei) per il corso di laurea in tecniche audioprotesiche; in particolare:
relativamente al corso in medicina e chirurgia, l'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 luglio 2009, ha rideterminato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, incrementandolo in 26 sedi universitarie da 8.075 a 8.508, rispetto agli 8.090 indicati dalle Regioni e Province Autonome, in sede di accordo Stato-Regioni;
relativamente al corso in infermieristica, i dati acquisiti in vista dell'accordo Stato-Regioni, rilevano una esigenza del servizio sanitario nazionale pari a 19.669, con una carenza pertanto di 4.760 posti rispetto all'avvenuta programmazione;
per quanto attiene infine al corso di laurea in tecniche audioprotesiche l'esigenza risulta pari a 415, pertanto, con una carenza sul territorio nazionale di 183 posti;
l'esame dei dati rilevati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca evidenzierebbero che l'offerta potenziale formativa di tutti gli atenei è inferiore al fabbisogno di medici rilevato attraverso i dati delle Regioni, che indicherebbero per esempio un numero di posti pari a 8.850 per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia,
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in sede di accordo Stato-Regioni, avrebbe infatti ipotizzato (attraverso anche uno studio condotto dall'ex Preside della Facoltà di Milano, Prof. Coggi, e relativo ad una proiezione fino al 2020) una grave carenza di medici e infermieri già a partire dal 2012, per effetto di pensionamenti, col rischio di incidere sulla domanda dei medici e degli infermieri, conseguentemente degli specialisti a livello territoriale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che, nel rispetto dei requisiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001, possa essere ampliata l'offerta formativa per l'anno accademico 2011-2012, in modo che le esigenze del Servizio sanitario nazionale possano essere completamente soddisfatte a livello territoriale.
9/3687-A/6. Negro.

La Camera,
premesso che:
la cultura e la ricerca rappresentano risorse fondamentali per lo sviluppo del nostro Paese e quindi assume particolare importanza l'azione di investire adeguatamente e di intervenire concretamente affinché non si indebolisca il sistema dell'università pubblica; l'esercizio del diritto allo studio e alla ricerca deve essere pertanto facilitato, supportato e garantito;
la valorizzazione del talento dei docenti e dei ricercatori è un obiettivo da perseguire con decisione, affinché le nostre università non si svuotino delle tante eccellenze, che sempre più spesso scelgono di andare all'estero per completare le loro conoscenze e per trovare una opportunità di lavoro in un contesto di gratificazione sia professionale sia economica;
settori primari come quelli della formazione non possono essere considerati settori della spesa pubblica da penalizzare, giustificando i tagli con l'esigenza di una manovra finalizzata a fronteggiare e a risolvere la fase di crisi che stiamo vivendo in questo particolare momento; così facendo il taglio delle risorse finanziarie rischia di degenerare una situazione già molto delicata e di segnare il destino di molte persone operanti nel settore;
intervenire sul sistema universitario per migliorarne la qualità è necessario, ma lo si può e lo si deve fare senza svilire l'efficiente lavoro svolto dai docenti e dai ricercatori. Infatti, privarsi dell'esperienza di tale personale costituirebbe una grave perdita non soltanto per la cultura, la tradizione, la storia e la fama di molti nostri prestigiosi atenei, ma in generale per il benessere generale del Paese,

impegna il Governo

ad esaminare la possibilità di integrare le assegnazioni di fondi per il personale docente e per i ricercatori, nonché per l'università pubblica e per i progetti di ricerca.
9/3687-A/7. Laganà Fortugno.

La Camera,
premesso che:
gli atenei prevedono, in molti casi, l'obbligo di frequenza delle lezioni per diversi corsi di laurea per gli studenti iscritti;
nel caso specifico dei soggetti affetti da handicap gravi certificati, molto spesso tale frequenza diventa difficile se non addirittura impossibile, a causa di problemi legati a difficoltà oggettive e logistiche,

impegna il Governo

a prevedere, anche in altro provvedimento, forme di esclusione dall'obbligo di frequenza delle lezioni universitarie per i soggetti portatori di handicap grave, ai quali comunque deve essere garantito il diritto allo studio e la possibilità di compiere il corso di studi universitari al pari di tutti gli altri studenti.
9/3687-A/8. Biancofiore, Lorenzin, Torrisi, D'Ippolito Vitale.

La Camera,
premesso che:
il potenziamento della dimensione internazionale contribuisce all'accrescimento della qualità del sistema formativo, consentendo di utilizzare al meglio le proprie risorse intellettuali in ambito nazionale e internazionale,

impegna il Governo

a intensificare gli accordi intergovernativi e interuniversitari di cooperazione culturale e scientifica;
a promuovere la competitività degli atenei sul piano internazionale; la mobilità geografica ma anche interdisciplinare e intersettoriale, nell'ambito della collaborazione tra università e altri soggetti pubblici e privati del mondo istituzionale e imprenditoriale; l'organizzazione di reti di dottorato, alla collaborazione nazionale e internazionale per l'incentivazione della multi-disciplinarietà per lo sviluppo del trasferimento delle conoscenze e la promozione verso il mercato del lavoro;
a sviluppare le sinergie delle singole Università con le istituzioni regionali, provinciali e comunali operanti sul territorio, con le Camere di commercio e le forze imprenditoriali, con i soggetti attivi nel settore della promozione culturale, della cooperazione allo sviluppo e del trasferimento di tecnologie all'estero;
a identificare alcune partnership internazionali strategiche per utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse finanziarie disponibili;
a concorrere maggiormente al processo di integrazione transfrontaliera, attraverso l'associazionismo e il decentramento delle sedi universitarie geograficamente confinanti, sia per intensificare la complementarietà didattica e scientifica, sia per rafforzare i legami storici e culturali, la tradizione di lavoro in rete e la partecipazione congiunta a programmi riguardanti Paesi terzi.
9/3687-A/9. Goisis.

La Camera,
premesso che:
con decreto dell'8 luglio 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha definito per l'anno accademico 2010-2011 la distribuzione dei posti disponibili per i corsi di medicina veterinaria in Italia;
il numero dei posti determinati a livello nazionale per le immatricolazioni nell'anno accademico 2010-2011 ai corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria è complessivamente fissato a 1.006 e ripartito fra le università secondo una tabella ministeriale nella quale si contano tredici sedi universitarie e non più quattordici. Il corso di laurea in medicina veterinaria dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, per il prossimo anno accademico, non potrà fare immatricolazioni;
si tratta di un duro colpo per la città di Catanzaro perché investe il settore universitario che rappresenta la principale leva per lo sviluppo e la crescita di ogni città e di ogni comunità;
la perdita per l'offerta formativa dell'ateneo catanzarese rappresenta un danno ancor maggiore per gli studenti calabresi che hanno scelto la struttura del capoluogo di regione per effettuare il proprio percorso di studi,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di ripristinare il numero dei posti disponibili per il primo anno della facoltà di veterinaria a Catanzaro al fine di tutelare i diritti del territorio calabrese in generale, e della città di Catanzaro in particolare, ma soprattutto dei suoi studenti contro il lesivo decreto-taglia facoltà.
9/3687-A/10. Tassone, D'Ippolito Vitale.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone un'ampia revisione della disciplina del sistema universitario italiano, tra l'altro disponendo la possibilità di specifici modelli funzionali e organizzativi della didattica e della ricerca, anche su base policentrica;
il territorio montano rappresenta, per l'Italia, una parte ampiamente significativa del territorio che nei tempi passati contribuiva, molto più che ai giorni nostri, all'economia ed al sostentamento della popolazione;
negli ultimi anni, le scelte economiche e politiche hanno gradualmente trascurato queste aree con conseguenze sociali - quali la perdita di redditività, lo spopolamento, la cessazione di molte attività, e conseguente degrado ambientale. Di contro, questi territori, e forse ancora più che nel passato, si prestano alle attività agro-forestali, alla zootecnia di qualità, alle produzioni artigianali, alla protezione dell'ambiente, al turismo in un contesto in grado di garantire una migliore qualità di vita per chi volesse operare in tali settori;
il futuro, e inevitabile, sviluppo delle aree montane, logica conseguenza al congestionamento ed alla difficile convivenza tra le attività delle aree di pianura, richiede nuove figure professionali con specifiche competenze in grado di coadiuvare la conoscenza, la tutela a la valorizzazione del patrimonio montano del paese;
il corso di laurea aperto ad Edolo dalla Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano e sostenuto da numerose ed importanti realtà locali, distribuite sul territorio dell'intera regione (la provincia di Brescia, la Camera di commercio di Brescia, la comunità montana di Valle Camonica, consorzio B.I.M. di Vallecamonica, il comune di Edolo), rappresenta un centro di eccellenza culturale e scientifica, per la formazione di tecnici e ricercatori italiani e stranieri con competenze riguardanti le specificità montane, organizzando appositi corsi curricolari, seminari, convegni e programmi di ricerca, ospitalità e scambio,

impegna il Governo

a favorire per quanto di sua competenza, nell'emanazione delle disposizioni attuative del provvedimento in oggetto, il potenziamento della ricerca culturale e scientifica delle tematiche della montagna attraverso gli istituti che svolgono tale importante funzione.
9/3687-A/11. Quartiani, Froner, Brandolini, Bobba, Codurelli, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
la legge di riforma dell'università introduce regole identiche ed omogenee per tutti gli atenei;
essa non tiene conto delle specificità e peculiarità delle giovani e piccole università, alcune delle quali - ad esempio l'università della Basilicata, istituita con la legge nazionale per la ricostruzione delle zone terremotate dell'Irpinia - si sono caratterizzate positivamente per virtù nell'amministrazione delle risorse, per qualità della ricerca scientifica e della didattica;
c'è il rischio che in particolare i piccoli e giovani atenei, già in difficoltà per l'insufficienza dei trasferimenti di risorse finanziarie, subiscano ulteriori contraccolpi negativi dalla applicazione della riforma,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in sede di applicazione della riforma e di emanazione dei decreti attuativi, di introdurre meccanismi premiali e di incentivazione economica specifici e peculiari riservati ai piccoli e giovani atenei che dimostrino qualità nell'amministrazione delle risorse pubbliche, nella produzione scientifica, nella didattica; a valutare altresì la possibilità di sottoscrivere accordi di programma con le regioni che decidano, con risorse proprie, di intervenire finanziariamente a supporto degli atenei.
9/3687-A/12. Margiotta.

La Camera,
premesso che:
le università italiane dispongono, per lo svolgimento delle proprie attività di didattica e di ricerca, di immobili e strutture di proprietà del demanio pubblico;
il contesto economico del Paese non consente di dedicare ulteriori risorse pubbliche dirette al sistema universitario;
si intende favorire il più possibile la libera iniziativa e l'autonomia di sviluppo delle singole università, anche attraverso il sostegno economico di soggetti privati,

impegna il Governo

a provvedere affinché qualsiasi tipo di trasferimento di immobili da parte dell'Agenzia del demanio e di qualsivoglia liberalità in favore delle università statali e non statali legalmente riconosciute sia esente da ogni forma di imposta diretta o indiretta, sia in favore delle università beneficiarie del trasferimento sia in favore del soggetto erogante la liberalità.
9/3687-A/13. Lupi, Toccafondi, Palmieri, Renato Farina, Vignali, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
lo scorso anno accademico, a seguito di decreto direttoriale dell'istruzione universitaria, la Scuola di specializzazione in reumatologia dell'Università degli studi di Foggia veniva federata alla Scuola di specializzazione in reumatologia dell'Università degli studi di Bari;
attualmente, nell'ambito del riassetto delle scuole di specializzazione in Italia, pare si voglia confermare l'aggregazione della scuola di Foggia a quella di Bari;
vale la pena precisare che la Scuola di specializzazione in reumatologia dell'Università degli studi di Foggia, che insiste su un territorio geografico che comprende la Capitanata, gran parte del Molise e della Basilicata, risponde pienamente e realmente agli standard ed ai requisiti assistenziali, strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'accreditamento e l'attivazione, a differenza di altre scuole italiane che, a fronte di quanto dichiarato, non sempre e non del tutto rispondono a tali requisiti;
da parte della Regione Basilicata viene assicurato il finanziamento per una borsa annuale per la Scuola di specializzazione in reumatologia dell'Università di Foggia, con ulteriore qualificazione della scuola stessa dal punto di vista scientifico, atteso che il direttore dell'unità operativa complessa di reumatologia dell'Ospedale di Potenza, Dott. Ignazio Olivieri, rappresenta un'autorità scientifica a livello internazionale;
infine, se si considera che l'aggregazione della Scuola di Foggia ad altre scuole non comporta nessun risparmio dal punto di vista economico-strutturale in quanto il personale docente che opera in detta scuola è a costo zero e le strutture sono quelle dell'unità operativa complessa a direzione universitaria dell'azienda mista ospedaliero-universitaria Ospedali riuniti di Foggia, si giustifica ampiamente la richiesta avanzata dall'Università di Foggia di assicurare alla Scuola di specializzazione in reumatologia un'esistenza autonoma,

impegna il Governo

ad assumere i necessari provvedimenti per concedere alla Scuola di specializzazione in reumatologia dell'Università degli studi di Foggia la piena autonomia.
9/3687-A/14. Patarino, Granata, Divella.

La Camera,
premesso che:
una delle cause della patologica proliferazione di sedi, corsi di laurea, insegnamenti universitari inutili o di bassissimo livello qualitativo che caratterizza il sistema universitario italiano e che lo pongono complessivamente lontano dagli standard dei principali paesi industrializzati è il valore legale del titolo di studio;
l'uguale valore della laurea è di fatto un incentivo a frequentare sedi e corsi di studi dequalificati il cui vero obbiettivo non è la qualità della formazione ma il conseguimento del titolo di studio con il minimo sforzo,

impegna il Governo

a predisporre, con le opportune azioni normative, il graduale superamento del valore legale della laurea in modo da permettere al sistema universitario una virtuosa competizione basata sulla qualità della didattica e della ricerca e agli studenti la scelta di percorsi formativi basati sulla capacità e il merito, così come avviene nei migliori sistemi universitari a livello internazionale.
9/3687-A/15. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
considerato che:
il provvedimento in esame prevede all'articolo 21 che università possono stipulare contratti di lavoro subordinato per attività di ricerca a tempo determinato per candidati che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, previa valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e conoscenza di una lingua straniera;
è opportuno inserire anche un criterio concernente i limiti di età, al fine di consentire un complessivo ringiovanimento del corpo docenti e conferire un carattere di maggiore dinamicità alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;

impegna il Governo

valutare la possibilità di inserire un limite d'età di 35 anni per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 21 del disegno di legge o di consentire agli atenei, nell'ambito della propria autonomia, di prevedere limiti di età nei bandi per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato.
9/3687-A/16.Mario Pepe (PdL).

La Camera,
considerata l'opportunità di dare maggiori possibilità ai giovani di talento di accedere alla carriera universitaria,

impegna il Governo

a disporre, anche in altro provvedimento, che i ricercatori e i professori universitari, ivi compresi quelli in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, e tutto il personale dipendente delle università cessano dai ruoli o dagli incarichi, dall'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
9/3687-A/17.Aprea.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 3687-A, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
premesso che:
l'articolo 33 della Costituzione riconosce la libertà dell'insegnamento dell'arte e della scienza e l'autonomia delle università;
l'articolo 1 del disegno di legge definisce le università «sede primaria di libera ricerca e di libera formazione», nonché «luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze» e ri conosce loro il compito di operare «per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica»;
da alcuni anni a questa parte si succedono iniziative ed appelli al boicottaggio delle università e degli accademici israeliani da parte delle università italiane;
all'inizio di marzo di quest'anno tre università italiane (Pisa, Roma «'La Sapienza» e Bologna) hanno aderito con proprie iniziative alla «Israeli Apartheid Week», che aveva per tema «Boicottaggio, disinvestimento, sanzioni», con l'idea di promuovere contro Israele misure punitive come quelle che colpirono a suo tempo l'Africa dell'apartheid;
le azioni di boicottaggio - rivolte unicamente contro l'unico Stato democratico dell'area medio-orientale - confliggono con il principio costituzionale della libertà dell'insegnamento;
già il 12 maggio 2005 il Senato della Repubblica approvò una mozione, a prima firma del senatore Compagna, che impegnava il Governo ad adottare una serie di misure per fronteggiare il fenomeno,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative in suo potere - riaffermando quei valori di libertà intellettuale irrinunciabili nella vita universitaria e anche sollecitando i massimi organi dell'autonomia universitaria (Consiglio Universitario Nazionale e Conferenza dei Rettori) - per scongiurare il ripetersi di iniziative di boicottaggio che calpestano la libertà di esprimersi nei nostri atenei in maniera unidirezionale.
9/3687-A/18.Fiano, Fassino, Tempestini, Veltroni, Franceschini, Nirenstein, Vaccaro, Ruben.

La Camera,
premesso che:
negli ultimi vent'anni grazie anche a forme di collusione politica sono state create una miriade di sedi universitarie e di loro sedi staccate senza alcuna logica né economica né culturale, ma solo clientelare; oggi tutti hanno l'università sotto casa ma la qualità delle attività didattiche e scientifiche è in molti casi molto modesta;
è dunque urgente procedere ad una razionalizzazione delle sedi sulla base di criteri molto restrittivi, chiudendo anche quelle fortemente inefficienti ed accorpandole ad altre;
è altresì logico vietare la proliferazione di sedi staccate, favorendo invece la nascita sul territorio di «centri di eccellenza della ricerca» in luogo di esse;
il provvedimento all'esame interviene in tal senso in modo molto blando, intervenendo all'articolo 3, in materia di federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa,

impegna il Governo

ad incentivare l'accorpamento di sedi sorte in modo clientelare, razionalizzando la distribuzione delle sedi universitarie al fine di migliorare la qualità, l'efficienza dell'attività didattica, in modo tale che ottimizzando l'utilizzazione delle strutture e delle risorse si possano altresì creare centri di eccellenza della ricerca universitaria.
9/3687-A/19.Leoluca Orlando, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
il testo al nostro esame interviene a ridefinire il sistema della governance;
in particolare, distingue le funzioni del Senato accademico - con competenza scientifica - e del Consiglio di amministrazione - con competenza gestionale. Il primo organo è costituito da personale accademico scelto su base elettiva, mentre la scelta o la designazione dei membri del secondo avviene, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane e straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale; inoltre, una parte dei membri del CdA non deve appartenere ai ruoli dell'ateneo;
si consente, dunque, l'accesso dei privati nell'ambito dei consigli di amministrazione, con un ruolo determinante,

impegna il Governo

a monitorare costantemente la situazione, al fine di evitare che la presenza dei privati non stravolga la funzione di didattica e di ricerca propria dell'Università.
9/3687-A/20.Zazzera, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge introduce l'abilitazione nazionale come condizione per l'accesso all'associazione e all'ordinariato; l'abilitazione è attribuita da una commissione nazionale sulla base di specifici parametri di qualità;
in una seconda fase, interviene la chiamata da parte degli atenei, attraverso selezioni indette dagli stessi e basate sulla valutazione di pubblicazioni e curricula; dunque i posti saranno poi attribuiti a seguito di procedure pubbliche di selezione bandite dalle singole università, cui potranno accedere solo gli abilitati;
prevedere un'Abilitazione Nazionale per titoli (che non essendo direttamente concorsuale sarà di fatto rilasciata a quasi tutti) e poi rimettere la «chiamata» ad una sorta di commissione locale, persino priva dei vincoli attualmente esistenti per le commissioni potrebbe peggiorare addirittura la situazione attuale in termini vantaggio per le baronie locali,

impegna il Governo

a garantire, con un capillare controllo, le procedure di reclutamento al fine di evitare forme di nepotismo a discapito di chi è effettivamente meritevole.
9/3687-A/21.Cambursano, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
nel maxi emendamento, approvato alla Camera, al disegno di legge di stabilità si stanziano ulteriori 25 milioni di euro a favore delle università private per l'anno 2011;
nel testo al nostro esame non è prevista alcuna risorsa aggiuntiva per una riforma che i proponenti definiscono epocale;
anche se nel maxi emendamento presentato al disegno di legge di stabilità, si destinano risorse a favore dell'Università, in particolare sono stati stanziati 800 milioni per il Fondo ordinario per il funzionamento dell'università, è evidente che questa cifra rappresenta poca cosa a fronte del taglio di 1 miliardo e 400 milioni;
il testo, all'articolo 5, prevede disposizioni di delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, in particolare si introducono meccanismi premiali nella distribuzione dei fondi stanziati;
il provvedimento specifica ulteriormente le misure per la qualità del sistema universitario già previste dal decreto-legge n. 180 del 2008 che ha disposto la ripartizione di una quota del FFO in base alla qualità dell'offerta formativa, della ricerca e delle sedi didattiche (articolo 13). Analoghi criteri premiali vengono previsti per le università non statali con riferimento ai contributi loro concessi in base alla legge n. 243 del 1991 (articolo 12),

impegna il Governo

ad inviare una relazione al Parlamento, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, che dia conto in maniera dettagliata dei criteri usati e delle modalità per la distribuzione dei fondi assegnati alle università non statali, nonché dell'importo riservato alle università beneficiarie.
9/3687-A/22.Palomba, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
dai dati OCSE emerge una realtà alquanto sconfortante per il nostro Paese: la spesa pubblica annuale per studente in USA è pari a 8400 dollari, in Inghilterra a 9400 dollari, in Germania a 10.200, in Francia a 9300 dollari, mentre in Italia è di 5400 dollari, mentre la media OCSE è pari a 8400 dollari; le retribuzioni dei docenti sono tra le più basse; in particolare quelle dei ricercatori italiani, nei primi anni di attività, sono più basse del 30-50 per cento di quelle degli altri paesi europei;
si sono registrati pesanti tagli per le borse di studio, per i collegi universitari e gli alloggi, infatti inizialmente per il fondo del finanziamento per il diritto allo studio si prevedevano 96 milioni in meno rispetto al 2010: -74 milioni per il capitolo borse di studio, -13,6 milioni per i collegi universitari, -5,6 milioni per gli alloggi. Dunque con meno del 90 per cento per le borse di studio, su oltre 180 mila studenti che hanno diritto, otto su dieci non avranno la possibilità di ricevere la borsa di studio;
all'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame si dispone che gli atenei possano federarsi o fondersi tra loro - nonché con enti operanti nel campo della ricerca e dell'alta formazione, e con gli istituti tecnici superiori - al fine di ampliare l'offerta formativa;
in palese contraddizione con la possibile riduzione delle sedi universitarie, che determinerà inevitabilmente una maggiore mobilità degli studenti, non si compensa con altri interventi a sostegno del diritto allo studio;
all'articolo 4, si prevede inoltre l'istituzione di fondo nazionale per il merito al fine di erogare borse di merito e di gestire su base uniforme, i prestiti d'onore; in pratica, si trasforma il diritto allo studio in prestiti di onore, causando di fatto un indebitamento precoce dei giovani;
con una disposizione, introdotta nel disegno di legge di stabilità, nel maxi emendamento presentato in Commissione bilancio, si destinano risorse a favore dell'Università, in particolare sono stati stanziati 800 milioni per il Fondo ordinario per il funzionamento dell'università, 100 milioni per le borse di studio e 100 milioni per crediti d'imposta per le aziende che commissionano ricerche ad istituti universitari; inoltre, vengono stanziati 25 milioni per le università private;
è evidente che queste cifre rappresentano poca cosa a fronte del taglio di l miliardo e 400 milioni circa, e ancora meno serviranno a finanziare la riforma al nostro esame, né contribuiranno a dare ossigeno al depauperato diritto allo studio, mortificato e umiliato dai tagli pesanti intervenuti;
i proclami non possono bastare, mentre è indiscutibile che l'investimento nella formazione delle nuove generazioni rappresenta un parametro vitale per qualunque Paese voglia elaborare un positivo progetto di crescita per il proprio futuro, anche valorizzando concretamente il merito e promuovendo l'uguaglianza delle opportunità;
da settimane assistiamo alle proteste degli studenti e dei ricercatori universitari che per essere ascoltati sono costretti a disperate e plateali forme di rimostranze;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire ulteriori e più adeguate risorse al fine di garantire realmente il diritto allo studio in termini di alloggi, borse di studio, servizi e sostegni, necessari per gli studenti meno abbienti o che non abitano in sedi universitarie.
9/3687-A/23.Borghesi, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
già la legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ridotto drasticamente le risorse finanziarie del sistema universitario, con tagli di 63,5 milioni di euro per il 2009, 190 milioni di euro per il 2010, 316 milioni di euro per il 2011, 417 milioni di euro per il 2012; 455 milioni di euro per il 2013; si tratta di un totale di quasi 1.500 milioni di euro di riduzione in cinque anni, una media di 300 milioni di euro per anno, pari circa al trenta per cento dell'intero fondo assegnato all'università; si è passati cioè dalla riduzione dell'ordine dell'1 per cento del 2009 ad una del 7,8 per cento fra il 2012 e il 2013;
il finanziamento degli atenei rimane una questione imprescindibile, in quanto si assiste ad un taglio lineare di oltre 1,355 miliardi di euro su un fondo di circa 7 miliardi; basti pensare che, proprio per la mancanza di risorse adeguate è ferma la riforma dell'università che, secondo le intenzioni dei proponenti, avrebbe dovuto ispirarsi a principi di autonomia e di responsabilità (finanziaria, scientifica, didattica);
con una disposizione, introdotta nel disegno di legge di stabilità, nel maxi emendamento presentato in Commissione bilancio, si destinano risorse a favore dell'Università, in particolare sono stati stanziati 800 milioni per il Fondo ordinario per il funzionamento dell'università, 100 milioni per le borse di studio e 100 milioni per crediti d'imposta per le aziende che commissionano ricerche ad istituti universitari; inoltre, vengono stanziati 25 milioni per università private;
è evidente che queste cifre rappresentano poca cosa a fronte del taglio di 1 miliardo e 400 milioni circa, e ancora meno serviranno a finanziare la riforma che giace in attesa di essere ripresa in considerazione, né contribuiranno a dare ossigeno al depauperato diritto allo studio, mortificato e umiliato dai tagli pesanti intervenuti;
da settimane assistiamo alle proteste degli studenti e dei ricercatori universitari che per essere ascoltati sono costretti a disperate e plateali forme di protesta;
i ricercatori italiani, in tutto 25.683, hanno in media 45 anni di età e la loro immissione a ruolo avviene in media verso i 36 anni, inoltre essi sono tra i meno pagati d'Europa; lo stipendio di un neo assunto è di 1.250 euro, insegnano senza averne l'obbligo e nella maggior parte dei casi senza retribuzione, garantendo spesso la copertura di gran parte dell'insegnamento universitario;
il disegno di legge all'esame istituisce la figura del ricercatore a tempo, si introduce infatti, un sistema di tenure-track, contratti a tempo determinato di 6 anni (3+3), senza fornire alcuna garanzia, che i concorsi per entrare nelle posizioni successive avverranno effettivamente con cadenza regolare;
tutto ciò conferma il disinteresse del Governo per un settore fondamentale per la crescita del Paese quale quello dell'istruzione in generale e di quella universitaria in particolare, che purtroppo non potrà non continuare a risentire di questa politica di tagli, che ha portato il sistema, già pesantemente sottofinanziato, al di sotto della soglia di sostenibilità;
è più che necessario investire risorse in maniera da valorizzare le immense risorse culturali e le competenze professionali che risiedono nel Paese, nella consapevolezza piena che l'università deve rappresentare un motore essenziale della mobilità sociale e della crescita dell'intero Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire ulteriori e più adeguate risolse al fine di:
adottare iniziative concrete per un rilancio e un rinnovamento del sistema universitario in termine di qualità delle prestazioni, valorizzando i meriti e le professionalità;
assicurare effettivamente la chiamata dei professori di seconda fascia, dando dunque reale attuazione ad un piano di assunzione di professori associati, anche al fine di offrire una possibilità di crescita professionale per i ricercatori.
9/3687-A/24.Palagiano.

La Camera,
premesso che:
l'agopuntura è sempre di più utilizzata dalla popolazione italiana come metodo di cura, le ultime stime ufficiali parlano di più di due milioni di italiani;
a questo aumento non corrisponde un'adeguata informazione da parte del medico di medicina generale (MMG) che non solo si trova spesso impreparato a dare delle risposte corrette alle domande dei loro pazienti sulle indicazioni e sui limiti dell'agopuntura, ma non ha la preparazione adeguata per indirizzare i pazienti a questa terapia qualora ve ne siano le indicazioni;
nel corso della formazione universitaria, salvo rari casi isolati, non esistono momenti informativi strutturati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare nelle sedi appropriate e con le opportune iniziative normative, l'inserimento, durante gli ultimi anni del corso di laurea in medicina e chirurgia, di un sistema informativo sui meccanismi d'azione dell'agopuntura e sulle sue indicazioni terapeutiche.
9/3687-A/25.Scilipoti, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame introduce all'articolo 11 norme con la finalità di «accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente»;
l'articolo 13 del presente decreto legge novellando la legge 9 gennaio 2009, n. 1, dispone specifici finanziamenti per gli atenei rispetto «all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili»;
si tratta di norme, peraltro insufficienti, che testimoniano comunque il grado di sofferenza economica che sta coinvolgendo l'intero comparto formativo nazionale già colpito in precedenza da tagli di risorse;
la legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto infatti riduzioni del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) alle università per 1.441,5 milioni di euro per gli anni tra il 2009 e il 2013;
oggi in Italia la spesa per studente universitario, inclusa l'attività di ricerca, è di 8.600 dollari rispetto alla media di 13.000 dollari stanziati nei paesi Ocse;
un dato negativo testimoniato anche dal fatto che nessun ateneo italiano sia attualmente presente tra le 200 migliori università del mondo secondo la tradizionale classifica stilata dall'autorevole settimanale inglese «The», pubblicata nel mese scorso;
da quanto è emerso dalle cronache negli ultimi anni, sarebbero attualmente numerose le università italiane che presentano gravi e gravissimi problemi di bilancio: tra queste gli atenei Federico II di Napoli, Bari, Firenze, Orientale di Napoli, Pisa, Trieste e Bologna, Messina, Catania, Roma La Sapienza, Siena;
tale situazione rischia di ripercuotersi inevitabilmente sul corretto esercizio delle attività formative, sulla qualità dell'offerta didattica e sulla corretta erogazione degli stipendi al personale ed all'indotto;
la suddetta situazione debitoria rischia di pregiudicare per gli stessi il perseguimento ed il conseguimento degli obiettivi contenuti nel decreto legge in esame;
l'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, dispone che «le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti» statali,

impegna il Governo:

a valutare l'urgenza di emanare ogni utile provvedimento affinché le università; che si trovano in stato di comprovata situazione debitoria, con un saldo di bilancio negativo, che abbiano approvato un piano di risanamento concordato con il Ministero dell'Istruzione, possano contrarre mutui, di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, in deroga al limite del 15 per cento rispetto all'importo complessivo del Fondo di finanziamento ordinario. Una tale misura può far derivare un risparmio per l'erario perché consolida partite debitorie che gestite in affidamento bancario di conto corrente producono maggiori oneri per la finanza pubblica causate dall'esponenziale accumularsi di ingenti interessi passivi;
a valutare l'urgenza di emanare gli opportuni provvedimenti che consentano alle università che si trovano in stato di comprovata situazione debitoria e con un saldo di bilancio negativo, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nei rispettivi piani di risanamento, di poter stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti anche per la durata di quaranta anni.
9/3687-A/26.Ceccuzzi, Cenni, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
il 1o ottobre del 1996 nasceva ad Iglesias, nel villaggio minerario di Monteponi, l'Università del Sulcis Iglesiente con il primo corso di laurea in scienza dei materiali;
il comune di Iglesias e l'Università di Cagliari avviarono l'importante progetto con due fondamentali obiettivi, fornire un'opportunità formativa unica e innovativa legata alla peculiarità del territorio e dall'altra perseguire un'importante progetto di ricerca legato alla scienza dei materiali;
negli anni il progetto universitario ha raggiunto importanti risultati sia didattici che sul piano dell'internazionalizzazione della ricerca relativa alla scienza dei materiali;
al Comune di Iglesias, socio Fondatore, si sono aggiunti nel seguito dell'attività universitaria altri soggetti istituzionali, dalla provincia Carbonia-Iglesias, Comune di Carbonia, Consorzio Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna, Igea s.p.a., Carbosulcis s.p.a.;
il principale corso di studi, successivamente integrato, era quello della Scienza dei Materiali. Un campo di ricerca interdisciplinare che si occupa di investigare le proprietà dei materiali ed il loro utilizzo tecnologico. Le proprietà dei materiali dipendono, infatti, non solo da ciò di cui essi sono fatti ma anche da come gli atomi sono disposti al loro interno. La conoscenza, pertanto, delle differenze strutturali permette la preparazione di nuovi interessanti materiali. La chimica, la fisica ma anche la biologia, la matematica e l'informatica risultano le materie coinvolte nella scienza dei materiali;
tale indirizzo accademico rappresentava una rilevante scommessa sia sul piano formativo che scientifico, proprio per l'esigenza sul piano del risanamento ambientale legato non solo alla bonifica del territorio ma anche allo studio dei materiali oggetto di lavorazioni industriali. Materiali che, attraverso la ricerca applicata, avrebbero potuto trovare una produttiva riutilizzazione;
l'obiettivo era quello di costruire un percorso formativo in grado di creare professionalità utili al processo di riconversione ambientale e produttivo del Sulcis Iglesiente;
la sede di Monteponi dell'Università doveva rappresentare, insomma, la punta avanzata di un progetto di sviluppo in grado di ridare alle aree minerarie e industriali una nuova prospettiva di sviluppo;
nella sede di Monteponi esiste quindi una realtà, legata alla attivazione del corso di laurea in Scienza dei Materiali, in cui gli sviluppi avanzati della scienza e tecnologia dei materiali, patrimonio della ricerca Universitaria, si coniugano alla attuale realtà industriale del polo di Portovesme e a un passato di realtà produttiva/estrattiva del mondo minerario;
il corso dispone di aule e laboratori ottimamente attrezzati e di servizi di biblioteca, mensa e foresteria per ospitare gli studenti fuori sede. I laboratori di chimica, fisica e informatica, sono riccamente assortiti di materiali per la sintesi e strumenti per la caratterizzazione (Diffrattometri di raggi X convenzionale e portatile con Fluorescenza di RX, Microscopio a Forza Atomica, Spettrometri Infrarosso e UV, Analisi Termica Differenziale, Gascromatografo, eccetera) che consentono di sviluppare diverse tematiche. Tra i materiali innovativi, l'attenzione è rivolta a quelli di interesse in campo magnetico, ottico, catalitico, elettrico ed optoelettronico. Al riguardo un ampio spazio è dedicato ai nanomateriali, per lo più inorganici, costituiti di particelle così piccole da impartire agli stessi proprietà insolite, spesso di alto interesse tecnologico (super-paramagnetismo, superplasticità, magnetoresistenza gigante);
il corpo docente del corso di laurea sin dall'avvio ha lavorato con grande entusiasmo alla realizzazione del percorso di studi curando gli aspetti didattici e organizzativi con l'obiettivo di operare al continuo miglioramento di tutte le attività della sede di Monteponi;
il corso ha ottenuto nel 2003, per primo in Sardegna e tra i primi in Italia, la Certificazione di Qualità ISO900 1:2000;
il corso in Scienza dei Materiali partecipa fin dal 1997 ai progetti Campus promossi dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane, impostando il lavoro di autovalutazione, seguito da una valutazione di esperti che hanno nel tempo espresso un giudizio positivo sul complesso delle attività del corso di laurea. Le attività organizzative hanno riguardato sia le fasi di avvio del percorso di studi, con particolare riferimento all'orientamento presso le scuole, sia una facilitazione dell'ingresso dei giovani laureati nel mondo del lavoro attraverso lo svolgimento di tirocini presso aziende del settore, sul territorio regionale e nazionale;
in tale ambito, un buon traguardo è stato raggiunto, in quanto dei circa 120 laureati oltre il 70 per cento ha trovato occupazione;
il corso di laurea, pur essendo progettato specificatamente per formare una nuova figura professionale autoconsistente, rivolta ad uno specifico mercato del lavoro in espansione, ha offerto anche la possibilità di un proseguimento degli studi per il conseguimento della laurea specialistica in scienza dei materiali della durata di 2 anni;
negli anni 2007-2009, però, le scelte politiche regionali hanno ridotto, sino a cancellarli, i contributi indispensabili per il prosieguo di quell'ambizioso progetto di rilancio dell'intero territorio portando verso la chiusura il prestigioso e importante progetto formativo;
le ragioni dell'attività formativa e della ricerca applicata nell'Università di Monteponi risultano, invece, ancor oggi di strettissima attualità, basti pensare a tutte le scorie di lavorazione industriale che ancora devastano l'intero Sulcis Iglesiente. A questo si aggiunge un processo di riabilitazione ambientale che risulta inattuato, privando il territorio di quell'ambiente ideale per progettare un nuovo sviluppo e creare nuove importanti occasioni di lavoro;
la sede dell'Università nel villaggio minerario ha, dunque, una valenza strategica, che deve essere salvaguardata e rilanciata nell'interesse delle future generazioni del territorio;
la sede di Monteponi può sviluppare il ruolo internazionale del progetto formativo e di ricerca proprio in virtù della specializzazione proposta;
occorre:
rilanciare il progetto universitario del Sulcis Iglesiente;
ripristinare il corso triennale di laurea di scienza dei materiali nella sede dell'Università di Monteponi;
perseguire un progetto di internazionalizzazione della sede universitaria del Sulcis Iglesiente;
coinvolgere nell'ambito universitario soggetti privati al fine di promuovere un progetto di ricerca applicata legato alla riabilitazione ambientale del territorio e al riutilizzo dei materiali di scorie industriali;
attivare nella sede di Monteponi il progetto relativo alla decontaminazione delle aree industriali, le indagini di idoneità del materiali da costruzione (laterizi, lapidei ed ornamentali) e le attività diagnostiche nel settore dei beni culturali; attivare, come da progetto del 2003 dell'Igea un Centro diagnostico pluridisciplinare, che a partire dalle facilitazioni scientifiche e logistiche che già offre Monteponi, possa venire realizzato nell'articolazione di laboratorio sotterraneo per misure di bassa radioattività e laboratorio di superficie per le indagini sui materiali da costruzione e beni culturali con la condivisione già manifestata dell'Università degli Studi di Cagliari (Facoltà Ingegneria, Facoltà Scienze Chimiche e Fisiche), dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Cagliari, del Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie Ambientali, dell'Associazione per l'Università del Sulcis Iglesiente, del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Cagliari, dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, Dipartimento di Scienza dei Materiali, dell'Associazione Italiana di Archeometria, di PROMEA, dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia;

impegna il Governo

a valutare, promuovere, definire e sostenere nell'ambito di appositi accordi con la regione autonoma della Sardegna e l'Università di Cagliari tutte le iniziative utili al perseguimento degli obiettivi fondamentali del progetto universitario nel villaggio minerario di Monteponi con l'inserimento dello stesso in eventuali progetti internazionali legati alle scienze dei materiali.
9/3687-A/27.Pili, Murgia, Vella, Nizzi.

La Camera,
premesso che:
la necessità di un intervento urgente ed efficace sull'università italiana, per sovvenire ai problemi che certo vive, ma anche per potenziarne le tante qualità esistenti, riconoscendole la funzione imprescindibile che svolge a vantaggio del Paese, era tra gli auspici condivisi di questa legislatura;
al fine di rafforzare la credibilità dell'istituzione universitaria, in primo luogo nei confronti degli studenti, ma anche nei confronti delle diverse figure accademiche e del sistema delle imprese, il provvedimento in esame opportunamente prevede, all'articolo 2, comma 4, l'adozione di appositi codici etici da parte di ciascuna università, che in particolare disciplinino eventuali situazioni di conflitto di interesse;
tale obiettivo appare di primario rilievo ed è interesse di tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro sistema universitario la sua integrale, fedele e omogenea applicazione in tutte le sedi universitarie, soprattutto se i codici che verranno adottati saranno volti in particolare a prevenire eventuali situazioni di conflitto di interesse,

impegna il Governo

a favorire, per quanto di sua competenza, l'adozione dei codici di cui al citato articolo 2, comma 4, nonché nell'esercizio delle funzioni previste dal successivo comma 7 del medesimo articolo 2, avendo una particolare attenzione alla disciplina delle situazioni di conflitto di interesse, soprattutto in chiave preventiva.
9/3687-A/28.Amici, Vaccaro.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge, «Norme in materia di organizzazione delle università»;
premesso che:
il diritto allo studio è sancito come principio inderogabile dell'articolo 34 della nostra Costituzione;
nel nostro Paese appena l'8 per cento degli studenti riceve una borsa di studio. Circa la metà degli studenti idonei, perché meritevoli e privi di mezzi economici sufficienti, non è assegnatario del contributo economico cui ha diritto;
nel Mezzogiorno gli assegnatari sono, addirittura, una netta minoranza. Abbiamo il minor numero di alloggi residenziali d'Europa;
più dell'80 per cento degli studenti si iscrive alle facoltà della propria regione di residenza;
è necessario garantire maggiormente agli studenti meritevoli, ma bisognosi a causa delle loro ridotte disponibilità economiche, la possibilità di scegliere la «propria» università, portando all'accrescimento delle capacità di ospitalità del sistema, incrementando le strutture ricettive ed il numero di posti letto a disposizione, con particolare attenzione agli studenti fuori sede,

impegna il Governo

ad adottare, anche attraverso ulteriori iniziative normative, tutte le misure utili all'ampliamento ulteriore delle capacità di accoglienza orientate agli studenti universitari, al fine di incrementare le strutture ricettive ed il numero di posti letto a disposizione, con particolare attenzione agli studenti fuori sede, in particolar modo i meritevoli ma bisognosi a causa delle loro ridotte disponibilità economiche e ad avviare una proficua politica a sostegno dei giovani in particolar modo a garanzia di un reale diritto allo studio.
9/3687-A/29.De Pasquale, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha recentemente trasmesso alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) e al Consiglio Universitario Nazionale (CUN), per acquisirne i pareri, la bozza del decreto con il quale sono definite le linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il periodo 2010-2012;
l'articolo 5 di tale bozza, prevede, ragionevolmente, che «nel corso degli anni 2010-2012 non si dà luogo alla istituzione di nuove università statali (ivi compresi gli istituti ad ordinamento speciale), se non ad esito dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione...»;
il successivo articolo 6, relativo alle nuove università non statali prevede, invece, che possa essere disposta, con successivi decreti, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, non abrogato dalla successiva legge 31 marzo 2005, n. 43, «e comunque senza oneri a carico del fondo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 143», l'istituzione di nuove università statali, nelle diverse ipotesi e con le modalità previste dalle lettere a), b) e c) della bozza del decreto;
la potenziale proliferazione di università non statali consentita da questa previsione contraddice palesemente l'intento di razionalizzazione e deflazione del sistema universitario dichiarato e perseguito nei confronti delle università statali;
la proclamata esclusione delle nuove istituzioni dagli oneri a carico del fondo della legge n. 243 del 1991 è in contrasto con la previsione, prevalente per la gerarchia delle fonti normative, del richiamato comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998 che prevede: «...A tali università o istituti si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243», legittimando conseguentemente le stesse a rivendicare finanziamenti a carico del fondo;
la lettera c) dello stesso articolo introduce una previsione di incerta lettura ma comunque in grado di anticipare una «assicurazione di qualità» ad istituzioni tuttora in fase di sperimentazione e valutazione e rispetto alle quali lo stesso decreto prevede: «l'esigenza di procedere preliminarmente al riassetto delle università telematiche attualmente esistenti mediante l'adozione del regolamento previsto dallo stesso articolo 2, comma 148, della legge n. 286 del 2006, in corso di definizione...»,

impegna il Governo

ad espungere dalla definitiva redazione del decreto l'attuale formulazione dell'articolo 6, sottoponendo al preventivo parere parlamentare le ipotesi di riconsiderazione e riorganizzazione delle università telematiche.
9/3687-A/30.Tocci.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge, «Norme in materia di organizzazione delle università»;
premesso che:
il diritto allo studio è sancito come principio inderogabile dell'articolo 34 della nostra Costituzione;
nel nostro Paese appena l'8 per cento degli studenti riceve una borsa di studio. Circa la metà degli studenti idonei, perché meritevoli e privi di mezzi economici sufficienti, non è assegnatario del contributo economico cui ha diritto;
l'articolo 4, del provvedimento in esame afferma il principio del merito senza tener conto della condizione socio-economica dello studente;
così come predisposta la norma esclude tra i beneficiari proprio quegli studenti che hanno più bisogno di essere sostenuti da contributi economici, in quanto provenienti da famiglie a basso reddito;
al fine di realizzare azioni positive atte a dare pari opportunità a tutti i nostri giovani si ritiene opportuno rivolgere gli aiuti prioritariamente a tutti gli studenti meritevoli che sono al di sotto di una determinata fascia di reddito;
è necessario garantire maggiormente agli studenti meritevoli, ma bisognosi a causa delle loro ridotte disponibilità economiche, la possibilità di scegliere la «propria» università, portando all'accrescimento delle capacità di ospitalità del sistema, incrementando le strutture ricettive ed il numero di posti letto a disposizione, con particolare attenzione agli studenti fuori sede;

impegna il Governo

a prevedere l'adozione, per quanto di sua competenza, di misure finalizzate a rimettere in moto l'ascensore sociale, realizzando azioni positive atte a dare pari opportunità a tutti i giovani di talento e con specifiche capacità di studio, anche attraverso l'istituzione di un bando nazionale per l'assegnazione di borse di studio che si basi sia sulla fascia di reddito che sui risultati conseguiti nel percorso scolastico e universitario.
9/3687-A/31.Coscia, Vaccaro.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge, «Norme in materia di organizzazione delle università»;
premesso che:
dalla relazione stilata dall'ADI (Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiana), su un solo campione di 22 università statali emerge, da un confronto tra i posti banditi con borsa nell'anno accademico 2008/2009 e quelli dell'anno accademico 2010/2011, un dato molto preoccupante relativo alla diminuzione negli ultimi 2 anni e mezzo di ben 1.571 borse di dottorato;
dai dati emerge che l'università di Roma «Sapienza» che registra una variazione di -5,30 per cento, passa da 585 borse bandite a 554; l'università degli studi di Catania riduce le borse di dottorato di ben il 74,50 per cento, passando da 251 bandi a soli 64;
è del tutto evidente che le prime vittime di tali tagli sono i giovani studiosi che vorrebbero accedere al livello più alto del nostro sistema di formazione e vedono, invece, ridursi le possibilità di frequentare un dottorato con un sostegno economico,

impegna il Governo

a favorire, per quanto di sua competenza, l'adozione di specifiche misure volte a sostenere economicamente i giovani studiosi interessati a frequentare un dottorato di ricerca.
9/3687-A/32.Bachelet, Vaccaro.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge, «Norme in materia di organizzazione delle università»;
premesso che:
l'articolo 14 del provvedimento in esame appare nella sua formulazione alquanto ambiguo;
l'articolo suddetto, infatti, al comma 2 postula un rapporto tra il sistema universitario ed altri istituti ad esso esterni, che svolgano compiti di formazione;
l'articolo in questione parla in termini generici di «istituti di formazione della pubblica amministrazione»;
il Rapporto annuale sulla formazione nella pubblica amministrazione, che viene approntato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, che dipende dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, evidenzia che questo campo è una vera e propria giungla: esistono oggi 10-12 scuole ufficiali, censite istituzionalmente a livello centrale e manca un istituto centrale per tutti;
altresì, esistono una miriade di istituti privati i quali svolgono compiti di questo genere;
riteniamo opportuno stabilire in maniera più precisa quali siano gli istituti di formazione della pubblica amministrazione menzionati nel testo in esame dai quali si può attingere e nei confronti dei quali si può procedere ad un riconoscimento di crediti,

impegna il Governo

ad individuare nel primo provvedimento utile e prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli istituti che hanno le caratteristiche e i requisiti per concorrere ai compiti formativi riconosciuti dallo Stato.
9/3687-A/33.Melis, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
l'investimento in formazione e ricerca rappresenta la principale opportunità di sviluppo per l'intera economia e, a tal fine, favorire la piena integrazione tra il sistema del sapere e il sistema delle imprese dovrebbe rappresentare una priorità per un Paese che voglia scommettere sul proprio futuro, nell'era della competizione internazionale globalizzata;
aiutare il sistema delle imprese ad avvalersi delle professionalità e delle conoscenze dei ricercatori italiani è un'opportunità che va sostenuta con misure agevolative e aiuterebbe altresì il sistema universitario nella sua opera di rinnovamento ed efficientamento,

impegna il Governo

a favorire, per quanto di sua competenza, l'adozione di specifiche misure volte a favorire l'assunzione di ricercatori da parte delle imprese operanti nel nostro paese, anche attraverso forme di decontribuzione e di agevolazione fiscale.
9/3687-A/34.Berretta, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
la necessità di un intervento urgente ed efficace sull'università italiana, per sovvenire ai problemi che certo vive, ma anche per potenziarne le tante qualità esistenti, riconoscendole la funzione imprescindibile che svolge a vantaggio del Paese, era tra gli auspici condivisi di questa legislatura;
uno dei problemi più avvertiti dagli studenti fuori sede e dalle loro famiglie è rappresentato dagli altissimi costi per gli alloggi in locazione, spesso con contratti irregolari o totalmente sottratti alla legge,

impegna il Governo

a favorire, per quanto di sua competenza, l'adozione di una specifica disciplina fiscale per le spese per canoni sostenute da studenti universitari fuori sede.
9/3687-A/35.Nannicini, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
la necessità di un intervento urgente ed efficace sull'università italiana, per sovvenire ai problemi che certo vive, ma anche per potenziarne le tante qualità esistenti, riconoscendole la funzione imprescindibile che svolge a vantaggio del Paese, era tra gli auspici condivisi di questa legislatura;
tra i noti problemi si può certamente annoverare quello relativo alla condizione lavorativa dei tanti che operano presso le nostre università a vario titolo i quali, attualmente, non godono delle forme di tutela riconosciute agli altri lavoratori italiani,

impegna il Governo

a prevedere l'adozione, per quanto di sua competenza, di misure volte a riconoscere anche per i lavoratori dell'università, qualunque siano le tipologie contrattuali interessate, le opportune forme di tutela, quali gli ammortizzatori sociali in deroga o l'accesso ai servizi di ricollocamento al lavoro (outplacement) presso agenzie, da individuare attraverso apposite convenzioni.
9/3687-A/36.Madia, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
la necessità di un intervento urgente ed efficace sull'università italiana, per sovvenire ai problemi che certo vive, ma anche per potenziarne le tante qualità esistenti, riconoscendole la funzione imprescindibile che svolge a vantaggio del Paese, era tra gli auspici condivisi di questa legislatura;
il testo in oggetto contiene circa 170 norme che diventeranno più di 500 con le deleghe e, nella fase attuativa, richiederanno circa mille regolamenti degli atenei;
la complessità della struttura normativa che ne discenderà rischia - pur prescindendo da una valutazione delle scelte di fondo che ispirano il provvedimento - di compromettere l'effettiva operatività della nuova disciplina del sistema universitario e, soprattutto, di frustrare le legittime aspettative di quanti attendono un reale rinnovamento e potenziamento delle nostre università,

impegna il Governo

a definire un rigoroso crono-programma per l'adozione della imponente mole di disposizioni attuative del provvedimento in oggetto, informandone costantemente le competenti Commissioni parlamentari.
9/3687-A/37.Zaccaria, Vaccaro.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge, «Norme in materia di organizzazione delle università»;
premesso che:
le università esistono in quanto esistono gli studenti che le frequentano;
nel provvedimento in esame è totalmente assente la centralità dello studente intorno al quale si dovrebbe costruire un sistema che possa assolvere ai suoi compiti istituzionali;
in sede di tale discussione sarebbe stata necessaria, ad oltre dieci anni dalla sua introduzione, un'analisi del sistema di formazione basato sul 3+2 per poter essere in grado di effettuare i necessari aggiornamenti;
ad oggi la riduzione degli abbandoni non c'è stata nella quantità attesa e il doppio livello di formazione risulta vanificato dal fatto che quasi tutti gli studenti sono portati a continuare gli studi perché non trovano sbocchi professionali con la laurea breve,

impegna il Governo

a verificare se il sistema di formazione basato sul 3+2 ha raggiunto le aspettative attese.
9/3687-A/38.Ciriello, Vaccaro.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge, «Norme in materia di organizzazione delle università»;
premesso che:
lo sviluppo dell'università deve rappresentare uno strumento fondamentale per la crescita civile e culturale e per la stessa proiezione internazionale del nostro Paese;
mentre i principali Paesi europei, dalla Francia alla Germania, per uscire dalla crisi hanno programmato nuovi investimenti di miliardi di euro in formazione e sapere, l'Italia intraprendente la strada opposta e, sebbene il nostro Paese sia già fanalino di coda tra i paesi OCSE, sottrae risorse indispensabili al sistema universitario;
si osserva che nel provvedimento in parola non sono allocate le risorse adeguate a sostenere il sistema universitario; tale assenza, oltre a pregiudicare la credibilità di qualsiasi intervento strutturale del sistema, testimonia la volontà del Governo di non sostenere realmente tale iniziativa;
le risorse finanziate dal Governo non sono sufficienti a garantire la qualità del nostro sistema universitario; il fondo di finanziamento ordinario resta, infatti, decurtato di ben 276 milioni rispetto all'anno corrente;

impegna il Governo

ad avviare nel primo provvedimento utile un serio confronto sui problemi che investono oggi il sistema universitario al fine di garantire risorse certe ed adeguate finalizzate in modo particolare all'internazionalizzazione e l'integrazione di reti di atenei.
9/3687-A/39.Rossa, Vaccaro.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge, «Norme in materia di organizzazione delle università»,
premesso che:
il diritto allo studio è sancito come principio inderogabile dell'articolo 34 della nostra Costituzione;
è necessario garantire a tutti gli studenti la possibilità di scegliere la «propria» università, portando all'accrescimento delle capacità di ospitalità del sistema, incrementando le strutture ricettive ed il numero di posti letto a disposizione;
la situazione determinatasi nella provincia de L'Aquila in seguito al tragico terremoto richiede ancora numerosi e diversificati interventi;
per garantire un nuovo futuro ai tanti giovani studenti che hanno deciso con coraggio e determinatezza di continuare, nonostante le tante difficoltà, il proprio percorso di studi presso l'università de L'Aquila è assolutamente necessario intervenire sulle strutture e su nuovi posti letto,

impegna il Governo

ad adottare, anche attraverso ulteriori iniziative normative, tutte le misure utili all'ampliamento delle capacità di accoglienza orientate agli studenti universitari de L'Aquila e ad avviare una proficua politica a sostegno e a garanzia di un reale diritto allo studio.
9/3687-A/40.Lolli, Vaccaro.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge, «Norme in materia di organizzazione delle università»,
premesso che:
è necessario mettere in pari l'università italiana con le migliori esperienze internazionali, cercando di convergere verso obiettivi e standard europei di sistema;
l'azione di governo degli ultimi due anni, provvedendo a sotto-finanziare l'università, è lontana da tutti gli standard europei di sistema;
riteniamo necessario, a sostegno del settore, non solo mantenere nel suo complesso gli attuali organici di ruolo ma impegnarsi ad incrementarli;
dal provvedimento in esame appare del tutto evidente che, invece, ci troviamo in presenza di una programmata e consapevole ristrutturazione al ribasso dell'università italiana;
tra dieci anni un terzo degli attuali ruoli, circa sessantamila unità di personale oggi, sarà sparito grazie a un turnover fortemente definanziato,

impegna il Governo

a favorire, per quanto di sua competenza, un piano di assestamento del nuovo ruolo della docenza universitario congruo agli standard internazionali e agli impegni internazionali assunti dall'Italia che rispecchi almeno la numerosità minima della docenza di ruolo già in organico nell'anno 2008.
9/3687-A/41.Mazzarella, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
in data 9 marzo 2010 la Camera ha approvato in via definitiva all'unanimità la legge «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»;
l'approvazione della legge sulle cure palliative è una legge importante perché fa sì che l'Italia sia tra i Paesi europei più avanzati in questa materia,

impegna il Governo

ad individuare nell'ambito dei percorsi formativi del personale sanitario medico ed infermieristico la istituzione di corsi di specializzazione in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesse alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative.
9/3687-A/42.Lenzi, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
tra un quindicennio in Italia il numero dei medici sarà inferiore di circa un terzo rispetto all'attuale: dai 5,9 ogni mille abitanti oggi in servizio si passerà rapidamente ai 3,9-4,1 per mille abitanti, con una forte riduzione soprattutto ma non solo dei medici di base, dei geriatri e dei pediatri;
quando sarà esaurita la «bolla» di super-iscrizioni degli anni '70-'80, l'Italia allineerà il rapporto dei medici per abitanti a quello più basso dei paesi Ocse e si passerà così dalla pletora del passato alla carenza di medici del futuro. Le previsioni parlano di un'inversione di tendenza a partire dal 2015 che porterà nel giro di dieci anni il numero di medici da 350 mila a circa 250 mila;
entro il 2025, quindi, mancheranno medici di base, pediatri, chirurghi, fisiatri, infermieri, pressoché tutti i 22 profili professionali della sanità vedranno un forte ridimensionamento di nuove leve, come recenti allarmi delle organizzazioni Sindacali del personale medico hanno messo in luce, evidenziando come la condizione di fabbisogno di personale per il Sistema Sanitario pubblico non troverà sul mercato del lavoro, sufficiente offerta qualificata in ragione di uno squilibrio fra pensionamenti e nuovi laureati specializzati;
è necessario «ri-programmare» il numero degli accessi alle professioni mediche e sanitarie in modo da poter garantire una formazione adeguata, eccellenza medica e assistenza continuativa in tutto il territorio nazionale sulla base del fabbisogno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative necessarie ad evitare il peggioramento della qualità del servizio sanitario nazionale conseguente alla eventuale carenza di personale sanitario medico e infermieristico anche attraverso un innalzamento del numero delle immatricolazioni consentite alle facoltà di medicina e chirurgia nonché alle successive specializzazioni, adeguandolo a quello che è il reale fabbisogno del Paese.
9/3687-A/43.Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni note vicende hanno dimostrano come i test per l'accesso ai corsi di laurea sono stati spesso caratterizzati da irregolarità tanto da produrre più inchieste giudiziarie, generando aspre polemiche, forti dubbi ed una diffusa insoddisfazione negli studenti che accusano le istituzioni di scoraggiare chi vuole emergere per meriti personali e di non promuovere lo studio e la cultura nel nostro Paese;
ulteriori dubbi e grande insoddisfazione suscita la recente notizia apparsa lo scorso 20 novembre in più organi di stampa del nipote del boss di una delle cosche di 'ndrangheta calabrese che, iscritto alla facoltà di architettura dell'università Mediterranea di Reggio Calabria, riesce a sostenere in meno di quarantacinque giorni ben nove esami;
tutti i giovani studenti hanno il diritto di crescere e formarsi nel rispetto della legalità,

impegna il Governo

ad avviare un'inchiesta amministrativa nei confronti della facoltà di architettura presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, al fine di garantire e tutelare gli studenti più meritevoli e dare loro la possibilità di avviare il proprio percorso formativo nel rispetto delle proprie conoscenze e delle loro reali competenze.
9/3687-A/44.Pedoto.

La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni note vicende hanno dimostrano come i test per l'accesso ai corsi di laurea sono stati spesso caratterizzati da irregolarità tanto da produrre più inchieste giudiziarie, generando aspre polemiche, forti dubbi ed una diffusa insoddisfazione negli studenti che accusano le istituzioni di scoraggiare chi vuole emergere per meriti personali e di non promuovere lo studio e la cultura nel nostro Paese;
ulteriori dubbi e grande insoddisfazione suscita la recente notizia apparsa lo scorso 20 novembre in più organi di stampa del nipote del boss di una delle cosche di 'ndrangheta calabrese che, iscritto alla facoltà di architettura dell'università Mediterranea di Reggio Calabria, riesce a sostenere in meno di quarantacinque giorni ben nove esami;
tutti i giovani studenti hanno il diritto di crescere e formarsi nel rispetto della legalità,

impegna il Governo

ad avviare, per quanto di competenza, un'inchiesta amministrativa nei confronti della facoltà di architettura presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, al fine di garantire e tutelare gli studenti più meritevoli e dare loro la possibilità di avviare il proprio percorso formativo nel rispetto delle proprie conoscenze e delle loro reali competenze.
9/3687-A/44.(Testo modificato nel corso della seduta) Pedoto.

La Camera,
premesso che:
nel mese di ottobre del 2006 il Governo in carica con il decreto legge n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dispose la soppressione dei comitati di valutazione nazionali delle università e degli enti e la nascita dell'Agenzia indipendente per la valutazione del sistema universitario e della ricerca;
il disegno di legge recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» come il decreto legislativo n. 213 del 2009 sul riordino degli enti nazionali di ricerca vigilati dal MIUR presuppongono il funzionamento dell'ANVUR;
a tutt'oggi non risultano nominati i componenti del consiglio direttivo e l'ANVUR non è operativa;

impegna il Governo

a provvedere all'avvio operativo dell'ANVUR nel più breve tempo possibile.
9/3687-A/45.Capitanio Santolini, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» introduce criteri per l'allocazione di risorse su base meritocratica;
tali disposizioni, come quelle attualmente vigenti in materia, risultano poco efficaci in quanto le risorse del fondo sono assegnate alla fine dell'esercizio di competenza;
nello specifico, nonostante le vigenti norme sulla programmazione e sull'allocazione del fondo di finanziamento ordinario per le università, ancora oggi non risulta ripartita la competenza per il 2010,

impegna il Governo

ad assicurare che gli atenei possano conoscere entro il mese di novembre, in sede di redazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, i risultati del processo di valutazione e, in via presuntiva e fatte salve le decisioni assunte in sede di approvazione del Bilancio dello Stato, l'ammontare delle risorse da allocare nel bilancio di previsione.
9/3687-A/46.Binetti, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» viene emanato contestualmente al riordino degli enti nazionali di ricerca vigilati dal MIUR in base al decreto legislativo n. 213 del 2009;
sono poche le disposizioni di interconnessione tra i sistemi ed è carente il quadro strategico nazionale in quanto il Programma Nazionale della Ricerca risulta ancora a livello di bozza;
considerata l'importanza di valorizzare ed integrare la rete di laboratori degli enti, ed in particolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con le università e in considerazione delle disposizioni sulla federazione tra Atenei prevista dall'articolo 3 che comprende anche gli enti di ricerca e dell'articolo 15 del citato decreto di riordino sulle infrastrutture di ricerca,

impegna il Governo

a perseguire nell'applicazione della riforma anche con riferimento alla definizione degli statuti di enti ed università obiettivi di integrazione e razionalizzazione per rendere più competitivo e razionale il sistema.
9/3687-A/47.Enzo Carra.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 comma 2 del disegno di legge recante «Norme in materia di organizzazione dell'università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» prevede la possibilità per le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità di bilancio a sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi alternativi a quelli indicati all'articolo 2;
sarebbe dispendioso ed inutile se il decreto che definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione fosse emanato oltre il termine dei sei mesi fissato per l'adeguamento degli statuti costringendo le università virtuose a cambiamenti continui degli assetti;

impegna il Governo

a provvedere, non oltre tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge, ad emanare il decreto che definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e gli eventuali accordi di programma nel termine di sei mesi.
9/3687-A/48.Nunzio Francesco Testa.

La Camera,
premesso che:
uno dei perni principali della riforma in esame è dato dalla valutazione e dalle misure per la qualità e l'efficienza del sistema;
l'articolo 5 affida ad una delega legislativa la definizione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
il comma 7-bis precisa che non essendo possibile procedere alla quantificazione degli effetti finanziari dagli stessi decreti legislativi, la quantificazione sarà effettuata al momento dell'adozione degli stessi e, qualora dovessero risultare ulteriori oneri, i decreti non potrebbero essere emanati fino alla copertura con provvedimenti legislativi;
che il mancato avvio dei processi di valutazione potrebbe vanificare la riforma e provocare danni al sistema già molto fragile,

impegna il Governo

a monitorare e quantificare eventuali oneri provvedendo al reperimento delle risorse in modo tale che nel caso in cui si rendesse necessaria la copertura sia rispettato almeno il termine dei 12 mesi non solo per «l'adozione» ma anche per l'emanazione e l'entrata in vigore dei decreti.
9/3687-A/49.Lusetti, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, al comma 2 lettera a-bis) dell'articolo 16, prevede «l'Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale» e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia;
si prevede per l'abilitazione, con un successivo decreto, un numero massimo di pubblicazioni per la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori;
alle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di favorire, nell'emanazione delle disposizioni attuative del provvedimento in oggetto, un numero di pubblicazioni al fine di premiare il merito, inserendo anche un limite minimo più alto.
9/3687-A/50.Barani.