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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di lunedì 13 dicembre 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 dicembre 2010.

Alessandri, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, Dal Lago, Donadi, Fitto, Franceschini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Meloni, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Saglia, Stefani, Tremonti, Vegas, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 dicembre 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
SIRAGUSA ed altri: «Norme per assicurare la funzionalità del sistema scolastico e per la rinnovazione di concorsi per dirigenti scolastici» (3941);
CAPARINI ed altri: «Modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza» (3942);
DI STANISLAO: «Disposizioni concernenti l'utilizzo selettivo di navi radiate dai ruoli del naviglio militare per il ripopolamento della fauna ittica e la promozione del turismo subacqueo» (3943);
RIA: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica» (3944).

In data 3 dicembre 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
GALATI: «Disposizioni per la redazione di una mappa degli itinerari dei prodotti d'eccellenza italiani» (3945);
BORGHESI: «Disposizioni concernenti la limitazione della dotazione e l'uso di autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni» (3946);
SCHIRRU ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996» (3947).

In data 6 dicembre 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
NASTRI: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale e altre disposizioni per la sicurezza della circolazione e per l'assistenza alle vittime della strada» (3948);
NEGRO: «Modifica all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente la durata massima complessiva del congedo spettante per l'assistenza di ciascun figlio con invalidità grave» (3949).

In data 7 dicembre 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
DOZZO ed altri: «Norme per la valorizzazione del patrimonio ferroviario in disuso» (3950);
MONTAGNOLI ed altri: «Disciplina della professione di estetista professionale e dell'attività di onicotecnico» (3951).

In data 9 dicembre 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
BRESSA e SERENI: «Nuova disciplina del Servizio civile nazionale» (3952).

In data 10 dicembre 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
CALEARO CIMAN: «Modifiche all'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174, e all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti la disciplina del contratto di lavoro autonomo per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista presso le imprese del medesimo settore» (3953).
Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

La proposta di legge FUGATTI ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di contratti di apertura di credito e di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti» (3551) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Allasia, Bitonci, Buonanno, Cavallotto, Consiglio, Crosio, Desiderati, Guido Dussin, Fedriga, Goisis, Grimoldi, Lanzarin, Lussana, Laura Molteni, Nicola Molteni, Montagnoli, Munerato, Pastore, Pini, Polledri, Torazzi, Vanalli e Volpi.

Trasmissione dal Senato.

In data 7 dicembre 2010 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 2363. - «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari» (approvato dalla Camera e modificato dalla 9a Commissione permanente del Senato) (2260-bis-B).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
VERDINI ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di assegnazione dei seggi» (3822) Parere della V Commissione;
OSVALDO NAPOLI: «Modifica dell'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di acquisto della cittadinanza da parte dei figli di coloro che acquistano o riacquistano la cittadinanza italiana» (3855) Parere della V Commissione;
DI STANISLAO: «Modifiche alle disposizioni concernenti l'immissione diretta dei congiunti delle vittime del dovere nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (3860) Parere delle Commissioni IV, V, XI e XIII;
DI STANISLAO: «Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di accesso dei congiunti di appartenenti alle Forze di polizia vittime del dovere al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato» (3861) Parere della V Commissione.

II Commissione (Giustizia):
CAVALLARO ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di termine per la costituzione dell'attore in caso di opposizione a decreto ingiuntivo» (3794) Parere della I Commissione;
VITALI ed altri: «Introduzione dell'articolo 315-bis del codice di procedura penale, concernente la riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni» (3821) Parere delle Commissioni I, V e VII;
DI PIETRO ed altri: «Modifica all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente la destinazione parziale dei proventi derivanti dai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al finanziamento di progetti di educazione scolastica per ragazzi disagiati» (3840) Parere delle Commissioni I, V e VII;
D'IPPOLITO VITALE: «Istituzione della figura professionale del mediatore familiare» (3868) Parere delle Commissioni I, V, VII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MAURIZIO TURCO ed altri: «Soppressione del tribunale di Crema» (3884) Parere delle Commissioni I, V e XI.

V Commissione (Bilancio):
GIANCARLO GIORGETTI ed altri: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri» (3921) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VI, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VI Commissione (Finanze):
TORAZZI ed altri: «Rideterminazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco» (3833) Parere delle Commissioni I e V.

VII Commissione (Cultura):
CARLUCCI: «Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico» (3832) Parere delle Commissioni I, II, III e XIV.

VIII Commissione (Ambiente):
LIBÈ ed altri: «Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (3811) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
FRANCESCHINI ed altri: «Norme per il superamento della gestione emergenziale e per il funzionamento ordinario del ciclo dei rifiuti, nonché interventi in materia ambientale nella regione Campania» (3886) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
S. 2363. - «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari» (approvato dalla Camera e modificato dalla 9a Commissione permanente del Senato) (2260-bis-B) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII e XII.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti):
GRAZIANO ed altri: «Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili» (3853) Parere delle Commissioni II, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni.

Con nota pervenuta il 3 dicembre 2010, il presidente della sezione penale dibattimento collegiale del tribunale di Larino ha trasmesso una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Remo Di Giandomenico, deputato al momento dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 45/07 RGNR - n. 458/07 RG GIP. La domanda è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 10).

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1o dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione della regione Sardegna concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa, relativa all'anno 2009 (doc. CCI, n. 23).

Questo documento - che sarà stampato - è stato trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia di una ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23 novembre 2010, relativa agli scioperi proclamati per il giorno 26 novembre 2010, riguardanti gli assistenti di volo, il personale navigante di cabina e i piloti della società Meridiana Fly e il personale navigante piloti e assistenti di volo del gruppo Alitalia CAI.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 288 del 4-8 ottobre 2010 (doc. VII, 495) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, commi 5 e 9, della legge della regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, commi 5 e 9, della stessa legge della regione Lombardia n. 22 del 2000 sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione:
alla X Commissione (Attività produttive);
sentenza n. 289 del 4-8 ottobre 2010 (doc. VII, 496) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della regione Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6 (Linee guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 - Un sistema di garanzie per la salute - Piano di riordino della rete ospedaliera), nonché del punto 5 dell'allegato «Piano di riordino posti letto ospedalieri», sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, in relazione all'articolo 43 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, in relazione agli articoli 3, 24, 41, 42, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione:
alla XII Commissione (Affari sociali);
sentenza n. 290 del 4-8 ottobre 2010 (doc. VII, 497) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 2 della Costituzione, dal tribunale di Ravenna:
alla XI Commissione (Lavoro);
sentenza n. 291 del 4-8 ottobre 2010 (doc. VII, 498) con la quale:
dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Genova:
alla II Commissione (Giustizia);
sentenza n. 294 del 4-8 ottobre 2010 (doc. VII, 500) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo della Campania:
alla XI Commissione (Lavoro);
sentenza n. 301 del 18-22 ottobre 2010 (doc. VII, 504) con la quale:
dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Raffaele Jannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per le quali pende un processo penale dinanzi al tribunale di Milano costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 febbraio 2009 (doc. IV-ter, n. 6);
alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza n. 302 del 18-22 ottobre 2010 (doc. VII, 505) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Sanremo:
alla VI Commissione (Finanze);

sentenza n. 303 del 20-28 ottobre 2010 (doc. VII, 506) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato:
alla XI Commissione (Lavoro);
sentenza n. 304 del 20-28 ottobre 2010 (doc. VII, 507) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sollevata, in riferimento agli articoli 97 e 98 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro:
alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro);
sentenza n. 311 del 25 novembre 2010 (doc. VII, 510) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, penultimo comma, della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio:
alla VII Commissione (Cultura);
sentenza n. 312 del 2-5 novembre 2010 (doc. VII, 511) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge della regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), proposta in riferimento agli articoli 3, 23, 41, 42, 97, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, della medesima legge della regione Campania n. 19 del 2009, proposta in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza n. 316 del 3-11 novembre 2010 (doc. VII, 515) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), sollevata, in riferimento agli articoli 38, secondo comma, 36 e 3 della Costituzione, dal tribunale di Vicenza:
alla XI Commissione (Lavoro);
sentenza n. 324 del 3-12 novembre 2010 (doc. VII, 516) con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), promosse, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalle regioni Toscana e Marche;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2009, promosse, in riferimento agli articoli 117, secondo e terzo comma, e 119 della Costituzione, dalle regioni Piemonte, Toscana e Marche;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009 promossa, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dalla regione Toscana;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009 promossa, in riferimento all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dalla regione Toscana:
alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro);
sentenza n. 327 del 3-17 novembre 2010 (doc. VII, 519) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30 della legge della regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della regione Puglia), sollevata, in riferimento agli articoli 97, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, quinta sezione giurisdizionale:
alla XI Commissione (Lavoro);
sentenza n. 328 del 3-17 novembre 2010 (doc. VII, 520) con la quale:
dichiara che non spettava alla Provincia autonoma di Bolzano deliberare l'eliminazione della denominazione e dell'emblema della Repubblica italiana dai modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia;
annulla, di conseguenza, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1034 del 14 aprile 2009, recante approvazione dei nuovi modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado, nella parte in cui approva allegati privi della denominazione e dell'emblema della Repubblica:
alla VII Commissione (Cultura);
sentenza n. 342 del 17-26 novembre 2010 (doc. VII, 527) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2010), sollevata dalla regione siciliana, in riferimento agli articoli 36 e 37 del regio-decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della regione siciliana), e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria):
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze);
sentenza n. 345 del 29 novembre - 1o dicembre (doc. VII, 529) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 novembre 2009, n. 10 (Norme in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere), nella parte in cui ha sostituito l'articolo 4, comma 8, della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7 (Disciplina delle cave e delle torbiere), proposta, in riferimento agli articoli 4, 8, primo comma, punti 5, 6 e 14, e 9, punto 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla X Commissione (Attività produttive);
sentenza n. 346 del 29 novembre - 1o dicembre (doc. VII, 530) con la quale:
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative anteriori al 1o gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), promossa in riferimento agli articoli 2, 3, 8, n. 2, 16, 19, 99, 100, 101, 102, 105 e 107 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), nonché agli articoli 3, 5, 6, 10, 11, 76, 77, 116 e 117, primo comma, della Costituzione e, inoltre, in relazione a diverse norme di attuazione del medesimo statuto (tra le quali, in particolare: decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574; decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846; decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571; decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89; decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574); nonché in relazione all'Accordo di Parigi tra Italia e Austria del 5 settembre 1946; al Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947; alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 10 dicembre 1948; alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950; alla Risoluzione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 23 aprile 1959, n. 715 (XXVII), all. A; alla Risoluzione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 31 maggio 1968, n. 1314 (XLIV); alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992; alla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1992 in tema di diritti di persone appartenenti a minoranze; alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1o febbraio 1995; alla Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali del 20 ottobre 2005 - «limitatamente alla parte in cui mantiene in vigore il regio-decreto 29 marzo 1923, n. 800 (Allegato 2, n. 190), convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (Allegato 1, n. 182)», dalla Provincia autonoma di Bolzano:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza n. 351 del 29 novembre - 3 dicembre 2010 (doc. VII, 532) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona:
alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 8 ottobre 2010, sentenza n. 287 del 4-8 ottobre (doc. VII, n. 494), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), limitatamente all'inciso «salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale»:
alla II Commissione (Giustizia);
con lettera in data 8 ottobre 2010, sentenza n. 293 del 4-8 ottobre (doc. VII, n. 499), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità):
alla VIII Commissione (Ambiente);
con lettera in data 15 ottobre 2010, sentenza n. 296 del 6-15 ottobre 2010 (doc. VII, n. 501), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati:
alla II Commissione (Giustizia);
con lettera in data 22 ottobre 2010, sentenza n. 299 del 18-22 ottobre 2010 (doc. VII, n. 502), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 2, lettera h), e 3, lettera h), della legge della regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge della regione Puglia n. 32 del 2009, proposta, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere b), h) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 5 e 6, della legge della regione Puglia n. 32 del 2009, proposta, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3, lettere da a) a g) e da i) ad l); 2; 3; 4, comma 4; 5, comma 1, lettere a) e b); 6, comma 1, lettere b) e c); 13 e 14 della legge della regione Puglia n. 32 del 2009, proposte, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), h) ed l), della Costituzione, ed in relazione agli articoli 4, 5, 10, 10-bis, 11, 13, 14, 19 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge della regione Puglia n. 32 del 2009, proposta, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 5 e 6, della legge della regione Puglia n. 32 del 2009, proposta, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 3, della legge della regione Puglia n. 32 del 2009, proposta, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
con lettera in data 22 ottobre 2010, sentenza n. 300 del 18-22 ottobre 2010 (doc. VII, n. 503), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37 (Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore):
alla XII Commissione (Affari sociali);
con lettera in data 5 novembre 2010, sentenza n. 309 del 2-5 novembre 2010 (doc. VII, n. 508), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 2 e 3, della legge della regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), come sostituito dall'articolo 3 della legge della regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63 [Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l'infanzia]; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 13, commi 1, 4, 5 e 6, della legge della regione Toscana n. 32 del 2002, come sostituito dall'articolo 3 della legge della regione Toscana n. 63 del 2009, promossa, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera n), e terzo, e 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla VII Commissione (Cultura);
con lettera data in 5 novembre 2010, sentenza n. 310 del 2-5 novembre 2010 (doc. VII, n. 509), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esclude l'applicazione ai medesimi provvedimenti dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990:
alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
con lettera in data 11 novembre 2010, sentenza n. 313 del 3-11 novembre 2010 (doc. VII, n. 512), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, della legge della regione Toscana 23 novembre 2009 n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 - Disposizioni in materia di energia), nella parte in cui, sostituendo il comma 3 dell'articolo 16, della legge della regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), ha inserito i numeri 1 e 2 della lettera f);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 4, della legge della regione Toscana n. 71 del 2009; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 10, comma 2, per il resto, della legge della regione Toscana n. 71 del 2009, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla X Commissione permanente (Attività produttive);
con lettera in data 11 novembre 2010, sentenza n. 314 del 3-11 novembre 2010 (doc. VII, n. 513), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 9 e 10 della legge della regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, recante «Modifiche alla legge regionale 1o dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale», nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro:
alla IX Commissione (Trasporti);
con lettera in data 11 novembre 2010, sentenza n. 315 del 3-11 novembre 2010 (doc. VII, n. 514), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 18, della legge della regione Liguria 1o luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a soggetti non residenti nelle aree medesime:
alla XIII Commissione (Agricoltura);
con lettera in data 17 novembre 2010, sentenza n. 325 del 3-17 novembre 2010 (doc. VII, n. 517), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23-bis, comma 10, lettera a), prima parte, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) - articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 - sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, limitatamente alle parole: «l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1, 4, 5, 6 e 14, della legge della regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione della Autorità d'ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania Legge finanziaria anno 2010); dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 23-bis, nel testo originario, nonché dei commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 23-bis, nel testo modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 23-bis, sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, nonché del comma 10 dello stesso articolo, nel testo originario, promosse, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 23-bis, nel testo modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'articolo 117, primo, secondo e quarto comma, della Costituzione, dalla regione Toscana;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell'articolo 23-bis, nel testo originario, promossa, in riferimento agli articoli 5, 114, 117, sesto comma, e 118, della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 8 dell'articolo 23-bis, nel testo modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse: in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dalle regioni Toscana ed Emilia-Romagna; in riferimento agli articoli 117, primo e secondo comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione, dalle regioni Liguria e Umbria; in riferimento agli articoli 114, 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna; in riferimento agli articoli 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118, della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 9 dell'articolo 23-bis, nel testo modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'articolo 117, primo e quarto comma, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferisce al servizio idrico integrato, promossa, in riferimento all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, dalla regione Marche;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promossa, in riferimento all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, lettera b), e 3 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, della Costituzione, dalle regioni Liguria e Umbria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promosse: in riferimento all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dalla regione Liguria; in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario e in quello modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, in riferimento agli articoli 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse: in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione e agli articoli 3, comma 1, 4, commi 2 e 4, della Carta europea dell'autonomia locale di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985), dalle regioni Liguria e Umbria; in riferimento all'articolo 117, secondo e quarto comma, della Costituzione, dalla regione Toscana; in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalle Regioni Liguria e Umbria; in riferimento all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Piemonte; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla regione Puglia;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 nel testo modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 e dell'articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, della Costituzione, dalla regione Piemonte; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 nel testo modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 e dell'articolo 15, comma 1-ter, del medesimo decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato, promosse, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione e agli articoli 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non ché all'articolo 117, secondo comma, lettera e), quarto e sesto comma, della Costituzione, dalla regione Marche;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento agli articoli 117, primo comma, della Costituzione e agli articoli 3, comma 1, 4, commi 2 e 4, della Carta europea dell'autonomia locale, nonché agli articoli 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, in riferimento agli articoli 3 e 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo e quarto comma, della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
con lettera in data 17 novembre 2010, sentenza n. 326 del 3-17 novembre 2010 (doc. VII, n. 518), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2010), nella parte in cui:
a) nel primo periodo, nel richiamare l'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sopprime il concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane con il fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
b) nel medesimo primo periodo, contiene l'inciso «e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane»;
c) nel secondo periodo, prevede la devoluzione ai comuni, già facenti parte delle comunità montane, del trenta per cento delle risorse provenienti dal fondo ordinario nazionale per gli investimenti;
d) nel secondo periodo, contiene l'inciso «e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane»;
dichiara inammissibili le residue questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 187, della legge n. 191 del 2009, promosse dalle regioni Calabria, Liguria e Campania in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 97, 114, 117, 118, 119, 123, 136 e 137 della Costituzione, ai principi di ragionevolezza, di leale collaborazione, di certezza delle entrate e di affidamento; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 186, lettera a), della legge n. 191 del 2009 (testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, n. 302 - supplemento ordinario n. 243), promossa dalla regione Toscana in riferimento agli articoli 114, 117 e 119 della Costituzione;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009 (testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 supplemento ordinario n. 243), promosse dalle regioni Toscana e Campania in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione:
alla V Commissione permanente (Bilancio);
con lettera in data 17 novembre 2010, sentenza n. 331 del 3-17 novembre 2010 (doc. VII, n. 521), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Basilicata n. 1 del 2010; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della regione Campania n. 2 del 2010;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge della regione Puglia n. 30 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 41, 117, secondo comma, lettere d), e), h) ed s), e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, ed ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione tra Stato e regioni:
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
con lettera in data 24 novembre 2010, sentenza n. 332 del 15-24 novembre 2010 (doc. VII, n. 522), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 11, comma 5, e 57, comma 1, della legge della regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della regione Legge Finanziaria 2010); dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 57, commi 2 e 3, della legge della regione Marche n. 31 del 2009:
alla XI Commissione (Lavoro);
con lettera in data 24 novembre 2010, sentenza n. 333 del 15-24 novembre 2010
(doc. VII, n. 523), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzione e dotazioni organiche):
alla XI Commissione (Lavoro);
con lettera in data 24 novembre 2010, sentenza n. 334 del 15-24 novembre 2010
(doc. VII, n. 524), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 25, commi 1 e 2, e 28, comma 1, della legge della regione Abruzzo 4 dicembre 2009, n. 30 (Disciplina dell'apprendistato); dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 4, e 29, commi 1, 2 e 3, della legge della regione Abruzzo 4 dicembre 2009, n. 30 (Disciplina dell'apprendistato), promossa, in riferimento agli articoli 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla XI Commissione (Lavoro);
con lettera in data 26 novembre 2010, sentenza n. 340 del 17-26 novembre 2010
(doc. VII, n. 525), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 2, della legge della regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2010):
alla VI Commissione (Finanze);
con lettera in data 26 novembre 2010, sentenza n. 341 del 17-26 novembre 2010
(doc. VII, n. 526), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2010); dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 240, della citata legge n. 191 del 2009, promossa dalla regione Toscana, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e al principio di sussidiarietà:
alla VIII Commissione (Ambiente);
con lettera in data 26 novembre 2010, sentenza n. 344 del 17-26 novembre 2010
(doc. VII, n. 528), con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 16, della legge della regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della regione Puglia), nella parte in cui richiama gli articoli 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento 4 ottobre 2006, n. 16. (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella regione Puglia);
dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007, nella parte in cui richiama le restanti disposizioni del regolamento n. 16 del 2006:
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
con lettera in data 3 dicembre 2010, sentenza n. 350 del 29 novembre - 3 dicembre 2010 (doc. VII, n. 531), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 - Legge finanziaria 2010):
alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 2 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della stazione sperimentale per i combustibili, per gli esercizi dal 2001 al 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. V, n, 250).

Questo documento - che sarà stampato - è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 2 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, per gli esercizi dal 2001 al 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 251).

Questo documento - che sarà stampato - è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 2 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), per l'esercizio 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 252).

Questo documento - che sarà stampato - è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 2 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della stazione sperimentale per la carta, cartoni, e paste per carta, per gli esercizi dal 2001 al 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 253).

Questo documento - che sarà stampato - è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei conti - sezione dei controllo sugli enti - con lettera in data 3 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), dal 1o gennaio al 31 maggio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 254).

Questo documento - che sarà stampato - è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 7 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Cinecittà Luce Spa, per l'esercizio 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 255).

Questo documento - che sarà stampato - è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 9 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di servizi, per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 256).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 9 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONSIP Spa, per l'esercizio 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 257).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 6 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 25 del 2010, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 26 novembre 2010, e la relativa relazione concernente il monitoraggio sulle modalità di adeguamento da parte delle Amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla sezione centrale di controllo sulla gestione nell'anno 2009.

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 29 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come modificato dall'articolo 1, comma 463, della, legge 27 dicembre 2006, n. 296, la nota informativa concernente la nomina degli organi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 novembre 2010, ha trasmesso la relazione conclusiva riguardante il complesso delle attività e delle iniziative intraprese dalla struttura, del sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti nella regione Campania, relativamente al periodo compreso tra il maggio 2005 e il dicembre 2009 (doc. XXVII, n. 25).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro per le pari opportunità.

Il ministro per le pari opportunità, con lettera del 9 dicembre 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno RAMPI ed altri n.9/1441-quater-C/10, DE BIASI ed altri n. 9/1441-quater-C/19 e, per la parte di propria competenza, POLI ed altri n.9/1441-quater-C/15, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 gennaio 2010, nonché all'ordine del giorno CAPITANIO SANTOLINI ed altri n.9/1441-quater-E/10, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile 2010, concernenti politiche di sostegno all'occupazione femminile.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 dicembre 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre; Piano per una rete energetica europea integrata (COM(2010)677 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Progetto di bilancio generale 2011 - Stato delle entrate e delle spese per sezione (COM(2010)750 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio rettificativo n, 10 del bilancio generale 2010 - Stato delle entrate e delle spese per sezione - sezione III - Commissione (COM(2010)770 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dall'Unione europea);
Libro verde sul futuro dell'IVA - Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente (COM(2010)695 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti dell'Unione europea nel 2009 (COM(2010)709 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla salute delle api (COM(2010)714 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Il ruolo futuro delle iniziative regionali (COM(2010)721 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame della strategia comunitaria sul mercurio (COM(2010)723 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Revisione intermedia del piano d'azione per il consenso europeo sull'aiuto umanitario: per un'azione umanitaria dell'Unione efficace e fondata sui principi (COM(2010)722 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione adottata dal Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili (COM(2010)724 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (attività produttive);
Relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio - Andamento della situazione dei mercati e conseguenti condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte (COM(2010)727 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Sesta relazione sulle statistiche riguardanti il numero di animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici negli Stati membri dell'Unione europea (COM(2010)511 definitivo/2), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali). Tale documento sostituisce il documento (COM(2010)511 definitivo), già assegnato in data 4 ottobre 2010;
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Seconda relazione sul monitoraggio dello sviluppo del mercato ferroviario (COM(2009)676 definitivo/2), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Tale documento sostituisce il documento (COM(2010)676 definitivo), già assegnato in data 22 dicembre 2009;
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Quinta relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (COM(2010)725 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(2010)728 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 dicembre 2010;
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (COM(2010)729 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 10 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito (16440/1/10 REV 1), e relativa motivazione (16440/1/10 REV 1 ADD 1), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (16442/1/10 REV 1) e relativa motivazione (16442/1/10 REV 1 ADD 1), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari, esteri);
Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (16446/1/10 REV 1) e relativa motivazione (16446/1/10 REV 1 ADD 1), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (16447/1/10 REV 1) e relativa motivazione (16447/1/10 REV 1 ADD 1), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 9 dicembre 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di San Giuliano Milanese (Milano), Serra San Bruno (Vibo Valentia), Nibbiola (Novara) e Ravello (Salerno).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

Il presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con lettera in data 9 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 13 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza, emessa dall'Ufficio stesso in data 6 dicembre 2010, con la quale dichiara legittime le richieste di referendum popolare abrogativo sui quesiti individuati dai seguenti titoli:
1) Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione;
2) Servizio idrico integrato. Forme di gestione e procedure di affidamento in materia di risorse idriche. Abrogazione;
3) Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione dei capitale investito. Abrogazione parziale di norma;
4) Norme limitatrici della gestione pubblica del servizio idrico. Abrogazione parziale;
5) Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme;
6) Abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri a comparire in udienza penale.

Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 3 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative al mese di ottobre 2010.

Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettere in data 23 e 26 novembre 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n, 14:
della conferma dell'ingegner Domenico Totaro a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val D'Agri - Lagonegrese;
della conferma del dottor Gianfranco Giuliante a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Majella;

della nomina del dottor Girolamo Pugliese a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (301).

Tale richiesta, in data, 3 dicembre 2010, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 12 gennaio 2011. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 dicembre 2010.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 17, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (302).

Tale richiesta, in data 3 dicembre 2010, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 12 gennaio 2011. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 dicembre 2010.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 3 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2010 (303).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 gennaio 2011.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute (304).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 gennaio 2011. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 28 dicembre 2010.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (305).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 gennaio 2011. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 28 dicembre 2010.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dei regolamenti (CE) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe (306).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 22 gennaio 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI FRANCESCHINI, DONADI ED ALTRI N. 1-00492 E ADORNATO ED ALTRI N. 1-00511 DI SFIDUCIA AL GOVERNO

Mozioni

La Camera,
preso atto che il Governo non ha più il compiuto sostegno dell'originaria maggioranza,
considerato che la permanenza in carica dell'Esecutivo non consente di affrontare e risolvere alcuno dei gravi problemi del Paese,
esprime, ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione, la propria sfiducia al Governo.
(1-00492)
«Franceschini, Donadi, Agostini, Albonetti, Amici, Argentin, Bachelet, Barbi, Barbato, Baretta, Bellanova, Benamati, Berretta, Bersani, Bindi, Bobba, Bocci, Boccia, Boccuzzi, Boffa, Bonavitacola, Bordo, Borghesi, Bossa, Braga, Brandolini, Bratti, Bressa, Bucchino, Burtone, Calvisi, Cambursano, Capano, Capodicasa, Cardinale, Carella, Marco Carra, Castagnetti, Causi, Cavallaro, Ceccuzzi, Cenni, Cimadoro, Ciriello, Codurelli, Colaninno, Colombo, Concia, Corsini, Coscia, Cuomo, Cuperlo, D'Alema, D'Antona, D'Antoni, D'Incecco, Dal Moro, Damiano, De Biasi, De Micheli, De Pasquale, De Torre, Di Giuseppe, Di Pietro, Di Stanislao, Duilio, Esposito, Evangelisti, Fadda, Gianni Farina, Farinone, Fassino, Favia, Fedi, Ferranti, Ferrari, Fiano, Fiorio, Fioroni, Fluvi, Fogliardi, Fontanelli, Aniello Formisano, Froner, Garavini, Garofani, Gasbarra, Gatti, Genovese, Gentiloni Silveri, Ghizzoni, Giachetti, Giacomelli, Ginefra, Ginoble, Giovanelli, Gnecchi, Gozi, Grassi, Graziano, Iannuzzi, La Forgia, Laganà Fortugno, Laratta, Lenzi, Letta, Levi, Lo Moro, Lolli, Losacco, Lovelli, Lucà, Lulli, Luongo, Madia, Maran, Marantelli, Marchi, Marchignoli, Marchioni, Margiotta, Mariani, Cesare Marini, Marrocu, Martella, Pierdomenico Martino, Mastromauro, Mattesini, Mazzarella, Melandri, Melis, Giorgio Merlo, Merloni, Messina, Meta, Migliavacca, Miglioli, Minniti, Miotto, Misiani, Mogherini Rebesani, Monai, Morassut, Mosca, Motta, Mura, Murer, Naccarato, Nannicini, Narducci, Nicolais, Oliverio, Andrea Orlando, Leoluca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi, Paladini, Palagiano, Palomba, Pedoto, Peluffo, Mario Pepe (PD), Pes, Piccolo, Picierno, Piffari, Pistelli, Pizzetti, Pollastrini, Pompili, Porcino, Porta, Portas, Quartiani, Rampi, Razzi, Realacci, Recchia, Rigoni, Rosato, Rossa, Rossomando, Rota, Rubinato, Rugghia, Antonino Russo, Samperi, Sanga, Sani, Santagata, Sarubbi, Sbrollini, Scarpetti, Schirru, Scilipoti, Sereni, Servodio, Siragusa, Soro, Sposetti, Strizzolo, Tempestini, Tenaglia, Federico Testa, Tidei, Tullo, Tocci, Touadi, Trappolino, Livia Turco, Vaccaro, Vannucci, Vassallo, Velo, Veltroni, Ventura, Verini, Vico, Villecco Calipari, Viola, Zaccaria, Zampa, Zazzera, Zucchi, Zunino».
(16 novembre 2010)

La Camera,
preso atto che la delicata situazione internazionale, la crisi economica e monetaria che aggredisce l'Europa e lo stato di malessere sociale di ampie fasce della popolazione italiana richiedono la piena operatività di un Governo solido e sicuro,
alla luce dell'attuale inadeguatezza dell'Esecutivo a garantire, oltre alle misure di contenimento del deficit, il risanamento strutturale della finanza pubblica e il sostegno della ripresa economica e dell'occupazione,
auspicando l'avvio di una nuova fase politica della legislatura ispirata al senso di responsabilità nazionale e istituzionale, che punti a modifiche della legge elettorale per restituire ai cittadini la scelta degli eletti, con un Governo capace di prendere le misure adeguate per evitare il declino del Paese e garantire il suo futuro civile ed economico;
esprime, ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione, la sfiducia nei confronti del Governo.
(1-00511)
«Adornato, Barbareschi, Barbaro, Bellotti, Binetti, Bocchino, Bongiorno, Bosi, Briguglio, Buonfiglio, Buttiglione, Calgaro, Capitanio Santolini, Enzo Carra, Casini, Cera, Cesa, Ciccanti, Commercio, Compagnon, Consolo, Giorgio Conte, Cosenza, De Poli, Delfino, Della Vedova, Di Biagio, Dionisi, Divella, Anna Teresa Formisano, Galletti, Granata, Grassano, Guzzanti, La Malfa, Lamorte, Lanzillotta, Latteri, Libè, Lo Monte, Lo Presti, Lombardo, Lusetti, Mantini, Marcazzan, Melchiorre, Menia, Mereu, Ricardo Antonio Merlo, Misiti, Moffa, Mondello, Moroni, Mosella, Angela Napoli, Naro, Occhiuto, Paglia, Patarino, Perina, Pezzotta, Pisicchio, Poli, Polidori, Proietti Cosimi, Raisi, Rao, Ria, Ronchi, Rosso, Ruben, Ruggeri, Scalia, Scanderebech, Siliquini, Tabacci, Tanoni, Tassone, Nunzio, Francesco Testa, Toto, Tremaglia, Urso, Vernetti, Volontè, Zinzi».
(Presentata il 3 dicembre 2010).