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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 15 dicembre 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 dicembre 2010.

Albonetti, Alessandri, Berlusconi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fitto, Franceschini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Migliavacca, Migliori, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Valducci, Vegas.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Antonione, Berlusconi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fallica, Renato Farina, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Migliavacca, Migliori, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Valducci, Vegas.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 dicembre 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
LUSSANA: «Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire» (3963);
MIOTTO ed altri: «Esclusione degli invalidi affetti dalle patologie di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007 dalle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità» (3964);
CARLUCCI: «Soppressione dei tribunali per i minorenni e istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello nonché di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali» (3965);
CAVALLOTTO e ALLASIA: «Istituzione della "Giornata in memoria delle vittime della repressione delle manifestazioni di protesta per il trasferimento della capitale d'Italia da Torino a Firenze"» (3966).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

La proposta di legge FUGATTI ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di contratti di apertura di credito e di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti» (3551) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Caparini e D'Amico.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
NACCARATO e FIANO: «Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, in materia di autoriciclaggio» (3872) Parere delle Commissioni I e VI.

XI Commissione (Lavoro):
GNECCHI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare» (3871) Parere delle Commissioni I e V.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 10 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro internazionale radio medico (CIRM), per l'esercizio 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 258).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 13 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPSMSAD), per gli esercizi 2009 e 2010 (fino al 31 maggio 2010). Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 259).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 13 dicembre 2010, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data alle mozioni ANTONIONE ed altri n. 1/00430, PEZZOTTA ed altri n. 1/00431, LO MONTE ed altri n. 1/00432, TEMPESTINI ed altri n. 1/00433, MOSELLA ed altri n. 1/00434, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 15 settembre 2010, concernenti adempimenti ed iniziative dell'Italia nell'ambito degli «obiettivi di sviluppo del millennio» in vista del vertice delle Nazioni Unite del 20-22 settembre 2010, ZAMPARUTTI ed altri n. 1/00450, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 6 ottobre 2010, riguardante iniziative in ambito internazionale contro la pena di morte, in particolare per scongiurare l'esecuzione di Sakineh Mahammadi Ashtiani, nonché all'ordine del giorno PIANETTA ed altri n. 9/3610-A/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 luglio 2010, concernente iniziative in ambito internazionale per la messa al bando delle mutilazioni genitali femminili.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettere in data 13 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sulle attività svolte nell'anno 2009 dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), dall'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), dal centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, dall'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), con allegati i bilanci di previsione per l'anno 2010 e la consistenza dell'organico.

Questa documentazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 14 dicembre 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari (COM(2010)716 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia (COM(2010)726 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione dell'impatto (SEC(2010)1511 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 15 dicembre 2010;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM(2010)789 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 15 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla normativa che fissa nel minimo e nel massimo il livello dei corrispettivi dei servizi prestati dalle società organismo di attestazione (SOA) per la qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici.
Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 29 novembre 2010, a pagina 5, seconda colonna, alla decima riga, le parole: «VI (Finanze)» si intendono sostituite dalle seguenti: «IV (Difesa)».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Elementi che riguardano la politica estera dell'Italia nei confronti della Russia - 3-01368

TEMPESTINI, MARAN, AMICI, QUARTIANI, GIACHETTI, BARBI, COLOMBO, CORSINI, LOSACCO, NARDUCCI, PISTELLI e PORTA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
le notizie pubblicate da giornali nazionali e internazionali relative alle valutazioni compiute, in rapporti riservati ma ufficiali, da autorevoli rappresentanti diplomatici in Italia circa i rapporti politici, diplomatici ed economici intercorsi tra l'Italia e la Russia, risollevano la questione della scarsa trasparenza nella conduzione di alcuni dossier particolari di politica estera, che appaiono riservati alla diretta gestione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
tali rapporti appaiono incentrati quasi esclusivamente sulla relazione personale e speciale tra il Presidente del Consiglio dei ministri e l'allora Presidente russo Putin, pur coinvolgendo interessi strategici fondamentali, inerenti la politica energetica, la sicurezza degli approvvigionamenti e interessi economici di prima grandezza per l'azienda nazionale del settore;
l'azione di politica estera, l'immagine internazionale del Paese, la sua diplomazia possono costituire un asset essenziale per l'Italia - un Paese con una forte proiezione internazionale in molti campi, da quello artistico e culturale a quello economico - a patto che i vari soggetti che concorrono a promuovere tale immagine agiscano sinergicamente e «facendo sistema»;
al contrario, l'Italia non riesce a organizzare le proprie risorse nel settore, non valorizza la professionalità della propria diplomazia, non investe in un coordinamento efficace dell'azione di politica estera e anzi sembra consentire una sorta di duplicazione dei centri di conduzione della politica estera, dal momento che la Presidenza del Consiglio dei ministri sembra riservarsi l'autonoma gestione di alcuni dossier internazionali di particolare sensibilità e rilievo, producendo inefficienze e incoerenze da una parte e riducendo, dall'altra, la trasparenza e la possibilità di controllo parlamentare;
questi profili sono appunto particolarmente ricorrenti ed evidenti nella costante attenzione del Governo nei confronti della Russia e di alcuni altri Paesi, di rilevante importanza strategica per l'Italia, ma soprattutto di particolare complessità e delicatezza quanto al quadro generale delle relazioni internazionali;
quanto ai rapporti con Mosca, nessuno può dubitare della necessità, oggi e nel futuro, di addivenire a un salto di qualità in positivo nei rapporti tra l'Europa e la Russia, superando il passato rapporto di diffidenza e antagonismo verso una cooperazione e una partnership strategica, che addirittura rinnovi profondamente l'architettura di sicurezza europea, creando un'area di stabilità e prosperità economica;
in particolare, non può non esservi apprezzamento per i passi avanti compiuti nel vertice Nato di Lisbona, nell'auspicio di una rapida ratifica da parte del Senato americano del nuovo Trattato Start, quale presupposto per ulteriori riduzioni negli armamenti atomici e convenzionali;
in questo contesto di dialogo positivo e di riavvicinamento delle posizioni politiche, l'Italia potrebbe veramente assurgere, per i suoi legami storici e culturali, a ruolo di ponte e cerniera tra l'Europa e la Russia, promuovendo una cooperazione franca e proficua per entrambi e agendo da facilitatrice e acceleratrice del processo democratico interno allo Stato russo, sfruttando la complementarietà tra le nostre economie, caratteristica comune all'intera industria europea;
presupposto di questo risultato sarebbe una condotta diplomatica istituzionalmente attenta, di grande spessore e contenuto politico; una politica estera vista, al contrario, come pragmatica e utilitarista, eccessivamente inquinata da interessi particolari, finisce per perdere di credibilità, troppo arrendevole sulle questioni dei diritti, poco prudente sul tema della dipendenza energetica e, quindi, in sostanza di scarso spessore politico;
danneggiano, invece, la politica estera italiana, oltre all'eccessiva personalizzazione del rapporto con il Presidente russo Vladimir Putin, la scarsa trasparenza sull'agenda e i contenuti dei colloqui, più volte tenuti in viaggi definiti «non ufficiali», quindi non oggetto di valutazione parlamentare, e il moltiplicarsi di iniziative slegate da qualsiasi coordinamento con i partner, europei e non, con la conseguenza di rendere meno influente il ruolo politico italiano, considerato ispirato a una diplomazia esclusivamente «mercantile», priva di considerazioni strategiche, politiche o etiche;
la linea del Governo è stata, inoltre, segnata dalla costante difesa delle azioni più censurabili della Presidenza della Russia in Cecenia, dall'assenza di un confronto serio sull'insufficiente rispetto dei diritti umani, della libertà di stampa, dalla mancata denuncia dei comportamenti illiberali tenuti dalle autorità russe nel trattare gli oppositori politici interni, infine dalla singolare arrendevolezza alle ragioni addotte da Mosca nella questione del Kosovo, ovvero in tutta la partita energetica legata ai grandi progetti di infrastrutture strategiche per il trasporto del gas;
in particolare, si deve insistere nel rilevare come la conduzione della politica energetica e le scelte strategiche ad essa connesse non sono state mai oggetto di un dibattito parlamentare e alcuni atti politici rilevanti si sono svolti senza che il Parlamento ne fosse informato in alcun modo, come già denunciato dal gruppo del Partito democratico, in particolare nell'interpellanza urgente presentata il 13 gennaio 2009;
medesime preoccupazioni, critiche e valutazioni possono essere fatte per iniziative analoghe assunte nei confronti della Bielorussia e di altri Stati europei e centroasiatici, con profili politici interni simili a quelli rilevati per la Russia;
addirittura inquietanti appaiono ulteriori risvolti, presenti nelle indiscrezioni uscite sulla stampa nazionale e internazionale, circa vantaggi impropri e legami inopportuni con le autorità di Governo italiane, aspetti sui quali è doveroso sgombrare rapidamente il campo informando prontamente e compiutamente il Parlamento -:
quali risposte il Governo intenda fornire ai pesanti interrogativi che si ricavano dalla lettura delle indiscrezioni pubblicate sul sito Wikileaks e riprese dalla stampa internazionale, collegate alla scarsa trasparenza della complessiva azione di politica estera condotta dall'Italia nei confronti della Russia e sulla quale il Parlamento non è mai stato sufficientemente informato. (3-01368)

Elementi in ordine ai rischi connessi alla situazione del sistema fognario in alcuni comuni della provincia di Taranto, anche in relazione al rispetto della normativa comunitaria in materia - 3-01373

PATARINO e DELLA VEDOVA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
nella provincia di Taranto la cittadina di Sava, di 17 mila abitanti, e parte di Manduria (comprese le zone a mare) risultano prive di un sistema fognario;
da decenni si dibatte invano circa la realizzazione degli impianti;
attualmente una parte delle risorse è disponibile ed alcuni giorni fa, presso la regione Puglia, ha avuto luogo una conferenza di servizi per acquisire i pareri necessari;
la strada, tuttavia, appare ancora lunga ed irta di ostacoli, soprattutto a causa delle resistenze che si frappongono sul territorio da parte di alcuni enti locali;
l'intera comunità di Sava non può tollerare ulteriormente un simile degrado, assolutamente inaccettabile nel terzo millennio, anche in considerazione del fatto che il protrarsi di tale situazione può comportare il verificarsi di una pericolosissima emergenza di natura igienico-sanitaria (non sono rari gli episodi di sversamento delle acque nere in strada nei giorni di abbondanti piogge), con gravissime conseguenze sul piano sociale ed economico;
va ricordato che da tempo è sottoposta all'attenzione dei competenti organi comunitari la situazione di oltre 500 comuni italiani per il mancato trattamento delle acque reflue -:
di quali elementi disponga il Governo su quanto segnalato in premessa e se non ritenga di assumere iniziative, per quanto di competenza, anche al fine del rispetto della normativa comunitaria relativa al trattamento delle acque reflue. (3-01373)

Iniziative volte al superamento della doppia imposizione contributiva a carico di agenti e rappresentanti di commercio - 3-01369

REGUZZONI, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, LUSSANA, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
come previsto dalla legge finanziaria per il 1997 (articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), i soggetti esercenti attività commerciali, qualora «esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente»;
tale disposizione di legge ha portato a non pochi casi di contenzioso giudiziario inerente l'assoggettamento a doppia contribuzione;
in particolare, gli agenti, rappresentanti e intermediari del commercio sono obbligati, per legge, al versamento contributivo sia all'Inps che all'Enasarco;
peraltro, l'1 per cento versato all'Enasarco è sostanzialmente a fondo perduto, dal momento che nella maggior parte dei casi è raro che gli iscritti riescano a maturare i requisiti minimi utili al conseguimento delle prestazioni previste;
la richiesta di uno stop alla doppia contribuzione e di un'unificazione delle due previdenze è stata già avanzata dalla categoria il 15 settembre 2010 presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, durante l'audizione sulla situazione dell'Enasarco;
si ricorda, inoltre, che sulla questione è stata già approvata il 10 novembre 2009 la risoluzione n. 8-00055 della Commissione lavoro pubblico e privato -:
se non ritenga doveroso intervenire per superare le criticità del sistema pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio. (3-01369)

Iniziative per modernizzare l'attuale sistema normativo del diritto del lavoro - 3-01370

BALDELLI e CAZZOLA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il mondo del lavoro è in continua evoluzione e il legislatore ha il compito di modernizzare la normativa nazionale in materia, senza comprimere le tutele dei lavoratori;
lo statuto dei lavoratori è stato uno strumento fondamentale che ha contribuito a garantire i diritti fondamentali della persona sanciti nella Costituzione, anche attraverso la promozione della presenza sindacale in azienda, ma è una legge che, tuttavia, trova oggi applicazione per una parte limitata del mondo del lavoro;
ci sono nuove forme di lavoro, oltre a quello stabile e per un'intera carriera, in cui sono più frequenti le transizioni occupazionali e professionali, che richiedono un'evoluzione del sistema di tutele in grado di offrire un'adeguata protezione sociale;
le nuove forme di occupazione riguardano quasi esclusivamente le nuove generazioni di lavoratori;
occorre identificare e riconoscere un nucleo di diritti universali e indisponibili applicabili a tutti i rapporti di lavoro e una forma flessibile per garantire ulteriori tutele a seconda del lavoro e del contesto in cui questo si svolge -:
quali siano le iniziative che il Governo intende assumere per modernizzare l'attuale sistema normativo del diritto del lavoro, sollecitando le parti sociali a partecipare a questo processo affinché esprimano i loro propositi, e per dare maggiori tutele ai giovani lavoratori e definire un quadro di regole più coerente con le sfide imposte dal mercato globale al mondo dell'impresa e del lavoro. (3-01370)

Chiarimenti in merito ai tempi di erogazione delle risorse a favore delle zone alluvionate del Veneto - 3-01371

DE POLI, LIBÈ, GALLETTI, COMPAGNON, CICCANTI, VOLONTÈ, NARO, DIONISI e MONDELLO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nei giorni seguenti i tragici eventi alluvionali che hanno colpito duramente il Veneto, il Presidente del Consiglio dei ministri fece la promessa di un «aiuto immediato e sostanzioso», annunciando 300 milioni di euro da destinare subito alle aree venete interessate dal maltempo;
la decisione arrivò dopo una riunione, presieduta da Berlusconi, cui parteciparono il Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, e il presidente della regione Veneto Luca Zaia, e nella quale fu spiegato che la somma, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbe stata messa a disposizione della Protezione civile;
ad oggi gli aiuti alle zone alluvionate del Veneto sono arrivati dal territorio e dalle numerose iniziative di solidarietà messe in campo, mentre quelli promessi dal Governo sono ancora in sospeso;
appaiono del tutto fuori luogo e strumentali le preoccupazioni del Governo di vedere i soldi investiti in buoni del Tesoro o lasciati in conto corrente ed anche il presidente della regione Veneto Zaia sembra ormai non confidare più in un'erogazione a breve dei contributi promessi -:
se e quando ritenga di dare seguito all'erogazione delle risorse promesse e assicurate in più di una occasione al Veneto e ai cittadini veneti messi in ginocchio da una tragica calamità naturale. (3-01371)

Chiarimenti in merito ad una transazione tra la Sace Spa e il Governo di Antigua e Barbuda - 3-01372

EVANGELISTI, DONADI, BORGHESI e DI PIETRO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, nonché da alcune testimonianze raccolte dal programma televisivo Report, andato in onda su Rai Tre il 12 dicembre 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, sarebbe stato coinvolto - in prima persona - in un'importante operazione immobiliare finalizzata alla costruzione di ville e strutture residenziali nell'isola di Antigua in cambio della riduzione del debito vantato dall'Italia nei confronti dell'isola stessa;
in particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri, che, per quanto si apprende dalla stampa nazionale, avrebbe investito nell'isola di Antigua 32 milioni di euro attraverso alcune società off shore, sarebbe intervenuto direttamente per ridurre il debito estero di Antigua di oltre 73 milioni di euro;
inoltre, secondo la ricostruzione di Report, nel 2004 la Sace, società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che paga in anticipo le imprese italiane quando i Governi stranieri non saldano le fatture per poi rivalersi nei confronti degli stessi Governi, avrebbe, infatti, accettato di ricevere da Antigua 11,3 milioni di euro al posto degli 84,5 pagati anticipatamente, mentre l'attività immobiliare nell'isola sarebbe iniziata nel 2005;
la Sace, in data 12 dicembre 2010, ha confermato di aver ricevuto dal Governo di Antigua e Barbuda la somma di 11,3 milioni di euro «a saldo e stralcio» dei crediti vantati con lo stesso Governo ed ha ricostruito il percorso di parziale recupero del credito in una nota inviata alla trasmissione Report, dopo aver declinato l'invito a partecipare al programma condotto dalla giornalista Milena Gabanelli;
in particolare, nella citata nota si legge testualmente: «Tra il 1983 e il 1987 Sace, allora ente pubblico, assicurava 4 finanziamenti erogati da istituti di credito per un importo complessivo di 84,5 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture ad opera di imprese italiane, in particolare:
a) la costruzione di un hotel a Deep Bay, per un importo di circa 60 milioni di euro;
b) la costruzione di un complesso turistico ed un centro commerciale a St. John's, per un importo di euro 14 milioni;
c) la fornitura di una rete di trasmissione elettrica, per un importo di 4,5 milioni di euro;
d) la fornitura di attrezzature destinate alla centrale elettrica di Crabbss, per un importo di euro 6 milioni. Tali finanziamenti, garantiti dal Governo di Antigua e Barbuda, andavano in sinistro, non venendo onorate le obbligazioni di pagamento previste nei relativi contratti di finanziamento. Conseguentemente, al verificarsi dei sinistri, Sace indennizzava gli importi dovuti alle banche assicurate, surrogandosi integralmente nei diritti di queste ultime nei confronti del Governo di Antigua e Barbuda, conformemente a quanto previsto dalle polizze assicurative. In virtù di tale surroga, Sace avviava le attività di recupero che tuttavia non producevano alcun esito, essendo note le difficoltà ad agire legalmente ed esecutivamente nei confronti dei Governi esteri. Nell'aprile del 1998, il Governo italiano firmava con il Governo di Antigua e Barbuda un accordo di ristrutturazione del debito in base al quale quest'ultimo avrebbe dovuto pagare in 30,5 anni, tra il 1999 e il 2028, gli importi indennizzati da Sace. Il Governo di Antigua e Barbuda, nonostante la sottoscrizione dell'accordo che prevedeva un preciso piano di rientro del debito, non effettuava alcuno dei pagamenti previsti, risultando nuovamente inadempiente. Nel 2003 il Governo italiano, nell'ambito del processo di trasformazione di Sace da ente pubblico in società per azioni, conferiva alla stessa - come capitale sociale - un portafoglio di crediti tra i quali figurava anche quello nei confronti di Antigua e Barbuda. In considerazione della nuova natura societaria, Sace si attivava al fine di dar corso ai recuperi nei confronti di tutti i Paesi debitori. In seguito a tali iniziative, nel marzo 2004 il Governo di Antigua e Barbuda si rendeva disponibile a trovare una soluzione transattiva della propria posizione debitoria nei confronti di Sace. All'esito delle valutazioni effettuate con l'ausilio di società indipendenti (White & Case per gli aspetti legali e Ferrier Hodgson per gli aspetti economici), il 23 dicembre 2004 veniva conclusa tra Sace e il Governo di Antigua e Barbuda una transazione che prevedeva a saldo e stralcio dei crediti il pagamento da parte del Governo di Antigua e Barbuda della somma di euro 11,3 milioni, da corrispondersi in due tranche, di cui il 50 per cento al momento della sottoscrizione e il restante 50 per cento entro il dicembre 2005. Le relative somme venivano regolarmente pagate a Sace»;
la Sace s.p.a. è un'agenzia di credito all'esportazione ed assume in assicurazione e/o in riassicurazione i rischi a cui sono esposte le aziende italiane nelle loro transazioni internazionali e negli investimenti all'estero ed è controllata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze;
i fatti rappresentati dalla presente interrogazione appaiono di eccezionale gravità;
ad avviso degli interroganti, secondo le ricostruzioni fornite dalla stampa, non appaiono chiari i motivi per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe favorito la riduzione del debito nei confronti dell'Italia, di oltre 73 milioni di euro, da parte di un organismo a partecipazione pubblica, ovvero la Sace, in cambio del via libera alla costruzione di un resort di lusso e di alcune ville nell'isola caraibica di Antigua;
la denuncia segnalata da Report durante la puntata del 12 dicembre 2010 si lega imprescindibilmente ai contenuti della medesima trasmissione giornalistica andata in onda su Rai Tre il 17 ottobre 2010, in relazione alla quale il gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori ha presentato - in data 19 ottobre 2010 - l'interpellanza urgente n. 2-00861, proprio in riferimento ad un'inchiesta relativa al caso delle ville di Nonsuch Bay ad Antigua e del terreno di quattro acri acquistato dal Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi nel 2007 -:
di quali elementi disponga il Governo in ordine alla vicenda descritta in premessa e quali siano le motivazioni alla base della decisione della Sace di accettare il pagamento di 11,3 milioni di euro in luogo di 84,5 milioni di euro. (3-01372)

Iniziative normative per la proroga dei termini limite fissati dal decreto-legge n. 105 del 2010 in materia di denuncia di inizio attività per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - 3-01374

SARDELLI, BELCASTRO, GAGLIONE, GIANNI, IANNACCONE, MANNINO, MILO, PISACANE, PORFIDIA, RAZZI, ROMANO e RUVOLO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1-quater del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, dispone che sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali con soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
è stata più volte segnalata la necessità di esplicitare meglio gli elementi per l'applicabilità della norma, al fine di evitare effetti retroattivi su iniziative per le quali il limite dei centocinquanta giorni non dovesse essere rispettato che verrebbero a modificare sostanzialmente un diritto che si è oramai consolidato e che è stato alla base di ingenti investimenti;
in data 3 e 4 agosto 2010, nel corso dell'iter del provvedimento di conversione del decreto-legge medesimo, il Governo ha accolto tre diversi ordini del giorno, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, tesi ad evitare gli effetti di cui in premessa, impegnandosi direttamente a pubblicare in brevissimo tempo per il tramite del Ministero dello sviluppo economico un chiarimento di dettaglio che evitasse l'insorgere di interpretazioni estreme e negative che mettessero a rischio investimenti significativi e relativi posti di lavoro;
in data 9 novembre 2010 è stata presentata un'interrogazione a risposta immediata all'indirizzo del Ministro dello sviluppo economico al fine di significare la preoccupazione del mercato e richiedere chiarimenti sui tempi della pubblicazione del chiarimento promesso;
il Ministro, in sede di risposta, confermava la pubblicazione di una circolare esplicativa, dando un segnale forte in merito alla problematica in oggetto -:
se non ritenga, alla luce di un incremento sostanziale delle difficoltà derivanti dall'impasse che si verifica in sede di legislazione, di valutare l'opportunità di adottare ulteriori ed urgenti iniziative normative volte a chiarire definitivamente i limiti fissati dal decreto-legge n. 105 del 2010 per l'entrata in esercizio degli impianti, al fine di evitare un blocco pressoché totale degli investimenti, con ricadute pesanti in termini di occupazione, prevedendo quanto meno, visto che la scadenza del 16 gennaio 2011 è prossima, il rinvio del termine di entrata in esercizio degli impianti almeno a giugno 2011.
(3-01374)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2010, N. 196, RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUBENTRO DELLE AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI DELLA REGIONE CAMPANIA NELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI (A.C. 3909-A)

A.C. 3909-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE.

PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.7 Zamparutti, 1.79 Bocchino, 1.14 Iannuzzi, 1.15 Margiotta, 1.80 Libè, 1.28 Zamparutti e sull'articolo aggiuntivo 1.072 Rubinato;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3909-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 2, quinto periodo, sostituire le parole:
il bilancio dello Stato, con le seguenti: la finanza pubblica;
all'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
all'articolo 1-bis, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b)
al comma 5-bis, le parole: «Per l'anno 2010», «30 settembre 2010» e le parole: «per l'anno 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010 e 2011», «30 settembre 2011» e «per gli anni 2010 e 2011»;
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, con le seguenti: devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
sopprimere l'articolo 2, comma 2-bis;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.7, 1.9, 1.14, 1.15, 1.22, 1.27, 1.28, 1.34, 1.35, 1.45, 1.79, 1.80, 2.2, 2.70, 2.71, 2.72, 3.1, 3.6, 3.8, 3.9, 3.70 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 3.01, 3.071, 3.072, 3.073, 3.074, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 3909-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti).

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: «Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso)», «e località Cava Vitiello» e «; Serre (SA) - località Valle della Masseria» sono soppresse.
2. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, produzione o fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, può procedere, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina di commissari straordinari che, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed, a tale fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti alla metà.
3. In considerazione degli interventi tecnici praticati presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e volti a conseguire idonei livelli di biostabilizzazione dei rifiuti, all'articolo 6-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «CER 19.05.01» sono inserite le seguenti: «, CER 19.05.03»;
b) è infine aggiunto il seguente periodo: «I rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-ter del citato decreto-legge n. 90 del 2008, è inserito il seguente: «1-bis. Presso gli impianti di cui al comma 1 è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti.».
5. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente: «2. La provincia di Napoli assicura la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria società provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria società, conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza.».
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come certificati dalla regione Campania, il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.».
7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come modificato dal presente decreto, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.
(Consorzi operanti nel settore dei rifiuti).

1. Al personale non collocato nell'ambito della dotazione organica dei Consorzi operanti nella regione Campania nel settore dei rifiuti, determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano ad applicarsi, non oltre il termine del 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 13, in vista del loro reimpiego.
2. Le funzioni del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione del presente comma non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 3.
(Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale).

1. Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, nonché per assicurare comunque l'attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la regione Campania è autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attività di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualità 2007/2013.
2. Il comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente: «12. Agli interventi di compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro, a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, che viene corrispondentemente ridotta e, per la parte di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse che, per il corrispondente importo, vengono immediatamente trasferite alla stessa Regione.».

Articolo 4.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3909-A - Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 2:
al primo periodo, le parole:
«Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, produzione o fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti,» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti destinati al recupero, alla produzione o alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti nella regione Campania,» e dopo le parole: «nomina di commissari straordinari che» sono inserite le seguenti: «abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche i quali»;
al secondo periodo, le parole da: «Si applicano le disposizioni» fino a: «predetto decreto-legge,» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,»;
al terzo periodo, dopo le parole: «di nulla osta» sono inserite le seguenti: «, pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del presente comma,».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale). - 1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";
b) al comma 5-bis, le parole: "Per l'anno 2010" e le parole: "30 settembre 2010" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010 e 2011" e "30 settembre 2011";
c) al comma 5-ter, le parole: "Per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010 e 2011";
d) al comma 5-quater, le parole: "A decorrere dal 1o gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1o gennaio 2012".

2. A decorrere dal 1o gennaio 2011, la regione Campania, su richiesta della provincia, può deliberare la cessazione, nel territorio provinciale, del regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo».

All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano non oltre il termine del 31 dicembre 2011"»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio unico di cui al precedente periodo sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato"»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Al fine di preservare un adeguato livello occupazionale, nel rispetto di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con specifico riferimento alla possibilità di attivare, per il necessario periodo di transizione, ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2011, le società provinciali delle province della regione Campania devono provvedere a riassorbire il personale proveniente dai disciolti consorzi in linea con le esigenze prospettate nei rispettivi piani industriali, secondo la contrattazione collettiva di categoria. Le pubbliche amministrazioni provvedono nel contempo, in deroga a quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, al riassorbimento del personale che dovesse risultare in esubero, nonché di quello in sovrannumero rispetto alle esigenze dei citati piani industriali delle rispettive società provinciali, secondo un piano predisposto dalla regione Campania di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali"».

A.C. 3909-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato lo stato di emergenza nella regione Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti.
1. 1. Margiotta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, dopo le parole: «e località Cala Vitiello» aggiungere le seguenti:, «; Terzigno (NA) - località Pozzelle».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è vietato qualsiasi conferimento di rifiuti presso la discarica «Cava Sari» nel comune di Terzigno. Il Presidente della regione, di concerto con gli enti locali interessati, individua le modalità, i tempi e i soggetti atti ad attivare il necessario ripristino ambientale del sito, nel pieno rispetto della normativa in materia.
1. 4. Barbato, Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Palagiano.

Al comma 1, dopo le parole: «e località Cala Vitiello» aggiungere le seguenti:, «; Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni)».
*1. 2. Picierno, Graziano.

Al comma 1, dopo le parole: «e località Cala Vitiello» aggiungere le seguenti:, «; Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni)».
*1. 72. Barbato, Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Palagiano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è possibile individuare nessun'altra area senza il consenso e la determinazione della provincia e dei territori interessati.
1. 70. Mario Pepe (PD).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente della regione, sentite le province, i comuni interessati e il Governo, è autorizzato altresì ad individuare ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore».
1. 88. Bocchino, Moroni, Di Biagio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente della regione, sentite le province e il Governo, è autorizzato altresì ad individuare ulteriori aree dove eventualmente realizzare siti da destinare a discarica, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore».
1. 6. Libè, Dionisi, Mondello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole da: «, fermo restando quanto previsto» fino alla fine del comma sono soppresse.
1. 5. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data, di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso il sito di Terzigno-Cava Sari è effettuato con esclusivo riferimento ai rifiuti prodotti nei comuni ricadenti nella zona rossa, come individuata nel Piano nazionale di emergenza per l'area vesuviana, della cinta vesuviana ed è subordinato ad un costante monitoraggio di compatibilità ambientale effettuato dall'ARPAC in ordine all'insussistenza di effetti inquinanti sulle falde acquifere e sulle condizioni igienico-sanitarie dei territori circostanti.
1-ter. Le attività di smaltimento di cui al comma 1-bis sono effettuate contestualmente alla concreta attuazione degli interventi di compensazione ambientale e di bonifica dei territori interessati di cui al comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 20008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto.
1. 87. Bonavitacola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle more dell'approvazione definitiva del nuovo piano regionale dei rifiuti conforme ai pertinenti obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea in materia ambientale, degli indispensabili interventi di bonifica, nonché delle risultanze relative ai controlli ambientali e sanitari nel territorio circostante, presso la discarica «Cava Sari» nel comune di Terzigno, è autorizzato esclusivamente il conferimento della frazione secca dei rifiuti.
1. 3. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Si fa obbligo ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di trattenere gli imballaggi delle merci e di conferirli alle zone di stoccaggio provvisorio, da individuare prioritariamente nelle aree industriali libere appartenenti ai consorzi industriali o ai comuni. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun Presidente di amministrazione provinciale competente individua i lotti disponibili delle singole aree dandone comunicazione al Presidente della Regione.
2-bis. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati alla chiusura dell'intero ciclo dei rifiuti, il Presidente della Regione, sentite le Province, i Comuni e gli enti interessati, approva perentoriamente entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano regionale ed una legge sui rifiuti che, nel rispetto di tutte le normative dell'Unione Europea, permetta alla Campania l'autosufficienza. Tali normative devono prevedere: l'impiantistica necessaria a chiudere il ciclo dei rifiuti, una tariffazione che premi la raccolta differenziata, la commercializzazione delle materie prime seconde, la creazione di un marchio di qualità per il compost ed isole ecologiche per imballaggi e altro materiale. La realizzazione degli impianti deve avvenire perentoriamente entro trenta mesi dall'approvazione del piano regionali dei rifiuti; in questo lasso di tempo deve essere resa applicabile la normativa regionale su tale materia, dando priorità alla semplificazione legislativa e delle competenze, dando centralità ai comuni, garantendo le risorse economiche necessarie all'attuazione delle direttive regionali e favorendo la raccolta differenziata con modelli variabili viste le differenze territoriali, urbanistiche ed edilizie che esistono nella regione Campania.
1. 7. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di garantire l'urgente realizzazione degli impianti di termovalorizzazione previsti nel Comune di Salerno e nel Comune di Napoli, rispettivamente, dall'articolo 5 e dall'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le funzioni di soggetti attuatori sono attribuite ai Comuni in cui ricadono detti impianti. I soggetti attuatori, previo accordo di programma con la Regione Campania, provvedono all'affidamento della costruzione e gestione degli impianti con le procedure di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. A tal fine le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge sono esercitate dai soggetti attuatori.
1. 9. Bonavitacola, Iannuzzi, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, produzione o fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, il prefetto del territorio nel quale sono previsti i suddetti impianti esercita la funzione di commissario straordinario, con funzione di amministrazione aggiudicatrice, per l'individuazione del soggetto aggiudicatario e provvede in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Il prefetto svolge, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della regione e dei comuni interessati, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti alla metà.
1. 79. Bocchino, Moroni, Della Vedova, Cosenza, Scalia.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: destinare a discarica, nonché ad aggiungere le seguenti: impianti di compostaggio e di biostabilizzazione, e a ulteriori.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. La realizzazione degli impianti di cui al comma 2 deve prevedere un impianto di termovalorizzazione, nonché impianti di compostaggio e di biostabilizzazione, realizzati mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente, e individuati sulla base delle indicazioni emerse dal tavolo tecnico di cui al comma 2-ter.
2-ter. Ai fini dell'individuazione degli impianti di compostaggio e di biostabilizzazione da realizzare urgentemente con le modalità di cui al comma 2, e necessari a sostenere lo sviluppo della raccolta differenziata, nonché al raggiungimento di un'adeguata capacità complessiva di trasformazione e trattamento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Presidente della Regione attiva un tavolo tecnico, con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, delle Province e degli enti locali interessati. I comuni sono obbligati a conferire prioritariamente i rifiuti presso gli impianti ubicati negli ambiti territoriali più vicini.
1. 11. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al recupero, produzione o fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti con le seguenti alla termodistruzione dei rifiuti con produzione di energia.
1. 12. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere,
1. 13. Barbato, Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Palagiano.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, può procedere con la seguente: procede.
1. 14. Iannuzzi, Bonavitacola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può procedere con la seguente: procede.
*1. 15. Margiotta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può procedere con la seguente: procede.
*1. 80. Libè, Dionisi.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: le Province e.

Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e delle Province interessate con le seguenti: e dei Comuni interessati.
1. 74. Bocchino, Della Vedova, Moroni, Cosenza, Scalia.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti:, per la durata massima di dodici mesi,
1. 81. Libè, Dionisi.
(Approvato)

All'emendamento 1. 201. della Commissione, sostituire le parole: fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato con le seguenti: nei prefetti delle province nel cui territorio ricadono gli impianti.
0.1.201.1. Mariani, Margiotta, Bratti, Bonavitacola, Iannuzzi, Giachetti.

All'emendamento 1. 201. della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti.
0.1.201.2. Anna Teresa Formisano, Nunzio Francesco Testa, Compagnon.

Al comma 2, dopo le parole: commissari straordinari inserire il seguente inciso: da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato.
1. 201. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nomina di commissari straordinari aggiungere le seguenti: individuati nell'ambito di personalità di elevata e riconosciuta indipendenza, imparzialità e competenza, e.
1. 26. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche aggiungere le seguenti: e non abbiano ricoperto cariche politiche nei tre anni precedenti la nomina.
1. 17. Bonavitacola, Iannuzzi, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: sulla base delle previsioni fino a: n. 163,
1. 18. Libè, Dionisi, Mondello.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con le seguenti: procedure ordinarie di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel rispetto della normativa comunitaria.
1. 75. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Piffari.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ad individuare aggiungere le seguenti:, d'intesa con i Comuni interessati,
1. 19. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le aree occorrenti aggiungere le parole: d'intesa con il Comune ove ricade l'impianto.
1. 20. Iannuzzi, Bonavitacola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le aree occorrenti aggiungere le seguenti:, previa esclusione di quelle province che hanno già messo a disposizione aree idonee nel quadro dello smaltimento regionale e fatta salva la quota parte dei rifiuti di propria produzione.
1. 71. Mario Pepe (PD).

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora non si provveda alla nomina dei suddetti commissari straordinari, i compiti e le disposizioni di cui al presente comma sono assegnati al medesimo Presidente della regione.
*1. 21. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora non si provveda alla nomina dei suddetti commissari straordinari, i compiti e le disposizioni di cui al presente comma sono assegnati al medesimo Presidente della regione.
*1. 86. Mariani, Iannuzzi, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo, con il seguente: I predetti commissari possono avvalersi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati.
1. 22. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quindici giorni.
1. 82. Libè, Dionisi.

Al comma 2, sostituire il quinto e il sesto periodo, con il seguente: I termini dei procedimenti e le procedure devono essere tali da garantire il rispetto della normativa europea.
1. 23. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

All'articolo 1, comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: il bilancio dello Stato, con le seguenti: la finanza pubblica;
1. 300(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la realizzazione del termovalorizzatore di Salerno il commissario straordinario è individuato nella persona del sindaco.
1. 32. Margiotta, Iannuzzi, Bonavitacola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Qualsiasi intervento riguardante il piano dei rifiuti deve essere comunicato con largo anticipo ai cittadini, al fine di coinvolgere la popolazione nei processi decisionali ed evitando così crisi di rigetto, a questo scopo si predispone:
a) continuo livello di comunicazione per sapere se gli interventi sostenuti sono in grado di raggiungere gli obiettivi prestabiliti;
b) la trasparenza di ogni atto amministrativo per dare la possibilità ai cittadini di verificare se quanto comunicato corrisponde a quanto deliberato;
c) formazioni mirate agli operatori dei rifiuti che devono aiutare i produttori dei rifiuti principalmente per la raccolta differenziata, dei conferimenti impropri e dell'applicazione delle tariffe. È fondamentale formare gli addetti alla raccolta per il consolidamento dei comportamenti virtuosi e per informare correttamente la cittadinanza, tutto necessario per la realizzazione degli obiettivi.
1. 27. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
(Inammissibile)

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: biostabilizzazione con la seguente: stabilizzazione.
1. 33. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: previa autorizzazione regionale aggiungere le seguenti: e rilascio di certificazione di idoneità tecnica da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
1. 34. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:. Al fine di verificare la reale idoneità dei livelli di stabilizzazione raggiunti dai suindicati rifiuti, qualora impiegati per le finalità di cui al precedente periodo, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania è tenuta a effettuare sopralluoghi e campionamenti sui medesimi rifiuti, al fine di certificare la loro compatibilità con l'impiego suddetto.
1. 35. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La Regione Campania dovrà aumentare i controlli per i termovalorizzatori ed i gassificatori presenti nel proprio territorio; i valori delle emissioni prodotte da questi impianti saranno disponibili sul portale della Regione e andranno aggiornati periodicamente. I sistemi di controllo dei «fumi» saranno continuamente monitorati. In tutte le discariche della Campania andranno aumentate notevolmente le centraline per il controllo dell'aria e andranno incrementati i test sull'acqua e sulle falde, anche i risultati di queste analisi saranno pubblicati sul sito. La Regione Campania si costituirà parte civile in tutti i processi per reati ambientali riguardanti il suo territorio.
1. 28. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e di impianti in genere per la produzione di biogas.
1. 85. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 5.
1. 29. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

All'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 301(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: stabiliti fino alla fine del comma, con le seguenti: previsti dal Piano e dalla legge regionale, il Prefetto diffida il comune a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata entro tre mesi dalla diffida stessa. Decorso il termine stabilito dalla diffida, il Prefetto attiva le procedure per la nomina del commissario ad acta
1. 83. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: stabiliti fino a: Campania con le seguenti: previsti dal Piano e dalla legge regionale e tenendo presenti i tempi di cui all'articolo 2
1. 38. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: il Prefetto diffida fino alla fine del comma con le seguenti: si applicano le disposizioni di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
1. 77. Barbato, Piffari.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: diffida fino a: Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto.
1. 31. Libè, Dionisi, Mondello.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 39. Libè, Dionisi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Allo scopo di consentire lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'approvazione definitiva del nuovo piano regionale dei rifiuti conforme ai pertinenti obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea in materia ambientale, e in deroga alla normativa regionale relativa all'obbligo della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in ambito provinciale, il Presidente della Regione, nel rispetto del principio di solidarietà tra le province campane, sentiti i Presidenti delle province e gli enti locali interessati, individua, anche in virtù delle prerogative di cui al comma 2, i siti da destinare a discarica, nonché gli impianti e gli stabilimenti per il conferimento, il trattamento, la trasformazione e il recupero dei medesimi rifiuti, anche differenziati, sulla base della loro funzionalità, capacità ricettiva e ubicazione. I comuni sono comunque obbligati a conferire prioritariamente i rifiuti presso gli impianti ubicati negli ambiti territoriali più vicini.
1. 40. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2010, concernente la rimozione del sindaco e il conseguente scioglimento del consiglio comunale di Camigliano, in provincia di Caserta, si intende revocato in quanto, alla luce delle disposizioni di cui al comma 6, vengono a mancare i presupposti della rimozione del sindaco medesimo.
1. 78. Piffari, Barbato, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Palagiano.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti:, dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
1. 41. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 42. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: smaltimento dei rifiuti aggiungere le seguenti: urbani indifferenziati.
1. 43. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di ulteriore necessità il Governo, attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza, è autorizzato a promuovere accordi internazionali bilaterali per lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati della Campania in altri Paesi.
1. 84. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i sindaci dei comuni campani, con particolare riferimento a quelli della provincia di Napoli, con la minore percentuale di raccolta differenziata raggiunta, adottano un piano di raccolta differenziata domiciliare, individuando allo scopo i beni strumentali e le modalità tecniche finanziarie e organizzative, volte ad assicurare la necessaria efficacia della suddetta raccolta.
7-ter. Alle attività di raccolta di cui al comma 7-bis, i comuni possono impiegare, previo accordo con le parti sociali, il personale in esubero di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, che continua, a tal fine, a percepire il trattamento di sostegno al reddito fino alla scadenza, come prevista dal medesimo articolo. Possono altresì essere riconosciute integrazioni al suddetto trattamento, con oneri a carico del bilancio dei relativi comuni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: la regione Campania è autorizzata fino alla fine del comma con le seguenti: con particolare riferimento alle modalità organizzative e ai beni strumentali necessari ad incentivare la raccolta differenziata domiciliare, la regione Campania è autorizzata a disporre delle necessarie risorse finanziarie nel limite di 400 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 45. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Ai fini dell'individuazione dei siti di discariche occorrenti per fronteggiare la fase emergenziale, ferma restando l'applicazione della vigente disciplina disposta con il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, il Presidente della Regione Campania esercita le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
7-ter. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione Campania promuove una conferenza di servizi con la partecipazione dei Presidenti delle Province della Campania, con la quale vengono definite modalità procedurali e temporali per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7-bis.
1. 46. Iannuzzi, Bonavitacola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per gli enti locali della regione Campania i termini del 31 dicembre 2011, stabiliti dall'articolo 23-bis, comma 8, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla cessazione delle gestioni dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti, affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta «in house», sono prorogati al 31 dicembre 2012.
1. 47. Paolo Russo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. È vietato il trasporto di rifiuti all'estero ai fini dello smaltimento, salvo che non sia dichiarato lo stato di emergenza ambientale per il territorio della regione, da parte del Presidente della Regione medesima.
1. 48. Fava.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Comuni della Campania, singolarmente o in forma associata, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.
2. È in facoltà dei Comuni, singolarmente o in forma associata, ove ne valutino l'opportunità e la convenienza secondo i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, regolare la gestione di segmenti del ciclo, ivi comprese le relative dotazioni impiantistiche, mediante apposite convenzioni con le Province, che vi provvedono anche a mezzo delle società provinciali costituite ai sensi dell'articolo 2 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4.
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prosegue l'attuale gestione delle esistenti dotazioni impiantistiche d'interesse sovra comunale.
4. È fatta salva in capo ai soggetti attuatori la titolarità della gestione degli impianti di compostaggio in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la facoltà di singoli comuni di realizzare e gestire impianti di compostaggio d'utenza comunale.
1. 01. Iannuzzi, Bonavitacola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Esercizio di funzioni per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e disposizioni in materia di relative entrate tributarie e tariffarie). - 1. I comuni della Campania, singolarmente o in forma associata, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.
2. Nella fase transitoria fino all'approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti prosegue l'attuale gestione delle esistenti dotazioni impiantistiche d'interesse sovra comunale.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le competenze in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e di tariffa integrata ambientale (TIA) sono esercitate dai comuni della regione Campania. Le quote di tariffa afferenti segmenti del ciclo gestiti a livello sovra comunale sono trasferite agli enti competenti per il ristoro dei relativi oneri di gestione.
1. 02.Barbato, Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Palagiano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - I comuni della regione Campania, singolarmente o in forma associata, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.
2. Nella fase transitoria fino all'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti prosegue l'attuale gestione delle esistenti dotazioni impiantistiche d'interesse sovra comunale.
*1. 05. Iannuzzi, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - I comuni della regione Campania, singolarmente o in forma associata, esercitano le funzioni in ma
teria di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.
2. Nella fase transitoria fino all'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti prosegue l'attuale gestione delle esistenti dotazioni impiantistiche d'interesse sovra comunale.
*1. 070. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. La Regione Campania è tenuta ad approvare il «Piano regionale per la prevenzione e riduzione dei rifiuti» contestualmente al «Piano regionale per la gestione dei rifiuti» di cui al decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.
1. 03. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Applicazione della tariffa per l'igiene ambientale). - 1. All'articolo 238, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «Nella determinazione della tariffa» sono inserite le seguenti: «viene istituito un sistema informatizzato che consenta di misurare l'effettivo peso dei rifiuti prodotti dalle singole utenze, così da collegare effettivamente il costo della tariffa alla quantità di rifiuti prodotta. Altresì».
2. Al fine di incentivare una contenuta produzione di rifiuti e al tempo stesso di evitare che i cittadini residenti nei territori della Regione Campania segnati dall'emergenza rifiuti paghino in cambio di un servizio di raccolta e gestione in realtà inefficiente o in alcuni casi inesistente, entro e non oltre il 30 giugno 2011 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana, senza poter più ricorrere nuovamente alla serie di proroghe succedutesi negli anni, il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
1. 06. Cosenza, Scalia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Immediata applicazione della tariffa per l'igiene ambientale). - 1. Al fine di incentivare una contenuta produzione di rifiuti e al tempo stesso di evitare che i cittadini residenti nei territori della Regione Campania segnati dall'emergenza rifiuti paghino in cambio di un servizio di raccolta e gestione in realtà inefficiente o in alcuni casi inesistente, entro e non oltre il 30 giugno 2011 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana, senza poter più ricorrere nuovamente alla serie di proroghe succedutesi negli anni, il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
1. 07. Cosenza, Scalia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. All'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le parole: «Non costituisce grave inosservanza degli specifici obblighi posti a carico dei comuni il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per la trasmissione alla provincia competente dei dati indicati dalla norma medesima, concernenti il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il sindaco abbia conseguito nel proprio comune una raccolta differenziata, a norma dell'articolo 11 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, almeno pari al 55 per cento dei rifiuti urbani».
1. 071. Rubinato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Amministratori delle gestioni dei rifiuti). - 1. Gli amministratori delle società o degli enti costituiti dai comuni della Campania, singolarmente o in forma associata, per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, sono individuati, con priorità, tra i sindaci dei comuni della Regione Campania, anche rimossi dalla carica elettiva, che abbiano realizzato nel proprio comune una raccolta differenziata, a norma dell'articolo 11 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, almeno pari al 55 per cento dei rifiuti urbani nel periodo compreso tra maggio 2007 e aprile 2010.
1. 072. Rubinato.

ART. 1-bis.
(Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale).

Sopprimerlo.
1-bis. 70. Bocchino, Della Vedova, Moroni, Cosenza, Scalia.

All'articolo 1-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
al comma 5-bis, le parole: «Per l'anno 2010», «30 settembre 2010» e le parole: «per l'anno 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010 e 2011», «30 settembre 2011» e «per gli anni 2010 e 2011».
1-bis.300(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

Sopprimere il comma 2.
1-bis. 71. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

ART. 2.
(Consorzi operanti nel settore dei rifiuti).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri relativi all'attuazione del presente comma, nel limite di 30 milioni di euro, sono posti a carico delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota spettante alla Regione Campania, annualità 2007-2013.
2. 2. Fedriga.

All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, con le seguenti: devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:
2. 300(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

Sopprimere il comma 2-bis.
2. 73. Togni, Lanzarin.

Sopprimere il comma 2-bis.
2. 301(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

Al comma 2-bis, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: le società provinciali fino alla fine del capoverso con le seguenti: i soggetti subentranti nelle attività già svolte dai disciolti consorzi di bacino provvedono obbligatoriamente a riassorbire il personale proveniente dai disciolti consorzi in linea con le esigenze prospettate nei rispettivi piani industriali, secondo la contrattazione collettiva di categoria. La Regione Campania, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce nel piano regionale di gestione dei rifiuti le misure dirette al riassorbimento del personale che dovesse risultare in esubero, nonché di quello in sovrannumero rispetto alle esigenze dei citati piani industriali.
2. 71. Bonavitacola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2-bis, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il riassorbimento del personale di cui al presente comma deve essere finalizzato alla gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento allo sviluppo della raccolta differenziata domiciliare.
2. 72. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Il Governo redige annualmente un rendiconto contabile delle attività dei consorzi di cui al presente articolo, ricomprendendo, a tal fine, la ricostruzione e l'accertamento della situazione economico-patrimoniale delle precedenti forme consortili, nonché gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla loro trasformazione.
2. 6. Bratti, Iannuzzi, Bonavitacola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate, per l'anno 2011, della somma di 6 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 6 milioni di euro.
2. 70. Beccalossi, Paolo Russo.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale).

Al comma 1, sostituire le parole da: 150 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 400 milioni a valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. 1. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. I comuni della Regione Campania possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2011-2013 gli investimenti in conto capitale nel settore della gestione integrata dei rifiuti, fino alla concorrenza massima di 300 milioni di euro totali, da ripartire nel triennio sulla base di un programma di pagamenti approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze».

1-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 1-bis, nel limite di 300 milioni di euro per il triennio 2011-2013, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 29 dicembre 2009, n. 191.
3. 70. Iannuzzi, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione Campania emana un bando per l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 che devono essere così ripartiti:
a) nel limite di 50 milioni di euro per la realizzazione, il completamento o l'acquisto da parte di gestori del ciclo rifiuti di impianti di supporto al ciclo di valorizzazione delle raccolte differenziate (o al cofinanziamento di impianti pianificati e non costruiti), e, preferibilmente, per la costruzione di impianti di compostaggio della frazione organica di rifiuti urbani anche nella fattispecie di quelli indicati all'articolo 1 comma 4 (impianti di digestione anaerobica);
b) nel limite di 100 milioni di euro per lo sviluppo delle raccolte differenziate, dando priorità ai sistemi domiciliari per la raccolta degli imballaggi e della frazione organica dei rifiuti.

1-ter. Nell'attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1-bis hanno priorità i comuni della Regione Campania che abbiano superato il 50 per cento della raccolta differenziata.
3. 71. Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole da: 282 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 400 milioni a valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. 6. Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Palagiano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È istituito un meccanismo automatico di compensazioni ambientali per i territori e per le loro popolazioni, in cui i provvedimenti relativi alle emergenze sulla gestione dei rifiuti prevedano l'apertura di nuove discariche, in base al quale sono erogate, nei medesimi provvedimenti, le relative risorse economiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e dalla tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di istituzione di un meccanismo automatico di compensazioni in presenza di emergenze ambientali.
3. 8. Cosenza, Scalia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga alle previsioni di legge, per garantire la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché per finanziare lo sviluppo della raccolta differenziata, i comuni della Regione Campania possono accendere mutui, eventualmente destinati alla ricapitalizzazione delle società partecipate.
3. 9. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bonavitacola, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di consentire iniziative, anche di carattere impiantistico, per la messa in sicurezza e il ripristino funzionale degli impianti di smaltimento e di quelli di trattamento e recupero dei rifiuti situati nelle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2010, n. 269, in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, nonché per la raccolta e smaltimento dei rifiuti rinvenuti nelle coste della medesima regione a causa degli stessi eventi meteorologici, la regione Veneto è autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attività di cui sopra, nel limite di 30 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualità 2007-2013.

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni relative all'emergenza ambientale della regione Veneto.
3. 10. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le competenze in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e di tariffa integrata ambientale (TIA) sono esercitate dai comuni della regione Campania. La TARSU e la TIA sono determinate dai comuni avuto riguardo all'obbligo di garantire, con oneri a carico dell'utenza, l'integrale copertura dei costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti.
2. Le quote di tariffa afferenti segmenti del ciclo gestiti a livello sovra comunale sono trasferite agli enti competenti per il ristoro dei relativi oneri di gestione.
3. 01. Iannuzzi, Bonavitacola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le competenze in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e di tariffa integrata ambientale (TIA) sono esercitate dai comuni della regione Campania.
2. Le quote di tariffa afferenti segmenti del ciclo gestiti a livello sovra comunale sono trasferite agli enti competenti per il ristoro dei relativi oneri di gestione.
3. 074. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Immediato avvio nelle scuole della Regione Campania dei corsi di educazione ambientale di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172). - 1. Con riferimento alle scuole della Regione Campania il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è emanato in tempo per l'inserimento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici relativi al periodo dell'obbligo di istruzione a partire dall'anno scolastico 2011/2012.
3. 02. Cosenza, Scalia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Immediato avvio, nella Regione Campania, del programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto di merci che non siano biodegradabili). - 1. Alla luce dei gravi danni provocati all'ambiente dalla dispersione nel suolo e nel mare della plastica e della necessità di prevenire la produzione di rifiuti da imballaggi di plastica, la Regione Campania è destinataria in via prioritaria della realizzazione, già prevista a partire dal 1o gennaio 2011, del programma sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto di merci che non siano biodegradabili, di cui all'articolo 1, commi 1129 e 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 96.
3. 03. Cosenza, Scalia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Programma sperimentale per l'applicazione nella Regione Campania del sistema della «fiscalità ambientale»). - 1. Alla luce dell'inderogabile necessità di introdurre in Campania un sistema che incentivi la tutela dell'ambiente attraverso una minore tassazione per i comportamenti virtuosi quali la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti e una maggiore tassazione per i comportamenti dannosi, è istituito un tavolo tecnico tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Campania finalizzato a redigere, entro il 31 dicembre 2011, un programma sperimentale per la prima applicazione, sul territorio della Regione Campania, del sistema della fiscalità ambientale.
3. 04. Cosenza, Scalia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, tenuto conto della situazione di emergenza verificatasi nella regione Campania per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti, attua un coordinamento tra le regioni e predispone un programma strategico di interesse nazionale per la gestione dei rifiuti, attraverso il quale prevedere, d'intesa con le regioni, la realizzazione degli impianti eventualmente necessari per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
3. 070. Bratti, Mariani, Iannuzzi, Bonavitacola, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. I comuni della Campania devono conseguire un incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel triennio 2011-2013 almeno nelle seguenti misure: 40 per cento entro il 31 dicembre 2011; 50 per cento entro il 31 dicembre 2012 ; 60 per cento entro il 31 dicembre 2013.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni della regione Campania che non hanno già conseguito la percentuale del 60 per cento di cui al comma 1 sottopongono alla regione Campania un apposito programma operativo triennale, anche a integrazione e aggiornamento di programmi già approvati. Nei comuni ad alta concentrazione insediativa il programma motiva eventuali ragioni ostative al rispetto degli obiettivi d'incremento nella misura di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo di conseguire alla scadenza del triennio una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 50 per cento.
3. La regione approva i programmi di cui al comma 2 su parere dell'ARPAC che, nell'esercizio delle funzioni di supporto di cui all'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, garantisce un adeguato e tempestivo monitoraggio sull'attuazione del programma medesimo e redige, a cadenza semestrale, una relazione sul suo stato di attuazione, trasmessa al comune interessato, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla regione Campania.
4. In presenza di persistenti e gravi inadempimenti nel rispetto del programma, il prefetto assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma medesimo; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del prefetto, il Ministro dell'interno dispone con proprio decreto la rimozione del sindaco e lo scioglimento del consiglio comunale con le procedure di cui all'articolo 141, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Sono fatte salve le procedure partecipative di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni.
3. 071. Realacci, Bonavitacola, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. La Cassa depositi e prestiti spa, su istanza degli organi di liquidazione dei consorzi istituiti ai sensi della legge della Regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, diviene cessionaria pro soluto dei crediti vantati dai predetti consorzi di bacino e dai loro organismi aventi causa nei confronti dei comuni per servizi resi nella gestione del ciclo dei rifiuti per il relativo ammontare debitamente accertato e certificato.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, con riferimento:
a) alle modalità di accertamento e di certificazione del credito, nel rispetto delle garanzie di contraddittorio tra le parti cedenti e cedute;
b) alle modalità di accertamento e di certificazione del credito in caso di mancato accordo in esito al contraddittorio di cui alla lettera a);
c) alla corresponsione da parte della cessionaria delle somme certificate in favore del soggetto cedente, che deve intervenire entro sessanta giorni dall'avvenuta certificazione;
d) alle modalità di corresponsione del debito da parte degli enti locali in favore della cessionaria, secondo un piano di rateizzazione di durata ventennale senza maggiorazione di interessi.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente di cui alla tabella C allegata alla legge 29 dicembre 2009, n. 191.
3. 072. Bonavitacola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Rimborso del debito residuo). - 1. Le somme dovute dai singoli enti locali della Regione Campania allo Stato, per servizi garantiti dalle strutture commissariali e strettamente connessi allo smaltimento dei rifiuti fino alla data del 31 dicembre 2009, e di cui tali enti hanno fruito, nonché le somme dovute alla struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al netto delle somme già oggetto di recupero da parte del Ministero dell'interno ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3657 del 20 febbraio 2008, formano un debito unico e sono restituite allo Stato a decorrere dall'anno 2011 secondo un piano di rimborso ventennale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono stabilite le modalità per la restituzione delle somme di cui al comma 1, mediante rateizzazione in venti anni, senza maggiorazione di interessi, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, con riferimento:
a) alle modalità di accertamento e di certificazione del debito di cui al comma 1, nel rispetto delle garanzie di contraddittorio tra gli organi statali e l'ente locale interessato;
b) alle modalità di accertamento e di certificazione del debito di cui al comma 1, in caso di mancato accordo in esito al contraddittorio di cui alla lettera a).
3. 073. Bonavitacola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.
(Inammissibile)