XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 414 di lunedì 10 gennaio 2011
Pag. 1PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROCCO BUTTIGLIONE
La seduta comincia alle 15,35.
DONATO LAMORTE, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 13 dicembre 2010.
(È approvato).
Missioni.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brunetta, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Mantovano, Maroni, Martini, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Stefani, Tremonti, Vito e Volontè sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.
Pertanto i deputati in missione sono complessivamente quarantadue, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.
Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.
Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissioni in sede referente.
PRESIDENTE. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 gennaio 2011, ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge, già presentato al Senato il 30 dicembre 2010 e trasferito dal Governo alla Camera, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, in sede referente, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa):
«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia» (3996) - Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.
Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.
Cessazione dal mandato parlamentare del deputato Giuseppe Vegas.
PRESIDENTE. Comunico che in data 3 gennaio 2011 è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera dell'onorevole Giuseppe Vegas:
«Caro Presidente, in data odierna ho assunto le funzioni di Presidente della Pag. 2Consob. Trattandosi di un caso di incompatibilità previsto dalla legge, rassegno pertanto le mie dimissioni dal mandato parlamentare.
Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.
Firmato: Giuseppe Vegas».
Trattandosi di un caso di incompatibilità, la Camera prende atto, a norma dell'articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento, di questa comunicazione e della conseguente cessazione del deputato Vegas dal mandato parlamentare. All'onorevole Vegas rivolgo i nostri migliori auguri per l'alto incarico al quale è stato chiamato.
Proclamazione di un deputato subentrante.
PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla proclamazione di un deputato, a seguito della presa d'atto, nella seduta odierna, delle dimissioni del deputato Giuseppe Vegas, comunico che la Giunta delle elezioni ha accertato, nella seduta dell'8 ottobre 2008 - ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 - che il candidato che, nell'ordine progressivo della stessa lista n. 4-Il Popolo della Libertà nella medesima II Circoscrizione Piemonte 2, segue immediatamente l'ultimo degli eletti risulta essere Valerio Cattaneo.
Il Presidente della Camera dà atto alla Giunta di questo accertamento e proclama deputato, a norma dell'articolo 17-bis, comma 3, del Regolamento, per la II Circoscrizione Piemonte 2 Valerio Cattaneo.
Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi.
Rivolgo i migliori auguri al nostro nuovo collega, onorevole Valerio Cattaneo.
Sostituzione di un componente della Delegazione presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
PRESIDENTE. Comunico che, in data 23 dicembre 2010, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa il senatore Giuseppe Caforio, in sostituzione del senatore Felice Belisario, dimissionario.
In morte dell'onorevole Ferdinando Truzzi.
PRESIDENTE. Comunico che è deceduto l'onorevole Ferdinando Truzzi, già membro della Camera dei deputati dalla I alla VI legislatura.
La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea.
Sull'ordine dei lavori (ore 15,42).
FABIO EVANGELISTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, mi permetto, in apertura, di rivolgere un augurio a lei e a tutti i colleghi e dipendenti della Camera di buon lavoro per l'anno che sta iniziando.
Voglio subito sottolineare che ho trovato nella posta la richiesta di sottoscrizione di un'interpellanza urgente al Ministro degli affari esteri, con la quale l'interrogante chiede se il Governo stia seguendo la situazione del dottor Biscet e degli altri prigionieri di coscienza del Pag. 3regime castrista, e se e quali iniziative possa e voglia assumere a livello internazionale per sostenere la campagna che chiede la liberazione, appunto, del dottor Biscet.
Personalmente sarei intenzionato a sottoscrivere questo atto di sindacato ispettivo se non ci fosse qualcosa che alla prima riga dell'interpellanza - che porta come primo firmatario l'onorevole Massimo Polledri - suona come una falla non di carattere formale, ma di carattere sostanziale. Infatti, si dice: il dottor Biscet è un medico cubano di razza nera - lo ripeto: di razza nera - leader del movimento pacifico per i diritti civili.
Fin dal 1950 a Parigi - lei lo sa, Presidente - è stata approvata la dichiarazione sulla razza che pare essere il primo documento in cui si afferma ufficialmente la non scientificità delle razze umane e dunque l'inesistenza di razze biologicamente diverse in seno alla specie umana, per quanto con una formula piuttosto semplicistica si dice: in base alle conoscenze attuali non vi è alcuna prova che i gruppi dell'umanità differiscano nelle loro caratteristiche mentali innate riguardo all'intelligenza o al comportamento. Pertanto questo riferimento è del tutto gratuito ed è offensivo. Si immagini il presidente della Fondazione Lawton per i diritti umani come sarà contento di essere stato definito di «razza nera» in un'aula parlamentare.
La prego dunque di intervenire, signor Presidente, se il testo dovesse essere presentato, perché questa espressione può albergare in qualche baita del Cadore, può aleggiare in qualche valle bergamasca, ma non può entrare in un'aula del Parlamento italiano (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).
PRESIDENTE. Onorevole Evangelisti, le assicuro che l'unico colore a cui questa Assemblea è sensibile non è quello della pelle ma quello del cuore di ognuno dei suoi membri e di ogni membro della razza umana, l'unica razza che in fondo ci interessa.
Organizzazione dei tempi di discussione dei disegni di legge di ratifica (ore 15,45).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge di ratifica nn. 2326-C, 3835, 3836-A, 3827-A, 3356-B, 3881 e 3882.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi riservati all'esame dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno (per il disegno di legge n. 2326-C, in relazione alla sola discussione sulle linee generali) è pubblicato in calce al resoconto della seduta del 15 dicembre 2010.
Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C. 2326-C).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 2326-C)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
Avverto, altresì, che le Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri) s'intendono autorizzate a riferire oralmente. Pag. 4
La relatrice per la Commissione Giustizia, onorevole Angela Napoli, ha facoltà di svolgere la relazione.
ANGELA NAPOLI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, come ho avuto modo di sottolineare nel corso dell'esame in sede referente nelle Commissioni riunite, sono proprio le parti del testo rientranti più direttamente nell'ambito di competenza della Commissione giustizia ad essere state oggetto di modifiche da parte del Senato. Su alcune di queste modifiche le Commissioni II e III sono intervenute, in quanto non sono sembrate migliorative del testo approvato in prima lettura dalla Camera.
Ulteriori modifiche, partendo dall'accoglimento delle condizioni apposte dalla Commissione affari costituzionali nel proprio parere, dovranno essere effettuate nel corso dell'esame in Assemblea.
Trattandosi di un provvedimento in esame in seconda lettura alla Camera, mi soffermerò su quelle disposizioni che sono state modificate dal Senato rispetto al testo già approvato dalla Camera o comunque da esso introdotte.
L'articolo 4, che al comma 1, lettera a), modifica l'articolo 157, sesto comma, del codice penale, prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, per i delitti contro la personalità individuale, per la violenza sessuale semplice e di gruppo, per i delitti di atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne, con esclusione delle fattispecie di minore gravità. Il testo approvato dalla Camera prevedeva che i termini di prescrizione fossero raddoppiati solo per le ipotesi di atti sessuali con minorenne e di violenza sessuale commessi in danno di minori degli anni quattordici.
Le prime modifiche al testo trasmesso dal Senato si riferiscono alla lettera b) dell'articolo 4, che introduce la nuova fattispecie di reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Le Commissioni II e III hanno ritenuto di dover ritornare sostanzialmente al testo approvato in prima lettura alla Camera, apparendo più efficace sotto il profilo della formulazione della fattispecie delittuosa. Rispetto all'analogo reato di pedofilia e pedopornografia culturale, che era contemplato dal testo della Camera, il testo del Senato ha modificato il titolo, nonché il catalogo di delitti la cui pubblica istigazione o apologia integra la nuova fattispecie di reato e ha ridotto nel minimo l'entità per le pene, ma, contestualmente, ha configurato come aggravante la commissione del fatto attraverso la stampa, mezzi telematici o informatici, e ha escluso che ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume possano essere invocate come scusante dall'autore della condotta.
Per quanto attiene all'elenco dei reati, si tratta di atti sessuali con minorenne ultraquattordicenne in cambio di denaro o altra utilità economica, di cui all'articolo 600-bis, secondo comma, del codice penale, riguardo ai quali il testo della Camera faceva, invece, riferimento all'intero articolo 600-bis, modificato dalla successiva lettera g) dell'articolo 4 e, quindi, anche alla fattispecie di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile prevista dal primo comma.
Altri reati previsti sono: la pornografia minorile e la detenzione di materiale pedopornografico, anche in riferimento a immagini virtuali (articoli 600-ter, 600-quater e 600-quater.1), turismo sessuale (articolo 600-quinquies), violenza sessuale semplice e di gruppo in danno di minorenne (articoli 609-bis e 609-octies), atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater) e corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies). Considerato che sull'elenco dei reati si è tornati al testo della Camera, in occasione dell'esame in Assemblea si potrebbe anche valutare l'opportunità di reintrodurvi il reato di violenza di gruppo che il testo della Camera stesso non contemplava.
Le modifiche più importanti riguardano, tuttavia, la struttura del nuovo reato e l'entità della pena. Il testo della Camera considerava la commissione del fatto attraverso la stampa, mezzi telematici o Pag. 5informatici, come una delle modalità della condotta, mentre il testo del Senato la considera come una circostanza aggravante che, quindi, avrebbe potuto comportare l'aumento della pena base fino ad un terzo solo nel caso in cui fosse stata riconosciuta prevalente rispetto ad eventuali circostanze attenuanti concorrenti.
Considerato che il Senato è, altresì, intervenuto anche sull'entità della pena (reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni, anziché da tre a cinque anni), la pena applicabile, nel caso di applicazione dell'aggravante, sarebbe potuta essere anche superiore a quella che si sarebbe potuto applicare secondo quanto previsto dal testo Camera.
Tuttavia, non è apparso opportuno confermare quanto stabilito dal Senato, preferendo ritornare al testo della Camera per alcune considerazioni.
In primo luogo si è ritenuto non condivisibile che la modalità della commissione del reato attraverso la stampa, mezzi telematici o informatici, potesse costituire una circostanza aggravante da applicare solo eventualmente ad un reato che, rispetto al testo approvato dalla Camera, vedeva anche considerevolmente ridotta la pena minima, essendo questa portata da tre anni ad un anno e sei mesi. La pena massima è rimasta a cinque anni. Pertanto, secondo il testo del Senato, in concreto, si sarebbe potuto verificare che la circostanza aggravante non venisse applicata e il fatto di commettere questo odioso reato attraverso Internet fosse punito con la pena di un anno e sei mesi o addirittura con una pena ancora inferiore in ragione delle eventuali circostanze attenuanti considerate prevalenti. Si è quindi tornati al testo della Camera.
Si è ritenuto opportuno anche riportare a tre anni la pena minima sembrando eccessivamente lieve la pena minima di un anno e sei mesi prevista dal Senato, nonché il margine di discrezionalità lasciato al giudice nel caso concreto, che avrebbe potuto spaziare da un anno e sei mesi a cinque anni, nonostante che si tratti di un reato che ha insita in sé una notevole gravità che prescinde dal fatto concreto con il quale è stato commesso.
La lettera d), introdotta dal Senato, riscrive la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, di cui all'articolo 572 del codice penale, in particolare estendendo l'applicazione della fattispecie al caso di convivenza, innalzando le pene e contemplando l'aggravante del fatto commesso in danno di bambino infraquattordicenne.
La lettera e), modificata dal Senato, prevede quali ulteriori aggravanti dell'omicidio la circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione dei reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, maltrattamenti contro familiari e conviventi, modificando l'articolo 576 del codice penale.
La lettera f), introdotta dal Senato, modifica l'articolo 583-bis del codice penale in tema di mutilazioni genitali femminili introducendo ulteriori pene accessorie per l'ipotesi in cui il delitto sia commesso dal genitore o dal tutore.
Le lettere da g) a q) intervengono in materia di delitti di sfruttamento sessuale dei minori modificando la sezione prima dei delitti contro la personalità individuale del capo III, titolo XII, libro secondo del codice penale.
La lettera g), modificata dal Senato, modifica il reato di prostituzione minorile (articolo 600-bis del codice penale), individuando ulteriori condotte sanzionabili (primo comma) e intervenendo sulla fattispecie di cui al secondo comma (compimento di atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro o altra utilità economica) attraverso la ridefinizione della nozione di utilità. Il Senato, oltre ad aumentare ulteriormente la pena per tale ultima fattispecie, ha soppresso la circostanza attenuante della minore età dell'autore del fatto.
La lettera h) modifica l'articolo 600-ter in tema di pornografia minorile integrando le condotte riconducibili a tale delitto e, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, introducendo una nuova fattispecie penale a carico di colui che assiste ad esibizione o spettacoli pornografici Pag. 6in cui siano coinvolti minorenni. Viene prevista la reclusione fino a tre anni e la multa da 1.500 a 6.000 euro e viene definito il concetto di pornografia minorile.
La lettera i), modificata dal Senato, abroga l'articolo 600-sexies del codice penale relativo alle circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti pedopornografici. Tale abrogazione si giustifica con l'inserimento di tutte le aggravanti dei delitti pedopornografici nell'articolo 602-ter dalla lettera o) del provvedimento.
Per quanto riguarda invece le attenuanti, occorre fare riferimento all'articolo 600-septies.1, alla lettera m). Il nuovo articolo 600-septies, introdotto dalla lettera l), modificata dal Senato, estende la disciplina della confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e della confisca per equivalente, già prevista per i delitti contro la personalità individuale, ai delitti di violenza sessuale commessi in danno di minori o aggravati dalle specifiche circostanze indicate.
Il nuovo articolo 600-septies.1, non modificato dal Senato, inserito dalla lettera m), prevede un'unica circostanza attenuante dei delitti contro la personalità individuale applicabile a colui che si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o fornisca elementi concreti alle autorità per l'individuazione o la cattura di uno o più autori del reato.
Il nuovo articolo 600-septies.2, modificato dal Senato, anch'esso inserito dalla lettera m), prevede pene accessorie ulteriori per la condanna o il patteggiamento per uno dei delitti contro la personalità individuale e per il delitto di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.
L'abrogazione dell'articolo 602-bis in materia di decadenza della potestà genitoriale e di interdizione da uffici attinenti all'amministrazione di sostegno alla tutela e alla cura, operata dalla lettera n), introdotta dal Senato, è conseguente alla previsione di tale pena accessoria per i delitti in esso contemplati in altri articoli modificati dal disegno di legge.
La lettera o), anch'essa introdotta dal Senato, modifica l'articolo 602-ter del codice penale, che attualmente riguarda le sole aggravanti della cosiddetta tratta di persone, inserendovi la disciplina delle circostanze aggravanti dei delitti contro la personalità individuale.
La lettera p), anche questa introdotta dal Senato, inserisce l'articolo 602-quater, con il quale dispone che, in caso di commissione di uno dei delitti contro la personalità individuale in danno di minorenne, il colpevole non potrà invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, con l'eccezione dell'ignoranza inevitabile. Un intervento nel senso di attribuire rilievo all'ignoranza inevitabile attraverso una modifica all'articolo 609-sexies, che riguarda i delitti di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne, è operato dalla lettera t), anch'essa introdotta dal Senato, che inoltre alza il limite di età della persona offesa la cui ignoranza è inescusabile, portandolo da meno di 14 a meno di 18 anni.
La lettera q), introdotta al Senato, modificando l'articolo 604 del codice penale, integra con la violenza sessuale di gruppo, articolo 609-octies, e l'adescamento di minorenni, articolo 609-undecies, introdotto dalla lettera z), il catalogo di reati applicabili ai fatti commessi all'estero da cittadini italiani in danno di cittadini italiani ovvero da stranieri in concorso con italiani.
Le lettere da r) a z) modificano le disposizioni del codice penale contenute nella sezione seconda dei delitti contro la libertà personale.
PRESIDENTE. Onorevole Angela Napoli, per le relazioni avete complessivamente 20 minuti, lei ne ha già utilizzati 11 e anche il suo collega, relatore per la Commissione affari esteri, ha diritto di parlare. Eventualmente può lasciare il testo scritto.
ANGELA NAPOLI, Relatore per la II Commissione. È una Convenzione di notevole importanza, sufficientemente ed Pag. 7adeguatamente articolata signor Presidente, che ha subìto anche delle notevoli modifiche al Senato, che in parte sono nuovamente state modificate alla Camera.
Credo che l'argomento sia importante e, peraltro, ho sentito che è stato richiesto l'ampliamento della discussione. Se non è possibile proseguire, consegnerò la relazione agli atti; credo, però, che la Convenzione di Lanzarote sia talmente importante da meritare un approfondimento. Comunque, i regolamenti sono regolamenti, per carità. Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia relazione.
PRESIDENTE. Onorevole Angela Napoli, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.
Il relatore per la Commissione Affari esteri, onorevole Mecacci, ha facoltà di svolgere la relazione.
MATTEO MECACCI, Relatore per la III Commissione. Signor Presidente, naturalmente, anche io mi richiamo al testo e a quanto esposto dalla collega Angela Napoli nella presentazione della Convenzione in oggetto, che è molto importante ed è stata promossa dal Consiglio d'Europa. Vorrei sottolineare come questa organizzazione abbia saputo promuovere, nel corso degli anni e dei decenni, a livello giuridico, iniziative internazionali di grande rilievo per la difesa dei diritti delle persone e dei diritti umani in generale.
La Convenzione di Lanzarote è la prima Convenzione internazionale, il primo Trattato a definire gli abusi sessuali contro i bambini reati penali. Questa è la novità di questo strumento. Naturalmente, tali atti sono considerati reato penale in gran parte degli ordinamenti nazionali, tuttavia, mancavano degli strumenti internazionali, anche di cooperazione, volti a far sì che i diritti della persona potessero valere anche al di là dei confini nazionali. Ciò è qualcosa che abbiamo imparato a considerare - in particolare, dopo i conflitti armati del scorso secolo, anche nel nostro continente - come un aspetto molto importante.
La Convenzione in oggetto fa riferimento anche ad altri strumenti internazionali che esistono con riferimento alla tutela dei diritti dei bambini: innanzitutto, la Convenzione delle Nazioni Unite concernente i diritti del fanciullo, entrata in vigore nel 1990 e ratificata dall'Italia nel 1991.
La Convenzione di Lanzarote è entrata in vigore il 1o luglio del 2010, dopo la ratifica da parte di cinque degli Stati membri che l'avevano sottoscritta. È stata sottoscritta all'interno del Consiglio d'Europa da 41 degli Stati membri di questa organizzazione, quindi, dalla quasi totalità. Credo che sia importante che il Parlamento proceda rapidamente alla ratifica, dopo le discussioni che vi sono state sia al Senato che in questa Camera sul testo di merito - che è stato discusso, in particolare, in Commissione giustizia - anche perché si tratta di norme che, sostanzialmente, trovano già una conferma e una presenza all'interno dell'ordinamento del nostro Paese.
È evidente, però, anche da quanto diceva la collega Angela Napoli, che vi può essere una discussione, la necessità di approfondire anche gli strumenti attraverso i quali si può rendere effettiva l'applicazione di queste norme di diritto internazionale che, spesso, vengono proclamate ed adottate dai Governi nei consessi internazionali, ma che, poi, fanno fatica a vivere nella realtà della vita di tutti i giorni.
Segnalo - e concludo - che anche per quanto riguarda ciò che è di competenza della nostra Commissione, va sottolineato come attraverso questo procedimento di ratifica si proceda anche alla cancellazione nel nostro ordinamento dei riferimenti che erano ancora presenti, benché solo limitati ad alcune rubriche di articoli del codice penale, che facevano riferimento alla pena di morte. La pena di morte - lo ricordo, perché è un tema di cui il nostro Parlamento spesso discute e sul quale si mobilita in modo pressoché unanime - è stata abolita definitivamente nel nostro Pag. 8ordinamento proprio grazie alla ratifica di un protocollo del Consiglio d'Europa, cioè il Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali...
PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Mecacci.
MATTEO MECACCI, Relatore per la III Commissione...che è stato approvato dal Consiglio d'Europa nel 2002 e che, successivamente, il nostro Parlamento ha approvato in via definitiva con legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.
PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.
È iscritto a parlare l'onorevole Pianetta. Ne ha facoltà.
ENRICO PIANETTA. Signor Presidente, le relazioni dei due relatori sono state esaustive e ampie, come del resto merita, giustamente, questo provvedimento. Un provvedimento importante e fondamentale, se penso che la stessa Commissione europea ha presentato una direttiva proprio per la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia lo scorso 29 marzo 2010. Infatti, la gravità del problema è dovuta al fatto che, nella stessa Unione europea, la percentuale di minori esposti al rischio di abusi sessuali varierebbe tra il 10 e il 20 per cento, nonostante le difficoltà di individuazione di queste percentuali, commisurate alla definizione stessa dei vari reati. Le ricerche su questo argomento hanno anche evidenziato un progressivo incremento del fenomeno. Quindi, lungi dall'essere un fenomeno in fase ristagnante, purtroppo si incrementa.
Oltretutto, c'è un altro aspetto che deve preoccuparci ancora di più, cioè la sempre più bassa età delle vittime di pedopornografia e, soprattutto, il fatto che le immagini pedopornografiche sono anche più esplicite e più violente. Addirittura, a proposito di questo fenomeno così evidente e in fase di espansione, secondo i dati del 2008 sarebbero 1.500 i siti Internet che contengono materiale pedopornografico, e addirittura sarebbero in espansione, con tutte le problematiche che ne conseguono. Abbiamo ascoltato anche durante un'audizione il rappresentante che ci ha illustrato tutti gli aspetti informatici, e direi che questi sono elementi che indubbiamente devono preoccuparci. Da qui l'importanza di questo provvedimento, che deve essere approvato il più rapidamente possibile e che credo che, in questa fase, riusciremo ad affrontare per quanto riguarda tutti gli aspetti collegati sia alle fattispecie penali sia alla determinazione delle pene.
Giustamente, il relatore ha evidenziato il fatto che la Convenzione di Lanzarote è già entrata in vigore e rappresenta il primo strumento internazionale con il quale si prevedono gli abusi sessuali contro i bambini e questi sono qualificati come reato.
Prima di concludere, voglio soltanto evidenziare rapidamente un aspetto veramente importante. Infatti, oltre alle fattispecie più diffuse in questo campo - e la relatrice Angela Napoli le ha elencate in maniera precisa -, quindi l'abuso sessuale, la prostituzione infantile, la pedopornografia, la partecipazione coatta di bambini a spettacoli pedopornografici c'è anche tutto l'aspetto dell'adescamento attraverso Internet, e questo, durante i lavori della Commissione, ha rappresentato veramente un elemento di grande approfondimento.
E infine, l'aspetto, che deve essere biasimato e assolutamente considerato come elemento inaccettabile, è quello del turismo sessuale.
Quindi, mi avvio a concludere dicendo che c'è un altro aspetto importante, vale a dire quello relativo all'addestramento di personale perché possa lavorare con tutta quella delicatezza e con tutta quell'attenzione nei confronti dei bambini, al fine di renderli più consapevoli e capaci di proteggersi. Direi, inoltre, che un altro aspetto importante consiste nei programmi di supporto nei confronti delle vittime, perché credo che recuperare e dare una capacità a queste piccole vittime di riprendere una Pag. 9vita normale sia un fatto di grande importanza, che nobilita e rende la nostra società capace di affrontare questi temi così difficili e così oltraggiosi per la stessa dignità umana.
In conclusione, ritengo che questo sia un provvedimento che deve vedere il Parlamento in generale e la Camera in particolare attenti e capaci di affrontarlo e licenziarlo nel più breve tempo possibile, anche in ragione - come ha detto la relatrice Angela Napoli - di questi ultimi emendamenti, che potranno essere recepiti durante le nostre discussioni in quest'Aula.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.
FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, l'ex Segretario generale dell'ONU, Kofi Annan, durante la presentazione del Rapporto sulle condizioni dell'infanzia nel mondo, nel 2000, ebbe a dire: «Non c'è responsabilità più sacra di quella che il mondo ha verso i bambini. Non c'è dovere più importante di garantire che siano rispettati i loro diritti, che il loro benessere sia tutelato, che le loro vite siano libere dalla paura e dal bisogno e che essi possano crescere nella pace».
Credo che ciò si leghi bene con quanto prevede la Convenzione di Lanzarote, oggi al nostro esame, in attesa di una sua approvazione definitiva, nei prossimi giorni, visto che l'altro ramo del Parlamento italiano ne ha modificato o introdotto ex novo alcune norme.
Tra di esse, voglio ricordare: il raddoppio dei termini di prescrizione per i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, per i delitti contro la personalità individuale, per la violenza sessuale semplice e di gruppo, nonché per i delitti di atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne; l'introduzione della nuova fattispecie di reato di istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia; la modifica della fattispecie di maltrattamenti in famiglia; la previsione, quali ulteriori aggravanti dell'omicidio, della circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione dei reati di prostituzione minorile, pornografia minorile e maltrattamenti contro familiari e conviventi; e ancora, in tema di mutilazioni genitali femminili, l'introduzione di ulteriori pene accessorie per l'ipotesi in cui il delitto sia commesso dal genitore o dal tutore; e infine, l'inserimento, nel catalogo dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, della fattispecie di atti sessuali con minorenne. Solo per citarne alcuni.
Stiamo, dunque, parlando di uno strumento rilevantissimo, probabilmente il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini ed i minori in genere, siano considerati reati, oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo, che, come è stato ricordato, sono: l'abuso sessuale, la prostituzione infantile, la pedopornografia, la partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici.
La Convenzione in esame disciplina anche i casi di grooming (ossia, di adescamento attraverso Internet) e di turismo sessuale, come è stato più volte ricordato.
Il testo al nostro esame è, tuttavia, estremamente complesso, ricco e articolato, ed i relatori ci hanno già fornito elementi utili per averne una certa contezza.
Considerata l'importanza strategica di tale ratifica, anche in vista di un'efficace tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso, e del conseguente adeguamento dell'ordinamento interno in materia di diritto, dico subito, sin da ora, che l'Italia dei Valori esprimerà il proprio parere favorevole su questo provvedimento.
Si tratta di un provvedimento che stabilisce, tra l'altro, programmi di sostegno e supporto alle vittime e incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento, prevedendo l'istituzione di centri di aiuto, sia via Internet, che via telefono.
In sostanza, ci accingiamo a votare un documento di straordinaria rilevanza, nel lungo cammino che ha caratterizzato gli ultimi decenni della comunità internazionale Pag. 10in materia di tutela dei diritti umani, nella fattispecie dei diritti dei minori.
Si tratta di una Convenzione che viene dopo altre che la comunità internazionale si è data: tra tutte, voglio ricordare la Convenzione di New York del 1989 sulla tutela dei diritti del fanciullo, ma prima ancora le cosiddette Regole di Pechino, in materia di organizzazione della giustizia penale minorile.
La storia dell'umanità non sempre ha conosciuto questi sentimenti di tutela dei minori. Tuttora, in molte parti del mondo, i bambini conoscono ancora patimenti, violenze, sofferenze. Sono queste situazioni che inducono la comunità delle Nazioni a dotarsi di strumenti sempre più efficaci per combattere le violenze nei confronti dei bambini e per tutelare il diritto del bambino come essere originario, come essere irripetibile, destinato a vivere una sua propria vita, i propri affetti, la propria cultura, la propria sanità, per divenire un cittadino responsabile. Il secolo scorso, tra le tante altre denominazioni, è stato anche definito il secolo dell'infanzia e, a me sembra di poter dire, con qualche fondamento, perché, effettivamente si siano compiuti passi straordinari. In Italia, in modo particolare, c'è ormai una cultura assai sviluppata, diffusa e profonda di attenzione e di rispetto nei confronti dei minori. È il risultato di una coscienza sociale, del lavoro degli operatori sociali, degli operatori psicologici e anche di una magistratura minorile estremamente avveduta che ha contribuito a dar vita ad una legislazione e ad una giurisprudenza fra le più avanzate in materia di diritti dei minori, sia in campo civile, sia nel campo della rieducazione, nel settore penale, e secondo la quale ogni bambino, possibilmente, deve essere condotto fino al compimento della maggiore età per essere consegnato ad una società come soggetto capace di vivere autenticamente e autonomamente il proprio protagonismo sociale.
Con questa Convenzione di Lanzarote facciamo un ulteriore passo in avanti nella cultura della difesa del bambino perché essa tutela i bambini nelle loro sfere più importanti, quella dell'emotività, quella dell'affettività, quella della sessualità. Si sa, lo sappiamo, tutti i bambini vivono a modo loro una propria sessualità, ma in questo caso, ciò che si vuole punire severamente è l'intrusione degli adulti, spesso oltre ogni limite, oltre ogni depravazione; adulti che pretendono di asservire creature piccole ai propri desideri e ai propri istinti che a volte è persino impossibile definire come bestiali perché le bestie, gli animali non pare abbiano di questi istinti. Per questo motivo è importante che la comunità internazionale si sia mobilitata e si mobiliti ancor di più per tutelare in modo sempre più preciso il diritto all'affettività, all'emotività e alla sessualità del bambino. Speriamo che a questo apparato normativo importante, lo ripeto e lo sottolineo, a questo messaggio chiaro di etica e di morale per il quale gli adulti devono essere i primi garanti dei diritti dei bambini, si accompagni anche un'effettiva capacità della comunità internazionale di difendere i bambini e di applicare con rigore le disposizioni che qui sono previste e che si aggiungono a quelle estremamente precise che già vivono nel nostro ordinamento giuridico interno. Spero che vi sia dunque una mobilitazione forte, molto forte, perché le lobby dei pedofili, se così si possono definire, sappiamo essere potenti, ramificate, sempre molto difficili da individuare. Quelli che chiamiamo normalmente «gli orchi» sappiamo che possono essere ovunque, spesso fra di noi, spesso vicino a noi ed è difficile individuarli e capire dove operano. Questa malattia si annida in persone insospettabili, tra coloro che organizzano circuiti riservati ai perversi, in cui oggetto della violenza sono proprio i bambini. Ecco, ad evitare che le indagini di polizia giudiziaria su questo aberrante reato possano subire un danno a seguito della sottrazione della giurisdizione alle procure distrettuali a favore delle procure circondariali, come risulta dal testo che ci è pervenuto dal Senato, abbiamo con piacere visto l'accoglimento di un emendamento che porta la firma dell'onorevole Di Pietro, dell'onorevole Palomba e anche di Pag. 11chi vi parla, emendamento approvato nella discussione in Commissione e che ha contribuito a restituire la competenza alle procure distrettuali in materia di indagini di pedopornografia, ripristinando il testo precedente.
Auspichiamo dunque ed invitiamo il Governo italiano ad esercitare tutto ciò che è in suo potere affinché, in ogni ramificazione, si verifichi sempre meglio quali siano e dove siano questi circuiti perversi, per punirli con la severità che un crimine del genere merita. È soprattutto importante, e mi avvio a concludere, aver puntato l'attenzione con così tanta cura sui crimini sessuali nei confronti dei minori commessi attraverso Internet.
Si tratta di uno strumento straordinario di comunicazione e di diffusione della cultura e della conoscenza, ma che spesso, troppo spesso, si trasforma in veicolo di pericolo, soprattutto se esercitato da soggetti senza scrupoli, da chi lo usa per adescare i bambini, da chi cerca di convincerli e portarli dalla propria parte per far circolare immagini che riguardano lo sfruttamento sessuale dei minori.
Con questa Convenzione dunque, abbiamo fatto tutti un passo in avanti nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini. Dobbiamo adesso farne degli altri, nel senso che bisogna procedere a far crescere una profonda cultura del rispetto dei diritti dei bambini, non soltanto nella sfera sessuale, ma in tutta la loro espressività. Ecco perché il Parlamento oggi dovrebbe essere consapevole di essere chiamato non ad approvare un qualunque disegno di legge, come tanti altri che operano nel campo «dell'avere,» questo è un provvedimento che incide profondamente nel campo dell'essere delle persone più deboli e più indifese: i bambini.
È per questo che noi auspichiamo che il disegno di legge possa, dopo l'ulteriore passaggio al Senato, già da dopodomani essere finalmente legge dello Stato italiano (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Follegot. Ne ha facoltà.
FULVIO FOLLEGOT. Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, discutiamo oggi in Aula la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nonché norme di adeguamento interno. Il disegno di legge, di iniziativa del Governo, era già stato approvato dalla Camera; successivamente il Senato lo ha in parte modificato ed in parte integrato, ma il testo rimane sostanzialmente ancorato agli indirizzi proposti.
Si è voluto al Senato focalizzare meglio alcune problematiche, affinando la normativa vigente e rendendola ancora più dura ed efficace nei confronti di coloro che commettono i reati più aberranti nei confronti dei minori.
La Convenzione di Lanzarote è il primo strumento a livello internazionale che considera reati gli abusi sessuali nei confronti dei bambini. Mai, come in questo momento, si sente la necessità di una normativa sovranazionale chiara e dura nei confronti di pedofili e sfruttatori, che metta fine ad un fenomeno che ha avuto, negli ultimi anni, un incremento abnorme.
L'abuso nei confronti dei minori non ha confini, ed è più consistente in quei Paesi dove il turismo sessuale è nei fatti tollerato. Solo ultimamente le cose stanno cambiando, seppure lentamente, soprattutto per il merito della professionalità e della sensibilità di donne, uomini e istituzioni che si rendono conto di come il fenomeno sia devastante per la società, e, in particolare, per lo sviluppo psicofisico del bambino.
Le leggi in materia vigenti nel nostro ordinamento sono sempre state considerate un punto di riferimento per gli altri Stati, e l'efficienza e l'efficacia dell'operato delle forze dell'ordine e della magistratura italiane un esempio per tutti. Tuttavia, riteniamo debba essere prestata maggiore attenzione nei confronti di attività criminali e di crimini verso i quali vi deve essere tolleranza zero.
Quello che rammarica è che la Convenzione, considerata indispensabile, non sia stata ancora ratificata, e che l'ordinamento Pag. 12interno non sia stato adeguato, anche se, come ricordavo prima, la normativa nazionale è tra le migliori in assoluto. Sicuramente il bicameralismo perfetto non dà una mano nel velocizzare i tempi di approvazione e, in occasione di tematiche considerate fondamentali, appaiono ancora più evidenti i limiti del sistema.
È necessaria pertanto quella riforma della Costituzione ormai invocata da tutti, che consenta di adeguare la Carta alle mutate esigenze storiche. Anche in questa occasione ci rendiamo conto di tempi troppo lunghi per approvare una legge, che riteniamo basilare nella lotta contro ogni genere di abuso sessuale nei confronti dei bambini.
L'abuso nei confronti dei minori è allarmante ovunque, in particolare in quegli Stati dove il turismo sessuale non solo è largamente diffuso, ma spesso anche tollerato. Ciò che preoccupa, peraltro, è che il fenomeno è tuttora in gran parte sommerso. Molti abusi vengono commessi all'interno delle mura domestiche, ma anche a scuola e, peggio ancora, presso centri religiosi. Nelle società dove si abbandonano i valori di riferimento, o dove il concetto di famiglia sta svanendo e confondendosi con altri tipi di aggregazione, si corre il rischio di perdere ancora di più di vista l'interesse del bambino.
La Convenzione stipulata a Lanzarote il 25 ottobre del 2007, ed entrata in vigore il primo luglio 2010, ha come obiettivi: prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali riguardanti i bambini; proteggere i diritti dei bambini vittime di sfruttamento e di abuso sessuale, promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei bambini.
La prevenzione deve assumere un ruolo rilevante, se si vuole debellare questo triste fenomeno e non è sufficiente la formazione delle persone a contatto con i bambini o l'informazione generale.
La Convenzione prevede una nuova fattispecie criminosa: l'adescamento di bambini a scopi sessuali. Viene così introdotta nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di reato e il testo approvato dalla Camera, e non modificato dal Senato, dispone che chiunque commette i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, e via seguitando, del codice penale che parlano di riduzione e mantenimento in schiavitù, di violenza sessuale di gruppo, di prostituzione minorile, di pornografia minorile è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Viene poi data la definizione di adescamento, per il quale si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce poste in essere anche mediante l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. Si vuole in questo modo contrastare atti criminosi estremamente diffusi che le nuove tecnologie consentono e che mettono a rischio l'incolumità psicofisica dei minori.
Altra fattispecie di reato, introdotta dalla Camera dei deputati in prima lettura, il cui testo è stato poi modificato dal Senato, è relativa alla pedofilia e pedopornografia culturale. Il testo approvato dal Senato non modifica nella sostanza quello definito in prima lettura. Pur tuttavia, la Commissione giustizia ha ritenuto opportuno rivedere la formulazione originaria, dove è prevista una pena base più elevata: tre anni, anziché un anno e sei mesi e che tiene in considerazione il dettato della Corte costituzionale secondo la quale l'apologia è punibile quando è effettivamente pericolosa per i beni protetti dalla Costituzione, al di là dei mezzi usati.
Se la Camera aveva puntato ad una ratifica rapida della Convenzione senza intervenire in maniera puntuale sulla normativa vigente, il Senato ha ritenuto necessario affinarla, migliorarla, integrarla. Tra tutti gli interventi ricordo il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati più gravi, come ad esempio i delitti contro la personalità individuale e i reati di violenza sessuale; la modifica dell'articolo 572 del codice penale (maltrattamenti contro familiari e conviventi) all'interno del quale viene estesa la fattispecie al caso di convivenza e vengono inasprite le pene. Pag. 13
Ricordo, inoltre, la modifica dell'articolo 583-bis del codice penale riguardante le mutilazioni genitali femminili, prevedendo, se il fatto è compiuto dal genitore o dal tutore, la decadenza dall'esercizio della patria potestà e l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.
L'articolo 7, con un inserimento da parte del Senato, apre una nuova strada in materia di benefici penitenziari. Si prevede che il tribunale di sorveglianza ai fini della concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori valuti la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica e con il nuovo articolo 13-bis dell'ordinamento penitenziario si prevede la possibilità, per le persone condannate per reati sessuali in danno di minori, di sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno.
Si individuano così nuovi percorsi per modificare i comportamenti di chi ha abusato o sfruttato un minore. Finora non si è parlato di castrazione chimica, un brutto termine per dire che certi impulsi sessuali incontrollati si possono limitare o bloccare con l'uso di farmaci appositi. Negli altri Stati l'uso di farmaci per inibire impulsi perversi è legale; in Italia, nonostante la presa di posizione da parte della Lega Nord e di aderenti ad altri partiti, non si è arrivati ad una soluzione condivisa.
Forse i tempi non sono ancora maturi, ma perché non consentire l'uso di farmaci sotto stretto controllo medico e psicologico nei casi in cui si può risolvere il problema? Alla fine vi è la necessità di scegliere da che parte stare: se con il criminale che può ancora offendere o con la persona offesa.
Se è di fondamentale importanza una normativa sovranazionale adeguata e omogenea, altrettanto importante è avere uomini e mezzi in grado di applicarla. La stessa Convenzione prevede la cooperazione internazionale al fine di prevenire lo sfruttamento, proteggere le vittime e condurre indagini o procedimenti concernenti i reati previsti. Sarebbe peraltro opportuno disporre di squadre investigative internazionali.
È importante poi, per ottenere risultati consistenti, che la competenza su questo tipo di reato sia affidata ad un soggetto ad hoc.
Per quanto concerne la competenza sui delitti di violenza sessuale, di pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale e di turismo sessuale, il Senato ha sottratto la competenza alle procure distrettuali. La Commissione giustizia della Camera ha ritenuto utile, tenendo in considerazione l'audizione del direttore del servizio della polizia postale, attribuire nuovamente alle procure distrettuali tale competenza. Si ritiene infatti essenziale il coordinamento delle indagini fatto da pubblici ministeri specializzati nella materia. Procure distrettuali e compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni spesso coincidono sotto il profilo territoriale e sono nelle condizioni di combattere efficacemente la pedofilia on line. È meglio dunque mantenere l'attuale organizzazione.
Per ottenere risultati concreti non bastano dunque buone leggi, ma serve una presa di coscienza molto forte da parte della società civile e delle istituzioni. È necessario che forze dell'ordine e magistratura agiscano in sintonia sia a livello nazionale che internazionale e, infine, serve la certezza della pena che significa che, prima di tutto, si devono fare i processi in tempo reale e, in secondo luogo, che una volta emessa la sentenza la condanna deve essere espiata fino in fondo. Solo così vi può essere l'effetto deterrente. Finché i casi di abuso sessuale e di pedofilia emergono solo in parte per i motivi più svariati, chi commette tali infamanti reati si sente al sicuro o quasi. Occorre pertanto una forte azione di prevenzione rivolta alla formazione e all'informazione. È una questione prima di tutto culturale che tocca la nostra società.
Deputati e senatori hanno contribuito attivamente non solo alla ratifica della Convenzione, ma soprattutto all'adeguamento della normativa nazionale. L'obiettivo Pag. 14è quello di avere norme adeguate a contrastare efficacemente atti criminosi che mettono a repentaglio lo sviluppo fisico e psichico dei bambini e comportamenti che minano la società dalle fondamenta. Nonostante le divergenze di Camera e Senato su alcune questioni (pedofilia e pornografia culturale, competenza ex articolo 5, comma 1, lettera a), riguardante le procure distrettuali) il risultato è ampiamente positivo.
La Lega Nord ha sempre avuto le idee chiare sulla posizione da tenere nei confronti della pedofilia. Il suo orientamento è sempre stato quello della tolleranza zero, il che significa che l'obiettivo è non lasciare spazi a dati comportamenti che devastano la società. Le recenti operazioni a livello internazionale contro la pedofilia assicurano che siamo sulla buona strada. Auspichiamo dunque che il testo che verrà approvato dalla Camera sia condiviso dal Senato, consentendo che la nuova legge possa entrare in vigore quanto prima (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.
DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, siamo in seconda lettura alla Camera e in Commissione, pur nella consapevolezza della assoluta necessità e urgenza della ratifica della Convenzione che è del 2007, si è ritenuto necessario, in spirito di assoluta collaborazione costruttiva tra i gruppi, intervenire per apportare adeguamenti incisivi, a nostro avviso, e aggiustamenti alla normativa interna per realizzare l'obiettivo primario della prevenzione e del contrasto dello sfruttamento e dell'abuso sessuale di bambini. È importante dire che con questo disegno di legge che verrà approvato, bambino è colui che ha un'età inferiore ai 18 anni.
Proprio perché condividiamo e siamo particolarmente attenti alle misure volte a combattere ogni forma di subdola violenza o adescamento di minori, si è ritenuto che la formulazione più adeguata - come ha già detto la relatrice Napoli - del reato di adescamento di bambini a scopi sessuali, secondo la nuova formulazione dell'articolo 414-bis del codice penale, sia quella originariamente formulata nel testo della Camera. Non si è trattato di affezione fine a se stessa, ma di una piena attuazione della Convenzione e dello spirito che l'ha animata, che chiede agli Stati di anticipare le condotte punibili, prevedendo come reato il fatto che un adulto, anche a mezzo di tecnologie di comunicazione e mezzi informatici, che quindi diventano un elemento essenziale della condotta e non una mera circostanza aggravante, pubblicamente istighi a commettere reati particolarmente odiosi a danno di minori.
Con particolare favore sono da guardare ovviamente le norme introdotte al Senato ma mutuate nel testo approvato dalla Camera in materia di violenza sessuale, che hanno introdotto una nuova formulazione del maltrattamento delle persone, e quindi dei minori, anche nella famiglia, non soltanto la famiglia costituita ma anche le situazioni di convivenza che quindi diventano rilevanti ai fini giuridici proprio per colpire queste condotte particolarmente dannose, che si verificano in ambienti chiusi e che hanno difficoltà ad emergere.
In questo caso, si prevedono un aumento della pena, termini di prescrizione più ampi e l'ergastolo, laddove da questi maltrattamenti derivi la morte.
Quindi, vi è stata una riscrittura, completata al Senato, del delitto di prostituzione minorile (articolo 600-bis) che ci vede favorevoli e dà piena attuazione all'articolo 19 della Convenzione. Tale norma ha come spirito di fondo la finalità di punire qualsiasi forma di utilizzazione di un bambino a fini sessuali (quindi un minore fino a 18 anni) dietro alla mera promessa non solo di pagamento in denaro, ma anche di qualsiasi utilità. Inoltre, prevede come condotte punibili non solo il reclutamento come adesso, ma la gestione e l'organizzazione ovvero ogni ulteriore attività che tragga profitto e che quindi sfrutti anche il minore in attività comunque anche latamente sessuali. Pag. 15
L'aumento della pena è previsto anche per chi fruisce della prostituzione minorile, il cosiddetto «utilizzatore finale». Si tratta di un elemento che va ad incrementare il mercato e pratiche così abominevoli. In attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione, così si definiscono ulteriormente le condotte della pornografia minorile: «ogni rappresentazione, anche simulata, in cui comunque sia coinvolto in attività sessuali dirette o indirette il minore». Vi è una nuova previsione di fattispecie penale a carico anche - questa l'ha introdotta il Senato e la Commissione è favorevole - di colui il quale assiste a esibizioni o spettacoli pornografici che coinvolgono i minori. Così vi sono norme stringenti in materia di pene accessorie, aggravanti, confisca del profitto derivante dallo sfruttamento e dei beni che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, la chiusura degli esercizi la cui attività è finalizzata a condotte dannose nei confronti di minori, la non scusabilità - se non inevitabile - dell'ignoranza dell'età. Occorre sempre tenere presente l'alto parametro di riferimento di 18 anni.
In questo contesto sinergico di interventi sanzionatori, in qualche modo non abbiamo invece condiviso quello che al Senato è stato modificato con riferimento alla competenza delle procure distrettuali nelle materie legate alla pedofilia.
A questo proposito, in maniera unanime e convergente da parte di tutti i gruppi parlamentari, con il parere favorevole anche del Governo, abbiamo reintrodotto la competenza per questi reati della procura distrettuale. D'altro canto, sono venuti un messaggio e un invito accorato anche dal responsabile della polizia postale che ha ricordato come questa competenza delle procure distrettuali anziché delle procure circondariali fu un effetto della ratifica della Convenzione sul cybercrime di Budapest, che aveva attribuito solo due anni fa all'ufficio del pubblico ministero presso il capoluogo del distretto e alle procure distrettuali la competenza in ordine ai reati informatici in materia di pedopornografia.
Senza nulla togliere alle capacità che comunque avrebbero le procure locali e anche alla volontà di perseguire comunque alcuni tipi di reati, certamente proprio la non territorialità di alcune forme particolarmente odiose che colpiscono i minori e che quindi vanno ad incidere proprio sul loro equilibrio psicofisico implica una forte specializzazione, un forte coordinamento dell'indagine, la formazione di gruppi di lavoro e punti di riferimento a più ampia competenza. Questo ha riportato il testo all'esame dell'Assemblea, che ci auguriamo sia approvato senza altri passi indietro, alla normativa attuale in tema di competenza.
Viceversa, abbiamo visto con favore il fatto che il Senato non sia intervenuto e che abbia quindi approvato la nuova fattispecie penale dell'adescamento dei minori.
Tale fattispecie, che è stata così laboriosamente coniata nel corso dell'esame nelle Commissioni alla Camera e a cui, appunto, i relatori hanno dato un forte contributo insieme a tutti noi, è tesa ad attuare quell'articolo 23 della Convenzione che vuole punire condotte prodromiche che diventano rilevanti perché intenzionalmente dirette dall'adulto a provocare un incontro con il minore, volto a commettere reati a sfondo sessuale, abusando della fiducia del minore. Esso viene realizzato in maniera particolarmente subdola proprio attraverso l'utilizzo di mezzi insidiosi e facilmente accessibili, appunto, quale Internet e poc'anzi è stato ricordato quanti siti pornografici che rappresentano minori siano stati scoperti nel 1998 (mi pare oltre millecinquecento). Questo perché proprio le problematiche legate alla pedopornografia sono normalmente attuate nel mondo virtuale e nella rete Internet attraverso l'intervento e l'utilizzo di nuove tecnologie che implicano una forte specializzazione nei mezzi di investigazione, una forte presa di conoscenza, un forte coordinamento e la massima consapevolezza da parte di tutti gli operatori.
L'altro punto su cui abbiamo cercato di intervenire - e su cui abbiamo presentato anche un emendamento in Aula, alla luce Pag. 16del parere che è stato espresso dalla Commissione I - è quello relativo a tutte le misure di sicurezza. Il Senato ha introdotto delle ipotesi di misure di sicurezza personali e obbligatorie, per una durata prefissata che mi pare stabilita in cinque anni. Abbiamo rilevato già negli emendamenti presentati nelle Commissioni - ma lo ha abbondantemente evidenziato anche il parere della Commissione affari costituzionali - che l'applicazione di una misura di sicurezza personale, oltre la condanna, deve essere valutata e rapportata al nostro sistema penale, il quale prevede che deve essere valutata la pericolosità sociale attuale del condannato cui deve essere applicata, dopo la condanna, la misura di sicurezza.
La misura di sicurezza può avere una durata che normalmente è minima ed è determinata obbligatoriamente, una volta accertata la pericolosità sociale attuale, ma che poi può essere prorogata, anche in maniera indeterminata e infinita, e non è detto che debba proseguire per cinque anni. Essa può durare di anno in anno finché quel soggetto - questa è la funzione delle misure di sicurezza - non abbia dato prova di aver recuperato rispetto al giudizio di pericolosità sociale. Infatti, la misura di sicurezza è un altro strumento di recupero e, quindi, di tutela della collettività attraverso una privazione che non è meramente detentiva e che si può anche articolare in vari modi e in vari modi è stata ben articolata dal Senato.
Su questo punto abbiamo presentato un emendamento. Riteniamo utile la lotta contro gli abusi sessuali e contro pratiche, abitudini e il dilagare dell'utilizzo di mezzi anche tecnici e informatici che vanno a raggiungere i minori e, quindi, a incidere anche in maniera negativa nei confronti dello sviluppo armonico di questi ragazzi e a determinare condotte delittuose tout court che devono essere represse. Tuttavia, vi deve essere sempre uno sguardo di attenzione che sia di compatibilità e di raccordo con il sistema. Pertanto, su questo punto - come ricorderà il rappresentante del Governo - nel corso dell'esame in sede referente avevamo ritirato l'emendamento dopo che era stato espresso il parere contrario perché riteniamo che su un provvedimento come questo in esame non vi debbano essere momenti di conflittualità o di non convergenza. Adesso lo abbiamo riproposto perché è una delle condizioni che ha indicato la Commissione affari costituzionali.
Riteniamo che, anziché farcelo dire a posteriori dalla Corte costituzionale, forse sia meglio che la compatibilità con le norme costituzionali e con il sistema sia valutata dall'organismo che approva le leggi, ossia il Parlamento stesso.
Voglio fare poi un accenno alla nuova formula del trattamento psicologico facoltativo, che è stata introdotta dal Senato e che abbiamo poi cercato qui alla Camera, nelle Commissioni, di raccordare con l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Non voglio parlare di orgoglio perché forse questo è un termine troppo forte rispetto ad una materia come questa, tuttavia ritengo comunque che si sia verificato un momento di costruzione reciproco con la maggioranza e con il Governo allorché abbiamo previsto all'interno dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, laddove si parla di benefici penitenziari, la circostanza che chi si macchia e viene condannato per reati gravissimi connessi alla violenza sessuale debba in qualche modo, per partecipare a quei benefici, non soltanto provare - come era previsto prima dall'articolo 4-bis - che non ha collegamenti con la criminalità organizzata e che ha collaborato, ma anche che ha partecipato e che è stato sottoposto con esito positivo ad un particolare procedimento di osservazione anche psicologica.
Con un ulteriore articolo, che è stato introdotto dal Senato e che - come dicevo prima - è stato raccordato in maniera sistematica all'intero sistema, anche su indicazione di quanto dedotto in una nota dal Servizio studi della Camera, è stata individuata l'ulteriore ipotesi che per i reati a sfondo sessuale che riguardano i minori - e quindi oltre alla violenza sessuale la corruzione di minori, la pornografia, la prostituzione minorile, la violenza Pag. 17di gruppo a carico di minori - la concessione di quei benefici penitenziari potrà essere valutata anche in relazione alla sottoposizione ad un trattamento psicologico volontario da parte del condannato.
A tal proposito, consentitemi di dire che noi vediamo in maniera favorevole queste misure, che prevedono un percorso rieducativo di colui che comunque deve poi essere reinserito in un contesto sociale, ma ciò di cui ci preoccupiamo è che queste norme che, ci auguriamo, verranno approvate debbano avere a tal proposito apposite risorse ed investimenti. Se non verrà data attuazione a tali norme con riferimento al potenziamento del personale presso le carceri, di alcune figure specifiche che riguardano gli educatori e gli psicologi e quindi i componenti di quei collegi di osservazione a cui devono essere sottoposte queste persone che compiono specifici reati, che hanno bisogno nel loro percorso rieducativo anche di un affiancamento psicologico - e questo è un aspetto riconosciuto come necessario dal Parlamento - non si possono introdurre queste norme. Attenzione, questa è una responsabilità di tutti noi. Se a fianco di queste norme non si introducono delle previsioni di investimento economico e di formazione specifica del personale, che vanno proprio a rendere operative, efficaci ed effettive queste norme, esse rimarranno norme sulla carta, e in una situazione di sovraffollamento carcerario, di assoluta inattuazione allo stato del «Piano carceri» e di mancata erogazione dei soldi che sono stati ivi destinati non produrranno gli effetti che invece ci auguriamo tutti unanimemente che possano essere prodotti.
Quindi, questa è la chiave di lettura di questo provvedimento, che mi ha fatto piacere sentire un po' da tutti essere stato incentrato su questo aspetto.
Ho sentito da ultimo anche l'intervento del collega Follegot della Commissione giustizia. Sicuramente con questo provvedimento, con queste norme, con questi ulteriori approfondimenti, con questa ulteriore specificazione, si farà un passo avanti nella normativa a tutela del minore e nei confronti di condotte così riprovevoli.
Certamente la repressione penale può avere un ruolo importante, tuttavia devono avere un ruolo importante anche gli strumenti investigativi e quelli rieducativi, ed un ruolo fondamentale dovranno avere norme ulteriori, allo stato non ancora presenti né in questo né in altri provvedimenti, che svolgano un ruolo di sostegno effettivo nei luoghi di formazione sociale deputati, tutti i luoghi di formazione sociale, dalla famiglia alla scuola, ai centri sportivi, a tutto quello che è il transito, il luogo in cui la formazione del minore passa per diventare adulto consapevole, cittadino di una Repubblica che ha bisogno di uomini e di donne sempre più consapevoli del proprio ruolo. Ci auguriamo che questo sia uno strumento sicuramente importante, ma non fine a sé stesso.
Ieri, mentre rivedevo le carte, ho letto il testo del provvedimento passato alla Camera sulla violenza sessuale, che purtroppo non è stato ancora approvato al Senato, dove ci sono delle norme specifiche che impongono, per esempio, una relazione annuale alla Camera del Ministro per le pari opportunità, che dovrà tener conto di tutte le forme di violenza effettuate o che siano in qualche modo ed esse riconducibili, di cui si ha conoscenza, e che riguardino anche i minori. Quindi un osservatorio, una rilevazione di dati, un tener conto di momenti necessari che servono ad un'attività che non è soltanto di repressione, ma che deve essere soprattutto in questo contesto di prevenzione nei confronti dei nostri ragazzi (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche dei relatori e del Governo - A.C. 2326-C)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare la relatrice per la Commissione giustizia, onorevole Angela Napoli.
Pag. 18ANGELA NAPOLI. Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, gli interventi dei colleghi confermano in maniera adeguata l'importanza del provvedimento.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la Commissione affari esteri, onorevole Mecacci.
MATTEO MECACCI. Relatore per la III Commissione. Signor Presidente, mi associo alle parole della collega Napoli.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
GIACOMO CALIENDO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, la puntuale relazione ed i successivi interventi hanno evidenziato le varie modifiche normative introdotte nei due passaggi alla Camera e al Senato. A me resta ben poco da sottolineare, se non - come è stato ricordato - che si tratta di un provvedimento internazionale, certamente il primo in materia europea, che riguarda la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.
La nostra legislazione conteneva già una specifica disciplina dedicata a questa situazione. Devo registrare che, sia alla Camera che al Senato, la comune volontà della maggioranza parlamentare e dell'opposizione hanno determinato la volontà di riscrivere nuovamente anche fattispecie penali già esistenti, per meglio combattere questo fenomeno, ricorrendo non solo ad un aggravamento delle sanzioni penali, ma anche a una più completa disciplina, che risultava già coerente con i principi della Convenzione.
Devo dire che, anche con riferimento agli emendamenti richiamati da ultimo dall'onorevole Ferranti, in Commissione, di comune accordo, non era stata presa in considerazione la necessità di sottolineare la pericolosità sociale del condannato, perché avevamo ritenuto - ed è verbalizzato - pleonastico introdurre l'accertamento della pericolosità sociale visto che, dopo le decisioni della Corte costituzionale in materia di misure di sicurezza, non è possibile applicare una misura di sicurezza se non vi è l'accertamento della pericolosità sociale.
Il Governo è comunque disponibile a valutare anche gli emendamenti che sono stati presentati in Aula in modo da pervenire, il prima possibile anche al Senato, ad un'approvazione che mi auguro unanime in modo da avere più incidenza nella lotta a questa forma condannabile ed esecrabile di sfruttamento dei minori e strumenti di maggiore capacità di resistenza a questo tipo di comportamento - ripeto - esecrabile.
Per tale ragione, quindi mi auguro che, al più presto, possa essere legge nel nostro ordinamento il disegno di legge di ratifica in esame.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
Discussione del disegno di legge: S. 2157 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo fatti a Baku il 21 luglio 2004 (Approvato dal Senato) (A.C. 3835) (ore 17).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo fatti a Baku il 21 luglio 2004.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 3835)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Pag. 19
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
L'onorevole Narducci, vicepresidente della Commissione affari esteri, ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione del relatore.
FRANCO NARDUCCI, Vicepresidente della III Commissione. Signor Presidente, la Convenzione e l'annesso protocollo in esame, firmati nella capitale azera il 21 luglio 2004, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra l'Italia e la Repubblica di Azerbaigian rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
Vorrei ricordare, signor Presidente, che l'Azerbaigian è una Repubblica laica ed unitaria, con una democrazia emergente, che ha come principale prodotto di esportazione il petrolio, ma anche ferro, rame, piombo e sale, che grazie ai miglioramenti nelle tecniche di estrazione ha assunto un rilevante significato.
Inoltre, signor Presidente, ritengo importante, trattandosi di una ratifica di un accordo internazionale, ricordare che l'Azerbaigian è il Paese più grande del Caucaso per il rapporto superficie e popolazione, che è membro del Consiglio europeo dal 2001, ha una missione permanente nell'Unione europea e ospita a sua volta una missione della Commissione europea.
L'Azerbaigian rappresenta una realtà molto importante per la nostra sicurezza energetica: nel 2009, secondo i dati forniti dall'ICE, Baku ha esportato merci verso l'Italia per un totale di 3.788, milioni di dollari, in larga parte rappresentate da barili di greggio.
Devo sottolineare che nel corso del dibattito in Commissione tutti i gruppi hanno evidenziato l'importanza di questo provvedimento, che potrebbe validamente contribuire a rafforzare i rapporti tra l'Italia e la Repubblica di Azerbaigian, Paese appartenente ad un'area islamica non estremista - elemento che ritengo di particolare importanza, soprattutto ai nostri giorni - e che riveste un ruolo strategico anche nella prevenzione del riaccendersi del conflitto sul Nagorno-Karabakh.
Il carattere prioritario riconosciuto ad una stretta collaborazione tra l'Azerbaigian e l'Italia è stato segnalato anche dalla visita a Baku ad inizio dicembre del 2010 del sottosegretario Mantica, finalizzata ad affrontare, oltre al tema energetico, anche quello della crescente presenza di aziende italiane sulle coste del Mar Caspio, a cui Baku guarda con interesse per un apporto al nascente settore turistico azero.
La Convenzione in esame mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE (mi pare un aspetto importante, in un'epoca in cui si discute estremamente di lotta all'evasione fiscale). Si segnala, in particolare, la norma di cui all'articolo 23, concernente la tassazione del patrimonio, oggi presente solo nella legislazione fiscale azera.
All'articolo 30 è prevista l'introduzione di un'importante disposizione antiabuso e antievasiva di carattere generale. In tale contesto viene salvaguardata la potestà di uno Stato contraente di disconoscere i benefici, ovvero le riduzioni o le esenzioni di imposta previsti dalla Convenzione, nel caso in cui lo stesso Stato possa dimostrare che lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o esistenza di tale residente sia stato quello di beneficiare dei vantaggi legati alla Convenzione altrimenti non ottenibili.
Ricordo, infine, che in novembre si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Parlamento azero, svoltesi - secondo gli osservatori internazionali - in un clima pacifico e con la partecipazione di tutti i partiti, ma senza rappresentare un significativo progresso nello sviluppo democratico del Paese. Pag. 20
Auspico quindi, in conclusione, un celere iter di approvazione di questo provvedimento.
PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.
È iscritto a parlare l'onorevole Pianetta. Ne ha facoltà.
ENRICO PIANETTA. Signor Presidente, si tratta di un Accordo basato sul modello dell'OCSE (come è stato detto dal relatore), che ha l'obiettivo di rendere possibile che il prelievo fiscale possa essere equo attraverso una corretta distribuzione del prelievo stesso tra lo Stato in cui il reddito è prodotto e lo Stato in cui è residente il beneficiario dello stesso reddito. L'equa distribuzione rappresenta un elemento di notevole rilevanza che può contribuire a migliorare e rafforzare la collaborazione economica tra l'Italia e l'Azerbaigian, dando maggiori certezze agli operatori economici dei due Paesi e quindi incentivando i possibili investimenti.
Il relatore - come ho detto - ha ampiamente illustrato gli aspetti essenziali della Convenzione. Questa Convenzione ha un indubbio valore politico nel rafforzamento della cooperazione tra i nostri due Paesi, anche perché l'Azerbaigian rappresenta una realtà importante per garantire la nostra sicurezza energetica, in ragione della consistente quantità di greggio importato da quel Paese.
Ci sono però anche valenze geostrategiche che devono determinare la nostra attenzione politica verso i Paesi dell'area caucasica meridionale. L'area del Caucaso meridionale è ancora oggi zona di instabilità per tensioni etnico-territoriali e anche perché rappresenta una zona dove convergono tensioni e rivalità politiche. Basti pensare all'azione d'influenza della Russia e alla più recente azione di penetrazione degli Stati Uniti d'America. La mancata soluzione dei conflitti nel Caucaso meridionale ha dimostrato (come nel caso della guerra russo-georgiana) quanto questa mancanza sia pericolosa per gli equilibri internazionali.
Va vista pertanto con grande favore la sempre maggiore attenzione dell'Unione europea verso il Caucaso meridionale attraverso l'inserimento di Azerbaigian, Georgia e Armenia nella politica europea di vicinato (avvenuto nel 2004 e più recentemente nel 2009 con il partenariato orientale). L'azione europea è senza fini egemonici, ma ha lo scopo di contribuire a raggiungere una maggiore stabilizzazione nella regione.
Gli sforzi diplomatici, ormai annosi, non sono serviti a superare la questione dell'Alto Karabakh (come sappiamo un'enclave armena in territorio azero) e la guerra tra i due Paesi dal 1991 al 1994 ha determinato l'esodo, tra armeni e azeri, di circa un milione di persone.
La contrapposizione giuridica tra il diritto all'autodeterminazione dei popoli (in questo caso sarebbe favorevole agli armeni) e il diritto all'integrità territoriale (questa sarebbe una considerazione favorevole agli azeri) rappresenta un nodo difficile da sciogliere.
La delicatezza della situazione è confermata anche dagli scontri alla frontiera segnalati negli ultimi mesi. Il processo di pace portato avanti dal gruppo di Minsk, costituito da Francia, Russia e Stati Uniti d'America, che ha elaborato e proposto i cinque principi di Madrid per la soluzione della situazione, sembra non procedere, anche per una diversa interpretazione sull'ordine di applicazione.
In Azerbaigian, quindi, serpeggia un crescente sentimento di frustrazione che può preludere anche a tentazioni di azioni di forza. È nell'ambito di questa situazione quanto mai complessa e delicata che va vista molto positivamente ogni possibile iniziativa mirata a migliorare e consolidare i rapporti tesi allo sviluppo delle condizioni economico-sociali che possono contribuire, appunto, alle tensioni. Credo che il presente provvedimento vada in questa direzione.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.
FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, normalmente quando ci troviamo Pag. 21qui a ratificare trattati, atti, convenzioni, per evitare le doppie imposizioni, ce la caviamo davvero con poco; invece, come avrà potuto notare, sia il relatore, sia l'intervento che mi ha preceduto, hanno cercato di cogliere la particolarità della convenzione oggi al nostro esame.
Il ritardo è canonico, trattandosi di un atto del 2004, tuttavia è importante che vi prestiamo attenzione, perché mira a definire sì una regolamentazione convenzionale in materia di doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio finalizzato, ma anche ad ottenere una migliore tutela degli interessi economici italiani nell'interscambio commerciale e finanziario con i Paesi di quell'area, ossia il Caucaso e, nella fattispecie, l'Azerbaigian, un Paese che, insieme alla Georgia e all'Armenia, occupa quella zona nella quale si trovano la Turchia, l'Iran e la Russia, da cui il 18 ottobre 1991 l'Azerbaigian stesso si dichiarò, come molti ricorderanno, indipendente. È, inoltre, un Paese ricco di riserve minerarie, tra cui, soprattutto, gas naturale e petrolio, che possono essere impiegate nella metallurgia, nell'edilizia, nell'industria farmaceutica.
Nello specifico, questa al nostro esame è una convenzione simile - ci è stato anche ricordato - a tanti altri trattati di cui ci siamo occupati in questi anni ed è realizzata sulla base di un modello dell'OCSE: si potrebbe definire, appunto, una convenzione al ciclostile. C'è una differenza che non è proprio irrilevante in alcuni aspetti, però, e che deriva dalla particolarità del sistema fiscale italiano rispetto a quello azero. Per questo, si può considerare che, con l'entrata in vigore di questa convenzione, non si produrrà alcuna incidenza nell'attuale sistema ordinamentale comunitario.
L'Azerbaigian rappresenta per l'Italia un Paese estremamente importante in considerazione dell'elevato livello di scambi commerciali. Siamo terzi a livello di esportazioni, principalmente nel settore manifatturiero, ma siamo i primi a livello di importazioni, soprattutto in campo energetico. Il Paese in questione, come dicevo, è ricco di risorse naturali e ha già concluso un accordo di partenariato e cooperazione con l'Unione europea fin dal 1999, i cui principali ambiti di applicazione sono il dialogo politico, la progressiva liberalizzazione degli scambi commerciali e dei movimenti di capitale e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
Ciò dovrebbe far comprendere come al nostro Paese, alle nostre aziende, convenga investire molto di più in Azerbaigian rispetto a quanto non sia stato fatto fino ad oggi, perché là - è bene ricordarlo - al momento sono attivi o sono in fase di predisposizione importanti progetti che vedono coinvolte, tra l'altro, nostre società. Penso all'oleodotto BTC, ovvero l'oleodotto che passa da Baku, Tbilisi e Ceyhan, partecipato da ENI con una quota del 5 per cento che consente di trasportare il petrolio proveniente dall'area del Caspio fino al Mediterraneo. Penso all'altro progetto di un gasdotto, denominato ITG, ovvero interconnessione Turchia-Grecia-Italia, per il gas naturale, attualmente in sviluppo da parte di Edison.
Infine vi è il terzo progetto, cosiddetto Nabucco, per il trasporto di gas naturale dal Caspio e dal Medio Oriente, in particolare Iran e Iraq, verso l'Europa.
In questo quadro non possiamo dimenticare tuttavia che oltre agli investimenti nel settore energetico vi sono anche le grandi commesse date dal Governo azero alle aziende italiane di costruzione, principalmente la Codest e la Todini, per la realizzazione di infrastrutture e opere di ingegneria.
L'Italia, insomma, potrebbe intensificare questo specifico settore per consentire alle nostre imprese una maggiore penetrazione, magari in cambio di un supporto da parte della nostra diplomazia alla richiesta dell'Azerbaigian di far parte dell'Organizzazione mondiale del commercio con lo status di Paese in via di sviluppo.
L'Azerbaigian d'altra parte - è stato detto e lo voglio sottolineare anch'io - è sì uno Stato islamico, ma come la stessa Turchia ha forte impronta laica.
PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Evangelisti.
FABIO EVANGELISTI. Ho concluso, signor Presidente. Ha forte impronta laica con un sano rispetto dell'indipendenza della sfera politica da quella religiosa e senza che alcun estremismo religioso si sia manifestato in questi anni.
Cercherò magari di recuperare parte delle mie considerazioni al momento della dichiarazione di voto, visto che ho finito, ma non ho alcuna difficoltà sin da adesso a dichiarare che ci sarà senz'altro un voto favorevole dell'Italia dei Valori alla ratifica di questa Convenzione internazionale tra l'Italia e la Azerbaigian.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tempestini. Ne ha facoltà.
FRANCESCO TEMPESTINI. Signor Presidente, il gruppo parlamentare del Partito Democratico darà la sua approvazione alla ratifica di questo Accordo tra l'Italia e l'Azerbaigian. Non ho alcuna difficoltà a rimettermi alle considerazioni del tutto condivisibili del relatore, ma anche a cogliere più in generale una complessiva concordanza sul ruolo strategico dell'Azerbaigian per ragioni che sono già state ampiamente sviluppate e di cui questo Accordo può essere in qualche modo facilitatore, almeno per quanto riguarda il nostro Paese.
È stato fatto riferimento a questa centralità dell'Azerbaigian soprattutto per la rete degli oleodotti e quindi alla fornitura di una materia prima fondamentale per lo sviluppo della regione europea, con tutto quello che ciò comporta.
Naturalmente si tratta di accreditare e di far crescere la presenza italiana anche in altri settori nei confronti di un Paese relativamente ricco, che sta all'interno di uno schema geopolitico assolutamente importante, che è quello che lo vede, insieme ad Armenia e Georgia, far parte di un'area che ha relazioni vaste. Si sa bene quanto sia importante in questo momento una certa propensione dello stesso Azerbaigian a guardare anche ad est, poiché è uno di quei Paesi ai quali guarda la Cina come possibile fornitore di materia prima petrolifera e, nello stesso tempo, si trova ai confini dell'area turcofona, che tanta importanza sta avendo e può avere nel corso dei prossimi anni e sulla quale gioca un ruolo la Turchia non da ultimo nel tentativo di mediazione tra Armenia e Azerbaigian sulla questione del Nagorno-Karabakh.
Insomma, vi è tutta una serie di questioni che ci portano a dire che questo Accordo deve essere un'occasione per focalizzare con sempre maggiore attenzione l'iniziativa nostra, non lasciarla, diciamo così, soltanto nelle mani delle società petrolifere, che peraltro assolvono ad un ruolo essenziale, e recuperare anche per questa via quelle relazioni che possono essere molto utili, trattandosi davvero di uno degli snodi centrali delle politiche che nel grande Medio Oriente si possono e si devono sviluppare e alle quali l'Italia deve possibilmente fornire il proprio contributo.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 3835)
PRESIDENTE. L'onorevole Narducci, vicepresidente della Commissione affari esteri, ha facoltà di replicare in sostituzione del relatore.
FRANCO NARDUCCI, Vicepresidente della III Commissione. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
ENZO SCOTTI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, il relatore e gli onorevoli intervenuti hanno ben focalizzato gli obiettivi strategici che sono alla base della Convenzione in esame. Io voglio rafforzare quelle convinzioni sottolineando Pag. 23come questo Accordo rientri nel processo di completamento del quadro normativo internazionale di secondo livello per gli operatori economici italiani interessati proprio all'area dei Paesi sorti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica. A tal proposito voglio ricordare le altre convenzioni in materia stipulate con Armenia, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Russia, Uzbekistan, Ucraina e quelle in fase di negoziazione con Kyrgyzstan, Tajikistan e Turkmenistan.
La ratifica di questo Accordo può ulteriormente rafforzare le iniziative intraprese e soprattutto anche il dialogo politico. Infine è stato sottolineato - e io penso che sia questione centrale - che la ratifica si inserisce organicamente nel quadro della strategia bilaterale verso i Paesi del partenariato orientale dell'Unione europea, iniziativa tramite la quale il Ministero degli affari esteri mira, in parallelo con il progetto comunitario ricordato del partenariato orientale, a rafforzare i nostri rapporti bilaterali con i Paesi coinvolti, con un approccio inclusivo e multisettoriale a sostegno della cooperazione regionale, anche eventualmente mettendo a frutto gli strumenti offerti dall'Unione europea.
Quindi, l'augurio è la ratifica definitiva, avendo già il Senato approvato in prima lettura e se non vi saranno emendamenti il voto della Camera concluderà l'iter di ratifica.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
Discussione del disegno di legge: S. 2273 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo di intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002 (Approvato dal Senato) (A.C. 3836-A) (ore 17,20).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo di intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 3836-A)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Tempestini, ha facoltà di svolgere la relazione.
FRANCESCO TEMPESTINI, Relatore. Signor Presidente, la Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati ad Ottawa il 3 giugno 2002, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra l'Italia ed il Canada, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
Ricordo che nel corso della XV legislatura era stato presentato alla Camera un disegno di legge per la ratifica della Convenzione firmata ad Ottawa il 3 giugno 2002, il cui iter però non poté giungere a conclusione.
La Convenzione in oggetto, destinata a sostituire quella firmata nel 1977 ed entrata in vigore nel 1980, ha un campo di applicazione limitato alla sola imposizione sui redditi, essendo stata esclusa, sulla base del criterio della reciprocità, la tassazione del patrimonio. Essa è in gran parte conforme al tradizionale modello OCSE tenendo conto delle specificità dei sistemi fiscali, nonché della situazione economica e finanziaria. Pag. 24
L'esigenza di procedere alla negoziazione della nuova Convenzione sorse sia in relazione alle riforme fiscali introdotte dai due Stati, sia al fine di tener conto dei mutati presupposti economico-finanziari.
La sfera oggettiva di applicazione della Convenzione, con riferimento alla parte italiana, riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (da intendersi ora sostituita dall'IRES), nonché l'imposta regionale sulle attività produttive.
Per quanto attiene alla disciplina dei redditi di impresa, è stato accolto il principio generale in base al quale gli stessi sono imponibili nel Paese di residenza, a meno che non siano attribuibili ad una stabile organizzazione in loco.
Il trattamento dei redditi di capitale è stato definito in base al bilanciamento di interessi dei due partner negoziali. Per i dividendi, è stato stabilito il criterio impositivo concorrente della residenza e della fonte, fissando un'aliquota del 5 per cento per partecipazioni caratterizzate, per almeno il dieci per cento, dai diritti di voto detenuti dalla società distributrice ed un'aliquota del 15 per cento negli altri casi.
In tema di capital gain è stata inclusa una disposizione riguardante i riflessi fiscali delle operazioni di organizzazione o riorganizzazione, fusioni o scissioni di due o più società nazionali (a seconda del caso, italiane o canadesi), che possiedono proprietà immobiliari e mobiliari nell'altro Stato.
Con tale disposizione viene data al contribuente la possibilità di beneficiare di un tax deferral, vale a dire un rinvio del momento impositivo, nel Paese dove sono situati cespiti influenzati dalle suddette operazioni, sulla base di un accordo da stipulare tra l'autorità competente dello Stato contraente ove i beni sono situati ed il soggetto che acquisisce la proprietà dei beni stessi.
Nell'articolo 18, relativo alle pensioni, è stata introdotta una disciplina molto dettagliata che, soprattutto nell'ottica di semplificare la disciplina vigente (anche su segnalazione dell'INPS, che è chiamato a gestire un notevole flusso di pensioni in entrata e in uscita, conseguenza del fenomeno migratorio registratosi verso il Canada), prevede regole specifiche in relazione alla diversa tipologia di pensioni.
Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, è emerso che le disposizioni in materia di pensioni, alla luce dei flussi pensionistici rilevati mediamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - che si attestano alla cifra di 1.554 euro per l'anno 2009 - determinano effetti finanziari non rilevanti e che le disposizioni di cui al citato articolo 18 della Convenzione non appaiono determinare effetti di gettito negativi in relazione ai pagamenti di carattere non periodico compreso il trattamento di fine rapporto.
La Convenzione ha anche definito la problematica dei contrattisti (in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa), in ordine ai quali si sono verificate situazioni di incertezza...
PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Tempestini.
FRANCESCO TEMPESTINI, Relatore. Signor Presidente, devo accelerare?
PRESIDENTE. Secondo il mio orologio, le rimangono 30 secondi.
FRANCESCO TEMPESTINI, Relatore. Signor Presidente, lei con me è sempre inflessibile.
PRESIDENTE. Non dica questo.
FRANCESCO TEMPESTINI, Relatore. Naturalmente, mi adeguo e mi inchino, e arrivo alla conclusione, rinviando al testo della relazione di cui chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna. Stavo dicendo che la Convenzione ha anche definito la problematica dei contrattisti, in ordine ai quali si sono verificate situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati. Pag. 25
Signor Presidente, vorrei osservare questa è una Convenzione di assoluta e primaria importanza, perché è molto attesa non solo dall'ambiente imprenditoriale dei due Paesi, ma ha anche molta importanza per la grandissima quantità di nostri immigrati che lavorano e vivono felicemente e con grandi risultati positivi in quel Paese, che da questa Convenzione hanno naturalmente da trarre, come è giusto che sia, benefici.
Signor Presidente, chiedo dunque che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia relazione.
PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.
Grazie, onorevole Tempestini. Io la ascolterei per ore, ma altri provvedimenti e altri interventi urgono.
Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.
È iscritto a parlare l'onorevole Pianetta. Ne ha facoltà.
ENRICO PIANETTA. Signor Presidente, cercherò di essere molto breve, perché anche questa Convenzione, come ha ampiamente illustrato il relatore, ha l'obiettivo di evitare una duplicazione di imposizione che, se non limitata, comporta un notevole aggravio a chi opera a livello transnazionale. Quindi, si tratta, con le norme contenute nella Convenzione, di rendere possibile una equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza di chi beneficia del reddito prodotto.
Queste modalità sono, quindi, quanto mai condivisibili, insieme agli obiettivi che questa Convenzione si prefigge di raggiungere. Pertanto, equità e controlli potranno prevenire anche le evasioni fiscali.
Vi è da rilevare che questa Convenzione tra l'Italia e il Canada, strutturata, come è stato sottolineato, sul modello elaborato dall'OCSE, si applica alla sola imposizione sui redditi ed è stata esclusa, in rapporto ad una considerazione reciproca, la tassazione del patrimonio. Il testo del provvedimento, come ha evidenziato il relatore, è molto dettagliato e ha la caratteristica di potere consentire di raggiungere l'equità fiscale, e quindi il gruppo del Popolo della Libertà voterà a favore di questo provvedimento.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.
FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, come dicevo prima, normalmente le ratifiche di queste Convenzioni non ci impegnano particolarmente, ed è appunto il caso di questa con il Canada, perché è soltanto, di fatto, un aggiornamento di una Convenzione che esisteva già fin dal 1977, quella entrata in vigore, in verità, nel 1980. La Convenzione in parola ha un campo di applicazione limitato alla sola imposizione sui redditi, essendo stata esclusa, sulla base del criterio della reciprocità, la tassazione sul patrimonio.
La sfera oggettiva di applicazione di questa Convenzione che è al nostro esame, con riferimento alla parte italiana, riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da intendersi ora sostituita dall'IRES, nonché l'imposta regionale sulle attività produttive, la cosiddetta IRAP. Questa Convenzione è in gran parte conforme al tradizionale modello OCSE, tenendo conto delle specificità dei vari sistemi fiscali vigenti, nonché della situazione economico-finanziaria e riguarda i redditi non provenienti da patrimoni, appunto essendo stata esclusa, come dicevo e come si legge anche nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la tassazione sugli stessi patrimoni.
L'esigenza di procedere alla negoziazione di una nuova Convenzione è sorta sia in relazione alle forme fiscali introdotte dai due Stati, sia al fine di tener conto dei mutati presupposti economici e finanziari. La Convenzione, dunque, e l'annesso Protocollo, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra l'Italia e il Canada, rendendo possibile anche una equa redistribuzione Pag. 26del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso reddito. Per cui, da parte del gruppo dell'Italia dei Valori, non vi è assolutamente alcuna difficoltà a votare a favore della ratifica di questo provvedimento.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Barbi. Ne ha facoltà.
MARIO BARBI. Signor Presidente, il relatore ha illustrato in modo preciso i contenuti della Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali tra Italia e Canada. Il gruppo del Partito Democratico è a favore della ratifica di questo provvedimento, ovviamente. La Convenzione, d'altra parte - è stato ricordato poc'anzi, anche - rinnova e aggiorna un Accordo che risale 1977 che entrò in vigore nel 1980, e quindi non c'è nulla di nuovo dal punto di vista dei principi sostanziali.
Piuttosto, si deve osservare che è davvero troppo il tempo trascorso tra la sigla dell'intesa, nel 2002, e la ratifica. L'iter era già iniziato nella scorsa legislatura, che, poi, è stata interrotta. Tuttavia, nel 2002 la legislatura era appena iniziata e ci troviamo a ratificarlo soltanto ora. Ci troviamo, dunque, dinanzi ad uno di quei tanti casi di percorsi «carsici» dei processi di ratifica di cui facciamo esperienza in Parlamento e che restano un po' misteriosi.
Si è detto - lo ricordo - che la Convenzione adotta il modello OCSE, applicato, tuttavia, alla sola imposizione sui redditi; è esclusa, quindi, la tassazione del patrimonio. Mi sembra che l'aggiornamento della Convenzione sia atteso e positivo, sia per i contribuenti, sia per le autorità fiscali dei due Paesi che si troveranno ad applicarlo. La Convenzione definisce le modalità di tassazione dei redditi delle persone, delle società, degli utili da capitale, dei redditi da capitale, degli interessi, dei canoni, nonché dei redditi derivanti da prestazioni professionali indipendenti o anche da lavoro dipendente. Vengono definiti anche i casi degli artisti e degli sportivi. Dunque, lo spettro è molto ampio e molto esaustivo.
Vorrei annotare, a margine, che sarebbe stato utile - lo dico al Governo - che nelle relazioni che accompagnano il provvedimento e, in generale, provvedimenti analoghi, vi fossero elementi informativi con notizie anche quantitative sugli aggregati interessati, le persone fisiche, giuridiche, e anche sui valori di riferimento relativi al gettito riscosso in passato o previsto per il futuro.
Credo che, se il Governo in casi del genere fornisse qualche informazione fattuale, renderebbe un buon servizio alla conoscenza delle cose, alla trasparenza e al ruolo del Parlamento. Non credo che vi sia alcuna cattiva volontà, ma forse si tratta di abitudini da modificare.
Questo dovrebbe valere, anche se si può ritenere in modo certo, da un punto di vista relativo, come per altro è stato osservato, che gli effetti della Convenzione saranno sostanzialmente irrilevanti ai fini del gettito complessivo, cosa che vale per i grandi numeri, mentre la rilevanza è indubbia per alcune categorie di persone interessate.
Dalle norme dell'Accordo si evince, ad esempio, che vi è una particolare rilevanza per le pensioni - è stato ricordato anche questo - che rinviano alla consistenza del fenomeno migratorio italiano verso il Canada, ovvero di rientro di emigrati dal Canada. Si stabilisce il principio che le pensioni corrisposte sono imponibili solo nello Stato che le corrisponde.
In proposito, vorrei ricordare qualche dato: gli italiani sono tra i primi gruppi etnici, in termini numerici, in Canada; l'incremento più consistente della comunità italiana in Canada avvenne tra il 1951 e il 1961: passò allora da 50 mila a 400 mila unità e poi, dopo un altro decennio, nel 1971, raggiunse le 730 mila unità e all'epoca più della metà erano nati in Italia; attualmente gli italiani di prima generazione in Canada - ripeto, di prima generazione - sono il primo gruppo tra gli europei; quelli registrati all'AIRE nel 2007, che votano anche per il nostro Parlamento, erano poco meno di 200 mila. È Pag. 27questo il segno di un fenomeno migratorio persistente che si salda all'immigrazione storica a cui facevo cenno poc'anzi e che fa sì che i canadesi di origine italiana siano, in termini assoluti, per il censimento canadese del 2006, un milione e 400 mila, ossia circa il 4,5 per cento della popolazione canadese. Si tratta di dati rilevanti.
La Convenzione presta, inoltre, attenzione specifica anche alla problematica dei contrattisti - anche questo è stato ricordato - in servizio presso la rete diplomatica consolare italiana in Canada e canadese in Italia, relativamente ai quali vi era incertezza circa la ripartizione del potere impositivo dei due Stati: qui si decide per il principio che l'imposizione è attribuita in via esclusiva allo Stato che eroga i compensi. Quindi, chiarimenti utili.
Detto ciò, vorrei ancora rilevare che il Canada è un Paese al quale l'Italia è particolarmente legata, non solo per la massiccia presenza italiana in quel grande e ricco Paese, ma anche dal punto di vista politico, economico, scientifico e culturale. Con il Canada vi è grande sintonia per quanto attiene alle principali questioni politiche, globali e regionali. Con il Canada facciamo parte della NATO e del G8, condividiamo la stessa filosofia nei rapporti internazionali e assumiamo analoghe responsabilità negli organismi multilaterali, dall'ONU all'OSCE. I rapporti commerciali ed economici sono intensi e strutturalmente in espansione, fatti salvi i bruschi contraccolpi e i rallentamenti dovuti alla crisi globale del 2008-2009, che ha colpito con una recessione anche il Canada.
Il volume degli scambi commerciali e degli investimenti è comunque consistente, anche in termini di investimenti diretti; nel senso del rafforzamento di tali rapporti va una serie di accordi bilaterali del decennio appena trascorso, nei quali si inserisce anche la presente intesa sulle doppie imposizioni. Ricordo sommariamente i dati dell'interscambio commerciale che sono positivi per il nostro Paese: nel 2009 le esportazioni in Canada sono state pari a 2 miliardi e 78 milioni di euro, le importazioni sono state di un miliardo e 181 milioni di euro, il saldo positivo è di 896 milioni di euro nel 2009. Vi sono ampi margini tuttavia per accrescere e potenziare i rapporti tra i due Paesi in un quadro di regole condivise e ben strutturate. Confermo dunque il voto favorevole del Partito Democratico alla ratifica della Convenzione e vorrei fare un ultimo cenno, in questa conclusione, alla presenza italiana in Canada, che non è soltanto numerosa, come ho già detto, ma è anche stabilmente inserita ad ogni livello della società canadese ed è particolarmente apprezzata e ufficialmente riconosciuta dal punto di vista culturale. Ciò fa sì che l'ambiente canadese sia particolarmente predisposto ad accogliere la diffusione della nostra lingua e degli stili di vita associati alla nostra cultura e alle nostre tradizioni. Tutte ragioni, queste, per l'approvazione convinta della ratifica di questa Convenzione anche se arriva così tardi dalla sigla, avvenuta nel 2002.
FRANCO NARDUCCI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Narducci?
FRANCO NARDUCCI. Sul trattato, signor Presidente. Non si può?
PRESIDENTE. Non è possibile, potrà intervenire in sede di dichiarazione di voto domani. Mi dispiace, onorevole Narducci, dura lex, sed lex.
Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 3836-A)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Tempestini.
FRANCESCO TEMPESTINI, Relatore. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.
Pag. 28PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
ENZO SCOTTI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, desidero solo ringraziare il relatore e gli intervenuti per l'arricchimento di ragioni che portano ad una rapida ratifica della Convenzione. Voglio sottolineare quale sia l'importanza che questo tipo di Convenzioni riveste in un mondo globalizzato e in una espansione degli investimenti nei reciproci Paesi.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007 (A.C. 3827-A) (ore 17,40).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 3827-A)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore, l'onorevole Nirenstein, vicepresidente della III Commissione.
FIAMMA NIRENSTEIN, Vicepresidente della III Commissione. Signor Presidente, nel sostituire il relatore, onorevole Antonione, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, segnalo che l'Accordo in titolo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia è finalizzato a consolidare la collaborazione e la mutua assistenza in ambito transfrontaliero, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché a potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata internazionale e all'immigrazione clandestina. L'Accordo integra precedenti atti pattizi intervenuti negli anni scorsi con la Slovenia con particolare riferimento all'accordo tra i Ministeri dell'interno dei due Paesi nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata firmato a Roma il 28 maggio 1993, estendendo la cooperazione ad altri settori.
Esso si inserisce nel più vasto contesto della collaborazione già in atto a livello internazionale ed europeo in materia di polizia, con particolare riferimento alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 19 giugno 1990.
L'Accordo provvede ad individuare le zone di frontiera e a indicare gli organi competenti alla realizzazione dei citati obiettivi. I due Stati si impegnano a informarsi reciprocamente sulle situazioni che possono comportare pregiudizio o, comunque, di interesse sotto il profilo della sicurezza, impegnandosi ad effettuare periodicamente un'analisi congiunta degli aspetti che riguardano l'ambito transfrontaliero.
Vengono disciplinate peculiari forme di cooperazione di polizia, tra cui, in primo luogo, l'osservazione e il pedinamento transfrontaliero nei confronti della persona indiziata di reato. È inoltre disciplinato l'istituto dell'inseguimento transfrontaliero, che può essere effettuato, nei casi di urgenza, anche senza preventiva autorizzazione della parte contraente. Quest'ultima può comunque chiederne l'interruzione immediata. Pag. 29
La cooperazione tra gli organi di polizia riguarda altresì le operazioni di consegna controllate e le attività sotto copertura che le parti si impegnano ad agevolare. L'Accordo prevede un'adeguata tutela per il trattamento delle informazioni, dei dati sensibili ed è infine sancita la possibilità di respingere, anche parzialmente, la richiesta di collaborazione, qualora esse possano compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale ed altri interessi primari. Nel segnalare che durante l'iter di esame in Commissione si è resa necessaria una modifica dell'articolo 3, in recepimento di una condizione apposta al parere favorevole della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, auspico un'approvazione ampiamente condivisa del provvedimento in titolo.
PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.
È iscritto a parlare l'onorevole Pianetta. Ne ha facoltà.
ENRICO PIANETTA. Signor Presidente, l'Accordo in esame risponde all'esigenza di potenziare in modo organico la collaborazione tra i due Paesi in materia di sicurezza. Infatti, la cooperazione riguarda i settori della lotta contro il crimine organizzato transnazionale, il traffico illecito di droga, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'immigrazione clandestina e la sicurezza nel traffico stradale.
Era ed è, questa, un'esigenza del nostro Paese, ma anche della Slovenia, dopo l'entrata della stessa nell'Unione europea il 1o maggio del 2004. Infatti, le autorità slovene avevano ed hanno l'esigenza di attivare un sistema semplificato di controllo alle frontiere con l'Italia, già operativo con le frontiere di Austria ed Ungheria.
Con questo Accordo, Italia e Slovenia si impegnano ad assicurare reciproca assistenza nel campo della polizia transfrontaliera e a realizzare iniziative congiunte nel settore della formazione, superando così l'attuale situazione. Infatti, come è riportato nell'analisi tecnico-normativa, attualmente esistono criticità sotto il profilo operativo che si ripercuotono sulla cooperazione bilaterale di polizia. L'Accordo, quindi, costituisce il primo strumento di carattere generale per rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia dei due Paesi, colmando una lacuna del sistema che impediva una piena collaborazione per la prevenzione e l'azione di contrasto alla criminalità organizzata dei Paesi limitrofi.
L'Accordo, infatti, integra, come è stato rilevato dalla relatrice, precedenti atti pattizi intervenuti negli anni scorsi con la Slovenia, con particolare riferimento all'Accordo tra i Ministeri dell'interno dei due Paesi nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e contro la criminalità organizzata, firmato a Roma nel 1993.
La cooperazione prevista nell'Accordo mira a rafforzare lo scambio di informazioni tra le forze di polizia al fine di meglio tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, anche attraverso il ricorso a istituti quali l'osservazione, il pedinamento e l'inseguimento transfrontaliero.
Inoltre, è finalizzato al rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi allo scopo di intensificare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, ai flussi di immigrazione clandestina nonché, più in generale, alle situazioni che possono comportare pregiudizio per la sicurezza pubblica, ampliando gli effetti positivi degli Accordi bilaterali specifici che sono già in vigore.
Quindi: più coordinamento, più collaborazione, più efficienza, più controlli e anche più supporto di sistemi tecnologici.
Sono queste le modalità che all'interno dell'Unione europea ed anche alle frontiere esterne devono essere potenziate e questo provvedimento contribuisce a procedere in questa direzione.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.
FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, il nostro gruppo appoggerà certamente l'approvazione della ratifica di questo Pag. 30Accordo che noi reputiamo estremamente importante. È un accordo con il nostro vicino, subito al di là della frontiera di Gorizia, un Accordo sulla cooperazione transfrontaliera di polizia che è stato firmato tre anni fa, il 27 agosto del 2007.
Si tratta di un accordo che, anche a nostro avviso, risponde in pieno all'esigenza di rafforzare la collaborazione bilaterale in materia di sicurezza e si propone di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata internazionale e all'immigrazione clandestina.
Sono già state ricordate dalla relatrice quali siano le caratteristiche di questo accordo. Io mi limito soltanto a sottolineare che questo sulla cooperazione transfrontaliera si inserisce nel più ampio contesto della cooperazione già in atto a livello internazionale ed europeo, come ricordava la relatrice, in materia di polizia, con particolare riferimento alla Convenzione di applicazione dell'Accordo Schengen. Per tale ragione posso pertanto soltanto confermare il voto favorevole del mio gruppo a sostegno di una rapida ratifica di questo provvedimento.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Narducci. Ne ha facoltà.
FRANCO NARDUCCI. Signor Presidente, anche il gruppo del Partito Democratico voterà a favore della ratifica di questo Accordo, concernente la cooperazione transfrontaliera di polizia tra Italia e Slovenia centrata su una più stretta cooperazione tra i due Paesi contraenti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, per la prevenzione e repressione dei reati e la reciproca assistenza per quanto concerne il settore della polizia transfrontaliera, da raggiungere attraverso l'estensione della cooperazione bilaterale già in atto in materia di sicurezza, potenziando di conseguenza l'attività di contrasto alla criminalità organizzata che assume sempre più una dimensione internazionale.
I contenuti dell'Accordo, da me richiamati sommariamente, sono evidentemente condivisi dal gruppo del Partito Democratico che considera prioritarie le politiche volte a garantire la sicurezza dei cittadini e a sconfiggere le mafie.
Ritengo, tuttavia, interessante inquadrare questo Accordo nel contesto europeo dal quale non possiamo e non dobbiamo prescindere, nella consapevolezza che esso non esclude quanto già in essere, ma interviene per migliorare, nella forma dell'accordo bilaterale, il quadro normativo dell'Unione europea di cui sono membri i due Paesi contraenti.
La cooperazione di polizia si inserisce nell'ambito delle relazioni intergovernative tra Stati che si realizzano mediante la conclusione di accordi bilaterali e plurilaterali. A differenza delle forme di integrazione che caratterizzano il processo di integrazione comunitaria sin dalle sue origini la cooperazione di polizia fa parte delle materie dell'ex terzo pilastro, proprio in quanto si tratta di una forma di cooperazione intergovernativa e non di una forma di integrazione vera e propria.
Nelle materie di cooperazione intergovernativa gli Stati membri sono liberi di organizzare forme di cooperazione diverse, più strette oppure più avanzate di quelle che l'insieme degli Stati membri riesce a porre in essere all'interno dell'Unione e degli strumenti del quadro istituzionale unico.
L'esperienza dell'integrazione europea ha dimostrato, peraltro, che forme pilota di cooperazione tra due o più Stati - questo credo sia un elemento importante da sottolineare - sono state in seguito adottate da altri Stati e comunitarizzate, cioè rese vincolanti, per tutti o per gran parte degli Stati membri, sia pure relativamente ad ambiti affini.
In tale contesto si inserisce anche questo Accordo di cooperazione di polizia tra Italia e Slovenia che riguarda materie in parte disciplinate già in seno all'Unione europea.
Si pensi, ad esempio, all'istituzione di Europol nei trattati e negli accordi che li hanno progressivamente integrati, come gli Accordi di Schengen, la Convenzione di applicazione degli stessi e il Trattato di Prüm, di cui sono parte sia l'Italia sia la Pag. 31Slovenia. L'Accordo ha lo scopo di realizzare forme di intesa e proficua collaborazione tra le forze di polizia dei due Stati partner, consistenti in particolare nell'inseguimento oltre frontiera e in attività di formazione e addestramento dei corpi di polizia. Tale forma di cooperazione sembra inserirsi a pieno titolo nell'ambito della previsione dell'articolo 73 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a seguito delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, secondo cui gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.
È da dire anche che la Slovenia è uno Stato di recente adesione all'Unione europea, che sta compiendo quindi numerosi progressi sulla via dell'integrazione e per molti aspetti ha radici storiche e culturali molto vicine all'Italia. Non vi è dubbio che la vicinanza geografica e culturale con la Slovenia possa agevolare forme di collaborazione, iniziative congiunte, scambi di informazioni negli ambiti della cooperazione di polizia e tutela della sicurezza nazionale di entrambi gli Stati. La ratifica dell'Accordo sembra quindi di particolare interesse e ha valore strategico per l'Italia anche in un'ottica geopolitica che mira a rafforzare il ruolo del nostro Paese non solo per la stabilizzazione della penisola balcanica, ma anche per la costruzione di ponti verso l'est e negli ambiti della cultura, del commercio e dell'arte.
L'Accordo si inserisce quindi in un percorso più ampio, finalizzato a favorire un'area di pace, benessere e prosperità per tutti. Si tratta di obiettivi possibili purché siano garantiti il rispetto delle regole e del primato del diritto anche mediante forme di tutela della sicurezza interna dei singoli Stati dell'Unione europea, realizzati attraverso una migliore cooperazione tra le forze di polizia, strumento utile e necessario anche se non esclusivo. Ma proprio perché utile in un quadro generale di prospettiva che vede le identità di ciascun Paese utili alla crescita di tutta la comunità dell'Unione europea, il Partito Democratico voterà a favore della ratifica di questo Accordo (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 3827-A)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Nirenstein, vicepresidente della Commissione affari esteri.
FIAMMA NIRENSTEIN, Vicepresidente della III Commissione. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.
PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C. 3356-B) (ore 17,50).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali Pag. 32sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 3356-B)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Pianetta, ha facoltà di svolgere la relazione.
ENRICO PIANETTA, Relatore. Signor Presidente, siamo chiamati a riesaminare il disegno di legge di ratifica della Convenzione, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009, relativa allo sdoganamento centralizzato e all'attribuzione delle spese di riscossione, e tutto questo a seguito di una modifica introdotta dal Senato in seconda lettura.
Con il ricorso all'istituto dello sdoganamento centralizzato previsto dal codice doganale comunitario aggiornato gli operatori economici e le imprese potranno beneficiare di una facilitazione negli scambi attraverso una semplificazione delle procedure doganali. A tal proposito, sottolineo che la procedura dello sdoganamento centralizzato definito dall'articolo 106 del codice doganale comunitario offre agli operatori economici la possibilità di presentare la dichiarazione doganale elettronica all'ufficio doganale del luogo dove sono stabiliti, indipendentemente dal luogo in cui le merci entrano, escono o sono presentate nel territorio doganale dell'Unione europea.
La parte contraente in cui è stata presentata la dichiarazione in dogana ridistribuirà il 50 per cento delle spese di riscossione trattenute alla parte contraente la cui autorità doganale riceve le merci e rilascia l'autorizzazione alle immissioni in libera pratica. A norma dell'articolo 5, il versamento deve avvenire nello stesso mese in cui sono conferite all'Unione europea le risorse proprie vale a dire le entrate di sua diretta pertinenza. Il Senato ha inteso aggiungere una clausola di monitoraggio prevedendo che l'Agenzia delle dogane valuti semestralmente l'attuazione della Convenzione in oggetto trasmettendone le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze che successivamente ne riferirà al Parlamento con apposita relazione. Si tratta, dunque, di una norma volta ad accrescere l'incisività del controllo parlamentare che appare senz'altro condivisibile.
PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.
È iscritto a parlare l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.
FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, il disegno di legge ritorna qui alla Camera dopo che lo avevamo già esaminato e licenziato nel maggio scorso. Ne ricordo brevemente le peculiarità, riprendendo un passaggio del mio intervento di allora. La procedura dello sdoganamento centralizzato è un istituto previsto dal nuovo codice doganale comunitario che consente agli operatori economici la possibilità di presentare la dichiarazione doganale elettronica all'ufficio del luogo dove essi sono stabiliti, previa autorizzazione delle autorità doganali indipendentemente dal luogo in cui le merci entrano, escono o sono presentate nel territorio doganale dell'Unione europea.
Come è stato ricordato dal relatore, torniamo a discutere e, quindi, ad esprimerci nuovamente su questo provvedimento in quanto al Senato si è approvata una modifica che ha aggiunto una clausola di monitoraggio tesa a stabilire che l'Agenzia delle dogane valuti semestralmente l'attuazione della Convenzione stessa. A nostro avviso è da apprezzare l'aggiunta di tale norma perché dà trasparenza e aumenta il rapporto e le informazioni con il Parlamento che acquisisce una maggiore Pag. 33incisività e potere di verifica. Per questo motivo, possiamo senz'altro dire che adesso dobbiamo rapidamente ratificare questo provvedimento e anticipo, quindi, il voto favorevole del gruppo dell'Italia dei Valori.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tempestini. Ne ha facoltà.
FRANCESCO TEMPESTINI. Signor Presidente, intervengo per confermare il sostegno del gruppo del Partito Democratico a questo disegno di legge e per sottolineare naturalmente che il punto che vale la pena di sottolineare riguarda l'introduzione da parte del Senato di questa clausola di monitoraggio, in base alla quale l'Agenzia delle dogane deve provvedere semestralmente alla valutazione degli effetti delle misure di cui alla Convenzione in esame, trasmettendo poi le risultanze al Ministero dell'economia. Poi, nei sessanta giorni successivi, il Ministero medesimo può riferire in materia al Parlamento. Naturalmente, si tratta dell'introduzione di una norma che ha il suo senso.
A me verrebbe soltanto da osservare e da chiedere se questa azione di monitoraggio è prevista - e in che termini è stata prevista - anche dai disegni di ratifica degli altri Paesi europei sottoscrittori della medesima e, in particolare, quale possa essere - diciamo così - uno sbocco, perché da quello che capiamo si dovrebbe poi provvedere ad un'ulteriore possibile revisione del testo della Convenzione.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MAURIZIO LUPI (ore 18)
FRANCESCO TEMPESTINI. Fatta questa osservazione, che peraltro non è assolutamente ostativa ma fa emergere semmai un altro tipo di considerazione che è tutto interno al nostro sistema fiscale e al suo funzionamento, preannunzio che il nostro parere sul provvedimento in esame è favorevole.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 3356-B)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Pianeta.
ENRICO PIANETTA, Relatore. Signor Presidente, riprendendo brevemente proprio le considerazioni del collega Tempestini, faccio presente che la ratio della modifica del Senato si ricollega a quello che era già stato oggetto della relazione introduttiva al disegno di legge presentata alla Camera, nella quale si diceva che le istituzioni europee, che hanno presentato il testo della Convenzione, le autorità doganali, che si sono coordinate tra di loro, e gli organi nazionali, che sono stati interessati per gli aspetti di competenza, non essendo possibile prevedere il comportamento degli operatori economici circa l'utilizzazione dell'istituto dello sdoganamento centralizzato e, quindi, gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla diversa attribuzione del rimborso delle spese di riscossione, hanno, in via cautelare, previsto che la Convenzione debba essere rivista e, in caso, modificata dalle parti contraenti al più tardi tre anni dopo la data di applicazione del codice doganale.
Pertanto, qualsiasi parte contraente può richiedere la modifica della Convenzione anche prima dei tre anni. Proprio in ragione di questa modalità applicativa che, evidentemente, ha la possibilità di essere valutata e testata, sembra quanto mai opportuno, appunto, la valutazione da parte delle Ministero dell'economia e delle finanze e, quindi, anche la valutazione definitiva da parte del Parlamento. Pertanto, credo che questo sia un elemento importante che deve essere oggetto, appunto, di valutazione e di considerazioni applicative che devono essere valutate via via nel tempo.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
ENZO SCOTTI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, Pag. 34ritengo che l'onorevole Pianetta abbia chiarito le ragioni della norma introdotta al Senato e, pertanto, che non vi sia da aggiungere alcunché.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
Discussione del disegno di legge: S. 2095 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002 (Approvato dal Senato) (A.C. 3881) (ore 18,05).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 3881)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Barbi, ha facoltà di svolgere la relazione.
MARIO BARBI, Relatore. Signor Presidente, la Convenzione e l'annesso Protocollo in esame, firmati a Roma il 3 luglio 2002, sono nati dall'esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali derivanti dalle relazioni economiche tra Italia e Moldova. Con la Convenzione si predispone la cornice normativa necessaria a favorire lo sviluppo dell'insieme dei rapporti finanziari e commerciali bilaterali, fissando alcune condizioni utili ad incrementare le opportunità di investimento per gli operatori economici italiani in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati.
Secondo i dati forniti dall'ICE, negli ultimi tre anni l'Italia ha incrementato la propria posizione sul mercato moldavo, diventando uno dei principali Paesi investitori. Attualmente il nostro Paese si posiziona al quarto posto per numero di aziende, con 736 aziende a partecipazione italiana registrate nel Paese e operanti maggiormente nell'area della capitale.
Gli investimenti più significativi sono stati realizzati nel settore finanziario, immobiliare, del commercio all'ingrosso e si registra anche un aumento delle imprese attive nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Come già accennato in passato, vi è l'urgenza di consolidare il quadro dei rapporti bilaterali con la Moldova, posta ai confini dell'Unione europea, ma impegnata in un difficile e coraggioso processo di stabilizzazione istituzionale ed economica che non accenna tuttavia a trovare una soluzione compiuta. Le recenti consultazioni politiche hanno registrato una situazione di stallo poiché la coalizione dei tre partiti filo-europei ha ottenuto una maggioranza per esprimere un Governo, ma non ha voti a sufficienza per sbloccare l'empasse istituzionale, che dopo due anni ha riportato alle urne i moldavi.
La Convenzione è costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo che ne è parte integrante, è basata su un modello elaborato dall'OCSE e si applica alle imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo Pag. 356), mentre gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7), fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tale ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante la medesima.
Quanto alla disciplina convenzionale delle imprese associate (articolo 9), agli Stati contraenti è consentito effettuare rettifiche, in aumento o in diminuzione, dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti; tali aggiustamenti tuttavia dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 della Convenzione.
In ordine alla disciplina dei dividendi (articolo 10), fermo restando il principio generale di imponibilità nello Stato di residenza del percipiente, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta alla fonte rispettivamente del 5 per cento per partecipazioni di almeno il 25 per cento e del 15 per cento negli altri casi. Nel caso specifico degli interessi di cui all'articolo 11, oltre al criterio di tassazione nello Stato di residenza, è prevista la facoltà per lo Stato della fonte di prelevare un'imposta non eccedente il 5 per cento del loro ammontare lordo. In materia di royalties (articolo 12), fermo restando il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza, le parti hanno concordato una ritenuta alla fonte limitata al 5 per cento.
Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale, capital gains, le previsioni dell'articolo 13 seguono a grandi linee - come evidenziato dalla relazione illustrativa - il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE. Si prevede inoltre lo scambio di informazioni tra le rispettive autorità per facilitare l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due Paesi (articolo 27).
Quanto al disegno di legge approvato dal Senato il 17 novembre scorso, si segnala che l'articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della Convenzione, stimati in 16 mila euro annui...
PRESIDENTE. Onorevole Barbi, la prego di concludere.
MARIO BARBI, Relatore.... a decorrere dal 2011 - mi avvio alla conclusione, signor Presidente - reperiti tramite riduzione per gli anni 2011 e seguenti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'ONU per la lotta alla desertificazione. Segnalo in proposito che il Governo continua a fare ricorso a questa forma di copertura senza spiegazioni, nonostante le riserve ripetutamente formulate in sede parlamentare e la disponibilità dichiarata dallo stesso Governo a provvedere diversamente.
In generale sul merito complessivo del provvedimento, il rappresentante del Governo ha sottolineato che la ratifica del provvedimento in titolo comporterà significativi benefici per gli imprenditori dei due Paesi, nonché per il processo di adeguamento della Moldova agli standard dell'Unione europea. È infine favorevole il parere delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e finanze sul disegno di legge.
PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.
È iscritto a parlare l'onorevole Pianetta. Ne ha facoltà.
ENRICO PIANETTA. Signor Presidente, vorrei sottolineare che l'Italia ha incrementato la propria posizione nel mercato moldavo ed è quindi un partner importante per contribuire allo sviluppo di quel Paese. È quindi necessario creare un insieme di condizioni per garantire gli investitori e fare in modo che ci sia equità Pag. 36per quanto a attiene tutti gli aspetti economici e finanziari e alla parte relativa alla tassazione.
Questo provvedimento si pone quindi l'obiettivo di creare la normativa necessaria a favorire lo sviluppo dell'insieme dei rapporti finanziari e per creare le condizioni atte a incrementare le opportunità di investimento per gli operatori economici italiani, in maniera tale da far sì che ci siano le condizioni per arrivare ad una competitività adeguata nei confronti degli investitori appartenenti ad altri Paesi industrializzati.
Tra l'altro questo insieme di elementi si inserisce in un Paese, la Moldova, che ha necessità di incrementare il proprio processo di stabilizzazione e, come il relatore ha evidenziato, siamo di fronte anche ad una precarietà della situazione politica. La Moldova ormai rappresenta uno Stato che confina con l'Unione europea; di qui la nostra necessità di creare quelle condizioni di attenzione anche per contribuire a fare in modo che questo Paese, che indubbiamente ha caratteristiche economiche e sociali precarie, abbia la capacità di poter innescare un più rapido processo di sviluppo.
In questo senso i nostri investitori, soprattutto nel settore immobiliare, del commercio all'ingrosso, dell'informazione e della comunicazione, possono trovare con l'applicazione di questo provvedimento quegli elementi, quelle clausole e quelle garanzie che possono dare maggiore certezza e tranquillità agli investimenti.
Voglio anche ricordare la precarietà di quel Paese in ordine alla ormai annosa questione relativa alla Transnistria, che indubbiamente rappresenta un elemento di complessità di rapporti all'interno della Moldova stessa.
Direi, per concludere, che questo provvedimento non può che contribuire a far sì che anche dal punto di vista economico e sociale, viste la precarietà e le difficoltà esistenti in quel Paese, ci possa essere un contributo e pertanto preannuncio il voto favorevole del gruppo del Popolo della Libertà.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.
FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, ancora una volta ci troviamo ad affrontare legislativamente la questione di come evitare il meccanismo della doppia imposizione. Non sarà la prima né l'ultima, anche perché stiamo parlando in questo caso, per quanto riguarda la Moldova, di una realtà fra le tante - dopo la dissoluzione dell'ex Unione sovietica, che ha condotto alla creazione di una miriade di Stati indipendenti - con le quali noi collaboriamo e c'è un interscambio positivo, per cui le aziende italiane sono particolarmente attive e interessate a questi mercati.
Si tratta quindi oggi di fornire uno strumento fiscale che metterà le nostre aziende nelle condizioni migliori, per poter competere con quelle di altri Paesi industrializzati, sia dal punto di vista degli scambi commerciali che dei processi economici.
La nota positiva, nello specifico degli scambi con la Repubblica moldava, è che negli ultimi tre anni l'Italia ha incrementato la propria posizione su questo mercato, diventando uno dei principali Paesi investitori, posizionandosi attualmente al quarto posto per numero di aziende, con più di 700 imprese italiane che partecipano, che sono registrate in quel Paese e che operano maggiormente nell'area della capitale. I settori che vedono un maggiore impegno italiano sono quelli finanziario, immobiliare, del commercio all'ingrosso; insomma, le nostre presenze in questi ambiti sono particolarmente significative.
È importante, quindi, ratificare al più presto la Convenzione in esame che indubbiamente darà slancio agli scambi. Ma, così come ha già fatto il collega Pianetta e così come voglio rifare io, agganciandomi all'intervento che feci qualche mese fa, segnalo che tra la Repubblica moldava e lo Stato della Transnistria - parte della Repubblica moldava autoproclamatasi indipendente ancorché non riconosciuta da alcuno - è ancora in fieri la prospettiva, promettente, di risolvere questo conflitto. Pag. 37Vi è un memorandum, che ha dato un forte segnale di maggiore impegno, firmato lo scorso 5 giugno dalla Cancelliera tedesca Angela Merkel e dal Presidente russo Medvedev per concordare una soluzione.
Nell'occasione, quando si trattò di discuterne, mesi fa, io, il collega Mecacci ed altri colleghi presentammo anche degli atti di indirizzo che furono accolti dal Governo, ma non abbiamo poi avuto più notizie sullo stato dell'arte. Credo che, invece, occorrerebbe rilanciare una forte iniziativa da parte del nostro Governo nei confronti delle autorità russe, visti i noti e saldi rapporti del nostro Presidente del Consiglio con le suddette autorità, affinché questa regione d'Europa, che vive purtroppo ancora in una situazione di instabilità, di corruzione e di attività illegale molto diffuse, possa trovare una pacifica soluzione al di là ovviamente della ratifica del provvedimento in esame, che vedrà senz'altro il voto favorevole del gruppo Italia dei Valori.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tempestini. Ne ha facoltà.
FRANCESCO TEMPESTINI. Signor Presidente, mi devo associare agli interventi degli onorevoli Pianetta ed Evangelisti, che hanno sollevato, nel contesto di un consenso alla relazione dell'onorevole Barbi, la questione relativa alla Transnistria che rappresenta, effettivamente, un punto dolente nei confronti della Repubblica moldava con tutti i fenomeni ad esso connessi, ossia quelli di uno Stato che si ritrova ai propri confini un non-Stato o, anzi, più che un non-Stato, un'entità, un'enclave, un corridoio che, come ci dice l'informazione, per quel poco che vi si dedica, ha caratteristiche da cui emerge la qualità di non-Stato dal punto di vista della criminalità, della illegalità e, soprattutto, dell'utilizzo che viene fatto di questa enclave, di questa striscia di territorio, per sviluppare e rendere possibili forme illegali di commercio che hanno caratteristiche varie e tra le quali è molto probabile che si possano annoverare traffici di armi e di prodotti pericolosi. Questo aspetto rende la questione moldava una questione molto precaria.
Da questo punto di vista è chiaro che noi favoriamo, con questo provvedimento, a un miglioramento delle condizioni e non soltanto dell'interscambio. Infatti, in qualche modo diamo anche una mano ad una regolarizzazione e normalizzazione di questo Paese che - come ha ricordato l'onorevole Barbi - vive esattamente questo grosso problema del rapporto con l'Unione sovietica (mi correggo, con la Russia, ma non è del tutto sbagliato questo riferimento), che si può configurare come un dito tenuto sul bubbone purulento rappresentato dalla Transnistria. Il Paese moldavo - come sapete - ha anche altre problematiche relative al tema della sua identità: è un Paese con una forte minoranza di origine rumena. Si tratta dunque di problematiche molto complesse, che naturalmente esulano dal dibattito sul testo in esame, ma che - come hanno fatto i miei colleghi - ci spingono (anche come gruppo del Partito Democratico) a sollecitare il Governo ad una presa di posizione, in sede di replica o quando lo riterrà opportuno, o comunque affinché questo tema rimanga all'attenzione, rimanga un tema aperto, trattandosi di una spina nella costruzione di rapporti positivi con Paesi che sono sul versante est dell'Europa.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 3881)
PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore rinuncia alla replica. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
ENZO SCOTTI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, intendo fare qualche osservazione in riferimento alla questione della Transnistria, perché questo è giustamente - come è stato sottolineato - un problema reale di Pag. 38difficile soluzione nelle relazioni con la Moldavia e con la Russia. A tal proposito il Governo accolse un ordine del giorno presentato dal senatore Perduca al Senato al momento dell'approvazione della Convenzione, ed è disponibile in sede finale di esame ad accogliere eventualmente un'analoga indicazione del Parlamento, per proseguire negli sforzi intrapresi dall'Esecutivo stesso su questo tema.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
Discussione del disegno di legge: S. 2402 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 (Approvato dal Senato) (A.C. 3882) (ore 18,20).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 3882)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) s'intende autorizzata a riferire oralmente. L'onorevole Nirenstein, vicepresidente della Commissione Affari esteri, ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione del relatore.
FIAMMA NIRENSTEIN, Vicepresidente della III Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito dell'accordo di cooperazione in materia di difesa che è all'ordine del giorno, ritengo doveroso informare l'Assemblea che l'ufficio di presidenza della Commissione affari esteri integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito proprio prima di questa seduta per una riflessione sull'attuale fase dei rapporti tra Italia e Brasile alla luce della negata estradizione del terrorista pluriomicida Cesare Battisti.
Come hanno più volte sottolineato sia il nostro Presidente del Consiglio che il nostro Ministro degli affari esteri le relazioni tra due grandi Paesi come Italia e Brasile, che vantano indissolubili vincoli storici e condividono importanti responsabilità nella governance globale, non possono essere messe in discussione da un pur gravissimo episodio, che peraltro preoccupa soprattutto per l'assoluta mancanza di comprensione della recente storia d'Italia e di conoscenza del nostro sistema giudiziario e carcerario. È in questo senso che anche il Presidente della Repubblica si è, sabato scorso, fatto interprete di un sentimento d'indignazione e di costernazione che attraversa tutta l'opinione pubblica indipendentemente dallo schieramento politico.
Non è un caso che questa Assemblea, già due anni fa, si sia unanimemente espressa in un appello alle autorità brasiliane per l'estradizione di Battisti, ed abbia accolto con un applauso l'anno scorso la notizia della decisione favorevole del Supremo tribunale federale di Brasilia. Nello stesso spirito prima di licenziare l'accordo oggi in discussione la Commissione Affari esteri, il 22 dicembre, aveva interrogato il rappresentante del Governo circa i possibili scenari degli ultimi giorni della Presidenza Lula. Purtroppo - come è a tutti noto - si è verificato lo scenario peggiore di tutti. Per la prima volta nella storia costituzionale brasiliana il Presidente della Repubblica non si è uniformato alla decisione della più alta magistratura del Paese. Pag. 39
Questa scelta ha profondamente deluso, non solo tutta Italia, che si è stretta alle famiglie delle vittime, ancora una volta defraudate del loro diritto alla giustizia, ma anche la maggioranza dei cittadini brasiliani, moltissimi dei quali sono di origine italiana, come ampiamente testimoniato dalle reazioni e dai commenti dei principali organi di stampa. Un'Avvocatura dello Stato palesemente imbarazzata ha cercato di arrampicarsi sugli specchi paventando il rischio di una persecuzione politica e adducendo ragioni umanitarie che, come ha scritto Il Foglio, sono diventate disumane. Per fortuna, almeno sino ad ora, è stata risparmiata una scarcerazione che avrebbe garantito l'impunità del crimine.
Ad avviso della Commissione affari esteri, a questo punto, il Governo, con il sostegno del Parlamento, deve continuare a non lasciare nulla di intentato per ottenere giustizia sul piano del diritto internazionale. Poiché il Brasile è una grande democrazia che è passata, in tempi non lontani, attraverso prove difficili, è lecito sperare che prevalga lo Stato di diritto e che il Supremo tribunale federale accolga il nostro ricorso e rimetta la decisione al nuovo Presidente in carica dal primo gennaio, la signora Dilma Rousseff, che, in campagna elettorale, si era espressa a favore dell'estradizione.
Il trattato bilaterale in vigore prevede, in alternativa, la convocazione di una commissione di conciliazione. Inoltre, i più autorevoli giuristi, sia italiani, sia brasiliani, si sono detti certi che un ricorso alla Corte internazionale dell'Aja avrebbe immediato successo. Elenco tutte queste possibilità per dire che le prospettive che abbiamo di fronte le valutiamo come positive e che, pertanto, riteniamo che il nostro rapporto, in futuro, con il Brasile, possa avere senz'altro sviluppi positivi.
Ci ha, però, amareggiato che le competenti autorità dell'Unione europea non abbiano ritenuto di manifestare solidarietà ad uno Stato membro e fondatore di cui si è messa in dubbio la legalità e la correttezza del sistema giudiziario e carcerario. Speriamo di poter vedere, nei prossimi giorni, una reazione in questo senso.
Sono certa che il Governo vorrà comunque aggiornare sin d'ora il Parlamento sulle prospettive del caso. In tale ottica, è maturato l'orientamento di chiedere all'Assemblea un rinvio del provvedimento per una pausa di riflessione che consenta di giungere all'approvazione in un clima diverso, al fine di evitare qualsiasi strumentalizzazione. Tale rinvio, quindi, non intende in alcun modo né sottovalutare né subordinare la portata dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto a Roma l'11 novembre 2008, di cui riaffermiamo integralmente la validità, non solo sul piano bilaterale, ma anche su quello della sicurezza multilaterale. Ricordo, peraltro, che, nell'esame in sede referente, erano emersi alcuni aspetti tecnici, concernenti le intese intergovernative necessarie per l'esportazione e la riesportazione di materiali di difesa, che erano stati rinviati alla discussione in Assemblea, ma che potrebbero esser in ogni caso suscettibili di ulteriore approfondimento.
L'accordo è, comunque, destinato a rafforzare reciprocamente lo strumento militare, il supporto alle iniziative commerciali, lo scambio di informazioni, la sicurezza nazionale, con indubbi vantaggi per ambedue le parti. Ricordo, altresì, che l'accordo, la cui ratifica è già stata approvata dal Senato, si compone di un breve preambolo di 15 articoli che disciplinano i seguenti ambiti di cooperazione: sicurezza e politica di difesa, ricerca e sviluppo, supporto logistico, condivisione dell'esperienza di peacekeeping, questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari, servizi sanitari militari, formazione e addestramento, sport e storia militare.
Concludendo, auspico, pertanto, che tutti i gruppi parlamentari si esprimano per il rinvio dell'accordo in discussione, con spirito costruttivo e nella consapevolezza della profondità della nostra amicizia per il Brasile e per il suo popolo, a testimonianza di un'unanime volontà politica volta esclusivamente ad un richiamo Pag. 40alla responsabilità e all'affermazione della giustizia. Ricordo che il Brasile è chiamato ad essere protagonista della Conferenza Italia-America Latina che sarà tenuta a fine anno. Confido, perciò, che una decisione in tal senso possa essere assunta, a fronte di un consenso unanime, direttamente dalla Conferenza dei presidenti di gruppo che si riunirà domattina. Sono certa che tutte le forze politiche dimostreranno, in questa occasione, la stessa coesione che consentì di affrontare e superare, nella legalità costituzionale, i cosiddetti anni di piombo, perché la democrazia italiana non ha bisogno di prendere lezioni al riguardo né da questa parte né dall'altra parte dell'Atlantico.
PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.
È iscritto a parlare l'onorevole Pianetta. Ne ha facoltà.
ENRICO PIANETTA. Signor Presidente, il gruppo del Popolo della Libertà condivide completamente l'intervento della relatrice, sia per quanto riguarda le motivazioni generali collegate alla questione Cesare Battisti sia per quanto attiene la procedura, nel senso che il provvedimento in esame è importante e vuole creare le migliori condizioni possibili di collaborazione tra l'Italia e il Brasile in un comparto così importante e così significativo come quello della difesa e soprattutto tende a sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate per consolidare la capacità delle stesse e per migliorare la reciproca collaborazione in materia di sicurezza e di sicurezza internazionale. Dunque, un provvedimento importante e fondamentale che necessita - qui condivido proprio le considerazioni della relatrice - di un clima più sereno, più disteso, capace di valorizzare esattamente la strategicità e l'importanza di questo provvedimento.
Quindi, fermo restando e non voglio aggiungere proprio nulla alla precisione, alla compostezza e alla puntualità delle considerazioni che la relatrice ha voluto fare nel contesto del rapporto tra l'Italia e il Brasile e soprattutto valutando le posizioni del Governo, le posizioni espresse mirabilmente anche dal Presidente della Repubblica e valutando la possibilità che il nostro Paese possa far valere le proprie ragioni in sede giuridica, mi auguro che si creino le condizioni perché questo personaggio, questo assassino, possa rimanere all'interno delle galere che - mi auguro - saranno quelle italiane in una prospettiva di ritorno in Italia, come ci deve essere garantito dal rapporto bilaterale e soprattutto direi dalle condizioni internazionali. Quindi, credo che ci debba essere dal punto di vista della posizione del Parlamento una posizione ferma, condivisa, univoca per garantire la capacità della nostra democrazia di far valere nei momenti più difficili, senza dimenticare la tragicità degli anni di piombo, la capacità di unitarietà nei confronti di episodi che mettono in debita luce la sua posizione, che deve essere valorizzata e deve essere considerata all'altezza delle grandi democrazie dell'occidente. Questo deve essere, dunque, a mio modo di vedere, il significato che questa nostra posizione, una posizione unitaria del Parlamento, deve garantire su questo episodio.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Di Stanislao. Ne ha facoltà.
AUGUSTO DI STANISLAO. Signor Presidente, a nome dell'Italia dei Valori vorrei sottoporre a voi una riflessione anche più ampia, al netto delle polemiche peraltro alimentate da autorevoli esponenti del Governo. Ne cito alcune: la polemica tutta muscolare del Ministro La Russa, il quale parla di una sua disponibilità ad un boicottaggio nei confronti del Paese sudamericano, oppure quella del Ministro Frattini, che parla di diplomazia economica. Peraltro se approfondiamo l'elemento che riguarda il Ministro Frattini c'è da dire che il medesimo ha parlato di non rompere gli accordi perché ciò non aiuta a riavere Battisti, né a difendere gli interessi dell'Italia e degli italiani. Lo stesso Ministro si contraddice subito dopo, dicendo Pag. 41che la Farnesina rilancerà la diplomazia economica, ma è chiaro che davanti ad alcuni principi fondamentali non possiamo chiudere un occhio nel nome degli affari.
Dunque, delle due l'una: o si decide di prendere un punto di riferimento, che è la cifra dell'etica di uno Stato, delle istituzioni e di un intero Parlamento mi auguro, oppure significa che qualcuno vuole andare per proprio conto, alimentando la propaganda e non dando l'idea di un'Italia unita attraverso il proprio Parlamento.
Ma, come dicevo, al netto delle polemiche bisogna stare ai fatti e ai fatti io mi riferisco perché, così com'è accaduto nel corso di questa legislatura con accordi stipulati con l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi e nel corso della scorsa legislatura con quello stipulato con il Governo indiano, il provvedimento di cui discutiamo oggi si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, nell'intento di favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa.
L'accordo con il Brasile, al di là di come si posizionerà il nostro Governo dopo lo schiaffo subito a seguito della decisione dell'uscente Presidente Lula con riferimento alla nota vicenda legata all'estradizione di un terrorista condannato in via definitiva nel nostro Paese (e questo è Cesare Battisti), intende favorire ed incrementare la cooperazione bilaterale tra le nostre Forze armate e quelle brasiliane, per consolidarne le capacità difensive e migliorare la reciproca collaborazione in materia di sicurezza, mirando nel contempo a produrre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, in un'ottica di stabilizzazione, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.
Tutto questo si inserisce bene e rafforza ulteriormente i già nostri ottimi rapporti con il Brasile, nel solco e nello spirito di un'amicizia preesistente, offuscata come dicevo proprio da questo fatto recente, che rischia di avere ripercussioni diplomatiche di non poco conto.
L'Accordo, già approvato dal Senato, tiene conto della salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo soprattutto tecnologico, ma anche industriale ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale, senza dimenticare che il Brasile è diventato in pochi anni uno dei principali partner, anche e soprattutto a livello economico e commerciale, dell'Italia. I settori maggiormente rappresentativi di questa cooperazione - è bene ricordarlo, perché qualcuno forse lo ha dimenticato, sulla scia delle polemiche - riguardano la sicurezza e la politica di difesa, la ricerca e lo sviluppo, il supporto logistico, la condivisione delle esperienze di peacekeeping, che è una cosa che dovevamo approfondire in questo contesto del dibattito, le questioni ambientali ed il controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari, i servizi sanitari militari, formazione e addestramento, sport e storia militare.
Fin qui si può certamente concordare con l'impianto dell'articolato, ma come è già accaduto con lo stesso tipo di Accordo in materia di difesa (e mi riferisco a quello con l'Arabia Saudita, che abbiamo ratificato nel 2009) la disposizione dell'Accordo riguardante lo scambio di materiale da difesa, ossia l'articolo 6, deve costituire un'apposita intesa governativa, ai sensi della legge n. 185 del 1990, che disciplina l'esportazione di materiali e di armamenti. È bene ricordare che questa legge ha sempre disciplinato sia le procedure di autorizzazione dello svolgimento delle trattative sia le procedure di autorizzazione all'esportazione e all'importazione semplificate, soprattutto in considerazione di tutte quelle operazioni di interscambio previste da apposite intese governative.
Signor Presidente, io ho 5 minuti e penso di averne consumati 2 e mezzo o 3, non di più.
PRESIDENTE. No, le mancano 17 secondi, ma io la ascolto.
Pag. 42
AUGUSTO DI STANISLAO. Signor Presidente, la rassicuro da questo punto di vista, perché voglio dire concludendo che noi rispetto a questo Accordo abbiamo dato un contributo fondamentale nel rispetto della legge n. 185 del 1990, laddove abbiamo ritenuto di dovere indirizzare il parere espresso dalla Commissione, che altrimenti dava una possibilità in termini di indeterminatezza rispetto agli accordi non fra gli Stati, ma fra le singole operazioni delle industrie di armamenti tra Brasile e Italia. Quella modifica ce la vogliamo intestare noi, perché l'abbiamo conseguita e voluta fortemente noi come Italia dei Valori, ed essa ha prodotto all'interno della ratifica in esame un importante punto a favore delle istituzioni.
Da questo punto di vista voglio anche concludere dicendo che non vi è stato un adeguato risalto della circostanza che l'articolo 3 dell'Accordo, fra i molteplici campi di cooperazione, ricomprende anche la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi nel settore della difesa. Si tratta di un aspetto della cooperazione che avrebbe meritato una particolare maggiore attenzione da parte di tutti quanti i colleghi. In particolare, gli aspetti della cooperazione in campo militare e le modalità di attuazione della legge n. 185 del 1990 appaiono meritevoli di essere affrontati in un dibattito approfondito, eventualmente anche finalizzandolo all'approvazione di una risoluzione in materia.
Chi vi parla, nel dichiararsi disponibile, insieme all'Italia dei Valori, a promuovere un tale atto, auspica che tuttavia anche il medesimo, ossia la risoluzione, sia sottoscritta dall'intera Commissione, per dare un senso a questo dibattimento e, soprattutto, ad una ratifica che rischia di essere risucchiata dalle polemiche e non essere invece valutata per quello che è, ossia un Accordo così importante e fondamentale che può dare, finalmente, a livello internazionale la cifra dell'etica dello Stato e dell'istituzione e soprattutto di questo Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).
PRESIDENTE. Onorevole Di Stanislao, siamo stati molto tolleranti: un minuto e quaranta secondi in più.
È iscritto a parlare l'onorevole Narducci. Ne ha facoltà.
FRANCO NARDUCCI. Signor Presidente, la vicenda della mancata estradizione di Battisti dal Brasile all'Italia ha occupato in queste ultime settimane uno spazio mediatico proporzionale alla portata, invero incomprensibile, della decisione assunta dal Presidente Lula e alla gravità dei delitti commessi dall'ex terrorista durante il triste periodo degli «anni di piombo».
Il Partito Democratico, il mio gruppo, ha ribadito in ogni occasione con fermezza la linea rigorosa del rispetto dei trattati internazionali, che annoverano anche il Brasile tra i firmatari. Noi crediamo che sia una questione di civiltà e di rispetto delle vittime e dei loro parenti, ai quali va la nostra assoluta solidarietà. Cesare Battisti non può continuare a sottrarsi impunemente alle sue responsabilità gravissime. Lo abbiamo sottolineato in questi giorni ripetutamente, e lo avevamo detto nel 2009 alla luce dell'inquietante decisione dell'allora Ministro della giustizia brasiliano di concedere lo status di rifugiato politico a Cesare Battisti. Proprio in quella occasione fummo copromotori della mozione unitaria che riproponeva con forza la giusta e legittima richiesta italiana di chiedere al Brasile l'estradizione di Battisti.
Il nostro plauso va anche, soprattutto in questo momento, al presidente Napolitano, per avere tenuto alta l'attenzione sul caso Battisti, intervenendo con un duro monito a Francia e Brasile, che, come ha detto il Capo dello Stato, non sanno cosa abbia significato il terrorismo per l'Italia, e concordiamo con il Presidente della Repubblica, con il Capo dello Stato, con l'appello che quest'ultimo ha lanciato affinché veramente si giunga ad una soluzione di questo caso.
La relatrice, la collega Fiamma Nirenstein, ha chiesto un rinvio per approdare ad una approvazione in un clima di maggiore Pag. 43serenità. Il gruppo del Partito Democratico vuole, anzitutto, ribadire l'importanza strategica di questo Accordo, che riafferma, tra l'altro, i rapporti di grande amicizia tra l'Italia e il Brasile, un Paese che ospita da oltre un secolo la più grande comunità immigrata di origine italiana al mondo. Siamo convinti che occorra tenere distinte le due posizioni: quella dei rapporti politici costruttivi e fruttuosi e quella del più ampio coinvolgimento, anche della comunità internazionale e di tutte le sue istanze, per ottenere l'estradizione di Cesare Battisti.
Siamo, comunque, d'accordo ad accettare e ad approvare questo rinvio per un ulteriore approfondimento. Un approfondimento che deve riguardare - a questo ci teniamo molto - anche la legge n. 185 del 1990, che prevede un controllo governativo, prima, e parlamentare, poi, volto a evitare che l'esportazione di armamenti costruiti da aziende italiane sia diretta a Paesi che utilizzino gli stessi in situazioni, sia interne che esterne, non conformi al rispetto della legge internazionale o in spregio dei diritti dell'uomo.
Quindi per farla breve, signor Presidente, e concludendo, noi riteniamo che è vero che con il tempo alcune modifiche della legge n. 185 del 1990 si siano rese necessarie e alcuni accordi internazionali hanno stabilito la possibilità che apposite intese governative semplifichino il regime autorizzatorio e rendano più semplice il rapporto di cooperazione nel settore della difesa, ma questo deve avvenire sempre con grande cautela e limitatamente a un governo di Paesi bene identificati (i Paesi europei o i membri della NATO), con i quali le strettissime relazioni politiche e militari rendono giustificabile una deroga al regime generale.
Trattandosi del Brasile, di un Paese che non è membro dell'Unione europea, né della NATO, dobbiamo chiedere al Governo se siamo in presenza di una di quelle intese governative che comporterebbero un regime di autorizzazione alle esportazioni di armamenti più blando.
Infatti, in questo caso, se questo è il caso - come la relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di ratifica ribadisce - dobbiamo assicurarci che la semplificazione nel regime delle esportazioni sia al massimo limitata ai rapporti di scambio di materiale tra le Forze armate dei due Paesi.
Concludo veramente, dicendo che questo approfondimento deve riguardare questo aspetto e ribadendo fermamente l'esigenza che il nostro Paese ha di ottenere giustizia e di ottenere l'estradizione di Cesare Battisti (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 3882)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Nirenstein, vicepresidente della Commissione Affari esteri.
FIAMMA NIRENSTEIN, Vicepresidente della III Commissione. Signor Presidente, non intendo replicare; desidero soltanto esprimere il mio apprezzamento per lo spirito di concordia che ha dominato questa discussione molto costruttiva e che ha espresso sia la volontà di tenere separati gli svariati piani che erano presenti nella nostra discussione sia la ferrea volontà di portare avanti la nostra battaglia per l'estradizione dell'assassino Cesare Battisti.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
ENZO SCOTTI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, innanzitutto esprimo la piena concordanza del Governo con la proposta che è stata avanzata dalla relatrice, tenendo ben distinti i due piani, quello che riguarda l'insieme delle relazioni politiche, economiche, sociali e culturali con il Brasile, e la vicenda Battisti. Pag. 44
Il Governo sta esperendo ogni tentativo sul piano giudiziale affinché il Trattato di estradizione venga applicato come è nella sua sostanza. La concessione dell'estradizione spetta all'autorità giudiziaria, non spetta all'autorità politica esecutiva.
Vi è una sentenza molto articolata della Corte suprema: sono quasi 600 pagine con le quali la Corte suprema ha dichiarato nullo il decreto del Ministro della giustizia riguardante la posizione di rifugiato politico del Battisti.
Ora l'Italia intende proseguire su questa strada e intende esperire tutte le possibilità previste dall'ordinamento brasiliano, affinché vi sia il rispetto del Trattato di estradizione, e non esclude nel modo più assoluto il ricorso anche al Tribunale dell'Aja, se questo e ogni altro passaggio fosse inadeguato.
Vi è stata già una decisione del Tribunale supremo in ordine alla scarcerazione di Battisti ed è stato un segnale che abbiamo colto favorevolmente. Su questo terreno, l'Italia ha mostrato unitariamente - dal Presidente della Repubblica a tutte le istituzioni dello Stato - una posizione ferma nel giudicare inaccettabile la decisione e di considerarla contraria ad un sentimento profondo del nostro Paese che non poteva, di fronte ad un assassino, non sollevarsi unitariamente.
Il Presidente della Repubblica ha espresso molto bene questi sentimenti. Il Governo ha fatto tutto quello che era possibile fino ad oggi e continuerà a farlo in questa direzione.
In questo spirito, per quanto concerne la decisione di una riflessione ulteriore sul testo e con riferimento anche ad alcuni aspetti indicati dall'onorevole Narducci in merito al commercio delle armi, credo sia utile tornare in Commissione, approfondire e approdare, nel momento in cui il Parlamento lo riterrà opportuno, ad una decisione finale in sede di approvazione del provvedimento, dicendo al Governo brasiliano che noi non cancelliamo l'accordo, ma rinviamo soltanto l'approvazione della ratifica ad un momento successivo.
Ci aspettiamo segnali positivi che incoraggino questa buona volontà del Governo italiano.
PRESIDENTE. Ricordo, a proposito delle richieste di rinvio anche adesso richiamate dal rappresentante del Governo, che, come i colleghi sanno, siamo nella fase della discussione sulle linee generali, nel corso della quale non sono previste votazioni e pertanto non è possibile decidere in merito al rinvio. A tale riguardo, ogni decisione deve essere rinviata alla giornata di domani. Domani, alle ore 12, vi sarà la Conferenza dei presidenti di gruppo, e pertanto quella sarà la sede più opportuna per decidere, insieme alla Presidenza, la strada da intraprendere, se proseguire nella discussione e quindi poi nelle votazioni piuttosto che rinviare in Commissione il provvedimento.
Saluto l'onorevole Giachetti, augurandogli buon anno; per tutte queste vacanze è stato in Aula... e quindi lo ringraziamo tutti.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
Ordine del giorno della seduta di domani.
PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.
Martedì 11 gennaio 2011, alle 17:
Seguito della discussione dei disegni di legge:
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (C. 2326-C).
- Relatori: Angela Napoli, per la II Commissione; Mecacci, per la III Commissione.Pag. 45
S. 2157 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo fatti a Baku il 21 luglio 2004 (Approvato dal Senato) (C. 3835).
- Relatore: Stefani.
S. 2273 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002 (Approvato dal Senato) (C. 3836-A).
- Relatore: Tempestini.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007 (C. 3827-A).
- Relatore: Antonione.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (C. 3356-B).
- Relatore: Pianetta.
S. 2095 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002 (Approvato dal Senato) (C. 3881).
- Relatore: Barbi.
S. 2402 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 (Approvato dal Senato) (C. 3882).
- Relatore: Stefani.
La seduta termina alle 18,55.
TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO ANGELA NAPOLI IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA N. 2326-C
ANGELA NAPOLI, Relatore per la II Commissione. Come ho avuto modo di sottolineare nel corso dell'esame in sede referente, sono proprio le parti del testo rientranti più direttamente nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia ad essere state oggetto di modifiche da parte del Senato. Su alcune di queste modifiche le Commissioni II e III sono intervenute, in quanto non sono sembrate migliorative del testo approvato in prima lettura dalla Camera. Ulteriori modifiche, partendo dall'accoglimento delle condizioni apposte dalla Commissione Affari costituzionali nel proprio parere, dovranno essere effettuate nel corso dell'esame in Assemblea.
Trattandosi di un provvedimento in esame in seconda lettura dalla Camera mi soffermerò su quelle disposizioni che sono state modificate dal Senato rispetto al testo già approvato dalla Camera o comunque da esso introdotte.
L'articolo 4, che modifica il codice penale, alla lettera a), modificando l'articolo 157, prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, per i delitti contro la personalità individuale, per la violenza sessuale semplice e di gruppo, per i delitti di atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne, con esclusione delle fattispecie di minore gravità. Il testo Pag. 46approvato dalla Camera prevedeva che i termini di prescrizione fossero raddoppiati solo per l'ipotesi di atti sessuali con minorenne e di violenza sessuale commessi in danno di minore degli anni 14.
Le prime modifiche al testo trasmesso dal Senato si riferiscono alla lettera b), che introduce la nuova fattispecie di reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Le Commissioni I e III hanno ritenuto di dover ritornare sostanzialmente al testo approvato in prima lettura dalla Camera, apparendo più efficace sotto il profilo della formulazione della fattispecie delittuosa. Rispetto all'analogo reato di pedofilia e pedopornografia culturale che era contemplato dal testo della Camera, il testo del Senato ha modificato il titolo nonché il catalogo di delitti la cui pubblica istigazione o apologia integra la nuova fattispecie di reato, ha ridotto nel minimo l'entità delle pene, ma contestualmente ha configurato come aggravante la commissione del fatto attraverso la stampa, mezzi telematici o informatici ed ha escluso che ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume possano essere invocate come scusante dall'autore della condotta. Per quanto attiene all'elenco dei reati, si tratta: degli atti sessuali con minorenne ultraquattordicenne in cambio di denaro o altra utilità economica di cui all'articolo 600-bis, secondo comma, riguardo ai quali il testo della Camera faceva invece riferimento all'intero articolo 600-bis (modificato dalla successiva lettera g)) e, quindi, anche alla fattispecie di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile prevista dal primo comma; della pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico anche in riferimento a immagini virtuali (articoli 600-ter, 600-quater, 600-quater.1), del turismo sessuale (articolo 600-quinquies); della violenza sessuale semplice e di gruppo in danno di minorenne (articoli 609-bis e 609-octies); degli atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater) e della corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies). Considerato che sull'elenco dei reati si è tornati al testo Camera, in occasione dell'esame in Assemblea si potrebbe valutare l'opportunità di reintrodurvi anche il reato di violenza di gruppo che il testo della Camera non contemplava. Le modifiche più importanti riguardano, tuttavia, la struttura del nuovo reato e l'entità della pena. Il testo della Camera considerava la commissione del fatto attraverso la stampa, mezzi telematici o informatici come una delle modalità della condotta, mentre il testo del Senato la considera come una circostanza aggravante, che, quindi, avrebbe potuto comportare l'aumento della pena base fino ad un terzo solo nel caso in cui fosse stata riconosciuta prevalente rispetto ad eventuali circostanze attenuanti concorrenti. Considerato che il Senato è altresì intervenuto anche sull'entità della pena (reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni anziché da tre a cinque anni), la pena applicabile nel caso di applicazione dell'aggravante sarebbe potuta essere anche superiore a quella che si sarebbe potuta applicare secondo quanto previsto dal testo Camera. Tuttavia non è apparso opportuno confermare quanto stabilito dal Senato, preferendo ritornare al testo della Camera per alcune considerazioni. In primo luogo, si è ritenuto non condivisibile che la modalità della commissione del reato attraverso la stampa, mezzi telematici o informatici potesse costituire una circostanza aggravante da applicare solo eventualmente ad un reato che, rispetto al testo approvato dalla Camera, vedeva anche considerevolmente ridotta la pena minima, essendo questa portata da tre anni ad un anno e sei mesi (la pena massima è rimasta a cinque anni). Pertanto, secondo il testo del Senato in concreto si sarebbe potuto verificare che la circostanza aggravante non venisse applicata ed il fatto di commettere questo odioso reato attraverso Internet fosse punito con la pena di un anno e sei mesi od addirittura con una pena ancora inferiore in ragione delle eventuali circostanze attenuanti considerate prevalenti. Si è quindi tornati al testo della Camera.
Si è ritenuto opportuno anche riportare a tre anni la pena minima, sembrando eccessivamente lieve la pena minima di un Pag. 47anno e sei mesi prevista dal Senato, nonché il margine di discrezionalità lasciato al giudice nel caso concreto, che avrebbe potuto spaziare da un anno a sei mesi a cinque anni, nonostante che si tratti di un reato che ha insita in sé una notevole gravità che prescinde dal fatto concreto con il quale è stato commesso.
La lettera d), introdotta dal Senato, riscrive la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, di cui all'articolo 572 del codice penale, in particolare estendendo l'applicazione della fattispecie al caso di convivenza, innalzando le pene e contemplando l'aggravante del fatto commesso in danno di bambino infraquattordicenne.
La lettera e), modificata dal Senato, prevede quali ulteriori aggravanti dell'omicidio la circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione dei reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, maltrattamenti contro familiari e conviventi (modifica all'articolo 576 del codice penale). La lettera f), introdotta dal Senato, modifica l'articolo 583-bis del codice penale, in tema di mutilazioni genitali femminili, introducendo ulteriori pene accessorie per l'ipotesi in cui il delitto sia commesso dal genitore o dal tutore.
Le lettere da g) a q) intervengono in materia di delitti di sfruttamento sessuale dei minori, modificando la Sezione I, Dei delitti contro la personalità individuale, del Capo III, Titolo XII, Libro II del codice penale.
La lettera g), modificata dal Senato, modifica il reato di prostituzione minorile (articolo 600-bis del codice penale) individuando ulteriori condotte sanzionabili, (primo comma) e intervenendo sulla fattispecie di cui al secondo comma (compimento di atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro o altra utilità economica) attraverso la ridefinizione della nozione di utilità. Il Senato, oltre ad aumentare ulteriormente la pena per tale ultima fattispecie, ha soppresso la circostanza attenuante della minore età dell'autore del fatto. La lettera h) modifica l'articolo 600-ter in tema di pornografia minorile, integrando le condotte riconducibili a tale delitto e, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, introducendo una nuova fattispecie penale a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni (reclusione fino a 3 anni e multa da 1.500 a 6.000 euro) e definendo il concetto di pornografia minorile. La lettera i), modificata dal Senato, abroga l'articolo 600-sexies del codice penale relativo alle circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti pedopornografici. Tale abrogazione si giustifica con l'inserimento di tutte le aggravanti dei delitti pedopornografici nell'articolo 602-ter del codice penale (lettera o)); per quanto riguarda invece le attenuanti, occorre ora fare riferimento all'articolo 600-septies.1 (lettera m)). Il nuovo articolo 600-septies, introdotto dalla lettera l), modificata dal Senato, estende la disciplina della confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (e della confisca per equivalente) - già prevista per i delitti contro la personalità individuale - ai delitti di violenza sessuale commessi in danno di minori o aggravati dalle specifiche circostanze indicate. Il nuovo articolo 600-septies.1, non modificato dal Senato, inserito dalla lettera m), prevede un'unica circostanza attenuante dei delitti contro la personalità individuale, applicabile a colui che si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o fornisca elementi concreti alle autorità per l'individuazione o la cattura di uno o più autori del reato. Il nuovo articolo 600-septies.2, modificato dal Senato, anch'esso inserito dalla lettera m), prevede pene accessorie ulteriori per la condanna o il patteggiamento per uno dei delitti contro la personalità individuale e per il delitto di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. L'abrogazione dell'articolo 602-bis (in materia di decadenza dalla potestà genitoriale e di interdizione da uffici attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura), operata dalla lettera n) (introdotta dal Senato) è conseguente alla previsione di tale pena accessoria per i delitti in esso contemplati in altri articoli modificati dal disegno di Pag. 48legge. La lettera o), anch'essa introdotta dal Senato, modifica l'articolo 602-ter del codice penale (che attualmente riguarda le sole aggravanti della cosiddetta tratta di persone) inserendovi la disciplina delle circostanze aggravanti dei delitti contro la personalità individuale. La lettera p), introdotta dal Senato, inserisce l'articolo 602-quater, con il quale dispone che in caso di commissione di uno dei delitti contro la personalità individuale in danno di minorenne il colpevole non potrà invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, con l'eccezione dell'ignoranza inevitabile. Un intervento nel senso di attribuire rilievo all'ignoranza inevitabile, attraverso una modifica all'articolo 609-sexies (che riguarda i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e corruzione di minorenne), è operato dalla lettera t) (anch'essa introdotta dal Senato) che inoltre alza il limite di età della persona offesa la cui ignoranza è inescusabile, portandola da meno di 14 a meno di 18 anni. La lettera q), introdotta dal Senato, modificando l'articolo 604 del codice penale, integra con la violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies) e l'adescamento di minorenne (articolo 609-undecies, introdotto dalla lettera z) il catalogo di reati applicabili ai fatti commessi all'estero da cittadini italiani, in danno di cittadini italiani ovvero da stranieri in concorso con italiani.
Le lettere da r) a z) modificano le disposizioni del codice penale contenute nella Sezione II, Dei delitti contro la libertà personale, con particolare riferimento ai delitti a sfondo sessuale di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies.
La lettera r), nella sostanza non modificata dal Senato, interviene sul delitto di atti sessuali con minorenne, previsto dall'articolo 609-quater del codice penale, inserendo tra i possibili autori del delitto le persone a cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia e le persone conviventi con il minore; la lettera s), modificata dal Senato, sostituisce l'articolo 609-quinquies, relativo al delitto di corruzione di minorenne; la lettera s), modificata dal Senato, sostituisce l'articolo 609-quinquies, relativo al delitto di corruzione di minorenne, inasprendo la pena, ampliando la condotta penalmente rilevante, e prevedendo come aggravante il fatto che il delitto sia commesso da una persona legata da rapporti particolari con il minore. La lettera u), modificata dal Senato, modifica l'articolo 609-nonies del codice penale, introducendo ulteriori pene accessorie per i delitti di violenza sessuale e introducendo misure di sicurezza personali a carico di colui che sia stato condannato per i delitti a sfondo sessuale indicati. Rispetto a questa modifiche dovranno essere apportate ulteriori modifiche accogliendo il parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali. In particolare, si dovrà precisare che le misure di sicurezza sono applicabili previa valutazione della pericolosità del soggetto secondo quanto stabilito dall'articolo 203 del codice penale ed eliminare la previsione di una durata fissa delle misure di sicurezza prevedendo una durata minima ed ancorando la durata alla sussistenza in concreto della pericolosità del soggetto.
La lettera v), nella sostanza non modificata dal Senato, modifica l'articolo 609-decies del codice penale, relativo alla comunicazione al tribunale per i minorenni; la lettera z), non modificata dal Senato, introduce il nuovo delitto di adescamento di minorenni (articolo 609-undecies), punito con la reclusione da uno a tre anni.
L'articolo 5 reca modifiche al codice di procedura penale, alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al codice penale. Le Commissioni riunite, accogliendo le osservazioni che il dottor Domenico Vulpiani, Coordinatore per la sicurezza informatica e la protezione delle infrastrutture critiche del Ministero dell'interno, ha svolto in audizione, hanno riportato la lettera a), diretta a modificare l'articolo 51, comma 3-quinquies, del codice di procedura penale, al testo approvato dalla Camera in prima lettura. Tale testo attribuiva alle procure distrettuali la competenza per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori sottraendola alle procure Pag. 49circondariali. Tale modifica era diretta a facilitare il coordinamento delle indagini e la formazione di gruppi di lavoro specializzati in materia di reati informatici ed in particolare dei delitti inerenti alla pornografia minorile commessa tramite Internet. In sostanza, con questa scelta si aderiva non solamente a una precisa direttiva europea ma specialmente alla duplice esigenza di facilitare il coordinamento delle indagini e formare gruppi di lavoro specializzati in materia (pool di magistrati all'interno delle procure distrettuali). Inoltre, avendo tali reati una forte connotazione transnazionale, la competenza delle procure distrettuali avrebbe facilitato il rapporto con Eurojust. Le procure distrettuali hanno così il compito di coordinare le indagini e formare gruppi di lavoro specializzati. Non si può non tener conto che l'innovazione tecnologica ha significativamente mutato alcune forme di criminalità, da cui è scaturita a livello internazionale l'esigenza di contrastare tale fenomeno in una duplice direzione, uniformando le condotte ritenute illecite, in quanto lesive di interessi condivisi, e creando una complessa rete di cooperazione giudiziaria con mezzi di intervento nuovi rispetto a quelli tradizionali.
Il Senato ha deciso di sottrarre alle procure distrettuali (ovvero alla procura presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice competente) la competenza per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori; per tali delitti la competenza torna dunque alle procure circondariali. Per le ragioni sopra esposte, relative all'opportunità di attribuire tale competenza alle procure distrettuali, le Commissioni riunite hanno stabilito di ritornare al testo originario, attribuendo quindi tale competenza nuovamente alle procure distrettuali.
Le lettere c), d) ed f), inserite dal Senato, modificano gli articoli 351, 362 e 391-bis del codice di procedura penale (in tema di informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari rispettivamente dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal difensore) prevedendo che nei procedimenti per delitti di sfruttamento sessuale dei minori, di tratta di persone, di violenza sessuale e di adescamento di minori, l'assunzione delle informazioni da minorenni avvenga con l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile; la lettera e), inserita dal Senato, modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale inserendo nel catalogo dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza la fattispecie di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo comma. Le Commissioni riunite hanno modificato tale disposizione ampliandone la portata a tutte le ipotesi di atti sessuali con minorenne previsti dall'articolo 609-quater. Le lettere g) (modificata dal Senato) e h) (nel testo Camera) intervengono sull'istituto dell'incidente probatorio con riferimento ai presupposti (articolo 392, codice di procedura penale) e alle modalità di svolgimento (articolo 398, codice di procedura penale), in particolare inserendo tra i delitti che consentono il ricorso a questo mezzo di acquisizione della prova la nuova fattispecie di adescamento di minorenni; la lettera i), inserita dal Senato, modifica l'articolo 407 del codice di procedura penale, integrando con il reato di commercio di materiale pornografico minorile (articolo 600-ter, secondo comma) il catalogo dei reati per i cui procedimenti la durata massima delle indagini preliminari è di due anni; la lettera l), non modificata dal Senato, interviene sulla disciplina del patteggiamento (articolo 444 del codice di procedura penale) per escluderne l'applicazione per tutte le ipotesi di prostituzione minorile, definite dall'articolo 600-bis del codice penale. L'articolo 7 interviene in materia di concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedopornografia, nonché di violenza sessuale. In particolare il comma 1, non modificato dal Senato, modificando l'articolo 4-bis, comma 1-quater, dell'ordinamento penitenziario, amplia il catalogo dei delitti rispetto ai quali l'accesso ai benefici penitenziari è subordinato ai risultati positivi dell'osservazione Pag. 50scientifica della personalità del detenuto; il comma 2, inserito dal Senato, subordina la concessione dei benefici per i detenuti per delitti di prostituzione e pornografia minorile, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale in danno di minori alla positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica. Il nuovo articolo 13-bis dell'ordinamento penitenziario, inserito dal Senato con il comma 3, individua uno specifico trattamento psicologico cui possono sottoporsi i condannati per reati di sfruttamento sessuale dei minori. Le Commissioni hanno modificato tale disposizione mantenendone la struttura, ma meglio adattandola all'ordinamento penitenziario. L'articolo 8, modificato dal Senato, modificando l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, inserisce taluni reati a sfondo sessuale nei confronti dei minori ai fini dell'applicazione della confisca penale obbligatoria nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia.
TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO FRANCESCO TEMPESTINI IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA N. 3836-A
FRANCESCO TEMPESTINI, Relatore. La Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Ottawa il 3 giugno 2002, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra l'Italia ed il Canada, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Ricordo che nel corso della XV legislatura era stato presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge di ratifica della Convenzione firmata a Ottawa il 3 giugno 2002 (A.C. 3023), il cui iter non poté giungere a conclusione.
La Convenzione in esame, destinata a sostituire quella firmata il 17 novembre 1977 ed entrata in vigore il 24 dicembre 1980, ha un campo di applicazione limitato alla sola imposizione sui redditi, essendo stata esclusa, sulla base del criterio della reciprocità, la tassazione del patrimonio. Essa è in gran parte conforme al tradizionale modello OCSE, tenendo conto delle specificità dei sistemi fiscali vigenti, nonché della situazione economico-finanziaria.
L'esigenza di procedere alla negoziazione della nuova Convenzione è sorta sia in relazione alle riforme fiscali introdotte dai due Stati, sia al fine di tenere conto dei mutati presupposti economico-finanziari.
La sfera oggettiva di applicazione della Convenzione, con riferimento alla parte italiana riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (da intendersi ora sostituita dall'IRES), nonché l'imposta regionale sulle attività produttive.
Per quanto attiene alla disciplina dei redditi di impresa, è stato accolto il principio generale in base al quale gli stessi sono imponibili nel Paese di residenza, a meno che non siano attribuibili ad una stabile organizzazione.
Il trattamento dei redditi di capitale è stato definito in base al bilanciamento di interesse dei due partner negoziali. Per i dividendi, è stato stabilito il criterio impositivo concorrente della residenza e della fonte, fissando un'aliquota del 5 per cento per partecipazioni caratterizzate, per almeno il 10 per cento, dai diritti di voto detenuti dalla società distributrice ed un'aliquota del 15 per cento negli altri casi.
In tema di capital gains è stata inclusa una disposizione riguardante i riflessi fiscali delle operazioni di organizzazione o riorganizzazione, fusioni o scissioni di due o più società nazionali (a seconda del caso italiane o canadesi), che possiedono proprietà immobiliari o mobiliari nell'altro Stato.
Con tale disposizione viene data al contribuente la possibilità di beneficiare di un tax deferral, vale a dire un rinvio del momento impositivo, nel Paese ove sono situati i cespiti influenzati dalle suddette operazioni, sulla base di un accordo da stipulare tra l'autorità competente dello Pag. 51Stato contraente ove i beni sono situati ed il soggetto che acquisisce la proprietà dei beni stessi. Nell'articolo 18, relativo alle pensioni, è stata introdotta una disciplina molto dettagliata che, soprattutto nell'ottica di semplificare la disciplina vigente (anche su segnalazione dell'INPS, chiamato a gestire un notevole flusso di pensioni in entrata ed in uscita, conseguenza del fenomeno migratorio registratosi verso il Canada), prevede regole specifiche in relazione alla diversa tipologia di pensioni. Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio è emerso che le disposizioni in materia di pensioni, alla luce dei flussi pensionistici rilevati mediamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - che si attestano nella cifra di 1.554 euro per l'anno 2009 - determinano effetti finanziari non rilevanti e che le disposizioni di cui al citato articolo 18 della Convenzione non appaiono determinare effetti di gettito negativi in relazione ai pagamenti di carattere non periodico compreso il trattamento di fine rapporto.
La Convenzione ha anche definito la problematica dei contrattisti (in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa), in ordine ai quali si sono verificate situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati. Si attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato che eroga i compensi a detto personale. Tale disciplina, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, retroagisce di tre anni rispetto all'anno di entrata in vigore della nuova Convenzione.
Quanto al trattamento delle altre categorie reddituali, nella Convenzione sono stati condivisi i principi suggeriti dall'OCSE e generalmente presenti negli accordi stipulati dal nostro Paese.
Per quanto riguarda il metodo per evitare le doppie imposizioni, è stato previsto il metodo di imputazione ordinaria.
Quanto al disegno di legge di ratifica, l'articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della Convenzione, valutati in 1,51 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, reperiti tramite riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
È da segnalare che, nel corso dell'esame presso la III Commissione, si è reso necessario apportare una modifica all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in recepimento della condizione apposta al parere favorevole della Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, al fine di prevedere la decorrenza degli oneri finanziari annui dal 2011.
Auspico in conclusione un celere iter di esame del provvedimento in ragione della sua rilevanza per le relazioni tra Italia e Canada e, non ultimo, a tutela della cospicua comunità di cittadini italiani residenti in Canada che da lungo tempo attende l'entrata in vigore della nuova Convenzione.