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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 18 gennaio 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 gennaio 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tremonti, Vito, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tremonti, Vito, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 gennaio 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MARCHIONI: «Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri» (4006);
BINETTI ed altri: «Modifiche al codice civile e delega al Governo in materia di filiazione» (4007).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a proposte di legge.

Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Carlucci:
RENATO FARINA ed altri: «Norme sulla disciolta struttura italiana dell'organizzazione clandestina nordatlantica Stay Behind Nets, nota in Italia con il nome di "Gladio", e sul personale militare e civile volontario che era in essa inquadrato» (2408);
CASSINELLI: «Modifica all'articolo 565 del codice civile, in materia di diritti successori e fratelli naturali» (2415);
CASSINELLI: «Introduzione dell'articolo 2252-bis del codice civile, in materia di assemblea dei soci nelle società di persone» (2416);
CAZZOLA ed altri: «Delega al Governo per il riconoscimento e la disciplina del diritto dei lavoratori all'apprendimento e alla formazione» (2418);
CASSINELLI ed altri: «Riforma dell'ordinamento forense e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti l'ordinamento della professione di avvocato» (2419);
HOLZMANN: «Modifica all'articolo 180 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di irrogazione della sanzione per inottemperanza all'invito a fornire informazioni o esibire documenti per l'accertamento di violazioni» (2432);
ARACRI ed altri: «Disposizioni per la tutela del patrimonio familiare dai pregiudizi economici derivanti dalla condotta di un componente della famiglia e delega al Governo per l'istituzione di sezioni specializzate in materia di famiglia presso i tribunali» (2448);
SANTELLI: «Abrogazione dell'articolo 75-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di produzione e vendita di prodotti audiovisivi» (2465);
CALABRIA: «Disposizioni in materia di agevolazioni per i viaggi svolti in occasione delle elezioni politiche, europee e amministrative» (2467);
CATANOSO: «Inquadramento dei direttori penitenziari nei ruoli dirigenziali dell'Amministrazione penitenziaria» (2484);
CATANOSO: «Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria» (2486);
HOLZMANN: «Modifica all'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di detenzione di armi» (2501);
ANTONINO FOTI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e altre disposizioni in materia di trasporto pubblico locale» (2510);
MUSSOLINI: «Modifiche al codice civile in materia di riconoscimento e di successione ereditaria dei figli naturali» (2519);
ARACRI ed altri: «Disposizioni concernenti il termine di preavviso per la sospensione e l'esercizio del diritto di recesso da parte delle banche nei contratti di concessione di linee di credito in favore di imprese e persone fisiche che operano per scopi inerenti all'attività imprenditoriale o professionale» (2520);
MINASSO ed altri: «Norme per la tutela dei padri separati» (2524);
CASSINELLI: «Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di libere utilizzazioni di contenuti protetti da diritto d'autore» (2525);
CASSINELLI: «Disposizioni concernenti l'esercizio della professione di veterinario e la tutela della salute degli animali» (2526);
RAMPELLI: «Disposizioni concernenti il riconoscimento della lingua italiana dei segni» (2528);
BARBIERI: «Modifiche alle norme in materia di ineleggibilità e abrogazione di disposizioni relative alla sospensione da cariche elettive» (2530);
MAZZOCCHI ed altri: «Istituzione dell'Albo nazionale dei periti assicurativi» (2601);
PICCHI: «Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per la reintroduzione del diritto di brevetto in favore delle università e degli enti pubblici di ricerca» (2607);
ANTONINO FOTI ed altri: «Disciplina dell'esercizio della professione di sociologo» (2631);
BACCINI ed altri: «Modifiche agli articoli 157, 600-bis, 600-septies e 609-quinquies del codice penale, in materia di prostituzione minorile, di corruzione di minorenne, nonché delle relative pene accessorie e della durata della prescrizione» (2642);
CASSINELLI: «Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese per l'acquisto di libri e materiale scolastico» (2650).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
MARCAZZAN: «Disposizioni riguardanti l'utilizzazione delle autovetture in dotazione alle amministrazioni dello Stato» (3894) Parere delle Commissioni II e V.

II Commissione (Giustizia):
FERRANTI ed altri: «Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età» (3912) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

III Commissione (Affari esteri):
SCHIRRU ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996» (3947) Parere delle Commissioni I, II, V e XII;
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008» (3994) Parere delle Commissioni I, V e VII.

VIII Commissione (Ambiente):
DOZZO ed altri: «Norme per la valorizzazione del patrimonio ferroviario in disuso» (3950) Parere delle Commissioni I, V, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti nel settore della componentistica per autoveicoli» (3928) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei motocicli e dei loro componenti» (3929) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti elettronici di largo consumo» (3932) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti nel settore della componentistica elettronica» (3933) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti nel settore delle attrezzature e degli articoli per il giardinaggio» (3934) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti farmaceutici» (3940) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
GALATI: «Disposizioni per la redazione di una mappa degli itinerari dei prodotti d'eccellenza italiani» (3945) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 13 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, per gli esercizi 2008 e 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 275).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 13 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), per gli esercizi dal 2007 al 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 276).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 14 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), per gli esercizi 2009 e 2010 (al 31 maggio 2010). Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 277).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 14 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), per gli esercizi 2008 e 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 278).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 14 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), per gli esercizi 2008 e 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 279).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 14 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto postelegrafonici (IPOST), per l'esercizio 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 280).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di nomine della Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 11 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale:
al dottor Umberto Piccinin, l'incarico di preposizione alla direzione generale programmazione e bilancio;
al dottor Pasquale Le Noci, l'incarico di preposizione alla direzione generale gestione affari generali.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera dell'11 gennaio 2011, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla mozione VERNETTI ed altri n. 1/00487, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 9 novembre 2010, concernente le iniziative volte alla liberazione di Liu Xiaobo, premio Nobel per la pace 2010.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 17 gennaio 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio (COM(2010)686 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Progetto di bilancio rettificativo n. 1 al bilancio generale 2011 - Stato delle spese per sezione - Sezione III - Commissione (COM(2011)09 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2011)10 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'Unione europea alla crisi (COM(2011)11 definitivo) e relativi allegati, che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 17 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n.287, una segnalazione in materia di tutela dei contenuti editoriali su internet.

Questa documentazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e 36 della legge 4 giugno 2010, n. 96, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (322).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 27 febbraio 2011. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 7 febbraio 2011.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi degli articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE (323).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 27 febbraio 2011. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 7 febbraio 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative in merito al fenomeno delle pratiche commerciali «aggressive» attraverso mezzi di comunicazione a distanza - 3-00342

A) Interrogazione

COMPAGNON. - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'interno. - Per sapere - premesso che:
sono sempre più numerosi i cittadini che quotidianamente lamentano i disturbi arrecati alla loro vita privata da innumerevoli call center dai quali ricevono, di solito in orari meno opportuni, offerte commerciali di prodotti e/o servizi;
non sono isolati i casi in cui l'operatore-venditore telefonico induce con subdole insistenze talune tipologie di consumatori particolarmente vulnerabili (per situazioni di infermità mentale e/o fisica, o per l'età o per semplice ingenuità) a modificare il proprio abituale comportamento di consumo;
le reiterate e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza sono considerate «condotte aggressive» qualora non osservino quanto previsto dall'articolo 58 del codice del consumo e ribadito dall'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - che recita: «l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato»;
nell'estate del 2008, il Garante per la protezione dei dati personali, in seguito ad un'indagine condotta con il nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, emetteva cinque provvedimenti con i quali obbligava i gestori telefonici e le società che operano attraverso i call center ad interrompere l'uso indebito di tutti i numeri telefonici utilizzati a scopo commerciale senza aver ricevuto, come previsto dalla normativa sopra richiamata, l'autorizzazione al trattamento da parte degli utenti;
l'articolo 660 del codice penale dispone che: «chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro» -:
se e quali iniziative, data la rilevanza e la crescita esponenziale del fenomeno descritto, ritengano di assumere, al fine di garantire il rispetto della riservatezza dei cittadini;
se non ritengano, inoltre, opportuno avviare un'indagine, anche attraverso la polizia postale, sulle suddette pratiche commerciali aggressive ed illegittime che costituiscono un'inaccettabile turbativa della vita privata dei cittadini.(3-00342)
(2 febbraio 2009)

Dinamiche relative all'andamento del prezzo del gas - 3-00948

B) Interrogazione

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
il 10 novembre l'Agenzia internazionale dell'energia, nell'annuale documento denominato «World Energy Outlook 2009» in relazione al gas naturale, dichiara che sul fronte produttivo le risorse mondiali di metano sono sufficientemente grandi da soddisfare qualsiasi plausibile aumento della domanda fino al 2030 e ben oltre, a tal punto che l'Agenzia internazionale dell'energia non esclude un forte eccesso di offerta di circa 200 miliardi di metri cubi entro il 2012 e fino al 2015, ed il rischio di una «bolla» sul gas, con conseguenze di vasta portata sulla struttura dei mercati e sulle modalità di formazione dei prezzi del gas in Europa, Asia orientale e Sud-est asiatico;
tale situazione è confermata dal mercato italiano nel quale vi è una situazione di surplus di offerta di gas, essendovi più metano di quanto non se ne consumi, con le riserve strategiche colme e l'ipotesi di nuovi depositi geologici in grado di ospitare ulteriori riserve allo studio; dopo una stabilizzazione dei consumi che si era saldamente ancorata a circa 85 miliardi di metri cubi, tra gennaio e agosto - secondo i dati dell'Anigas - questi sono scesi nel 2009 del 12 per cento rispetto all'anno precedente e del 9,2 per cento rispetto al mese di settembre 2008, effetto anche questo della crisi economica che ha portato ad una riduzione della domanda di metano per l'industria e per l'elettricità, il cui fabbisogno rispetto all'anno precedente è sceso del 5,6 per cento secondo i dati forniti da Terna;
nel dicembre 2009 viene completato il rigassificatore di Rovigo, con una capacità produttiva pari a quella del rigassificatore di Panigaglia. Secondo il comunicato ufficiale «il nuovo terminale consentirà l'importazione di otto miliardi di metri cubi di gas all'anno, pari a circa il 10 per cento dell'attuale consumo nazionale». In programmazione vi sono altri rigassificatori, che - costruiti su iniziativa privata ed in assenza di una strategia nazionale - si teme possano essere realizzati soprattutto per usufruire dei benefici di legge che, anche in caso di mancato utilizzo dell'impianto di rigassificazione, garantiscono un'elevata copertura dei ricavi presunti; lo stesso dicasi per il rilevante numero di progetti di gasdotti provenienti da Paesi terzi, alcuni già in fase realizzativa; al riguardo il professore Alberto Clò, economista dell'energia, in un'intervista sul Sole 24 Ore, osserva che «ben vengano rigassificatori e gasdotti, ma si sappia che alcuni saranno veri flop che non dovranno trasformarsi in oneri impropri sulle bollette degli italiani»; ipotesi confermata ad ottobre 2010 dall'amministratore delegato di Eni Scaroni secondo il quale «si profila un "ingorgo di tubi" e un'offerta molto abbondante. Mi auguro che non si verifichi un eccesso di infrastrutture, il cui costo verrà scaricato sulla bolletta degli italiani»;
dal 1o gennaio 2010, dopo un anno di riduzioni, le bollette del gas sono aumentate del 2,8 per cento. Vale a dire un rincaro pari a 26 euro su base annua per le famiglie tipo. Il prezzo di riferimento del gas è 69,34 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse. Al tempo stesso le bollette elettriche sono diminuite del 2,2 per cento. Secondo il comunicato diffuso il 29 dicembre 2009 dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sull'aggiornamento dei prezzi del gas per le famiglie e i piccoli consumatori «ha inciso in particolare modo l'incremento dei costi di acquisto della materia prima gas sul mercato internazionale, ovvero della componente energia che si forma sul libero mercato e che, rispetto al trimestre precedente, evidenzia un +9,6 per cento, pari ad un aumento di circa 2 centesimi di euro per metro cubo». I prezzi del gas, fino ad oggi, seguono di alcuni mesi quelli del petrolio. Gli stessi prezzi di riferimento nazionali vengono basati su indicatori legati alle quotazioni medie di petrolio, di oli combustibili e gasolio dei nove mesi precedenti. «Questo metodo garantisce una certa stabilità e consente di attenuare e diluire nel tempo l'incidenza dei periodi di picco degli idrocarburi»; si consideri tuttavia l'evidente discrasia del fatto che oltre il 55 per cento di energia elettrica è prodotta utilizzando gas naturale, ma i due prodotti hanno preso percorsi tariffari diversi -:
quali siano gli elementi, anche diversi da quelli esposti in premessa, che possano aver influito sul prezzo del gas agli utenti finali italiani, al di là del meccanismo di formazione del prezzo utilizzato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, e se non si ritenga opportuno svincolare il prezzo del gas da quello del petrolio;
se e quando la nascenda borsa del gas (affidata dalla legge n. 99 del 2009 al Gestore dei mercati energetici) verrà affiancata a un vero mercato della flessibilità in grado di introdurre un'effettiva concorrenza tra i venditori di gas naturale in grado di trasferire ai clienti finali parte degli effetti dell'eccesso di gas di questo periodo;
se non ritengano opportuno coordinare, a livello nazionale e comunitario, la complessiva politica di approvvigionamento e di stoccaggio del gas, al fine di evitare la sovrastrutturazione da un lato e la sottostrutturazione dall'altro, in particolare favorendo una maggiore concorrenza nell'ambito dello stoccaggio e del trasporto del gas sul territorio nazionale e riducendo l'eccesso di beneficio, cioè la garanzia di ampia quota dei ricavi presunti anche in assenza di funzionamento, in favore dei rigassificatori. (3-00948)
(3 marzo 2010)

Chiarimenti ed iniziative in merito alle ipotesi di localizzazione di siti nucleari - 3-01258; 3-01402; 3-01403 e 3-01404

C) Interrogazioni

CECCUZZI, MARIANI, SANI e CENNI. - Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
la Sogin (nata nel 1999 per gestire la chiusura del ciclo di vita degli impianti nucleari italiani) è una società costituita nell'ambito della riforma del sistema elettrico nazionale e ha come missione lo smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi;
la Sogin, si legge nel sito istituzionale dell'azienda «opera secondo gli indirizzi strategici formulati dal Ministero dello sviluppo economico»;
la Sogin (azienda pubblica controllata interamente del Ministero dell'economia e delle finanze ed incaricata dello smantellamento delle centrali nucleari dismesse e della gestione delle scorie) ha consegnato il 23 settembre 2010 al Governo la mappa delle 52 aree idonee per la localizzazione dei depositi delle scorie nucleari;
tale mappa, secondo quanto si apprende da organi di informazione, «è stata formulata sulla base dei criteri dell'Aiea (l'Agenzia internazionale dell'energia atomica). Tra i criteri utilizzati: la stabilità del suolo, la non sismicità e la bassa densità di popolazione»;
il Sottosegretario per lo sviluppo economico, Stefano Saglia, ha comunque ricordato che la lista dei 52 siti deve essere ora esaminata dall'Agenzia per la sicurezza nucleare. I componenti di tale agenzia, istituita con l'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, non sono ancora stati comunque nominati dal Governo;

dalla mappa redatta dalla Sogin (benché non siano state identificate e nominate nel dettaglio le porzioni di territorio prescelte) risulta che sono state inserite, tra i possibili 52 siti, alcune zone della Toscana e, in particolare, nelle province di Grosseto, Livorno e Siena;
la Toscana vanta oggettivamente un patrimonio culturale, artistico, ambientale, zootecnico ed agroalimentare tra i più ricchi a livello internazionale: criteri che non sarebbero stati utilizzati dalla Sogin per la scelta delle aree idonee per la localizzazione dei depositi delle scorie nucleari;
facendo alcuni esempi significativi, sono infatti presenti in Toscana sei siti Unesco patrimonio dell'umanità: il centro storico di Firenze, la piazza del duomo di Pisa, il centro storico di Siena, il centro storico di San Gimignano, il centro storico di Pienza, il territorio della Val d'Orcia. Senza dimenticare che la Via Francigena, lo storico itinerario europeo che collegava Canterbury a Roma e che attraversa la Toscana ed è candidato ad essere dichiarato sito Unesco. Sempre in questo contesto va ricordato che il Palio di Siena sarà candidato ad essere dichiarato patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'Unesco;
va poi segnalato che in Toscana sono presenti numerose zone ad alto pregio ambientale e paesaggistico: si ricordano i parchi nazionali «Appennino Tosco-Emiliano», «Arcipelago Toscano» e «Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna». Zone protette che si estendono per vaste aree e comprendono sia la costa che l'entroterra;
non si può poi tralasciare la ricca e diversificata tradizione secolare di prodotti tipici di qualità presenti in Toscana: per fare alcuni esempi i vini «Docg», «Doc», «Igt» (il Brunello di Montalcino, nel 1980, è stato il primo in Italia a ottenere il riconoscimento «Docg» e la Vernaccia di San Gimignano, nel 1966, la prima in Italia ad ottenere il riconoscimento «Doc») o la produzione pregiata zootecnica, di oli d'oliva, dei latticini, degli insaccati, dell'apicoltura. Altrettanto eccellenti sono i poi i prodotti del sottobosco come i funghi, le castagne ed i tartufi;
da quanto esposto risulta, inoltre, evidente che il turismo, nelle sue molteplici accezioni e diversificati target di riferimento, rappresenta una delle maggiori risorse, dal punto di vista economico ed occupazionale della Toscana e che l'installazione di uno o più depositi di scorie nucleari potrebbe rappresentare un elemento di criticità per la futura promozione turistica del territorio e causare una ricaduta negativa in termini di presenze -:
quali siano, nel dettaglio, i siti individuati da Sogin localizzati in Toscana;
quali siano nel dettaglio tutti i criteri adottati da Sogin per la localizzazione dei siti;
quali garanzie si intendano assumere per tutelare, nei futuri passaggi istituzionali inerenti all'individuazione ufficiale dei siti stessi, quei territori che vantano una riconosciuta e secolare ricchezza agroalimentare e zootecnica e che presentano aree ad alto pregio ambientale e paesaggistico, nonché siti dell'Unesco riconosciuti patrimonio dell'umanità.(3-01258)
(4 ottobre 2010)

MOSELLA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
in questi giorni Confindustria e Federturismo hanno illustrato il piano nazionale di rilancio del turismo, sottolineando come i siti italiani dell'Unesco rappresentino una grande ricchezza per il nostro Paese;
Confindustria e Federturismo hanno, però, aggiunto che questa ricchezza è enormemente svalutata e sottoutilizzata;
secondo recenti notizie di stampa, la Sogin, società pubblica del nucleare, avrebbe approntato una short list sulle aree nel nostro Paese ritenute idonee a ospitare i depositi di residui nucleari;
questa short list indicherebbe cinquanta comuni situati in Basilicata, Puglia, Lazio, Toscana;
si tratta di regioni che vantano un gran numero di siti Unesco, con addirittura zone altamente pregiate per il turismo come il viterbese e la zona di Siena -:
se al Ministro interrogato risulti se, tra le zone indicate da Sogin, vi siano siti che l'Unesco ha individuato nel nostro Paese come patrimonio dell'umanità, cosa che si configurerebbe come una scelta gravissima e contro ogni logica e che contraddirebbe gli auspici dello stesso Governo, che si aspetta grandi contributi al prodotto interno lordo nazionale da parte del settore turistico.(3-01402)
(17 gennaio 2011)
(ex 4-08821 del 29 settembre 2010)

CAVALLARO. - Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze - Per sapere - premesso che:
secondo un articolo pubblicato il 22 settembre da Il Sole 24 ore e ripreso nei giorni scorsi diffusamente dalla stampa quotidiana locale delle Marche, la Sogin, società controllata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha individuato fra le 52 aree idonee alla localizzazione delle scorie nucleari almeno una in territorio marchigiano;
l'area in questione avrebbe dimensioni di circa 300 ettari e sarebbe situata tra i comuni di Jesi, Osimo e Filottrano, anche se la localizzazione precisa non è ancora nota essendo la mappa non disponibile;
la procedura finora seguita per la realizzazione del sito di stoccaggio sembra improntata alla massima segretezza ed alla totale mancanza di coinvolgimento di tutti quei soggetti istituzionali, in particolare la regione Marche, che hanno specifiche competenze nel settore della produzione dell'energia e della localizzazione degli impianti relativi;
la notizia sta creando allarme e rabbia nell'opinione pubblica locale, anche perché pare che il criterio della scelta dei siti, da parte della Sogin, non deriverebbe da un accurato e adeguato processo di selezione dei luoghi più adatti ad ospitare impianti preposti allo stoccaggio delle scorie nucleari, ma da un semplice processo di esclusione dei posti dove l'impianto non va messo;
la regione Marche in più occasioni ha dichiarato la propria contrarietà all'utilizzo del proprio territorio per la produzione di energia nucleare sia come sede di centrali nucleari, sia anche solo come sede di stoccaggio di scorie atomiche;
con una nota diffusa in data 15 ottobre 2010 anche l'ordine dei geologi delle Marche ha rilevato come il territorio marchigiano non può accogliere scorie nucleari, in quanto tale scelta, specie se riguardasse un'area agricola come quella della media-bassa Vallesina, «andrebbe a cozzare con la politica di sviluppo economico, ambientale ed energetico della regione Marche, volta al concetto di sostenibilità ambientale e all'utilizzo di energie alternative»;
nel territorio regionale non sussistono le condizioni geologiche, dal punto di vista strutturale e fisico, per accogliere aree destinate allo smaltimento delle scorie radioattive, soprattutto per la presenza di problematiche ambientali che vanno dal dissesto idrogeologico, con frane e possibili alluvioni, al rischio sismico e all'inquinamento sia puntuale, sia diffuso delle acque sotterranee e superficiali;
ai fini della sostenibilità ambientale e dello sviluppo economico, anche in relazione alla vocazione largamente paesaggistica e turistica della regione Marche, è assai più opportuno concentrare l'attenzione sulla potenzialità delle energie rinnovabili, in particolare quella geotermica;
la questione appare di competenza plurima dei Ministri interrogati, in quanto la Sogin è controllata totalmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di realizzare il recente programma di rientro del Paese nella produzione di energia nucleare è del Ministero dello sviluppo economico, mentre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrebbe preventivamente vigilare sulla compatibilità paesistico-ambientale e con lo sviluppo sostenibile dell'economia locale dell'eventuale installazione di siti che fanno capo al ciclo della produzione di energia mediante centrali atomiche -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza della realizzazione di una sede di stoccaggio di scorie atomiche o di altra struttura appartenente al ciclo di produzione dell'energia mediante centrali atomiche in territorio marchigiano, specificando, in caso affermativo, il luogo e le caratteristiche dell'impianto medesimo e se, nella localizzazione dei siti per lo stoccaggio di scorie atomiche, siano stati tenuti in considerazione i rilievi sopra esposti dall'ordine dei geologi delle Marche, nonché quello non meno fondamentale dell'alta densità abitativa e della forte e diffusa antropizzazione del territorio marchigiano;
se tale eventuale scelta sia stata o debba essere ancora sottoposta al parere o alla concertazione con gli enti locali e con la regione Marche, e quali determinazioni intendano assumere i Ministri interrogati in relazione alla contrarietà ad eventuali installazioni di tal genere già espressa dalle istituzioni interessate.(3-01403)
(17 gennaio 2011)
(ex 4-09126 del 21 ottobre 2010)

SCARPETTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
numerosi articoli di stampa, nazionale e locale, hanno dato conto del fatto che la società Sogin spa, società pubblica a cui il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, ha affidato la responsabilità di realizzare e gestire il parco tecnologico, comprensivo del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi italiani, ha comunicato al Governo, nel settembre 2010, l'elenco di 52 siti adatti ad accogliere il futuro deposito dei residui nucleari;
tra i siti individuati, sempre secondo indiscrezioni di stampa, ve ne sarebbero due in Toscana: uno nella zona tra il Montalbano ed il Padule di Fucecchio in Valdinievole e l'altro nel grossetano;
la normativa (articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010) prevede un articolato procedimento per l'individuazione del sito che ospiterà il deposito nazionale delle scorie e, pur prevedendo varie procedure concertative con le regioni e gli enti locali, autorizza il Consiglio dei ministri, in caso di mancata intesa, ad individuare autonomamente e coattivamente il sito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sostitutivo dell'intesa con la regione interessata;
l'elenco in questione non è stato reso pubblico e, a distanza di circa tre mesi dalla diffusione della notizia, non esistono né conferme né smentite sull'effettiva comunicazione di Sogin spa al Governo a proposito dei 52 siti adatti ad accogliere il futuro deposito di residui nucleari e si stanno comprensibilmente creando preoccupazione ed allarme fra le popolazioni interessate -:
se corrispondano al vero le notizie e le indiscrezioni di stampa relative all'effettiva identificazione di alcune località toscane come possibili siti del deposito nazionale delle scorie nucleari e se, in caso affermativo, siano state espletate le procedure previste dalla normativa.(3-01404)
(17 gennaio 2011)
(ex 4-10136 del 21 dicembre 2010)

Iniziative in relazione alla recente occupazione di alcuni istituti scolastici a Bologna - 2-00908

D) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
l'interpellante ha presentato un formale esposto presso la procura della Repubblica di Bologna in relazione a quanto successo nei giorni scorsi nella città di Bologna durante le cosiddette occupazioni dei principali istituti scolastici cittadini messe in atto per protestare contro la legge di riforma dell'università;
le lezioni sono state interrotte e agli studenti che desideravano invece approfondire gli argomenti oggetto del normale orario curriculare è stato impedito di farlo e, pertanto, di godere di un proprio diritto inalienabile;
a riprova di quanto sopra, si citano anche le lettere di genitori di studenti del liceo classico Minghetti e di altri istituti della città apparse sui quotidiani locali, nelle quali i medesimi protestano contro la violazione del diritto all'istruzione dei propri figli, in quanto la protesta contro provvedimenti, peraltro legittimamente votati dal Parlamento, non può ledere i diritti di quegli studenti che condividono il contenuto della legge o semplicemente desiderano frequentare le lezioni;
in realtà l'interpellante ritiene che in questi istituti si sia verificata una vera e propria interruzione di un servizio pubblico che, a suo modo di vedere, dovrebbe essere sanzionata a norma di legge, in presenza peraltro di un clima politico ideologico che a Bologna persiste da tempo e che fa della violazione delle norme che regolano l'attività scolastica, a volte con la complicità di determinati dirigenti o docenti più sensibili alle logiche politiche che alla lealtà verso lo Stato, un modo di lotta politica -:
se il Ministro interpellato intenda assumere iniziative volte a verificare eventuali responsabilità sotto il profilo disciplinare da parte del personale docente della scuola, assumendo, se del caso, i provvedimenti necessari.
(2-00908) «Garagnani».
(15 dicembre 2010)

RELAZIONE TERRITORIALE SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA APPROVATA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI (DOC. XXIII, N. 2)

Doc. XXIII, n. 2 - Risoluzione

RISOLUZIONE

La Camera,
esaminata la relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana (Doc. XXIII, n. 2), approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella seduta del 20 ottobre 2010;
premesso che:
la Commissione, nella sua attività d'inchiesta, sta svolgendo una serie di indagini a carattere regionale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti concentrandosi, sino ad oggi, particolarmente sulle regioni del Mezzogiorno;
la relazione in esame è il frutto di una complessa attività istruttoria, che ha visto la Commissione impegnata in tre distinte missioni sul territorio siciliano tra settembre 2009 e giugno 2010, nel corso delle quali ha esaminato la situazione grazie a un numero significativo di audizioni e sopralluoghi;
la relazione, che si caratterizza per una sostanziale completezza, riporta dati obiettivi emersi nel corso delle audizioni o nelle verifiche tecniche svolte durante i sopralluoghi;
l'inchiesta svolta dalla Commissione ha rilevato una grave carenza strutturale ed impiantistica che non consente la realizzazione del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio regionale, come previsto alla normativa in vigore, dal momento che la Regione siciliana smaltisce in discarica il 93 per cento dei rifiuti prodotti e la raccolta differenziata è stimata intorno al 7 per cento;
il sistema di gestione dei rifiuti sul territorio regionale è costituito da discariche per la maggior parte inadeguate sia sotto il profilo dimensionale, non disponendo di una capacità di abbancamento proporzionata alla popolazione, sia sotto il profilo della compatibilità ambientale;
l'inchiesta ha evidenziato una difficile situazione finanziaria degli ambiti territoriali ottimali (ATO) siciliani e delle relative società (nonostante l'importante riduzione del loro numero) dovuta alla lievitazione dei costi del servizio, alle assunzioni avvenute su base clientelare e alla mancanza di un'efficace attuazione del loro piano di risanamento;
la relazione, sulla scorta dei dati forniti dai magistrati impegnati in questo settore, palesa una significativa infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti secondo più livelli: attraverso le tipiche attività estorsive, ossia attraverso l'imposizione del «pizzo» o l'imposizione di assunzioni all'interno delle società che operano nel settore dei rifiuti ovvero attraverso il controllo, diretto o indiretto, delle attività del settore, non solo di quelle principali, quali la gestione di discariche, ma anche di quelle accessorie quali il trasporto, la fornitura dei mezzi d'opera, le attività di manutenzione dei mezzi;
la Commissione, da un lato, ha considerato rilevanti i risultati conseguiti dalle forze dell'ordine e dalla magistratura nel contrasto alle attività illecite nel settore dei rifiuti; dall'altro, ha rilevato una serie di criticità nel sistema della prevenzione, in particolare risultando scarsamente incisivi i controlli diretti a prevenire le infiltrazioni mafiose negli appalti di maggiore entità, come è emerso dalle indagini sulla gara indetta per la realizzazione di quattro termovalorizzatori;
a fronte di una situazione ambientale complessa, si è però riscontrata in molte zone della Sicilia una preoccupante carenza di polizia giudiziaria e di magistrati, sicché spesso gli organi investigativi non sono adeguatamente attrezzati con gli uomini e i mezzi necessari per effettuare indagini complesse, quali sono quelle in materia di rifiuti e di traffico degli stessi;
la Commissione ha indicato quali obiettivi da perseguire quelli di una normativa più rigorosa sul ciclo dei rifiuti, del potenziamento dei sistemi di controllo giurisdizionali e amministrativi, della formazione di una polizia giudiziaria specializzata ed attrezzata per questo tipo di indagini, nonché di garantire all'autorità giudiziaria la disponibilità di tutti gli strumenti investigativi che il codice di procedura penale prevede per la ricerca della prova;
il riparto di competenze tra lo Stato, la Regione siciliana e gli enti locali nella materia oggetto dell'inchiesta impone una reciproca leale collaborazione nella soluzione delle questioni evidenziate nella relazione, soprattutto allo scopo di favorire la lotta alla criminalità organizzata e contrastare il degrado ambientale che consegue all'abuso del territorio,

la fa propria e impegna il Governo

per quanto di competenza, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, in raccordo e leale collaborazione con i competenti organismi nazionali, della Regione siciliana e degli enti locali interessati.
(6-00054)
«Pecorella, Bratti, Fava, Libè, Granata, Piffari, Melchiorre».

MOZIONI CASINI ED ALTRI N. 1-00517, ANTONIONE ED ALTRI N. 1-00519, REGUZZONI ED ALTRI N. 1-00523, TEMPESTINI ED ALTRI N. 1-00524, CARLUCCI ED ALTRI N. 1-00525, EVANGELISTI ED ALTRI N. 1-00526, BOCCHINO ED ALTRI N. 1-00527, VERNETTI ED ALTRI N. 1-00528 ED ANTONIONE, TEMPESTINI, LUSSANA, GALLETTI, MORONI, EVANGELISTI, VERNETTI ED ALTRI N. 1-00529 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE ALL'ESTRADIZIONE DI CESARE BATTISTI

Mozioni

La Camera,
premesso che:
la decisione dell'ex presidente della Repubblica federativa del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva di negare l'estradizione di Cesare Battisti, pluricondannato per omicidio e reati di terrorismo in Italia, ha colpito ed offeso le coscienze del popolo italiano;
proprio per le importanti relazioni di amicizia tra Italia e Brasile, storicamente fondate, desta meraviglia una decisione motivata con argomenti superficiali, infondati nel merito e contrari al trattato di estradizione vigente tra i due Paesi;
nel parere reso dall'Avvocatura dello Stato al Presidente del Brasile si sostiene che Cesare Battisti «agitatore politico che operò negli anni difficili della storia italiana, sebbene condannato per crimini di matrice comune, potrebbe subire conseguenze negative dalla sua estradizione. Ci sono ponderate ragioni per ipotizzare che il detenuto potrebbe soffrire forme di aggravamento della sua situazione»;
tale tesi è basata sulle motivate richieste di estradizione di esponenti istituzionali e politici italiani, da ciò deducendo che «è abbastanza chiaro che la vicenda di Battisti scontenta settori della destra e della sinistra, a voler usare espressioni del vocabolario della guerra fredda, mentre ciò non dovrebbe avere conseguenze sul caso in esame»;
risulta evidente l'assoluta incongruità di tali motivazioni poiché sono del tutto legittime le libere esternazioni politiche in favore dell'estradizione nel Paese dove i gravi crimini sono stati commessi e perché da ciò non può dedursi alcun «aggravamento» del trattamento riservato dal sistema giudiziario dell'Italia nei confronti del condannato Battisti, tale da essere coerente con il testo dell'articolo 3, capo I, lettera F del trattato di estradizione fra Italia e Brasile, che stabilisce che «l'estradizione non sarà concessa se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la persona sarà oggetto di atti di molestie e discriminazioni basate su razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinione politica, condizione sociale o situazione personale, o la sua posizione potrebbe esser aggravata da uno degli elementi di cui sopra»;
non sussiste alcun elemento persecutorio o di aggravamento della situazione personale nei confronti di Cesare Battisti che dovrà scontare in Italia la pena comminata dai tribunali, con sentenza definitiva, nelle ordinarie condizioni di detenzione e con i benefici previsti dall'ordinamento giudiziario in relazione alla condotta e alle circostanze;
tra queste condizioni vi è la valutazione da parte del giudice indipendente dell'elemento soggettivo e della condotta del detenuto, con effetti sulla misura della pena, secondo principi di civiltà giuridica e non sussistono in Italia, né tra i familiari delle vittime, né tra le forze politiche o nell'opinione pubblica, richieste o atteggiamenti vendicativi che possano mettere in dubbio tali garanzie;
risulta con evidenza fondato il diritto dell'Italia al riconoscimento dell'estradizione nei confronti di un condannato per gravi crimini comuni e con finalità politiche, ai sensi del trattato di estradizione vigente tra Italia e Brasile, nonché dei principi di cooperazione giudiziaria internazionale che sono alla base dello sviluppo di un diritto globale tra i popoli da promuovere in molti campi, ben oltre l'ambito penale,

impegna il Governo

a promuovere ogni opportuna iniziativa presso il Tribunale supremo federale del Brasile, la Commissione di conciliazione istituita ai sensi del vigente accordo bilaterale tra Italia e Brasile, presso la Corte internazionale di giustizia Onu dell'Aja e in ogni altra sede istituzionale o giurisdizionale competente affinché, ricercando ogni soluzione condivisa con la Repubblica federativa del Brasile, si pervenga all'estradizione di Cesare Battisti.
(1-00517)
«Casini, Cesa, Galletti, Buttiglione, Tassone, Mantini, Compagnon, Ciccanti, Volontè, Naro, Rao, De Poli, Adornato, Binetti, Bosi, Capitanio Santolini, Enzo Carra, Cera, Delfino, Dionisi, Anna Teresa Formisano, Libè, Lusetti, Marcazzan, Mereu, Ricardo Antonio Merlo, Mondello, Occhiuto, Pezzotta, Poli, Ria, Ruggeri, Scanderebech, Nunzio Francesco Testa, Zinzi».
(10 gennaio 2011)

La Camera,
premesso che:
il cittadino italiano Cesare Battisti, ex militante della formazione «Proletari armati per il comunismo», è stato condannato all'ergastolo con sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano del 1988 (definitiva in Cassazione nel 1993), per omicidio plurimo, oltre che per i reati di banda armata, rapina e detenzione di armi;
complessivamente ben sette processi e ventiquattro giudici italiani ne hanno stabilito la colpevolezza;
sottrattosi alla giustizia italiana e rifugiatosi in Francia, Battisti è stato tratto in arresto l'11 febbraio 2004 in esecuzione di una richiesta di estradizione avanzata dalla giustizia italiana, ma non appena Parigi si è pronunciata in senso favorevole all'estradizione, egli si è reso latitante;
nel 2006 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Battisti contro il provvedimento di estradizione concesso dalla Francia, stabilendo, tra l'altro, che i giudici italiani avevano perfettamente rispettato gli standard europei (quanto al diritto d'accesso e informazioni sul procedimento, diritti della difesa);
sulla base delle richieste sia italiana che francese, il 18 marzo 2007 Battisti è stato arrestato a Rio de Janeiro, ed il 24 marzo dello stesso anno l'Italia ne ha richiesto l'estradizione;
il 13 gennaio 2009 l'allora Ministro della giustizia brasiliano ha concesso a Battisti lo status di rifugiato politico;
nella seduta del 18 novembre 2009, il Tribunale supremo federale ha dichiarato nullo il provvedimento di rifugio, concesso l'estradizione richiesta dall'Italia e autorizzato il Presidente brasiliano a consegnare Cesare Battisti al nostro Paese in conformità al vigente trattato bilaterale in materia di estradizione, pur precisando che la pronuncia faceva salve le competenze del Presidente stesso;
il Capo dello Stato e il Governo italiano, nelle molteplici occasioni di contatto, hanno ripetutamente sottolineato alle autorità brasiliane che si aspettavano il rispetto della decisione del Tribunale supremo federale di concessione dell'estradizione di Battisti;
il 30 dicembre 2010, l'Avvocatura generale dello Stato brasiliana ha reso pubblico il proprio parere, approvato dal Vice Avvocato generale, che richiamando l'articolo 3, capo I, lettera F, del trattato bilaterale di estradizione («l'estradizione non sarà concessa se la Parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti»), si poneva in senso contrario alla concessione dell'estradizione di Battisti;
il 31 dicembre 2010 l'ex Presidente brasiliano ha reso nota la propria decisione - conforme al parere dell'Avvocatura generale dello Stato brasiliana - che non accoglie la richiesta di estradizione dell'Italia nei confronti del connazionale;
la mancata estradizione di Cesare Battisti configura, nell'opinione di autorevoli giuristi, una violazione del predetto trattato bilaterale di estradizione del 1989 da parte del Brasile, e ciò implicherebbe la responsabilità del Brasile sul piano internazionale per aver disatteso le disposizioni dell'accordo stesso;
la decisione brasiliana di addurre come motivazione l'articolo 3, capo I, lettera f), del trattato bilaterale di estradizione rende tale diniego profondamente ingiusto sul piano dei principi e infondato sul piano legale;
il Presidente del Tribunale supremo federale del Brasile, con decisione del 6 gennaio 2011, ha negato la scarcerazione di Battisti e inviato gli atti al giudice relatore per un ulteriore esame del caso in sede plenaria;
il caso Battisti, infine, non sembra limitarsi ad una semplice questione bilaterale tra Italia e Brasile, in quanto, dubitando che il sistema giudiziario dell'Italia sia in grado di offrire adeguate garanzie al condannato, il provvedimento brasiliano mette in discussione il rispetto dei principi stessi di civiltà giuridica da parte di tutta l'Unione europea - quale omogenea comunità di valori e spazio di libertà e giustizia - essendone l'Italia un Paese membro,

impegna il Governo:

a percorrere tutte le strade sul versante giudiziario offerte dal Tribunale supremo federale, non lasciandone intentata alcuna fino ad adire, eventualmente, la Corte internazionale di giustizia, affinché il rifiuto opposto dall'ex Presidente brasiliano alla concessione dell'estradizione venga rimosso e Cesare Battisti possa essere assicurato alla giustizia italiana, a completamento del procedimento di estradizione, come previsto dal trattato bilaterale;
ad esperire nel prosieguo legale della vicenda ogni strumento reso disponibile dall'ordinamento giuridico del Brasile per impugnare il diniego all'estradizione, nonché, ove necessario, ricorrere nelle sedi multilaterali ed europee in tale stessa direzione, anche affinché vengano rispettati i principi di civiltà giuridica che sono alla base dello spazio di giustizia europeo e della stessa Unione europea;
nel quadro delle ottime relazioni tradizionalmente in essere con il Brasile e in parallelo con il percorso giudiziario, a mantenere costantemente viva la questione in sede di dialogo politico con quel Governo, cogliendo l'occasione di tutti i possibili contatti con la nuova amministrazione, per rappresentare alle autorità brasiliane la nostra aspettativa per una corretta interpretazione del contenuto del trattato bilaterale e, quindi, per l'accoglimento dell'estradizione;
a fare in modo che la soluzione finale della vicenda sia in sintonia con le norme di tale trattato e con i sentimenti di un'opinione pubblica che, senza distinzioni di colori ed orientamenti, è sorpresa e indignata per gli ultimi sviluppi.
(1-00519)
(Nuova formulazione) «Antonione, Nirenstein, Baldelli, Biancofiore, Angeli, Bonciani, Boniver, Renato Farina, Lunardi, Malgieri, Migliori, Moles, Osvaldo Napoli, Nicolucci, Pianetta, Picchi, Scandroglio, Valducci, Zacchera, Carlucci, Cazzola».
(11 gennaio 2011)

La Camera,
premesso che:
come ampiamente riportato dalla stampa, il Presidente della Repubblica federativa del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva, nell'ultimo giorno del suo mandato, ha rifiutato l'estradizione di Cesare Battisti, l'ex terrorista rosso condannato in via definitiva in Italia all'ergastolo per 4 omicidi commessi nel nostro Paese, oltre che per i reati di banda armata, rapina e detenzione di armi, quando negli anni '70 era leader dei Proletari armati per il comunismo (Pac);
in precedenza, Battisti aveva trovato rifugio in Francia per più di venti anni, dal 1981 al 2004, e, quando la giustizia francese si era infine espressa a favore della sua estradizione verso l'Italia, era prontamente riparato in Brasile, dove era stato arrestato nel 2007 in attesa della definizione della richiesta di estradizione presentata dall'Italia;
l'atto presidenziale di diniego dell'estradizione di Cesare Battisti ha suscitato profonda indignazione nel nostro Paese e viene giudicato come un attentato contro la sovranità dell'Italia, dal momento che mette in dubbio il rigore e l'indipendenza della giustizia italiana e afferma l'esistenza di un rischio per l'integrità di Battisti, sostenendo che potrebbe essere sottoposto a trattamenti persecutori ove fosse consegnato alle autorità italiane;
tali motivazioni appaiono tanto infondate quanto offensive, del tutto ignare delle garanzie dell'ordinamento giuridico e della tradizione democratica dell'Italia, dove il regime di detenzione, oltre a prevedere numerosi benefici, è supportato da un sistema di garanzie interne e internazionali;
l'estradizione rappresenta la forma classica e più antica di collaborazione internazionale nella lotta contro il crimine, consistendo nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si trova nel suo territorio, ad altro Stato perché sia da quest'ultimo giudicato o sottoposto all'esecuzione di sanzioni penali già inflittegli;
essendo l'estradizione istituto essenzialmente convenzionale, tra Italia e Brasile sussiste un accordo internazionale rappresentato dal trattato di estradizione firmato a Roma il 17 ottobre 1989 e in vigore dal 1o agosto 1993, per cui l'accertamento delle condizioni cui è subordinata l'estradizione riguarda unicamente le condizioni previste dal trattato, lo Stato non se ne può discostare e deve rispettare gli obblighi internazionali assunti con il trattato;
ai sensi del trattato italo-brasiliano, l'estradizione non è concessa, in particolare, se il fatto per il quale è domandata è considerato dalla parte richiesta reato politico e se la parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori per motivi politici;
la decisione in oggetto si fonderebbe proprio sulla natura politica dei reati commessi, oltre che sul rischio della sottoposizione di Battisti a trattamenti persecutori in Italia;
oltre all'assenza del rischio di trattamenti persecutori, è ragionevole dubitare della natura politica dei delitti commessi da Cesare Battisti, dove le vittime Andrea Santoro, Pierluigi Torregiani, Lino Sabbadin e Andrea Campagna erano persone comuni, completamente estranee al potere politico;
oltre che opinabile sul piano giuridico, la decisione del Governo brasiliano appare immotivata e in palese contrasto con quanto sancito nel trattato di estradizione con l'Italia, oltre che nelle pronunce delle Corti europee e internazionali, che più volte si sono espresse in favore dell'estradizione in Italia, evidenziando, altresì, una rottura nella cooperazione giudiziaria internazionale diretta alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata;
nonostante il Presidente Lula abbia negato l'estradizione, nello stesso Brasile, tra le varie istituzioni la posizione di Battisti è da tempo controversa, al punto che nel mese di novembre 2010 il Tribunale supremo federale ha dichiarato nullo il provvedimento di riconoscimento dello status di rifugiato a Battisti e nei giorni scorsi ha negato la scarcerazione e inviato gli atti al giudice relatore per un ulteriore esame del caso in sede plenaria,

impegna il Governo:

a promuovere ogni opportuna iniziativa presso ogni sede istituzionale e giurisdizionale, presso il Tribunale supremo federale del Brasile, presso la Commissione di conciliazione, istituita ai sensi del vigente accordo bilaterale Italia-Brasile, e presso la Corte internazionale di giustizia Onu dell'Aja, affinché Cesare Battisti possa essere estradato in Italia e scontare il debito in sospeso da anni nei confronti della giustizia italiana che in più sedi lo ha riconosciuto colpevole di efferati delitti;
a mantenere alta l'attenzione sulla questione nei rapporti politici con il nuovo Presidente del Brasile Dilma Rousseff, affinché sia data una corretta interpretazione del trattato bilaterale e possa essere rivista una decisione eticamente discutibile, che offende la memoria delle vittime del terrorismo, i familiari e tutti i cittadini italiani.
(1-00523)
«Reguzzoni, Lussana, Luciano Dussin, Fogliato, Montagnoli, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, Dal Lago, D'Amico, Desiderati, Di Vizia, Dozzo, Guido Dussin, Fava, Fedriga, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Maggioni, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Pirovano, Polledri, Rainieri, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi».
(17 gennaio 2011)

La Camera,
premesso che:
Cesare Battisti è stato condannato all'ergastolo con sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano del 1988 (definitiva in Corte di cassazione nel 1993), per omicidio plurimo, oltre che per i reati di banda armata, rapina e detenzione di armi;
il 18 marzo 2007 il connazionale è stato arrestato a Rio de Janeiro ed il 24 marzo 2007 l'Italia ne ha richiesto l'estradizione;
il 13 gennaio 2009 l'allora Ministro della giustizia brasiliano ha concesso a Battisti lo status di rifugiato politico;
nella seduta del 18 novembre 2009, il Tribunale supremo federale del Brasile ha dichiarato nullo il provvedimento di riconoscimento dello status di rifugiato, concesso l'estradizione richiesta dall'Italia e autorizzato il Presidente della Repubblica a consegnare Cesare Battisti al nostro Paese, in conformità al vigente trattato bilaterale in materia di collaborazione in tema di estradizione, pur precisando che la pronuncia faceva salve le competenze del Presidente stesso;
il Capo dello Stato, attraverso dichiarazioni pubbliche e atti ufficiali, e il Governo italiano, nelle diverse occasioni di contatto istituzionale, hanno sottolineato alle autorità brasiliane che si aspettavano il rispetto della decisione del Tribunale supremo federale di concessione dell'estradizione del Battisti; in particolare, alla luce di questa presa di posizione unitaria, il Ministro degli affari esteri ha dato sempre precise e ferme istruzioni in tal senso;
il 30 dicembre 2010 l'Avvocatura generale dello Stato brasiliana ha reso pubblico il proprio parere, approvato dal Vice Avvocato generale, contrario alla concessione dell'estradizione di Battisti, pur contestualmente negando la concessione dello status di rifugiato allo stesso e così smentendo la precedente decisione del Ministro della giustizia;
il 31 dicembre 2010 il Presidente uscente, negli ultimi giorni del suo mandato presidenziale, ha reso nota la propria decisione - conforme al parere dell'Avvocatura - che non accoglie la richiesta di estradizione dell'Italia nei confronti di Battisti;
il diniego all'estradizione, vigendo un trattato internazionale bilaterale, non è nella esclusiva discrezionalità politica del Governo brasiliano, ma deve essere conforme al dettato e alle condizioni previste dalle norme pattizie;
il trattato bilaterale di estradizione prevede che vi possa essere un diniego alla richiesta di estradizione se il fatto per il quale è domandata è considerato dalla parte richiesta, in questo caso il Brasile, reato politico ovvero se la parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona verrà sottoposta ad «atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti» (articolo 3, capo I, lettera f), del trattato);
è escluso che i reati commessi dal Battisti possano essere considerati «politici», in primo luogo in quanto non certo commessi nel quadro di un'opposizione a un regime autoritario che negava le libertà civili e politiche, in secondo luogo perché i crimini sono stati perpetrati nei confronti di persone che nulla avevano a che vedere col potere politico;
quanto al secondo profilo, il pericolo che nel Paese richiedente l'estradando sia sottoposto a un trattamento persecutorio, a parte l'incoerenza con la decisione delle stesse autorità brasiliane di non concedere lo status di rifugiato, è da considerare che lo stesso Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite ha, a suo tempo, riconosciuto che la legislazione italiana non ha mai, in nessun caso, adottato misure derogatorie ai diritti garantiti dal patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite;
infine, quanto al rischio di trattamenti persecutori o di maltrattamenti nei luoghi di detenzione, l'adesione incondizionata del nostro Paese alle convenzioni internazionali ed europee in tema di diritti umani e il sistema di garanzia interne ed internazionali esistente in Italia, nonché il controllo da parte di soggetti istituzionali e non e da parte della stessa opinione pubblica è largamente in grado di scongiurare e fare fronte a tali eventualità, assolutamente ipotetiche;
pertanto, la mancata estradizione di Cesare Battisti configura, nell'opinione di autorevoli giuristi, una violazione del predetto trattato bilaterale di estradizione del 1989 da parte del Brasile;
la decisione brasiliana di addurre le motivazioni di cui al citato articolo 3 del trattato rende tale diniego ancor più ingiusto sul piano dei principi e infondato sul piano legale;
il Presidente del Tribunale supremo federale del Brasile, con decisione del 6 gennaio 2011, ha, in ogni caso, negato la scarcerazione di Battisti e inviato gli atti al giudice relatore per un ulteriore esame del caso in sede plenaria,

impegna il Governo:

a perseguire, in primo luogo, ogni possibile strada di ricorso giurisdizionale prevista dall'ordinamento brasiliano, a partire dalle prossime pronunce del Tribunale supremo federale, affinché il rifiuto opposto dall'ex Presidente del Brasile venga rimosso e Cesare Battisti possa essere estradato e consegnato alla giustizia italiana, conformemente alle previsioni del trattato bilaterale;
ad avviare, nell'eventualità nella quale tali azioni fossero insufficienti a raggiungere lo scopo, le ulteriori procedure, negoziali e di conciliazione, previste da accordi internazionali e bilaterali per la soluzione delle controversie tra i due Paesi, sino a giungere senza indugio ad adire la Corte internazionale di giustizia al fine di vedere riconosciuta la violazione da parte del Brasile del trattato di estradizione del 1989;
nel quadro delle ottime relazioni tradizionalmente in essere con il Brasile e in parallelo con il percorso giudiziario, a mantenere costantemente viva la questione in sede di dialogo politico con quel Governo, cogliendo l'occasione di tutti i possibili contatti con la nuova Presidente della Repubblica, per rappresentare alle autorità brasiliane la nostra aspettativa per una corretta interpretazione del contenuto del trattato bilaterale e, quindi, per l'accoglimento dell'estradizione;
in ragione delle profonde relazioni di amicizia tra i due Paesi, rafforzate dalla presenza in Brasile di diversi milioni di cittadini di origine italiana, ad espletare tutti gli sforzi necessari alla soluzione della questione nel quadro degli storici rapporti di collaborazione tra il popolo italiano e brasiliano;
a fare in modo che la soluzione finale della vicenda sia in sintonia con le norme di tale trattato e con i sentimenti di un'opinione pubblica, che, senza distinzioni di colori ed orientamenti, è sorpresa e indignata per gli ultimi sviluppi.
(1-00524)
«Tempestini, Porta, Maran, Amici, Barbi, Colombo, Corsini, Losacco, Narducci, Pistelli».
(17 gennaio 2011)

La Camera,
premesso che:
Cesare Battisti, ex terrorista, membro del gruppo eversivo dei Proletari armati per il comunismo, venne arrestato a Copacabana, in Brasile, il 18 marzo 2007, a seguito di indagini congiunte di agenti francesi e carabinieri del raggruppamento operativo speciale;
in Italia Cesare Battisti è stato condannato in contumacia all'ergastolo perché giudicato responsabile di quattro omicidi e di varie rapine;
indiscrezioni della stampa brasiliana danno per scontata la ratifica, da parte del Tribunale supremo federale brasiliano, del decreto di non estradizione di Cesare Battisti firmato dall'ex Presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva il 31 dicembre 2010 nell'ultimo giorno del suo mandato;
decisioni come quella presa dall'ex Presidente Luiz Inacio Lula da Silva impediscono all'Italia di chiudere definitivamente la tragica stagione degli anni di piombo;
dichiarare rifugiato politico e mettere in libertà un criminale colpevole di ben quattro omicidi e di svariate rapine suona come una vera e propria beffa nei confronti del popolo italiano, offeso dalla violenza del terrorismo, delle vittime e dei parenti, colpiti negli affetti più cari;
una vasta rete di protezione internazionale sembra tuttora proteggere gli ex terroristi rossi, con l'obiettivo di sottrarre alla giustizia italiana pericolosi assassini condannati con sentenze passate in giudicato;
l'Aula del Parlamento europeo discuterà e voterà una risoluzione bipartisan per chiedere l'estradizione di Cesare Battisti e tale risoluzione è sottoscritta da tutti i gruppi politici ed è presentata dai due vicepresidenti italiani del Parlamento europeo Roberta Angelilli e Gianni Pittella e dai capi delegazione Mario Mauro, Carlo Casini, David Maria Sassoli, Niccolò Rinaldi, Francesco Enrico Speroni;
le storiche relazioni di amicizia tra Italia e Brasile vengono messe a repentaglio dal rifiuto, da parte delle autorità brasiliane, di estradare Cesare Battisti in base a motivazioni superficiali, infondate nel merito e contrarie al trattato di estradizione vigente tra i due Paesi;
l'Italia ha diritto al riconoscimento dell'estradizione nei confronti di un condannato per gravi crimini comuni e con finalità politiche, ai sensi del trattato di estradizione vigente tra Italia e Brasile, nonché dei principi di cooperazione giudiziaria internazionale che sono alla base dello sviluppo di un diritto globale tra i popoli da promuovere in molti campi, ben oltre l'ambito penale,

impegna il Governo

a promuovere ogni opportuna iniziativa presso il Tribunale supremo federale del Brasile, la Commissione di conciliazione, istituita ai sensi del vigente accordo bilaterale tra Italia e Brasile, e presso la Corte internazionale di giustizia Onu dell'Aja e in ogni altra sede istituzionale o giurisdizionale competente, affinché, ricercando ogni soluzione condivisa con la Repubblica federativa del Brasile, si pervenga all'estradizione di Cesare Battisti.
(1-00525)
«Carlucci, Aprea, Barba, Barbieri, Bruno, Cazzola, Ciccioli, Di Cagno Abbrescia, Fucci, Garagnani, Garofalo, Lehner, Giulio Marini, Marsilio, Mazzuca, Milanese, Palmieri, Paniz, Pelino, Pizzolante, Pugliese, Rampelli, Luciano Rossi, Savino, Simeoni, Soglia, Stagno D'Alcontres, Stasi, Tortoli, Vella».
(17 gennaio 2011)

La Camera,
premesso che:
Cesare Battisti, cittadino italiano, è stato condannato in contumacia all'ergastolo, con sentenze passate in giudicato, per aver commesso, personalmente e in concorso con altri, quattro omicidi tra il 1977 e il 1979; complessivamente ben sette processi e ventiquattro giudici italiani ne hanno stabilito la colpevolezza;
nel corso della sua lunga latitanza, che ha avuto inizio nel 1981 a seguito dell'evasione dal carcere di Frosinone, Battisti ha soggiornato all'estero, in Messico e per un tempo maggiore in Francia, dove ha beneficiato, insieme ad altri terroristi, della cosiddetta dottrina Mitterrand;
anche a seguito del rafforzamento della cooperazione europea in campo giudiziario che ha ormai raggiunto traguardi molto elevati con il mandato d'arresto europeo, la Francia non può più essere rifugio di terroristi e infatti il 30 giugno 2004 venne concessa l'estradizione in Italia di Battisti, resosi, però, immediatamente latitante per sfuggire alla cattura, riparando, come è noto, in Brasile;
un ultimo ricorso, presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, contro la sua estradizione in Italia, è stato dichiarato dalla stessa Corte inammissibile nel dicembre del 2006 in quanto manifestamente infondato, la quale ha stabilito, tra l'altro, che i giudici italiani avevano perfettamente rispettato gli standard europei (quanto a diritto d'accesso e informazioni sul procedimento, diritti della difesa);
comunque, il 18 marzo 2007 a Rio de Janeiro, grazie a un'operazione congiunta di nuclei antiterrorismo dei carabinieri e della polizia francese, Battisti venne arrestato e il 24 marzo 2007 il nostro Paese ne ha prontamente richiesto l'estradizione;
contro la richiesta di estradizione inoltrata dall'Italia, Battisti ha avanzato una domanda al Ministero della giustizia brasiliano, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato politico;
il 28 novembre 2008, il Comitato nazionale per i rifugiati (Conare), organismo competente a giudicare in prima istanza, composto, peraltro, anche da membri rappresentanti l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati e la Caritas, ha negato, con una votazione a maggioranza dei suoi componenti, il riconoscimento di tale status;
contro la decisione del Conare, Battisti ha presentato ricorso al Ministro della giustizia brasiliano Tarso Genro, il quale, in data 13 gennaio 2009, capovolgendo la decisione del Conare, ha accordato lo status di rifugiato politico al richiedente;
tra Brasile e Italia esiste un trattato di estradizione entrato in vigore nel 1993 e la mancata estradizione di Cesare Battisti configura, nell'opinione di autorevoli giuristi, una violazione del predetto trattato bilaterale di estradizione del 1989 da parte del Brasile, ciò che implicherebbe la responsabilità del Brasile sul piano internazionale per aver disatteso le disposizioni dell'accordo stesso;
tuttavia, nella seduta del 18 novembre 2009, il Tribunale supremo federale ha dichiarato nullo il provvedimento di rifugio, concesso l'estradizione richiesta dall'Italia e autorizzato il Presidente Lula a consegnare Cesare Battisti al nostro Paese, in conformità al vigente trattato bilaterale in materia di collaborazione in tema di estradizione, pur precisando che la pronuncia faceva salve le competenze del Presidente stesso;
il 30 dicembre 2010, l'Avvocatura generale dello Stato brasiliana ha reso pubblico il proprio parere, approvato dal Vice Avvocato generale, che, richiamando l'articolo 3, capo I, lettera f), del trattato bilaterale di estradizione («l'estradizione non sarà concessa se la Parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti»), si poneva in senso contrario alla concessione dell'estradizione di Battisti;
il 31 dicembre 2010 il Presidente Lula, proprio in conclusione del suo secondo mandato presidenziale, ha reso nota la propria decisione - conforme al parere dell'Avvocatura - che non accoglie la richiesta di estradizione dell'Italia nei confronti del connazionale, decisione che appare ancor più inaccettabile per il nostro Paese sia perché ingiusto sul piano dei principi, sia perché infondato sul piano legale, in quanto, mettendo in dubbio che il sistema giudiziario dell'Italia sia in grado di offrire adeguate garanzie al condannato, mette contestualmente in dubbio il rispetto dei principi stessi di civiltà giuridica da parte di tutta l'Unione europea, nella sua natura di comunità di valori e spazio di libertà e giustizia, essendone l'Italia un Paese membro;
da questo punto di vista, l'Italia si è trovata sola e non ha avuto il sostegno dell'Unione europea; il portavoce della Commissione europea ha, infatti, dichiarato che l'affaire è strettamente bilaterale e non coinvolge l'Unione europea, dimenticando che la lotta al terrorismo investe gli interessi dell'intera Unione e che, quantunque nel caso concreto si tratti di terrorismo interno, la dimensione internazionale è provata dalla fuga dell'imputato in Brasile, dopo aver soggiornato in un Paese dell'Unione europea, la Francia, grazie a «dottrine» più o meno interessate e all'influenza sull'opinione pubblica di alcuni intellettuali,

impegna il Governo:

a esperire tutte le iniziative che possano promuovere, nel quadro della cooperazione giudiziaria internazionale, una revisione della decisione adottata e conseguentemente favorire l'estradizione del cittadino italiano Cesare Battisti, affinché sconti le pene comminate dalle condanne definitive inflittegli in seguito a regolari procedimenti giudiziari - ai quali si è peraltro volontariamente sottratto - nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e processuali che l'ordinamento italiano ha sempre riconosciuto;
a promuovere ogni opportuna iniziativa presso il Tribunale supremo federale del Brasile, la Commissione di conciliazione, istituita ai sensi del vigente accordo bilaterale tra Italia e Brasile, e presso la Corte internazionale di giustizia Onu dell'Aja e in ogni altra sede istituzionale o giurisdizionale competente, affinché, ricercando ogni soluzione condivisa con la Repubblica federativa del Brasile, si pervenga all'estradizione del connazionale;
a sviluppare tutti i possibili contatti con la nuova amministrazione Rousseff per rappresentare alle autorità brasiliane la nostra aspettativa per una corretta interpretazione del contenuto del trattato bilaterale e, quindi, per l'accoglimento dell'estradizione stessa.
(1-00526)
«Evangelisti, Donadi, Borghesi, Di Stanislao».
(17 gennaio 2011)

La Camera,
premesso che:
tra l'Italia ed il Brasile esiste un trattato di estradizione firmato a Roma il 17 ottobre 1989 ed entrato in vigore il 1o agosto 1993;
l'articolo 1, comma 3, del trattato stabilisce che «l'estradizione non sarà concessa se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la persona sarà oggetto di atti di molestie e discriminazioni basate su razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinione politica, condizione sociale o situazione personale, o la sua posizione potrebbe esser aggravata da uno degli elementi di cui sopra»;
in data 29 dicembre 2010 i media internazionali lasciano trapelare la decisione del Presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva di non concedere l'estradizione dell'ex brigatista dei Proletari armati per il comunismo Cesare Battisti, condannato all'ergastolo in contumacia dalla magistratura italiana per l'omicidio di quattro persone fra il 1978 e il 1979, malgrado il parere favorevole alla stessa già espresso dal Tribunale supremo federale in data 16 aprile 2010;
in data 31 dicembre 2010 il Presidente Lula da Silva, al suo ultimo giorno di mandato, ha concesso lo status di rifugiato politico a Battisti, ufficializzando la mancata estradizione attraverso una nota diramata dal Ministro degli esteri brasiliano, Celso Amorim, evidenziando come la decisione del Governo brasiliano non rappresenti un affronto verso un altro Paese nel momento in cui si creano situazioni particolari che possono generare rischi per la persona, nonostante il carattere democratico dei due Stati, giustificando in tal modo l'orientamento;
il parere dell'Avvocatura dello Stato al Presidente brasiliano sottolinea che Battisti «agitatore politico operò negli anni difficili della storia italiana, sebbene condannato per crimini di matrice comune, potrebbe subire conseguenze negative dalla sua estradizione. Ci sono ponderate ragioni per ipotizzare che il detenuto potrebbe soffrire forme di aggravamento della sua situazione»;
tale tesi - basata sulle motivate richieste di estradizione di esponenti istituzionali e politici italiani e dalla quale l'Avvocatura deduce che «è abbastanza chiaro che la vicenda di Battisti scontenta settori della destra e della sinistra (...) mentre ciò non dovrebbe avere conseguenze sul caso in esame» - rappresenta evidentemente un esplicito giudizio negativo sul rispetto, da parte dello Stato italiano, dei diritti e delle garanzie dei detenuti;
le reazioni di alcune delle massime autorità italiane, additate come «impertinenti» dallo stesso Ministro Amorim nella sopra indicata nota, non sono tardate ad arrivare, sebbene alle proteste verbali non siano finora seguite azioni specifiche sul piano del diritto internazionale e dei rapporti bilaterali;
tra l'Italia ed il Brasile esiste una solida relazione di partenariato commerciale e diplomatico, da ultimo rafforzata dalla manifesta amicizia tra il Presidente del Consiglio dei ministri italiano e il Presidente uscente Lula, come hanno dimostrato i reciproci attestati di stima espressi in occasione del vertice bilaterale Italia-Brasile del mese di giugno 2010, che evidentemente contrasta con l'approccio di chiusura e scarsa collaborazione usato dal Governo brasiliano nei confronti di una legittima istanza formulata dalle autorità italiane nel caso Battisti;
la vertenza tra i Governi non può essere affrontata attraverso il ricorso a ritorsioni commerciali, né a forme di ostruzionismo in materia di cooperazione internazionale, azioni che produrrebbero i loro effetti dannosi sul sistema delle imprese e dei consumatori italiani e brasiliani;
a differenza di quanto evidenziato a più riprese dal Presidente brasiliano uscente Lula, secondo il diritto internazionale, qualora tra due Paesi viga un accordo bilaterale in materia di estradizione, la concessione della stessa non è da considerarsi un atto sovrano dello Stato in cui lo stesso risiede, non soggetto a censura da parte dello Stato richiedente l'estradizione,

impegna il Governo

a promuovere ogni opportuna iniziativa presso il Tribunale supremo federale del Brasile, la Commissione di conciliazione, istituita ai sensi del vigente accordo bilaterale tra Italia e Brasile, presso la Corte internazionale di giustizia Onu dell'Aja e in ogni altra sede istituzionale o giurisdizionale competente, affinché si possa pervenire all'estradizione di Cesare Battisti.
(1-00527)
«Bocchino, Barbareschi, Barbaro, Bellotti, Bongiorno, Briguglio, Buonfiglio, Consolo, Giorgio Conte, Cosenza, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Angela Napoli, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ronchi, Rosso, Ruben, Scalia, Toto, Tremaglia, Urso».
(17 gennaio 2011)

La Camera,
premesso che:
Cesare Battisti è stato condannato all'ergastolo per quattro omicidi commessi tra il giugno del 1978 e l'aprile del 1979, oltre che per varie rapine, e la sua azione terroristica ha lasciato una lunga scia di sangue e dolore;
il pluricondannato Battisti non ha mai scontato la sua pena, essendo fuggito dapprima in Francia, dove ha vissuto tra il 1981 ed il 1982 in clandestinità, prima di trasferirsi in Messico, dove comincia una sua attività di scrittore, proseguita poi tranquillamente nel corso del tempo;
successivamente Battisti è tornato in Francia, dove ha vissuto per molti anni, sino all'arresto avvenuto a Parigi il 10 febbraio 2004;
successivamente la Francia concede l'estradizione in Italia, però mai di fatto concretizzatasi per la fuga di Battisti, ricomparso in Brasile dove viene nuovamente arrestato;
nel 2006 la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile «perché manifestamente infondato» il ricorso di Battisti contro la sua estradizione in Italia;
nel 2007 il Governo brasiliano accorda a Battisti lo status di rifugiato politico, perché, secondo l'organismo che valuta le richieste di asilo, «vi sarebbe fondato timore di persecuzioni del Battisti per le sue idee politiche» in Italia;
nel 2009 interviene il Tribunale supremo federale brasiliano, dichiarando illegittima la concessione di tale status e concedendo l'estradizione richiesta dall'Italia, in conformità a quanto previsto dal trattato bilaterale che regola i rapporti tra Brasile e Italia in materia di estradizione, pur facendo salvo il potere del Presidente brasiliano Lula di decidere in ultima istanza sull'estradizione;
l'Avvocatura generale dello Stato brasiliana ha reso noto successivamente il proprio parere in merito alla questione, richiamando l'articolo 3, capo I, lettera f), del trattato bilaterale in materia di estradizione, secondo cui «l'estradizione non sarà concessa se la Parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti»;
un importante esponente del Governo brasiliano ha dichiarato che l'estradizione di Battisti non veniva concessa perché sarebbe stata a serio rischio l'incolumità personale dello stesso Battisti;
pertanto, sulla scorta delle posizioni manifestate dall'Avvocatura, il 31 dicembre 2010 il Presidente Lula ha annunciato la sua decisione del tutto conforme al parere espresso dall'organo brasiliano, respingendo di fatto la richiesta di estradizione avanzata dall'Italia nei confronti di Cesare Battisti;
le ragioni alla base delle scelte operate dal Governo brasiliano appaiono inaccettabili perché partono da un presupposto errato, che considera Battisti un perseguitato politico, condannato in Italia sulla base di motivazioni politiche e non giuridiche, mettendo in discussione l'intero sistema giudiziario italiano, che non sarebbe pertanto in grado di fornire adeguate garanzie circa il rispetto di un principio fondamentale quale quello ad un equo processo;
appaiono, inoltre, inaccettabili perché l'Italia non può, né deve, prendere lezioni dal Brasile in materia di Stato di diritto, tra l'altro da uno Stato che non è noto per le sue posizioni garantiste nei confronti dei carcerati nel proprio Paese;
la mancata estradizione appare incomprensibile e infondata, a fronte della quale sussiste il diritto dell'Italia ad una corretta applicazione delle norme del trattato bilaterale vigente in materia tra Italia e Brasile e il rispetto delle più elementari norme di diritto internazionale,

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni possibile iniziativa presso le sedi competenti affinché si possa arrivare ad ottenere l'estradizione di Cesare Battisti ed eventualmente adire la Corte internazionale di giustizia;
a proseguire, nell'ambito delle relazioni diplomatiche con il Brasile, un intenso dialogo con la nuova amministrazione Rousseff, al fine di trovare una soluzione condivisa della vicenda e rispettosa delle ragioni di entrambi i Paesi.
(1-00528)
«Vernetti, Tabacci, Mosella, Brugger».
(17 gennaio 2011)

La Camera,
premesso che:
il cittadino italiano Cesare Battisti è stato condannato all'ergastolo con sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano del 1988 (definitiva in Cassazione nel 1993), per omicidio plurimo, oltre che per i reati di banda armata, rapina e detenzione di armi;
complessivamente ben sette processi e ventiquattro giudici italiani ne hanno stabilito la colpevolezza;
sottrattosi alla giustizia italiana e rifugiatosi in Francia, Battisti è stato tratto in arresto l'11 febbraio 2004 in esecuzione di una richiesta di estradizione avanzata dalla giustizia italiana, ma non appena le autorità francesi si sono pronunciate in senso favorevole all'estradizione, egli si è reso latitante;
nel 2006 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Battisti contro il provvedimento di estradizione concesso dalla Francia, stabilendo, tra l'altro, che i giudici italiani avevano perfettamente rispettato gli standard europei (quanto a diritto d'accesso e informazione sul procedimento, diritti della difesa);
sulla base delle richieste sia italiana che francese, il 18 marzo 2007 Battisti è stato arrestato a Rio de Janeiro, ed il 24 marzo dello stesso anno l'Italia ne ha richiesto l'estradizione;
il 13 gennaio 2009 il ministro della giustizia brasiliano pro tempore ha concesso a Battisti lo status di rifugiato politico;
considerato che:
nella seduta del 18 novembre 2009, il Supremo tribunale federale (STF) ha dichiarato nullo il provvedimento di riconoscimento dello status di rifugiato, concesso l'estradizione richiesta dall'Italia e autorizzato il Presidente della Repubblica brasiliana a consegnare Cesare Battisti al nostro Paese in conformità al vigente Trattato bilaterale in materia di collaborazione estradizionale, pur precisando che la pronuncia faceva salve le competenze del Presidente stesso;
il Capo dello Stato, dalle cui dichiarazioni pubbliche e atti istituzionali il Paese si sente pienamente rappresentato, e il Governo italiano, nelle molteplici occasioni di contatto, hanno ripetutamente sottolineato alle autorità brasiliane che si aspettavano il rispetto della decisione del STF di concessione dell'estradizione di Battisti;
il 30 dicembre 2010, l'Avvocatura generale dello Stato brasiliano ha reso pubblico il proprio parere, approvato dal vice Avvocato generale, che, richiamando l'articolo 3, lettera f), del Trattato bilaterale di estradizione (secondo cui l'estradizione non sarà concessa «se la parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti»), si poneva in senso contrario alla concessione dell'estradizione di Battisti;
il 31 dicembre l'ex Presidente della Repubblica brasiliana ha reso nota la propria decisione - conforme al parere dell'Avvocatura - che non accoglie è la richiesta di estradizione dell'Italia nei confronti del connazionale;
considerando poi in particolare che:
la mancata estradizione di Cesare Battisti configura, nell'opinione di autorevoli giuristi, una violazione del predetto Trattato bilaterale di estradizione del 1989 da parte del Brasile, ciò che implicherebbe la responsabilità del Brasile sul piano internazionale per aver disatteso le disposizioni dell'accordo stesso;
la decisione brasiliana di addurre come motivazione l'articolo 3, lettera f), del Trattato bilaterale di estradizione rende tale diniego profondamente ingiusto sul piano dei principi e infondato sul piatto legale;
il presidente del Supremo tribunale federale del Brasile con decisione del 6 gennaio 2011 ha negato la scarcerazione di Battisti e inviato gli atti al giudice relatore per un ulteriore esame del caso in sede plenaria;
il caso Battisti, infine, non sembra limitarsi ad una semplice questione bilaterale tra Italia e Brasile, in quanto, essendo stato messo in dubbio che il sistema giudiziario dell'Italia sia in grado di offrire adeguate garanzie al condannato, il diniego dell'estradizione mette in discussione il rispetto dei principi stessi di civiltà giuridica da parte di tutta l'Unione europea, quale omogenea comunità di valori e spazio di libertà e giustizia, essendone l'Italia un Paese membro,

impegna il Governo:

a percorrere tutte le strade sul versante giudiziario offerte dal Supremo tribunale federale, non lasciandone intentata alcuna, fino ad adire, eventualmente, la Corte internazionale di giustizia, affinché il rifiuto opposto dall'ex Presidente della Repubblica brasiliana alla concessione dell'estradizione venga rimosso e Cesare Battisti possa essere assicurato alla giustizia italiana, a completamento del procedimento di estradizione, come previsto dal Trattato bilaterale;
ad esperire, nel prosieguo legale della vicenda, ogni strumento reso disponibile dall'ordinamento giuridico del Brasile per impugnare il diniego all'estradizione, nonché, ove necessario, a ricorrere nelle sedi multilaterali ed europee in tale direzione, anche affinché vengano rispettati i principi di civiltà giuridica che sono alla base dello spazio di giustizia europeo e della stessa Unione europea;
nel quadro delle relazioni in essere con il Brasile - tradizionalmente buone - e in parallelo con il percorso giudiziario, a sostenere puntualmente l'azione diplomatica sulla questione, cogliendo l'occasione di tutti i possibili contatti con la nuova amministrazione, per rappresentare alle autorità brasiliane la nostra aspettativa per una corretta interpretazione del contenuto del Trattato bilaterale e quindi per l'accoglimento dell'estradizione;
a farsi interprete dell'auspicio unanime del Parlamento affinché la soluzione finale della vicenda sia in sintonia con le norme del citato Trattato e con i sentimenti di un'opinione pubblica che, senza distinzioni, è sorpresa e indignata per il diniego dell'estradizione.
(1-00529)
«Antonione, Tempestini, Lussana, Galletti, Moroni, Evangelisti, Vernetti, Carlucci».