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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 27 gennaio 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 gennaio 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Franzoso, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tremonti, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 gennaio 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
DE MICHELI: «Statuto dei lavori autonomi. Delega al Governo in materia di semplificazione degli adempimenti, pagamenti, garanzie del credito e tutela della maternità» (4031);
MOLES ed altri: «Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di accesso dei congiunti di appartenenti alle Forze di polizia vittime del dovere al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato» (4032);
BECCALOSSI: «Introduzione dell'articolo 348-bis del codice penale, concernente l'abusivo esercizio delle professioni medica e odontoiatrica» (4033);
BECCALOSSI: «Disposizioni in materia di esercizio delle attività sanitarie nella forma di società tra professionisti» (4034);
BECCALOSSI: «Modifica all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite del valore dei beni materiali strumentali dell'impresa deducibili nell'esercizio in cui sono stati acquisiti» (4035);
DI VIRGILIO: «Istituzione di un Fondo di solidarietà dei giochi e delle scommesse, destinato al finanziamento e al sostegno di iniziative in favore dei disabili e dei malati cronici non autosufficienti nonché della ricerca scientifica in ambito sanitario» (4036).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VI Commissione (Finanze):
MOSCA e LORENZIN: «Istituzione del Fondo dei fondi presso la Cassa depositi e prestiti Spa» (3752) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.

Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):
CAZZOLA ed altri: «Delega al Governo per la disciplina dell'assunzione di lavoratori con contratto di dirigente temporaneo (temporary manager) e per il riconoscimento di agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese che vi fanno ricorso» (3978) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 25 gennaio 2011, ha comunicato che la 9a Commissione (Agricoltura) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2010)537 definitivo) (atto Senato doc. XVIII, n. 70).
Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 25 e 26 gennaio 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dai soggetti sotto indicati:
Comune di Fabriano (Ancona), a valere sul contributo concesso per l'anno 2007, per lavori presso il complesso monumentale di San Domenico, sede del Museo della carta e della filigrana;
Regione siciliana, a valere sul contributo concesso per l'anno 2002, per lavori di completamento della Chiesa di Gesù e Maria (ex San Martino dei Solesi) a Siracusa;
Curia generalizia Casa di Santa Brigida in Roma, a valere sul contributo concesso per l'anno 2004, per il proseguimento dei lavori presso l'edificio ex Infermeria del complesso immobiliare Eremo dei Camaldoli a Napoli.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 26 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 24 del 12-26 gennaio 2011
(doc. VII, n. 554) con la quale:
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare - dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010 e depositata il successivo 7 dicembre, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione e rubricata con il n. 1 - per l'abrogazione dell'articolo 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 25 del 12-26 gennaio 2011
(doc. VII, n. 555) con la quale:
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dall'articolo 2, comma 13, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), nel testo risultante dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), richiesta dichiarata legittima con ordinanza emessa in data 6 dicembre 2010, depositata in data 7 dicembre 2010, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);

sentenza n. 26 del 12-26 gennaio 2011
(doc. VII, n. 556) con la quale:
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni, limitatamente alle parole: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito»; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);

sentenza n. 27 del 12-26 gennaio 2011
(doc. VII, n. 557) con la quale:
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare - dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010 e depositata il successivo 7 dicembre, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione e rubricata con il n. 4 - per l'abrogazione di parte delle seguenti disposizioni: a) dell'articolo 23-bis, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive; b) dell'articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);

sentenza n. 28 del 12-26 gennaio 2011
(doc. VII, n. 558) con la quale:
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, avente ad oggetto «Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme»:
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

sentenza n. 29 del 12-26 gennaio 2011
(doc. VII, n. 559) con la quale:
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione con ordinanza del 6 dicembre 2010:
alla II Commissione permanente (Giustizia).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 16 del 10-13 gennaio 2011 (doc. VII, n. 551) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 100, 103, 104 e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 17 del 12-20 gennaio 2010 (doc. VII, n. 552) con la quale:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), aggiunto dall'articolo 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), sollevata, in riferimento all'articolo 2 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 1992, aggiunto dall'articolo 3-bis, comma 7, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 248 del 2005, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna:
alla II Commissione permanente (Giustizia).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 12 gennaio 2011, sentenza n. 8 del 10-12 gennaio 2011 (doc. VII, n. 550), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge della regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli articoli 3 e 117, commi secondo, lettera l), e quinto della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere i) e l) della Costituzione:
alla XII Commissione permanente (Affari sociali);

con lettera in data 25 gennaio 2011, sentenza n. 23 del 13-25 gennaio 2011 (doc. VII, n. 553), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell'articolo 420-ter, comma 1, codice di procedura penale, l'impedimento addotto;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative all'articolo 1, commi 2, 5 e 6, e all'articolo 2 della legge n. 51 del 2010, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 138 della Costituzione, dal tribunale di Milano, sezione X penale, e dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'articolo 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 138 della Costituzione, dal tribunale di Milano, sezione I penale e sezione X penale, e dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, in quanto tale disposizione venga interpretata in conformità con l'articolo 420-ter, comma 1, codice di procedura penale:
alla II Commissione permanente (Giustizia).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 24 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Matilde Mancini, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale di segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) nonché alla XI Commissione (Lavoro).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 gennaio 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del professor Fabio Pistella, dell'avvocato Giuliano Sala e del professor Giuliano Urbani a componenti del Comitato direttivo di DigitPA.
Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative del Governo per il rispetto dei diritti umani a Cuba, con particolare riferimento alla vicenda del dotto Biscet e alla situazione dei prigionieri politici - 2-00932

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:
il dottor Biscet è un medico cubano, leader del movimento pacifico per i diritti civili, che lotta per instaurare a Cuba uno Stato basato sul diritto, attraverso la disobbedienza civile non violenta. È presidente della fondazione Lawton per i diritti umani, un'organizzazione fondata nel 1997, considerata illegale dalle autorità cubane;
il dottor Oscar Elias Biscet, presidente della fondazione Lawton per i diritti umani, è stato rilasciato il 31 ottobre 2002, dopo aver scontato una pena di tre anni in un carcere di massima sicurezza per la sua difesa pacifica dei diritti umani. Trentasei giorni dopo è stato nuovamente arrestato a l'Avana e rinchiuso in una cella con criminali comuni, mentre stava per raggiungere un gruppo di persone per discutere di diritti umani. È rimasto in carcere ed è stato incluso dal Governo cubano nella dura repressione, avvenuta tra marzo-aprile 2003, contro i 75 giornalisti indipendenti, editori e sostenitori dei diritti umani, ai quali, con processi sommari, sono state comminate pene detentive fino a 28 anni. Dal 1998, questo medico ha subito torture fisiche e mentali in diversi penitenziari, per aver rifiutato di tenere le misure disciplinari per i detenuti comuni, in qualità di prigioniero politico e di coscienza. Sta attualmente scontando una condanna a 25 anni presso il «Combinado del Este», prigione di massima sicurezza a l'Avana. Il dottor Biscet è un esempio delle violazioni dei diritti umani sofferte da tutti coloro che a Cuba osano difendere la Dichiarazione universale dei diritti umani;
il dottor Biscet è stato arbitrariamente incarcerato dal Governo cubano 26 volte in 16 mesi, dal luglio 1998 fino al 3 novembre 1999, detenuto in condizioni di privazione di luce e di cibo, accomunato ad individui folli e criminali, la maggior parte delle volte senza informare la famiglia del suo stato di detenzione;
il dottor Biscet è stato sottoposto a processo il 25 febbraio 2000 per aver annunciato una marcia pacifica insieme ad altri difensori dei diritti umani, in occasione del summit ibero-americano del 1999 a l'Avana. In quell'occasione tenne una conferenza stampa dove furono esposte due bandiere cubane in posizione capovolta, in segno di protesta per le violazioni dei diritti umani a Cuba. Per questo il dottor Biscet è stato accusato di «disonorare i simboli nazionali», di «disordine pubblico» e «incitamento a comportamenti delinquenziali», ed è stato condannato a tre anni di carcere. Successivamente è stato trasferito a 450 miglia ad est dell'Avana, lontano dalla sua famiglia, a «Cuba Si», un carcere di massima sicurezza nella provincia di Holguìn;
il dottor Biscet ha scontato una pena di 3 anni a «Cuba Si» ed è stato rilasciato 31 ottobre 2002, per essere nuovamente arrestato il 6 dicembre 2002, mentre si recava ad incontrare alcuni attivisti per i diritti umani, con i quali desiderava promuovere un progetto denominato «Club degli amici dei diritti dell'uomo»;
il 7 aprile 2003 Biscet è stato sottoposto ad un processo sommario, a seguito di un'attività repressiva del Governo cubano, insieme ad altri 75 attivisti, ed è stato condannato a 25 anni. È stato trasferito nel carcere di Kilo 8 in Pinar del Rio, dove è stato confinato dal 13 novembre 2003 al 15 gennaio 2004 in un sotterraneo;
il dottor Biscet è stato trasferito il 1o dicembre 2004 al carcere «Combinado del Este» a l'Avana, dove è attualmente detenuto in condizioni disumane;
durante tutti gli anni di reclusione, il dottor Biscet si è rifiutato di sottostare a qualsiasi provvedimento carcerario o regola applicata ai detenuti comuni, perché le giudica inapplicabili per un prigioniero politico e di coscienza (esempi: si rifiuta di indossare la divisa di un prigioniero comune o di dovere il saluto ai funzionari della prigione). Per questo motivo le autorità penali hanno violato i regolamenti carcerari, negandogli la libertà vigilata e le visite; gli è stato impedito di scrivere alla sua famiglia e di ricevere o fare telefonate;
il dottor Biscet è in un cattivo stato di salute perché soffre di ipertensione, di gastrite cronica, colesterolo e della perdita graduale della vista, patologia di cui non aveva mai sofferto prima. Le condizioni igieniche nella sua cella gli hanno causato lesioni epidermiche ed ha perso la maggior parte dei denti a causa di una grave malattia delle gengive che richiede cure urgenti;
il dottor Biscet è stato insignito di numerosi riconoscimenti per la sua lotta a favore della democrazia. Il 5 febbraio 2003, ha ricevuto negli Stati Uniti il primo International republican institute democracy's people award; il 5 novembre 2007 è stato uno dei destinatari della medaglia presidenziale della libertà, il più alto riconoscimento civile degli Stati Uniti. In Germania è stato insignito, il 12 dicembre 2007, con il Dr. Rainer Hildebrandt Medal 2007. Allo stesso modo, l'ambasciata ceca a Washington DC ha reso omaggio al dottor Biscet il 27 febbraio 2008. L'associazione Scienza & Vita Pontremoli (Italia) gli ha intitolato un premio letterario;
il dottor Biscet è uno dei numerosi prigionieri politici cubani che accetterà solo un rilascio incondizionato dal carcere e non accetterà mai di andare in esilio forzato. Più di 50 ex prigionieri politici sono stati rilasciati e inviati in Spagna nei mesi di luglio-ottobre 2010, dopo che la Chiesa cattolica, in collaborazione con il Governo cubano, è riuscita ad offrire un salvacondotto per la loro libertà in cambio dell'esilio da Cuba. Molti dei passaporti di questi prigionieri politici e anche dei loro familiari (minori) sono stati stampati dal Governo cubano, con le parole: «uscita finale». Questi prigionieri politici non sono mai stati graziati del «crimine», che non hanno mai commesso e neppure le ingiuste condanne inflitte dai tribunali cubani gli sono state cancellate -:
se il Governo stia seguendo la situazione del dottor Biscet e degli altri prigionieri di coscienza del regime castrista, e se e quali iniziative possa e voglia assumere a livello internazionale per sostenere la campagna che chiede la liberazione del dottor Biscet e di quanti, come lui, a Cuba stanno lottando per l'affermazione dei diritti fondamentali in modo non violento e, per questo, stanno pagando in prima persona la repressione castrista.
(2-00932)
«Polledri, Grimoldi, Evangelisti, D'Antona, Pili, Mancuso, Di Cagno Abbrescia, Girlanda, Cavallotto, Crosio, Fucci, Goisis, Delfino, Capitanio Santolini, Migliori, Follegot, Rivolta, Vignali, Versace, Cazzola, Galati, Traversa, Armosino, Tortoli, Stradella, Tommaso Foti, Dell'Elce, Di Giuseppe, Vannucci, Di Vizia, Patarino, Divella, Negro, Bragantini, De Angelis, Favia, Fugatti, Bitonci».
(18 gennaio 2011)

Iniziative volte ad assicurare i servizi scolastici alla comunità italiana nella circoscrizione consolare di Stoccarda - 2-00934

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:
prendendo spunto da una decisa presa di posizione inviata all'ambasciatore d'Italia a Berlino da quattro consiglieri del Consiglio generale degli italiani all'estero eletti in Germania, il primo firmatario del presente atto aveva presentato un'interrogazione a risposta immediata (n. 5-03534), discussa il 5 ottobre 2010 in Commissione affari esteri e comunitari. L'interrogazione riguardava la situazione critica determinata dall'autorità consolare di Stoccarda sul fronte delle attività scolastiche italiane in quella circoscrizione consolare, la più grande d'Europa, come dimensione numerica, della comunità italiana residente nel Baden-Württemberg, come per altro risulta dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) del consolato stesso;
in sintesi, il primo firmatario del presente atto si rivolgeva al Ministro interpellato chiedendo se un console, in base ad una concezione discutibile della contabilità e a un'interpretazione particolaristica del suo ruolo, possa bloccare i servizi scolastici che lo Stato italiano eroga alla comunità italiana, innescando un processo distruttivo in un contesto contrassegnato, tra l'altro, da forti e perduranti difficoltà d'integrazione nel sistema scolastico locale da parte dei ragazzi italiani;
l'integrazione - nella sua più vasta accezione, non solo scolastica - è al centro di un serrato dibattito in Germania, a causa anche di discutibili prese di posizione come quelle del Primo Ministro bavarese Horst Seehofer o di Thilo Sarrazin con il suo bestseller dell'anno (Deutschland schafft sich ab, «La Germania si distrugge da sola»), posizioni che mettono in relazione l'appartenenza etnica e il successo del processo d'integrazione, per sostenere che vi sono immigrati «migliori e peggiori». Ricercatori e specialisti del settore, invece, dimostrano che i figli degli «immigrati più amati» dai tedeschi, gli italiani, presentano un grado di inserimento scolastico mediamente preoccupante e caratterizzato da insuccesso: la percentuale dei ragazzi confinati nella «scuola differenziale» (Forderschule o Sonderschule), o che frequentano la Hauptschule è consistente e in molti casi superiore a quella di altri gruppi etnici immigrati;
sempre nella sopracitata interrogazione a risposta immediata in Commissione, si paventava che il discutibile atteggiamento del console reggente potesse determinare il «blocco delle attività scolastiche italiane nella stessa circoscrizione, cioè dei corsi di lingua e cultura italiana per gli alunni italiani delle scuole locali e iniziative di sostegno ad altri alunni italiani purtroppo ancora inseriti nelle scuole differenziali, nonché per alunni con problemi di apprendimento (Sonderschule)»;
il console reggente ha addotto pretesti incomprensibili per escludere gli enti gestori che, con collaudata esperienza, hanno garantito, da oltre un decennio, i sopramenzionati servizi scolastici e sostituirli con un nuovo ente completamente tedesco (Lernerfolg), da lui voluto non si sa per quali finalità e, comunque, privo per quanto risulta agli interpellanti della minima esperienza organizzativa e didattica per gestire servizi e personale docente;
come si temeva, «l'interventismo» del console reggente ha determinato, nonostante le rassicurazioni fornite dal Governo in sede di risposta alla già citata interrogazione, il blocco dei corsi di lingua e cultura italiana nel Baden-Württemberg: il 10 gennaio 2011 circa 2000 scolari italiani non hanno potuto riprendere le lezioni. Il console reggente, inoltre, ha dato luogo a quello che agli interpellanti appare come uno stucchevole palleggiamento delle responsabilità per la situazione creatasi, tendente di fatto a scaricare le responsabilità stesse sulla competente direzione generale del Ministero degli affari esteri. Il console reggente, infatti, con un comunicato apparso il 5 gennaio 2011, pubblicato sul solo sito del consolato, fa sapere che «i corsi organizzati nel 2010 dall'Enaip potrebbero subire dei ritardi alla ripresa scolastica, in attesa che le decisioni del Ministero degli affari esteri circa la scelta dell'ente a cui affidarne l'organizzazione per il 2011 (...)». Naturalmente il console non comunica che il veto, il quale, a quanto consta agli interpellanti, sarebbe stato da lui posto sulle soluzioni alternative, proposte presumibilmente dall'ambasciata e dal Ministero degli affari esteri, ha impedito la ripresa delle attività scolastiche. Vi è da dire che in un Paese «normale», una siffatta gestione amministrativa avrebbe, ad avviso degli interpellanti, quanto meno comportato l'allontanamento e il richiamo in sede del console reggente;
tutto ciò vale evidentemente anche per i corsi di sostegno, bloccati fin dal mese di settembre 2010, per i quali il console reggente scrive che «potranno, per le stesse ragioni, subire un analogo ritardo nell'avvio preventivato»;
il console reggente non ha nemmeno «avvertito il bisogno» di inviare il comunicato agli insegnanti, agli organi di rappresentanza della comunità (Comites e Consiglio generale degli italiani all'estero), alle associazioni, ai patronati e ad altri, al fine di garantire la più vasta informazione sui ritardi che si sarebbero verificati;
la situazione creatasi a Stoccarda ha evidentemente allarmato le autorità scolastiche tedesche, tanto che se ne è parlato in una conferenza stampa e la stessa è approdata più volte sugli organi di informazione; sono apparsi numerosi articoli sulla stampa locale, unitamente a notizie radiofoniche e televisive, con notevole danno d'immagine per l'Italia e la sua «efficienza amministrativa», come si può ben intuire dai seguenti titoli: «L'insegnamento linguistico per gli italiani è in bilico - Sprachunterricht fü Italiener steht auf der Kippe» (sottotitolo: Il Console generale blocca i contributi agli Enti gestori - Gli insegnanti non possono essere retribuiti) oppure «La controversia tra gli italiani arriva fino a Roma - Der Streit der Italiener dringt bis nach Rom»;
giovedì 13 gennaio 2011 i genitori dei ragazzi rimasti senza i corsi hanno protestato davanti al consolato generale di Stoccarda; si tratta di una protesta che, ancora una volta, ha suscitato l'interesse dei media tedeschi, e si può ritenere che sia stata la prima di una serie di azioni di protesta -:
se il Ministro interpellato sia pienamente informato della situazione altamente critica esistente in questo momento a Stoccarda e del danno d'immagine che l'Italia sta subendo presso l'opinione pubblica e le istituzioni tedesche (Kultusministerium, in particolare) e quali misure intenda adottare per ripristinare al più presto le attività scolastiche dei corsi di lingua e cultura italiana e dei corsi di sostegno, considerando che anche nella ex-circoscrizione di Mannheim - affidata al consolato di Stoccarda nell'ambito della ristrutturazione della rete consolare - si profilano già varie criticità a causa di decisioni assunte dal console reggente senza la minima interlocuzione con gli organismi di rappresentanza della comunità italiana.
(2-00934)
«Narducci, Ghizzoni, Gozi, Amici, Barbi, Bobba, Boffa, Bressa, Marco Carra, Causi, Ceccuzzi, Corsini, D'Antoni, De Torre, Duilio, Froner, Graziano, Laratta, Lenzi, Lolli, Marchioni, Garofani, Cesario, Misiani, Nicolais, Oliverio, Mario Pepe (PD), Rosato, Rossa, Rugghia, Sbrollini, Soro, Federico Testa, Sposetti, Calearo Ciman, Lucà».
(18 gennaio 2011)

Iniziative del Governo in merito ai casi di Sakineh Mohammadi Ashtiani e Asia Bibi e nei confronti del Governo del Pakistan in relazione alla legge sulla blasfemia - 2-00938

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri degli affari esteri e per le pari opportunità, per sapere - premesso che:
nella risoluzione n. 6-00052, approvata quasi unanimemente dalla Camera dei deputati il 12 gennaio 2010, il Governo si impegna «a far valere con ogni forma di legittima pressione diplomatica ed economica il diritto alla libertà religiosa, in particolare dei cristiani e di altre minoranze perseguitate, laddove risulti minacciata o compressa per legge o per prassi sia direttamente dalle autorità di Governo sia attraverso un tacito assenso e l'impunità dei violenti» e anche «a richiedere in ambito internazionale di concerto con i partner dell'Unione europea la rimozione delle limitazioni dei diritti umani e, in particolare, della libertà religiosa, in quei Paesi dove vige la sharia, rafforzando il dialogo già esistente tra Unione europea e Stati islamici»;
tra i casi citati nella suddetta risoluzione compare quello della signora Asia Bibi, contadina e madre di famiglia, cittadina pachistana di religione cristiana, che è in carcere dal 2009 ed è stata condannata a morte per impiccagione da un tribunale del Punjab su denuncia di un imam con l'accusa di blasfemia, avendo essa difeso, secondo testimonianze concordi, la sua fede;
con una decisione, che gli interpellanti giudicano di grande sensibilità, è stata esposta a Roma sulla facciata di Galleria Colonna, palazzo di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'immagine della signora Sakineh Mohammadi Ashtiani, cittadina iraniana condannata a morte per lapidazione e impiccagione, a sostegno della quale la Camera dei deputati si era espressa concordemente con la mozione n. 1-00450 e successivamente, cedendo alle pressioni dell'opinione pubblica e alle proteste dei Governi, la pena della signora Sakineh, pur nell'incertezza delle ultime notizie, è stata commutata nella reclusione per dieci anni -:
se non ritengano opportuno, applicando la medesima sensibilità dimostrata nel caso della donna iraniana, esporre l'immagine di Asia Bibi fino all'auspicata risoluzione positiva del suo caso, nel frattempo segnalando alle autorità pachistane questa iniziativa umanitaria;
se il Governo sia a conoscenza di notizie certe circa la sospensione effettiva di entrambe le condanne a morte della signora Sakineh;
alla luce della legge sulla blasfemia vigente in Pakistan, quali passi abbiano fatto o intendano compiere presso il legittimo Governo di Islamabad, ricordando anche che in questo momento il Ministro per le minoranze religiose, ospite del Parlamento italiano nel mese di settembre 2010, il cristiano Shabaz Bhatti, che ha criticato spesso la legge sulla blasfemia, ha dichiarato (fonte: Asianews) di aver ricevuto «costantemente durante il caso di Asia Bibi minacce di morte» e di essere diventato «il bersaglio più alto» dei possibili assassini dopo l'omicidio di Salman Taseer, il governatore musulmano del Punjab freddato mortalmente da un fanatico per aver difeso Asia Bibi e preso posizione contro la legge sulla blasfemia.
(2-00938)
«Renato Farina, Angelucci, Lorenzin, Calabria, Mussolini, Pianetta, Centemero, Scalera, Aprea, Pili, Vella, Iannarilli, Nirenstein, Ceccacci Rubino, Iapicca, Saltamartini, Corsaro, Boniver, Corsini».
(24 gennaio 2011)

Iniziative del Governo in merito alla situazione politica in Albania - 2-00944

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:
la situazione politica in Albania negli ultimi giorni si è gravemente deteriorata, conducendo a gravi scontri di piazza a seguito delle manifestazioni organizzate dall'opposizione e concluse con il tragico bilancio di tre vittime civili, oltre a più di 50 feriti e 110 arresti;
un video acquisito dalla procura di Tirana dimostrerebbe le responsabilità di un membro della Guardia di Repubblica, appostato dentro la sede del Governo in quel momento sotto assedio dei dimostranti, nell'uccisione di almeno uno dei tre civili, mentre, al contrario, il Presidente albanese Berisha e le autorità di polizia negano qualsiasi addebito e rivolgono la medesima accusa contro gli stessi manifestanti, che alcuni video mostrano armati nel corso della protesta;
la tensione politica e sociale nel Paese ha raggiunto livelli di guardia con il leader dell'opposizione e sindaco di Tirana, Edi Rama, che accusa Governo e forze dell'ordine di un uso eccessivo della violenza, chiede le dimissioni di Berisha e le elezioni anticipate e il Presidente in carica che grida al golpe e minaccia «punizioni esemplari» al capo dell'opposizione nel caso tentasse di organizzare nuove proteste per sovvertire l'attuale situazione politica;
in questo clima di accuse reciproche e di contrapposizione sempre prossima alla violenza sono annunciate manifestazioni dell'opposizione a Tirana per venerdì 27 gennaio 2011 e della maggioranza che sostiene Berisha per il giorno di sabato 28 gennaio 2011;
la tensione di questi giorni è il culmine di una contrapposizione iniziata subito dopo le elezioni politiche del 2009 che riportarono Sali Berisha al potere, elezioni contestatissime da parte dell'opposizione per «gravi manipolazioni» e giudicate «non all'altezza dei massimi standard internazionali» dagli osservatori indipendenti, una conflittualità che non ha accennato a diminuire negli anni successivi neanche dopo il tentativo di mediazione del Consiglio d'Europa e della stessa Commissione europea e che si è riaccesa a seguito dello scandalo che ha coinvolto il Vice Premier Ilir Meta per una vicenda di favori e tangenti su appalti;
le reazioni della comunità internazionale di fronte ai gravissimi scontri e alle vittime civili è stata di forte preoccupazione ed è stata, soprattutto, volta ad abbassare i toni dello scontro, condannare il ricorso alla violenza, riportare al dialogo costruttivo le parti, con la richiesta di astenersi da ulteriori provocazioni e dare una dimostrazione di «maturità e responsabilità politica per trovare una soluzione che sia all'altezza delle aspettative europee», nelle parole del Commissario europeo all'allargamento Stefan Fuele, anche in considerazione dello status dell'Albania di potenziale candidato all'ingresso nell'Unione europea;
con una dichiarazione del 24 gennaio 2011, resa dalla propria portavoce, la Commissione europea si è poi dichiarata favorevole al principio di un'«inchiesta inclusiva e completa in Albania, che unisca e coinvolga Governo e opposizione» sugli scontri di piazza avvenuti a Tirana;
il ruolo dell'Italia, primo partner commerciale dell'Albania con una radicata presenza di imprese italiane e una parte cospicua del prodotto interno lordo del Paese balcanico legata alle rimesse degli immigrati albanesi in Italia, è in questo contesto di enorme rilievo, tanto che sia il Presidente Berisha sia il leader dell'opposizione Edy Rama si sono appellati a un ruolo attivo del nostro Paese;
il Ministro Frattini, nelle sue dichiarazioni, ha ricordato che l'Italia sta dalla parte dell'Albania e della sua ambizione europea e ha sottolineato la valutazione di «correttezza» delle ultime elezioni democratiche albanesi, l'invito all'opposizione ad abbassare i toni, la condanna della violenza, il sostegno all'indagine della procura generale dell'Albania sui tragici fatti conseguenti alle manifestazioni di venerdì 21 gennaio 2011 -:
quali siano le valutazioni del Governo sulla situazione albanese e quale iniziativa politico-diplomatica abbia intrapreso o intenda intraprendere per assolvere ad un proficuo ruolo di mediazione tra le parti, capace di esercitare un'influenza politica determinante, al fine di riportare nell'alveo di un confronto politico costruttivo la contrapposizione tra Governo e opposizione albanese.
(2-00944)
«Franceschini, Maran, Tempestini, Barbi, Colombo, Corsini, Losacco, Narducci, Pistelli, Porta».
(25 gennaio 2011)

Tempi e modalità di attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca - 2-00935

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della giustizia e per le politiche europee, per sapere - premesso che:
l'articolo 50 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008 - ha fissato principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa volta a dare attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca dei proventi del reato, il cui termine di attuazione era stato fissato al 24 novembre 2008;
la decisione quadro mira a realizzare un efficace e uniforme contrasto sul territorio europeo della formazione dei profitti economici della criminalità organizzata ed ha per oggetto il riconoscimento e l'esecuzione immediata delle decisioni di confisca emesse dalle autorità competenti di altri Paesi dell'Unione europea. La sua attuazione assume una particolare rilevanza e richiama il nostro Paese a regolare, in coerenza con la decisione quadro, aspetti importanti in materia di confisca di beni e proventi di attività illecite e mafiose. Il necessario adeguamento riguarda la regolazione dei rapporti fra gli Stati, l'individuazione delle autorità competenti necessarie a regolare le richieste e le decisioni di confisca e la verifica della doppia incriminabilità nel rispetto del principio ne bis in idem, nonché la definizione di modalità operative atte ad applicare il principio di reciproco riconoscimento delle decisioni e delle esecuzioni di confisca fra gli Stati membri;
il termine previsto dalla legge comunitaria 2008 per l'esercizio della delega è trascorso senza che sia stato adottato il necessario decreto legislativo;
di fronte allo scadere del termine per l'esercizio della delega legislativa, il Governo non si è poi attivato in nessun modo per evitare la mancata attuazione della decisione quadro. Infatti, non è stata inserita alcuna disposizione nell'ambito del disegno di legge comunitaria 2010 (Atto Senato n. 2322, ancora in corso di esame al Senato della Repubblica), mentre sarebbe stata auspicabile una nuova previsione di delega per l'attuazione della suddetta decisione quadro;
anche se le norme delle decisioni quadro, a differenza delle direttive, non sono vincolanti è necessario che il nostro Paese dia immediata e definitiva attuazione della decisione quadro in materia di confisca, al fine di evitare che tra le diverse autorità giudiziarie possano insorgere difficoltà sul piano operativo e questioni relative al reciproco riconoscimento in ordine alle decisioni di confisca. La mancanza di una normativa di attuazione e di un coordinamento delle disposizioni già vigenti a livello nazionale con quelle contenute nella decisione quadro può rendere difficoltosa una collaborazione fra le nostre autorità giudiziarie e quelle degli altri Stati membri e pregiudicare un'efficace azione di contrasto del crimine transfrontaliero, un'azione che proprio nell'esecuzione senza ulteriori formalità della confisca dei proventi acquisiti illecitamente e nell'aggressione dei patrimoni mafiosi a livello transnazionale rinviene uno strumento di contrasto fondamentale e insostituibile;
la Commissione europea, chiamata a controllare l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI e la sua osservanza da parte degli Stati membri, in una relazione del febbraio 2010 e in una comunicazione dell'agosto 2010, ha invitato i Paesi che non hanno ancora implementato la legislazione a provvedere in tal senso, mettendo in luce come uno scarso livello di attuazione della normativa contenuta nella decisione quadro, unitamente alla permanenza di ostacoli burocratici, impedisca il riconoscimento e la fiducia fra gli Stati;
occorre evitare che, proprio in un momento di grave crisi economico-finanziaria, gli Stati membri si lascino sfuggire miliardi di euro provenienti da attività illecite, non dotandosi appieno di uno strumento concordato anni fa dagli Stati membri al fine di contrastare il crimine transfrontaliero, mediante l'adozione della suddetta decisione quadro 2006/783/GAI -:
quali iniziative normative i Ministri interpellati intendano adottare, al fine di dare urgentemente attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, che prevede la regolazione delle misure di confisca dei proventi del reato in modo uniforme sul territorio europeo.
(2-00935)
«Garavini, Agostini, Albonetti, Argentin, Bachelet, Boccia, Calvisi, Carella, Colaninno, Cuomo, Fassino, Fedi, Fiorio, Genovese, Giacomelli, Marchi, Marchignoli, Pierdomenico Martino, Mastromauro, Morassut, Peluffo, Pollastrini, Sani, Sarubbi, Scarpetti, Tullo, Livia Turco, Villecco Calipari, Zucchi, Lo Moro, Giulietti, Fogliardi».
(19 gennaio 2011)

Orientamenti del Governo in ordine al recepimento della normativa europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - 2-00926

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le politiche europee, per sapere - premesso che:
il 20 ottobre 2010 il Parlamento europeo ha approvato, a larga maggioranza, la risoluzione legislativa dell'onorevole Barbara Weiler sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento;
se non diversamente concordato dalle parti, la direttiva fissa a trenta giorni il limite massimo per il pagamento di fatture relative a forniture di beni e servizi, sia nei rapporti tra soggetti privati, sia nei casi in cui il committente è un ente pubblico;
i termini potranno essere estesi, nel caso di transazione tra privati, a sessanta giorni, previo accordo tra le parti e purché non risulti gravemente iniquo per il creditore;
nel caso di una transazione coinvolgente un ente pubblico, gli Stati membri si impegnano ad assicurare che il termine dei pagamenti possa essere esteso oltre i trenta giorni solamente in circostanze oggettivamente giustificate dalla natura particolare del contratto e, in ogni caso, non oltre i sessanta giorni;
nel caso di enti pubblici di assistenza sanitaria, gli Stati membri potranno prorogare i termini fino a sessanta giorni;
qualora i termini di pagamento non dovessero essere rispettati, il creditore avrà diritto agli interessi di mora pari all'8 per cento e a un importo forfettario per le spese di recupero, senza che sia necessario un sollecito;
il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è di due anni dall'approvazione;
in Italia, la problematica del ritardo nei pagamenti, e in particolare dei ritardi accumulati dallo Stato nei confronti dei suoi creditori, ha assunto da tempo dimensioni preoccupanti, poiché il termine medio dei pagamenti da parte degli enti pubblici è di 186 giorni, a fronte di una media europea di 63 giorni;
i ritardi nei pagamenti assumono particolare rilevanza in una fase di crisi economica come quella attuale e in un tessuto produttivo in cui predominano le imprese di piccole e medie dimensioni, poco capitalizzate e, quindi, mal disposte a fronteggiare continui ritardi nei pagamenti delle loro prestazioni;
una misura di tale natura rappresenterebbe, inoltre, un'esigenza di imprescindibile equità nei confronti dei tanti prestatori d'opera che, con funzioni di collaborazione, consulenza o altre forme autonome, svolgono prestazioni lavorative per le quali si vedono corrispondere la relativa retribuzione con ritardi inaccettabili -:
quali iniziative i Ministri interpellati intendano assumere, alla luce della possibile emanazione entro termini molto rapidi della suddetta direttiva, per assicurarne non solo il tempestivo recepimento nell'ordinamento italiano, ma anche per garantire che gli organi dello Stato ottemperino tempestivamente agli obblighi da essa derivanti.
(2-00926)
«Mosca, Vaccaro, Ginefra, Garavini, Miglioli, Santagata, Lovelli, Damiano, Baretta, Losacco, Pedoto, Verini, Bordo, Picierno, Cardinale, Antonino Russo, Ghizzoni, Pes, D'Antona, Bossa, Murer, De Biasi, Gatti, Recchia, Strizzolo, Madia, Fiano, Veltroni, Zampa, De Micheli, Levi, Vico, Lulli, Schirru, Melis, Touadi, Sanga, Piccolo, Rampi, Gnecchi, Migliavacca, Rubinato, Beltrandi».
(13 gennaio 2011)

Iniziative per assicurare la ricezione dei programmi Rai nei territori del Veneto orientale e del Friuli Venezia-Giulia - 2-00914

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
il recente passaggio al digitale terrestre ha comportato notevoli disagi nei territori del Veneto orientale e del confinante Friuli Venezia Giulia e oggi, a più di 40 giorni dal suo avvio, si contano a centinaia di migliaia gli utenti che non sono in grado di vedere le trasmissioni di Rai 1, Rai 2, Rai 3 e nel Veneto orientale moltissimi non riescono a vedere il Tg3 Veneto;
al momento, da dichiarazioni fatte sulla stampa dai responsabili di Rai Way, l'unica soluzione possibile per i cittadini pare sia quella di modificare a spese proprie l'impianto dell'antenna;
al contrario, sarebbe stato sufficiente che il piano delle frequenze per il Veneto orientale, tenendo conto della situazione antennistica locale, rimanesse in banda 5 uhf da Piancavallo o canale 22 da Udine o Canale 7 (f) sempre da Udine, permettendo a tutti di ricevere i canali Rai, senza alcun aggravio di costi e senza nessun intervento all'antenna;
inoltre, sarebbe stato sufficiente fare un ponte radio tra Monte Venda e Piancavallo per irradiare il Tgr Veneto in tutto il Veneto orientale, mentre ora gli utenti sono costretti a vedere il Tgr Friuli;
l'onere per la realizzazione del ponte radio è stimata in circa 200.000 euro, ma né la regione Veneto, né la Rai intendono affrontare tale spesa perché è troppo esigua la popolazione che ne beneficerebbe;
non si è fatta adeguata informazione, affermando da parte della Rai che non serviva cambiare le antenne, mentre i tecnici antennisti già da mesi affermavano il contrario;
si parla di un periodo di 6 mesi di sperimentazione;
vengono privati centinaia di migliaia di cittadini del diritto ad essere informati e, nel caso del Tg3 Veneto, di un organo di informazione fondamentale e tempestivo in occasione di eventi calamitosi, come dimostrato dalla recente alluvione in Veneto;
nulla si sa delle frequenze rimaste libere a disposizione della Rai, oltre al già citato Canale 7 di Udine, tenendo conto che i criteri adottati nella scelta di fatto hanno penalizzato solo il servizio pubblico;
moltissime segnalazioni su problemi analoghi arrivano da altre parti del Veneto, dal Friuli Venezia Giulia e dall'Emilia-Romagna;
nulla si sa delle modalità con le quali sono stati spesi i 33 milioni di euro dati dal Ministro Gentiloni a Rai Way per il passaggio al digitale terrestre nel luglio 2007, che erano un anticipo dei 145 milioni di euro previsti per l'adeguamento delle proprie strutture e che avrebbero potuto essere utilizzati in questo caso a vantaggio dei cittadini;
si continua a chiamare canone in tutte le documentazioni ministeriali quella che invece è una tassa di possesso, senza avere poi l'obbligo di fornire e garantire la visione dei canali radiotelevisivi, e sarebbe necessario adeguare anche la normativa tributaria in materia;
proprio per questo il cittadino utente, in casi di contenzioso come in questo, non sa se rivolgersi all'erogatore del servizio e, cioè, la Rai o al Ministero competente -:
quali iniziative intenda assumere il Ministro interpellato al fine di tutelare i cittadini, privati di un servizio per il quale già pagavano e pagano il canone;
se non ritenga necessario, come gli interpellanti auspicano, adottare iniziative per il rimborso delle spese sostenute dai cittadini per adeguare il proprio impianto antennistico, risolvendo nel contempo il problema della visione del Tg3 Veneto nel Veneto orientale, e se, in attesa di provvedimenti di risarcimento, non ritenga di assumere iniziative per congelare il pagamento del canone per il 2011, individuando le forme che riterrà più opportune per evitare abusi;
quale sia con esattezza il numero dei cittadini che lamentano il disservizio e quali siano le modalità con le quali la Rai ha speso le risorse assegnate dall'allora Ministro Gentiloni.
(2-00914)
«Viola, Martella, Murer, Baretta, Rubinato, Naccarato, Velo, Meta, Fogliardi, Tempestini, Benamati, Braga, Strizzolo, Maran, Realacci, Margiotta, Levi, Tenaglia, Lulli, Fioroni, Pedoto, Bratti, Zaccaria, Iannuzzi, Pompili, Miotto, Grassi, D'Incecco, Zampa, Vannucci, Gentiloni Silveri, Gasbarra, Dal Moro».
(11 gennaio 2011)