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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 16 febbraio 2011

TESTO AGGIORNATO AL 17 FEBBRAIO 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 febbraio 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mura, Leoluca Orlando, Palumbo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fallica, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mura, Leoluca Orlando, Palumbo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vitali, Vito, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 febbraio 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
VIOLA: «Destinazione, per gli anni 2011 e 2012, di una quota dei proventi dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici alla regione Veneto per l'indennizzo dei danni provocati dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2010» (4076);
MOTTA: «Modifica all'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di salvaguardia dei rapporti tra il minore affidato e la famiglia affidataria» (4077);
CAMBURSANO ed altri: «Istituzione del Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e disposizioni in materia di cessione dei relativi crediti alla Cassa depositi e prestiti» (4078);
NASTRI: «Agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina» (4079);
DI PIETRO: «Modifica all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la disciplina delle concessioni e delle licenze in materia di giochi e scommesse» (4080);
MARIO PEPE (IR): «Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e altre disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari» (4081);
BUCCHINO: «Modifica all'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimborso dei contributi previdenziali versati dai lavoratori extracomunitari che rimpatriano senza avere maturato il diritto alle relative prestazioni» (4082);
LAURA MOLTENI: «Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica» (4083);
CICU: «Modifica all'articolo 635 e introduzione dell'articolo 635-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate» (4084);
POLLEDRI ed altri: «Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi» (4085).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge QUARTIANI ed altri: «Disposizioni per l'utilizzazione dei terreni di montagna abbandonati» (320) è stata successivamente sottoscritta dai deputati D'Incecco e Sanga.

La proposta di legge QUARTIANI ed altri: «Legge per la montagna» (321) è stata successivamente sottoscritta dal deputato D'Incecco.

La proposta di legge QUARTIANI ed altri: «Disposizioni in favore dei territori di montagna» (2007) è stata successivamente sottoscritta dai deputati D'Incecco e Sanga.

La proposta di legge DI CENTA ed altri: «Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti» (4019) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cirielli e Zamparutti.

Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato Tidei ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
D'ANTONA ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato» (657).

Trasmissione dal Senato.

In data 16 febbraio 2011 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 2518. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie» (approvato dal Senato) (4086).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
CORSINI ed altri: «Istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» (4004) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), III, IV, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VI Commissione (Finanze):
MARCHIONI e NARDUCCI: «Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri» (4006) Parere delle Commissioni I, III, V e XI.

VII Commissione (Cultura):
SARDELLI ed altri: «Disposizione concernente l'inizio dell'anno scolastico per le scuole pubbliche di ogni ordine e grado» (4062) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
LUPI e CARLUCCI: «Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223, per favorire la ricollocazione professionale dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione collettiva del personale o interessati da licenziamento individuale per motivi connessi all'organizzazione e alla produzione dell'impresa» (3914) Parere delle Commissioni I, II, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato con lettera in data 11 febbraio 2011, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
risoluzione della 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (COM(2010)624 definitivo) (atto Senato doc. XVIII, n. 77), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 11a Commissione (Lavoro) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (COM(2010)794 definitivo) (atto Senato doc. XVIII, n. 78), che è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 9 febbraio 2011, sentenza n. 35 del 7-9 febbraio 2011 (doc. VII, n. 563), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge della regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 2, lettera q), e 4, della legge della regione Basilicata n. 41 del 2009, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 11, comma 1, lettera d), 19, con l'allegato A, 20, 21, con l'allegato E, e 22, con l'allegato D, della legge della regione Basilicata n. 41 del 2009, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26 della legge della regione Basilicata n. 41 del 2009, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

con lettera in data 9 febbraio 2011, sentenza n. 36 del 7-9 febbraio 2011 (doc. VII, n. 564), con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3 della legge della regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6, recante «Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)»;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della medesima legge della regione Puglia n. 6 del 2010, sollevata, in riferimento all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

con lettera in data 9 febbraio 2011, sentenza n. 40 del 7-9 febbraio 2011 (doc. VII, n. 566), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), così come modificato dall'articolo 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della regione - Legge finanziaria 2010);
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2006, così come modificato dall'articolo 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale n. 24 del 2009, promossa, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla XII Commissione permanente (Affari sociali);

con lettera in data 9 febbraio 2011, sentenza n. 41 del 7-9 febbraio 2011 (doc. VII, n. 567), con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);

con lettera in data 11 febbraio 2011, sentenza n. 42 del 7-11 febbraio 2011 (doc. VII, n. 568), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 40, della legge della regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della regione Puglia):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

con lettera in data 11 febbraio 2011, sentenza n. 43 del 7-11 febbraio 2011 (doc. VII, n. 569), con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 13, comma 3, 20, comma 3, e 22, commi 3 e 4, della legge della regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, commi 1, 3, 5, 6 e 7, della stessa legge della regione Umbria n. 3 del 2010, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettere e) ed l), e terzo, della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 2, 15, commi 2 e 4, 16, 19, comma 1, e 28, della medesima legge regionale, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo comma, della Costituzione:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);

con lettera in data 11 febbraio 2011, sentenza n. 44 del 7-11 febbraio 2011 (doc. VII, n. 570), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 12, ultima parte, della legge della regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 16, della legge della regione Campania n. 2 del 2010, limitatamente ai territori compresi nei parchi statali e regionali;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 25, primo periodo, della legge della regione Campania n. 2 del 2010:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);

con lettera in data 11 febbraio 2011, sentenza n. 45 del 7-11 febbraio 2011 (doc. VII, n. 571), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge della regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3 (Norme relative al sistema di elezione del presidente della giunta regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), e dell'articolo 1 della legge della regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge della regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3), promossa, in riferimento all'articolo 5, primo comma, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni), dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

con lettera in data 11 febbraio 2011, sentenza n. 46 del 7-11 febbraio 2011 (doc. VII, n. 572), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l'amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere:
alla IX Commissione permanente (Trasporti).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 37 del 7-9 febbraio 2011 (doc. VII, n. 565) con la quale:
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità dell'articolo 1, commi 681 e 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 81, 97, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la regione Lombardia:
alla V Commissione permanente (Bilancio);

sentenza n. 47 del 7-11 febbraio 2011 (doc. VII, n. 573) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 155-quater, 2652 e 2653 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30 e 31, della Costituzione, dal tribunale ordinario di Napoli:
alla II Commissione permanente (Giustizia);

sentenza n. 48 del 7-11 febbraio 2011 (doc. VII, n. 574) con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge della regione Marche novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione) sollevate, in relazione agli articoli 3, 15, 21, 41 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della regione Marche:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);

sentenza n. 49 del 7-11 febbraio 2011 (doc. VII, n. 575) con la quale:
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, con legge 17 ottobre 2003, n. 280, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione:
alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 15 febbraio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Venezia, per gli esercizi dal 2007 al 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 283).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettere del 7 e dell'8 febbraio 2011, ha trasmesso nove note relative all'attuazione data agli ordini del giorno GIDONI n. 9/3638/4, in materia di recupero e valorizzazione dei siti della memoria, LA FORGIA n. 9/3638/138, riguardante l'ammodernamento e il rinnovamento degli stabilimenti militari e degli arsenali, MIGLIAVACCA n. 9/3638/140, concernente iniziative per migliorare l'assistenza psicologica al personale delle Forze armate, con particolare riferimento alle situazioni di «disturbo post-traumatico da stress», accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2010 e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno ROSATO n. 9/3638/135, concernente il problema della previdenza complementare per il personale del comparto sicurezza e difesa, CIRIELLO n. 9/3638/143, riguardante la valorizzazione delle competenze e delle professionalità della sanità militare nell'ambito di un rapporto più organico con il Servizio sanitario nazionale, PARISI n. 9/3638/145, concernente iniziative volte ad assicurare un congruo finanziamento del Fondo per le missioni internazionali, accolti dal Governo sempre nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2010, MOGHERINI REBESANI ed altri n. 9/3610-A/2, concernente iniziative finalizzate ad assicurare l'effettiva operatività della missione UNAMID (United Nations - African Union Mission in Darfur), accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 luglio 2010, FRANCESCHINI ed altri n. 9/3610-A/4, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante la partecipazione italiana all'azione di stabilizzazione dell'Afghanistan, MOGHERINI REBESANI ed altri n. 9/3016/5, riguardante il rafforzamento delle iniziative diplomatiche a sostegno delle missioni internazionali, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2009.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera dell'8 febbraio 2011, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno PINI n. 9/3638/345, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2010, concernente l'istituzione di un fondo da destinare esclusivamente al completamento del passaggio di alcuni comuni dalla provincia di Pesaro e Urbino e dalla regione Marche alla provincia di Rimini e alla regione Emilia-Romagna.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 11 e 14 febbraio 2011, ha trasmesso le relazioni, aggiornate rispettivamente ai mesi di gennaio e febbraio 2010, sul monitoraggio degli incassi e dei pagamenti del bilancio dello Stato e delle spese aventi impatto diretto sul conto delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2010.
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 15 febbraio 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (COM(2011)69 definitivo), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettere in data 21 gennaio 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14:
della conferma dell'avvocato Pasqualino Lorenzo Federici a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara;
della conferma del dottor Aldo Cosentino a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre;
della nomina del dottor Silvio Vetrano a sub commissario dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di un parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro della difesa, con lettera in data 10 febbraio 2011, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del contrammiraglio in ausiliaria Piero Vatteroni a vicepresidente della Lega navale italiana (108).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamenta, alla IV Commissione (Difesa).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 febbraio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera f), e 2, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali (331).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 aprile 2011. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 18 marzo 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: BRUGGER E ZELLER; QUARTIANI ED ALTRI; QUARTIANI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI, QUARTIANI ED ALTRI, BARBIERI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA: DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI TERRITORI DI MONTAGNA (A.C. 41-320-321-605-2007-2115-2932-A)

A.C. 41-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti della Commissione 1.100, 2.100, 3.100, 3.101, 4.100, 7.100 e 10.100.

A.C. 41-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità).

1. Ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, le finalità della presente legge sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 2, a garanzia di un'adeguata qualità della vita dei soggetti residenti e, in particolare, dei nuclei familiari, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni.
2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.
3. L'attuazione delle misure previste dalla presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nelle sedi dell'Unione europea l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all'introduzione di una definizione europea di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Finalità).

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: europea di tali territori fino alla fine del comma con le seguenti: comune di tali territori nell'ambito dell'Unione europea, che tenga conto delle peculiarità di detti territori nei diversi Stati membri.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 41-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Comuni montani svantaggiati).

1. Ai soli fini dell'articolo 3, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definiti i criteri per l'individuazione dei comuni montani svantaggiati.
2. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del rispettivo territorio montano.
3. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, il decreto assicura, in particolare, il riconoscimento, come comuni montani svantaggiati, dei comuni caratterizzati alternativamente da:
a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare;
b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.

4. Per i comuni situati nelle regioni alpine le soglie di 400 metri di altitudine sul livello del mare di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono elevate a 500 metri.
5. Ai fini dell'individuazione come comune montano svantaggiato è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: assicura, in particolare, il con le seguenti: provvede al.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera a), sostituire le parole: della superficie con le seguenti: del territorio;
lettera b), sostituire le parole: della superficie con le seguenti: del territorio;
al comma 5, sostituire la parola: fragilità con le seguenti: presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico.
2. 100.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 400 metri con le seguenti: 500 metri.

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 400 metri con le seguenti: 500 metri;
al comma 4:
sostituire le parole:
400 metri con le seguenti: 500 metri;
sostituire le parole:
500 metri con le seguenti: 600 metri.
2. 10. Borghesi, Cambursano, Piffari.

A.C. 41-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Progetti per lo sviluppo dei comuni montani svantaggiati).

1. A decorrere dall'anno 2011, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani svantaggiati, con una dotazione pari a 6.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2011 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 3.
2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere da parte delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento in favore dei comuni montani svantaggiati, come individuati ai sensi dell'articolo 2, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:
a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;
d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l'agricoltura di montagna;
e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;
f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;
g) interventi per la salvaguardia del prato pascolo.

4. Hanno priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 3, i progetti presentati dai comuni montani svantaggiati ove si registrano carenze dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Progetti per lo sviluppo dei comuni montani svantaggiati).

Al comma 1, sostituire la parola: finanziamento con la seguente: cofinanziamento.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il decreto di cui al comma 2 tiene conto altresì dell'entità del cofinanziamento offerto dalla Regione proponente l'intervento. Il finanziamento è revocato e le relative somme riaffluiscono al Fondo di cui al comma 1, qualora la Regione non lo impegni, assieme alla propria quota, entro l'esercizio successivo a quello di assegnazione.
3. 12. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: energetiche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), sostituire le parole: delle biomasse con le seguenti: della biomassa vegetale.
3. 11. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole:, in generale,
3. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis)
rimboschimenti e valorizzazione del patrimonio forestale, nonché interventi di sostegno e tutoraggio a soggetti, anche pubblici, interessati ai benefici derivanti dall'iscrizione di aree boschive nel Registro nazionale dei serbatoi di carbonio;
3. 13. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: del prato con le seguenti: dei prati destinati a.
3. 101. La Commissione.
(Approvato)

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono ripartiti per il 50 per cento ai progetti presentati dai comuni montani svantaggiati ove si registrano carenze dei servizi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, per il 25 per cento ai progetti di cui alle lettere c) ed f), per il restante 25 per cento ai progetti di cui alle lettere d), e) e g).
3. 14. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e i progetti presentati dalle unioni di comuni montani che complessivamente superano i 5.000 abitanti.
3. 10. Borghesi, Cambursano, Piffari.
(Approvato)

A.C. 41-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Lavori pubblici).

1. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
«7-ter. Per i comuni montani il limite massimo di importo previsto dal comma 7-bis è pari a 1 milione di euro. Per i lavori di cui al presente comma, l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 entro sette giorni dall'aggiudicazione definitiva e contiene, oltre all'indicazione dell'impresa aggiudicataria, l'indicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato offerte».

2. Nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, la realizzazione di opere a carattere complesso e infrastrutturale, per i comuni montani, può essere finanziata, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. L'autorizzazione di cui al primo periodo è subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle obbligazioni di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: opere a carattere complesso e infrastrutturale con le seguenti: opere infrastrutturali.
4. 100.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: L'autorizzazione di cui al primo periodo aggiungere le seguenti: deve essere richiesta per ogni singola emissione di titoli di debito ed.
4. 10. Borghesi, Cambursano, Piffari.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: L'autorizzazione di cui al primo periodo aggiungere le seguenti: deve essere richiesta per ogni singola opera di cui al primo periodo.
4. 10.(Testo modificato nel corso della seduta)Borghesi, Cambursano, Piffari.
(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.
4. 11. Borghesi, Cambursano, Piffari.
(Approvato)

A.C. 41-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Regime fiscale applicabile agli sci club e alle sezioni del CAI).

1. Il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, si applica anche agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali e alle sezioni del Club alpino italiano.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;
b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Interventi in favore dell'associazionismo sociale.
5. 10. Barbieri.

A.C. 41-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano).

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Soccorso alpino valdostano/Secours alpin valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini della presente legge e del rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione»;
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Attività del CNSAS). - 1. Il CNSAS opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali»;
c) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) scuola nazionale tecnici di soccorso speleo subacqueo»;
d) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) tecnico di soccorso speleo subacqueo;
i-ter) tecnico di disostruzione;
i-quater) tecnico di centrale operativa».

2. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui all'articolo 3.

A.C. 41-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Certificazione di ecocompatibilità).

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, è istituita la certificazione di ecocompatibilità che attesta la provenienza della materia prima legno.
2. La certificazione di ecocompatibilità può essere applicata a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, compresi la carta e i mobili.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce con proprio regolamento le modalità per il rilascio e per l'uso della certificazione di cui al presente articolo. Lo schema di regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il regolamento può comunque essere adottato.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

Al comma 2, sostituire le parole: di derivazione del con le seguenti: derivanti dal.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: alimentari e forestali aggiungere le seguenti:, nel rispetto delle competenze ad esso riconosciute a legislazione vigente.
7. 100.La Commissione.
(Approvato)

A.C. 41-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Usi civici in montagna).

1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

A.C. 41-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Rifugi di montagna).

1. Ai fini del presente articolo, sono considerati rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i requisiti dei rifugi di montagna, nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento delle strutture anche in deroga al testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Gli immobili di proprietà statale e quelli trasferiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in uso come rifugi di montagna, non possono essere oggetto di procedure di dismissione o di cartolarizzazione. Restano salvi gli effetti delle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali rifugi possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.
4. Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

Al comma 2, sostituire le parole: dei rifugi di montagna, nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento con le seguenti: minimi dei rifugi di montagna per quanto concerne i locali di cucina e quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui.
9. 10. Borghesi, Cambursano, Piffari.

Al comma 2, sostituire le parole: dei rifugi di montagna, nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento delle strutture con le seguenti: minimi dei rifugi di montagna di cui al comma 1, individuando, in particolare, le caratteristiche e le qualità dei locali destinati alla cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità dei relativi scarichi e impianti di smaltimento dei reflui e dopo le parole: n. 283 e aggiungere le seguenti:, qualora risulti necessario ai fini dell'attuazione del presente comma.
9. 10.(Testo modificato nel corso della seduta)Borghesi, Cambursano, Piffari.
(Approvato)

A.C. 41-A - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Guide alpine e maestri di sci).

1. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

Al comma 1, dopo le parole: e la prevenzione aggiungere le seguenti: degli incidenti.
10. 100.La Commissione.
(Approvato)

A.C. 41-A - Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 1994, e successive modificazioni».

A.C. 41-A - Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A.C. 41-A - Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Disposizione transitoria).

1. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 può essere adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

A.C. 41-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
sono pienamente condivisibili le finalità, contenute nel testo unificato delle proposte di legge in esame, di salvaguardia e valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 2, a garanzia di un'adeguata qualità della vita dei soggetti residenti e, in particolare, dei nuclei familiari, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni;
i comuni montani scontano un grave ritardo nel processo di diffusione dell'internet veloce;
l'accesso alla banda larga rappresenta oggi un elemento essenziale per lo sviluppo e la competitività del Paese, un servizio universale che deve essere reso disponibile per tutti i cittadini a prescindere dalla loro ubicazione geografica e ad un costo ragionevole;
l'internet veloce è strumento indispensabile alle imprese, ai singoli cittadini ed ai servizi pubblici come scuole ed ospedali;
non è ipotizzabile superare quel processo di desertificazione sociale in atto da anni, e oggetto del presente intervento normativo, prescindendo dal riconoscere ai comuni montani, e ai loro residenti, quelle opportunità legate all'utilizzo di tecnologie e strumenti innovativi rispondenti alle attese e alle esigenze delle aziende, delle amministrazioni pubbliche e dei singoli cittadini chiamati a vivere e ad operare in queste aree,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, con un successivo provvedimento, tra gli interventi da finanziare attraverso il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani svantaggiati anche quelli volti a riconoscere a detti comuni la possibilità di accedere all'internet veloce mediante gli strumenti e le tecnologie meglio adattabili alle particolari caratteristiche territoriali dei comuni in oggetto.
9/41-A/1. Boffa, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
esiste la comune volontà di aiutare i territori di montagna;
a tutela del territorio vi sono amministrazioni comunali di piccole o piccolissime dimensioni, progressivamente abbandonate negli ultimi decenni dai propri abitanti e sempre più in difficoltà a soddisfare i bisogni primari delle proprie amministrazioni per carenza di fondi ed insufficienti strutture;
è stata richiesta la soppressione o la riduzione delle comunità montane che in parte potevano affrontare tali problematiche;
appare urgente il problema dell'unione volontaria dei comuni, nel rispetto della volontà delle singole comunità, ma anche di necessarie misure di razionalizzazione della spesa pubblica in rapporto ai servizi prestati ai cittadini,

impegna il Governo:

a favorire l'accorpamento dei comuni di montagna, là ove richiesto dalla popolazione locale, nelle forme progressive più opportune, nell'ottica dell'ottimizzazione dei servizi prestati in rapporto alla spesa pubblica;
a predisporre, a tal fine, disponibilità economiche adeguate a questo progetto di razionalizzazione amministrativa, valutando - di concerto con le regioni e le comunità locali - quali possano essere le singole formulazioni ed articolazioni amministrative più favorevoli per il mantenimento di un adeguato presidio della montagna da parte di popolazioni che spesso vedono ridursi in maniera drammatica quei servizi primari (scuole elementari, poste, parrocchie, sportelli pubblici) che pur devono essere forniti, pena lo spopolamento complessivo delle montagne italiane.
9/41-A/2. Zacchera, Torrisi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone misure in merito alla salvaguardia e alla valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, a garanzia di un'adeguata qualità della vita dei soggetti residenti e, in particolare, dei nuclei familiari;
l'intento del provvedimento in esame è quello di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni;
il testo unificato rappresenta un'apprezzabile iniziativa legislativa volta ad incentivare un diverso modello di sviluppo economico basato su una più corretta distribuzione della popolazione sul territorio nazionale;
le specificità e le condizioni sociali e ambientali che si riscontrano nei comuni montani e che costituiscono l'obiettivo del testo in esame si riscontrano anche per i comuni delle isole minori italiane,

impegna il Governo

ad intervenire con la massima urgenza, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, attraverso disposizioni sia amministrative che normative contenenti analoghe misure di sostegno anche per le isole minori.
9/41-A/3. Bosi, Ciccanti, Di Virgilio, Torrisi, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
l'EIM, Ente Italiano della Montagna, è stato soppresso in base all'articolo 7, comma 19, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 30 luglio 2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
all'interno dell'ente esiste un nucleo operativo tecnico che possiede gli strumenti tecnologici e uno storico d'informazioni, dati, modelli ed elaborazioni, utili per la predisposizione di progetti e per operare un valido supporto alle politiche per la montagna italiana. Pertanto è importante cercare di salvaguardare tali competenze, mantenendole al servizio delle aree montane;
in un momento di grande cambiamento della governance dei territori come quello attuale è strategico disporre di una struttura tecnico-scientifica che lavori in stretta relazione con gli organi di governo locali, regionali e nazionali delle aree montane, in grado di generare scenari complessivi ma descrittivi e rappresentativi delle diverse specificità territoriali, indicatori e modelli previsionali, che favoriscano l'individuazione di azioni e provvedimenti appropriati per la valorizzazione e lo sviluppo di territori peculiari come quelli montani;
strategico è anche il possibile ruolo nell'elaborazione e coordinamento di progetti che intercettino e veicolino verso le aree montane italiane i finanziamenti comunitari dedicati alle aree marginali;
tale servizio, ovviamente, diviene efficace ed efficiente solo se ben coordinato, messo in rete con tutte le realtà istituzionali locali, nazionali ed internazionali che si occupano di montagna concorrendo all'attuazione del federalismo fiscale nei territori montani attraverso il supporto tecnico scientifico alle istituzioni centrali e locali in materia di governo della montagna e, più in generale, in merito agli interventi legislativi su base territoriale, alla definizione delle strategie e progetti innovativi per raccogliere le istanze di sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani ed infine facilitare l'accesso dei territori montani alle fonti di finanziamento internazionali e nazionali;
a Edolo (Brescia) è operativa l'«Università della montagna», sede decentrata dedicata alla montagna, che attua un percorso formativo universitario unico a livello nazionale, dove si svolgono attività di studio e sperimentazione per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani,

impegna il Governo

a prevedere, contemporaneamente all'attuazione della suddetta norma e ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'Ente Italiano Montagna, la stipula di una convenzione con l'«Università della montagna» al fine di mantenervi le competenze del personale del servizio per l'informazione geografica e territoriale oltre che la relativa dotazione hardware e software (GIS - Geographic Information System) dell'EIM; alla collocazione al dipartimento per gli affari regionali della competenza economico-legislativa dell'Ente Italiano della Montagna e di un coordinatore generale di raccordo tra sede decentrata e il dipartimento per gli affari regionali.
9/41-A/4. Caparini, Molgora, Volpi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti italiani della società Komatsu - 3-01461

REGUZZONI, LUSSANA, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la recessione ha colpito nel nostro Paese non solo tantissime piccole e medie aziende, ma anche grandi fabbriche, come la Komatsu di Este, nel padovano;
trattasi della più grande azienda meccanica della provincia, un colosso giapponese, che produce macchine per la movimentazione della terra, con sede centrale a Tokyo-Minato Ku;
fino al 2007 l'azienda contava 730 dipendenti, compresa la filiale di Noventa Vicentina, ma già nel 2009 circa 250 dipendenti sono stati messi in cassa integrazione ed ora, il 14 gennaio 2011, gli amministratori di Komatsu Italia spa hanno avviato la procedura di mobilità territoriale, chiedendo il licenziamento di ulteriori 83 lavoratori: 63 operai e 20 impiegati;
la motivazione della richiesta pare sia riconducibile all'oggettiva difficoltà di Komatsu Italia spa di garantire la ricollocazione di parte dei dipendenti sospesi;
la notizia del licenziamento è giunta ai diretti interessati come un fulmine a ciel sereno, tenuto conto che gli stessi amministratori dell'azienda avevano previsto per i dipendenti in esubero la possibilità di usufruire dell'esodo incentivato -:
quali iniziative il Ministro interrogato ritenga opportuno adottare, anche in termini di moral suasion, nei confronti della Komatsu, affinché sia ritirata la richiesta di licenziamento e si attivi tra le parti un confronto per una soluzione concertata che garantisca la salvaguardia dei livelli occupazionali.
(3-01461)
(15 febbraio 2011)

Iniziative di competenza per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, con particolare riferimento al criterio della preventiva determinazione dei volumi di prestazioni ai fini della programmazione della spesa sanitaria - 3-01462

D'ANNA, SARDELLI, BELCASTRO, CALEARO CIMAN, CATONE, CESARIO, GRASSANO, GIANNI, IANNACCONE, MILO, MOFFA, MARIO PEPE (IR), PIONATI, PISACANE, POLIDORI, PORFIDIA, RAZZI, ROMANO, RUVOLO, SCILIPOTI e SILIQUINI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede, tra l'altro, al comma 2: «in attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza. Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati»;
nell'ambito del riparto della potestà legislativa in materia sanitaria, alla luce anche della riforma del titolo V della Costituzione, la norma innanzi evidenziata assume funzione di indirizzo e natura precettiva, attesa la necessità di assicurare sul territorio nazionale un'applicazione omogenea ed uniforme delle prescrizioni ivi previste;
sempre in conseguenza della riforma del titolo V della Costituzione, nella materia della sanità spetta allo Stato in via esclusiva la potestà legislativa in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
tale garanzia è attuata solamente applicando pedissequamente le previsioni normative stabilite nel decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, nell'articolo 8-quinquies;
la previsione contenuta al comma 2, lettera b), dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce con estrema chiarezza che la programmazione della spesa sanitaria debba essere fatta individuando i volumi di prestazioni per ciascuna branca specialistica (per tipologia), dai quali far discendere i livelli economici di spesa;
attualmente la regione Campania è l'unica regione ad applicare correttamente il criterio della programmazione secondo quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies, comma 2, lettera b), ovvero fissando i volumi di prestazioni per ciascuna branca specialistica, dai quali far discendere i correlati livelli economici di spesa (tetti di spesa);
la detta programmazione della spesa nella regione Campania non ha prodotto disavanzo e al tempo stesso ha garantito, e garantisce, i livelli di assistenza, perché appunto organizzati per branca specialistica;
in molte regioni, in particolare nel Lazio, nell'Abruzzo, in Calabria, nelle Marche, in Puglia, in Sicilia, in Toscana, in Emilia Romagna, nel Veneto, in Liguria e in Piemonte, il procedimento, prescritto dal comma 2, lettera b), del più volte richiamato articolo 8-quinquies, che ha natura precettiva nei confronti delle regioni, è sistematicamente disatteso, ovvero è sostanzialmente invertito, nel senso che nelle dette regioni la programmazione della spesa si riduce ad una mera attribuzione a ciascuna struttura sanitaria provvisoriamente accreditata di un tetto economico, senza determinare nel contempo gli accordi con le analoghe strutture, gestite dal pubblico, che vengono così retribuite a piè di lista;
il sistema di programmazione della spesa mediante attribuzione di un tetto economico alle singole strutture erogatrici, nel violare i principi fissati dalla richiamata normativa, non garantisce i livelli essenziali di assistenza, né il reale fabbisogno assistenziale, poiché non individua la quantità e la tipologia delle prestazioni necessarie, né concorre alla riduzione del deficit della spesa sanitaria;
l'attribuzione di meri tetti economici ingessa le strutture sanitarie erogatrici, limita la concorrenza - così come ha evidenziato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in diversi interventi in materia (da ultimo AS 451 del mese di aprile 2008 indirizzata alla regione Puglia) - e soprattutto disincentiva l'ammodernamento delle strutture e la qualità delle prestazioni offerte all'utenza;
siffatto sistema costituisce una palese disomogeneità applicativa dei principi e dei criteri dettati dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, determinando così anche posizioni di vantaggio di alcune strutture sanitarie provvisoriamente accreditate, fortemente sanzionate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da ultimo con nota AS 451 del mese di aprile 2008;
tale insostenibile e difforme situazione, tra l'altro immotivata, rende necessario l'intervento del Governo e, in particolare, del Ministro interrogato, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale un'uniforme e corretta programmazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie, che indichi alle regioni i criteri prescritti dall'articolo 8-quinquies, comma 2, lettera b), ovvero che la programmazione della spesa debba essere fatta individuando i volumi di prestazioni per ciascuna branca specialistica e i volumi di attività, dai quali far discendere i correlati livelli economici di spesa -:
quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire in tutte le regioni l'applicazione dei criteri fissati nell'articolo 8-quinquies, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al criterio di programmazione della spesa con la preventiva determinazione dei volumi di prestazioni per ciascuna branca specialistica, dai quali far discendere i correlati livelli economici di spesa (tetti di spesa).
(3-01462)
(15 febbraio 2011)

Elementi e iniziative in merito alla situazione della cantieristica ligure, con particolare riferimento allo stabilimento di Riva Trigoso (Genova) - 3-01463

MONDELLO, GALLETTI, ANNA TERESA FORMISANO, RUGGERI, PEZZOTTA, COMPAGNON, CICCANTI, NARO e VOLONTÈ. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il 2010 è stato un anno difficile per la cantieristica italiana, settore che per numero di occupati, strategicità ed impatto sull'export italiano meriterebbe un'attenzione ed un impegno ben maggiori da parte del Governo;
rispetto ad una situazione gravissima, infatti, non vi è stata un'azione di rilancio forte di una realtà produttiva che conta più di 30 mila occupati tra lavoratori diretti e indotto;
le organizzazioni sindacali manifestano una forte preoccupazione per la situazione in cui versa Fincantieri: cassa integrazione nel 2011 per tutti i cantieri e il rischio di non avere commesse;
particolarmente colpita da questo stato di crisi è la Liguria, che presenta tre sedi cantieristiche: Genova Sestri Ponente, Riva Trigoso (Sestri Levante) e Muggiano (La Spezia);
nonostante lo stabilimento di Riva Trigoso sia quello più produttivo e con meno assenteismo, sembrerebbe quello a maggior rischio di ridimensionamento, anche alla luce di un episodio avvenuto recentemente: un pattugliatore commissionato dagli Emirati Arabi, costruito a Riva Trigoso, è stato varato in tutto silenzio, trasferito al cantiere di Muggiano ed ufficialmente inaugurato nei giorni scorsi alla presenza dei committenti con una cerimonia ufficiale, quasi a voler oscurare il lavoro svolto nello stabilimento di Riva Trigoso;
una società pubblica, emanazione del Ministero dell'economia e delle finanze, dovrebbe valorizzare i suoi punti (poli) produttivi, sostituendo, ad esempio, la gru danneggiata nel settembre 2008 e non ripristinata -:
se non ritenga di fornire rassicurazioni sul futuro della cantieristica ligure in generale e dello stabilimento di Riva Trigoso in particolare, tenuto conto anche di una bozza di piano industriale di Fincantieri 2010-2014, emersa a settembre 2010 e poi accantonata dopo un incontro con i sindacati, che colpiva in modo incisivo proprio i siti liguri.
(3-01463)
(15 febbraio 2011)

Interventi di competenza in relazione al campo nomadi abusivo di Colunga a San Lazzaro di Savena (Bologna) - 3-01464

RAISI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in data 7 febbraio 2011 c'è stato un intervento massiccio delle forze dell'ordine nel campo nomadi abusivo di Colunga a San Lazzaro di Savena;
lo stesso era stato concordato, la settimana precedente, durante l'ennesimo incontro coordinato dalla prefettura, al fine di «ripristinare la legalità» e procedere allo sgombero definitivo del campo, in applicazione delle ordinanze comunali emesse nei mesi scorsi;
ancora una volta si è assistito ad un atteggiamento accondiscendente da parte dell'autorità che dovrebbe procedere secondo quanto previsto dalla legge;
il sindaco Macciantelli, infatti, invece di procedere allo sgombero, ha accettato l'ennesima promessa da parte degli abusivi, che hanno formalizzato per iscritto la volontà di andarsene spontaneamente: cosa che già avevano fatto in passato -:
quanto sia costata all'amministrazione pubblica la massiccia mobilitazione delle forze dell'ordine che si è poi risolta nell'ennesimo nulla di fatto e quali iniziative di competenza si intendano assumere al riguardo, in considerazione dei rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica connessi alla presenza del campo nomadi di cui in premessa.
(3-01464)
(15 febbraio 2011)

Misure in merito all'«emergenza sbarchi», con particolare riferimento alla situazione dell'isola di Lampedusa - 3-01465

MOSELLA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in questi giorni, lungo le coste di Lampedusa si assiste ad uno sbarco continuo di immigrati provenienti dal Maghreb, dove la crisi, che nell'ultimo periodo ha coinvolto la Tunisia e l'Egitto, ha prodotto una fuga di massa di migliaia di profughi;
è cronaca di qualche giorno fa la notizia che un barcone si è spezzato in due perché troppo carico, affondando al largo delle coste tunisine, provocando morti e dispersi, così come la notizia di un naufragio avvenuto nella notte tra sabato 12 febbraio 2010 e domenica 13 febbraio 2010 a largo della località tunisina di Zarzis;
in quattro giorni sono sbarcati sulle coste di Lampedusa circa 4 mila immigrati, dando vita ad una sorta di esodo, una vera e propria emergenza umanitaria;
alla luce di quanto sopra, si conta che ogni giorno arrivino in media a Lampedusa circa mille tra profughi e rifugiati richiedenti asilo, con un flusso inarrestabile, per entità e ritmo degli arrivi, che rischia di rendere la situazione all'interno dei centri di accoglienza del tutto fuori controllo -:
quali misure, in concreto, intenda adottare il Ministro interrogato al fine di gestire l'emergenza, con riferimento all'assistenza a terra e in mare dei profughi e quali iniziative formali intenda assumere per coinvolgere le istituzioni dell'Unione europea nella più ampia ottica di solidarietà tra i Paesi membri.
(3-01465)
(15 febbraio 2011)

Chiarimenti e iniziative in merito agli aiuti offerti dalla Commissione europea per fronteggiare l'«emergenza sbarchi» a Lampedusa - 3-01466

FRANCESCHINI, BRESSA, VENTURA, MARAN, VILLECCO CALIPARI, AMICI, BOCCIA, LENZI, QUARTIANI, GIACHETTI, ROSATO, FIANO, GOZI, LIVIA TURCO, ZACCARIA e SIRAGUSA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in questi giorni si leggono le drammatiche notizie di migliaia di sbarchi dalla Tunisia;
l'emergenza immigrazione ha colto impreparato il Governo italiano;
probabilmente l'emergenza continuerà, sarà lunga e le persone che arriveranno saranno migliaia, anche perché ancora non si sa a quali altri Paesi mediterranei potrebbe estendersi il vento di rivolta che ha per adesso toccato Algeria, Tunisia ed Egitto;
il Ministro interrogato parla di «esodo biblico mai visto prima» e accusa l'Unione europea di disinteressarsi del problema;
il portavoce della Commissaria europea Cecilia Malmstrom ha dichiarato che la Commissione europea «è pronta ad aiutare e a mostrare concreta solidarietà all'Italia» per far fronte all'eccezionale ondata di arrivi dalla Tunisia e si dichiara «molto sorpresa» per le accuse di risposta «lenta e burocratica» riportate dalla stampa italiana, poiché di fronte all'offerta di aiuti della Commissione europea il Governo italiano avrebbe negato la necessità di aiuti da parte della Commissione stessa -:
se il Ministro interrogato intenda chiarire, di fronte alla smentita della Commissione europea sulla richiesta mai pervenuta dall'Italia di aiuto per fronteggiare l'emergenza sbarchi a Lampedusa, come sono andate le cose, quando sono stati presi i contatti con le autorità europee dopo l'emergenza sbarchi e quali erano le proposte italiane, nonché se il Governo intenda promuovere una conferenza regionale mediterranea tra tutti i Paesi del bacino.
(3-01466)
(15 febbraio 2011)

Intendimenti del Governo con riguardo alla festa nazionale per la celebrazione del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia - 3-01467

DONADI, DI PIETRO, EVANGELISTI, BORGHESI e FAVIA. - Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. - Per sapere - premesso che:
il 17 marzo 1861 si riunì a Torino il primo Parlamento e venne proclamato il Regno d'Italia: era nata politicamente la nazione italiana;
l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n 100, ha stabilito che il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza della proclamazione dell'Unità d'Italia, fosse dichiarato festa nazionale;
lo stesso articolo ha previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano disciplinate le procedure amministrative per il compimento delle attività previste per celebrare la ricorrenza di questa festa nazionale;
l'unica altra festa nazionale della Repubblica, quella del 2 giugno, è considerata giorno festivo agli effetti civili, giorno cioè nel quale si osserva il completo orario festivo e per il quale è fatto divieto di compiere determinati atti giuridici;
le celebrazioni di questa importante ricorrenza sono oggetto di dispute, perfino dentro lo stesso Governo;
il Ministro Gelmini ha dato l'indicazione che gli alunni quel giorno devono andare in classe, mentre diversi presidenti di regione (Lazio, Sicilia, Basilicata) hanno proclamato la volontà di chiudere le scuole il 17 marzo 2011, mentre l'Associazione nazionale dei presidi sostiene che le lezioni perse per «una celebrazione così importante» si potrebbero facilmente recuperare;
il Ministro Calderoli ha sostenuto che la proclamazione di tale data come giorno festivo sarebbe privo di copertura finanziaria;
il riferimento del Ministro Calderoli ad un supposto parere contrario della Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati del 23 giugno 2010 sul citato decreto-legge n. 64 del 2010 è in realtà una semplice osservazione nell'ambito di un parere complessivamente favorevole sul provvedimento. Peraltro, in quell'occasione il gruppo dell'Italia dei Valori aveva sollevato la questione di quale fosse il reale intendimento del Governo in merito alla celebrazione della giornata del 17 marzo;
in ogni caso si ricorda come il rinnovo delle amministrazioni locali nel mese di maggio 2011 vedrà la riduzione dei membri dei consigli provinciali e comunali, con un risparmio complessivo per l'anno 2011 di 93 milioni di euro, che avverrà con una decurtazione dei trasferimenti ordinari agli enti locali di pari misura, risparmi che confluiranno in un fondo istituito per interventi «urgenti e indifferibili nei settori dell'istruzione e per l'organizzazione degli eventi celebrativi»;
il presidente di Confindustria lamenta che si perderebbero ore di lavoro. Dietro l'argomento della signora Marcegaglia si sono nascosti gli esponenti politici contrari a festeggiare l'unità del Paese, ma che non hanno avuto il coraggio di dichiararlo apertamente;
al riguardo le parole giuste sono state espresse dall'ex Capo dello Stato, Azeglio Ciampi, che in una sua recente intervista ha dichiarato che «non è su queste cose che si possono fare rinunce»;
il Ministro Bossi è arrivato ad affermare che «la festa sarà percepita in modo diverso e diversa intensità a seconda dei luoghi» e che quel giorno si deve andare a lavorare. Anche il Ministro Sacconi si sarebbe espresso in senso sostanzialmente contrario alla festività;
i Ministri La Russa, Romani e Meloni, al contrario, sostengono che il 17 marzo deve essere un giorno festivo a tutti gli effetti. Come ha sostenuto il Ministro La Russa, «c'è un subdolo tentativo di declassare la festa dei 150 anni dell'Unità d'Italia e si vorrebbe farla diventare una festa di serie B»;
i simboli per le nazioni sono importanti e festeggiare questa ricorrenza come una vera festività rappresenta un simbolo irrinunciabile, una festa che deve ricordare a tutti i cittadini italiani di appartenere ad un'unica nazione. Lo si deve alle generazioni passate e a quelle future -:
se il Governo intenda prendere gli opportuni provvedimenti per celebrare il 17 marzo 2011 come giornata festiva a tutti gli effetti.
(3-01467)
(15 febbraio 2011)

Politiche del Governo a favore dei giovani - 3-01468

BALDELLI, MANNUCCI e CALABRIA. - Al Ministro della gioventù. - Per sapere - premesso che:
la crisi economica in Italia colpisce soprattutto i giovani, creando difficoltà che si ripercuotono drammaticamente su molti aspetti della loro vita quotidiana, come il problematico inserimento nel mondo del lavoro o l'emergenza abitativa;
risulta essere rilevante la necessità di porre in essere politiche di sostegno dei giovani durante il loro percorso di studi successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore;
esistono anche le difficoltà per i giovani di emergere nel mondo della libera impresa o di far valere il proprio talento e la propria creatività in relazione alle diverse professioni ed attività produttive;
il Governo ha riservato grande attenzione alle tematiche giovanili, tanto che ha delegato ad hoc il Ministro interrogato ad esercitare le funzioni e i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili ed a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura -:
quali siano state le iniziative del Governo, e in particolare del Ministro interrogato, per sostenere ed orientare i giovani nelle possibili scelte volte alle maggiori opportunità occupazionali, all'autoimpiego, alla possibilità di acquisto di una prima casa, nonché al proseguimento degli studi universitari.
(3-01468)
(15 febbraio 2011)

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: BRUGGER E ZELLER; BERNARDINI ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, E ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DEL RAPPORTO TRA DETENUTE MADRI E FIGLI MINORI (A.C. 52-1814-2011-A)

A.C. 52-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 52-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1o gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata;
all'articolo 3, comma 2, lettera b), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: allo scopo realizzate, con le seguenti: ove istituite;
sostituire l'articolo 4, con il seguente:
Art. 4. - (Individuazione delle case famiglia protette) - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglie protette introdotte dagli articoli 1, comma 2, e 3.
2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare convenzioni con gli enti locali volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglie protette.
all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole da: dall'attuazione fino alla fine del comma, con le seguenti: dalla realizzazione di istituiti di custodia attenuata di cui all'articolo 1, pari a 11,7 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con gli effetti stimati in termini di indebitamento netto.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 e sugli articoli aggiuntivi 4.010 e 4.011 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C.52-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».

2. Al comma 1 dell'articolo 284 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta».
3. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano».

4. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano nei limiti dei posti disponibili.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Misure cautelari).

Al comma 1, capoverso, sostituire il primo periodo con i seguenti: Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nel quale caso è disposta la custodia cautelare presso case famiglia protette. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età compresa tra i tre e i sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare, laddove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è disposta presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
1. 2. Bernardini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: donna incinta o.

Conseguentemente, nel medesimo capoverso:
secondo periodo, sostituire le parole:
imputato sia con le seguenti: imputati siano donna incinta o;
aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Qualora sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei confronti di una donna incinta, il giudice - prima di disporre la custodia cautelare in carcere - valuta l'idoneità della custodia cautelare presso una casa famiglia protetta.
1. 1. Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
1. 6. Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole da: può disporre fino alla fine del capoverso, con le seguenti:, ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e queste lo consentano, può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
1. 30. Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, capoverso, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
1. 3. Bernardini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1o gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.
1. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al quarto comma dell'articolo 147 del codice penale sono premesse le parole: «Tranne che nei casi previsti dal primo comma, numero 3».
1. 01. Bernardini.

A.C.52-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Visite al minore infermo).

1. Dopo l'articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 21-ter. - (Visite al minore infermo). - 1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre, è autorizzata, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.
2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, è autorizzata, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Visite al minore infermo).

Al comma 1, capoverso, comma 1, primo periodo, dopo le parole: il padre aggiungere le seguenti: che versi nelle stesse condizioni della madre.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, dopo le parole: il padre aggiungere le seguenti: condannato, imputato o internato.
2. 30. Di Pietro, Palomba.
(Approvato)

A.C.52-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Detenzione domiciliare).

1. Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette».
2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «, secondo le modalità di cui al comma 1-bis»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette allo scopo realizzate».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

Al comma 2, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis,
3. 2. Bernardini.

Al comma 2, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: indicati dall'articolo 4-bis aggiungere le seguenti:, comma 1.
3. 3. Bernardini.

Al comma 2, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
3. 5. Bernardini.

Al comma 2, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: per detenute madri aggiungere le seguenti: di prole di età non superiore a sei anni con loro convivente.
3. 30. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga,
3. 4. Bernardini.

Al comma 2, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: allo scopo realizzate con le seguenti: ove istituite.
3. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Al comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «la detenzione domiciliare» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-quinquies,».
3. 6. Bernardini.

A.C.52-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Individuazione delle case famiglia protette).

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dalle norme introdotte dagli articoli 1, comma 2, e 3, anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza.
2. Il Ministro della giustizia può individuare strutture, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, gestite da enti pubblici o privati, che siano idonee a essere utilizzate come case famiglia protette.
3. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - (Individuazione delle case famiglia protette). - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglie protette introdotte dagli articoli 1, comma 2, e 3.
2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare convenzioni con gli enti locali volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette.
4. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Ambito di applicazione) - 1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.
4. 010. Bernardini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). - 1. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o una misura alternativa, per poter garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa».
4. 011. Bernardini.

A.C.52-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole da: dall'attuazione fino alla fine del comma, con le seguenti: dalla realizzazione di istituiti di custodia attenuata di cui all'articolo 1, pari a 11,7 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con gli effetti stimati in termini di indebitamento netto.
5. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 52-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del testo unificato delle proposte di legge discussione prevede che «se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano»;
se ne deduce, dunque, che esisteranno case famiglia per madri e case famiglia per padri detenuti;
non è prevista però la stessa cosa nel caso di detenuti definitivi, in espiazione di pena in quanto l'articolo 3 prevede che « Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette allo scopo realizzate»;
non è esplicitamente prevista quindi in questa fattispecie la previsione per i padri e non si comprende la disparità di trattamento tra detenuti in attesa di giudizio e detenuti in espiazione di pena,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, in un successivo provvedimento, norme in grado di risolvere la disparità di trattamento tra detenuti in attesa di giudizio e detenuti in espiazione di pena come illustrato nella premessa del presente ordine del giorno.
9/52-A/1. Boffa, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
nelle problematiche della carcerazione si pone anche il problema delle visite dei famigliari ai detenuti e quindi anche quella dei figli ai genitori;
i figli minori devono affrontare aspetti psicologici visitando il padre o, più raramente, la madre detenuto/a all'interno di strutture che difficilmente permettono la possibilità di godere di spazi adeguati e dedicati;
è importante che in ogni struttura carceraria venga dedicato un luogo specificatamente ai colloqui parentali di questo tipo che - con opportuna tinteggiatura alle pareti e/o la disponibilità di un'area all'aperto e/o di giochi o oggetti di svago - favoriscano il superamento delle barriere psicologiche che i minori devono affrontare al momento dell'incontro con un genitore detenuto,

impegna il Governo

a favorire ogni iniziativa perché in ciascun istituto di pena e/o casa circondariale sia espressamente previsto e realizzato un luogo protetto che favorisca la serenità degli incontri figli-genitori soprattutto nel caso di bambini in tenera età.
9/52-A/2. Zacchera.

La Camera,
premesso che:
il testo unificato delle proposte di legge in esame reca disposizioni volte a tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori, cercando di soddisfare due esigenze spesso confliggenti tra loro: da un lato l'esigenza di non far crescere i figli minori dietro le sbarre, dall'altro quella di garantire la sicurezza dei cittadini nei confronti delle madri che abbiano commesso dei delitti;
i benefici previsti dal provvedimento spettano al padre in taluni casi, solo a condizione che la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
per assicurare una crescita armonica della personalità dei minori è indispensabile il contributo della figura paterna insieme a quella materna;
varie sentenze della Corte costituzionale (sentenze n. 341 del 1991, n. 179 del 1993, n. 376 del 2000, n. 385 del 2005) hanno riconosciuto un principio di «paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integrazione di essi»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in relazione al rapporto tra detenuti e figli minori, di adottare le più opportune iniziative volte a promuovere e garantire la paritetica partecipazione del padre e della madre alla cura e all'educazione dei figli, al fine di assicurare uno sviluppo sano ed armonico della personalità dei minori.
9/52-A/3. Frassinetti.

La Camera,
premesso che:
occorre prendere coscienza della attuale situazione delle carceri femminili, dove i bambini sono costretti a vivere reclusi con le madri (ad oggi, nelle sezioni nido delle carceri italiane sono ospitati 55 bambini da 0 a tre anni di età: numero probabilmente destinato ad aumentare perché risultano 14 le mamme detenute in stato di gravidanza) e a condividere con le stesse le problematiche del sovraffollamento, nonché della carenza di organico che rendono ancora più dura la condizione della detenzione;
bisogna tener presente che piccoli incolpevoli porteranno per sempre i segni di questa violenza psicologica e, per questo, è necessario farsi carico dell'urgenza di trovare soluzioni diverse e dignitose;
il periodo pre e post-parto risulta caratterizzato da momenti di grande ansia per la maggior parte delle donne, ma per quelle che vivono in carcere i normali stress vengono ad essere moltiplicati, amplificando il vissuto di inadeguatezza ed impotenza;
il carcere per i propri figli è l'ultima delle soluzioni che una madre ricerca ed è quella che vive con più inquietudine, poiché significa esporre il bambino a qualcosa di cui non solo non conosce esattamente le dinamiche, ma della cui realtà percepisce l'assoluta precarietà e mancanza di diritti sia come persona che come madre;
il retroterra sociale di deprivazione, i contatti familiari inconsistenti, l'isolamento, una instabile salute fisica e/o mentale e la coscienza che il bambino potrà essere affidato ad un ente assistenziale, costituiscono soltanto alcuni dei problemi che vivono queste donne, testimoniando un bisogno di tutela maggiore rispetto alle persone libere;
il 15 settembre 2006 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia la graduatoria dei 39 psicologi vincitori del concorso indetto nel 2003 dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP);
nessuna assunzione di personale esterno è stata fatta, nonostante i fondi previsti sia dalla deroga al blocco delle assunzioni per il 2006 e 2007 che dalla Finanziaria 2007 (1,5 milioni di euro per il 2008, 5 milioni di euro per il 2009, 10 milioni di euro per il 2010) che ha, invece, privilegiato i contabili, sebbene avessero affrontato il concorso in un periodo successivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti tesi alla assunzione all'interno delle strutture penitenziarie di questi professionisti altamente qualificati che contribuiscono quotidianamente al benessere psicologico dei detenuti.
9/52-A/4.Rao, Ria, Vaccaro.

La Camera,
rilevato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, con decreto del ministro della giustizia, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette;
ritenuto che le condivisibili esigenze di tutela del rapporto tra la madre con dannata o in stato di custodia cautelare ed il figlio minore non possono far venir meno le istanze di sicurezza dei cittadini nei confronti di chi, sia pure madre, abbia commesso un reato ovvero nei cui confronti sia stato avviato un procedimento giudiziale volto ad accertare l'eventuale responsabilità penale,

impegna il Governo

ad individuare le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette tenendo conto anche delle istanze di sicurezza dei cittadini con particolare riferimento ai sistemi di sorveglianza.
9/52-A/5.Nicola Molteni, Contento, Lussana, Follegot, Isidori, Paolini.

PROPOSTA DI LEGGE: LUSSANA ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 442 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE. INAPPLICABILITÀ DEL GIUDIZIO ABBREVIATO AI DELITTI PUNITI CON LA PENA DELL'ERGASTOLO (A.C. 668) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: D'ANTONA ED ALTRI (A.C. 657)

A.C. 668 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

A.C.668 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 668 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore ad anni venti, anche nei casi in cui si proceda con rito abbreviato;».
01. 014. D'Antona.

Agli articoli premissivi 01. 03. e 01. 013, capoverso, sostituire le parole: per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo con le seguenti: per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
0. 01. 03. 2. Samperi, Ferranti.

Agli articoli premissivi 01. 03. e 01. 013, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: nonché per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
0. 01. 03. 1. Angela Napoli.

Agli articoli premissivi 01. 03. e 01. 013, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: salva la possibilità, per l'imputato, di proporre la domanda subordinandola ad una diversa qualificazione giuridica del fatto per un reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.
0. 01. 03. 3. Ria.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo.»
*01. 03. Contento, Nicola Molteni.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo.»
*01. 013. D'Antona.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudizio abbreviato non si applica nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale.»
01. 011. Melchiorre, Tanoni.

All'articolo premissivo 01. 016, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente:
«5-bis. Il giudice valuta, ai soli fini della decisione sul rito, la congruenza dell'imputazione con i fatti risultanti allo stato degli atti. Ove l'imputazione per uno dei reati puniti con la pena dell'ergastolo risulti congrua, il giudice dichiara il non luogo al rito abbreviato e dispone circa la richiesta di rinvio a giudizio. Ove, invece, risulti incongrua, il giudice procede a norma dei restanti commi del presente articolo».
0. 01. 016. 1. Melchiorre, Tanoni.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere subordinata ad una diversa qualificazione giuridica del fatto per un reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.»;
b) al comma 6, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis».
01. 016. Contento.

All'articolo premissivo 01. 018, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice dispone il giudizio abbreviato e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente, che decide allo stato degli atti.
0. 01. 018. 1. Ria.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 438, comma 6, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può rinnovare la richiesta al giudice che provvede con ordinanza».
01. 018. Contento.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 65, primo comma, numero 2, le parole: «da venti a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da ventisette a trenta anni»;
b) all'articolo 67:
1) primo comma, numero 2, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni»;
2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Ai soli fini previsti dal presente articolo la riduzione di pena conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato è equiparata ad una circostanza attenuante».
1. 11. D'Antona, Ferranti, Andrea Orlando, Samperi.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. All'articolo 67 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«Qualora la pena sia già stata diminuita di più di un terzo per effetto dell'applicazione di più circostanze attenuanti concorrenti, la riduzione di pena conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato è di un sesto».
1. 12. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Quando si procede per uno dei reati indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti al tribunale in composizione collegiale per lo svolgimento del rito e provvede ad indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione».

2. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 134-ter. - Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, si applica l'articolo 132 di queste disposizioni».
1. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. All'articolo 442 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita fino ad un terzo.»
1. 10. D'Antona.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. All'articolo 442 del codice di procedura penale, comma 2, secondo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
2. All'articolo 50, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura penale, all'ergastolo sia sostituita la pena della reclusione, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà dopo l'espiazione di almeno metà della pena.».
3. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: «da dodici a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattordici a venti anni, la pena della reclusione prevista dall'articolo 442, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale è sostituita da quella della reclusione da dodici a diciotto anni».
1. 13. Contento.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 2. - 1. Dopo l'articolo 443 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:
«Art. 443-bis. - (Provvedimenti del giudice). - 1. Ove la richiesta di giudizio abbreviato proposta ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 438 sia stata rigettata, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo quando il procedimento poteva essere definito allo stato degli atti».
1. 012. Contento.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 2. - 1. All'articolo 516 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
«1-quater. Se a seguito della modifica risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine».
1. 013. Contento.