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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di lunedì 14 marzo 2011

TESTO AGGIORNATO AL 5 APRILE 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 marzo 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Baretta, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brunetta, Carfagna, Casero, Cicchitto, Colucci, Crimi, Crosetto, D'Alema, Della Vedova, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Meloni, Miccichè, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Stefani, Tremonti, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Baretta, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brunetta, Carfagna, Casero, Cicchitto, Colucci, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Meloni, Miccichè, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Stefani, Tremonti, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 marzo 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BUCCHINO: «Modifiche all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza perduta in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, nonché da parte delle donne e dei loro discendenti che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero» (4167);
GIAMMANCO: «Introduzione dell'articolo 1138-bis del codice civile, concernente il diritto di detenere animali domestici per compagnia nelle abitazioni private» (4168);
FIANO: «Modifica all'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente lo svolgimento delle consultazioni e dei referendum indetti dai comuni» (4169).

In data 11 marzo 2011 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
LENZI e QUARTIANI: «Disposizioni per lo svolgimento di elezioni primarie per la formazione delle liste per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (4170).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
BECCALOSSI ed altri: «Introduzione dell'articolo 348-bis del codice penale, concernente l'abusivo esercizio delle professioni medica e odontoiatrica» (4033) Parere delle Commissioni I e XII;
CARLUCCI: «Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale» (4100) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, VIII e X;
S. 2271. - Senatori CASSON ed altri: «Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica" (approvata dalla 2a Commissione permanente del Senato) (4166) Parere delle Commissioni I, V, IX, X e XII.

IV Commissione (Difesa):
CIRIELLI ed altri: «Delega al Governo per l'istituzione di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione» (4106) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).

VI Commissione (Finanze):
BECCALOSSI ed altri: «Modifica all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite del valore dei beni materiali strumentali dell'impresa deducibili nell'esercizio in cui sono stati acquisiti» (4035) Parere delle Commissioni I, V e X;
REGUZZONI ed altri: «Delega al Governo per l'adozione di norme in materia di semplificazione delle comunicazioni periodiche alla clientela da parte delle banche e degli intermediari finanziari» (4049) Parere delle Commissioni I, V e XIV;
VANNUCCI ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione dell'arte contemporanea» (4075) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.

VII Commissione (Cultura):
CARLUCCI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'imparzialità dei libri di testo scolastici» (4101) Parere delle Commissioni I, II e V;
CARLUCCI: «Modifiche all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura» (4102) Parere delle Commissioni I, V e XI;
CARLUCCI: «Modifiche agli articoli 180 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché delega al Governo in materia di parità di condizioni tra i soggetti che esercitano l'attività di intermediazione dei diritti d'autore» (4103) Parere delle Commissioni I, II, V e IX;
CARLUCCI: «Istituzione sperimentale del servizio di psicologia scolastica» (4105) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
JANNONE: «Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio ferroviario in disuso» (4087) Parere delle Commissioni I, V, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XII Commissione (Affari sociali):
BECCALOSSI ed altri: «Disposizioni in materia di esercizio delle attività sanitarie nella forma di società tra professionisti» (4034) Parere delle Commissioni I, II, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 11 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni sottoindicate:
n. 82/2010 del 18 novembre 2010, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Asse ferroviario Monaco-Verona, Accesso sud alla galleria di base del Brennero. Quadruplicamento della linea Fortezza-Verona. Lotto 1, Fortezza-Ponte Gardena: approvazione progetto preliminare» - alla IX Commissione (Trasporti);
n. 96/2010 del 18 novembre 2010, concernente «Programma statistico nazionale 2011-2013» - alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 1o marzo 2011, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno CAZZOLA ed altri n. 9/3638/7, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2010, riguardante l'opportunità per le amministrazioni pubbliche e gli enti previdenziali di sottoscrivere nuove convenzioni con i patronati sindacali finalizzate ad ampliare i servizi assicurativi di assistenza e tutela ai lavoratori.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 3 marzo 2011, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno FIORIO ed altri n. 9/3290-A/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 maggio 2010, riguardante il contrasto ai fenomeni malavitosi ed alle organizzazioni criminali nel settore agro-alimentare italiano, PINI n. 9/3857-A/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 dicembre 2010, concernente la proroga di sei mesi per l'avvio dei corsi di formazione per gli addetti ai servizi di controllo per il pubblico spettacolo ed intrattenimento, VACCARO ed altri n. 9/3638/202, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2010 e, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno PELUFFO ed altri n. 9/3638/287, accolto come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardanti iniziative relative all'Expo 2015.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 3 marzo 2011, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno ASCIERTO n. 9/1441-quater-A/1, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 ottobre 2008, riguardante il riconoscimento della parità di trattamento agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri per tutti gli undici corsi arruolati e, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno LO PRESTI n. 9/1441-quater-C/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 gennaio 2010, concernente iniziative in materia di limiti anagrafici per il reclutamento degli atleti nei gruppi sportivi delle Forze armate, Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 10 marzo 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (COM(2011)118 definitivo), che, in data 11 marzo 2011, è stata assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). La predetta proposta è stata altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'11 marzo 2011.

La Commissione europea, in data 10 e 11 marzo 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra autorità nazionali responsabili per l'applicazione della normativa che tutela i consumatori (COM(2010)791 definitivo/2), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (COM(2011)107 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni riguardante l'applicazione dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare - Prima relazione: programmi annuali d'azione per il 2007, 2008 e 2009 (COM(2011)111 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Qualità della benzina e del combustibile diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'Unione europea - Sesta relazione annuale (Anno di riferimento: 2007) (COM(2011)113 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Qualità della benzina e del combustibile diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'Unione europea - Settima relazione annuale (Anno di riferimento: 2008) (COM(2011)116 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (codificazione) (COM(2011)120 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

La Commissione europea ha altresì trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (COM(2010)748 definitivo/2), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). Tale documento sostituisce il documento COM(2010)748 definitivo, già assegnato in data 23 dicembre 2010;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame della direttiva sull'orario di lavoro (Seconda consultazione delle parti sociali a livello dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 154 TFUE) (COM(2010)801 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Calabria.

Il Garante del contribuente della regione Calabria, con lettera in data 4 marzo 2011, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2010, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cinecittà Luce Spa, con lettera in data 28 febbraio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la comunicazione concernente l'elenco degli incarichi conferiti alla medesima data, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.
La Consip Spa, con lettera in data 4 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la comunicazione concernente atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (339).

Tale richiesta è assegnata, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. È altresì assegnata, ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 13 maggio 2011.

Proroga del termine per l'espressione del parere parlamentare richiesto su atti del Governo.

Su richiesta della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto la proroga di venti giorni, prevista dall'articolo 3, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, del termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (317).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 7 marzo 2011, a pagina 8, seconda colonna, alla ventitreesima riga, in luogo di: «commi 2 e 3», deve leggersi: «commi 3 e 4».

MOZIONI FRANCESCHINI ED ALTRI N. 1-00580, DI PIETRO ED ALTRI N. 1-00586 E GALLETTI ED ALTRI N. 1-00591 CONCERNENTI INIZIATIVE PER LO SVOLGIMENTO NELLA STESSA DATA DEI REFERENDUM ABROGATIVI E DEL PRIMO TURNO DELLE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Mozioni

La Camera,
premesso che:
la Corte costituzionale, in data 12 gennaio 2011, ha deliberato l'ammissibilità di quattro richieste di referendum abrogativo:
a) modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione;
b) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma;
c) nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme;
d) abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri a comparire in udienza penale;
in base all'articolo 34 della legge n. 352 del 1970, «il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno»;
la legge n. 352 del 1970 che regolamenta i referendum impedisce esclusivamente, come si desume dall'articolo 31, l'abbinamento tra referendum ed elezioni politiche;
nella prossima primavera sono 1.310 i comuni italiani che andranno al voto nelle elezioni amministrative e, tra questi, 11 città che vantano una popolazione superiore a 100.000 abitanti: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Trieste, Ravenna, Cagliari, Rimini, Salerno, Latina e Novara. Arezzo, Barletta e Catanzaro, appena sotto i 100.000. Si voterà anche per il rinnovo degli organi elettivi della regione Molise e di undici amministrazioni provinciali: Reggio Calabria, Ravenna, Trieste, Gorizia, Mantova, Pavia, Macerata, Campobasso, Vercelli, Lucca, Treviso;
non accorpare la data delle elezioni amministrative 2011 con quella dei referendum sarebbe una scelta molto grave, non solo per il disagio che porterebbe a molti cittadini chiamati a votare per tre volte, per tre settimane, ma anche e soprattutto perché produrrebbe un costo per i contribuenti italiani talmente alto da essere insopportabile;
la crisi economica impone di modulare le scadenze elettorali in modo ancor più attento per esigenze di risparmio della collettività, così da utilizzare le risorse risparmiate a fini di utilità pubblica;
la recente storia elettorale italiana dimostra come l'elettorato appare pienamente in grado di esprimere valutazioni differenziate anche su elezioni che avvengano contestualmente,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza volte a fissare la data di convocazione degli elettori per i quattro referendum abrogativi del 2011 nella stessa domenica in cui sono convocati gli elettori per il primo turno delle elezioni amministrative 2011.
(1-00580)
«Franceschini, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Amici, Boccia, Lenzi, Quartiani, Giachetti, Rosato».

La Camera,
premesso che:
in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno prossimi i cittadini saranno chiamati ad esprimersi su quattro referendum abrogativi - in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri a comparire in udienza penale, di modalità e affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, di nuove centrali per la produzione di energia nucleare - dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale nel mese di gennaio 2011;
in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno prossimi i cittadini di oltre 1.100 comuni italiani, 11 province, 1 regione saranno chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo delle relative amministrazioni;
la separazione dei due momenti elettorali - oltre a comportare disagio per i cittadini che si troverebbero a votare per tre volte nell'arco di poche settimane - comporterebbe un inutile esborso economico per le pubbliche amministrazioni, dell'ordine di diverse centinaia di milioni di euro;
a fronte della pesante entità del debito pubblico e dello stato in cui versa la finanza pubblica nazionale - che nel corso dell'attuale legislatura si sono riversati su tutti i settori con ingenti tagli di risorse - i risparmi derivanti dall'accorpamento delle elezioni ben potrebbero essere indirizzati verso fini di pubblica utilità, tra i quali: il rifinanziamento del fondo per le non autosufficienze, le cui risorse si sono esaurite con il 2010; l'incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro previsto dal Governo, solamente per il 2011, per i malati di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e per la loro assistenza domiciliare; il rifinanziamento del 5 per mille per un anno; la reintegrazione delle risorse tagliate al fondo per le politiche sociali e al fondo per le politiche della famiglia, in quanto i due fondi sono stati decurtati rispetto allo scorso anno complessivamente di circa 311 milioni di euro; l'acquisto di nuove autovetture per le Forze di polizia; la realizzazione di asili nido; la reintegrazione delle risorse tagliate per il 2011 al Ministero della giustizia; la reintegrazione delle risorse tagliate per il 2011 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il recupero di parte delle risorse finanziarie destinate dal citato Ministero alle «politiche per il lavoro», che nel bilancio per il 2011 risultano tagliate, rispetto alle previsioni assestate 2010, di ben 559 milioni di euro; la reintegrazione delle risorse tagliate per il 2011 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; la messa in sicurezza degli edifici scolastici o, almeno, la realizzazione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica nazionale; l'individuazione delle risorse per far fronte alle calamità naturali e per la messa in sicurezza del nostro territorio, in particolare per la recente calamità che ha colpito la regione Marche;
in un contesto nazionale dominato da una grave e perdurante crisi economico-finanziaria e da continui ed indistinti tagli alle risorse del bilancio, benvenuto sarebbe anche il puro e semplice risparmio derivante dall'accorpamento della data delle elezioni amministrative, che dimostrerebbe, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, insieme alla parsimonia, rispetto per i contribuenti e per la collettività,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di propria competenza, le iniziative utili a fissare la convocazione per la votazione dei referendum abrogativi nella medesima giornata prevista per il primo turno delle elezioni amministrative prossime venture.
(1-00586)
«Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Favia, Cimadoro, Cambursano, Barbato, Di Giuseppe, Di Stanislao, Aniello Formisano, Messina, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera».

La Camera,
premesso che:
il 3 marzo 2011 il Ministro dell'interno, Roberto Maroni, ha informato il Consiglio dei ministri dell'indizione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011 per il primo turno e due settimane dopo per i ballottaggi, ove sarà necessario;
il Ministro dell'interno ha proposto, altresì, di celebrare i quattro referendum abrogativi nei confronti dei quali i cittadini saranno chiamati ad esprimersi (in materia di: legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale; modalità, affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; determinazione della tariffa del servizio idrico integrato; nuove centrali per la produzione di energia nucleare) il 12 giugno 2011, ultimo giorno utile per celebrare i referendum;
l'articolo 34 della legge n. 352 del 1970, che regolamenta i referendum, fissa, infatti, la data di convocazione degli elettori «in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno»;
l'articolo 31 della medesima legge, tuttavia, disponendo il divieto di celebrare i referendum «nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere o nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime», esclude di fatto unicamente l'abbinamento tra referendum ed elezioni politiche;
oltre ad undici amministrazioni provinciali (Reggio Calabria, Ravenna, Trieste, Gorizia, Mantova, Pavia, Macerata, Campobasso, Vercelli, Lucca, Treviso), sono 1.310 i comuni italiani che rinnoveranno i propri organi amministrativi e, tra questi, vi sono importanti capoluoghi di regione, come Milano, Napoli, Torino, Bologna, Trieste, Cagliari e Catanzaro, ed altri importanti comuni, come Ravenna, Rimini, Salerno, Latina, Novara e Arezzo;
oltre a causare evidenti disagi per i cittadini, chiamati a recarsi alle urne per tre settimane consecutive, separare la data delle elezioni amministrative della primavera 2011 da quella dei referendum comporterebbe un inutile spreco di denaro pubblico a carico dei contribuenti italiani;
poiché il Governo non ha ritenuto opportuno adottare in questo momento nessuna misura economica onerosa per esigenze di tenuta dei conti pubblici, sperperare oltre 300 milioni di euro, necessari per celebrare i referendum in una data diversa da quella prevista per le elezioni amministrative, appare ai firmatari del presente atto di indirizzo una decisione insensata e senza criterio;
solo pochi giorni fa, in occasione della discussione del decreto-legge n. 225 del 2010, cosiddetto milleproroghe, il Go verno non ha espresso parere favorevole su nessuna proposta emendativa volta a reperire risorse per il rifinanziamento del fondo per le non autosufficienze, del fondo per le politiche sociali, del fondo per le politiche per la famiglia, del fondo unico per lo spettacolo, a destinare nuove risorse alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ad assicurare il reintegro delle risorse tagliate per il 2011 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, a garantire i fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici o per far fronte alle vecchie e nuove calamità naturali che hanno colpito il Paese,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza al fine di garantire che la celebrazione dei referendum abrogativi si tenga nella medesima giornata prevista per il primo turno delle prossime elezioni amministrative della primavera 2011.
(1-00591)
«Galletti, De Poli, Rao, Compagnon, Ciccanti, Volontè, Naro, Libè, Occhiuto».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

MOZIONI DI PIETRO ED ALTRI N. 1-00579, GENTILONI SILVERI ED ALTRI N. 1-00587, BRIGUGLIO ED ALTRI N. 1-00588, RAO ED ALTRI N. 1-00592, LANDOLFI, SARDELLI N. 1-00593 IN MATERIA DI LIMITI ALL'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE EDITRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI DA PARTE DI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ TELEVISIVA

Mozioni

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'iter parlamentare di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (Atto Camera n. 4086) era stato inserito, all'articolo 2, un comma aggiuntivo, il comma 12-duodecies, che apportava delle modifiche all'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, il quale prevedeva fino al 31 dicembre 2010 il divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;
il predetto comma prorogava il divieto fino al 31 dicembre 2012;
nel corso dell'esame in Assemblea emergeva la necessità di un coordinamento nel senso di procedere alla soppressione del comma 12-duodecies dell'articolo 2, in quanto la proroga era già contenuta nella Tabella n. 1 del decreto-legge fino al 31 marzo 2011, successivamente prorogabile al 31 dicembre 2011 con il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, sarebbe stato preferibile prevedere la soppressione dall'allegato 1 citato della disposizione e, viceversa, il mantenimento nel testo di tale comma 12-duodecies;
in pratica, si è introdotta la proroga sic et simpliciter del divieto di incroci tra giornali e televisioni solo fino al 31 marzo 2011 (e non fino a fine 2012, come prevedeva il testo precedente del decreto-legge, come modificato nel corso dell'iter parlamentare), essendo il rinvio al 31 dicembre 2011 facoltativo e rimesso alla volontà dell'Esecutivo;
dopo la data del 31 marzo 2011 il divieto decadrà e chi ha una posizione dominante nel mondo delle televisioni (Mediaset, Telecom e Sky) potrà entrare anche nella proprietà degli altri media, stampa in primis;
in particolare, è noto a tutti l'interesse che da sempre Mediaset ha nei confronti de Il Corriere della Sera. Resta, dunque, il forte dubbio che tutto sia stato finalizzato alla salvaguardia degli interessi del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale sarebbe intenzionato a mettere mano anche su qualche giornale a larga tiratura;
l'articolo 1 del decreto-legge n. 225 del 2010 fissa al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini e dei «regimi giuridici» indicati nella Tabella n. 1 allegata e autorizza il Governo a disporre, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un'eventuale ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011;
la questione relativa al divieto di incroci stampa e TV è stata recentemente oggetto di una segnalazione al Governo emessa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in data 24 novembre 2010, nella quale si afferma che la disposizione in materia di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni date dalla Corte costituzionale (sentenza n. 826 del 1988);
la protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea (articolo 11, comma secondo, dalla Carta europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza,

impegna il Governo:

a prorogare con il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 225 del 2010, la disposizione citata in premessa almeno fino al 31 dicembre 2011;
ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a garantire la ridefinizione dell'ambito di applicazione del divieto di incroci stampa-televisione, al fine di non esporre l'editoria quotidiana italiana a rischi di involuzione e ad ulteriori concentrazioni di mezzi e di risorse, a tutto danno del pluralismo informativo e degli equilibri democratici del Paese.
(1-00579)
«Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Leoluca Orlando, Favia, Cambursano, Monai, Zazzera».

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'iter parlamentare di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (atto Camera n. 4086) era stato inserito, all'articolo 2, un comma aggiuntivo, il comma 12-duodecies, che apportava delle modifiche all'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, il quale prevedeva fino al 31 dicembre 2010 il divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;
il predetto comma prorogava il divieto fino al 31 dicembre 2012;
nel corso dell'esame in Assemblea emergeva la necessità di un coordinamento nel senso di procedere alla soppressione del comma 12-duodecies dell'articolo 2, in quanto la proroga era già contenuta nella tabella n. 1 del decreto-legge fino al 31 marzo 2011, successivamente prorogabile al 31 dicembre 2011 con il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, sarebbe stato preferibile prevedere la soppressione dall'allegato 1 citato della disposizione e, viceversa, il mantenimento nel testo di tale comma 12-duodecies;
in pratica, si è introdotta la proroga sic et simpliciter del divieto di incroci tra giornali e televisioni solo fino al 31 marzo 2011 (e non fino a fine 2012, come prevedeva il testo precedente del decreto-legge, come modificato nel corso dell'iter parlamentare), essendo il rinvio al 31 dicembre 2011 facoltativo e rimesso alla volontà dell'Esecutivo;
dopo la data del 31 marzo 2011 il divieto decadrà e chi ha una posizione dominante nel mondo delle televisioni (Mediaset, Telecom e Sky) potrà entrare anche nella proprietà degli altri media, stampa in primis;
in particolare, è noto a tutti l'interesse che da sempre Mediaset ha nei confronti de Il Corriere della Sera. Resta, dunque, il forte dubbio che tutto sia stato finalizzato alla salvaguardia degli interessi del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale sarebbe intenzionato a mettere mano anche su qualche giornale a larga tiratura;
l'articolo 1 del decreto-legge n. 225 del 2010 fissa al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini e dei «regimi giuridici» indicati nella tabella n. 1 allegata e autorizza il Governo a disporre, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un'eventuale ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011;
la questione relativa al divieto di incroci stampa e tv è stata recentemente oggetto di una segnalazione al Governo emessa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in data 24 novembre 2010, nella quale si afferma che la disposizione in materia di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni date dalla Corte costituzionale (sentenza n. 826 del 1988);
la protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea (articolo 11, comma secondo, dalla Carta europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza,

impegna il Governo:

a prorogare nell'immediato, con il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 225 del 2010, la disposizione citata in premessa almeno fino al 31 dicembre 2011 e ad adottare iniziative normative per prorogare comunque tale disposizione almeno fino al 31 dicembre 2012;
ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a garantire la ridefinizione dell'ambito di applicazione del divieto di incroci stampa-televisione, al fine di non esporre l'editoria quotidiana italiana a rischi di involuzione e ad ulteriori concentrazioni di mezzi e di risorse, a tutto danno del pluralismo informativo e degli equilibri democratici del Paese.
(1-00579)
(Nuova formulazione) «Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Leoluca Orlando, Favia, Cambursano, Monai, Zazzera».

La Camera,
premesso che:
il 31 dicembre 2010 è scaduta la disposizione recata dall'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, secondo cui le emittenti televisive, titolari di più di una rete nazionale, non possono acquisire partecipazioni societarie in aziende editrici di giornali quotidiani;
la protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea (articolo 11, comma secondo, dalla Carta europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza;
con l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, si è introdotta la proroga del divieto di incroci tra giornali e televisioni solo fino al 31 marzo 2011 (e non fino a fine 2012 come prevedeva il testo precedente del decreto-legge, come modificato nel corso dell'iter parlamentare), essendo il rinvio al 31 dicembre 2011 facoltativo e rimesso alla volontà del Presidente del Consiglio dei ministri;
nella perdurante situazione di debolezza strutturale degli assetti proprietari e di governance del settore della stampa, una siffatta circostanza costituisce una «porta spalancata» verso un'ulteriore preoccupante concentrazione dei media italiani;
contrariamente a quanto previsto dalla legge n. 416 del 1981 per il settore dell'editoria quotidiana, che stabilisce rigidi tetti all'espansione di un'impresa o di un gruppo nel mercato dei giornali quotidiani, nessun vincolo analogo è previsto nell'ordinamento a proposito del numero massimo di reti televisive gestibili (ovvero della capacità trasmissiva complessivamente gestibile, per dirla con termini richiesti dal nuovo scenario tecnologico digitale) da un unico soggetto;
l'esigenza di una proroga del divieto di acquisto di giornali per chi esercita posizioni dominanti nella TV è stata recentemente oggetto di due segnalazioni al Governo emesse dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in data 24 novembre 2010 e 2 marzo 2011;
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella sua segnalazione del 1o marzo 2011, ha ricordato che la presenza di rilevanti partecipazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in più di una rete televisiva nazionale rende questa materia particolarmente sensibile sotto il profilo del conflitto di interessi (legge n. 215 del 2004) e che per questo motivo è opportuno che tale proroga sia sottratta alle competenze dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative per prorogare la disposizione citata in premessa almeno fino al 31 dicembre 2012.
(1-00587)
«Gentiloni Silveri, Meta, Giulietti, Lenzi, Ghizzoni, Zaccaria, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Coscia, De Biasi, Fiano, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Levi, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Rossa, Siragusa, Tullo, Velo».

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, reca misure in materia di «posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni»;
l'articolo 1 del predetto provvedimento sancisce, al comma 1, la proroga, al 31 marzo 2011, del divieto, per i soggetti esercenti attività televisiva in ambito nazionale tramite più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani; prevede, altresì, al comma 2, la possibilità di disporre - con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze - un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine di cui al comma 1;
il divieto recato dall'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ha una particolare rilevanza ai fini della tutela del grado di pluralismo del sistema informativo italiano e la prevista proroga delle disposizioni in materia di incroci stampa-televisione - solo fino al 31 marzo 2011 - è evidentemente insufficiente, in quanto dal 1o aprile 2011 il divieto decade, lasciando campo libero alle «scalate» dei quotidiani da parte di imprenditori della televisione ed i soggetti che possiedono più di una rete televisiva potranno, quindi, acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani;
la prossimità della scadenza del divieto in materia di incroci stampa-televisione - in assenza di un riordino complessivo della normativa di settore - rischia di provocare un indesiderato vuoto normativo, come già segnalato - in una comunicazione al Governo del 24 novembre 2010 - dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che, dopo aver sottolineato che la disposizione in materia di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata, sin dall'inizio, concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale (sentenza n. 826 del 1988), ha, appunto, segnalato l'esigenza di un intervento legislativo al fine di mantenere in vigore il citato divieto, in quanto strettamente funzionale alla tutela della concorrenzialità dell'intero sistema dell'informazione;
sulla questione è intervenuta, di recente, anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che - in una segnalazione del 1o marzo 2011 inviata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti di Camera e Senato - ha affermato, con riferimento alla disciplina introdotta dal cosiddetto decreto «milleproroghe», che è del tutto inopportuno attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di prorogare o meno, oltre il 31 marzo 2011, l'attuale divieto di incroci azionari tra stampa e televisione: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha, infatti, testualmente affermato che «l'inerenza dell'ambito materiale nel quale è stato assegnato al Presidente del Consiglio il potere di disciplinare la durata del divieto di cui all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo n. 177 del 2005 a un settore nel quale l'attuale Presidente è titolare di interessi patrimoniali, associata alla discrezionalità che il comma 2, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 225 del 2010 attribuisce allo stesso Presidente, pone un problema di opportunità della disposizione stessa»;
l'Autorità, già in data 20 gennaio 2011, aveva richiamato l'attenzione del Governo sulle criticità della disciplina posta dal citato decreto-legge, al fine di sollecitare una modifica nel corso dell'esame parlamentare e aveva osservato che, se la norma relativa alla facoltà di proroga non veniva modificata, l'esercizio della facoltà di decidere sul periodo di vigenza del divieto, e, quindi, l'adozione o la mancata adozione dell'atto di proroga - anche senza integrare automaticamente una fattispecie di conflitto di interessi - avrebbero dovuto essere valutati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse», allo scopo di verificarne l'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del Presidente del Consiglio dei ministri e il danno per l'interesse pubblico;
alla luce della disciplina sul conflitto d'interessi, sarebbe, pertanto, auspicabile - secondo la stessa Autorità - un atteggiamento di maggiore precauzione tale da evitare l'attribuzione di un potere discrezionale in capo al Presidente del Consiglio dei ministri nella disciplina di un settore sensibile come quello editoriale, direttamente connesso con la tutela del pluralismo dell'informazione e da sottrarre, nello specifico, proprio la disciplina del divieto di cui al comma 12, dell'articolo 43, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri;
in data 2 marzo 2011, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è, ancora una volta, pronunciata sulla questione, richiamando l'attenzione sul «vuoto normativo che si verrebbe a determinare ove entro il corrente mese di marzo, con una norma di legge o avente forza di legge, il divieto di incrocio tra stampa e TV non venisse congruamente prorogato adeguando la formulazione attuale del divieto d'incrocio alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta con l'evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella di mercato del settore»;
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - nella già citata comunicazione del 24 novembre 2010 - aveva evidenziato, altresì, una serie di «debolezze» della legge 20 luglio 2004, n. 215, ed aveva, in particolare, posto l'attenzione sulla discrasia tra ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della normativa in materia di «sostegno privilegiato», osservando come la normativa vigente non contemplasse, tra i comportamenti vietati che possono configurare un sostegno privilegiato - anche attraverso qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, politico, economico, di immagine al titolare di cariche di Governo - alcun riferimento alla stampa;
le «leggi parametro» prese in considerazione dalla legge n. 215 del 2004 (e cioè le leggi n. 223 del 1990, n. 249 del 1997, n. 28 del 2000 e n. 112 del 2004) e la cui violazione sola è suscettibile di integrare la ricorrenza del sostegno privilegiato impongono, infatti, il rispetto dei principi del pluralismo, dell'obiettività, della completezza, della lealtà e dell'imparzialità dell'informazione solo da parte delle emittenti radiofoniche e televisive, mentre la stampa, sotto il profilo contenutistico e comportamentale, gode di una disciplina autonoma non ricompresa nell'ambito delle citate leggi;
allo stato della legislazione vigente, dunque, il sostegno privilegiato non può configurarsi nei confronti delle imprese della carta stampata - pur essendo esse operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge n. 112 del 2004 e benché, anche da parte loro, possano essere materialmente violati i principi sopra citati;
alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende, pertanto, urgente e necessaria una disciplina più organica ed efficace volta a regolamentare, in maniera quanto più completa e stringente possibile, l'intera materia con riguardo al complesso del sistema dell'informazione,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative di competenza volte a prorogare, in tempi rapidi, per un termine congruo, il divieto di cui all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, oltre la scadenza legislativamente prevista (ed, in ogni caso, almeno fino al 31 dicembre 2011, come previsto nel citato comma 2, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225) e ad adottare ogni opportuna iniziativa normativa volta a superare le criticità evidenziate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento all'opportunità di sottrarre alle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri il potere di disciplinare discrezionalmente il periodo di vigenza del citato divieto;
ad assumere iniziative normative per introdurre una disciplina organica e completa della materia volta a garantire la ridefinizione dell'ambito di applicazione del divieto di incroci stampa-televisione, anche al fine di colmare il vuoto normativo che, allo stato della legislazione vigente, non configura e non impedisce il «sostegno privilegiato» al titolare di cariche di Governo da parte delle imprese della carta stampata, allo scopo di preservare il pluralismo dei mezzi di informazione ed evitare i rischi di «eccessive concentrazioni».
(1-00588)
«Briguglio, Della Vedova, Bocchino».

La Camera,
premesso che:
l'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, disponeva per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete il divieto, fino al 31 dicembre 2010, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;
il decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto la proroga di tale divieto fino al 31 marzo 2011 e ha previsto la possibilità, attraverso l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di un ulteriore rinvio al 31 dicembre 2011;
la protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea (articolo 11, secondo paragrafo, dalla Carta europea dei diritti fondamentali);
in data 24 novembre 2010, è stata emessa una segnalazione al Governo dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella quale si afferma che la disposizione in materia di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni date dalla Corte costituzionale (sentenza n. 826 del 1988);
con la sentenza citata la Corte costituzionale ha ritenuto necessario ribadire il valore centrale del pluralismo in un ordinamento democratico, reputando indispensabile, altresì, chiarire che il pluralismo dell'informazione radiotelevisiva significa, innanzitutto, possibilità di ingresso, nell'ambito dell'emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilità nell'emittenza privata - perché il pluralismo esterno sia effettivo e non meramente fittizio - che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati, a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi, e di essere menomati nella loro autonomia;
in forza di ciò, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sottolineava l'opportunità di mantenere in vigore il divieto recato dal citato articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e in data 2 marzo 2011 con una nuova segnalazione ha nuovamente richiamato l'attenzione sul «vuoto normativo che si verrebbe a determinare ove entro il corrente mese di marzo, con una norma di legge o avente forza di legge, il divieto di incrocio tra stampa e tv non venisse congruamente prorogato adeguando la formulazione attuale del divieto d'incrocio alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta con l'evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella di mercato del settore»;
della questione si è occupata più volte anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nella sua segnalazione del 10 marzo 2011, ha ricordato, in particolare, che la presenza di rilevanti partecipazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in più di una rete televisiva nazionale rende questa materia particolarmente sensibile sotto il profilo del conflitto di interessi (legge n. 215 del 2004) e che per questo motivo è opportuno che tale proroga sia sottratta alle competenze dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri;
in assenza di un intervento normativo, vi è il concreto rischio di assistere ad una preoccupante concentrazione dei media italiani,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a prorogare la disposizione recata dall'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, almeno fino al 31 dicembre 2012;
ad assumere, altresì, immediate iniziative di natura normativa finalizzate a sottrarre alle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri il potere di disciplinare discrezionalmente il periodo di vigenza del citato divieto, così come auspicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
a promuovere urgentemente una regolamentazione organica ed efficace dell'intera materia per colmare il vuoto normativo attuale, al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione ed evitare il rischio di concentrazioni.
(1-00592)
«Rao, Galletti, Enzo Carra, Ciccanti, Compagnon, Volontè, Naro, Libè, Occhiuto».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

La Camera,
premesso che:
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in una sua segnalazione del 24 novembre 2010, auspicava che il Governo, ponesse mano «ad un intervento legislativo finalizzato alla conservazione della norma che vieta gli incroci di proprietà tra il settore televisivo e quello editoriale». Questo, al fine di garantire il pluralismo nell'ambito della comunicazione e dell'informazione, ma anche per l'esigenza di evitare le concentrazioni;
la proroga meramente temporale del divieto - peraltro disposta fino al 31 marzo 2011 - si rende inefficace rispetto agli scopi prefissati, in quanto la transizione alla tecnologia digitale terrestre rende obsoleto l'originario riferimento al limite dell'esercizio di «più di una rete», nozione che si riferisce alle tecnologie analogiche e all'attribuzione di titoli concessori;
il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, andava nella direzione indicata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attraverso l'inserimento, in sede di conversione al Senato, all'articolo 2, comma 12-duodecies, di una disposizione che andava a prorogare, modificandolo per adattarlo all'attuale evoluzione tecnologica, il comma 12 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 177 del 2005, «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; il comma 12-duodecies del decreto-legge sopra citato, infatti, prorogava il termine ultimo del divieto di cui sopra dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012 e faceva proprie le indicazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni circa la necessità di adeguare la formulazione del divieto di incrocio «alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta con l'evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella del mercato di settore» nei termini indicati dalla citata segnalazione del novembre 2010 e ribaditi anche in quella ulteriore del 3 marzo 2011;
successivamente, la volontà del Governo di affrontare il delicato tema del pluralismo nel campo della comunicazione, in una logica condivisa, con particolare attenzione alla questione della concentrazione tra media audiovisivi e stampa, è testimoniata anche dall'accoglimento di un ordine del giorno presentato in Senato dall'opposizione (gruppo PD, primi firmatari senatori Vita e Legnini), il 26 febbraio 2011. In tale ordine del giorno si invitava il Governo ad adottare le opportune iniziative normative per prorogare il termine di cui all'originario comma 12 «contestualmente ridefinendo la formulazione del divieto, in modo da adeguarlo all'evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta e ai conseguenti nuovi assetti di mercato»;
l'iter parlamentare che ha portato alla soppressione del comma 12-duodecies, con il conseguente risultato di una proroga del divieto di concentrazione fino al 31 marzo 2011, non deve sviare dalla questione principale, rappresentata dalla necessità di disciplinare il settore in base ai princìpi sopra enunciati;
è importante, dunque, proprio per garantire il pluralismo, non solamente stabilire la proroga dei termini stabiliti dal comma 12 - elemento di per sé, in quest'ottica, non prioritario - ma utilizzare uno strumento normativo adeguato a definire tale proroga e che tenga realmente conto delle mutazioni dello scenario tecnologico di riferimento. Il tutto secondo un percorso all'insegna di un opportuno dibattito parlamentare su questa e su altre mozioni, che sgombri il campo dalla logica del sospetto;
alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto delle preoccupazioni non solamente delle forze politiche di opposizione ma anche dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non sembra presentarsi come lo strumento più idoneo al conseguimento dell'obiettivo più ampio, in quanto con esso si potrebbe definire solamente una data, ma non si potrebbero inserire norme di regolamentazione che tengano conto dello sviluppo tecnologico nel settore;
il testo approvato al Senato invece, che potrebbe essere eventualmente rimodulato con un riferimento anche temporale a un dato ex ante oltremodo oggettivo, certo e determinato:
a) rispondeva alla segnalazione del 24 novembre 2010 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale ha indicato la necessità di una disposizione legislativa che conservi il divieto di incroci tra il settore televisivo e quello editoriale, adeguando l'originaria disposizione «alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta dal 2004 a tutt'oggi, e, in particolare, all'evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella di mercato del settore»;
b) era già in linea con quanto poi previsto dall'ordine del giorno successivamente approvato dal Senato il 26 febbraio 2011, nel quale si invita il Governo ad adottare le opportune iniziative normative per prorogare il termine di cui all'originario comma 12 almeno al 31 dicembre 2012 «contestualmente ridefinendo la formulazione del divieto, in modo da adeguarla all'evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta e ai conseguenti nuovi assetti di mercato»;
quanto allo specifico del sistema integrato delle comunicazioni previsto nel testo, il limite dell'8 per cento individuato come soglia di riferimento sembrava essere quello idoneo a ricomprendere i soggetti con significativo potere nei mercati di riferimento. Ai sensi della delibera 270/09/CONS dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, contenente le risultanze del processo di valutazione del sistema integrato delle comunicazioni per l'anno 2007 pari a 24.437 milioni di euro (ultimo dato disponibile con gli importi ripartiti, poiché la più recente delibera 255/10/CONS sui mercati rilevanti determina solo la quota complessiva del sistema integrato delle comunicazioni per l'anno 2008 pari a 24,25 miliardi di euro ma i relativi valori ripartiti poco si discostano da quelli del 2007), le imprese che superano la soglia dell'8 per cento dei ricavi totali sono: il gruppo Fininvest con Mediaset, la Rai e Sky Italia;
era stata, altresì, individuata un'ulteriore soglia minima del 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche, in virtù della quale veniva assoggettato al divieto anche il gruppo Telecom Italia;
la durata della proroga prevista dalla disposizione era allineata alla previsione dell'arco temporale di completamento della transizione al digitale terrestre, la cui conclusione è fissata entro l'anno 2012,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative specifiche volte a modificare quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 177 del 2005, affinché i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma non possano, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica;
a considerare come riferimento un dato ex ante certo e determinato, per individuare i soggetti destinatari della normativa;
ad assumere iniziative volte ad applicare tale divieto anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
(1-00593)
«Landolfi, Sardelli, Valducci, Baldelli, Biasotti, Bergamini, Cesaro, Colucci, Antonino Foti, Garofalo, Grimaldi, Iapicca, Nizzi, Piso, Simeoni, Terranova, Testoni, Verdini».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)