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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 23 marzo 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 marzo 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frassinetti, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Messina, Miccichè, Migliavacca, Leoluca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vernetti, Vito, Volontè, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Bruno, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Messina, Miccichè, Migliavacca, Leoluca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tenaglia, Tremonti, Vito, Volontè, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 marzo 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CAMBURSANO: «Modifica all'articolo 75 della Costituzione in materia di validità del referendum» (4182);
NASTRI: «Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica mediante biomasse e biogas da prodotti agricoli» (4183);
SAMMARCO e GIULIO MARINI: «Disciplina delle attività cinematografiche» (4184);
TORAZZI e REGUZZONI: «Disposizioni per la tutela della sicurezza degli impianti di distribuzione dei carburanti» (4185);
FIANO: «Modifica all'articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di limiti di spesa per le campagne elettorali per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale» (4186);
GALATI: «Istituzione di una sala operativa nazionale interforze permanente per la ricerca delle persone scomparse» (4187);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CAMBURSANO: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» (4188);
OLIVERIO ed altri: «Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti» (4189);
RUBINATO: «Norme per la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali a tutela dei minori e dei soggetti deboli» (4190);
RUGGHIA ed altri: «Incentivi per favorire il reclutamento dei volontari di truppa delle Forze armate» (4191).

In data 18 marzo 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
VELTRONI ed altri: «Norme sulla democrazia interna dei partiti e sulla disciplina delle elezioni primarie» (4194);
VELTRONI: «Istituzione del "Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm" in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme» (4195).

In data 21 marzo 2011 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DOZZO: «Modifica all'articolo 116 della Costituzione. Attribuzione dello statuto di autonomia speciale alla regione Veneto» (4196).

In data 22 marzo 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CECCACCI RUBINO: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle opere artistiche e letterarie vendute per la prima volta direttamente dall'autore» (4197);
LAFFRANCO: «Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di inquadramento del personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie» (4198);
LAFFRANCO: «Disciplina della professione di educatore di asilo nido e istituzione del relativo albo professionale» (4199);
SCILIPOTI: «Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato dei prodotti petroliferi e per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione» (4200).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 16 marzo 2011 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009» (4192).

In data 22 marzo 2011 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009» (4201).

Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge MURER ed altri: «Modifica all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate» (3056) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mattesini.

La proposta di legge REALACCI ed altri: «Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici» (3461) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pes.

La proposta di legge BECCALOSSI ed altri: «Modifica all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite del valore dei beni materiali strumentali dell'impresa deducibili nell'esercizio in cui sono stati acquisiti» (4035) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Franzoso e Antonio Pepe.

La proposta di legge ABRIGNANI: «Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di obbligo di utilizzo del casco protettivo nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard» (4043) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Abelli, Allasia, Barani, Barbieri, Beccalossi, Bergamini, Bertolini, Biasotti, Bonciani, Buonanno, Carlucci, Cassinelli, Catone, Colucci, De Camillis, Di Virgilio, Fucci, Galati, Girlanda, Grimaldi, Giulio Marini, Migliori, Minasso, Nizzi, Pelino, Razzi, Sammarco, Scandroglio, Speciale, Torrisi, Traversa, Vella, Ventucci e Vignali.

La proposta di legge FRASSINETTI ed altri: «Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione» (4117) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Catanoso Genoese.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 4060, d'iniziativa dei deputati PICCHI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione regionale italiana nel mondo».

Trasmissioni dal Senato.

In data 16 marzo 2011 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:
S. 2482. - GOLFO ed altri; MOSCA ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati» (approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (2426-2956-B).
S. 2538. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (approvato dal Senato) (4193).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
STANCA: «Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici» (4014) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
LA LOGGIA ed altri: «Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui» (4123) Parere delle Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);

MONTAGNOLI: «Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti alla rieleggibilità alle cariche di sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e di presidente della provincia» (4131).

III Commissione (Affari esteri):

S. 2538. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (Approvato dal Senato) (4193) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, X e XII.

VI Commissione (Finanze):
S. 2482. - GOLFO ed altri; MOSCA ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati» (approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (2426-2956-B) Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni);

MAGGIONI ed altri: «Disposizioni in materia di conversione, su opzione del mutuatario, del tasso di interesse da variabile a fisso nel contratto di mutuo» (4120) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e V.

X Commissione (Attività produttive):

PICCHI ed altri: «Disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione regionale italiana nel mondo» (4060) Parere delle Commissioni I, III, V, VII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
ZAZZERA ed altri: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli olivi secolari» (4048) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 16 marzo 2011 il deputato Souad Sbai ha rappresentato alla Presidenza - allegando la relativa documentazione - che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale presso l'autorità giudiziaria di Monza (n. 9215/10 RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 15 marzo 2011, ha comunicato che la 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 29), che è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione politiche dell'Unione europea);
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2007 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 165/194 e (CE) n, 78/2005 del Consiglio (COM(2010)745 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 30), che è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (COM(2010)761 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 31), che è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (COM(2010)775 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 32), che è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2010)790 definitivo) (atto comunitario n. 70) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 33), che è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 21 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ANAS Spa, per l'esercizio 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 286).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1985, n. 411, la relazione sull'attività svolta dalla società Dante Alighieri, unitamente al bilancio consuntivo, riferiti all'anno 2010.

Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza dei Consiglio dei ministri, con lettere in data 15 marzo 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 440, della concessione di assegni straordinari vitalizi, ciascuno dell'importo annuo di 24,000 euro, al signor Domenico Colantoni, pittore, e alla signora Maria Parazzini, soprano lirico.

Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissioni del ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e dalle finanze, con lettera in data 18 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'elenco delle somme che vengono conservate alla fine dall'anno finanziario 2010 e che potranno essere utilizzate nell'esercizio 2011 a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito dalla legge 22 giungo 2010, n. 99, il decreto ministeriale 13 gennaio 2011, concernente l'erogazione di un prestito in favore della Grecia, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Tale decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 marzo 2011, ha trasmesso un voto, approvato dal consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano nella seduta del 30 novembre 2010, concernente la richiesta di sopprimere le norme del codice della strada che prevedono la confisca delle automobili.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 21 marzo 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 (COM(2011)135 definitivo), che, in data 22 marzo 2011, è stata assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VI (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). La predetta proposta è stata altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 22 marzo 2011.

La Commissione europea, in data 17, 21 e 22 marzo 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Allegati A e B della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (COM(2010)774 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Prima relazione sull'attuazione della direttiva 2000/9/CE, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (COM(2011)123 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (COM(2011)124 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche compilate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti e sulla loro qualità (COM(2011)131 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Eliminare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali (COM(2011)125 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011)126 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2011)127 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Eliminare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali, la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (SEC(2011)328 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Terza relazione di follow-up sulla comunicazione «Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea» - COM(2007)414 definitivo (COM(2011)133 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale (COM(2011)148 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Relazione intermedia della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle riforme in Croazia per quanto riguarda il sistema giudiziario e i diritti fondamentali (capitolo di negoziato 23) (COM(2011)110 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2011)121 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)316 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). La predetta proposta di direttiva è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 23 marzo 2011;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - L'introduzione dell'euro in Estonia (COM(2011)140 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 18 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazione connesse alla sicurezza stradale (17506/1/10 REV 1) e la relativa motivazione (17506/1/10 REV 1 ADD 1), che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 18 marzo 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Monte San Savino (Arezzo).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 22 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito al progetto di legge concernente modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (Atto Senato n. 1875).

Questa documentazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Emilia Romagna.

Il Garante del contribuente della regione Emilia Romagna, con lettera in data 10 marzo 2011, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2010, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Marche.

Il Garante del contribuente della regione Marche, con lettera in data 10 marzo 2011, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2010, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Liguria.

Il Garante del contribuente della regione Liguria, con lettera in data 11 marzo 2011, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2010, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal difensore civico del Piemonte.

Il difensore civico del Piemonte, con lettera in data 15 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico relativa all'anno 2010 (doc.CXXVIII, n.27).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di un parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 11 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n.14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Giuliano Gallanti a presidente dell'Autorità portuale di Livorno (112).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza del ministro della salute in materia di ospedali psichiatrici giudiziari - 3-01531

ANNA TERESA FORMISANO, RAO, RIA, GALLETTI, COMPAGNON, CICCANTI, NARO, VOLONTÈ, NUNZIO FRANCESCO TESTA, BINETTI, DE POLI, LIBÈ e OCCHIUTO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale del Senato della Repubblica ha svolto nei giorni scorsi un monitoraggio sugli ospedali psichiatrici giudiziari italiani e le immagini di tale monitoraggio sono state trasmesse dal programma «Presa diretta» di Raitre;
il video, girato in sei strutture (Barcellona Pozzo di Gotto, Aversa, Napoli, Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia e Castiglione delle Stiviere), ha mostrato la condizione disumana in cui versano i malati nelle strutture visitate, lasciati senza cure e spesso legati con le corde a letti fatiscenti con lenzuola mai cambiate per settimane, muri cadenti, farmaci scaduti;
il numero complessivo di pazienti presenti negli ospedali giudiziari sono 1535, di questi 376 sono stati giudicati guariti, ma ne sono stati dimessi solo 65, mentre per 115 è stata prevista una proroga della pena e solo 5 sono ritenuti pericolosi;
molti vengono trattenuti negli ospedali psichiatrici giudiziari per mancanza di percorsi alternativi di assistenza e solo grazie alle pressione della Commissione il Governo ha promesso uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'assistenza di coloro che devono essere seguiti una volta dimessi dall'ospedale psichiatrico giudiziario;
secondo la Commissione almeno tre dei sei ospedali psichiatrici giudiziari visitati andrebbero chiusi e andrebbero individuate strutture nuove da destinare al trattamento sanitario degli internati;
il decreto del Presidente della Repubblica del 1o aprile 2008 ha trasferito al servizio sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia;
al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, con le funzioni sanitarie afferenti agli ospedali psichiatrici giudiziari, sono stati trasferiti alle regioni gli arredi, i beni strumentali e le attrezzature afferenti alle attività sanitarie e concessi in uso gratuito i locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie -:
quali iniziative urgenti, di propria competenza, intenda adottare al fine della chiusura delle strutture segnalate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale del Senato della Repubblica e della realizzazione di strutture adeguate da destinare al trattamento sanitario degli internati. (3-01531)

Iniziative in relazione ai rischi per la salute connessi all'utilizzo di imballaggi e contenitori di plastica per alimenti o bevande - 3-01532

SCILIPOTI e SARDELLI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
numerose ricerche scientifiche hanno evidenziato i gravi rischi per la salute derivanti dall'uso di imballaggi e contenitori di plastica per alimenti o bevande;
il materiale plastico utilizzato in tali oggetti contiene, infatti, sostanze organiche, come il cloruro di polivinile, e altre sostanze, quali i bifenili policlorati o i ftalati, suscettibili di arrecare gravi danni alla salute dei consumatori;
le ricerche condotte dall'Istituto oncologico di Bologna hanno potuto dimostrare, sin dal 1971, che il monocloruro di vinile è una sostanza cancerogena, suscettibile, quindi, di favorire l'insorgenza di patologie tumorali nei soggetti che con essa vengono a contatto;
inoltre, l'uso del materiale plastico in contenitori o imballaggi di cibi o bevande determina il rilascio di ftalati in conseguenza del contatto della plastica con grassi - animali o vegetali - o con sostanze alcoliche contenuti negli alimenti o bevande, posti all'interno dei suddetti imballaggi;
gli ftalati, così rilasciati e trasmessi al consumatore, si concentrano nel tessuto adiposo, attraverso un processo noto come «bioaccumulo». Tale processo ha ripercussioni di assoluta gravità sul sistema immunitario e riproduttivo dei soggetti, in particolare di coloro che, come i bambini o gli ammalati, versano in condizioni di salute particolarmente vulnerabili;
gli effetti pregiudizievoli di tale processo di bioaccumulo e dello stesso rilascio degli ftalati nell'organismo umano sono, inoltre, aggravati dalla concentrazione dei suddetti composti chimici, che è direttamente proporzionale alle temperature raggiunte dalla sostanza alimentare contenuta negli imballaggi in questione. La maggiore concentrazione di tali sostanze nocive, rilasciate nell'organismo umano dalla plastica, determina, quindi, il rischio di accelerare i processi legati allo sviluppo puberale, nonché l'insorgenza di patologie tumorali;
è, pertanto, evidente come sia assolutamente necessario tutelare i consumatori da tali gravi pericoli per la salute, proteggendo, in particolare, i soggetti, quali bambini o gli ammalati, che, per le condizioni in cui versano, sono maggiormente esposti ai rischi connessi all'uso della plastica in imballaggi o contenitori di alimenti;
l'uso della plastica crea, come è noto, problemi non solo nel settore alimentare, ma anche nella fase dello smaltimento dei rifiuti;
appare, di conseguenza, urgente promuovere una campagna di sensibilizzazione rispetto ai rischi connessi all'utilizzo di materiale plastico, favorendo il ricorso a materiale completamente biodegradabile che possa essere riciclato e smaltito, così da non danneggiare l'ambiente -:
se non ritenga improcrastinabile, al fine della tutela della salute pubblica, promuovere una campagna di sensibilizzazione rispetto ai rischi connessi all'utilizzo di materiale plastico e contestualmente prevedere atti o provvedimenti che, nel medio periodo, stabiliscano il divieto di commercializzazione, diffusione ed uso, nelle mense scolastiche, aziendali e ospedaliere, di imballaggi o contenitori per alimenti o bevande di materiale plastico contenente cloruro di polivinile, bifenili policlorati, ftalati o altri materiali simili, con l'obbligo di utilizzare, in sostituzione di tali materiali, sostanze completamente biologiche e biodegradabili. (3-01532)

Iniziative del Ministero della salute in merito al cosiddetto «fascicolo sanitario elettronico» - 3-01533

BALDELLI e BOCCIARDO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il servizio sanitario nazionale costituisce una garanzia per la tutela della salute dei cittadini e i livelli essenziali di assistenza rappresentano lo strumento per assicurare a tutti i cittadini italiani condizioni di uniformità e omogeneità per l'accesso ai servizi sanitari, sia in termini quantitativi che qualitativi, in relazione a predeterminate risorse;
il servizio sanitario nazionale si articola su livelli dotati di autonomia politico-istituzionale: Stato, regioni e province autonome ed aziende locali;
l'evoluzione della sanità in rete è da tempo al centro di numerose iniziative a tutti i livelli istituzionali, stante la necessità, oggi ancora più stringente, di bilanciare le risorse disponibili con la qualità dell'assistenza sanitaria prestata, favorendo l'accesso ai servizi sanitari e, nel contempo, migliorando la continuità di cura ed i processi organizzativo-gestionali;
il raggiungimento di tali obiettivi è una sfida che tutti i Paesi avanzati devono rapidamente affrontare e vincere e che, nel nostro Paese, presenta profili di percorribilità più o meno complessi in relazione alle realtà regionali -:
quali siano le attività e le iniziative che il Ministero della salute intenda adottare per la tematica in esame, con particolare riferimento al «fascicolo sanitario elettronico». (3-01533)

Intendimenti del Governo in ordine alla revoca della scelta a favore del nucleare ed alla promozione di investimenti nelle energie da fonti rinnovabili - 3-01534

DONADI, PIFFARI, CIMADORO, EVANGELISTI, BORGHESI e CAMBURSANO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il nostro Paese, a seguito del referendum del 7 e dell'8 novembre 1987, esprimeva la propria contrarietà rispetto all'uso di energia proveniente da fonte nucleare. Pur tuttavia, in palese contrasto con quanto deciso dalla maggioranza degli italiani in tale occasione, l'attuale Governo ha pervicacemente voluto riprendere la scelta energetica nucleare;
nelle stesse ore in cui il Giappone - ma non solo - vive una vera e propria catastrofe nucleare e molti leader europei, a cominciare da quello tedesco e da quello francese, stanno con coraggio ripensando l'avventura nucleare, il Governo italiano non ha alcuna decisione da prendere, nessuna proposta da presentare ai nostri partner europei, ma dichiara che si metterà a disposizione e si uniformerà alle decisioni che l'Unione europea potrebbe prendere in materia di produzione nucleare di energia;
lo stesso Commissario europeo all'energia, Günther Öttinger, ha dichiarato nei giorni scorsi che: «Tutto ciò che si riteneva impensabile, in qualche giorno è avvenuto (...) Se prendiamo la cosa sul serio e diciamo che l'incidente ha cambiato il mondo - ed è in discussione il modo in cui noi, come società industriale, abbiamo guardato alla sicurezza e alla gestibilità (...) allora non possiamo escludere nulla»;
membri del Governo italiano hanno dichiarato, ad avviso degli interroganti in maniera ambigua, di dovere prendere una pausa di riflessione;
il Ministro interrogato ha precisato che «è irreversibile la scelta di capire dal punto di vista della sicurezza se siamo nella condizione di massima sicurezza in base ai requisiti e standard che abbiamo immaginato e che vengono resi operativi da un organismo europeo». «Una volta che saremo sicuri che tutto questo è stato risolto nella direzione auspicata, a quel punto la scelta nucleare del Governo potrà proseguire», ha assicurato;
il Governo italiano, dunque, non ha fatto marcia indietro sul programma nucleare, ma si è preso una «pausa responsabile di riflessione come molti altri Paesi europei che già avevano fatto la scelta nucleare»;
in data 16 marzo 2011, lo stesso Sottosegretario Saglia dichiarava: «Se l'Unione europea decidesse di bloccare la costruzione di nuovi centrali nucleari sul territorio comunitario l'Italia non si opporrebbe (...) Avremo i primi impianti intorno al 2020. C'è molto tempo per cambiare idea prima del 2020»;
nel corso della medesima giornata del 16 marzo 2011 anche il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'onorevole Stefania Prestigiacomo, ribadiva come «il Governo intenda affrontare la questione della sicurezza nucleare in ambito europeo, uniformando le proprie scelte a quelle che verranno assunte in sede di Unione europea»;
in Germania gli impianti nucleari più vecchi, che attualmente sono rimasti aperti solo in seguito alla decisione di prolungare la vita di tutte le centrali, chiuderanno subito. La Germania, inoltre, sospenderà per tre mesi la decisione del previsto prolungamento della vita dei 17 impianti nucleari tedeschi;
la Germania è decisa ad accelerare l'addio al nucleare. Lo ha detto alla FrankfurterAllgemeine Sonntagszeitung il Ministro dell'ambiente Norbert Roettgen, sottolineando che i «rischi residui dell'atomo» sono troppi. E secondo anticipazioni del quotidiano Die Welt, nel mese di maggio 2011, seppur per revisioni, verifiche e controlli provvisori, si creerà una situazione in cui dei 17 reattori nucleari tedeschi solo 4 saranno in servizio;
il che vorrà dire che temporaneamente, come in una simulazione di emergenza decisa per abituarsi al futuro, la più grossa e competitiva economia dell'Unione europea e quarta economia mondiale spegnerà il 75 per cento della capacità nucleare. «Possiamo dire addio all'atomo più velocemente di quanto previsto finora, la situazione dopo il dramma giapponese è una cesura, una svolta senza ritorno», ha affermato Roettgen;
la Svizzera ha annunciato, invece, la sospensione delle procedure relative alle domande di autorizzazione per le nuove centrali nucleari. Il Ministro dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Doris Leuthard - afferma un comunicato - «ha deciso di sospendere le tre procedure relative alle domande di autorizzazione di massima per le nuove centrali nucleari finché non sarà stata fatta un'analisi approfondita degli standard di sicurezza e non si sarà proceduto a un loro eventuale adeguamento»;
gli altri Paesi si possono permettere una pausa di riflessione, visto che il nucleare lo hanno scelto e stanno ora valutando di abbandonarlo. L'Italia no, perché il nostro Paese sta scegliendo ora, controcorrente e fuori tempo massimo, se adottare o meno il nucleare. Per questo, la pausa di riflessione annunciata dal Ministro interrogato è solo uno stratagemma per neutralizzare il referendum;
appare di tutta evidenza che quanto è accaduto in Giappone rappresenti la drammatica dimostrazione del fatto che il nucleare sicuro in Italia e nel mondo non esiste;
a favore del nucleare non depone neanche l'analisi dei costi: il kilowattora prodotto dall'atomo non è affatto meno costoso di quello prodotto da altre fonti, perché non si considerano mai i costi aggiuntivi, quelli per stoccare le scorie e i costi sociali ed economici in caso di incidenti. Tutti oneri che ricadranno sui cittadini -:
se non ritenga il Governo italiano di dover revocare in maniera netta e chiara la propria scelta a favore del nucleare in luogo di una semplice moratoria o pausa di riflessione, che appare incompatibile con la perentorietà della scadenza referendaria, e di privilegiare gli investimenti nelle energie rinnovabili, facendo una scelta coraggiosa adottando la linea della Germania, che ha deciso di produrre l'80 per cento dell'energia da eolico e fotovoltaico. (3-01534)

Iniziative per la costituzione di un comitato scientifico in materia di sicurezza degli impianti nucleari - 3-01535

LA MALFA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
le recenti dichiarazioni del Ministro interrogato hanno posto in evidenza la necessità di fare una pausa di riflessione sul programma nucleare italiano -:
se il Governo non ritenga opportuna la costituzione di un comitato composto di scienziati di riconosciuto prestigio ed indipendenza, ai quali affidare il compito di predisporre, nei tempi dal comitato stesso ritenuti congrui, una relazione sulle cause dell'incidente di Fukushima e sulle sue conseguenze e sulla possibilità di costruire, allo stato delle presenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, impianti nucleari che siano in grado di non presentare in qualunque circostanza rischi per la popolazione e l'ambiente, sospendendo fino alla presentazione e alla discussione pubblica di questo rapporto il programma nucleare italiano, e se non ritenga di adottare iniziative normative con il quale si formalizzino queste procedure. (3-01535)

Iniziative per favorire lo sviluppo di alleanze e sinergie tra le aziende operanti in Italia volte a promuovere i settori primario e manifatturiero nel mercato globale - 3-01536

REGUZZONI, LUSSANA, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la concorrenza nel mondo globalizzato si realizza tra le economie dei diversi Stati, attraverso il controllo delle aziende e dei settori chiave, escludendo così dal know-how e/o dalla distribuzione dei prodotti le economie concorrenti;
l'Italia in questa competizione è in grave svantaggio, poiché, pur essendo la seconda economia manifatturiera d'Europa, ha visto, a causa di politiche di sviluppo poco lungimiranti, colonizzare i propri asset strategici, diventando così marginale o ricoprendo un ruolo inferiore al dovuto, in diversi settori nei quali rivestiva un ruolo di eccellenza;
negli anni più recenti, con i Governi del centrodestra, il Paese ha iniziato una nuova strategia, che con la difesa di aziende, come Eni e Finmeccanica, ha ridato un minimo di penetrazione sul mercato globale al sistema Italia;
questa attenzione si è, tuttavia, concentrata solo sui gruppi di grandissime dimensioni, mentre la necessità di un'estensione più ampia della politica dell'interesse di sistema e, quindi, nazionale è sempre più stringente;
nelle ultime settimane molta inquietudine negli operatori del settore agroalimentare, sia primario che secondario e delle relative catene di fornitura, hanno destato le notizie sulla sorte della Parmalat;
è assolutamente vitale mantenere e sviluppare un polo italiano del latte e tale visione strategica non può prescindere dalla sorte di Parmalat e dalle sue future alleanze e/o integrazioni;
non si può, pertanto, non guardare con preoccupazione alle manovre di Lactalis e di fondi d'investimento stranieri, ampiamente riportate nella stampa nazionale, considerato che dal futuro di Parmalat dipenderà anche il futuro di altre aziende, come, ad esempio, Granarolo -:
quali iniziative, in particolare di carattere normativo, il Governo intenda assumere, al fine di favorire lo sviluppo di alleanze e sinergie tra le aziende operanti in Italia volte a promuovere i settori primario e manifatturiero nazionale nel mercato globale, in primis riguardo alla creazione di un polo nazionale del latte ed in generale per tutti i settori dove l'eccellenza italiana è minacciata da acquisizioni che hanno principalmente lo scopo di sterilizzare le possibilità di crescita dei settori più strategici dell'economia nazionale. (3-01536)

Problematiche riguardanti la disciplina e l'organizzazione del comparto difesa della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla «Difesa servizi spa» - 3-01537

DI BIAGIO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
all'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), è stata prevista la costituzione della società per azioni denominata «Difesa servizi spa»;
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 39 del 17 febbraio 2011, è stato pubblicato il decreto ministeriale con il quale è promulgato lo statuto della società «Difesa servizi spa»;
il sopra indicato decreto, agli articoli 2 e 3, risulta silente in merito ai nominativi dei componenti del consiglio di amministrazione della suddetta società e alla nomina del collegio sindacale;
la citata legge finanziaria per il 2010, all'articolo 2, comma 34, dispone che «con lo stesso decreto (di approvazione dello statuto della società «Difesa servizi spa») siano nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica»;
alcune indiscrezioni di stampa, circolate all'indomani della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del citato decreto, hanno rivelato il nominativo del presidente del consiglio di amministrazione, nonché quello dei tre componenti dello stesso consiglio, tutti esponenti del mondo militare, imprenditoriale ed economico milanese;
la sopra indicata società si configurerebbe come soggetto giuridico di diritto privato avente come socio unico il Ministero della difesa, come strumento organizzativo dello stesso, avente per oggetto la gestione economica di beni, servizi e attività strettamente correlate al dicastero, nonché gestione, promozione e valorizzazione del marchio delle Forze armate, a cui si aggiunge la molteplicità di finalità sancite dall'articolo 4 del sopra indicato statuto;
si profilerebbe, dunque, un meticoloso progetto di esternalizzazione di funzioni proprie della pubblica amministrazione, attraverso il conferimento di attività tipicamente svolte da un'amministrazione dello Stato - qual è il Ministero della difesa - ad un soggetto giuridico terzo, al quale confluiscono anche attività ed operazioni estranee alla pubblica amministrazione e collocabili nella fattispecie di società a regime privatistico, con tutte le conseguenze in termini di controllo e monitoraggio pubblico, segnatamente sul fronte del controllo di contabilità;
ai sensi dell'articolo 2, comma 32, della citata legge finanziaria, l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni da parte di «Difesa servizi spa» sarebbe svolta anche attraverso l'espletamento delle funzioni di «centrale di committenza», legittimando, dunque, l'ipotesi di affidamento di eventuali appalti e commissioni, fatta eccezioni di quelli in materia di armamenti, anche in assenza di specifici bandi di gara pubblici;
ai sensi dell'articolo 15 dello statuto della «Difesa servizi spa», la società è amministrata dal consiglio di amministrazione, la cui nomina spetterebbe al Ministero delle difesa; ne emergerebbe, dunque, un margine di discrezionalità e di autonomia procedurale, scevro da valutazioni e controlli in sede parlamentare sulla compatibilità delle cariche;
le evidenze citate e legittimate dai provvedimenti attuativi lasciano emergere la trasmigrazione di competenze, operazioni e valutazioni da un regime pubblicistico a quello privatistico, con il margine di discrezionalità che ne consegue unito ad uno svincolamento dal controllo parlamentare su alcuni versanti, in contrasto - secondo l'interrogante - con quanto sancito dal dettato costituzionale, che definisce l'amministrazione pubblica come apparato burocratico a sé stante, separato dal potere politico e caratterizzato dalla sua imparzialità, da buon andamento, dalla trasparenza e dall'efficienza -:
se sia a conoscenza di quanto indicato in premessa riguardo alle nomine del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e se non ritenga che le sopra indicate mutazioni in termini organizzativi e normativi del comparto difesa della pubblica amministrazione possano alterare in maniera vistosa e deleteria la fisionomia, costituzionalmente sancita, del Ministero della difesa e le sue responsabilità, competenze e risorse, tali da comprometterne l'imparzialità, il buon andamento delle attività, la trasparenza e l'efficienza. (3-01537)

Elementi in merito a tentativi di infiltrazione della 'ndrangheta nel comune di Bollate (Milano) e orientamenti del Ministro dell'interno circa l'avvio della procedura per la verifica dei presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale - 3-01538

PELUFFO, VELTRONI, FIANO, BRESSA, GARAVINI, MARAN, AMICI, QUARTIANI, GIACHETTI, BRAGA, MARCO CARRA, CODURELLI, COLANINNO, COLOMBO, CORSINI, DE BIASI, DUILIO, FARINONE, FERRARI, MARANTELLI, MISIANI, MOSCA, PIZZETTI, POLLASTRINI, SANGA, SORO, ZACCARIA e ZUCCHI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da notizie apparse già a settembre 2010 sulla stampa locale sembra evidente che le intercettazioni e le indagini svolte nel territorio bollatese portano alla realistica ipotesi che nelle scorse elezioni amministrative del comune di Bollate vi sia stato un tentativo di infiltrazione della 'ndrangheta negli organi amministrativi del comune;
tale notizia risulta confermata dagli atti dell'ordinanza del tribunale ordinario di Milano n. 43733/06 r.g.n.r. e n. 8265/06 r.g.g.i.p., relativa all'indagine definita «infinito», condotta dall'Arma dei carabinieri e, in particolare, dal nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Monza;
dall'ordinanza si evidenzia una fitta rete di interessi dei clan calabresi nel territorio della Lombardia, in particolare nei territori di: Milano, Cormano, Bollate, Bresso, Corsico, Legnano, Limbiate, Solaro, Piotello, Rho, Pavia, Ganzo, Mariano Comense, Erba, Desio e Seregno;
nell'ultima Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia, presentata a dicembre 2010, si denuncia che: «in Lombardia la 'ndrangheta si è diffusa non attraverso un modello di semplice imitazione, nel quale gruppi delinquenziali autoctoni riproducono modelli organizzativi e di azione dei gruppi mafiosi, ma attraverso un vero e proprio fenomeno di colonizzazione, cioè di espansione su un nuovo territorio, organizzandone il controllo e gestendone i traffici illeciti, conducendo alla formazione di uno stabile insediamento mafioso»;
dalle intercettazioni telefoniche riportate nell'ordinanza sopra citata, si evidenzia il chiaro sodalizio tra gli esponenti della 'ndrangheta ed esponenti del mondo istituzionale, tra cui componenti delle forze dell'ordine, candidati alle elezioni e dipendenti della pubblica amministrazione;
nella stessa ordinanza emerge chiaramente il tentativo di infiltrazione della 'ndrangheta in occasione delle competizioni elettorali a Bollate dell'aprile 2010, attraverso la presentazione di una lista civica composta da esponenti legati al mondo malavitoso -:
quali iniziative intenda intraprendere, anche alla luce della citata relazione annuale della Direzione nazionale antimafia, affinché sia fatta luce sui tentativi di infiltrazioni da parte della 'ndrangheta nel comune di Bollate, verificando che questi non abbiano condizionato il voto della primavera 2010, alterando la volontà dei cittadini di Bollate, e se non ritenga utile avviare la procedura per la verifica delle condizioni per lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione mafiosa, in base all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (3-01538)

TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE: BUTTIGLIONE; STUCCHI ED ALTRI; GOZI ED ALTRI; PESCANTE ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (A.C. 2854-2862-2888-3055-3866-A)

A.C. 2854-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 2.100, 3.100, 17.100, 18.100, 29.100 e 51.100 della Commissione.

A.C. 2854-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 18, introdurre le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: legislazione vigente, aggiungere le parole: e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative;
al comma 2, sostituire le parole: operano all'interno delle rispettive amministrazioni, con le seguenti: sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano;
all'articolo 19, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: determinando il contingente massimo di esperti nazionali distaccati;
all'articolo 44, sopprimere il comma 5;

e con le seguenti condizioni:
all'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro per le politiche europee assicura, d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze, con le seguenti: Il Governo assicura;
all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: politiche europee, aggiungere le seguenti: e collaborando con le strutture amministrative delle amministrazioni centrali responsabili del coordinamento di singole politiche europee;
all'articolo 29, sopprimere i commi 10, 11 e 12.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA.

A.C. 2854-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei princìpi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.
(Finalità).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, garantendo in modo particolare il contributo del Parlamento al buon funzionamento dell'Unione europea.
1. 10. Dozzo, Stefani.

A.C. 2854-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Comitato interministeriale per gli affari europei).

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per le politiche europee. Ad esso partecipano il Ministro degli affari esteri, assistito dal Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o dal Rappresentante permanente aggiunto, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM).
3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE, sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.
5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla prima applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Comitato interministeriale per gli affari europei).

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole:, assistito dal Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o dal Rappresentante permanente aggiunto.
2. 10. Dozzo, Stefani.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: prima applicazione delle disposizioni con le seguenti: data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: prima applicazione delle disposizioni con le seguenti: data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica.
2. 100.La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2854-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo II
PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO ALLA DEFINIZIONE DELLA POLITICA EUROPEA DELL'ITALIA E AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 3.
(Consultazione e informazione del Parlamento).

1. Il Governo riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in sede di Unione europea.
2. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo illustra alle Camere la posizione che intende assumere, che tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Su loro richiesta, esso riferisce altresì ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea. Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
3. Il Governo informa tempestivamente i competenti organi parlamentari su iniziative o su questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee assicura, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, la tempestiva consultazione e informazione delle Camere, con le modalità previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in merito agli atti, ai progetti di atti e ai documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito delle procedure di coordinamento delle politiche economiche, nonché ai fini della predisposizione dei programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della strategia per la crescita e l'occupazione.
5. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

Capo II
PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO ALLA DEFINIZIONE DELLA POLITICA EUROPEA DELL'ITALIA E AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

ART. 3.
(Consultazione e informazione del Parlamento).

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: Su loro richiesta,

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, anche mediante l'inoltro degli attinenti documenti, relazioni, comunicazioni e processi verbali delle istituzioni europee, ivi inclusi i rapporti della Rappresentanza permanente d'Italia.
3. 10. Dozzo, Stefani.

Al comma 4, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee assicura, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le seguenti: Il Governo assicura.
3. 100.La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2854-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea).

1. I progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, accompagnandoli, nei casi di particolare rilevanza, con una nota illustrativa della valutazione del Governo e con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea, con le modalità di cui al comma 1.
3. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee, la nota illustrativa di cui al comma 1, in relazione ad altri atti o progetti di atti, anche di natura non normativa, trasmessi ai sensi del presente articolo.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15, assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale. A tal fine, entro venti giorni dalla trasmissione ai sensi del comma 1 di un progetto di atto legislativo, l'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia elabora una relazione che dà conto dei seguenti elementi:
a) il rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e la conformità dello stesso ai princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità;
b) una valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche;
c) l'impatto del progetto, sia dal punto di vista finanziario, che degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.

5. La relazione di cui al comma 4 del presente articolo è trasmessa tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15, per il successivo inoltro alle Camere, accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali vigenti, predisposta sulla base di quanto previsto con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

A.C. 2854-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Atti di indirizzo delle Camere).

1. Sui progetti e sugli atti di cui all'articolo 4, nonché su ogni altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della presente legge, i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre istituzioni od organi dell'Unione sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in relazione all'oggetto di tale posizione.
2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.

A.C. 2854-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà).

1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il parere motivato che ciascuna Camera può inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è trasmesso contestualmente anche al Governo.
3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A.C. 2854-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Riserva di esame parlamentare).

1. Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di atti di cui all'articolo 4, comma 1, può chiedere al Governo, informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare sul progetto o atto in corso di esame. In tal caso il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3.
2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui all'articolo 4, comma 1, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tal caso il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alle Camere di aver apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

A.C. 2854-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati).

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata di cui all'articolo 48, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, nonché delle altre procedure di modifica semplificata di norme dei Trattati previste dal medesimo Trattato o dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo fornisce contestualmente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo.
2. Nel caso di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, l'adozione da parte dell'Italia della decisione prevista dal medesimo articolo è fatta con legge. Entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del Consiglio europeo della raccomandazione di cui al citato articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone alle Camere un disegno di legge recante l'adozione della decisione, accompagnandolo con una relazione illustrativa che dà indicazione della portata e delle finalità della decisione di cui si propone l'adozione, nonché del suo impatto sull'ordinamento italiano.
3. Nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. La decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere. Il Governo ne informa immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea.
4. Nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, l'approvazione di cui al comma 3 è data con legge. A questo fine, quando il Consiglio europeo adotta una decisione ai sensi del citato articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone alle Camere, entro trenta giorni dall'adozione di tale decisione, un disegno di legge recante l'approvazione della stessa.
5. Nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la deliberazione delle Camere è resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto dell'Unione europea alle Camere da parte delle competenti istituzioni dell'Unione stessa. In caso di deliberazione negativa di entrambe le Camere, il Governo ne dà immediata comunicazione a tali istituzioni.
6. Il Governo informa tempestivamente le Camere sullo stato di approvazione delle decisioni di cui al presente articolo da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

A.C. 2854-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Meccanismo del freno d'emergenza).

1. In relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio europeo è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio medesimo ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.
2. Nei casi previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, il rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio europeo è tenuto ad opporsi ad una decisione per specificati e vitali motivi di politica nazionale ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Governo trasmette tempestivamente alle Camere le proposte presentate ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta trasmissione, il Governo può esprimere un voto favorevole sulle proposte anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

A.C. 2854-A - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Relazioni annuali al Parlamento).

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione che indica:
a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;
b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svoltisi in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

c) la partecipazione dell'Italia alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;
d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente;
e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.
(Relazioni annuali al Parlamento).

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svoltisi in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;
c) la partecipazione dell'Italia alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;
d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti e sui progressi e i temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche ordinarie, per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente;
e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;
f) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;
g) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
h) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole:
le relazioni di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: la relazione, di cui al comma 1,
alla rubrica, sostituire le parole: Relazioni annuali con le seguenti: Relazione annuale.
10. 10. Dozzo, Stefani.

A.C. 2854-A - Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:
a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.
3. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni o i documenti relativi a tali atti.
4. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.
5. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

A.C. 2854-A - Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15, comunica alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione inerenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Della comunicazione viene informato il Ministero con competenza istituzionale prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui al primo periodo.
2. Entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministero con competenza istituzionale prevalente è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento contestato con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intendono assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La relazione è trasmessa contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applica il comma 5 dell'articolo 11.

A.C. 2854-A - Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea).

1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e alle province autonome per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.

A.C. 2854-A - Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea).

1. All'atto della proposta o della designazione da parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea e del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, il Presidente del Consiglio dei ministri ne informa le Camere. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica procedono all'audizione delle persone proposte o designate.
2. Le informazioni di cui al comma 1 danno conto della procedura seguita per addivenire alla proposta o alla designazione del candidato, della sua rispondenza ai requisiti richiesti per l'esercizio della funzione dalle pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dei motivi che giustificano la candidatura secondo criteri di capacità professionale del candidato e degli eventuali incarichi dallo stesso svolti o in corso di svolgimento.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle proposte e alle designazioni volte alla conferma di persone in carica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.
(Nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea).

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: per materia e per i rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
14. 10. Dozzo, Stefani.

A.C. 2854-A - Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo III
COORDINAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 15.
(Dipartimento per le politiche europee).

1. Le attività di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi di cui all'articolo 1 sono svolte dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che assume la denominazione di «Dipartimento per le politiche europee».

A.C. 2854-A - Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Comitato tecnico permanente per gli affari europei).

1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico permanente per gli affari europei, di seguito denominato «Comitato tecnico permanente», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal direttore della Segreteria per gli affari europei di cui all'articolo 17.
2. Il Comitato tecnico permanente coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico permanente, in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, svolge le seguenti funzioni:
a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione presso l'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;
b) trasmette, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea;
c) verifica, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.

3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del Comitato tecnico permanente abilitato a esprimere la posizione dell'amministrazione.
4. Nell'ambito del Comitato tecnico permanente sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal direttore della Segreteria per gli affari europei di cui all'articolo 17, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico permanente.
5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico permanente è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente e per gli ambiti di competenza degli enti locali da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM. Le riunioni del Comitato tecnico permanente integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria per gli affari europei di cui all'articolo 17, d'intesa con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Alle riunioni del Comitato tecnico permanente partecipano, in qualità di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni.
7. Alle riunioni del Comitato tecnico permanente possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.
8. Il Comitato tecnico permanente consulta, quando necessario, la Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea di cui all'articolo 50.
9. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico permanente sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per le politiche europee e degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla prima applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
10. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

Capo III
COORDINAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA

ART. 16.
(Comitato tecnico permanente per gli affari europei).

Al comma 1, sostituire le parole: della Segreteria per gli affari europei di cui all'articolo 17 con le seguenti: del Dipartimento per le politiche europee di cui all'articolo 15.
16. 10. Dozzo, Stefani.

Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire la parola: coordina con la seguente: cura.
16. 11. Dozzo, Stefani.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:, quando necessario,

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: proprie deliberazioni con le seguenti: deliberazioni del CIAE corredate, se richiesto, delle proprie osservazioni.
16. 12. Dozzo, Stefani.

A.C. 2854-A - Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Segreteria per gli affari europei).

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, le attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico permanente sono svolte congiuntamente dalla Segreteria per gli affari europei.
2. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per l'espletamento delle specifiche attività connesse alla partecipazione del Parlamento, delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, di cui agli articoli 4, 7, 10, 22, 24 e 26, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento per le politiche europee, può attivare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un contingente ulteriore di dieci unità di personale in posizione di comando, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale contingente è aggiuntivo e non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
4. Il personale in comando di cui ai commi 2 e 3 è scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge.
5. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee può avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro per le politiche europee. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 17.

Al comma 1, sopprimere la parola: congiuntamente.
17. 100.La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2854-A - Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Nuclei europei).

1. Al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più nuclei europei.
2. I nuclei di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee. Essi assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge.
3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rispettivi rappresentanti al Comitato tecnico permanente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 18.

Al comma 1, dopo le parole: legislazione vigente aggiungere le seguenti: e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: operano all'interno delle rispettive amministrazioni con le seguenti: sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano.
18. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, ove necessario, con altre amministrazioni.
18. 100.La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2854-A - Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Esperti nazionali distaccati).

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli Stati candidati all'adesione all'Unione. In particolare, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione, incluse le agenzie, in qualità di esperti nazionali distaccati, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.
2. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 32. - (Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati). - 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:
a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;
b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;
c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee, d'intesa tra di loro:
a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;
b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;
c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.

3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.
4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica».

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le politiche europee, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: determinando il contingente massimo di esperti nazionali distaccati.
19. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 2854-A - Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E DELLE AUTONOMIE LOCALI AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 20.
(Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime parere:
a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze regionali e delle province autonome;
b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali e delle province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;
c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 27 della presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

A.C. 2854-A - Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'ANCI, del presidente dell'UPI o del presidente dell'UNCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

A.C. 2854-A - Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea).

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.
2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome che ne danno contestuale comunicazione alle Camere.
4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.
8. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

A.C. 2854-A - Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 6, i presidenti delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tramite la Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, possono far pervenire ai Presidenti delle Camere le osservazioni delle rispettive assemblee in tempo utile per l'esame parlamentare.

A.C. 2854-A - Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee assicura, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un'adeguata consultazione di comuni, province e città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.
2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato- città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa. Il Governo ne dà comunicazione alle Camere.
3. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 16, comma 4, esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

A.C. 2854-A - Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni sono indicati, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, per la rappresentanza delle Assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome e, per le province e per i comuni, rispettivamente dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.
4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è comunicata dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.

A.C. 2854-A - Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo V
PARTECIPAZIONE DELLE PARTI SOCIALI E DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 26.
(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee assicura il più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico permanente, nonché le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti telematici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 4, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea.
3. Al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

A.C. 2854-A - Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo VI
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA

Art. 27.
(Legge di delegazione europea e legge europea).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento.
5. Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 28, comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento.
6. Resta fermo, per i disegni di legge di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
7. Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:
a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;
c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;
d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 33, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;
f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

A.C. 2854-A - Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 28.
(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea).

1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 27, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni quadro;
b) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 33;
c) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto all'articolo 31;
d) delega legislativa al Governo per l'attuazione di eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
e) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;
f) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
g) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) e d), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
h) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 29, commi 5 e 6.

3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai Trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 38, comma 1 della presente legge.

4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO

Capo VI
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA

ART. 28.
(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea).

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ed approvati dall'Italia secondo le norme costituzionali vigenti.
28. 10. Dozzo, Stefani.

A.C. 2854-A - Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 29.
(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea).

1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dal comma 4 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 37.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 31 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 38, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
10. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nella legge di delegazione europea annuale si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei limiti delle risorse e con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3-bis, della medesima legge n. 196 del 2009, introdotto dal comma 11 del presente articolo.
11. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La legge di stabilità annuale indica altresì la quota dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativa al Ministero dell'economia e delle finanze da destinare all'attuazione della legge di delegazione europea. Tale quota non può essere utilizzata per finalità difformi. In caso di mancata approvazione della legge di delegazione europea entro il 30 giugno successivo alla sua presentazione alle Camere, la quota può essere destinata ad altre finalità».

12. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituita dalla seguente:
«a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando preclusi sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali nonché della quota dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 11, comma 3-bis».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 29.
(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea).

Al comma 1, sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.
29. 10. Lo Presti.

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.
29. 100.La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2854-A - Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 30.
(Princìpi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea).

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 29 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
d) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;
e) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 29 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
f) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
g) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
h) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

A.C. 2854-A - Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 31.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 29.

A.C. 2854-A - Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 32.
(Deleghe per il recepimento di atti dell'Unione europea contenuti in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale).

1. I decreti legislativi di recepimento o di attuazione di atti dell'Unione europea ovvero di modifica di disposizioni attuative dei medesimi, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale, sono adottati nel rispetto degli altri princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti legislativi di recepimento di direttive europee, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

A.C. 2854-A - Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 33.
(Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa).

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b).
2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.
3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.
4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute fino al momento della loro adozione e si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive o negli altri atti dell'Unione europea da attuare:
a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore.
5. Ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2 le norme generali regolatrici della materia:
a) sono desunte dalle direttive europee da recepire quando queste non consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione;
b) sono dettate dalla legge di delegazione europea quando le direttive europee da recepire consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione.

6. La legge di delegazione europea individua in ogni caso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, le norme vigenti da abrogare, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Con la medesima legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o per individuare le autorità pubbliche competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina. La legge provvede in ogni caso ove l'attuazione delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

A.C. 2854-A - Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 34.
(Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea).

1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

A.C. 2854-A - Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 35.
(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.

A.C. 2854-A - Articolo 36

ARTICOLO 36 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 36.
(Relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive europee).

1. Nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'Unione europea non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, chiede ai Ministri con competenza istituzionale prevalente nella materia le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento e trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell'articolo 37, comma 5.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce al Consiglio dei ministri ogni tre mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione europea che risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai Ministri interessati ai sensi del comma 1.

A.C. 2854-A - Articolo 37

ARTICOLO 37 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 37.
(Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome).

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa, recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 27, comma 7, lettera f).
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 38.
4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 33 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 27.

A.C. 2854-A - Articolo 38

ARTICOLO 38 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 38.
(Poteri sostitutivi dello Stato).

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nei casi di cui all'articolo 35, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi di quanto previsto al comma 1 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

A.C. 2854-A - Articolo 39

ARTICOLO 39 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo VII
CONTENZIOSO

Art. 39.
(Ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea).

1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono prese dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con i Ministri interessati. Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee ne riferisce preventivamente al Consiglio dei ministri.
2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri.
3. Il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, conformemente all'articolo 8 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Camera che ha deliberato il ricorso sta in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

A.C. 2854-A - Articolo 40

ARTICOLO 40 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 40.
(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea).

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 38 della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

A.C. 2854-A - Articolo 41

ARTICOLO 41 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo VIII
AIUTI DI STATO

Art. 41.
(Aiuti di Stato).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche in applicazione dell'articolo 40, comma 1.

A.C. 2854-A - Articolo 42

ARTICOLO 42 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 42.
(Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato).

1. Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.
2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono fornite dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono essere disciplinate modalità di attuazione del presente articolo.

A.C. 2854-A - Articolo 43

ARTICOLO 43 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 43.
(Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati).

1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.
2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.
3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.
4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

A.C. 2854-A - Articolo 44

ARTICOLO 44 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 44.
(Procedure di recupero).

1. La società Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.
2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il Ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.
3. Nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato.
4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.
5. Le somme revocate ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata dei bilanci delle amministrazioni competenti indicate ai commi 2 e 3 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 44 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 44.

Sopprimere il comma 5.
44. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 2854-A - Articolo 45

ARTICOLO 45 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 45.
(Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

1. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) l'esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999».

2. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z) è aggiunta la seguente:
«z-bis) le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso».

3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti al recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle materie di cui alle lettere m-bis) del comma 1 dell'articolo 119 e z-bis) del comma 1 dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 2 del presente articolo.

A.C. 2854-A - Articolo 46

ARTICOLO 46 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 46.
(Ricorso giurisdizionale per violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

1. I provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea possono essere impugnati davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

A.C. 2854-A - Articolo 47

ARTICOLO 47 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 47.
(Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo).

1. Indipendentemente dalla forma di concessione dell'aiuto di Stato, il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fino a che vige l'obbligo di recupero ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

A.C. 2854-A - Articolo 48

ARTICOLO 48 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 48.
(Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese).

1. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002.
2. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento.

A.C. 2854-A - Articolo 49

ARTICOLO 49 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49.
(Parità di trattamento).

1. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea.

A.C. 2854-A - Articolo 50

ARTICOLO 50 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 50.
(Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee opera la Commissione prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che è ridenominata «Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea». Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. La Commissione consulta, quando necessario, il Comitato tecnico permanente.

A.C. 2854-A - Articolo 51

ARTICOLO 51 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 51.
(Lotta alle frodi contro l'Unione europea).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che è ridenominato «Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea». Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee opera altresì il Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie del Corpo della Guardia di finanza, che è ridenominato «Nucleo speciale spesa pubblica e repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea» e che dipende funzionalmente dal Capo del Dipartimento stesso.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 51 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 51.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee opera altresì il Nucleo della Guardia di finanza previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 1995, che è ridenominato «Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea» e che dipende funzionalmente dal Capo del Dipartimento stesso.
51. 100.La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2854-A - Articolo 52

ARTICOLO 52 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 52.
(Punti di contatto europei).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee:
a) costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e provvede alle notifiche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010;
b) assolve i compiti di Coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
c) gestisce il Centro SOLVIT per l'Italia.

A.C. 2854-A - Articolo 53

ARTICOLO 53 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 53.
(Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri).

1. Sono fatti salvi le competenze e il coordinamento del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali, come disciplinate, in particolare, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

A.C. 2854-A - Articolo 54

ARTICOLO 54 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 54.
(Norme transitorie).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 3, e all'articolo 44, comma 4, si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

A.C. 2854-A - Articolo 55

ARTICOLO 55 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 55.
(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della presente legge).

1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

A.C. 2854-A - Articolo 56

ARTICOLO 56 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 56.
(Regioni a statuto speciale e province autonome).

1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

A.C. 2854-A - Articolo 57

ARTICOLO 57 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 57.
(Disposizioni finanziarie).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

A.C. 2854-A - Articolo 58

ARTICOLO 58 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 58.
(Abrogazioni e modificazioni).

1. Sono abrogati:
a) l'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
b) la legge 4 febbraio 2005, n. 11;
c) l'articolo 42-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

2. Negli atti normativi vigenti le parole «Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche europee».

A.C. 2854-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento affida al dipartimento politiche europee presso la Presidenza del Consiglio importanti compiti che rafforzano il suo ruolo di coordinamento delle politiche europee;
un coordinamento efficace è condizione fondamentale per il successo delle nostre politiche europee;
il dipartimento politiche europee è anche la interfaccia del Parlamento per ciò che riguarda gli obblighi informativi del Governo, che sono condizione preliminare perché il Parlamento possa esercitare il suo ruolo in materie di politiche europee;
la politica europea non è più di fatto politica estera ma ha da tempo acquisito un suo statuto proprio;
la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea è l'interfaccia necessaria del dipartimento per le politiche europee,

impegna il Governo:

a rafforzare il rapporto fra rappresentanza permanente e dipartimento delle politiche comunitarie;
a considerare l'opportunità di porre la rappresentanza permanente alla dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio o del ministro delle politiche europee ferma restando la sua dipendenza gerarchica dal Ministero degli affari esteri.
9/2854-A/1.Buttiglione, Zinzi, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno l'articolo 18 del provvedimento prevede l'istituzione di nuclei europei all'interno delle singole amministrazioni statali;
tali nuclei assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali;
l'Italia registra un ritardo gravissimo nella ricezione delle normative comunitarie, tanto che nella graduatoria in tale materia stilato dalla Commissione siamo ventisettesimi su ventisette;
causa principale del ritardo è il mancato coordinamento della fase ascendente con la fase discendente del processo normativo;
spesso coloro che scrivono le normative nazionali non hanno seguito il processo negoziale che ha condotto alla formazione delle norme europee e non possono utilizzare efficacemente tutti gli addentellati inseriti nel testo per facilitare la protezione di importanti interessi nazionali in sede di trasposizione,

impegna il Governo

ad affidare ai neo istituiti nuclei europei il compito di seguire sia la fase ascendente che quella discendente delle norme di competenza del loro Ministero in modo da migliorare la qualità delle normative e accelerare i tempi del suo recepimento.
9/2854-A/2.Zinzi, Buttiglione, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
i fondi strutturali, istituiti nel corso degli anni nell'ambito di una più ampia politica di coesione regionale, hanno l'obiettivo fondamentale di eliminare i gap economici esistenti tra alcune regioni o aree dell'Unione europea ed il resto dei paesi;
per superare gli ostacoli che hanno frenato lo sviluppo del Mezzogiorno, occorre migliorare la gestione delle risorse europee, impegnando i responsabili delle istituzioni regionali con la previsione di meccanismi di premialità e di penalizzazione e, soprattutto, concentrare tali risorse su alcune priorità fondamentali, senza trascurare le grandi potenzialità dei settori tradizionali e sveltendo i lavori legati ai progetti strategici delle infrastrutture di trasporto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la necessità di verificare l'utilizzazione dei fondi strutturali dell'Unione europea nella programmazione regionale 2007-2013, in modo particolare per la regione Campania, onde avere una sintesi conoscitiva oggettiva, realistica ed efficace sulle questioni di sviluppo delle aree più deboli del Mezzogiorno d'Italia per la realizzazione degli obiettivi di convergenza e di coesione sociale.
9/2854-A/3.Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
i fondi strutturali, istituiti nel corso degli anni nell'ambito di una più ampia politica di coesione regionale, hanno l'obiettivo fondamentale di eliminare i gap economici esistenti tra alcune regioni o aree dell'Unione europea ed il resto dei paesi;
per superare gli ostacoli che hanno frenato lo sviluppo del Mezzogiorno, occorre migliorare la gestione delle risorse europee, impegnando i responsabili delle istituzioni regionali con la previsione di meccanismi di premialità e di penalizzazione e, soprattutto, concentrare tali risorse su alcune priorità fondamentali, senza trascurare le grandi potenzialità dei settori tradizionali e sveltendo i lavori legati ai progetti strategici delle infrastrutture di trasporto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la necessità di verificare, d'intesa con la Commissione europea, l'utilizzazione dei fondi strutturali dell'Unione europea nella programmazione regionale 2007-2013, onde avere una sintesi conoscitiva oggettiva, realistica ed efficace sulle questioni di sviluppo delle aree più deboli del Mezzogiorno d'Italia per la realizzazione degli obiettivi di convergenza e di coesione sociale.
9/2854-A/3.(Testo modificato nel corso della seduta)Mario Pepe (PD).