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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 6 aprile 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 aprile 2011.

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Borghesi, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mura, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Borghesi, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mura, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

(Alla ripresa notturna della seduta).

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Borghesi, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mura, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 aprile 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
VESSA: «Disposizioni per lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili mediante l'adozione di un Piano energetico ambientale nazionale» (4255);
NASTRI: «Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, concernente la qualificazione di imprenditore agricolo professionale» (4256);
BRANDOLINI e GATTI: «Modifica all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, in materia di pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta da parte delle cooperative agricole» (4257);
BRANDOLINI ed altri: «Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna» (4258);
TASSONE ed altri: «Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e altre disposizioni per la perequazione del trattamento economico e normativo del personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del corrispondente personale delle Forze armate e di polizia» (4259);
CAZZOLA: «Delega al Governo per la modifica della disciplina prevista dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi» (4260).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge REALACCI ed altri: «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree naturali protette» (54) è stata successivamente sottoscritta, in data 5 aprile 2011, dai deputati Alessandri, Allasia, Benamati, Bitonci, Bonino, Bratti, Buonanno, Buttiglione, Callegari, Caparini, Enzo Carra, Cavallotto, Cera, Ceroni, Cesa, Chiappori, Ciccanti, Cimadoro, Comaroli, Consiglio, D'Amico, De Poli, Di Centa, Dozzo, Guido Dussin, Fedriga, Follegot, Forcolin, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Lanzarin, Lussana, Maggioni, Mantini, Nicola Molteni, Munerato, Naro, Paladini, Pastore, Pezzotta, Pirovano, Poli, Polidori, Rainieri, Reguzzoni, Ria, Luciano Rossi, Ruggeri, Strizzolo, Nunzio Francesco Testa, Torrisi e Zinzi.

La proposta di legge CARLUCCI: «Disposizioni in favore delle attività dello spettacolo, mediante la partecipazione alla gestione, alla destinazione e ai proventi dell'alienazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575» (2755) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Angeli e Ciccioli.

La proposta di legge LUSSANA ed altri: «Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione» (3856) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Munerato.

La proposta di legge CARLUCCI: «Norme per la salvaguardia dei laghi minori italiani» (4104) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Ciccioli, Pelino e Sammarco.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente,alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
DI PIETRO: «Sanzioni in materia di candidatura dei soggetti condannati o sottoposti a procedimenti penali per delitti di particolare gravità, ovvero sottoposti a misure di prevenzione, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali» (4151) Parere delle Commissioni II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CAVALLOTTO ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di riconoscimento, tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico, risorgimentale, letterario e filologico della lingua regionale piemontese» (4181) Parere delle Commissioni V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DOZZO: «Modifica all'articolo 116 della Costituzione. Attribuzione dello statuto di autonomia speciale alla regione Veneto» (4196) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

IV Commissione (Difesa):
GIDONI ed altri: «Istituzione del Corpo dei volontari militari per la mobilitazione e delega al Governo per la disciplina dell'avanzamento dei suoi componenti» (4174) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
DIONISI ed altri: «Disposizioni concernenti il trasferimento della rete viaria statale e di quote di partecipazione al capitale della società ANAS Spa alle regioni» (4217) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
STRADELLA ed altri: «Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa, nonché in materia di ridefinizione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale» (4245) Parere delle Commissioni I, V, VI, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio):
BOSSA ed altri: «Esclusione delle somme destinate alla prestazione di servizi sociali dall'assoggettabilità ad esecuzione forzata nei riguardi degli enti locali» (4145) Parere delle Commissioni II e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 11 marzo 2011, sentenza n. 77 del 7-11 marzo 2011 (doc. VII, n. 586), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 4, della legge della regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, commi 1, 2, 4, 5 e 7 della legge della regione Molise n. 3 del 2010;
dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 7, della legge della regione Molise n. 3 del 2010, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 3, della legge della regione Molise n. 3 del 2010 promosse, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, terzo comma della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
con lettera in data 11 marzo 2011, sentenza n. 78 del 7-11 marzo 2011 (doc. VII, n. 587), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 31, commi 2, 3 e 8, lettera c); 32 e 33 della legge della regione Molise 22 febbraio 2010, n. 8 (Disciplina sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise - Abrogazione della legge regionale 14 maggio 1997, n. 12), nella parte in cui non escludono dall'ambito della loro operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria:
alla XII Commissione (Affari sociali);
con lettera in data 11 marzo 2011, sentenza n. 79 del 7-11 marzo 2011 (doc. VII, n. 588), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), nella parte in cui non prevede che la ripartizione delle risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali» avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti singoli porti;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 40 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 70 e 97 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 40 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 77, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna:
alla IX Commissione (Trasporti);
con lettera in data 1o aprile 2011, sentenza n. 106 del 23 marzo-1o aprile 2011 (doc. VII, n. 603), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17 (Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione):
alla XII Commissione (Affari sociali);
con lettera in data 1o aprile 2011, sentenza n. 107 del 23 marzo-1o aprile 2011 (doc. VII, n. 604), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, paragrafo i), della legge della regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di indirizzo energetico ambientale regionale), che modifica il terzo capoverso del paragrafo 1.2.2.1. dell'Appendice A al PIEAR, parte integrante della legge della regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di indirizzo energetico ambientale regionale decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 legge regionale n. 9 del 2007);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, paragrafo iii), della stessa legge della regione Basilicata n. 21 del 2010, che modifica il quinto capoverso del paragrafo 2.2.2. dell'Appendice A al PIEAR, parte integrante della citata legge della regione Basilicata n. 1 del 2010:
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

con lettera in data 1o aprile 2011, sentenza n. 108 del 23 marzo-1o aprile 2011 (doc. VII, n. 605), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della legge della regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, articolo 3, comma 4 della Legge regionale n. 8 del 2002). Modifiche all'articolo 11 della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42»:
alla XI Commissione (Lavoro);
con lettera in data 1o aprile 2011, sentenza n. 109 del 23 marzo-1o aprile 2011 (doc. VII, n. 606), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo e altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, per la parte in cui non rinvia, per l'applicazione di detta normativa al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle procedure di cui agli articoli 33, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche):
alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 80 del 7-11 marzo 2011 (doc. VII, n. 589) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il procedimento davanti al tribunale e alla Corte d'appello in materia di applicazione di misure di prevenzione si svolga in udienza pubblica, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956 e dell'articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione venga trattato in udienza pubblica, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione:
alla II Commissione (Giustizia);
sentenza n. 81 del 7-11 marzo 2011 (doc. VII, n. 590) con la quale:
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Maurizio Gasparri, per le quali pende davanti al tribunale di Roma il procedimento penale di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, di conseguenza, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 2008 (documento IV-quater, n. 7):
alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza n. 82 del 7-11 marzo 2011 (doc. VII, n. 591) con la quale:
dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Giorgio Stracquadanio, senatore all'epoca dei fatti, per le quali pende procedimento penale dinanzi al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 febbraio 2009 (doc. IV-ter, n. 12):
alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza n. 83 del 7-11 marzo 2011 (doc. VII, n. 592) con la quale:
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 250 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 31 e 111 della Costituzione dalla Corte di appello di Brescia, sezione per i minorenni:
alla II Commissione (Giustizia);
sentenza n. 88 del 7-11 marzo 2011 (doc. VII, n. 593) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 2, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli-Venezia Giulia), sollevata, con riferimento all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso articolo 8, comma 2, sollevate, con riferimento agli articoli 6 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza n. 89 del 7-11 marzo 2011 (doc. VII, n. 594) con la quale:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione e disciplina del Consiglio dei comuni):
alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza n. 90 del 9-21 marzo 2011 (doc. VII, n. 595) con la quale:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della regione siciliana, in relazione al decreto del dirigente generale del dipartimento regionale foreste in data 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 51 del 6 novembre:
alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza n. 91 del 9-21 marzo 2011 (doc. VII, n. 596) con la quale:
dichiara che non spettava allo Stato disporre che per la regione Veneto si producano gli effetti di cui al comma 20 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2008), secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 21, ultimo periodo, della medesima legge, e per l'effetto, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla stessa regione, annulla l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2008 (Riordino della disciplina delle comunità montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) nella parte in cui si riferisce alla ricorrente;
dichiara inammissibile, per il resto, il medesimo ricorso proposto dalla regione Veneto:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza n. 92 del 9-21 marzo 2011 (doc. VII, n. 597) con la quale:
dichiara che non spettava allo Stato disciplinare l'istituzione di nuove scuole dell'infanzia e di nuove sezioni della scuola dell'infanzia, nonché la composizione di queste ultime, nei termini stabiliti dall'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e per l'effetto annulla l'articolo 2, commi 4 e 6, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009;
dichiara che spettava allo Stato stabilire i criteri ai quali devono rispondere l'istituzione e il funzionamento di scuole statali del primo ciclo, nei termini stabiliti dall'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009:
alla VII Commissione (Cultura);
sentenza n. 93 del 9-21 marzo 2011 (doc. VII, n. 598) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 77, 97, 101, secondo comma, 103 e 108 della Costituzione, dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Lazio:
alla II Commissione (Giustizia);
sentenza n. 94 del 9-21 marzo 2011 (doc. VII, n. 599) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 1, 8, comma 2, e 13, comma 3, della legge della regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione:
alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali);
sentenza n. 96 del 21-24 marzo 2011 (doc. VII, n. 600) con la quale:
dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Raffaele Lino Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per le quali pende un processo penale dinanzi al tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 febbraio 2009 (doc. IV-ter, n. 10):
alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza n. 97 del 21-24 marzo 2011 (doc. VII, n. 601) con la quale:
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Costantino Belluscio, deputato all'epoca dei fatti, per le quali pende davanti alla Corte di cassazione il procedimento, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, di conseguenza, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 2000 (doc. IV-quater, n. 111):
alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza n. 98 del 21-24 marzo 2011 (doc. VII, n. 602) con la quale:
dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, per le quali pende un procedimento penale dinanzi al giudice dell'udienza preliminare del tribunale ordinario di Roma, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 luglio 2009 (doc. IV-ter, n. 11):
alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con lettere del 30 marzo e del 1o aprile 2011, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno SCANDROGLIO ed altri n. 9/3778-A/3, concernente la predisposizione di un piano di assunzione dei soggetti vincitori di concorsi pubblici, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010 e, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno MADIA ed altri n. 9/3778-A/20, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante l'assunzione dei soggetti vincitori di concorso pubblico, nonché il monitoraggio sul numero effettivo degli stessi.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 1o aprile 2011, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno Giorgio CONTE ed altri n. 9/3857-A/11, BUONFIGLIO ed altri n. 9/3857-A/12, FAVIA ed altri n. 9/3857-A/15, ASCIERTO n. 9/3857-A/16 e TASSONE ed altri n. 9/3857-A/23, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 dicembre 2010, concernenti le indennità operative delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tredici risoluzioni e due dichiarazioni approvate nella sessione dal 7 al 10 marzo 2011, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del mercato (doc. XII, n. 705) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione sulla valutazione della gestione dell'influenza H1N1 nel 2009-2010 nell'Unione europea (doc. XII, n. 706) - alla XII Commissione (Affari sociali);
risoluzione su fiscalità e sviluppo - cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria (doc. XII, n. 707) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sugli aspetti della povertà femminile nell'Unione europea (doc. XII, n. 708) - alla XII Commissione (Affari sociali);
risoluzione sulla relazione 2010 sui progressi compiuti dalla Turchia (doc. XII, n. 709) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla strategia dell'Unione europea per l'inclusione dei rom (doc. XII, n. 710) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione sulla legge ungherese sui media (doc. XII, n. 711) - alla VII Commissione (Cultura);
risoluzione sul vicinato meridionale, e in particolare la Libia (doc. XII, n. 712) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sull'approccio dell'Unione europea nei confronti dell'Iran (doc. XII, n. 713) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulle priorità della sedicesima sessione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e sul suo riesame nel 2011 (doc. XII, n. 714) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul Pakistan e, in particolare, sull'assassinio di Shahbaz Bhatti (doc. XII, n. 715) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla Bielorussia (e in particolare sui casi di Ales Mikhalevic e Natalia Radina) (doc. XII, n. 716) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla situazione e il patrimonio culturale a Kashgar (regione autonoma Uuigura dello Xinjiang, Cina) (doc. XII, n. 717) - alla III Commissione (Affari esteri);
dichiarazione sul ripristino del regime di reciprocità in materia di visti - solidarietà verso i cittadini della Repubblica ceca il cui status non è paritario a seguito dell'introduzione dell'obbligo unilaterale del visto da parte del Canada (doc. XII, n. 718) - alla III Commissione (Affari esteri);
dichiarazione sull'introduzione di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni (doc. XII, n. 719) - alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

Il commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, con lettera in data 10 marzo 2011, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta nell'anno 2010 dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Problematiche concernenti il pagamento dei contributi relativi all'iscrizione al sistema Sistri per il controllo della tracciabilità dei rifiuti - 3-01567

ZELLER e BRUGGER. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
il 14 gennaio 2010 è entrato in vigore il sistema Sistri per il controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, con l'obiettivo di informatizzare l'intera filiera dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani a livello nazionale;
nell'ottica di controllare in modo più puntuale e ottimale lo spostamento dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, viene ricondotto nel Sistri il trasporto intermodale e posta particolare attenzione alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l'utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche;
tuttavia, l'avvio del Sistri, che doveva avvenire già nel 2010, è stato più volte prorogato: con il decreto ministeriale del 28 settembre 2010 si è arrivati al 31 dicembre 2010 e successivamente, con il decreto ministeriale del 22 dicembre 2010, il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2011;
ai sensi di quanto disposto sempre dal decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 e modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 2010, gli operatori, al momento dell'iscrizione, sono tenuti al pagamento di un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del Sistri e questa disposizione non è invece stata prorogata; pertanto, le imprese che si sono iscritte nel 2010 hanno regolarmente versato il predetto contributo, nonostante il sistema sia poi entrato in vigore nell'arco dello stesso anno;
considerato che, a legislazione vigente e salvo altre proroghe, solo dal 1o giugno 2011 il Sistri sarà operativo, che ad oggi non è stata completata né la distribuzione dei dispositivi indispensabili per adempiere agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, né il montaggio delle cosiddette black box a bordo degli automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti pericolosi, molte imprese che hanno versato il contributo per il 2010 non potranno adeguarsi al Sistri per la mancanza dei dispositivi necessari e per le difficoltà di accesso al Sistri a causa del malfunzionamento del collegamento telematico -:
se il Ministro interrogato intenda intervenire al fine di evitare che gli operatori che già si sono iscritti inutilmente al Sistri nel 2010 debbano sostenere ulteriori oneri finanziari anche per l'anno 2011 per un sistema che ancora non è operativo.
(3-01567)

Iniziative di competenza in relazione alla normativa in materia di additivi per cibi e bevande destinati all'alimentazione umana - 3-01568

SCILIPOTI e SARDELLI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
i consumatori chiedono, ormai da anni, chiarezza e informazione, in particolare nella materia alimentare, assai delicata e strettamente correlata alla salute umana;
le cattive pratiche produttive e commerciali di alcune aziende, nonché le notizie preoccupanti che arrivano, in alcune circostanze, sui rischi connessi ai cibi, con una legislazione e controlli non sufficienti, non mettono il cittadino nella condizione di potere esercitare liberamente le proprie scelte;
particolare allarme desta, poi, l'utilizzo, ormai massiccio, di sostanze chimiche, quali additivi per cibi e bevande destinati all'alimentazione umana, nonostante la loro inutilità per l'alimentazione umana, nonché, per alcuni di essi, la certa o presunta cancerogenicità, l'impiego di tali additivi è ammesso e regolato dalla normativa comunitaria (direttiva 89/107/CEE del 21 dicembre 1988 del Consiglio);
tale utilizzo è giustificato per lo più per meri calcoli commerciali ed economici, nonostante molte ricerche scientifiche abbiano evidenziato i pericoli per la salute umana per via di tali additivi;
non si può dimenticare, in tal senso, la ricerca dell'Università di Southampton (Inghilterra), che evidenziò come certi coloranti, in combinazione con il conservante benzoato di sodio, possano provocare, anche nella fascia tra i 3 e i 10 anni, alterazioni di comportamento e perdita di concentrazione;
ciò che appare incomprensibile è che molti Paesi, tra i quali gli Stati Uniti, la Norvegia, l'Australia, l'Austria e altri ancora, abbiano proibito l'uso di moltissimi coloranti e additivi in quanto pericolosi e che, al contrario, l'uso degli stessi sia consentito dalle norme comunitarie;
appare del tutto evidente, di conseguenza, che, stante la particolare attenzione che si è sempre posta nel nostro Paese in materia di controlli alimentari, non si può più ritardare un intervento risolutivo su questa materia -:
se non si ritenga opportuno adottare con urgenza le iniziative di competenza, con gli strumenti normativi atti allo scopo, al fine di individuare gli additivi dannosi o presunti tali per la salute umana, in maniera tale da proibirne l'utilizzo da parte dei produttori e la vendita da parte dei commercianti in tutti i prodotti alimentari, facendo quindi cadere, ove esistesse, la limitazione ai soli prodotti destinati ai bambini. (3-01568)

Problematiche riguardanti la riorganizzazione territoriale delle commissioni mediche di verifica - 3-01569

PATARINO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si è stabilito che dal 1o marzo 2011 cessassero le attività delle commissioni mediche di verifica, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, diverse da quelle presenti nei capoluoghi di regione;
questa disposizione rende più complesso l'esercizio delle competenze delle predette commissioni, in ordine all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento all'accertamento dell'inabilità al servizio, della dipendenza dell'infermità o lesione da una causa di servizio e dell'idoneità all'attività lavorativa per i dipendenti della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici, nonché alle verifiche relative alle pensioni di guerra erogate a quanti hanno subito menomazioni derivanti da eventi bellici o ai loro parenti aventi diritto;
la riorganizzazione della rete territoriale delle predette commissioni comporta come conseguenza che, in quasi tutte le regioni, gli utenti - per sottoporsi alla visita collegiale presso la commissione medica di verifica regionale - siano costretti a spostamenti di centinaia di chilometri;
gli accertamenti di tipo medico-legale di aziende sanitarie locali, Inail e Inps - quali, ad esempio, quelli relativi all'invalidità civile, all'infortunistica sul lavoro e all'idoneità al lavoro dei dipendenti di imprese private e degli stessi dipendenti degli enti pubblici non economici - si appoggiano ad una rete territorialmente capillare, mentre nel caso dei dipendenti pubblici la «centralizzazione» su base regionale rischia di comportare un costo in termini di efficienza, accrescendo l'arretrato, i tempi d'attesa, la richiesta di visite domiciliari e il contenzioso -:
se non ritenga opportuno adottare iniziative, nell'ambito delle sue competenze, volte ad istituire sottocommissioni provinciali, quali articolazioni territoriali delle commissioni mediche di verifica, o quali soluzioni alternative ritenga si possano dare ai problemi connessi alla loro «centralizzazione» regionale. (3-01569)

Iniziative in ordine all'efficacia e alla sicurezza delle cure omeopatiche - 3-01570

BALDELLI e FUCCI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
le cure omeopatiche sono sempre più diffuse tra la popolazione italiana;
secondo gli ultimi dati relativi al 2010, sono 11 milioni le persone che vi si affidano, il 18,5 per cento della popolazione;
in circa 15 anni l'incremento dei pazienti che utilizzano l'omeopatia come metodo di cura è stato di circa il 65 per cento -:
quali siano le iniziative per verificare la sicurezza dei prodotti delle cure omeopatiche e per tutelare i pazienti che ne fanno uso. (3-01570)

Elementi in merito a notizie di stampa concernenti presunti fenomeni di corruzione relativi alle scelte sulle tecnologie nucleari - 3-01571

ROTA, PIFFARI e CAMBURSANO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
malgrado la moratoria il Governo italiano è intenzionato ad andare avanti sul nucleare e si permette anche di invitare gli italiani, che saranno chiamati il 12 ed 13 giugno 2011 a decidere con il referendum, a non fare delle «scelte di pancia», come se le notizie che continuano a giungere dal Giappone potrebbero consentire di accettare tranquillamente l'installazione di centrali nucleari vicino casa;
per fortuna cresce la protesta dei cittadini, delle associazioni, dei sindacati e persino dei presidenti di quasi tutte le regioni;
la scelta del nucleare è spesso frutto, oltretutto, di decisioni poco trasparenti che muovono somme mastodontiche (il programma italiano prevede una spesa di almeno 25 miliardi di euro) e crea il terreno propizio anche per estesi fenomeni di corruzione;
i cable dell'ambasciata americana di Roma resi noti poche settimane fa da Wikileaks parlano di pressioni internazionali, colpi bassi, faide interne e di un giro di tangenti per condizionare le scelte relative alle tecnologie nucleari;
la diplomazia Usa si è, dunque, mossa negli ultimi anni in seguito all'opzione nuclearista del Governo per garantire e sponsorizzare le aziende americane: Westinghouse e General electric;
i francesi non sono stati da meno e fanno pesanti pressioni sul Governo italiano. Come riportato da fonti di stampa, secondo dichiarazioni dell'ambasciata Usa: «l'intensa pressione francese, che potrebbe comportare anche pagamenti per corrompere funzionari del Governo italiano, ha portato all'accordo di febbraio per costruire in Italia quattro reattori Areva per il 2020» -:
se risulti al Ministro interrogato l'assoluta assenza di fenomeni corruttivi al riguardo nei confronti dei dirigenti del Ministero che dirige e se non intenda rivolgersi alla magistratura per fugare ogni dubbio che le scelte sulle tecnologie nucleari - che gli interroganti ritengono comunque pericolose e da rifiutare - siano state fatte non basandosi unicamente su dati tecnici ed economici. (3-01571)

Interventi a favore del comparto agricolo pugliese duramente colpito da eventi alluvionali - 3-01572

CERA, RIA, RUGGERI e DELFINO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
le piogge torrenziali che hanno investito il litorale garganico nei primi giorni di marzo 2011, in particolare le zone tra Vieste e Peschici e la riviera sud tra Manfredonia e Zapponeta, hanno causato danni ingentissimi a carico del comparto agricolo;
l'alluvione ha seriamente danneggiato diverse strutture agricole, in particolare serre orticole e florovivaistiche, ma sono andati distrutti anche diversi oliveti, vigneti, frutteti, orti e campi seminati sommersi dalle acque;
oltre ai danni immediati, stimati in milioni di euro, la produttività dei terreni invasi dall'acqua marina sarebbe compromessa definitivamente e con essa quella delle aziende agricole;
la stessa area era stata già colpita da eventi alluvionali di altrettanto grave portata nel novembre 2010, i cui effetti non erano stati ancora del tutto assorbiti dal mondo agricolo -:
quali urgenti interventi intenda attivare al fine di sostenere il comparto agricolo pugliese, già duramente provato dalle precedenti alluvioni e dalla congiuntura economica. (3-01572)

Iniziative a sostegno dei territori dell'Abruzzo colpiti dal terremoto e per l'attuazione delle disposizioni concernenti l'istituzione della zona franca urbana nella città de L'Aquila - 3-01573

LOLLI, FRANCESCHINI, VENTURA, MARAN, VILLECCO CALIPARI, AMICI, BOCCIA, LENZI, QUARTIANI, GIACHETTI, ROSATO, D'INCECCO, GINOBLE, TENAGLIA, LIVIA TURCO e CONCIA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
a due anni dal terremoto del 6 aprile 2009, nonostante l'impegno dei diversi protagonisti e alcuni importanti risultati raggiunti, in tutti gli osservatori, compresa la stampa che si è recata a l'Aquila in questi giorni, prevale il senso di un ritardo nell'affrontare e nel risolvere alcuni dei problemi reali e concreti che interessano la cittadinanza delle zone colpite dal sisma;
a tutt'oggi non si è ancora proceduto alla ricostruzione pesante nelle periferie e nei centri storici, in particolare nel centro storico dell'Aquila, a causa dei problemi normativi che ostacolano, rendendole confuse e troppo complicate, le procedure attraverso le quali i cittadini possono accedere all'iter previsto dalla legge, nonostante le richieste di intervento di ricostruzione avanzate dai cittadini siano decisamente inferiori ai numeri attesi;
a differenza degli altri terremoti, non è prevista una linea di finanziamento e un impegno diretto dello Stato e del Ministero per i beni e le attività culturali per affrontare la difficile situazione del patrimonio artistico e monumentale delle zone colpite e, in particolare, della città dell'Aquila, registrandosi un ritardo nella ricostruzione di edifici pubblici per la quale sono stati stanziati i fondi già dal 2009, individuando come soggetto attuatore il provveditorato alle opere pubbliche -:
per quali motivi, in considerazione della drammatica situazione del lavoro e delle attività degli operatori economici e in considerazione del fatto che i cittadini aquilani hanno ripreso a pagare le tasse e i mutui gravati dagli interessi già dal mese di luglio 2010 e che dovranno restituire il cento per cento delle tasse a partire dal novembre 2011, non si sia previsto alcun intervento specifico per il rilancio della ripresa economica e l'unica misura normativa prevista, cioè la zona franca urbana, ancora non abbia avuto alcun seguito a due anni dalla sua approvazione. (3-01573)

Linee guida degli interventi dell'Agenzia delle entrate per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale - 3-01574

REGUZZONI, LUSSANA, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'attività dell'Agenzia delle entrate ha consentito all'erario di incassare, nel 2010, più di 10,6 miliardi di euro, contro i 9,1 miliardi del 2009, a cui si devono aggiungere le maggiori entrate per interessi di mora e maggiori rateazioni, ed i 6,6 miliardi di euro di minori compensazioni operate; la strategia dell'Agenzia delle entrate è sempre più diversificata e stratificata, con una migliore selezione dell'attività di accertamento, con la spinta dello strumento dell'accertamento sintetico per le persone fisiche, con l'ampliamento delle tipologie di imprese soggette a controlli e con il rafforzamento delle task force contro le frodi e l'evasione internazionale;
la stampa nazionale, nei giorni scorsi, ha riportato la notizia che l'Agenzia delle entrate sta mettendo a punto una nuova banca dati, con lo scopo di migliorare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza dell'attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale sul territorio nazionale;
tale banca dati, denominata DataBaseGeomarket (Dbgeo), prende in considerazione 50 indicatori statistici di tipo economico, sociale, finanziario e demografico, a partire dal 2001 ad oggi, li riclassifica per bacino di contribuenti, attitudine a pagare le tasse, caratteristiche demografiche del territorio e altre dimensioni;
dall'analisi dei dati emerge che, in media, il contribuente italiano evade 17 euro e 87 centesimi per ogni 100 euro di imposte versate al fisco; questo dato sale a 38 euro e 41 centesimi se si escludono i redditi da lavoro dipendente, da pensione e da altri redditi soggetti a ritenuta alla fonte sui quali è impossibile evadere;
i dati sull'evasione non sono affatto omogenei sul territorio nazionale: se, infatti, la media nazionale del rapporto tra imposta versata e imposta dovuta sulla base del reddito presunto è pari al 38,41 per cento, l'analisi a livello provinciale fa emergere che tale rapporto è minimo (10,93 per cento) nel gruppo di province composto da Milano, Torino, Genova, Roma, Lecco, Cremona e Brescia e massimo (65,67 per cento) nel gruppo composto dalle province di Caserta, Salerno, Cosenza, Reggio Calabria e Messina, mentre l'area che comprende tutte le altre province del Sud, con esclusione di Bari, Napoli, Catania e Palermo, si attesta su una percentuale del 64,47 per cento;
sintetizzando i dati, emerge chiaramente che nelle zone dove il tenore di vita è più basso e «meno forte» è la presenza dello Stato l'attitudine dei cittadini a pagare le tasse è inferiore;
l'Agenzia delle entrate sta perfezionando lo strumento, in modo da poter «fotografare» anche altri comportamenti dei contribuenti, che in modo indiretto possano portare a far emergere nuove sacche di evasione: è il caso, ad esempio, della quantità di rifiuti prodotti, solitamente proporzionale non solo al numero dei cittadini residenti, ma anche della capacità produttiva di un territorio;
l'analisi dei dati forniti da DataBaseGeomarket (Dbgeo) dovrà servire a meglio organizzare l'attività dell'Agenzia delle entrate sul territorio, attraverso la migliore distribuzione sul territorio dei servizi al pubblico e degli ispettori, rafforzando la presenza nelle zone dove la compliance fiscale è inferiore -:
quale siano le linee guida degli interventi che l'Agenzia delle entrate intende porre in essere per rafforzare ulteriormente l'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale su tutto il territorio nazionale e se l'Agenzia delle entrate intenda rafforzare la propria presenza nelle zone dove, in base ai dati diffusi, l'attitudine a pagare le tasse è inferiore. (3-01574)

DISEGNO DI LEGGE: S. 2322 - DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2010 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4059-A)

A.C. 4059-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, sugli articoli aggiuntivi 13.0200 e 18.05 del Governo e sugli emendamenti 11.300 e 25.300 della Commissione, nonché sugli emendamenti 9.50 Dell'Elce e 41.052 Gottardo.

A.C. 4059-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 16, comma 5, capoverso 1, sostituire le parole: della finanza pubblica con le seguenti: del bilancio dello Stato;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2011 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 2,45 milioni di euro per l'anno 2011, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e quanto a 4,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

all'articolo 25, comma 1, sopprimere le parole da: senza oneri aggiuntivi fino a: normativa vigente.

conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, infine, il seguente comma:
2. Dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

all'articolo 29, comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo: Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

all'articolo 31, comma 6, dopo le parole: rischi ambientali aggiungere le seguenti: predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

sopprimere l'articolo 32;

sopprimere l'articolo 33;

all'articolo 39, comma 3, sostituire le parole: pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2013 e in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di prevedere una forma di assicurazione obbligatoria nei confronti dei componenti della magistratura, al fine di assicurare la possibilità di recuperare, mediante la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile, le somme liquidate per le azioni di risarcimento del danno contro lo Stato.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.21, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 10.1. 11.50, 17.53, 18.50, 18.51,18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63. 24.51, 33.57, 33.58 e sugli articoli aggiuntivi 7.03 limitatamente al comma 2, lettera d), 21.050, 24.01, 41.051, 41.052, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

A.C. 4059-A - Proposte emendative dichiarate inammissibili

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. Le imprese turistiche ed alberghiere aderiscono agli obblighi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18 novembre 2004, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. 050. Fugatti.

Sopprimere il comma 6.
17. 57. Aniello Formisano, Di Giuseppe, Zazzera, Piffari, Monai, Cimadoro.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - 1. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi in materia di diritto di stabilimento, libera prestazione dei servizi e libera circolazione di capitali, di cui, rispettivamente, agli articoli 49, 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero di tutelare la sicurezza di attività economiche di carattere strategico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabiliti limiti quantitativi alle quote dei diritti di voto o del capitale detenute in società quotate nei mercati regolamentati da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati extracomunitari.
18. 04. Fugatti.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno). - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché alle attività connesse con l'esercizio di impresa nel settore turistico balneare, ivi comprese le attività connesse con l'esercizio di impresa turistico-ricettiva all'aria aperta, quali i campeggi, i ristoranti, i villaggi turistici e gli stabilimenti balneari, comunque operanti nelle aree demaniali in concessione».
21. 050. Favia.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. - (Gestione del servizio idrico integrato). - 1. La scadenza del 31 dicembre 2011, prevista dalla normativa vigente in materia di affidamenti «in house» del servizio idrico integrato, è posticipata al 31 dicembre 2012.
33. 55. Porcino, Piffari, Borghesi, Favia, Donadi, Messina.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 42. - 1. Dopo l'articolo 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, è aggiunto il seguente:
«Art. 43-bis. - 1. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno competenza esclusiva in materia di vigilanza cooperativa le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicabili compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
41. 050. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 42. - (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 194 del 2008). - 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge del 27 luglio 2000, n. 212, il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dal pagamento delle tariffe previste per i controlli sanitari obbligatori gli imprenditori agricoli ed i soggetti ad essi equiparati sulla base del nostro ordinamento, per l'esercizio delle attività descritte dall'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le attività connesse, ad eccezione di quelle per le quali lo Stato membro deve assicurare la riscossione di una tassa ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CE/882/2004 ed espressamente indicate negli allegati IV e V del medesimo regolamento comunitario.
41. 051. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 42. - 1. Al fine di garantire la compiuta attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
41. 052. Gottardo.

TESTO AGGIORNATO AL 7 APRILE 2011

PROPOSTA DI LEGGE: - GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, CONSEGUENTI ALLE NUOVE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 3921-B)

A.C. 3921-B - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3921-B - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo).

1. L'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio). - 1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.
2. Gli strumenti della programmazione sono:
a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;
g) gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a)».

2. L'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Documento di economia e finanza). - 1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è composto da tre sezioni.
2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:
a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;
b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;
c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;
d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;
e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a);
f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;
g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;
h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;
i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

3. La seconda sezione del DEF contiene:
a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10-bis;
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di cui al comma 2, lettera c), e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a), nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sotto-utilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;
c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo;
d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;
e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche;
f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.
4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b).
5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica:
a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;
b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;
c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;
d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 11, comma 1, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.
7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.
8. In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi.
10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni».

3. Dopo l'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza). - 1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene:
a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;
b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;
c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1;
d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, da applicare nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.
2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.
3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.
4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.
5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo dà inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, qualora per finalità analoghe a quelle di cui al medesimo comma 1, lettera a), ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.
7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo).

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è premesso il seguente comma:
«01. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel mese di marzo la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui al medesimo articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009, di seguito denominata "Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica", valuta gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo elementi per la definizione del DEF, con riferimento alle amministrazioni locali. Entro il 25 marzo, il Governo invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Entro il medesimo termine del 25 marzo le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al secondo periodo»;
al comma 3, capoverso Art. 10-bis, comma 2:
primo periodo, sostituire le parole: le linee guida con le seguenti: l'aggiornamento delle linee guida;
secondo periodo, sostituire le parole: le linee guida sono trasmesse con le seguenti: l'aggiornamento delle linee guida è trasmesso.
2. 1. Marchi, Vannucci, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Ventura, Causi, Evangelisti.

A.C. 3921-B - Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa).

1. L'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 42. - (Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa). - 1. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonché di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneità di trattamento di analoghe fattispecie contabili;
b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria;
c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;
d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto di quanto previsto alla lettera c);
e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina;
f) considerazione, ai fini della predisposizione del decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;
g) previsione della graduale estensione delle disposizioni adottate in applicazione delle lettere a), c) e d) alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché dall'articolo 2 della presente legge;
h) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito dell'Unione europea.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di sperimentazione.
3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato dal Governo.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dal presente articolo».
2. La rubrica del capo V del titolo VI della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituita dalla seguente: «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio di cassa».
3. All'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «alla progressiva adozione» sono sostituite dalle seguenti: «al potenziamento della funzione».
4. All'articolo 50, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dell'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «del potenziamento della funzione».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Modifiche all'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). - 1. Al comma 3 dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rapporto evidenzia gli effetti che il passaggio al bilancio di cassa è destinato a determinare sull'intera contabilità pubblica, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche».
5. 2. Vannucci, Marchi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Ventura, Causi.

A.C. 3921-B - Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).

1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Relazione generale sulla situazione economica del Paese). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente».

2. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'articolo 12, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui dà conto dell'attività svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'articolo 12 è presentata entro il 30 settembre».
3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 17-sexies è abrogato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

Conseguentemente:
al comma 2, capoverso:
terzo periodo, sostituire le parole:
da far confluire nella Relazione di cui all'articolo 12, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT con le seguenti: già contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, individuando le amministrazioni competenti a elaborare le informazioni medesime e i documenti nei quali tali informazioni devono risultare disponibili anche in formato elettronico elaborabile. La commissione individua, altresì, i dati statistici già contenuti nella predetta Relazione che l'ISTAT elabora in forma strutturata nell'ambito di una relazione da trasmettere annualmente al Parlamento a cura del medesimo Istituto;
quarto periodo, sostituire la parola: due con la seguente: sei;
quinto periodo, sostituire la parola:
precedente con la seguente: quinto;
sopprimere l'ultimo periodo;
sopprimere il comma 3;
sostituire la rubrica con la seguente:
Abrogazione dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e relazione dell'ISTAT al Parlamento.
6. 1. Vannucci, Marchi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Ventura, Evangelisti.

A.C. 3921-B - Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative).

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «dalla Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis»;
3) al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata "Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica",» sono soppresse, e le parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del DEF»;
4) al comma 4, le parole: «la Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis»;
c) all'articolo 11:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, con i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis,»;
2) al comma 3, lettera m), le parole: «10, comma 2, lettera f),» sono sostituite dalle seguenti: «10-bis, comma 1, lettera d),»;
3) al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
4) al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla nota» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da una nota tecnico-illustrativa» e al terzo periodo le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
5) al comma 10, le parole: «all'articolo 10, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10-bis, comma 3»;
d) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «elementi informativi necessari» sono inserite le seguenti: «alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e», dopo la parola: «accessibile» sono inserite le seguenti: «all'ISTAT e» e dopo le parole: «coordinamento della finanza pubblica» sono inserite le seguenti: «, l'ISTAT»;
e) all'articolo 14, al comma 1, lettera b), le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF» e al comma 4, primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
f) all'articolo 17, comma 3, terzo periodo, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
g) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
h) all'articolo 21, al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF» e al comma 16, le parole: «dell'articolo 10, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b)»;
i) all'articolo 22, al comma 1:
1) all'alinea, primo periodo, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
2) alla lettera b), le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
l) all'articolo 30, comma 8, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
m) all'articolo 40:
1) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
2) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si dà conto nel rapporto di cui all'articolo 3»;
3) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito»;
4) al comma 2, lettera h), le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
n) all'articolo 48:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni»;
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fino a un massimo di 50.000 euro»;
o) all'articolo 49, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
p) all'articolo 52, comma 2, le parole: «alla Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza».

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituita dalla seguente:
«b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;».

3. L'articolo 4-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è abrogato.
4. Il comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato.

A.C. 3921-B - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
nel marzo 2010 la Commissione europea ha lanciato «Europa 2020»: una strategia elaborata per rilanciare l'economia dell'Unione europea per il prossimo decennio;
Europa 2020 punta a promuovere una crescita «intelligente, sostenibile e solidale» basata su un maggiore coordinamento delle politiche nazionali. Crescita intelligente attraverso azioni che promuovono la conoscenza, l'innovazione, l'istruzione e la società digitale. Crescita sostenibile con una produzione più efficiente sotto il profilo delle risorse e rilanciando contemporaneamente la competitività. Crescita solidale incentivando la partecipazione al mercato del lavoro, l'acquisizione di competenze e la lotta alla povertà;
la strategia individua tre priorità: 1. sostenere le industrie a basse emissioni di CO2; 2. investire nello sviluppo di nuovi prodotti; 3. promuovere l'economia digitale e modernizzare l'istruzione e la formazione;
sono previsti cinque obiettivi quantitativi: innalzamento del tasso di occupazione ad almeno il 75 per cento (oggi il 69 per cento); aumento della spesa per ricerca e sviluppo al 3 per cento del prodotto interno lordo. Attualmente quest'ultima rappresenta soltanto il 2 per cento del PIL, un livello di gran lunga inferiore a quello di USA e Giappone; riconferma degli ambiziosi obiettivi in materia di cambiamenti climatici (20-20-20); riduzione del tasso di povertà del 25 per cento per aiutare circa 20 milioni di persone ad uscire dall'indigenza; nel campo dell'istruzione, riduzione del tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10 per cento (dall'attuale 15 per cento) e aumento della percentuale dei giovani trentenni con un'istruzione universitaria (dal 31 per cento al 40 per cento per cento);
Europa 2020 individua sette iniziative prioritarie per stimolare la crescita e l'occupazione. Tra queste figurano i programmi per migliorare le condizioni e l'accesso ai finanziamenti nel settore della R&S, l'introduzione in tempi rapidi dell'internet ad alta velocità e il maggiore ricorso alle energie rinnovabili;
gli obiettivi generali, giudicati raggiungibili, saranno tradotti in obiettivi nazionali. Questa è la grande differenza con la strategia dell'agenda di Lisbona: tenere conto delle differenze tra paese e paese. Ogni Stato dell'Unione dovrà, infatti, presentare ogni anno il suo programma con dentro i traguardi che intende conseguire rispetto ai parametri di riferimento. Poi, l'Unione valuterà se gli sforzi del singolo paese sono sufficienti o meno, proprio come già avviene nel campo dei conti pubblici, dove gli Stati devono presentare ogni anno il programma di stabilità;
la strategia «Europa 2020» è un segnale politico forte che riguarda da vicino anche l'Italia e che dimostra la volontà politica di un governo dell'economia, che ci consentirà di andare verso una nuova stagione e permetterà ai cittadini europei di vivere in modo migliore;
il nuovo sistema di governance economica europea pone in capo agli Stati membri anche l'obbligo di perseguire, con risorse finanziarie adeguate, gli obiettivi di crescita, occupazione e competitività e quelli in materia sociale, fissati dalla Strategia Europa 2020 e da attuare con i programmi nazionali di riforma,

impegna il Governo

a valutare nella redazione dei documenti di bilancio afferenti all'anno 2012 la previsione di nuove o maggiori spese da destinare ad interventi di sostegno alla crescita e all'occupazione o di carattere sociale previsti dal Programma nazionale di riforma in attuazione degli obiettivi della strategia Europa 2020.
9/3921-B/1. Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame al Senato sono state modificate alcune norme relative al coinvolgimento delle autonomie territoriali nel processo di programmazione economica e finanziaria;
in particolare all'articolo 2, è stato soppresso il comma 2 che introduceva, nell'articolo 8 della legge n. 196 del 2009 (riguardante il coordinamento della finanza degli enti territoriali), la previsione che, nel mese di marzo, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica valutava gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo elementi per la definizione del DEF, con riferimento alle amministrazioni locali; inoltre, entro il 25 marzo il Governo inviava alla medesima Conferenza permanente, per il preventivo parere, da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), riguardanti l'indebitamento netto, il saldo di cassa e il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per sottosettori;
tale disposizione, introdotta nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati, era finalizzata ad aumentare il grado di coinvolgimento delle autonomie locali nella definizione degli obiettivi aggregati di finanza pubblica;
gli enti territoriali - nell'ambito delle audizioni sull'AC 3921 - hanno espresso l'avviso che la previsione di un semplice parere sul Documento di economia e finanza da parte della Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica non soddisfa il «concorso» previsto dalla legge di attuazione del federalismo fiscale;
il comma 2 dell'articolo 2 citato, e soppresso dal Senato, rispondeva alle esigenze rappresentate dagli enti territoriali auditi circa il loro coinvolgimento fin dall'inizio nell'elaborazione dei documenti di bilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prendere nel prossimo futuro iniziative anche legislative, fermo restando le prerogative del Parlamento, al fine di valorizzare a pieno il ruolo degli enti territoriali e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica nella predisposizione dei documenti di bilancio fin dall'inizio del loro iter.
9/3921-B/2. Cambursano, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica, definisce l'ambito delle amministrazioni pubbliche cioè gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT, sulla base dei regolamenti comunitari;
a norma del successivo comma 3 si conferma inoltre che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche viene effettuata dall'ISTAT con cadenza annuale entro il 31 luglio, con proprio provvedimento da pubblicare in Gazzetta Ufficiale;
la norma citata fissa il principio della condivisione delle responsabilità delle amministrazioni pubbliche rispetto al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
la definizione dell'ambito di definizione delle pubbliche amministrazioni appare coerente con le regole europee codificate nel Patto di stabilità e crescita che implicano il rispetto di una serie di obiettivi economico-finanziari, che fanno riferimento al conto della pubblica amministrazione, il cui raggiungimento dipende dalle scelte e dai comportamenti di soggetti istituzionali diversi, caratterizzati da significativi livelli di autonomia finanziaria;
ai fini del rispetto degli obiettivi economico-finanziari stabiliti dal Patto di stabilità e crescita, che fanno riferimento al conto della pubblica amministrazione, sarebbe necessario distinguere i soggetti utili ai fini giuridico-amministrativi da quelli necessari al solo scopo statistico-economico la cui rilevanza finanziaria non ha alcun impatto sui parametri stabiliti a livello europeo,

impegna il Governo

a prevedere una o più disposizioni al fine di determinare l'esclusione, dalla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, degli enti e delle società la cui rilevanza finanziaria non abbia alcun impatto sul conto economico delle amministrazioni pubbliche.
9/3921-B/3.De Micheli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri» introduce le correzioni contenute nella decisione del Consiglio Ecofin del 7 settembre 2010;
la procedura di controllo è stata denominata «semestre europeo», durante il quale gli Stati membri presentano i Patti di stabilità o di convergenza (PSC) e dei Programmi nazionali di riforma (PNR). La Commissione europea valuta i programmi ed elabora le opportune raccomandazioni di politica e di bilancio agli Stati membri;
l'obiettivo di questo procedimento è di assicurare la convergenza verso l'obiettivo a medio termine del pareggio di bilancio. Si dovrebbe registrare per ogni Stato membro un miglioramento annuale dei saldi pari ad almeno lo 0,5 per cento, con un controllo maggiore per gli Stati con alto livello di debito o eccessivi squilibri macro-economici;
il provvedimento introduce indubbiamente elementi di controllo e rigore nella redazione dei documenti finanziari annuali, in linea con il sempre maggiore controllo dell'Unione europea sul bilancio degli Stati membri, che ha l'obiettivo di evitare aumento incontenibile del debito pubblico, che ha colpito alcuni Stati comunitari,

impegna il Governo

a riconoscere con apposite disposizioni nell'ambito di provvedimenti affini per materia di contabilità e finanza pubblica, l'adeguamento della legge n. 196 del 2009, provvedendo al coordinamento delle norme contabili interne con quelle comunitarie e di modificare i tempi del ciclo annuale di bilancio.
9/3921-B/4.Angeli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 della proposta di legge dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevedeva una delega al Governo per il passaggio, nella predisposizione del bilancio e degli altri documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa;
la nuova delega prevista dalla proposta di legge in esame rivede sostanzialmente la scelta operata dal legislatore poco più di un anno fa, limitandosi a prefigurare un riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento del bilancio di cassa, lasciando tuttavia ferma la redazione del bilancio dello Stato anche in termini di competenza;
in questo quadro, devono essere approfonditi i contenuti della sperimentazione prevista dall'articolo 42, comma 2, della legge n. 196 del 2009, come sostituito dalla proposta in esame, la quale costituisce il presupposto per l'esercizio della delega, atteso che il principio o criterio direttivo di cui alla lettera f) del comma 1 prevede che il Governo debba avere considerazione, ai fini della predisposizione del decreto delegato, dei risultati della sperimentazione condotta;
la sperimentazione prevista da tale disposizione non può evidentemente coincidere con quella avviata dal 1o gennaio 2011, ai sensi del decreto del ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del testo vigente dell'articolo 42, comma 2, della Legge di contabilità e finanza pubblica;
la riscrittura dell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009 operata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, infatti, comporta, in sostanza, l'attribuzione al Governo di una nuova delega legislativa, che non pare potersi considerare una semplice modifica della delega conferita dalla Legge di contabilità e finanza pubblica;
come evidenziato anche nel parere reso dalla Commissione Affari costituzionali, la mancata disciplina della sperimentazione potrebbe riflettersi anche sulla determinatezza dei principi e criteri direttivi della delega di cui al citato articolo 42,

impegna il Governo:

a disciplinare la sperimentazione prevista dal comma 2 dell'articolo 42, come sostituito dal provvedimento in esame, attraverso modalità analoghe a quelle previste per la sperimentazione avviata il 1o gennaio 2011, con l'adozione di un nuovo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
a valutare nel corso di tale sperimentazione se il mero potenziamento della funzione del bilancio di cassa sia sufficiente ad ovviare alle criticità ed ai disallineamenti con il sistema dei conti europei che avevano suggerito di prevedere l'introduzione di un bilancio di sola cassa.
9/3921-B/5.Baretta, Giancarlo Giorgetti, Gioacchino Alfano, Bitonci, Cambursano, Cesario, Ciccanti, Commercio, Lo Presti.

La Camera,
premesso che:
nel testo del provvedimento approvato dalla Camera in prima lettura era previsto che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica valutasse gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo, con riferimento alle amministrazioni locali, elementi per la definizione del Documento di economia e finanza, nonché che alla medesima Conferenza, entro il 25 marzo il Governo inviasse, per il preventivo parere da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici;
nel testo del provvedimento come modificato dal Senato non figurano più le predette previsioni normative ed è stato invece riproposto il testo originario della proposta di legge, secondo il quale il Documento di economia e finanza è contestualmente inviato alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale è tenuta ad esprimersi in tempo utile per le deliberazioni parlamentari;
le modifiche introdotte alla Camera intendevano valorizzare il ruolo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in coerenza con quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 42 del 2009 e, più in generale, con il titolo V della Costituzione e con i princìpi in materia di coordinamento della finanza pubblica enucleati dalla Corte costituzionale,

impegna il Governo:

a prevedere in ogni caso un momento di confronto in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in merito agli andamenti di finanza pubblica in virtù della predisposizione del Documento di economia e finanza che consenta anche di tenere conto delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo;
a trasmettere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro gli stessi termini previsti per i due rami del Parlamento, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, in modo da consentire alla medesima Conferenza di esprimersi in tempo utile per le relative deliberazioni parlamentari.
9/3921-B/6.Giancarlo Giorgetti, Gioacchino Alfano, Baretta, Bitonci, Cambursano, Cesario, Ciccanti, Commercio, Lo Presti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è stato esaminato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in tempi contenuti e con l'intento di adottare in tempo utile uno strumento normativo che consentisse all'Italia di adeguarsi alle innovazioni in materia di programmazione economica e finanziaria derivanti dall'introduzione del semestre europeo nel quadro della riforma della nuova governance economica europea;
il provvedimento intende, in particolare, assicurare una sostanziale coincidenza tra strumenti della programmazione economica e finanziaria europea e strumenti della programmazione economica e finanziaria nazionale, valorizzando, in conformità a quanto richiesto dalla stessa Unione europea, il ruolo del Parlamento che è chiamato a verificare preventivamente il contenuto dei documenti programmatici che il Governo deve presentare in sede europea;
entro il 10 aprile il Governo dovrà trasmettere alle Camere il Documento di economia e finanza recante, in particolare, lo schema di Programma di stabilità e lo schema di Programma nazionale di riforma, ai fini della presentazione di tali documenti in sede europea entro il successivo 30 aprile;
il provvedimento in esame potrebbe divenire legge dello Stato in data successiva al prossimo 10 aprile,

impegna il Governo

a presentare, in ogni caso, alle Camere, entro il 10 aprile lo schema di Programma di stabilità e lo schema di Programma nazionale di riforma e di tenere conto delle indicazioni del Parlamento in merito al contenuto di tali documenti prima della relativa trasmissione alle istituzioni europee.
9/3921-B/7.Gioacchino Alfano, Giancarlo Giorgetti, Baretta, Bitonci, Cambursano, Cesario, Ciccanti, Commercio, Lo Presti.

La Camera,
premesso che:
nel testo del provvedimento approvato dalla Camera in prima lettura era previsto che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica valutasse gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo, con riferimento alle amministrazioni locali, elementi per la definizione del Documento di economia e finanza, nonché che alla medesima Conferenza, entro il 25 marzo il Governo inviasse, per il preventivo parere da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici;
nel testo del provvedimento come modificato dal Senato non figurano più le predette previsioni normative ed è stato invece riproposto il testo originario della proposta di legge, secondo il quale il Documento di economia e finanza è contestualmente inviato alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale è tenuta ad esprimersi in tempo utile per le deliberazioni parlamentari;
le modifiche introdotte alla Camera intendevano valorizzare il ruolo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in coerenza con quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 42 del 2009 e, più in generale, con il Titolo V della Costituzione e con i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica enucleati dalla Corte costituzionale,

impegna il Governo:

a prevedere in ogni caso un momento di confronto in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in merito agli andamenti di finanza pubblica in vista della predisposizione del Documento di economia e finanza che consenta anche di tenere conto delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo;
a trasmettere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro gli stessi termini previsti per i due rami del Parlamento, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, in modo da consentire alla medesima Conferenza di esprimersi in tempo utile per le relative deliberazioni parlamentari.
9/3921-B/8.Marchi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è stato esaminato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in tempi contenuti e con l'intento di adottare in tempo utile uno strumento normativo che consentisse all'Italia di adeguarsi alle innovazioni in materia di programmazione economica e finanziaria derivanti dall'introduzione del semestre europeo nel quadro della riforma della nuova governance economica europea;
il provvedimento intende, in particolare, assicurare una sostanziale coincidenza tra strumenti della programmazione economica e finanziaria europea e strumenti della programmazione economica e finanziaria nazionale, valorizzando, in conformità a quanto richiesto dalla stessa Unione europea, il ruolo del Parlamento che è chiamato a verificare preventivamente il contenuto dei documenti programmatici che il Governo deve presentare in sede europea;
entro il 10 aprile il Governo dovrà trasmettere alle Camere il Documento di economia e finanza recante, in particolare, lo schema di Programma di stabilità e lo schema di Programma nazionale di riforma, ai fini della presentazione di tali documenti in sede europea entro il successivo 30 aprile;
il provvedimento in esame potrebbe divenire legge dello Stato in data successiva al prossimo 10 aprile,

impegna il Governo

a presentare, in ogni caso, alle Camere, entro il 10 aprile lo schema di Programma di stabilità e lo schema di Programma nazionale di riforma e di tenere conto delle indicazioni del Parlamento in merito al contenuto di tali documenti prima della relativa trasmissione alle istituzioni europee.
9/3921-B/9.Sereni, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Vannucci, Ventura, Causi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 della proposta di legge dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevedeva una delega al Governo per il passaggio, nella predisposizione del bilancio e degli altri documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa;
la nuova delega prevista dalla proposta di legge in esame rivede sostanzialmente la scelta operata dal legislatore poco più di un anno fa, limitandosi a prefigurare un riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento del bilancio di cassa, lasciando tuttavia ferma la redazione del bilancio dello Stato anche in termini di competenza;
in questo quadro, devono essere approfonditi i contenuti della sperimentazione prevista dall'articolo 42, comma 2, della legge n. 196 del 2009, come sostituito dalla proposta in esame, la quale costituisce il presupposto per l'esercizio della delega, atteso che il principio o criterio direttivo di cui alla lettera f) del comma 1 prevede che il Governo debba avere considerazione, ai fini della predisposizione del decreto delegato, dei risultati della sperimentazione condotta;
la sperimentazione prevista da tale disposizione non può evidentemente coincidere con quella avviata dal 1o gennaio 2011, ai sensi del decreto del ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del testo vigente dell'articolo 42, comma 2, della Legge di contabilità e finanza pubblica;
la riscrittura dell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009 operata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, infatti, comporta, in sostanza, l'attribuzione al Governo di una nuova delega legislativa, che non pare potersi considerare una semplice modifica della delega conferita dalla Legge di contabilità e finanza pubblica;
come evidenziato anche nel parere reso dalla Commissione Affari costituzionali, la mancata disciplina della sperimentazione potrebbe riflettersi anche sulla determinatezza dei princìpi e criteri direttivi della delega di cui al citato articolo 42,

impegna il Governo:

a disciplinare la sperimentazione prevista dal comma 2 dell'articolo 42, come sostituito dal provvedimento in esame, attraverso modalità analoghe a quelle previste per la sperimentazione avviata il 1o gennaio 2011, con l'adozione di un nuovo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
a valutare nel corso di tale sperimentazione se il mero potenziamento della funzione del bilancio di cassa sia sufficiente ad ovviare alle criticità ed ai disallineamenti con il sistema dei conti europei che avevano suggerito di prevedere l'introduzione di un bilancio di sola cassa.
9/3921-B/10.Vannucci, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Ventura, Causi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 della proposta di legge, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca non più l'abrogazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente e la sua sostituzione con una nuova relazione predisposta annualmente dall'ISTAT - come previsto nel corso dell'iter alla Camera - bensì una sua riforma attraverso l'istituzione, con decreto del ministro dell'economia, di una Commissione incaricata di valutare le informazioni da far confluire nella relazione, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT;
la discussione sul ruolo da affidare ad organismi indipendenti è stato uno dei punti più accesi della discussione di tutto l'iter della legge. Sia in questo caso, come per le modifiche relative al bilancio di Cassa sembra aver prevalso una impostazione conservativa delle prerogative burocratiche;
la tesi della «democrazia del bilancio dovrebbe portare, anche, ad una visione più collaborativa tra i titolari delle procedure contabili: gli uffici competenti del Parlamento che devono essere messi in condizione di realizzare una più stretta collaborazione tra loro; la Ragioneria generale dello Stato che, in una moderna visione del bilancio, deve affermare la sua riconosciuta autorevolezza diventando un collaboratore diretto ed interattivo del Parlamento e non solo dell'esecutivo (così dovrebbe essere inteso, infatti, anche dalla Ragioneria stessa, l'obbligo alla presentazione della relazione tecnica); gli enti esterni e, principalmente, dell'ISTAT,

impegna il Governo

a favorire in ogni modo, per quanto di sua competenza, l'attribuzione all'ISTAT di un ruolo primario nella costituzione dei quadri contabili e finanziari, assieme agli altri enti citati in premessa.
9/3921-B/11.Calvisi, Boccia, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame parzialmente riscrive le norme sul ciclo annuale di bilancio, adeguandole alle disposizioni comunitarie in materia di controllo sui bilanci degli Stati; in tale ambito sono modificate le norme della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica;
tra i princìpi della legge n.196 è previsto che:
1) le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica;
2) per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica;
3) la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a tutto ciò sottende il concetto che le amministrazioni pubbliche siano centri di costo e pertanto devono condividere gli obiettivi di finanza pubblica;
esistono delle amministrazioni che tuttavia non costituiscono un centro di costo, quanto piuttosto un «centro di ricavo», la cui rilevanza finanziaria non ha alcun impatto sul conto economico dello Stato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di escludere le amministrazioni che non rappresentino un «centro di costo» dalla ricognizione annuale a cura dell'ISTAT, che viene effettuata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con particolare riguardo a Gruppo Equitalia spa, Sicilia spa e Serit Sicilia spa.
9/3921-B/12.Marinello, Torrisi, Cesario.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame parzialmente riscrive le norme sul ciclo annuale di bilancio, adeguandole alle disposizioni comunitarie in materia di controllo sui bilanci degli Stati; in tale ambito sono modificate le norme della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica;
tra i princìpi della legge n.196 è previsto che:
1) le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica;
2) per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica;
3) la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a tutto ciò sottende il concetto che le amministrazioni pubbliche siano centri di costo e pertanto devono condividere gli obiettivi di finanza pubblica;
esistono delle amministrazioni che tuttavia non costituiscono un centro di costo, quanto piuttosto un «centro di ricavo», la cui rilevanza finanziaria non ha alcun impatto sul conto economico dello Stato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di escludere le amministrazioni che non rappresentino un «centro di costo» dalla ricognizione annuale a cura dell'ISTAT, che viene effettuata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9/3921-B/12.(Testo modificato nel corso della seduta)Marinello, Torrisi, Cesario.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame al Senato sono state modificate alcune norme relative al coinvolgimento delle autonomie territoriali nel processo di programmazione economica e finanziaria;
la legge n. 196 del 2009 ha profondamente riformato l'istituto della clausola di salvaguardia volto a garantire l'integrale copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione di diritti soggettivi; le disposizioni della legge n. 196 hanno avuto fino ad ora una limitata applicazione e non è quindi possibile valutare pienamente l'idoneità delle disposizioni richiamate a consentite un efficace bilanciamento tra l'esigenza di tutela della finanza pubblica e quella di garanzia del contenuto dei diritti soggettivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che sia affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in ordine alla predisposizione di linee guida per la valutazione degli investimenti e che il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi sia realizzato tenendo conto delle risultanze del sistema di monitoraggi degli investimenti pubblici istituito presso il CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge n. 144 del 1999.
9/3921-B/13.Rota, Palomba.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame al Senato sono state modificate alcune norme relative al coinvolgimento delle autonomie territoriali nel processo di programmazione economica e finanziaria;
in particolare all'articolo 2, è stato soppresso il comma 2 che introduceva, nell'articolo 8 della legge n. 196 del 2009 (riguardante il coordinamento della finanza degli enti territoriali), la previsione che, nel mese di marzo, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica valutava gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo elementi per la definizione del DEF, con riferimento alle amministrazioni locali; inoltre, entro il 25 marzo il Governo inviava alla medesima Conferenza permanente, per il preventivo parere, da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), riguardanti l'indebitamento netto, il saldo di cassa e il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per sottosettori;
tale disposizione, introdotta nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati, era finalizzata ad aumentare il grado di coinvolgimento delle autonomie locali nella definizione degli obiettivi aggregati di finanza pubblica;
gli enti territoriali - nell'ambito delle audizioni sull'A.C. 3921 - hanno espresso l'avviso che la previsione di un semplice parere sul Documento di economia e finanza da parte della Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica non soddisfa il «concorso» previsto dalla legge di attuazione del federalismo fiscale;
il comma 2, dell'articolo 2 citato, e soppresso dal Senato, rispondeva alle esigenze rappresentate dagli enti territoriali auditi circa il loro coinvolgimento fin dall'inizio nell'elaborazione dei documenti di bilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la sperimentazione anche al profilo dei raccordi tra il conto di bilancio di sola cassa e il conto di patrimonio.
9/3921-B/14.Monai, Messina.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame al Senato sono state modificate alcune norme relative al coinvolgimento delle autonomie territoriali nel processo di programmazione economica e finanziaria;
in particolare all'articolo 2, è stato soppresso il comma 2 che introduceva, nell'articolo 8 della legge n. 196 del 2009 (riguardante il coordinamento della finanza degli enti territoriali), la previsione che, nel mese di marzo, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica valutava gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo elementi per la definizione del DEF, con riferimento alle amministrazioni locali; inoltre, entro il 25 marzo il Governo inviava alla medesima Conferenza permanente, per il preventivo parere, da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), riguardanti l'indebitamento netto, il saldo di cassa e il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per sottosettori;
tale disposizione, introdotta nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati, era finalizzata ad aumentare il grado di coinvolgimento delle autonomie locali nella definizione degli obiettivi aggregati di finanza pubblica;
gli enti territoriali - nell'ambito delle audizioni sull'A.C. 3921 - hanno espresso l'avviso che la previsione di un semplice parere sul Documento di economia e finanza da parte della Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica non soddisfa il «concorso» previsto dalla legge di attuazione del federalismo fiscale;
il comma 2, dell'articolo 2 citato, e soppresso dal Senato, rispondeva alle esigenze rappresentate dagli enti territoriali auditi circa il loro coinvolgimento fin dall'inizio nell'elaborazione dei documenti di bilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di realizzare con ogni urgenza le opere essenziali programmate per il Sud e per la Campania in modo da superare il gap del lento sviluppo e degli squilibri socio economici, attuando la perequazione infrastrutturale ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.
9/3921-B/15.Formisano.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame al Senato sono state modificate alcune norme relative al coinvolgimento delle autonomie territoriali nel processo di programmazione economica e finanziaria;
in particolare all'articolo 2, è stato soppresso il comma 2 che introduceva, nell'articolo 8 della legge n. 196 del 2009 (riguardante il coordinamento della finanza degli enti territoriali), la previsione che, nel mese di marzo, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica valutava gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo elementi per la definizione del DEF, con riferimento alle amministrazioni locali; inoltre, entro il 25 marzo il Governo inviava alla medesima Conferenza permanente, per il preventivo parere, da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), riguardanti l'indebitamento netto, il saldo di cassa e il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per sottosettori;
tale disposizione, introdotta nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati, era finalizzata ad aumentare il grado di coinvolgimento delle autonomie locali nella definizione degli obiettivi aggregati di finanza pubblica;
gli enti territoriali - nell'ambito delle audizioni sull'A.C. 3921 - hanno espresso l'avviso che la previsione di un semplice parere sul Documento di economia e finanza da parte della Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica non soddisfa il «concorso» previsto dalla legge di attuazione del federalismo fiscale;
il comma 2, dell'articolo 2 citato, e soppresso dal Senato, rispondeva alle esigenze rappresentate dagli enti territoriali auditi circa il loro coinvolgimento fin dall'inizio nell'elaborazione dei documenti di bilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità a che la sperimentazione sia volta a consentire l'individuazione dell'atto del dirigente responsabile della spesa che costituirà il presupposto dei pagamenti in luogo dell'attuale decreto di impegno.
9/3921-B/16.Zazzera, Barbato.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame al Senato sono state modificate alcune norme relative al coinvolgimento delle autonomie territoriali nel processo di programmazione economica e finanziaria;
in particolare all'articolo 2, è stato soppresso il comma 2 che introduceva, nell'articolo 8 della legge n. 196 del 2009 (riguardante il coordinamento della finanza degli enti territoriali), la previsione che, nel mese di marzo, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica valutava gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo elementi per la definizione del DEF, con riferimento alle amministrazioni locali; inoltre, entro il 25 marzo il Governo inviava alla medesima Conferenza permanente, per il preventivo parere, da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), riguardanti l'indebitamento netto, il saldo di cassa e il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per sottosettori;
tale disposizione, introdotta nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati, era finalizzata ad aumentare il grado di coinvolgimento delle autonomie locali nella definizione degli obiettivi aggregati di finanza pubblica;
gli enti territoriali - nell'ambito delle audizioni sull'A.C. 3921 - hanno espresso l'avviso che la previsione di un semplice parere sul Documento di Economia e Finanza da parte della Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica non soddisfa il «concorso» previsto dalla legge di attuazione del federalismo fiscale;
il comma 2, dell'articolo 2 citato, e soppresso dal Senato, rispondeva alle esigenze rappresentate dagli enti territoriali auditi circa il loro coinvolgimento fin dall'inizio nell'elaborazione dei documenti di bilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mantenere, durante il periodo di sperimentazione del bilancio redatto in termini di sola cassa, l'attuale modalità di redazione del bilancio, al fine di poter ritornare al vecchio sistema nel caso in cui la sperimentazione dovesse dare esito negativo.
9/3921-B/17.Evangelisti, Palagiano.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame al Senato sono state modificate alcune norme relative al coinvolgimento delle autonomie territoriali nel processo di programmazione economica e finanziaria;
in particolare all'articolo 2, è stato soppresso il comma 2 che introduceva, nell'articolo 8 della legge n. 196 del 2009 (riguardante il coordinamento della finanza degli enti territoriali), la previsione che, nel mese di marzo, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica valutava gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo elementi per la definizione del DEF, con riferimento alle amministrazioni locali; inoltre, entro il 25 marzo il Governo inviava alla medesima Conferenza permanente, per il preventivo parere, da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), riguardanti l'indebitamento netto, il saldo di cassa e il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per sottosettori;
tale disposizione, introdotta nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati, era finalizzata ad aumentare il grado di coinvolgimento delle autonomie locali nella definizione degli obiettivi aggregati di finanza pubblica;
gli enti territoriali - nell'ambito delle audizioni sull'A.C. 3921 - hanno espresso l'avviso che la previsione di un semplice parere sul Documento di Economia e Finanza da parte della Conferenza per il coordinamento delle finanza pubblica non soddisfa il «concorso» previsto dalla legge di attuazione del federalismo fiscale;
il comma 2, dell'articolo 2 citato, e soppresso dal Senato, rispondeva alle esigenze rappresentate dagli enti territoriali auditi circa il loro coinvolgimento fin dall'inizio nell'elaborazione dei documenti di bilancio,

impegna il Governo

in particolare il ministro dell'economia e delle finanze a trasmettere alle Camere entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2012 e 2013 una relazione in merito all'attività di sperimentazione di cui al presente decreto relativa rispettivamente agli anni 2011 e 2012.
9/3921-B/18.Cimadoro, Paladini.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame al Senato sono state modificate alcune norme relative al coinvolgimento delle autonomie territoriali nel processo di programmazione economica e finanziaria;
la legge n. 196 del 2009 ha profondamente riformato l'istituto della clausola di salvaguardia volto a garantire l'integrale copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione di diritti soggettivi; le disposizioni della legge n. 196 hanno avuto fino ad ora una limitata applicazione e non è quindi possibile valutare pienamente l'idoneità delle disposizioni richiamate a consentite un efficace bilanciamento tra l'esigenza di tutela della finanza pubblica e quella di garanzia del contenuto dei diritti soggettivi,

impegna il Governo

a monitorare l'attuazione dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 al fine di verifica entro la prossima sessione di bilancio l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere che le misure correttive, determinanti riduzioni di spesa o aumenti di entrata, abbiano natura transitori e si applichino fino all'adozione delle conseguenti iniziative legislative.
9/3921-B/19.Favia, Mura.

La Camera,
premesso che:
le politiche economiche e di bilancio da attuarsi in conformità dei nuovi indirizzi dell'Unione europea altamente innovativi delle forme e dei contenuti delle fondamentali decisioni in materia economica e finanziaria, devono promuovere il rilancio dell'economia nazionale e la coesione sociale, oltre che accelerare, attraverso una rigorosa disciplina fiscale, la riduzione del debito pubblico;
nell'ambito della politica economica nazionale è altresì necessario predisporre un piano di interventi di carattere strutturale che favorisca la crescita e la competitività del nostro Paese con particolare riguardo alle regioni svantaggiate del Mezzogiorno d'Italia, onde superare i profondi e gravi squilibri economico sociali tra le regioni del nord e quelle del sud,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di realizzare con ogni urgenza le opere essenziali previste per il Sud in modo da superare il gap del lento sviluppo e degli squilibri socio-economici.
9/3921-B/20.Porcino, Formisano.

La Camera,
premesso che:
la nuova riforma del bilancio, per larga parte non ancora completamente attuata, necessita di queste modifiche per essere più in linea con gli orientamenti europei. Si tratta infatti di cogliere questa opportunità per mettere i conti pubblici in regola secondo regole condivise da tutte le parti politiche, ma anche soprattutto secondo principi che siano comprensibili e condivisi dai cittadini. Per quanto concerne il rientro del debito, stante la rilevanza del problema, ritiene che sarebbe dannoso e politicamente difficile perseguire un cammino che non sia compreso da tutti i cittadini che ne dovranno subire le ricadute. Solo in questo caso, con il consenso dei cittadini, si possono fare le riforme necessarie a ridurre il debito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure di carattere strutturale per garantire maggiore trasparenza ai conti pubblici e favorire il controllo dei risultati.
9/3921-B/21.Barbato.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame al Senato sono state modificate alcune norme relative al coinvolgimento delle autonomie territoriali nel processo di programmazione economica e finanziaria;
in particolare all'articolo 2, è stato soppresso il comma 2 che introduceva, nell'articolo 8 della legge n. 196 del 2009 (riguardante il coordinamento della finanza degli enti territoriali), la previsione che, nel mese di marzo, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica valutava gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo elementi per la definizione del DEF, con riferimento alle amministrazioni locali; inoltre, entro il 25 marzo il Governo inviava alla medesima Conferenza permanente, per il preventivo parere, da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), riguardanti l'indebitamento netto, il saldo di cassa e il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per sottosettori;
tale disposizione, introdotta nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati, era finalizzata ad aumentare il grado di coinvolgimento delle autonomie locali nella definizione degli obiettivi aggregati di finanza pubblica;
gli enti territoriali - nell'ambito delle audizioni sull'A.C. 3921 - hanno espresso l'avviso che la previsione di un semplice parere sul Documento di Economia e Finanza da parte della Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica non soddisfa il «concorso» previsto dalla legge di attuazione del federalismo fiscale;
il comma 2, dell'articolo 2 citato, e soppresso dal Senato, rispondeva alle esigenze rappresentate dagli enti territoriali auditi circa il loro coinvolgimento fin dall'inizio nell'elaborazione dei documenti di bilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure di carattere strutturale per garantire maggiore trasparenza ai conti pubblici e favorire il controllo dei risultati.
9/3921-B/22.Messina, Rota.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1880 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: GASPARRI ED ALTRI: MISURE PER LA TUTELA DEL CITTADINO CONTRO LA DURATA INDETERMINATA DEI PROCESSI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 3137-A)

A.C. 3137-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DL SENATO

Art. 1.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono soppresse;
b) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: «volontaria giurisdizione,» sono inserite le seguenti: «per il procedimento regolato dall'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni,».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

Sopprimerlo.
*1. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.
*1. 2. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità».
2. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «non costituisce reato» sono inserite le seguenti: «o che, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità.
3. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 530-bis. - (Proscioglimento per particolare tenuità del fatto). 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità».

4. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare, tenuità».
1. 4. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di disciplina dell'udienza preliminare e di richieste di prova). - 1. All'articolo 421 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo che accerti che il fatto è enunciato in forma non chiara e non precisa»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora il giudice accerti, ai sensi del comma 1, che il fatto è enunciato in forma non chiara e non precisa, ordina al pubblico ministero la correzione dell'imputazione concedendo, a richiesta dell'imputato e del suo difensore, un termine a difesa non superiore a cinque giorni»;
c) al quarto periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche sulla base dei verbali delle investigazioni difensive, depositati, a pena di decadenza, all'atto della conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti».

2. Al comma 1 dell'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il giudice concede un termine a difesa non inferiore a cinque giorni».
3. L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 431. - (Fascicolo per il dibattimento). - 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, le parti costituite indicano i fatti che intendono provare e i mezzi di prova di cui chiedono l'ammissione. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, di periti o di consulenti tecnici nonché delle persone indicate all'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, indicare le circostanze su cui deve vertere l'esame.
2. Il giudice, nel contraddittorio delle parti, provvede sulle richieste di ammissione delle prove e alla formazione del fascicolo per il dibattimento, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Dispone quindi che, a cura delle parti che hanno chiesto l'ammissione delle prove, siano citati per il giudizio i testimoni, i periti e i consulenti tecnici, nonché le persone indicate all'articolo 210.
3. Se necessario, anche d'ufficio, il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per le decisioni sulle richieste di prove e per la formazione del fascicolo.
4. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati all'articolo 236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

5. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva».

4. L'articolo 468 del codice di procedura penale è abrogato.
5. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 493. - (Richieste di prova) - 1. Le parti private non costituite all'udienza preliminare indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.
2. Il giudice ammette altresì i mezzi di prova non richiesti immediatamente dopo il decreto che dispone il giudizio dalle parti costituite in udienza preliminare se queste dimostrano di non averle potute indicare tempestivamente.
3. In ogni caso, le parti possono presentare direttamente a dibattimento, per l'assunzione a prova contraria, testimoni, periti e consulenti non indicati immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio.
4. Il giudice revoca il provvedimento di ammissione se la parte che ne ha fatto richiesta non ha provveduto alla citazione dei testimoni, dei periti o dei consulenti tecnici nonché delle persone indicate all'articolo 210, salvo che non ricorrano giustificati motivi».
1. 3. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio per il processo). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti alla costituzione ed alla disciplina di articolazioni organizzative delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, denominate «ufficio per il processo».
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado dell'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e fattore di impulso per una nuova organizzazione incentrata sul lavoro di squadra, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria;
b) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera d), destinate, tra l'altro, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;
c) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;
d) previsione che la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo siano definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari;
e) previsione dell'inserimento dei provvedimenti di cui alla lettera d) nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 1-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e della loro indicazione nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
f) attribuzione dei compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario al magistrato capo e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, di cui alla lettera d), e ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
g) previsione della possibilità di assegnare all'ufficio per il processo, allo scopo di svolgere le attività indicate nelle lettere b) e c), per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato;
h) previsione della assegnazione di cui alla lettera g) mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta ed a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari ed i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università;
i) disciplina dell'accesso dei soggetti assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) ai fascicoli processuali, nonché della loro partecipazione alle udienze, prevedendo i casi nei quali tale accesso o partecipazione debbano essere esclusi;
l) attribuzione ai magistrati del controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività;
m) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g), che l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, nonché del divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;
n) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, che il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
1. 5. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, in coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, che le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia siano rideterminate sulla base delle effettive esigenze di funzionalità dell'amministrazione giudiziaria stessa, tenendo conto dei principi che disciplinano l'ufficio del processo.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
1. 6. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 544 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, omessa la analitica confutazione degli argomenti difformi»;
b) i commi 2, 3 e 3-bis sono abrogati.

2. All'articolo 545 del codice di procedura penale, il comma 3 è abrogato.
1. 04. Palomba.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 593 è sostituito dal seguente:
«3. Sono inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria anche se irrogata in sostituzione di pena detentiva»;
b) dopo l'articolo 601 è aggiunto il seguente:
«Art. 601-bis. - 1. Il Presidente della Corte di Appello se rileva una causa di inammissibilità della impugnazione o se sussistono i presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'articolo 469, ovvero se la impugnazione deve essere convertita in altro tipo, assegna il procedimento ad apposita sezione. La apposita sezione procede con le formalità di cui all'articolo 610 del codice di procedura penale in udienza non partecipata».
1. 03. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 605 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica il comma 1 dell'articolo 544»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di conferma della sentenza appellata o di difformità relativa alla quantificazione della pena all'applicazione o esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti, applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza, il giudice può omettere la motivazione eccettuato il caso di reformatio in peius».
1. 08. Palomba.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 606, comma 1, del codice di procedura penale le lettere c), d) ed e) sono abrogate;
2. Dopo l'articolo 606 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 606-bis. - (Ricorso inammissibile). - 1. Il ricorso è inammissibile:
a) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
b) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

2. L'inammissibilità è dichiarata con ordinanza non impugnabile».
3. All'articolo 615, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se la decisione applica o si uniforma a principi di diritto consolidati, questi vengono richiamati nella sentenza, omessa ogni motivazione. Questa è necessaria in caso di rilevante mutamento giurisprudenziale».
1. 09. Palomba.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis. - (Ufficio per il processo). - 1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettivi le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi.
2. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione e alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Esso provvede altresì alla rilevazione dei flussi dei processi e cura i rapporti con le parti e con il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi nonché la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.
3. Nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio per il processo sono istituite unità operative assegnate alle sezioni, ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, compatibilmente con le risorse disponibili e dedotte quelle assolutamente indispensabili per lo svolgimento delle funzioni generali, con il compito di svolgere attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, di prestare assistenza ai magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienze e di decisione, nonché di collaborare all'espletamento degli incombenti strumentali all'esercizio dell'attività giurisdizionale.
Art. 1-ter. - (Composizione dell'ufficio per il processo). - 1. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono stabiliti, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari, con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo che, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano compiti, obiettivi e articolazioni della struttura.
2. I provvedimenti assunti a norma del comma 1 sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e indicati nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
3. Il monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario cui appartiene è effettuato dal dirigente titolare dell'ufficio giudiziario, che a tale fine si avvale anche del servizio statistico.
Art. 1-quater. - (Tirocinio presso gli uffici giudiziari). - 1. I praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche possono essere ammessi, dopo aver svolto il primo anno di pratica forense, di tirocinio e di dottorato, in forza di apposite convenzioni stipulate dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari e i presidenti di sezione, con il consiglio dell'Ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università, ad espletare, per il periodo massimo di un anno, un'attività di collaborazione con i magistrati addetti alle sezioni penali e civili, del lavoro, delle corti di appello e dei tribunali.
2. Gli ammessi all'attività di collaborazione sono affidati a un magistrato dell'ufficio giudiziario di destinazione tranne che questi abbia espresso, con atto motivato, la propria indisponibilità.
3. Durante il periodo di collaborazione, gli ammessi, sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario e la vigilanza e la disciplina del consiglio dell'Ordine degli avvocati, agiscono con diligenza, correttezza e lealtà. Essi sono autorizzati a trattare i dati giudiziari previsti dagli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante il periodo di collaborazione e sono tenuti a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.
4. Gli ammessi hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze, tranne che nei casi in cui sia disposto lo svolgimento a porte chiuse a norma dell'articolo 128 del codice di procedura civile, incluse le udienze civili camerali di trattazione e istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alle camere di consiglio.
5. L'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi davanti al magistrato affidatario o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
6. Per i praticanti avvocati e per i tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.
7. L'attività prestata non costituisce, in ogni caso, rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.
1. 02. Di Pietro, Palomba.