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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 7 aprile 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 aprile 2011.

Albonetti, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Borghesi, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mura, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tremonti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Borghesi, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mura, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tremonti, Vito.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 6 aprile 2011 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
MURO: «Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di locazioni di immobili urbani» (4261).
Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CARLUCCI: «Disposizioni in favore delle attività dello spettacolo, mediante la partecipazione alla gestione, alla destinazione e ai proventi dell'alienazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575» (2755) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lisi.

La proposta di legge CARLUCCI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'imparzialità dei libri di testo scolastici» (4101) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barani, Barbieri, Botta, Lisi e Scandroglio.

La proposta di legge CARLUCCI: «Norme per la salvaguardia dei laghi minori italiani» (4104) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Biancofiore.

La proposta di legge LA LOGGIA ed altri: «Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui» (4123) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Castiello.

Trasmissioni dal Senato.

In data 6 aprile 2011 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:
S. 804-841. - Senatori MARITATI ed altri; senatori LI GOTTI ed altri: «Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (4262);
S. 2177. - LO PRESTI ed altri: «Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (1524-B).
Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CAMBURSANO: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» (4188) Parere della II Commissione;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LUCIANO DUSSIN: «Modifica all'articolo 136 della Costituzione, concernente il quorum per l'adozione delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme di legge o di atto avente forza di legge» (4228).
II Commissione (Giustizia):
S. 804-841. - Senatori MARITATI ed altri; Senatori LI GOTTI ed altri: «Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (4262) Parere delle Commissioni I, III, V e XIV.
IV Commissione (Difesa):
DI STANISLAO: «Modifica all'articolo 697 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limite massimo di età per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno» (4175) Parere della I Commissione.
VI Commissione (Finanze):
DI PIETRO e BARBATO: «Modifica all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la disciplina delle concessioni e delle licenze in materia di giochi e scommesse» (4080) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV;
BUONANNO ed altri: «Istituzione di un'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero tramite le banche, le agenzie di incasso e trasferimento di fondi e gli altri intermediari finanziari» (4203) Parere delle Commissioni I, V, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
IX Commissione (Trasporti):
GAVA ed altri: «Disposizioni per la disciplina dei porti ad accesso regolato di Venezia e di Chioggia» (4204) Parere delle Commissioni I, IV, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
X Commissione (Attività produttive):
MASTROMAURO ed altri: «Disposizioni in materia di compensazione dei crediti da parte dei soggetti privati nei riguardi delle pubbliche amministrazioni e di interessi di mora nelle transazioni commerciali con le medesime» (3531) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIV.
XI Commissione (Lavoro):
DI BIAGIO: «Modifiche agli articoli 154 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il regime dei contratti e la retribuzione del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero» (3789) Parere delle Commissioni I, III e V;
DAMIANO ed altri: «Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi indetti dalle medesime» (4116) Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).
XIII Commissione (Agricoltura):
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: «Modifiche agli articoli 4 e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (4224) Parere delle Commissioni I, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 9 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le relazioni sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, riferite al primo semestre 2009 (doc. XIX, n. 5) e al secondo semestre 2009 (doc. XIX, n. 6).

Questi documenti - che saranno stampati - sono trasmessi alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 6 aprile 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - La strategia politica dell'Unione europea per la Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2012 dell'UIT (WRC-12) (COM(2011)180 definitivo), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IX (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La Commissione europea, in data 6 aprile 2011, ha altresì trasmesso un nuovo testo dell'allegato 1 (Relazione sui progressi della strategia Europa 2020) alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'Unione europea alla crisi (COM(2011)11 definitivo/2 - Allegato 1, che sostituisce il documento COM(2011)11 definitivo - Allegato 1), già assegnato, in data 18 gennaio 2011, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Consiglio dell'Unione europea, in data 6 e 7 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, i pareri della Commissione in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sugli emendamenti del Parlamento europeo alle posizioni del Consiglio concernenti le proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recanti:
modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad altro reddito (ICI Plus) (COM(2011)167 definitivo);
modifica del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM(2011)170 definitivo);
modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (in origine proposta della Commissione COM(2009)194 definitivo) (COM(2011)178 definitivo);
modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (in origine proposta della Commissione COM(2010)102 definitivo) (COM(2011)179 definitivo).

Tali documenti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

Il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, con lettera in data 31 marzo 2011, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta nell'anno 2010 dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 22 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (356).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 17 maggio 2011. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 27 aprile 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 6 aprile 2011, a pagina 40, seconda colonna, alla diciottesima riga, dopo il nome «Torrisi» aggiungere il nome «, Cesario»;
a pagina 44, seconda colonna, alla undicesima riga, prima del nome «Mura» inserire il nome «Favia, ».

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1880 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: GASPARRI ED ALTRI: MISURE PER LA TUTELA DEL CITTADINO CONTRO LA DURATA INDETERMINATA DEI PROCESSI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 3137-A)

A.C. 3137-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono soppresse;
b) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: «volontaria giurisdizione,» sono inserite le seguenti: «per il procedimento regolato dall'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni,».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, in coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, che le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia siano rideterminate sulla base delle effettive esigenze di funzionalità dell'amministrazione giudiziaria stessa, tenendo conto dei principi che disciplinano l'ufficio del processo.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
1. 6. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 544 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, omessa la analitica confutazione degli argomenti difformi»;
b) i commi 2, 3 e 3-bis sono abrogati.

2. All'articolo 545 del codice di procedura penale, il comma 3 è abrogato.
1. 04. Palomba.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 593 è sostituito dal seguente:
«3. Sono inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria anche se irrogata in sostituzione di pena detentiva»;
b) dopo l'articolo 601 è aggiunto il seguente:
«Art. 601-bis. - 1. Il Presidente della Corte di Appello se rileva una causa di inammissibilità della impugnazione o se sussistono i presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'articolo 469, ovvero se la impugnazione deve essere convertita in altro tipo, assegna il procedimento ad apposita sezione. La apposita sezione procede con le formalità di cui all'articolo 610 del codice di procedura penale in udienza non partecipata».
1. 03. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 605 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica il comma 1 dell'articolo 544»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di conferma della sentenza appellata o di difformità relativa alla quantificazione della pena all'applicazione o esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti, applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza, il giudice può omettere la motivazione eccettuato il caso di reformatio in peius».
1. 08. Palomba.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 606, comma 1, del codice di procedura penale le lettere c), d) ed e) sono abrogate.
2. Dopo l'articolo 606 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 606-bis. - (Ricorso inammissibile). - 1. Il ricorso è inammissibile:
a) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
b) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

2. L'inammissibilità è dichiarata con ordinanza non impugnabile».
3. All'articolo 615, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se la decisione applica o si uniforma a principi di diritto consolidati, questi vengono richiamati nella sentenza, omessa ogni motivazione. Questa è necessaria in caso di rilevante mutamento giurisprudenziale».
1. 09. Palomba.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis. - (Ufficio per il processo). - 1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettivi le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi.
2. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione e alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Esso provvede altresì alla rilevazione dei flussi dei processi e cura i rapporti con le parti e con il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi nonché la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.
3. Nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio per il processo sono istituite unità operative assegnate alle sezioni, ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, compatibilmente con le risorse disponibili e dedotte quelle assolutamente indispensabili per lo svolgimento delle funzioni generali, con il compito di svolgere attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, di prestare assistenza ai magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienze e di decisione, nonché di collaborare all'espletamento degli incombenti strumentali all'esercizio dell'attività giurisdizionale.
Art. 1-ter. - (Composizione dell'ufficio per il processo). - 1. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono stabiliti, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari, con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo che, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano compiti, obiettivi e articolazioni della struttura.
2. I provvedimenti assunti a norma del comma 1 sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e indicati nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
3. Il monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario cui appartiene è effettuato dal dirigente titolare dell'ufficio giudiziario, che a tale fine si avvale anche del servizio statistico.
Art. 1-quater. - (Tirocinio presso gli uffici giudiziari). - 1. I praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche possono essere ammessi, dopo aver svolto il primo anno di pratica forense, di tirocinio e di dottorato, in forza di apposite convenzioni stipulate dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari e i presidenti di sezione, con il consiglio dell'Ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università, ad espletare, per il periodo massimo di un anno, un'attività di collaborazione con i magistrati addetti alle sezioni penali e civili, del lavoro, delle corti di appello e dei tribunali.
2. Gli ammessi all'attività di collaborazione sono affidati a un magistrato dell'ufficio giudiziario di destinazione tranne che questi abbia espresso, con atto motivato, la propria indisponibilità.
3. Durante il periodo di collaborazione, gli ammessi, sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario e la vigilanza e la disciplina del consiglio dell'Ordine degli avvocati, agiscono con diligenza, correttezza e lealtà. Essi sono autorizzati a trattare i dati giudiziari previsti dagli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante il periodo di collaborazione e sono tenuti a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.
4. Gli ammessi hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze, tranne che nei casi in cui sia disposto lo svolgimento a porte chiuse a norma dell'articolo 128 del codice di procedura civile, incluse le udienze civili camerali di trattazione e istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alle camere di consiglio.
5. L'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi davanti al magistrato affidatario o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
6. Per i praticanti avvocati e per i tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.
7. L'attività prestata non costituisce, in ogni caso, rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.
1. 02. Di Pietro, Palomba.

A.C. 3137-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Norma di interpretazione autentica).

1. Nell'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'espressione: «sentenza anche non definitiva» deve essere interpretata nel senso di: «sentenza di merito anche non definitiva».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Norma di interpretazione autentica).

Sopprimerlo.
2. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato). - 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62-bis, il secondo comma è abrogato;
b) all'articolo 69, quarto comma, le parole: «, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti,» sono soppresse;
c) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato.
2. 023. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale in materia di recidiva). - 1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 99. (Recidiva). - Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo precedente è di dieci anni.
Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.
La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma. L'aumento non può essere inferiore a un terzo quando la nuova condanna viene pronunciata per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».
2. 024. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato). - 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.
Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:
1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;
2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato»;
2. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «permanente» sono aggiunte le seguenti: «o continuato» e dopo la parola: «permanenza» sono aggiunte le seguenti: «o la continuazione».
3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:
a) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:
1) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;
2) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;
b) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime».

4. All'articolo 160 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria da questo delegata», dopo le parole: «sulla richiesta di archiviazione,» sono inserite le seguenti: «l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,» e dopo le parole: «rinvio a giudizio» sono inserite le seguenti: «o di emissione del decreto penale di condanna»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2)»;
c) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
«La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.
La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso».

5. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 025. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato). - 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.
Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:
1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;
2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato»;
2. 0300. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato). - 1. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «permanente» sono aggiunte le seguenti: «o continuato» e dopo la parola: «permanenza» sono aggiunte le seguenti: «o la continuazione»;
2. 0301. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato). - 1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:
a) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:
1) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;
2) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;
b) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime».
2. 0302. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato). - 1. All'articolo 160 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria da questo delegata», dopo le parole: «sulla richiesta di archiviazione,» sono inserite le seguenti: «l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,» e dopo le parole: «rinvio a giudizio» sono inserite le seguenti: «o di emissione del decreto penale di condanna»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2)»;
c) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
«La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.
La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso».
2. 0303. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato). - 1. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 0304. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato). - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 108, comma 2, le parole: «o la prescrizione del reato» sono soppresse;
b) all'articolo 175, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Nel caso previsto al comma 2, la prescrizione del reato non decorre»;
c) all'articolo 656, comma 9, la lettera c) è abrogata;
d) all'articolo 671, il comma 2-bis è abrogato.
2. 026. Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di nullità e inutilizzabilità di atti processuali). - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 179 è sostituito dal seguente:
«Art. 179. - (Nullità assolute). - 1. Le nullità previste dall'articolo 178, nonché quelle definite assolute da specifiche disposizioni di legge, sono rilevate anche d'ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo»;
b) l'articolo 180 è abrogato;
c) all'articolo 181, comma 1, le parole: «comma 2» sono soppresse;
d) all'articolo 182:
1) al comma 1, le parole: «previste dagli articoli 180 e 181» sono soppresse;
2) al comma 2, la parola: «180» è sostituita dalla seguente: «179»;
e) all'articolo 183, comma 1, alinea, le parole: «Salvo che sia diversamente stabilito,» sono soppresse;
f) all'articolo 191, comma 1, dopo le parole: «dalla legge» sono aggiunte le seguenti: «a garanzia di diritti costituzionalmente tutelati»;
g) all'articolo 604:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 179 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità»;
2) il comma 5 è abrogato.
2. 022. Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale). - 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, il comma 3 è abrogato;
b) all'articolo 42 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. In tutti i casi di richiesta ad altra autorità giudiziaria di emissione di atti del procedimento, la minuta della richiesta e degli atti su cui essa si fonda sono trasmesse, ove tecnicamente possibile, anche su supporto informatico o per via telematica»;
c) dopo l'articolo 54, è aggiunto il seguente:
«Art. 54-bis. - (Documentazione delle attività di ricerca dell'imputato da parte dell'ufficiale giudiziario). - 1. Quando l'ufficiale giudiziario procede a ricerche dell'imputato ai sensi dell'articolo 159 del codice, redige verbale delle ricerche compiute, indicando i luoghi, le persone e gli enti interpellati. Al verbale deve essere allegata copia di tutta la documentazione fornita da tali persone o enti.
2. Quando incarica della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio, l'ufficiale giudiziario trasmette allo stesso copia di tutta la documentazione utile al reperimento dell'imputato»;
d) all'articolo 64, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le comunicazioni di atti per posta elettronica tra uffici giudiziari si eseguono presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun ufficio predispone nel rispetto della relativa normativa. I dirigenti degli uffici giudiziari incaricano un ausiliario di ricevere, inviare e smistare le comunicazioni per posta elettronica»;
e) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: «in originale o in copia,» sono inserite le seguenti: «anche mediante supporto informatico o in via telematica, ove ciò risulti possibile,».
2. 021. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale). - 1. Alle norme di attuazione del codice di procedura penale, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:
«Art. 144-bis. - (Programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali). Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.
3. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario.
4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza».
2. 04. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche all'articolo 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890). - 1. All'articolo 1, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «civile, amministrativa e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile e amministrativa»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In materia penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale esclusivamente nei casi indicati dall'articolo 170 del codice di procedura penale».
2. 020. Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354). - 1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 30-quater è abrogato;
b) all'articolo 47-ter:
1) al comma 01, le parole: «purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «, sempre che tale misura sia idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati»;
2) il comma 1.1 è abrogato;
3) al comma 1-bis le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse;
c) l'articolo 50-bis è abrogato;
d) all'articolo 58-quater, il comma 7-bis è abrogato.
2. 027. Palomba.

INTERPELLANZE URGENTI

Intendimenti del Governo in materia di liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento al modello della separazione proprietaria - 2-01042

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
a più di dieci anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale in Italia non è ancora stato ultimato; più specificamente, non è stata completata la separazione della Snam rete gas s.p.a. dall'Eni;
con le direttive comunitarie 2003/55/CE e 2009/73/CE, l'Unione europea ha previsto nuove regole finalizzate alla trasparenza nella gestione delle infrastrutture del gas, così come per l'energia elettrica; in particolare, la normativa comunitaria ha introdotto alcune disposizioni riguardanti la separazione dei gestori delle attività infrastrutturali del gas da quelli dei sistemi di produzione e vendita, lasciando agli Stati membri la possibilità di scegliere tra tre modelli: separazione proprietaria (ownership unbundling), gestore di sistema indipendente (indipendent system operator), gestore di trasporto indipendente (indipendent transmission operator);
mentre nel settore del mercato dell'energia elettrica si è optato per la separazione societaria, nel mercato del gas il Governo ha scelto la separazione esclusivamente funzionale della rete del gas: nel senso del modello del gestore di trasporto indipendente, che lascia la rete del gas sotto il controllo azionario dell'Eni;
la separazione societaria della Snam rete gas s.p.a., invece, presenterebbe maggiori vantaggi rispetto alla separazione funzionale in termini strategici, oltreché di concorrenzialità e trasparenza, senza creare alcun pregiudizio alla solidità dell'Eni e alla sua capacità di operare con successo nel mercato internazionale;
con la separazione societaria del gestore della rete, ivi comprendendo anche i tratti di rete estera, si consentirebbe di effettuare investimenti più rapidi ed efficaci per garantire la sicurezza energetica del nostro Paese, potenziando le infrastrutture esistenti e diversificando le aree geografiche di approvvigionamento del gas;
la scelta della separazione proprietaria - con la sua caratteristica di garantire maggiore rapidità dei processi decisionali, incisività sul mercato internazionale ed efficacia commerciale - diventa, quindi, quanto mai opportuna e urgente di fronte alla scelta del Governo di sospendere l'adozione dell'energia nucleare, con la conseguenza che il gas naturale resterà anche a medio e a lungo termine la fonte primaria per soddisfare il fabbisogno energetico di famiglie, artigiani e imprese -:
se il Governo intenda riconsiderare la scelta del gestore di trasporto indipendente, optando per il modello di separazione proprietaria;
se il Governo intenda favorire, attraverso la convergenza tra la Terna e l'eventualmente scorporata società dei gasdotti, la nascita di un grande campione nazionale delle reti in grado di diventare il principale operatore europeo del settore;
quali ulteriori iniziative il Governo intenda intraprendere al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas, in linea con quanto richiesto dalle direttive comunitarie relative al settore energetico.
(2-01042)
«Letta, Ventura, Boccia, Lulli, Baretta, Fluvi, Gozi, Vico, Quartiani, De Micheli, Dal Moro, Ginefra, Boffa, Recchia, Mosca, Mazzarella, Strizzolo, Mastromauro, Genovese, Martella, Garavini, Misiani, Graziano, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino».

Intendimenti del Governo in materia di politiche sociali ed assistenziali, con particolare riferimento alle politiche per la famiglia a favore dei giovani - 2-01019

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
la manovra finanziaria per il 2011 ha profondamente inciso sui fondi statali di carattere sociale, al punto da pregiudicare la prosecuzione di importanti politiche socio-assistenziali. Le risorse del fondo per le politiche della famiglia subiranno nel 2011 una riduzione del 72,2 per cento, rispetto al 2010, scendendo a 51,5 milioni di euro. Complessivamente in tre anni si calcola un taglio delle risorse disponibili di circa il 90 per cento;
il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche per la famiglia, Carlo Giovanardi, minacciando le dimissioni, testimonia ulteriormente la situazione insostenibile profonda difficoltà nella quale si trovano le famiglie italiane, costrette a subire le conseguenze dannose derivanti da una politica di tagli indiscriminati a fronte di servizi sociali e assistenziali sempre più carenti;
secondo i dati raccolti nel X rapporto sulla povertà e sull'esclusione sociale realizzato dalla Caritas italiana e dalla Fondazione Zancan, sarebbero circa 8,3 milioni le persone che in Italia vivono sotto la soglia di povertà. Negli ultimi due anni si registra, inoltre, un aumento medio del 25 per cento del numero di persone che si rivolgono alla Caritas per chiedere aiuto, un aumento che riguarda tutte le regioni d'Italia; fra coloro che chiedono un sostegno il 40 per cento è rappresentato da italiani. Si tratta di una percentuale in costante e progressivo aumento;
il Governo, sulle politiche sociali, ha promosso, ad avviso degli interpellanti, interventi propagandistici, anziché politiche organiche e strutturate, come dimostra l'impatto non incisivo in termini di contrasto alla povertà della cosiddetta social card -:
quali siano gli intendimenti del Governo in tema di politiche sociali ed assistenziali e, in particolare, di politiche per la famiglia e in favore dei giovani, stante la più volte affermata centralità della famiglia stessa nel programma di Governo.
(2-01019) «Mosella, Brugger».

Orientamenti del Governo circa la destinazione di risorse a favore del comune di Ginosa (Taranto) in relazione ai danni dovuti all'esondazione del fiume Bradano - 2-00992

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
nella notte del 1o marzo 2011, nel comune di Ginosa (Taranto), l'improvvisa esondazione del fiume Bradano e di alcuni suoi affluenti metteva a rischio numerose abitazioni costringendo circa 200 abitanti a cercare riparo in alberghi messi a disposizione dal comune, oltre che presso parenti ed amici;
contemporaneamente, venivano chiuse al traffico diverse strade provinciali, tra cui la superstrada 106 Jonica nel tratto Metaponto-Ginosa e bloccata la linea ferroviaria in direzione di Reggio Calabria e Potenza, linea tuttora interrotta;
nella fase di prima emergenza, anche con l'apporto della prefettura di Taranto che ha operato in stretto raccordo con il sindaco e con la regione Puglia, sono stati affrontati i problemi più urgenti, come il ripristino dell'erogazione idrica e lo smaltimento delle numerose carcasse di animali annegati, per prevenire rischi di tipo sanitario;
nella zona colpita continua l'impegno operativo del personale della brigata Pinerolo, intervenuta il 4 marzo 2011 su richiesta della prefettura di Taranto, in estensione all'intervento già in atto nella limitrofa zona di Metaponto dove incessante è l'impegno dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e dei volontari della protezione civile;
gli interventi dei militari riguardano principalmente la messa in sicurezza degli argini del fiume Bradano, nonché il ripristino della funzionalità delle abitazioni;
nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 7 marzo 2011, alla quale hanno partecipato il comandante provinciale dei vigili del fuoco e il capo di gabinetto della prefettura di Taranto, il sindaco di Ginosa ha espresso forte preoccupazione sulle ripercussioni che l'evento calamitoso avrà sul versante del turismo che rappresenta, insieme all'agricoltura, la più significativa risorsa dell'economia locale;
i danni subiti sono molto ingenti, anche se al momento non è ancora possibile fare una stima precisa;
molte aziende locali, operanti soprattutto nei settori degli allevamenti, della produzione ortofrutticola e del turismo, sono state messe in ginocchio con effetti devastanti che si protrarranno non solo nell'immediato futuro ma anche per i prossimi anni, essendo necessario ricostruire molti siti produttivi -:
se e come intenda attivarsi per individuare e mettere a disposizione del comune di Ginosa risorse straordinarie urgenti, necessarie a far fronte ai danni subiti dalla popolazione e indispensabili alla ripresa dell'economia locale, già fortemente in crisi.
(2-00992)
«Franzoso, Marsilio, Fallica, Gioacchino Alfano, Toccafondi, Antonio Pepe, Aracu, Pescante, Renato Farina, Savino, Gava, Torrisi, Bruno, Terranova, Pianetta, Osvaldo Napoli, Picchi, Di Centa, Fucci, Formichella, Castiello, Nastri, Bernardo, Lazzari, Dima, Catanoso, Nicolucci, Lunardi, De Angelis, Mistrello Destro, Minasso, Milanato, Migliori».

Elementi in merito all'acquisto da parte di Alitalia di aeromobili dal costruttore brasiliano Embraer - 2-01001

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
risulta agli interpellanti che il consiglio di amministrazione della società Alitalia abbia sottoscritto un contratto per l'acquisto in leasing di 20 aeromobili ERJ 170-190 del costruttore brasiliano Embraer per un controvalore complessivo superiore ai 500 milioni di dollari;
il prezzo di tali aeromobili è di valore più elevato del 30 per cento rispetto a quello dei nuovi velivoli superjet 100 prodotti dalla joint-venture tra l'italiana Alenia Aeronautica e la russa Sukhoi nel quadro di un importante programma di collaborazione industriale fra i due Paesi, fortemente sostenuto dai rispettivi Governi;
mentre la compagnia di bandiera russa Aeroflot, appartenente come Alitalia alla stessa rete internazionale SkyTeam, ha ordinato un forte quantitativo di superjet, la compagnia di bandiera italiana ha, di fatto, rinunciato all'importante progetto, ordinando aerei brasiliani;
l'offerta italiana presentata da Superjet International spa risulterebbe peraltro, non solo più vantaggiosa economicamente rispetto a quella brasiliana, ma anche complessivamente preferibile, in quanto, a giudizio di esperti internazionali, il velivolo superjet 100 risulta più confortevole per passeggeri ed equipaggi, grazie ai maggiori spazi disponibili, offre tecnologie più moderne e maggior rispetto dell'ambiente e presenta costi di esercizio notevolmente inferiori;
tale contratto tra Alitalia e Embraer interviene nel momento in cui la stessa Alitalia si appresta a chiedere interventi di cassa integrazione per un'ulteriore riduzione degli organici di 700 unità, i cui oneri si riflettono sulle istituzioni e l'intera collettività -:
quali siano le caratteristiche dell'offerta di Superjet International, anche in rapporto a quelle della concorrenza, e se risultino le ragioni che hanno indotto il consiglio di amministrazione di Alitalia ad optare per un'offerta che appare economicamente più onerosa rispetto a quella della Superjet International;
di quali elementi disponga il Governo in ordine all'impatto di tale decisione sull'economia del settore.
(2-01001)
«Moffa, Sardelli, Antonino Foti».

Provvedimenti a sostegno del settore del turismo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento agli effetti riconducibili alla crisi libica - 2-01036

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del turismo, per sapere - premesso che:
il primo trimestre del 2011 ha fatto registrare un grande fermento politico e sociale che ha attraversato tutto il Medio Oriente e il Maghreb. Contro i regimi autoritari dei Paesi arabi si sono verificati significativi moti popolari che, accesisi in Algeria, si sono tumultuosamente estesi in Tunisia, con conseguente caduta e fuga del Presidente Ben Ali, in Egitto con le inevitabili e sofferte dimissioni del Presidente Mubarak, in Bahrain, nello Yemen;
contestualmente si sono verificate rivolte anche in Libia, dove purtroppo la crisi in questo momento risulta essere molto più grave ed è in corso l'operazione «Odissey Dawn» (odissea all'alba) contro il colonnello Gheddafi, cui anche il nostro Paese sta dando sostegno. La crisi, in questa parte del Mediterraneo, sta già provocando e continuerà a provocare problemi e disagi per il nostro Paese e le prime ripercussioni sono già evidenti in Sicilia;
l'emergenza profughi e l'insicurezza generata dalla crisi libica stanno infatti generando sofferenze in tutto il settore turistico siciliano e il problema rischia di estendersi a tutto il Mezzogiorno. Gli operatori del settore, con la stagione estiva alle porte, rilevano infatti i primi cali di flussi turistici e disdette. Inoltre, considerato il carattere per lo più stagionale che il turismo ha ancora al Sud, perdere la stagione estiva significherebbe mettere in ginocchio un settore che rappresenta il 12,5 per cento del prodotto interno lordo regionale. Il turismo è una risorsa importante a cui la Sicilia e il Mezzogiorno non possono rinunciare;
la Sicilia infatti sta puntando molto sullo sviluppo di questo settore e nel 2010, secondo quanto affermato dall'assessore regionale al turismo, si erano finalmente visti i primi segnali di ripresa dopo il forte calo registrato dal settore negli ultimi quattro anni;
si erano evidenziati infatti buoni risultati nelle provincie di Agrigento e Trapani, un incremento in realtà come Taormina e la tenuta di Cefalù, con un complessivo aumento delle presenze di visitatori stranieri. Gli scali aerei siciliani hanno fatto segnare nel periodo gennaio-settembre 2010 un aumento dell'8,1 per cento del volume dei passeggeri, rispetto allo stesso periodo del 2009, superiore al dato nazionale, che è stato del 5,6 per cento. Palermo si è inoltre posizionata al decimo posto nella classifica 2010 dei comuni capoluogo italiani più turisticamente sostenibili condotta dall'Osservatorio nazionale per la spesa pubblica e il turismo sostenibile che ha valutato in particolare qualità, quantità ed efficacia dei flussi di spesa pubblica destinata al turismo, con l'evoluzione dell'economia turistica e della qualità sociale e territoriale locale;
negli ultimi anni, inoltre, la Sicilia ha avuto a disposizione ingenti stanziamenti europei, che hanno portato alla creazione di nuovi posti letto, passati dai 164.085 del 2005 ai 190.618 del 2009 con un incremento del 16 per cento;
con i fondi della programmazione 2000-2006 sono stati inoltre realizzati importanti interventi come il recupero dell'area costiera di Acqua dei Corsari a Palermo o il restauro del castello Chiaramonte di Naro, in provincia di Agrigento;
con l'attuazione del piano strategico della portualità turistica e grazie ai fondi comunitari, negli ultimi anni la Sicilia ha aumentato il numero di approdi e di posti barca, creando una rete di hub a vocazione extraregionale e di porti turistici più piccoli, con una distanza massima tra loro di 30 miglia, valorizzando cosi il turismo marino che costituisce una fetta importante dell'intero comparto turistico che, nel 2009, si è attestato sui 3,5 milioni di turisti (per lo più italiani, con un 30-35 per cento di stranieri) all'anno per un totale di 11 milioni e 397 mila notti vendute. In particolare, con i fondi della programmazione 2000-2006 sono stati realizzati diversi interventi a Palermo Sant'Erasmo (270 posti), Balestrate (700 posti), Porto Palo di Menfi (245 posti), Pantelleria (200 posti), Marina di Ragusa (1000 posti), Riposto (650 posti), S. Marina di Salma (300 posti), per un totale di 2.800 posti barca, oltre a interventi sul porto di Lampedusa e a San Nicola L'Arena, nel palermitano;
ci sono stati anche, in questi ultimi anni, ingenti investimenti privati, quali ad esempio quelli dei resort di Sciacca e Ribera che possono essere un elemento di traino per lo sviluppo del segmento turistico di lusso;
la crisi libica sta dunque vanificando tutti gli investimenti e gli sforzi che la Sicilia e il suo settore turistico hanno fatto negli ultimi anni. Due nodi di problematicità risultano in particolare: l'isola di Lampedusa e la provincia di Trapani. L'economia di Lampedusa è infatti principalmente basata sul turismo. L'assessore al turismo di Lampedusa ha calcolato danni per più di 4 milioni di euro al settore turistico dell'isola relativi al solo periodo di Pasqua;
si è stimato infatti che, con la cancellazione dei voli turistici programmati per le feste da parte del vettore Astreus e del tour operator Holding turismo, si è avuta la perdita di circa 7.000 posti che, calcolando soggiorni di sei notti, sarebbero corrispondenti a 42.000 presenze. Aggiungendo inoltre gli arrivi della tratta sociale da Palermo e Catania e i passeggeri Siremar, si stima che le presenze del periodo pasquale sarebbero arrivate a circa 84.000. Considerando una spesa media di cinquanta euro al giorno per turista, si arriva a calcolare una perdita netta per l'economia isolana di 4 milioni e 200 mila euro. Probabilmente tali importi potranno essere solo parzialmente recuperati dai risarcimenti annunciati dal Governo;
la preoccupazione rimane forte anche per la stagione estiva perché, secondo i dati diffusi dalla Federalberghi delle Pelagie, le prenotazioni per la stagione estiva, che in questo periodo raggiungono quasi un terzo della disponibilità totale, sono scese del 25 per cento, raggiungendo appena un 5-6 per cento;
altro punto caldo risulta Trapani dove, a causa delle operazioni militari, dal 20 marzo 2011 è chiuso l'aeroporto cittadino. Lo scalo è stato infatti scelto, in luogo del vicino e ugualmente sicuro scalo di Sigonella, come principale pista per il decollo dei velivoli militari verso la Libia. Conseguentemente tutti i voli civili sono stati dirottati su Palermo, con grandi disagi per i passeggeri ed un'eccessiva congestione dello scalo palermitano che comporta ritardi e overbooking;
l'Airgest, società di gestione dell'aeroporto civile di Trapani, ha dichiarato che ogni giorno di chiusura significa una perdita di 50 mila euro e ciò potrebbe comportare tagli al personale che andranno a toccare sicuramente i lavoratori più deboli, ossia i circa 70 interinali, già in fase di protesta. La chiusura dell'aeroporto non significa solo la crisi dell'Airgest, significa soprattutto bloccare quella crescita e quell'incremento di turismo che si era riscontrato con l'apertura dello scalo civile e grazie alle presenza dei voli low cost della compagnia Ryanair. Nel 2010, infatti, grazie al traino della Ryanair, sono transitati nello scalo di Trapani 1,6 milioni di passeggeri, con tendenze ancora in crescita fino al mese di marzo. Tali cifre hanno ovviamente avuto una ricaduta positiva sul turismo locale, con un incremento di presenze turistiche del 13,44 per cento nel quadriennio 2006-2009, dato che sale addirittura a +53 per cento rispetto alle sole presenze straniere. La tendenza positiva è confermata anche confrontando la presenza di turisti italiani e stranieri nella provincia di Trapani nel 2009 rispetto al 2008, con una percentuale, rispettivamente, di +3,85 per cento e +24,53 per cento. Al momento, però, lo scenario è cambiato: il sindaco di Trapani è allarmato ed ha già scritto al Governo, gli operatori del settore turistico della provincia lamentano il blocco del canale di prenotazione telematico booking.com, legato alla compagnia Ryanair e che rappresenta per le strutture ricettive una grande fetta di mercato, le strutture ricettive hanno avuto le prime disdette di prenotazioni, i tour operator, con la chiusura dell'aeroporto, taglieranno probabilmente Trapani dai circuiti turistici, i commercianti temono un ridimensionamento degli affari e uno stop anche degli arrivi turistici con navi da crociera;
a sostegno di questi investimenti e contro la crisi del settore appare innanzitutto necessaria una straordinaria promozione dei territori che punti sulle bellezze del Mezzogiorno e della Sicilia in particolare e che rassicuri il segmento di turismo estero dai pericoli del conflitto libico. È facile infatti che un turista straniero associ Lampedusa con la Sicilia tutta, mentre è necessario mostrare la ricchezza e la bellezza dei nostri territori e spiegare che, in Sicilia, si può fare vacanza. Tra le attrazioni turistiche che meritano di essere valorizzate a livello di promozione internazionale, solo ad esempio, si può citare, oltre alle numerose bellezze del mare con i quasi 1.500 chilometri di coste, i meravigliosi paesaggi naturali dell'Etna e di Stromboli, le aree archeologiche di Siracusa e Agrigento, le città barocche della Val di Noto o la cattedrale di Monreale a Palermo;
in questo scenario di crisi, poi, il nuovo spot di promozione turistica nazionale «Magic Italy», appare alquanto inefficace e, ad avviso degli interpellanti, addirittura provocatorio nella scelta del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi quale testimonial -:
per quanto sopra esposto, quali provvedimenti si stiano prendendo per sostenere ed evitare le difficoltà e i danni del settore dovuti alla crisi libica e quali azioni siano invece in atto o programmate, in termini di promozione, investimenti e interventi infrastrutturali, per lo sviluppo complessivo del settore nel Mezzogiorno che ha ancora molte potenzialità non sfruttate e rappresenta un'opportunità per tutto il turismo italiano.
(2-01036) «Messina, Donadi, Cimadoro»

Elementi in merito alla revoca di finanziamenti concessi all'Autorità portuale del Levante per la mancata realizzazione di opere infrastrutturali - 2-01010

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
secondo quanto riportato da un articolo pubblicato dal quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno il 9 marzo 2011 il porto di Bari, a seguito delle disposizioni previste dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante «proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», successivamente convertito in legge con modificazioni, subirà una revoca dei finanziamenti, pari a 55 milioni di euro, concessi all'Autorità portuale del Levante, per la mancata realizzazione di opere infrastrutturali, finanziamenti dalla stessa autorità non utilizzati entro i cinque anni dall'assegnazione;
la revoca dei predetti finanziamenti, a giudizio degli interpellanti, costituisce un grave ed irreparabile danno per lo scalo barese, considerato altresì che, a seguito del protrarsi dei contenziosi amministrativi, la colmata di Marisabella è rimasta da anni incompiuta, privando così il porto di un'area indispensabile per la crescita dei traffici commerciali e condizionando così fortemente la sua competitività;
l'intervenuta revoca del finanziamento a disposizione del porto per investimenti infrastrutturali rappresenta, a giudizio degli interpellanti, il segnale preoccupante dell'inerzia e dell'incapacità programmatoria e gestionale da parte dell'ex presidente ed attuale commissario dell'Autorità portuale del Levante, Francesco Palmiro Mariani;
nell'arco ormai di un quinquennio del suo mandato, infatti, il predetto Mariani (a parte il completamento dei lavori della darsena interna, peraltro progettati ed appaltati durante la precedente presidenza dell'autorità portuale) non è stato in grado di avviare e portare a termine nessun significativo investimento, capace di potenziare le dotazioni infrastrutturali del porto di Bari, soprattutto sul versante commerciale;
le motivazioni adottate dal Mariani, nell'ambito dell'articolo prima citato, circa il fatto che il finanziamento appena revocato riguardasse un'opera non strategica, sono del tutto inconferenti e cercano soltanto, in modo imbarazzato, di coprire le sue negligenze, costituite da un'assenza complessiva di un quadro strategico per lo sviluppo dell'hub portuale barese;
nell'arco dei cinque anni appena trascorsi, infatti, vi era, a giudizio degli interpellanti, tutto il tempo per rimodulare i programmi del porto e destinare quei finanziamenti ad altre opere che lo stesso Mariani avesse ritenuto maggiormente «strategiche»;
a causa dell'assoluta inefficienza dimostrata dal medesimo, peraltro in un complessivo contesto gestionale già di per sé molto critico che, non a caso, aveva indotto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a commissariare la stessa Autorità portuale del Levante, il porto di Bari, pertanto, disperde le uniche risorse a disposizione per la propria crescita infrastrutturale, che verranno, invece, dirottate a vantaggio di altre autorità portuali, anche del nord Adriatico, capaci, invece, di progettare e realizzare tempestivamente i propri investimenti;
si tratta di una vicenda, a giudizio degli interpellanti, che, a causa dell'incapacità gestionale dell'Autorità portuale del Levante, vede depauperarsi la già esigua disponibilità per investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno, penalizzando, inoltre, l'intero sistema logistico pugliese, che dovrebbe avere nello scalo marittimo barese uno dei punti di forza -:
quali siano gli ulteriori orientamenti in relazione alle gravi negligenze che hanno determinato la revoca del finanziamento in questione e quali iniziative intenda adottare per consentire all'Autorità portuale del Levante di operare con ben diversa efficienza, ai fini del proprio potenziamento infrastrutturale, assolutamente urgente, e per permettere allo scalo marittimo barese di avere un ruolo competitivo, in particolare per i traffici commerciali, attualmente ridottisi ad un livello del tutto marginale;
se non ritenga opportuno acquisire ulteriori elementi al fine di comprendere i motivi per i quali non sono stati sufficienti oltre cinque anni per adempiere alla realizzazione dell'opera infrastrutturale all'interno dell'area portuale barese ed eventualmente quali siano stati gli ostacoli che hanno determinato la revoca dei fondi previsti per il porto di Bari, il cui mancato utilizzo comporterà una perdita di competitività con gli altri scali portuali dei corridoi adriatici.
(2-01010)
«Di Cagno Abbrescia, Distaso, Baldelli, Franzoso, Lazzari, Fucci, Vitali, Sbai, Savino, Sisto, Antonio Pepe, Carlucci, Barba, Lisi, Nastri».

Iniziative per concordare con gli enti territoriali l'individuazione dei siti destinati all'accoglimento dei migranti provenienti dal Nord Africa a seguito della crisi in atto nei Paesi del Maghreb, con particolare riferimento alla regione Toscana - 2-01030

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
l'ondata di sbarchi successiva alla grave crisi politica e umanitaria, che ha coinvolto le popolazioni di Tunisia, Egitto e Libia, ha imposto al Governo italiano, anche concordemente agli obblighi internazionali di accoglienza, di affrontare l'arrivo sul territorio nazionale, e particolarmente sull'isola di Lampedusa (Agrigento), di migliaia di profughi provenienti dai sopra citati Paesi;
il 22 febbraio 2011 il Ministero dell'interno ha inviato una comunicazione urgente a tutte le prefetture, chiedendo ai dirigenti degli uffici territoriali del Governo di inviare al dicastero l'elenco sommario delle strutture immediatamente disponibili per la gestione dell'emergenza;
nelle ultime ore, a fronte del precipitare della già tesa situazione di civile convivenza dell'isola di Lampedusa, invasa da migliaia di uomini e donne in precarie condizioni igienico-sanitarie, il Ministro interpellato ha deciso lo sgombero di buona parte dei profughi approdati negli ultimi giorni e di smistarli in tutte le regioni d'Italia;
già nelle settimane precedenti la regione Toscana si era mostrata generosamente favorevole all'accoglienza dei profughi del Nord Africa, concordando con Governo e amministrazioni territorialmente interessate tempi, modi e luoghi;
stante il già manifestato favore ad un atto di accoglienza dell'amministrazione regionale, appare agli interpellanti un inaccettabile ed arrogante «atto di imperio» l'annuncio unilaterale del Ministro interpellato, riportato da un'agenzia Ansa della serata del 28 marzo 2011 e dai quotidiani locali del 29 marzo 2011, dell'apertura di un campo profughi nel comune di Pisa, presumibilmente nella frazione di Coltano, senza aver informato la regione Toscana e il comune di Pisa;
pare poi poco opportuna la scelta, de facto anche se non ufficiale, di Coltano come terza tendopoli, dopo le previste Manduria e Trapani, per ospitare i profughi;
l'area di Coltano insiste, infatti, in una delle zone di più alto pregio ambientale e paesaggistico della provincia di Pisa ed è inserita nel parco regionale di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli. La scelta appare, poi, particolarmente inopportuna anche in relazione ad un'infelice memoria storica della seconda guerra mondiale, perché in un'area attigua alla zona descritta sorgeva un campo di prigionia e concentramento affidato alla 92o divisione «Buffalo» della V armata statunitense, in cui fu anche tenuto prigioniero Ezra Pound, che lì compose i suoi celeberrimi «Canti Pisani»;
secondo quanto appreso dalle agenzie di stampa il prefetto di Pisa Antonio De Bonis, nella giornata del 29 marzo 2011, accompagnato dai vigili del fuoco, con il direttore regionale Cosimo Pulito e il comandante provinciale Claudio Chiavacci, ha ispezionato l'area in attesa di una decisione definitiva sull'installazione della tendopoli. Il sopralluogo tecnico si sarebbe reso necessario perché va verificato il rischio idrogeologico dell'area: la zona di Coltano è, infatti, un'area di bonifica soggetta a frequenti allagamenti;
la decisione unilaterale di individuare a Coltano uno spazio di accoglienza non considera la probabile criticità di un'area che già ospita un campo nomadi, elemento che potrebbe pregiudicare la sostenibilità sociale e la sicurezza del nuovo insediamento previsto per la tendopoli -:
se il Ministro interpellato non intenda convocare con la massima urgenza il presidente della regione Toscana, il sindaco di Pisa e le altre amministrazioni locali interessate per concordare, in tempi brevi, un'area più idonea all'accoglienza dei profughi provenienti dal continente africano;
se non ritenga opportuno utilizzare il metodo della gestione concordata con tutti i livelli amministrativi interessati dall'emergenza dei profughi che approdano sulle coste del territorio nazionale.
(2-01030)
«Fontanelli, Realacci, Gatti, Amici, Bellanova, Scarpetti, Mariani, Ventura, Bordo, Cenni, Concia, Murer, Froner, Pistelli, Marchi, Marantelli, De Pasquale, Berretta, Nannicini, Fogliardi, Fiorio, Ciriello, Genovese, Mattesini, Meta, Fluvi, Marco Carra, Naccarato, Boffa, Pollastrini, Corsini, Cuperlo, Giacomelli, Rigoni».