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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 13 aprile 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 aprile 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 aprile 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
LUPI: «Modifiche all'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori, e all'articolo 433 del codice civile, concernente le persone obbligate alla prestazione degli alimenti» (4279);
GHIZZONI ed altri: «Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di dottorato di ricerca, assegni di ricerca, ricercatori a tempo determinato e completamento dei concorsi banditi per l'assunzione di ricercatori presso le università» (4280);
MATTESINI: «Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale» (4281);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SARDELLI ed altri: «Modifica dell'articolo 94 della Costituzione, in materia di disciplina della fiducia e della mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente del Consiglio dei ministri» (4282).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge POLLEDRI ed altri: «Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi» (4085) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009» (4192) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV;
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009» (4201) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: «Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione» (4275).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 7 aprile 2011, sentenza n. 112 del 4-7 aprile 2011 (doc. VII, n. 607), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all'appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 22 del 2010, sollevate, in riferimento agli articoli 8, n. 14, 105 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati) ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), nonché in relazione al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Bolzano;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2010 sollevate, in riferimento agli articoli 8, n. 14, 16, 105 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione), al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, al decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 1978, nonché in relazione al decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Bolzano:
alla X Commissione permanente (Attività produttive);
con lettera in data 7 aprile 2011, sentenza n. 113 del 4-7 aprile 2011 (doc. VII, n. 608), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 7 aprile 2011, sentenza n. 114 del 4-7 aprile 2011 (doc. VII, n. 609), con la quale:
dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1-bis, commi 1 e 2, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), inseriti dall'articolo 4, comma 28, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007), sollevate in riferimento all'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), nonché dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1-bis, comma 3, della suddetta legge regionale n. 11 del 2009, nella parte in cui prevede che «qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all'applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1-bis, comma 4, della medesima legge regionale n. 11 del 2009, nella parte in cui non prevede che, oltre alle forme di pubblicità ivi stabilite, si applichino anche quelle stabilite dall'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1-bis, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2009, nella parte in cui prevede che la procedura selettiva debba svolgersi tra tre e non tra almeno cinque soggetti;
dichiara non fondata, ad eccezione di quanto stabilito sub b), la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-bis, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2009, proposta in riferimento all'articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963, nonché dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
con lettera in data 7 aprile 2011, sentenza n. 115 del 4-7 aprile 2011 (doc. VII, n. 610), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
con lettera in data 7 aprile 2011, sentenza n. 116 del 4-7 aprile 2011 (doc. VII, n. 611), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
con lettera in data 11 aprile 2011 , sentenza n. 122 del 4-11 aprile 2011 (doc. VII, n. 614), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 4, e 4, comma 2, della legge della regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13 (Funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo); dichiara non fondate le questioni di legittimità degli articoli 1, comma 4, e 5, commi 1 e 4, della medesima legge 5 maggio 2010, n. 13, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
alla XII Commissione permanente (Affari sociali);
con lettera in data 11 aprile 2011 , sentenza n. 123 del 4-11 aprile 2011 (doc. VII, n. 615), con la quale:
dichiara estinto il giudizio, limitatamente all'impugnazione dell'articolo 46 della legge della regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri; dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 32, 38, commi 1 e 2, e 43, comma 2, della medesima legge della Regione Calabria n. 8 del 2010:
alla V Commissione permanente (Bilancio);
con lettera in data 11 aprile 2011 , sentenza n. 124 del 4-11 aprile 2011 (doc. VII, n. 616), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 117 del 4-7 aprile 2011 (doc. VII, n. 612) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 391-octies e 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 111 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Modena:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 118 del 4-7 aprile 2011 (doc. VII, n. 613) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 23, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Verona:
alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 12 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, per gli esercizi 2008 e 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 296).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, relativa all'anno 2010 (doc. CXXXIX, n. 3).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93, la relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia nell'anno 2010 (doc. CXXXI, n. 3).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 11 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito dalla legge 22 giugno 2010, n. 99, il decreto ministeriale 10 marzo 2011, concernente l'erogazione di un prestito in favore della Grecia, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge.
Tale decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dell'articolo 4, comma 3, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, relativa all'anno 2010 (doc. LXVII, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 12 aprile 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio basata sull'articolo 8 della decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (COM(2011)176 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla qualità dei dati finanziari comunicati dagli Stati membri nel 2010 (COM(2011)187 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (358).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 maggio 2011. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2, dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 3 maggio 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1880 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: GASPARRI ED ALTRI: MISURE PER LA TUTELA DEL CITTADINO CONTRO LA DURATA INDETERMINATA DEI PROCESSI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 3137-A)

A.C. 3137-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifica all'articolo 161 del codice penale).

1. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata pronunciata sentenza di primo grado.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Modifica all'articolo 161 del codice penale).

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "314,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 314 del codice penale.
3. 400. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "316,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 316 del codice penale.
3. 402. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "316-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 316-bis del codice penale.
3. 403. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "316-ter,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 316-ter del codice penale.
3. 404. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "317,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale.
3. 405. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "318,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale.
3. 406. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Quartiani, Giachetti, Sereni, Pompili, Meta, Tocci, Trappolino, Bucchino, Berretta, Farina Coscioni, Vannucci, Iannuzzi, Migliavacca, Baretta, Pistelli, Peluffo, Paladini, Porcino, Palomba, Di Stanislao, Cambursano, Boffa, Piffari, Lolli, Messina, Barbato, Monai, Rosato, Zucchi, Lenzi, Argentin, Nannicini, Ghizzoni, Ruggeri, Castagnetti, Bossa, Melandri, Narducci, Rampi, Leoluca Orlando, Mattesini, Fluvi, Murer, Gatti, Sbrollini, Causi, Mogherini Rebesani, Bratti, Sarubbi, Borghesi, Rigoni, Beltrandi, Colombo, Sani, Coscia, Viola, Rossa, Margiotta, Pes, Mariani, Marchi, Zampa, Marantelli, Marco Carra, Misiani, D'Antoni, Dal Moro, Pizzetti, Giovanelli, Genovese, Fiano, Mecacci, Gasbarra, Agostini, Carella, Garavini, Realacci, Levi, Fadda, Ceccuzzi, Lo Moro, Marchignoli, Garofani, Giacomelli, Bachelet, De Micheli, Bernardini, Cenni, Zamparutti, Piccolo, Burtone, Tidei, Zunino, Capodicasa, Pierdomenico Martino, Marchioni, Scarpetti, Bonavitacola, Losacco, Naccarato, De Pasquale, Porta, D'Incecco, Velo, Mosca, Donadi, Lovelli, Aniello Formisano, Evangelisti, Rota, Di Giuseppe, Motta, Palagiano, Di Pietro, Mura, Zazzera, Braga, Fiorio, Siragusa, Schirru.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "319,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 319 del codice penale.
3. 407. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Quartiani.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "319-ter,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale.
3. 408. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Quartiani, Leoluca Orlando.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "320,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 320 del codice penale.
3. 409. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Giacomelli, Leoluca Orlando.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "322,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 322 del codice penale.
3. 410. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "322-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 322-bis del codice penale.
3. 411. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Quartiani, Paladini.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "323,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale.
3. 412. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Borghesi, Giacomelli, Garofani, Gasbarra.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "324,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale.
3. 413. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "326,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 326 del codice penale.
3. 414. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Leoluca Orlando, Palomba, Borghesi, Messina, Cambursano, Porcino, Monai, Palagiano, Lazzari, Di Pietro, Barbato, Piffari, Rigoni, Giacomelli, Bernardini, Zamparutti, Farina Coscioni, Gasbarra, Fontanelli, Maurizio Turco, Mecacci, Rota, Argentin, Di Giuseppe, Sereni, Rosato.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "328,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale.
3. 415. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "334,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 334 del codice penale.
3. 416. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Palomba, Piffari, Borghesi, Bratti, Leoluca Orlando, Zazzera, Rosato, Giulietti, Donadi, Cambursano, Favia, Di Giuseppe, Monai, Porcino, Mura, Vannucci, Zampa, Cenni, Meta, Coscia, Pistelli, Brandolini, Giacomelli, Grasso, Causi, Castagnetti, Rampi, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti, Bernardini, Di Pietro, Barbato.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "335,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 335 del codice penale.
3. 417. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Barbato, Palomba, Messina, Borghesi, Zazzera, Monai, Leoluca Orlando, Paladini, Di Giuseppe, Rota, Porcino, Di Pietro, Bocci.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "336,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 336 del codice penale.
3. 418. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Esposito, Paladini, Palomba, Leoluca Orlando, Messina, Zazzera, Cambursano, Castagnetti, Causi, Grassi, Bossa, Palagiano, Favia, Graziano.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "337,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 337 del codice penale.
3. 419. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Zazzera, Di Stanislao, Messina, Cambursano, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "337-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 337-bis del codice penale.
3. 420. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Messina, Monai, Bellanova, Palagiano.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "338,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 338 del codice penale.
3. 421. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Palomba, Evangelisti, Messina, Di Giuseppe, Borghesi, Palagiano, Zazzera, Barbato, Giulietti, Monai.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "340,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 340 del codice penale.
3. 422. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Porcino.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "341,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale.
3. 423. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Esposito, Porcino, Paladini.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "341-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 341-bis del codice penale.
3. 424. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Cambursano, Evangelisti.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "343,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 343 del codice penale.
3. 425. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Palomba, Messina, Evangelisti, Giulietti, Cambursano, Porcino, Palagiano.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "346,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 346 del codice penale.
3. 427. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Leoluca Orlando, Donadi, Palomba, Cambursano, Evangelisti, Borghesi, Monai.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "347,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 347 del codice penale.
3. 428. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Palomba, Piffari, Evangelisti, Messina, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "348,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale.
3. 429. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Palomba, Borghesi, Porcino, Cambursano, Leoluca Orlando, Messina, Brandolini, Evangelisti, Di Giuseppe.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "349,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 349 del codice penale.
3. 430. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Palomba, Porcino, Cambursano, Messina.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "351,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 351 del codice penale.
3. 431. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Porcino, Palomba, Messina, Cambursano, Evangelisti.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "355,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 355 del codice penale.
3. 432. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Cambursano, Di Giuseppe, Messina, Monai.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "416-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
3. 439. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Rota, Palomba, Leoluca Orlando, Messina, Favia, Cambursano, Evangelisti.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "416-ter,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale.
3. 440. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Rossa, Pes, Paladini, Bocci, Siragusa, Ghizzoni, D'Incecco, Bellanova, Maurizio Turco, Fadda, Ruggeri, Sarubbi, De Pasquale, Argentin, Palomba, Rigoni, Rubinato, Mogherini Rebesani, Cuomo, Mattesini, Barbato, Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Pietro, Di Stanislao, Donadi, Evangelisti, Favia, Aniello Formisano, Messina, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera, Angela Napoli.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "419,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 419 del codice penale.
3. 441. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Cambursano, Messina, Granata, Rota, Monai, Borghesi, Leoluca Orlando, Piffari, Di Pietro.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "420,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 420 del codice penale.
3. 442. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Porcino, Aniello Formisano, Granata, Cambursano, Messina, Evangelisti.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "422,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 422 del codice penale.
3. 443. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Piffari, Porcino, Rota, Cambursano, Di Giuseppe, Palagiano, Granata.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "423,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 423 del codice penale.
3. 444. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Di Pietro, Porcino, Borghesi, Cambursano, Evangelisti, Messina, Donadi.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "423-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 423-bis del codice penale.
3. 446. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Di Giuseppe, Porcino.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "424,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 424 del codice penale.
3. 445. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Borghesi.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "432,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 432 del codice penale.
3. 447. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Evangelisti.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "514,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 514 del codice penale.
3. 455. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Porcino, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "578,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 578 del codice penale.
3. 433. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Porcino, Narducci.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "583-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 583-bis del codice penale.
3. 456. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Porcino, Piffari.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "586,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 586 del codice penale.
3. 457. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini, Porcino.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "589,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale.
3. 434. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Di Pietro, Barbato, Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Donadi, Evangelisti, Favia, Aniello Formisano, Messina, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera, Della Vedova, Barbaro, Bocchino, Bongiorno, Briguglio, Buonfiglio, Consolo, Giorgio Conte, Di Biagio, Divella, Fini, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Angela Napoli, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ronchi, Ruben, Scalia, Toto, Tremaglia, Urso.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "609-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale.
3. 435. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Evangelisti.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "609-quater,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 609-quater del codice penale.
3. 436. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo, Paladini.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "609-quinquies,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale.
3. 437. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "609-octies,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 609-octies del codice penale.
3. 438. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "610,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 610 del codice penale.
3. 461. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "614,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 614 del codice penale.
3. 460. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "615,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 615 del codice penale.
3. 464. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "624-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale.
3. 448. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "628,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 628 del codice penale.
3. 449. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "629,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 629 del codice penale.
3. 450. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "640,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 640 del codice penale.
3. 451. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "641,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 641 del codice penale.
3. 452. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "643,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 643 del codice penale.
3. 463. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "646,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 646 del codice penale.
3. 459. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "648,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale.
3. 453. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "648-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 648-bis del codice penale.
3. 454. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "648-ter,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 648-ter del codice penale.
3. 458. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2621 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 2621 del codice civile.
3. 465. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2622 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 2622 del codice civile.
3. 466. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2623 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 2623 del codice civile.
3. 467. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2626 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 2626 del codice civile.
3. 469. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2627 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 2627 del codice civile.
3. 470. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2628 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 2628 del codice civile.
3. 471. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2629 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 2629 del codice civile.
3. 472. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 160, terzo comma, secondo periodo, del codice penale, le parole: ", fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale" sono soppresse».

Conseguentemente al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale
3. 302. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Quando per due reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».
3. 22. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater fino a: all'articolo 99, primo comma con le seguenti: all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un terzo del tempo necessario a prescrivere.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3. 25. Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per i reati di cui al libro II, Titolo II, «DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE» del presente codice.
3. 313. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di un sesto fino alla fine del capoverso con le seguenti: della metà del tempo necessario a prescrivere.
*3. 16. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di un sesto fino alla fine del capoverso con le seguenti: della metà del tempo necessario a prescrivere.
*3. 30. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di un sesto fino a: nei casi di cui agli articoli con le seguenti: della metà del tempo necessario a prescrivere e di due terzi nei casi di cui agli articoli 99.
**3. 21. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di un sesto fino a: nei casi di cui agli articoli con le seguenti: della metà del tempo necessario a prescrivere e di due terzi nei casi di cui agli articoli 99.
**3. 31. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di un sesto fino a: nei casi di cui agli articoli con le seguenti: della metà del tempo necessario a prescrivere e del doppio nei casi di cui agli articoli 99.
3. 20. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di un sesto fino a: 99, quarto comma, con le seguenti: della metà del tempo necessario a prescrivere, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99.
3. 19. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: un sesto fino alla fine del capoverso con le seguenti: un quarto del tempo necessario a prescrivere.
3. 15. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto con le seguenti: un quarto del tempo necessario a prescrivere, di un terzo.
3. 14. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto con le seguenti: un quinto del tempo necessario a prescrivere, di un terzo.
3. 18. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: un sesto con le seguenti: un quinto.
3. 17. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, fino alla fine del capoverso.
3. 301. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: di cui all'articolo 99, primo comma aggiungere le seguenti: e per i soggetti che abbiano superato il settantacinquesimo anno di età.
3. 310. Gianfranco Conte.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Ai soli fini dell'applicazione del comma precedente rientrano nei casi di cui all'articolo 99 anche quelli in cui il medesimo soggetto sia già stato precedentemente prosciolto con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione».
3. 32. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 2, sostituire le parole da: ai procedimenti fino alla fine del comma, con le seguenti: nei casi in cui il medesimo fatto di reato contestato all'imputato sia stato già accertato in altro procedimento con sentenza di merito.
3. 320. Ria, Angela Napoli.

Al comma 2, sostituire le parole: stata pronunciata sentenza di primo grado con le seguenti: stato emesso decreto che dispone il giudizio.
3. 24. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sostituire le parole: stata pronunciata sentenza di primo grado con le seguenti: stato dichiarato aperto il dibattimento ai sensi dell'articolo 492 del codice procedura penale.
3. 29. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole: pronunciata sentenza di primo grado con le seguenti: esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.
3. 28. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Strizzolo.

Sostituire la rubrica con la seguente: Prescrizione breve per gli incensurati.
3. 26. Ria.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 107, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, che provvede immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di fiducia»;
b) all'articolo 121, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero per posta elettronica certificata»;
c) all'articolo 148, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziaria; in tal caso le notificazioni sono eseguite con l'osservanza delle norme del presente titolo»;
d) all'articolo 148, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel modo previsto dal primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale»;
e) all'articolo 150, comma 1, le parole: «Quando lo consigliano circostanze particolari,» sono soppresse;
f) all'articolo 151, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero, quando concrete e motivate ragioni lo impongano, dalla sezione di polizia giudiziaria»;
g) all'articolo 152, comma 1, le parole: «possono essere sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite»;
h) all'articolo 157, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Il presente comma si applica anche alle comunicazioni di atti e agli avvisi»;
i) all'articolo 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-ter. In tutti i casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis»;
l) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:
«Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, i luoghi di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio.
2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria.
3. Le notificazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore»;
m) all'articolo 161, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'ufficiale giudiziario accerta l'impossibilità di eseguire la notifica dell'atto all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede alla notificazione dello stesso mediante consegna di unica copia al difensore, dando atto, nella relazione di cui all'articolo 168, dell'omessa notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato»;
n) all'articolo 170, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Non possono essere eseguite col mezzo degli uffici postali nei confronti degli imputati le notificazioni delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti».
3. 0100. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. All'articolo 107, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «, che provvede immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di fiducia».
3. 0101. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). 1. All'articolo 121, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero per posta elettronica certificata»;
3. 0102. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni). - 1. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 148. - (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite dagli Ufficiali giudiziari, dalla polizia penitenziari a, dalla polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.
2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al Tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla polizia penitenziari a del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.
3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.
4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.
6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie».

2. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso, che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.
L'atto è notificato anche al difensore.»;
b) il comma 5 è abrogato;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto».

3. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 157. - (Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto). - 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata informazione di garanzia ed è stato; nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto presso lo studio di questo.
2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.
3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.
4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio.».

4. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi delle notificazioni devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengono opportuno, il pubblico ministero dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune pronuncia decreto con cui dispone che il processo sia sospeso e sospeso il decorso della prescrizione sino all'avvenuta notifica o all'interrogatorio.
2. Copia del decreto contenente l'esatta indicazione dell'autorità procedente, dei reati attribuiti e della data in cui sono stati commessi, viene annotato nel registro delle persone ricercate dalla polizia. Queste ultime nel caso la persona venga rintracciata provvederanno a richiedere a mezzo fax o posta elettronica al pubblico ministero l'atto da notificare e vi provvederanno».

5. Gli articoli 160, 162, 163 e 164 del codice di procedura penale sono abrogati.
6. All'articolo 552 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«Il decreto di citazione è notificato all'imputato presso il suo difensore di fiducia, anche se non ha eletto domicilio presso di lui, al o ai difensori ed al pubblico ministero, a cura del cancelliere o della polizia giudiziaria a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, seguiti da telegramma che conferma il modo dell'avvenuta notifica, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza. Negli stessi termini deve essere notificato alla parte offesa a mezzo degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 148».

7. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza). - 1. L'ordinanza o la sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.
2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova udienza.
3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo, salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni, dalla quale deriva una diversa competenza.
4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia.
5. Le deposizioni testimoniali assunte dal giudice incompetente non conservano validità.».

8. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«Art. 597. - (Cognizione del giudice di appello). - 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.
2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento, dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.
3. Solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniale fatta ai giudici di primo grado.
4. Quando appellante è il pubblico ministero:
a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione giuridica più grave.
6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.
7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.».

9. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.
10. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno deposto in primo grado su circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.
2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado».

11. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere d) ed e) sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello».

12. L'articolo 607 del codice di procedura penale è abrogato.
13. All'articolo 613, comma 1, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» sono soppresse.
3. 023. Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni). - 1. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 148. - (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite dagli Ufficiali giudiziari, dalla polizia penitenziari a, dalla polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.
2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al Tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla polizia penitenziari a del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.
3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.
4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.
6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie».
3. 01. Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziaria; in tal caso le notificazioni sono eseguite con l'osservanza delle norme del presente titolo».
3. 0103. Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale). - 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata agli indirizzi di posta elettronica certificata, forniti da tutti gli avvocati ai Consigli degli ordini presso cui sono iscritti e dagli ordini pubblicati in un elenco riservato, consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni. Nel caso che non sia possibile eseguire le notificazioni e gli avvisi con posta elettronica certificata, l'Autorità giudiziaria può disporre che vengano eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale».

2. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis, le parole: «Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione» sono soppresse;
b) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:
«8-ter. In tutti i casi in cui le notificazione alla persona sottoposta alle indagini può o deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, per le modalità delle notificazioni si applica l'articolo 148, comma 2-bis».
3. 0104. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche all'articolo 148 del codice di procedura penale in materia di forme delle notificazioni). - 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tal fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale ultimo caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale».

2. All'articolo 157 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-ter. Nei casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis.».
3. 02. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel modo previsto dal primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale».
3. 0105. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche all'articolo 148 del codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni). - 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale è aggiunto, infine, il seguente comma:
«5-ter. Quando l'imputato è assistito da più di un difensore, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi, indicato espressamente dall'imputato».
3. 03. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. All'articolo 150 comma 1, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole: «Quando lo consigliano circostanze particolari,».
3. 0106. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. All'articolo 151, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero, quando concrete e motivate ragioni lo impongano, dalla sezione di polizia giudiziaria».
3. 0107. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. All'articolo 152, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «possono essere sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite».
3. 0108. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche agli articoli 154 e 157 del codice di procedura penale). - 1. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 157-bis. - (Notificazioni al difensore di fiducia). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 157, le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato uno o più difensori di fiducia possono essere effettuate presso un difensore. In tal caso il termine eventualmente assegnato all'imputato è aumentato di tre giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 cessano di avere efficacia, sino a nuova eventuale nomina di altro difensore di fiducia, in caso di rinuncia, abbandono, revoca o incompatibilità.».

2. All'articolo 154 del codice di procedura penale, dopo le parole: «dell'articolo 157, commi 1,2,3,4 e 8 sono inserite le parole: «e dell'articolo 157-bis»;.
3. 04. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto). - 1. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato. L'atto è notificato anche al difensore.»;
b) il comma 5 è abrogato;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto».
3. 05. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale). - 1. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 157. - (Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto). - 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata informazione di garanzia ed è stato nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto presso lo studio di questo.
2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.
3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.
4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio».

2. L'articolo 158 del codice di procedura penale è abrogato.
3. 06. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita mediante consegna di copia al difensore d'ufficio o, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96, presso lo studio di quest'ultimo»;
b) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.
3. 07. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, è eseguita mediante consegna di copia al difensore presso lo studio di quest'ultimo».
b) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.
3. 08. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli alti del procedimento). - 1. All'articolo 157 del codice di procedura penale, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Il presente comma si applica anche alle comunicazioni di atti e agli avvisi».
3. 0109. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, i luoghi di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio.
2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria.
3. Le notificazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore».
3. 0110. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 159. - (Irreperibilità della persona sottoposta ad indagini). - 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato, a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi della notificazione devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengano più opportuno, il pubblico ministero, dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune, dispone che la persona sottoposta ad indagini sia accompagnata coattivamente dinanzi a sé, o alla polizia giudiziaria delegata, per l'interrogatorio e pronuncia decreto con il quale dichiara sospeso il procedimento fino all'interrogatorio.
2. L'ordine di accompagnamento viene annotato nel registro delle persone ricercate dalle Forze di polizia.
3. Se il titolo di reato e le fonti di prova raccolte lo consentono, il pubblico ministero, ove lo ritenga necessario al fine della prosecuzione del processo o dell'instaurazione del rapporto processuale, può richiedere l'emissione della misura cautelare di cui all'articolo 285.
4. Il decorso della prescrizione è sospeso fino all'interrogatorio o all'emissione della misura cautelare di cui al comma 3».
3. 09. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche all'articolo 161 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 161 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Oltre a quanto previsto dal presente articolo l'imputato è altresì avvertito che, qualora nomini un difensore di fiducia, le notificazioni che lo riguardano saranno effettuate presso il medesimo».
3. 010. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. All'articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'ufficiale giudiziario accerta l'impossibilità di eseguire la notifica dell'atto all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede alla notificazione dello stesso mediante consegna di unica copia al difensore, dando atto, nella relazione di cui all'articolo 168, dell'omessa notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato».
3. 0111. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Notificazioni ad altri soggetti) - 1. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 167. - (Notificazioni ad altri soggetti). - 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 154, commi 1, 2, 3 e 4, escluso il deposito in cancelleria, o dell'articolo 149, se sono stati indicati in precedenza i recapiti telefonici o informatici».
3. 011. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Relazione di notificazione) - 1. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, o la polizia giudiziaria, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità, o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione».
3. 012. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. All'articolo 170 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
3-bis. Non possono essere eseguite col mezzo degli uffici postali nei confronti degli imputati le notificazioni delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti.
3. 0112. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Nullità delle notificazioni). - 1. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 171. - (Nullità delle notificazioni). - 1. La notificazione è nulla:
a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;
c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
e) se è omessa la nomina del difensore d'ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157 e 161».
3. 013. Di Pietro, Palomba.

A.C. 3137-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione).

1. Nel titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», dopo il capo XVI è inserito il seguente:

«Capo XVI-bis
DISPOSIZIONI SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

Art. 205-quater. - (Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione). - 1. In attuazione del principio di ragionevole durata del processo, il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede comunica al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione che:
a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;
b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;
c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.
2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.
3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi 1 e 2, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice.
4. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:
a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

5. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.
6. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 del codice, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono aumentati di tre mesi».

2. Il corso dei termini indicati nell'articolo 205-quater, commi 1 e 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospeso per tutto il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai processi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato emesso il provvedimento di cui all'articolo 205-quater, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione).

Sopprimerlo.
*4. 92. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Sopprimerlo.
*4. 94. Di Pietro, Palomba.

Sopprimerlo.
*4. 302. Ria.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione).

1. Nel titolo I delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il capo XVI è inserito il seguente:
«Capo XVI-bis. Disposizioni sulla ragionevole durata del processo.
Art. 205-quater. - (Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione). - 1. Il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede comunica all'Ispettorato generale presso il Ministero della Giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di Cassazione che:
a) dalla prima udienza successiva al deposito della richiesta di rinvio a giudizio sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado;
b) dalla prima udienza successiva al deposito dell'atto di appello sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza di appello;
c) dalla prima udienza successiva al deposito del ricorso per Cassazione è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata la sentenza da parte della Corte di Cassazione;
d) dalla prima udienza dell'eventuale giudizio di rinvio è decorso più di un anno e sei mesi per ogni ulteriore grado del processo senza che sia stata emessa la sentenza che lo definisce.

2. Se si procede per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.
3. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi 1 e 2, non rilevano, le udienze di mero rinvio né i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.
4. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere prorogati dal giudice fino alla metà, tenuto conto della complessità del caso e delle peculiari esigenza istruttorie.
5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:
a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.
7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere aumentati complessivamente fino a sei mesi. Resta salva l'applicabilità del comma 4 del presente articolo.
8. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, la condotta dei magistrati coinvolti nel procedimento viene sottoposta ad attività istruttoria da parte della competente Commissione, costituita presso il CSM, al fine di verificare se il superamento dei termini di fase indicati è riconducibile a fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare.».

2. Il corso dei termini indicati nell'articolo 205-quater, commi 1 e 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospeso per tutto il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai processi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato emesso il provvedimento di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 205-quater delle norme di attuazione del Codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
4. 320. Ria.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, comma 1, alinea, sopprimere le parole: In attuazione del principio di ragionevole durata del processo.
*4. 201. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, comma 1, alinea, sopprimere le parole: In attuazione del principio di ragionevole durata del processo.
*4. 304. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, comma 1, alinea, dopo le parole: cui appartiene il giudice che procede aggiungere le seguenti:, dopo aver valutato i carichi di lavoro gravanti sul collegio o sul magistrato singolarmente assegnatario del procedimento,
4. 300. Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione con le seguenti: Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza.
4. 202. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: Ministro della giustizia con le seguenti: Consiglio superiore della magistratura.
4. 216. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, comma 1, alinea, sopprimere le parole: ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione.
4. 215. Palomba.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: procuratore generale presso la Corte di cassazione con le seguenti: Consiglio superiore della magistratura.
4. 350. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, al comma 1 lettera a), sostituire le parole: sono decorsi più di tre anni con le seguenti: è decorso più di un anno senza che sia stato pronunciato il decreto che dispone il giudizio o la sentenza di non luogo procedere e dalla emissione del decreto che dispone il giudizio sono decorsi più di due anni e sei mesi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2:
primo periodo, sostituire le parole:
di quattro anni con le seguenti: di due anni per l'udienza preliminare e di tre anni per il dibattimento;
secondo periodo, sostituire le parole:
di cinque anni con le seguenti: di due anni e sei mesi per l'udienza preliminare e di quattro anni per il dibattimento.
4. 206. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: tre anni fino alla fine della lettera con le seguenti: due anni e sei mesi senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado; qualora si proceda per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare di cui al libro V, titolo IX, del codice il termine complessivo per giungere all'emissione della sentenza di primo grado del giudizio è elevato a tre anni.
4. 211. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dalla data di scadenza dei termini per l'impugnazione previsti dall'articolo 585 del codice sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello, con deposito della motivazione.
4. 212. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, comma 1, lettera c), sostituire le parole: dalla pronuncia della con le seguenti: dal momento del deposito del ricorso avverso la.
4. 213. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nei termini di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non sono computati quelli intercorrenti tra la data della pronuncia della decisione e la data di trasmissione degli atti del procedimento al giudice del grado successivo del giudizio.
4. 230. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino alla metà ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati.
4. 301. Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare».
4. 218. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data con le parole: nei termini massimi, anche prorogati, previsti dall'articolo 407 del codice. Dalla scadenza di detti termini massimi, anche prorogati,.
4. 217. Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, comma 3, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
4. 210. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, comma 4, lettera a), dopo le parole: la sospensione del procedimento penale aggiungere le seguenti: o dei termini di custodia cautelare.
4. 207. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, comma 4, lettera b), sopprimere le parole:, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova.
4. 209. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, sopprimere il comma 6.
4. 214. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, comma 6, sostituire le parole: Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 con le seguenti: Nel caso previsto dall'articolo 519, comma 2.
4. 305. Contento.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, comma 6, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
4. 208. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Il giudice procedente può, con decreto adottato senza formalità, prolungare della metà i termini previsti nei commi 1, 2, 3 e 6 quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati, dalla complessità dell'imputazione e degli accertamenti istruttori, anche in riferimento al numero degli affari giudiziari complessivamente assegnati. Il decreto di cui al presente comma è comunicato al capo dell'ufficio.
4. 205. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Il giudice procedente può, con decreto adottato senza formalità, prolungare di un terzo i termini previsti nei commi 1, 2, 3 e 6 quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati, dalla complessità dell'imputazione e degli accertamenti istruttori, anche in riferimento al numero degli affari giudiziari complessivamente assegnati al medesimo. Il decreto di cui al presente comma è comunicato al capo dell'ufficio.
4. 205.(Testo modificato nel corso della seduta)Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Ai fini dell'invio della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo il capo dell'ufficio giudiziario valuta la sufficienza delle dotazioni organiche complessivamente attribuite all'ufficio, nonché i carichi di lavoro gravanti sulla sezione, sul collegio o sul magistrato singolarmente assegnatario del procedimento.
*4. 204. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Ai fini dell'invio della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo il capo dell'ufficio giudiziario valuta la sufficienza delle dotazioni organiche complessivamente attribuite all'ufficio, nonché i carichi di lavoro gravanti sulla sezione, sul collegio o sul magistrato singolarmente assegnatario del procedimento.
*4. 306. Palomba.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
4. 104. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 3.
4. 303. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Introduzione dell'articolo 49-bis del codice penale, in materia di non punibilità per tenuità dell'offesa) - 1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 49-bis. - (Tenuità dell'offesa). - Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultano congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.
La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».
4. 02. Palomba.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Strumenti di deflazione del procedimento penale). 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 346, è inserito il seguente:
«Art. 346-bis - (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto). - 1. Quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice, con sentenza, dichiara di non doversi procedere se la persona offesa non si oppone.
2. Nel corso delle indagini preliminari, quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice pronuncia decreto motivato di archiviazione solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
3. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
4. Nel caso di dichiarazione di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, il giudice dispone comunque la confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale»
b) dopo l'articolo 408, è inserito il seguente:
«Art. 408-bis - (Richiesta di archiviazione per evidente insufficienza dei termini di prescrizione del reato). - 1. Fuori dal caso previsto dall'articolo 408, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione anche nel caso in cui, alla data della richiesta, il termine massimo di presumibile decorso della prescrizione del reato sia inferiore a tre mesi.».

3. Nel codice penale, dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:
«Art. 161-bis - (Estinzione del reato conseguente a riparazione del danno patrimoniale). - 1. Il giudice, nei processi per reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, su richiesta congiunta dell'imputato e della persona offesa costituita parte civile, sentito il pubblico ministero, in ogni momento dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto alla completa riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver completamente eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
2. Il giudice pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di sanzione del fatto illecito e quelle di prevenzione.
3. Il giudice può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede in udienza di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.
4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica la polizia giudiziaria di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.
5. Il periodo di sospensione non è computato ai fini della prescrizione del reato né del computo dei termini di estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole.
6. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.».
4. 010. Rao, Ria.

A.C. 3137-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 23 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 23 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con sentenza l'esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 o dell'articolo 469 in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato per cui si procede ai sensi dell'articolo 12 e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Modifica dell'articolo 23 del codice di procedura penale).

Sopprimerlo.
5. 10. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5 - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza). - Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rispetto al reato individuato ai sensi del presente comma, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9»;
b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. - (Incompetenza). - 1. L'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare»;
c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti»;
d) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. - (Rigetto della questione di competenza). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla propria competenza rigetta con ordinanza l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 21.
2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento.
3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611. Se accoglie il ricorso, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 23. Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la questione di competenza non può più essere rilevata o eccepita, né può costituire oggetto di successiva impugnazione.
4. Se il ricorso di cui al comma 1 non viene proposto, la questione di competenza non può costituire oggetto di successiva impugnazione»;
e) l'articolo 24 è abrogato;
f) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. - (Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione). - 1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa qualificazione giuridica del fatto da cui derivi la modificazione della giurisdizione»;

g) il comma 2 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
«2. Se le prove di cui al comma 1 hanno contenuto dichiarativo, si applica l'articolo 190-bis»;
h)
l'articolo 33-octies è abrogato;
i) al libro primo, titolo I, capo VI-bis, dopo l'articolo 33-nonies è aggiunto il seguente:
«Art. 33-decies. - (Rigetto dell'eccezione relativa alla composizione del giudice). - 1. Se il giudice rigetta l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 33-quinquies, la relativa ordinanza è impugnabile ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 3 e 4»;
l) all'articolo 491, comma 1, le parole: «per territorio o per connessione» sono soppresse;
m) all'articolo 516, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
n) all'articolo 517, il comma 1-bis è abrogato;
o) dopo l'articolo 518 è inserito il seguente:
«Art. 518-bis. - (Questione di competenza in caso di nuove contestazioni). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 516 e 517, l'imputato può formulare, a pena di decadenza, l'eccezione di cui all'articolo 21 immediatamente dopo la nuova contestazione, ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519, comma 2, e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.
2. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.
3. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.
4. Sull'eccezione proposta ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.
5. Nel caso previsto al comma 1, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1. Si applicano gli articoli 23, 23-bis e 26.
6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 33-decies.
7. Nel caso previsto dall'articolo 518, comma 2, quando l'imputato presta il consenso alla nuova contestazione, l'incompetenza del giudice che procede ovvero l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice non possono più essere eccepite, né possono formare oggetto di impugnazione».
5. 300. Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5 - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza). - Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rispetto al reato individuato ai sensi del presente comma, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9»;
b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. - (Incompetenza). - 1. L'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare».
5. 301. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Modifica dell'articolo 23 del codice di procedura penale). - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 23 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
«Art. 23. - (Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti».
«Art. 23-bis. - (Rigetto della questione di competenza). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti»;
3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611. Se accoglie il ricorso, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 23. Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la questione di competenza non può più essere rilevata o eccepita, né può costituire oggetto di successiva impugnazione.
4. Se il ricorso di cui al comma 1 non viene proposto, la questione di competenza non può costituire oggetto di successiva impugnazione";
b) l'articolo 24 del codice di procedura penale è abrogato.
5. 400. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5 - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza). - L'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti».
5. 302. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5 - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza). - Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. - (Rigetto della questione di competenza). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla propria competenza rigetta con ordinanza l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 21.
2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento.
3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611. Se accoglie il ricorso, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 23. Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la questione di competenza non può più essere rilevata o eccepita, né può costituire oggetto di successiva impugnazione.
4. Se il ricorso di cui al comma 1 non viene proposto, la questione di competenza non può costituire oggetto di successiva impugnazione»;
b) l'articolo 24 è abrogato.
5. 303. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5 - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza). - L'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. - (Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione). - 1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa qualificazione giuridica del fatto da cui derivi la modificazione della giurisdizione».
5. 304. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5 - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza). - Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
«2. Se le prove di cui al comma 1 hanno contenuto dichiarativo, si applica l'articolo 190-bis»;
b)
l'articolo 33-octies è abrogato.
5. 305. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5 - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza). - Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al libro primo, titolo I, capo VI-bis, dopo l'articolo 33-nonies è aggiunto il seguente:
«Art. 33-decies. - (Rigetto dell'eccezione relativa alla composizione del giudice). - 1. Se il giudice rigetta l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 33-quinquies, la relativa ordinanza è impugnabile ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 3 e 4»;
b) all'articolo 491, comma 1, le parole: «per territorio o per connessione» sono soppresse;
c) all'articolo 516, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
d) all'articolo 517, il comma 1-bis è abrogato.
5. 306. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5 - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza). - Dopo l'articolo 518 è aggiunto il seguente:
«Art. 518-bis. - (Questione di competenza in caso di nuove contestazioni). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 516 e 517, l'imputato può formulare, a pena di decadenza, l'eccezione di cui all'articolo 21 immediatamente dopo la nuova contestazione, ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519, comma 2, e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.
2. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.
3. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.
4. Sull'eccezione proposta ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.
5. Nel caso previsto al comma 1, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1. Si applicano gli articoli 23, 23-bis e 26.
6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 33-decies.
7. Nel caso previsto dall'articolo 518, comma 2, quando l'imputato presta il consenso alla nuova contestazione, l'incompetenza del giudice che procede ovvero l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice non possono più essere eccepite, né possono formare oggetto di impugnazione».
5. 307. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: per territorio.
5. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifica all'articolo 16 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 16, comma 1, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rispetto al reato individuato ai sensi del presente comma, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9».
5. 04. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di incompetenza, incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari e impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza). - 1. All'articolo 21 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 3, le parole: «entro i termini previsti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine previsto».

2. Al comma 1 dell'articolo 23 del codice di procedura penale, le parole: «al giudice competente» sono sostituite dalle seguenti: «al pubblico ministero presso il giudice competente».
3. L'articolo 24 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza). - 1. L'ordinanza o la sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.
2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova udienza.
3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo, salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni, dalla quale deriva una diversa competenza.
4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia.
5. Le deposizioni testimoniali assunte dal giudice incompetente non conservano validità».
5. 020. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifica dell'articolo 21 del codice di procedura penale). - 1. L'articolo 21 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 21. - (Incompetenza). - 1. L'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare».
5. 05. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche all'articolo 23 e al libro primo, titolo 1, capo VI-bis, del codice di procedura penale). - 1. Dopo l'articolo 23 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. - (Rigetto della questione di competenza). 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611. Se accoglie il ricorso, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 23. Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la questione di competenza non può essere rilevata o eccepita, né può costituire oggetto di successiva impugnazione.
4. Se il ricorso di cui al comma 1 non viene proposto, la questione di competenza non può costituire oggetto di successiva impugnazione».

2. Al libro primo, titolo I, capo VI-bis, dopo l'articolo 33-nonies aggiungere il seguente:
«Art. 33-decies. - (Rigetto dell'eccezione relativa alla composizione del giudice). - 1. Se il giudice rigetta l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 33-quinquies, la relativa ordinanza è impugnabile ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 3 e 4».
5. 016. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche all'articolo 25 e al capo IV, titolo II, del Libro VII del codice di procedura penale).
a) l'articolo 25 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 25. - (Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione). - 1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa qualificazione giuridica del fatto da cui derivi la modificazione della giurisdizione;
b) i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 516 del codice di procedura penale sono soppressi;
c) il comma 1-bis dell'articolo 517 del codice di procedura penale è soppresso;
d) il comma 1-bis dell'articolo 517 del codice di procedura penale è soppresso;
e) dopo l'articolo 518 è inserito il seguente:
«Art. 518-bis. - (Questione di competenza in caso di nuove contestazioni). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 516 e 517, l'imputato può formulare, a pena di decadenza, l'eccezione di cui all'articolo 21 immediatamente dopo la nuova contestazione, ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519, comma 2, e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.
2. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.
3. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.
4. Sull'eccezione proposta ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.
5. Nel caso previsto al comma 1, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1. Si applicano gli articoli 23, 23-bis e 26.
6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 33-decies.
7. Nel caso previsto dall'articolo 518, comma 2, quando l'imputato presta il consenso alla nuova contestazione, l'incompetenza del giudice che procede ovvero l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice non possono più essere eccepite, né possono formare oggetto di impugnazione».
5. 018. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifica dell'articolo 25 del codice di procedura penale). - 1. L'articolo 25 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 25. - (Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione). - 1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa qualificazione giuridica del fatto da cui derivi la modificazione della giurisdizione».
5. 07. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifica dell'articolo 26 del codice di procedura penale). - 1. Il comma 2 dell'articolo 26 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Se le prove di cui al comma 1 hanno contenuto dichiarativo, si applica l'articolo 190-bis».
5. 08. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia dicasi di conflitto e di proposizione del conflitto). - 1. Il comma 2 dell'articolo 28 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1.
Tuttavia qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo. Se il contrasto è tra due giudici dell'udienza preliminare, o in mancanza di questa, tra due giudici del Tribunale ed uno dei due si è gia pronunciato affermando la propria competenza, prevale la decisione di questo. Se il provvedimento relativo è stato impugnato, il giudice può sospendere il processo per un periodo non superiore a mesi tre, decorrenti dalla data di trasmissione del ricorso in Cassazione».

2. Al comma 2 dell'articolo 30 del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «sino al termine dell'udienza preliminare o, in mancanza di questa, sino alla chiusura degli atti preliminari al dibattimento».
5. 021. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Abrogazione dell'articolo 33-octies del codice di procedura penale). 1. L'articolo 33-octies del codice di procedura penale è abrogato.
5. 014. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto). - 1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità».
2. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «non costituisce reato» sono inserite le seguenti: «o che, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità».
3. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 530-bis. - (Proscioglimento per particolare tenuità del fatto). - 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità».

4. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, infine, il seguente comma:
«1-bis. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archivi azione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità».
5. 022. Palomba.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento). - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 175, al commi 2, le parole: «sentenza contumaciale» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato»;
a-bis) all'articolo 175, al commi 8, le parole: «sentenza contumaciale» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato»
b) l'articolo 190-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e questi hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:
a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli che sono stati oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;
b) quando il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-bis;
c) all'articolo 349:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis»;
2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
4-bis. Quando procede all'identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso il decreto di citazione a giudizio e l'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'articolo 484-bis, ovvero quella emessa ai sensi dell'articolo 484-quinquies, comma 1, e lo invita a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. Nei casi in cui non risulta possibile effettuare immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l'imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro generale relativo al medesimo nonché dei capi d'imputazione e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato, invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici per ricevere la notifica e per dichiarare o eleggere il domicilio.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero procedenti»;
d) all'articolo 419, comma 1, le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si procederà in sua assenza»;
d-bis) all'articolo 429, comma 1, lettera f), le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si procederà in sua assenza».
d-ter) all'articolo 552, comma 1, lettera d), le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si procederà in sua assenza».
e) l'articolo 420-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 420-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.
5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre se:
a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;
b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l'impedimento;
c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;
d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito»;
f) all'articolo 420-quater:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assenza o allontanamento volontario dell'imputato»;
2) al comma 1, le parole: «ne dichiara la contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «ordina procedersi in assenza»;
3) al comma 2, le parole: «in sua contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «in sua assenza»;
4) al comma 3, le parole: «la contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «l'assenza»;
5) al comma 4, le parole: «dichiarativa di contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «che ha disposto procedersi in assenza»;
6) al comma 7, sostituire le parole: «dichiarativa della contumacia» con le seguenti: «che ha disposto procedersi in assenza» e sopprimere le parole: «contumace o»;
7) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.
7-ter. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore»;
g) l'articolo 420-quinquies è abrogato;
h) dopo l'articolo 484 sono inseriti i seguenti:
«Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo). - 1. Salvo che l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione venga notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.
2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In quest'ultimo caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:
a) se l'imputato, nel corso del procedimento, ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;
b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;
c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza del fatto che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:
a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;
b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;
c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza del fatto che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.
8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.
9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti viene disposta la sospensione ai sensi del comma 2.
Art. 484-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.
5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre se:
a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;
b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;
c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;
d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.
Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato). - 1. Quando all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.
2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. E, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.
4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.
5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.
6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.
7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione viene revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.
Art. 484-quinquies. - (Assenza dell'imputato in casi particolari). - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.
3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8»;
i) l'articolo 490 è sostituito con il seguente:
«Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente). - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame»;
l) dopo l'articolo 493 è inserito il seguente:
«Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice). - 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190,190-bis e 495.
2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione»;
m) all'articolo 495, comma 4-bis, le parole: «, con il consenso dell'altra parte,» sono soppresse;
n) all'articolo 511:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declaratoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. In luogo della lettura, il giudice, anche d'ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto»;
o) all'articolo 513, comma 1, le parole: «contumace o» sono soppresse;
p) all'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, le parole: «contumace o» sono soppresse;
q) all'articolo 548, comma 3, la parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente»;
r) all'articolo 585, comma 2, lettera d), la parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente»
s) all'articolo 603, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa»;
s) gli articoli 484, comma 2-bis, 489 e 511-bis sono abrogati.
5. 012. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme di razionalizzazione del processo penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 231, comma 2, dopo la parola: «provvede» è aggiunta la seguente: «immediatamente»;
b) all'articolo 571, comma 1, alle parole: «L'imputato può proporre impugnazione» sono premesse le seguenti: «Salvo che sia altrimenti previsto,»;
c) all'articolo 578, comma 1, dopo le parole: «gli interessi civili» sono aggiunte le seguenti: «; allo stesso modo provvedono nel dichiarare l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 49-bis del codice»;
d) all'articolo 607, comma 1, dopo le parole: «ricorrere per cassazione» sono aggiunte le seguenti: «, nei modi previsti dall'articolo 571, comma 3,»;
e) all'articolo 610, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Sentito il procuratore generale, l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto all'impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile o quando il ricorso è assolutamente privo dei motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinuncia al ricorso. Nello stesso modo si procede per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti»;
f) all'articolo 613, comma 1, sono soppresse le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,»;
g) all'articolo 629, comma 1, sono soppresse le parole: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,»;
h) all'articolo 666, comma 4, le parole: «e del pubblico ministero.» sono sostituite con le seguenti: «. Il pubblico ministero viene sentito, se comparso».
5. 01. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di accompagnamento coattivo dell'imputato assente). - 1. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente). - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame».
5. 013. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche all'articolo 491 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 491, comma 1, codice di procedura penale, sopprimere le parole: «per territorio o per connessione».
5. 017. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). - 1. Al titolo I, capo II, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui ai decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione», dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 4-ter. - (Attività del pubblico ministero a seguito della declaratoria di incompetenza). - 1. Quando viene pronunciata sentenza che dichiara l'incompetenza per territorio, anche determinata da connessione, il fascicolo del pubblico ministero viene trasmesso senza ritardo all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. Qualora venga proposto ricorso per cassazione, la trasmissione è sospesa fino alla comunicazione della decisione in ordine al ricorso».
5. 019. Di Pietro, Palomba.

A.C. 3137-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Entrata in vigore).

Sopprimerlo.
6. 300. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Strizzolo.

A.C. 3137-A - Proposte emendative riferite al titolo

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TITOLO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Sostituire il titolo con il seguente: Prescrizione breve e obbligo di segnalazione.
Tit. 300. Ria.

All'emendamento Tit. 100 della Commissione, sostituire le parole da:, prescrizione fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: e per la tutela del cittadino contro la durata dei suoi processi attraverso una prescrizione abbreviata.
0. Tit. 100. 1. Giachetti, Ferranti, Samperi, Rossomando.

Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo.
Tit. 100. La Commissione.
(Approvato)

Sostituire il titolo con il seguente: Misure per la determinazione della durata ragionevole del processo, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Tit. 1. Palomba.

A.C. 3137-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame non introduce alcuna misura volta a migliorare il servizio giustizia, in quanto non solo non assicura termini ragionevoli al processo, ma determina una anticipazione dei tempi di estinzione del reato per prescrizione per alcuni soggetti incensurati;
in particolare, l'articolo 4 del testo all'esame novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo articolo 205-quater, che fissa i termini di ciascun grado del processo e, all'inutile decorso dei medesimi, ricollega una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario, cui appartiene il giudice che procede, al Ministro della giustizia;
tale disposizione finirà per aggravare le difficoltà del sistema giudiziario, imponendo adempimenti burocratici ulteriori;
ad avviso dei sottoscrittori del presente ordine del giorno, il testo all'esame rappresenta l'ennesimo intervento sporadico in materia di giustizia, chiaramente funzionale ad esigenze personalistiche e contingenti di una persona che governa la propria maggioranza parlamentare;
recentemente, il Consiglio dei Ministri, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi, e del Ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale», del quale però ad oggi non vi è alcuna traccia in Parlamento,

impegna il Governo

a predisporre un provvedimento unitario e compiuto di riforma della giustizia in generale e della giustizia penale in particolare che preveda una normativa organica volta a disciplinare il sistema giustizia in campo ordinamentale, organizzativo e procedurale al fine di risolvere le gravi carenze strutturali della giustizia e garantirne la funzionalità nell'interesse di tutti.
9/3137-A/1.Palomba, Monai, Leoluca Orlando.

La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 3 prevede che l'interruzione della prescrizione non può in nessun caso comportare l'aumento di: «più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105»;
il provvedimento in esame, essendo diretto unicamente a ridurre i tempi della prescrizione del reato a favore di soggetti incensurati, indebitamente aumenta la forbice del termine massimo di prescrizione tra incensurati e recidivi;
la volontà di ridurre la durata indeterminata dei processi solo ed esclusivamente mediante la semplice riduzione dei termini prescrizionali non risponde in alcun modo all'esigenza di garantire i valori costituzionali del giusto processo sotto il profilo della ragionevole durata del processo, trasportando esigenze processuali e di organizzazione della giustizia in una sfera esclusivamente individuale e di beneficio personale, quale è l'ulteriore riduzione del termini per prescrivere;
la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato che, insieme alla ragionevole durata dei processi, occorre anche assicurare le altre garanzie processuali fondamentali, comprese quelle delle vittime, compreso lo Stato nei delitti contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia, rispondendo alle esigenze della collettività che i processi si celebrino;
la volontà di dare attuazione al principio della durata ragionevole dei processi solo ed esclusivamente mediante una riduzione dei termini di prescrizione finirà inevitabilmente per sacrificare, puramente e semplicemente, sia il diritto al contraddittorio sancito dallo stesso articolo 111 della Costituzione sia il diritto di difesa espressamente previsto e riconosciuto dall'articolo 24 della Costituzione;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative che prevedano un'attenta regolamentazione della disciplina collaterale delle preclusioni endoprocessuali in tema di competenza, intervento assolutamente necessario per affrontare il problema delle lungaggini dei tempi del processo.
9/3137-A/2.Cimadoro, Di Stanislao, Favia.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di iniziative normative che prevedano un'attenta regolamentazione della disciplina collaterale delle preclusioni endoprocessuali in tema di competenza, intervento assolutamente necessario per affrontare il problema delle lungaggini dei tempi del processo.
9/3137-A/2.(Testo modificato nel corso della seduta) Cimadoro, Di Stanislao, Favia.

La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 3 prevede che l'interruzione della prescrizione non può in nessun caso comportare l'aumento di «più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105»;
il provvedimento in esame essendo diretto unicamente a ridurre i tempi della prescrizione del reato a favore di soggetti incensurati, indebitamente aumenta la forbice del termine massimo di prescrizione tra incensurati e recidivi;
la volontà di ridurre la durata indeterminata dei processi solo ed esclusivamente mediante la semplice riduzione dei termini prescrizionali non risponde in alcun modo all'esigenza di garantire i valori costituzionali del giusto processo sotto il profilo della ragionevole durata del processo, trasportando esigenze processuali e di organizzazione della giustizia in una sfera esclusivamente individuale e di beneficio personale, quale è l'ulteriore riduzione del termini per prescrivere;
la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato che, insieme alla ragionevole durata dei processi, occorre anche assicurare le altre garanzie processuali fondamentali, comprese quelle delle vittime, compreso lo Stato nei delitti contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia, rispondendo alle esigenze della collettività che i processi si celebrino;
la volontà di dare attuazione al principio della durata ragionevole dei processi solo ed esclusivamente mediante una riduzione dei termini di prescrizione finirà inevitabilmente per sacrificare, puramente e semplicemente, sia il diritto al contraddittorio sancito dallo stesso articolo 111 della Costituzione sia il diritto di difesa espressamente previsto e riconosciuto dall'articolo 24 della Costituzione;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative che prevedano un'attenta regolamentazione della disciplina collaterale delle preclusioni endoprocessuali in tema di invalidità degli atti e notificazioni, intervento assolutamente necessario per affrontare il problema delle lungaggini dei tempi del processo.
9/3137-A/3.Monai, Messina, Palagiano.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di iniziative normative che prevedano un'attenta regolamentazione della disciplina collaterale delle preclusioni endoprocessuali in tema di invalidità degli atti e notificazioni, intervento assolutamente necessario per affrontare il problema delle lungaggini dei tempi del processo.
9/3137-A/3.(Testo modificato nel corso della seduta) Monai, Messina, Palagiano.

La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 3 prevede che l'interruzione della prescrizione non può in nessun caso comportare l'aumento di «più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105»;
il provvedimento in esame essendo diretto unicamente a ridurre i tempi della prescrizione del reato a favore di soggetti incensurati, indebitamente aumenta la forbice del termine massimo di prescrizione tra incensurati e recidivi;
la volontà di ridurre la durata indeterminata dei processi solo ed esclusivamente mediante la semplice riduzione dei termini prescrizionali non risponde in alcun modo all'esigenza di garantire i valori costituzionali del giusto processo sotto il profilo della ragionevole durata del processo, trasportando esigenze processuali e di organizzazione della giustizia in una sfera esclusivamente individuale e di beneficio personale, quale è l'ulteriore riduzione del termini per prescrivere;
la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato che, insieme alla ragionevole durata dei processi, occorre anche assicurare le altre garanzie processuali fondamentali, comprese quelle delle vittime, compreso lo Stato nei delitti contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia, rispondendo alle esigenze della collettività che i processi si celebrino;
la volontà di dare attuazione al principio della durata ragionevole dei processi solo ed esclusivamente mediante una riduzione dei termini di prescrizione finirà inevitabilmente per sacrificare, puramente e semplicemente, sia il diritto al contraddittorio sancito dallo stesso articolo 111 della Costituzione sia il diritto di difesa espressamente previsto e riconosciuto dall'articolo 24 della Costituzione;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative che prevedano un'attenta regolamentazione della disciplina collaterale delle preclusioni endoprocessuali in tema di griglia delle premialità conseguenti alle definizioni alternative al dibattimento, intervento assolutamente necessario per affrontare il problema delle lungaggini dei tempi del processo.
9/3137-A/4.Messina, Piffari, Barbato.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di iniziative normative che prevedano un'attenta regolamentazione della disciplina collaterale delle preclusioni endoprocessuali in tema di griglia delle premialità conseguenti alle definizioni alternative al dibattimento, intervento assolutamente necessario per affrontare il problema delle lungaggini dei tempi del processo.
9/3137-A/4.(Testo modificato nel corso della seduta) Messina, Piffari, Barbato.

La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 3 prevede che l'interruzione della prescrizione non può in nessun caso comportare l'aumento di «più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105»;
il provvedimento in esame essendo diretto unicamente a ridurre i tempi della prescrizione del reato a favore di soggetti incensurati, indebitamente aumenta la forbice del termine massimo di prescrizione tra incensurati e recidivi;
la volontà di ridurre la durata indeterminata dei processi solo ed esclusivamente mediante la semplice riduzione dei termini prescrizionali non risponde in alcun modo all'esigenza di garantire i valori costituzionali del giusto processo sotto il profilo della ragionevole durata del processo, trasportando esigenze processuali e di organizzazione della giustizia in una sfera esclusivamente individuale e di beneficio personale, quale è l'ulteriore riduzione del termini per prescrivere;

la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato che, insieme alla ragionevole durata dei processi, occorre anche assicurare le altre garanzie processuali fondamentali, comprese quelle delle vittime, compreso lo Stato nei delitti contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia, rispondendo alle esigenze della collettività che i processi si celebrino;
la volontà di dare attuazione al principio della durata ragionevole dei processi solo ed esclusivamente mediante una riduzione dei termini di prescrizione finirà inevitabilmente per sacrificare, puramente e semplicemente, sia il diritto al contraddittorio sancito dallo stesso articolo 111 della Costituzione sia il diritto di difesa espressamente previsto e riconosciuto dall'articolo 24 della Costituzione;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative che prevedano un'attenta regolamentazione della disciplina collaterale delle preclusioni endoprocessuali in tema della semplificazione degli esiti di inammissibilità delle sequenze impugnatorie, intervento assolutamente necessario per affrontare il problema delle lungaggini dei tempi del processo.
9/3137-A/5.Rota, Barbato, Di Giuseppe.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di iniziative normative che prevedano un'attenta regolamentazione della disciplina collaterale delle preclusioni endoprocessuali in tema della semplificazione degli esiti di inammissibilità delle sequenze impugnatorie, intervento assolutamente necessario per affrontare il problema delle lungaggini dei tempi del processo.
9/3137-A/5.(Testo modificato nel corso della seduta) Rota, Barbato, Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 novella il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, che disciplina gli effetti dell'interruzione della prescrizione del reato, riducendo in sostanza i tempi di prescrizione per gli incensurati non ancora condannati con sentenza di primo grado;
il provvedimento dunque ignora la priorità dei temi dell'organizzazione, come se la prescrizione processuale potesse, di per se stessa, produrre effetti miracolistici sulla durata del processo;
bisognerebbe innanzitutto incidere sul deficit dei meccanismi processuali con riguardo, ad esempio, all'irrazionale distribuzione delle risorse umane e materiali e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro; alla semplificazione ed informatizzazione dei servizi di comunicazioni e notificazioni; al sovraccarico della domanda di giustizia;
dunque è indispensabile intervenire sull'attuale organizzazione degli uffici giudiziari; sull'informatizzazione degli uffici, sulla disponibilità di locali e di personale, di magistrati e di funzionari;
per consentire di accorciare i tempi di durata dei processi occorrono risorse materiali e umane indispensabili per rispettare i termini previsti;
è più che mai improcrastinabile intervenire con riforme sotto il profilo sostanziale e sotto il profilo organizzativo con un progetto di efficienza complessiva normativa ed organizzativa del sistema;
a livello europeo, alla necessità di accelerazione del processo deve necessariamente accompagnarsi l'esigenza di garanzia del processo;

impegna il Governo

a reperire le necessarie risorse destinate alla modernizzazione delle strutture, alle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria, rideterminate sulla base delle effettive esigenze di funzionalità dell'amministrazione giudiziaria stessa, a tutto vantaggio dell'esigenza del giusto e celere processo.
9/3137-A/6. Di Pietro, Evangelisti, Palomba.

La Camera,

impegna il Governo

a reperire le necessarie risorse destinate alla modernizzazione delle strutture, alle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria, rideterminate sulla base delle effettive esigenze di funzionalità dell'amministrazione giudiziaria stessa, a tutto vantaggio dell'esigenza del giusto e celere processo.
9/3137-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Pietro, Evangelisti, Palomba.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 novella il secondo comma dell'articolo 161 codice penale, che disciplina gli effetti dell'interruzione della prescrizione del reato, riducendo in sostanza i tempi di prescrizione per gli incensurati non ancora condannati con sentenza di primo grado;
la volontà di ridurre la durata indeterminata dei processi solo ed esclusivamente mediante la semplice riduzione dei termini prescrizionali non risponde in alcun modo all'esigenza di garantire i valori costituzionali del giusto processo sotto il profilo della ragionevole durata del processo, trasportando esigenze processuali e do organizzazione della giustizia in una sfera esclusivamente individuale e di beneficio personale quale è l'ulteriore riduzione del termini per prescrivere;
la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato che, insieme alla ragionevole durata dei processi, occorre anche assicurare le altre garanzie processuali fondamentali, comprese quelle delle vittime, o l'amministrazione della giustizia, rispondendo alle esigenze della collettività che i processi si celebrino;
l'inviolabilità del diritto di difesa è sempre stata un faro della giurisprudenza costituzionale, che l'ha collocato tra i diritti supremi insuscettibili di essere pretermessi persino da una legge costituzionale; la stessa Corte Costituzionale, infatti, in una recentissima sentenza, la n. 317/2009, ha rilevato che il processo non è conforme al modello costituzionale, quale che ne sia la durata, se è carente sotto il profilo delle garanzie per tutti (imputato e parti offese compresi);
alla luce della scarsità delle risorse del personale, alla mancanza di mezzi propri di investimento per ridurre i tempi di durata dei processi, appare indispensabile un intervento complessivo di miglioramento organizzativo;
in particolare, l'adozione di mezzi informatici al passo con le attuali tecnologie correttamente programmati e applicati su tutto il territorio nazionale consentirebbe, non solo risparmio di energie lavorative, ma una maggiore efficienza del sistema;

impegna il Governo

a provvedere al reperimento delle risorse adeguate per assicurare un'efficiente e celere amministrazione della giustizia con particolare riferimento al sistema delle comunicazioni e delle notificazioni per via telematica, in modo da consentire agli uffici giudiziari di gestire il carico degli adempimenti e di superare i ritardi nella trattazione dei processi determinati per meri problemi procedurali e meramente formali.
9/3137-A/7.Barbato, Paladini, Cimadoro.

La Camera,

impegna il Governo

a proseguire ed incrementare le iniziative atte ad assicurare un'efficiente e celere amministrazione della giustizia con particolare riferimento al sistema delle comunicazioni e delle notificazioni per via telematica, in modo da consentire agli uffici giudiziari di gestire il carico degli adempimenti e di superare i ritardi nella trattazione dei processi determinati per meri problemi procedurali e meramente formali.
9/3137-A/7.(Testo modificato nel corso della seduta) Barbato, Paladini, Cimadoro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del testo all'esame novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo articolo 205-quater, che fissa i termini di ciascun grado del processo e, all'inutile decorso dei medesimi, ricollega una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario, cui appartiene il giudice che procede, anche al Ministro della giustizia;
sono pendenti oltre cinque milioni di cause civili e tre milioni e mezzo di processi penali, cosicché uno dei problemi più impellenti che affliggono la giustizia italiana concerne la ragionevole durata del processo, in applicazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo concernente il diritto ad un processo equo;
a fronte di tale straordinaria emergenza, il Governo, a dispetto di spot ed annunci strabilianti, non ha posto in essere alcun organico intervento normativo, ordinamentale e strutturale idoneo a consentire all'apparato giudiziario di risolvere entro tempi accettabili questo così grave problema. Anzi, con le ultime leggi finanziarie, compresa quella per il 2010, con costanti ed irragionevoli tagli lineari, ha drasticamente ridotto le disponibilità economiche del Ministero della giustizia, oltre che di quello dell'Interno, così da rendere ancora più difficile assicurare una maggiore sicurezza e un sistema giudiziario più efficiente;
ad avviso dei sottoscrittori del presente ordine del giorno, l'unica preoccupazione della maggioranza appare quella di evitare al presidente del Consiglio la partecipazione alle udienze penali, di modo che il Parlamento è occupato nella definizione di questo problema con l'esame di molteplici e concorrenti provvedimenti legislativi;
è più che mai indispensabile un intervento organico di riforma della giustizia per farla funzionare meglio, soprattutto riguardo alla esigenza della ragionevole durata dei processi;

impegna il Governo

a provvedere urgentemente al reperimento delle risorse adeguate per assicurare un'efficiente e celere amministrazione della giustizia, anche prevedendo un incremento di personale sia giudicante che amministrativo, con particolare riferimento ai servizi di cancelleria, assicurando inoltre un intervento urgente per garantire la verbalizzazione e la trascrizione degli atti presso tutti i singoli uffici giudiziari, in modo da consentire agli uffici giudiziari stessi di gestire il carico degli adempimenti e di superare i ritardi nella trattazione dei processi determinati spesso da meri problemi procedurali e meramente formali.
9/3137-A/8.Borghesi, Cambursano, Mura.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere una efficiente e celere amministrazione della giustizia, anche prevedendo un incremento di personale sia giudicante che amministrativo, con particolare riferimento ai servizi di cancelleria, assicurando inoltre un intervento urgente per garantire la verbalizzazione e la trascrizione degli atti presso tutti i singoli uffici giudiziari, in modo da consentire agli uffici giudiziari stessi di gestire il carico degli adempimenti e di superare i ritardi nella trattazione dei processi determinati spesso da meri problemi procedurali e meramente formali.
9/3137-A/8.(Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi, Cambursano, Mura.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del testo all'esame novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo articolo 205-quater, che fissa i termini di ciascun grado del processo e, all'inutile decorso dei medesimi, ricollega una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario, cui appartiene il giudice che procede, anche al Ministro della giustizia;
sono pendenti oltre cinque milioni di cause civili e tre milioni e mezzo di processi penali, cosicché uno dei problemi più impellenti che affliggono la giustizia italiana concerne la ragionevole durata del processo, in applicazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo concernente il diritto ad un processo equo;
l'aspetto più evidente, dunque, della crisi della giustizia negli ultimi anni è rappresentato dalla lunghezza dei procedimenti, civili e penali, che ci ha procurato numerose ed umilianti condanne e censure della magistratura europea per violazione del principio del giusto processo;
lo stesso Ministro della Giustizia impietosamente ha fornito le cifre del disastro nella sua relazione sull'amministrazione della giustizia resa il 28 gennaio scorso al Parlamento;
il provvedimento in esame non introduce alcuna misura volta a migliorare il servizio giustizia in quanto non solo non assicura termini ragionevoli al processo, ma determina una anticipazione dei tempi di estinzione del reato per prescrizione per alcuni soggetti incensurati;
per garantire una ragionevole celerità dei processi sarebbero importanti lo snellimento e la semplificazione delle procedure oltre che congrue dotazioni di personale e di mezzi degli uffici giudiziari; occorrerebbe, altresì, una più analitica disciplina per governare i tempi del processo, anche sotto il profilo organizzativo;
è più che mai urgente intervenire con un progetto organico di riforma che riveda l'intero sistema giustizia, volto a razionalizzare i tempi del processo;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti finalizzati ad attuare una drastica depenalizzazione, accompagnata da istituti quali l'oblazione nel processo penale per i reati bagatellari e, nei casi meno gravi, l'archiviazione per irrilevanza sociale del fatto, la messa alla prova, la mediazione, le sanzioni sostitutive (pecuniarie e di attività sociale) e soprattutto, nella doverosa ottica di tutela delle vittime, l'estinzione del reato in seguito a condotte riparatorie.
9/3137-A/9.Donadi, Porcino, Messina.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti finalizzati ad attuare una drastica depenalizzazione, accompagnata da istituti quali l'oblazione nel processo penale per i reati bagatellari e, nei casi meno gravi, l'archiviazione per irrilevanza sociale del fatto, la messa alla prova, la mediazione, le sanzioni sostitutive (pecuniarie e di attività sociale) e soprattutto, nella doverosa ottica di tutela delle vittime, l'estinzione del reato in seguito a condotte riparatorie.
9/3137-A/9.(Testo modificato nel corso della seduta) Donadi, Porcino, Messina.

La Camera,
premesso che:
in particolare, l'articolo 4 del testo all'esame novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo articolo 205-quater, che conferma i termini di ciascun grado del processo contenuti nel testo approvato da Senato, ma all'inutile decorso dei medesimi ricollega una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede al Ministro della giustizia;
l'aspetto più evidente della crisi della giustizia negli ultimi anni è rappresentato dalla lunghezza dei procedimenti, civili e penali, che ci ha procurato numerose ed umilianti condanne e censure della magistratura europea per violazione del principio del giusto processo;
l'eccessiva lunghezza dei processi ha raggiunto livelli insopportabili tali da rappresentare una sorta di denegata giustizia, che da una parte favorisce i più forti economicamente ed i più attrezzati sotto il profilo difensivo, da un'altra induce una minorata difesa sociale; in ogni caso, generando una crescente sfiducia dei cittadini verso un servizio tra i più delicati ed importanti che uno Stato debba apprestare;
è compito delle autorità responsabili per l'organizzazione e il funzionamento del sistema giudiziario creare le condizioni che consentano ai giudici di svolgere la loro missione e raggiungere l'efficacia;
lo Stato deve assegnare ai tribunali risorse e attrezzature adeguate, che consentano loro di operare in conformità alle esigenze di cui all'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo concernente il diritto ad un processo equo e per consentire ai giudici di lavorare in modo efficace; ai tribunali deve essere assegnato un numero sufficiente di giudici e di personale di supporto adeguatamente qualificato.
pertanto condizione indispensabile per ogni riforma strutturale è la disponibilità di risorse finanziarie adeguate;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di trasferire le risorse finanziarie giacenti nei depositi giudiziari, a favore del Ministero della giustizia, utilizzandole in favore del Ministero stesso, consentendo così il tendenziale autofinanziamento del sistema giudiziario, recependo tra l'altro le proposte avanzate dalla Commissione «per lo studio e la proposta di riforme e di interventi per la razionalizzazione, armonizzazione e semplificazione delle procedure processuali ed amministrative relative alle sanzioni pecuniarie da reato applicate a norma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alle spese processuali ed alla gestione dei beni confiscati ed in giudiziale sequestro».
9/3137-A/10. Cambursano, Barbato, Zazzera.

La Camera,

impegna il Governo

a controllare e verificare la gestione del FUG in modo da assicurare il tendenziale autofinanziamento del sistema giudiziario, recependo tra l'altro le proposte avanzate dalla Commissione «per lo studio e la proposta di riforme e di interventi per la razionalizzazione, armonizzazione e semplificazione delle procedure processuali ed amministrative relative alle sanzioni pecuniarie da reato applicate a norma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alle spese processuali ed alla gestione dei beni confiscati ed in giudiziale sequestro».
9/3137-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Cambursano, Barbato, Zazzera.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del testo in esame novella le norme di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo articolo 205-quater, il quale fissa i termini di ciascun grado del processo e all'inutile decorso dei medesimi ricollega una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario, cui appartiene il giudice che procede, anche al Ministro della giustizia;
gli uffici giudiziari di tutti i distretti di Corte di appello d'Italia versano in un generalizzato stato di difficoltà e disagio come, del resto, è emerso anche nel corso delle audizioni dei Presidenti delle Corti di appello, che hanno fornito dati allarmanti circa il carico di lavoro gravante sugli uffici;
un'analisi seria ed accurata delle cause che determinano l'irragionevole durata media dei processi conduce inevitabilmente ad evidenziare che la lungaggine degli stessi sia da imputare, oltre che ad improvvide architetture normative, anche ad evidenti deficit degli strumenti organizzativi;
per ridurre l'irragionevole durata dei processi si dovrebbe non solo aumentare il numero delle udienze, ma anche prolungarne la durata (che oggi, anziché svolgersi durante tutto l'arco della giornata, si arrestano necessariamente alle ore 14);
quanto evidenziato, al punto precedente, non risulta possibile perché il Ministero, per ragioni economico-finanziarie, non consente l'effettuazione di prestazioni oltre l'ordinario orario di lavoro;
per introdurre una riforma che incida positivamente e concretamente sulla durata ragionevole dei processi occorrerà fornire agli uffici giudiziari le risorse finanziarie e umane adeguate (si evidenzia, sul punto, l'assoluta necessità di riavviare i concorsi per i dipendenti amministrativi che da oltre quindici anni sono assolutamente fermi);
occorre, altresì, fornire le risorse necessarie per accelerare i processi di informatizzazione e digitalizzazione degli uffici giudiziari;
da quanto fin qui evidenziato emerge, ad avviso dei sottoscrittori del presente ordine del giorno, che il testo all'esame dell'Aula rappresenta soltanto l'ennesimo intervento sporadico in materia di giustizia, chiaramente funzionale ad esigenze personalistiche e contingenti di una persona che governa la propria maggioranza parlamentare,

impegna il Governo

a reperire le risorse economiche necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, e segnatamente del distretto di Corte d'appello dell'Aquila, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/11.Di Stanislao, Favia, Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del testo in esame novella le norme di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo articolo 205-quater, il quale fissa i termini di ciascun grado del processo e all'inutile decorso dei medesimi ricollega una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario, cui appartiene il giudice che procede, anche al Ministro della giustizia;
gli uffici giudiziari di tutti i distretti di Corte di appello d'Italia versano in un generalizzato stato di difficoltà e disagio come, del resto, è emerso anche nel corso delle audizioni dei Presidenti delle Corti di appello, che hanno fornito dati allarmanti circa il carico di lavoro gravante sugli uffici;
un'analisi seria ed accurata delle cause che determinano l'irragionevole durata media dei processi conduce inevitabilmente ad evidenziare che la lungaggine degli stessi sia da imputare, oltre che ad improvvide architetture normative, anche ad evidenti deficit degli strumenti organizzativi;
per ridurre l'irragionevole durata dei processi si dovrebbe non solo aumentare il numero delle udienze, ma anche prolungarne la durata (che oggi, anziché svolgersi durante tutto l'arco della giornata, si arrestano necessariamente alle ore 14);
quanto evidenziato, al punto precedente, non risulta possibile perché il Ministero, per ragioni economico-finanziarie, non consente l'effettuazione di prestazioni oltre l'ordinario orario di lavoro;
per introdurre una riforma che incida positivamente e concretamente sulla durata ragionevole dei processi occorrerà fornire agli uffici giudiziari le risorse finanziarie e umane adeguate (si evidenzia, sul punto, l'assoluta necessità di riavviare i concorsi per i dipendenti amministrativi che da oltre quindici anni sono assolutamente fermi);
occorre, altresì, fornire le risorse necessarie per accelerare i processi di informatizzazione e digitalizzazione degli uffici giudiziari;
da quanto fin qui evidenziato emerge, ad avviso dei sottoscrittori del presente ordine del giorno, che il testo all'esame dell'Aula rappresenta soltanto l'ennesimo intervento sporadico in materia di giustizia, chiaramente funzionale ad esigenze personalistiche e contingenti di una persona che governa la propria maggioranza parlamentare,

impegna il Governo

a reperire le risorse economiche necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, e segnatamente del distretto di Corte d'appello di Palermo, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/12. Leoluca Orlando, Messina.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Leoluca Orlando, Messina.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del testo in esame novella le norme di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo articolo 205-quater, il quale fissa i termini di ciascun grado del processo e all'inutile decorso dei medesimi ricollega una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario, cui appartiene il giudice che procede, anche al Ministro della giustizia;
gli uffici giudiziari di tutti i distretti di Corte di appello d'Italia versano in un generalizzato stato di difficoltà e disagio come, del resto, è emerso anche nel corso delle audizioni dei Presidenti delle Corti di appello, che hanno fornito dati allarmanti circa il carico di lavoro gravante sugli uffici;
un'analisi seria ed accurata delle cause che determinano l'irragionevole durata media dei processi conduce inevitabilmente ad evidenziare che la lungaggine degli stessi sia da imputare, oltre che ad improvvide architetture normative, anche ad evidenti deficit degli strumenti organizzativi;
per ridurre l'irragionevole durata dei processi si dovrebbe non solo aumentare il numero delle udienze, ma anche prolungarne la durata (che oggi, anziché svolgersi durante tutto l'arco della giornata, si arrestano necessariamente alle ore 14);
quanto evidenziato, al punto precedente, non risulta possibile perché il Ministero, per ragioni economico-finanziarie, non consente l'effettuazione di prestazioni oltre l'ordinario orario di lavoro;
per introdurre una riforma che incida positivamente e concretamente sulla durata ragionevole dei processi occorrerà fornire agli uffici giudiziari le risorse finanziarie e umane adeguate (si evidenzia, sul punto, l'assoluta necessità di riavviare i concorsi per i dipendenti amministrativi che da oltre quindici anni sono assolutamente fermi);
occorre, altresì, fornire le risorse necessarie per accelerare i processi di informatizzazione e digitalizzazione degli uffici giudiziari;
da quanto fin qui evidenziato emerge, ad avviso dei sottoscrittori del presente ordine del giorno, che il testo all'esame dell'Aula rappresenta soltanto l'ennesimo intervento sporadico in materia di giustizia, chiaramente funzionale ad esigenze personalistiche e contingenti di una persona che governa la propria maggioranza parlamentare,

impegna il Governo

a reperire le risorse economiche necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, e segnatamente del distretto di Corte d'appello di Catanzaro, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/13. Porcino, Messina, Zazzera.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Porcino, Messina, Zazzera.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del testo in esame novella le norme di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo articolo 205-quater, il quale fissa i termini di ciascun grado del processo e all'inutile decorso dei medesimi ricollega una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario, cui appartiene il giudice che procede, anche al Ministro della giustizia;
gli uffici giudiziari di tutti i distretti di Corte di appello d'Italia versano in un generalizzato stato di difficoltà e disagio come, del resto, è emerso anche nel corso delle audizioni dei Presidenti delle Corti di appello, che hanno fornito dati allarmanti circa il carico di lavoro gravante sugli uffici;
un'analisi seria ed accurata delle cause che determinano l'irragionevole durata media dei processi conduce inevitabilmente ad evidenziare che la lungaggine degli stessi sia da imputare, oltre che ad improvvide architetture normative, anche ad evidenti deficit degli strumenti organizzativi;
per ridurre l'irragionevole durata dei processi si dovrebbe non solo aumentare il numero delle udienze, ma anche prolungarne la durata (che oggi, anziché svolgersi durante tutto l'arco della giornata, si arrestano necessariamente alle ore 14);
quanto evidenziato, al punto precedente, non risulta possibile perché il Ministero, per ragioni economico-finanziarie, non consente l'effettuazione di prestazioni oltre l'ordinario orario di lavoro;
per introdurre una riforma che incida positivamente e concretamente sulla durata ragionevole dei processi occorrerà fornire agli uffici giudiziari le risorse finanziarie e umane adeguate (si evidenzia, sul punto, l'assoluta necessità di riavviare i concorsi per i dipendenti amministrativi che da oltre quindici anni sono assolutamente fermi);
occorre, altresì, fornire le risorse necessarie per accelerare i processi di informatizzazione e digitalizzazione degli uffici giudiziari;
da quanto fin qui evidenziato emerge, ad avviso dei sottoscrittori del presente ordine del giorno, che il testo all'esame dell'Aula rappresenta soltanto l'ennesimo intervento sporadico in materia di giustizia, chiaramente funzionale ad esigenze personalistiche e contingenti di una persona che governa la propria maggioranza parlamentare,

impegna il Governo

a reperire le risorse economiche necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, e segnatamente del distretto di Corte d'appello di Bologna, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/14.Mura, Donadi, Rota.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/14.(Testo modificato nel corso della seduta) Mura, Donadi, Rota.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del testo in esame novella le norme di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo articolo 205-quater, il quale fissa i termini di ciascun grado del processo e all'inutile decorso dei medesimi ricollega una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario, cui appartiene il giudice che procede, anche al Ministro della giustizia;
gli uffici giudiziari di tutti i distretti di Corte di appello d'Italia versano in un generalizzato stato di difficoltà e disagio come, del resto, è emerso anche nel corso delle audizioni dei Presidenti delle Corti di appello, che hanno fornito dati allarmanti circa il carico di lavoro gravante sugli uffici;
un'analisi seria ed accurata delle cause che determinano l'irragionevole durata media dei processi conduce inevitabilmente ad evidenziare che la lungaggine degli stessi sia da imputare, oltre che ad improvvide architetture normative, anche ad evidenti deficit degli strumenti organizzativi;
per ridurre l'irragionevole durata dei processi si dovrebbe non solo aumentare il numero delle udienze, ma anche prolungarne la durata (che oggi, anziché svolgersi durante tutto l'arco della giornata, si arrestano necessariamente alle ore 14);
quanto evidenziato, al punto precedente, non risulta possibile perché il Ministero, per ragioni economico-finanziarie, non consente l'effettuazione di prestazioni oltre l'ordinario orario di lavoro;
per introdurre una riforma che incida positivamente e concretamente sulla durata ragionevole dei processi occorrerà fornire agli uffici giudiziari le risorse finanziarie e umane adeguate (si evidenzia, sul punto, l'assoluta necessità di riavviare i concorsi per i dipendenti amministrativi che da oltre quindici anni sono assolutamente fermi);
occorre, altresì, fornire le risorse necessarie per accelerare i processi di informatizzazione e digitalizzazione degli uffici giudiziari;
da quanto fin qui evidenziato emerge, ad avviso dei sottoscrittori del presente ordine del giorno, che il testo all'esame dell'Aula rappresenta soltanto l'ennesimo intervento sporadico in materia di giustizia, chiaramente funzionale ad esigenze personalistiche e contingenti di una persona che governa la propria maggioranza parlamentare,

impegna il Governo

a reperire le risorse economiche necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, e segnatamente del distretto di Corte d'appello di Roma, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/15. Palagiano, Mura, Leoluca Orlando.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Palagiano, Mura, Leoluca Orlando.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del testo in esame novella le norme di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo articolo 205-quater, il quale fissa i termini di ciascun grado del processo e all'inutile decorso dei medesimi ricollega una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario, cui appartiene il giudice che procede, anche al Ministro della giustizia;
gli uffici giudiziari di tutti i distretti di Corte di appello d'Italia versano in un generalizzato stato di difficoltà e disagio come, del resto, è emerso anche nel corso delle audizioni dei Presidenti delle Corti di appello, che hanno fornito dati allarmanti circa il carico di lavoro gravante sugli uffici;
un'analisi seria ed accurata delle cause che determinano l'irragionevole durata media dei processi conduce inevitabilmente ad evidenziare che la lungaggine degli stessi sia da imputare, oltre che ad improvvide architetture normative, anche ad evidenti deficit degli strumenti organizzativi;
per ridurre l'irragionevole durata dei processi si dovrebbe non solo aumentare il numero delle udienze, ma anche prolungarne la durata (che oggi, anziché svolgersi durante tutto l'arco della giornata, si arrestano necessariamente alle ore 14);
quanto evidenziato, al punto precedente, non risulta possibile perché il Ministero, per ragioni economico-finanziarie, non consente l'effettuazione di prestazioni oltre l'ordinario orario di lavoro;
per introdurre una riforma che incida positivamente e concretamente sulla durata ragionevole dei processi occorrerà fornire agli uffici giudiziari le risorse finanziarie e umane adeguate (si evidenzia, sul punto, l'assoluta necessità di riavviare i concorsi per i dipendenti amministrativi che da oltre quindici anni sono assolutamente fermi);
occorre, altresì, fornire le risorse necessarie per accelerare i processi di informatizzazione e digitalizzazione degli uffici giudiziari;
da quanto fin qui evidenziato emerge, ad avviso dei sottoscrittori del presente ordine del giorno, che il testo all'esame dell'Aula rappresenta soltanto l'ennesimo intervento sporadico in materia di giustizia, chiaramente funzionale ad esigenze personalistiche e contingenti di una persona che governa la propria maggioranza parlamentare,

impegna il Governo

a reperire le risorse economiche necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, e segnatamente del distretto di Corte d'appello di Brescia, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/16. Piffari, Mura, Cimadoro.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Piffari, Mura, Cimadoro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del testo in esame novella le norme di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo articolo 205-quater, il quale fissa i termini di ciascun grado del processo e all'inutile decorso dei medesimi ricollega una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario, cui appartiene il giudice che procede, anche al Ministro della giustizia;
gli uffici giudiziari di tutti i distretti di Corte di appello d'Italia versano in un generalizzato stato di difficoltà e disagio come, del resto, è emerso anche nel corso delle audizioni dei Presidenti delle Corti di appello, che hanno fornito dati allarmanti circa il carico di lavoro gravante sugli uffici;
un'analisi seria ed accurata delle cause che determinano l'irragionevole durata media dei processi conduce inevitabilmente ad evidenziare che la lungaggine degli stessi sia da imputare, oltre che ad improvvide architetture normative, anche ad evidenti deficit degli strumenti organizzativi;
per ridurre l'irragionevole durata dei processi si dovrebbe non solo aumentare il numero delle udienze, ma anche prolungarne la durata (che oggi, anziché svolgersi durante tutto l'arco della giornata, si arrestano necessariamente alle ore 14);
quanto evidenziato, al punto precedente, non risulta possibile perché il Ministero, per ragioni economico-finanziarie, non consente l'effettuazione di prestazioni oltre l'ordinario orario di lavoro;
per introdurre una riforma che incida positivamente e concretamente sulla durata ragionevole dei processi occorrerà fornire agli uffici giudiziari le risorse finanziarie e umane adeguate (si evidenzia, sul punto, l'assoluta necessità di riavviare i concorsi per i dipendenti amministrativi che da oltre quindici anni sono assolutamente fermi);
occorre, altresì, fornire le risorse necessarie per accelerare i processi di informatizzazione e digitalizzazione degli uffici giudiziari;
da quanto fin qui evidenziato emerge, ad avviso dei sottoscrittori del presente ordine del giorno, che il testo all'esame dell'Aula rappresenta soltanto l'ennesimo intervento sporadico in materia di giustizia, chiaramente funzionale ad esigenze personalistiche e contingenti di una persona che governa la propria maggioranza parlamentare,

impegna il Governo

a reperire le risorse economiche necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, e segnatamente del distretto di Corte d'appello di Napoli, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/17. Aniello Formisano, Barbato.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Aniello Formisano, Barbato.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del testo in esame novella le norme di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo articolo 205-quater, il quale fissa i termini di ciascun grado del processo e all'inutile decorso dei medesimi ricollega una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario, cui appartiene il giudice che procede, anche al Ministro della giustizia;
gli uffici giudiziari di tutti i distretti di Corte di appello d'Italia versano in un generalizzato stato di difficoltà e disagio come, del resto, è emerso anche nel corso delle audizioni dei Presidenti delle Corti di appello, che hanno fornito dati allarmanti circa il carico di lavoro gravante sugli uffici;
un'analisi seria ed accurata delle cause che determinano l'irragionevole durata media dei processi conduce inevitabilmente ad evidenziare che la lungaggine degli stessi sia da imputare, oltre che ad improvvide architetture normative, anche ad evidenti deficit degli strumenti organizzativi;
per ridurre l'irragionevole durata dei processi si dovrebbe non solo aumentare il numero delle udienze, ma anche prolungarne la durata (che oggi, anziché svolgersi durante tutto l'arco della giornata, si arrestano necessariamente alle ore 14);
quanto evidenziato, al punto precedente, non risulta possibile perché il Ministero, per ragioni economico-finanziarie, non consente l'effettuazione di prestazioni oltre l'ordinario orario di lavoro;
per introdurre una riforma che incida positivamente e concretamente sulla durata ragionevole dei processi occorrerà fornire agli uffici giudiziari le risorse finanziarie e umane adeguate (si evidenzia, sul punto, l'assoluta necessità di riavviare i concorsi per i dipendenti amministrativi che da oltre quindici anni sono assolutamente fermi);
occorre, altresì, fornire le risorse necessarie per accelerare i processi di informatizzazione e digitalizzazione degli uffici giudiziari;
da quanto fin qui evidenziato emerge, ad avviso dei sottoscrittori del presente ordine del giorno, che il testo all'esame dell'Aula rappresenta soltanto l'ennesimo intervento sporadico in materia di giustizia, chiaramente funzionale ad esigenze personalistiche e contingenti di una persona che governa la propria maggioranza parlamentare,

impegna il Governo

a reperire le risorse economiche necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, e segnatamente del distretto di Corte d'appello di Firenze, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/18. Evangelisti, Favia, Palagiano.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Evangelisti, Favia, Palagiano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del testo in esame novella le norme di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo articolo 205-quater, il quale fissa i termini di ciascun grado del processo e all'inutile decorso dei medesimi ricollega una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario, cui appartiene il giudice che procede, anche al Ministro della giustizia;
gli uffici giudiziari di tutti i distretti di Corte di appello d'Italia versano in un generalizzato stato di difficoltà e disagio come, del resto, è emerso anche nel corso delle audizioni dei Presidenti delle Corti di appello, che hanno fornito dati allarmanti circa il carico di lavoro gravante sugli uffici;
un'analisi seria ed accurata delle cause che determinano l'irragionevole durata media dei processi conduce inevitabilmente ad evidenziare che la lungaggine degli stessi sia da imputare, oltre che ad improvvide architetture normative, anche ad evidenti deficit degli strumenti organizzativi;
per ridurre l'irragionevole durata dei processi si dovrebbe non solo aumentare il numero delle udienze, ma anche prolungarne la durata (che oggi, anziché svolgersi durante tutto l'arco della giornata, si arrestano necessariamente alle ore 14);
quanto evidenziato, al punto precedente, non risulta possibile perché il Ministero, per ragioni economico-finanziarie, non consente l'effettuazione di prestazioni oltre l'ordinario orario di lavoro;
per introdurre una riforma che incida positivamente e concretamente sulla durata ragionevole dei processi occorrerà fornire agli uffici giudiziari le risorse finanziarie e umane adeguate (si evidenzia, sul punto, l'assoluta necessità di riavviare i concorsi per i dipendenti amministrativi che da oltre quindici anni sono assolutamente fermi);
occorre, altresì, fornire le risorse necessarie per accelerare i processi di informatizzazione e digitalizzazione degli uffici giudiziari;
da quanto fin qui evidenziato emerge, ad avviso dei sottoscrittori del presente ordine del giorno, che il testo all'esame dell'Aula rappresenta soltanto l'ennesimo intervento sporadico in materia di giustizia, chiaramente funzionale ad esigenze personalistiche e contingenti di una persona che governa la propria maggioranza parlamentare,

impegna il Governo

a reperire le risorse economiche necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, e segnatamente del distretto di Corte d'appello di Ancona, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/19.Favia, Di Giuseppe, Di Stanislao.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/19.(Testo modificato nel corso della seduta) Favia, Di Giuseppe, Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del testo in esame novella le norme di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo articolo 205-quater, il quale fissa i termini di ciascun grado del processo e all'inutile decorso dei medesimi ricollega una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario, cui appartiene il giudice che procede, anche al Ministro della giustizia;
gli uffici giudiziari di tutti i distretti di Corte di appello d'Italia versano in un generalizzato stato di difficoltà e disagio come, del resto, è emerso anche nel corso delle audizioni dei Presidenti delle Corti di appello, che hanno fornito dati allarmanti circa il carico di lavoro gravante sugli uffici;
un'analisi seria ed accurata delle cause che determinano l'irragionevole durata media dei processi conduce inevitabilmente ad evidenziare che la lungaggine degli stessi sia da imputare, oltre che ad improvvide architetture normative, anche ad evidenti deficit degli strumenti organizzativi;
per ridurre l'irragionevole durata dei processi si dovrebbe non solo aumentare il numero delle udienze, ma anche prolungarne la durata (che oggi, anziché svolgersi durante tutto l'arco della giornata, si arrestano necessariamente alle ore 14);
quanto evidenziato, al punto precedente, non risulta possibile perché il Ministero, per ragioni economico-finanziarie, non consente l'effettuazione di prestazioni oltre l'ordinario orario di lavoro;
per introdurre una riforma che incida positivamente e concretamente sulla durata ragionevole dei processi occorrerà fornire agli uffici giudiziari le risorse finanziarie e umane adeguate (si evidenzia, sul punto, l'assoluta necessità di riavviare i concorsi per i dipendenti amministrativi che da oltre quindici anni sono assolutamente fermi);
occorre, altresì, fornire le risorse necessarie per accelerare i processi di informatizzazione e digitalizzazione degli uffici giudiziari;
da quanto fin qui evidenziato emerge, ad avviso dei sottoscrittori del presente ordine del giorno, che il testo all'esame dell'Aula rappresenta soltanto l'ennesimo intervento sporadico in materia di giustizia, chiaramente funzionale ad esigenze personalistiche e contingenti di una persona che governa la propria maggioranza parlamentare,

impegna il Governo

a reperire le risorse economiche necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, e segnatamente del distretto di Corte d'appello di Campobasso, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/20.Di Giuseppe, Di Pietro, Favia.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/20.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Giuseppe, Di Pietro, Favia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del testo in esame novella le norme di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo articolo 205-quater, il quale fissa i termini di ciascun grado del processo e all'inutile decorso dei medesimi ricollega una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario, cui appartiene il giudice che procede, anche al Ministro della giustizia;
gli uffici giudiziari di tutti i distretti di Corte di appello d'Italia versano in un generalizzato stato di difficoltà e disagio come, del resto, è emerso anche nel corso delle audizioni dei Presidenti delle Corti di appello, che hanno fornito dati allarmanti circa il carico di lavoro gravante sugli uffici;
un'analisi seria ed accurata delle cause che determinano l'irragionevole durata media dei processi conduce inevitabilmente ad evidenziare che la lungaggine degli stessi sia da imputare, oltre che ad improvvide architetture normative, anche ad evidenti deficit degli strumenti organizzativi;
per ridurre l'irragionevole durata dei processi si dovrebbe non solo aumentare il numero delle udienze, ma anche prolungarne la durata (che oggi, anziché svolgersi durante tutto l'arco della giornata, si arrestano necessariamente alle ore 14);
quanto evidenziato, al punto precedente, non risulta possibile perché il Ministero, per ragioni economico-finanziarie, non consente l'effettuazione di prestazioni oltre l'ordinario orario di lavoro;
per introdurre una riforma che incida positivamente e concretamente sulla durata ragionevole dei processi occorrerà fornire agli uffici giudiziari le risorse finanziarie e umane adeguate (si evidenzia, sul punto, l'assoluta necessità di riavviare i concorsi per i dipendenti amministrativi che da oltre quindici anni sono assolutamente fermi);
occorre, altresì, fornire le risorse necessarie per accelerare i processi di informatizzazione e digitalizzazione degli uffici giudiziari;
da quanto fin qui evidenziato emerge, ad avviso dei sottoscrittori del presente ordine del giorno, che il testo all'esame dell'Aula rappresenta soltanto l'ennesimo intervento sporadico in materia di giustizia, chiaramente funzionale ad esigenze personalistiche e contingenti di una persona che governa la propria maggioranza parlamentare,

impegna il Governo

a reperire le risorse economiche necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, e segnatamente del distretto di Corte d'appello di Genova, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/21.Paladini, Cambursano.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/21.(Testo modificato nel corso della seduta) Paladini, Cambursano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del testo in esame novella le norme di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo articolo 205-quater, il quale fissa i termini di ciascun grado del processo e all'inutile decorso dei medesimi ricollega una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario, cui appartiene il giudice che procede, anche al Ministro della giustizia;
gli uffici giudiziari di tutti i distretti di Corte di appello d'Italia versano in un generalizzato stato di difficoltà e disagio come, del resto, è emerso anche nel corso delle audizioni dei Presidenti delle Corti di appello, che hanno fornito dati allarmanti circa il carico di lavoro gravante sugli uffici;
un'analisi seria ed accurata delle cause che determinano l'irragionevole durata media dei processi conduce inevitabilmente ad evidenziare che la lungaggine degli stessi sia da imputare, oltre che ad improvvide architetture normative, anche ad evidenti deficit degli strumenti organizzativi;
per ridurre l'irragionevole durata dei processi si dovrebbe non solo aumentare il numero delle udienze, ma anche prolungarne la durata (che oggi, anziché svolgersi durante tutto l'arco della giornata, si arrestano necessariamente alle ore 14);
quanto evidenziato, al punto precedente, non risulta possibile perché il Ministero, per ragioni economico-finanziarie, non consente l'effettuazione di prestazioni oltre l'ordinario orario di lavoro;
per introdurre una riforma che incida positivamente e concretamente sulla durata ragionevole dei processi occorrerà fornire agli uffici giudiziari le risorse finanziarie e umane adeguate (si evidenzia, sul punto, l'assoluta necessità di riavviare i concorsi per i dipendenti amministrativi che da oltre quindici anni sono assolutamente fermi);
occorre, altresì, fornire le risorse necessarie per accelerare i processi di informatizzazione e digitalizzazione degli uffici giudiziari;
da quanto fin qui evidenziato emerge, ad avviso dei sottoscrittori del presente ordine del giorno, che il testo all'esame dell'Aula rappresenta soltanto l'ennesimo intervento sporadico in materia di giustizia, chiaramente funzionale ad esigenze personalistiche e contingenti di una persona che governa la propria maggioranza parlamentare,

impegna il Governo

a reperire le risorse economiche necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, e segnatamente del distretto di Corte d'appello di Bari, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/22.Zazzera, Evangelisti, Barbato.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie a far fronte all'insufficienza quantitativa del personale amministrativo e alla sperequata gestione dei carichi di lavoro dei magistrati dei distretti delle Corti di appello d'Italia, fornendo loro le risorse, le strutture e le attrezzature adeguate per dare attuazione ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3137-A/22.(Testo modificato nel corso della seduta) Zazzera, Evangelisti, Barbato.

La Camera
preso atto che con le norme in approvazione si vogliono dare date più certe ai processi penali, nella necessità di dare date certe di scadenza ai singoli atti processuali e ai diversi livelli di giudizio;
tenuto conto che analoghe problematiche sussistono anche per la giustizia civile che purtroppo sconta enormi ritardi nell'assicurare risposte certe ai cittadini, spesso con conseguenze molto gravi dal punto di vista economico,

impegna il Governo

a predispone atti e normative tese a dare anche per la giustizia civile termini più stringenti alle procedure, con l'obbiettivo di dare tempi più certi ai processi e alle sentenze.
9/3137-A/23.Zacchera.

La Camera

impegna il Governo

a predispone atti e normative tese a dare anche per la giustizia civile termini più stringenti alle procedure, con l'obbiettivo di dare tempi più certi ai processi e alle sentenze.
9/3137-A/23.(Testo modificato nel corso della seduta) Zacchera.

La Camera,
premesso che:
l'amministrazione della giustizia in Italia viene avvertita - tanto dai cittadini quanto dal sistema imprenditoriale interno e straniero - come arretrata, distante dai bisogni sociali e incapace di contribuire al progresso civile ed economico;
il sistema di amministrazione della giustizia influisce in maniera diretta sulla crescita economica e sullo sviluppo sociale del Paese ed ogni inefficienza trasferisce i suoi effetti negativi sul livello di ricchezza e benessere nazionali;
la lentezza e l'obsolescenza delle procedure, nonché l'imprevedibilità degli esiti dei processi sono le cause fondamentali che contraddicono i diritti individuali, compromettono il buon andamento dell'economia e finiscono per sfociare nell'irragionevolezza;
occorre agire congiuntamente su una pluralità di fattori (tra cui quello organizzativo), al fine di risolvere le forti criticità presenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di operare una più razionale distribuzione delle risorse umane, affrontando il problema dell'insufficienza qualitativa e quantitativa del personale di cancelleria nel comparto giustizia.
9/3137-A/24.Ria, Rao.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di operare una più razionale distribuzione delle risorse umane, affrontando il problema dell'insufficienza qualitativa e quantitativa del personale di cancelleria nel comparto giustizia.
9/3137-A/24.(Testo modificato nel corso della seduta) Ria, Rao.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi;
tutti devono essere giudicati in tempi certi, in un processo che garantisca il fondamentale diritto costituzionale alla difesa;
le vittime dei reati hanno diritto alla celebrazione di un processo e all'individuazione di un colpevole;
il primo compito di un legislatore nel settore penale, ferme restando le imprescindibili garanzie dell'imputato, è quello di puntare sull'efficienza della macchina processuale;
riformare la giustizia significa rendere la struttura giudiziaria nel suo complesso moderna e tecnicamente adeguata, con investimenti programmati ed adeguati ai risultati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare efficaci misure finalizzate a smaltire l'enorme arretrato di sentenze.
9/3137-A/25.Compagnon, Rao, Ria.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare efficaci misure finalizzate a smaltire l'enorme arretrato di processi civili e penali.
9/3137-A/25.(Testo modificato nel corso della seduta) Compagnon, Rao, Ria.

La Camera,
premesso che:
è dovere del legislatore ordinario disciplinare e organizzare il processo secondo modalità e attraverso strutture tali da assicurare il raggiungimento del risultato finale, ovvero la sentenza di accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità;
ciò deve avvenire entro termini congrui rispetto alla natura e alla difficoltà delle attività processuali necessarie per la decisione del giudice;
sarebbe necessario rivedere l'intera geografia giudiziaria, eliminando i piccoli uffici (solo formalmente efficienti, in quanto destinatari di carichi di lavoro insufficienti) ed aumentare gli organici dei magistrati, in modo da riequilibrare il rapporto tra gli stessi e i procedimenti assegnati pro capite (uno dei più alti a livello continentale, come sempre confermato dai rapporti del Consiglio d'Europa),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere ad una revisione delle circoscrizioni giudiziarie.
9/3137-A/26.Rao, Ria.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere ad una revisione delle circoscrizioni giudiziarie.
9/3137-A/26.(Testo modificato nel corso della seduta) Rao, Ria.

La Camera,
premesso che:
la giustizia italiana patisce un'arretratezza tecnica e tecnologica ormai insopportabile: in un mondo in cui le relazioni personali, lavorative, nonché le transazioni commerciali avvengono ormai sempre attraverso connessioni informatiche, a qualunque livello di importanza ed in ogni ambito territoriale internazionale, il «servizio giustizia» italiano non riesce a scrollarsi di dosso il retaggio antico della carta bollata e del timbro;
a fronte di richieste continue degli operatori del settore, a tutti i livelli, e dei cittadini utenti del servizio, occorre procedere ad un massiccio intervento organizzativo, in modo da consentire loro l'accesso alle pratiche e procedure burocratiche con l'ausilio delle reti elettroniche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare in tempi brevi provvedimenti tesi ad una maggiore semplificazione ed informatizzazione dei servizi di comunicazione e notificazione.
9/3137-A/27.Mantini, Rao, Ria.

La Camera,

impegna il Governo

a proseguire nelle iniziative assunte e ad adottare tutte quelle ancora necessarie per assicurare maggiore semplificazione ed informatizzazione dei servizi di comunicazione e notificazione.
9/3137-A/27.(Testo modificato nel corso della seduta) Mantini, Rao, Ria.

La Camera,
premesso che:
l'amministrazione della giustizia in Italia viene avvertita - tanto dai cittadini quanto dal sistema imprenditoriale interno e straniero - come arretrata, distante dai bisogni sociali e incapace di contribuire al progresso civile ed economico;
il sistema di amministrazione della giustizia influisce in maniera diretta sulla crescita economica e sullo sviluppo sociale del Paese ed ogni inefficienza di tale sistema trasferisce i suoi effetti negativi sul livello di ricchezza e benessere nazionali;
la lentezza e l'obsolescenza delle procedure e l'imprevedibilità degli esiti dei processi sono le cause fondamentali che contraddicono i diritti individuali, compromettono il buon andamento dell'economia e finiscono per sfociare nell'irragionevolezza;
è necessaria una rivisitazione della legislazione penale ispirata al principio di residualità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere tutte le iniziative necessarie a deflazionare il carico del lavoro giudiziario.
9/3137-A/28.Tassone, Rao, Ria.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere tutte le iniziative necessarie a deflazionare il carico del lavoro giudiziario.
9/3137-A/28.(Testo modificato nel corso della seduta) Tassone, Rao, Ria.

La Camera,
premesso che:
al di là delle misure «tagliola», la chiave di volta per ridurre la durata dei processi potrebbe essere l'attivazione in ogni tribunale di meccanismi premiali e competitivi per aumentare l'efficacia del lavoro di cancellieri e magistrati;
pur in assenza di interventi legislativi, l'adozione, presso il tribunale di Torino, di un vademecum teso all'applicazione di un metodo di lavoro di tipo aziendale ha consentito lo smaltimento del lavoro arretrato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere meccanismi tesi alla diffusione sul piano nazionale delle buone pratiche adottate dal tribunale di Torino.
9/3137-A/29.Scalia, Ronchi.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere meccanismi tesi alla diffusione sul piano nazionale delle buone pratiche adottate dal tribunale di Torino.
9/3137-A/29.(Testo modificato nel corso della seduta) Scalia, Ronchi.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non ha tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione. L'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati previsto dall'articolo 3 del provvedimento in esame non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia quindi l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina,

impegna il Governo

decorso un anno dalla eventuale approvazione definitiva del provvedimento in esame, a rendere comunicazione al Parlamento su quali e quanti processi saranno finiti in prescrizione per effetto del nuovo secondo comma dell'articolo 161.
9/3137-A/30.Franceschini, Ferranti, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Amici, Boccia, Lenzi, Quartiani, Giachetti, Rosato.

La Camera,

impegna il Governo

nell'ambito della relazione del ministro della giustizia, a rendere comunicazione al Parlamento su quali e quanti processi saranno finiti in prescrizione per effetto del nuovo secondo comma dell'articolo 161.
9/3137-A/30.(Testo modificato nel corso della seduta) Franceschini, Ferranti, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Amici, Boccia, Lenzi, Quartiani, Giachetti, Rosato.

La Camera,
in sede di esame dell'A.C. 3137-A, recante «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione. L'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, nonché ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, misure che portino realmente ad una maggiore efficienza e ad una velocizzazione dei processi, quali, ad esempio, quelle volte alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, al fine di favorire la predisposizione di una disciplina che consenta di garantire le esigenze di efficienza, qualità ed eguale trattamento dei diritti dei cittadini nelle diverse aree geografiche del Paese e una redistribuzione razionale del carico del lavoro e delle risorse umane ed economiche.
9/3137-A/31.Ferranti.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, misure che portino realmente ad una maggiore efficienza e ad una velocizzazione dei processi, quali, ad esempio, quelle volte alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, al fine di favorire la predisposizione di una disciplina che consenta di garantire le esigenze di efficienza, qualità ed eguale trattamento dei diritti dei cittadini nelle diverse aree geografiche del Paese e una redistribuzione razionale del carico del lavoro e delle risorse umane ed economiche.
9/3137-A/31.(Testo modificato nel corso della seduta) Ferranti.

La Camera,
in sede di esame dell'A.C. 3137-A, recante «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione. L'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire una revisione della disciplina della prescrizione processuale che eviti l'estinzione di centinaia di processi e ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, misure che portino realmente ad una maggiore efficienza e ad una velocizzazione dei processi, intervenendo, quali, ad esempio, su quelle volte all'istituzione dell'ufficio del processo, inteso come complessivo progetto di ristrutturazione degli uffici giudiziari, necessario per ottenere l'ottimizzazione delle risorse e l'accelerazione dei tempi dei processi assicurando alla giurisdizione un fattivo supporto organizzativo, di studio, approfondimento e preparazione istruttoria.
9/3137-A/32.Tenaglia.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, misure che portino realmente ad una maggiore efficienza e ad una velocizzazione dei processi, intervenendo, quali, ad esempio, su quelle volte all'istituzione dell'ufficio del processo, inteso come complessivo progetto di ristrutturazione degli uffici giudiziari, necessario per ottenere l'ottimizzazione delle risorse e l'accelerazione dei tempi dei processi assicurando alla giurisdizione un fattivo supporto organizzativo, di studio, approfondimento e preparazione istruttoria.
9/3137-A/32.(Testo modificato nel corso della seduta) Tenaglia.

La Camera,
in sede di esame dell'A.C. 3137-A, recante «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione. L'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio.

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa, legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, nonché ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, misure che portino realmente ad una maggiore efficienza e ad una velocizzazione dei processi, quali, ad esempio, quelle volte all'adeguamento degli organici del personale amministrativo della giustizia.
9/3137-A/33.Melis.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, misure che portino realmente ad una maggiore efficienza e ad una velocizzazione dei processi, quali, ad esempio, quelle volte all'adeguamento degli organici del personale amministrativo della giustizia.
9/3137-A/33.(Testo modificato nel corso della seduta) Melis.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 449 (Delitti colposi di danno).
9/3137-A/34.Mariani, Rigoni.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quantomeno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/34.(Testo modificato nel corso della seduta) Mariani, Rigoni.

La Camera,
in sede di esame dell'A.C. 3137-A, recante «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»;
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, nonché ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, misure che portino realmente ad una maggiore efficienza e ad una velocizzazione dei processi, anche per quanto riguarda la giustizia civile, totalmente trascurata dalla politica governativa, al fine di affrontare quella vera e propria ipoteca sulla competitività economico-internazionale rappresentata dal cattivo funzionamento della giustizia civile, causa dell'inadeguata tutela del credito, della difficoltà ad investire nel nostro Paese, dell'incertezza dei rapporti tra privati, del protrarsi di conflitti familiari, talvolta drammatici.
9/3137-A/35.Capano.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, misure che portino realmente ad una maggiore efficienza e ad una velocizzazione dei processi, anche per quanto riguarda la giustizia civile, totalmente trascurata dalla politica governativa, al fine di affrontare quella vera e propria ipoteca sulla competitività economico-internazionale rappresentata dal cattivo funzionamento della giustizia civile, causa dell'inadeguata tutela del credito, della difficoltà ad investire nel nostro Paese, dell'incertezza dei rapporti tra privati, del protrarsi di conflitti familiari, talvolta drammatici.
9/3137-A/35.(Testo modificato nel corso della seduta) Capano.

La Camera,
in sede di esame dell'A.C. 3137-A, recante «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»;
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, nonché ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, misure che portino realmente ad una maggiore efficienza e ad una velocizzazione dei processi, intervenendo, ad esempio, sullo stato della digitalizzazione che ad oggi è, senza dubbio, ancora in fase embrionale e diffuso a macchia di leopardo, al fine di favorire, finalmente, l'entrata in vigore effettiva del processo telematico, a completamento della digitalizzazione dalla giustizia, con l'applicazione dell'informatica a tutti gli atti del processo, civile e penale.
9/3137-A/36.Ciriello.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, misure che portino realmente ad una maggiore efficienza e ad una velocizzazione dei processi, intervenendo, ad esempio, sullo stato della digitalizzazione che ad oggi è, senza dubbio, ancora in fase embrionale e diffuso a macchia di leopardo, al fine di favorire, finalmente, l'entrata in vigore effettiva del processo telematico, a completamento della digitalizzazione dalla giustizia, con l'applicazione dell'informatica a tutti gli atti del processo, civile e penale.
9/3137-A/36.(Testo modificato nel corso della seduta) Ciriello.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 320 del codice penale (Corruzione incaricato di pubblico servizio).
9/3137-A/37.Argentin.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/37.(Testo modificato nel corso della seduta) Argentin.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 336 del codice penale (Violenza a pubblico ufficiale).
9/3137-A/38.Bachelet.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/38.(Testo modificato nel corso della seduta) Bachelet.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 318 del codice penale (Corruzione).
9/3137-A/39.Bindi.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/39.(Testo modificato nel corso della seduta) Bindi.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale (Stalking).
9/3137-A/40.Cenni.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/40.(Testo modificato nel corso della seduta) Cenni.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale (Corruzione in atti giudiziari).
9/3137-A/41.Colombo.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/41.(Testo modificato nel corso della seduta) Colombo.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 424 del codice penale (Danneggiamento seguito da incendio).
9/3137-A/42.Dal Moro.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/42.(Testo modificato nel corso della seduta) Dal Moro.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 589 del codice penale (Omicidio colposo).
9/3137-A/43.Damiano.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/43.(Testo modificato nel corso della seduta) Damiano.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 322-bis del codice penale (Peculato/concussione/corruzione Comunità europea).
9/3137-A/44.Farinone.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/44.(Testo modificato nel corso della seduta) Farinone.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 322 del codice penale (Istigazione alla corruzione).
9/3137-A/45.Fioroni.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/45.(Testo modificato nel corso della seduta) Fioroni.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale (scambio elettorale politico-mafioso).
9/3137-A/46.Garavini.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/46.(Testo modificato nel corso della seduta) Garavini.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 423-bis del codice penale (Incendio boschivo).
9/3137-A/47.Iannuzzi.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/47.(Testo modificato nel corso della seduta) Iannuzzi.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 324 del codice penale (Interesse privato in atti d'ufficio).
9/3137-A/48.Melandri.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/48.(Testo modificato nel corso della seduta) Melandri.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 423 del codice penale (Incendio).
9/3137-A/49.Morassut.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/49.(Testo modificato nel corso della seduta) Morassut.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale (Furto in abitazione).
9/3137-A/50.Mosca.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/50.(Testo modificato nel corso della seduta) Mosca.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 628 del codice penale (Rapina).
9/3137-A/51.Peluffo.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/51.(Testo modificato nel corso della seduta) Peluffo.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 640 del codice penale (Truffa).
9/3137-A/52.Piccolo.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/52.(Testo modificato nel corso della seduta) Piccolo.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 629 del codice penale (Estorsione).
9/3137-A/53.Picierno.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/53.(Testo modificato nel corso della seduta) Picierno.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale (Violenza sessuale).
9/3137-A/54.Pollastrini.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/54.(Testo modificato nel corso della seduta) Pollastrini.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 648 del codice penale (ricettazione).
9/3137-A/55.Rugghia.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/55.(Testo modificato nel corso della seduta) Rugghia.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, il furto e la rapina;

l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 648-bis del codice penale (riciclaggio).
9/3137-A/56.Sanga.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/56.(Testo modificato nel corso della seduta) Sanga.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 314 del codice penale (Peculato).
9/3137-A/57.Soro.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/57.(Testo modificato nel corso della seduta) Soro.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 644 del codice penale (usura).
9/3137-A/58.Veltroni.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/58.(Testo modificato nel corso della seduta) Veltroni.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 316-bis del codice penale (Malversazione ai danni dello Stato).
9/3137-A/59.Viola.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/59.(Testo modificato nel corso della seduta) Viola.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame agisce nuovamente sulla prescrizione processuale peggiorando ulteriormente i già gravissimi effetti causati dalla legge cosiddetta «ex Cirielli», la n. 251 del 2005: questa legge, nella rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non aveva tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo del ricorso a strumenti dilatori del processo per «ottenere», male che vada, la pronuncia di estinzione;
l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione per gli incensurati non fa altro che aggravare le difficoltà del sistema giustizia e aumentare il numero dei processi che quotidianamente si estinguono;
lo scorso 10 marzo, il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha approvato all'unanimità, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi e del ministro della giustizia, Alfano, un disegno di legge costituzionale per una riforma della giustizia, definito una riforma «epocale» che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assumerebbe la nuova denominazione de «La Giustizia», del quale però ad oggi non vi è traccia in Parlamento;
dunque, mentre da un lato si vagheggia di una «riforma epocale del sistema giustizia», dall'altro si introducono norme di impatto devastante per il nostro sistema giudiziario;
si incrementerà enormemente il numero dei processi destinati a svolgersi «inutiliter», visto e considerato che i termini di prescrizione previsti appaiono troppo brevi per consentire il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giudiziario; si rischia l'estinzione di moltissimi processi per reati di corruzione, concussione, usura, omicidio colposo, disastri colposi e di altri reati di grande impatto sociale come lo stalking, la violenza carnale, la rapina, il furto e la rapina;
l'unica motivazione reale per questo provvedimento è quella di fermare i processi che vedono come imputato il Presidente del Consiglio,

impegna il Governo

a favorire, anche con la propria iniziativa legislativa, una modifica della disciplina della prescrizione tale da evitare la estinzione dei reati conseguenti alla approvazione del provvedimento in esame, in particolare prevedendo un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'articolo 317 del codice penale (Concussione).
9/3137-A/60.Zaccaria.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/60.(Testo modificato nel corso della seduta) Zaccaria.

La Camera,
esaminata la proposta di legge in tema, tra l'altro, di prescrizione e durata del processo, ricordato che durante l'esame sono state affrontate delle questioni di interesse per una pur parziale riforma del processo penale quali la possibilità del giudice di dichiarare l'improcedibilità nel caso di particolare tenuità del fatto ovvero di intervenuta riparazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa o, ancora, allorché sia evidente l'ormai prossimo decorso dei termini per prescrizione non ancora maturata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa opportuna, anche di carattere legislativo, sulle questioni indicate.
9/3137-A/61.Contento.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa opportuna, anche di carattere legislativo, sulle questioni indicate.
9/3137-A/61.(Testo modificato nel corso della seduta) Contento.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni in oggetto, malgrado la roboante premessa governativa, non provvedono ad introdurre alcuna misura volta a migliorare l'attuale struttura giudiziaria, non intervenendo sui termini ragionevoli di un processo;
di contro, le citate disposizioni dispongono la riduzione dei tempi della prescrizione del reato a favore di soggetti incensurati, legittimando un gap procedurale sul versante dei termini di prescrizione tra profili incensurati e quelli pregiudicati;
in data 12 aprile 2011, in occasione dell'informativa del ministro Alfano avente ad oggetto le disposizioni in esame, lo stesso ha evidenziato la portata irrisoria della riforma, annunciata appena qualche settimana prima come «epocale»;
infatti il ministro Alfano ha sottolineato che con l'entrata in vigore del suindicato provvedimento i processi penali a rischio sarebbero lo 0,2 per cento;
emerge dunque - stando alle evidenze del Guardasigilli - il carattere modesto e limitato del cosiddetto processo breve, che mal concilia con la pressione e l'insistenza con la quale il Governo sta cercando di condurre il provvedimento ad una sua rapida risoluzione,

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione degli articoli 3 e 4 del provvedimento, al fine di rivederne in tempi rapidi il portato e attenuare l'impatto deleterio della nuova formulazione in termini di prescrizione breve per gli incensurati non ancora condannati con sentenza di primo grado, privilegiando piuttosto misure ed iniziative volte a garantire un'efficiente, celere ed adeguata amministrazione della giustizia in ottemperanza al dettato costituzionale.
9/3137-A/62.Di Biagio.

La Camera,

impegna il Governo

ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione.
9/3137-A/62.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
secondo la ricerca effettuata dal Centro studi di ristretti orizzonti, sulla base dei dati ufficiali forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, dalla Corte dei conti e dal Ministero della giustizia - Dipartimento della amministrazione penitenziaria, negli ultimi 10 anni il sistema penitenziario è costato alle casse dello Stato circa 29 miliardi di euro, ma l'andamento della spesa non risulta in alcun modo collegato a quello della popolazione detenuta. Infatti negli anni 2007-2010 le spese di personale sono state tagliate di 119.225.000 euro (circa il 5 per cento del budget a disposizione nel 2007), mentre nello stesso periodo le spese di mantenimento dei detenuti, di manutenzione e funzionamento delle carceri hanno subito una decurtazione di 205.775.000 euro, pari al 31,2 per cento. Così mentre il sovraffollamento è cresciuto, portando la popolazione detenuta quasi a raddoppiare, passando dalle 39.005 unità del 1o gennaio 2007 alle 67.961 del 31 dicembre 2010 la spesa media giornaliera pro capite è scesa a 113 euro (nel 2007 era di 198,4 euro, nel 2008 di 152,1 euro e nel 2009 di 121,3 euro);
nel dettaglio - sempre secondo la ricerca dell'Ufficio studi di ristretti orizzonti - di questi 113 euro di spesa procapite: 95,3 (pari all'84,3 per cento del totale) servono per pagare il personale; 7,36 (6,2 per cento del totale) sono spesi per il cibo, l'igiene, l'assistenza e l'istruzione dei detenuti; 5,60 (5,4 per cento del totale) per la manutenzione delle carceri; 4,74 (4,1 per cento del totale) per il funzionamento delle carceri (elettricità, acqua, eccetera). Al netto dei costi per il personale penitenziario e per l'assistenza sanitaria, di competenza del Ministero della salute, nel 2010 la spesa complessiva per il «mantenimento» dei detenuti è stato pari a 321.691.037 euro, quindi ogni detenuto ha a disposizione beni e servizi per un ammontare di 13 euro al giorno;
il Sappe (Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria) nel 2009 rilevava la relazione inversamente proporzionale tra numero dei detenuti e personale penitenziario. Nel 2001 erano presenti 41.608 agenti penitenziari a fronte di 53.165 detenuti, nel 2009 gli agenti sono stati 39.000 e i detenuti 64.859. La pianta organica della polizia penitenziaria è fissata per legge in 45.121 unità e ci si trova, pertanto, con circa 6.000 unità in meno,

impegna il Governo

ad adeguare, in vista dei prossimi provvedimenti finanziari, la spesa procapite per detenuto, prevedendo, rispetto alla base del 2007, una riduzione non superiore a quella media relativa al comparto Ministeri.
9/3137-A/63.Buonfiglio.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adeguare, in vista dei prossimi provvedimenti finanziari, la spesa procapite per detenuto, prevedendo, rispetto alla base del 2007, una riduzione non superiore a quella media relativa al comparto Ministeri.
9/3137-A/63.(Testo modificato nel corso della seduta) Buonfiglio.

La Camera,
premesso che:
le carceri italiane versano in uno stato di sovraffollamento non tollerabile: le 206 strutture penitenziarie presenti sul territorio nazionale ospitano 67.961 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 45.022, con un tasso di sovraffollamento del 151 per cento che posiziona, secondo questo specifico indice, il nostro Paese tra quelli meno civili d'Europa;
il ricorso a provvedimenti deflattivi connotati da urgenza e contingenza, come quelli finora attuati, è contraddetto da misure di segno contrario, come quella contenuta nella legge 15 luglio 2009, n. 94 (pacchetto sicurezza) che ha modificato l'articolo 135 del codice penale, aumentando il parametro di conversione delle pene detentive in pene pecuniarie da 38 a 250 euro per giorno, impedendo così ai meno abbienti di accedere al beneficio, con sostanziale sacrificio del principio di uguaglianza;
il ministro della giustizia ha più volte annunciato un «piano carceri» per la costruzione di nuovi stabilimenti di pena, con un investimento pubblico di 670 milioni di euro volto a creare 9.700 posti letto in più, comunque insufficienti rispetto ai 23.600 ad oggi necessari,

impegna il Governo

a implementare il «piano carceri» attraverso il ricorso a forme di partecipazione privata ai programmi di edilizia penitenziaria, utilizzando quegli strumenti di mercato che, anche sul piano urbanistico, possono incentivare gli investitori privati a collaborare con lo Stato ad un progetto di riconversione del sistema e dei modelli di detenzione, e di riqualificazione delle case circondariali e di reclusione non più utilizzabili per l'ospitalità dei detenuti;
a definire parametri più accessibili per la conversione delle pene detentive in pene pecuniarie.
9/3137-A/64.Della Vedova.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di implementare il «piano carceri» attraverso il ricorso a forme di partecipazione privata ai programmi di edilizia penitenziaria, utilizzando quegli strumenti di mercato che, anche sul piano urbanistico, possono incentivare gli investitori privati a collaborare con lo Stato ad un progetto di riconversione del sistema e dei modelli di detenzione, e di riqualificazione delle case circondariali e di reclusione non più utilizzabili per l'ospitalità dei detenuti;
a definire parametri più accessibili per la conversione delle pene detentive in pene pecuniarie.
9/3137-A/64.(Testo modificato nel corso della seduta) Della Vedova.

La Camera,
premesso che:
le carceri italiane versano in uno stato di sovraffollamento non tollerabile: le 206 strutture penitenziarie presenti sul territorio nazionale ospitano 67.961 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 45.022, con un tasso di sovraffollamento del 151 per cento che posiziona, secondo questo specifico indice, il nostro Paese tra quelli meno civili d'Europa;
metà della popolazione carceraria, il 43,25 per cento, è costituita da imputati in attesa di giudizio il cui regime custodiale risulta, se possibile, peggiore di quello riservato ai condannati. Da un lato, infatti, la cronica insufficienza e il degrado di molte delle carceri italiane fa sì che sia disattesa la previsione ordinamentale che ne prescriverebbe la custodia in strutture diverse da quelle previste per i condannati; dall'altro, rispetto a questi ultimi, dai quali devono essere comunque separati seppure all'interno di strutture comuni, scontano un regime più rigido, con intollerabile pregiudizio del principio di innocenza non essendosi formato nei loro confronti un giudicato penale di condanna;
la politica criminale degli ultimi anni, segnatamente degli ultimi tre, ha pericolosamente oscillato tra provvedimenti, anche di natura processuale, la cui natura straordinaria ha avuto come effetto l'incentivazione delle spinte securitarie e l'istituzionalizzazione dell'emergenza, senza risolverla né sul fronte dell'ingolfamento processuale né su quello del trattamento sanzionatorio;
in particolare, tra il 2007 e il 2010 è stato riassorbito l'effetto della legge 31 luglio 2006, n. 241, di concessione dell'indulto. La popolazione carceraria è passata infatti dai 39.005 detenuti del 31 dicembre 2006 ai 68.258 del 30 giugno 2010, secondo i dati diffusi dall'associazione Antigone;
della legge 199 del 2010, cosiddetta svuota carceri, che consente la detenzione domiciliare per i condannati a pena pari o inferiore a dodici mesi, anche come residuo di pena maggiore, hanno beneficiato, secondo i dati del Ministero della giustizia, 1788 detenuti, a fronte di una platea di potenziali destinatari stimata in 7.992 beneficiari, e ciò anche a causa della mancata predisposizione di un'adeguata rete di servizi sociali e di pubblica utilità. Tale carenza si è scaricata, come era prevedibile, su tutti quei detenuti privi di famiglie pronti ad accoglierli e in misura maggiore sui cittadini extracomunitari, che non hanno potuto godere degli effetti della norma, anche quando condannati per quei reati di minore gravità che sono presupposti ai fini della concessione del beneficio;
l'esperienza dimostra che esiste una correlazione tra l'accesso ai benefici concessi dall'ordinamento e la riduzione del tasso di recidiva e, per converso, una inquietante correlazione tra il numero di carcerazioni e il tasso di recidiva; il che, se non dimostra di per sé, l'effetto positivamente «causale» tra benefici e riabilitazione sociale, dimostra che le misure alternative alla detenzione non scaricano affatto un maggior costo sociale sulla popolazione generale,

impegna il Governo

a predisporre sul piano legislativo un complesso di riforme - dalla depenalizzazione dei reati minori, ad una più ampia e più certa accessibilità delle misure alternative alla detenzione e, soprattutto, ad una più severa limitazione del ricorso alla custodia cautelare in carcere - che avrebbero, nel complesso, un effetto strutturalmente deflattivo, concorrendo a migliorare le condizioni di detenzione e a rendere servibili quegli strumenti di trattamento che possono perseguire le finalità rieducative costituzionalmente connesse alla pena.
9/3137-A/65.Perina.

La Camera,

impegna il Governo

a predisporre sul piano legislativo un complesso di riforme - dalla depenalizzazione dei reati minori, ad una più ampia e più certa accessibilità delle misure alternative alla detenzione e, soprattutto, ad una più severa limitazione del ricorso alla custodia cautelare in carcere - che avrebbero, nel complesso, un effetto strutturalmente deflattivo, concorrendo a migliorare le condizioni di detenzione e a rendere servibili quegli strumenti di trattamento che possono perseguire le finalità rieducative costituzionalmente connesse alla pena.
9/3137-A/65.(Testo modificato nel corso della seduta) Perina.

La Camera,
premesso che:
la recente emergenza migratoria dal Maghreb, con la conseguente iscrizione di migliaia di immigrati nel registro degli indagati per il reato di immigrazione clandestina, contribuisce al sovraccarico dei tribunali italiani, in particolare di quelli situati nei territori maggiormente esposti al fenomeno: come ha recentemente dichiarato il procuratore di Agrigento, Renato Di Natale, le iscrizioni avvengono man mano che vengono notificate ai tribunali le identità degli immigrati, tanto che - in base alle cifre che sono state fornite sugli sbarchi avvenuti dall'inizio dell'anno a Lampedusa - il solo tribunale di Agrigento dovrebbe in teoria celebrare oltre 21 mila processi per immigrazione clandestina;
con i trasferimenti degli immigrati nel resto del territorio italiano, tra l'altro, sarà anche necessario pagare le relative trasferte delle migliaia di imputati, essendo il tribunale competente, quello dove viene commesso il reato;
sulla base di un ricorso presentato da un cittadino algerino, condannato dal tribunale di Trento ad un anno di reclusione per il reato di clandestinità per aver violato l'ordine di espulsione impartito dal questore di Udine, la Corte d'appello di Trento ha rinviato alla Corte di giustizia europea per la decisione in merito alla compatibilità del reato di immigrazione clandestina (introdotto dalla legge 94 del 2 luglio 2009, come risultante dai successivi interventi della Corte costituzionale), con la direttiva 2008/115/CE (cosiddetta «direttiva rimpatri»), entrata in vigore in Italia il 24 dicembre 2010,

impegna il Governo

ad effettuare una ricognizione tra i tribunali italiani del monte-processi relativo al reato di immigrazione clandestina, al fine di verificare l'effetto complessivo del numero di processi sull'operato dei tribunali e sulla lunghezza complessiva dei processi stessi.
9/3137-A/66.Lo Presti, Perina.

La Camera,

impegna il Governo

ad effettuare una ricognizione tra i tribunali italiani del monte-processi relativo al reato di immigrazione clandestina, al fine di verificare l'effetto complessivo del numero di processi sull'operato dei tribunali e sulla lunghezza complessiva dei processi stessi.
9/3137-A/66.(Testo modificato nel corso della seduta) Lo Presti, Perina.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del testo all'esame novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo capo XVI-bis, rubricato «Disposizioni sulla ragionevole durata del processo» costituito dal solo articolo 205-quater, che fissa i termini di ciascun grado del processo e, all'inutile decorso dei medesimi, ricollega una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario, cui appartiene il giudice che procede, anche al ministro della giustizia;
il settore degli appalti pubblici rappresenta, oggi, un ambito cruciale per la crescita e lo sviluppo di ogni sistema economico e produttivo (anche l'Unione europea, di recente, ha sottolineato la sua valenza strategica nel perseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020);
nonostante le numerose riforme che hanno interessato il settore negli ultimi anni, - volte a migliorare il disegno delle procedure di aggiudicazione e ad assicurare il rispetto dei princìpi di pubblicità, di trasparenza e parità di trattamento dei contraenti privati -, il sistema italiano degli appalti pubblici continua a presentare diversi profili di criticità (procedure di aggiudicazione poco trasparenti, eccessiva frammentazione della gestione con conseguente aumento dei costi, scarsa qualità di progettazione) che lo rendono, tra l'altro, particolarmente esposto a rischi di collusione e corruzione;
il settore dei lavori pubblici potrà contribuire alla ripresa dell'economia innanzitutto se si risolve uno dei problemi più drammatici che lo investono, vale a dire quello dell'enorme mole di contenzioso giudiziario, che, come ha evidenziato, di recente, anche il Presidente del Consiglio di Stato, finisce inevitabilmente per bloccare gare e per provocare, spesso, il ritiro di finanziamenti già erogati e l'impossibilità definitiva di portare a compimento i procedimenti già avviati;
anche l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella relazione al Parlamento relativa all'anno 2009, ha denunciato tale situazione, sottolineando come «l'esistenza dell'enorme contenzioso che le procedure di affidamento e di esecuzione delle opere pubbliche sono solite generare, cui si affianca l'ineludibile e pregiudizievole lentezza del sistema giudiziario, gravi pesantemente sul mercato dei contratti pubblici, aumentandone notevolmente i costi, influendo sui tempi di esecuzione del contratto e, quel che è più rimarchevole, condizionando il modo stesso di essere delle imprese. [...]. La sempre più forte domanda di giustizia, come è noto, trova il fondamentale ostacolo nei tempi lunghi della giustizia togata; la semplice constatazione che la vita media delle imprese è più breve della durata dei giudizi, spiega in maniera inequivocabile non solo il cattivo funzionamento del servizio giustizia da parte dello Stato ma addirittura la sua estranietà al funzionamento del sistema economico. [...]. C'è, quindi, bisogno di una giustizia rapida che consenta alle imprese di poter esigere crediti e pretendere il rispetto dei contratti, senza invadere l'amministrazione»;
alla luce di tali considerazioni, risulta quanto mai urgente e prioritario affrontare - in una prospettiva organica e coerente - il complesso delle problematiche che attengono alla disciplina degli appalti, soprattutto al fine di una efficace semplificazione delle procedure, una maggiore certezza normativa e una migliore efficienza della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti volti a ridisegnare l'attuale quadro normativo, soprattutto nell'ottica di ridurre l'abuso di contenzioso da parte delle imprese dell'eccesso di ricorso alla sospensiva da parte dei Tar.
9/3137-A/67.Patarino.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti volti a ridisegnare l'attuale quadro normativo, soprattutto nell'ottica di ridurre l'abuso di contenzioso da parte delle imprese dell'eccesso di ricorso alla sospensiva da parte dei Tar.
9/3137-A/67.(Testo modificato nel corso della seduta) Patarino.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del testo all'esame novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo capo XVI-bis, rubricato «Disposizioni sulla ragionevole durata del processo» costituito dal solo articolo 205-quater, che fissa i termini di ciascun grado del processo e, all'inutile decorso dei medesimi, ricollega una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario, cui appartiene il giudice che procede, anche al ministro della giustizia;
in occasione della cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario 2011, il primo presidente della Corte di cassazione ha ribadito, con forte preoccupazione, le numerose criticità che, oramai da tempo, investono il settore giudiziario nel nostro Paese, determinando una inaccettabile inefficienza dell'intero sistema che, inevitabilmente, si riflette sui tempi e sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini;
si tratta complessivamente di «malfunzionamenti» della macchina giudiziaria connessi, principalmente, ai seguenti fattori: crescente aumento della domanda di giustizia penale non bilanciata da segnali di rallentamento della domanda di giustizia civile di primo grado; anacronistica distribuzione geografica degli uffici giudiziari; difficoltà e lentezza del processo d'informatizzazione; drammatica carenza di strutture e risorse umane e materiali; preoccupante scopertura di organici e progressiva diminuzione di personale amministrativo e tecnico;
l'aspetto critico certamente più rilevante è costituito dalla crescente giacenza di processi, sia nel civile (5,5 milioni di procedimenti pendenti) che nel penale (1,5 milioni di procedimenti pendenti) e dalla eccessiva durata media dei giudizi penali e, ancor più, dei giudizi civili che supera notevolmente quella ritenuta ragionevole dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;
la crisi perdurante di efficienza del nostro sistema giudiziario impone, in questo delicato momento storico e politico, di fissare delle priorità e di trovare, con urgenza, soluzioni e rimedi correttivi il più possibile condivisi, in quanto l'efficace funzionamento del sistema giudiziario rappresenta, senz'altro, una delle condizioni indispensabili per promuovere e garantire il buon funzionamento di ogni sistema democratico economico e sociale;
qualsiasi valutazione sull'andamento dell'attività giudiziaria non può ignorare la gravissima situazione in cui versa l'amministrazione della giustizia, in particolare, sotto il profilo delle risorse umane: il problema delle carenze in organico di personale (sia di magistratura che amministrativo) nelle strutture centrali e periferiche del Ministero della giustizia, infatti, si protrae ormai da molto tempo ed incide, in modo determinante, sulla quantità dei procedimenti definiti e sui tempi di durata dei processi;
particolarmente grave è la carenza di organico del personale amministrativo (dal 1995 ad oggi c'è stata una progressiva riduzione della pianta organica di ben oltre 13.000 unità): il blocco del turn over, in atto da quasi un decennio, ed i numerosi pensionamenti di personale negli uffici giudiziari determinano, in pratica, una scopertura di organico (circa il 13 per cento) che, gradualmente, sta portando ad una situazione di collasso, con pesanti ripercussioni sulle normali attività lavorative della maggior parte degli uffici giudiziari;
la situazione è decisamente drammatica ed intollerabile in talune zone del Paese, dove molti uffici giudiziari, in realtà particolarmente complesse, sia per densità di popolazione che per la pervasiva presenza di organizzazioni criminali e delinquenza comune, versano in situazioni di estremo disagio e difficoltà;
è evidente, dunque, come lo stato complessivo in cui oggi versa il nostro sistema giudiziario sia particolarmente preoccupante, e come, di fronte a tale emergenza, il problema della predisposizione di adeguate risorse umane non può non rappresentare un punto cruciale ed un presupposto imprescindibile per una seria riforma della giustizia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti, anche normativi, volti a conseguire un incremento di personale amministrativo e tecnico, una efficace distribuzione organizzativa, una proficua utilizzazione delle risorse umane attraverso una maggiore flessibilità nella gestione del personale, al fine di assicurare il buon andamento dei servizi connessi al sistema giustizia e la piena funzionalità ed efficienza degli uffici giudiziari.
9/3137-A/68.Briguglio, Angela Napoli.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti, anche normativi, volti a conseguire un incremento di personale amministrativo e tecnico, una efficace distribuzione organizzativa, una proficua utilizzazione delle risorse umane attraverso una maggiore flessibilità nella gestione del personale, al fine di assicurare il buon andamento dei servizi connessi al sistema giustizia e la piena funzionalità ed efficienza degli uffici giudiziari.
9/3137-A/68.(Testo modificato nel corso della seduta) Briguglio, Angela Napoli.

La Camera,
premesso che:
la legge sul cosiddetto «processo breve» prevede che l'interruzione della prescrizione possa comportare per gli incensurati al massimo l'aumento di un sesto, e non più di un quarto, del tempo necessario a prescrivere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere dai benefici della riduzione dei termini necessari a prescrivere gli incensurati che abbiano già usufruito in altro provvedimento della prescrizione del reato.
9/3137-A/69.Muro, Granata.

La Camera,
premesso che:
mercoledì 6 aprile 2011 il plenum del CSM ha discusso e adottato una risoluzione a proposito del disegno di legge sul cosiddetto «processo breve»;
le forme di interlocuzione tra il CSM e il Parlamento risultano oggi di fatto impropriamente affidate ai mezzi di informazione, al dì fuori di un quadro di effettiva relazione istituzionale;
la legge, se prevede un unico interlocutore per il CSM, nella figura del Guardasigilli, per converso non esclude che l'interlocuzione possa riguardare anche disegni di legge d'iniziativa parlamentare;
l'interlocuzione da parte del CSM deve intendersi in senso tecnico e sottendere un rapporto di leale collaborazione tra poteri,

impegna il Governo

a valutare in quali forme possa essere disciplinato questo rapporto, senza attribuire all'organo di autogoverno dei giudici un potere di indirizzo o di veto dell'attività legislativa, ma consentendo la trasmissione alle Camere di rilievi tecnico-giuridici utili alla valutazione dei provvedimenti.
9/3137-A/70.Raisi.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare in quali forme possa essere disciplinato questo rapporto, senza attribuire all'organo di autogoverno dei giudici un potere di indirizzo o di veto dell'attività legislativa, ma consentendo la trasmissione alle Camere di rilievi tecnico-giuridici utili alla valutazione dei provvedimenti.
9/3137-A/70.(Testo modificato nel corso della seduta) Raisi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame non introduce alcuna misura volta a migliorare il servizio giustizia, in quanto non solo non assicura termini ragionevoli al processo, ma determina una anticipazione dei tempi di estinzione del reato per prescrizione per alcuni soggetti incensurati;
la lotta alla corruzione e al malcostume rappresenta, in ogni paese democratico, una sfida bipartisan ed un impegno prioritario nel perseguimento di efficaci politiche pubbliche;
è quanto mai opportuno ed urgente introdurre meccanismi stringenti di prevenzione e contrasto al diffondersi di quei fenomeni di corruzione e di illegalità nell'azione amministrativa che, nella percezione dall'intera collettività, sono avvertiti come particolarmente gravi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere forme e modalità di esclusione, dall'applicazione del presente provvedimento, di determinate fattispecie di reati, quali i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la moralità pubblica e il buon costume, gli omicidi plurimi colposi, i reati ambientali.
9/3137-A/71.Granata.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge sul cosiddetto «processo breve» riduce i termini di prescrizione per i reati di corruzione commessi da persone incensurate;
l'articolo 29 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 prevede che «Ciascuno Stato Parte fissa, nell'ambito del proprio diritto interno, un lungo termine di prescrizione entro il quale i procedimenti possono essere avviati per uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione»;
la suddetta Convenzione è stata ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116,

impegna il Governo

a valutare se e in che termini siano compatibili con le disposizioni della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione le norme del disegno di legge sul cosiddetto «processo breve».
9/3137-A/72.Toto.

La Camera,
premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, regolamento recante disciplina sull'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, ha introdotto il processo civile telematico nel nostro ordinamento;
il decreto del Ministero della giustizia 17 luglio 2008 ha disciplinato le regole tecnico-operative per l'utilizzo di strumenti informatici e telematici nel processo civile;
il processo civile telematico (PCT) è operativo dal 2007 presso il tribunale di Milano, mentre da dicembre 2008 si sono aggiunte le sedi di Catania, Padova, Napoli e Genova e nella prima metà del 2009 è stato avviato anche in molte città della Lombardia, fino a raggiungere piena diffusione in tutta la Lombardia;
dal 2009 al 2010 il PCT si è esteso ad alcune città del Veneto, a Torino ed altre città minori;
l'operatività di queste città è dovuta sia alla predisposizione dell'infrastruttura interna ai tribunali, sia alla presenza di un punto d'accesso al processo telematico (PdA) degli avvocati; il PdA è stato realizzato direttamente dall'ordine degli avvocati e, in altri casi, l'ordine ha effettuato una convenzione che consentisse ai propri utenti l'accesso su un PdA privato;
la posta elettronica certificata permetterà potenzialmente a tutti gli avvocati di poter depositare un atto telematico senza PdA;
ad oggi centinaia di sedi non godono dei fondi necessari per la formazione del personale di cancelleria ed i giudici all'uso degli strumenti informatici sviluppati dal 2004,

impegna il Governo

a emanare gli atti normativi necessari alla implementazione e sviluppo del processo civile telematico, al fine di alleggerire il sistema giudiziario nello svolgimento delle funzioni di comunicazione e notifica.
9/3137-A/73.Proietti Cosimi, Raisi, Muro.

La Camera,

impegna il Governo

a emanare gli atti normativi necessari alla implementazione e sviluppo del processo civile telematico, al fine di alleggerire il sistema giudiziario nello svolgimento delle funzioni di comunicazione e notifica.
9/3137-A/73.(Testo modificato nel corso della seduta) Proietti Cosimi, Raisi, Muro.

La Camera,
considerato che la ratio del provvedimento in esame sta nella certezza del diritto e nell'evidente corollario che questa si esplica anche mediante l'individuazione di tempi certi nella conclusione dei procedimenti;
una delle motivazione che hanno prodotto l'indefinita durata dei processi consiste nel fatto che numerosi membri dell'ordine giudiziario espletano incarichi extragiudiziali, in sostituzione ed in danno dei compiti istituzionali,

impegna il Governo

in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario, a sopprimere qualsiasi forma di incarico extragiudiziale o a prevederli solo nel caso in cui siano stati integralmente e senza ritardo ottemperati i propri compiti istituzionali.
9/3137-A/74.Mario Pepe (IR).

La Camera,

impegna il Governo

in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario, a sopprimere qualsiasi forma di incarico extragiudiziale o a prevederli solo nel caso in cui siano stati integralmente e senza ritardo ottemperati i propri compiti istituzionali.
9/3137-A/74.(Testo modificato nel corso della seduta) Mario Pepe (IR).

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Tempi di approvazione degli adempimenti normativi per l'attuazione della legge di riforma universitaria - 3-01585

LATTERI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
dopo un iter legislativo tormentato, il 29 gennaio 2011 è entrata in vigore la legge di riforma universitaria n. 240 del 2010, provvedimento che ha tutte le caratteristiche di un intervento radicale di portata innovativa;
come previsto dalla stessa legge, la piena attuazione della riforma deve attendere l'approvazione di circa 42 provvedimenti normativi di attuazione tra decreti legislativi, decreti ministeriali ed interministeriali e regolamenti;
in particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università, attuata con l'introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche; b) revisione della disciplina concernente la contabilità; c) introduzione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, d) revisione della legislazione di principio in materia di diritto allo studio con definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (lep) erogate dalle università statali. Di questi il Consiglio dei ministri ha approvato finora solo il regolamento per la nuova abilitazione scientifica nazionale;
intanto, in tutti gli atenei italiani è in corso, non senza difficoltà e resistenze, il processo di adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni legislative, processo che la legge prevede debba esaurirsi entro il mese di luglio 2011;
la mancata approvazione dei suddetti decreti di attuazione rischia di innescare una serie di disfunzioni che riguardano molteplici aspetti della vita accademica e di produrre un blocco delle attività universitarie anche, e soprattutto, per l'assenza di linee-guida da seguire -:
in che tempi il Ministro interrogato ritenga verrà esaurito l'iter di approvazione dei numerosi decreti previsti dalla legge, la cui ritardata attuazione si trasformerebbe, per le università italiane, in un ostacolo al funzionamento anche delle attività ordinarie.(3-01585)
(12 aprile 2011)

Iniziative normative volte alla cessazione degli effetti della disciplina in materia di «legittimo impedimento» in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 2011 - 3-01586

DI PIETRO, DONADI, ROTA e PALOMBA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 420-ter del codice di procedura penale, che disciplina l'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, attribuisce al giudice il potere di sindacare, caso per caso, se l'impedimento addotto dall'imputato (o dal difensore) possa ritenersi assoluto e, come tale, legittimare la richiesta di rinvio dell'udienza;
la legge 7 aprile 2010, n. 51 - che non è intervenuta direttamente sul testo dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale - ha introdotto una serie di disposizioni normative in materia di impedimento a comparire nelle udienze relative ai procedimenti penali che coinvolgono il Presidente del Consiglio o i Ministri;
l'articolo 1 della sopra indicata legge ha previsto, in particolare, che per il Presidente del Consiglio dei ministri costituiscono legittimo impedimento a comparire in udienza (ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale) una serie molto ampia di attività coessenziali alle funzioni di Governo, nonché tutte quelle consequenziali e preparatorie rispetto alle prime;
il comma 3 dell'articolo 1 subordina il rinvio dell'udienza, da parte del giudice, esclusivamente alla verifica che l'impegno dedotto dall'imputato (Presidente del Consiglio) sia legato ad attribuzioni coessenziali alle funzioni di Governo ed alla verifica che l'impedimento sussista realmente in punto di fatto;
il medesimo comma 3 dell'articolo 1 sottrae al giudice (diversamente da quanto avviene per tutti gli imputati diversi dal Presidente del Consiglio o dai Ministri) il potere di valutare in concreto il carattere assoluto e attuale dell'impedimento, implicando tutto ciò l'impossibilità per lo stesso giudice di valutare, caso per caso, se lo specifico impegno addotto dal Presidente del Consiglio dei ministri dia in concreto luogo ad impossibilità assoluta di comparire in giudizio, in quanto trattasi di impegno oggettivamente indifferibile e necessariamente concomitante con l'udienza di cui si è chiesto il rinvio;
il comma 4 dell'articolo 1 delle medesima legge (legge 7 aprile 2010, n. 51) ha disposto che «ove la Presidenza del Consiglio attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi»;
la Corte costituzionale con sentenza 25 gennaio 2011, n. 23, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della sopra indicata legge 7 aprile 2010, n. 51, nella parte in cui sottrae al giudice il potere di valutare in concreto l'impedimento addotto dal Presidente del Consiglio;
con la medesima sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato, altresì, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, che introduceva una peculiare figura di legittimo impedimento - nell'esercizio delle funzioni di governo - connotata dalla continuatività dell'impedimento e dalla mera attestazione dello stesso da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri; illegittimità che discende, in particolare, dall'evidente contrasto con gli articoli 3 e 138 della Costituzione, trattandosi di una disposizione derogatoria del regime processuale comune;
l'Italia dei Valori, nel mese di aprile 2010, ha depositato presso la Corte di cassazione un quesito referendario per richiedere l'abolizione della legge sul legittimo impedimento (legge 7 aprile 2010, n. 51) e l'Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare;
in data 7 gennaio 2011 il Presidente del Consiglio ha chiesto (con memoria) alla Corte costituzionale di dichiarare inammissibile la richiesta referendaria dell'Italia dei Valori, in quanto l'abrogazione della legge avrebbe fatto venire meno «quel livello minimo di disciplina che (...) deve essere sempre assicurato allorché la materia coinvolga interessi costituzionalmente rilevanti»;
la Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2011, n. 29, con riferimento al quesito referendario ha invece affermato che «la formulazione del quesito presenta i requisiti di omogeneità, chiarezza ed univocità individuati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di ammissione del referendum» e che, pertanto, la medesima richiesta risulta del tutto ammissibile;
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge sul legittimo impedimento in due suoi punti fondamentali;
la stessa Corte costituzionale ha definitivamente sancito l'ammissibilità della richiesta di referendum popolare promossa dall'Italia dei Valori con lo scopo di ottenere l'abrogazione totale della legge sul legittimo impedimento;
il referendum abrogativo, che si terrà il 12 e il 13 giugno 2011, darà la parola ai cittadini affinché gli stessi, con il loro voto, possano cancellare una norma che si pone in aperto contrasto con il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge;
la legge sul legittimo impedimento nuoce all'immagine dell'Italia facendola apparire come un Paese teso unicamente a risolvere problematiche di carattere secondario e nell'interesse di pochi soggetti;
la medesima legge non rappresenta altro che l'affermazione dell'assoluto primato della funzione politica sulla funzione giurisdizionale -:
se il Governo, alla luce delle sopra esposte considerazioni ed analisi, intenda adottare delle iniziative di natura normativa al fine di impedire che la norma sul legittimo impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio e dei Ministri, già dichiarata in parte costituzionalmente illegittima e oggetto di referendum abrogativo, continui a spiegare i propri effetti nel nostro ordinamento.(3-01586)
(12 aprile 2011)

Tempi di adozione del decreto interministeriale in materia di incentivi per l'energia prodotta da fonti rinnovabili e del cosiddetto «quarto conto energia» - 3-01587

LIBÈ, DIONISI, MONDELLO, ANNA TERESA FORMISANO, RUGGERI, PEZZOTTA, GALLETTI, OCCHIUTO, COMPAGNON e CICCANTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
nonostante la promessa di tempi stretti, la bozza del decreto interministeriale che disegna i nuovi incentivi per le rinnovabili e il quarto conto energia non è ancora pronta;
il vecchio conto energia (scaduto a fine 2010) riguarda la maggioranza degli impianti solari ora in esercizio, con un incentivo medio stimato in 365 euro per mille chilowattora;
secondo il Sottosegretario per lo sviluppo economico Stefano Saglia, il provvedimento disciplinerà il periodo transitorio tra il 1o giugno e il 31 dicembre per le domande giacenti e poi costruirà un nuovo sistema con incentivi in progressiva riduzione dal 1o gennaio 2012 sul modello tedesco;
le associazioni di categoria, le imprese ed i cittadini restano in attesa e sono preoccupati dai tagli che il settore subirà a fronte degli investimenti effettuati, augurandosi che la riforma del sistema degli incentivi al fotovoltaico venga fatta in maniera sostenibile;
secondo il recente Solar energy report del Politecnico di Milano la filiera industriale fotovoltaica italiana in questi anni si è rafforzata: 800 imprese, migliaia di operatori locali e 430 banche attive nei finanziamenti presidiano un settore da 18.500 addetti (con l'indotto 45mila), che 5 anni fa non esisteva;
secondo il report «Una rimodulazione, anche seria, degli incentivi è necessaria. Ma possiamo, secondo le nostre simulazioni, arrivare al 2016 con un budget complessivo di incentivi pubblici di 6 miliardi annui, al ritmo di 2 gigawatt istallati all'anno . Poi da quell'anno in avanti ci sarà la grid parity, il fotovoltaico soprattutto residenziale e per autoconsumo produrrà energia ai prezzi di mercato, senza bisogno di altri incentivi» -:
quando intenda emanare l'atteso decreto interministeriale e se lo stesso sia stato redatto tenendo conto della sostenibilità e del suo impatto in un settore in forte crescita.(3-01587)
(12 aprile 2011)

Iniziative, in particolare in ambito comunitario, per l'operatività di misure antidumping relative all'importazione di calzature originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam - 3-01588

REGUZZONI, MAGGIONI, LUSSANA, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il regolamento (CE) n. 1472/2006 ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature di cuoio naturale o ricostituito originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam stabilendo che le misure deliberate, con aliquote definitive (applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria - dazio non corrisposto) pari al 16,5 per cento per i prodotti cinesi e al 10 per cento per quelli vietnamiti, restassero in vigore per un periodo di anni due;
nel dicembre 2009, alla scadenza delle tariffe antidumping previste, la Commissione europea, a fronte della persistenza di pregiudizio a danno dell'industria comunitaria e, quindi, del pericolo di dumping, ha proposto ed ottenuto la proroga di ulteriori quindici mesi delle misure protezionistiche previste;
il 31 marzo 2011 i dazi in questione sono giunti a scadenza e il Commissario europeo al commercio non ha ritenuto opportuno rinnovare i provvedimenti antidumping per assenza di elementi ed informazioni atti a giustificare il riesame della scadenza programmata;
il livello modesto dei dazi, il cui importo ammonta a meno di 1,5 euro per paio di calzature, (vendute in media al dettaglio a 50 euro ed importate a 9 euro), pur non avendo provocato ingiustificato aumento dei prezzi a svantaggio dei consumatori, non ha tuttavia impedito la vendita sul mercato comunitario di scarpe cinesi e vietnamite, risultato che si sarebbe invece conseguito con misure antidumping almeno decuplicate rispetto a quelle stabilite;
nonostante l'esiguità delle aliquote stabilite, i dazi hanno comunque limitato gli effetti negativi del dumping tanto che, tra il 2005 e il 2009, l'import europeo da Cina e Vietnam delle calzature soggette ai provvedimenti è sceso del 43 per cento in volume e del 27 per cento in valore;

una realtà come quella italiana (che da sola produce il 50 per cento di tutte le scarpe europee), che sceglie la qualità e decide di non delocalizzare le proprie manifatture, risulta fortemente penalizzata rispetto ad altre realtà, quali quelle dei Paesi emergenti, che godono di manodopera a bassissimo costo e di politiche di dumping a discapito dei lavoratori e dei consumatori italiani ed europei -:
quali iniziative intenda assumere il Governo per evitare che l'assenza di misure antidumping penalizzi ulteriormente gli addetti del settore, coinvolti da una crisi già fortemente accentuata dalla concorrenza di Paesi che non osservano le regole di un mercato equo e leale, e se non ritenga opportuno intervenire nelle competenti sedi comunitarie al fine di negoziare, oltre ad un'ulteriore proroga dei dazi in questione, anche la maggiorazione delle aliquote applicabili.(3-01588)
(12 aprile 2011)

Elementi e iniziative in merito al sequestro di una nave battente bandiera italiana al largo della costa somala, con particolare riferimento alla situazione dei componenti dell'equipaggio e ai contatti con le rispettive famiglie - 3-01589

MURO. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
il giorno 8 febbraio 2011, verso le ore 7, in pieno Oceano indiano la nave battente bandiera italiana denominata Savina Caylin, appartenente alla società armatrice Fratelli D'Amato di Napoli, è stata sequestrata da un gruppo organizzato, nonostante fosse a circa 880 miglia dalla costa somala;
il sequestro è stato molto violento, tenuto conto del fatto che risultano essere stati esplosi colpi di mitra e razzi;
come è noto, le navi con bandiera italiana sono da considerarsi territorio italiano a tutti gli effetti;
sulla detta nave erano imbarcati 5 italiani e, in particolare, il comandante di lungo corso della stessa Giuseppe Lubrano Lavadera;
a circa 580 miglia di distanza dal luogo in cui è avvenuto il sequestro, era in navigazione la nave militare Zeffiro, impegnata nella missione antipirateria «Atlanta», organizzata dall'Unione europea, che raggiungeva i luoghi dei suddetti fatti dopo due giorni;
a tutt'oggi risultano all'interrogante solo quattro occasioni nelle quali è stato consentito ad alcuni membri dell'equipaggio, tra cui il comandante, di parlare con i propri familiari, e l'ultima telefonata risale al lontano 28 febbraio 2011;
nonostante le rassicurazioni provenienti dall'apparato burocratico del Ministero degli affari esteri, il caso sta superando i limiti di ogni ragionevole attesa e, dopo circa due mesi dall'accaduto, non si è a conoscenza di quali iniziative il Ministero degli affari esteri intenda mettere in campo per arrivare ad una rapida soluzione del problema;
le famiglie dei marittimi sono lasciate in uno stato di disinformazione e prostrazione non giustificabile;
la società armatrice, da sola, non è evidentemente in grado di garantire la buona riuscita della trattativa, se di trattativa si sta discutendo -:
in quali condizioni di salute e di sussistenza si trovino i marittimi (in particolare i 5 italiani), per quale motivo le famiglie degli stessi, ancorché informate saltuariamente dalla burocrazia ministeriale, non abbiano notizie con flusso continuo e non conoscano cosa si stia effettivamente facendo per supportare l'azione della società armatrice e se non si ritenga opportuno e necessario intervenire direttamente, tenuto conto che il sequestro è avvenuto, dal punto di vista giuridico e di fatto, come segnalato in premessa, in territorio italiano.(3-01589)
(12 aprile 2011)

Chiarimenti in merito a recenti dichiarazioni di membri del Governo in tema di partecipazione dell'Italia all'Unione europea - 3-01590

FRANCESCHINI, BINDI, VENTURA, MARAN, BRESSA, GOZI, TEMPESTINI, VILLECCO CALIPARI, AMICI, BOCCIA, LENZI, QUARTIANI, GIACHETTI e ROSATO. - Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. - Per sapere - premesso che:
l'11 aprile 2011, a seguito della conclusione del Consiglio giustizia e affari interni dell'Unione europea sul tema dell'immigrazione proveniente dal Nord Africa, il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli ha definito la posizione assunta dall'Europa come «egoistica e anticomunitaria», affermando che diventa «obbligatorio e urgente predisporre un blocco navale assoluto a difesa delle nostre acque e dei nostri confini»;
il 12 aprile 2011 seguivano le ancor più gravi dichiarazioni del Ministro dell'interno, il quale si domandava pubblicamente «se ha ancora un senso continuare a far parte dell'Europa» e che «se l'Europa è questa meglio stare soli che male accompagnati»;
queste affermazioni da parte di membri del Governo italiano appaiono di una gravità inaudita e denotano un allarmante livello di irresponsabilità per la stabilità delle istituzioni europee e per il futuro dei rapporti del nostro Paese, in un momento particolarmente delicato, anche sul piano economico, quale quello che l'Europa si è trovata a fronteggiare negli ultimi due anni;
tali ripetute esternazioni stanno mettendo l'Italia - Paese fondatore dell'Unione europea - in una posizione di sempre maggior isolamento e sono soprattutto del tutto controproducenti al fine di trovare soluzioni pratiche che, nel rispetto delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, possano condurre ad una gestione efficace di un flusso migratorio consistente, ma non certamente paragonabile a quelli provenienti dai Balcani e fronteggiati dalla stessa Italia lo scorso decennio -:
se e come il Governo intenda dissociarsi e smentire le gravi dichiarazioni sopra citate dei Ministri Calderoli e Maroni in ordine a quanto sostenuto in tema di appartenenza dell'Italia all'Unione europea.(3-01590)
(12 aprile 2011)

Iniziative a favore della crescita dei salari e della produttività - 3-01591

BALDELLI e SCANDROGLIO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia delle entrate hanno emanato la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 in tema di detassazione dei salari, in particolare in merito all'introduzione di un'imposta sostitutiva del 10 per cento sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività (articolo 1, comma 47, legge n. 220 del 2010) -:
quali siano le iniziative del Governo per stimolare la crescita dei salari e della produttività.(3-01591)
(12 aprile 2011)