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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 7 giugno 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 giugno 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Carfagna, Casero, Castiello, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Duilio, Fava, Fitto, Antonino Foti, Franceschini, Frattini, Galati, Garofalo, Gava, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rosso, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scarpetti, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Valducci, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Castiello, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Duilio, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Antonino Foti, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mura, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Romano, Rosso, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Valducci, Vito, Zaccaria.

Annunzio di proposte di legge.

In data 6 giugno 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
SCILIPOTI: «Disposizioni concernenti la cancellazione dal registro informatico dei protesti e dall'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari» (4400);
RENATO FARINA: «Divieto di approvvigionamento di energia elettrica da Paesi che non garantiscano che la stessa non è prodotta da centrali nucleari» (4401);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BELTRANDI ed altri: «Modifica all'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del quorum funzionale del referendum abrogativo» (4402).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

La proposta di legge CARLUCCI: «Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale» (4100) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barbareschi, Giulio Marini e Scandroglio.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
X Commissione (Attività produttive):
MATTESINI ed altri: «Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale» (4281) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive):
GIDONI ed altri: «Disposizioni in favore delle imprese o società italiane coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in Libia, Tunisia ed Egitto» (4368) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.

Modifica nell'assegnazione a Commissione di una petizione.

La petizione n.1234, presentata dalla signora Wanda Guido, da Penna in Taverina (Terni), già assegnata alla XII Commissione (Affari sociali) in data 30 maggio 2011, è assegnata alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere all'acquisizione di tabulati telefonici.

Con lettera pervenuta il 26 maggio 2011, la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha trasmesso alla Camera una domanda di autorizzazione a procedere all'acquisizione di tabulati telefonici relativi ad un'utenza della deputata Catia Polidori, nell'ambito di un procedimento penale (il n. 24616/11 I R.G. Ignoti) sorto da denuncia-querela sporta dalla medesima deputata a carico di ignoti.

La domanda è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.
Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 17).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 26 maggio 2011, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno CATANOSO n. 9/1441-quater-A/31, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 ottobre 2008, concernente l'adozione di iniziative legislative volte ad inserire il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel comparto sicurezza.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 30 maggio 2011, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno EVANGELISTI ed altri n. 9/2047-A/1, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 gennaio 2009, e MARAN ed altri n. 9/2047-A/3, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, concernenti il finanziamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Comunicazione di nomine ministeriali

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alla VII Commissione (Cultura):

alla dottoressa Marina Giuseppone, l'incarico di consulenza, studio e ricerca nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del ministro per i beni e le attività culturali;
al dottor Mario Guarany, l'incarico ad interim di vice capo di Gabinetto con funzioni vicarie, nell'ambito del Gabinetto del ministro per i beni culturali.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1o giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale (369).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 agosto 2011. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilevi sulle conseguenze di carattere finanziario il 7 luglio 2011.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 maggio 2011, integrata da successiva nota in data 1o giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013 (370).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 luglio 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 30 maggio 2011, alla pagina 7, prima colonna, alla ottava riga, la parola: «2011» deve intendersi sostituita dalla seguente: «2010».

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

A) Interpellanza

Elementi ed iniziative in merito all'autorizzazione di attività di ricerca di giacimenti petroliferi nel canale di Sicilia - 2-00942

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
da notizie di stampa, diffuse recentemente, si apprende che, nonostante i divieti e le limitazioni esistenti, starebbero per entrare in azione nel Canale di Sicilia le trivelle della Northern petroleum, per effettuare ricerche di giacimenti petroliferi;
sempre stando alle notizie sopra ricordate, l'autorizzazione per la ricerca alla Northern petroleum, rilasciata nel 2004, sarebbe scaduta nel 2010, e poco prima dello spirare dei termini il Ministro dello sviluppo economico avrebbe prorogato l'autorizzazione in scadenza, tanto che la Northern petroleum sarebbe in procinto di avviare le ricerche già entro i primi mesi del 2011;
già altre trivelle, come la Atwood eagle della Audax, nonostante le proteste dei sindaci siciliani dei comuni della fascia costiera e la contrarietà della Regione siciliana, sembrerebbe pronta a riprendere le trivellazioni al largo dell'isola di Pantelleria;
la Shell avrebbe dichiarato di aspettarsi dal Canale di Sicilia oltre 150 mila barili di greggio al giorno e la Bp ha stretto accordi con la Libia per l'attivazione di ricerche nel Canale;
la Hunt oil company ha avanzato richiesta per ricerche nelle vicinanze delle coste agrigentine, addirittura nell'area interessata da fenomeni vulcanici sottomarini che nell'800 diedero vita, per effetto delle eruzioni, all'isola Ferdinandea a poche miglia dalla costa di Sciacca, noto centro turistico-termale ed importante porto peschereccio del Mediterraneo;
secondo i dati forniti dalle associazioni ambientaliste, sarebbero più di cento le autorizzazioni di ricerca richieste o in vigore nell'area marina prospiciente le coste italiane;
sono da tenere presenti le caratteristiche del Mediterraneo, un mare chiuso, a forte vocazione turistica, nel quale insistono importanti attività di pesca, che costituisce un delicatissimo ecosistema, dall'equilibrio in parte compromesso per gli effetti della rilevante antropizzazione;
vanno considerati i rischi aggiuntivi che eventuali incidenti nell'attività di ricerca ed estrazione, com'è avvenuto di recente in altre aree del mondo, comporterebbero danni epocali all'ecosistema e, quindi, all'economia dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo -:
se le notizie riportate corrispondano a verità;
qualora tali notizie fossero confermate, se non ritenga di intraprendere iniziative volte a scongiurare questo proliferare di iniziative di ricerca, anche con il coinvolgimento dell'Unione europea.
(2-00942) «Capodicasa».

B) Interrogazione

Elementi in merito al livello di sicurezza delle centrali nucleari operanti in Paesi confinanti con l'Italia - 3-01620

BIANCONI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico, per le politiche europee, degli affari esteri e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
la questione sicurezza appare determinante nel processo di sfruttamento di energia prodotta mediante centrali nucleari;
ai confini del nostro Paese sono in attività 51 centrali nucleari -:
di quali elementi disponga il Governo con riferimento al livello di sicurezza di dette centrali;
se esistano protocolli nazionali o internazionali bilaterali o multilaterali o promananti dall'Unione europea circa il livello di sicurezza delle centrali nucleari operanti nei Paesi confinanti con la Repubblica italiana. (3-01620)

C) Interrogazione

Iniziative in merito all'andamento del prezzo al dettaglio dei carburanti - 3-01529

VITALI, FRANZOSO, TORRISI, SISTO, TERRANOVA e SAVINO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
i prezzi petroliferi, pur in un trend di lungo periodo che prevede una loro crescita, dovuta all'incremento dei costi di estrazione, all'incremento della domanda ed alle tensioni sui mercati mondiali, presentano andamenti altalenanti sia sui mercati internazionali, sia in quello che viene chiamato prezzo «alla pompa»;
le associazioni di consumatori hanno più volte segnalato il fatto che quando il prezzo del petrolio sale, il prezzo di benzina e gasolio per autotrazione vengono immediatamente aggiornati; quando invece scende il prezzo a carico del consumatore finale si riduce con molta più lentezza;
il concetto di prezzo «alla pompa» è sostanzialmente basato su un falso, cioè è regolato come se i petrolieri comperassero ogni giorno il petrolio sul mercato internazionale e, di conseguenza, scaricano sui loro clienti i maggiori o minori oneri;
viceversa il mercato del petrolio non è concepito come i mercati generali di ogni città, quanto piuttosto un luogo di contrattazione nel quale coloro che acquistano per il cliente finale sono una ridotta minoranza; è noto che in tale mercato gli scambi sono 4 volte dei consumi, di conseguenza è evidente che qualcuno acquista e vende petrolio senza nemmeno vederlo; come questo possa essere garanzia del miglior prezzo possibile è da considerare un atto di fede;
inoltre, l'acquisto dei prodotti energetici si basa su contratti di lungo periodo, nei quali il prezzo è sostanzialmente fissato o comunque non è soggetto a sbalzi repentini; la verità è che sia i cittadini, sia il Governo ignorano a quali prezzi acquistino i soggetti che importano o raffinano prodotti energetici in Italia;
peraltro, è chiaro che, grazie al fatto che le differenze di prezzo tra i produttori sono minime, ci si trova di fronte ad un cartello dei prezzi di vendita; conscio di questa situazione il Governo ha caricato sugli operatori di settore la cosiddetta Robin tax, che consiste in una tassa sul differenziale di fatturato derivante dall'aumento dei prezzi «alla pompa»;
si è imputata parte dell'eccessivo costo dei prezzi petroliferi al fatto che in Italia vi sono un elevato numero di distributori di carburante, la cui quota spettante incrementerebbe il prezzo più del dovuto; a tal fine la grande distribuzione organizzata da tempo chiede di entrare nel settore, promettendo prezzi più bassi;
occorre, invece, constatare il fallimento delle politiche volte a ridurre il numero dei benzinai; negli ultimi anni si sono aperte circa 2.000 nuove pompe; contrariamente a quanto si crede, l'elevato numero di distributori ha un pregio, e cioè che i cittadini godono della comodità di averli ad ogni angolo e non devono fare né chilometri, né code per fare rifornimento (al contrario di quanto succede in altri Paesi «razionali»); senza considerare le migliaia di posti di lavoro che ne conseguono; è difficile, peraltro, immaginare un cartello dei benzinai, che sono tanti e piccoli;
nell'attuale situazione della finanza pubblica non è pensabile ridurre le accise gravanti sui prodotti energetici -:
se non intenda avviare un'indagine tra gli importatori dei prodotti energetici per individuare le loro modalità di approvvigionamento, al fine di comprendere in quali modi la crescita del prezzo del petrolio influisca sul prezzo «alla pompa»;
se non ritenga opportuno che, invece di un cartello di vendita, sia necessario un cartello di acquisto, riunendo gli operatori energetici nazionali, o meglio ancora se non ritenga opportuno assumere iniziative in sede di Unione europea al fine di creare un cartello d'acquisto tra tutti gli Stati membri, proposta già più volte lanciata in sede comunitaria da esperti di settore, al fine di strappare al mercato internazionale i migliori prezzi possibili e di intervenire con maggiore forza contro ondate speculative;
se non ritenga opportuno modificare la cosiddetta Robin tax in modo da renderla più elastica, mediante meccanismi che tengano conto della velocità di adeguamento dei prezzi «alla pompa» ai prezzi del mercato energetico. (3-01529)

D) Interrogazione

Gestione commissariale del consorzio Gaia e iniziative a tutela dei lavoratori - 3-00196

BARBIERI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il consorzio Gaia, società per azioni, organismo di diritto pubblico, costituito nel 1997, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico degli enti locali, proprietario di due termovalorizzatori siti a Colleferro, alle porte di Roma, a seguito di una grave crisi economico-finanziaria, nell'agosto del 2007, è stato commissariato dal Ministro dello sviluppo economico del precedente Governo Prodi;
dall'agosto del 2007 sino ad oggi, le sorti del consorzio Gaia sono state regolamentate in base a quanto previsto in questi casi dalla «legge Marzano». È stato nominato un commissario straordinario, il dottor Andrea Lolli, che ha provveduto a congelare i debiti societari e, nel luglio 2008, ha deciso di licenziare ben 131 lavoratori;
sono stati decisi, tuttavia, tagli occupazionali, sia in assenza di un piano industriale, approvato dal Ministero dello sviluppo economico, sia, fatto ancor più grave, attestando motivazioni farraginose sulla necessità del licenziamento dei lavoratori;
sembrerebbe che il commissario straordinario faccia discendere la necessità del licenziamento dei 131 lavoratori, quale effetto della definitiva interruzione del servizio rsu (rifiuti solidi urbani) con i comuni di Subiaco, Paliano, Grottaferrata, San Cesareo, avvenuto a fine luglio 2008;
tali motivazioni non corrispondono alla realtà dei fatti, in quanto il comune di Subiaco ha rinnovato il 24 luglio 2008, per altri 10 anni, la convenzione con il consorzio Gaia spa;
nonostante ciò il commissario straordinario sembra voler proseguire lo stesso con il licenziamento dei lavoratori;
per tali motivi, si ritiene inammissibile che un pubblico ufficiale abbia una tale discrezionalità nel licenziare 131 lavoratori, rovinando così la vita di 131 famiglie;
codesti lavoratori, peraltro, una volta licenziati, non possono disporre nemmeno della cassa integrazione guadagni straordinaria, perché sebbene non siano dipendenti pubblici, il consorzio Gaia, essendo una società a capitale interamente pubblico, per effetto dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869 del 1947, non ha pagato i contributi relativi agli ammortizzatori sociali -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti e per quali motivi non sia stato rimosso il dottor Andrea Lolli dal suo incarico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 270 del 1999, provvedendo, naturalmente, alla sua sostituzione;
se non ritenga opportuno intervenire per far dichiarare l'inefficacia della procedura di licenziamento collettivo, a tutela dei lavoratori. (3-00196)

E) Interrogazione

Chiarimenti in merito ai documenti di riconoscimento validi per l'imbarco sui vettori aerei - 3-01364

LO PRESTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
in data 29 novembre 2010 alle ore 17.30, l'interrogante si presentava all'imbarco del volo Ryanair n8jsgs in partenza da Trapani e con destinazione Bari. Effettuati i controlli di sicurezza, personale della compagnia aerea comunicava che l'interrogante non avrebbe potuto prendere posto in aereo perché non in possesso di un valido documento di riconoscimento, nonostante fosse stata esibita la patente di guida e la tessera di riconoscimento rilasciata dalla Camera dei deputati;
la polizia di frontiera, cui l'interrogante, qualificandosi, chiedeva assistenza, si limitava ad un'opera di moral suasion senza formalmente intervenire, pur considerando l'assurdità della situazione;
solo l'intervento del prefetto di Trapani, raggiunto telefonicamente, riusciva a convincere gli addetti della compagnia a consentire l'imbarco dell'interrogante -:
se sia legittimo che la Ryanair sui voli operanti sul territorio nazionale possa disconoscere la validità della patente di guida, accettata incondizionatamente da tutti gli altri vettori;
quale sia la normativa e, in particolare, se si tratti di norma primaria o regolamentare, comunitaria o nazionale ovvero se la disposizione derivi da convenzioni internazionali e se esse siano compatibili con la normativa nazionale in subiecta materia o se, ancora, si tratti di un atto discrezionale della compagnia;
quali iniziative intenda assumere, per fare in modo che la compagnia aerea in questione accetti per l'imbarco, come valido documento di riconoscimento, la patente di guida, al pari di tutti gli altri vettori che operano sui cieli italiani.
(3-01364)

F) Interrogazione

Chiarimenti e iniziative in merito alle procedure seguite dall'Inpdap per l'organizzazione delle vacanze di studio all'estero e dei soggiorni estivi in Italia - 3-01474

POLI e OCCHIUTO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
nell'ambito delle attività sociali, l'Inpdap organizza annualmente, a beneficio dei figli degli iscritti, vacanze di studio all'estero e soggiorni estivi in Italia per oltre 35.000 ragazzi, utilizzando i fondi previdenziali raccolti mediante trattenute sulla retribuzione degli iscritti stessi;
le famiglie partecipano al costo dei pacchetti turistici con versamento di importi minimi fissati percentualmente in base allo scaglione di reddito;
per l'organizzazione dei pacchetti turistici è sempre stata indetta una regolare gara a cui potevano partecipare soltanto gli operatori in possesso di requisiti qualificanti stabiliti dall'istituto sulla base della capacità tecnica e organizzativa, dell'esperienza, della solidità finanziaria ed altro;
agli operatori è richiesta la garanzia di prestazioni altamente qualitative volte a raggiungere obiettivi formativi, educativi e cognitivi, nonché culturali e sportivi, e, soprattutto, a fornire assistenza totale ai ragazzi, anche sul piano della sorveglianza e sotto il profilo medico;
ai vincitori della gara viene assegnato un numero di pacchetti per ogni singola destinazione e, di conseguenza, gli stessi sono in grado su questa base di predisporre tutti i servizi necessari, sia per quanto riguarda il college/albergo che il trasporto e il numero di collaboratori necessari (accompagnatori, medici, paramedici e altri);
per l'anno 2011 l'Inpdap ha sovvertito la procedura, prevedendo la presentazione di un numero di pacchetti imprecisato sulla base di un accreditamento generico di operatori senza quelle caratteristiche qualitative previste precedentemente e le famiglie sarebbero libere di scegliere il pacchetto, il cui costo non sarebbe più controllato dall'istituto sulla base del budget di spesa totale prevista;
inoltre, le stesse famiglie sarebbero obbligate a partecipare a tale costo con una quota fissa, oltre ad una percentuale sul prezzo del pacchetto. È evidente che si creerebbe una sperequazione ai danni delle famiglie meno abbienti;
allo stesso modo gli operatori, in assenza di garanzie sul numero di pacchetti assegnati, non sarebbero in grado di predisporre e, quindi, garantire i servizi necessari per l'organizzazione senza prepagare gli stessi ai fornitori, in considerazione anche del periodo di altissima stagione. Ne consegue che non potrebbero assicurare alle famiglie la regolare esecuzione del servizio da loro prescelto, rischiando, quindi, di provocare la loro reazione anche sul piano legale;
inoltre, non sussisterebbe per l'istituto la garanzia della spesa totale rispetto al budget predisposto, con il rischio di un eventuale restringimento del numero di ragazzi assegnatari -:
se non ritenga di accertare i motivi per i quali si è modificata una procedura che aveva ben funzionato nel corso degli anni e se non intenda adottare le iniziative di propria competenza finalizzate ad eliminare le criticità di cui in premessa.
(3-01474)

MOZIONI LIBÈ ED ALTRI N. 1-00640, BORGHESI ED ALTRI N. 1-00645, BERNARDO ED ALTRI N. 1-00647, REGUZZONI ED ALTRI N. 1-00649, RAISI ED ALTRI N. 1-00650, LO MONTE ED ALTRI N. 1-00651, PISICCHIO ED ALTRI N. 1-00652 E VENTURA ED ALTRI N. 1-00653 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Mozioni

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005 ha attribuito il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione all'Agenzia delle entrate, che esercita le relative funzioni tramite la società Equitalia spa;
Equitalia spa è una società per azioni a totale capitale pubblico (51 per cento Agenzia delle entrate, 49 per cento Inps), il cui fine è «di contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso all'efficacia della riscossione, attraverso la riduzione dei costi affrontati dallo Stato e l'ottimizzazione del rapporto con il contribuente»;
mentre da mesi si registra sostanziale immobilismo (investimenti, ordinativi, pagamenti della pubblica amministrazione) per effetto di una crisi economica e finanziaria internazionale che ha colpito la maggior parte dei contribuenti italiani e delle piccole e medie imprese, l'attività della riscossione delle imposte e dei tributi di Equitalia non ha subito rallentamenti;
al 9 aprile 2011 i concessionari della riscossione avevano concesso 1.145 milioni di dilazioni per un importo complessivo di oltre 15 miliardi di euro;
da uno studio effettuato dalla Federcontribuenti, almeno il 40 per cento di coloro che hanno aderito alla rateizzazione, circa 1.100.000 contribuenti, oggi ottenibile con un massimo di 72 rate, sta riscontrando forti difficoltà nel potervi adempiere. Ancora più allarmante il dato secondo il quale almeno 2.000.000 di contribuenti che potrebbero sanare le loro posizioni non presentano richiesta di rateizzazione proprio per l'impossibilità a pagare alle attuali condizioni considerate troppo onerose;
Equitalia ha già approntato nuovi strumenti per prolungare le dilazioni, fino a ulteriori 6 anni, ma per chiederle bisogna dimostrare che la propria situazione economica è peggiorata;
a fronte di tutto ciò va evidenziato il dato che vede oltre 6.000.000 di famiglie e 1.500.000 di imprese coinvolte da misure cautelari di Equitalia;
sempre secondo Federcontribuenti emerge che, con una proiezione a fine 2011, potrebbero venire messi all'asta oltre 20.000 immobili di imprese e contribuenti morosi;
l'ampio ricorso allo strumento delle procedure esecutive per attuare il recupero dei crediti dello Stato, quali ipoteche immobiliari, pignoramenti di stipendi e conti correnti bancari, fermi amministrativi (le cosiddette «ganasce fiscali») sui beni mobili registrati, finisce spesso per penalizzare anche quei contribuenti che sono incolpevolmente morosi, non distinguendo cioè tra evasori e cittadini onesti in difficoltà, che si trovano a perdere la casa ipotecata o a chiudere le proprie attività;
l'applicazione di tali strumenti di riscossione dei tributi sta assumendo proporzioni notevoli in tutto il Paese senza distinzioni geografiche: da Nord a Sud cittadini, professionisti, aziende ed associazioni di categoria e di consumatori lamentano la facile applicazione di tali strumenti anche per sanzioni di valore esiguo;
si tratta di un fenomeno che interessa milioni di cittadini italiani che pagano le tasse e che, in questo momento di difficoltà economica, vengono ulteriormente penalizzati ed esasperati dalle citate procedure vessatorie, oltretutto praticate con interessi moratori troppo elevati (oltre il 35 per cento annuo, più aggi, compensi, interessi e sanzioni);
le procedure esecutive attuate da Equitalia determinano gravi conseguenze, quali:
a) per i veicoli soggetti a fermo amministrativo: sanzioni amministrative previste dal codice della strada, che variano da un minimo di euro 656,25 ad un massimo di euro 2.628,15, oltre il sequestro del veicolo; costo ingente per lo sblocco; inopponibilità al concessionario di successivi atti dispositivi del bene; diritto di rivalsa delle compagnie di assicurazione in caso di sinistro;
b) per gli immobili: iscrizioni di ipoteche con costi elevati per le cancellazioni, procedure di pignoramento, vendita all'asta e sfratto e la consequenziale dichiarazione di non bancabilità delle aziende o soggetti colpiti, determinando il sicuro fallimento delle società;
manca una strategia per eliminare i casi crescenti di vessazione e per introdurre politiche più aderenti alle oggettive situazioni di difficoltà, come sta accadendo a migliaia di contribuenti, siano essi imprese o cittadini;
secondo alcuni esperti di diritto tributario, la mancanza di principi in tema di tutela del contribuente nella fase di riscossione coattiva ed il rinvio contenuto nella disciplina speciale in tema di esecuzione forzata tributaria alle norme del codice di procedura civile hanno finito per provocare un grave deficit di garanzie giurisdizionali nella fase di realizzazione esecutiva del credito tributario, sottraendo alle commissioni tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto il controllo della legittimità dell'esecuzioni;
sono in crescita, infatti, le sentenze di tribunali italiani che in alcuni casi hanno qualificato doloso e condannato il comportamento di Equitalia in alcune procedure esecutive (tribunale di Genova, sentenza del 3 dicembre 2010, tribunale di Roma, sentenza del 9 dicembre 2010, ed anche la commissione tributaria di Bari, sentenza del 12 aprile 2010);
le conseguenze di tutto ciò sono la chiusura delle piccole e medie imprese, l'oppressione delle famiglie, che già versano in condizioni di difficoltà, e una grave perdita dell'occupazione;
si è così determinata una grave emergenza sociale che avrà gravi ripercussioni sull'occupazione e sui redditi delle famiglie, con conseguenze disastrose per l'economia locale,

impegna il Governo:

a promuovere una ristrutturazione dei debiti tributari, in maniera da conciliare l'esigenza di garantire il gettito erariale (perseguendo la lotta all'elusione e all'evasione fiscale) e la possibilità di rendere sostenibile il pagamento delle imposte e delle tasse arretrate;
a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a concedere una moratoria di almeno un anno per gli importi riscossi da Equitalia per le imprese e le famiglie con obiettive difficoltà economiche dovute alla crisi congiunturale, che hanno presentato dichiarazioni puntualmente tramite i modelli F24, DM 10, 730, 740 e altri e che, pertanto, non possono essere considerate per definizione «evasori»;
a considerare la possibilità di ridurre gli interessi delle sanzioni annesse, di prevedere un aumento del numero massimo di rate concesse nelle rateizzazioni da Equitalia (fino a 120 rispetto alle attuali 72), nonché di concedere la possibilità di compensare i debiti nei confronti di Equitalia con i crediti verso enti pubblici;
a valutare l'opportunità di promuovere l'istituzione di un fondo di garanzia che intervenga a sostegno delle imprese che sono in situazione di obiettiva difficoltà per le pendenze nei confronti degli enti di riscossione di Stato e che si troverebbero costrette a licenziare i dipendenti e a fallire;
ad adottare iniziative normative volte a utilizzare sui territori regionali i profitti, rappresentati da sanzioni ed interessi, che Equitalia matura dalla riscossione dei tributi insoluti (in Piemonte corrispondono annualmente a circa 100 milioni di euro, in Lombardia a circa 200 milioni, in Veneto a circa 120 milioni), atteso che il 50 per cento delle somme riscosse sono sanzioni ed interessi, e a destinare tali somme alla creazione di fondi di sostentamento per famiglie e lavoratori autonomi in difficoltà, permettendo di avviare i piccoli cantieri che gli enti locali non riescono ad attivare, come volano di economia territoriale.
(1-00640)
«Libè, Galletti, Occhiuto, Compagnon, Ciccanti, Naro, Volontè, Anna Teresa Formisano, Mereu, Cera, Delfino».

La Camera,
premesso che:
Equitalia spa è la società a totale capitale pubblico che, in conseguenza dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che ha ricondotto l'attività di riscossione sotto l'ombrello pubblico, è incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione nazionale dei tributi;
compito principale di Equitalia è quello di contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso all'efficacia della riscossione attraverso la riduzione dei costi affrontati a tal fine dallo Stato e attraverso l'ottimizzazione del rapporto con il contribuente, favorendo le condizioni per il miglioramento del tasso di assolvimento spontaneo degli adempimenti tributari;
con la manovra finanziaria da 25 miliardi di euro (decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) il legislatore ha rafforzato in modo significativo le procedure di riscossione di Equitalia, prevedendo espressamente che gli accertamenti notificati a partire dal 1o luglio 2011 contengano l'intimazione ad adempiere entro i termini di presentazione del ricorso (articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010);
a tale misura, tuttavia, non ha corrisposto un intervento normativo da parte del legislatore che fosse in grado di controbilanciare le possibilità di difesa del contribuente, che oggi è costretto a contrastare le attività esecutive di Equitalia con mezzi processuali che, oltre ad essere particolarmente costosi, si rivelano poi nei fatti sempre molto limitati nella loro effettiva efficacia;
a ciò si aggiunge che in molti casi la sanzione tributaria irrogata da Equitalia per il ritardo nel pagamento, sommata agli interessi ed agli aggi di riscossione, determina sovente un incremento insostenibile e spropositato del debito tributario originario. Non a caso nell'ipotesi di mancato pagamento delle cartelle esattoriali scattano anche ulteriori addebiti calcolati sul dovuto, ovvero compensi di riscossione aggiuntivi, interessi di mora calcolati giorno per giorno dalla data di notifica della cartella e ovviamente le spese inerenti alle procedure di riscossione coattiva;
inoltre, se non si paga la cartella entro sessanta giorni dalla sua notifica, l'agente della riscossione può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene più opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all'espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo (nella misura massima di un quinto). L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta senza che vi siano particolari obblighi di preavviso, nemmeno se viene iscritta dopo un anno dalla notifica della cartella. Se il debitore ancora non paga si procede con l'espropriazione forzata. L'espropriazione forzata degli immobili (pignoramento e vendita coatta) può essere messa in atto solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro. La preventiva iscrizione di ipoteca non è obbligatoria a meno che le somme iscritte a ruolo siano inferiori al 5 per cento del valore dell'immobile. In questi casi l'agente della riscossione deve prima iscrivere ipoteca e poi - decorsi sei mesi senza che sia avvenuto il pagamento - procedere all'espropriazione. Nel caso in cui si proceda dopo un anno dalla notifica della cartella occorre la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni. L'agente della riscossione può inoltre, quando lo ritenga opportuno, presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati o chiedere l'ammissione al passivo in una procedura fallimentare già avviata;
generalmente i lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente non si trovano in conflitto con Equitalia spa, in quanto le tasse da essi dovute sono pagate interamente alla fonte. Da ciò discende che, qualora ne ricorrano le oggettive cause e circostanze, non può che considerarsi assolutamente legittimo e condivisibile combattere l'evasione e l'elusione fiscale attraverso il potenziamento dell'efficacia delle attività di riscossione;
su tutto il territorio nazionale proliferano le proteste e le manifestazioni dei contribuenti e delle imprese nei confronti di Equitalia spa, poiché all'onere di pagare le imposte e le tasse si vedono aggiungere la beffa di dover pagare somme eccessive, soprattutto in questo periodo di grave e duratura crisi economica, che investe molti comparti del settore economico primario e secondario e che risulta particolarmente preoccupante in determinate aree del Paese, come quelle delle regioni meridionali e, segnatamente, della Sardegna, notoriamente costituite da micro-aziende, per lo più sottocapitalizzate ed esposte ad una cronica carenza di liquidità;
a ciò si aggiunge, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, l'inerzia del Governo ad adottare provvedimenti concreti per combattere il ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, incluso il Servizio sanitario nazionale, nei confronti delle imprese, ritardo che pone molte imprese, specie le micro, piccole e medie imprese, in una condizione di pesante crisi finanziaria e di conseguente carenza di liquidità economica;
occorre avviare un profonda riflessione finalizzata all'individuazione di interventi sistematici in grado, da un lato, di dare risposte alle esigenze di pronto recupero nei confronti di contribuenti comunque non in regola con gli adempimenti prescritti dalla legge e, dall'altro, di evitare un'ingiustificata ed eccessiva penalizzazione di tutti quei contribuenti e di quelle imprese che, oltre a pagare il dovuto, sono tenuti a corrispondere interessi moratori troppo elevati (oltre il 35 per cento annuo, più aggi, compensi, interessi e sanzioni),

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, tesa ad evitare che la sanzione tributaria irrogata da Equitalia per il ritardo nel pagamento da parte del contribuente, sommata agli interessi ed agli aggi di riscossione, si trasformi in un aggravio di costi ingiustificato rispetto all'entità del debito tributario originario;
ad adottare le opportune iniziative normative volte a rendere strutturale la possibilità di concedere al debitore un nuovo e diverso piano di rateazione, in caso di mancato pagamento di una o più rate determinato da un comprovato peggioramento della situazione di difficoltà economica del debitore stesso;
a dare definitiva attuazione nel nostro ordinamento ai principi sanciti a livello comunitario in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con particolare riguardo alle pubbliche amministrazioni, valutando altresì la possibilità di assumere iniziative volte a istituire presso la Cassa depositi e prestiti un fondo rotativo che anticipi i pagamenti ai fornitori delle pubbliche amministrazioni stesse;
ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a rafforzare gli strumenti di autotutela del contribuente;
ad adottare le opportune iniziative normative volte a far sì che, qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza, l'iscrizione ipotecaria sia necessariamente preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione del gravame;
ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a rivedere la disciplina della riscossione degli importi inferiori o pari a 2000 euro, prevedendo che per tali importi l'agente della riscossione sia tenuto semplicemente ad inviare al debitore dei solleciti di pagamento;
ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a rivedere il meccanismo di espropriazione sugli immobili, elevando a 20.000 euro l'importo al di sotto del quale non è possibile iscrivere ipoteca o procedere a espropriazione;
ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a rivedere il calcolo delle sanzioni tributarie, valutando altresì la possibilità di ridurre l'aggio per le società di riscossione ed escludere l'applicazione di ulteriori interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora maturati per il mancato pagamento dei debiti tributari;
ad adottare ogni iniziativa normativa volta a prevedere che Equitalia spa debba rivalersi, in prima istanza, sui beni che hanno generato la solidarietà passiva dei debitori.
(1-00645)
«Borghesi, Donadi, Evangelisti, Barbato, Messina, Cambursano, Piffari, Cimadoro, Monai».

La Camera,
premesso che:
Equitalia spa è la società a totale capitale pubblico che, in conseguenza dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che ha ricondotto l'attività di riscossione sotto l'ombrello pubblico, è incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione nazionale dei tributi;
compito principale di Equitalia è quello di contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso all'efficacia della riscossione attraverso la riduzione dei costi affrontati a tal fine dallo Stato e attraverso l'ottimizzazione del rapporto con il contribuente, favorendo le condizioni per il miglioramento del tasso di assolvimento spontaneo degli adempimenti tributari;
con la manovra finanziaria da 25 miliardi di euro (decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) il legislatore ha rafforzato in modo significativo le procedure di riscossione di Equitalia, prevedendo espressamente che gli accertamenti notificati a partire dal 1o luglio 2011 contengano l'intimazione ad adempiere entro i termini di presentazione del ricorso (articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010);
a tale misura, tuttavia, non ha corrisposto un intervento normativo da parte del legislatore che fosse in grado di controbilanciare le possibilità di difesa del contribuente, che oggi è costretto a contrastare le attività esecutive di Equitalia con mezzi processuali che, oltre ad essere particolarmente costosi, si rivelano poi nei fatti sempre molto limitati nella loro effettiva efficacia;
a ciò si aggiunge che in molti casi la sanzione tributaria irrogata da Equitalia per il ritardo nel pagamento, sommata agli interessi ed agli aggi di riscossione, determina sovente un incremento insostenibile e spropositato del debito tributario originario. Non a caso nell'ipotesi di mancato pagamento delle cartelle esattoriali scattano anche ulteriori addebiti calcolati sul dovuto, ovvero compensi di riscossione aggiuntivi, interessi di mora calcolati giorno per giorno dalla data di notifica della cartella e ovviamente le spese inerenti alle procedure di riscossione coattiva;
inoltre, se non si paga la cartella entro sessanta giorni dalla sua notifica, l'agente della riscossione può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene più opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all'espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo (nella misura massima di un quinto). L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta senza che vi siano particolari obblighi di preavviso, nemmeno se viene iscritta dopo un anno dalla notifica della cartella. Se il debitore ancora non paga si procede con l'espropriazione forzata. L'espropriazione forzata degli immobili (pignoramento e vendita coatta) può essere messa in atto solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro. La preventiva iscrizione di ipoteca non è obbligatoria a meno che le somme iscritte a ruolo siano inferiori al 5 per cento del valore dell'immobile. In questi casi l'agente della riscossione deve prima iscrivere ipoteca e poi - decorsi sei mesi senza che sia avvenuto il pagamento - procedere all'espropriazione. Nel caso in cui si proceda dopo un anno dalla notifica della cartella occorre la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni. L'agente della riscossione può inoltre, quando lo ritenga opportuno, presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati o chiedere l'ammissione al passivo in una procedura fallimentare già avviata;
generalmente i lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente non si trovano in conflitto con Equitalia spa, in quanto le tasse da essi dovute sono pagate interamente alla fonte. Da ciò discende che, qualora ne ricorrano le oggettive cause e circostanze, non può che considerarsi assolutamente legittimo e condivisibile combattere l'evasione e l'elusione fiscale attraverso il potenziamento dell'efficacia delle attività di riscossione;
su tutto il territorio nazionale proliferano le proteste e le manifestazioni dei contribuenti e delle imprese nei confronti di Equitalia spa, poiché all'onere di pagare le imposte e le tasse si vedono aggiungere la beffa di dover pagare somme eccessive, soprattutto in questo periodo di grave e duratura crisi economica, che investe molti comparti del settore economico primario e secondario e che risulta particolarmente preoccupante in determinate aree del Paese, come quelle delle regioni meridionali e, segnatamente, della Sardegna, notoriamente costituite da micro-aziende, per lo più sottocapitalizzate ed esposte ad una cronica carenza di liquidità;
occorre avviare un profonda riflessione finalizzata all'individuazione di interventi sistematici in grado, da un lato, di dare risposte alle esigenze di pronto recupero nei confronti di contribuenti comunque non in regola con gli adempimenti prescritti dalla legge e, dall'altro, di evitare un'ingiustificata ed eccessiva penalizzazione di tutti quei contribuenti e di quelle imprese che, oltre a pagare il dovuto, sono tenuti a corrispondere interessi moratori troppo elevati (oltre il 35 per cento annuo, più aggi, compensi, interessi e sanzioni),

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, tesa ad evitare che la sanzione tributaria irrogata da Equitalia per il ritardo nel pagamento da parte del contribuente, sommata agli interessi ed agli aggi di riscossione, si trasformi in un aggravio di costi ingiustificato rispetto all'entità del debito tributario originario;
ad adottare le opportune iniziative normative volte a rendere strutturale la possibilità di concedere al debitore un nuovo e diverso piano di rateazione, in caso di mancato pagamento di una o più rate determinato da un comprovato peggioramento della situazione di difficoltà economica del debitore stesso;
a dare definitiva attuazione nel nostro ordinamento ai principi sanciti a livello comunitario in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con particolare riguardo alle pubbliche amministrazioni, valutando altresì la possibilità di assumere iniziative volte a istituire presso la Cassa depositi e prestiti un fondo rotativo che anticipi i pagamenti ai fornitori delle pubbliche amministrazioni stesse;
ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a rafforzare gli strumenti di autotutela del contribuente;
ad adottare le opportune iniziative normative volte a far sì che, qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza, l'iscrizione ipotecaria sia necessariamente preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione del gravame;
ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a rivedere la disciplina della riscossione degli importi inferiori o pari a 2000 euro, prevedendo che per tali importi l'agente della riscossione sia tenuto semplicemente ad inviare al debitore dei solleciti di pagamento;
ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a rivedere il meccanismo di espropriazione sugli immobili, elevando a 20.000 euro l'importo al di sotto del quale non è possibile iscrivere ipoteca o procedere a espropriazione;
ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a rivedere il calcolo delle sanzioni tributarie, valutando altresì la possibilità di ridurre l'aggio per le società di riscossione ed escludere l'applicazione di ulteriori interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora maturati per il mancato pagamento dei debiti tributari;
ad adottare ogni iniziativa normativa volta a prevedere che Equitalia spa debba rivalersi, in prima istanza, sui beni che hanno generato la solidarietà passiva dei debitori.
(1-00645)
(Testo modificato nel corso della seduta)«Borghesi, Donadi, Evangelisti, Barbato, Messina, Cambursano, Piffari, Cimadoro, Monai».

La Camera,
premesso che:
la riforma del sistema di riscossione coattiva dei tributi, avviata con il decreto-legge n. 203 del 2005, che ha sancito la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed ha portato alla concentrazione nel gruppo Equitalia delle precedenti numerose società operanti nel settore, ha determinato, negli ultimi anni, un notevole miglioramento dell'efficacia dell'attività di riscossione coattiva, incrementando l'ammontare delle somme effettivamente riscosse, che è passato, in valore assoluto, da circa 3,8 miliardi di euro nel 2005 a circa 8,8 miliardi di euro nel 2010, con un aumento percentuale pari a circa il 130 per cento;
occorre che, nell'utilizzo dello strumento della riscossione, la cui migliorata efficienza ha costituito un elemento fondamentale per assicurare la tenuta delle entrate pubbliche nonostante l'attuale situazione di crisi, si tenga conto delle situazione di difficoltà in cui versa una parte dei contribuenti e delle imprese, a causa del negativo andamento congiunturale dell'economia mondiale;
infatti, la crisi economico-occupazionale che investe molti comparti del settore economico primario e secondario e che risulta particolarmente grave in alcune aree del Paese, ha determinato una significativa contrazione dei consumi e delle commesse, innescando in tal modo, a catena, la crisi del settore terziario, del commercio e dei servizi;
tale situazione è aggravata dalla debolezza strutturale di alcuni mercati locali, quali quelli delle regioni meridionali, notoriamente costituiti da micro-aziende, per lo più sottocapitalizzate ed esposte ad una cronica carenza di liquidità;
a questo quadro negativo deve aggiungersi il crescente ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, che pone molte imprese in una condizione di grave carenza di liquidità;
la scarsità di risorse finanziarie liquide e la cronica difficoltà di molte imprese, soprattutto di medie e piccole dimensioni, ad accedere a condizioni economicamente sostenibili al finanziamento bancario, hanno determinato a loro volta una condizione di diffusa morosità delle imprese nei confronti di Equitalia e degli altri enti della riscossione, e, a monte, nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali e degli enti locali, tale da costituire una problema molto serio;
consapevoli dell'estrema gravità, non solo economica, ma anche sociale del fenomeno, le associazioni rappresentative del mondo produttivo hanno già sollecitato a livello nazionale l'adozione di norme di rango legislativo e regolamentare, volte ad alleggerire il carico fiscale e contributivo gravante sulle imprese, a rendere più flessibili i meccanismi di riscossione coattiva, nonché a ridurre l'onerosità delle more, degli interessi e sanzioni previsti in caso di ritardo nei pagamenti dei tributi e dei contributi;
in tale prospettiva occorre sottolineare come l'intento di tali iniziative non debba essere quello di favorire in alcun modo forme di elusione o di evasione fiscale e contributiva, ma di affermare il principio dell'effettiva equità e sostenibilità del carico fiscale-contributivo, introducendo forme di flessibilità in favore di quei contribuenti onesti che dimostrino di non essere temporaneamente in grado di adempiere ai propri obblighi fiscali e contributivi a causa dell'attuale difficile congiuntura economica;
in questo contesto occorre anche evitare che la sanzione tributaria per il ritardo nel pagamento, sommata agli interessi ed agli aggi di riscossione, determini un incremento insostenibile e spropositato del debito tributario originario;
al di là degli apprezzabili segnali di disponibilità nei confronti delle ragioni del mondo produttivo, estrinsecatisi nella lettera aperta indirizzata alcuni mesi fa ai contribuenti dal direttore di Equitalia, Attilio Befera, nelle disposizioni da ultimo introdotte che prevedono l'applicazione di sanzioni disciplinari nel caso in cui i controlli fiscali siano effettuati con modalità vessatorie o poco rispettose dei principi dello statuto dei diritti del contribuente, nonché nella recentissima presa di posizione del Ministro dell'economia e delle finanze contro l'utilizzo indiscriminato e distorto del fermo amministrativo nel settore della riscossione coattiva, in particolare per quanto riguarda la riscossione delle entrate degli enti locali, occorre tuttavia affrontare il problema anche a livello legislativo;
in tale contesto è opportuno rammentare che una maggiore sensibilità rispetto alle legittime esigenze di settori produttivi in crisi corrisponde alla stessa esigenza di tutela degli interessi erariali, in quanto il collasso dei settori produttivi comprometterebbe la stessa possibilità di riscuotere effettivamente le somme dovute a titolo di imposte e contributi e determinerebbe una crescita smisurata delle spese per il sostegno del reddito e per il welfare in generale,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative volte in particolare a:
a) introdurre elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione coattiva nei confronti di quegli imprenditori che dimostrino di non essere in grado di ottemperare alle scadenze fiscali e contributive per una temporanea difficoltà economica legata alla congiuntura negativa, attraverso un intervento normativo teso a rendere strutturale la possibilità di concedere al debitore un nuovo piano di rateazione, in caso di mancato pagamento di una o più rate determinato da un comprovato peggioramento della situazione di difficoltà economica del debitore stesso;
b) rivedere la disciplina della riscossione degli importi non significativi, intendendosi per tali quelli inferiori o pari a 2.000 euro, stabilendo che, per gli stessi importi, l'agente della riscossione è tenuto semplicemente ad inviare al debitore solleciti di pagamento;
c) rivedere il meccanismo di espropriazione sugli immobili, elevando a 20.000 euro l'importo al di sotto del quale non è possibile iscrivere ipoteca ovvero procedere ad espropriazione, prevedendo inoltre che, qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria sia necessariamente preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione del gravame;
d) riformare il meccanismo di calcolo delle sanzioni tributarie, in particolare escludendo forme di anatocismo, legate all'applicazione di ulteriori interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora maturati per il mancato pagamento dei debiti tributari, limitando la crescita degli oneri connessi ai ruoli esecutivi e rivedendo il meccanismo dei compensi di riscossione;
e) favorire, anche nel contesto del processo di attuazione del federalismo fiscale, la riorganizzazione del sistema della riscossione coattiva da parte dei comuni, verificando in tale contesto l'opportunità di concentrare l'operatività di Equitalia sulla riscossione dei crediti di natura tributaria e contributiva, lasciando al sistema della riscossione degli enti locali la competenza in materia di riscossione delle altre entrate di spettanza dei medesimi enti locali.
(1-00647)
«Bernardo, Cicu, Pagano, Baldelli, Santelli, Bertolini, Angelucci, Berardi, Del Tenno, Dima, Vincenzo Antonio Fontana, Leo, Milanese, Misuraca, Antonio Pepe, Pugliese, Savino, Ventucci, Germanà, Lisi, Lorenzin, Moles, Testoni, Toccafondi».

La Camera,
premesso che:
la riforma del sistema di riscossione coattiva dei tributi, avviata nel 2005, ha portato ad un oggettivo miglioramento dell'attività, con un notevole incremento delle somme effettivamente riscosse pari, nel 2010, a quasi nove miliardi di euro;
l'obiettivo del contrasto ad ogni forma di elusione ed evasione fiscale è stato e rimane obiettivo primario del Governo, che, anche attraverso il perfezionamento dell'attività di riscossione, sta operando il miglioramento dei conti pubblici;
l'attività di riscossione coattiva si scontra con gli effetti della più pesante crisi economica che il nostro Paese, insieme a tutte le economie occidentali, sta attraversando; la situazione delle aziende in Italia è, infatti, preoccupante: le aziende che chiudono o, peggio ancora, falliscono, trascinano dietro di loro centinaia di altre aziende, che devono già fare i conti con scadenze inderogabili, ordinativi in calo, contrazione dei consumi privati; le conseguenze sono l'allungamento dei tempi di incasso, il rallentamento o, addirittura, il blocco della produzione, l'inutilizzo delle linee di credito bancarie costituite essenzialmente dai «castelletti» (sconti fatture e Riba), il rallentamento dei pagamenti di dipendenti e fornitori, l'irrigidimento degli istituti bancari con ampliamento delle richieste di garanzie al fine del mantenimento delle linee di credito in essere, fino alla inevitabile sospensione (dapprima temporanea e poi cronica) dei pagamenti dei tributi, dei contributi, delle ritenute e dell'imposta sul valore aggiunto;
le aziende più fragili sono naturalmente quelle piccole, che costituiscono la vera spina dorsale dell'intero sistema produttivo, protagoniste assolute nel Nord del Paese; queste subiscono anche le sofferenze del sistema pubblico, degli enti locali e del sistema sanitario, che, ingessati dai vincoli europei, ritardano all'inverosimile i pagamenti, generando nelle imprese soffocanti crisi di liquidità;
l'attuale sistema sanzionatorio prevede, in caso di omissione dei versamenti, l'addebito di sanzioni e interessi che possono raggiungere importi insostenibili, calcolati sulla base degli importi omessi, con l'aggravio dei compensi per la riscossione. Con la notifica delle cartelle esattoriali scattano le azioni cautelative ed esecutive del concessionario che determinano necessariamente la chiusura dell'azienda, secondo il tipico iter: dapprima il pignoramento immobiliare (qualora l'azienda sia proprietaria di beni immobili) e l'iscrizione di ipoteca esattoriale con vendita dei beni a prezzi lontani dai valori reali; poi il pignoramento mobiliare con la vendita di tutte le attrezzature entro qualche settimana, l'avvio immediato dell'istanza di fallimento in caso di pignoramento insufficiente, il blocco di tutti i conti correnti intestati alla ditta e notifica di pignoramenti di crediti presso terzi con contestuale distruzione dell'immagine aziendale; anche la rateizzazione non è di fondamentale aiuto, considerando le garanzie che devono essere prestate e gli importi delle prime rate, che spesso sono insostenibili;
in una fase delicata come questa è necessario trovare il giusto equilibrio tra esigenze dell'erario di incassare i crediti ed esigenze del mondo produttivo di sopravvivere per continuare a garantire lavoro e ricchezza a tutto il Paese, tenendo ben presente che un'azienda che fallisce non è in grado di far fronte ai propri debiti verso lo Stato e genera un aumento delle spese per ammortizzatori sociali, sostegni al reddito e prestazioni agevolate; occorre evitare che la somma di sanzioni, interessi ed aggi renda insostenibile il debito tributario originario e introdurre meccanismi per rendere più flessibili i meccanismi di riscossione coattiva per i contribuenti onesti che dimostrino di non essere temporaneamente in grado di adempiere ai propri obblighi fiscali e contributivi a causa della difficile congiuntura economica;
sia il Ministro dell'economia e delle finanze, sia il direttore dell'Agenzia delle entrate hanno recentemente dato segnali di disponibilità verso il sistema produttivo, affermando la volontà di penalizzare chi conduce in modo vessatorio i controlli fiscali e di limitare l'uso dello strumento del fermo amministrativo,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative volte, in particolare, a:
a) introdurre elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione coattiva nei confronti di quegli imprenditori che dimostrino di non essere in grado di ottemperare alle scadenze fiscali e contributive per una temporanea difficoltà economica legata alla congiuntura negativa, dando la possibilità al debitore di concordare con Equitalia un piano di rateazione idoneo, senza precludere la possibilità della rateazione in caso di mancato pagamento di una o più rate;
b) concentrare gli sforzi sulla riscossione degli importi più ingenti, rendendo più flessibile la riscossione degli importi non significativi;
c) limitare l'uso dello strumento del fermo amministrativo, soprattutto sui beni strumentali all'attività dell'impresa, in modo da non pregiudicare il normale proseguimento del ciclo produttivo;
d) limitare, per un periodo di tempo determinato, l'importo complessivo di interessi, sanzioni ed aggi a carico del debitore, fino al superamento di questa particolare fase congiunturale e rivedere il meccanismo complessivo di calcolo delle sanzioni tributarie, escludendo ogni forma di anatocismo;
e) rivedere il meccanismo di espropriazione sugli immobili, elevando l'importo al di sotto del quale non è possibile iscrivere ipoteca ovvero procedere ad espropriazione, prevedendo una maggior tutela del debitore, qualora risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza;
f) favorire, all'interno del processo di attuazione del federalismo fiscale, la riorganizzazione del sistema della riscossione coattiva da parte dei comuni, verificando in tale contesto l'opportunità di concentrare l'operatività di Equitalia sulla riscossione dei crediti di natura tributaria e contributiva, lasciando al sistema della riscossione degli enti locali la competenza in materia di riscossione delle altre entrate di spettanza dei medesimi enti locali.
(1-00649)
«Reguzzoni, Lussana, Luciano Dussin, Fogliato, Montagnoli, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, Dal Lago, D'Amico, Desiderati, Di Vizia, Dozzo, Guido Dussin, Fava, Fedriga, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Maggioni, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Pirovano, Polledri, Rainieri, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi».

La Camera,
premesso che:
un rapporto equilibrato tra Stato e contribuente rappresenta una misura del grado di democrazia e libertà di un Paese;
a parere di molti esperti di diritto tributario, nella fase di riscossione coattiva il modus operandi di Equitalia spa viola i principi costituzionali di garanzia e tutela del contribuente;
le misure cautelari di Equitalia riguardano allo stato attuale circa 6 milioni di famiglie e 1,5 milioni di imprese, mentre il contenzioso tributario ha raggiunto dimensioni patologiche; l'ampio ricorso allo strumento delle procedure esecutive per attuare il recupero credito dello Stato finisce spesso per penalizzare quei contribuenti inconsapevolmente morosi, non distinguendo tra evasori e cittadini onesti in difficoltà;
il contrasto dell'evasione è un obiettivo imprescindibile, ma esso non può condurre a misure vessatorie per milioni di contribuenti onesti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a definire una disciplina nazionale, cui i concessionari della riscossione siano tenuti ad aderire, in materia di interessi di mora, di sanzioni e di aggio della riscossione, che tenga conto del costo medio delle attività di riscossione, valutato per il periodo di un triennio dal Ministero dell'economia e delle finanze;
a valutare l'opportunità di una disciplina nazionale delle convenzioni tra enti locali e concessionari della riscossione, che preveda procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di riscossione, sulla base del maggior favore per il contribuente delle condizioni offerte dal concessionario;
a favorire l'adempimento degli obblighi tributari dei contribuenti a più basso reddito, agevolando in particolare quanti sono stati colpiti più duramente dalla crisi economica e occupazionale degli ultimi anni, attraverso iniziative volte al conseguimento dei seguenti obiettivi: prolungamento dei piani di rateizzazione; abolizione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati ai piani di rateizzazione dei debiti tributari; cancellazione d'ufficio, all'accettazione del piano di rateizzazione, di tutte le misure cautelari adottate dai concessionari della riscossione; previsione di una disposizione in base alla quale la somma rateizzabile, sia con il concessionario della riscossione che in via amministrativa con gli enti impositori, non possa eccedere il quinto del reddito mensile dichiarato, salvo la disponibilità dell'impresa o del contribuente a versare una somma maggiore;
ad assumere iniziative per escludere dalle procedure esecutive la prima abitazione e, per le imprese, i beni mobili registrati utilizzati nell'esercizio della professione e d'impresa;
ad effettuare una ricognizione della normativa in materia di riscossione, eliminando, ove presente, il principio del solve et repete (prima paghi, poi reclami), contrario ai principi costituzionali di garanzia e di tutela del contribuente.
(1-00650)
«Raisi, Della Vedova, Proietti Cosimi, Di Biagio, Perina».

La Camera,
premesso che:
il sistema della riscossione tributaria, gestito nel nostro Paese da Equitalia spa, è, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, fortemente vessatorio e fonte di palesi violazioni delle norme e dei diritti dello statuto del contribuente, essendo lo stesso esercitato al di fuori di ogni controllo da parte di un organismo preposto. La normativa, infatti, esclude qualsiasi compito di verifica dell'operato dei concessionari che, in tale contesto, esercitano il loro potere in maniera incontrastata e fuori controllo;
per ciò che riguarda i controlli ai quali in passato soggiaceva l'attività di riscossione, a seguito dell'abolizione della relativa norma, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo è possibile affermare che ad oggi non esiste di fatto alcun ente, ufficio od organo che possa controllare la legittimità del comportamento di Equitalia spa, sebbene inizialmente tale potere era stato attribuito alla Corte dei conti;
in questo stato di cose le società regionali di Equitalia spa hanno sommerso l'Italia di fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti di stipendi e di crediti presso terzi per debiti tributari che nell'80 per cento dei casi risultano essere d'importi di modeste entità;
il fenomeno delle misure cautelari applicate riguarda ormai un numero che si avvicina ad oltre quindici milioni di azioni cautelari e che coinvolge quasi sei milioni di famiglie italiane ed un milione e mezzo di imprese;
a fare la «parte da leone» sono i quasi sei milioni e mezzo di fermi amministrativi delle autovetture, di cui oltre il 60 per cento, applicati senza che il contribuente abbia mai ricevuto alcuna notifica, ai quali seguono le ipoteche immobiliari con oltre tre milioni e mezzo di immobili ipotecati, ed ammonta a circa un milione il valore di pignoramenti di stipendio e di crediti. Oltre quattro milioni sono gli italiani che si ritrovano vittime di doppie o addirittura di triple misure cautelari. Quanto alle ipoteche sugli immobili, il 50 per cento di esse riguardano posizioni tributarie debitorie di meno di ottomila euro, nonostante la Corte di cassazione con una sentenza abbia sancito il principio della non ipotecabilità degli immobili per debiti inferiori a tale importo;
i concessionari, malgrado la suddetta sentenza della Corte di cassazione, vi ottemperano non procedendo, come dovrebbero, all'immediata cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, ma, al contrario, pretendendo che i contribuenti, vittime di questa azione esecutiva illegittima, presentino un'istanza e addebitando loro ingiustamente le spese di cancellazione che, invece, non dovrebbero essere applicate proprio perché si tratta di debiti al di sotto della soglia degli otto mila euro stabilita dalla sentenza stessa;
sul fronte delle imprese sono oltre 1.200 quelle fallite o entrate in stato di crisi, in Italia, nel biennio marzo 2008-marzo 2010, a causa della riscossione coatta dei tributi e delle imposte operata dai concessionari di Equitalia spa, attraverso il blocco dei pagamenti dei crediti che le stesse vantavano nei confronti della pubblica amministrazione ed il conseguente pignoramento presso terzi, con la perdita di oltre 7.000 posti di lavoro;
la procedura del blocco dei crediti è un sistema che penalizza le imprese in quanto, una volta avviata, i concessionari incassano totalmente e fino alla concorrenza gli importi relativi ai debiti maturati nei loro confronti, senza consentire, in alcun modo, all'impresa in difficoltà la possibilità di rateizzare il debito contratto;
l'altro lato oscuro della gestione esattoriale riguarda la vendita delle case dei contribuenti morosi attraverso aste riservate a pochi che non vengono pubblicizzate e che vengono effettuate al semplice valore catastale e non al valore commerciale, con una base d'asta mediamente del 60 per cento più bassa del valore reale di mercato;
altro fenomeno di enorme entità riguarda le cosiddette «cartelle pazze». Infatti, fra tasse locali ed imposte nazionali almeno tre milioni di iscrizioni a ruolo non possono essere riscossi, in quanto trattasi di somme già pagate o addirittura non dovute dai contribuenti;
quanto premesso rappresenta per Equitalia spa un business interessante visto che, in ogni caso, gli enti impositori corrisponderanno alla stessa comunque un aggio a cui va aggiunto il valore di cartelle ormai prescritte per decorrenza dei termini e che maturano ulteriori aggi per Equitalia spa e su cui, a loro volta, vengono regolarmente iscritte misure cautelari nei confronti dei contribuenti;
per quanto concerne gli interessi di mora, che dovrebbero essere determinati secondo apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avuto riguardo alla media dei tassi bancari attivi, è possibile affermare che la predetta soglia non viene quasi mai applicata poiché ad essa vengono a sommarsi diverse voci che comportano un pagamento reale degli interessi, oltre la soglia usuraria, e che includono: aggio di riscossione, diritti di notifica, spese procedure esecutive, spese iscrizione - cancellazione fermo amministrativo, spese accensione - estinzione di ipoteca. A ciò si aggiunga che per legge la Equitalia spa è legittimata a riscuotere gli interessi, oltre che sul tributo, anche sugli ulteriori interessi maturati, creando nella pratica il fenomeno del cosiddetto anatocismo. Inoltre, parte di detti interessi, così come calcolati, sono trattenuti dal concessionario e non dall'ente impositore;
altro aspetto non trascurabile è rappresentato dal sostanziale conflitto di interessi che caratterizza gli organi della Equitalia spa, come nel caso del doppio ruolo ricoperto dal direttore generale dell'Agenzia delle entrate, nonché di presidente di Equitalia spa;
il sistema di riscossione gestito da Equitalia spa non ha sortito effetti positivi nel recupero della lotta all'evasione, che nell'anno preso in considerazione, sul totale del riscosso è stata pari solo al 5 per cento, mentre il restante 95 per cento è frutto della regolarizzazione spontanea dei contribuenti;
il fenomeno delle rateizzazioni dei debiti tributari oggi possibile sino ad un massimo di 72 rate e non è sempre attuabile per le famiglie monoreddito o per le piccole e medie imprese che lamentano problemi di liquidità,

impegna il Governo:

a promuovere una seria riforma del sistema della riscossione che concili la capacità di riscossione delle imposte e la tutela dei diritti dei contribuenti imperniata sui seguenti principi:
a) proporzionalità assoluta della sanzione tributaria, in relazione al profilo oggettivo, al profilo soggettivo della capacità reddituale del contribuente e della entità dei versamenti omessi;
b) omnicomprensività della sanzione applicata, con inclusione degli interessi e di ogni altro onere aggiuntivo;
c) opponibilità piena, e senza alcuna deroga, dell'azione esecutiva promossa dal soggetto impositore o dal concessionario esattore, attraverso l'estensione generalizzata dei rimedi giudiziali previsti dagli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile;
d) rateizzabilità ampia del debito tributario, al fine di poter consentire un indebitamento massimo, fino all'estinzione del debito fiscale, pari ad 1/5 del reddito netto o di 1/10 del fatturato d'impresa;
e) cancellazione automatica delle misure, cautelari o coercitive, applicate, alla definizione, anche rateale, del debito tributario, con adozione di misure alternative consistenti in vincoli ai trasferimenti patrimoniali immobiliari, progressivamente revocabili;
f) innalzamenti delle soglie di debito per l'adozione iniziale delle misure cautelari reali o delle azioni esecutive;
g) introduzione di un principio di salvaguardia delle attività produttive dei contribuenti che aderiscono ai piani di rientro del debito fiscale;
h) salvaguardia assoluta del valore reale di mercato dei beni immobili sottoposti a vendita giudiziale;
i) esclusione della imposizione nei casi di indigenza comprovata e verificata nei modi definiti dalla legge;
ad adottare iniziative normative che prevedano un sistema di controllo dell'attività dei concessionari e la creazione di sezioni stralcio delle commissioni tributarie che affrontino, in tempi certi e rapidi, il crescente contenzioso tra contribuente e concessionario, con particolare riferimento all'illegittima applicazione delle misure cautelari.
(1-00651)
«Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Brugger».

La Camera,
premesso che:
il sistema della riscossione tributaria, gestito nel nostro Paese da Equitalia spa, è, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, fortemente vessatorio e fonte di palesi violazioni delle norme e dei diritti dello statuto del contribuente, essendo lo stesso esercitato al di fuori di ogni controllo da parte di un organismo preposto. La normativa, infatti, esclude qualsiasi compito di verifica dell'operato dei concessionari che, in tale contesto, esercitano il loro potere in maniera incontrastata e fuori controllo;
per ciò che riguarda i controlli ai quali in passato soggiaceva l'attività di riscossione, a seguito dell'abolizione della relativa norma, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo è possibile affermare che ad oggi non esiste di fatto alcun ente, ufficio od organo che possa controllare la legittimità del comportamento di Equitalia spa, sebbene inizialmente tale potere era stato attribuito alla Corte dei conti;
in questo stato di cose le società regionali di Equitalia spa hanno sommerso l'Italia di fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti di stipendi e di crediti presso terzi per debiti tributari che nell'80 per cento dei casi risultano essere d'importi di modeste entità;
il fenomeno delle misure cautelari applicate riguarda ormai un numero che si avvicina ad oltre quindici milioni di azioni cautelari e che coinvolge quasi sei milioni di famiglie italiane ed un milione e mezzo di imprese;
a fare la «parte da leone» sono i quasi sei milioni e mezzo di fermi amministrativi delle autovetture, di cui oltre il 60 per cento, applicati senza che il contribuente abbia mai ricevuto alcuna notifica, ai quali seguono le ipoteche immobiliari con oltre tre milioni e mezzo di immobili ipotecati, ed ammonta a circa un milione il valore di pignoramenti di stipendio e di crediti. Oltre quattro milioni sono gli italiani che si ritrovano vittime di doppie o addirittura di triple misure cautelari. Quanto alle ipoteche sugli immobili, il 50 per cento di esse riguardano posizioni tributarie debitorie di meno di ottomila euro, nonostante la Corte di cassazione con una sentenza abbia sancito il principio della non ipotecabilità degli immobili per debiti inferiori a tale importo;
i concessionari, malgrado la suddetta sentenza della Corte di cassazione, vi ottemperano non procedendo, come dovrebbero, all'immediata cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, ma, al contrario, pretendendo che i contribuenti, vittime di questa azione esecutiva illegittima, presentino un'istanza e addebitando loro ingiustamente le spese di cancellazione che, invece, non dovrebbero essere applicate proprio perché si tratta di debiti al di sotto della soglia degli otto mila euro stabilita dalla sentenza stessa;
sul fronte delle imprese sono oltre 1.200 quelle fallite o entrate in stato di crisi, in Italia, nel biennio marzo 2008-marzo 2010, a causa della riscossione coatta dei tributi e delle imposte operata dai concessionari di Equitalia spa, attraverso il blocco dei pagamenti dei crediti che le stesse vantavano nei confronti della pubblica amministrazione ed il conseguente pignoramento presso terzi, con la perdita di oltre 7.000 posti di lavoro;
la procedura del blocco dei crediti è un sistema che penalizza le imprese in quanto, una volta avviata, i concessionari incassano totalmente e fino alla concorrenza gli importi relativi ai debiti maturati nei loro confronti, senza consentire, in alcun modo, all'impresa in difficoltà la possibilità di rateizzare il debito contratto;
altro fenomeno di enorme entità riguarda le cosiddette «cartelle pazze». Infatti, fra tasse locali ed imposte nazionali almeno tre milioni di iscrizioni a ruolo non possono essere riscossi, in quanto trattasi di somme già pagate o addirittura non dovute dai contribuenti;
quanto premesso rappresenta per Equitalia spa un business interessante visto che, in ogni caso, gli enti impositori corrisponderanno alla stessa comunque un aggio a cui va aggiunto il valore di cartelle ormai prescritte per decorrenza dei termini e che maturano ulteriori aggi per Equitalia spa e su cui, a loro volta, vengono regolarmente iscritte misure cautelari nei confronti dei contribuenti;
per quanto concerne gli interessi di mora, che dovrebbero essere determinati secondo apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avuto riguardo alla media dei tassi bancari attivi, è possibile affermare che la predetta soglia non viene quasi mai applicata poiché ad essa vengono a sommarsi diverse voci che comportano un pagamento reale degli interessi, oltre la soglia usuraria, e che includono: aggio di riscossione, diritti di notifica, spese procedure esecutive, spese iscrizione - cancellazione fermo amministrativo, spese accensione - estinzione di ipoteca. A ciò si aggiunga che per legge la Equitalia spa è legittimata a riscuotere gli interessi, oltre che sul tributo, anche sugli ulteriori interessi maturati, creando nella pratica il fenomeno del cosiddetto anatocismo. Inoltre, parte di detti interessi, così come calcolati, sono trattenuti dal concessionario e non dall'ente impositore;
il sistema di riscossione gestito da Equitalia spa non ha sortito effetti positivi nel recupero della lotta all'evasione, che nell'anno preso in considerazione, sul totale del riscosso è stata pari solo al 5 per cento, mentre il restante 95 per cento è frutto della regolarizzazione spontanea dei contribuenti;
il fenomeno delle rateizzazioni dei debiti tributari oggi possibile sino ad un massimo di 72 rate e non è sempre attuabile per le famiglie monoreddito o per le piccole e medie imprese che lamentano problemi di liquidità,

impegna il Governo:

a promuovere una seria riforma del sistema della riscossione che concili la capacità di riscossione delle imposte e la tutela dei diritti dei contribuenti imperniata sui seguenti principi:
a) proporzionalità assoluta della sanzione tributaria, in relazione al profilo oggettivo, al profilo soggettivo della capacità reddituale del contribuente e della entità dei versamenti omessi;
b) omnicomprensività della sanzione applicata, con inclusione degli interessi e di ogni altro onere aggiuntivo;
c) opponibilità piena, e senza alcuna deroga, dell'azione esecutiva promossa dal soggetto impositore o dal concessionario esattore, attraverso l'estensione generalizzata dei rimedi giudiziali previsti dagli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile;
d) rateizzabilità ampia del debito tributario, al fine di poter consentire un indebitamento massimo, fino all'estinzione del debito fiscale, pari ad 1/5 del reddito netto o di 1/10 del fatturato d'impresa;
e) cancellazione automatica delle misure, cautelari o coercitive, applicate, alla definizione, anche rateale, del debito tributario, con adozione di misure alternative consistenti in vincoli ai trasferimenti patrimoniali immobiliari, progressivamente revocabili;
f) innalzamenti delle soglie di debito per l'adozione iniziale delle misure cautelari reali o delle azioni esecutive;
g) introduzione di un principio di salvaguardia delle attività produttive dei contribuenti che aderiscono ai piani di rientro del debito fiscale;
h) salvaguardia assoluta del valore reale di mercato dei beni immobili sottoposti a vendita giudiziale;
i) esclusione della imposizione nei casi di indigenza comprovata e verificata nei modi definiti dalla legge;
ad adottare iniziative normative che prevedano un sistema di controllo dell'attività dei concessionari e la creazione di sezioni stralcio delle commissioni tributarie che affrontino, in tempi certi e rapidi, il crescente contenzioso tra contribuente e concessionario, con particolare riferimento all'illegittima applicazione delle misure cautelari.
(1-00651)
(Testo modificato nel corso della seduta)«Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Brugger».

La Camera,
premesso che:
l'inviolabile, fondamentale dovere di concorrere alle spese pubbliche deve essere continuamente ribadito a sostegno della lealtà civica e della solidarietà sociale;
correlativamente, i Governi e i Parlamenti, le regioni, le province e i comuni, secondo le competenze loro assegnate dalla legge, hanno il dovere di tutelare, vigilare, rinforzare il sistema impositivo, perché non risulti ingiusto per l'azione dei pubblici poteri;
le politiche tributarie, se in prima istanza rispondono all'esigenza di provvedere ai mezzi per la conduzione delle politiche pubbliche, debbono subito dopo soddisfare le insopprimibili attese di equità e giustizia della società in tutte le sue componenti, semmai promuovendole anziché trascurandole;
le imposte non possono costituire il fine pubblico, dovendo servirlo in una logica di ragionevolezza e ponderazione con l'interesse generale;
alcune norme, adottate con lo scopo condiviso di rendere più efficace la lotta all'evasione e più celere la riscossione, hanno bisogno di una dotazione di flessibilità, che, propriamente, non è tra le caratteristiche dei sistemi tributari, né degli uffici preposti;
le procedure per l'allungamento della rateizzazione per i contribuenti in difficoltà con il fisco ed altri enti sono disciplinate da nuove procedure introdotte con il «decreto milleproroghe» del 2010;
le istanze per ottenere eventuali rateizzazioni delle somme dovute dovrebbero essere presentate entro il 30 giugno 2011 e la stessa rateizzazione, per importi superiori ai 5.000 euro, può essere concessa solo previa certificazione del peggioramento della situazione economica dei contribuenti siano essi persone fisiche o piccole e medie imprese;
l'aggio di riscossione delle cartelle esattoriali è oggi stabilito nella misura del 9 per cento, di cui 4,65 per cento a carico del contribuente, se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, o per intero se si supera tale limite, con profili di approfittamento che non corrispondono alla doverosità della lealtà impositiva;
con le modifiche normative sopra citate, scaduto il termine previsto nell'avviso di accertamento, potrebbe accadere che l'agente riscossore venga abilitato ad eseguire l'espropriazione forzata senza che il debito sia stato ancora realmente accertato e, quindi, sulla sola base di una presunzione di colpevolezza, ovverosia che il contribuente sia costretto a pagare prima di essere giudicato da un organo giurisdizionale di primo grado;
le statistiche circa l'esito delle contestazioni dei contribuenti nei confronti delle pretese del fisco stanno a testimoniare che di esse almeno un terzo risultano accettate in primo grado e in secondo grado vengono riconosciute fondate la metà delle restanti;
può ragionevolmente ritenersi, quindi, in una logica di contenimento del rischio attinente alle entrate, che si avvarranno della richiesta di rateizzazione solo quelle imprese e quei contribuenti che intendono saldare il loro debito con il fisco o con l'ente richiedente;
non si possono gravare le imprese, già in difficoltà, o minare le libertà individuali in base al principio di accorciare i tempi della riscossione con metodi coercitivi e aggressivi, come il pignoramento presso terzi che compromette l'immagine e la credibilità di aziende disposte a pagare il loro debito con modalità compatibili con la loro sopravvivenza economica e, quindi, nella logica dell'interesse di sistema;
tutti gli indicatori mostrano come siano fortemente peggiorate le condizioni economiche generali, spingendo molte piccole e medie imprese sull'orlo del fallimento e della chiusura; i più recenti dati Istat parlano di 43 mila imprese chiuse, di 363 mila addetti rimasti senza lavoro; tale situazione è ancora più grave nel Mezzogiorno;
la criminalità organizzata risulta molto attiva nella partecipazione alle aste giudiziarie conseguenti a pignoramenti di beni immobili ed, inoltre, il meccanismo della messa all'asta senza incanto può favorire l'azione delle cosche che possono mettere in atto meccanismi illeciti di partecipazione alle vendite giudiziarie;
notevoli e numerose sono state le proteste da parte dei cittadini al punto da indicare una nuova questione sociale;
fatti dei calcoli sommari che si vorrebbero smentiti dal Governo, se un'impresa, un contribuente, dovessero saldare una propria cartella esattoriale dopo un anno dalla notifica si troverebbero a pagare oltre l'11 per cento a titolo di interessi, una sanzione amministrativa del 30 per cento e un aggio di riscossione nella misura del 9 per cento, per un esborso totale superiore al 50 per cento, con caratteristiche vessatorie;
tutto questo mentre l'agente di riscossione non anticipa alcuna somma, essendo stato abrogato l'obbligo del non riscosso come riscosso, e non si è, invece, mai intervenuto sugli interessi di mora;
la tutela del contribuente può arricchirsi di una fase precontenziosa, opportunamente sagomata sul modello della mediazione e della conciliazione, non solo per lo smaltimento dei processi tributari pendenti, ma anche per l'assunzione della variabile fiscale tra quelle gestionali, con assunzione di responsabilità di risultato sia del pubblico funzionario, sia dell'operatore privato,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative urgenti per impedire l'esecuzione forzata fino a quando almeno un giudice non abbia emanato apposita ordinanza sulla domanda di sospensione dell'atto esecutivo;
ad adottare iniziative per rinviare l'entrata in vigore delle norme al 1o luglio 2012;
ad allungare la rateizzazione prevista, anche in considerazione del particolare periodo di crisi che il Paese sta attraversando;
ad assumere iniziative normative per introdurre un limite massimo per le somme dovute relative ad aggi di riscossioni e rimborsi per riscossioni, sanzioni ed interessi, previa relazione al Parlamento sul funzionamento di Equitalia;
ad assumere iniziative volte ad estendere ai dirigenti di Equitalia le disposizioni sulla responsabilità dei magistrati;
ad adottare iniziative per ridurre consistentemente l'aggio e le sanzioni, rispetto alle percentuali ad oggi fissate, anche in considerazione dell'esenzione dell'obbligo di emettere le cartelle esattoriali, e ad eliminare gli interessi di mora;
ad adottare iniziative normative volte a prevedere che le sentenze che condannano il fisco a rimborsare siano di diritto provvisoriamente esecutive senza dover attendere il passaggio in giudicato;
a prevedere rigorosi controlli preventivi per evitare che cartelle «pazze» o palesemente errate possano danneggiare seriamente il contribuente nei propri rapporti civili e commerciali con le banche e i clienti;
a prevedere, anche nell'ambito delle annunciate iniziative per il Sud, disposizioni che consentano alle imprese del Mezzogiorno di iniziare a saldare le somme dovute, almeno per la parte che riguarda il fisco, a partire da un anno dall'approvazione dei piani di pagamento dilazionati;
ad assumere iniziative adeguate affinché, in sede di aste giudiziarie, si possano prevenire interventi illeciti aumentando la trasparenza di tutte le procedure, ivi comprese quelle di pubblicità, introducendo meccanismi più efficaci di controllo sui soggetti partecipanti;
ad assumere iniziative per estendere ad una fase precontenziosa la logica operativa e gli effetti della conciliazione giudiziale.
(1-00652)
«Pisicchio, Mosella, Tabacci, Brugger».

La Camera,
premesso che:
nel 2005 si è avviata la riforma del servizio nazionale della riscossione che ha portato al superamento del precedente affidamento in concessione. Riscossione Spa, poi trasformatasi in Equitalia Spa - società partecipata per il 51 per cento dall'Agenzia delle Entrate e per il 49 per cento dall'INPS - ha assorbito le numerose società operanti nel settore dando un notevole impulso all'attività di riscossione coattiva;
con la nuova Equitalia Spa, come riferito dal suo presidente durante l'audizione presso la Commissione finanze del 19 aprile scorso, si è passati dai 3.800 milioni di euro riscossi nel 2005 agli 8.876 milioni di euro incamerati nel 2010; di questi «circa il 20 per cento di tali imposte deriva dal lavoro svolto sulle cosiddette morosità rilevanti, vale a dire sulle posizioni di debito superiori ai 500.000 euro»;
per prevenire situazioni di difficoltà dei contribuenti, sia famiglie che imprese, e aiutarli a far fronte agli impegni nei confronti delle agenzie fiscali, degli enti previdenziali, delle regioni e degli enti locali, sono stati predisposti strumenti per favorire la rateazione dei debiti, rateazioni che, al 30 aprile 2010, ammontavano a oltre 1.200.000 per un importo superiore a 15 miliardi e mezzo di euro;
tuttavia, l'aumento di efficacia ed efficienza del servizio nazionale della riscossione, un elemento fondamentale per assicurare la tenuta delle entrate pubbliche, è avvenuto contestualmente all'insorgere e al dispiegarsi di una delle più difficili crisi economiche che il nostro Paese abbia conosciuto dal secondo dopo-guerra ad oggi;
alla crisi, che ha colpito il sistema produttivo determinando una contrazione significativa dell'occupazione e dei redditi, si somma il cronico ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, una situazione che sta creando non poche difficoltà di liquidità a molte imprese;
lo strumento delle procedure esecutive per attuare il recupero dei crediti dello Stato, quali ipoteche immobiliari, pignoramenti di stipendi e conti correnti bancari, fermi amministrativi sui beni mobili registrati, rischia di penalizzare anche quei contribuenti che sono incolpevolmente morosi, che si trovano a perdere la casa ipotecata o a chiudere le proprie attività;
l'applicazione di tali strumenti di riscossione dei tributi sta assumendo proporzioni notevoli in tutto il Paese senza distinzioni geografiche: da Nord a Sud cittadini, professionisti, aziende ed associazioni di categoria e di consumatori lamentano l'applicazione di tali strumenti anche per sanzioni di valore esiguo;
la mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78, che consentiva la possibilità, per i contribuenti, di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale per somministrazione, fornitura e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ha creato ulteriori problemi a contribuenti già in difficoltà;
in questi ultimi tempi è emersa la necessità di una riflessione sull'apparato sanzionatorio, sul sistema dell'aggio come strumento per finanziare il servizio di riscossione coattiva, sul fatto che la somma di sanzioni, interessi e aggio rischia di scaricare sul contribuente un onere «eccessivo» rispetto al debito effettivamente dovuto, che si configura come una vera e propria forma di anatocismo, dovuto all'applicazione di ulteriori interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora maturati per il mancato pagamento dei debiti tributari,

impegna il Governo

a introdurre elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione coattiva nei confronti di coloro che, pur volendo ottemperare ai propri debiti fiscali e contributivi, non siano in grado di tarlo per una temporanea e oggettiva difficoltà finanziaria, a tal fine prevedendo interventi strutturali finalizzati a consentire la predisposizione di un nuovo piano di rateazione a fronte della dimostrazione che il mancato pagamento di una o più rate sia stato determinato da un peggioramento della situazione economica oggettivo e indipendente dalla volontà del debitore stesso;
a rafforzare gli strumenti di autotutela del contribuente al fine di garantire la correttezza dei rapporti fra amministrazione e cittadini;
a rivedere la disciplina della riscossione degli importi di limitata entità, a tal fine limitando l'azione dell'agente della riscossione al sollecito di pagamento per debiti non superiori a 2.000 euro e, in ogni caso, valutando con particolare attenzione le ipotesi di fermo amministrativo sui beni strumentali;
ad innalzare a 20.000 euro l'importo del debito al di sotto del quale non è possibile iscrivere ipoteca né procedere ad espropriazione;
a prevedere che l'iscrizione dell'ipoteca sia necessariamente preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima di procedere all'iscrizione, nel caso il debitore sia proprietario della sola casa di abitazione;
a rivedere il sistema di calcolo delle sanzioni tributarie, escludendo forme di anatocismo derivanti da meccanismi di applicazione di interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora;
ad emanare al più presto il decreto attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, finalizzate a consentire la compensazione dei crediti vantati nei confronti di enti territoriali ed enti del Servizio sanitario nazionale con somme iscritte a ruolo, garantendo altresì ai debitori che abbiano maturato crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso la pubblica amministrazione, l'aumento fino a 120 rate della ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi esclusivamente sulla differenza tra i crediti vantati e l'importo delle somme iscritte a ruolo nonché il rilascio del documento unico di regolarizzazione contributiva.
(1-00653)
«Ventura, Fluvi, Boccia, Carella, Causi, Ceccuzzi, Calvisi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Schirru, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini».

MOZIONI NARDUCCI ED ALTRI N. 1-00631, REGUZZONI ED ALTRI N. 1-00644, GALLETTI ED ALTRI N. 1-00646 E VENTUCCI, RAZZI ED ALTRI N. 1-00648 SULLE INIZIATIVE CONCERNENTI I RAPPORTI TRA ITALIA E SVIZZERA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE DOPPIE IMPOSIZIONI E AD ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO

Mozioni

La Camera,
premesso che:
i rapporti politici tra la Repubblica italiana e la Confederazione elvetica sono da tempo caratterizzati da incomprensioni e forti contrapposizioni che avvelenano i tradizionali vincoli di buona amicizia che storicamente intercorrono tra i due Paesi. Nemmeno l'incontro del Ministro degli affari esteri italiano, onorevole Franco Frattini, con la Presidente della Confederazione elvetica Micheline Calmy-Rey, svoltosi a Berna il 12 gennaio 2011 in un clima sereno e costruttivo, ha prodotto una normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi;
le tensioni tra Italia e Svizzera sono nate, in particolare, con l'ultimo «scudo fiscale» varato dal Ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giulio Tremonti, e dall'inserimento della Svizzera nella black list dei Paesi che agevolano l'evasione fiscale. Con il passare del tempo tale stato di tensione è man mano sfociato in ostilità ed è destinato a intensificarsi ulteriormente dopo le elezioni del 10 aprile 2011 per il rinnovo del Governo e del Parlamento del Cantone Ticino, elezioni che hanno visto prevalere la Lega dei Ticinesi, diventata il primo partito cantonale in termini di consensi. Infatti, la Lega dei Ticinesi e l'Unione Democratica di Centro - che hanno presentato liste congiunte per il Consiglio di Stato nella sopra menzionata elezione - hanno orchestrato da tempo una campagna contro i frontalieri italiani, sfociata anche in pesanti offese a sfondo xenofobo, come, per esempio, i manifesti firmati «balairat.ch», in cui si raffiguravano i lavoratori frontalieri con l'immagine del ratto che va a rubare il formaggio in Svizzera, e con il ricorso a vari social network in cui campeggiavano slogan tipo «Lavoro...no all'invasione del frontalierato», «Sicurezza...No alla criminalità d'importazione» e «Fiscalità...No alla fiscalità opprimente», lanciando il grido d'allarme xenofobo «I ratti "invadono" la Svizzera italiana»;
il Cantone Ticino rappresenta da decenni un importante sbocco occupazionale per i cittadini italiani residenti nei comuni della fascia di confine; infatti, degli oltre 55 mila cittadini italiani occupati con il permesso di frontaliere nei Cantoni di frontiera Ticino, Vallese e Grigioni, poco più di 48 mila sono impiegati nel Cantone Ticino. La maggior parte di essi proviene dalle province di Varese (circa 26 mila) e Como (circa 18 mila). I lavoratori frontalieri hanno, dunque, dato un grande contributo allo sviluppo dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese e in pari tempo all'economia dei comuni italiani compresi nella «storica» fascia di demarcazione di 20 chilometri dalla linea di confine;
la presenza di un così ragguardevole numero di frontalieri impiegati in Svizzera ha indotto l'Italia e la Confederazione a negoziare numerosi accordi bilaterali per regolare varie questioni afferenti la previdenza sociale, l'imposizione fiscale, l'indennità di disoccupazione, le infrastrutture viarie e altro. Di tali convenzioni si intendono richiamare, in particolare:
a) «Accordo bilaterale sulla compensazione finanziaria in materia di assicurazione disoccupazione frontalieri del 12 dicembre 1978 per la retrocessione annuale all'INPS degli oneri prelevati sulla massa salariale dei frontalieri» (parte lavoratori e parte datori di lavoro). Con la retrocessione di detti oneri è stato alimentato il fondo speciale per finanziare la legge 5 giugno 1997, n. 147, che disciplina il trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori frontalieri italiani che perdono l'impiego in Svizzera. Tale fondo è gestito dall'Inps con contabilità separata e a oggi ammonta a circa 380 milioni di euro. La retrocessione di tali contributi è terminata nel 2010 a seguito degli accordi bilaterali tra l'Unione europea e la Svizzera in materia di libera circolazione e assicurazioni sociali che hanno determinato un diverso status del lavoratore frontaliero;
b) «Accordo del 3 ottobre 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine», recepito successivamente nella Convenzione italo-svizzera del 9 marzo 1976 (Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio), entrata in vigore il 27 marzo 1979. In conformità a tale Convenzione, la Svizzera ristorna ai comuni italiani che ne hanno diritto una consistente quota (attualmente il 38,8 per cento) delle imposte fiscali riscosse alla fonte sulle retribuzioni dei frontalieri;
addosso ai lavoratori frontalieri sono piovute ultimamente pressioni di ogni genere: dalla minaccia discriminante di non aumentare le loro retribuzioni come per i cittadini svizzeri e i domiciliati, adducendo a giustificazione l'aumentato valore del franco svizzero rispetto all'euro, fino all'accusa di dumping salariale e di portare via il lavoro ai disoccupati che risiedono in Svizzera;
tali pressioni, che hanno trovato seguito anche in varie iniziative politiche cantonali e confederali, sono dovute secondo i firmatari del presente atto di indirizzo fondamentalmente al dossier sulla fiscalità e al rifiuto del Governo italiano di rinegoziare la Convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza del 9 marzo 1976;
il negoziato sulla nuova Convenzione era iniziato nel 2001 e successivamente fu interrotto. Ripreso nel 2009 è stato interrotto di nuovo lo stesso anno e, salvo incontri sporadici, non è più decollato. Da settembre 2010, secondo fonti diplomatiche, il Governo italiano ha rifiutato ogni contatto;
nel frattempo in questi ultimi 2 anni la situazione si è del tutto modificata. Dopo le richieste formulate dal G-20, il Consiglio federale elvetico ha deciso (13 marzo 2009) di concedere assistenza amministrativa fiscale a tutti gli Stati che ne faranno richiesta, conformemente con l'articolo 26 del modello Ocse. Ciò significa che la Svizzera concederà informazioni caso per caso, non solo per ipotesi di delitti o contravvenzioni fiscali, bensì anche per consentire, se necessario, all'altro Stato di accertare i redditi dei soggetti ivi residenti. Si tratta di un sostanziale passo avanti rispetto alla prassi precedente, che prevedeva soltanto la concessione delle informazioni relative alla corretta applicazione della Convenzione esistente;
dal 13 marzo 2009 la Svizzera ha firmato simili convenzioni con una trentina di nazioni, tra le quali figurano anche gli Usa, la Francia, la Germania e l'Inghilterra, ma non l'Italia, che, tra l'altro, mantiene tuttora la Svizzera sulla black list dei Paesi classificati come «paradisi fiscali»;
tra la Svizzera e l'Unione europea vige il trattato sulla fiscalità del risparmio, con effetto al 1o luglio 2005. Il trattato prevede la trattenuta dell'imposta alla fonte sugli interessi dei capitali a risparmio delle persone fisiche residenti nell'Unione europea che hanno depositato i capitali in Svizzera ed esclude, pertanto, le informazioni automatiche;
in conseguenza delle decisioni intervenute dopo il trattato, nel mese di ottobre 2010 la Svizzera ha intrapreso un negoziato con il Regno Unito e con la Germania, proponendo un'alternativa allo scambio automatico di informazioni. Avendo assunto i parametri Ocse per tutti i modelli di convenzione contro le doppie imposizioni fiscali e nell'assistenza amministrativa in materia fiscale, consentendo di sviluppare, su richiesta concreta e motivata, in singoli casi, lo scambio di informazioni con altri Paesi, anziché concedere lo scambio automatico di informazioni, la Confederazione offre, dunque, la salvaguardia del gettito fiscale degli altri Stati, proponendo un modello di prelievo d'imposta alla fonte, il cosiddetto «modello Rubik», su tutti i redditi dei capitali mobili (interessi, dividendi, canoni di licenza, capital gain e altro);
la proposta negoziata dalla Svizzera è sicuramente innovatrice sia nei confronti della direttiva europea del 3 giugno 2003, sia per quanto riguarda il trattato sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'Unione europea del 1o luglio 2005. Una proposta innovativa perché l'imposta alla fonte non viene più prelevata unicamente sugli interessi, ma anche su tutti gli altri redditi dei capitali mobili, prefigura l'estensione anche alle persone giuridiche e la trattenuta operata è uguale a quella stabilita dagli Stati di residenza di coloro che hanno collocato dei capitali in Svizzera;
in materia di procedure fiscali avviate nei Paesi membri dell'Unione europea, la Svizzera ha operato in tre direzioni: con gli accordi sull'euro-ritenuta, di Schengen e per la lotta contro le frodi (quest'ultimo non ancora applicato dall'Italia, sebbene ratificato); nel febbraio 2009 ha adeguato il diritto svizzero sulla punibilità del riciclaggio dei proventi di reati fiscali alle raccomandazioni antiriciclaggio del Gafi/Ocse; ha ratificato la convenzione dell'Ocse contro la corruzione internazionale ed è l'unico Paese al mondo a disporre di una legge speciale sulla restituzione dei fondi sottratti dai dittatori, indipendentemente da una richiesta proveniente dal Paese interessato;
l'Italia, al contrario dei principali Paesi europei, ha chiuso ogni spiraglio sulla possibilità di negoziare la nuova Convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza, un atteggiamento incomprensibile di cui il Paese non è informato e che è alla base, come detto, delle tensioni tra Roma e Berna, con minacce sempre più insistenti verso i frontalieri e gli accordi bilaterali esistenti;
in questo momento è particolarmente presa di mira la Convenzione sui frontalieri del 9 marzo 1976, che comporta un ristorno del 38,8 per cento in favore dei comuni italiani delle imposte fiscali riscosse alla fonte sulle retribuzioni dei frontalieri;
il Parlamento del Cantone Ticino ha adottato nel mese di marzo 2011 all'unanimità un'iniziativa del Gruppo PPD, «Rinegoziare l'Accordo sui frontalieri, rifondere al Ticino gran parte del ristorno dell'imposta alla fonte e togliere la Svizzera dalla black list italiana», che, pertanto, sarà inserita nell'ordine del giorno della sessione del mese di giugno 2011 del Parlamento nazionale svizzero. La risoluzione chiede che la Confederazione apra la trattativa con l'Italia per rimediare all'assenza di reciprocità a danno dei residenti della fascia di frontiera svizzera che lavorano come dipendenti nella fascia di frontiera italiana, per attenuare l'ammontare del ristorno a carico di Ticino, Grigioni e Vallese in ragione del 38,8 per cento in modo analogo a quello del 12,5 per cento pattuito con l'Austria;
una simile modifica dei ristorni provocherebbe conseguenze nefaste per le risorse dei sopra citati comuni, già alle prese con i consistenti tagli operati dalle svariate manovre del Ministro Tremonti e impossibilitati ad erogare i servizi essenziali. I comuni del Verbanio-Cusio-Ossola, per esempio, nel 2009 hanno introitato un ristorno pari a 3.781.643,64 euro. In caso di modifica della Convenzione e di una retrocessione fiscale del 12,5 per cento, le amministrazioni interessate incasserebbero poco più di un terzo: 1.260.000 euro;
al Parlamento nazionale svizzero è, peraltro, pendente dal marzo 2011 una mozione che chiede la sospensione dei ristorni all'Italia fino alla conclusione di una nuova Convenzione di doppia imposizione ed allo stralcio della Svizzera dalle liste nere italiane;
i rapporti tra l'Italia e la Svizzera non concernono unicamente il frontalierato e nel loro complesso rappresentano una dimensione di ben altra portata. Tra Italia e Svizzera vi è un intenso interscambio commerciale quantificabile, nel 2010, in 34,709 miliardi di franchi, con un saldo attivo per l'Italia di 2,759 miliardi di franchi svizzeri. La Svizzera, dunque, è un importantissimo mercato per l'economia italiana e, nonostante il lungo rallentamento dell'economia mondiale, è uno dei pochi che, oltre a confermare il successo delle esportazioni italiane, fa registrare un suo aumento. Per l'Italia la Svizzera non è solo un grande partner industriale, ma anche un importantissimo mercato di esportazione dei prodotti italiani: il sesto mercato al mondo (dopo Germania, Francia, Usa, Spagna e Regno Unito) e di gran lunga il primo mercato al mondo per importazioni pro-capite di prodotti made in Italy;
si potrebbero elencare molti altri esempi che caratterizzano l'ampiezza dei rapporti tra Italia e Svizzera: per esempio che vi risiedono stabilmente circa 530 mila cittadini italiani, che la Confederazione sta realizzando le nuove trasversali alpine, un'opera colossale in cui rientra il corridoio 24 Amsterdam-Genova, che l'Italia per parte sua è impegnata a sviluppare le infrastrutture di collegamento alle opere in corso di realizzazione nella Confederazione e altri interessi comuni che non si citano in questa sede;
alla luce dei rapporti molto difficili che intercorrono tra le due capitali risulta poco comprensibile l'atteggiamento del Governo italiano che fino ad ora non ha preso in considerazione gli appelli a ristabilire la via negoziale per evitare i danni che un simile modo di intrattenere i rapporti con un Paese amico rischia di procurare all'Italia,

impegna il Governo:

ad intraprendere i necessari passi diplomatici per riallacciare il dialogo con il Governo svizzero nell'intento di promuovere e tutelare gli interessi dell'Italia;
a convocare un tavolo di concertazione per definire al più presto un percorso negoziale sulla nuova convenzione fiscale per evitare la doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza, formulando e discutendo in quella sede le legittime richieste d'interesse del nostro Paese;
a non lasciar nell'incertezza i 55 mila frontalieri italiani occupati in Svizzera, tutelando il loro diritto, al pari trattamento salariale rispetto ai colleghi svizzeri e stranieri residenti, affrontando allo stesso tempo - sul piano politico - la minaccia formulata da Giuliano Bignasca, indiscusso leader della Lega dei Ticinesi, di far licenziare 13.500 frontalieri italiani;
ad assumere iniziative appropriate sul piano politico e diplomatico per la piena applicazione della Convenzione del 9 marzo 1976 stipulata con la Confederazione elvetica per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, un atto fondamentale per mantenere invariata la quota delle trattenute fiscali retrocesse dalla Confederazione elvetica ai comuni italiani compresi nella linea di demarcazione di 20 chilometri dal confine italo-svizzero.
(1-00631)
«Narducci, Franceschini, Maran, Amici, Tempestini, Fassino, Barbi, Colombo, Corsini, Losacco, Pistelli, Porta, Braga, Marantelli, Piffari».

La Camera,
premesso che:
i rapporti politici tra la Repubblica italiana e la Confederazione elvetica sono da tempo caratterizzati da incomprensioni e forti contrapposizioni che avvelenano i tradizionali vincoli di buona amicizia che storicamente intercorrono tra i due Paesi. Nemmeno l'incontro del Ministro degli affari esteri italiano, onorevole Franco Frattini, con la Presidente della Confederazione elvetica Micheline Calmy-Rey, svoltosi a Berna il 12 gennaio 2011 in un clima sereno e costruttivo, ha prodotto una normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi;
le tensioni tra Italia e Svizzera sono nate, in particolare, con l'ultimo «scudo fiscale» varato dal Ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giulio Tremonti, e dall'inserimento della Svizzera nella black list dei Paesi che agevolano l'evasione fiscale. Con il passare del tempo tale stato di tensione è man mano sfociato in ostilità ed è destinato a intensificarsi ulteriormente dopo le elezioni del 10 aprile 2011 per il rinnovo del Governo e del Parlamento del Cantone Ticino, elezioni che hanno visto prevalere la Lega dei Ticinesi, diventata il primo partito cantonale in termini di consensi. Infatti, la Lega dei Ticinesi e l'Unione Democratica di Centro - che hanno presentato liste congiunte per il Consiglio di Stato nella sopra menzionata elezione - hanno orchestrato da tempo una campagna contro i frontalieri italiani, sfociata anche in pesanti offese a sfondo xenofobo, come, per esempio, i manifesti firmati «balairat.ch», in cui si raffiguravano i lavoratori frontalieri con l'immagine del ratto che va a rubare il formaggio in Svizzera, e con il ricorso a vari social network in cui campeggiavano slogan tipo «Lavoro...no all'invasione del frontalierato», «Sicurezza...No alla criminalità d'importazione» e «Fiscalità...No alla fiscalità opprimente», lanciando il grido d'allarme xenofobo «I ratti "invadono" la Svizzera italiana»;
il Cantone Ticino rappresenta da decenni un importante sbocco occupazionale per i cittadini italiani residenti nei comuni della fascia di confine; infatti, degli oltre 55 mila cittadini italiani occupati con il permesso di frontaliere nei Cantoni di frontiera Ticino, Vallese e Grigioni, poco più di 48 mila sono impiegati nel Cantone Ticino. La maggior parte di essi proviene dalle province di Varese (circa 26 mila) e Como (circa 18 mila). I lavoratori frontalieri hanno, dunque, dato un grande contributo allo sviluppo dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese e in pari tempo all'economia dei comuni italiani compresi nella «storica» fascia di demarcazione di 20 chilometri dalla linea di confine;
la presenza di un così ragguardevole numero di frontalieri impiegati in Svizzera ha indotto l'Italia e la Confederazione a negoziare numerosi accordi bilaterali per regolare varie questioni afferenti la previdenza sociale, l'imposizione fiscale, l'indennità di disoccupazione, le infrastrutture viarie e altro. Di tali convenzioni si intendono richiamare, in particolare:
a) «Accordo bilaterale sulla compensazione finanziaria in materia di assicurazione disoccupazione frontalieri del 12 dicembre 1978 per la retrocessione annuale all'INPS degli oneri prelevati sulla massa salariale dei frontalieri» (parte lavoratori e parte datori di lavoro). Con la retrocessione di detti oneri è stato alimentato il fondo speciale per finanziare la legge 5 giugno 1997, n. 147, che disciplina il trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori frontalieri italiani che perdono l'impiego in Svizzera. Tale fondo è gestito dall'Inps con contabilità separata e a oggi ammonta a circa 380 milioni di euro. La retrocessione di tali contributi è terminata nel 2010 a seguito degli accordi bilaterali tra l'Unione europea e la Svizzera in materia di libera circolazione e assicurazioni sociali che hanno determinato un diverso status del lavoratore frontaliero;
b) «Accordo del 3 ottobre 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine», recepito successivamente nella Convenzione italo-svizzera del 9 marzo 1976 (Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio), entrata in vigore il 27 marzo 1979. In conformità a tale Convenzione, la Svizzera ristorna ai comuni italiani che ne hanno diritto una consistente quota (attualmente il 38,8 per cento) delle imposte fiscali riscosse alla fonte sulle retribuzioni dei frontalieri;
addosso ai lavoratori frontalieri sono piovute ultimamente pressioni di ogni genere: dalla minaccia discriminante di non aumentare le loro retribuzioni come per i cittadini svizzeri e i domiciliati, adducendo a giustificazione l'aumentato valore del franco svizzero rispetto all'euro, fino all'accusa di dumping salariale e di portare via il lavoro ai disoccupati che risiedono in Svizzera;
tali pressioni, che hanno trovato seguito anche in varie iniziative politiche cantonali e confederali, sono dovute secondo i firmatari del presente atto di indirizzo fondamentalmente al dossier sulla fiscalità e al rifiuto del Governo italiano di rinegoziare la Convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza del 9 marzo 1976;
il negoziato sulla nuova Convenzione era iniziato nel 2001 e successivamente fu interrotto. Ripreso nel 2009 è stato interrotto di nuovo lo stesso anno e, salvo incontri sporadici, non è più decollato. Da settembre 2010, secondo fonti diplomatiche, il Governo italiano ha rifiutato ogni contatto;
nel frattempo in questi ultimi 2 anni la situazione si è del tutto modificata. Dopo le richieste formulate dal G-20, il Consiglio federale elvetico ha deciso (13 marzo 2009) di concedere assistenza amministrativa fiscale a tutti gli Stati che ne faranno richiesta, conformemente con l'articolo 26 del modello Ocse. Ciò significa che la Svizzera concederà informazioni caso per caso, non solo per ipotesi di delitti o contravvenzioni fiscali, bensì anche per consentire, se necessario, all'altro Stato di accertare i redditi dei soggetti ivi residenti. Si tratta di un sostanziale passo avanti rispetto alla prassi precedente, che prevedeva soltanto la concessione delle informazioni relative alla corretta applicazione della Convenzione esistente;
dal 13 marzo 2009 la Svizzera ha firmato simili convenzioni con una trentina di nazioni, tra le quali figurano anche gli Usa, la Francia, la Germania e l'Inghilterra, ma non l'Italia, che, tra l'altro, mantiene tuttora la Svizzera sulla black list dei Paesi classificati come «paradisi fiscali»;
tra la Svizzera e l'Unione europea vige il trattato sulla fiscalità del risparmio, con effetto al 1o luglio 2005. Il trattato prevede la trattenuta dell'imposta alla fonte sugli interessi dei capitali a risparmio delle persone fisiche residenti nell'Unione europea che hanno depositato i capitali in Svizzera ed esclude, pertanto, le informazioni automatiche;
in conseguenza delle decisioni intervenute dopo il trattato, nel mese di ottobre 2010 la Svizzera ha intrapreso un negoziato con il Regno Unito e con la Germania, proponendo un'alternativa allo scambio automatico di informazioni. Avendo assunto i parametri Ocse per tutti i modelli di convenzione contro le doppie imposizioni fiscali e nell'assistenza amministrativa in materia fiscale, consentendo di sviluppare, su richiesta concreta e motivata, in singoli casi, lo scambio di informazioni con altri Paesi, anziché concedere lo scambio automatico di informazioni, la Confederazione offre, dunque, la salvaguardia del gettito fiscale degli altri Stati, proponendo un modello di prelievo d'imposta alla fonte, il cosiddetto «modello Rubik», su tutti i redditi dei capitali mobili (interessi, dividendi, canoni di licenza, capital gain e altro);
la proposta negoziata dalla Svizzera è sicuramente innovatrice sia nei confronti della direttiva europea del 3 giugno 2003, sia per quanto riguarda il trattato sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'Unione europea del 1o luglio 2005. Una proposta innovativa perché l'imposta alla fonte non viene più prelevata unicamente sugli interessi, ma anche su tutti gli altri redditi dei capitali mobili, prefigura l'estensione anche alle persone giuridiche e la trattenuta operata è uguale a quella stabilita dagli Stati di residenza di coloro che hanno collocato dei capitali in Svizzera;
in materia di procedure fiscali avviate nei Paesi membri dell'Unione europea, la Svizzera ha operato in tre direzioni: con gli accordi sull'euro-ritenuta, di Schengen e per la lotta contro le frodi (quest'ultimo non ancora applicato dall'Italia, sebbene ratificato); nel febbraio 2009 ha adeguato il diritto svizzero sulla punibilità del riciclaggio dei proventi di reati fiscali alle raccomandazioni antiriciclaggio del Gafi/Ocse; ha ratificato la convenzione dell'Ocse contro la corruzione internazionale ed è l'unico Paese al mondo a disporre di una legge speciale sulla restituzione dei fondi sottratti dai dittatori, indipendentemente da una richiesta proveniente dal Paese interessato;
l'Italia, al contrario dei principali Paesi europei, ha chiuso ogni spiraglio sulla possibilità di negoziare la nuova Convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza, un atteggiamento incomprensibile di cui il Paese non è informato e che è alla base, come detto, delle tensioni tra Roma e Berna, con minacce sempre più insistenti verso i frontalieri e gli accordi bilaterali esistenti;
in questo momento è particolarmente presa di mira la Convenzione sui frontalieri del 9 marzo 1976, che comporta un ristorno del 38,8 per cento in favore dei comuni italiani delle imposte fiscali riscosse alla fonte sulle retribuzioni dei frontalieri;
il Parlamento del Cantone Ticino ha adottato nel mese di marzo 2011 all'unanimità un'iniziativa del Gruppo PPD, «Rinegoziare l'Accordo sui frontalieri, rifondere al Ticino gran parte del ristorno dell'imposta alla fonte e togliere la Svizzera dalla black list italiana», che, pertanto, sarà inserita nell'ordine del giorno della sessione del mese di giugno 2011 del Parlamento nazionale svizzero. La risoluzione chiede che la Confederazione apra la trattativa con l'Italia per rimediare all'assenza di reciprocità a danno dei residenti della fascia di frontiera svizzera che lavorano come dipendenti nella fascia di frontiera italiana, per attenuare l'ammontare del ristorno a carico di Ticino, Grigioni e Vallese in ragione del 38,8 per cento in modo analogo a quello del 12,5 per cento pattuito con l'Austria;
una simile modifica dei ristorni provocherebbe conseguenze nefaste per le risorse dei sopra citati comuni, già alle prese con i consistenti tagli operati dalle svariate manovre del Ministro Tremonti e impossibilitati ad erogare i servizi essenziali. I comuni del Verbanio-Cusio-Ossola, per esempio, nel 2009 hanno introitato un ristorno pari a 3.781.643,64 euro. In caso di modifica della Convenzione e di una retrocessione fiscale del 12,5 per cento, le amministrazioni interessate incasserebbero poco più di un terzo: 1.260.000 euro;
al Parlamento nazionale svizzero è, peraltro, pendente dal marzo 2011 una mozione che chiede la sospensione dei ristorni all'Italia fino alla conclusione di una nuova Convenzione di doppia imposizione ed allo stralcio della Svizzera dalle liste nere italiane;
i rapporti tra l'Italia e la Svizzera non concernono unicamente il frontalierato e nel loro complesso rappresentano una dimensione di ben altra portata. Tra Italia e Svizzera vi è un intenso interscambio commerciale quantificabile, nel 2010, in 34,709 miliardi di franchi, con un saldo attivo per l'Italia di 2,759 miliardi di franchi svizzeri. La Svizzera, dunque, è un importantissimo mercato per l'economia italiana e, nonostante il lungo rallentamento dell'economia mondiale, è uno dei pochi che, oltre a confermare il successo delle esportazioni italiane, fa registrare un suo aumento. Per l'Italia la Svizzera non è solo un grande partner industriale, ma anche un importantissimo mercato di esportazione dei prodotti italiani: il sesto mercato al mondo (dopo Germania, Francia, Usa, Spagna e Regno Unito) e di gran lunga il primo mercato al mondo per importazioni pro-capite di prodotti made in Italy;
si potrebbero elencare molti altri esempi che caratterizzano l'ampiezza dei rapporti tra Italia e Svizzera: per esempio che vi risiedono stabilmente circa 530 mila cittadini italiani, che la Confederazione sta realizzando le nuove trasversali alpine, un'opera colossale in cui rientra il corridoio 24 Amsterdam-Genova, che l'Italia per parte sua è impegnata a sviluppare le infrastrutture di collegamento alle opere in corso di realizzazione nella Confederazione e altri interessi comuni che non si citano in questa sede;
alla luce dei rapporti molto difficili che intercorrono tra le due capitali risulta poco comprensibile l'atteggiamento del Governo italiano che fino ad ora non ha preso in considerazione gli appelli a ristabilire la via negoziale per evitare i danni che un simile modo di intrattenere i rapporti con un Paese amico rischia di procurare all'Italia,

impegna il Governo:

ad intraprendere le necessarie iniziative con il Governo della Confederazione elvetica al fine di riaprire un proficuo dialogo sulle tematiche fiscali a tutela delle migliaia di lavoratori frontalieri che ogni giorno si recano in Svizzera per lavorare onestamente, costituendo per la Svizzera una ricchezza;
a riprendere al più presto il negoziato sulla nuova convenzione fiscale per evitare la doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza, formulando e discutendo in quella sede le legittime richieste d'interesse del nostro Paese;
a porre in essere tutte le iniziative per la ridefinizione tra Italia e Svizzera in materia di lavoro transfrontaliero, fermo restante la validità degli accordi in materia di ristorni fiscali ai comuni di frontiera, adeguandola alle giuste esigenze di reciprocità;
ad adoperarsi, nelle opportune sedi internazionali, affinché la Confederazione elvetica possa essere esclusa dalla cosiddetta black list in relazione al concreto rispetto delle regole sulla trasparenza finanziaria.
(1-00631)
(Testo modificato nel corso della seduta)«Narducci, Franceschini, Maran, Amici, Tempestini, Fassino, Barbi, Colombo, Corsini, Losacco, Pistelli, Porta, Braga, Marantelli, Piffari».

La Camera,
premesso che:
a partire dal 2008 il manifestarsi della crisi economica internazionale ha evidenziato i forti elementi di fragilità e ingovernabilità della dimensione finanziaria che ha portato a sforzi significativi, tuttora in atto, per rendere più trasparenti i mercati dei servizi bancari e finanziari a livello globale;
già nel vertice G20 di Londra del 2 aprile 2009 era stato deciso di porre fine sostanzialmente all'istituto del segreto bancario, autorizzando l'Ocse a pubblicare l'elenco dei cosiddetti paradisi fiscali e mettendo conseguentemente a punto una serie di sanzioni mirate;
la Svizzera è risultata inclusa nella cosiddetta «lista grigia», quale Paese che ha formalmente accettato di collaborare nel rispetto delle regole di trasparenza finanziaria dell'Ocse, ma che poi nella sostanza sembra non avere concretamente attuato le misure richieste;
nel medesimo contesto di crisi finanziaria il nostro Paese, per favorire al massimo il rientro di capitali italiani depositati all'estero, ha messo a punto nel 2009 la normativa comunemente nota come «scudo fiscale», che tuttavia all'atto della sua concreta applicazione ha presentato alcuni punti problematici, in particolare per quel che riguarda i lavoratori frontalieri;
a ciò si sono aggiunti alcuni provvedimenti amministrativi che sono stati interpretati come lesivi da parte della Confederazione elvetica, ed in particolare dai Cantoni confinanti con lo Stato italiano, quale lo Stato del Canton Ticino: il cosiddetto fisco velox e alcune ispezioni selettive alle filiali italiane di istituti bancari svizzeri, oltre a quelle che ai firmatari del presente atto di indirizzo appaiono improvvide dichiarazioni di esponenti di Governo che hanno paragonato la piazza finanziaria di Lugano a paradisi fiscali come le isole Cayman, passi che hanno causato tensioni nei rapporti diplomatici tra i due Paesi, culminati con la convocazione dell'ambasciatore italiano a Berna da parte del Ministro degli esteri svizzero per esprimere sorpresa per le azioni compiute;
successivamente tali provvedimenti sono stati mitigati e sia l'Agenzia delle entrate che esponenti di Governo hanno chiaramente affermato la volontà di non penalizzare in alcun modo i lavoratori frontalieri, adottando tutti i provvedimenti necessari ad un'applicazione corretta dello «scudo» a questa particolare categoria di lavoratori;
il dialogo Italia-Svizzera contempla oggi la necessità di una revisione della convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni, sulla base dell'evoluzione dei modelli Ocse in materia. La Convenzione oggi in vigore, risalente al 1978, contiene l'esplicito divieto di scambiare tra le due amministrazioni fiscali informazioni suscettibili di rivelare segreti bancari, industriali o professionali. A livello bancario, ad oggi, questa clausola non potrebbe essere più rinnovata;
per la Confederazione elvetica la revisione del trattato sulle doppie imposizioni viene inserito in un più vasto quadro di rapporti bilaterali, che rimettono in discussione anche l'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974. L'accordo prevede che l'imposizione sui redditi dei lavoratori italiani frontalieri maturati in Svizzera sia in parte versata dalla stessa Confederazione elvetica ai comuni italiani di confine, quale compensazione delle spese sostenute dai comuni italiani in relazione alla residenza dei frontalieri sul loro territorio;
tale compensazione è oggi assestata al 38,8 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sulle remunerazioni dei frontalieri italiani, tra le più alte riconosciute dalla Svizzera a fronte di ristorni molto inferiori previsti da analoghi accordi bilaterali con Austria e Germania;
ad oggi sono più di 50.000 i lavoratori italiani che ogni giorno si recano in Svizzera per svolgere la propria attività lavorativa, partendo dai comuni di frontiera della Lombardia e del Piemonte, apportando un contributo indispensabile all'economia elvetica, in particolare quella del Canton Ticino; si osserva, in particolare, che anche negli ultimi due anni di crisi internazionale questo trend è cresciuto di almeno 2000 unità, segno che l'apporto delle professionalità italiane, spesso di alto livello di specializzazione, è sostanziale per il dinamismo dell'economia Svizzera;
la lingua, la storia, i costumi, le radici culturali hanno accomunato nei secoli gli abitanti del Canton Ticino con quelli delle province del Verbano Cusio Ossola, di Como, di Varese e di Sondrio, generando un'area omogenea che travalica i confini amministrativi tra Svizzera ed Italia. Ciò implica che il deterioramento delle relazioni fra Italia e Svizzera si ripercuote direttamente ed in modo preponderante sulle comunità locali transfrontaliere lombarde, piemontesi e ticinesi, oltre che dei cantoni Vallese e Grigioni;
i rapporti economici tra i due Stati non si riducono esclusivamente al fenomeno del frontalierato, ma sono fatti di rapporti economici, sociali e commerciali fitti, quotidiani e di rapporti fiduciari ormai consolidati con il sistema bancario elvetico; in quest'ottica, inoltre, conformemente a quanto stabilito dalla convenzione di Madrid del 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività ed autorità territoriali, è stata costituita la comunità di lavoro Regio Insubrica, formata dagli enti locali e dalle autonomie delle province padane e del Canton Ticino;
dopo le recenti elezioni cantonali del Ticino, seppure i toni in campagna elettorale siano stati particolarmente accesi, come è pienamente legittimo in un sistema democratico in cui vigono libertà di espressione e di opinione, nessun atto concreto e nessuna dichiarazione di intenti lascia intendere la volontà di penalizzare concretamente i lavoratori frontalieri da parte di autorità elvetiche, e anzi all'indomani dei risultati elettorali l'ufficio presidenziale della comunità di lavoro Regio Insubrica ha adottato formalmente una dichiarazione contenente l'impegno ad un dialogo franco e costruttivo, in uno spirito di comprensione e collaborazione reciproca e alla ricerca di soluzioni condivise, a testimonianza di come il dialogo tra le comunità locali sia continuo, positivo e attento molto più di quanto non avvenga tra le rispettive capitali;
oggi la Svizzera, che ha un prodotto interno lordo pro capite tra i più alti d'Europa e un'economia fiorente e solida, è Paese membro degli accordi di Schengen sulla libera circolazione ed è allineata alla normativa comunitaria in base agli accordi bilaterali con l'Unione europea, non può subire un trattamento finanziario penalizzante da parte di uno dei suoi partner più stretti ed affini come l'Italia;
ad oggi permangono dubbi e sospetti fra le parti interessate a causa dell'assenza di congrue iniziative diplomatiche volte a ricondurre le relazioni tra Stato italiano e Confederazione elvetica nell'alveo degli storici ottimi e proficui rapporti bilaterali,

impegna il Governo:

ad assumere immediate e significative iniziative diplomatiche per riaprire un dialogo proficuo con la controparte elvetica su tutti i temi citati in premessa;
a considerare come elemento prioritario nel dialogo italo-svizzero la tutela dei lavoratori frontalieri, quale elemento portante dell'economia nella quale operano e pertanto meritevoli di tutela e di assoluta non discriminazione;
ad adoperarsi in ogni modo perché l'entità della compensazione ai comuni di confine a valere sui redditi dei frontalieri sia mantenuta nelle percentuali attualmente applicate;
a valorizzare e supportare i rapporti esistenti tra le collettività territoriali confinanti dei due Paesi come primo e più forte canale di dialogo tra le due realtà statuali;
ad adoperarsi, nelle opportune sedi internazionali, affinché la Confederazione elvetica possa essere esclusa dalla cosiddetta «lista grigia», in relazione al concreto rispetto delle regole sulla trasparenza finanziaria.
(1-00644)
«Reguzzoni, Crosio, Nicola Molteni, Giancarlo Giorgetti, Dozzo, Rivolta, D'Amico, Simonetti, Montagnoli».

La Camera,
premesso che:
a partire dal 2008 il manifestarsi della crisi economica internazionale ha evidenziato i forti elementi di fragilità e ingovernabilità della dimensione finanziaria che ha portato a sforzi significativi, tuttora in atto, per rendere più trasparenti i mercati dei servizi bancari e finanziari a livello globale;
già nel vertice G20 di Londra del 2 aprile 2009 era stato deciso di porre fine sostanzialmente all'istituto del segreto bancario, autorizzando l'Ocse a pubblicare l'elenco dei cosiddetti paradisi fiscali e mettendo conseguentemente a punto una serie di sanzioni mirate;
la Svizzera è risultata inclusa nella cosiddetta «lista grigia», quale Paese che ha formalmente accettato di collaborare nel rispetto delle regole di trasparenza finanziaria dell'Ocse, ma che poi nella sostanza sembra non avere concretamente attuato le misure richieste;
nel medesimo contesto di crisi finanziaria il nostro Paese, per favorire al massimo il rientro di capitali italiani depositati all'estero, ha messo a punto nel 2009 la normativa comunemente nota come «scudo fiscale», che tuttavia all'atto della sua concreta applicazione ha presentato alcuni punti problematici, in particolare per quel che riguarda i lavoratori frontalieri;
a ciò si sono aggiunti alcuni provvedimenti amministrativi che sono stati interpretati come lesivi da parte della Confederazione elvetica, ed in particolare dai Cantoni confinanti con lo Stato italiano, quale lo Stato del Canton Ticino: il cosiddetto fisco velox e alcune ispezioni selettive alle filiali italiane di istituti bancari svizzeri, oltre a quelle che ai firmatari del presente atto di indirizzo appaiono improvvide dichiarazioni di esponenti di Governo che hanno paragonato la piazza finanziaria di Lugano a paradisi fiscali come le isole Cayman, passi che hanno causato tensioni nei rapporti diplomatici tra i due Paesi, culminati con la convocazione dell'ambasciatore italiano a Berna da parte del Ministro degli esteri svizzero per esprimere sorpresa per le azioni compiute;
successivamente tali provvedimenti sono stati mitigati e sia l'Agenzia delle entrate che esponenti di Governo hanno chiaramente affermato la volontà di non penalizzare in alcun modo i lavoratori frontalieri, adottando tutti i provvedimenti necessari ad un'applicazione corretta dello «scudo» a questa particolare categoria di lavoratori;
il dialogo Italia-Svizzera contempla oggi la necessità di una revisione della convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni, sulla base dell'evoluzione dei modelli Ocse in materia. La Convenzione oggi in vigore, risalente al 1978, contiene l'esplicito divieto di scambiare tra le due amministrazioni fiscali informazioni suscettibili di rivelare segreti bancari, industriali o professionali. A livello bancario, ad oggi, questa clausola non potrebbe essere più rinnovata;
per la Confederazione elvetica la revisione del trattato sulle doppie imposizioni viene inserito in un più vasto quadro di rapporti bilaterali, che rimettono in discussione anche l'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974. L'accordo prevede che l'imposizione sui redditi dei lavoratori italiani frontalieri maturati in Svizzera sia in parte versata dalla stessa Confederazione elvetica ai comuni italiani di confine, quale compensazione delle spese sostenute dai comuni italiani in relazione alla residenza dei frontalieri sul loro territorio;
tale compensazione è oggi assestata al 38,8 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sulle remunerazioni dei frontalieri italiani, tra le più alte riconosciute dalla Svizzera a fronte di ristorni molto inferiori previsti da analoghi accordi bilaterali con Austria e Germania;
ad oggi sono più di 50.000 i lavoratori italiani che ogni giorno si recano in Svizzera per svolgere la propria attività lavorativa, partendo dai comuni di frontiera della Lombardia e del Piemonte, apportando un contributo indispensabile all'economia elvetica, in particolare quella del Canton Ticino; si osserva, in particolare, che anche negli ultimi due anni di crisi internazionale questo trend è cresciuto di almeno 2000 unità, segno che l'apporto delle professionalità italiane, spesso di alto livello di specializzazione, è sostanziale per il dinamismo dell'economia Svizzera;
la lingua, la storia, i costumi, le radici culturali hanno accomunato nei secoli gli abitanti del Canton Ticino con quelli delle province del Verbano Cusio Ossola, di Como, di Varese e di Sondrio, generando un'area omogenea che travalica i confini amministrativi tra Svizzera ed Italia. Ciò implica che il deterioramento delle relazioni fra Italia e Svizzera si ripercuote direttamente ed in modo preponderante sulle comunità locali transfrontaliere lombarde, piemontesi e ticinesi, oltre che dei cantoni Vallese e Grigioni;
i rapporti economici tra i due Stati non si riducono esclusivamente al fenomeno del frontalierato, ma sono fatti di rapporti economici, sociali e commerciali fitti, quotidiani e di rapporti fiduciari ormai consolidati con il sistema bancario elvetico; in quest'ottica, inoltre, conformemente a quanto stabilito dalla convenzione di Madrid del 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività ed autorità territoriali, è stata costituita la comunità di lavoro Regio Insubrica, formata dagli enti locali e dalle autonomie delle province padane e del Canton Ticino;
dopo le recenti elezioni cantonali del Ticino, seppure i toni in campagna elettorale siano stati particolarmente accesi, come è pienamente legittimo in un sistema democratico in cui vigono libertà di espressione e di opinione, nessun atto concreto e nessuna dichiarazione di intenti lascia intendere la volontà di penalizzare concretamente i lavoratori frontalieri da parte di autorità elvetiche, e anzi all'indomani dei risultati elettorali l'ufficio presidenziale della comunità di lavoro Regio Insubrica ha adottato formalmente una dichiarazione contenente l'impegno ad un dialogo franco e costruttivo, in uno spirito di comprensione e collaborazione reciproca e alla ricerca di soluzioni condivise, a testimonianza di come il dialogo tra le comunità locali sia continuo, positivo e attento molto più di quanto non avvenga tra le rispettive capitali;
oggi la Svizzera, che ha un prodotto interno lordo pro capite tra i più alti d'Europa e un'economia fiorente e solida, è Paese membro degli accordi di Schengen sulla libera circolazione ed è allineata alla normativa comunitaria in base agli accordi bilaterali con l'Unione europea, non può subire un trattamento finanziario penalizzante da parte di uno dei suoi partner più stretti ed affini come l'Italia;
ad oggi permangono dubbi e sospetti fra le parti interessate a causa dell'assenza di congrue iniziative diplomatiche volte a ricondurre le relazioni tra Stato italiano e Confederazione elvetica nell'alveo degli storici ottimi e proficui rapporti bilaterali,

impegna il Governo:

ad intraprendere le necessarie iniziative con il Governo della Confederazione elvetica al fine di riaprire un proficuo dialogo sulle tematiche fiscali a tutela delle migliaia di lavoratori frontalieri che ogni giorno si recano in Svizzera per lavorare onestamente, costituendo per la Svizzera una ricchezza;
a riprendere al più presto il negoziato sulla nuova convenzione fiscale per evitare la doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza, formulando e discutendo in quella sede le legittime richieste d'interesse del nostro Paese;
a porre in essere tutte le iniziative per la ridefinizione tra Italia e Svizzera in materia di lavoro transfrontaliero, fermo restante la validità degli accordi in materia di ristorni fiscali ai comuni di frontiera, adeguandola alle giuste esigenze di reciprocità;
ad adoperarsi, nelle opportune sedi internazionali, affinché la Confederazione elvetica possa essere esclusa dalla cosiddetta black list in relazione al concreto rispetto delle regole sulla trasparenza finanziaria.
(1-00644)
(Testo modificato nel corso della seduta)«Reguzzoni, Crosio, Nicola Molteni, Giancarlo Giorgetti, Dozzo, Rivolta, D'Amico, Simonetti, Montagnoli».

La Camera,
premesso che:
i rapporti tra la Svizzera e l'Italia sono caratterizzati da intense relazioni economiche, culturali, politiche e sociali, oltre che da una lingua comune;
già agli inizi del secolo scorso un terzo degli stranieri residenti in Svizzera era di origine italiana, mentre tra il 1950 e il 1970 gli italiani rappresentavano addirittura la metà degli immigrati ed, ancora oggi, la comunità italiana è quella più numerosa ed opera in tutti i settori;
in Svizzera vivono circa 500 mila cittadini di origine italiana, una comunità molto ben integrata, che rafforza oltretutto la componente italofona della cultura quadrilingue elvetica;
sono circa 55 mila i cittadini italiani che prestano la loro opera a vario titolo in Svizzera e di questi, 48 mila, provenienti principalmente dalle province di Varese e Como, sono impiegati nel Cantone Ticino;
la presenza di un così ragguardevole numero di frontalieri impiegati in Svizzera ha indotto l'Italia e la Confederazione a negoziare numerosi accordi bilaterali per regolare soprattutto questioni afferenti alla previdenza sociale, all'imposizione fiscale e all'indennità di disoccupazione;
l'Italia è il secondo partner commerciale della Repubblica federale elvetica, mentre per le esportazioni italiane rappresenta il sesto mercato di sbocco a livello mondiale: solo nel primo trimestre 2010, infatti, l'Italia ha esportato in Svizzera (7,7 milioni di abitanti) merci per un valore di 1,33 miliardi di euro, un valore quasi pari alla somma delle esportazioni italiane in Cina e Russia (1,37 miliardi di euro), che insieme hanno una popolazione di 1,6 miliardi di abitanti. A livello pro capite, la Svizzera si conferma di gran lunga il maggiore importatore e consumatore mondiale di prodotti italiani;
negli ultimi tempi, tuttavia, le relazioni tra i due Paesi hanno subito un costante deterioramento, mettendo a rischio gli ottimi rapporti che storicamente hanno legato le due nazioni;
molte divergenze e problematiche, specialmente tra il Canton Ticino e le province di confine, erano sorte per la questione dei frontalieri, la gestione delle frontiere e altro, ma nelle ultime settimane i rapporti tra Italia e Svizzera e, in particolare, con il Canton Ticino, sono ulteriormente peggiorati a causa delle dichiarazioni del Ministro Tremonti che, a Bruxelles, nel corso del dibattito pubblico al Consiglio dei ministri europei dell'economia (Ecofin) sulla tassazione degli interessi sul risparmio, ha dichiarato: «È un tema serio, che va trattato in modo serio, non in modo svizzero»;
per il Ministro dell'economia e delle finanze, è «scandaloso» che nella direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio non siano previste sanzioni, ed è «inaccettabile che gli operatori di paesi che hanno firmato la direttiva accettino la sistematica violazione delle norme». Il Ministro Tremonti avrebbe poi puntato l'indice accusatore contro Lugano, terza piazza finanziaria della Confederazione, secondo cui: «Ci sono più società di Cayman a Lugano, che non a Cayman. E comunque ci sono più società di Cayman a Lugano, di residenti a Lugano»;
le dichiarazioni del Ministro Tremonti sono state stigmatizzate dal Governo svizzero, che già non aveva apprezzato l'inserimento della Svizzera nella black list dei Paesi che agevolano l'evasione fiscale e l'ultimo scudo fiscale varato dal Governo italiano;
l'Italia non ha ancora recepito l'accordo bilaterale fra Svizzera ed Unione europea sulla fiscalità del risparmio;
tuttavia il Consiglio federale, in virtù delle storiche relazioni bilaterali, in particolare di quelle economiche, con l'Italia si è reso disponibile ad avviare trattative per rinegoziare la convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza del 9 marzo 1976, finora evitate dall'Italia (mentre la Svizzera ha già potuto concludere accordi simili con gli altri Paesi vicini);
la Lega dei Ticinesi, movimento regionale ma presente anche nel Parlamento federale, che ha raggiunto la maggioranza relativa durante le recenti elezioni cantonali del 10 aprile 2011, sembrerebbe invece privilegiare un atteggiamento di totale chiusura nelle relazioni tra i due Paesi;
giova ricordare che la Lega ticinese ha basato buona parte della sua campagna elettorale contro i frontalieri italiani, accusati di sottrarre posti di lavoro ai ticinesi, aiutata in questa azione dal partito di estrema destra UdC che ha utilizzato una campagna di comunicazione politica denominata «bailarat» caratterizzata da dichiarazioni offensive nei confronti dei transfrontalieri italiani rappresentati come ratti affamati che addentano una forma di formaggio simboleggiante il Canton Ticino;
in particolare, la Lega punta a fissare un tetto massimo dei frontalieri a 35.000 e a bloccare i ristorni delle imposte alla fonte dei frontalieri prefigurando anche altre azioni più incisive, a partire dall'organizzazione di blocchi in dogana;
la Convenzione sui frontalieri risale al 9 marzo 1976 e comporta un ristorno del 38,8 per cento, in favore dei comuni italiani, delle imposte fiscali riscosse alla fonte sulle retribuzioni dei frontalieri. Bloccare il ristorno della quota-parte delle imposte prelevate alla fonte sui frontalieri italiani rappresenterebbe una violazione del diritto internazionale, ma è indicativo di una situazione che rischia di aggravarsi,

impegna il Governo:

ad intraprendere, in tempi rapidi, iniziative volte a riavviare un dialogo costruttivo con il Governo svizzero nell'interesse di entrambe le parti;
a programmare un percorso per la ripresa delle trattative per la rinegoziazione di una nuova convenzione di doppia imposizione (cdi) fra l'Italia e la Svizzera, nel rispetto delle reciproche sovranità fiscali e del comune interesse alla trasparenza;
ad assumere iniziative volte a recepire l'accordo bilaterale fra Svizzera ed Unione europea sulla fiscalità del risparmio non ancora fatto proprio dall'Italia;
ad adottare tutte le iniziative necessarie volte ad evitare qualsiasi riduzione del ristorno ai comuni italiani delle regioni di frontiera delle imposte alla fonte versate dai frontalieri in Svizzera;
a vigilare attentamente affinché non vengano applicate nei confronti dei lavoratori frontalieri misure discriminatorie rispetto al trattamento salariale o al mantenimento del posto di lavoro quale misura ritorsiva minacciata da esponenti di forze politiche ticinesi.
(1-00646)
«Galletti, Volontè, Adornato, Pezzotta, Ciccanti, Compagnon, Naro, Delfino, Poli».

La Camera,
premesso che:
i rapporti tra la Svizzera e l'Italia sono caratterizzati da intense relazioni economiche, culturali, politiche e sociali, oltre che da una lingua comune;
già agli inizi del secolo scorso un terzo degli stranieri residenti in Svizzera era di origine italiana, mentre tra il 1950 e il 1970 gli italiani rappresentavano addirittura la metà degli immigrati ed, ancora oggi, la comunità italiana è quella più numerosa ed opera in tutti i settori;
in Svizzera vivono circa 500 mila cittadini di origine italiana, una comunità molto ben integrata, che rafforza oltretutto la componente italofona della cultura quadrilingue elvetica;
sono circa 55 mila i cittadini italiani che prestano la loro opera a vario titolo in Svizzera e di questi, 48 mila, provenienti principalmente dalle province di Varese e Como, sono impiegati nel Cantone Ticino;
la presenza di un così ragguardevole numero di frontalieri impiegati in Svizzera ha indotto l'Italia e la Confederazione a negoziare numerosi accordi bilaterali per regolare soprattutto questioni afferenti alla previdenza sociale, all'imposizione fiscale e all'indennità di disoccupazione;
l'Italia è il secondo partner commerciale della Repubblica federale elvetica, mentre per le esportazioni italiane rappresenta il sesto mercato di sbocco a livello mondiale: solo nel primo trimestre 2010, infatti, l'Italia ha esportato in Svizzera (7,7 milioni di abitanti) merci per un valore di 1,33 miliardi di euro, un valore quasi pari alla somma delle esportazioni italiane in Cina e Russia (1,37 miliardi di euro), che insieme hanno una popolazione di 1,6 miliardi di abitanti. A livello pro capite, la Svizzera si conferma di gran lunga il maggiore importatore e consumatore mondiale di prodotti italiani;
negli ultimi tempi, tuttavia, le relazioni tra i due Paesi hanno subito un costante deterioramento, mettendo a rischio gli ottimi rapporti che storicamente hanno legato le due nazioni;
le dichiarazioni del Ministro Tremonti sono state stigmatizzate dal Governo svizzero, che già non aveva apprezzato l'inserimento della Svizzera nella black list dei Paesi che agevolano l'evasione fiscale e l'ultimo scudo fiscale varato dal Governo italiano;
l'Italia non ha ancora recepito l'accordo bilaterale fra Svizzera ed Unione europea sulla fiscalità del risparmio;
tuttavia il Consiglio federale, in virtù delle storiche relazioni bilaterali, in particolare di quelle economiche, con l'Italia si è reso disponibile ad avviare trattative per rinegoziare la convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza del 9 marzo 1976, finora evitate dall'Italia (mentre la Svizzera ha già potuto concludere accordi simili con gli altri Paesi vicini);
la Lega dei Ticinesi, movimento regionale ma presente anche nel Parlamento federale, che ha raggiunto la maggioranza relativa durante le recenti elezioni cantonali del 10 aprile 2011, sembrerebbe invece privilegiare un atteggiamento di totale chiusura nelle relazioni tra i due Paesi;
giova ricordare che la Lega ticinese ha basato buona parte della sua campagna elettorale contro i frontalieri italiani, accusati di sottrarre posti di lavoro ai ticinesi, aiutata in questa azione dal partito di estrema destra UdC che ha utilizzato una campagna di comunicazione politica denominata «bailarat» caratterizzata da dichiarazioni offensive nei confronti dei transfrontalieri italiani rappresentati come ratti affamati che addentano una forma di formaggio simboleggiante il Canton Ticino;
in particolare, la Lega punta a fissare un tetto massimo dei frontalieri a 35.000 e a bloccare i ristorni delle imposte alla fonte dei frontalieri prefigurando anche altre azioni più incisive, a partire dall'organizzazione di blocchi in dogana;
la Convenzione sui frontalieri risale al 9 marzo 1976 e comporta un ristorno del 38,8 per cento, in favore dei comuni italiani, delle imposte fiscali riscosse alla fonte sulle retribuzioni dei frontalieri. Bloccare il ristorno della quota-parte delle imposte prelevate alla fonte sui frontalieri italiani rappresenterebbe una violazione del diritto internazionale, ma è indicativo di una situazione che rischia di aggravarsi,

impegna il Governo:

ad intraprendere le necessarie iniziative con il Governo della Confederazione elvetica al fine di riaprire un proficuo dialogo sulle tematiche fiscali a tutela delle migliaia di lavoratori frontalieri che ogni giorno si recano in Svizzera per lavorare onestamente, costituendo per la Svizzera una ricchezza;
a riprendere al più presto il negoziato sulla nuova convenzione fiscale per evitare la doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza, formulando e discutendo in quella sede le legittime richieste d'interesse del nostro Paese;
a porre in essere tutte le iniziative per la ridefinizione tra Italia e Svizzera in materia di lavoro transfrontaliero, fermo restante la validità degli accordi in materia di ristorni fiscali ai comuni di frontiera, adeguandola alle giuste esigenze di reciprocità;
ad adoperarsi, nelle opportune sedi internazionali, affinché la Confederazione elvetica possa essere esclusa dalla cosiddetta black list in relazione al concreto rispetto delle regole sulla trasparenza finanziaria.
(1-00646)
(Testo modificato nel corso della seduta)«Galletti, Volontè, Adornato, Pezzotta, Ciccanti, Compagnon, Naro, Delfino, Poli».

La Camera,
premesso che:
i rapporti politici tra Italia e Confederazione elvetica sono caratterizzati da storici vincoli di amicizia e collaborazione; tuttavia, da diversi mesi a questa parte, risultano innegabili le tensioni sorte tra i due Paesi con l'introduzione dello «scudo fiscale» e a seguito dell'inserimento della Svizzera nella black list degli Stati che agevolano l'evasione fiscale;
tale clima di tensione sembra essersi trasformato in vera ostilità in occasione delle elezioni del 10 aprile 2011, quando il Canton Ticino è stato chiamato al rinnovo del Parlamento e del Governo regionale; il partito risultato vincitore è la Lega dei Ticinesi guidata da Giuliano Bignasca, che è passato dal 22 per cento al 30 per cento dei voti decretando lo storico sorpasso sul Partito liberale radicale (Plr), finora sempre detentore della maggioranza relativa che è sceso dal 28 per cento al 25 per cento;
la Lega dei Ticinesi si è sempre caratterizzata per le posizioni anti-frontalieri italiani, tanto è vero che già nei mesi scorsi il partito Udc ticinese, alleato della Lega ticinese, aveva promosso una campagna pubblicitaria denigratoria proprio contro i lavoratori frontalieri italiani, definiti ratti che rubano il lavoro agli svizzeri;
all'indomani del risultato elettorale le dichiarazioni rilasciate dal leader dei leghisti ticinesi hanno destato molte e fondate preoccupazioni per i toni, violenti ed offensivi, usati soprattutto nei confronti dei lavoratori frontalieri italiani;
sono quasi 48 mila gli italiani, di cui la maggior parte provenienti dalle province di Varese (circa 26 mila circa) e Como (20 mila circa), che ogni giorno varcano la frontiera per recarsi a lavorare in Svizzera e che costituiscono una risorsa fondamentale per l'economia dei cantoni Ticino, Vallese e Grigioni;
la presenza di un così consistente numero di frontalieri impiegati in Svizzera ha indotto l'Italia e la Confederazione elvetica a stipulare numerosi accordi bilaterali per regolare varie questioni riguardanti, tra l'altro, la previdenza sociale, l'imposizione fiscale, l'indennità di disoccupazione;
tra questi trattati, una posizione di rilievo è ricoperta dall'accordo del 3 ottobre 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine; in conformità a tale convenzione la Svizzera ristorna ai comuni italiani che ne hanno diritto una consistente quota (attualmente il 38,8 per cento) delle imposte fiscali riscosse alla fonte sulle retribuzioni dei frontalieri;
negli ultimi tempi sembra proprio che tale accordo voglia essere rinegoziato da parte della Svizzera a svantaggio naturalmente dei lavoratori frontalieri;
nel mese di marzo 2011 il Parlamento del Canton Ticino ha adottato all'unanimità un'iniziativa del Gruppo PPD «Rinegoziare l'Accordo sui frontalieri, rifondere al Ticino gran parte del ristorno dell'imposta alla fonte e togliere la Svizzera dalla black-list italiana» che pertanto sarà inserita nell'ordine del giorno della sessione del mese di giugno 2011 del Parlamento nazionale svizzero. La risoluzione chiede che la Confederazione apra la trattativa con l'Italia per rimediare all'assenza di reciprocità a danno dei residenti della fascia di frontiera svizzera che lavorano come dipendenti nella fascia di frontiera italiana, per attenuare l'ammontare del ristorno a carico di Ticino, Grigioni e Vallese in ragione del 38,8 per cento in modo analogo a quello del 12,5 per cento pattuito con l'Austria;
qualora venisse approvata, una simile modifica dei ristorni provocherebbe conseguenze nefaste per le risorse dei comuni italiani di confine,

impegna il Governo:

ad intraprendere le necessarie iniziative con il Governo della Confederazione elvetica al fine di riaprire un proficuo dialogo sulle tematiche fiscali a tutela delle migliaia di lavoratori frontalieri che ogni giorno si recano in Svizzera per lavorare onestamente, costituendo per la Svizzera una ricchezza;
a riprendere al più presto il negoziato sulla nuova convenzione fiscale per evitare la doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza, formulando e discutendo in quella sede le legittime richieste d'interesse del nostro Paese;
a porre in essere tutte le misure idonee per scongiurare la rinegoziazione degli accordi già esistenti tra Italia e Confederazione elvetica in tema di ristorni fiscali ai comuni di frontiera.
(1-00648)
«Ventucci, Razzi, Berardi, Bernardo, Sardelli, Angelucci, Del Tenno, Dima, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Leo, Milanese, Misuraca, Pagano, Antonio Pepe, Pugliese, Savino».

La Camera,
premesso che:
i rapporti politici tra Italia e Confederazione elvetica sono caratterizzati da storici vincoli di amicizia e collaborazione; tuttavia, da diversi mesi a questa parte, risultano innegabili le tensioni sorte tra i due Paesi con l'introduzione dello «scudo fiscale» e a seguito dell'inserimento della Svizzera nella black list degli Stati che agevolano l'evasione fiscale;
tale clima di tensione sembra essersi trasformato in vera ostilità in occasione delle elezioni del 10 aprile 2011, quando il Canton Ticino è stato chiamato al rinnovo del Parlamento e del Governo regionale; il partito risultato vincitore è la Lega dei Ticinesi guidata da Giuliano Bignasca, che è passato dal 22 per cento al 30 per cento dei voti decretando lo storico sorpasso sul Partito liberale radicale (Plr), finora sempre detentore della maggioranza relativa che è sceso dal 28 per cento al 25 per cento;
la Lega dei Ticinesi si è sempre caratterizzata per le posizioni anti-frontalieri italiani, tanto è vero che già nei mesi scorsi il partito Udc ticinese, alleato della Lega ticinese, aveva promosso una campagna pubblicitaria denigratoria proprio contro i lavoratori frontalieri italiani, definiti ratti che rubano il lavoro agli svizzeri;
all'indomani del risultato elettorale le dichiarazioni rilasciate dal leader dei leghisti ticinesi hanno destato molte e fondate preoccupazioni per i toni, violenti ed offensivi, usati soprattutto nei confronti dei lavoratori frontalieri italiani;
sono quasi 48 mila gli italiani, di cui la maggior parte provenienti dalle province di Varese (circa 26 mila circa) e Como (20 mila circa), che ogni giorno varcano la frontiera per recarsi a lavorare in Svizzera e che costituiscono una risorsa fondamentale per l'economia dei cantoni Ticino, Vallese e Grigioni;
la presenza di un così consistente numero di frontalieri impiegati in Svizzera ha indotto l'Italia e la Confederazione elvetica a stipulare numerosi accordi bilaterali per regolare varie questioni riguardanti, tra l'altro, la previdenza sociale, l'imposizione fiscale, l'indennità di disoccupazione;
tra questi trattati, una posizione di rilievo è ricoperta dall'accordo del 3 ottobre 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine; in conformità a tale convenzione la Svizzera ristorna ai comuni italiani che ne hanno diritto una consistente quota (attualmente il 38,8 per cento) delle imposte fiscali riscosse alla fonte sulle retribuzioni dei frontalieri;
negli ultimi tempi sembra proprio che tale accordo voglia essere rinegoziato da parte della Svizzera a svantaggio naturalmente dei lavoratori frontalieri;
nel mese di marzo 2011 il Parlamento del Canton Ticino ha adottato all'unanimità un'iniziativa del Gruppo PPD «Rinegoziare l'Accordo sui frontalieri, rifondere al Ticino gran parte del ristorno dell'imposta alla fonte e togliere la Svizzera dalla black-list italiana» che pertanto sarà inserita nell'ordine del giorno della sessione del mese di giugno 2011 del Parlamento nazionale svizzero. La risoluzione chiede che la Confederazione apra la trattativa con l'Italia per rimediare all'assenza di reciprocità a danno dei residenti della fascia di frontiera svizzera che lavorano come dipendenti nella fascia di frontiera italiana, per attenuare l'ammontare del ristorno a carico di Ticino, Grigioni e Vallese in ragione del 38,8 per cento in modo analogo a quello del 12,5 per cento pattuito con l'Austria;
qualora venisse approvata, una simile modifica dei ristorni provocherebbe conseguenze nefaste per le risorse dei comuni italiani di confine,

impegna il Governo:

ad intraprendere le necessarie iniziative con il Governo della Confederazione elvetica al fine di riaprire un proficuo dialogo sulle tematiche fiscali a tutela delle migliaia di lavoratori frontalieri che ogni giorno si recano in Svizzera per lavorare onestamente, costituendo per la Svizzera una ricchezza;
a riprendere al più presto il negoziato sulla nuova convenzione fiscale per evitare la doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza, formulando e discutendo in quella sede le legittime richieste d'interesse del nostro Paese;
a porre in essere tutte le iniziative per la ridefinizione tra Italia e Svizzera in materia di lavoro transfrontaliero, fermo restante la validità degli accordi in materia di ristorni fiscali ai comuni di frontiera, adeguandola alle giuste esigenze di reciprocità;
ad adoperarsi, nelle opportune sedi internazionali, affinché la Confederazione elvetica possa essere esclusa dalla cosiddetta black list in relazione al concreto rispetto delle regole sulla trasparenza finanziaria.
(1-00648)
(Testo modificato nel corso della seduta)«Ventucci, Razzi, Berardi, Bernardo, Sardelli, Angelucci, Del Tenno, Dima, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Leo, Milanese, Misuraca, Pagano, Antonio Pepe, Pugliese, Savino».

PROPOSTA DI LEGGE: GUIDO DUSSIN ED ALTRI: SISTEMA CASA QUALITÀ. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.C. 1952-A)

A.C. 1952-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1952-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE.

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 8.31 e 8.32, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 1952-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Sistema «casa qualità»).

1. È istituito un sistema unico per la qualità dell'edilizia residenziale, denominato «casa qualità», allo scopo di armonizzare, in conformità alle norme del titolo V della parte seconda della Costituzione, le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne la sostenibilità ambientale, il contenimento energetico e il benessere fisico e psichico dei fruitori.
2. Resta fermo il rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia e di urbanistica, nonché delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica, e delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Sistema «casa qualità»).

Al comma 1, dopo le parole: contenimento energetico aggiungere le seguenti: e idrico.
1. 2. Piffari, Cimadoro.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: Resta fermo aggiungere le seguenti:, ai fini dell'ottenimento della certificazione di cui alla presente legge,
1. 4. Piffari, Cimadoro.

A.C. 1952-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, la presente legge promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i princìpi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica, ai fini dell'istituzione del sistema «casa qualità». Le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione ai princìpi fondamentali contenuti nella presente legge, ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Fino all'emanazione delle leggi regionali, si applicano le disposizioni della presente legge.
2. La presente legge si applica:
a) alla progettazione e alla realizzazione di edifici residenziali di nuova costruzione, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica;
b) alla progettazione e alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici residenziali, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, effettuati ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;
c) alla progettazione e alla realizzazione di interventi di ampliamento degli edifici residenziali, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, qualora il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici;
b) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

4. I proprietari di edifici residenziali possono aderire al sistema «casa qualità» di cui alla presente legge, in via volontaria, al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9.
5. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari dotate della certificazione «casa qualità» di cui all'articolo 8, è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla suddetta certificazione.
6. Le leggi regionali possono prevedere l'applicazione del sistema «casa qualità» agli edifici ad uso direzionale e per uffici, nonché ad edifici con altre destinazioni d'uso.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Ambito di applicazione).

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: realizzazione di interventi aggiungere le seguenti:, sull'intero immobile,
2. 30. Piffari, Cimadoro.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
2. 4. Piffari, Cimadoro.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) gli immobili realizzabili o realizzati in difformità con la normativa urbanistica ed edilizia vigente, con le prescrizioni del piano regolatore generale, o in aree ad in edificabilità assoluta o a rischio idrogeologico. Sono altresì esclusi dall'applicazione della presente legge gli immobili abusivi, compresi quelli per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria;
2. 31. Piffari, Cimadoro.

Al comma 4, dopo le parole:, in via volontaria, aggiungere la seguente: anche.
2. 100.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 4, sopprimere le parole:, al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9.
2. 5. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

A.C. 1952-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Requisiti e metodi di calcolo).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono adottate linee guida recanti i requisiti minimi del sistema «casa qualità», i livelli di prestazione e i relativi metodi di verifica e di calcolo, anche attraverso l'elaborazione di programmi applicativi elettronici, sulla base dei princìpi generali definiti agli articoli 5, 6 e 7. Con lo stesso decreto è definito il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui all'articolo 8.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono alla diffusione, attraverso le proprie banche dati, del software di applicazione del sistema «casa qualità».
3. Le modifiche dei requisiti minimi del sistema «casa qualità» e l'adeguamento del metodo di calcolo e dei requisiti al progresso tecnologico e scientifico sono adottati secondo la procedura di cui al comma 1.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Requisiti e metodi di calcolo).

Al comma 3, dopo le parole: requisiti minimi del sistema «casa qualità» aggiungere le seguenti:, anche al fine di adeguarli alle nuove normative nazionali e comunitarie in materia,
3. 30. Piffari, Cimadoro.
(Approvato)

A.C. 1952-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4
(Oggetto della certificazione).

1. La certificazione del sistema «casa qualità» comprende la valutazione su:
a) efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato;
b) soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori;
c) soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità.

2. Non rientrano nella certificazione del sistema «casa qualità» la valutazione dei requisiti di resistenza meccanica e di stabilità delle costruzioni, come previsti dalla normativa vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Oggetto della certificazione).

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: efficienza energetica aggiungere le seguenti: incrementale rispetto ai requisiti minimi obbligatori previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
4. 30. Piffari, Cimadoro.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
4. 31. Braga, Morassut, Motta, Mariani, Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
soddisfacimento dei requisiti di sicurezza antisismica, comfort e fruibilità degli alloggi.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:
Art. 6. (Valutazione del soddisfacimento dei requisiti di sicurezza antisismica, comfort e fruibilità degli alloggi). - 1. Ai fini della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di sicurezza antisismica, comfort e fruibilità degli alloggi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), le singole unità immobiliari sono classificate in serie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con i numeri, secondo punteggi che tengano conto del grado di soddisfacimento dei requisiti di sicurezza antisismica, di fruibilità relativi alle caratteristiche di accessibilità, visitabilità e adattabilità degli spazi interni ed esterni degli alloggi, anche in riferimento alle funzioni di automazione degli impianti a vantaggio degli anziani e degli utenti diversamente abili, all'utilizzo di sistemi di domotica e di automazione intelligenti, nonché al livello di benessere microclimatico degli ambienti.
4. 32. Braga, Morassut, Motta, Mariani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le certificazioni sono classificate in categorie in ordine decrescente, in relazione al loro grado di soddisfacimento dei requisiti di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle lettere a) e b) del comma 1. Le misure delle agevolazioni di cui all'articolo 9 devono tenere conto prioritariamente degli immobili cui è stata assegnata una categoria più elevata.
4. 3. Piffari, Cimadoro.

Sostituire la lettera b) con la seguente: soddisfacimento dei requisiti di comfort.
4. 100.La Commissione.

A.C. 1952-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Valutazione dell'efficienza energetica).

1. Ai fini della valutazione dell'efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), le singole unità immobiliari sono classificate in categorie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con lettere, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dai relativi decreti di attuazione, nonché sulla base delle classi energetiche definite dal decreto ministeriale 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009.

A.C. 1952-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Valutazione del soddisfacimento dei requisiti di eco-compatibilità).

1. Ai fini della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di ecocompatibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), l'unità immobiliare è classificata «ecocompatibile» in presenza di materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni ambientali di ridotto impatto sull'ecosistema, valutato sul ciclo di vita, e da durevolezza.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.
(Valutazione del soddisfacimento dei requisiti di eco-compatibilità).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché di materiali che producano un inquinamento ridotto o nullo durante l'intero processo di produzione.
7. 1. Piffari, Cimadoro.

A.C. 1952-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Agevolazioni).

1. Lo Stato promuove, anche attraverso l'intervento di soggetti privati, apposite iniziative di sostegno del settore immobiliare, destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema «casa qualità» di cui all'articolo 4.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, al fine di favorire la diffusione del sistema «casa qualità», ciascuna regione, provincia e comune può disporre, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire al medesimo sistema, promovendo l'adesione, in via volontaria, da parte dei proprietari degli edifici e in particolare delle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibita a prima abitazione.
3. Le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, possono assegnare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, incentivi premiali ai programmi che aderiscono al sistema «casa qualità».
4. Ferma restando l'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, con regolamento comunale sono definiti lo spessore di coibentazione e il volume destinato a servizi interni, che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità», in misura non superiore al 30 per cento del volume complessivo, sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli sottoposti a interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i distacchi e i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti.
5. I comuni possono altresì vincolare l'edificabilità di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema «casa qualità» stipulando apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono inoltre prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, qualora i soggetti interessati si impegnino ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione determinati sulla base di una convenzione tipo predisposta d'intesa con il comune. In tal caso i progetti e gli atti di collaudo sono depositati per la pubblica consultazione presso l'ufficio tecnico del comune.
6. Per favorire l'adesione al sistema «casa qualità» i comuni, fatta salva l'esenzione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria (IMU) più favorevoli per le unità immobiliari oggetto della certificazione di cui all'articolo 4, anche derogando, ai fini della determinazione delle aliquote, al limite minimo stabilito, dalla normativa vigente alla data di emanazione della stessa.
7. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari e le società di servizi energetici al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati in favore di privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema «casa qualità».
8. Le regioni possono altresì promuovere appositi interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, diretti a favorire la diffusione del sistema «casa qualità», dando priorità agli interventi che includono l'eliminazione di barriere architettoniche, l'installazione di ascensori per disabili o di macchinari salvavita a domicilio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.
(Agevolazioni).

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Al fine di poter beneficiare degli incentivi previsti dal presente articolo, in caso di modifiche e aggiornamenti dei requisiti minimi del sistema «casa qualità», di cui all'articolo 3, comma 3, i soggetti proprietari degli edifici che hanno aderito al suddetto sistema «casa qualità», entro due anni dall'emanazione del previsto decreto riguardante le modifiche dei suddetti requisiti, sono tenuti ad adeguare i medesimi requisiti dell'immobile alle nuove previsioni stabilite dal suddetto decreto, di cui all'articolo 3, comma 3. In caso di non adeguamento entro i termini suddetti, è disposta l'immediata revoca della certificazione del sistema «casa qualità», e dei relativi benefici e agevolazioni.
9. 30. Piffari, Cimadoro.

A.C. 1952-A - Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Disposizioni transitorie).

1 Le disposizioni della presente legge si applicano alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sono state presentate decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1. Le disposizioni della presente legge si possono applicare anche alle unità immobiliari in corso di costruzione per le quali sia stato rilasciato titolo abilitativo prima della data di entrata in vigore della presente legge, se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dalle linee guida di cui al citato articolo 3, comma 1.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli edifici di edilizia residenziale pubblica compresi in piani e programmi approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1.

A.C. 1952-A - Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Disposizioni finali).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.