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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 28 giugno 2011

TESTO AGGIORNATO AL 5 LUGLIO 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 giugno 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Carfagna, Casero, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fassino, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliori, Milanato, Misiti, Mura, Leoluca Orlando, Pecorella, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rosso, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, De Biasi, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fassino, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Galletti, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliori, Milanato, Misiti, Mura, Leoluca Orlando, Pecorella, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rosso, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 giugno 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
TABACCI ed altri: «Disciplina delle incompatibilità parlamentari» (4450);
CICCHITTO e SANTELLI: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati» (4451);
BERSANI ed altri: «Dichiarazione dello stato di emergenza e disposizioni per la gestione dei rifiuti nella regione Campania» (4452);
OLIVERIO: «Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina delle organizzazioni di prodotto nel settore agricolo» (4453).

In data 24 giugno 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
DI PIETRO ed altri: «Disposizioni concernenti i concorsi pubblici e l'assunzione dei vincitori di concorso, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo» (4455);
BACCINI: «Abrogazione dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'introduzione di un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente dalla società ANAS Spa» (4456).

In data 27 giugno 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BINETTI e CALGARO: «Agevolazioni fiscali e altre disposizioni per sostenere l'accesso dei giovani all'abitazione principale» (4457);
DE BIASI e GHIZZONI: «Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore della gestione e dell'attività delle istituzioni culturali e dello spettacolo» (4458).
Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 24 giugno 2011 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
BACCINI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e sulla fuga di notizie relative a indagini giudiziarie in corso» (doc. XXII, n. 24).
Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 23 giugno 2011 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal ministro degli affari esteri:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010» (4454).
Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CIRIELLI ed altri: «Delega al Governo per l'istituzione di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione» (4106) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Nola.

La proposta di legge LOLLI ed altri: «Disposizioni per la ricostruzione e lo sviluppo economico-sociale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché per la prevenzione dei rischi sismici» (4107) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Marco Carra, Castagnetti, Esposito, Fontanelli, Ginoble, Marantelli, Marchignoli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Sanga, Tenaglia, Vannucci e Viola.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 4382, d'iniziativa dei deputati Giovanelli ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nonché per la funzionalità e la razionalizzazione delle spese della pubblica amministrazione e delega al Governo in materia di economicità e trasparenza nell'esecuzione delle opere pubbliche».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CIRIELLI ed altri: «Modifica dell'articolo 131 della Costituzione, concernente l'istituzione della Regione dei due Principati» (4386) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VI Commissione (Finanze):

GIRLANDA: «Modifica all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di variazioni dell'imponibile relativo a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto per mancato pagamento a causa di amministrazione straordinaria» (4365) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV;
CARLUCCI: «Proroga della detrazione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche per le spese relative al recupero del patrimonio edilizio, finalizzata ad interventi di adeguamento antisismico degli edifici» (4417) Parere delle Commissioni I, V e VIII.
VII Commissione (Cultura):
CAPARINI: «Soppressione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) e modifiche alle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, concernenti il trasferimento delle sue competenze alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» (4387) Parere delle Commissioni I, II, V, IX, X, XI e XIV.
X Commissione (Attività produttive):
LAGANÀ FORTUGNO ed altri: «Disposizioni in favore delle imprese che subiscono ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione» (4380) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, XI e XIV.
XI Commissione (Lavoro):
SBROLLINI ed altri: «Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto» (4408) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VIII, IX, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
GIANNI e RUVOLO: «Norme in materia di applicazione degli accordi provinciali di riallineamento retributivo derivanti da contratti collettivi per i lavoratori del settore agricolo» (4410) Parere delle Commissioni I, II, V, XIII e XIV.
Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):
CARLUCCI: «Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, concernenti il divieto di partecipazione dei minori, il divieto di pubblicità ingannevole, il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività illecite e la trasparenza dei flussi finanziari nel settore delle scommesse» (4390) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 22 giugno 2011, ha comunicato che la 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni, che sono trasmesse alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (COM(2010)784 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 40);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (COM(2011)8 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 41).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 22 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Poste italiane Spa, per l'esercizio 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 327).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 22 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per gli esercizi 2008 e 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 328).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a sezioni riunite il 14 giugno 2011, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2010 (doc. XLVIII, n. 10).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 15 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, relativa all'anno 2010 (doc. CCVIII, n. 36).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera in data 15 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativa all'anno 2010 (doc. CCVIII, n. 37).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 22 giugno 2011, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno Maurizio Turco ed altri n. 9/4086/5 e Villecco Calipari ed altri n. 9/4086/111, concernenti la durata del mandato degli attuali organismi della rappresentanza militare e gli eventuali contenuti di un accordo da raggiungere nell'ambito dei COCER, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 febbraio 2011.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 22 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, la relazione sull'attività della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, relativa all'anno 2010 (doc. CXIX, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VI Commissione (Finanze) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 24 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, la relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, relativa all'anno 2010 (doc. LXXVI, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissioni dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 24 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della giustizia, relativa all'anno 2010 (doc. CCVIII, n. 38).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro della giustizia, con lettera in data 24 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Cassa nazionale cancellieri nell'anno 2010, corredata dai bilanci di previsione e consuntivo e dalla pianta organica, riferiti alla medesima annualità.

Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Banca d'Italia.

Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 24 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la relazione sull'attività svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2010, aggiornata al mese di giugno 2011 (doc. CXCVIII, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 22, 23, 24, 26 e 27 giugno 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione della strategia dell'Unione europea per la regione del Nord Baltico (COM(2011)381 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (COM(2011)377 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
Allegato - Spiegazione dettagliata della proposta modificata che accompagna il documento «Proposta di modifica di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (COM(2011)319 definitivo)», che è assegnato in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Allegato - Spiegazione dettagliata della proposta modificata che accompagna il documento «Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (rifusione) (COM(2011)320 definitivo)», che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America (COM(2011)380 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (COM(2011)384) definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto (COM(2011)326 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione dell'impatto (SEC(2011)687 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). La predetta proposta di direttiva è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 28 giugno 2011;
Relazione della Commissione - Relazione sulla politica di concorrenza 2010 (COM(2011)328 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Relazione della Commissione al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo concernente l'attuazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali - 1o gennaio 2000-31 dicembre 2010 (COM(2011)382 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal consiglio regionale del Veneto.

Il presidente della regione Veneto, con lettera in data 21 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2010-2011.

Questa documentazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Molise.

Il Garante del contribuente della regione Molise, con lettera in data 16 giugno 2011, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2010, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con lettera in data 23 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera h), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità stessa nell'anno 2010 (doc. XLIII, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: GOLFO ED ALTRI; MOSCA ED ALTRI: MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTI LA PARITÀ DI ACCESSO AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 2426-2956-B)

A.C. 2426-B - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate).

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter».

3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000, e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole: «ai commi» è inserita la seguente: «1-bis,».

A.C. 2426-B - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Decorrenza).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti.

A.C. 2426-B - Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Società a controllo pubblico).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.
2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

A.C. 2426-B - Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
secondo il «Report on progress on equality between women and man», il nostro Paese (insieme a Malta e Grecia), riscontra i livelli più bassi di occupazione femminile. Tra il 2004 e il 2009 il tasso di occupazione femminile in Italia è aumentato di appena un punto percentuale (dal 48,3 al 49,7) e il divario tra uomini e donne resta tra i più elevati. Viceversa, il livello di disoccupazione in cinque anni è raddoppiato (dal 4 all'8 per cento);
per quanto riguarda la presenza delle donne nei vertici delle società quotate, mentre in Svezia e Finlandia più del 25 per cento delle boardroom è occupato dalle donne, tale percentuale scende rovinosamente al 5 per cento in paesi come Cipro, Italia e Malta. Una performance insufficiente anche se confrontata con la media europea (12 per cento) e con il 15 per cento riscontrato negli Stati Uniti. Nelle imprese non quotate in borsa le donne rappresentano in media solo un terzo dei cosiddetti leader dell'imprenditoria europea;
inoltre, in occasione della festa delle donne, il Presidente dell'Europarlamento, Jerzy Buzek, ha ribadito la necessità che i singoli Stati membri modifichino i loro sistemi elettorali e introducano le quote rosa per promuovere la parità di accesso in politica. Per quanto riguarda l'Assemblea di Strasburgo, le donne sono rappresentate per il 35 per cento, una percentuale più che ragguardevole;
nella raccomandazione del Consiglio europeo sul programma nazionale di riforma 2011 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia, 2011-2014 emerge che il tasso di occupazione delle donne è inferiore rispetto a quello maschile di oltre 20 punti percentuali su tutto il territorio. Nel 2009 appena un terzo delle donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni risultava occupato nelle regioni meridionali con, in proporzione, tassi di attività più bassi e tassi di disoccupazione più elevati;
il Consiglio raccomanda, tra l'altro, che l'Italia adotti provvedimenti nel periodo 2011-2012 al fine di adottare inoltre misure per promuovere una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, aumentando la disponibilità di asili e servizi di assistenza in tutto il paese e fornendo incentivi finanziari alle persone che costituiscono le seconde fonti di reddito familiare per accedere ai posti di lavoro in un modo neutro in termini di bilancio;
ad oggi la conciliazione tra i tempi del lavoro e quelli della famiglia rappresenta l'ostacolo più difficile da superare,

impegna il Governo

a contribuire ad incentivare l'occupazione femminile, adottando maggiori e più efficaci iniziative per promuovere e coordinare la conciliazione di vita professionale e vita familiare a tutti i livelli occupazionali, eliminando gli ostacoli nella carriera professionale delle donne.
9/2426-B/1.Di Stanislao.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2322 - DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2010 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4059-A/R)

A.C. 4059-A/R - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 4059-A/R - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
siano approvati gli emendamenti 32.300 e 33.300 della Commissione
e con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di prevedere una forma di assicurazione obbligatoria nei confronti dei componenti della magistratura, al fine di assicurare la possibilità di recuperare, mediante la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile, le somme liquidate per le azioni di risarcimento del danno contro lo Stato.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.300
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
alla parte consequenziale sopprimere il primo capoverso;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.21, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55 e sull'articolo aggiuntivo 7.03, limitatamente al comma 2, lettera d), in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificatone e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4059-A/R - Proposte emendative dichiarate inammissibili

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Imposta trasferimenti money transfer). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento, con un minimo di 1 euro, del valore di ogni singola operazione effettuata.
7. 0150. Montagnoli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Partite IVA per i cittadini stranieri). - I cittadini stranieri, all'atto della domanda di attribuzione del numero di partita IVA, devono rilasciare apposita dichiarazione di conoscenza della lingua italiana, o, in alternativa, indicare una persona con buona conoscenza della lingua italiana che li rappresenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria. Devono altresì presentare idonea garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 10.000.
7. 0151. Bitonci.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis. - 1. Al fine di consentire una piena attuazione del principio di prevenzione dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE nelle attività connesse alla realizzazione di opere e infrastrutture, sia pubbliche che private, le previsioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), e 4 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano, in modo autentico, come comprensive della matrice materiali di riporto di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.
17. 0150. Lupi, Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - 1. Nel quadro delle politiche comunitarie e delle valutazioni effettuate dall'Unione europea intese a favorire l'occupazione giovanile, anche temporanea, come strumento efficace per superare i problemi gravanti sul mercato del lavoro europeo, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato, per l'anno 2011, a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro, anche con variazioni interne di bilancio, le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, al fine di continuare a garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero.
18. 0150. Moffa, Poli, Gatti, Antonino Foti, Gianni.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - 1. In esecuzione di quanto previsto dal Reg.(CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, al fine di fronteggiare lo stato di eccezionale sovrasfruttamento delle risorse ittiche nonché al fine di far fronte al rialzo dei costi energetici e di produzione che hanno determinato ripercussioni negative nei confronti del reddito degli operatori del settore, è concesso, per impresa, l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni a strascico e/o volante, per un periodo da 30 fino a massimo 45 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 3.
2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione delle basi imponibili ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione da concedere è rapportata ai parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere, fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, quanto a 13 milioni di euro, con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 e, quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni, la definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.
27. 0150. Agostini, Sani, Oliverio, Gozi, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe Mario (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - 1. Limitatamente alla quota di riparto destinato alla misura di aiuto di cui alla lettera c), comma 2, articolo 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 aprile 2009, le somme residue rivenienti da quelle assegnate al Ministero medesimo ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono mantenute a bilancio ed impegnate, fino concorrenza di 8 milioni di euro, per interventi riguardanti la sospensione temporanea dell'attività di pesca per l'annualità 2011 e, fino alla concorrenza di 5 milioni di euro, per le attività d'investimento dei soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
27. 0151. Sani, Agostini, Oliverio, Gozi, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe Mario (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 61/2010 in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini). - 1. Al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 5, le parole: «Per l'illecito previsto al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 4»;
b) all'articolo 26, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto inserito nel sistema di controllo di una Denominazione di origine protetta o di una Indicazione geografica protetta che non assolve in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato, agli obblighi pecuniari di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, è sottoposto, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo pecuniario accertato ed alla sospensione del diritto ad utilizzare la Denominazione di origine protetta o l'Indicazione geografica protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione».
28. 0150. Cenni, Fiorio.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis. - (Esclusione dei materiali da riporto dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati). - 1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «nel corso di attività di costruzione,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi i materiali da riporto di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e di cui all'allegato 2 alla parte IV del presente decreto,»;
b) al comma 4, dopo le parole: «da quelli in cui sono stati escavati,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi i materiali da riporto di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e di cui all'allegato 2 alla parte IV del presente decreto».
40. 0150. Bratti, Realacci.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 42. - (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting). - 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione, avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga, incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati dall'attività o dall'informazione, anche in relazione ad attività o informazioni illecite precedentemente memorizzate dal prestatore a richiesta dello stesso o di altri destinatari del servizio;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti o di qualunque soggetto interessato, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
4. L'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è sostituito dal seguente:
«Art. 17. - (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza). - 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.
4. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano:
a) al prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;
b) al prestatore che metta a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisca o presti a suo favore, anche strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotti modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che siano idonei ad agevolare o promuovere la messa in commercio di prodotti o servizi ad opera del destinatario del servizio;
c) al prestatore che non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da esso ed è previsto dal diritto al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite. In particolare, al fine di prevenire la violazione dei diritti di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, tale dovere di diligenza comprende tra l'altro: (i) l'adozione di filtri tecnicamente adeguati che non abilitino l'accesso ad informazioni dirette a promuovere o comunque ad agevolare la messa in commercio di prodotti o servizi, in quanto tali informazioni contengano parole chiave che, negli usi normali del commercio, indicano abitualmente che i prodotti o servizi a cui si applicano non sono originali, usate isolatamente o in abbinamento ad un marchio o altro segno distintivo di cui il destinatario del servizio non abbia dimostrato di essere il titolare o il licenziatario; (ii) l'adozione di filtri tecnicamente adeguati che non abilitino l'accesso ad informazioni dirette a promuovere o comunque ad agevolare la messa in commercio di prodotti o servizi la cui descrizione corrisponde alla descrizione di prodotti o servizi contraffattori, che i titolari dei diritti di proprietà industriale ad essi relativi abbiano preventivamente comunicate al prestatore del servizio; (iii) l'esercizio di tali filtri anteriormente alla messa on line dell'informazione; (iv) la pubblicazione all'interno del sito del prestatore del servizio, in modo chiaro e visibile, di tale regola di esclusione. Inoltre al fine di prevenire la violazione delle norme sulla commercializzazione di prodotti o servizi soggetti a limitazioni legali nella vendita o fornitura, tale dovere di diligenza comprende tra l'altro: (i) l'adozione di filtri tecnicamente adeguati che non abilitino l'accesso ad informazioni dirette a promuovere o comunque ad agevolare la messa in commercio di prodotti o servizi, la cui commercializzazione è riservata a canali di vendita o fornitura particolari o richiede la prescrizione medica; (ii) l'esercizio di tali filtri anteriormente alla messa on line dell'informazione; (iii) la pubblicazione all'interno del sito del prestatore del servizio, in modo chiaro e visibile, di tale regola di esclusione.
5. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo, e segnatamente delle azioni inibitorie previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, che obbligano a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o ad impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima.»
41. 0150. Centemero.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 42. - 1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose»;
b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di trattamento» sono aggiunte le seguenti: «e di riciclaggio»;
c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché la ricerca di metodi di ricilaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile ed accumulatori»;
d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;
e) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono aggiunte le seguenti: «e i pacchi batterie»;
2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono aggiunte le seguenti: «in modo visibile, leggibile ed indelebile»;
f) all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono soppressi.
41. 0152. Gottardo.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 42. - (Aggiornamento della disciplina della prevenzione incendi per le strutture ricettive alberghiere). - 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere di cui decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994.
41. 0153. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 42. - (Aggiornamento della disciplina della prevenzione incendi per le strutture ricettive alberghiere). - 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere di cui decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, semplificando i requisiti prescritti per le strutture ricettive tutistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.
41. 0154. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 42. - (Disposizioni per il governo delle risorse idriche e la gestione del servizio idrico integrato, in attuazione della direttiva 2000/60/CE). - 1. Il presente articolo disciplina, nel rispetto dei princìpi di sostenibilità di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e della normativa dell'Unione europea, le modalità di governo delle risorse idriche per i diversi usi, le modalità di regolazione e di gestione del servizio idrico integrato e le modalità di sviluppo delle dotazioni infrastrutturali idriche.
2. L'acqua è un bene comune dell'umanità. Tutte le acque superficiali e sotterranee, anche non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa indispensabile e inalienabile del demanio.
3. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio idrico e ambientale integro.
4. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.
5. L'acqua è un bene di rilevanza economica e sociale che deve essere preservato anche attraverso la cura del territorio, la manutenzione dei bacini idrografici, la tutela dei corpi idrici e delle aree di salvaguardia.
6. La disponibilità, la fornitura e l'accesso all'acqua si conformano ai livelli essenziali definiti ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
7. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni a tutela delle fasce sociali più deboli. Fino a una loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali del servizio idrico integrato già fissati in base alla legislazione vigente. Le regioni, con proprie leggi, definiscono le modalità attraverso le quali il diritto all'acqua è garantito.
8. L'insieme delle infrastrutture e dei servizi che costituiscono il servizio idrico integrato appartengono, fin dalla loro messa in esercizio, al demanio dello Stato.
9. Le opere e gli impianti del servizio idrico integrato sono gestiti con criteri di efficienza e di economicità e secondo logiche industriali, tali da assicurare qualità omogenea e controllabile dei servizi, sicurezza degli approvvigionamenti ed efficienza depurativa, costi sostenibili, equità delle tariffe, riduzione degli sprechi e degli usi inappropriati della risorsa su tutto il territorio nazionale.
10. All'autorità di bacino distrettuale, prevista all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assegnati, tra gli altri, i seguenti compiti:
a) garantire l'uso sostenibile delle risorse idriche, nel rispetto della priorità per il consumo umano, fornendo ogni indicazione utile alla predisposizione dei piani strategici d'ambito da parte delle assemblee d'ambito territoriale ottimale di cui al comma 12;
b) garantire la corretta allocazione delle risorse idriche secondo princìpi di risparmio energetico e idrico;
c) supportare lo Stato e le regioni nella definizione dei canoni per le utenze di acqua pubblica anche per coprire i costi di preservazione della risorsa, in particolare nei territori montani, e di gestione delle aree di salvaguardia;
d) elaborare le misure e gli interventi necessari a garantire il corretto uso delle risorse idriche;
e) dettare indirizzi alle proprie articolazioni regionali in materia di uso e tutela delle risorse idriche;
f) definire, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi pluriennali di attività e le iniziative da porre in essere con cadenza annuale;
g) svolgere funzioni arbitrali, oppugnabili al Consiglio dei ministri, in caso di conflitti tra usi alternativi delle risorse idriche;
h) emanare indirizzi vincolanti per la gestione delle crisi idriche;
i) assumere decisioni in caso di emergenza idrica anche attraverso l'adozione di ordinanze vincolanti;
l) elaborare il piano di distretto;
m) esprimere un parere sulla coerenza con gli obiettivi del piano di distretto dei piani e dei programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
n) elaborare un'analisi delle caratteristiche del distretto, un esame sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonché un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

11. Presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è convocata annualmente la Conferenza delle autorità di distretto idrografico al fine di elaborare e di condividere criteri e metodologie per garantire i medesimi standard qualitativi su tutto il territorio nazionale.
12. L'assemblea d'ambito territoriale ottimale, di seguito denominata «assemblea d'ambito» è una struttura di coordinamento costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente e alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze a essi spettanti in materia di gestione del servizio idrico integrato e di tutela dei consumatori e, in particolare, del diritto di ciascuno ad accedere alle risorse idriche.
13. L'assemblea d'ambito è coordinata dal presidente della regione nel caso di ambiti coincidenti con la regione, dal presidente della provincia nel caso di ambiti coincidenti con il territorio provinciale o da un sindaco nei restanti casi.
14. L'assemblea d'ambito si avvale di un'apposita struttura tecnico-amministrativa costituita da personale dell'ente al quale appartiene il coordinatore di cui al comma 13.
15. Le decisioni dell'assemblea d'ambito sono deliberate in conformità alla seguente procedura:
a) adozione degli atti;
b) discussione, valutazione e decisione con mandato vincolante al sindaco da parte del consiglio comunale che assicura la partecipazione dei cittadini nelle forme ritenute più efficaci, di ciascuno dei comuni facenti parte dell'ambito territoriale ottimale;
c) approvazione definitiva degli atti adottati, tenuto conto dei pareri espressi dall'Autorità nazionale di regolazione di cui al comma 20, dall'autorità di distretto e dai consigli comunali.

16. All'assemblea d'ambito sono affidati, tra gli altri, i seguenti compiti:
a) predisporre il piano strategico d'ambito contenente gli obiettivi del servizio idrico integrato di uso delle risorse idriche e di adeguamento delle infrastrutture;
b) fissare il limite di sostenibilità della tariffa sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità nazionale di regolazione ai sensi del comma 49;
c) scegliere le modalità di gestione del servizio idrico integrato;
d) disporre l'affidamento, la conferma o la revoca della gestione del servizio idrico integrato secondo le modalità previste dal comma 45 e successivi;
e) adottare e approvare, secondo le procedure di cui al comma 15 del presente articolo, il piano esecutivo d'ambito predisposto dal gestore sulla base delle linee guida emanate dall'Autorità nazionale di regolazione, ai sensi del comma 28, lettera a), e coerenti con il piano strategico d'ambito approvato;
f) proporre all'Autorità nazionale di regolazione di cui al comma 20 interventi per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e per il riequilibrio territoriale da finanziare con le risorse del Fondo nazionale di cui al comma 71.
17. I sindaci rappresentano la collettività amministrata e concorrono, in ragione dei parametri definiti dalle leggi regionali, alle decisioni ordinarie e straordinarie assunte dall'assemblea d'ambito.
18. Il sindaco partecipa alle assemblee d'ambito direttamente o attraverso un assessore delegato.
19. Gli atti adottati dall'assemblea d'ambito sono discussi dal consiglio comunale, in seduta pubblica, entro sessanta giorni dalla data della loro adozione. Su tali atti il consiglio comunale esprime un proprio parere motivato.
20. Al fine di garantire la gestione del servizio idrico integrato, definito dal comma 39, secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, sostenibilità, non discriminazione e tutela degli utenti, è istituita l'Autorità nazionale di regolazione del servizio idrico integrato, di seguito denominata «Autorità».
21. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; essa è preposta alla regolazione e al controllo del servizio idrico integrato sull'intero territorio nazionale.
22. L'Autorità svolge attività consultiva e di segnalazione al Parlamento, al Governo e alle regioni nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e dell'attuazione della normativa dell'Unione europea.
23. L'Autorità ha sede in Roma ed è un organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, di cui tre, fra cui il presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle citate Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. In sede di prima attuazione della presente disposizione, le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere è espresso a maggioranza assoluta. I restanti due membri sono scelti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome a maggioranza semplice.
24. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore idrico e in quello dei servizi pubblici locali; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa non retribuita per l'intera durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato.
25. Per almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che ha violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 1,5 milioni di euro e non superiore a 100 milioni di euro, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito è stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
26. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.
27. Le indennità spettanti ai componenti dell'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e sono parametrate ai compensi spettanti agli alti dirigenti dello Stato. L'incarico comporta esclusività di rapporto ed incompatibilità con altri incarichi pubblici o privati, in conformità a quanto disposto dai commi 24 e 25.
28. L'Autorità, nel perseguire le sue finalità, svolge le seguenti funzioni:
a) emana linee guida per la redazione dei piani strategici e dei piani esecutivi d'ambito;
b) assiste le assemblee d'ambito nella definizione dei piani strategici;
c) verifica la congruità e la sostenibilità dei piani esecutivi e d'ambito secondo logiche di natura industriale;
d) valuta i piani esecutivi d'ambito proposti dai gestori;
e) esercita la funzione di arbitro nel confronto negoziale tra ambito di gestione del servizio idrico integrato e gestore;
f) su proposta dell'assemblea d'ambito valuta le modifiche ai contratti di affidamento del servizio idrico integrato strettamente necessarie al raggiungimento di più elevati livelli di efficienza del servizio e di sostenibilità delle tariffe;
g) su proposta dell'assemblea d'ambito valuta l'andamento delle gestioni del servizio idrico integrato al fine della conferma o della revoca delle stesse;
h) dispone il finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo nazionale di cui al comma 71, degli interventi per lo sviluppo del riequilibrio territoriale delle dotazioni e delle infrastrutture idriche proposti dall'assemblea d'ambito;
i) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi idrici da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione, nei limiti delle leggi vigenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche industriali, alle condizioni tecnologiche e all'evoluzione delle normative dell'Unione europea;
l) definisce gli schemi tipo degli atti delle concessioni, delle autorizzazioni, delle convenzioni e dei contratti regolanti i rapporti tra i diversi soggetti;
m) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti il servizio idrico integrato, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, anche in riferimento alle singole voci di costo e al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la salvaguardia dell'integrità delle risorse idriche, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
n) verifica la congruità delle tariffe, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le stesse, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio idrico integrato e l'adeguata diffusione del medesimo, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe eventualmente presentate;
o) controlla la gestione dei servizi idrici integrati con poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto gestore del servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli da essa stabiliti o definiti nel contratto di servizio, nella concessione o negli altri eventuali atti connessi all'affidamento della gestione del medesimo servizio;
p) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi idrici integrati da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti i servizi e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e per tipo di prestazione;
q) studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi idrici integrati anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento, al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;
r) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio idrico integrato nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio predisposto ai sensi del comma 38;
s) verifica la congruità delle misure adottate dal gestore del servizio idrico integrato al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti e di garantire la continuità del servizio, verificandone periodicamente la qualità e l'efficacia, acquisendo anche la valutazione degli utenti;
t) verifica che agli utenti sia garantito il più agevole accesso agli uffici, che le procedure per l'accesso al servizio idrico integrato risultino semplificate e che sia assicurata una risposta sollecita a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari.

29. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità:
a) richiede ai soggetti gestori del servizio idrico integrato informazioni, dati e documenti sulle loro attività;
b) effettua controlli;
c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio idrico integrato alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a sei mesi ovvero di proporre alle autorità competenti la sospensione o la decadenza dell'affidamento. I proventi delle sanzioni irrogate dall'autorità sono destinati per metà al finanziamento del Fondo nazionale di cui al comma 71 e per metà al finanziamento di iniziative a favore degli utenti del servizio idrico integrato approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità stessa;
d) ordina al soggetto gestore del servizio idrico integrato la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 28, lettera o), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio idrico integrato ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto gestore del servizio.

30. Le pubbliche amministrazioni e i gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la piena collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.
31. L'Autorità disciplina con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla sua costituzione, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti sono organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste e delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi idrici integrati.
32. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti davanti al tribunale amministrativo regionale competente per la regione ove ha sede l'Autorità.
33. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
34. L'Autorità, con proprio regolamento, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo e il trattamento giuridico ed economico del personale. All'Autorità non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
35. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede, a decorrere dall'anno 2011, mediante un contributo di importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite, su proposta dell'Autorità medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
36. L'affidamento per la gestione del servizio idrico integrato non può avere durata superiore a trenta anni. L'affidamento può comunque essere anticipatamente revocato in caso di gravi inadempienze, irregolarità e inefficienze del gestore, previa approvazione dell'Autorità ovvero per iniziativa della medesima, la quale detta altresì i criteri per assicurare la continuità del servizio.
37. L'esercizio del servizio idrico integrato è disciplinato da convenzioni e da contratti stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto gestore, nei quali sono definiti, tra gli altri, gli obiettivi generali, gli scopi specifici e gli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; gli standard di qualità generali e specifici del servizio reso all'utenza, fisici, quantitativi, commerciali e di comunicazione con l'utenza; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto o della convenzione.
38. Il soggetto esercente il servizio idrico integrato predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei princìpi di cui al presente articolo.
39. Il servizio idrico integrato è un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che può essere svolto da un solo soggetto per ogni ambito di affidamento e in relazione a ciascun utente. Il servizio idrico integrato è organizzato sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni ai sensi del comma 40.
40. Le regioni definiscono le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti princìpi:
a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici;
d) coerenza con gli indirizzi e con le condizioni espressi in materia di bilanci idrici, di interconnessione delle reti e di ottimizzazione energetica e ambientale nell'uso o nel trasferimento della risorsa dall'autorità di bacino distrettuale, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

41. Gli acquedotti e le fognature, ivi compresi gli impianti per la captazione, per l'accumulo, per la potabilizzazione delle acque e per la depurazione dei reflui, nonché le opere adibite alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche di dilavamento costituiscono le dotazioni del servizio idrico integrato e appartengono al demanio dello Stato.
42. Le infrastrutture idriche di cui al comma 41 sono affidate in concessione d'uso, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato.
43. La realizzazione delle opere e degli impianti, l'adeguamento funzionale e la manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie a garantire il corretto funzionamento del servizio idrico integrato sono finanziati mediante tariffe.
44. Quando gli interventi risultano necessari ancorché privi dei requisiti di economicità o quando la quota di ammortamento degli investimenti determina una modulazione delle tariffe anomala in eccesso rispetto ai valori medi nazionali, l'Autorità può disporre che una quota di tali investimenti sia sostenuta a valere sulle risorse del Fondo nazionale di cui al comma 71. L'Autorità disciplina altresì la trasparenza degli investimenti.
45. L'assemblea d'ambito, nel rispetto dei princìpi di unitarietà, efficienza, efficacia ed economicità, affida la gestione del servizio idrico integrato secondo le disposizioni in materia di servizi pubblici locali. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
a) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera c), le quali abbiano ad oggetto anche la qualità di socio, l'apporto al capitale sociale, l'attribuzione di specifici compiti operativi e un piano di gestione pluriennale del servizio, comprensivo di impegni monitorabili e sanzionabili in materia di investimenti, manutenzioni, evoluzione tariffaria e indici di qualità connessi alla gestione del servizio; in tal caso, il successivo riaffidamento della gestione è comunque effettuato attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, a cui la società mista pubblica e privata è ammessa a partecipare, nel rispetto dei princìpi di cui alla lettera c) e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici;
c) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.
46. Le società titolari della gestione a capitale interamente pubblico o miste non possono essere ricapitalizzate dal socio o dai soci pubblici, nel corso del tempo di durata dell'affidamento e dei due anni successivi, in relazione al mancato rispetto dell'equilibrio tra costi e ricavi previsti dal contratto di servizio, fatte salve eventuali cause esterne degli squilibri, da valutare da parte dell'Autorità. Le società pubbliche, miste o private che ottengono l'affidamento del servizio idrico integrato sono obbligate a redigere scritture contabili e di bilancio in cui le gestioni di ogni singolo affidamento sono separate tra loro e da ogni altra gestione.
47. In caso di modifica sostanziale degli ambiti territoriali ottimali, al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, le assemblee d'ambito, in via transitoria, e comunque per un periodo non superiore a trentasei mesi e per il tempo strettamente necessario ad attuare il programma per l'attuazione dell'unitarietà della gestione di ambito, la cui vigenza non può eccedere quella dell'affidamento del servizio in essere di più lunga durata, possono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 45. In tale caso le assemblee d'ambito individuano il gestore che svolge il compito di coordinamento del servizio e adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni tra la pluralità di gestori.
48. Con cadenza biennale, l'assemblea d'ambito verifica e valuta l'andamento della gestione in termini di qualità e di efficienza del servizio idrico integrato e in termini di risultati economico- finanziari, rispetto ai parametri di affidamento e propone la conferma o la revoca della gestione all'Autorità, la quale si pronuncia con atto motivato.
49. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.
50. L'Autorità, d'intesa con le regioni, con proprio regolamento definisce la metodologia per la determinazione della tariffa per usi civili e industriali nonché le modalità per la sua revisione periodica, tenendo conto:
a) della qualità del servizio idrico integrato fornito e dell'uso razionale delle risorse idriche, con penalizzazioni per gli usi impropri e per gli sprechi;
b) del costo delle opere e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) dei costi di gestione delle opere e degli impianti;
d) dei contributi ai costi di gestione delle aree di salvaguardia, ai costi necessari a garantire la cura del territorio, la manutenzione dei bacini idrografici e la tutela dei corpi idrici, in particolare nei territori montani;
e) della remunerazione dell'attività industriale, secondo i criteri stabiliti dalla medesima Autorità;
f) della quota della tariffa da destinare agli investimenti e della quota della tariffa da versare al Fondo nazionale di cui al comma 71.

51. La tariffa deve incentivare il risparmio idrico e l'uso efficiente delle risorse idriche.
52. L'assemblea d'ambito determina la tariffa da applicare al proprio ambito territoriale ottimale in base ai parametri stabiliti dall'Autorità e la sottopone a quest'ultima per l'approvazione ai sensi del comma 28, lettera n).
53. Per le utenze non civili, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base dei consumi, nonché della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la fognatura pubblica.
54. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali e agricole è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione è determinata applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.
55. L'Autorità vigila sul rispetto delle modalità di formazione delle tariffe e commina richiami e sanzioni nei casi di inosservanza.
56. La tariffa è applicata dai gestori del servizio idrico integrato nel rispetto della convenzione di gestione e del relativo disciplinare.
57. È comunque assicurata una tariffa sociale per agevolare le fasce sociali disagiate, anche tenendo conto della numerosità del nucleo familiare.
58. La quota di tariffa riferita ai servizi di fognatura pubblica di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, secondo la disciplina di cui all'articolo 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni.
59. Al di fuori delle fattispecie di cui al comma 58 del presente articolo, qualora manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le modalità previste dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni.
60. Gli utenti di cui al comma 58 sono esentati dal pagamento di ogni altra tariffa o contributo eventualmente dovuti al medesimo titolo ad altri soggetti.
61. Per le utenze industriali il contributo di cui al comma 59 è determinato tenendo conto della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. E fatta salva la possibilità di determinare un contributo ridotto per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la fognatura pubblica, a condizione che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'assemblea d'ambito.
62. Il contributo per le componenti di fognatura e di depurazione non è dovuto se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri.
63. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato che, con cadenza semestrale, trasferisce la quota di cui al comma 50, lettera f), al Fondo nazionale di cui al comma 71.
64. Qualora il servizio idrico integrato sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni o concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione.
65. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell'assemblea d'ambito, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.
66. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.
67. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, anche avvalendosi delle associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni relative ai servizi idrici integrati gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e alla qualità delle acque fornite e trattate, nonché rende disponibili, anche per via telematica, determinati e specifici dati tecnici ed economici sulla gestione e sui risultati raggiunti.
68. L'Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 67.
69. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e il controllo degli scarichi delle acque reflue urbane nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico integrato è responsabile dei controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.
70. Le sanzioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea.
71. È istituito il Fondo nazionale per il riequilibrio territoriale delle dotazioni e delle infrastrutture idriche e per la preservazione delle risorse idriche.
72. Il Fondo di cui al comma 71 è finalizzato a finanziare gli interventi proposti dalle assemblee d'ambito e validati dall'Autorità nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalle quote della tariffa del servizio idrico integrato, definita dal comma 50. Gli interventi possono essere finanziati anche con risorse a carico del bilancio dello Stato.
73. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di organizzazione del Fondo di cui al comma 71.
74. I commi 1-ter e 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono abrogati.
75. L'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è abrogato.
76. Il comma 186-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato.
41. 0155. Della Vedova, Lanzillotta, Galletti, Lo Monte, La Malfa.