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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 28 luglio 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 luglio 2011.

Albonetti, Alessandri, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Catone, Cesario, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Galletti, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Saglia, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vitali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 luglio 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MURGIA: «Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi» (4552);
FRANCESCHINI ed altri: «Disposizioni concernenti lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili per la salvaguardia del clima» (4553);
CAMBURSANO: «Introduzione del capo IX-bis del titolo III del libro IV del codice civile, concernente il contratto di fiducia (trust)» (4554).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

In data 27 luglio 2011 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: «Modifica alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» (4555).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

La proposta di legge NOLA ed altri: «Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente il contenimento della nutria nel territorio nazionale, per la tutela delle opere idrauliche e delle infrastrutture agricole» (4414) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Dima, Divella, Gottardo e Rota.

Adesione di deputati a una proposta di inchiesta parlamentare.

La proposta di inchiesta parlamentare GHIZZONI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul finanziamento e sulla realizzazione dei piani di intervento per l'edilizia scolastica e sulle modalità di funzionamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica» (doc. XXII, n. 23) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Garavini, Ginoble e Vannucci.

Trasmissione dal Senato.

In data 27 luglio 2011 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 2824. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria» (approvato dal Senato) (4551).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
CIRIELLI ed altri: «Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e all'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di cause di decadenza e di sospensione da cariche presso le regioni, gli enti locali, le loro aziende e consorzi e le aziende sanitarie locali e ospedaliere» (4512) Parere delle Commissioni II, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DONADI ed altri: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, concernenti la diminuzione del numero dei parlamentari» (4514);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MARINELLO ed altri: «Modifica dell'articolo 81 della Costituzione, concernente i bilanci dello Stato e degli enti pubblici e l'equilibrio della finanza pubblica» (4525) Parere delle Commissioni II, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
DIONISI ed altri: «Abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti l'introduzione di un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente dalla società ANAS Spa» (4443) Parere delle Commissioni I, V, IX e XIV.

XII Commissione (Affari sociali):
MIOTTO ed altri: «Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi» (4489) Parere delle Commissioni I, II e V.

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):
BOCCHINO e DELLA VEDOVA: «Disposizioni per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo e di trasmissione di messaggi pubblicitari, nonché abrogazione del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, concernente il canone di abbonamento alle radioaudizioni» (3892) «Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettera in data 22 luglio 2011, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n. 132, la «Relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito».

Tale documento sarà stampato e distribuito (doc. XXIII, n. 8).

Modifica nell'assegnazione di atti del Governo a Commissioni ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento.

Su richiesta della IX Commissione (Trasporti), lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (381) - già assegnato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2 del regolamento, alla V Commissione (Bilancio) - è assegnato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alle Commissioni riunite II e IX, ferma restando l'assegnazione alla XIV Commissione e alla V Commissione, ai sensi delle citate disposizioni regolamentari.

Su richiesta della XIII Commissione (Agricoltura), lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame (382) - già assegnato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, alla V Commissione (Bilancio) - è assegnato, ai sensi dall'articolo 143, comma 4, del regolamento, alle Commissioni riunite II e XIII, ferma restando l'assegnazione alla XIV Commissione e alla V Commissione, ai sensi delle citate disposizioni regolamentari.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 luglio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione della regione siciliana concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa, riferita all'anno 2010 (doc. CCI, n. 33).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 21 luglio 2011, sentenza n. 217 del 4-21 luglio 2011 (doc. VII, n. 653), con la quale:
dichiara estinto il giudizio, limitatamente all'impugnazione degli articoli 1 e 4 della legge della regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti), proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della medesima legge della regione Puglia n. 12 del 2010, nel testo vigente prima della entrata in vigore dell'articolo 3 della legge della regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria», nella parte in cui si applica alle aziende ospedaliero-universitarie:
alla XII Commissione (Affari sociali);
con lettera in data 22 luglio 2011, sentenza n. 227 del 19-22 luglio 2011 (doc. VII, n. 654), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 113 e dell'articolo 115, commi 1, 2 e 3, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 108, comma 1, 113; 115, commi 1, 2 e 3 e 151, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010, proposte in relazione all'articolo 117, primo comma, della Costituzione ed alle direttive 2001/42/CE del 27 giugno 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e 85/337/CEE del 27 giugno 1985 (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 11, lettera c), della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010, proposta in relazione all'articolo 117, primo comma, della Costituzione ed alla Convenzione di Berna, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), nonché alle direttive 2009/147/CE del 30 novembre 2009 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 11, lettera c), della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010, sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ed all'articolo 4, primo comma, dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 151, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010, sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e dell'articolo 4, primo comma, dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale n. 1 del 1963:
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura);
con lettera in data 22 luglio 2011, sentenza n. 228 del 19-22 luglio 2011 (doc. VII, n. 655), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della legge della regione Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20 (Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione):
alla XII Commissione (Affari sociali);
con lettera in data 22 luglio 2011, sentenza n. 229 del 19-22 luglio 2011 (doc. VII, n. 656), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 (Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale):
alla V Commissione (Bilancio);
con lettera in data 22 luglio 2011, sentenza n. 230 del 19-22 luglio 2011 (doc. VII, n. 657), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della legge della regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella regione Calabria):
alla VII Commissione (Cultura);
con lettera in data 22 luglio 2011, sentenza n. 231 del 19-22 luglio 2011 (doc. VII, n. 658), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure:
alla II Commissione (Giustizia);
con lettera in data 22 luglio 2011, sentenza n. 232 del 19-22 luglio 2011 (doc. VII, n. 659), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui è destinata ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale:
alla X Commissione (Attività produttive);
con lettera in data 22 luglio 2011, sentenza n. 233 del 19-22 luglio 2011 (doc. VII, n. 660), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura:
alla II Commissione (Giustizia);
con lettera in data 22 luglio 2011, sentenza n. 234 del 19-22 luglio 2011 (doc. VII, n. 661), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993, che ha fatti salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, decreto-legge 1o febbraio 1993, n. 26, decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31), nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato:
alla XI Commissione (Lavoro);
con lettera in data 22 luglio 2011, sentenza n. 235 del 19-22 luglio 2011 (doc. VII, n. 662), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010), periodi terzo, quarto e quinto, lettera c) e ultimo capoverso, e 2 della legge della regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010):
alle Commissioni riunite VI (Finanze) e VIII (Ambiente);
con lettera in data 25 luglio 2011, sentenza n. 242 del 20-25 luglio 2011 (doc. VII, n. 664), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), come introdotto dall'articolo 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2009);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2010):
alla XI Commissione (Lavoro);
con lettera in data 25 luglio 2011, sentenza n. 243 del 20-25 luglio 2011 (doc. VII, n. 665), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 9, della legge della regione Basilicata 3 novembre 1998, n. 41 (Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale):
alla VIII Commissione (Ambiente);
con lettera in data 25 luglio 2011, sentenza n. 244 del 20-25 luglio 2011 (doc. VII, n. 666), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 2, della legge della regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), limitatamente alle parole «non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva»;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 33 della legge della regione Veneto n. 3 del 2000, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo del Veneto:
alla VIII Commissione (Ambiente);
con lettera in data 25 luglio 2011, sentenza n. 245 del 20-25 luglio 2011 (doc. VII, n. 667), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano»:
alla II Commissione (Giustizia);
con lettera in data 25 luglio 2011, sentenza n. 246 del 20-25 luglio 2011 (doc. VII, n. 668), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'articolo 2, comma 159, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo:
alla I Commissione (Affari costituzionali).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 236 del 19-22 luglio 2011 (doc. VII, n. 663) con la quale:
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento agli articoli 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia e dalla Corte di appello di Bari;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione:
alla II Commissione (Giustizia);
sentenza n. 247 del 20-25 luglio 2011 (doc. VII, n. 669) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) - comma inserito dal comma 25 dell'articolo 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -, e del comma 26 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in riferimento all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del suddetto combinato disposto del terzo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e del comma 26 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 97 della Costituzione:
alla VI Commissione (Finanze);
sentenza n. 248 del 20-27 luglio 2011 (doc. VII, n. 670) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), introdotto dall'articolo 79, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata - in riferimento agli articoli 3, 97 e 113 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia;
dichiara non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale del medesimo articolo 8-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dall'articolo 79, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevate - in riferimento agli articoli 3, 32 e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia:
alla XII Commissione (Affari sociali);
sentenza n. 249 del 20-27 luglio 2011 (doc. VII, n. 671) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Salerno:
alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 7 luglio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il rapporto - relativo all'anno 2010 - concernente l'analisi e la revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse in bilancio, redatto dallo stesso Ministero (doc. CCVIII, n. 34-bis). Il citato rapporto costituisce parte integrante della relazione di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, concernente il predetto Ministero, di cui è stato dato annuncio all'Assemblea in data 16 giugno 2011.

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

In data 28 luglio 2011, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)425 definitivo), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 19 luglio 2011, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è stata altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 28 luglio 2011.

Trasmissione dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 27 luglio 2011, ha trasmesso il testo di un voto concernente osservazioni sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (COM(2011)370 definitivo).

Questa documentazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politica dell'Unione europea).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 luglio 2011, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (387).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 6 settembre 2011. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 agosto 2011.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 luglio 2011, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (388).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 6 settembre 2011. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancia), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 agosto 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: TOMMASO FOTI; IANNUZZI ED ALTRI; IANNUZZI; BOCCI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE E IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E DEI BORGHI ANTICHI D'ITALIA (A.C. 169-582-583-1129-A)

A.C. 169-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, nonché sull'emendamento 1.100 della Commissione.

A.C. 169-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sopprimere l'articolo 2.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.4 e 2.5 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.51, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

A.C. 169-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Recupero e riqualificazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni costituite esclusivamente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nei Programmi operativi nazionali e nei Programmi operativi regionali adottati nell'ambito dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013.
2. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbani individuati con il decreto di cui al comma 6, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono, altresì, promuovere la valorizzazione dei «centri commerciali naturali», con le modalità di cui al comma 5.
3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 2; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
4. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e di coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni ai sensi del comma 3.
5. La valorizzazione dei «centri commerciali naturali» consiste nel favorire, anche mediante gli interventi di cui al comma 2, la costituzione di uno o più insiemi organizzati, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, che insistono all'interno dei centri storici di cui al comma 1, in cui si concentra un'offerta di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti, con particolare riferimento o collegamento alla valorizzazione, alla distribuzione e alla commercializzazione delle produzioni tipiche locali, nonché allo svolgimento di funzioni informative per la promozione turistica e culturale del territorio.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e inse- diamenti urbani in comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, ai quali attribuire il marchio di «borghi antichi d'Italia». L'attribuzione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbani interessati, che rimane disciplinato dalle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

A.C. 169-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO (non sono comprese quelle ritirate)

ART. 1.
(Recupero e riqualificazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli interventi di cui al presente articolo, devono essere funzionali alla piena salvaguardia dei caratteri storici, artistici e architettonici delle zone individuate, e sono progettati e attuati nel pieno rispetto dell'edilizia tradizionale del luogo e del paesaggio, nel rispetto e valorizzazione dei caratteri identificativi e tipici dei luoghi, concorrendo alla migliore fruibilità collettiva di presenze storiche, architettoniche e sociali esistenti.
1. 5. Piffari, Borghesi, Zazzera.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto e compatibilmente con le tipologie e le strutture originarie.
1. 2. Piffari, Borghesi, Zazzera.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: attraverso gli strumenti all'uopo previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia.
1. 3. Dionisi, Libè, Mondello.
(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «centri commerciali naturali» aggiungere le seguenti: e la rivitalizzazione economica degli «aggregati commerciali urbani».
1. 52. Togni, Guido Dussin, Lanzarin, Alessandri.
(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I comuni promuovono i programmi in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale, ove esistenti, e assicurano l'integrazione e la concertazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio. In caso di non compatibilità con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale, i comuni promuovono i programmi d'intesa con l'amministrazione provinciale e regionale che ha la titolarità dei suddetti strumenti.
1. 6. Dionisi, Libè, Mondello.

Al comma 5, dopo le parole: «centri commerciali naturali» aggiungere le seguenti: e la rivitalizzazione economica degli «aggregati commerciali urbani».
1. 54. Togni, Guido Dussin, Lanzarin, Alessandri.
(Approvato)

A.C. 169-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione nei comuni e nelle unioni di comuni di cui all'articolo 1, è istituito il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è emanato ogni anno un bando di gara, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, destinato ai comuni e alle unioni di comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all'articolo 1, ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo. Una quota pari ad almeno il 25 per cento delle risorse del Fondo è destinata agli interventi per i comuni ai quali è stato attribuito il marchio di «borghi antichi d'Italia» ai sensi del comma 6 dell'articolo 1.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì adeguate procedure per il controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero delle zone di particolare pregio di cui all'articolo 1, comma 2, e per le eventuali revoche dei contributi previsti, nonché le modalità di riparto più idonee ad assicurare priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto.
4. Per l'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 50 milioni di euro.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. A decorrere dall'anno 2013, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. A copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 4, le risorse di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi dell'articolo 2, comma 16-sexies, del decreto-legge 29 dicembre del 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con riferimento ai soli interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, sono mantenute in bilancio, nel limite di euro 50 milioni nell'esercizio 2011, per essere successivamente destinate, nell'anno 2012, alla suddetta copertura degli oneri di cui al precedente comma 4. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo, per 50 milioni di euro per l'anno 2012, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. 51. Piffari, Borghesi, Zazzera.

Al comma 5 sostituire le parole: al Ministero delle infrastrutture e trasporti, con le parole: al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 5. Piffari, Borghesi, Zazzera.

A.C. 169-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

A.C. 169-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la riqualificazione dei centri storici deve essere una delle priorità nell'agenda istituzionale per promuovere lo sviluppo delle zone di particolare pregio dal punto di vista architettonico e culturale e, di conseguenza, per rimuovere gli squilibri economico-sociali di determinati territori;
nella programmazione degli interventi volti al recupero, alla tutela ed alla riqualificazione dei centri storici, affinché essi tornino ad essere il cuore commerciale ed artigianale delle città, occorre tenere in seria considerazione i finanziamenti eventualmente previsti nei programmi operativi nazionali (PON) e nei programmi operativi regionali (POR),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'attuazione della presente legge e nei programmi edilizi di riqualificazione e di recupero dei centri storici che si dovranno attuare, anche con il concorso di fondi europei, di migliorare le politiche di rilancio della forma urbis, recuperando le preesistenze archeologico-architettoniche con misure di salvaguardia e di fruizione dei beni storico-culturali, in modo particolare nelle aree e nei centri della Campania interna, che rappresentano e custodiscono il deposito della cultura greco-romana, longobarda e normanna, unica ed evidente cifra di una forte ascendenza culturale che ha contrassegnato in modo particolare Benevento città dei Sanniti e l'antica Caudium con il centro gotico di S. Agata.
9/169-A/1. Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
la riqualificazione dei centri storici deve essere una delle priorità nell'agenda istituzionale per promuovere lo sviluppo delle zone di particolare pregio dal punto di vista architettonico e culturale e, di conseguenza, per rimuovere gli squilibri economico-sociali di determinati territori;
nella programmazione degli interventi volti al recupero, alla tutela ed alla riqualificazione dei centri storici, affinché essi tornino ad essere il cuore commerciale ed artigianale delle città, occorre tenere in seria considerazione i finanziamenti eventualmente previsti nei programmi operativi nazionali (PON) e nei programmi operativi regionali (POR),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'attuazione della presente legge e nei programmi edilizi di riqualificazione e di recupero dei centri storici che si dovranno attuare, anche con il concorso di fondi europei, di migliorare le politiche di rilancio della forma urbis, recuperando le preesistenze archeologico-architettoniche con misure di salvaguardia e di fruizione dei beni storico-culturali, in modo particolare nelle aree del Mezzogiorno.
9/169-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
il recupero dei centri storici urbani è uno dei problemi principali per la rivisitazione del paesaggio italiano. L'immagine degli antichi borghi rurali, molto spesso, viene stravolta dall'inserimento di nuove infrastrutture urbane ed extraurbane, che modificano la struttura costruita e l'immagine storica dell'insediamento umano;
nonostante questi cambiamenti, i centri storici hanno ancora oggi un ruolo fondamentale per le nostre città;
la riqualificazione dei centri storici è ancora una volta la priorità del settore pubblico e privato e questo è particolarmente evidente negli Stati Uniti, se si considera la ripresa di programmi che puntano direttamente alla riqualificazione dei centri storici. Tra questi, il «Main Street Program» del Fondo per la Conservazione del Patrimonio Storico, il programma dell'Authority per lo Sviluppo dei Centri Storici, le iniziative di leggi finanziarie per l'incremento delle imposte, e vari programmi locali come i «Business Improvement Districts» avviati da governi municipali e associazioni di commercianti. Tutti questi programmi sono destinati a sostenere la riqualificazione dei centri urbani, risolvendo le sfide uniche, con cui si devono confrontare le comunità individuali;
similmente, l'Associazione per la gestione del centro città, nel Regno Unito, ha sviluppato strategie che si basano sulle «4 A»: Attrazione, Accesso, Attrattive e Azione. A prescindere dall'approccio, la filosofia si poggia sui seguenti otto principi: utilizzare un metodo globale; considerare preziosi i cambiamenti incrementali; capire l'importanza dell'autosufficienza e dell'interdipendenza; capire l'esigenza di costruire una partnership tra il settore pubblico e privato; capire l'esigenza di identificare e sfruttare il patrimonio esistente; incoraggiare e valorizzare; creare un'immagine e un atteggiamento giusto verso il centro storico; le strategie di riqualificazione dovrebbero essere orientate all'azione;
tutti questi programmi ed iniziative tese alla riqualificazione dei centri storici mirano a valutare anche lo «stato di salute» di un centro storico basato principalmente su questioni di viabilità, vitalità, sanità, sostenibilità o altri termini che definiscono il desiderato benessere del centro storico;
all'interno di questo contesto hanno una notevole importanza i locali storici, esercizi pubblici e commerciali con almeno sessanta anni di vita con valore, storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale, e per i quali è necessario promuovere la loro salvaguardia e valorizzazione;
il recupero dei centri storici, pertanto, non consiste soltanto negli interventi in ambito dell'edilizia, ma anche in interventi di riqualificazione socio-economica e di sviluppo sostenibile,

impegna il Governo

a valutare l'avvio di un piano degli interventi di recupero del patrimonio edilizio storico esistente, basato sul rilancio socio-economico che tali interventi oggi possono offrire in termini occupazionali, in un ottica che vede i quartieri storici in grado di tornare ad essere il cuore commerciale e artigianale delle città.
9/169-A/2. Di Stanislao, Piffari, Borghesi, Zazzera.

La Camera,
premesso che:
il comune di Craco in Basilicata costituisce uno dei centri più caratteristici non solo della regione ma dell'intero Paese;
a seguito della frana del 1963 il borgo antico è pressoché disabitato assumendo un fascino straordinario;
suddetto luogo è stato set cinematografico per diversi film importantissimi come Cristo si è fermato ad Eboli, King David, Il sole anche di notte, la passione di Cristo e tanti altri;
il mantenimento del centro storico è onerosissimo e non può gravare sulle casse di un comune che ha meno di 500 abitanti;
occorrono interventi di recupero e valorizzazione per rilanciare un sito straordinario;
l'amministrazione comunale è fortemente impegnata in questa azione finalizzata alla conservazione di un patrimonio dell'umanità,

impegna il Governo

nell'ambito dell'approvazione di questo provvedimento ad istituire un tavolo di concertazione con l'amministrazione comunale, la regione Basilicata per la messa in sicurezza e la valorizzazione del patrimonio artistico storico monumentale e ambientale del sito di Craco Vecchia.
9/169-A/3. Cuomo, Burtone.

MOZIONI ESPOSITO, GHIGLIA, ALLASIA, CALGARO, CAMBURSANO, VERNETTI ED ALTRI N. 1-00638 E DI BIAGIO ED ALTRI N. 1-00698 CONCERNENTI INIZIATIVE PER DESTINARE LE RISORSE DISPONIBILI PRESSO L'AGENZIA OLIMPICA TORINO 2006 A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE

Mozioni

La Camera,
premesso che:
la situazione dei siti olimpici nella provincia di Torino è sempre più allarmante;
è urgente, per evitare il progressivo degrado di queste strutture, che il Governo intervenga con rapidità;
ora, malgrado l'esistenza dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sia stata prorogata sino al 2014 dal decreto-legge n. 225 del 2010, cosiddetto milleproroghe, continua ad essere inspiegabile il non utilizzo di circa 40 milioni di euro riconducibili ad un avanzo di bilancio della suddetta agenzia, come certificato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
si tratta di una cifra a cui vanno aggiunti altrettanti fondi risparmiati nella complessiva gestione dell'evento olimpico, al momento non utilizzabili in attesa della conclusione dei contenziosi con alcune imprese costruttrici;
alla Camera dei deputati era stato presentato nel febbraio del 2010 un ordine del giorno a firma Cota, Esposito, Osvaldo Napoli, Giorgio Merlo e Rossomando, dove si impegnava il Governo medesimo ad assumere iniziative capaci di sbloccare le risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di Torino 2006;
ad oltre un anno da quell'ordine del giorno, accolto dal Governo, tutto è rimasto fermo e i fondi dell'agenzia restano bloccati;
ora, preso atto che questa situazione va sanata al più presto, soprattutto per evitare che i siti olimpici si riducano ad essere cattedrali nel deserto inutilizzate e costose per l'erario pubblico, il Governo deve assumere al più presto un'iniziativa rapida ed incisiva,

impegna il Governo

ad assumere, in tempi brevi, iniziative normative finalizzate a liberare le risorse disponibili presso l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 a favore della regione Piemonte, affinché vengano destinate ai comuni montani, sede dei siti olimpici, anche in funzione di una rinnovata promozione turistica delle valli olimpiche.
(1-00638) «Esposito, Ghiglia, Allasia, Calgaro, Cambursano, Vernetti, Cavallotto, Giorgio Merlo, Togni, Osvaldo Napoli, Boccuzzi, Scanderebech, Pianetta».

La Camera,
premesso che:
la condizione di molti degli impianti olimpici realizzati nella provincia di Torino, segnatamente nei territori di montagna, risulta al momento un nodo critico nella gestione amministrativa degli stessi;
le strutture che sono state realizzate in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006 risultano attualmente in uno stato allarmante di degrado, nel silenzio dell'amministrazione locale e del Governo;
l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006, istituita dalla legge 9 ottobre 2000, n. 285, ha coordinato e monitorato la progettazione edilizia, infrastrutturale e impiantistica di tutte le strutture operative e funzionali nell'ambito delle manifestazioni sportive delle Olimpiadi invernali di Torino 2006;
già con l'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, era stato previsto che «le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore»;
ai sensi dell'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è stata prevista una proroga per l'attività del commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 «fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014»;
malgrado l'attività dell'Agenzia sia stata procrastinata a norma di legge, risultano non utilizzati circa 40 milioni di euro di avanzo di bilancio della stessa: risorse confermate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
a tali risorse accantonate ed inutilizzate si aggiungono ulteriori fondi - originariamente destinati alla gestione degli impianti olimpici - che non riescono ad essere gestiti dagli enti locali poiché attualmente bloccati, anche in ragione di contenziosi subentrati all'indomani dell'evento olimpico con alcune società impegnate nella realizzazione degli stessi impianti e strutture;
attualmente esiste una vera e propria impasse nella gestione delle strutture - molte delle quali decadenti - testimonianza delle Olimpiadi invernali del 2006: molte di queste strutture vivono una pesante condizione di degrado che necessita di essere sanata, onde evitare riflessi negativi sia in termini di costi per lo Stato che di inficiata promozione territoriale delle aree direttamente coinvolte dal sopra indicato degrado infrastrutturale,

impegna il Governo

a predisporre quanto prima ogni eventuale iniziativa normativa al fine di consentire lo sblocco delle risorse attualmente disponibili presso l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006, affinché le medesime vengano destinate equamente, secondo criteri prestabiliti, ai siti olimpici che sorgono sui territori, con l'obiettivo anche di incentivare la promozione territoriale e turistica dell'area olimpica, vessata da anni di abbandono infrastrutturale.
(1-00698) «Di Biagio, Barbaro, Della Vedova».

La Camera,
premesso che:
la condizione di molti degli impianti olimpici realizzati nella provincia di Torino, segnatamente nei territori di montagna, risulta al momento un nodo critico nella gestione amministrativa degli stessi;
le strutture che sono state realizzate in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006 risultano attualmente in uno stato allarmante di degrado, nel silenzio dell'amministrazione locale e del Governo;
l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006, istituita dalla legge 9 ottobre 2000, n. 285, ha coordinato e monitorato la progettazione edilizia, infrastrutturale e impiantistica di tutte le strutture operative e funzionali nell'ambito delle manifestazioni sportive delle Olimpiadi invernali di Torino 2006;
già con l'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, era stato previsto che «le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore»;
ai sensi dell'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è stata prevista una proroga per l'attività del commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 «fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014»;
malgrado l'attività dell'Agenzia sia stata procrastinata a norma di legge, risultano non utilizzati circa 40 milioni di euro di avanzo di bilancio della stessa: risorse confermate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
a tali risorse accantonate ed inutilizzate si aggiungono ulteriori fondi - originariamente destinati alla gestione degli impianti olimpici - che non riescono ad essere gestiti dagli enti locali poiché attualmente bloccati, anche in ragione di contenziosi subentrati all'indomani dell'evento olimpico con alcune società impegnate nella realizzazione degli stessi impianti e strutture;
attualmente esiste una vera e propria impasse nella gestione delle strutture - molte delle quali decadenti - testimonianza delle Olimpiadi invernali del 2006: molte di queste strutture vivono una pesante condizione di degrado che necessita di essere sanata, onde evitare riflessi negativi sia in termini di costi per lo Stato che di inficiata promozione territoriale delle aree direttamente coinvolte dal sopra indicato degrado infrastrutturale,

impegna il Governo

a predisporre quanto prima ogni eventuale iniziativa normativa al fine di consentire lo sblocco delle risorse attualmente disponibili presso l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006, affinché le medesime vengano destinate equamente con l'obiettivo anche di incentivare la promozione territoriale e turistica dell'area olimpica, vessata da anni di abbandono infrastrutturale.
(1-00698) (Testo modificato nel corso della seduta) «Di Biagio, Barbaro, Della Vedova».

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative volte ad assicurare adeguate risorse per il controllo del territorio e la prevenzione e repressione dei reati da parte delle forze dell'ordine che operano nella città di Prato - 2-01168

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
Prato è la città in cui il fenomeno dell'immigrazione clandestina ha raggiunto alti livelli di criticità a causa, soprattutto, della forte presenza di una comunità cinese che ha creato un distretto tessile in larga parte illegale e parallelo a quello preesistente, ma anche per il diffuso radicamento di extracomunitari provenienti dai Paesi maghrebini e dal Senegal, dediti all'abusivismo commerciale;
il livello di guardia dal punto di vista dell'ordine pubblico è stato ampiamente superato e i controlli quotidiani e capillari messi in atto dall'assessorato alla sicurezza in sinergia con le forze dell'ordine hanno finora dato risultati eccellenti, ma ancora purtroppo insufficienti;
la chinatown pratese è in mano a una mafia spietata che non esita a regolare i suoi conti con il sangue;
secondo una recentissima ricerca dell'osservatorio socio-economico sulla criminalità del Cnel, la malavita cinese ha messo le sue mani sugli affari gestiti a Prato dalla locale comunità, con preoccupanti infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale e associativo e nella gestione diretta dell'immigrazione clandestina dall'Oriente;
insieme alla provincia di Milano, quella di Prato presenta i valori più alti in Italia per i reati violenti commessi all'interno della comunità orientale, come omicidi e lesioni dolose, oltre a furti, rapine, estorsioni, sequestri di persona, gioco d'azzardo e reati legati al traffico di droga;
sempre secondo la ricerca del Cnel, sul territorio pratese sono diffuse varie bande organizzate, coinvolte in tutta una serie di crimini violenti, rapine, estorsioni e prestiti usurai;
a seguito degli ultimi avvicendamenti/trasferimenti del personale della polizia di Stato, con decorrenza dal 28 luglio 2011, a parte Firenze il cui organico è rimasto invariato, tutte le questure della Toscana risultano in perdita nell'ordine di 2 o 3 unità, mentre a Prato la perdita è di 8 unità, tra cui 3 ufficiali di polizia giudiziaria (1 ispettore e 2 sovrintendenti);
tale situazione, aggiunta ai pensionamenti ed alle perdite subite negli anni passati sempre in occasione di mobilità del personale su scala nazionale, compromette seriamente la funzionalità della questura pratese, colpita da ulteriori tagli anche sui capitoli di spese varie come materiali di consumo; la locale polizia scientifica ha terminato il budget disponibile per il 2011;
considerando la mancanza di assunzioni, la situazione rischia di degenerare in quanto, per i prossimi tre anni, si prevede che le eventuali assunzioni di personale proveniente dalla cosiddetta «ferma breve» (militare) riescano a coprire solo il 12 per cento del personale che andrà in pensione -:
quali iniziative il Ministro interpellato intenda adottare per permettere alle forze dell'ordine di continuare nelle migliori condizioni possibili la preziosa opera di controllo del territorio e di prevenzione e repressione di reati, che rischiano di compromettere gravemente la gestione dell'ordine pubblico in una città che, per numero di abitanti, è la terza del centro Italia dopo Roma e Firenze.
(2-01168) «Mazzoni, Migliori, Faenzi, Massimo Parisi, Toccafondi, Bianconi, Bonciani, Bergamini, Holzmann, Moles, Del Tenno, De Corato, Carlucci, Picchi, Pelino, Berardi, De Camillis, Gibiino, Vignali, Nirenstein, Speciale, Giulio Marini, Gregorio Fontana, Pagano, Mazzuca, Pizzolante, Luciano Rossi, Petrenga, Cesaro, Palmieri, Garagnani, Biasotti, De Angelis, Barani, De Luca, Girlanda, Berruti, Abelli, Abrignani, Beccalossi, Bocciardo, Calabria, Catanoso, Di Virgilio, D'Ippolito Vitale, Frassinetti, Iannarilli, Lazzari, Lunardi, Milanato, Minasso, Mistrello Destro, Palumbo, Paniz, Pescante, Piso, Rampelli, Scandroglio, Mariarosaria Rossi, Sammarco».

Iniziative di competenza per la tutela della privacy in relazione all'acquisizione di immagini o di intercettazioni da parte degli organi di stampa - 2-01170

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e della giustizia, per sapere - premesso che:
la vicenda delle intercettazioni illegali, che ha portato alla chiusura del tabloid inglese News of the world, di proprietà del gruppo Murdoch, e le dimissioni del portavoce del primo Ministro Cameron, già vice direttore del magazine, sta provocando una grave crisi politica, con possibili conseguenze sullo stesso Governo britannico;
dalla lettura delle notizie pubblicate sull'inchiesta, si delinea la presenza di una vera e propria organizzazione finalizzata a procurare illecitamente dati e informazioni private, destinate ad alimentare le pagine del tabloid, in violazione dei più elementari diritti dei cittadini, e con il probabile coinvolgimento di persone appartenenti ai servizi di sicurezza e ad altri apparati dello Stato;
l'allarme e la preoccupazione suscitati da questi fatti non possono non riguardare anche il nostro Paese, nel quale si è più volte assistito all'illecita pubblicazione dei contenuti di intercettazioni telefoniche, o di foto e immagini realizzate in case o altri luoghi privati, in violazione del diritto alla privacy dei cittadini coinvolti, che dovrebbe essere garantito e tutelato di fronte a questo tipo di indebite intrusioni;
il rispetto e la tutela della vita privata dei cittadini di fronte alla sempre più spregiudicata invadenza dei media, nel contesto di una società caratterizzata dalla crescente incidenza e pervasività del sistema dell'informazione, anche grazie allo sviluppo di internet, rappresentano valori per la difesa dei quali le istituzioni devono assicurare il massimo di attenzione e di impegno -:
se e quali iniziative, anche normative, abbiano assunto o intendano assumere per evitare il verificarsi nel nostro Paese di vicende analoghe a quelle di cui si è reso protagonista il gruppo editoriale Murdoch in Gran Bretagna, e, più in generale, per garantire la tutela della privacy dei cittadini in relazione alle illecite iniziative di organi di stampa ed altri soggetti, volte ad acquisire indebitamente immagini o intercettazioni.
(2-01170) «Barbareschi, Brugger».