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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 2 agosto 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 2 agosto 2011.

Albonetti, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Consolo, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Misiti, Moffa, Nucara, Leoluca Orlando, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Consolo, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Misiti, Moffa, Nucara, Leoluca Orlando, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Saglia, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge RAO ed altri: «Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso» (4391) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Casini.

La proposta di legge CIRIELLI ed altri: «Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e all'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di cause di decadenza e di sospensione da cariche presso le regioni, gli enti locali, le loro aziende e consorzi e le aziende sanitarie locali e ospedaliere» (4512) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Goisis e Giulio Marini.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente,alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
TOCCAFONDI: «Introduzione dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di svolgimento di raduni a carattere musicale in locali o spazi non attrezzati» (4473) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e VII;
S. 306-346. - Senatori BIANCONI e CARRARA; Senatori DI GIOVAN PAOLO e altri: «Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse» (approvata, in un testo unificato, dalla 1o Commissione permanente del Senato) (4568) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII e XII;
S. 2326. - «Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» (approvato dalla 1o Commissione permanente del Senato) (4569) Parere delle Commissioni V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).

II Commissione (Giustizia):
S. 2567. - LUSSANA ed altri: «Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (668-B) Parere della I Commissione.

VII Commissione (Cultura):
DE BIASI ed altri: «Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore della gestione e dell'attività delle istituzioni culturali e dello spettacolo» (4458) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):
LULLI ed altri: «Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato dei prodotti petroliferi e per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione» (4377) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
FAVA: «Modifica degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di responsabilità e di obblighi dei prestatori di servizi della società dell'informazione» (4511) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII e XIV.

XII Commissione (Affari sociali):
BORGHESI ed altri: «Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide» (4495) Parere delle Commissioni I e V.

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
DI PIETRO ed altri: «Disposizioni per l'adozione della Strategia energetica nazionale, lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, dell'efficienza e del risparmio energetico, nonché interventi per la riduzione delle emissioni di gas produttivi di effetto serra» (4513) Parere delle Commissioni III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 luglio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito dalla legge 22 giugno 2010, n. 99, il decreto ministeriale 12 luglio 2011, concernente l'erogazione di un prestito in favore della Grecia in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Tale decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 luglio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, la relazione sui flussi finanziari con l'Unione europea, riferita al primo trimestre 2011 (doc. CCXVIII, n. 9).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 29 luglio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, la relazione, relativa agli anni dal 2006 al 2008, sullo stato di attuazione delle politiche per la disabilità in Italia (doc. LXXIX, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 29 luglio 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - L'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (COM(2011)462 definitivo), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 29 luglio 2011, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, passate in giudicato nei mesi di maggio e giugno 2011, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
sentenza 1o febbraio 2011: Giacobbe e altri n. 16041/02, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15 dicembre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 268) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 1o febbraio 2011: Quattrone n. 67785/01, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 della CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza dell'11 gennaio 2007 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità. Determina altresì l'equa riparazione per la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, già constatata con sentenza dell'11 gennaio 2007 (doc. CLXXIV, n. 269) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 1o febbraio 2011: Genovese e altri n. 9119/03, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 2 febbraio 2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 270) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 8 febbraio 2011: Seferovic n. 12921/04, in materia di reclusione dello straniero ai fini dell'espulsione (ex articolo 5, comma 1, lettera f), della CEDU). Constata la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della Convenzione nel caso di una donna rom, reclusa in un centro di permanenza temporanea, in vista della sua espulsione definitiva, prima che spirasse il termine di sei mesi dal parto. Ciò era avvenuto in violazione della stessa legge italiana, come anche verificato dal tribunale nazionale competente. Costituisce, inoltre, violazione dell'articolo 5, comma 5, della CEDU, l'assenza di disposizioni nazionali volte a garantire la proposizione delle domande di risarcimento, per l'ingiusta detenzione, dinanzi alle autorità interne per i casi d'illegittima detenzione nei centri per immigrati (doc. CLXXIV, n. 271) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza 15 febbraio 2011: Di Cecco n. 28169/06, in materia di vita privata e familiare. Constata la violazione dell'articolo 8 della CEDU per l'errata applicazione delle disposizioni sul controllo della corrispondenza dei detenuti (doc. CLXXIV, n. 272) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 17 febbraio 2011: Ucci n. 213/04, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 della CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 22 giugno 2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 273) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 8 febbraio 2011: Plalam spa n. 16021/02, in materia di sussidi pubblici alle imprese. Liquida ai sensi dell'articolo 41 della CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 18 maggio 2010, in relazione alla applicazione di una normativa, sfavorevole alla società ricorrente, che escludeva la modifica al rialzo dei sussidi pubblici concessi a società che avevano investito nel Mezzogiorno in caso di aumento dell'entità degli investimenti in corso d'opera (doc. CLXXIV, n. 274) - alla X Commissione (Attività produttive);
sentenza 18 gennaio 2011: Guadagnino n. 2555/03, in materia di equo processo - articolo 6 della CEDU. Viola il diritto a un equo processo - sotto il profilo del pieno accesso alla tutela giurisdizionale - di cui all'articolo 6, comma 1, della Convenzione il rifiuto delle autorità giurisdizionali sia italiane sia francesi di prendere cognizione di domande giudiziarie loro rivolte da un dipendente di un istituto di cultura francese in Italia. In particolare, la prestatrice era dipendente dell'Ecole française a Roma e si era vista rigettare le domande giudiziali per carenza assoluta di giurisdizione sia dalla Cassazione italiana sia dal Consiglio di Stato francese (doc. CLXXIV, n. 275) - alla II Commissione (Giustizia).

Comunicazione ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La CONSIP Spa, con lettera in data 25 luglio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la comunicazione concernente atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.
Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S.2824 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 107, RECANTE PROROGA DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHÉ DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA E DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE RISOLUZIONI 1970 (2011) E 1973 (2011) ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE. MISURE URGENTI ANTIPIRATERIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4551)

A.C. 4551 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 4551 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 2.1, 2.4, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 3.22, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 10.3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 4551 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo 1
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Articolo 1.
(Iniziative in favore dell'Afghanistan).

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 e di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano e al fondo NATO - Russia Council per l'Afghanistan.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afgano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario ed educativo;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

4. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
5. A valere sulla autorizzazione di spesa di euro 5.800.000 di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri può inviare o reclutare in loco personale presso la sede della cooperazione italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'Unità tecnica locale, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita alle dipendenze della Ambasciata d'Italia a Kabul.
6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio della NATO Senior Civilian Representative a Herat, è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 24.000.

Articolo 2.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).

1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia e Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.900.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché la spesa di euro 300.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di euro 5.900.000 il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.
2. Considerato quanto stabilito dall'articolo 8-bis del Regolamento (CE) 204/2011, come modificato dal Regolamento (CE) 572/2011, e considerate le decisioni assunte dal Gruppo di contatto sulla Libia riunitosi ad Abu Dhabi il 9 giugno 2011, circa l'individuazione di un meccanismo che consenta lo scongelamento dei fondi e delle risorse economiche libici, o il loro utilizzo come garanzia per il finanziamento delle obbligazioni del Consiglio nazionale transitorio, quale strumento idoneo a rispondere ai bisogni umanitari della popolazione libica, i beni pubblici libici congelati in Italia possono essere utilizzati come garanzia a tutela del rischio politico e commerciale, sul piano della sicurezza operativa e della sostenibilità finanziaria, in favore delle persone giuridiche che intraprendono iniziative onerose per l'assistenza al popolo libico, nonché per l'apertura di linee di credito per le finalità suindicate anche in favore del Consiglio nazionale transitorio libico riconosciuto dall'Italia quale titolare dell'autorità di Governo nel territorio da esso effettivamente controllato.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.159.751 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 2.295.224 per gli interventi a sostegno dei processi di stabilizzazione in Iraq e Libia. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di vigenza del presente decreto.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 4.162.000 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 340.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato all'addestramento della polizia irachena, al Fondo del Gruppo di Contatto istituito presso lo United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) per il contrasto alla pirateria nell'area del Golfo di Aden e dell'Oceano Indiano e per la partecipazione italiana al progetto STANDEX nel quadro NATO-Russia Council.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 200.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 399.983 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
9. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 994.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.
10. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
11. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 437.250 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.971 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spetta ogni 6 mesi ed è acquisito dopo 4 mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.
12. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 403.200 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 36.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
13. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.
14. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica, al fine di attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti per il rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.

Articolo 3.
(Regime degli interventi).

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2.
2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.
3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, commi 1 e 2, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 comma 1, e 2, commi 1 e 2, del presente decreto.
5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
6. Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.
7. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, nonché delle disponibilità degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.
9. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2011 e in quello successivo.
10. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonché agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, con legge 22 febbraio 2011, n. 9, possono essere impegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2011.
11. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonché quelle di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, nell'ambito delle risorse ivi previste, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione.
12. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.
13. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

14. L'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:
«Art. 31. - (Personale delle organizzazioni non governative). - 1. Nell'ambito di attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni non governative riconosciute idonee possono impiegare nei Paesi in via di sviluppo cittadini dell'Unione europea, con l'osservanza della normativa generale italiana in materia di lavoro, anche autonomo. L'organizzazione non governativa assume tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi, commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.
2. Per lo svolgimento di attività di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge. L'organizzazione non governativa provvede all'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi, commisurati ai compensi convenzionali stabiliti annualmente con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo il versamento dei contributi previdenziali al Fondo pensione lavoratori dipendenti, fermo restando, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, il versamento dei contributi previdenziali all'INPDAP. Il predetto decreto, nel definire gli importi dei compensi convenzionali, deve assicurare che non si determinino, nel complesso, minori entrate contributive per gli enti previdenziali. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. La ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165».

15. Fermi restando i diritti acquisiti in dipendenza dei contratti di cooperazione di cui è iniziata l'esecuzione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati gli articoli da 32 a 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, l'articolo 9 del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, e successive modificazioni, e gli articoli da 45 a 54 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177. Nel primo periodo dell'articolo 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono inoltre soppresse le seguenti parole: «salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter».
16. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole: «il capo dell'ufficio consolare» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio consolare».
17. Il termine di scadenza del Commissariato generale del Governo per l'Esposizione universale di Shangai è prorogato al 31 ottobre 2011. Per le finalità del presente comma, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011.
18. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, è incrementato, a decorrere dall'anno 2011, di euro 60.000. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma, pari a euro 60.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Articolo 4.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).

1. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 399.704.836 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 92.021.055 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 33.234.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 150.248 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 7.308.028 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 603.986 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.345 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 128.507 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 104.721 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
10. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 134.228 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
11. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 158.749 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
12. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 353.164 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
13. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 20.873.434 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
14. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 4.240.689 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
15. È autorizzata, dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 10.483.835 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
16. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 508.319 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
17. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, l'ulteriore spesa di euro 64.255.200 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.
18. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, l'ulteriore spesa di euro 1.600.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dal comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan.
19. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 58.075.656 per la missione militare di attuazione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile della Jamahiriya Araba Libica sotto la minaccia di un attacco, per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Jamahiriya Araba Libica e per l'embargo delle armi, di cui alle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
20. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 3.382.400 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
21. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 867.940 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 31.480 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
22. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 63.730 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
23. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 270.851 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
24. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.600.179 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
25. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 342.220 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
26. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 227.628 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
27. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 260.991 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
28. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
29. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
30. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
31. Per il completamento delle attività di attuazione del memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo della Repubblica di Panama, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, le unità navali denominate CP902 «Diciotti» e CP903 «Dattilo» in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto. Per la finalità di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, limitatamente alla parte destinata alle esigenze di cui al comma 2 del medesimo articolo 3-bis, è incrementata, per l'anno 2011, di euro 17.400.000, a copertura degli oneri derivanti dalla mancata retrocessione in permuta delle unità navali di cui al primo periodo alla società aggiudicataria della procedura concorsuale avviata con bando pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 97 del 20 maggio 2010.

Articolo 5.
(Ulteriori misure di contrasto alla pirateria).

1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, può stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.
2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennità previste per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, sostituita alla necessità delle operazioni militari la necessità di proteggere il naviglio di cui al comma 1.
3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di cui al comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1, i servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, possono essere svolti con l'impiego di particolari guardie giurate armate, a protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili e sulle navi da pesca battenti bandiera italiana negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le caratteristiche, le condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi e delle munizioni il cui porto è autorizzato per la prestazione dei servizi di protezione di cui al comma 4.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di personale).

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta:
a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed EUPM e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 23 e 26;
b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16;
c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 4, comma 3, e al personale impiegato in qualità di istruttore nella missione militare di cui all'articolo 4, comma 19.

3. Al personale che partecipa alle missioni di cui al presente decreto il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa può avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.

Articolo 7.
(Disposizioni in materia penale).

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Articolo 8.
(Disposizioni in materia contabile).

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 350.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.

Articolo 9.
(Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali).

1. Entro il 30 settembre 2011, nel quadro della razionalizzazione globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e sicurezza, il Ministro della difesa assicura la riduzione di almeno 1.000 unità di personale militare impegnato nelle missioni internazionali di cui al presente capo, dalle 9.250 unità impegnate nel primo semestre 2011. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro della difesa assicura l'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unità.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 4, comma 31, pari complessivamente a euro 736.358.397 per l'anno 2011, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 725.064.192 euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 11.294.205 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 31, pari a euro 17.400.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la quota di risorse destinate al fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Agli oneri connessi all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973 (2011) nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011, si provvede con quota parte delle maggiori entrate acquisite con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nella misura di euro 134.000.000 a favore del Ministero della difesa, al cui personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, e di euro 8.000.000 a favore del Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 4551 - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

A.C. 4551 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Capo I
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

ART. 1.
(Iniziative in favore dell'Afghanistan).

Al comma 1, sostituire le parole: euro 10.800.000 con le seguenti: euro 20.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: euro 399.704.836 con le seguenti: euro 390.504.836.
1. 1. Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole:, tra l'altro con la seguente: esclusivamente.
1. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 2.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 8.600.000 con le seguenti: euro 20.000.000.

Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
euro 8.600.000 con le seguenti: 20.000.000;
all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: euro 399.704.836 con le seguenti: euro 388.304.836.
2. 1. Evangelisti, Di Stanislao, Leoluca Orlando.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 350.000 con le seguenti: euro 1.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1:
alinea, sostituire le parole:
euro 744.358.397 con le seguenti: euro 745.008.397;
lettera a), sostituire le parole: 725.064.192 euro con le seguenti: 725.764.192 euro;
lettera b-bis), sostituire le parole: 8.000.000 di euro con le seguenti: 7.950.000 euro.
2. 2. Narducci, Barbi, Tempestini, Touadi, Mogherini Rebesani, Villecco Calipari, Garofani, Rugghia.

Sopprimere il comma 2.
2. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: euro 5.159.751 con le seguenti: euro 10.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: euro 399.704.836 con le seguenti: euro 394.864.587.
2. 4. Leoluca Orlando, Evangelisti, Di Stanislao.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: il Ministro degli affari esteri aggiungere le seguenti:, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.
2. 5. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: euro 1.000.000 con le seguenti: euro 5.162.000.
2. 6. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 7, sostituire le parole: euro 200.000 con le seguenti: euro 1.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: euro 399.704.836 con le seguenti: euro 398.904.836.
2. 7. Di Stanislao, Leoluca Orlando, Evangelisti.

Sopprimere il comma 7-bis.
2. 8. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 8, sostituire le parole: euro 399.983 con le seguenti: euro 1.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: euro 399.704.836 con le seguenti: euro 399.104.819.
2. 9. Evangelisti, Di Stanislao, Leoluca Orlando.

Al comma 9, sostituire le parole: euro 994.938 con le seguenti: euro 5.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: euro 399.704.836 con le seguenti: euro 395.699.774.
2. 10. Leoluca Orlando, Evangelisti, Di Stanislao.

Al comma 9, sopprimere le parole: e a quelle di altre organizzazioni internazionali.
2. 11. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 10, sostituire le parole: euro 1.000.000 con le seguenti: euro 5.000.000

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: euro 399.704.836 con le seguenti: euro 395.704.836.
2. 12. Di Stanislao, Leoluca Orlando, Evangelisti.

Sopprimere il comma 13.
2. 20. Barbato.

Sopprimere il comma 14.
*2. 14. Evangelisti, Di Stanislao, Leoluca Orlando.

Sopprimere il comma 14.
*2. 15. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 3.
(Regime degli interventi).

Al comma 2, sopprimere la parola: preferibilmente.
3. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 7.
3. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 17.
*3. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 17.
*3. 20. Barbato.

Sopprimere il comma 18.
**3. 5. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 18.
**3. 21. Barbato.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali di cooperazione e sviluppo di cui al presente decreto, fino al definitivo riordino della disciplina concernente le bonifiche da ordigni esplosivi, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministero della difesa continua a emanare le prescrizioni tecniche e ad assicurare le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni esplosivi residuali bellici svolte, su richiesta degli interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato, formato a cura del medesimo Ministero, la cui assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro continua ad essere a carico dello Stato.
3. 22. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

ART. 4.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).

Sopprimere il comma 1.
4. 1. Leoluca Orlando, Evangelisti, Di Stanislao.

Al comma 8, sostituire le parole: euro 128.507 con le seguenti: euro 5.128.507.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1:
alinea, sostituire le parole
euro 744.358.397 con le seguenti: euro 749.358.397;
lettera a), sostituire le parole: 725.064.192 euro con le seguenti: 730.064.192 euro.
*4. 2. Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.

Al comma 8, sostituire le parole: euro 128.507 con le seguenti: euro 5.128.507.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1:
alinea, sostituire le parole
euro 744.358.397 con le seguenti: euro 749.358.397;
lettera a), sostituire le parole: 725.064.192 euro con le seguenti: 730.064.192 euro.
*4. 3. Mogherini Rebesani, Narducci, Touadi, Tempestini, Barbi, Rugghia, Villecco Calipari.

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Il fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di euro 58.075.656 per il 2011.
4. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 31.
4. 20. Barbato.

ART. 5.
(Ulteriori misure di contrasto alla pirateria).

Sopprimerlo.
5. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria). - 1. Nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, l'armatoria privata può avvalersi di servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, a protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili e sulle navi da pesca battenti bandiera italiana negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le caratteristiche, le condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi e delle munizioni il cui porto è autorizzato per la prestazione dei servizi di protezione di cui al comma 1.
5. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, dopo le parole: «dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero delle zone di intervento stabilite ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, e fino alla data di uscita dalle stesse».
5. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 108, dopo la parola: «ISAF» sono aggiunte le seguenti: «ACTIVE ENDEAVOUR, ATALANTA».
5. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 6.
(Disposizioni in materia di personale).

Sopprimere il comma 4-bis.
*6. 20. Barbato.

Sopprimere il comma 4-bis.
*6. 21. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-sexies. Sono abrogati gli articoli 1803, 1804, 1815, 1816, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42.
4-septies. I membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facenti parte di delegazioni ufficiali dell'amministrazione, sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di euro 30.000.000 annui.
6. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

Aggiungere, infine, il seguente comma:
4-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti e delle tutele del personale militare e civile delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al presente decreto, anche ai fini dell'eventuale riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, ovvero di vittima del servizio, all'articolo 1878 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il superamento del computo massimo dei termini procedimentali previsti dal comma precedente senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina l'accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall'articolo 3»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I termini procedimentali per il compimento degli atti di competenza dell'amministrazione previsti dal presente regolamento sono perentori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell'articolo 328, comma primo, del codice penale. Il responsabile che abbia provocato col proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato».
6. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

ART. 8.
(Disposizioni in materia contabile).

Sopprimere il comma 2-bis.
8. 20. Barbato.

ART. 9.
(Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di almeno 1000 unità di con le seguenti: pari almeno al 20 per cento del.
9. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al presente capo fino alla fine del periodo, con le seguenti: all'articolo 4, comma 1.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: l'ulteriore riduzione fino alla fine del periodo, con le seguenti: il ritiro della partecipazione italiana alle missioni di cui al precedente periodo.
9. 2. Di Stanislao, Leoluca Orlando, Evangelisti.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10.
(Copertura finanziaria).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 725.064.192 euro con le seguenti: 730.064.192 euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b-bis), sostituire le parole: 8.000.000 di euro con le seguenti: 3.000.000 di euro.
10. 1. Tempestini, Barbi, Pistelli, Mogherini Rebesani, Garofani, Villecco Calipari, Rugghia, Recchia, Giacomelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 725.064.192 euro con le seguenti: 727.764.192 euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b-bis), sostituire le parole: 8.000.000 di euro con le seguenti: 5.300.000 euro.
10. 2. Barbi, Tempestini, Pistelli, Touadi, Mogherini Rebesani, Garofani, Villecco Calipari, Rugghia, Recchia.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Agli oneri connessi all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973 (2011) nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011, si provvede:
a) quanto a euro 134.000.000 con corrispondente riduzione dei capitoli di spesa di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 221;
b) quanto a euro 8.000.000 con corrispondente riduzione dei capitoli allocati nel programma cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 221.

3-bis. Al personale del Ministero della difesa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.
10. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

A.C. 4551 - Proposta emendativa riferita al titolo

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e di alcuni interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.
Tit. 1. Sarubbi, Pezzotta, Di Biagio, Di Stanislao, Bossa, De Pasquale, Siragusa, Mogherini Rebesani, Realacci.

A.C. 4551 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
a causa della grave situazione di instabilità e della crisi politico-istituzionale che ha colpito diversi paesi del Nordafrica e, in particolare, l'Egitto, la Libia e la Tunisia, molte imprese italiane hanno difficoltà a riscuotere i crediti maturati con riferimento a forniture di beni e servizi effettuate in tali paesi;
tali crediti, già iscritti, in adempimento agli obblighi civilistici e fiscali, a bilancio, risultano attualmente inesigibili;
tale situazione determina una condizione di grave difficoltà per le imprese interessate, specie se di piccole e medie dimensioni, in considerazione del rischio per le stesse di subire un duplice danno consistente, per un verso, nella mancata acquisizione dei crediti maturati e, per altro verso, nella perdita di liquidità che si determinerebbe in conseguenza dell'adempimento degli obblighi tributari;
il legislatore ha inteso disciplinare fattispecie quali quella in oggetto con le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, consentendo la rimessione dei termini per gli adempimenti fiscali in presenza di situazioni che impediscano, a causa di forza maggiore, il tempestivo adempimento di obblighi tributari;
nei casi richiamati l'impossibilità di adempiere agli obblighi tributari non sarebbe, infatti, sotto alcun profilo ascrivibile a responsabilità delle imprese in questione ma alla mancata corresponsione dei debiti contratti, per lo più da amministrazioni pubbliche, in relazione all'instabilità dei paesi interessati,

impegna il Governo

ad avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 9 della citata legge n. 212 del 2000 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a differire con proprio decreto i termini per il pagamento dei tributi, stabilendo una posticipazione delle prossime scadenze ad una data successiva, comunque entro l'anno in corso, in modo da evitare che le imprese interessate subiscano, dalla perdita di liquidità che ne deriverebbe, danni gravi e irreversibili anche per la continuità della loro attività.
9/4551/1. Gidoni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame prevede, al comma 7 , che il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
per i compensi corrisposti per gli incarichi sopra specificati, ove assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché per i trattamenti economici corrisposti in qualsiasi ambito in cui essa disciplina trova applicazione sulla base di quanto previsto dall'allegato A al citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tali disposizione, ed in particolare quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, relativi al trattamento economico onnicomprensivo, vanno interpretate nel senso che esse si applicano al trattamento economico onnicomprensivo effettivamente a carico delle finanze pubbliche e quindi, nell'ipotesi in cui le disponibilità finanziarie a tal fine rilevanti siano a carico solo in parte delle finanze pubbliche, gravando per il resto su contribuzioni esterne al perimetro della pubblica amministrazione, per la parte percentuale (calcolata sulla base dell'incidenza nel bilancio complessivo dell'amministrazione/ente interessati della contribuzione a carico delle finanze pubbliche) corrispondente all'incidenza della contribuzione in realtà a carico delle finanze pubbliche. Ciò al fine di assicurare rigorosa corrispondenza con la volontà della legge;
tale intervento interpretativo è di assoluto rilievo al fine di consentire il corretto svolgimento dell'azione del Ministero degli affari esteri e, più in generale, di ogni amministrazione/ente cui si applicano le disposizioni sopra richiamate di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le quali, in considerazione del fatto che possono contare anche su finanziamenti che non gravano interamente a carico delle finanze pubbliche, in quanto oggetto di contribuzioni esterne al perimetro della pubblica amministrazione, vedrebbero diversamente penalizzato il loro impegno istituzionale per effetto di una legge che andrebbe a comprimere, qualora diversamente applicata, anche i compensi retributivi la cui erogazione non grava a carico delle finanze pubbliche ovvero vi grava in misura del tutto marginale. Di tal ché sarebbe del tutto iniquo un assoggettamento indiscriminato alla disposizione relativa al livellamento europeo delle remunerazioni, senza che venga preso in considerazione quanto effettivamente il trattamento economico da corrispondere incide, in misura percentuale, sul bilancio dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà della disposizione normativa come riconosciuta da questo stesso Corpo legislativo, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che, per i compensi corrisposti ai sensi della normativa citata in premessa, qualora assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché per i trattamenti economici corrisposti in qualsiasi ambito in cui essa disciplina trova applicazione sulla base di quanto previsto dall'allegato A al citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tali disposizioni, ed in particolare quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, vanno interpretate nel senso che esse si applicano al trattamento economico onnicomprensivo effettivamente a carico delle finanze pubbliche e quindi, nell'ipotesi in cui le disponibilità finanziarie a tal fine rilevanti siano a carico solo in parte delle finanze pubbliche, gravando per il resto su contribuzioni esterne al perimetro della pubblica amministrazione, per la parte percentuale (calcolata sulla base dell'incidenza nel bilancio complessivo dell'amministrazione/ente interessati della contribuzione a carico delle finanze pubbliche) corrispondente all'incidenza della contribuzione in realtà a carico delle finanze pubbliche. Ciò al fine di assicurare la rigorosa corrispondenza con la volontà della legge.
9/4551/2. Bernardo, Lisi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8, comma 2-bis, del decreto in esame prevede che al fine di accelerare il processo di acquisizione di risorse da destinare al Ministero della difesa, consentendo il conseguimento dei relativi effetti positivi per la finanza pubblica e per la dotazione del fondo per le missioni internazionali, l'articolo 307, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si interpreta nel senso che gli oneri per la partecipazione alla commissione ivi prevista sono a carico, in aggiunta a quanto stabilito per la dismissione del bene, del privato cittadino acquirente;
al fine di rendere effettivo il meccanismo prefigurato dalla disposizione in esame ed in particolare che i conseguenti oneri relativi alla partecipazione alla commissione siano posti effettivamente a carico del cittadino, è necessario che all'anticipo delle risorse occorrenti per il funzionamento della commissione segua la corresponsione entro l'anno del prezzo di vendita dei beni oggetto di alienazione, comprensivo delle risorse impiegate per il funzionamento della medesima commissione, in modo da pervenire all'intera definizione della procedura di alienazione entro il corrente anno,

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la piena coerenza nella fase di attuazione della disposizione in esame affinché, all'anticipo delle risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 307, comma 10 lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, segua la corresponsione entro l'anno del prezzo di vendita dei beni oggetto di alienazione, comprensivo delle risorse impiegate per il funzionamento della medesima commissione, in modo da pervenire all'intera definizione della procedura di alienazione entro il corrente anno, realizzando così gli effetti positivi per il bilancio dello Stato e per le esigenze del Ministero della difesa.
9/4551/3. Lisi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8, comma 2-bis, del decreto in esame prevede che al fine di accelerare il processo di acquisizione di risorse da destinare al Ministero della difesa, consentendo il conseguimento dei relativi effetti positivi per la finanza pubblica e per la dotazione del fondo per le missioni internazionali, l'articolo 307, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si interpreta nel senso che gli oneri per la partecipazione alla commissione ivi prevista sono a carico, in aggiunta a quanto stabilito per la dismissione del bene, del privato cittadino acquirente;
al fine di rendere effettivo il meccanismo prefigurato dalla disposizione in esame ed in particolare che i conseguenti oneri relativi alla partecipazione alla commissione siano posti effettivamente a carico del cittadino, è necessario che all'anticipo delle risorse occorrenti per il funzionamento della commissione segua la corresponsione entro l'anno del prezzo di vendita dei beni oggetto di alienazione, comprensivo delle risorse impiegate per il funzionamento della medesima commissione, in modo da pervenire all'intera definizione della procedura di alienazione entro il corrente anno,

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la piena coerenza nella fase di attuazione della disposizione in esame affinché, all'anticipo delle risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 307, comma 10 lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, segua la corresponsione entro l'anno del prezzo di vendita dei beni oggetto di alienazione, comprensivo delle risorse impiegate per il funzionamento della medesima commissione, in modo da pervenire all'intera definizione della procedura di alienazione entro l'anno 2012, realizzando così gli effetti positivi per il bilancio dello Stato e per le esigenze del Ministero della difesa.
9/4551/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Lisi.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge, all'articolo 4-bis, comma 2, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'individuazione degli interventi da attuare al fine di sostenere e rilanciare i settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative connesse alla missione in Libia; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988;
nella seduta del 25 maggio scorso, in occasione dell'esame dell'AC 4307-A, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (c.d. decreto omnibus), è stato accettato dal Governo l'ordine del giorno 9/4307/12 a firma Zaccaria, con il quale si impegnava, tra l'altro, il Governo a valutare l'opportunità di aver cura di non attribuire a fonti atipiche compiti di tipo normativo che l'ordinamento assegna alle fonti del diritto, mentre, nella seduta del 21 giugno scorso, in occasione dell'esame dell'AC 4357-A recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. decreto sviluppo), è stato accettato dal Governo l'ordine del giorno 9/4357/55 a firma Lo Presti, con il quale si impegnava il Governo a non assegnare ad atti di natura non regolamentare, ovvero ad atti di natura politica, compiti di attuazione della normativa di rango primario, che l'ordinamento demanda alle fonti del diritto di rango secondario,

impegna il Governo

a non assegnare, per il futuro, ad atti ordinariamente a contenuto politico la definizione di discipline che dovrebbero essere oggetto di fonti secondarie del diritto, sia al fine di garantire un coerente utilizzo delle fonti normative, sia al fine di assicurare che la normativa introdotta goda del regime di pubblicità proprio delle fonti del diritto.
9/4551/4. Lo Presti, Zaccaria.

La Camera,
premesso che:
da fonte ICE si apprende che le imprese e le società italiane complessivamente operanti in Nordafrica erano, ad inizio febbraio 2011, 244, di cui in Libia 132, in Tunisia 84 ed in Egitto 28; dal Sole 24 Ore si apprende che delle 132 imprese italiane, operanti in Nordafrica ad inizio febbraio 2011, solo 2, cioè l'1,5 per cento, avevano precedentemente stipulato la copertura assicurativa SACE e che la mancanza di copertura assicurativa è del tutto giustificabile se si considera che con i tre Paesi nordafricani l'Italia repubblicana ha sempre avuto in essere solidi vincoli di amicizia, intensi scambi commerciali e numerosi trattati economico politici;
su indicazione di Confindustria e in forza della risoluzione 8-00118 approvata il 13 aprile 2011 dalla Commissione affari esteri della Camera, si era fatta strada l'ipotesi di introdurre nell'ambito della Manovra economica per il 2012 provvedimenti di sostegno delle imprese e delle società italiane operanti in Nordafrica, in particolare in Libia, utilizzando i fondi bloccati relativi al Trattato di amicizia italo-libico del 2008, ratificato con legge 6 febbraio 2009, n. 7;
nel mese di luglio 2011 si sono svolti in Libia incontri tra autorevoli esponenti della rivolta e delegazioni industriali dei vari Paesi operanti, prima dell'inizio della rivolta, nel Paese nordafricano; per quel che riguarda l'Italia, gli esponenti libici hanno confermato la validità dei Trattati italo libici e dei contratti stipulati sotto il precedente regime ed hanno espresso il desiderio di riprendere le attività economiche ed industriali, dichiarando tuttavia di non avere le risorse necessarie per farlo;
a quanto si apprende, altri Paesi, quale ad esempio la Turchia, stanno finanziando il riavvio delle attività delle proprie imprese operanti in Libia, mediante anticipazioni di pagamento sia degli stadi di avanzamento lavori (SAL) sia dei crediti maturati in Libia; gli Stati che si stanno muovendo in tal senso, si aggiudicano ogni nuova commessa e rischiano di limare quote di mercato alle imprese italiane;
secondo quanto stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 204/2011, del Consiglio, del 2 marzo 2011, come modificato dal regolamento (UE) n. 572/2011, del Consiglio, del 16 giugno 2011, e considerate le decisioni assunte dal Gruppo di contatto sulla Libia riunitosi ad Abu Dhabi il 9 giugno 2011 e ad Istanbul il 15 luglio 2011, circa l'individuazione di un meccanismo che consenta lo scongelamento dei fondi e delle risorse economiche libici, o il loro utilizzo come garanzia per il finanziamento delle obbligazioni del Consiglio nazionale transitorio, quale strumento idoneo a rispondere ai bisogni umanitari della popolazione libica, i beni pubblici libici congelati in Italia possono essere utilizzati come garanzia a tutela del rischio politico e commerciale, sul piano della sicurezza operativa e della sostenibilità finanziaria, in favore delle persone giuridiche che intraprendono iniziative onerose per l'assistenza al popolo libico, nonché per l'apertura di linee di credito per le finalità suindicate anche in favore del Consiglio nazionale transitorio libico riconosciuto dall'Italia quale titolare dell'autorità di Governo;
in data 28 luglio 2011 la Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera ha espresso il parere sul decreto-legge in esame,

impegna il Governo:

ad emanare disposizioni urgenti per utilizzare le risorse stanziate per l'attuazione del trattato di amicizia fra Italia e Libia del 30 agosto 2008 ratificato con la legge 6 febbraio 2009, n. 7, che si trovano in stato di sospensione di fatto, per:
la copertura delle misure di sostegno individuate dalla risoluzione 8-00118, approvata il 13 aprile 2011 dalla Commissione affari esteri della Camera in favore delle imprese coinvolte nella crisi libica, ivi compresa la sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi,
la copertura degli oneri sostenuti dalle imprese per il riavvio, dove possibile, delle attività produttive ed imprenditoriali in Libia, qualora i suddetti oneri possano ritenersi crediti nei confronti dello Stato Libico o ad esso comunque riconducibili;
a promuovere in sede di Unione europea l'opportuna estensione dell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 204 del 2011 per consentire l'utilizzo di beni congelati del regime libico per il ristoro delle imprese degli Stati membri danneggiate;
a valutare l'opportunità di segnalare l'esigenza che le spese sostenute dagli Stati membri dell'Unione europea per missioni militari effettuate nell'ambito della politica estera di difesa comune, ovvero in attuazione di decisioni di organizzazioni internazionali, non siano computate ai fini del calcolo dei saldi di finanza pubblica rilevati per l'applicazione del Patto di stabilità e crescita.
9/4551/5. Marinello.

La Camera,
premesso che:
con l'accoglimento dell'ordine del giorno G6.100 il Governo si è impegnato ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 6.100, presentato dal senatore radicale Marco Perduca;
il testo dell'emendamento citato prevedeva di aggiungere all'articolo 6 del decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, i seguenti commi:
«4-bis. I membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione;
4-ter. Gli articoli 1803 del 1804, 1816, 1815, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati;
4-quater. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del comma 4-ter, valutati in 30.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2011, sono destinati all'incremento del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
l'attuale situazione economica impone una maggiore razionalizzazione delle risorse che preveda una eliminazione degli sprechi e una adeguata redistribuzione delle risorse così recuperate;
con apposite circolari interne i vertici delle Forze armate hanno emanato disposizioni che consentono ai soli membri del Consiglio centrale della rappresentanza militare di fruire del trattamento economico di missione cosiddetto intero o forfettario mentre nei confronti del restante personale militare viene disposto il trattamento di aggregazione per vitto e alloggio presso le strutture logistiche dell'Amministrazione militare e ciò è avvenuto nonostante il Governo abbia già accolto diversi ordini del giorno tesi ad assicurare l'adozione di un trattamento di missione omogeneo per tutto il personale e comunque teso a conseguire risparmi economici;
le procure militari di Roma e Napoli hanno avviato indagini sui componenti dei consigli della rappresentanza militare, volte ad accertare l'eventuale commissione di reati di truffa e falso in fogli di missione e simili che hanno avuto notevole risonanza sui mezzi di informazione anche con riguardo alle numerose interrogazioni parlamentari presentate dal deputato radicale Maurizio Turco, cofondatore del Partito per la tutela dei diritti di militari e forze di polizia (Pdm), che ancora attendono le dovute risposte da parte del Ministro competente;
nel corso della trasmissione «Cittadini in Divisa» andata in onda il giorno 4 luglio 2011 sul canale televisivo 118 del digitale terrestre del Lazio e poi in replica il giorno 6 luglio, ore 20.00, su Radio Radicale, il Sottosegretario di Stato alla difesa, on. Guido Crosetto, ha affermato di non essere contrario affinché siano recuperate delle risorse economiche e che sia garantito a tutti i militari un uguale trattamento economico di missione;
gli articoli 1803, 1804, 1815, 1816, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, fanno permanere la vigenza di indennità che originariamente furono istituite per mantenere l'interesse del personale militare pilota e controllore del traffico aereo a permanere in servizio presso le Forze armate;
le cosiddette norme «anti-esodo» appaiono oggi oggettivamente fuori luogo anche alla luce dell'evidente crisi e incertezza economica che ha colpito i possibili settori d'impiego civile, tanto da aver fatto perdere al personale militare in possesso dei titoli adeguati qualsiasi interesse all'eventuale congedo finalizzato al successivo impiego presso le compagnie di navigazione aerea e le aziende aziende civili del controllo del traffico aereo;
l'eliminazione delle norme e delle disposizioni citate consentirebbe di ottenere risparmi di spesa valutabili almeno in euro 30.000.000 annui,

impegna il Governo:

ad emanare con urgenza e comunque non oltre il 30 settembre 2011 le opportune disposizioni al fine di dare compiuta attuazione all'impegno assunto nel corso della seduta n. 587 del 26 luglio 2011 dell'Assemblea del Senato ovvero ad abrogare gli articoli 1803, 1804, 1816, 1815, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42;
ad emanare opportune disposizioni affinché i membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevato o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, siano tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione e conseguentemente a destinare i maggiori risparmi ottenuti al finanziamento del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 201, n. 122.
9/4551/6. Mecacci, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Zamparutti.

La Camera,

impegna il Governo:

ad emanare con urgenza e comunque non oltre il 30 settembre 2011 le opportune disposizioni al fine di dare compiuta attuazione all'impegno assunto nel corso della seduta n. 587 del 26 luglio 2011 dell'Assemblea del Senato ovvero ad abrogare gli articoli 1803, 1804, 1816, 1815, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42;
ad emanare opportune disposizioni affinché i membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevato o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, siano tenuti ad assolvere il loro mandato utilizzando, ogni volta che sia possibile, le strutture di forza armata.
9/4551/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Mecacci, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame in sede referente, riguardo alle proposte emendative nn. 5.3 e 5.4 presentate dal deputato radicale Maurizio Turco il relatore della IV Commissione permanente (Difesa), on. Edmondo Cirielli, si è espresso favorevolmente qualora fossero state recepite in un apposito ordine del giorno;
martedì 25 gennaio 2011 il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/3996-A/6 al quale, nonostante i buoni propositi del Governo, non risulta essere stata data una compiuta attuazione;
alla luce delle numerose attestazioni di assidua vicinanza alle Forze armate e al personale militare fatte da numerosi esponenti politici e quindi diffuse copiosamente dai mezzi di informazione, appare necessario e urgente porre in essere ogni utile iniziativa per consentire al Ministero della difesa di effettuare il pagamento delle indennità e dei relativi arretrati a tutto il personale della Marina militare partecipante alla missione Active Endeavour, adottando le opportune iniziative normative volte a prevedere che l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, sia corrisposta oltre che al personale impegnato nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei paesi interessati dalle missioni internazionali, anche a quello impegnato nelle zone di intervento stabilite ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746,

impegna il Governo

a porre in essere, entro il 30 settembre 2011, ogni utile iniziativa volta a dare completa attuazione a quanto auspicato in premessa.
9/4551/7. Beltrandi, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Zamparutti, Mecacci, Bernardini.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame in sede referente, riguardo alle proposte emendative nn. 5.3 e 5.4 presentate dal deputato radicale Maurizio Turco il relatore della IV Commissione permanente (Difesa), on. Edmondo Cirielli, si è espresso favorevolmente qualora fossero state recepite in un apposito ordine del giorno;
martedì 25 gennaio 2011 il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/3996-A/6 al quale, nonostante i buoni propositi del Governo, non risulta essere stata data una compiuta attuazione;
alla luce delle numerose attestazioni di assidua vicinanza alle Forze armate e al personale militare fatte da numerosi esponenti politici e quindi diffuse copiosamente dai mezzi di informazione, appare necessario e urgente porre in essere ogni utile iniziativa per consentire al Ministero della difesa di effettuare il pagamento delle indennità e dei relativi arretrati a tutto il personale della Marina militare partecipante alla missione Active Endeavour, adottando le opportune iniziative normative volte a prevedere che l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, sia corrisposta oltre che al personale impegnato nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei paesi interessati dalle missioni internazionali, anche a quello impegnato nelle zone di intervento stabilite ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746,

impegna il Governo

ad approfondire e ad individuare ogni utile iniziativa volta a dare completa attuazione a quanto auspicato in premessa.
9/4551/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Beltrandi, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Zamparutti, Mecacci, Bernardini.

La Camera,
premesso che:
la legge 11 dicembre 1962, n. 1746, l'articolo 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e l'articolo 1858 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, definiscono le condizioni ed i termini per il calcolo del beneficio della supervalutazione previdenziale del servizio prestato dai combattenti ONU, che consiste nell'aumento dell'intero anno solare in corso ove si permane almeno tre mesi in zona di intervento;
tale supervalutazione non rientra tra quelle espressamente elencate all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 1997, che prevedono per esse un limite massimo di 5 anni, ed è quindi da calcolare senza alcuna limitazione di sorta;
al personale impiegato in missioni estere non sotto il diretto comando ONU, ma ad esempio nell'ambito di missioni internazionali NATO o a comando multinazionale, trova applicazione l'articolo 3, comma 4, della legge n. 108 del 2009 che a decorrere dal 1o luglio 2009 riconosce l'aumento di un terzo del periodo di servizio prestato,

impegna il Governo

ad emanare le opportune disposizioni affinché il beneficio di cui in premessa sia applicato in modo omogeneo al personale militare impiegato in tutte le missioni internazionali in corso.
9/4551/8. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
la legge 11 dicembre 1962, n. 1746, l'articolo 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e l'articolo 1858 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, definiscono le condizioni ed i termini per il calcolo del beneficio della supervalutazione previdenziale del servizio prestato dai combattenti ONU, che consiste nell'aumento dell'intero anno solare in corso ove si permane almeno tre mesi in zona di intervento;
tale supervalutazione non rientra tra quelle espressamente elencate all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 1997, che prevedono per esse un limite massimo di 5 anni, ed è quindi da calcolare senza alcuna limitazione di sorta;
al personale impiegato in missioni estere non sotto il diretto comando ONU, ma ad esempio nell'ambito di missioni internazionali NATO o a comando multinazionale, trova applicazione l'articolo 3, comma 4, della legge n. 108 del 2009 che a decorrere dal 1o luglio 2009 riconosce l'aumento di un terzo del periodo di servizio prestato,

impegna il Governo

a valutare ogni opportuna iniziativa affinché il beneficio di cui in premessa sia applicato in modo omogeneo al personale militare impiegato in tutte le missioni internazionali in corso.
9/4551/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
dalla comparazione dei decreti-legge riferiti al finanziamento delle missioni internazionali a cui prendono parte le forze armate e le forze di polizia, dal 2008 al 2011, come hanno rilevato numerose fonti giornalistiche, la spesa complessiva è incrementata di oltre il 50 per cento mentre quella riferita alla cooperazione e allo sviluppo si è ridotta fino a rappresentare solo l'1,5 per cento del totale della spesa sostenuta annualmente;
le annunciate riduzioni numeriche dei contingenti militari impiegati nelle missioni all'estero conseguono ad uno strumentale incremento numerico del totale delle medesime unità impiegate nei differenti teatri di operazione;
nel quadro della razionalizzazione globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e sicurezza le programmate riduzioni possono essere immediatamente aumentate senza determinare alcuna instabilità o effetto negativo;
la spesa appare ormai insostenibile a fronte degli scarsi risultati e della evidente situazione di stallo in cui si trovano ad operare i contingenti militari impegnati in Afghanistan e nella guerra contro la Libia,

impegna il Governo:

ad attuare, entro il 30 settembre 2011, la riduzione pari almeno al 20 percento delle 9.250 unità del personale militare impegnato nelle missioni internazionali impegnate nel primo semestre 2011 e, entro il 31 dicembre 2011, l'ulteriore riduzione di non meno di 1.070 unità;
a destinare i maggiori risparmi ottenuti dalla riduzione numerica dei contingenti militari impiegati nelle missioni all'estero al finanziamento di progetti di cooperazione allo sviluppo e alla riconversione della destinazione delle piantagioni di oppio per la produzione di morfina, riducendo il principale canale di finanziamento delle operazioni terroristiche, nonché al finanziamento del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9/4551/9. Maurizio Turco, Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
recentemente le Nazioni Unite hanno avvertito una preoccupante carenza di aiuti alimentari in Afghanistan, che potrebbe portare più di 7 milioni di persone a soffrire la fame;
secondo il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (PAM) la maggior parte delle persone a rischio sono donne e bambini, ma in generale le persone a rischio costituiscono quasi un quarto della popolazione del paese;
il Programma Alimentare Mondiale ha dichiarato che è stata assicurata solo la metà delle scorte necessarie per questo anno e ha fatto un appello per colmare le lacune nella fornitura incombente;
il frumento è la coltura principale in fiocco e in Afghanistan c'è bisogno di circa 5,2 milioni di tonnellate l'anno per soddisfare la domanda in un paese dove due persone su tre non ricevono cibo a sufficienza per soddisfare i loro bisogni nutrizionali;
il governo del paese all'inizio di quest'anno ha detto che potrebbe affrontare un deficit di 1,2 milioni di tonnellate di frumento e potrebbe essere costretto a guardare ai mercati mondiali per tappare le falle;
il PAM ha affermato che le forniture di olio vegetale e legumi inizieranno a scarseggiare intorno al mese di luglio e che senza fondi aggiuntivi saranno costretti a ridimensionare i programmi di alimentazione scolastica a partire dalla metà di giugno, colpendo più di un milione di bambini;
le carenze nel settore dei prodotti nutrizionali specializzati hanno anche costretto il PAM a ridurre il numero di bambini sotto i 5 anni che stanno ottenendo l'aiuto, da 62.000 al mese a circa 40.000;
a causa dei problemi di sicurezza e delle carenze nelle infrastrutture in Afghanistan, di solito occorrono dai 2 ai 3 mesi per trasformare le donazioni in denaro in scorte di cibo, il che significa che senza un aiuto urgente non ci sarebbe per l'estate;
a fine agosto, senza il sostegno rapido e fermo da parte della comunità internazionale, il PAM avrà esaurito tutti i prodotti rimanenti e sarà costretto a ridurre o a sospendere alcuni interventi;
di recente è stato firmato il primo accordo quadro di cooperazione economica a Kabul tra il Governo italiano e il Governo afgano;
il protocollo d'intesa prevede investimenti italiani nell'estrazione di petrolio (nel nord dell'Afghanistan ci sono giacimenti da 1,6 miliardi di barili, per un valore di 85 miliardi di euro), gas naturale (nella stessa zona vi sono riserve da 16 miliardi, per un valore di 39 miliardi di euro), risorse minerarie (oro, rame, ferro, carbone e il prezioso litio, forse presente nei laghi prosciugati della provincia di Herat) e pietre preziose (smeraldi e lapislazzuli);
il ministro afgano delle miniere, Wahidullah Sharhani, ha inoltre chiesto all'Italia di partecipare alla realizzazione della famosa pipeline transafgana (Tapi) che porterà in Pakistan e India il gas turkmeno attraversando la provincia di Herat. Il progetto, di difficile realizzazione per ovvi motivi di sicurezza, potrebbe beneficiare dell'innovativa tecnica di posa condutture trenchless (senza scavo a cielo aperto) della Iatt;
altro settore in cui l'Italia investirà molto pare sia quello del marmo. Vicino a Herat si trovano le cave di Chest-i-Sharif, famose per la pregiata qualità di marmo bianco. Le aziende del nostro Paese svilupperanno lo sfruttamento di questa importante risorsa dall'estrazione al taglio dei blocchi, fino al loro trasporto in città, tramite la costruzione di un'apposita strada lunga 28 chilometri;
a Herat l'Italia investirà poi quasi 60 milioni di euro per sviluppare il piccolo aeroporto cittadino, dove le nostre aziende costruiranno nuove strutture e piste d'atterraggio per trasformarlo in uno scalo aereo commerciale collegato alle rotte internazionali;
l'Afghanistan, ora al suo decimo anno di conflitto da quando i talebani sono stati cacciati nel 2001, è classificato come uno dei paesi più poveri del mondo per la sicurezza alimentare, con coltivazioni spesso inutilizzabili a causa della presenza di bombe improvvisate,

impegna il Governo

nell'ambito degli interventi di cooperazione allo sviluppo e anche nell'ambito dell'accordo quadro di cooperazione economica, ad avviare urgentemente ogni possibile iniziativa specifica per fronteggiare la grave crisi alimentare che ha colpito l'Afghanistan.
9/4551/10. Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
la situazione nel corno d'Africa sta sollevando enorme allarme per il rapido deteriorarsi delle condizioni economiche e politiche, con conseguenze drammatiche per la popolazione dell'area;
la grave siccità in atto in questa regione ha determinato, dopo anni di conflitti, un ulteriore drammatico peggioramento delle condizioni di vita della popolazione, con pesanti conseguenze sulla sicurezza alimentare, la nutrizione, la salute e l'educazione, mentre il perdurare del conflitto impedisce anche a minimi aiuti umanitari di raggiungere la popolazione duramente colpita;
secondo i dati Onu, riferiti dalla Caritas internationalis, si tratta della peggiore siccità degli ultimi 60 anni e coinvolge 3,2 milioni di persone in Kenya, 2,6 in Somalia, 3,2 in Etiopia, 117 mila a Gibuti, ed anche parte della popolazione in Eritrea;
secondo quanto dichiarato dal Food Security and Nutrition Analysis Unit e il Famine Early Warming Systems Network, più di 3,7 milioni di somali, ossia metà della popolazione del paese, necessita di assistenza umanitaria, mentre in alcune aree del centro-sud più della metà della popolazione è denutrita e più di un quarto è in condizioni di grave malnutrizione; dati che attualmente configurano il più alto tasso di malnutrizione a livello mondiale;
le Nazioni Unite hanno segnalato che la crisi alimentare - se non vi saranno interventi più decisi - potrebbe esplodere nelle prossime settimane in una vera e propria carestia, mentre finora la comunità internazionale ha reso disponibili solo 850 milioni di dollari a fronte di esigenze stimate in 1.8 miliardi;
ad oggi la risposta dei Governi europei si è concretizzata in 60 milioni di euro da parte della Gran Bretagna, 30 milioni di euro da parte della Germania, 35 milioni di euro da parte della Norvegia - un paese con appena 4 milioni di abitanti - 12 milioni da parte della Spagna, inoltre 20 milioni sono stati stanziati dal Brasile, mentre l'Italia, secondo le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario che ha partecipato all'assemblea generale della FAO la scorsa settimana, assieme ai vertici istituzionali dei paesi donatori, avrebbe attualmente donato appena 800.000 mila euro;
in base alle previsioni fatte da ONG e network internazionali, in mancanza di un intervento immediato, le condizioni sono destinate a peggiorare ulteriormente nei prossimi mesi, anche in considerazione del fatto che gli ospedali locali non riescono a coprire tutte le necessità di sanità di base, e già tra l'aprile e il maggio del 2011 sono state interrotte le forniture di servizi sanitari a causa dell'instabile situazione politica;
le vittime più esposte, all'interno della popolazione, sono soprattutto i bambini, con due milioni di bambini in Stato di necessità, dei quali mezzo milione in pericolo di vita secondo i dati Unicef;
il perdurante stallo delle iniziative di pace nell'area, anche alla luce delle difficoltà in cui si muovono le iniziative governative e internazionali di pace e stabilizzazione, unito ai drammatici effetti determinati dalla siccità in corso - che attualmente coinvolgono undici milioni di persone in tutta l'area - stanno trasformando la situazione nel Corno d'Africa in una vera e propria emergenza umanitaria dalle conseguenze incalcolabili, che sta peraltro destabilizzando indirettamente anche i paesi vicini, a causa del continuo afflusso di profughi; l'improvvisa pressione di persone in fuga sui confini, infatti, sta rapidamente facendo salire il prezzo dei generi alimentari, che in alcune aree è aumentato addirittura del 100-200 per cento, mentre la loro disponibilità si va riducendo di giorno in giorno;
nel campo di Dadaab, in Kenya, ad esempio, si affollano oggi circa 400.000 persone ma ogni giorno giungono dalla Somalia e dall'Etiopia migliaia di nuovi profughi, esausti per il lungo cammino e per la sete;
appare dunque urgente, quanto prima, un deciso intervento della comunità internazionale sul piano politico-diplomatico, volto a ristabilire innanzitutto quelle condizioni minime che possano consentire l'arrivo di aiuti umanitari, e che, fronteggiata l'emergenza, possano porre le basi per elaborare un piano di sviluppo economico, politico e sociale a livello regionale;
a tal fine, appare necessario in prospettiva un deciso coinvolgimento tutti gli attori politico-istituzionali coinvolti nell'area, nonché della società civile organizzata, rendendola partecipe dei processi avviati, e coinvolgendo le organizzazioni italiane, internazionali e locali più influenti nel tessuto sociale di Somalia, Eritrea, Etiopia, Kenya e Sudan,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza ogni iniziativa utile nelle opportune sedi internazionali al fine di ripristinare con urgenza quelle condizioni politico-diplomatiche minime nell'area del Corno d'Africa che permettano agli aiuti umanitari di raggiungere le popolazioni colpite;
ad adottare ogni iniziativa utile nelle opportune sedi internazionali al fine di convocare una Conferenza regionale di pace, non appena le condizioni lo renderanno possibile, che coinvolga tutti gli attori regionali interessati, la parte della società civile organizzata, e tutte le organizzazioni italiane, internazionali e locali più influenti nel tessuto sociale di Somalia, Eritrea, Etiopia, Kenya e Sudan al fine di costruire iniziative volte al rafforzamento dei processi di pace e ad elaborare un progetto di sviluppo economico e istituzionale, tale da risollevare in parte le drammatiche condizioni della popolazione di questa regione;
ad adottare ogni iniziativa utile al fine di fornire contributi economici aggiuntivi, al pari di quanto fatto dagli altri Paesi europei, nonché di mettere a disposizione delle organizzazioni internazionali come l'Unicef e Caritas internationalis mezzi, vettovaglie e personale volti a fronteggiare l'emergenza, anche sostenendo una forte campagna di informazione per sensibilizzare l'opinione pubblica italiana alla tragedia in atto in quei luoghi verso i quali vantiamo legami e responsabilità storiche.
9/4551/11. Pistelli, Tempestini, Narducci, Barbi, Touadi, Villecco Calipari, Mogherini Rebesani, Sarubbi.

La Camera,
premesso che:
la situazione nel corno d'Africa sta sollevando enorme allarme per il rapido deteriorarsi delle condizioni economiche e politiche, con conseguenze drammatiche per la popolazione dell'area;
la grave siccità in atto in questa regione ha determinato, dopo anni di conflitti, un ulteriore drammatico peggioramento delle condizioni di vita della popolazione, con pesanti conseguenze sulla sicurezza alimentare, la nutrizione, la salute e l'educazione, mentre il perdurare del conflitto impedisce anche a minimi aiuti umanitari di raggiungere la popolazione duramente colpita;
secondo i dati Onu, riferiti dalla Caritas internationalis, si tratta della peggiore siccità degli ultimi 60 anni e coinvolge 3,2 milioni di persone in Kenya, 2,6 in Somalia, 3,2 in Etiopia, 117 mila a Gibuti, ed anche parte della popolazione in Eritrea;
secondo quanto dichiarato dal Food Security and Nutrition Analysis Unit e il Famine Early Warming Systems Network, più di 3,7 milioni di somali, ossia metà della popolazione del paese, necessita di assistenza umanitaria, mentre in alcune aree del centro-sud più della metà della popolazione è denutrita e più di un quarto è in condizioni di grave malnutrizione; dati che attualmente configurano il più alto tasso di malnutrizione a livello mondiale;
le Nazioni Unite hanno segnalato che la crisi alimentare - se non vi saranno interventi più decisi - potrebbe esplodere nelle prossime settimane in una vera e propria carestia, mentre finora la comunità internazionale ha reso disponibili solo 850 milioni di dollari a fronte di esigenze stimate in 1.8 miliardi;
ad oggi la risposta dei Governi europei si è concretizzata in 60 milioni di euro da parte della Gran Bretagna, 30 milioni di euro da parte della Germania, 35 milioni di euro da parte della Norvegia - un paese con appena 4 milioni di abitanti - 12 milioni da parte della Spagna, inoltre 20 milioni sono stati stanziati dal Brasile, mentre l'Italia, secondo le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario che ha partecipato all'assemblea generale della FAO la scorsa settimana, assieme ai vertici istituzionali dei paesi donatori, avrebbe attualmente donato appena 800.000 mila euro;
in base alle previsioni fatte da ONG e network internazionali, in mancanza di un intervento immediato, le condizioni sono destinate a peggiorare ulteriormente nei prossimi mesi, anche in considerazione del fatto che gli ospedali locali non riescono a coprire tutte le necessità di sanità di base, e già tra l'aprile e il maggio del 2011 sono state interrotte le forniture di servizi sanitari a causa dell'instabile situazione politica;
le vittime più esposte, all'interno della popolazione, sono soprattutto i bambini, con due milioni di bambini in Stato di necessità, dei quali mezzo milione in pericolo di vita secondo i dati Unicef;
il perdurante stallo delle iniziative di pace nell'area, anche alla luce delle difficoltà in cui si muovono le iniziative governative e internazionali di pace e stabilizzazione, unito ai drammatici effetti determinati dalla siccità in corso - che attualmente coinvolgono undici milioni di persone in tutta l'area - stanno trasformando la situazione nel Corno d'Africa in una vera e propria emergenza umanitaria dalle conseguenze incalcolabili, che sta peraltro destabilizzando indirettamente anche i paesi vicini, a causa del continuo afflusso di profughi; l'improvvisa pressione di persone in fuga sui confini, infatti, sta rapidamente facendo salire il prezzo dei generi alimentari, che in alcune aree è aumentato addirittura del 100-200 per cento, mentre la loro disponibilità si va riducendo di giorno in giorno;
nel campo di Dadaab, in Kenya, ad esempio, si affollano oggi circa 400.000 persone ma ogni giorno giungono dalla Somalia e dall'Etiopia migliaia di nuovi profughi, esausti per il lungo cammino e per la sete;
appare dunque urgente, quanto prima, un deciso intervento della comunità internazionale sul piano politico-diplomatico, volto a ristabilire innanzitutto quelle condizioni minime che possano consentire l'arrivo di aiuti umanitari, e che, fronteggiata l'emergenza, possano porre le basi per elaborare un piano di sviluppo economico, politico e sociale a livello regionale;
a tal fine, appare necessario in prospettiva un deciso coinvolgimento tutti gli attori politico-istituzionali coinvolti nell'area, nonché della società civile organizzata, rendendola partecipe dei processi avviati, e coinvolgendo le organizzazioni italiane, internazionali e locali più influenti nel tessuto sociale di Somalia, Eritrea, Etiopia, Kenya e Sudan,

impegna il Governo:

ad intensificare l'adozione con urgenza di ogni iniziativa utile nelle opportune sedi internazionali al fine di ripristinare con urgenza quelle condizioni politico-diplomatiche minime nell'area del Corno d'Africa che permettano agli aiuti umanitari di raggiungere le popolazioni colpite;
ad intensificare l'adozione di ogni iniziativa utile nelle opportune sedi internazionali al fine di convocare una Conferenza regionale di pace, non appena le condizioni lo renderanno possibile, che coinvolga tutti gli attori regionali interessati, la parte della società civile organizzata, e tutte le organizzazioni italiane, internazionali e locali più influenti nel tessuto sociale di Somalia, Eritrea, Etiopia, Kenya e Sudan al fine di costruire iniziative volte al rafforzamento dei processi di pace e ad elaborare un progetto di sviluppo economico e istituzionale, tale da risollevare in parte le drammatiche condizioni della popolazione di questa regione;
ad intensificare l'adozione di ogni iniziativa utile al fine di fornire contributi economici aggiuntivi, al pari di quanto fatto dagli altri Paesi europei, nonché di mettere a disposizione delle organizzazioni internazionali come l'Unicef e Caritas internationalis mezzi, vettovaglie e personale volti a fronteggiare l'emergenza, anche sostenendo una forte campagna di informazione per sensibilizzare l'opinione pubblica italiana alla tragedia in atto in quei luoghi verso i quali vantiamo legami e responsabilità storiche.
9/4551/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Pistelli, Tempestini, Narducci, Barbi, Touadi, Villecco Calipari, Mogherini Rebesani, Sarubbi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, nell'ambito di interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, prevede la spesa di euro 8.600.000 euro per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia e Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile;
attualmente la situazione in alcuni paesi del Corno d'Africa, come nel caso della Somalia, sta raggiungendo livelli di allarme elevatissimo anche a causa della grave siccità in atto nella regione, con conseguenze economiche e sociali gravissime a danno della popolazione, e in particolare dei bambini, tra le vittime maggiormente colpite;
la situazione è purtroppo fortemente aggravata dalla perdurante instabilità politica dell'intera regione, e dallo stallo delle iniziative politico-diplomatiche,

impegna il Governo

nell'ambito delle risorse stanziate al comma 1 dell'articolo 2, ad organizzare, non appena le condizioni lo renderanno possibile, una conferenza regionale della società civile dei paesi del Corno d'Africa, in collaborazione con la rete delle organizzazioni non governative italiane operanti nei paesi dell'area, al fine di individuare iniziative dal basso a rafforzamento dei processi di pace.
9/4551/12. Narducci, Mogherini Rebesani, Touadi, Barbi, Villecco Calipari, Sarubbi.

La Camera,
premesso che:
nel corso della discussione della legge di conversione del decreto-legge sul rifinanziamento delle missioni internazionali al Senato si è provveduto a integrare le risorse previste per gli interventi di cooperazione allo sviluppo, peraltro citati in posizione prioritaria nel titolo del decreto stesso, di 8 milioni di euro con l'impegno del Governo a incrementare gli stessi finanziamenti in un secondo momento di ulteriori 8,5 milioni di euro così da portare il complesso dei fondi per la cooperazione nell'ambito del decreto a circa 20 milioni, pari comunque al 3,8 per cento dell'impegno complessivo;
la copertura della prima integrazione, pari a 8,5 milioni di euro, posta in un primo momento a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata all'ultimo momento sostituita con una «copertura di responsabilità» messa a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri pur essendo stati i fondi di tale amministrazione gravemente decurtati dalle manovre di risparmio e razionalizzazione che si sono susseguite, tanto da mettere in forse la piena funzionalità della struttura;
nonostante l'impegno del Governo a restituire, già nei prossimi mesi, al bilancio del Ministero degli affari esteri fondi oggi sottrattigli, individuando una nuova e diversa copertura, il rischio concreto è che nell'immediato il disimpegno dei fondi del Ministero degli affari esteri si traduca in un disimpegno delle somme stanziate per i progetti di cooperazione ordinari, già ridotti al livello più basso degli ultimi dieci anni, con la conseguenza paradossale che l'incremento dei fondi per la cooperazione nelle missioni internazionali verrebbe pagato da una decurtazione dei fondi per la ordinaria cooperazione allo sviluppo;
peraltro, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2011 si è determinata l'impossibilità di «trascinare» nell'anno successivo i fondi dei Ministeri non impegnati entro l'anno di riferimento (operazione precedentemente consentita per i fondi della cooperazione dall'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987) con conseguenze molto gravi per tutto il settore della cooperazione italiana, come riferito alla Commissione esteri della Camera dal sottosegretario Craxi nella seduta del 14 luglio 2011, e paradossali per il caso in esame poiché una tardiva rassegnazione dei fondi al Ministero degli affari esteri potrebbe produrre la materiale impossibilità per l'Amministrazione di impegnare per tempo detti fondi e quindi la concreta possibilità di vederli andare in economia e perderli definitivamente,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a reintegrare in tempi rapidi nell'esercizio 2011 la somma di 8 milioni di euro anticipata dal Ministero degli affari esteri e a prevedere lo stanziamento concordato di 8,5 milioni di euro, da destinare agli interventi di cooperazione allo sviluppo, con la prossima legge di stabilità;
a fare in modo che, come conseguenza dell'attuale e transitoria copertura a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri, i capitoli relativi ai progetti di cooperazione ordinaria, in vista del reintegro dei fondi, siano penalizzati il meno possibile;
a valutare il ripristino della regola del «trascinamento» per i fondi della cooperazione, almeno quelli riferiti al 2011, ampliando la deroga già prevista per altri casi dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2011, anche attraverso un intervento specifico nella legge di assestamento.
9/4551/13. Tempestini, Barbi, Pistelli, Narducci, Touadi, Mogherini, Sarubbi.

La Camera,
premesso che:
nei poligoni di Perdasdefogu e del Salto di Quirra le Forze Armate svolgono attività addestrative, molte delle quali direttamente connesse con i numerosi impieghi fuori area;
dopo una lunga serie di valutazioni discordanti sulle conseguenze dirette e indirette delle attività militari svolte nei poligoni sopra indicati, una inchiesta della magistratura ne ha interdetta la piena funzionalità sulla base di un motivato principio di precauzione, consentendo un limitato svolgimento delle sole attività militari;
il 20 maggio 2011 a Cagliari, alla presenza del sottosegretario alla difesa, on. Giuseppe Cossiga, è stato presentato un rapporto sul monitoraggio ambientale su Quirra commissionato dal Ministero della difesa a una commissione di esperti e diviso in diversi lotti di studio. Un tavolo al quale ha partecipato, oltre al presidente della regione e agli assessori dell'agricoltura e della sanità, anche una numerosa rappresentanza delle comunità e delle istituzioni locali, delle associazioni di categoria del mondo agricolo e delle forze sociali, che, al di là delle cause possibili, ha confermato la presenza di un significativo inquinamento ambientale;
dall'insieme di queste considerazioni emerge chiaro un problema ambientale non più procrastinabile, a cui si deve rimediare con una urgente bonifica dell'area, che è comunque interessata da residui di munizioni e metalli ferrosi,

impegna il Governo

anche alla luce dei recenti sviluppi sulla situazione del Poligono di Quirra, ad assumere iniziative volte a definire uno stanziamento straordinario per avviare con urgenza le necessarie misure sanitarie e di bonifica, anche avvalendosi dell'apporto del genio militare, al fine di ricostituire la piena fruibilità dell'area interessata anche agli usi civili recuperando con ciò un rapporto positivo con le popolazioni locali e le attività agro-pastorali presenti sul territorio.
9/4551/14. Schirru, Fadda, Calvisi, Soro, Melis, Marrocu, Pes, Arturo Mario Luigi Parisi, Rugghia.

La Camera,
premesso che:
nel luglio del 2007 veniva approvata all'unanimità dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la risoluzione n. 1769 sulla situazione nella regione del Darfur, con la quale si disponeva l'invio di una forza di peacekeeping (UNAMID) pari a 26.000 caschi blu, quale impegno principale di protezione da parte della Comunità internazionale della popolazione locale;
si stima che dal febbraio 2003 in questa provincia nel nord-ovest del Sudan, dove gruppi ribelli nati in difesa degli interessi delle comunità locali e milizie arabe si scontrano per il controllo del territorio, siano morte più di 400.000 mila persone, mentre gli sfollati o rifugiati fuggiti in altre aree del paese o negli stati confinanti avrebbero superato la cifra di 2 milioni;
le milizie janjaweed, tristemente note per la loro ferocia nei confronti delle popolazioni locali e supportate da bombardamenti aerei coordinati dal governo sudanese, continuano a terrorizzare la popolazione del Darfur, devastandone i villaggi e seminando morte e distruzione, mentre il governo sudanese, nonostante le rassicurazioni ribadite più volte in sede Onu, continua a mettere in atto un ostruzionismo ormai palese per rallentare il dispiegamento della forza di pace;
la situazione, poi, si è ulteriormente complicata, a causa di una spirale di violenza che ha progressivamente coinvolto tutta la regione: ai massicci spostamenti della popolazione in fuga verso il Ciad sono seguiti flussi in senso opposto, con gruppi di arabi del Ciad costretti a fuggire dal proprio paese a causa dell'arrivo di centinaia di migliaia di africani; per cui il conflitto, in precedenza limitato al solo Darfur, si è esteso al Ciad e alla Repubblica Centrafricana, rischiando così di scatenare una vera propria guerra regionale;
ad oggi, la United Nations/African Union Mission in Darfur, autorizzata dalla risoluzione 1769, non ha ancora dispiegato interamente il contingente di 26 mila uomini previsti, non è stato fornito al contingente l'equipaggiamento necessario a tener fede al proprio mandato e, soprattutto, mancano ancora 18 elicotteri di medio carico per il trasporto rapido dei caschi blu, richiesti più volte dal segretario generale delle nazioni Unite Ban Ki Moon, senza i quali verrebbe compromessa la capacità della forza internazionale di pace di rispondere velocemente agli eventi e di proteggere i civili in un'area grande quattro volte l'Italia,

impegna il Governo:

ad attivarsi quanto prima presso i membri del Consiglio di Sicurezza affinché si garantiscano tutte le risorse necessarie a dare integralmente attuazione quanto prima alla risoluzione 1769, sia per quanto riguarda il dispiegamento dei caschi blu, e del loro equipaggiamento necessario, sia per quel che riguarda l'invio dei 18 elicotteri a medio carico richiesti a più riprese dal segretario generale Ban Ki Moon;
ad adottare ogni iniziativa utile nelle opportune sedi internazionali al fine di contribuire alla sopravvivenza degli oltre due milioni di sfollati presenti nei campi profughi, che attualmente dipendono esclusivamente dalle agenzie umanitarie, e i cui bisogni più elementari sono gravemente compromessi;
a intraprendere un'iniziativa diplomatica presso gli altri Paesi dell'Unione Europea, al fine di rafforzare le iniziative per una pressione congiunta sul governo sudanese affinché interrompa immediatamente il proprio sostegno alle milizie janjaweed e perché collabori attivamente con tutti gli organismi internazionali, attivando altresì i propri canali diplomatici con la Cina perché tramite la sua enorme influenza sul governo del Sudan, dia un fondamentale contributo alla fine delle ostilità e al ripristino della legalità internazionale.
9/4551/15. Touadi, Mogherini Rebesani, Barbi, Narducci, Tempestini, Villecco Calipari.

La Camera,
premesso che:
l'intervento militare della comunità internazionale in Libia ha determinato, tra le altre, gravi conseguenze anche per le molte imprese italiane che operavano nel paese;
sia importanti gruppi industriali che imprese medie e piccole, attive nei più disparati settori, sono state costrette ad interrompere le proprie attività, ad abbandonare cantieri e stabilimenti e a far rimpatriare maestranze e dirigenze italiane;
il blocco dell'attività amministrativa, sommata alla necessità di lasciare il Paese, ha bloccato in molti casi la riscossione dei crediti vantati dalle imprese stesse;
la sospensione prolungata dell'attività potrebbe compromettere seriamente la tenuta delle aziende che non operano in altri mercati;
uno dei problemi più urgenti è costituito dalla esposizione delle imprese con il sistema bancario italiano, poiché, a seguito della sospensione delle attività, sussiste il rischio di non poter onorare gli impegni contratti;
in considerazione della eccezionalità e gravità del caso sarebbe dunque auspicabile una moratoria per l'esposizione riferita a crediti, fidi e garanzie con le banche per un limitato periodo in attesa della ripresa delle attività o comunque della definizione della situazione circa il riconoscimento dei danni conseguenti e successivi che verosimilmente verranno negoziati fra i Paesi nonché la previsione di ammortizzatori sociali per i dipendenti inattivi;
analoghe misure furono assunte dal Parlamento italiano nel 1991 per la crisi del golfo Persico con la legge 19 ottobre 1991, n. 337, «Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico»;
è del tutto evidente che una ricognizione puntuale delle aziende interessate, dei danni subiti e delle problematiche aperte, è ormai divenuta urgente,

impegna il Governo:

a disporre, anche aprendo uno specifico tavolo con la rappresentanza delle aziende coinvolte, una ricognizione delle società italiane e delle persone fisiche coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in quel paese, al fine di chiarire la posizione delle persone fisiche e giuridiche che hanno dovuto interrompere le proprie attività con abbandono dei siti e degli impianti e conseguente rimpatrio delle maestranze a partire dal febbraio 2011;
ad effettuare, quanto prima, una stima dei danni riferiti a cantieri e stabilimenti abbandonati, oneri per mancati pagamenti di crediti maturati, impegni doganali fiscali e contributivi non assolti per causa di forze maggiore, spese sostenute per il periodo di inattività ivi comprese quelle del personale forzatamente inattivo;
a determinare, sulla base della ricognizione, i rimborsi a favore delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, avvalendosi delle risorse finanziarie previste dall'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, non impegnate per le finalità della medesima legge;
a valutare l'opportunità di prevedere la sospensione temporale delle obbligazioni fiscali dei soggetti coinvolti per la quota parte riferita alle attività in Libia nonché per gli impegni doganali riferibili ad operazioni verso la Libia fino alla normalizzazione dei rapporti tra l'Italia e la Libia;
ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze a stipulare un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire la sospensione delle azioni legali riferite a richieste di rientro per finanziamenti, mutui bancari ed ipotecari di qualsiasi genere e natura, fidi e finanziamenti specifici per le attività svolte in Libia erogati da istituti bancari.
9/4551/16. Vannucci, Tempestini, Barbi, Narducci.

La Camera,
premesso che:
presso le Commissioni riunite esteri e difesa del Senato, nella prima lettura del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 107 del 2011, erano stati accolti emendamenti per incrementare di 16,5 milioni di euro i fondi per gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di stabilizzazione e di democratizzazione;
il testo finale approvato dall'Assemblea del Senato ha ridotto ad 8 milioni di euro tale incremento, adottando una copertura finanziaria a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri, che, come noto, ha subìto crescenti decurtazioni delle risorse e non è messo in grado di corrispondere adeguatamente agli obiettivi della politica estera italiana ed agli adempimenti degli obblighi internazionali assunti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a reintegrare in tempi rapidi nell'esercizio 2011 la somma di 8 milioni di euro anticipata dal Ministero degli affari esteri e a prevedere l'ulteriore stanziamento di 8,5 milioni di euro con la prossima legge di stabilità.
9/4551/17. Renato Farina.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame ha incrementato di 8 milioni lo stanziamento per le attività di cooperazione civile a valere sul bilancio del Ministero degli esteri;
è pacifico prevedere che per aumentare la cooperazione civile in Afghanistan o in uno degli altri paesi previsto dal decreto-legge, la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAE dovrà spostare al 2012, interventi già programmati per i prossimi mesi;
questi «anticipi» le verranno rimborsati con la legge di assestamento del bilancio ma occorre ricordare che le spese della cooperazione devono essere impegnate e inviate per il visto di Ragioneria e l'ordine di pagamento entro il 5 dicembre 2011 pena la requisizione da parte del Ministero dell'economia e finanze di tutti i fondi residui non impegnati;
è probabile che la legge di assestamento del bilancio venga pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in ottobre e se il Ministero dell'economia e finanze riuscisse miracolosamente a versare al Ministero degli esteri le risorse previste entro novembre, questi fondi non avranno la possibilità di essere impegnati prima del 5 dicembre e potrebbero essere recuperati a fine 2011 dal Ministero dell'economia e finanze, in quanto «fondi non impegnati entro l'anno», mentre la cooperazione avrà già anticipato i fondi prelevati da altre priorità e altri impegni già assunti,

impegna il Governo

a ripristinare nella prossima manovra di finanza pubblica le risorse anticipate dal Ministero degli esteri secondo quanto previsto dal presente decreto;
ad autorizzare, nella stessa manovra, il trascinamento nel 2012 dei fondi della cooperazione eventualmente non impegnati entro il 31 dicembre 2011.
9/4551/18.Pezzotta, Enzo Carra.

La Camera,
premesso che:
la crisi socio-politica che ha colpito i paesi africani del Mediterraneo, rende urgente un intervento in favore delle aziende e delle persone fisiche italiane che operavano direttamente o in qualità di subappaltatore prima dello scoppio dei movimenti di opposizione ai regimi di quei paesi, alla fine del 2010;
in tale ottica sarebbe opportuno valutare l'opportunità di sospendere, innanzitutto, tutti i termini relativi agli adempimenti previsti a carico di tali soggetti dalle leggi tributarie, compresi i tributi locali, e dalle leggi in materia di previdenza e assistenza sociale così come non dovrebbero essere applicati soprattasse, interessi, pene pecuniarie e oneri accessori per il recupero dei tributi e dei contributi non versati, nei termini e con le modalità stabiliti dai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;
analogamente si dovrebbe prevedere una sospensione, nei confronti di tutti i soggetti indicati in premessa, delle azioni legali che i creditori italiani hanno nei loro confronti, i termini di prescrizione, i termini perentori legali e convenzionali che comportano decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione i termini previsti per l'adempimento di obbligazioni contrattuali, ivi comprese le rate dei mutui bancari e ipotecari di qualsiasi genere e natura, nonché i fidi bancari, a condizione che riguardino l'attività svolta dai medesimi soggetti in Egitto, in Libia e in Tunisia;
si deve tener conto che, a causa dei tumulti e delle rivolte, per tutelare la propria incolumità fisica, gli operatori economici italiani hanno dovuto abbandonare in tutta fretta attrezzature, materiali, cantieri, macchinari, subendo forti perdite e senza contare il danno economico per la soppressione o per l'annullamento dei contratti in essere,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di tipo legislativo, finalizzate al sostegno economico delle imprese e delle persone fisiche operanti nei paesi africani del Mediterraneo interessati dai movimenti di protesta nei confronti dei regimi dispotici di quei paesi;
a valutare l'opportunità di istituire in tempi rapidi presso il Ministero degli esteri una sezione riservata all'acquisizione delle documentazioni e delle esatte situazioni economico-contabili delle imprese attualmente presenti nei paesi africani che, a seguito dei citati movimenti di protesta, hanno subito danni e perdite economiche.
9/4551/19.Compagnon.

La Camera,
premesso che:
le imprese o aziende che operano con la Libia sono state fortemente penalizzate dallo scoppio della crisi, con l'aggravio che molte di queste operano senza copertura di idonee garanzie;
ricordato come:
le stesse hanno assoluta necessità di provvedimenti che possano aiutare la sopravvivenza delle stesse,

impegna il Governo

1) a disporre misure urgenti volte a sospendere i termini degli adempimenti fiscali e previdenziali a carico delle aziende colpite dalla crisi libica in relazione alle attività svolte per conto di organismi riconducibili al regime libico;
2) a sostenere, assumendo le opportune iniziative in sede europea volte a modificare in tempi rapidi il regolamento n. 204/2011, la necessità di estendere l'utilizzo dei beni congelati appartenenti a personalità ed organismi riconducibili al regime libico, già autorizzato per aiuti umanitari, a copertura dei crediti maturati dalle aziende italiane interessate;
3) a certificare e riconoscere il danno subito da dette imprese causa l'interruzione delle attività in essere;
4) a disporre l'utilizzo di idonei strumenti di garanzia a sostegno delle imprese italiane che possono trovarsi nelle condizioni di riprendere, in accordo con il CNT o di enti comunque riconosciuti dal CNT, anche nella fase transitoria, le attività interrotte.
9/4551/20.Gottardo, Pescante, Formichella, Gozi, Maggioni, Buttiglione.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge 107 del 2011 prevede, ai commi 1 e 3, disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni;
il citato articolo, al comma 1, riconosce «al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto» il trattamento economico accessorio consistente nell'attribuzione dell'indennità di missione, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei paesi interessati e fino all'uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione;
il comma 3 del medesimo articolo, pur riferendosi anch'esso «al personale che partecipa alle missioni di cui al presente decreto», disciplina invece il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario; tale ultima disposizione sembra quindi doversi riferire - come peraltro specificato nella relazione illustrativa - al solo personale che partecipa alle missioni Active Endeavour e Atalanta, all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria ed alla missione militare relativa alla Jamahiriya Araba Libica, compreso il quartier generale europeo - EU OHQ Roma; trattandosi di missioni che non prevedono l'ingresso nei confini dello Stato estero;
tale differenziazione del trattamento giuridico ed economico, pur derivante dall'attuale dettato normativo, appare tuttavia ingiustificata, in quanto si effettua una discriminazione tra personale che è impiegato negli stessi compiti, è in possesso di analogo stato giuridico e, soprattutto, opera in contingenti impegnati in missioni di identico tenore,

impegna il Governo

ad assumere le opportune misure per garantire la piena equiparazione del trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle missioni internazionali di cui al decreto in premessa.
9/4551/21.Cirielli, Scandroglio.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge 107 del 2011 prevede, ai commi 1 e 3, disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni;
il citato articolo, al comma 1, riconosce «al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto» il trattamento economico accessorio consistente nell'attribuzione dell'indennità di missione, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei paesi interessati e fino all'uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione;
il comma 3 del medesimo articolo, pur riferendosi anch'esso «al personale che partecipa alle missioni di cui al presente decreto», disciplina invece il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario; tale ultima disposizione sembra quindi doversi riferire - come peraltro specificato nella relazione illustrativa - al solo personale che partecipa alle missioni Active Endeavour e Atalanta, all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria ed alla missione militare relativa alla Jamahiriya Araba Libica, compreso il quartier generale europeo - EU OHQ Roma; trattandosi di missioni che non prevedono l'ingresso nei confini dello Stato estero;
tale differenziazione del trattamento giuridico ed economico, pur derivante dall'attuale dettato normativo, appare tuttavia ingiustificata, in quanto si effettua una discriminazione tra personale che è impiegato negli stessi compiti, è in possesso di analogo stato giuridico e, soprattutto, opera in contingenti impegnati in missioni di identico tenore,

impegna il Governo

ad assumere le opportune misure per garantire che il trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle missioni internazionali faccia principalmente riferimento alla natura dell'impiego operativo ed al livello di rischio affrontato.
9/4551/21.(Testo modificato nel corso della seduta) Cirielli, Scandroglio.

La Camera,
premesso che:
le Commissioni riunite esteri e difesa del Senato, nella prima lettura del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 107 del 2011 avevano accolto emendamenti volti ad incrementare di 53 milioni di euro le disponibilità finanziarie del Ministero della difesa in relazione alle esigenze di completamento del reclutamento del personale dell'esercito, della marina e dell'aeronautica anche connesse con le missioni internazionali;
il testo finale licenziato dall'Assemblea del Senato ha ridotto ad euro 21.607.957 tale incremento, adottando per la rimanente parte, pari ad euro 31.392.043, una modalità di copertura finanziaria a carico del bilancio della difesa e, in particolare, delle spese rimodulabili che, come noto, hanno subito reiterate e crescenti decurtazioni, tali da rendere impossibile il reperimento delle disponibilità necessarie per il completamento dei reclutamenti necessari per la funzionalità delle Forze armate;
con l'entrata in vigore dell'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, si è determinata l'impossibilità di conservare i fondi non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario di iscrizione, per renderli disponibili nell'esercizio successivo,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a integrare, in tempi rapidi, nel bilancio della difesa, nell'esercizio finanziario 2011, la complessiva somma di 53 milioni di euro, provvedendo anche al completo disaccantonamento della somma di 31.392.043, se necessario agendo anche nella sede della prossima legge di stabilità;
a valutare il ripristino delle disposizioni relative alla conservazione in bilancia per i fondi relativi alle missioni internazionali, ampliando le deroghe di cui all'articolo 10 comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011.
9/4551/22.Cicu, Speciale, Cirielli, Scandroglio, Fallica, Giulio Marini, Holzmann, Mazzoni, Moles.

La Camera,
premesso che:
vi è forte preoccupazione e angoscia per quanto sta avvenendo in Libia, in un momento in cui è assai difficile prevedere con esattezza l'evoluzione della grave situazione che sta vivendo il popolo libico;
gli ultimi avvenimenti sono particolarmente allarmanti anche alla luce del fatto che l'Italia rappresenta non solo il Paese della sponda nord del Mediterraneo più vicino alla Libia, collocandosi a poche miglia di distanza da questo Paese, ma anche il primo partner commerciale dei vicini libici, con un volume d'affari assai rilevante e tale da coinvolgere non solo grandi imprese come l'Eni, ma anche una gran numero di piccole e medie imprese italiane, specie nel settore delle infrastrutture, che proprio perché di dimensioni ridotte sono particolarmente vulnerabili a fronte degli avvenimenti in corso, con pesanti conseguenze anche in termini occupazionali per centinaia di lavoratori italiani;
a causa della grave crisi di regime, infatti, numerose imprese italiane, pubbliche e private, si trovano di fatto nell'impossibilità di esigere i loro crediti nei confronti di imprese di Stato libiche e/o autorità statali libiche, anche per gli effetti della risoluzione delle Nazioni Unite che ha bloccato tutte le risorse finanziarie collegate a Gheddafi e alla sua famiglia;
pertanto una tale situazione rischia di avere delle conseguenze esiziali per i bilanci delle medesime imprese e per i livelli occupazionali degli addetti a causa dell'interruzione nel flusso del credito dovuto all'incertezza ed instabilità della situazione;
in questi anni molte imprese sono state spinte ad investire in Libia anche per i rafforzati rapporti istituzionali e politici che si sono creati tra il nostro Governo e Gheddafi;
gli investimenti e i depositi collocati in Italia e direttamente riconducibili a fondi sovrani libici o ad altre autorità comunque riconducibili alla nazione libica sono ingenti e rilevanti e il Governo dopo una mappatura puntuale e dettagliata, avrebbe dovuto disporre il blocco;
il Governo italiano ha recentemente promosso presso il Ministero degli affari esteri l'attivazione di un tavolo-Tunisia, al quale hanno partecipato lo stesso ministro tunisino per lo sviluppo economico, e le aziende e le regioni italiane, proprio allo scopo di portare sviluppo e crescita in Tunisia, cercando al tempo stesso di sostenere in un difficile momento le imprese italiane impegnate in loco,

impegna il Governo

ad attivare immediatamente un tavolo di concertazione con le aziende italiane interessate e le loro associazioni di categoria che sia effettivamente efficace considerato che, diversamente da quello già istituito con la Tunisia, la situazione politica in Libia è molto diversa;
ad attivare urgentemente tutti gli strumenti economici e assicurativi, anche normativi ove necessario, per garantire le imprese italiane, con particolare riguardo a quelle medio piccole, operanti da anni in Libia;
a considerare, nel rispetto delle convenzioni stipulate e del diritto internazionale pubblico e privato, - utilizzando anche il lavoro di ricognizione che il Ministero degli affari esteri e Confindustria stanno svolgendo - e in attesa di una ridefinizione dei rapporti con un nuovo auspicabile Governo libico, le partecipazioni e i depositi indicati nella premessa come risorse vincolabili a favore del sistema bancario a garanzia dei crediti maturati ed esigibili dalle nostre imprese.
9/4551/23.Rosato, Giacomelli.

La Camera,
esaminato:
il disegno di legge n. 4551, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria;
esprimendo preoccupazione per il protrarsi dell'instabilità politico-economica nel Maghreb e per la mancata composizione della crisi che ha determinato lo scoppio di una guerra civile in Libia;
considerata la circostanza che da tale instabilità e dal conflitto in atto in Libia stia derivando un significativo flusso di migranti diretto verso le coste del nostro Paese, nel quale vi sono sia persone meritevoli di speciale tutela, in quanto intitolati alla richiesta dell'asilo politico, sia migranti economici;
sottolineando la necessità di garantire la protezione dei rifugiati, distinguendone nettamente la posizione da quella di coloro cui non può essere riconosciuto tale status;
evidenziando altresì, il rischio che persone cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato assumano comportamenti non consoni alla propria condizione, macchiandosi di illeciti,

impegna il Governo

a monitorare il flusso di migranti adottando criteri rigorosi per la concessione dello status di rifugiato anche valutando attentamente i loro comportamenti.
9/4551/24.Polledri, Montagnoli.

La Camera,

impegna il Governo

a strutturare il prossimo decreto-legge inserendo prima le disposizioni riferite alle missioni militari e successivamente quelle di proroga di interventi di cooperazione che si intendano finanziare tenendone conto anche nel relativo titolo.
9/4551/25.Sarubbi, Pezzotta, Di Biagio, Di Stanislao, Bossa, Mogherini Rebesani, Realacci, Bobba, Samperi.

PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ANNO FINANZIARIO 2011 (DOC. VIII, N. 8)

Doc. VIII, n. 8 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'Amministrazione della Camera presenta, al pari del Senato della Repubblica, una sua specificità nel panorama istituzionale, essendo chiamata in primo luogo ad assicurare il rispetto delle regole della democrazia, secondo canoni di terzietà e imparzialità;
concorrono a determinare i livelli di eccellenza delle prestazioni e ad assicurare i canoni della terzietà e imparzialità nello svolgimento delle stesse i criteri fortemente selettivi di accesso al ruolo mediante pubblico concorso e il complesso dello status giuridico ed economico del personale; l'assoluta incompatibilità con altre attività, l'onnicomprensività dei trattamenti economici e gli stessi meccanismi preposti alla determinazione delle retribuzioni e alle progressioni di carriera rappresentano, infatti, una garanzia a presidio dell'indipendenza e della professionalità della burocrazia parlamentare;

considerato che gli indirizzi adottati dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 21 luglio scorso prevedono la definizione, in via contrattuale, per i nuovi assunti, di un nuovo sistema retributivo, in funzione dell'individuazione di curve stipendiali maggiormente comparabili con le analoghe figure professionali esterne, anche con riguardo agli standard europei, da realizzare tenendo conto della specificità dei requisiti di accesso, della qualità e della quantità della prestazione lavorativa e della disponibilità oraria del personale,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a tenere conto dell'esigenza di preservare in ogni caso i suddetti meccanismi retributivi posti a presidio dell'indipendenza e della professionalità del personale, nonché della necessità di assicurare ai neoassunti presso la Camera trattamenti stipendiali analoghi a quelli riservati ai neoassunti presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di evitare ulteriori ingiustificate disparità di trattamento che determinerebbero inevitabilmente un vantaggio competitivo, a favore del Senato, in termini di capacità di attrazione di figure di elevato contenuto professionale, e una conseguente potenziale dequalificazione del personale dell'Amministrazione della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 8/1.Bruno, Torrisi.

La Camera,
ricordato che l'articolo 4 del recente provvedimento legislativo recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) prevede che, eccezion fatta per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione della carica, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, né destinato personale pubblico, né messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati;
ricordato, altresì, che la stessa disposizione fa salve le norme in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale e fa obbligo, tra gli altri organi, alla Camera di assumere le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici che vengono riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica;
ritenuto opportuno procedere, per ovvie ragioni di trasparenza, ad una ricognizione dei cosiddetti benefits attualmente attribuiti ai soggetti destinatari ed alla stima dei relativi costi;
ravvisata la necessità di dare attuazione alla disposizione richiamata che impone di limitare nel tempo i benefici ai Presidenti cessati dalla carica e considerato che la norma non esclude la possibilità che detti benefici possano essere rinunciabili dal parte del destinatario;
considerato che tale ultima disposizione parrebbe trovare applicazione esclusivamente nei confronti dei Presidenti già cessati dalla carica nel mentre per i futuri Presidenti che cesseranno dalla carica dovrebbe valere il divieto di benefits come si ricava dall'unica eccezione formulata a favore del Presidente della Repubblica,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

a procedere, al più presto, alla ricognizione dei benefits posti a carico della Camera a favore dei titolari cessati dalla carica e alla stima dei relativi costi;
ad adottare, senza indugio, i provvedimenti necessari ad eliminare ogni tipo di benefits per coloro che cesseranno dalla carica di qui in avanti;
a limitare drasticamente i benefits riconosciuti ai Presidenti cessati dalla carica ed a renderli, comunque, rinunciabili trattandosi di vantaggi che non conseguono al permanere delle funzioni.
9/Doc. VIII, n. 8/3.Contento.

La Camera,
vista la nota di variazione al bilancio;
letta la parte dedicata agli impegni assunti dall'Ufficio di Presidenza da realizzare prima del bilancio per il 2012-2014;
ricordato che uno dei capitoli di maggior rilievo sotto il profilo dell'incidenza della spesa è quello costituito dall'acquisizione di beni e servizi (capitolo 130);
considerato che, all'interno del medesimo, esistono voci suscettibili di diminuire i costi anche attraverso una rinegoziazione degli accordi in essere ovvero attraverso una scelta che limiti la platea dei soggetti con i quali vengono intrattenuti rapporti di prestazione di servizio come, ad esempio, per quanto concerne le agenzie di informazione e le varie forme di assistenza,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad inserire tra gli impegni da realizzare anche quello concernente una riduzione degli oneri riferiti alle voci ricordate e, in particolare, ad esperire il tentativo di rinegoziare i contratti in essere allo scopo di ottenere ulteriori miglioramenti economici.
9/Doc. VIII, n. 8/4.Contento.

La Camera,
premesso che:
le nuove tecnologie consentono sempre più facilmente di avere accesso ai documenti, di gestirli, consultarli, utilizzarli e comunicarli senza stamparli su carta, ma l'idea del paperless office, che risale agli anni '70, è ancora lontana dall'essere realizzata;
la smaterializzazione dei documenti utilizzati nella Camera dei deputati permette forti risparmi nell'approvvigionamento, immagazzinamento e smaltimento di carta e nell'uso e smaltimento dei materiali di consumo delle stampanti;
già nel 2007 nella relazione al bilancio della Camera dei deputati si progettava di raggiungere una riduzione di 25 milioni di pagine annue stampate in meno;
l'Istituzione può sicuramente fare di più per una gestione dei documenti in forma numerica;
con la riduzione del consumo di carta si possono ottenere, oltre i concreti risparmi economici, positivi risultati nella salvaguardia dell'ambiente;
ulteriori risparmi possono essere ottenuti se si riesce a stimolare anche i deputati e i gruppi parlamentari a fare minor uso della carta stampata,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a studiare il modo per ridurre ulteriormente la produzione di stampati, a sensibilizzare il personale ad un maggior uso dei documenti in forma numerica e a trovare un modo per fare altrettanto presso i gruppi parlamentari.
9/Doc. VIII, n. 8/5. Aracri, Girlanda.

La Camera,
premesso che:
la Camera dei deputati dispone di un canale televisivo visibile in chiaro sul satellite e nel «pacchetto» dei canali di informazione sulla piattaforma «Sky»;
il canale satellitare diffonde principalmente le sedute parlamentari, i lavori delle commissioni e gli eventi che si svolgono nelle sedi della Camera dei deputati in diretta o in differita e, più recentemente, una programmazione sperimentale arricchita con documenti storici e rubriche di varia natura dedicate all'esposizione ed al racconto dell'attività parlamentare, novità accolta in modo positivo;
ormai non solo nei paesi europei più sviluppati esistono canali televisivi parlamentari che, oltre all'attività istituzionale, producono e diffondono spazi informativi, documentari e altri contenuti allo scopo di avvicinare i cittadini alle rispettive istituzioni;
la moderna offerta televisiva, attraverso la piattaforma «Sky» e, più ancora con l'avvento del digitale terrestre, impone a tutti i produttori di contenuti televisivi di specializzare e arricchire i palinsesti allo scopo di raggiungere nuovi e più ampi target di pubblico;
molto spesso viene lamentata l'inadeguatezza dell'informazione che il servizio pubblico radiotelevisivo riserva all'attività parlamentare a causa degli spazi decisamente penalizzanti nei quali viene relegata la testata di Rai Parlamento, a fronte dell'enorme rilevanza che, nei telegiornali e negli approfondimenti, viene invece riservata alla polemica politica quotidiana;
risulta strano che all'interno delle voci già indicate pubblicamente circa i tagli ai costi della Camera dei deputati, se ne registra una non meglio specificata con la quale si andrebbe a tagliare in modo drastico l'attività del canale satellitare di Montecitorio precludendo in tal modo ogni eventuale progetto di sviluppo,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a far sì che la Camera dei deputati persegua un progetto di reale sviluppo del proprio organo di informazione televisiva, dotandolo di risorse adeguate, per meglio comunicare direttamente ai cittadini i contenuti delle proprie attività e soddisfare l'esigenza di quel pubblico televisivo attento all'attività istituzionale del Parlamento.
9/Doc. VIII, n. 8/6.Laboccetta, Pittelli, Girlanda.

La Camera,
premesso che:
il contributo finanziario annuale che la Camera dei deputati elargisce alla Fondazione Camera dei deputati risulta pari ad euro 400.000,00;
a tale importo vanno aggiunti i costi per gli oneri riflessi che gravano sul bilancio per un importo pari a circa 1.100.000 euro, nonché il fatto che la Fondazione si avvale dell'opera di un direttore generale e di altri quattro funzionari, utilizza le strutture site nel Palazzo Theodoli-Bianchelli e fa uso dei servizi necessari, raggiungendo un costo complessivo stimato in oltre 2.000.000 di euro;
la Fondazione della Camera dei deputati fu costituita nel giugno 2003 con l'obiettivo di realizzare una più ampia conoscenza e divulgazione dell'attività della Camera, promuoverne l'immagine, favorire e sviluppare il rapporto tra l'istituzione parlamentare ed i cittadini, in particolare con i giovani ed il mondo della scuola attraverso la promozione di eventi culturali, mostre, convegni e seminari, nonché pubblicazioni e prodotti multimediali dedicati a protagonisti o a temi di rilievo della storia e dell'attualità politico-parlamentare, al mondo dell'economia e del lavoro, all'integrazione europea e alla politica internazionale;
lo Statuto prevede che a presiedere la Fondazione sia il Presidente della Camera della legislatura precedente e che componenti del Consiglio di amministrazione siano altri membri dell'Ufficio di Presidenza e funzionari della Camera stessa;
le medesime attività che la Fondazione svolge ben potrebbero essere svolte direttamente dalla Camera dei deputati dal momento che la stessa già impiega personale di alto profilo e qualificazione professionale in grado di realizzare gli stessi obiettivi però a costo zero;
in un'ottica volta al contenimento dei costi in applicazione di quel principio di economicità che un'istituzione quale la Camera dei deputati dovrebbe rigorosamente applicare,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare concretamente l'ipotesi di sciogliere la Fondazione della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 8/7.Laboccetta, Pittelli.

La Camera,
premesso che:
tra gli interventi di contrazione delle spese, nell'ambito delle locazioni, è stato disposto il recesso anticipato dal contratto di locazione di palazzo Marini 1 dal 1o gennaio 2012;
sembrerebbe sussistere, in capo all'Amministrazione, l'intendimento di dismettere progressivamente anche i restanti contratti di locazione dei palazzi Marini 2, Marini 3 e Marini 4;
tali immobili, di proprietà della società Milano 90, furono presi in locazione dalla Camera dei deputati dal momento che la stessa necessitava di ampi spazi dove ubicare i propri uffici;
tale società, oltre a concedere in locazione tali immobili, eroga diversi servizi tramite l'utilizzo del proprio personale;
la volontà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione di palazzo Marini 1, così come di non rinnovare, alla scadenza, gli altri tre contratti di locazione, potrebbe indurre la società proprietaria degli immobili stessi a strumentalizzare le eventuali preoccupazioni dei dipendenti impegnati in tutti questi anni a svolgere i compiti e le funzioni a loro spettanti;
l'esigenza di ridurre una delle voci di spesa di maggior rilevanza, quali le locazioni immobiliari, individuando quale soluzione alternativa l'acquisto degli stessi o di altri immobili rispondenti alle esigenze della Camera, potrebbe far sì che l'attuale proprietà paventi il licenziamento di numerosi dipendenti della Milano 90,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad individuare le soluzioni che si riterranno più opportune onde garantire la stabilizzazione, qualora se ne verificasse il licenziamento, dei dipendenti della Milano 90.
9/Doc. VIII, n. 8/8.Laboccetta, Pittelli.

La Camera,
premesso che:
la manovra di stabilizzazione finanziaria da poco approvata ha imposto ulteriori sacrifici alla generalità dei cittadini;
considerato che all'articolo 4, comma 1, della stessa, si dispone per quel che concerne i benefits che, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, né destinato personale pubblico, né messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano ferme le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale. Al comma 2 del medesimo articolo viene sottolineato che la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al comma 1 che vengono riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione della carica;
alla luce di tale disposizione, che si registra quale invito a perseguire una linea di rigore e risparmio attraverso l'adozione di interventi incisivi volti a contrarre tutti quei benefici materiali veri e propri privilegi,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare concretamente l'ipotesi di abolire i benefici materiali quali uffici, segreterie e varie che vengono riconosciuti ai Presidenti della Camera dopo la cessazione della carica.
9/Doc. VIII, n. 8/9.Laboccetta, Pittelli.

La Camera,
premesso che:
la spesa per le agenzie di informazione risulta pari ad euro 2.774.077,00;
tale onere risulterebbe alquanto sproporzionato dal momento che, fermo restando il servizio svolto dalle più importanti agenzie di informazione quali ad esempio l'Ansa, l'Adnkronos, l'Agi, il Velino, l'Apcom ed altre, che offrono puntualmente la più ampia diffusione delle informazioni, risulterebbero esservi altre agenzie minoritarie quali ad esempio l'Agenzia giornalistica repubblica di dell'Amico, Armosia Italia srl, Canale Tre srl, Extrapola srl, Impronta srl, Mediadata srl, ecc., che non risponderebbero alle esigenze di cui necessita l'Amministrazione ma, piuttosto, sembrerebbero rispondere a scelte dettate da logiche rispondenti ad interessi particolari e/o clientelari;
considerata la necessità di contenere le spese alle voci strettamente necessarie alla funzionalità dell'istituzione parlamentare,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare concretamente l'ipotesi di ridurre il numero delle agenzie di informazione.
9/Doc. VIII, n. 8/10.Laboccetta, Pittelli.

La Camera,
premesso che l'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, recante disposizioni per la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, prevede, al comma 7, che al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, non possa essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 e che l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
considerato che, al fine di razionalizzare i costi della Camera e mantenere invariata la dotazione di bilancio anche per il triennio 2011-2013, occorre in primo luogo valorizzare le professionalità interne, riducendo le spese non direttamente funzionali alle attività principali svolte dal Parlamento,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a ridurre sensibilmente i costi connessi alle attività di consulenza fornite da soggetti esterni all'Amministrazione, conformandosi a quanto previsto nell'ordinamento generale anche con riferimento all'esigenza di assicurare la temporaneità degli incarichi di consulenza e la loro attribuzione in via eccezionale previa verifica della insussistenza di professionalità interne idonee a svolgere i medesimi compiti.
9/Doc. VIII, n. 8/11.Laboccetta, Pittelli.

La Camera,
premesso che:
l'opera di razionalizzazione dei costi di funzionamento della Camera dei deputati non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente «contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini all'istituzione parlamentare, in armonia con l'andamento economico del Paese;
l'articolo 69 della Costituzione dispone che i membri del Parlamento ricevano un'indennità stabilita dalla legge. Ciononostante, attraverso l'adozione di regolamenti interni delle Camere si è istituito altresì un regime speciale di tipo previdenziale per i deputati ed i senatori;
in particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 289 del 1994, ha precisato come «l'evoluzione che, nel corso del tempo, ha caratterizzato questa particolare forma di previdenza ha condotto anche a configurare l'assegno vitalizio [...] come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private»;
la Corte costituzionale ha, a più riprese, chiarito che:
«non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se abbiano per oggetto diritti perfetti»;
«il legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale, può, a salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il quantum del trattamento previsto»;
«l'articolo 38 della Costituzione non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante»;
nel caso dei vitalizi dei parlamentari sussiste una differenza abissale tra i contributi versati e l'entità dei vitalizi erogati in relazione all'aspettativa di vita dal momento dell'erogazione medesima,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di prevedere la soppressione immediata di ogni forma di assegno vitalizio per i deputati in carica e per quelli cessati dal mandato parlamentare e, al contempo, destinare la medesima quota dell'indennità parlamentare attualmente versata ai fini della corresponsione dell'assegno vitalizio, alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
9/Doc. VIII, n. 8/12.Borghesi, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Leoluca Orlando, Cambursano, Messina, Barbato, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Monai, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Rota, Zazzera.

La Camera,
premesso che:
a norma dell'articolo 15, comma 3, del Regolamento il Presidente della Camera assegna ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi;
il bilancio per l'anno finanziario 2011 prevede al capitolo 135 una voce di spesa pari a 36.250.000 euro per i contributi da erogare ai Gruppi parlamentari;
tale capitolo di bilancio ha registrato un continuo, seppur moderato, incremento delle voci di spesa;
le risorse economiche attribuite ai Gruppi parlamentari sono gestite in totale autonomia da questi ultimi,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a prevedere da parte dei Gruppi parlamentari la rendicontazione annuale dei contributi loro assegnati a norma dell'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera e la pubblicità di tale rendicontazione.
9/Doc. VIII, n. 8/13. Mura, Borghesi, Donadi, Di Pietro, Evangelisti, Leoluca Orlando, Cambursano, Cimadoro, Messina, Barbato, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Monai, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera.

La Camera,
premesso che:
la comunemente detta «auto blu» costituisce da tempo uno dei simboli dei costi della politica e dei privilegi ai quali i politici hanno diritto;
la Camera dei deputati intraprendendo un'apprezzabile opera di riduzione delle spese ha nel corso degli ultimi anni ridotto il numero di autovetture di servizio di sua proprietà, che ad oggi risultano essere quattordici;
l'uso di tali autovetture è consentito attualmente ad un numero molto limitato di deputati, nello specifico ai membri dell'Ufficio di Presidenza e ai presidenti di commissione;
poiché tuttavia l'utilizzazione dell'autovettura di servizio non è indispensabile al corretto svolgimento delle funzioni dei deputati di cui sopra e questi, come gli altri deputati, usufruiscono di un rimborso trimestrale per le spese di trasporto,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a rivedere l'attuale regolamentazione relativa all'utilizzazione dell'autovettura di servizio consentendola al solo Presidente della Camera ed al Segretario generale della Camera, e a disporre l'adeguata riduzione del parco macchine sulla base delle nuove esigenze di servizio.
9/Doc. VIII, n. 8/14.Mura, Borghesi, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Leoluca Orlando, Cambursano, Cimadoro, Messina, Barbato, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Monai, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera.

La Camera,
premesso che:
è stata affidata a ditte esterne la gestione di alcuni servizi di manutenzione, pulizia, distribuzione, posta, vigilanza, informatica, ecc., nonché appalti per lavori di ristrutturazione dei palazzi della Camera dei deputati;
sono state segnalate da alcune organizzazioni sindacali varie inadempienze legislative e contrattuali da parte di queste ditte nei confronti dei propri dipendenti impegnati presso la Camera dei deputati, quali ritardi nel pagamento delle retribuzioni, non rispetto dell'inquadramento contrattuale, impedimenti allo svolgimento di assemblee sindacali, non riconoscimento del diritto di rappresentanza sindacale, ecc.,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad attuare un costante monitoraggio ai fini di un'attenta verifica del rispetto, da parte di queste società fornitrici di servizi o titolari di appalti di lavori, della legislazione sul lavoro e delle norme dei contratti collettivi di categoria.
9/Doc. VIII, n. 8/15.Mura, Borghesi, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Leoluca Orlando, Cambursano, Cimadoro, Messina, Barbato, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Monai, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera.

La Camera,
premesso che:
la Costituzione italiana riconosce, agli articoli 4, 35, 36, il diritto al lavoro, la tutela ad esso riservata ed adeguati riconoscimenti in materia di retribuzione e qualifica professionale; l'attività dei parlamentari richiede supporto, assistenza e collaborazione da parte di figure professionali qualificate e di alto livello;
nell'ambito delle istituzioni parlamentari si registra la mancanza di riferimenti normativi certi che consentano di regolare e disciplinare in maniera univoca il rapporto giuridico tra «collaboratore» e parlamentare, lasciando alla discrezionalità di quest'ultimo l'individuazione del modello contrattuale da adottare;
il perdurare dell'assenza di una regolamentazione in tale ambito rischia di generare il venir meno di tutti quegli elementi di certezza dei diritti e delle tutele, previsti dalla legislazione vigente in materia di lavoro e di cui i parlamentari dovrebbero essere i primi garanti proprio nella più autorevole delle sedi istituzionali, quali la Camera dei deputati;
a livello dell'Unione europea, lo status di collaboratore parlamentare è stato identificato e tutelato con apposito quadro normativo;
in quest'anno i Presidenti della Camera e del Senato hanno mostrato attenzione alle considerazioni sollevate dal gruppo dei collaboratori e sono state disposte nuove indicazioni in materia di accesso e regolarizzazione dei collaboratori parlamentari,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a verificare l'effettiva applicazione delle norme di accesso e regolamentazione dei collaboratori e che, a fronte dell'erogazione della somma di euro 3.690,00 mensili a titolo di rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletti ed elettori, sussista un contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa per non meno di 25 ore settimanali.
9/Doc. VIII, n. 8/16.Borghesi, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Leoluca Orlando, Cambursano, Cimadoro, Messina, Barbato, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Monai, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera.

La Camera,
premesso che:
l'opera di razionalizzazione dei costi di funzionamento della Camera dei deputati, non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente «contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini all'istituzione parlamentare; ciò comporta, per le assemblee elettive, anche la necessità di assicurare una crescente efficienza dei propri apparati amministrativi;
tale obiettivo va perseguito riducendo nel complesso la spesa corrente,compresa quella per il personale dipendente, elevando al contempo la qualità delle prestazioni rese al servizio dell'istituzione parlamentare;
l'utilizzo delle tecnologie digitali può rappresentare una rilevantissima risorsa per l'efficienza e la produttività dell'apparato amministrativo. In tale prospettiva, il tema della dematerializzazione documentale - foriero di evidenti ed immediati benefici di carattere economico, gestionale ed ambientale - deve costituire un obiettivo primario non solo dell'attività dell'amministrazione, ma anche di quella dei Gruppi parlamentari e dei singoli deputati;
ogni qual volta un deputato deposita un atto di sindacato ispettivo, emendamenti, una proposta di legge, l'atto viene poi ricopiato al computer, ossia ribattuto integralmente, ciò comporta un costo elevato all'interno del Parlamento;
una quantità di carta dalla casella della posta dei deputati finisce immediatamente buttata via, sarebbe molto più conveniente e meno dispendioso inviare gli atti di sindacato ispettivo, gli emendamenti e le proposte di legge mediante posta elettronica in formato word, al fine di non essere ricopiati, ma semplicemente revisionati;
il gruppo dell'Italia dei Valori ha già presentato al bilancio interno della Camera del 2009 un ordine del giorno sul medesimo argomento; tale ordine del giorno è stato accolto dal Collegio dei Questori nella seduta dell'Assemblea del 7 luglio 2009, ma non risulta che qualche iniziativa sia stata adottata al riguardo,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di rendere obbligatoria la presentazione di disegni di legge, di emendamenti, di atti di sindacato ispettivo ed atti di indirizzo in formato esclusivamente elettronico.
9/Doc. VIII, n. 8/17.Borghesi, Mura, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Leoluca Orlando, Cambursano, Cimadoro, Messina, Barbato, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Monai, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera.

La Camera,
premesso che:
le istituzioni rappresentative hanno un costo funzionale intrinseco, insopprimibile per alcuni aspetti, a pena di scalfire l'ordinamento democratico, ma per molti altri aspetti in questo costo si annidano incomprensibili diversità di trattamento che rischiano di apparire quali inaccettabili privilegi quando non disparità illegittime, protette esclusivamente dall'autodichiarazione alle medesime istituzioni riconosciuta;
il bilancio delle Camere rappresentative deve rendere testimonianza della credibilità delle istituzioni medesime e della volontà di contribuire alla sforzo economico cui il Paese tutto è chiamato, in particolare nel momento contingente,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a riformare, nelle sedi appropriate ed in accordo con le rappresentanze della contrattazione, il vigente trattamento economico riservato al personale di livello apicale ed al personale di livello dirigenziale, in modo che nessun emolumento sia superiore, nel primo caso a quello riservato al Presidente della Camera e, nel secondo caso, a quello omnicomprensivo riservato ai deputati.
9/Doc. VIII, n. 8/18.Favia.

La Camera,
valutato il progetto di bilancio interno della Camera per il 2011:
premesso che:
nonostante i miglioramenti introdotti ancora quest'anno per il contenimento di spese per la stampa di documenti cartacei;
una ulteriore informatizzazione nella procedura di presentazione e dell'esame dei provvedimenti e degli emendamenti può consentire un ulteriore risparmio nell'utilizzo del materiale cartaceo ed una maggiore efficacia e tempestività nell'esame degli emendamenti,

impegna il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere la realizzazione di una piena informatizzazione delle aule delle Commissioni con la realizzazione di postazioni di lavoro informatizzate per ogni singolo componente, ai fini di consentire l'organizzazione del lavoro di esame dei provvedimenti e degli emendamenti per via elettronica, con considerevole risparmio di risorse umane e materiali ed una maggiore efficacia e tempestività nel lavoro delle Commissioni stesse.
9/Doc. VIII, n. 8/23.Pugliese, Grimaldi.

La Camera,
premesso che:
il regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza con delibere del 1999 e del 2000;
in generale, le modifiche intervenute nell'ordinamento esterno hanno indotto la Camera stessa, nell'ambito della sua autonomia costituzionale, a valutare l'opportunità di adeguare nel tempo il proprio ordinamento alla normativa esterna;
si è provveduto, ad esempio, nell'ambito di un rinnovato modo di intendere l'autonomia costituzionale, alla modifica del regolamento di amministrazione e contabilità nonché del regolamento per l'accesso agli atti amministrativi;
tali modifiche costituiscono il risultato di una approfondita istruttoria e riflessione, svoltesi in un ampio arco di tempo, e sono state poste in essere al fine di realizzare un adeguamento alle norme esterne, anche di derivazione dell'Unione europea,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad attivare un'istruttoria, analogamente a quanto avvenuto nei settori indicati in premessa, diretta a verificare quale parte dell'ordinamento esterno appaia suscettibile di applicazione in quello interno nel settore dell'assunzione del personale, tenendo presente la necessità di salvaguardarne l'alto profilo professionale sino ad oggi assicurato da procedure e modalità che hanno garantito trasparenza ed imparzialità. All'esito di quella istruttoria potrà essere valutata l'opportunità o la necessità di procedere ad una revisione dell'attuale regolamento dei concorsi.
9/Doc. VIII, n. 8/25.Osvaldo Napoli.

La Camera,
premesso che:
con l'approvazione del bilancio della Camera dei deputati faranno seguito numerosi tagli in ordine ai costi della politica;
tale operazione rappresenta l'occasione per realizzare una corretta ed equa razionalizzazione delle risorse soprattutto in previsione del blocco del turn-over e dei numerosi pensionamenti in seno all'Amministrazione della Camera;
da 5 e più anni, circa 30 persone, assunte da agenzie interinali in un primo tempo e successivamente da società di servizi, formate professionalmente dalla Camera medesima, prestano lavoro in qualità di lavoratori temporanei presso diversi servizi della suddetta Istituzione con le mansioni specifiche dei segretari parlamentari,

impegna l'Ufficio di Presidenza

ad individuare le procedure che riterrà più opportune - concorso interno, colloqui e quant'altro - al fine di collocare con contratto Camera, stabile e definitivo, il predetto personale che abbia prestato servizio per almeno 5 anni presso questa Amministrazione.
9/Doc. VIII, n. 8/26.Berruti, Boccuzzi, Portas, Laganà Fortugno, Bonavitacola, Trappolino, Naccarato, Boffa, Vannucci, Boniver, Gibiino, Ciccioli, Gioacchino Alfano, Marco Carra, Esposito, Berretta, Rossomando, Cenni, Farinone, De Corato, Albini, Codurelli, Di Biagio, Giorgio Conte, Toto, Briguglio, Perina, Angela Napoli, Armosino, Tommaso Foti, Simeoni, Minasso, Vincenzo Antonio Fontana, Antonino Foti, Giammanco, Golfo, Bocciardo, Antonione, Scandroglio, Catanoso, De Camillis, Nicolucci, Galati, Mancuso, Garofalo, Di Cagno Abbrescia, Carlucci, Pili, Mondello, Garagnani, Anna Teresa Formisano, Castellani, Girlanda.

La Camera,
premesso che:
in occasione dell'esame del bilancio interno per il 2010 sono stati accolti ovvero accolti come raccomandazione alcuni ordini del giorno (n. 19 Bernardini ed altri; n. 42 Giachetti ed altri) con i quali si impegnavano l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori a mantenere e rafforzare gli speciali diritti di accesso agli atti amministrativi, riservati ai deputati e a procedere alla pubblicazione integrale sul sito Internet della Camera dei principali tipi di atti amministrativi;
un positivo, se pur parziale, inizio di attuazione di tale indirizzo è stato realizzato con alcune innovazioni introdotte nel nuovo R.A.C.;
il nuovo disegno della pubblicità dell'attività amministrativa e dello speciale diritto di accesso riservato ai deputati risulta tuttavia ancora carente, se non addirittura ridotto rispetto al passato; in particolare il diritto di accesso è stato circoscritto ai soli contratti escludendo le delibere del Collegio dei Questori (prima accessibili) e quelle dell'Ufficio di Presidenza;
per tutte le delibere dell'Ufficio di Presidenza e buona parte di quelle del Collegio dei Questori l'unica forma di pubblicità prevista è quella tradizionale e del tutto insoddisfacente della pubblicazione di una notizia oltremodo sintetica nel Bollettino degli organi collegiali peraltro non pubblicato nel sito Internet della Camera;
lo speciale diritto di accesso in questione costituisce un fondamentale elemento di equilibrio del sistema amministrativo, in quanto controbilancia, almeno in parte, l'assenza di controlli amministrativi esterni;
proprio perciò il diritto di accesso in questione non è subordinato ai presupposti cui soggiace il diritto di accesso ordinario, né a particolari limitazioni nella comunicabilità a terzi dei documenti acquisiti da parte del deputato,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

1) ad assumere le opportune iniziative atte a far sì che i principali tipi di atti amministrativi (deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Questori, e tra queste in particolare: relazioni annuali sullo stato dell'Amministrazione; documenti programmatici sull'attività amministrativa; delibere concernenti affidamenti; bandi di gara, contratti, consulenze; iscrizioni nell'albo dei fornitori e degli appaltatori) vengano pubblicati integralmente nel sito internet della Camera, salvo le eventuali limitazioni imposte da obbligazioni assunte dall'Italia in sedi internazionali, o derivanti dalla normativa comunitaria, o connesse al dovere di salvaguardare i diritti e i legittimi interessi di terzi, tutelati dall'ordinamento vigente;
2) a prevedere, in considerazione del rilievo che l'operazione non mancherebbe di assumere sul piano della conoscenza della storia del Parlamento in Italia, anche la pubblicazione e la messa in rete, a cura dell'Archivio storico della Camera, delle serie storiche degli atti amministrativi dei tipi sopra menzionati;
3) a garantire la possibilità di accesso di tutti i deputati a tutte le relazioni periodiche previste nell'articolo 74 del R.A.C.;
4) a garantire che la relazione semestrale del Servizio Amministrazione (articolo 74, comma 1, lettera b) menzioni espressamente le singole autorizzazioni di spesa e le somme ordinate per ciascun contratto, con l'indicazione dei beneficiari, del settore di riferimento e del tipo di prestazione dedotta in contratto;
5) a garantire che la suddetta relazione semestrale venga pubblicata nel sito internet della Camera entro tre mesi dalla scadenza del semestre di riferimento;
6) a non considerare come «avente ad oggetto una serie indistinta di atti o documenti» l'eventuale richiesta da parte di deputati di accedere a tutti i contratti stipulati o vigenti in un periodo chiaramente determinato, e pertanto a dare corso a tale tipo di richieste.
9/Doc. VIII, n. 8/27.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
nella legislazione italiana vige il principio, di diretta derivazione costituzionale (articolo 97), della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa;
per quanto concerne, in particolare, i concorsi pubblici, tale principio ha trovato attuazione, con riferimento alla possibilità per il pubblico di assistere allo svolgimento delle prove orali, con l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone che «Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione»;
il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato dall'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con Decreto presidenziale del 19 luglio 1999, n. 1113, non prevede la pubblicità delle sedute di svolgimento delle prove orali, rimettendo ogni decisione al riguardo alla Commissione esaminatrice; l'articolo 5, comma 15, infatti, si limita a stabilire che «La Commissione esaminatrice dispone in ordine alla pubblicità delle prove orali, tenendo conto del peculiare regime di accesso del pubblico alle sedi della Camera»;
a quanto risulta, in occasione di tutte le procedure concorsuali tenute alla Camera dei deputati, lo svolgimento delle prove orali è avvenuto senza ammissione del pubblico; in particolare, nei casi in cui cittadini abbiano presentato formali richieste di accesso, queste sono state sistematicamente rigettate, senza fornire adeguata motivazione;
il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica, approvato con Decreto del Presidente del Senato della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 9591, all'articolo 13 prevede che «Le sedute della Commissione esaminatrice durante lo svolgimento delle prove pratiche e orali sono pubbliche, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dei palazzi del Senato»,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a modificare il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera, al fine di riconoscere il diritto del pubblico di assistere alle prove orali e pratiche dei concorsi interni e di garantire l'effettivo esercizio di tale diritto (anche prevedendo, a tal fine, la possibilità di svolgimento delle prove medesime al di fuori delle sedi della Camera), in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente.
9/Doc. VIII, n. 8/28.Farina Coscioni, Bernardini, Beltrandi, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad assumere le opportune iniziative affinché i titolari del diritto a percepire il vitalizio, o che già lo percepiscono, possano rinunciarvi in qualsiasi momento, prevedendo per chi rinuncia al vitalizio il diritto a ricevere l'ammontare di quanto trattenuto a tale titolo o, se già percepisce il vitalizio, a ricevere l'ammontare di quanto trattenuto dedotto l'importo di quanto ricevuto.
9/Doc. VIII, n. 8/29.Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti, Beltrandi.

La Camera,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a stabilire che per nessun incarico elettivo interno ricoperto da un deputato durante la legislatura sia previsto, al termine del medesimo, il protrarsi dell'elargizione di emolumenti o benefit di qualsiasi entità e tipo oltre i sei mesi dalla cessazione dell'incarico stesso.
9/Doc. VIII, n. 8/30.Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
a seguito di particolari incarichi elettivi il deputato ha diritto ad assumere a tempo determinato personale di sua fiducia,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad assumere le opportune iniziative affinché i dati relativi al personale e agli emolumenti lordi e netti corrisposti siano pubblicati nel sito internet della Camera.
9/Doc. VIII, n. 8/31.Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
nonostante ripetuti interventi regolamentari, risulta facilmente eludibile ed elusa la legislazione sul lavoro ed in particolare il divieto di lavoro in nero per quanto riguarda i collaboratori dei deputati,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

ad assicurare che i deputati che intendano ottenere per i propri collaboratori un tesserino rilasciato dalla Camera per accedere alle sue sedi debbano preliminarmente fornire agli uffici copia di un regolare contratto di lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo;
ad assumere le opportune iniziative affinché i dati relativi ai collaboratori, al tipo di contratto e agli emolumenti lordi e netti corrisposti siano pubblicati nel sito internet della Camera.
9/Doc. VIII, n. 8/32.Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 della legge n. 659 del 1981 impone la presentazione al Presidente della Camera di dichiarazioni congiunte dei contributi elargiti a politici e candidati,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad assumere le opportune iniziative affinché i dati storici relativi ai soggetti che hanno ricevuto e donato contribuzioni siano pubblicati nel sito internet della Camera in un formato aperto e che comunque possa consentire successive elaborazioni.
9/Doc. VIII, n. 8/33.Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
i materiali prodotti dalla Camera dei deputati possono essere indifferentemente elaborati in formati che consentano una successiva elaborazione o in formato immagine che rende l'elaborazione successiva impossibile;

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad adottare le opportune iniziative affinché tutti i materiali prodotti dalla Camera dei deputati siano pubblicati nel sito internet in un formato aperto e che comunque possa consentire successive elaborazioni.
9/Doc. VIII, n. 8/34.Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni contenute negli articoli 8, secondo comma, e 9 della legge 5 luglio 1982, n. 441, non pongono alcun divieto, né espresso né implicito, alla libera comunicazione a chiunque e alla divulgazione con qualsiasi mezzo, da parte di chi ne abbia avuto conoscenza, di dati o informazioni che siano stati resi noti ai sensi della medesima legge, relativi alla situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive o di cariche direttive degli enti ivi previsti, ed in particolare dei deputati;
le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, non pongono alcun divieto, né implicito né esplicito, alla libera comunicazione a chiunque e alla divulgazione con qualsiasi mezzo, da parte di chi ne abbia avuto conoscenza, di dati o informazioni sulle spese elettorali di candidati, che siano stati resi noti ai sensi della medesima legge;
a seguito dell'iniziativa dei deputati Bernardini, Giachetti e Della Vedova, già in occasione dell'approvazione del bilancio interno della Camera dello scorso anno, la Camera ha stabilito che i dati afferenti all'anagrafe patrimoniale dei deputati che vi consentano siano pubblicati nel sito internet della Camera;
fino ad oggi, secondo quanto documentato dal sito Openpolis attraverso una rilevazione automatica tratta dal sito della Camera, solo 109 deputati su 630 (17,3 per cento) hanno firmato la liberatoria per pubblicare sul sito Internet della Camera la propria anagrafe patrimoniale;
considerato che:
l'articolo 8 della sopracitata legge stabilisce che tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere i dati riguardanti l'anagrafe patrimoniale di ciascun deputato e le spese elettorali sostenute;
un elettore di Roma è con ogni evidenza avvantaggiato rispetto ad un elettore di Bolzano o di Canicattì potendosi recare - senza sopportare dispendiosi viaggi - negli appositi uffici della Camera per poter prendere visione della suddette informazioni;
nel caso in cui molti elettori chiedessero di visionare le anagrafi patrimoniali dei deputati e le spese elettorali sostenute - come è loro diritto - gli appositi uffici della Camera sarebbero sovraccaricati di un immane lavoro,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad assumere le opportune iniziative affinché tutte informazioni riguardanti l'anagrafe patrimoniale e le spese elettorali sostenute dai deputati siano pubblicate, senza preventiva liberatoria degli stessi, sul sito internet della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 8/35.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
nel quadro degli interventi adottati negli ultimi anni per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione un capitolo importante è quello delle spese per consulenze;
l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n.78 del 2010, ha in particolare previsto che «Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni (...), non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale»;
tale disposizione non ha fin qui trovato attuazione alla Camera dei deputati,

impegna, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza:

a dare immediata attuazione nell'ordinamento interno della Camera dei deputati all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n.78 del 2010;

a effettuare, prima dell'attribuzione di qualsiasi incarico di consulenza, una ricognizione delle professionalità interne all'amministrazione e delle funzioni che possono essere efficacemente svolte dal personale dipendente.
9/Doc. VIII, n. 8/36.Mecacci, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
con la recente riforma del R.A.C. è stata soppressa la previsione di un sistema di contabilità analitica nell'ambito del sistema contabile della Camera;
in sostituzione della contabilità analitica il nuovo R.A.C. richiede la predisposizione di una analisi della spesa per «missioni», da applicarsi sia in fase previsionale che consuntiva;
l'analisi della spesa per missioni, per quanto articolata in un numero di missioni superiore a quattro, come assicura la Relazione illustrativa del nuovo R.A.C., non si può considerare un surrogato esaustivo di una contabilità analitica, essendo la prima basata su una classificazione della spesa per finalità, mentre la seconda implica l'individuazione di un articolato sistema di centri di costo nell'ambito dell'organizzazione amministrativa e gestionale;
nessun insormontabile ostacolo impedisce l'individuazione di centri di costo nell'ambito dell'organizzazione amministrativa e gestionale della Camera, e solo una pervicace opposizione a qualsiasi criterio di trasparenza motiva la disapplicazione prima, ed ora l'eliminazione, della scomoda incombenza di predisporre una contabilità analitica;
in assenza di contabilità analitica è praticamente vuota ed astratta l'introduzione del controllo sulla gestione, di cui all'articolo 73 del R.A.C.;
la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha introdotto una regolazione contabile unitaria per tutte le pubbliche amministrazioni, volta ad assicurare 1' armonizzazione dei conti pubblici a tutti i livelli di governo della Repubblica; le disposizioni di tale legge costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione;
la legge 196/2009, aggiornando la previgente normativa, conferma che il sistema contabile delle pubbliche amministrazioni italiane deve avere struttura duale, affiancando ad un sistema di contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale;
in tale contesto l'autonomia spettante agli organi costituzionali non può certo prescindere da quanto sopra, correndo il rischio di incorrere nella violazione di fondamentali principi e norme costituzionali,

impegna l'Ufficio di Presidenza:

1) a sanare la situazione di potenziale incostituzionalità delle norme del nuovo R.A.C. dovuta alla previsione, all'articolo 14, unicamente di un sistema di contabilità finanziaria, ripristinando al più presto l'obbligo di un sistema di contabilità analitica;
2) ad avviare immediatamente un'azione ricognitiva volta ad evidenziare le condizioni per l'attivazione di un sistema di contabilità analitica;
3) a rendere pubbliche le conclusioni di tale azione ricognitiva.
9/Doc. VIII, n. 8/37.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
con la recente riforma del R.A.C. è stata positivamente introdotta nell'ordinamento interno la figura del controllo sulla gestione (articolo 73), volto a verificare che l'attività dei Servizi corrisponda al principio di buon andamento della gestione finanziaria e amministrativa;
la funzione di controllo sulla gestione è direttamente imputata al Collegio dei Questori, ciò che costituisce una innovazione fondamentale nel funzionamento dell'Amministrazione della Camera;
il diretto svolgimento di una parte non secondaria della complessiva funzione di controllo da parte del Collegio dei Questori, se reso effettivo, potrebbe contribuire a correggere la situazione di sostanziale conflitto di interessi in cui versa il vertice dell'Amministrazione della Camera, che configura un caso da manuale di «controllato controllore», ovvero di soggetto passivo di controlli effettuati da se stesso;
tale situazione di conflitto di interessi è documentata dalla dipendenza gerarchica del Servizio del controllo amministrativo dal Segretario Generale, vertice dell'Amministrazione in teoria controllata, ed aggravata dall'autoattribuzione «ad interim», ormai da molti anni, della direzione del Servizio in questione da parte del Segretario Generale a se stesso;
tuttavia il Collegio dei Questori non viene dotato di alcuno specifico strumento per lo svolgimento della nuova e complessa funzione, ma costretto a servirsi unicamente di relazioni e documenti prodotti dall'Amministrazione stessa,

impegna l'Ufficio di Presidenza:

1) a completare e rendere effettivo il disegno innovatore sotteso al nuovo articolo 73 del R.A.C. istituendo una apposita struttura, svincolata dalla dipendenza gerarchica dal Segretario Generale e posta al diretto servizio del Collegio dei Questori, dotata di opportune capacità e mezzi, nonché della potestà ispettiva sull'attività delle strutture amministrative e sulla relativa documentazione, in grado pertanto di fornire al Collegio un reale supporto in assenza del quale il disegno riformatore è evidentemente destinato a restare sulla carta;
2) a colmare in questo modo la grave lacuna determinata dal combinato disposto tra l'assoluta assenza di controlli esterni, in omaggio al principio di autonomia dell'organo costituzionale, e l'assoluta assenza di controlli interni che non si riducano a simulacri di controlli dell'Amministrazione su se stessa.
9/Doc. VIII, n. 8/38.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
nel progetto di bilancio per il 2011 il complesso dei due fondi di riserva (parte corrente e conto capitale) ha una dotazione di competenza ed una autorizzazione di cassa pari ad euro 13.655.166,57;
all'articolo 11 del nuovo R.A.C., rubricato «Fondi di riserva», il testo previgente è stato modificato sopprimendo la previsione già contenuta nel comma 4;
in base a tale soppressione, dei prelevamenti effettuati dai fondi di riserva e dei relativi motivi non sarà più data indicazione nella relazione al conto consuntivo;
secondo la relazione illustrativa del nuovo R.A.C. l'indicazione dei prelevamenti dai fondi di riserva in un documento pubblico come il consuntivo sarebbe divenuta «un appesantimento non giustificato» in considerazione delle maggiori forme di pubblicità e trasparenza delle deliberazioni degli organi di direzione politica della Camera;
in realtà, l'uso dei fondi di riserva diverrà meno trasparente, ed anzi completamente opaco: infatti i prelievi dai fondi di riserva sono disposti con decreti del Presidente della Camera su proposta del Collegio dei Questori, e per tali atti nessuna forma di pubblicità è prevista all'articolo 79 del R.A.C.;
l'unica rendicontazione in materia sarà contenuta nella relazione semestrale del Servizio Tesoreria, prevista dall'articolo 74, comma 1, lettera a), del R.A.C.;
tuttavia per la citata relazione semestrale del Servizio Tesoreria non è prevista alcuna forma di pubblicità, né interna né tanto meno esterna,

impegna l'Ufficio di Presidenza

ad attivarsi affinché si addivenga all'inserimento nel sito internet della Camera della relazione del Servizio tesoreria di cui all'articolo 74, comma l, lettera a), del R.A.C., per la parte relativa all'utilizzo dei fondi di riserva;

ovvero

a prevedere la pubblicazione, in allegato al consuntivo annuale, di un apposito rendiconto della gestione dei fondi di riserva e delle sue motivazioni.
9/Doc. VIII, n. 8/39.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 27 del R.A.C. prevede l'istituzione di alcuni fondi per esigenze di ufficio e minute spese;
in particolare i Vice Segretari generali, i Capi Servizio, i Capi ufficio della Segreteria generale e i titolari di incarico individuale hanno a disposizione, per le predette finalità, un fondo di 10.000 euro l'anno;
per le medesime finalità il Segretario generale ha a disposizione un fondo di 100.000 euro l'anno;
per far fronte ad esigenze estemporanee d'ufficio e minute spese la disponibilità di una somma di 100.000 euro all'anno appare esorbitante;
inoltre, la somma annuale a disposizione del Segretario generale è stata pudicamente ridotta al predetto ammontare solo con l'entrata in vigore del nuovo R.A.C., cioè a partire dal corrente esercizio, mentre fino all'esercizio 2010 essa era pari a 258.228,45 euro l'anno;
l'unica attività di controllo prevista per tutti i fondi di cui all'articolo 27 è la verifica, evidentemente solo formale, effettuata ex post dal Servizio Tesoreria sulla documentazione delle spese,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

1) a predisporre forme di ampia pubblicità sugli utilizzi dei fondi di cui all'articolo 27, con l'eventuale eccezione di quelli disposti dal Capo del Servizio per la sicurezza;
2) a ridurre il fondo per esigenze d'ufficio e minute spese a disposizione del Segretario generale allo stesso importo a disposizione degli altri dirigenti;
3) a pubblicare nel sito Internet della Camera un dettagliato rendiconto sull'utilizzo della complessiva somma di oltre due milioni e mezzo di euro avuta finora a disposizione da parte del Segretario generale nel corso del suo ultradecennale incarico;
4) a corredare il suddetto rendiconto di precise informazioni circa la destinazione riservata nel corso degli anni alle somme pertinenti ai fondi di cui all'articolo 27, eventualmente non utilizzate da ciascuno degli aventi titolo.
9/Doc. VIII, n. 8/40.Zamparutti Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

La Camera,
premesso che:
il funzionamento dei suoi organi, pur nella cornice dell'autonomia parlamentare e della salvaguardia di libertà dell'atto politico, deve corrispondere ad una finalità pubblica percepibile e misurabile, istituzionalmente e politicamente,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a varare, previo parere della Conferenza dei capigruppo, direttive alle Commissioni e a tutti gli altri suoi organi, permanenti ed eventuali, un indirizzo che stabilisca l'esigenza di giustificatezza delle attività istruttorie onerose.
9/Doc. VIII, n. 8/41.Pisicchio.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame del Conto consuntivo della Camera dei deputati per il 2008 e del progetto di bilancio della Camera dei deputati per il 2009 che si è svolto il 6 e 7 luglio 2009, è stato accolto come raccomandazione l'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/19 ove si impegnava, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori a valutare norme più rigorose ed idonee ad assicurare un trattamento adeguato e le opportune misure a tutela del profilo professionale del collaboratore parlamentare;
nel corso dell'esame del Conto consuntivo della Camera dei deputati per il 2009 e del progetto di bilancio della Camera dei deputati per il 2010 che si è svolto lo scorso 21 settembre 2010, sono stati accolti come raccomandazione i seguenti ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 6/4, 9/Doc. VIII, n. 6/33, 9/Doc. VIII, n. 6/36, 9/Doc. VIII, n. 6/45, nonché, in parte, 9/Doc. VIII, n. 6/40, ove si ponevano alcune questioni relative al personale precario che collabora con i deputati, auspicando l'adozione di soluzioni in linea con quanto già avviene in altre assemblee parlamentari e, in particolare, in riferimento a quanto già posto in essere dal Parlamento europeo dalla legislatura corrente;
nel complesso delle problematiche afferenti il personale esterno alla Camera, che a vario titolo opera al suo interno con forme di diretta collaborazione con i deputati o con i gruppi politici, più volte nel corso degli anni la questione della regolamentazione del rapporto di lavoro è stata oggetto di numerose proposte di legge volte a definirne puntualmente gli ambiti, ridurre i margini di sperequazione tra le diverse tipologie contrattuali adottate e nel contempo assicurare il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro e, non da ultimo, uniformare la disciplina delle collaborazioni e dei contratti temporanei alle altre Istituzioni garantendone anche pieno riconoscimento professionale, mediante strumenti di certificazione delle effettive competenze;
non è ancora stato possibile pervenire ad una definitiva disciplina complessiva della materia capace comunque di offrire un livello essenziale di tutela ai lavoratori, nonostante che, nel 2009, il Parlamento europeo abbia definito precise modalità per disciplinare i contratti tra i deputati, i gruppi parlamentari e il personale da questi selezionato sulla base di precise regole, dando così stabilità di legislatura al personale che precedentemente era caratterizzato da un elevato tasso di precarietà,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad elaborare e a rendere effettive già dalla legislatura corrente, anche sulla scorta di quanto posto in essere dalle assemblee parlamentari degli altri Stati membri dell'Unione europea ed in particolare dal Parlamento europeo, la definizione di norme volte a prevedere l'instaurarsi di corretti rapporti contrattuali e la loro certificazione ad opera delle istituzioni e dei soggetti indicati nel c.d. collegato lavoro, nonché l'individuazione di forme di tutela temporanea del reddito, nel caso di risoluzione del rapporto, per il personale precario che opera all'interno della Camera con particolare riferimento ai collaboratori dei deputati e dei gruppi politici parlamentari che abbiano maturato una congrua anzianità nel rapporto con i deputati o i gruppi parlamentari, sulla base di un regolare contratto di lavoro e della loro posizione contributiva e previdenziale, utilizzando, in chiave solidaristica, parte delle risorse riconosciute, a tal fine, ai singoli deputati.
9/Doc. VIII, n. 8/42.Versace, Cazzola, Mazzuca, Speciale, Vincenzo Antonio Fontana, Nizzi, Torrisi.

La Camera,
premesso che:
l'attività amministrativa della Camera dei deputati è completamente sottratta, in virtù del principio di autonomia degli organi costituzionali, agli ordinari controlli esterni cui sono sottoposte le pubbliche amministrazioni;
con la recente riforma del R.A.C. si è finalmente superato il sistema di controlli interni circoscritto al solo svolgimento di controlli di legittimità;
tuttavia il nuovo sistema, pur essendo notevolmente più articolato del previgente, appare ancora in parte incompleto ed astratto, soprattutto laddove non supporta di una adeguata strumentazione tecnico-amministrativa indipendente le funzioni di alta vigilanza e di controllo sulla gestione attribuite al Collegio dei Questori;
oltre alla necessità di sopperire alle descritte carenze, può risultare utile introdurre, come «norma di chiusura» del sistema dei controlli, anche uno specifico ruolo dell'Assemblea della Camera;
a tal fine può essere utile riflettere, tra l'altro, sulle soluzioni adottate da altri Parlamenti, pur tenendo conto delle differenze di contesto costituzionale in cui gli stessi operano;
ad esempio, il Regolamento dell'Assemblea nazionale francese, all'articolo 16, comma 2, prevede che in ciascun anno della legislatura, tranne quello che precede lo scioglimento dell'Assemblea, all'inizio della sessione ordinaria l'Assemblea elegga una Commissione speciale di quindici membri, presieduta da un deputato d'opposizione, incaricata di «verificare ed appurare» i conti. Né i Questori né alcun altro membro dell'Ufficio di Presidenza possono far parte di tale Commissione,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad elaborare ed approvare un progetto per il completamento della riforma dei controlli amministrativi svolti presso la Camera dei deputati, tenuto conto di tutte le considerazioni ed indicazioni esposte in premessa.
9/Doc. VIII, n. 8/43.Zamparutti, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 67 del Regolamento della Camera configura il rapporto tra Presidente della Camera e Segretario generale come un rapporto di diretta e incondizionata responsabilità del secondo verso il primo;
l'articolo 12 del Regolamento attribuisce al Presidente della Camera la funzione di proposta del Segretario generale all'Ufficio di Presidenza, ai fini della sua nomina;
il complesso di queste ed altre disposizioni regolamentari configura il rapporto tra Presidente della Camera e Segretario generale come rapporto prettamente fiduciario del primo verso il secondo, ciò che presuppone che le proposte di nomina e revoca spettanti al Presidente abbiano libero corso nell'Ufficio di Presidenza, senza soggiacere ad artificiosi vincoli normativi;
distonica e disallineata rispetto al descritto impianto regolamentare e rispetto a tutta la tradizione parlamentare italiana, appare la norma dell'articolo 7 del Regolamento dei servizi e del personale, in cui una recente novella del 2002 ha eliminato la durata massima in carica del Segretario generale e ha introdotto l'obbligo di una elevatissima maggioranza qualificata (due terzi dei componenti l'Ufficio di Presidenza) per revocarne l'incarico;
viceversa per la nomina sussiste ancora la maggioranza semplice;
il descritto assetto rende praticamente inamovibile, anche per più legislature, il Segretario generale una volta che sia stato nominato, rendendo più complesso e problematico il corretto atteggiarsi dei rapporti tra politica e amministrazione nell'ambito della Camera,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a eliminare le molteplici incongruenze determinate dall'attuale testo dell'articolo 7 del Regolamento dei servizi e del personale ripristinando, in relazione all'incarico di Segretario generale, una durata massima in carica e l'ordinaria maggioranza semplice dell'Ufficio di Presidenza per l'approvazione della proposta di revoca.
9/Doc. VIII, n. 8/44.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il 7 luglio 2009 in occasione della discussione congiunta sul conto consuntivo della Camera dei deputati per il 2008 e del progetto di bilancio per il 2009, la prima firmataria del presente ordine del giorno avanzava la domanda di accesso agli atti richiedendo in aula la lista dei fornitori della Camera;
il Questore Antonio Mazzocchi così rispondeva alla richiesta: «Lei sicuramente saprà che esiste una normativa europea per quanto riguarda le ditte fornitrici e i relativi nominativi che impone determinate regole. Dobbiamo attenerci a queste regole pertanto quanto lei prospetta, anche se può essere qualcosa di positivo, non è contemplato dalle norme europee»;
il 9 luglio 2009 Bernardini scriveva agli Uffici amministrativi della Camera presentando domanda di accesso agli atti chiedendo: 1) la lista dei fornitori 2) la lista dei consulenti 3) le dichiarazioni congiunte di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1981, n. 659;
il 24 settembre 2009, non ricevendo risposta, Bernardini scriveva al Presidente della Camera Gianfranco Fini, sottolineando: «Sono passati più di due mesi e, non solo non ho ricevuto i documenti, ma nemmeno un cenno di risposta da parte dei Questori che ne motivasse il ritardo nella consegna. Il diniego, infatti, credo non sia neanche ipotizzabile: ci troveremmo di fronte al paradosso di negare ad un deputato quei documenti che nessun comune si sognerebbe di sottrarre al controllo persino di un semplice cittadino/consigliere municipale. Da Radicale, in tal caso non potrei che attivare tutte le azioni necessarie affinché sia affermato il Diritto.»;
lo stesso giorno, dopo la lettera al Presidente Fini, arrivava immediatamente la risposta degli onorevoli Questori: (...) «Quanto alla richiesta di accesso alla lista dei fornitori, rileviamo che la stessa non si riferisce ad uno o più contraenti ma è diretta ad acquisire l'elenco di tutti i soggetti aventi, allo stato, rapporti contrattuali con la Camera. È stata inoltre da Lei manifestata l'intenzione, nella seduta del 7 luglio, di far conoscere quella lista «a tutti gli elettori e quindi anche ai deputati». L'accesso da Lei richiesto, proprio in ragione del carattere generalizzato della richiesta ed anche in considerazione dell'intenzione prima ricordata, non è riconducibile alle caratteristiche di un'istanza volta a perseguire un obiettivo di conoscenza specifica ed assume piuttosto quelle di un atto diretto ad effettuare un controllo generalizzato dell'attività amministrativa della Camera dei deputati, la cui non ammissibilità, oltre ad essere espressamente sancita dalla legge, appare qualificabile come principio dell'ordinamento. D'altra parte nell'ordinamento della Camera è prevista una specifica competenza di controllo sull'attività amministrativa della Camera esercitata dal Collegio dei Questori, che è comunque a Sua disposizione per qualsiasi informazione.»;
il 20 ottobre 2009, Bernardini inviava una lettera a tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati che si concludeva così: «mi affido a Voi, autorevoli membri dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, per ottenere quanto richiesto, nella convinzione che, agendo nella direzione della trasparenza, io corrisponda nel modo migliore al mio mandato di deputata. D'altra parte, il diniego d'accesso ad atti fondamentali dell'amministrazione della Camera, rischia di ingenerare - come ho già scritto il 24 settembre al Presidente onorevole Fini - sospetti che, invece, molto probabilmente non hanno ragione di esistere.»;
il 2 febbraio 2010, Bernardini scriveva di nuovo al Presidente della Camera Gianfranco Fini annunciando l'inizio di uno sciopero della fame volto ad ottenere i documenti richiesti e l'attuazione dell'ordine del giorno riguardante l'anagrafe pubblica dei deputati. Fra l'altro, Bernardini scriveva al Presidente Fini: «Non entro nel merito della risposta ricevuta dai Questori che Lei ben conosce, mi limito a citarLe il comma 4 dell'articolo 68 del Regolamento di amministrazione e contabilità: "I deputati in carica hanno comunque accesso alle deliberazioni del Collegio dei deputati questori, ai contratti e all'Albo dei fornitori e degli appaltatori della Camera". Preciso inoltre che il Regolamento di Amministrazione e Contabilità non è reperibile online nel sito ufficiale della Camera dei Deputati».
immediata fu la risposta del Presidente Gianfranco Fini: «Cara BERNARDINI, sarà lo sciopero della fame più breve della storia. Domani avrai quel che chiedi, giustamente. Con stima Gianfranco Fini»;
il 3 febbraio 2010 Bernardini riceveva la lettera del Segretario Generale della Camera Ugo Zampetti con la quale venivano consegnati un primo elenco dei consulenti e una lista non dettagliata dei fornitori;
il 9 febbraio 2010 Bernardini riceve una nuova lettera del Segretario Generale della Camera Ugo Zampetti con, finalmente, la documentazione richiesta,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

ad istituire una Commissione composta di rappresentanti di tutte le parti politiche e di esperti indipendenti, che accerti:
per quando tempo, andando a ritroso anche nelle precedenti legislature, è stato precluso ai deputati di accedere alla documentazione prevista dall'articolo 68, comma 4, della precedente versione del R.A.C. recentemente modificato;
il motivo per il quale il Regolamento di amministrazione e contabilità non sia stato consegnato ai deputati nel momento del loro insediamento assieme alla documentazione di prassi;
di chi siano le responsabilità di questa grave mancanza che ha fortemente limitato nel tempo i diritti dei deputati;
quali conseguenze possa aver determinato questa limitazione di diritti fondamentali del deputato sulla regolarità dell'approvazione dei bilanci interni della Camera.
9/Doc. VIII, n. 8/45.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
positivamente, al fine di conseguire apprezzabili economie nel complessivo costo dell'organo parlamentare gravante sul Paese in una fase di seria difficoltà del sistema economico - anche in accoglimento delle pressanti sollecitazioni esercitate dai presentatori del presente ordine del giorno e da altri - il Collegio dei Questori si è determinato a recedere dal contratto con la società Milano 90 per la locazione dell'immobile cosiddetto «Marini 1»;
secondo recenti notizie di stampa il Collegio si sarebbe determinato a recedere anche dalle locazioni di altri immobili, di pertinenza di soggetti diversi dalla società Milano 90;
le citate decisioni di recesso unilaterale sono state rese possibili dalla presenza in tutti i contratti di locazione in questione di una espressa clausola, che facoltizza le parti, o addirittura la sola Camera, a recedere ad libitum senza alcuna penalizzazione, con il solo onere del preavviso;
una simile clausola venne in origine inserita anche nella locazione del cosiddetto «Marini 2», ma in seguito venne inspiegabilmente soppressa, mentre non venne neppure all'origine prevista nelle locazioni «Marini 3» e «Marini 4»;
perciò per queste onerosissime locazioni non è ora possibile esercitare il recesso unilaterale; comunque l'enorme entità dei canoni di locazione e, ancor più, dei corrispettivi per i servizi acquisiti - peraltro affidati senza gara alla predetta società - rende estranea ad ogni logica di mercato la permanenza di tali locazioni, ancor più se si considera l'evoluzione della fase economica generale e delle esigenze di contenimento dei saldi di finanza pubblica,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

1) a rinegoziare con la società Milano 90 l'entità dei canoni relativi ai contratti di cui dovesse proseguire la vigenza, sensibilizzando pubblicamente la società sulle pressanti esigenze di finanza pubblica poste dalla attuale fase economica;
2) ad assegnare i residui uffici disponibili in locazione con la società Milano 90 ai deputati che ne facciano richiesta e si impegnino, con atto scritto da pubblicare nel sito internet della Camera, ad utilizzarli in modo frequente e continuativo;
3) ad utilizzare parte dei fondi risparmiati con i recessi e con la rinegoziazione per l'attribuzione ai deputati privi di un ufficio di un contributo per la locazione, in nome e per conto proprio, di un ufficio nella città di Roma;
4) a subordinare l'erogazione di tale contributo alla presentazione da parte del deputato di idonea documentazione della spesa sostenuta, e a pubblicare tale documentazione nel sito internet della Camera;
5) ad attrezzare, idonei locali messi a disposizione dal demanio, di sufficiente capacità ed articolazione, da destinare ad uso condiviso da parte di tutti i deputati nei quali possano essere effettuati convegni, conferenze stampa, riunioni anche con soggetti esterni, teleconferenze, la navigazione attraverso tutte le banche dati della Camera e quelle di soggetti ed enti esterni messe a disposizione, la consultazione della propria posta elettronica, la navigazione in internet, l'interazione con il pubblico anche con ulteriori modalità interattive rese disponibili dalla tecnologia, l'interazione in forma digitale con l'Amministrazione della Camera per gli adempimenti e tutto ciò che riguarda lo status di parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 8/46.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
è comunemente avvertita l'esigenza di operare una concreta opera di razionalizzazione dei costi di funzionamento della Camera dei deputati, non solo per rispondere ad una evidente ed impellente necessità dal punto di vista strettamente contabile, ma soprattutto per far sì che il mondo politico ed istituzionale dia concretamente un segno di rispetto nei confronti dei cittadini italiani colpiti dalla grave crisi economica;
per ottenere questo obiettivo in tempi ragionevolmente rapidi non si può non incidere sulle spese correnti;
il progetto di bilancio per l'anno finanziario 2011-2013 prevede tra indennità, rimborsi per spese e vitalizi ai deputati, in media, oltre 300 milioni di euro;
nel succitato progetto di bilancio sono previsti ancora 800mila euro per rimborsi spese per deputati cessati dal mandato;
le spese previste per le locazioni di immobili ammontano a oltre 35 milioni di euro;
nonostante l'affermarsi delle nuove tecnologie, la diffusione dei più moderni strumenti informatici e l'introduzione della posta elettronica certificata, le spese relative per servizi di stampa degli atti parlamentari e di atti vari ammontano a oltre 8 milioni di euro;
un migliore utilizzo delle tecnologie digitali non solo potrebbe determinare una maggiore produttività dell'apparato amministrativo, ma comporterebbe dei benefici economici di non poco conto;
tra i deputati è diffusamente avvertita l'esigenza di essere maggiormente coinvolti nelle scelte che attengono l'amministrazione della Camera, in particolare in questo momento particolare della vita economica del Paese,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

a promuovere la costituzione di una Commissione parlamentare composta da deputati di tutti i Gruppi che abbia la competenza di valutare e proporre, d'intesa con la Presidenza della Camera, una ulteriore e più incisiva razionalizzazione delle spese correnti, eliminando definitivamente costi non più sostenibili, in linea con uno stile di moderazione e di oculatezza che dovrebbe caratterizzare l'operato degli eletti nelle istituzioni, a prescindere dalla condizione economica in cui versa il Paese;
ad adottare ogni provvedimento necessario a promuovere l'utilizzo delle tecnologie informatiche per la presentazione dei disegni di legge, degli emendamenti e degli atti di sindacato ispettivo in formato esclusivamente elettronico.
9/Doc. VIII, n. 8/47.Marmo.

La Camera,
premesso che:
è comunemente avvertita l'esigenza di operare una concreta opera di razionalizzazione dei costi di funzionamento della Camera dei deputati, non solo per rispondere ad una evidente ed impellente necessità dal punto di vista strettamente contabile, ma soprattutto per far sì che il mondo politico ed istituzionale dia concretamente un segno di rispetto nei confronti dei cittadini italiani colpiti dalla grave crisi economica;
per ottenere questo obiettivo in tempi ragionevolmente rapidi non si può non incidere sulle spese correnti;
il progetto di bilancio per l'anno finanziario 2011-2013 prevede tra indennità, rimborsi per spese e vitalizi ai deputati, in media, oltre 300 milioni di euro;
nel succitato progetto di bilancio sono previsti ancora 800mila euro per rimborsi spese per deputati cessati dal mandato;
le spese previste per le locazioni di immobili ammontano a oltre 35 milioni di euro;
nonostante l'affermarsi delle nuove tecnologie, la diffusione dei più moderni strumenti informatici e l'introduzione della posta elettronica certificata, le spese relative per servizi di stampa degli atti parlamentari e di atti vari ammontano a oltre 8 milioni di euro;
un migliore utilizzo delle tecnologie digitali non solo potrebbe determinare una maggiore produttività dell'apparato amministrativo, ma comporterebbe dei benefici economici di non poco conto;
tra i deputati è diffusamente avvertita l'esigenza di essere maggiormente coinvolti nelle scelte che attengono l'amministrazione della Camera, in particolare in questo momento particolare della vita economica del Paese,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

ad adottare ogni provvedimento necessario a promuovere l'utilizzo delle tecnologie informatiche per la presentazione dei disegni di legge, degli emendamenti e degli atti di sindacato ispettivo in formato esclusivamente elettronico.
9/Doc. VIII, n. 8/47.(Testo modificato nel corso della seduta) Marmo.

La Camera
premesso che:
negli ultimi mesi si è imposto con una forza inedita nella società civile, anche a fronte dell'aggravarsi della crisi economica e finanziaria, dei tagli alla spesa pubblica e delle loro pesanti ricadute sulla disponibilità delle famiglie, una giusta domanda di riduzione dei costi della politica e di funzionamento delle istituzioni;
il Parlamento ed i singoli parlamentari devono per primi rispondere a quella domanda con una immediata serie di interventi, nell'ambito delle proprie dirette competenze, che siano prova di senso di responsabilità e di coerenza, nella certezza che anche il governo, gli organi costituzionali, le regioni, gli enti locali e gli altri organi dello Stato, faranno la propria parte, per equiparare il nostro Paese agli standard europei, in una vera e propria «Maastricht dei costi», condivisa con le altre maggiori democrazie;
negli ultimi anni è stato comunque compiuto, in particolare dalla Camera, uno sforzo significativo di contenimento dei propri costi, per i deputati, i dipendenti e i servizi amministrativi, che ha portato a un risparmio complessivo di oltre 300 milioni negli ultimi sei anni, risparmio conseguito attraverso la riduzione degli emolumenti ai parlamentari di circa il 25 per cento, il blocco del turn over, il taglio del 5 e 10 per cento delle retribuzioni più alte dei dipendenti in attuazione di quanto previsto dal decreto legge n. 78 del 2010, e una serie di misure di contenimento delle spese generali di funzionamento;
il progetto di bilancio deliberato dall'Ufficio di Presidenza rafforza questa sforzo, proseguendo sulla linea di rigore che aveva caratterizzato il bilancio interno triennale 2010-2012;
ribadito che:
un decisivo impulso per ogni azione che voglia incidere in radice sul tema dei costi della politica e ricreare anche così un rapporto di fiducia tra Istituzione parlamentare e cittadini non possa prescindere da interventi che modifichino la cornice istituzionale e riqualifichino il ruolo del parlamentare e ciò potrà derivare solo da un'azione riformatrice complessiva a livello istituzionale per la quale appare necessario l'avvio, sin dall'immediata ripresa dopo la pausa estiva, dell'esame dei progetti di legge già depositati riguardanti:
riduzione del numero dei parlamentari;
legge elettorale per Camera e Senato;
norme riguardanti le incompatibilità del ruolo di parlamentare con l'appartenenza ad altre assemblee elettive e con i corrispondenti incarichi di governo;
attuazione dell'articolo 49 della Costituzione per introdurre regole sulla vita interna dei partiti e sul loro finanziamento;
considerato che:
per quanto riguarda il profilo più specifico dei costi di funzionamento della Camera dei deputati, occorre continuare nella politica di razionalizzazione e riduzione delle spese già da anni intrapresa,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori,

a procedere, nell'ambito della sfera di autonoma determinazione ad essi riservata dal Regolamento della Camera, all'adozione di ulteriori iniziative che - in coerenza con gli indirizzi di riforma già adottati dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 21 luglio scorso - contribuiscano al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1) allineamento agli standard europei del trattamento economico dei parlamentari e dei servizi messi a loro disposizione per lo svolgimento delle loro funzioni;
2) superamento, dall'inizio della prossima legislatura, dell'attuale istituto del vitalizio, con l'introduzione di un nuovo sistema contributivo;
3) introduzione del contributo di solidarietà proporzionato ai diversi importi dei vitalizi in corso;
4) previsione di una trattenuta a carico dei deputati, analoga a quella già prevista per l'Assemblea, in caso di assenze ai lavori di Commissione, ai sensi dell'articolo 48-bis del Regolamento della Camera;
5) introduzione di regole di trasparenza relative alla corresponsione del rimborso delle spese per il rapporto eletto-elettore, attualmente previste, dividendo l'importo del predetto contributo tra una quota a titolo forfettario ed una corrisposta solamente a fronte della presentazione di giustificativi (spese inerenti l'attività parlamentare, contratti con i collaboratori);
6) continuazione della razionalizzazione e della riduzione degli spazi destinati ad uffici per i deputati e dei servizi logistici messi a loro disposizione;
7) riduzione delle spese di viaggio dei deputati, anche attraverso l'introduzione di un tetto massimo annuale per l'utilizzo di biglietti aerei;
8) revisione dei prezzi di tutti i servizi a disposizione dei deputati, dal ristorante alla barbieria, adeguandoli ai normali prezzi di mercato o valutando una soppressione di tali servizi;
9) drastica riduzione dell'uso di documenti cartacei sostituendoli, ove possibile, con documenti elettronici;
10) conseguimento di un ulteriore taglio dei costi della Camera anche attraverso il blocco delle assunzioni, il congelamento degli aumenti contrattuali per il personale dipendente in coerenza con quanto avvenuto per il pubblico impiego, l'ulteriore razionalizzazione degli immobili e la limitazione delle esternalizzazioni e delle consulenze;
11) pubblicazione sul sito internet della Camera dei deputati del bilancio integrale delle risorse a carico del bilancio della Camera comunque messe a diretta disposizione dei singoli deputati nonché delle retribuzioni delle figure apicali e dei responsabili dei servizi e degli uffici dell'amministrazione della Camera, in coerenza con quanto già avviene nella pubblica amministrazione.
9/Doc. VIII, n. 8/49.Franceschini, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Amici, Boccia, Lenzi, Giachetti, Quartiani, Rosato.

La Camera
premesso che:
negli ultimi mesi si è imposto con una forza inedita nella società civile, anche a fronte dell'aggravarsi della crisi economica e finanziaria, dei tagli alla spesa pubblica e delle loro pesanti ricadute sulla disponibilità delle famiglie, una giusta domanda di riduzione dei costi della politica e di funzionamento delle istituzioni;
il Parlamento ed i singoli parlamentari devono per primi rispondere a quella domanda con una immediata serie di interventi, nell'ambito delle proprie dirette competenze, che siano prova di senso di responsabilità e di coerenza, nella certezza che anche il governo, gli organi costituzionali, le regioni, gli enti locali e gli altri organi dello Stato, faranno la propria parte, per equiparare il nostro Paese agli standard europei, in una vera e propria «Maastricht dei costi», condivisa con le altre maggiori democrazie;
negli ultimi anni è stato comunque compiuto, in particolare dalla Camera, uno sforzo significativo di contenimento dei propri costi, per i deputati, i dipendenti e i servizi amministrativi, che ha portato a un risparmio complessivo di oltre 300 milioni negli ultimi sei anni, risparmio conseguito attraverso la riduzione degli emolumenti ai parlamentari di circa il 25 per cento, il blocco del turn over, il taglio del 5 e 10 per cento delle retribuzioni più alte dei dipendenti in attuazione di quanto previsto dal decreto legge n. 78 del 2010, e una serie di misure di contenimento delle spese generali di funzionamento;
il progetto di bilancio deliberato dall'Ufficio di Presidenza rafforza questa sforzo, proseguendo sulla linea di rigore che aveva caratterizzato il bilancio interno triennale 2010-2012;
ribadito che:
un decisivo impulso per ogni azione che voglia incidere in radice sul tema dei costi della politica e ricreare anche così un rapporto di fiducia tra Istituzione parlamentare e cittadini non possa prescindere da interventi che modifichino la cornice istituzionale e riqualifichino il ruolo del parlamentare e ciò potrà derivare solo da un'azione riformatrice complessiva a livello istituzionale per la quale appare necessario l'avvio, sin dall'immediata ripresa dopo la pausa estiva, dell'esame dei progetti di legge già depositati riguardanti:
riduzione del numero dei parlamentari;
legge elettorale per Camera e Senato;
norme riguardanti le incompatibilità del ruolo di parlamentare con l'appartenenza ad altre assemblee elettive e con i corrispondenti incarichi di governo;
attuazione dell'articolo 49 della Costituzione per introdurre regole sulla vita interna dei partiti e sul loro finanziamento;
considerato che:
per quanto riguarda il profilo più specifico dei costi di funzionamento della Camera dei deputati, occorre continuare nella politica di razionalizzazione e riduzione delle spese già da anni intrapresa,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori,

a procedere, nell'ambito della sfera di autonoma determinazione ad essi riservata dal Regolamento della Camera, all'adozione di ulteriori iniziative che - in coerenza con gli indirizzi di riforma già adottati dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 21 luglio scorso - contribuiscano al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1) allineamento agli standard europei del trattamento economico dei parlamentari e dei servizi messi a loro disposizione per lo svolgimento delle loro funzioni;
2) superamento, dall'inizio della prossima legislatura, dell'attuale istituto del vitalizio, con l'introduzione di un nuovo sistema contributivo;
3) introduzione del contributo di solidarietà proporzionato ai diversi importi dei vitalizi in corso;
4) previsione di una trattenuta a carico dei deputati, analoga a quella già prevista per l'Assemblea, in caso di assenze ai lavori di Commissione, ai sensi dell'articolo 48-bis del Regolamento della Camera;
5) introduzione di regole di trasparenza relative alla corresponsione del rimborso delle spese per il rapporto eletto-elettore, attualmente previste, dividendo l'importo del predetto contributo tra una quota a titolo forfettario ed una corrisposta solamente a fronte della presentazione di giustificativi (spese inerenti l'attività parlamentare, contratti con i collaboratori);
6) continuazione della razionalizzazione e della riduzione degli spazi destinati ad uffici per i deputati e dei servizi logistici messi a loro disposizione;
7) riduzione delle spese di viaggio dei deputati, anche attraverso l'introduzione di un tetto massimo annuale per l'utilizzo di biglietti aerei;
8) revisione dei prezzi di tutti i servizi a disposizione dei deputati, dal ristorante alla barbieria, adeguandoli ai normali prezzi di mercato o valutando una soppressione di tali servizi;
9) drastica riduzione dell'uso di documenti cartacei sostituendoli, ove possibile, con documenti elettronici;
10) conseguimento di un ulteriore taglio dei costi della Camera anche attraverso il blocco delle assunzioni, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore, il blocco degli adeguamenti automatici delle retribuzioni e delle pensioni dei dipendenti, l'ulteriore razionalizzazione degli immobili e la limitazione delle esternalizzazioni e delle consulenze;
11) pubblicazione sul sito internet della Camera dei deputati del bilancio integrale delle risorse a carico del bilancio della Camera comunque messe a diretta disposizione dei singoli deputati nonché delle retribuzioni delle figure apicali e dei responsabili dei servizi e degli uffici dell'amministrazione della Camera, in coerenza con quanto già avviene nella pubblica amministrazione.
9/Doc. VIII, n. 8/49.(Testo modificato nel corso della seduta)Franceschini, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Amici, Boccia, Lenzi, Giachetti, Quartiani, Rosato.

La Camera,
premesso che:
a seguito delle significative misure di rigore in materia di spesa pubblica, rese necessarie dall'aggravarsi della crisi economica e finanziaria globale, e, dunque, dei sacrifici imposti alle famiglie italiane, il dibattito sui costi della politica, che da anni si svolge in tutte le società democratiche dell'Occidente, ha subìto, negli ultimi tempi, una forte accelerazione;
nel sistema dei pubblici poteri spetta al Parlamento, espressione diretta della sovranità popolare, dare l'esempio in materia di tagli ai costi della politica e, dunque, proseguire con determinazione nell'assunzione di iniziative idonee a dare un segnale forte di responsabilità e di solidarietà da parte delle istituzioni nei confronti dei cittadini, nell'auspicio che l'esempio venga seguito nell'ambito degli altri poteri dello Stato e di tutti gli enti territoriali che costituiscono la Repubblica;
il Governo sta dando prova di grande sensibilità in tale materia, come dimostrano le norme contenute nelle «disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», dove si prevede, tra l'altro, un drastico ridimensionamento del trattamento economico di titolari di cariche elettive e vertici di enti e istituzioni, in linea con la situazione esistente nei 6 principali Stati dell'area Euro, nonché una rigorosa razionalizzazione di tutte le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni svolte dai titolari di incarichi pubblici;
il Governo ha dato ulteriore prova di sensibilità e operatività in materia di tagli dei costi della politica, varando - sulla scorta del progetto di riforma costituzionale a suo tempo approvato dalla maggioranza nella XIV legislatura - un disegno di riforma costituzionale volto a garantire una maggiore efficienza e trasparenza dei meccanismi istituzionali, attraverso alcune importanti innovazioni, quali: il superamento dell'inutile - e dispendiosissimo in termini di energie e di denaro, anche per i suoi perversi effetti sulle leggi di spesa - bicameralismo perfetto e la drastica riduzione del numero dei parlamentari;
l'attuale sistema di spesa della Camera dei deputati, ancora in parte, basato sul criterio della «spesa storica», necessita di logiche organizzative e politiche più moderne anche al fine di evitare fenomeni di dispersione di energie, di sprechi e di inutili duplicazioni di prestazioni e servizi;
s'è ulteriormente intensificato, in questa legislatura, il dibattito, in corso da anni, sull'adeguamento dei regolamenti parlamentari alle esigenze di una politica più efficiente, più trasparente, più vicina ai cittadini e, dunque, più «economica», in riferimento non solo all'aspetto quantitativo dei costi della politica ma anche a quello, strettamente collegato al primo, dell'efficienza e dell'efficacia, e dunque dell'«economicità» in senso lato, del sistema politico;
l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, raccogliendo in piena autonomia le sollecitazioni contenute nella legge finanziaria, ha individuato tagli sostanziosi alle spese, che potrebbero portare a un risparmio di circa 150 milioni di euro;
auspicando un veloce iter per l'approvazione dei nuovi regolamenti parlamentari, sulla base delle proposte presentate tanto dalla maggioranza quanto dall'opposizione,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il collegio dei Questori

ad assumere misure volte:
a) a far sì che il trattamento economico dei parlamentari non superi la media, ponderata rispetto al PIL, degli analoghi trattamenti economici percepiti dai parlamentari negli altri sei principali Stati dell'area Euro;
b) a stabilire un rapporto tra gli emolumenti riconosciuti ai deputati e la loro effettiva partecipazione ai lavori parlamentari;
c) a rivedere il sistema del vitalizio, tenendo conto dell'ordinaria disciplina vigente in materia previdenziale;
d) a valutare l'opportunità di vincolare la corresponsione di parte della rimborso spese, alla relativa documentazione attestante l'effettiva fruizione di beni e servizi utili allo svolgimento dell'attività parlamentare e politica e/o la retribuzione di collaboratori;
e) a razionalizzare la disponibilità e l'uso delle strutture e dei servizi previsti per i parlamentari, secondo criteri di efficienza ed economicità, evitando duplicazioni inutili e dispendiose;
f) a prevedere ulteriori risparmi in merito alle spese di viaggio, introducendo norme più rigorose per l'utilizzo dei trasporti aereo e ferroviario;
g) ad adeguare ai prezzi di mercato i servizi accessori, che non siano ancora in linea con quelli esterni, a disposizione dei deputati, sopprimendo quelli che si dovessero rivelare particolarmente costosi e antieconomici;
h) a proseguire, per quanto riguarda le politiche per la gestione del personale, alla conferma del blocco del turn over e, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore, al blocco dei meccanismi automatici di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni;
i) ad una riduzione del ricorso a consulenze esterne da parte dell'Amministrazione della Camera;
j) a razionalizzare ulteriormente l'uso degli immobili, con l'obiettivo di ulteriori dismissioni di quelli in locazione e procedendo, nel contempo, al miglioramento dei servizi comuni ai parlamentari nella sede principale di Montecitorio, in particolare per quel che riguarda la modernizzazione e il potenziamento delle postazioni di lavoro informatizzate;
k) a proseguire con determinazione sulla strada dell'informatizzazione, riducendo allo stretto necessario il ricorso ai supporti cartacei;
l) ad avviare un riesame sistematico dei singoli programmi e capitoli di spesa del bilancio della Camera, volto ad abbandonare il criterio della spesa storica e ad avviare un ciclo di «spending review», individuando, innanzitutto, le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate sul piano della qualità e dell'economicità dell'erogazione dei servizi;
m) a valutare la congruenza dei programmi di ristrutturazione organizzativa precedentemente deliberati, in ordine all'amministrazione della Camera, con i nuovi obiettivi di razionalizzazione delle attività e di contenimento della spesa;
n) a rivedere e limitare, in linea con l'invito inserito all'articolo 4 del decreto-legge n. 98 del 2001, le spese relative alte prerogative riconosciute ai Presidenti della Camera dopo la cessazione dalla carica;
o) ad applicare, con decorrenza immediata e in linea con quanto già effettuato dal governo per i suoi componenti, una trattenuta del 10 per cento sull'importo dell'indennità di carica, corrisposta a tutti i titolari di incarichi istituzionali (membri dell'ufficio di Presidenza, membri degli Uffici di Presidenza di Commissioni, Giunte e Comitati, etc.).
9/Doc. VIII, n. 8/50.Cicchitto, Reguzzoni, Moffa, Corsaro, Luciano Dussin, Torrisi.

La Camera,
premesso che:
sono noti i problemi dei lavoratori cosiddetti «anziani», che hanno superato quella fascia di età nella quale è più semplice cambiare lavoro;
è noto il problema del «precariato», che riguarda tutte le persone assunte a tempo determinato,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il collegio dei Questori:

a valutare la possibilità di introdurre un sistema di ammortizzatori sociali, per un periodo massimo di 36 mesi, a partire dalla XVII legislatura:
per i dipendenti della Camera con contratto a tempo determinato che non vengano riconfermati a partire dalla XVII legislatura e che, allo scadere della legislatura in corso, abbiano superato i 55 anni di età;
per i dipendenti dei Gruppi parlamentari, a tempo determinato, che risultino effettivamente e regolarmente assunti dai Gruppi stessi per almeno tre anni consecutivi nell'attuale legislatura, laddove i succitati dipendenti non vengano riassunti sin dal giorno dell'insediamento della XVII legislatura della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 8/51.Mario Pepe (Misto-R-A).

La Camera,
premesso che:
da alcuni mesi il Parlamento si trova ad affrontare una aggressione massmediatica, che fa riferimento alla scarsa produttività e ad una presunta serie di privilegi di cui godrebbero i parlamentari;
è innegabile che, a fronte della crisi del Paese, anche il Parlamento debba partecipare allo sforzo collettivo di riduzione dei costi della macchina dello Stato: nella manovra economica per gli anni 2012-2014 sono state introdotte misure di contenimento della spesa degli organi costituzionali e ulteriori misure in tal senso sono state o saranno varate autonomamente da entrambe le Camere;
tuttavia la virulenza della campagna, condotta soprattutto sulla stampa nazionale, non accenna a placarsi, alimentando il qualunquismo dilagante e stimolando reazioni inconsulte in particolare tra le fasce di popolazione e di lavoratori maggiormente colpite dalla crisi economica;
sono stati riportati dalla stampa fatti palesemente non veri e dati palesemente falsi; gli stessi giornalisti accreditati presso le Istituzioni parlamentari si sono fatti travolgere dalla vis polemica, lasciando intendere come andazzo generale singoli episodi di malcostume;
in tale quadro sono stati messi sotto accusa anche i rimborsi per le spese riguardanti l'attività parlamentare sul proprio territorio e le spese per le segreterie politiche, quasi che l'attività del parlamentare possa esaurirsi esclusivamente all'interno degli edifici parlamentari,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

ad organizzare nell'ambito dei propri Uffici, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio interno, una struttura in grado di rispondere puntualmente e senza indugio ad ogni ingiustificata aggressione mediatica;
ad introdurre criteri per una più rigida rendicontazione dell'utilizzo delle risorse per i contributi ed i rimborsi destinati alle spese dei deputati per le segreterie politiche e per il lavoro sul territorio, anche prevedendo il recupero delle risorse concesse e non adeguatamente utilizzate;
a riesaminare il sistema di accreditamento dei giornalisti parlamentari presso la Camera, riducendo il numero degli aventi diritto nonché dei servizi e delle agevolazioni ad essi concessi, provvedendo altresì a rendere pubbliche le motivazioni economiche e funzionali della riduzione dei privilegi dei giornalisti parlamentari.
9/Doc. VIII, n. 8/52. Marinello.

La Camera,
premesso che:
l'Ufficio di Presidenza, nella seduta del 21 luglio 2011, ha adottato misure di recepimento di quanto previsto nella manovra di stabilizzazione della finanza pubblica recata dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché ulteriori interventi finalizzati a conseguire, nel triennio 2011-2013, una riduzione dell'onere della Camera sul bilancio dello Stato di oltre 150 milioni di euro;
in questo quadro l'Ufficio di Presidenza si è altresì impegnato a definire, prima dell'approvazione del bilancio interno per gli anni 2012-2014, una nuova disciplina in materia di indennità e diaria parlamentare, assegni vitalizi e rimborsi delle spese relative ai collaboratori dei deputati;
in particolare, su quest'ultimo punto, l'indirizzo dell'ufficio di Presidenza è a procedere ad una «revisione del meccanismo di rimborso, ancorandolo all'esistenza di precisi requisiti»,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a prevedere che, con la nuova disciplina, il rimborso per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, che oggi direttamente concorre al trattamento economico dei deputati, sia corrisposto per non più di un terzo in ragione forfettaria ed erogato per almeno due terzi a fronte della documentazione delle spese effettivamente sostenute per contratti di lavoro dipendente e a progetto ovvero per contratti di fornitura di servizi di supporto all'attività parlamentare e politica dell'eletto.
9/Doc. VIII, n. 8/54.Galletti, Della Vedova, Pisicchio.

La Camera,
premesso che:
è noto il problema del «precariato», che riguarda tutte le persone assunte a tempo determinato,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare la possibilità di introdurre un sistema di ammortizzatori sociali, per un periodo massimo di 36 mesi, a partire dalla XVII legislatura per i dipendenti dei Gruppi parlamentari, a tempo determinato, che risultino effettivamente e regolarmente assunti dai Gruppi stessi da almeno tre legislature, compresa quella in corso, laddove i succitati dipendenti non vengano riassunti sin dal giorno dell'insediamento della XVII legislatura della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 8/55.Marinello.