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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 3 novembre 2011

TESTO AGGIORNATO AL 5 DICEMBRE 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 novembre 2011.

Alessandri, Antonione, Barbi, Belcastro, Bergamini, Berlusconi, Bernini Bovicelli, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Madia, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Misiti, Moffa, Laura Molteni, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Paniz, Pecorella, Pisicchio, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Razzi, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rosso, Rotondi, Saglia, Stefani, Tremonti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alessandri, Antonione, Barbi, Belcastro, Bergamini, Berlusconi, Bernini Bovicelli, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Duilio, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lo Moro, Lupi, Madia, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Misiti, Moffa, Laura Molteni, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Paniz, Pecorella, Mario Pepe (PD), Pisicchio, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Razzi, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rosso, Rotondi, Saglia, Stefani, Tremonti, Vitali, Vito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
S. 2243-ter. - «Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche» (approvato, con modificazioni, dal Senato in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 41 e 42 del disegno di legge n. 2243, già approvato dalla Camera) (3209-bis-B/ter) Parere delle Commissioni II, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: «Modifica all'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente la composizione del Consiglio regionale» (4711) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VI Commissione (Finanze):
MINARDO ed altri: «Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e altre disposizioni per la semplificazione delle procedure di rateizzazione dei debiti tributari» (4668) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

VIII Commissione (Ambiente):
SANI ed altri: «Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello» (4521) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
SIRAGUSA ed altri: «Disposizioni concernenti l'organizzazione di corsi di formazione abilitanti all'insegnamento della lingua inglese destinati agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione dei docenti della scuola primaria» (4635) Parere delle Commissioni I, V e VII.

XII Commissione (Affari sociali):
NIZZI ed altri: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza del randagismo nel territorio nazionale» (2659) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
NASTRI: «Disposizioni per la tutela e la promozione del gelato tradizionale italiano» (4683) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
TOUADI ed altri: «Abrogazione dell'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riguardante il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato» (4542) Parere delle Commissioni V e XIV.

Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):
VANNUCCI ed altri: «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali nonché di disposizioni per la promozione delle medesime attività» (4570) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 25 ottobre 2011, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno CAPODICASA ed altri n. 9/3175/18, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 marzo 2010, concernente i titoli per l'iscrizione all'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) competenti per materia.

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 25 ottobre 2011, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno ANGELI ed altri n. 9/3725/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 settembre 2010, concernente l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento dell'Ufficio italiano della navigazione, BELTRANDI ed altri n. 9/4357-A/3, riguardante l'utilizzo delle risorse confluite nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale per interventi dedicati alla non autosufficienza ed alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare, e BINETTI ed altri n. 9/4357-A/107, concernente la semplificazione della normativa in tema di collocamento obbligatorio, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 giugno 2011.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro) competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 27 ottobre 2011, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno SARUBBI ed altri n. 9/4551/25, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 agosto 2011, concernente la struttura del prossimo decreto-legge relativo alle missioni internazionali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 28 ottobre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, relativa all'anno 2010 (doc. LVI, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di ventidue risoluzioni e tre dichiarazioni approvate nella sessione dal 26 al 29 settembre 2011, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (doc. XII, n. 858) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra l'Unione europea e gli Stati Uniti messicani (doc. XII, n. 859) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Capo Verde (doc. XII, n. 860) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea (doc. XII, n. 861) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione legislativa sul progetto di regolamento del Consiglio sull'estensione del campo di applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (doc. XII, n. 862) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (doc. XII, n. 863) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (doc. XII, n. 864) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
risoluzione sulle dichiarazioni unilaterali inserite nei processi verbali delle riunioni del Consiglio (2011/2090(INI)) (doc. XII, n. 865) - alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III - Commissione (doc. XII, n. 866) - alla V Commissione (Bilancio);
risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Argentina ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (doc. XII, n. 867) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (doc. XII, n. 868) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (doc. XII, n. 869) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (doc. XII, n. 870) - alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (doc. XII, n. 871) - alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (doc. XII, n. 872) - alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (doc. XII, n. 873) - alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (doc. XII, n. 874) - alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite (doc. XII, n. 875) - alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM(2011)0336 - C7-0161/2011 - 2011/0147(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) (doc. XII, n. 876) - alla XI Commissione (Lavoro);
risoluzione sulla situazione in Palestina (doc. XII, n. 877) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sull'elaborazione di una posizione comune dell'Unione europea in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20) (doc. XII, n. 878) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente);
risoluzione sul futuro del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (doc. XII, n. 879) - alla XI Commissione (Lavoro);
dichiarazione sul varo di programmi Erasmus e Leonardo euro mediterranei (doc. XII, n. 880) - alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro);
dichiarazione sull'istituzione di un «corpo volontario europeo di aiuto umanitario» (doc. XII, n. 881) - alla III Commissione (Affari esteri);
dichiarazione sugli invalidi civili di guerra (doc. XII, n. 882) - alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

La Commissione europea, in data 27 ottobre 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia rinnovata dell'Unione europea per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese (COM(2011)681 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Iniziativa per l'imprenditoria sociale - Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale (COM(2011)682 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro della difesa, con lettera in data 27 ottobre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2011, relativo all'acquisizione di due veicoli prototipali della «Nuova Blindo Centauro 2» (418).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 dicembre 2011.

Il ministro della difesa, con lettera in data 27 ottobre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n.SMD 02/2011, relativo all'acquisizione di quaranta (più venticinque opzionali) «Veicoli Tattici Medi Multiruolo (VTMM)» in versioni dedicate alla capacità di bonifica di aree e itinerari, per equipaggiare gli assetti specialistici del Genio dell'Esercito italiano (419).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 dicembre 2011.

Il ministro della difesa, con lettera in data 27 ottobre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n.SMD 03/2011, relativo all'acquisizione di centoquarantanove «Automezzi Logistici Protetti», in varie tipologie, per incrementare il livello di protezione delle forze impegnate nell'esecuzione di attività logistiche nei contesti operativi caratterizzati da elevata minaccia balistica ed IED (420).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 dicembre 2011.

Il ministro della difesa, con lettera in data 27 ottobre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n.SMD 04/2011, relativo all'acquisizione di cinquecentoundici «Veicoli Tattici Leggeri Multiruolo (VTLM) Lince», versione 1A, di cui quattrocentosettantanove nella versione combat e trentadue nella versione portaferiti, per incrementare il livello di protezione delle forze impegnate nei teatri operativi (421).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 dicembre 2011.

Il ministro della difesa, con lettera in data 27 ottobre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n.SMD 05/2011, relativo all'acquisizione di protezioni passive, sensori elettro-ottici e radar integrati, per incrementare il livello di protezione delle basi operative avanzate e delle basi di supporto avanzate nel teatro di operazioni afgano (422).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 dicembre 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO STATUTO DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA), FATTO A BONN IL 26 GENNAIO 2009 (A.C. 4624-A)

A.C. 4624-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLA PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA

NULLA OSTA

sull'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1.

A.C. 4624-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLA PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sull'emendamento 3.1:

NULLA OSTA

A.C. 4624-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.

A.C. 4624-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dello Statuto stesso.

A.C. 4624-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 570.240 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede nei termini seguenti:
a) per gli oneri relativi al contributo a favore dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate a contributi non obbligatori a enti e organismi internazionali nell'ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;
b) per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Copertura finanziaria).

Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione con le seguenti: a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012-2013.
3. 1. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 4624-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4624-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge A.C. 4624 di «Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009»,
premesso che:
l'ultimo Rapporto OCSE di valutazione dell'Italia «OECD Economic Surveys: Italy 2011» in merito alla politica di sostegno alle rinnovabili, denuncia rendite di posizione nel settore elettrico e livelli di incentivazioni notevolmente superiori rispetto ai benefici ambientali ottenibili (con un rapporto benefici/costi di 0,6), mentre le misure di sostegno a favore delle opzioni più economiche e con maggio potenziale di diffusione, riguardanti le rinnovabili per il riscaldamento, sono o in scadenza o stentano a decollare;
grazie agli incentivi più elevati al mondo nell'ultimo anno è stato quadruplicato il quantitativo di energia fotovoltaica installata, con costi che ricadono in bolletta dell'ordine di 6 miliardi annui che da qui ai prossimi 20 anni raggiungeranno la cifra di 120 miliardi;
con l'escalation senza precedenti delle rinnovabili, ed in particolare del fotovoltaico, la situazione è tale per cui si fanno impianti soprattutto a Sud, dove la domanda di energia è bassa aggravando ulteriormente l'eccesso di elettricità non consumata ed i sistemi di trasmissione e distribuzione sono in forte difficoltà nel veicolare dal Sud al Nord l'energia rinnovabile soprattutto quella eolica;
il Rapporto OCSE denuncia inoltre sia uno scarso uso della leva fiscale per internalizzare in maniera mirata ed efficiente i rischi ambientali, sia un ricorso insufficiente all'analisi costi benefici per la valutazione preventiva della sostenibilità delle politiche di sviluppo economico, dai programmi di sostegno, fino ai singoli progetti,

impegna il Governo

a definire una strategia energetica nazionale che ci accompagni fino al 2020 e che assicuri più fondi per la ricerca e l'innovazione tecnologica e dia assoluto rilievo, oltre alla crescita dell'energia elettrica rinnovabile, anche all'energia termica rinnovabile, al risparmio e all'efficienza energetica.
9/4624-A/1.Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge A.C. 4624 di «Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009»,
premesso che:
l'ultimo Rapporto OCSE di valutazione dell'Italia «OECD Economic Surveys: Italy 2011» in merito alla politica di sostegno alle rinnovabili, denuncia rendite di posizione nel settore elettrico e livelli di incentivazioni notevolmente superiori rispetto ai benefici ambientali ottenibili (con un rapporto benefici/costi di 0,6), mentre le misure di sostegno a favore delle opzioni più economiche e con maggio potenziale di diffusione, riguardanti le rinnovabili per il riscaldamento, sono o in scadenza o stentano a decollare;
grazie agli incentivi più elevati al mondo nell'ultimo anno è stato quadruplicato il quantitativo di energia fotovoltaica installata, con costi che ricadono in bolletta dell'ordine di 6 miliardi annui che da qui ai prossimi 20 anni raggiungeranno la cifra di 120 miliardi;
con l'escalation senza precedenti delle rinnovabili, ed in particolare del fotovoltaico, la situazione è tale per cui si fanno impianti soprattutto a Sud, dove la domanda di energia è bassa aggravando ulteriormente l'eccesso di elettricità non consumata ed i sistemi di trasmissione e distribuzione sono in forte difficoltà nel veicolare dal Sud al Nord l'energia rinnovabile soprattutto quella eolica;
il Rapporto OCSE denuncia inoltre sia uno scarso uso della leva fiscale per internalizzare in maniera mirata ed efficiente i rischi ambientali, sia un ricorso insufficiente all'analisi costi benefici per la valutazione preventiva della sostenibilità delle politiche di sviluppo economico, dai programmi di sostegno, fino ai singoli progetti,

impegna il Governo

a definire una politica energetica nazionale che ci accompagni fino al 2020 e che assicuri più fondi per la ricerca e l'innovazione tecnologica e dia assoluto rilievo, oltre alla crescita dell'energia elettrica rinnovabile, anche all'energia termica rinnovabile, al risparmio e all'efficienza energetica.
9/4624-A/1.(Testo modificato nel corso della seduta) Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

PROPOSTA DI LEGGE: LA LOGGIA E CARLUCCI; BERSANI ED ALTRI; PELINO ED ALTRI; VIGNALI ED ALTRI; JANNONE ED ALTRI; VIGNALI ED ALTRI; BORGHESI ED ALTRI: NORME PER LA TUTELA DELLA LIBERTÀ D'IMPRESA. STATUTO DELLE IMPRESE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B)

A.C. 98-B - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 98-B - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 10, sopprimere il comma 1.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.10, 10.10, 10.11, e 13.10 e sugli articoli aggiuntivi 10.010, 10.011 e 10.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 98-B - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo I
FINALITÀ E PRINCÌPI

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge definisce lo statuto delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione.
2. I princìpi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione della medesima.
3. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
4. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui alla presente legge.
5. Lo statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla presente legge, mira in particolare:
a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica, nonché al riconoscimento dei doveri cui l'imprenditore è tenuto ad attenersi nell'esercizio della propria attività;
b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo nonché di un contesto sociale e culturale volti a favorire lo sviluppo delle imprese anche di carattere familiare;
c) a rendere più equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblica amministrazione;
d) a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali;
e) a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
f) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;
g) a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo e internazionale;
h) ad adeguare l'intervento pubblico e l'attività della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 98-B - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Princìpi generali).

1. Sono princìpi generali della presente legge, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore:
a) la libertà di iniziativa economica, di associazione, di modello societario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonché di concorrenza, quali princìpi riconosciuti dall'Unione europea;
b) la sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione di impresa e alla certificazione;
c) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa;
d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;
e) la partecipazione e l'accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche attraverso l'innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione;
f) la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;
g) la tutela della capacità inventiva e tecnologica delle imprese per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela della proprietà intellettuale;
h) il diritto delle imprese a godere nell'accesso al credito di un quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e non vessatorie;
i) la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e della formazione professionale, valorizzando quanto più possibile la formazione svolta in azienda soprattutto per quelle tipologie di contratto che costituiscono la porta d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e la successione di impresa;
m) il sostegno pubblico, attraverso misure di semplificazione amministrativa da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e innovative;
n) la promozione di politiche volte all'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese;
o) la riduzione, nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo, della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese verso altre imprese entro termini ragionevolmente brevi, con l'obiettivo di un anno;
p) il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a princìpi di equità, solidarietà e socialità.

2. Nel rispetto dei princìpi fissati dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea le disposizioni di cui al comma 1 sono rivolte prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di equità funzionale operando interventi di tipo perequativo per le aree territoriali sottoutilizzate già individuate dalla legge, con particolare riguardo alle questioni legate alle condizioni infrastrutturali, al credito e ai rapporti con la pubblica amministrazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere d), l), m), n) e o), e 2 si applicano purché non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari e amministrativi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

Capo I
FINALITÀ E PRINCÌPI

ART. 2.
(Principi generali).

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: recupero dei crediti vantati dalle imprese aggiungere le seguenti: nei confronti della pubblica amministrazione e.
*2. 1. Versace.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: recupero dei crediti vantati dalle imprese aggiungere le seguenti: nei confronti della pubblica amministrazione e.
*2. 10. Cimadoro, Borghesi, Cambursano.

A.C. 98-B - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Libertà associativa).

1. Ogni impresa è libera di aderire ad una o più associazioni.
2. Per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio.
3. Il comma 2 si applica anche agli enti del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a base associativa.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni di imprese integrano i propri statuti con un codice etico con il quale si prevede che le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle suddette associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi. Il mancato rispetto del codice etico dell'associazione e dei doveri degli associati è sanzionato nei termini previsti dallo statuto e dallo stesso codice etico dell'associazione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Libertà associativa).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovrà disciplinare gli aspetti relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta, dovranno essere individuate, in via transitoria, le modalità di applicazione della norma di cui al comma 3 del presente articolo ai rinnovi camerali in corso, al fine di favorire la perfetta armonizzazione della disciplina camerale nei territori.
3. 10. Versace.

A.C. 98-B - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Legittimazione ad agire delle associazioni).

1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.
2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.

A.C. 98-B - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge:
a) si definiscono «microimprese», «piccole imprese» e «medie imprese» le imprese che rientrano nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003;
b) si definiscono «distretti» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese;
c) si definiscono «distretti tecnologici» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell'innovazione;
d) si definiscono «meta-distretti tecnologici» le aree produttive innovative e di eccellenza, indipendentemente dai limiti territoriali, ancorché non strutturate e governate come reti;
e) si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio;
f) si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra imprese che rientrano nelle definizioni recate dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) si definiscono «consorzi per il commercio estero» i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla;
h) si definiscono «imprese dell'indotto» le imprese che sono in rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano condizionare in maniera determinante il ciclo economico o l'organizzazione;
i) si definiscono «nuove imprese», comunque specificate, le imprese che hanno meno di cinque anni di attività, le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda;
l) si definiscono «imprese femminili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne e le imprese individuali gestite da donne;
m) si definiscono «imprese giovanili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a trentacinque anni, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con età inferiore a trentacinque anni e le imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a trentacinque anni;
n) si definiscono «imprese tecnologiche» le imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dei costi complessivi annuali;
o) si definisce «seed capital» il finanziamento utilizzato da un imprenditore per l'avvio di un progetto imprenditoriale, compresi l'analisi di mercato, lo sviluppo dell'idea imprenditoriale, di nuovi prodotti e servizi, a monte della fase d'avvio dell'impresa stessa (cosiddetto start-up).

A.C. 98-B - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Art. 6.
(Procedure di valutazione).

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:
a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR);
c) l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.»;
b) al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione»;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione».

3. I criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, tenuto conto delle attività svolte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I soggetti di cui al comma 1 prevedono e regolamentano il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese, fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della legge 28 novembre 2005, n. 246, come sostituita dal comma 2 del presente articolo.
6. Le disposizioni che prevedono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza si applicano anche agli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 98-B - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi).

1. Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefìci, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.
2. Per la finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La suddetta valutazione deve, altresì, individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni.

A.C. 98-B - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Rapporti con la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 2630 del codice civile).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, informano i rapporti con le imprese ai princìpi di trasparenza, di buona fede e di effettività dell'accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni e ai servizi svolgendo l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di tempestività, di imparzialità, di uniformità di trattamento, di proporzionalità e di pubblicità, riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici relativi all'avvio dell'attività imprenditoriale e all'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, nonché gli obblighi e gli adempimenti non sostanziali a carico dei lavoratori e delle imprese.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 garantiscono, attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa. A questo fine, le medesime amministrazioni comunicano alle camere di commercio, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa.
3. All'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione».
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono inserite dalle camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo, alle quali le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione nel registro delle imprese, è garantito l'accesso telematico gratuito al registro delle imprese. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese copie di documentazione già presente nello stesso registro.
5. Al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, l'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2630. - (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo».

A.C. 98-B - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché differimento di termini per l'esercizio di deleghe legislative in materia di incentivi e di internazionalizzazione delle imprese).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese;
b) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese.

2. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica».
3. La legittimazione a proporre azioni in giudizio, di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, si applica anche ai casi di abuso di dipendenza economica di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo.
4. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentaquattro mesi»;
b) all'articolo 12, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventotto mesi».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

Capo II
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

ART. 10.
(Delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché differimento di termini per l'esercizio di deleghe legislative in materia di incentivi e di internazionalizzazione delle imprese).

Al comma 1 premettere i seguenti:
01. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le pubbliche amministrazioni, nelle transazioni commerciali, non possono derogare unilateralmente ai termini di cui al presente articolo».

02. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è inserito il seguente:
«2-bis. È nulla la rinuncia agli interessi di mora successiva alla conclusione del contratto, qualora una delle parti contraenti sia una pubblica amministrazione».

03. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, introdotto dal comma 02 del presente articolo, si applica alle rinunce successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 1:
dopo la lettera
a), aggiungere la seguente:
a-bis)
previsione di un sistema di diffide e sanzioni nei casi di ritardato pagamento, mancato versamento degli interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e da pubbliche amministrazioni.
10. 11. Versace.

Al comma 1 premettere i seguenti:
01. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le pubbliche amministrazioni, nelle transazioni commerciali, non possono derogare unilateralmente ai termini di cui al presente articolo».

02. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è inserito il seguente:
«2-bis. È nulla la rinuncia agli interessi di mora successiva alla conclusione del contratto, qualora una delle parti contraenti sia una pubblica amministrazione».

03. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, introdotto dal comma 02 del presente articolo, si applica alle rinunce successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. 10. Cimadoro, Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Ritardati pagamenti della pubblica amministrazione). - 1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà del ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad un istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.
2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
10. 010. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Cessione alla Cassa depositi e prestiti dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.
2. La Cassa depositi e prestiti s.p.a è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. La Cassa depositi e prestiti s.p.a predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.
5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici.
10. 011. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Istituzione del Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e disposizioni in materia di cessione dei relativi crediti alla Cassa depositi e prestiti). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, di seguito denominato «Fondo», al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a crediti liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2010, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa (CDP Spa) dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
2. La CDP Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere sulle risorse disponibili di un fondo istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, con una dotazione annua pari a 1 miliardo di euro, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti in favore di fornitori di pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto ad istituire nei loro bilanci un fondo analogo a quello di cui al comma l, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla CDP Spa dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine, la CDP Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi fondi istituiti dalle amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento, a favore della CDP Spa delle somme erogate a carico del Fondo, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2012, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le pubbliche amministrazioni non statali provvedono al pagamento in favore della CDP Spa, delle somme erogate a carico del fondo da loro stesse istituito, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.
4. La CDP Spa predispone il rendiconto annuale sulla gestione del Fondo da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti e ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi e ai termini di erogazione alla CDP Spa di quanto alla stessa dovuto.
5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri e interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo discendono oneri pari ad un miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Ai suddetti oneri si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 7.
7. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di l miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
10. 012. Cambursano, Cimadoro, Borghesi.
(Inammissibile)

A.C. 98-B - Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Modifica all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione, all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28».

A.C. 98-B - Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Disciplina degli appalti pubblici).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea nonché sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro, piccole e medie imprese.
2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a:
a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;
b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici;
c) semplificare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, mediante:
1) l'assegnazione tramite procedura di gara ad evidenza pubblica ovvero tramite assegnazione a società miste pubblico-private, a condizione che la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità previsti dall'Unione europea, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione dell'appalto;
2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale;
3) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;
d) introdurre modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.

3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.
5. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.
(Disciplina degli appalti pubblici).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Le prefetture-uffici territoriali del Governo e i commissari di Governo predispongono elenchi di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a specifici obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.
13. 10. Cimadoro, Borghesi, Cambursano, Piffari.

A.C. 98-B - Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi).

1. È costituito dalle imprese del settore dei laterizi, ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, produttrici di prodotti in laterizio rientranti nel codice Ateco 23.32., un consorzio obbligatorio per l'efficientamento dei processi produttivi nel settore dei laterizi (COSL), per la riduzione del loro impatto e il miglioramento delle performance ambientali e per la valorizzazione della qualità e l'innovazione dei prodotti, con sede legale presso il Ministero dello sviluppo economico.
2. Il COSL, senza fini di lucro, ha durata ventennale e comunque connessa alla permanenza dei presupposti normativi della sua costituzione. Può essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della scadenza del termine della durata.
3. Il COSL ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro ed è costituito per creare e gestire un Fondo alimentato dai consorziati sulla base di un versamento obbligatorio espresso in percentuale, il quale viene riportato su ogni fattura emessa per la vendita e cessione di prodotto, al fine di incentivare la chiusura di unità produttive di laterizi più vetuste e meno efficienti in termini di elevati costi energetici ed ambientali. A tale scopo il COSL fissa a carico dei consorziati un contributo a fondo perduto per ogni tonnellata di capacità produttiva smantellata, con riferimento ad impianti caratterizzati da consumi energetici superiori alla soglia minima ambientale, da valutare in termini di consumo energetico medio per tonnellata di materiale prodotto. Può altresì essere destinatario di finanziamenti nazionali o comunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso di consulenze o servizi resi dal COSL stesso, di eventuali contributi straordinari dei consorziati, su delibera dell'assemblea.
4. Una percentuale del Fondo potrà essere destinata al finanziamento di quota parte delle spese annuali di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese consorziate riferite allo studio di materiali e soluzioni in laterizio con elevata capacità di isolamento termico, al fine di ridurre l'impatto ambientale degli edifici.
5. Lo statuto del COSL, sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, prevede la costituzione degli organi sociali secondo la disciplina del codice civile, prevedendo altresì che, in caso di cessazione anticipata o scioglimento, il patrimonio residuo venga ridistribuito tra i consorziati esistenti al momento dello scioglimento.
6. Il COSL svolge la propria attività in collegamento e collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e con le altre amministrazioni competenti, ove necessario.
7. Il COSL è sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, secondo modalità idonee ad assicurare che la gestione sia efficace ed efficiente in rapporto all'oggetto consortile. A questo scopo, il COSL provvede ad inviare al Ministero dello sviluppo economico il piano operativo annuale ed il bilancio.

A.C. 98-B - Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Contratti di fornitura con posa in opera).

1. La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.
(Contratti di fornitura con posa in opera).

Al comma 1, dopo le parole: esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera aggiungere le seguenti:, come definite all'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
15. 10. Stradella.

A.C. 98-B - Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI POLITICHE PUBBLICHE

Art. 16.
(Politiche pubbliche per la competitività).

1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato, nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di appositi provvedimenti normativi, provvede a creare le condizioni più favorevoli per la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, la promozione del «Made in Italy» e, in particolare:
a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese e alle reti di imprese una riserva minima del 60 per cento per ciascuna delle misure di incentivazione di natura automatica o valutativa, di cui almeno il 25 per cento è destinato alle micro e piccole imprese;
b) favorisce la cooperazione strategica tra le università e le micro, piccole e medie imprese;
c) favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli intermediari finanziari e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante:
1) l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli intermediari finanziari ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli intermediari verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi o intese;
2) la previsione dell'obbligo per gli intermediari finanziari di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa;
d) sostiene la promozione delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese nei mercati nazionali e internazionali mediante:
1) la realizzazione, senza nuovi o maggiori oneri finanziari e amministrativi, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un portale dedicato al «Made in Italy» che permetta al consumatore di orientarsi nella ricerca di prodotti tipici italiani, nonché di prodotti «Made in Italy» di largo consumo;
2) la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, tramite uno o più accordi di programma sottoscritti con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), delle linee guida, delle priorità e del sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di politica industriale, sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche al fine di un più efficace impiego delle risorse stanziate dalle camere di commercio per il sostegno alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli eventi fieristici e per le attività promozionali;
3) il sostegno, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sistemi di associazione tra micro, piccole e medie imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso l'identificazione e il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento, nonché agli organismi partecipati costituiti per facilitare e accompagnare le imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione;
e) assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;
f) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità, e sostiene la piena libertà di scelta dei lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto;
g) promuove la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa;
h) promuove l'efficacia, la trasparenza e la concorrenza del mercato elettrico e del gas con lo scopo di favorire la diminuzione delle tariffe elettriche e del gas a carico delle micro, piccole e medie imprese.

2. Per le imprese femminili, lo Stato garantisce, inoltre, l'adozione di misure volte a sviluppare e rendere più effettivo il principio di pari opportunità attraverso:
a) il potenziamento delle azioni svolte a livello nazionale finalizzate ad assicurare, per i servizi dell'infanzia, in conformità agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il conseguimento della qualità standard dei servizi offerti;
b) l'attuazione del piano straordinario per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

3. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le regioni, nell'ambito della sede stabile di concertazione di cui all'articolo 1, comma 846, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per le imprese presenti nelle aree sottoutilizzate, lo Stato garantisce inoltre l'adozione di misure volte a garantire e rendere più effettivo il principio di equità e di libera concorrenza nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea.

A.C. 98-B - Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Garante per le micro, piccole e medie imprese).

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Garante per le micro, piccole e medie imprese, che svolge le funzioni di:
a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa»;
b) analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese;
c) elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle micro, piccole e medie imprese;
d) segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi in cui iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono determinare oneri finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e medie imprese;
e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta. La relazione contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle micro, piccole e medie imprese e individua le misure da attuare per favorirne la competitività. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento;
f) monitorare le leggi regionali di interesse delle micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori pratiche;
g) coordinare i garanti delle micro, piccole e medie imprese istituiti presso le regioni, mediante la promozione di incontri periodici ed il confronto preliminare alla redazione della relazione di cui alla lettera e).

2. Anche ai fini dell'attività di analisi di cui al comma 1, il Garante, con proprio rapporto, dà conto delle valutazioni delle categorie e degli altri soggetti rappresentativi delle micro, piccole e medie imprese relativamente agli oneri complessivamente contenuti negli atti normativi ed amministrativi che interessano le suddette imprese. Nel caso di schemi di atti normativi del Governo, il Garante, anche congiuntamente con l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa, acquisisce le valutazioni di cui al primo periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo è allegato all'AIR. Ai fini di cui al secondo periodo l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa segnala al Garante gli schemi di atti normativi del Governo che introducono o eliminano oneri a carico delle micro, piccole e medie imprese.
3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui contenuti della relazione di cui al comma 1, lettera e). Il Garante concentra le attività di cui al comma 1, lettere b) e c), sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di indirizzo parlamentare eventualmente approvati.
4. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al comma 1 si avvale delle analisi fornite dalla Banca d'Italia, dei dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Unioncamere e delle camere di commercio. Può stipulare convenzioni non onerose per la collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di primari istituti di ricerca, anche di natura privata. Le camere di commercio, sulla base delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 9, possono proporre al Garante misure di semplificazione della normativa sull'avvio e sull'esercizio dell'attività di impresa.
5. Presso il Garante di cui al comma l è istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, le consultazioni si svolgono con regolarità e alle associazioni è riconosciuta la possibilità di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità.
6. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 98-B - Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, LE PICCOLE E LE MEDIE IMPRESE

Art. 18.
(Legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese).

1. Al fine di attuare la comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le micro, piccole e medie imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, e introdurre misure di semplificazione amministrativa anche relativamente ai procedimenti sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui sono tenute le micro, piccole e medie imprese nei confronti della pubblica amministrazione;
b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

3. Al disegno di legge di cui al comma 1, oltre alle altre relazioni previste dalle vigenti disposizioni, è allegata una relazione volta a evidenziare:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai princìpi e agli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese;
d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, al fine di garantire l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate.

4. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 17, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

Capo IV
LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, LE PICCOLE E LE MEDIE IMPRESE

ART. 18.
(Legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese).

Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
18. 10. Versace.

A.C. 98-B - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
nel settore degli appalti pubblici di lavori operano circa 50,000 imprese, oltre il 94 per cento delle quali piccole e medie imprese, in un mercato che richiede sempre più capacità integrate, specialistiche, tecnologicamente avanzate;
il provvedimento in oggetto è fortemente motivato dalla volontà di agevolare l'accesso delle micro e delle piccole e medie imprese al mondo degli appalti pubblici, semplificando e modernizzando l'attuale disciplina anche sulla base delle trasformazioni strutturali dei mercati e della configurazione del nostro sistema produttivo;
in questo contesto appare di fondamentale importanza consentire anche nell'ambito dei lavori pubblici l'applicazione della contrattualistica di rete, già presente nel nostro ordinamento legislativo con la legge n. 33 del 2009, che consentirebbe di rendere più trasparente la fase di affidamento, responsabilizzare maggiormente i soggetti esecutori, offrire comunque ampie garanzie alle stazioni appaltanti attraverso la responsabilità solidale;
ciò consentirebbe anche maggiori semplificazioni nell'attività di controllo; è prevedibile, infatti, che lo sviluppo della contrattualistica di rete disincentivi al ricorso a subappalti e subcontratti, con facilitazioni nella complessiva azione di verifica, anche in tema di sicurezza e controllo della correttezza contributiva;
tale modifica normativa, inoltre consentirebbe di dare un forte impulso ai processi di aggregazione delle PMI edili che sarebbero incentivate a «fare sistema», favorirebbe la distribuzione dei lavori, a favore di piccole e medie imprese, a livello del singolo territorio interessato, senza intaccare la quota lavori subappaltabile e senza costringere consorzi stabilì di PMI, di imprese artigiane e cooperative ad associare decine di imprese sparse anche sull'intero territorio nazionale, assumendo in tal modo una ingestibile e mastodontica struttura consortile inidonea a fornire risposte efficaci ed adeguate garanzie contrattuali;
nel corso dell'iter del provvedimento al Senato un emendamento teso ad applicare la disciplina del Contratto di Rete è stato respinto dalla Commissione Bilancio per presunti «...profili finanziari della proposta che interviene sulla disciplina dei subappalti...», senza lasciare spazio di approfondimento e manovra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare la disciplina dei subappalti prevedendo l'applicazione della contrattualistica di rete al fine di agevolare la partecipazione agli appalti pubblici delle micro, piccole e medie imprese, semplificando e modernizzandone l'attuale disciplina.
9/98-B/1.Ruggeri.

La Camera,
premesso che:
l'Ente Nazionale per il Microcredito (di seguito per brevità detto anche «Ente») è un Ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ai sensi della legge del 12 luglio 2011 n. 106, articolo 8, comma 4-bis;
ai sensi della legge n. 106 del 12 luglio 2011, articolo 8, comma 4-bis, all'Ente sono stati attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;
l'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi della legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, commi 185-186-187;
l'Ente ricopre altresì il ruolo di Punto di Contatto Nazionale dello EPMF (European Progress Microfinance Facility), il nuovo strumento di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale, cofinanziato dal programma Progress (Decisione 283/2010/UE);
l'Ente ha avuto attribuiti specifici compiti operativi di monitoraggio e valutazione di tutte le iniziative italiane di microcredito e microfinanza dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2010, Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2010;
ai sensi della stessa direttiva del Presidente del Consiglio, l'Ente presenta al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dello sviluppo economico un rapporto, almeno biennale, sull'esito dell'attività di monitoraggio delle attività microfinanziarie realizzata sul territorio nazionale;
è in corso di attuazione, da parte dell'Ente nazionale per il microcredito, il progetto «Monitoraggio dell'integrazione delle politiche del lavoro con le politiche di sviluppo locale dei sistemi produttivi relativamente al microcredito e alla microfinanza» che l'Ente sta realizzando nell'ambito dell'accordo con la DG Mercato del Lavoro finanziato dal PON Governance e Azioni di Sistema 2007-2013, al fine di valorizzare il patrimonio d'informazioni acquisite e farlo confluire in un'azione di sistema mirata a innovare l'assetto dei servizi per l'occupazione integrandoli con quelli per l'autoimpiego e l'accesso al microcredito;
l'Ente ha già perfezionato un accordo con Unioncamere, che prevede anche la collaborazione in materia ricerca e studio, al fine di costituire un database per la microimpresa;
l'Ente ha costituito importanti reti capaci di supportare l'attivazione di attività a sostegno alla microimpresa e all'autoimpresa, attraverso accordi con l'UPI e l'ANCI e la costituzione, a titolo esemplificativo, della Rete nazionale dei comuni d'Italia;
il «Consiglio nazionale», organo dell'Ente nazionale per il microcredito, conta tra i propri componenti Banca d'Italia, ABI, le principali università ed enti di ricerca del Paese, le più importanti istituzioni di microfinanza italiane;
l'Ente partecipa, dal 2011, al tavolo delle PMI presso il Ministero dello sviluppo economico;
visto:
il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 - in attuazione della delega contenuta nella Legge comunitaria del 2008 per il recepimento della direttiva 2008/48/CE - nel riformare il Testo Unico Bancario (TUB, decreto legislativo n. 385 del 1993), ha introdotto, all'articolo 111 e 113, alcune disposizioni relative al microcredito. In particolare, all'articolo 111 il microcredito è definito come un finanziamento:
a) di importo massimo pari a 25,000 euro;
b) non assistito da garanzie reali;
c) accompagnato da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio;
d) destinato a persone fisiche e giuridiche (ad esclusione delle società di capitale);
e) finalizzato a promuovere attività di lavoro autonomo o di microimpresa, come pure la tutela della famiglia e della persona umana.

L'articolo 113 prevede inoltre che sia costituito un organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, e delle relative sezioni separate;
la Comunicazione della Commissione europea del 13 novembre 2007 (COM (2007) 708 definitivo) sull'«Iniziativa per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione»;
la Risoluzione del Parlamento europeo del marzo 2009 sulla necessità di creare una iniziativa a sostegno dello sviluppo del microcredito per la crescita e l'occupazione in particolare per soggetti svantaggiati;
la Comunicazione della Commissione europea «Un impegno comune per l'occupazione» del giugno 2009 (COM 257 (2009) definitivo) che, in epoca di crisi economica, pone al centro delle politiche attive del lavoro l'offerta di nuove opportunità occupazionali anche tramite l'auto-imprenditorialità per chi ha perso il lavoro e incontra difficoltà nell'accesso al credito tradizionale;
la Comunicazione della Commissione europea (COM) 500 del 29 giugno 2011 «Un budget per Europa 2020», che prevede l'attuazione di un Programma integrato per l'occupazione, le politiche sociali e l'inclusione che contempli tra i suoi elementi fondanti il sostegno all'imprenditorialità e all'auto-impiego quali strumenti privilegiati per favorire la nuova occupazione e per combattere l'esclusione sociale, grazie alla messa a disposizione di risorse accessibili ai gruppi più vulnerabili da parte della programmazione del Fondo sociale europeo,
considerato che
stante le peculiarità, in termini di beneficiari, importi, finalità sociali, aspetti etici del microcredito e della microfinanza, tali strumenti necessitano di processi gestione, monitoraggio, valutazione e promozione specifici e sostanzialmente differenti da quelli previsti per le cosiddette PMI;
tale specificità emerge dagli atti normativi promossi dal Governo e Parlamento italiani, dalla normativa comunitaria, nonché dall'ampia e mirata strategia promossa dall'Unione europea attraverso programmi dedicati allo sviluppo della microimpresa,

impegna il Governo

ad interpretare la normativa in oggetto escludendo dalla portata e dall'efficacia della stessa la categoria delle microimprese che rientrano nel campo d'attività dell'Ente nazionale per il microcredito, ai sensi della normativa in vigore.
9/98-B/2.Bernardo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 del disegno di legge in esame dispone che la disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori;
l'articolo 118 del codice dei pubblici contratti contiene la disciplina applicabile ai contratti di subappalto ed ai subcontratti a questi assimilati;
il comma 3, del medesimo articolo 118 prevede che, nel caso in cui la stazione appaltante abbia optato per il pagamento del subappaltatori tramite l'affidatario, quest'ultimo deve comprovare l'avvenuto pagamento degli stessi trasmettendo alla committente, entro venti giorni da ciascun pagamento ricevuto in proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative al pagamenti corrisposti al subappaltatore;
la seconda parte del comma 3 del citato articolo 118 dispone che, in caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'affidatario;
il comma 11 dell'articolo 118 stabilisce che è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera di importo superiore al 2 per cento dell'importo dell'appalto o, in valore assoluto, a 100.000 euro, e sempre che l'incidenza della manodopera sia superiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto;
la disposizione di cui all'articolo 15 deve essere interpretata nel senso della sua applicabilità solo rispetto alle forniture con posa in opera che presentano le caratteristiche per l'assimilazione ai contratti di subappalto, descritte al comma 11 dell'articolo 118;
l'articolo 15 necessita di un chiarimento che ne specifichi meglio l'ambito applicativo, da individuarsi unicamente nelle forniture con posa in opera «similari» al subappalto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a precisare, in via amministrativa o legislativa, che la suddetta disciplina si applichi agli esecutori in subcontratto di fornitura con posa in opera come definite dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
9/98-B/3.Stradella.

MOZIONI GARAVINI ED ALTRI N. 1-00655, DI BIAGIO ED ALTRI N. 1-00663, ZACCHERA ED ALTRI N. 1-00672, TASSONE ED ALTRI N. 1-00716, LEOLUCA ORLANDO ED ALTRI N. 1-00717, MOSELLA ED ALTRI N. 1-00718 E LO MONTE ED ALTRI N. 1-00727 CONCERNENTI INIZIATIVE RELATIVE ALLE PROCEDURE PER IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO, ALLA LUCE DELLE VICENDE DELLE ULTIME CONSULTAZIONI REFERENDARIE

Mozioni

La Camera,
premesso che:
lo svolgimento delle ultime consultazioni referendarie ha confermato le disfunzioni legate alle procedure di voto all'estero, in particolare per quanto riguarda l'invio e la ricezione dei plichi elettorali e, in alcuni casi, la riconsegna degli stessi;
è nota l'incertezza venutasi a creare a seguito dell'invio agli elettori della scheda contenente il quesito sull'energia nucleare, formulato facendo riferimento a una normativa superata e formalmente diverso da quella su cui, a seguito della decisione della Corte di Cassazione, si sono, invece, espressi i cittadini residenti sul territorio nazionale;
la serietà delle disfunzioni verificatesi può essere evidenziata da alcuni esempi: nella circoscrizione di competenza del consolato di Monaco di Baviera 2.000 plichi sono stati inviati a indirizzi errati, in ragione dell'inesatta menzione del cognome del coniuge sulla busta; nella circoscrizione di competenza del consolato di Berlino centinaia di elettori hanno ricevuto il plico elettorale contenente due buste di uguali dimensioni, senza l'indirizzo del consolato e senza affrancatura; nella circoscrizione del consolato di San Paolo sono pervenuti plichi privi del certificato elettorale; sono molto numerosi i casi di elettori che iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (Aire) da diversi mesi o cancellatisi da tempo da tali liste non hanno potuto votare né all'estero, né in Italia;
altri casi di disfunzioni elettorali negli ultimi giorni sono rimbalzati anche sui maggiori organi d'informazione, come Il Corriere della Sera, La Stampa e la Repubblica, che hanno riportato le testimonianze di connazionali impediti ad esercitare il loro fondamentale diritto di voto;
la non sempre corretta gestione delle operazioni elettorali rischia ingiustificatamente di sollevare ombre sullo stesso esercizio del voto dei connazionali all'estero;
al di là degli aspetti di gestione procedurale, persiste comunque una questione di fondo, attinente all'incompiuto allineamento dei dati di competenza del Ministero degli affari esteri con quelli dell'Anagrafe degli italiani all'estero (Aire) gestiti dal Ministero dell'interno;
nonostante una progressiva riduzione delle posizioni disallineate, persiste, tuttavia, una forbice consistente riguardante al 2010 circa 355.402 situazioni di cittadini presenti solo nell'Anagrafe degli italiani all'estero (Aire), senza riscontro negli schedari consolari, e ben 588.587 situazioni di soggetti presenti negli elenchi consolari, ma non in quelli dell'Anagrafe degli italiani all'estero (Aire);
il numero delle persone alle quali di fatto sono negati l'esercizio del voto e la fruizione degli altri servizi consolari o comunali resta preoccupante: 943.989 cittadini, equivalenti a oltre il 20 per cento degli iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (Aire);
il mancato allineamento, peraltro, rappresenta un'obiettiva ragione di scarsa partecipazione al voto e un fattore d'insicurezza nello svolgimento delle operazioni elettorali, dal momento che centinaia di migliaia di plichi vengono indirizzati a persone di cui è incerto il recapito e addirittura l'esistenza in vita;
oltre all'allineamento dei dati dell'Anagrafe degli italiani all'estero (Aire), un contributo essenziale a una maggiore regolarità e certificazione delle operazioni di cittadini italiani all'estero può venire da un intervento di modifica della legge n. 459 del 2001, le cui linee sono contenute nelle proposte di legge già assegnate alla Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera dei deputati,

impegna il Governo:

a presentare nelle competenti sedi parlamentari un'attendibile documentazione dell'andamento del voto all'estero nelle ultime consultazioni referendarie, comparandola con quello degli ultimi appuntamenti elettorali;
in tale occasione, ad accompagnare la documentazione sull'esperienza acquisita con indicazioni relative ai punti da affrontare prioritariamente in sede di modifica della legge n. 459 del 2001;
ad adottare un piano straordinario d'intervento volto al superamento del divario tra i dati dell'Anagrafe degli italiani all'estero (Aire) e quelli degli schedari consolari, prevedendo anche nei prossimi documenti finanziari la spesa necessaria per ovviare in tempi brevi alle situazioni che anche nelle ultime consultazioni si sono manifestate.
(1-00655)
«Garavini, Amici, Barbi, Bressa, Gianni Farina, Fedi, Narducci, Pistelli, Porta, Tempestini, Zacchera».

La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 48 della Carta costituzionale italiana «sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività»;
ai sensi della normativa vigente, anche gli italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (Aire), nonché particolari categorie di italiani temporaneamente all'estero, come disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 37 del 2011, hanno potuto partecipare alle consultazioni referendarie indette in Italia il 12 e il 13 giugno 2011, esprimendo il proprio voto per corrispondenza;
entro il 25 maggio 2011 ciascun consolato italiano di riferimento ha inviato a ciascuno degli elettori sopra indicati, presso il domicilio, il plico elettorale contenente le schede e le istruzioni sulle modalità di voto;
stando alla normativa di riferimento, le schede votate dagli italiani residenti all'estero pervenute ai consolati entro le ore 16 del 9 giugno 2011 sono state poi trasmesse in Italia, dove ha avuto luogo lo scrutinio a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione estero, istituito presso la corte di appello di Roma;
già a poche ore dalla conclusione delle procedure di trasmissione dei plichi elettorali presso i singoli consolati si sono moltiplicate in ogni area della circoscrizione elettorale estera le denunce di plichi smarriti, di plichi mai recapitati, di refusi ortografici ed anagrafici sulle schede trasmesse nei plichi ai singoli cittadini presso il loro domicilio;
migliaia di cittadini italiani residenti oltre confine hanno segnalato ai consolati, ai parlamentari italiani eletti oltre confine, alle redazioni dei giornali dell'emigrazione, nonché ai vari social network il mancato recapito del plico elettorale e la conseguente impossibilità ad esercitare il proprio diritto di voto;
il moltiplicarsi dei refusi anagrafici che ha contribuito al mancato recapito dei plichi, nonché - in alcuni casi - all'invalidamento di alcuni voti espressi, evidenzia un chiaro problema gestionale presso le anagrafi consolari, che in taluni casi risultano aver registrato informazioni diverse rispetto a quelle contenute nelle liste dell'Anagrafe degli italiani all'estero (Aire) dei comuni italiani di provenienza dei cittadini residenti oltre confine;
in virtù dei molteplici errori di archivio molte schede sono state inviate alle donne italiane residenti oltre confine ed iscritte all'Anagrafe degli italiani all'estero (Aire), indicando, però, il loro cognome da nubili, con la conseguenza che ad oggi sono migliaia i plichi mai recapitati o ritornati presso i consolati, in considerazione del fatto che in Paesi, come Germania, Belgio e Australia, le donne coniugate assumono il cognome del marito e, dunque, il domicilio indicato sui plichi non coincide con il nominativo corrispondente;
in data 8 giugno 2011, nell'ambito dello svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea il deputato Aldo Di Biagio ha evidenziato talune criticità in merito alla gestione e alle modalità di esercizio del diritto di voto dei connazionali residenti all'estero, chiedendo al Ministro dell'interno «quali iniziative a carattere urgente si intendano predisporre al fine di garantire la legittima espressione del diritto di voto in capo ai nostri connazionali nell'ambito delle consultazioni referendarie, eventualmente attraverso la salvaguardia delle preferenze già espresse e la rettifica degli errori di procedura maturati nelle dinamiche di trasmissione dei plichi elettorali presso i domicili dei connazionali residenti oltre confine»;
in occasione del sopra indicato confronto istituzionale, il Ministro Elio Vito, chiamato a rispondere per conto del Ministero dell'interno, ha evidenziato che con riguardo all'inconveniente tecnico che ha determinato la restituzione dello 0,8 per cento dei circa 485.000 plichi inviati in Germania, il Ministero degli affari esteri fa sapere di essere immediatamente intervenuto, dando puntuali istruzioni ai consolati interessati per risolvere il problema. I plichi restituiti dalle poste tedesche sono stati, quindi, prontamente registrati in un apposito elenco e, dopo la sostituzione della busta esterna e l'apposizione del corretto cognome del coniuge delle elettrici, sono stati nuovamente recapitati alle destinatarie in tempo utile per la restituzione entro il termine del 9 giugno 2011;
inoltre, secondo il Ministero degli affari esteri non risulterebbero problematiche analoghe in altri Paesi, come, ad esempio, in Belgio e in Australia;
le dichiarazioni dei Ministeri coinvolti, manifestando, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, completa disinformazione riguardo agli eventi esposti in premessa, lasciano emergere un evidente scollamento tra amministrazione e società civile, caratterizzato - a detta dei firmatari del presente atto di indirizzo - da un completo disinteresse, unito ad una deprecabile superficialità manifestata nella gestione delle dinamiche di esercizio del diritto di voto di oltre tre milioni di cittadini aventi diritto;
secondo i dati del Ministero dell'interno, i cittadini italiani residenti oltre confine aventi diritto all'esercizio del voto in occasione del referendum del giugno 2011 risultano 3.300.496;
stando ai dati ufficializzati dal Ministero dell'interno, all'indomani delle operazioni di scrutinio, i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (Aire) e quelli residenti temporaneamente all'estero che hanno esercitato il diritto di voto per le consultazioni referendarie 2011 risultano essere circa 762 mila, per un totale di circa il 23,07 per cento di votanti;
il sopra indicato dato lascerebbe emergere un netto calo nelle affluenze rispetto ai dati delle elezioni politiche del 2008, in occasione delle quali i cittadini italiani residenti all'estero votanti ammontavano a circa 1.100.000 per un totale di circa il 39 per cento di votanti;
in considerazione delle criticità che hanno accompagnato la distribuzione dei plichi elettorali e ogni fase della gestione dell'esercizio del diritto di voto dei sopra indicati cittadini, appaiono chiare le cause che hanno condotto ad un ridimensionamento di circa il 15-16 per cento del numero dei cittadini votanti e che vanno rinvenute certamente non nella mancata volontà da parte degli stessi di partecipare alla vita democratica del loro Paese;
in data 13 giugno 2011 un referente diplomatico in Venezuela - dove la comunità italiana risulta tra le più vessate in termini di negazione o complessità nell'esercizio del diritto di voto in questo referendum - ha evidenziato che una delle cause dei problemi verificatisi andava ricercata nel lavoro della ditta che si è occupata di stampare le schede, che, stando alla dichiarazione, non avrebbe rispettato un contratto, commettendo, dunque, un errore grave;
la vergognosa impasse che ha contraddistinto la gestione della sopra indicate dinamiche elettorali referendarie lascia emergere un doppio livello di criticità, sebbene esse siano strettamente interconnesse. Da un lato, l'evidente debolezza normativa di una legge - la n. 459 del 2001 - che, sebbene sia storicamente e normativamente encomiabile, necessita, come ha dimostrato l'attualità, di essere perfezionata sotto più profili. Dall'altro, le evidenti difficoltà gestionali in capo alle strutture consolari che hanno dimostrato in questa occasione elettorale, confermando una certa tendenza già consolidata in precedenti consultazioni, di avere difficoltà nel disbrigo delle procedure basilari dell'esercizio di voto, con la conseguenza di incorrere in grossolani quanto incostituzionali vizi di procedura;
alla luce di tali criticità, emerge, dunque, anche l'esigenza di rivedere la legge n. 459 del 2001, la cosiddetta legge Tremaglia, in virtù dell'oggettiva lacunosità nel sistema di controllo, monitoraggio ed organizzazione delle operazioni preliminari e successive all'esercizio del voto per i nostri connazionali;
le principali criticità, riscontrate nelle consultazioni elettorali che hanno coinvolto la circoscrizione estero, afferiscono per l'appunto alle modalità di gestione - spesso poco trasparenti - delle schede elettorali nel passaggio consolato-elettore, ma anche, e soprattutto, alle dinamiche attinenti alla stampa del medesimo materiale elettorale, che, nell'attuale disposto legislativo, spetta al consolato di riferimento;
sarebbe auspicabile rendere più fruibile e maggiormente trasparente la partecipazione alle elezioni nazionali ed ai referendum dei cittadini italiani residenti all'estero, al fine di legittimare un chiaro e fondamentale adempimento costituzionale sancito dall'articolo 56 della Costituzione, oltre a creare uno strumento concreto attraverso cui sia possibile materializzare il legame tra le nostre comunità oltre confine e la terra di origine,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento in merito a quanto verificatosi nella circoscrizione estero e descritto in premessa;
ad avviare - nell'ambito delle proprie competenze - un'indagine che coinvolga la rete diplomatico-consolare italiana oltre confine, le modalità di gestione da essa utilizzate, nonché gli appalti da essa affidati a società esterne per il disbrigo delle procedure di stampa e di distribuzione, al fine di chiarire le ragioni e le responsabilità inerenti alle lacune e alle mancanze segnalate in premessa;
ad assumere in tempi rapidi iniziative normative volte a modificare la disciplina del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, al fine di approdare ad un testo di riforma, completo ed esaustivo, tale da rendere maggiormente trasparente un istituto partecipativo costituzionalmente sancito, garantendo la massima sicurezza del procedimento, attraverso le necessarie garanzie per la segretezza, la genuinità e l'efficacia del voto dei nostri connazionali oltre confine.
(1-00663)
«Di Biagio, Della Vedova, Zacchera».

La Camera,
premesso che:
l'articolo 48 della Costituzione prevede il diritto di voto per ogni cittadino italiano, residente sia in Italia che all'estero;
le attuali norme per l'esercizio del voto per i cittadini italiani residenti all'estero prevedono il voto per corrispondenza, in base al quale ogni connazionale restituisce al consolato di appartenenza una doppia busta contenente le proprie schede votate, sia in occasione delle elezioni politiche che dei referendum;
in particolare, il voto degli italiani all'estero può essere fondamentale per il raggiungimento o meno del quorum per rendere validi i referendum abrogativi previsti dalla Costituzione;
anche in occasione dello svolgimento dell'ultima consultazione referendaria sono stati sollevati molti problemi circa l'esercizio del diritto di voto all'estero; sono state denunciate irregolarità e disservizi, mancato arrivo dei plichi elettorali, difformità delle anagrafi consolari e altro;
in passato, soprattutto in occasione delle elezioni politiche, si sono evidenziati veri e propri brogli elettorali che impongono adeguate ed immediate contromisure per assicurare - anche in continuità con la legge vigente - una maggiore trasparenza del voto all'estero,

impegna il Governo:

a fornire elementi in merito alle disfunzioni segnalate nel voto all'estero anche in occasione dei recenti referendum;
ad avviare in tempi brevi un'indagine consolare per verificare, caso per caso, quale sia il grado di trasparenza del voto, quanti siano i plichi inviati e ritornati, se vi sia o vi sia stato il fondato sospetto di operazioni irregolari da parte di singoli candidati o schieramenti;
a promuovere una riforma della legge in vigore per adeguare le operazioni di voto a criteri di trasparenza, segretezza, tempestività nell'esercizio del voto all'estero.
(1-00672)
«Zacchera, Pittelli, Berardi, Minasso, Cassinelli, Lisi, Ventucci, Cristaldi, Torrisi, Vitali, Stracquadanio».

La Camera,
premesso che:
come già riscontrato in occasione delle elezioni politiche del 2006 anche nel corso delle ultime consultazioni referendarie si sono registrate inefficienze e disorganizzazione rispetto all'invio e alla ricezione dei plichi contenenti il materiale elettorale per l'esercizio del voto da parte dei nostri concittadini residenti all'estero;
attualmente l'esercizio del voto per i cittadini italiani residenti all'estero si svolge per corrispondenza, attraverso l'invio presso le sedi consolari dei plichi contenenti le schede contrassegnate dal voto;
oltre alla cattiva gestione della corrispondenza, esiste anche un problema di scarsa sincronizzazione tra le banche dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) e quella del Ministero dell'interno;
si tratterebbe di una forbice che, anche qualora fossero eliminate le difficoltà di recapito dei plichi, comporterebbe la negazione del diritto di voto ad una consistente percentuale di cittadini italiani residenti all'estero (si stima un buon 20 per cento);
la non corretta o scarsa partecipazione al voto rappresenta un vulnus all'applicazione dell'articolo 48 della Costituzione che prevede il diritto di voto per ogni cittadino italiano, residente sia in Italia che all'estero;
nel caso dei referendum, poi, tale problematica ha un'ulteriore implicazione in quanto determina il raggiungimento o meno del quorum,

impegna il Governo

ad adoperarsi per evitare ulteriori inefficienze organizzative in previsione dei prossimi appuntamenti elettorali nazionali, europei o referendari, al fine di tutelare l'esercizio del diritto di voto costituzionalmente garantito, per eliminare alla radice possibili brogli elettorali e per un più generale principio di trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione.
(1-00716)
(Nuova formulazione) «Tassone, Adornato, Mantini, Volontè, Galletti, Compagnon, Ciccanti, Naro, Ricardo Antonio Merlo».

La Camera,
premesso che:
il primo periodo del terzo comma del vigente articolo 48 della Costituzione impone alla legge, oltre a stabilire i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero, di «assicurarne l'effettività»;
nelle elezioni per il rinnovo del Parlamento del 2006 è stata applicata per la prima volta la legge n. 459 del 2001, che ha disciplinato l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero: a prescindere dalla scelta, di natura politica, del voto per corrispondenza le prime difficoltà emerse sul voto nella circoscrizione estero, di natura tecnica ed organizzativa, sono le medesime con le quali ci si deve confrontare oggi;
alla prima applicazione della legge hanno fatto seguito la denuncia di presunti brogli, l'attenzione di inchieste giornalistiche, le dichiarazioni di testimoni diretti, la loro diffusione mediatica attraverso video e su internet, oltre all'emersione di criticità tecniche, confermate anche nel corso di audizioni in Parlamento dei responsabili dei procedimenti elettorali;
la tornata elettorale estera del 2008 confermò i problemi e la loro natura: dagli organi mediatici si possono trarre casi più o meno documentati di vendita di schede, di una loro stampa in esubero, di presunta corruzione di addetti postali e di funzionari consolari, di fascicoli aperti dalle procure in seguito a diversi esposti relative a presunte irregolarità, di fascicoli aperti finanche prima delle consultazioni estere: il «caso» più eclatante, tuttavia, fu quello che occorse alla circoscrizione estero del Senato della Repubblica, nella quale un senatore - nel prosieguo del procedimento giudiziario arrestato per violazione della legge elettorale e di scambio elettorale aggravato dal metodo mafioso - riuscì ad essere candidato ed eletto in assenza dei requisiti prescritti dalla legge;
il «caso» Di Girolamo indusse, un anno or sono, giornalisti, politici e giuristi a chiedere dei correttivi alla legge sul voto all'estero; il «caso», infatti, oltre a mostrare la tensione permanente in cui versa la normativa per il voto degli italiani all'estero, ha dimostrato la fragilità del sistema elettorale, diventando un caso non solo giudiziario, ma giuridico e politico;
le notizie più recenti in ordine all'elenco degli italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (Aire) risalgono a molti mesi fa - nel frattempo, si sono succedute diverse interrogazioni parlamentari indirizzate ai Ministri dell'interno e degli affari esteri; nel novembre 2010, in accordo con il Ministero degli affari esteri, il dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha inviato la «circolare urgentissima n. 33», con la quale tutti gli enti competenti dell'amministrazione centrale erano chiamati a vigilare sulla regolare tenuta ed aggiornamento delle anagrafi degli italiani residenti all'estero e sul corretto e tempestivo invio dei propri dati da parte di tutti i comuni all'Anagrafe degli italiani all'estero (Aire) centrale; la circolare assegnava precisi compiti in ordine alla verifica della correttezza dei dati, al fine di evitare sottostime dei dati, mancate cancellazioni, posizioni duplicate; la circolare, inoltre, invitava le amministrazioni centrali competenti e le singole amministrazioni locali a «valutare gli interventi organizzativi necessari per risolvere eventuali situazioni di arretrato, sia a livello anagrafico che a livello di trascrizione degli atti di stato civile»;
da gennaio 2011, con la dichiarazione di ammissibilità dei quesiti referendari in materia di servizio idrico, legittimo impedimento e produzione di energia nucleare, al Governo è stato noto che gli italiani residenti all'estero sarebbero stati chiamati a votare, al più tardi, alla metà di giugno 2011;
nel corso delle consultazioni referendarie, il Ministro dell'interno rilasciò la seguente dichiarazione: «la proiezione fatta dagli esperti del Ministero dell'interno rispetto al dato di ieri fa pensare che si raggiungerà il quorum per tutti e quattro i referendum anche senza considerare il voto degli italiani all'estero e questo risolve un problema non da poco»;
la questione è, infatti, tutt'altro che marginale, poiché la dimensione del corpo elettorale non corrisponde a tutti gli aventi diritto e ciò determina - e ha già determinato - rilevanti problemi in occasione delle consultazioni referendarie abrogative, per le quali è previsto un quorum strutturale, ma è suscettibile di crearne ogni qual volta il corpo elettorale estero sia chiamato a votare;
i problemi endemici del voto dei nostri connazionali all'estero restano e l'ampia maggioranza che ha caratterizzato l'avvio della XVI legislatura può aver dato agio ad una certa trascuratezza nel risolverli;
il raggiungimento del quorum ha messo al riparo le recenti consultazioni referendarie dalle conseguenze delle anomalie del «sistema» di voto estero, ma, stando alle denunce dei comitati referendari, alle segnalazioni di plichi non recapitati, ricevuti incompleti, tornati indietro per invii errati, le anomalie, i problemi ed i ritardi si sono, in realtà, riproposti, semplicemente non hanno avuto conseguenze;
la legge n. 459 del 2001 ha mostrato dal principio e continua a mostrare profili di criticità, sia con riferimento alle garanzie previste per il voto per corrispondenza, sia per l'efficienza del procedimento elettorale nel suo complesso;
oltre i confini, nella circoscrizione estero sono iscritti oltre tre milioni di elettori, il cui voto è un diritto sancito dalla Costituzione; l'obbligo di garantirne la possibilità e l'effettivo esercizio spetta alla legge;
questione dirimente è il meccanismo di voto, che ha mostrato gravi lacune e causato irregolarità anche gravi; questione cruciale è l'individuazione del corpo elettorale, a fronte del disallineamento tra i dati dell'Anagrafe degli italiani all'estero (Aire) e i dati degli schedari in possesso dei consolati, dall'intreccio dei quali dipende la predisposizione delle liste elettorali da parte del Ministero dell'interno;
le maggiori criticità si rinvengono: nella lacunosità dei controlli e nell'organizzazione delle operazioni elettorali preliminari e successive al voto, nelle modalità di gestione delle schede elettorali e della stampa delle stesse, nel loro passaggio dal consolato all'elettore,

impegna il Governo

ad avviare un'indagine sulle modalità di organizzazione e svolgimento delle operazioni di voto inerenti alle ultime consultazioni referendarie - che preveda il coinvolgimento della rete consolare e di tutti gli uffici competenti e coinvolti - ed una disamina delle maggiori criticità, e a riferire sui risultati in Parlamento, fornendo anche elementi utili e proposte per l'adozione di una più adeguata normativa e di meccanismi migliorativi per garantire la massima regolarità del sistema di elezione.
(1-00717)
«Leoluca Orlando, Borghesi, Donadi, Favia».

La Camera,
premesso che:
i referendum del 12 e 13 giugno 2011 hanno messo in evidenza tutte le criticità e le difficoltà delle procedure di voto degli italiani residenti all'estero;
l'articolo 48 della Costituzione è chiaro nel garantire il diritto di voto a tutti i cittadini, compresi quelli residenti all'estero: il primo periodo del terzo comma afferma, infatti, che «la legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività»;
a tal fine, secondo la normativa vigente - che assegna agli italiani che risiedono all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (Aire) e a particolari categorie di italiani temporaneamente all'estero il diritto di partecipare al voto - i consolati italiani hanno inviato entro il 25 maggio 2011 i plichi con i quattro quesiti referendari;
le schede utilizzate per esprimere il voto dovevano essere restituite ai consolati entro le ore 16.00 del 9 giugno 2011, per poi essere inviate in Italia per lo scrutinio affidato all'ufficio competente per la circoscrizione estero, istituito presso la corte d'appello di Roma;
ciò nonostante non sono mancati problemi e disfunzioni già con riferimento al fatto che i residenti all'estero hanno votato un quesito, quello sul nucleare, diverso da quello votato in Italia, a seguito della riformulazione da parte della Corte di Cassazione;
moltissime, inoltre, sono state le segnalazioni e le denunce relative alla mancata ricezione dei plichi contenenti le schede per votare, alla scarsa diffusione di informazioni, alla presenza di vistosi errori di carattere anagrafico, che hanno, di fatto, impedito ai molti connazionali presenti all'estero di esprimere il proprio voto;
l'esempio più significativo è l'episodio che si è verificato in Germania, dove risulta che «l'inconveniente tecnico», come definito dal Ministro Vito nel corso dello svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea alla Camera dei deputati nel mese di giugno 2011, «ha determinato la restituzione dello 0,8 per cento dei circa 485.000 plichi inviati in Germania». «I plichi restituiti dalle Poste tedesche sono stati, quindi, prontamente registrati in un apposito elenco e, dopo la sostituzione della busta esterna e l'apposizione del corretto cognome del coniuge delle elettrici, sono stati nuovamente recapitati alle destinatarie in tempo utile per la restituzione entro il termine del 9 giugno»;
appare, pertanto, evidente che sussistono gravi problemi di organizzazione e gestione delle procedure necessarie per consentire il voto degli italiani all'estero: un sistema macchinoso a cui si aggiunge la mancata corrispondenza dei dati posseduti dal Ministero degli affari esteri con quelli registrati dall'Anagrafe degli italiani all'estero (Aire), che rappresenta un ostacolo all'esercizio del sacrosanto diritto di voto;
secondo il Ministero dell'interno, le ultime consultazioni referendarie hanno interessato 3.300.496 cittadini residenti all'estero, con una partecipazione del 23,08 per cento, pari a 761.752 votanti. Si tratta di un dato importante, che non può essere in alcun modo sottovalutato, ma che, al contrario, va incentivato e valorizzato attraverso una migliore organizzazione dei meccanismi di votazione,

impegna il Governo:

a svolgere presso le competenti sedi le indagini necessarie per approfondire quanto accaduto in occasione delle ultime consultazioni referendarie;
a promuovere una revisione della normativa in materia, al fine di migliorare e rendere più certi ed affidabili i meccanismi di votazione degli italiani che risiedono all'estero, non solo semplificando le modalità di voto, ma soprattutto garantendo loro l'eguaglianza nelle condizioni di voto con i cittadini residenti in Italia;
a prevedere una revisione dei dati in possesso dei consolati e una riorganizzazione dell'Anagrafe degli italiani all'estero (Aire), al fine di consentire una reale corrispondenza tra i dati in possesso degli uni e dell'altra.
(1-00718)
«Mosella, Lanzillotta, Pisicchio, Tabacci, Vernetti, Brugger».

La Camera,
premesso che:
i cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto nel luogo di residenza sia per le elezioni del Parlamento europeo che per le elezioni politiche nazionali, i referendum abrogativi e quelli costituzionali indetti rispettivamente sulla base dell'articolo 75 e dell'articolo 138 della Costituzione;
per le elezioni politiche nazionali e i referendum, ciò è stato reso possibile dall'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento attuativo (decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104). Essi hanno dato attuazione alle modifiche dell'articolo 48 della Costituzione (legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1) e degli articoli 56 e 57 della Costituzione (legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1) che hanno istituito la circoscrizione estero;
i cittadini italiani residenti all'estero sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione estero e votano per corrispondenza;
l'elettore, una volta espresso il voto, spedisce la scheda elettorale votata all'ufficio diplomatico consolare nella cui circoscrizione è residente. Spetta poi ai consolati inviare le suddette buste in Italia;
problemi e inefficienze del sistema e veri e propri brogli si sono riscontrati in occasione delle ultime tornate elettorali per le elezioni politiche ed irregolarità, disservizi e difformità delle anagrafi consolari sono stati sollevati a seguito della recente consultazione referendaria,

impegna il Governo:

ad attivare presso le sedi competenti le indagini necessarie per verificare e approfondire quanto accaduto in occasione delle ultime consultazioni politiche e referendarie;
ad avviare iniziative normative volte a modificare la disciplina del diritto di voto degli italiani residenti all'estero al fine di assicurare trasparenza e regolarità a procedure di voto garantite costituzionalmente, prevedendo al contempo che vengano assicurati insieme il diritto al voto e alla sua segretezza, nonché quello alla tempestività e correttezza dello scrutinio.
(1-00727)
«Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri, Brugger».
(10 ottobre 2011)

INTERPELLANZE URGENTI

Chiarimenti in merito ai tempi di realizzazione della ferrovia Arcisate-Stabio - 2-01247

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
la realizzazione della ferrovia Arcisate-Stabio è una grande opera di rilevanza internazionale che rafforzerà i collegamenti tra l'Italia e la Svizzera, potenziando l'accessibilità all'aeroporto di Malpensa;
il collegamento ferroviario di 8,2 chilometri a doppio binario unirà a nord di Varese la città con il confine di Stato e garantirà la connessione tra le linee del San Gottardo e del Sempione, permettendo ad una delle aree più popolose e produttive del Paese di rafforzare i legami politici, economici, ambientali e culturali con il cuore dell'Europa;
tale opera è stata finanziata dal Governo Prodi con 223 milioni di euro deliberati dal Cipe nel febbraio 2008;
il 24 luglio 2009 è stato inaugurato il cantiere, con dispendio di energie comunicative, ad avviso degli interpellanti, tipico della giunta Formigoni;
nel 2010 finalmente i cantieri appaltati da Rete ferroviaria italiana sono entrati nel vivo, affidando all'impresa «Ingegner Claudio Salini» il compito di eseguire l'opera;
l'impresa Salini ha sospeso i lavori perché Rete ferroviaria italiana non rispetterebbe i pagamenti previsti dal contratto;
nel corso delle escavazioni nel terreno si sarebbe individuata una forte presenza di arsenico;
la sospensione dei lavori creerebbe rilevanti danni ambientali, economici, sociali a tutta la Valceresio -:
quali siano le ragioni che hanno determinato il blocco dei cantieri;
quali iniziative concrete intenda intraprendere affinché i tempi per la conclusione dell'opera, che garantirà un collegamento diretto Lugano-Varese-Malpensa, siano rispettati.
(2-01247) «Marantelli, Boccia, Ventura».

Intendimenti del Governo in merito al piano degli scali aeroportuali, con particolare riferimento all'aeroporto di Levaldigi (Cuneo) e al sistema aeroportuale del Piemonte - 2-01248

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
in questi anni l'aeroporto di Levaldigi (Cuneo) ha dimostrato di essere in continua crescita, anche grazie agli innumerevoli sacrifici sostenuti dagli enti locali coinvolti e dalle forze economiche e produttive;
in merito alle ingenti risorse economiche investite per il suo sviluppo, va assolutamente ricordato che l'onere relativo al servizio «torre di controllo» è a carico della società di gestione, diversamente da quanto previsto per altri scali, anche con un volume di traffico passeggeri inferiore a quello di Cuneo, ai quali tale servizio viene assicurato a titolo non oneroso;
il costante sviluppo dell'aeroporto cuneese è riscontrabile, soprattutto, dai dati relativi all'aumento del numero dei passeggeri, che, nei primi giorni di ottobre 2011, ha già superato la quota di 180 mila passeggeri registrata nel 2010, a dimostrazione del progressivo miglioramento reso possibile anche grazie ai nuovi collegamenti offerti;
a fronte degli enormi sacrifici economici affrontati in questi anni, che ne hanno impedito il fallimento decretandone, invece, una costante crescita, risulta, secondo gli interpellanti, censurabile la dichiarazione del presidente dell'Enac, Vito Riggio, apparsa sugli organi di stampa, secondo il quale l'aeroporto di Levaldigi non sarebbe né strategico, né complementare;
appare evidente che una tale affermazione sia solo frutto di una profonda disinformazione circa l'importanza e la reale valenza strategica che l'aeroporto di Levaldigi rappresenta da sempre per il territorio cuneese e per il relativo sviluppo economico;
i sacrifici fatti sinora da tutte le parti interessate non possono essere vanificati da una presa di posizione che mira, secondo gli interpellanti ignobilmente, a sminuire l'importanza strategica di un'infrastruttura necessaria per il territorio cuneese, che in questi anni ha saputo dimostrare con continuità il proprio sviluppo e la propria crescita, confermati dall'aumento costante del volume di traffico passeggeri -:
quali siano gli intendimenti del Governo in merito al piano degli scali;
quali siano i contributi pubblici, degli ultimi tre anni, erogati dallo Stato e dagli altri enti pubblici per ogni singolo scalo;
quale urgente iniziativa intenda assumere, unitamente alla regione Piemonte, per valutare e definire linee condivise relative al sistema aeroportuale piemontese.
(2-01248)
«Delfino, Galletti, Adornato, Binetti, Bosi, Buttiglione, Calgaro, Capitanio Santolini, Enzo Carra, Cera, Ciccanti, Compagnon, De Poli, Dionisi, Anna Teresa Formisano, Libè, Lusetti, Mantini, Marcazzan, Mereu, Merlo Ricardo Antonio, Mondello, Naro, Occhiuto, Pezzotta, Poli, Rao, Ria, Ruggeri, Tassone, Nunzio Francesco Testa, Volontè, Zinzi».

Iniziative di competenza in relazione ad interventi di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Innsbruck-Brennero - 2-01252

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
la linea ferroviaria Innsbruck-Brennero richiede interventi di manutenzione straordinaria in territorio austriaco che le ferrovie di quel Paese hanno in programma nel 2012;
risulta che proprio a seguito degli interventi siano state decise le seguenti restrizioni al traffico:
a) dall'11 giugno 2012 al 5 agosto 2012 chiusura parziale agibilità a binario singolo;
b) dal 6 agosto 2012 al 10 settembre 2012 chiusura totale;
c) dall'11 settembre 2012 al 30 settembre 2012 chiusura parziale agibilità a binario singolo;
tale soluzione è catastrofica per gli effetti che si produrrebbero su tutte le infrastrutture, sia quelle che hanno investito per far crescere il traffico ferroviario (adeguamenti di linee ferroviarie, nuovi terminali intermodali, interporti, imprese ferroviarie e altro), sia quelle che dovranno sopportare una crescita inusitata ed imprevista del traffico gommato (Autobrennero in primis);
negli anni sono stati fatti investimenti pubblici nazionali, regionali, territoriali e diretti da parte del consorzio Zai sul quadrante Europa, finalizzati a far crescere il traffico ferroviario, a far diminuire o comunque arrestare la crescita del traffico gommato, a realizzare un nodo infrastrutturale (interporto quadrante Europa) che eviti dispersioni economiche sia al sistema pubblico che al sistema privato (operatori delle merci), a investire sempre più sulla sostenibilità ambientale e sulla sicurezza (attiva e passiva) delle merci;
su tale questione dovrebbe esserci la massima attenzione perché il pericolo che incombe sulla linea ferroviaria del Brennero e sull'interporto quadrante Europa di Verona è grave e le conseguenze assumerebbero valenze sociali, ambientali ed economiche insostenibili;
gli amministratori dei territori e delle infrastrutture coinvolti devono preservare quanto dagli stessi realizzato (linee ed impianti ferroviari) e quanto nel tempo finora conquistato in termini di sostenibilità ambientale, per salvaguardare e migliorare la qualità di vita delle comunità insediate sul corridoio del Brennero;
l'Italia, con sacrificio, sta provvedendo ad adeguare e migliorare le proprie infrastrutture in linea con gli impegni assunti con l'Europa e senza aggravi per le altre aree europee. Non è, dunque, ammissibile che un adeguamento (seppur necessario) avvenga con soluzioni che si profilano, già fin d'ora, catastrofiche per l'economia del territorio italiano;
il percorso ferroviario alternativo proposto del by-pass attraverso il Tarvisio produrrà un allungamento di tempi e di tragitto, con un conseguente aumento dei costi. Inoltre, le ore in più ritarderanno la dinamica delle consegne e del carico-scarico, con ulteriori aggravi economici, se non addirittura rendendo insostenibile l'offerta commerciale;
il periodo di chiusura trasferirà traffico ferroviario verso quello su gomma (con ulteriori problemi per l'asta autostradale del Brennero, già ora satura), togliendo (si auspica solo temporaneamente) lavoro alle società di servizi ferroviari e terminalistici, provocando danni economici per parecchi milioni di euro;
le imprese ferroviarie e di servizi (Cemat, Terminali Italia, Quadrante servizi, Rtc, Kombiverkher, Trenitalia cargo e altre) hanno attivato un tavolo tecnico per valutare ogni possibile soluzione logistica, ma, in assenza di un'azione coordinata ed estesa a tutti i livelli (politico, sociale, territoriale, categorie e altri), si rischia di non ottenere una reale minimizzazione degli effetti rovinosi conseguenti alla chiusura della linea del Brennero -:
se quanto riferito in premessa corrisponda al vero e, in tal caso, come intenda procedere il Ministro interpellato, per quanto di competenza, al fine di minimizzare per le economie locali gli effetti delle manutenzioni straordinarie della linea Innsbruck-Brennero;
quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo italiano nelle competenti sedi europee al fine di far assumere anche all'Unione europea l'onere di sostenere, per il periodo di chiusura del Brennero, i maggiori costi conseguenti alla situazione che le manutenzioni austriache determineranno;
se il Governo non ritenga di assumere iniziative presso la società Ferrovie dello Stato, durante i periodi di chiusura parziale al traffico con agibilità a binario singolo, al fine di rendere più veloce l'attività di carico e scarico dei treni al quadrante Europa.
(2-01252)
«Borghesi, Donadi, Dal Moro, Fogliardi, Federico Testa».

Misure in ordine all'inquinamento riscontrato nei bacini fluviali del territorio di Cassino (Frosinone) - 2-01253

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, per sapere - premesso che:
dopo le numerose e reiterate segnalazioni avvenute nei mesi scorsi sulle criticità ambientali riscontrate nei bacini fluviali che scorrono nel territorio di Cassino e sullo stato delle aree limitrofe all'area industriale della città interessate da continue e pericolose presenze di liquami e materiali fortemente inquinamenti, oggi si riscontra che non sono state messe in atto tutte le attività di accertamento e di intervento necessarie alla bonifica dell'area;
allo stato attuale si riscontra ancora un'insopportabile presenza di miasmi nella zona Cerro e di rifiuti tossici dislocati in ogni luogo, come tra l'altro testimoniato da alcuni sopralluoghi effettuati nell'area interessata dagli organismi competenti supportati dall'attività di numerosi comitati di cittadini che vivono nella zona, che, esasperati per la mancanza di risposte concrete, hanno effettuato indagini e prodotto documenti fotografici allegati a svariati esposti presentati alle amministrazioni comunali interessate come prova testimoniale del pessimo stato delle condizioni ambientali di tutta la zona e dei corsi d'acqua Rio Fontanelle, Rio Pioppeto, Rio Vernile;
dalle verifiche effettuate dagli organi competenti intervenuti su denuncia dei comitati dei cittadini della zona sembrerebbe che le sostanze provengano, in particolare, dai siti industriali adiacenti il corso d'acqua e localizzati tra le aree di Cassino e Villa Santa Lucia, cosa che comporterebbe come effetto uno sversamento nel fiume di liquidi oleosi e di colorazione scura che sarebbero responsabili del fenomeno della moria di pesci avvenuta a più riprese nel tempo;
quelli segnalati ultimamente rappresentano gli ultimi di una serie di fenomeni già verificatisi sul corso d'acqua e che minacciano l'ecosistema e la salute dei cittadini di tutta l'area interessata, costretti a sopportare questi sgradevoli episodi; l'intera area in questione, infatti, versa in uno stato di completo abbandono ed incuria con la presenza, inoltre, di vegetazione intensa e alta che ostacola l'individuazione di eventuali ulteriori scarichi abusivi;
le segnalazioni e le richieste d'intervento e di verifiche sulla tossicità degli elementi ritrovati effettuate dai cittadini sono state puntualmente disattese, a fronte, invece, di un accertato danno ecologico fortemente presente nel territorio, che rappresenta un imperdonabile insulto a tutte le generazioni di cittadini che vivono nell'area e che da decenni assumono con i loro comportamenti rigorosi e con grande senso civico tutte le misure volte a tutela dell'ambiente in cui vivono;
è necessario un intervento chiaro e risolutore per fronteggiare l'emergenza in atto ed evitare che la negligenza e la colpevole incuria da parte delle amministrazioni competenti portino un intero territorio a subire danni irreparabili all'ecosistema, esponendo, inoltre, i cittadini a pesanti ripercussioni sotto il profilo della salute pubblica -:
quali urgenti iniziative in loro potere intendano adottare per pervenire al superamento delle criticità di cui in premessa;
se non si ritenga opportuno promuovere nelle aree interessate, anche per il tramite dell'autorità di bacino, ogni iniziativa di competenza per il recupero del territorio, prevedendo anche la realizzazione di opere pubbliche compensative in modo da alleggerire il grave disagio causato ai residenti dall'inquinamento presente.
(2-01253)
«Anna Teresa Formisano, Galletti».

Iniziative urgenti in relazione ai recenti eventi alluvionali che hanno colpito la Liguria e l'alta Toscana - 2-01254

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
un'eccezionale ondata di maltempo si è abbattuta sul Centro-Nord, investendo, in particolare, una vasta area compresa tra la Liguria di Levante e l'alta Toscana e provocando ingentissimi danni ambientali e materiali e sfortunatamente pure la morte di alcuni cittadini;
il devastante nubifragio abbattutosi in poche ore sull'area e con particolare forza sul Levante ligure, la Lunigiana e la Versilia ha scaricato innumerevoli millimetri di acqua, provocando smottamenti, allagamenti ed esondazioni di numerosi torrenti, coinvolgendo numerosi comuni, tra i quali quelli più colpiti risultano Monterosso, Vernazza Borghetto e Aulla, che sono stati evacuati completamente e che presentano già allo stato attuale ingentissimi danni;
le prime stime parlano di circa 70-100 millimetri di pioggia torrenziale in poco più di 12 ore con l'interessamento di tutti i torrenti e i corsi d'acqua, che esondando hanno paralizzato l'intera area, provocando danni alle abitazioni pubbliche civili e a numerose sedi di attività produttive, e reso impraticabile buona parte del sistema infrastrutturale viario e ferroviario tra la Liguria, la Toscana e l'Emilia Romagna (si registrano la sospensione di molte linee ferroviarie e la chiusura di alcuni tratti della strada statale 1 Aurelia e della A12 e del passo del Bracco), che stanno provocando gravissime difficoltà per la viabilità e, inoltre, stanno impedendo in alcuni casi anche di raggiungere le località colpite per consentire gli interventi di primo soccorso;
difficoltà sono state riscontrate, inoltre, anche nelle comunicazioni, a causa del crollo dei ponti radio, che ha provocato l'interruzione del funzionamento della telefonia fissa e mobile;
in considerazione dell'estrema gravità dei fatti accaduti e dei danni provocati dall'evento calamitoso, emerge chiaramente la necessità di un sostegno da parte delle istituzioni regionali e nazionali e di un ingente impiego di risorse finanziarie da destinare al recupero e alla messa in sicurezza delle zone colpite, con particolare attenzione ai danni alle reti idriche e viarie da ripristinare con la massima velocità e al risarcimento dei danni subiti dalle popolazioni interessate e, soprattutto, dalle numerose attività economiche e commerciali andate distrutte;
è necessario un intervento quanto più rapido possibile del Governo nazionale di sostegno alle istituzioni locali e alle popolazioni colpite da questo tragico evento calamitoso per favorire la messa in atto di una serie di attività finalizzate al ripristino delle normali condizioni idrogeologiche dell'area interessata dal nubifragio e al recupero dei danni materiali registrati a causa delle intemperie;
il presidente della regione Liguria ha chiesto lo stato di emergenza per le aree colpite e un intervento urgente di risorse umane e finanziarie per fronteggiare la difficilissima situazione che è in atto nel territorio ligure;
sono stati liquidati, a un anno esatto di distanza dagli eventi, i risarcimenti alle prime sei imprese danneggiate dall'alluvione che colpì varie zone della Liguria, in particolare Sestri Ponente, Varazze e alcuni comuni in provincia di La Spezia. Sull'assegno c'è la firma del commissario straordinario per la gestione dell'emergenza Claudio Burlando;
quanto alle risorse previste dalle disposizioni contenute nel decreto-legge cosiddetto milleproroghe (n. 225 del 2010), che ha stanziato 45 milioni di euro per il risarcimento alle popolazioni e alle attività commerciali danneggiate dall'alluvione che ha colpito Sestri Ponente, a ottobre 2011 ne risultano assegnate realmente soltanto una parte -:
se non intendano adottare in tempi ristrettissimi iniziative volte al riconoscimento dello stato di calamità naturale per la Liguria e le zone dell'alta Toscana interessate dall'alluvione, assicurare i fondi richiesti dagli enti territoriali per far fronte all'emergenza e adottare ogni altra iniziativa di competenza per garantire il recupero e la messa in sicurezza del territorio e il risarcimento per le popolazioni e le imprese colpite e danneggiate dall'evento calamitoso;
se non ritengano opportuno velocizzare lo sblocco delle rimanenti somme per il risarcimento delle popolazioni colpite dall'alluvione di Sestri Ponente del 2010.
(2-01254) «Mondello, Galletti».

Iniziative per consentire agli enti locali di procedere alle assunzioni di personale educativo e docente oltre i limiti del patto di stabilità interno al fine di garantire il diritto all'istruzione - 2-01230

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
l'anno scolastico si è aperto ancora una volta all'insegna delle emergenze;
solo nel comune di Palermo 800 bambini sono rimasti fuori dalle scuole dell'infanzia comunali poiché non è stato possibile procedere all'assunzione di 44 insegnanti di scuola materna, con la conseguente chiusura di ben 27 sezioni;
le insegnanti di ruolo in organico, infatti, sono insufficienti per garantire l'apertura di tutte le sezioni necessarie a rispondere alla domanda urgente delle famiglie;
in tal senso, l'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha posto precisi limiti alla possibilità di assunzioni per gli enti locali, fissando il margine di manovra al «limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010»;
il vincolo posto dall'articolo 14 del citato decreto-legge, insieme con il divieto di assumere a tempo indeterminato (se non per casi eccezionali e temporanei), pone i servizi alla persona - ed in modo particolare i servizi educativi e scolastici gestiti dagli enti locali - nell'effettiva impossibilità di garantire il regolare funzionamento delle attività;
le scuole dell'infanzia del comune di Palermo sono istituzioni paritarie, ai sensi della legge n. 62 del 2000, la cui funzione pubblica è riconosciuta, nell'ambito del sistema di istruzione, anche dai decreti ministeriali che ne stabiliscono i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi sia statali che regionali;
pertanto, è evidente che il principio del diritto costituzionale all'istruzione garantito nelle scuole statali non possa essere disatteso nelle scuole paritarie gestite dagli enti locali;
si rileva, dunque, la necessità di garantire il diritto all'educazione e alla continuità del servizio educativo, conformemente ai principi sanciti dagli articoli 2, 30, 31 e 33 della Costituzione della Repubblica e alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge costituzionale n. 3 del 2001, di modifica del titolo V della Costituzione;
inoltre, il decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che «per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro a tempo indeterminato», ricollegando la possibilità di ricorrere a forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale all'esclusiva necessità di «rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali»;
la Corte dei conti a sezioni riunite, con la delibera n. 46 del 29 agosto 2011, si è pronunciata in merito, deliberando che «dal divieto di assunzioni e dal limite delle stesse, stabilito nella misura del 20 per cento delle cessazioni dell'anno precedente, sono escluse le assunzioni del personale appartenente alle categorie protette ex legge n. 68 del 1999, nonché quelle per lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali»;
l'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, stabilisce che «sono considerati servizi essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione» e, in particolare, per quanto riguarda l'istruzione, è ritenuto necessario «assicurare la continuità dei servizi degli asili nido e delle scuole materne»;
il comune di Firenze - adeguandosi al pronunciamento dalla Corte dei conti ed interpretando la sentenza in maniera estensiva - ha regolarmente adottato un atto deliberativo sotto forma di determina dirigenziale, stipulando 13 contratti di assunzione di insegnanti di scuola materna per l'incarico annuale, consentendo, quindi, il regolare avvio dell'anno scolastico e riconoscendo che le «suddette assunzioni sono riferite allo svolgimento di un servizio infungibile ed essenziale»;
il comune di Palermo, per converso e, secondo gli interpellanti, incomprensibilmente, in un primo momento ha predisposto la chiusura delle 27 sezioni della scuola dell'infanzia, sopprimendo un servizio essenziale e, per questo, causando un profondo stato di disagio alle famiglie di ben 800 bambini, che, proprio nei giorni in cui cominciava l'anno scolastico, hanno scoperto di non poter più beneficiare di un posto nelle strutture del comune, nonostante avessero già provveduto alle iscrizioni;
inoltre, ben 44 insegnanti sono stati privati del posto di lavoro, con la conseguente gravissima interruzione della carriera professionale e la perdita del punteggio annuale fondamentale per maturare scatti nelle graduatorie dove sono inseriti;
in data 28 settembre 2011, con grave ritardo e ad anno scolastico ormai avviato, il comune di Palermo ha deliberato che gli insegnanti di ruolo sono insufficienti a garantire l'apertura di tutte le sezioni di scuole dell'infanzia comunali e che, pertanto, si ritiene necessario un intervento del Presidente del Consiglio dei ministri competenti per derogare al divieto sancito dall'articolo 20, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 -:
come intenda rispondere alle richieste contenute nella delibera di giunta del comune di Palermo del 28 settembre 2011 per garantire il mantenimento di un servizio essenziale ed infungibile e ovviare agli enormi disagi in cui versano le famiglie, che non possono mandare i propri figli a scuola, pur avendoli regolarmente scritti, e gli insegnati privati del posto di lavoro;
se intenda assumere le necessarie iniziative perché si possa derogare alle norme contenute nell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, in modo da consentire agli enti locali di procedere alle assunzioni di personale educativo e docente oltre i limiti del patto di stabilità interno per garantire - in base alle proprie risorse economiche - la copertura delle dotazioni organiche dei servizi educativi e scolastici, eventualmente ricorrendo a personale assunto a tempo determinato.
(2-01230)
«Antonino Russo, Terranova, Giammanco, Cardinale, Fallica, Pierdomenico Martino, Burtone, Porta, Torrisi, Grimaldi, Stanca, Fioroni, D'Alema, Tempestini, Migliavacca, Iapicca, Moles, Ventura, Stagno d'Alcontres, Bergamini, Pugliese, Minardo, Margiotta, Misuraca, De Micheli, Corsini, Mariarosaria Rossi, Calabria, Portas, Formichella, Berretta, Capodicasa, Lolli».

Iniziative per rinviare i tempi di applicazione delle disposizioni concernenti l'organizzazione della rete scolastica - 2-01231

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
l'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, prevede che «a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»;
la norma precedente (decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998) fissava un range tra i 500 e i 900 alunni e, quindi, ben al di sotto dell'attuale soglia minima;
l'assetto attuale della rete scolastica è quello delineato dai piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998;
dopo aver definito i primi piani di dimensionamento, le regioni hanno provveduto all'attuazione delle modifiche parziali che di anno in anno si rendevano necessarie e dopo aver acquisito i pareri degli enti locali e delle istituzioni interessate. Invece, con questa norma si è messo in discussione l'assetto di gran parte delle istituzioni del primo ciclo e, quindi, l'impianto complessivo dei piani di dimensionamento;
in questo quadro, numerose regioni italiane hanno impugnato il provvedimento dinanzi alla Corte costituzionale, considerandolo lesivo delle loro competenze esclusive in materia di organizzazione della rete scolastica;
del resto, sulla stessa materia, la Corte costituzionale si è già espressa in favore di ricorsi presentati dalle regioni, sancendo l'illegittimità delle misure contenute nel piano programmatico che intervengono sulla riorganizzazione della rete scolastica;
pertanto, appare evidente come la definizione dei nuovi piani di dimensionamento regionali richieda tempi adeguati di consultazione tra tutti i soggetti interessati (istituzioni scolastiche, comuni, province, uffici scolastici regionali) e tali da consentire la condivisione più ampia possibile, come previsto dalla normativa in materia (decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998) -:
se non ritenga opportuno, considerata la mancanza dei tempi necessari per la corretta applicazione della norma, tenuto conto dell'oggettiva complessità e della delicatezza del percorso di ridefinizione dei piani regionali di dimensionamento della rete scolastica, assumere le opportune iniziative normative per rinviare i tempi di applicazione della norma stessa.
(2-01231)
«Coscia, Ghizzoni, Bachelet, De Pasquale, Levi, Rossa, Siragusa, Pes, Argentin, Fogliardi, Carella, Barbi, Fiorio, Duilio, Causi, De Biasi, Ferrari, Albonetti, Naccarato, D'Incecco, Bocci, Castagnetti, Colaninno, Gentiloni Silveri, Giulietti, Motta, Oliverio, Laratta, Lucà, Morassut, Sanga, Gianni Farina, Gasbarra, Tidei, Baretta».

Elementi in merito al rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro per i minori di anni diciotto e iniziative per la prevenzione dei fenomeni ludopatici - 2-01238

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
finalmente, dopo lunghe attese, con la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), le istituzioni hanno preso atto dell'esistenza dei seri problemi derivanti dalla partecipazione smodata ai giochi di fortuna e dall'accesso a tali giochi da parte dei minori;
per l'esattezza con l'articolo 1, comma 70, della citata legge è stato quindi previsto: «Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. È comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o comunque del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni. La sanzione amministrativa è applicata dall'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito»;
con il successivo decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i periodi 2, 3 e 4 del comma 70 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011 sono stati sostituiti con altre disposizioni, inasprendo le relative sanzioni, al fine di armonizzarle con il testo unico di pubblica sicurezza;
sono così state introdotte dall'articolo 24, commi 20 e 21, le seguenti disposizioni: «20. È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto» e «21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documenta di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria»;
nel citato decreto-legge, per l'esattezza all'articolo 24, comma 23, è, altresì, stato previsto che: «Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle attività di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvia, in via sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici»;
nella sostanza con le disposizioni sopra citate l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stata giustamente chiamata a svolgere sia una funzione repressiva, sanzionando le violazioni del divieto di gioco per i minori, sia una funzione preventiva nella lotta alle ludopatie -:
quante e quali risorse, sia in termini di personale che di budget, siano state destinate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla vigilanza del rispetto del divieto di gioco per i minori degli anni diciotto;
quante e quali violazioni, in materia di gioco minorile, siano state ad oggi contestate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato su tutto il territorio nazionale;
quante e quali sanzioni, in materia di gioco minorile, siano state ad oggi comminate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato su tutto il territorio nazionale;
quando ed in che modo si intenda dare attuazione al primo periodo del comma 70 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011 nell'adozione delle «linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo», posto che il termine fissato dal legislatore è giunto a scadenza il 2 marzo 2011;
quando ed in che modo si intenda dare attuazione al comma 23 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, avviando le auspicate «procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici».
(2-01238) «Capitanio Santolini, Galletti».

Iniziative in materia di termini di prescrizione nei rapporti tra istituti bancari e utenti - 2-01226

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
il Governo, nella seduta del 25 febbraio 2011, aveva accolto l'ordine del giorno n. 9/4086/263, a prima firma dell'onorevole Scilipoti, nel quale si richiedeva di valutare in tempi brevi l'opportunità di intervenire, anche attraverso eventuali interventi normativi a tutela degli interessi legittimi dei cittadini, negli eventuali contenziosi con gli istituti bancari, affinché l'interpretazione data all'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, in merito all'articolo 2935 del codice civile non si configurasse come un danno nei confronti dei cittadini medesimi;
tale richiesta trovava la sua ragione d'essere nella norma interpretativa sopra citata che potrebbe determinare la riduzione dei termini di prescrizione a favore dei soli istituti bancari, a danno dei diritti che possono essere, invece, fatti valere da tutti i cittadini utenti (imprese e consumatori) anche nei confronti dei medesimi istituti bancari, per i rapporti creditizi in conto corrente;
il Governo, con successivo ordine del giorno n. 9/4357-A/13, approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2011, veniva impegnato ad avviare un tavolo di concertazione tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ovvero altre associazioni a scelta dell'utente bancario, allo scopo di concordare un intervento normativo come sopra prospettato da sottoporre, nel caso, per le necessarie valutazioni ed approvazione nel contesto della successiva manovra di assestamento di bilancio;
la manovra di assestamento di bilancio appena approvata non ha, invece, preso in alcuna considerazione l'ordine del giorno come sopra approvato -:
se non ritenga, in un momento economicamente difficile per le aziende e le famiglie italiane, di intervenire con ogni possibile urgenza per rispettare l'impegno assunto dal Governo, mediante l'assunzione urgente di iniziative normative indirizzate a:
a) salvaguardare tutti i diritti nascenti dai rapporti bancari instaurati prima del 26 febbraio 2011, data d'entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225;
b) definire le modalità, in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, necessarie per addivenire ad accordi transattivi quadro tra il Ministero competente, la Banca d'Italia, banche ed utenti o loro rappresentanti, volti ad agevolare la risoluzione di criticità riferibili a rapporti posti in essere prima e dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225;
c) sospendere, nel frattempo, a tempo indeterminato ogni procedura esecutiva per pignoramento ed espropriazione immobiliare, pignoramento mobiliare, decreti ingiuntivi, precetti, cartelle esattoriali, i cui titoli esecutivi sono oggetto di opposizione, ovvero non sono stati opposti, anche ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile da parte del debitore, oppure fondati su rapporti bancari oggetto di opposizione ed anche su titoli esecutivi non opposti ma oggetto di procedimenti penali anche non definitivi, e di procedimenti di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché, laddove sia già pendente la procedura fallimentare, ogni attività di vendita di beni immobili;
d) concedere alle aziende che ne facessero richiesta, in deroga alle norme sui protesti e sulle segnalazioni alle centrali dei rischi, un prestito-ponte, statale, o con garanzia offerta dalla Cassa depositi e prestiti, con tasso agevolato, e del 50 per cento come contributo in conto capitale, sull'esempio della legge n. 185 del 2000, previa presentazione di business plan, al fine di restituire alle aziende in difficoltà la possibilità di reinserirsi nell'economia legale, con conseguente ripresa della produzione e del gettito fiscale, facendo sì che tale procedura sia contenuta nell'arco di 30 giorni e consentita anche alle aziende costrette a cessare l'attività a seguito dei contenziosi instaurati con le banche e con il fisco;
e) intervenire con le stesse modalità anche verso le famiglie, ma con un prestito-ponte erogato, mediante l'utilizzo del gettito irap-ires che la Banca d'Italia versa annualmente allo Stato come imposizione fiscale, previe necessarie garanzie e piano di restituzione del prestito.
(2-01226) «Scilipoti, Moffa».