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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 30 novembre 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 novembre 2011.

Albonetti, Alessandri, Barbi, Barbieri, Bindi, Bongiorno, Borghesi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Frassinetti, Gozi, Iannaccone, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Madia, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Paniz, Pianetta, Picchi, Pisacane, Pisicchio, Razzi, Reguzzoni, Rigoni, Stefani, Stucchi, Vitali, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Antonione, Barbi, Barbieri, Bindi, Bongiorno, Borghesi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, De Biasi, Della Vedova, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Frassinetti, Gozi, Iannaccone, Jannone, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Madia, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Paniz, Pescante, Pianetta, Picchi, Pisacane, Pisicchio, Razzi, Reguzzoni, Rigoni, Stefani, Stucchi, Vitali, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 novembre 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ESPOSITO ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006"» (4805);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LIBÈ: «Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (4806);
TORAZZI ed altri: «Adozione di un coefficiente perequativo riferito alla media dell'irraggiamento solare per l'erogazione degli incentivi in favore della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici» (4807).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge MATTESINI ed altri: «Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici e norme per la tutela dei consumatori» (2274) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Pasquale.

La proposta di legge MOTTA ed altri: «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche» (4573) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Catone, De Biasi e Scalera.

La proposta di legge costituzionale BERSANI ed altri: «Modifiche agli articoli 53, 81, 119 e 123 e introduzione del titolo I-bis della parte seconda della Costituzione, in materia di equità tra le generazioni e di stabilità di bilancio» (4646) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Samperi.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 novembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione della regione Abruzzo concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa, relativa all'anno 2010 (doc. CCI, n. 36).

Questo documento - che sarà stampato - è stato trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di ventidue risoluzioni approvate nella sessione dal 24 al 27 ottobre 2011, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011 dell'Unione europea al bilancio generale 2011, Sezione IX - Garante europeo della protezione dei dati e Sezione X - Servizio europeo per l'azione esterna (doc. XII, n. 891) - alla V Commissione (Bilancio);
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro monitoraggio (testo codificato) (doc. XII, n. 892) - alla IX Commissione (Trasporti);
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione (doc. XII, n. 893) - alla IX Commissione (Trasporti);
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità (doc. XII, n. 894) - alla IX Commissione (Trasporti);
risoluzione sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (doc. XII, n. 895) - alla XII Commissione (Affari sociali);
risoluzione sulla modernizzazione degli appalti pubblici (doc. XII, n. 896) - alla VIII Commissione (Ambiente);
risoluzione sulla promozione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea (doc. XII, n. 897) - alla XI Commissione (Lavoro);
risoluzione sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi (doc. XII, n. 898) - alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive);
risoluzione sulla criminalità organizzata nell'Unione europea (doc. XII, n. 899) - alla II Commissione (Giustizia);
risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia (doc. XII, n. 900) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (doc. XII, n. 901) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione) (doc. XII, n. 902) - alla VI Commissione (Finanze);
risoluzione su un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione (doc. XII, n. 903) - alla XI Commissione (Lavoro);
risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2010 (doc. XII, n. 904) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (doc. XII, n. 905) - alla II Commissione (Giustizia);
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (doc. XII, n. 906) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record-PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera (doc. XII, n. 907) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla situazione in Egitto e in Siria, in particolare per quanto riguarda le comunità cristiane (doc. XII, n. 908) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sugli attuali sviluppi in Ucraina (doc. XII, n. 909) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul Tibet e in particolare l'immolazione di suore e monaci (doc. XII, n. 910) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul Bahrein (doc. XII, n. 911) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul caso di Rafah Nashed in Siria (doc. XII, n. 912) - alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 29 novembre 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori nel mercato unico (COM(2011)791 definitivo);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (COM(2011)793 definitivo);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) (COM(2011)794 definitivo);
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi di valutazione dell'impatto che accompagna i documenti proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull'ADR per i consumatori) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) (SEC(2011)1409 definitivo).

Le predette proposte COM(2011)793 definitivo e COM(2011)794 definitivo sono altresì assegnate alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 30 novembre 2011.
La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la dogana e l'imposizione fiscale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (FISCUS) e abroga le decisioni n. 1482/2007/CE e n. 624/2007/CE (COM(2011)706 definitivo), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 29 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 29 novembre 2011.

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 26 novembre 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Parma.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 29 novembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa alle disposizioni in materia di autotrasporto, di cui al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 22 e 23 novembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le comunicazioni concernenti:
la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito al dottor Santi Consolo, di vice capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia);
il conferimento, al dottor Manlio Strano, dell'incarico di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE: CAMBURSANO ED ALTRI; MARINELLO ED ALTRI; BELTRANDI ED ALTRI; MERLONI ED ALTRI; LANZILLOTTA ED ALTRI; ANTONIO MARTINO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BERSANI ED ALTRI: INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO NELLA CARTA COSTITUZIONALE (A.C. 4205-4525-4526-4594-4596-4607-4620-4646-A)

A.C. 4205-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 81. - Lo Stato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.
L'equilibrio del bilancio è assicurato tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico, prevedendo verifiche, preventive e consuntive, nonché misure di correzione. Non è consentito il ricorso all'indebitamento se non al verificarsi di eventi eccezionali o di una grave recessione economica che non possono essere affrontati con le ordinarie decisioni di bilancio. Il ricorso all'indebitamento, accompagnato dalla definizione di un percorso di rientro, è autorizzato con deliberazioni conformi delle due Camere, adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali o di una grave recessione economica, lo Stato concorre a garantire, ove necessario, il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p).
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio e i principî e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 31 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Informa le proprie scelte al principio di equità tra generazioni».
01. 02. Marinello.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1 - 1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo, al fine di garantire la corretta disciplina di bilancio e attuare i principi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al raggiungimento e al mantenimento dell'equilibrio economico. I saldi complessivi di bilancio sono definiti dal Governo e non possono essere oggetto di modifiche parlamentari.
I bilanci dello Stato, degli enti di cui all'articolo 114 e di tutti gli altri enti compresi nell'ambito delle amministrazioni pubbliche si conformano, ordinariamente, al principio del pareggio strutturale di bilancio, da rispettare anche a consuntivo.
Eccezioni al principio ordinario del pareggio strutturale di bilancio possono essere introdotte, con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, per fare fronte a calamità naturali o a situazioni economiche e sociali straordinarie, comunque privilegiando le esigenze di intervento in conto capitale. La legge indica altresì il limite massimo dell'indebitamento, che non può superare il 3 per cento in rapporto al prodotto interno lordo nominale, nonché il relativo piano di rientro, da completare entro i tre anni successivi. In caso di situazioni economiche e sociali straordinarie di particolare emergenza, con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, possono essere disposte deroghe al limite di cui al periodo precedente.
Con la legge di approvazione del bilancio si possono stabilire nuovi o maggiori tributi e spese, indicando i mezzi con cui fare fronte alle spese per tutta la loro durata.
I bilanci dello Stato, degli enti di cui all'articolo 114 e di tutti gli altri enti compresi nell'ambito delle amministrazioni pubbliche sono redatti in modo da garantirne la trasparenza e la conoscibilità nei riguardi dell'opinione pubblica in relazione alla natura, all'entità e alla destinazione delle entrate e delle spese annuali, pluriennali e permanenti, anche al fine di garantire il raggiungimento e il mantenimento della corretta disciplina di bilancio.
La legge di contabilità disciplina le modalità per la verifica del rispetto della regola a consuntivo e gli eventuali meccanismi sanzionatori in caso di violazione del principio.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.»

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 1.
1. 17. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole:, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
* 1. 2. Bianconi.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole:, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea,
* 1. 3. Volpi, Simonetti.

All'emendamento 1.100, parte consequenziale, articolo 4, comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente: alla lettera a), sostituire le parole da: dell'equilibrio fino a: concorrono all'adempimento con le seguenti: dell'equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare il rispetto.
0. 1. 100. 100.Le Commissioni.
(Approvato)

All'emendamento 1.100, parte consequenziale, articolo 4, comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:
lettera b), sostituire le parole: degli enti medesimi ovvero per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio dei bilanci con le seguenti: degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
0. 1. 100. 101.Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da:, nel rispetto dei vincoli fino alla fine del comma con le seguenti: assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Conseguentemente:
al medesimo capoverso, sostituire il secondo comma con il seguente:

«Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali»;
all'articolo 4, comma 1:
lettera
a), sostituire le parole:, prevedendo verifiche, preventive e consuntive, nonché misure di correzione, e concorrono all'adempimento con le seguenti: e concorrono ad assicurare il rispetto;
lettera b), sostituire le parole: ovvero per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio dei bilanci con le seguenti: sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
1. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: l'equilibrio con le seguenti: il pareggio.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: L'equilibrio con le seguenti: Il pareggio.
1. 12. Stracquadanio.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: delle fasi avverse e delle fasi favorevoli.
1. 13. Stracquadanio.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: prevedendo con le seguenti: per mezzo di.
1. 14. Stracquadanio.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: Non è consentito fino a: definizione di un percorso con le seguenti: In ogni caso, il ricorso all'indebitamento necessario per tenere conto degli effetti del ciclo economico non può superare lo 0,5 per cento del prodotto interno lordo su base annua. L'ulteriore ricorso all'indebitamento è consentito solo al verificarsi di eventi eccezionali o di fasi avverse del ciclo economico che non possono essere affrontati con le ordinarie decisioni di bilancio. In tali ipotesi, il ricorso all'indebitamento, accompagnato dalla definizione di un piano.
1. 4. Calderisi, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole: accompagnato dalla definizione di un percorso di rientro con le seguenti: insieme al relativo piano di ammortamento.
1. 15. Stracquadanio.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, terzo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi.
1. 1. Cambursano, Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 8. Marinello.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Al verificarsi di eventi eccezionali o di una grave recessione economica, lo Stato concorre a finanziare i livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p). A tal fine il Governo adotta la deliberazione di cui all'articolo 120, secondo comma.
1. 16. Stracquadanio.

Al comma 1, capoverso, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
«Le Camere, in sede di decisione di programmazione annuale di finanza pubblica, stabiliscono il livello massimo della spesa pubblica al quale dovranno conformarsi sia la legge di bilancio sia le leggi di spesa approvate successivamente».
1. 5. Calderisi, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, capoverso, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
«Le spese pubbliche per l'assistenza sono in proporzione della ricchezza nazionale prodotta e sono soggette ai vincoli di finanza pubblica».
1. 9. Marinello.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sostituire le parole: provvede ai mezzi per farvi fronte con le seguenti: individua le risorse certe per farvi fronte per tutto il periodo della sua applicazione.
1. 10. Marinello.

Al comma 1, capoverso, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:
«Non possono essere approvati leggi o emendamenti che comportino nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche qualora il Governo vi si opponga».
1. 6. Calderisi, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, capoverso, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:
«Il Parlamento esercita la funzione di controllo sulla finanza pubblica sia con riferimento all'equilibrio tra entrate e spese sia con riferimento alla qualità ed all'efficacia della spesa, anche attraverso una Commissione bicamerale a composizione paritaria tra maggioranza ed opposizione».
1. 7. Calderisi, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, capoverso, sostituire il sesto comma con il seguente:
«Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».
1. 101. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:
«Qualora le decisioni della magistratura comportino incrementi della spesa pubblica, il Governo assume le iniziative legislative necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, anche attraverso misure di riduzione degli oneri per la finanza pubblica».
1. 11. Marinello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Dopo l'articolo 81 della Costituzione è aggiunto il seguente:
«Art. 81-bis. - Le leggi che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate devono indicare i mezzi per farvi fronte nell'intero periodo della loro applicazione.
Tali mezzi non possono ordinariamente consistere in entrate provenienti da indebitamento. È in ogni caso vietata l'utilizzazione degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle leggi, un quinto dei componenti di ciascuna Camera o la Corte dei conti possono ricorrere alla Corte costituzionale e sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 02. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Dopo l'articolo 81 della Costituzione è aggiunto il seguente:
«Art. 81-bis. - È istituito il Consiglio di stabilità per prevenire la formazione di disavanzi di bilancio e per assicurare la costante vigilanza sull'equilibrio dei conti pubblici e sulla stabilità della finanza pubblica.
La legge regola la composizione, i criteri di nomina e di finanziamento del Consiglio di stabilità, al fine di garantirne l'indipendenza, l'imparzialità e la qualità delle analisi svolte.
Al Consiglio di stabilità sono attribuiti i seguenti compiti:
a) la sorveglianza e il controllo costanti degli andamenti di bilancio;
b) la supervisione sulla gestione dei bilanci pubblici;
c) la verifica del mantenimento degli equilibri finanziari e del rispetto ordinario del principio del pareggio di bilancio;
d) la determinazione dei principi regolatori per l'elaborazione e l'attuazione di programmi di risanamento intesi a prevenire emergenze di bilancio, nonché l'individuazione delle condizioni e delle procedure per l'accertamento di un'imminente emergenza di bilancio;
e) la supervisione sulle modalità di accertamento dell'effettiva esistenza di fatti eccezionali, in grado di causare un'emergenza di bilancio;
f) la supervisione e la vigilanza sui programmi di ricorso straordinario a disavanzi di bilancio;
g) la supervisione e la vigilanza sulla rimodulazione delle poste di bilancio per il rientro dal disavanzo pubblico;
h) la funzione di informazione periodica nei riguardi delle Camere circa gli esiti della propria attività e circa le condizioni della finanza e della contabilità pubblica.

Le decisioni e gli esiti della vigilanza svolta dal Consiglio di stabilità, insieme con la documentazione allegata alle decisioni, sono pubblicati ogni tre mesi nel sito internet dello stesso Consiglio».
1. 03. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 97 della Costituzione, è premesso il seguente comma:
«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».
1. 0100. Le Commissioni.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 97 della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio tra le entrate e le spese dei rispettivi bilanci.
La spesa delle amministrazioni pubbliche nel suo insieme non può superare il quarantacinque per cento del prodotto interno lordo. Eventuali violazioni emerse in sede di rendiconto devono essere compensate nelle leggi di bilancio nel successivo quinquennio».
1. 01. Cambursano.

A.C. 4205-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La legge costituzionale di cui all'articolo 137 stabilisce le modalità e le condizioni nel rispetto delle quali la Corte dei conti può promuovere il giudizio di legittimità costituzionale per la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui al terzo comma dell'articolo 81».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione sono inseriti i seguenti:
«Il Consiglio di stabilità esercita il controllo sugli andamenti di finanza pubblica, sul rispetto delle regole di bilancio e sui parametri di risanamento. Riferisce direttamente alle Camere sugli esiti della propria attività e sulle condizioni della finanza e della contabilità pubblica.
La legge provvede all'ordinamento del Consiglio di stabilità e ne determina il numero dei componenti e l'organizzazione».

3. Al terzo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le parole: «due Istituti» sono sostituite dalle seguenti: «tre Istituti».
2. 1. Cambursano, Favia, Donadi, Borghesi.

A.C. 4205-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«t) stabilizzazione del ciclo economico, armonizzazione dei bilanci pubblici;»;
b) al terzo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: stabilizzazione del ciclo economico,
3. 100. Le Commissioni.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono aggiunte le seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;».
3. 101.Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 4205-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese dei relativi bilanci, prevedendo verifiche, preventive e consuntive, nonché misure di correzione, e concorrono all'adempimento dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea»;
b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti medesimi ovvero per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio dei bilanci»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, stabilisce, nel rispetto del principio di coordinamento, le modalità sulla base delle quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni assicurano l'equilibrio dei propri bilanci e, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico, concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dell'equilibrio tra le entrate e le spese dei relativi bilanci, prevedendo con le seguenti: del pareggio tra le entrate e le spese dei relativi bilanci, per mezzo di.
4. 1. Stracquadanio.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'equilibrio con le seguenti: il pareggio.
4. 2. Stracquadanio.

All'emendamento 4. 100. delle Commissioni, parte consequenziale Art. 4-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: il limite massimo aggiungere le seguenti: dell'indebitamento annuale in rapporto al prodotto interno lordo dovuto all'aggiustamento del saldo di bilancio in ragione del ciclo economico, superato il quale l'ulteriore indebitamento deve essere autorizzato dalle Camere a maggioranza assoluta, e.
0. 4. 100. 2. Calderisi, Baldelli.

All'emendamento 4. 100. delle Commissioni, parte consequenziale Art. 4-bis, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, in particolare, che le Camere, in sede di Decisione di programmazione annuale di finanza pubblica, stabiliscono il livello massimo della spesa pubblica al quale dovranno conformarsi sia la legge di bilancio sia le leggi di spesa approvate successivamente.
0. 4. 100. 1. Calderisi, Baldelli.

All'emendamento 4.100, parte consequenziale, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al comma 3, sostituire le parole:
al presente articolo con le seguenti: ai commi 1 e 2;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese, nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.
0. 4. 100. 100.Le Commissioni.
(Approvato)

All'emendamento 4. 100. delle Commissioni, parte consequenziale Art. 4-bis, comma 1, sopprimere la lettera f).
*0. 4. 100. 6.Cambursano, Giachetti.

All'emendamento 4. 100. delle Commissioni, parte consequenziale Art. 4-bis, comma 1, sopprimere la lettera f).
*0. 4. 100. 7.Vanalli, Simonetti, Luciano Dussin.

All'emendamento 4.100, parte consequenziale, articolo 4-bis, comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio.
0. 4. 100. 101.Le Commissioni.
(Approvato)

All'emendamento 4. 100. delle Commissioni, parte conseguenziale Art. 4-bis, comma 1, lettera g), sostituire le parole:, verifica e valutazione in materia di finanza pubblica con le seguenti: e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione del rispetto delle regole di bilancio.
0. 4. 100. 5. Calderisi, Baldelli.

All'emendamento 4.100, parte consequenziale, articolo 4-bis, comma 1, lettera h) sostituire le parole da: dei livelli essenziali fino alla fine della lettera con le seguenti: da parte degli altri livelli di governo dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.
0. 4. 100. 102.Le Commissioni.
(Approvato)

All'emendamento 4. 100. delle Commissioni, parte conseguenziale Art. 4-bis, comma 1, lettera h), dopo le parole: livelli essenziali delle prestazioni aggiungere le seguenti: e delle funzioni fondamentali.
0. 4. 100. 4. Giachetti, Fontanelli, Marchi, Causi.

All'emendamento 4. 100. delle Commissioni, parte conseguenziale Art. 4-bis, comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nonché le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.
0. 4. 100. 3. Simonetti, Volpi, Luciano Dussin, Vanalli.

All'emendamento 4.100, parte consequenziale, articolo 4-bis, comma 2, sopprimere la lettera c).
0. 4. 100. 103.(Versione corretta) Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:
dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali è consentito il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
f) l'affidamento alle Commissioni parlamentari competenti, secondo i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della funzione di controllo sulla finanza pubblica sia con riferimento all'equilibrio tra entrate e spese sia con riferimento alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni;
g) l'istituzione di un organismo indipendente presso il Parlamento al quale attribuire compiti di analisi, verifica e valutazione in materia di finanza pubblica, con organizzazione e funzionamento disciplinati dalle Camere, d'intesa tra loro, nell'esercizio della relativa autonomia costituzionale;
h) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali garantiti dagli altri livelli di governo.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:
a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;
c) le modalità di compensazione volte a garantire l'equilibrio tra le entrate e le spese a livello nazionale o di ciascuna regione nei casi di cui alla lettera b) del presente comma;
d) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

3. La legge di cui al presente articolo è approvata entro il 28 febbraio 2013;
all'articolo 5, sopprimere il comma 1.
4. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole da: di cui all'articolo 81, sesto comma, con le seguenti: di bilancio.
4. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole da: l'equilibrio fino a: ciclo economico, con le seguenti: il pareggio dei propri bilanci e.
4. 3. Stracquadanio.

A.C. 4205-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.

1. Entro il 30 giugno 2013 le Camere approvano la legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 4205-A - Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il consumo delle risorse naturali è andato costantemente aumentando negli anni e quindi parallelamente al problema del debito pubblico si pone oggi quello del debito ecologico inteso anche come deficit di rinnovabilità di risorse naturali;
l'introduzione di una contabilità ambientale quale sistema contabile parallelo alla rendicontazione economica e finanziaria può consentire di misurare la sostenibilità dello sviluppo internalizzando la variabile ambientale nelle decisioni politiche degli enti pubblici;
in tal senso il Programma globale di azione sullo sviluppo sostenibile nel XXI secolo, approvato da 178 governi di tinto il mondo in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (UNCED), svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e conosciuto come «Agenda 21», conteneva già una raccomandazione a favore dell'introduzione di una contabilità ambientale;
la redazione di un bilancio ambientale può consentire il monitoraggio dello stato dell'ambiente e la valutazione concreta delle conseguenze ambientali (positive o negative) delle principali attività degli enti pubblici oltre a costituire uno strumento di informazione rivolto alla collettività che viene messa nella condizione di conoscere e verificare i risultati ottenuti e rispetto a quelli promessi dalla pubblica amministrazione in questo settore;
parimenti, l'introduzione di una tassazione ambientale a partire da una carbon tax permetterebbe di internalizzare i costi ambientali generando un gettito che può essere destinato alla riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro, così come l'introduzione o l'aumento di altre forme di tassazione di sostanze inquinanti può generare un gettito utile alla riduzione del deficit ecologico;
anche la revisione della disciplina degli oneri di urbanizzazione con la destinazione dei relativi proventi non alla spesa corrente ma a forme di investimento in conservazione o recupero ambientale può contribuire alla riduzione del deficit ecologico,

impegna il Governo

a tenere in considerazione gli effetti ambientali delle nuove norme in materia fiscale, a partire dalla proposta di introduzione di una carbon tax;
a istituire un sistema integrato di contabilità ambientale, da affiancare ai consueti strumenti contabili previsionali e consuntivi dello Stato, delle regioni e degli enti locali, al fine di valutare in maniera trasparente le ricadute delle politiche nazionali sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile.
9/4205-A/1. Zamparutti, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Tempi e modalità per l'attuazione dell'articolo 7 della legge di stabilità per il 2012 in materia di dismissioni di terreni agricoli - 3-01948

PAOLO RUSSO e BALDELLI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), reca disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli;
in particolare, si prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400.000 euro;
si prevede, altresì, che, nelle procedure di alienazione dei terreni, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli;
la norma, come peraltro precisato espressamente nella relazione tecnica del Governo, è volta a favorire il rilancio dell'occupazione in agricoltura e ad agevolare i processi di ricambio generazionale nel settore agricolo;
appare, pertanto, assolutamente necessario che per l'attuazione della misura in questione siano seguite procedure e modalità rigorose, che consentano di realizzare effettivamente le finalità previste, offrendo un reale supporto alle prospettive imprenditoriali dei giovani agricoltori ed evitando che la misura stessa si traduca in una svendita surrettizia di beni pubblici -:
quali siano i tempi e le modalità per l'attuazione dell'articolo 7 della legge di stabilità per il 2012, con particolare riferimento alle modalità volte a garantire il perseguimento degli obiettivi in premessa indicati. (3-01948)
(29 novembre 2011)

Misure a favore delle popolazioni della provincia di Messina e iniziative per la messa in sicurezza del relativo territorio a seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi nel 2009 e nel mese in corso - 3-01949

BRIGUGLIO, DELLA VEDOVA, GRANATA, LO PRESTI, DI BIAGIO, MENIA, BARBARO, BOCCHINO, BONGIORNO, CONSOLO, GIORGIO CONTE, DIVELLA, LAMORTE, MORONI, MURO, ANGELA NAPOLI, PAGLIA, PATARINO, PERINA, PROIETTI COSIMI, RAISI, RUBEN, SCANDEREBECH, TOTO e TREMAGLIA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
un'eccezionale ondata di maltempo si è abbattuta sul territorio della provincia di Messina, investendo, in particolare, la fascia tirrenica, provocando ingentissimi danni ambientali e materiali e, nel comune di Saponara, tre vittime accertate, tra le quali un bambino di 10 anni;
il devastante nubifragio abbattutosi in poche ore, ma con particolare violenza, ha scaricato una «bomba» d'acqua, provocando smottamenti, allagamenti ed esondazioni di numerosi torrenti, coinvolgendo numerosi comuni, tra i quali quelli più colpiti risultano Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Rometta e Saponara, che presentano già allo stato attuale ingentissimi danni;
le prime stime parlano di circa 350 millimetri di pioggia torrenziale sui Peloritani e di 150 millimetri sulla fascia tirrenica con l'interessamento di tutti i torrenti e i corsi d'acqua, che esondando hanno paralizzato l'intera area, provocando danni alle abitazioni e a numerose sedi di attività produttive, e reso impraticabile buona parte del sistema infrastrutturale viario e ferroviario;
per tutta la giornata a Barcellona Pozzo di Gotto, a causa dell'esondazione dagli argini del torrente Longano, acque e detriti hanno trascinato auto, alberi e ogni altra cosa, inondando i pianterreni di negozi e abitazioni; un allagamento ha interessato il tratto autostradale Messina-Palermo ed a causa di ciò centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati nello loro auto; il maltempo ha provocato una frana sulla strada statale n. 113, bloccando così l'unica strada alternativa, e si è interrotto anche il traffico ferroviario;
il nubifragio ha, inoltre, causato un vasto black-out: la situazione più critica sempre nei comuni di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e San Filippo del Mela, dove le abbondanti piogge hanno causato l'allagamento di oltre una decina di cabine elettriche e lasciato senza energia elettrica circa 3 mila famiglie;
il 9 novembre 2011 un'ondata di maltempo aveva già provocato gravissimi danni, in particolare in provincia di Messina, ma anche di Catania e di Enna. In tale occasione è anche caduto un elicottero del 118, provocando la morte di un operatore, mentre altri sono rimasti gravemente feriti;
nel 2009 il territorio messinese è stato colpito da una tragica alluvione, che, insieme a tantissimi danni a beni pubblici e privati, ha, soprattutto, causato 37 vittime a Messina-Giampilieri e Scaletta Zanclea;
sebbene il Governo abbia dichiarato lo stato d'emergenza per i territori alluvionati ed abbia sbloccato 100 dei 162 milioni originariamente previsti solo per gli interventi necessari a seguito dell'alluvione del 2009, destinandoli anche in favore delle popolazioni colpite dalla recente alluvione del 22 novembre 2011, ciò non è sufficiente, tant'è che c'è una protesta generalizzata che coinvolge cittadini, forze politiche e sociali ed istituzioni;
in considerazione dell'estrema gravità dei fatti accaduti e dei danni provocati dall'alluvione a Saponara e nel comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto, emerge chiaramente la necessità di un intervento immediato da parte del Governo nazionale al fine di destinare risorse finanziarie per il recupero e la messa in sicurezza delle zone colpite, per il risarcimento dei danni subiti dalle popolazioni interessate e, soprattutto, dalle numerose attività economiche e commerciali andate distrutte;
si rende necessario un differimento degli adempimenti fiscali e tributari in favore delle popolazioni colpite, compresi quelli relativi al termine del 30 novembre 2011;
si rende, altresì, necessario un intervento quanto più rapido possibile del Governo nazionale di sostegno alle popolazioni colpite da questo tragico evento calamitoso per favorire la messa in atto di una serie di attività finalizzate al ripristino delle normali condizioni idrogeologiche dell'area interessata dal nubifragio e al recupero dei danni materiali registrati a causa delle intemperie -:
se il Governo non intenda adottare in tempi brevissimi iniziative volte ad assicurare i fondi per far fronte all'emergenza, attuale e del 2009, differire gli adempimenti fiscali e tributari in favore delle popolazioni colpite ed adottare ogni altra iniziativa di competenza per garantire il recupero e la messa in sicurezza del territorio, nonché il risarcimento per le popolazioni e le imprese colpite e danneggiate dagli eventi calamitosi e, in particolare, dall'alluvione del 22 novembre 2011, che ha colpito Barcellona Pozzo di Gotto e il suo hinterland, causando tre vittime nel comune di Saponara, tra cui un bambino di dieci anni, e provocando danni ingentissimi. (3-01949)
(29 novembre 2011)

Intendimenti del Governo in merito alle risorse destinate alle convenzioni Rai per le minoranze linguistiche - 3-01935

NICCO, BRUGGER e ZELLER. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la Costituzione italiana, all'articolo 6, sancisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;
la legge 15 dicembre 1999, n. 482, in attuazione del citato articolo 6 della Costituzione, detta norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, tra cui le popolazioni parlanti il francese e il franco-provenzale;
lo statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), all'articolo 38, parifica la lingua francese a quella italiana nella Valle d'Aosta;
il 28 dicembre 2009 la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai hanno siglato apposita convenzione per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta;
il 4 luglio 2011 la commissione paritetica Stato-regione autonoma Valle d'Aosta ha approvato uno «schema di norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta in materia di ordinamento linguistico», in cui, all'articolo 4, si dispone che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo assicuri le necessarie misure e condizioni per la tutela di tutte le lingue e idiomi usati in Valle d'Aosta;
analogo quadro di riferimento tutela le altre minoranze linguistiche storiche;
in data 19 ottobre, durante una audizione in Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri pro tempore Paolo Bonaiuti ha affermato che il Governo intende procedere ad una sensibile riduzione delle risorse destinate alle convenzioni Rai per le minoranze linguistiche;
la conferenza delle regioni e delle province autonome, preso atto di quanto dichiarato dal Sottosegretario in data 27 ottobre 2011, ha adottato un ordine del giorno nel quale esprime forte preoccupazione per l'annunciata riduzione delle risorse destinate alle convenzioni per la trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua tedesca e ladina nelle province autonome di Trento e Bolzano, chiedendo al Governo di non compromettere l'effettività della tutela delle minoranze garantita anche dalle convenzioni in questione -:
se il Governo attualmente in carica intenda procedere ad un drastico taglio delle risorse destinate alle convenzioni Rai per le minoranze linguistiche. (3-01935)
(Nuova formulazione)
(8 novembre 2011)

Iniziative per stabilizzare il credito d'imposta del 55 per cento previsto per il miglioramento energetico degli edifici e per estendere le agevolazioni fiscali in materia anche agli interventi di consolidamento antisismico del patrimonio edilizio - 3-01938

REALACCI, FRANCESCHINI, MARAN, BOCCIA, QUARTIANI, GIACHETTI, MARIANI, BENAMATI, BOCCI, BRAGA, BRATTI, ESPOSITO, GINOBLE, IANNUZZI, MARANTELLI, MARGIOTTA, MORASSUT, MOTTA, VIOLA e DAL MORO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nella crisi economica grave e prolungata che l'Italia sta vivendo, gli investimenti in edilizia di qualità, in risparmio energetico, fonti rinnovabili, innovazione, ricerca e in generale nella green economy rappresentano un importante volano per la ripresa dell'economia e rendono al tempo stesso l'Italia più rispettosa dell'ambiente, più competitiva e più vicina alle esigenze delle persone, delle comunità, dei territori;
il contenimento delle emissioni di anidride carbonica per ridurre il rischio di mutamenti climatici è una delle più grandi sfide che l'umanità ha davanti, nonché oggetto di discussione in questi giorni alla conferenza COP 17 in corso a Durban;
l'Italia ha già assunto in sede internazionale e, in particolare, a livello comunitario importanti e vincolanti impegni di riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell'ambito del programma detto «20-20-20»;
il sistema di agevolazione fiscale del 55 per cento ha fino ad oggi certamente riscosso un enorme successo, come dimostrano i dati del Cresme e dell'Enea. Il volume complessivo di interventi ad oggi è stato di 16,5 miliardi di euro, per un totale di 1,36 milioni di interventi. Sono stati attivati ogni anno oltre 50 mila posti di lavoro nei settori coinvolti, soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto: dalle fonti rinnovabili alla domotica, dagli infissi ai materiali avanzati. Si è, inoltre, favorita un'importante innovazione e una spinta di tutto il comparto verso la qualità. Si tratta, dunque, di una misura i cui benefici hanno sostanzialmente ripagato le mancate entrate determinate dallo sgravio fiscale;
il credito d'imposta del 55 per cento è uno dei successi più significativi della green economy nel nostro Paese ed ha al tempo stesso garantito importanti risparmi nelle emissioni di anidride carbonica, contribuendo ad alleggerire la bolletta energetica delle famiglie. Inoltre, grazie alle misure stanziate negli anni passati, l'Italia sta recuperando, con successo, il ritardo accumulato rispetto ad altri Paesi europei nel campo delle fonti rinnovabili, attivando anche un importante comparto economico;
si tratta, pertanto, di una delle misure anticicliche di gran lunga più importanti che sono state attivate negli ultimi anni. Secondo la sopra citata indagine Cresme-Enea, gli effetti complessivi sul bilancio del nostro Paese sono stati positivi;
come è stato più volte ribadito dai massimi esperti in materia, inclusi i tecnici del Dipartimento della protezione civile, gran parte del patrimonio edilizio italiano è di qualità scadente e lontano dagli standard antisismici indispensabili nel nostro Paese;
avviando immediatamente un piano straordinario di consolidamento e miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati, non solo si potrebbe mettere in sicurezza gran parte della popolazione, ma si potrebbe rilanciare un'economia legata all'edilizia di qualità, attivare il sistema delle piccole e medie imprese e produrre anche un rilevante effetto sul terreno occupazionale;
l'VIII Commissione della Camera dei deputati sia nella XV che nella XVI legislatura si è occupata del tema, con pareri e atti, da ultimo con l'approvazione, nella seduta del 29 luglio 2010, del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul mercato immobiliare in cui si ribadisce la bontà e l'importanza dello sgravio fiscale in efficienza energetica;
nel programma nazionale di riforma (che è parte integrante del documento di economia e finanza presentato alle Camere il 13 aprile 2011), in sede di indicazione delle priorità di azione per una economia eco-efficiente e per il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il Governo ha espressamente riconosciuto la «particolare efficacia della misura concernente le detrazioni fiscali del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici»;
nel cosiddetto allegato Kyoto al documento di economia e finanza (allegato VI - «Documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e sui relativi indirizzi») si legge testualmente che «al fine di porre il Paese su un giusto percorso emissivo rispetto agli obiettivi annuali di [riduzione delle emissioni di gas a effetto serra] per il periodo 2013-2020 si evidenzia la necessità di riconfermare e rifinanziare le azioni di cui all'allegato 1», fra le quali figura espressamente anche «l'incentivazione del risparmio energetico negli edifici esistenti attraverso la detrazione fiscale del 55 per cento»;
più volte nella XVI legislatura, da ultimo con l'ordine del giorno 04612/121 del 14 settembre 2011, il Governo si è impegnato a dare stabilità al credito d'imposta per il miglioramento energetico degli edifici da estendersi anche all'adeguamento antisismico degli edifici -:
se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative volte a dare stabilità al credito d'imposta del 55 per cento previsto per il miglioramento energetico degli edifici, per sostenere inoltre un importante settore della nostra economia, nonché per estendere le agevolazioni fiscali in questione anche agli interventi di consolidamento antisismico del patrimonio edilizio esistente. (3-01938)
(Nuova formulazione)
(8 novembre 2011)

Elementi in merito a proposte dirette a rilevare l'azienda Videocon di Anagni (Frosinone) e a rilanciarne l'attività - 3-01933

ANNA TERESA FORMISANO, DIONISI, PEZZOTTA e RUGGERI.- Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la situazione in cui versa l'azienda Videocon di Anagni, produttrice di schermi e componenti per televisori, è sempre più confusa, incerta e rischiosa, soprattutto per la tenuta dei livelli occupazionali;
all'entusiasmo iniziale dei lavoratori e dei sindacati, allorché la Ssim, società arabo-canadese con sede in Slovacchia, aveva siglato l'accordo preliminare nella sede del Ministero dello sviluppo economico per rilevare e rilanciare l'azienda con un piano, è subentrato, infatti, un clima di paura ed incertezza tra le maestranze;
la prima firmataria della presente interrogazione, con atti di sindacato ispettivo e con reiterate missive indirizzate al Ministro interrogato, ha sollecitato il Governo a trovare una rapida conclusione della vicenda senza conseguenze negative per i circa 1300 lavoratori impiegati, attualmente in cassa integrazione guadagni in deroga fino al 31 dicembre 2011;
a complicare la situazione, Banca Intesa ha notificato nel mese di settembre 2011 un decreto ingiuntivo alla società per recuperare 38 milioni di euro di debito contratti dalla società;
il problema più grande, a detta del dottor Castano, dirigente dell'unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico che segue la vicenda per il dicastero, è legato alla nomina da parte del tribunale di Frosinone di un commissario giudiziale, che dovrà seguire il concordato preventivo e verificare se esistono le condizioni per evitare il fallimento;
in assenza di una ristrutturazione del debito, anche la società Ssim, che dovrebbe subentrare alla proprietà indiana Dhoot, potrebbe abbandonare il tavolo delle trattative -:
se ci siano state altre manifestazioni di interesse ad acquisire lo stabilimento Videocon di Anagni ed, in tal caso, se abbiano formulato proposte concrete per rilevare e salvare la società. (3-01933)
(8 novembre 2011)

Iniziative per il miglioramento del servizio di trasporto ferroviario nel Mezzogiorno, con particolare riferimento alla Sicilia, e misure per il rilancio del sistema delle infrastrutture e dei trasporti - 3-01932

GIANNI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il Mezzogiorno d'Italia subisce, da troppo tempo, un ritardo nello sviluppo di infrastrutture, che ne condiziona lo sviluppo e il rilancio dell'economia;
in Sicilia, oltre alle grandi opere, ad esempio il ponte sullo Stretto di cui da troppo tempo si parla senza che si proceda effettivamente alla sua realizzazione, è necessario realizzare un reticolo infrastrutturale intermedio che sia effettivamente utile ad un rilancio economico dell'intero territorio;
purtroppo, al contrario, si continua a registrare una sottrazione di servizi che testimonia la pesante disattenzione del Governo nazionale in merito al futuro dell'isola;
tra i tanti tagli ai servizi si possono elencare:
a) la volontà espressa da Trenitalia di arrivare in pratica alla chiusura della stazione centrale di Siracusa, decisione questa confermata dalla continua cancellazione di tratte e servizi (come la soppressione dei vagoni letto dai treni diretti a Milano, Torino e Venezia o la diminuzione dei treni regionali, che ha portato anche a licenziamenti tra il personale addetto al trasporto dei bagagli);
b) il famoso «corridoio 1» europeo, per il collegamento ferroviario veloce tra Berlino e la Sicilia, sembra destinato a fermarsi a Catania, come se il resto dell'isola non esistesse e con le conseguenze facilmente immaginabili sul progressivo abbandono delle tratte non interessate se non vi sarà, quantomeno, un incremento del traffico regionale;
c) a questo si aggiunge la decisione, a quanto pare definitiva, presa in sede europea, di una modifica del «corridoio 1», che si fermerebbe a Napoli per dirottare con l'alta capacità ferroviaria su Bari;
d) l'abolizione del corridoio Berlino-Palermo non solo sarebbe uno schiaffo ingiustificato al Sud d'Italia, ma avrebbe conseguenze disastrose soprattutto sul piano dei treni veloci, in quanto autorizzerebbe implicitamente Ferrovie dello Stato spa a disinteressarsi, cosa che già abbondantemente fanno, dell'alta capacità da Salerno alla Sicilia, per la quale al momento sussiste solo un progetto di massima e nessuna risorsa allocata;
e) appare evidente che l'eventuale scelta della Commissione europea rappresenterebbe un colpo mortale alle possibilità di riscatto sociale ed economico per la Sicilia e il Mezzogiorno;
f) sempre in merito al trasporto ferroviario in Sicilia sembra ormai sancito che, a partire dall'11 dicembre 2011, data in cui scatterà l'orario invernale, si passerà da 26 treni ordinari e 4 periodici a 5 collegamenti tra Palermo e Roma e 5 tra Siracusa e Roma, con la conseguente diminuzione di posti di lavoro;
g) la stragrande maggioranza dei treni in Sicilia sono fatiscenti, cari, sporchi, delle vere e proprie «lumache», tanto che moltissimi cittadini siciliani hanno intenzione di presentare una causa collettiva risarcitoria per la disastrosa situazione del trasporto ferroviario in Sicilia;
h) l'assenza di un'adeguata rete ferroviaria, sia di trasporto pubblico che di trasporto merci, di fatto, impedisce al Mezzogiorno e, in particolare, alla Sicilia di sviluppare relazioni commerciali e turistiche, creando un elemento di marginalizzazione di una parte consistente dell'Italia a vantaggio del Nord;
i) sulle decisioni di Trenitalia ovviamente il Governo ha solo una funzione di controllo, ma in materia di nuovi investimenti per ammodernare e rendere efficiente le tratte ferroviarie nel Sud e in Sicilia è necessario prendere decisioni immediate che diano, come viene richiesto dagli abitanti e dagli imprenditori locali, possibilità concrete di incrementare l'economia locale;
l) altro nodo importante è rappresentato dal porto di Augusta, che è, rispetto agli altri porti del Mezzogiorno, il più vicino al Canale di Suez ed è lungo la rotta per l'Atlantico;
m) vi è la concreta possibilità di poter compiere un salto di qualità per il porto di Augusta, ma per questo è necessario che, oltre all'allargamento dei piazzali e banchine che ne faranno un porto di medio livello come i tanti che ci sono nel Mediterraneo, procedere alla bonifica della parte inquinata;
n) se a questo si aggiungessero i cassoni di colmata si potrebbe trasformare il porto di Augusta in un hub, con un molo di oltre due chilometri che arriverebbe in acque molto profonde e questo consentirebbe l'attracco delle grandi navi portacontainer da 15 mila teus, diventando, di fatto, il migliore porto di tutto il Mediterraneo;
o) altro dramma del Sud e della Sicilia è rappresentato dalla mancanza di una rete stradale all'altezza delle necessità sia per i trasferimenti locali che per il trasporto merci e sarebbe troppo lungo elencare le mancanze, le arterie oggettivamente pericolose e la mancanza di collegamenti decenti tra le varie località;
da questo parziale elenco si evince che è impossibile, per il Mezzogiorno e per la Sicilia contribuire in maniera adeguata all'economia nazionale e alla ripresa economica, se non vi sarà un salto di qualità negli investimenti e nelle infrastrutture che rendano questa parte del territorio italiano competitivo con il resto del Paese -:
se e come si intenda avviare una decisa azione nei confronti di Ferrovie dello Stato al fine non solo di sospendere tutte le scelte di riduzione dei servizi relativi al trasporto di persone e merci, ma anche di mettere in atto un vero piano industriale che consenta al Mezzogiorno e, in particolare, alla Sicilia di non essere escluso dalle relazioni economiche e turistiche con il resto d'Italia e con l'Europa, prevedendo al contempo un piano di investimenti, nel breve periodo, che rilanci il sistema dei trasporti e le infrastrutture, in modo da sostenere una ripresa economica dell'intero Paese che senza l'apporto del Mezzogiorno non può avere il respiro strategico adeguato alle necessità.
(3-01932)
(8 novembre 2011)

Iniziative di competenza in materia di requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento, al fine del rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, con particolare riferimento alla disciplina in materia della Regione siciliana - 3-01951

REGUZZONI, LUSSANA, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BOSSI, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARONI, MARTINI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
sul quotidiano Libero di domenica 23 ottobre 2011 è stato pubblicato un articolo, a firma De Stefano, dal titolo «I siciliani vanno ancora in baby pensione»;
secondo l'articolo di giornale, una legge regionale varata nel 2004, di recepimento della normativa nazionale in materia di handicap (la legge n. 104 del 1992), prevede che i dipendenti della regione possano essere collocati a riposo, con 20 anni di contributi per le donne o 25 anni per gli uomini, se dimostrano di avere un parente da accudire;
sempre secondo l'articolo di stampa, dal 2004 al 2007 hanno beneficiato di tale norma circa un centinaio di siciliani all'anno, mentre nel biennio 2008-2010 ne hanno goduto 680 dipendenti regionali, vale a dire 1.080 dipendenti baby pensionati, per una spesa circa di 20 milioni di euro l'anno;
peraltro, l'articolo riporta nomi e ruoli dei dipendenti collocati a riposo e comunque sempre in carico alla regione come consulenti, capi delle strutture tecniche o assessori;
le baby-pensioni sono un'eredità degli anni '70, il cui onere per lo Stato si aggira intorno ai 9 miliardi e mezzo l'anno e sulle quali il legislatore intervenne già negli anni '90 per contenere la spesa pensionistica;
è, a parere degli interroganti, alquanto scandaloso che ben 14 anni dopo, nel 2004, periodo in cui sono già avviati gli interventi per l'innalzamento dell'età pensionabile, la regione Sicilia promulghi una legge a beneficio dei suoi dipendenti ed in controtendenza non solo con l'Italia stessa, ma anche con l'Europa;
situazioni come quella descritta, a giudizio degli interroganti, rischiano di incidere negativamente, nel medio e lungo periodo, sul patto di stabilità e sul complessivo processo di razionalizzazione della spesa pubblica;
il Presidente del Consiglio dei ministri, nelle dichiarazioni programmatiche rese alle Camere, ha affermato che il sistema pensionistico italiano «rimane caratterizzato da ampie disparità di trattamento tra diverse generazioni e categorie di lavoratori, nonché da aree ingiustificate di privilegio»; nelle stesse dichiarazioni programmatiche si legge che «i problemi del Mezzogiorno vanno affrontati non nella logica del chiedere di più, ma di una razionale modulazione delle risorse» e che «il riequilibrio di bilancio, le riforme strutturali e la coesione territoriale richiedono piena e leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali. Occorre riconoscere il valore costituzionale delle autonomie speciali nel duplice binario di responsabilità e reciprocità» -:
di quali elementi disponga in relazione a quanto esposto in premessa e se non ritenga necessario ed urgente, anche alla luce degli interventi prospettati dal Governo, adottare ogni iniziativa di competenza, anche in sede di Conferenza Stato-regioni, al fine di salvaguardare la tenuta dei vincoli derivanti dal patto di stabilità, con particolare riferimento alla normativa in materia di requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento. (3-01951)
(29 novembre 2011)

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: MAZZOCCHI E CARLUCCI; MATTESINI ED ALTRI: REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEI MATERIALI GEMMOLOGICI (A.C. 225-2274-A)

A.C. 225-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 225-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sull'emendamento trasmesso dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sull'emendamento 14.10.

A.C. 225-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo I
DEFINIZIONI

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle materie e ai prodotti di seguito elencati, utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica in genere:
a) minerali di origine naturale, formatisi in giacimenti naturali;
b) minerali sintetici;
c) prodotti artificiali;
d) perle naturali e altri materiali organici di origine animale o vegetale, tradizionalmente utilizzati in gioielleria;
e) perle coltivate o altrimenti denominate;
f) imitazioni di perle.

A.C. 225-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

1. Agli effetti della presente legge si intende:
a) per «materiale gemmologico», una sostanza naturale, sintetica, di coltura o artificiale, adatta all'uso di adorno personale o di ornamentazione;
b) per «materiale gemmologico naturale», una sostanza di origine inorganica od organica esistente in natura;
c) per «materiale gemmologico trattato», un materiale gemmologico di origine naturale, artificiale o di coltura, modificato dall'uomo nelle proprietà chimiche e/o fisiche;
d) per «materiale gemmologico sintetico», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, che possiede caratteristiche chimiche e fisiche simili a quelle dei corrispondenti materiali naturali;
e) per «materiale gemmologico artificiale», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, le cui caratteristiche chimiche e fisiche non corrispondono a nessun materiale naturale noto;
f) per «materiale gemmologico composito», un materiale costituito da poche parti distinte, di forma prestabilita, di natura uguale o diversa, di origine naturale, sintetica o artificiale, incollate a formare un'unica gemma;
g) per materiale gemmologico agglomerato o impastato», un materiale formato da un insieme di granuli irregolari di origine naturale, sintetica o artificiale, aggregati artificialmente con o senza l'ausilio di collanti o mediante riscaldamento o compressione;
h) per «vetro artificiale», un materiale artificiale amorfo ottenuto per raffreddamento da un fuso di qualunque composizione chimica;
i) per «perla o perla naturale», un materiale prodotto naturalmente da molluschi perliferi, senza l'ausilio dell'intervento umano;
l) per «perla coltivata o di coltura, con o senza nucleo», un materiale prodotto da molluschi perliferi di acqua salata o dolce, in seguito a intervento dell'uomo;
m) per «imitazione di perla o perla imitazione», un materiale di qualsiasi composizione costituito da una o più parti di origine naturale, sintetica o artificiale, prodotto dall'uomo per ottenere la forma e l'aspetto delle perle, senza possedere le loro proprietà fisiche o chimiche o la loro struttura cristallina.

A.C. 225-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

1. La denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall'indicazione del trattamento cui essi sono stati sottoposti, in conformità a quanto stabilito dalla norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.
2. Le definizioni delle terminologie relative ai principali processi operati sulle gemme allo stato attuale dei procedimenti tecnologici sono le seguenti:
a) per «diffuso o termodiffuso», si intende un materiale gemmologico che ha subìto un procedimento modificatore con apporto di elementi chimici all'interno del reticolo cristallino;
b) per «impregnato», si intende un materiale gemmologico i cui pori sono stati riempiti con sostanze estranee non colorate;
c) per «irradiato o irraggiato», si intende un materiale gemmologico che ha subito modificazioni mediante radiazioni non visibili, particelle atomiche o sub-atomiche;
d) per «con riempimento di fessure e/o cavità» si intende un materiale gemmologico che ha subito il riempimento di cavità o di fessure con materiali fluidi che induriscono;
e) per «ricoperto», si intende un materiale gemmologico che è stato rivestito totalmente o parzialmente da sostanze estranee;
f) per «riscaldato», si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento termico modificatore senza apporto di elementi chimici, salvo idrogeno od ossigeno, all'interno del reticolo cristallino;
g) per «tinto», si intende un materiale gemmologico i cui pori, interstizi, fratture naturali o indotte, sono stati permeati di sostanze coloranti;
h) per «sottoposto a foratura laser», si intende un materiale gemmologico che ha subito la rimozione di inclusioni mediante azioni o modificazioni chimiche o fisiche;
i) per «sottoposto ad alta pressione e ad alta temperatura», si intende un materiale gemmologico che ha subito un processo modificatore basato sull'utilizzo di variazioni di pressione e di temperatura;
l) per «riscaldato con residui», si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento termico modificatore con l'aggiunta di fondente;
m) per «con riempimento di fessure con vetro al piombo», si intende un materiale gemmologico le cui fratture sono state permeate con vetro al piombo.

3. Ogni altro processo chimico o fisico cui sono sottoposti i materiali gemmologici, diverso da quelli indicati al comma 2, deve essere indicato in maniera sintetica e chiara sui documenti commerciali e pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nelle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano nonché nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10.
4. Qualora il o i trattamenti a cui sono state sottoposte le gemme non siano stabili nel tempo è necessario darne informazione chiara mediante una nota informativa che deve essere messa a disposizione e consegnata all'acquirente in cui sono descritti i trattamenti, i loro effetti, le precauzioni da prendere per l'uso e la conservazione del materiale.

A.C. 225-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

1. È fatto obbligo di applicare le seguenti denominazioni ai materiali descritti all'articolo 2:
a) «naturale», nel caso di materiale gemmologico naturale;
b) «trattato», nel caso di materiale gemmologico trattato;
c) «sintetico», nel caso di materiale gemmologico sintetico;
d) «di coltura», nel caso di materiale gemmologico di coltura;
e) «artificiale», nel caso di materiale gemmologico artificiale.

2. Nel caso di materiali gemmologici trattati, in sostituzione del termine «trattato», può essere indicato direttamente il processo a cui il materiale gemmologico è stato sottoposto, conformemente a quanto indicato dall'articolo 3, comma 2, preceduto o meno dalla dizione «sottoposto a processo di».
3. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici naturali è riportata nel prospetto I della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.
4. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici sintetici è riportata nel prospetto II della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.
5. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici artificiali è riportata nel prospetto III della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.
6. Per la nomenclatura dei tagli dei materiali gemmologici si applica la norma UNI 10173, e successivi aggiornamenti.

A.C. 225-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.

1. Per la denominazione dei materiali indicati all'articolo 2 è vietato l'uso dei termini «semiprezioso» e «fino».

A.C. 225-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

1. Le perle naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono dette «perle naturali segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.
2. Le perle coltivate o di coltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono dette «perle coltivate segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.
3. Le perle coltivate di cui al comma 2 sono denominate «perle coltivate composite o mabe» quando sono il risultato dell'assemblaggio, a opera dell'uomo, di una parte superiore costituita da una bolla di coltura perlacea con una parte inferiore di madreperla e un riempimento interno di materiale vario.

A.C. 225-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7.

1. È fatto divieto di importare, esporre, detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire a titolo gratuito i materiali e i prodotti elencati al capo I, con una denominazione diversa da quelle previste dalla presente legge.
2. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere indicate, su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nonché sulle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano, e sono le uniche denominazioni che possono essere usate, anche verbalmente, per indicare i prodotti.
3. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere, altresì, utilizzate per i prodotti esposti in manifestazioni espositive, in fiere e in mostre aventi carattere commerciale.

A.C. 225-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche nei casi in cui i prodotti sono proposti al consumatore in vendite all'incanto, anche se derivanti da operazioni di credito su pegno, da antiquari o mediante una tecnica di comunicazione a distanza. In questa ultima ipotesi, le denominazioni indicate al capo I devono essere riportate anche sulla proposta di contratto o di vendita a distanza.

A.C. 225-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.

1. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse destinate ai sensi della legislazione vigente alle iniziative di comunicazione di pubblica utilità, cura la realizzazione di campagne di comunicazione pubbliche, con cadenza almeno annuale, dirette a promuovere nei consumatori la conoscenza delle problematiche connesse alla qualità delle gemme.
2. Le regioni possono promuovere corsi di qualificazione, con oneri ad esclusivo carico dei soggetti partecipanti, per i soggetti che operano nel mercato gemmologico, volti alla conoscenza dei materiali di cui alla presente legge, alla loro lavorazione e alla loro commercializzazione. La partecipazione ai corsi di qualificazione è volontaria e si conclude con il rilascio di un'attestazione di qualifica dell'operatore.

A.C. 225-A - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo III
RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI, CONTROVERSIE, LABORATORI DI ANALISI

Art. 10.

1. Il venditore deve rilasciare, a richiesta dell'acquirente, una dichiarazione in cui sono descritti, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, i materiali gemmologici venduti, siano essi sfusi o montati.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata obbligatoriamente in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.
3. I contenuti della dichiarazione di cui al comma 1, che deve comunque sempre contenere l'indicazione del paese dal quale è originata l'ultima importazione in Italia, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16.

A.C. 225-A - Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.

1. In caso di controversie relative al contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 10, la risoluzione delle stesse può essere demandata a un collegio arbitrale, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio», nella cui circoscrizione ha sede l'acquirente, composto da tre membri, di cui uno indicato da ciascuna delle parti e il terzo scelto tra i direttori dei laboratori gemmologici di cui all'articolo 13. Gli oneri della procedura arbitrale sono a carico dei soggetti interessati.
2. Il collegio di cui al comma 1 opera secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 16.

A.C. 225-A - Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.

1. Qualora si renda necessario accertare la correttezza di quanto dichiarato, relativamente ai materiali gemmologici, nei documenti commerciali o pubblicitari, nelle proposte di contratto o di vendita a distanza, nelle eventuali etichette o cartellini che accompagnano il prodotto o nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10, sono autorizzati a rilasciare le relative certificazioni esclusivamente i laboratori di cui all'articolo 13.
2. Sono in tutti i casi esclusi dalle analisi gemmologiche e dalle certificazioni, i materiali giacenti in magazzino alla data di entrata in vigore della presente legge.

A.C. 225-A - Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.

1. I laboratori abilitati al rilascio di certificazioni dei materiali gemmologici in commercio devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 16.
2. I laboratori di cui al comma 1 devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale, volte in particolare al settore della gemmologia per la determinazione della categoria di appartenenza dei materiali gemmologi in commercio ed essere in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16.
3. I laboratori devono essere iscritti nell'elenco tenuto dalla camera di commercio competente per territorio. A tale fine devono presentare apposita domanda corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del comma 2.
4. La vigilanza e il controllo sui laboratori iscritti nell'elenco di cui al comma 1, volti a verificare l'osservanza dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 16, sono esercitati ai sensi di quanto stabilito dal medesimo regolamento. Gli oneri per la costituzione e la tenuta degli elenchi di cui al comma 1, nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, sono posti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione ai medesimi elenchi sulla base di tariffe stabilite con il decreto di cui all'articolo 16, ed aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente articolo avviene sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche interessate. Le medesime tariffe devono essere versate dai soggetti a ciò obbligati prima di richiedere l'iscrizione nell'elenco. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la quietanza del relativo versamento.

A.C. 225-A - Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
SANZIONI

Art. 14.

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque rilasci certificazioni dei materiali gemmologici in commercio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro;
b) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materiali gemmologici privi di documenti ovvero accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge o con indicazioni che possono essere confuse con quelle previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro. Si applicano inoltre il sequestro e la confisca delle merci;
c) chiunque si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, lettere b) e c), sono moltiplicate per dieci nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.
3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) alle sanzioni amministrative pecuniarie consegue la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a sei mesi.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO IV
SANZIONI

ART. 14.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da 1.000 euro a 10.000 euro con le seguenti: da 10.000 euro a 100.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera
b), sostituire le parole: da 200 euro a 2.000 euro con le seguenti: da 2.000 euro a 20.000 euro;
lettera c), sostituire le parole: da 200 euro a 2.000 euro con le seguenti: da 2.000 euro a 20.000 euro.
14. 10. Maggioni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da 1.000 euro a 10.000 euro con le seguenti: da 3.000 euro a 30.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera
b), sostituire le parole: da 200 euro a 2.000 euro con le seguenti: da 600 euro a 6.000 euro;
lettera c), sostituire le parole: da 200 euro a 2.000 euro con le seguenti: da 600 euro a 6.000 euro.
14. 10.(Testo modificato nel corso della seduta) Maggioni.
(Approvato)

A.C. 225-A - Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

1. I materiali gemmologici, sfusi o montati, legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono essere liberamente immessi sul mercato nazionale a condizione che sia garantito un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge.

A.C. 225-A - Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di ricerca metrologica e il Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione della medesima legge.

A.C. 225-A - Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.

1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 225-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
sono circa 11.000 le imprese operanti nel comparto gemmologico impegnate nella produzione, insieme ad oltre 20.000 dettaglianti, cui corrisponde un fatturato annuo di circa 6,5 miliardi di euro;
lo scorso 21 ottobre in occasione di un incontro a Palazzo Chigi dedicato al comparto orafo, sono state sollevate ventitré istanze dalle associazioni;
particolare attenzione è stata rivolta a quelle del credito e del fisco con la definizione di due tavoli operativi sotto la regia della Presidenza del Consiglio: uno focalizzato sulla costituzione di un fondo di garanzia per le aziende del settore in difficoltà e sullo studio di nuovi strumenti finanziari, l'altro sulla regolamentazione dei «compro-oro» e della fiscalità dell'oro usato e sull'estensione del «reverse charge» anche per gli altri metalli preziosi e per i materiali gemmologici;
sui dazi il Ministero degli affari esteri e quello dello sviluppo economico hanno confermato l'impegno per affrontare il tema nell'ambito del prossimo incontro USA-UE e nelle trattative bilaterali di libero scambio («0x0») in via di definizione con India, Canada, Giappone;
le associazioni hanno segnalato l'ipotesi di includere almeno gli assegni e i bonifici bancari tra le operazioni esenti dal dispositivo riguardante la tracciabilità dei pagamenti. L'urgenza della modifica è stata giustificata in quanto tale restrizione ha già causato, ad esempio nella sola Lombardia, un'ulteriore riduzione dei consumi di gioielleria-orologeria del 20-25 per cento;
inoltre, la «Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi» (Convenzione di Vienna) è un trattato internazionale che ha come scopo quello di «facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, garantendo, nel contempo, un'adeguata tutela del consumatore, considerata la particolare natura di tali prodotti»;
il 15 luglio 2010 l'Italia ha manifestato formalmente l'intenzione di aderire alla convenzione e ha poi avviato l'iter;
la ratifica della convenzione consentirebbe la libera circolazione dei nostri prodotti in metalli preziosi in numerosi mercati, alcuni dei quali rilevanti per il nostro export,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare seguito alle istanze avanzate dalle rappresentanze del comparto orafo che riscontra in questo particolare momento storico notevoli difficoltà economiche;
a valutare l'opportunità di adottare adeguate iniziative volte a sostenere e sviluppare maggiormente l'export dei prodotti made in Italy del settore gemmologico.
9/225-A/1. Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
il comparto orafo-argentiero-gioielliero è uno dei settori del «made in Italy» che più ha contribuito alla promozione dell'Italia nel mondo, conta 10.600 unità produttive e occupa in modo diretto oltre 60.000 addetti, senza calcolare il valore delle filiera distributiva (24.000 punti vendita in Italia) e dell'indotto (sistemi fieristici, assicurazioni, sistema di sicurezza e trasporto valori);
l'Italia è stata per molto tempo leader mondiale nella lavorazione e nel commercio dei preziosi, ma tale primato è ormai insidiato nell'ambito dei processi di globalizzazione, ma tale comparto rimane ancora oggi determinante per l'economia italiana; il comparto infatti detiene ancora il 6o saldo commerciale attivo con l'estero e come saldo attivo è al 1o posto tra quelli del comparto moda-accessori;
il mercato italiano costituisce ad oggi il principale polo mondiale per la lavorazione di pietre tagliate, un patrimonio inestimabile dal punto di vista della storia, del design, oltre che da un punto di vista strettamente economico;
il settore, già dal 2000, è entrato progressivamente in sofferenza e la crisi economico-finanziaria di questi anni rischia di travolgerlo; sono necessarie per questo comparto serie politiche di sostegno a partire dal miglioramento delle condizioni di accesso dei gioielli sul mercato internazionale;
a causa dei dazi, i gioielli italiani non possono raggiungere il 60 per cento dei consumatori mondiali, un gioiello italiano per entrare in Cina paga un dazio del 25-30 per cento, un gioiello cinese per entrare in Europa paga il 2,5 per cento; occorre reciprocità ed una politica commerciale europea tesa a ridurre/azzerare le barriere che aumentano la concorrenza sleale ed il mercato nero;
fonti indipendenti hanno calcolato che l'attuale aliquota daziaria, ad esempio in USA, incide in media per oltre il 40 per cento sui margini di profitto delle aziende italiane, ma su alcuni prodotti, le catene a macchina, dove l'Italia è sempre leader con grandi investimenti in termini di tecnologie e di innovazione di prodotto e di processo, la percentuale è ancora più elevata;
nel comparto orafo-argentiero-gioielliero anche dazi non particolarmente elevati in senso assoluto hanno un'elevatissima incidenza sul price-competition, a causa del forte peso della materia prima sull'intero valore del prodotto;
è necessaria una specifica politica della Unione Europea:
verso gli altri Paesi OCSE per una eliminazione totale delle tariffe su base reciproca (0-0) e presso l'amministrazione USA affinché vengano azzerati i dazi applicati ai prodotti orafo-argentieri-gioiellieri europei e quindi italiani, soprattutto alla luce del regime doganale preferenziale di cui godono in questi mercati le aziende concorrenti localizzate in Paesi emergenti;
verso i Paesi non OCSE (come la Russia, mercato che sta crescendo in importanza), sostenendo in ambito UE e WTO sia l'eliminazione dei picchi tariffari e delle barriere non tariffarie, sia l'utilizzo delle normali procedure per il trasferimento dei prodotti (carnet ATA);
per accordi volti ad applicare il dazio solo sulla lavorazione, scorporando quindi dal calcolo il valore della materia prima;
all'interno del comparto, esistono per le pietre preziose specifiche questioni, che necessitano di interventi legislativi europei e di specifici accordi internazionali che non possono esaurirsi nella normativa nazionale;
in ordine alla necessità della garanzia della trasparenza/tracciabilità e garanzia del cliente finale:
le «gemme» si stanno sempre di più affermando come «bene rifugio» e, lentamente, ma con gradualità, aumentano le richieste di «certificazione», a fronte del fatto che il mercato dei preziosi è invaso dai prodotti contraffatti, a causa della diffusione su scala mondiale di gemme trattate o totalmente realizzate in laboratorio; il business illegale consente ai trafficanti di realizzare guadagni enormi ai danni di grossisti, commercianti e acquirenti finali che non di rado acquistano inconsapevolmente prodotti senza alcun valore, al prezzo delle pietre autentiche;
la tracciabilità delle pietre, elemento di grande preziosità, il valore delle pietre è legato anche alla loro provenienza geografica - i «rubini» che sono le pietre preziose dal più alto costo per carato, ricercatissimi per il loro splendore e quindi di maggior qualità - sono quelli provenienti dalla Birmania;
il 50 per cento circa delle pietre preziose in circolazione provengono da Paesi in guerra e questo è un tema di grande rilievo, che deve trovare l'attuazione del Protocollo di Kimberley;
il predetto protocollo, sotto le forti pressioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, fu ratificato nel 2000 da sedici Stati africani coinvolti nel commercio dei diamanti, e contiene una serie di misure contro l'estrazione e l'esportazione dei diamanti dai luoghi di guerra;
scopo del protocollo è obbligare le compagnie diamantifere «a certificare» il percorso di ogni singola pietra, una sorta di «carta di identità», dove viene indicato il luogo di estrazione e di lavorazione;
la carta di identità serve a certificare che il diamante sia «conflict-free», ovvero esente dal conflitto. Il Protocollo è nato dalla consapevolezza che il commercio dei cosiddetti «diamanti insanguinati» sia un grave problema internazionale, che contribuisce ad alimentare direttamente i conflitti armati, il traffico illecito e la proliferazione degli armamenti;
tali conflitti hanno effetti devastanti sulla pace e sulla sicurezza dei Paesi colpiti, nonché comportano gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani (lavoro minorile, lavoro forzato, stupri);
è noto, per esempio, che è stato per mettere le mani sul forziere diamantifero congolese che dal 1998 è esplosa la prima guerra africana che ha coinvolto nove nazioni. Guerre che hanno proprio l'obbiettivo del controllo del territorio, per permettere il saccheggio delle risorse. Per aggirare tale protocollo sono state create, nei Paesi confinanti con quelli ricchi di giacimenti di diamanti e che sono teatro di guerra, centinaia di false compagnie minerarie;
oggi, circa il 50 per cento dei diamanti in circolazione sono provenienti da Paesi in guerra, e non si tratta solo di diamanti, ma di rubini, giada ed altre pietre preziose, basti pensare alla Birmania;
nel 2008 il governo americano, ha introdotto l'embargo contro l'importazione di rubini e giada birmani; anche l'Unione europea ha approvato, a fine 2010, una risoluzione per garantire la tracciabilità delle pietre preziose;
il tema della tracciabilità, quindi, contiene in sé non solo la garanzia dell'utente finale, ma tutto il tema dell'eticità dei rapporti internazionali e della legalità, tale questione necessita di una specifica normativa europea,

impegna il Governo

a promuovere in ambito europeo una specifica normativa comunitaria per garantire la tracciabilità dei minerali importati, come strumento per combattere l'utilizzo illegale delle pietre preziose provenienti dai Paesi in guerra, e per consentire al comparto orafo-argentiero-gioielliero un rafforzamento basato su trasparenza e legalità;

a prevedere interventi di sostegno per favorire l'internazionalizzazione dell'oreficeria italiana ed europea, con particolare riferimento all'urgente necessità di risolvere la questione dello squilibrio imposto dai dazi allo sviluppo di un mercato maggiormente basato sulla qualità dei prodotti e sulla concorrenza.
9/225-A/2. Mattesini.

La Camera,
premesso che:
il comparto orafo-argentiero-gioielliero è uno dei settori del «made in Italy» che più ha contribuito alla promozione dell'Italia nel mondo, conta 10.600 unità produttive e occupa in modo diretto oltre 60.000 addetti, senza calcolare il valore delle filiera distributiva (24.000 punti vendita in Italia) e dell'indotto (sistemi fieristici, assicurazioni, sistema di sicurezza e trasporto valori);
l'Italia è stata per molto tempo leader mondiale nella lavorazione e nel commercio dei preziosi, ma tale primato è ormai insidiato nell'ambito dei processi di globalizzazione, ma tale comparto rimane ancora oggi determinante per l'economia italiana; il comparto infatti detiene ancora il 6o saldo commerciale attivo con l'estero e come saldo attivo è al 1o posto tra quelli del comparto moda-accessori;
il mercato italiano costituisce ad oggi il principale polo mondiale per la lavorazione di pietre tagliate, un patrimonio inestimabile dal punto di vista della storia, del design, oltre che da un punto di vista strettamente economico;
il settore, già dal 2000, è entrato progressivamente in sofferenza e la crisi economico-finanziaria di questi anni rischia di travolgerlo; sono necessarie per questo comparto serie politiche di sostegno a partire dal miglioramento delle condizioni di accesso dei gioielli sul mercato internazionale;
a causa dei dazi, i gioielli italiani non possono raggiungere il 60 per cento dei consumatori mondiali, un gioiello italiano per entrare in Cina paga un dazio del 25-30 per cento, un gioiello cinese per entrare in Europa paga il 2,5 per cento; occorre reciprocità ed una politica commerciale europea tesa a ridurre/azzerare le barriere che aumentano la concorrenza sleale ed il mercato nero;
fonti indipendenti hanno calcolato che l'attuale aliquota daziaria, ad esempio in USA, incide in media per oltre il 40 per cento sui margini di profitto delle aziende italiane, ma su alcuni prodotti, le catene a macchina, dove l'Italia è sempre leader con grandi investimenti in termini di tecnologie e di innovazione di prodotto e di processo, la percentuale è ancora più elevata;
nel comparto orafo-argentiero-gioielliero anche dazi non particolarmente elevati in senso assoluto hanno un'elevatissima incidenza sul price-competition, a causa del forte peso della materia prima sull'intero valore del prodotto;
è necessaria una specifica politica della Unione Europea:
verso gli altri Paesi OCSE per una eliminazione totale delle tariffe su base reciproca (0-0) e presso l'amministrazione USA affinché vengano azzerati i dazi applicati ai prodotti orafo-argentieri-gioiellieri europei e quindi italiani, soprattutto alla luce del regime doganale preferenziale di cui godono in questi mercati le aziende concorrenti localizzate in Paesi emergenti;
verso i Paesi non OCSE (come la Russia, mercato che sta crescendo in importanza), sostenendo in ambito UE e WTO sia l'eliminazione dei picchi tariffari e delle barriere non tariffarie, sia l'utilizzo delle normali procedure per il trasferimento dei prodotti (carnet ATA);
per accordi volti ad applicare il dazio solo sulla lavorazione, scorporando quindi dal calcolo il valore della materia prima;
all'interno del comparto, esistono per le pietre preziose specifiche questioni, che necessitano di interventi legislativi europei e di specifici accordi internazionali che non possono esaurirsi nella normativa nazionale;
in ordine alla necessità della garanzia della trasparenza/tracciabilità e garanzia del cliente finale:
le «gemme» si stanno sempre di più affermando come «bene rifugio» e, lentamente, ma con gradualità, aumentano le richieste di «certificazione», a fronte del fatto che il mercato dei preziosi è invaso dai prodotti contraffatti, a causa della diffusione su scala mondiale di gemme trattate o totalmente realizzate in laboratorio; il business illegale consente ai trafficanti di realizzare guadagni enormi ai danni di grossisti, commercianti e acquirenti finali che non di rado acquistano inconsapevolmente prodotti senza alcun valore, al prezzo delle pietre autentiche;
la tracciabilità delle pietre, elemento di grande preziosità, il valore delle pietre è legato anche alla loro provenienza geografica - i «rubini» che sono le pietre preziose dal più alto costo per carato, ricercatissimi per il loro splendore e quindi di maggior qualità - sono quelli provenienti dalla Birmania;
il 50 per cento circa delle pietre preziose in circolazione provengono da Paesi in guerra e questo è un tema di grande rilievo, che deve trovare l'attuazione del Protocollo di Kimberley;
il predetto protocollo, sotto le forti pressioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, fu ratificato nel 2000 da sedici Stati africani coinvolti nel commercio dei diamanti, e contiene una serie di misure contro l'estrazione e l'esportazione dei diamanti dai luoghi di guerra;
scopo del protocollo è obbligare le compagnie diamantifere «a certificare» il percorso di ogni singola pietra, una sorta di «carta di identità», dove viene indicato il luogo di estrazione e di lavorazione;
la carta di identità serve a certificare che il diamante sia «conflict-free», ovvero esente dal conflitto. Il Protocollo è nato dalla consapevolezza che il commercio dei cosiddetti «diamanti insanguinati» sia un grave problema internazionale, che contribuisce ad alimentare direttamente i conflitti armati, il traffico illecito e la proliferazione degli armamenti;
tali conflitti hanno effetti devastanti sulla pace e sulla sicurezza dei Paesi colpiti, nonché comportano gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani (lavoro minorile, lavoro forzato, stupri);
è noto, per esempio, che è stato per mettere le mani sul forziere diamantifero congolese che dal 1998 è esplosa la prima guerra africana che ha coinvolto nove nazioni. Guerre che hanno proprio l'obbiettivo del controllo del territorio, per permettere il saccheggio delle risorse. Per aggirare tale protocollo sono state create, nei Paesi confinanti con quelli ricchi di giacimenti di diamanti e che sono teatro di guerra, centinaia di false compagnie minerarie;
oggi, circa il 50 per cento dei diamanti in circolazione sono provenienti da Paesi in guerra, e non si tratta solo di diamanti, ma di rubini, giada ed altre pietre preziose, basti pensare alla Birmania;
nel 2008 il governo americano, ha introdotto l'embargo contro l'importazione di rubini e giada birmani; anche l'Unione europea ha approvato, a fine 2010, una risoluzione per garantire la tracciabilità delle pietre preziose;
il tema della tracciabilità, quindi, contiene in sé non solo la garanzia dell'utente finale, ma tutto il tema dell'eticità dei rapporti internazionali e della legalità, tale questione necessita di una specifica normativa europea,

impegna il Governo

a istituire un tavolo interministeriale per il settore dei metalli e delle pietre preziose che affronterà anche la questione della tracciabilità dei minerali importati, come strumento per combattere l'utilizzo illegale delle pietre preziose provenienti dai Paesi in guerra e la questione della internalizzazione dell'oreficeria italiana ed europea con particolare riferimento alla questione dello squilibrio imposto dai dazi allo sviluppo di un mercato maggiormente basato sulla qualità dei prodotti e sulla concorrenza.
9/225-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Mattesini.

La Camera,
premesso che:
il settore orafo-argentiero-gioielliero rappresenta uno dei comparti manifatturieri di eccellenza nella promozione del «made in Italy», che negli anni è riuscito a conquistarsi i primi posti nel mondo grazie alla creatività, al design, all'innovazione di prodotto e di processo, ed alla capacità di adottare sofisticate tecnologie assieme alla artigianalità dei prodotti manufatti;
tale settore si concentra in alcuni distretti di punta, come Arezzo, Vicenza, Valenza Po, Napoli per l'oreficeria e la gioielleria in oro; Padova, Firenze e Palermo per l'argenteria, e conta circa 10.600 unità produttive in tutta Italia, dando lavoro diretto ad oltre 60.000 addetti, cui va aggiunto il valore della filiera distributiva (circa 24.000 punti in tutta Italia) e l'indotto (sistemi fieristici, assicurazioni, sistemi di sicurezza e trasporto valori, ecc.);
il mercato degli oggetti preziosi vive una prolungata fase di crisi, sui mercati internazionali si sono prodotti grandi cambiamenti e il nostro Paese, che sembrava leader indiscusso nel settore orafo, ha sperimentato, con la globalizzazione, la perdita di consistenti quote di mercato;
all'inizio degli anni '90 la posizione dell'industria italiana era molto solida nel panorama internazionale, non solo l'Italia si aggiudicava con largo margine il primato della produzione, ma rappresentava l'unica realtà, tra i Paesi di una certa consistenza in termini di offerta, capace di piazzare sui mercati esteri il grosso della produzione; la dipendenza dal mercato interno si fermava al 31,5 per cento del quantitativo prodotto, una posizione apparentemente inattaccabile, proprio perché mantenuta a lungo in un settore a tecnologia matura;
tre erano i fattori di protezione dalla concorrenza dei Paesi emergenti:
la limitata incidenza del costo del lavoro sul prezzo finale del prodotto a causa dell'elevato valore della materia prima;
il primato indiscusso in fatto di stile e di tecnologia;
l'organizzazione finanziaria a supporto dell'approvvigionamento di metallo;
a partire dalla seconda metà dello scorso decennio la situazione è però rapidamente mutata e sono intervenuti diversi fattori nuovi sia sul fronte del mercato sia su quello della produzione;
il risultato per l'Italia è la perdita della leadership mondiale, la riduzione della produzione di gioielli è calata in modo drammatico, sia sul mercato interno che estero;
negli USA, il principale mercato di sbocco, le esportazioni sono diminuite del 75 per cento in valore; parallelamente sono aumentate in modo impetuoso le quote di mercato dei nostri principali competitor (India, Cina, Thailandia, Turchia) sui nostri mercati di esportazione, ed anche in Italia il fatturato è sceso del 25 per cento;
la crisi economico-finanziaria ha aumentato in modo esponenziale le difficoltà del comparto, infatti il continuo incremento delle materie prime, che da oltre due anni stabiliscono record nelle quotazioni, ha una ricaduta sulle imprese in termini di incertezze, di blocco degli ordini, riduzioni dei margini, maggiore esposizione nei confronti del sistema bancario;
nel 2010 il valore dell'oro è aumentato di oltre il 32 per cento e di un ulteriore 35 per cento nel solo primo trimestre del 2011; l'argento è invece cresciuto del 45 per cento nel 2010 e del 90 per cento nei primi mesi del 2011;
il computo orafo-argentiero-gioielliero necessita di specifiche e molteplici politiche di sostegno, a partire dal migliorare le condizioni di accesso dei gioielli sul mercato internazionale, infatti, a causa dei dazi, i gioielli italiani non riescono a raggiungere, a prezzi concorrenziali, circa il 60 per cento di consumatori mondiali;
un gioiello italiano per entrare in Cina paga un dazio che va dal 25 al 30 per cento; un gioiello cinese per entrare in Italia/Europa paga il 2,5 per cento, si alimenta così solo la concorrenza sleale ed il mercato nero;
per favorire l'internazionalizzazione dell'oreficeria italiana occorre supportare i progetti delle imprese, che vanno spinte ad associarsi; ogni impresa ha in media 4,5 dipendenti;
deve essere rafforzata la capacità di analisi dei mercati esteri attraverso studi di fattibilità mirati all'ingresso ed al rafforzamento in mercati emergenti, così come sono indispensabili azioni innovative di promozione e commercializzazione, con la creazione di stabili organizzazioni all'estero;
altra questione delicata è relativa al «prestito d'uso» e al cambiamento di atteggiamento delle banche che richiedono rientri immediati del metallo oggetto del prestito d'uso, creando serie difficoltà alle aziende;
questione altrettanto essenziale è la tutela del prodotto «made in Italy» e la lotta contro la contraffazione che risulta essere in aumento e che necessita di un rafforzamento del monitoraggio, a livello doganale, sulle importazioni in Italia di prodotti realizzati in Paesi extra-UE, ma recanti il marchio di identificazione italiano;
il settore orafo-argentiero-gioielliero rimane tuttavia un settore determinante per la nostra economia, il comparto infatti detiene ancora il 6o saldo commerciale attivo con l'estero, e come saldo attivo è al 1o posto tra quelli del comparto moda-accessori,

impegna il Governo

a istituire un tavolo interministeriale per il settore dei metalli e pietre preziose, sulla falsariga dell'analogo organismo esistente per il computo tessile-abbigliamento-calzature, per affrontare complessivamente ed unitariamente le problematiche del comparto, come ripetutamente richiesto dalle categorie economiche interessate, al fine di salvaguardare e non disperdere un patrimonio di conoscenze produttive, tecnologiche e commerciali faticosamente accumulate nel tempo e per garantire l'occupazione nel settore.
9/225-A/3. Froner, Mattesini.