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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 1 dicembre 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o dicembre 2011.

Albonetti, Alessandri, Aprea, Barbi, Barbieri, Borghesi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Fava, Franceschini, Frassinetti, Gozi, Iannaccone, Leone, Levi, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Madia, Antonio Martino, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Moffa, Mura, Osvaldo Napoli, Nucara, Leoluca Orlando, Pianetta, Picchi, Pisicchio, Razzi, Reguzzoni, Rigoni, Stefani, Stucchi, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 novembre 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
SCHIRRU: «Istituzione della figura professionale dello psicologo di base» (4808);
ANTONIO PEPE e CILLUFFO: «Modifiche agli articoli 561 e 563 del codice civile, nonché disposizione di interpretazione autentica, in materia di restituzione degli immobili nel caso di riduzione della donazione» (4809);
JANNONE: «Modifiche alla legge 7 luglio 1901, n. 306, concernenti la soppressione dell'obbligo di contribuzione all'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani a carico dei sanitari dipendenti pubblici» (4810);
RAO ed altri: «Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle case famiglia» (4811);
ZUCCHI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina dei mercati agroalimentari» (4812);
BRANDOLINI ed altri: «Disciplina dei contratti di compravendita di frutta e verdura fresche nonché istituzione di un Fondo per la promozione del consumo di frutta e verdura» (4813);
CHIAPPORI e GIDONI: «Attribuzione al Genio militare di funzioni di concorso alla ricognizione e alla prevenzione del dissesto idrogeologico nel territorio nazionale» (4814);
BRAMBILLA ed altri: «Divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce» (4815);
NACCARATO: «Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore» (4816);
BORGHESI: «Disposizioni per il miglioramento dell'efficienza e il risparmio energetico negli edifici residenziali» (4817);
BOSSA ed altri: «Modifica dell'articolo 182 e introduzione dell'allegato A-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di disposizioni transitorie per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali» (4818);
DI PIETRO ed altri: «Disposizioni in materia di soppressione dei consorzi di bonifica» (4819).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge D'IPPOLITO VITALE: «Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, in materia di contenuto di succo di agrumi nelle bevande analcoliche» (4108) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Delfino.
La proposta di legge GIRLANDA ed altri: «Disposizioni per l'istituzione di refettori comuni negli istituti penitenziari» (4543) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Castiello e Gibiino.
La proposta di legge GIRLANDA ed altri: «Disposizioni perequative in materia di inquadramento del personale dei ruoli direttivi, degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria» (4627) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gibiino.
La proposta di legge GIRLANDA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'imparzialità e sull'affidabilità delle agenzie di valutazione del merito di credito (rating)» (4695) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Frattini.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
XII Commissione (Affari sociali):
BARANI: «Disciplina dei centri pubblici e privati di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue da cordone ombelicale e istituzione della loro rete nazionale» (4747) Parere delle Commissioni I, II, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
DI VIRGILIO: «Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro» (4771) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 319 del 21-23 novembre 2011 (doc. VII, n. 698) con la quale:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, promosso dalla regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto direttoriale del Ministero della difesa 8 settembre 2010, n. 13/2/5/2010, per violazione degli articoli 32 e 33 dello statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e del principio di leale collaborazione:
alla IV Commissione permanente (Difesa);
sentenza n. 323 del 21-25 novembre 2011 (doc. VII, n. 702) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria provinciale 2011), promossa, in riferimento agli articoli 8, 9 e 73, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla VI Commissione permanente (Finanze).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 23 novembre 2011, sentenza n. 309 del 21-23 novembre 2011 (doc. VII, n. 696), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude l'applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 103 della legge della regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui disapplica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge della regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010):
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
con lettera in data 23 novembre 2011, sentenza n. 310 del 21-23 novembre 2011 (doc. VII, n. 697), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 14, comma 1, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46 e 50 della legge della regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002);
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 11, comma 1, e 49 della legge della regione Calabria n. 34 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, primo, secondo comma, lettere e), g) e s), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
con lettera in data 25 novembre 2011, sentenza n. 320 del 21-25 novembre 2011 (doc. VII, n. 699), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 dell'articolo 49 della legge della regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera t), della legge della regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, recante «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della lettera c) del comma 6 dell'articolo 49, della legge della regione Lombardia n. 26 del 2003, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera t), della legge della regione Lombardia n. 21 del 2010, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), m) e s), della Costituzione:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
con lettera in data 25 novembre 2011, sentenza n. 321 del 21-25 novembre 2011 (doc. VII, n. 700), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, 11 e 13 della legge della regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27 (Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche delle aziende U.S.L.), nel testo antecedente alle modifiche apportate con l'articolo 14, comma 1, della legge della regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e di servizi sociali), nella parte in cui riservano la direzione dei SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale medico:
alla XII Commissione permanente (Affari sociali);
con lettera in data 25 novembre 2011, sentenza n. 322 del 21-25 novembre 2011 (doc. VII, n. 701), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 245 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 del codice civile è sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità naturale:
alla II Commissione permanente (Giustizia).

Trasmissione dalla Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, con lettera in data 25 novembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia conforme della decisione n. 324 del 21 novembre 2011, con la quale ha disposto la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza n. 234 del 19-22 luglio 2011, già inviata, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, in data 28 luglio 2011, alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XI Commissione (Lavoro).

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 30 novembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» (INdAM), per gli esercizi 2008 e 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 357).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 1o dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 77/2011 del 3 agosto 2011, concernente «Utilizzo delle risorse FAS per il ripiano dei disavanzi sanitari della regione siciliana (legge n. 191 del 2010, articolo 2, comma 90)».

Tale delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 29 novembre 2011, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sul documento n. 17396/2011 - Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (COM(2011)799 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Libro verde sul diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi che vivono nell'Unione europea (direttiva 2003/86/CE) (COM(2011)735 definitivo), che, in data 29 novembre 2011, è stato assegnato in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica (AMR) (COM(2011)748 definitivo), che, in data 18 novembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (COM(2011)760 definitivo), che, in data 23 novembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Europa creativa - Un nuovo programma quadro per i settori culturali e creativi (2014-2020) (COM(2011)786 definitivo), che, in data 29 novembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Erasmus per tutti; il programma UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM(2011)787 definitivo), che, in data 29 novembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (COM(2011)798 definitivo), che, in data 22 novembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di novembre 2011 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

La presidenza della regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 11 novembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, il decreto n. 123 del presidente della regione stessa in data 2 novembre 2011, con cui è stato sciolto il consiglio comunale di Arzachena e nominato il relativo commissario straordinario.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 25 e 30 novembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:

alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
al dottor Giuseppe Colosio, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia;

alla X Commissione (Attività produttive) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico:
la revoca dell'incarico, conferito al colonnello Roberto Massi, di direttore generale dell'ufficio per gli affari generali e le risorse;

alla XI Commissione (Lavoro) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico:
alla dottoressa Laura Durano, l'incarico di componente effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA URGENTE

Iniziative per chiarire la non applicabilità da parte degli atenei del blocco delle progressioni economiche nei confronti dei ricercatori universitari e dei professori associati confermati nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, e dei professori straordinari divenuti ordinari nel corso dello stesso periodo - 2-01263

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
il comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176), prevede che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato, come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti e le progressioni di carriere comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;
in data 9 giugno 2011, in risposta all'interpellanza urgente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2-01113, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali pro tempore, Luca Bellotti, ha chiarito, a nome del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che passaggi da ricercatore o professore associato non confermati a confermati e da professore straordinario ad ordinario devono essere intesi non come avanzamento di carriera, ma, più correttamente, come atti di conferma del suddetto personale nel ruolo già acquisito e che, non trattandosi peraltro di adeguamenti stipendiali automatici, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, con conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici sia ai fini economici, con attribuzione del relativo adeguamento stipendiale;
in data 15 settembre 2011, in risposta all'interpellanza urgente n. 2-01186, indirizzata sia al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia al Ministro dell'economia e delle finanze, il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca pro tempore, Giuseppe Pizza, ha ribadito, a nome di entrambi i Ministeri, la non applicabilità della citata disposizione alle progressioni economiche dovute ai ricercatori universitari e ai professori associati, che ottengono la conferma nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, ed ai professori straordinari che divengono ordinari nel corso dello stesso periodo, perché tali passaggi devono essere intesi non come avanzamento di carriera, ma come atti di conferma nel ruolo già acquisito;
in risposta alla prima interpellanza urgente, in cui si chiedeva di emanare una circolare interpretativa che dipanasse i dubbi degli atenei in merito all'applicazione del «blocco stipendiale», il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva chiarito in via preliminare che l'applicabilità per le università di disposizioni emanate con circolare è espressamente esclusa dall'articolo 6, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo la quale, a garanzia del principi di autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento; pertanto, l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di una circolare di tipo interpretativo, volta a dettare una determinata applicazione delle disposizioni di legge, si esporrebbe a possibili censure, anche sul piano della legittimità;
nonostante tale precisazione e nonostante la chiarezza delle risposte fornite dai Ministeri interpellati agli atti di indirizzo e controllo sopra citati, la maggior parte degli atenei continua a dichiararsi «in attesa di un documento ufficiale» da parte di tali Ministeri e a negare gli effetti economici dei passaggi da ricercatore o professore associato non confermati a confermati a da professore straordinario ad ordinario;
la Rete29Aprile, una rete nazionale di ricercatori delle principali università italiane, ha diramato il 24 ottobre 2011 un comunicato in cui si afferma che dopo numerose sollecitazioni, anche da parte della conferenza dei rettori delle università italiane, è stato preannunciato un incontro tra rappresentati del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per definire l'attesa «nota illustrativa» sulla questione; secondo altre fonti, il direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'ispettore generale capo del Ministero dell'economia e delle finanze si sarebbero impegnati a predisporre sulla questione una nota scritta, che sarebbe ora in fase di elaborazione da parte di una «commissione di tecnici» del Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze;
oltre a quanto rilevato riguardo al riconoscimento dei profili economici connessi alla «conferma», alcuni atenei, in occasione della conferma o del passaggio ad un diverso ruolo, hanno deciso di non riconoscere gli aumenti stipendiali dovuti alla ricostruzione della carriera, ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, o di differire gli effetti della ricostruzione al 1o gennaio 2014, sebbene a prima vista tale decisione non trovi un fondamento legislativo né nel citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, né tanto meno nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, la quale, all'articolo 8, comma 2, prevede «l'eliminazione della ricostruzione della carriera e della conseguente rivalutazione dei trattamento iniziale», in diretta connessione con «l'abolizione del periodo di straordinariato e di conferma», e non può, dunque, con tutta evidenza essere applicata a ricercatori o professori universitari inquadrati nel regime previgente; quest'ultima norma è, peraltro, in attesa di trovare attuazione mediante un apposito regolamento -:
se corrisponda al vero che una commissione tecnica di cui fanno parte funzionari o dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze stia verificando la correttezza di quanto il Governo pro tempore, anche mediante la citata risposta all'interpellanza urgente n. 2-01186 fornita a nome del medesimo Ministero, ha già chiarito in Parlamento, accogliendo i ben precisi argomenti di carattere giuridico esposti dai proponenti nelle due interpellanze;
se non si ritenga che le indicazioni già fornite dal Governo pro tempore al Parlamento in sede di risposta alle interpellanze citate debbano essere ritenute sufficienti per fugare ogni dubbio interpretativo circa la non applicabilità da parte dagli atenei del blocco delle progressioni economiche al caso dei ricercatori universitari e dei professori associati, che ottengono la conferma nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, e dei professori straordinari, che divengono ordinari nel corso dello stesso periodo, ovvero se si ritenga corretto sul piano dei rapporti tra Governo e Parlamento che un comitato tecnico costituito da funzionari e dirigenti ministeriali sia chiamato ad esprimersi nuovamente sulla stessa materia, entrando eventualmente in contrasto con quanto già dichiarato dal Governo pro tempore in Parlamento e, ove non lo si ritenesse corretto, come appare evidente agli interpellanti, se non si intendano adottare i provvedimenti conseguenti, anche nei confronti di coloro che abbiano agito eventualmente andando al di là delle intenzioni del Governo pro tempore;
se il Governo non ritenga di dover chiarire i suoi intendimenti riguardo all'ulteriore problema interpretativo richiamato in premessa riguardo all'applicabilità del blocco degli incrementi stipendiali disposti dal decreto-legge n. 78 del 2010 e dalle richiamate norme contenute all'articolo 8, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riferimento alla ricostruzione della carriera dei ricercatori e professori universitari entrati o confermati nel ruolo nel quadro della disciplina previgente alla citata legge n. 240 del 2010.
(2-01263)
«Vassallo, Ghizzoni, Madia, Vannucci, Narducci, Bratti, De Torre, Froner, Nicolais, Lo Moro, Martella, Ciriello, Maran, Gentiloni Silveri, Naccarato, Marco Carra, Mosca, La Forgia, Andrea Orlando, Zampa, Berretta, Esposito, Bachelet, Lenzi, Pes, Pedoto, Arturo Mario Luigi Parisi, Recchia, Garofani, Motta, Melis, Bobba, Ferrari, Siragusa, Schirru, Amici, Barbi, Merloni, Federico Testa, Mogherini Rebesani».
(8 novembre 2011)