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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 14 dicembre 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 dicembre 2011.

Albonetti, Bindi, Bocchino, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Renato Farina, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Iannaccone, Jannone, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Madia, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Moffa, Nucara, Leoluca Orlando, Pisicchio, Reguzzoni, Rigoni, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali, Volontè, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Antonione, Bindi, Bocchino, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Renato Farina, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Iannaccone, Jannone, La Malfa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Madia, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Moffa, Nucara, Leoluca Orlando, Pisicchio, Reguzzoni, Rigoni, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali, Volontè, Zeller.

(Alla ripresa notturna della seduta).

Albonetti, Antonione, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Iannaccone, Jannone, La Malfa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Madia, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Moffa, Nucara, Leoluca Orlando, Pisicchio, Reguzzoni, Rigoni, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 dicembre 2011 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

NASTRI: «Modifica dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924, abrogazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, e altre disposizioni concernenti il divieto di utilizzazione degli animali domestici a fini di sperimentazione scientifica nonché la promozione di metodi alternativi di sperimentazione» (4833).

In data 9 dicembre 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa del deputato:
LIVIA TURCO: «Modifica all'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di esclusione dall'obbligo di soppressione in favore dei consorzi costituiti tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali» (4835);
LIVIA TURCO: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri» (4836).

In data 12 dicembre 2011 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
TOCCAFONDI: «Esenzione dell'abitazione principale delle famiglie numerose dall'obbligo di pagamento dell'imposta municipale propria» (4837).

In data 13 dicembre 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
SAVINO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'indennità di maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio» (4838);
DI STANISLAO: «Istituzione di una Commissione parlamentare per l'elaborazione di un nuovo modello di difesa e di sicurezza nazionale» (4839);
RAMPELLI: «Disposizioni concernenti la fruizione degli alloggi destinati alle Forze di polizia da parte degli assegnatari dopo la cessazione dal servizio, nonché da parte dei familiari superstiti» (4840).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

In data 7 dicembre 2011 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 63 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: «Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)» (4834).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
RIA e RAO: «Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di organizzazione e di durata dell'ufficio del giudice di pace» (4797) Parere delle Commissioni I e V;
BERNARDINI ed altri: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena» (4798) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
V Commissione (Bilancio):
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni e deleghe al Governo per il sostegno dell'attività imprenditoriale, in materia di semplificazione amministrativa, di imposizione fiscale e di ordinamento della giustizia tributaria, di disciplina del lavoro e di tutela dei prodotti nazionali, nonché disposizioni per la riduzione della spesa pubblica e la soppressione delle prefetture-uffici territoriali del Governo» (4752) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VI Commissione (Finanze):
VENTUCCI ed altri: «Modifiche alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, in materia di disciplina delle cambiali finanziarie, e altre disposizioni concernenti la dematerializzazione delle medesime» (4795) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.
VII Commissione (Cultura):
LUSETTI: «Norme per la disciplina della professione di agente per lo spettacolo dal vivo» (4781) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
JANNONE: «Modifiche alla legge 7 luglio 1901, n. 306, concernenti la soppressione dell'obbligo di contribuzione all'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani a carico dei sanitari dipendenti pubblici» (4810) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, con lettera in data 12 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della deliberazione istitutiva, la «Relazione sulla contraffazione nel settore agro alimentare».

Il predetto documento sarà stampato e distribuito (doc. XXII-bis, n.2).

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 1o dicembre 2011, ha comunicato che la 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi (COM(2011)396 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 49), che è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione) (COM(2011)402 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 50), che è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua (COM(2011)456 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 51), che è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 includendo la regione di Kaliningrad e determinati distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile (COM(2011)461 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 52), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (COM(2011)481 definitivo); sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà, in merito alla loro stabilità finanziaria (COM(2011)482 definitivo); sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca riguardo ad alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria (COM(2011)484 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 53), che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria (COM(2011)483 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 54), che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (COM(2011)555 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 55), che è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 7 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Italia Lavoro Spa, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 361).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 7 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per gli esercizi 2009 e 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 362).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 7 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 363).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 7 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 15 del 2011, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza dell'11 novembre 2011, e la relativa relazione concernente il referto sulla gestione dei contratti pubblici segretati o caratterizzati da particolari misure di sicurezza (articolo 17, comma 7, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 12 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 364).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 12 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia italiana Treccani Spa, per gli esercizi 2009 e 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 365).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 12 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Expo 2015 Spa, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 366).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 1o dicembre 2011, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, che intende devolvere un contributo all'organizzazione Nordic Council of Ministers per la realizzazione del progetto «Civil Society Stability for Belarus».

Tale comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 7 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la relazione sull'attività svolta nel 2010 per la riforma degli Istituti italiani di cultura e sugli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, corredata dal rapporto della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana riferito alla medesima annualità (doc. LXXX, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 7 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la relazione, per l'anno 2010, sull'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane (doc. LXXX-bis, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 12 dicembre 2011, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la relazione sullo stato sanitario del Paese, relativa agli anni 2009 e 2010 (doc. L, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Il ministro della salute, con lettera pervenuta in data 13 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 luglio 2005, n. 123, la relazione sulla celiachia, relativa all'anno 2010 (doc. CCX, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sul documento n. 17448/2011 - Quadro finanziario pluriennale (2014-2020) - Relazione sull'andamento dei lavori in seno al Consiglio nel secondo semestre del 2011, che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Parere della Commissione sulla domanda di adesione della Serbia all'Unione europea (COM(2011)668 definitivo), che, in data 5 dicembre 2011, è stato assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, alla Banca europea per gli investimenti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Pacchetto per la crescita: integrazione delle infrastrutture europee (COM(2011)676 definitivo), che, in data 5 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus per tutti» il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM(2011)788 definitivo), che, in data 5 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori nel mercato unico (COM(2011)791 definitivo), che, in data 30 novembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (COM(2011)793 definitivo), che, in data 30 novembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) (COM(2011)794 definitivo), che, in data 30 novembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM(2011)808 definitivo), che, in data 5 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (COM(2011)809 definitivo), che, in data 5 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) (COM(2011)810 definitivo), che, in data 5 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM(2011)812 definitivo), che, in data 5 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
Comunicazione della Commissione - Analisi annuale della crescita per il 2012 (COM(2011)815 definitivo - Vol. 1/5) e relativi allegati I, II, III, IV e V (COM(2011)815 definitivo - Voll. 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5), che, in data 5 dicembre 2011, sono stati assegnati in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Libro verde sulla fattibilità dell'introduzione di stability bond (COM(2011)818 definitivo), che, in data 5 dicembre 2011, è stato assegnato in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro (COM(2011)819 definitivo), che, in data 5 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

La Commissione europea, in data 7 e 8 dicembre 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa che, in data 9 dicembre 2011, sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (COM(2011)778 definitivo), che è stata assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze). Tale proposta è stata altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 9 dicembre 2011;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (COM(2011)817 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto integrante i requisiti in materia di valutazione ex ante (SEC(2011)1434 definitivo), che sono stati assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive). La predetta proposta di regolamento è stata altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 9 dicembre 2011;
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa (COM(2011)822 definitivo), che è stata assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive). Tale proposta è stata altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 9 dicembre 2011;
Pacchetto ricerca, innovazione e competitività - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014-2020) (COM(2011)834 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)1453 definitivo), che sono stati assegnati in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). La predetta proposta di regolamento è stata altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'8 dicembre 2011;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (COM(2011)855 definitivo), che è stata assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura). Tale proposta è stata altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'8 dicembre 2011.

La Commissione europea, in data 9 dicembre 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa che, in data 12 dicembre 2011, sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (COM(2011)779 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze). Tale proposta è stata altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 dicembre 2011;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento sulla politica marittima integrata] (COM(2011)804 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione dell'impatto (SEC(2011)1417 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura). La predetta proposta di regolamento è stata altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 dicembre 2011.

La Commissione europea, in data 12 dicembre 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa che, in data 13 dicembre 2011, sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite (COM(2011)814 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)1447 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). La predetta proposta di regolamento è stata altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 dicembre 2011;
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (COM(2011)877 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione dell'impatto (SEC(2011)1551 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). La predetta proposta di direttiva è stata altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 dicembre 2011.

La Commissione europea, in data 7, 8, 9, 12 e 13 dicembre 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Parere della Commissione del 30 novembre 2011 sulla valutazione dell'EIT da parte di esperti indipendenti (COM(2011)816 definitivo), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e sulle sue attività (dal 2014 in poi) (COM(2011)831 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (COM(2011)859 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Progetto di decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni recante modifica della decisione 2009/496/CE, Euratom relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (SEC(2011)1507 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione dell'impatto che accompagna il documento proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (SEC(2011)1385 definitivo), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul rafforzamento della solidarietà all'interno dell'Unione europea in materia di asilo - Un programma dell'Unione europea per una migliore ripartizione delle responsabilità e maggiore fiducia reciproca (COM(2011)835 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul futuro dell'IVA - Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente adattato al mercato unico (COM(2011)851 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2009 (relazione presentata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), della decisione n. 574/2007/CE del Consiglio del 23 maggio 2007) (COM(2011)857 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2007-2009 (relazione presentata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera b), della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007) (COM(2011)858 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) (COM(2011)861 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Costruire un'Europa aperta e sicura: il bilancio Affari interni 2014-2020 (COM(2011)749 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011)752 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011)753 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna i documenti comunicazione «Costruire un'Europa aperta e sicura: il bilancio Affari interni 2014-2020»; Proposta di regolamento che istituisce il Fondo asilo e migrazione; Proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi; Proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti; Proposta di regolamento recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (SEC(2011)1359 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Diritti e cittadinanza» per il periodo 2014-2020 (COM(2011)758 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Giustizia» per il periodo 2014-2020 (COM(2011)759 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna i documenti proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Giustizia» per il periodo 2014-2020; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Diritti fondamentali e cittadinanza» per il periodo 2014-2020 (SEC(2011)1365 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia), per le parti di rispettiva competenza;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (COM(2011)874 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)1541 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Dati aperti - Un motore per l'innovazione, la crescita e una governance trasparente (COM(2011)882 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'Unione e che abroga la direttiva 96/67/CE del Consiglio (COM(2011)824 definitivo), e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)1440 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). La predetta proposta di regolamento è stata altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 14 dicembre 2011;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2011)828 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)1456 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti). La predetta proposta di regolamento è stata altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 14 dicembre 2011.

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 12 e 13 dicembre 2011, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, passate in giudicato nei mesi di settembre e ottobre 2011, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
sentenza 14 giugno 2011: De Stefano e altri n. 72795/01, in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica (doc. CLXXIV, n. 290) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 14 giugno 2011: Iandoli n. 67992/01, in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica (doc. CLXXIV, n. 291) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 14 giugno 2011: Rivera e Di Bonaventura n. 63869/00, in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica (doc. CLXXIV, n. 292) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 14 giugno 2011: Casolaro Cammilletti n. 37178/02, in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica (doc. CLXXIV, n. 293) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 29 marzo 2011: Alikaj ed altri n. 47357/08, in materia di diritto alla vita (articolo 2 della CEDU). Constata la violazione del diritto alla vita (articolo 2) sotto l'aspetto sostanziale, nel caso di un agente della polizia stradale che ha cagionato la morte di un passeggero di un'automobile fermata per un controllo stradale, il quale era sceso di corsa e si era dato alla fuga. Constata altresì la violazione del diritto alla vita (articolo 2) sotto l'aspetto procedurale, per il fatto che la conseguente inchiesta sia stata svolta - quanto meno in relazione ai primissimi accertamenti - dalla stessa autorità pubblica cui apparteneva l'agente di polizia che aveva dato luogo alla morte del passeggero. In questo contesto la Corte sottolinea altresì come siano in contrasto con un'efficace tutela della vita - sotto il profilo procedurale - istituti che frustrino la proficuità delle inchieste, come la grazia, l'indulto e la prescrizione (doc. CLXXIV, n. 294) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 28 giugno 2011: De Caterina e altri n. 65278/01, in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica (doc. CLXXIV, n. 295) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 4 ottobre 2011: Violanda Truocchio nn. 20198/03 e 40403/04, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è diventata definitiva, tale da dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 (doc. CLXXIV, n. 296) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 12 luglio 2011: Maioli n. 18290/02, in materia di espropriazione. La lunga durata del procedimento di espropriazione, accompagnato dal divieto di costruire - in mancanza di indennizzo e di un ricorso interno effettivo - viola il diritto al rispetto dei beni, quale garantito dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, in quanto spezza il giusto equilibrio che deve regnare tra la tutela del diritto di proprietà e le necessità di curare l'interesse generale (doc. CLXXIV, n. 297) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 12 luglio 2011: Macrì e altri n. 14130/02, in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica n. 18290/02 (doc. CLXXIV, n. 298) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 12 luglio 2011: Šneersone e Kampanella n. 14737/09, in materia di affidamento di minore. La pronuncia ha ad oggetto il caso di un minore conteso dai genitori. Dopo la separazione dei due coniugi, il minore era stato affidato alla madre, cittadina lettone, la quale, adducendo di non ricevere dall'ex marito l'assegno di mantenimento, aveva lasciato l'Italia portando con sé il figlio in Lettonia. Il tribunale di Roma, investito del caso, dapprima dispose l'affidamento esclusivo del figlio al padre e, successivamente al rifiuto delle autorità lettoni di autorizzarne il ritorno in Italia, ne ordinò il rientro. La madre e il figlio hanno quindi adito la Corte di Strasburgo lamentando che la decisione dei giudici italiani era contraria all'interesse del figlio e che essa aveva violato il diritto internazionale e quello lettone. La Corte ha dichiarato che vi è stata violazione del diritto alla vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 CEDU, in quanto la decisione dei giudici italiani di far rientrare il minore in Italia, pur essendo stata legittimamente assunta nell'interesse del medesimo, non ha tenuto conto delle conseguenze sul piano psicologico derivanti dalla separazione del figlio dalla madre, evidenziate dalle autorità lettoni (doc. CLXXIV, n. 299) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 26 luglio 2011: Capriati n. 41062/05, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (doc. CLXXIV, n. 300) - alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissioni dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 23 novembre 2011, ha trasmesso il testo di un voto concernente osservazioni sulle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011)607 definitivo, COM(2011)610 definitivo, COM(2011)611 definitivo, COM(2011)612 definitivo, COM(2011)614 definitivo e COM(2011)615 definitivo recanti il quadro legislativo relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 28 novembre 2011, ha trasmesso il testo di un voto concernente osservazioni sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (COM(2011)650 definitivo).

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal consiglio regionale del Veneto.

Il presidente del consiglio regionale del Veneto, con lettera in data 6 dicembre 2011, ha trasmesso il testo di un voto concernete osservazioni sulle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recanti il quadro legislativo della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020 e sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio recante disposizioni comuni relative ai fondi strutturali compresi nel quadro strategico comune.
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 9 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero della giustizia:
al dottor Calogero Piscitello, l'incarico di direttore della direzione generale dei detenuti, nell'ambito del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
al dottor Alfonso Sabella, l'incarico di direttore della direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, nell'ambito del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali:
alla dottoressa Lorenza Mochi Onori, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche;
alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
la revoca dell'incarico, conferito al dottor Massimo Provinciali, di direttore della direzione generale per il trasporto ferroviario, nell'ambito del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;
alla XI Commissione (Lavoro) la comunicazione concernente il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
al dottor Giuseppe Umberto Mastropietro, l'incarico di direttore della direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro;
al dottor Paolo Pennesi, l'incarico di direttore della direzione generale per l'attività ispettiva;
alla dottoressa Grazia Strano, l'incarico di direttore della direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro;
alla XII Commissione (Affari sociali) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
al dottor Raffaele Michele Tangorra, l'incarico di direttore della direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per destinare una quota pari al 10 per cento degli introiti derivanti dall'asta per le frequenze 4G a favore dell'emittenza televisiva locale e per la piena attuazione della legge n. 422 del 1993 in materia di pluralismo dell'informazione e sviluppo delle piccole e medie aziende - 3-01971

DI PIETRO, FAVIA, DONADI, BORGHESI, EVANGELISTI, MONAI e ROTA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la sopravvivenza delle emittenti locali nel passaggio delle trasmissioni dal sistema analogico al digitale terrestre rappresenta un'esigenza cruciale per il nostro Paese;
le associazioni di categoria delle tv locali da tempo denunciano l'«esproprio», subito con modalità di dubbia legittimità e, soprattutto, a fronte di un indennizzo gravemente irrisorio, dei canali dal 61 al 69;
le frequenze in questione, come noto, sono state assegnate, attraverso la procedura dell'asta pubblica, alle compagnie telefoniche per garantire alla loro fornitura di servizi in mobilità una maggiore capacità e velocità di trasmissione;
detta procedura (segnatamente l'asta per l'assegnazione delle frequenze in banda 800, 1800, 2000 e 2600), recentemente conclusasi, ha già superato il tetto dei 3,9 miliardi di euro;
ovviamente, ad avviso delle associazioni di categoria delle tv locali, non può essere contestata la circostanza che l'assegnazione agli operatori telefonici avvenga attraverso il ricorso ad un'asta pubblica. Ciò che dette associazioni ritengono inammissibile è che tale operazione sia avvenuta ad esclusivo carico delle emittenti locali. Sotto tale profilo, particolarmente criticabile appare, inoltre, come, attraverso un diverso tipo di procedura, ovvero un bando in modalità beauty contest, sei frequenze siano state, di fatto, assegnate praticamente a costo zero, quando invece l'applicazione dell'asta pubblica per l'assegnazione di tali frequenze avrebbe potuto produrre un introito stimato circa in 3 miliardi di euro, qualora le condizioni di gara avessero mirato realmente ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare;
la problematica descritta rischia di infliggere, con tutta evidenza, l'ennesimo colpo sia al pluralismo televisivo nel nuovo scenario tecnologico digitale, sia all'informazione territoriale;
per quanto risulta agli interroganti, dei 3,9 miliardi di euro, incassati dallo Stato dalla vendita delle frequenze mediante la procedura di asta pubblica, non è stata destinata alcuna risorsa a titolo di indennizzo nei confronti delle emittenti televisive locali;
le emittenti locali risultano, peraltro, già fortemente penalizzate dalla mancata attuazione della legge n. 422 del 1993, tesa a garantire il pluralismo dell'informazione e lo sviluppo delle piccole e medie aziende in Italia;
la ratio legis della citata legge del 1993 risiede nella necessità di sostenere la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese che rappresentano il 70,8 per cento del prodotto interno lordo nazionale;
numerosi sono gli ordini del giorno presentati in Parlamento e accolti dal Governo (e diversi anche nella XVI legislatura) che condividono l'azione trainante che l'emittenza locale svolge per le piccole e medie imprese, che, di fatto, hanno bisogno di tv locali forti per poter pubblicizzare i loro prodotti e farne aumentare i consumi, con conseguente incremento della produzione, dei fatturati e dell'occupazione -:
se e quali iniziative urgenti si intendano adottare al fine di destinare a titolo di indennizzo una quota pari al 10 per cento degli introiti derivanti dall'asta per le frequenze 4G in favore del settore televisivo locale, con riferimento ad ogni singola regione del territorio nazionale e in modo proporzionale alla popolazione ivi residente, nonché, all'interno delle singole regioni, nei confronti di tutte le emittenti televisive locali in modo corrispondente ai relativi posizionamenti nelle graduatorie Corecom, e, infine, se e quali iniziative si intendano assumere affinché venga data piena attuazione alla legge n. 422 del 1993, al fine di favorire l'azione trainante che l'emittenza locale esercita nel nostro Paese.(3-01971)

Intendimenti in ordine alla convocazione di un tavolo nazionale sulla vertenza Sigma-Tau e sul settore della farmaceutica in generale - 3-01972

CARELLA, MARTELLA, MARAN, BOCCIA, GIACHETTI, QUARTIANI, AMICI, ARGENTIN, BACHELET, COSCIA, FERRANTI, GASBARRA, GENTILONI SILVERI, MADIA, META, MORASSUT, POMPILI, RECCHIA, RUGGHIA, SPOSETTI, TIDEI, TOCCI, TOUADI, VELTRONI, BOFFA, BONAVITACOLA, BOSSA, CIRIELLO, CUOMO, D'ANTONA, GRAZIANO, IANNUZZI, MAZZARELLA, NICOLAIS, PEDOTO, MARIO PEPE (PD), PICCOLO, PICIERNO, SANTAGATA, SARUBBI, VACCARO, VICO e SCHIRRU. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il gruppo Sigma-Tau opera nell'ambito farmaceutico, è costituito da sei società e impiega un totale di 2500 lavoratori in tutta Italia. Nel 2011 il gruppo ha acquisito per 300 milioni di dollari una società americana specializzata in orfan drugs (farmaci orfani), la Enzon;
il gruppo ha comunicato alle rappresentanze sindacali, nel mese di giugno 2011, la volontà di quotarsi in borsa e di voler continuare l'attività industriale, anche a seguito della morte del fondatore Claudio Cavazza;
nel mese di ottobre 2011 sono iniziate a circolare voci all'interno della azienda riguardo una pesante riorganizzazione, che hanno trovato conferma informale il 28 novembre 2011, quando l'azienda ha presentato alle rappresentanze sindacali la lettera di richiesta di esame congiunto per ottenere il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per 569 addetti sul sito di Pomezia, nonché la messa in liquidazione dei due centri di ricerca di Milano e Caserta per complessivi altri 110 addetti;
l'azienda ha, inoltre, comunicato la disdetta di tutti gli accordi aziendali a partire dal 1o gennaio 2012, sostenendo che sarebbe stato proprio il peso economico degli stessi a contribuire in modo determinante alla situazione di crisi in atto;
nonostante le richieste delle organizzazioni sindacali, l'azienda si è rifiutata di presentare e discutere un piano industriale che giustifichi un intervento di tale entità;
la Sigma-Tau è una delle poche aziende del settore a mantenere tutta la filiera produttiva in Italia, in un settore strategico come quello farmaceutico che necessiterebbe di una politica industriale ad hoc. La chiusura dei due centri di ricerca di Milano e Caserta, unita al pesante ridimensionamento di quello di Pomezia, significherebbe una perdita gravissima di posti di lavoro e di alte professionalità che nuocerebbe all'intero Paese -:
se il Ministro interrogato intenda intervenire con la massima urgenza e convocare un tavolo nazionale sulla vertenza e sul settore della farmaceutica in generale, per venire incontro alle richieste dei sindacati e discutere di una politica industriale del comparto.(3-01972)

Interventi per l'istituzione di zone franche produttive nei territori dei comuni interessati da siti contaminati di interesse nazionale - 3-01973

GIANNI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale rappresenta uno dei problemi più rilevanti che il nostro Paese stenta ad affrontare;
non a caso la Camera dei deputati, l'8 marzo 2011, è stata impegnata in un'approfondita discussione su mozioni aventi come oggetto in molti casi anche l'avvio, dopo molti anni, dei programmi di bonifica relativi ai 57 siti contaminati finora riconosciuti di interesse nazionale;
i siti contaminati hanno subito contaminazioni derivanti da attività industriali, ma anche da stoccaggio di rifiuti o da perdite da linee o serbatoi di idrocarburi;
queste contaminazioni sono pericolosissime e da queste sono derivati e continuano a derivare rischi rilevanti per la salute (tumori e altre gravi patologie) dei cittadini residenti in quelle zone e per l'ecosistema;
le operazioni di bonifica a tutt'oggi sono in notevole ritardo e nella maggior parte dei siti si è fermi alla perimetrazione dei siti medesimi;
la possibilità di intervenire su tali siti, stante la volontà più volte espressa dallo stesso Governo di intervenire in maniera decisa sulla ripresa dell'economia e dello sviluppo nel nostro Paese, appare una possibilità concreta di procedere, abbinando rilancio dell'economia e difesa dell'ambiente;
in tal senso, in attesa dell'avvio effettivo o del completamento delle azioni di bonifica, è necessario prevedere azioni per il sostegno delle imprese già operanti o per l'avvio di nuove attività che promuovano quello sviluppo negato o frenato dalla presenza di siti contaminati -:
se si intenda intervenire a sostegno dei comuni interessati da siti contaminati di interesse nazionale, in attesa dell'avvio effettivo o del completamento delle opere di bonifica, attraverso l'istituzione di zone franche produttive nei territori dei comuni in oggetto.(3-01973)

Iniziative di competenza per garantire adeguati collegamenti ferroviari a favore del Mezzogiorno ed in particolare della Sicilia, anche al fine di tutelare i livelli occupazionali del settore - 3-01974

LO PRESTI, BRIGUGLIO e GRANATA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il gruppo Ferrovie dello Stato italiane spa - dopo la soppressione, a seguito del nuovo piano industriale 2011-2015, di otto treni a lunga percorrenza, sedici tra intercity ed espressi, la chiusura delle officine di manutenzione di Messina, Siracusa, Palermo, della sala operativa di Palermo e di tutti gli uffici collegati, la soppressione delle navi che traghettano i treni nello Stretto di Messina - persevera nella progressiva eliminazione dei treni a lunga percorrenza da e per la Sicilia;
nel 2005 i treni circolanti da Nord a Sud, e viceversa, erano 56, ridotti poi a 26 ed oggi ancora a 10;
inoltre, questi 10 convogli ferroviari arresteranno la loro corsa a Roma, eliminando di fatto i collegamenti con Torino, Milano e Venezia;
ed ancora, la composizione dei treni in oggetto verrà decurtata del 20 per cento, con i treni da Siracusa che avranno solo 4 carrozze, a fronte delle attuali 6, e costringendo, inoltre, i cittadini di Agrigento a dover utilizzare i pullman per raggiungere la capitale;
a fronte delle dichiarazioni d'intenti dell'amministratore delegato Mauro Moretti, che ha manifestato la volontà di potenziare i collegamenti sul ferrato anche nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia, Ferrovie dello Stato italiane spa continua a discriminare il Meridione, gestendo il servizio dei trasporti con una concentrazione degli investimenti solo nella aree del Paese considerate più produttive;
all'alta velocità del Nord si contrappone un trasporto siciliano in totale stato di abbandono; la Sicilia, di fatto, viene estromessa dal sistema-Paese, acuendo così l'immagine di un Paese a «due velocità»;
non può certo sfuggire come la conseguenza più drammatica sarà, e già è, un drastico taglio di posti di lavoro, diretto e indiretto, in un contesto come quello siciliano, già pesantemente provato dall'attuale crisi economica;
nonostante la costante denuncia sul punto dei sindacati e le numerose spontanee manifestazioni di protesta da parte dei dipendenti di Ferrovie dello Stato italiane spa e della cittadinanza messinese, non è stata possibile una seria e proficua interlocuzione con il gruppo Ferrovie dello Stato italiane spa, ma, cosa ancor più grave, il Governo sul punto è stato, ad avviso degli interroganti, totalmente assente e disinteressato -:
quali iniziative il Governo intenda porre in essere per garantire i collegamenti ferroviari con il Mezzogiorno d'Italia ed in particolare con la Sicilia, anche tutelando così i livelli occupazionali gravemente compromessi a seguito delle decisioni unilaterali di Ferrovie dello Stato italiane spa. (3-01974)

Iniziative di competenza nei confronti di Trenitalia per assicurare la ricollocazione in ambito aziendale degli addetti ai treni notturni soppressi - 3-01975

SARDELLI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi Trenitalia ha inopinatamente deciso di sopprimere i treni notturni, sollevando dai loro incarichi oltre 800 addetti;
Trenitalia non si è minimamente preoccupata di ricollocare i lavoratori nella propria organizzazione aziendale, ma ha evidentemente pensato di rinverdire il ricatto sociale già messo in campo con le decine di migliaia di prepensionamenti, il cui costo è stato scaricato sulle spalle di intere generazioni;
i treni per i pendolari continuano ad essere clamorosamente insufficienti, lenti e sporchi;
i collegamenti da e per la periferia, di fatto, negano un moderno diritto alla mobilità; basti pensare che vi sono tra Roma e Venezia ben 18 collegamenti giornalieri ad alta velocità, mentre tra Roma e Lecce sono appena 3 e il tempo di percorrenza tra Bari e Napoli in treno è di poco meno di 5 ore, mentre in auto è di meno di due ore;
ormai le tariffe sono paragonabili a quelle dell'aereo, nonostante i costi per passeggero trasportato siano strutturalmente inferiori;
l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane spa, Mauro Moretti, a parere dell'interrogante, continua ad utilizzare l'alta velocità per «autoglorificarsi», fingendo di non sapere che la collettività ha fatto enormi sacrifici per pagarne l'infrastrutturazione, senza vedersi restituire un dignitoso diritto alla mobilità, soprattutto con riferimento alle fasce più deboli della popolazione;
l'indice di soddisfazione dei clienti, come riportato da Eurispes nel Rapporto Italia 2011, è ancora fortemente negativo (il 66,6 per cento degli utenti si dice fortemente insoddisfatto dei servizi);
sulla rete ferroviaria standard l'Europa dei 15 ha registrato nell'ultimo decennio, dati alla mano, riportati anche da Il Sole 24 ore in un articolo del 10 dicembre 2011, una crescita del numero di passeggeri che supera i 16 punti percentuali, ma a questa media le infrastrutture italiane hanno contribuito solo in negativo (decremento del 2,93 per cento, contro i dati positivi del resto d'Europa: + 35 per cento della Gran Bretagna, + 23 per cento della Francia, + 19 per cento della Spagna e, infine, + 9 per cento della Germania);
la vocazione turistica della penisola italiana richiederebbe un abbassamento degli investimenti concentrati sulle infrastrutture stradali, in favore, invece, della mobilità su rotaia, sempre nei limiti di un impatto ambientale sostenibile delle reti stradali e ferroviarie per la tutela dei beni paesaggistici;
alla luce dei dati riportati, il management dell'azienda Trenitalia si è rivelato inadeguato, per mancanza di una strategia di crescita efficace, al ruolo assegnatogli;
la coesione dello Stato, anche a livello infrastrutturale, è costituzionalmente garantita dall'articolo 119 della Costituzione -:
cosa intenda fare il Governo per assicurare la ricollocazione nell'ambito aziendale degli addetti ai treni notturni, magari anche riqualificandoli, al fine di utilizzarli per il potenziamento dell'offerta, sia locale sia a lunga percorrenza, e quali iniziative intenda assumere, a fronte di quella che appare all'interrogante la palese inadeguatezza del management aziendale di Trenitalia.(3-01975)

Iniziative dirette ad assicurare adeguate dotazioni organiche per il comparto scolastico nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte - 3-01976

REGUZZONI, BOSSI, LUSSANA, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARONI, MARTINI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'applicazione delle norme di cui all'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha rideterminato e conseguentemente ridotto le dotazioni organiche della scuola;
i predetti tagli ammontano complessivamente a 456.159.347 euro;
l'organico della primaria è diminuito di 10 mila unità (anticipi), 10 mila posti in meno nella secondaria di primo grado (ma in questo caso vanno aggiunti i 5.616 posti per la seconda lingua comunitaria), 11.300 posti in meno nella secondaria di secondo grado; si tratta di 36.854 posti di insegnante in meno rispetto agli organici attuali, valore che corrisponde al 6,2 per cento medio nazionale;
la scuola maggiormente colpita è la secondaria di primo grado per la quale è previsto un taglio complessivo di 15.500 posti, pari al 10,6 per cento dei posti attualmente funzionanti in organico di fatto;
l'intesa raggiunta tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la direzione generale dell'ufficio scolastico veneto, che avrebbe portato all'assegnazione di ulteriori 150 posti per l'organico di diritto anno scolastico 2011-2012, non avrebbe raggiunto l'obiettivo di contenimento dei posti;
in effetti, a seguito della chiusura dell'organico di diritto e delle relative riduzioni che saranno effettuate in organico, di fatto la regione Veneto non è in grado di soddisfare le situazioni critiche e/o impreviste che inesorabilmente si determineranno nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado delle singole province venete, ampiamente rappresentate dalle proteste di genitori, enti locali e organizzazioni sindacali;
da dati ufficiali diffusi dalla competente direzione regionale scolastica la suddetta razionalizzazione del contingente dell'organico di diritto, attuata nell'anno scolastico 2010-2011, ha portato alla seguente riduzione:
a) scuola primaria: 652 posti (17.443 in totale, rispetto ai 18.095 dell'anno scolastico 2009-2010);
b) scuola secondaria di primo grado: 121 posti (11.122 in totale, rispetto agli 11.243 dell'anno scolastico 2009-2010);
c) scuola secondaria di secondo grado: 902 (15.909 in totale, rispetto ai 16.811 dell'anno scolastico 2009-2011);
l'assegnazione del citato contingente di 150 unità non corrisponde, infatti, con l'indicatore di riparto che dovrebbe tener conto dell'entità prevista della popolazione scolastica e delle esigenze degli alunni portatori di handicap. Da dati ufficiali, diffusi dagli uffici periferici scolastici, gli incrementi della popolazione scolastica per l'anno scolastico 2011-2012 dovrebbero ulteriormente aumentare rispetto ai seguenti dati registrati nell'anno scolastico 2010-2011:
a) alunni iscritti: incremento di 6.800 circa (esclusa la scuola dell'infanzia);
b) scuola dell'infanzia: 46.103;
c) scuola primaria: 218.361;
d) scuola secondaria di primo grado: 136.384;
e) scuola secondaria di secondo grado: 190.235;
f) alunni disabili: 1900 iscritti all'anno scolastico 2011-2012;
il totale degli alunni iscritti alle scuole del Veneto nell'anno scolastico 2010-2011 si attesta sui 591.083 dell'anno scolastico 2009-2011;
il totale delle classi è di 27.923, ripartite nell'anno scolastico 2009-2011, nel modo seguente: 1.889 (scuola dell'infanzia); 11.441 (scuola primaria); 6.233 (scuola secondaria di primo grado); 8.360 (scuola secondaria di secondo grado);
la riduzione degli organici, di fatto, nelle scuole del Friuli Venezia Giulia ha creato una situazione di disagio nelle scuole di ogni ordine e grado;
in particolare, la situazione relativa all'anno scolastico 2011-2012 presenta le seguenti lacune:
a) la scuola dell'infanzia non riesce ad accogliere tutte le richieste di iscrizione e le sezioni sono, in buona parte, composte da 28-29 alunni ed anche laddove vi sia la presenza di 1 o più alunni disabili non sempre pare sia rispettato il numero massimo previsto dall'attuale normativa;
b) la scuola primaria non garantirebbe il tempo scuola richiesto dalle famiglie. Al modello orario corrispondente a 24/27 ore è stato preferito quello delle 30 ore, con una percentuale elevata di richiesta del tempo pieno (40 ore settimanali). Nonostante le richieste delle famiglie, le nuove classi prime a tempo normale sarebbero state, nella stragrande maggioranza, autorizzate a 27 ore; inoltre, il taglio degli organici rischia di produrre effetti negativi anche sulle classi già esistenti, costringendole a ridurre l'orario di lezione finora garantito;
c) nella scuola secondaria di primo grado gli effetti dei tagli avrebbero indotto la maggior parte delle scuole a concentrare le lezioni nelle ore premeridiane, con conseguente appesantimento per gli alunni;
d) la scuola secondaria superiore lamenterebbe aule affollate, anche in presenza di alunni disabili;
e) i posti per il sostegno risulterebbero insufficienti;
l'intesa raggiunta tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la direzione generale dell'ufficio scolastico piemontese, che ha portato all'assegnazione di ulteriori 150 posti per l'organico di diritto - anno scolastico 2011-2012, non ha purtroppo raggiunto l'obiettivo di contenimento di n. 1.179 posti, tant'è che l'organico di fatto è pari a complessivi 43.683 posti (comprensivi degli spezzoni rapportati a posti interi);
l'intesa raggiunta tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la direzione generale dell'ufficio scolastico piemontese, che ha portato all'assegnazione di ulteriori 150 posti per l'organico di diritto - anno scolastico 2011-2012 appare insufficiente se si considera che, da dati emersi da valutazioni effettuate dagli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, gli incrementi della popolazione scolastica piemontese per l'anno scolastico 2011-2012 sarebbero i seguenti:
a) alunni iscritti: incremento di + 5.674 alunni (di cui 1.062 bambini della scuola dell'infanzia), corrispondente a + 0,90 per cento;
b) il rapporto alunni/classe è ulteriormente aumentato: nella scuola primaria la media regionale è di 19,37 (Torino ha raggiunto il 20,5); nella secondaria di primo grado la media regionale è pari al 22,05 (Asti raggiunge il 23,33); nella secondaria di secondo grado la media regionale si è attestata su 22,00 (Asti raggiunge il 24,00); il tempo pieno supera il 45 per cento rispetto al totale delle classi, con Torino che raggiunge il 65 per cento, assorbendo un elevato contingente di posti;
c) scuola secondaria di secondo grado: registra un aumento di 2.344 alunni, a fronte dei 1.800 stimati alla data del 5 maggio 2011;
d) alunni disabili: sono iscritti all'anno scolastico 2011/2012 complessivi 12.249 alunni, di cui 891 nella scuola dell'infanzia. Rispetto all'organico di diritto 2010/2011 si registra un aumento di 781 alunni (+ 6,32 per cento) -:
quali iniziative intenda intraprendere per assicurare a tutti gli studenti ed alle loro famiglie un diritto allo studio che si concretizzi attraverso l'assegnazione di ulteriore contingente di insegnanti da distribuire nell'organico provinciale di diritto delle sopra citate regioni, sulla base di criteri oggettivi, in modo da garantire la continuità didattica, l'autonomia, il sostegno ai disabili, continuando a realizzare un piano dell'offerta formativa di qualità.
(3-01976)

Problematiche concernenti l'operatività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - 3-01977

NUNZIO FRANCESCO TESTA, GALLETTI, CAPITANIO SANTOLINI, CARLUCCI, ENZO CARRA, BINETTI, COMPAGNON, CICCANTI, NARO e VOLONTÈ. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
negli ultimi anni sono stati introdotti, con la riforma del sistema universitario, il riordino degli enti di ricerca e, con la costituzione e l'avvio operativo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), innovazioni potenzialmente valide per lo sviluppo del sistema;
le riforme citate sono, però, state realizzate a livello legislativo senza l'aggiunta di risorse (a costo zero), in costanza di una riduzione delle risorse disponibili (tagli) e con meccanismi complessi che richiedono l'adozione di numerosi atti secondari ancora in corso di definizione;
dopo anni di attesa nel 2011 l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca è finalmente diventata operativa;
la complessità delle norme introdotte in relazione alla valutazione e al suo utilizzo potrebbe richiedere correttivi mirati alla legislazione per favorire la semplificazione dei meccanismi e la loro concreta efficacia;
sono state create aspettative nei giovani e nel sistema, in particolare sul fronte della valutazione, del merito e della responsabilità;
desta preoccupazione la grande quantità di azioni che la nuova agenzia dovrebbe compiere con numerose competenze e un impatto decisivo, anche sull'allocazione mirata delle risorse destinate al finanziamento ordinario di università ed enti di ricerca in un quadro normativo ancora incompleto;
la complessità della normativa, non sempre ben coordinata, rischia di creare ostacoli e richiederebbe un attento monitoraggio, al fine di apprestare strumenti correttivi che assicurino l'efficacia di principi che rischiano altrimenti di rimanere solo sulla carta, come già accaduto in passato. Meccanismi che, se gestiti male, potrebbero addirittura danneggiare i sistemi già fortemente provati dalle riforme e dai tagli;
l'impegno assunto dalle istituzioni con i giovani impegnati nel mondo universitario e della ricerca impone che si creino i presupposti per favorire, anche in un momento grave per la situazione economica globale, tutti gli strumenti per rendere concreta la meritocrazia nelle carriere e per l'allocazione mirata al merito delle risorse -:
quali azioni il Ministro interrogato intenda intraprendere per assicurare la «sostenibilità» normativa e finanziaria delle competenze attribuite all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e un rapido ed equilibrato sviluppo dei processi di valutazione. (3-01977)

Orientamenti del Governo in tema di completamento della disciplina dei servizi pubblici locali, alla luce degli impegni assunti dall'Italia in sede europea - 3-01978

BALDELLI e DISTASO. - Al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. - Per sapere - premesso che:
a partire da luglio 2008, il Governo Berlusconi si è impegnato a fornire al variegato settore dei servizi pubblici locali un nuovo assetto caratterizzato da maggiore concorrenza, trasparenza ed efficienza nella gestione;
con la disciplina dettata dall'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successivamente modificata ed integrata dall'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, si era proceduto ad un complessivo riordino della materia mediante l'introduzione di una serie di disposizioni applicabili in via generale a tutti i servizi pubblici locali;
il quadro delineato dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nonché dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 2010, cade a seguito dell'esito referendario del 12 e 13 giugno 2011 e, pertanto, con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113, l'articolo 23-bis, viene abrogato;
due ordini del giorno accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 giugno 2011, relativi all'atto Camera n. 4357, divenuto legge n. 106 del 2011 (di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011, concernente «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia»), hanno impegnato il Governo, rispettivamente, «ad attivarsi, al più presto, al fine di adottare provvedimenti, anche normativi, volti a colmare, in maniera organica e sistematica, il vuoto normativo determinatosi, in esito al referendum del 12 e 13 giugno del 2011, in uno dei comparti nevralgici per la crescita del Paese, quale è quello dei servizi pubblici locali», nonché «ad adottare un provvedimento urgente al fine di ripristinare» i divieti di cui al regime delle incompatibilità indotto dal regolamento n. 168 del 2010; divieti «indirettamente caduti a seguito delle abrogazioni referendarie, ma non direttamente connesse alla volontà espressa dal corpo elettorale»;
rispondendo alla richiesta da più parti avanzata di un nuovo intervento del legislatore al fine di colmare l'incertezza normativa determinatisi a seguito del referendum, il Governo, con l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea», ha reintrodotto la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
nella lettera inviata, il 26 ottobre 2011, dal Presidente Berlusconi ai Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea Van Rompuy e Barroso si legge che «con le disposizioni che si intende varare si rafforza il processo di liberalizzazione e privatizzazione, prevedendo che non è possibile attribuire diritti di esclusiva nelle ipotesi in cui l'ente locale affidante non proceda alla previa verifica della realizzabilità di un sistema di concorrenza nel mercato, ossia di un sistema completamente liberalizzato. Inoltre, viene previsto un ampliamento delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché un sistema di benchmarking al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni» -:
quale sia l'orientamento che il Governo intenda assumere in tema di completamento della disciplina dei servizi pubblici locali alla luce degli impegni assunti con l'Europa e della non più rinviabile esigenza di completare un quadro regolatorio certo e finalmente stabile per un settore così rilevante per la vita dei cittadini e delle imprese, dal quale possono derivare effetti significativi per la crescita del Paese. (3-01978)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITÀ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (A.C. 4829-A)

A.C. 4829-A - Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,
premesso che:
il Governo interviene con il presente decreto ad adottare una pluralità di disposizioni eterogenee, attraverso un vero e proprio decreto omnibus che spazia dalla materia previdenziale a quella creditizia, dalla disciplina dell'ordinamento delle province alla soppressione di organismi pubblici, dalle dismissioni di immobili pubblici alla disciplina del commercio e a quella relativa alle infrastrutture;
l'eterogeneità di contenuto del presente decreto contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 di diretta attuazione costituzionale e dell'articolo 77 della Costituzione, così come risulta dalle sentenze della Corte costituzionale n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008;
in base al citato articolo 15, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo; nel decreto in esame sono contenute invece molte disposizioni che recano riforme di carattere ordinamentale, che produrranno i loro effetti nei prossimi mesi ed anni;
anche sul piano della ricorrenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, si rileva che molte disposizioni del presente decreto non dispiegheranno effetti finanziari, in termini di contenimento di spesa, neppure nel prossimo esercizio finanziario, come si rileva ad esempio nella relazione tecnica, in merito alle disposizioni dei commi da 14 a 22 dell'articolo 23, sulla riforma dell'ordinamento delle province;
le disposizioni da ultimo citate, con un intreccio di fonti normative che non tiene in alcun conto la gerarchia delle fonti nel nostro ordinamento, realizzano una sostanziale soppressione dell'ente provincia, che, come è noto, è previsto come ente costitutivo della Repubblica, al pari dello Stato nell'articolo 114 della Costituzione, che è quindi frontalmente violato dalle disposizioni del presente decreto; risulta altresì violato l'articolo 138 della Costituzione che delinea il procedimento aggravato che occorre seguire per procedere alla modifica della Costituzione;
il comma 20 dell'articolo 23 del decreto in esame affida alla legge di definire il termine decorso il quale decadono organi elettivi delle province: si affida in pratica ad una fonte di rango primario di disporre in ordine alla decadenza di organi elettivi, espressione della sovranità popolare che, esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione secondo le previsioni dell'articolo 1 della medesima, mediante l'elezione dei rappresentanti nell'ente provinciale, viene palesemente non tenuta in considerazione alcuna;
le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto in esame, relative al prelievo sui valori «scudati», determinano un prelievo fiscale di carattere retroattivo che, oltre a scontrarsi con le disposizioni sulla irretroattività della legge tributaria contenute nel codice del contribuente, contrasta altresì con il principio generale, utilizzato dalla stessa giurisprudenza costituzionale come parametro di costituzionalità, della irretroattività delle leggi, sancito nel nostro ordinamento dall'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
l'articolo 7, comma 1, reca l'autorizzazione al Presidente della Repubblica alla ratifica di un Trattato, in spregio a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988 che dispone che il Governo non possa provvedere mediante decreto-legge nelle materie indicate nell'articolo 72 della Costituzione, tra le quali sono compresi i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali; si determina per questa via una violazione di una norma interposta che si traduce nella violazione indiretta degli articoli 72 e 80 della Costituzione;
l'articolo 24 del presente decreto modifica le disposizioni in tema di trattamenti pensionistici, eliminando di fatto le pensioni di anzianità, ed, in particolare, incidendo sul requisito dei quarant'anni di contribuzione che sinora aveva costituito una sorta di garanzia insuperabile dell'accesso a tale tipologia di prestazione previdenziale a prescindere dall'età anagrafica; tali disposizioni incidono su legittime aspettative dei lavoratori che configurano quei diritti acquisiti che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 409 del 1995, n. 416 del 1999, n. 446 del 2002) ha riconosciuto come costituzionalmente garantiti, determinando delle sperequazioni, soprattutto per quanti sono prossimi alle soglie di accesso alla pensione secondo la normativa previgente, che subiscono un trattamento palesemente irragionevole;
la citata giurisprudenza (cfr. in particolare la sentenza n. 409 del 1995 della Corte costituzionale) ha più volte sancito il principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza della pensione, da garantirsi non solo con riferimento al momento del collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta, in modo da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa (sentenza n. 226 del 1993); rispetto a tali enunciazioni si pone in evidente contrasto il comma 25 dell'articolo 24 del decreto, che esclude la rivalutazione di trattamenti pensionistici di importo eccedente il doppio del trattamento minimo INPS, che, come è noto, si pone al di sotto di 1.000 euro mensili;
considerata, in definitiva, la palese, ancorché latente, violazione degli articoli 1, 2, 3, 36, 72, 80, 114 e 138 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4829.
n. 1. Reguzzoni, Bossi, Lussana, Luciano Dussin, Fogliato, Montagnoli, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, D'Amico, Desiderati, Di Vizia, Dozzo, Guido Dussin, Fava, Fedriga, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Maggioni, Maroni, Martini, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Pirovano, Polledri, Rainieri, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi.

A.C. 4829-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo Borghesi 22. 02, limitatamente al comma 3, che viola l'autonomia organizzativa delle regioni, disponendo la riduzione dei trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni nel caso in cui queste non sopprimano le proprie sedi di rappresentanza all'estero e non si avvalgano della sede unica (Palazzo Italia), prevista dal comma 2 del medesimo articolo aggiuntivo;

NULLA OSTA

sugli altri emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 4829-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Titolo I
SVILUPPO ED EQUITÀ

Articolo 1.
(Aiuto alla crescita economica (Ace)).

1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8. Per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
3. Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Articolo 2.
(Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni»;
b) al numero 3), dopo le parole «Sardegna e Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

Articolo 3.
(Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia).

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n), è aggiunta la seguente: «o) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.». L'esclusione delle spese di cui al periodo precedente opera per ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2.
Vedi comma 1, ultimo periodo.
2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un «Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo», ripartito tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, così come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singola Regione.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto fondo si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.
4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione. All'onere derivante dal presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.

Articolo 4.
(Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 11, comma 3, le parole: «15 e 16», sono sostituite dalle seguenti: «15, 16 e 16-bis)»;
b) nell'articolo 12, comma 3, le parole: «15 e 16», sono sostituite dalle seguenti: «15, 16 e 16-bis)»;
c) dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente: «Art. 16-bis. - (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»;
d) nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: «e i)», sono aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 16-bis)».

2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2013.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1o gennaio 2012.

Articolo 5.
(Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefìci assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie).

1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere delle commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono riviste le modalità di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1o gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza derivanti dall'applicazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.

Articolo 6.
(Equo indennizzo e pensioni privilegiate).

1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

Titolo II
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Articolo 7.
(Partecipazione italiana a banche e fondi).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138 del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti da mantenere con l'amministrazione della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui al presente comma a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 56 dell'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive modificazioni.
2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali è autorizzata la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 226 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo. 7, comma 2-bis, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 8.
(Misure per la stabilità del sistema creditizio).

1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744 concernente l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1o gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformità alla normativa europea in materia.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per essere destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unità di voto parlamentare 25.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 è limitata a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia, anche al fine di verificare la necessità di mantenere in vigore l'operatività di cui al comma 1 e l'esigenza di eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea; le eventuali necessità di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono notificate alla Commissione europea. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle emissioni garantite e non garantite delle banche.
7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia, può escludere la banca interessata dall'ammissione alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni già in essere. Di tale esclusione è data comunicazione alla Commissione europea.
9. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non può eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla Commissione europea i risultati del monitoraggio.
10. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni, a partire dal 1o gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata. A tal fine si fa riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);

11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli interessi.
12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nel patrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2).
13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10 emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non può eccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1.
14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia di cui al comma 1 effettuate a partire dal 1o gennaio 2012, sono così determinati:
a) per passività con durata originaria di almeno 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia nel medesimo periodo di tre anni.
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto (ii) della lettera a), è computata per la metà;
c) per passività con durata originaria inferiore a 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.

15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 è calcolata nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un rating rilasciato da ECAI riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;
b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating disponibile.

16. In caso di difformità delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione è quello più elevato.
17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.
18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia concessa sulle passività emesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2011, le commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008, come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1o luglio 2010.
19. La commissione è applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può variare i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.
21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
22. La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione.
23. Ai fini dell'ammissione alle operazioni, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:
a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;
b) la capacità reddituale della banca sia adeguata per far fronte agli oneri delle passività garantite.

24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di valutazione positiva la Banca d'Italia comunica inoltre:
a) la valutazione della congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello;
c) l'ammontare della garanzia;
d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al comma 14.

25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema, dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione, nonché dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
26. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno 30 giorni prima della scadenza della passività garantita, salvo casi di motivata urgenza.
27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilità della richiesta, autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente la scadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il pagamento con procedure ordinarie, sulla base della predetta autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore dei creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il pagamento è regolarizzato entro i successivi novanta giorni.
28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca è altresì tenuta a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre sei mesi.
29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del Testo unico bancario, sia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia ai sensi del presente articolo, il provvedimento è trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.
30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi all'atto della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non è richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disciplina derogatoria si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2012.
31. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione (viability review) per ciascuna banca beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il totale delle passività garantite ecceda sia il 5 per cento delle passività totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro. Il rapporto ha ad oggetto la solidità e la capacità di raccolta della banca interessata, è redatto in conformità dei criteri stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed è comunicato alla Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio della garanzia.
32. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, comunica alla Commissione europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del comma 1, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.
33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalità di attuazione del presente articolo.
34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze può rilasciare, fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri si provvede nell'ambito delle risorse e con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.

Articolo 9.
(Imposte differite attive).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 56:
1) dopo le parole «dei soci» sono aggiunte le seguenti: «- o dei diversi organi competenti per legge -»;
2) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma;»
b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:
«56-bis. La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.
56-ter.La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»
c) al comma 57:
1) nel primo periodo, le parole «al comma 55» sono sostituite dalle parole «ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter» e le parole «rimborsabile né» sono soppresse;
2) nel secondo periodo, le parole «può essere ceduto ovvero» sono soppresse;
3) nel secondo periodo, dopo le parole «n. 241» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
4) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile.»;
5) l'ultimo periodo è soppresso.
d) nel comma 58 dopo le parole «modalità di attuazione» sono aggiunte le parole «dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57».

Titolo III
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

Capo I
MISURE PER L'EMERSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LA TRASPARENZA FISCALE

Articolo 10.
(Regime premiale per favorire la trasparenza).

1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1o gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5 del TUIR sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2, i seguenti benefìci:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. I benefìci di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che il contribuente:
a) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i benefìci di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con particolare riferimento agli obblighi concernenti l'imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d'imposta. In particolare, col provvedimento potrà essere previsto:
a) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
b) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
d) anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.

4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di contabilità ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresì i seguenti benefìci:
a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.

5. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.
7. Il contribuente può adempiere agli obblighi previsti dal comma 2 o direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 2 nonché a quelli di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefìci previsti dai commi precedenti e sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dai benefìci medesimi, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al primo periodo, per la quale è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive. Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Articolo 11.
(Emersione di base imponibile).

1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. A far corso dal 1o gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali.
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 36-undevicies è abrogato.
6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto Nazionale della previdenza sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.
7. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;»
b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono soppressi.

8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma le parole «e dei consigli tributari» e le parole «nonché ai relativi consigli tributari» sono soppresse, nel terzo comma le parole «, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario» sono soppresse, la parola «segnalano» è sostituita dalla seguente: «segnala», e le parole «Ufficio delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;
b) al quarto comma, le parole: «, ed il consiglio tributario» sono soppresse, la parola: «comunicano» è sostituita dalla seguente: «comunica»;
c) all'ottavo comma le parole: «ed il consiglio tributario possono» sono sostituite dalla seguente: «può»;
d) al nono comma, secondo periodo, le parole: «e dei consigli tributari» sono soppresse.

9. All'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.
10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

Articolo 12.
(Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante).

1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: «4-ter. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. È fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di 500 euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal presente articolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l'ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.».

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente di base.
4. Le banche sono tenute ad offrire il conto corrente di cui al comma 3.
5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito;
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011 sull'accesso al conto corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.

6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 è esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).
7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non è stipulata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
9. L'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
10. Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, verifica l'efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MAGGIORI ENTRATE

Articolo 13.
(Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria).

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.
6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dal 1o gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2012». Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla «legge per la finanza locale» si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle parole: «20 dicembre». All'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da «differenziate» a «legge statale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività». L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni recate dal presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: «gettito di cui ai commi 1 e 2», sono aggiunte le seguenti: «nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4»;
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. All'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole «30 settembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012»;
b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: «20 novembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: «20 novembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».

Restano salve le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini originariamente posti dall'articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011.

Articolo 14.
(Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.
14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
18. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.
22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.
24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
28. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.
31. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinato ai sensi del comma 13.
33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua a un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.
35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale.
45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
46. A decorrere dal 1o gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da «Ai rifiuti assimilati» fino a «la predetta tariffazione».
47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di accise).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.
3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera b), e 2, è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

Articolo 16.
(Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei).

1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.».
2. Dal 1o maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2 è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento delle stesse. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.
11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.

12. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed è corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validità.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta è versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
15. L'imposta di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 17.
(Canone RAI).

1. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

Articolo 18.
(Clausola di salvaguardia).

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1o ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1o gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.».
b) al comma 1-quater, dopo le parole: «comma 1-ter» sono inserite le seguenti: «, secondo e terzo periodo»; nel medesimo comma la parola: «adottati» è sostituita dalle seguenti: «entrati in vigore»; nel medesimo comma le parole: «4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostitute dalle seguenti: «13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

Articolo 19.
(Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati»).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

Articolo della Tariffa Indicazione degli atti soggetti all'imposta Imposte dovute fisse Imposte dovute proporzionali
13 2-ter. Le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.
Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.
  0,1 per cento annuo per il 2012
0,15 per cento a decorrere dal 2013

2. Nella Nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno nonché alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato»;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200,00.».

3. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è ridotta al 50 per cento.
4. Le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni e integrazioni, e ancora segretate, sono soggette a un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento.

5. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente. I medesimi intermediari effettuano il relativo versamento in due rate di pari importo entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013, secondo le disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Gli intermediari di cui al comma precedente segnalano all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta a causa dell'intervenuta cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate o regolarizzate o, comunque, per non aver ricevuto la provvista di cui al comma precedente. Nei confronti dei contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Per l'omesso versamento si applica una sanzione pari all'importo non versato.
8. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
9. L'imposta di cui al comma 4 è dovuta anche per le attività oggetto di emersione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
10. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 4 a 9.

Articolo 20.
(Riallineamento partecipazioni).

1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in tre rate di pari importo da versare:
a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;
b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.

2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
3. Si applicano, ove compatibili, le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011.

Capo III
RIDUZIONI DI SPESA. COSTI DEGLI APPARATI

Articolo 21.
(Soppressione enti e organismi).

1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza.
3. L'Inps subentra, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata.
4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.
5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono così attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attività dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell'INPS; b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza.

6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonché la riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica, a tal fine, è differita al 31 dicembre 2014, promuove le più adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale.
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La denominazione «Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché le modalità di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data, e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non può eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi Consorzi.
13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, in deroga a quanto previsto dall'allegato A, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche è soppressa.

ALLEGATO A

Ente soppresso Amministrazione interessata Ente incorporante
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia per la sicurezza nucleare Ministero dello sviluppo economico Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale Ministero dello sviluppo economico Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22.
(Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici).

1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo rinnovo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali», convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole «entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
6. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
«18. È istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata "ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa l'applicabilità della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2009, n. 39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300 unità, ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero - è individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 - e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero dipende dal titolare della Rappresentanza diplomatica per tutto ciò che concerne i rapporti con le autorità estere, è coordinato dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione, e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, è trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine della adozione dei decreti di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso istituto, la ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 19, con il quale sono individuate le articolazioni del Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il predetto Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.
26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 è altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente. Ai predetti oneri si provvede nell'ambito delle risorse individuate al comma 4.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico adottate dal Ministero dello sviluppo economico sentito, il Ministero degli esteri e, per quanto di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
b) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attività registrata nell'ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.

26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformità con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.»

7. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui al comma 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30 giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-bis, fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 26, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 19 e 26-ter del medesimo articolo e delle altre risorse finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto, le iniziative di promozione e internazionalizzazione da realizzare ed è definito il limite di spesa per ciascuna di esse.
8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Può altresì delegare, entro limiti di spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7, la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le attività necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati, con le modalità e secondo le procedure previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui al primo periodo del comma 7 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il controllo sulla gestione del soppresso ICE è assicurato dal collegio dei revisori dell'Istituto stesso.
9. Dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando allo scopo le risorse già destinate al soppresso ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero nonché le risorse per le spese di funzionamento e per le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.

Articolo 23.
(Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province).

1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti, il numero dei componenti:
a) del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente;
b) dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è ridotto da sette a tre, compreso il Presidente;
c) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
d) dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
e) della Commissione nazionale per la società e la borsa è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
f) del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo è ridotto da sei a tre, compreso il Presidente;
g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
i) della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove l'ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e delle altre Autorità amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere confermati alla cessazione dalla carica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.
5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.
6. Fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico, comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione, eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.
7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia - Europa prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 non abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti economici di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il Governo provvederà con apposito provvedimento d'urgenza.
8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Composizione del Consiglio).
1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, in numero di sessantotto, oltre al presidente e al segretario generale, secondo la seguente ripartizione:
a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle imprese. Tali rappresentanti nominano fra loro tre vicepresidenti, uno per ciascuna delle categorie produttive;
c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. Tali rappresentanti nominano fra loro un vicepresidente.»;
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedura di nomina dei componenti»;
2) al comma 2, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)»;
c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedura di nomina dei rappresentanti»;
2) il comma 10 è soppresso.

9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato dal comma 8. In sede di prima applicazione, al fine di evitare soluzione di continuità nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali esperti, gli attuali rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nonché gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima applicazione, la riduzione numerica, nonché l'assegnazione dei resti percentuali risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri:
a) maggiore rappresentatività nella categoria di riferimento, secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificità del settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento;
b) pluralismo.

10. La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro individuati secondo i criteri di cui sopra, ha scadenza coincidente con quella dell'attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010-2015.
11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alle successive scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, della legge n. 936 del 1986.
12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso il terzo periodo.
13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 12 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.
16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012.
17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti.
18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30 aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.
19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia.
20. Con legge dello Stato è stabilito il termine decorso il quale gli organi in carica delle Province decadono.
21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa.
22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

Capo IV
RIDUZIONI DI SPESA. PENSIONI

Articolo 24.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici).

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti princìpi e criteri:
a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai comma 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1o gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1o gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è soppresso.
10. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole «e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica»;
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole «i requisiti di età» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di età e di anzianità contributiva»;
c. al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola «anagrafici».

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1o gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera d) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 50.000 domande di pensione, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Nell'ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti che maturano i requisiti dal 1o gennaio 2012 di cui al presente comma trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1o gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1o gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.
17. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 1 ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183:
- al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite dalle seguenti: «2008-2011» e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2011»;
- al comma 4, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2012» e le parole: «con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti previsti dalla Tabella B»;
- al comma 6 le parole «dal 1o luglio 2009» e «ai commi 4 e 5» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1o luglio 2009 al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»;
- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
«6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1o gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.»
- al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 6-bis».

Per i lavoratori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1o gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1o gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,» sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1o gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento.
23. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1o gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
26. A decorrere dal 1o gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2013 con 300 milioni di euro. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.
29. Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Capo V
MISURE PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Articolo 25.
(Riduzione del debito pubblico).

1. Una quota dei proventi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, è versata all'entrata del bilancio dello stato per essere destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 462.

Articolo 26.
(Prescrizione anticipata delle lire in circolazione).

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Articolo 27.
(Dismissioni immobili).

1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è inserito il seguente articolo:

«Art. 33-bis.
(Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici).

1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi della presente legge, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari.
2. L'avvio della verifica di fattibilità delle iniziative di cui al presente articolo è promosso dall'Agenzia del demanio ed è preceduto dalle attività di cui al comma 4 dell'articolo 3 ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma, i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa preventiva all'avvio dell'iniziative. In caso di mancata espressione entro i termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprietà dello Stato in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L'Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attività relative all'attuazione del presente articolo, può avvalersi di soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attività di cui al presente comma dovrà avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a pena di nullità i diritti e i doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la definizione delle modalità e dei criteri di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo l'attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti
5. Il trasferimento alle società o l'inclusione nelle iniziative concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di società, consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi comuni di investimento immobiliare.
6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente articolo è compatibile con i fondi disponibili di cui all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. Il primo e il secondo comma dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono così sostituiti:
"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".»

2. Dopo l'articolo 3 bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-ter.
(Processo di valorizzazione degli immobili pubblici).

1. L'attività dei Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del presente articolo, si ispira ai princìpi di cooperazione istituzionale e di copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e accordi procedimentali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle procedure di pianificazione del territorio.
2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonché per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale e per garantire la stabilità del Paese, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Provincia e i comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno o più protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la formazione di "programmi unitari di valorizzazione territoriale" per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione stessa, della Provincia e dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali programmi unitari di valorizzazione territoriali non coinvolgano più Enti territoriali, il potere d'impulso può essere assunto dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari di valorizzazione siano riferiti ad immobili di proprietà dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere d'impulso è assunto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, concordando le modalità di attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.
3. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché di leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle tutele differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di valorizzazione di cui al presente articolo.
4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo il Ministero dell'economia e finanze - Agenzia del demanio e le strutture tecniche della Regione e degli enti locali interessati possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse, con particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno oggetto di sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una struttura unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui all'articolo 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi, autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei limiti e dei princìpi generali di cui al presente articolo, un processo di valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonché per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di valorizzazione territoriale disciplinati dalla presente norma, i beni già inseriti in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di alienazione e permuta già avviati e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente norma, risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno che i soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per l'applicazione della presente disciplina.
6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in base alla relativa legge regionale di regolamentazione della volontà dei soggetti esponenziali del territorio di procedere alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in qualità di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono interessati all'attuazione del programma.
7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 6, può essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5 per cento e il 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di proprietà dello Stato da corrispondersi a richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano oggetto di concessione o locazione onerosa, all'Amministrazione comunale è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione, che il concessionario o il locatario corrisponde all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per l'attribuzione di tali importi è definita nell'accordo stesso, in modo commisurato alla complessità dell'intervento e alla riduzione dei tempi del procedimento e sono finalizzati all'applicazione dei commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I suddetti importi sono versati all'Ente territoriale direttamente al momento dell'alienazione degli immobili valorizzati.
8. L'accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data della sua promozione. Le Regioni possono disciplinare eventuali ulteriori modalità di conclusione del predetto accordo di programma, anche ai fini della celere approvazione della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e delle semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure, delle modalità di superamento delle criticità, anche tramite l'adozione di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ogni altra modalità di definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni da parte delle Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione territoriale. Il programma unitario di valorizzazione territoriale, integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell'ambito del procedimento di conclusione dell'accordo di programma. La ratifica dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le condizioni, può assumere l'efficacia di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Province e i comuni, ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o più accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale, identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la sostenibilità economica-finanziaria e attuativa del programma stesso.
10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell'ambito dell'accordo di cui al comma 6, unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell'accordo di programma, il Ministro per i beni e le attività culturali può avocare a sé la determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine non superiore a 30 giorni per l'emanazione dei pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per l'attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale. Analoga facoltà è riservata al Ministro per l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza.
11. Per le finalità di cui al presente articolo, è possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di fattibilità e delle azioni di supporto dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, l'Agenzia del demanio, anche in cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, può provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
12. In deroga a quanto previsto all'ultimo capoverso del comma 2, per la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia, nonché con gli Organi di governo dei comuni, provvede alla individuazione delle ipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di cui al presente articolo.
13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea alle finalità di difesa dello Stato è consentito, previa intesa con il Comune e con l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo 3-bis, è rimessa al Comune, per la durata della concessione stessa, un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario, ove richiesto, è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per la concessione dell'immobile possono essere concordati con l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi pubblici dei beni stessi, nonché le modalità per il rilascio delle licenze di esercizio delle attività previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative.».

3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole «a vocazione agricola» sono inserite le seguenti parole «e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,»
All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole «terreni alienati» sono inserite le seguenti «ai sensi del presente articolo»
3-ter. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente capoverso: «Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.»
All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole «i comuni» sono aggiunte le seguenti «, anche su richiesta dei soggetti interessati»
All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «aventi destinazione agricola» sono sostituite «a vocazione agricola e agricoli»

4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. A decorrere dal 1o gennaio 2011, è nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione.» sono sostituite dalle seguenti:
«c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall'Agenzia del demanio. È nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità e onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.».

5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «1 gennaio 2012» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «1 gennaio 2013»;
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «limiti stabiliti dalla normativa vigente,» sono inserite le seguenti «dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi.»
c) al comma 8, dopo le parole «manutenzione ordinaria e straordinaria» le parole «si avvale» sono soppresse e sono inserite le seguenti parole «può dotarsi di proprie professionalità e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio può avvalersi».

6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «nonché agli alloggi di cui al comma 442» sono soppresse.
7. Al comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le parole «nonché definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici» sono soppresse.
Il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
I commi 208 e 209 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
Al comma 4 dell'articolo 3 del DPR 27 aprile 2006, n. 204, è soppressa la lettera h).

8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85: sono soppresse le parole «In sede di prima applicazione del presente decreto»; le parole «entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole: «presentazione della domanda di trasferimento».
9. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da edificare i soggetti di cui al precedente periodo non devono essere inclusi nella lista delle Amministrazioni Pubbliche redatta dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
10. Per le finalità di cui al comma 9, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.
11. Il Ministero della giustizia affida a società partecipata al 100 per cento dal Ministero del Tesoro, in qualità di contraente generale, ai sensi dell'articolo 173, comma 1, lett. b) del codice degli appalti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 9, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
12. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il contraente generale previsto dal comma 11 può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste dal presente articolo sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del Territorio e/o del contraente generale di cui al comma 11;
b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal Ministero della giustizia, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il contraente generale di cui al comma 11 può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

14. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dalla società indicata nel comma 3, in virtù del presente articolo sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni oggetto di valorizzazione e/o dismissione.
15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili di nuova realizzazione, devono assumere a proprio carico gli oneri di finanziamento e di costruzione. Devono altresì essere previste forme di penalità a carico dei medesimi soggetti per la realizzazione di opere non conformi alla proposta.
16. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 11 e 12 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.
17. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.

Capo VI
CONCORSO ALLA MANOVRA DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 28.
(Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese).

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «pari allo 0,9 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1,23 per cento». Tale modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011.
2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.
4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole «entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2» sono soppresse.
5. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna Regione.
6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in ciascuno dei commi 4 e 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.».
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.
8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23, del medesimo decreto legislativo n. 68, del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.
9. La riduzione di cui al comma 7, è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto.
10. La riduzione di cui al comma 8 è ripartita proporzionalmente.
11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso.

Capo VII
ULTERIORI RIDUZIONI DI SPESE

Articolo 29.
(Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria).

1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario.
2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 3, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti.
3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal 1o gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.

Capo VIII
ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo 30.
(Esigenze indifferibili).

1. All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2012» e le parole «700 milioni» sono sostituite dalle parole «1.400 milioni».
2. Per l'anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anche nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Fermo restando l'esigenza di applicazione a decorrere dall'anno 2012 di misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo 1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.
3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise di cui all'articolo 15 del presente provvedimento; l'aliquota della compartecipazione è stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Conseguentemente, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole «ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma 4».
b) all'articolo 8, il comma 4 è abrogato;
c) all'articolo 32, comma 4, le parole: «a decorrere dall'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2013».

4. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:
a) al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo delle fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia dei Lincei;
b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, è autorizzata la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia della Crusca.

7. All'onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 6, pari a due milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinate alla spesa di parte corrente.
8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i princìpi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, nonché in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo 24, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le attività culturali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalità sopra evidenziate, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato per gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite dalla normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attività culturali procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove necessario anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.

Titolo IV
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA CONCORRENZA

Capo I
LIBERALIZZAZIONI

Articolo 31.
(Esercizi commerciali).

1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: «in via sperimentale» e dopo le parole «dell'esercizio» sono soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte».
2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 32.
(Farmacie).

1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.
2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
4. È data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i prodotti venduti, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.

Articolo 33.
(Soppressione limitazioni esercizio attività professionali).

1. All'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole «sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5», è aggiunto il seguente periodo: «e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi"».

Capo II
CONCORRENZA

Articolo 34.
(Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante).

1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.
6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai princìpi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Articolo 35.
(Potenziamento dell'Antitrust).

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:
«21-bis - (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza). - 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

Articolo 36.
(Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari).

1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

Articolo 37.
(Liberalizzazione del settore dei trasporti).

1. Il Governo con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di 30 giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione nel settore ferroviario, aereo e marittimo.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare tra le Autorità indipendenti esistenti, l'Autorità che svolge competenze assimilabili a quelle previste dal presente articolo;
b) attribuire all'Autorità di cui alla lettera a) le seguenti funzioni:
1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali;
2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'orientamento ai costi e l'equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.

3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorità individuata ai sensi del medesimo comma:
a) può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata.

4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorità individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a quando è sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo.
6. Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:
a) nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'Autorità individuata dal comma 2;
b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato. Ai fini dell'esercizio delle competenze previste dal presente articolo l'Autorità provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Capo III
MISURE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

Articolo 38.
(Misure in materia di politica industriale).

1. All'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio» sono soppresse;
b) dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente lettera: «c-quater) iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

Articolo 39.
(Misure per le micro, piccole e medie imprese).

1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima delle perdite è regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, può essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 è elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una quota non inferiore [all'80] per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a [cinquecentomila] euro d'importo massimo garantito per singola impresa.
4. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può essere modificata la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1.
6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità e le condizioni per l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo Fondo.
7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

Articolo 40.
(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese).

1. In materia di semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie, al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma i sono altresì tenuti a comunicare entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»
2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole «persona giuridica, ente od associazione» sono soppresse e le parole «identificati o identificabili» sono sostituite dalle parole «identificata o identificabile».
b) All'articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole «la persona giuridica, l'ente o l'associazione» sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 è abrogato.
d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo è soppresso.
e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 è soppressa.

3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente comma:
«9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.»

4. In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «entro il giorno 16», sono sostituire con le seguenti: «entro la fine».
5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.» Al comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «con attività in esercizio» sono soppresse. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.
6. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione, il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 - Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione, è abrogato.
7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole «o per gli utenti» sono soppresse.
8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione del relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.
9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1. lettere g) ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefìci si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Capo IV
MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Articolo 41.
(Misure per le opere di interesse strategico).

1. Fatte salve le priorità già deliberate in sede Cipe, all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
«1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali:
a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali;
b) stato di avanzamento dell'iter procedurale;
c) possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato.

1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al comma 1-bis sono indicate:
a) le opere da realizzare;
b) il cronoprogramma di attuazione;
c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.

1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'Unità tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui all'articolo 163, comma 4, lettera b), verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell'opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta giorni. A questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra indicati.

2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 169 è inserito il seguente:
«Art. 169-bis. - (Approvazione unica progetto preliminare). - 1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE può valutare il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione unica dello stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria del progetto. In caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, la delibera CIPE relativa al progetto preliminare deve indicare un termine perentorio, a pena di decadenza dell'efficacia della delibera e del finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti dell'articolo 165 comma 7, il progetto definitivo è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per i profili di rispettiva competenza, sentito il Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui al presente articolo e sempre che siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce al CIPE comunicazione periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo stato di avanzamento delle opere.
2. Il progetto definitivo è corredato, oltre che dalla relazione del progettista prevista dall'art. 166 comma 1, da una ulteriore relazione del progettista, confermata dal responsabile del procedimento, che attesti:
a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;
b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6;
c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare.

3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto di cui al comma 1.
4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al comma 1, comporta gli effetti dell'articolo 166 comma 5, e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Per quanto riguarda l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità si applica l'articolo 166, comma 2.
5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per l'indicazione delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore è pari a quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione, approvato con il decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo, è vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5.»;
b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
«f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.».

3. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contributi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, il decreto di cui al presente comma è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto termine è pari a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.
4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.
5. Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.

Articolo 42.
(Misure per l'attrazione di capitali privati).

1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione.».

2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: «La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.»;
b) all'articolo 143, comma 1, dopo le parole: «gestione funzionale ed economica» sono inserite le seguenti: «eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa»;
c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: «anche un prezzo» sono inserite le seguenti: «nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti di concessione i cui bandi con cui si indìce una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al comma 8 dell'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni.»
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti di concessione i cui bandi con cui si indìce una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.
7. Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.
8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge,», sono inserite le seguenti parole: «nonché di nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)».
9. Nell'Elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attività e le attività culturali», sono abrogate le seguenti parole: «Legge 30 marzo 1965, n. 340» nonché «Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8». Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, versate all'erario sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

Articolo 43.
(Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure).

1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che non comportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali, i cui schemi di atti aggiuntivi sono già stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e il comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste all'articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero all'articolo 153 del medesimo decreto.

6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui realizzazione siano già stati completati i procedimenti di approvazione del progetto e di localizzazione in conformità alla normativa pro-tempore vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati.
7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua in ordine di priorità, anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione.
8. Ai fini del recupero delle capacità di invaso e del ripristino delle originarie condizioni di sicurezza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni e le province autonome, individua, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali sia necessaria e urgente la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi.
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di gestione dell'invaso ai sensi dell'articolo 114, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 30 giugno 2012 e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma 8 del presente articolo, entro due anni dall'approvazione del progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni, decorrenti dall'avvio degli invasi sperimentali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l'approvazione e l'inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga.
11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1o agosto 2002, n. 166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al predetto Ministero, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere.
12. Entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei criteri per l'individuazione delle «fasi di allerta» di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i documenti di protezione civile per le finalità di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in tali condizioni può disporre gli accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata.

Articolo 44.
(Disposizioni in materia di appalti pubblici).

1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro restano comunque disciplinati:
a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.
3. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti già stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 132, comma 3, e dell'articolo 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data; ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, le parole da: «ricevuti dalle Regioni» fino a: «gestori di opere interferenti», sono sostituite dalle seguenti: «pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
«10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.».

5. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, l'articolo 12 è soppresso.
6. All'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: «in caso di fallimento dell'appaltatore», sono aggiunte le seguenti: «o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso» e, dopo le parole «ai sensi degli art. 135 e 136», sono aggiunte le seguenti: «o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252».
7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.».

8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 112 è inserito il seguente:

«Art. 112-bis.
(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro).

1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.
b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole «87; 88; 95; 96;» sono inserite le seguenti: «112-bis;».

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 45.
(Disposizioni in materia edilizia).

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.»;
b) all'articolo 59, comma 2, le parole «, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,» sono eliminate.

3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
4. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

Articolo 46.
(Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale).

1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorità portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono, attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le regioni, le province ed i comuni interessati nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.
2. Le attività di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.
3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree.
4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 47.
(Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie).

1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «ferroviarie e stradali» sono sostituite dalle seguenti: «ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico».
2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011 dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.

Articolo 48.
(Clausola di finalizzazione).

1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

Articolo 49.
(Norma di copertura).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3, comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8, comma 4, all'articolo 9, all'articolo 13, commi 13 e 20, all'articolo 15, all'articolo 16, comma 1, all'articolo 18, comma 1, lettera b), all'articolo 20, all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27, all'articolo 30, commi 1 e 3 e all'articolo 42, comma 9, pari complessivamente a 6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a 11.162,733 milioni di euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per l'anno 2014, a 13.108,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.630,928 milioni di euro per l'anno 2016, a 14.138,228 milioni di euro per l'anno 2017, a 14.456,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.766,128 milioni di euro per l'anno 2019, a 15.078,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.390,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.703,028 di euro per l'anno 2022 e a 15.721,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 50.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1

Tabella A - Contributo di solidarietà

Anzianità contributive al 31/12/1995 da 5 a fino a 15 anni oltre 15 fino a 25 anni Oltre 25 anni
Pensionati
Ex Fondo trasporti 0,3% 0,6% 1,0%
Ex Fondo elettrici 0,3% 0,6% 1,0%
Ex Fondo telefonici 0,3% 0,6% 1,0%
Ex Inpdai 0,3% 0,6% 1,0%
Fondo volo 0,3% 0,6% 1,0%
Lavoratori
Ex Fondo trasporti 0,5% 0,5% 0,5%
Ex Fondo elettrici 0,5% 0,5% 0,5%
Ex Fondo telefonici 0,5% 0,5% 0,5%
Ex Inpdai 0,5% 0,5% 0,5%
Fondo volo 0,5% 0,5% 0,5%

Tabella B Aliquote di finanziamento

anno Zona normale Zona svantaggiata
Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni
2012 20,6% 18,4% 17,7% 14,0%
2013 20,9% 19,0% 18,1% 15,0%
2014 21,2% 19,6% 18,5% 16,0%
2015 21,5% 20,2% 18,9% 17,0%
2016 21,8% 20,8% 19,3% 18,0%
2017 22,0% 21,4% 19,7% 19,0%
dal 2018 22,0% 22,0% 20,0% 20,0%

Tabella C Aliquote di computo

Anni Aliquota di computo
2012 20,6%
2013 20,9%
2014 21,2%
2015 21,5%
2016 21,8%
2017 22,0%
dal 2018 22,0%

A.C. 4829-A - Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«dei commi da 2 a 8» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 5, primo periodo, le parole:
«nel primo anno di applicazione della disposizione» sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2010».

All'articolo 2:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: "ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997" sono soppresse.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012».

All'articolo 3:
al comma 1:
al primo periodo, le parole:
«dopo la lettera n), è aggiunta la seguente: "o)» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: "n-bis)»;
l'ultimo periodo è soppresso;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis) del comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 1 del presente articolo, opera per ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo»;
al comma 3, le parole:
«Alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto fondo» sono sostituite dalle seguenti: «Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 2».

All'articolo 4:
al comma 1:
alle lettere
a), b) e d), la parola: «16-bis)» è sostituita dalla seguente: «16-bis»;
alla lettera
c):
al capoverso «Art. 16-
bis», comma 1, lettera a), le parole: «, n. 1),» sono soppresse;
al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), le parole: «situazioni di gravità» sono sostituite dalle seguenti: «situazione di gravità»;
al capoverso «Art. 16-
bis», comma 3, primo periodo, le parole: «di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole
: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Ai relativi oneri, valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
al secondo periodo, la parola:
«modificato» è sostituita dalla seguente: «introdotto».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefìci assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1o gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione».

All'articolo 6:
al comma 1, secondo periodo, dopo la parola:
«difesa» sono inserite le seguenti: «, vigili del fuoco».

Nel titolo I, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. - (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito). - 1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 117 è inserito il seguente:
"Art. 117-bis. - (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2"».

All'articolo 7:
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Alla compensazione degli effetti finanziari di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto».

All'articolo 8:
al comma 4, quarto periodo, le parole da:
«, con imputazione nell'ambito dell'unità di voto parlamentare» fino alla fine del comma sono soppresse;
al comma 6:
al primo periodo, la parola:
«limitata» è sostituita dalla seguente: «limitato»;
al secondo periodo, le parole:
«mantenere in vigore l'operatività di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1»;
al quarto periodo, dopo la parola:
«presenta» sono inserite le seguenti: «alla Commissione europea»;

al comma 7, le parole: «e conseguire» sono sostituite dalle seguenti: «né conseguire»;
al comma 10, lettera
a), le parole: «, a partire dal 1o gennaio 2012,» sono sostituite dalle seguenti: «o, a partire dal 1o gennaio 2012,»;
al comma 14, alinea, la parola:
«effettuate» è sostituita dalle seguenti: «, derivanti dalle operazioni effettuate»;
al comma 15, lettera
a), la parola: «ECAI» è sostituita dalle seguenti: «agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI)»;
al comma 23, alinea, le parole:
«alle operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla garanzia»;
al comma 29, le parole:
«del Testo unico bancario,» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,»;
al comma 30:
al primo periodo, le parole:
«all'atto» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento»;
al quarto periodo, dopo le parole:
«la disciplina derogatoria» sono inserite le seguenti: «di cui al presente comma»;
al comma 31, secondo periodo, le parole:
«in conformità dei criteri» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità ai criteri».

All'articolo 9:
al comma 1:
all'alinea, le parole:
«legge 6 febbraio 2011, n. 10,» sono sostituite dalle seguenti: «legge 26 febbraio 2011, n. 10,»;
alla lettera
a), numero 1), le parole: «- o dei» sono sostituite dalle seguenti: «, o dei» e le parole: «per legge -» sono sostituite dalle seguenti: «per legge,»;
alla lettera b), capoverso 56-bis, primo periodo, la parola: «relative» è sostituita dalla seguente: «relativa».

All'articolo 10:
al comma 1, alinea, le parole:
«del TUIR» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,» e, dopo le parole: «nel comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 3, alinea, le parole:
«potrà essere previsto:» sono sostituite dalle seguenti: «sono previsti, con le relative decorrenze:»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno".

13-ter. Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere prolungate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.
13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo è a carico del debitore:
a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso è a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario";
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
"6. All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;
b) del debitore, in tutti gli altri casi.

6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate:
a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
c) le modalità di erogazione del rimborso";
d) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
"7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1";
e) al comma 7-ter, le parole: ", sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "le spese di cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore".

13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonché il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013.
13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13-octies. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "a decorrere dal 1o gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 31 dicembre 2012".
13-novies. I termini previsti dall'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012.
13-decies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;
b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva";
c) al comma 5:
1) le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 4 e 4-bis";
2) dopo le parole: "rata non pagata" sono aggiunte le seguenti: "o pagata in ritardo";
d) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 3, 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5".

13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-duodecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 209, le parole: "dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome";
b) il comma 214 è sostituito dal seguente:
"214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209".

13-terdecies. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso"».

All'articolo 11:
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni»;
al comma 3, le parole: «, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali» sono sostituite dalle seguenti: « e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
al comma 4, le parole: «per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4»;
al comma 7, lettera b), la parola: «soppressi» è sostituita dalla seguente: «abrogati»;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie). - 1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo».

All'articolo 12:
al comma 1, le parole:
«31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi, 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso"»;
al comma 2, capoverso 4-ter:
all'alinea, le parole:
«Al fine» sono sostituite dalle seguenti: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine";
alla lettera b), le parole: «i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario» e le parole: «di 500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di mille euro»;
alla lettera
c), le parole: «dalla pubblica amministrazione centrale e locale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali», le parole: «a cinquecento euro» sono sostituite dalle seguenti: «a mille euro» alla lettera c), le parole: «strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di» sono soppresse e, dopo le parole: «carte di pagamento prepagate» sono inserite le seguenti: «e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
alla lettera
d), le parole: «dall'imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5 lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla società Poste Italiane Spa»;
alla lettera e), le parole da: «il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari» fino a: «migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la società Consip Spa, di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente
:
«2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo, alinea, può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del citato termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Con la medesima convenzione è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le banche, la società Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3»;
al comma 5, lettera
a), è aggiunta, in fine, la seguente parola: «gratuita»;
al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e del titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni»;
il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la misura dell'1,5 per cento»;
al comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Entro i sei mesi successivi il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9».

All'articolo 13:
al comma 2, primo periodo, le parole:
«ivi compresa» sono sostituite dalle seguenti: «ivi comprese»;
al comma 4:
dopo la lettera
b. è inserita la seguente:
«b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;»;
alla lettera d. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013»;

al comma 5, le parole: «un moltiplicatore pari a 120» sono sostituite dalle seguenti: «un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110»;
al comma 10:
al primo periodo, la parola:
«rapportate» è sostituita dalla seguente: «rapportati»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400»;
al secondo periodo, le parole: «possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato,» sono sostituite dalle seguenti: «possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione,»;
al comma 14:
all'alinea, dopo le parole:
«Sono abrogate» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 1o gennaio 2012,»;
dopo la lettera d. è aggiunta la seguente:
«d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»;

dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004. n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni»;

al comma 17:
al primo periodo, le parole da:
«sono ridotti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo»;
al terzo e al quarto periodo, dopo le parole:
«maggior gettito» è inserita la seguente: «stimato»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro»;
dopo il comma 19 è inserito il seguente:

«19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche»;
il comma 21 è soppresso.

All'articolo 14:
al comma 30, dopo le parole: «Il costo del servizio» sono inserite le seguenti: «da coprire con la tariffa di cui al comma 29»;

al comma 31, dopo le parole: «La tariffa» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 29»;

al comma 32, la parola: «determinato» è sostituita dalla seguente: «determinata»;
al comma 34, le parole:
«cui consegua a un diverso ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «da cui consegua un diverso ammontare»;
al comma 45, le parole:
«rifiuti e servizi» sono sostituite dalle seguenti: «sui rifiuti e sui servizi».
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - (Disposizioni in materia di riscossione dei comuni). - 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera gg-quater):
1) all'alinea, le parole: "i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie";
2) al numero 1), le parole: ", esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" sono soppresse;
3) il numero 2) è abrogato;
b) alla lettera gg-sexies), le parole: "numero 1)," sono soppresse».

All'articolo 15:
al comma 1, alinea, le parole:
«dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno successivo alla data».

All'articolo 16:

dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La tassa di cui al comma 2 non è dovuta per le unità nuove con targa prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto»;
al comma 9, primo periodo, le parole:
«commi da 2 a 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 2 a 8» e le parole: «delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa»;
al comma 10, dopo le parole:
«dell'imposta» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;

dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. L'imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore»;

dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente comma».

All'articolo 18:
al comma 1, lettera
b), la parola: «sostitute» è sostituita dalla seguente: «sostituite».

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori "scudati" e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

Articolo della Tariffa Indicazione degli atti soggetti all'imposta Imposte dovute fisse Imposte dovute proporzionali
13 2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale:    
  a) se il cliente è persona fisica; euro 34,20  
  b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica. euro 100,00  
  2-ter. Le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.
Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.
  1 per mille annuo per il 2012
1,5 per mille a decorrere dal 2013

2. La nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:
"3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000".

3. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato";
b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "L'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20, e limitatamente all'anno 2012 nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000".

4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è ridotta al 50 per cento.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.
6. Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.
7. L'imposta di cui al comma 6 è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.
9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta con le modalità di cui al medesimo comma 8. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al comma 6 si applica una sanzione pari all'importo non versato.
11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 6 nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo.
12. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11.
13. A decorrere dal 2011 è istituita una imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.
17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
18. A decorrere dal 2011 è istituita una imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
19. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
20. L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.
22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
23. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.
24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è abrogato;
b) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 3".

All'articolo 20:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1o dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale».

All'articolo 21:
al comma 1, le parole:
«dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2012» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione»;
al comma 2, le parole:
«alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e» sono soppresse;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudizi incardinati, relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso l'lNPDAP e l'ENPALS»;

il comma 19 è sostituito dal seguente:
«19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 20, l'allegato A è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO A

Ente soppresso Amministrazione interessata Ente incorporante
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Autorità per l'energia elettrica e il gas
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia per la sicurezza nucleare Ministero dello sviluppo economico Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale Ministero dello sviluppo economico Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

»;

dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in via transitoria e fino all'adozione, di concerto anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo all'ente soppresso sono attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;

al comma 21, le parole: «da 13 a 20» sono sostituite dalle seguenti: «da 13 a 20-bis».

All'articolo 22:
al comma 6:
il capoverso 18 è sostituito dai seguenti:

«18. È istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata "ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.ETE. Imprese Italia e dell'Associazione bancaria italiana»;
al capoverso 19, primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore della legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
al capoverso 21, decimo periodo, le parole:
«decreto legislativo 27 gennaio 2009, n. 39» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»;
al capoverso 24, terzo periodo, le parole:
«Ministero degli esteri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri»;

al capoverso 25, quarto periodo, le parole da: «dipende dal titolare della Rappresentanza diplomatica» fino a: «di direzione e opera» sono sostituite dalle seguenti: «opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione»;
il capoverso 26-
bis è sostituito dal seguente:
«26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico»;
al capoverso 26-ter, l'ultimo periodo è soppresso;
al capoverso 26-
sexies, l'alinea è sostituito dal seguente:
«26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a:»;
al capoverso 26-septies, primo periodo, le parole: «con uno o più dei decreti» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti» e le parole: «e per l'innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «e per la semplificazione»;
al comma 7, dopo le parole:
«comma 26-bis» sono inserite le seguenti: «del citato articolo 14», le parole: «dal medesimo comma 26,» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 26 del medesimo articolo,» e dopo le parole: «spettanti al soppresso istituto,» sono inserite le seguenti: «sono individuate»;
al comma 8, quarto periodo, le parole:
«primo periodo del» sono soppresse;
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dai seguenti:
"7. Entro il 31 marzo 2012, la società ANAS Spa trasferisce alla società Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti; la cessione è esente da imposte dirette e indirette e da tasse.
7-bis. La cessione di cui al comma 7 è realizzata dalle società Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due società e il terzo, in qualità di presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della società richiedente"».

All'articolo 23:
al comma 1:
alla lettera
a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Conseguentemente, il numero dei componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti della medesima Autorità è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente»;
alla lettera b), le parole: «dell'Autorità di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità per la vigilanza»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della Commissione di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, nono comma, il primo periodo è soppresso;
b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole: "con non meno di quattro voti favorevoli" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Commissione";
c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, le parole: "e con non meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse;
d) all'articolo 2, quinto comma, le parole: "adottata con non meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse;
e) all'articolo 2, ottavo comma, l'ultimo periodo è soppresso.

2-ter. All'articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma, le parole: "assume le deliberazioni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di quattro voti favorevoli" sono sostituite dalle seguenti: "con proprie deliberazioni dà attuazione alle norme di cui ai due precedenti commi";
b) all'ottavo comma, le parole: "con non meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse»;
al comma 4, capoverso 3-
bis, dopo le parole: «dei competenti uffici» è aggiunto il seguente segno: «"»;
al comma 7, le parole:
«il Governo provvederà con apposito provvedimento d'urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «il Parlamento e il Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011»;

al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:
a)
dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri;
b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;
c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti"»;
al comma 10, le parole:
«di cui sopra» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»;
al comma 14, la parola:
«politico» è soppressa;
ai commi 16 e 18, le parole: «30 aprile 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
al comma 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al comma 16»;

il comma 20 è sostituito dal seguente:
«20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e 17»;

dopo il comma 20 è inserito il seguente:
«20-bis. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non trovano applicazione per le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 22 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni».

Nel titolo III, capo III, dopo l'articolo 23 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 23-bis. - (Compensi per gli amministratori con deleghe delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia è determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. L'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.
4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i consigli di amministrazione delle società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1 del presente articolo, non possono superare il limite massimo indicato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1 per la società controllante e devono in ogni caso attenersi ai medesimi princìpi di oggettività e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti
Art. 23-ter. - (Disposizioni in materia di trattamenti economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».


All'articolo 24:
al comma 3, secondo periodo, alla lettera
a), dopo le parole: «di cui ai commi 6 e 7» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18» e, alla lettera b), le parole: «di cui ai comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi» e le parole: «salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18»;
al comma 7:
al quinto periodo, le parole:
«di un'età anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «di un'età anagrafica»;
al sesto periodo, le parole:
«convertito con legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;
al comma 8, le parole:
«e dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 19»;
al comma 9:
al terzo periodo, le parole:
«dal penultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal secondo periodo»;
al quarto periodo, la parola:
«soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
al comma 10, terzo periodo, le parole da:
«è applicata» fino a: «62 anni» sono sostituite dalle seguenti: «è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni»;

al comma 14:
all'alinea, le parole:
«del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e le parole: «nonché nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari,» sono sostituite dalle seguenti: «nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata,»;
alle lettere
a), b), c), d) ed e), le parole: «31 ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «4 dicembre 2011»;
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera
d), la parola: «lavoratori» è sostituita dalle seguenti: «ai lavoratori»;
alla lettera
e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio»;

il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1o gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12»;

dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni»;
al comma 17:
l'alinea è sostituito dal seguente:

«17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:»;
l'ultimo capoverso è numerato come comma 17-
bis e, al medesimo capoverso, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 17» e le parole: «dal presente comma,» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 17 del presente articolo,»;
al comma 18, primo periodo, le parole:
«del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto», le parole: «ivi compresi i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi quelli relativi ai lavoratori», le parole: «e il personale» sono sostituite dalle seguenti: «e al personale» e le parole: «nonché dei rispettivi dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché ai rispettivi dirigenti»;
al comma 20, secondo periodo, le parole:
«presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;
al comma 21, primo periodo, le parole:
«del predetto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti fondi»;

al comma 22, le parole: «0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento»;

al comma 24, le parole: «31 marzo 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012», e, al secondo periodo, le parole: «, che si esprime» sono sostituite dalle seguenti: «; essi si esprimono»;

il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato»;

al comma 27, secondo periodo, le parole: «e a decorrere dall'anno 2013 con 300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015»;

dopo il comma 27 è inserito il seguente:
«27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013»;
al comma 29, primo periodo, le parole:
«Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:
«31-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro"».

All'articolo 25:
al comma 1, le parole: «dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze,»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in misura pari all'importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

All'articolo 26:
al comma 1, le parole:
«Fondo ammortamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per l'ammortamento».

All'articolo 27:
al comma 1, capoverso «Art. 33-
bis»:
al comma 1, le parole:
«della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 2, quarto periodo, le parole:
«dell'iniziative» sono sostituite dalle seguenti: «delle iniziative»;
al comma 7, alinea, le parole:
«Il primo e il secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «I commi 1 e 2»;
al comma 7, capoverso 2, al quarto periodo, le parole:
«della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione» e, all'ultimo periodo, le parole: «al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4»;
al comma 2, capoverso «Art. 3-
ter»:
al comma 2, al secondo periodo, le parole:
«valorizzazione territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «valorizzazione territoriale» e, al terzo periodo, le parole: «del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto, dal»;
al comma 5, secondo periodo, le parole:
«dalla presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo» e le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;
al comma 7, terzo periodo, dopo le parole:
«dei tempi del procedimento e» sono inserite le seguenti: «tali importi»;
al comma 12, primo periodo, la parola:
«capoverso» è sostituita dalla seguente: «periodo»;
al comma 13, al primo periodo, le parole:
«del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo le parole: «alla lettera c)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»;
al comma 3:
i capoversi sono rinumerati come commi 3-
bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies;
al secondo capoverso, rinumerato come comma 3-
ter, la parola: «capoverso» è sostituita dalla seguente: «periodo»;
all'ultimo capoverso, rinumerato come comma 3-quinquies, dopo le parole: «sono sostituite» sono inserite le seguenti: «dalle seguenti:»;

al comma 7:
al primo periodo, le parole:
«Al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 1,»;
i capoversi sono rinumerati come commi 7-
bis, 7-ter e 7-quater;

al comma 11, le parole da: «Ministero del Tesoro» a: «codice degli appalti di cui al Decreto Legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo»;

al comma 12, le parole: «il contraente generale previsto dal» sono sostituite dalle seguenti: «la centrale di committenza di cui al»;

al comma 13:
alla lettera
a), le parole: «del contraente generale» sono sostituite dalle seguenti: «della centrale di committenza»;
alla lettera
b), le parole: «decretata dal» sono sostituite dalle seguenti: «effettuata con decreto del»;
alla lettera e), le parole: «il contraente generale» sono sostituite dalle seguenti: «la centrale di committenza»;

al comma 14, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 11»;
al comma 16, le parole:
«commi 11 e 12 lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «commi 12 e 13, lettera e),».

All'articolo 28:
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato. Le misure di cui all'articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, si applicano nell'intero territorio nazionale.
11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica è avviata la ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno.
11-quater. All'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "40 %" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

All'articolo 29:
al comma 2, le parole:
«articolo 3, comma 66,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4, comma 66,»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari a 2,5 milioni di euro, iscritto nel capitolo 7513 del programma 3.5 "Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale" della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».

Nel capo VII del titolo III, dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:
«Art. 29-bis. - (Introduzione dell'impiego di software libero negli uffici pubblici per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione). - 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente:
"d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;"».

All'articolo 30:
al comma 3, secondo periodo, la parola:
«provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "; per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia".
3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:
a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del titolo I del libro sesto del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti il personale navigante, anche ai fini dell'istituzione di specifiche abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;
b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e la costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.
3-quinquies. Per trasporti pubblici non di linea per via d'acqua con riferimento alla laguna di Venezia si intendono quelli disciplinati dalla vigente legislazione regionale»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo dà attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalità ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere in merito all'attuazione del presente comma»;
al comma 7, dopo le parole:
«due milioni di euro annui» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. All'elenco 3, allegato all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
"Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni; stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione".

8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "32,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "47,2 milioni di euro".
8-quater. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per l'anno 2012, la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-ter del presente articolo è riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

All'articolo 31:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole:
«dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «, ivi incluso l'ambiente urbano,»;

All'articolo 32:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono, esperita la procedura di cui al comma 1-bis, essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.
1-bis. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1»;
al comma 4, le parole:
«su tutti i prodotti venduti» sono sostituite dalle seguenti: «sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis».

L'articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Art. 33. - (Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali). - 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:
"2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
'5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400'".

2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi"».

All'articolo 34:
al comma 8, dopo le parole:
«le professioni,» sono inserite le seguenti: «il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea,».

All'articolo 35:
alla rubrica, la parola:
«Antitrust» è sostituita dalle seguenti: «Autorità garante della concorrenza e del mercato»;
al comma 1, capoverso «Art. 21-
bis», comma 2, dopo la parola: «emette» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni,».

All'articolo 36:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:
«Art. 36-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito). - 1. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario"».

All'articolo 37:

il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Governo, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione e un'efficiente regolazione nel settore di trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture»;

al comma 2:
all'alinea, le parole:
«secondo i seguenti principi e criteri direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle seguenti norme generali»;
alla lettera
b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti».

All'articolo 39:

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialità. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo».

All'articolo 40:

il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali"»;

al comma 3, capoverso 9-bis, alinea, le parole: «L'attività di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività di lavoro»;
al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Al comma 9 del medesimo articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: "con attività in esercizio" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi"»;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. All'articolo 27 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari".
9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012. Per il completamento degli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni già erogate al beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato».

All'articolo 41:
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. L'articolo 175 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 175. - (Finanza di progetto). - 1. Il Ministero pubblica nel sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in quella dell'Unione europea, la lista delle infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, comma 1, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto disciplinate dal presente articolo. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilità al Ministero che ne cura l'istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di fattibilità al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome eventualmente interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.
3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli interventi i cui studi di fattibilità sono stati approvati dal CIPE.
4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE di approvazione dello studio di fattibilità, provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base dello studio di fattibilità.
5. Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177, deve specificare che:
a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale; una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9, nonché dare conto del preliminare coinvolgimento nel progetto di uno o più istituti finanziatori. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara;
b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore prescelto ai sensi del comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso la concessione è definitivamente aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata accettazione da parte del promotore delle modifiche indicate dal CIPE, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte a quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base di gara il progetto preliminare predisposto dal promotore, aggiornato con le prescrizioni del CIPE;
c) il promotore, o eventualmente altro concorrente prescelto ai sensi della lettera b) ai fini dell'aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare adeguato conto dell'integrale copertura finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilità di uno o più istituti di credito a concedere il finanziamento previsto nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del CIPE.

6. In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 177, il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta. L'esame delle offerte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
7. Le offerte sono corredate delle garanzie e delle cauzioni di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo.
8. L'offerta del promotore è vincolante per il periodo indicato nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione dell'offerta.
9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e con quanto necessario alle predette procedure.
10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165, comma 4, è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. La mancata approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all'offerente con riguardo alle prestazioni e alle attività già svolte.
11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta e al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9.
12. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.
13. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo studio di fattibilità al Ministero il quale, svolta l'istruttoria ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE per l'approvazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.
14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1. Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione ed al piano economico finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore. Se il promotore non partecipa alla gara il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Se il promotore non risulta aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo".

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima della medesima data».

All'articolo 42:

dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "infrastrutture autostradali" sono sostituite dalle seguenti: "infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere regionale,"».

All'articolo 43:
al comma 2, le parole:
«concessioni autostradali» sono sostituite dalle seguenti: «convenzioni autostradali»;
al comma 3, le parole: «concessioni autostradali» sono sostituite dalle seguenti: «convenzioni autostradali»;
al comma 5, capoverso 2-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. A tal fine sono da considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono fatti salvi i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione secondo la normativa nazionale di riferimento, nonché i titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del predetto decreto legislativo"»;
al comma 7, dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»;
il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano necessari e urgenti l'adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi»;
al comma 9, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
al comma 10, le parole: «, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»;
al comma 11, primo periodo, le parole: «, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»;
al comma 12, le parole: «dall'emanazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
al comma 15, ultimo periodo, le parole:
«entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi», le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e, dopo le parole: «della normativa sopra indicata» è inserito il seguente segno: «"».

All'articolo 44:
al comma 1, alinea, le parole:
«restano comunque disciplinati» sono sostituite dalle seguenti: «resta comunque disciplinata»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: "di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore a 100.000 euro". L'articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180, è abrogato».

Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
«Art. 44-bis. - (Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute). - 1. Ai sensi del presente articolo, per "opera pubblica incompiuta" si intende l'opera che non è stata completata:
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettività.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.
4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.
5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni».

All'articolo 45:
al comma 4, le parole:
«del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del piano nazionale di edilizia abitativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009».

All'articolo 48:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
«legge di conversione del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica,»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonché quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano».

All'articolo 49:

al comma 1, le parole: «a 13.108,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.630,928 milioni di euro per l'anno 2016, a 14.138,228 milioni di euro per l'anno 2017, a 14.456,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.766,128 milioni di euro per l'anno 2019, a 15.078,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.390,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.703,028 di euro per l'anno 2022 e a 15.721,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «a 13.048,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.330,928 milioni di euro per l'anno 2016, a 13.838,228 milioni di euro per l'anno 2017, a 14.156,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.466,128 milioni di euro per l'anno 2019, a 14.778,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.090,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.403,028 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15.421,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,».

All'allegato 1, le tabelle B e C sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella B
Aliquote di finanziamento

anno Zona normale Zona svantaggiata
Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni
2012 21,6% 19,4% 18,7% 15,0%
2013 22,0% 20,2% 19,6% 16,5%
2014 22,4% 21,0% 20,5% 18,0%
2015 22,8% 21,8% 21,4% 19,5%
2016 23,2% 22,6% 22,3% 21,0%
2017 23,6% 23,4% 23,2% 22,5%
dal 2018 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%

Tabella C
Aliquote di computo

Anni Aliquota di computo
2012 21,6%
2013 22,0%
2014 22,4%
2015 22,8%
2016 23,2%
2017 23,6%
dal 2018 24,0%

».

A.C. 4829-A - Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge

ART. 1.
(Aiuto alla crescita economica (Ace)).

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di sostenere le imprese e di permettere loro di far fronte agli oneri finanziari più urgenti fino al superamento della fase più acuta della crisi economica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stipula un'apposita convenzione con il sistema creditizio, volta ad introdurre una moratoria, fino al 31 dicembre 2012, del pagamento delle rate per la quota relativa alla restituzione della parte capitale di tutti i finanziamenti erogati nei confronti delle predette imprese, prevedendo fino alla predetta data il pagamento della sola quota relativa alla restituzione degli interessi.
1. 1. (ex 1. 12.) Bitonci, Reguzzoni, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Dopo il comma 15-quater dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «15-quinquies. All'atto dell'apertura della partita Iva, da parte di una società o cittadino extra UE, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositaria una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importo non inferiore a tremila euro. Tale garanzia fidejussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera».
1. 2. (ex 1. 11.) Bitonci, Reguzzoni, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

ART. 2.
(Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani).

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi alla ricollocazione degli over 40 e 50).

1. Ai datori di lavoro che, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici di età superiore ai 40 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi ovvero di età superiore ai 50 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, o ancora iscritti nelle liste di mobilità di cui alla Legge n. 223 del 1991, è concesso, nel periodo d'imposta in corso alla data di avvio del contratto di lavoro e nei due periodi successivi, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al medesimo comma 1. Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al citato comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, comunque, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: Le attività di cui al presente comma sono altresì soggette ad un'imposta straordinaria del 3 per cento.
2. 01. (vedi 2. 08.) Reguzzoni, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Aumento dei limiti di spesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate).

1. Al fine di garantire continuità alle politiche di incentivazione a favore delle imprese ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole da «di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «810 milioni di euro per l'anno 2012, di 940 milioni di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente all'articolo 19, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività di cui al presente comma sono, inoltre, soggette ad una imposta straordinaria del 2 per cento.
2. 02. (vedi 2. 012.) Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

ART. 3.
(Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia).

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa annuale pari ad almeno 5 miliardi all'anno.

Conseguentemente:
All'articolo 13:
comma 4, lettera b-bis), sostituire le parole 80 per con le seguenti: 100 per
comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: Viene data facoltà ai Comuni la totale rimodulazione della detrazione in ragione della tipologia di fabbricato, del numero dei componenti del nucleo famigliare a carico del soggetto d'imposta e di comprovate situazioni di disagio sociale. Il presente comma non trova applicazione per i fabbricati di categoria A1, A8 e A9.
La disposizione opera nei limiti del maggior introito derivante dalla modifica di cui alla lettera a), comma 1, e dei maggiori introiti derivanti dalla seguente disposizione:
1. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinata, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica al 20 per cento delle somme giocate.
All'articolo 19, comma 20, sostituire le parole: 1 per mille con le seguenti: 10 per mille, le parole: 1,5 per mille con le seguenti: 1 per cento.

Dopo l'articolo 20 inserire i seguenti:

Art. 20-bis.
(Contributo di solidarietà).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

Art. 20-ter.
(Istituzione dell'imposta anti-evasione).

A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.
Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.
Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;
c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
d) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
e) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;
f) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso. L'aliquota è fissata nella misura del 15 per cento della base imponibile.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 20-quater.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

In considerazione del preminente interesse generale ad una assegnazione a titolo oneroso delle risorse frequenziali, così come avvenuto per la gara 4G, l'articolo 6, lettera f) e gli articoli 7, 8, 9, 10 dell'allegato A alla delibera 7 aprile 2009 n. 181/09/CONS dell'Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni e il relativo allegato A, il bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze di banda televisiva ed il disciplinare di gara adottato dal ministero e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 sono abrogati; il procedimento del beauty contest è annullato. È conseguentemente indetta una nuova asta per le TLC con un obiettivo di incasso di almeno 5 miliardi di euro, da incassarsi in forma rateale nell'arco di 15 annualità».
3. 1. (ex 0. 13. 112. 69.) Bitonci, Reguzzoni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis.
Entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa annuale pari ad almeno 5 miliardi all'anno.

Conseguentemente:
All'articolo 13, comma 4, lettera b-bis), dopo le parole: D5 aggiungere le seguenti: 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella categoria catastale A/10.
All'articolo 19, comma 20, sostituire le parole: 1 per mille con le seguenti: 10 per mille, le parole: 1,5 per mille con le seguenti: 1 per cento.

Dopo l'articolo 20 aggiungere i seguenti:
Art. 20-bis - (Contributo di solidarietà). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

Art. 20-ter - Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:
a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

Art. 20-quater. - (Istituzione dell'imposta anti-evasione). - A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.
Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.
Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;
c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
d) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
e) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;
f) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso. L'aliquota è fissata nella misura del 15 per cento della base imponibile.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 20-quinquies. - 1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".
2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. 2. Bitonci, Reguzzoni, Munerato, Pini, Vanalli, Volpi, Simonetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa annuale pari ad almeno 5 miliardi all'anno».

Conseguentemente:
all'articolo 19, comma 20, sostituire le parole: 1 per mille con le seguenti: 10 per mille e le parole: 1,5 per mille con le seguenti: 1 per cento;
dopo l'articolo 20 inserire i seguenti:
Art. 20-bis. (Contributo di solidarietà). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n, 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

Art. 20-ter. (Istituzione dell'imposta anti-evasione). - A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.
2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 4, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.
3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 4 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;
c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
d) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
e) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;
f) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

4. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso. L'aliquota è fissata nella misura del 15 per cento della base imponibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 20-quater. - 1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
all'articolo 24:
sopprimere il comma 10;
sopprimere il comma 27;
dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis. - 1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e che producono i beni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali, compatibilmente con le disposizioni del Trattato di funzionamento dell'Unione europea in materia di mercato interno e concorrenza.
2. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:
a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000;
f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.;
dopo l'articolo 25, inserire il seguente:
Art. 25-bis. In considerazione del preminente interesse generale ad una assegnazione a titolo oneroso delle risorse sequenziali, così come avvenuto per la gara 4G, l'articolo 6, lettera f) e gli articoli 7, 8, 9, 10 dell'allegato A alla delibera 7 aprile 2009 n. 181/09/CONS dell'Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni e il relativo allegato A, il bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze di banda televisiva ed il disciplinare di gara adottato dal ministero e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 sono abrogati; il procedimento del «beauty contest» è annullato. È conseguentemente indetta una nuova asta per le TLC con un obiettivo di incasso di almeno 5 miliardi di euro, da incassarsi in forma rateale nell'arco di 15 annualità.
3. 3. (0. 13. 112. 41.) Fedriga, Reguzzoni, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa annuale pari ad almeno 5 miliardi all'anno».

Conseguentemente:
all'articolo 19, comma 20, sostituire le parole: 1 per mille con le seguenti: 10 per mille e le parole: 1,5 per mille con le seguenti: 1 per cento;
dopo l'articolo 20 inserire i seguenti:
Art. 20-bis. (Contributo di solidarietà). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n, 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.
Art. 20-ter. (Istituzione dell'imposta anti-evasione). - A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.
2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 4, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.
3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 4 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;
c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
d) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
e) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;
f) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

4. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso. L'aliquota è fissata nella misura del 15 per cento della base imponibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 20-quater. - 1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
all'articolo 24, sostituire il comma 25 con i seguenti:
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, nelle seguenti misure:
a) ai trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento;
b) per la parte eccedente tre volte il predetto trattamento minimo Inps e fino a quattro volte, nella misura del 90 per cento;
c) per la parte eccedente quattro volte il predetto trattamento minimo Inps e fino a cinque volte, nella misura del 70 per cento;

25-bis. Le rivalutazioni progressive di cui alle lettere a), b) e c) del comma 25 trovano applicazione esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a sei volte il trattamento minimo Inps.;
dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e che producono i beni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali, compatibilmente con le disposizioni del Trattato di funzionamento dell'Unione europea in materia di mercato interno e concorrenza.
2. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:
a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000;
f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.
dopo l'articolo 25, inserire il seguente:
Art. 25-bis. In considerazione del preminente interesse generale ad una assegnazione a titolo oneroso delle risorse sequenziali, così come avvenuto per la gara 4G, l'articolo 6, lettera f) e gli articoli 7, 8, 9, 10 dell'allegato A alla delibera 7 aprile 2009 n. 181/09/CONS dell'Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni e il relativo allegato A, il bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze di banda televisiva ed il disciplinare di gara adottato dal ministero e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 sono abrogati; il procedimento del «beauty contest» è annullato. È conseguentemente indetta una nuova asta per le TLC con un obiettivo di incasso di almeno 5 miliardi di euro, da incassarsi in forma rateale nell'arco di 15 annualità.
3. 4. (ex 0. 13. 112. 77.) Fedriga, Reguzzoni, Munerato, Caparini, Bonino.

ART. 6.
(Equo indennizzo e pensioni privilegiate).

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 19, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività di cui al presente comma sono, inoltre, soggette ad una imposta straordinaria del 3 per cento.
6. 1. (vedi 6. 9.) Gianni, Marmo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Incentivi all'occupazione).

1. Allo scopo di favorire l'imprenditoria e l'occupazione giovanile e femminile lo Stato attua, secondo le norme previste dal presente articolo, un regime di aiuti a sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile, In conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (de minimis), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo trattato.
3. I seguenti soggetti possono avviare una propria attività imprenditoriale usufruendo di un regime speciale di agevolazioni e di incentivazioni per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività di Impresa:
a) cooperative di produzione e lavoro, nonché società, costituite prevalentemente da giovani tra i diciotto e i trentasei anni di età, le cui quote di partecipazione o le cui azioni sono per la maggioranza o, comunque, almeno per il 70 per cento, in possesso dei medesimi;
b) cooperative di produzione e lavoro, nonché società, anche individuali, formate esclusivamente da giovani tra i diciotto e i trentanove anni di età;
c) donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 operino in zone assistite ai sensi dell'articolo 2, numero 9), dei regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale come stabilito nella Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dallo Stato per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sui funzionamento dell'Unione europea, le misure di agevolazione e di incentivazione di cui al presente decreto sono incrementate secondo i criteri ivi previsti.
5. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo strategico in favore delle piccole e medie imprese giovanili e femminili, avviate dai soggetti di cui al comma 3 di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013.
2. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di appositi programmi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile ed è vincolato alla realizzazione di interventi per:
a) il potenziamento patrimoniale delle piccole e medie imprese giovanili e femminili;
b) l'accelerazione dei pagamenti dovuti dagli enti locali nel confronti delle piccole e medie imprese giovanili e femminili;
c) il sostegno alla crescita dimensionale e all'aggregazione delle piccole e medie imprese giovanili e femminili;
d) il finanziamento di percorsi di formazione e di innovazione per i giovani imprenditori;
e) la promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura d'impresa.

3. Alla ripartizione del Fondo provvede il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 aprile di ciascun anno del bienni 2012-2013, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le risorse del Fondo sono ripartite rispettivamente nella misura del 75 per cento in favore di programmi per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nelle aree territoriali caratterizzate da un tasso di disoccupazione giovanile maggiore della media nazionale riferito a tutti i settori economici e per il restante 25 per cento sul resto del territorio nazionale.
5. Le modalità per l'accesso al Fondo sono definite con decreti del Ministro dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Ai datori di lavoro rientranti nelle categorie di soggetti beneficiari di cui al comma 3, che, nei primi ventiquattro mesi di esercizio dell'attività d'impresa, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori rientranti nella categoria di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili di cui all'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è concesso un credito d'imposta d'importo pari a euro 300 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, ridotto a 200 euro per il secondo anno di esercizio. In caso di lavoratrici donne il credito d'imposta è concesso nella misura di 400 euro per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, ridotto a 300 euro per il secondo anno di esercizio.
7. Il credito d'imposta di cui al comma 6 è concesso con una maggiorazione del 20 per cento nelle zone assistite di cui al comma 4 dell'articolo 1.
8. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro.
9. Il benefìcio di cui al comma 6 spetta limitatamente a due lavoratori dipendenti.
10. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
11. Il credito d'imposta, di cui al comma 6 spetta a condizione che:
a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o rientrino nella categoria di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato di cui all'articolo 2, numeri 18) e 19), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla legislazione vigente.

12. Il diritto a fruire del credito d'imposta, di cui al comma 6, decade qualora non siano rispettati, i requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 11, nonché qualora siano definitivamente accertate violazioni non formali e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla legislazione vigente, commesse nel periodo di applicazione del credito d'imposta e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
13. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Conseguentemente all'articolo 19, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività di cui al presente comma sono, inoltre, soggette ad una imposta straordinaria del 3 per cento.
6. 01. (vedi 6. 08.) Gianni.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Misure di sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile).

1. Allo scopo di favorire l'imprenditoria e l'occupazione giovanile e femminile lo Stato attua, secondo le norme previste dal presente articolo, un regime di aiuti a sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nel limiti degli aiuti d'importanza minore (de minimis), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo trattato.
3. I seguenti soggetti possono avviare una propria attività imprenditoriale usufruendo di un regime speciale di agevolazioni e di incentivazioni per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività di impresa:
a) cooperative di produzione e lavoro, nonché società, costituite prevalentemente da giovani tra i diciotto e i trentasei anni di età, le cui quote di partecipazione o le cui azioni sono per la maggioranza o, comunque, almeno per il 70 per cento, in possesso dei medesimi;
b) cooperative di produzione e lavoro, nonché società, anche individuali, formate esclusivamente da giovani tra i diciotto e i trentanove anni di età;
c) donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 operino in zone assistite ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale come stabilito nella Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dallo Stato per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure di agevolazione e di incentivazione di cui al presente decreto sono incrementate secondo i criteri ivi previsti.
5. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo strategico in favore delle piccole e medie imprese giovanili e femminili, avviate dai soggetti di cui al comma 3 di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013.
2. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di appositi programmi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile ed è vincolato alla realizzazione di interventi per:
a) il potenziamento patrimoniale delle piccole e medie imprese giovanili e femminili;
b) l'accelerazione dei pagamenti dovuti dagli enti locali nei confronti delle piccole e medie imprese giovanili e femminili;
c) il sostegno alla crescita dimensionale e all'aggregazione delle piccole e medie imprese giovanili e femminili;
d) il finanziamento di percorsi di formazione e di innovazione per i giovani imprenditori;
e) la promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura d'impresa.

3. Alla ripartizione del Fondo provvede il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 aprile di ciascun anno del biennio 2012-2013, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le risorse del Fondo sono ripartite rispettivamente nella misura del 75 per cento in favore di programmi per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nelle aree territoriali caratterizzate da un tasso di disoccupazione giovanile maggiore della media nazionale riferito a tutti i settori economici e per il restante 25 per cento sul resto del territorio nazionale.
5. Le modalità per l'accesso al Fondo sono definite con decreti del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per I rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 19, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività di cui al presente comma sono, inoltre, soggette ad una imposta straordinaria del 2 per cento.
6. 02. (vedi 6. 07.) Gianni, Marmo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Fondo di garanzia per il microcredito).

1. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, di contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata e di aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro delle persone inattive è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti un apposito fondo di rotazione, denominato «Fondo di garanzia per il microcredito», la cui gestione è demandata alla Cassa depositi e prestiti Spa.
2. Il Fondo di cui al comma 1 copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza in favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.
4. Possono accedere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 i soggetti residenti nelle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno dodici mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili di cui all'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo.
5. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è erogato sotto forma di prestito, fino a un massimo di 50.000 euro, a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino a un massimo di cinque anni.
6. All'elargizione del prestito di cui al comma 5 gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, di accompagnamento e di tutoraggio.
7. I servizi aggiuntivi di cui al comma 6 possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, di enti no profit o di società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.
8. Le regioni di cui al comma 4 possono concorrere alle finalità di cui al comma 1 attraverso il concorso alla copertura dell'agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 7.
9. Ai fini dell'istituzione del Fondo di cui al comma 1 è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013.

Conseguentemente all'articolo 19, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività di cui al presente comma sono, inoltre, soggette ad una imposta straordinaria del 2 per cento.
6. 03. (vedi 6. 06.) Gianni.

ART. 10.
(Regime premiale per favorire la trasparenza).

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e.

Conseguentemente dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. I soggetti che hanno i requisiti per la tenuta della contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, determinano il reddito d'impresa secondo il criterio di cassa, con le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
8-ter. L'articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.
10. 1. (ex 10. 10.) Comaroli, Reguzzoni.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: i soggetti aggiungere la seguente: aderenti.

Conseguentemente:
al medesimo periodo, sopprimere le parole: nonché a quelli di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007;
al secondo periodo, dopo le parole: i soggetti aggiungere le seguenti: aderenti.
10. 2. (ex 10. 12.) Marmo.

ART. 11.
(Emersione di base imponibile).

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Se il fatto è commesso da un cittadino extracomunitario è disposta la revoca del permesso di soggiorno.
11. 1. (vedi 11. 12.) D'Amico, Reguzzoni.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. (Pubblicazione on-line delle dichiarazioni dei redditi). All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. A decorrere dall'anno fiscale 2012, le dichiarazioni dei redditi depositati presso i Comuni interessati ai sensi del comma 6 del presente articolo possono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti on-line dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.
6-ter. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo di quanto previsto dal comma 6-bis.
6-quater. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni dei redditi dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione on-line dei dati contenuti in tali dichiarazioni.».

10-ter. All'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. A decorrere dall'anno fiscale 2012, gli elenchi depositati presso i Comuni interessati ai sensi del comma 2 del presente articolo possono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti on-line dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.
2-ter. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo di quanto previsto dal comma 2-bis.
2-quater. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione on-line dei dati contenuti in tali dichiarazioni.».

10-quater. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
5-ter. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.».
11. 2. (ex 11. 5.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11-bis. L'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
11. 3. (ex 11. 11.) Comaroli, Reguzzoni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al comma 1 dell'articolo 17, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sostituire le parole: «pari al nove per cento» con le seguenti: «pari al cinque per cento».
11. 4. (ex 11. 2.) Montagnoli, Reguzzoni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Norme per il contrasto all'evasione fiscale).

1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n, 241, è inserito il seguente articolo 11-bis:
«Art. 11-bis. (Dichiarazione patrimoniale). - 1. I contribuenti devono riportare in un prospetto allegato alla dichiarazione annuale dei redditi, gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia e all'estero di qualsiasi tipologia.
2. L'Agenzia delle entrate provvederà a inserire il prospetto di cui al comma 1 nella modulistica delle dichiarazioni dei redditi a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012.».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471, è inserito il seguente comma 5:
«5. Se nella dichiarazione di cui all'articolo 11-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è omesso un cespite patrimoniale, tale cespite, se individuato dall'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate, viene confiscato secondo le procedure di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.».
11. 01. (ex 11. 07.) Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

ART. 12.
(Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante).

Al comma 1, premettere le parole: A decorrere dall'esito positivo della valutazione di cui al comma 10.
12. 2. (vedi 0. 2. 30. 29.) Marmo.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso le transazioni di importo inferiore ai 2.500 euro, regolate con carta di credito non dovranno essere gravate da commissioni, né a carico degli esercenti, né a carico degli acquirenti.
12. 1. (vedi 12. 18.) Fugatti, Reguzzoni, Fedriga.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo stipula un accordo bilaterale con il Governo della Svizzera in materia di lotta all'evasione fiscale al fine di procedere all'applicazione di una imposta straordinaria non inferiore al 25 per cento sui capitali illegalmente esportati in Svizzera da cittadini italiani.
12. 01. (ex 12. 04.) Gianni, Marmo.

ART. 13.
(Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria).

Al comma 2, sostituire le parole: ivi compresa l'abitazione con le seguenti: ad esclusione dell'abitazione;

Conseguentemente:
sostituire il comma 4 con il seguente:
L'imposta di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di conclusione di un censimento generale, da avviarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, di tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale al fine di verificare e aggiornare i valori catastali degli immobili stessi e tutti i relativi dati registrati presso il catasto.
all'articolo 19, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle attività di cui al presente comma si applica altresì un'imposta straordinaria del 3 per cento.
all'articolo 24, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:
a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

31-ter. Gli organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per prevedere, nei propri ordinamenti, analogo contributo di solidarietà.
31-quater. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 120.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 10 per cento. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quelle di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148.
c) all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese in conto capitale, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa pari ad almeno 5 miliardi all'anno.
13. 1. (vedi 13. 109.) Fugatti, Reguzzoni, Maroni, Caparini, Crosio, Comaroli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'interno, tramite le Prefetture, prima dell'applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili adibiti ad abitazione principale, procederà ad un censimento di tutte le unità immobiliari presenti sul territorio nazionale.
13. 2. (ex 13. 21.) Dal Lago, Reguzzoni, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

Al comma 4, sopprimere la lettera b-bis)

Conseguentemente:
al medesimo comma sostituire la lettera d) con la seguente:
d) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D
al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 50 euro con le seguenti: 100 euro
13. 3. Marsilio, Pagano.

Al comma 4, lettera b-bis), sostituire la parola: 80 con la seguente: 100

Conseguentemente, al comma 10, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Viene data facoltà ai Comuni la totale rimodulazione della detrazione in ragione della tipologia di fabbricato, del numero dei componenti del nucleo famigliare a carico del soggetto d'imposta e di comprovate situazioni di disagio sociale. Il presente comma non trova applicazione per i fabbricati di categoria A1, A8 e A9.
La disposizione opera nei limiti del maggior introito derivante dalla modifica di cui alla lettera a), comma 1, e dei maggiori introiti derivanti dalla seguente disposizione:
1. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinata, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica al 20 per cento delle somme giocate.
13. 4. (ex 0. 13. 112. 82.) Bitonci, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Polledri, Fugatti, Fedriga, Montagnoli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I terreni agricoli appartenenti ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esclusi dall'incremento del moltiplicatore.
13. 5. Messina, Di Giuseppe.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 7, con i seguenti:
7. L'aliquota per l'abitazione principale è pari allo 0,4 per cento per le unità immobiliari la cui rendita catastale è superiore a 2520 euro. Sulle rendite catastali minori è applicata una riduzione dell'aliquota per scaglioni, sulla base della tabella seguente:
a) sulle rendite catastali fino a euro 1020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,1 per cento;
b) sulle rendite catastali comprese tra euro 1021 ed euro 1520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,75 per cento;
c) sulle rendite catastali comprese tra euro 1521 ed euro 2020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,50 per cento;
d) sulle rendite catastali comprese tra euro 2021 ed euro 2520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,25 per cento.

7-bis. Ferme restando le riduzioni di cui al precedente comma 7, i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ivi indicata sino a 0,2 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500,000 euro.
2. Per patrimoni mobiliari si intendono:
a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
1) per patrimoni superiori a 1.500,000 euro, lo 0,50 per cento;
2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.
8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Applicazione di un'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie).

1. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono soggette all'imposta di bollo.
2. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dello 1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al comma 1 al momento della conclusione delle stesse.
3. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del comma 1, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria.
4. Sono obbligati al versamento dell'imposta i soggetti individuati al comma 1 per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta.
5. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari.

e dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Programma straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico nell'edilizia residenziale).

1. Al fine di consentire il miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare nazionale, entro l'anno 2020, tutti gli edifici residenziali privati e pubblici realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi quelli individuati ai sensi dei commi 19 e 20 del presente articolo, devono essere sottoposti agli interventi sull'involucro di cui ai commi da 2 a 7, per il miglioramento dell'efficienza e del risparmio energetico, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, attraverso interventi di riduzione delle dispersioni termiche dei tetto e delle mura perimetrali, di interventi sugli infissi, di riqualificazione delle componenti edilizie, di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale e estiva. L'onere è a carico dei proprietari delle unità immobiliari, che possono beneficare delle disposizioni previste dai commi da 9 a 18.
2. Gli interventi di cui al precedente comma 1, devono riguardare la riqualificazione energetica sostanziale dell'intero edificio. Deve essere previsto a tal fine un intervento globale sull'intero sistema involucro-impianto dell'immobile e del condominio, e quindi sulle singole unità abitative, ai fini del risparmio e di una maggiore efficienza energetica, attraverso l'isolamento termico dell'edificio; l'adeguamento o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria, con impianti a energia rinnovabile o impianti ad alta efficienza, nel rispetto minimo dei requisiti di rendimento energetico e di coefficiente di prestazione previsti dalla normativa vigente.
3. Gli interventi di cui al precedente comma, devono essere in grado di consentire una riduzione del consumo di energia attraverso una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica (EP), di cui al decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, maggiore del 50 per cento, e un miglioramento di almeno il 10 per cento dei valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti espressi dal medesimo decreto legislativo e sue successive modificazioni, e riferiti all'anno 2010.
4. Per gli edifici che per tipologia, vincolo architettonico o paesaggistico, o condizioni architettoniche o urbanistiche, presentano oggettive difficoltà a conseguire risparmi maggiori, la riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica di cui al precedente comma, deve comunque essere superiore al 20 per cento. Su tali immobili, sono consentiti interventi parziali combinati, qualora non sia possibile effettuare interventi sull'intero sistema edificio-impianto.
5. Ulteriori interventi sostitutivi o integrativi di quelli previsti dal comma 1, finalizzati al risparmio di energia e al miglioramento della prestazione energetica come quantificati dai precedenti commi 3 e 4, sono comunque ammessi alle agevolazioni di cui ai commi da 14 a 18, nonché, qualora previsti dalla normativa vigente, alle detrazioni di cui ai commi 344 e seguenti, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dal comma 9 del presente articolo.
6. La valutazione del risparmio e dell'efficienza energetica raggiunta a seguito degli interventi di cui al precedenti commi, deve essere certificata, secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 192/2005 e sue successive modifiche, da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e sue successive modifiche, e avvenire avendo a riferimento gli standard energetici di cui al medesimo decreto legislativo 192/2005, e sue successive modifiche, la normativa regionale in materia, e tenendo conto delle disposizioni di cui alla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.
7. La percentuale di risparmio energetico ottenibile dagli interventi di cui ai precedenti commi, deve essere calcolata prima e dopo l'intervento, e valutata in base all'indice di prestazione energetica dell'immobile, nonché in base ai valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti nel rispetto delle percentuali di miglioramento indicate al comma 3. Il rendimento energetico degli immobili oggetto degli interventi di cui al presente articolo, deve essere documentato dall'attestato di certificazione energetica (ACE).
8. Tutti gli interventi di cui alla presente legge, sono obbligatoriamente soggetti a verifiche e controlli tecnico-amministrativi da parte dell'Enea, che è tenuto a effettuare una attività di monitoraggio di tutto il processo.
9. Per i soli interventi globali di riqualificazione energetica di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo, la detrazione dall'imposta lorda per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica per una quota pari al 45 per cento, sull'intero importo delle spese sostenute e documentate.
10. Per gli interventi di cui ai commi da 2 a 8, conclusi prima del 31 dicembre 2015, le detrazioni di cui al precedente comma, ripartite in dieci quote annuali di pari importo ai sensi del comma 48, articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono, su richiesta del beneficiario, essere ripartite in tre o cinque quote annuali di pari importo.
11. Il primo periodo del comma 48, articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:
«48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, alle spese sostenute a decorrere dall'anno 2011».

12. Le detrazioni di cui ai commi 344 e seguenti, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dal comma 9 del presente articolo, si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui ai commi da 2 a 8, effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per le spese sostenute dai suddetti Istituti.
13. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto del Ministero dello sviluppo economico delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate eventuali ulteriori forme di agevolazioni, statali e regionali, cumulabili con quelle già previste dalla legislazione vigente in materia.
14. Le regioni e gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con gli istituti bancari per la concessione di prestiti o mutui, con contributo in conto interessi a persone fisiche e condomini per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
15. I prestiti e i mutui, concedibili fino a trenta anni, dagli Istituti di credito per il finanziamento degli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici di cui alla presente legge, sono assistiti per l'intero importo dalla garanzia dello Stato, per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori. La garanzia dello Stato resta valida finché sussista comunque un credito dell'istituto mutuante.
16. La garanzia dello Stato è operante per l'intero credito dell'ente mutuante. Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia dello Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.
17. Agli interessi passivi in dipendenza dei prestiti e mutui di cui al comma 15 del presente articolo, accesi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si applica la detraibilità già prevista sugli interessi passivi in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
18. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro della Salute, sono definiti i criteri di individuazione, ed eventuale surrogazione da parte dello Stato, dei soggetti esclusi dall'applicazione del presente articolo per accertati motivi di indigenza economica o incapacità di produrre reddito.
19. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico delle infrastrutture e trasporti, e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le eventuali deroghe all'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo.
20. Nell'ambito delle suddette deroghe devono comunque essere considerati gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, qualora il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici; devono altresì valutati gli immobili e le abitazioni che hanno già effettuato interventi significativi di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico. Sono altresì esclusi dall'attuazione del presente articolo gli immobili realizzati nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli edifici residenziali di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, qualora necessitino di urgente manutenzione straordinaria in relazione alla vetustà, alla sicurezza e alla condizione strutturale dei medesimi.
13. 6. (ex 13. 46.) Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 7, dopo le parole: e per le relative pertinenze aggiungere le seguenti:, se l'abitazione è classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11.
13. 7. (ex 13. 79.) Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 9, le parole:, ovvero nel caso di immobili locati sono sostituite dalle seguenti:, ovvero nel caso di immobili locati, salvo quanto previsto al comma 6-bis.

Conseguentemente:
dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Nel caso in cui l'immobile sia locato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota di cui al comma 6 è ridotta alla metà.
aggiungere, in fine il seguente articolo:
Art. 50-bis. - 1. I commi 131, 134 e 136 dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2006, n. 296, sono soppressi;
2. L'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.
13. 8. (ex 0. 13. 112. 84.) Polledri, Reguzzoni, Forcolin, Bitonci.
(Inammissibile)

Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alla detrazione prevista dal primo periodo è aggiunta una riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria sulle unità immobiliari la cui rendita catastale è inferiore a 2.520 euro. Sulle rendite catastali minori è applicata una riduzione dell'aliquota per scaglioni, sulla base della tabella seguente:
a) sulle rendite catastali fino ad euro 1.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari all'1 per cento;
b) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.021 ed euro 1.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,75 per cento;
c) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.521 ed euro 2.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,50 per cento;
d) sulle rendite catastali comprese tra euro 2.021 ed euro 2.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,25 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere i seguenti:

Art. 19-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.
2. Per patrimoni mobiliari si intendono:
a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.
8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13.

Art. 19-ter.

1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

Art. 19-quater.
(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi adibiti anche ad attività commerciali).

1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
13. 9. (ex 0. 13. 112. 55.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Sopprimere i commi 14-bis, 14-ter, 14-quater.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. 21. All'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole «30 settembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»;
b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: «20 novembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «20 novembre 2012»;
c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: «20 novembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «20 novembre 2013».
Restano salve le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini originariamente posti dall'articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011.
13. 10. (ex 0. 13. 112. 62.) Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 14-bis, primo periodo, sostituire le parole: e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: e fino al 30 settembre 2012.
13. 11. (ex 0. 13. 112. 68.) Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 14-ter, sostituire le parole : 30 novembre 2012 con le seguenti: 30 novembre 2013
13. 12. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 14-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli immobili di proprietà di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ed utilizzati ad esclusivo uso commerciale e gli immobili utilizzati dai soggetti destinati allo svolgimento di attività sindacali.
13. 13. Callegari, Reguzzoni, Dal Lago, Dozzo, Pini, Caparini, Fava.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n, 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
13. 14. (ex 13. 27.) Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 2 è così sostituito:
«4. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 21 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento»;
b) sono abrogati i primi due periodi del comma 10 dell'articolo 14.
13. 15. (ex 13. 98.) Bitonci, Reguzzoni, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.
2. Per patrimoni mobiliari si intendono:
a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari,
7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.
8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 10, sopprimere le parole da Sulla quota di trattamento fino a al numero di mesi.
13. 01. (ex 13. 04.) Paladini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di soggetti la cui natura non sia nemmeno parzialmente commerciale).

Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta.
13. 02. (ex 13. 06.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Maggiori entrate derivanti dall'alienazione delle chiese e degli edifici di culto appartenenti al Fondo edifici di culto per la riduzione del debito pubblico).

1. Sono abrogati gli articoli da 54 a 65 della Legge 20 maggio 1985, n. 222. Conseguentemente si dispone l'alienazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, delle chiese e degli edifici di culto appartenenti al patrimonio del Fondo edifici di culto FEC.
2. La Santa Sede può avvalersi della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni immobili da alienarsi ai sensi del comma precedente. La Santa Sede comunica la sua intenzione di avvalersi di tale facoltà entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
3. I proventi derivanti dall'alienazione dei patrimonio di cui al comma 1 sono destinati alla riduzione del debito pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. 03. (ex 13. 07.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Obbligo di dichiarazione ICI per gli immobili esenti).

1. All'articolo 10 comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono abolite le parole: «con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7,».
2. I soggetti di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, che non abbiano già presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con riferimento a tutti o a parte degli immobili posseduti, in forza del testo del comma 4 dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, vigente fino all'entrata in vigore della modifica di cui al presente articolo, sono tenuti ad effettuare tale adempimento entro il 30 gennaio 2012, con riferimento agli immobili posseduti al P gennaio 2011, secondo le modalità di cui all'articolo 10 citato; in caso di omessa o infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti.
13. 04. (ex 13. 08.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Semplificazioni di materia di esenzione dall'ICI).

Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 3 dicembre 2005, n. 248 è abolito.
13. 05. (ex 13. 09.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). - 1. All'articolo 23 dei decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 dei 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni».
13. 06. (ex 13. 02.) Nola, Marmo.

ART. 15.
(Disposizioni in materia di accise).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

È introdotto un contributo ecologico sulle emissioni climalteranti di CO2 legato ai consumi energetici finali non già soggetti al sistema ETS, parametrato ad un prezzo delle emissioni di CO2 di mercato ed in ogni caso non inferiore a 10euro/Tonnellata di CO2.
15. 1. (ex 15. 12.) Zamparutti, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

Conseguentemente all'articolo 16.
al comma 1 sostituire le parole: «euro 20» con le parole: «euro 23»;
al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «euro 5» con le parole: «euro 5,75»;
al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «euro 8» con le parole: «euro 8,25»;
al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «euro 10» con le parole: «euro 11,5»;
al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «euro 30» con le parole: «euro 34,5»;
al comma 2, lettera e) sostituire le parole: «euro 90» con le parole: «euro 103,5»;
al comma 2, lettera f) sostituire le parole: «euro 207» con le parole: «euro 238»;
al comma 2, lettera g) sostituire le parole: «euro 372» con le parole: «euro 428»;
al comma 2, lettera h) sostituire le parole: «euro 521» con le parole: «euro 599»;
al comma 2, lettera i) sostituire le parole: «euro 703» con le parole: «euro 808,5»;
al comma 11, lettera a) n. 1) sostituire le parole: «euro 1,50» con le parole: «euro 1,7»;
al comma 11, lettera a) n. 2) sostituire le parole: «euro 2,45» con le parole: «euro 2,8»;
al comma 11, lettera a) n. 3) sostituire le parole: «euro 4,25» con le parole: «euro 4,9»;
al comma 11, lettera a) n. 4) sostituire le parole: «euro 5,75» con le parole: «euro 6,6»;
al comma 11, lettera a) n. 5) sostituire le parole: «euro 6,65» con le parole: «euro 7,6»;
al comma 11, lettera a) n. 6) sostituire le parole: «euro 7,10» con le parole: «euro 8,2»;
al comma 11, lettera a) n. 7) sostituire le parole: «euro 7,55» con le parole: «euro 8,7».
15. 2. (ex 15. 2.) Fugatti, Reguzzoni, Montagnoli, Bitonci.

ART. 17.
(Canone RAI).

Sopprimerlo.
17. 1. (ex 17. 1.) Bragantini, Reguzzoni, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Retribuzioni lavoratori Rai).

Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.
17. 2. (ex 17. 6.) Caparini, Reguzzoni, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Comaroli, Simonetti, Bitonci.

ART. 19.
(Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero).

Al comma 1, tabella Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, comma 2-ter sostituire le parole: 1 per mille con le seguenti: 0,2 per cento;

Conseguentemente:
alla medesima tabella, sostituire le parole:
1,5 per mille con le seguenti: 0,3 per cento;
al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e limitatamente all'anno 2012 nella misura massima di euro 1.200.
all'articolo 28, al comma 3, sopprimere il terzo periodo
all'articolo 49 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, le parole: «a decorrere dall'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e non inferiore a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
19. 1. (vedi 19. 53.) Zeller, Brugger.

Al comma 1, nella colonna della tabella intitolata: imposte dovute proporzionali, sostituire le parole: 1 per mille annuo per il 2012, 1,5 per mille a decorrere dal 2013 con le seguenti: 0,1 per cento annuo per importi fino a 500.000 euro, 0,15 per cento per importi compresi tra 500.001 e 1 milione di euro, 0,20 per cento per importi compresi tra 1 milione e 1 euro e 5 milioni, 0,30 per cento per gli importi superiori a 5 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 3, lettera b), le parole: e limitatamente all'anno 2012 nella misura massima di euro 1.200,00 sono soppresse.
19. 2. Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: euro 5.000,00, con le seguenti: euro 50.000,00.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - 1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n, 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
19. 11. (ex 0. 13. 112. 79.) Montagnoli, Reguzzoni, Bitonci.
(Inammissibile)

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole:, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille con le seguenti: del 15 per cento.
19. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: Le attività di cui al presente comma sono altresì soggette ad un'imposta straordinaria del 15 per cento.
*19. 4. (vedi 19. 6.) Gianni.

Al comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: Le attività di cui al presente comma sono altresì soggette ad un'imposta straordinaria del 15 per cento.
*19. 5. (vedi 19. 34.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: Le attività di cui al presente comma sono altresì soggette ad un'imposta straordinaria del 10 per cento.
19. 6. (vedi 19. 4.) Gianni.

Al comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: Le attività di cui al presente comma sono altresì soggette ad un'imposta straordinaria del 3 per cento.

Conseguentemente:
a) all'articolo 27, comma 1, capoverso articolo 33-
bis, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Le forme di gestione del patrimonio pubblico di cui al comma 1, su richiesta del Comuni, Province, città metropolitane, Regioni, possono avere come finalità o oggetto sociale una forma di garanzia reale dello Stato per favorire l'erogazione di mutui prima casa di giovani coppie prive di contratto di lavoro a tempo indeterminato, o coppie titolari di contratto a tempo indeterminato con più di tre figli;
1-bis. Gli istituti di credito che dovessero rifiutare la forma di garanzia di cui al comma 1 sono escluse dai benefici di cui all'articolo 8 del presente decreto. La vigilanza spetterà alle autorità prefettizie. La determinazione dei beneficiari di codesta misura sarà stabilita attraverso modalità di evidenza pubblica ai sensi di legge.»
19. 7. (vedi 19. 9.) Marmo.

Al comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: Le attività di cui al presente comma sono altresì soggette ad un'imposta straordinaria del 3 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere i commi 1, 1-bis e 2.
19. 8. (vedi 19. 2.) Gianni.

Al comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: Le attività di cui al presente comma sono altresì soggette ad un'imposta straordinaria del 3 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7.1. Al fine di fronteggiare la frammentazione del sistema dei confidi operanti nel territorio del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), auspicandone la crescita dimensionale per una maggiore solidità patrimoniale degli stessi, è concesso un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i processi di aggregazione e per l'incremento dei fondi rischi dei confidi che abbiano avviato e concluso processi di aggregazione, attraverso la confluenza da parte di due o più confidi in un soggetto unitario costituito nelle forme giuridiche previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7.2. I contributi per spese di aggregazione nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, per gli anni 2012 e 2013, per un importo non superiore ad euro 200.000, sono concessi ai sensi del regolamento della Commissione europea, contributi per incremento fondi rischi, da definire con apposito regolamento, sono concessi ai sensi della Comunicazione CE n. 2008/C 155/02, punto 3, inerente alla concessione di garanzie che non costituiscono aiuti di Stato.
7.3. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, è emanato il regolamento attraverso il quale sono definite i regolamenti per accedere ai contributi di cui al comma 7.1.
19. 9. (vedi 19. 8.) Scilipoti, Marmo.

Al comma 18, sostituire le parole da: all'estero fino a persone fisiche con le seguenti: anche indirettamente all'estero dalle società di persone, persone fisiche e giuridiche.
19. 10. Fugatti, Reguzzoni, Fedriga, Montagnoli, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Comaroli, Consiglio, Crosio, Dal Lago, Desiderati, Di Vizia, Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Fava, Fogliato.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.
(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi adibiti anche ad attività commerciali).

1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. I trasferimenti erariali ai Comuni sono ridotti di un importo pari al gettito derivante per gli stessi dalla disposizione di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: Fermo il requisito anagrafico, i soggetti che siano stati iscritti alle predette forme pensionistiche obbligatorie per non meno di due anni se uomini e un anno se donne in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa, possono accedere alla pensione anticipata con una anzianità contributiva di 40 anni, senza penalizzazioni.
19. 01. (ex 19. 07.) Paladini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Rideterminazione dell'aliquota per il calcolo dell'imposta erariale unica sui giochi e le scommesse).

1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
1. A decorrere dal 1o giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.
19. 02. (ex 19. 015.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

ART. 20.
(Riallineamento partecipazioni).

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, il contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, si applica ai redditi complessivi di importo superiore a 200.000 euro lordi annui.

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziati a decorrere dal lo gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore della presente disposizione.
20. 01. (ex 20. 06.) Montagnoli, Reguzzoni, Caparini, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di procedura di evidenza pubblica competitiva finalizzata all'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, procede alla revoca del bando e del disciplinare di gara relativi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda televisiva, segnatamente le 5 frequenze DVB-T e la frequenza in DVB-H o T2, per i sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti procede altresì alla revoca del Decreto della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello sviluppo economico di nomina della Commissione prevista dal bando di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive di cui al comma 1. Tale revoca determina l'immediato scioglimento della Commissione stessa, nonché la inidoneità di qualsiasi decisione o atto assunto dalla suddetta Commissione a produrre effetti giuridici.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle frequenze di cui al comma 1 tramite una procedura ad evidenza pubblica competitiva che garantisca la partecipazione alla stessa di tutti i soggetti interessati a livello nazionale e comunitario.
4. La base d'asta della procedura di cui al comma 3 deve garantire la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.
20. 02. (ex 20. 08.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici).

1. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».
20. 03. (ex 20. 03). Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - 1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 24, sopprimere il comma 15-bis.
20. 04. (ex 0. 13. 112. 30.) Montagnoli, Reguzzoni, Bitonci.

ART. 21.
(Soppressione enti e organismi).

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
10. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della Provincia di Avellino, è fatto obbligo all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) di provvedere al risanamento finanziario secondo le procedure previste dall'articolo 1 comma 1055 legge n. 269 del 2006, e, conseguentemente, al MIPAAF di disporre la sua trasformazione in un nuovo soggetto giuridico partecipato dallo Stato e dalle Regioni interessate, entro e non oltre 12 mesi a far luogo dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di consentire l'effettivo risanamento finanziario dell'Ente, fino al 31 dicembre 2012 sono sospese le procedure giudiziarie ed esecutive nei confronti dell'EIPLI.
11. Secondo i termini di cui al comma 10, le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti al soggetto costituito o individuato dallo Stato di intesa con le Regioni interessate. La tutela occupazionale sarà garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente. Fino alla adozione delle misure di cui al comma precedente, le gestione dell'Ente sarà assicurata dalla gestione commissariale in carica, alla quale sarà demandato altresì il compito di portare a termine le procedure gestionali intraprese, anche comportanti l'assunzione di obblighi verso terzi, e di garantire con ogni mezzo la continuità del Servizio Pubblico di Gestione delle Dighe ed i grandi Adduttori, la manutenzione degli impianti per l'approvvigionamento idrico nelle Regioni Puglia, Basilicata e Campania.
21. 1. (ex 21. 1.) Taddei, Marmo.

Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito, sotto la vigilanza della Regione Lombardia il Consorzio regionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, previo trasferimento delle stesse risorse alla Regione ai sensi del presente comma. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio regionale, il Presidente della Regione Lombardia, con proprio provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub commissario e un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La denominazione «Consorzio regionale per i grandi laghi prealpini» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con provvedimenti regionali sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché le modalità di funzionamento del Consorzio. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data, e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli dei Consorzio regionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio regionale per i grandi laghi prealpini non può eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi Consorzi.
21. 2. (ex 21. 15.) Nicola Molteni, Reguzzoni, Rivolta, D'Amico, Montagnoli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Abrogazione finanziamento pubblico ai partiti).

1. La legge 3 giugno 1999, n. 157 è abrogata.
21. 01. (ex 21. 02). Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Soppressione di ulteriori enti).

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:
1) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;
2) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;
3) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;
4) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;
5) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;
6) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;
7) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;
8) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;
9) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;
10) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;
11) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;
12) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;
13) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;
14) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;

15) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;
16) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;
17) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;
18) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;
19) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara;
20) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;
21) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;
22) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;
23) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;
24) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;
25) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;
26) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Terni;
27) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;
28) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);
29) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);
30) Cassa soccorso fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofiloviari consorzio salernitano;
31) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle zone municipalizzate del gas;
32) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;
33) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Basso Toce» di Gravellona Toce;
34) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Bacchiglione» di Vicenza;
35) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Mella» di Brescia;
36) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Tesna superiore e affluenti» di Vicenza;
37) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Toce» di Domodossola (Novara);
38) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno» (Perugia);
39) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia» di Campogalliano (MO);
40) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Tergola-Muson Vecchio» di Camposampietro (PD);
41) ENPAIA-gestione assistenza sanitaria.
21. 02. (ex 21. 010.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

ART. 22.
(Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di contenere la spesa complessiva degli enti pubblici e delle società per azioni a partecipazione maggioritaria pubblica, dalla entrata in vigore della presente legge, i componenti del consiglio di amministrazione non possono superare il numero di tre, compreso il Presidente.
1-ter. Ai componenti dei consigli di amministrazione, così determinatisi, non può essere corrisposto un compenso superiore a 250 mila euro annui.
1-quater. Le disposizioni di cui al commi 1-bis e 1-ter non si applicano ai componenti già nominati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
22. 1. (ex 22. 72.) Gianni.

Al comma 3, sopprimere le parole:, le province autonome di Trento Bolzano.
22. 2. (ex 22. 8.) Zeller, Brugger.

Al comma 6, capoverso 20, secondo periodo, sostituire le parole: offre servizi di informazione con le seguenti: offre servizi di formazione.
22. 3. (ex 22. 2.) Polidori, Marmo.

Al comma 6, capoverso comma 26-sexies lettera a), sostituire le parole: possono definire opportune intese con le seguenti: definiscono opportune intese.
22. 4. (ex 22. 5.) Polidori, Marmo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: al consiglio di amministrazione e al direttore fino al fine del secondo periodo: ai titolari degli uffici del soppresso istituto con le seguenti: al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Può altresì delegare, entro limiti di spesa specificatamente stabiliti, la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto.
22. 5. (ex 22. 6.) Polidori, Marmo.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9.1. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per la realizzazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
9.2. All'onere derivante dal comma 9.1, si provvede mediante l'istituzione dell'imposta anti-evasione ai sensi dei commi 9.3 e seguenti.
9.3. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.
9.4. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati ENASO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.
9.5. Ai fini dell'imposta di cui ai presenti commi, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
9.6. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;
c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;
e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n, 23;
f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;
g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.
9.7. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 9.4 anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
9.8. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.
9.9. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
9.10. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:
a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.
9.11. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 9.10 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.
9.12. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 9.10 e 9.11 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
9.13. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 9.7 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al medesimo comma ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
9.14. L'imposta di cui ai presenti commi non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.
9.15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 9.3 al 9.14.
22. 6. (ex 22. 17.) Bitonci, Reguzzoni, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9.1. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per spese a favore delle attività del sociale. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
9.2. All'onere derivante dal comma 9.1, si provvede mediante l'istituzione dell'imposta anti-evasione ai sensi dei commi 9-quater e seguenti.
9.3. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.
9.4. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati ENASO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.
9.5. Ai fini dell'imposta di cui ai presenti commi, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
9.6. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;
c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;
e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;
g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.
9.7. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 9.4 anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
9.8. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.
9.9. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
9.10. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:
a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9.11. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 9.10 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.
9.12. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 9.10 e 9.11 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
9.13. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 9.7 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al medesimo comma ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
9.14. L'imposta di cui ai presenti commi non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.
9.15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 9.3 a 9.14.
22. 7. (ex 22. 18.) Bitonci, Reguzzoni, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di pubblicità degli interessi personali e della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti).

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1. Nella rubrica, le parole: "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti"; sono sostituite dalle seguenti: "Disposizioni in materia di pubblicità degli interessi personali e della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti".

2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sono sostituiti dai seguenti:

Capo I
COMPONENTI DI ORGANI ELETTIVI.

Art. 1.
(Campo di applicazione).

1. Le disposizioni contenute nel presente Capo si applicano ai membri del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, ai membri degli organi elettivi regionali e locali e, nei limiti indicati, ai loro coniugi non legalmente separati o divorziati, ai loro parenti entro il secondo grado. Si applicano altresì alle persone stabilmente conviventi con i membri di organi elettivi, qualora le norme interne di funzionamento dell'organo riconoscano alle stesse diritti o facoltà.

Art. 2.
(Dichiarazioni dei membri del Parlamento).

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del Senato della Repubblica e quelli della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso la Presidenza della Camera di appartenenza i seguenti atti:
a) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero», concernente la titolarità di diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, ovvero l'eventuale conferimento degli stessi in società; il possesso di azioni o quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; il possesso di quote di partecipazione a fondi comuni, fondi di investimento di qualsiasi natura, di titoli che incorporano diritti di partecipazione; i patrimoni conferiti in gestione a società fiduciarie, trust o simili;
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul redditi delle persone fisiche;
c) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero», concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. I senatori di diritto, ai sensi del primo comma dell'articolo 59 della Costituzione, e i senatori nominati ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 59, sono tenuti a depositare presso la Presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla proclamazione.

Art. 3.
(Coniugi, parenti e persone conviventi).

1. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato o divorziato e dal parenti entro il secondo grado dei soggetti indicati nel commi 1 e 2 dell'articolo 2.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è attribuito anche alle persone stabilmente conviventi con i soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, qualora le stesse siano riconosciute come titolari di diritti o facoltà, o comunque destinatarie di provvidenze, nel regolamenti interni di ciascuna Camera.
3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alle altre norme della presente legge concernenti i medesimi soggetti è sanzionata con una sanzione amministrativa di euro 3000,00 per ciascuna violazione. La sanzione è comminata dal prefetto competente per il luogo di residenza del soggetto che ha commesso l'illecito, su comunicazione del Presidente del ramo del Parlamento competente.

Art. 4.
(Variazioni).

1. Per tutta la durata del mandato parlamentare, entro il mese successivo alla scadenza, in ciascun anno, del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'Imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati negli articoli 2 e 3 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

Art. 5.
(Cessazione dal mandato).

1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza di sei mesi successivi alla cessazione dal mandato, i soggetti indicati negli articoli 2 e 3 sono tenuti a depositare presso la Presidenza della rispettiva Camera una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), intervenute dopo l'ultima attestazione. Essi sono inoltre tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei loro redditi entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine ancorché quest'ultimo sia successivo alla scadenza del mandato.
2. In caso di rielezione del soggetto cessato dalla carica continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 4 in luogo di quelle del comma 1 del presente articolo.

Art. 6.
(Modello).

1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate mediante un modulo predisposto dalle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

Art. 7.
(Diffida e sanzioni).

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui agli articoli 2, 4 e 5, il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.
2. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea. Di tale comunicazione è fatta pubblicità ai sensi dell'articolo 10, comma 1. A seguito di tale comunicazione, il Presidente della Camera di appartenenza dell'inadempiente dispone l'acquisizione presso gli uffici competenti, che sono tenuti ad ottemperare in deroga a qualsiasi altra disposizione di legge, dei dati reddituali e patrimoniali dei quali è stata indebitamente omessa la comunicazione e ne cura la pubblicazione secondo le modalità previste nella presente legge.

Art. 8.
(Prima applicazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono agli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 9.
(Dichiarazioni dei componenti degli organi elettivi regionali e locali).

1. Dopo l'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Anagrafe degli eletti) - 1. Le regioni disciplinano con legge la costituzione e il mantenimento dell'anagrafe patrimoniale degli eletti nel consiglio regionale e negli organi assembleari degli altri enti territoriali sub-regionali e locali, tenendo conto delle disposizioni concernenti i membri del Parlamento che disciplinano la stessa materia ed individuando modalità di pubblicità che garantiscano l'accesso alle informazioni ivi contenute da parte di tutti i cittadini. Le informazioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:
a) dall'anagrafe degli amministratori locali di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni degli articoli 2 e da 4 a 9 della presente legge si applicano anche ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.
3. La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata, e le relative sanzioni sono comminate, per quanto riguarda i soggetti indicati nel comma 1, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio regionale, provinciale o comunale interessati, i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nel bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi o nell'albo provinciale o comunale e, comunque, attraverso il sito Internet del consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza.

Art. 10.
(Pubblicità).

1. Tutti hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5.
2. Le dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono di pubblico dominio. Ad esse non si applica qualsiasi norma che tuteli il diritto alla riservatezza, ad eccezione dei dati strettamente personali di natura non patrimoniale, quali la residenza, l'indirizzo di posta elettronica e simili.
3. Le dichiarazioni integrali di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono pubblicate su un apposito sito Internet, istituito d'intesa tra le Presidenze della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, omettendo l'indirizzo di residenza e gli altri dati non patrimoniali di carattere strettamente personale.
4. Il sito di cui al comma 3 mantiene la storicità di tutti i dati pubblicati. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione di dati, tranne che per rettifica di eventuali errori.

Capo II
COMPONENTI DEL GOVERNO, DELLE GIUNTE E AMMINISTRATORI NAZIONALI E LOCALI.

Art. 11.
(Componenti del Governo nazionale).

1. L'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Dichiarazione degli interessati) - 1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, e successive modificazioni, le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, sussistenti alla data di assunzione della carica.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette all'Autorità di cui al medesimo comma:
a) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero», concernente la titolarità di diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti In pubblici registri, ovvero l'eventuale conferimento degli stessi In società; il possesso di azioni o quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; il possesso di quote di partecipazione a fondi comuni, fondi di investimento di qualsiasi natura, di titoli che incorporano diritti di partecipazione; i patrimoni conferiti in gestione a società fiduciarie, trust o simili;
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono comunicate dall'Autorità di cui al comma 1 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando 1 dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.».

2. Dopo l'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis.
(Coniugi, parenti e persone conviventi).

1. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 5 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato o divorziato e dai parenti entro il secondo grado dei soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 5.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è attribuito anche alle persone stabilmente conviventi con i soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, qualora le stesse siano riconosciute come titolari di diritti o facoltà, o comunque destinatarie di provvidenze, nei regolamenti interni di ciascuna Camera.
3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alle altre norme della presente legge concernenti i medesimi soggetti è sanzionata con una sanzione amministrativa di euro 3000,00 per ciascuna violazione. La sanzione è comminata dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

Art. 5-ter.
(Variazioni).

1. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, a norma dei commi 1 e 2 dell'articolo 5, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.
2. Rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.
3. Per tutta la durata della titolarità della carica di governo, entro il mese successivo alla scadenza, in ciascun anno, del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati negli articoli 5 e 5-bis sono tenuti a depositare copia della dichiarazione dei redditi.
4. Si applica alle dichiarazioni di cui al presente articolo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5.

Art. 5-quater.
(Cessazione dalla carica).

1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza di sei mesi successivi alla cessazione dalla carica di governo, i soggetti indicati negli articoli 5 e 5-bis sono tenuti a depositare presso l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), intervenute dopo l'ultima attestazione. Essi sono inoltre tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei loro redditi entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, ancorché quest'ultimo sia successivo alla cessazione.

Art. 5-quinquies.
(Modello).

1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate mediante un modulo predisposto dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa tra loro.

Art. 5-sexies.
(Diffida e sanzioni).

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui agli articoli 5, 5-bis e 5-ter il Presidente dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato diffida l'inadempiente ad adempiere entro il termine di quindici giorni.
2. Di tale diffida è fatta pubblicità ai sensi dell'articolo 15.
3. In caso di persistente inadempienza, il Presidente dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato dispone l'acquisizione presso gli uffici competenti, che sono tenuti ad ottemperare in deroga a qualsiasi altra disposizione di legge, dei dati reddituali e patrimoniali dei quali è stata indebitamente omessa la comunicazione e ne cura la pubblicazione secondo le modalità previste nella presente legge».

Art. 12.
(Componenti di organi nominati dalle amministrazioni statali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 5-sexies della legge 20 luglio 2004, n. 215, si applicano, in quanto compatibili:
a) al presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio del ministri od a singoli Ministri;
b) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento;
c) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di cinquecentomila euro;
d) ai direttori generali delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Art. 13.
(Presidenti di regione e di provincia, sindaci, componenti delle giunte regionali, provinciali e comunali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 5-sexies della legge 20 luglio 2004, n. 215, si applicano, in quanto compatibili, ai Presidenti di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 5-sexies della legge 20 luglio 2004, n. 215, si applicano, in quanto compatibili, ai Presidenti di provincia, ai sindaci di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore al 50.000 abitanti, ai componenti delle rispettive giunte.
3. La disciplina del presente articolo si applica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Le informazioni messe a disposizione del pubblico al sensi delle predette disposizioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:
a) dall'anagrafe degli amministratori locali di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 6 del presente articolo;
b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. All'articolo 76, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la parola: «consensualmente» è soppressa.

Art. 14.
(Componenti di organi nominati dalle amministrazioni regionali e locali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 5-sexies della legge 20 luglio 2004, n. 215, si applicano, in quanto compatibili:
a) ai direttori generali delle aziende speciali previste dal testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; al presidente ed al direttore delle aziende speciali e delle istituzioni costituite ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione; ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano le regioni, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai presidenti, al vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano le regioni in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di 500.000 euro; al direttori generali delle aziende autonome delle regioni.

Art. 15.
(Pubblicità).

1. Tutti hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.
2. Le dichiarazioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 sono di pubblico dominio. Ad esse non si applica qualsiasi norma che tuteli il diritto alla riservatezza, ad eccezione dei dati strettamente personali di natura non patrimoniale, quali la residenza, l'indirizzo di posta elettronica e simili.
3. Le dichiarazioni integrali di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 sono pubblicate su un apposito sito Internet, istituito d'intesa tra la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, omettendo l'indirizzo di residenza e gli altri dati non patrimoniali di carattere strettamente personale.
4. Il sito di cui al comma 3 mantiene la storicità di tutti i dati pubblicati. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione di dati, tranne che per rettifica di eventuali errori.

Capo III
NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 16.
(Prima applicazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui agli articoli 2, 3, 11, 12, 13 e 14 provvedono, rispettivamente, agli adempimenti indicati alla lettera a) dei comma 1 dell'articolo 2 e alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215.

Art. 17.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.
22. 01. (ex 22. 01). Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

Art. 22-bis.
(Disposizioni concernenti le sedi di rappresentanza delle regioni all'estero e l'istituzione di un «Palazzo Italia» a Bruxelles).

1. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.
2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro il medesimo termine ivi previsto, il Ministro per le politiche europee coordina, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un progetto per la realizzazione di una sede unica, denominata «Palazzo Italia», situata a Bruxelles, nella quale ubicare le rappresentanze delle regioni italiane presso l'Unione europea al fine di ridurre i loro costi di gestione e di ottimizzare le risorse.
3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro il termine previsto dal comma 1, le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome non provvedano alla chiusura delle loro sedi di rappresentanza all'estero.
22. 02. (ex 22. 07.) Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

ART. 23.
(Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province).

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 marzo 2012.
23. 5. (ex 23. 3.) Zeller, Brugger.

Sopprimere i commi da 14 a 22.
23. 1. (ex 23. 14). Cirielli.

Sostituire i commi da 14 a 21 con il seguente:
14. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di concessione del presente decreto-legge le indennità percepite dai consiglieri provinciali sono ridotte del 50 per cento.
23. 2. (vedi 23. 2.) Gianni.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. «Entro il 1o aprile 2012, l'esercizio e le funzioni di Polizia Provinciale sono trasferite alle Regioni. Le Regioni disciplinano le attività della Polizia Provinciale, secondo quanto disposto dall'articolo 12 della Legge 7 marzo 1986, n. 65. In caso del mancato trasferimento entro il 1o aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.
23. 3. (ex 23. 35.) Comaroli, Reguzzoni, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Montagnoli.

Al comma 22, aggiungere, in fine le parole: fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale.
23. 4. (vedi 23. 4.) Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

Art. 23.1.
(Sostituzione dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico e degli enti pubblici con un amministratore unico).

1. Il comma 5, dell'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dai seguenti:
«5. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, sono costituiti in forma monocratica. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli».

2. I componenti dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono essere in numero superiore a tre e non possono far parte contemporaneamente di più di un collegio sindacale.
3. I membri dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere in numero superiore a tre. Le disposizioni del presente comma si applicano anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.
23. 01. (ex 23. 021.) Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23.1.
(Soppressione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo).

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione dell'interno, sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico vengono imputate ai questori territorialmente competenti.
2. I risparmi conseguenti sono destinati alla riduzione dello stock del debito pubblico della Repubblica Italiana.
23. 02. (ex 23. 023.) Caparini, Reguzzoni, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Pini, Fedriga, Rainieri, Nicola Molteni, Fugatti, Montagnoli, D'Amico.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23.1.
(Razionalizzazione delle funzioni dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e aggregazione dei territori ai comuni limitrofi).

1. Ai fini dell'esercizio ottimale delle funzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in attuazione degli articoli 114 e seguenti della Costituzione, con i quali si demanda al legislatore statale il compito di configurare l'assetto delle istituzioni territoriali. In modo da organizzare la gestione delle funzioni amministrative secondo i princìpi della proporzionalità e dell'adeguatezza, nonché di semplificare il sistema amministrativo e di dare effettività ai princìpi di responsabilità e di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1o gennaio 2012:
a) sono soppressi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed aggregati i rispettivi territori ai comuni limitrofi sulla base di criteri di prossimità, di conformità orografica e di assetto delle infrastrutture di collegamento al capoluogo;
b) è disposta la revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato mediante la riorganizzazione degli stessi sulla base della nuova articolazione comunale.

2. Il Governo provvede, con appositi regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
23. 03. (ex 23. 04.) Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 23-ter.
(Disposizioni in materia di trattamenti economici).

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, e di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta od indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il doppio del trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
23-ter. 1. Bragantini, Dal Lago, Reguzzoni, Comaroli, Fedriga, Montagnoli, Grimoldi, Isidori, Martini, Rondini, Alessandri, Allasia, Buonanno, Callegari, Di Vizia, Volpi.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, e di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta od indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
23-ter. 2. Dal Lago, Bragantini, Reguzzoni, Comaroli, Fedriga, Montagnoli, D'Amico, Pirovano, Munerato, Maggioni, Gidoni, Vanalli, Consiglio, Cavallotto, Bonino, Buonanno.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Il Governo, gli enti locali e territoriali sono tenuti ad adeguare con proprie norme, entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto, gli emolumenti dei propri organi elettivi a costi standard definiti a livello nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di mancato adeguamento sono corrispondentemente ridotti i trasferimenti a favore dell'ente.
23-ter. 3. Montagnoli, Reguzzoni, Fedriga, Polledri, Comaroli, Fugatti, Bitonci, Follegot, Forcolin, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Lussana, Maggioni, Negro.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Gli enti locali e territoriali sono tenuti ad adeguare con proprie norme, entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto, gli emolumenti dei propri organi elettivi a costi standard definiti a livello nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di mancato adeguamento sono corrispondentemente ridotti i trasferimenti a favore dell'ente.
23-ter. 4. Montagnoli, Reguzzoni, Fedriga, Polledri, Comaroli, Fugatti, Bitonci, Follegot, Forcolin, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Lussana, Maggioni, Negro.

ART. 24.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici).

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2012, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 20 per cento in presenza di quattro o più figli.

Conseguentemente, dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis. All'articolo 4, comma 30, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26» sono sostituite dalle seguenti: «euro 7 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 13».
24. 1. (ex 24. 98.) Polledri, Reguzzoni, Laura Molteni, Rondini, Bitonci, Montagnoli.

Al comma 10, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.
24. 2. Franceschini, Damiano.

Al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
ai lavoratori collocati e da collocare in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 novembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
24. 3. (ex *24. 8.) Pisacane, Marmo.

Al comma 14, lettera a), dopo le parole: lavoratori collocati aggiungere le seguenti: e da collocare.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: al 4 dicembre 2011 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
24. 4. (ex 24. 5.) Moffa, Marmo.

Al comma 14, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f)
ai lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, ancorché in periodo di preavviso alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che maturino i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013.
24. 5. (vedi 0. 13. 112. 17.) Moffa, Marmo.

Al comma 15, sopprimere il terzo, il quarto ed il quinto periodo.
24. 6. (vedi 0. 13. 112. 16.) Moffa, Marmo.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 17.
24. 7. (ex 0. 13. 112. 15. e *24. 4.) Moffa, Marmo.

Al comma 18, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: Con il regolamento di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità per consentire la possibilità di cumulare, ai fini del diritto a un unico trattamento pensionistico, i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, posseduti presso diverse gestioni, attraverso la determinazione pro-rata del trattamento stesso senza penalizzazioni. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede parzialmente utilizzando le risorse rivenienti dall'applicazione, per l'anno 2012, di un contributo straordinario di solidarietà pari al 25 per cento della quota dell'ammontare di ciascun trattamento pensionistico in essere che superi la misura di venti volte il trattamento minimo INPS.
24. 8. (ex 0. 13. 112. 14.) Moffa, Marmo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 31-bis, aggiungere il seguente:

31-ter. Nell'ambito delle disponibilità fissate annualmente dall'istituto di previdenza e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché fermo restando le disposizioni in tema di posticipo e di rateazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1 del decreto-legge n.138 del 2011 ed all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, l'articolo 2120 del codice civile, dal comma 6 al comma 10, si interpreta nel senso che le sue disposizioni sono applicabili anche ai lavoratori dipendenti pubblici che hanno diritto al trattamento di fine servizio o liquidazione dell'indennità di buonuscita.
24. 9. (ex 0. 13. 112. 25.) De Pasquale.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. In attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
24. 10. (ex 24. 31.) Fedriga, Reguzzoni, Montagnoli, Fugatti, Bitonci.

ART. 25.
(Riduzione del debito pubblico).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2015 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l'anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei Titoli di Stato.
25. 1. (ex 25. 2.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 27.
(Dismissioni immobili).

Al comma 1, capoverso «Art. 33-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le forme di gestione del patrimonio pubblico di cui al comma 1, su richiesta di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, possono avere come finalità e/o oggetto sociale una forma di garanzia reale dello Stato per favorire l'erogazione di mutui prima casa di giovani coppie prive di contratto di lavoro a tempo indeterminato, e/o coppie titolari di contratto a tempo indeterminato con più di tre figli. Gli istituti di credito che dovessero rifiutare tale forma di garanzia sono escluse dai benefici della misura di cui all'articolo 8 del presente decreto. La vigilanza spetterà alle autorità prefettizie. La determinazione dei beneficiari di codesta misura è stabilita attraverso modalità di evidenza pubblica ai sensi di legge.
27. 1. (ex 27. 27.) Marmo.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) concessione di beni demaniali marittimi per la gestione di stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
f-ter) concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze adibite a cantieri navali nonché per l'esercizio delle attività comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di navi;
f-quater) concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti, pertinenze e zona del mare territoriale per l'esercizio dell'attività di pesca, acquacoltura e mitilicoltura;
f-quinquies) concessione demaniale su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese quelle a cadenza mensile e ultramensile.»

8-ter. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere f-bis), f-ter) ed f-quater) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal comma 8-bis, sono destinate alla riduzione del debito pubblico.
27. 2. (vedi 27. 10.) Pini, Caparini, Fava, Grimoldi, Stucchi, Fedriga, Nicola Molteni, Rainieri, Munerato, Negro, Comaroli, Crosio, Volpi.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis. - (Privatizzazione della Rai). - 1. Entro il 30 giugno 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 marzo 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

2. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.
3. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. I programmi di servizio pubblico sono finanziati coi ricavi pubblicitari che l'emittente ottiene dalla vendita degli spot nei programmi stessi.
4. A decorrere dal 10 gennaio 2013, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
27. 01. (ex 27. 08.) Dal Lago, Reguzzoni, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

ART. 28.
(Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese).

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni è ripartito proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009.
28. 1. (ex 28. 3.) Brugger, Zeller, Nicco.

Sopprimere il comma 11-ter.
28. 2. (ex 0. 6. 14. 7.) Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. - (Unioni di comuni). - 1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'Unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, all'Unione di Comuni è affidato l'esercizio associato dei seguenti servizi e funzioni:
a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
b) funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;
c) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
d) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
e) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;
f) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;
i) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
j) l'accertamento per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;
k) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;
l) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
m) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In ciascuno dei Comuni costituenti l'Unione di cui al comma l è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.
3. I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte con l'Unione. Ogni Comune può far parte di una sola Unione di Comuni. Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
4. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per definire le Unioni da costituire, stabilendo, al contempo, le modalità di aggregazione e distacco dei Comuni, nonché il primo Statuto che dovrà essere adottato da tutte le costituende Unioni. L'adesione all'Unione deve avere validità di almeno cinque anni.
5. Se non si provvede entro il termine previsto dal comma 4, il Ministro dell'interno nomina un commissario ad hoc che provvede a quanto disposto dal medesimo comma 4, entro 180 giorni dalla sua nomina.
6. All'articolo 32 del citato testo unico, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione adottato come prima istanza da tutte le costituende Unioni, potrà essere modificato con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni dell'Unione.
3. Lo statuto prevede che il Consiglio dell'Unione sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni dell'Unione tra i propri componenti, pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Il Consiglio elegge il Presidente tra i sindaci dei Comuni facente parte dell'Unione. Il Consiglio elegge altresì gli assessori scelti tra i consiglieri in numero pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione. Le giunte dei singoli Comuni che aderiscono all'Unione sono soppresse.».

7. I Comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dal piano regionale. Se entro tale termine non si provvede, il Prefetto nomina un commissario ad hoc che attua tale disposizione entro 180 giorni dalla sua nomina.
28. 01. (ex 28. 05.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

ART. 29.
(Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di sostenere un effettivo processo di razionalizzazione della spesa, garantendo al contempo obiettivi di risparmio e di lotta allo spreco, nell'ambito del sistema sanitario nazionale, le Regioni possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di Consip Spa, in qualità di centrale di committenza nazionale per l'acquisto di beni e servizi.
29. 1. (ex 29. 1.) Gianni.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppressi gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici».
29. 2. (ex 29. 2.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

ART. 30.
(Esigenze indifferibili).

Sopprimere il comma 1.
30. 1. (ex 30. 26.) Bitonci, Reguzzoni, Fugatti, Montagnoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'elenco 3 di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente voce: «stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
30. 2. (ex 30. 1.) Cesario.

Dopo il comma 8-quater, aggiungere i seguenti:
8-quinquies. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli emolumenti, per le cariche di presidente, amministratore delegato, componente di consiglio di amministrazione, direttore generale, di enti e imprese pubbliche o a partecipazione statale, non possono essere superiori all'ottanta per cento dell'indennità media percepita dai parlamentari. I costi relativi alle singole consulenza attivate da enti e amministrazioni pubbliche non possono superare l'ottanta per cento del costo del dirigente del settore di riferimento nel quale la consulenza viene affidata.
8-sexies. Entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo attiva un tavolo di confronto in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che entro i successivi centottanta giorni determini criteri e modalità affinché nelle Regioni, comuni e province e negli enti controllati da questi, anche in riferimento alle consulenze esterne, gli emolumenti percepiti non superino l'80 per cento dell'indennità percepita dai parlamentari.
30. 3. (ex 30. 10.) Grassano.

Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:
8-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «negli altri Stati dell'area euro» sono aggiunte le seguenti: «, il trattamento economico onnicomprensivo di cui al presente articolo non potrà superare la soglia dei due terzi della media delle indennità percepite dai parlamentari italiani qualora la media europea fosse superiore alla citata soglia.»
30. 4. (ex 30. 11.) Grassano.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. Le risorse complessivamente assegnate al fondo istituito dal suddetto articolo 13, comma 3-quater, e non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Sono fatte salve le eventuali risorse disponibili, di cui al comma 1-bis dell'articolo 2, del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
2. Il quarto e quinto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono soppressi. Le conseguenti risorse assegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e non impegnate, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Sono fatte salve le suddette risorse finalizzate alla ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, di cui al medesimo quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
30. 01. (ex 30. 07.) Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

ART. 31.
(Esercizi commerciali).

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali con le seguenti: razionale gestione del territorio, alla tutela della salute, del paesaggio, dei consumatori, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.
31. 1. (vedi 31. 1.) Zeller, Brugger.

ART. 32.
(Farmacie).

Sopprimere i commi 1, 1-bis e 2.
32. 1. (vedi 32. 4.) Bitonci, Reguzzoni, Fugatti, D'Amico, Laura Molteni, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 12.500 abitanti con le seguenti: 15.000 abitanti.

Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo:
sostituire le parole:
, esperita la procedura di cui al comma 1-bis, essere venduti senza ricetta medica con le seguenti: essere venduti;
sopprimere le parole:
, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale;
sopprimere il comma 1-bis.
32. 2. Miotto, Fluvi, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:, esperita la procedura di cui al comma 1-bis, essere venduti senza ricetta medica con le seguenti: essere venduti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.
32. 3. Borghesi.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure in favore dell'attività dei giovani professionisti, dell'accesso e del libero esercizio della professione forense di dottori commercialisti ed esperti contabili e a tutela della concorrenza nei servizi professionali).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l:
1) all'alinea, dopo le parole: «le disposizioni legislative e regolamentari» sono inserite le seguenti: «anche speciali o riferite a determinate categorie di professionisti»;
2) alla lettera a), le parole: «l'obbligatorietà» sono sostituite dalle seguenti: «la fissazione»;
3) alla lettera b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli ordini non possono vietare in generale la pubblicità su categorie di mezzi di comunicazione per ragioni di trasparenza, correttezza, dignità e decoro della professione. Ogni valutazione operata da parte degli ordini deve essere riferita al caso concreto e specifico e deve essere motivata dal mancato rispetto del buon costume o della veridicità o della continenza o della trasparenza dei messaggi;»;
4) alla lettera c), dopo le parole: «da parte di società di persone» sono inserite le seguenti: «o di capitali» e le parole: «l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che» sono soppresse;
5) dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) il divieto di esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui e il divieto per il medesimo professionista di partecipare a più di una società»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per quanto previsto dalla lettera c) del comma l del presente articolo, è consentita la gestione di pratiche giudiziali da parte di società di professionisti appartenenti a discipline e ad albi diversi, fermo restando che la rappresentanza in giudizio è in quel caso effettuata personalmente dai soli soci o dipendenti che sono abilitati all'esercizio della professione forense ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36».
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. È abrogata ogni norma legislativa o regolamentare che imponga minimi contributivi obbligatori annui a carico di ogni iscritto alle casse di previdenza professionali e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla cassa di riferimento».

2. Il secondo comma dell'articolo 2233 del codice civile si interpreta nel senso che la disciplina prevista per la determinazione del compenso è relativa a rapporti di tipo privatistico tra le parti di un contratto e non attribuisce alcun potere agli ordini professionali in termini di verifica della corrispondenza del compenso richiesto al decoro della professione e all'importanza dell'opera.
3. È data facoltà agli studenti universitari che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti dai rispettivi corsi di laurea, che consentono l'accesso a professioni regolamentate, di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all'abilitazione professionale. Ciascun ordine professionale stabilisce le modalità di accesso al praticantato anticipato.

4. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«È abilitato all'iscrizione all'albo degli avvocati chiunque abbia svolto regolarmente la pratica professionale a sensi di quanto previsto dall'articolo 17, primo comma, numero 5o, del presente decreto, e abbia conseguito il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37»;
b) all'articolo 3, primo comma, le parole: «con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui,» e le parole: «di giornalista professionista,» sono soppresse;
c) all'articolo 8, secondo comma, le parole: «per un periodo non superiore a sei anni,» sono soppresse;
d) all'articolo 17, il numero 6 del primo comma è abrogato;
e) gli articoli da 19 a 24 sono abrogati.

5. Il capo II del titolo I del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, è abrogato.
6. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate;
b) all'articolo 36:
1) la lettera b) del comma 3 è abrogata;
2) la lettera b) del comma 4 è abrogata;
c) il comma 1 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
«1. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale»;
d) gli articoli 45, 46 e 47 sono abrogati.
32. 01. (ex 32. 01.) Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Concorso alla riduzione delle spese pubbliche mediante la cessione del pacchetto azionario della società in proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze Rai Radio Televisione Italiana e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa).

1. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni Rai Radio Televisione Italiana in proprietà e possesso del Ministero medesimo.
2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze deve comunque motivare in quella sede, allo scadere del termine finale, l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento.
32. 02. (ex 32. 02.) Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 34.
(Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante).

Al comma 8, sopprimere le parole:, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
34. 1. Borghesi.

ART. 37.
(Liberalizzazione del settore dei trasporti).

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo la parola: portuali aggiungere le seguenti:, stradali, autostradali.
37. 1. (vedi 37. 3.) Meta, Velo, Mariani, Lovelli, Fluvi, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

ART. 39.
(Misure in materia di politica industriale).

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Fondo di garanzia per il microcredito nelle regioni meridionali).

1. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato dei lavoro delle persone inattive delle regioni meridionali, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato «Fondo di garanzia per il microcredito nelle regioni meridionali» la cui gestione è demandata alla Cassa depositi e prestiti.
2. Il Fondo di cui al comma 1 copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.
4. Possono accedere al microcredito i soggetti residenti nelle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui al Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.
5. Il microcredito è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.
6. Alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.
7. I servizi aggiuntivi di cui al comma 6 possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti no profit e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.
8. Le regioni di cui al comma 4 possono concorrere alle finalità di cui al comma 1 attraverso la partecipazione alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 7.
9. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 1, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente all'articolo 19, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività di cui al presente comma sono, inoltre, soggette ad una imposta straordinaria dell'1,7 per cento.
39. 01. (vedi 39. 08.) Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Estensione del regime dell'IVA per cassa in ottemperanza alla Direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, al fine di non danneggiare l'attività produttiva di micro, piccole e medie imprese).

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dai seguenti:
«2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione europea prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In attuazione dell'articolo 167-bis della medesima direttiva 2006/112/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, sulla base della predetta autorizzazione, la disposizione del citato comma 1 è applicabile, per gli anni 2012, 2013 e 2014 fino ai limite di un volume di affari di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il predetto limite può essere incrementato sulla base di successive modifiche della normativa dell'Unione europea in materia».

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009.

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 39-bis, pari a 600 milioni nel 2012 e 100 milioni negli anni 2013 e 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per i corrispondenti anni come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.
39. 02. (ex 39. 09.) Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 40.
(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese).

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: manicure, pedicure aggiungere la seguente:, agricoltore.
40. 1. (ex 40. 40.) Zeller, Brugger.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti:, o alla Regione o provincia autonoma competente,
40. 2. (ex 40. 3.) Zeller, Brugger.

Dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:
9-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per i soggetti che svolgono attività d'impresa ovvero attività artistica o professionale, gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dovranno contenere le sole informazioni previste dagli articoli 264 e 265 della Direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE del 29 novembre 2006. Gli ulteriori dati e le informazioni necessarie per le attività di controllo ed accertamento, i dati e le informazioni previsti dalle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. riguardanti le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti black list, nonché le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dovranno essere richieste in un'unica comunicazione telematica. Con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini per l'attuazione del presente comma.
40. 3. (ex 40. 4.) Zeller, Brugger.

ART. 43.
(Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure).

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerità all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 135, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 135, è integrato dai seguenti elementi:
a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate le stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastruttura realizzate con il finanziamento autorizzato;
b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;
c) l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il cronoprogramma di attività; le erogazioni annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronoprogramma;
d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale, costi relativi alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura articolati per il periodo utile dell'infrastruttura, costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario, si intende con l'applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attività e non può essere cumulato;
e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organizzati in forma di società per azioni, è indicato anche l'impatto sui bilanci aziendali dell'incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura e, per le infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalità positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto è rendicontato annualmente nelle relazioni che la società vigilata comunica all'ente vigilante.
43. 1. (ex 43. 6.) Guido Dussin, Reguzzoni, Lanzarin, Togni, Alessandri, Dal Lago, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

ART. 45.
(Disposizioni in materia edilizia).

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Sono da considerare sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate o miscelate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorché inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell'ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella 1, allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori del fondo come concentrazioni soglia di contaminazione.

45. 1. (ex 45. 7.) Guido Dussin, Reguzzoni, Lanzarin, Togni, Alessandri, Dal Lago, D'Amico, Simonetti, Forcolin.

ART. 48.
(Clausola di finalizzazione).

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
48. 1. (vedi 48. 2.) Zeller, Brugger, Nicco.