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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 11 gennaio 2012

TESTO AGGIORNATO AL 23 GENNAIO 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 gennaio 2012.

Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Consolo, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Pisicchio, Reguzzoni, Stefani, Stucchi, Valducci, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 gennaio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
DI BIAGIO e PATARINO: «Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale» (4870);
CAVALLARO: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di sanzioni per la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di stupefacenti e sostanze psicotrope, di misure cautelari, di concorso di circostanze e recidiva, nonché di esecuzione della pena e di affidamento in prova, nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici» (4871);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TREMONTI: «Disposizione temporanea concernente l'attribuzione di un duplice voto per l'elezione delle Camere agli elettori di età non superiore a quaranta anni» (4872).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 4764, d'iniziativa dei deputati CENNI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino e della Rete italiana della memoria della civiltà contadina».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
LIVIA TURCO: «Modifica all'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di esclusione dall'obbligo di soppressione in favore dei consorzi costituiti tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali» (4835) Parere delle Commissioni V, VIII, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Modifiche e integrazioni dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di entrate tributarie» (4857) Parere delle Commissioni V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
FERRANTI ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di sospensione del processo ovvero del procedimento con messa alla prova dell'imputato» (4824) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, XI e XII.

III Commissione (Affari esteri):
MECACCI ed altri: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002» (4765) Parere delle Commissioni I, II e V.

V Commissione (Bilancio):
CAUSI ed altri: «Conclusione della gestione commissariale e disciplina del piano di rientro dall'indebitamento del comune di Roma» (4766) Parere delle Commissioni I e VI.

XII Commissione (Affari sociali):
MURA ed altri: «Istituzione del servizio "Mamme di giorno" per l'assistenza domiciliare all'infanzia» (4804) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):
PORTA ed altri: «Istituzione del difensore civico degli italiani residenti all'estero» (4828) Parere delle Commissioni II, IV, V, VII e XI.

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
TORAZZI ed altri: «Adozione di un coefficiente perequativo riferito alla media dell'irraggiamento solare per l'erogazione degli incentivi in favore della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici» (4807) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 5 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le deliberazioni n. 16/2011 e n. 19/2011, adottate dalla sezione stessa nelle adunanze, rispettivamente, del 16 e del 20 dicembre 2011, concernenti la programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato rispettivamente per il triennio 2012-2014 e per l'anno 2012.

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 10 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, riferita al secondo semestre 2010 (doc. XIX, n. 8).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 2 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni sottoindicate:
n. 62/2010 del 22 luglio 2010, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001) - Raccordo autostradale Campogalliano-Sassuolo di collegamento tra la A22 e la SS 467 Pedemontana. Approvazione progetto definitivo e conferma finanziamento» - alla VIII Commissione (Ambiente);
n. 52/2011 del 3 agosto 2011, concernente «Raccordo autostradale Campogalliano-Sassuolo di collegamento tra la A22 e la SS 467 Pedemontana. Integrazione prescrizioni della delibera CIPE n. 62/2010» - alla VIII Commissione (Ambiente);
n. 60/2011 del 3 agosto 2011, concernente «Aeroporto di Palermo. Contratto di programma ENAC-GESAP 2011-2014 (legge n. 248 del 2005)» - alla IX Commissione (Trasporti);
n. 63/2011 del 3 agosto 2011, concernente «Presa d'atto del programma attuativo regionale (PAR) della regione Molise - FAS 2007-2013 (delibere nn. 166/2007, 1/2009 e 1/2011)»;
n. 64/2011 del 3 agosto 2011, concernente «Presa d'atto relativa all'anticipazione di risorse a valere sul programma attuativo FAS della regione Abruzzo per la realizzazione dell'evento "Mondiali di sci juniores 2012"» - alla VII Commissione (Cultura);
n. 81/2011 del 30 settembre 2011, concernente «Utilizzazione di 200 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di riqualificazione e reindustrializzazione del polo industriale di Termini Imerese a valere sul programma attuativo regionale (PAR) FAS 2007-2013 della Regione siciliana. Presa d'atto» - alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall'Unione europea.

La Commissione europea ha inviato la comunicazione recante il programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)777 definitivo - Vol. 1/2) e i relativi allegati (COM(2011)777 definitivo - Vol. 2/2).

Tali documenti sono trasmessi a tutte le Commissioni permanenti.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 10 gennaio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital (COM(2011)860 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)1516 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2011)862 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)1513 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (COM(2011)866 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)1520 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)1589 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Comunicazione della Commissione - Linee direttrici per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio nel settore delle assicurazioni, sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-236/09 (Test-Achats) (C(2011)9497 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

I predetti progetti COM(2011)860 definitivo, COM(2011)862 definitivo, COM(2011)866 definitivo e COM(2011)897 definitivo sono altresì assegnati alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'11 gennaio 2012.

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla proposta di decisione del Consiglio sull'adozione di un programma di ricerca supplementare per il progetto ITER (2014-2018) (COM(2011)931 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Eliminare gli ostacoli transfrontalieri legati alle imposte di successione nell'Unione europea (COM(2011)864 definitivo), che, in data 16 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011)885 definitivo), che, in data 30 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Innovazione per un futuro sostenibile - Piano d'azione per l'ecoinnovazione (Eco-AP) (COM(2011)899 definitivo), che, in data 30 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII Commissione (Ambiente) e X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per estendere la portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sudorientale (COM(2011)905 definitivo), che, in data 30 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica kirghisa (COM(2011)925 definitivo), che, in data 21 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (COM(2011)928 definitivo), che, in data 22 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 dicembre 2011, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativa a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Causa C-28/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2011. Commissione europea, sostenuta dall'Italia come parte interveniente, contro Repubblica d'Austria. Inadempimento di uno Stato - Articoli 28 CE e 29 CE - Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione - Trasporti - Direttive 96/62/CE e 1999/30/CE - Divieto settoriale di circolazione per gli autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci - Qualità dell'aria - Tutela della salute e dell'ambiente - Principio di proporzionalità - Coerenza (doc. LXXXIX, n. 151) - alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
Procedimento C-242/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2011. Enel Produzione Spa contro Autorità per l'energia elettrica e il gas - Domanda di pronuncia pregiudiziale: tribunale amministrativo regionale della Lombardia. Direttiva 2003/54/CE - Mercato interno dell'energia elettrica - Impianti di produzione di elettricità essenziali per il funzionamento della rete elettrica - Obbligo di formulare offerte sul mercato della borsa elettrica nazionale nel rispetto dei vincoli e criteri definiti dal gestore della rete di trasporto e di dispacciamento dell'energia elettrica - Servizi di dispacciamento e di bilanciamento - Oneri di servizio pubblico (doc. LXXXIX, n. 152) - alla X Commissione (Attività produttive);
Procedimento C-482/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2011. Teresa Cicala contro regione siciliana. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la regione siciliana. Italia - Procedimento amministrativo nazionale - Provvedimenti amministrativi - Obbligo di motivazione - Possibilità d'integrare la carenza di motivazione nel corso di un procedimento giudiziario avverso un provvedimento amministrativo - Interpretazione degli articoli 296, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 41, numero 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Incompetenza della Corte (doc. LXXXIX, n. 153) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
Procedimento C-507/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2011 - Procedimento penale a carico di X. Domanda di pronuncia pregiudiziale: tribunale di Firenze - Italia. Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2001/220/GAI - Posizione della vittima nel procedimento penale - Tutela delle persone vulnerabili - Audizione di minori in qualità di testimoni - Incidente probatorio diretto all'assunzione anticipata della prova - Rifiuto del pubblico ministero di chiedere al giudice per le indagini preliminari di procedere a un'audizione (doc. LXXXIX, n. 154) - alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

La presidenza della regione autonoma della Sardegna, con lettere in data 4 e 5 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, i decreti n. 153 e n. 145 del presidente della regione stessa in data, rispettivamente, 19 e 7 dicembre 2011, con cui sono stati sciolti i consigli comunali di San Sperate (Cagliari) e Alghero (Sassari) e nominati i rispettivi commissari straordinari.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della Toscana, con lettera in data 2 gennaio 2012, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 21 dicembre 2011, collegato alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria 2012), concernente interventi in materia di finanziamento della spesa sanitaria e di trasporto pubblico locale.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Friuli Venezia Giulia.

Il Garante del contribuente della regione Friuli Venezia Giulia, con lettera pervenuta in data 10 gennaio 2012, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2011, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza in ordine alla riscossione dei crediti vantati dal Policlinico Gemelli nei confronti della regione Lazio - 3-01998

FIORONI, GASBARRA, PEDOTO, MARAN, LENZI, QUARTIANI e GIACHETTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il Policlinico Agostino Gemelli rappresenta una delle più significative istituzioni sanitarie del nostro Paese; è, infatti, il primo ospedale per ricoveri della regione Lazio (circa 100.000 ricoveri l'anno) e il primo ospedale per la quota di prestazioni di alta complessità della stessa regione. Si tratta di un policlinico con una straordinaria capacità di attrazione di pazienti da fuori regione (nel solo 2010 oltre 13.000 degenti extra regione);
lo stesso policlinico rappresenta la più grande struttura oncologica italiana, oltre ad essere polo di riferimento principale in molti ambiti dalla cardiologia al sistema di emergenza/urgenza;
risulta agli interroganti che lo stesso policlinico è in attesa di vedere saldati crediti dalla regione Lazio per il periodo 2000-2006 di circa 224 milioni di euro, richiesta acclarata da un lodo arbitrale proposto dalla regione, che, nonostante quanto stabilito dagli arbitri, ha deciso di fare ricorso alla corte di appello di Roma (ricorso presentato nel 2009, con udienza fissata nel 2014);
fino ad oggi di quella cifra nulla è stato versato dalla regione;
sono, altresì, riconosciuti dalla regione Lazio crediti per il periodo 2006-2010 di altri 78 milioni di euro;
il Policlinico Gemelli aveva stimato per l'anno 2011 un fabbisogno di circa 580 milioni di euro, mentre la regione ha espresso diversa opinione, riconoscendo congrui 510 milioni di euro, e comunque i versamenti effettuati dalla regione ed ottenuti per il 2011 ammontano a 430 milioni di euro;
si tratta di un'enorme entità di crediti pregressi in relazione ad una struttura che poggia la propria copertura economica solo sulla produzione di prestazioni di qualità effettuate dal policlinico, e quindi svolte senza possibilità di filtri, di rifiuti o di limitazione agli accessi tramite pronto soccorso, né per quantità di soggetti, né per complessità delle prestazioni, che vengono dunque svolte con esclusiva finalità pubblica al servizio del territorio e del sistema sanitario nazionale;
sui crediti poggia l'annosa questione degli ospedali classificati (che per legge sono equiparati a strutture pubbliche), essendo evidente che una struttura come il Policlinico Gemelli non può essere paragonata a strutture private, che, seppur convenzionate, hanno l'opportunità di selezionare la complessità e la tipologia degli interventi e che non sostengono gli alti costi di gestione per l'eccellenza, così come li sostiene il Policlinico Gemelli;
il Policlinico Gemelli ha approvato un piano di razionalizzazione e sviluppo per il periodo 2011-2013 ed è disponibile ad una rimodulazione programmata e concordata in un orizzonte temporale di cinque anni, che nulla tolga alle aspettative dei malati e dei pazienti che lì si ricoverano -:
se il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adoperarsi affinché sia congrua la definizione dei tempi per la riscossione dei crediti pregressi, favorendo interventi per individuare una rapida soluzione e una risposta adeguata per impedire che una struttura di qualità e di eccellenza, come il Policlinico Gemelli, rischi di vedere messa in difficoltà e in crisi la propria attività di offerta di cura sempre al servizio dei cittadini malati.
(3-01998)

Orientamenti del Governo in merito alla riduzione delle spese militari, con particolare riferimento al programma per la produzione e l'acquisto dei 131 cacciabombardieri F-35 - 3-01999

DI STANISLAO, DI PIETRO, DONADI, LEOLUCA ORLANDO, EVANGELISTI e BORGHESI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
la crisi finanziaria internazionale ha costretto molti Paesi a ridurre la spesa pubblica, in particolare nei Paesi dell'Unione europea e dell'area euro. In Italia, l'ultima manovra del Governo mira a ridurre la spesa pubblica, contemplando tagli al sociale, alla scuola, alle imprese, alla ricerca, alla giustizia, senza incidere con riduzioni significative sulle spese militari, mentre tagli alle spese della difesa sono stati previsti in diversi Paesi, tra i quali gli stessi Usa;
l'Italia è l'ottavo Paese al mondo per spese militari, con 20.556,9 milioni di euro per il 2010, con un incremento per il 2011, a causa dei fondi destinati agli acquisti per i nuovi armamenti, dell'8,4 per cento, pari a quasi 3 miliardi e mezzo di euro, ovvero 266 milioni in più rispetto al 2010. Le spese per l'esercizio, invece, hanno visto una riduzione del 18 per cento rispetto al precedente esercizio finanziario e sono destinate alla formazione e all'addestramento, alla manutenzione e all'efficienza di armi, ai mezzi e alle infrastrutture, al mantenimento delle scorte e, in generale, alla capacità e alla prontezza operativa dello strumento militare;
vanno poi aggiunti i circa 3 miliardi di euro provenienti dai bilanci di altri Ministeri: il Ministero dell'economia e delle finanze stanzia 754,3 milioni di euro per il fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace, il Ministero dello sviluppo economico stanzia 1.483 milioni di euro destinati ad interventi agevolativi per il settore aeronautico, 510 milioni di euro destinati ad interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali della classe Fremm (Fregata europea multi-missione) e una percentuale ormai altissima del budget del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca viene destinata a progetti in ambito spaziale e satellitare delle Forze armate;
la nota aggiuntiva di previsione per la difesa per l'anno 2012 stanzia 21.342 milioni di euro;
la recente legge di stabilità ha confermato, inoltre, la cosiddetta mini naja, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per il 2012 e di un milione di euro per il 2013. Il corso di formazione ha il compito di trasmettere e rafforzare nei giovani i valori presenti all'interno delle Forze armate. Un progetto inutile, ad avviso degli interroganti, che in questo momento storico non ha alcun motivo di essere finanziato;
sul bilancio dello Stato, al momento, incombono ben 71 programmi di ammodernamento e riconfigurazione di sistemi d'arma, che ipotecano la spesa bellica da qui al 2026;
da un lato c'è un comparto già fortemente penalizzato dal punto di vista dei tagli alle risorse, degli stipendi del personale, della formazione, dell'addestramento, dell'esercizio, dall'altro non c'è il minimo intento di diminuire le ingenti spese militari, bensì persiste ancora l'inutile e costosissimo programma per l'acquisto di 131 cacciabombardieri F-35/Joint strike fighter;
ai conti attuali l'acquisto dei 131 aerei F-35/Joint strike fighter comporterebbe per l'Italia una spesa complessiva di oltre 18 miliardi di euro -:
se il Governo intenda assumere nelle prossime settimane misure concrete per la riduzione delle spese militari e, in particolare, se non intenda bloccare, in via definitiva, il programma per la produzione e l'acquisto dei 131 cacciabombardieri F-35/Joint strike fighter. (3-01999)

Iniziative per la salvaguardia delle graduatorie di merito e per l'immediato assorbimento delle graduatorie vigenti da parte del Ministero dello sviluppo economico con riferimento al concorso pubblico a 107 posti bandito nell'ottobre 2008 dall'Istituto nazionale per il commercio estero - 3-02004

MURO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
l'Istituto nazionale per il commercio estero ha bandito nell'ottobre 2008, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un concorso pubblico a 107 posti area funzionale C, posizione economica C1;
la graduatoria finale di merito è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 aprile 2010;
da allora, nonostante sia trascorso oltre un anno, l'Istituto nazionale per il commercio estero, nel rispetto della normativa vigente, ha potuto assumere solo le prima 4 unità, su un totale di 107 vincitori;
il concorso pubblico bandito dall'Istituto nazionale per il commercio estero ha comportato un notevole dispendio di risorse pubbliche e fondi dell'istituto, attraverso la realizzazione di complesse procedure di selezione che hanno coinvolto oltre 15.000 giovani impegnati in numerose ed articolate prove di economia internazionale, marketing, politica economica, tecnica degli scambi, diritto amministrativo, lingue straniere;
le procedure di selezione, protratte per quasi due anni, hanno comportato per gli oltre cento vincitori un imponente sacrificio personale in termine di risorse economiche, umane e professionali;
tale investimento per il superamento delle prove selettive ha rappresentato per i giovani vincitori un importane segnale di fiducia nelle istituzioni e nelle prospettive professionali qualificate da esse offerte;
il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha previsto la soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero, abrogando la legge n. 68 del 1997 e sancendo il passaggio delle funzioni precedentemente svolte dall'istituto, del personale di ruolo, delle risorse strumentali e finanziarie al Ministero dello sviluppo economico ed il passaggio delle risorse strumentali ed umane degli uffici della rete estera al Ministero degli affari esteri;
in particolare, il comma 18 dell'articolo 14 del sopra citato decreto-legge stabilisce che «le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico»;
nel suddetto decreto-legge nulla viene disposto in ordine al regime transitorio né, tantomeno, in ordine alla tutela del personale a tempo determinato con contratto di lavoro atipico, all'assunzione dei vincitori di concorso e relativa tutela delle graduatorie di merito, già aperte con le prime 4 assunzioni;
inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2011, recante «Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato e a trattenere in servizio unità di personale per le esigenze di varie amministrazioni dello Stato», autorizza l'istituto, all'indomani della sua soppressione, ad assumere n. 12 unità -:
quali urgenti iniziative intenda assumere per garantire la tutela della validità delle graduatorie di merito e l'immediato assorbimento delle graduatorie vigenti da parte del Ministero dello sviluppo economico, al pari di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Istituto nazionale per il commercio estero, al fine di garantire effettiva parità di trattamento con i vincitori già assunti, anche attraverso la riorganizzazione delle risorse umane e funzionali del Ministero dello sviluppo economico. (3-02004)

Intendimenti del Governo in merito alla revisione della nuova disciplina pensionistica, con riferimento a lavoratori in stato di disoccupazione o mobilità che avevano già maturato determinati requisiti - 3-02000

REGUZZONI, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, ha disposto, nell'ambito degli interventi in materia pensionistica, il posticipo dell'accesso alla pensione di vecchiaia e l'abolizione di fatto dei trattamenti di anzianità;
a parere degli interroganti la nuova disciplina previdenziale pecca di mancanza di flessibilità nella sua applicazione e le garanzie, pur riconosciute a taluni lavoratori, appaiono tuttavia insufficienti, lasciando completamente prive di tutela alcune particolari situazioni;
ad esempio, sono stati salvaguardati dall'applicazione delle nuove regole per l'accesso al pensionamento i cosiddetti nati nel 1952 iscritti nelle liste di mobilità, i quali potranno andare in pensione nel 2012 con quota 96 più finestra e non si è tenuto conto di quanti, pur nati nel medesimo 1952, sono stati licenziati o hanno perso il lavoro per i più svariati motivi, i quali, invece, dovranno attendere per il conseguimento del diritto alla pensione ben 4 anni e 3 mesi senza alcuna copertura economica e con grandissime difficoltà di reinserimento lavorativo, vista l'età avanzata e la sfavorevole congiuntura economica;
parimenti, le neo misure pensionistiche non hanno considerato tutti coloro che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 si trovavano in mobilità o in cassa integrazione e che avrebbero maturano quarant'anni di contribuzione nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito: costoro si ritroveranno, terminato l'ammortizzatore sociale, senza lavoro e senza pensione;
già i lavoratori/le lavoratrici over 40-50 anni che si trovino in stato di disoccupazione o mobilità rientrano nella categoria dei soggetti «a rischio di esclusione sociale», considerata l'oggettiva difficoltà di un loro reingresso nel mondo del lavoro; prevedere, poi, per costoro un allungamento dell'età pensionabile tout court, senza alcuna gradualità e soprattutto senza alcuna copertura reddituale, significa, di fatto, mettere per strada intere famiglie -:
se sia intenzione del Governo adottare iniziative volte a rivedere la nuova disciplina pensionistica, prevedendo una gradualità o comunque un regime transitorio per i lavoratori/lavoratrici percettori di ammortizzatori e che avrebbero maturato i 40 anni di contribuzione durante la fruizione dell'ammortizzatore medesimo ovvero in favore dei lavoratori/lavoratrici licenziati nel 2011 ed ai quali alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 mancavano non più di 12 mesi al raggiungimento del diritto al pensionamento, secondo la normativa previgente rispetto all'entrata in vigore del medesimo decreto-legge. (3-02000)

Iniziative in relazione agli effetti delle ultime manovre finanziarie sui servizi socio-assistenziali - 3-02001

DELFINO, GALLETTI, DE POLI, NUNZIO FRANCESCO TESTA, BINETTI, CALGARO, ANNA TERESA FORMISANO, CICCANTI, COMPAGNON, NARO e VOLONTÈ. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
secondo la stima effettuata dalla Federazione italiana superamento handicap (Fish), con i tagli agli enti locali imposti dalle manovre finanziarie, una persona su tre non potrà più usufruire dei servizi socio-assistenziali;
ulteriori ripercussioni negative, sempre secondo le associazioni di categoria, potrebbero registrarsi se andrà in porto la prevista riforma assistenziale, che, così come concepita attualmente, andrà a colpire, soprattutto, le indennità di accompagnamento, le cui conseguenze graveranno ulteriormente, e con diversa intensità, su almeno dieci milioni di famiglie;
i bilanci degli enti locali sono pressoché al collasso, costretti a limitare i servizi socio-assistenziali o, come in alcune regioni, a non elargire, per esempio, più i finanziamenti destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
a fronte dei gravi disagi e delle numerose difficoltà in cui versano le famiglie italiane con persone disabili o anziani a carico, le diverse associazioni hanno chiesto maggiore attenzione per la salvaguardia ed il riconoscimento dei diritti dei soggetti più deboli -:
se non ritenga opportuno promuovere adeguate iniziative al fine di evitare che le misure adottate dal Governo per garantire la tenuta dei conti pubblici penalizzino ulteriormente i soggetti più deboli, in primis i disabili e gli anziani, che scontano già più di altri gli effetti della crisi in corso. (3-02001)

Orientamenti del Governo in merito all'attuazione della delega per il riordino della normativa in materia di occupazione femminile - 3-02002

SALTAMARTINI, BALDELLI e LORENZIN. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
in un periodo di crisi economica, come quello attuale, è quanto mai importante lanciare un messaggio di cambiamento al Paese, al fine di modificare i rigidi schemi sociali esistenti, che tendono ad «ingabbiare» le donne e gli uomini in ruoli precostituiti, uscendo da una logica di antagonismo di genere;
in questo quadro appare opportuno investire, da un lato, in politiche di crescita e sviluppo e, dall'altro, valorizzare il capitale della persona;
in tal senso in Italia l'occupazione femminile non ha ancora raggiunto gli obiettivi prefissati dall'agenda europea, malgrado sia ormai certo che laddove ciò accadesse se ne avrebbe un beneficio anche in termini di crescita del prodotto interno lordo nazionale;
nella sua audizione in Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati sulle linee programmatiche del dicastero (6 e 13 dicembre 2011), il Ministro interrogato - che ha anche assunto la delega per le pari opportunità - ha reso, tra l'altro, le seguenti dichiarazioni in materia: «Quando noi vediamo le realtà europee, essendo dentro l'Europa e dovendo confrontarci con questi Paesi, notiamo che l'Italia è assurdamente indietro rispetto all'occupazione femminile. Non è un dato di necessità, non è una questione genetica, non è una questione climatica, ma una questione di organizzazione sociale. Mi si fa notare anche sempre che sono atteggiamenti culturali, come se la cultura richiedesse chissà quali tempi per adattarsi ai cambiamenti. Io credo che la cultura possa cercare di adattarsi ai cambiamenti, se è cultura, con un briciolo di dinamismo. Quello che succede nel mondo è davanti a noi e il fatto che l'Italia sia praticamente sempre ultima nelle graduatorie per l'occupazione femminile e che presenti, lasciatemelo dire, un divario drammatico tra le condizioni al Nord e al Sud non è un dato sul quale possiamo indulgere. Non è a questo passato che dobbiamo guardare, ma alla creazione di una situazione diversa per il futuro»;
con l'articolo 46 del cosiddetto collegato lavoro (legge n. 183 del 2010) è stato riaperto il termine per l'esercizio della delega al Governo finalizzata al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, già prevista nella legge n. 247 del 2007;
tra le altre cose, i decreti legislativi attuativi della delega dovrebbero prevedere «incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile», non soltanto mediante una revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, ma anche con il rafforzamento di istituti, quali il lavoro a tempo parziale e il telelavoro;
uno dei principi direttivi della delega citata indica il rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro, anche attraverso la realizzazione di «sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo»;
occorre, dunque, comprendere con chiarezza l'intenzione del Governo su questo versante -:
se intenda procedere fattivamente all'attuazione della delega di cui in premessa e - in caso affermativo - se abbia già stabilito un percorso istruttorio e una tempistica attuativa della delega medesima, atteso che essa viene in scadenza prima del termine del 2012. (3-02002)

Elementi e iniziative con riguardo alla manutenzione dell'impianto nucleare di Trino Vercellese e allo smaltimento delle relative scorie - 3-02003

MARMO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
nel 1990 il Cipe decise la chiusura dell'impianto nucleare di Trino Vercellese, chiedendo all'Enel di elaborare e attuare il piano di decomissioning;
nel 1999 la proprietà dell'impianto nucleare di Trino Vercellese fu trasferita alla Sogin, con l'incarico di smantellare la centrale, di sistemare i materiali radioattivi presenti e procedere al recupero e alla valorizzazione dell'area;
dal 2000 la Sogin ha elaborato e presentato il progetto globale di smantellamento dell'impianto nucleare di Trino Vercellese;
nella centrale di Trino Vercellese sembra che siano ancora presenti 47 barre di combustibile e che vi siano ancora edifici da demolire e da stoccare come rifiuti;
ad oggi le notizie su come stiano procedendo i lavori di manutenzione dell'impianto nucleare di Trino Vercellese, sui tempi di smaltimento delle scorie e sui costi relativi al mantenimento dell'impianto non sono conosciute;
i residenti a Trino Vercellese, che hanno già subito danni dalla presenza dell'impianto nucleare, sia relativi alla salute che all'ambiente, hanno il diritto di sapere i tempi certi dello smaltimento dell'impianto ad oltre vent'anni dalla chiusura -:
quali siano lo stato dei lavori relativi alla manutenzione dell'impianto nucleare di Trino Vercellese, il termine entro cui sarà definitivamente portato a conclusione lo smaltimento delle scorie e il costo annuo del mantenimento del citato impianto. (3-02003)

RELAZIONE SULLA CONTRAFFAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE APPROVATA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE (DOC. XXII-BIS, N. 2)

Doc. XXII-bis, n. 2 - Risoluzione

La Camera,
esaminata la relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare (Doc. XXII-bis n. 2), approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale nella seduta del 6 dicembre 2011;
premesso che:
la Commissione, nella sua attività d'inchiesta, ha svolto una serie di indagini finalizzate a verificare i risultati raggiunti in tema di contrasto ai fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, nonché i limiti normativi, tecnologici, organizzativi e finanziari riscontrati a livello istituzionale, in ambito nazionale ed europeo, che hanno reso inadeguate le azioni messe in campo da tutte le forze coinvolte nella lotta contro tali fenomeni;
la relazione in esame, frutto di una complessa attività istruttoria, che ha visto la Commissione impegnata in numerose audizioni di soggetti competenti o a vario titolo interessati dai fenomeni oggetto dell'inchiesta, nonché in visite istituzionali e di studio, anche presso le istituzioni dell'Unione europea, inquadra preliminarmente i fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale da un punto di vista generale, approfondendo in particolare, quale risultato di questa prima fase dei lavori, le dinamiche riscontrate nel settore agroalimentare;
dalle risultanze dell'inchiesta svolta, sono emerse le dimensioni allarmanti che il volume d'affari legato al complesso delle merci contraffatte ha assunto negli ultimi anni; a tale riguardo, la direzione investigativa antimafia ha segnalato che il valore della contraffazione si attesterebbe, per il solo mercato italiano, intorno ad una cifra compresa tra 3,5 e 6 miliardi di euro, mentre, secondo Confindustria, tale valore ammonterebbe a 7 miliardi di euro;
tale dato sostanzialmente coincide con quello evidenziato nella ricerca pubblicata dal Censis ad aprile 2009, nella quale si stigmatizza che il commercio del falso nel nostro paese ha causato, per il bilancio dello Stato in termini di mancate entrate fiscali, una perdita di imposta di circa 5 miliardi 281 milioni di euro, pari al 2,5 per cento del totale del gettito dello Stato, a fronte di quasi 130 mila nuovi posti di lavoro che, solo in Italia, la totale sconfitta del fenomeno garantirebbe;
a livello mondiale, numerose stime dell'Ocse indicano che il commercio costituito da tali merci riguarderebbe l'8 per cento del totale, essendo tale dato quantificato in 250 miliardi di dollari di controvalore con riferimento al commercio internazionale dei soli prodotti contraffatti o piratati, ciò traducendosi, per le imprese, in una drastica riduzione nell'offerta di posti di lavoro: 250.000 è la stima dei posti di lavoro persi negli ultimi 10 anni a livello mondiale, di cui 100.000 circa nella sola Unione europea;
tra i principali fattori che, combinandosi tra loro, hanno dato luogo alla nascita della cosiddetta industria del falso, all'esito delle verifiche condotte, la Commissione segnala: la ridotta dimensione di numerose imprese nazionali che non permette la realizzazione di economie di scala nei singoli comparti; la crescita esponenziale dell'offerta di manodopera disponibile a fornire prestazioni lavorative in modo clandestino, occasionale e a basso prezzo; la semplificazione di numerosi processi produttivi posta in essere dalla quasi totalità delle imprese di medie e grandi dimensioni, al fine di fronteggiare la crescente competizione internazionale, in un'ottica tesa al contenimento dei costi attraverso la riduzione di personale e l'ottimizzazione dei tempi di produzione; la delocalizzazione all'estero di alcune fasi intermedie della produzione, per le quali risulta più difficile assicurare il medesimo grado di controllo imposto in Italia nel rispetto della normativa vigente; la crescente domanda, da parte di fasce sempre più larghe della popolazione, anche a redditualità medio bassa, di prodotti di marca, considerati alla stregua di veri e propri status symbol; l'eccezionale disponibilità sul mercato di apparecchiature, strumenti e dispositivi altamente tecnologici capaci di rendere agevole la duplicazione e la produzione seriale di prodotti recanti marchi regolarmente registrati; un rapporto costi-benefici che, nel commercio di prodotti contraffatti, appare altamente conveniente; il crescente interesse, nonché coinvolgimento della criminalità organizzata nella gestione del traffico illecito di materie prime, semilavorati e prodotti finiti contraffatti;
nello specifico comparto agroalimentare la contraffazione si è rivelata un fenomeno largamente diffuso, responsabile di produrre un duplice danno in capo ai cittadini, siano essi i produttori che si attengono alla normativa in materia ma che, per questa ragione, si trovano spesso ad operare in condizioni di concorrenza sleale sul mercato, siano i consumatori, i quali acquistano merci e prodotti che, sempre più di frequente, sono caratterizzati da origini diverse rispetto a quelle riportate in etichetta, nonché da qualità inferiore rispetto a quella garantita dal marchio originale;
a livello di Unione europea, i sequestri di prodotti agroalimentari contraffatti in dogana sono passati da 1,2 milioni di pezzi nel 2006, a 2,7 del 2009, con un aumento del 128 per cento, mentre sul versante nazionale, nell'ultimo triennio, i reparti della Guardia di finanza hanno sottoposto a sequestro oltre 3.700 tonnellate di merci e quasi 6 milioni e mezzo di litri di prodotti alimentari contraffatti o comunque recanti un'etichettatura ingannevole sull'origine o sulla qualità del prodotto;
è stata accertata l'aumentata penetrazione nel settore agroalimentare delle grandi organizzazioni criminali operanti non più esclusivamente nei territori meridionali, ma anche nelle aree del centro e del nord Italia;
le analisi rese note dalla direzione investigativa antimafia e dalla direzione nazionale antimafia indicano l'esistenza di un fitto intreccio di interessi tra famiglie mafiose siciliane, clan camorristici e 'ndrangheta calabrese nella gestione dell'intera filiera del settore agroalimentare, dall'accaparramento dei terreni, alla produzione, dal trasporto su gomma allo stoccaggio della merce, dall'intermediazione commerciale alla fissazione dei prezzi, fino ad arrivare agli ingenti investimenti per l'acquisto di supermercati o interi centri commerciali;
sul piano dell'assetto normativo, come sottolineato da più parti nel corso delle audizioni svolte, il quadro di riferimento italiano appare tra quelli maggiormente evoluti a livello dei paesi industrializzati, a testimonianza dell'attenzione posta dal legislatore su questa specifica materia; al riguardo, nella relazione, la Commissione individua alcuni possibili interventi di natura legislativa nell'obiettivo di adeguare la normativa vigente alle mutate esigenze di protezione e tutela, a fronte di processi produttivi che, oggi, sono profondamente cambiati rispetto al passato, con l'aggiunta di un'alta componente tecnologica, di relazioni economiche di carattere più spiccatamente transnazionale, dei crescenti e sempre più penetranti interessi da parte della criminalità organizzata in tema di contraffazione, nonché dell'aumentata offerta nella vendita di prodotti contraffatti anche grazie al contributo della rete telematica;
osservato come, a monte del sistema di regole e sanzioni in materia, non sia possibile prescindere da un contemporaneo cambiamento dell'orizzonte culturale di cittadini e consumatori, i quali devono essere opportunamente formati ed informati relativamente alle caratteristiche dei prodotti agroalimentari di qualità attraverso mirate campagne d'informazione, a partire già dal livello scolare, nonché con iniziative di cooperazione che vedano coinvolte tutte le forze in campo, comprese le categorie produttive, al fine di rendere noti a tutti i cittadini quali rischi si corrono, per la propria salute e sicurezza fisica, in caso di comportamenti negligenti o superficiali;
considerato che tale azione d'informazione mirata e specifica non dovrebbe limitarsi al solo ambito nazionale, bensì riguardare anche i mercati esteri interessati dalle nostre produzioni di qualità, al fine di educare i consumatori di quei paesi alla conoscenza delle nostre tradizioni e a distinguere un vero prodotto italiano rispetto a grossolane imitazioni, fenomeno meglio conosciuto come italian sounding;
rilevato che tali imitazioni, unitamente ai casi di contraffazione vera e propria, producono un danno immediato e diretto nella fiducia, oggi incondizionata, dei consumatori stranieri circa la bontà e qualità dei nostri prodotti di alta gamma, la Commissione segnala la necessità che su tale questione il sistema paese si presenti unito, definendo iniziative d'informazione e di promozione che vedano compatte istituzioni, consorzi di tutela, imprese e consumatori, prevedendo politiche di sostegno per l'innovazione e la ricerca;
premesso che un forte aiuto per contrastare i fenomeni della contraffazione e dell'italian sounding deriverebbe dalla previsione di sistemi di etichettatura e tracciabilità capaci di rendere più trasparenti le varie fasi del processo produttivo, in modo da ripercorrere la storia di un determinato prodotto, dalla scelta dei sistemi di coltivazione/allevamento, alle diverse fasi di elaborazione, fino al suo arrivo sullo scaffale di un esercizio commerciale, appare opportuna un'attenta riflessione sulla tematica relativa alle tecnologie oggi utilizzabili per tracciare la filiera del prodotto;
valutata, a tale riguardo, l'opzione di promuovere incentivi per quelle aziende che scelgono volontariamente l'utilizzo di sistemi di etichettatura e tracciabilità capaci di enfatizzare e rafforzare la trasparenza e la qualità;
evidenziata che anche l'Unione europea ha riconosciuto che l'indicazione del paese d'origine di un prodotto è elemento portante della tracciabilità, sulla scorta di quanto previsto dal Regolamento n. 1169 del 25 ottobre 2011 che ha introdotto, anche per le carni suine, ovine e per quelle di pollame, l'obbligo della relativa indicazione di provenienza in etichetta;
considerata l'auspicabilità di un'estensione dell'ambito di applicazione di tale Regolamento ad un numero più ampio di generi di prodotto rispetto a quelli attualmente contemplati;
verificata, tuttavia, durante la missione di studio compiuta dalla Commissione a Bruxelles, la persistenza di sensibili divisioni tra i vari Stati membri relativamente al raggiungimento dell'obiettivo di una sempre maggiore trasparenza e sicurezza nel settore agroalimentare;
accertato che la crescente transnazionalità dei fenomeni contraffattivi impone un forte impegno, a livello europeo ed internazionale, per giungere alla definizione di un quadro di regole comuni che risponda a principi di reciprocità ed efficacia, consentendo azioni rapide ed efficaci in chiave di cooperazione di polizia e giudiziaria;
valutato come, ancora più rilevante dal punto di vista strategico, sarebbe il superamento da parte degli Stati membri dell'Unione europea delle criticità che oggi ostacolano l'attuazione delle disposizioni in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca e sequestri patrimoniali in tutti paesi membri (cd. giuro- confisca), per colpire nel vivo le strutture criminali;
ribadita, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione e all'esito della visita di studio compiuta a Bruxelles, la richiesta che ciascuno Stato si doti di un centro specializzato di contatto che raccolga le diverse competenze nazionali in materia e che possa essere facilmente attivato da questo o quel paese in presenza di situazioni che richiedono un rapido intervento su un dato territorio, ciò dovendo valere anche con riferimento all'aspetto giudiziale, al fine di agire rapidamente con regole comuni e con strumenti di tutela diretta a favore del danneggiato nel caso di un giudicato di condanna del contraffattore;
rilevata, a livello nazionale, la necessità di mantenere un fronte unitario, che veda coinvolti tutti gli attori istituzionali ed il mondo delle imprese, attraverso una più forte ed intensa collaborazione, essendo emersa l'opportunità di una razionalizzazione dei ruoli e dei compiti dei soggetti istituzionali e delle autorità di pubblica sicurezza impegnate in attività repressive nell'ottica di scongiurare il rischio di sovrapposizioni, duplicazioni e frammentazione degli sforzi, posto che, in alcuni casi, ciò ha minato il raggiungimento dei risultati;
visto che, sul fronte giudiziario, la Commissione ha rilevato la positiva esperienza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale istituite presso tribunali e corti d'appello ai sensi del decreto legislativo n. 168 del 27 giugno 2003, che suggerisce una riflessione ulteriore in tema di tutela penale sulla necessità di una maggiore specializzazione per materia delle procure ordinarie, anche attraverso iniziative organizzative ovvero formative in seno alla magistratura:
la fa propria e impegna il Governo, per quanto di competenza, a intraprendere ogni iniziativa utile, anche presso le istituzioni comunitarie, al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.
(6-00098) «Fava, Sani, Bergamini, Anna Teresa Formisano, Raisi, Cimadoro, Mistrello Destro, Rainieri, Zucchi, Luciano Rossi, Vico».

MOZIONI REGUZZONI ED ALTRI N. 1-00769, MONAI ED ALTRI N. 1-00772, META ED ALTRI N. 1-00773 E BIASOTTI ED ALTRI N. 1-00778 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI ACCORDI BILATERALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA QUESTIONE DELL'OPERATIVITÀ DELLA COMPAGNIA SINGAPORE AIRLINES PRESSO L'AEROPORTO DI MALPENSA

Mozioni

La Camera,
premesso che:
la compagnia aerea Singapore Airlines ha fatto richiesta di poter operare il collegamento Milano Malpensa-New York e questo permetterebbe al vettore di Singapore, che arriva in Italia e prosegue verso gli Stati Uniti, di effettuare servizi commerciali e imbarcare passeggeri e merci non soltanto tra Singapore e Milano e tra Singapore e New York, ma anche da Milano verso New York (il che comporterebbe presumibilmente un interesse su Malpensa dei grandi vettori del Golfo: Emirates, Etihad Airways, Gulf Air);
la tratta italoamericana in questione è già coperta da altri vettori, ma un nuovo collegamento da parte della Singapore Airlines presenterebbe vantaggi immediati per l'incremento dei servizi commerciali operati e una grande potenzialità in termini di transito di passeggeri diretti verso altre destinazioni continentali, aumentando così i collegamenti a lungo raggio;
il collegamento operato dalla Singapore Airlines riveste una particolare importanza per il sistema socio-economico della Lombardia e dell'Italia in generale e potrebbe dare un ulteriore impulso ai rapporti commerciali con l'estero, offrendo prospettive solide alle nostre imprese, specialmente in questo periodo di crisi economica;
l'Italia ha negato la concessione dei diritti di «quinta libertà» alla compagnia asiatica. Le motivazioni a sostegno di questa decisione, basate su un ipotetico decremento del volume di traffico attualmente operabile dalle compagnie europee, non sembrano essere così forti da controbilanciare gli effetti della mancata attivazione della tratta Milano-Singapore: perdita in termini economici e occupazionali diretti, indiretti e indotti e perdita di attrattività per investimenti diretti esteri;
nella maggioranza degli accordi bilaterali esistenti tra Singapore e i Paesi dell'Unione europea sono contemplati diritti di «quinta libertà» e, dato il rifiuto italiano, la compagnia asiatica si vedrà presumibilmente costretta a destinare aeromobili ed equipaggi previsti per il collegamento da Milano Malpensa in un altro aeroporto europeo;
il processo di de-hubbing che ha interessato l'aeroporto di Malpensa negli ultimi anni ha comportato una diminuzione di passeggeri e di voli tale da causare grosse perdite in termini economici. I passeggeri sono scesi da 23,4 milioni del 2007 a 18,9 milioni; il numero dei voli Alitalia settimanali è diminuito da 1.238 del 2007 a 148. Nel settore del turismo, sono stimabili perdite di 770 milioni di euro e il costo dei mancati collegamenti è di 830 milioni di euro;
le maggiori compagnie europee si sono trasferite su altri aeroporti e la recente decisione di Air France di abbandonare l'aeroporto di Malpensa rischia di essere dirompente per l'intero trasporto aereo del Nord Italia, spostando su Parigi il nuovo hub per voli intercontinentali della parte più ricca del Paese;
l'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», al comma 5-bis prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, promuova la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi ad operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali necessari allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali,

impegna il Governo:

a rispettare quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, promuovendo la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi ad operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali necessari allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, nonché di ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali;
ad assumere iniziative volte a concedere senza indugio i diritti di «quinta libertà» sull'aeroporto di Malpensa alla compagnia aerea Singapore Airlines;
a garantire, per quanto di competenza, ogni atto a supporto della crescita dell'aeroporto di Malpensa, anche favorendo l'incremento dei voli intercontinentali allo scopo di dare un nuovo impulso ai rapporti commerciali con l'estero, offrendo prospettive solide alle imprese italiane.
(1-00769)
«Reguzzoni, Desiderati, Montagnoli, Allasia, Bossi, Bitonci, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, D'Amico, Di Vizia, Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Fava, Fedriga, Fogliato, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Lussana, Maggioni, Maroni, Martini, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Pirovano, Polledri, Rainieri, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi».

La Camera,
premesso che:
gli aeroporti rappresentano un fattore decisivo di sviluppo economico e sociale per il nostro Paese, come peraltro evidenziato nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata dalla IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, con l'obiettivo di individuare le criticità del sistema aeroportuale italiano e di definire adeguate linee di intervento, anche a livello legislativo;
tale indagine conoscitiva, il cui documento conclusivo è stato approvato in data 17 febbraio 2010, con riferimento al tema della «capacità» degli aeroporti, intesa come capacità di traffico aereo e quindi di attività degli aeroporti stessi, ha evidenziato l'opportunità di una maggiore apertura dei diritti di volo relativi ad accordi bilaterali con Paesi extracomunitari. Tale apertura avrebbe l'effetto di accrescere l'accessibilità diretta intercontinentale, che, anche a causa delle difficoltà attraversate dalla compagnia di riferimento nazionale, risulta per l'Italia assai limitata e penalizzante;
per tali ragioni deve essere valutata con favore la disposizione contenuta nel comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ove si incarica il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli affari esteri, di promuovere la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, e ancora di ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali;
a seguito del de-hubbing di Malpensa operato da Alitalia nel marzo 2008, il Governo si era impegnato a porre in essere ogni iniziativa di competenza per supportare la crescita dell'aeroporto di Malpensa e il nocciolo principale di tale impegno era rappresentato proprio dalla rinegoziazione degli accordi bilaterali per consentire l'attivazione di nuove rotte;
nell'autunno del 2009 la compagnia aerea Singapore Airlines manifestava formalmente la propria intenzione agli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e trasporti di operare un nuovo servizio quotidiano fra Milano e New York, richiedendo la concessione dei diritti di «quinta libertà», attualmente non contemplati dall'accordo bilaterale vigente tra Italia e Singapore, che avrebbero permesso al vettore di Singapore, che arriva in Italia e prosegue verso gli Stati Uniti, di effettuare servizi commerciali, ovvero di imbarcare passeggeri e merci, non soltanto tra Singapore e Milano e tra Singapore e New York, ma anche da Milano verso New York;
la concessione di tali diritti di «quinta libertà» è stata, tuttavia, negata alla compagnia asiatica Singapore Airlines. Sul punto l'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, in data 14 giugno 2011, rispondendo all'interrogazione n. 4-10831, evidenziava come la rotta Milano-New York risulti già servita da un'offerta diversificata e, anche a seguito dell'accordo open skies tra Unione europea e Stati Uniti d'America, risultava potenzialmente operabile da tutti i vettori comunitari e statunitensi. L'attivazione della tratta Milano-New York da parte della Singapore Airlines, quindi, ad avviso del Ministro pro tempore Matteoli, più che costituire un nuovo servizio, si sarebbe configurata come una duplicazione a sicuro beneficio del vettore Singapore Airlines ed a probabile discapito dei vettori comunitari. Inoltre, si legge nel testo della risposta all'interrogazione, la concessione di diritti di «quinta libertà» per consentire l'attivazione del servizio Milano-Singapore comporterebbe sia il prevedibile decremento del volume di traffico attualmente operabile dalle compagnie europee, sia il rischio che tali compagnie, in un'ottica di pianificazione strategica, siano indotte a non individuare nell'aeroporto milanese un possibile fulcro di una rete di collegamenti internazionali;
a partire dalla sentenza open skies della Corte di giustizia delle Comunità europee, del novembre 2002, l'Unione europea ha avviato una nuova politica nel settore delle relazioni esterne nel campo dell'aviazione, definendo una strategia globale intesa non soltanto ad assicurare certezza giuridica alle intese bilaterali tra gli Stati membri e i Paesi terzi, ma anche un ampliamento dell'accesso al mercato del trasporto aereo. L'obiettivo finale di tale strategia è quello di creare uno spazio aereo comune europeo (Ecaa), uniforme ed integrato, aperto agli Stati del Sud-Est europeo da estendere, in prospettiva, a quelli ricompresi nella politica europea di vicinato. Il disegno di legge di ratifica dell'accordo, approvato dal Parlamento il 5 maggio 2011, riveste una particolare rilevanza per il nostro Paese in ragione dei forti legami economici e commerciali con i Paesi dell'Europa sud-orientale;
l'attivazione della tratta Milano-New York da parte della Singapore Airlines potrebbe comunque rappresentare un importante investimento, foriero di impatti economici e occupazionali tanto più rilevanti in un Paese come il nostro, del quale si lamenta ripetutamente la bassa attrattività per investimenti diretti esteri;
in quasi tutti gli accordi bilaterali in essere tra Singapore e Paesi dell'Unione europea sono contemplati diritti di «quinta libertà» e la stessa Singapore Airlines opera regolarmente il collegamento Francoforte-New York;
l'aeroporto di Milano Malpensa risulta localizzato in un'area molto importante per il nostro Paese e oggi, a più di dieci anni dalla sua inaugurazione come aeroporto intercontinentale, è ancora alle prese, oltre che con le conseguenze derivanti dal già citato de-hubbing di Alitalia avvenuto nel 2008, anche con problemi connessi all'integrazione sullo scalo di Malpensa di network di compagnie diverse, anche con modelli di business differenziati, al fine di permettere la creazione di sinergie che migliorino le possibilità di offerta per i viaggiatori,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni atto di competenza volto a dare piena attuazione a quanto previsto dal già citato comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
a porre in essere ogni atto di competenza teso a definire procedure, tempi e soluzioni certe rispetto all'individuazione di nuovi collegamenti intercontinentali per lo scalo di Malpensa che possano garantire i livelli occupazionali esistenti e creare nuove opportunità di lavoro;
a valutare con particolare attenzione l'opportunità di supportare la crescita dell'aeroporto di Malpensa, anche attraverso la rinegoziazione degli accordi bilaterali attualmente vigenti tra Italia e Singapore, contestualmente adottando le opportune iniziative finalizzate alla concessione dei diritti di «quinta libertà» sull'aeroporto di Malpensa alla compagnia aerea Singapore Airlines.
(1-00772)
«Monai, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Cambursano, Cimadoro, Di Pietro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Messina, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera».

La Camera,
premesso che:
gli aeroporti rappresentano un fattore decisivo di sviluppo economico e sociale per il nostro Paese, come peraltro evidenziato nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata dalla IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, con l'obiettivo di individuare le criticità del sistema aeroportuale italiano e di definire adeguate linee di intervento, anche a livello legislativo;
tale indagine conoscitiva, il cui documento conclusivo è stato approvato in data 17 febbraio 2010, con riferimento al tema della «capacità» degli aeroporti, intesa come capacità di traffico aereo e quindi di attività degli aeroporti stessi, ha evidenziato l'opportunità di una maggiore apertura dei diritti di volo relativi ad accordi bilaterali con Paesi extracomunitari. Tale apertura avrebbe l'effetto di accrescere l'accessibilità diretta intercontinentale, che, anche a causa delle difficoltà attraversate dalla compagnia di riferimento nazionale, risulta per l'Italia assai limitata e penalizzante;
per tali ragioni deve essere valutata con favore la disposizione contenuta nel comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ove si incarica il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli affari esteri, di promuovere la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, e ancora di ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali;
a seguito del de-hubbing di Malpensa operato da Alitalia nel marzo 2008, il Governo si era impegnato a porre in essere ogni iniziativa di competenza per supportare la crescita dell'aeroporto di Malpensa e il nocciolo principale di tale impegno era rappresentato proprio dalla rinegoziazione degli accordi bilaterali per consentire l'attivazione di nuove rotte;
nell'autunno del 2009 la compagnia aerea Singapore Airlines manifestava formalmente la propria intenzione agli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e trasporti di operare un nuovo servizio quotidiano fra Milano e New York, richiedendo la concessione dei diritti di «quinta libertà», attualmente non contemplati dall'accordo bilaterale vigente tra Italia e Singapore, che avrebbero permesso al vettore di Singapore, che arriva in Italia e prosegue verso gli Stati Uniti, di effettuare servizi commerciali, ovvero di imbarcare passeggeri e merci, non soltanto tra Singapore e Milano e tra Singapore e New York, ma anche da Milano verso New York;
la concessione di tali diritti di «quinta libertà» è stata, tuttavia, negata alla compagnia asiatica Singapore Airlines. Sul punto l'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, in data 14 giugno 2011, rispondendo all'interrogazione n. 4-10831, evidenziava come la rotta Milano-New York risulti già servita da un'offerta diversificata e, anche a seguito dell'accordo open skies tra Unione europea e Stati Uniti d'America, risultava potenzialmente operabile da tutti i vettori comunitari e statunitensi. L'attivazione della tratta Milano-New York da parte della Singapore Airlines, quindi, ad avviso del Ministro pro tempore Matteoli, più che costituire un nuovo servizio, si sarebbe configurata come una duplicazione a sicuro beneficio del vettore Singapore Airlines ed a probabile discapito dei vettori comunitari. Inoltre, si legge nel testo della risposta all'interrogazione, la concessione di diritti di «quinta libertà» per consentire l'attivazione del servizio Milano-Singapore comporterebbe sia il prevedibile decremento del volume di traffico attualmente operabile dalle compagnie europee, sia il rischio che tali compagnie, in un'ottica di pianificazione strategica, siano indotte a non individuare nell'aeroporto milanese un possibile fulcro di una rete di collegamenti internazionali;
a partire dalla sentenza open skies della Corte di giustizia delle Comunità europee, del novembre 2002, l'Unione europea ha avviato una nuova politica nel settore delle relazioni esterne nel campo dell'aviazione, definendo una strategia globale intesa non soltanto ad assicurare certezza giuridica alle intese bilaterali tra gli Stati membri e i Paesi terzi, ma anche un ampliamento dell'accesso al mercato del trasporto aereo. L'obiettivo finale di tale strategia è quello di creare uno spazio aereo comune europeo (Ecaa), uniforme ed integrato, aperto agli Stati del Sud-Est europeo da estendere, in prospettiva, a quelli ricompresi nella politica europea di vicinato. Il disegno di legge di ratifica dell'accordo, approvato dal Parlamento il 5 maggio 2011, riveste una particolare rilevanza per il nostro Paese in ragione dei forti legami economici e commerciali con i Paesi dell'Europa sud-orientale;
l'attivazione della tratta Milano-New York da parte della Singapore Airlines potrebbe comunque rappresentare un importante investimento, foriero di impatti economici e occupazionali tanto più rilevanti in un Paese come il nostro, del quale si lamenta ripetutamente la bassa attrattività per investimenti diretti esteri;
in quasi tutti gli accordi bilaterali in essere tra Singapore e Paesi dell'Unione europea sono contemplati diritti di «quinta libertà» e la stessa Singapore Airlines opera regolarmente il collegamento Francoforte-New York;
l'aeroporto di Milano Malpensa risulta localizzato in un'area molto importante per il nostro Paese e oggi, a più di dieci anni dalla sua inaugurazione come aeroporto intercontinentale, è ancora alle prese, oltre che con le conseguenze derivanti dal già citato de-hubbing di Alitalia avvenuto nel 2008, anche con problemi connessi all'integrazione sullo scalo di Malpensa di network di compagnie diverse, anche con modelli di business differenziati, al fine di permettere la creazione di sinergie che migliorino le possibilità di offerta per i viaggiatori,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni atto di competenza volto a dare piena attuazione a quanto previsto dal già citato comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
a porre in essere ogni atto di competenza teso a definire procedure, tempi e soluzioni certe rispetto all'individuazione di nuovi collegamenti intercontinentali per lo scalo di Malpensa che possano garantire i livelli occupazionali esistenti e creare nuove opportunità di lavoro;
a valutare con particolare attenzione l'opportunità di supportare la crescita dell'aeroporto di Malpensa, anche attraverso la rinegoziazione degli accordi bilaterali attualmente vigenti tra Italia e Singapore, attivandosi presso la Commissione europea al fine di modificare ed implementare l'offerta di traffico tra UE e Singapore, comprensivamente dell'eventuale concessione dei diritti di quinta libertà con Paesi terzi.
(1-00772)
(Testo modificato nel corso della seduta)«Monai, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Cambursano, Cimadoro, Di Pietro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Messina, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera».

La Camera,
premesso che:
un sistema aeroportuale efficiente e sostenibile è una delle leve per uscire dalla crisi economica e per favorire una centralità dell'Italia nei commerci e nelle culture internazionali;
un sistema aeroportuale adeguato all'aumento dei flussi di passeggeri non può che essere la più agevole porta di ingresso verso l'Europa da parte di quei Paesi che guardano all'Italia come opportunità di crescita;
nel settore del trasporto aereo sono evidenti i ritardi dell'Italia rispetto agli altri Paesi concorrenti e l'immobilismo coniugato a scelte strategiche non adeguate rendono concreto il rischio di emarginazione;
l'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano, conclusa dal Parlamento nel febbraio 2010, ha individuato come centrale per il rilancio del settore la necessità di considerare l'insieme degli aeroporti del nostro Paese come «sistema integrato»;
al contrario allo stato attuale vige un assoluto disordine nel sistema aeroportuale nazionale;
negli ultimi anni, accanto alla crescita della domanda di trasporto aereo, si è imposta una logica cosiddetta di «federalismo aeroportuale», che ha danneggiato la qualità dei servizi e lo sviluppo dell'intero settore;
infatti, in Italia operano ben 47 aeroporti commerciali con voli di linea; di questi, solamente i primi 20 aeroporti assorbono il 94 per cento della domanda passeggeri; solo 7 aeroporti, con un traffico superiore ai 5 milioni di passeggeri all'anno, soddisfano il 70 per cento dell'intero traffico nazionale;
in pratica, oggi il nostro sistema aeroportuale nazionale è diffuso a macchia d'olio, con una concentrazione maggiore nel Nord del Paese, che, in pianura padana, conta su un aeroporto commerciale ogni 50 chilometri;
tale sistema aeroportuale si dimostra ormai inadeguato a soddisfare la crescita di domanda prevista per i prossimi anni in Italia;
negli scenari a medio termine, le stime indicano una crescita in Italia nell'ordine di 100 milioni circa di passeggeri; pertanto, è fondamentale tornare ad un sistema di pianificazione e programmazione degli interventi che superi il modello attuale di frammentazione del sistema, indicandone un altro più efficiente ed in grado di competere con la liberalizzazione del mercato del traffico aereo;
il processo di liberalizzazione del mercato aereo, a livello nazionale, ha favorito una sorta di «cannibalismo aeroportuale», con la tendenza dei gestori, soprattutto negli scali di medie e piccole dimensioni, a farsi una concorrenza spietata per attrarre compagnie aeree, soprattutto low cost;
tale approccio è sicuramente funzionale alle esigenze di impresa, ma si rivela controproducente in relazione alla qualità dei servizi e alla programmazione;
la sfida per il sistema aeroportuale italiano consiste nel non perdere il previsto raddoppio dei volumi di passeggeri e il conseguente indotto in termini di occupazione e di prodotto interno lordo, mediante interventi in alcuni scali strategici che devono essere avviati con carattere di urgenza;
il potenziamento e il rilancio dell'aeroporto di Milano Malpensa è sicuramente tra gli interventi aeroportuali di valore strategico che riveste carattere di urgenza;
dopo il de-hubbing di Malpensa operato da Alitalia nel marzo 2008, il Governo si era impegnato a garantire, per quanto di sua competenza, ogni atto a supporto della crescita di Malpensa, allo scopo di non privare il Nord del Paese di un'indispensabile funzione di collegamento con il resto del mondo; nodo principale di tale impegno consisteva nella rinegoziazione degli accordi bilaterali per consentire l'attivazione di nuove rotte;
rispondendo il 28 febbraio 2011 all'interrogazione n. 4-04009 presentata dal gruppo del Partito democratico al Senato della Repubblica sul rilancio di Malpensa e sulla concessione del diritto di «quinta libertà» al vettore Singapore Airlines, il Ministro pro tempore, Matteoli, ha affermato che «il rispetto di tale impegno è stato avviato dal Governo con l'emanazione delle legge n. 2 del 2009 (cosiddetta salva Malpensa) che, appunto, ha consentito alle autorità aeronautiche italiane di autorizzare, su base provvisoria, servizi aerei richiesti da compagnie aeree straniere e, nel contempo, alle amministrazioni competenti di promuovere la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore nel trasporto aereo al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi ad operare sulle rotte interessate, nonché il numero delle frequenze su cui è consentito operare a ciascuna parte. Proprio grazie alla rinegoziazione, avviata a seguito di detta norma, di numerosi accordi bilaterali ed al raggiungimento, ad oggi, di 19 nuove intese (una delle quali con Singapore), tutte di contenuto ampliativo per capacità e frequenze, si è pienamente rispettato l'impegno di salvaguardare l'aeroporto di Malpensa, che si è reso protagonista di una notevolissima crescita»;
inoltre, poiché nella medesima interrogazione si sottolineava come l'attivazione di una nuova rotta da parte della compagnia Singapore Airlines rappresentasse un importante investimento il medesimo Ministro rispondeva che tale richiesta veniva fatta «non considerando che sia la rotta Singapore-Milano sia la rotta Milano-NewYork sono allo stato rotte già operate, per cui la concessione dei diritti di "quinta libertà" richiesti da Singapore per attivare un nuovo servizio Singapore-Milano-New York, lungi dal costituire nuova rotta, si configurerebbe invece come duplicazione di servizi già esistenti a beneficio del vettore di Singapore e a discapito dei servizi operati da vettori comunitari»;
inoltre, nella sua risposta il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per giustificare le motivazioni per le quali non riteneva possibile concedere il diritto di «quinta libertà» alla Singapore Airlines, affermava che «ad ulteriore chiarimento, risulta utile sottolineare la distinzione, essenziale per comprendere pienamente il senso e le implicazioni delle intese aeronautiche, tra negoziazione di accordi bilaterali volti ad incrementare i collegamenti diretti tra due Paesi parti dell'accordo e concessione di diritti di "quinta libertà" che comportano non solo un ulteriore collegamento tra i due Paesi in questione, ma un nuovo servizio tra uno dei due Paesi e un Paese terzo (nella fattispecie, infatti, si parla di una rotta Milano-New York in prosecuzione della Singapore-Milano). Se l'ampliamento dei collegamenti diretti tra due Paesi (in terza e quarta libertà) produce certamente effetti benefici sugli operatori economici e sui consumatori, per quanto concerne la concessione di diritti di "quinta libertà" è necessario non limitare l'analisi al vantaggio immediato derivante dall'incremento dei servizi commerciali operati, ma spingerla alla valutazione di possibili e più complesse implicazioni economiche di lungo periodo, soprattutto in relazione ad un inevitabile decremento che tale concessione porterebbe al volume di traffico attualmente operato dalle compagnie europee»;
infine, concludeva il Ministro che «sembra opportuno evidenziare che un atteggiamento di particolare cautela nella concessione di diritti di "quinta libertà" a Singapore è comune tanto alle istituzioni comunitarie, quanto ai singoli Stati membri dell'Unione europea. La Commissione europea, considerando che sussistono ottime relazioni con le autorità aeronautiche di Singapore, ha ritenuto opportuno sottolineare ai Paesi membri l'esigenza di valutare attentamente se l'estensione dei diritti di traffico conseguente ad un eventuale accordo globale andrebbe ad avvantaggiare allo stesso modo le compagnie di Singapore e quelle comunitarie o se, invece, solo quelle di Singapore sarebbero in grado di trarre profitto economico dall'ampliamento del proprio portafoglio di diritti»,

impegna il Governo:

a chiarire se sussistano ancora le ragioni indicate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore in merito al diniego della concessione dei diritti di «quinta libertà» sull'aeroporto di Malpensa alla compagnia aerea Singapore Airlines;
a definire in tempi brevi un piano nazionale della rete aeroportuale che disincentivi la parcellizzazione degli aeroporti e permetta di individuare gli aeroporti prioritari, su cui concentrare le risorse disponibili;
in rapporto al prevedibile incremento del traffico aereo che si registrerà in un arco di tempo relativamente limitato, ad intervenire con urgenza per porre rimedio alle carenze infrastrutturali del sistema aeroportuale mediante il potenziamento dell'accessibilità e dell'intermodalità, adeguando i collegamenti degli aeroporti italiani con la rete ferroviaria e stradale e garantendo il necessario raccordo tra sviluppo della rete aeroportuale e programmazione in materia di infrastrutture di trasporto.
(1-00773)
«Meta, Marantelli, Mosca, Fiano, Lovelli, Velo, Peluffo, Quartiani, Boffa, Bonavitacola, De Biasi, Cardinale, Duilio, Farinone, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Pollastrini, Tullo».

La Camera,
premesso che:
un sistema aeroportuale adeguato all'aumento dei flussi di passeggeri rappresenta uno dei fattori essenziali per uscire dalla crisi economica, favorendo lo sviluppo del commercio e del turismo;
l'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano, conclusa dalla IX Commissione della Camera dei deputati nel febbraio 2010, ha individuato come centrale per il rilancio del settore aeroportuale la necessità di considerare l'insieme degli aeroporti del nostro Paese come «sistema integrato»;
in Italia, infatti, ancora operano ben 47 aeroporti commerciali con voli di linea, di cui solamente i primi 20 assorbono il 94 per cento della domanda passeggeri;
in particolare, negli scenari a medio termine, le stime indicano una crescita di 100 milioni circa di passeggeri in Italia, a fronte della quale si richiede un sistema di pianificazione e programmazione degli interventi che superi il modello attuale di frammentazione del sistema;
la sfida per il sistema aeroportuale italiano consiste nel non perdere il previsto raddoppio dei volumi di passeggeri e il conseguente indotto in termini di occupazione e di prodotto interno lordo, mediante interventi in alcuni scali strategici che devono essere avviati con carattere di urgenza;
il potenziamento e il rilancio dell'aeroporto di Milano Malpensa è sicuramente tra gli interventi aeroportuali di valore strategico che riveste carattere di urgenza;
in questo quadro, dopo il de-hubbing di Malpensa operato da Alitalia nel marzo 2008, il Governo si era impegnato a garantire, per quanto di sua competenza, ogni atto a supporto della crescita di tale scalo, allo scopo di non privare il Nord del Paese di un'indispensabile funzione di collegamento con il resto del mondo;
nodo principale di tale impegno consisteva nella rinegoziazione degli accordi bilaterali per consentire l'attivazione di nuove rotte;
nel 2011, in merito al rilancio di Malpensa e alla concessione del diritto di «quinta libertà» al vettore Singapore Airlines, il Ministro pro tempore, Matteoli, rispondendo al Senato della Repubblica all'interrogazione n. 4-04009, ha affermato che «sia la rotta Singapore-Milano sia la rotta Milano-New York sono allo stato rotte già operate, per cui la concessione dei diritti di "quinta libertà" richiesti da Singapore per attivare un nuovo servizio Singapore-Milano-New York, lungi dal costituire nuova rotta, si configurerebbe invece come duplicazione di servizi già esistenti a beneficio del vettore di Singapore e a discapito dei servizi operati da vettori comunitari»;
inoltre, il citato Ministro, da un lato ha sottolineato che «per quanto concerne la concessione di diritti di "quinta libertà" è necessario non limitare l'analisi al vantaggio immediato derivante dall'incremento dei servizi commerciali operati, ma spingerla alla valutazione di possibili e più complesse implicazioni economiche di lungo periodo, soprattutto in relazione ad un inevitabile decremento che tale concessione porterebbe al volume di traffico attualmente operato dalle compagnie europee»; dall'altro ha evidenziato come «un atteggiamento di particolare cautela nella concessione di diritti di "quinta libertà" a Singapore è comune tanto alle istituzioni comunitarie, quanto ai singoli Stati membri dell'Unione europea»,

impegna il Governo:

a definire in tempi brevi un piano nazionale della rete aeroportuale che disincentivi la parcellizzazione degli aeroporti e permetta di individuare gli aeroporti prioritari, su cui concentrare le risorse disponibili, dando tempestiva attuazione agli investimenti per essi previsti;
in rapporto al prevedibile incremento del traffico aereo che si registrerà in un arco di tempo relativamente limitato, ad intervenire con urgenza per porre rimedio alle carenze infrastrutturali del sistema aeroportuale mediante il potenziamento dell'accessibilità e dell'intermodalità, adeguando i collegamenti degli aeroporti italiani con la rete ferroviaria e stradale e garantendo il necessario raccordo tra sviluppo della rete aeroportuale e programmazione in materia di infrastrutture di trasporto.
(1-00778)
«Biasotti, Bergamini, Bonaiuti, Cesaro, Colucci, Galati, Garofalo, Landolfi, Lupi, Nizzi, Piso, Simeoni, Testoni, Verdini».

MOZIONI LAFFRANCO ED ALTRI N. 1-00761, PEDOTO ED ALTRI N. 1-00730, BINETTI ED ALTRI N. 1-00797, PALAGIANO ED ALTRI N. 1-00798, MOSELLA ED ALTRI N. 1-00799 E FOGLIATO ED ALTRI N. 1-00801 CONCERNENTI INIZIATIVE IN SEDE COMUNITARIA IN RELAZIONE A MISURE IN MATERIA DI COMPOSIZIONE ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI ALLE PERSONE INTOLLERANTI AL GLUTINE

Mozioni

La Camera,
premesso che:
il 20 giugno 2011 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di abrogare il regolamento (CE) n. 41/2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine;
tale proposta si inserisce in un più ampio dibattito che coinvolge i principali organi dell'Unione europea, ovvero la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, riguardante il futuro della legislazione inerente all'etichettatura alimentare, che si vuole modificare per ottenere una maggiore chiarezza e tutela del consumatore;
in questo senso la Commissione europea, sempre il 20 giugno 2011, ha adottato la proposta di regolamento COM (2011)353, finalizzata alla revisione delle disposizioni in materia di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Tale proposta prevede, tra l'altro, all'articolo 17, paragrafo 2, l'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 1o gennaio 2012. Per gli alimenti senza glutine, così come per i prodotti per sportivi e per quelli destinati a diete ipocaloriche, ci si dovrebbe accontentare delle regole generali (regolamento (CE) n. 1924/2006, nutrition and health claims);
la proposta COM (2011)353 cancellerebbe, di fatto, dalle etichette dei prodotti alimentari la definizione di «prodotto dietetico» e ridurrebbe la dicitura «senza glutine» ad un'etichetta generica;
in effetti, gli alimenti destinati a regimi dietetici speciali e quelli rivolti a lattanti e bambini con meno di 36 mesi sono stati sottoposti a una rigorosa disciplina europea a partire dal 1977; si tratta di regole consolidate in 35 anni di applicazione a tutela delle categorie più vulnerabili di consumatori;
i celiaci rappresentano una delle categorie «sensibili» di consumatori perché necessitano di una «dieta sanitaria e salva vita». L'assunzione di glutine espone, infatti, i celiaci a gravissime complicanze, anche irreversibili. Attualmente i prodotti senza glutine (con glutine inferiore a 20 ppm) sono considerati prodotti «dietetici» e godono di una specifica normativa che ne garantisce la sicurezza per il consumatore celiaco in termini di assenza di glutine;
la celiachia è una patologia che richiede, come unica terapia, l'adesione ad una dieta che escluda completamente il glutine per tutta la vita. Attualmente in Italia sono stati diagnosticati oltre 110.000 celiaci;
l'intervento della Commissione europea, seppur inteso a semplificare la vita al consumatore generico, rischia invece di complicarla notevolmente ad alcune categorie vulnerabili di cittadini europei, come quella dei celiaci, riducendo le garanzie di sicurezza dei prodotti dietetici senza glutine che, attualmente, sono sottoposti al regime di notifica in tutto il territorio europeo. I controlli cui, in Italia, sono sottoposti gli alimenti dietetici senza glutine sono i seguenti: autorizzazione dei singoli prodotti e piano annuale di campionamento e analisi, come esplicitamente previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 1992;
tra gli effetti della proposta della Commissione europea di abrogare tutta la legislazione sugli alimenti dietetici (salvaguardando i suoi alimenti a fini speciali e gli alimenti per l'infanzia) ci sarà l'abrogazione del registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine, che rappresenta un sostegno fondamentale ai celiaci, in quanto raccoglie i prodotti erogabili dal sistema sanitario nazionale;
le Commissioni permanenti XIV (Politiche dell'Unione europea) e XII (Igiene e sanità) del Senato, esaminando lo schema di atto comunitario n. 353, hanno formulato, per quanto di loro competenza, parere contrario sostenendo la violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché specificando che la richiesta di abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009 porterebbe all'equiparazione dei prodotti senza glutine ad alimenti di uso corrente, comportando l'impossibilità del rimborso di questi prodotti a carico del Servizio sanitario nazionale e determinando, di conseguenza, la necessità di rivisitare tutta la normativa di maggior tutela per le persone affette da celiachia; l'abrogazione del regolamento comporterebbe, infine, un arretramento sostanziale nella tutela delle persone affette da celiachia, tale da eccedere lo scopo di armonizzazione che la proposta intende perseguire ai sensi dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

impegna il Governo:

ad intervenire, nelle competenti sedi comunitarie:
a) per manifestare piena opposizione agli intendimenti della Commissione europea, espressi nei documenti pubblicati dal 20 giugno 2011;
b) per esprimere il proprio parere negativo in relazione all'abolizione della normativa citata in premessa, concernente gli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, cioè i prodotti dietetici, con specifico riferimento alla celiachia, alla dieta senza glutine ed ai prodotti dietetici senza glutine;
c) per precisare, nel rispetto delle finalità di «coerenza, semplificazione, armonizzazione e garanzia delle imprese» della Commissione europea, la necessità, nel contempo, di tutelare categorie di cittadini sensibili, come quella dei celiaci che rischiano di essere gravemente danneggiati da una proposta come quella avanzata.
(1-00761)
«Laffranco, Bianconi, Beccalossi, Antonino Foti, De Corato, Holzmann, Ghiglia, Porcu, Mancuso, Traversa».

La Camera,
premesso che:
in data 20 giugno 2011 la Commissione europea ha adottato la proposta di regolamento COM(2011)353, finalizzata alla revisione delle disposizioni in materia di prodotti alimentari desinati a un'alimentazione particolare; tale proposta prevede, tra l'altro, all'articolo 17, paragrafo 2, l'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 1o gennaio 2012;
la proposta di regolamento della Commissione europea prospetta «per ragioni di semplificazione» l'inclusione della disciplina dei prodotti senza glutine e con contenuto di glutine molto basso nel campo di azione del regolamento (CE) n. 1924/2006, avente ad oggetto l'armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti le indicazioni (nutrizionali e sulla salute) figuranti in comunicazioni commerciali, etichettature, presentazioni e pubblicità di prodotti alimentari ad uso corrente;
il regolamento (CE) n. 41/2009, adottato sulla base della direttiva n. 89/398/CEE relativa all'allineamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, è una normativa specifica finalizzata a soddisfare le esigenze nutrizionali di quelle categorie di persone il cui processo di assimilazione, o il cui metabolismo, è perturbato ovvero che versano in condizioni fisiologiche particolari e possono ricevere un beneficio dall'ingestione controllata di talune sostanze alimentari;
a livello comunitario vengono individuate due categorie di prodotti dietetici: i prodotti definiti «senza glutine» - con un tenore residuo di glutine non superiore a 20 milligrammi per chilogrammo (20 ppm), a base di ingredienti privi di glutine all'origine o con uno o più ingredienti depurati di glutine, e i prodotti definiti «con contenuto di glutine molto basso» - con un tenore residuo di glutine non superiore a 100 milligrammi per chilogrammo (100 ppm), a base di ingredienti depurati di glutine;
attualmente i prodotti senza glutine (con glutine inferiore a 20 milligrammi per chilogrammo), sostitutivi di quelli che normalmente contengono glutine tra i propri ingredienti (pane, pasta, prodotti da forno, pizza e altri), sono, infatti, considerati «prodotti dietetici» e godono, quindi, di una specifica normativa che ne garantisce la sicurezza per il consumatore celiaco in termini di assenza di glutine;
la proposta di regolamento COM(2011)353 cancellerebbe, di fatto, dalle etichette dei prodotti alimentari la definizione di «prodotto dietetico» e ridurrebbe la dicitura «senza glutine» ad una etichetta generica;
gli alimenti destinati a regimi dietetici speciali e quelli rivolti a lattanti e bambini con meno di 36 mesi sono stati sottoposti a una rigorosa disciplina europea a partire dal 1977; si tratta di regole consolidate in 35 anni di applicazione a tutela delle categorie più vulnerabili di consumatori;
la celiachia è «un'intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale» (articolo 1 della legge n. 123 del 2005), a cui consegue la necessità di eliminazione totale del glutine dalla dieta di chi ne è affetto;
il glutine è un processo proteico contenuto in grano tenero, grano duro, farro, segale, kamut, orzo ed altri cereali minori;
la completa esclusione del glutine dalla dieta non è facile da realizzare, in quanto i cereali non permessi ai celiaci si ritrovano in moltissimi prodotti alimentari ed il rischio di contaminazione appare elevato. Per poter avere dei prodotti idonei al consumo dei celiaci è necessario che le aziende produttrici applichino un corretto piano di controllo delle materie prime e del prodotto finito; inoltre, occorre monitorare costantemente il processo produttivo, gli ambienti di lavoro, le attrezzature, gli impianti e gli operatori ed il rischio di contaminazione accidentale da glutine è spesso presente nei processi di lavorazione dell'industria alimentare;
in Italia la prevalenza della celiachia, sia nei bambini che negli adulti, è attualmente stimata intorno all'1-1,5 per cento, quindi ne risulta affetta una persona su cento;
secondo alcune stime, i potenziali celiaci sarebbero circa 600.000, quelli diagnosticati circa 60.000 e, ogni anno, sono circa 2.800 i nuovi casi diagnosticati;
la distribuzione della malattia celiaca è considerata omogenea a livello mondiale, sebbene presenti una più elevata incidenza in Europa e nei Paesi con popolazione di origine europea. È possibile affermare che la celiachia è la più frequente intolleranza alimentare presente a livello mondiale;
allo stato attuale, i prodotti per celiaci, sostitutivi degli alimenti con glutine (pane, pasta, prodotti da forno, pizza, dolci e altro), sono considerati prodotti dietetici e garantiscono la totale sicurezza per il consumatore celiaco;
in Italia, i prodotti senza glutine sono elencati nel registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine (ai sensi del decreto legislativo n. 111 del 1992) e sono erogati gratuitamente a carico del servizio sanitario nazionale in forza della legge n. 123 del 2005;
la proposta della Commissione europea, in un'ottica di armonizzazione e semplificazione, non tiene sufficientemente in considerazione la necessità di tutelare alcune categorie sensibili e vulnerabili di consumatori, come quella dei celiaci, fino ad oggi garantiti da una disciplina normativa stringente, sia in punto di requisiti nutrizionali specifici, sia in punto di controlli;
la proposta di regolamento della Commissione europea n. 353 del 20 giugno 2011, ove accolta dalle competenti istituzioni comunitarie, può comportare, di fatto, un indebolimento della tutela oggi riconosciuta nel nostro ordinamento, posto che la legislazione italiana, oltre a riconoscere la celiachia come malattia sociale, tutela i bambini e gli adulti come categoria di consumatori vulnerabili,

impegna il Governo:

ad esprimere il proprio parere negativo in relazione all'abrogazione regolamento (CE) n. 41/2009, che renderebbe molto più difficile la vita dei pazienti celiaci, sia per la maggiore difficoltà a riconoscere da una generica etichettatura i prodotti essenziali per loro nei comuni centri commerciali, sia per le oggettive difficoltà ad ottenere gratuitamente quanto per loro è equivalente ad un farmaco salva-vita;
ad intervenire nelle competenti sedi comunitarie al fine di modificare la proposta di regolamento COM(2011)353, nel senso di inserire i prodotti adatti alle persone intolleranti al glutine nella categoria degli alimenti a fini medici speciali;
ad adottare, presso le sedi istituzionali competenti, tutte le iniziative necessarie a tutelare la salute dei soggetti celiaci a fronte dei possibili rischi che possono derivare dalla proposta della Commissione europea COM(2011)353 e dall'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, anche alla luce della risoluzione approvata dalla XII Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato in data 2 agosto 2011 e delle osservazioni formulate dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato in data 27 luglio 2011;
a garantire, al fine di dare maggiori informazioni e garanzie ai cittadini, che la percentuale relativa al contenuto di glutine presente nella farina o nel seme di cereale sia inserita in etichetta, in quanto di fondamentale importanza per tutti quei prodotti che l'attuale normativa indica come prodotti dietetici, all'interno della categoria degli alimenti destinati ad alimentazione particolare;
ad adottare, nel rispetto delle finalità di «coerenza, semplificazione, armonizzazione e garanzia delle imprese» della Commissione europea, le iniziative volte a tutelare categorie di cittadini sensibili, come quella dei celiaci che rischiano di essere gravemente danneggiati da una proposta come quella avanzata.
(1-00761)
(Nuova formulazione) «Laffranco, Pedoto, Binetti, Mosella, Fogliato, Bianconi, Beccalossi, Antonino Foti, De Corato, Holzmann, Ghiglia, Porcu, Mancuso, Traversa, Luciano Rossi, Ceroni, Grassi, Verini, Picierno, Froner, De Torre, D'Incecco, Schirru, Oliverio, Lenzi, Rosato, Mosca, Pes, Ghizzoni, Mattesini, Lo Moro, Servodio, Trappolino, Rossomando, Miotto, Codurelli, Nunzio Francesco Testa, Anna Teresa Formisano, De Poli, Calgaro, Mondello, Delfino, Compagnon, Naro, Ciccanti, Volontè, Lanzillotta, Pisicchio, Tabacci, Brugger, Callegari, Laura Molteni, Martini, Rondini, Fava, Negro, Montagnoli, Polledri, Maggioni, Torazzi, Polledri, Bitonci».
(17 novembre 2011)

La Camera,
premesso che:
in data 20 giugno 2011 la Commissione europea ha adottato la proposta di regolamento COM(2011)353, finalizzata alla revisione delle disposizioni in materia di prodotti alimentari desinati a un'alimentazione particolare; tale proposta prevede, tra l'altro, all'articolo 17, paragrafo 2, l'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 1o gennaio 2012;
la proposta della Commissione europea prospetta «per ragioni di semplificazione» l'inclusione della disciplina dei prodotti senza glutine e con contenuto di glutine molto basso nel campo di azione del regolamento (CE) n. 1924/2006, avente ad oggetto l'armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti le indicazioni (nutrizionali e sulla salute) figuranti in comunicazioni commerciali, etichettature, presentazioni e pubblicità di prodotti alimentari ad uso corrente;
il regolamento (CE) n. 41/2009, adottato sulla base della direttiva n. 89/398/CEE relativa all'allineamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, è una normativa specifica finalizzata a soddisfare le esigenze nutrizionali di quelle categorie di persone il cui processo di assimilazione, o il cui metabolismo, è perturbato ovvero versano in condizioni fisiologiche particolari e possono ricevere un beneficio dall'ingestione controllata di talune sostanze alimentari;
la proposta di regolamento COM(2011)353 cancellerebbe, di fatto, dalle etichette dei prodotti alimentari la definizione di «prodotto dietetico» e ridurrebbe la dicitura «senza glutine» ad una etichetta generica;
la celiachia è «una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale» (articolo 1 della legge n. 123 del 2005), a cui consegue la necessità di eliminazione totale del glutine dalla dieta di chi ne è affetto;
il glutine è un processo proteico contenuto in grano tenero, grano duro, farro, segale, kamut, orzo ed altri cereali minori;
in Italia la prevalenza della celiachia, sia nei bambini che negli adulti, è attualmente stimata intorno all'1-1,5 per cento, quindi ne risulta affetta una persona su cento;
secondo alcune stime, i potenziali celiaci sarebbero circa 600.000, quelli diagnosticati circa 60.000 e, ogni anno, sono circa 2.800 i nuovi casi diagnosticati;
la distribuzione della malattia celiaca è considerata omogenea a livello mondiale, sebbene presenti una più elevata incidenza in Europa e nei Paesi con popolazione di origine europea. È possibile affermare che la celiachia è la più frequente intolleranza alimentare presente a livello mondiale;
allo stato attuale, i prodotti per celiaci, sostitutivi degli alimenti con glutine (pane, pasta, prodotti da forno, pizza, dolci e altro) sono considerati prodotti dietetici e garantiscono la totale sicurezza per il consumatore celiaco;
in Italia, i prodotti senza glutine sono elencati nel registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine (ai sensi del decreto legislativo n. 111 del 1992) e sono erogati gratuitamente a carico del Servizio sanitario nazionale in forza della legge n. 123 del 2005;
la proposta della Commissione europea, in un'ottica di armonizzazione e semplificazione, non tiene sufficientemente in considerazione la necessità di tutelare alcune categorie sensibili e vulnerabili di consumatori, come quella dei celiaci, fino ad oggi garantiti da una disciplina normativa stringente sia in punto di requisiti nutrizionali specifici, sia in punto di controlli;
la proposta di regolamento della Commissione europea n. 353 del 20 giugno 2011, ove accolta dalle competenti istituzioni comunitarie, può comportare, di fatto, un indebolimento della tutela oggi riconosciuta nel nostro ordinamento, posto che la legislazione italiana, oltre a riconoscere la celiachia come malattia sociale, tutela i bambini e gli adulti come categoria di consumatori vulnerabili,

impegna il Governo

a promuovere, in sede comunitaria e nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le iniziative necessarie al fine di tutelare una categoria di cittadini sensibili, come i celiaci, dai rischi alla salute connessi all'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, della proposta di regolamento della Commissione europea n. 353 del 20 giugno 2011, anche alla luce della risoluzione approvata dalla XII Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato in data 2 agosto 2011 e delle osservazioni formulate dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato in data 27 luglio 2011.
(1-00730)
«Pedoto, Grassi, Verini, Picierno, Froner, De Torre, D'Incecco, Schirru, Oliverio, Lenzi, Rosato, Mosca, Pes, Ghizzoni, Mattesini, Lo Moro, Servodio, Trappolino, Rossomando».

La Camera
premesso che:
in data 20 giugno 2011 la Commissione europea ha adottato la proposta di regolamento COM(2011)353 che abroga il regolamento (CE) n. 41/2009. L'applicazione di questa norma, prevista a decorrere dal 1o gennaio 2012, si inserisce in un dibattito che riguarda il futuro della legislazione inerente all'etichettatura alimentare, che si vuole modificare; in particolare, l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 41/2009 riguarda la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine;
abolendo il regolamento (CE) n. 41/2009 per ragioni di semplificazione, la Commissione europea ritiene sufficiente includere i prodotti senza glutine e con contenuto di glutine molto basso nella disciplina più generale del regolamento (CE) n. 1924/2006; in questo modo, però, la Commissione europea non tiene conto che il regolamento (CE) n. 41/2009 costituisce una normativa specifica, adottata sulla base della direttiva n. 89/398/CEE, e riguarda prodotti alimentari destinati a forme di alimentazione particolare, indispensabili per persone affette da determinate patologie;
la proposta di regolamento COM(2011)353 cancellerebbe, di fatto, dalle etichette dei prodotti alimentari la definizione di «prodotto dietetico» e ridurrebbe la dicitura «senza glutine» ad una etichetta generica, facendo venir meno una serie di controlli di qualità;
in Italia, i prodotti senza glutine sono elencati in uno specifico registro nazionale di prodotti dietetici senza glutine (ai sensi del decreto legislativo n. 111 del 1992) e sono erogati gratuitamente a carico del Servizio sanitario nazionale in forza della legge n. 123 del 2005;
in effetti, gli alimenti destinati a regimi dietetici speciali e quelli rivolti a lattanti e bambini con meno di 36 mesi sono stati sottoposti a una rigorosa disciplina europea a partire dal 1977; si tratta di regole consolidate in 35 anni di applicazione a tutela delle categorie più vulnerabili di consumatori;
la celiachia è «una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale» (articolo 1 della legge n. 123 del 2005), che richiede, come unica forma di terapia specifica, l'eliminazione totale del glutine dalla dieta di chi ne è affetto; in realtà, si tratta di un'intolleranza permanente alla gliadina, componente del glutine, che costituisce un insieme di proteine molto diffuso, contenuto nel frumento, nell'orzo, nella segale, nel farro, nel kamut e in altri cereali minori. Pertanto, tutti gli alimenti derivati dai suddetti cereali o contenenti glutine in seguito a contaminazione devono essere considerati tossici per i pazienti affetti da questa malattia;
la completa esclusione del glutine dalla dieta non è facile da realizzare, in quanto i cereali non permessi ai celiaci si ritrovano in moltissimi prodotti alimentari ed il rischio di contaminazione appare elevato. Per poter avere dei prodotti idonei al consumo dei celiaci è necessario che le aziende produttrici applichino un corretto piano di controllo delle materie prime e del prodotto finito; inoltre occorre monitorare costantemente il processo produttivo, gli ambienti di lavoro, le attrezzature, gli impianti e gli operatori ed il rischio di contaminazione accidentale da glutine è spesso presente nei processi di lavorazione dell'industria alimentare;
in Italia, la prevalenza della celiachia, sia nei bambini che negli adulti, è attualmente stimata intorno all'1-1,5 per cento, per cui ne risulta affetta una persona su cento; ogni anno, sono circa 2.800 i nuovi casi diagnosticati, quindi, secondo alcune stime, i pazienti diagnosticati si aggirerebbero intorno ai 100.000, mentre i potenziali celiaci sarebbero circa 600.000;
è possibile affermare che la celiachia è la più frequente intolleranza alimentare presente a livello mondiale; la sua distribuzione è omogenea a livello mondiale, anche se c'è una più elevata incidenza in Europa e nei Paesi con popolazione di origine europea;
la proposta della Commissione europea, in un'ottica di armonizzazione e semplificazione dei regolamenti, non tiene in considerazione la necessità di tutelare alcune categorie di consumatori più sensibili e vulnerabili, come i celiaci, fino ad oggi garantiti da una disciplina normativa stringente sia per i requisiti nutrizionali specifici, che per gli indispensabili controlli;
la proposta della Commissione europea n. 353 del 20 giugno 2011, se accolta dalle competenti istituzioni comunitarie, comporta, di fatto, un indebolimento della tutela prevista dall'ordinamento italiano (si veda l'articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 1992), perché la legislazione italiana, oltre a riconoscere la celiachia come malattia sociale, tutela i bambini e gli adulti come categoria di consumatori vulnerabili;
inoltre, tra gli effetti dell'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009 proposta dalla Commissione europea ci sarà anche l'abrogazione del registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine, che rappresenta un sostegno fondamentale ai celiaci, in quanto raccoglie i prodotti erogabili gratuitamente dal nostro servizio sanitario nazionale;
in Senato, le Commissioni permanenti XIV (Politiche dell'Unione europea) e XII (Igiene e sanità), esaminando lo schema di atto comunitario n. 353, hanno formulato, per quanto di loro competenza, parere contrario sostenendo la violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e sottolineando come l'abrogazione del regolamento in questione equiparerebbe i prodotti senza glutine agli alimenti di uso corrente, determinando l'impossibilità del rimborso di questi prodotti a carico del servizio sanitario nazionale e creando, di conseguenza, la necessità di rivisitare tutta la normativa a tutela delle persone affette da celiachia;
in buona sostanza, l'abrogazione del regolamento comporterebbe un arretramento sostanziale nella tutela delle persone affette da celiachia, tale da eccedere lo scopo di armonizzazione che la proposta intende perseguire, ai sensi dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

impegna il Governo:

ad esprimere il proprio parere negativo in relazione all'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, che renderebbe molto più difficile la vita dei pazienti celiaci, sia per la maggiore difficoltà a riconoscere da una generica etichettatura i prodotti essenziali per loro nei comuni centri commerciali, sia per le oggettive difficoltà ad ottenere gratuitamente quanto per loro è equivalente ad un farmaco salva-vita;
a promuovere, in sede comunitaria e nell'ambito delle proprie competenze, tutte le iniziative necessarie a tutelare una categoria di cittadini sensibili, come i celiaci, dai rischi alla salute connessi all'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, della proposta di regolamento della Commissione europea n. 353 del 20 giugno 2011, anche in considerazione della risoluzione fortemente critica approvata dalla XII Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato in data 2 agosto 2011 e delle osservazioni formulate dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato in data 27 luglio 2011.
(1-00797)
«Binetti, Nunzio Francesco Testa, Anna Teresa Formisano, De Poli, Calgaro, Mondello, Delfino, Compagnon, Naro, Ciccanti, Volontè».

La Camera,
premesso che:
la celiachia è un'intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale. Nel soggetto affetto il consumo di questi cereali provoca una reazione avversa dovuta all'introduzione di prolamine e gliadine con il cibo all'interno dell'organismo e provoca gravi danni alla mucosa intestinale, tra cui l'atrofia dei villi intestinali. Fortunatamente negli ultimi anni il numero delle diagnosi è aumentato grazie alla sempre maggior attenzione che i medici di famiglia hanno rivolto all'intolleranza al glutine;
secondo la relazione annuale al Parlamento sulla celiachia per il 2010, nel nostro Paese la prevalenza della celiachia sia nei bambini che negli adulti è stimata intorno all'1 per cento, per cui, se si considera che la popolazione in Italia è di poco superiore a 60 milioni, significa che il numero potenziale dei celiaci si aggira intorno a 600 mila contro i circa 122 mila effettivamente diagnosticati e censiti;
peraltro, va evidenziato come ogni anno vengano effettuate cinquemila nuove diagnosi ed ogni anno nascono 2.800 nuovi celiaci, con un incremento annuo di circa il 9 per cento;
curare la celiachia significa escludere dal proprio regime alimentare alcuni degli alimenti più comuni, come pane, pasta, biscotti e pizza, e spesso eliminare ogni minima traccia di glutine dalla dieta. Questo incide notevolmente sulle abitudini quotidiane e sulla dimensione sociale del celiaco, rendendo necessarie un'adeguata educazione alimentare e appropriate garanzie da parte delle aziende che commercializzano prodotti contenenti glutine;
il regolamento (CE) n. 41/2009, attualmente in vigore, stabilisce i criteri per la composizione e l'etichettatura dei prodotti dietetici destinati ai soggetti intolleranti al glutine, nonché le condizioni per poter indicare l'assenza di glutine in alimenti di uso corrente, considerando che l'articolo 2, comma 3, della direttiva n. 89/398/CEE, modificata dalla direttiva n. 2009/39/CE, prevede la possibilità, per i prodotti alimentari di uso corrente adatti ad un'alimentazione particolare, di menzionare tale proprietà;
a livello comunitario vengono individuate due categorie di prodotti dietetici: i prodotti - definiti «senza glutine» - con un tenore residuo di glutine non superiore a 20 milligrammi per chilogrammo (20 ppm), a base di ingredienti privi di glutine all'origine o con uno o più ingredienti depurati di glutine, e i prodotti - definiti «con contenuto di glutine molto basso» - con un tenore residuo di glutine non superiore a 100 milligrammi per chilogrammo (100 ppm), a base di ingredienti depurati di glutine;
il 20 giugno 2011, l'Unione europea ha proposto l'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine. Se approvata, tale proposta avrebbe l'effetto di «declassare» la sicurezza e la portata della dicitura «senza glutine»;
attualmente i prodotti senza glutine (con glutine inferiore a 20 milligrammi per chilogrammo) sostitutivi di quelli che normalmente contengono glutine tra i propri ingredienti (pane, pasta, prodotti da forno, pizza e altri) sono infatti considerati «prodotti dietetici» e godono, quindi, di una specifica normativa che ne garantisce la sicurezza per il consumatore celiaco in termini di assenza di glutine. In Italia, questi prodotti sono elencati nel registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine (decreto legislativo n. 111 del 1992) ed erogati gratuitamente ai celiaci dal servizio sanitario nazionale (legge n. 123 del 2005);
l'intervento della Commissione europea, animato da un intento di semplificazione, rischia fortemente di indebolire quanto fatto fino ad oggi a favore dei celiaci. Verrebbe, infatti, cancellata dalle etichette dei prodotti alimentari la definizione di «prodotto dietetico», riducendo a un'etichetta generica la dicitura «senza glutine» e rimuovendo così la speciale protezione riservata ai celiaci garantita da una normativa stringente sui requisiti nutrizionali specifici e sui controlli relativi;
se detta proposta di regolamento dell'Unione europea venisse approvata, si assisterebbe quindi ad un «passo indietro» rispetto alla tutela oggi riconosciuta dall'ordinamento italiano. La distinzione tra persone sane e persone con problemi di salute impone, infatti, una differente disciplina e se per le persone sane può valere la disciplina generica di tutela del consumatore, per quelle con problemi di salute occorre una disciplina specifica che - per quanto riguarda le persone affette da celiachia - è individuata proprio dal regolamento (CE) n. 41/2009, che ora si vuole abrogare;
peraltro, come ha ben sottolineato nelle osservazioni formulate nel luglio 2011 la Commissione per le politiche dell'Unione europea del Senato, in sede di parere allo schema di atto comunitario, n. 353, l'abrogazione nel nostro Paese del concetto di «prodotto dietetico» e la conseguente equiparazione dei prodotti senza glutine ad alimenti di uso corrente (con l'indicazione «senza glutine» gestita come un'indicazione nutrizionale) comporterebbe l'impossibilità del rimborso di questi prodotti a carico del servizio sanitario nazionale e la necessità di rivisitare - stante la prevalenza del diritto dell'Unione europea sul diritto interno - tutta la normativa di maggior tutela per le persone affette da celiachia;
inoltre, il 2 agosto 2011 la Commissione Igiene e sanità del Senato, sempre in sede di parere al suddetto schema dell'atto comunitario COM(2011)353 definitivo, recante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali, e che contiene la proposta di abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, ha espresso un parere motivato contrario a detta proposta di regolamento, per non conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. In particolare, la proposta di abrogazione non tiene conto in maniera sufficiente delle «esigenze connesse con la tutela della salute umana», così come imposto dall'articolo 9 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
va, infine, ricordato che il 6 ottobre 2011 il Senato ha votato tre mozioni vertenti sul medesimo argomento, mozioni accolte integralmente e senza riformulazioni dall'allora Governo in carica,

impegna il Governo:

ad intervenire nelle opportune sedi comunitarie per contrastare gli intendimenti della Commissione europea in merito alla proposta di abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, che rappresenterebbe un preoccupante arretramento rispetto alla normativa vigente in merito alla tutela della salute dei cittadini celiaci;
a garantire, al fine di dare maggiori informazioni e garanzie ai cittadini, che la percentuale relativa al contenuto di glutine presente nella farina o nel seme di cereale, sia inserita in etichetta in quanto di fondamentale importanza per tutti quei prodotti che l'attuale normativa indica come prodotti dietetici, all'interno della categoria degli alimenti destinati ad alimentazione particolare.
(1-00798)
«Palagiano, Mura, Di Giuseppe, Porcino, Donadi, Borghesi, Evangelisti».

La Camera,
premesso che:
la celiachia è un'intolleranza permanente al glutine, una sostanza presente in molti cereali, tra cui quelli più comunemente usati, quali frumento, farro, avena, orzo, segale, kamut, spelta e triticale; si tratta dell'intolleranza alimentare più frequente a livello mondiale;
in Italia si stima che un soggetto ogni cento persone sia affetto da tale intolleranza. Pertanto, il numero potenziale di celiaci sarebbe pari a 600.000 persone, a fronte dei soli 122.000 circa diagnosticati e censiti secondo i dati del 2010; nel 2007 erano poco più di 64.000. Sono 20.000 le nuove diagnosi effettuate ogni anno, con un incremento annuo di circa il 20 per cento;
ad oggi non esiste una cura per questa intolleranza. L'unica terapia in grado di assicurare ai soggetti affetti da celiachia uno stato di salute perfetto è una corretta e rigorosa dieta senza glutine. Solo l'esclusione degli alimenti più comunemente utilizzati e contenenti glutine, quali pasta, pane, pizza e derivati, consente un recupero totale dalla malattia;
il 20 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della direttiva quadro n. 2009/39/CE relativa ai prodotti cosiddetti «dietetici», con lo scopo di semplificare la normativa europea. Tale proposta prevede, tra l'altro, all'articolo 17, paragrafo 2, l'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 1o gennaio 2012;
la proposta COM(2011)353 si pone l'obiettivo di continuare a disciplinare solo i prodotti destinati a «lattanti, bambini e a fini medici speciali», che risultano, pertanto, gli unici ad aver mantenuto la qualifica di «categorie vulnerabili». In tal modo viene cancellata la definizione di «prodotto destinato ad un'alimentazione particolare» o «dietetico», che fino a questo momento ha garantito le più ampie forme di tutela per i consumatori più deboli, quali appunto lattanti, bambini, soggetti malnutriti, ma anche persone obese, sportivi e, soprattutto, soggetti celiaci;
con la nuova proposta della Commissione, infatti, i prodotti senza glutine, che fino ad oggi erano considerati dietetici, assumerebbero la qualifica di prodotti «comuni», quelli cioè destinati alla generalità dei consumatori e troverebbero più ampia disciplina nel diverso «regolamento claims» (regolamento (CE) n. 1924/2006). Tale provvedimento disciplina le regole per l'utilizzo delle indicazioni dei valori nutrizionali sui prodotti alimentari. Vengono, ad esempio, disciplinate dal regolamento in questione le diciture «senza grassi», «con poco sale» e «senza colesterolo»;
secondo il «regolamento claims», pertanto, la dicitura «senza glutine» non farebbe altro che qualificare un prodotto come particolarmente sano per la totalità dei consumatori;
appare evidente che il regolamento in questione non può essere sufficiente a garantire quei margini di sicurezza necessari e le cautele previste per soggetti particolarmente esposti come i celiaci, che possiedono esigenze alimentari e nutrizionali del tutto specifiche;
la proposta della Commissione europea rischia di compromettere gravemente la tutela della salute dei soggetti affetti da celiachia, per la mancanza di garanzie circa la sicurezza dei prodotti alimentari, che per il celiaco rappresentano l'unica cura possibile;
è necessaria una costante opera di sensibilizzazione di tutte le istituzioni nazionali, europee ed internazionali a tutela di quella parte della popolazione affetta da malattia celiaca e contro l'approvazione del nuovo regolamento;
in Italia la celiachia è considerata malattia sociale ai sensi della legge n. 123 del 2005. I prodotti senza glutine sono inseriti nel registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine e sono a carico del servizio sanitario nazionale, per questo vengono erogati gratuitamente,

impegna il Governo

ad adottare, presso le sedi istituzionali competenti, tutte le iniziative necessarie a tutelare la salute dei soggetti celiaci a fronte dei possibili rischi che possono derivare dalla proposta della Commissione europea COM(2011)353 e dall'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009.
(1-00799)
«Mosella, Lanzillotta, Pisicchio, Tabacci, Brugger».

La Camera,
premesso che:
la Commissione europea ha recentemente presentato una proposta di regolamento, COM(2011)353, finalizzata alla revisione della normativa in materia di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare;
tale proposta prevede, tra l'altro, all'articolo 17, paragrafo 2, l'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, che dispone che l'etichettatura di tali alimenti deve recare la menzione «con contenuto di glutine molto basso» o «senza glutine»;
qualora l'innovazione normativa proposta diventasse legge, gli alimenti «senza glutine», così come quelli destinati agli sportivi, o usati in diete ipocaloriche, dovrebbero riportare in etichetta esclusivamente le regole generiche riferite alle indicazioni nutrizionali, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1924/2006 - nutrition and health claims, con la conseguenza di segnare una significativa battuta di arresto nella tutela delle persone affette da celiachia;
tra gli altri effetti della proposta della Commissione europea, pur volta a semplificare le disposizioni riguardanti i consumatori, si segnala la cancellazione del registro nazionale dei prodotti dietetici e senza glutine, indispensabile strumento di sostegno ai celiaci, poiché individua gli alimenti erogabili dal servizio sanitario nazionale;
la celiachia, lungi dall'essere una patologia rara, è ormai una vera e propria malattia sociale, di cui sono affette 1,5 pazienti ogni 100 cittadini, e l'intervento della Commissione europea trascura i bisogni di una categoria di consumatori particolarmente vulnerabili, la cui unica terapia, al momento conosciuta, è di escludere totalmente il glutine dalla propria dieta ed equipara i malati a comuni consumatori;
le Commissioni permanenti Politiche dell'Unione europea e Igiene e sanità del Senato, esaminando lo schema di regolamento comunitario, hanno già formulato parere contrario, sostenendo la violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, risultando superati i limiti di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai Trattati nella misura in cui un provvedimento di ravvicinamento delle legislazioni, finalizzato all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno (articoli 26 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), non tiene sufficientemente conto delle esigenze connesse con la tutela della salute umana, come imposto dall'articolo 9 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e hanno segnalato, altresì, la necessità di predisporre una specifica regolamentazione sulla menzione «senza glutine» o «a basso contenuto di glutine» a maggior tutela dei malati di celiachia;
sarebbe più opportuno modificare la proposta della Commissione europea inserendo i prodotti dietetici senza glutine nella categoria degli alimenti destinati a fini medici speciali, la cui specifica disciplina garantirebbe una maggior sicurezza per chi ha necessità di seguire quella particolare dieta sanitaria,

impegna il Governo

ad intervenire nelle competenti sedi comunitarie al fine di modificare la proposta di regolamento COM(2011)353, nel senso di inserire i prodotti adatti alle persone intolleranti al glutine nella categoria degli alimenti a fini medici speciali.
(1-00801)
«Fogliato, Callegari, Laura Molteni, Martini, Rondini, Fava, Negro, Montagnoli, Polledri, Maggioni, Torazzi».

PROPOSTA DI LEGGE: S. 2271 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: CASSON ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI MISURE PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA (APPROVATA DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO) (A.C. 4166)

A.C. 4166 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati informatici).

1. All'articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo il numero 1 è inserito il seguente:
«1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter e 640-quinquies»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati informatici).

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: dei reati fino a: 640-quinquies con le seguenti: di delitti.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 615-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di beni o strumenti informatici o telematici»;
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Fatto salvo quanto previsto dal numero 1-bis del secondo comma dell'articolo 240, è sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240 ove il delitto di cui al presente articolo sia commesso mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora.»;
all'articolo 2, comma 1, capoverso:
comma 1, sostituire le parole da:
dei reati fino a: codice penale con le seguenti: di delitti;
rubrica, sostituire le parole da: dei reati fino a: codice penale con le seguenti: di delitti.
1. 1. Contento.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: agli articoli aggiungere le seguenti: 615-bis,

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 615-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di beni o strumenti informatici o telematici»;
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Fatto salvo quanto previsto dal numero 1-bis del secondo comma dell'articolo 240, è sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240 ove il delitto di cui al presente articolo sia commesso mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora.»;
all'articolo 2, comma 1, capoverso:
comma 1, dopo le parole:
agli articoli aggiungere le seguenti: 615-bis,
rubrica, dopo le parole: agli articoli aggiungere le seguenti: 615-bis,
1. 2. Contento.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola:, 640.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso:
comma 1, sopprimere la parola:
, 640;
rubrica, sopprimere la parola:, 640.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 4166 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione di reati informatici).

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86 è inserito il seguente:
«Art. 86-bis. - (Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter e 640-quinquies del codice penale). - 1. I beni e gli strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro che, a seguito di analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter e 640-quinquies del codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale con facoltà d'uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.
2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove acquisiti dallo Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, sono assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l'uso ovvero, ove non vi sia stato un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione di reati informatici).

Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli aggiungere le seguenti: 473, 474.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, rubrica, dopo le parole: di cui agli articoli aggiungere le seguenti: 473, 474.
2. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 4166 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Destinazione dei beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale).

1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9».

A.C. 4166 - Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Tutela della salute umana ed animale).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai beni e agli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, anche con riferimento ai medicinali falsi, contraffatti, aventi una composizione qualitativa-quantitativa diversa da quella dichiarata o contenenti sostanze conservate, trasformate e realizzate in difformità dagli standard stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Tutela della salute umana ed animale).

Sopprimerlo.
4. 100. La Commissione.
(Approvato)