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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 19 gennaio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 gennaio 2012.

Albonetti, Alessandri, Ascierto, Bergamini, Bindi, Bongiorno, Boniver, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cenni, Cicchitto, Cimadoro, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Micheli, Della Vedova, Donadi, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Merloni, Migliavacca, Milanato, Mistrello Destro, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pisicchio, Proietti Cosimi, Rainieri, Reguzzoni, Rigoni, Luciano Rossi, Sani, Stefani, Strizzolo, Stucchi, Valducci, Vico, Volpi, Zucchi.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

La proposta di legge costituzionale DAL LAGO ed altri: «Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita» (4853) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lussana e Montagnoli.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
SOGLIA ed altri: «Istituzione di una procedura di esdebitazione civile mediante accordo con i creditori» (4762) Parere delle Commissioni I e V.

XI Commissione (Lavoro):
SAVINO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'indennità di maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio» (4838) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XII;
POLI e RUGGERI: «Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo» (4859) Parere delle Commissioni I, V e XIII.

XIII Commissione (Agricoltura):
BRANDOLINI ed altri: «Modifiche agli articoli 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, e 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernenti la disciplina dei contratti agrari, nonché agli articoli 14 e 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, in materia di agevolazioni fiscali in favore degli agricoltori» (4842) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 340 del 12 - 22 dicembre 2011 (doc. VII, n. 713) con la quale: dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione all'e-mail del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro datata 1o giugno 2010, registrata dal consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano in data 3 giugno 2010 sub prot. n. 2254 ed inviata dal consorzio stesso alla Provincia autonoma di Bolzano con lettera datata 4 giugno 2010, prot. n. 2256:
alla VI Commissione permanente (Finanze);
sentenza n. 2 del 9 - 12 gennaio 2012 (doc. VII, n. 715) con la quale: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione ed agli articoli 8, 9 e 73, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla VI Commissione permanente (Finanze).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 22 dicembre 2011, sentenza n. 338 del 12 - 22 dicembre 2011 (doc. VII, n. 711), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 37, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza del 14 aprile 2011 (reg. ord. n. 158 del 2011), in riferimento agli articoli 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
con lettera in data 22 dicembre 2011, sentenza n. 339 del 12 - 22 dicembre 2011 (doc. VII, n. 712), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, terzo periodo, della legge della regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione - Collegato 2011), che ha sostituito l'articolo 25, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), nella parte in cui così dispone: «Le economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta alle risorse annualmente stanziate ai sensi dell'articolo 31 del CCNL del personale del comparto regioni-autonomie locali del 22 gennaio 2004»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge della regione Lombardia n. 19 del 2010, nella parte in cui, modificando la legge della stessa regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), dopo l'articolo 53 di essa ha introdotto l'articolo 53-bis, recante disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, il cui comma 3 così dispone: «La regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n.79 del 1999, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge della regione Lombardia n. 19 del 2010, nella parte in cui, modificando la legge della stessa regione Lombardia n. 26 del 2003, dopo l'articolo 53 di essa, ha introdotto l'articolo 53-bis e in questo i censurati commi 7, 8, 9 e 10:
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
con lettera in data 12 gennaio 2012, sentenza n. 1 del 9 - 12 gennaio 2012 (doc. VII, n. 714), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dall'8 agosto 2009, dell'articolo 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziché euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata:
alla II Commissione permanente (Giustizia).

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 19 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n.80/2011 del 30 settembre 2011, concernente «Definanziamento interventi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2000-2006. Rapporto intermedio sulle verifiche svolte in attuazione della delibera CIPE n. 79/2010».

Tale delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 18 gennaio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione - Seconda relazione di valutazione del progetto EU Pilot (COM(2011)930 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (COM(2011)938 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (COM(2011)809 definitivo), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 5 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 19 gennaio 2012.

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 13 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Stefano Francesco Sabino Pecorella a presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano (134).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 13 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano (135).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 13 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Cesare Veronico a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia (136).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 16 gennaio 2012, a pagina 3, seconda colonna, ventisettesima riga, dopo le parole: «è trasmessa» si intendono inserite le seguenti: «alla V Commissione (Bilancio) e».

INTERPELLANZE URGENTI

A)

Orientamenti del Governo in ordine alle liberalizzazioni del settore dell'autotrasporto, anche al fine di tutelarne i livelli occupazionali -2-01315

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
i provvedimenti annunciati dal Governo in tema di liberalizzazione sembrerebbero interessare anche il settore dell'autotrasporto;
la sicurezza in questo settore deve essere alla base delle scelte del Governo ed è necessario privilegiare la garanzia dei parametri di sicurezza a qualunque altra scelta di economicità e risparmio;
i costi minimi sono stati introdotti per volontà parlamentare con l'obiettivo di impedire che, sulle strade italiane, viaggiassero automezzi privi della necessaria manutenzione e guidati da autisti non professionisti sottopagati;
secondo gli esperti del settore, i costi minimi che rappresentano il parametro minimo della sicurezza incideranno per appena il 5 per cento su un fatturato di 20 miliardi di euro e per il 3 per cento su un fatturato di 15 miliardi di euro;
il settore dell'autotrasporto è caratterizzato, in Italia, da una frammentazione dell'offerta, che vede presente sul mercato un elevato numero di piccole e piccolissime imprese che lavorano in un regime di concorrenza;
ad aggravare la situazione delle imprese operanti nel settore c'è anche la criticità che si verifica in particolare nel nord del Paese, in riferimento all'attività dei vettori di trasporto e autotrasporto di merci e passeggeri di Paesi stranieri, che dispongono di condizioni più favorevoli rispetto ai costi di esercizio e che hanno la possibilità di operare nel territorio italiano in un regime più vantaggioso rispetto alle imprese italiane;
inoltre, l'aumento costante del prezzo del gasolio e dei costi di produzione, che non è possibile scaricare sulle merci trasportate, è un ulteriore aggravio per un settore che sta vivendo una situazione drammatica, in cui migliaia di imprese italiane hanno cessato la loro attività con gravi conseguenze sul piano economico ed occupazionale;
il grave colpo che potrebbe essere inferto al mondo dell'autotrasporto, se fosse confermata la volontà da parte del Governo di recuperare i costi sostenuti per il gasolio dopo circa un anno e mezzo, potrebbe essere davvero quello letale -:
se trovi conferma quanto espresso in premessa in riferimento alle prossime iniziative normative in tema di liberalizzazioni del settore dell'autotrasporto e, in caso affermativo, in che modo intenda conciliare tali intendimenti con la garanzia che i requisiti di professionalità, capacità finanziaria e sicurezza siano alla base dell'attività dell'autotrasporto e che le imprese del comparto non subiscano un contraccolpo letale per la loro sopravvivenza.
(2-01315)
«Reguzzoni, Montagnoli, Desiderati».

B)

Problematiche relative al riconoscimento dell'anzianità di servizio dei lavoratori ausiliari, tecnici, amministrativi (ata) e degli insegnanti tecnico-pratici (itp) transitati dal comparto degli enti locali ai ruoli dello Stato -2-01291

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
per effetto della legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre 70.000 lavoratori ausiliari, tecnici, amministrativi (ata) e insegnanti tecnico-pratici (itp) sono transitati, con effetto dal 1o gennaio del 2000, dal comparto enti locali ai ruoli dello Stato;
l'articolo 8 della citata legge n. 124 del 1999 prevede che sia riconosciuta «ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza»;
il decreto interministeriale del 5 aprile 2001, con il quale si sono stabilite le procedure per il nuovo inquadramento, ha riconosciuto, invece, al personale citato l'anzianità corrispondente al solo trattamento economico maturato presso l'ente di provenienza (cosiddetto maturato economico), creando, in tal modo, i presupposti per un diffuso contenzioso giudiziario;
nel corso degli anni successivi si sono avute numerose sentenze in primo grado e in appello, nella quasi totalità favorevoli ai lavoratori che avevano proposto i ricorsi. Inoltre, nel corso del 2005 anche la Corte di cassazione si pronunciava con una serie di sentenze, tutte ugualmente favorevoli ai lavoratori;
con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), il Governo Berlusconi ha ribadito, con l'articolo 1, comma 218, secondo quella che è stata definita un'«interpretazione autentica», il metodo del maturato economico come sistema per il computo dell'anzianità dei lavoratori transitati, facendo salvi gli effetti delle sole sentenze definitive e bloccando l'immediata esecutività dei dispositivi giudiziari di primo e secondo grado, mortificando, in questo modo, l'operato della magistratura ed i diritti da questa riconosciuti ai lavoratori;
ciò ha creato una palese disuguaglianza nell'applicazione di un diritto di ciascun dipendente transitato nei ruoli dello Stato dagli enti locali. Per questo attualmente ci sono nella scuola (anche nello stesso istituto) lavoratori che, pur appartenendo allo stesso profilo professionale e pur avendo gli stessi anni di servizio continuativo prestato sempre nella scuola, sono inquadrati in fasce stipendiali diverse;
la Corte costituzionale, con sentenza 18-26 giugno 2007, n. 234 (Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2007, n. 26, 1o serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 218, sollevate in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione;
recentemente la Corte di cassazione ha chiesto nuovamente l'intervento della Corte costituzionale, sollevando eccezione d'incostituzionalità del comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, nonché all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Corte di cassazione, ordinanza n. 22260 del 2008), ipotizzando, peraltro, un'intromissione indebita nel corretto svolgimento del procedimento giudiziario: «la parità delle parti dinanzi al giudice implica la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione della controversia o di una determinata categoria di controversie»;
la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu-sentenza Agrati-Milano) il 7 giugno 2011 ha sentenziato che l'applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio, contrasta con l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto a un processo equo (l'articolo 6 della Convenzione non consente allo Stato di emanare leggi «interpretative-retroattive» per ottenere delle sentenze favorevoli nei processi in cui l'amministrazione statale sia parte in causa; la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, infatti, affermato che questo comportamento degli Stati viola il principio dell'equo processo e della parità delle armi nel processo: proprio come è successo al personale ata ex enti locali);
tre mesi dopo - il 6 settembre 2011 - è giunta un'altra sentenza (Scattolon Venezia, avvocato Zampieri) favorevole per gli ata (amministrativi, tecnici e ausiliari) e itp (insegnanti tecnici pratici) ex enti locali. Stavolta è la Corte di giustizia europea (Lussemburgo) che stigmatizza il peggioramento delle condizioni retributive dei lavoratori trasferiti. La tutela nel caso è assicurata dalla direttiva 77/187/CEE del 14 febbraio 1977 varata per impedire che i dipendenti coinvolti in un trasferimento d'azienda (così la Corte di giustizia considera il passaggio dagli enti locali allo Stato) «siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento»;
pertanto, la Corte di giustizia invita il giudice italiano a verificare se questo è avvenuto quando la legge finanziaria per il 2006, interpretando la legge n. 124 del 1999, ha considerato applicabile, dalla data del trasferimento, il contratto collettivo nazionale della scuola, senza tuttavia assicurare ai lavoratori un trattamento retributivo corrispondente all'anzianità lavorativa maturata presso il «cedente»; poiché le sentenze sono vincolanti per gli Stati, l'Esecutivo dovrà trovare una soluzione;
la neutralizzazione dei ricorsi attuata con la legge finanziaria per il 2006 era intervenuta dopo il verdetto favorevole dei tribunali di primo e secondo grado, i quali avevano stabilito il diritto alle differenze retributive che spettavano ai lavoratori transitati nelle scuole, creando così l'aspettativa di ottenere le somme che sarebbero andate a costituire un bene tutelato dalla Convenzione;
gli esiti della cosiddetta interpretazione autentica sono stati disastrosi dal punto di vista della tutela dei diritti dei lavoratori, in particolare:
a) si è creata una disparità di trattamento economico tra lavoratori con identica anzianità e profilo professionale;
b) il danno economico si protrae per tutta la vita lavorativa, fino alla riduzione dell'importo pensionistico;
c) molti dei transitati, nel frattempo, sono sotto minaccia di dover restituire le somme percepite, provvedimento che decurterebbe oltre il sopportabile le già basse retribuzioni di questi lavoratori;
ammontano probabilmente a poche migliaia i lavoratori ancora esclusi per effetto di questa legge vessatoria dal godimento del loro diritto ad un corretto inquadramento nel contratto scuola (a tal proposito si ricorda che era stata avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di giugno 2011 un'inchiesta per stabilire di quali risorse necessitasse l'inquadramento, ma, ad oggi, non se ne ha notizia);
i fondi necessari al riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo il dispositivo previsto dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono stati deviati sul pagamento del salario accessorio dei residui dipendenti degli enti locali;
solo per l'anno 2000 circa 114 milioni di euro sono andati in pagamento del salario accessorio: una cifra che avrebbe agevolato il corretto inquadramento di detto personale e che a suo tempo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiese che gli venisse restituita (come confermato dal documento Cgil, Cisl, Uil - funzione pubblica dell'11 maggio 2006);
un primo, parziale, intervento potrebbe intanto avvenire tramite ricompilazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle schede individuali del personale transitato dagli enti locali allo Stato, con l'inserimento del salario di produttività a suo tempo trasmesso proprio dagli enti locali e non tenuto in conto dai singoli uffici provinciali del Ministero stesso; per stilare tale documentazione basterebbe acquisire agli atti un certificato di servizio rilasciato dall'ente di provenienza (provincia o comune) dal quale risulti la vita lavorativa di ciascun dipendente, eventualmente differenziando fra servizio nella scuola (valutato per intero) ed eventuali altri servizi svolti in profili professionali diversi che potrebbero avere una valutazione diversa -:
quali siano gli intendimenti del Governo in riferimento alla problematica di cui in premessa e se non si ritenga necessario promuovere l'abrogazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, unico vero ostacolo alla corretta ricostruzione di carriera dei lavoratori ata ex enti locali;
se non ritenga utile assumere iniziative per il blocco della riscossione delle somme dovute dai lavoratori in attesa di una risoluzione della questione.
(2-01291)
«Di Giuseppe, Donadi, Zazzera».

C)

Iniziative a favore degli insegnanti precari della classe di concorso A052 e per la revisione delle disposizioni di cui alla nota ministeriale n.272 del 14 marzo 2011 -2-01292

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
il 14 marzo 2011 è stata emanata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca pro tempore la nota protocollo 272 che stabilisce per l'anno scolastico 2011-2012 la confluenza delle vecchie classi di concorso nei nuovi insegnamenti dei primi due anni degli istituti superiori riformati dalla «riforma Gelmini» (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2009, n. 89);
secondo la normativa vigente (decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 - testo coordinato delle classi di concorso), per quando riguarda le materie letterarie, risulta con chiarezza la seguente associazione delle classi di concorso di ambito letterario ai diversi insegnamenti nei vari istituti superiori: A052: lettere, latino, greco al liceo classico; A051: lettere, latino nei licei (ma non nel ginnasio o primo biennio, che dir si voglia, del classico) e negli istituti magistrali; A050: lettere negli istituti di istruzione secondaria di II grado;
secondo la nota n. 272 e le tabelle ad essa allegate, invece, per le discipline letterarie, è stata istituita la seguente atipicità: gli insegnanti di lettere e latino al primo e secondo anno del liceo classico sono reclutati non più solo dalla classe di concorso A052, ma anche dalla A051, mentre in tutti gli altri licei per le materie dell'ambito disciplinare di lettere sono reclutati insegnanti esclusivamente dalle graduatorie A050 e A051 e per gli istituti tecnici e professionali esclusivamente dalla classe di concorso più bassa A050;
è, pertanto, evidente che la suddetta nota ministeriale assegna alla classe di concorso A051 la possibilità di insegnare al ginnasio del liceo classico, in contrasto con quanto previsto dalle tabelle allegate al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, attualmente vigenti e redatte nel rispetto delle specificità professionali dei docenti di lettere e della didattica delle materie letterarie nei licei, secondo le quali i docenti della classe di concorso A051 non possiedono il titolo abilitante per l'insegnamento al ginnasio; allo stesso modo, si assegna alla classe di concorso A050 la possibilità di insegnare nei licei, mentre gli insegnanti in possesso dell'abilitazione A050 non avrebbero il titolo necessario per farlo;
la confluenza delle classi di concorso per le materie letterarie, così elaborata, produce un paradossale capovolgimento del principio meritocratico delle abilitazioni a cascata: consente, cioè, la possibilità per gli abilitati delle classi di concorso più basse (A051 e A050) di accedere ad un cospicuo numero di istituti (A050 estesa ai licei escluso il classico, A051 estesa al biennio del classico) e la conseguente limitazione delle possibilità lavorative della classe di concorso più alta, che, paradossalmente, è esclusa dall'assegnazione delle cattedre negli istituti diversi dal classico (fatte salve, limitatamente al personale di ruolo, le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni);
considerando l'illogicità delle scelte operate dal Ministro pro tempore Gelmini, non appare superfluo sottolineare che ogni classe di concorso più alta, all'interno dello stesso ambito disciplinare, possiede i requisiti professionali e i titoli necessari per insegnare in quelle inferiori (si parla a questo proposito, infatti, di «abilitazioni a cascata», si confronti il decreto ministeriale n. 354 del 1998) e, quindi, la classe di concorso più alta in assoluto tra quelle materie letterarie, cioè l'A052, è abilitata all'insegnamento delle materie letterarie in qualsiasi istituto secondario inferiore o superiore e non è assolutamente concepibile il contrario;
la nota 272, oltre a penalizzare il personale di ruolo della A052, che ha prestato per anni servizio nei licei classici, sta portando alla progressiva e pressoché completa estromissione dall'insegnamento gli insegnanti precari abilitati nella medesima classe che da anni lavorano con contratti a tempo determinato e che, all'interno delle graduatorie ad esaurimento, non hanno la possibilità di far valere il loro pieno punteggio sulle classi di concorso A051 e A050, nonché A043 (ovvero materie letterarie negli istituti secondari di I grado), rispetto alle quali è preclusa qualsiasi possibilità di riconoscimento del punteggio di servizio;
la confluenza delle classi concorso di ambito letterario, anticipata attraverso la nota 272, inoltre, si ripercuoterà negativamente sulla qualità della didattica delle lingue classiche. Infatti, per la prima volta dall'anno scolastico 2011-2012 ad insegnare lettere e latino al ginnasio del liceo classico diventerà norma utilizzare abilitati nella classe A051, rendendo prassi abituale dividere l'insegnamento ginnasiale del latino e del greco, discipline caratterizzate da un elevatissimo grado di interdisciplinarità e pertanto comprensibili più efficacemente se affidate ad uno stesso docente esperto di entrambe le discipline;
inoltre, considerata la cospicua riduzione delle ore di latino, italiano e storia-geografia nei licei, gli esuberi nella classe di concorso A051 saranno tali da costringere i dirigenti scolastici di istituti con diversi indirizzi, per via della salvaguardia della titolarità, ad assegnare le cattedre di lettere e latino al liceo classico al personale perdente posto nella classe di concorso A051 oppure, come recita la nota in esame, in assenza di titolari da «salvaguardare», l'attribuzione dovrà avvenire prioritariamente, previa intesa con l'ufficio scolastico territoriale, scegliendo le classi di concorso in esubero a livello provinciale;
giova, peraltro, ricordare che già nella primavera del 2010 era stata emanata una nota (protocollo 1348 del 21 aprile 2010) avente per oggetto (come la 272 del 2011) la confluenza delle classi di concorso nei nuovi insegnamenti del primo anno degli istituti superiori, e in quell'occasione era stato sottoposto all'attenzione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca pro tempore il problema riguardante l'estensione, contemplata dalle tabelle allegate alla suddetta nota, dell'atipicità nell'ambito degli insegnamenti di lettere alle superiori;
il Ministro, evidentemente riconoscendo la propria svista, aveva emanato successivamente un'altra nota (protocollo 4968 dell'11 maggio 2010), che era intervenuta a modificare le tabelle di confluenza precedentemente pubblicate, stabilendo l'assegnazione esclusiva degli insegnamenti di lettere al biennio del liceo classico alla sola classe di concorso A052;
dopo l'emanazione della nota 272, che, con un incomprensibile passo indietro, ristabiliva per l'anno scolastico 2011-2012, la stessa confluenza delle classi di concorso letterarie che la nota dell'11 maggio 2010 era intervenuta a modificare, per porre rimedio all'evidente condizione venutasi a creare, l'allora Sottosegretario Pizza, in occasione dell'incontro convocato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 11 ottobre 2011 con i rappresentanti del coordinamento docenti A052, avrebbe delegato il suo segretario particolare, a rendere nota, anticipandone i contenuti, la prossima emanazione di una rettifica della nota 272, recependo come legittima la richiesta, avanzata dai docenti della classe di concorso A052, di destinare le cattedre di lettere al biennio del liceo classico in via esclusiva alla classe di concorso A052; tale dichiarato intento, a causa della caduta del Governo Berlusconi, non si è potuto tradurre in un atto concreto;
è, inoltre, in atto la revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole secondarie e, come emerge dall'analisi delle bozze delle tabelle, per quanto riguarda le materie letterarie negli istituti secondari superiori, il Ministero, proseguendo sulla strada inaugurata dalle sopra citate note ministeriali, si appresta a sacrificare totalmente il principio del merito (abilitazione superiore e servizio specifico) alla logica del riciclaggio degli esuberi determinatisi in seguito all'applicazione della riforma delle scuole superiori;
gli effetti derivanti dai suddetti provvedimenti sugli organici della classe di concorso A052 ad oggi risultano i seguenti: circa 20 immissioni in ruolo, a fronte di un piano di più di 67.000 assunzioni, dato tanto più drammatico se si considera che i contratti a tempo indeterminato per i docenti della classe di concorso A052 sono stati stipulati, a partire dall'emanazione del decreto-legge n. 112 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, con il contagocce; gli incarichi a tempo determinato da qualche anno, in particolare dal corrente anno scolastico, si stanno avvicinando quasi allo zero; mentre diventa contestualmente prassi abituale, da parte degli ambiti territoriali provinciali, attribuire cattedre al biennio del liceo classico ai precari della classe di concorso A051 che hanno meno punti in graduatoria rispetto ai «precari A052», ma che godono dei benefìci della confluenza delle classi di concorso a scapito di chi è in possesso anche della loro stessa abilitazione e ha esercitato per anni la propria professionalità proprio nel biennio del liceo classico; a livello nazionale 149 docenti di ruolo della classe di concorso A052 sono risultati, nell'anno scolastico 2011-2012, in esubero;
tali effetti, di per sé chiaramente devastanti, rischiano di essere irrimediabilmente aggravati, ai danni dei docenti precari, dalla più o meno imminente attivazione dei nuovi percorsi abilitanti (tirocinio formativo attivo - tfa) istituiti per effetto del decreto ministeriale dell'11 novembre 2011 e dalla conseguente eventuale istituzione di un ulteriore canale di reclutamento. Si ricorda a tale proposito che i precari della classe di concorso A052 hanno frequentato nella loro quasi totalità le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (ssis) e che l'accesso alle suddette, regolamentato da un selettivo esame a numero chiuso, è stato programmato, di anno in anno, in base al fabbisogno effettivo del sistema di istruzione superiore del nostro Paese e il superamento dell'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione ssis possiede, ai sensi della legge n. 306 del 2000, articolo 6-ter, valore concorsuale -:
se intenda modificare immediatamente la nota 272 del 14 marzo 2011 e le relative tabelle di confluenza delle classi di concorso, assegnando alla classe di concorso A051 gli insegnamenti letterari e il latino nei licei escluso il biennio del classico, lasciando, quindi, le materie letterarie del liceo classico appannaggio esclusivo della classe di concorso A052;
se si intenda utilizzare il criterio della specificità professionale degli insegnanti della classe di concorso A052 nella prossima ridefinizione delle classi di concorso per l'insegnamento negli istituti superiori e che, quindi, la corrispondente nuova classe di concorso A-14 risulti esclusiva destinataria dell'assegnazione delle cattedre di lettere, latino e greco al biennio del liceo classico, salvaguardando, in tal modo, la qualità della didattica delle materie letterarie;
se intenda adoperarsi nell'immediato per salvaguardare i precari della classe di concorso A052, modificando i criteri di attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento con il riconoscimento del pieno punteggio, sia relativo ai titoli che al servizio, secondo il principio delle abilitazioni a cascata, consentendo in tal modo a chi ha titoli maggiori e professionalità più elevate di avere almeno le stesse opportunità lavorative di chi è inserito all'interno dello stesso ambito disciplinare;
se si intenda evitare di istituire, al fine di evitare illogiche discriminazioni, nonché ennesime e insostenibili penalizzazioni ai danni di una categoria di professionisti già ampiamente vessata, un nuovo canale di reclutamento per i neo-abilitati attraverso le procedure stabilite dal decreto ministeriale n. 249 del 2010 e consentire il loro inserimento nelle graduatorie ad esaurimento attualmente vigenti con un punteggio per titoli equamente ponderato a quello previsto per gli abilitati alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, considerato che il percorso formativo previsto dal nuovo tirocinio formativo attivo è strettamente affine a quello delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.
(2-01292)
«Di Giuseppe, Donadi, Zazzera».

D)

Iniziative volte a fronteggiare l'emergenza conseguente all'eventuale fuoriuscita di gasolio dalla nave Costa Concordia e a rivedere la normativa in materia di navigazione in aree di pregio ambientale -2-01322

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
il 13 gennaio 2012 la nave da crociera Costa Concordia, con 4.200 persone a bordo, partita da Civitavecchia per un giro del Mediterraneo e diretta a Savona, si è incagliata a pochi metri dal porto dell'isola del Giglio;
il tragico bilancio ancora provvisorio parla attualmente di 11 morti, numerosi feriti e 29 persone ancora disperse e rischia di aggravarsi ulteriormente, anche se i soccorsi scattati immediatamente, che proseguono senza sosta e che vedono impegnati, tra l'altro, 12 mezzi navali e 9 elicotteri, stanno consentendo di limitare il bilancio drammatico di questo incidente;
portata prioritariamente a conclusione l'operazione di salvataggio e di ricerca delle persone ancora disperse, è indispensabile intervenire immediatamente con iniziative coordinate volte a evitare che, alla tragedia per la morte di 11 persone, si aggiunga un possibile disastro ambientale: a bordo della nave da crociera sono, infatti, ancora contenute nei serbatoi circa 2.300 tonnellate di gasolio denso e la sua fuoriuscita avrebbe effetti devastanti sui fondali, sulle coste, sulla fauna del luogo, nonché in termini di inquinamento diffuso marino;
si ricorda che si tratta di un'area marina tra le più pregiate e vulnerabili: area di parco nazionale e santuario dei cetacei. E proprio l'arcipelago toscano è tra le aree più a rischio in Italia insieme alla laguna di Venezia;
come ha sottolineato nelle scorse ore lo stesso Ministro interpellato, l'area interessata dal potenziale disastro ambientale è sicuramente l'isola del Giglio, probabilmente l'intero arcipelago e forse la costa;
è evidente che, al di là delle responsabilità individuali, è necessario ora rivedere in senso molto più restrittivo un po' tutta la normativa che consente a queste super-navi da crociera, così come alle navi che trasportano merci pericolose, di lambire aree ambientalmente sensibili e di grande pregio;
peraltro, solo poche settimane fa, il 17 dicembre 2011, sempre l'arcipelago toscano, e in particolare il mare vicino l'isola di Gorgona, è stato interessato dalla gravissima perdita di circa 200 fusti contenenti materiali tossici, caduti dall'eurocargo Venezia, della Grimaldi Lines, che trasportava circa 40 tonnellate di sostanze tossiche;
come ha sottolineato lo stesso Ministro interpellato: «Sulle rotte delle navi vicine alla costa è necessario fare una valutazione economica in quanto il turismo è una fonte economica fondamentale del nostro Paese, ma non si può mettere a rischio la sicurezza. Quindi le bellezze dell'Italia potranno essere viste da navi che rimangono a largo» -:
quali azioni si intendano mettere in atto per fronteggiare l'emergenza e il possibile disastro ambientale conseguente all'eventuale fuoriuscita delle tonnellate di gasolio denso ancora presente nei serbatoi della nave;
se non si intendano assumere iniziative, anche normative, dirette a rivedere i limiti alla navigazione marittima, troppo spesso più attenta alle esigenze turistiche che alla tutela del patrimonio naturale e ambientale del Paese, e, comunque, se non ritenga di attivarsi affinché siano rispettate pienamente le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali in materia;
se non si ritenga indispensabile escludere le grandi navi e quelle con carichi pericolosi dalle rotte considerate più a rischio, tra cui quelle che interessano aree ad altissimo valore naturale, arcipelaghi, o addirittura le stesse «aree urbane» come nel caso della laguna di Venezia.
(2-01322)
«Palagiano, Evangelisti, Donadi, Piffari, Monai».

E)

Elementi in merito alla procedura di affidamento della sponsorizzazione del Colosseo al gruppo Tod's -2-01317

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere - premesso che:
nell'agosto del 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali emetteva un «Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la realizzazione di lavori dell'ambito A - secondo Piano degli interventi - Colosseo, Roma», fissando come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 30 ottobre 2010;
a seguito della mancanza di proposte idonee venne avviata una trattativa che portò, il 21 gennaio 2011, alla stipula del contratto con Tod's per il finanziamento dei lavori pari a 25 milioni di euro, registrato e divenuto pienamente operativo nel mese di giugno 2011;
a seguito di una segnalazione del Codacons, nel mese di dicembre 2011 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato una segnalazione al commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia Antica, Roberto Cecchi, nella quale si segnalava la presenza di distorsioni nella procedura con cui era stata affidata la sponsorizzazione dell'anfiteatro Flavio al gruppo Tod's guidato da Diego Della Valle;
per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato lo sponsor avrebbe dovuto assumere la responsabilità del completamento dell'attività di progettazione e direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, l'appalto a terzi o l'esecuzione diretta dei lavori, anche mediante imprese esecutrici dei lavori, mentre l'accordo siglato, invece, prevede il mero finanziamento dell'opera, che si risolve nella semplice messa a disposizione di una somma di denaro, a fronte della possibilità di avvalersi dei diritti di sfruttamento dell'immagine del Colosseo;
inoltre, l'aver optato per la procedura negoziata, interpellando un numero molto limitato di soggetti, secondo l'Antitrust appare come una indebita restrizione del confronto concorrenziale che avrebbe potenzialmente potuto portare l'amministrazione appaltante a beneficiare di un'offerta più vantaggiosa;
infine, per quanto riguarda i tempi ristretti entro cui si è svolta la trattativa privata con i soggetti interessati, una volta ricevuta la proposta del gruppo Tod's, l'amministrazione appaltante avrebbe infatti assegnato agli altri soggetti interessati un termine inferiore a 48 ore per la presentazione delle offerte; una scadenza così imminente è inadeguata a consentire l'esperimento di un'effettiva competizione tra i soggetti convocati;
presso il Tar del Lazio giace al riguardo anche un ricorso del Codacons in cui si chiede la sospensione della sponsorizzazione a causa della sussistenza di violazioni nell'avviso pubblico di alcune disposizioni contenute nel codice degli appalti;
anche la procura di Roma e la Corte dei conti hanno aperto un'indagine per abuso d'ufficio;
il gruppo Tod's ha precisato che «la situazione è cristallina» e si spera che l'indagine chiarisca al più presto, senza lasciar passare troppo tempo anche perché il gruppo è quotato in borsa. L'imprenditore Della Valle ha precisato che l'intenzione era di «sponsorizzare l'immagine del Colosseo senza nulla in cambio, che non fosse un'operazione commerciale (...). Volevamo raccontare il restauro in giro per il mondo, costruire una onlus, quindi senza fini di lucro, e un centro servizi. La cifra di 25 milioni di euro era relativa al fabbisogno dei lavori. Nelle casse del Ministero ce ne sono già 10» e che «se qualcuno non è contento, noi ci mettiamo da parte e subentrino altri. L'importante è che non si faccia cadere a pezzi il Colosseo»;
il sindaco Alemanno si è detto «sconcertato dall'ostinazione con cui alcune realtà associative cercano di impedire o rinviare gli appalti per il restauro» dell'anfiteatro Flavio e che si tratta solo di «una battaglia ideologica contro un gruppo che, dopo una gara pubblica a bando europeo, mette a disposizione del Ministro dei beni culturali 25 milioni di euro in sponsorizzazioni per restauri che saranno affidati in base a bandi emessi dalla pubblica amministrazione»;
in una nota del Ministero per i beni e le attività culturali si legge che «è convinzione del Ministro Ornaghi che il buon esito dell'iniziativa, la quale vede per la prima volta affiancati pubblico e privato in una così importante operazione di tutela e valorizzazione di un bene culturale straordinario quale è il Colosseo, sia significativa e paradigmatica in una fase in cui il Paese intende rilanciare fattori e motivazioni del proprio sviluppo», manifestando fiducia e stima anche al Sottosegretario Roberto Cecchi;
fonti vicine alla stessa struttura commissariale del Colosseo hanno messo in evidenza che quelle dell'Antitrust sono solo «riflessioni» e che il percorso seguito dalla struttura commissariale si è svolto nel pieno rispetto degli adempimenti pro-concorrenziali e di trasparenza-pubblicità dell'azione amministrativa del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per quei contratti che, come lo è la sponsorizzazione, sono esclusi dall'applicazione del codice medesimo;
ad avviso degli interpellanti, la sponsorizzazione dei lavori di restauro del Colosseo è un modo coraggioso ed innovativo di provvedere alla salvaguardia di un monumento che è un simbolo dell'identità nazionale italiana e sarebbe un grave errore scoraggiare e punire chi si è adoperato per favorirne il restauro;
sarebbe opportuno predisporre un intervento legislativo che favorisca l'intervento del privato per la tutela del patrimonio culturale italiano sia in una fase come quella presente in cui la penuria di mezzi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali è drammatica, che in momenti in cui la situazione della finanza pubblica consente una ragionevole abbondanza di risorse, tenendo conto che il patrimonio culturale italiano ha dimensioni tali da richiedere uno sforzo molto ingente per la sua tutela anche in condizioni ottimali;
nei giorni scorsi altri due frammenti sono caduti all'esterno dal Colosseo nei pressi dell'arco di Costantino, rendendo non più rinviabile l'inizio dei lavori di restauro -:
se non ritenga opportuno fornire chiarimenti su tale vicenda, anche al fine di evitare che possano andare disperse risorse vitali per il restauro di un bene culturale straordinario quale è il Colosseo, che rischierebbe di subire ulteriori deterioramenti se non si dovesse intervenire prontamente come dimostrato dal recente distacco di due frammenti;
se non ritenga di adottare iniziative normative volte ad agevolare e favorire l'intervento del privato per la tutela del patrimonio culturale italiano le cui dimensioni sono tali da richiedere uno sforzo molto ingente per una vera tutela.
(2-01317)
«Buttiglione, Galletti, Capitanio Santolini, Carlucci, Enzo Carra, Rao, Dionisi, Adornato, Binetti».