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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 16 febbraio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 febbraio 2012.

Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Antoni, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Antonio Martino, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Antoni, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Antonio Martino, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 febbraio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BITONCI: «Istituzione di una lotteria nazionale istantanea collegata al rilascio degli scontrini fiscali» (4959);
VERNETTI: «Delega al Governo per l'integrazione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni per lo sviluppo e la tutela della mobilità ciclistica» (4960);
BOCCIA: «Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di remunerazione dell'agente della riscossione, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di interessi di mora, espropriazione immobiliare e fermo amministrativo di beni mobili registrati, e altre disposizioni in materia di disciplina della riscossione» (4961);
DI VIRGILIO ed altri: «Norme in materia di attività libero-professionale intramuraria e intramuraria allargata dei dirigenti medici e sanitari e degli operatori delle professioni sanitarie dipendenti dal Servizio sanitario nazionale» (4962);
GALLI: «Agevolazioni fiscali e contributive per le piccole e medie imprese oggetto di operazioni di fusione a seguito di acquisizione attraverso indebitamento finanziario da parte di dipendenti delle medesime» (4963);
PIONATI: «Modifica all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di criteri per l'erogazione della diaria e dei rimborsi di spese spettanti ai membri del Parlamento» (4964);
SBROLLINI: «Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, concernente la destinazione di risorse per accrescere la partecipazione attiva dei giovani alla politica» (4965).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 16 febbraio 2012, il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 3124. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (4865-B).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
VII Commissione (Cultura):
GARAGNANI ed altri: «Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti l'attuazione del progetto educativo delle scuole paritarie e l'istituzione di un Fondo per la parità scolastica» (4895) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
BRAGANTINI ed altri: «Disposizioni per la celebrazione del centenario del festival lirico dell'Arena di Verona» (4907) Parere delle Commissioni I, III, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VIII Commissione (Ambiente):
FRANCESCHINI ed altri: «Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernenti la regolazione del settore dei trasporti e delle infrastrutture stradali e autostradali» (4893) Parere delle Commissioni I, V, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
NICCO: «Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente 'Parco nazionale Gran Paradiso'» (4913) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 15 febbraio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Calcolo ad alte prestazioni: il posto dell'Europa nella corsa mondiale (COM(2012)45 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'uso delle disposizioni per l'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure negli anni 2009-2010 (COM(2012)58 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

La Commissione europea, in data 15 febbraio 2012, ha trasmesso un nuovo testo della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (COM(2012)6 final/2), che sostituisce il documento COM(2012)6 definitivo, già assegnato, in data 23 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di un parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 febbraio 2012, ha invitato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI) (139).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: LANZARIN ED ALTRI: MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, IN MATERIA DI SFALCI E POTATURE, DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E DI OLI USATI, NONCHÉ DI MISURE PER INCREMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (A.C. 4240-A)

A.C. 4240-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.100 e 3.100 della Commissione.

A.C. 4240-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.2 e sugli articoli aggiuntivi 01.010 e 3.011, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 4240-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature).

1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole da: «, nella selvicoltura» sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da tale biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature). - 1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole da: «per la produzione» fino a: «biomassa» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da tale biomassa, in ogni caso».
1. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: in tal caso.
1. 11. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, dopo le parole: pubblico e privato aggiungere le seguenti: utilizzati anche fuori dal luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali.
1. 12. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, sopprimere le parole: in ogni caso.
1. 13. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, sostituire le parole: che non danneggiano l'ambiente né mettono con le seguenti: le cui emissioni e i cui prodotti finali siano rigorosamente contenuti entro i limiti prescritti dalle normative vigenti in modo da non danneggiare l'ambiente né mettere.
1. 10. Scilipoti.

A.C. 4240-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G annesso al presente decreto legislativo, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».

2. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituto dal seguente:
«1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze, materiali. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose».
b) al comma 2, alinea, le parole da: «dei rifiuti pericolosi» fino a: «materiali,» sono soppresse.
2. 11. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua le categorie di rifiuti di cui al comma 1 a partire da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti quale risulta dall'ultimo aggiornamento del 2010».
2. 10. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente agli impianti di raffinazione e rigenerazione sarà comunque sempre possibile, al fine di migliorare la percentuale di resa e la tipologia nonché la qualità dei vari prodotti recuperati, effettuare all'interno del ciclo produttivo la miscelazione di oli di diversa natura purché con caratteristiche chimico/fisiche analoghe e compatibili.
2. 2. Di Biagio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). - 1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I rifiuti di cui al presente comma potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, luogo ove, in tal caso, si considerano prodotti. Sia la fase di produzione, comprensiva anche del percorso di raccolta, sia il trasporto di tali rifiuti e il rientro in sede con conseguente deposito temporaneo o il conferimento diretto ad impianto, dovrà essere accompagnato da un'unica scheda Sistri per automezzo e per percorso di raccolta da definire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 6 giugno 1974, n. 298».
2. 010. Piffari, Cimadoro, Paladini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di pulizia manutentiva delle reti fognarie). - 1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, luogo ove, in tal caso, si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 6 giugno 1974, n. 298».
2. 011. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

A.C. 4240-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di misure per incrementare la raccolta differenziata).

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1.».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di misure per incrementare la raccolta differenziata).

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: oggetti o con le seguenti: prodotti o materiali che non sono rifiuti, nonché di.
3. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le predette associazioni devono annotare, in apposito registro da esibire dietro richiesta delle Amministrazioni competenti, quantità e qualità dei materiali residui, nonché l'operatore a cui vengono conferiti; gli operatori autorizzati devono, altresì, rilasciare ricevuta con descrizione puntuale della qualità e della quantità dei materiali ricevuti.
3. 10. Scilipoti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4. - (Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»). - 1. All'articolo 8, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo le parole: «qualsiasi danno all'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «; un sistema di monitoraggio permanente al fine di attivare adeguati provvedimenti a tutela della salute pubblica» e le parole: «la frequenza dei monitoraggi» sono soppresse.
2. All'allegato 2 del citato decreto legislativo n. 36 del 2003 e le tabelle sono conseguentemente modificate.
3. 010. Scilipoti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4. - (Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»). - 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
i-bis) il piano di sorveglianza e controllo deve prevedere inoltre:
1) la realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente delle acque di falda delle aree interessate e comunque delle acque potabili dei comuni ubicati in tali aree, assicurando la conoscenza dei relativi dati da parte delle popolazioni coinvolte;
2) la realizzazione di una rete di rilevamento dei gas maleodoranti (NH3-ammoniaca; H2S-acido solfidrico; mercaptani; VOCs-composti organici volatili) e di un sistema di allarme e di gestione degli impianti, al fine di consentire, ove necessario, il blocco di tali impianti qualora siano superate le soglie di molestia olfattiva previste dalla normativa comunitaria, assicurando, altresì, la conoscenza dei dati rilevati da parte delle popolazioni coinvolte;
3) la realizzazione di una rete di rilevamento permanente della qualità dell'aria in grado di monitorare gli inquinanti convenzionali e i microinquinanti, in modo da valutare le eventuali perturbazioni della qualità dell'aria da essi provocata, al fine di adottare, ove necessario, adeguati provvedimenti a tutela della salute pubblica;
4) che i sistemi di monitoraggio e di rilevamento di cui ai numeri 1), 2) e 3), e le azioni di controllo sulla salute pubblica e sull'ambiente siano estesi a tutte le regioni, e, in via prioritaria, a quelle interessate dalla presenza di impianti destinati al deposito e al trattamento dei rifiuti urbani e industriali.

2. All'allegato 2 del citato decreto legislativo n. 36 del 2003 e le tabelle sono conseguentemente modificate.
3. 012. Scilipoti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4. - (Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»). - 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
i-bis) il piano di sorveglianza e controllo deve prevedere inoltre:
1) la realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente delle acque di falda delle aree interessate e comunque delle acque potabili dei comuni ubicati in tali aree, assicurando la conoscenza dei relativi dati da parte delle popolazioni coinvolte;
2) la realizzazione di una rete di rilevamento permanente della qualità dell'aria in grado di monitorare gli inquinanti convenzionali e i microinquinanti, in modo da valutare le eventuali perturbazioni della qualità dell'aria da essi provocata, al fine di adottare, ove necessario, adeguati provvedimenti a tutela della salute pubblica;
3) che i sistemi di monitoraggio e di rilevamento di cui ai numeri 1) e 2) e le azioni di controllo sulla salute pubblica e sull'ambiente siano estesi a tutte le regioni, e, in via prioritaria, a quelle interessate dalla presenza di impianti destinati al deposito e al trattamento dei rifiuti urbani e industriali.

2. All'allegato 2 del citato decreto legislativo n. 36 del 2003 e le tabelle sono conseguentemente modificate.
3. 013. Scilipoti.
(Inammissibile)

A.C. 4240-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la grave situazione di emergenza che si continua a protrarre nella gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti in varie parti del Paese non fa che aumentare la possibilità di rischi per la salute dei cittadini;
tutto ciò contribuisce ad alimentare la sostanziale diffidenza e la sfiducia dei cittadini verso quelle istituzioni che non riescono a tutelare nella giusta misura la salute pubblica;
più in generale non è più possibile sottovalutare il problema della salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini da eventuali danni arrecati dall'inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria;
tale materia ha rilevanza istituzionale, come indicato dall'articolo 32, primo comma, della Costituzione che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e della collettività;
tale problematica non può essere affrontata solo quando vi sono dei «picchi» di emergenza per poi essere lasciata nel dimenticatoio, ma è necessario affrontarla in maniera organica garantendo, in maniera compiuta, la salute pubblica,

impegna il Governo:

a verificare l'opportunità di assumere iniziative normative che consentano al Governo, sull'intero territorio nazionale, di garantire ulteriormente la salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento ambientale, con particolare riferimento alla falde idriche, ai terreni e alla qualità dell'aria, nelle zone ove insistono, o sono in via di realizzazione, impianti, anche provvisori, per il deposito, il trattamento o lo smaltimento di rifiuti urbani e industriali;
a valutare la possibilità, in particolare per gli impianti di selezione e trattamento di rifiuti, per i termovalorizzatori, per i siti adibiti a discariche, nonché per gli impianti per il deposito temporaneo, attivi o da attivare, di assumere iniziative aggiuntive a quelle attualmente esistenti, anche normative, per assicurare:
a) la realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente delle acque di falda delle aree interessate e comunque delle acque potabili dei comuni ubicati in tali aree, assicurando la conoscenza dei relativi dati da parte delle popolazioni coinvolte;
b) la realizzazione di una rete di rilevamento dei gas maleodoranti (NH3-ammoniaca; H2S-acido solfidrico; mercaptani; VOCs-composti organici volatili) e di un sistema di allarme e di gestione degli impianti, al fine di consentire, ove necessario, il blocco di tali impianti qualora siano superate le soglie di molestia olfattiva previste dalla normativa comunitaria, assicurando, altresì, la conoscenza dei dati rilevati da parte delle popolazioni coinvolte;
c) la realizzazione di una rete di rilevamento della qualità dell'aria in grado di monitorare gli inquinanti convenzionali e i microinquinanti, in modo da valutare le eventuali perturbazioni della qualità dell'aria da essi provocata, al fine di adottare, ove necessario, adeguati provvedimenti a tutela della salute pubblica.
9/4240-A/1.Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
la strategia della politica integrata dei prodotti (Integrated Product Policy - IPP) si impernia sulle tre tappe del processo decisionale che condizionano l'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti, cioè l'applicazione del principio «chi inquina paga» la determinazione dei prezzi dei prodotti, la scelta consapevole dei consumatori e la progettazione ecologica dei prodotti;
l'Unione europea invita ad avviare iniziative atte a rendere i prodotti più rispettosi dell'ambiente stabilendo condizioni generali per migliorare il rispetto dell'ambiente da parte dei prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita e concentrandosi sui prodotti che maggiormente si prestano ad essere migliorati sotto il profilo ambientale;
è necessaria una riflessione imperniata sul ciclo di vita di un prodotto: questo strumento comprende la messa a disposizione dell'informazione in materia di ciclo di vita, integrazione della dimensione del prodotto nei sistemi di gestione ambientale, promozione della IPP presso le imprese e rispetto a prodotti precisi;
altresì occorre una migliore considerazione dei criteri ambientali negli appalti pubblici e negli acquisti delle imprese e misure concernenti i marchi ecologici;
da una recente indagine è emerso che l'Italia è in forte ritardo sugli obiettivi di raccolta differenziata e il raggiungimento degli standard del 2006, previsti dalla normativa nazionale, non era ancora stato raggiunto nel 2009;
secondo la normativa nazionale infatti, l'Italia avrebbe dovuto raggiungere l'obiettivo del 35 per cento di raccolta differenziata entro il 2006, del 40 per cento entro il 2007, del 45 per cento entro il 2008, del 50 per cento entro il 2009, del 60 per cento entro il 2011 e del 65 per cento entro il 2012. Dall'elaborazione invece, l'Italia risulta in ritardo di ben 3 anni con il raggiungimento del 33,6 per cento solo nel 2009 e l'accumulo di un deficit di oltre 16 punti percentuali rispetto agli standard;
in Italia, dunque, la raccolta differenziata è sotto la media europea. Soltanto a Napoli si perdono 18 milioni di euro all'anno per il mancato riciclo della plastica;
è emerso che i Paesi che si sono dotati da tempo di un efficace sistema di separazione di raccolta dei rifiuti hanno contribuito a far crescere il loro PIL;
inoltre, la Commissione europea ha adottato una Comunicazione che costituirà il fondamento per la posizione dell'UE alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile, in programma per giugno 2012 a Rio de Janeiro («Rio+20»);
uno dei punti principali della Comunicazione consiste nell'investire in risorse chiave e capitale naturale: si tratta di risorse idriche, energie rinnovabili, risorse marine, biodiversità e servizi ecosistemici, agricoltura sostenibile, foreste, rifiuti e riciclaggio. Questi settori forniscono sostentamento a milioni di persone e possono contribuire ad alleviare la povertà. Inoltre, in futuro potrebbero diventare settori chiave della crescita economica e dei mercati mondiali,

impegna il Governo:

ad avviare maggiori iniziative al fine di consentire un utilizzo delle risorse più efficiente sotto il profilo ecologico e agevolare la transizione verso modalità di produzione e consumo più sostenibili;
a rafforzare ed a riorientare le politiche ambientali concernenti i prodotti, per promuovere lo sviluppo di un mercato di prodotti più ecologici e suscitare il dibattito pubblico su tale tema.
9/4240-A/2.Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
il digestato è un prodotto che deriva dai trattamenti anaerobici della biomassa proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonché di tutti quei materiali definiti dall'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152, e successive modificazioni, in particolare degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152, e successive modificazioni e da piccole aziende agroalimentari;
nell'articolo 183, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo n. 152 del 2006 si definisce «digestato di qualità», il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
pressando il digestato di base, contenente circa il 70 per cento di acqua, si ottiene compost e digestato liquido, quest'ultimo costituito da sostanza secca per l'11 per cento;
in tali circostanze, considerando che il digestato liquido è di fatto un elemento costitutivo del digestato ottenuto dal processo anaerobico, dal quale si ottiene anche il compost, appare logico e consequenziale che esso possa essere utilizzato per le stesse finalità cui è sottoposto il compost e quindi per fini agronomici;
a conferma di tale assunto vengono incontro i dati di caratterizzazione risultanti dalle prove di laboratorio cui per legge devono essere sottoposti i suddetti prodotti prima di poter essere utilizzati per i fini del caso;
sembra che alcune province non abbiano del tutto chiari gli elementi sopra descritti in materia di ottenimento e di possibilità di utilizzo del digestato liquido e ciò mette in difficoltà gli operatori interessati che al riguardo chiedono maggiori certezze per poter lavorare in sicurezza e con maggiori tutele amministrative,

impegna il Governo

ad intraprendere le occorrenti iniziative volte a chiarire alle autorità territoriali competenti, segnatamente le province, che, fatto salvo che non sia diversamente ed esplicitamente previsto dalla normativa regionale, il digestato liquido derivante dai trattamenti anaerobici della biomassa proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonché delle sostanze di cui all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152, e successive modificazioni, in particolare degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152, e successive modificazioni e da piccole aziende agroalimentari, anche quando in miscela con biomasse agricole di origine vegetale, può essere utilizzato anche per fini agronomici.
9/4240-A/3.Gidoni, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Fogliato.

La Camera,
premesso che:
il recupero dei rifiuti è tra gli obbiettivi prioritari della normativa europea e nazionale, in particolare è fondamentale il recupero della frazione organica con produzione di compost di qualità liberamente utilizzabile in agricoltura;
l'ammendante compostato, generalmente detto compost, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 75 del 2010 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti», è un «materiale da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne la caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati in allegato 2»;
il citato decreto legislativo prevede che il compost, definito come ammendante compostato misto, sia un prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde;
tale prodotto è particolarmente apprezzato per le sue caratteristiche ammendanti, cioè per la sua capacità di migliorare le caratteristiche chimico-fisiche dei terreni agricoli;
in questo senso si riconosce al compostaggio una duplice valenza ambientale:
è strategico nell'incentivazione e nel costante sviluppo e miglioramento delle raccolte differenziate, in quanto intercetta e recupera la frazione organica dei rifiuti altrimenti destinata, post trattamento, alla discarica (biostabilizzato da discarica o biostabilizzato maturo);
fornisce al settore agricolo un ammendante in grado di ripristinare e mantenere la fertilità organica dei suoli agricoli;
per questi motivi il compostaggio in Italia è in continua crescita. Gli impianti operativi in Italia (dati ISPRA 2010) sono 290 (erano una decina nel 1993) e hanno trattato 3,4 milioni di tonnellate di rifiuti organici (circa l'80 per cento di questi deriva dalle raccolte differenziate) producendo 1 milione di tonnellate di compost destinato per il 70 per cento alla distribuzione in pieno campo e per la quota residua alla paesaggistica e alla formulazione di prodotti per il giardinaggio;
purtroppo, in tale contesto virtuoso, si è da ultimo inserito un problema di dubbia applicabilità di differenti norme di settore sulla specifica materia del compost. In particolare va citato il decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009, il quale fissa le soglie oltre le quali i materiali contenenti idrocarburi devono considerarsi pericolosi ed in tali circostanze si potrebbe anche inopportunamente ipotizzare che il «compost di qualità» debba rispettare limiti di cui alla tabella 1, colonna A, allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale - TUA), relativa alle bonifiche;
al riguardo si dovrebbe ritenere non condivisibile dal punto di vista tecnico l'equiparazione del compost (ammendante) ad un suolo. Si tratta infatti di matrici con caratteristiche differenti, con diverso contenuto di sostanza organica che implica necessariamente un approccio analitico specifico per ciascuna matrice;
l'applicazione dei limiti previsti dalla colonna A della tabella 1, allegato 5 alla parte IV del TUA relativa alle bonifiche, in un ambito a loro estranei, quale appunto la caratterizzazione di un prodotto destinato all'ammendamento dei suoli agricoli, impedisce l'utilizzo in agricoltura del compost, con alcune rilevanti conseguenze:
a) gli impianti di compostaggio dovrebbero avviare a smaltimento ingenti volumi di compost sprecando così una risorsa e avendo poi la necessità di individuare idonei siti di collocazione del compost con un conseguente aggravio dei costi di gestione che si ripercuoterebbero sulla collettività;
b) perderebbe di qualsiasi significato la raccolta differenziata e la separazione secco/umido, e ciò in aperto contrasto con la politica europea, recepita a livello nazionale, che mira a raggiungere elevati obiettivi di raccolta differenziata, per il conseguimento dei quali il recupero della frazione organica dei rifiuti costituisce un passo indispensabile;
c) il settore agricolo sarebbe privato di un importante mezzo tecnico. È infatti ormai assodato che il compost prodotto a partire da matrici selezionate aumenta il contenuto di sostanza organica del terreno agrario e ne migliora significativamente le caratteristiche chimico-fisiche;
d) il divieto di impiegare l'ammendante compostato misto nel settore dell'agricoltura biologica, in quanto, relativamente ai metalli, i limiti imposti dal decreto legislativo n. 75 del 2010, allegato 13, tabella 1 relativa agli ammendanti, sono inferiori ai valori indicati nella tabella 1, colonna A, allegato 5 alla parte IV del TUA relativa alle bonifiche;
il rischio, in ultima analisi, è quello di vanificare investimenti e risorse impiegate nello sviluppo e nel consolidamento di un nuovo settore economico e di una mentalità che sempre più va diffondendosi veramente rispettosa e interessata alla salvaguardia dell'ambiente;
le regioni da parte loro hanno da tempo adottato specifici regolamenti volti a disciplinare le modalità di produzione, di utilizzazione e dei relativi controlli relativi al compost ottenuto a partire dalla biomassa, solida e liquida, derivante dalla gestione controllata dei rifiuti;
le problematiche in questione potrebbero trovare facile e coerente soluzione impedendo che si applichino le predette differenti normative sulla medesima materia del compost ed in particolare se lo Stato per tale prodotto provvedesse a definire, ai sensi del comma 2, lettera c), dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nel testo vigente, la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
ad ogni modo, anche al fine di non creare impedimenti alla gestione dei rifiuti ed alla raccolta differenziata o limitare ingiustificatamente le pratiche agronomiche, nelle more dell'adozione dei suddetti decreti ministeriali che dovranno nel dettaglio regolamentare la materia, sembrerebbe necessario prevedere che le regioni possano definire, o mantenere in vigenza ove già emanate, le norme tecniche e regolamentari sui limiti e sulle caratteristiche chimiche delle sostanze contenute nei rifiuti dalla cui gestione si ottiene il compost,

impegna il Governo

ad intraprendere i necessari provvedimenti, anche di natura normativa, volti a prevedere che nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda la disciplina del compost, le regioni e le province autonome possano adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data dell'entrata in vigore dei citati decreti e conseguentemente, fino alla medesima data, siano fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e dalle province autonome.
9/4240-A/4.Togni, Lanzarin, Dussin, Alessandri, Fogliato.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152, e successive modificazioni, ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, dell'Albo nazionale gestori ambientali. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
il comma 8 della predetta norma dispone, tra l'altro, che una particolare categoria di produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni applicative dell'albo, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni;
una particolare categoria di produttori di rifiuti speciali sono gli agricoltori i quali, nello svolgere le loro attività agrarie, nella maggioranza dei casi provvedono anche a raccogliere e trasportare i propri rifiuti dall'azienda agricola a determinati centri di raccolta curati da organismi allo scopo preposti, come gli enti gestori del servizio rifiuti, i consorzi degli agricoltori o i comuni;
occorre valutare la possibilità di eliminare l'obbligo di iscrizione alla sezione speciale dell'Albo per le imprese agricole che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti da loro stesse prodotti, a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare, fatta salva la possibilità di dimostrare, caso per caso, l'eventuale sussistenza di elementi comprovanti la professionalità del trasporto, consentendo il trasporto di rifiuti effettuati dal produttore dei rifiuti medesimi per quantità non superiori a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e, comunque, in caso di trasporti di quantitativi non superiori a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti pericolosi ed a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti non pericolosi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in coerenza con le relative norme comunitarie, di rivedere la normativa nazionale sull'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali da parte dei piccoli agricoltori, sulla base di quanto esposto in premessa.
9/4240-A/5.Fogliato, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

La Camera,
premesso che:
in Commissione VIII, nel corso dell'esame in sede referente, è stato soppresso l'articolo 3 che metteva chiarezza all'inquadramento normativo del processo di gestione della manutenzione delle reti fognarie pubbliche e private;
nonostante l'articolo 230, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia stato oggetto di modifica da parte del decreto legislativo n. 205 del 2010, non risulta chiaro se le fosse settiche di tipo tradizionale e i bagni mobili siano compresi nelle reti fognarie «asservite ad edifici privati», come da terminologia utilizzata nello stesso decreto n. 152;
tale incertezza non permette un'univoca applicazione del codice dell'ambiente da parte degli organi di controllo sul territorio nazionale, creando discriminazioni nell'attività d'impresa;
le fosse settiche di tipo tradizionale ossia le fosse biologiche (al contrario di quelle di tipo Imhoff), essendo semplici vasi di decantazione del refluo domestico, non operano trattamenti e la loro manutenzione periodica genera un rifiuto identificato con CER 200304, identico a quello delle pubbliche fognature. Infatti, le norme di alcune regioni, come ad esempio le Linee Guida Arpa Emilia Romagna, accettano le fosse settiche solo per scarichi recapitati in rete fognaria collegata all'impianto di depurazione;
i bagni mobili, utilizzati in cantieri, feste di piazza eccetera, sono vasche di raccolta dei reflui domestici che non essendo collegate a depuratore devono essere oggetto di periodica manutenzione;
occorre precisare con esattezza nella norma tutte le particolari tipologie di manufatti, costituenti a tutti gli effetti elementi delle reti fognarie, la cui manutenzione genera i rifiuti oggetto dell'articolo 230, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, allo scopo di eliminare ogni possibile dubbio nell'interpretazione;
parimenti occorre chiarire la facoltà di operare effettivamente deposito temporaneo nella sede del manutentore, adottando la stessa impostazione terminologica già prevista dall'articolo 266, comma 4, per tutti i rifiuti da attività di manutenzione, allo scopo di evitare dubbi interpretativi circa la locuzione «raggruppati temporaneamente»;
in fine, occorre precisare che gli automezzi destinati al trasporto di rifiuti ed attrezzature utilizzate per eseguire l'attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie e manufatti analoghi debbano necessariamente disporre, così come avvenuto sino ad oggi, dell'autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi e gli imprenditori devono essere iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, oltre che all'Albo dei gestori ambientali, per coerenza con la posizione recentemente confermata dal parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad un'istanza posta da Associazioni di categoria;
occorre chiarire i dubbi interpretativi in merito all'applicazione del comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente),

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, per chiarire i dubbi interpretativi in merito all'applicazione del comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) e permettere un'univoca applicazione della norma da parte degli organi di controllo sul territorio nazionale, senza creare discriminazioni nell'attività d'impresa.
9/4240-A/6.Lanzarin, Togni, Dussin, Stucchi, Alessandri.

La Camera,
premesso che:
con la modifica all'articolo 187 del decreto legislativo n. 152 del 2006 avvenuta con decreto legislativo n. 205 del 2010 di recepimento della direttiva 2008/98/CE si è introdotto il concetto di caratteristiche di pericolosità dei rifiuti nonostante il riferimento ai divieti di miscelazione contenuto nell'articolo 18 della direttiva sia alle categorie di rifiuti pericolosi;
si è inoltre soppresso il riferimento all'allegato G (che derivava dall'allegato 1 alla direttiva 91/689/CEE abrogata dall'articolo 41 della direttiva 2008/98/CE) che conteneva l'elenco delle categorie di rifiuti pericolosi non miscelabili;
questa situazione crea gravi problemi per chi opera nel settore della produzione, raccolta e gestione dei rifiuti (e dei rifiuti pericolosi in particolare) per la necessità a gestire i rifiuti secondo quelle caratteristiche di pericolosità (difficili anche ad identificare) per cui la nuova formulazione dell'articolo 187 pone il divieto di miscelazione;
occorre trovare una soluzione che non sia limitata ai soli soggetti che operano nel settore degli oli usati perché il problema è generale,

si impegna il Governo:

a rivedere la formulazione dell'articolo 187, mutuandola direttamente dalla direttiva comunitaria 2008/98/CE (articolo 18);
a definire di conseguenza l'elenco delle categorie di rifiuti pericolosi.
9/4240-A/7.Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni in esame intervengono sul cosiddetto codice ambientale, operando in materia di gestione del ciclo di rifiuti e di riutilizzo dei rifiuti speciali e degli oli usati andando a intervenire sulla normativa previgente e consentendo il corretto recepimento di quella europea;
ciò rappresenta un indiscutibile passo in avanti sotto il profilo normativo su un versante complesso, animato dall'esigenza di fare chiarezza e di facilitare i processi di rigenerazione e di riutilizzo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre iniziative volte a prevedere la miscelazione di oli di diversa natura limitatamente agli impianti di raffinazione e rigenerazione, al fine di migliorare la percentuale di resa e la tipologia nonché la qualità dei vari prodotti recuperati, effettuare all'interno del ciclo produttivo la miscelazione di oli di diversa natura purché con caratteristiche chimico-fisiche analoghe e compatibili.
9/4240-A/8.Di Biagio.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2913 - RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, FIRMATO IL 25 E 30 APRILE 2007, CON ALLEGATI, FATTO A LUSSEMBURGO IL 24 GIUGNO 2010 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4878)

A.C. 4878 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010.

A.C. 4878 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

A.C. 4878 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

INTERPELLANZE URGENTI

Problematiche concernenti la nuova proposta in materia di obiettivi di spesa dei fondi comunitari da parte delle regioni - 2-01345

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la coesione territoriale, per sapere - premesso che:
nell'ambito del Piano per il sud e del Piano di azione coesione, le regioni hanno condiviso nel corso del 2011 iniziative di accelerazione della spesa comunitaria, i cui orientamenti generali e finalità sono stati espressi nella delibera Cipe n. 1 del 2011;
tali iniziative sono state incentrate nell'individuazione di obiettivi annuali intermedi, in termini di obbligazioni giuridicamente vincolanti e di spesa, che le regioni sono state chiamate a conseguire, pena il definanziamento delle risorse;
questo sistema ha prodotto effetti positivi (al di là del fatto che alcune regioni non hanno raggiunto pienamente tutti i target proposti, atteso che la spesa al 31 dicembre 2011 delle regioni meridionali ha superato i risultati auspicati), ha evitato la perdita di risorse europee e ha registrato un sensibile recupero dei ritardi degli anni precedenti;
nei giorni scorsi il Ministro interpellato ha illustrato una nuova proposta (senza presentarla precedentemente né ai presidenti, né alle strutture tecniche), in cui si prospetta la definizione di nuovi target calcolati in rapporto alle soglie annuali di obiettivo di spesa delle risorse comunitarie, che devono essere raggiunte da ciascun programma alla data del 31 dicembre degli anni 2012, 2013 e 2014;
il mancato raggiungimento dei target, singolarmente considerati, comporterà l'applicazione di una riduzione delle risorse assegnate al programma, il cui ammontare sarà definito sulla quota complessiva del cofinanziamento nazionale dei singoli programmi (pari in ogni regione meridionale a più di 2 miliardi di euro tra fondo europeo di sviluppo regionale e fondo sociale europeo), graduato in ragione della distanza dal target;
le eventuali riduzioni derivanti dal mancato raggiungimento dei target saranno immediatamente sottratte ai programmi per la scadenza del 31 maggio di ciascun anno, mentre per la scadenza del 31 ottobre saranno attivate solo per quei programmi che dovessero incorrere nel disimpegno automatico alla fine dell'anno di riferimento;
gli importi delle risorse derivanti dalle eventuali riduzioni delle quote del cofinanziamento nazionale saranno destinati: alle finalità del piano di azione coesione per le regioni che vi hanno aderito; ad interventi coerenti con le finalità del piano d'azione coesione per le regioni dell'obiettivo competitività attualmente non rientrati nel piano stesso;
così come è stata formulata, la proposta non tiene conto del fatto che le regioni hanno già condiviso meccanismi di accelerazione applicati al 2011 e che hanno, tra l'altro, già portato ad una consistente riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale nel corso del 2011;
si segnala che la proposta introduce:
a) nuovi target di spesa mai condivisi prima con i presidenti delle regioni, ma comunicati attraverso una semplice e-mail alle strutture tecniche;
b) meccanismi che portano con certezza a debiti fuori bilancio da parte di tutte le amministrazioni pubbliche che gestiscono fondi, dal momento che i target partono dal 2012 al 2014 ed il relativo eventuale definanziamento dovrebbe essere fatto anche a progetti che hanno già aggiudicato i lavori, con conseguente revoca e mancata copertura finanziaria dei costi e degli impegni già legalmente assunti;
c) sanzioni fortemente penalizzanti (basta non raggiungere il target di un solo milione di euro per perderne parecchie decine di milioni);
un meccanismo che tende solo a punire le regioni del Sud, sottraendo loro una parte cospicua delle risorse, e non ad accelerare i livelli di spesa, con la consequenziale sottrazione di ingenti risorse per investimenti che risultano invece cruciali in questa fase per ridurre i divari interni di crescita e controbilanciare gli effetti negativi della crisi;
l'effetto reale - al fine di evitare debiti fuori bilancio da parte delle amministrazioni pubbliche - rischia di essere unicamente quello di sospendere nuovi impegni e livelli di spesa, questa volta sì con il conseguente default della spesa comunitaria delle regioni meridionali;
è opportuno, infine, rilevare che non è mai stata attivata quella cabina di regia sottoscritta con i presidenti delle regioni a dicembre 2011, costituita dal Ministro interpellato e dai presidenti di regione, finalizzata proprio a discutere della prosecuzione delle iniziative di accelerazione nel 2012 -:
se non ritenga di valutare attentamente le segnalazioni avanzate da alcune regioni meridionali rispetto alla nuova proposta sopra menzionata e quali iniziative intenda adottare conseguentemente.
(2-01345)
«Carlucci, Cera, Ruggeri, Occhiuto, Tassone, Nunzio Francesco Testa, Naro, Galletti, D'Ippolito Vitale, Mereu».

Iniziative per il completamento della riforma del federalismo fiscale, con particolare riferimento all'autonomia finanziaria di regioni ed enti locali - 2-01340

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per sapere - premesso che:
in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del testo del decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», si rileva che i commi da 8 a 13 dell'articolo 35 contengono delle disposizioni in materia di tesoreria unica;
in particolare, le norme dispongono la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del regime di tesoreria mista introdotto con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e l'applicazione del regime precedente di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione;
si specifica che, inizialmente, il superamento della tesoreria unica, di cui il citato decreto legislativo n. 279 del 1997, era prevista per regioni e gli enti locali; successivamente, con il decreto-legge n. 112 del 2008, è stata estesa anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, a tutti gli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e ai policlinici universitari a gestione diretta, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli istituti zooprofilattici e alle agenzie sanitarie regionali;
il regime della tesoreria unica, di cui alla legge n. 720 del 1984, imponeva agli enti destinatari di versare tutte le entrate su due conti specifici, accesi presso la Banca d'Italia, uno infruttifero, su cui dovevano essere versate tutte le entrate provenienti direttamente o indirettamente dallo Stato, mentre sul conto fruttifero venivano depositate tutte le entrate proprie degli enti;
nel rispetto di un percorso di riconoscimento di una maggiore autonomia delle amministrazioni territoriali e locali, il regime di tesoreria mista, introdotta con il citato decreto legislativo n. 249 del 1997, ha rappresentato un'importante conquista. Di fatto, è stato consentito agli enti interessati di poter versare almeno le proprie entrate non più nei conti fruttiferi intestati all'ente presso la tesoreria provinciale dello Stato, ma presso i tesorieri dei singoli enti;
si consideri che dal 1997 ad oggi è modificato sostanzialmente in aumento il rapporto fra risorse proprie e risorse correlate a trasferimenti erariali;
il regime di tesoreria mista, oltre a rendere più autonomi gli enti, ha consentito agli enti di realizzare sulle disponibilità presso il proprio tesoriere interessi più elevati di quelli riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle giacenze depositate presso i conti fruttiferi;
dall'insediamento del Governo attualmente in carica, è stato, di fatto, congelato il percorso della realizzazione del federalismo fiscale, previsto dalla legge n. 42 del 2009;
la riforma federalista non solo costituisce una parte importante del programma elettorale della maggioranza uscente vincente dalle elezioni del 2008, ma la sua attuazione consente di rendere effettiva l'autonomia gestionale, organizzativa, nonché finanziaria di regioni, province, comuni e città metropolitane, contemplata dagli articoli 114 e 119 della Costituzione;
nell'ultimo triennio, a causa della grave crisi economica trasformatasi in recessione, sono state adottate manovre rigorosissime finalizzate alla messa in sicurezza della finanza pubblica;
durissimi sono stati i contributi di risanamento richiesti agli enti locali e territoriali con le manovre estive, che hanno messo in seria difficoltà lo svolgimento delle ordinarie funzioni degli enti stessi;
è legittimo affermare che i tagli imposti alle amministrazioni suddette sono superiori al contributo di risanamento imposto alle amministrazioni centrali;
per il bene del Paese e per mancanza di immediate soluzioni alternative, gli enti territoriali e locali hanno già dato un contributo straordinario per la riduzione dell'indebitamento;
il sacrificio è stato, infine, sopportato probabilmente nella speranza di conseguire dal 2012 in poi i benefici delle nuove norme in materia di entrata e autonomia contenute dai decreti delegati previsti dalla citata legge n. 42 del 2009;
ad esempio, l'entrata in vigore dell'imu, come concepita dall'originario decreto legislativo, rappresentava per gli enti l'inizio di un serio processo di autonomia finanziaria;
invece, con la «manovra Monti», cosiddetta salva-Italia, approvata nel mese di dicembre 2011, si è assistito alla «espropriazione» di una gran parte delle risorse conseguenti all'imu a favore dello Stato centralista;
non solo, ma si sospetta anche la volontà del Governo in carica di voler «congelare» la riforma federale, considerato che non è stato ripristinato l'apposito Ministero, sostituito, invece, dal Ministero per la coesione territoriale;
ora, con il decreto-legge sulle liberalizzazioni, la decisione di privare gli enti locali e territoriali della loro autonomia di gestire e controllare almeno le entrate proprie, mediante il ripristino forzato della tesoreria unica, è davvero inaccettabile, sia politicamente che giuridicamente, un vero «passo indietro» nel percorso di modernizzazione del Paese, una norma che appare in contrasto anche con le finalità di «liberalizzazioni» oggetto del decreto-legge in questione -:
quali iniziative intendano assumere per assicurare il completamento della riforma del federalismo fiscale, avviata con la legge delega n. 42 del 2009 e con i successivi decreti legislativi, evitando qualsiasi ulteriore proroga o differimento;
se non ritengano necessario, nell'ottica dell'attuazione della riforma federalista ed in osservanza di quanto disposto dall'articolo 119 della Costituzione, promuovere l'adozione di meccanismi di riscossione e di gestione delle risorse provenienti dalle entrate proprie degli enti locali che assicurino agli stessi la piena disponibilità di cassa delle entrate medesime.
(2-01340)
«Dozzo, Montagnoli, Forcolin, Bragantini, Vanalli, Comaroli, Bitonci, Desiderati, Buonanno, Chiappori, Lanzarin».

Iniziative in merito al recente black out elettrico che ha interessato la provincia di Siena ed altre aree della Toscana - 2-01359

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
la pesante perturbazione atmosferica, prevalentemente di carattere nevoso, ha colpito da fine gennaio ad inizio febbraio 2012 molte regioni italiane;
le conseguenze di tale perturbazione (che ha avuto luogo prevalentemente fra le giornate di martedì 31 gennaio 2012 e mercoledì 1o febbraio 2012) hanno provocato in Toscana e nelle regioni limitrofe e, in particolare, nella provincia di Siena l'interruzione dell'energia di molte abitazioni ed aziende, causata prevalentemente dalla rottura dei cavi elettrici successiva all'evento atmosferico vero e proprio;
secondo prime stime e fonti di stampa solamente nella provincia di Siena sono state complessivamente oltre 24 mila le utenze che hanno registrato l'interruzione del servizio elettrico, ma gravi e prolungate interruzioni si sono verificate anche nelle province di Arezzo, Pisa, Firenze; complessivamente, secondo le dichiarazioni del presidente della giunta regionale della Toscana, Enrico Rossi, circa 80.000 cittadini sono stati interessati dalla interruzione;
in provincia di Pisa centinaia di famiglie sono state per tre giorni senza energia elettrica e senza riscaldamento, in particolare nei comuni di Cascina, Casciana Terme, San Giuliano Terme e Calci; in alcune zone di Cascina il disagio si è prolungato per 4 giorni;
il territorio aretino è rimasto privo di energia elettrica e tale interruzione ha provocato gravissimi danni. Anche in questo caso gli interventi di Enel sono stati oggettivamente deficitari e caratterizzati da enormi ritardi: come testimonia la lettera inviata il 3 febbraio 2012 dal sindaco di Arezzo, Giuseppe Fanfani, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al presidente della regione Toscana, ai parlamentari aretini, alla direzione Enel distribuzione nazionale e regionale;
nella serata di giovedì 2 febbraio 2012 (a circa 36 ore dalla nevicata) erano oltre 2600 le utenze, presenti in molte zone della in provincia di Siena, su cui ancora gravava il black out elettrico;
secondo quanto reso ufficialmente noto da Enel, gestore della rete elettrica locale, solamente alle 19,05 di sabato 4 febbraio 2012 la «situazione è tornata alla normalità»;
tale comunicazione è stata smentita dal presidente della provincia di Siena, Simone Bezzini, che ha reso noto a mezzo stampa, nella giornata di domenica 5 febbraio 2012, come le «affermazioni di Enel sul fatto che già da ieri la situazione fosse risolta sono prive di fondamento visto che, anche in queste ore, ci sono utenze prive di elettricità. Ancora una volta Enel sceglie di assumere un comportamento non rispettoso nei confronti dei cittadini annunciando con un comunicato ufficiale di avere restituito l'elettricità alla totalità di clienti della provincia di Siena»;
si è trattato, quindi, di un'emergenza, durata in alcuni casi 5 giorni, che ha creato gravissimi disagi a moltissimi cittadini residenti sia nei centri abitati che nei nuclei residenziali periferici, mettendo letteralmente in ginocchio intere comunità. La mancanza prolungata di energia elettrica ha reso, di fatto, impossibile non solo l'illuminazione, ma anche il riscaldamento delle abitazioni e l'utilizzo di acqua calda, rendendo altresì difficoltose le comunicazioni;
la mancanza di energia elettrica ha, inoltre, creato interruzioni alla produzione e gravi perdite dal punto di vista economico in molte aziende ed imprese del territorio e numerose strutture ricettive della zona interessata dal black out hanno dovuto buttar via quantità consistenti di alimenti;
tali gravissimi e prolungati disagi sono stati limitati grazie, soprattutto, all'intervento diretto delle amministrazioni locali, coordinate dalla provincia di Siena, dalla protezione civile e dalle associazioni di volontariato del territorio, che rappresentano un presidio sociale fondamentale in caso di emergenza (circa 200 volontari hanno prestato servizio in tutta la provincia supportati da ottanta mezzi motorizzati di varia tipologia). Sono stati, infatti, numerosissimi gli interventi coordinati e predisposti, tra cui l'installazione di gruppi elettrogeni (messi a disposizione direttamente dalla provincia di Siena), l'allestimento di centri di accoglienza temporanei e gli interventi di primo soccorso e di monitoraggio dell'emergenza;
il prolungarsi di circa 100 ore di black out, che ha riguardato migliaia di utenze, non può non chiamare in causa l'operato di Enel, la società che gestisce la distribuzione e l'erogazione di energia nei centri interessati dal disservizio; al di là delle professionalità e delle risorse tecniche ed umane messe in campo da Enel nel momento dell'emergenza e del lavoro instancabile degli operai, risulta evidente come sia mancato, da parte dell'azienda stessa, un efficace piano di intervento nei confronti di un evento atmosferico comunque annunciato tempestivamente e, soprattutto, un piano efficace di manutenzione delle linee elettriche: la mancanza di energia è stata, infatti, causata dal danneggiamento dei cavi successivamente alla nevicata, sia a causa del gelo, che di rami caduti da alberi prossimi alla linea elettrica. Va, inoltre, evidenziata la totale latitanza di Enel, che, secondo quanto testimoniato da moltissimi cittadini e dagli stessi enti locali, non ha attivato alcun canale di ascolto per veicolare le informazioni provenienti dall'utenza in difficoltà alle squadre di manutenzione e soccorso;
una manutenzione non adeguata e l'usura degli impianti per l'erogazione dell'energia elettrica sarebbero testimoniate, inoltre, dal fatto che anche nel 2011, a seguito di una nevicata (meno intensa dell'attuale) avvenuta in alcune zone della provincia di Siena, si erano registrati, pur con cifre assai meno rilevanti di quelle odierne, analoghi disservizi sull'erogazione dell'energia elettrica;
la regione Toscana e le istituzioni locali stanno prendendo iniziative per tutelare la cittadinanza ed evitare che tali disagi possano ripetersi: il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, annunciando la convocazione di un tavolo regionale con i comuni e gli amministratori dei servizi pubblici, ha dichiarato, a mezzo stampa, che le maggiori responsabilità sono da attribuirsi ad Enel; sulla stessa linea il presidente della provincia di Siena, Simone Bezzini, che ha più volte sollecitato Enel, nei giorni scorsi, ad intervenire tempestivamente per risolvere tutte le criticità; lo stesso Simone Bezzini ha poi comunicato che il 7 febbraio 2012 si è svolto presso la sede dell'amministrazione provinciale una riunione con i rappresentati dei comuni per «valutare tutte le eventuali iniziative da intraprendere nei confronti del gestore Enel a tutela delle comunità interessate dal black out»;
pur non disponendo ancora di un'elaborazione definitiva dei dati, risulta con chiarezza quanto ingenti siano state le spese sostenute dalla provincia di Siena per assicurare tempestivamente lo sgombero di strade finalizzato all'intervento Enel, al reperimento straordinario di mezzi autogru a supporto di Enel, all'acquisto di gruppi elettrogeni per l'assistenza alla popolazione, all'acquisto di carburanti per i gruppi elettrogeni di Enel;
si stanno moltiplicando iniziative da parte dei cittadini colpiti dal disservizio, coordinate anche dagli stessi enti locali territoriali, per intraprendere class action nei confronti di Enel;
è stato reso noto da Federconsumatori di Siena la decisione di assumere azioni mirate ad ottenere indennizzi e rimborsi per i danni ed i disagi subiti dai cittadini a seguito del black out elettrico;
il presidente Rossi ha sollecitato un incontro urgente con il Ministro Passera per valutare l'accaduto ed evitare il possibile ripetersi di una tale situazione di disagio;
Enel è una società il cui azionista di maggioranza e di riferimento è lo Stato, attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne detiene il 31,24 per cento del capitale;
il Ministero dello sviluppo economico, attraverso il dipartimento dell'energia, ha dirette competenze, tra l'altro, sulla «produzione di energia elettrica», sulla «promozione di intese con le regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle forniture concernenti l'energia e lo sviluppo territoriale sostenibile» e sulle «reti di trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica»;
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita con la legge n. 481 del 1995, ha, tra i suoi compiti, quello di emanare direttive concernenti la qualità dei servizi erogati e dei meccanismi di rimborso in caso di mancato rispetto, nonché di controllare le condizioni di svolgimento dei servizi, avendo potere di acquisizione della documentazione, di ispezione, accesso e sanzione, determinando i casi di indennizzo da parte dei soggetti esercenti nei confronti di utenti e consumatori -:
se il Governo sia a conoscenza dei gravissimi e prolungati disagi provocati dal black out elettrico che ha colpito migliaia di utenze, gestite da Enel, in provincia di Siena ed in altre aree della Toscana da mercoledì 1 a domenica 5 febbraio 2012 e quali iniziative urgenti intendano assumere i Ministeri interpellati nei confronti di Enel (e di ulteriori gestori presenti sul territorio) per appurare la causa principale che ha prodotto tali disagi, al fine di evitare che possano ancora verificarsi disservizi di tale consistenza e durata (citati in premessa), soprattutto a seguito di eventi atmosferici ampiamente previsti;
se il Governo non ritenga, quindi, opportuno programmare una verifica strutturale della rete della distribuzione energetica nazionale per individuare e risolvere tempestivamente eventuali criticità rilevate;
se il Governo, accogliendo le richieste delle istituzioni interessate e del presidente della regione Toscana, intenda convocare ed incontrare le stesse per valutare compiutamente l'accaduto.
(2-01359)
«Cenni, Mattesini, Nannicini, Gatti, Fontanelli, Albini, Mariani, Fiorio, Ventura, D'Incecco, Marco Carra, Ghizzoni, Bellanova, Trappolino, Schirru, Zucchi, Braga, Froner, Giovannelli, Lulli, Realacci, Codurelli, Agostini, Farinone, Mecacci, Murer, Mazzarella, Letta, Fluvi, Marchignoli, Cuperlo, Berretta, De Pasquale, Velo, Sani, Naccarato, Giacomelli, Marchioni, Strizzolo, Cavallaro, Sbrollini, Servodio, Concia».

Misure a sostegno del comparto dell'automobile in relazione alla crisi economica e finanziaria in atto - 2-01361

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
il settore automotive, che comprende una variegata serie di macchinari utilizzati tradizionalmente per le sale prove motori e autoveicoli legati principalmente all'utilizzo dell'aria e che costituisce un fondamento della filiera nazionale dell'automobile, rappresentato da centinaia di imprese e associazioni di categoria, è afflitto da una grave crisi economica, con perdite di fatturato ingenti e prolungate da diversi danni;
soltanto negli ultimi due anni, infatti, il mercato dell'automobile ha perso oltre il 30 per cento di fatturato, quantificabile in una flessione di circa 12 miliardi di euro, con allarmanti risvolti anche sull'economia del lavoro; la chiusura di concessionarie e la riduzione del personale degli stabilimenti di produzione hanno determinato, per la sopracitata filiera, gravissime sofferenze e destrutturazioni del segmento della componentistica, che rappresenta, fra l'altro, uno dei fiori all'occhiello dell'industria manifatturiera italiana;
ulteriori profili di criticità, a giudizio degli interpellanti, sono manifestati dall'introduzione di nuove tasse che hanno danneggiato il settore interessato, che soltanto con le ultime manovre finanziarie correttive dell'agosto 2011, il decreto-legge n. 138 e il decreto-legge cosiddetto «Salva Italia» n. 201 approvato a fine dicembre 2011, a partire dalle accise sul carburante, al rialzo dell'imposta provinciale di trascrizione, dal superbollo, all'aumento dell'iva e alle imposte extra sulla rc auto, hanno determinato un gettito fiscale per l'erario di circa 8,7 miliardi di euro, con ovvie conseguenze negative e penalizzanti per l'intero mercato;
secondo quanto indicato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, inoltre, le vendite del mese di gennaio 2012 rivelano il livello di immatricolazioni più basso degli ultimi 20 anni, con una flessione di ben il 16,9 per cento, rispetto al già debole risultato del 2011 e di oltre il 36 per cento rispetto alla media degli ultimi 10 anni;
se si valutano complessivamente le attuali condizioni macroeconomiche, che evidenziano uno stato di disagio eloquente che lascia presupporre un andamento per il 2012 intorno ad 1,5 milioni di immatricolazioni (rispetto ai 2,2 milioni del 2008), appare pressoché certo che si prospetta, per il sopracitato comparto e per l'intero indotto, una soglia di non ritorno, che mette a repentaglio la sopravvivenza di centinaia di aziende del settore e di migliaia di lavoratori e di famiglie;
a giudizio degli interpellanti, in assenza di adeguate e mirate politiche di rilancio del mercato, il comparto dell'automobile, che dà lavoro a oltre 1.200.000 persone e che contribuisce al gettito fiscale nella misura del 16,6 per cento, è destinato a contrarsi ancor di più con essenziali conseguenze per l'occupazione e lo sviluppo -:
se e quali misure urgenti i Ministri interpellati intendano adottare per rimettere l'automotive al centro della politica industriale del Governo, convocando un tavolo di lavoro dedicato per individuare con immediatezza soluzioni e proposte di sviluppo eque e sostenibili.
(2-01361) «Cicchitto, Biasotti».

Intendimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle intese sottoscritte con il comune di Roma sull'utilizzo del patrimonio immobiliare delle aree di Pietralata - 2-01352

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
la legge per Roma Capitale del 15 dicembre 1990, n. 396, ha dichiarato di preminente interesse nazionale gli «Interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di Capitale della Repubblica: tra questi la realizzazione del sistema direzionale orientale e delle connesse infrastrutture del tessuto urbano e sociale del quadrante est della città, nonché la definizione di un piano organico di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici, anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici»;
il comune di Roma, attraverso complesse procedure, è giunto a definire un programma dettagliato di trasferimento di sedi pubbliche e universitarie presso il comprensorio Sdo di Pietralata;
tali intese hanno attivamente coinvolto lo Stato e, in particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha sottoscritto vari protocolli d'intesa con il comune al fine di accelerare le operazioni di trasferimento di varie sedi pubbliche presso il comprensorio direzionale di Pietralata;
l'ultimo protocollo risale al 2003;
le aree sono state acquisite dal comune tramite esproprio che, grazie alla rigorosa applicazione della legge per Roma Capitale e di quanto stabilito dal piano particolareggiato del comprensorio, ha resistito a numerosi ricorsi di proprietari, mantenendo ferma la proprietà pubblica delle aree stesse;
in presenza di un rallentamento del programma a partire dal 2008 l'VIII Commissione della Camera dei deputati, su proposta del primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, ha approvato il 20 luglio 2011 una risoluzione che impegnava il Governo pro tempore ad assumere ogni iniziativa tesa a verificare - in forza delle competenze nazionali sul programma sistema direzionale orientale e degli atti nel tempo sottoscritti - il rispetto di quanto previsto nei citati accordi e protocolli;
tuttavia, ad avviso degli interpellanti, sorprendentemente, il decreto-legge cosiddetto salva-Italia n. 201 del 2011, al comma 7 dell'articolo 27 del titolo III, capo V, sopprime la seguente parte dell'articolo 1 della legge n. 396 del 1990 per Roma Capitale: «(...) nonché definire organicamente il piano di localizzazione del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici (...)»;
la soppressione della suddetta parte della legge n. 396 del 1990 contraddice l'indirizzo espresso con atti ripetuti e mai contraddetti del Governo e dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che sono stati precedentemente ricordati;
tale decisione contrasta nettamente con l'indirizzo rivolto al Governo pro tempore da un organo parlamentare competente in materia come l'VIII Commissione della Camera dei deputati e, in particolare, coi contenuti precedentemente ricordati della risoluzione n. 8-00136 del 23 luglio 2011 a firma Morassut e approvata dalla Commissione con il parere favorevole del Governo, riscontrabile nei resoconti della seduta della Commissione;
tale soppressione è inserita all'articolo 27 del titolo III, che tratta delle dismissioni immobiliari, lasciando, quindi, presumere con chiarezza la volontà di favorire la vendita delle aree pubbliche di Pietralata -:
quale sia lo stato delle intese tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il comune di Roma sull'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico delle aree di Pietralata destinate ancora oggi alla localizzazione di sedi moderne della pubblica amministrazione e dell'Università «La Sapienza» di Roma;
se intenda chiarire i reali orientamenti del Ministro interpellato sull'attuazione delle intese sottoscritte con il comune e ribadite ancora nel 2003.
(2-01352)
«Morassut, Coscia, Melandri, Touadi, Meta, Pompili, Carella, Tidei, Causi, Tocci, Lolli, Concia, D'Antona, Martella, Argentin, Sposetti, Esposito, Grassi, Verini, Velo, Madia, Realacci, Margiotta, Bratti, Amici, Villecco Calipari, Gasbarra, Tullo, Motta, Marantelli, Ginefra, Recchia, Nicolais, Corsini, Bachelet, Gozi, Mattesini».

Iniziative di competenza in relazione alla gestione dell'emergenza causata dalla recente ondata di maltempo con riguardo al sistema di trasporto ferroviario nazionale e per l'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie - 2-01357

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
gli avversi avvenimenti metereologici accaduti diffusamente su quasi tutto il territorio nazionale, in particolare al Centro-Nord, oltre a provocare grossissimi disagi alle popolazioni colpite, che hanno vissuto e in alcune aree continuano a vivere una vera e propria emergenza, hanno messo alla luce ancor di più l'inadeguatezza del sistema infrastrutturale e organizzativo della rete ferroviaria italiana, che ha dimostrato di non riuscire a supportare e gestire le difficoltà sviluppatesi a causa del maltempo, arrecando così ancora più disagi ai cittadini già colpiti dall'eccezionale ondata nevosa;
fin dalle prime ore di nevicate, infatti, si sono registrati e sono stati segnalati ritardi negli orari di partenza e arrivo dei convogli, cancellazioni, congestioni al traffico dovuti alla mancata gestione della neve presente in molte parti dei binari e progressivamente si è arrivati ad una situazione di estrema difficoltà, con il sistema andato completamente in tilt in alcune direttrici di traffico, in particolare nelle zone interne dell'Abruzzo e del basso Lazio e sulla dorsale adriatica, fino a interessare l'intera rete ferroviaria marchigiana, emiliano-romagnola e ligure, dove numerosi convogli sono rimasti bloccati per moltissime ore in mezzo ai binari, al ghiaccio, senza assistenza tecnica, ne tantomeno sanitaria-umanitaria nei confronti dei passeggeri;
si segnalano, tra i tanti casi, quello dell'intercity rimasto fermo nelle campagne tra Forlì e Cesena e l'odissea di molti convogli regionali laziali, che hanno impiegato più di 10 ore per raggiungere la destinazione finale, a cui si aggiungono i gravissimi ritardi accumulati su quasi tutte le tratte nelle direttrici verso il Nord, con ritardi quasi sempre superiori alle 4 ore di media, anche sulla rete alta velocità;
le cause dei disagi non è da addebitare esclusivamente alla portata eccezionale del fenomeno meteorologico, bensì alla mancata organizzazione nella gestione dell'emergenza da parte di Trenitalia e, soprattutto, all'assoluta inadeguatezza e arretratezza di buona parte delle reti infrastrutturali ferroviarie del Paese, non dotate dei sistemi di scongelamento degli scambi e delle linee di alimentazione elettrica e, inoltre, alla vetustà delle carrozze non dotate di sistemi di riscaldamento e di comfort, che hanno costretto numerosi passeggeri a soffrire e patire fortemente il freddo durante le fasi emergenziali;
la regione Liguria si è spinta addirittura ad un esposto denuncia all'autorità giudiziaria contro Trenitalia e Rete ferroviaria italiana per le molteplici responsabilità e negligenze gestionali, che non hanno permesso di affrontare il maltempo e che hanno causato gravissimi disagi e disservizi a numerosissimi passeggeri;
al di là degli aspetti legati a questa vicenda, sono, comunque, ormai quotidiane le difficoltà e le criticità che ancora una volta portano alla luce la totale inefficienza complessiva di buona parte del servizio di trasporto ferroviario nazionale, che raggiunge standard di efficienza qualitativa nemmeno paragonabili a quelli della media dei restanti Stati europei, arrecando gravissime difficoltà, anche nell'ordinarietà, ai cittadini costretti a pagare le conseguenze di tali disservizi -:
quali opportune iniziative di competenza intenda adottare per accertare le responsabilità del gruppo Trenitalia spa e di Rete ferroviaria italiana nella gestione dell'emergenza legata agli ultimi accadimenti calamitosi dei giorni scorsi, che hanno generato la paralisi del trasporto ferroviario su quasi tutta la rete nazionale;
se non intenda attivarsi per promuovere, di concerto con gli organi preposti per competenza, un piano di intervento straordinario finalizzato alla destinazione di risorse adeguate per realizzare gli investimenti necessari al recupero e all'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie, al fine di garantire ai cittadini un'adeguata offerta del servizio e il mantenimento di elevati standard di qualità ed efficienza che scongiurino il ripetersi delle drammatiche situazioni avvenute durante i recenti fenomeni meteorologici.
(2-01357) «Mereu, Galletti».

Iniziative per prevenire e contrastare la ludopatia, in particolare tramite la regolamentazione della pubblicità del gioco d'azzardo - 2-01347

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, per sapere - premesso che:
il fenomeno del gioco d'azzardo sta assumendo dimensioni di vero e proprio allarme sociale;
tale fenomeno risulta aggravato dalla pesante crisi economica, che favorisce la diffusione di comportamenti compulsivi e autolesionistici in soggetti deboli e particolarmente vulnerabili, che sperano di risolvere in siffatto modo l'incertezza del proprio futuro;
tra i fattori sociali di rischio che predispongono l'insorgenza della ludomania, particolare rilievo assume la presenza di difficoltà economiche legate, in particolare, allo stato di disoccupazione;
la dipendenza da gioco è assimilabile alla dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti e, oltre a ledere la salute psicofisica del soggetto interessato, coinvolge spesso interi nuclei familiari che si vedono sottratte ingenti somme di denaro, con un impoverimento della loro situazione finanziaria e affettiva;
la correlazione tra gioco, indebitamento e usura dimostra come in questo settore sia particolarmente labile il confine tra legalità e comportamenti criminali;
numerosi studi ribadiscono la pericolosità che il nuovo gioco d'azzardo on line può rivestire all'interno delle fasce adolescenziali e recenti dati confermano come i giovani ingoiati dal gioco compulsivo siano una frontiera del business illegale legato allo strozzinaggio;
il dilagare della pubblicità, nello specifico quella televisiva dei cosiddetti «casinò virtuali», desta particolare preoccupazione negli interpellanti per gli effetti devastanti che un potente mezzo di comunicazione di massa, quale la tv, può avere su un pubblico suggestionabile -:
se il Governo non ritenga utile e doveroso intervenire a tutela dei cittadini, dei bambini e degli adolescenti, assumendo iniziative per regolamentare severamente la pubblicità dei giochi d'azzardo così come già avviene per altri settori, come, ad esempio, con i prodotti del tabacco.
(2-01347)
«Rampi, Bossa, Lulli, Albini, Gatti, Schirru, Boccuzzi, Picierno, Mattesini, Bellanova, Damiano, Bobba, Gnecchi, Rossa, Siragusa, Sbrollini, Colaninno, Losacco, Miglioli, Sanga, Murer, Madia, Pizzetti, Piccolo, Fadda, Benamati, Melis, Beltrandi, Strizzolo, Farinone, Scarpetti, Federico Testa, Servodio, Zunino, Nannicini, Pes, Oliverio, Nicolais, Capano, Calvisi, Marrocu, Pedoto, Marco Carra».

Problematiche conseguenti alla disciplina introdotta dalla legge n. 10 del 2011 in materia di dichiarazione dello stato di emergenza ed interventi di protezione civile - 2-01358

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
da fine gennaio 2012 ad oggi parti del nostro Paese sono colpite da eccezionali precipitazioni nevose senza precedenti;
in particolare, il «vortice» che si è creato fra le province di Forlì, Pesaro e Urbino e Rimini, che dura da due settimane, ha completamente bloccato decine di comuni, con altezza di neve precipitata oltre i tre metri;
analoghi fenomeni si sono registrati nel resto delle Marche, nel Lazio, in Abruzzo, in Basilicata e Campania ed in parti di altre regioni;
la protezione civile e gli enti locali hanno approntato uomini e mezzi adeguati all'emergenza, con assunzione di impegni anche finanziari;
il Governo ha già ampiamente riferito sul tema, pur tuttavia permangono aspetti che vanno urgentemente chiariti;
i presidenti delle regioni, che il Governo ha prontamente incontrato, sembrano unanimemente intenzionati a non far dichiarare lo stato di emergenza, in quanto impossibilitati al rispetto delle norme introdotte con la legge n. 10 del 2011, che ha modificato la legge n. 225 del 1992, imponendo in via preliminare alle regioni aumenti di tasse ed accise in caso di dichiarazione dello stato di emergenza;
il Governo ha sopperito decretando maggiori poteri al capo del dipartimento di protezione civile e dichiarando lo stato di emergenza per il brevissimo periodo necessario al soccorso, che si sta protraendo ben oltre le previsioni, imponendo già una proroga;
l'evento calamitoso è, invece, di proporzioni tali da provocare danni permanenti e strutturali, in quanto si registrano numerosi cedimenti di tetti in edifici storici, edifici pubblici, abitazioni, ma, soprattutto, in stabilimenti artigianali, commerciali ed industriali, con blocco di attività e conseguenti costi di ripristino;
lo stato di calamità è stato opportunamente dichiarato per il settore agricolo, ma permangono dubbi per gli altri settori economici;
non si comprende come, in mancanza della dichiarazione dello stato di emergenza, come previsto dalla legge n. 225 del 1992, si possa intervenire sui danni relativi ad opifici, abitazioni, immobili e macchinari danneggiati ed all'eventuale sospensione o al differimento dei termini per adempimenti e versamenti fiscali e contributivi;
è evidente che il permanere delle norme introdotte con la legge n. 10 del 2011, oltre a paralizzare l'attività della protezione civile (emissione delle ordinanze, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previo parere della Corte dei conti per tutte le tipologie di calamità), rischia di non permettere le normali procedure di sostegno al settore economico che si sono sempre attuate in caso di calamità -:
come intenda agire il Governo di fronte alla problematica espressa circa il prolungamento dello stato di emergenza e le misure di indennizzo necessarie per il sostegno al tessuto economico dei luoghi colpiti e per i rimborsi degli oneri di pronto intervento sostenuti dagli enti locali.
(2-01358)
«Vannucci, Ventura, Agostini, Brandolini, Cavallaro, Giovanelli, Lolli, Marchioni, Merloni».

Iniziative a tutela delle minoranze religiose in Egitto, con particolare riferimento alla minoranza copta - 2-01363

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri degli affari esteri e per la cooperazione internazionale e l'integrazione, per sapere - premesso che:
il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi, in audizione davanti alle Commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato, il 1o febbraio 2012, ha dato notizia che si registra in Italia, in particolare in Puglia, un aumento di arrivi di copti dall'Egitto, in seguito alle violenze che si sono verificate negli ultimi mesi ai danni della comunità. Nel corso della stessa audizione, il Ministro interpellato ha ribadito che «il Governo italiano presta molta attenzione alla tutela delle minoranze religiose»;
il Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, in una lettera al quotidiano Avvenire il 12 gennaio del 2012, ha ricordato come l'Italia abbia contribuito ad una «importante risoluzione del Consiglio sulla difesa delle libertà religiose dopo i violenti attacchi contro le comunità copte in Egitto» e abbia sostenuto l'«esigenza di interventi incisivi in difesa delle minoranze religiose e cristiane» -:
se il Governo sia in possesso di ulteriori notizie sui fatti rappresentati dal Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
quale entità abbia questo fenomeno della diaspora dei copti egiziani e come si stia ponendo la comunità internazionale dinanzi ad esso;
se da parte dei copti profughi in Italia ci sia stata richiesta di asilo politico e come il Governo intenda rispondere;
quali siano state e tuttora siano le tutele che il Governo italiano ha richiesto alle autorità egiziane e quali risposte abbia avuto e se abbia fatto passi formali in questo senso;
come la comunità internazionale abbia risposto, al di là delle dichiarazioni di principio, alle sollecitazioni dell'Italia su questa situazione drammatica;
più in generale, quale sia oggi la situazione della libertà religiosa e la condizione delle minoranze in Egitto.
(2-01363)
«Renato Farina, Pianetta, Lazzari, Volontè, Frattini, Barbi, Touadi, Boniver, Narducci, Allasia, Mussolini, Scandroglio, Sbai, Roccella, Biancofiore, Malgieri, Gioacchino Alfano, Landolfi, Repetti, Lanzarin, Vella, De Camillis, Savino, Paniz, Nizzi, Raisi, Centemero, Pagano, Bertolini, Ciccioli, Colaninno, La Loggia, Beccalossi, Abelli, Bocciardo, De Angelis, Baccini, Di Centa, Papa, Mazzocchi, Scapagnini, Vincenzo Antonio Fontana, Galati, Frassinetti, Casero, Vignali».