Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute >>

XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 6 marzo 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 marzo 2012.

Albonetti, Alessandri, Bergamini, Bindi, Bocchino, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Renato Farina, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, La Malfa, Laganà Fortugno, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pisicchio, Proietti Cosimi, Rigoni, Stefani, Stucchi, Tempestini, Valducci, Vitali, Zeller.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Bergamini, Bindi, Bocchino, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Consolo, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Renato Farina, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, La Malfa, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Pisicchio, Rigoni, Stefani, Stucchi, Tempestini, Valducci, Vitali, Zeller.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 5 marzo 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
LOMBARDO ed altri: «Norme sulla compensazione certificata tra crediti e debiti nei riguardi delle pubbliche amministrazioni» (5027).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento,i seguenti progetti di legge sono assegnati,in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VI Commissione (Finanze):
CALVISI ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e altre disposizioni in materia di riscossione coattiva delle imposte, di interessi e sanzioni, nonché di reclutamento dei messi notificatori esattoriali» (4943) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X e XI.

IX Commissione (Trasporti):
VERNETTI ed altri: «Disposizioni concernenti l'attribuzione di licenze e di autorizzazioni temporanee per l'esercizio del servizio di taxi» (4860) Parere delle Commissioni I, V, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
DI GIUSEPPE e PALADINI: «Modifica all'articolo 2118 e introduzione dell'articolo 2118-bis del codice civile e altre disposizioni in materia di dimissioni volontarie del lavoratore e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro» (4988) Parere delle Commissioni I, II, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 23 febbraio 2012, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
risoluzione della 8a Commissione (Lavori pubblici) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011)665 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 128), che è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 12a Commissione (Igiene e sanità) sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (COM(2011)866 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 129), che è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 3a Commissione (Affari esteri) sulla proposta di direttiva del Consiglio sulla tutela consolare dei cittadini dell'Unione all'estero (COM(2011)881 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 131), che è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 9a Commissione (Agricoltura) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2011)530 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 132), che è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 9a Commissione (Agricoltura) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine (COM(2011)525 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 133), che è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 1o marzo 2012 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente irriguo umbro-toscano, per l'esercizio 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 390).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 1o marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la determinazione n. 13 del 2012, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 17 febbraio 2012, relativa al programma dell'attività della sezione per l'anno 2012.

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, con lettera in data 9 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2010 dal CAI - Club alpino italiano, con allegati il bilancio d'esercizio e la pianta organica, riferiti alla medesima annualità.

Questa documentazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, con lettera in data 9 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione e sull'attività svolta nell'anno 2010 dall'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, con allegati il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consultivo e la pianta organica, riferiti alla medesima annualità.

Questa documentazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal viceministro dell'economia e delle finanze.

Il viceministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1o marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'elenco delle somme che vengono conservate alla fine dell'anno finanziario 2011 e che potranno essere utilizzate nell'esercizio 2012 a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal ministro della giustizia.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 2 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», la relazione - per la parte di sua competenza - sullo stato di attuazione della citata legge n. 194 del 1978, riferita all'anno 2011, comprensiva dei dati relativi al periodo dal 1995 al 2011 (doc. XXXVII-bis, n. 4).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 2 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 26 novembre 2010, n. 199, la relazione sull'adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia (doc. XXVII, n. 35).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 marzo 2012, ha inviato il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 22 febbraio 2012, sul disegno di legge concernente «Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale» (approvato dal Senato) (Atto Senato n. 3111; Atto Camera n. 4999).
Tale parere è trasmesso alla VIII Commissione (Ambente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 6 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la motivazione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (18144/1/11 REV 1 ADD 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 marzo 2012, ha trasmesso la seguente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che è inviata, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Cause C-72/10 e C-77/10: sentenza della Corte (quarta sezione) del 16 febbraio 2012 (Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di cassazione - Italia). Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Giochi d'azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Necessità di una concessione - Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell'Unione nell'attribuzione delle Concessioni - Attribuzione di 16.300 concessioni supplementari - Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza - Principio di certezza del diritto - Protezione dei titolari delle concessioni precedenti - Normativa nazionale - Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse - Ammissibilità - Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l'oggetto della concessione - Divieto da parte della normativa nazionale - Ammissibilità (doc. LXXXIX, n. 155).

Trasmissione dal consiglio regionale del Veneto.

Il presidente del consiglio regionale del Veneto, con lettera in data 22 febbraio 2012, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 7 febbraio 2012, concernente norme sulla fiscalità agricola introdotte dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e applicazione dell'imposta municipale unica (IMU).
Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative per riconoscere agli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria dell'Arma dei carabinieri le funzioni ed il trattamento economico propri del nucleo investigativo dell'Arma dei carabinieri - 3-01640 A)

ASCIERTO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
agli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria dell'Arma dei carabinieri non sono riconosciute le stesse funzioni che di solito vengono attribuite ai parigrado che svolgono analoghe attività in altri reparti;
il nucleo investigativo dell'Arma dei carabinieri, ad esempio, svolge su delega dell'autorità giudiziaria attività e indagini su procedimenti giudiziari e gli operatori nello svolgimento di tale attività si vedono riconosciuto il periodo di comando, percependo premi di produttività pari a quelli dei comandanti di stazione; invece, alle sezioni di polizia giudiziaria presso i tribunali non è riconosciuto nulla;
quindi, in tale situazione, pur svolgendo le medesime funzioni, si viene a determinare una disparità di trattamento economico tra gli operatori delle sezioni di polizia giudiziaria e gli appartenenti al nucleo investigativo -:
quali iniziative o provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare per parificare il ruolo degli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria a quello degli appartenenti al nucleo investigativo, nonché per parificare il ruolo di responsabile delle sezioni di polizia giudiziaria a quello di comandante di stazione, riconoscendo, quindi, stesse funzioni e uguale trattamento economico.(3-01640)
(17 maggio 2011)

Elementi e iniziative in merito all'attuazione dell'accordo sottoscritto in data 30 marzo 2010 relativo allo stabilimento Videocon di Anagni (Frosinone) - 3-01541

B)

CARELLA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
come noto, in data 30 marzo 2010, il Ministero dello sviluppo economico e la Videocon Indiana, società controllante la VDCt di Anagni, hanno sottoscritto un'intesa avente i seguenti punti vincolanti:
a) la società VDCt si impegna attraverso un apposito memorandum alla cessione degli impianti e delle tecnologie alla multinazionale Ssim, realtà imprenditoriale individuata come la più idonea alla reindustrializzazione del sito;
b) si prevedono l'avvio della procedura ex articoli 182-bis e 182-ter della legge fallimentare e, per quanto necessario, l'impegno dei soci a sostenerla finanziariamente;
in data 17 dicembre 2010, nel corso di un apposito incontro presso il medesimo Ministero, tra le organizzazioni sindacali e la società VDCt, si conveniva che quest'ultima non fosse in grado di completare la procedura ex articolo 182-bis della legge fallimentare, a causa delle resistenze manifestate dai vertici di Banca Intesa, maggiore creditore di Videocon, ad accogliere una ragionevole transazione del debito in essere;
in data 3 febbraio 2011, presso la Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, il Ministro interrogato ha assicurato che entro il mese di febbraio 2011 l'iter sarebbe stato completato;
nel frattempo, attraverso la contrattazione del debito dei creditori chirografari (aziende e società fornitrici del territorio) si sono trovate le intese di mediazione necessarie alla presentazione presso il tribunale di Frosinone della procedura ex articolo 182-bis e, a questo punto, il citato istituto di credito ha garantito l'intero debito, riservandosi, qualora non si trovino accordi con Videocon, di esercitare formale escussione presso la borsa di Bombay;
la permanenza di un presidio industriale della dimensione e delle caratteristiche tecnologiche di Videocon, con oltre 1.300 dipendenti, rappresenta un obiettivo irrinunciabile per un'area come quella del frusinate e per la zona meridionale della provincia di Roma, già pesantemente colpite dagli effetti della crisi economico-industriale di questi ultimi anni;
tra l'altro, per difendere il loro posto di lavoro e le prospettive economiche di tali aree, alcuni lavoratori sono stati colpiti da un provvedimento di condanna per aver occupato la sede dell'autostrada A1 -:
quali siano le ragioni che ostacolino tuttora la positiva conclusione di quanto definito nel citato accordo del 30 marzo 2010, soprattutto alla luce del positivo atteggiamento dei creditori locali e della necessità di evitare il collasso socio-economico della provincia di Frosinone e della zona sud della provincia di Roma, ponendo le basi per un futuro industriale e di lavoro per i 1.300 addetti della VDCt di Anagni.(3-01541)
(23 marzo 2011)

Iniziative per salvaguardare i livelli occupazionali in relazione all'attività degli stabilimenti del gruppo Trombini siti nella zona di Pinerolo (Torino) - 3-01724

C)

GIORGIO MERLO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la situazione delle aziende riconducibili al gruppo Trombini - che conta due stabilimenti nel pinerolese - continua ad essere incerta, senza offrire precise garanzie per la tutela della occupazione;
lo stabilimento di Frossasco, specializzato in produzione di pannelli truciolati, conta oggi 180 dipendenti ed è presente nel pinerolese da oltre 30 anni, ma pesa l'incognita sul futuro produttivo di entrambi gli stabilimenti, compreso quello di Lusema San Giovanni;
purtroppo, crescono le preoccupazioni, manifestate a più riprese dalle maestranze e dai sindacati, sul futuro produttivo e, in particolare, sulla trasformazione della mission dell'azienda;
ora, alla luce della precarietà che caratterizza ormai da troppo tempo gli stabilimenti pinerolesi del gruppo Trombini ex Annovati - compresa la richiesta di cassa integrazione per tutti i dipendenti del gruppo -, diventa urgente conoscere quali sono le garanzie concrete che offrono i datori di lavoro e, soprattutto, quali sono le prospettive di investimento e di occupazione che intendono perseguire -:
considerato che questi elementi sono necessari ed indispensabili per il futuro stesso dei lavoratori, quali siano le iniziative concrete che il Ministro interrogato intenda attivare per chiarire il destino degli stabilimenti pinerolesi del gruppo Trombini ex Annovati e per salvaguardare i livelli occupazionali.(3-01724)
(29 giugno 2011)

DISEGNO DI LEGGE: ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL CONTROLLO DEI SISTEMI ANTIVEGETATIVI NOCIVI APPLICATI SULLE NAVI, CON ALLEGATI, FATTA A LONDRA IL 5 OTTOBRE 2001, E SUA ESECUZIONE (A.C. 4945)

A.C. 4945 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione all'adesione).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, di seguito denominata «Convenzione».

A.C. 4945 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativo al divieto di composti organostannici applicati sulle navi, piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

A.C. 4945 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Autorità responsabile per le ispezioni e il rilascio dei certificati).

1. Le autorità responsabili per l'espletamento dei compiti di ispezione e di controllo, previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione, sono il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvedono attraverso organismi di classificazione riconosciuti dall'Italia e tramite il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

A.C. 4945 - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione).

1. Il comandante di una nave che applica, riapplica, installa o utilizza sistemi di pulizia nocivi in violazione dell'articolo 4 della Convenzione e dell'allegato 1 della medesima, nonché dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 15.000.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche al proprietario e all'armatore della nave nel caso in cui la violazione di cui al medesimo comma 1 sia avvenuta con il loro concorso.
3. Per il comandante di nazionalità italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata è determinata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione.
4. Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che hanno subìto condanne in relazione al reato di cui al comma 1 è inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, commisurato alla gravità del reato commesso e alla pena inflitta.
5. Alle ispezioni delle navi previste dall'articolo 11 della Convenzione si applicano le disposizioni dell'articolo 1186 del codice della navigazione.
6. Si applica, altresì, l'articolo 1193 del codice della navigazione nell'ipotesi di rilascio di un certificato internazionale dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, di cui all'allegato 4 della Convenzione.

A.C. 4945 - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 7.740 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» e, comunque, del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 4945 - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DI MAURITIUS E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, FATTO A PORT LOUIS IL 9 DICEMBRE 2010 (A.C. 4946)

A.C. - 4946 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010.

A.C. - 4946 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VI del Protocollo stesso.

A.C. - 4946 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: CAMBURSANO ED ALTRI; MARINELLO ED ALTRI; BELTRANDI ED ALTRI; MERLONI ED ALTRI; LANZILLOTTA ED ALTRI; ANTONIO MARTINO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BERSANI ED ALTRI: INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO NELLA CARTA COSTITUZIONALE (APPROVATO, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA E APPROVATO, SENZA MODIFICAZIONI, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (A.C. 4205-4525-4526-4594-4596-4607-4620-4646-B)

A.C. - 4205-B - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale».

A.C. - 4205-B - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.

1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente:
«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».

A.C. - 4205-B - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»;
b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse.

A.C. - 4205-B - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea»;
b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio».

A.C. - 4205-B - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.

1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;
g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:
a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;
c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.
4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.

A.C. - 4205-B - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.