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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 11 aprile 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 aprile 2012.

Albonetti, Alessandri, Bindi, Bocchino, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Lombardo, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi, Pisicchio, Rigoni, Stefani, Tenaglia, Valducci, Vico.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Bindi, Bocchino, Bongiorno, Boniver, Brugger, Bruno, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi, Pisicchio, Rigoni, Stefani, Tenaglia, Valducci, Vico.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 aprile 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
FUCCI: «Divieto della propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo e norme per la prevenzione e la cura della ludopatia» (5113).

In data 10 aprile è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
BACCINI: «Disposizioni concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni operanti nel campo della cultura politica» (5114).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

La proposta di legge VERNETTI ed altri: «Delega al Governo per l'integrazione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni per lo sviluppo e la tutela della mobilità ciclistica» (4960) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barbieri, Burtone, Carella, Cuomo, Fadda, Ferrari, Mazzarella, Giorgio Merlo, Paolo Russo, Santori e Tidei.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
IX Commissione (Trasporti):
PALMIERI ed altri: «Disposizioni per la realizzazione dell'agenda digitale nazionale» (5093) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 2 aprile 2012, ha comunicato che la 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (rifusione) (COM(2011)566 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 61), che è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materie di accise (COM(2011)730 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 62), che è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto (COM(2011)326 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 63), che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM(2011)635 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 64), che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Il Presidente del Senato, con lettere in data 4 aprile 2012, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
risoluzione della 6a Commissione (Finanze) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (COM(2011)746 definitivo) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento CE n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2011)747 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 143), che è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 12a Commissione (Igiene e sanità) sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica (COM(2012)48 definitivo); sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica (COM(2012)49 definitivo); sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM(2012)51 definitivo); sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM(2012)52 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 149), che è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 4 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, per la parte di propria competenza, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 374 del 1997, recante «Norme per la messa al bando delle mine antipersona», riferita al primo semestre 2011 (doc. CLXXXII, n. 6).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 5 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93, la relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia nell'anno 2011 (doc. CXXXI, n. 4).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 5 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, relativa all'anno 2011 (doc. CXXXIX, n. 4).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal viceministro dell'economia e delle finanze.

Il viceministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio, aggiornata al 30 settembre 2011 (doc. XXV, n. 14).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 10 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle Commissioni sottoindicate:
n. 82/2011 del 13 ottobre 2011, concernente «Utilizzo delle risorse FAS per il ripiano del disavanzo sanitario della regione Molise. Presa d'atto» - alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali);
n. 3/2012 del 20 gennaio 2012, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Interporto di Catania. Autorizzazione utilizzo ribassi d'asta» - alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti);
n. 6/2012 del 20 gennaio 2012, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione. Imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge, revisione della pregressa programmazione e assegnazione di risorse ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge n. 183 del 2011» - alla V Commissione (Bilancio);
n. 9/2012 del 20 gennaio 2012, concernente «Presa d'atto del Programma attuativo regionale (PAR) della regione Veneto - Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (delibere nn. 166/2007, 1/2009 e 1/2011)» - alla V Commissione (Bilancio);
n. 12/2012 del 20 gennaio 2012, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ripiano del disavanzo sanitario della regione Molise. Modifica della delibera n. 82/2011» - alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 e 10 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Nell'ambito dei documenti trasmessi il 5 aprile 2012, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (COM(2012)147 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali).

Con la comunicazione del 5 aprile 2012, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica l'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2012)141 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 29 marzo 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Con la comunicazione del 10 aprile 2012, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - La dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale nell'Unione europea (COM(2012)153 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 2 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XI (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal consiglio regionale del Veneto.

Il presidente della regione Veneto, con lettera in data 5 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2011-2012.

Questa documentazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Campania.

Il Garante del contribuente della regione Campania, con lettera in data 26 marzo 2012, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2011, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Puglia.

Il Garante del contribuente della regione Puglia, con lettera in data 4 aprile 2012, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2011, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal difensore civico della regione Liguria.

Il difensore civico della regione Liguria, con lettera in data 29 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico relativa all'anno 2011 (doc. CXXVIII, n. 42).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative in materia di politiche di sviluppo per il Mezzogiorno, con particolare riferimento alla dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) - 3-02196

MISITI, FALLICA, GRIMALDI, IAPICCA, MICCICHÈ, PITTELLI, PUGLIESE, SOGLIA, STAGNO D'ALCONTRES e TERRANOVA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
i principali organismi istituzionali italiani, europei e internazionali ritengono che per far decollare l'economia italiana occorra sviluppare il Mezzogiorno;
le indagini statistiche dei più importanti istituti di ricerca (Svimez, ufficio studi Banca d'Italia, Istat, uffici studi Osce ed altri) dimostrano che nel Sud Italia la disoccupazione giovanile e, in particolare, femminile risulta in percentuale tra le più alte dell'intero continente;
l'emigrazione giovanile verso il Nord Italia e gli altri Paesi europei ha raggiunto valori così elevati, tali da far considerare le regioni meridionali «spopolate» della maggioranza della popolazione intellettuale, con dannosi effetti sulla stessa formazione della nuova classe dirigente meridionale;
la crisi economica in atto, diversamente da quanto avvenuto in quella del 2008 quando la preponderanza dei lavoratori pubblici rispetto a quelli privati ha salvaguardato in qualche modo il potere d'acquisto delle famiglie, colpisce duramente più che altrove l'occupazione in tutti i settori, riducendo sensibilmente le disponibilità finanziarie dei cittadini e delle piccole imprese presenti nel territorio, soprattutto quelli operanti nel turismo e nell'agricoltura;
la stretta del credito per questi operatori rischia di far fallire le imprese degli unici comparti che hanno retto fino al 2010;
gli effetti del patto di stabilità e delle minori entrate nei bilanci dei comuni contribuiscono alla recessione e alla drastica riduzione dell'occupazione negli enti legati alle amministrazioni locali;
i ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione verso le imprese che hanno eseguito lavori pubblici e verso le aziende private che operano nel campo sanitario, complice anche la stretta sul credito, costringono molte di queste a portare i libri in tribunale;
il gap infrastrutturale rispetto al Nord del Paese, aggravatosi nell'ultimo decennio, se non verrà superato al più presto, costituirà un ulteriore ostacolo alla ripresa economica del Sud;
la carenza di trasporti pubblici locali e nazionali, dovuta a scelte delle aziende di Stato che hanno comportato tagli indiscriminati dei servizi ferroviari e navali, ha contribuito ad aggravare il disagio dei cittadini;
il fondo per le aree sottoutilizzate, istituito con la legge finanziaria per il 2003 e modificato con la legge finanziaria per il 2007, è lo strumento di finanziamento - con risorse aggiuntive nazionali - delle politiche di sviluppo per le aree sottoutilizzate del Paese, insieme alle risorse ordinarie, comunitarie e nazionali di cofinanziamento;
nella legge finanziaria per il 2007 era prevista per il settennio 2007-2013 una dotazione per il fondo per le aree sottoutilizzate di 63,3 miliardi di euro, di cui 53,7 miliardi erano destinati al Mezzogiorno;
il Cnel ha fatto il quadro della politica di programmazione 2007-2013 dei fondi europei e dei fondi per le aree sottoutilizzate, certificando che 28 miliardi di euro di questi ultimi, sono stati sottratti al Mezzogiorno d'Italia -:
se il Governo sia intenzionato ad assegnare al tema dello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno una valenza prioritaria nell'ambito della politica economica nazionale e di quella comunitaria di coesione e ad assumere politiche in grado di favorire la localizzazione di nuove attività produttive, agendo sulla fiscalità di vantaggio per attrarre capitali, nonché sulla politica infrastrutturale per superare il gap con il resto del Paese, completando il sistema ferroviario e quello autostradale nelle regioni meridionali. (3-02196)

Chiarimenti in merito ad un bando di gara del Ministero dell'economia e delle finanze concernente l'acquisto di «auto blu» - 3-02197

DI PIETRO, DONADI, BORGHESI, PORCINO e ROTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
tra le gare in corso, sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze, nella sezione bandi, si legge: «Gara per fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni - ID 1217»; la base d'asta è 9.571.000,00 euro e il termine di presentazione delle offerte è stato il giorno 8 marzo 2012;
il decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto l'obbligo, dal 2011, di non effettuare spese superiori all'80 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture;
il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, «disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», ha previsto l'adozione di una nuova disciplina volta a ridurre la cilindrata, il numero e il costo delle cosiddette auto blu;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2011 ha previsto criteri di razionalizzazione e trasparenza in merito all'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2012, in ottemperanza all'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 4139 del 2011, ha esteso alle regioni e agli enti locali le misure di razionalizzazione e limitazione del precedente decreto del 3 agosto 2011;
dal censimento del parco auto delle pubbliche amministrazioni per il 2011 svolto da FormezPA su incarico del Dipartimento della funzione pubblica emerge che 800 macchine risultano inutilizzate;
«in un momento di grandi sacrifici per decine di milioni di cittadini italiani ed europei - ha dichiarato il Ministro Patroni Griffi - riteniamo di integrare ulteriormente le già rigide previsioni normative di riduzione di utilizzo di auto blu da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo ulteriori azioni e se necessario disposizioni per accertare che le riduzioni previste si traducano in effettivo risparmio permanente e contributo al risanamento dei conti pubblici. Sulla trasparenza in tema di uso di auto pubbliche l'Italia può diventare un esempio virtuoso per tutta l'Unione europea, dove raramente esiste un monitoraggio continuo e così dettagliato» -:
come si giustifichi l'acquisto di ulteriori «auto blu» in contrasto con il contenimento dei costi della politica e della spesa pubblica previsto dai vari decreti citati in premessa. (3-02197)

Misure per sostenere gli investimenti dei comuni che hanno rispettato il patto di stabilità, al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia locale - 3-02198

VENTURA, MARAN, BOCCIA, GIACHETTI, QUARTIANI, BARETTA, FLUVI, CAUSI e NANNICINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
secondo i dati Istat nel quarto trimestre del 2011 il prodotto interno lordo è sceso dello 0,7 per cento rispetto al trimestre precedente e dello 0,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2010;
il Governo, attraverso il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, ha confermato che «siamo nel pieno di una seconda recessione» e che si tratta di un «trend che, se prendiamo per buone le previsioni, durerà tutto l'anno»;
sull'attuale fase di recessione, che non ha ancora dispiegato tutti i suoi effetti, pesano anche le necessarie misure di risanamento che il Governo è stato costretto ad approntare negli ultimi mesi;
è giudizio ormai ampiamente condiviso che tale situazione di emergenza economica e finanziaria richieda, oltre alle necessarie misure di rigore sui conti pubblici, anche politiche di crescita, indispensabili per lo stesso risanamento finanziario e per il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013;
accanto agli interventi urgenti e alla correzione degli squilibri reali e finanziari, è necessario delineare un'efficace strategia che permetta all'Italia di tornare ad avere tassi di crescita soddisfacenti e sostenibili nel medio-lungo periodo;
per ottenere questo risultato è sicuramente necessario aumentare il contenuto tecnologico delle produzioni, garantire concorrenza nei mercati e superare quel deficit infrastrutturale che caratterizza tanta parte del Paese;
tuttavia, non debbono essere sottovalutate le grandi potenzialità di crescita e sviluppo che si concentrano sempre di più nei confini dei comuni, sistemi locali complessi e interdipendenti, in cui si concentrano la produzione, lo scambio e il consumo di beni, dove si sviluppa il capitale umano, dove si addensano servizi pubblici e privati, funzioni strategiche e logistiche necessarie a vivere, a fare impresa, a creare lavoro -:
quali azioni il Governo intenda intraprendere per sostenere la capacità dei comuni di fare investimenti e di stimolare l'economia locale, consentendo a quelli che hanno rispettato il patto di stabilità di effettuare spese in conto capitale per investimenti in opere pubbliche, messa in sicurezza del territorio e degli edifici scolastici e sbloccando una percentuale dei residui presenti nelle casse per poter pagare le imprese che hanno realizzato opere pubbliche. (3-02198)

Iniziative per reperire fondi a favore del bilancio dello Stato, con particolare riferimento all'ipotesi di una forma di noleggio delle opere d'arte inutilizzate attraverso aste telematiche - 3-02199

SCILIPOTI e MOFFA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
come è noto, nei depositi museali o in altre sedi giacciono numerose opere d'arte, già catalogate, inutilizzate o sottoutilizzate;
tale situazione risulta incomprensibile, sia perché si priva della loro visione gli appassionati d'arte, sia perché queste opere, se solo si pensasse ad una forma di noleggio sicuro, potrebbero rappresentare, in un momento oltretutto di grave crisi economica, una fonte di entrate per il bilancio dello Stato;
se, infatti, si pensasse ad una forma di noleggio attraverso aste telematiche gestite dal Ministero per i beni e le attività culturali, si avrebbero entrate certe e si diffonderebbe la cultura italiana nel mondo;
a tale risorsa potrebbero aderire anche gli enti locali, che potrebbero, con una parte cospicua del ricavato, finanziare progetti culturali nel proprio territorio;
si potrebbe pensare ad una forma per cui gli offerenti alle aste telematiche potrebbero essere ammessi a partecipare, ai sensi delle regole identificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito della verifica della loro capacità di garantire l'ammontare offerto e, soprattutto, l'idonea copertura assicurativa circa il trasporto, la conservazione e la restituzione delle opere;
i partecipanti all'asta dovrebbero, inoltre, prestare idonee garanzie fideiussorie bancarie o assicurative, sia con riferimento al prezzo offerto in asta, sia con riferimento alla conservazione e custodia delle opere d'arte, con le modalità previste in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
con i proventi derivanti dai canoni di noleggio si potrebbe pensare a finanziare sia il fondo per la riduzione del debito pubblico (ex fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato), sia il Ministero per i beni e le attività culturali, che potrebbe, al netto delle spese correnti di gestione delle aste, destinare tali risorse alla repertazione, catalogazione e restauro di altre opere ad oggi non esponibili;
oltre a ciò si potrebbe pensare di destinare una quota parte di queste risorse ad un fondo statale di solidarietà per gli indigenti e per i più bisognosi, per i giovani disoccupati, per le famiglie con minori e/o diversamente abili, per gli anziani -:
se non si ritenga necessario, stante la gravità della crisi economica che perdura e colpisce pesantemente tutti i cittadini italiani, trovare percorsi nuovi, come appunto quello proposto, che contribuiscano a reperire fondi utili per le disastrate casse dello Stato, trovando, altresì, le risorse necessarie per aiutare le fasce sociali economicamente svantaggiate, che più di altre stanno accusando gli effetti devastanti determinati dalla crisi economica. (3-02199)

Elementi in ordine all'ammontare dei titoli del debito pubblico detenuti da istituti bancari - 3-02200

DOZZO, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FUGATTI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
secondo i dati contenuti nel supplemento al bollettino statistico «Finanza pubblica, fabbisogno e debito» della Banca d'Italia, a gennaio 2012 il debito pubblico italiano ha toccato la soglia di 1.935,829 miliardi di euro, in rialzo di 37,9 miliardi rispetto ai 1.897,946 miliardi registrati a dicembre 2011;
in base ai dati pubblicati dal dipartimento del tesoro i titoli del debito pubblico, che al 30 novembre 2011 ammontavano a 1.592,1 miliardi di euro, calcolati dopo le manovre poste in essere dall'attuale Governo, ammontano al 29 febbraio 2012 a 1.617,9 miliardi di euro;
il Governo italiano ha, dunque, dovuto fare fronte ad un fabbisogno crescente in modo significativo a causa dell'aumento del debito, collocando più titoli, in un momento nel quale il differenziale di rendimento rispetto agli altri titoli di riferimento (spread) indica che i titoli italiani non erano particolarmente appetibili, se non a fronte di un alto rendimento che avrebbe a suo volta ampliato il cosiddetto spread;
nonostante l'aumento del fabbisogno, e senza alcuna evidenza contabile di una prospettiva di riduzione del debito pubblico, lo spread è sceso in modo significativo a partire dalla metà di febbraio 2012, evidenziando una richiesta di titoli di Stato italiani da parte degli investitori, anche se con rendimenti di molto inferiori rispetto a dicembre 2011;
benché tale inversione di tendenza vada positivamente considerata, esiste il rischio che gli andamenti degli indici finanziari non consentano di palesare la condizione dell'economia reale del Paese, dando l'errata e pericolosa impressione che la riduzione dello spread di per sé possa migliorare l'andamento dell'economia e le condizioni di imprese e lavoratori, senza la necessità di misure mirate per la ripresa e lo sviluppo;
in questo contesto sarebbe doveroso da parte del Governo, a parere degli interroganti, monitorare e indirizzare con attenzione il sistema bancario, principale elemento di innesco della crisi internazionale a causa di operazioni su prodotti finanziari ad altissimo rischio, ma anche necessario e indispensabile supporto del sistema produttivo attraverso il credito all'economia reale e alle famiglie -:
quale ammontare di titoli del debito pubblico del nostro Paese fosse detenuto da istituti bancari a dicembre 2011 e quanto ne sia invece stato collocato o detenuto presso istituti bancari da allora ad oggi, dopo le due aste promosse dalla Banca centrale europea rispettivamente il 21 dicembre 2011 ed il 28 febbraio 2012.
(3-02200)

Iniziative in merito a richieste di restituzione delle somme percepite dai giudici di pace a titolo di indennità forfettaria mensile - 3-02203

LO PRESTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
negli ultimi mesi sono in atto presso diversi uffici del giudice di pace in tutto il territorio nazionale ispezioni ministeriali finalizzate alla richiesta di restituzione delle somme versate a tali magistrati onorari ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 374 del 1991;
tale norma prevede espressamente la corresponsione di «un'indennità mensile pari ad euro 258,23 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto»;
la circolare ministeriale del 15 marzo 2006, in materia di «Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia», interpreta la norma nel senso che tale «indennità forfettaria mensile» debba essere corrisposta in considerazione dell'effettivo lavoro svolto dal magistrato, consistente nell'emissione di provvedimenti di natura giurisdizionale, nella redazione di sentenze, previo il necessario studio e l'insopprimibile necessità di aggiornamento, sul presupposto che il giudice di pace, al pari di quanto avviene per i magistrati ordinari, svolge il suo lavoro non esclusivamente in udienza o con l'emissione di soli provvedimenti, ma anche attraverso il compimento di tutte le attività prodromiche e/o funzionali al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, non ultimo l'acquisto degli strumenti necessari per tale esercizio (riviste giuridiche specializzate, personal computer, abbonamento a banche dati, cancelleria, codici aggiornati ed altro);
la corresponsione delle somme contestate non è, pertanto, in alcun modo legata all'effettiva presenza quotidiana del giudice presso l'ufficio, ma è, invece, connessa alla «necessità di garantire ai giudici di pace - così come si legge nella citata circolare - un'adeguata remunerazione per l'esercizio di una funzione di così alto prestigio e responsabilità quale quella giurisdizionale»;
la circolare ministeriale precisa, infatti, al riguardo che l'unico limite posto dall'articolo 11, comma 3, è dato dall'effettivo servizio svolto. «Ora, con quest'ultima espressione, la legge intende evitare soltanto che l'indennità venga corrisposta al giudice di pace in due ipotesi: quando questi, pur investito formalmente della carica, non sia ancora chiamato ad esercitarla in concreto, o quando sia assente dal servizio per qualsiasi causa regolarmente comunicata al giudice di pace coordinatore (...) in ogni altro caso, e dunque anche quando il giudice di pace non celebri udienza o non emetta provvedimenti o non si trovi presente nei locali dell'ufficio giudiziario cui è assegnato, ma sia formalmente in servizio, l'indennità mensile deve essere a lui corrisposta (...) i giudici di pace sono infatti in servizio - come si legge nella citata circolare - non soltanto quando svolgono le attività da ultimo descritte, ma in ogni momento, dovendo essi, al pari dei magistrati ordinari, assicurare la loro immediata reperibilità anche quando non si trovano presso i locali dell'ufficio»;
la richiesta di restituzione di tali somme - come se le stesse fossero state percepite illegittimamente e non sulla base di una norma di legge - sta avvenendo in forma retroattiva attraverso specifici provvedimenti adottati dai singoli ispettori ovvero sulla base di mere comunicazioni verbali nelle varie sedi degli uffici, senza, peraltro, rispettare la normativa che limita il prelievo forzoso ad un quinto dello stipendio/indennità;
tali somme sono già state in molti casi decurtate dalle altre indennità spettanti ai giudici di pace e tale modo di procedere sta dando luogo ad un notevole contenzioso;
si evidenzia, inoltre, che tutti gli importi delle indennità previste per il giudice di pace non sono mai state oggetto di rivalutazione, pur essendo soggette a ritenute d'acconto a titolo irpef -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative urgenti intenda assumere al riguardo. (3-02203)

Misure a favore dei comuni e degli enti locali in relazione agli impegni finanziari assunti in occasione dell'eccezionale ondata di maltempo dei mesi di gennaio e febbraio 2012 - 3-02201

DE POLI, GALLETTI, LIBÈ, CICCANTI, POLI, COMPAGNON, BOSI, VOLONTÈ e NARO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nei mesi di gennaio e febbraio 2012 il nostro Paese è stato colpito da eccezionali precipitazioni nevose senza precedenti, che hanno colpito, soprattutto, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata e Campania;
il fenomeno, imprevedibile per durata e continuità, ha costretto le amministrazione comunali ad un potenziamento dei mezzi e degli operatori, sia per garantire la mobilità sulla viabilità principale dei mezzi pubblici e privati, sia per consentire lo svolgersi delle attività cittadine (accessibilità ai luoghi pubblici, alle scuole, agli ospedali, fruibilità dei mezzi pubblici, svolgimento dei mercati e delle attività commerciali e dei servizi in genere) in condizioni di sicurezza, con assunzione di significativi impegni finanziari;
gli oneri straordinari sostenuti dai comuni e dagli enti territoriali per la salvaguardia della pubblica incolumità non ricomprendono gli ingenti danni permanenti e strutturali provocati dall'evento a moltissimi edifici storici e pubblici e alle infrastrutture pubbliche;
sarebbe necessario adottare iniziative volte a prevedere risorse e mezzi straordinari per effettuare con urgenza gli interventi necessari per ripristinare le normali condizioni di vita nelle aree maggiormente colpite da questa ondata nevosa straordinaria;
inoltre, le spese sostenute dalle amministrazioni comunali per far fronte all'emergenza maltempo potrebbero essere scomputate dal saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità, allo scopo di evitare gravi situazioni di disequilibrio di bilancio dei comuni interessati -:
quali iniziative il Governo intenda assumere, e con quali risorse, per fare fronte alle gravi situazioni evidenziate in premessa. (3-02201)

Intendimenti del Governo in merito all'ubicazione della sede principale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ed elementi in ordine all'attività dell'Agenzia - 3-02202

SANTELLI - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
con il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, è stata istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza», ha inteso modificare la disciplina relativa ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel senso di snellire le procedure, rendendole più celeri ed efficaci;
il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, cosiddetto codice antimafia, entrato in vigore il 13 ottobre 2011, specifica che l'Agenzia deve occuparsi esclusivamente dell'amministrazione e della destinazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata attraverso procedure snelle ed in piena autonomia organizzativa e contabile, sotto la vigilanza del Ministero dell'interno;
il suddetto decreto istitutivo stabilisce Reggio Calabria quale sede principale dell'Agenzia;
nell'ultima relazione (2008) la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha richiamato l'attenzione sulla pericolosità della 'ndrangheta. In particolare, nel testo approvato all'unanimità dalla Commissione è scritto che «la 'ndrangheta è oggi la più robusta e radicata organizzazione, diffusa nell'intera Calabria e ramificata in tutte le regioni del Centro-Nord, in Europa e in altri Paesi stranieri cruciali per le rotte del narcotraffico»;
la scelta governativa, sostanzialmente ratificata dal Parlamento, di stabilire la sede principale dell'Agenzia a Reggio Calabria è stata determinata dalla necessità non solo simbolica di dotare la Calabria di un importante presidio di legalità, ma, soprattutto, di dimostrare con forza la volontà dello Stato di contrastare la criminalità organizzata, aggredendo gli ingenti patrimoni economici;
attualmente l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con le sedi secondarie di Roma, Palermo e Milano ed è stata annunciata l'apertura di un'altra sede secondaria a Napoli;
nella relazione annuale dell'Agenzia relativa all'anno 2011 è stato proposto di modificare l'individuazione della sede principale, indicando in via prioritaria Roma ed in via subordinata Palermo -:
se il Ministro condivida la scelta di stabilire a Reggio Calabria la sede principale dell'Agenzia, quali siano i reali intendimenti in relazione alla proposta di spostare la sede principale dell'Agenzia da Reggio Calabria in un'altra città e quale sia lo stato dell'arte dell'assegnazione dei beni sequestrati e confiscati, alla luce delle innovazioni introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza citato in premessa.
(3-02202)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 2012, N. 21, RECANTE NORME IN MATERIA DI POTERI SPECIALI SUGLI ASSETTI SOCIETARI NEI SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA NAZIONALE, NONCHÉ PER LE ATTIVITÀ DI RILEVANZA STRATEGICA NEI SETTORI DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI (A.C. 5052-A)

A.C. 5052-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 5052-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale).

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della difesa ovvero del Ministro dell'interno, sono individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali con decreto del Presidente del Consiglio, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale:
a) imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;
b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego;
c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si considera altresì ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile.

2. Al fine di valutare la minaccia effettiva di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale derivante dalle delibere di cui alla lettera b) del comma 1, il Governo considera, tenendo conto dell'oggetto della delibera, la rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di trasferimento, l'idoneità dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione a garantire l'integrità del sistema di difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere, nonché gli elementi di cui al comma 3.
3. Al fine di valutare la minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza, considera, alla luce della potenziale influenza dell'acquirente sulla società, anche in ragione della entità della partecipazione acquisita:
a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione, della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente nonché del progetto industriale rispetto alla regolare prosecuzione delle attività, al mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle attività strategiche chiave, alla sicurezza e alla continuità degli approvvigionamenti, oltre che alla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;
b) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i princìpi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati.

4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri né per l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Entro quindici giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Decorsi i predetti termini l'operazione può essere effettuata. Il potere di cui al presente comma è esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma, oltre alla revoca della relativa autorizzazione, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. Chiunque acquisisce una partecipazione ai sensi del comma 1, lettere a) e c), notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività, per le valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e sono successivamente notificate le acquisizioni al superamento delle soglie del 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera c), è esercitato entro quindici giorni dalla data della notifica. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Eventuali richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto può essere effettuato. Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino alla decorrenza del termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le condizioni di cui al comma 1, lettera a), è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'operazione. In caso di esercizio del potere di opposizione il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.
6. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono rese al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui al comma 1, sono aggiornati almeno ogni tre anni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Fino all'adozione del medesimo decreto, le competenze inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui al comma 1, e le attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

Articolo 2.
(Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni).

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, sono individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Tali decreti sono aggiornati almeno ogni tre anni.
2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottata da una società che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, sono entro dieci giorni, e comunque prima che ne sia data attuazione, notificati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla società stessa. Sono notificati nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma 2, che diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
4. Con la notifica di cui al comma 2, è fornita al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri né per la società l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni alla società, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Fino alla notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti dal presente comma è sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini previsti dal presente comma l'operazione può essere effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3, è espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le delibere o gli atti o le operazioni adottate o attuate in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è notificato entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività. Per soggetto esterno all'Unione europea si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito.
6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia effettiva di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo può opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e, successivamente, fino alla decorrenza del termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini, l'operazione può essere effettuata. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli impegni imposti ai sensi del presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'operazione. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.
7. I poteri speciali di cui ai commi 3 e 6 sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:
a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i princìpi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati;
b) l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire:
1) la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti;
2) il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti.

8. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5 sono rese al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Fino all'adozione del medesimo decreto, le competenze inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

Articolo 3.
(Abrogazioni e norme generali e transitorie).

1. Fatti salvi l'articolo 1, comma 1, lettera c), e l'articolo 2, comma 6, l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), di partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1, è consentito a condizione di reciprocità.
2. L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e di cui all'articolo 2, comma 1. Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi della predetta disposizione e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato.
3. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999, e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 e le clausole statutarie incompatibili con la presente disciplina in materia di poteri speciali.
4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 1999 e in data 23 marzo 2006 e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999 e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicati, rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 225 del 24 settembre 1999, n. 79 del 4 aprile 2006, n. 237 dell'8 ottobre 1999 e n. 234 del 5 ottobre 2004. Cessano altresì di avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di poteri speciali presenti negli statuti societari.
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»;
b) le parole: «per le società di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «per le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia.».

6. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1, annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;».
7. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-quater) è aggiunta, in fine, la seguente:
«z-quinquies) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;».

8. All'articolo 135, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;».

Articolo 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 5052-A - Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:
al comma 1:
all'alinea, le parole:
«e del Ministro della difesa ovvero del Ministro dell'interno,» sono sostituite dalle seguenti: «e, rispettivamente, con il Ministro dell'interno o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,», le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri», dopo le parole: «adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri,» sono inserite le seguenti: «da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,» e la parola: «effettiva» è soppressa;
alla lettera
b), dopo le parole: «lo scioglimento della società,» sono inserite le seguenti: «la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto»;
alla lettera c), dopo le parole: «24 febbraio 1998, n. 58» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo»;
al comma 2, la parola: «effettiva» è soppressa;
al comma 3:
all'alinea, la parola:
«effettiva» è soppressa;
alla lettera
a), dopo le parole: «nonché del progetto industriale» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole: «desunti dalla natura delle loro alleanze» sono sostituite dalle seguenti: «, desunti dalla natura delle loro alleanze,» e la parola: «essi» è sostituita dalla seguente: «esse»;
al comma 4:
al secondo periodo, le parole:
«del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni»;
al decimo periodo, le parole: «, oltre alla revoca della relativa autorizzazione,» sono soppresse;
al comma 5:
al primo periodo, le parole:
«Chiunque acquisisce una partecipazione ai sensi del comma 1, lettere a) e c)sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale»;
al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,» e le parole: «al superamento» sono sostituite dalle seguenti: «che determinano il superamento»;
al sesto periodo, le parole: «alla decorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «al decorso»;
il settimo periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, nonché le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio»;
all'ottavo periodo, dopo le parole: «la partecipazione rilevante» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo le parole:
«di difesa e sicurezza nazionale» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al secondo periodo, le parole: «sono rese» sono sostituite dalle seguenti: «sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
al comma 7, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo»;
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il parere di cui al primo periodo è espresso entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.»;
al secondo periodo, la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento» e le parole: «inerenti le proposte» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alle proposte».

All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola:
«adottata» è sostituita dalla seguente: «adottato», dopo le parole: «il trasferimento all'estero della sede sociale,» sono inserite le seguenti: «il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto» e le parole: «sono entro dieci giorni, e comunque prima che ne sia data attuazione, notificati» sono sostituite dalle seguenti: «è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione,»;
al secondo periodo, le parole: «Sono notificati» sono sostituite dalle seguenti: «Sono notificate»;
al comma 3, dopo le parole: «deliberazione del Consiglio dei Ministri,» sono inserite le seguenti: «da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,» e le parole: «eccezionale di minaccia effettiva» sono sostituite dalle seguenti: «eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia»;
al comma 4:
al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni»;
all'ottavo periodo, le parole: «di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;
al nono periodo, le parole: «adottate o attuate» sono sostituite dalle seguenti: «adottati o attuati»;
all'undicesimo periodo, le parole: «le disposizioni di cui al presente comma,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma 2 e al presente comma»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole:
«del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» dopo le parole: «è notificato» sono inserite le seguenti: «dall'acquirente»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile»;
al comma 6:
al primo periodo, la parola:
«effettiva» è soppressa e le parole da: «con decreto» fino a: «medesimo comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,»;
al terzo periodo, le parole: «alla decorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «al decorso»;
il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di impegni all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio»;
al sesto periodo, dopo le parole: «la partecipazione rilevante» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 7, alla lettera a), le parole: «desunti dalla natura delle loro alleanze» sono sostituite dalle seguenti: «, desunti dalla natura delle loro alleanze,» e la parola: «essi» è sostituita dalla seguente: «esse»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole:
«con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con i regolamenti» e le parole: «il Consiglio dei Ministri delibera» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio dei Ministri delibera,», dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza»;
al secondo periodo, le parole: «sono rese» sono sostituite dalle seguenti: «sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
al comma 9:
al primo periodo, le parole:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento è espresso entro il termine di venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato»;
al secondo periodo, la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento» e le parole: «inerenti le proposte» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alle proposte».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «Fatti salvi l'articolo 1, comma 1, lettera c), e l'articolo 2, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo 2, comma 6», le parole: «, quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «, quale definito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori. Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, e successive modificazioni, e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato»;
al comma 3, le parole: «la presente disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «la disciplina stabilita dal presente decreto»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, in data 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999, e in data 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2006, e nei decreti del Ministro del tesoro in data 5 ottobre 1995, in data 16 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, e in data 24 marzo 1997, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, nonché nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999, e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004, e in data 1o aprile 2005. Cessano altresì di avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di poteri speciali presenti negli statuti societari»;
al comma 5:
alla lettera
a), le parole: «e delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi»;
alla lettera b), le parole: «dell'energia.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'energia e degli altri pubblici servizi»;
al comma 6, le parole: «all'allegato 1,» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato 1».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis - (Relazione annuale alle Camere) - 1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri».

A.C. 5052-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale).

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dell'assemblea o degli organi di amministrazione di con le seguenti: degli organi collegali nonché di atti e operazioni compiuti da.
1. 12. Fugatti, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: con diritto di voto aggiungere le seguenti: pari al 5 per cento e.
1. 9. Fugatti, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: Il livello della partecipazione al capitale di cui alla presente lettera è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 7. Barbato, Mura, Borghesi, Messina, Paladini.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) nomina di due rappresentanti del Governo nel consiglio di amministrazione delle imprese operanti nei settori di attività di cui al presente comma. I due rappresentanti del Governo partecipano al consiglio di amministrazione a titolo consultivo.

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I due rappresentanti di nomina governativa, di cui alla lettera c-bis) del comma 1, possono proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l'annullamento di una delibera del consiglio di amministrazione, avente ad oggetto anche materie diverse da quelle elencate alla lettera b) del comma 1, entro quattro giorni dall'adozione della delibera stessa.
1. 3. Polledri, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro dell'economia e delle finanze, dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
1. 8. Borghesi, Barbato, Mura, Messina, Paladini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere nominati due rappresentanti nell'ambito del consiglio di amministrazione delle società operanti nei settori di cui al presente articolo, i quali possono proporre al Ministro competente l'annullamento di deliberazioni societarie ritenute in contrasto con la politica nazionale nei settori della difesa e della sicurezza.
1. 10. Fugatti, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai seguenti settori per le imprese di altri Stati membri dell'Unione europea o Paesi terzi:
1) case da gioco;
2) sicurezza privata;
3) lotta alle frodi sanitarie e all'impiego delle armi chimiche;
4) intercettazioni;
5) tecnologia dell'informazione;
6) sicurezza dei sistemi d'informazione;
7) esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso di cui all'Allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.
1. 01. Fugatti, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

ART. 2.
(Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle comunicazioni aggiungere le seguenti:, delle infrastrutture, dei servizi pubblici, delle assicurazioni, dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e dell'alta tecnologia.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:, delle infrastrutture, dei servizi pubblici, delle assicurazioni, dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e dell'alta tecnologia.
2. 10. Polledri, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle comunicazioni aggiungere le seguenti: nonché per il settore bancario e degli altri pubblici servizi.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:, nonché nel settore bancario e degli altri pubblici servizi.
2. 19. Fugatti, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1-bis, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, unitamente ad una relazione nella quale sono indicate le motivazioni per le quali il Governo non intenda conformarsi ai medesimi pareri. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione.
2. 34. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1-bis, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.
2. 34.(Nuova formulazione)Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia aggiungere le seguenti:, nonché le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego.
2. 20. Fugatti, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 3, sopprimere le parole:, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere prima della loro adozione definitiva.
2. 50. Duilio.

Al comma 3, sostituire le parole: alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti con le seguenti: all'approvvigionamento minimo delle risorse energetiche e dei beni essenziali alla collettività, alla continuità dei servizi pubblici e alla sicurezza degli impianti utilizzati nell'ambito dei servizi pubblici essenziali.
2. 9. Polledri, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I due rappresentanti di nomina governativa, di cui al comma 6-bis, possono proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l'annullamento di una delibera del consiglio di amministrazione, avente ad oggetto anche materie diverse da quelle elencate al comma 2, entro quattro giorni dall'adozione della delibera stessa.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può nominare due rappresentanti nel consiglio di amministrazione delle imprese operanti nei settori di attività di cui al comma 1, che partecipano alle sedute del consiglio a titolo consultivo.
2. 8. Polledri, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: da parte di un soggetto fino alla fine del comma con le seguenti: di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da determinare l'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è notificato entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività.
2. 33. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
2. 17. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere prima della loro adozione definitiva.
2. 51. Duilio.

Al comma 9, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, ai fini dell'espressione dei pareri definitivi. Tali pareri sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione.
2. 40. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 9, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.
2. 40.(Nuova formulazione)Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
(Approvato)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere nominati due rappresentanti nell'ambito del consiglio di amministrazione delle società operanti nei settori di cui al presente articolo, i quali possono proporre al Ministro competente l'annullamento di deliberazioni societarie ritenute in contrasto con la politica nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
2. 18. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

ART. 3.
(Abrogazioni e norme generali e transitorie).

Al comma 1, dopo le parole: da parte di un soggetto aggiungere le seguenti: interno o.
3. 10. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. - 1. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi in materia di diritto di stabilimento, libera prestazione dei servizi e libera circolazione di capitali, di cui, rispettivamente, agli articoli 49, 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero di tutelare la sicurezza di attività economiche di carattere strategico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabiliti limiti quantitativi alle quote dei diritti di voto o del capitale detenute in società quotate nei mercati regolamentati da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati esterni all'Unione europea.
3. 01. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

A.C. 5052-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
dopo il crollo del Pil nel 2011 e la recessione certificata dall'Istat, secondo le stime Svimez, nel 2012 il Prodotto interno lordo italiano dovrebbe far registrare un calo dell'1,5 per cento. Con un andamento peggiore previsto nel Mezzogiorno (-2 per cento), rispetto al Nord (-1,3 per cento);
le previsioni sono altrettanto negative per quanto riguarda l'occupazione che, sempre secondo Svimez, farà registrare un calo medio nazionale dello 0,5 per cento, con un -0,7 per cento al Centro-Nord fino a spingersi a -1,6 per cento al Sud. Dati ancora più negativi riguardano, infine, gli investimenti: il crollo previsto è pari al 5 per cento nel Nord e addirittura all'8 per cento nelle regioni del Sud;
l'analisi della Svimez ha individuato alcuni ambiti d'intervento nel Mezzogiorno che, in maniera prioritaria «possono garantire il perseguimento di obiettivi di sviluppo di carattere anticongiunturale e, al tempo stesso, strategici e di valenza nazionale»;
in modo particolare una coordinata politica per le energie tradizionali e rinnovabili finalizzata allo sfruttamento tecnologico e sostenibile delle risorse naturali e ambientali rappresentano il terreno di sfida per un rilancio competitivo, con il Sud, dell'intera economia nazionale;
infatti per invertire il trend negativo e far ripartire la crescita del Mezzogiorno occorre puntare su filiere territoriali logistiche, sviluppo della geotermia, interventi selettivi di politica industriale. Il potenziale geotermico è, infatti, particolarmente alto al Sud, lungo il Tirreno meridionale, in Campania, Sicilia, Sardegna e Puglia, anche se ancora è praticamente inutilizzato;
la geotermia, infatti, è l'unica fonte energetica presente in Italia in quantità molto maggiore degli altri paesi europei, eccetto l'Islanda, e la maggior parte delle tecnologie necessarie per produrla sono made in Italy: per questo la geotermia è una strada da battere per il rilancio del Paese;
che l'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, in conversione presso le Camere attribuisce al Governo speciali poteri relativi alle reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,

impegna il Governo

ad esercitare i poteri attribuitigli dal presente decreto-legge anche al fine di realizzare un piano di interventi di cofinanziamento di grandi progetti di esplorazione, di impianti pilota e di adeguamento delle tariffe per la produzione di energia elettrica da fonte geotermica per rendere convenienti gli investimenti, soprattutto da parte delle piccole e medie imprese e quindi dare maggiore impulso alla crescita del Sud d'Italia.
9/5052-A/1.Porfidia, Iannaccone, Belcastro.

La Camera,
premesso che:
dopo il crollo del Pil nel 2011 e la recessione certificata dall'Istat, secondo le stime Svimez, nel 2012 il Prodotto interno lordo italiano dovrebbe far registrare un calo dell'1,5 per cento. Con un andamento peggiore previsto nel Mezzogiorno (-2 per cento), rispetto al Nord (-1,3 per cento);
le previsioni sono altrettanto negative per quanto riguarda l'occupazione che, sempre secondo Svimez, farà registrare un calo medio nazionale dello 0,5 per cento, con un -0,7 per cento al Centro-Nord fino a spingersi a -1,6 per cento al Sud. Dati ancora più negativi riguardano, infine, gli investimenti: il crollo previsto è pari al 5 per cento nel Nord e addirittura all'8 per cento nelle regioni del Sud;
l'analisi della Svimez ha individuato alcuni ambiti d'intervento nel Mezzogiorno che, in maniera prioritaria «possono garantire il perseguimento di obiettivi di sviluppo di carattere anticongiunturale e, al tempo stesso, strategici e di valenza nazionale»;
in modo particolare una coordinata politica per le energie tradizionali e rinnovabili finalizzata allo sfruttamento tecnologico e sostenibile delle risorse naturali e ambientali rappresentano il terreno di sfida per un rilancio competitivo, con il Sud, dell'intera economia nazionale;
infatti per invertire il trend negativo e far ripartire la crescita del Mezzogiorno occorre puntare su filiere territoriali logistiche, sviluppo della geotermia, interventi selettivi di politica industriale. Il potenziale geotermico è, infatti, particolarmente alto al Sud, lungo il Tirreno meridionale, in Campania, Sicilia, Sardegna e Puglia, anche se ancora è praticamente inutilizzato;
la geotermia, infatti, è l'unica fonte energetica presente in Italia in quantità molto maggiore degli altri paesi europei, eccetto l'Islanda, e la maggior parte delle tecnologie necessarie per produrla sono made in Italy: per questo la geotermia è una strada da battere per il rilancio del Paese;
che l'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, in conversione presso le Camere attribuisce al Governo speciali poteri relativi alle reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esercitare i poteri attribuitigli dal presente decreto-legge anche al fine di realizzare un piano di interventi di cofinanziamento di grandi progetti di esplorazione, di impianti pilota e di adeguamento delle tariffe per la produzione di energia elettrica da fonte geotermica per rendere convenienti gli investimenti, soprattutto da parte delle piccole e medie imprese e quindi dare maggiore impulso alla crescita del Sud d'Italia.
9/5052-A/1.(Testo modificato nel corso della seduta). Porfidia, Iannaccone, Belcastro.

La Camera,
premesso che:
nella situazione attuale il Mezzogiorno ha urgente bisogno di ammodernare e potenziare la sua dotazione di infrastrutture pressoché in ogni settore (reti ferroviaria e stradale, porti, aeroporti, centri intermodali), e ciò allo scopo specifico di fare del territorio meridionale «un'area strategica di operatività logistica, concentrazione e smistamento di traffico lungo le direttrici Asia-Europa e Asia-Medio Oriente-Nord Africa» così come il recente rapporto dello Svimez ha evidenziato;
infatti, rispetto alla media nazionale, la rete ferroviaria nel Sud registra un deficit pari al 33 per cento. Vi sono ancora molte linee non elettrificate e a binario semplice: 41,5 per cento del totale rispetto al 21,8 del Centro - Nord. Per le linee a doppio binario elettrificato va anche peggio: 30 per cento del totale nel Mezzogiorno, contro il 52,6 nel territorio centrosettentrionale. Attualmente la rete ferroviaria Alta velocità/Alta capacità raggiunge in Italia 1370 chilometri: solo il 10 per cento interessa il Sud;
nel settore stradale e autostradale nel territorio meridionale vi sono più strade ordinarie rispetto alla media nazionale, ma di qualità inferiore rispetto al resto del Paese. Deficitaria è pure la rete autostradale per indice di diffusione, ma non meno per la scarsa interconnessione con raccordi e svincoli che innalzino l'accessibilità territoriale con grande incidenza sulla possibilità di determinare un processo di industrializzazione;
inoltre il quadro deficitario delle infrastrutture nel Sud si rileva anche con riferimento ai porti e aeroporti. I primi sono assai numerosi (68 per cento del totale nazionale), ma soffrono per carenze di attrezzature meccaniche e di capacità dei magazzini. La modesta capacità operativa è dovuta al numero preponderante di strutture di piccole dimensioni che non riescono a cogliere le potenzialità del traffico merci. Situazione non molto diversa si riscontra per gli aeroporti, che, a fronte del loro gran numero, non presentano una adeguata capacità di servizi e non offrono collegamenti sufficienti con le altre infrastrutture di trasporto;
che la Svimez ha individuato nel Mezzogiorno sette aree vaste in cui potrebbe esservi una potenzialità di sviluppo di filiere industriali territoriali, se dotate di adeguate infrastrutture: Abruzzo meridionale (Pescara, Ortona, Vasto, Termoli); basso Lazio e alto casertano (Gaeta, Napoli); Torrese-Stabiese (Torre Annunziata, Napoli, Salerno); Bari-Taranto-Brindisi; piana di Sibari (Corigliano, Gioia Tauro); Sicilia orientale (Catania, Augusta); Sardegna settentrionale (Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano).
che l'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, in conversione presso le Camere, attribuisce al Governo speciali poteri relativi alle reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per ti settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,

impegna il Governo

ad esercitare i poteri attribuitigli dal presente decreto-legge, anche al fine di:
procedere, con immediatezza, all'attuazione del Piano per il Sud, soprattutto per la parte relativa alle infrastrutture;
predisporre un piano strategico per far si che le differenze sostanziali, in tema di trasporti ferroviari, stradali, aerei e marittimi tra nord e sud siano colmati nel più breve periodo coscienti del fatto che lo sviluppo dell'Italia non può prescindere da un forte rilancio del Mezzogiorno.
9/5052-A/2.Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

La Camera,
premesso che:
nella situazione attuale il Mezzogiorno ha urgente bisogno di ammodernare e potenziare la sua dotazione di infrastrutture pressoché in ogni settore (reti ferroviaria e stradale, porti, aeroporti, centri intermodali), e ciò allo scopo specifico di fare del territorio meridionale «un'area strategica di operatività logistica, concentrazione e smistamento di traffico lungo le direttrici Asia-Europa e Asia-Medio Oriente-Nord Africa» così come il recente rapporto dello Svimez ha evidenziato;
infatti, rispetto alla media nazionale, la rete ferroviaria nel Sud registra un deficit pari al 33 per cento. Vi sono ancora molte linee non elettrificate e a binario semplice: 41,5 per cento del totale rispetto al 21,8 del Centro - Nord. Per le linee a doppio binario elettrificato va anche peggio: 30 per cento del totale nel Mezzogiorno, contro il 52,6 nel territorio centrosettentrionale. Attualmente la rete ferroviaria Alta velocità/Alta capacità raggiunge in Italia 1370 chilometri: solo il 10 per cento interessa il Sud;
nel settore stradale e autostradale nel territorio meridionale vi sono più strade ordinarie rispetto alla media nazionale, ma di qualità inferiore rispetto al resto del Paese. Deficitaria è pure la rete autostradale per indice di diffusione, ma non meno per la scarsa interconnessione con raccordi e svincoli che innalzino l'accessibilità territoriale con grande incidenza sulla possibilità di determinare un processo di industrializzazione;
inoltre il quadro deficitario delle infrastrutture nel Sud si rileva anche con riferimento ai porti e aeroporti. I primi sono assai numerosi (68 per cento del totale nazionale), ma soffrono per carenze di attrezzature meccaniche e di capacità dei magazzini. La modesta capacità operativa è dovuta al numero preponderante di strutture di piccole dimensioni che non riescono a cogliere le potenzialità del traffico merci. Situazione non molto diversa si riscontra per gli aeroporti, che, a fronte del loro gran numero, non presentano una adeguata capacità di servizi e non offrono collegamenti sufficienti con le altre infrastrutture di trasporto;
che la Svimez ha individuato nel Mezzogiorno sette aree vaste in cui potrebbe esservi una potenzialità di sviluppo di filiere industriali territoriali, se dotate di adeguate infrastrutture: Abruzzo meridionale (Pescara, Ortona, Vasto, Termoli); basso Lazio e alto casertano (Gaeta, Napoli); Torrese-Stabiese (Torre Annunziata, Napoli, Salerno); Bari-Taranto-Brindisi; piana di Sibari (Corigliano, Gioia Tauro); Sicilia orientale (Catania, Augusta); Sardegna settentrionale (Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano).
che l'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, in conversione presso le Camere, attribuisce al Governo speciali poteri relativi alle reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per ti settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esercitare i poteri attribuitigli dal presente decreto-legge, anche al fine di:
procedere, con immediatezza, all'attuazione del Piano per il Sud, soprattutto per la parte relativa alle infrastrutture;
predisporre un piano strategico per far si che le differenze sostanziali, in tema di trasporti ferroviari, stradali, aerei e marittimi tra nord e sud siano colmati nel più breve periodo coscienti del fatto che lo sviluppo dell'Italia non può prescindere da un forte rilancio del Mezzogiorno.
9/5052-A/2.(Testo modificato nel corso della seduta). Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

La Camera,
premesso che:
lo sviluppo delle reti per portare la banda larga all'intera popolazione italiana è fondamentale per la crescita del Paese, per la sua modernizzazione e per fornire servizi fondamentali per i cittadini;
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in una segnalazione al Governo ha evidenziato che i dati italiani «di alfabetizzazione informatica, di copertura di rete fissa e di sviluppo dei servizi on line, sia sotto il profilo di utilizzo da parte dei consumatori che delle imprese, sono nettamente al disotto della media dell'Unione europea», tanto che gli utenti di internet in Italia sono il 47,6 per cento contro una media europea del 65 per cento, e le famiglie con connessione a banda larga sono il 49 per cento rispetto al 61 per cento in sede europea e che solo il 4 per cento delle imprese utilizzano il web per la vendita di beni e servizi rispetto ad una media dell'Unione europea del 13 per cento;
l'Europa ha stimato che la banda larga porterà un milione di posti di lavoro fino al 2015 ed una crescita dell'economia europea di 850 miliardi di euro;
occorre evitare il rischio che l'Italia resti arretrata in un'infrastruttura fondamentale per la competitività con gli altri paesi;
oltre alla grave carenza nelle infrastrutture materiali al Sud insiste un enorme digital divide, con punte massime in Calabria, Basilicata, Abruzzo e Molise a cui si aggiunge la debolezza delle altre regioni meridionali;
il Piano per il Sud prevede la realizzazione di un piano di intervento per portare la banda larga a tutti i cittadini delle otto regioni del Sud e garantire l'accesso alla banda ultralarga ad almeno il 50 per cento della popolazione residente nel Mezzogiorno investendo in tutti i 33 capoluoghi di provincia delle otto regioni meridionali. Il Piano realizzato in partnership pubblica, privata, mobilita un complesso di risorse private molto rilevante in grado di incidere, fino quasi ad annullare, il digital divide che interessa vaste aree del Mezzogiorno;
è fondamentale diffondere la banda larga all'intera popolazione, al comparto produttivo, dei servizi e della pubblica amministrazione;
con lo sviluppo della banda larga si possono ulteriormente potenziare settori strategici per lo sviluppo del Paese come il turismo che è la prima voce dell'ecommerce italiano secondo l'Osservatorio Netcomm del Politecnico di Milano;
che l'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, in conversione presso le Camere attribuisce al Governo speciali poteri relativi alle reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,

impegna il Governo

ad esercitare i poteri attribuitigli dal presente decreto-legge anche al fine di:
reperire le risorse e gli strumenti necessari per la realizzazione delle infrastrutture indispensabili per lo sviluppo della banda larga con il concorso anche di capitali privati;
attuare da subito il Piano per il Sud nella parte che prevede interventi per diffondere la banda larga nelle regioni meridionali.
9/5052-A/3.Belcastro, Iannaccone, Porfidia.

La Camera,
premesso che:
lo sviluppo delle reti per portare la banda larga all'intera popolazione italiana è fondamentale per la crescita del Paese, per la sua modernizzazione e per fornire servizi fondamentali per i cittadini;
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in una segnalazione al Governo ha evidenziato che i dati italiani «di alfabetizzazione informatica, di copertura di rete fissa e di sviluppo dei servizi on line, sia sotto il profilo di utilizzo da parte dei consumatori che delle imprese, sono nettamente al disotto della media dell'Unione europea», tanto che gli utenti di internet in Italia sono il 47,6 per cento contro una media europea del 65 per cento, e le famiglie con connessione a banda larga sono il 49 per cento rispetto al 61 per cento in sede europea e che solo il 4 per cento delle imprese utilizzano il web per la vendita di beni e servizi rispetto ad una media dell'Unione europea del 13 per cento;
l'Europa ha stimato che la banda larga porterà un milione di posti di lavoro fino al 2015 ed una crescita dell'economia europea di 850 miliardi di euro;
occorre evitare il rischio che l'Italia resti arretrata in un'infrastruttura fondamentale per la competitività con gli altri paesi;
oltre alla grave carenza nelle infrastrutture materiali al Sud insiste un enorme digital divide, con punte massime in Calabria, Basilicata, Abruzzo e Molise a cui si aggiunge la debolezza delle altre regioni meridionali;
il Piano per il Sud prevede la realizzazione di un piano di intervento per portare la banda larga a tutti i cittadini delle otto regioni del Sud e garantire l'accesso alla banda ultralarga ad almeno il 50 per cento della popolazione residente nel Mezzogiorno investendo in tutti i 33 capoluoghi di provincia delle otto regioni meridionali. Il Piano realizzato in partnership pubblica, privata, mobilita un complesso di risorse private molto rilevante in grado di incidere, fino quasi ad annullare, il digital divide che interessa vaste aree del Mezzogiorno;
è fondamentale diffondere la banda larga all'intera popolazione, al comparto produttivo, dei servizi e della pubblica amministrazione;
con lo sviluppo della banda larga si possono ulteriormente potenziare settori strategici per lo sviluppo del Paese come il turismo che è la prima voce dell'ecommerce italiano secondo l'Osservatorio Netcomm del Politecnico di Milano;
che l'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, in conversione presso le Camere attribuisce al Governo speciali poteri relativi alle reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esercitare i poteri attribuitigli dal presente decreto-legge anche al fine di:
reperire le risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture indispensabili per lo sviluppo della banda larga con il concorso anche di capitali privati;
attuare da subito il Piano per il Sud nella parte che prevede interventi per diffondere la banda larga nelle regioni meridionali.
9/5052-A/3.(Testo modificato nel corso della seduta). Belcastro, Iannaccone, Porfidia.

La Camera,
premesso che:
il Governo ha emanato un apposito decreto-legge sul controllo degli assets strategici elettrici nazionali, affinché gli stessi siano sempre al servizio dello sviluppo della Nazione;
è tuttavia da rimarcare che l'apertura del mercato elettrico con il decreto legislativo 79 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, non ha conseguito i risultati sperati e il differenziale del prezzo delle forniture italiane e quindi della produzione elettrica italiana, rispetto agli altri paesi europei, si è aggravato rispetto a tredici anni fa, anno di inizio del cosiddetto libero mercato. Tale effetto è dovuto anche a causa di una mancata corretta ed efficiente programmazione della produzione elettrica nazionale;
i costi dei servizi di rete di trasporto e dispacciamento, necessari per perfezionare le forniture di elettricità presso i clienti finali, sono sempre più elevati rispetto a quelli degli altri paesi europei, con il risultato che anche le società pubbliche di distribuzione e di dispacciamento, istituite in questi tredici anni, sembrano aver fallito il loro specifico compito di calmierare e liberalizzare tale mercato;
nella bolletta elettrica sono state via via inserite per legge in questi tredici anni, una serie continua e sempre più numerosa di addizionali e oneri parafiscali, tali da determinare un sopra-costo della bolletta mediamente superiore del 20 per cento e tendente nel breve periodo a superare il 30 per cento. Tali oneri e aggravi sono stati gestiti in via del tutto autonoma e al di fuori di un reale piano elettrico nazionale, emerso dalla volontà parlamentare;
ciò determina la necessita di rivedere gli obiettivi dell'Autorità stessa, considerata la deriva nell'inefficienza di gestione di tali importanti costi parafiscali, che arrivano a superare gli otto miliardi di euro, con evidenti ripercussioni sulla sostenibilità di tale pubblico servizio, atteso che una sempre maggior parte di cittadini e di imprese non ne riescono più a pagare le forniture e quindi mantenere la competitività della propria attività;
la bolletta elettrica non risulta trasparente e molti oneri, di quelli sopra indicati, sono inseriti in bolletta in modo occulto, senza nessuna trasparenza e quindi possibilità per il cittadino di poter valutare la efficienza dei servizi prestati;
di fatto anche se auspicato dal decreto 79 del 1999, detto decreto Bersani, non si è concretamente costituito un libero mercato all'ingrosso, in quanto la generalità dei rivenditori che agiscono sul mercato dell'energia, dipendono esclusivamente dai grandi produttori di energia elettrica nazionali ed internazionali, in generale ad essi collegati con vincoli societari o con patti commerciali vincolanti. Cosicché sono i produttori che hanno ancora di fatto mantenuto intatta la filiera produzione/vendita. Filiera che invece il decreto legislativo di liberalizzazione di tredici anni fa prometteva di eliminare;
la mancanza di un piano elettrico nazionale ha impedito una corretta programmazione delle risorse, con uno sviluppo del sistema elettrico troppo collegato a interventi speculativi, sporadici ed estemporanei, sia nel settore delle fonti tradizionali, che in quello delle rinnovabili, con una conseguente incertezza negli investimenti, nei costi di fornitura e con giustificato imbarazzo circa le reali fonti di produzione, le poco giustificate addizionali e le certificazioni di origine dell'importazione;
per le ragioni sopra indicate, la progressiva inefficienza del nostro sistema elettrico nazionale ed il mancato contenimento dei costi dell'elettricità per il cittadino finale, ha conseguentemente determinato in questo decennio la scomparsa o il notevole ridimensionamento di interi comparti industriali. Tale progressiva inefficienza è stata una delle cause primarie, della perdita di moltissimi posti di lavoro. La stessa inefficienza sta riducendo la sostenibilità del servizio elettrico, anche per le famiglie e le attività commerciali e di servizio,

impegna il Governo

a promuovere, parallelamente al controllo proprietario degli assets strategici elettrici nazionali, anche il loro armonico sviluppo, per soddisfare con sempre maggiore efficacia ed efficienza le esigenze della Nazione, attraverso la predisposizione di un apposito Piano elettrico nazionale;
a presentare il Piano a tutte le forze sociali ed economiche, al fine di un confronto con le stesse, ed al Parlamento per una sua definitiva approvazione, affinché rappresenti la guida per le future azioni di Governo e dell'Autorità per l'energia, per i programmi di attività delle società elettriche italiane che gestiscono i suddetti assets, per i cittadini nelle loro fondamentali scelte energetiche.
9/5052-A/4.Daniele Galli.

La Camera,
premesso che:
il Governo ha emanato un apposito decreto-legge sul controllo degli assets strategici elettrici nazionali, affinché gli stessi siano sempre al servizio dello sviluppo della Nazione;
è tuttavia da rimarcare che l'apertura del mercato elettrico con il decreto legislativo 79 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, non ha conseguito i risultati sperati e il differenziale del prezzo delle forniture italiane e quindi della produzione elettrica italiana, rispetto agli altri paesi europei, si è aggravato rispetto a tredici anni fa, anno di inizio del cosiddetto libero mercato. Tale effetto è dovuto anche a causa di una mancata corretta ed efficiente programmazione della produzione elettrica nazionale;
i costi dei servizi di rete di trasporto e dispacciamento, necessari per perfezionare le forniture di elettricità presso i clienti finali, sono sempre più elevati rispetto a quelli degli altri paesi europei, con il risultato che anche le società pubbliche di distribuzione e di dispacciamento, istituite in questi tredici anni, sembrano aver fallito il loro specifico compito di calmierare e liberalizzare tale mercato;
nella bolletta elettrica sono state via via inserite per legge in questi tredici anni, una serie continua e sempre più numerosa di addizionali e oneri parafiscali, tali da determinare un sopra-costo della bolletta mediamente superiore del 20 per cento e tendente nel breve periodo a superare il 30 per cento. Tali oneri e aggravi sono stati gestiti in via del tutto autonoma e al di fuori di un reale piano elettrico nazionale, emerso dalla volontà parlamentare;
ciò determina la necessita di rivedere gli obiettivi dell'Autorità stessa, considerata la deriva nell'inefficienza di gestione di tali importanti costi parafiscali, che arrivano a superare gli otto miliardi di euro, con evidenti ripercussioni sulla sostenibilità di tale pubblico servizio, atteso che una sempre maggior parte di cittadini e di imprese non ne riescono più a pagare le forniture e quindi mantenere la competitività della propria attività;
la bolletta elettrica non risulta trasparente e molti oneri, di quelli sopra indicati, sono inseriti in bolletta in modo occulto, senza nessuna trasparenza e quindi possibilità per il cittadino di poter valutare la efficienza dei servizi prestati;
di fatto anche se auspicato dal decreto 79 del 1999, detto decreto Bersani, non si è concretamente costituito un libero mercato all'ingrosso, in quanto la generalità dei rivenditori che agiscono sul mercato dell'energia, dipendono esclusivamente dai grandi produttori di energia elettrica nazionali ed internazionali, in generale ad essi collegati con vincoli societari o con patti commerciali vincolanti. Cosicché sono i produttori che hanno ancora di fatto mantenuto intatta la filiera produzione/vendita. Filiera che invece il decreto legislativo di liberalizzazione di tredici anni fa prometteva di eliminare;
la mancanza di un piano elettrico nazionale ha impedito una corretta programmazione delle risorse, con uno sviluppo del sistema elettrico troppo collegato a interventi speculativi, sporadici ed estemporanei, sia nel settore delle fonti tradizionali, che in quello delle rinnovabili, con una conseguente incertezza negli investimenti, nei costi di fornitura e con giustificato imbarazzo circa le reali fonti di produzione, le poco giustificate addizionali e le certificazioni di origine dell'importazione;
per le ragioni sopra indicate, la progressiva inefficienza del nostro sistema elettrico nazionale ed il mancato contenimento dei costi dell'elettricità per il cittadino finale, ha conseguentemente determinato in questo decennio la scomparsa o il notevole ridimensionamento di interi comparti industriali. Tale progressiva inefficienza è stata una delle cause primarie, della perdita di moltissimi posti di lavoro. La stessa inefficienza sta riducendo la sostenibilità del servizio elettrico, anche per le famiglie e le attività commerciali e di servizio,

impegna il Governo

a promuovere l'armonioso sviluppo degli assets strategici elettrici per soddisfare con sempre maggiore efficacia ed efficienza le esigenze della Nazione valutando l'opportunità di predisporre un apposito Piano elettrico nazionale;
a presentare il Piano sentite tutte le forze sociali ed economiche, al fine di un confronto con le stesse, e sentito il Parlamento affinché rappresenti la guida per le future azioni di Governo e dell'Autorità per l'energia, per i programmi di attività delle società elettriche italiane che gestiscono i suddetti assets, per i cittadini nelle loro fondamentali scelte energetiche.
9/5052-A/4.(Testo modificato nel corso della seduta). Daniele Galli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame detta le modalità per l'esercizio di poteri speciali sugli assetti proprietari oltre che nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, anche nelle attività di rilevanza strategica nei settore dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;
il Fondo Strategico Italiano Spa (FSI), istituito dall'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è una holding di partecipazioni che ha per obiettivo lo sviluppo del sistema economico nazionale mediante la crescita dimensionale, il miglioramento dell'efficienza operativa, l'aggregazione, l'accrescimento della competitività a livello internazionale delle imprese strategiche italiane;
è stato lanciato da Cassa depositi e prestiti che ne sarà l'azionista di riferimento, investendo nella società fino a 4 miliardi di euro. Grazie all'ingresso di altri soci - enti pubblici, fondazioni di origine bancaria, banche, assicurazioni, casse previdenziali e altri investitori istituzionali, anche esteri - la dimensione di FSI si dovrebbe attestare a circa 7 miliardi di euro;
FSI opera acquisendo quote - generalmente di minoranza - di imprese di «rilevante interesse nazionale» che siano in equilibrio economico-finanziario e abbiano adeguate prospettive di redditività e significative prospettive di sviluppo;
sono considerate strategiche (decreto ministeriale 8 maggio 2011), le imprese che operano nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture e pubblici servizi, dei trasporti, della comunicazione, dell'energia, delle assicurazioni, dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e alta tecnologia;
al di fuori di tali settori, sono possibili obiettivi di FSI per le imprese con fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e un numero medio di dipendenti non inferiore a 250 unità. La dimensione scende fino a euro 240 milioni di fatturato e 200 dipendenti nel caso di società la cui attività sia rilevante in termini di indotto e benefici per il sistema economico-produttivo;
la politica di investimento del FSI prevede un orizzonte temporale di lungo periodo e un attivo coinvolgimento nella governance delle aziende target, volto ad assicurare il perseguimento delle finalità dell'intervento;
il supporto, che normalmente prevede l'acquisizione di quote di maggioranza, può essere finalizzato, a titolo di esempio, al rafforzamento della struttura azionaria e successoria in aziende quotate e non quotate, alla fusione con aziende italiane simili del medesimo settore merceologico o all'acquisizione di un concorrente estero, all'ampliamento della rete distributiva estera, oppure alla formazione di un polo di servizi locali municipali;
compito del Fondo Strategico Italiano, che ha una dotazione di 4 miliardi di euro di provenienza per il 90 per cento da Cassa depositi e prestiti e per il restante 10 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, è quello di sviluppare il sistema economico nazionale mediante la crescita dimensionale, il miglioramento dell'efficienza operativa, l'aggregazione, l'accrescimento della competitività a livello internazionale delle imprese strategiche italiane. Proprio per la sua attività è stata pensata come complementare all'altro Fondo già esistente per le PMI, il Fondo italiano di investimento, di cui Cassa depositi e prestiti è sempre promotore;
il rischio, però, è quello di trasformare la CDP in un nuova IRI, che definisca i suoi interventi sulla base di scelte economiche non efficienti e disperdendo risorse preziose,

impegna il Governo

a rivedere le modalità di utilizzo del Fondo strategico italiano di cui al decreto ministeriale dell'8 maggio 2011 concentrando le risorse nei settori delle infrastrutture, dell'energia, dei trasporti, della ricerca e dell'alta tecnologia e per la crescita dimensionale delle nostre imprese.
9/5052-A/5.Borghesi, Barbato, Mura, Messina, Paladini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame detta le modalità per l'esercizio di poteri speciali sugli assetti proprietari oltre che nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, anche nelle attività di rilevanza strategica nei settore dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;
il Fondo Strategico Italiano Spa (FSI), istituito dall'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è una holding di partecipazioni che ha per obiettivo lo sviluppo del sistema economico nazionale mediante la crescita dimensionale, il miglioramento dell'efficienza operativa, l'aggregazione, l'accrescimento della competitività a livello internazionale delle imprese strategiche italiane;
è stato lanciato da Cassa depositi e prestiti che ne sarà l'azionista di riferimento, investendo nella società fino a 4 miliardi di euro. Grazie all'ingresso di altri soci - enti pubblici, fondazioni di origine bancaria, banche, assicurazioni, casse previdenziali e altri investitori istituzionali, anche esteri - la dimensione di FSI si dovrebbe attestare a circa 7 miliardi di euro;
FSI opera acquisendo quote - generalmente di minoranza - di imprese di «rilevante interesse nazionale» che siano in equilibrio economico-finanziario e abbiano adeguate prospettive di redditività e significative prospettive di sviluppo;
sono considerate strategiche (decreto ministeriale 8 maggio 2011), le imprese che operano nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture e pubblici servizi, dei trasporti, della comunicazione, dell'energia, delle assicurazioni, dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e alta tecnologia;
al di fuori di tali settori, sono possibili obiettivi di FSI per le imprese con fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e un numero medio di dipendenti non inferiore a 250 unità. La dimensione scende fino a euro 240 milioni di fatturato e 200 dipendenti nel caso di società la cui attività sia rilevante in termini di indotto e benefici per il sistema economico-produttivo;
la politica di investimento del FSI prevede un orizzonte temporale di lungo periodo e un attivo coinvolgimento nella governance delle aziende target, volto ad assicurare il perseguimento delle finalità dell'intervento;
il supporto, che normalmente prevede l'acquisizione di quote di maggioranza, può essere finalizzato, a titolo di esempio, al rafforzamento della struttura azionaria e successoria in aziende quotate e non quotate, alla fusione con aziende italiane simili del medesimo settore merceologico o all'acquisizione di un concorrente estero, all'ampliamento della rete distributiva estera, oppure alla formazione di un polo di servizi locali municipali;
compito del Fondo Strategico Italiano, che ha una dotazione di 4 miliardi di euro di provenienza per il 90 per cento da Cassa depositi e prestiti e per il restante 10 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, è quello di sviluppare il sistema economico nazionale mediante la crescita dimensionale, il miglioramento dell'efficienza operativa, l'aggregazione, l'accrescimento della competitività a livello internazionale delle imprese strategiche italiane. Proprio per la sua attività è stata pensata come complementare all'altro Fondo già esistente per le PMI, il Fondo italiano di investimento, di cui Cassa depositi e prestiti è sempre promotore;
il rischio, però, è quello di trasformare la CDP in un nuova IRI, che definisca i suoi interventi sulla base di scelte economiche non efficienti e disperdendo risorse preziose,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere le modalità di utilizzo del Fondo strategico italiano di cui al decreto ministeriale dell'8 maggio 2011 concentrando le risorse nei settori delle infrastrutture, dell'energia, dei trasporti, della ricerca e dell'alta tecnologia e per la crescita dimensionale delle nostre imprese.
9/5052-A/5.(Testo modificato nel corso della seduta). Borghesi, Barbato, Mura, Messina, Paladini.

La Camera,
premesso che:
i «diritti speciali», «golden shares», vengono utilizzati dai governi per mantenere il controllo nelle società privatizzate concedendo loro diritti che vanno al di là di quelli associati a partecipazioni normali. Anche se ci sono alcune eccezioni, il ricorso a questi diritti speciali non può essere giustificato ai sensi degli articoli 63-66 del TFUE sulla libera circolazione dei capitali. Essi ostacolano gli investimenti transfrontalieri diretti e di portafoglio e quindi il corretto funzionamento del mercato interno;
in una comunicazione la Commissione europea ha chiarito la portata giuridica delle disposizioni del Trattato relative ai movimenti di capitali e al diritto di stabilimento in relazione a investimenti intracomunitari. Le restrizioni che si applicano esclusivamente agli investitori cittadini di alti Stati membri dell'Unione saranno giudicate incompatibili con il trattato, fatta eccezione per i motivi previsti nella politica del trattato cioè, pubblica sicurezza, sanità pubblica e difesa. Anche le restrizioni non discriminatorie saranno accettate solo se giustificate da motivi imperativi di interesse generale sulla base di criteri oggettivi, stabili e trasparenti e se non ci sono altri mezzi meno restrittivi di perseguire gli stessi obiettivi;
la Commissione ritiene che l'«interesse nazionale» argomento spesso citato come giustificazione per tali misure, non può essere accolto. Questo concetto non è sufficientemente trasparente dal momento che può coprire sia criteri economici e non economici e può quindi introdurre un elemento di discriminazione. Le misure restrittive possono essere considerati compatibili con il diritto comunitario solo se sono basate su una serie di obiettivi e possono essere giustificate da esigenze imperative di interesse generale. In ogni caso, il principio di proporzionalità dovrà essere osservato;
anche il CJEU, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha stabilito (si veda il caso ad esempio C-423/98, Albore, § 19) che i requisiti di sicurezza pubblica non possono giustificare deroghe alle norme del Trattato quali la libertà dei movimenti di capitale a meno che il principio di proporzionalità sia rispettato, il che significa che ogni deroga deve rimanere entro i limiti di ciò che è idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito;
il provvedimento in esame stabilisce per le attività di rilevanza strategica nel sistema della difesa e sicurezza nazionale i poteri di veto del Governo potranno essere fatti valere nei casi di eventuali acquisizioni sia intra che extra-Ue;
in questo modo si blinda a tutto campo il settore della difesa e le attività legate alla sicurezza nazionale. Nel testo, infatti, tra i tre poteri speciali che potrà far valere il Governo viene espressamente previsto che l'esecutivo potrà opporsi all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa strategica per la difesa e per la sicurezza nazionale, effettuata da «un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o da soggetti da questi controllati», qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi stessi della difesa e della sicurezza nazionale;
altresì la «golden share» non si applicherà più ai gruppi indicati con il loro nome, ma ai settori industriali o di servizi, fino alle reti facendo in modo che possano ricadere nella golden share, oltre a Finmeccanica presente tra le prime dieci industrie belliche a livello mondiale, anche aziende private che indirettamente operano nel settore difesa e sicurezza;
attualmente in Italia il settore difesa e sicurezza, in particolar modo l'export militare, il rapporto industrie-banche, il commercio di armi, necessitano di maggiori controlli e trasparenza;
considerato che occorre favorire la costituzione di un più efficiente mercato dei prodotti per la difesa e favorire l'interscambio di componenti e di materiali fra le imprese europee,

impegna il Governo

nell'esercitare i suoi poteri speciali:
a fornire elementi utili a valutare quando il livello di partecipazione al capitale raggiunto mediante acquisto sia «in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale»;
ad individuare un elenco delle aziende private che operano nel settore della difesa e sicurezza e che potrebbero ricadere nella «golden share»;
ad avviare maggiori controlli e restrizioni sull'esportazioni e sul commercio di armi ad uso militare e non.
9/5052-A/6.Di Stanislao, Paladini.

La Camera,
premesso che:
i «diritti speciali», «golden shares», vengono utilizzati dai governi per mantenere il controllo nelle società privatizzate concedendo loro diritti che vanno al di là di quelli associati a partecipazioni normali. Anche se ci sono alcune eccezioni, il ricorso a questi diritti speciali non può essere giustificato ai sensi degli articoli 63-66 del TFUE sulla libera circolazione dei capitali. Essi ostacolano gli investimenti transfrontalieri diretti e di portafoglio e quindi il corretto funzionamento del mercato interno;
in una comunicazione la Commissione europea ha chiarito la portata giuridica delle disposizioni del Trattato relative ai movimenti di capitali e al diritto di stabilimento in relazione a investimenti intracomunitari. Le restrizioni che si applicano esclusivamente agli investitori cittadini di alti Stati membri dell'Unione saranno giudicate incompatibili con il trattato, fatta eccezione per i motivi previsti nella politica del trattato cioè, pubblica sicurezza, sanità pubblica e difesa. Anche le restrizioni non discriminatorie saranno accettate solo se giustificate da motivi imperativi di interesse generale sulla base di criteri oggettivi, stabili e trasparenti e se non ci sono altri mezzi meno restrittivi di perseguire gli stessi obiettivi;
la Commissione ritiene che l'«interesse nazionale» argomento spesso citato come giustificazione per tali misure, non può essere accolto. Questo concetto non è sufficientemente trasparente dal momento che può coprire sia criteri economici e non economici e può quindi introdurre un elemento di discriminazione. Le misure restrittive possono essere considerati compatibili con il diritto comunitario solo se sono basate su una serie di obiettivi e possono essere giustificate da esigenze imperative di interesse generale. In ogni caso, il principio di proporzionalità dovrà essere osservato;
anche il CJEU, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha stabilito (si veda il caso ad esempio C-423/98, Albore, § 19) che i requisiti di sicurezza pubblica non possono giustificare deroghe alle norme del Trattato quali la libertà dei movimenti di capitale a meno che il principio di proporzionalità sia rispettato, il che significa che ogni deroga deve rimanere entro i limiti di ciò che è idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito;
il provvedimento in esame stabilisce per le attività di rilevanza strategica nel sistema della difesa e sicurezza nazionale i poteri di veto del Governo potranno essere fatti valere nei casi di eventuali acquisizioni sia intra che extra-Ue;
in questo modo si blinda a tutto campo il settore della difesa e le attività legate alla sicurezza nazionale. Nel testo, infatti, tra i tre poteri speciali che potrà far valere il Governo viene espressamente previsto che l'esecutivo potrà opporsi all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa strategica per la difesa e per la sicurezza nazionale, effettuata da «un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o da soggetti da questi controllati», qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi stessi della difesa e della sicurezza nazionale;
altresì la «golden share» non si applicherà più ai gruppi indicati con il loro nome, ma ai settori industriali o di servizi, fino alle reti facendo in modo che possano ricadere nella golden share, oltre a Finmeccanica presente tra le prime dieci industrie belliche a livello mondiale, anche aziende private che indirettamente operano nel settore difesa e sicurezza;
attualmente in Italia il settore difesa e sicurezza, in particolar modo l'export militare, il rapporto industrie-banche, il commercio di armi, necessitano di maggiori controlli e trasparenza;
considerato che occorre favorire la costituzione di un più efficiente mercato dei prodotti per la difesa e favorire l'interscambio di componenti e di materiali fra le imprese europee,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'esercitare i suoi poteri speciali:
di fornire elementi utili a valutare quando il livello di partecipazione al capitale raggiunto mediante acquisto sia «in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale»;
di individuare un elenco delle aziende private che operano nel settore della difesa e sicurezza e che potrebbero ricadere nella «golden share»;
ad avviare maggiori controlli e restrizioni sull'esportazioni e sul commercio di armi ad uso militare e non.
9/5052-A/6.(Testo modificato nel corso della seduta). Di Stanislao, Paladini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame detta le modalità per l'esercizio di poteri speciali sugli assetti proprietari nelle attività di rilevanza strategica anche nel settore dei trasporti;
nel corso di questa legislatura l'unico vero intervento di «politica industriale» del Governo Berlusconi è stata la privatizzazione dell'Alitalia a favore di un gruppo di imprenditori italiani la cui funzione è sostanzialmente - a parere dei firmatari del presente ordine del giorno - quella di traghettare la compagnia verso Air France-KLM. Rispetto all'accordo con Air France del 2008, il maggior costo della privatizzazione e costituzione della nuova Alitalia si è collocato - secondo una stima avanzata da più parti - tra i 2,8 ed i 4,4 miliardi di euro;
l'Alitalia-Compagnia aerea italiana Spa (la «nuova Alitalia») nasce dalla trasformazione (Vedi inchiesta di «Sbilanciamoci-info» sulle grandi imprese italiane) della Compagnia aerea italiana srl (Cai) costituitasi nell'agosto 2008 con il proposito di rilevare il marchio e le attività della «vecchia» Alitalia e di AirOne. Nell'ottobre dello stesso anno la Cai si trasforma in Spa con un capitale di 1,1 miliardi di euro, con il quale acquista parte degli asset della «vecchia» Alitalia (in liquidazione) e il suo marchio industriale per 1.052 milioni di euro. Nel gennaio 2009 Air France-KLM entra in Alitalia con il 25 per cento del capitale e con un esborso di poco più di 300 milioni di euro. L'altro 75 per cento del capitale è di proprietà della «cordata» di azionisti che hanno partecipato a Cai: il 45 per cento distribuito in varie percentuali tra gruppo Riva, gruppo Benetton, Intesa-San Paolo Spa, Roberto Colaninno, Antonio Angelucci e Carlo Toto e il rimanente 30 per cento nelle mani di altre diciotto società;
gli azionisti sono soggetti a un vincolo sociale (clausola di lock-up) per cui nei primi quattro anni non potranno vendere le proprie azioni, se non ad altri soci italiani; comunque la vendita è possibile;
nel caso che non si raggiunga, nei primi tre anni, almeno il 50 per cento degli obiettivi fissati è stabilito anche l'obbligo per il socio che superi il 50 per cento delle azioni con diritto di voto di lanciare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) su tutte le azioni detenute dagli altri soci che intendano vendere;
al consiglio di amministrazione - composto da 19 membri, inclusi i quattro designati da Air France-KLM, di cui due sono presenti anche nel comitato esecutivo insieme al presidente e all'amministratore delegato e ad altri cinque azionisti - sono riservati le decisioni strategiche di gestione e ampi poteri di amministrazione (approvazione dei piani industriali e strategici, approvazione degli accordi di collaborazione, investimenti per soglie di valore superiori a 50 milioni di euro);
negli anni precedenti, per contrastare il declino di Alitalia, il management ricercava alleanze a livello internazionale. In questo contesto si colloca il tentativo prima di costituire una joint venture con la compagnia olandese KLM e poi, dopo il fallimento di questa iniziativa, un analogo accordo, in condizioni di minore potere contrattuale, con Air France-KLM. Ostacoli, interni ed esterni, si frappongono alla riuscita di questi tentativi di risanare, ristrutturare e rilanciare l'azienda:
la difficoltà di definire e di sviluppare piani industriali di lungo respiro;
le insufficienze infrastrutturali del sistema-Paese per l'eccessiva polverizzazione della struttura aeroportuale; gli interessi locali nel dualismo tra gli aeroporti Malpensa, Linate e Fiumicino;
la frammentazione delle rappresentanze sindacali nate per proteggere interessi diversificati;
ma anche l'incapacità politica nell'affrontare i nodi strutturali di un'industria pubblica considerata rilevante per il Paese per un'ottica rivolta sostanzialmente a privilegiare gli interessi particolari delle forze politiche nazionali e locali. L'esito sarà la liquidazione della (vecchia) Alitalia;
la nuova Alitalia avvia la sua attività come fosse un'impresa «start up», ma con cinquanta e più anni di avviamento. Inoltre, acquisisce a buon prezzo i migliori asset materiali e immateriali (aerei e slot) della vecchia compagnia senza doversi assumere i suoi debiti pregressi, posti a carico della collettività;
in questo processo lo Stato italiano subisce una perdita, come azionista e come creditore della vecchia Alitalia, a favore sia della costituenda compagnia che di AirOne, di cui il Governo si assume l'onere di farla uscire dalla crisi in cui versa. A questi costi diretti si aggiungono i costi indiretti per la collettività dovuti:
alla cassa integrazione guadagni per i dipendenti in esubero;
quelli associati all'impatto occupazionale sull'indotto;
gli indennizzi ai piccoli azionisti e obbligazionisti;
i minori introiti contributivi ed erariali;
i maggiori costi a carico di consumatori e delle imprese private per la sospensione del controlli dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
i costi relativi ai crediti che il fallimento Alitalia lascia insoluti;
la partnership europea è confermata con l'alleanza Skyteam, al cui interno è forte il legame con AirFrance per l'importante ruolo di feederaggio che lega le due compagnie (54 voli giornalieri su Parigi dall'Italia; mentre a Linate arrivano giornalmente 61 voli dalla Francia), dal quale emerge l'intenzione di Air France di far svolgere ad Alitalia un ruolo di alimentazione del proprio hub di Parigi. La subordinazione ad Air France si manifesta non solo nel «sentir parlare francese nei corridoi del palazzo», ma da molti altri fatti: molti manager francesi sono ormai interni all'organizzazione (Sansavini di provenienza prima KLM e poi Air France, capo vendite worldwide di Alitalia); molti degli asset storici di Alitalia sono passati a partner legati ad Air France (possibile passaggio da Travelport ad Amadeus come sistema GDS per la vendita dei voli presso gli agenti di viaggio; passaggio delle attività di call center da quello di Palermo a quello di Tirana che serve Air France);
all'Alitalia rimane un compito di corto-medio raggio rafforzando una vocazione regionale che non è coerente con la condizione posta alla base della privatizzazione di realizzare una compagnia competitiva e non ancillare;
in origine, il piano Cai, elaborato da Intesa San Paolo - guidata all'epoca da Corrado Passera - prevedeva l'utile al terzo anno (il 2011). Tale obiettivo è stato rinviato all'anno 2012;
la nuova Alitalia ha tagliato 7mila posti di lavoro, ma anche la «nuova» Alitalia, dal 1o novembre 2011, ha messo in cassa integrazione 700 dipendenti. La Cai, inoltre, perde quote di mercato (dati riferiti ai primi 6 mesi del 2011):
sulle destinazioni nazionali si è passati dal 50,4 per cento dello stesso periodo del 2010, al 48,5 per cento;
su tutte le destinazioni all'estero si è passati dal 13,1 per cento al 12,6 per cento;
nel traffico tra l'Italia e i paesi dell'Unione europea il primo vettore è diventato Ryanair con una quota del 24 per cento (Alitalia sta al 14 per cento);
nel gennaio 2013 scade il vincolo che obbligava i soci italiani a vendersi le quote tra loro. Da quel momento infatti possono vendere ad Air France-KLM. Dall'ottobre 2013 invece ciascun azionista potrà decidere liberamente di vendere anche al di fuori del perimetro dei soci attuali;
tutto ciò induce molti osservatori a ritenere che è vicino il momento in cui l'Alitalia potrebbe passare definitivamente e totalmente nelle mani di Air France anche se rimane l'incognita delle reali intenzioni di Air France-KLM che ha chiuso i conti del 2011 con pesanti perdite,

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento, entro il 30 giugno 2012, una relazione contenente i dati completi dei risultati conseguiti dalle misure messe in opera per la difesa della cosiddetta «italianità» di Alitalia, e le iniziative che il Governo intende assumere in merito al futuro della nuova Alitalia, in particolare, qualora Air France-KLM non intendesse comprare le quote dei soci italiani.
9/5052-A/7.Mura, Monai, Borghesi, Barbato, Messina, Paladini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame detta le modalità per l'esercizio di poteri speciali sugli assetti proprietari nelle attività di rilevanza strategica anche nel settore dei trasporti;
nel corso di questa legislatura l'unico vero intervento di «politica industriale» del Governo Berlusconi è stata la privatizzazione dell'Alitalia a favore di un gruppo di imprenditori italiani la cui funzione è sostanzialmente - a parere dei firmatari del presente ordine del giorno - quella di traghettare la compagnia verso Air France-KLM. Rispetto all'accordo con Air France del 2008, il maggior costo della privatizzazione e costituzione della nuova Alitalia si è collocato - secondo una stima avanzata da più parti - tra i 2,8 ed i 4,4 miliardi di euro;
l'Alitalia-Compagnia aerea italiana Spa (la «nuova Alitalia») nasce dalla trasformazione (Vedi inchiesta di «Sbilanciamoci-info» sulle grandi imprese italiane) della Compagnia aerea italiana srl (Cai) costituitasi nell'agosto 2008 con il proposito di rilevare il marchio e le attività della «vecchia» Alitalia e di AirOne. Nell'ottobre dello stesso anno la Cai si trasforma in Spa con un capitale di 1,1 miliardi di euro, con il quale acquista parte degli asset della «vecchia» Alitalia (in liquidazione) e il suo marchio industriale per 1.052 milioni di euro. Nel gennaio 2009 Air France-KLM entra in Alitalia con il 25 per cento del capitale e con un esborso di poco più di 300 milioni di euro. L'altro 75 per cento del capitale è di proprietà della «cordata» di azionisti che hanno partecipato a Cai: il 45 per cento distribuito in varie percentuali tra gruppo Riva, gruppo Benetton, Intesa-San Paolo Spa, Roberto Colaninno, Antonio Angelucci e Carlo Toto e il rimanente 30 per cento nelle mani di altre diciotto società;
gli azionisti sono soggetti a un vincolo sociale (clausola di lock-up) per cui nei primi quattro anni non potranno vendere le proprie azioni, se non ad altri soci italiani; comunque la vendita è possibile;
nel caso che non si raggiunga, nei primi tre anni, almeno il 50 per cento degli obiettivi fissati è stabilito anche l'obbligo per il socio che superi il 50 per cento delle azioni con diritto di voto di lanciare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) su tutte le azioni detenute dagli altri soci che intendano vendere;
al consiglio di amministrazione - composto da 19 membri, inclusi i quattro designati da Air France-KLM, di cui due sono presenti anche nel comitato esecutivo insieme al presidente e all'amministratore delegato e ad altri cinque azionisti - sono riservati le decisioni strategiche di gestione e ampi poteri di amministrazione (approvazione dei piani industriali e strategici, approvazione degli accordi di collaborazione, investimenti per soglie di valore superiori a 50 milioni di euro);
negli anni precedenti, per contrastare il declino di Alitalia, il management ricercava alleanze a livello internazionale. In questo contesto si colloca il tentativo prima di costituire una joint venture con la compagnia olandese KLM e poi, dopo il fallimento di questa iniziativa, un analogo accordo, in condizioni di minore potere contrattuale, con Air France-KLM. Ostacoli, interni ed esterni, si frappongono alla riuscita di questi tentativi di risanare, ristrutturare e rilanciare l'azienda:
la difficoltà di definire e di sviluppare piani industriali di lungo respiro;
le insufficienze infrastrutturali del sistema-Paese per l'eccessiva polverizzazione della struttura aeroportuale; gli interessi locali nel dualismo tra gli aeroporti Malpensa, Linate e Fiumicino;
la frammentazione delle rappresentanze sindacali nate per proteggere interessi diversificati;
ma anche l'incapacità politica nell'affrontare i nodi strutturali di un'industria pubblica considerata rilevante per il Paese per un'ottica rivolta sostanzialmente a privilegiare gli interessi particolari delle forze politiche nazionali e locali. L'esito sarà la liquidazione della (vecchia) Alitalia;
la nuova Alitalia avvia la sua attività come fosse un'impresa «start up», ma con cinquanta e più anni di avviamento. Inoltre, acquisisce a buon prezzo i migliori asset materiali e immateriali (aerei e slot) della vecchia compagnia senza doversi assumere i suoi debiti pregressi, posti a carico della collettività;
in questo processo lo Stato italiano subisce una perdita, come azionista e come creditore della vecchia Alitalia, a favore sia della costituenda compagnia che di AirOne, di cui il Governo si assume l'onere di farla uscire dalla crisi in cui versa. A questi costi diretti si aggiungono i costi indiretti per la collettività dovuti:
alla cassa integrazione guadagni per i dipendenti in esubero;
quelli associati all'impatto occupazionale sull'indotto;
gli indennizzi ai piccoli azionisti e obbligazionisti;
i minori introiti contributivi ed erariali;
i maggiori costi a carico di consumatori e delle imprese private per la sospensione del controlli dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
i costi relativi ai crediti che il fallimento Alitalia lascia insoluti;
la partnership europea è confermata con l'alleanza Skyteam, al cui interno è forte il legame con AirFrance per l'importante ruolo di feederaggio che lega le due compagnie (54 voli giornalieri su Parigi dall'Italia; mentre a Linate arrivano giornalmente 61 voli dalla Francia), dal quale emerge l'intenzione di Air France di far svolgere ad Alitalia un ruolo di alimentazione del proprio hub di Parigi. La subordinazione ad Air France si manifesta non solo nel «sentir parlare francese nei corridoi del palazzo», ma da molti altri fatti: molti manager francesi sono ormai interni all'organizzazione (Sansavini di provenienza prima KLM e poi Air France, capo vendite worldwide di Alitalia); molti degli asset storici di Alitalia sono passati a partner legati ad Air France (possibile passaggio da Travelport ad Amadeus come sistema GDS per la vendita dei voli presso gli agenti di viaggio; passaggio delle attività di call center da quello di Palermo a quello di Tirana che serve Air France);
all'Alitalia rimane un compito di corto-medio raggio rafforzando una vocazione regionale che non è coerente con la condizione posta alla base della privatizzazione di realizzare una compagnia competitiva e non ancillare;
in origine, il piano Cai, elaborato da Intesa San Paolo - guidata all'epoca da Corrado Passera - prevedeva l'utile al terzo anno (il 2011). Tale obiettivo è stato rinviato all'anno 2012;
la nuova Alitalia ha tagliato 7mila posti di lavoro, ma anche la «nuova» Alitalia, dal 1o novembre 2011, ha messo in cassa integrazione 700 dipendenti. La Cai, inoltre, perde quote di mercato (dati riferiti ai primi 6 mesi del 2011):
sulle destinazioni nazionali si è passati dal 50,4 per cento dello stesso periodo del 2010, al 48,5 per cento;
su tutte le destinazioni all'estero si è passati dal 13,1 per cento al 12,6 per cento;
nel traffico tra l'Italia e i paesi dell'Unione europea il primo vettore è diventato Ryanair con una quota del 24 per cento (Alitalia sta al 14 per cento);
nel gennaio 2013 scade il vincolo che obbligava i soci italiani a vendersi le quote tra loro. Da quel momento infatti possono vendere ad Air France-KLM. Dall'ottobre 2013 invece ciascun azionista potrà decidere liberamente di vendere anche al di fuori del perimetro dei soci attuali;
tutto ciò induce molti osservatori a ritenere che è vicino il momento in cui l'Alitalia potrebbe passare definitivamente e totalmente nelle mani di Air France anche se rimane l'incognita delle reali intenzioni di Air France-KLM che ha chiuso i conti del 2011 con pesanti perdite,

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento una relazione contenente i dati completi dei risultati conseguiti dalle misure messe in opera per la difesa della cosiddetta «italianità» di Alitalia, e le iniziative che il Governo intende assumere in merito al futuro della nuova Alitalia, in particolare, qualora Air France-KLM non intendesse comprare le quote dei soci italiani.
9/5052-A/7.(Testo modificato nel corso della seduta). Mura, Monai, Borghesi, Barbato, Messina, Paladini.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 3, comma 1, del provvedimento al nostro esame si prevede che l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici è consentito a condizione di reciprocità;
nessuna reciprocità è viceversa prevista per i soggetti appartenenti all'Unione europea, anche perché il concetto di reciprocità non trova riconoscimento nell'ordinamento comunitario;
mentre in Italia è previsto un potere di opposizione, in Francia, ad esempio, è previsto un regime autorizzatorio di cui alla Loi n. 2004-1343 del 9 dicembre 2004, articolo L151-3, ed al décret n. 2005-1739. I settori strategici che la Francia preferisce conservare francesi sono sette (undici se l'acquirente è di un paese non membro dell'Unione europea) e comprendono, tra gli altri, i casinò, la sicurezza, la difesa, alcune biotecnologie «sensibili», le forniture informatiche allo Stato;
la normativa francese si concentra su taluni specifici campi ed ambiti di attività con un potere di sbarramento molto forte quale quello autorizzatorio;
queste disposizioni hanno determinato l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti della Francia, che però è di fatto sospesa dal 2006;
sebbene la normativa federale tedesca abbia superato il vaglio comunitario, sono state invece giudicate incompatibili con i principi europei le norme in merito previste da molti länder, quali, ad esempio, quelle che si applicano alla partecipazione al capitale azionario della Volkswagen;
il ministro Moavero Milanesi ha asserito, nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite in sede referente, che l'Italia, in occasione del recente Consiglio europeo, ha posto con forza il tema di una generale verifica, da parte della stessa Commissione europea, delle norme in materia di liberalizzazioni vigenti nei singoli stati membri, al fine di stimolare la Commissione medesima a svolgere con grande attenzione il suo ruolo di vigilanza sul rispetto della normativa comunitaria,

impegna il Governo

a riferire periodicamente al Parlamento sugli esiti della verifica richiesta dal Governo italiano in sede di Consiglio europeo in merito alle normative riguardanti le liberalizzazioni in vigore nei singoli paesi appartenenti all'Unione europea con particolare riguardo alle disposizioni riguardanti gli assetti proprietari.
9/5052-A/8.Barbato, Borghesi, Messina, Mura, Paladini.

La Camera,
premesso che:
gli orientamenti giurisprudenziali costantemente espressi della Corte di giustizia comunitaria hanno escluso l'ammissibilità dell'introduzione di una condizione di reciprocità in relazione all'acquisizione di imprese strategiche, per i paesi intra UE, in quanto tale clausola violerebbe l'articolo 56 del Trattato che istituisce l'Unione, avendo come effetto quello di dissuadere le imprese pubbliche aventi sede in altri Stati membri, anche titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale dall'acquisire azioni o partecipazioni in società nazionali (si veda in particolare: sentenza del 2 giugno 2005 (causa C-174/04);
in relazione ai mercati energetici, in successive sentenze la Corte di giustizia comunitaria ha ritenuto non in linea con il trattato anche la definizione di eventuali intese per la sicurezza degli approvvigionamenti e per l'apertura del mercato, a condizioni di reciprocità;
le norme a tutela della concorrenza non tengono conto del fatto che in un quadro di completa apertura interna dei mercati ed in presenza di Stati con economie più forti, questi ultimi possono acquisire, con l'avallo comunitario e senza aver modo di tutelarsi, le imprese strategiche o di maggiore prestigio o con più alto margine di profitto;
la mera tutela della concorrenza, da elemento di parità, rischia di trasformarsi in strumento di assoggettamento economico degli Stati comunitari più deboli, da parte degli Stati con maggiore forza economica,

impegna il Governo

a porre in sede comunitaria la questione sui limiti da porre alla concorrenza, erroneamente intesa come elemento indispensabile e totalizzante nello spazio economico comunitario;
a chiedere in sede comunitaria l'introduzione di strumenti di tutela dei settori strategici o maggiormente competitivi delle economie comunitarie.
9/5052-A/9.Santelli.