Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute >>

XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 16 maggio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 maggio 2012.

  Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Nucara, Leoluca Orlando, Pisicchio, Stefani, Strizzolo, Stucchi, Valducci.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 15 maggio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PAOLO RUSSO: «Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di vigilanza e controllo sulle attività di pesca» (5199);
   SARUBBI ed altri: «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora» (5200).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

  In data 16 maggio 2012 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Presidente del Consiglio dei ministri:
  «Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile» (5203).

  Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

  In data 15 maggio 2012 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, le seguenti proposte di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: «Illiceità dell'installazione e dell'utilizzo dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico nei locali pubblici» (5201);
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: «Norme contro la pubblicità dei giochi con corresponsione di premi in denaro e per la prevenzione del gioco patologico» (5202).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

  La proposta di legge BRANDOLINI ed altri: «Istituzione della Lega ippica italiana e disposizioni per la promozione del settore ippico nonché in materia di scommesse ippiche» (5133) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Gozi e Pionati.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 maggio 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dalla Casa di riposo Lyda Borelli in Bologna, a valere sul contributo concesso nel 2003 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, per il completamento dei lavori nella dépéndance collegata alla villa sede della medesima Casa di riposo.

  Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   con lettera in data 26 aprile 2012,

  sentenza n. 105 del 16 - 26 aprile 2012 (doc. VII, n.  768), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere A) e B), della legge della regione Liguria 1o giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1o luglio 1994, n. 29 – Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio – e successive modificazioni ed integrazioni); dichiara l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'articolo 1, commi 1, lettere C), D), numero 1), E), F), G), H), I), L), M), 2 e 3, della legge della regione Liguria n. 12 del 2011:
   alla XIII Commissione permanente (Agricoltura);
   con lettera in data 26 aprile 2012,

  sentenza n. 106 del 16-26 aprile 2012 (doc. VII, n.  769), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 5, della legge della regione Liguria 1o luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1o luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia):
   alla XIII Commissione permanente (Agricoltura);
   con lettera in data 26 aprile 2012,

  sentenza n. 107 del 16-26 aprile 2012 (doc. VII, n. 770), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subito le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia:
   alla XII Commissione permanente (Affari sociali);
   con lettera in data 3 maggio 2012,

  sentenza n. 110 del 18 aprile-3 maggio 2012 (doc. VII, n.  773), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure:
   alla II Commissione permanente (Giustizia);
   con lettera in data 10 maggio 2012,

  sentenza n. 114 del 7-10 maggio 2012 (doc. VII, n.  775), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 10, 3, commi 1 e 3, 5, comma 1, 9, comma 4, alinea 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica); dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 24, comma 2, e 26, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 - Legge finanziaria 2012); dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento all'articolo 5, comma 4, ed all'articolo 9, comma 4, alinea 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   con lettera in data 10 maggio 2012,

  sentenza n. 115 del 7-10 maggio 2012 (doc. VII, n.  776), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore); dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 10 della stessa legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2011, sollevata in riferimento agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia); dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 10 della medesima legge della regione autonoma Friuli- Venezia Giulia n. 10 del 2011, sollevata in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   alla XII Commissione permanente (Affari sociali);
   con lettera in data 10 maggio 2012, sentenza n. 116 del 7-10 maggio 2012 (doc. VII, n.  777), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 1, della legge della regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)», che inserisce nell'articolo 27 della legge della regione Marche n. 7 del 1995 i commi 5-bis e 5-ter; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, della legge della regione Marche n. 15 del 2011, nella parte in cui - sostituendo l'articolo 30 della legge della regione Marche n. 7 del 1995 - dispone che il calendario venatorio regionale ha validità minima annuale e massima triennale, anziché prevederne unicamente la validità annuale; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, della legge della regione Marche n. 15 del 2011, nella parte in cui - sostituendo l'articolo 30 della legge della regione Marche n. 7 del 1995 - prevede che la Giunta regionale, sentiti l'Osservatorio faunistico regionale (OFR) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), propone al consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  sentenza n. 108 del 16-26 aprile 2012 (doc. VII, n.  771) con la quale:
   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 5; 5, commi 4 e 5; 6, comma 4, della legge della regione Toscana 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione), promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 3, della legge della regione Toscana n. 18 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla X Commissione permanente (Attività produttive);

  sentenza n. 109 del 16-26 aprile 2012 (doc. VII, n.  772) con la quale:
   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, 53, primo comma, 111, primo e secondo comma (entrambi i commi anche in relazione all'articolo 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ed eseguita con legge 4 agosto 1955, n. 848, a sua volta in relazione all'articolo 10 della Costituzione), e 113 della Costituzione:
   alla II Commissione permanente (Giustizia);

  sentenza n. 111 del 18 aprile-3 maggio 2012 (doc. VII, n.  774) con la quale:
   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal giudice di pace di Roma;
   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nel testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130, ed entrato in vigore il 1o dicembre 2009, dal giudice di pace di Roma:
   alla II Commissione permanente (Giustizia);

  sentenza n. 117 del 7-10 maggio 2012 (doc. VII, n.  778) con la quale:
   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Caltanissetta:
   alla II Commissione permanente (Giustizia);

  sentenza n. 118 del 7-10 maggio 2012 (doc. VII, n.  779) con la quale:
   dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione promosso dalla regione autonoma Sardegna nei confronti dello Stato, in riferimento alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 7 giugno 2011, n. 50971, avente ad oggetto: «Patto di stabilità interno per l'anno 2011. Proposta di accordo per la regione Sardegna»:
   alla V Commissione permanente (Bilancio);

  sentenza n. 119 del 7-10 maggio 2012 (doc. VII, n.  780) con la quale:
   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), dell'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'articolo 2, comma 1, lettera t), della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Monza:
   alla XI Commissione permanente (Lavoro);

  sentenza n. 120 del 7-10 maggio 2012 (doc. VII, n.  781) con la quale:
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 32, 36 e 38 della Costituzione, dal tribunale di Livorno:
   alla XI Commissione permanente (Lavoro);

  sentenza n. 121 del 7-10 maggio 2012 (doc. VII, n.  782) con la quale:
   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 14, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, promossa dalla regione Toscana per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione;
   dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 15, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, promossa dalla regione Toscana per violazione degli articoli 118 e 120, secondo comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione:
   alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, la relazione sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relativa all'anno 2011 (doc. LXXXIII, n. 3).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 15 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 15 maggio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un protocollo all`accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui princìpi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell'Unione (COM(2012)214 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Bluferries Srl, con lettera pervenuta in data 15 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la comunicazione concernente atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.

  Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

  Il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera in data 15 maggio 2012, ha trasmesso una segnalazione – indirizzata al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249 – concernente la destinazione di parte delle somme ricavate dalle sanzioni irrogate dalla medesima Autorità al finanziamento dell'attività di conciliazione paritetica svolta dalle associazioni rappresentative dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche.

  Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 16 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, concernente modifiche al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

  Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 20 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (479).

  Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 25 giugno 2012. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione, (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 giugno 2012.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (480).

  Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 25 giugno 2012. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 giugno 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.