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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 22 maggio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 maggio 2012.

  Albonetti, Alessandri, Antonione, Barbi, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Renato Farina, Fava, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pescante, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Valducci, Vico, Vitali, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Alessandri, Antonione, Barbi, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Renato Farina, Fava, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Granata, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pescante, Pianetta, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Tempestini, Valducci, Vico, Vitali, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 21 maggio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   DE CAMILLIS e DIVELLA: «Modifiche ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 201, e 3 aprile 2001, n. 155, concernenti le dotazioni organiche dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato» (5223);
   FAVA: «Modifica degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di responsabilità e di obblighi dei prestatori di servizi della società dell'informazione» (5224);
   SAGLIA ed altri: «Disposizioni in materia di concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico» (5225).

  Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

  Il deputato Fava ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
   FAVA: «Modifica degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di responsabilità e di obblighi dei prestatori di servizi della società dell'informazione» (4511).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 21 maggio 2012 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:
   S. 2805. – MUSSOLINI e CARLUCCI; BINDI ed altri; PALOMBA e BORGHESI; CAPANO e FERRANTI; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BINETTI ed altri; BRUGGER e ZELLER: «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali» (approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato) (2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B);
   S. 1969-B. – «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e ulteriormente modificato dal Senato) (2326-D).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento,i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   III Commissione (Affari esteri):
   «Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009» (5180) Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X;
   «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012» (5193) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VII e X.
   VII Commissione (Cultura):
   GIULIETTI ed altri: «Disposizioni in materia di contributi in favore dell'editoria e di pubblicazioni periodiche diffuse per via telematica» (5116) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, XI e XIV.
   XII Commissione (Affari sociali):

   JANNONE: «Disposizioni per l'inserimento dell'acufene grave nell'elenco delle malattie croniche o invalidanti» (5128) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XIII Commissione (Agricoltura):
   BIAVA ed altri: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (1652) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali):
   PASTORE ed altri: «Modifiche all'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 112, concernente l'organizzazione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza» (5167) Parere della V Commissione;
   ZAMPA ed altri: «Modifiche all'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 112, concernente l'organizzazione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza» (5171) Parere della V Commissione.
   Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):
   FUCCI: «Divieto della propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo e norme per la prevenzione e la cura della ludopatia» (5113) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 18 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 4 del 2012, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 3 maggio 2012, e la relativa relazione concernente la gestione delle risorse allocate al capitolo 7120, articolo 4, del Ministero della difesa – spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento dei mezzi materiali, attrezzature ed impianti per la telematica, le telecomunicazioni, il controllo, la guerra elettronica, con esclusione di quanto facente parte integrante dei sistemi d'arma.

  Questa documentazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 22 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibera CIPE, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   n. 18/2012 del 23 marzo 2012, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato “Tempa Rossa”. Approvazione progetto definitivo e modifica soggetto aggiudicatore» – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive);
   n. 27/2012 del 23 marzo 2012, concernente «Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Collegamento tra l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria (svincolo di Contursi) e l'autostrada A16 Napoli-Bari (svincolo di Grottaminarda). Asse stradale Lioni-Grottaminarda. Tratto svincolo di Frigento – svincolo di San Teodoro. Assegnazione risorse» – alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 21 maggio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA - Sistema d'allarme n. 1-3/2012 (COM(2012)220 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategie nazionali di integrazione dei Rom: un primo passo nell'attuazione del Quadro dell'Unione europea (COM(2012)226 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo

  Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tredici risoluzioni e una dichiarazione approvate nella sessione dal 17 al 20 aprile 2012, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (doc. XII, n. 1047) – alla XI Commissione (Lavoro);
   risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico (doc. XII, n. 1048) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2010 e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'Unione europea in materia di diritti umani (doc. XII, n. 1049) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) (doc. XII, n. 1050) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, la governance e il commercio dei prodotti del legname verso l'Unione europea (doc. XII, n. 1051) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al Dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna (doc. XII, n. 1052) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (doc. XII, n. 1053) – alla VI Commissione (Finanze);
   risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (doc. XII, n. 1054) – alla VI Commissione (Finanze);
   risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2012 dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione (doc. XII, n. 1055) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione sulla modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa (doc. XII, n. 1056) – alla VII Commissione (Cultura);
   risoluzione sulla situazione in Birmania/Myanmar (doc. XII, n. 1057) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sulla nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell'Unione europea sulla biodiversità fino al 2020 (doc. XII, n. 1058) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura);
   risoluzione sulla revisione del sesto programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d'azione in materia di ambiente – Un ambiente migliore per una vita migliore (doc. XII, n. 1059) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   dichiarazione sulle risorse ittiche come bene comune (doc. XII, n. 1060) – alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: IANNACCONE ED ALTRI; RAZZI ED ALTRI; DONADI ED ALTRI; PIONATI; PALAGIANO ED ALTRI; CAMBURSANO ED ALTRI; BRIGUGLIO; BACCINI; ANGELINO ALFANO ED ALTRI; GIACHETTI ED ALTRI; GRAZIANO ED ALTRI; MOFFA ED ALTRI; ANTONIONE ED ALTRI; CASINI ED ALTRI; RUBINATO ED ALTRI; DOZZO ED ALTRI; BERSANI ED ALTRI; D'INIZIATIVA POPOLARE: NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI IN FAVORE DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI, NONCHÉ MISURE PER GARANTIRE LA TRASPARENZA E I CONTROLLI DEI RENDICONTI DEI MEDESIMI. DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE LEGGI CONCERNENTI IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI E PER L'ARMONIZZAZIONE DEL REGIME RELATIVO ALLE DETRAZIONI FISCALI (A.C. 4826-4953-4954-4985-5032-5063-5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-5176-5198-A)

A.C 4826-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   sia approvato l'emendamento 2.502;
   sia approvato l'emendamento 6.502;
   sia approvato l'emendamento 9.500
;

  e con la seguente condizione:

  all'emendamento 9.500, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a decorrere dal 1o gennaio 2013;

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.5, 1.10, 1.18, 1.26, 1.200, 1.216, 1.217, 2.204, 2.210, 4.4, gli identici emendamenti 5.12 e 5.200, 5.3, 5.4, 5.203 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

  Sul testo degli articoli da 1 a 5 del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

  siano approvati gli emendamenti 5.600 e 5.602;

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

   sugli emendamenti 1.4 5.5 5.204 e sul subemendamento 0.6.502.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

  Conseguentemente, si intende revocata la condizione, contenuta nel parere precedentemente espresso, che prevedeva l'approvazione dell'emendamento 2.502.

A.C. 4826-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici).

  1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2.
  2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000».

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Sono abrogati:
   a) l'articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157;
   b) l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   d) l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  5. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
  6. In via transitoria, le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge sono ridotte del 10 per cento. L'importo così risultante è ridotto di un ulteriore 50 per cento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici).

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – (Natura giuridica dei partiti politici). – 1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

  2. Al fine di assicurare il carattere democratico dell'ordinamento interno dei partiti politici in conformità ai princìpi di cui all'articolo 49 della Costituzione, lo statuto di ogni partito politico deve indicare:
   a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione;
   b) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito politico;
   c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre possibile a ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
   d) le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi;
   e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito politico;
   f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad adottarle e le relative procedure di ricorso;
   g) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito politico;
   h) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle diverse votazioni previste dallo statuto, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.

  3. Lo statuto disciplina, altresì, le modalità con cui procedere all'adozione delle norme integrative e modificative dello statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.

  4. Lo statuto e le sue eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data di iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle citate modificazioni.
  5. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello statuto, delle sue eventuali modificazioni e del bilancio annuale è condizione per accedere ai finanziamenti, ai rimborsi, alle agevolazioni, alle esenzioni e a qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente in materia.
  6. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti politici si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
01. 01. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – (Finalità dei contributi pubblici ai partiti e movimenti politici). – 1. Al fine di favorire la libera partecipazione dei cittadini alla vita democratica, lo Stato, ai sensi della presente legge, riconosce contributi finanziari e agevolazioni a partiti e movimenti politici per le spese sostenute per la comunicazione pubblica, la formazione, l'elaborazione culturale e programmatica, la selezione delle candidature alle cariche elettive, le campagne elettorali e per ogni altra attività direttamente riferibile alla finalità politica di cui all'articolo 49 della Costituzione.
01. 0202. Vassallo.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – (Requisiti per l'accesso alle provvidenze pubbliche disposte a vantaggio dei partiti politici). – 1. In attesa che sia approvata la legge in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e fatti salvi i requisiti più specifici previsti dalla legge per singole provvidenze, possono accedere ai contributi pubblici e alle agevolazioni fiscali di cui alla presente legge e a qualsiasi ulteriore forma di provvidenza pubblica prevista dalla legislazione vigente a vantaggio dei partiti e movimenti politici, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, esclusivamente i partiti e movimenti politici che nelle più recenti consultazioni hanno ottenuto l'elezione, con il proprio simbolo, di almeno un rappresentante per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale o per un Consiglio regionale e hanno acquisito la personalità giuridica di associazioni riconosciute, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, indicando nello statuto:
   a) la denominazione e il simbolo che utilizzano per la presentazione delle proprie candidature a cariche elettive, riportati, in allegato, anche in forma grafica;
   b) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo determinato;
   c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
   d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia;
   e) le procedure con le quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi;
   f) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del partito;
   g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
   h) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito;
   i) le modalità di selezione delle candidature per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione;
   l) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;
   m) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;
   n) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;
   o) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;
   p) l'attribuzione del compito di certificare il rendiconto di esercizio a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.
01. 0200. Vassallo.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – (Requisiti per l'accesso alle provvidenze pubbliche disposte a vantaggio dei partiti politici). – 1. In attesa che sia approvata la legge in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per singole provvidenze, a decorrere dall'anno 2013 possono accedere ai contributi pubblici e alle agevolazioni previste a vantaggio dei partiti e movimenti politici, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, esclusivamente i partiti e movimenti politici che:
    a) hanno acquisito la personalità giuridica di associazione riconosciuta, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
    b) sono dotati di un atto costitutivo e di uno statuto nei quali sono indicati gli elementi previsti dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per l'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni di promozione sociale, nonché l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria;
    c) hanno partecipato negli ultimi sei anni, con il proprio simbolo, alle elezioni per il Senato della Repubblica, per la Camera dei deputati o per i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo ottenendo almeno l'1 per cento dei voti validamente espressi su base nazionale o alle elezioni di un Consiglio regionale ottenendo almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi su base regionale.
   2. L'atto costitutivo e lo statuto dei partiti e movimenti politici che godono di una qualsiasi delle provvidenze pubbliche previste dalla legge a vantaggio di partiti o movimenti politici sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
01. 0210. Vassallo.

  Sopprimere gli articoli 1 e 2.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di cui alla presente legge.
1. 200. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Abrogazione delle norme in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abolito il rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici e per l'effetto sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 3. Stracquadanio, Bertolini, Sardelli, Gava, Borghesi, Baccini, Santori, Antonione, Mistrello Destro, Tortoli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Abrogazione dei rimborsi elettorali e devoluzione dell'ultima rata del rimborso elettorale). – 1. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.
  2. I partiti e i movimenti politici che partecipano o hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, devolvono l'ultima rata del rimborso spettante per il 2008 ad associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che curano attività assistenziali ovvero a un fondo destinato al pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni dalle imprese appaltatrici, o a un fondo per la garanzia dei fidi a favore dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è costituito il fondo di cui al comma 2 e sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:
  Art. 2. – (Destinazione del 5 per mille). – 1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione del certificato unico dipendenti (CUD), ciascun contribuente, fermo quanto già dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, può destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al finanziamento di movimenti e partiti politici.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, nonché l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, esclusivamente secondo le scelte di destinazione diretta, espresse dai contribuenti.
  3. Possono accedere alle risorse di cui al comma 1 i movimenti e partiti politici i cui bilanci di esercizio siano certificati da una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dell'articolo 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
1. 2. Vanalli, Bragantini, Meroni, Pastore, Volpi, Borghesi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Definizione del sistema di finanziamento in favore dei partiti e movimenti politici da parte dello Stato e dei cittadini). – 1. Ai partiti e movimenti politici è attribuito un contributo pubblico per le spese elettorali sostenute pari a euro 500.000, corrisposti in un'unica soluzione entro l'anno di svolgimento delle relative elezioni, per ciascuna campagna elettorale svolta in occasione del rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.
  2. Il contributo pubblico di cui al comma 1 è riconosciuto ai partiti e movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei Consigli regionali o dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. L'erogazione del contributo non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte degli aventi diritto.
  4. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:
  «1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma di euro 1.000.000».

  5. Il limite massimo di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è esteso alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.
  6. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli CUD (ex modello 101) e 102, ciascun contribuente può devolvere ad un movimento o partito politico avente diritto ai sensi del comma 2 il 5 per mille del proprio reddito tassabile, versando detto contributo unitamente al saldo delle imposte dovute per i redditi cui si riferisce la dichiarazione. Il contributo verrà versato tramite modello F24 con apposito codice tributo ed annualità di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.
  7. I movimenti e i partiti politici che non raccolgono attraverso le disposizioni di cui al comma 6 una somma equivalente a euro 0,20 per ogni voto conseguito in occasione delle più recenti elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ricevono annualmente un contributo integrativo da parte dello Stato fino al raggiungimento della suddetta somma.
  8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono introdotte per un triennio e monitorate dagli organi statali competenti al fine di verificarne i risultati e gli effetti.
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  10. All'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, le parole da: «ovvero» fino a «vero» sono soppresse.
  11. In via transitoria, le somme destinate al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici riferite alle elezioni svoltesi dal 2008 all'entrata in vigore della presente legge ed il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla medesima data sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
  12. Gli articoli 1, con l'esclusione del comma 4, 2 e 3, della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono abrogati.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 2;
   all'articolo 8, sopprimere il comma 1.

1. 221. Donadi, Favia, Borghesi, Mura, Paladini.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Destinazione del cinque per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica). – 1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione del certificato unico dipendente (CUD) ciascun contribuente può destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai partiti e movimenti politici.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con i seguenti:
  
Art. 2. – (Determinazione ed erogazione della risorse). – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare delle risorse da ripartire tra i partiti o movimenti politici.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze determina, altresì, la ripartizione delle risorse tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto e della ripartizione del fondo si prendono in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di appartenenza ai partiti o movimenti politici rese dai candidati, all'atto dell'accettazione della candidatura.
  3. Le risorse sono ripartite tra i partiti e movimenti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale in favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una stessa lista, sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati in essa compresi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2-bis, risulti espressione di due o più partiti o movimenti politici, la somma spettante sulla base del risultato conseguito da tale lista è ripartita tra i partiti o movimenti interessati in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento. Nel caso in cui un partito o movimento politico abbia presentato liste e candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, a esso è corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecentoquarantacinquesimo dell'ammontare totale delle risorse per il numero dei parlamentari eletti al Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento a tale partito o movimento.
  4. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2 è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
  Art. 2-bis. – (Requisiti per partecipare alla ripartizione delle risorse). – 1. I partiti e i movimenti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 qualora abbiano, al 31 ottobre di ciascun anno, almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o abbiano ottenuto consensi pari almeno al 2 per cento su base nazionale.
  2. Alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 concorrono i partiti e movimenti politici che ne fanno domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o dai loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il partito o movimento politico di riferimento. Analoga dichiarazione è effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le Camere.
  4. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese ai sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito nazionale in favore delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Nel corso della legislatura i Presidenti delle Camere provvedono, altresì, a comunicare le eventuali variazioni alla composizione delle Camere successivamente intervenute per effetto di surrogazioni o di elezioni suppletive.
1. 4. Cambursano.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 201. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:
  1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5:
    1) al primo periodo, le parole: «cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «voti espressi in occasione delle ultime consultazioni elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al comma 1»;
    2) il secondo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
    «6-bis. Il versamento delle quote annuali dei rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis è interrotto nel caso in cui il partito o movimento politico non presenti proprie liste di candidati in una delle successive elezioni per il rinnovo degli organi di cui al citato comma 1».

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2, con il seguente:
  Art. 2. – (Destinazione del 5 per mille per il finanziamento dei partiti e movimenti politici). – 1. Per ciascun anno finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, al finanziamento dei partiti e movimenti politici così come disciplinati dall'articolo 49 della Costituzione.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i partiti e movimenti politici comunicano al Ministero dell'interno, tramite il relativo responsabile legale, la loro eventuale sopravvenuta cessazione. Il mancato adempimento dell'obbligo da parte del predetto responsabile legale comporta, oltre alla restituzione delle somme percepite ai sensi del comma 1 nell'ultimo anno, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di pari entità.
  3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.
  5. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme a essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme a essi attribuite.
  6. In nessun caso possono essere assegnate somme ai soggetti di cui al comma 1 in assenza di una scelta espressa del contribuente.
  7. Per gli interventi di cui ai commi da 1 a 4 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2013, una spesa nel limite massimo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge.
1. 5. Giachetti, Servodio.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «un rimborso in relazione alle spese elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo per le attività di iniziativa politica e a rimborso delle spese elettorali»;

   b) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo è proporzionale al numero dei voti validi ricevuti da ciascun movimento o partito politico»;

   c) al comma 5, primo periodo, le parole: «di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 0,50 per il numero dei voti validi ottenuti da ciascun movimento o partito politico nelle ultime elezioni per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al comma 1»;

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

  «1-bis. Sono ammessi a fruire dei rimborsi per le spese elettorali e di qualunque altro beneficio o agevolazione previsti dalla legge soltanto i movimenti e i partiti politici che siano dotati di uno statuto, redatto per atto pubblico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il quale determini gli organi del partito e la loro composizione, la durata in carica dei medesimi organi, le procedure e le forme di garanzia per le minoranze e per la trasparenza dei bilanci, i diritti e i doveri degli iscritti, nonché i requisiti di onorabilità richiesti per i candidati alle elezioni e le modalità e i criteri di loro selezione».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.
1. 220. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  
1. Il finanziamento pubblico delle spese sostenute dai partiti e movimenti politici in ordine alle campagne elettorali è pari, quale tetto massimo di spesa, ad euro 63.700.000 annui. Il finanziamento pubblico è riconosciuto ed erogato in misura pari alle spese effettivamente sostenute e documentate dagli aventi diritto.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 203. Mura, Donadi, Favia, Borghesi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  
1. Il finanziamento pubblico delle spese sostenute e documentate dai partiti e movimenti politici in ordine alle campagne elettorali è ridotto, quale tetto massimo, ad euro 63.700.000 annui.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 204. Mura, Donadi, Favia, Borghesi, Paladini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: contributi con la seguente: finanziamenti.
1. 11. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: spese sostenute fino alla fine del comma con le seguenti: consultazioni elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici sono pari ad 1 euro per voto ottenuto e per spese effettivamente sostenute e documentate.
1. 10. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dai movimenti.

  Conseguentemente:
   alla rubrica, sopprimere le parole:
e dai movimenti;
   all'articolo 2:
    comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
e ai movimenti;
    comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:
e movimento;
    comma 3, sopprimere le parole:
e dai movimenti;
    comma 4, sopprimere le parole:
e movimento;
    alla rubrica, sopprimere le parole:
e a movimenti;
   all'articolo 3:
    comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
e i movimenti;
    alla rubrica, sopprimere le parole:
e dei movimenti;
   all'articolo 4, comma 1:
    lettera
a), capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: , i movimenti;
    lettera
b), capoverso, sopprimere le parole: e i movimenti;
   all'articolo 5:
    comma 1, capoverso, sopprimere le parole:
e dei movimenti;
    alla rubrica, sopprimere le parole:
e di movimenti;
   all'articolo 6:
    comma 1, sopprimere le parole:
e i movimenti;
    comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:
e i movimenti;
    comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:
e dei movimenti;
    comma 4:
     secondo periodo:
      sopprimere le parole:
e dei movimenti;
      sopprimere le parole:
o del movimento;
     quarto periodo, sopprimere le parole:
e i movimenti;
     quinto periodo:
      sostituire le parole:
quali partiti e movimenti con le seguenti: quali partiti e;
      sostituire le parole:
altri partiti e movimenti con le seguenti: altri partiti e;
    comma 5:
     primo periodo, sopprimere le parole:
e ai movimenti;
     secondo periodo, sopprimere le parole:
e ai movimenti;
     quinto periodo:
      sopprimere le parole:
o al movimento;
      sopprimere le parole:
e ai movimenti;
     sesto periodo, sopprimere le parole:
e di movimenti;
    comma 7, sopprimere le parole:
o del movimento;
    comma 8, sopprimere le parole:
e i movimenti;
    comma 10:
     primo periodo, sopprimere le parole:
e dei movimenti;
     secondo periodo, sopprimere le parole:
e dei movimenti;
   all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole:
e movimento;
   all'articolo 9:
    comma 1, sopprimere le parole:
e ai movimenti;
    comma 2, sopprimere le parole:
e di movimenti;
   al titolo:
    primo periodo, sopprimere le parole:
e movimenti;
    secondo periodo, sopprimere le parole: e movimenti.
1. 12. Iapicca, Misiti, Fallica, Grimaldi, Miccichè, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ridotti fino alla fine del comma con le seguenti: determinati nella misura massima di novanta milioni di euro annui. Di questi una somma non superiore a cinquanta milioni di euro annui è corrisposta come rimborso delle spese documentate sostenute per le consultazioni elettorali. I restanti quaranta milioni di euro sono erogati a titolo di cofinanziamento ai sensi dell'articolo 2.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso, sostituire le parole: euro 15.925.000 con le seguenti: euro 12.500.000.
1. 205. Lanzillotta.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 91.000.000 annui fino alla fine del comma con le seguenti: 63.700.000 annui corrisposti come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 100. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rimborso delle spese aggiungere le seguenti: documentate sostenute.
1. 33. Lanzillotta.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e quale contributo per l'attività politica.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è finalizzato all'attività politica.
1. 36. Lanzillotta.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi.
1. 206. Lanzillotta.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rimborsi e il cofinanziamento di cui al presente comma devono essere iscritti a bilancio corredati delle documentazioni atte a dimostrare le spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale e per l'attività politica.
1. 14. Razzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli importi di cui al comma 1, nel caso di riduzione del Prodotto interno lordo rispetto all'anno precedente, sono diminuiti di una percentuale doppia della riduzione del Prodotto interno lordo così come rilevata nel Documento di economia e finanza. Nessun incremento è invece previsto in caso di crescita del Prodotto interno lordo.
1. 16. Stracquadanio, Bertolini, Sardelli, Gava, Santori, Antonione, Mistrello Destro, Tortoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1 è concessa solo in relazione agli anni di legislatura effettivi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, i partiti politici sono tenuti a restituire allo Stato le somme residue indicate a bilancio.
1. 17. Razzi, Scilipoti.

  Al comma 2, capoverso, dopo le parole: L'ammontare aggiungere la seguente: massimo.
1. 207. Lanzillotta.

  Al comma 2, capoverso, sostituire le parole da: , per ciascun anno fino alla fine del capoverso con le seguenti: alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei votanti nella consultazione elettorale.
1. 18. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Con riferimento alle elezioni di ciascuno degli organi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, ad ogni partito che ha ottenuto l'elezione, sotto il proprio simbolo, di almeno un rappresentante, è riconosciuto un contributo pari a 0,75 euro per ogni voto valido ricevuto. Se l'ammontare complessivo dei contributi calcolati sulla base di tale parametro eccede la disponibilità del relativo fondo, le somme riconosciute a ciascun partito sono tutte ridotte, in proporzione, della parte eccedente.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.
1. 208. Vassallo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente: «Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione».

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 1 e 2 con le seguenti: da 1 a 2-bis.
1. 501. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

  Conseguentemente:
   al comma 4, sopprimere la lettera
a);
   sopprimere il comma 5.

1. 500. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis Qualora le spese documentate per i rimborsi elettorali risultino inferiori all'importo massimo dei fondi previsti dall'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, come modificato dalla presente legge, le somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
1. 20. Lanzillotta.

  Al comma 3, sostituire le parole: e dei consigli regionali con le seguenti: , dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 600. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire le parole: e dei consigli regionali con le seguenti: , dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, capoverso, dopo le parole: o a un consiglio regionale aggiungere le seguenti: o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 502. La Commissione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  
5-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
1. 209. Amici, Pollastrini, Lo Moro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  
5-bis. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 10 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo genere superiore al 50 per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore.
1. 210. Lo Moro, Cenni, Murer.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  
5-bis. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 10 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo genere superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.
1. 211. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  
5-bis. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo genere superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.
1. 212. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.
(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  
5-bis. Se nel corso della legislatura e prima del versamento dei contributi pubblici a favore dei partiti e movimenti politici viene emessa sentenza definitiva di condanna di un candidato eletto per reati contro la pubblica amministrazione ovvero per voto di scambio o per reati di mafia, il contributo di cui al comma 1 è ridotto dell'1 per cento in danno del partito o movimento che ha candidato il soggetto condannato. L'importo non erogato al partito o movimento politico viene versato all'entrata del bilancio dello Stato.
1. 213. Lo Moro.

  Sopprimere il comma 6.
1. 216. Brugger, Zeller.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Le somme non ancora erogate destinate al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici e riferite alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
1. 215. Di Pietro, Donadi, Favia, Borghesi, Mura, Paladini.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Le somme non ancora erogate destinate al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici e riferite alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate alle finalità di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
1. 214. Di Pietro, Donadi, Favia, Borghesi, Mura, Paladini.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Le quote dei rimborsi elettorali relative alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge non sono corrisposte. Gli importi corrispondenti alle conseguenti riduzioni di spesa sono assegnati al «Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne», di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono destinati esclusivamente a finanziare, nell'ambito del «piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi», previsto dall'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la realizzazione di asili nido.
1. 27. Moroni.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. In via eccezionale le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 sono corrisposte fino al raggiungimento delle spese elettorali effettivamente sostenute e documentate così come risulta dai referti della Corte dei conti previsti dall'articolo 12, comma 1, legge della 10 dicembre 1993, n. 515.
1. 26. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dal 2008 al 2011 il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima,
1. 503. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: sono ridotte fino alla fine del comma, con le seguenti: sono azzerate.
1. 28. Cambursano.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
1. 217. Brugger, Zeller.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Finanziamento pubblico per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici o dai candidati.
1. 202. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

A.C. 4826-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Contributi a partiti e a movimenti politici per lo svolgimento dell'attività politica).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, è attribuito ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2 un contributo annuo volto a finanziare l'attività politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite, così come risultanti nel rendiconto dell'ultimo esercizio.
  2. Ciascun partito e movimento politico che ha conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano ha diritto al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo, nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti allo stesso ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 1, comma 2. Le quote dei contributi non attribuite ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  3. La richiesta del contributo di cui al presente articolo si intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e dai movimenti politici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, ed è soggetta al medesimo termine di decadenza.
  4. La Commissione di cui all'articolo 6, comma 3, indica nella relazione trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, l'entità del contributo spettante a ciascun partito e movimento politico in base al presente articolo.
  5. L'erogazione del contributo è disposta con decreto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per i fondi di rispettiva competenza.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Contributi a partiti e a movimenti politici per lo svolgimento dell'attività politica).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,50 euro con le seguenti: 0,38 euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   medesimo periodo, sopprimere le parole:
o enti;
   secondo periodo, sopprimere le parole: o ente erogante.
2. 213. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o enti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: o ente erogante.
*2. 20. Lanzillotta.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o enti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: o ente erogante.
*2. 215. Donadi, Favia, Borghesi, Mura, Paladini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: persone fisiche o aggiungere le seguenti: società, ad esclusione delle società a partecipazione pubblica e di.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: ente con la seguente: società.
2. 211. Mantini, Libè, Tassone.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano tratto quale utile, documentato da apposita contabilità, proveniente da manifestazioni ed altre attività promosse dal partito a fini di autofinanziamento.
2. 212. Vassallo.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.
2. 10. Iapicca, Misiti, Fallica, Grimaldi, Miccichè, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , così come risultanti nel rendiconto dell'ultimo esercizio.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per ciascun anno di legislatura degli organi di cui al comma 2, i contributi sono determinati sulla base delle scritture e documenti contabili dell'esercizio precedente. A tal fine i partiti e movimenti politici aventi diritto ai sensi del medesimo comma dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 6-bis entro il 15 giugno di ciascun anno, l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 percepite nel precedente anno e determinate ai sensi del medesimo comma. Il dato è certificato da una delle società di revisione indicate all'articolo 6, comma 2, della presente legge. In via transitoria, con riferimento alle libere contribuzioni dell'anno 2012, detta certificazione può essere resa dal collegio di revisori di ciascun partito o movimento politico.
2. 500. La Commissione.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2.
2. 204. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  All'emendamento 2.501, nuova formulazione cancellare le parole: che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera del deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano,.
0. 2. 501. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  All'emendamento 2.501 della Commissione, terzo periodo, dopo le parole: dei Consigli regionali aggiungere le seguenti: e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
0. 2. 501. 1. Zeller, Brugger.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: Fermo restando il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, i partiti e movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei Consigli regionali o dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo nel limite massimo complessivo pari all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. Tale importo è suddiviso in misura uguale in quattro fondi, uno per ciascuna elezione. Il fondo relativo al rinnovo dei Consigli regionali è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o movimento politico avente diritto ai sensi del primo periodo spetta un rim- borso massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell'ultima elezione.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'attribuzione dei contributi è disposta secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nei limiti stabiliti dal comma 2.
2. 501. La Commissione.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: I partiti e movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo nel limite massimo complessivo pari all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. Tale importo è suddiviso in misura uguale in quattro fondi, uno per ciascuna elezione. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o movimento politico avente diritto ai sensi del primo periodo spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell'ultima elezione.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'attribuzione dei contributi è disposta secondo le medesime modalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nei limiti stabiliti dal comma 2.
2. 501. (nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: partecipato alle elezioni.
2. 205. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e nelle cui liste nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.
2. 14. Moroni.

  All'emendamento 2.502 della Commissione, parte consequenziale relativa all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: al 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: al 19 per cento.
0. 2. 502. 1. Libè, Tassone, Mantini.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il limite di cui al precedente periodo è rideterminato in funzione della operatività della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 5, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 5:
   comma 1, capoverso 1-
bis, sostituire le parole: al 38 per cento con le seguenti: al 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014.
  sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 8,7 milioni di euro per l'anno 2014, 7 milioni di euro per l'anno 2015 e 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 2 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultante dall'attività di monitoraggio, della quota dei contributi a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
2. 502. La Commissione.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
2-bis. I contributi di cui al presente articolo sono da destinarsi precipuamente alla ripartizione tra struttura nazionale ed eventuali articolazioni territoriali nonché per assicurare la formazione e la partecipazione di donne e giovani alla politica.
2. 214. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

  Sopprimere il comma 3.
2. 206. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 3, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
2. 700. La Commissione.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 4.
*2. 18. Iapicca, Misiti, Fallica, Grimaldi, Miccichè, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

  Sopprimere il comma 4.

*2. 207. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. La Commissione di cui all'articolo 6 comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, entro il 10 luglio di ciascun anno, l'entità del contributo attribuibile a ciascun partito e movimento politico in base al comma 1 del presente articolo.
2. 503. La Commissione.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 5.
2. 208. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo nel quale:
   a) al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo stabilendone criteri, tempi e modalità;
   b) in occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda stabilendone criteri, tempi e modalità.
2. 209. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Disposizioni fiscali e agevolazioni concernenti l'attività di partiti e movimenti politici:
   a) all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari»;
   b) nella tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, l'articolo 27-ter è sostituito dal seguente:
  «Art. 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari»;
   c) alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «movimenti o partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione»;
   d) all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
  «4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione».
   e) alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
   f) i consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, devono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni e iniziative dei partiti e movimenti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai medesimi soggetti le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali;
   g) i partiti o movimenti politici possono inviare con uno sconto dell'80 per cento e l'esenzione dell'IVA materiale di informazione e propaganda in ragione di una copia per ogni iscritto alle liste elettorali della Camera dei deputati per anno solare.
2. 210. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, le parole: «superiore al 20 per cento» sono soppresse.
2. 216. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Finanziamento pubblico a partiti e movimenti politici per lo svolgimento dell'attività politica.
2. 19. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  All'emendamento 2.504 sostituire la parola: contributi con: Finanziamenti pubblici.
0. 2. 504. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Contributi a titolo di cofinanziamento a partiti e a movimenti politici.
2. 504. La Commissione.