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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 24 maggio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 maggio 2012.

  Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Franceschini, Frassinetti, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Lussana, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Pescante, Pianetta, Pisicchio, Proietti Cosimi, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Tempestini, Valducci, Vitali, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Frassinetti, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Paniz, Pecorella, Pescante, Pianetta, Pisicchio, Proietti Cosimi, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Tempestini, Valducci, Vitali, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 23 maggio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SAGLIA ed altri: «Disposizioni in materia di procedure per garantire il dibattito pubblico e di autorizzazione unica ai fini della realizzazione di infrastrutture e impianti strategici a iniziativa privata» (5229);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VERSACE: «Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione, in materia di limite del numero dei mandati parlamentari» (5230);
   MURER ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni contributive per le lavoratrici madri nonché modifiche agli articoli 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per l'elevazione del limite massimo di durata dei congedi lavorativi per gravi motivi familiari» (5231).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

  In data 23 maggio 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
   GIANNI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività della società ANAS Spa» (doc. XXII, n. 35).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VII Commissione (Cultura):
  GRASSI ed altri: «Interventi per il restauro e il recupero dei trulli di Alberobello e della Valle d'Itria» (5163) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  PAOLO RUSSO: «Modifica all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210. Indennizzo a favore dei soggetti che abbiano riportato menomazioni permanenti a causa di errori terapeutici durante il ricovero presso strutture sanitarie pubbliche» (236) Parere delle Commissioni I e V;
  PATARINO e BARANI: «Inserimento della sindrome post-polio, derivante da pregressa poliomielite, nell'elenco delle malattie croniche o invalidanti e disposizioni per promuovere la ricerca, la diagnosi e la riabilitazione» (5183) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni.

  Con nota pervenuta il 24 maggio 2012, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma ha trasmesso una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del deputato Denis VERDINI nell'ambito del procedimento penale n. 37011/2010 RGNR – n. 7698/11 RG GIP. La domanda è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

  Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 28).

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettere in data 22 maggio 2012, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
   risoluzione della 12a Commissione (Igiene) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2012)89 definitivo) e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (COM(2012)90 definitivo) (atto Senato doc. XVIII, n. 153), che è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 9a Commissione (Agricoltura) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011)625 definitivo), sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)626 definitivo), sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2011)627 definitivo), sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011)628 definitivo), sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (COM(2011)630 definitivo) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM(2011)631 definitivo) (atto Senato doc. XVIII, n. 154), che è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 11a Commissione (Lavoro) sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (COM(2012)130 definitivo) (atto Senato doc. XVIII, n. 155), che è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 11a Commissione (Lavoro) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2012)131 definitivo) (atto Senato doc. XVIII, n. 156), che è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 11a Commissione (Lavoro) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (COM(2012)129 definitivo) (atto Senato doc. XVIII, n. 157), che è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 11a Commissione (Lavoro) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (COM(2012)134 definitivo) (atto Senato doc. XVIII n. 158), che è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 2a Commissione (Giustizia) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Giustizia» per il periodo 2014-2020 (COM(2011)759 definitivo) (atto Senato doc. XVIII, n. 159), che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 6a Commissione (Finanze) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (COM(2011)453 definitivo) (atto Senato doc. XVIII, n. 160), che è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 10a Commissione (Industria) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE (COM(2011)658 definitivo) (atto Senato doc. XVIII, n. 161), che è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

  Il ministro degli affari esteri, con lettere del 21 e del 23 maggio 2012, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data all'ordine del giorno DI STANISLAO n. 9/4373/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2011, riguardante le azioni da intraprendere in materia doganale con il Regno Hashemita di Giordania e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno GIDONI ed altri n. 9/4829-A/194, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2011, concernente i crediti maturati dalle imprese italiane operanti in Libia, e VILLECCO CALIPARI ed altri n. 9/4864-A/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 gennaio 2012, riguardante il sostegno alle attività di formazione e di supporto alla società civile afgana.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

  La Commissione europea, in data 23 maggio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2012)212 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Realizzare una nuova politica europea di vicinato (JOIN(2012)14 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 3 maggio 2012, a pagina 6, seconda colonna, alla terzultima e alla penultima riga, le parole: «XIII Commissione (Agricoltura)» si intendono sostituite dalle seguenti: «I Commissione (Affari costituzionali)».

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: IANNACCONE ED ALTRI; RAZZI ED ALTRI; DONADI ED ALTRI; PIONATI; PALAGIANO ED ALTRI; CAMBURSANO ED ALTRI; BRIGUGLIO; BACCINI; ANGELINO ALFANO ED ALTRI; GIACHETTI ED ALTRI; GRAZIANO ED ALTRI; MOFFA ED ALTRI; ANTONIONE ED ALTRI; CASINI ED ALTRI; RUBINATO ED ALTRI; DOZZO ED ALTRI; BERSANI ED ALTRI; D'INIZIATIVA POPOLARE: NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI IN FAVORE DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI, NONCHÉ MISURE PER GARANTIRE LA TRASPARENZA E I CONTROLLI DEI RENDICONTI DEI MEDESIMI. DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE LEGGI CONCERNENTI IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI E PER L'ARMONIZZAZIONE DEL REGIME RELATIVO ALLE DETRAZIONI FISCALI (A.C. 4826-4953-4954-4985-5032-5063-5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-5176-5198-A)

A.C. 4826-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SU UNA PROPOSTA EMENDATIVA

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 9.0500.

A.C. 4826-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici).

  1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici che hanno almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale sono soggetti alle disposizioni previste dal presente articolo.
  2. I partiti e i movimenti politici di cui al comma 1 si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione certifica la regolarità del rendiconto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e a tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture e della documentazione contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che lo disciplinano.
  3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque membri, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata; due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti nel relativo registro. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato, tra i componenti, il Presidente della Commissione che ne coordina i lavori. I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Il mandato dei membri della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
  4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificata dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, i rappresentanti legali o i tesorieri statutariamente abilitati dei partiti e dei movimenti politici di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere alla Commissione gli atti di cui al primo periodo del presente comma, unitamente alla certificazione della regolarità del rendiconto rilasciato dalla società di revisione di cui al comma 2 e al verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o del movimento politico. La Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. Nello svolgimento della propria attività la Commissione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei rispettivi siti internet.
  5. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare, in tutto o in parte, il rendiconto e i relativi allegati o la certificazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito a titolo di rimborso per le spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 per l'anno in corso. Ai partiti e ai movimenti politici che non hanno rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o il cui rendiconto è giudicato irregolare, ovvero che hanno omesso la pubblicazione di cui al comma 7 del presente articolo nel termine ivi previsto, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate e comunque non superiore al limite di due terzi delle somme medesime. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a due terzi di tali somme. Nell'applicazione della sanzione, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito o al movimento politico interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 spettanti per l'anno in corso ai partiti e ai movimenti politici sanzionati ai sensi del presente comma. In caso di violazioni riscontrate a carico di partiti e di movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi e contributi loro spettanti e che non abbiano maturato il diritto a percepirne di nuovi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dalla Commissione fino al limite dei due terzi delle somme ad essi complessivamente attribuite nell'ultimo anno.
  6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
  7. Nel sito internet del partito o del movimento politico, entro il 15 luglio di ogni anno, e in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al comma 4, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
  8. I partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino allo scioglimento degli stessi e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo.
  9. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1 e 14 sono abrogati;
   b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,»;
   c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante».

  10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici).

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel rendiconto saranno tenuti distinti i contributi ordinari dai contributi straordinari dovuti dagli associati, nonché i cespiti di beni mobili e immobili appartenenti al partito o a società ed enti dei quali il partito abbia partecipazione. Ogni altra entrata deve essere indicata con il nome e l'indirizzo di chi versa e per conto di chi versa e del motivo del versamento. È vietato ai partiti e ai candidati di accettare contributi di ministeri, enti e gestioni statali, di enti locali territoriali, enti o banche di diritto pubblico o di interesse nazionale, di cooperative, federazioni di cooperative, consorzi, enti consortili e relative federazioni, e di ogni altra gestione autonoma, statale e non statale, che per legge è sottoposta alla vigilanza e al controllo ministeriale. È vietato, inoltre, accettare offerte e finanziamenti da confederazioni di lavoratori e di datori di lavoro e da qualsiasi impresa o società che, come tale, è tassata in base a bilancio. Il divieto previsto nei due periodi precedenti si applica anche ai contributi, sussidi, finanziamenti di qualsiasi ente, organizzazione e impresa stranieri. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di singoli, imprese ed enti privati che abbiano nel precedente triennio beneficiato di contributi pubblici la cui erogazione non abbia carattere di automaticità, o siano legati con pubbliche amministrazioni da rapporti di appalto, di forniture, servizi o concessioni.
6. 13. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'amministrazione del partito e del candidato deve tenere speciale contabilità delle spese elettorali politiche e amministrative dal giorno dell'apertura del periodo elettorale fino a un mese dopo la proclamazione degli eletti. Il rendiconto delle entrate e delle spese a scopo elettorale, con l'indicazione dei residui attivi e passivi da regolare, sarà presentato non oltre 45 giorni dopo la proclamazione degli eletti. È fatto divieto ai partiti di assegnare, sui fondi propri, concorsi personali alle spese che ciascun candidato intende fare a proprio vantaggio. Le azioni appartenenti al partito debbono essere sempre nominative, siano anche titoli di Stato o titoli emessi all'estero. Anche i beni immobili appartenenti al partito debbono essere ad esso intestati.
6. 14. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Ogni cittadino può prendere visione degli statuti e dei rendiconti annuali ed elettorali dei partiti e dei singoli candidati. Può anche denunciare alla magistratura eventuali violazioni di legge.
6. 7. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Sopprimere i commi da 3 a 6.

  Conseguentemente:
   al comma 7, sopprimere le parole:
, dopo la verifica di cui al comma 4,
   al comma 8, sopprimere le parole: alla Commissione;
   sopprimere il comma 10.

6. 15. Favia, Donadi, Borghesi, Mura, Paladini.

  Sostituire i commi da 3 a 7 con i seguenti:
  3. I segretari e i responsabili amministrativi dei movimenti e dei partiti politici che hanno usufruito dei contributi e dei rimborsi di cui alla presente legge pubblicano, entro il 31 marzo di ogni anno, almeno in due quotidiani a diffusione nazionale, nonché nel sito internet del movimento o partito politico, anche in formato open data, il bilancio finanziario consuntivo del movimento o del partito, approvato dall'organo competente e redatto secondo un modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, della relazione della società di revisione, dei bilanci relativi alle imprese collegate, nonché del verbale di approvazione del rendiconto di esercizio. I medesimi soggetti sono altresì tenuti a richiedere la pubblicazione dei dati di cui al periodo precedente nel sito internet della Camera dei deputati e del Ministero dell'interno.
  4. Nella relazione allegata al bilancio, di cui al comma 3, sono illustrati analiticamente l'andamento della gestione economica, il patrimonio del movimento o del partito politico, la pianta organica e il numero effettivo dei dipendenti in servizio, nonché l'ammontare del rimborso delle spese assegnato alla dirigenza politica e dei compensi dei dipendenti in servizio.
  5. Il rappresentante legale o il tesoriere del movimento o del partito politico deve conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, la documentazione che ha natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.
  6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui alla presente legge o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei deputati ne dà comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze che, fino alla regolarizzazione, sospende dalla ripartizione dei contributi e dei rimborsi i movimenti e i partiti politici inadempienti.
  7. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato patrimoniale dei movimenti e dei partiti politici, redatti secondo il modello di cui al comma 3, sono sottoposti altresì al controllo del collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che accerta l'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla legge da parte dei rappresentanti legali o dei tesorieri dei movimenti e dei partiti.
  7-bis. In caso di inottemperanza agli obblighi di legge in materia di contributi e di rimborsi pubblici o di irregolare redazione del bilancio, fatte salve le eventuali sanzioni penali e la sospensione di cui al comma 6, la Corte dei Conti applica una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità delle violazioni o delle irregolarità riscontrate, fine a concorrenza dell'importo annuale dei contributi e dei rimborsi.

  Conseguentemente:
   al comma 8, sostituire le parole:
alla Commissione con le seguenti: al collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
   al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione con le seguenti: dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
6. 209. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

  Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
  3. I bilanci preventivi e consuntivi e i rendiconti delle spese elettorali dei partiti politici sono sottoposti al controllo della Corte dei conti. I bilanci di previsione e consuntivi dei partiti politici e i rendiconti delle spese elettorali devono essere depositati presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e pubblicati in forma analitica nei siti istituzionali delle Camere, su istanza del legale rappresentante del partito ed entro il termine di trenta giorni dall'esito positivo del controllo della Corte dei conti.
  4. L'esito negativo del controllo, la mancata presentazione dell'istanza di pubblicazione dei bilanci annuali di previsione e consuntivi e dei rendiconti relativi alle spese elettorali o irregolarità nella composizione e nell'esercizio del bilancio comportano, secondo il principio di proporzionalità, la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate, e comunque non superiore al limite di due terzi dei rimborsi medesimi. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Corte dei conti applica la sanzione amministrativa da un terzo a due terzi di tali rimborsi.
  5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati gli schemi di statuto, di bilancio annuale di previsione e consuntivo e di rendiconto delle spese elettorali che i partiti politici possono utilizzare ai fini delle procedure previste dalla presente legge. Con il medesimo decreto è approvato il regolamento di attuazione delle procedure di omologazione degli statuti da parte dell'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione e di controllo dei bilanci annuali preventivi e consuntivi e dei rendiconti delle spese elettorali dei partiti politici da parte della Corte dei conti.

  Conseguentemente sopprimere i commi 8 e 10.
6. 17. Mantini, Libè, Tassone, Briguglio, Di Pietro, Misiti, Paglia, Consolo, Nunzio Francesco Testa, Maurizio Turco.

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. La Corte dei Conti effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti – unitamente al giudizio di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni – a depositare alla stessa entro trenta giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Corte dei Conti può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.
  4. Entro il 31 luglio di ogni anno la Corte dei Conti trasmette una relazione contenente l'esito del controllo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Qualora dalla relazione emergano irregolarità, la Corte dei Conti dispone la sospensione, da uno a cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 4-bis.
  4-bis. I partiti e movimenti politici devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto e ogni eventuale successiva modifica.

  Conseguentemente, ai commi 5, 8 e 10, ovunque ricorra, sostituire la parola: Commissione con le seguenti: Corte dei conti
6. 18. Stracquadanio, Bertolini, Gava, Sardelli, Santori, Antonione, Mistrello Destro, Tortoli.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  
3. I partiti e i movimenti politici di cui al comma 1 trasmettono annualmente alla Corte dei conti, per il controllo sulla gestione, i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale di cui al comma 2 del presente articolo. Per il controllo di cui al presente comma è istituita, in via permanente, ferma restando l'attuale dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita Sezione presso la Corte dei conti, denominata di seguito «Commissione», composta dal Collegio di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, cui sono aggiunti altri tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da sei addetti alla revisione.
  3-bis. L'erogazione del finanziamento pubblico delle spese elettorali sostenute e documentate dagli aventi diritto è subordinata all'esito positivo del controllo della Commissione di cui al comma 3.

6. 211. Di Pietro, Donadi, Favia, Borghesi, Mura, Paladini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota integrativa nonché dell'ottemperanza agli obblighi di legge sono effettuati dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, integrato da due componenti aggiuntivi. Il mandato del collegio è esteso a tre anni. Per l'effettuazione di tali controlli, il collegio è coadiuvato da dodici addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

  Conseguentemente, ai commi 4, 5, 8 e 10, ovunque ricorrano, sostituire le parole: la Commissione con le seguenti: il collegio.

6. 212. Vassallo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. È istituita presso la Corte dei Conti una «sezione del controllo sulle associazioni»; la sezione provvede:
   a) al controllo dei bilanci annuali dei soggetti che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica;
   b) al controllo dei rendiconti relativi alle spese elettorali;
   c) a predisporre i modelli di bilancio annuale e di rendicontazione delle spese elettorali.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. La sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del bilancio annuale e del rendiconto delle spese elettorali secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati. Il bilancio annuale va trasmesso entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico. Nello svolgimento della propria attività la sezione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del Bilancio, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il bilancio annuale e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet. Il rendiconto delle spese elettorali va trasmesso entro e non oltre 45 giorni dalla proclamazione degli eletti dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico o, se del caso, dal candidato nel collegio uninominale. Nello svolgimento della propria attività la sezione invita, entro 120 giorni dal giorno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre 30 giorni, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre 180 giorni dal deposito dei rendiconti, la sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto delle spese elettorali e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet.

   sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. La sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti:
   a) in caso di omesso deposito del rendiconto delle spese elettorali oltre alla mancata corresponsione del rimborso elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella corresponsione di un importo da 3 a 6 euro per ogni voto ottenuto dal partito o movimento politico o dal candidato inadempiente;
   b) in caso di omesso deposito del bilancio annuale da parte di un partito o movimento politico che ha percepito un rimborso elettorale e la cui legislatura è ancora in corso applica la sanzione di cui alla lettera a). In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
   c) la violazione delle disposizioni riguardanti i finanziamenti e le spese – attinenti al bilancio annuale e al rendiconto delle spese elettorali – è punita con la multa fissa di euro 100.000 oltre l'aggiunta da tre a dieci volte la somma riscossa o pagata illecitamente.

  In tutti i casi previsti sono responsabili della violazione di legge tanto chi versa quanto chi riceve. Nell'applicazione delle sanzioni, la sezione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

   sopprimere il comma 8;

   al comma 10, sostituire la parola: Commissione con le seguenti: sezione del controllo sulle associazioni
6. 20. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: membri fino alla fine del comma con le seguenti: magistrati della Corte dei conti estratti a sorte tra quelli con qualifica di presidente di sezione e da un presidente designato dal Presidente della Corte dei conti.
6. 50. Lanzillotta.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: membri con la seguente: componenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire la parola: membri con la seguente: componenti.
6. 213. Mura, Favia, Borghesi, Donadi, Di Pietro, Paladini.
(Approvato)

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente con le seguenti: Consiglio superiore della magistratura, uno designato dal Consiglio di Presidenza della magistratura amministrativa e tre designati dal Consiglio di Presidenza.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire la parola: Presidente con le seguenti: Consiglio di Presidenza.
6. 223. Vassallo.

  Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: consigliere di cassazione con le seguenti: magistrato di cassazione.
6. 602. La Commissione.

  Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: ; due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti nel relativo registro.
*6. 214. Vassallo.
(Approvato)

  Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: ; due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti nel relativo registro.
*6. 603. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire il settimo periodo con i seguenti: Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.
6. 604. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: ed è rinnovabile una sola volta con le seguenti: e non è rinnovabile.
6. 215. Favia, Borghesi, Donadi, Mura, Paladini.

  All'emendamento 6.605 della Commissione, comma 4-quater, dopo le parole: di inottemperanza di cui al comma 4-ter aggiungere le seguenti: ovvero di inottemperanza all'invito a sanare le irregolarità contabili di cui al comma 4-bis.
0. 6. 605. 1. Contento, Baldelli.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio sul rendiconto della società di revisione di cui al comma 2, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma.
  4-bis. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet.
  4-ter. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.
  4-quater. I casi di inottemperanza di cui al comma 4-ter, nonché l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione sui siti internet del rendiconto e dei relativi allegati prevista dal comma 7 sono contestati dalla Commissione ai partiti e movimenti politici interessati nel termine di cui al comma 4-ter.
  4-quinquies. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione di cui al comma 4-ter. Qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione applica al partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 5.
6. 605. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 4, dopo il secondo periodo,aggiungere il seguente: In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al secondo periodo, la Commissione diffida i rappresentanti legali o i tesorieri a trasmettere la documentazione entro il termine di 30 giorni dalla notifica della diffida.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai partiti e movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare entro il 30 giugno, in tutto o in parte, il rendiconto e i relativi allegati o la certificazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione non superiore al limite di un decimo dell'importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno in corso. In caso di inottemperanza anche all'obbligo di presentare la documentazione a seguito della diffida di cui al terzo periodo del comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno in corso.
6. 224. Contento.

  Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: inottemperanze o.
6. 217. Favia, Donadi, Borghesi, Mura, Paladini.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
6. 200. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

  All'emendamento 6.606 della Commissione, dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente:
  5-quinquies.1. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano ottemperato, entro il termine previsto, all'invito a sanare le irregolarità contabili, fatta salva l'applicazione di quelle più gravi, si applica la sanzione di cui al comma 5-ter.
0. 6. 606. 1. Contento, Baldelli.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti
  5. Ai partiti e movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.
  5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet nel termine indicato nel comma 7 ovvero, nei casi previsti dal comma 4-quinquies, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge complessivamente attribuiti per l'anno in corso.
  5-ter. Ai partiti e ai movimenti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge complessivamente attribuiti per l'anno in corso, nel limite di un terzo dei medesimi.
  5-quater. Ai partiti e ai movimenti politici che nella Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa abbiano omesso, in tutto o in parte, di rappresentare in forma corretta e veritiera le informazioni ivi previste, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o non riportante dati corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa fino a un ventesimo dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 complessivamente attribuiti per l'anno in corso, nel limite di un terzo dei medesimi.
  5-quinquies. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è applicata la sanzione amministrativa pari a un ventesimo dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 complessivamente attribuiti per l'anno in corso.
  5-sexies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento complessivamente attribuiti per l'anno in corso.
  5-septies. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.
  5-octies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità, di cui ai commi da 5 a 5-quinquies del presente articolo, siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito e del movimento politico inottemperante o irregolare.
  5-novies. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento politico interessato e sono comunicate ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso ai partiti sanzionati ai sensi del presente articolo.
  5-decies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità, di cui ai commi da 5 a 5-quinquies del presente articolo, siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi e contributi loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o movimento politico fino al limite dei due terzi delle somme medesime ad essi complessivamente attribuite nell'ultimo anno.
6. 606. La Commissione.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti
  5. Ai partiti e movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.
  5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui al comma 7 nel termine indicato nel medesimo comma 7 ovvero, nei casi previsti dal comma 4-quinquies, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge.
  5-ter. Ai partiti e ai movimenti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'Allegato A della legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa fino a un ventesimo dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.
  5-quater. Ai partiti e ai movimenti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli Allegati B e C della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o non riportante dati corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa fino a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.
  5-quinquies. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è applicata la sanzione amministrativa pari a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.
  5-sexies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.
  5-septies. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.
  5-octies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità, di cui ai commi da 5 a 5-quinquies del presente articolo, siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito e del movimento politico inottemperante o irregolare.
  5-novies. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento politico interessato e sono comunicate ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso ai partiti sanzionati ai sensi del presente articolo.
  5-decies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità, di cui ai commi da 5 a 5-quinquies del presente articolo, siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi delle spese elettorali e i contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o al movimento politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito nell'ultimo anno.
6. 606. (Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: giudicato irregolare aggiungere le seguenti: ovvero abbiano effettuato spese per attività non riconducibili alla finalità politica di cui all'articolo 49 della Costituzione.
6. 216. Vassallo.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: pecuniaria fino a due terzi di tali somme con le seguenti: consistente nella decurtazione da un ventesimo dell'importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno in corso fino a un terzo delle somme medesime ovvero fino a due terzi delle medesime in caso di violazione grave.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: e ne indica i motivi con le seguenti: ed indica i motivi che giustificano l'entità della sanzione applicata.
6. 225. Contento.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: pecuniaria fino a due terzi di tali somme con le seguenti: consistente nella decurtazione da un ventesimo dell'importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno in corso fino a due terzi delle somme medesime.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: e ne indica i motivi con le seguenti: ed indica i motivi che giustificano l'entità della sanzione applicata.
6. 226. Contento.

  Sopprimere il comma 6.
6. 201. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: salvo quanto diversamente disposto fino alla fine del comma con le seguenti: salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981.
6. 607. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  
6-bis. Ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.
  6-ter. In caso di condanna ai sensi del comma 6-bis i partiti ed i movimenti politici decadono dal diritto al finanziamento pubblico di cui alla presente legge per un periodo pari a tre anni. In deroga alla disposizione precedente è disposto che il finanziamento pubblico è comunque corrisposto esclusivamente a condizione che il partito o il movimento politico si costituisca parte civile nell'eventuale processo penale nei confronti dei responsabili dei reati di cui al comma 6-bis o chieda la restituzione ed il risarcimento dei danni in sede civile.
6. 227. Di Pietro, Mura, Donadi, Favia, Borghesi, Paladini.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 10 luglio di ogni anno, nonché in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui all'articolo 6, comma 4-bis, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonché la relazione della società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
6. 608. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 7, sostituire le parole da: Nel sito internet fino a: Camera dei deputati con le seguenti: Nella prima pagina ed in evidenza del sito Internet del partito o movimento politico e della Camera dei deputati, rispettivamente, entro il 15 luglio di ogni anno e
6. 205. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 8.
6. 202. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. I contributi e i rimborsi erogati a carico dello Stato ai sensi della presente legge possono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per finanziare le spese elettorali e l'iniziativa politica, nonché i beni e i mezzi strumentali che sono strettamente funzionali alla medesima attività elettorale e politica, ivi incluso il personale dipendente, effettuando altresì un'adeguata ripartizione dei contributi e dei rimborsi tra gli organi centrali dei movimenti e dei partiti politici e le loro articolazioni territoriali, alle quali va trasferita una quota pari almeno al 20 per cento dei contributi di cui all'articolo 1.
  8-ter. È fatto divieto di utilizzare i contributi e i rimborsi di cui alla presente legge a copertura di indennità o di retribuzioni a carattere continuativo o periodico in favore di coloro che ricoprono cariche di direzione politica o amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale dei movimenti e dei partiti politici, nonché delle fondazioni politiche, fatto salvo il rimborso delle spese.
  8-quater. È altresì fatto divieto di utilizzare le eventuali eccedenze dell'importo complessivo dei contributi e dei rimborsi ricevuti, ove superiori alle esigenze di spesa per le attività di cui al comma 1, per effettuare investimenti immobiliari o mobiliari, incluse partecipazioni a società, non funzionali all'attività elettorale e politica. Le eventuali eccedenze sono destinate a scopi sociali.
6. 218. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  
8-bis. I contributi pubblici erogati ai partiti e movimenti politici sono versati in apposite contabilità speciali infruttifere presso la Banca d'Italia e non possono essere investiti in strumenti finanziari.
6. 219. Vassallo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità in strumenti finanziari.
6. 207. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea.
6. 609. La Commissione.
(Approvato)

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. I partiti e i movimenti politici devono depositare le somme derivanti dalla disponibilità di risorse pubbliche presso un conto di deposito infruttifero acceso presso la Banca d'Italia. È fatto divieto di investire le suddette somme in qualsiasi strumento finanziario, compresi i titoli emessi dallo Stato italiano.
6. 37. Stracquadanio, Bertolini, Gava, Sardelli, Santori, Antonione, Mistrello Destro, Tortoli.

  Al comma 9, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ed è annotato altresì il codice fiscale.
6. 206. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. I rimborsi ed i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attività politica, elettorale ed ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei Consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente. Eventuali giacenze possono essere investite in titoli di stato, italiani o europei.
6. 220. Libè, Mantini, Tassone.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. È abrogato l'articolo 6-bis, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157. Le risorse del fondo di garanzia previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
6. 610. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, in quanto compatibili, ai rendiconti riferiti agli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
6. 221. Favia, Donadi, Borghesi, Mura, Paladini.

  Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: il giudizio di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 con le seguenti: il controllo di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione di cui al comma 3; vi si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8, con riferimento ai soli documenti contabili previsti dall'articolo 8.
6. 228. Vassallo.

  Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 2011 e 2012 con le seguenti: dal 2008 al 2012.
*6. 46. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 2011 e 2012 con le seguenti: dal 2008 al 2012.
*6. 222. Donadi, Favia, Borghesi, Mura, Paladini.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, la Commissione invita direttamente i partiti e i movimenti politici a sanare eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarità contabili.
6. 611. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. I rimborsi ed i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attività politica, elettorale ed ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei Consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente.
6. 710. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  
11. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, non possono per nessuna ragione eccedere le spese di campagna elettorale effettivamente sostenute e documentate.
6. 229. Rampelli, Marsilio, Meloni.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  
11. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, le parole: «superiore al 20 per cento» sono soppresse.
6. 300.(già 2. 216) Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  11. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società».
6. 700. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  11. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.
  12. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonché l'articolo 8, commi 11, 12 e 13 si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013.
6. 612. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. – 1. Decadono dalle risorse pubbliche a qualunque titolo erogate e dai contributi pubblici di cui all'articolo 1 i partiti e i movimenti politici, nonché le formazioni e le liste civiche che perseguono finalità istituzionali di carattere politico assimilabili ai partiti e ai movimenti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione e dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che presentano e sostengono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali candidati nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata emessa una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza, anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
   a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
   b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale, e usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;
   c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
   d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;
   e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
   f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

  2. I soggetti di cui al comma 1 decadono altresì dai contributi pubblici di cui al medesimo comma se presentano e sostengono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
   a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
   b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;
   c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

  3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
6. 0201. Di Pietro, Donadi, Favia, Borghesi, Mura, Paladini, Granata.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. – (Perdita di legittimazione). – 1. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 5, in misura pari o superiore a un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti e dei movimenti politici o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.
6. 0600.(nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

A.C. 4826-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica).

  1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila».
  2. All'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.
(Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica).

  Sopprimerlo.
7. 1. Cambursano.

  Al comma 1, sostituire la parola: cinquemila con la seguente: mille.
7. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 1, sostituire la parola: cinquemila con la seguente: duemila.
7. 4. Donadi, Favia, Borghesi, Mura, Paladini.

  All'emendamento 7.500 (nuova formulazione) della Commissione, comma 3, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: si intende compreso fra con le seguenti: è quello che va dal mese precedente.
0. 7. 500. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. All'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione. Sono riferibili alla campagna elettorale esclusivamente le spese che siano state sostenute in relazione ad iniziative svoltesi nel periodo previsto dal presente comma»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3».

  4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella sezione «conto economico», numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche», è inserita la seguente voce: «b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».
7. 500.(Nuova formulazione) La Commissione.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. All'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3».

  4. All'Allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella sezione «conto economico», numero 4) (altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche», è inserita la seguente voce: «b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».
7. 500.(Ulteriore nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe). – 1. Le disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici, o funzioni analoghe, che non siano titolari di cariche elettive.
7. 0500. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Anagrafe patrimoniale). – 1. Al fine di assicurare la trasparenza degli interessi personali dei rappresentanti legali e dei tesorieri dei partiti o movimenti politici, sul sito internet dei rispettivi partiti e movimenti politici aventi diritto ai contributi e agevolazioni di cui alla presente legge, devono essere pubblicate le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
  2. In particolare, sui siti internet di cui al comma 1 devono essere pubblicati i seguenti dati:
   a) la retribuzione, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo;
   b) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni di svolgimento dell'incarico medesimo. Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
   c) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità.

  3. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al comma 1, previa diffida da parte della Commissione di cui all'articolo 6, è prevista la decurtazione dell'1 per cento del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo.
7. 0200. Fontanelli.

  All'articolo aggiuntivo 7.04, comma 1, sostituire le parole da: euro 7.500 fino a: euro 0,50 con le seguenti: euro 75.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1,50.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole da:
euro 50.000 fino a: euro 0,50 con le seguenti: euro 500.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1,50;
   al comma 3, sostituire le parole da: euro 250.000 fino a: euro 0,50 con le seguenti: euro 1.000.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1,50;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  
4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ma non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 100.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,20 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 200.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,075 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali.
   al comma 5, sostituire le parole: euro 0,20 con le seguenti: euro 1,50.
0. 7. 04. 1. Orsini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici alle elezioni comunali). – 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila ed inferiore a 100 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 7.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  2. Nei comuni con popolazione superiore a 100 mila ed inferiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 50.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  3. Nei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  4. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,005 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4 le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,20 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.
  6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 7, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8, e degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
7. 04. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici alle elezioni comunali). – 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila e non superiore a 100 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  2. Nei comuni con popolazione superiore a 100 mila e non superiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  3. Nei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4 le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.
  6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515:
   a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito alle soglie di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500,00 avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

   b) articolo 11;

   c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale;

   d) articolo 13;

   e) articolo 14;

   f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito alle soglie di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del Consiglio comunale e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio comunale; commi 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

  7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa al Presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.
7. 04. (Nuova formulazione, nel testo modificato) Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:
  Art. 7-bis. – (Rendiconto dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni). – 1. Il legale rappresentante o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o movimento politico o della fondazione che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o che ha partecipato alla ripartizione delle risorse deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello predisposto dalla sezione della Corte dei conti.
  2. Il rendiconto deve essere corredato da una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o movimento politico o della fondazione e sull'andamento della gestione nel suo complesso. La relazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dalla sezione della Corte dei conti.
  3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato da una nota integrativa secondo il modello predisposto dalla sezione della Corte dei conti.
  4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o di periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Non sono consentite partecipazioni per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
  5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari e deve, altresì, conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che ha natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.
  6. I libri contabili tenuti dai partiti e movimenti politici e dalle fondazioni, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio o dal segretario comunale del comune in cui ha la propria sede legale il partito o movimento politico o la fondazione, che deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.
  7. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.
  8. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o del tesoriere entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi competenti.
  9. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria una cancellazione, questa deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano leggibili.
  10. Il rendiconto deve essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1o gennaio 2013. Il primo rendiconto ai sensi del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 2012. Il legale rappresentante o il tesoriere è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, entrambi a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
  12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere, dalla certificazione rilasciata dalla società di revisione, dalla relazione dei revisori dei conti da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.
  13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione, la nota integrativa, il verbale di approvazione da parte dell'organo competente per statuto e la certificazione rilasciata dalla società di revisione di cui al comma 10 sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale alla Gazzetta Ufficiale.
  14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del controllo di conformità alla presente legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio di revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati dall'Ordine nazionale dei dottori commercialisti e dei revisori contabili.
  15. I partiti e movimenti politici e le fondazioni che partecipano alla ripartizione delle risorse devono riservare una quota non inferiore al 40 per cento di tali risorse alle proprie strutture decentrate su base territoriale che prevedono nello statuto l'autonomia finanziaria.
  16. Alle strutture di cui al comma 15 che partecipano alla ripartizione delle risorse, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto. Il rendiconto è allegato al rendiconto nazionale del partito o movimento politico o della fondazione.

  Art. 7-ter. – (Sanzioni). – 1. Nel caso in cui siano accertati finanziamenti illeciti, il legale rappresentante e il tesoriere del partito o movimento politico o della fondazione sono punibili con l'arresto fino a sei anni, la ripartizione delle risorse è immediatamente revocata ed esse devono essere restituite in misura pari a tre volte di quanto ricevuto illecitamente.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono altresì applicate le seguenti pene accessorie:
   a) se membri eletti o nominati di istituzione a livello nazionale o locale, la decadenza immediata e la sospensione dai pubblici uffici per dieci anni;
   b) in tutti gli altri casi, la sospensione dai pubblici uffici per dieci anni.

  3. Nel caso di accertata o di ammessa appropriazione indebita di somme di pertinenza del partito o movimento politico o della fondazione, si applicano le pene previste dalla legislazione vigente e la non eleggibilità per le successive due legislature.
7. 01. Cambursano.

A.C. 4826-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

  1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.
  2. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati, 11, 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge.
  3. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
   b) all'articolo 10, primo comma, le parole: «nel numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei numeri 2) e 5-bis)»;
   c) all'articolo 11, primo comma, le parole: «3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «3), 4), 5) e 5-bis)».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.
(Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 26.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,005 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali nelle circoscrizioni elettorali di candidatura.
  1-bis. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 1, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,20 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni nelle quali è presente con liste o candidati.
8. 2. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le spese elettorali di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione dei componenti italiani del Parlamento europeo, escluse le spese sostenute dai singoli candidati, non possono superare il tetto massimo di euro 1.000.000.
8. 200. Donadi, Favia, Borghesi, Mura, Paladini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento politico che partecipa alle elezioni e dai singoli candidati non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione stessa.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole:
7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati
   alla rubrica sopprimere le parole: dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
8. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 1,00 con le seguenti: euro 0,30.
8. 4. Stracquadanio, Bertolini, Gava, Sardelli, Santori, Antonione, Mistrello Destro, Tortoli.

A.C. 4826-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Deleghe al Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, nonché di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.
  2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Governo è altresì delegato ad adottare un decreto legislativo in materia di detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali in favore dei soggetti e delle iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di armonizzare il relativo regime con quello stabilito dall'articolo 5 della presente legge per le detrazioni sulle erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.
(Deleghe al Governo).

  Al comma 1, sostituire le parole da: ai candidati fino alla fine del comma con le seguenti: privati ai candidati alle elezioni e ai movimenti e partiti politici.
9. 200. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

  Al comma 1, dopo le parole: partiti e ai movimenti politici aggiungere le seguenti: , ivi comprese quelle in materia di contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito.
9. 201. Vassallo.

  Sopprimere il comma 2.
9. 3. Borghesi, Favia, Donadi, Mura, Paladini.

  All'emendamento 9.500 (nuova formulazione) della Commissione, comma 3, capoverso 1.1, primo periodo, sostituire le parole: 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: 19 per cento.
*0. 9. 500. 1. Libè, Tassone, Mantini.

  All'emendamento 9.500 (nuova formulazione) della Commissione, comma 3, capoverso 1.1, primo periodo, sostituire le parole: 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: 19 per cento.
*0. 9. 500. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  All'emendamento 9.500 (nuova formulazione) della Commissione, comma 3, capoverso 1.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione dell'anno precedente, ha indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.
0. 9. 500. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: «le erogazioni liberali» fino a: «nonché» e le parole «erogazioni e» sono soppresse a decorrere dal 1o gennaio 2013.
  3. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

  «1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014 per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

  4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, valutate in 47,4 milioni di euro per l'anno 2014, 37,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 33,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
  5. Le residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 3 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
9. 500.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Destinazione dei risparmi ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali).

  1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del ministro dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati a un fondo da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1o gennaio 2009.
  2. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 0500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 4826-A – Articolo 5

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. Agli enti pubblici e alle società controllate dallo Stato e da altri enti pubblici nonché agli amministratori dei medesimi enti e società è fatto divieto di effettuare erogazioni liberali ovvero dare contributi o altri benefici di qualsivoglia natura in favore di associazioni, fondazioni, enti o altri soggetti presieduti o diretti da membri del Senato, della Camera, del Parlamento europeo, di Assemblee regionali o di altre assemblee elettive o da componenti di organi dirigenti di partiti e movimenti politici. L'eventuale violazione di tale divieto costituisce danno erariale perseguibile dalla Corte dei conti.
5. 03. Lanzillotta, Di Pietro.

A.C. 4826-A – Proposta emendativa al titolo

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL TITOLO DEL TESTO UNIFICATO

  Sostituire il titolo con il seguente:

  Norme in materia di finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici.
Tit. 10. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti, Di Pietro.

A.C. 4826-A – Ordini del giorno

   La Camera,
   premesso che:
    la Costituzione dispone, all'articolo 67, che «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione», non certo che ogni partito presente in Parlamento rappresenta la Nazione, eppure nell'ultimo decennio si è assistito ad un progressivo incremento del peso dei partiti a discapito del singolo detentore della rappresentatività della Nazione;
    l'articolo 67 della Costituzione dispone che «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato» e che ciò significa che il parlamentare, in quanto rappresentante dell'intera nazione e non già degli elettori del suo collegio non può ricevere da questi disposizioni vincolanti circa il modo in cui deve svolgere il suo mandato, anche se, comprensibilmente sarà portato a rendersi interprete anche delle esigenze del proprio elettorato;
    il divieto di mandato imperativo vale anche nei confronti del partito o gruppo di appartenenza, cosa che trova riconoscimento e tutela nel Regolamento della Camera dei deputati il cui articolo 83, comma 1, attribuisce ai «deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi» il diritto di prendere parola nella discussione sulle linee generali di un progetto di legge; ed allo stesso modo al Senato – articolo 84, comma 1, del Regolamento – «i Senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente»;
    di fronte a questi due importanti concetti costituzionali – la rappresentatività e l'indipendenza del parlamentare – non si vede perché non si debba attribuire al singolo parlamentare eletto un rimborso diretto delle spese elettorali che pure egli sostiene e delle quali deve obbligatoriamente rendere conto secondo norme precise. Tale rimborso delle spese elettorali, concesso ai partiti, è tanto più dovuto anche ai candidati che risultino eletti anche per evitare che possano accedere a candidature ed essere eletti solo coloro che possono permettersi tali spese, come accadeva nell'epoca regia, quando il titolo di onorevole era riservato solo a chi, già ricco di suo, si poteva permettere l'onore di servire la Patria senza ricevere compensi; situazione che ha mosso i padri costituenti a garantire una remunerazione del mandato parlamentare, proprio per consentire a chiunque di aspirare all'elezione e di espletare il mandato nella piena libertà ed indipendenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che il fondo di cui all'articolo 1 del testo unificato delle proposte di legge in esame, che viene corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica, venga ripartito per una quota del 30 per cento del proprio ammontare fra i candidati eletti, a titolo di rimborso delle spese elettorali effettivamente sostenute – come da bilancio depositato presso la competente Corte d'Appello – e la quota eccedente resti a disposizione degli stessi in quota pro capite per attività politiche documentate, locali o/e nazionali, concordate di volta in volta con la Commissione di cui all'articolo 6, comma 3.
9/4826-A/1Galli.


   La Camera,
   premesso che:
    il terremoto del 20 maggio scorso che ha colpito l'Emilia-Romagna, oltre a causare gravi lutti, ha determinato danni molto rilevanti ad immobili pubblici e privati, ad infrastrutture e a beni culturali di notevole valore ed interesse storico-artistico;
    numerose attività produttive hanno subìto danneggiamenti di notevole entità, con conseguente interruzione dell'attività produttiva;
    l'entità complessiva dei costi per i soccorsi, la ricostruzione ed il ripristino delle infrastrutture sarà assai rilevante,

impegna il Governo

a destinare innanzitutto all'opera di soccorso delle popolazioni, nonché alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma predetto, i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del finanziamento pubblico ai partiti e movimenti politici, prodotti dall'approvazione della presente legge.
9/4826-A/2Bertolini, Girlanda, Levi, Mazzuca, Santagata, Bratti, Ghizzoni, Cazzola, Galletti, Raisi, Miglioli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del testo unificato in esame, recante «Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici», al comma l recita: «I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi». Nel medesimo articolo, il comma 6 specifica che: «in via transitoria, le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, sono ridotte del 10 per cento. L'importo così risultante è ridotto di un ulteriore 50 per cento.»;
    il servizio civile nazionale è stato istituito con la legge n. 64 del 2001 e in dieci anni di vita, secondo i dati resi noti dal Ministro interrogato, «ha coinvolto 284.596 giovani impegnati nella realizzazione di progetti in diversi settori (assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero). Attraverso la partecipazione ai progetti presentati da oltre 14.000 enti pubblici e privati, il servizio civile ha consentito ai medesimi enti, da un lato, di porsi come punto di riferimento delle singole realtà, e, dall'altro, di ricucire legami importanti con le comunità, con particolare riferimento a quelli tra cittadini e le istituzioni. Nel contempo, i giovani hanno potuto sperimentare e praticare con maggior consapevolezza una cittadinanza attiva, sviluppando il senso civico ed una maggiore percezione dei valori democratici;
    secondo i dati di Federsolidarietà-Confcooperative, il 40 per cento dei ragazzi che hanno svolto il servizio nelle loro cooperative ha trovato un'occupazione in quelle realtà;
    l'istituto del servizio civile nazionale rischia di essere interrotto proprio per mancanza di finanziamenti, infatti le risorse per il servizio civile sono passate dai 296 milioni di euro del 2007, che garantivano l'accesso a 57.000 ragazzi, ai 68,8 milioni di euro del 2012, per un totale di appena 10.000 giovani;
    in una recente tavola rotonda, del 20 marzo 2012, il Ministro interrogato ha affermato: «Ritengo paradossale che questa straordinaria esperienza italiana, che è stata analizzata e posta tra le buone pratiche, in numerosi studi comparati a livello europeo, proprio per la capacità di inserire i giovani nel vivo della società italiana, possa essere messa in crisi»;
    nello stesso intervento il Ministro sottolineava: «Alla luce della drastica riduzione della disponibilità finanziaria che si profilava, già dal mese di dicembre dello scorso anno, era stato richiesto, con un ordine del giorno presentato al Parlamento dal Partito Democratico, di “aprire un confronto tra i ministri e i parlamentari interessati per la revisione dell'intera normativa in materia, in modo da costruire un insieme di regole stabili, efficaci e condivise che consentissero, ad almeno 40.000 giovani, di poter beneficiare di questo importante servizio”. Un secondo ordine del giorno, approvato dal Governo e presentato dalla Lega Nord, chiedeva di “porre allo studio la cessazione dell'imposizione Irap sui contratti concernenti i giovani impegnati dal servizio civile”»;
    nel recente passato le Associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), chiedevano ai partiti, attraverso appello pubblico, di rinunciare a quota parte del rimborso elettorale di luglio per finanziare la partenza di 27.000 ragazzi per il servizio civile nazionale, di cui alla legge n. 64 del 2001;
    il 2012 è l'anno internazionale dedicato alla cooperazione e sempre nel 2012 ricorrono in Italia, il 15 dicembre 2012, i 40 anni della nascita della legge nazionale sull'obiezione di coscienza, che ha dato avvio all'impegno civico di tanti giovani, per trasformarsi successivamente in servizio civile nazionale,

impegna il Governo

a ridestinare in tutto o in parte i risparmi di cui all'articolo 1 del testo unificato in titolo, quale misura straordinaria e una tantum, per consentire nell'immediato l'accesso al servizio civile nazionale a 27.000 giovani o a parte di essi nonché per salvaguardare l'istituto del servizio civile e scongiurarne la cessazione, eventualmente anche attraverso ulteriori urgenti stanziamenti.
9/4826-A/3Bobba, Narducci.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato in esame mira alla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici e a garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi;
    stante la situazione politica che si è in qualche modo venuta a creare, la volontà è stata quella di procedere immediatamente ad una normativa che introducesse strumenti di controllo che potessero evitare un uso non appropriato delle finanze pubbliche da parte dei partiti;
    il provvedimento modifica dunque la disciplina dei contributi pubblici introducendo un sistema misto, basato anche sulla contribuzione privata dei cittadini;
    in particolare, con l'articolo 1 si dispone la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico dello Stato, non solo per il nuovo sistema che si applica a decorrere dal prossimo rinnovo delle Camere, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, ma anche per quanto riguarda il vecchio sistema e quindi anche la rata dei rimborsi relativa all'anno in corso;
    per il nuovo sistema, il comma 1 della citata disposizione stabilisce un tetto pari a 91 milioni di euro annui, cioè una somma corrispondente alla metà dello stanziamento del fondo relativo alle spese elettorali per il 2012;
    si stabilisce che questo tetto di spesa sia corrisposto per il 70 per cento (63,7 milioni) a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per l'attività politica, mentre per il restante 30 per cento (27,3 milioni di euro) sia erogato a titolo di cofinanziamento;
    nel clima di sfiducia e disaffezione per la classe politica che si è registrato nell'ultimo periodo, il gruppo della Lega Nord ritiene invece sia necessario dare un preciso segnale di cambiamento e discontinuità, in merito alla questione del finanziamento «della politica», proponendo l'abrogazione dei rimborsi elettorali e la devoluzione dell'ultima rata del rimborso spettante per il 2008, chiedendo alle altre forze politiche di seguirne l'esempio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 al fine di assumere ulteriori iniziative normative volte a eliminare il contributo dello Stato per le spese elettorali e l'attività politica.
9/4826-A/4Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Dozzo, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bossi, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, Dal Lago, D'Amico, Desiderati, Di Vizia, Dussin, Fabi, Fava, Fedriga, Fogliato, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Lussana, Maggioni, Maroni, Martini, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Montagnoli, Munerato, Negro, Paolini, Pini, Polledri, Rainieri, Reguzzoni, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato in esame mira alla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici e a garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi;
    in particolare, l'articolo 1 dispone la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico dello Stato, non solo per il nuovo sistema che si applica a decorrere dal prossimo rinnovo delle Camere, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, ma anche per quanto riguarda il vecchio sistema e quindi anche la rata dei rimborsi relativa all'anno in corso;
    per il nuovo sistema, il comma 1 della citata disposizione stabilisce un tetto pari a 91 milioni di euro annui, cioè una somma corrispondente alla metà dello stanziamento del fondo relativo alle spese elettorali per il 2012;
    si stabilisce che questo tetto di spesa sia corrisposto per il 70 per cento (63,7 milioni) a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per l'attività politica, mentre per il restante 30 per cento (27,3 milioni di euro) sia erogato a titolo di cofinanziamento;
    il comma 2 determina l'ammontare di ciascuno dei quattro fondi che attualmente alimentano l'erogazione dei rimborsi elettorali, uno ciascuno per le elezioni di Camera, Senato, Parlamento europeo e consigli regionali,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 1 al fine di assumere interventi normativi volti a ridurre ulteriormente il contributo dello Stato destinato ai partiti per le spese elettorali e la loro attività politica e a prevedere la destinazione dell'ultima rata del rimborso elettorale spettante per il 2008 e delle somme in totale risparmiate alle popolazioni dei territori colpiti nei giorni scorsi dalla calamità del terremoto.
9/4826-A/5Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Dozzo, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bossi, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, Dal Lago, D'Amico, Desiderati, Di Vizia, Dussin, Fabi, Fava, Fedriga, Fogliato, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Lussana, Maggioni, Maroni, Martini, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Montagnoli, Munerato, Negro, Paolini, Pini, Polledri, Rainieri, Reguzzoni, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato in esame prevede una riduzione del finanziamento pubblico spettante ai partiti e movimenti politici, sia nella parte corrisposta come rimborso per le spese elettorali e contributo per l'attività politica, sia nella parte erogata a titolo di cofinanziamento;
    l'articolo 1 stabilisce in particolare che una parte della contribuzione (il 30 per cento) venga erogata a titolo di cofinanziamento, ossia di partecipazione proporzionale dello Stato alla capacità di autofinanziamento dei partiti;
    anche la parte di contribuzione che rimane disciplinata dalla legge vigente (70 per cento) viene erogata non solo quale rimborso per le spese elettorali, ma anche esplicitamente quale contributo per attività politica;
    il contributo annuo per il finanziamento dell'attività politica è stabilito nella misura di 0,50 euro per ogni euro ricevuto da contribuzioni liberali annuali;
    per le quote associative e le contribuzioni liberali è fissato il limite massimo di 10.000 euro annui;
    il gruppo della Lega Nord ha inteso invece proporre una propria autonoma iniziativa legislativa volta a prevedere la totale eliminazione della contribuzione dello Stato ai partiti ed una modalità di loro finanziamento di altra natura, che privilegi il sostegno e l'agevolazione delle attività politiche dei cittadini e la loro partecipazione alla vita pubblica, piuttosto che il finanziamento diretto delle strutture partitiche,

impegna il Governo

valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 1 al fine di assumere ulteriori iniziative legislative, anche fiscali, che consentano di agevolare il finanziamento dei partiti e movimenti politici attraverso erogazioni di iscritti e sostenitori, soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, in modo da rilanciare il loro ruolo di «soggetti politici finanziati» da militanti e cittadini, per consentire e facilitare la massima partecipazione della collettività alla vita politica, prevedendo semmai un tetto alla contribuzione di privati ed in particolar modo di soggetti economici, diversi dai sostenitori ed iscritti.
9/4826-A/6Volpi, Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Dozzo, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bossi, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, Dal Lago, D'Amico, Desiderati, Di Vizia, Dussin, Fabi, Fava, Fedriga, Fogliato, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Lussana, Maggioni, Maroni, Martini, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Montagnoli, Munerato, Negro, Paolini, Pini, Polledri, Rainieri, Reguzzoni, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato in esame dispone la riduzione del contributo annuo previsto per il rimborso delle spese elettorali e per il finanziamento dell'attività politica dei partiti;
    in particolare, la proposta di legge prevede che i contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti siano ridotti a 91 milioni di euro annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali, e il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, erogato a titolo di cofinanziamento, ossia di partecipazione proporzionale dello Stato alla capacità di autofinanziamento dei partiti;
    anche la parte di contribuzione che rimane disciplinata dalla legge vigente (70 per cento) viene erogata non solo quale rimborso per le spese elettorali, ma anche esplicitamente quale contributo per attività politica;
    le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011, già ridotte del 10 per cento, sono ulteriormente ridotte di un ulteriore 50 per cento;
    a fronte degli eventi che connotano il clima di sfiducia dell'ultimo periodo, oltre che della situazione di grave crisi economica in cui versa il Paese e conseguente forte disagio che si registra nella società civile, il gruppo della Lega Nord ritiene invece necessario manifestare la precisa volontà di andare incontro alle esigenze dei cittadini proponendo l'abrogazione dei rimborsi elettorali e la devoluzione dell'ultima rata del rimborso spettante per il 2008, chiedendo alle altre forze politiche di seguirne l'esempio,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte dalla proposta di legge in esame al fine di intraprendere ulteriori iniziative legislative volte a destinare la quota prevista come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quella erogata a titolo di cofinanziamento ad un apposito fondo destinato al pagamento dei crediti vantati dalle imprese appaltatrici di lavori e forniture nei confronti delle pubbliche amministrazioni o a un fondo per la garanzia dei fidi a favore dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa.
9/4826-A/7Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Meroni, Dozzo, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bossi, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, Dal Lago, D'Amico, Desiderati, Di Vizia, Dussin, Fabi, Fava, Fedriga, Fogliato, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Lussana, Maggioni, Maroni, Martini, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Montagnoli, Munerato, Negro, Paolini, Pini, Polledri, Rainieri, Reguzzoni, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato in esame mira alla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici e a garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi;
    a fronte della sola riduzione del contributo annuo previsto per il rimborso delle spese elettorali e per il finanziamento dell'attività politica, si ritiene utile proporre un sistema di finanziamento di altra natura, che privilegi la partecipazione pubblica e l'agevolazione delle attività politiche dei cittadini;
    la proposta di legge in particolare prevede all'articolo 1, comma 1, che i contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti siano ridotti a 91 milioni di euro annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali, e il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, erogato a titolo di cofinanziamento;
    le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011, già ridotte del 10 per cento, sono ulteriormente ridotte di un ulteriore 50 per cento,

impegna il Governo

a considerare gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1 e a valutare l'opportunità di proporre opportune misure affinché, all'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, la destinazione, da parte dei cittadini contribuenti, di una quota pari allo 0,5 per cento dell'imposta medesima possa essere destinata al finanziamento di movimenti e partiti politici, purché l'assegnazione di tali risorse avvenga esclusivamente secondo le scelte di destinazione diretta espresse dai contribuenti.
9/4826-A/8Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Dozzo, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bossi, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, Dal Lago, D'Amico, Desiderati, Di Vizia, Dussin, Fabi, Fava, Fedriga, Fogliato, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Lussana, Maggioni, Maroni, Martini, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Montagnoli, Munerato, Negro, Paolini, Pini, Polledri, Rainieri, Reguzzoni, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato in esame mira alla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici e a garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi;
    nell'ambito della proposta in discussione si prevede quale limite massimo per le quote associative e le contribuzioni liberali l'ammontare di 10.000 euro annui;
    è stabilito che i partiti siano obbligati a sottoporre i propri bilanci al controllo di società di revisione esterne;
    il controllo dei bilanci dei partiti e movimenti politici è affidato ad una Commissione ad hoc composta da 5 magistrati;
    con la propria iniziativa legislativa la Lega Nord ha inteso proporre che ogni partito e movimento politico abbia l'obbligo di sottoporre il proprio operato economico e il bilancio di esercizio al controllo di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
    la società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e a tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la sua conformità alle norme che lo disciplinano,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal presente testo unico e ad assumere le opportune ulteriori iniziative normative affinché contribuzioni o erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici, da parte degli iscritti o da persone fisiche non iscritte o da persone giuridiche, siano consentite solo se registrate in apposita sezione del bilancio annuale dei medesimi partiti e movimenti politici e a prevedere comunque un tetto massimo per le erogazioni liberali effettuate da non iscritti o da persone giuridiche.
9/4826-A/9Fugatti, Vanalli, Bragantini, Volpi, Pastore, Meroni, Dozzo, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bossi, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, Dal Lago, D'Amico, Desiderati, Di Vizia, Dussin, Fabi, Fava, Fedriga, Fogliato, Follegot, Forcolin, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Lussana, Maggioni, Maroni, Martini, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Montagnoli, Munerato, Negro, Paolini, Pini, Polledri, Rainieri, Reguzzoni, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il tragico terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna impone una serie di immediate iniziative, con conseguenti oneri finanziari, per far ripartire le attività economiche, avviare la ricostruzione e soprattutto alleviare sofferenze e disagi dei cittadini;
    la legge che riduce del 50 per cento i rimborsi ai partiti politici determina fin dalla erogazione della rata di luglio prossimo, un risparmio per l'Erario;
    la giusta riduzione di tale importo, produce dunque risorse aggiuntive per l'Erario in termini di mancato esborso;
    riteniamo doveroso che tali risorse concorrano al finanziamento immediato del piano di interventi per l'Emilia Romagna,

impegna il Governo

ad assegnare gli importi derivanti dal mancato esborso del 50 per cento della rata di luglio di rimborso ai partiti politici, al piano di interventi per far fronte alle conseguenze del terremoto in Emilia Romagna, trattandosi di risorse immediatamente disponibili ed erogabili.
9/4826-A/10Frattini, Cicchitto, Giammanco, Biasotti, Franceschini, Baldelli, Libè, Galletti, Garagnani, Raisi, Marchignoli, Barbieri, Bruno, Lusetti, Baccini, Pelino, Calabria.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento all'esame dell'Aula si dimezza, in sostanza, il finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici con un risparmio di diverse decine di milioni per anno;
    la misura, che ha un ampio sostegno parlamentare, trova una delle sue motivazioni nella necessità di risparmiare risorse pubbliche, in una fase di grave crisi economica che attraversa l'Italia e l'Europa, da dedicare alle maggiori urgenze e necessità sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare le risorse risparmiate con il dimezzamento del finanziamento pubblico ai partiti alla soluzione dei problemi dei cosiddetti esodati, derivanti dalla recente riforma del sistema pensionistico, adottando allo scopo le opportune misure.
9/4826-A/11Mantini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo mantiene intatto il vigente sistema di finanziamento pubblico dei partiti, pur ridotto nell'entità, nella forma del rimborso delle spese elettorali, cui aggiunge il meccanismo del cofinanziamento statale calcolato sull'entità dei contributi conseguiti dai partiti a fronte delle erogazioni e delle quote associative delle persone fisiche e degli enti;
    è disposto che le somme non attribuite agli aventi diritto in qualità di cofinanziamento ai sensi dell'articolo 2 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato;
    è disposto altresì che alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le cui residue disponibilità delle quali sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da utilizzarsi eventualmente nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa dell'articolo 9 del provvedimento in titolo,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di sua competenza, le iniziative, anche legislative, necessarie ed opportune affinché le somme annualmente residue rispetto agli stanziamenti prefissati dal testo normativo in esame e rispetto alle esigenze di copertura degli scostamenti, siano assegnate alle finalità di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9/4826-A/12Di Pietro, Borghesi, Favia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo, mantiene intatto il vigente sistema di finanziamento pubblico dei partiti, pur ridotto nell'entità, nella forma del rimborso delle spese elettorali, cui aggiunge il meccanismo del cofinanziamento statale calcolato sull'entità dei contributi conseguiti dai partiti a fronte delle erogazioni e delle quote associative delle persone fisiche e degli enti;
    il provvedimento ha disposto l'innalzamento dal vigente 19 per cento al 26 per cento delle detrazioni per le erogazioni liberali in denaro verso i partiti e movimenti politici, trascinando con sé, onde sanare conseguenze inique, il medesimo innalzamento per le erogazioni liberali in favore delle ONLUS e delle associazioni di volontariato;
    con ciò è stato alterato profondamente il sistema vigente in ordine alle detrazioni per oneri delle persone fisiche di cui al testo unico delle imposte sui redditi;
    permangono nella vigente detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento una congerie di oneri che non possono considerarsi di «serie b» rispetto alla volontà dei privati di finanziare i propri partiti o movimenti politici: vi sono gli oneri sui mutui, in particolare per la prima casa, le spese sanitarie, le spese per l'istruzione secondaria e universitaria, le erogazioni liberali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, le erogazioni in favore degli istituti scolastici,

impegna il Governo

a tenere conto di quanto indicato in premessa onde evitare squilibri ed iniquità «fiscali» nell'esercizio della delega cosiddetta «fiscale».
9/4826-A/13Borghesi, Favia.


   La Camera,

impegna il Governo

a tenere conto di quanto indicato in premessa onde evitare squilibri ed iniquità «fiscali» nell'esercizio della delega cosiddetta «fiscale».
9/4826-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi, Favia.


   La Camera,
   premesso che:
    i partiti sono elementi fondanti del costituzionalismo liberaldemocratico, uno degli strumenti per l'esercizio della sovranità popolare: un modo per esprimere una volontà popolare «altrimenti indistinta» (Popper); un modo per esprimere un salutare conflitto evitando che la gente «si addormenti in quell'armonia che sogna» (Dahrendorf); uno strumento per contribuire a costruire la sovranità popolare (Avril) e nel nostro Paese, in particolare, in forza dell'articolo 49 della nostra Costituzione «soggetti di diritto costituzionale»;
    la scelta che volle compiere il Costituente, approvando l'articolo 49 articolo assai poco analitico e privo di strumentari giuridici, aveva la sua ragione d'essere nel momento storico in cui venne compiuta: la nuova democrazia italiana doveva nascere e consolidarsi attraverso quegli strumenti di raccordo tra i cittadini e le istituzioni, tra il corpo elettorale e le Assemblee rappresentative, che sono i partiti politici, anche al fine di rendere concreta una altrimenti indistinta volontà popolare;
    successivamente, gli interventi legislativi succedutisi dal 1974 in poi hanno riguardato il loro finanziamento pubblico o il cosiddetto rimborso delle spese elettorali ma esplicitamente escludendo forme di regolamentazione e attribuzione di un riconoscimento giuridico e limitandosi a prevedere controlli (peraltro di dubbia efficacia, come si sarebbe visto successivamente) sui loro bilanci; pertanto, il criterio che stava a fondamento delle scelte legislative sulla contribuzione economica statale era quello di finanziare i partiti senza riconoscerli, anziché riconoscerli per finanziarli; mentre via via la scarsa propensione degli italiani verso forme di finanziamento pubblico dei partiti è divenuta aperta ostilità a causa della progressiva occupazione da parte dei partiti sia delle istituzioni sia di estesi settori dell'economia pubblica; da ultimo i gravissimi casi di malversazione della Lega Nord e dell'ex Margherita, i cui tesorieri hanno gestito in piena libertà e senza controlli i patrimoni che i partiti hanno loro affidato, ancora più intollerabili in un momento di crisi che impone sacrifici alla collettività, hanno portato la sfiducia dell'opinione pubblica nei partiti ad un livello mai raggiunto prima d'ora;
    senza generalizzare le critiche e le censure perché vanno distinte le responsabilità solo attraverso effettive iniziative di auto-riforma della politica nel segno dell'austerità e del rigore e l'adozione di forme dì regolazione dei partiti sarà possibile restituire agli stessi quel ruolo di raccordo fra i cittadini e le istituzioni, che è fondamentale in una democrazia pluralista;
    da tempo molti ordinamenti prevedono forme di regolazione dei partiti, tanto che allorché nel 2001 il Parlamento europeo ha discusso dello Statuto dei partiti europei, da ammettere al finanziamento, ha dovuto fare i conti con la eccezione italiana, che non prevede la loro personalità giuridica;
    vengono in rilievo così gli stessi diritti dei cittadini che intendono partecipare alla vita dei partiti, ossia che intendono «concorrere a determinare la politica nazionale» perché, come ha affermato Augusto Barbera, «i cittadini sono i soggetti considerati dall'articolo 49 mentre i partiti ne sono lo strumento. Essi hanno bisogno di vedere tutelato il loro diritto di partecipazione, non solo attraverso i consueti strumenti (dal diritto di iscrizione fino al diritto di accesso alle informazioni) ma anche attraverso forme nuove di partecipazione alle loro decisioni, in particolare a quelle – come la presentazione delle candidature – il cui rilievo pubblicistico è più marcato»; e ancora: «i partiti hanno una loro disciplina particolare nell'articolo 49 della Costituzione ma appartengono pur sempre al più ampio genus delle associazioni, tutelate dall'articolo 18. Nei partiti i cittadini associati devono avere diritti in più rispetto agli iscritti ad altre associazioni, non diritti in meno. A sua volta il riconoscimento dei diritti degli iscritti rappresenta non solo la legittima tutela degli interessi degli associati ma lo strumento attraverso il quale i partiti riescono ad esprimere una piena legittimazione democratica. Essa – almeno per i partiti politici, che non siano mere formazioni elettorali – non è data solo dai voti conseguiti nelle elezioni ma altresì dai circuiti democratici che li legano alla base degli iscritti»;
    rivitalizzare il patto fra cittadini e partiti, vuol dire indurre questi ultimi a rinunciare ad una parte del loro arbitrio, subordinandosi a regole certe e trasparenti, rendendo pubblici i loro statuti oltre che i loro bilanci, dando più potere – anche per il loro finanziamento – ai loro iscritti ed elettori. I partiti per tornare a svolgere la loro funzione nella democrazia italiana, devono divenire effettivamente ed autenticamente soggetti democratici. È questo un passaggio indispensabile, sia per rifondare un nuovo patto fra politica e società civile, sia per rilanciare la funzione costituzionale e sociale dei partiti politici: come dice Pierre Avril, «i partiti, tutti sono d'accordo, sono indispensabili alla democrazia, ma, al tempo stesso, i democratici più esigenti non cessano di diffidarne»;
    per tenere nel giusto conto il fatto che il soggetto della proposizione dell'articolo 49 è «Tutti i cittadini», per porre i cittadini al centro, con il loro diritto ad associarsi liberamente in partiti per concorrere con strutture e metodi democratici, a determinare la politica nazionale, occorre dunque approntare delle disposizioni dirette a garantire la partecipazione degli iscritti a tutte le fasi di formazione della volontà politica dei partiti, compresa la designazione dei candidati alle elezioni, il rispetto delle norme statutarie, la tutela delle minoranze e prevedere procedure atte ad assicurare la trasparenza ed il pubblico controllo del loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento. La fonte non necessariamente va tutta trovata nella legge, che può limitarsi a stabilire alcuni principi, ma può essere collocata negli stessi Statuti dei partiti, preventivamente approvati e depositati, cui potrebbe essere richiesto un «contenuto minimo» per la loro registrazione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che, al fine di usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e di ogni altro beneficio o agevolazione prevista dalla legge, i partiti e/o movimenti politici si dotino di uno statuto redatto con atto pubblico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, contenente la determinazione degli organi del partito e loro composizione, la durata in carica dei medesimi, le procedure e le forme di garanzia per le minoranze, per l'equa rappresentanza di genere e per la trasparenza dei bilanci, i diritti e doveri degli iscritti, i requisiti di onorabilità richiesti per i candidati alle elezioni e le modalità e i criteri di loro selezione, la destinazione di una quota non inferiore ad un terzo delle risorse agli organi territoriali e periferici.
9/4826-A/14Rubinato, Benamati, Fogliardi, Servodio, De Pasquale, Mattesini.


   La Camera,
   premesso che:
    sono sempre più frequenti i casi di eletti (nei consigli regionali o in Parlamento) che, nel corso della legislatura vengono condannati, anche in via definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione ovvero per voto di scambio o per reati di mafia;
    tali circostanze, pur in presenza dell'indiscutibile principio costituzionale che la responsabilità penale è personale, non possono restare senza adeguate conseguenze nei confronti, oltre che dei diritti degli interessati, dei partiti che li hanno candidati, consentendone l'elezione,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, soluzioni normative che introducano conseguenze anche di carattere finanziario, a carico dei partiti, nel caso si verifichino le circostanze indicate in premessa.
9/4826-A/15Lo Moro, Garavini, Bossa, Piccolo, Andrea Orlando.


INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative per garantire la prosecuzione dei lavori relativi alla stazione di testa dell'alta velocità di Afragola (Napoli) – 2-01505

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   uno dei punti di forza della politica pubblica per il sostegno alla crescita è costituito dal potenziamento delle infrastrutture di trasporto, con particolare riferimento alle reti di connessione su ferro, in coerenza e in attuazione dei programmi definiti dalla Commissione europea e concretizzati nel piano del Trans European Network (TEN);
   l'attuale Governo, in più occasioni e attraverso varie decisioni, ha confermato e sostenuto tale orientamento, destinando, in sede Cipe, significative risorse al completamento dei piani infrastrutturali stradali, portuali, aeroportuali e ferroviari inclusi nella «legge obiettivo» e nei piani di interesse sovranazionale;
   l'alta velocità ferroviaria costituisce una priorità assoluta della programmazione nazionale, concretizzando, tra l'altro, una significativa pre-condizione dello sviluppo per le aree sottoutilizzate, le quali, a completamento del programma, potranno essere finalmente incluse negli scenari della crescita globale sostenibile, in coerenza con gli orientamenti del trattato di Lisbona e del documento di strategia Europa 2020, recentemente elaborato e proposto dalla Commissione europea;
   la stazione di testa dell'alta velocità di Afragola realizza un punto di snodo essenziale nel quadrante sud orientale del Paese, collegando l'asse Milano-Napoli-Salerno-Reggio Calabria a quello della Napoli-Bari, per il quale risultano stanziate notevoli risorse finanziarie a copertura della costruzione dei primi due lotti di intervento;
   la puntuale realizzazione di questa infrastruttura, per la quale si prevede il transito, a regime, di 430.000 passeggeri/giorno, è resa ancora più necessaria dalla definizione e dall'avvio di un piano integrato di sviluppo dell'area a nord di Napoli che attua l'accordo di programma stipulato tra Governo, regione Campania, provincia di Napoli e Ferrovie dello Stato nel 1998 e che indirizza, verso un comprensorio di oltre 800.000 abitanti, significative risorse pubbliche e private destinate a riqualificazione territoriale, rilancio produttivo, sostegno al settore terziario e all'occupazione;
   dal 7 febbraio 2012 il cantiere della stazione ha cessato ogni attività a causa della conclamata crisi dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, l'associazione temporanea di imprese Dec, che, stando a notizie di pubblico dominio, assomma debiti pari a oltre 800 milioni di euro, a fronte di un fatturato di poco superiore a 200 milioni, e risulta destinataria di un'istanza di fallimento depositata presso il tribunale di Roma;
   i titolari della stessa Dec risultano essere stati sottoposti ad arresto da parte della procura di Bari nell'ambito di un'indagine concernente la realizzazione di parcheggi e di altre opere di pubblica utilità nella città di Bari;
   il sindaco della città di Afragola ha in più sedi sollecitato Rete ferroviaria italiana, le Ferrovie dello Stato italiane spa, il Ministro interpellato ed il presidente della giunta regionale della Campania ad intraprendere tutte le iniziative utili per la ripresa dei lavori del cantiere della stazione alta velocità, atteso anche il perdurare della crisi occupazionale conseguenziale e considerata la necessità di definire il contesto delle opere pubbliche che la stazione genera;
   il presidente della giunta regionale della Campania, Stefano Caldoro, ha sollecitato il Ministro interpellato e l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato italiane spa a costituire un tavolo permanente per superare le difficoltà individuate –:
   quali iniziative abbia posto in essere la società appaltante Rete ferroviaria italiana s.p.a. a tutela e salvaguardia della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera di cui trattasi, assicurando il rispetto della normativa contrattuale;
   se, in considerazione della strategicità dell'opera e della stretta interdipendenza tra la sua realizzazione e la completezza e funzionalità del piano infrastrutturale per il Mezzogiorno, non sia necessario valutare l'opportunità di una risoluzione contrattuale per manifesto inadempimento da parte del contraente/esecutore;
   se – nel caso dell'adozione del provvedimento di risoluzione di cui al punto precedente – non si debba considerare, in conformità alle disposizioni di legge e ai fini di non interrompere indefinitamente il programma di realizzazione dell'opera, l'utilità di promuovere in tempi brevi il subentro nella gestione contrattuale da parte dell'impresa classificata al secondo posto nella procedura di gara.
(2-01505) «Castiello, Nastri, Berardi, Picchi, Landolfi, Torrisi, Milanato, Cassinelli, Saltamartini, De Camillis, Beccalossi, Frassinetti, Pelino, Nicolucci, Malgieri, Di Caterina, Lazzari, Bellotti, Faenzi, Rosso, Catanoso, Vincenzo Antonio Fontana, Gioacchino Alfano, Gottardo, Cosenza, Leo, Minasso, Garagnani, Lunardi, Di Virgilio, Mancuso, Ciccioli, Castellani, Scandroglio, Milanese, Paolo Russo, Fucci, Formichella, Dima, Laboccetta, Papa, Cossiga, D'Alessandro, Sisto, Alberto Giorgetti».


Problematiche concernenti l'affidamento in concessione nel settore dei giochi con videoterminali – 2-01448

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze per sapere – premesso che:
   nel settore dei giochi pubblici è stata avviata, con le disposizioni del decreto-legge n. 39 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, un'ulteriore fase di consolidamento dell'offerta di gioco legale, con la previsione dell'introduzione di nuovi sistemi di gioco con videoterminali, denominati vlt;
   il principale fornitore di tali sistemi di gioco in Italia è la società Adria Gaming (gruppo Novomatic), che distribuisce il sistema e gli apparecchi videoterminali a nove dei dieci attuali concessionari;
   si è constatato che Novomatic ha acquisito il controllo societario del concessionario G.Matica, mediante il versamento di 15.000.000 di euro circa e ha massicciamente finanziato vari altri concessionari, sia per la fornitura di vlt sia per l'acquisto dei diritti di installazione dei videoterminali medesimi;
   l'acquisizione della quota di partecipazione di maggioranza del concessionario G.Matica delinea senz'altro una situazione di controllo sostanziale di Novomatic sulla società concessionaria con potenziali e significative conseguenze a danno degli altri concessionari «clienti» di Novomatic medesima, per la fornitura della tecnologia vlt;
   i citati finanziamenti riconosciuti da Novomatic ad alcuni concessionari, pur risultando finalizzati all'acquisizione dei diritti vlt, provocano, a giudizio degli interpellanti, una sostanziale riduzione dell'autonomia nella gestione e nello sfruttamento commerciale dei sopra citati diritti all'installazione dei terminali vlt;
   tali acquisizioni e finanziamenti, sempre ad avviso degli interpellanti, consentirebbero a Novomatic di esercitare un controllo decisionale su ben 4 concessionari, che detengono complessivamente oltre il 50 per cento del mercato, conferendole di fatto piena facoltà nel definire come e dove installare gli apparecchi vlt associati a diritti vlt finanziati;
   le regole concessorie previste dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato contengono un chiaro divieto di partecipazione incrociata tra concessionari, a garanzia del libero esplicarsi delle regole di concorrenza e a salvaguardia dell'interesse pubblico, teso ad evitare pericolose concentrazioni nel ristretto mercato dei giochi;
   la strategia perseguita dal gruppo Novomatic si sta concretizzando nella realizzazione di forme di integrazione verticale lungo la filiera produttiva dell'offerta di gioco vlt, ovvero nell'assunzione da parte di Novomatic e/o di società controllate (Adria Gaming) di un ruolo attivo e contestuale nelle distinte posizioni di concessionario, gestore ed esercente, oltre a quella di fornitore di sistemi vlt;
   effetto di tali operazioni è, ad avviso degli interpellanti, l'assunzione da parte di Novomatic di un ruolo del tutto assimilabile a quello di un concessionario, ancorché privilegiato, in ragione della non trasmissibilità delle responsabilità fiscali che continuano a gravare sul concessionario beneficiario del finanziamento;
   la piena autonomia decisionale nella gestione commerciale dei diritti vlt finanziati a terzi concessionari consentirebbe così a Novomatic di agire come una sorta di «mega gestore» che, grazie alla posizione di dominio rivestita nel ruolo di fornitore di sistemi vlt, può competere e sottrarre agli altri concessionari ed ai loro gestori partner gli esercizi ovvero le sale da gioco in cui sono installabili le vlt, offrendo ai rispettivi titolari, esercenti o gestori di sala, condizioni economiche particolarmente vantaggiose che non possono essere offerti dagli altri concessionari e gestori concorrenti;
   si rileva come Novomatic, attraverso società controllate, sia impegnata anche nella gestione diretta di sale da gioco, rivestendo quindi anche la figura di gestore sala parallelamente a quella di fornitore del principale sistema di gioco vlt di nove dei dieci concessionari autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
   tutti i concessionari hanno effettuato notevolissimi investimenti per dare avvio all'introduzione nel mercato dei videoterminali vlt in un contesto concorrenziale inizialmente immune da fenomeni distorsivi;
   la rilevante quota di mercato propria di Novomatic la pone, a giudizio degli interpellanti, in una situazione di posizione dominante e rende prevedibile nel medio termine la transizione graduale verso condizioni di sostanziale monopolio nel mercato dei sistemi vlt;
   a rafforzare tale ipotesi vi è la constatazione che le dimensioni del mercato italiano delle vlt, il cui numero è limitato ex lege a 57.000 apparecchi installabili, rafforzano la posizione di dominio del fornitore vlt in questione;
   il prodotto vlt richiesto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il mercato italiano non è un prodotto standard, ma deve necessariamente possedere determinate specifiche tecnico-produttive che lo rendono un prodotto «peculiare», commercializzabile solo sul territorio italiano;
   a lungo andare tale situazione potrebbe anche causare una perdita di entrate erariali, conseguente all'alterazione delle regole di concorrenza –:
   se gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione delle previsioni delle convenzioni di concessione attualmente vigenti e dei correlati poteri di controllo, ispezione e vigilanza affidati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, siano a conoscenza delle vicende come sopra narrate;
   se, in particolare, siano a conoscenza dei significativi finanziamenti operati dal predetto produttore di tecnologie di gioco;
   se tali finanziamenti siano stati prestati da parte del medesimo soggetto, che avrebbe già acquisito una partecipazione societaria di controllo in un concessionario, a più concessionari;
   se gli stessi finanziamenti, per entità e forma dei contratti, non costituiscano forme di partecipazione sostanziale del fornitore di tecnologia alla gestione delle attività in concessione, dando luogo, quindi, ad una sorta di sub-concessione o di compartecipazione nella concessione ed in più di una concessione;
   se la stessa forma di partecipazione sostanziale non avvenga per diversi concessionari, superando con ciò, indirettamente, le previsioni dell'affidamento in concessione, in particolare le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, della convenzione di concessione (secondo cui: «è vietata la cessione parziale di quote di partecipazione di società o di RTI titolari di concessione ad altro concessionario od a soggetti che possiedono quote di partecipazione del capitale di altre società o di altri RTI titolari di concessione»), che vietano la partecipazione di un medesimo soggetto a differenti raggruppamenti o società affidatari, per evitare situazioni di concentrazione di fatto o, comunque, di deviazione della libera concorrenza, e se la stessa forma di partecipazione sostanziale non determini, in capo ad un medesimo soggetto, la capacità di operare, indirettamente, su un numero di videoterminali superiore al limite di legge individuato nel quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti;
   se la stessa forma di partecipazione sostanziale, realizzata da un singolo produttore di tecnologie di gioco, non determini rischi per il concreto controllo delle funzionalità di gioco da parte dell'affidatario della concessione, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stessa e del proprio partner tecnologico Sogei;
   se sia ammissibile che il fornitore di tecnologia di gioco offra direttamente a terzi la possibilità di stipulare contratti per la collocazione delle video lotterie, ad avviso degli interpellanti, spogliando ed espropriando il concessionario delle proprie prerogative, ponendosi direttamente in concorrenza con altri concessionari, ivi compresi quelli con i quali ha stipulato ed ha in corso accordi commerciali, e quali misure abbia adottato l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per verificare e scongiurare gli eventuali rischi sopra esposti;
   se ritenga opportuno promuovere iniziative di controllo da parte dell'Amministrazione, per verificare la realizzazione delle suddette pratiche di finanziamento poste in essere dal fornitore di tecnologia in accordo con taluni concessionari e conseguenti rischi di contrazione del mercato, al fine di valutare l'adozione delle misure previste dalla convenzione di concessione, ivi compresa la decadenza o l'avvio del procedimento di revoca per gli stessi concessionari;
   se si ritenga opportuno non consentire la partecipazione al prossimo bando di gara per la selezione dei concessionari per la raccolta di gioco attraverso apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, soggetti che risultino essere produttori e/o fornitori di sistemi di gioco vlt, precludendo, altresì, tale partecipazione anche a soggetti che abbiano legami di controllo, partecipazione o collegamento con quest'ultimi, sia esso di natura sostanziale, formale o contrattuale, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile;
   se si ritenga, infine, di assumere iniziative per prevedere il divieto assoluto per soggetti che risultino essere già produttori e/o fornitori di sistemi di gioco vlt di partecipare al sopra citato bando di gara, a maggior ragione nei casi in cui questi abbiano direttamente o indirettamente legami di controllo, partecipazione o collegamento con i concessionari, siano essi di natura sostanziale, formale o contrattuale, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
(2-01448) «Pittelli, Brugger, Misiti».


Iniziative per una corretta interpretazione delle disposizioni previste dal comma 1011 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 in materia di agevolazioni tributarie a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi eccezionali – 2-01483

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   il comma 1011 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 ha disposto che: «Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione»;
   molti contribuenti si sono avvalsi della possibilità di definire la propria posizione versando al 50 per cento, in unica soluzione o a rate, le imposte dirette, indirette e contributi sospesi, ritenendo che tale versamento, essendo per disposto di legge definitorio della propria posizione, avesse carattere definitivo e cioè che l'amministrazione finanziaria nulla avesse più a che pretendere in relazione all'annualità chiusa col versamento e alle imposte rinunciate a fronte del versamento stesso: considerato ciò logico e plausibile, visto il carattere speciale dell'agevolazione, in quanto consentita in relazione ed in contrapposizione ai danni subiti dall'economia della zona colpita in conseguenza di eventi calamitosi eccezionali (sismi e fenomeni vulcanici);
   pare che gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate intendano sminuire la portata dell'agevolazione chiedendo di assoggettare ad imposizione le sopravvenienze derivanti dalle insussistenze sorte in seguito alla riduzione del debito fiscale o contributivo; con ciò volendo paragonare l'intervento di sostegno per danni subiti per calamità, costituenti generiche ed eccezionali sopravvenienze passive non riconosciute fiscalmente quali costi deducibili, ai contributi statali in conto esercizio o su specifiche spese, che, avendo l'obiettivo di abbattere costi d'impresa deducibili, sono regolarmente tassabili;
   di fatto, la rinuncia ad una quota di credito da parte dell'erario, disposta dalla norma, nasce dalla volontà del legislatore di «indennizzare» forfettariamente i soggetti colpiti dall'evento calamitoso per le perdite eccezionali ad esso conseguenti: pertanto la tassazione delle sopravvenienze conseguenti alla riduzione del suddetto debito risulterebbe contrastare sia con la logica propria dell'intervento che con quella esegetica della norma stessa, e ciò per ogni tipologia di agevolazione prevista, sia essa un contributo statale o un abbattimento di un credito erariale, sia esso relativo a imposte dirette, ritenute non versate, imposte indirette, contributi e quant'altro. A tal proposito si veda per prassi il quinto capoverso della risoluzione n. 247/e dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2008, che evidenzia, con riferimento ad un intervento a soggetti colpiti da calamità naturale (sisma del 13 dicembre 2000 nella Sicilia orientale), «che la primaria finalità della legge in commento è stata quella di assicurare un sostegno economico alle imprese delle province colpite dal terremoto»;
   l'agevolazione concessa dal comma 1011 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 è analoga a quella concessa ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia orientale, che, però, beneficiarono della possibilità di definire la propria posizione con il versamento del 10 per cento dei debiti (articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002); già in quella occasione si era chiarita l'intassabilità di tali sopravvenienze attive, in quanto derivanti da insussistenze di debiti in seguito ad una norma agevolativa conseguente a calamità naturale, avente la finalità di sostenere economicamente i soggetti colpiti da evento calamitoso: era stata confermata dall'Agenzia delle entrate, come riportato nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-01986 del 14 maggio 2003, oltre che nella risoluzione prot. 2003/56255 dell'Agenzia delle entrate - direzione regionale per la Sicilia, con cui è stata riconosciuta l'assoluta non componibilità ed irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive costituite dal 90 per cento dei tributi non dovuti per effetto della predetta definizione;
   la tassazione degli importi agevolati darebbe luogo a gravosi contenziosi, creando ulteriori oneri su un sistema economico già ai limiti della sopravvivenza ed incidendo irrimediabilmente in modo negativo sulla stabilità economica di un'innumerevole quantità di famiglie; contenziosi che per lo più potrebbero vedere soccombente sia l'amministrazione finanziaria, che nella gran parte dei casi è decaduta dal potere di accertamento di nuova base imponibile per l'anno 2006, anno in cui si è avuta certezza e determinabilità dell'insussistenza del debito con la pubblicazione della relativa norma, sia il contribuente che si vedrebbe intanto tartassato da un contenzioso economicamente e moralmente comunque dannoso –:
   se il Ministro interpellato non intenda intervenire per evitare queste eventuali pregiudizievoli situazioni e, al contempo, interessare la competente direzione dell'Agenzia delle entrate per ribadire, per quanto affermato in precedenza, che, costituendo un sostegno economico, l'agevolazione emanata a favore di soggetti colpiti da eventi territoriali eccezionali dannosi non può, con ragione, subire, né logicamente né sistematicamente, una qualsivoglia riduzione e, pertanto, non può soggiacere ad imposizione in nessun caso.
(2-01483) «Corsaro, Catanoso».


Chiarimenti in ordine all'ipotesi di rimozione del colonnello della Guardia di finanza Umberto Rapetto dall'incarico di comandante del nucleo speciale frodi telematiche – 2-01496

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:
   la lotta al crimine informatico e alle crescenti truffe telematiche costituisce una priorità per qualunque Paese evoluto;
   l'Italia può contare su realtà di prim'ordine come il nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di finanza, considerata una delle più efficaci squadre investigative nel settore;
   il merito di questa leadership è senza dubbio da attribuire alla tenace professionalità di un ufficiale della Guardia di finanza che da anni si cimenta in una delle più importanti sfide, che garantiscono estrema visibilità al Corpo e hanno fatto maturare un sentimento di simpatia senza precedenti da parte della collettività nei confronti delle «Fiamme Gialle»;
   si è fatto un gran parlare di politica premiante delle eccellenze nel settore pubblico ed è effettivamente giunto il momento di riconoscere le professionalità di spicco delle diverse amministrazioni dello Stato;
   risulta che il colonnello Umberto Rapetto, l'ufficiale di cui si parla, a tutti noto per l'assidua presenza mediatica, in cui si distingue per brillante comunicativa ed efficacia espositiva nel rendere elementari e comprensibili anche le tematiche meno accessibili ai cittadini, sarà rimosso dall'incarico di comandante del nucleo speciale frodi telematiche per essere inviato alla frequenza di un corso al centro alti studi difesa;
   il colonnello Rapetto da oltre 10 anni svolge presso tale istituto militare di perfezionamento attività di docenza ed interventi seminariali nelle iniziative didattiche di maggior rilievo, ottenendo entusiasmanti feedback da parte dei frequentatori chiamati poi a giudicare lezioni e relazioni;
   lo stesso colonnello Rapetto ha diretto le indagini delegate dalla Corte dei conti sulle slot machine e sul loro mancato collegamento all'anagrafe tributaria, indagini che hanno portato alla quantificazione miliardaria di danno erariale e che molto recentemente hanno determinato la condanna dei vertici dei Monopoli di Stato e delle società concessionarie al pagamento di oltre 2 miliardi e mezzo di euro (cifra significativa che forse rappresenta il più grosso risultato di servizio mai conseguito dalla Guardia di finanza nella sua bicentenaria storia);
   risulta che al posto del colonnello Rapetto, forte di un'eccezionale specializzazione e di un'esperienza pluriennale nel settore, con riconoscimento unanime delle sue competenze anche all'estero, sia stato necessario assegnare 6 ufficiali (un colonnello, due tenenti colonnelli, due capitani, un sottotenente) con evidente eccessivo impiego di risorse, senza alcuna garanzia di mantenere i medesimi standard di efficienza del nucleo speciale, notoriamente guidato con estrema passione e indiscusso carisma dall'ufficiale che ne è stato l'inventore e che ha portato al successo la piccola compagine di 35 specialisti in forza al reparto;
   risulterebbe, altresì, che almeno quattro dei sei ufficiali siano totalmente privi di specifiche competenze rispetto alle materie che a breve dovranno, invece, affrontare con la necessaria competenza che si addice a chi debba avere un ruolo direzionale;
   la revisione organica del nucleo speciale frodi telematiche, avviata a ridosso della rimozione del colonnello Rapetto, che per anni aveva inutilmente formulato proposte scritte in cui documentava esigenze e soluzioni, si traduce in un potenziamento solo formale, in quanto il recentissimo incremento di organico non è stato preceduto da alcuna selezione di personale attitudinalmente o culturalmente idoneo e tanto meno da un indispensabile processo di formazione/specializzazione;
   risulterebbe che il colonnello Rapetto abbia chiesto di conferire con il comandante generale – così come previsto dai regolamenti militari – per trattare argomenti di servizio inerenti all'evoluzione del nucleo e per sottolineare la criticità della situazione e che la richiesta sarebbe stata respinta dalla gerarchia intermedia, che, invece, avrebbe comunque dovuto inoltrarla, fornendo il proprio parere motivato sulla vicenda;
   il colonnello Rapetto – a seguito dell'inatteso trasferimento – avrebbe maturato il proposito di congedarsi e lasciare bruscamente la carriera militare intrapresa con sincero entusiasmo all'età di 16 anni alla scuola militare Nunziatella –:
   quale sia stato l'esito della proposta del procuratore pro tempore della Corte dei conti per il Lazio, che auspicava avanzamenti di carriera per il colonnello Rapetto e per i suoi collaboratori che avevano contribuito al sorprendente esito dell'attività inquirente, atteso che Rapetto è rimasto colonnello e in sede di valutazione al grado superiore è stato addirittura giudicato solo in possesso di «buone» qualità intellettuali, a palese dispetto della sua preparazione culturale e professionale, dei libri e degli articoli pubblicati, delle docenze universitarie tenute per anni nei più diversi atenei;
   se non intenda fornire chiarimenti in ordine alla vicenda enunciata in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere.
(2-01496) «Tassone, Adornato, Binetti, Bonciani, Bosi, Calgaro, Capitanio Santolini, Carlucci, Enzo Carra, Cera, Ciccanti, Compagnon, De Poli, Delfino, Dionisi, D'Ippolito Vitale, Anna Teresa Formisano, Libè, Lusetti, Mantini, Marcazzan, Mereu, Ricardo Antonio Merlo, Mondello, Naro, Occhiuto, Pezzotta, Poli, Rao, Ria, Ruggeri, Nunzio Francesco Testa, Volontè, Zinzi».


Elementi ed iniziative in merito al mancato avvio nella regione Molise del cosiddetto «Progetto MEF» per il sistema di monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica – 2-01475

E)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   nelle sette trasmissioni televisive «Le Iene» del 26 gennaio 2012, 2 febbraio 2012, 9 febbraio 2012, 1o marzo 2012, 22 marzo 2012, 30 marzo 2012 e 11 aprile 2012 sono andati in onda dei servizi che mostravano il meccanismo delle truffe in farmacia a danno del servizio sanitario locale;
   in particolare, si afferma che il Ministro dell'economia e delle finanze sarebbe stato a conoscenza dei comportamenti fraudolenti praticati alcuni farmacisti, in particolare sulla consuetudine di apporre ulteriori fustelle dei farmaci sulle ricette all'insaputa degli assistiti, con o senza la connivenza del medico prescrittore;
   il professor Baldassarri, già Vice Ministro dell'economia e delle finanze, afferma che se si evitassero le frodi «avremmo un risparmio di 6 o 7 miliardi di euro all'anno»;
   il 12 maggio 2005 l'allora Vice Ministro citato ed il presidente della regione Molise Iorio stipularono un protocollo d'intesa avente come oggetto: «Progetto sperimentale MEF per il Sistema di monitoraggio e validazione della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale mediante utilizzo di tecnologia innovativa basata su macchine validatrici periferiche multifunzionali, finalizzato al contenimento della spesa pubblica farmaceutica»;
   la regione Molise con le delibere di giunta regionale n. 645 del 31 maggio 2005 e n. 1319 del 5 ottobre 2005 aveva dato seguito al protocollo d'intesa incaricando la Molise dati spa, sua società d'informatica in house, di attuare il «Progetto MEF» specificando che l'importo relativo alle spese d'investimento del progetto ammontavano ad euro 8.880.0000,00, di cui 4.776.000,00 a carico della regione;
   più volte la Molise dati spa ha scritto alla regione comunicando che il «Progetto MEF» era stato collaudato con successo a luglio 2009 e che da settembre 2009 l'intero sistema poteva considerarsi posto in condizione di funzionalità e a disposizione della regione, chiedendo di conoscere la reale volontà della regione in merito alla fase di gestione del progetto;
   Federfarma Molise, inizialmente favorevole al «Progetto MEF», si è poi opposta, inspiegabilmente, all'avvio dello stesso;
   la Molise dati spa a tutt'oggi ribadisce che l'opposizione dei farmacisti è l'unico motivo vero del mancato avvio del «Progetto MEF», sollecitando la regione a valutare le forme di partecipazione degli stessi;
   l'attuale Ministro della salute, come si evince dalle dichiarazioni rilasciate nelle citate trasmissioni, ha dichiarato che «c'era stato un problema relativo all'acquisto delle macchine, così perlomeno ci hanno riferito» e, alla domanda dell'intervistatrice circa il fatto che le macchine erano già state posizionate tutte nelle farmacie per far partire il progetto, il Ministro ha risposto «può darsi che sia così. Quello che ci è stato riferito è che non è mai partito questo progetto nella regione Molise»;
   il presidente di Federfarma Molise ha inizialmente dichiarato che la categoria si era opposta perché solo 64 farmacie su 160 sono dotate di adsl per problemi infrastrutturali della regione ed inoltre c'erano problemi con alcune validatrici non funzionanti, affermando poi, in fine, che Federfarma sarebbe comunque pronta a far ripartire il progetto, perché lo stop non sarebbe stato determinato dal mancato funzionamento di alcune validatrici, ma da una trattativa sindacale tesa ad ottenere il compenso di un euro a ricetta;
   il presidente della regione Molise, sempre incalzato dalla giornalista, dopo aver affermato che c'erano alcune contestazioni con l'impresa per dei problemi tecnici con le validatrici ha dichiarato che, alla luce della nuova posizione di Federfarma Molise, si sta lavorando per garantirne l'attivazione;
   la regione Molise era la regione scelta dal Ministro dell'economia e delle finanze per effettuare la sperimentazione al fine di estenderla su tutto il territorio nazionale;
   la regione Molise ha già speso per il «Progetto MEF» più di 4 milioni di euro;
   la regione Molise a tutt'oggi nulla ha fatto affinché il «Progetto MEF» si avviasse ed ottenere così i benefìci attesi, sia locali che nazionali;
   sussiste l'obbligo per le aziende sanitarie locali di riversare un importo pari allo 0,90 per cento dei corrispettivi erogati alle farmacie in sede di liquidazione delle prestazioni farmaceutiche per il servizio sanitario nazionale all'Enpaf (Ente nazionale previdenza assistenza farmacisti), in base all'articolo 5 ex lege 11 luglio 1977, n. 395, pari a circa 108 milioni di euro all'anno, nonché un ulteriore contributo dello 0,15 per cento, così come previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 1998, pari a circa 17,5 milioni euro, per un totale, quindi, di circa 125 milioni di euro all'anno, versati proprio per la collaborazione con il servizio sanitario nazionale;
   né il sistema tessera sanitaria (articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni), che aveva come obiettivo anche quello di impedire le truffe nella filiera del farmaco a carico del servizio sanitario nazionale («potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario»), né i successivi controlli delle regioni hanno impedito di fatto le truffe a carico del servizio sanitario nazionale;
   il reale livello di digital divide (cioè l'impossibilità di collegarsi ad internet nella regione Molise e in quasi tutto il territorio italiano) è drammaticamente elevato e tale da impedire, di fatto, nell'immediato soluzioni on line;
   c’è la «inspiegabile» differenza del 70 per cento di spesa farmaceutica pro capite fra le regioni più virtuose e quelle meno virtuose –:
   se risulti che la regione Molise abbia riferito al Ministro della salute le motivazioni del mancato avvio del «Progetto MEF» per il sistema di monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica a carico del servizio sanitario nazionale;
   se i Ministri interpellati ritengano ancora valido il progetto pilota sottoscritto con la regione Molise;
   se e quali iniziative di competenza intendano intraprendere per porre rimedio, da subito, alle truffe sui farmaci a danno del servizio sanitario nazionale e, quindi, dei cittadini contribuenti.
(2-01475) «Gava, Brugger».


Iniziative per garantire il soddisfacimento dei crediti vantati dagli enti locali nei confronti delle amministrazioni centrali, con particolare riferimento ai canoni d'affitto e alle spese di riscaldamento – 2-01506

F)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:
   il contratto di locazione della prefettura e dell'alloggio prefettizio di Cremona, il cui canone di locazione corrisponde ad euro 253.063,88, risulta scaduto in data 30 novembre 2010 e ad oggi non è ancora stato rinnovato con l'ente proprietario dell'edificio, ovvero la provincia di Cremona;
   il contratto di locazione della caserma dei carabinieri di S. Lucia di Cremona è scaduto in data 30 novembre 2011 e ad oggi, a fronte di un canone di locazione pari ad euro 113.300,84, il medesimo canone dell'anno 2011 non è stato corrisposto all'ente provincia di Cremona, proprietario dell'immobile;
   la situazione debitoria complessiva nei confronti dell'ente provincia di Cremona per i due immobili ammonta ad euro 366.364,72 e, come risulta anche da una segnalazione effettuata dall'ente provincia di Cremona, permane ancora scoperto il rimborso delle spese di riscaldamento richiesto in acconto per euro 12.016,61, relativo al periodo 2010/2011, e manca ancora l'acconto del periodo 2011/2012;
   la situazione descritta relativamente agli immobili di proprietà della provincia di Cremona è riscontrabile anche per molti altri enti locali, che vivono oggi una situazione di estrema difficoltà, in virtù sia delle riduzioni delle risorse economiche, diminuite anche a causa dei recenti provvedimenti governativi, come il ripristino del regime di tesoreria unica, sia della crisi economica, aggravata peraltro dalle recenti disposizioni promosse dal Governo in materia di imposta municipale unica (imu) –:
   se non si ritenga opportuno, anche in ragione della grave situazione degli enti locali, assumere idonee iniziative di competenza affinché vengano definite con certezza ed urgenza le tempistiche entro le quali si intende corrispondere all'ente provincia di Cremona e agli altri enti locali, che vantano analoghi crediti verso le amministrazioni centrali, le somme dovute, relative ai canoni d'affitto e al rimborso per le spese di riscaldamento non ancora incassate.
(2-01506) «Comaroli, Dozzo, Alessandri, Bonino, Callegari, Cavallotto, Chiappori, Fabi, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Isidori, Martini, Molgora, Laura Molteni, Munerato, Negro, Paolini, Rainieri, Rondini, Consiglio».


Chiarimenti e iniziative in merito alla partecipazione del prefetto di Lodi, dottor Pasquale Antonio Gioffrè, ad un'associazione di emigrati calabresi in Liguria – 2-01491

G)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   nel dicembre 2011 Pasquale Antonio Gioffrè è stato nominato prefetto di Lodi;
   da notizie apparse sulla stampa nei giorni scorsi si apprende che nel 2005 il Pasquale Antonio Gioffrè compariva tra i fondatori di un associazione di emigrati calabresi in Liguria – la «Città del Sole», con sede a Genova – accanto ad una serie di personaggi coinvolti in inchieste antimafia e voto di scambio, a partire proprio dal presidente dell'associazione Salvatore Ottavio Cosma;
   secondo un rapporto della Guardia di finanza del 2007 (in esecuzione di un'inchiesta del pubblico ministero Francesco Pinto), Cosma sarebbe il «punto di contatto» tra ’ndrangheta e ambienti politici in Liguria: «Le indagini tecniche hanno consentito di accertare che Cosma Salvatore era effettivamente in contatto con esponenti della malavita ed in particolare con Mamone Gino, Stefanelli Vincenzo, Malatesti Piero e Garcea Onofrio»;
   nell'atto costitutivo dell'associazione Gioffrè risultava con la carica di vicepresidente e, accanto a lui, oltre Cosma, anche un famoso imprenditore calabrese che in Liguria ha fatto fortuna: Gregorio Fogliani, originario di Taurianova, la cui azienda si occupa di ristorazione;
   la famiglia Fogliani è considerata dalla direzione investigativa antimafia di Genova «terminale locale per operazioni di reinvestimento di denaro di illecita provenienza»; «famiglia di ’ndrangheta» la definiscono i rapporti 2008-2010 della procura nazionale antimafia, a firma di Piero Grasso;
   tra i contatti della predetta associazione, noti alle cronache di stampa, sembrerebbe esserci anche Antonio Multari, arrestato nel giugno 2011 a Genova per associazione mafiosa;
   nel capoluogo ligure – secondo le ultime inchieste – le famiglie mafiose calabresi mirano alla conquista di beni confiscati, governano un ampio bacino elettorale, entrano negli appalti pubblici e, sempre secondo alcune inchieste, della direzione distrettuale antimafia milanese la ’ndrangheta controllerebbe la gestione dei rifiuti e il movimento terra;
   a Lodi un anno fa scoppiò il caso del predecessore di Gioffrè, Strano Materia, investita dalle polemiche per aver tolto la scorta allo scrittore e consigliere regionale Giulio Cavalli, decisione che fu interpretata come «punizione» perché Cavalli aveva denunciato che Pietrogino Pezzano era in stretti rapporti con il gotha della ’ndrangheta milanese –:
   se corrispondano al vero le notizie apparse sulla stampa e quali iniziative intenda intraprendere affinché si accerti la totale estraneità del prefetto Pasquale Antonio Gioffrè rispetto ai molteplici rapporti con i cosiddetti ’ndranghetisti o comunque con personaggi vicini al mondo affaristico gestito dalle cosche di ’ndrangheta.
(2-01491) «Peluffo, Fiano, Marco Carra, Farinone, De Biasi, Pizzetti, Pollastrini, Ferrari, Marantelli, Misiani, Mosca, Lenzi, Verini, Melis, Cavallaro, Cuperlo, Esposito, Martella, Sani, Lolli, Pes, Recchia, Rossa, Rosso, Losacco, Federico Testa, Zaccaria, Samperi, Soro, Agostini, Laganà Fortugno».


Orientamenti ed eventuali iniziative del Governo in relazione alla legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della regione Lombardia n. 7 del 2012 in materia di reclutamento del personale docente – 2-01492

H)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   è stata approvata dal consiglio regionale della Lombardia la legge 18 aprile 2012, n. 7, che prevede «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione», poi pubblicata sul Bollettino ufficiale del 20 aprile 2012;
   l'articolo più discusso e contro il quale sono insorti movimenti e sindacati è l'articolo 8, che introduce nuove norme in materia di reclutamento del personale docente, istituendo i concorsi a livello di istituzioni scolastiche;
   l'articolo sopra citato modifica la legge regionale n. 19 del 2007, aggiungendo i seguenti commi all'articolo 3: «2-bis. Al fine di realizzare l'incrocio diretto tra la domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l'offerta professionale dei docenti, a titolo sperimentale, nell'ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato, per un triennio a partire dall'anno scolastico successivo alla stipula, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica»; subito dopo, il testo della legge chiarisce (comma 2-ter) che «è ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento»; quindi, la legge stabilisce (comma 2-quater) anche che «le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'intesa di cui al comma 2-bis»; infine, si prevede, al comma 2-quinquies, che la giunta regionale relazioni semestralmente sulla sperimentazione alla commissione consiliare competente;
   dunque, in virtù della sopra citata disposizione, a titolo sperimentale, nell'ambito di norme generali o di specifici accordi con lo Stato, le assunzioni sui posti da assegnarsi ad incarico annuale possono essere effettuate direttamente dalle scuole, che, allo scopo, potranno bandire veri e propri concorsi;
   tali novità in materia di reclutamento dei docenti precari, introdotte dalla regione Lombardia, risultano, secondo gli interpellanti, illegittime perché in contrasto con il dettato del titolo V della Costituzione; infatti, l'articolo 117, secondo comma, lettera n), affida in via esclusiva allo Stato le norme generali sull'istruzione e, quindi, la scelta dei principi fondamentali, fra i quali indubitabilmente rientra il reclutamento degli insegnanti, laddove alle regioni spetta solo una potestà legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma);
   pertanto, il reclutamento è materia delegata alla legislazione nazionale e attualmente normata dal decreto ministeriale n. 131 del 2007, che, all'articolo 1, comma 2, stabilisce con chiarezza: «per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento»;
   secondo il dettato dell'articolo 127 della Costituzione, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione;
   la disposizione del sopra citato articolo 8 della legge regionale della Lombardia in esame, concedendo alle istituzioni scolastiche la possibilità di scegliere direttamente gli insegnanti, contravviene palesemente al criterio attualmente vigente per l'individuazione degli aspiranti cui conferire gli incarichi, e cioè lo scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento;
   il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, giova ricordarlo, garantisce alle nostre scuole un sistema di reclutamento basato sul principio del merito, concetto questo ribadito anche da una recente sentenza della Corte costituzionale, la sentenza n. 41 del 2011, che riconosce le graduatorie ad esaurimento istituite per «individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito»;
   pertanto, non si giustifica in nessun modo la necessità della regione Lombardia di sperimentare modalità di reclutamento alternative, considerando poi che, se l'intenzione del legislatore fosse davvero quella di «favorire la continuità didattica» per gli studenti, l'unico modo ragionevole sarebbe senz'altro la stabilizzazione dei precari (inseriti nelle suddette graduatorie ad esaurimento), che lavorano già da anni proprio su quegli stessi incarichi annuali;
   l'intenzione di stravolgere le modalità di reclutamento ad oggi vigenti, presente all'interno della legge «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione» della regione Lombardia, oltre a destare sincera preoccupazione per la conformità delle norme in essa contenute rispetto al dettato costituzionale, appare del tutto fuori luogo rispetto alla natura e alla portata del problema del precariato scolastico, anzi rischia di penalizzare illegittimamente il personale che all'interno delle graduatorie ha raggiunto posizioni utili al conferimento degli incarichi, grazie ai titoli conseguiti e alla professionalità maturata dopo anni di insegnamento nelle nostre scuole;
   tale penalizzazione nei confronti dei docenti precari più meritevoli risulta ancora maggiormente inaccettabile, se si considera che il sistema di istruzione pubblica italiano è stato privato di circa 90.000 insegnanti negli ultimi tre anni (in applicazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale utilizzo delle risorse umane della scuola», e dei decreti attuativi ad esso correlati) e che la legge 15 luglio 2011, n. 111, (articolo 19, comma 7), nell'impedire, a partire dall'anno scolastico 2012/2013, un'integrazione degli organici rispetto all'anno scolastico precedente (quindi, si bloccano gli organici, dopo averli decurtati di 90.000 unità rispetto al 2008), riduce in maniera drastica anche il numero di disponibilità da conferire ad incarico annuale;
   in tale contesto l'iniziativa della regione Lombardia rischia di inasprire ulteriormente il disagio dei precari della scuola, che, dopo aver faticosamente conseguito titoli e speso per anni la propria professionalità a servizio della pubblica amministrazione, invece di essere gratificati con la meritata stabilizzazione, si vedono precipitare definitivamente in una condizione di precariato selvaggio in cui viene meno anche la garanzia della selezione in base ai diritti maturati;
   a mettere a serio rischio poi la sostenibilità sociale delle politiche in materia di reclutamento, poste in essere dal Governo tecnico, intervengono le iniziative del Ministro interpellato, recentemente rese note dallo stesso Ministro, e cioè l'imminente indizione di nuovi concorsi a cattedra riservati ai docenti abilitati, con l'unico obiettivo, quindi, di stravolgere le posizioni di merito ad oggi conseguite dai precari inseriti nelle graduatorie;
   del resto tale procedura concorsuale, che coinvolgerebbe i circa 200.000 precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, permetterebbe, nella migliore delle ipotesi, la stabilizzazione di sole 8.000 unità; non è, quindi, assolutamente risolutiva rispetto all'annoso problema del precariato, considerando poi che il numero dei precari è destinato nei prossimi anni ad aumentare vertiginosamente in conseguenza dell'attivazione di nuovi corsi abilitanti riservati ai docenti non abilitati, nonché dei tirocini formativi attivi destinati ai giovani che vogliano intraprendere la professione docente;
   tali giovani aspiranti docenti, pertanto, dopo aver finanziato le università con i gravosi costi dei corsi, andranno a incrementare il numero del precariato scolastico;
   l'opposizione da parte di associazioni, movimenti e sindacati al citato articolo 8 della legge regionale Lombardia è stata subito molto forte e le notevoli proteste e polemiche che hanno accompagnato l'approvazione delle legge hanno condannato l'evidente violazione del principio costituzionale della libertà di insegnamento, che la «chiamata diretta» da parte dei dirigenti scolastici, inevitabilmente, produrrà;
   non va, infatti, sottovalutato il pericolo che il concorso di istituto possa consentire assunzioni secondo meccanismi clientelari, anziché secondo criteri oggettivi di maggior competenza ed esperienza, col conseguente reale rischio di discriminazioni e messa in discussione della libertà e della qualità d'insegnamento;
   dal punto di vista meramente pratico, il concorso di istituto renderà ancora più dispendioso e macchinoso il reclutamento e il peso della gestione di centinaia di concorsi (e quindi le domande ed eventuali ricorsi) per assumere personale docente annuale graverà sulle segreterie delle singole istituzioni scolastiche, già in gravi difficoltà nel garantire l'ordinaria attività amministrativa a causa dei pesantissimi tagli al personale ata e al dimensionamento scolastico in atto –:
   se il Ministro interpellato, alla luce dei profili di illegittimità costituzionale segnalati dagli interpellanti in premessa, con riguardo alla legge regionale Lombardia 18 aprile 2012, n. 7, che, peraltro, introduce modalità di assegnazione degli incarichi discutibili, inique, lesive della libertà di insegnamento e, quindi, della professionalità dei docenti, non ritenga di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e se non consideri opportuno non stipulare alcuna forma di intesa con la regione Lombardia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale stessa;
   se il Ministro interpellato non ritenga urgente individuare delle strategie volte a garantire l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'applicazione della direttiva comunitaria 99/70/CE, nonché la massima occupazione dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nel rispetto delle posizioni di merito maturate fino ad oggi dai precari, ridefinendo gli organici della scuola attraverso la modifica della legge 15 luglio 2011, n. 111 (articolo 19, comma 7), che, bloccando gli organici, rappresenta, di fatto, la vera causa, insieme all'innalzamento dell'età pensionabile, del divieto di accesso imposto ai giovani all'interno del comparto scuola.
(2-01492) «Di Pietro, Donadi, Zazzera, Di Giuseppe».