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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 28 maggio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 maggio 2012.

  Albonetti, Alessandri, Bergamini, Boniver, Bosi, Buttiglione, Caparini, Casini, Cicchitto, Colucci, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Lupi, Lussana, Milanato, Moffa, Leoluca Orlando, Rigoni, Stefani, Tenaglia, Vernetti, Vitali, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 24 maggio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MARINELLO ed altri: «Disposizioni per assicurare la qualità, l'informazione del consumatore sull'origine e il corretto funzionamento del mercato degli oli di oliva vergini» (5232);
   VERNETTI: «Delega al Governo per la disciplina della separazione della gestione della rete ferroviaria dall'esercizio dei servizi di trasporto» (5233);
   ROSATO: «Agevolazioni in materia di tariffe doganali in favore delle esportazioni operate attraverso imprese di logistica e trasporto di merci rispondenti a parametri di sicurezza e di rispetto dell'ambiente» (5234).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DAMIANO ed altri: «Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico» (5103) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Sbrollini e Tullo.

  La proposta di legge costituzionale LA LOGGIA ed altri: «Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di forma di governo, composizione e funzioni del Parlamento e potestà legislativa dello Stato e delle regioni» (5120) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Castiello.

  La proposta di legge BRANDOLINI ed altri: «Istituzione della Lega ippica italiana e disposizioni per la promozione del settore ippico nonché in materia di scommesse ippiche» (5133) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Farinone.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LA LOGGIA ed altri: «Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di forma di governo, composizione e funzioni del Parlamento e potestà legislativa dello Stato e delle regioni» (5120) Parere delle Commissioni II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  «Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» (5210) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  FAENZI ed altri: «Agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da parte degli imprenditori del settore agricolo e agrituristico» (5153) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):
  CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: «Norme contro la pubblicità dei giochi con corresponsione di premi in denaro e per la prevenzione del gioco patologico» (5202) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissioni in sede referente.

  La XII Commissione (Affari sociali) ha richiesto che la proposta di legge SAVINO ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della donazione di midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche» (4949), attualmente assegnata in sede referente alla I Commissione (Affari costituzionali), sia trasferita alla competenza primaria delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali).

  Tenuto conto della materia oggetto della proposta di legge, la Presidenza accoglie la richiesta. La predetta proposta di legge è pertanto assegnata, in sede referente, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali), con il parere delle Commissioni V e VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento.

  In data 28 maggio 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa dei deputati:
  BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI: «Articolo 56: Modifica della procedura relativa all'elezione in organi collegiali» (doc. II, n. 19).

  Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

  Con lettera pervenuta in data 17 maggio 2012, il deputato Antonino Lo Presti ha rappresentato alla Presidenza – allegando la relativa documentazione – che è pendente nei suoi confronti un procedimento presso il tribunale civile di Roma (atto di citazione dell'avvocato Grazia Volo) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 22 maggio 2012, ha comunicato che la 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi (COM(2011)610 definitivo); sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (COM(2011)611 definitivo); sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (COM(2011)612 definitivo); sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (COM(2011)614 definitivo); sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (COM(2011)615 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 65), che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione della regione Marche concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa, riferita all'anno 2011 (doc. CCI, n. 38).

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4-quater della legge 4 febbraio 2005, n. 11, la scheda informativa, elaborata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (COM(2012)93 definitivo), già inviato dalla Commissione europea e assegnato alle competenti Commissioni.

  Tale scheda informativa è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 23 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 422).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 24 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per gli esercizi dal 2008 al 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 423).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal viceministro dell'economia e delle finanze.

  Il viceministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, la relazione sull'attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, aggiornata al 31 dicembre 2011 (doc. CCXXXI, n. 9).

  Tale documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 28 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   n. 32/2012 del 23 marzo 2012, concernente «Assegnazione di 300 milioni di euro ad ANAS Spa – Annualità 2012, a carico del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo ad opere di interesse strategico» – alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 47/2012 del 23 marzo 2012, concernente «Fondo sanitario nazionale 2011. Finanziamento per borse di studio in medicina generale: terza annualità triennio 2009-2012, seconda annualità triennio 2010-2013 e prima annualità triennio 2011-2014» – alla XII Commissione (Affari sociali);
   n. 48/2012 del 23 marzo 2012, concernente «Fondo sanitario nazionale 2011. Ripartizione tra le regioni delle somme vincolate destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario» – alla XII Commissione (Affari sociali);
   n. 51/2012 del 23 marzo 2012, concernente «Fondo sanitario nazionale 2010. Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione e lotta contro l'AIDS)» – alla XII Commissione (Affari sociali);
   n. 52/2012 del 23 marzo 2012, concernente «Fondo sanitario nazionale 2007. Assegnazione alle regioni della quota vincolata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica destinata alle attività di ricerca» – alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione relativa all'imposizione di diritti nazionali sulle infrastrutture stradali ai veicoli leggeri privati (COM(2012)199 final), assegnata, in data 15 maggio 2012, in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'Unione europea (COM(2012)209 final), assegnata, in data 14 maggio 2012, in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul partenariato europeo per l'innovazione relativo all'acqua (COM(2012)216 final), assegnata, in data 14 maggio 2012, in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda le date di attuazione e applicazione e la data di abrogazione di talune direttive (COM(2012)217 final), assegnata, in data 21 maggio 2012, in sede primaria alla VI Commissione (Finanze), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategie nazionali di integrazione dei Rom: un primo passo nell'attuazione del Quadro dell'Unione europea (COM(2012)226 final), assegnata, in data 22 maggio 2012, in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Partenariato orientale: una roadmap fino al vertice dell'autunno 2013 (JOIN(2012)13 final), assegnata, in data 23 maggio 2012, in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Realizzare una nuova politica europea di vicinato (JOIN(2012)14 final), assegnata, in data 24 maggio 2012, in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La Commissione europea, in data 25 maggio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Un'agenda europea dei consumatori – Stimolare la fiducia e la crescita (COM(2012)225 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Fabio Bartolomeo, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della direzione generale di statistica, nell'ambito del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

  Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI MANTOVANO ED ALTRI N. 1-00983, FIANO ED ALTRI N. 1-01007, DI BIAGIO ED ALTRI N. 1-01018, BOSI ED ALTRI N. 1-01052, DOZZO ED ALTRI N. 1-01053, PALADINI ED ALTRI N. 1-01055 E MISITI ED ALTRI N. 1-01057 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLA SICUREZZA, DELLA DIFESA E DEL SOCCORSO PUBBLICO

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che con regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2012 va armonizzata la disciplina dei requisiti per l'accesso alla pensione del personale addetto ad attività di natura particolare, come quelle del comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico;
    l'intervento va graduato nel tempo e la materia oggetto di armonizzazione deve essere solo quella dell'eventuale incremento dei limiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia e dell'aumento dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva per beneficiare della nuova pensione anticipata (ex pensione di anzianità);
    la mancanza di altro espresso criterio, diverso da quello indicato dal citato comma 18, escludono ogni intervento sugli istituti peculiari previsti per il personale del comparto difesa-sicurezza e comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, connaturati all'espletamento di attività atipiche e usuranti: esse esigono strumenti compensativi volti a differenziare la posizione lavorativa e ordinamentale, anche ai fini dell'accesso alla pensione;
    i limiti di età ordinamentali previsti per il personale militare, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco degli altri Stati europei risultano di larga massima inferiori a quelli già stabiliti per l'omologo personale italiano;
    l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 riconosce anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale «la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti»;
    la predetta disposizione fornisce una cornice di riferimento per l'intero quadro normativo riguardante le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma è, altresì, norma programmatica, in quanto prevede, altresì, che (comma 2 del predetto articolo 19) la disciplina attuativa del predetto principio di specificità «è definita con successivi provvedimenti legislativi». In tale contesto, il regolamento di armonizzazione in materia pensionistica, che deve essere formalizzato entro il 30 giugno 2012, rappresenta il primo vero passo di concreta attuazione della «specificità», che lo Stato riconosce al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, chiamato ad assicurare il bene della vita a tutela della collettività, anche a rischio della propria incolumità personale;
    il concetto di specificità del comparto sicurezza-difesa e del comparto dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico mira proprio a rappresentare la condizione peculiare del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che è assoggettato ad un complesso di limitazioni e obblighi del tutto peculiari, nonché ad una condizione di impiego altamente usurante che presuppone il costante possesso di particolare idoneità psico-fisica e il mantenimento di standard di efficienza operativa periodicamente verificati e testati, con controlli medici, prove fisiche, severe attività addestrative;
    le statistiche rivelano che ogni anno centinaia di militari/agenti/vigili perdono, in conseguenza del servizio e per diretto effetto di attività operative ed addestrative, i requisiti di idoneità al servizio, con conseguente cessazione dal servizio attivo, o addirittura pagano con la vita l'adempimento del proprio dovere;
    il Governo, all'atto dell'emanazione del cosiddetto decreto-legge salva Italia, ha tenuto conto del particolare ruolo che tale comparto ha nell'ambito della pubblica amministrazione, prevedendo, proprio in virtù della specificità, l'emanazione di un regolamento volto ad armonizzare le regole di accesso al trattamento di quiescenza del personale in questione con quello delineato in senso generale per tutti i lavoratori pubblici e privati, previa valutazione della fattibilità funzionale e tenendo conto delle peculiarità delle singole Forze armate e corpi armati militari e civili dello Stato, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    l'assunto della specificità non può tradursi in una penalizzazione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, posto che il mantenimento in basso, rispetto al sistema generale, del limite anagrafico ordinamentale per la cessazione dal servizio è un'esigenza funzionale dello Stato;
    per evitare tali effetti, si rende indispensabile anche un intervento, attraverso un graduale e contestuale adeguamento degli assetti ordinamentali, anche al fine di contenere il preoccupante aumento dell'età media del personale in servizio, nonché al fine di garantire la correlata funzionalità delle amministrazioni interessate e dei peculiari meccanismi di progressione in carriera;
    la norma sulla specificità, pur nel suo tratto programmatico, che ha previsto un ruolo attivo delle rappresentanze del personale nell'emanazione dei provvedimenti legislativi e regolamentari che dovranno concretamente ed effettivamente sostanziare la previsione medesima, è stata disattesa nell'esercizio della delega di cui al comma 18 dell'articolo 24 del cosiddetto decreto-legge salva Italia;
    nonostante la declamata specificità, per tutti i lavoratori pubblici e privati sono state avviate da tempo forme previdenziali complementari, finalizzate a coprire il divario tra quanto si è percepito in servizio e quanto, invece, si è maturato in termini di pensione, mentre per il personale dei citati comparti tale forma di previdenza è tuttora da definire. Tutto ciò senza che siano mai state poste formule per tutelare gli operatori assunti dopo il 1o gennaio 1996, che sono i primi e più immediati destinatari del sistema contributivo;
    in data 15 marzo 2012 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro della difesa, si è detta disponibile ad un incontro con i rappresentanti dei sindacati delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il Cocer del comparto sicurezza e difesa per verificare le loro istanze;
    le rappresentanze del personale, in occasione di una conferenza stampa convocata sul tema il 20 marzo 2012, hanno chiesto un confronto con il Governo nella sua interezza,

impegna il Governo:

   a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione, norme di tutela delle specificità del personale del comparto sicurezza e difesa e di quello del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, che, per esigenze funzionali, è tenuto a lasciare il servizio prima degli altri lavoratori pubblici e privati, con trattamenti pensionistici sostanzialmente più contenuti;
   a istituire con immediatezza un tavolo di concertazione con le rappresentanze del personale del comparto, al fine di giungere ad un regolamento condiviso, nel quale trovi concreto riconoscimento la peculiarità degli operatori del settore;
   ad avviare, contestualmente alla stesura del regolamento di armonizzazione, le procedure di concertazione atte all'avvio di forme pensionistiche complementari, salvaguardando il personale attualmente in servizio già assoggettato al cosiddetto sistema contributivo puro, anche attraverso il ricorso al possibile utilizzo di parte dei nuovi risparmi derivanti dalle disposizioni contenute nel richiamato regolamento di armonizzazione;
   ad avviare un tavolo di lavoro, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate e le rappresentanze del personale, per definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli del personale interessato al regolamento di armonizzazione in argomento, ai fini della predisposizione di un disegno di legge di delega che preveda un'attuazione differita nel tempo – coordinata con la gradualità dell'incremento dei requisiti per l'accesso alla pensione – e che assicuri la compatibilità finanziaria, anche attraverso un processo di razionalizzazione e modernizzazione delle strutture interessate, coerente con le misure di contenimento della spesa.
(1-00983) «Mantovano, Cicchitto, Cirielli, Bruno, Crosetto, Cicu, Bertolini, Ascierto, Santelli, Pagano, De Angelis, Lainati, Saltamartini, Mancuso, Paniz, Lorenzin, Gibiino, Migliori, Vignali, Angeli, Pelino, Holzmann, Moles, La Loggia, Malgieri, Marsilio, Ceroni, Luciano Rossi, Di Centa, Minasso, Rampelli».


   La Camera,
   premesso che:
    in tutti i Paesi europei i limiti di età previsti per il personale militare e delle forze di polizia e dei vigili del fuoco risultano inferiori a quelli stabiliti per il personale italiano;
    al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si prescrive che, mediante regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2012, la disciplina dei requisiti per l'accesso alla pensione del personale del comparto sicurezza e difesa e quello del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico venga armonizzata mediante un progressivo innalzamento dei requisiti attualmente previsti, tenendo conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze;
    in considerazione del citato comma 18, si esclude ogni intervento sugli istituti peculiari previsti per il personale dei sopra menzionati comparti collegati alle attività specifiche che rendono indispensabile disporre di strumenti compensativi volti a differenziare la posizione lavorativa e ordinamentale, anche ai fini dell'accesso alla pensione;
    l'intervento deve essere graduato nel tempo e la materia oggetto di armonizzazione deve essere solo quella dell'eventuale incremento dei limiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia e dell'aumento dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva per beneficiare della nuova pensione anticipata (ex pensione di anzianità);
    l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 riconosce anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale «la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti»;
    la suddetta previsione costituisce un quadro di riferimento per l'intero schema normativo concernente le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è, altresì, norma programmatica, in quanto prevede, altresì, che (comma 2 del predetto articolo 19) la disciplina attuativa del predetto principio di specificità «è definita con successivi provvedimenti legislativi». In tale contesto, il regolamento di armonizzazione in materia pensionistica, che deve essere formalizzato entro il 30 giugno 2012, rappresenta il primo vero passo di concreta attuazione della «specificità», che il Paese riconosce al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, chiamato ad assicurare il bene della vita a tutela della collettività, anche a rischio della propria incolumità personale;
    il concetto di «specificità del comparto sicurezza-difesa» e del comparto dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico mira proprio a rappresentare la situazione specifica del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che è assoggettato ad un complesso di limitazioni e obblighi del tutto peculiari, nonché ad una condizione di impiego altamente usurante che presuppone il costante possesso di particolare idoneità psico-fisica e il mantenimento di standard di efficienza operativa periodicamente verificati e testati, mediante anche controlli medici, prove fisiche e severe attività a carattere addestrativo;
    ogni anno, come evidenziano gli studi e le statistiche, a seguito del servizio e per diretto effetto di attività operative ed addestrative, molti operatori perdono i requisiti di idoneità, con conseguente cessazione dal servizio attivo, o peggio cadono nell'adempimento del dovere;
    il Governo con l'emanazione del decreto-legge «salva Italia» ha considerato il particolare ruolo che tali comparti hanno nell'ambito dell'amministrazione pubblica, prevedendo, in virtù della richiamata specificità, l'emanazione di un apposito regolamento teso all'armonizzazione delle regole di accesso al trattamento di quiescenza del personale in questione a quello delineato in senso generale per tutti i lavoratori pubblici e privati;
    l'assunto della specificità non può tradursi in una penalizzazione per il personale dei comparti, considerando che il limite anagrafico inferiore per la cessazione dal servizio è un'esigenza funzionale dello Stato;
    per evitare questi effetti derivanti dall'intervento in materia e per contenere il preoccupante aumento dell'età media del personale in servizio, garantendo così la correlata funzionalità delle amministrazioni interessate, è necessario anche un parallelo e convergente intervento, attraverso un graduale e contestuale percorso di adeguamento degli assetti ordinamentali;
    risulta essere stranamente disattesa, nell'ambito della delega di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge «salva Italia», quella concertazione con le rappresentanze dei suddetti comparti, che pur viene richiamata esplicitamente dalla previsione della specificità, mentre correttamente il Governo per disciplinare, in una ottica moderna e competitiva, le «regole» sul mondo del lavoro ha sentito l'esigenza di convocare i sindacati per un confronto, a tutto campo;
    nonostante la declamata specificità, per tutti i lavoratori pubblici e privati sono state avviate da tempo forme previdenziali complementari, finalizzate a coprire il gap tra quanto si è percepito in servizio e quanto, invece, si è maturato in termini di pensione, mentre per il personale dei citati comparti tale forma di previdenza è tuttora da definire con grave nocumento del personale. Tutto ciò senza prevedere formule per tutelare gli operatori assunti dopo il 1o gennaio 1996, immediati destinatari del sistema contributivo;
    secondo notizie di stampa del 15 marzo 2012, «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro della difesa, si è detta disponibile ad un incontro con i rappresentanti dei sindacati delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il Cocer del comparto di sicurezza e difesa per verificare le loro istanze» e lo stesso «verrà fissato al più presto compatibilmente con l'attività di Governo»;
    le suddette rappresentanze del personale, in occasione delle loro iniziative pubbliche, hanno chiesto un urgente confronto con il Governo nella sua interezza, compreso il Ministro dell'economia e delle finanze, che è anche il vertice politico della Guardia di finanza, e non solo un «incontro», come da comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

impegna il Governo:

   a salvaguardare la specificità del comparto tesa a tutelare le particolari esigenze funzionali ed operative del suddetto;
   a convocare immediatamente un tavolo di concertazione per giungere quanto prima ad un regolamento condiviso fra Governo e rappresentanze;
   ad assumere iniziative normative volte a tutelare il personale dei comparti, che, per esigenze funzionali, è tenuto a lasciare il servizio prima degli altri lavoratori pubblici e privati, con trattamenti pensionistici sostanzialmente più contenuti;
   ad avviare, contestualmente alla stesura del regolamento di armonizzazione, le procedure di concertazione atte all'avvio di forme pensionistiche complementari, avendo cura di salvaguardare con apposite previsioni il personale attualmente in servizio e già assoggettato al cosiddetto sistema contributivo puro;
   ad avviare un immediato tavolo di lavoro, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate e le rappresentanze del personale, per definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli del personale interessato al regolamento di armonizzazione citato.
(1-01007) «Fiano, Franceschini, Letta, Bressa, Naccarato, Rosato, Recchia, Andrea Orlando, Rugghia, Zaccaria».


   La Camera,
   premesso che:
    la delicatezza e la complessità del ruolo svolto e dei compiti assegnati alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impone di considerare l'efficienza psico-fisica del personale addetto condizione indispensabile di efficienza funzionale e organizzativa delle strutture operative; su queste premesse – non su di una considerazione di favore e di vantaggio per il personale dei suddetti comparti – si fonda la differenziazione della disciplina previdenziale, che è riconosciuta in buona parte dei Paesi europei;
    su questa base, l'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha stabilito che «ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti»;
    il personale dei suddetti comparti deve operare in un sistema di vincoli del tutto peculiari e con condizioni di impiego altamente usuranti, che presuppone il costante possesso dell'idoneità psicofisica e il mantenimento di standard di efficienza operativa periodicamente verificati e testati, anche mediante controlli medici, prove fisiche e severe prove di addestramento;
    ogni anno centinaia di militari/agenti e vigili del fuoco perdono i requisiti di idoneità, anche a seguito di cause di servizio, o contraggono malattie permanenti; a questi ovviamente si aggiungono quanti cadono nell'adempimento del proprio dovere;
    l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che «allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento (...) sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti» del personale addetto a specifiche attività, tra cui quello del comparto sicurezza e difesa e quello del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico;
    le suddette disposizioni escludono ogni intervento sugli istituti peculiari previsti per il personale dei suddetti comparti, connaturati all'espletamento di atipiche ed usuranti attività che rendono indispensabile disporre di strumenti compensativi volti a differenziare la posizione del personale addetto, anche ai fini dell'accesso alla pensione;
    alla specificità del comparto, delineata nella legge n. 183 del 2010, occorre sottoporre anche la disciplina attuativa; alla luce di tali disposizioni, il regolamento di armonizzazione in materia pensionistica, ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2011, si configura come un procedimento attuativo della «specificità», di cui alla legge n. 183 del 2010;
    la legge n. 243 del 2004 – cosiddetta legge Maroni – già prevedeva che gli addetti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per la loro specificità fossero esclusi dal processo di innalzamento dell'età pensionabile;
    sebbene la legge avesse previsto diversamente, non si è ancora proceduto all'istituzione di forme pensionistiche integrative e complementari per il personale del comparto sicurezza-difesa; più in generale, non sono mai state previste forme di tutela effettiva del personale assunto dopo il 1o gennaio 1996, con una carriera previdenziale interamente compresa, anche prima della recente riforma, nelle regole del sistema contributivo;
    in ragione della specificità del comparto, si configura come determinante la partecipazione delle rappresentanze del personale – così come si è verificato in altre circostanze – nella fase di definizione ed emanazione dei provvedimenti; tale prassi non risulta essere stata seguita nell'ambito della delega di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
    in data 15 marzo 2012, una nota dell'ufficio stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali evidenziava che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro della difesa, si è detta disponibile ad un incontro con i rappresentanti dei sindacati delle forze di polizia e con il Cocer del comparto sicurezza e difesa per verificare le loro istanze» e che lo stesso «verrà fissato al più presto compatibilmente con l'attività di Governo»;
    le suddette rappresentanze del personale, in occasione di diverse iniziative sindacali, hanno chiesto un urgente confronto con il Governo, compreso il Ministro dell'economia e delle finanze, che non si limiti a configurarsi come un «incontro» – così come auspicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – ma che si strutturi in un tavolo tecnico di confronto;
    le rappresentanze del personale hanno, altresì, chiesto che venga presentata una proposta di legge con carattere di urgenza che modifichi, sul punto, la previsione della delega prevista nel decreto-legge cosiddetto salva-Italia e preveda un passaggio parlamentare sul tema, con il rinvio del termine per l'approvazione del regolamento di armonizzazione,

impegna il Governo:

   a tutelare la specificità, anche ai fini previdenziali, del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che per esigenze funzionali è tenuto a lasciare il servizio prima degli altri lavoratori pubblici e privati, e ad istituire a tal fine, con assoluta urgenza, un tavolo di concertazione con le relative rappresentanze sindacali, al fine di giungere ad un regolamento i cui contenuti siano condivisi, nel quale riconoscere in maniera inderogabile la peculiarità degli operatori del settore;
   ad escludere, nel regolamento di armonizzazione, il ricorso a forme assistenziali non previste dalla norma di legge – come gli istituti dell'equo indennizzo, della pensione privilegiata e dell'indennità ausiliaria – che sono per loro natura funzionali alla copertura di specifici rischi professionali e non implementazione della disciplina pensionistica generale dei suddetti comparti;
   ad avviare, contestualmente alla stesura del regolamento di armonizzazione, le procedure di concertazione atte al riconoscimento di forme pensionistiche complementari, salvaguardando – con apposite previsioni – il personale attualmente in servizio e già assoggettato al cosiddetto sistema contributivo puro;
   ad assumere adeguate iniziative di carattere normativo, volte a consentire il riordino dei ruoli e delle carriere del comparto sicurezza e difesa e dell'ordinamento del personale dei vigili del fuoco.
(1-01018) «Di Biagio, Paglia, Granata, Angela Napoli, Menia, Della Vedova, Briguglio, Giorgio Conte, Patarino».


   La Camera,
   premesso che:
    la specificità del comparto sicurezza e difesa e soccorso pubblico si estrinseca, nell'efficienza psico-fisica del personale addetto, oltre che in ragione della peculiarità dei compiti esercitati, proprio nell'assoggettamento a particolari obblighi e ad un complesso di limitazioni personali, previste da leggi e regolamenti, nonché ad una condizione di impiego altamente usurante;
    in virtù di tale specificità il cosiddetto decreto-legge salva Italia ha previsto che, in sede di armonizzazione delle regole di quiescenza del personale in questione rispetto a quello dei lavoratori pubblici e privati, si provveda con apposito regolamento;
    il comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, prevede che, con regolamento da adottare entro il 30 giugno 2012 ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché del comparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti;
    l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, «la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti»;
    il comma 2 dell'articolo 19 citato prescrive che la disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede, altresì, a stanziare le occorrenti risorse finanziarie;
    in tal senso, il regolamento di armonizzazione della normativa in materia pensionistica, ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2011, deve rappresentare, quindi, l'estrinsecazione di quel principio di specificità che il Paese riconosce, secondo quanto dispone la legge n. 183 del 2010, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, proprio in virtù degli altissimi compiti di sicurezza interna e internazionale cui è destinato;
    tale regolamento rappresenterebbe un punto di riferimento per l'intero quadro normativo riguardante le Forza armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e costituirebbe, altresì, norma programmatica, in quanto prevede, al comma 2 del predetto articolo 19, che la disciplina attuativa del predetto principio di specificità «è definita con successivi provvedimenti legislativi»;
    in considerazione di ciò, ai sensi del citato comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, si esclude, quindi, ogni intervento sugli istituti peculiari previsti per il personale del comparto in questione connaturati all'espletamento di atipiche ed usuranti attività, che rendono indispensabile disporre di strumenti compensativi volti a differenziare la posizione del personale addetto, anche ai fini dell'accesso alla pensione;
    il comparto versa già in un profondo stato di malessere e l'esasperazione e la sfiducia crescente si alimenterebbero di fronte ad un ulteriore provvedimento punitivo che si aggiungerebbe ai pesanti interventi occorsi negli ultimi anni in materia di trattamento economico, mettendo così a forte rischio la stessa efficienza ed efficacia del personale;
    inoltre, in tutti i Paesi europei, i limiti di età previsti per il personale militare e delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco sono inferiori rispetto a quelli vigenti in Italia;
    non si è ancora proceduto all'istituzione di forme pensionistiche integrative e complementari per il personale del comparto e, in generale, non sono mai state previste forme di tutela del personale assunto dopo il 1o gennaio 1996, che godrà del solo sistema contributivo;
    proprio in ragione della specificità del comparto, si configura come determinante la partecipazione delle rappresentanze sindacali del personale nella fase di definizione dei provvedimenti loro riguardanti, come accaduto in altre circostanze; al contrario, tale prassi pare, almeno sino ad oggi, disattesa nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;
    eppure, la norma sulla specificità di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, pur nel suo tratto programmatico, prevede un ruolo concertativo dei sindacati e del Consiglio centrale di rappresentanza (Cocer), ruolo che non può essere pretermesso dall'Esecutivo nell'esercizio del potere regolamentare di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;
    la disciplina regolamentare dovrà essere adottata dal Governo nel rispetto delle disposizioni legislative citate, nonché conformemente al principio di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, che impone la ragionevolezza delle distinzioni e il divieto di discriminazioni,

impegna il Governo:

   a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione, norme di tutela delle specificità del personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco, esclusivamente con riguardo al solo allungamento dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità in relazione ai diritti quesiti e al previgente ordinamento;
   a procedere, prima dell'adozione del regolamento in questione, ad un incontro con i sindacati più rappresentativi e con il Cocer;
   ad avviare forme pensionistiche complementari, salvaguardando il personale attualmente in servizio già assoggettato al cosiddetto sistema contributivo puro, nei medesimi termini previsti per il personale del comparto dello Stato, nel rispetto dei vincoli del bilancio pubblico;
   ad avviare, dopo l'emanazione del regolamento in questione, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate, un tavolo di concertazione al fine di definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli e delle carriere del personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco.
(1-01052) «Bosi, Poli, Cesa, Marcazzan, Tassone, Mantini, Libè, Compagnon, Naro, Ciccanti, Volontè, Rao, Ruggeri, Delfino, Pezzotta».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi del comma 18 dell'articolo 24 del cosiddetto decreto-legge salva Italia (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) è previsto che, con regolamento da adottare entro il prossimo 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, si proceda all'armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento di quiescenza del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché del comparto del soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, «la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti»;
    in considerazione della predetta specificità lavorativa del personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è indubbio che un innalzamento tout court dell'età pensionabile possa ostacolare la reale capacità operativa dei lavoratori in questione, con conseguenze inevitabili anche sul livello di efficienza della sicurezza del nostro Paese;
    il riconoscimento della specificità del comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico – infatti – ha proprio lo scopo di valutare la condizione peculiare del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, considerando le condizioni di impiego operativo altamente rischioso cui è soggetto, che presuppone il costante possesso di particolari idoneità psico-fisiche;
    il requisito anagrafico è, pertanto, una condicio sine qua non per l'idoneità al servizio e per l'espletamento di tali attività operative ed addestrative; ne consegue che l'intervento regolamentare deve rispondere al principio di proporzionalità ed essere condizionato dai limiti di età del personale militare, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco nei trattamenti di quiescenza e anticipati;
    il personale del comparto sicurezza e difesa, peraltro, gode di un'autonomia contrattuale limitata rispetto all'esercizio dei diritti sindacali fondamentali, per via del mancato riconoscimento del diritto di sciopero e della piena libertà di organizzazione sindacale;
    esiste, altresì, il problema di assicurare a tutte le componenti del comparto difesa e sicurezza esposto ad attività dal rischio comparabile un trattamento equipollente sotto il profilo della tutela infortunistica, con particolare riguardo al personale volontario dei vigili del fuoco, attualmente penalizzato;
    il Governo, infatti, non ha ancora esercitato le deleghe di cui al comma 7 dell'articolo 27 della legge n. 183 del 2010, relative all'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso, nonché all'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito,

impegna il Governo:

   a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, norme di tutela delle specificità del personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, con particolare riguardo all'allungamento dell'età pensionabile per il personale operativo in relazione ai diritti quesiti e al previgente ordinamento;
   ad assumere ogni iniziativa di competenza per eliminare le differenze di trattamento attualmente esistenti all'interno del comparto difesa e sicurezza tra categorie di personale diverse, ma esposte alla stessa tipologia di rischio, così come già previsto dalla delega di cui al comma 7 dell'articolo 27 della legge n. 183 del 2010 citata in premessa, con riferimento al personale volontario dei vigili del fuoco incaricato del soccorso tecnico urgente, il cui trattamento deve essere uniformato a quello del personale permanente in forza al Corpo;
   a garantire, con disposizioni transitorie, la certezza dei rapporti giuridici già consolidati o in via di maturazione, che, per esigenze funzionali, potranno essere prolungati solo su base volontaria;
   ad istituire con immediatezza un tavolo di concertazione con i sindacati rappresentativi ed il Cocer per giungere ad un regolamento condiviso, nel quale trovi concreto riconoscimento la peculiarità degli operatori del settore;
   ad aprire, contestualmente alla stesura del regolamento di armonizzazione, un tavolo sulla previdenza complementare;
   ad avviare un tavolo di lavoro con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate e le rappresentanze del personale per definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli del personale interessato al regolamento di armonizzazione, ai fini della predisposizione di un disegno di legge di delega che preveda un'attuazione differita nel tempo – coordinata con la gradualità dell'incremento dei requisiti per l'accesso alla pensione – e che assicuri la compatibilità finanziaria, anche attraverso un processo di razionalizzazione e modernizzazione delle strutture interessate, coerente con le misure di contenimento della spesa.
(1-01053) «Dozzo, Fedriga, Munerato, Bonino, Gidoni, Chiappori, Caparini, Molgora, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


   La Camera,
   premesso che:
    la devastante crisi economica sta interessando tutto il sistema socio-economico-produttivo del Paese;
    i Governi che si sono succeduti durante la XVI legislatura, per far fronte alla richiamata situazione economica, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo hanno, in più occasioni e con numerosi provvedimenti, irresponsabilmente addossato i costi del necessario risanamento finanziario sulle classi sociali medio-basse;
    a riprova di quanto riportato, a titolo d'esempio, si richiamano le norme contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, tra le quali, al capo IV del titolo III (Riduzioni di spesa. Pensioni), quelle che hanno innalzato significativamente i requisiti per l'accesso all'età pensionabile, bloccato gli scatti stipendiali e delle pensioni, previsto il completo passaggio al sistema contributivo, scaricando l'intero costo della crisi sui lavoratori con reddito non elevato;
    al comma 18 dell'articolo 24 del citato decreto-legge, si prescrive peraltro che, mediante regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2012, la disciplina dei requisiti per l'accesso alla pensione del personale del comparto sicurezza e difesa e di quello del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, sia armonizzata per il tramite di un progressivo innalzamento dei requisiti attualmente previsti, pur tenendo conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze del comparto;
    l'attuale modello di sicurezza, concepito in presenza di grandi risorse statali e della necessità di riavviare il settore industriale del Paese, risulta essere – non certo per responsabilità degli appartenenti alle Forze armate e di polizia, ma per una programmazione, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, errata, compiuta dai vari Esecutivi succedutisi nel tempo, nonché per una volontà di soddisfare le esigenze industriali, piuttosto che quelle della sicurezza – arretrato rispetto al nuovo scenario criminale nazionale ed internazionale;
    il quadro normativo di riferimento del comparto sicurezza si è connotato per una serie di tagli, adottati per tramite di manovre finanziarie presentate dall'attuale e dal precedente Governo, nella XVI legislatura, innumerevoli ed ingentissimi, tanto da determinare l'aumento vertiginoso di atti criminali non perseguiti su tutto il territorio nazionale;
    nonostante i «pacchetti sicurezza» del Governo Berlusconi, le riduzioni degli stanziamenti relativi al comparto che ricomprende polizia di Stato, polizia penitenziaria, vigili del fuoco, Corpo forestale e carabinieri hanno generato una situazione desolante, che vede, a solo titolo di esempio:
     a) agenti che non possono uscire dalle caserme perché le volanti non funzionano e non ci sono fondi per sistemarle;
     b) attese insopportabili sulla linea telefonica di emergenza 113 per assenza di personale addetto;
     c) assenza di fondi per l'acquisto di derrate alimentari sufficienti al mantenimento di standard decenti per l'alimentazione dei detenuti;
     d) sempre più frequenti difficoltà di tradurre un detenuto, colpevole o innocente che sia, per consentirgli di presenziare al suo processo;
     e) interi quartieri senza forze dell'ordine che presidiano il territorio, senza distinzione tra centro e periferia, tra le zone più tranquille e quelle più insicure, a causa della chiusura delle caserme;
     f) commissariati di polizia di Stato con incredibili carenze d'organico che, pur mantenendo attivi i servizi al pubblico, de facto non riescono a compiere tutte le attività attribuite in condizioni normali, con conseguenze nefaste sulla sicurezza dei cittadini;
     g) l'organico del Corpo dei carabinieri, così come riportato in numerose relazioni del Governo al Parlamento, sottostimato di oltre 7.000 unità;
     h) l'assenza di fondi per l'addestramento, l'esercitazione, la formazione e l'aggiornamento delle unità dei vigili del fuoco;
    nel documento di economia e finanza 2012 – all'allegato 1, punto 51 della prima tabella, sezione «lavoro e pensioni», misura: «Ampliamento della contrattazione decentrata, detassazione e decontribuzione dei salari di secondo livello», colonna: «impatto sul pubblico impiego» – il Governo prevede testualmente «per la detassazione dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico» – ovvero tutti gli ambiti relativi al presente atto di indirizzo – maggiori oneri per 60 milioni anche per il 2012;
    in aggiunta al desolante quadro descritto, il Governo dovrebbe procedere in questi giorni, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, alla cosiddetta armonizzazione, ovvero all'inasprimento della disciplina dei requisiti per l'accesso alla pensione del personale del comparto sicurezza e difesa e di quello del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, così come riportato in premessa;
    in tutti i Paesi europei i limiti di età previsti per il personale militare e delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco risultano inferiori a quelli stabiliti per il personale italiano;
    i firmatari del presente atto di indirizzo, fortemente contrari alla serie di provvedimenti sinora adottati, si sono battuti al fine di indicizzare completamente le pensioni, che dovrebbero continuare a seguire l'andamento dell'inflazione, per evitare che i cittadini perdano potere d'acquisto, scontrandosi con maggioranze e Governi che hanno previsto al contrario la sola reindicizzazione parziale per le pensioni sino a 1.400 euro;
    il Governo è ancora alle prese con il problema dei lavoratori prossimi alla pensione secondo le vecchie regole o che si trovano a dover lavorare anche 5 anni in più rispetto alle regole precedenti;
    i firmatari del presente atto di indirizzo, nel corso di tutta la XVI legislatura, hanno stigmatizzato i provvedimenti adottati da parte dei Governi che si sono succeduti nei confronti del predetto comparto, in quanto non si è provveduto né al reperimento delle fondamentali risorse economiche per l'esercizio della funzione, né a programmare concreti ed opportuni interventi strutturali al fine di garantire sicurezza del territorio, dei cittadini e degli operatori del settore. Non c’è stato il tanto auspicato aumento dell'organico addetto alla sicurezza, non sono stati previsti tempi certi per lo svolgimento dei processi, né aumenti di organici nella funzione giurisdizionale, né tanto meno spazi, infrastrutture o ristrutturazioni di edifici esistenti da destinare al settore penitenziario;
    le norme introdotte nell'ordinamento giuridico in materia pensionistica dal Governo Monti rappresentano un'iniqua operazione volta a far cassa, riformulando un sistema pensionistico pensato appena quindici anni prima, non rispettando i diritti acquisiti dei lavoratori, non riconoscendo, molto spesso, ai lavoratori una vita di sacrifici e la giusta aspirazione all'equità;
    la riforma della previdenza, fissando requisiti più stringenti per il pensionamento, seppur rafforzando da subito la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, ha rappresentato un costo pressoché insopportabile per i cittadini italiani, sia in termini di riduzione del potere d'acquisto che di frustrazione di aspettative individuali;
    la specificità del comparto sicurezza è volta a distinguere la particolare posizione, anche giuridica, all'interno dell'ordinamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle altre categorie di dipendenti pubblici;
    i lavoratori della sicurezza sono assoggettati ad una serie di limitazioni ed obblighi del tutto peculiari – impossibilità di iscriversi a partiti politici, sindacati, di scioperare – nonché ad una condizione di impiego altamente usurante, che presuppone il costante possesso di particolare idoneità psico-fisica e il mantenimento di standard di efficienza operativa puntualmente verificati mediante controlli medici, prove fisiche e severe attività a carattere addestrativo;
    alla richiamata «specificità» non può che corrispondere una differenziazione di requisiti utili al fine del raggiungimento dell'età pensionabile, rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione. Differenziazione che non deve in alcun modo rappresentare un privilegio rispetto alle altre categorie, considerando che un limite anagrafico ridotto, soprattutto per i lavoratori con compiti operativi, è da considerarsi imprescindibile per il corretto espletamento della funzione sicurezza;
    non è assolutamente utile un incondizionato ed indiscriminato aumento dell'età pensionabile dei lavoratori, senza la previsione di una rivisitazione strutturale dell'intero assetto del comparto,

impegna il Governo:

   a salvaguardare la specificità del comparto, convocando celermente un tavolo di concertazione dei lavoratori del settore, con il riconoscimento della particolare attività svolta sul territorio per la sicurezza dei cittadini, tanto più in un particolare momento di forte tensione sociale;
   ad ascoltare le ragioni dei lavoratori, predisponendo interventi volti a tutelare la specificità del settore, nell'interesse generale della sicurezza e dei cittadini;
   a valutare lo spostamento degli operatori di pubblica sicurezza ad incarichi non operativi, soprattutto negli ultimi anni della vita lavorativa, quali che siano i requisiti fissati dalle normative;
   a ridisegnare il modello di sicurezza nazionale mediante l'adozione di interventi di riorganizzazione finalizzati ad eliminare sprechi o inefficienze, basandolo su programmi comuni ai singoli corpi interessati, con l'intento di generare economie di gestione e maggiore efficienza nei più svariati settori, garantendo, tuttavia, una razionalizzazione armonica di settori più eterogenei del comparto sicurezza, assumendo decise iniziative nel contrasto all'inerzia e alla resistenza al cambiamento tipiche di tutte le burocrazie, al fine di mantenere, ovvero aumentare, le tutele previdenziali dei lavoratori del settore;
   a riconsiderare la logica dei tagli indiscriminati e a provvedere, in una situazione di oggettiva crisi economica e mancanza di fondi, a distribuire gli stessi con maggiore oculatezza, con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza dei cittadini e, al contempo, la loro incolumità e condizioni lavorative e previdenziali ottimali al personale del comparto;
   a garantire efficaci programmi di esercitazione e aggiornamento delle professionalità che permettano agli operatori di ricominciare ad effettuare i necessari addestramenti fondamentali per garantire la formazione allo svolgimento delle funzioni di pubblica sicurezza, rinunciando, ad esempio, per compensare le spese, all'acquisto di inutili cacciabombardieri atti ad offendere e non a difendere la sicurezza del territorio e dei cittadini italiani.
(1-01055) «Paladini, Palomba, Aniello Formisano, Borghesi, Evangelisti, Di Stanislao».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


   La Camera,
   premesso che:
    la riforma Amato del 1992 e successivamente la riforma Dini nel 1995 hanno decurtato il modello previdenziale dei comparti della sicurezza, difesa e soccorso pubblico, annullando, di fatto, la specificità degli appartenenti, pur riconfermando quella delle amministrazioni;
    la legge finanziaria n. 724 del 1994 ha ridotto il rendimento del modello previdenziale di questo personale dal 3,60 per cento annuo al 2 per cento. Con il decreto-legge n. 112 del 2008, si è definitivamente equiparato il rendimento della pensione dei professionisti della sicurezza a quelli del restante pubblico impiego;
    l'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, «la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti»;
    tale articolo stabilisce che gli operatori dei comparti di sicurezza, difesa e soccorso pubblico e le amministrazioni di riferimento, in relazione al particolare status, devono essere valutati e considerati non solo nell'ottica di quella che è la normale dinamica contrattuale e previdenziale prevista per tutti i lavoratori; ad essi bisogna guardare in relazione alle peculiari funzioni attribuite alle amministrazioni di appartenenza, che, in assenza di operatori che siano selezionati e messi in condizioni di operare con altrettante condizioni peculiari, verrebbero vanificate e con esse le condizioni di tutela e di difesa delle istituzioni democratiche, così come quelle dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna e del soccorso alle popolazioni;
    il criterio di specificità stabilito dalla legge n. 183 del 2010 del comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco e del soccorso pubblico ha lo scopo di garantire la condizione peculiare del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a condizioni di impiego operativo altamente rischioso, che presuppone il costante possesso di particolari idoneità psico-fisiche;
    l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto salva Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che, con regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, deve essere armonizzata la disciplina dei requisiti per l'accesso alla pensione del personale addetto a specifiche attività, tra cui quello del comparto sicurezza e difesa e quello del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, attraverso un processo di incremento dei requisiti attualmente previsti, tenendo conto delle peculiarità ordinamentali e delle specifiche esigenze;
    tale intervento di armonizzazione deve rispondere al principio di proporzionalità, principio generale del diritto, e deve essere limitato esclusivamente ai limiti di età del personale militare, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco nei trattamenti di quiescenza e anticipati, nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, primo comma, in forza del quale la mancanza di altro espresso criterio si traduce in un'arbitraria discriminazione di questo personale a ordinamento speciale in ragione dei peculiari compiti e dei rispettivi status;
    i limiti di età per tali trattamenti previsti per il personale militare, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco degli altri Stati europei risultano inferiori a quelli già stabiliti per il personale italiano;
    per definire l'ambito del regolamento da adottare entro il 30 giugno 2012, è utile ricordare la precedente armonizzazione in materia, disciplinata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in attuazione degli appositi criteri di delega, di cui all'articolo 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed all'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che hanno riguardato sia l'incremento dei limiti di età per l'accesso alla pensione, sia gli specifici istituti, quali, ad esempio, l'ausiliaria e il meccanismo di calcolo dell'assegno di pensione. Questa estensione è stata possibile perché i criteri di delega facevano espresso riferimento ai «trattamenti pensionistici» e all'istituto dell'ausiliaria e non solo all'incremento dei requisiti per l'accesso alla pensione, come invece previsto dall'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011;
    il Governo, all'atto dell'emanazione del cosiddetto decreto-legge salva Italia, considerando il particolare ruolo che tali comparti hanno nell'ambito dell'amministrazione pubblica ha previsto, proprio in virtù della specificità, l'emanazione di un regolamento volto ad armonizzare le regole di accesso al trattamento di quiescenza del personale in questione con quello delineato in senso generale per tutti i lavoratori pubblici e privati,

impegna il Governo

a garantire, nell'ambito del regolamento di armonizzazione, norme di tutela delle specificità del personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, tenendo conto delle ragioni per cui questo personale fino ad ora raggiunge prima l'età della pensione rispetto ad altri dipendenti pubblici e tenendo, inoltre, conto che si va verso la stesura di un regolamento di armonizzazione, che richiede particolare attenzione per salvaguardare il personale in servizio passato al sistema contributivo puro.
(1-01057) «Misiti, Miccichè, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


MOZIONI MECACCI, VOLONTÈ, EVANGELISTI, VERNETTI ED ALTRI N. 1-00899 E PIANETTA ED ALTRI N. 1-01056 CONCERNENTI INIZIATIVE POLITICO-DIPLOMATICHE IN RELAZIONE ALLA VICENDA DEL CITTADINO RUSSO SERGEI MAGNITSKY

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    il cittadino russo Sergei Magnitsky è deceduto in cella di isolamento nella Federazione Russa il 16 novembre 2009;
    la detenzione di Sergei Magnitsky è durata oltre 12 mesi ed è stata costellata da una serie di maltrattamenti, dinieghi di cure, torture e violenze fisiche denunciati dettagliatamente dallo stesso Magnitsky prima della sua morte e, successivamente, dai suoi difensori;
    la tragica vicenda di Magnitsky, avvocato che lavorava per un fondo di investimenti esteri in Russia, si inserisce all'interno di un procedimento giurisdizionale per «evasione fiscale», in cui il diritto di difesa e le garanzie di un giusto processo, principi che la Federazione Russa si è impegnata a rispettare con la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sono stati violati platealmente;
    in questo senso, si sono espressi nel corso degli ultimi anni e degli ultimi mesi, adottando risoluzioni parlamentari, il Parlamento olandese, il Congresso degli Stati Uniti, il Parlamento europeo e il Parlamento canadese, chiedendo alle autorità russe di individuare e processare i responsabili e i mandanti della morte di Magnitsky e chiedendo ai rispettivi Governi di sanzionare questi individui, sia attraverso il congelamento dei loro beni all'estero, sia non concedendogli il visto di ingresso nei rispettivi territori nazionali;
    i procedimenti avviati dalle autorità russe per accertare le cause del decesso di Magnitsky sono stati finora del tutto insoddisfacenti, arrivando pochi giorni fa, come riportato l'8 febbraio 2012 dal New York Times, al paradosso della riapertura di un processo per corruzione deciso proprio nei confronti di Magnitsky, dando così luogo al primo «processo ad un morto» nella storia della Federazione Russa;
    le denunce circostanziate, registrate e formulate dallo stesso Magnitsky nel corso della sua detenzione, hanno portato ad individuare con precisione le responsabilità dirette o indirette per i maltrattamenti, le torture, il diniego delle cure e, infine, per il decesso, 60 persone all'interno del sistema carcerario, sanitario, giudiziario e di governo della Federazione Russa, che non sono state finora oggetto di un giusto procedimento penale;
    a riprova della serietà della documentazione e delle denunce presentate dalla difesa di Magnitsky, a seguito di un'iniziativa dei senatori Benjamin Cardin (senatore democratico) e John Sidney Mc Cain (senatore repubblicano), il Dipartimento di Stato americano ha imposto ai 60 cittadini russi (la cosiddetta Cardi's list) il divieto di ingresso negli Stati Uniti,

impegna il Governo:

   a chiedere alla Federazione Russa, nell'ambito dei rapporti politici bilaterali con quel Paese, che l'accertamento delle responsabilità relative alla morte di Sergei Magnitsky, mentre era detenuto, possa avvenire in un processo rispettoso dei principi dell'indipendenza della magistratura, del diritto alla difesa e di un giusto processo, come sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata dalla Federazione Russa;
    a non concedere visti di ingresso alle sessanta persone della cosiddetta Cardin's list come già è stato fatto dal Dipartimento di Stato americano;
    ad individuare, se ve ne sono, i beni appartenenti alle sessanta persone della Cardin's list in territorio o sotto giurisdizione italiana, e ad assumere le iniziative di competenza per pervenire ad un sostanziale blocco della disponibilità di tali beni.
(1-00899) «Mecacci, Volontè, Evangelisti, Vernetti, Pistelli, Migliori, Rosato, Sereni, Misiani, Bernardini, Zamparutti, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi».


   La Camera,
   premesso che:
    il 16 novembre 2009 Sergei Magnitsky è deceduto in un carcere, in una cella di isolamento del «sizo» (struttura di detenzione pre-processuale), nella Federazione Russa il 16 novembre 2009;
    Sergei Magnitsky lavorava per un fondo di investimenti esteri in Russia l’Hermitage capital management che faceva capo al finanziere americano Bill Browder;
    per quanto risulta ai firmatari del presente atto di indirizzo, la detenzione a cui è stato sottoposto è durata oltre 12 mesi ed è stata costellata da una serie di maltrattamenti, denunciati dallo stesso Magnitsky prima della sua morte e riconosciuti dallo stesso Governo russo che ha individuato le responsabilità, dirette o indirette per i maltrattamenti, di 60 persone all'interno del sistema carcerario, sanitario e anche giudiziario, sottoponendole per questo a procedimento giudiziario;
    la vicenda ha suscitato scalpore, soprattutto per il fatto che l'avvocato 37 enne era stato arrestato, secondo la versione di Hermitage, per aver scoperto una truffa da oltre 5 miliardi di rubli (circa 130 milioni di euro) a danno del fondo stesso e dello Stato russo, mentre l'accusa ufficiale per l'arresto era quella di frode fiscale;
    nel 2009 il capo del Comitato anticorruzione Kirill Kebanov ha assicurato che sarebbe stato fatto di tutto per assicurare i colpevoli alla giustizia, mentre Evgeni Arkhipov, presidente dell'Associazione degli avvocati per i diritti umani, ha dichiarato che: «il fatto che la vicenda Magnitsky sia trattata ora anche ai piani alti, lascia sperare che alla fine si possano davvero trovare i responsabili»; nel novembre del 2011 le autorità russe hanno dichiarato che al lavoro degli organi di forza pubblica si sarebbe affiancato anche quello dei rappresentanti del Consiglio per i diritti dell'uomo presso il Presidente russo;
    a seguito della vicenda di Sergei Magnitsky ed in relazione a questa, il presidente del comitato per le indagini presso l'ufficio della procura Aleksandr Bastrykin e il capo del consiglio presidenziale Mikhail Fedotov hanno firmato un accordo sulla cooperazione, rispetto al quale Leonid Poliakov, titolare della cattedra di politologia della Scuola suprema di economia, ha dichiarato: «Fedotov e Bastrykin hanno firmato un accordo secondo cui lo scambio di informazioni sarà effettuato in regime operativo. È un avvenimento di grande rilevanza. Ci poniamo lo scopo di mettere a punto un sistema di protezione delle persone finite in luoghi di isolamento temporaneo»;
    la questione, come detto, ha avuto un'importante eco internazionale, provocando attriti diretti tra Stati Uniti e Russia. Il Dipartimento di Stato americano ha deciso, infatti, di inserire i 60 cittadini russi indicati come responsabili dell'accaduto nella lista dei soggetti, a cui impedire il visto d'ingresso negli Stati Uniti. Decisione a cui ha fatto seguito quella russa dell'allora Presidente Dmitri Medvedev, che ha fatto sapere, tramite la sua portavoce Natalia Timakova, di «aver istruito il Ministero degli esteri russo perché prepari misure simili in relazione a cittadini americani». Ed inoltre, ha aggiunto: «Siamo sconcertati dalla posizione del Dipartimento di Stato Usa che, senza attendere la fine dell'indagine e una sentenza di un tribunale russo, ha assunto funzioni che sono atipiche. Tali misure non sono state prese neppure negli anni più difficili della guerra fredda»;
    anche altri soggetti istituzionali nazionali e internazionali hanno espresso la loro posizione al riguardo, adottando specifiche risoluzioni parlamentari. In particolare, il Parlamento olandese e il Congresso degli Stati Uniti hanno chiesto alle autorità russe di individuare e processare i responsabili e i mandanti della morte di Magnitsky e hanno chiesto ai rispettivi Governi di sanzionare questi individui, sia attraverso il congelamento dei loro beni all'estero, sia non concedendo loro il visto di ingresso nei rispettivi territori nazionali;
    anche il Parlamento europeo si è espresso sulla questione; in particolare, l'8 marzo 2012 l'Alta rappresentante/Vicepresidente Catherin Ashton ha risposto a nome della Commissione europea ad una specifica interrogazione presentata nel gennaio del 2012, specificando che:
     «il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) e la Commissione europea hanno seguito attentamente questo caso e sono intervenuti attivamente sulla questione, sia a Bruxelles che nella delegazione dell'Unione europea a Mosca;
     il caso di Sergei Magnitsky è stato più volte sollevato con le autorità russe, anche al massimo livello. Recentemente, al vertice Unione europea-Russia del 15 dicembre 2011, l'Unione europea ha manifestato al Presidente Medvedev viva preoccupazione per la mancanza di progressi in relazione a questo caso, sottolineando la necessità che le autorità russe svolgano indagini credibili ed esaustive;
     tutte le domande poste dagli onorevoli parlamentari su questo caso sono state sollevate nell'ultima riunione di consultazione con la Russia sui diritti umani il 29 novembre 2011, senza, peraltro, ottenere una risposta chiara da parte russa. Recentemente, alcune di queste domande sono state formulate anche per iscritto, nel contesto dello scambio degli elenchi di singoli casi sensibili;
     la controparte russa ha informato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) sullo svolgimento di una discussione in merito tra il Consiglio presidenziale per la società civile e i diritti umani e la commissione d'inchiesta. L'Unione europea è stata, altresì, informata sulla firma da parte della commissione d'inchiesta di un accordo generale di cooperazione con il Consiglio presidenziale, in base al quale, in tutti i casi di grande risonanza, i difensori dei diritti umani possono essere presenti durante le indagini;
     in generale, l'Unione europea ha accolto con favore l'indagine indipendente sul caso disposta dal Presidente Medvedev, di cui ha attentamente esaminato le conclusioni preliminari. Tuttavia, resta delusa dal fatto che finora solo i due medici della prigione siano stati incriminati nel caso e molte questioni rimangono senza risposta. L'Unione europea continua a esortare la Russia a portare a pieno compimento l'indagine ufficiale e invita il Governo russo a indagare in maniera corretta ed esaustiva su questo caso al fine di assicurare i responsabili alla giustizia senza ulteriori indugi»;
    è del tutto evidente che il rispetto dei diritti umani debba essere un obiettivo costante da perseguire con convinzione, in ogni occasione, e nei confronti di qualsiasi soggetto coinvolto. L'affermazione di tale principio deve essere tanto assoluta, quanto costante;
    per il perseguimento concreto ed efficace di tale obiettivo è, quindi, fondamentale procedere con coerenza e decisione nelle sedi opportune, al fine di evitare effetti diametralmente opposti all'obiettivo che si vuole e si deve perseguire;
    è necessario evitare che l'affermazione di un principio fondamentale come quello del pieno rispetto dei diritti umani sia strumentalizzato come oggetto di pressione, quanto non di confronto e conflitto diplomatico, finendo per essere così pretesto di nuove tensioni e lacerazioni. Per questo motivo tale principio deve essere affermato con coerenza nelle sedi internazionali proprie, che devono farsi garanti del suo rispetto,

impegna il Governo:

   ad intervenire, in sede comunitaria ed internazionale, affinché si prosegua nella legittima richiesta che sulla vicenda della morte di Sergei Magnitsky sia fatta piena luce e che tutti responsabili della sua morte siano affidati alla giustizia del loro Paese;
   ad intervenire, in sede comunitaria ed internazionale, con le modalità che riterrà più opportune, per ribadire che il diritto alla difesa e ad un giusto processo, sancito dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, sia effettivamente rispettato da tutti i Paesi che hanno ratificato le Convenzione stessa;
   a farsi promotore, in sede comunitaria ed internazionale, delle opportune iniziative affinché tutti i Paesi che hanno ratificato la Convenzione europea sui diritti dell'uomo dimostrino la loro piena adesione ai suoi principi, a tal fine ipotizzando il potenziamento di strumenti di controllo, monitoraggio, comunicazione ed eventualmente sanzione in caso di violazione della Convenzione stessa.
(1-01056) «Pianetta, Baldelli, Angeli, Biancofiore, Boniver, Crolla, Renato Farina, Malgieri, Migliori, Osvaldo Napoli, Nirenstein, Picchi».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)