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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 5 giugno 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 giugno 2012

  Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Galletti, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Lamorte, Leone, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pisicchio, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Biasi, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Galletti, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Lamorte, Leone, Lucà, Lupi, Lusetti, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Pisicchio, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

  La proposta di legge CATANOSO GENOESE ed altri: «Disposizioni concernenti l'assunzione di personale da parte delle società partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici nonché delle imprese che gestiscono servizi per conto delle medesime» (5022) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Scalia.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
  VIII Commissione (Ambiente):
   LANZARIN ed altri: «Disposizioni concernenti il censimento, la tutela e la valorizzazione turistica sostenibile delle grotte e delle cavità naturali» (5161) Parere delle Commissioni I, III, V, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  XIII Commissione (Agricoltura):
   FAENZI ed altri: «Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e alla disciplina tributaria in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (5191) (Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio della pendenza di un procedimento civile ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

  In data 4 giugno 2012 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal tribunale civile di Cagliari, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento civile (atto di citazione del dottor Renato Soru) nei confronti del deputato Silvio Berlusconi, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dei provvedimenti rilevanti emanati dal tribunale di Cagliari sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 24).

Trasmissione dal ministro della giustizia.

  Il ministro della giustizia, con lettera in data 4 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti, per l'anno 2011 (doc. CXVIII, n. 4).

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 5 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle Commissioni sottoindicate:
   n. 19/2012 del 23 marzo 2012, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Itinerario Palermo-Agrigento (SS 121-SS 189). Ammodernamento della tratta Palermo-Lercara Friddi. Lotto funzionale dal km. 14,4 compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km. 48,0 svincolo Manganaro incluso. Approvazione progetto definitivo» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 21/2012 del 23 marzo 2012, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Accessibilità Valtellina: SS n. 38, 1o lotto – Variante di Morbegno, 2o stralcio (dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano). Approvazione progetto definitivo» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 35/2010 del 23 marzo 2012, concernente «Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati con le ”risorse liberate” nell'ambito dei programmi comunitari (ob. 1) e individuazione degli obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse – alla V Commissione (Bilancio);
   n. 38/2012 del 23 marzo 2012, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione. Assegnazione di risorse a favore di interventi prioritari nel settore dei beni e delle attività culturali – Sedi museali di rilievo nazionale» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura);
   n. 40/2012 del 23 marzo 2012, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione. Applicazione dei disimpegni automatici ed individuazione delle risorse regionali disponibili per nuovi impieghi. Periodo di programmazione 2000-2006 – alla V Commissione (Bilancio);
   n. 50/2012 del 23 marzo 2012, concernente «Fondo sanitario nazionale 2010. Ripartizione tra le regioni delle somme vincolate destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario» – alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali);
   n. 53/2012 del 23 marzo 2012, concernente «Fondo sanitario nazionale 2004. Assegnazione alla regione Emilia Romagna dell'importo di 1.700.000 euro accantonato con la delibera CIPE n 48/2005 (quota vincolata per gli obiettivi strategici del Piano sanitario nazionale)» – alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 giugno 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'adozione di un accordo intergovernativo destinato a gestire le attività del Programma europeo di monitoraggio della Terra (GMES – Global Monitoring system for Environment and Security) dal 2014 al 2020 (COM(2012)218 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione biennale sul funzionamento dello spazio Schengen – 1o novembre 2011-30 aprile 2012 (COM(2012)230 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Sesta relazione annuale 2011 sull'attuazione dell'assistenza comunitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota (COM(2012)243 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2007/38/CE concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità (COM(2012)258 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danimarca) (COM(2012)272 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Comunicazione alla Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Azione per la stabilità, la crescita e l'occupazione (COM(2012)299 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro (COM(2012)301 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Valutazione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità 2012 per l'area dell'euro (SWD(2012)301 final), che sono assegnati in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Raccomandazioni di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2012 e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2012-2015 della Danimarca (COM(2012)304 final), della Lituania (COM(2012)319 final), della Lettonia (COM(2012)320 final), della Polonia (COM(2012)323 final), della Romania (COM(2012)325 final) e della Svezia (COM(20l2)328 final), raccomandazioni di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2012 e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Austria 2011-2016 (COM(2012)306 final), del Lussemburgo 2012-2015 (COM(2012)315 final), di Malta 2012-2015 (COM(2012)321 final), dei Paesi Bassi 2012-2015 (COM(2012)322 final), del Portogallo 2012-2016 (COM(2012)324 final), della Slovacchia 2012-2015 (COM(2012)326 final) e della Slovenia 2012-2015 (COM(2012)327 final), nonché raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2012 della Grecia (COM(2012)307 final), che sono assegnate in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il conferimento al dottor Vincenzo Gazerro dell'incarico di consulenza, studio e ricerca nell'ambito del dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
   alla X Commissione (Attività produttive) la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Emilia Maria Masiello dell'incarico di consulenza, studio e ricerca nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del ministro dello sviluppo economico.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

  Il ministro della difesa, con lettera in data 21 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n, 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (482).

  Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 giugno 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Problematiche riguardanti l'assegnazione di incarichi dirigenziali nelle istituzioni scolastiche in Sicilia – 3-01837 e 3-01878

A) Interrogazioni

   BURTONE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   il procedimento per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali nelle istituzioni scolastiche della Regione siciliana, per l'anno 2011/2012, ha subito numerosi cambiamenti: al decreto della direzione regionale (indicato dalla stessa come atto definitivo) per l'assegnazione di una nuova sede a n. 168 presidi ha fatto seguito, in data 31 agosto 2011, un decreto di rettifica con ben 45 variazioni;
   in meno di 20 giorni sono state operate ben 52 variazioni su 168 movimenti, finalizzati alla correzione di errori riconosciuti dallo stesso ufficio;
   dalla stampa (La Sicilia, la Repubblica) è stato più volte sottolineato il clima di caos e di discutibile discrezionalità che ha caratterizzato la gestione dei suddetti incarichi; tra l'altro, in data 2 settembre 2011, in un articolo apparso a pagina 32 del quotidiano La Sicilia, si invitava il direttore generale regionale «a comunicare, con evidenza pubblica, le ragioni e i criteri che stanno determinando l'assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici, dissipando le ombre che attualmente stanno intorbidendo la dirigenza scolastica, soprattutto in una regione, come la Sicilia, che deve fare della legalità e della lotta al clientelismo la propria bandiera» –:
   se non ritenga opportuno inviare degli ispettori ministeriali per verificare la corretta applicazione, in Sicilia, della circolare n. 4481 del 27 maggio 2011, a firma del direttore generale, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indicava criteri, tempi e modalità da seguire nella procedura di assegnazione degli incarichi;
   quali altri provvedimenti intenda adottare per evitare condizioni di improvvisazione e di poca trasparenza nell'attività dell'ufficio regionale scolastico della Sicilia. (3-01837)


   GRANATA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   come denunciato da diversi organi di stampa locali (La Sicilia, la Repubblica), il procedimento per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali nelle istituzioni scolastiche della Regione siciliana, per l'anno 2011-2012, è stato gestito in modo superficiale, se non con discutibile discrezionalità;
   ad un primo decreto della direzione regionale (indicato dalla stessa come atto definitivo) per l'assegnazione di una nuova sede a n. 168 presidi ha fatto seguito, in data 31 agosto 2011, un decreto di rettifica con ben 45 variazioni;
   ad oggi, lo stesso ufficio ha riconosciuto ben 52 errori su 168 movimenti, provvedendo a correggerli;
   di recente, in data 2 settembre 2011, il quotidiano La Sicilia, rivolgendosi direttamente al direttore generale regionale, lo invitava «a comunicare, con evidenza pubblica, le ragioni e i criteri che stanno determinando l'assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici, dissipando le ombre che attualmente stanno intorbidendo la dirigenza scolastica, soprattutto in una regione, come la Sicilia, che deve fare della legalità e della lotta al clientelismo la propria bandiera» –:
   quali provvedimenti, per quanto di sua competenza, il Ministro interrogato intenda adottare al fine di verificare la sussistenza di eventuali irregolarità nelle procedure sopra indicate;
   se non ritenga necessario che gli ispettori ministeriali operino una verifica in relazione alla corretta applicazione, in Sicilia, di criteri, tempi e modalità da seguire nella procedura di assegnazione degli incarichi indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con circolare n. 4481 del 27 maggio 2011, a firma del direttore generale. (3-01878)


Chiarimenti in merito all'esclusione disposta dal decreto ministeriale n. 211 del 2010 degli scrittori dell'Italia meridionale dal quadro degli autori di letteratura italiana del XX secolo compresi nei piani di studio dei licei – 3-02216

B) Interrogazione

   BURTONE, MARINI e CUOMO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere –:
   in base a quali arbitrari criteri culturali – come denunciato dal Centro di documentazione della poesia del Sud, da Paolo Saggese nel volume Crescita zero.L'Italia del Terzo Millennio vista da una provincia del Sud (pagina 25), da Il Corriere della Sera in un articolo di Paolo Di Stefano, in data 21 marzo 2012, da la Repubblica, in una corrispondenza di Giandonato Giordano – siano stati esclusi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il decreto ministeriale n. 211 del 2010, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, nell'indicazione degli autori di letteratura italiana del XX secolo da studiare nei licei, tutti i poeti, gli scrittori e i narratori dell'Italia meridionale, il cui fondamentale contributo alla storia letteraria dell'Italia resta criticamente e universalmente riconosciuto, posto che, malgrado ambigue smentite, la direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha già orientato alcuni testi scolastici in adozione, determinando un'inaccettabile damnatio memoriae della letteratura meridionale;
   se il Ministro interrogato non ritenga necessario ed urgente correggere la direttiva precedentemente emanata per ricomporre quella unitarietà culturale dell'Italia che è eredità comune della storia letteraria e civile italiana. (3-02216)


Chiarimenti in ordine alla richiesta della prefettura di Treviso relativa alla locazione di un immobile di proprietà del comune di Conegliano (Treviso) – 2-01299

C) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   la prefettura di Treviso aveva convenuto con il comune di Conegliano la locazione di un immobile di proprietà comunale, da utilizzare previa ristrutturazione come nuova caserma dei carabinieri, con un canone annuo di 63 mila euro per i primi due anni, elevabili a 237 mila euro a partire dal terzo anno, come stabilito dall'Agenzia del demanio di Venezia;
   a seguito di tale preciso impegno, il comune di Conegliano, sul presupposto degli introiti derivanti dai predetti canoni di locazione, ha assunto precisi obblighi finanziari per la realizzazione della ristrutturazione dei locali promessi in locazione, il tutto sulla base di un progetto approvato dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e di un piano di ammortamento finanziario fondato sui canoni annuali che il comune riscuoterà, a partire dalla data di consegna della caserma ristrutturata, all'Arma dei carabinieri;
   ora, la comunicazione inviata al comune di Conegliano il 16 novembre 2011 dal prefetto di Treviso della sopravvenuta indisponibilità alla locazione predetta per mancanza di fondi espone il comune di Conegliano al concreto rischio di subire un grave danno economico, avendo assunto, il comune medesimo, sul presupposto degli introiti derivanti dai canoni di locazione della caserma ristrutturata, precisi impegni finanziari;
   con tutta evidenza il comportamento dell'amministrazione del Ministero dell'interno appare all'interrogante fortemente lesivo, sotto il profilo economico, per il comune di Conegliano e priva questa città di una struttura importante per la sicurezza del territorio –:
   se non si ritenga assolutamente urgente ed indispensabile riconsiderare tale improvvida decisione per non danneggiare ingiustamente il comune di Conegliano e, soprattutto, per garantire ai cittadini della zona un maggior livello di sicurezza pubblica.
(2-01299) «Gava».


Elementi e iniziative in relazione a lettere anonime riguardanti alcuni amministratori del comune di Fuscaldo (Cosenza) – 2-01333

D) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   a Fuscaldo si assiste da tempo ad un fenomeno allarmante che non soltanto desta preoccupazione nella realtà amministrativa, condizionandola, ma comporta anche delle ripercussioni nella vita sociale della comunità;
   è frequente, infatti, l'elaborazione e la diffusione capillare di lettere anonime denigratorie e diffamatorie che puntano l'indice su alcuni amministratori locali;
   le accuse che vengono mosse vanno dal riciclaggio di denaro sporco alla truffa, dall'appartenenza al clan Muto di Cetraro o a logge massoniche, alla molestia di donne con denuncia a carico, fino al voto di scambio nelle ultime elezioni amministrative;
   fino ad oggi l'amministrazione comunale non ha fatto chiarezza sulle vicende sopra richiamate, anzi si riscontra un immobilismo a dir poco inquietante –:
   se non si intenda richiedere l'intervento delle forze di polizia al fine di capire meglio la fondatezza delle accuse e restituire serenità ad un paese fortemente scosso.
(2-01333) «Tassone».


Iniziative in relazione alla pubblicazione su un sito internet contenente materiali a sfondo razzista di una lista di personalità che sostengono iniziative solidali o antirazziste – 3-01991

E) Interrogazione

   FIANO, MINNITI, NACCARATO, POLLASTRINI, TOUADI e VILLECCO CALIPARI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   nella giornata del 20 dicembre 2011, tutti gli organi di stampa nazionali hanno dato notizia della pubblicazione sul sito stormfront.org di una lista di personalità varie del mondo politico e sociale italiano, «colpevoli» di aver sostenuto iniziative solidali o antirazziste;
   tale sito è già noto alle cronache e anche all'attività investigativa degli organi preposti per la pubblicazione in varie riprese di un'altra lista «nera» di personalità appartenenti alla comunità ebraica italiana;
   sul dibattito presente nelle pagine del sito sono presenti numerose espressioni di chiaro sapore razzista e discriminatorio;
   tra le personalità segnalate vi sono numerosi sindaci di importanti città italiane come: Graziano Delrio, sindaco di Reggio Emilia e Flavio Zanonato, sindaco di Padova; sacerdoti come Don Ezio Segat, sacerdote di Vittorio Veneto, giornalisti come Gad Lerner e Maurizio Costanzo, nonché vari politici e magistrati;
   le fattispecie descritte nella presente interrogazione e, più in generale, le attività di questo sito sembrano, secondo gli interroganti, rientrare nelle ipotesi di reato della cosiddetta legge Mancino –:
   se siano state avviate indagini rispetto ai fatti descritti in premessa;
   se il Ministro interrogato sia in grado di individuare, per il tramite della polizia postale, i proprietari del sito e gli autori delle singole affermazioni;
   se non si ritenga, in ragione della gravità e della pericolosità delle affermazioni ivi contenute, di assumere iniziative dirette, come già accaduto in altri Paesi europei, alla chiusura di tale sito a sfondo razzista. (3-01991)


DISEGNO DI LEGGE: S. 2156 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4434-A); ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: DI PIETRO ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; GIOVANELLI ED ALTRI; TORRISI ED ALTRI; GARAVINI; FERRANTI ED ALTRI (A.C. 3380-3850-4382-4501-4516-4906)

A.C. 4434-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Introduzione dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

  1. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
  «Art. 54-bis.(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). – 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
  2. Salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, fino alla contestazione dell'addebito disciplinare».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Introduzione dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

  Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: o diffamazione con le seguenti: , diffamazione ovvero ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
5. 250. Sisto.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: o diffamazione con le seguenti: , diffamazione ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
5. 250. (Testo modificato nel corso della seduta) Sisto.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: o riferisce con le seguenti: all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   a) al comma 2, sostituire le parole: fino alla contestazione dell'addebito disciplinare con le seguenti: sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  «2-bis. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
  2-ter. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241».
5. 600. Governo.

  All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: o riferisce con le seguenti: all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.»;

   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  «2-bis. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
  2-ter. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
5. 600.(Nuova formulazione). Governo.
(Approvato)

A.C. 4434-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Attività d'impresa particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa).

  1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 91,
comma 7, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono individuate le seguenti tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa per le quali è sempre richiesta l'informazione antimafia di cui all'articolo 84 del citato codice indipendentemente dal valore del contratto o del sub-contratto:
   a) trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
   b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto, ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   h) autotrasporti per conto terzi;
   i) guardianìa dei cantieri.

  2. L'affidamento a terzi, da parte dell'aggiudicatario, di attività comprese tra quelle di cui al comma 1, nonché le modifiche dell'assetto proprietario e degli organi sociali delle imprese aggiudicatarie degli appalti riguardanti le attività di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione alla prefettura per l'espletamento degli opportuni controlli anche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  3. L'individuazione delle attività di cui al comma 1 può essere aggiornata, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia,
delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Attività d'impresa particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa).

  Sopprimerlo.
6. 250. Mantovano, Costa.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
  2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
   a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
   b) trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) noli a caldo;
   h) autotrasporti conto terzi;
   i) guardianìa dei cantieri.

  3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
*6. 1. Vitali, Contento.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
  2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
   a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
   b) trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) noli a caldo;
   h) autotrasporti conto terzi;
   i) guardianìa dei cantieri.

  3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
*6. 252. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
  2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
   a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
   b) trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) noli a caldo;
   h) autotrasporti conto terzi;
   i) guardianìa dei cantieri.

  3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
*6. 253. Rao.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
trasporto transfrontaliero di rifiuti;
6. 251. Melchiorre, Tanoni.

A.C. 4434-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Princìpi generali per regioni ed enti locali).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché gli enti locali adeguano, compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia, i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Princìpi generali per regioni ed enti locali).

  All'emendamento 8.600 del Governo, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

  Conseguentemente:
   al comma 2, alinea, dopo le parole:
attraverso intese aggiungere le seguenti: , secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
   al comma 3, dopo le parole: attraverso intese aggiungere le seguenti: , secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
0. 8. 600. 1. Zeller, Brugger.

  All'emendamento 8.600 del Governo, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
0. 8. 600. 2. Zeller, Brugger.

  All'emendamento 8.600 del Governo, comma 2, alinea, dopo le parole: attraverso intese aggiungere le seguenti: , secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: attraverso intese aggiungere le seguenti: , secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
0. 8. 600. 3. Zeller, Brugger.

  Sostituirlo con il seguente:
  
Art. 8. – (Prevenzione della corruzione nelle Regioni, negli enti locali, negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo). – 1. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza Unificata, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:
   a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015 e alla sua trasmissione alla Regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
   b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;
   c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 4 della presente legge.

  3. Attraverso intese in Conferenza Unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.
8. 600. Governo.
(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 8. – (Princìpi generali per regioni ed enti locali). – 1. L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi gli enti locali, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, avviene nel rispetto dei loro statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
8. 2. Zeller, Brugger.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia,
8. 250. Lanzillotta.

A.C. 4434-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 9.
(Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

  1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies, sono inseriti i seguenti:
  «1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.
  1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

  Al comma 1, al capoverso 1-sexies, premettere il seguente:
  «01-sexies. Sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti anche negli amministratori e i dipendenti delle società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici, quando essi possiedano la maggioranza del capitale sociale o comunque ne esercitino il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. L'articolo 16-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è abrogato.»
9. 250. Vassallo, Di Pietro.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-sexies.
9. 251. Sisto.

  Al comma 1, capoverso 1-sexies, dopo le parole: altra utilità aggiungere la seguente: patrimoniale.
9. 252. Sisto.

  Al comma 1, capoverso 1-sexies, dopo le parole: o del valore aggiungere la seguente: patrimoniale.
9. 252. (Testo modificato nel corso della seduta) Sisto.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. – 1. All'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «13-bis. Le stazioni appaltanti destinatarie di delibere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che accertano l'esistenza di cause di illegittimità o di irregolarità, avviano il riesame dei provvedimenti adottati, comunicando all'Autorità nonché ai soggetti interessati l'esito del riesame. Nel caso in cui la stazione appaltante si discosti dalle indicazioni fornite dall'Autorità, la stessa è tenuta a motivare adeguatamente. Resta salva la facoltà dell'Autorità di ricorrere in giudizio avverso il provvedimento confermativo della stazione appaltante».
9. 07. Mariani, Ferranti.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. – 1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’«Anagrafe unica» delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla «Anagrafe unica», e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. È istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti iscritte nella Anagrafe unica di cui al comma 1. Il sistema di qualificazione assicura che ciascuna stazione appaltante sia in grado di gestire il proprio sistema di approvvigionamento in modo trasparente, efficiente ed efficace in relazione ad una determinata classe di importo del contratto e alla complessità dell'appalto. Esso si basa su una valutazione della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti effettuata, tra l'altro, sulla base dei seguenti criteri: organizzazione della stazione appaltante, capacità della struttura tecnica e del personale, sistemi di controllo interno, procedure utilizzate, iniziative anticorruzione adottate, contesto ambientale, misure di contrasto del lavoro nero e controllo dei subappalti. Il sistema di qualificazione assicura, altresì, la introduzione di modelli organizzativi per la gestione del ciclo dei contratti pubblici mediante sistemi qualità conformi alle norme UNI EN della serie ISO 9000. Il Governo è autorizzato ad adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni idonee a rendere operativo il sistema di qualificazione. Con le medesime disposizioni sono individuati i casi in cui le stazioni appaltanti provvedono ad acquisire lavori servizi e forniture, attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
9. 08. Mariani, Ferranti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. – (Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78). – 1. L'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, è sostituito dal seguente:
  «30-ter. Le procure della Corte dei conti possono avviare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di concreta notizia di danno, acquisita anche con le forme della pubblicità previste dalla legge, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi previsti dall'articolo 7, ultimo periodo, della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, decorre dall'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Qualunque atto istruttorio posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere, sino all'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del pubblico ministero, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide, ai sensi dell'articolo 58 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nel termine di sessanta giorni dall'istanza di fissazione dell'udienza. Il pubblico ministero deposita le sue conclusioni entro venti giorni prima dell'udienza. Dopo l'esercizio dell'azione di responsabilità, le parti possono proporre l'eccezione di nullità nei modi e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del citato regio decreto n. 1038 del 1933.
9. 0250. Vassallo, Di Pietro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. – (Norma di interpretazione autentica). – 1. L'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, si interpreta nel senso che, fermo restando che il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale, il giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'immagine può essere promosso dalle procure regionali della Corte dei conti nei casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, nonché nei casi in cui, ai sensi dello stesso articolo 7 della legge 27 marzo 2011, n. 97, le Procure ricevano la comunicazione prevista dall'articolo 129, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
9. 06. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

A.C. 4434-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 10.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di
componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
   b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;
   c) prevedere la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere a) e b);
   d)
prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
   e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;
   f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di governo;
   g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna;
   h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale;
   i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;
   l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1;
   m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 1 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.

  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi).

  Sopprimerlo.
10. 9. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

  Sostituirlo con i seguenti:
  Art. 10. – (Introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 6-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
  2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.
  3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
  4. L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.
  Art. 6-ter. – 1. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva».

  2. La rubrica del capo II del titolo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità».
  Art. 10-bis. – (Ambito applicativo dell'articolo 6-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. Le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in forza di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica.
  Art. 10-ter. – (Modifica all'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. All'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis del presente testo unico».
  Art. 10-quater. – (Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis o per i quali tale dichiarazione risulti non veritiera».
  Art. 10-quinquies. – (Modifica all'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533). – 1. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
  Art. 10-sexies. – (Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 24 gennaio 1979, n. 18). – 1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
  2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 del presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».
  Art. 10-septies. – (Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18). – 1. Dopo il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:
  «Ogni candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 4-bis della presente legge. L'ufficio elettorale circoscrizionale cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente».
10. 10. Di Pietro, Donadi, Palomba, Favia, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

  Sostituirlo con i seguenti:
  Art. 10. – (Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia). – 1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i soggetti nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
   a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
   b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
   c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
   d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);
   e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
   f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
   g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

  2. Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
   a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
   b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;
   c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
  3. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi 1 e 2, emessi nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in carica, sono comunicati al Parlamento europeo per la pronuncia della decadenza.
  4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
  5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 o 2 è nulla».
  Art. 10-bis. – (Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di deputato o di senatore). – 1. Al capo II del titolo II del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità»;
   b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato i soggetti nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
   a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
   b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
   c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
   d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);
   e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
   f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
   g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

  2. Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
   a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
   b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;
   c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

  3. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi 1 e 2, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.
  4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
  5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla».

  2. Al comma 1 dell'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo le parole: «non si trovano in alcuna delle condizioni» sono inserite le seguenti: «di incandidabilità previste dall'articolo 6-bis e».
  Art. 10-ter. – (Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali, dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali). – 1. Dopo l'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Ulteriori disposizioni di principio in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità). – 1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, sulla base dei seguenti principi fondamentali:
   a) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per le cariche di consigliere regionale, di componente della Giunta regionale e di Presidente della regione per i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
    1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
    2) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
    3) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
    4) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);
    5) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
    6) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
    7) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;
   b) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per le cariche di consigliere regionale, di componente della Giunta regionale e di Presidente della Regione per i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
    1) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
    2) sono stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;
    3) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

  2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
  3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali, per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente, sulla base dei princìpi fondamentali di cui al comma 1 del presente articolo».
  Art. 10-quater. – (Delega al Governo per la modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori locali). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi per apportare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le modifiche strettamente necessarie all'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, di cui alla presente legge, ai componenti delle assemblee elettive e delle giunte, nonché ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, sulla base dei seguenti prìncipi e criteri direttivi:
   a) prevedere l'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
    1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
    2) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
    3) riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
    4) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);
    5) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
    6) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
    7) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;
   b) prevedere che la medesima disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità si applica ai soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
    1) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
    2) sono stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;
    3) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   c) prevedere che per tutti gli effetti disciplinati dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo».
10. 11. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba, Borghesi, Evangelisti, Paladini, Granata.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10. – (Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo). – 1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:
   a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale;
   b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
   c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
   d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);
   e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
   f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
   g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

  2. Non possono altresì ricoprire incarichi di governo i soggetti per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:
   a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
   b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
   c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

  3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
  4. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui ai citati commi 1 e 2 intervengono successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 5.
  5. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
10. 13. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba, Borghesi, Evangelisti, Paladini, Granata.

  Al comma 1, sostituire le parole da: un anno fino a: divieto di ricoprire le cariche con le seguenti: tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico compilativo della vigente normativa in materia di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità per le cariche di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di componente delle giunte e dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché.
10. 266. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 31 dicembre 2012.
10. 259. Ferranti.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
*10. 253. Melchiorre, Tanoni.

  Al comma 1, sostituire le parole: un
anno con le seguenti: sei mesi.
*10. 254. Lanzillotta.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
*10. 258. Ferranti.

  Al comma 1, sostituire le parole: testo unico con la seguente: codice.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: testo unico con la seguente: codice.
10. 251. Ria.

  Al comma 1, dopo le parole: normativa in materia di incandidabilità aggiungere le seguenti: e di ineleggibilità.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
di incandidabilità alle elezioni con le seguenti: di incandidabilità e di eleggibilità alle elezioni;
   alla rubrica, dopo la parola: incandidabilità aggiungere le seguenti: , di ineleggibilità.
10. 12. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di consigliere di amministrazione e di presidente delle società per azioni partecipate dallo Stato e da altri enti pubblici.
10. 256. Lanzillotta.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: temporaneamente.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
b), sopprimere la parola: temporaneamente;
   sopprimere la lettera
c).
*10. 1. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: temporaneamente.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
b), sopprimere la parola: temporaneamente;
   sopprimere la lettera
c).
*10. 2. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: candidabili aggiungere le seguenti: alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo la parola: candidabili aggiungere le seguenti: alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,.
10. 267. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: riportato condanne aggiungere le seguenti: anche non.
10. 255. Lanzillotta.

  Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: ovvero con le seguenti: e, se del caso,
10. 268. Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Isidori.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, con le seguenti: , ai fini dell'applicazione dell'incandidabilità, l'equiparazione della sentenza emessa.
10. 260. Di Pietro, Palomba, Donadi, Favia, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

  Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f)
prevedere il divieto di ricoprire cariche di governo per coloro che si trovino nelle medesime condizioni che determinano l'incandidabilità di cui alle lettere a) e b) e disciplinare, altresì, l'applicazione dei principi di cui alle lettere d) e m).
10. 263. Di Pietro, Palomba, Donadi, Favia, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: ; prevedere altresì che nell'Anagrafe degli amministratori locali e regionali, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia fatta menzione delle condanne emesse dalla Corte dei conti ai sensi degli articoli 63, comma 1, e 248, comma 5.
10. 265. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).
10. 261. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) con le seguenti: prevedere per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a), b).
10. 262. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: determinate da sentenze aggiungere le seguenti: anche non.
10. 257. Lanzillotta.

  Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto previsto dall'articolo 66 della Costituzione per le cariche di deputato e senatore.
10. 252. Ria.

  Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   n) prevedere la sanzione della decadenza dai contributi e dalle risorse pubbliche a qualunque titolo erogati per i partiti, movimenti politici nonché formazioni e liste civiche ove presentino candidature in violazione delle disposizioni in materia di incandidabilità.
10. 264. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  
4. In attesa dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti, si applica ai candidati alle elezioni per il Parlamento nazionale il regime di incandidabilità previsto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni.
10. 250. Mantini, Tassone.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Disposizioni in materia di ineleggibilità di coloro che rivestono le cariche di deputato, di senatore o di membro italiano del Parlamento europeo). – 1. Chi ricopre la carica di deputato o senatore non è eleggibile alle cariche seguenti:
   a) sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
   b) presidente di giunta provinciale;
   c) presidente di giunta regionale;
   d) membro italiano del Parlamento europeo.

  2. I membri italiani del Parlamento europeo non sono eleggibili alle cariche seguenti:
   a) deputato o senatore della Repubblica italiana;
   b) presidente di giunta regionale;
   c) presidente di giunta provinciale;
   d) sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti.
10. 0250. Di Pietro, Palomba, Donadi, Favia, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Razionalizzazione delle spese di funzionamento). – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della società CONSIP Spa, predispone, sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 569, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un piano di razionalizzazione della spesa volto all'ottimale utilizzo delle risorse necessarie al funzionamento degli apparati amministrativi statali centrali e periferici.
  2. Il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 è redatto secondo princìpi di efficienza, di razionalità e di economicità, in modo da assicurare la complessiva e graduale riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni interessate, ivi comprese le spese di amministrazione generale.
  3. Il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, definito e approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno.
  4. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, compresi il Ministero della difesa e il Ministero degli affari esteri compatibilmente con le loro esigenze istituzionali, acquistano tutti i beni e i servizi necessari al loro funzionamento aderendo alle convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, ovvero facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
  5. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 4, la società CONSIP Spa, entro il 31 dicembre 2012, provvede a potenziare l'offerta di beni e di servizi disponibili sul MEPA.
10. 026. Giovanelli, Andrea Orlando.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Gestione commissariale delle emergenze). – 1. I commissari di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere nominati esclusivamente per fare fronte a esigenze non prevedibili né programmabili.
  2. Le strutture deputate ad affrontare l'emergenza si avvalgono di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni ovvero, in caso di particolari necessità e con riferimento al periodo strettamente necessario, di personale utilizzato con contratto di somministrazione di lavoro.
  3. Al fine di disporre delle dotazioni necessarie ad affrontare le eventuali emergenze, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Dipartimento», adotta atti di programmazione annuale e, sulla base degli stessi, conclude accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
  4. Al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Dipartimento, la società Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP Spa), d'intesa con il medesimo Dipartimento, predispone un'apposita area del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
  5. Il ricorso al MEPA da parte del Dipartimento è strumentale all'acquisizione di beni e di servizi non ricompresi negli accordi quadro stipulati ai sensi del comma 3.
10. 027. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – 1. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
  «Art. 76. – (Istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali). – 1. È istituita l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali.
  2. Avvenuta la proclamazione degli eletti, l'ufficio del Ministero dell'interno competente in materia elettorale raccoglie ed inserisce nell'anagrafe i dati di cui ai commi 6 e 7, nonché aggiorna i dati medesimi anche in corso di mandato.
  3. Per gli amministratori degli enti locali che non sono membri delle Assemblee elettive, i dati di cui ai commi 6 e 7 sono indicati dalle Assemblee medesime.
  4. Al fine di assicurare la massima trasparenza, chiunque ha il diritto di prendere visione dei dati contenuti nell'anagrafe.
  5. L'anagrafe è pubblicata ed aggiornata a cura del Ministero dell'interno sotto forma di sito internet, con dominio .pro no e facilmente accessibile.
  6. Nel sito internet di cui al comma 5 devono essere disponibili, per ciascun amministratore e per ciascun eletto a cariche pubbliche locali, i seguenti dati:
   a) il nome, il cognome, il luogo o la data di nascita;
   b) il numero di codice fiscale e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
   c) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;
   d) il titolo di studio o la professione esercitata;
   e) la retribuzione netta lorda, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;
   f) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto ricopre l'incarico medesimo;
   g) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;
   h) la dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a quelle per le consulenze, e comprensiva delle spese per lo staff, per l'ufficio, per i viaggi sia dell'eletto che dello staff, nonché delle spese telefoniche e di quelle relative alla dotazione informatica;
   i) gli atti presentati con il relativo iter;
   l) le presenze ai lavori dell'istituzione e, ove possibile ai sensi dei regolamenti delle rispettive assemblee o organi collegiali, i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa.

  7. Per ogni società controllata dal comune vengono inserite nel sito internet di cui al comma 5 la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti.
  8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i tempi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di consentire la realizzazione degli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. 012. Giovanelli, Fontanelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Delega al Governo in materia di economicità e trasparenza nell'esecuzione delle opere pubbliche). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni volte ad accrescere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche nonché l'efficacia delle procedure di controllo per il contrasto della corruzione in tale settore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 3.
  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunziano entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salve le competenze ad esso spettanti in materia di reti infrastrutturali d'interesse nazionale, di funzioni di vigilanza e di controllo sulla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di valore superiore all'importo previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
    1) l'obbligo, a carico dell'amministrazione procedente, di trasmettere al Ministero la documentazione necessaria per il controllo dell'idoneità della progettazione, dell'adeguatezza delle previsioni di spesa, della correttezza delle procedure di svolgimento delle gare per la loro esecuzione e delle fasi della loro realizzazione e collaudo, fermi restando i controlli di legittimità e contabili previsti dall'ordinamento;
    2) l'attribuzione al Ministero della facoltà di chiedere l'integrazione della documentazione trasmessa e di formulare rilievi motivati;
    3) l'attribuzione al Ministero del potere di eseguire verifiche e accertamenti, anche nel corso dell'esecuzione dell'opera ed entro un anno dalla data del suo collaudo, avvalendosi, ove necessario, del concorso di altre amministrazioni, compreso il Corpo della guardia di finanza;
   b) predisposizione di metodi e strumenti per la comparazione dei costi delle opere pubbliche di cui alla lettera a), articolati in forme sintetiche secondo le diverse tipologie di opere e analiticamente per le diverse categorie di costi di realizzazione, nonché su base territoriale;
   c) predisposizione di un sistema di controllo della durata delle opere pubbliche di cui alla lettera a), mediante la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle informazioni concernenti la loro utilizzazione, il loro stato, gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti, la demolizione o il rifacimento integrale delle medesime;
   d) previsione della rotazione nella titolarità degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale e periferica delle infrastrutture e dei trasporti, attinenti alla programmazione e alla realizzazione delle opere pubbliche, all'affidamento degli appalti e allo svolgimento delle gare, con una durata massima non superiore a un quadriennio, non immediatamente rinnovabile, per la permanenza nel medesimo incarico o sede.

  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, con la procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive delle disposizioni del medesimo decreto legislativo.
  5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, in materia di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conseguenti all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
10. 06. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Regime delle incompatibilità per i dirigenti pubblici). – 1. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.
  2. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 1 avviene tenendo conto:
   a) dell'esperienza professionale già maturata;
   b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;
   c) del principio di rotazione.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo.
10. 09. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Arbitrati relativi alle pubbliche amministrazioni). – 1. La nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei princìpi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.
  2. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri sono individuati esclusivamente tra dirigenti dello Stato. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto tra dirigenti dello Stato.
  3. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.
10. 07. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi). – 1. Sono avocati allo Stato, quali profitti politici illegittimi, gli incrementi patrimoniali non giustificati dalla normale attività parlamentare, amministrativa o professionale, conseguiti a decorrere dal 1o gennaio 2006 da chi ha ricoperto dopo tale data una delle seguenti cariche:
   a) ministro o sottosegretario di Stato;
   b) senatore o deputato della Repubblica;
   c) sindaco di una città capoluogo di provincia o presidente del consiglio provinciale o regionale o presidente della giunta provinciale o regionale;
   d) assessore nelle amministrazioni dei comuni capoluoghi di provincia o nelle amministrazioni provinciali o regionali;
   e) presidente, commissario o direttore generale di enti pubblici statali o parastatali o di enti pubblici economici, e in genere, chiunque abbia conseguito profitti illeciti valendosi della carica politico-amministrativa rivestita.

  2. I soggetti nei confronti dei quali si procede per avocazione allo Stato di profitti politici illegittimi possono offrire la prova della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali eccedenti la misura della loro normale attività parlamentare, amministrativa o professionale di cui al comma 1.
  3. Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali si deve tener conto dell'entità dell'attività svolta, della situazione patrimoniale e familiare alla data dell'accertamento rapportata alla situazione che i soggetti stessi avevano alla data del 1o gennaio 2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, nonché della natura e delle dimensioni dell'impresa o della società, del lavoro svolto e dei capitali investiti.
  4. A carico dei soggetti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), si procede d'ufficio.
  5. I soggetti sottoposti all'accertamento sono invitati a depositare presso la sezione specializzata del Tribunale del circondario presso cui hanno la residenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la descrizione dettagliata del proprio patrimonio, corredata dai relativi atti, titoli o documenti, e comprendente:
   a) i beni da loro posseduti alla data del 1o gennaio 2006 e quelli posseduti alla data di inizio dell'attività parlamentare amministrativa o professionale di cui al comma 1;
   b) i beni che nel corso del periodo successivo alla data di inizio dell'attività parlamentare amministrativa o professionale di cui al comma 1 sono stati acquistati o comunque ricevuti, specificando, per ciascuno di tali beni, la rispettiva provenienza e l'eventuale trasferimento a terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

  6. Per l'accertamento degli incrementi patrimoniali che interessano i soggetti indicati al comma 1, lettere d) ed e), si procede su richiesta motivata e firmata anche di privati cittadini, inviata al presidente della sezione specializzata del tribunale competente a decidere.
10. 01. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

A.C. 4434-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 11.
(Modifica all'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

  1. All'articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».