Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute >>

XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 3 luglio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 luglio 2012.

  Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Galletti, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lupi, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Paniz, Pecorella, Pisacane, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Valducci.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Galletti, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lupi, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pisacane, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 28 giugno 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CAVALLARO: «Modifiche agli articoli 2 e 210 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente gli infortuni nel percorso compiuto in bicicletta tra il luogo di abitazione e quello di lavoro» (5326);
   PEZZOTTA ed altri: «Delega al Governo e altre disposizioni concernenti l'esercizio del microcredito e misure per la sua promozione e diffusione» (5327);
   ROSSOMANDO ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni» (5328);
   FERRANTI ed altri: «Modifiche agli articoli 407 e 412 del codice di procedura penale in materia di termine per le determinazioni del pubblico ministero relative all'esercizio dell'azione penale» (5329);
   FERRANTI ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di contumacia» (5330).

  In data 2 luglio 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   PIONATI: «Disposizioni in materia di durata degli incarichi di direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza» (5331).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 28 giugno 2012 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro della salute:
  «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria» (5323);
   dal ministro dell'economia e delle finanze:
  «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011» (5324);
  «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012» (5325).

  Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge.

  Il deputato Gozi ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   LUCÀ ed altri: «Riconoscimento giuridico di diritti, responsabilità e facoltà alle persone che fanno parte di unioni di fatto e delega al Governo per la disciplina della successione tra le medesime» (1858).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):

  CAZZOLA: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri» (5274) Parere delle Commissioni V, VII e XIV.
   II Commissione (Giustizia):

  IANNACCONE e BELCASTRO: «Modifica dell'articolo 618 del codice penale, concernente la rivelazione del contenuto di corrispondenza» (5253) Parere della I Commissione;

  PAPA ed altri: «Modifiche agli articoli 275, 294, 303, 310 e 453 del codice di procedura penale, concernenti la riduzione dei casi e dei termini di durata della custodia cautelare, la composizione del collegio del tribunale del riesame nei giudizi di appello e le garanzie in favore delle persone sottoposte a custodia cautelare, nonché disposizioni per la loro separazione dai soggetti detenuti in carcere per l'esecuzione delle pene» (5295) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, X e XII.
   VI Commissione (Finanze):

  «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita» (5291) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII, VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XIII Commissione (Agricoltura):

  FOGLIATO ed altri: «Norme per la promozione della vendita diretta e del consumo dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti alimentari stagionali e di qualità» (5237) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):

  AGOSTINI ed altri: «Disposizioni per la programmazione e l'esecuzione di interventi organici volti al recupero e allo sviluppo economico, sociale e culturale dei centri urbani» (5181) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 26 giugno 2012, ha comunicato che la 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
   risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio sullo statuto della fondazione europea (FE) (COM(2012)35 final) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 69), che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea (COM(2012)85 final) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 70), che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (COM(2012)118 final) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 71), che è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione della regione Umbria concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alla prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa, riferita all'anno 2011 (doc. CCI, n. 40).

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  con lettera in data 22 giugno 2012, sentenza n. 158 del 18-22 giugno 2012 (doc. VII, n. 799), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 2, della legge della regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria per l'anno 2011);
   dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 7, 7, comma 1, e 8, comma 2, della medesima legge regionale n. 10 del 2011, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3, 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);

  con lettera in data 27 giugno 2012, sentenza n. 159 del 20-27 giugno 2012 (doc. VII, n. 800), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante «Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)», limitatamente alla sostituzione del comma 4 dell'articolo 6-ter della legge regionale n. 25 del 1998, avvenuta per effetto del citato articolo 2 della legge regionale n. 41 del 2011, nel testo risultante successivamente alla entrata in vigore degli articoli 57, numero 1, e 59 della legge della regione Toscana 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1998, alla legge regionale n. 61 del 2007, alla legge regionale n. 20 del 2006, alla legge regionale n. 30 del 2005, alla legge regionale n. 91 del 1998, alla legge regionale n. 35 del 2011 e alla legge regionale n. 14 del 2007);
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della regione Toscana n. 41 del 2011:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);

  con lettera in data 27 giugno 2012, sentenza n. 160 del 20-27 giugno 2012 (doc. VII, n. 801), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 «Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi»):
  alla XIII Commissione permanente (Agricoltura);
  con lettera in data 27 giugno 2012, sentenza n. 161 del 20-27 giugno 2012 (doc. VII, n. 802), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 2, 6, commi 3, 4, 6 e 7, 15, comma 4, e 11, commi 8 e 9, della legge della regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, che reca «Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)»;
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, 6, comma 5, e 15, comma 3, della medesima legge della regione Abruzzo n. 17 del 2011, promosse, in riferimento agli articoli 97, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);

  con lettera in data 27 giugno 2012, sentenza n. 162 del 20-27 giugno 2012 (doc. VII, n. 803), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e dell'articolo 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del medesimo decreto legislativo n. 104 del 2010;
   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino:
  alla II Commissione permanente (Giustizia);

  con lettera in data 27 giugno 2012, sentenza n. 163 del 20-27 giugno 2012 (doc. VII, n. 804), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, rispettivamente, non prevedono che la predisposizione del progetto strategico avvenga d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni (comma 1) e che la sua realizzazione concreta sul territorio della singola regione avvenga sulla base di un progetto concordato con la regione interessata (comma 3):
  alla IX Commissione permanente (Trasporti).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  sentenza n. 151 del 6-14 giugno 2012 (doc. VII, n. 797) con la quale:
   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalle regioni Liguria ed Emilia-Romagna;
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 123, primo comma, della Costituzione, dalle regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia;
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 122, primo comma della Costituzione, dalla regione Puglia;
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla regione Puglia;
   dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui si applica, per le annualità a decorrere dal 2011, alla regione Valle d'Aosta, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, e all'articolo 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla medesima regione Valle d'Aosta;
   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui si applica, per l'annualità 2010, alla regione Valle d'Aosta, promossa, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, e all'articolo 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla medesima regione Valle d'Aosta;
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla regione Puglia:
  alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

  sentenza n. 153 del 18-21 giugno 2012 (doc. VII, n. 798) con la quale:
   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del codice di procedura penale, sollevata dal tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, in riferimento agli articoli 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione:
  alla II Commissione permanente (Giustizia);

  sentenza n. 164 del 20-27 giugno 2012 (doc. VII, n. 805) con la quale:
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 49, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse:
    dalla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, limitatamente all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale del 18 ottobre 2010, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli articoli 2, primo comma, lettere g), p) e q), e 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e alle relative norme di attuazione, nonché, in subordine, per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione;
    dalle regioni Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia, in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettere e) ed m), terzo e quarto comma, 118 e 121, secondo comma, della Costituzione, nonché sotto il profilo della violazione del principio della leale collaborazione;
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, promosse in riferimento agli articoli 3, 9, 97, 114, 117 e 118 della Costituzione dalla regione Emilia-Romagna:
  alla VIII Commissione permanente (Ambiente);

  sentenza n. 165 del 20-27 giugno 2012 (doc. VII, n. 806) con la quale:
   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento agli articoli 101, secondo comma, e 111, secondo e quinto comma, della Costituzione, nonché al «principio di ragionevolezza», dal Giudice dell'udienza preliminare del tribunale per i minorenni di Ancona:
  alla II Commissione permanente (Giustizia);

  sentenza n. 166 del 20-27 giugno 2012 (doc. VII, n. 807) con la quale:
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato), sollevate, sia in relazione agli articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, sia in riferimento al parametro della ragionevolezza intrinseca di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili:
  alla II Commissione permanente (Giustizia);

  sentenza n. 167 del 20-27 giugno 2012 (doc. VII, n. 808) con la quale:
   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186-bis, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall'articolo 33, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bolzano:
alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti, con lettera in data 21 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conto finanziario della Corte stessa relativo all'anno 2011, approvato con decreto del presidente della Corte dei conti in data 19 giugno 2012.

  Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 27 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense, per gli esercizi 2009 e 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 436).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 giugno 2012, ha trasmesso la decisione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2011, approvata dalle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi degli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, corredata dall'annessa relazione, nonché dal testo delle considerazioni svolte in sede di giudizio di parificazione (doc. XIV, n. 5).

  Questo documento – che sarà stampato – è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro della giustizia.

  Il ministro della giustizia, con lettera in data 21 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della giustizia, relativa all'anno 2011 (doc. CCVIII, n. 47).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 26 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativa all'anno 2011 (doc. CCVIII, n. 48).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

  Il ministro dell'interno, con lettera in data 27 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93, la relazione sull'attuazione della convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di Polizia (EUROPOL), riferita all'anno 2010 (doc. CXXXII-bis, n. 4).

  Questo documento è trasmesso, d'intesa con il Presidente del Senato, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di EUROPOL, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

  Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 28 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali, relativa all'anno 2011 (doc. CCVIII, n. 49).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione da Ministeri.

  I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
   articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
   articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
   articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 3 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 30/2012 del 23 marzo 2012, concernente «Megalotto 2 strada statale 106 “Jonica”, Tratto da Simeri Crichi a Squillace e dallo svincolo di Germaneto all'innesto con la “S.S. n. 280 dei due mari”. Assegnazione programmatica di 33 milioni di euro»;
   n. 44/2012 del 23 marzo 2012, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione. Interventi di ripristino di immobili pubblici nella città e nella provincia de L'Aquila (sisma dell'aprile 2009). Il programma stralcio – Fondo infrastrutture»;
   n. 60/2012 del 30 aprile 2012, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche».

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattordici risoluzioni e una dichiarazione approvate nella sessione dal 21 al 24 maggio 2012, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   risoluzione sulla strategia di sicurezza interna dell'Unione europea (doc. XII, n. 1068) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   risoluzione su un approccio dell'Unione Europea in materia di diritto penale (doc. XII, n. 1069) – alla II Commissione (Giustizia);
   risoluzione su una strategia per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili (doc. XII, n. 1070) – alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di monete in euro (doc. XII, n. 1071) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (doc. XII, n. 1072) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (rifusione) (doc. XII, n. 1073) – alla IX Commissione (Trasporti);
   risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (doc. XII, n. 1074) – alla III Commissione (Affari esteri;
   risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva dei Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (doc. XII, n. 1075) – alla VI Commissione (Finanze);
   risoluzione sulla lotta all'omofobia in Europa (doc. XII, n. 1076) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   risoluzione su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (doc. XII, n. 1077) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (doc. XII, n. 1078) – alla XI Commissione (Lavoro);
   risoluzione sui contingenti svizzeri nel numero di permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di nazionalità polacca, lituana, lettone, estone, slovena, slovacca, ceca e ungherese (doc. XII, n. 1079) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sul possibile ritiro del Venezuela dalla Commissione interamericana per i diritti umani (doc. XII, n. 1080) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Azerbaigian (doc. XII, n. 1081) – alla III Commissione (Affari esteri);
   dichiarazione su un sostegno continuo e potenziato alle vaccinazioni nei paesi in via di sviluppo (doc. XII, n. 1082) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’«EURODAC» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] e per le richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi in IT su larga scala e nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Rifusione) (COM(2012)254 final), assegnata, in data 27 giugno 2012, in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - La strategia dell'Unione europea per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016) (COM(2012)286 final), assegnata, in data 20 giugno 2012, in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Comunicazione della Commissione – Regioni ultraperiferiche dell'Unione europea: verso una partnership per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva (COM(2012)287 final), assegnata, in data 26 giugno 2012, in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (COM(2012)332 final), assegnata, in data 25 giugno 2012, in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte (COM(2012)335 final), assegnata, in data 25 giugno 2012, in sede primaria alla II Commissione (Giustizia).

  La Commissione europea, in data 28 e 29 giugno e 2 luglio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa che, in data 2 luglio 2012, sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione (COM(2012)343 final), che è stata assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012)280 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi – Sintesi della valutazione di impatto (SWD(2012)167 final), che sono stati assegnati in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria ”qualificati” nel campo d'applicazione di detta decisione e l'aggiornamento dei nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione (COM(2012)355 final), che è stata assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).
   Le predette proposte COM(2012)343 final, COM(2012)280 final e COM(2012)355 final sono state altresì assegnate alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 29 giugno 2012 per le proposte COM(2012)343 final e COM(2012)280 final e dal 2 luglio 2012 per la proposta COM(2012)355 final.
   La Commissione europea, in data 28 e 29 giugno e 2 luglio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che, in data 29 giugno, sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria a favore di paesi terzi nel 2011 (COM(2012)339 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Nona relazione della Commissione al Parlamento europeo - Quadro riassuntivo delle misure di difesa commerciale adottate dai paesi terzi nei confronti dell'Unione europea (statistiche aggiornate al 31 dicembre 2011; commento dei casi e testo aggiornati al marzo 2012) (COM(2012)344 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (COM(2012)346 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Applicazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto (COM(2012)347 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su modalità concrete di rafforzamento della lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, anche in relazione ai paesi terzi (COM(2012)351 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul funzionamento della procedura di notificazione prevista dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio (accordo OTC) (COM(2012)354 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione nell'ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri della direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno dell'Unione europea di prodotti per la difesa (COM(2012)359 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

  Nel mese di giugno 2012 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

  Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 25 giugno 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Ceresara (Mantova), Rio Marina (Livorno), Imperia, Rotondi (Avellino), Lauro (Avellino), Roccagiovine (Roma) e Gavorrano (Grosseto).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Banca d'Italia.

  Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 27 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la relazione sull'attività svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2011, aggiornata al mese di giugno 2012 (doc. CXCVIII, n. 5).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal consiglio regionale della Toscana.

  Il presidente del consiglio regionale della Toscana, con lettera in data 22 giugno 2012, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 13 giugno 2012, che chiede un intervento legislativo in materia di unioni civili in coerenza con il dettato costituzionale.

  Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

  Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha trasmesso, con lettera in data 27 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità stessa, aggiornata al 31 marzo 2012 (doc. CXLI, n. 5).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il vice ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 27 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento, ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
  alla V Commissione (Bilancio) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi:
   al dottor Vincenzo La Via, l'incarico di direttore generale del Tesoro;
   al dottor Mario Canzio, l'incarico di ragioniere generale dello Stato;
   alla dottoressa Giuseppina Baffi, l'incarico di capo del dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi;
  alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente i seguenti incarichi:
   alla dottoressa Fabrizia Lapecorella, l'incarico di direttore generale delle finanze;
   al dottor Attilio Befera, l'incarico di direttore dell'Agenzia delle entrate;
   al dottor Giuseppe Pelaggi, l'incarico di direttore dell'Agenzia delle dogane;
   alla dottoressa Gabriella Alemanno, l'incarico di direttore dell'Agenzia del territorio;
   al dottor Stefano Scalera, l'incarico di direttore dell'Agenzia del demanio;
   al dottor Raffaele Ferrara, l'incarico di direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 25 giugno 2012, a pagina 4, prima colonna, ventottesima riga, dopo la parola: «V» si intendono inserite le seguenti: «, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria)».

  Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 28 giugno 2012, alla pagina 4, seconda colonna, alla riga ventiduesima, la parola «2010» deve intendersi sostituita dalla seguente: «2011».

DISEGNO DI LEGGE: S. 3284 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2012, N. 52, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 5273-A)

A.C. 5273-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Le disposizioni contenute nel Capo I del decreto-legge di cui al comma 1 hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 2014.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
NORME ORGANIZZATIVE

Art. 1.
(Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica).

  1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze o vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto può modificare la composizione del Comitato. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.

Art. 2.
(Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi).

  1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresì con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attività di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.
  2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.
  3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale.
  4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3.
(Organizzazione e programma di lavoro).

  1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Commissario straordinario stabilisce:
   a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo;
   b) l'indennità del Commissario, comunque non superiore al trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   d) gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze dei quali il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni.

  2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina un programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili del Commissario.

Art. 4.
(Relazione al Parlamento).

  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce semestralmente al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto.
  2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa anche alla Corte dei conti.

Art. 5.
(Poteri).

  1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società di cui all'articolo 2, comma 2, nonché di disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hanno l'obbligo di trasmettere i dati e i documenti richiesti, nonché, comunque, di fornire la più ampia collaborazione al Commissario.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, il Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.
  3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al Consiglio regionale interessato le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi.
  4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e può pubblicare i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.
  5. Su proposta del Commissario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata possono adottare le seguenti misure:
   a) sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per ragioni di opportunità;
   b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuiti al Commissario ai sensi del comma 1.

  6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, al Presidente della Corte dei conti, il quale, per quanto riguarda le regioni, li comunica alla competente sezione regionale di controllo della Corte medesima.
  7. Il Commissario segnala alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa e fissa un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri può autorizzare, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.
  8. Le amministrazioni provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.
(Requisiti di nomina).

  1. Il Commissario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità, di notorie esperienza e capacità.

Capo II
NORME SOSTANZIALI

Art. 7.
(Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche nell'indizione o nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto applicano parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili.
  2. Per i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Consip può pubblicare sul sito internet individuato nei bandi medesimi quale profilo del committente i parametri applicabili ai sensi del comma 1.
  3. Le acquisizioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche tramite il ricorso ad una centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rispettano in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e la qualità delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i parametri di cui al comma 1.

Art. 8.
(Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi).

  1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura.
  2. Ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, nonché delle attività strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A. i dati di cui al comma 1.

Art. 9.
(Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto.

Art. 10.
(Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza).

  1. Il parere di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177, è facoltativo per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi.

Art. 11.
(Mercato elettronico della pubblica amministrazione).

  1. All'articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

Art. 12.
(Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

  1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.».
  2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti».
  3. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.
(Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi).

  1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Art. 14.
(Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia).

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Art. 15.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012 e a euro 78 mila nell'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 5273-A – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica coerente con la legge 4 marzo 2009, n. 15, nel quale sono specificati i singoli interventi adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica. Il programma individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica.
  1-ter. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato provvede a definire le modalità di predisposizione del programma di cui al comma 1-bis e della relativa attuazione.
  1-quinquies. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1-bis, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Governo, avvalendosi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario di cui all'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dà inizio ad un ciclo di razionalizzazione della spesa pubblica mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione».

  All'articolo 2:
   al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche»;
   al comma 2, dopo le parole: «diretta e indiretta e» sono inserite le seguenti: «le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna amministrazione può individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto; l'incarico è svolto senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi»;
   il comma 3 è soppresso.

  All'articolo 3, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il programma di lavoro e le relazioni mensili di cui al presente comma sono trasmessi altresì alle competenti Commissioni parlamentari».

  All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce ogni sei mesi alle Camere sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto e invia altresì al Parlamento una relazione semestrale sulla medesima attività. In fase di prima applicazione il Governo adempie agli obblighi di cui al presente comma entro il 31 luglio 2012».

  All'articolo 5:
   al comma 1:
    dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
«Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario può altresì richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza»;
    al comma 3, le parole: «e al Consiglio regionale interessato» sono sostituite dalle seguenti: «e al Presidente della Regione interessata»;
    al comma 5:
     nell'alinea, dopo le parole: «per le Regioni, il Presidente della Regione interessata» sono inserite le seguenti: «ovvero, per gli enti locali, il Presidente della Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato»;
     nella lettera a), le parole: «anche per ragioni di opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «anche per motivate ragioni di opportunità»;
     nella lettera b), la parola: «attribuiti» è sostituita dalla seguente: «attribuite»;
    al comma 7, dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» sono inserite le seguenti: «, inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto,»;
    dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Il Commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

  L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
  «Art. 7. – (Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto). – 1. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali” sono soppresse e, dopo le parole: “utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”.
  2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”».

  All'articolo 8:
   al comma 2, dopo le parole: «e, per esso, a Consip S.p.A.» sono inserite le seguenti: «nonché, per l'ambito territoriale di riferimento, alle Regioni e, per esse, alle centrali regionali di acquisto,»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. All'articolo 7, comma 8, alinea, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “150.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”».

  All'articolo 10:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi”»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «
1-bis. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177, si interpreta nel senso che il contributo forfetario non è dovuto nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti e per le quali sono stati chiesti a DigitPA i pareri di cui all'articolo 3 dello stesso decreto»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177)».

  All'articolo 11, comma 1, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» sono sostituite dalla seguente: «regolamento».

  All'articolo 12:
   al comma 2, dopo le parole: «La commissione» sono inserite le seguenti: «, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: “In una o più sedute riservate, la commissione” le parole: “, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice,” sono soppresse»;
   il comma 3 è soppresso.

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. – (Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche). – 1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, al primo periodo, dopo le parole: “enti locali” sono inserite le seguenti: “nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale” e le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”; al secondo periodo, le parole da: “provvede la Ragioneria territoriale dello Stato” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale”;
   b) al comma 3-ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    “b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi”.

  2. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: “nei confronti” sono inserite le seguenti: “dello Stato, degli enti pubblici nazionali,”;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: “legge 28 gennaio 2009, n. 2,” sono inserite le seguenti: “o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto,”;
   c) al quarto periodo, le parole: “la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “l'ente debitore” e le parole: “della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “dell'ente debitore”.

  3. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) al comma 1-ter, le parole da: “; le modalità di certificazione” fino alla fine del comma sono soppresse.

  4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le certificazioni dei crediti rilasciate secondo le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

  All'articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

  All'articolo 15, al comma 2, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro».

A.C. 5273-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «composizione del Comitato» sono aggiunte le seguenti: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti»;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica coerente con la legge 4 marzo 2009, n. 15, nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, nonché forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne la relativa efficacia. Il programma individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica.
  1-ter. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato provvede a definire le modalità di predisposizione del programma di cui al comma 1-bis e della relativa attuazione e, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, ne dà comunicazione al Parlamento, al fine dell'espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
  1-quinquies. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1-bis, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse pubbliche, il Governo, avvalendosi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario di cui all'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dà inizio ad un ciclo di razionalizzazione della spesa pubblica mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini di una più efficiente allocazione delle relative risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione di bilancio, tale da renderle effettivamente utilizzabili da parte delle amministrazioni medesime».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – (Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province). – 1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto e per l'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, in particolare in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, provvedendo all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione dei medesimi decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre del 2013».

  All'articolo 2:
   al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche»;
   al comma 2, dopo le parole: «diretta e indiretta e» sono inserite le seguenti: «le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi. Ciascuna amministrazione può individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto; l'incarico è svolto senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi»;
   dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto»;
   il comma 3 è soppresso.
   Al comma 4, dopo la parola: «sussidiarietà» sono inserite le seguenti: «, differenziazione, adeguatezza»;

  All'articolo 3, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il programma di lavoro e le relazioni mensili di cui al presente comma sono trasmessi altresì alle competenti Commissioni parlamentari».

  All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce ogni sei mesi alle Camere sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto e invia altresì al Parlamento una relazione semestrale sulla medesima attività. In fase di prima applicazione il Governo adempie agli obblighi di cui al presente comma entro il 31 luglio 2012».

  All'articolo 5:
   al comma 1:
    al secondo periodo, dopo la parola:
«ispezioni» sono inserite le seguenti: «e verifiche»;
    dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario può altresì richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza»;
    al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario può altresì emanare direttive generali alle società di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi alle quali gli organi di amministrazione delle stesse devono attenersi nell'ambito della propria autonomia gestionale»;
    al comma 3, le parole: «e al Consiglio regionale interessato» sono sostituite dalle seguenti: «e al Presidente della Regione interessata»;
    al comma 5:
     nell'alinea, dopo la parola: «Su» è inserita la seguente: «motivata» e dopo le parole: «per le Regioni, il Presidente della Regione interessata» sono inserite le seguenti: «o, per le Regioni commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario, il commissario ad acta per le disposizioni in ambito sanitario, ovvero, per gli enti locali, il Presidente della Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato»;
     nella lettera a), le parole: «anche per ragioni di opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «anche per motivate ragioni di opportunità»;
     nella lettera b), la parola: «attribuiti» è sostituita dalla seguente: «attribuite»;
    al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «alle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,» e dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» sono inserite le seguenti: «, inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto,»;
    dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Il Commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

  All'articolo 6:
   al comma 1, dopo la parola: «persone» sono inserite le seguenti: «, anche estranee alla pubblica amministrazione,»;

  L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
  «Art. 7. – (Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto). – 1. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali” sono soppresse e, dopo le parole: “utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”.
  2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”».
  2-bis. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla legge 4 dicembre 1997, n. 460, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza».

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
  «Art. 7-bis. – (Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi). – 1. All'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le aziende sanitarie locali sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le aziende sanitarie locali hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile».

  All'articolo 8:
   al comma 2, dopo le parole: «e, per esso, a Consip S.p.A.» sono inserite le seguenti: «nonché, per l'ambito territoriale di riferimento, alle Regioni e, per esse, alle centrali regionali di acquisto,»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. All'articolo 7, comma 8, alinea, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “150.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”».

  All'articolo 10:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi”»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «
1-bis. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177, si interpreta nel senso che il contributo forfetario non è dovuto nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti e per le quali sono stati chiesti a DigitPA i pareri di cui all'articolo 3 dello stesso decreto»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177)».

  All'articolo 11, comma 1, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» sono sostituite dalla seguente: «regolamento».

  All'articolo 12:
   al comma 1, dopo le parole: «La commissione» sono inserite le seguenti: «, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,»;
   al comma 2, dopo le parole: «La commissione» sono inserite le seguenti: «, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: “In una o più sedute riservate, la commissione” le parole: “, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice,” sono soppresse»;
   il comma 3 è soppresso.

  Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 13-bis. – (Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche). – 1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, al primo periodo, dopo le parole: “enti locali” sono inserite le seguenti: “nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale” e le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”; al secondo periodo, le parole da: “provvede la Ragioneria territoriale dello Stato” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale”;
   b) al comma 3-ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    “b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi”.
   b-bis) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
  “3-quater. Esclusivamente per consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.

  2. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: “nei confronti” sono inserite le seguenti: “dello Stato, degli enti pubblici nazionali,”;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: “legge 28 gennaio 2009, n. 2,” sono inserite le seguenti: “o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto,”;
   c) al quarto periodo, le parole: “la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “l'ente debitore” e le parole: “della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “dell'ente debitore”.

  3. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) al comma 1-ter, le parole da: “; le modalità di certificazione” fino alla fine del comma sono soppresse.

  4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le certificazioni dei crediti rilasciate secondo le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
  4-bis. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.

  Art. 13-ter. – (Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione). – 1. Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e di servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, o attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono utilizzare, al fine del pagamento del relativo corrispettivo, erogazioni liberali e donazioni in denaro rese in loro favore per la realizzazione delle finalità per le quali il citato acquisto è effettuato. Le erogazioni liberali e le donazioni in denaro di cui al primo periodo possono essere rese, rispettivamente, in modo diretto in favore dell'amministrazione, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel caso delle amministrazioni statali ovvero all'entrata dei relativi bilanci autonomi nel caso delle amministrazioni pubbliche, oppure in modo indiretto, attraverso il pagamento totale o parziale delle fatture emesse dall'aggiudicatario per la prestazione resa nei confronti dell'amministrazione.
  2. Le donazioni di cui al comma 1 e le relative accettazioni sono effettuate in forma semplificata attraverso il sistema informatico di negoziazione tramite il quale è reso disponibile il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al medesimo comma 1, in deroga all'articolo 782 del codice civile.
  3. Sul portale www.acquistinretepa.it sono indicate le istruzioni operative e le modalità tecniche per l'attuazione dei commi 1 e 2.
  4. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 sono trimestralmente riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate per essere destinate al pagamento del corrispettivo dell'acquisto di beni e servizi di cui al medesimo comma 1».

  All'articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115».

  All'articolo 15, al comma 2, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro».

A.C. 5273-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica).

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti aggiungere le seguenti: nella salvaguardia delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantite in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.
1. 3. Mura, Favia, Donadi, Borghesi, Paladini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: avvalendosi anche delle risultanze dei rapporti predisposti dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica.
1. 4. Borghesi, Favia, Donadi, Mura, Paladini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai membri del Comitato non sono corrisposti compensi o rimborsi. Il Comitato svolge la propria attività senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
1. 52. Borghesi, Mura, Donadi, Favia, Paladini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Il coordinamento delle politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica riguardante regioni, province e comuni è effettuato nell'ambito della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita ai sensi dell'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68, che deve essere convocata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1.1.1. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui al comma 1.1 definisce, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.
1. 5. Favia, Donadi, Mura, Borghesi, Paladini.

  Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: riorganizzazione della spesa pubblica aggiungere le seguenti: , con riferimento in particolare alla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato,
1. 13. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Le risorse ricavate dalla riorganizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche sono destinate prioritariamente, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale, in particolare sui redditi da lavoro e da impresa.
1. 10. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1.1. – (Soppressione di enti inutili). – 1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica, il Governo provvede alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici inutili e degli altri enti, autorità, agenzie, organismi, uffici o soggetti pubblici comunque denominati e sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, verificando ed attuando il procedimento di riordino previsto dalla normativa taglia-enti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1. 03. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

ART. 1-bis.
(Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province).

  Alla rubrica, sostituire le parole: e province con le seguenti: , province e regioni.
1-bis. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

ART. 2.
(Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi).

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con l'obiettivo di ridurla, a decorrere dall'anno 2013, a quella registrata a consuntivo per l'anno 2007.
2. 54. La Loggia.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: totale partecipazione pubblica con le seguenti: maggioranza pubblica.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: totale partecipazione pubblica con le seguenti: maggioranza pubblica.
2. 50. Lanzillotta.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
2. 53. Raisi.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
2. 51. Lanzillotta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Per le società a completo azionariato pubblico, gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica vengono indicati esclusivamente dagli azionisti nelle apposite assemblee secondo specifiche linee guida definite dalle medesime assemblee. L'inosservanza o la non applicazione da parte degli amministratori delle linee guida approvate costituisce efficace motivo per la rimozione per giusta causa dei medesimi amministratori inadempienti.
2. 55. Volpi, Vanalli, Meroni, Pastore, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione dei principi previsti dal presente decreto compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
2. 4. Zeller, Brugger, Nicco.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano i principi desumibili dal presente decreto costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. 3. Zeller, Brugger.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – 1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
  «Art. 23-bis. – (Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche). – 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.»
2. 050. Dal Lago, D'Amico, Simonetti, Volpi, Vanalli, Meroni, Pastore, Bragantini, Bitonci, Polledri, Borghesi.

ART. 3.
(Organizzazione e programma di lavoro).

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) l'indennità del Commissario, in ogni caso non superiore all'80 per cento del trattamento economico complessivo spettante alla carica di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. 2. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

ART. 5.
(Poteri).

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: devono attenersi nell'ambito con le seguenti: si attengono nell'esercizio.
5. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare, nell'ambito delle dotazioni del Ministero della difesa si provvede alla soppressione e alla riduzione delle voci di spesa riferite alle missioni per approvvigionamenti militari finalizzate all'acquisto di sistemi d'arma e di armamenti e alla costruzione e acquisizione di impianti e servizi.
5. 10. Mura, Favia, Donadi, Borghesi, Paladini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare, il Commissario segnala le seguenti misure:
   a) riduzione e razionalizzazione dei trattamenti economici dei parlamentari nazionali e regionali;
   b) soppressione dei rimborsi elettorali ai partiti;
   c) riduzione dei compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
   d) razionalizzazione dei bilanci delle Autorità indipendenti;
   e) riduzione ulteriore, rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente, dell'uso dei voli di Stato, delle auto di servizio in uso alle pubbliche amministrazioni con esclusione di quelle per il soccorso pubblico;
   f) soppressione degli enti intermedi tra comuni e province, dei consorzi di bonifica e imbriferi nonché razionalizzazione degli organismi partecipati e degli enti strumentali locali;
   g) obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'Unione;
   h) individuazione di misure per accelerare la liquidazione degli enti disciolti;
   i) riduzione e razionalizzazione dei costi per le consulenze e le collaborazioni esterne;
   j) sostituzione dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico e degli enti pubblici con un amministratore unico;
   k) la previsione che i componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli;
   l) la previsione che il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri della Camera dei deputati;
   m) soppressione delle sedi di rappresentanza all'estero delle regioni;
   n) soppressione delle norme che stabiliscono l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   o) un piano di riordino delle Forze armate volto alla riduzione degli effettivi e delle spese correnti;
   p) riduzione delle spese per i sistemi d'arma a partire dall'annullamento del programma di acquisto degli F-35;
   q) intensificazione dei controlli in materia di invalidità;
   r) utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni del software a codice sorgente aperto;
   s) riduzione delle spese di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni;
   t) riduzione delle spese per l'indirizzo politico dei Ministeri e per gli staff dei Presidenti delle regioni e delle province, dei sindaci e degli assessori.
5. 9. Borghesi, Donadi, Favia, Mura.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni a statuto ordinario provvedono a rimodulare l'organico dei propri dipendenti in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui al comma 3-ter, su proposta del Commissario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3-ter. L'indice di cui al comma 3-bis è determinato assumendo il valore medio del rapporto tra il numero dei dipendenti regionali e la popolazione, espresso da ciascuna regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola regione e dei dati forniti dalla Ragioneria dello Stato per il numero di dipendenti impiegati all'interno di ciascuna regione.
5. 18. D'Amico, Bragantini, Bitonci, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: il Sindaco del Comune interessato aggiungere le seguenti: , ovvero il commissario ad acta per le disposizioni in ambito sanitario nelle Regioni commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario.
5. 4. Mura, Favia, Donadi, Borghesi, Paladini.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: anche per motivate ragioni di opportunità con le seguenti: che siano motivate da evidenti e comprovate ragioni di necessità.
5. 34. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento ai casi in cui emergano differenze significative tra il livello di spesa, per voci di costo, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e quello effettivamente praticato. Per i contratti già stipulati, le amministrazioni sono tenute a proporre ai terzi fornitori una rinegoziazione dei contratti al fine di ricondurre i costi per gli acquisti di beni e servizi ai livelli di spesa individuati. In caso di mancato accordo, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della proposta di riduzione, le amministrazioni hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a loro carico.
5. 51. Moroni.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e di monitoraggio dell'attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscale e contributiva.
5. 11. Favia, Barbato, Messina, Donadi, Mura, Borghesi, Paladini.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) individuazione di misure per accelerare la liquidazione degli enti disciolti.
5. 12. Donadi, Mura, Borghesi, Favia, Paladini.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento a quelle per la locazione degli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni.
5. 5. Favia, Donadi, Mura, Borghesi, Paladini.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento ai costi per le consulenze e le collaborazioni esterne il cui numero va ridotto drasticamente anche annullando i contratti in essere e prevedendo al riguardo la nullità di qualsiasi clausola di penalizzazione per le pubbliche amministrazioni.
5. 50. Barbato, Paladini.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento ai costi per le consulenze e le collaborazioni esterne.
5. 6. Mura, Favia, Donadi, Borghesi, Paladini.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alle spese relative agli uffici di supporto dell'attività dei Presidenti di regione e di provincia, dei sindaci, nonché degli assessori delle giunte regionali, provinciali e comunali.
5. 15. Borghesi, Mura, Favia, Donadi, Paladini.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alle spese relative all'indirizzo politico di ciascuna amministrazione.
5. 14. Mura, Favia, Donadi, Borghesi, Paladini.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alle spese relative alle autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con esclusione di quelle per il soccorso pubblico.
5. 16. Borghesi, Favia, Donadi, Mura, Paladini.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alle spese per acquisto di sistemi d'arma ed armamenti e per costruzione e acquisizione di impianti e servizi, sostenute dall'amministrazione della difesa.
5. 17. Donadi, Favia, Mura, Borghesi, Paladini.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alle spese per rappresentanza sostenute da ciascuna amministrazione.
5. 13. Borghesi, Favia, Donadi, Mura, Paladini.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo ad una drastica riduzione dei dipendenti di pubbliche amministrazioni e dei membri delle Forze dell'ordine e delle Forze armate comandati presso altre amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
5. 53. Barbato, Paladini.
(Inammissibile)

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo ad una drastica riduzione dei dipendenti di pubbliche amministrazioni e dei membri delle Forze dell'ordine e delle Forze armate comandati presso altre amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. 53.(Proposta emendativa dichiarata ammissibile in quanto modificata nel corso della seduta). Barbato, Paladini.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento all'incompatibilità, per le funzioni commissariali relative ad enti territoriali, dei dirigenti, dei funzionari e dei prefetti in quiescenza e con la previsione che per tali funzioni non siano corrisposti compensi o rimborsi oltre alla retribuzione erogata dall'amministrazione di provenienza dei commissari e dei sub-commissari.
5. 52. Barbato, Paladini.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: centrali regionali aggiungere le seguenti: e, se necessario, provinciali.
5. 39. Mantovano, Pagano.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: può autorizzare con le seguenti: autorizza.
5. 7. Borghesi, Favia, Donadi, Mura, Paladini.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: amministrazioni inadempienti aggiungere le seguenti: da parte dello stesso Commissario.
5. 8. Mura, Favia, Donadi, Borghesi, Paladini.

  Al comma 7-bis, dopo le parole: centrali regionali aggiungere le seguenti: e, se necessario, provinciali.
5. 40. Mantovano, Pagano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-bis. Il Commissario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, un piano per una redistribuzione dell'organico docente presso le istituzioni scolastiche tra le regioni sulla base dell'analisi regionale di due indicatori costituiti dal rapporto tra alunni e classi e dal rapporto tra alunni e posti di docenza.
5. 19. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

ART. 6.
(Requisiti di nomina).

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. – (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi). – 1. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali».
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri della Camera dei deputati.
6. 02. Mura, Favia, Donadi, Borghesi, Paladini.

ART. 7.
(Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto).

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Con la specifica finalità di evitare penalizzazioni per le piccole e medie imprese, sono escluse dall'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni quadro con la Consip S.p.A. le procedure di aggiudicazione di appalti che risultino di entità inferiore alla soglia di rilievo comunitario, pur nell'osservanza dei prezzi medi forniti da Consip S.p.A.
7. 52. D'Amico, Pastore, Bragantini, Bitonci, Polledri, Simonetti, Volpi, Vanalli, Meroni.

ART. 7-bis.
(Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi).

  Al comma 1, dopo le parole: una rinegoziazione dei contratti aggiungere le seguenti: , compresi quelli di project financing.
7-bis. 50. Bitonci, D'Amico, Simonetti, Volpi, Vanalli, Meroni, Pastore, Bragantini, Polledri, Barani.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 7-ter. – (Misure in materia di procedure di acquisto di beni e servizi nel settore della spesa sanitaria). – 1. Nell'ottica del coordinamento del sistema sanitario nazionale ed al fine di favorire il processo di razionalizzazione della spesa sanitaria, il Ministero della salute può promuovere, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, interventi su specifiche tipologie di beni e di servizi di interesse per il settore della spesa sanitaria in ordine alle quali Consip S.p.A. stipula convenzioni ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e accordi quadro ai sensi dell'articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, addizionali rispetto a quanto già previsto nel Programma di razionalizzazione degli acquisti. A tal fine, il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.
  2. Il Ministero della salute può, altresì, avvalersi di Consip S.p.A. per le attività di supporto alle proprie competenze rilevanti al fine della standardizzazione dei costi per beni e servizi nel settore della spesa sanitaria, sulla base di apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.
7-bis. 02. Moroni.

ART. 10.
(Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177).

  Sopprimere il comma 1-bis.
10. 3. Favia, Borghesi, Donadi, Mura, Paladini.

ART. 12.
(Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 12. – (Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa). – 1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.».
  2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti».
  3. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si fosse ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data del 28 luglio 2011.
12. 54. Nannicini.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 12. – (Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa). – 1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.».
  2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti».
12. 53. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Narducci.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: , anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,
12. 50. Borghesi, Mura, Donadi, Favia, Paladini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 9 maggio 2012 con le seguenti: 28 luglio 2011.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 9 maggio 2012 con le seguenti: 28 luglio 2011.
12. 51. Nannicini.

ART. 13-bis.
(Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche).

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. All'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 è abrogato.
  1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni statali, gli enti pubblici, le regioni e gli enti locali certificano entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente debitore. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
   b) il comma 3-ter è sostituito dai seguenti:
  «3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
  3-quater. L'impresa che vanta crediti nei confronti dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, può chiedere di scontarli presso gli istituti di credito.
  3-quinquies. La cessione di cui al comma 3-quater è pro soluto.
  3-sexies. La richiesta deve essere presentata presso gli istituti di credito, con apposito modello meccanografico, con allegato il certificato di cui al comma 3-bis rilasciato dall'ente debitore, attestante l'importo dovuto, la liquidabilità e l'esigibilità.
  3-septies. Verificata l'esistenza e l'esigibilità del credito, l'ente debitore provvede a inserire nell'anagrafe tributaria gli estremi della certificazione rilasciata al richiedente.
  3-octies. Gli istituti di credito possono accedere alla consultazione dell'anagrafe tributaria per verificare l'autenticità della certificazione e provvedono a inserire i dati relativi al pagamento effettuato nei confronti dell'impresa.
  3-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i direttori delle agenzie fiscali e i presidenti degli enti previdenziali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche della domanda del creditore, della certificazione rilasciata dall'ente debitore, le modalità per l'inserimento dei dati nell'anagrafe tributaria, nonché la procedura per il pagamento del credito da parte degli enti debitori agli istituti di credito».
13-bis. 9. Borghesi, Palomba, Favia, Donadi, Mura, Paladini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b-bis) con la seguente:
   b-bis) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
  «3-quater. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»
13-bis. 50. Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

  Sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:
  2. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:
   a) i crediti siano scaduti ed esigibili;
   b) siano stati ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;
   c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

  3. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
  4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.
  4-bis. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i direttori delle agenzie fiscali e i presidenti degli enti previdenziali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche della domanda del creditore e del certificato rilasciato dall'ente pubblico, le modalità per l'inserimento dei dati nell'anagrafe tributaria, nonché la procedura per il pagamento del credito da parte degli enti debitori agli istituti di credito.

  Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4-bis dell'articolo 13-bis si provvede con le maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 1-ter rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  1-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o luglio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
13-bis. 8. Palomba, Barbato, Messina, Mura, Favia, Donadi, Borghesi, Paladini.

  Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, è sempre ammessa la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi a qualsiasi tipo di imposta erariale, ivi compresi i tributi locali e i contributi previdenziali e le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo anche nel caso in cui i relativi debiti siano iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento».

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Possibilità di compensazione di somme a ruolo con crediti erariali».
13-bis. 7. Borghesi, Barbato, Messina, Favia, Donadi, Mura, Paladini.

  Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: ai versamenti con le seguenti: agli oneri.
13-bis. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis.1. – (Interpretazione autentica dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). – 1. Il secondo comma dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, va interpretato nel senso che non costituisce manifestazione di insolvenza la crisi finanziaria dell'imprenditore dovuta esclusivamente a inadempimento delle proprie obbligazioni pecuniarie da parte della pubblica amministrazione.
13-bis. 01. Calderisi, Ravetto.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis.1. – (Affidamenti in house per la produzione di beni e servizi strumentali). – 1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli affidamenti diretti cosiddetti in house, riguardanti la produzione di beni e servizi strumentali all'attività delle amministrazioni pubbliche regionali e locali di cui al primo periodo, in favore delle società di cui al medesimo periodo, devono comunque essere motivati con una dettagliata relazione, che illustri le ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, da trasmettersi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso negativo.»
13-bis. 050. Moroni, Borghesi.

ART. 13-ter.
(Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione).

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e donazioni.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e le donazioni;
   b) al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: , rispettivamente,
   c) al comma 2, sostituire la parola: donazioni con le seguenti: erogazioni liberali.
13-ter. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

ART. 14.
(Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia).

  Al comma 1, dopo le parole: adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa aggiungere le seguenti: secondo delle linee guida predisposte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
14. 2. Borghesi, Piffari, Mura, Favia, Donadi, Paladini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere in grado di consentire una riduzione del consumo di energia attraverso una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, maggiore del 50 per cento, e un miglioramento di almeno il 10 per cento dei valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 192 del 2005, e riferiti all'anno 2010.
  1-ter. La valutazione del risparmio e dell'efficienza energetica raggiunta a seguito degli interventi di cui al presente articolo deve essere certificata, secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e deve avvenire avendo a riferimento gli standard energetici di cui al citato decreto legislativo n. 192 del 2005 e alla normativa vigente in materia.
14. 4. Borghesi, Mura, Favia, Donadi, Paladini.

A.C. 5273-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è diretto a promuovere la riduzione o il contenimento di spesa per le amministrazioni pubbliche;
    il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere dell'8 e del 14 maggio 2012, indirizzate ai capi di gabinetto ed ai capi dipartimento della Presidenza, ha stabilito che il personale «fuori comparto» in assegnazione temporanea deve essere restituito alle amministrazioni di provenienza, nell'ambito di una politica di contenimento della spesa;
    ove si configuri tale evenienza, si rischia di attuare una restituzione indiscriminata che danneggia non solo il personale, ma soprattutto l'efficienza complessiva delle strutture della Presidenza, rispetto alle quali non è stata predisposta una ristrutturazione organizzativa tale da giustificare una riduzione del personale o di specifiche professionalità;
    l'organico della Presidenza del Consiglio è scoperto per alcune centinaia di posti;
    il personale che si vuole restituire viene individuato sulla base di tagli lineari che non assicurano il raggiungimento dell'obiettivo del risparmio di spesa, per cui appare opportuno verificare il rapporto costi-benefici per l'amministrazione di ciascuna unità di personale individuata prima di assumere qualsiasi decisione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che, al fine di consentire ulteriori risparmi di spesa, siano tempestivamente adottate iniziative idonee affinché le amministrazioni dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei ministri possano provvedere alla copertura dei posti vacanti in organico con il personale comandato o fuori ruolo attualmente in servizio presso le stesse, continuando ad avvalersi di professionalità ed esperienze acquisite ed evitando oneri aggiuntivi per la formazione di altro personale, anche in attuazione dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9/5273-A/1Lo Presti, Boccuzzi, De Nichilo Rizzoli.


   La Camera,
   premesso che:
    dopo le disposizioni di carattere tendenzialmente generale contenute nel disegno di legge in discussione, lo «spending review» conoscerà una articolazione di dettaglio con riferimento ai vari ministeri;
    è indispensabile mantenere gli standard di sicurezza e rendere migliori gli standard di amministrazione della giustizia, e ciò è difficilmente compatibile con ulteriori sensibili tagli ai Ministeri dell'interno e della giustizia;
    in avvio dell'attuale legislatura è stato costituito il Fug-fondo unico giustizia, alimentato dal cash e dai titoli monetizzabili sottratti con sequestri e confische dalla disponibilità delle organizzazioni di tipo mafioso; tale Fondo è destinato per il 49 per cento all'incremento delle risorse del Ministero dell'interno e per il 49 per cento a quello della giustizia;
    è per questo indispensabile – prima dell'esame e del voto dei prossimi ulteriori interventi normativi di «spending» – avere un quadro chiaro e completo sulla consistenza del Fug, sulla quantità di risorse finanziarie erogate o da erogare per il 2012 attingendo da tale fondo, e conoscere se e in che misura le risorse del Fug saranno adoperate per limitare i tagli dello «spending review» nei settori della sicurezza e della giustizia,

impegna il Governo

entro un mese dall'entrata in vigore delle norme del presente disegno di legge, e comunque prima dell'esame parlamentare di prossimi provvedimenti normativi promossi dal Governo medesimo nella stessa materia:
   a fornire al Parlamento una completa informativa sulla consistenza del Fug-Fondo unico giustizia, sulla quantità di risorse finanziarie erogate – attingendo da tale Fondo – dal 1o gennaio 2012, sulla quantità di risorse finanziarie che si ritiene di erogare fino al termine dell'anno solare, sulle destinazioni delle risorse erogate e da erogare;
   a precisare in tal circostanza se e in che misura intenda utilizzare le risorse del Fug-Fondo unico giustizia per limitare i tagli dello «spending review» nei settori della sicurezza e della giustizia.
9/5273-A/2Mantovano, Pagano, Ascierto, Di Pietro, Ciccanti, Marinello, Fallica, Barani, Gioacchino Alfano, Luciano Rossi, Antonio Pepe, Malgieri, Barbieri, Mazzuca, Pizzolante, Ceroni, Vanalli, Mura, Di Biagio, Moles.


   La Camera,
   premesso che:
    dopo le norme di ordine generale contenute nel disegno di legge in discussione, per lo «spending review» si passerà al dettaglio riferito ai vari ministeri;
    dalle anticipazioni mediatiche e dagli incontri avuti nelle sedi ministeriali con le organizzazioni sindacali emerge che, quanto al Ministero dell'interno, si procederà alla trasformazione delle Prefetture in Uffici territoriali dello Stato, andando oltre l'impostazione, mai realizzata, delle «leggi Bassanini», che istituiva l'Ufficio territoriale del governo, e comunque si procederà a una ridefinizione dei presidi di polizia sul territorio nazionale;
    è indispensabile che il Parlamento sia posto nelle condizioni di conoscere le ipotesi di lavoro per tale razionalizzazione, anche per formulare proprie valutazioni e proposte,

impegna il Governo

entro un mese dall'entrata in vigore delle norme del presente disegno di legge, e comunque prima dell'esame parlamentare di prossimi provvedimenti normativi promossi dal Governo medesimo nella stessa materia, a fornire al Parlamento una completa e dettagliata informativa sulla incidenza dello «spending review» sulla struttura e sul funzionamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento alle Prefetture e alla distribuzione dei presidi di polizia sul territorio.
9/5273-A/3Pagano, Mantovano, Ascierto.


   La Camera
   premesso che:
    la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo nonché delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, stabilisce, all'articolo 1, comma 2, che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi diretti alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza;
    il Governo, in sede di formulazione della proposta di definizione della nuova geografia giudiziaria del Paese, è tenuto ad agire, secondo quanto previsto dallo stesso dettato legislativo sopra citato, nel rispetto di alcuni criteri oggettivi come l'estensione del territorio, il numero degli abitanti, i carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze nei singoli tribunali, la specificità territoriale del bacino d'utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e l'impatto della criminalità organizzata nel territorio;
    questi principi direttivi, che sottendono alle procedure di riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, non possono che essere tenuti nella dovuta e necessaria considerazione in contesti territoriali di particolare criticità come quelli calabresi;
    in Calabria sono particolarmente evidenti i fenomeni di influenza nel tessuto sociale, economico, produttivo e politico della più aggressiva e pericolosa organizzazione criminale di livello nazionale ed internazionale;
    alla luce di questa situazione, è necessario ed indispensabile rafforzare la presenza dello Stato attraverso il consolidamento di presidi di legalità come i tribunali che rappresentano un argine concreto al diffondersi di pratiche illegali ed un baluardo a difesa dei cittadini;
    nella regione, la problematica della riorganizzazione degli uffici giudiziari risulta essere ancora più aggravata dal fatto che esistono territori particolarmente estesi ed abitati in cui si registrano evidenti carenze infrastrutturali e di collegamento;
    una tale situazione provocherebbe evidenti danni in termini di amministrazione della giustizia nella regione con evidenti conseguenze negative sul versante del contrasto all'illegalità ed alla criminalità,

impegna il Governo

a far sì che, per le evidenti ragioni legate alla specificità territoriale ed all'impatto della criminalità organizzata, si possa operare una deroga alla riorganizzazione degli uffici giudiziari in Calabria mantenendo in vita tutti questi importanti presidi di legalità nell'interesse dei cittadini.
9/5273-A/4Tassone, D'Ippolito Vitale.


   La Camera
   premesso che:
    la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo nonché delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, stabilisce, all'articolo 1, comma 2, che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi diretti alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza;
    il Governo, in sede di formulazione della proposta di definizione della nuova geografia giudiziaria del Paese, è tenuto ad agire, secondo quanto previsto dallo stesso dettato legislativo sopra citato, nel rispetto di alcuni criteri oggettivi come l'estensione del territorio, il numero degli abitanti, i carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze nei singoli tribunali, la specificità territoriale del bacino d'utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e l'impatto della criminalità organizzata nel territorio;
    questi principi direttivi, che sottendono alle procedure di riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, non possono che essere tenuti nella dovuta e necessaria considerazione in contesti territoriali di particolare criticità come quelli calabresi;
    in Calabria sono particolarmente evidenti i fenomeni di influenza nel tessuto sociale, economico, produttivo e politico della più aggressiva e pericolosa organizzazione criminale di livello nazionale ed internazionale;
    alla luce di questa situazione, è necessario ed indispensabile rafforzare la presenza dello Stato attraverso il consolidamento di presidi di legalità come i tribunali che rappresentano un argine concreto al diffondersi di pratiche illegali ed un baluardo a difesa dei cittadini;
    nella regione, la problematica della riorganizzazione degli uffici giudiziari risulta essere ancora più aggravata dal fatto che esistono territori particolarmente estesi ed abitati in cui si registrano evidenti carenze infrastrutturali e di collegamento;
    una tale situazione provocherebbe evidenti danni in termini di amministrazione della giustizia nella regione con evidenti conseguenze negative sul versante del contrasto all'illegalità ed alla criminalità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che, per le evidenti ragioni legate alla specificità territoriale ed all'impatto della criminalità organizzata, si possa operare una riorganizzazione degli uffici giudiziari in Calabria mantenendo in vita i presidi di legalità nell'interesse dei cittadini.
9/5273-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta). Tassone, D'Ippolito Vitale.


   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno dei ritardati pagamenti dei lavori da parte della pubblica amministrazione rappresenta un elemento di estrema criticità che mette a rischio la sopravvivenza delle imprese di costruzioni operanti nel mercato dei lavori pubblici; un fenomeno che estende i suoi effetti devastanti su tutta la filiera, creando i presupposti per l'insolvenza di migliaia di imprese; la dimensione finanziaria dei ritardi di pagamento della P.A. alle imprese che realizzano lavori pubblici è in costante crescita e i tempi di pagamento aumentano, determinando una situazione di estrema sofferenza nei pagamenti dei lavori pubblici;
    ad aggravare questa situazione contribuisce il difficile accesso al credito da parte delle imprese;
    nell'ambito delle misure adottate per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), modificando l'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto l'obbligo di certificazione di crediti al fine di rendere possibile operazioni finanziarie per rendere liquide le somme vantate dalle imprese, tra cui la cessione pro solvendo e pro soluto;
    le norme contenute nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207), relative ai contratti di lavori, già prevedono un sistema di certificazione dei crediti vantati dalle imprese appaltatrici, e in base a tale procedura di ricognizione le imprese possono ricorrere al sistema creditizio per la cessione dei crediti o per la loro anticipazione, sin dal momento dell'emissione del certificato di pagamento;
    lo scorso 22 maggio 2012 è stato sottoscritto, tra Abi e numerose associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale, un accordo che prevede la possibilità per le imprese di effettuare operazioni di anticipazioni presso il sistema bancario con la garanzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, solo presentando la certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
    il certificato di pagamento previsto dal regolamento di esecuzione ed attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207), relativo ai contratti di lavori, è assimilabile alla certificazione prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185;
    appare necessario tenere conto delle specificità del comparto dei lavori pubblici, con particolare riferimento alle normative di settore già esistenti in materia di pagamento;
    occorre garantire alle imprese che realizzano lavori pubblici le stesse condizioni di quelle riservate alle imprese degli altri settori, senza introdurre inutili aggravi burocratici che provocherebbero anche un ulteriore allungamento dei tempi per accedere ad operazioni di smobilizzo dei crediti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di tipo normativo, volte a consentire che le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possano essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9/5273-A/5Ciccanti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è, nel complesso, volto all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica con la finalità di evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita. Infatti, la razionalizzazione e il contenimento dei costi sono fondamentali per garantire, da un lato il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, e dall'altro l'ammodernamento dello Stato e il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
    in tale contesto, l'articolo 2, comma 1, prevede che nell'ambito della «razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto»;
    sempre l'articolo 2, con il successivo comma 2, specifica l'ambito soggettivo entro il quale deve essere assicurato il processo di revisione della spesa pubblica, prevedendo a tal fine che «tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario»;
    al riguardo è necessario specificare che, ai fini della corretta definizione dell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di spending review tra le quali quelle sopra individuate e, più in generale, in materia di finanza pubblica, anche per ciò che concerne la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rileva la natura pubblica delle risorse utilizzate per il funzionamento dell'amministrazione; connotazione pubblicistica che, in quanto derivante dall'incidenza sul bilancio dello Stato della spesa complessiva dell'amministrazione, è da escludersi per quelle amministrazioni che hanno una capacità di provvedere interamente, o comunque in maniera prevalente con le proprie entrate a fronteggiare le spese sostenute per l'attività svolta;
    in tal senso, quindi, qualsiasi intervento di spending review nonché, più in generale, di contenimento della spesa pubblica, che deve comunque assicurare la piena correlazione con gli interventi posti in essere dai modelli di riferimento di ogni singola amministrazione, con particolare riguardo alla materia del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti nonché dell'ordinamento delle carriere, deve essere orientato esclusivamente alla parte imputabile ai contributi ricevuti dallo Stato, ossia alla misura corrispondente al valore percentuale di tali contributi sul complesso delle entrate finanziarie dell'amministrazione. Ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità, nella misura sopra specificata, di ogni intervento volto al contenimento della spesa pubblica solo ove adottato, fin dall'origine, da modifiche legislative successive al mutato quadro soggettivo di riferimento;
    per l'effetto di quanto sopra rilevato, è da ritenersi che le disposizioni in materia di spending review e, più in generale, di finanza pubblica, non sono applicabili per la parte destinata ad incidere sul bilancio complessivo di una amministrazione in maniera eccedente alla misura del sostegno finanziario che la stessa riceve dallo Stato, il quale costituisce al tempo stesso fondamento e limite del suo dovere di contribuire al risanamento della finanza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra indicata, della disposizione normativa in esame diretta a ridurre il costo complessivo della pubblica amministrazione e la sua incidenza sul bilancio dello Stato, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo sul fatto che l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, delle disposizioni in materia di spending review, tra le quali anche quelle sopra individuate e, più in generale, in materia di finanza pubblica, sia coerente con quanto specificato nelle premesse.
9/5273-A/6Bonciani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 2, specifica quali sono i soggetti nei cui confronti deve essere applicato il processo di revisione della spesa pubblica. In particolare viene stabilito che «tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario»;
    al riguardo è necessario specificare che, ai fini della corretta definizione dell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di spending review tra le quali quelle sopra individuate e, più in generale, in materia di finanza pubblica, anche per ciò che concerne la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rileva la natura pubblica delle risorse utilizzate per il funzionamento dell'amministrazione;
    il carattere pubblicistico delle sopra citate risorse, che deriva da quanto incide sul bilancio dello Stato la spesa complessiva dell'amministrazione, deve essere escluso per quelle amministrazioni che provvedono interamente, o comunque in maniera prevalente, con le proprie entrate a fronteggiare le spese sostenute per l'attività svolta;
    per questo motivo, quindi, la portata del complesso normativo sopra indicato è quella di prevedere che qualsiasi intervento di spending review nonché, più in generale, di contenimento della spesa pubblica, che deve garantire in ogni caso la piena correlazione con gli interventi posti in essere dai modelli di riferimento di ogni singola amministrazione, con particolare riguardo alla materia del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti nonché dell'ordinamento delle carriere, deve essere orientato esclusivamente alla parte imputabile ai contributi ricevuti dallo Stato, ossia alla misura corrispondente al valore percentuale di tali contributi sul complesso delle entrate finanziarie dell'amministrazione. Ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità, nella misura sopra specificata, di ogni intervento volto al contenimento della spesa pubblica solo ove adottato, fin dall'origine, da modifiche legislative successive al mutato quadro soggettivo di riferimento;
    in considerazione di quanto sopra esposto, è da ritenersi che le disposizioni in materia di spending review e, più in generale, di finanza pubblica, non sono applicabili per la parte destinata ad incidere sul bilancio complessivo di una amministrazione, in maniera eccedente alla misura del sostegno finanziario che la stessa riceve dallo Stato, il quale costituisce al tempo stesso fondamento e limite del suo dovere di contribuire al risanamento della finanza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la piena coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra individuata, della disposizione normativa in esame diretta a ridurre il costo complessivo della pubblica amministrazione e la sua incidenza sul bilancio dello Stato, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, delle disposizioni in materia di spending review, tra le quali anche quelle sopra individuate e, più in generale, in materia di finanza pubblica, sia coerente con quanto specificato nelle premesse.
9/5273-A/7Fogliardi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 1, prevede che nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto;
    il successivo comma 2 specifica l'ambito soggettivo entro il quale deve essere assicurato il processo di revisione della spesa pubblica, prevedendo a tal fine che tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario;
    al riguardo è necessario chiarire che, ai fini della corretta definizione dell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di spending review tra le quali quelle sopra individuate e, più in generale, in materia di finanza pubblica, anche per ciò che concerne la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rileva la natura pubblica delle risorse utilizzate per il funzionamento dell'amministrazione; connotazione pubblicistica che, in quanto derivante dalla incidenza sul bilancio dello Stato della spesa complessiva dell'amministrazione, è da escludersi per quelle amministrazioni che hanno una capacità di provvedere interamente, o comunque in maniera prevalente con le proprie entrate a fronteggiare le spese sostenute per l'attività svolta;
    in tal senso, quindi, la volontà del complesso normativo in esame è quella di stabilire che qualsiasi intervento di spending review nonché, più in generale, di contenimento della spesa pubblica, che deve comunque assicurare la piena correlazione con gli interventi posti in essere dai modelli di riferimento di ogni singola amministrazione, con particolare riguardo alla materia del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti nonché dell'ordinamento delle carriere, deve essere orientato esclusivamente alla parte imputabile ai contributi ricevuti dallo Stato, ossia alla misura corrispondente al valore percentuale di tali contributi sul complesso delle entrate finanziarie dell'amministrazione. Ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità, nella misura sopra specificata, di ogni intervento volto al contenimento della spesa pubblica solo ove adottato, fin dall'origine, da modifiche legislative successive al mutato quadro soggettivo di riferimento;
    per l'effetto di quanto sopra rilevato, è da ritenersi che le disposizioni in materia di spending review e, più in generale, di finanza pubblica, non sono applicabili per la parte destinata ad incidere sul bilancio complessivo di una amministrazione, in maniera eccedente alla misura del sostegno finanziario che la stessa riceve dallo Stato, il quale costituisce al tempo stesso fondamento e limite del suo dovere di contribuire al risanamento della finanza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra individuata, della disposizione normativa in esame diretta a ridurre il costo complessivo della pubblica amministrazione e la sua incidenza sul bilancio dello Stato, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, delle disposizioni in materia di spending review, tra le quali anche quelle sopra individuate e, più in generale, in materia di finanza pubblica, sia coerente con quanto specificato nelle premesse.
9/5273-A/8Alberto Giorgetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è, nel complesso, volto all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica con la finalità di evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita. Infatti, la razionalizzazione e il contenimento dei costi sono fondamentali per garantire, da un lato il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, e dall'altro l'ammodernamento dello Stato e il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
    in tale contesto, l'articolo 2, comma 2, specifica l'ambito soggettivo entro il quale deve essere assicurato il processo di revisione della spesa pubblica, prevedendo a tal fine che «tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario»;
    al riguardo è necessario specificare che, ai fini della corretta definizione dell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di spending review tra le quali quelle sopra individuate e, più in generale, in materia di finanza pubblica, anche per ciò che concerne la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rileva la natura pubblica delle risorse utilizzate per il funzionamento dell'amministrazione; connotazione pubblicistica che, in quanto derivante dalla incidenza sul bilancio dello Stato della spesa complessiva dell'Amministrazione, è da escludersi per quelle Amministrazioni che hanno una capacità di provvedere interamente, o comunque in maniera prevalente con le proprie entrate, a fronteggiare le spese sostenute per l'attività svolta;
    in tal senso, quindi, qualsiasi intervento di spending review nonché, più in generale, di contenimento della spesa pubblica, che deve comunque assicurare la piena correlazione con gli interventi posti in essere dai modelli di riferimento di ogni singola Amministrazione, con particolare riguardo alla materia del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti nonché dell'ordinamento delle carriere, deve essere orientato esclusivamente alla parte imputabile ai contributi ricevuti dallo Stato, ossia alla misura corrispondente al valore percentuale di tali contributi sul complesso delle entrate finanziarie dell'Amministrazione. Ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità, nella misura sopra specificata, di ogni intervento volto al contenimento della spesa pubblica solo ove adottato, fin dall'origine, da modifiche legislative successive al mutato quadro soggettivo di riferimento;
    per l'effetto di quanto sopra rilevato, è da ritenersi che le disposizioni in materia di spending review e, più in generale, di finanza pubblica, non sono applicabili per la parte destinata ad incidere sul bilancio complessivo di una Amministrazione, in maniera eccedente alla misura del sostegno finanziario che la stessa riceve dallo Stato, il quale costituisce al tempo stesso fondamento e limite del suo dovere di contribuire al risanamento della finanza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra indicata, della disposizione normativa in esame diretta a ridurre il costo complessivo della Pubblica Amministrazione e la sua incidenza sul bilancio dello Stato, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo sul fatto che l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, delle disposizioni in materia di spending review, tra le quali anche quelle sopra individuate e, più in generale, in materia di finanza pubblica, sia coerente con quanto specificato nelle premesse.
9/5273-A/9Mario Pepe (Misto-R-A).


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 1, prevede che nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto;
    il successivo comma 2 specifica l'ambito soggettivo entro il quale deve essere assicurato il processo di revisione della spesa pubblica, prevedendo a tal fine che tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario;
    al riguardo è necessario chiarire che, ai fini della corretta definizione dell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di spending review tra le quali quelle sopra individuate e, più in generale, in materia di finanza pubblica, anche per ciò che concerne la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rileva la natura pubblica delle risorse utilizzate per il funzionamento dell'amministrazione; connotazione pubblicistica che, in quanto derivante dalla incidenza sul bilancio dello Stato della spesa complessiva dell'Amministrazione, è da escludersi per quelle Amministrazioni che hanno una capacità di provvedere interamente, o comunque in maniera prevalente con le proprie entrate a fronteggiare le spese sostenute per l'attività svolta;
    in tal senso, quindi, la volontà del complesso normativo in esame è quella di stabilire che qualsiasi intervento di spending review nonché, più in generale, di contenimento della spesa pubblica, che deve comunque assicurare la piena correlazione con gli interventi posti in essere dai modelli di riferimento di ogni singola Amministrazione, con particolare riguardo alla materia del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti nonché dell'ordinamento delle carriere, deve essere orientato esclusivamente alla parte imputabile ai contributi ricevuti dallo Stato, ossia alla misura corrispondente al valore percentuale di tali contributi sul complesso delle entrate finanziarie dell'Amministrazione. Ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità, nella misura sopra specificata, di ogni intervento volto al contenimento della spesa pubblica solo ove adottato, fin dall'origine, da modifiche legislative successive al mutato quadro soggettivo di riferimento;
    per l'effetto di quanto sopra rilevato, è da ritenersi che le disposizioni in materia di spending review e, più in generale, di finanza pubblica, non sono applicabili per la parte destinata ad incidere sul bilancio complessivo di una Amministrazione, in maniera eccedente alla misura del sostegno finanziario che la stessa riceve dallo Stato, il quale costituisce al tempo stesso fondamento e limite del suo dovere di contribuire al risanamento della finanza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra individuata, della disposizione normativa in esame diretta a ridurre il costo complessivo della Pubblica Amministrazione e la sua incidenza sul bilancio dello Stato, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, delle disposizioni in materia di spending review, tra le quali anche quelle sopra individuate e, più in generale, in materia di finanza pubblica, sia coerente con quanto specificato nelle premesse.
9/5273-A/10Ravetto.


   La Camera,
   premesso che,
    il provvedimento in esame è, nel complesso, volto all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica con la finalità di evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita. Infatti, la razionalizzazione e il contenimento dei costi sono infatti fondamentali per garantire, da un lato il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, e dall'altro l'ammodernamento dello Stato e il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
    in tale contesto, l'articolo 2, comma 2 specifica l'ambito soggettivo entro il quale deve essere assicurato il processo di revisione della spesa pubblica, prevedendo a tal fine che «tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario». Al riguardo è necessario specificare che, ai fini della corretta definizione dell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di spending review tra le quali quelle sopra individuate e, più in generale, in materia di finanza pubblica, anche per ciò che concerne la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rileva la natura pubblica delle risorse utilizzate per il funzionamento dell'amministrazione; connotazione pubblicistica che, in quanto derivante dalla incidenza sul bilancio dello Stato della spesa complessiva dell'Amministrazione, è da escludersi per quelle Amministrazioni che hanno una capacità di provvedere interamente, o comunque in maniera prevalente con le proprie entrate a fronteggiare le spese sostenute per l'attività svolta;
    in tal senso, quindi, qualsiasi intervento di spending review nonché, più in generale, di contenimento della spesa pubblica, che deve comunque assicurare la piena correlazione con gli interventi posti in essere dai modelli di riferimento di ogni singola Amministrazione, con particolare riguardo alla materia del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti nonché dell'ordinamento delle carriere, deve essere orientato esclusivamente alla parte imputabile ai contributi ricevuti dallo Stato, ossia alla misura corrispondente al valore percentuale di tali contributi sul complesso delle entrate finanziarie dell'Amministrazione. Ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità, nella misura sopra specificata, di ogni intervento volto al contenimento della spesa pubblica solo ove adottato, fin dall'origine, da modifiche legislative successive al mutato quadro soggettivo di riferimento;
    per l'effetto di quanto sopra rilevato, è da ritenersi che le disposizioni in materia di spending review e, più in generale, di finanza pubblica, non sono applicabili per la parte destinata ad incidere sul bilancio complessivo di una Amministrazione, in maniera eccedente alla misura del sostegno finanziario che la stessa riceve dallo Stato, il quale costituisce al tempo stesso fondamento e limite del suo dovere di contribuire al risanamento della finanza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra indicata, della disposizione normativa in esame diretta a ridurre il costo complessivo della Pubblica Amministrazione e la sua incidenza sul bilancio dello Stato, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo sul fatto che l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, delle disposizioni in materia di spending review, tra le quali anche quelle sopra individuate e, più in generale, in materia di finanza pubblica, sia coerente con quanto specificato nelle premesse.
9/5273-A/11Buonfiglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, si inserisce in un quadro di politica legislativa la cui finalità consiste nell'evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita, in coerenza con l'approvazione del Documento di economia e finanza 2012;
    il decreto-legge s'inquadra all'interno di una serie di provvedimenti, alcuni dei quali già introdotti, nell'ambito della politica economica e finanziaria con l'obiettivo del raggiungimento del pareggio del bilancio, di cui al nuovo testo dell'articolo 81 della Costituzione;
    l'articolo 1-bis, introdotto al Senato, reca disposizioni volte ad anticipare, rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa, i tempi per la determinazione dei fabbisogni standard per gli enti locali, e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
    è opportuno ricordare che nel suesposto decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, i fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica;
    le province, in particolare, sono da tempo oggetto di analisi e approfondimenti sull'effettiva funzionalità all'interno del sistema delle autonomie locali nel nostro Paese, nonché del livello dei costi e degli incrementi della spesa pubblica che gli stessi enti locali determinano;
    nell'ambito di una complessiva rivisitazione dell'intero sistema della spesa pubblica e di un coordinamento della finanza pubblica locale più razionale e della razionalizzazione delle loro funzioni e competenze attraverso un accorpamento, il ruolo delle province può costituire un livello intermedio efficiente, leggero e poco costoso, in grado di raccordare i comuni interessati, sui temi di «area vasta»: dalla sanità, ai trasporti, dalla logistica, alle fiere;
    la regione Piemonte, in particolare, nell'ambito del numero complessivo degli enti locali, attraverso l'accorpamento di almeno quattro province e l'istituzione di un unico ente locale, costituisce un modello rappresentativo, in grado di delineare un imminente avvio di un processo di rivisitazione complessivo di unificazione delle province;
    il suddetto piano di riorganizzazione del governo del territorio piemontese anche dal punto di vista della sua organizzazione amministrativa s'inserisce coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni del presente provvedimento di razionalizzazione della spesa pubblica;
    l'accorpamento delle province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, e l'istituzione di un'unica nuova provincia, rappresentano conseguentemente l'inizio di un procedimento in grado di assicurare il contenimento della spesa pubblica e di garantire servizi più efficienti per i cittadini e per le imprese,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a dare attuazione a quanto esposto in premessa, con riferimento all'unificazione delle province della regione Piemonte di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e all'istituzione di una nuova provincia piemontese in grado di garantire maggiore efficienza e competitività.
9/5273-A/12Nastri.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari «stabilisce, all'articolo 1, comma 2, che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza;
    il Governo, in sede di formulazione della proposta di definizione della nuova geografia giudiziaria del Paese, è tenuto ad agire, secondo quanto previsto dallo stesso dettato legislativo sopra citato, nel rispetto di alcuni criteri oggettivi come l'estensione del territorio, il numero degli abitanti, i carichi di lavoro e l'indice delle sopravvenienze, la specificità territoriale del bacino d'utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e l'impatto della criminalità organizzata nel territorio;
    questi principi direttivi, che sottendono alle procedure di riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, non possono che essere tenuti nella dovuta e necessaria considerazione in contesti territoriali di particolare criticità come quelli calabresi;
    in Calabria sono particolarmente evidenti i fenomeni di influenza nel tessuto sociale, economico, produttivo e politico della più aggressiva e pericolosa organizzazione criminale di livello nazionale ed internazionale;
    alla luce di questa situazione, è necessario ed indispensabile rafforzare la presenza dello Stato attraverso il consolidamento di presidi di legalità come i tribunali che rappresentano un argine concreto al diffondersi di pratiche illegali ed un baluardo a difesa dei cittadini;
    nella regione, la problematica della riorganizzazione degli uffici giudiziari risulta essere ancora più aggravata dal fatto che esistono territori particolarmente estesi ed abitati in cui si registrano evidenti carenze infrastrutturali come nella provincia di Cosenza che presenta un'estensione territoriale pari a quella della regione Liguria, la più alta densità abitativa della Calabria ed un'accertata mancanza di infrastrutture viarie e di collegamenti ed in cui, nelle ipotesi iniziali, nonostante queste gravi carenze, si sarebbe dovuto procedere alla soppressione di tutti i tribunali tranne quello del capoluogo;
    una tale situazione provocherebbe evidenti danni in termini di amministrazione della giustizia nella regione con evidenti conseguenze negative sul versante del contrasto all'illegalità ed alla criminalità,

impegna il Governo

a far sì che, per le evidenti ragioni legate alla specificità territoriale ed all'impatto della criminalità organizzata, si possa operare una deroga alla riorganizzazione degli uffici giudiziari in Calabria mantenendo in vita tutti questi importanti presidi di legalità nell'interesse dei cittadini.
9/5273-A/13Dima, Santelli, Traversa.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 14 settembre 2011, n. 148 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari» stabilisce, all'articolo 1, comma 2, che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un o più decreti legislativi diretti alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza;
    il Governo, in sede di formulazione della proposta di definizione della nuova geografia giudiziaria del Paese, è tenuto ad agire, secondo quanto previsto dallo stesso dettato legislativo sopra citato, nel rispetto di alcuni criteri oggettivi come l'estensione del territorio, il numero degli abitanti, i carichi di lavoro e l'indice delle sopravvenienze, la specificità territoriale del bacino d'utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e l'impatto della criminalità organizzata nel territorio;
    questi princìpi direttivi, che sottendono alle procedure di riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, non possono essere tenuti nella dovuta e necessaria considerazione in contesti territoriali di particolare criticità come quelli calabresi;
    in Calabria sono particolarmente evidenti i fenomeni di influenza nel tessuto sociale, economico, produttivo e politico della più aggressiva e pericolosa organizzazione criminale di livello nazionale ed internazionale;
    alla luce di questa situazione, è necessario ed indispensabile rafforzare la presenza dello Stato attraverso il consolidamento di presidi di legalità come i tribunali che rappresentano un argine concreto al diffondersi di pratiche illegali ed un baluardo a difesa dei cittadini;
    nella regione, la problematica della riorganizzazione degli uffici giudiziari risulta essere ancora più aggravata dal fatto che esistono territori particolarmente estesi ed abitati in cui si registrano evidenti carenze infrastrutturali come nella provincia di Cosenza che presenta un'estensione territoriale pari a quella della regione Liguria, la più alta densità abitativa della Calabria ed un'accertata mancanza di infrastrutture viarie e di collegamenti ed in cui, nelle ipotesi iniziali, nonostante queste gravi carenze, si sarebbe dovuto procedere alla soppressione di tutti i tribunali tranne quello del capoluogo;
    una tale situazione provocherebbe evidenti danni in termini di amministrazione della giustizia nella regione con evidenti conseguenze negative sul versante del contrasto all'illegalità ed alla criminalità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che, per le evidenti ragioni legate alla specificità territoriale ed all'impatto della criminalità organizzata, si possa realizzare un'organizzazione degli uffici giudiziari calabresi che non faccia abbassare i livelli di presidi di legalità nell'interesse dei cittadini.
9/5273-A/13. (Nuova formulazione, nel testo modificato) Dima, Santelli, Traversa, Antonino Foti, Golfo, Galati.


   La Camera,
   premesso che:
    Agea ha funzione di organismo pagatore e assolve ai compiti di coordinamento degli organismi pagatori istituiti dalle regioni Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia e Calabria e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
    il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ha assegnato ad Agea il coordinamento del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con il quale si disponeva la costituzione di una società mista pubblico-privata (SIN), che è poi divenuta operativa nel 2008 dopo l'espletamento della gara europea bandita nel 2006;
    il citato decreto n. 99 del 2004, inoltre, trasferiva ad Agea integralmente la proprietà di Agecontrol, società dedicata alle verifiche di conformità alle norme di commercializzazione nel settore ortofrutticolo nonché l'accertamento della corrispondenza dei procedimenti attuati dagli organismi delegati dall'Agea allo istruttorie rispetto e alle convenzioni sottoscritte;
    con il decreto del 2004 Agea contemporaneamente assume il ruolo di organismo pagatore, di organismo di coordinamento oltre alla responsabilità dell'attuazione dei controlli attraverso la proprietà della società Agecontrol e il governo dei servizi informatici e delle banche dati;
    l'obiettivo annunciato era quello di una maggiore efficienza grazie all'integrazione del comparto dei pagamenti e dei controlli. Anziché alle annunciate efficienze si è assistito a un incremento dei costi della controllata SIN dovuto al «contratto di struttura» finalizzato all'azione di governo, controllo e monitoraggio che dai 14 milioni di euro del 2008 è passato ai 29 del 2009, oltre al proliferare di nuove società costituite da SIN;
    nel 2008 Sin ha costituito altre due società: Telaer, che gestisce in comodato due aerei di Agea per rilievi aereofotogrammetrici del territorio nazionale e Co.anan, Consorzio non operativo partecipato anche dall'istituto zooprofilattico di Teramo, i cui consigli di amministrazione sono di natura politica;
    si sono avverati i rischi contenuti in nuce nel decreto legislativo del 2004, in quanto è divenuto evidente il punto debole del decreto rappresentato dall'assenza di sistemi di «balance&control». Tale situazione si è aggravata per l'assenza di sistemi di governance nelle società del gruppo Agea: la mancata attuazione dello Statuto di Agea sino a luglio 2011, che prevedeva la figura di un Direttore generale a garanzia della separazione tra indirizzo politico ed esecuzione operativa, la nomina di amministratori e manager apicali – tutti di provenienza politica – con un mandato novennale in Sin;
    al contempo si è realizzata la completa esautorazione del Ministero che è stato anche impossibilitato ad esercitare le funzioni di vigilanza su Agea;
    per ottenere uno stabile e strutturale contenimento dei costi è necessario ristabilire una funzione centrale del Ministero che, attraverso il controllo diretto: assolva alle funzioni di coordinamento, fissando norme nazionali per il trattamento del fascicolo aziendale e superando la parcellizzazione dei diversi organismi pagatori senza privarne l'autonomia il cui coordinamento potrebbe ricadere sotto il Dipartimento delle politiche europee e internazionali; gestisca il Sistema informativo nazionale agricolo mediante il controllo diretto di SIN da attuarsi con il trasferimento del 51 per cento oggi posseduto dall'Agea al Ministero nell'ambito, sempre, del Dipartimento delle politiche europee e internazionali;
    Agecontrol deve essere ricondotta al Ministero mediante il trasferimento del 100 per cento delle azioni oggi possedute da Agea e sottoposta al coordinamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni delle frodi, le società Telaer e Co.anan vanno soppresse ed i servizi erogati da dette società acquisiti a prezzi di mercato;
    con questa riorganizzazione il Governo potrebbe ricavare risparmi per circa 16 milioni di euro;
    ulteriori risparmi, stimabili in circa 5 milioni di euro, potrebbero essere raggiunti dall'integrazione delle funzioni di controllo tra Agecontrol con quelle dell'ICQRF sia per l'ottimizzazione delle sedi periferiche che per la riduzione dei costi esterni;

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché vengano conseguiti tutti i risparmi di spesa esposti in premessa.
9/5273-A/14Catanoso.


   La Camera,
   premesso che:
    è esigenza fondamentale fare in modo che la macchina dello Stato sia snella ed efficiente, affinché contribuisca alla crescita del Paese;
    occorre razionalizzare la spesa pubblica, intervenendo sul patrimonio dello Stato e sulle spese dei Ministeri per liberare risorse necessarie per il rilancio dell'economia italiana;
    in Italia ci sono circa 330.000 ettari di terreni agricoli di proprietà pubblica non utilizzati;
    tra le situazioni di desolante abbandono di beni pubblici c’è anche la Stazione Alpeggio, ubicata in località Piandelagotti del Comune di Frassinoro (MO), di proprietà del Ministero delle politiche agricole a gestione CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione agricola), comprendente 80 ettari di terreno ed un borgo composto da casa colonica, stalle e fienili, creata dall'Istituto sperimentale di zootecnia sezione di Modena nel 1925, con il fine di mantenere in allevamento gruppi scelti di riproduttori ovini, suini e bovini per studio, selezione e miglioramento delle razze, compito svolto con successo fino agli anni ’70,

impegna il Governo

ad avviare immediatamente le procedure per la vendita dei terreni e dei beni sopraindicati, per ricavare risorse da destinare alla diminuzione del debito pubblico.
9/5273-A/15Bertolini, Stracquadanio, Bocciardo, Cossiga.


   La Camera,
   premesso che:
    è esigenza fondamentale fare in modo che la macchina dello Stato sia snella ed efficiente, affinché contribuisca alla crescita del Paese;
    occorre razionalizzare la spesa pubblica, intervenendo sul patrimonio dello Stato e sulle spese dei Ministeri per liberare risorse necessarie per il rilancio dell'economia italiana;
    in Italia ci sono circa 330.000 ettari di terreni agricoli di proprietà pubblica non utilizzati;
    tra le situazioni di desolante abbandono di beni pubblici c’è anche la Stazione Alpeggio, ubicata in località Piandelagotti del Comune di Frassinoro (MO), di proprietà del Ministero delle politiche agricole a gestione CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione agricola), comprendente 80 ettari di terreno ed un borgo composto da casa colonica, stalle e fienili, creata dall'Istituto sperimentale di zootecnia sezione di Modena nel 1925, con il fine di mantenere in allevamento gruppi scelti di riproduttori ovini, suini e bovini per studio, selezione e miglioramento delle razze, compito svolto con successo fino agli anni ’70,

impegna il Governo

ad avviare le procedure per la vendita dei terreni e dei beni sopraindicati, per ricavare risorse da destinare alla diminuzione del debito pubblico.
9/5273-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Bertolini, Stracquadanio, Bocciardo, Cossiga.


   La Camera,

impegna il Governo

a predisporre un piano nazionale di definizione di indicatori di spesa secondo il quale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le stazioni appaltanti devono avviare iniziative volte all'introduzione e al progressivo utilizzo di indicatori di consumo basati sul rapporto tra spesa gestita per singola categoria e valori di riferimento da cui tale spesa dipende. Tali indicatori, valorizzati annualmente, devono essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet, in confronto con indicatori equivalenti e omogenei di altre stazioni appaltanti a livello nazionale ed europeo, al fine di mettere in atto azioni per conseguire il progressivo allineamento alle migliori pratiche di spesa realizzate.
9/5273-A/16Cossiga, Bertolini, Bocciardo, Stracquadanio.


   La Camera,

impegna il Governo

a predisporre un piano nazionale di definizione di indicatori di spesa secondo il quale, tutte le stazioni appaltanti devono avviare iniziative volte all'introduzione e al progressivo utilizzo di indicatori di consumo basati sul rapporto tra spesa gestita per singola categoria e valori di riferimento da cui tale spesa dipende. Tali indicatori, valorizzati annualmente, devono essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet, in confronto con indicatori equivalenti e omogenei di altre stazioni appaltanti a livello nazionale ed europeo, al fine di mettere in atto azioni per conseguire il progressivo allineamento alle migliori pratiche di spesa realizzate.
9/5273-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Cossiga, Bertolini, Bocciardo, Stracquadanio.


   La Camera,

impegna il Governo

a definire un piano nazionale di revisione della spesa pubblica secondo il quale ogni stazione appaltante deve dotarsi, entro un anno dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, di procedure di monitoraggio continuo della spesa, in modo da definire annualmente gli obbiettivi di controllo della spesa e i livelli di spesa da sostenere nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica.
9/5273-A/17Bocciardo, Stracquadanio, Bertolini, Cossiga.


   La Camera,

impegna il Governo

a definire un piano nazionale di revisione della spesa pubblica secondo il quale ogni stazione appaltante deve dotarsi, di procedure di monitoraggio continuo della spesa, in modo da definire annualmente gli obbiettivi di controllo della spesa e i livelli di spesa da sostenere nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica.
9/5273-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Bocciardo, Stracquadanio, Bertolini, Cossiga.


   La Camera,

impegna il Governo

a predisporre un piano nazionale di e-procurement secondo il quale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le stazioni appaltanti devono avviare iniziative volte all'introduzione e al progressivo utilizzo di sistemi informatici di consolidata efficacia a livello europeo e nazionale, a supporto delle azioni di razionalizzazione della spesa e dei processi di acquisto di beni e servizi. Entro due anni dall'entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto tutte le stazioni appaltanti dovranno svolgere per via elettronica gare per l'acquisto di beni e servizi per almeno il 50 del totale della spesa e nei due anni successivi tutti i bandi di gara per l'acquisto di beni e sevizi dovranno svolgersi per via elettronica. Tali iniziative dovranno essere riferite alle principali pratiche di successo europee basate sull'introduzione di procedure telematiche per lo svolgimento delle gare, sia sopra che sotto la soglia europea, sulla gestione con sistemi telematici dei rapporti con i fornitori e del governo della spesa, definendo precisi obiettivi di progressiva adozione di tali strumenti.
9/5273-A/18Stracquadanio, Bertolini, Bocciardo, Cossiga.


   La Camera,

impegna il Governo

a predisporre un piano nazionale di e-procurement secondo il quale tutte le stazioni appaltanti devono avviare iniziative volte all'introduzione e al progressivo utilizzo di sistemi informatici di consolidata efficacia a livello europeo e nazionale, a supporto delle azioni di razionalizzazione della spesa e dei processi di acquisto di beni e servizi. Entro due anni dall'entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto tutte le stazioni appaltanti dovranno svolgere per via elettronica gare per l'acquisto di beni e servizi per almeno il 50 del totale della spesa e nei due anni successivi tutti i bandi di gara per l'acquisto di beni e sevizi dovranno svolgersi per via elettronica. Tali iniziative dovranno essere riferite alle principali pratiche di successo europee basate sull'introduzione di procedure telematiche per lo svolgimento delle gare, sia sopra che sotto la soglia europea, sulla gestione con sistemi telematici dei rapporti con i fornitori e del governo della spesa, definendo precisi obiettivi di progressiva adozione di tali strumenti.
9/5273-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Stracquadanio, Bertolini, Bocciardo, Cossiga.


   La Camera,
   premesso che:
    la partecipazione degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, per il 2012, risulta molto gravosa;
    le recenti manovre economico-finanziarie adottate nel corso dell'anno 2011 hanno operato ingenti decurtazioni alle risorse degli enti locali e delle regioni, con l'inasprimento del patto di stabilità interno e con le modifiche strutturali all'assetto tributario in particolare dei comuni: si è quindi prodotto un aumento della pressione fiscale ed un'ulteriore riduzione della spesa per investimenti;
    una delle principali cause di questa crisi dell'economia reale italiana, che ha portato alla chiusura di molte aziende, è riscontrabile nel crollo verticale dei lavori pubblici: anche la riduzione degli impegni di spesa da parte degli enti locali, causata dal rispetto del patto di stabilità, nonché l'eccessivo ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione, hanno prodotto ulteriori e preoccupanti effetti negativi;
    il ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione sta mettendo in difficoltà un gran numero di imprese, soprattutto le PMI;
    è opportuno favorire il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere strumenti che, nel rispetto dei limiti di bilancio e nell'ottica di allentare la stretta del patto di stabilità, possano creare le condizioni per la ripresa degli investimenti degli enti locali, anche favorendo il pagamento dei debiti contratti dalla pubblica amministrazione; a garantire inoltre misure che, in un'ottica di revisione delle spese pubbliche e nel rispetto del necessario rigore di bilancio, siano in grado di individuare e limitare la spesa pubblica improduttiva degli enti locali, nonché procedere al necessario taglio dei costi delle attività accessorie.
9/5273-A/19Di Biagio.


   La Camera,
   considerato che:
    l'inadempimento delle proprie obbligazioni da parte delle pubbliche amministrazioni è diventato causa della crisi finanziaria e dell'insolvenza di molte imprese;
    è inaccettabile che la pubblica amministrazione con la propria condotta determini l'insolvenza e l'espulsione dell'iniziativa economica dal mercato, frustrando così la finalità sociale del mercato stesso;
    è opportuno e necessario estendere alla materia fallimentare il principio implicito nella nostra Costituzione economica, fondato sulla libertà del mercato e sullo stato sociale e di diritto, secondo il quale la legge determina i programmi e i controlli perché l'iniziativa economica pubblica e privata sia indirizzata a fini sociali,

impegna il Governo

ad assumere l'iniziativa o comunque a concorrere a modificare, nell'ambito del provvedimento recante misure urgenti per la crescita del Paese, la legge fallimentare al fine di prevedere che non costituisca manifestazione di insolvenza la crisi finanziaria dovuta esclusivamente all'inadempimento delle proprie obbligazioni pecuniarie da parte della pubblica amministrazione.
9/5273-A/20Calderisi, Ravetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è volto a rafforzare l'analisi e la revisione della spesa pubblica, al fine di evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita;
    la razionalizzazione e il contenimento dei costi sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi di finanza;
    come già sottolineato nella risoluzione 6-00109 votata da questa Aula il 26 aprile 2012 al termine della discussione sul DEF 2012, una sistematica attività di revisione della spesa pubblica, nella quale siano coinvolte le amministrazioni centrali e periferiche, deve «assicurare che ogni programma sia costantemente oggetto di specifica riconsiderazione allo scopo di elevarne l'efficienza, migliorare la qualità dei servizi e garantire una riduzione della spesa»;
    nella citata risoluzione le risorse rivenienti dalla spending review – assieme a quelle ottenute dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale – devono essere prioritariamente destinate, «fermo restando l'obiettivo del pareggio di bilancio, alla riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e da impresa, ridefinendo, nell'ambito della riforma fiscale, un nuovo patto tra fisco e contribuenti», nonché per l'ammodernamento dello Stato e il rilancio dell'economia e dell'occupazione nazionale;
    con le modifiche inserite da questa Assemblea il Governo è impegnato a verificare prioritariamente l'attuazione delle procedure per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, provvedendo all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione dei decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre del 2013;
   ritenuto che:
    sia necessario definire, nei tempi previsti dalla legge, i costi standard per il servizio sanitario nazionale e i livelli essenziali di assistenza nonché i fabbisogni e i costi standard per gli enti locali;
    le esigenze di controllo della spesa pubblica devono indurre il Governo ad una ancor più rapida applicazione del federalismo fiscale,

impegna il Governo

a proseguire celermente verso l'attuazione del federalismo fiscale, adottando nel più breve tempo possibile anche i costi standard per la salute, sulla base delle tre regioni prese come modello e quindi a rinegoziare il patto della salute 2013-2015 in modo da spingere le aziende sanitarie inefficienti ad una oculata razionalizzazione della rete ospedaliera e ad uno sviluppo efficiente dei servizi territoriali.
9/5273-A/21Gelmini, Bernini Bovicelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è, nel complesso, volto all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica con la finalità di evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita. Infatti, la razionalizzazione e il contenimento dei costi sono fondamentali per garantire, da un lato il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, e dall'altro l'ammodernamento dello Stato e il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
    a tal fine l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame prevede che nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze e del ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto;
    il successivo comma 2 specifica l'ambito soggettivo entro il quale deve essere assicurato il processo di revisione della spesa pubblica, prevedendo a tal fine che tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario;
    al riguardo è necessario chiarire che, ai fini della corretta definizione dell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di spending review tra le quali quelle sopra individuate e, più in generale, in materia di finanza pubblica, anche per ciò che concerne la previsione di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rileva la natura pubblica delle risorse utilizzate per il funzionamento dell'amministrazione; connotazione pubblicistica che, in quanto derivante dalla incidenza sul bilancio dello Stato della spesa complessiva dell'amministrazione, è da escludersi per quelle amministrazioni che hanno una capacità di provvedere interamente, o comunque in maniera prevalente con le proprie entrate a fronteggiare le spese sostenute per l'attività svolta;
    in tal senso, quindi, il complesso normativo in esame è diretto a stabilire che qualsiasi intervento di spending review nonché, più in generale, di contenimento della spesa pubblica, che deve comunque assicurare la piena correlazione con gli interventi posti in essere dai modelli di riferimento di ogni singola amministrazione, con particolare riguardo alla materia del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti nonché dell'ordinamento delle carriere, deve essere orientato esclusivamente alla parte imputabile ai contributi ricevuti dallo Stato, ossia alla misura corrispondente al valore percentuale di tali contributi sul complesso delle entrate finanziarie dell'amministrazione. Ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità, nella misura sopra specificata, di ogni intervento volto al contenimento della spesa pubblica solo ove adottato, fin dall'origine, da modifiche legislative successive al mutato quadro soggettivo di riferimento;
    per l'effetto di quanto sopra rilevato, è da ritenersi che le disposizioni in materia di spending review e, più in generale, di finanza pubblica, non sono applicabili per la parte destinata ad incidere sul bilancio complessivo di una amministrazione, in maniera eccedente alla misura del sostegno finanziario che la stessa riceve dallo Stato, il quale costituisce al tempo stesso fondamento e limite del suo dovere di contribuire al risanamento della finanza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra indicata, della disposizione normativa in esame diretta a ridurre il costo complessivo della pubblica amministrazione e la sua incidenza sul bilancio dello Stato, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, delle disposizioni in materia di spending review, tra le quali anche quelle sopra individuate e, più in generale, in materia di finanza pubblica, sia coerente con quanto specificato nelle premesse.
9/5273-A/22Aniello Formisano, Paladini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'obiettivo immediato del provvedimento in esame, cosiddetta spending review, è di definire tagli pari a 4,2 miliardi nel periodo compreso tra il primo luglio e il 31 dicembre del 2012. Risorse necessarie a garantire gli obiettivi di finanza pubblica concordati con l'Unione europea ma anche volte ad evitare il previsto aumento dell'Iva;
    l'Italia è l'ottavo Paese al mondo per spese militari, con 20.556,9 milioni di euro per il 2010, con un incremento per il 2011, a causa dei fondi destinati agli acquisti per i nuovi armamenti, dell'8,4 per cento pari a quasi 3 miliardi e mezzo di euro, ovvero 266 milioni in più rispetto al 2010. Le spese per l'esercizio, invece, hanno visto una riduzione del 18 per cento rispetto al precedente esercizio finanziario, e sono destinate alla formazione e all'addestramento, alla manutenzione e all'efficienza di armi, ai mezzi e alle infrastrutture, al mantenimento delle scorte e, in generale, alla capacità e alla prontezza operativa dello strumento militare;
    vi sono altresì, i circa 3 miliardi di euro provenienti dai bilanci di altri Ministeri che prevedono aperte finalità militari. Il Ministero dell'economia e delle finanze stanzia 754,3 milioni di euro per il fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace, il Ministero dello sviluppo economico stanzia 1.483 milioni di euro destinati ad interventi agevolativi per il settore aeronautico, 510 milioni di euro destinati ad interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Fregata europea multimissione) e una percentuale ormai altissima del budget del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca viene destinata a progetti in ambito spaziale e satellitare delle forze armate. La nota aggiuntiva di previsione per la difesa per l'anno 2012 stanzia 21.342,0 milioni di euro;
    secondo il SIPRI Yearbook 2012, pubblicato lo scorso 4 giugno nel 2011 la spesa militare mondiale è arrivata a 1.740 miliardi di dollari: rappresenta la cifra più alta dalla caduta del muro di Berlino con un incremento dello 0,3 per cento in termini reali rispetto all'anno precedente. Questa spesa continua a trainare il commercio internazionale di armamenti convenzionali che, con quasi 30 miliardi di dollari, nel 2011 è tornato ai livelli degli anni novanta;
    riguardo all'Italia, il SIPRI stima una spesa militare nel 2011 di circa 34,5 miliardi di dollari affermando che «la spesa militare dell'Italia è meno che trasparente, nel senso che è distribuita tra i budget di diverse amministrazioni statali». Inoltre, nel rapporto si legge che «le spese per le missioni militari all'estero sono approvate dal Parlamento italiano in un bilancio separato da quello del Ministero della difesa. Oltre 1 miliardo di euro di forniture militari addizionali e per ricerca e sviluppo sono ogni anno finanziate dal Ministero dello sviluppo economico. Come per la Grecia, le cifre della NATO riguardo all'Italia per il 2011 non erano disponibili al momento della stesura del rapporto»;
    il Parlamento sta discutendo il disegno di legge delega di revisione dello strumento militare presentato dal Ministro della difesa che rischia tra l'altro, così com’è, di aumentare la spesa pubblica, aumentare la spesa per gli armamenti, impegnare non meno di 230 miliardi per i prossimi 12 anni a sostegno di un enorme apparato militare, oltreché di autorizzare il Ministero della difesa a vendere armi italiane nel mondo;
    l'articolo 1 del presente provvedimento istituisce un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica con funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine, principalmente, alla revisione dei programmi di spesa, alla riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, al ridimensionamento delle strutture ed all'ottimizzazione dell'uso degli immobili. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, composto dal ministro delegato per il programma del Governo, dal ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal ministro dell'economia e delle finanze e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri;
    considerato l'attuale periodo storico che impone a tutti i settori tagli e rigore nelle spese,

impegna il Governo

   ad assumere iniziative volte a cancellare i finanziamenti previsti per il 2012 per la produzione dei 4 sommergibili FREMM, dei cacciabombardieri F35, delle due fregate «Orizzonte» con un risparmio previsto intorno ai 783 milioni di euro;
   a rivalutare completamente il quadro delle spese militari ridimensionando i programmi di acquisto in essere valutando la possibilità dell'impiego di tali risorse in ambiti di maggiore urgenza e necessità;
   a ridurre le spese per l'acquisto di sistemi d'arma ed armamenti e valutare la possibilità di ottenere un risparmio di oltre 10 miliardi previsti nei prossimi anni per i 90 cacciabombardieri F-35 Jsf e di ben 1,4 miliardi previsti per le missioni all'estero.
9/5273-A/23Di Stanislao, Paladini.


   La Camera,
   considerato che:
    in sede di redazione delle misure attuative della spending review, il Ministero della funzione pubblica ha proposto una riduzione dei buoni pasto per i dipendenti pubblici da 7 a 5,29 euro; in sostanza, a fini di risparmio, si depotenzia lo strumento, realizzando peraltro una indiretta riduzione della retribuzione dei lavotatori;
    l'articolo 51, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, dispone che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle effettuate in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, nonché, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, ossia 5,29 euro, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte nel caso in cui manchino in azienda strutture o servizi di ristorazione; l'importo di 5,29 euro è fermo dal 1997;
    secondo una recentissima ricerca della università Bocconi oltre 2,3 milioni di dipendenti italiani (di cui il 36 per cento delle amministrazioni pubbliche) nel corso del 2012 utilizzeranno buoni pasto, per un valore «facciale» complessivo di circa 3,4 miliardi di euro; secondo la ricerca, dal 2009 il valore stabile del buono pasto è riuscito ad ammortizzare gli effetti della crisi, garantendo al lavoratore (su un buono pasto dal valore medio di 5,29 euro) un potere d'acquisto superiore dell'1,71 per cento rispetto a un pagamento in contanti;
    prosegue la Bocconi «rispetto alla moneta il buono pasto stimola il consumo da parte dei dipendenti beneficiari e obbliga a una fatturazione finale per ottenere il pagamento del suo valore da parte della società emettitrice; questo permette di garantire 306 milioni di euro di PIL e 438 milioni di euro di risorse fiscali all'anno per l'erario...»; «...il valore minimo attualizzato del buono pasto dovrebbe essere di otto euro, cifra che permetterebbe di innalzare la soglia esentasse senza gravare sulla spesa pubblica, grazie alla sua natura di strumento interamente deducibile e IVA detraibile, a patto che venga usato secondo la sua originaria destinazione, ossia per spese alimentari...»;
    l'aumento del valore esentasse dei buoni pasto è stato proposto dalla Bocconi in relazione all'aumento dei costi dei beni alimentari, i quali, raggiungeranno nel 2013 un'inflazione di quasi il 50 per cento rispetto al 1997, crescita che giustifica un aumento dell'area di esenzione da 5,29 a 8 euro. Tale misura, se accompagnata da un analogo aumento del valore facciale medio del buono, genererebbe un aumento del 3,24 per cento del potere d'acquisto del lavoratore ed una crescita del PIL tra i 93 e i 291 milioni di euro;
    nel mese di maggio la Commissione europea ha oggi proposto di aggiornare le norme dell'Unione in materia di IVA per garantire il trattamento fiscale uniforme di tutti i tipi di buoni (cosiddetti «voucher» dei quali i buoni pasto sono solo una quota) nell'insieme degli Stati membri. Attualmente non esistono norme a livello dell'Unione sul trattamento ai fini IVA delle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni. Nell'Unione europea questo mercato è valutato oltre 52 miliardi di euro all'anno e le differenti normative e forme di imposizione fiscale generano fenomeni sia di doppia imposizione fiscale che di evasione;
    la progressiva integrazione comunitaria e la libera circolazione delle persone e dei lavoratori, amplificano i problemi citati nel paragrafo precedente; a questo si aggiunga la considerazione della necessità di assicurare la spendibilità dei voucher in generale e dei buoni pasto in particolare, da uno Stato all'altro,

impegna il Governo

   in sede di attuazione delle politiche programmatiche di revisione della spesa e di sviluppo economico, a:
    riconsiderare la prevista riduzione del valore riduzione dei buoni pasto per i dipendenti pubblici;
    viceversa, riconsiderare gli effetti positivi sui salari, sul PIL e di conseguenza sulle entrate, che si produrrebbero incrementando l'aumento del valore esente da imposizione da 5,29 a 8 euro;
    valutare l'introduzione del buono pasto elettronico in grado di garantire tracciabilità, efficienza gestionale e controllo delle anomalie d'utilizzo dei buoni da parte degli attori della filiera;
    uniformare la disciplina di settore, con particolare riferimento al trattamento fiscale ed alle commissioni da pagare alle società emettitrici, secondo le finalità previste dalla recente proposta di direttiva della Commissione europea in materia di imposte sui voucher, sulla falsariga di modelli fiscali già adottati in altri paesi europei.
9/5273-A/24Laffranco.


   La Camera,
   considerato che:
    in sede di redazione delle misure attuative della spending review, il Ministero della funzione pubblica ha proposto una riduzione dei buoni pasto per i dipendenti pubblici da 7 a 5,29 euro; in sostanza, a fini di risparmio, si depotenzia lo strumento, realizzando peraltro una indiretta riduzione della retribuzione dei lavotatori;
    l'articolo 51, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, dispone che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle effettuate in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, nonché, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, ossia 5,29 euro, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte nel caso in cui manchino in azienda strutture o servizi di ristorazione; l'importo di 5,29 euro è fermo dal 1997;
    secondo una recentissima ricerca della università Bocconi oltre 2,3 milioni di dipendenti italiani (di cui il 36 per cento delle amministrazioni pubbliche) nel corso del 2012 utilizzeranno buoni pasto, per un valore «facciale» complessivo di circa 3,4 miliardi di euro; secondo la ricerca, dal 2009 il valore stabile del buono pasto è riuscito ad ammortizzare gli effetti della crisi, garantendo al lavoratore (su un buono pasto dal valore medio di 5,29 euro) un potere d'acquisto superiore dell'1,71 per cento rispetto a un pagamento in contanti;
    prosegue la Bocconi «rispetto alla moneta il buono pasto stimola il consumo da parte dei dipendenti beneficiari e obbliga a una fatturazione finale per ottenere il pagamento del suo valore da parte della società emettitrice; questo permette di garantire 306 milioni di euro di PIL e 438 milioni di euro di risorse fiscali all'anno per l'erario...»; «...il valore minimo attualizzato del buono pasto dovrebbe essere di otto euro, cifra che permetterebbe di innalzare la soglia esentasse senza gravare sulla spesa pubblica, grazie alla sua natura di strumento interamente deducibile e IVA detraibile, a patto che venga usato secondo la sua originaria destinazione, ossia per spese alimentari...»;
    l'aumento del valore esentasse dei buoni pasto è stato proposto dalla Bocconi in relazione all'aumento dei costi dei beni alimentari, i quali, raggiungeranno nel 2013 un'inflazione di quasi il 50 per cento rispetto al 1997, crescita che giustifica un aumento dell'area di esenzione da 5,29 a 8 euro. Tale misura, se accompagnata da un analogo aumento del valore facciale medio del buono, genererebbe un aumento del 3,24 per cento del potere d'acquisto del lavoratore ed una crescita del PIL tra i 93 e i 291 milioni di euro;
    nel mese di maggio la Commissione europea ha oggi proposto di aggiornare le norme dell'Unione in materia di IVA per garantire il trattamento fiscale uniforme di tutti i tipi di buoni (cosiddetti «voucher» dei quali i buoni pasto sono solo una quota) nell'insieme degli Stati membri. Attualmente non esistono norme a livello dell'Unione sul trattamento ai fini IVA delle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni. Nell'Unione europea questo mercato è valutato oltre 52 miliardi di euro all'anno e le differenti normative e forme di imposizione fiscale generano fenomeni sia di doppia imposizione fiscale che di evasione;
    la progressiva integrazione comunitaria e la libera circolazione delle persone e dei lavoratori, amplificano i problemi citati nel paragrafo precedente; a questo si aggiunga la considerazione della necessità di assicurare la spendibilità dei voucher in generale e dei buoni pasto in particolare, da uno Stato all'altro,

impegna il Governo

   in sede di attuazione delle politiche programmatiche di revisione della spesa e di sviluppo economico, a:
    riconsiderare la prevista riduzione del valore riduzione dei buoni pasto per i dipendenti pubblici;
    valutare l'introduzione del buono pasto elettronico in grado di garantire tracciabilità, efficienza gestionale e controllo delle anomalie d'utilizzo dei buoni da parte degli attori della filiera;
    uniformare la disciplina di settore, con particolare riferimento al trattamento fiscale ed alle commissioni da pagare alle società emettitrici, secondo le finalità previste dalla recente proposta di direttiva della Commissione europea in materia di imposte sui voucher, sulla falsariga di modelli fiscali già adottati in altri paesi europei.
9/5273-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Laffranco.


   La Camera,
   premesso che:
    la razionalizzazione della spesa pubblica comporterà una riduzione degli attuali costi dello Stato;
    il Ministero di grazia e giustizia subirà un taglio della finanziaria;
    è in atto una ristrutturazione dell'organizzazione giudiziaria con la soppressione di un certo numeri di tribunali,

impegna il Governo

a valutare, nel nuovo disegno di organizzazione territoriale dei presidi giudiziari, la eventuale esistenza in alcune aree del Paese di associazioni mafiose particolarmente pericolose. La Calabria ospita la più invasiva e violenta organizzazione delinquenziale, che con la sistematica violenza controlla tutte le attività che si svolgono, per cui ogni allentamento della presenza dello Stato potrebbe avere effetti negativi.
9/5273-A/25Marini, Lo Moro, Oliverio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emendamento 2.9 (terza nuova formulazione) Marinello approvato nelle Commissioni riunite, e confluito nell'articolo 2, comma 2, del provvedimento, ha specificato che alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del decreto in esame si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi;
   considerato che:
    tale precisazione si è resa necessaria in considerazione del fatto che il decreto-legge n. 52 del 2012 ha operato un'individuazione delle amministrazioni pubbliche secondo criteri diversi da quelli dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che costituisce la disposizione ritenuta generalmente parametro di riferimento per definire le pubbliche amministrazioni essendo anche richiamata, ai medesimi fini definitori, anche dalla legge di contabilità e di finanza pubblica (articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196);
    secondo l'individuazione citata effettuata dal decreto-legge n. 52 del 2012 rientrano, tra l'altro, nelle amministrazioni pubbliche le società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta;
    il suddetto decreto appare, sul punto, ulteriormente difforme dal quadro normativo vigente che esclude dal perimetro delle amministrazioni pubbliche, e dunque dalle norme ad esse applicabili in materia di spesa e contenimento dei costi, le società pubbliche non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (e precedentemente anche dal comma 5 dell'articolo 1 della legge 311 del 2004). In particolare, si ricordano, in senso conforme, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti disposizioni: l'articolo 19, comma 1, della legge 3 agosto 2009 n. 102, l'articolo 18, comma 1, e l'articolo 61 comma 7, della legge 6 agosto 2008, n. 133, l'articolo 6 comma 11 della legge 30 luglio 2010 n. 122;
    nella ratio sottesa alle norme testé citate si riscontra la volontà del legislatore di evitare che le società pubbliche non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, i cui livelli di spesa non incidono sulla finanza pubblica, siano soggette ai medesimi vincoli delle amministrazioni che detengono la partecipazione azionaria, in quanto essendo esposte alle dinamiche della concorrenza e del mercato un tale assoggettamento finirebbe con l'incidere sul potere di autorganizzarsi delle stesse rendendole vulnerabili rispetto agli andamenti del mercato e alle aspettative dei consumatori. D'altro canto, a capacità di agire di diritto privato di tali società pubbliche non può coincidere con quella propria delle amministrazioni controllanti conformate secondo modelli organizzativi di tipo tradizionale e non di tipo imprenditoriale e dunque non orientate al mercato. Infatti, la natura di soggetti sottoposti al mercato dovrebbe fungere da diaframma rispetto alle regole pubblicistiche con applicazione della disciplina di diritto privato;
    il riferimento al criterio più restrittivo contenuto nell'emendamento approvato si è reso necessario anche perché le società che, conseguentemente, sarebbero, a contrariis, escluse dalla normativa de qua svolgendo servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, oltre a non aver registrato perdite negli ultimi tre esercizi, devono assicurare livelli di servizi previsti dalla normativa regolatoria e pattizia con conseguenti necessità di investimento per il miglioramento del servizio stesso inoltre, il fatto che tali società operano in mercati ormai liberalizzati determina la necessità di evitare discriminazioni tra tali società pubbliche e gli altri operatori privati dei settori in concorrenza sottraendo le suddette società pubbliche all'imposizione di obblighi non altrimenti previsti per tali operatori di mercato con evidenti ripercussioni negative in termini di minore flessibilità operativa e capacità competitiva, e, conseguentemente, evitando anche dubbi di compatibilità della norma con il diritto comunitario della concorrenza;
   tenuto conto che:
    quanto appena esposto in ordine alle attività in concorrenza trova fondamento anche per le controllate dalle suddette società, dunque a totale partecipazione pubblica indiretta, che operano sul mercato in settori liberalizzati, vendendo a prezzi economicamente rilevanti, e che, pertanto, sono già di per se enti di mercato e non amministrazioni pubbliche, e per le quali, come per le società controllanti, il management è dotato di ampia autonomia come tutte le aziende di tipo market oriented e i membri del consiglio di amministrazione sono assoggettati a specifiche responsabilità previste dal codice civile in materia, ai quali inoltre spetta, sempre ai sensi del codice civile, la responsabilità in merito alla gestione aziendale;
   ritenuto che:
    quanto illustrato in ordine alle società a totale partecipazione pubblica indiretta, controllate dalle società pubbliche di cui all'emendamento 2.9 citato, conflitto nell'articolo 2, comma 2, costituisce pacifica e necessaria conseguenza della ratio sottesa al suddetto emendamento,

impegna il Governo

a garantire che la disposizione di cui all'emendamento 2.9, confluito nell'articolo 2, comma 2, venga correttamente intesa come riferita anche alle società, controllate dalle società di cui al citato emendamento, a totale partecipazione pubblica indiretta, operanti sul mercato in settori in concorrenza, adottando, conseguentemente, ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà della disposizione normativa in modo da eliminare qualsiasi eventuale dubbio interpretativo.
9/5273-A/26Marinello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte a realizzare una effettiva razionalizzazione della spesa pubblica: in particolare, gli articoli da 7 a 13 introducono importanti misure in materia di procedure di acquisto di beni e servizi;
    un aspetto fondamentale da valutare, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i costi e le spese sostenute soprattutto dagli enti locali – in un'ottica di maggiore concorrenza e liberalizzazione – è quello relativo alle procedure di acquisizione dei servizi e delle attività strumentali alle attività delle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che assorbono mediamente una parte rilevante delle risorse finanziarie degli enti territoriali;
    la questione dei cosiddetti «affidamenti diretti», in assenza di una disciplina normativa certa e definitiva, ha dato luogo, nel corso degli anni, a significative incertezze applicative, solo, in parte, colmate dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
    il citato articolo, al fine di introdurre specifiche disposizioni per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza, ha disposto, per le società cosiddette in house e miste partecipate da pubbliche amministrazioni regionali e locali fornitrici di servizi ed attività strumentali, l'esclusività dell'oggetto sociale e dell'attività svolta nei confronti degli enti partecipati ed il divieto di fornire servizi ad altre amministrazioni pubbliche o a privati né direttamente né con gare;
    al fine di assicurare una piena ed effettiva apertura del mercato e realizzare una maggiore concorrenza, con inevitabili effetti positivi anche sulla spesa, è necessario limitare i casi in cui le amministrazioni regionali e locali possano affidare in modo diretto (senza gara) gli appalti per la produzione di servizi strumentali alle loro attività;
    sarebbe opportuno, quindi, consentire la deroga alle procedute competitive ad evidenza pubblica solo in casi limitati e adeguatamente motivati nonché prevedere l'obbligo per le amministrazioni interessate di dare adeguata pubblicità della scelta effettuata, motivandola dettagliatamente sulla base di un'effettiva analisi di mercato che dia conto delle effettive ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato,

impegna il Governo

ad adottare, già a partire dai prossimi provvedimenti, le opportune e specifiche misure, anche di carattere normativo ed eventualmente in deroga alla normativa vigente in materia, volte a limitare il ricorso da parte delle amministrazioni regionali e locali ad affidamenti diretti (senza gara) per la produzione di beni e servizi strumentali alle loro attività e a garantire una maggiore trasparenza e un più capillare ed efficace controllo sulle procedure di acquisizione di beni e servizi adottate in deroga al fondamentale principio dell’«evidenza pubblica», anche prevedendo, al riguardo, la necessità di un preventivo parere vincolante da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del marcato per l'espressione.
9/5273-A/27Moroni.


   La Camera,
   considerato il fortissimo aumento dei costi, in termini reali, per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche verificatosi in quest'ultimo decennio,

impegna il Governo

a ricondurre, a partire dal 2013, l'onere per l'acquisto di beni e servizi a livelli non troppo lontani da quelli di cinque anni fa, tenendo conto, naturalmente, dell'aumento dei prezzi registrato dall'ISTAT in tale periodo.
9/5273-A/28La Loggia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni di revisione della spesa pubblica indirizzate alla riduzione degli sprechi;
    all'articolo 2 si prevede che alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere interventi, anche normativi, che garantiscano la totale applicabilità della disciplina prevista dal presente decreto anche alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale sull'intero territorio nazionale.
9/5273-A/29Raisi, Di Biagio.


   La Camera,
   premesso che:
    la decisione di sopprimere le province non può essere affrontata in base a parametri antistorici ed offensivi della istituzionalità degli enti territoriali, in ragione di un taglio alla spesa pubblica che in realtà poco inciderebbe sulle difficoltà di contenimento dei costi della politica;
    la paventata soppressione delle province, che svolgono un importante ruolo sui territori di coordinamento e di collaborazione interistituzionale, oltre a tradursi in un grave vulnus culturale ed istituzionale per i territori del Mezzogiorno d'Italia ed in particolare per le aree provinciali della Campania già fortemente debilitate nella loro vita civile e sociale, comporterebbe un aumento complessivo dei costi relativi al coordinamento dei comuni ed un peggioramento dei servizi per i cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire con ogni urgenza e tempestività un Tavolo interistituzionale, con il sistema delle autonomie locali e con le regioni territorialmente interessate, per discutere sul futuro delle province che deve essere affrontato nell'ambito della revisione organica della norma costituzionale afferente agli articoli 114 e 118 della Costituzione che disciplinano il ruolo storico e la funzione insostituibile delle province.
9/5273-A/30Mario Pepe (PD).


   La Camera,
   premesso che:
    la decisione di sopprimere le province non può essere affrontata in base a parametri antistorici ed offensivi della istituzionalità degli enti territoriali, in ragione di un taglio alla spesa pubblica che in realtà poco inciderebbe sulle difficoltà di contenimento dei costi della politica;
    la paventata soppressione delle province, che svolgono un importante ruolo sui territori di coordinamento e di collaborazione interistituzionale, oltre a tradursi in un grave vulnus culturale ed istituzionale per i territori del Mezzogiorno d'Italia ed in particolare per le aree provinciali della Campania già fortemente debilitate nella loro vita civile e sociale, comporterebbe un aumento complessivo dei costi relativi al coordinamento dei comuni ed un peggioramento dei servizi per i cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire con ogni urgenza e tempestività un Tavolo interistituzionale, con il sistema delle autonomie locali e con le regioni territorialmente interessate, per discutere sul futuro delle province.
9/5273-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Mario Pepe (PD).


   La Camera,
   considerato che:
    tutte le principali amministrazioni pubbliche dispongono di proprie scuole per la formazione dei dirigenti, come ad esempio, solo per citare le due riferibili a Ministeri di punta, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, istituita pressa il Ministero dell'interno e la Scuola di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze, istituita presso il Ministero medesimo;
    oltre alle singole scuole di formazione, opera il Formez, il quale si pone come un centro servizi che offre assistenza e servizi di formazione per l'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, un'associazione riconosciuta che opera tuttavia sotto il controllo e la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
    in questa periodo storico, caratterizzato da una evidente crisi economica e dalla necessità di reperire risorse per risanare i bilanci, è assolutamente necessario ridurre la spesa delle pubbliche amministrazioni, al fine non solo di rendere più efficienti il nostro apparato burocratico, ma anche di ridare lustro alle amministrazioni medesime, rendendole più credibili agli occhi dei cittadini;
    tale necessità di una maggiore efficienza e di una riconquistata credibilità passa necessariamente da una ottimizzazione delle risorse che consenta di evitare, almeno, le duplicazioni di attività, in modo da garantire al contempo una maggiore qualità dei servizi pubblici offerti;
    questa ottimizzazione può essere agevolmente conseguita operando sul versante dell'accorpamento delle varie scuole di formazione, che ben potrebbero trovare una strutturazione unitaria – sul modello dell'ENA, l’École nationale d'administration francese – e una successiva diversificazione tematica, senza con questo minarne l'efficacia o la qualità dell'offerta formativa,

impegna il Governo

a predisporre tutte le misure necessarie per dar vita ad un unico ente, denominato «Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche», deputato a svolgere attività di formazione per i dipendenti pubblici di tutte le amministrazioni centrali dello stato.
9/5273-A/31Giovanelli.


   La Camera,
   considerato che:
    tutte le principali amministrazioni pubbliche dispongono di proprie scuole per la formazione dei dirigenti, come ad esempio, solo per citare le due riferibili a Ministeri di punta, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, istituita pressa il Ministero dell'interno e la Scuola di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze, istituita presso il Ministero medesimo;
    oltre alle singole scuole di formazione, opera il Formez, il quale si pone come un centro servizi che offre assistenza e servizi di formazione per l'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, un'associazione riconosciuta che opera tuttavia sotto il controllo e la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
    in questa periodo storico, caratterizzato da una evidente crisi economica e dalla necessità di reperire risorse per risanare i bilanci, è assolutamente necessario ridurre la spesa delle pubbliche amministrazioni, al fine non solo di rendere più efficienti il nostro apparato burocratico, ma anche di ridare lustro alle amministrazioni medesime, rendendole più credibili agli occhi dei cittadini;
    tale necessità di una maggiore efficienza e di una riconquistata credibilità passa necessariamente da una ottimizzazione delle risorse che consenta di evitare, almeno, le duplicazioni di attività, in modo da garantire al contempo una maggiore qualità dei servizi pubblici offerti;
    questa ottimizzazione può essere agevolmente conseguita operando sul versante dell'accorpamento delle varie scuole di formazione, che ben potrebbero trovare una strutturazione unitaria – sul modello dell'ENA, l’École nationale d'administration francese – e una successiva diversificazione tematica, senza con questo minarne l'efficacia o la qualità dell'offerta formativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre tutte le misure necessarie per dar vita ad un unico ente, denominato «Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche», deputato a svolgere attività di formazione per i dipendenti pubblici di tutte le amministrazioni centrali dello stato.
9/5273-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Giovanelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 5273 presenta delle misure unificate dalle finalità di razionalizzare e contenere la spesa pubblica;
    nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione;
    il provvedimento si connota per il ricorso ad una peculiare tecnica normativa – già utilizzata nei più recenti provvedimenti d'urgenza – consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli, formulati per lo più in termini di novella, di una sorta di preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite con le novelle stesse, i principi ispiratori di una determinata disciplina, ovvero dove viene descritto il contesto nel quale vengono inserite le disposizioni che si intendono adottare;
    il provvedimento, all'articolo 14, comma 1, contiene una disposizione i cui effetti finali sono destinati a dispiegarsi «entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
    con riferimento al coordinamento interno al testo, il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1-bis, prevede che il Governo presenti in Parlamento un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica, al quale viene incongruamente assegnato anche il compito di specificare i singoli interventi adottati in attuazione del programma medesimo, i quali dovrebbero invece essere indicati nella relazione che il Governo presenta al Parlamento a consuntivo, ai sensi dell'articolo 4;
    all'articolo 2, comma 1 – laddove prevede che il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi sia nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – sia esplicitata la deroga al disposto dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che prevede invece che la suddetta nomina debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica,

impegna il Governo

   a verificare la possibilità, attraverso l'acquisizione e la contestuale vendita dei patrimoni statali dismessi e la riutilizzazione delle conseguenti risorse in un'ottica di ammodernamento delle infrastrutture statali fatiscenti, si possa avviare un ciclo di spending review mirato alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato ed al contestuale contenimento della spesa pubblica, sia sul versante della riduzione dei costi per l'eventuale acquisto di beni e servizi, sia in relazione all'eliminazione degli sprechi nell'uso delle risorse assegnate;
   a verificare la possibilità di ridurre l'enorme pressione fiscale gravante sulle famiglie italiane e sulle piccole e medie imprese, provvedendo all'emanazione di un decreto-legge che provveda all'eliminazione dalle cartelle esattoriali dalla somma dovuta come sanzione pecuniaria, della riduzione dell'aggio dall'attuale 9 per cento, nonché all'abbattimento del 70 per cento dagli interessi attualmente gravanti a carico del debitore.
9/5273-A/32Scilipoti.
(Inammissibile limitatamente al secondo capoverso del dispositivo)


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede, all'articolo 141 comma 1, che i consigli comunali vengano sciolti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'interno qualora sussistano determinate casistiche, tra le quali la mancata approvazione nei termini del bilancio;
    il successivo comma 2 dell'articolo 141, afferma come nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, «trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio» e che successivamente, il decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 13 ha parzialmente modificato lo stesso articolo, mantenendo invariata la procedura sopra descritta ma sostituendo «l'organo regionale di controllo» con «il prefetto»;
    qualora la giunta comunale non predisponga il bilancio di previsione, impedendo così l'approvazione dello stesso da parte del consiglio comunale nel termine ultimo determinato con legge, per l'anno 2012 fissato attualmente al 30 giugno, la procedura da adottare segue un iter basato su queste fasi:
     a) nomina del commissario prefettizio ad acta che si sostituisce alla giunta e predispone lo schema di bilancio di previsione 2012, mentre il sindaco e la giunta comunale esercitano le rimanenti prerogative derivanti dalla carica, ad esclusione, appunto, della redazione dello schema di bilancio;
     b) trasmissione da parte del commissario ad acta dello schema di bilancio al consiglio comunale con lettera notificata ai singoli consiglieri, e determinazione di un termine non superiore a 20 giorni per la approvazione del medesimo bilancio;
    c) approvazione, da parte del consiglio comunale entro tale termine dello schema di bilancio, con eventuali modifiche, e immediata cessazione dell'incarico del commissario con riappropriazione da parte della giunta di tutte le sue competenze;
    qualora il consiglio comunale non dovesse approvare nei termini previsti il bilancio, deve essere data comunicazione al prefetto che, così come ribadito, peraltro, dalla sentenza del TAR della Puglia, con l'ordinanza 23 maggio 2007 n. 446, inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio;
    il decreto legislativo n. 23 del 2011 recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale» all'articolo 8 aveva istituto, dal 2014, l'IMU (Imposta municipale propria) che andrà a sostituire – per la componente immobiliare – l'IRPEF e le addizionali sui redditi relativi ai beni non locati, escludendo dall'imposizione l'abitazione principale e le relative pertinenze;
    il decreto-legge n. 201 del 2011 ha anticipato al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), stabilendo altresì come la stessa imposta non sostituisca altre imposte, come invece previsto dal decreto legislativo sul federalismo fiscale, e prevedendo come il 50 per cento degli introiti provenienti dal gettito ICI (IMU) sulla seconda casa e sugli altri immobili (non definibili come abitazione principale) spetterà allo Stato;
    il provvedimento del Governo prevede, allo stesso tempo, la possibilità da parte del comune di poter modificare le aliquote, sia relativamente alla prima abitazione che sugli immobili diversi dalla prima abitazione, e che le eventuali modifiche dovranno essere fatte dall'ente locale entro il 30 settembre 2012;
    ad oggi numerosi comuni, sulla base del fatto che il gettito IMU, nel suo complesso, appare di entità incerta e non precisamente definibile, non hanno ancora deliberato le aliquote IMU da adottare, così che la predisposizione dei bilanci preventivi 2012 risulta, anche a causa delle continue modifiche normative e alla luce delle recenti riduzioni ai trasferimenti, bloccata in numerosi comuni;
    alla luce delle difficoltà ad elaborare il bilancio previsionale 2012, anche in virtù del fatto che il Governo ha fornito, tramite il Ministero dell'interno, un gettito IMU ad aliquote base che in alcuni casi appare assolutamente eccessivo rispetto alle proiezioni effettuati dagli enti locali e che, in ragione di tale maggiore stima, sono stati parimenti ridotti i trasferimenti erariali verso l'ente stesso, e le difficoltà nella pianificazione dei bilanci previsionali 2012 è tale che il termine per l'approvazione dei bilanci verrà posticipato al 31 agosto 2012, a seguito della verifica del Governo sul gettito complessivo derivante dall'applicazione dell'IMU,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di, in ragione della gravità nelle quali molti enti locali si ritrovano oggigiorno ad operare, consentire ai prefetti di potersi avvalere anche, qualora il personale all'interno della struttura non fosse sufficiente, di altre figure della pubblica amministrazione, nel caso in cui si rendesse necessario nominare dei Commissari ad acta per la predisposizione degli schemi di bilancio previsionale 2012.
9/5273-A/33Vanalli.


   La Camera,
   premesso che a seguito della approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011, è stato anticipato al 2012 l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU) e che annovera diverse disposizioni, dal riversamento del 50 per cento degli introiti provenienti dal gettito dell'imposta sulla seconda casa e sugli altri immobili non definibili come abitazione principale allo Stato, alla possibilità per i comuni di poter modificare, in aumento o in diminuzione e pur dentro un determinato intervallo, le aliquote base fissate dal decreto, sia per quanto riguarda la prima abitazione che sugli immobili diversi dalla prima abitazione;
   valutato come all'interno della medesima norma sono state adottate anche altre disposizioni di estrema importanza per gli enti locali, ovvero la proporzionale riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) e destinate al singolo ente sulla base della differenza tra il gettito incassato dal medesimo ente dall'applicazione dell'IMU e il gettito introitato dall'ente stesso con l'ICI del 2010, e che l'IFEL, Istituto per la finanza e l'economia locale, ha pubblicato i primi dati sull'ammontare del FSR che nel complesso ammonterà a 6,8 miliardi di euro, con una riduzione di 4,2 miliardi di euro rispetto all'ammontare del Fondo nel 2011 a causa della compensazione dell'IMU definita dall'articolo 13, comma 17, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
   ricordato come, sulla base delle norme contenute all'interno del decreto-legge n. 16 del 2012 e che parzialmente modifica il decreto-legge n. 201 del 2011, oggi i comuni iscrivono a bilancio previsionale 2012 il gettito derivante dall'applicazione dell'IMU ad aliquote ordinarie sulla base dei valori stimati dal Ministero dell'interno;
   stimato come si sia già dimostrato che in numerosissimi casi la differenza tra il gettito atteso dal Ministero e quello considerato dai comuni è estremamente elevato, tanto da apparire errato, così che sarebbe necessario conoscere con quali criteri il Ministero abbia operato le proprie proiezioni sul gettito atteso dall'Imposta municipale propria;
   evidenziato come i primi dati abbiano già messo in luce come in numerosi casi le risorse del FSR destinate a ciascun ente risultano nettamente inferiori rispetto a quelle versate lo scorso anno, e che tale diminuzione sarebbe stata causata principalmente proprio alla variazione compensativa dell'IMU;
   ritenuto come la possibilità che a fronte di un taglio così incisivo al FSR, gli enti locali non siano in grado di introitare il gettito IMU previsto dallo Stato, con pesanti conseguenze sulla liquidità degli enti medesimi e con la sola facoltà di rivedere al rialzo le aliquote e le detrazioni dell'imposta;
   considerato che la normativa vigente consenta agli enti locali di poter intervenire anche successivamente al 30 giugno per modificare le aliquote dell'imposta sulla base del gettito derivante dalla prima rata della medesima imposta evidenzia come lo stesso Stato dubiti delle proprie stime relative al gettito dell'IMU;
   valutato come all'articolo 162 del TUEL (Testo unico degli enti locali) viene previsto che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario osservando i principi di veridicità ed attendibilità ovvero sulla base di accurate analisi storiche o da idonei parametri di riferimento,

impegna il Governo

a precisare urgentemente come non sussista alcuna responsabilità per il sindaco e i consiglieri comunali in sede di approvazione del bilancio previsionale 2012 per le voci di gettito dell'IMU ad aliquote base fornite dal Ministero dell'interno.
9/5273-A/34Bitonci.


   La Camera,
   valutato che il decreto legislativo n. 23 del 2011 recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale» all'articolo 8 aveva istituto, dal 2014, l'IMU (Imposta municipale propria) andrà a sostituire – per la componente immobiliare – l'IRPEF e le addizionali sui redditi relativi ai beni non locati, escludendo dall'imposizione l'abitazione principale e le relative pertinenze;
   stimato come il decreto-legge 201 del 2011 ha anticipato al 2012 l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU), stabilendo altresì come la stessa imposta non sostituisca altre imposte, come invece previsto dal decreto legislativo sul federalismo fiscale, e prevedendo come il 50 per cento degli introiti provenienti dal gettito ICI (IMU) sulla seconda casa e sugli altri immobili (non definibili come abitazione principale) spetterà allo Stato;
   valutato come all'interno della medesima norma sono state adottate anche altre disposizioni di estrema importanza per gli enti locali, ovvero la proporzionale riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) e destinate al singolo ente sulla base della differenza tra il gettito incassato dal medesimo ente dall'applicazione dell'IMU e il gettito introitato dall'ente stesso con l'ICI del 2010, e che l'IFEL, Istituto per la finanza e l'economia locale, ha pubblicato i primi dati sull'ammontare del FSR che nel complesso ammonterà a 6,8 miliardi di euro, con una riduzione di 4,2 miliardi di euro rispetto all'ammontare del Fondo nel 2011 a causa della compensazione dell'IMU definita dall'articolo 13, comma 17, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
   ricordato come, sulla base delle norme contenute all'interno del decreto-legge n. 16 del 2012 e che parzialmente modifica il decreto-legge n. 201 del 2011, oggi i comuni iscrivono a bilancio previsionale 2012 il gettito derivante dall'applicazione dell'IMU ad aliquote ordinarie sulla base dei valori stimati dal Ministero dell'interno;
   stimato come si sia già dimostrato che in numerosissimi casi la differenza tra il gettito atteso dal Ministero e quello considerato dai comuni è estremamente elevato, tanto da apparire errato, così che sarebbe necessario conoscere con quali criteri il Ministero abbia operato le proprie proiezioni sul gettito atteso dall'Imposta municipale propria;
   considerato che la normativa vigente consentendo agli enti locali di poter intervenire entro il 30 settembre per modificare le aliquote dell'imposta sulla base del gettito derivante dalla prima rata della medesima imposta evidenzia come lo stesso Stato dubiti delle proprie stime relative al gettito dell'IMU;
   valutato come il Governo, in ragione del gettito incassato con il pagamento della prima rata dell'IMU del 18 giugno, si riserva la facoltà di rivedere, entro il 10 dicembre, ovvero ad un massimo di una settimana dal termine oggi previsto per il pagamento dell'ultima rata dell'Imposta municipale propria, le aliquote di base dell'IMU, i margini di manovra comunali ovvero l'ammontare delle detrazioni oggi vigenti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché il dato sul gettito incassato dall'IMU con il pagamento della prima rata di giugno venga specificato anche su base regionale.
9/5273-A/35Meroni.


   La Camera,
   ricordato come i danni conseguenti il sisma emiliano-romagnolo dello scorso maggio e che hanno interessato i comuni del territorio compreso tra le province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Parma, Padova e Rovigo sono stati pesantissimi, soprattutto in certe località, con decine di morti e gravi ripercussioni sia sugli edifici che sui monumenti pubblici;
   stimato come l'onda tellurica e lo sciame sismico seguente stanno ancora determinando oltre che paura tra la popolazione del luogo, anche gravissimi danni al sistema economico e produttivo dell'area interessata dal fenomeno, così che numerose aziende sono ancora oggi costrette, anche per ovvie questioni di sicurezza, a non poter riprendere la loro attività economica;
   considerato come le conseguenze del fenomeno sismico si sommano ad una generale situazione di crisi economica molto grave e caratterizzata da un crescente livello di disoccupazione che interessa anche l'area compresa tra l'Emilia Romagna, la Lombardia ed il Veneto, allorché numerose imprese hanno dovuto sospendere la loro attività economica per mancanza di ordini o vistosi cali di fatturato, mettendo così in grave difficoltà le aziende del territorio;
   preso atto che il Governo, dopo aver dichiarato lo stato di calamità ed aver messo a disposizione delle risorse economiche necessarie per affrontare l'urgenza del disastro attraverso l'istituzione di un Fondo per le misure di emergenza, l'aumento delle accise sui carburanti e la deroga al Patto di stabilità;
   considerato che oggi, anche a seguito delle opportune verifiche eseguite dai vigili del fuoco, numerosi edifici privati, aziende ed immobili sono stati gravemente danneggiati dal sisma e pertanto dichiarati parzialmente o completamente inagibili;
   accertato come il Governo abbia altresì deciso le proroghe dei prossimi versamenti IRPEF, e delle relative addizionali, IRES, IRAP, IVA, posticipate dal 20 maggio al 30 settembre 2012, e che tra i versamenti fiscali che subiscono il congelamento si annovera anche quello riguardante la nuova imposta municipale sugli immobili, l'IMU, la cui prima scadenza verrà posticipata al 30 settembre;
   ricordato come a seguito delle recenti modifiche apportate dal decreto-legge 16 del 2012 la base imponibile, su cui è poi calcolata l'imposta, degli edifici danneggiati o dichiarati inagibili, con opportuna certificazione degli organi preposti, viene ridotta del 50 per cento,

impegna il Governo

a prevedere, per gli edifici dichiarati inagibili a causa del terremoto emiliano, la completa esenzione per il pagamento dell'IMU calcolata su questi e fino alla dichiarazione di completa agibilità degli stessi.
9/5273-A/36Rainieri, Fava.


   La Camera,
   premesso che a seguito della approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011, è stato anticipato al 2012 l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU) e che annovera diverse disposizioni, dal riversamento del 50 per cento degli introiti provenienti dal gettito dell'imposta sulla seconda casa e sugli altri immobili non definibili come abitazione principale allo Stato, alla possibilità per i comuni di poter modificare, in aumento o in diminuzione e pur dentro un determinato intervallo, le aliquote base fissate dal decreto, sia per quanto riguarda la prima abitazione che sugli immobili diversi dalla prima abitazione;
   ricordato che il Governo precedente aveva soppresso l'ICI sulla prima casa e che la riforma federalista intrapresa con la legge delega n. 42 del 2009 aveva previsto, a partire dal 2014, l'introduzione di una nuova imposta, l'IMU, con esclusione delle prime abitazioni e il cui gettito sarebbe stato introitato dai comuni, nella prospettiva di dare agli enti locali quelle risorse finanziarie ed economiche necessarie per conseguire quell'autonomia fiscale fondamentale per giungere ad una piena realizzazione del federalismo fiscale;
   considerato che il decreto-legge 16 del 2012 ha modificato la norma che disciplina l'IMU, prevedendo altresì la possibilità di pagare la prima rata dell'imposta sull'abitazione principale in tre rate (giugno, settembre e dicembre), e che il pagamento della prima tranche dell'imposta viene effettuato senza applicazione di sanzioni ed interessi qualora l'errore nel calcolo dell'importo sia stato determinato da obiettive condizioni di incertezza;
   attestato che la reintroduzione dell'imposta sulla prima abitazione, oltre a non porsi nella prospettiva della riforma federalista, rappresenta un evidente aggravio economico per i cittadini, costretti a pagare un nuovo e gravoso tributo,

impegna il Governo

a prevedere che anche per la eventuale rata di settembre e per la rata finale di dicembre, non si applichino sanzioni ed interessi al contribuente che determina erroneamente, e per obbiettive condizioni di incertezza, l'importo dell'IMU dovuta.
9/5273-A/37Volpi.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   valutate le misure introdotte come insufficienti a garantire la riduzione della spesa pubblica;
   considerato che:
    all'interno del decreto milleproroghe decreto-legge n. 216 del 2011 è stato novellato l'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, recante la determinazione dei fabbisogni standard concernenti alcune delle funzioni fondamentali di comuni e province;
    la norma, nello specifico ha posticipato al 2013, anziché nell'anno 2012, l'anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica, abrogando la lettera a) del comma 5, ove si dispone che entro il 30 aprile 2012, e come già previsto dal comma 1 dello stesso articolo 29, si dovrà procedere alla determinazione dei fabbisogni standard concernenti almeno un terzo delle funzioni fondamentali di comuni e province, indicando quindi il 31 marzo 2013 quale termine per la determinazione dei fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013 con riguardo ad almeno due terzi delle suddette funzioni;
    a seguito di tali modifiche, i tempi di avvio del periodo transitorio finalizzato al progressivo superamento del criterio della spesa storica nel finanziamento degli enti locali e della sua sostituzione con il criterio dei fabbisogni standard vengono posticipati;
    nel mese di gennaio 2011 è iniziata la fase di raccolta dei dati finalizzati alla determinazione dei fabbisogni standard, relativamente a due delle funzioni fondamentali di comuni e province tramite un apposito sistema telematico di raccolta delle informazioni necessarie;
    il federalismo fiscale costituisce la modalità principale per razionalizzare e controllare in modo efficace la finanza pubblica italiana al fine di porre rimedio alla stortura politica ed economica della nostra finanza pubblica introducendo così il principio federalista del «no taxation without representation» e che è presente, seppure in varie forme, in molti altri paesi europei;
    il graduale passaggio dal criterio della spesa storica a quello del fabbisogno standard è, tra i principi fondamentali della legge delega n. 42 del 2009 e si basa su una metodologia fondata da elementi di accompagnamento e condivisione, debitamente strutturata e mirata riguardo all'ambito dei fabbisogni standard, si riuscirà là dove nel passato hanno ripetutamente fallito le formule calate dall'alto,

impegna il Governo

a definire entro e non oltre il primo quadrimestre del 2013 i fabbisogni standard e giungere contemporaneamente ad una rapida e definitiva approvazione dei decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 42 del 2009 ad oggi mancanti.
9/5273-A/38Pastore.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   valutate le misure introdotte come insufficienti a garantire la riduzione della spesa pubblica;
   considerato che:
    all'articolo 5, comma 3, del provvedimento di cui al titolo, viene assegnato al commissario il potere di incidere sul comportamento delle pubbliche amministrazioni in funzione del raggiungimento degli obiettivi di spending review, segnalando al Consiglio dei ministri e al presidente della regione interessata le norme di legge o di regolamento, ovvero i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che comportano spese o voci di costo delle singole amministrazioni e che possono essere razionalizzate, soppresse o ridotte;
    la norma pare contrastare con l'autonomia regolamentatoria degli enti locali e sancita dall'articolo 7 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000, laddove viene specificato come «nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni»;
    i regolamenti degli enti locali poggiano sui rispettivi statuti dell'ente, così che la norma, così come prevista oggi, sembrerebbe ledere anche l'autonomia statuaria degli enti locali,

impegna il Governo

a precisare chiaramente come l'attuazione di un programma di razionalizzazione delle spese non può far venir meno l'autonomia regolamentatoria e statuaria sancita dal TUEL.
9/5273-A/39Bonino.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   valutate le misure introdotte come insufficienti a garantire la riduzione della spesa pubblica;
   considerato che:
    all'articolo 5 del provvedimento di cui al titolo, viene assegnato al commissario il potere di incidere sul comportamento delle pubbliche amministrazioni in funzione del raggiungimento degli obiettivi di spending review;
    all'intero del dispositivo, viene previsto come il commissario proponga al Presidente del Consiglio dei ministri, o al ministro da questi delegato, o, per le regioni, al presidente della regione interessata, o, per gli enti locali, al presidente della provincia e al sindaco interessato, di adottare la sospensione, la revoca o l'annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi, motivandole per ragioni di opportunità;
    la norma così come prevista, oltre a ledere l'autonomia di spesa degli enti locali, potrebbe creare potenziali distorsioni nel procedimento di spesa effettuato dagli enti tali da causare evidenti difficoltà agli enti stessi per il pagamento dei servizi o beni medesimi,

impegna il Governo

a precisare chiaramente i poteri di annullamento e revoca definendo altresì come questi possano essere esercitati compatibilmente con il livello di autonomia e di indipendenza delle amministrazioni e degli organi che adottano le procedure.
9/5273-A/40Crosio.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   valutate le misure introdotte come insufficienti a garantire la riduzione della spesa pubblica;
   considerato che:
    all'intero del dispositivo, viene previsto come il commissario proponga al Presidente del Consiglio dei ministri, o al ministro da questi delegato, o, per le regioni, al presidente della regione interessata, o, per gli enti locali, al presidente della provincia e al sindaco interessato, di adottare la sospensione, la revoca o l'annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi, motivandole per ragioni di opportunità;
    nella analisi della spesa pubblica effettuata oggi, i dati vengono principalmente suddivisi per le diverse funzioni erogate dalla pubblica amministrazione, senza considerare come criterio di analisi la regione nella quale si verificano tali costi;
    il provvedimento di cui al titolo riserva al commissario ampi poteri per il controllo della spesa pubblica, allorché gli viene riservata anche la facoltà di poter intervenire, di concerto con gli organi interessati, per predisporre ulteriori misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica,

impegna il Governo

ad adoperarsi al fine di predisporre le opportune iniziative per individuare un indice, calcolato come il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor costo di funzione, in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna regione a statuto ordinario, al fine di adeguare gli eccessi di livelli di spesa all'indice medesimo.
9/5273-A/41Simonetti.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   valutate le misure introdotte come insufficienti a garantire la riduzione della spesa pubblica;
   considerato che:
    la dichiarata finalità del provvedimento è quella di individuare gli sprechi di risorse pubbliche da razionalizzare senza dover così aumentare nuovamente l'imposizione fiscale ai cittadini, già sottoposti, in questo periodo, ad un livello di tassazione estremamente elevato;
    per il conseguimento di tale finalità, il provvedimento individua un commissario straordinario con il compito di supervisionare, monitorare e coordinare le attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, rapportandosi altresì con gli organi amministrativi ed istituzionali coinvolti nei processi di revisione della spesa e relazionando il lavoro svolto alle competenti Commissioni parlamentari;
    nelle ultime settimane, la grave crisi economico-finanziaria dei paesi dell'euro-zona ha determinato l'adozione, da parte dei vertici europei, di nuove misure di salvataggio attraverso gli opportuni strumenti a favore della Spagna e di Cipro e che dovranno essere sostenute finanziariamente anche dagli altri paesi dell'euro zona, ovvero anche dall'Italia;
    l'importanza di queste misure è comprovata sia dall'ammontare delle risorse stanziate dai singoli paesi, sia dalle conseguenze che questi stanziamenti determinano, tanto per il paese fruitore, quanto per i paesi che sostengono l'operazione di salvataggio,

impegna il Governo

a prevedere come, tra i doveri assegnati al commissario individuato all'interno del provvedimento, venga previsto anche quello di riferire mensilmente sulle risorse finanziarie utilizzate dallo Stato italiano per la partecipazione dello stesso ai programmi di salvataggio del debito pubblico dei paesi UE.
9/5273-A/42Fogliato.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   valutate le misure introdotte come insufficienti a garantire la riduzione della spesa pubblica;
   considerato che:
    la dichiarata finalità del provvedimento è quella di individuare gli sprechi di risorse pubbliche da razionalizzare senza dover così aumentare nuovamente l'imposizione fiscale ai cittadini, già sottoposti, in questo periodo, ad un livello di tassazione estremamente elevato;
    per il conseguimento di tale finalità, il provvedimento individua un commissario straordinario con il compito di supervisionare, monitorare e coordinare le attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, rapportandosi altresì con gli organi amministrativi ed istituzionali coinvolti nei processi di revisione della spesa e relazionando il lavoro svolto alle competenti Commissioni parlamentari;
    all'interno delle spese sostenute dai Ministeri, ed in particolar modo all'interno del bilancio del Ministero degli Affari esteri, una delle voci di maggiore importanza è quella sostenuta per la rappresentanza dello Stato italiano all'estero e che rappresentano, proprio in questi momenti di grave difficoltà economica, risorse di assoluta importanza e la cui rimodulazione rappresenterebbe certamente un notevole risparmio per le casse dell'erario,

impegna il Governo

a prevedere come, tra i doveri assegnati al commissario individuato all'interno del provvedimento, venga previsto anche quello di riferire sui costi sostenuti dal Ministero degli Affari esteri per le spese di rappresentanza dello Stato all'estero proponendo altresì programmi di rimodulazione delle medesime spese.
9/5273-A/43Comaroli.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   valutate le misure introdotte come insufficienti a garantire la riduzione della spesa pubblica;
   considerato che:
    la finalità del provvedimento è individuare quegli sprechi di risorse pubbliche che hanno determinato per molti anni ampie sacche di sperpero di denaro pubblico;
    per il conseguimento di tale finalità, il provvedimento individua un commissario straordinario con diversi poteri, tra i quali quello di segnalare le voci di costo che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione;
    all'interno della pubblica amministrazione, sono numerosi i trattamenti economici particolarmente onerosi e derivanti molto spesso da contratti stipulati in momenti storici caratterizzati di particolare opulenza economica,

impegna il Governo

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, la possibilità di estendere tra i poteri assegnati al commissario individuato all'interno del provvedimento, anche quello di stabilire un tetto massimo al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, precisando altresì come tale trattamento non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.
9/5273-A/44Dal Lago.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è, nel complesso, volto all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica con la finalità di evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita. Infatti, la razionalizzazione e il contenimento dei costi sono fondamentali per garantire, da un lato il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, e dall'altro l'ammodernamento dello Stato e il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
    a tal fine l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame prevede che nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze e del ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto;
    il successivo comma 2 specifica l'ambito soggettivo entro il quale deve essere assicurato il processo di revisione della spesa pubblica, prevedendo a tal fine che tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario;
    al riguardo è necessario chiarire che, ai fini della corretta definizione dell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di spending review tra le quali quelle sopra individuate e, più in generale, in materia di finanza pubblica, anche per ciò che concerne la previsione di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rileva la natura pubblica delle risorse utilizzate per il funzionamento dell'amministrazione; connotazione pubblicistica che, in quanto derivante dalla incidenza sul bilancio dello Stato della spesa complessiva dell'amministrazione, è da escludersi per quelle amministrazioni che hanno una capacità di provvedere interamente, o comunque in maniera prevalente con le proprie entrate a fronteggiare le spese sostenute per l'attività svolta;
    in tal senso, quindi, il complesso normativo in esame è diretto a stabilire che qualsiasi intervento di spending review nonché, più in generale, di contenimento della spesa pubblica, che deve comunque assicurare la piena correlazione con gli interventi posti in essere dai modelli di riferimento di ogni singola amministrazione, con particolare riguardo alla materia del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti nonché dell'ordinamento delle carriere, deve essere orientato esclusivamente alla parte imputabile ai contributi ricevuti dallo Stato, ossia alla misura corrispondente al valore percentuale di tali contributi sul complesso delle entrate finanziarie dell'amministrazione. Ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità, nella misura sopra specificata, di ogni intervento volto al contenimento della spesa pubblica solo ove adottato, fin dall'origine, da modifiche legislative successive al mutato quadro soggettivo di riferimento;
    per l'effetto di quanto sopra rilevato, è da ritenersi che le disposizioni in materia di spending review e, più in generale, di finanza pubblica, non sono applicabili per la parte destinata ad incidere sul bilancio complessivo di una amministrazione, in maniera eccedente alla misura del sostegno finanziario che la stessa riceve dallo Stato, il quale costituisce al tempo stesso fondamento e limite del suo dovere di contribuire al risanamento della finanza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra indicata, della disposizione normativa in esame diretta a ridurre il costo complessivo della pubblica amministrazione e la sua incidenza sul bilancio dello Stato, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, delle disposizioni in materia di spending review, tra le quali anche quelle sopra individuate e, più in generale, in materia di finanza pubblica, sia coerente con quanto specificato nelle premesse.
9/5273-A/45Pini.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   valutate le misure introdotte come insufficienti a garantire la riduzione della spesa pubblica;
   considerato che:
    la finalità del provvedimento è individuare quegli sprechi di risorse pubbliche che hanno determinato per molti anni ampie sacche di sperpero di denaro pubblico;
    la legge 23 luglio 2009 n. 99 ha definito gli accordi di programma finalizzati ad interventi di reindustrializzazione, formalizzando cioè delle agevolazioni a favore della aziende che intendono investire in ricerca, sviluppo e innovazione, allo scopo di dare la possibilità alle aziende di poter migliorare la competitività della propria azienda;
    attraverso la definizione degli accordi di programma, soprattutto in un momento storico ed economico caratterizzato da una elevata difficoltà per le imprese e le PMI, molte aziende, singole o in rete, hanno la possibilità di accedere a forme di finanziamento altrimenti difficilmente ottenibili, anche in ragione del difficile periodo caratterizzato anche da una restrizione dell'accesso al credito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere dalla rimodulazione della spesa pubblica le risorse eventualmente stanziate presso ciascun Ministero per gli accordi di programma già avviati o sottoscritti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9/5273-A/46Polledri.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   valutate le misure introdotte come insufficienti a garantire la riduzione della spesa pubblica;
   considerato che:
    il provvedimento in esame è finalizzato all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica allo scopo di evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita;
    la razionalizzazione e il contenimento dei costi sono fondamentali per garantire, da un lato il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, e dall'altro l'ammodernamento dello Stato e il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
    la difficile situazione economica, sia a livello internazionale che nazionale, e la conseguente azione di contenimento del debito pubblico nazionale, determinata proprio dal peso ormai insostenibile di quest'ultimo, rendono necessarie misure di rigore e di risparmio, anche e soprattutto all'interno della pubblica amministrazione, a qualsiasi livello di governo;
    secondo i dati più aggiornati, nel complesso del quadro nazionale, le singole regioni si caratterizzano per essere dotate di un organico di dipendenti estremamente differenziato da regione a regione, così che a regioni virtuose si contrappongano regioni dove è impiegato un dipendente pubblico ogni mille abitanti,

impegna il Governo

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, la possibilità di estendere tra i poteri assegnati al commissario individuato all'interno del provvedimento, anche quello di definire, di concerto con le regioni a statuto ordinario, una rimodulazione dell'organico dei propri dipendenti conformando lo stesso ad un indice predeterminato e definito come il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor numero di dipendenti in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna regione a statuto ordinario.
9/5273-A/47Fedriga.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   valutate le misure introdotte come insufficienti a garantire la riduzione della spesa pubblica;
   considerato che:
    il provvedimento in esame è finalizzato all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica allo scopo di evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita;
    la razionalizzazione e il contenimento dei costi sono fondamentali per garantire, da un lato il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, e dall'altro l'ammodernamento dello Stato e il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
    la difficile situazione economica, sia a livello internazionale che nazionale, e la conseguente azione di contenimento del debito pubblico nazionale, determinata proprio dal peso ormai insostenibile di quest'ultimo, rendono necessarie misure di rigore e di risparmio, anche e soprattutto all'interno della pubblica amministrazione, a qualsiasi livello di governo;
    all'interno dei diversi livelli di amministrazione, conformemente con altri provvedimenti adottati precedentemente allo scopo di rimodulare la spesa pubblica, è oggi quanto mai necessario porre in essere misure di ridimensionamento e razionalizzazione degli assetti organizzativi esistenti, soprattutto nei livelli, come negli uffici di diretta collaborazione, laddove è possibile provvedere ad una concentrazione di funzioni e all'unificazione delle strutture e alla riduzione degli uffici,

impegna il Governo

a valutare la opportunità di consentire al commissario, d'intesa con i Ministeri competenti, di formulare un piano per la riduzione delle risorse per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri stessi per un ammontare pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.
9/5273-A/48D'Amico.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012 per la razionalizzazione della spesa pubblica, già esaminato dal Senato e con scadenza il prossimo 7 luglio;
    nell'intento del Governo, il provvedimento mira ad eliminare gli sprechi e le inefficienze della pubblica amministrazione, per scongiurare l'aumento delle aliquote IVA in autunno, istituendo nuovi organismi di indirizzo e coordinamento ed intervenendo sulle procedure di acquisto di beni e servizi;
    il decreto in realtà non contiene le auspicate riduzioni di spesa, in quanto reca disposizioni eterogenee di carattere essenzialmente ordinamentale, mentre risulta privo di incisive misure di contenimento dei costi amministrativi;
    il gruppo Lega Nord ha proposto invece modifiche finalizzate ad una reale e migliore razionalizzazione della spesa pubblica, incidendo sui veri centri di costo, con la finalità di conseguire risultati più virtuosi per la pubblica amministrazione e risparmi di risorse pubbliche;
    in particolare, si sono proposte norme programmatiche di destinazione dei risparmi conseguiti con il provvedimento in esame alla riduzione della pressione fiscale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti delle disposizioni programmatiche di cui all'articolo 1 e ad assumere ulteriori iniziative normative volte a prevedere che le risorse ricavate dalla riorganizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche siano destinate prioritariamente, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale in particolare sui redditi da lavoro e da impresa.
9/5273-A/49Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame riguarda in generale un programma di riorganizzazione della spesa pubblica;
    l'obiettivo che il Governo intende perseguire è quello del raggiungimento di una reale e migliore razionalizzazione della stessa, con la finalità di conseguire risultati più virtuosi per la pubblica amministrazione;
    si rileva tuttavia che il provvedimento risulta privo di incisive misure di contenimento dei costi amministrativi delle amministrazioni centrali dello Stato;
non sono in particolare presenti disposizioni volte ad incidere efficacemente sui veri centri di costo per la finanza pubblica, a fronte di numerose reali distorsioni di sistema che quotidianamente si registrano,

impegna il Governo

a rivedere gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge e ad assumere interventi normativi volti a prevedere, nella revisione dei programmi di spesa, il contenimento dei costi in particolare delle amministrazioni, strutture ed apparati centrali dello Stato, anziché degli enti territoriali, i quali hanno già provveduto in misura rilevante ed accertata ad una efficace razionalizzazione della spesa pubblica.
9/5273-A/50Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame riguarda in generale un programma di riorganizzazione della spesa pubblica;
    l'obiettivo che il Governo intende perseguire è quello del raggiungimento di una reale e migliore razionalizzazione della stessa, con la finalità di conseguire risultati più virtuosi per la pubblica amministrazione;
    si rileva tuttavia che il provvedimento risulta privo di incisive misure di contenimento dei costi amministrativi delle amministrazioni centrali dello Stato;
non sono in particolare presenti disposizioni volte ad incidere efficacemente sui veri centri di costo per la finanza pubblica, a fronte di numerose reali distorsioni di sistema che quotidianamente si registrano,

impegna il Governo

a rivedere gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge e ad assumere interventi normativi volti a prevedere, nella revisione dei programmi di spesa, il contenimento dei costi in particolare delle amministrazioni, strutture ed apparati centrali dello Stato.
9/5273-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta) Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il processo di revisione della spesa è considerato uno dei pilastri portanti dell'attività del Governo, finalizzato a superare sia la logica dei «tagli lineari» alle dotazioni di bilancio, sia il criterio della «spesa storica»;
    il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, interviene con un complesso di disposizioni la cui finalità è quella di consentire, in aggiunta alle norme già vigenti nell'ordinamento, l'eliminazione di inefficienze e sprechi nella spesa pubblica, in modo da ridurne l'ammontare e reperire risorse da destinare alla crescita economica;
    il provvedimento fa altresì riferimento agli obiettivi espressi nella direttiva del 3 maggio 2012 del Presidente del Consiglio dei ministri, che sulla base di quanto contenuto nel cosiddetto «Rapporto Giarda» dell'8 maggio 2012, intitolato «Elementi per una revisione della spesa pubblica», ha individuato un obiettivo immediato di riduzione della spesa di 4,2 miliardi, da conseguire nell'arco del periodo 1o giugno-31 dicembre 2012;
    il percorso del federalismo fiscale che è stato delineato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai successivi decreti attuativi ha individuato, a fini di riduzione della spesa pubblica e di maggiore autonomia ed efficienza nell'amministrazione delle risorse finanziarie e del patrimonio immobiliare pubblico, anche le modalità per l'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio, con il federalismo demaniale introdotto dal decreto legislativo n. 85 del 2010;
    l'articolo 2, comma 1, del presente decreto-legge, prevede che il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, proceda ad attività di ottimizzazione dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte all'articolo 2, comma 1, del presente decreto-legge e ad assumere ulteriori iniziative volte ad affidare al commissario, nella sua attività di collaborazione con l'Agenzia del demanio, il compito di verificare ed attuare altresì il completamento del percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio.
9/5273-A/51Desiderati.


   La Camera,
   premesso che:
    il processo di revisione della spesa è considerato uno dei pilastri portanti dell'attività del Governo, finalizzato a superare sia la logica dei «tagli lineari» alle dotazioni di bilancio, sia il criterio della «spesa storica»;
    il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, interviene con un complesso di disposizioni la cui finalità è quella di consentire, in aggiunta alle norme già vigenti nell'ordinamento, l'eliminazione di inefficienze e sprechi nella spesa pubblica, in modo da ridurne l'ammontare e reperire risorse da destinare alla crescita economica;
    il provvedimento fa altresì riferimento agli obiettivi espressi nella direttiva del 3 maggio 2012 del Presidente del Consiglio dei ministri, che sulla base di quanto contenuto nel cosiddetto «Rapporto Giarda» dell'8 maggio 2012, intitolato «Elementi per una revisione della spesa pubblica», ha individuato un obiettivo immediato di riduzione della spesa di 4,2 miliardi, da conseguire nell'arco del periodo 1o giugno-31 dicembre 2012;
    il percorso del federalismo fiscale che è stato delineato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai successivi decreti attuativi ha individuato, a fini di riduzione della spesa pubblica e di maggiore autonomia ed efficienza nell'amministrazione delle risorse finanziarie e del patrimonio immobiliare pubblico, anche le modalità per l'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio, con il federalismo demaniale introdotto dal decreto legislativo n. 85 del 2010;
    l'articolo 2, comma 1, del presente decreto-legge, prevede che il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, proceda ad attività di ottimizzazione dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte all'articolo 2, comma 1, del presente decreto-legge e ad assumere ulteriori iniziative volte ad affidare al commissario, nella sua attività di collaborazione con l'Agenzia del demanio, il compito di verificare ed attuare altresì il completamento del percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio.
9/5273-A/51. (Testo modificato nel corso della seduta) Desiderati.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, interviene con un complesso di disposizioni la cui finalità è quella di consentire, in aggiunta alle norme già vigenti nell'ordinamento, l'eliminazione di inefficienze e sprechi nella spesa pubblica, in modo da ridurne l'ammontare e reperire risorse da destinare alla crescita economica;
    per coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi ed al riordino della spesa, il provvedimento istituisce un apposito Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, la cui attività di indirizzo dovrà in particolare concernere la revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti alle imprese, la riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, nonché il ridimensionamento delle strutture e l'ottimizzazione dell'uso degli immobili;
    l'articolo 2 del decreto-legge in esame affida ad un commissario straordinario lo specifico compito di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi di tutte le amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità indipendenti, gli enti locali e, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per l'attuazione dei piani di rientro sanitari, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta e le società controllate da soggetti pubblici;
    sono definiti dagli articoli successivi del decreto-legge i criteri di nomina, i compiti e i poteri del suddetto commissario straordinario;
    è prevista l'eventuale nomina di due sub-commissari, i quali coadiuvano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio;
    l'articolo 3 del decreto-legge prevede che l'indennità del commissario non può essere superiore al trattamento economico correlato all'incarico di dirigente generale presso la Presidenza del Consiglio e tale trattamento dovrebbe ammontare a circa 170.000 euro annui, pertanto con un onere derivante dalla previsione valutabile in circa 233.000 euro annui lordi,

impegna il Governo

a considerare gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 3 e seguenti del presente decreto-legge e a valutare l'opportunità di prevedere che l'indennità del commissario sia determinata in misura in ogni caso non superiore all'80 per cento del trattamento economico complessivo spettante alla carica di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9/5273-A/52Munerato.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012 per la razionalizzazione della spesa pubblica;
    gli articoli 2 e 3 del decreto-legge prevedono che il Presidente del Consiglio dei ministri possa nominare un commissario straordinario con lo specifico compito di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi di tutte le amministrazioni pubbliche;
    ciascuna amministrazione pubblica può individuare un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa;
    il commissario ha il diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
    il commissario può disporre che vengano svolte, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ispezioni e verifiche a cura dell'ispettorato per la funzione pubblica e del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri o, per le regioni, il presidente della regione interessata, ovvero, per gli enti locali, il presidente della provincia interessata e il sindaco del comune interessato, su proposta del commissario, possono sospendere, revocare o annullare d'ufficio singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per motivate ragioni di opportunità;
    la norma citata pone dunque una grande responsabilità in capo agli amministratori locali nella valutazione e verifica delle procedure di acquisto di beni e servizi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 5, comma 5, lettera a), del presente decreto-legge e ad assumere le opportune iniziative normative per rivedere la norma che pone in capo a sindaci, presidenti di provincia e di regione, precise responsabilità nell'adozione delle misure di sospensione, revoca o annullamento delle procedure di acquisto di beni e servizi che debbano assumere, su proposta del commissario straordinario, prevedendo che le misure stesse siano adottate quando risultino motivate da evidenti e comprovate ragioni di necessità.
9/5273-A/53Callegari.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012 per la razionalizzazione della spesa pubblica;
    gli articoli 2 e 3 del decreto-legge prevedono che il Presidente del Consiglio dei ministri possa nominare un Commissario straordinario con lo specifico compito di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi di tutte le amministrazioni pubbliche;
    ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge il commissario ha il diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie, informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
    il commissario può disporre che vengano svolte, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ispezioni e verifiche a cura dell'ispettorato per la funzione pubblica e del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    il commissario segnalerà al Presidente del Consiglio dei ministri ed al presidente della regione interessata le disposizioni legislative o amministrative che determinano voci di costo e che possono essere oggetto di soppressione o razionalizzazione, proponendo a tal fine i necessari provvedimenti;
    il commissario, inoltre, ha il potere di segnalare alle amministrazioni interessate le necessarie misure di razionalizzazione della spesa, fissando altresì un termine per l'attuazione delle stesse, decorso il quale può essere autorizzato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti;
    l'articolo citato precisa che tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie, o soggetti pubblici comunque denominati, le regioni e gli enti locali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte dall'articolo 5 e ad assumere le opportune ulteriori iniziative normative volte a prevedere che le attività di collaborazione richieste dal commissario ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo citato non possano comportare rallentamenti nel normale assolvimento dei compiti amministrativi di regioni ed enti locali.
9/5273-A/54Laura Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012 per la razionalizzazione della spesa pubblica;
    il provvedimento definisce un generale programma di revisione del livello di spesa per acquisti di beni e servizi di tutte le amministrazioni pubbliche;
    in particolare, al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, il decreto-legge interviene sulla materia dell'acquisizione di beni e servizi introducendo modificazioni al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
    l'articolo 8 prevede che l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, renda pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura;
    considerata eccessiva la disposizione di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, introdotta al Senato, con la quale si è intesa abbassare da 150.000 a 50.000 euro la soglia dei contratti pubblici al di sopra della quale gli enti appaltanti e quelli aggiudicatori sono tenuti ad inviare i dati dell'aggiudicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte dall'articolo 8 del presente decreto-legge e ad assumere le opportune ulteriori iniziative normative volte a sopprimere la modifica introdotta al Senato di cui al comma 2-bis e ad abbassare da 150.000 a 50.000 euro l'importo dei contratti pubblici al di sopra del quale le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare tutti i dati di aggiudicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici.
9/5273-A/55Maggioni.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;
    il provvedimento definisce un generale programma di revisione e riorganizzazione dell'impiego delle risorse statali, con lo scopo di eliminare gli sprechi e le inefficienze della pubblica amministrazione, istituendo nuovi organismi di indirizzo e coordinamento e semplificando le procedure di acquisto di beni e servizi;
    l'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 aveva disposto che il ministro dell'economia, d'intesa con i Ministeri interessati, presentasse al Parlamento, entro il 30 novembre 2011, un programma di riorganizzazione della spesa pubblica che prevedesse tra l'altro la razionalizzazione delle strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, l'accorpamento degli enti previdenziali pubblici, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria, amministrativa, militare, tributaria, nonché di quella consolare e diplomatica;
    con la risoluzione di approvazione del DEF 2012 o della relativa nota di aggiornamento sarebbero stati indicati i disegni di legge collegati con cui il Governo sarebbe stato delegato ad attuare tale riorganizzazione degli apparati;
    il programma avrebbe dovuto individuare le criticità nell'individuazione ed erogazione dei servizi pubblici e le possibili strategie di miglioramento dei risultabili ottenibili con le risorse stanziate;
    per garantire l'uso efficiente di tali risorse, era previsto che a partire dal 2012 avesse inizio una «spending review» diretta a definire i costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, prevedendosi specifiche metodologie per quelle periferiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge e, nell'ambito generale della razionalizzazione della spesa pubblica, ad assumere ulteriori iniziative legislative per procedere alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici inutili e degli altri enti, autorità, agenzie, organismi, uffici o soggetti pubblici comunque denominati e sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, verificando ed attuando il procedimento di riordino previsto dalla normativa taglia-enti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9/5273-A/56Consiglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;
    il provvedimento definisce un generale programma di revisione e riorganizzazione dell'impiego delle risorse statali, con lo scopo di eliminare gli sprechi e le inefficienze della pubblica amministrazione, istituendo nuovi organismi di indirizzo e coordinamento e semplificando le procedure di acquisto di beni e servizi;
    l'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 aveva disposto che il ministro dell'economia, d'intesa con i Ministeri interessati, presentasse al Parlamento, entro il 30 novembre 2011, un programma di riorganizzazione della spesa pubblica che prevedesse tra l'altro la razionalizzazione delle strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, l'accorpamento degli enti previdenziali pubblici, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria, amministrativa, militare, tributaria, nonché di quella consolare e diplomatica;
    con la risoluzione di approvazione del DEF 2012 o della relativa nota di aggiornamento sarebbero stati indicati i disegni di legge collegati con cui il Governo sarebbe stato delegato ad attuare tale riorganizzazione degli apparati;
    il programma avrebbe dovuto individuare le criticità nell'individuazione ed erogazione dei servizi pubblici e le possibili strategie di miglioramento dei risultabili ottenibili con le risorse stanziate;
    per garantire l'uso efficiente di tali risorse, era previsto che a partire dal 2012 avesse inizio una «spending review» diretta a definire i costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, prevedendosi specifiche metodologie per quelle periferiche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità degli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge e, nell'ambito generale della razionalizzazione della spesa pubblica, ad assumere ulteriori iniziative legislative per procedere alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici inutili e degli altri enti, autorità, agenzie, organismi, uffici o soggetti pubblici comunque denominati e sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, verificando ed attuando il procedimento di riordino previsto dalla normativa taglia-enti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9/5273-A/56. (Testo modificato nel corso della seduta) Consiglio.


   La Camera,
   in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (C. 5273),
    premesso che:
    il livello e la crescita della spesa pubblica nel nostro Paese sono all'attenzione dei Governi e del Parlamento italiano da almeno 35 anni, lo specifico termine spending review è comparso nella normativa italiana a partire dal 2006, il provvedimento in titolo ripropone il programma di razionalizzazione della spesa pubblica inaugurato con il decreto-legge n. 138 del 2011, inattuato, ne definisce uno nuovo e affida compiti operativi, in ambito ristretto ma con effetti immediati di risparmio per le finanze pubbliche, ad un Commissario straordinario;
    le procedure di spending review oggetto principale di intervento sono quelle dirette ad affrontare il problema della spesa pubblica dal punto di vista delle singole attività, funzioni e organizzazioni nelle quali l'offerta pubblica si organizza;
    il provvedimento riassegna particolare importanza, nell'ambito della revisione e razionalizzazione della spesa pubblica, all'ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili da parte delle pubbliche amministrazioni;
    gli interventi legislativi normativi posti in essere in questo settore si sono susseguiti incessantemente ed hanno riguardato ogni aspetto, dalla razionalizzazione degli spazi al contenimento del ricorso delle locazioni passive, dal contenimento delle spese per la manutenzione all'istituzione del conduttore unico, individuato nell'Agenzia del demanio;
    testualmente, nel provvedimento in titolo, «l'ottimizzazione dell'uso degli immobili» è tra le precipue mansioni del Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica di cui all'articolo 1 e «l'ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche» è tra gli specifici compiti cui è chiamato il commissario straordinario di cui all'articolo 2;
    al di là delle formulazioni utilizzate dal testo – le quali sembrerebbero comportare una differenziazione delle attività e delle competenze dei due organi in ordine agli immobili, di carattere generale per il Comitato e di carattere specifico per il commissario straordinario – appare fuor di dubbio che la razionalizzazione debba riguardare anche gli immobili di proprietà privata utilizzati dalle pubbliche amministrazioni in locazione passiva,

impegna il Governo

ad adottare con decisione e tempestività ogni iniziativa, anche legislativa, in ordine alla razionalizzazione dei costi inerenti alla gestione dei fabbisogni logistici delle pubbliche amministrazioni in particolare al fine di ridurre i costi derivanti dalle locazioni passive degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni richiedono, al contempo, che i medesimi obiettivi siano conseguiti, nel rispetto delle peculiari prerogative, dagli organi costituzionali.
9/5273-A/57Borghesi, Paladini.


   La Camera,
   premesso che:
    la riduzione degli oneri per l'acquisto dei beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche rappresenta la strada maestra per il risanamento della finanza pubblica e per ottenere lo spazio finanziario per la riduzione della pressione fiscale e per finanziare i provvedimenti finalizzati al rilancio dell'economia in una prospettiva di crescita;
    in tale quadro il ridimensionamento della spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte delle aziende sanitarie locali assume un carattere strategico e a tal fine è necessario eliminare le eccessive disparità di prezzi di acquisto dei presidi sanitari presenti nelle diverse realtà regionali ed è altresì indispensabile eliminare le diversità dei costi nell'acquisto dei servizi da parte delle stesse aziende sanitarie;
    tale riduzione dei costi deve eliminare unicamente gli effetti distorsivi e gli sprechi ma non deve incidere sulla qualità e la quantità delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei cittadini,

impegna il Governo

a predisporre, nel rispetto dell'autonomia regionale, idonei strumenti finalizzati ad un maggior controllo della spesa sanitaria, in particolare per quanto riguarda l'acquisto dei farmaci per gravi patologie, in modo da eliminare le disparità di trattamento dei cittadini nelle varie regioni, e realizzare una maggiore appropriatezza nella prescrizione dei farmaci da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale ed una implementazione dell'assistenza territoriale che debelli il fenomeno dell'utilizzo improprio dei Pronto soccorso.
9/5273-A/58Garagnani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte a realizzare una effettiva razionalizzazione della spesa pubblica: in particolare, gli articoli da 7 a 13 introducono importanti misure in materia di procedure di acquisto di beni e servizi;
    un aspetto fondamentale da valutare, al fine di assicurare un'effettiva ottimizzazione dei costi e delle spese, è sicuramente quello connesso alla spesa sanitaria che ha un notevole impatto sulla spesa complessiva, come emerge dai dati disponibili;
    l'ultimo Documento di economia e finanze (DEF), in particolare, ha segnalato che la spesa sanitaria è arrivata a 112 miliardi nel 2011, una cifra destinata a superare i 114 miliardi quest'anno senza intereventi correttivi; per l'acquisto di beni e servizi è, inoltre, prevista una spesa di oltre 30 miliardi;
    da una recente indagine dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, risulta, inoltre, che percentuali tra l'80 e il 90 per cento dei prezzi per prodotti e beni di interesse sanitario sono fuori target;
    ad oggi, l'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti, in generale, è affidata alla Consip, che rappresenta la struttura di servizio per gli acquisti di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, in quanto incaricata dal Ministero dell'economia e delle finanze di agire da amministrazione aggiudicatrice per conto di enti ed amministrazioni;
    alla luce dell'attuale congiuntura economica è quanto mai urgente, oltre che doveroso, approntare opportune e specifiche misure di razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa sanitaria, prevedendo un ruolo centrale e diretto del Ministero della salute nel processo di standardizzazione dei costi dei beni e servizi nel settore sanitario, soprattutto con riferimento a specifici tipologie,

impegna il Governo

ad adottare, già a partire dai prossimi provvedimenti, tutte le opportune misure di competenza, anche di carattere normativo, volte a garantire l'adozione di adeguate e specifiche procedure di razionalizzazione degli acquisti nel settore sanitario, ulteriori rispetto a quanto già avviato con il programma di razionalizzazione di cui in premessa, al fine di assicurare un effettivo e concreto processo di standardizzazione dei costi dei beni e servizi nel settore sanitario.
9/5273-A/59Patarino, Barani.


   La Camera,
   premesso che:
    la Provincia autonoma di Trento, con legge provinciale n. 3 del 2006 «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino» e successive modificazioni (legge provinciale n. 15 del 2009 e legge provinciale n. 26 del 2010), ha istituito le comunità di valle ovvero un nuovo ente pubblico intermedio a cui sono trasferite alcune importanti funzioni amministrative dalla stessa Provincia e dai comuni;
    tali organismi sono costituiti obbligatoriamente dai comuni per l'esercizio in forma associata delle competenze trasferite dalla Provincia e per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi trasferiti dagli stessi comuni o assegnati dalla legge;
    le comunità di valle si occupano a pieni poteri delle politiche sociali ed abitative, tutela ambientale, igiene ambientale, hanno un proprio servizio finanziario e si occupano della pianificazione territoriale;
    a differenza dei precedenti comprensori, i quali costituivano il braccio operativo della Provincia autonoma di Trento, la comunità di valle svolge in via principale le funzioni amministrative ad essa assegnate, con conseguente aumento dei costi pubblici;
    tale ente è costituito dai comuni dei vari territori in cui il Trentino è stato suddiviso (16) ma non in Val d'Adige. Sono composte da un presidente di comunità, da un organo esecutivo (da 4 a 7 assessori), da una Assemblea (in alcuni casi arriva ad avere oltre quaranta rappresentanti), dalla conferenza dei sindaci; tali organi ai vari livelli sono retribuiti con indennità di carica;
    considerato che l'articolo 114 della Costituzione non prevede l'istituzione e la presenza sul territorio italiano delle comunità di valle come organismo amministrativo ed istituzionale, e di conseguenza non può essere attribuita personalità giuridica ad esse;
    considerato anche quanto previsto nei decreto salva Italia all'articolo 23 comma 22 che recita: «La titolarita di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza»,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto dello Statuto di autonomia della Provincia autonoma di Trento, di intervenire per rendere a titolo esclusivamente onorifico la titolarità di cariche all'interno dell'ente Comunità di Valle.
9/5273-A/60Forcolin, Fugatti.


   La Camera,
   premesso che:
    la Provincia autonoma di Trento, con legge provinciale n. 3 del 2006 «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino» e successive modificazioni (legge provinciale n. 15 del 2009 e legge provinciale n. 26 del 2010), ha istituito le Comunità di Valle ovvero un nuovo ente pubblico intermedio a cui sono trasferite alcune importanti funzioni amministrative dalla stessa Provincia e dai comuni;
    tali organismi sono costituiti obbligatoriamente dai comuni per l'esercizio in forma associata delle competenze trasferite dalla Provincia e per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi trasferiti dagli stessi comuni o assegnati dalla legge;
    le comunità di valle si occupano a pieni poteri delle politiche sociali ed abitative, tutela ambientale, igiene ambientale, hanno un proprio servizio finanziario e si occupano della pianificazione territoriale,
    a differenza dei precedenti comprensori, i quali costituivano il braccio operativo della Provincia autonoma di Trento, la comunità di valle svolge in via principale le funzioni amministrative ad essa assegnate, con conseguente aumento dei costi pubblici;
    tale ente è costituito dai comuni dei vari territori in cui il Trentino è stato suddiviso (16) ma non in Val d'Adige. Sono composte da un presidente di Comunità, da un organo esecutivo (da 4 a 7 assessori), da una Assemblea (in alcuni casi arriva ad avere oltre quaranta rappresentanti), dalla conferenza dei sindaci; tali organi ai vari livelli sono retribuiti con indennità di carica;
    considerato che l'articolo 114 della Costituzione non prevede l'istituzione e la presenza sul territorio italiano delle comunità di valle come organismo amministrativo ed istituzionale, e di conseguenza non può essere attribuita personalità giuridica ad esse;
    considerato anche quanto previsto nel decreto salva Italia all'articolo 23 comma 22 che recita: «La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non prevista dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza»,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto dello Statuto di autonomia della Provincia autonoma di Trento, la corretta istituzione sotto il profilo costituzionale delle comunità di valle arrivando anche a prevederne eventualmente la abrogazione.
9/5273-A/61Fugatti.


   La Camera,
   in sede di esame dell'A.C. n. 5273-A di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recanti disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, premesso che:
    in considerazione della necessità ed urgenza di procedere alla revisione e qualificazione della spesa pubblica evitando di procedere con ulteriori tagli lineari, come più volte ribadito dalla stessa Corte dei Conti e dalla Banca d'Italia, per non sacrificare la spesa necessaria, da un lato, alla soddisfazione di diritti e bisogni sociali essenziali e, dall'altro, a sostenere la crescita e la competitività del Paese;
    gli enti locali e le regioni sono tra i comparti più rilevanti della pubblica amministrazione per l'entità delle risorse impegnate e la rilevanza delle funzioni svolte e dei servizi erogati;
    le relazioni redatte dai servizi ispettivi di finanza pubblica – Ispettorato generale di Finanza – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, pur essendo analisi fatte su un campione non rappresentativo in senso tecnico, sviluppano i vari punti dell'attività finanziaria degli enti locali in modo esauriente ed evidenziano le problematiche molte volte al limite della legalità e del rispetto dei princìpi contabili, nonché le varie patologie comportamentali del variegato ed eterogeneo comparto delle autonomie locali, emerse anche dal contraddittorio con i rappresentanti degli enti stessi, offrendo elementi preziosi al fine di guidare l'azione della spending review per quanto concerne gli effettivi sprechi ed abusi;
    le predette relazioni offrono anche delle proposte operative (quali ad es. revisione straordinaria dei residui, riesame dei muti, ecc.) certamente condivisibili se inserite in un piano di intervento organico e programmato, in cui la spesa corrente venga «guidata» entro certi limiti (fabbisogni standard) per rispondere adeguatamente alle funzioni assegnate agli enti locali, oltre che regolamentandole in modo più specifico anche con meccanismi sanzionatori/premianti;
    la SOSE, società degli studi di settore che si sta occupando dei fabbisogni standard degli enti locali, oltre che dei costi standard delle regioni, in primis detta Sanità, ha iniziato a fornire dei dati che possono consentire di impostare la spending review sui fabbisogni standard di spesa, evitando almeno per certe funzioni tagli indiscriminati;
    in particolare sono stati già elaborati e presentati da SOSE la scorsa settimana alla COPAFF i documenti relativi alla determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni di polizia locale dei comuni e per le funzioni nel campo delle sviluppo economico e servizi dei mercato del lavoro delle province ed è interessante l'intendimento espresso da SOSE di mappare il posizionamento dei singoli enti in relazione al differenziale tra spesa storica e fabbisogno standard teorico e output storici e livelli quantitativi delle prestazioni: si tratta di un vero e proprio primo tentativo scientifico di benchmarking, pur tenendo conto del limite che può essere rappresentato dall'attendibilità dei dati finanziari contabilizzati e degli output dichiarati dai singoli enti;
   tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a prendere in considerazione, nel prosieguo del processo per la razionalizzazione della spesa pubblica, i suddetti dati, analisi ed elaborazioni al fine di impostare la spending review, per le funzioni degli enti locali in cui si abbiano elementi sufficienti, nonché per le funzioni delle regioni ed in primis la sanità, sulla base dei fabbisogni standard di spesa, evitando così, da un lato, tagli indiscriminati e perciò iniqui ed inefficaci e, dall'altro, indirizzando le spesa corrente dei singoli enti territoriali entro i limiti di detti fabbisogni standard e in modo da rispondere adeguatamente alle reali necessità e bisogni cui gli stessi devono rispondere.
9/5273-A/62Rubinato.


   La Camera,
   ritenuto che:
    la finalità di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica perseguita dalla riforma della geografia giudiziaria di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in corso di attuazione, non debba tradursi in un taglio degli uffici giudiziari che pregiudichi il diritto di ciascuno di valenza costituzionale di accedere al servizio della giustizia;
    il rischio di incidere negativamente sul predetto diritto potrà venir meno solo qualora siano pienamente rispettati i principi e criteri direttivi di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 1 della legge n. 148 del 2011, tenendo conto delle peculiarità e dell'estensione del territorio, e delle infrastrutture, con particolare riferimento alle zone montane, alla insularità ed a quei consistenti nuclei abitati storicamente sede di un presidio giudiziario di prossimità o che comunque evidenziano l'opportunità di mantenere tale presidio in ragione di una peculiare situazione socio-economica, nonché delle esigenze proprie delle zone soggette alla pressione della criminalità organizzata;
    il principio di cui alla lettera f) dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui deve essere garantito che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di Corte d'Appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica (cosiddetta regola del tre), possa determinare delle incongruenze e gravi disparità di trattamento per i cittadini, in quanto, l'esigenza di salvare comunque alcuni tribunali indipendentemente dai parametri di cui alla lettera b) si ripercuoterebbe negativamente a danno di altri tribunali che, pur rispondendo sostanzialmente a predetti parametri, verrebbero «tagliati» comunque per compensare il salvataggio di quelli;
    la cosiddetta regola del tre possa quindi determinare maggiorate sperequazioni nella riduzione degli uffici giudiziari anche alla luce dei bacini di utenza o della presenza di zone con più densità criminale e nel contempo costituisca un limite alla auspicabile razionalizzazione delle Corti d'Appello, determinandone un oggettivo ingessamento,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie, comprese anche quelle normative eventualmente d'urgenza, affinché sia soppresso o, comunque, non trovi attuazione, il principio di cui alla lettera f) dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n 148 (la cosiddetta regola del tre).
9/5273-A/63Costa, Andrea Orlando, Rao, Nicola Molteni, Palomba, Ferranti, Sisto, Torrisi.


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, RECANTE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE (A.C. 5312)

A.C. 5312 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, compie l'ennesima operazione, o meglio, l'ennesimo tentativo, di rilancio dell'economia del Paese, nell'ambito dell'Agenda per la crescita sostenibile che il Governo sta tentando di realizzare fin dal suo insediamento;
    le misure fino ad oggi adottate sul tema della crescita e dello sviluppo hanno avuto solo il risultato di creare maggiori incombenze ed oneri per famiglie ed imprese, lasciando quasi tutte le categorie economiche in uno stato di tensione ed incertezza sul futuro. Anche le misure contenute nel decreto-legge in esame, pur presentandosi sulla carta come soluzioni efficaci per il rilancio del Paese, nella realtà tradiscono ancora una volta le aspettative dei cittadini, dettando in alcuni casi soltanto discipline che avranno un lungo percorso di attuazione, come le misure di riordino del Fondo per la crescita sostenibile, che verranno attuate soltanto con successivi atti regolamentari;
    la situazione economica e finanziaria del Paese non è più sostenibile per le imprese, molte delle quali rischiano oggi il fallimento. Il provvedimento non sembra tener conto delle gravi difficoltà in cui si trovano le imprese, specie quelle di più piccole dimensioni, risultando inadeguato sia dal punto di vista delle risorse stanziate, sia delle soluzioni proposte, non venendo di fatto affrontati i grandi nodi che oggi affliggono il mondo imprenditoriale, in relazione ai lunghi tempi di pagamento e al razionamento del credito. L'unico settore per cui si percepiscono segnali di sviluppo in questo decreto è quello dell'edilizia e delle infrastrutture: nessun altro ambito viene affrontato in maniera organica, nel tentativo di dare vero slancio agli investimenti; sono stati tralasciati tutti i problemi legati, come detto, al credit crunch e ai tempi di pagamento biblici che stanno strozzando soprattutto le piccole e medie imprese; se è vero che le infrastrutture possono costituire un efficace volano per l'economia, non possiamo tralasciare le difficoltà di finanziamento delle nostre imprese e riflettere, ancora una volta, sulla necessità di capitalizzazione del nostro sistema bancario, ormai attento solo ai propri bilanci e non alla propria principale missione che sarebbe quella di sostenere l'economia reale;
    le imprese non sono incoraggiate a crescere e a creare occupazione. Non si può, ad esempio, sostenere la nascita di nuove imprese, facendo credere, prima ai giovani con il decreto sulle liberalizzazioni e adesso a chiunque intenda aprire una società a responsabilità limitata, che si possa costituire un'impresa con 1 euro, nascondendo con un annuncio sensazionale quali siano i veri costi del fare impresa nel nostro Paese: il problema per un aspirante imprenditore non è l'ammontare di capitale necessario per la costituzione di una nuova impresa, ma i costi gestionali che ne seguono, l'impossibilità di avere dalle banche un affidamento senza garanzie reali che possa finanziare la gestione ordinaria, incassare in tempi certi le fatture verso la pubblica amministrazione, ormai paralizzata dai vincoli imposti dall'Europa e, soprattutto, sostenere il peso della pressione fiscale diretta ed indiretta; ancora una volta il Governo è intervenuto con lo strumento del decreto-legge a modificare norme introdotte con il medesimo strumento soltanto pochi mesi prima; con il decreto-legge n. 1 del 2012 ha, infatti, introdotto l'articolo 2463-bis del codice civile, che istituisce le «srl semplificate» e oggi, con il presente decreto (articolo 44), interviene in maniera sostanziale per modificarne le disposizioni;
    nel settore della green economy non vengono proposte politiche industriali per l'adozione di una strategia energetica nazionale. Se da un lato lo sviluppo delle energie rinnovabili appare una priorità per il Paese, dall'altra il ritorno a misure di proroga degli incentivi all'efficienza energetica (articolo 11) sembra scoraggiare le iniziative di sviluppo in questo settore con ripercussioni anche sull'ambiente;
    sempre in ambito energetico, il decreto-legge prevede che siano fissati a livello statale i canoni massimi di concessione per l'idroelettrico (articolo 37). La norma è da considerarsi lesiva della potestà concorrente delle regioni, in quanto il provvedimento dovrebbe limitarsi a stabilire i criteri generali sulla base dei quali le regioni possono stabilire i suddetti canoni di concessione; oltretutto la nuova disciplina sulle gare nel settore idroelettrico è in contrasto con la vigente normativa di settore che ha trasferito il demanio idrico e la relativa gestione alle regioni;
    dubbia è poi l'opportunità di inserire in un decreto-legge, che ha come obiettivo la crescita e lo sviluppo del sistema economico, norme che vanno a modificare il sistema della giustizia civile (articoli 54, 55 e 56), estranee per materia e che non rivestono quel carattere di straordinaria urgenza che giustifica l'utilizzo dello strumento del decreto-legge, realizzando piuttosto delle «miniriforme» asistematiche e settoriali, incidenti sul processo civile e sulla legge fallimentare;
    il decreto-legge in esame, con le modifiche sostanziali recate al codice e al processo civile, conferma di considerare le riforme sulla giustizia in un'ottica meramente economicistica, dimenticando che la giustizia rappresenta un diritto primario del cittadino e che dovere imprescindibile di qualsiasi Stato democratico dovrebbe essere quello di investire ulteriori risorse sulla giustizia, per ottenere una ricaduta positiva anche in campo economico e non già di effettuare risparmi, veri o presunti;
    in tema di processo civile (articolo 54) sussistono diversi dubbi di costituzionalità sulla norma introdotta in materia di inammissibilità dell'appello. Infatti, si elimina in generale il doppio grado di giudizio nel settore civile, attraverso un giudizio prognostico di inammissibilità dell'appello ancorato ad una ragionevole probabilità, non meglio specificata, di non essere accolto. In tal senso si rileva come, seppur non vi è un principio di costituzionalizzazione del doppio grado di giudizio, è pur vero, come è rinvenibile dalle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 2008, che al fine di escludere i sospetti di non conformità con i principi degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, il bilanciamento degli interessi costituzionali risulta «ancorato» necessariamente al riscontro di ulteriori elementi, come la correlazione con la scarsa consistenza economica della controversia e con la sua decisione secondo equità. Solo in tal modo l'inappellabilità non si espone a sospetti di violazione delle invocate norme costituzionali, tenendo conto che il parametro del valore rende giustificata e ragionevole l'opzione di accelerare il procedimento (negando il rimedio dell'appello), sulla scorta di un apprezzamento di prevalenza dell'interesse (individuale e generale) ad una sollecita definizione della causa e che, inoltre, la tutela del diritto di difesa va coordinata con l'esigenza, di pari livello costituzionale, di disciplinare i modi ed i limiti del suo esercizio in concreto, al fine di assicurare la conclusione della lite entro un congruo termine. Del resto la Corte costituzionale, in relazione al regime di impugnabilità delle sentenze di opposizione allo stato passivo fallimentare, ha, in passato, ritenuto possibile un sindacato sulla razionalità dell'ambito dell'appellabilità in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 99, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui sanciva l'inappellabilità delle sentenze rese su crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, contemplati negli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile (sentenza n. 69 del 1982). Sulla scorta della sentenza richiamata, la modifica apportata dal presente decreto al codice di procedura civile, inserendo una norma di carattere generale che impedisce l'appello e negando, de facto, il doppio grado di giurisdizione, si espone a probabili censure di incostituzionalità. Inoltre si evidenzia come vi sono profili di contrasto con gli articoli 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, poiché la norma denunciata comporterebbe la compressione del diritto alla piena ed effettiva tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive in un processo equo e giusto;
    occorre altresì considerare che il giudizio di ammissibilità dell'appello, da un lato, allungherà i tempi dei ricorsi fondati, poiché l'effetto paradossale sarà quello di allungare i tempi di decisione degli appelli che attraverso un giudizio prognostico di ammissibilità delle Corti d'Appello, vedranno cadere sotto la «scure» dell'inammissibilità gli appelli strumentali e non fondati, con l'inevitabile conseguenza che quelli da discutere saranno messi «in coda», e così si passerà dall'attuale lustro per decidere una causa in appello a 7 o 8 anni. Dall'altro lato, si produrrà un aggravamento importante dei ricorsi avverso l'inammissibilità pronunciata dalla Corte di Appello, che penderanno avanti alla Corte di Cassazione;
    in realtà il sistema delineato finisce per comprimere il diritto dei cittadini di accedere alla giustizia, affidando al giudice un potere di prognosi sommaria che, sbarrando l'appello, determina la definitiva preclusione di tale grado di giudizio, finendo per attenuare le garanzie per il cittadino di potere impugnare le sentenze civili per tutelare i propri diritti;
    le norme oggetto di censura attuano una radicale trasformazione anche delle funzioni della Corte di Cassazione, escludendo le ipotesi dei «vizi di motivazione», che finisce per ridurre drasticamente le impugnazioni di legittimità, impedendo al cittadino di poter controllare la «giustezza» della sentenza di appello e comprimendo ulteriormente il suo diritto di accesso alla giustizia;
    alla già sottolineata eterogeneità di contenuto si aggiunga che diverse disposizioni del decreto in esame difettano del carattere di urgenza e immediata precettività, provvedendo in taluni casi addirittura all'istituzione di nuovi enti e soggetti pubblici o parapubblici: si vedano a questo proposito l'articolo 8, che prevede l'istituzione della Fondazione La Grande Brera, l'articolo 19 che istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale; l'articolo 67 che prevede la creazione della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo;
    alcune disposizioni del presente decreto difettano di coordinamento, persino con atti di urgenza appena adottati dal Governo e già all'esame delle competenti commissioni parlamentari: ad esempio l'articolo 10 appresta interventi nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, mentre è all'esame della Commissione Ambiente della Camera un altro decreto-legge (A.C. 5263) sulla medesima materia;
    nel calendario dei lavori della Camera per il mese di luglio è previsto l'esame di altri sette decreti-legge, oltre a quello in esame, con una forzatura ed una compressione delle prerogative parlamentari per la quale è difficile ravvisare dei precedenti;
    per le ragioni sin qui illustrate il presente decreto non può certo definirsi risolutivo dei problemi che affliggono il nostro sistema industriale, sia per la parzialità con cui il Governo interviene, concentrandosi solo su alcuni settori, sia per lo scarso coraggio e la scarsa incisività delle norme, che in alcuni casi ritornano a regimi di proroga come quello in tema di ristrutturazioni ed efficientamento energetico degli edifici,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 5312.
n. 1. Dozzo, Volpi, Fugatti, Torazzi, Fava, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Reguzzoni.

MOZIONE DOZZO, DONADI ED ALTRI N. 1-01074, PRESENTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 115, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO, NEI CONFRONTI DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, PROFESSORESSA ELSA FORNERO

Mozione

   La Camera,
   premesso che:
    la gestione della problematica inerente i cosiddetti lavoratori «esodati» da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con affermazioni sconcertanti, a parere dei firmatari del presente atto, merita disapprovazione e biasimo;
    in più occasioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, all'indomani del varo della manovra economica cosiddetta «Salva Italia», ha ribadito che nessuno dei lavoratori in mobilità alla data del 31 dicembre 2011 sarebbe rimasto senza copertura reddituale perché le risorse indicate erano sufficienti per garantire tutti i lavoratori che, a tale data, si fossero trovati in mobilità;
    al convegno de Il Sole 24 Ore del 19 marzo 2012, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, ha indirettamente accusato il Parlamento di avere ampliato la platea dei beneficiari, sostenendo che, pertanto, le risorse risultavano essere insufficienti;
    ad aprile 2012, all'indomani della manifestazione unitaria dei sindacati a Roma, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, parlando sempre della questione «esodati», ha affermato che «li creano le imprese che mandano fuori i dipendenti a carico della collettività», offendendo, di fatto, tutte quelle imprese costrette dalla crisi a ridurre il personale;
    tali esternazioni, peraltro, presuppongono un intento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di non assumersi alcuna responsabilità per aver cambiato le regole «in corsa» e per voler limitare la salvaguardia dalle nuove regole pensionistiche solo ad alcuni soggetti;
    il continuo balletto di cifre, negli ultimi mesi, sul numero esatto dei lavoratori che avevano concordato un percorso verso la pensione sulla base di una normativa previgente e che, all'improvviso, si sono ritrovati senza più lavoro e senza possibilità di accedere alla pensione per via dell'allungamento dell'età pensionabile, ha creato una forte tensione sociale ed incrinato il rapporto di fiducia nei riguardi di chi decide della vita lavorativa e del futuro pensionistico degli italiani;
    ancor più deplorevole è la reazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dinanzi alla diffusione delle cifre (390.200) contenute nella relazione inviata dall'Inps al suo dicastero prima della firma del decreto, che fissa a 65 mila la quota dei «salvaguardati»;
    il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, ha, infatti, convocato immediatamente i vertici dell'Inps (presidente e direttore generale), per poi emettere un comunicato nel quale disapprova la diffusione del documento e «ribadisce la correttezza di quanto contenuto nel decreto, già firmato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, che, sulla base delle risorse già stanziate, definisce il loro numero in 65 mila persone»;
    grave è il comportamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per aver taciuto il contenuto di quel documento ed è errato – a parere dei sottoscrittori del presente atto – il percorso che ostinatamente ha inteso perseguire, ovvero quello di partire dalle risorse per definire i numeri, invece che stabilire prima il numero esatto dei lavoratori coinvolti e poi reperire le risorse necessarie;
    nel comunicato stampa congiunto dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, si dichiara inoltre che «il Governo è consapevole che il provvedimento non esaurisce la platea di persone interessate alla salvaguardia come, in particolare, i lavoratori per i quali sono stati conclusi accordi collettivi di uscita dal mondo del lavoro e che avrebbero avuto accesso al pensionamento in base ai previgenti requisiti, a seguito di periodi di fruizione di ammortizzatori sociali»;
    tenuto conto, altresì, che a parere dei firmatari del presente atto non meno ambigua è stata la condotta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, in merito al disegno di legge di riforma del mercato del lavoro;
    il 9 maggio 2012 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha dichiarato che la riforma potrebbe incrementare il sommerso, ma è un rischio che bisogna correre,
   per tali motivi:
    visto l'articolo 94 della Costituzione;
    visto l'articolo 115 del regolamento della Camera dei deputati;
    esprime la propria sfiducia al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, e la impegna a rassegnare le proprie dimissioni.
(1-01074) «Dozzo, Donadi, Maroni, Dal Lago, Fedriga, Volpi, Rivolta, Polledri, Munerato, Follegot, Comaroli, Crosio, Forcolin, Desiderati, Torazzi, Isidori, Vanalli, Bragantini, Maggioni, Bonino, Nicola Molteni, Gidoni, Negro, Paolini, Giancarlo Giorgetti, Buonanno, Fugatti, Stucchi, Chiappori, Pastore, Togni, Martini, Reguzzoni, Simonetti, Lanzarin, Alessandri, Dussin, D'Amico, Goisis, Laura Molteni, Di Vizia, Fabi, Callegari, Bitonci, Allasia, Cavallotto, Caparini, Rondini, Fogliato, Rainieri, Consiglio, Grimoldi, Fava, Pini, Montagnoli, Molgora, Lussana, Meroni, Stefani, Di Pietro, Evangelisti, Di Giuseppe, Favia, Aniello Formisano, Palomba, Porcino, Monai, Messina, Rota, Cimadoro, Zazzera, Di Stanislao, Borghesi, Piffari, Paladini, Palagiano, Miserotti, Mussolini».
(13 giugno 2012)