Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute >>

XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 23 luglio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 luglio 2012.

  Albonetti, Alessandri, Bindi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Dussin, Fallica, Fava, Tommaso Foti, Franceschini, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Lombardo, Lupi, Melchiorre, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nucara, Pisacane, Pisicchio, Stefani, Stucchi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albonetti, Alessandri, Bindi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Dussin, Fallica, Fava, Tommaso Foti, Franceschini, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Lombardo, Lupi, Melchiorre, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nucara, Pisacane, Pisicchio, Stefani, Stucchi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 19 luglio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SCANDROGLIO: «Istituzione di un contributo sul monte premi dei giochi d'azzardo e disposizioni in materia di pubblicità dei medesimi» (5376);
   SBROLLINI ed altri: «Adeguamento alla media europea del trattamento economico dei titolari di cariche di rappresentanza politica e di governo nazionali e locali» (5377);
   MELONI: «Disposizioni concernenti il risarcimento e la responsabilità dei dipendenti dei concessionari della riscossione per i danni arrecati al contribuente, nonché in materia di contenuto dei ruoli e delle cartelle e di dilazione del pagamento dei debiti tributari iscritti a ruolo» (5378);
   SANGA ed altri: «Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (5379).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):

  FAVIA: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza» (5370) Parere della V Commissione.
   IX Commissione (Trasporti):

  VALDUCCI ed altri: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente» (5361) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI e XII.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali – con lettera in data 17 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la delibera n. 8 del 2012, con la quale la sezione stessa ha approvato la relazione sui rapporti finanziari con l'Unione europea e sull'utilizzazione dei fondi comunitari al 31 dicembre 2010.

  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla relazione della Commissione – Relazione annuale 2011 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2012)375 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 11 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (rifusione) (COM(2012)360 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 19 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è stata altresì assegnata, in data 20 luglio 2012, alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 20 luglio 2012.
  La Commissione europea, in data 19 luglio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione) (COM(2012)403 final), che è stata assegnata, in data 20 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tale proposta è stata altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 20 luglio 2012.
  La Commissione europea, in data 19 e 20 luglio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 (COM(2012)371 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2012)203 final), che sono assegnati in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (COM(2012)407 final) che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura). Tale proposta è stata altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 23 luglio 2012.
   Relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti in base al meccanismo di cooperazione e verifica, rispettivamente dalla Romania (COM(2012)410 final) e dalla Bulgaria (COM(2012)411 final), che sono assegnate in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

  La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)363 final) già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 19 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata, in data 23 luglio 2012, alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 23 luglio 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, RECANTE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE (A.C. 5312-A)

A.C. 5312-A – Parere della V Commissione bilancio

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

  All'articolo 4-bis, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente: 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  All'articolo 10, comma 15-bis, lettera b-bis), sopprimere le parole: , a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1,.

  All'articolo 10, comma 15-ter, dopo le parole: normativa vigente sono aggiunte le seguenti: e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 12, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

  All'articolo 12, sopprimere i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater.

  All'articolo 15, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Eventuali risorse disponibili una volta soddisfatte le priorità di cui alla citata lettera a) del comma 2-novies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, potranno essere destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di container anche sulla base degli accordi di programma già sottoscritti e comunque di perfezionamento degli interventi già avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure di autorizzazione.

  All'articolo 16, comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: Per la Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011.

  All'articolo 16, comma 8, sostituire le parole: senza oneri, con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

  All'articolo 17-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 17-quinquies, comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente: 1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

  All'articolo 17-sexies, comma 1, sopprimere le parole da: in regime fino alla fine del comma.

  All'articolo 17-septies, comma 8, sostituire le parole: euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma
, sopprimere il secondo periodo;
   all'articolo 17-
undecies, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
   al medesimo articolo 17-undecies, comma 6, dopo le parole: sulla base aggiungere le seguenti: della dotazione del fondo di cui al comma 1 e;
   all'articolo 17-
duodecies, comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
   all'articolo 67-octies, comma 1, dopo le parole: costo sostenuto inserire le seguenti: , entro il 30 giugno 2014.
   all'articolo 67-octies, sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
  2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli ed alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del credito d'imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

  All'articolo 17-undecies, comma 4, sostituire le parole: le modalità di erogazione con le seguenti: le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione.

  All'articolo 18, sostituire il comma 7 con il seguente: 7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 20, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito all'Agenzia.

  All'articolo 20, comma 3, lettera f), sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

  All'articolo 21, comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai componenti del Comitato di indirizzo di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

  All'articolo 22, comma 5, sostituire le parole: degli enti pubblici non economici con la seguente: Ministeri.

  Conseguentemente, al comma 6, secondo e quarto periodo, sostituire le parole: degli enti pubblici non economici con le seguenti: Ministeri.

  All'articolo 22, comma 6, primo periodo,sostituire le parole: 160 unità con le seguenti: 150 unità.

  All'articolo 22, sostituire il comma 8 con il seguente: 8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 24, comma 4, lettera b-bis), sostituire le parole: all'estero con le seguenti: in un paese non appartenente all'Unione europea.

  All'articolo 25, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 26, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 29-bis, comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo le parole: procedure di spesa, aggiungere le seguenti: per i progetti finanziati con fondi europei.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.

  All'articolo 30, comma 6, sostituire le parole: nuovi oneri, con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

  All'articolo 34, comma 3, capoverso 5-sexies, sostituire le parole: non derivano, con le seguenti: non devono derivare.

  All'articolo 34, comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: All'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 34, comma 7-bis, sostituire le parole da: per la selezione fino alla fine del comma con le seguenti: per la selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica.

  All'articolo 36, comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 36-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica.

  All'articolo 37, comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: destinano con le seguenti: possono destinare.

  All'articolo 39, comma 2, sostituire le parole da: da cui non derivino nuovi o maggiori oneri fino alla fine del comma, con le seguenti: che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 41, sostituire il comma 5 con il seguente: All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 41-bis, comma 5, sostituire le parole: pari a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: pari a 506.000 euro per l'anno 2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013.

  All'articolo 44, comma 4-bis, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

  All'articolo 47, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 59, sopprimere il comma 19-bis.

  All'articolo 59-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo.

  All'articolo 66-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   al secondo periodo, dopo le parole:
articolo 69, aggiungere le seguenti: comma 1,
   sopprimere il terzo periodo.

  All'articolo 67-sexies, comma 1, sostituire le parole: ovvero del con le seguenti: e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del.

  All'articolo 67-septies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

  All'articolo 69, comma 2, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: potranno proporre con le seguenti: , in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, possono proporre.

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 25, comma 3, dopo le parole: del Fondo, sono inserite le seguenti: di cui all'articolo 23, comma 2;
   all'articolo 30, comma 3, primo periodo, dopo le parole: le risorse aggiungere le seguenti: di cui al comma 354 del medesimo articolo 1.

  Conseguentemente al medesimo comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: non ancora utilizzate di cui al comma 354;
   all'articolo 31, comma 2, le parole: al titolo II, sono sostitute con le seguenti: all'articolo 17, comma 1;
   all'articolo 62, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole Fondo aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 del medesimo articolo 61;

  e con la seguente osservazione:

  al fine di evitare incertezze applicative, che potrebbero determinare effetti, anche indiretti, sulle entrate contributive, si valuti la possibilità di riconsiderare l'ambito applicativo delle disposizioni dell'articolo 24-bis, comma 7».