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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 31 luglio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 31 luglio 2012.

  Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nucara, Palumbo, Pecorella, Pescante, Pisacane, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 luglio 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   BOCCI: «Disposizioni in materia di tutela e promozione del turismo a piedi» (5385).

  In data 30 luglio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FAVIA: «Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, concernente l'esclusione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative dall'applicazione delle norme di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nonché abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, recanti delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime» (5387);
   COMMERCIO ed altri: «Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernenti l'espressione della preferenza e l'applicazione del premio di maggioranza nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (5388).

  Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

  La proposta di legge n. 5267, d'iniziativa dei deputati ROSATO ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per garantire la piena operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché norme e delega al Governo in materia di previdenza e di assistenza in favore del personale del medesimo Corpo».

Trasmissioni dal Senato.

  In data 26 luglio 2012 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:
  S. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252. – PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI PETERLINI; COSSIGA; PINZGER e THALER AUSSERHOFER; D'ALIA; CECCANTI ed altri; PASTORE ed altri; MALAN; BENEDETTI VALENTINI; FINOCCHIARO ed altri; CABRAS ed altri; MUSSO ed altri; BIANCO ed altri; POLI BORTONE ed altri; OLIVA; DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI FISTAROL; CALDEROLI ed altri; RAMPONI ed altri; CECCANTI ed altri: «Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo» (approvato, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato) (5386).
  In data 31 luglio 2012 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 3396. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» (approvato dal Senato) (5389).
  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  ROSATO ed altri: «Disposizioni per garantire la piena operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché norme e delega al Governo in materia di previdenza e di assistenza in favore del personale del medesimo Corpo» (5267) Parere delle Commissioni V, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;
  ARTURO MARIO LUIGI PARISI ed altri: «Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e delega al Governo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati nei collegi uninominali» (5354) Parere della V Commissione;
  S. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252. – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI PETERLINI; COSSIGA; PINZGER e THALER AUSSERHOFER; D'ALIA; CECCANTI ed altri; PASTORE ed altri; MALAN; BENEDETTI VALENTINI; FINOCCHIARO ed altri; CABRAS ed altri; MUSSO ed altri; BIANCO ed altri; POLI BORTONE ed altri; OLIVA; DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI FISTAROL; CALDEROLI ed altri; RAMPONI ed altri; CECCANTI ed altri: «Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo» (approvato, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato) (5386) Parere delle Commissioni II, III, IV, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   VI Commissione (Finanze):
  NASTRI: «Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo» (5316) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  MORONI: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni gratuite di apparecchiature informatiche usate in favore delle istituzioni scolastiche» (5321) Parere delle Commissioni I, V, VII e XIV.
   VII Commissione (Cultura):

  PIONATI: «Disposizioni in materia di durata degli incarichi di direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza» (5331) Parere delle Commissioni I e V.
   X Commissione (Attività produttive):
  LANZARIN ed altri: «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di efficienza energetica, nonché modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici» (5296) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

  Il presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data odierna, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del regolamento della Camera, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile, approvato il 31 luglio 2012 dalla Commissione medesima (doc. XVII - bis n. 7).

  Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 24 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Trieste, per gli esercizi 2009 e 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 445).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 24 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST) Spa, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 446).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 24 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, per gli esercizi dal 2001 al 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 447).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 25 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Salerno, per gli esercizi dal 2007 al 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 448).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 25 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'EUR Spa, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 449).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 25 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 9 del 2012, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 12 luglio 2012, e la relativa relazione concernente l'evoluzione nell'operatività degli studi di settore.
  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 26 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 450).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 26 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro internazionale radio medico (CIRM), per gli esercizi 2010 e 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 451).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 26 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 452).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 27 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi romani, per gli esercizi 2010 e 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 453).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 27 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Casa Buonarroti, per gli esercizi dal 2008 al 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 454).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 27 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 455).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 23 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, relativa al secondo semestre 2011 (doc. CCXXXVII, n. 5).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

  Il ministro dell'interno, con lettere del 25 e del 27 luglio 2012, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno VOLPI ed altri n. 9/4909/108, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 febbraio 2012, concernente la razionalizzazione del servizio scorte, e LAGANÀ FORTUGNO n. 9/4940-A/11, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 marzo 2012, riguardante i criteri per l'assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

  Il ministro degli affari esteri, con lettera del 27 luglio 2012, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni VERNETTI ed altri n. 1/00996 ed ALLASIA ed altri n. 1/01026, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 9 maggio 2012, concernenti iniziative per la tutela dei diritti umani e politici in Ucraina, con particolare riferimento alla vicenda dell'ex primo ministro Yulia Tymoshenko e di altri esponenti politici.
  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione del ministro dello sviluppo economico.

  Il ministro dello sviluppo economico, con lettera pervenuta in data 27 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dello sviluppo economico, relativa all'anno 2011 (doc. CCVIII, n. 53).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 30 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 58/2012 del 30 aprile 2012, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna. Maxilotto 2. Pedemontana delle Marche: rinnovo del vincolo preordinato all'esproprio e approvazione del progetto definitivo di un «lotto funzionale».
  Tale delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di ventinove risoluzioni e due dichiarazioni approvate nella sessione dal 2 al 5 luglio 2012, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda le date di attuazione e applicazione e la data di abrogazione di talune direttive (doc. XII, n. 1099) – alla VI Commissione (Finanze);
   risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/822/CE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (doc. XII, n. 2000) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (doc. XII, n. 2001) – alla IX Commissione (Trasporti);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (doc. XII, n. 2002) – alla IX Commissione (Trasporti);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (doc. XII, n. 2003) – alla X Commissione (Attività produttive);
   risoluzione sull'attuazione della normativa dell'Unione europea sulle acque in attesa di un necessario approccio globale alle sfide europee in materia di acque (doc. XII, n. 2004) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   risoluzione su e Call: un nuovo servizio 112 per i cittadini (doc. XII, n. 2005) – alla IX Commissione (Trasporti);
   risoluzione sull'attrattività degli investimenti in Europa (doc. XII, n. 2006) – alla X Commissione (Attività produttive);
   risoluzione sugli aspetti commerciali del partenariato orientale (doc. XII, n. 2007) – alle Commissione riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (doc. XII, n. 2008) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (doc. XII, n. 2009) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (doc. XII, n. 2010) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 del Consiglio (doc. XII, n. 2011) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (doc. XII, n. 2012) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 485/2008 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (doc. XII, n. 2013) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall'attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l'Unione europea e la Russia (doc. XII, n. 2014) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa (doc. XII, n. 2015) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione sulle materie prime (doc. XII, n. 2016) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America (doc. XII, n. 2017) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (doc. XII, n. 2018) - alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione sul Consiglio europeo del giugno 2012 (doc. XII, n. 2019) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'accesso ai servizi bancari di base (doc. XII, n. 2020) – alla VI Commissione (Finanze);
   risoluzione legislativa sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e l'allegato I al medesimo (doc. XII, n. 2021) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione legislativa sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (doc. XII, n. 2022) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i princìpi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (doc. XII, n. 2023) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze);
   risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2012 dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione (doc. XII, n. 2024) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione sulla politica dell'Unione europea in Cisgiordania e a Gerusalemme Est (doc. XII, n. 2025) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sulla Bielorussia, segnatamente il caso di Andrzej Poczobut (doc. XII, n. 2026) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sullo scandalo degli aborti forzati in Cina (doc. XII, n. 2027) – alla III Commissione (Affari esteri);
   dichiarazione su educazione allo sviluppo e cittadinanza globale attiva (doc. XII, n. 2028) – alla III Commissione (Affari esteri);
   dichiarazione sull'istituzione della Giornata europea del gelato artigianale (doc. XII, n. 2029) – alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 26 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 (COM(2012)371 final), assegnata, in data 23 luglio 2012, in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE, facente parte del «Pacchetto controlli tecnici» (COM(2012)382 final), assegnata, in data 26 luglio 2012, in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

  La Commissione europea, in data 26, 27 e 30 luglio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (COM(2012)413 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Eventuali vantaggi e svantaggi del ridurre a due le categorie di classificazione delle armi da fuoco (armi proibite/armi autorizzate) per migliorare, se possibile semplificandolo, il funzionamento del mercato interno di tali prodotti (COM(2012)415 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Politica industriale della sicurezza - Piano d'azione per un'industria della sicurezza innovativa e competitiva (COM(2012)417 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna i documenti regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE e direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli - Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2012)207 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività di assunzione ed erogazione di prestiti dell'Unione europea nel 2011 (COM(2012)419 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2011 (COM(2012)408 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VI (Finanze);
   Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (presentata ai sensi dell'articolo 293, paragrafo 2, del TFUE) (COM(2012)420 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
   Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (presentato ai sensi dell'articolo 293, paragrafo 2, del TFUE) (COM(2012)421 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 (COM(2012)422 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/001 IE/Talk Talk, Irlanda) (COM(2012)423 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

  La Commissione europea, in data 26 luglio 2012, ha trasmesso un nuovo testo della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto attiene alla commercializzazione di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili (COM(2012)136 final/2), che sostituisce il documento COM(2012)136 final, già assegnato, in data 27 marzo 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (499).
  Tale richiesta, in data 30 luglio 2012, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 settembre 2012. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 22 agosto 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3365 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2012, N. 79, RECANTE MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CITTADINI, PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DI ALTRE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO, NONCHÉ IN MATERIA DI FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE. DIFFERIMENTO DI TERMINE PER L'ESERCIZIO DI DELEGA LEGISLATIVA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 5369)

A.C. 5369 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

   All'articolo 4-bis, comma 1, sopprimere la lettera b);

  Sopprimere l'articolo 6-ter.

   Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

   sugli emendamenti 3-bis.1, 3-bis.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4-bis.1, 5.3 e 5.31 e sugli articoli aggiuntivi 3-bis.04, 3-bis.06, 3-bis.07, 3-bis.09, 3-bis.012, 4-ter.01, 4-ter.02, 4-ter.03, 4-ter.04, 4-ter.05, 4-ter.08, 4-ter.09, 4-ter.010, 4-ter.011, 4-ter.014, 4-ter.015, 4-ter.019, 4-ter.020, 4-ter.021, 4-ter.025, 4-ter.030, 4-ter.031, 4-ter.032, 4-ter.034, 4-ter.035, 4-ter.036, 4-ter.038, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

A.C. 5369 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

  1. Il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio nazionale della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 settembre 2012.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 1.
(Disposizioni in materia di armi).

  1. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attività di prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi:
   a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell'esemplare d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo.».

   b) l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2 – 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.
  2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, può essere riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, la qualifica di arma per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.».

  2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1o gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell'arma ai fini dell'inserimento nel registro di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 2.
(Comunicazione della cessione di fabbricati).

  1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
  2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
  3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, può essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.
  5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DI ALTRE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO

Art. 3.
(Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  3. A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra è conferito per risulta, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza economica è fissata al giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.
  4. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2009.
  5. I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  6. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, la durata dei corsi di formazione previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera a), e 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è ridotta a cinque settimane.
  7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 4.
(Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27.438.036, per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 5.
(Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione).

  1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.
  2. Una quota delle risorse resesi disponibili al termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 è assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Fondazione Gerolamo Gaslini).

  1. Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, è trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897, con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'interno l'esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 5369 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  L'articolo 1 è soppresso.

  Al capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
  «Art. 2-bis. – (Disposizioni in materia di enti e circoli privati). – 1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo comma è inserito il seguente:
  “Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma”».

  Al capo II, all'articolo 3 sono premessi i seguenti:
  «Art. 2-ter. – (Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo agente della Polizia di Stato). – 1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando la piena operatività della Polizia di Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 2, lettera a), del presente articolo, concernente la disciplina organica a regime dei corsi di formazione per allievi agenti, la frequenza del secondo semestre del corso di cui all'articolo 48 della legge 1o aprile 1981, n. 121, può includere anche un periodo di applicazione pratica, non superiore a tre mesi, presso gli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato che abbiano superato gli esami teorico-pratici ed ottenuto la conferma dell'idoneità al servizio di polizia. Al termine del periodo di applicazione pratica gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. Qualora la relazione non sia favorevole, gli interessati sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Le modalità di svolgimento e la durata del periodo di applicazione pratica sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:
  “Art. 6-bis. – (Corsi di formazione per allievi agenti). – 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
  2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con il decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attività del secondo semestre.
  3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi ‘Polizia di Stato-Fiamme Oro’, conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.
  4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.
  5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.
  6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.
  7. Con decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità”;
   b) all'articolo 6-ter, comma 1:
    1) alla lettera a), le parole: “l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione” sono sostituite dalle seguenti: “le prove d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4”;
    2) alla lettera e), le parole: “di cui all'articolo 6-bis, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 6-bis, comma 6”;
   c) all'articolo 6-quater, comma 1, le parole: “della selezione di cui all'articolo 6-bis e” sono soppresse.

  3. Alla legge 1o aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 47, terzo comma, al primo periodo, le parole: “, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedano particolare qualificazione” sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: “sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7”;
   b) all'articolo 60, settimo comma, le parole: “da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno” sono sostituite dalle seguenti: “da emanare con decreto del Ministro dell'interno, salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335”.

  4. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: “dall'articolo 6-bis, comma 6,” sono soppresse e dopo le parole: “dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d) del presente decreto,” sono inserite le seguenti: “nonché del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del predetto decreto n. 335 del 1982,”.
  5. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  Art. 2-quater. – (Disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato). – 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in attuazione delle modifiche apportate dai commi 2 e 3 del presente articolo al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:
   a) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori, con esclusione della nomina ad operatore tecnico ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto n. 337 del 1982, nonché per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato, si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività di polizia;
   b) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5:
    1) al comma 1, dopo le parole: “che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato” sono inserite le seguenti: “, salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,”;
    2) al comma 4, dopo le parole: “purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2” sono aggiunte le seguenti: “, salvo quello relativo ai limiti di età”;
   b) all'articolo 20-quater, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: “possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi” sono inserite le seguenti: “, salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,”;
   c) all'articolo 25-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi” sono inserite le seguenti: “, salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,”.

  3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, le parole: “concorso pubblico per esami” sono sostituite dalle seguenti: “concorso pubblico per titoli ed esami”;
   b) all'articolo 31, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
   c) all'articolo 46, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127”.

  Art. 2-quinquies. – (Introduzione dell'articolo 60-bis nella legge 1o aprile 1981, n. 121). – 1. Dopo l'articolo 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:
  “Art. 60-bis. – (Equipollenza dei titoli conseguiti). – 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli”».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Coordinamento tecnico della flotta aerea del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile). – 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353. A tal fine, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 7, il Dipartimento si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013».

  All'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello o alla sorella, qualora unici superstiti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 4-bis. – (Misure per il reperimento di risorse aggiuntive). – 1. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme derivanti:
   a) dal versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA – SAIA di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri per la determinazione del corrispettivo e le modalità di versamento;
   b) dalla stipulazione di convenzioni, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato, per l'utilizzazione delle strutture della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e per l'utilizzazione degli spazi di rappresentanza delle prefetture-uffici territoriali del Governo.

  2. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono tenuti a versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per iniziative di formazione a distanza. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi e la riassegnazione degli stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  3. Le attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e, ove previsto, nelle aviosuperfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione, sono a titolo oneroso. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”, nell'ambito della missione “Soccorso civile” dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere destinati al finanziamento delle spese di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  Art. 4-ter. – (Proroga di termini di validità di graduatorie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). – 1. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

  Nella rubrica del capo II, dopo le parole: «per la funzionalità» sono inserite le seguenti: «e l'autofinanziamento».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente capo:

«Capo II-bis.
ALTRE DISPOSIZIONI

  Art. 6-bis. – (Esclusione dall’election day del rinnovo degli organi sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare). – 1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
  “2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste”.

  Art. 6-ter. – (Disposizioni concernenti gli effetti di deliberazioni del Consiglio dei Ministri in materia di viabilità). – 1. Restano fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:
   a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, e 22 luglio 2011, n. 3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;
   b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, della conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802, e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2011.

  2. Le modifiche introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Inoltre, a tali gestioni non si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate devono svolgere le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

A.C. 5369 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.
(Comunicazione della cessione di fabbricati).

  All'articolo 2, premettere il seguente:
  Art. 02. – (Disposizioni in materia di armi). – 1. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attività di prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi:
   a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell'esemplare d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo.».
   b) l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.
  2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, può essere riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, la qualifica di arma per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.».

  2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1o gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell'arma ai fini dell'inserimento nel registro di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
02. 02. Favia, Donadi, Di Pietro, Paladini.

ART. 2-bis.
(Disposizioni in materia di enti e circoli privati).

  Sopprimerlo.
2-bis. 33. Lulli, Rosato, Ghizzoni.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: collettivi o circoli privati di qualunque specie con le seguenti: di qualunque specie, collettivi o circoli privati.
2-bis. 30. Scilipoti.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci con le seguenti: , nei quali si somministrano alimenti o bevande ai soli soci dello stesso circolo o di altri circoli facenti parte della stessa associazione.
2-bis. 31. Scilipoti.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: questore con la seguente: comune.
2-bis. 32. Lulli, Rosato, Ghizzoni.

ART. 3.
(Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  Sopprimere il comma 4.
*3. 1. Barani.

  Sopprimere il comma 4.
*3. 2. Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Vassallo, Zaccaria.

ART. 3-bis.
(Coordinamento tecnico della flotta aerea del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3-bis. – (Coordinamento delle attività aeree di spegnimento degli incendi boschivi con la flotta aerea antincendio). – 1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per mezzo del proprio Centro operativo nazionale e delle sale operative regionali e provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantisce e coordina sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa»;
   b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile e il Centro operativo aereo unificato (COAU) sono trasferiti al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica, di riorganizzare e assorbire le aree di sovrapposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
   c) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «, il cui elenco deve essere messo a disposizione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
   d) al comma 4, le parole: «il Centro operativo di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
3-bis. 1. Rosato.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3-bis. – (Lotta attiva contro gli incendi boschivi). – 1. All'articolo 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2,
    1) al primo periodo, la parola: «Dipartimento» è sostituita dalle seguenti: «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» e le parole: «del Centro operativo aereo unificato (COAU)» sono sostituite dalle seguenti: «del Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco (CON)»;
    2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale addetto alla sala operativa del CON preposto all'attività di cui al presente articolo è integrato da rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate.»;
   b) al comma 4, le parole: «il COAU» sono sostituite dalle seguenti: «il Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco».
3-bis. 2. Favia, Donadi, Di Pietro, Paladini.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 3-ter. – (Efficienza e funzionalità dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). – 1. Al personale appartenente ai profili professionali amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso ai quali è richiesto il diploma di laurea ovvero il diploma di laurea magistrale, si applica il procedimento negoziale previsto, nell'ambito del comparto di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico», per il personale direttivo e dirigente del medesimo Corpo ai sensi del capo V del titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle relative carriere, modificando le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) equiparare i percorsi di carriera del personale dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli del personale dei corrispondenti ruoli direttivi tecnici del medesimo Corpo;
   b) istituire i ruoli dirigenziali amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   c) stabilire i criteri per l'individuazione dei posti di livello dirigenziale dei ruoli di cui alla lettera b).
3-bis. 04. Fallica, Iapicca, Terranova, Misiti, Miccichè, Grimaldi, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 3-ter. – (Efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). – 1. Al fine di conferire maggiore efficacia ed efficienza all'attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli appartenenti ai ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.
*3-bis. 06. Iapicca, Fallica, Terranova, Misiti, Miccichè, Grimaldi, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 3-ter. – (Efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). – 1. Al fine di conferire maggiore efficacia ed efficienza all'attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli appartenenti ai ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.
*3-bis. 07. Favia, Donadi, Di Pietro, Paladini.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 3-ter. – (Istituzione del Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). – 1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma 1, in favore degli stanziamenti del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico».
3-bis. 09. Rosato, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 3-ter. – (Fondo emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). – 1. A decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma 1, in favore degli stanziamenti del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico».
3-bis. 012. Di Pietro, Favia, Donadi, Paladini.

ART. 4.
(Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 57.448.388 per l'anno 2012, si provvede, quanto ad euro 27.438.036, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, quanto ad euro 30.010.352, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, il quale è ridotto del medesimo importo di euro 30.010.352 per l'anno 2012.
4. 1. Favia, Donadi, Di Pietro, Paladini.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 12 è abrogato.
*4. 2. Rosato, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 12 è abrogato.
*4. 3. Di Pietro, Favia, Donadi, Paladini.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centottanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Al fine di garantire maggiore continuità alla formazione del personale volontario discontinuo il limite minimo per ogni periodo di richiamo in servizio è fissato in sessanta giorni continuativi. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio.».

  2-quater. I richiami in servizio sono disposti nei limiti degli stanziamenti di bilancio vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalle disposizioni di cui al precedente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. 4. Di Pietro, Donadi, Favia, Paladini.

ART. 4-bis.
(Misure per il reperimento di risorse aggiuntive).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
4-bis. 1. Favia, Donadi, Di Pietro, Paladini.

ART. 4-ter.
(Proroga di termini di validità di graduatorie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Prima di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, si portano ad esaurimento le graduatorie già in essere che scadono il 31 dicembre 2012.
4-ter. 31. Miserotti.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  
Art. 4-quater.(Disposizioni per garantire la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 1448 unità.
  2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, e del personale idoneo al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.
  3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2 pari a 6.798.041 euro per l'anno 2012, a 35.342.980 euro per l'anno 2013 e a 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede a valere sulle maggiori riduzioni di spesa di cui al comma 5 del presente articolo.
  4. Gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ridotti di 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014.
4-ter. 08. Rosato, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  
Art. 4-quater.(Disposizioni per garantire la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 600 unità.
  2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di 200 unità per il 2012, 200 unità per il 2013, 200 unità per il 2014. Per le assunzioni di cui al precedente periodo si provvede mediante l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, e del personale idoneo al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, determinati nel limite della misura di 2.816.868 euro per l'anno 2012, di 14.644.881 euro per l'anno 2013 e di 21.126.508 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sulle maggiori riduzioni di spesa di cui al comma 4 del presente articolo.
  4. Gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ridotti di 2.816.868 euro per l'anno 2012, di 14.644.881 euro per l'anno 2013 e di 21.126.508 euro a decorrere dall'anno 2014.
4-ter. 010. Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Vassallo, Zaccaria.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  
Art. 4-quater.(Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in ragione delle accresciute esigenze di soccorso pubblico conseguenti alle calamità naturali, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.
  2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria.
  3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
*4-ter. 011. Di Pietro, Donadi, Favia, Paladini.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  
Art. 4-quater.(Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in ragione delle accresciute esigenze di soccorso pubblico conseguenti alle calamità naturali, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.
  2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria.
  3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
*4-ter. 030. Barani.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater. – (Modalità urgente di ripianamento della carenza di organico nella qualifica di Vigile del fuoco). – 1. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
  2. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al comma 1.
**4-ter. 031. Di Pietro, Donadi, Favia, Paladini.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater. – (Modalità urgente di ripianamento della carenza di organico nella qualifica di Vigile del fuoco). – 1. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
  2. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al comma 1.
**4-ter. 032. Fallica, Iapicca, Terranova, Misiti, Miccichè, Grimaldi, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater. – (Disposizione per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. Per garantire gli standard operativi dei livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 1448 unità.
  2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco di cui al comma 1 e al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita la stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
  3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
4-ter. 09. Favia, Donadi, Di Pietro, Paladini.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater. – (Procedura straordinaria per l'accesso al ruolo di Vigile del fuoco). – 1. Al fine urgente di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato ad indire un concorso straordinario per titoli riservato al personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2011, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri ed il sistema di selezione per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, nonché le modalità abbreviate per il corso di formazione iniziale.
  3. Per il triennio 2013-2015 il Corpo nazionale vigili del fuoco può procedere, per ciascun anno, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente alla spesa autorizzata dalle vigenti disposizioni di bilancio, all'assunzione a tempo indeterminato del personale utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma 2.
  4. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga alla procedura ordinaria prevista dalla normativa vigente.
  5. L'attuazione del presente articolo non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.
4-ter. 034. Favia, Donadi, Di Pietro, Paladini.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater. – 1. – Prima di procedere alle assunzioni di cui al comma 1 dell'articolo 4-ter, è portata ad esaurimento la graduatoria degli idonei al concorso pubblico a 184 posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e prorogata dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
4-ter. 039. Miserotti.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater. – 1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione di strutture, mezzi, materiali e sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per la promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
  2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile».
*4-ter. 01. Rosato.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater. – 1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione di strutture, mezzi, materiali e sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per la promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
  2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile».
*4-ter. 02. Di Pietro, Donadi, Favia, Paladini.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater. – 1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti, anche di sponsorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché realizzare forme di collaborazione e partenariato, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, per la promozione e gestione economica dell'immagine dei vigili del fuoco da realizzare direttamente o tramite terzi, mediante lo sviluppo di sistemi di comunicazione nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della multimedialità e, più in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile».
**4-ter. 03. Di Pietro, Favia, Donadi, Paladini.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater. – 1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti, anche di sponsorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché realizzare forme di collaborazione e partenariato, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, per la promozione e gestione economica dell'immagine dei vigili del fuoco da realizzare direttamente o tramite terzi, mediante lo sviluppo di sistemi di comunicazione nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della multimedialità e, più in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile».
**4-ter. 021. Rosato.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater. – 1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per l'efficientamento energetico degli immobili in dotazione del Dipartimento, anche mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.
  2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile».
*4-ter. 04. Rosato.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater. – 1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per l'efficientamento energetico degli immobili in dotazione del Dipartimento, anche mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.
  2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile».
*4-ter. 05. Di Pietro, Donadi, Favia, Paladini.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater – 1. Al fine di assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica, le funzioni di Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le funzioni di Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono svolte dalla medesima persona.
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale – Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è preposto a Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e svolge le seguenti funzioni, di cui risponde direttamente al Ministro:
   a) coordina le direzioni centrali, ivi compresa quella delle risorse umane, secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi dati dal Ministro dell'interno;
   b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
   c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;
   d) è componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;
   e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica.»
4-ter. 012. Rosato, Amici, Bressa.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – O.N.A.) – 1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», è istituito un Fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine non si applicano, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 1 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.
4-ter. 014. Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Vassallo, Zaccaria.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – O.N.A.) – 1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», è istituito un Fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine non si applicano, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 1 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.
4-ter. 015. Favia, Donadi, Di Pietro, Paladini.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater. – (Ripristino trattamenti retributivi aggiuntivi per causa di servizio per il personale del Corpo nazionale vigili del fuoco). – 1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole «Forze di polizia ad ordinamento civile e militare » aggiungere le seguenti: «ed al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 110 mila annui a decorrere dal 2012, si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
4-ter. 035. Barani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater. – (Ripristino trattamenti retributivi aggiuntivi per causa di servizio per il personale operativo del Corpo nazionale vigili del fuoco). – 1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole «Forze di polizia ad ordinamento civile e militare » sono aggiunte le seguenti: «ed al personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 100 mila annui a decorrere dal 2012, si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
4-ter. 036. Barani, Mantovano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater(Norme in materia di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono inserite le seguenti: «nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2012 e 2013, ad euro 42.862,10 per l'anno 2014 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
4-ter. 019. Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Vassallo, Zaccaria.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater(Ripristino dei benefici economici aggiuntivi in favore del personale invalido per servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono inserite le seguenti: «nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2013 e 2014, ad euro 42.862,10 per l'anno 2015 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
4-ter. 020. Favia, Donadi, Di Pietro, Paladini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater – 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. I distaccamenti volontari sono costituiti nelle zone a più basso indice di rischio ovvero in località non raggiungibili dalle sedi permanenti più vicine, entro i tempi fissati come limite per un efficace intervento operativo, evitando insediamenti che comportino sovrapposizione di competenze operative sul territorio e nel rispetto dei principi di economia organizzativa e di oculato utilizzo delle risorse pubbliche».
4-ter. 025. Favia, Donadi, Di Pietro, Paladini.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater. – (Consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco). – 1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di Decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, per essere consultate congiuntamente alle rappresentanze sindacali e sezioni del Cocer di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
4-ter. 037. Barani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater. – (Agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). – 1. All'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole «Forze di polizia ad ordinamento civile», sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco,».
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
4-ter. 038. Barani, Mantovano.
(Inammissibile)

ART. 5.
(Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione).

  Sopprimerlo.
*5. 1. Picierno.

  Sopprimerlo.
*5. 6. Mantovano.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. È autorizzata l'assegnazione di 30 milioni di euro nell'anno 2012 ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed a tal fine è autorizzata l'assegnazione ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Agli oneri recati dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 3. Favia, Donadi, Di Pietro, Paladini.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Limitatamente al solo anno 2012, una quota delle risorse disponibili al termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è riassegnata, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230.
  2. Una quota ulteriore di euro 10.073.944 delle risorse disponibili al termine del 2011 del Fondo di cui al comma 1, limitatamente al solo anno 2012, è assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno, al fine di assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  2-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accerta l'ammontare delle risorse disponibili al termine dell'anno 2011 del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
5. 31. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Orlando, Piccolo, Veltroni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: della giustizia e dell'interno.
5. 4. Di Pietro, Favia, Donadi, Paladini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: sempre che ciò non comporti la rateizzazione degli importi risarcitori o a titoli di indennizzo dei quali, in base alle istruttorie in corso, si prevede l'erogazione per l'esercizio finanziario successivo. L'accertamento dei procedimenti amministrativi pendenti e dei tempi di completamento viene svolto annualmente prima dell'elaborazione dell'anzidetto decreto del Ministro dell'interno.
5. 30. Mantovano.

ART. 6-ter.
(Disposizioni concernenti gli effetti di deliberazioni del Consiglio dei Ministri in materia di viabilità).

  Sopprimerlo.
6-ter. 1. Rosato, Maran, Strizzolo, Fluvi, Mariani, Margiotta, Zamparutti, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Sopprimere il comma 2.
6-ter. 2. Favia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutti gli atti e le convenzioni stipulate dal Commissario di cui ai commi precedenti, con qualsivoglia soggetto, comprese quelle che hanno rilevanza nel rapporto contrattuale privato intercorrente tra le parti, sono atti accessibili dai cittadini e vanno pubblicati sul sito delle amministrazioni interessate.
6-ter. 30. Zamparutti, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

A.C. 5369 – Proposte emendative riferite all'articolo unico

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

  Sopprimere il comma 2.
Dis. 1. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 30 ottobre.
Dis. 1. 3. Palumbo, Binetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 è differito al 31 dicembre 2012.
Dis. 1. 6. Fiano, Rosato.

A.C. 5369 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame non è previsto un criterio preciso per la ripartizione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra le regioni;
    sono previste disposizioni relative alle graduatorie soltanto di alcuni dei concorsi svoltisi per l'assunzione di vigili del fuoco,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    predisporre un'equa ripartizione dei dipendenti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco tra le regioni;
    permettere, a fronte di nuove esigenze e dunque dei nuovi compiti
assegnati ai vigili del fuoco, una futura riapertura di ulteriori graduatorie di
concorso.
9/5369/1Garagnani, Romele.


   La Camera,
   premesso che:
    con la trasformazione del rapporto d'impiego da privato in pubblicistico (legge n. 42 del 2004 e decreto legislativo n. 217 del 2005) sono state emanate nuove norme per il passaggio di qualifica a capo reparto e capo squadra nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    attraverso tale procedura dovevano essere snellite le lunghe e farraginose procedure per ripianare le fortissime carenze nei due importanti profili professionali che al momento sono di circa 1500 unità nel profilo di capo reparto e 2000 circa nel profilo di capo squadra. La procedura prevede la copertura delle carenze determinate al 31 dicembre dell'anno precedente con un bando di concorso al 1o gennaio dell'anno successivo. Esso si divide in due sottoprocedure: la copertura nella misura del 60 per cento dei posti vacanti per anzianità e titoli e la copertura nella misura del 40 per cento dei posti per concorso;
    nell'effettuazione delle prime procedure per la copertura dei posti disponibili al 1o gennaio 2006 emersero tutte le problematiche reali rispetto lo spirito di riduzione delle procedure cui s'ispirava la procedura;
    nello specifico riguardo al concorso per la copertura del 40 per cento delle carenze nel profilo professionale di capo squadra (concorso 40 per cento del 01 gennaio 2007) vennero presentati dei ricorsi;
    a seguito di detti ricorsi il TAR del Lazio emise una sospensiva, successivamente superata dalle eccezioni dell'amministrazione;
    il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le motivazioni del ricorso ed ha definitivamente annullato il concorso di che trattasi;
    è già stata esperita un'analoga procedura al 1o gennaio 2006 ed è in corso quella all'1o gennaio 2008 e potrebbe accadere che nei prossimi giorni, analoghe sentenze potranno essere emesse riguardo alle decorrenze 2006 e 2008;
    con il comma 4 dell'articolo 3 della norma che stiamo approvando si sta compiendo un'ulteriore ingiustizia in quanto il concorso a capo reparto 2007, i posti sono stati assegnati ai capo squadra del 2009 e non del 2008,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché i capi squadra 2008 non vengano estromessi dalle prossime procedure selettive interne al Corpo dei vigili del fuoco.
9/5369/2Catanoso, Scandroglio, Bellotti.


   La Camera,
   premesso che:
    la regione Basilicata è una regione per il suo patrimonio boschivo naturalistico e ambientale a forte minaccia incendi;
    già in questa prima parte della stagione estiva è stata fortemente interessata da incendi molto significativi;
    ricordo in particolare gli incendi che hanno interessato i comuni di Salandra, Irsina, Tricarico, Pisticci, Scanzano Jonico, Montalbano in provincia di Matera;
    centinaia di ettari di bosco e macchia mediterranea andati distrutti con danni ingenti all'ecosistema;
    occorre un potenziamento degli organici dei vigili del fuoco in provincia di Matera in particolare per i presidi di Ferrandina e Pisticci;
    dal punto logistico occorrerebbe un rafforzamento del controllo lungo l'asse basentano e della collina materana,

impegna il Governo

a prevedere presso lo scalo di Grassano un presidio estivo dei vigili del fuoco.
9/5369/3Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    i corsi di formazione generale, quelli di aggiornamento professionale, di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della polizia di Stato e delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo delle capitanerie di porto, sono fondamentali per il conseguimento dei compiti istituzionali;
    le mutate esigenze operative e il conseguimento degli obiettivi istituzionali impongono una formazione continua che per particolari categorie di personale, o per determinate specializzazioni, prosegue per tutta la durata del rapporto di impiego;
    gli elevati modelli di formazione garantiscono il raggiungimento di elevati standard qualitativi e operativi del personale, anche dal punto di vista della cultura generale riferita all'ambito di specializzazione e del settore di impiego,

impegna il Governo:

   a prevedere con cadenza almeno biennale la verifica dell'equipollenza dei titoli conseguiti dal personale in premessa al termine dei corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, con quelli rilasciati dagli istituti professionali statali;
   a valutare la possibilità di stabilire la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi in premessa al diploma di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici industriali statali, qualora l'iter formativo degli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della polizia di Stato e delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo delle capitanerie di porto, sia stato uguale o superiore a cinque anni, anche non continuativi.
9/5369/4Farina Coscioni, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Beltrandi.


   La Camera,
   premesso che:
    la Croce rossa italiana (C.R.I), ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n, 490, ha ad ogni effetto di legge qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;
    la natura giuridica pubblica è espressamente richiamata anche dall'articolo 5 dello statuto dell'Associazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97;
    per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale la Croce rossa italiana dispone di un Corpo militare, ausiliario delle Forze armate il cui personale è disciplinato dal libro V del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «codice dell'ordinamento militare», nonché dal libro V del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
    negli ultimi 31 anni la Croce rossa italiana è stata commissariata per quasi 25 anni e in base a quanto rilevato dalla Corte dei conti la situazione economica attuale non si discosta di molto da quella che il commissario straordinario, avvocato Francesco Rocca, ha trovato al suo insediamento nel mese di novembre del 2008. La relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Associazione Croce rossa italiana per gli esercizi dal 2005 al 2010, di cui alla determinazione n. 117/2011, evidenzia che «attualmente persistono criticità organizzative e gestionali» consistenti nell'inesistenza di una dotazione organica del personale militare i cui oneri sono aumentati nel 2009 rispetto al 2008, nella notevole complessità organizzativa e gestionale che determina discrasie gestionali, nella mancata istituzione in tutte le sedi periferiche della tesoreria unica, nell'incidenza dei residui attivi provenienti dagli esercizi pregressi che condizionano il risultato di amministrazione, con la conseguenza che l'avanzo di amministrazione realmente disponibile (per l'esercizio finanziario 2010) non è completamente utilizzabile, nell'esistenza di convenzioni «in perdita» per i servizi di pronto soccorso e trasporto infermi e infine nell'impatto negativo che la questione della Siciliana servizi emergenza SpA posta in liquidazione e della quale la Croce rossa italiana è socio unico ha avuto sui medesimi bilanci;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 ottobre 2010 in cui si legge «Considerate le gravi carenze e irregolarità di gestione dell'Associazione, in particolare emerse dalla verifica amministrativo contabile effettuata dall'ispettorato generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato presso il comitato centrale dell'associazione italiana della Croce rossa – Corpo militare – condotta dal 20 febbraio al 16 giugno 2008», è stato nominato commissario straordinario della Croce rossa italiana il dr. Francesco Rocca;
    l'ordine del giorno 9/04865-AR/010 del 26 gennaio 2012 con cui il Governo, accogliendolo, si è impegnato a porre in essere ogni utile azione affinché sia data completa e puntuale attuazione agli ultimi due capoversi della premessa del medesimo atto, è rimasto inattuato;
    legge 24 febbraio 2012, n. 14, all'articolo 1, comma 2, ha prorogato il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, stabilendo: «[...] limitatamente agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, è differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente comma, sono compresi tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile»;
    in occasione dell'approvazione della legge 24 febbraio 2012, n. 14, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative) il Presidente della Camera ha reso noto il contenuto della lettera inviata dal Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli emendamenti approvati nel corso dell’iter parlamentare, nella quale si richiama l'attenzione sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 che ha annullato disposizioni inserite dalle Camere, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);
    il Senato, nella seduta del 17 luglio 2012, ha approvato, con modificazioni, il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79. Nel corso dell'esame presso il Senato, sono stati approvati emendamenti diretti ad inserire nel testo, sia dell'articolo di conversione che del decreto- legge, nuove disposizioni, recanti ulteriori interventi, tra i quali il differimento dei termini per l'esercizio della richiamata delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n, 183;
    secondo le maggiori organizzazioni sindacali (Cgil, Fialp-Cisal, Usb) la necessaria riorganizzazione della Croce rossa italiana deve essere il frutto di una gestione ordinaria e non commissariale e quindi devono essere i soci e i volontari della Croce rossa, in accordo con i lavoratori civili e militari, a deciderne il futuro e non la politica degli interessi a imporre le soluzioni calate dall'alto con modi illegittimi e incostituzionali,

impegna il Governo:

   a ritirare lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto di Governo n. 491);
   a prendere atto della comprovata difficoltà di funzionamento della Croce rossa italiana e del mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 ottobre 2010, e conseguentemente a porre in essere, con la massima urgenza consentita, ogni utile azione volta a rimuovere dall'incarico di commissario straordinario dell'Associazione Croce rossa italiana il dottor Francesco Rocca e affidare il medesimo incarico a un magistrato di ruolo della Corte dei conti, senza oneri, per non più di sei mesi, non rinnovabili, con il compito esclusivo e prioritario di provvedere alla gestione della medesima Associazione e all'immediata elezione degli organi statutari.
9/5369/5Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale situazione di carenza dell'organico nella qualifica di vigile del fuoco è un dato grave e non contestabile; l'organico nazionale risulta di gran lunga inferiore rispetto alla media europea, anche a seguito della mancata copertura del turnover prevista dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;
    al fine di assicurare la funzionalità e l'efficacia del soccorso tecnico urgente su tutto il territorio nazionale si evidenzia la necessità di attuare una stabilizzazione del personale volontario, misura che avrebbe un importante risvolto positivo anche in termini di riduzione delle forme di lavoro precario presenti nel nostro Paese, dando una giusta e adeguata valorizzazione alla professionalità dei volontari che operano nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    inoltre, si ricorda che già la Legge finanziaria per il 2007, legge 27 dicembre 2006, n. 296, aveva avviato la procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Risulta evidente, dunque, che con una procedura concorrente e non alternativa a quella ordinaria, si potrebbe ovviare alla suddetta carenza e consentire la stabilizzazione del personale discontinuo operante nel Corpo nazionale, al fine di ottenere l'immissione in ruolo di personale già preparato e di diminuire l'utilizzo di personale precario nell'espletamento di attività ordinarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento volto ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, risulti scritto da almeno tre anni negli appositi elenchi previsti all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011.
9/5369/6Fallica, Iapicca, Grimaldi, Miccichè, Misiti, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.


   La Camera,
   premesso che:
    la carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, anche a seguito della mancata copertura del turn over prevista dal recente decreto-legge n. 95 del 2012, risulta già di gran lunga inferiore rispetto alla media europea;
    anche il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha nel suo ambito forme di lavoro precario, i cosiddetti volontari discontinui presenti nel nostro Paese, dando una giusta e adeguata valorizzazione alla professionalità dei volontari che operano nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    a giudizio dell'odierno interrogante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dovrebbe avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi previsti all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. A tal proposito si ricorda che già la Legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), anche per ovviare a queste carenze, aveva avviato la procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con una procedura concorrente e non alternativa a quella ordinaria, si consente quindi la stabilizzazione del personale discontinuo operante nel Corpo nazionale, al fine di ottenere l'immissione in ruolo di personale già preparato e di diminuire l'utilizzo di personale precario nell'espletamento di attività ordinarie;
    fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, dovrebbero essere stabiliti con apposito decreto del ministro degli interni i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione,

impegna il Governo:

   ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risulti scritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011;
   ad individuare, nel quadriennio 2012-2015 e per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'interno una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al precedente comma.
9/5369/7Bellotti, Catanoso, Scandroglio.


   La Camera,
   premesso che:
    la carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, anche a seguito della mancata copertura del turn over prevista dal recente decreto-legge n. 95 del 2012, risulta già di gran lunga inferiore rispetto alla media europea;
    anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha nel suo ambito forme di lavoro precario, i cosiddetti volontari discontinui presenti nel nostro Paese, dando una giusta e adeguata valorizzazione alla professionalità dei volontari che operano nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    a giudizio dell'odierno interrogante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dovrebbe avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi previsti all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. A tal proposito si ricorda che già la Legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), anche per ovviare a queste carenze, aveva avviato la procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con una procedura concorrente e non alternativa a quella ordinaria, si consente quindi la stabilizzazione del personale discontinuo operante nel Corpo nazionale, al fine di ottenere l'immissione in ruolo di personale già preparato e di diminuire l'utilizzo di personale precario nell'espletamento di attività ordinarie;
    fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, dovrebbero essere stabiliti con apposito decreto del ministro degli interni i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risulti scritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011;
   ad individuare, nel quadriennio 2012-2015 e per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'interno una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al precedente comma.
9/5369/7. (Testo modificato nel corso della seduta).  Bellotti, Catanoso, Scandroglio.


   La Camera,
   premesso che:
    è in fase avanzata di completamento la procedura di avvio del 72o corso di formazione per 474 unità di personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco;
    le misure di contenimento della spesa pubblica non devono incidere negativamente sulla funzionalità e sulla missione e i compiti affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

impegna il Governo

a dare con immediatezza l'autorizzazione all'avvio del 72o corso a copertura delle carenze di organico nella misura programmata e anticipata dall'amministrazione competente.
9/5369/8Rosato, Fiano, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.


   La Camera,
   premesso che:
    è in fase avanzata di completamento la procedura di avvio del 72o corso di formazione per 474 unità di personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco;
    le misure di contenimento della spesa pubblica non devono incidere negativamente sulla funzionalità e sulla missione e i compiti affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

impegna il Governo

a dare l'autorizzazione all'avvio del 72o corso a copertura delle carenze di organico nella misura programmata e anticipata dall'amministrazione competente.
9/5369/8. (Testo modificato nel corso della seduta).  Rosato, Fiano, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.


   La Camera,
   premesso che:
    il Presidente del Consiglio dei ministri, con l'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702, ha nominato il presidente della regione Friuli Venezia Giulia «commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto autostradale della A4 compreso tra Quarto d'Altino e Villesse nonché dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia»;
    contestualmente, soggetti attuatori sono stati nominati l'assessore ai trasporti e mobilità della regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi e il commissario per la Pedemontana Veneta, Silvano Vernizzi;
    con nuova ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2009, alle competenze del commissario delegato per la terza corsia che già prevedevano i poteri sostitutivi rispetto a quelli del CIPE e, nel settore ambientale, quelle del ruolo di arbitro della procedura di VIA, sono stati aggiunti quelli della possibilità di adottare procedure abbreviate anche per la realizzazione delle opere di viabilità ordinaria per agevolare l'apertura più rapida dei cantieri di lavoro;
    il commissario delegato e i due soggetti attuatori (vice-commissari), sono stati affiancati da una struttura composta da cinque persone, da due consulenti e da un comitato tecnico-scientifico preposto all'istruttoria per la valutazione dei progetti, compresi quelli definitivi;
    alla struttura commissariale sopra descritta viene garantito da Autovie Venete Spa il supporto tecnico, logistico ed operativo in un quadro dì competenze e di responsabilità, soprattutto per ciò che attiene le coperture finanziarie, contraddittorio dovuto, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 2008 che attribuisce «poteri straordinari» al commissario che si concentrano sulla definizione di quadri economici delle opere, sulla stesura dei cronoprogrammi e sulla gestione delle fasi propedeutiche e realizzative delle opere, con lacune vistose circa gli aspetti connessi alla reale sussistenza e alla ricerca delle necessarie coperture finanziarie;
    nel corso del mese di luglio del 2011, nuovo commissario delegato viene nominato, con ordinanza del 22 luglio, l'architetto Riccardo Riccardi, già soggetto attuatore e assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;
    nonostante i notevoli poteri straordinari assegnati al commissario delegato e alla struttura commissariale, si riscontrano ritardi nella attuazione dell'opera della terza corsia ed, inoltre, appare non efficace e trasparente – in una affievolita distinzione di ruoli, funzioni e responsabilità – il rapporto economico, tecnico-amministrativo e giuridico tra la struttura commissariale, la società Autovie Venete Spa, Friulia Holding Spa e l'assessorato regionale cui è preposto l'architetto Riccardi che, in un complesso scambio di reciproche attribuzioni di responsabilità, complicano e ritardano ulteriormente le procedure per il reperimento delle risorse necessarie all'avvio della realizzazione della infrastruttura della terza corsia;
    il Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge n. 59 del 2012, ha da poco approvato definitivamente una norma, entrata in vigore il 13 luglio 2012, che prevede la chiusura, il 31 dicembre 2012, di tutte le gestioni commissariali attualmente in funzione, comprese quelle succitate;
    in sede di conversione del provvedimento in esame è stato introdotto, al Senato, l'articolo aggiuntivo 6-ter in materia di gestioni commissariali prevedendo, in particolare, una deroga alla norma che prevede la chiusura di tutte le gestioni commissariali al 31 dicembre 2012, facendo salvi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle conseguenti ordinanze-istitutive delle succitate gestioni commissariali in materia di viabilità riguardanti l'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia e il territorio delle province di Treviso e Vicenza,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro 30 giorni, una compiuta e approfondita relazione in merito all'efficacia della struttura commissariale, anche alla luce del sovrapporsi di ruoli e di responsabilità tra i vari soggetti a diverso titolo coinvolti nella realizzazione della terza corsia e ai ritardi nell'avvio della realizzazione dell'infrastruttura.
9/5369/9Margiotta, Mariani, Rosato, Maran, Strizzolo, Fluvi.


   La Camera,
   premesso che:
    sono definiti «circoli», i luoghi di ritrovo nei quali sono ammesse più persone ben individuabili, definite soci, nei quali siano essi aderenti o non aderenti ad organismi od enti nazionali, è possibile effettuare la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche;
    dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e della legge n. 131 del 2003, il quadro di riferimento legislativo, per quanto attiene alla somministrazione degli alimenti e bevande, è destinato ad essere rivisto dalle regioni in modo compiuto visto che, attualmente, le uniche regioni che hanno legiferato in materia risulterebbero essere l'Emilia Romagna, la Lombardia e la Toscana;
    per la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche, inoltre, è necessario presentare al comune la D.I.A., ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 235/2001, corredata della documentazione a supporto e contestuale copia della D.I.A. stessa, con protocollo A.S.L., con la previsione per i singoli enti pubblici di effettuare controlli ed ispezioni;
    i locali dei circoli privati dove avviene la somministrazione devono essere conformi alle disposizioni urbanistiche (articolo 32 legge n. 383 del 2000), devono essere in possesso della documentazione relativa alla destinazione d'uso e del certificato d'agibilità, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici;
    l'attività di somministrazione, ancorché autorizzata, deve essere diretta esclusivamente ai soci dello stesso circolo o di altri circoli facenti parte della stessa organizzazione, ai sensi dell'articolo 148 comma 3 del Tuir, già articolo 111 Tuir (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni), così come richiamato dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235/2001, ed il circolo può essere riconosciuto da un Ente Nazionale accreditato dal Ministero dell'interno o autonomo;
    con il provvedimento in oggetto si è modificato l'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, inserendo, dopo il primo comma, il seguente: «Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma»,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di chiarire la materia in oggetto, attraverso eventuali norme esplicative, affinché la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati, ancorché autorizzata, debba essere diretta esclusivamente ai soci dello stesso circolo o di altri circoli facenti parte della stessa organizzazione, ai sensi dell'articolo 148 comma 3 del Tuir, già articolo 111 Tuir (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni), così come richiamato dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001.
9/5369/10Scilipoti.


   La Camera,
   premesso che:
    sono definiti «circoli», i luoghi di ritrovo nei quali sono ammesse più persone ben individuabili, definite soci, nei quali siano essi aderenti o non aderenti ad organismi od enti nazionali, è possibile effettuare la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche;
    dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e della legge n. 131 del 2003, il quadro di riferimento legislativo, per quanto attiene alla somministrazione degli alimenti e bevande, è destinato ad essere rivisto dalle regioni in modo compiuto visto che, attualmente, le uniche regioni che hanno legiferato in materia risulterebbero essere l'Emilia Romagna, la Lombardia e la Toscana;
    per la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche, inoltre, è necessario presentare al comune la D.I.A., ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001, corredata della documentazione a supporto e contestuale copia della D.I.A. stessa, con protocollo A.S.L., con la previsione per i singoli enti pubblici di effettuare controlli ed ispezioni;
    i locali dei circoli privati dove avviene la somministrazione devono essere conformi alle disposizioni urbanistiche (articolo 32 legge n. 383 del 2000), devono essere in possesso della documentazione relativa alla destinazione d'uso e del certificato d'agibilità, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici;
    l'attività di somministrazione, ancorché autorizzata, deve essere diretta esclusivamente ai soci dello stesso circolo o di altri circoli facenti parte della stessa organizzazione, ai sensi dell'articolo 148 comma 3 del Tuir, già articolo 111 Tuir (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni), così come richiamato dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001, ed il circolo può essere riconosciuto da un Ente Nazionale accreditato dal Ministero dell'interno o autonomo;
    con il provvedimento in oggetto si è modificato l'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, inserendo, dopo il primo comma, il seguente: «Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma»,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di chiarire la materia in oggetto, attraverso eventuali circolari esplicative.
9/5369/10. (Testo modificato nel corso della seduta).  Scilipoti.


   La Camera,
   premesso che:
    tra i fattori che caratterizzano da sempre il rapporto di forte vicinanza tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la popolazione, oltre alla imprescindibile opera di salvaguardia della vita e delle cose in occasione di calamità o disastri causati dall'azione dell'uomo, va riconosciuto senz'altro il ruolo svolto dalle rappresentanze musicali raccolte nelle tre bande di Torino, la più antica, di Roma e Napoli;
    i suddetti gruppi musicali sono costituiti da appartenenti al Corpo che svolgono regolarmente il loro compito istituzionale e che si riuniscono saltuariamente per esibirsi in poche occasioni, come ad esempio il giorno di Santa Barbara festa nazionale del Corpo;
    la maggior parte degli elementi sono vigili volontari discontinui e facenti parte della stessa amministrazione;
    alla banda di Roma da qualche anno il Ministero garantisce 7 giorni al mese di servizi legati all'attività musicale, mentre alle altre bande ne sono stati riconosciuti al massimo 5,

impegna il Governo

ad assicurare il massimo sostegno dell'attività svolta dalle bande musicali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo a tutti i componenti dei gruppi esistenti parità di condizioni e di trattamento nello svolgimento di tale funzione accessoria.
9/5369/11Boccuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di conversione del decreto-legge attualmente in discussione prevede la proroga al 30 settembre 2012 del riordino dell'associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) insieme al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al riordino del Servizio nazionale della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze;
    tale proroga della delega per quanto riguarda la Croce Rossa si è resa necessaria visto che il relativo schema è stato trasmesso alle Camere il 28 giugno ultimo scorso, solo due giorni prima che il tempo della stessa scadesse impedendo di fatto alle Camere un esame compiuto ed attento dell'atto;
    gli stessi sindacati dei lavoratori pubblici di Cgil, Cisl e Uil si sono mossi compatti contro i rischi di un percorso di riordino della CRI che mette a rischio, con lo schema di decreto legislativo attualmente presentato alle Camere la qualità del servizio e 4.000 posti di lavoro visto che non offre nessuna reale garanzia né sul mantenimento del livello attuale dei servizi ai cittadini, né sui livelli occupazionali,

impegna il Governo

nel necessario processo di ristrutturazione della Croce Rossa Italiana, a valutare l'opportunità di apportare al decreto tutte quelle modifiche che siano necessarie sia per continuare a salvaguardare, nell'interesse dei cittadini, i servizi di un ente storico e di prestigio internazionale come la CRI, sia per tutelare l'occupazione e la professionalità di tutti i suoi operatori.
9/5369/12Miotto, Lenzi, Livia Turco, Bossa, Murer, Bucchino, D'Incecco, Pedoto.


   La Camera,
   premesso che:
    nel mese di ottobre 2011 le province di La Spezia e Massa Carrara sono state colpite da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni di particolare intensità tali da causare l'esondazione di numerosi corsi d'acqua, con conseguenti allagamenti di centri abitati, movimenti franosi e fenomeni di dissesto idraulico;
    in particolare, la zona in cui è ubicato il distaccamento dei vigili del fuoco di Aulla del comando di Massa Carrara fu colpita da una tremenda alluvione, provocando ingenti danni alle strutture, ai mezzi di soccorso ed alle attrezzature;
    a seguito del disastro il comandante provinciale dei vigili del fuoco e il presidente della regione Toscana, commissario delegato per superare l'emergenza, hanno predisposto un progetto per trovare un'idonea sistemazione al distaccamento dei vigili del fuoco di Aulla in Lunigiana;
    il progetto sarà cofinanziato dal comune di Aulla, che fornirà l'area dove dovrà sorgere la nuova sede del distaccamento e dalla regione Toscana. Tuttavia le risorse economiche sono ben lontane dall'essere sufficienti per completare l'opera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire il progetto per la nuova sede del distaccamento di Aulla tra le priorità assolute di spesa, considerando in particolare il grave rischio di salute corso dagli operatori che vi risiedono oltre che la necessità di restituire una sede perfettamente operativa alla cittadinanza.
9/5369/13Rigoni, Rosato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge in via di conversione stabilisce che le somme del Fondo per le vittime di mafia, per il risarcimento racket e per la prevenzione usura, «resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario», sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5; ciò, in base a tale norma, deve avvenire previo accertamento del ministro dell'interno;
    tale disposizione ha una sua logica in altre materie: non in questa, che conosce istruttorie lunghe e complesse, connesse sia col lavoro dell'autorità giudiziaria chiamata a esprimere pareri sulla qualificazione di un fatto in termini di estorsione o di usura, sia con l'iter amministrativo, che per la quantificazione dei danni si articola anche in perizie non brevi. Il che significa che quanto si rende «disponibile al termine di un esercizio finanziario» non può essere distratto, in quanto può integrare le necessità dell'esercizio finanziario successivo, quando le istruttorie vengano completate;
    è pertanto serio il rischio che questa norma ritardi o limiti l'entità dei risarcimenti per persone che hanno sofferto più di altre la violenza e la sopraffazione, o che sono state protagoniste di atti di eroismo civile, per ragioni a loro del tutta estranee;
    si rende quindi necessario una modifica di tale disposizione che, se non possibile nel contesto della legge di conversione per rispettare i tempi previsti dalla Costituzione, venga inserita in un provvedimento da sottoporre in tempi rapidi all'esame del Parlamento;
    è altresì indispensabile che il Governo, col decreto del ministro dell'interno di accertamento delle somme «resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario», orienti l'accertamento medesimo a evitare la rateizzazione degli importi risarcitori o a titoli di indennizzo dei quali, in base alle istruttorie in corso, si prevede l'erogazione per l'esercizio finanziario successivo. L'accertamento, dunque, dovrà tener conto dei procedimenti amministrativi pendenti e dei tempi di completamento delle pratiche di ristoro delle vittime di mafia e di racket e di prevenzione usura;
    sulla scorta dell'articolo 5, è comunque utile che il Parlamento sia messo nelle condizioni di conoscere le somme a disposizione del Fondo in questione, con una ricognizione analitica,

impegno il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 5, al fine di proporre al Parlamento in tempi rapidi una norma che renda più chiaro il meccanismo previsto dal citato articolo 5, nel senso di non recare alcun pregiudizio, neanche sotto il profilo dell'allungamento dei tempi della corresponsione delle somme a titolo di ristoro delle vittime di mafia e di racket e di prevenzione usura;
   in sede di applicazione del medesima articolo 5, al comma 1, a far si che l'accertamento dei procedimenti amministrativi pendenti e dei tempi di completamento sia svolto annualmente prima dell'elaborazione dell'anzidetto decreto del ministro dell'interno;
   in sede di applicazione dell'articolo 5, comma 1, a far si che l'accertamento previsto eviti la rateizzazione degli importi risarcitori o a titolo di indennizzo dei quali, in base alle istruttorie in corso, si prevede l'erogazione per l'esercizio finanziario successivo;
   a fornire entro il mese di settembre una informativa al Parlamento contenente una dettagliata ricognizione della gestione del Fondo per le vittime di mafia, per il risarcimento racket e per la prevenzione usura, con riferimento particolare all'entità delle somme, ai tempi medi di trattazione dei procedimenti, e all'entità delle somme resesi disponibili nell'ultimo esercizio finanziario.
9/5369/14Mantovano, Picierno, Tassone, Galletti, Bossa, D'Ippolito Vitale.


   La Camera,
   premesso che:
    il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rappresenta una realtà di notevole importanza per i cittadini, garantendo un'attività quotidiana caratterizzata da interventi operativi finalizzati al soccorso e alle loro sicurezza;
    nonostante siano trascorsi diversi anni, non ha ancora trovato soluzione l'annosa questione relativa ai partecipanti, risultati idonei, al concorso a 184 posti di vigile dei fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 24 del 27 marzo 1998, la cui graduatoria è stata prorogata con il decreto-legge del 29 dicembre 2011, n. 216, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, fino al 31 dicembre 2012 e che invece ad oggi non sano stati ancora assunti;
   l'assunzione degli idonei al concorso suddetto appare necessaria anche per sopperire alla carenza di organico persistente che attraversa il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

impegna il Governo

a sanare la posizione di coloro che hanno partecipato, risultando poi idonei, al concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco di cui in premessa, provvedendo all'esaurimento della graduatoria relativa al concorso, rimasta aperta anche a seguito dell'intervento di proroga adottato dal Governo, prima di avviare le procedure per altre assunzioni.
9/5369/15Miserotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rappresenta una realtà di notevole importanza per i cittadini, garantendo un'attività quotidiana caratterizzata da interventi operativi finalizzati al soccorso e alle loro sicurezza;
    nonostante siano trascorsi diversi anni, non ha ancora trovato soluzione l'annosa questione relativa ai partecipanti, risultati idonei, al concorso a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 24 del 27 marzo 1998, la cui graduatoria è stata prorogata con il decreto-legge del 29 dicembre 2011, n. 216, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, fino al 31 dicembre 2012 e che invece ad oggi non sano stati ancora assunti;
   l'assunzione degli idonei al concorso suddetto appare necessaria anche per sopperire alla carenza di organico persistente che attraversa il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

impegna il Governo

a considerare positivamente la posizione di coloro che hanno partecipato, risultando poi idonei, al concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco di cui in premessa, provvedendo all'esaurimento della graduatoria relativa al concorso, rimasta aperta anche a seguito dell'intervento di proroga adottato dal Governo, prima di avviare le procedure per altre assunzioni.
9/5369/15. (Testo modificato nel corso della seduta).  Miserotti.


   La Camera,
   considerato che il provvedimento in titolo reca misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'amministrazione dell'interno;
   ritenuto che l'efficacia dell'opera prestata dai vigili del fuoco dipende anche dalla disponibilità di strutture adeguate che siano tenute in buone condizioni di manutenzione;
   considerato che molte delle caserme nelle quali sono dislocati i reparti dei vigili del fuoco sono di proprietà comunale e che le amministrazioni comunali a causa dei tagli ai trasferimenti e dei vinco del Patto di stabilità spesso si trovano in difficoltà a far fronte a tali costì di manutenzione;
   ad aggravare la situazione vi è sovente il fatto che molti comuni vantano ingenti crediti per i canoni di affitto delle caserme che non vengono corrisposti dall'amministrazione dell'interno;
   a titolo esemplificativo nel comune di Gorgonzola (Milano) è situata una caserma dei vigili del fuoco in una struttura di proprietà dell'amministrazione comunale, che richiederebbe urgenti lavori di manutenzione che il comune non è in grado di sostenere, anche perché l'amministrazione dell'interno non corrisponde dal 2008 il canone annuo d'affitto al comune di Gorgonzola per un totale dovuto e non riscosso pari complessivamente ad euro 332.573,50,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative idonee a garantire la tempestiva corresponsione alle amministrazioni comunali delle somme dovute per la locazione delle strutture, in uso ai vigili del fuoco, di proprietà comunale.
9/5369/16D'Amico.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca alcune disposizioni che mirano a rafforzare l'efficienza e il coordinamento degli organismi deputati a garantire la sicurezza dei cittadini, nella prospettiva della creazione di un adeguato sistema di gestione delle emergenze;
    nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto, nell'ambito dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, un comma 2 aggiuntivo, che differisce al 30 settembre 2012, il termine per l'esercizio della delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute scaduto il 30 giugno 2012;
    in particolare, la norma in esame fa riferimento alla delega disciplinata dall'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, la cui scadenza era stata già differita al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012; si prevede, infatti, espressamente che «al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce rossa italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino della protezione civile, allo scopo di realizzare un compiuto sistema di gestione delle emergenze, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012, è differito al 30 settembre 2012»;
    il differimento del termine si è reso, anche questa volta, necessario a fronte della «tardiva» presentazione – in prossimità della scadenza del termine della delega – alle competenti Commissioni parlamentari dello schema di decreto legislativo riguardante il riordino della Croce rossa italiana: come lo schema n. 424 era stato trasmesso alle Camere il 18 novembre 2011, sei giorni prima della scadenza del termine di delega, originariamente fissato al 24 novembre 2011 (un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010), così lo schema n. 491 è stato trasmesso il 28 giugno 2012 e il termine è poi scaduto il 30 giugno 2012;
    il Comitato per la legislazione, come già nella precedente occasione, ha evidenziato che tale proroga, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una palese violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione», interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite; ha, altresì, segnalato che la disposizione in esame connette il differimento del termine per l'esercizio della delega alla finalità di «coordinare la riforma dell'associazione della Croce rossa italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del servizio della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze», derivandone l'effetto per cui l'attuazione di tale finalità comporterebbe una integrazione dei principi e criteri direttivi della delega, che non contengono alcun riferimento al sistema nazionale di gestione delle emergenze;
    al di là dei meri problemi sulla legittimità «procedurale» dell’iter per l'esercizio della citata delega, ciò che maggiormente preoccupa è che il riordino complessivo della Croce rossa italiana – così come risultante dallo schema di decreto legislativo sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari – comporterà pesanti interventi «strutturali» con inevitabili effetti negativi soprattutto dal punto di vista occupazionale e organizzativo delle risorse umane;
    la Croce rossa italiana – oggi ente di diritto pubblico non economico con prerogative di carattere internazionale, avente per scopo l'assistenza sanitaria e sociale, sia in tempo di pace che in tempo di conflitto – ha svolto, negli anni, un ruolo encomiabile essenziale per i cittadini, come è emerso soprattutto in occasione dei recenti eventi calamitosi;
    attualmente le strutture della Croce rossa italiana coinvolgono circa 145 mila soci attivi sull'intero territorio nazionale, circa 4 mila dipendenti, suddivisi in lavoratori civili e militari, di cui oltre 1500 precari: si tratta, in sostanza, di uomini e donne, molti giovanissimi, che con abnegazione e passione, svolgono quotidianamente il loro lavoro con indiscussa capacità ed operatività;
    sarebbe opportuno – seppure in un rinnovato rapporto di vigilanza – garantire un effettivo e capillare controllo sulle decisioni relative ad alcuni aspetti della gestione che sono particolarmente delicati, mentre dallo schema di decreto emerge una mera «riformulazione organizzativa» che, per certi aspetti, consentirebbe alla dirigenza di poter operare scelte discutibili sul versante della gestione delle risorse economiche ed umane, legittimate dall'esigenza di riordino;
    la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'ente nonché la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei suoi costi di funzionamento – seppur ispirati ai principi di efficacia, efficienza ed economicità – non possono affatto tradursi in uno snaturamento della sua essenziale funzione pubblica né in una «politica» che rischia di compromettere la funzionalità di circa 4500 posti di lavoro;
    nell'attuale situazione di estrema sofferenza per l'intero sistema economico-produttivo nazionale, l'enorme potenziale di risorse umane, mobiliari ed immobiliari di tale prestigiosissimo ente, se correttamente utilizzato ed investito, potrebbe rappresentare un grande valore aggiunto per l'intero Paese, anche, dal punto di vista di una concreta attuazione ed implementazione del principio di sussidiarietà,

impegna il Governo

a tener conto delle criticità evidenziate in premessa e a rivedere lo schema di decreto legislativo recante il riordino della Croce rossa italiana, soprattutto al fine di introdurre le opportune misure volte a: salvaguardare, nell'interesse dei cittadini, la qualità e l'efficienza dei servizi svolti da un ente che gode di un ampio prestigio internazionale, quale è la CRI; garantire una effettiva tutela dei livelli occupazionali, salvaguardando l'attività e la professionalità dei numerosi operatori attualmente attivi nelle diverse strutture; assicurare un maggiore ed effettivo controllo sulla gestione delle risorse umane, immobiliari e finanziarie, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e trasparenza; ad evitare che il riordino – di cui sopra – comporti la creazione di condizioni ottimali per la speculazione privatistica sulle risorse, umane e strumentali, di un'associazione di promozione sociale di interesse pubblico.
9/5369/17Di Biagio, Paglia.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni in esame sono orientate – tra l'altro – a garantire la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    malgrado le indiscusse efficienze e operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco reso tale dagli operatori e dai volontari che con abnegazione svolgono il loro significativo incarico, esistono attualmente molti aspetti critici nella gestione del Corpo nazionale, segnatamente sul versante della mancata integrazione dei profili, vincitori o idonei di concorsi che si sono succeduti nel corso degli ultimi 14 anni;
    in particolare la situazione degli idonei al concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco del 1998 e al concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario del novembre 2001, risulta essere ancora non sanata;
    le graduatorie dei suddetti concorsi sono rimaste aperte in seguito a numerosi interventi di proroga adottati dal Governo nel corso degli ultimi anni, che hanno di fatto, differito la risoluzione della questione;
    lo stesso trend è stato mantenuto dall'articolo 4-ter del provvedimento in esame che dispone «ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008»;
    il coinvolgimento di idonei – che hanno già superato le relative prove concorsuali – nelle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rappresenterebbe un notevole valore aggiunto per l'amministrazione che in tal modo potrebbe attingere nuovo personale senza l'obbligo di espletare nuove dinamiche concorsuali con i relativi costi a carico dell'erario;
    di contro risultano essere stati indetti nel corso del tempo nuovi concorsi volti a reclutare aggiuntivi contingenti operativi, malgrado la sussistenza di un bacino di risorse umane disponibili e dai cui potenzialmente attingere,

impegna il Governo

a procedere, attraverso specifici provvedimenti, alla stabilizzazione degli idonei al concorso pubblico a 184 posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, nonché al concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con decreto del ministro dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 92, del 20 novembre 2001, portando ad esaurimento le rispettive graduatorie.
9/5369/18Giorgio Conte, Di Biagio.


   La Camera,
   premesso che:
    è necessario assicurare la funzionalità e l'efficacia del soccorso tecnico urgente su tutto il territorio nazionale facendo fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, anche a seguito della mancata copertura del turn-over prevista dal recente decreto-legge 95/2012, organico che ad oggi risulta già di gran lunga inferiore rispetto alla media europea e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario presenti nel nostro Paese, dando una giusta e adeguata valorizzazione alla professionalità dei volontari che operano nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    già la Legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), anche per ovviare a queste carenze, aveva avviato la procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    anche in questo caso quindi è opportuno intervenire autorizzando il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi previsti all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011;
    a tal fine quindi deve individuarsi, nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'interno, una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione,

impegna il Governo:

   ad autorizzare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risulti scritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011;
   ad individuare una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione.
9/5369/19Granata, Di Biagio.


   La Camera,
   premesso che:
    è necessario assicurare la funzionalità e l'efficacia del soccorso tecnico urgente su tutto il territorio nazionale facendo fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, anche a seguito della mancata copertura del turn-over prevista dal recente decreto-legge 95/2012, organico che ad oggi risulta già di gran lunga inferiore rispetto alla media europea e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario presenti nel nostro Paese, dando una giusta e adeguata valorizzazione alla professionalità dei volontari che operano nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    già la Legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), anche per ovviare a queste carenze, aveva avviato la procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    anche in questo caso quindi è opportuno intervenire autorizzando il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi previsti all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011;
    a tal fine quindi deve individuarsi, nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'interno, una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risulti scritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011;
   ad individuare una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione.
9/5369/19. (Testo modificato nel corso della seduta).  Granata, Di Biagio.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le diverse disposizioni contenute nel provvedimento in esame, vi sono misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini e per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    l'importanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel garantire protezione ai cittadini dovrebbe necessariamente comportare la massima tutela nei confronti del suo organico; una stabilizzazione del personale assunte carattere di assoluta necessità ed urgenza in quanto è diretta a contenere le carenze organiche non altrimenti supportabili attraverso lo strumento del richiamo in servizio di personale volontario/discontinuo;
    per garantire l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attualmente pericolosamente compromessa, c’è bisogno di accelerare e agevolare la messa in atto delle urgenti procedure contenute nelle disposizioni di cui all'articolo 8 comma 10 della legge n. 106 del 2011 volte a sanare l'improcrastinabile esigenza operativa di colmare i vuoti organici di personale qualificato (capo squadra e capo reparto) evitando altrimenti un repentino e pericoloso trasferimento delle suddette carenze nella figura di vigile del fuoco,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria di lavoro tenuto conto del peculiare modello organizzativo e funzionale del richiamo in servizio di personale volontario-discontinuo, attraverso la stabilizzazione del personale, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n 139, che, alla data del 31 dicembre 2011, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
9/5369/20Bianconi, Laffranco.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le diverse disposizioni contenute nel provvedimento in esame, vi sono misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini e per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come tutti i comandi italiani, si trova da tempo ad affrontare il problema della grave e cronica carenza di personale, questione particolarmente delicata dato il ruolo fondamentale del Corpo nel garantire protezione ai cittadini;
    ulteriori concorsi per l'assunzione di personale comporterebbero comunque un aggravio per le casse dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare di un anno la validità delle graduatorie degli idonei relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9/5369/21Laffranco, Bianconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 79 del 2012 reca misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il servizio civile;
    l'articolo 2-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la definizione con decreto interministeriale dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi frequentati dal personale non dirigenziale e non direttivo della Polizia di Stato con i titoli rilasciati dagli istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale;
    tenuto conto che il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, è materia che appartiene alla competenza legislativa esclusiva delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, spettando allo Stato solo la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni;
    ritenuto, quindi, opportuno valutare l'articolo in esame alla luce della garanzia costituzionale del suddetto riparto di competenze tra Stato e regioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 2-quinquies al fine di considerare l'opportunità di disporre, attraverso un provvedimento normativo di imminente approvazione, l'eliminazione dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi frequentati dal personale non dirigenziale e non direttivo della polizia di Stato con i titoli rilasciati dagli istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale.
9/5369/22Frassinetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012 – concernente misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture del Ministero dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e differimento in materia di termine per l'esercizio di delega legislativa – contempla una diversa ricollocazione delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010;
    l'articolo 5 del provvedimento prevede al comma 1 che le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, risultanti disponibili al termine di ogni esercizio finanziario e accertate con decreto interministeriale, siano riassegnate all'apposito Fondo di cui al decreto-legge n. 5 del 2009 (Fondo per esigenze indifferibili) per essere destinate alle esigenze dei Ministeri. Il comma 2 del medesimo articolo prevede poi che una quota parte delle risorse già disponibili al termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro ed accertate con le procedure di cui al comma 1, siano riassegnate nell'anno 2012 ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Inoltre, una quota ulteriore, pari a 10.073.944 di euro, è destinata al finanziamento della proroga, sino al 31 dicembre 2012, della durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno prossimo, delle 635 unità di personale impiegate presso gli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e presso gli uffici immigrazione delle questure;
    il dirottamento di importanti risorse del suddetto Fondo per le vittime antimafia, per quanto sia effettuato in riferimento alle «eccedenze» di fine esercizio finanziario, costituisce un grave vulnus all'effettivo adempimento delle funzioni proprie del Fondo medesimo, in quanto stabilisce un meccanismo a regime, ripetibile per ogni fine esercizio che consente di spostare le eventuali rimanenti somme del Fondo per finalità improprie ed estranee agli obiettivi istituzionali ad esso assegnati, con il rischio di un suo completo esaurimento;
    il Fondo di rotazione in questione è stato costituito presso il Ministero dell'interno con il decreto-legge n. 225 del 2010 (legge n. 10 del 2011), che all'articolo 1, comma 6-sexies, ha unificato nel Fondo di rotazione i preesistenti Fondi antimafia, antiracket ed usura; per l'alimentazione del Fondo di rotazione unificato si rinvia alle stesse disposizioni che disciplinavano i precedenti Fondo antiusura (legge n. 108 del 1996), Fondo antiracket (legge n. 44 del 1999) e Fondo di rotazione antimafia (legge n. 512 del 1999);
    per quanto concerne le risorse atte ad alimentare, dapprima i fondi preesistenti e poi il Fondo di rotazione unificato, fino ad oggi si è potuto fare affidamento sia sui contributi dello Stato, ossia su stanziamenti annui d bilancio, sia sui contributi a valere sui premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato (nei rami di incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi, furto ed altri), sia sulle entrate derivanti dalle confische dei beni. Tuttavia, all'indomani della riunificazione in unico Fondo delle dotazioni da destinare alle vittime dei reati di mafia, estorsione e racket, si è proceduto via via a un suo graduale svuotamento;
    alcune recenti disposizioni legislative hanno spostato parte delle entrate su altri fondi, mentre altre ne hanno soppresso le previste destinazioni. Infatti, un delle fonti di finanziamento del suddetto Fondo, costituita da somme derivanti dalle confische antimafia, con l'articolo 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ora confluiscono al Fondo unico giustizia. Mentre, con la legge di conversione con modificazioni (legge n. 10 del 2011) del decreto-legge cosiddetto mille proroghe n. 225 del 2010, è stata soppressa la destinazione al Fondo di rotazione di una quota del contributo devoluta annualmente relativo ai premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato in tema di responsabilità civile per rischi di incendio e furto, su citati. Da ultimo, con l'articolo 4, comma 19 della legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità 2012) si sono ridotti gli stanziamenti destinati al suddetto Fondo di rotazione (riduzione nella misura di 10 milioni di euro a decorrere dal 2012) e conseguentemente, sul capitolo di bilancio del Ministero dell'interno la dotazione destinata al Fondo è di circa 2 milioni di euro;
   considerato che:
    il Fondo di rotazione suddetto è gestito fuori bilancio, in forza di un atto concessorio con il Ministero dell'interno, dalla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa) attraverso una gestione separata che provvede alla materiale erogazione dei benefici e che un'analisi dettagliata della gestione finanziaria del Fondo di rotazione è contenuta nella relazione della Corte dei conti (determinazione n. 22/2012, del 6 marzo 2012) sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consap per l'esercizio 2010, la quale tuttavia, può colmare solo in parte la mancanza di un'aggiornata ed effettiva capienza del Fondo (l'analisi è riferita alla situazione precedente alla riunificazione del Fondo, dando conto delle precedenti gestioni separate e antecedenti alle modifiche legislative sopravvenute),

impegna il Governo:

   a prevedere un'informativa annuale al Parlamento, mediante una specifica relazione che dia conto dell'attuale capienza del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, avendo particolare riguardo alle stime del fabbisogno, alle richieste dei soggetti beneficiari, al numero delle vittime in attesa di ristoro, all'ammontare delle somme erogate, nonché alla stima delle somme non impegnate al termine di ogni esercizio finanziario e di quelle ritenute necessarie a coprire le richieste di ristoro con ancora soddisfatte, anche al fine di valutare l'efficacia del Fondo rispetto agli scopi istituzionale preposti;
   a prevedere, nell'ambito del prossimo provvedimento di natura economico-finanziaria, una riassegnazione di somme congrue in favore del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, atte a garantire l'effettivo adempimento delle finalità istituzionali assegnate al Fondo medesimo, restituendo valore a uno strumento importassimo nelle politiche di contrasto ai fenomeni mafiosi.
9/5369/23Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene diverse disposizioni inerenti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indubbiamente garante della funzionalità e dell'efficienza del Corpo medesimo;
    l'articolo 14 della Legge di stabilità 2012 – legge 12 dicembre 2011, n. 183 – ha disposto, al comma 10, la riduzione della spesa del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, finalizzate al reintegro, anche parziale, delle risorse destinate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9/5369/24Cimadoro, Favia, Paladini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dispone, al comma 12, testualmente, che «i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'amministrazione»;
    tale comma si riflette drammaticamente sull'abuso reiterato della contrattazione a tempo determinato, senza un giustificato motivo e per rimpiazzare le croniche carenze d'organico e non appare fondato sotto l'aspetto giuridico,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, volte all'abrogazione del comma indicato in premessa.
9/5369/25Di Pietro, Rosato, Favia, Borghesi, Paladini.


   La Camera,
   premesso che:
    con la Legge di stabilità è stato abrogato il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;
    l'Anpam (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni) ha dichiarato che tale decisione viene proprio dalla lobby armiera;
    il coordinatore scientifico dell'Osservatorio permanente armi leggere (Opal) ha affermato che «abolire il catalogo rappresenterebbe un'importante vittoria politica per la lobby degli armieri italiani, che da decenni punta a una deregolamentazione totale di questo mercato, sul modello degli Stati Uniti dove, come sappiamo, qualunque squilibrato può comprare armi da guerra su Internet o al supermarket.»;
    afferma, altresì, che «l'abrogazione del catalogo previsto dalla legge 110 consentirebbe all'industria armiera un forte incremento delle vendite soprattutto sul mercato interno, in crisi a causa del declino della caccia. Una crisi che verrebbe compensata con la libera vendita di armi da guerra a scopo di sicurezza personale ai cittadini opportunamente allarmati dalla propaganda politica.»;
    l'articolo 1 del presente provvedimento, soppresso nel corso dell'esame presso il Senato, conferiva al Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia i compiti di verifica della qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo già spettanti al soppresso catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. La disposizione, inoltre, prevedeva che, nel caso di dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alle suddette categorie, il Banco potesse chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. L'articolo novellava, altresì, l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85 recante la definizione delle armi per uso sportivo,

impegna il Governo:

   ad avviare una necessaria discussione parlamentare ampia e che riguardi un complessivo riordino della materia;
   ad avviare iniziative anche normative al fine di un efficace rafforzamento dei requisiti psico-fisici per il possesso del porto d'armi;
   a colmare la grave lacuna nel nostro ordinamento avviando maggiori controlli e restrizioni sull'esportazioni e sul commercio di armi ad uso militare e non, considerando le armi comuni da sparo alla stregua delle armi leggere ad uso militare alla luce dell'ormai accertata pericolosità della loro presenza soprattutto nei numerosi scenari di conflitto.
9/5369/26Di Stanislao.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6-ter è stato inserito al Senato in maniera contrastante rispetto a quanto disposto con la nuova disciplina sulla Protezione civile e sulla gestione delle emergenze recata dal decreto-legge n. 59 del 2012 in tema di gestioni commissariali;
    in particolare l'articolo 6-ter contrasta con quanto emerso nel corso della discussione svoltasi alla Camera dei deputati in sede di conversione del suddetto decreto e con l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno 9/5203, che, in merito «alle gestioni commissariali relative ad opere infrastrutturali in corso di realizzazione, che operano ai sensi della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni» ha visto la Camera impegnare il Governo «ad individuare, entro il 31 dicembre 2012, tra le predette gestioni, ritenute di particolare interesse strategico, quali siano meritevoli di apposito provvedimento di proroga sino al completamento e all'entrata in esercizio delle relative opere»;
    le modalità che hanno portato all'approvazione del suddetto articolo 6-ter sono tali da richiedere massima trasparenza sull'intero operato dei commissari interessati dalla proroga,

impegna il Governo

ad assicurare con immediatezza massima trasparenza agli atti inerenti alle suddette gestioni commissariali.
9/5369/27Zamparutti.