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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 6 agosto 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 agosto 2012.

  Bindi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Consolo, Gianfranco Conte, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nucara, Palumbo, Pisacane, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Valducci.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 agosto 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   VERINI ed altri: «Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri» (5397);
   ALBONETTI e BERNARDINI: «Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti» (5398);
   FERRANTI ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali» (5399);
   RUGGHIA ed altri: «Disposizioni concernenti la vendita e la determinazione dei canoni di occupazione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa» (5400).

  In data 3 agosto 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GIANNI: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di limiti al pignoramento e all'espropriazione immobiliare, e delega al Governo per l'erogazione di contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese per il consolidamento di passività a breve termine» (5401);
   LA RUSSA: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica» (5402);
   CATANOSO GENOESE: «Istituzione del Ministero del mare» (5403).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DAMIANO ed altri: «Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico» (5103) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lolli.

  La proposta di legge DI PIETRO: «Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (5125) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barbato, Borghesi, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Donadi, Evangelisti, Favia, Aniello Formisano, Messina, Monai, Mura, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota e Zazzera.

  La proposta di legge DI PIETRO: «Abrogazione degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (5126) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barbato, Borghesi, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Donadi, Evangelisti, Favia, Aniello Formisano, Messina, Monai, Mura, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota e Zazzera.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  MELONI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché disposizioni concernenti l'espressione dei voti di preferenza e lo svolgimento di elezioni primarie» (5185) Parere della V Commissione;
  LA RUSSA: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica» (5402) Parere della II Commissione.

   II Commissione (Giustizia):
  ROSSOMANDO ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni» (5328) Parere delle Commissioni I e V.

   VI Commissione (Finanze):
  GIAMMANCO ed altri: «Modifiche all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di erogazioni liberali in favore delle organizzazioni senza scopo di lucro, degli enti di ricerca e delle iniziative umanitarie, nonché agli articoli 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili di proprietà dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali e agli immobili di interesse storico o inagibili» (5349) Parere delle Commissioni I, V, VII e XII;
  CONSIGLIO: «Modifica all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di rimborso delle accise indebitamente pagate» (5352) Parere delle Commissioni I e V.

   X Commissione (Attività produttive):
  SANGA ed altri: «Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (5379) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  CAZZOLA: «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte ad agevolare il consolidamento delle posizioni pensionistiche individuali e a prevedere, in via sperimentale, criteri di flessibilità per l'accesso al trattamento pensionistico, nonché disposizioni per il finanziamento dell'applicazione delle deroghe in favore dei lavoratori salvaguardati ai sensi degli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14» (5300) Parere delle Commissioni I, V e X;
  GIAMMANCO e VINCENZO ANTONIO FONTANA: «Modifiche all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in materia di valutazione degli assegni di ricerca e delle borse di studio post-dottorato nella formazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado» (5350) Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

   XII Commissione (Affari sociali):
  BINETTI ed altri: «Istituzione di un Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo e disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico» (5347) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  CASSINELLI ed altri: «Nuovo ordinamento della professione di assistente sociale» (5372) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  con lettera in data 30 luglio 2012, sentenza n. 211 del 18-30 luglio 2012 (doc. VII, n. 833), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della legge della regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013);
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge della regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013), promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  con lettera in data 30 luglio 2012, sentenza n. 212 del 18-30 luglio 2012 (doc. VII, n. 834), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 10, della legge della regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 11, della legge della regione Sardegna n. 16 del 2011;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12-bis, comma 3, della legge della regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione sarda), introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge della regione Sardegna n. 16 del 2011;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22-bis, comma 3, lettera b), della legge della regione Sardegna n. 26 del 1985, introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge della regione Sardegna n. 16 del 2011;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della regione Sardegna n. 16 del 2011;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 8, della legge della regione Sardegna n. 16 del 2011;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, della legge della regione Sardegna n. 16 del 2011;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della regione Sardegna n. 16 del 2011;
    dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge della regione Sardegna n. 16 del 2011, promossa, in riferimento agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge della regione Sardegna n. 16 del 2011, promossa, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 5, della legge della regione Sardegna n. 16 del 2011, promosse, in riferimento agli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  con lettera in data 30 luglio 2012, sentenza n. 213 del 18-30 luglio 2012 (doc. VII, n. 835), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della regione Molise n. 17 del 2011:
   alla XI Commissione (Lavoro);

   con lettera in data 30 luglio 2012, sentenza n. 214 del 18-30 luglio 2012 (doc. VII, n. 836), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 5 e 9, comma 1, quanto a quest'ultimo nel testo introdotto dall'articolo 3 della legge della regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35), della legge della regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della «Fondazione per la Ricerca e la cura dei tumori “Tommaso Campanella” centro oncologico d'eccellenza» come ente di diritto pubblico);
    dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'intero testo delle leggi della regione Calabria n. 35 del 2011 e n. 50 del 2011:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  sentenza n. 207 del 18-24 luglio 2012 (doc. VII, n. 832), con la quale:
    dichiara che spettava allo Stato disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), impugnato dalla Provincia autonoma di Trento:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  sentenza n. 215 del 18-30 luglio 2012 (doc. VII, n. 837), con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione e al principio di ragionevolezza dalle regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna;
   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 3, 36 e 39 della Costituzione dalle regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna;
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli articoli 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalle regioni Umbria ed Emilia-Romagna;
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalle regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli articoli 2, lettere a) e b), 3, lettera f), e 4, della legge costituzionale n. 4 del 1948, dalla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalle regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna:

  alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – sezioni riunite in sede di controllo per la Regione siciliana – con lettera in data 20 luglio 2012, ha trasmesso la decisione e l'annessa relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2011.

  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte dei conti – sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali – con lettera in data 25 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la delibera n. 9 del 2012, con la quale la sezione stessa ha approvato la relazione «Sviluppo rurale: gli investimenti nelle aziende agricole. Fondi strutturali 2000/2006».

  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Corte dei conti – sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali – con lettera in data 31 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la delibera n. 10 del 2012, con la quale la sezione stessa ha approvato la relazione «Lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) – chiusura della programmazione 2000-2006. Le irregolarità».

  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Corte dei conti, con lettera in data 1o agosto 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a sezioni riunite il 30 luglio 2012, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2012 (Doc. XLVIII, n. 14).

  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 2 agosto 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SICOT – Sistemi di consulenza per il tesoro srl, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 460).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 2 agosto 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore dei dottori commercialisti, per gli esercizi dal 2008 al 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 461).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

  Il ministro dell'interno, con lettera in data 13 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la prima relazione – per la parte di sua competenza – sull'attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati, riferita agli anni 2010 e 2011 (doc. CCXXXV-bis, n. 1).

  Tale documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal ministro della giustizia.

  Il ministro della giustizia, con lettera in data 30 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Cassa delle ammende nell'anno 2011, corredata dal conto consuntivo, dallo stato di previsione e dalla pianta organica, riferiti alla medesima annualità.

  Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 1o agosto 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, la relazione concernente il contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, riferita all'anno 2011 (doc. XXVII, n. 38).

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 agosto 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (COM(2012)413 final), assegnata, in data 31 luglio 2012, in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (presentata ai sensi dell'articolo 293, paragrafo 2, del TFUE) (COM(2012)420 final), assegnata, in data 31 luglio 2012, in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
   Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (presentato ai sensi dell'articolo 293, paragrafo 2, del TFUE) (COM(2012)421 final), assegnata, in data 31 luglio 2012, in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
   Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (COM(2012)428 final), assegnata, in data 1o agosto 2012, in sede primaria alla VI Commissione (Finanze), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

  La Commissione europea, in data 2 e 3 agosto 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (COM(2012)372 final) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2012)205 final), che sono assegnati in sede primaria alla VII Commissione (Cultura). La predetta proposta di direttiva è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 3 agosto 2012;
   Proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione dell'Unione europea in materia di revisione del regolamento delle telecomunicazioni internazionali da adottare in occasione della conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali o nelle sedi preparatorie (COM(2012)430 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (COM(2012)432 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un quadro giuridico generale per una maggiore cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (COM(2012)439 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (COM(2012)442 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA Sistema d'allarme n. 6-7/2012 (COM(2012)452 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  Il presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 31 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di maggio e giugno 2012.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal consiglio regionale del Piemonte.

  Il presidente del consiglio regionale del Piemonte, con lettera in data 27 luglio 2012, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 19 luglio 2012, concernente prevenzione e lotta all'omofobia.

  Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3396 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 5389)

A.C. 5389 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

  1. Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, non convertite in legge.
  3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.
(Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure).

  1. I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contatto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.
  2. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. Sono pertanto illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. L'articolo 11, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 è abrogato.
  3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.
  4. Al comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto infine il seguente periodo: «In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».
  6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A..
  7. Fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.
  8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.
  9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.
  10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012 ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.
  11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
  12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.
  13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
  14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi durata fino al 30 giugno 2013 con gli operatorie economici che abbiano presentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure e che offrano condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attributo all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.
  15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia possibile ricorrere nonché con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso in cui le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre 2012, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e dalla comunicazione dell'aggiudicazione.
  16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la maggiore durata prevista nelle condizioni contrattuali. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.
  17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.
  18. Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni.
  19. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l'impiego di strumenti telematici.
  20. Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché le modalità di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80 per cento dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione.
  21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi per gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.
  22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.
  23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dai commi 5 e 24.
  24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti: «l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.
   l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.».

  25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi».
  26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 20 milioni di euro per l'anno 2012 ed euro 40 a decorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 35 milioni per l'anno 2012 ed euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013, nonché delle procedute di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013 I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.

Art. 2.
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni).

  1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:
   a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
   b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.

  2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.
  5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.
  6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi.
  7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante «Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.
  8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.
  9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
  10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:
   a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
   b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
   c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
   d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
   e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
   f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:
   a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:
    1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
    2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
   b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;

   c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1o gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
   d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
   e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.

  12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.
  13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
  14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
  15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
  17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all'articolo 9».
  18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
   a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9».
   b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».

  19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
  20. In attuazione del taglio del 20 per cento operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza sulla base di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, cessano alla data del 1o ottobre 2012 e non sono rinnovabili, mentre quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 cessano alla scadenza dell'attuale mandato governativo, ovvero se antecedente alla data stabilita nel decreto di conferimento dell'incarico.

Art. 3.
(Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive).

  1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
  2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 10, lett. b) le parole «relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;» sono sostituite dalle seguenti «nonché gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente agli immobili agli stessi in uso per finalità istituzionali;»
   b) all'articolo 10, la lett. d) è abrogata
   c) all'articolo 11, la lett. a) è abrogata

  All'articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse
   b) dopo le parole «immobili di proprietà degli stessi enti.» è aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concedono alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà.»

  3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto.
  4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1o gennaio 2013 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
   a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
   b) permanenza per le Amministrazioni delle Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui ai sensi all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

  5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo periodo del presente comma e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del presente comma deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
  6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
  7. Le disposizioni del presente comma non si applicano in via diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
  8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:
  «222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto è determinato dall'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi è dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui è stata verificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per essere destinati alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.
  222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. In assenza di tale attività di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222 bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni».

  10. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata, ai sensi e con le modalità di cui al comma 222 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne dà comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruità dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia della gestione».

  12. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalità previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività affidate dall'Agenzia del demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011, dotato di idonee professionalità.»
   b) al comma 7, prima delle parole: «restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa» sono aggiunte le parole «Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5».
   c) al comma 2, lettera d), dopo le parole «gli interventi di piccola manutenzione» sono aggiunte le parole: «nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

  13. L'Agenzia del demanio può destinare quota parte dei propri utili di esercizio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse le condizioni recate dal primo periodo del comma 3 del presente articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  14. Al fine di consentire agli operatori economici il più efficace utilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: «per un periodo non superiore a cinquanta anni»
   b) al comma 2, dopo le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti «-Agenzia del demanio»
   c) il comma 3 è così sostituito: «Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al comma 2 è rimessa, per l'intera durata della concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni è, altresì, riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.»
   d) il comma 5 è così sostituito: «I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo espressamente:
    a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;
    b. la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le attività economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 13 settembre 2005.»

  15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole «o fondi immobiliari.» sono aggiunte le seguenti parole: «Alle società di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
  16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.
  17. All'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito, la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze è trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio, previa intesa con le società di cui al comma 16-ter. Con separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono regolati i rapporti tra le parti interessate».
  18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici.
  19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30 giugno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

Art. 4.
(Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche).

  1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:
   a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;
   b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014.

  2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
  3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
  4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6. A decorrere dal 1o gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica.
  7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1o gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.
  8. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.
  9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  10. A decorrere dall'anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.
  11. A decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.
  12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.
  13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate.
  14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.

Art. 5.
(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni).

  1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.
  2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.
  3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.
  4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
  5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
  6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanzia pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  7. A decorrere dal 1o ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
  8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
  9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
  10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
  «Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1o ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al periodo successivo per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al periodo precedente, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.»;
   b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
  «9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.
  9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalità di migrazione dei servizi.»

  11. Nelle more dei rinnovi contrattuali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, sono individuati i criteri per la valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150. I criteri stabiliti con il predetto decreto non si applicano alle amministrazioni che sono già dotate di strumenti per la valutazione organizzativa ed individuale dei dipendenti.
  12. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, è inserito il seguente:
  «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima».

  13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato
  14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1o gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità.

Art. 6.
(Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici).

  1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e successive modifiche e integrazioni. Per controllo si deve intendere la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.
  2. Le modalità di effettuazione della trasmissione delle informazioni di cui al precedente comma rese disponibili alla banca dati della amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre, 2009, n. 196, sono definite con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat».
  3. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto.
  4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori.
  6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dall'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante l'acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a decorrere dal 1 gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto di beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalità di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.
  7. Le Amministrazioni di cui al comma 6 potranno fruire, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, 196, delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione.
  8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sono definite le modalità di contabilizzazione degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma.
  9. Con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione nei documenti contabili degli enti fino all'esercizio in corso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Istat, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione e la raccolta di informazioni relative alle opere d'importo più rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente sono in particolare individuati gli enti interessati alla ricognizione, le caratteristiche delle opere rilevate e le modalità per l'invio delle informazioni.
  10. Nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti, a partire dall'esercizio finanziario 2013, ha l'obbligo di predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con cadenza mensile. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono avviate le attività propedeutiche all'avvio della sperimentazione di cui al periodo precedente.
  11. Il piano finanziario dei pagamenti indica, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, il preciso ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione.
  12. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse.
  13. Al fine di consentire la corretta imputazione all'esercizio finanziario di competenza economica delle spese dei Ministeri che hanno dato luogo a debiti non ancora estinti relativi a somministrazioni, forniture e appalti, mediante l'esatta individuazione della data di insorgenza degli stessi, le richieste di reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti per l'estinzione dei debiti formatisi fuori bilancio, da inoltrare all'amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore, quali prioritariamente i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse.
  14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti previsti dal piano finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
  15. Le somme stanziate nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le stesse, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è definanziata per i corrispondenti importi.
  16. In via sperimentale, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi del comma 10.
  17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.
  18. I termini previsti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono prorogati rispettivamente come segue:
   a) all'articolo 1, comma 4, il termine del «28 giugno 2012» è prorogato al «27 luglio 2012»;
   b) all'articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine del «31 luglio 2012» è prorogato al «30 agosto 2012» e, all'ultimo periodo, il termine del «31 agosto 2012» è prorogato al «28 settembre 2012»;
   c) all'articolo 3, comma 5, il termine del «28 settembre 2012» è prorogato al «31 ottobre 2012»;
   d) all'articolo 3, comma 7, il termine del «31 ottobre 2012» è prorogato al «30 novembre 2012;
   e) all'articolo 4, il termine del «1o novembre 2012» è prorogato al «1o dicembre 2012» e quello del «1o novembre 2016» è prorogato al «1o dicembre 2016».

  19. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 5-bis, lettera f) del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  20. All'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 616, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.»;
   b) dopo il comma 616 è inserito il seguente comma:
  «616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.».

TITOLO II
RIDUZIONE DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI

Art. 7.
(Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri).

  1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ad operare i seguenti interventi:
   a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legislativo n. 303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
   b) contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

  2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppresse le seguenti strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
   a) «Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione» di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al riordino della predetta Unità, integrandola se necessario con un contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica;
   b) «Progetto Opportunità delle Regioni in Europa» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011;
   c) «Unità per l’e-government e l'innovazione per lo sviluppo» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011.

  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti dalle strutture di missione di cui al comma 2.
  5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014»
   b) all'articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21» è sostituita dalla seguente: «403.330.620,21».

  6. Per l'anno 2012, con il decreto di cui all'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio.
  7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riferita all'anno 2012 è ridotta di 5,6 milioni di euro.
  8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta dell'importo annuo di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012.
  9. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta dell'importo di euro 8.700.000 per l'anno 2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013.
  10. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
  all'articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole «Ministro della difesa» aggiungere le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
  12. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 2.
  13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.
  14. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
  15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13.
  16. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
  17. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotto di 94 milioni di euro per l'anno 2012.
  18. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 39 milioni di euro per l'anno 2012.
  19. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012.
  20. La lettera c), dell'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è soppressa.
  21. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è alimentato per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto.
  22. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, accede, in via telematica, con modalità disciplinate con apposita convenzione, al registro delle imprese istituito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nonché agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato.
  23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, è ridotto di 67.988.000 euro per l'anno 2012, di 91.217.000 euro per l'anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  24. È annullato l'Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.
  25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti rivenienti dall'annullamento dell'Accordo di programma di cui al comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
  26. Alla revisione della spesa nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede altresì con le risorse di seguito indicate:
   a) al secondo periodo dell'articolo 2, comma 172, del Decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole «a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, » sono aggiunte le seguenti «pari a ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e»;
   b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività dell'aviazione civile) di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  27. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.
  28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.
  29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.
  30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.
  31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
  32. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
  34. Alla data del 15 ottobre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 15 novembre 2012. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
  35. I cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione, entro la data del 15 ottobre 2012.
  36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  37. All'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «integrare i fondi stessi» sono aggiunte «nonché l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio»;

   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

  38. All'articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «fatta eccezione per» sono sostituite dalla seguente «compreso» e le parole da «, le cui competenze fisse» sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica.
  39. A decorrere dal 1o gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono più alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte è versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilità speciali scolastiche di cui al comma 39 ed è acquisita all'erario.
  41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.
  42. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «contribuzione studentesca» sono inserite le seguenti «degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello»;
   b) le parole «del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» sono sostituite dalle seguenti «dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. È fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti.».

Art. 8.
(Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali).

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:
   a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legge n. 78 del 2010, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;
   b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura;
   c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online,
   d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;
   e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;
   f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovate modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi,
   g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.

  2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovrà provvedere:
   a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti che consenta di minimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e pagamento;
   b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dei livelli di servizio contenuti nelle convenzioni e nei contratti con i Centri di Assistenza Fiscale, anche in relazione alle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e alla multicanalità di accesso ai servizi con riduzione di almeno il 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011;
   c) dovrà prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica e pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili.

  3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
  4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dal precedente comma 3.

Art. 9.
(Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi).

  1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano, riducendone in tal caso gli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1.
  3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio di leale collaborazione, all'individuazione dei criteri e della tempistica per l'attuazione del presente articolo e alla definizione delle modalità di monitoraggio.
  4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi.
  5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai princìpi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesime regioni.
  6. È fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.
  7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 10.
(Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio).

  1. La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo assume la denominazione di Prefettura – Ufficio territoriale dello Stato e assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio.
  2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture – Uffici territoriali dello Stato di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede all'individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura – Ufficio territoriale dello Stato connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme generali regolatrici della materia:
   a) contenimento della spesa pubblica;
   b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture – Uffici territoriali dello Stato e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, salvo l'adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presìdi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
   c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato, individuazione di modalità, anche ulteriori a quelle di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato;
   d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 10 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni;
   e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente comma, con riferimento alle risorse che non risultano più adibite all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato:
    1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
    2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l'esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.

  3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'integrazione dei sistemi informativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e controllo delle grandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimane attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.

Art. 11.
(Riordino delle Scuole pubbliche di formazione).

  1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà, con uno o più regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti ed è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai seguenti criteri:
   a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe;
   b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
   c. per il reclutamento e la formazione genetica dei dirigenti e la formazione generica dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale esistente;
   d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione in un'unica struttura già esistente per singolo Ministero e per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e coordinamento con le strutture formative militari;
   e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;
   f. individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che la relativa formazione possa svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri;
   g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c) e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;
   h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del corpo docente e l'eccellenza dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione;
   i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:
    1) l'attività di formazione riguardante ambiti omogenei è programmata e svolta in conformità con linee di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei predetti ambiti;
    2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.

  2. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.

Art. 12.
(Soppressione di enti e società).

  1. L'INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all'Ente risi le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA.
  3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi.
  4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza.
  5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, è posto in mobilità ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  6. Al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, è delegato allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a dodici mesi.
  7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1o ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.
  8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.
  9. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e, conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo.
  10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la propria dotazione organica sulla base delle unità di personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione.
  11. Il personale trasferito al Ministero politiche agricole alimentari forestali mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole alimentari forestali è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbite con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella titolarità dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.
  12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia.
  13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono:
   a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare;
   b) il collegio dei revisori dei conti.

  14. Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.
  15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori.
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con il presente articolo e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del citato decreto legislativo.
  18. Dalle disposizione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante. Sino al 31 dicembre 2012 non si applicano i commi 635 e 638 del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007.
  20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano.
  21. Alla data di entrata in vigore del presente decreto l'organismo di indirizzo, istituito dall'articolo 2, comma 118, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è soppresso. Le relative funzioni sono esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di specifica intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  22. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di marzo di ciascun anno finanziario, rendicontano le somme erogate a favore dei comuni confinanti ai soli fini dello svincolo degli accantonamenti effettuati in via temporanea dal Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
  24. La Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa, di seguito denominata «Società», costituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e successive modificazioni, è posta in liquidazione.
  25. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione della Società e di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono già stati individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e sono già stati contratti i relativi mutui.
  26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2013 e non è prorogabile. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatore provvede, entro il 31 dicembre 2013, all'estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti, nonché dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società.
  27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Società sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Società. Le disponibilità finanziarie residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione degli interventi già contrattualizzati ed eventualmente non conclusi al 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da realizzare secondo le modalità di cui al comma 30. I contributi pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal predetto Ministero in erogazione diretta per le finalità di cui al comma 30 e secondo la procedura ivi prevista.
  28. Alla procedura di liquidazione di cui al presente articolo si applicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali.
  29. All'articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nell'ultimo periodo, dopo le parole: «Dall'anno 2012» sono aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2016».
  30. A decorrere dall'anno 2012, le risorse di cui all'articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono assegnate, secondo le modalità ivi previste, al Ministero per i beni e le attività culturali e destinate alla realizzazione di progetti di assoluta rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione e la realizzazione di attività culturali di pari rilevanza, nonché alla realizzazione di infrastrutture destinate alla valorizzazione e alla fruizione di detti beni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per la programmazione delle risorse di cui al presente comma.
  31. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia di cui al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 e successive modificazioni, di seguito denominata: «Fondazione», è soppressa. Al fine di razionalizzare e rendere più efficace ed efficiente lo svolgimento delle funzioni, di preminente interesse generale nell'ambito della formazione specialistica avanzata del settore cinematografico, nonché della tutela, salvaguardia, conservazione, valorizzazione e diffusione culturale del patrimonio cinematografico e audiovisivo, già svolte dalla Fondazione, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Centro sperimentale di cinematografia, quale Istituto centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, di seguito denominato: «Istituto». L'Istituto afferisce alla Direzione generale per il cinema ed è posto sotto la vigilanza della medesima Direzione generale. Ad esso si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, successive modificazioni. L'incarico di direzione dell'Istituto è conferito dal Direttore generale per il cinema, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more della costituzione degli organi dell'Istituto, il Direttore generale per il cinema assicura la continuità della gestione amministrativa e della didattica ed a tal fine svolge le funzioni dei cessati organi amministrativi della Fondazione.
  32. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni è aggiunta la seguente lettera: «g-bis) il Centro sperimentale di cinematografia.».
  33. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Direttore generale per il cinema entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35, l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede ad adeguare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. I dipendenti della Fondazione mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
  34. Le funzioni svolte dalla Cineteca nazionale, nonché le inerenti risorse finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, con il decreto previsto dal comma 35 alla s.r.l. Istituto Luce Cinecittà, di cui all'articolo 14, commi da 6 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla quale, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 35, si applicano le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Presso la medesima Società sono, altresì, trasferiti i dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, adibiti alla Cineteca nazionale, individuati con il medesimo decreto di cui al comma 35, ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
  35. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali appartenenti alla Cineteca Nazionale, nonché le partecipazioni societarie detenute dalla Fondazione, da trasferire a titolo gratuito a Istituto Luce Cinecittà s.r.l. Con convenzione stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale per il cinema, l'Istituto e l'Istituto Luce Cinecittà s.r.l. definiscono le modalità con le quali è assicurato il pieno utilizzo, a titolo gratuito, del patrimonio e delle attività della Cineteca Nazionale, da parte dell'Istituto nei propri programmi formativi, didattici e culturali.
  36. Tutte le operazioni compiute in attuazione del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
  37. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogato il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni.
  38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi di cui all'articolo 15, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, è soppresso. Le funzioni e i compiti, nonché le risorse di personale, finanziarie e strumentali, dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi sono trasferite alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, la lettera g) è soppressa.
  39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.».
  40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività liquidatorie.
  41. L'Ente nazionale per il microcredito di cui all'articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppresso e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43.
  42. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle attività, all'estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
  43. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il bilancio dà evidenza delle contabilità separate attivate per la gestione delle risorse comunitarie e dei fondi corrisposti all'ente da altri soggetti pubblici o privati. I compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti ai componenti degli organi dell'ente soppresso fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre 30 giorni dalla data di soppressione.
  44. Le convenzioni in essere tra l'ente e le amministrazioni ed enti pubblici e privati sono risolte alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Le amministrazioni e gli enti interessati definiscono con il dirigente delegato di cui al comma 42 le relative pendenze finanziarie. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, su proposta del dirigente delegato, individua i soggetti e le modalità di trasferimento dei programmi e progetti comunitari, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi assunti in sede comunitaria.
  45. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l'ente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.
  46. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attività previste dal comma 42.
  47. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 42 e le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura dell'ente soppresso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico costituiscono economie del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'ente sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
  48. È abrogato l'articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.
  49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
  50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
  51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività, esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.
  53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla prosecuzione delle attività di cui al comma 52.
  54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'ente nazionale per il microcredito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in godimento.
  55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
  56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dal comma 50.
  57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 è versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
  58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente norma.
  59. La Fondazione Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 è soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
  60. Il commissario in carica, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, esercita i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 31 dicembre 2012. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso dovuto al commissario è determinato dal Ministro dello sviluppo economico.
  61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica altresì la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attività in essere alla data del presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la data del 31 dicembre 2012 tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione anticipata.
  62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione diretta del programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
  63. Le convenzioni in essere tra il Ministero e la fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del commissario. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il bilancio di chiusura della fondazione soppressa è presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze, ed è corredato dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio dà evidenza della contabilità separata attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la fondazione, concernente la realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la fondazione alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.
  66. Il personale di cui al comma 65 è inquadrato nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale può essere destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attività del commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
  67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
  68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il commissario può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dai commi 60 e 61.
  69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrate del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
  70. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il comma 61 nella parte in cui dispone l'istituzione di un fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», il comma 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attività previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.
  71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
  72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  73. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole «Il Ministero delle attività produttive» e «Il Ministro delle attività produttive» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il Presidente del Consiglio dei Ministri».
  75. L'incarico di commissario per la gestione delle società cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto dell'autorità di cui all'articolo 2545-septiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del commissario.
  76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 71, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, che individua modalità di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto».
  78. All'articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1o ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.»;
   b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

  79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;
   b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

  80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa.»;
   b) il comma 14, è sostituito dal seguente: «14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro.»;
   c) il comma 15, è sostituito dal seguente: «15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando generale della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.».

  81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
  83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, con funzioni di Presidente»;
   b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo è eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il primo, responsabile dell'attività amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;
   c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna».

  84. Le disposizioni di cui al comma 3 entrano in vigore dal 1o gennaio 2013.
  85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo 1330 – piano di gestione 1 – del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.
  86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguirà in particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno.
  87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta.
  88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2012».
  89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2007 continua ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
  90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, è prorogato fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Art. 13.
(Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale).

  1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP).
  2. L'IVARP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
  3. L'Istituto opera sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e quelli previsti dall'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, art. 1, comma 68, nonché il gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1993, n. 124, nella misura prevista dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive integrazioni.
  4. L'IVARP e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L'IVARP può fornire dati al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.
  5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.
  6. L'IVARP svolge le funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
  7. Sono altresì attribuite all'IVARP le funzioni spettanti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).
  8. Le competenze già affidate alla COVIP dall'art. 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  9. L'IVARP e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare appositi accordi per l'esercizio, da parte del primo, di poteri di verifica e controllo, anche mediante ispezione, sui soggetti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 8 del presente articolo.
  10. Sono organi dell'IVARP:
   a) il Presidente;
   b) il Consiglio;
   c) il Direttorio di cui all'art. 21 dello Statuto della Banca d'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 17.

  11. Presidente dell'Istituto è il Direttore Generale della Banca d'Italia.
  12. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto e presiede il Consiglio.
  13. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo o previdenziale, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia.
  15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'IVARP.
  In particolare il Consiglio:
   – adotta il regolamento organizzativo dell'IVARP;
   – delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento;
   – adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti;
   – conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
   – approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
   – provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati;
   – esamina ed approva il bilancio;
   – esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli.

  16. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio può rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale dell'Istituto con qualifica dirigenziale per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto.
  17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVARP in materia assicurativa e previdenziale, il Direttorio della Banca d'Italia è integrato con i due consiglieri di cui al comma 13.
  18. Al Direttorio integrato spetta l'attività di indirizzo e direzione strategica dell'IVARP e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa e previdenziale.
  19. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato può rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti dell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto medesimo.
  20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del Direttorio integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al comma 5, del presente articolo e l'adozione di provvedimenti a carattere normativo.
  21. Rientra, altresì, nella competenza del Direttorio integrato l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'IVARP di provvedimenti di distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati presso l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).
  22. Nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente, salvo ratifica collegiale.
  23. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell'IVARP sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione dell'Istituto.
  24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'IVARP è deliberato dal Direttorio della Banca d'Italia ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche allo Statuto dell'IVARP, deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalità.
  25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'IVARP e in particolare:
   – stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Istituto;
   – prevede la facoltà del Direttorio integrato di nominare un Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega del Consiglio;
   – disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui al comma 13;
   – definisce princìpi e criteri ai fini del conferimento delle deleghe da parte degli organi collegiali;
   – definisce le modalità dell'esercizio delle funzioni istituzionali nei casi di necessità e di urgenza;
   – stabilisce norme in materia di incompatibilità e princìpi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi;
   – definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia all'IVARP o dall'IVARP alla Banca d'Italia;
   – definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Istituto.

  26. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell'Istituto, stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.
  27. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'IVARP può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia.
  28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP e della COVIP decadono e i Presidenti degli enti soppressi assumono le funzioni di Commissari per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dei rispettivi enti, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.
  29. I Commissari straordinari riferiscono con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP e dalla COVIP. L'ISVAP e la COVIP, per tutta la fase transitoria, continuano ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
  30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al comma 13 e il Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'IVARP.
  31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, i Commissari straordinari decadono automaticamente dalle funzioni.
  32. Alla medesima data l'ISVAP e la COVIP sono soppressi e l'IVARP succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ad essi. All'IVARP sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi. Il personale dei soppressi ISVAP e COVIP passa alle dipendenze dell'IVARP conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione organica dell'IVARP è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso gli enti soppressi.
  33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVARP nelle funzioni di ISVAP e di COVIP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce un unico trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVARP, fermo restando che tale operazione di omogeneizzazione non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei precedenti ordinamenti dei due enti.
  34. Entro il medesimo termine il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei princìpi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 26 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dei due enti soppressi.
  35. Alla data di subentro dell'IVARP nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, è trasferita alla Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia.
  36. Alla medesima data è trasferita alla Consap Spa la gestione del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  37. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'IVARP, è stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
  38. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'istituzione di apposito Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei princìpi di semplificazione e proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro. L'organismo sarà soggetto alla vigilanza dell'IVARP. Il regolamento disciplinerà, altresì, il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e il passaggio al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVARP con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori.
  39. La contabilità dell'IVARP viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP e COVIP, rispettivamente, ai sensi dell'art. 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall'art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'art. 18, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
  40. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVARP sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, l'art. 18 della legge 5 dicembre 2005, n. 252, fatta eccezione per il comma 2, per il comma 4, ultimo periodo, e per il comma 5, nonché l'art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. All'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 52, le parole «In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e» sono soppresse. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli.
  41. A decorrere dalla data di cui al comma 40 del presente articolo, sono trasferite all'IVARP i poteri normativi attribuiti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 4, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché quelli attribuiti al medesimo Ministro dall'art. 4, comma 3, lett. b), ad esclusione di quelli relativi ai requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e del responsabile delle forme pensionistiche complementari.
  42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando quanto previsto al comma 40 del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP o alla COVIP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVARP. Per le norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 35 e 36, del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si intende effettuato alla Consap Spa.
  43. Le disposizioni adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dall'ISVAP e dalla COVIP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVARP restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVARP medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate.

Art. 14.
(Riduzione delle spese di personale).

  1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:
   a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «Per il quadriennio 2010-2013» sono sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio 2010-2014»;
   b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti «Per l'anno 2015»;
   c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «A decorrere dall'anno 2016».

  2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2010 e 2011». In fine è aggiunto il seguente periodo «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016».
  3. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole «Per il quadriennio 2009-2012» sono sostituite dalle seguenti «Per il triennio 2009-2011» e, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: «13-bis. Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 2005.»
  4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti «Per il quadriennio 2011-2014» e all'ultimo periodo le parole «del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti parole «del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016».
  5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole «e 2012».
  6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all'80 per cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.
  7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
  8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi è operata in conformità con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.
  9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
  10. Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del presente decreto.
  11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 626, comma 1, le parole «100 unità» sono sostituite dalle seguenti «70 unità»;
   b) all'articolo 639, comma 3, le parole da «è stabilito» sino a «unità» sono sostituite dalle seguenti «è stabilito entro il limite massimo di 624 unità».

  12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.
  13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
  14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
  15. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008.
  16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera
  17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
   a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;
   b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;
   c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
   d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
   e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;

  18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
  19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata dall'istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
  20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.
  21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.
  23. Per l'anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 inviate all'estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100 unità di personale cessato.
  25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.
  26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000.
  27 All'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
  «5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.

TITOLO III
RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA SANITARIA

Art. 15.
(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica).

  1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui all'articolo 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinante al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalla farmacie convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è rideterminato al valore del 3,65 per cento. Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2012, l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è rideterminato al valore del 6,5 per cento. Per l'anno 2012 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura del 13,1 per cento.
  3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dell'11,5 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25 per cento, in proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75 per cento, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.
  4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 3,2 per cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.
  5. Il tetto di cui al comma 4 è calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, nonché al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale.
  6. La spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle seguenti somme:
   a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive disposizioni di proroga, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;
   b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
   c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata (payment by results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

  7. A decorrere dall'anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.
  8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
   a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio sanitario nazionale e di quelle restituite in applicazione delle lettere g), h) e i); dal calcolo è altresì detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione;
   b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, nonché le risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA, nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate si aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato farmaceutico;
   c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di cui alla lettera b), deve risultare uguale all'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla normativa vigente;
   d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa riferimento ai dati rilevati dai modelli CE, al netto della spesa per la distribuzione diretta di medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalle regioni relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto; ai fini della definizione dei budget aziendali, nelle more della completa attivazione del flusso informativo dei consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente, viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 2;
   e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze;
   f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalità stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
   g) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale; l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata in proporzione al superamento del budget definitivo attribuito secondo le modalità previste dal presente comma;
   h) la quota del superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui alla lettera b), è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
   i) in caso di superamento del budget attribuito all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, il 50 per cento della quota di superamento riconducibile a tali medicinali è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
   j) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti;
   k) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal presente comma, ai fini della definizione dei budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai fatturati aziendali relativi al 2012 è detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno.

  9. L'AIPA segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della numerosità dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
  10. Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il comitato ed il tavolo degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate.
  11. La disciplina del presente articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b) contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto legge devono intendersi come riferimenti al presente articolo ».
  12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le predette misure sono applicate, salvo la stipulazione, entro il 31 luglio 2012, del Patto per la salute 2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali. Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario nazionale.
  13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:
   a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012;
   b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.»;
   c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse. Nelle singole regioni, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare. Entro il 28 febbraio 2013, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
   d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
   e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
   f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è rideterminato, per l'anno 2013 al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento;
   g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  «1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.».

  14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite le determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale.
  16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide per gli anni 2012-2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali princìpi di coordinamento della finanza pubblica.
  17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.
  18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
  19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le parole: «Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo» sono sostituite con le seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto».
  20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.
  21. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dai seguenti:
  «3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
  3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia conseguito l'equilibrio economico ed abbia altresì assicurato il contenimento delle spese complessive di personale per un importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui al medesimo comma 71, rispettivamente, nella misura di un terzo della stessa per l'anno 2013 e di due terzi per l'anno 2014.
  3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale».

  22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di auto coordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
  23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,25 per cento delle predette risorse.
  24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore.

TITOLO IV
RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 16.
(Riduzione della spesa degli enti territoriali).

  1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
  2. Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna regione sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette Regioni sono rideterminati tenendo conto degli importi di cui al presente comma.
  3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi derivanti dalle predette procedure.
  4. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183, è aggiunto il seguente comma: «12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:
   a) al comma 10 del presente articolo;
   b) all'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   c) all'articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo l, comma l, della legge 24 marzo 2012, n. 27, come ridotto dall'articolo 4, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo l, comma l, della legge 26 aprile 2012, n. 44;
   d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

  5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183 sono abrogati.
  6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai comuni.
  7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
  8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti.
  9. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
  10. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.».
  11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento
  12. All'articolo 4-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44:
   a) ai commi 1 e 2 le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle parole: «10 settembre»;
   b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole «Entro lo stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse»
   c) al comma 5, le parole «entro il 30 luglio» sono sostituite dalle parole «entro il 30 settembre».

Art. 17.
(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni).

  1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse o accorpate sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
  2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri per la riduzione e l'accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresì, le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all'articolo 18, comma 1.
  3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, i quali, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, deliberano un piano di riduzioni e accorpamenti relativo alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione. I piani di cui al primo periodo del presente comma, costituenti iniziative di riordino delle province, sono trasmessi entro cinque giorni al Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna Regione interessata, ai fini di cui al comma 4.
  4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa sono soppresse o accorpate le province, sulla base delle iniziative deliberate ai sensi del comma 3. Se a tale data tali deliberazioni in una o più regioni non risultano assunte, il provvedimento legislativo di cui al primo periodo del presente comma è assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine alla riduzione ed all'accorpamento delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.
  5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.
  6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
  7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
  8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.
  10. All'esito della procedura di accorpamento, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
   b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

  11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
  12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  13. La redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.

Art. 18.
(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio).

  1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1o gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
  2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma l, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.
  3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.
  4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, nonché che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo, lo Statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano:
   a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
   b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia;
   c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma l del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  5. Il consiglio metropolitano è composto da:
   a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
   b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
   c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.

  6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.
  7. Alla città metropolitana sono attribuite:
   a) le funzioni fondamentali delle province;
   b) le seguenti funzioni fondamentali:
    1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
    2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
    3) mobilità e viabilità;
    4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

  8. Alla città metropolitana spettano:
   a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
   b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

  9. Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione:
   a) regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;
   b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
   c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può delegare poteri e funzioni ai comuni, in forma singola o associata, ricompresi nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
   d) può prevedere le modalità con le quali i comuni facenti parti della città metropolitana possono delegare compiti e funzioni alla medesima;
   e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

  10. La titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco è a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennità di funzione o gettoni di presenza.
  11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Art. 19.
(Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 27 è sostituito dal seguente: «27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
    a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
    b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
    c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
    d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
    e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
    f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
    g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
    h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
    i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
    l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale».
   b) il comma 28 è sostituito dal seguente:
  «28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.»;
   c) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente:
  «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»;
   d) il comma 30 è sostituito dal seguente:
  «30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.»;
   e) il comma 31 è sostituito dai seguenti:
  «31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.
  31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.
  31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:
   a) entro il 1o gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
   b) entro il 1o gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.».

  2. I commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.
  2. Sono affidate all'unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.
  3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma l sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
  4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunità montane.
  5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
  6. Gli organi dell'unione di cui al comma l sono il consiglio, il presidente e la giunta.
  7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
  8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.
  9. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.
  10. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione.
  11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.
  13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto.».

  3. L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
  «Art. 32 (Unione di comuni) 1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
  2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
  3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.
  4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
  5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.
  6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
  7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
  8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6».

  4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un'unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto, ovvero per quella di cui all'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto.
  5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 16, comma 4, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto.
  6. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione.
  7. Sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies e 3-octies dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 20.
(Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali).

  1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.
  4. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1o settembre 2000, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

TITOLO V
FINALIZZAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA ED ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 21.
(Riduzione dell'iva).

  1. All'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter:
    1) nel primo periodo, le parole: «1o ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013»;
    2) il secondo periodo è abrogato;
    3) nel terzo periodo le parole «sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali», sono sostituite dalla seguenti: «sono rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per cento»;.
   b) al comma 1-quater:
    1) sono soppresse le parole «, secondo e terzo periodo»;
    2) le parole «30 settembre 2012», sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2013»;
    3) le parole da «a 13.119 milioni di euro» sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti «a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013».

  2. Con la legge di stabilità per l'anno 2013 sono indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52 del 2012, e le disposizioni aventi ad oggetto l'eliminazione o riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previste dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011. I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal primo periodo concorrono, unitamente ai risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, di cui all'articolo 12 del presente decreto, al fine di evitare l'aumento, dal 1o luglio 2013, delle aliquote iva previsto dall'articolo 40, comma 1-ter, del citato decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal comma 1.

Art. 22.
(Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico).

  1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposi e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del lo giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;
   b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1o giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;
   c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 nonché di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1o giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
   d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

Art. 23.
(Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili).

  1. Per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le esigenze del settore.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013 e da 2013 a 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2013 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
  3. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.
  4. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013.
  5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
  6. Ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.
  7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1o gennaio 2013, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
  8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle finalità già oggetto di finanziamento ai sensi del presente articolo, nonché per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  9. È autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012;
  10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro 4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, quanto ad euro 4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.
  11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa umanitaria, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, è autorizzata la spesa massima di 500 milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvederà a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

Art. 24.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11, 3, comma 16, 5, comma 1, 7, comma 21, 21, comma 1, 22 e 23, ad esclusione del comma 9, del presente provvedimento, pari a 3.780,250 milioni di euro per l'anno 2012, a 10.544 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.157,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano a 10.558,328 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.207,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.
  2. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure del presente decreto, non utilizzati per la copertura dello stesso sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 25.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

Riduzione spese per acquisto di beni e servizi
(in milioni di euro)
  2012 2013 2014 e ss
Ministero dell'economia e delle finanze 21,8 77,0 77,0
Ministero dello sviluppo economico 1,7 6,0 6,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1,1 4,0 4,0
Ministero della giustizia 60,0 120,0 120,0
Ministero degli affari esteri 6,2 22,0 22,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4,0 14,0 14,0
Ministero dell'interno 131,0 131,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4,8 17,0 17,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7,9 28,0 28,0
Ministero della difesa 148,0 148,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2,5 9,0 9,0
Ministero per i beni e le attività culturali 2,8 10,0 10,0
Ministero della salute 8,2 29,0 29,0
Totale 121,1 615,0 615,0

Allegato 2

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI DA REALIZZARE CON LA LEGGE DI STABILITÀ
(milioni di euro)

  Saldo netto da finanziare Indebitamento netto
Ministeri 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Ministero dell'economia e delle finanze 715,5 662,3 518,8 615,3 662,3 518,8
Ministero dello sviluppo economico 52,8 37,2 45,4 37,2
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 48,4 46,1 49,1 41,6 46,1 49,1
Ministero della giustizia 149,0 122,6 121,5 128,2 122,6 121,5
Ministero degli affari esteri 26,8 21,5 24,7 23,0 21,5 24,7
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 182,9 172,7 225,5 157,3 172,7 225,5
Ministero dell'interno
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23,0 21,0 29,6 19,8 21,0 29,6
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 207,0 193,5 199,3 178,0 193,5 199,3
Ministero della difesa 236,1 176,4 256,8 203,0 176,4 256,8
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 15,8 8,5 9,9 13,6 8,5 9,9
Ministero per i beni e le attività culturali 55,6 51,4 63,5 47,8 51,4 63,5
Ministero della salute 64,3 61,3 75,7 55,3 61,3 75,7
TOTALE 1.777,3 1.574,5 1.574,5 1.528,5 1.574,5 1.574,5

Allegato 3

RIDUZIONE TRASFERIMENTI ENTI DI RICERCA

Amministrazione/Ente 2012 2013 2014 e ss
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1.125.210 3.000.561 3.000.561
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA – ISTAT (include ex ISAE) 1.125.210 3.000.561 3.000.561
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 2.460.716 6.561.910 6.561.911
ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE 2.460.716 6.561.910 6.561.911
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4.046.172 10.789.791 10.789.791
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI (ISFOL) 1.936.505 5.164.013 5.164.013
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORO (ora INAIL) 2.109.667 5.625.778 5.625.778
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 19.209.578 51.225.541 51.225.541
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
1.060.503 2.828.009 2.828.009
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
6.045.453 16.121.207 16.121.207
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
740.952 1.975.872 1.975.872
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
20.855 55.612 55.612
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
48.066 128.176 128.176
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
389.331 1.038.216 1.038.216
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
9.142.501 24.380.003 24.380.003
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
611.435 1.630.493 1.630.493
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA
SPERIMENTALE

486.903 1.298.408 1.298.408
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA INRIM
330.362 880.966 880.966
ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE – INVALSI 10.891 29.042 29.042
MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE
70.982 189.284 189.284
STAZIONE ZOOLOGICA «ANTONIO DOHRN» DI NAPOLI
251.345 670.253 670.253
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 1.454.510 3.878.692 3.878.693
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE – ISPRA 1.454.510 3.878.692 3.878.693
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 2.895.617 7.721.646 7.721.646
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRA) 962.445 2.566.521 2.566.521
ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE 708.768 1.890.049 1.890.049
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (INEA) 1.224.404 3.265.076 3.265.076
MINISTERO DELLA SALUTE 1.955.290 5.214.106 5.214.107
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 1.955.290 5.214.106 5.214.107
TOTALE 33.147.093 88.392.247 88.392.250

A.C. 5389 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

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A.C. 5389 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure).

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  
4-bis. Sono comunque fatti salvi le forniture e gli affidamenti in via di urgenza, entro il limite massimo di 40.000 euro, secondo le procedure in economia di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1. 101. Bosi, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.
1. 2. Osvaldo Napoli.

  Al comma 26, dopo le parole: dei costi dei servizi di intercettazione telefonica aggiungere le seguenti: prevedendo l'obbligatorietà e la gratuità delle relative prestazioni da parte dei gestori concessionari e provvedendo alla razionalizzazione delle spese per l'esecuzione delle relative operazioni tecniche e per le trascrizioni delle stesse,

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere le parole:
, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria,
   dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
  26.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nulle le clausole dei contratti di servizio stipulati con i gestori telefonici che prevedono la remunerazione di prestazioni relative ai servizi di intercettazione telefonica.
1. 100. Ferranti, Rossomando, Samperi, Capano, Cavallaro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Meno spesa per acquisti di beni e servizi, più deduzioni per carichi di famiglia).

  1. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, entro il 30 ottobre, la quantificazione dei risparmi ottenuti dalla rideterminazione con una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014. Le risorse rivenienti da tale quantificazione affluiscono al fondo di cui al comma 3, la cui entità è definita annualmente con la legge di stabilità. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
  2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.
(Deduzioni per oneri di famiglia).

  1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo, n. 1) e 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro ovvero di 10.000 euro nel caso dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 affetti da grave e permanente invalidità o menomazione o comunque non autosufficienti.
  2. La deduzione di cui al comma 2 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale condizione non si applica ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  3. Le deduzioni di cui al comma 2 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
  4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 2 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto».

  3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul fondo di cui al presente comma ed è stabilita in una misura determinata annualmente, fino a concorrenza della deduzione prevista al precedente comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il fondo per la famiglia, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1».
1. 01. Cambursano.

ART. 2.
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni).

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: comparto sicurezza aggiungere le seguenti: , i Corpi e servizi di polizia locale.
2. 2. Osvaldo Napoli.

  Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compreso il personale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari di giustizia, il personale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.

  Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 70 milioni a decorrere dall'anno 2013.
2. 100. Ferranti, Cavallaro, Rossomando, Samperi, Capano.

  Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed il personale di cui all'articolo 42 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
2. 102. Fiano.

  Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e il personale del comparto ministeri del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
2. 103. Catanoso.

  Al comma 10, sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente:
   c) all'accorpamento e alla riorganizzazione della rete periferica secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 10:
   al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali.
   al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   1) all'alinea sostituire le parole da: fermo restando fino a: funzioni di cui al comma 1, con le seguenti: si provvede all'accorpamento e alla razionalizzazione delle strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, alla concentrazione delle funzioni statali nell'ambito della Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, e all'individuazione delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, o di sue articolazioni, dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
   2) dopo la lettera a) aggiungere la lettera:
    a-bis) mantenimento in capo alle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture;
   3) sostituire la lettera b) con le seguenti:
    b) razionalizzazione delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato, degli ulteriori uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno e delle altre corrispondenti strutture statali che rispondono al prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, mantenendo la circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza ovvero adeguando lo stesso ambito a quello della città metropolitana, fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
    b-bis) individuazione di eventuali strutture regionali e interregionali dell'amministrazione dello Stato che saranno anch'esse collocate presso una delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato del territorio di loro competenza;
   4) sostituire la lettera c) con le seguenti:
    c) attribuzione alle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato di tutte le funzioni delle amministrazioni periferiche dello Stato, qualunque sia la loro articolazione, non espressamente conferite ad altri uffici;
    c-bis) accorpamento, nell'ambito della Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono esercitate presso l'ufficio medesimo.
   5) alla lettera d), sostituire le parole: di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni con le seguenti: ed istituzione di servizi comuni nell'ambito delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato;
   6) alla lettera e), sostituire le parole: da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato con le seguenti: nell'ambito delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato;
   7) dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:
    e-bis) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato, anche mediante le Conferenze permanenti ivi istituite, di funzioni e compiti di amministrazione periferica anche nel caso in cui la competenza ecceda l'ambito provinciale;
    e-ter) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;
    e-quater) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato entro un congruo termine;
    e-quinquies) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato, quali commissari ad acta nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera e-sexies);
    e-sexies) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche;

  al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, e agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali, ad eccezione del comma 2, lettere d) ed e).
2. 101. Giovanelli, Bressa, Amici, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Lo Moro, D'Antona, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

  Al comma 11, alinea, dopo le parole: dal comma 1 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 16, comma 8.

  Conseguentemente:
   a) al comma 13, ultimo periodo, dopo le parole: le domande di ricollocazione aggiungere le seguenti: senza adeguata motivazione;
   b) dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. Ai dipendenti degli enti inseriti nel conto economico consolidato dalla pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere applicate in via facoltativa le previsioni di cui al comma 11, lettera a).
2. 1. Osvaldo Napoli.

  Sopprimere il comma 20-bis.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12:
    
1) dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

  23-bis. L'Ente nazionale per il microcredito di cui all'articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppresso e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 23-quater.
  23-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 23-quater, e provvede alla liquidazione delle attività, all'estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
  23-quater. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il bilancio dà evidenza delle contabilità separate attivate per la gestione delle risorse comunitarie e dei fondi corrisposti all'ente da altri soggetti pubblici o privati. I compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti ai componenti degli organi dell'ente soppresso fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre 30 giorni dalla data di soppressione.
  23-quinquies. Le convenzioni in essere tra l'ente e le amministrazioni ed enti pubblici e privati sono risolte alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Le amministrazioni e gli enti interessati definiscono con il dirigente delegato di cui al comma 23-ter le relative pendenze finanziarie. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, su proposta del dirigente delegato, individua i soggetti e le modalità di trasferimento dei programmi e progetti comunitari, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi assunti in sede comunitaria.
  23-sexies. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l'ente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.
  23-septies. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attività previste dal comma 23-ter.
  23-octies. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 23-ter e le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura dell'ente soppresso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico costituiscono economie del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'ente sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
  23-novies. È abrogato l'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.
    2) ai commi 24, 26, 27, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 2014 con la seguente: 2013;
   b) all'articolo 15, comma 25-bis, sopprimere il terzo e il quarto periodo;
   c) all'articolo 16, sopprimere il comma 12-octies;
   d) sostituire l'articolo 22 con il seguente:
  Art. 22. – 1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14:
    1) all'alinea, le parole: «nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata» sono soppresse;
    2) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012»;
    3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012»;
    4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo»;
   b) al comma 15, il terzo periodo è soppresso.

  2. All'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nei limiti delle risorse e» sono soppresse;
   b) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012»;
   c) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico».;
   e) all'articolo 23, sopprimere i commi 11, 12-quinquies e 12-octies.
   f) all'articolo 23-quinquies, comma 1 lettera a), numero 2, sopprimere le parole da: Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo fino alla fine del numero.
2. 3. Dozzo, Maroni, Bossi, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri, Fedriga, Alessandri, Allasia, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, Dal Lago, Desiderati, Di Vizia, Dussin, Fabi, Fava, Follegot, Fogliato, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Lussana, Maggioni, Martini, Meroni, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Montagnoli, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Rainieri, Reguzzoni, Rivolta, Rondini, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi.

ART. 3.
(Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive).

  Al comma 2-bis, lettera b), sostituire le parole da: Le Regioni fino a: di immobili di loro proprietà con le seguenti: Nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzando anche gli strumenti di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, concordano le reali necessità in termini di spazi al fine di individuare immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non diversamente valorizzabili da concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello Stato per le finalità istituzionali di queste ultime.
3. 1. Osvaldo Napoli.

  Al comma 14, sopprimere la lettera a).
3. 2. Osvaldo Napoli.

  Al comma 14, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 6, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 143» sono inserite le seguenti: «ed anche dell'articolo 153» e la parola «compatibile» è sostituita dalla seguente «compatibili».
3. 3. Osvaldo Napoli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture e investimenti in ricerca e innovazione).

  1. A decorrere dal 2013 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il fondo infrastrutture ferroviarie e stradali con una dotazione di 4 miliardi di euro a decorrere dallo stesso anno fino al 2016. Le risorse del fondo di cui al presente comma sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze.
  2. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 2 miliardi di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 537 del 1993.
  3. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, entro il 30 ottobre, la quantificazione dei risparmi ottenuti dalla rideterminazione con una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014. Le risorse rivenienti da tale quantificazione affluiscono al fondo di cui al comma 1, la cui entità è definita annualmente con la legge di stabilità. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
3. 01. Cambursano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Fondo immobiliare «Italia» per l'abbattimento del debito pubblico).

  1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio dello Stato e dell'abbattimento del debito pubblico è costituita la società per azioni denominata fondo immobiliare Italia S.p.a. con capitale sociale iniziale di 1 milione di euro interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Successivi aumenti di capitale sociale sono attuati secondo quanto previsto dai commi 2 e 3. La fondo immobiliare Italia S.p.a. può collocare titoli obbligazionari sul mercato.
  2. Con contratto preliminare di vendita, secondo prezzi e modalità di pagamento concordate, lo Stato trasferisce alla Cassa depositi e prestiti propri beni e diritti disponibili e non strategici per un controvalore di 400 miliardi di euro. Alla Cassa depositi e prestiti medesima viene altresì dato mandato di conferire alla società per azioni fondo immobiliare Italia S.p.a. il contratto preliminare di vendita di cui al precedente periodo a fronte di un aumento del capitale sociale pari alla valutazione del medesimo contratto preliminare secondo le ordinarie regole stabilite dall'articolo 2343 del codice civile.
  3. La fondo immobiliare Italia S.p.a., successivamente al conferimento da parte di Cassa depositi e prestiti previsto al comma 2, delibera un aumento di capitale pari a non meno di un quarto del valore periziato dei beni e diritti oggetto del contratto preliminare di vendita indicato dal comma 2. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare Italia S.p.a. è aperta ai soggetti privati italiani ed esteri operanti nel settore bancario e finanziario.
  4. Per acquistare a titolo definitivo i beni e diritti dello Stato da valorizzare, già oggetto del contratto preliminare di cui al comma 2, fondo immobiliare Italia S.p.a. emette e colloca sul mercato obbligazioni a scadenza non inferiore a cinque anni, prive della garanzia dello Stato, con warrant negoziabile separatamente.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stabilisce le modalità attuative del presente articolo, con particolare riguardo allo statuto di funzionamento della società, alle modalità attuative riguardanti la sottoscrizione del capitale del fondo immobiliare da parte di operatori bancari e finanziari privati, e ai requisiti richiesti ai predetti operatori bancari e finanziari per la partecipazione al capitale del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze partecipa al capitale del fondo immobiliare Italia con una propria quota non superiore al 10 per cento del totale. I corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni e diritti dello Stato sono destinati esclusivamente alla riduzione del debito pubblico.
3. 02. Cambursano.

ART. 4.
(Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. – (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche). – 1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 provvedono alla ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate direttamente o indirettamente tali da ottenere complessivamente un risparmio di spesa non inferiore a 200 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilito lo specifico obiettivo di risparmio per ciascuna delle amministrazioni o comparti di cui al comma 1.
  3. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, si procede con una riduzione dei trasferimenti o una riduzione delle autorizzazioni di spesa corrispondenti alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
  4. Al fine di attuare le disposizioni di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna amministrazione di cui al comma 1 trasmette al commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, un Piano di ristrutturazione e razionalizzazione delle società finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2 e che dimostri la convenienza economica della scelta di esternalizzazione dei servizi.
  5. Qualora il commissario convalidi il Piano, si procede, alternativamente:
   a) allo scioglimento delle società entro il 31 dicembre 2013. Qualora si tratti di società che svolgono in via esclusiva servizi riferiti all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, le amministrazioni di cui al comma 1 possono trasformare le suddette società in organismi di diritto pubblico oppure mantenere l'affidamento in house;
   b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, prevedendo nel bando di gara tra gli elementi di valutazione dell'offerta l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione. L'alienazione deve essere totale e le imprese o raggruppamenti che concorrono alle procedure di evidenza pubblica devono rispondere al requisito che il fatturato ottenuto con l'assegnazione del contratto di servizio non superi, per ciascun anno, il 30 per cento del totale del fatturato dell'impresa stessa ovvero il 15 per cento per l'intero raggruppamento;
   c) all'assegnazione del servizio mediante procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, prevedendo nel bando di gara tra gli elementi di valutazione dell'offerta l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione;
   d) al mantenimento dell'affidamento diretto solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013, oltre che quanto previsto alla lettera a) del presente comma.

  6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le ulteriori modalità attuative di quanto previsto alla lettera a) del precedente comma, con riferimento all'esercizio esclusivo di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, in particolare in materia di adeguamento fra le reinternalizzazioni e i meccanismi di funzionamento del patto di stabilità interno.
  7. Le disposizioni dei commi 1, 4 e 5 non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini. Non si applicano altresì i commi 4 e 5 alle società che svolgono servizi di interesse generale non aventi rilevanza economica, alle società intestatarie di concessioni per infrastrutture, alle società intestatarie di patrimonio pubblico, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, fermo restando il concorso alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.
  8. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  9. I consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  10. A decorrere dal 1o gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e quelle operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e delle attività culturali.
  11. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1o gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.
  12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  13. A decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.
  14. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.
  15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate.
  16. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.
4. 100. Causi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: da prestazione di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni con le seguenti: da prestazione di servizi affidati senza gara a favore delle pubbliche amministrazioni controllanti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
4. 11. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: da prestazione di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: , con esclusione di quello a valere sui progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno,
4. 101. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Il conseguente trasferimento dei beni e rapporti a favore delle amministrazioni controllanti non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo a distribuzione di plusvalenze, ricavi o minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione in capo all'amministrazione cessionaria, è escluso dal campo di applicazione dell'Iva ed assoggettato in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali né sconta oneri tributari o di alcuna altra natura.
4. 1. Cambursano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le società oggetto dei processi di cui al comma 1, lettere a) e b), le connesse procedure di scioglimento o alienazione, prevedono specifiche forme di tutela del personale in servizio. In ogni caso al personale di cui al periodo precedente, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti norme in materia nonché le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 22 del presente decreto.
4. 12. Osvaldo Napoli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche aventi rilevanza economica con le seguenti: operanti nel settore relativo ad insediamenti produttivi e commerciali, e di rilevanza economica.
4. 3. Cambursano.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: anche aventi rilevanza economica aggiungere le seguenti: , alle società che svolgono servizi culturali, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni istituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto di riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. 2. Cambursano.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: anche aventi rilevanza economica aggiungere le seguenti: , alle società che svolgono servizi culturali.
4. 17. Osvaldo Napoli.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 aggiungere le seguenti: , alle associazioni sottoposte per specifiche disposizioni di legge a vigilanza e poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei ministri con funzione di supporto alle riforme e diffusione dell'innovazione amministrativa.
4. 102. Rao, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: , alle società di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alle società che nel triennio 2009-2011 non abbiano registrato perdite, alle società di cui all'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo:
   a) dopo le parole: comunitari del settore agricolo aggiungere le seguenti: e di assicurare l'efficacia della gestione ai sensi del successivo comma 3-bis;
   b) aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. 13. Osvaldo Napoli.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: del settore agricolo.
4. 4. Cambursano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Il decreto di cui al comma 3 definisce, per le società non in perdita, le modalità di deroga dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso di fornitura di servizi agli stessi parametri ovvero a parametri migliorativi, convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.a. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. 14. Osvaldo Napoli.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le cariche di Presidente e amministratore delegato sono congiunte.
4. 15. Osvaldo Napoli.

  Al comma 5, sostituire il secondo, terzo, quarto e quinto periodo con il seguente: Qualora siano nominati membri dei suddetti consigli dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ovvero dipendenti della società controllante, i medesimi hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari rispettivamente all'amministrazione o alla società di appartenenza ai sensi del comma precedente.
4. 5. Cambursano.

  Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: l'alta formazione tecnologica aggiungere le seguenti: nonché gli enti che svolgono servizi nel campo della cultura.
4. 6. Cambursano.

  Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 aggiungere le seguenti: , le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) così come definite dall'ordinamento.
4. 103. Miotto, Livia Turco, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sarubbi, Fontanelli, Grassi, Sbrollini, Bossa, Lenzi.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: l'affidamento diretto aggiungere le seguenti: delle attività di cui al comma 1.
4. 16. Osvaldo Napoli.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: può avvenire solo a favore di aggiungere le seguenti: enti e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale ultimo limite non si applica agli affidamenti dei progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno nonché ai servizi diretti ai cittadini.
4. 104. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro.

  Al comma 13, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle società operanti nei settori disciplinati dal decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e alle società finanziarie regionali istituite in forza di legge regionale.
4. 7. Cambursano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondi perduti trasformati in credito d'imposta e deduzione del monte salari dalla base imponibile IRAP).

  1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente, sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato Spa. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1o gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge n. 488 del 1992, ovvero fruiscono a qualsiasi titolo di un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma ulteriori rispetto agli oneri previsti sono integralmente utilizzati a riduzione del deficit.
  2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato.
  3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul fondo di cui al presente comma ed è fruita dalle imprese entro il limite del numero di addetti individuato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il fondo per le imprese, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1.
4. 01. Cambursano.

ART. 5.
(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'1 gennaio 2013 con le seguenti: dal 1o ottobre 2012.
5. 101. Strizzolo.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al personale militare delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 95 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
  7-ter. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno o più decreti secondo i criteri e le disposizioni di cui agli articoli elencati nel comma 7-bis.
  7-quater. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) gli articoli 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 2043, 2044 e 2257, sono abrogati;
   b) all'articolo 2013, le parole: «sulla rappresentanza militare e» sono soppresse;
   c) all'articolo 2045, le parole: «e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza» sono soppresse;
   d) all'articolo 2046, le parole: «coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare,» sono soppresse;
   e) all'articolo 2129, le parole: «, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate» sono soppresse.

  7-quinquies. Il capo I, del libro quarto, titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è abrogato.
  7-sexies. I risparmi di spesa realizzati in attuazione dei commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, valutati non inferiori a euro 2.000.000 per il 2012 e non inferiori a euro 5.200.000 a decorrere dal 2013, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
5. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Gli articoli 986, 987, 988, 992, 993, 994, 995, 996, 1622, 1623, 1624, 1625, 1802, 1803, 1804, 1815, 1816, 1870, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati non meno di euro 390.000.000, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
5. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14.1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica le funzioni di Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le funzioni di Capo del Corpo Nazionale sono svolte dalla medesima persona e conseguentemente all'articolo 3 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale – Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è preposto a Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e svolge le seguenti funzioni, di cui risponde direttamente al Ministro:
   a) coordina le direzioni centrali, ivi compresa quella delle risorse umane, secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi dati dal Ministro dell'interno;
   b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
   c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;
   d) è Presidente del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché componente di diritto del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;
   e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica».
5. 100. Rosato.

  Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:
  14-ter. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2015 e fino al 2026, gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l'anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a favore di interventi per la messa in sicurezza dell'edilizia sanitaria pubblica e dell'edilizia scolastica.
5. 8. Borghesi, Di Stanislao, Mura, Evangelisti.

  Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:
  14-ter. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l'anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
5. 4. Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo il comma 14-bis, aggiungere i seguenti:

  14-ter. L'articolo 1621 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1621. – (Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari). – 1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della difesa.
  2. In coordinamento con l'ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare».

  14-quater. Gli articoli 1622, 1623, 1624 e 1625 del medesimo decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogano a decorrere dal 1o gennaio 2013 e i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 8.631.618 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
5. 5. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:

  14-ter. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'interno. Il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale della questura ove presta servizio. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
5. 6. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 6.
(Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici).

  Sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali istituiscono un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. La costituzione del fondo svalutazione crediti può avvenire sia con iscrizione di apposito stanziamento nel bilancio di previsione, anche per quota parte, sia vincolando i fondi liberi disponibili nell'avanzo di amministrazione accertato con l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.
6. 1. Cambursano.

  Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 con le seguenti: A decorrere dall'esercizio finanziario 2013.
6. 101. Catanoso.

  Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole da: iscrivono nel bilancio fino alla fine del periodo con le seguenti: accantonano una quota di avanzo di amministrazione disponibile al fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo.
6. 2. Osvaldo Napoli.

  Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 10 per cento.
6. 100. Catanoso.

  Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: sentite con le seguenti: d'intesa con
6. 102. Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes, Schirru, Meta.

ART. 7.
(Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri).

  Sopprimere il comma 11.

  Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. 100. Meta, Giulietti, Gentiloni Silveri, Velo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Zampa.

  Al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con successivo provvedimento, di natura non regolamentare, il Ministero dell'interno definisce le modalità di accesso, per le amministrazioni rappresentate presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alle informazioni di cui al presente comma.
7. 2. Osvaldo Napoli.

  Sopprimere il comma 26-bis.
7. 101. Meta.

  Sopprimere il comma 41.
7. 3. Osvaldo Napoli.

  Sopprimere i commi 42, 42-bis e 42-ter.
7. 102. Coscia, Tocci, Bachelet, De Pasquale, De Torre, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

ART. 8.
(Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali).

  Al comma 4, allegato 3, sopprimere la seguente voce:

  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA
8. 100. Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

  Al comma 4, allegato 3, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sopprimere la seguente voce: Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).
8. 101. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 9.
(Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1o gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
9. 1. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 6.
9. 100. Lovelli.

  Al comma 6, premettere le parole: Eccezion fatta per i servizi culturali.
9. 2. Osvaldo Napoli.

ART. 10.
(Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio).

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: mantenimento aggiungere le seguenti: della circoscrizione provinciale soppressa e/o accorpata per almeno 5 anni quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato e degli altri Uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati sulla base della provincia accorpata e/o soppressa:

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e) numero 1, dopo la parola: assegnazione aggiungere le seguenti: entro 5 anni.
10. 1. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità ai seguenti criteri direttivi:
   a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 1o aprile 1981, n. 121;
   b) collocazione del Corpo della guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con dipendenza del Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 1o aprile 1981, n. 121.

  2-ter. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
  2-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2-bis, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.
  2-quinquies. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n.121, è sostituito dal seguente:
  «2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati».

  2-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2-bis i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi, valutabili in euro 4.000.000.000, sono versati al bilancio dello Stato.
10. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 11.
(Riordino delle Scuole pubbliche di formazione).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 11. – (Istituzione della Scuola nazionale delle Amministrazioni pubbliche). – 1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà, è istituita la Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche per la selezione e la formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici.
  2. Con uno o più regolamenti adottati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, è disposta la soppressione della Scuola Superiore della pubblica amministrazione, dell'Istituto diplomatico, della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, della Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa e della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, del Formez. Con conseguente allocazione delle relative dotazioni umane, strumentali e finanziarie le relative funzioni sono svolte dalla Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche.
  3. Con i regolamenti di cui al comma 2 si provvede inoltre:
   a) alla revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del corpo docente e l'eccellenza dell'insegnamento presso la Scuola nazionale delle Amministrazioni pubbliche;
   b) alla previsione di convenzioni quadro tra la Scuola nazionale e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;
   c) all'ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione.

  4. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con quanto disposto ai commi 1 e 2.
11. 100. Giovanelli, Bressa, Amici, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Lo Moro, D'Antona, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione aggiungere le seguenti: , compresa la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
11. 1. Osvaldo Napoli.

ART. 12.
(Soppressione di enti e società).

  Dopo il comma 18-bis, aggiungere i seguenti:
  18-ter. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole ed alimentari, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 gennaio 2013 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, si procede al riordino e alla riduzione degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché delle società strumentali dagli stessi controllate, indicati nell'allegato 4 al presente decreto.
  18-quater. Il riordino, la riduzione e la fusione degli enti, organismi e società di cui al comma 18-ter sono operati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) revisione e contenimento della spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in particolare attraverso economie di gestione derivanti dalla cessione di attività, maggiore selezione nelle attività di ricerca o di fornitura di servizi, nonché dismissione dei cespiti non necessari allo svolgimento delle attività proprie, con il conseguente smobilizzo di parte del patrimonio materiale ed immateriale degli enti, e razionalizzazione organizzativa e logistica;
   b) riorganizzazione degli enti, organismi e società, attraverso le necessarie aggregazioni delle funzioni e attività analoghe o complementari, evitando sovrapposizioni o duplicazioni, attorno a specifiche aree relative a:
    1) attività di ricerca e di sperimentazione nel settore dell'agro-alimentare;
    2) attività di trattamento delle informazioni e analisi dati in materia agricola, ittica e agroalimentare, costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché attività di assistenza tecnica a favore delle pubbliche amministrazioni, unificando la fonte della raccolta dei dati;
    3) gestione dei flussi finanziari derivanti dalla PAC;
    4) attività di controllo con caratteri di terzietà e interdisciplinarietà;
    5) servizi economico-finanziari ed assicurativi, incluso il monitoraggio dei mercati, a sostegno delle imprese agricole ed alimentari per i processi di innovazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale;
   c) definizione della struttura degli enti e delle società, delle rispettive competenze e delle procedure di funzionamento, nonché dei criteri di nomina che garantiscano comprovata qualificazione scientifica e professionale;
   d) utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa a favore:
    1) di politiche per la mobilità, la ricollocazione e la riqualificazione dei lavoratori degli enti soppressi o incorporati, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali;
    2) del rafforzamento delle attività e delle strumentazioni dei nuovi enti;
    3) del rafforzamento della dimensione internazionale della ricerca effettuata a livello statale o locale;
   e) abrogazione delle disposizioni legislative che disciplinano gli enti, gli organismi e le società soppresse.

  18-quinquies. Al fine della predisposizione delle proposte di regolamento di cui al comma 18-ter, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi dell'opera di esperti rilevanza nazionale nella ricerca concernente i settori agricolo, ittico ed agro-alimentare, nonché nelle materie giuridiche, gestionali, economiche e dell'analisi statistica, procede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla elaborazione di un Piano di riordino del sistema degli enti e degli organismi vigilati e delle società strumentali controllate dagli stessi o dal Ministero medesimo. Il Piano di riordino censisce le aree di attività di ciascun ente organismo e società, evidenzia le eventuali duplicazioni, valuta e definisce i necessari scorpori ed accorpamenti di rami di attività nonché le modalità della transizione, contiene un censimento generale delle immobilizzazioni degli enti esistenti tra cui patrimoni e altri cespiti, e perviene alla definizione del progetto esecutivo nell'obiettivo di armonizzare le diverse competenze istituzionali.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato:

  Allegato 4 (Articolo 12, comma 18-ter)

  AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura);

  ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare);

  INEA (Istituto nazionale di economia agraria);

  CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura);

  ISA (Istituto per lo sviluppo agroalimentare);

  SIN (Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura);

  AGECONTROL;

  TELAER;

  CO.AN.AN.
12. 101. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio, Trappolino.

  Al comma 20, secondo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 aggiungere le seguenti: , la Consulta nazionale per il servizio civile istituita dall'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
12. 103. Miotto, Livia Turco, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sarubbi, Fontanelli, Grassi, Sbrollini, Bossa, Lenzi.

  Al comma 20, secondo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 aggiungere le seguenti: , il Comitato per i minori stranieri, istituito dall'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
12. 102. Livia Turco, Miotto, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Sarubbi, Fontanelli, Grassi, Sbrollini, Bossa, Lenzi.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. Il presente articolo non si applica al Comitato per i minori stranieri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999.
12. 1. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  41. L'Ente nazionale per il microcredito di cui all'articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppresso e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43.
  42. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle attività, all'estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
  43. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il bilancio dà evidenza delle contabilità separate attivate per la gestione delle risorse comunitarie e dei fondi corrisposti all'ente da altri soggetti pubblici o privati. I compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti ai componenti degli organi dell'ente soppresso fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre 30 giorni dalla data di soppressione.
  44. Le convenzioni in essere tra l'ente e le amministrazioni ed enti pubblici e privati sono risolte alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Le amministrazioni e gli enti interessati definiscono con il dirigente delegato di cui al comma 42 le relative pendenze finanziarie. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, su proposta del dirigente delegato, individua i soggetti e le modalità di trasferimento dei programmi e progetti comunitari, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi assunti in sede comunitaria.
  45. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l'ente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.
  46. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attività previste dal comma 42.
  47. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 42 e le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura dell'ente soppresso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico costituiscono economie del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'ente sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
  48. È abrogato l'articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.

  Conseguentemente:
   al comma 54, primo periodo, sostituire le parole:
l'associazione Luigi Luzzatti con le seguenti: l'Ente nazionale per il microcredito;
   al comma 56, sostituire le parole:
soppressione dell'associazione con le seguenti: soppressione dell'ente.
12. 100. Cilluffo.

ART. 14.
(Riduzione delle spese di personale).

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.
  1-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7, comma 12, per un ammontare non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
14. 100. Fiano, Rosato, Amici.

  Al comma 3, sostituire le parole: e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento per gli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 36 milioni di euro per l'anno 2012.
  1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 160 milioni per l'anno 2013, a 346 milioni di euro per l'anno 2014, a 425 milioni a decorrere dall'anno 2015.»
14. 101. Coscia, Tocci, Bachelet, De Pasquale, De Torre, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dai vincoli di spesa le risorse proprie degli atenei diverse da quelle derivanti dal fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
14. 108. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: per l'anno 2016.
14. 102. Coscia, Mazzarella, Tocci, Bachelet, De Pasquale, De Torre, De Biasi, Levi, Lolli, Melandri, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

  Sopprimere il comma 13.
14. 103. Coscia, Pes, Bachelet, De Pasquale, De Torre, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Tocci, Schirru.

  Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: transita nei ruoli del personale aggiungere le seguenti: docente inquadrato nella corrispettiva classe di concorso in base ai titoli oppure.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo:

    dopo le parole: Il personale viene immesso in ruolo aggiungere le seguenti: nell'istituto di appartenenza oppure;
    sostituire le parole: mantiene il maggior trattamento con le seguenti: mantiene l'anzianità maturata fino alla data di entrata in vigore del presente decreto oltre al maggior trattamento.
   all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a 7,04 milioni di euro per l'anno 2012, 19,72 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
14. 104. Coscia, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Pes, Rossa, Antonino Russo, Tocci.

  Sopprimere il comma 16.
*14. 105. Pes, Schirru, Strizzolo.

  Sopprimere il comma 16.
*14. 109. Compagnon, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

  Sopprimere i commi 17, 18, 19, 20, 20-bis e 21.

  Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
14. 106. Coscia, Antonino Russo, Bachelet, De Pasquale, De Torre, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Pes, Rossa, Siragusa, Tocci.

ART. 15.
(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica).

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: e fino al 31 dicembre 2012.
15. 1. Cambursano.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, comunque, non oltre il 1o gennaio 2013, trova applicazione il nuovo metodo di calcolo della remunerazione mista delle farmacie, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012.
15. 2. Cambursano.

  Al comma 11-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina le modalità con cui devono essere effettuati i controlli nei luoghi di lavorazione e produzione dei farmaci generici, nonché le modalità di controllo sui farmaci importati, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini.
15. 100. Miotto, Livia Turco, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Murer, Fontanelli, Grassi, Sbrollini, Bossa, Lenzi.

  Al comma 13, lettera a), dopo le parole: durata dei contratti medesimi aggiungere le seguenti: ; da tale normativa sono esclusi gli appalti stipulati con le cooperative sociali così come disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
15. 101. Murer, Miotto, Livia Turco, Burtone, Bucchino, D'Incecco, Fontanelli, Grassi, Sbrollini, Bossa, Lenzi.

  Al comma 13, lettera c), dopo le parole: soppressione di unità operative complesse aggiungere le seguenti: e deve essere conseguita parallelamente al potenziamento della medicina di base e territoriale.
15. 102. D'Incecco, Miotto, Livia Turco, Burtone, Bucchino, Fontanelli, Grassi, Sbrollini, Bossa, Lenzi.

  Sopprimere i commi 15, 16, 17, 18 e 19.
15. 3. D'Anna, Marmo.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere, nei tre anni successivi, alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Ai fini del calcolo delle tariffe può tenersi conto dei tariffari regionali approvati all'esito di attività istruttorie che diano conto di ciascun fattore di costo utilizzato o che risultino coerenti con il criterio di soglia minima di efficienza di cui all'articolo 8-quater, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 502 del 1992, come individuato nell'accordo sancito il 23 marzo 2011 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio».

  Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
  17-bis. A partire dal 1o gennaio 2015, l'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali è effettuato con le modalità di cui all'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992.
  17-ter. All'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali si procede con cadenza triennale.
15. 4. D'Anna, Marmo.

  Al comma 15, sostituire le parole: sulla base dei dati di costo disponibili con le seguenti: sulla base dei dati di costo rilevati su un campione di strutture sanitarie private accreditate, le cui dimensioni siano coerenti con il criterio di soglia minima di efficienza, come individuato nell'accordo sancito il 23 marzo 2011 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio».
15. 5. D'Anna, Marmo.

  Al comma 15, sopprimere la parole: disponibili.
15. 6. D'Anna, Marmo.

  Dopo il comma 25-ter, aggiungere i seguenti:

  25-quater. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il superamento del computo massimo dei termini procedimentali previsti dal comma precedente senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina l'accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall'articolo 3.»;
   b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. I termini procedimentali per il compimento degli atti di competenza dell'amministrazione previsti dal presente regolamento sono perentori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell'articolo 328, comma primo, del codice penale. Il responsabile che abbia provocato col proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato».

  25-quinquies. I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del comma 25-quater sono versati al bilancio dello Stato.
15. 10. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Prescrizioni mediche per dosi e non per confezioni).

  1. Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela del consumatore, nonché al fine di efficientare la spesa farmaceutica pubblica, il Ministro della salute, con proprio decreto da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'AIFA, stabilisce modalità di distribuzione dei farmaci diverse dalla scatola preconfezionata, al fine di rendere le dosi distribuite e vendute il più possibile corrispondenti a quelle effettivamente indicate dal medico nella ricetta.
  2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 confluiscono totalmente nel Fondo per la famiglia, istituito a decorrere dall'anno 2012, e possono essere utilizzati esclusivamente a copertura di sgravi fiscali a favore delle famiglie. La determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
15. 01. Cambursano.

ART. 16.
(Riduzione della spesa degli enti territoriali).

  Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Le riduzioni da imputare a ciascuna regione sono determinate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione al totale delle spese correnti, escluse quelle relative alla funzione sanità e quelle per interessi passivi, sostenute nella media dell'ultimo quinquennio. Per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1) della legge n. 42 del 2009 per le quali i fabbisogni standard verranno determinati e impiegati nel fondo perequativo a favore delle regioni, la spesa corrispondente è sostituita dai rispettivi fabbisogni standard ai fini del meccanismo di riparto di cui al periodo precedente.
16. 100. Baretta, Causi.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: A questo scopo, entro il 20 agosto 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle analisi della spesa effettuata dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, presenta una proposta di riduzioni da imputare a ciascuna regione. Nella elaborazione di questa proposta il Ministro rende in ogni caso espliciti i criteri, le modalità di calcolo e i parametri assunti a base della definizione del valore mediano di spesa utilizzato per definire gli eccessi di spesa ipotizzati, così da favorire la presentazione, da parte di ogni singola Regione e Provincia autonoma e da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di proposte di imputazione delle riduzioni a ciascuna regione diverse da quelle del Ministro, rendendo a loro volta espliciti criteri, modalità di calcolo e parametri messi a base delle proposte stesse. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'avanzare l'ipotesi di imputazione delle riduzioni di cui al periodo precedente, tiene in particolare conto degli eccessi di spesa derivanti da anomale differenze di prezzo dei beni, dei servizi e delle prestazioni acquistati, come rilevati dal Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012.
16. 1. Cambursano.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2012, 600 milioni di euro per l'anno 2013, 750 milioni di euro per l'anno 2014 e 775 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.
  3-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7, comma 12, per un ammontare non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2013 e a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
16. 104. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

  Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese complessive, escluse quelle per interessi passivi, sostenute nella media dell'ultimo quinquennio.
16. 101. Baretta, Causi.

  Al comma 6, sostituire il primo e il secondo periodo, con i seguenti: Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuata dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonome locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale.
16. 6. Osvaldo Napoli.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2012, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.
  6-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7, comma 12, per un ammontare non inferiore a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
16. 105. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

  Al comma 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione al totale delle spese correnti, escluse quelle per interessi passivi, sostenute nella media dell'ultimo quinquennio e desunte dai Certificati di conto consuntivo. Per le spese riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1) della legge n. 42 del 2009, per le quali i fabbisogni standard verranno determinati e impiegati nel fondo sperimentale di riequilibrio e quindi in quello a regime a favore dei comuni, la spesa corrispondente è sostituita dai rispettivi fabbisogni standard, ai fini del meccanismo di riparto di cui al periodo precedente.
16. 102. Baretta, Causi.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: A questo scopo, tenendo conto delle analisi della spesa di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 20 agosto 2012, avanza una proposta di riduzioni da imputare all'aggregato dei comuni di ogni regione. Entro il 15 settembre 2012 l'ANCI formula osservazioni sul riparto regionale delle riduzioni proposto dal Ministro, anche proponendo criteri, modalità di calcolo e parametri diversi da quelli adottati dal Ministro. Entro il 25 settembre 2012 ogni singola Regione formula alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali una proposta di imputazione delle riduzioni a ciascun comune della Regione stessa, da mettere a base della deliberazione di cui al presente comma.
16. 2. Cambursano.

  Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE con le seguenti: determinando la riduzione da imputare a ciascun comune sulla base dei medesimi criteri indicati al periodo precedente.
16. 106. Rubinato.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 fino alla fine del periodo con le seguenti: sono ridotti di 350 milioni di euro per l'anno 2012 e di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le province rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo.
16. 3. Cambursano.

  Al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione al totale delle spese correnti, escluse quelle per interessi passivi, sostenute nella media dell'ultimo quinquennio e desunte dai Certificati di conto consuntivo. Per le spese riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1) della legge n. 42 del 2009, per le quali i fabbisogni standard verranno determinati e impiegati nel fondo sperimentale di riequilibrio e quindi in quello perequativo a regime a favore delle province, la spesa corrispondente è sostituita dai rispettivi fabbisogni standard ai fini del meccanismo di riparto di cui al periodo precedente.
16. 103. Baretta, Causi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo ai pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011.
16. 4. Cambursano.

  Sostituire il comma 8, con il seguente:
  8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, articolati in classi demografiche, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. Per le unioni di comuni e i comuni aderenti, i limiti percentuali, previsti dal precedente periodo, possono essere superati, tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, a condizione che il maggiore rapporto di un ente sia compensato con quelli degli altri enti costituenti l'Unione o che il rapporto tra la sommatoria di tutti i dipendenti in servizio presso i comuni e l'Unione e la sommatoria di tutta la popolazione residente nei comuni costituenti l'Unione sia uguale o inferiore ai medesimi limiti. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media per classe demografica applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti del presente decreto.
16. 7. Osvaldo Napoli.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: tra dipendenti e popolazione residente fino alla fine del comma con le seguenti: tra spesa complessiva di parte corrente e spesa per il personale. A tal fine è determinata la media nazionale del rapporto di cui al periodo precedente e a decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello inferiore del 10 per cento rispetto alla media non sono soggetti a tale limite.
16. 108. Bosi, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In ragione dell'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi di educazione ed assistenza all'infanzia e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti, per il 2012 ed il 2013, per gli Enti che non siano dissestati o strutturalmente deficitari, è consentito l'utilizzo, per motivate esigenze, di personale con rapporto di lavoro flessibile in deroga alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti della spesa complessiva già sostenuta nel 2009.
16. 8. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12.1. All'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 12-bis è abrogato. All'articolo 7 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole: «pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo».
16. 5. Cambursano.

  Dopo il comma 12-octies, aggiungere il seguente:
  12-novies. Il termine di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è rinviato al 31 ottobre 2012.
16. 9. Osvaldo Napoli.

ART. 17.
(Riordino delle province e loro funzioni).

  Sopprimerlo.
*17. 3. Tommaso Foti.

  Sopprimerlo.
*17. 100. Mario Pepe (PD).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 17. 1. Tutte le attuali circoscrizioni provinciali sono soppresse. Le Regioni, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'approvazione di un'apposita proposta da comunicare al Governo ai fini della predisposizione di un atto legislativo che disciplini le nuove circoscrizioni provinciali.
17. 101. Mario Pepe (PD).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 17. – (Funzioni fondamentali delle province). – 1. Sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
   b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   c) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.

  2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
  3. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
17. 102. Ria.

  Al comma 1, sostituire le parole da: oggetto di riordino fino alla fine del comma con le seguenti: accorpate con altre della stessa regione sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3, ovvero sono accorpate con province confinanti appartenenti a regione diversa, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  
3. I piani di accorpamento delle province, predisposti da ciascuna regione, sono sottoposti al parere obbligatorio dei consigli comunali interessati e delle province accorpate, da rendere con apposita deliberazione entro e non oltre quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3 con le seguenti: accorpate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3 e delle delibere assunte dai consigli comunali interessati e dalle province accorpate.
17. 104. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia con le seguenti: da individuarsi nel rispetto dei parametri concernenti gli indicatori di virtuosità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30 della legge 14 novembre 2011, n. 183 e, in subordine, nella dimensione territoriale o nella popolazione residente in ciascuna provincia.
17. 5. Tommaso Foti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: da individuarsi nella dimensione territoriale e con le seguenti: da individuarsi nella dimensione territoriale o.

  Conseguentemente, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto aggiungere le seguenti: di uno.
17. 4. Tommaso Foti.

  Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con un'unica provincia della medesima regione, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possieda i requisiti derivanti dall'applicazione dei criteri stabiliti nella prima parte del presente comma.
17. 1. Tommaso Foti.

  Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e le Province istituite alla data di entrata in vigore della legge 3 febbraio 1871, n. 33, escluse quelle di cui al comma 1 del successivo articolo 18.
17. 2. Tommaso Foti.

  Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le province il cui territorio sia montano al cento per cento.
17. 108. Bressa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'esito della suddetta procedura non può comunque determinarsi coincidenza tra istituzione regione ed unico ambito provinciale.
17. 106. Sereni, Margiotta, Luongo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Tra i parametri previsti dal comma 2 per il riordino delle province, è altresì previsto quello della spesa storica consolidata e degli oneri gestionali afferenti all'azione amministrativa delle province stesse, con la valutazione risultante dai costi effettivi, così da fare salve le province virtuose.
17. 103. Mario Pepe (PD).

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Nell'ipotesi di riordino si tiene conto della necessità di assicurare l'invarianza dei servizi ai cittadini e, ai territori interessati, una distribuzione uniforme degli uffici e dei servizi provinciali. A tal fine valuta l'opportunità di mantenere, per taluni servizi e funzioni, delle sedi distaccate.
17. 15. Minardo.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nell'eventualità che le Regioni non ottemperassero a quanto di competenza, trascorsi novantatré giorni dalla citata data di pubblicazione, il Governo può procedere al riordino prevedendo la possibilità di accorpare anche province confinanti ubicate in regioni diverse secondo un piano nazionale di riordino delle autonomie locali e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
17. 11. Scilipoti, Marmo.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Nelle ipotesi e proposte di riordino le regioni stabiliscono, sentiti i consigli provinciali uscenti, le denominazioni della nuova provincia. Tali denominazioni, salvo il caso in cui siano stabilite ex novo, non possono coincidere con quella di una delle province accorpate, ma possono consistere nella sommatoria delle precedenti denominazioni.
17. 14. Minardo.

  Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Resta fermo che il riordino deve essere effettuato potendo derogare nella misura massima del dieci per cento ai requisiti minimi di cui al citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2.
17. 105. Cavallaro.

  Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
  4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo della provincia che al momento della entrata in vigore del presente decreto aveva la maggiore popolazione residente.
17. 107. Cavallaro.

  Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
  4-ter. In esito al riordino di cui al comma 1, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 2, comma 7, emana entro 120 giorni, un decreto di riordino delle strutture del Comparto Sicurezza finalizzato a conservare inalterata l'efficacia dei servizi delle medesime strutture.
17. 109. Fiano.

  Al comma 6, dopo le parole: di indirizzo e di coordinamento aggiungere le seguenti: , comprese quelle di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  Conseguentemente:
   a) al comma 10, alinea, sopprimere le parole: All'esito della procedura di riordino;
   b) al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: , per gli aspetti di competenza;
   c) al comma 10, sostituire la lettera b-bis) con le seguenti:
    «b-bis) programmazione dell'offerta formativa e gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo livello;
    b-ter) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;
    b-quater) organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale;
    b-quinquies) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
    b-sexies) amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile;
   d) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Resta ferma, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione, la competenza delle Regioni di conferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.
17. 8. Cambursano.

  Al comma 10, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
   b-ter) promozione e valorizzazione dei beni culturali, coordinamento ed assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni nel processo di aggregazione degli enti locali minori.
17. 6. Tommaso Foti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Resta altresì fermo che gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale, ai sensi dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
17. 7. Tommaso Foti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13.1. In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove province istituite ai sensi del comma 4, le province accorpate esercitano in forma associata le funzioni provinciali, senza oneri per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova provincia.
17. 9. Cambursano.

ART. 18.
(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio).

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In deroga a quanto stabilito nel primo periodo, si applica l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione alle deliberazioni assunte dai comuni almeno tre mesi prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, a maggioranza assoluta dei propri componenti, di non far parte della città metropolitana, optando per una provincia confinante.
18. 1. Cambursano.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
18. 100. Lenzi, Zampa.

ART. 19.
(Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 27, lettera b) sostituire le parole: di ambito comunale con le seguenti: di competenza comunale.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:
   
«m) gestione dell'ambiente e del territorio;
   n) gestione dei beni e dei servizi culturali di competenza».
   b) al comma 1, lettera b) capoverso comma 28, primo periodo, dopo le parole: ad esclusione della lettera l) aggiungere le seguenti: e delle lettere m) ed n).
19. 2. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 27, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:
   «m) coordinamento delle attività commerciali dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;
   n) costruzione, gestione e manutenzione delle strade comunali, regolazione della circolazione stradale urbana e rurale;
   o) gestione dei beni e dei servizi culturali di cui il comune abbia la titolarità;
   p) gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente».
19. 1. Cambursano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 28, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con le medesime forme associative possono essere esercitate le funzioni di cui al comma 27, lettera l).
19. 10. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 30, primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento con le seguenti: nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, ove costituito, e l'ANCI regionale, la dimensione territoriale adeguata e omogenea per area geografica per lo svolgimento.
19. 3. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 31, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i provvedimenti regionali di individuazione dei limiti demografici già adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
19. 4. Osvaldo Napoli.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 31-ter con il seguente:
  «31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:
   a) entro il 1o gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
   b) entro il 1o gennaio 2014 con riguardo ad ulteriori tre funzioni fondamentali di cui al comma 28;
   c) entro il 1o gennaio 2015 con riguardo alle restanti funzioni di cui al comma 28».
19. 5. Osvaldo Napoli.

  Al comma 3, capoverso articolo 32, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune con le seguenti: non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, salvo che ciò sia necessario a garantire la rappresentanza delle minoranze dei singoli comuni e assicurare la rappresentanza di ogni comune.
19. 6. Osvaldo Napoli.

  Al comma 3, capoverso articolo 32, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare al presidente dell'unione di comuni, previa comunicazione al prefetto, le funzioni di cui all'articolo 54.
19. 7. Osvaldo Napoli.

  Al comma 3, capoverso articolo 32, sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. La spesa sostenuta per il personale dell'unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, deve essere assicurato il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale».

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, capoverso articolo 32, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  «9. In relazione alle funzioni gestite in forma associata mediante unione, i segretari dei comuni che la costituiscono, indipendentemente dalla fascia professionale di appartenenza, prestano la loro attività anche per l'unione. Il Presidente dell'unione può designare un coordinatore».
19. 11. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 31 è abrogato.
19. 8. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che avviino processi di fusione, e i comuni risultanti dalla stessa fusione sono esclusi dall'assoggettamento al patto di stabilità interno per un periodo di cinque anni.
19. 100. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. I comuni risultanti dalla fusione tra comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, sono esclusi dall'assoggettamento al patto di stabilità interno per un periodo di cinque anni.
19. 9. Osvaldo Napoli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
  Art. 19-bis. – 1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010 dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. In ogni caso, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di cui al presente decreto legislativo, le modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni».
19. 0100. Causi.

ART. 20.
(Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali).

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. Allo scopo di pervenire alla fusione di comuni, i consigli comunali dei comuni partecipanti ad un'unione costituita ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, deliberano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di richiedere alla regione cui appartengono di procedere alla consultazione delle popolazioni interessate, ai sensi dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione.
  02. In mancanza di deliberazione entro il termine di cui al comma 01 l'unione è sciolta.
20. 100. Ria.

ART. 21.
(Riduzione dell'iva).

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contrasto all'evasione fiscale e emersione di reddito imponibile con il conflitto di interesse).

  1. Al fine di incentivare il contrasto all'evasione fiscale e favorire l'emersione di maggiore reddito imponibile, all'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:
   «l-quinquies) le spese relative alla salute della famiglia e alla formazione dei figli e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati per un importo complessivo annuo non superiore a euro 3.000 oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo I della legge n. 449 del 1997;».

  2. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
  3. Le maggiori entrate prodotte dall'emersione di nuova base imponibile in conseguenza dell'applicazione del comma 1, confluiscono in un fondo per la famiglia appositamente istituito. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ogni anno alla quantificazione delle predette maggiori entrate e alla loro specifica indicazione nel documento di economia e finanza.
21. 01. Cambursano.

ART. 22.
(Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico).

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in sede governativa.
22. 100. Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: la decorrenza del trattamento pensionistico con le seguenti: la maturazione dei requisiti per il pensionamento.
22. 101. Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: la decorrenza del trattamento medesimo con le seguenti: la maturazione dei requisiti per il pensionamento.
22. 102. Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) ai lavoratori che abbiano sottoscritto accordi individuali di incentivo all'esodo entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano risolto il rapporto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 2011.

  Conseguentemente:
   all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: 658 con la seguente: 598;
   all'articolo 24, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti
:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 60 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.
22. 105. Pezzotta, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non prenderà in esame con le seguenti: sospenderà l'esame di.
22. 103. Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
  2-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 27 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
22. 104. Coscia, Bachelet, De Pasquale, De Torre, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Tocci.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:

Art. 22-bis.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

  «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
   a) in via sperimentale dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 35 anni, facendo valere un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 58 anni, per le lavoratrici dipendenti, a 59 anni, per le lavoratrici autonome e per i lavoratori dipendenti, a 60 anni, per i lavoratori autonomi;
   b) in via sperimentale dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 35 anni, facendo valere un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 60 anni per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e a 61 per anni per i lavoratori e le lavoratrici autonome.

  10-ter. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10-bis il trattamento pensionistico è liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, anche con riferimento all'anzianità contributiva maturata prima del 1o gennaio 1996. Entro il 31 settembre 2017 il Governo trasmette alle Camere una relazione sugli effetti della sperimentazione di cui al comma 10-bis, ai fini di una sua eventuale prosecuzione».

  2. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
   b) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
   c) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;
   d) alla lettera c), le parole: «in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»;
   e) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018».

  3. All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».

Art. 22-ter.
(Modifiche all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).

  1. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, anch'essi entro il 31 dicembre 2011,»;
   b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma, non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente».

Art. 22-quater.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22-bis e 22-ter, valutati in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi del comma 2.
  2. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
22. 01. Borghesi, Mura, Paladini, Messina, Aniello Formisano, Barbato.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  «6-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, anche ai sensi dei commi che precedono, i datori di lavoro o i fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono versare la contribuzione figurativa calcolata in relazione alla retribuzione persa».
22. 02. Cambursano.

ART. 23.
(Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili).

  Al comma 4, sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 140 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2013.
23. 100. Coscia, Mazzarella, Tocci, Bachelet, De Pasquale, De Torre, De Biasi, Levi, Lolli, Melandri, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

  Al comma 8, sostituire la parola: 658 con la seguente: 598.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 12-undevicies aggiungere il seguente:
  12-vicies. Al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A partire dall'anno 2013 il contributo resta fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, sarà attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.Ri.Fo.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale – I.E.R.F.O.P. Onlus».

   all'articolo 24, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 3,6 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.
23. 101. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

  Al comma 9, sostituire le parole: 9 milioni di euro, per l'anno 2012 con le seguenti: 240 milioni di euro, per l'anno 2012, diretti ai comuni.
23. 3. Osvaldo Napoli.

  Dopo il comma 12-undevicies, aggiungere il seguente:
  12-vicies. Ferme restando le procedure di commissariamento degli enti vigilati dal Ministero della salute, comunque denominati, previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione e alla loro struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti, o alla sostituzione del commissario in carica, attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è scelto nell'ambito del ruolo dei dirigenti generali in servizio presso il ministero vigilante. Le Commissioni si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
23. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 24-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  Al comma 1, sostituire le parole da: Fermo restando fino a: predette regioni con le seguenti: Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale.
24-bis. 1. Zeller, Brugger, Nicco.