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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 12 settembre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 settembre 2012.

  Albonetti, Bindi, Bongiorno, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nucara, Pecorella, Pisacane, Pisicchio, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Togni, Valducci, Vitali, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albonetti, Bindi, Bongiorno, Boniver, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, De Biasi, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mogherini Rebesani, Mosca, Mura, Mussolini, Nucara, Palumbo, Pecorella, Pisacane, Pisicchio, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Togni, Valducci, Vitali, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 11 settembre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   VACCARO: «Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento» (5430);
   GIORGIO MERLO: «Istituzione dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo e disposizioni per il recupero dell'evasione del canone di abbonamento alle radioaudizioni, previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880» (5431);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PALUMBO ed altri: «Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute» (5432);
   DI PIETRO e FAVIA: «Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonché disposizione per l'adeguamento alla media europea del trattamento economico dei titolari di cariche di rappresentanza politica e di governo nazionali e locali» (5433).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

  In data 11 settembre 2012 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dai ministri degli affari esteri e della giustizia:
  «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (5434).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

  La proposta di legge COSENZA ed altri: «Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque» (3344) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Aracri.

Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge.

  Il deputato Giorgio Merlo ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   RAO ed altri: «Istituzione dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo e disposizioni per il recupero dell'evasione del canone di abbonamento alle radioaudizioni, previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880» (2974).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VI Commissione (Finanze):
  SERENI ed altri: «Istituzione del Fondo patrimoniale degli italiani e introduzione di un contributo obbligatorio per la riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni con contestuale retrocessione ai cittadini del patrimonio disponibile dello Stato» (5333) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  VERINI ed altri: «Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri» (5397) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  MURER ed altri: «Istituzione del Comitato nazionale sulla violenza di genere» (5392) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali):
  MOSELLA ed altri: «Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, concernenti la cura della ludopatia, la pubblicità dei giochi e la tutela dei minori, nonché delega al Governo per la rideterminazione dell'aliquota minima dei tributi sui giochi» (5360) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

  Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, con lettera in data 12 settembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della deliberazione istitutiva, la «Relazione sulla contraffazione nel settore del tabacco».

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (doc. XXII-bis, n. 6).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

  Il ministro dell'interno, con lettera del 6 settembre 2012, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno COMPAGNON n. 9/4864-A/7, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 gennaio 2012, concernente la predisposizione dei decreti attuativi in materia di porto e trasporto di armi e relativi munizionamenti a bordo delle navi.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

  Il ministro degli affari esteri, con lettere del 6 settembre 2012, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno DI STANISLAO ed altri n. 9/5287/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 4 luglio 2012, concernente la tutela dei diritti umani in Syria, e agli ordini del giorno EVANGELISTI ed altri n. 9/4433/1 e NARDUCCI ed altri n. 9/4433/2, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2011, e DI STANISLAO ed altri n. 9/4433/3, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea limitatamente al dispositivo nella medesima seduta, concernenti le relazioni tra Italia e Marocco.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri), competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 11 settembre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Possibili effetti sulla migrazione e la sicurezza, nell'Unione europea, di una futura liberalizzazione dei visti per la Repubblica di Moldova – Valutazione preliminare (COM(2012)443 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 settembre 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione nel 2011 (COM(2012)462 final), assegnata, in data 6 settembre 2012, in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Libro verde – Conoscenze oceanografiche 2020 – Dalla mappatura dei fondali marini alle previsioni oceanografiche (COM(2012)473 final), assegnato, in data 5 settembre 2012, in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal consiglio regionale dell'Emilia Romagna.

  Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 7 settembre 2012, ha trasmesso il testo di un voto concernente la ridefinizione e la classificazione delle fondazioni bancarie al fine di eliminare l'equipollenza fra queste e gli enti non profit, con particolare riferimento all'IMU.

  Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 129, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI TARANTO (A.C. 5423)

A.C. 5423 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

  1. È convertito in legge il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

  1. Per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, di seguito denominato: «Protocollo», compresi quelli individuati per un importo complessivo pari ad euro 110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012, afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel predetto Protocollo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, un Commissario straordinario, di seguito denominato: «Commissario» autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale previsti dal Protocollo con oneri propri della relativa Autorità portuale. A tale fine, è assicurato il coordinamento fra il Commissario di cui al comma 1 ed il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto.
  3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì finalizzate, nel limite di 20 milioni di euro, le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma 1 e quelle di cui al comma 3 sono trasferite alla regione Puglia per essere destinate al Commissario, cui è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale.
  5. Il Commissario è altresì individuato quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse del Programma operativo nazionale ricerca e competitività dedotte nel Protocollo, e pari ad euro 30 milioni, da utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata, nonché del Programma operativo nazionale reti e mobilità, per un importo pari ad euro 14 milioni.
  6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, e per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, il Commissario può avvalersi, tramite delega di funzioni, di un soggetto attuatore, anch'esso senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, e può in ogni caso avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario può altresì avvalersi di organismi partecipati, nei termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del Protocollo. Alle spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del Protocollo si provvede nell'ambito delle risorse delle Amministrazioni sottoscrittrici già disponibili a legislazione vigente.
  7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10, e successive modificazioni.
  8. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità previsti dallo stesso articolo 57, anche per gli interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del Sito di interesse nazionale di Taranto. A tale fine, nell'ambito del Fondo istituito con l'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata una quota di risorse fino ad un massimo di 70 milioni di euro.

Art. 2.

  1. L'area industriale di Taranto è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Art. 3.

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 5423 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1. 24. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Sopprimerlo.
*1. 48. Montagnoli.

  Sopprimere i commi da 1 a 7.
1. 49. Vanalli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: compresi quelli fino alla fine del comma con le seguenti: , limitatamente al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, lettere a) ed f), e alla messa in sicurezza d'emergenza della falda acquifera di Taranto, da realizzarsi secondo procedure di attuazione ordinarie, sono assegnate le risorse individuate all'articolo 6 del Protocollo stesso.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 8 con il seguente:
  
2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale previsti dal Protocollo con oneri propri della relativa Autorità portuale.
1. 28. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: compresi quelli fino alla fine del comma con le seguenti: , con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, un Commissario straordinario, di seguito denominato: «Commissario» autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno.

  Conseguentemente:
   sostituire i commi da 2 a 8 con il seguente:

  2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale previsti dal Protocollo con oneri propri della relativa Autorità portuale;
   aggiungere la seguente rubrica: Attuazione del Protocollo d'intesa.
1. 67. Chiappori.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: , del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute.
1. 77. Fogliato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: e del Ministro dello sviluppo economico.
1. 1. Consiglio.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: e del Ministro della salute.
1. 50. Martini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1. 51. Comaroli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 52. Crosio.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
1. 2. Follegot.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: diciotto mesi.
1. 53. Volpi.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: prorogabile con decreto fino alla fine del periodo.
1. 3. Dussin.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il suddetto Commissario, a cadenza trimestrale, invia al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Protocollo e sulle risorse finanziarie allo scopo impegnate, sia per quanto riguarda le risorse di parte pubblica, sia quelle di parte privata.
1. 54. D'Amico.

  Sopprimere il comma 2.
1. 55. Laura Molteni.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali interventi sono attuati dal Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto.
1. 5. Forcolin.

  Sopprimere il comma 3.
1. 9. Lanzarin, Bitonci.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo è altresì finalizzato il 50 per cento del limite di 20 milioni di euro delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
1. 68. (parte ammissibile) Rivolta.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per l'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì destinate risorse fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2012, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale ed allo scopo utilizzando le somme relative alla ripartizione dell'85 per cento delle risorse del predetto Fondo destinate alle regioni del Mezzogiorno.
1. 10. Grimoldi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per l'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 46. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 3, dopo le parole: degli altri interventi previsti nel Protocollo aggiungere le seguenti: , da individuarsi preventivamente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
1. 56. Fabi.

  Al comma 3, sostituire le parole da: disponibili fino alla fine del comma con le seguenti: derivanti dalla corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 40. Borghesi, Zazzera, Piffari, Cimadoro.

  Al comma 3, sostituire le parole da: disponibili fino alla fine del comma con le seguenti: derivanti dalla corrispondente riduzione, per l'anno 2012, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 69. Torazzi.

  Al comma 3, sostituire le parole da: disponibili fino alla fine del comma con le seguenti: derivanti dalla corrispondente riduzione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
1. 42. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sulla ripartizione delle risorse di cui al presente comma è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro venti giorni dalla richiesta.
1. 57. Cavallotto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sulla ripartizione delle risorse di cui al presente comma è acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
1. 58. Bragantini.

  Sopprimere il comma 4.
1. 59. Nicola Molteni.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e quelle di cui al comma 3.
1. 15. Gidoni.

  Al comma 4, sostituire le parole: alla regione Puglia per essere destinate con la seguente: direttamente.
1. 41. Borghesi, Zazzera, Piffari, Cimadoro.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , ai fini della prioritaria attuazione degli interventi strettamente connessi alla bonifica del SIN di Taranto, nell'ambito del Protocollo, diversi da quelli relativi al terminale contenitori.
1. 16. Fava.

  Sopprimere il comma 5.
1. 60. Munerato.

  Sopprimere il comma 6.
1. 61. Reguzzoni.

  Al comma 6, sostituire le parole: ai commi 1 e 3 con le seguenti: al comma 1.
1. 17. Goisis.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
1. 62. Rondini.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: può altresì avvalersi aggiungere le seguenti: , tramite procedure ad evidenza pubblica,
1. 63. Desiderati.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: avvalersi di organismi aggiungere le seguenti: pubblici.
1. 64. Fugatti.

  Sopprimere il comma 7.
1. 18. Lussana.

  Sopprimere il comma 8.
1. 19. Togni.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Per gli interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del Sito di interesse nazionale di Taranto sono destinate risorse fino ad un massimo di 70 milioni di euro cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale ed allo scopo utilizzando le somme relative alla ripartizione dell'85 per cento delle risorse del predetto Fondo destinate alle regioni del Mezzogiorno.
1. 20. Polledri.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: possono essere concessi aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le Commissioni parlamentari competenti.
1. 66. Callegari.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: possono essere concessi aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 65. Buonanno.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi di cui al primo periodo possono riguardare anche misure di riconversione, di riadattamento produttivo o di risanamento aziendale delle imprese agricole e zootecniche operanti nel territorio di Taranto interessato dagli effetti inquinanti prodotti dalle attività industriali presenti nel predetto Sito di interesse nazionale di Taranto.
1. 70. Rainieri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Ai fini dell'espletamento delle procedure per la messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati del quartiere Tamburi e dell'accertamento della regolarità degli edifici ivi ubicati, il Commissario, anche avvalendosi degli uffici dell'amministrazione comunale, procede alla verifica dell'iscrizione al catasto degli edifici del medesimo quartiere e del relativo pagamento dell'IMU per l'anno 2012. Entro sei mesi dalla data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta al Parlamento una relazione con gli esiti della verifica effettuata.
1. 71. Pastore.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Ai fini dell'espletamento delle procedure per la messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati del quartiere Tamburi e dell'accertamento della regolarità degli edifici ivi ubicati, il Commissario, anche avvalendosi degli uffici dell'amministrazione comunale, procede alla verifica degli edifici ivi realizzati a seguito del rilascio del permesso di costruire, di quelli che beneficiano di sanatoria e di quelli abusivi. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta al Parlamento una relazione con gli esiti della verifica effettuata.
1. 72. Allasia.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Ai fini dell'attuazione del Protocollo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali mette in atto un programma di controlli costanti giornalieri allo scopo di accertare, attraverso gli organismi territorialmente competenti, che le imprese extraeuropee di gestione delle attività portuali osservino le condizioni di sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente e gli orari di lavoro secondo la normativa italiana ed europea.
1. 74. Fedriga.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. In relazione al perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 2, lettere a) ed f) del «Protocollo di intesa» ed altresì in relazione all'accelerazione di cui all'articolo 7 del suddetto Protocollo, si applica l'articolo 29-septies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante la prescrizione di misure supplementari particolari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili.
1. 01. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 41. Maggioni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – 1. In deroga alle disposizioni recate dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, per i livelli del benzo(a)pirene nell'area urbana di Taranto, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del predetto decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, si applicano con riferimento all'obiettivo di qualità definito e individuato dagli allegati II e IV del decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994 benché abrogato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera n), del predetto decreto legislativo n. 155 del 2010. Per tale area la Regione Puglia adotta, in caso di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di risanamento, al quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1o ottobre 2002, n. 261, in deroga all'abrogazione disposta ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera s), del predetto decreto legislativo n. 155 del 2010 e, in caso di rischio di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di azione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, in deroga all'abrogazione disposta ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010.
2. 040. Negro.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti del Governo in materia di definizione dei nuovi elementi per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con particolare riferimento all'ipotesi di inclusione dell'indennità di accompagnamento – 3-02466

   ARGENTIN, MARAN, SCHIRRU, GIACHETTI e QUARTIANI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali — Per sapere – premesso che:
   ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrebbe essere in via di definizione – in realtà, sarebbe dovuto già essere adottato – il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante la determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (isee), ai fini della concessione di agevolazioni fiscali e di benefici assistenziali;
   stante la rilevanza sociale del tema in questione e le dirette implicazioni che potranno determinarsi sulla condizione materiale delle persone appartenenti agli strati sociali più deboli, a maggior ragione in concomitanza con una lunga fase di crisi recessiva, la definizione del citato provvedimento richiederebbe il massimo coinvolgimento delle rappresentanze sociali interessate, al fine di scongiurare effetti contraddittori o, addirittura, controproducenti;
   secondo alcune indiscrezioni di stampa, nelle bozze del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe previsto che tra i redditi da conteggiare, oltre a quelli sottoposti a tassazione ordinaria, vengano aggiunti anche quelli sottoposti a regime di cedolare secca, quali i redditi da locazione, nonché i redditi esenti da tassazione, quale è, ad esempio, l'indennità di accompagnamento per i disabili;
   come noto, l'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, prevedendone la corresponsione in favore dei «mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua»;
   come si evince dalla lettera e dallo spirito della richiamata disposizione del 1980, l'indennità di accompagnamento è riconosciuta solo in casi di gravi condizionamenti psico-fisici e rappresenta solo un parzialissimo ristoro degli oneri economici che queste persone devono sopportare per poter svolgere una vita dignitosa con l'ausilio permanente di un accompagnatore o ricorrendo ad un'assistenza continua;
   se questi sono i presupposti giuridici, confermati dalla semplice constatazione empirica della condizione materiale in cui si trovano a vivere queste persone, appare del tutto impropria, laddove confermata, l'ipotesi che detta indennità possa essere contemplata per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (isee), alla stregua dei redditi da locazione di immobili –:
   quali siano i reali intendimenti del Governo in materia di definizione dei nuovi elementi per la determinazione della situazione economica equivalente, con particolare riferimento all'ipotesi di un'eventuale inclusione dell'indennità di accompagnamento tra i redditi disponibili ai fini isee. (3-02466)


Elementi ed iniziative in relazione all'occupazione di aree pubbliche e private da parte dei centri sociali nella città di Milano – 3-02463

   DE CORATO, CORSARO, BECCALOSSI, RAMPELLI e FRASSINETTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   a Milano nel maggio 2012 un gruppo di giovani, denominatosi collettivo «Macao», ha occupato due edifici, uno, la Torre Galfa, di proprietà privata. Successivamente dopo essere stati sgomberati, hanno occupato Palazzo Citterio, di proprietà del Ministero per i beni e le attività culturali, e anche da quest'ultimo dopo pochi giorni sono stati sgomberati dalle forze dell'ordine. Dopo questi due sgomberi, questi hanno occupato in una cinquantina l'area dell'ex macello comunale in via Molise 68 di proprietà della Sogemi (società comunale che gestisce i mercati generali di Milano). Tale occupazione è avvenuta l'11 giugno 2012, dopo un peregrinare tra vari stabili comunali, come quello di viale Eginardo, e poi abbandonati per vari motivi. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi di forti contingenti delle forze dell'ordine, che, attenendosi alle disposizioni, si sono solo limitati ad osservare senza intervenire. In questa situazione il sindaco Pisapia ha pensato di risolvere la situazione offrendo un bene pubblico, l'area ex Ansaldo, agli abusivi, ad avviso degli interroganti mancando di rispetto e dando un messaggio profondamente diseducativo alle persone che onestamente attendono in graduatoria l'assegnazione uno stabile pubblico. Successivamente all'occupazione dell'area, la società Sogemi comunicava alla stampa di aver presentato querela nei confronti degli occupanti abusivi del collettivo «Macao», perseguibili, peraltro, d'ufficio in base all'articolo 633 del codice penale;
   a tutt'oggi i suddetti occupano quell'area, senza che nessuna autorità di pubblica sicurezza abbia provveduto ad allontanarli o sgomberarli. Non contenti di ciò annunciano con comunicati stampa e attraverso internet un summer camp della durata di un mese e mezzo. Si ricorda che quell'area dovrebbe essere posta in vendita dalla Sogemi e dal comune, con un grosso introito vista la posizione urbanistica della stessa. Si ribadisce, inoltre, che a Milano vi sono almeno una decina di stabili occupati abusivamente dai centri sociali (area no-global e collettivi vari); solo negli ultimi mesi ne sono stati occupati tre, in via Apollodoro a Lambrate dal collettivo «Lambretta», in via Arbe e in via Scaldasole, senza che siano state date notizie di denunce a carico degli occupanti, né che siano stati fatti dei tentativi da parte delle forze dell'ordine di allontanarli o sgomberarli;
   a ciò va aggiunto che da anni vi sono a Milano, come nel caso del centro sociale Leoncavallo o di quello di via dei malfattori, edifici occupati abusivamente, senza che sia stata concesso l'ausilio della forza pubblica agli ufficiali giudiziari che avevano l'ordine di notificare lo sgombero. A tutt'oggi risultano occupati abusivamente dai centri sociali: «La panetteria occupata» a Lambrate, vecchio ritrovo di ex brigatisti, ma ora occupato da un collettivo di scienze politiche, in via Watteau il centro sociale «Leoncavallo», in via Muratori il centro sociale «Vittoria». In via Conchetta un altro di questi centri sociali ha occupato uno stabile da ormai più di vent'anni (sgomberato una sola volta e poi rioccupato). Infine, il centro sociale «Il Cantiere», che occupa uno stabile privato in viale Monterosa sempre a Milano;
   una decina di stabili pubblici e privati sono, infatti, occupati abusivamente da centri sociali, collettivi, no-global ed altri. Ecco alcuni esempi: la «Cascina Torchiera» a Musocco, di proprietà comunale, lo stabile privato di viale Monterosa, occupato abusivamente dal centro sociale «Il Cantiere», lo stabile privato di Watteau occupato dal centro sociale «Leoncavallo», a cui per 38 volte è stato notificato da un ufficiale giudiziario l'ordine di sgomberarlo (senza forza pubblica), il «Circolo dei malfattori» al Vigentino, di proprietà comunale, a cui da 8 anni l'ufficiale giudiziario notifica lo sfratto senza forza pubblica, il centro sociale «Vittoria» in via Muratori, di proprietà privata, il centro sociale «Cox 18», che occupa uno stabile comunale in via Conchetta 18, il centro sociale «La panetteria occupata», stabile privato occupato in via Conte Rosso a Lambrate, e altri ancora che sono diventate tutte vere e proprie zone franche all'interno della città di Milano. Questi, oltre a causare notevoli disturbi al residenti vicini, sono luoghi da cui partono vere e proprie spedizioni contro le forze dell'ordine, oltre che danneggiamenti di varia entità nei confronti del patrimonio pubblico. Molti di questi, peraltro, sono entrati in vari filoni di inchieste come fiancheggiatori del terrorismo brigatista, come quella sulle brigate rosse padovane. Infine, questi centri sociali sono frequentati, come possono testimoniare i rapporti della digos di Milano, da ex terroristi e sono in alcuni casi, peraltro, luogo di spaccio –:
   per quel che riguarda lo stabile occupato dal collettivo «Macao» dalla metà del mese di giugno 2012, quali siano i motivi per i quali prefetto e questore, dopo aver sgomberato gli abusivi nelle settimane precedenti dalla Torre Galfa, di proprietà di privati, e da Palazzo Citterio, di proprietà pubblica, non procedano allo sgombero e all'allontanamento dei suddetti occupanti, essendo passato più di un mese e mezzo, e, premesso che è stata presentata denuncia dalla società comunale Sogemi, proprietaria dell'area, e che, da parte del questore, si dovrebbe procedere d'ufficio, a norma dell'articolo 633 del codice penale, anche considerato che essendo un'enorme area pubblica destinata alla vendita vi è un danno per le casse comunali, quali siano i motivi per i quali a Milano i centri sociali abusivi non vengono sgomberati ma vengono piuttosto tollerati. (3-02463)


Intendimenti del Governo in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, con particolare riferimento alla cooperazione bilaterale con gli Stati costieri del Nord Africa – 3-02464

   DOZZO, MARONI, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FUGATTI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   notizie rilanciate dagli organi di informazione riferiscono il susseguirsi, nelle ultime settimane, di sbarchi di clandestini sulle coste dell'isola di Lampedusa: nelle sole giornate del 18 e 19 agosto 2012 sono approdati sull'isola ben 400 extracomunitari;
   l'allarme sbarchi, registratosi già nel corso di tutta l'estate, non è stato preso in adeguata considerazione, ad avviso degli interroganti, dal Governo e, in particolare, dal Ministro interrogato;
   l'emergenza in atto si è manifestata nella sua drammaticità con il naufragio di un'imbarcazione carica di migranti avvenuto, nei giorni scorsi, a 12 miglia dalle coste di Lampedusa, a causa del quale si registra un elevato numero di vittime;
   notizie come quella riportata testimoniano la ripresa massiccia degli sbarchi di clandestini a Lampedusa e fanno seguito all'allarme di recente rilanciato dal generale Adriano Santini, direttore dell'Aise, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, nel corso di un'audizione presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, come emerso da fonti di stampa;
   il generale Santini ha richiamato, infatti, l'attenzione sui rischi di quella che si potrebbe considerare una probabile invasione delle nostre coste dalla Siria, dalla Libia e dalla Tunisia;
   a fronte delle citate notizie e degli allarmi lanciati non si registra una significativa attenzione da parte del Ministro interrogato, che anzi ha parlato, nel corso di una trasmissione radiofonica, all'inizio dell'estate, di «accordi verbali» con la Libia, lasciando intendere che non sia intenzione del Governo attualmente in carica proseguire sulla linea di fermezza intrapresa in passato dal Ministro Maroni con la stipula di specifici accordi bilaterali con gli Stati rivieraschi di partenza dei clandestini, finalizzati a pattugliamenti congiunti e all'addestramento delle locali forze di polizia;
   a fronte dell'emergenza in atto, alcuni rappresentanti del Governo come il Sottosegretario all'interno con delega all'immigrazione, Saverio Ruperto, tracciando un improprio paragone con l'emergenza dell'estate 2011, seguente alle insurrezioni in Libia e in Tunisia, ha sottolineato che l'incidenza del fenomeno sulle nostre coste è diminuita rispetto al 2011;
   a tali dichiarazioni si aggiungono quelle di altri rappresentanti del Governo a favore della cittadinanza facile per gli stranieri, nonché provvedimenti, ad avviso degli interroganti, sconcertanti, come la sanatoria in corso per i clandestini, inserita nelle pieghe del recepimento di una direttiva comunitaria per il contrasto del «lavoro nero»;
   tali prese di posizione di autorevoli esponenti del Governo non potranno che avere l'effetto di incentivare gli arrivi di clandestini nel nostro Paese, come dimostrato dalla ripresa degli sbarchi sull'isola di Lampedusa, dopo che la politica degli accordi bilaterali intrapresa dal Ministro Maroni li aveva praticamente azzerati –:
   quali siano i reali intendimenti del Governo in materia di contrasto all'immigrazione clandestina e, in particolare, se il Ministro interrogato non intenda ridare impulso alla cooperazione bilaterale con gli Stati costieri del Nord Africa per contrastare le partenze di clandestini dai porti africani, anche attraverso pattugliamenti congiunti. (3-02464)


Misure a tutela del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con particolare riferimento alla scoperta di alcune discariche abusive nel territorio del medesimo parco – 3-02459

   MOFFA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   nel cuore del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stata scoperta, dal Corpo forestale dello Stato, una discarica abusiva di ingenti dimensioni (circa 1.500 metri quadrati in località Petrosa, comune di Ceraso), nella quale erano stati depositati e, in parte, interrati rifiuti tossici pericolosi;
   la pericolosità di tale sito ha indotto il sindaco del comune interessato ad emettere un'ordinanza (la n. 31 del 25 giugno 2012) con la quale si prescrive la bonifica immediata dell'area in oggetto, gestita dal consorzio Velia;
   il consorzio Velia, ai sensi della legge della regione Campania n. 4 del 2003, è vincolato alla «salvaguardia dell'ambente rurale» e alla «conservazione e tutela del territorio»;
   nello stesso Parco del Cilento, lungo le coste di Caprioli, nel comune di Pisciotta, il reparto aeronavale di Napoli della Guardia di finanza ha rinvenuto una discarica abusiva ad uso e consumo di una struttura turistica del luogo. Un terreno di 10.000 metri quadrati in cui erano depositati circa 30.000 metri cubi di materiali provenienti da demolizioni di edifici, veicoli fuori uso, materiale ferroso, tubazioni in plastica e onduline di eternit contenenti amianto;
   nel caso della discarica trovata in località Petrosa detti rifiuti sono risultati essere stati interrati in prossimità di falde freatiche che scorrono nel sottosuolo con affioramento superficiale a cm. 0,90, come è stato accertato dal Servizio geologico nazionale;
   in particolare, lo stesso Servizio geologico nazionale ha rilevato che il manto argilloso presenta frequenti fessurazioni, tali da consentire l'infiltrazione delle acque superficiali inquinate;
   inoltre, l'interramento di tali rifiuti pericolosi e tossici ha avuto luogo in prossimità del collettore che convoglia le acque del lago «Diga-Fabbrica» a Casalvelino Marina, in località «Foce», scaricando a mare le acque contaminate;
   le aree interessate sono state sequestrate dalla procura le cui indagini sono in corso;
   associazioni del territorio denunciano che, a tutt'oggi, non sarebbe stata compiuta in località Petrosa la necessaria opera di rimozione del materiale altamente inquinante;
   tali ritrovamenti, che peraltro non risultano essere casi isolati, in un'area protetta sottoposta a vincolo paesaggistico, hanno destato enorme preoccupazione sia nelle popolazioni locali che nella realtà produttiva territoriale, che proprio nel turismo ha il suo punto di forza;
   è giocoforza che episodi di questa natura, la cui portata mette in evidenza limiti nell'azione di prevenzione e controllo, hanno conseguenze gravissime sotto il profilo ambientale e sanitario e rischiano di compromettere una delle zone più verdi delle provincia di Salerno, che è anche il primo bio-distretto d'Italia e d'Europa –:
   quale sia l'attuale situazione in merito ai casi sopra denunciati, quali tipi di controlli si intendano attuare al fine di evitare che simili episodi, con le possibili infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali, abbiano a ripetersi in una delle aree più belle del nostro Paese, qual è il Parco del Cilento, e se non si ritenga, alla luce di quanto emerso, di intensificare l'azione di monitoraggio sulle aree protette in zone particolarmente delicate, avviando un confronto con la regione Campania, al fine di qualificare la tutela del Parco del Cilento, di Vallo di Diano e Alburni.
(3-02459)


Iniziative per l'esclusione delle imprese balneari dall'ambito di applicazione della «direttiva Bolkestein» (cosiddetta direttiva servizi) – 3-02460

   DI PIETRO, FAVIA, MONAI, EVANGELISTI, PALADINI, PALOMBA, MESSINA, ZAZZERA, DI GIUSEPPE e MURA. — Al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. — Per sapere – premesso che:
   gli stabilimenti balneari e le aziende ad uso turistico-ricreativo costituiscono una realtà fondamentale per il sistema turistico nazionale e, più in generale, una vera e propria eccellenza dell'offerta turistico-ricettiva italiana. Nel nostro Paese risultano censite circa 30.000 concessioni rilasciate per finalità turistico-ricreative con strutture «amovibili» e circa 1.000 pertinenze demaniali marittime con manufatti «inamovibili» di proprietà dello Stato;
   l'Italia, con i suoi 7.458 chilometri di costa, si distingue per la sua specificità in ambito europeo. Nel nostro Paese, infatti, vi è una larga diffusione sul demanio marittimo di stabilimenti balneari, oggetto di concessione. Gli stabilimenti balneari italiani, che, con le loro peculiarità derivanti da oltre cento anni di storia, sono unici nel panorama europeo, nella maggior parte dei casi sono strutture gestite a livello familiare con una forte tradizione alle spalle, piccole imprese individuali o società di persone che offrono i servizi di spiaggia, di piccola ristorazione e di intrattenimento;
   meno della metà delle coste italiane sono oggetto di concessione, sicché non esiste nessuna lesione della concorrenza in quanto possono essere rilasciate, a richiesta, moltissime nuove concessioni;
   sul territorio nazionale sono circa 30.000 le strutture turistico-ricettive balneari che occupano nel periodo estivo non meno di 300.000 persone, alle quali vanno aggiunti tutti i soggetti operanti e impiegati nell'indotto;
   la conduzione di uno stabilimento balneare deve essere considerata una vera e propria attività imprenditoriale complessa, caratterizzata da rilevanti investimenti di carattere strutturale e occupazionale, anche finalizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza dei bagnanti e di manutenzione ambientale dei tratti di costa di propria competenza, che rendono tali imprese sostanzialmente diverse da semplici attività di servizio e di vero e proprio interesse pubblico;
   gli stabilimenti balneari italiani si distinguono profondamente da quelli del resto dei Paesi mediterranei a maggiore vocazione turistica, come Francia, Spagna e Grecia, dove la diffusione è assai più contenuta e, in molti casi, sono gestiti direttamente dagli alberghi e sono a disposizione esclusivamente della loro clientela. In Italia, negli ultimi dieci anni, la normativa in tema di concessioni aveva dato progressivamente sempre più stabilità alla concessione demaniale, al punto che si era passati da una durata annuale ad una durata quadriennale, per poi arrivare ad una durata di sei anni, rinnovabile in modo automatico di sei anni in sei anni e così ad ogni successiva scadenza, salvo la revoca per motivi legati ad un pubblico interesse. Al rinnovo automatico della concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo si legava anche il cosiddetto «diritto di insistenza», che dava la preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze;
   questo quadro normativo più certo aveva, quindi, offerto la possibilità di investire diversi milioni di euro nelle strutture turistiche ricettive, soprattutto a partire dal 2006, anno in cui si è assistito a un forte rinnovamento delle strutture balneari, che, grazie al rinnovo automatico, hanno permesso agli istituti bancari di iscrivere ipoteca sulle strutture (previo nulla osta degli uffici demaniali) per mutui di durata anche ventennale;
   nel 2008, tuttavia, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (n. 2008/4908) nei confronti dell'Italia, per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla «direttiva servizi», meglio conosciuta come «direttiva Bolkestein» (direttiva 123/2006/CE). In particolare, la direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commissione europea, in una nota del 4 agosto 2009, aveva evidenziato che la preferenza accordata dall'articolo 37 del codice della navigazione al concessionario uscente era in contrasto con l'articolo 12 della «direttiva servizi», invitando le autorità italiane ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere l'ordinamento italiano pienamente conforme a quello comunitario entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009;
   nelle more di una revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, con il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2009, è stata disposta l'abrogazione della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione. Con provvedimento successivo (messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010) la Commissione europea ha preso atto delle modifiche apportate alla normativa dallo Stato italiano, illustrando contemporaneamente ulteriori profili di illegittimità delle disposizioni censurate;
   il rinvio da parte del decreto-legge n. 194 del 2009, come convertito dalla legge n. 25 del 2010, ad altri articoli di legge, secondo la Commissione europea, avrebbe privato di ogni effetto utile il testo del decreto-legge, che mirava alla messa in conformità della legislazione italiana con il diritto dell'Unione europea, eliminando la preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni;
   per correggere dette ulteriori discrepanze rilevate a livello comunitario, il Parlamento italiano è intervenuto con l'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), che, oltre ad abrogare i riferimenti normativi di rinvio citati, prevede anche una delega al Governo in materia di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. Sotto tale profilo, si osserva che nessuno dei provvedimenti normativi varati sino ad oggi in materia concessioni demaniali, ivi compresa la citata delega al Governo di cui all'articolo 11 della legge n. 217 del 2010, appare in grado di superare le molteplici problematiche derivanti dagli effetti della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein o direttiva servizi) nei confronti delle attività esercitate dalle imprese operanti nel settore del turismo balneare. E ciò, ad avviso degli interroganti, a causa della presenza di un difetto intrinseco alla «direttiva servizi» stessa e al relativo decreto legislativo di attuazione (decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno). La «direttiva servizi Bolkestein» è, infatti, rivolta ai «servizi pubblici», ovvero a quelle attività che gli Stati o gli enti territoriali delegano alle loro aziende «partecipate» o a imprese private, affinché svolgano servizi diretti a favore della collettività, che tali Stati o enti non possono o scelgono di non svolgere (ferrovie, poste, ospedali ed altri). Essa, quindi, non è idonea a disciplinare le concessioni di beni demaniali marittimi, né tanto meno le imprese balneari che utilizzano una pubblica superficie quale strumento aziendale offrendo un servizio privato;
   questo non esclude, peraltro, che il rilascio della concessione di un bene demaniale non sia legato indissolubilmente al necessario perseguimento di specifici interessi pubblici, quali la sicurezza a mare, la pubblica incolumità, la salvaguardia del profilo costiero e paesaggistico, la tutela dell'ambiente ed altro;
   il 3 agosto 2012 su molte spiagge italiane si è svolto lo sciopero dell'ombrellone, una forma civile di protesta. Il timore dei concessionari è che dal 1o gennaio 2016 alle aste europee si presentino «multinazionali, compagnie di tour operator, gruppi industriali, magnati internazionali». Troppo forti da combattere. I concessionari lamentano che «il Governo non difende la realtà di imprese familiari, né gli interessi degli stessi italiani»;
   ai fini dell'esclusione dall'applicazione della «direttiva Bolkestein» delle concessioni di beni demaniali marittimi rilasciate, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per la gestione di stabilimenti balneari, per gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, per il noleggio di imbarcazioni e natanti di genere, per la gestione di strutture ricettive ed attività turistico-ricreative e sportive, e per gli esercizi commerciali, è stata presentata dall'onorevole Favia una proposta di legge che prevede la non applicabilità della «direttiva servizi» al settore turistico balneare, così come per altre categorie similari come ambulanti e concessionari di acque minerali;
   è l'unica soluzione affinché le imprese balneari italiane non finiscano nella mani di brand e multinazionali straniere, con il grave rischio, anche, dell'intervento occulto, nel settore, della criminalità organizzata interessata al riciclaggio di denaro sporco;
   non esistono interessi confliggenti di altre nazioni europee poiché questo settore, come gestito in Italia, è unico in Europa e l'Unione europea, negli incontri avuti con le rappresentanze di categoria e a livello politico, avrebbe evidenziato, a quanto consta agli interroganti, che il Governo italiano non ha mostrato un fattivo interesse –:
   se il Governo non ritenga, conformemente all'ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 5 maggio 2011 e alle finalità della proposta di legge dell'Italia dei Valori di cui in premessa, di dover assumere ogni iniziativa di competenza, specificatamente in sede europea, per l'esclusione delle imprese balneari dal campo di applicazione della «direttiva Bolkestein», così come è stato ottenuto per altre categorie similari, come, da ultimo, ambulanti e concessionari di acque minerali, ma anche taxisti e distributori di carburante, tutelando in questo modo un settore sano e produttivo, che rischia di essere spazzato via per sempre. (3-02460)


Chiarimenti in merito al termine ultimo per l'approvazione dei regolamenti comunali e delle delibere relative ad aliquote e detrazioni IMU – 3-02461

   ZELLER e BRUGGER. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 172, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce che al bilancio di previsione siano allegate «le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi»;
   l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), stabilisce che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;
   l'articolo 151, comma 1, dello stesso testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali fissa al 31 dicembre «il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze»;
   in base a quanto detto, il decreto del 21 dicembre 2011, emanato d'intesa con il Ministro interrogato, aveva inizialmente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31 marzo 2012;
   il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto in sede di conversione dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha differito poi al 30 giugno 2012 il predetto termine;
   il decreto del 20 giugno 2012, emanato d'intesa con il Ministro interrogato, aveva ulteriormente differito il termine al 31 agosto 2012;
   alla luce della richiesta dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e ritenuto necessario e urgente prorogare il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012, il Ministero dell'interno ha da ultimo differito, con decreto del 2 agosto 2012, al 31 ottobre 2012 il termine in questione;
   tuttavia, l'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto salva Italia, ha previsto che, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), e all'articolo 1, comma 169, di cui sopra, sulla base dei dati aggiornati, ed entro il 30 settembre 2012, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo –:
   se il Ministro interrogato non intenda indicare quale sia il termine ultimo per l'approvazione, da parte dei comuni, delle delibere sulle aliquote e detrazioni imu, nonché dei relativi regolamenti, chiarendo, quindi, se esso coincida con il termine di approvazione del bilancio di previsione, attualmente stabilito con decreto del Ministero dell'interno del 2 agosto 2012 per il 31 ottobre 2012, oppure se per tali deliberazioni valga il termine del 30 settembre 2012, secondo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, di cui in premessa. (3-02461)


Chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell'articolo 12, comma 90-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo al passaggio dei dipendenti della CONI servizi Spa nella pubblica amministrazione – 3-02462

   RAISI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 12, comma 90-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», prevede la possibilità per i dipendenti della Coni servizi s.p.a. provenienti dal Coni, ente pubblico, di transitare nella pubblica amministrazione fino al dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   la Coni servizi s.p.a., partecipata al cento per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, fa a tutti gli effetti parte della pubblica amministrazione, sebbene i vertici aziendali di questa abbiano aperto, di fatto, una procedura di licenziamento collettivo per 141 dipendenti secondo procedure proprie di un'azienda privata;
   nonostante la sopra citata norma approvata il 7 agosto 2012, la Coni servizi s.p.a. ha completato la procedura di licenziamento collettivo raggiungendo un accordo con i sindacati (escluso l'Ugl) in base al quale i dipendenti – tra i 141 oggetto dell'esubero perché non ancora transitati «volontariamente» alle dirette dipendenze delle federazioni sportive nazionali – che non richiederanno entro il 30 settembre 2012 l'aspettativa per sottoscrivere il contratto con le federazioni stesse, saranno licenziati;
   nonostante l'articolo 35, comma 4, della legge n. 14 del 2009 disponga che la permanenza dei dipendenti della Coni servizi s.p.a. presso le federazioni sportive nazionali sia finalizzata al loro funzionamento e non preveda alcun obbligo di cambio di datore di lavoro, né incentivi o altre spese a ciò finalizzate, e nonostante il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, preveda che le amministrazioni pubbliche debbano agevolare il processo di mobilità del personale tra le amministrazioni stesse, la strada del licenziamento intrapresa dai vertici della Coni servizi s.p.a. appare netta e costituisce agli occhi dell'interrogante uno strumento di preclusione della possibilità offerta dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto la revisione della spesa pubblica;
   il Governo ha assunto in sede di risposta ad una precedente interpellanza (atto n. 2-01579 del 3 luglio 2012) l'impegno per «verificare che venga sempre applicata la regola della buona pratica gestionale, al fine di non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità formatesi nel tempo, nell'interesse del sistema sportivo italiano» –:
   cosa il Governo intenda fare, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire che le decisioni della Coni servizi s.p.a. siano conformi ai principi delle amministrazioni pubbliche e, perciò, che sia possibile per i lavoratori di questa azienda non ancora transitati alle dirette dipendenze delle federazioni sportive nazionali di permanere in servizio presso le stesse, usufruendo – come tutti i restanti lavoratori della Coni servizi s.p.a. – del termine previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (3-02462)


Iniziative in materia di registro pubblico delle opposizioni, al fine di una più efficace tutela degli abbonati rispetto a telefonate promozionali – 3-02465

   COMPAGNON, ANNA TERESA FORMISANO, RUGGERI, TASSONE, CICCANTI, RAO, NARO, VOLONTÈ, MEREU. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   nel dicembre 2011, il primo firmatario della presente interrogazione presentava il question time 3-01984, relativamente alle iniziative che il Ministro interrogato intendeva assumere per assicurare un corretto funzionamento del registro pubblico delle opposizioni, al fine di tutelare i cittadini con riguardo alle telefonate per scopi commerciali o per ricerche di mercato;
   nel dibattito che ne seguiva, il Ministro interrogato, richiamando anche le dirette responsabilità del Garante per la protezione dei dati personali, riconosceva che – nonostante l'introduzione del registro avesse indubbiamente offerto una maggiore tutela agli abbonati – sussisteva, fra gli altri, il problema delle chiamate effettuate da numeri riservati, dal momento che le attività promozionali sono spesso affidate dagli operatori economici a soggetti terzi in esternalizzazioni (i cosiddetti call center);
   appena attivato il registro si sono registrate in media 10 mila iscrizioni al giorno, ma dal febbraio 2011 al luglio 2012 le iscrizioni sono diminuite costantemente, attestandosi oggi a circa 2 mila iscrizioni quotidiane. Attualmente, le iscrizioni al registro sono quantificate in 1 milione e 95 mila (pari all'8 per cento dei 14 milioni di utenze telefoniche fisse), di cui: 630 mila tramite web, 391.500 tramite il numero verde, 57.500 tramite e-mail, 15 mila tramite fax e 2.300 tramite raccomandata;
   secondo un'indagine avviata dal Garante per la protezione dei dati personali, i cittadini che si lamentano di ricevere telefonate promozionali indesiderate sono in aumento esponenziale ed hanno superato le 5 mila segnalazioni;
   ad oggi, il Garante per la protezione dei dati personali ha contestato ad aziende e call center sanzioni per un milione e 500 mila euro, di cui oltre il 70 per cento riguarda gli operatori telefonici e circa il 6 per cento quelli energetici. Le sanzioni vanno dai 10 mila ai 120 mila euro per violazione, ma sono state comminate anche multe pari a 480 mila euro;
   l'iscrizione al registro resta, tuttavia, uno strumento debole ed inefficace ai fini di una concreta tutela degli abbonati, dal momento che presenta le seguenti principali due lacune: per essere iscritto al registro delle opposizioni occorre che il numero dell'abbonato sia nell'elenco pubblico (cosicché si verifica il paradosso che molti utenti che si erano cancellati dall'elenco pubblico chiedono di potersi reiscrivere così da poter accedere poi al registro); il consenso al trattamento dei dati personali ai fini commerciali espresso spesso inconsapevolmente dai cittadini (sottoscrivendo un contratto di telefonia, di pay-tv o la carta fedeltà al supermercato) è gerarchicamente superiore all'iscrizione al registro –:
   quali iniziative, anche normative, il Ministro interrogato intenda adottare nel senso di ampliare il registro delle iscrizioni anche ai numeri non iscritti nei pubblici elenchi (includendo in tal modo ulteriori 5 milioni di utenze fisse e 90 milioni di utenze mobili), nonché di rendere la stessa iscrizione al registro gerarchicamente superiore alla sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali. (3-02465)