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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 26 settembre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 settembre 2012.

  Albonetti, Alessandri, Antonione, Baccini, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Consolo, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Di Biagio, Donadi, Dozzo, Dussin, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, La Loggia, Leo, Leone, Lombardo, Lupi, Lusetti, Maran, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nucara, Palumbo, Pecorella, Pianetta, Pisacane, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Tempestini, Valducci, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 25 settembre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FAENZI: «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare e interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla siccità nell'anno 2012» (5469);
   SALTAMARTINI e FRASSINETTI: «Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e altre disposizioni riguardanti l'ordinamento delle professioni del turismo montano» (5470);
   ALBONETTI ed altri: «Disposizioni in materia di indennità e di rimborso delle spese di soggiorno a Roma spettanti ai membri del Parlamento» (5471);
   BERNARDINI ed altri: «Modifiche agli articoli 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 7 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, concernenti la natura delle amministrazioni degli organi costituzionali e la sottoposizione dei loro atti alla giurisdizione comune» (5472).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MOFFA ed altri: «Deleghe al Governo per l'adozione di norme in materia di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di esercizio del diritto di sciopero» (4044) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Castiello, Frassinetti e Porfidia.

  La proposta di legge MOFFA ed altri: «Disposizioni per la riduzione del debito e per la promozione degli investimenti e dello sviluppo mediante la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico» (4843) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barbieri e Catanoso.

  La proposta di legge MOFFA ed altri: «Statuto dei componenti del Parlamento. Disposizioni per l'attuazione degli articoli 67 e 69 della Costituzione» (4889) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Castiello e Iannaccone.

  La proposta di legge MOFFA ed altri: «Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana» (5187) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barbareschi e Scalia.

  La proposta di legge MOFFA ed altri: «Modifiche all'articolo 49 del codice della navigazione, in materia di opere non amovibili realizzate dai concessionari su aree del demanio marittimo, e al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in materia di determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative o per la nautica da diporto» (5366) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barba, Giammanco, Golfo e Holzmann.

Trasmissione dal Senato.

  In data 25 settembre 2012 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 2237. - «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» (approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato) (5473).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   XI Commissione (Lavoro):

  MOFFA: «Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernente l'ordinamento e la struttura organizzativa degli enti pubblici previdenziali» (5463) Parere delle Commissioni I e V.

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 25 settembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, riferita al primo semestre 2011 (doc. XIX, n. 9).

  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 settembre 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Potenziare e concentrare la cooperazione internazionale dell'Unione europea nelle attività di ricerca e innovazione: un approccio strategico (COM(2012)497 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 17 settembre 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 25 settembre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Prima relazione relativa all'applicazione degli articoli 13, 16 e 17 della direttiva 2010/13/UE per il periodo 2009-2010 – Promozione delle opere europee nei servizi di media audiovisivi programmati o a richiesta (COM(2012)522 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
   Modifica della proposta della Commissione COM(2011)626 final/3 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2012)535 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Modifica della scheda finanziaria che accompagna il regolamento (CE) n. 297/95 (COM(2012)543 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Modifica della proposta della Commissione COM(2011)628 definitivo/2 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2012)551 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Modifica della proposta della Commissione COM(2011)625 final/3 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2012)552 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Modifica della proposta della Commissione COM(2011)627 final/3 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2012)553 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 20 settembre 2012, a pagina 3, seconda colonna, alla sedicesima riga, deve leggersi: «degli enti pubblici previdenziali» e non: «degli enti previdenziali», come stampato.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per consentire in tempi brevi la transizione nel corpo della Polizia di Stato dei vincitori dei concorsi rientranti nella cosiddetta seconda aliquota – 3-02489

   DI BIAGIO e GIORGIO CONTE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   ai sensi dell'articolo 2199, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», che riproduce l'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, abrogata dallo stesso codice, i concorrenti per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di merito, vengono suddivisi in due cosiddette aliquote: una parte, corrispondente al 55 per cento, è immessa direttamente nelle carriere iniziali, la restante – pari al 45 per cento – viene immessa nelle carriere iniziali dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale;
   il comma 6 dell'articolo 2199 del sopra indicato provvedimento dispone che «i criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti (...) alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate», rimandando, di fatto, tali dinamiche di ammissione alle disponibilità dell'amministrazione e, quindi, ad un principio di discrezionalità amministrativa;
   al comma 1 dell'articolo 2199 del sopra indicato decreto legislativo è previsto che «fino al 31 dicembre 2020, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere»;
   malgrado la sussistenza di una seconda aliquota in tutti i concorsi a partire dal 2006, sono stati comunque banditi nuovi concorsi che hanno determinato l'incremento delle unità di personale rientranti nella cosiddetta seconda aliquota: dal 2006 al 2011 sono stati banditi quattro concorsi per una domanda di reclutamento pari a 6.814 unità di personale;
   nel novembre 2011 è stato bandito l'ultimo concorso per 2.800 posti per allievi agenti: stando a quanto sancito dal bando le attuali disponibilità finanziarie permetteranno di reclutare una prima aliquota di 2654 unità, limitando a 164 la seconda aliquota destinata alle Forze armate. Per cui – malgrado quanto disposto dalla legge in termini di percentuali di inserimento nelle carriere iniziali – la prima aliquota per l'ultimo concorso ammonterebbe al 91 per cento, piuttosto che al 55 per cento previsto dalla legge ed applicato ai concorsi precedenti;
   «l'anomalia» amministrativa sopra indicata appare legittimata dalla necessità del Ministero dell'interno di avere maggiori risorse umane per far fronte alle crescenti esigenze di sicurezza e di presidio del territorio, anche in deroga a quanto disposto dalla normativa in materia di regolamentazione dei concorsi;
   malgrado le evidenti e più volte ventilate esigenze di incremento delle risorse umane e strumentali in capo al Ministero dell'interno, al momento risultano inoperativi circa 1.700 vincitori di concorso, collocati nella cosiddetta seconda aliquota e non più transitati dall'Esercito alla Polizia di Stato sebbene titolari di una priorità di inserimento;
   la transizione nell'Esercito, prevista per quattro anni, legittima un «precariato militare» in capo ai vincitori di concorso rientranti nella cosiddetta seconda aliquota, in virtù del fatto che, conclusasi la ferma, ciascuno di loro verrà congedato-licenziato senza la certezza che il passaggio al corpo della Polizia di Stato – previsto dalla legge – avvenga decorsi i quattro anni;
   la mancata transizione degli idonei verso il corpo della Polizia di Stato, unita alla ciclica indizione di nuovi e onerosi concorsi, si configura come un paradosso: da un lato l'amministrazione attraverso nuovi concorsi dichiara di aver bisogno di nuovi operatori, dall'altro relega ad una condizione di transizione coloro che hanno già superato il medesimo concorso, con conseguente dispendio di risorse da parte dell'erario;
   ai suddetti aspetti si aggiunge anche quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che modifica il comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riducendo le dinamiche di turnover per le assunzioni da parte dei corpi di polizia, portando l'attuale percentuale del 100 per cento al 20 per cento nel triennio 2012-2014 e al 50 per cento nell'anno 2015, prevedendo il ripristino del completo turnover solo a decorrere dall'anno 2016;
   alla luce dei riadeguamenti operati dal citato provvedimento di spending review, potrebbero non sussistere in capo all'amministrazione i presupposti per assumere i volontari di truppa in ferma prefissata quadriennale e annuale delle Forze armate al termine delle stesse, come previsto dalla legge richiamata;
   l'attuale configurazione della norma che legittima la mancata integrazione di migliaia di giovani con idoneità fisica e competenza professionale, unita all'assenza di un turnover nelle strutture della polizia, rischia seriamente di compromettere le potenzialità del nostro sistema di sicurezza, oltre che svilire il diritto inderogabile dei vincitori di concorso ad accedere alla conquistata posizione lavorativa –:
   se si intenda consentire in tempi celeri – attraverso adeguati provvedimenti – la transizione nel corpo della Polizia di Stato ai vincitori dei concorsi rientranti nella seconda aliquota di cui sopra, al termine degli anni di servizio prestati nelle Forze armate ai sensi della normativa richiamata in premessa. (3-02489)


Chiarimenti in merito alla definizione dell'ammontare delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio 2012 spettanti ai comuni in relazione alle stime sul gettito dell'IMU, nonché dell'ICI 2010, elaborate a luglio 2012 – 3-02490

   DOZZO, MARONI, BOSSI, BITONCI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FUGATTI, ALESSANDRI, ALLASIA, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, riduce il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo, nonché i trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna in misura pari al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale propria rispetto al gettito ici del 2010;
   il dipartimento delle finanze ha aggiornato recentemente, e quindi pubblicato sul proprio sito internet, le stime del gettito annuale dell'imu sulla base del gettito incassato con l'acconto di giugno 2012, sia per quanto di attinenza dello Stato, sia per i singoli comuni;
   le previsioni così aggiornate, e risultanti dalle variazioni normative operate dal Governo e contenute all'interno del decreto-legge n. 16 del 2012 ovvero dall'incasso registrato con il pagamento della prima rata dell'imposta avvenuto a giugno 2012, determinerebbero un gettito complessivo dell'imposta a livello nazionale pari a circa 20,9 miliardi di euro, pari a circa 500 milioni di euro in meno rispetto alla prima versione elaborata dallo stesso Governo, ovvero 21,4 miliardi di euro;
   la quantificazione dell'intera spettanza imu ai comuni ammonterebbe, secondo alcuni primi calcoli, ad una cifra di 12.372 milioni di euro annui, evidenziando, però, alcune criticità dovuta al fatto che i fattori che concorrerebbero a determinare tale ammontare ve ne sarebbero alcuni, tra cui il gettito atteso per i pagamenti ritardati di giugno 2012, il gettito atteso dagli «immobili fantasma» e il gettito virtuale derivante dall'imu che i comuni dovrebbero pagare a loro stessi per immobili propri utilizzati non a fini istituzionali, che appaiono di dubbia quantificazione e di incerto incasso;
   la congiunzione dei fattori sopra descritti con l'aumento complessivo del valore ici 2010 determina, di fatto, un maggiore taglio dei trasferimenti erariali ai danni dei singoli enti, comportando così una grave perdita di risorse per i comuni che, per compensare le risorse mancanti, potrebbero decidere, in sede di approvazione dei bilanci preventivi 2012 e il cui termine è oggi fissato al 31 ottobre 2012, di aumentare in maniera esponenziale le aliquote imu;
   l'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto salva Italia, ha previsto, infatti, che, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base dei dati aggiornati del gettito imu e comunque entro il 30 settembre 2012, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'imposta municipale propria;
   l'articolo 172, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce, tuttavia, che al bilancio di previsione siano allegate «le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi»;
   l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), stabilisce che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;
   il termine ultimo per l'approvazione dei bilanci preventivi 2012, fissato ora al 31 ottobre 2012, risulta così ad oggi successivo al termine per l'approvazione delle aliquote dell'imu e degli equilibri di bilancio, così che un comune potrebbe trovarsi nella situazione oggettiva di essere impossibilitato a definire ante il 30 settembre 2012 le aliquote imu, ovvero deliberare l'equilibrio economico e finanziario dell'ente, in quanto in attesa di conoscere con precisione l'esatto ammontare delle risorse ad esso spettanti;
   in data 13 settembre 2012, in risposta all'interpellanza 2/01656 dell'onorevole Vanalli, il Governo aveva prospettato la tesi di un'implicita abrogazione del termine del 30 settembre 2012 per l'approvazione da parte dei comuni del regolamento contente le aliquote dell'imu, con il conseguente slittamento al termine da ultimo fissato per l'approvazione dei bilanci preventivi 2012 –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno fornire gli appositi chiarimenti sulle modalità con le quali è stato definito l'ammontare delle risorse spettanti ai comuni per il fondo sperimentale di riequilibrio 2012, ovvero su quali criteri sono state effettuate le stime in materia di gettito dell'imu ed ici 2010 elaborate a luglio 2012 dal dipartimento delle finanze, precisando, altresì, quali siano le possibili conseguenze in cui potrebbe incorrere un ente che definisce le aliquote imu di propria competenza successivamente alla data del 30 settembre 2012, considerato che a tutt'oggi, nonostante la risposta all'interpellanza sopra citata, non risultano essere state assunte iniziative volte ad armonizzare il termine da ultimo citato con quello fissato per l'approvazione dei bilanci preventivi 2012, né comunicazioni al riguardo agli enti locali. (3-02490)


Problematiche riguardanti la richiesta di restituzione di somme relative alla cosiddetta quattordicesima indebitamente erogate dall'Inps a circa 200 mila pensionati nell'anno 2009 – 3-02491

   DAMIANO, LENZI, GNECCHI, SANTAGATA, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SCHIRRU, MARAN, QUARTIANI e GIACHETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   in questi giorni il presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua ha confermato la notizia relativa all'invio di lettere contenenti la richiesta di restituzione di somme indebitamente erogate dal suo istituto a circa 200 mila pensionati nell'anno 2009;
   le somme suddette riguardano la cosiddetta quattordicesima introdotta nella XV legislatura dal Governo di centrosinistra mediante l'articolo 5 del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, il quale disponeva, a favore dei pensionati con età pari o superiore a 64 anni e che non superassero determinati limiti reddituali, la corresponsione di una somma aggiuntiva di alcune centinaia di euro;
   il presidente dell'Inps ha dichiarato che dalla verifica delle autocertificazioni presentate per l'anno 2009 dai pensionati al fine di poter beneficiare del provvedimento adottato dal Governo Prodi – inserito in un più organico contesto di misure miranti a supportare la situazione delle fasce più deboli della popolazione, allo scopo di attenuare gli effetti di una congiuntura economica che cominciava a mostrare preoccupanti segnali di debolezza – è risultato che circa 200 mila di queste non fossero corrette e che i presentatori non avessero diritto alla riscossione della quattordicesima;
   Mastrapasqua – affermando che l'Inps può accertare la correttezza dell'autocertificazione solo dopo che l'Agenzia delle entrate abbia reso noti i redditi dei pensionati, per poi incrociare i dati e verificare la legittimità della richiesta – ha annunciato un incontro con i sindacati e i patronati per trovare il modo migliore di effettuare le trattenute, cercando di salvaguardare le fasce sociali più deboli;
   l'attività di recupero delle somme da parte dell'Inps, qualora si confermi inevitabile, dovrebbe conformarsi a criteri di massima elasticità, in modo tale da consentire una restituzione degli importi molto dilazionata nel tempo, così da evitare ripercussioni traumatiche sulle già esigue risorse a disposizione dei pensionati;
   gli interroganti – ritenuto necessario provvedere all'innalzamento dei limiti reddituali massimi entro i quali beneficiare della «quattordicesima», considerati i tassi inflazione intervenuti dal 2008 e del contesto socio-economico estremamente negativo di questi anni, ampliandone progressivamente la platea – ritengono che la richiesta di restituzione, a distanza di tre anni dalla corresponsione delle somme e rivolta a soggetti appartenenti alle fasce sociali più disagiate della società, comporterà oneri e sacrifici considerevoli e, considerando iniqua una procedura di verifica della regolarità delle autocertificazioni così intempestiva, sollecitano una revisione delle modalità di controllo, affinché situazioni del genere non abbiano più a verificarsi;
   si ritiene, altresì, necessario distinguere le diverse situazioni tra chi ha presentato una dichiarazione inesatta per poche decine di euro e chi, invece, ha omesso importi considerevoli del proprio reddito, così come occorre prevedere meccanismi tempestivi che impediscano l'erogazione reiterata per più anni di trattamenti non dovuti qualora si riscontrino dichiarazioni non conformi ai limiti di reddito previsti, al fine di scongiurare l'obbligo di restituzione di ingenti importi –:
   quali iniziative intenda assumere al fine di provvedere alla restituzione delle somme indebitamente erogate attraverso una procedura di ampio dilazionamento dei tempi che consenta di non incidere in maniera eccessivamente onerosa nei confronti dei pensionati, eventualmente ipotizzando un'esenzione totale o parziale per coloro che hanno commesso errori dell'ordine di poche decine di euro, nonché alla tempestiva modifica delle procedure di verifica della correttezza delle autocertificazioni per l'ottenimento della «quattordicesima» – anche attraverso un più sollecito scambio di dati tra le diverse amministrazioni interessate –, limitando così il rischio del ripetersi di vicende come quella sommariamente descritta in premessa, anche in vista dell'opportunità di estendere la platea di beneficiari. (3-02491)


Elementi ed iniziative in merito all'assunzione degli oneri in materia di edilizia in relazione agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica – 3-02492

   GALLETTI, CAPITANIO SANTOLINI, ENZO CARRA, CARLUCCI, CICCANTI, COMPAGNON, RAO, NARO e VOLONTÈ. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   il conservatorio di musica G.B. Martini, di proprietà del comune di Bologna, è stato trasferito in uso gratuito da quest'ultimo alla provincia di Bologna con convenzione rep. n. 180713/1998 del 17 febbraio 1998, per un periodo di anni 30 e, comunque, in relazione all'effettiva permanenza del vincolo di destinazione scolastica;
   tale trasferimento è avvenuto nel quadro previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», sulla base della quale la provincia, in questi anni, ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e, quindi, anche del conservatorio in questione;
   le risorse destinate alle province in materia di edilizia scolastica avrebbero dovuto essere individuate attraverso il meccanismo dei trasferimenti erariali, secondo il disposto dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
   tale norma, tuttavia, non ha trovato attuazione e nessuna risorsa è stata trasferita alla provincia per il conservatorio di musica, i cui oneri sono stati sempre sostenuti dalla provincia stessa;
   il quadro normativo relativo alla formazione artistica è stato modificato dall'approvazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;
   la normativa definisce il sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, disponendo la trasformazione, fra gli altri, dei conservatori di musica in istituti superiori di studi musicali e coreutici afferenti all'istruzione universitaria, assimilando, pertanto, i conservatori non più alle istituzioni scolastiche ma a quelle universitarie;
   in particolare, la legge n. 508 del 1999 prevede una complessa fase integrativa regolamentare per disciplinare diversi aspetti del nuovo sistema. L'articolo 2, comma 7, della suddetta legge demanda, infatti, ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, la disciplina di alcune materie. Il successivo comma 9 del medesimo articolo 2 prevede, inoltre, che «con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi»;
   non è, invece, ricompreso nel suddetto elenco, ed è anzi immediatamente disciplinato dal legislatore, il tema dell'edilizia: l'articolo 5 comma 1, della legge n. 508 del 1999, rubricato «Edilizia», dispone, infatti, che «alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria»;
   la necessaria fase integrativa regolamentare prevista dalla legge n. 508 del 1999 non riguarda, pertanto, le problematiche dell'edilizia, disciplinata immediatamente senza alcun rinvio, ma ciò nonostante, all'indomani dell'entrata in vigore di tale legge, non tutte le province hanno seguito comportamenti univoci nell'assunzione diretta o indiretta di tali oneri, determinando in tal modo una notevole incertezza sulle modalità corrette da seguire per tali adempimenti;
   tale incertezza è stata, altresì, acuita dalla posizione assunta dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che, con nota del 14 febbraio 2001, n. AF/V/79/2001, non ha affermato la propria competenza in materia ed ha auspicato un intervento risolutivo della complessa questione in sede legislativa o ad iniziativa del Governo;
   sul punto è successivamente intervenuto, in via risolutiva, il Consiglio di Stato, con parere n. 271 del 22 gennaio 2008. In particolare, tale parere, in materia di concessione gratuita di beni dello Stato, estende espressamente anche agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica la normativa prevista per le università e dispone, altresì, conformemente a quanto avviene nel caso della concessione in uso gratuito e perpetuo di immobili alle università, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge n. 662 del 1996, che i conservatori si facciano carico della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;
   al riguardo il conservatorio G.B. Martini, con nota del 21 giugno 2010, ha manifestato le proprie perplessità, ritenendo che gli oneri di manutenzione spettino ancora alla provincia, ai sensi della legge n. 23 del 1996;
   tuttavia, considerato il disposto del citato articolo 5 della legge n. 508 del 1999, nonché quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere testé richiamato, non parrebbero esistere i presupposti per l'applicazione della legge n. 23 del 1996 in materia di edilizia scolastica, soprattutto considerato che, come sopra accennato, le risorse necessarie sono reperite direttamente dall'amministrazione provinciale, senza alcun trasferimento erariale da parte del Ministero dell'interno ovvero del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca –:
   se non ritenga di adottare ogni utile iniziativa, anche di natura normativa, volta a definire la problematica sopra esposta al fine di consentire la realizzazione degli interventi atti a garantire le condizioni di sicurezza ed agibilità di tali edifici e la pubblica incolumità di utenti e cittadini, sollevando le province da un onere cui non possono più far fronte dal punto di vista finanziario. (3-02492)


Iniziative urgenti relative alla vicenda dell'Ilva di Taranto – 3-02493

   PISICCHIO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   la drammatica vicenda che ha coinvolto la città di Taranto, mettendo la popolazione di fronte all'inaccettabile alternativa, la disoccupazione o l'inquinamento venefico, è ben presente all'attenzione del Governo e della pubblica opinione;
   in qualche modo l'Ilva rappresenta una sineddoche, un emblema della condizione del lavoro dipendente oggi nel nostro Paese, strangolato dallo spettro dei licenziamenti;
   ma la sineddoche dell'Ilva coinvolge anche altri settori delle istituzioni: la magistratura, per esempio, che si è trovata a svolgere un ruolo «oggettivamente» surrogatorio rispetto alla politica e che continua ad effettuare interventi, che, pur nel perimetro della giurisdizione, mettono in allarme le maestranze a seguito della bocciatura da parte dei custodi giudiziari e del procuratore capo del piano di primi interventi da 400 milioni di euro –:
   quali urgenti iniziative il Ministro intenda adottare per rassicurare i lavoratori e la popolazione di Taranto. (3-02493)


Iniziative urgenti volte a sostituire la sanzione detentiva prevista per il reato di diffamazione a mezzo stampa con quella pecuniaria – 3-02488

   DI PIETRO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   noti ed oramai codificati – per legge, per codice deontologico, in giurisprudenza ed in dottrina – sono i diritti di critica e di cronaca di cui devono poter usufruire tutti coloro che fanno informazione: l'informazione libera e senza bavaglio è uno dei principi cardini della Costituzione repubblicana ed è alla base di ogni Stato di diritto e di ogni democrazia evoluta;
   altrettanto noti e codificati sono anche i limiti ed i doveri a cui ogni buon giornalista deve attenersi per rispettare altri principi costituzionali ugualmente intangibili, quali l'onore ed il decoro della persona umana. Tali doveri consistono essenzialmente nel rispetto – da parte del giornalista – della verità della notizia che lui racconta, dell'interesse pubblico a renderla nota e della continenza e correttezza con cui la notizia o la critica vengono esposte;
   orbene, Alessandro Sallusti, oggi direttore de Il Giornale ed all'epoca dei fatti direttore di Libero, è protagonista di una vicenda giudiziaria che il 26 settembre 2012 vedrà la sua conclusione. Egli, infatti, è stato condannato – senza condizionale – dalla corte di appello di Milano a quattordici mesi di reclusione per diffamazione aggravata a mezzo stampa per aver offeso ingiustamente la reputazione di un magistrato. Ora si attende la sentenza della Corte di cassazione che – se dovesse confermare il giudizio della corte di appello (ed è presumibile che possa farlo, in quanto deve verificarne solo la legittimità e non il merito) – comporterà come conseguenza inevitabile che il giornalista Sallusti dovrà andare in carcere a scontare la sua pena;
   il modo di operare del giornalista Sallusti è noto, specie all'interrogante, che ha in corso nei suoi confronti e nei confronti dei suoi editori di oggi e di ieri numerose cause civili e penali per le tante diffamazioni aggravate e reiterate subite;
   però, l'interrogante, pur non condividendo affatto il modo di fare giornalismo da parte di Alessandro Sallusti, ritiene doveroso porre all'attenzione del Governo e del Parlamento la necessità di intervenire urgentemente per rivedere il dettato normativo dell'articolo 595 del codice penale, non nella parte precettiva s'intende, ma in quella sanzionatoria;
   si è, infatti, davanti ad una norma che, caso quasi unico al mondo, punisce anche con il carcere un reato di opinione;
   si ritiene, invece che – qualora il giornalista esorbiti dai limiti che è tenuto a rispettare (verità, continenza, interesse pubblico) – sia più rispondente al bilanciamento di entrambi i diritti costituzionalmente garantiti (diritto ad informare del giornalista e diritto alla privacy ed alla propria reputazione della persona offesa) ritenere sufficiente (come, peraltro, già previsto dalla legislazione attuale) la sola sanzione pecuniaria, oltre la sanzione del risarcimento del danno in sede civile, della rettifica della notizia diffamatoria a spese del diffamatore e delle pubbliche scuse, qualora la gravità del fatto lo richieda;
   il caso segnalato, pertanto – al di là delle valutazioni che si possono fare sul modo di operare del giornalista Sallusti – impone una soluzione immediata e certa per la difesa di un principio costituzionale e di una norma di democrazia e civile convivenza: non si può e non si deve andare in carcere per un reato di opinione –:
   se il Governo non ritenga opportuno adottare in tempi brevissimi iniziative normative d'urgenza al fine di sostituire la sanzione detentiva prevista per il reato di diffamazione a mezzo stampa con quella pecuniaria. (3-02488)


Misure per sostenere le aziende in difficoltà, con particolare riferimento all'esercizio della delega legislativa prevista dallo «statuto delle imprese» in materia di ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione – 3-02494

   POLIDORI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il 28 febbraio 2012 fu stipulato un accordo tra Abi, Ministero dell'economia e finanze, Ministero dello sviluppo economico e tutte le associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale, al fine di identificare misure volte ad assicurare risorse finanziarie nei confronti delle piccole e medie imprese in difficoltà;
   con una successiva convenzione tra Abi e la Cassa depositi e prestiti sono stati messi a disposizione del settore bancario 10 miliardi di euro, di cui 2 destinati alla realizzazione di operazione di smobilizzo presso il settore bancario di crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione;
   il Governo, a sua volta, si è impegnato ad accelerare il processo di recepimento della direttiva 2011/7/CE su ritardi di pagamento per allineare il nostro Paese alle condizioni standard esistenti in Europa;
   in data 22 maggio 2012 l'Abi, in accordo con le principali associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale, si è impegnata a promuovere la costituzione di uno specifico plafond per lo smobilizzo, presso il settore bancario, dei crediti vantati dalle piccole e medie imprese nei confronti della pubblica amministrazione, denominato «Crediti PA», di ammontare minimo pari a 10 miliardi di euro;
   tale accordo, in ogni caso, prevede che sarà la banca a decidere se e come attuare l'eventuale anticipazione del credito a partire da un'analisi sulle eventuali posizioni debitorie dell'azienda interessata, che non debbono risultare come «sofferenze» o «partite incagliate», né tantomeno vi dovranno essere procedure esecutive in corso o «esposizioni scadute» da oltre 90 giorni;
   nel solo caso che tali esposizioni risultino dovute al mancato incasso dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, vi potrà essere una valutazione diversa da parte del singolo istituto di credito, ma nessun impegno vincolante;
   inoltre, in merito alle incompatibilità con i vincoli del patto di stabilità e la possibilità per le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale di rilasciare la certificazione dei loro debiti senza l'indicazione di una data di pagamento, gli istituti di credito sono liberi, stante l'autonomia in materia di «profili di rischio», di attivare o meno operazioni di sconto pro soluto o anticipazioni dei crediti con operazioni pro solvendo;
   entro il 15 dicembre 2012 le parti firmatarie valuteranno l'opportunità o meno di prorogare il periodo di validità dell'iniziativa e le eventuali modifiche da apportare;
   con tale iniziativa si è cercato di intervenire, in maniera alquanto parziale, stante le valutazioni sulla «sofferenza» delle imprese, a sostegno del sistema delle piccole e medie imprese, che sono ormai schiacciate da una crisi congiunturale determinata sia dalla crisi economica che dalla contrazione del credito e dai mancati pagamenti da parte di regioni, comuni e aziende sanitarie locali (per una cifra che si aggira tra i 70 e gli 80 miliardi di euro);
   anche la Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, in maniera unanime, ha approvato un disegno di legge che introduce l'obbligo di liquidazione dei pagamenti tra le imprese entro i 30 giorni, al fine di allinearsi, almeno in parte, alle norme previste da una direttiva europea del 2011 su tale materia;
   tale obbligo non si applica ai ritardi di pagamento delle imprese creditrici di somme dovute da pubbliche amministrazioni, poiché tali misure sono contenute nello «statuto delle imprese», che ha fissato a novembre 2012 il termine entro cui il Governo dovrà esercitare tale delega;
   il provvedimento approvato in Commissione dovrà, adesso, passare il vaglio dell'Aula e dell'altro ramo del Parlamento;
   nel 2011 quasi un fallimento su tre è stato causato dai ritardi di pagamento. A fronte di 11.615 imprenditori italiani che hanno portato i libri contabili in tribunale, circa 3.600 (pari al 31 per cento del totale) lo hanno fatto proprio a causa dell'impossibilità di incassare in tempi ragionevoli le proprie spettanze;
   dall'inizio della crisi in Italia, dai dati elaborati dagli esperti di settore, il ritardo dei pagamenti ha causato la chiusura di 11 mila aziende –:
   se il Governo sia in grado di rispettare il termine del 15 novembre 2012 previsto nello «statuto delle imprese» per l'esercizio della delega legislativa in materia di ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione e, stante la situazione di crisi perdurante per le piccole e medie imprese, anche a causa di tali ritardi, quali iniziative si intendano assumere per sostenere le aziende in sofferenza e per far sì che venga finalmente approvata la direttiva 2011/7/UE in materia di «Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». (3-02494)


Misure a favore delle imprese di autotrasporto che utilizzano il trasporto intermodale strada-mare, con particolare riferimento all'erogazione del cosiddetto ecobonus – 3-02495

   GAROFALO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la crisi del comparto dell'autotrasporto, che si inserisce in quella globale e perdurante dell'economia nazionale e si aggrava di giorno in giorno a causa dell'aumento inarrestabile del prezzo del carburante, ha raggiunto livelli di esasperazione e attanaglia in maniera sempre più stringente gli operatori del settore;
   l'attenzione che deve essere dedicata ad un settore vitale per l'economia del Paese non può che essere massima, considerato che il trasporto merci notoriamente avviene ancora per il 90 per cento su gomma;
   occorre, dunque, confermare e dare vigore alle misure già previste a favore del comparto, allo scopo di risolvere le problematicità e centrare obiettivi sanciti anche a livello europeo, come quello del contenimento dei consumi energetici nel comparto dei trasporti;
   in linea con tale obiettivo, il programma nazionale di riforma allegato al documento di economia e finanza 2012 dà garanzia dell'impegno del Governo ad assumere «un immediato approccio responsabile finalizzato all'ottimizzazione dell'uso delle varie modalità di trasporto», poiché l'incidenza del trasporto sulla bilancia energetica supera il 40 per cento, e a dare «concreta attuazione ad iniziative incisive capaci di ridimensionare, in modo sostanziale, questi consumi anomali e dannosi per la crescita e lo sviluppo»;
   trova, pertanto, conferma la necessità di ricorrere al trasporto via mare attraverso il sistema delle «autostrade del mare»;
   il ricorso maggiore all'intermodalità, indicato dal piano della logistica come obiettivo chiave della economia italiana, consentirà di migliorare le prestazioni ambientali dei sistemi di trasporto e di ridurre la congestione sulle strade, considerato il livello di saturazione raggiunto dalle infrastrutture che, soprattutto nel Mezzogiorno, sono scarsamente idonee a sopportare il traffico delle merci in transito;
   nell'ambito del futuro delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), i collegamenti marittimi concentrati nell'area mediterranea, in considerazione delle realtà emergenti del sistema logistico italiano, possono rappresentare, inoltre, un volano fondamentale per la ripresa dell'economia nazionale, in termini d'incremento della produttività e di risorse umane, a condizione che si evitino interventi di marginalizzazione delle regioni periferiche;
   uno strumento essenziale al perseguimento dei suddetti scopi è costituito dall’«ecobonus», incentivo nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'11 aprile 2006, destinato a sostenere le imprese di autotrasporto che trasferiscono quote di merci che viaggiano su mezzi pesanti dalla strada alle vie del mare;
   tale misura è stata autorizzata dalla Commissione europea per il triennio 2007-2009 ed è stata valutata dalla stessa come best practice, avendo determinato un esponenziale incremento dell'utilizzo del sistema combinato strada-mare;
   lo strumento «ecobonus» è, infatti, risultato efficace rispetto agli obiettivi fissati nel Libro bianco del 2001 sulla politica europea dei trasporti, che evidenziava la priorità dell'adozione di misure volte a promuovere l'armonizzazione tecnica e l'interoperabilità fra i diversi sistemi, con particolare riguardo al traffico di container;
   le misure di accompagnamento previste sono destinate ad incoraggiare le forme di associazione tra imprese di piccole dimensioni aventi l'obiettivo specifico di utilizzare in modo efficiente le alternative marittime al trasporto su gomma, nonché ad agevolare misure di formazione finalizzate a promuovere l'accesso alle rotte marittime e il loro utilizzo e l'acquisto di attrezzature elettroniche (hardware) e programmi informativi (software), volti ad ottimizzare la catena del trasporto in condizioni di massima sicurezza;
   per il perseguimento di tale scopo a livello europeo sono stati definiti programmi di sostegno come «Marco Polo» e, poi, «Marco Polo II» relativi alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci, che dovrebbero essere efficacemente integrati con altri programmi che prevedano misure incentivanti, quali l’«ecobonus» ed il «ferrobonus»;
   la Conferenza delle regioni periferiche marittime europee, nel settembre del 2011, in coerenza il documento della Commissione europea, approvato nel marzo del 2011, attraverso il Libro bianco sulla politica europea dei trasporti dal titolo «Tabella di marcia per uno spazio europeo dei trasporti – Verso un sistema di trasporti competitivo nelle risorse», si è impegnata a promuovere proposte di strumenti comunitari adeguati allo sviluppo del trasporto marittimo a breve e medio raggio, all'interno dei quali figurano, per l'appunto, i sopra esposti programmi di sostegno;
   proprio per l'efficacia e l'indispensabilità dell'incentivo «ecobonus», di cui usufruiscono per quasi l'80 per cento le imprese siciliane, costrette a sostenere costi molto più elevati di quelli di aziende con sedi operative meno periferiche, derivanti dalle distanze che separano l'isola dalle destinazioni del continente, dalle oggettive difficoltà scaturenti dall'inadeguato livello di infrastrutturazione della Sicilia, nonché dal fortissimo ridimensionamento dell'impegno delle ferrovie nel trasporto combinato, il Governo ha inteso correttamente prorogare la misura anche per i viaggi effettuati negli anni 2010 e 2011;
   il decreto ministeriale 31 gennaio 2011, n. 27, ha, infatti, già definito le modalità per la presentazione delle istanze per il 2010 e, da ultimo, il decreto interministeriale 24 febbraio 2012, n. 55, relativo alla ripartizione dei fondi a favore del settore dell'autotrasporto, ha destinato 30 milioni di euro come contributi alle imprese di autotrasporto per interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale;
   tuttavia, l'erogazione delle somme stanziate per le annualità 2010-2011 è bloccata in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea alla proroga di detti incentivi, poiché nonostante l'invio di dettagliata documentazione che motiva il fatto che tali incentivi non configurino un aiuto di Stato, risulta, dopo molti mesi e dopo tutti i chiarimenti forniti, ancora in corso di approfondimento presso gli uffici competenti della Commissione europea;
   il paventato rischio di diniego della proroga da parte dell'Unione europea sta generando un gravissimo allarme tra gli operatori dell'autotrasporto, soprattutto siciliani, che hanno assunto impegni finanziari per sostenere la costosa modalità del trasporto combinato strada-mare e che nutrono legittime aspettative circa il parziale rimborso dei costi di traghettamento sostenuti;
   le circa 700 imprese di autotrasporto siciliane coinvolte, in un momento di crisi come quella in atto, in caso di mancata erogazione delle somme stanziate per pregresse annualità, ma anche in assenza di analoghe misure da assumere per il 2012 e per quelli a venire, lungi dal divenire realtà competitive, rischiano la sopravvivenza, con conseguente messa a repentaglio di migliaia di posti di lavoro di operatori del comparto, nonché dell'intera filiera dell'agroalimentare –:
   in che modo il Governo intenda garantire l'erogazione in tempi celeri degli incentivi «ecobonus» per gli anni 2010-2011, intraprendendo ogni ulteriore iniziativa volta a sbloccare, in sede comunitaria, l'autorizzazione della proroga della misura e se abbia intenzione di individuare per il triennio 2012-2014 specifici strumenti d'incentivo a favore delle imprese di autotrasporto che utilizzino il trasporto intermodale strada-mare. (3-02495)


MOZIONI DI PIETRO ED ALTRI N. 1-01123, VELTRONI ED ALTRI N. 1-01144, CICCHITTO ED ALTRI N. 1-01145, OSSORIO ED ALTRI N. 1-01149 E GALLETTI E DELLA VEDOVA N. 1-01150 IN ORDINE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLO STATO NEL PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO DI SVOLGIMENTO A PALERMO RELATIVO ALLA COSIDDETTA TRATTATIVA STATO-MAFIA

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    presso il tribunale di Palermo è in corso un procedimento penale sulla cosiddetta trattativa tra pezzi di Stato e uomini delle istituzioni con la mafia nel biennio 1992-1994, contrassegnato dagli attentati in Sicilia, a Roma e a Firenze;
    l'inchiesta, chiusa dai pubblici ministeri di Palermo a metà di giugno 2012, non è la prima che fa emergere la collusione tra lo Stato e la mafia. Infatti, nel 1998, la sentenza della corte d'assise di Firenze sulle stragi del 1993 certificò che i colloqui degli allora ufficiali del Ros dei carabinieri Mori e De Donno con l'ex sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino «avevano tutte le caratteristiche per apparire come una “trattativa”, e l'effetto sui capi mafiosi fu quello di convincerli, definitivamente, che la strage era idonea a portare vantaggi all'organizzazione». I giudici di Firenze si spinsero a ipotizzare che i contatti carabinieri-Ciancimino avessero aperto la via all'arresto di Totò Riina, al prezzo di «sostanziali concessioni ai mafiosi»; ad esempio, è risaputo, oggi, l'allentamento del cosiddetto «carcere duro». E scrissero: «Questa eventualità fa rabbrividire ogni persona avveduta, ma è inidonea a influenzare questo giudizio che non concerne i contraenti dalla parte di qua di questo ipotetico contratto illecito, ma coloro che, del contratto, sarebbero stati i beneficiari». I contraenti «dalla parte di qua» sarebbero gli ufficiali dell'Arma e i loro eventuali mandanti politici; i beneficiari, invece, i boss mafiosi, processati e condannati in quella circostanza;
    i pubblici ministeri di Palermo ritengono di aver composto un altro pezzo del complesso mosaico chiedendo il giudizio anche per alcuni di coloro che stavano «dalla parte di qua», cioè gli uomini dello Stato: Mario Mori, Giuseppe De Donno, Antonio Subranni, Calogero Mannino, Marcello Dell'Utri. Accusati, ai sensi degli articoli 338 e 339 del codice penale, di «minaccia o violenza a un corpo politico dello Stato», per aver rafforzato la volontà ricattatoria dei mafiosi nei confronti del Governo. L'accusa formulata dai pubblici ministeri di Palermo dà corpo all'ipotesi avanzata dai giudici di Firenze, che si erano dovuti fermare agli imputati «della parte di là», i rappresentanti di Cosa nostra (Totò Riina, Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella, Bernardo Provenzano, Nino Cinà);
    sono stati, inoltre, indagati per false informazioni ai pubblici ministeri Giovanni Conso e Giuseppe Gargani, e per falsa testimonianza Nicola Mancino;
    considerato il reato contestato, è certamente un atto doveroso la costituzione di parte civile del Governo nel procedimento relativo alla trattativa Stato-mafia. Il Governo è, infatti, parte lesa e, come tale, può esercitare, secondo la legge, la facoltà riconosciuta alle parti lese di costituirsi parte civile;
    a giudizio degli interroganti nel caso specifico tale facoltà è un dovere. Una decisione in senso contrario sarebbe un grave gesto di disinteresse e incuria nei confronti dello Stato e la dichiarazione che le massime istituzioni dello Stato sono indifferenti, se non contrarie, all'accertamento della verità;
    l'udienza preliminare del processo di Palermo è stata fissata per il 29 ottobre 2012;
    nel corso della seduta della Camera del 5 settembre 2012, rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata (n. 3-02450), il Ministro dei rapporti con il Parlamento ha dichiarato che: «il Governo si è reso parte attiva per accertare se si siano verificati i presupposti formali per intraprendere le iniziative per acquisire i dati indispensabili e formulare le valutazioni giuridiche necessarie per assicurare l'ammissibilità della costituzione di parte civile. È stata, pertanto, formulata apposita richiesta di notizie all'Avvocatura dello Stato, che ricordo essere la destinataria ex lege delle notifiche agli organi di Governo. La risposta è stata nel senso che nessun avviso, ai sensi dell'articolo 419 del codice di procedura penale, risulta ancora notificato per ordine del tribunale di Palermo sulla base della richiesta di rinvio a giudizio richiamata dagli interroganti. Ne discende che, poiché, come è ben noto, la costituzione di parte civile potrà avvenire solo a seguito di fissazione dell'udienza preliminare, che non può essere evidentemente sostituita da notizie di stampa, le valutazioni attinenti alla costituzione di parte civile saranno assunte dal Governo una volta pervenuti gli avvisi di tale udienza, e comunque entro i termini fissati dall'articolo 79 del codice di procedura penale»;
    in realtà, ai sensi di legge, la parte lesa si può costituire sin dall'udienza preliminare, e ciò perché la legge vuole dare la possibilità a chi si sente leso di potere intervenire sin dalla prima fase processuale, per produrre memorie, istanze, conclusioni, perché, sentendosi leso, vuole essere risarcito;
    se si vuole l'accertamento della verità, il Governo non ha bisogno di una notifica per impegnarsi in tal senso,

impegna il Governo

ad autorizzare la costituzione di parte civile dello Stato, da proporsi già nell'udienza preliminare, nel procedimento penale in corso presso il tribunale di Palermo, relativo alla trattativa Stato-mafia, in cui il Governo è parte lesa.
(1-01123) «Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Granata, Angela Napoli, Di Biagio, Lo Presti, Palomba, Messina, Barbato, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Monai, Mura, Paladini, Palagiano, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera».


   La Camera,
   premesso che:
    da notizie stampa risulta che la procura di Palermo il 14 giugno del 2012 ha notificato a dodici persone l'avviso di chiusura dell'indagine sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia; nel successivo mese di luglio 2012, per le stesse persone, la procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio e il 29 ottobre 2012 si terrà l'udienza preliminare relativa a queste richieste;
    rispondendo alla Camera dei deputati il 5 settembre 2012 ad un'interrogazione a risposta immediata sulla possibilità del Governo di costituirsi parte civile in questo procedimento, il Governo ha affermato che «all'Avvocatura dello Stato, destinataria ex lege delle notifiche agli organi di Governo, nessun avviso, ai sensi dell'articolo 419 del codice di procedura penale, risulta ancora notificato per ordine del tribunale di Palermo sulla base della richiesta di rinvio a giudizio richiamata dagli interroganti»,

impegna il Governo

ad attivarsi, con gli strumenti messi a disposizione dalla legge vigente, presso l'Avvocatura dello Stato perché la stessa, anche in assenza di notifiche, si costituisca parte civile ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale, nella tutela dell'interesse dello Stato ad essere parte nel processo per contribuire all'accertamento della verità.
(1-01144) «Veltroni, Ferranti, Garavini, Amici, Andrea Orlando, Samperi, Bossa, Cavallaro, Rossomando, Tenaglia, Lo Moro, Siragusa».


   La Camera,
   premesso che:
    da notizie stampa risulta che la procura di Palermo il 14 giugno del 2012 ha notificato a dodici persone l'avviso di chiusura dell'indagine sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia; nel successivo mese di luglio 2012, per le stesse persone, la procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio e il 29 ottobre 2012 si terrà l'udienza preliminari relativa a queste richieste;
    rispondendo alla Camera dei deputati il 5 settembre 2012 ad un'interrogazione a risposta immediata sulla possibilità del Governo di costituirsi parte civile in questo procedimento, il Governo ha affermato che «all'Avvocatura dello Stato, destinataria ex lege delle notifiche agli organi di Governo, nessun avviso, ai sensi dell'articolo 419 del codice di procedura penale, risulta ancora notificato per ordine del tribunale di Palermo sulla base della richiesta di rinvio a giudizio richiamata dagli interroganti»,

impegna il Governo

ad attivare l'Avvocatura dello Stato affinché compia al più presto l'attività istruttoria per il procedimento di costituzione di parte civile ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale.
(1-01144)
(Nuova formulazione) «Veltroni, Ferranti, Garavini, Amici, Andrea Orlando, Samperi, Bossa, Cavallaro, Rossomando, Tenaglia, Lo Moro, Siragusa».


   La Camera,
   premesso che:
    la procura di Palermo ha condotto, nelle persone del procuratore aggiunto Antonio Ingroia e dei sostituti Lia Sava, Nino Di Matteo e Guido Palermo, un'inchiesta sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia in relazione alle stragi del biennio 1992-1994 e l'inchiesta è stata chiusa nel giugno 2012;
    la conduzione dell'inchiesta da parte di Antonio Ingroia lascia seri dubbi circa l'imparzialità e la serietà con cui sono state condotte le indagini, visto che lo stesso Ingroia il 9 settembre 2012 ha dichiarato che «sulla stagione delle stragi le procure di Palermo, Firenze e di Caltanissetta continuano ad indagare ma non è emersa ancora tutta la verità e in queste condizioni questo è il massimo risultato» perché occorre «cambiare la classe dirigente»;
    le suddette dichiarazioni sono state fortemente censurate dall'Associazione nazionale magistrati sostenendo che tutti i magistrati e, soprattutto, quelli che svolgono indagini delicatissime devono astenersi da comportamenti che possono offuscare la loro immagine di imparzialità e, cioè, da comportamenti politici, chiedendo al collega Di Matteo di dissociarsi da quanto dichiarato da Ingroia;
    con riferimento alle critiche dell'Associazione nazionale magistrati il pubblico ministero Nino Di Matteo non solo non si è dissociato, ma ha rivendicato con forza il diritto di poter esprimere pubblicamente la propria opinione;
    anche il Consiglio superiore della magistratura, in relazione al cosiddetto caso Ingroia, ha invitato i magistrati ad «uscire dalla psicosi degli attacchi ed ad entrare nell'ottica del servizio al cittadino, assicurando imparzialità anche fuori dall'esercizio delle loro funzioni»;
    l'udienza preliminare del processo di Palermo sulla presunta trattativa Stato-mafia è stata fissata per il 29 ottobre 2012;
    ad oggi, gli atti processuali non sono stati notificati e tutte le notizie sulle indagini svolte dalla procura di Palermo risultano essere solo giornalistiche;
    lo Stato, e per suo conto il Presidente del Consiglio dei ministri, può costituirsi parte civile in un processo prima dell'udienza preliminare, ma anche successivamente, sino alla fase introduttiva del dibattimento di primo grado;
    tra i requisiti previsti dalla legge, a pena di inammissibilità della costituzione di parte civile, vi è non solo l'indicazione di dati che possono trarsi esclusivamente dagli atti processuali, ma anche dall'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, il che comporta la necessità di procedere alla completa illustrazione del rapporto tra fatto-reato e danno lamentato, nonché delle ragioni in forza delle quali si ritiene che dal reato stesso siano scaturite conseguenze pregiudizievoli per il danneggiato;
    non essendo intervenuta alcuna notifica degli atti processuali, discutere in Parlamento di una questione così delicata appare puramente strumentale ed improprio,

impegna il Governo

a valutare la situazione, che non può essere data per scontata in alcun senso ma decisa solo sulla base delle risultanze processuali oggettive, che, allo stato, non consentono di sciogliere, né in un senso, né nell'altro, l'interrogativo sull'esigenza o meno da parte del Governo di costituirsi parte civile nel procedimento presso il tribunale di Palermo relativo alla trattativa Stato-mafia.
(1-01145) «Cicchitto, Corsaro, Santelli».


   La Camera,
   premesso che:
    la procura di Palermo ha condotto, nelle persone del procuratore aggiunto Antonio Ingroia e dei sostituti Lia Sava, Nino Di Matteo e Guido Palermo, un'inchiesta sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia in relazione alle stragi del biennio 1992-1994 e l'inchiesta è stata chiusa nel giugno 2012;
    la conduzione dell'inchiesta da parte di Antonio Ingroia lascia seri dubbi circa l'imparzialità e la serietà con cui sono state condotte le indagini, visto che lo stesso Ingroia il 9 settembre 2012 ha dichiarato che «sulla stagione delle stragi le procure di Palermo, Firenze e di Caltanissetta continuano ad indagare ma non è emersa ancora tutta la verità e in queste condizioni questo è il massimo risultato» perché occorre «cambiare la classe dirigente»;
    le suddette dichiarazioni sono state fortemente censurate dall'Associazione nazionale magistrati sostenendo che tutti i magistrati e, soprattutto, quelli che svolgono indagini delicatissime devono astenersi da comportamenti che possono offuscare la loro immagine di imparzialità e, cioè, da comportamenti politici, chiedendo al collega Di Matteo di dissociarsi da quanto dichiarato da Ingroia;
    con riferimento alle critiche dell'Associazione nazionale magistrati il pubblico ministero Nino Di Matteo non solo non si è dissociato, ma ha rivendicato con forza il diritto di poter esprimere pubblicamente la propria opinione;
    anche il Consiglio superiore della magistratura, in relazione al cosiddetto caso Ingroia, ha invitato i magistrati ad «uscire dalla psicosi degli attacchi ed ad entrare nell'ottica del servizio al cittadino, assicurando imparzialità anche fuori dall'esercizio delle loro funzioni»;
    l'udienza preliminare del processo di Palermo sulla presunta trattativa Stato-mafia è stata fissata per il 29 ottobre 2012;
    ad oggi, gli atti processuali non sono stati notificati e tutte le notizie sulle indagini svolte dalla procura di Palermo risultano essere solo giornalistiche;
    lo Stato, e per suo conto il Presidente del Consiglio dei ministri, può costituirsi parte civile in un processo prima dell'udienza preliminare, ma anche successivamente, sino alla fase introduttiva del dibattimento di primo grado;
    tra i requisiti previsti dalla legge, a pena di inammissibilità della costituzione di parte civile, vi è non solo l'indicazione di dati che possono trarsi esclusivamente dagli atti processuali, ma anche dall'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, il che comporta la necessità di procedere alla completa illustrazione del rapporto tra fatto-reato e danno lamentato, nonché delle ragioni in forza delle quali si ritiene che dal reato stesso siano scaturite conseguenze pregiudizievoli per il danneggiato;
    non essendo intervenuta alcuna notifica degli atti processuali, discutere in Parlamento di una questione così delicata appare puramente strumentale ed improprio,

impegna il Governo

ad attivare l'Avvocatura dello Stato affinché compia al più presto l'attività istruttoria relativa al procedimento di costituzione di parte civile ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale.
(1-01145)
(Nuova formulazione) «Cicchitto, Corsaro, Santelli».


   La Camera,
   premesso che:
    presso il tribunale di Palermo è attualmente in corso un procedimento penale che ha come oggetto la cosiddetta trattativa che sarebbe esistita tra rappresentanti delle istituzioni dello Stato, uomini e criminali mafiosi nel biennio 1992-1994, contrassegnato dagli attentati in Sicilia, a Roma e a Firenze;
    si tratta evidentemente di una questione che va ben al di là dell'aspetto puramente penale, sulla quale abbiamo l'obbligo di fare la massima chiarezza;
    si discute di un processo tanto importante quanto complesso, inerente a vicende e ad una delle pagine più tristi e drammatiche della storia repubblicana. Senza dimenticare che si tratta di vicende rispetto a cui si era giunti a sentenze definitive di terzo grado, che ora vengono rimesse completamente in discussione da nuove rivelazioni di collaboratori di giustizia, rispetto alle quali si rileva quello che si potrebbe definire un certo ritardo;
    per l'estrema delicatezza della questione e per i sacrifici umani dolorosissimi che sono stati pagati nella lotta alla mafia, nessuno può permettersi di strumentalizzare politicamente un simile argomento ed in questo senso il problema che affrontiamo potrebbe offrire il destro ad eventuali polemiche;
    dall'altra parte il Governo, in quest'Aula, rispetto all'ipotesi di costituirsi parte civile nel procedimento penale in corso presso il tribunale di Palermo, relativo alla trattativa Stato-mafia, ha già avuto modo di dichiarare che si è reso parte attiva per accertare se si siano verificati i presupposti formali per intraprendere le iniziative per acquisire i dati indispensabili e formulare le valutazioni giuridiche necessarie per assicurare l'ammissibilità della costituzione di parte civile. Il Governo ha, inoltre, aggiunto che, a tale scopo, è stata formulata apposita richiesta di notizie all'Avvocatura dello Stato, destinataria ex lege delle notifiche agli organi di Governo;
    la risposta pervenuta da parte dell'Avvocatura dello Stato ha evidenziato che nessun avviso, ai sensi dell'articolo 419 del codice di procedura penale, risulta ancora notificato per ordine del tribunale di Palermo, sulla base della richiesta di rinvio a giudizio;
    la costituzione di parte civile può avvenire solo a seguito di fissazione dell'udienza preliminare, che non può essere evidentemente sostituita da notizie di stampa. Le valutazioni attinenti alla costituzione di parte civile saranno assunte dal Governo una volta pervenuti gli avvisi di tale udienza, e, comunque, entro i termini fissati dall'articolo 79 del codice di procedura penale;
    non sussistono dubbi, dunque, sulla volontà del Governo di fare tutto ciò che sarà utile e necessario per contrastare l'attacco mafioso in un contesto di rispetto assoluto dei doveri istituzionali;
    per la legge la circostanza per cui lo Stato si costituisca parte civile in un processo non è e non può essere oggetto di decisione del Parlamento, ma compete al potere esclusivo dell'Esecutivo;
    alla luce di tutto ciò, non si comprende perché talune forze politiche abbiano voluto, comunque, proporre una discussione in una sede non appropriata, che potrebbe condurre a contrapposizioni su un argomento tanto delicato da meritare il massimo rispetto, soprattutto allorquando il Governo ha già avuto modo di chiarire la sua posizione ed il suo massimo impegno per tutto quanto sarà necessario adempiere,

impegna il Governo

quando sarà possibile, una volta pervenuti gli avvisi dell'udienza preliminare, entro i termini fissati dall'articolo 79 del codice di procedura penale, ad autorizzare la costituzione di parte civile dello Stato nel procedimento penale in corso presso il tribunale di Palermo, relativo alla trattativa Stato-mafia, in cui il Governo è parte lesa.
(1-01149) «Ossorio, Nucara, Brugger».


   La Camera,
   premesso che:
    presso il tribunale di Palermo è attualmente in corso un procedimento penale che ha come oggetto la cosiddetta trattativa che sarebbe esistita tra rappresentanti delle istituzioni dello Stato, uomini e criminali mafiosi nel biennio 1992-1994, contrassegnato dagli attentati in Sicilia, a Roma e a Firenze;
    si tratta evidentemente di una questione che va ben al di là dell'aspetto puramente penale, sulla quale abbiamo l'obbligo di fare la massima chiarezza;
    si discute di un processo tanto importante quanto complesso, inerente a vicende e ad una delle pagine più tristi e drammatiche della storia repubblicana. Senza dimenticare che si tratta di vicende rispetto a cui si era giunti a sentenze definitive di terzo grado, che ora vengono rimesse completamente in discussione da nuove rivelazioni di collaboratori di giustizia, rispetto alle quali si rileva quello che si potrebbe definire un certo ritardo;
    per l'estrema delicatezza della questione e per i sacrifici umani dolorosissimi che sono stati pagati nella lotta alla mafia, nessuno può permettersi di strumentalizzare politicamente un simile argomento ed in questo senso il problema che affrontiamo potrebbe offrire il destro ad eventuali polemiche;
    dall'altra parte il Governo, in quest'Aula, rispetto all'ipotesi di costituirsi parte civile nel procedimento penale in corso presso il tribunale di Palermo, relativo alla trattativa Stato-mafia, ha già avuto modo di dichiarare che si è reso parte attiva per accertare se si siano verificati i presupposti formali per intraprendere le iniziative per acquisire i dati indispensabili e formulare le valutazioni giuridiche necessarie per assicurare l'ammissibilità della costituzione di parte civile. Il Governo ha, inoltre, aggiunto che, a tale scopo, è stata formulata apposita richiesta di notizie all'Avvocatura dello Stato, destinataria ex lege delle notifiche agli organi di Governo;
    la risposta pervenuta da parte dell'Avvocatura dello Stato ha evidenziato che nessun avviso, ai sensi dell'articolo 419 del codice di procedura penale, risulta ancora notificato per ordine del tribunale di Palermo, sulla base della richiesta di rinvio a giudizio;
    la costituzione di parte civile può avvenire solo a seguito di fissazione dell'udienza preliminare, che non può essere evidentemente sostituita da notizie di stampa. Le valutazioni attinenti alla costituzione di parte civile saranno assunte dal Governo una volta pervenuti gli avvisi di tale udienza, e, comunque, entro i termini fissati dall'articolo 79 del codice di procedura penale;
    non sussistono dubbi, dunque, sulla volontà del Governo di fare tutto ciò che sarà utile e necessario per contrastare l'attacco mafioso in un contesto di rispetto assoluto dei doveri istituzionali;
    per la legge la circostanza per cui lo Stato si costituisca parte civile in un processo non è e non può essere oggetto di decisione del Parlamento, ma compete al potere esclusivo dell'Esecutivo;
    alla luce di tutto ciò, non si comprende perché talune forze politiche abbiano voluto, comunque, proporre una discussione in una sede non appropriata, che potrebbe condurre a contrapposizioni su un argomento tanto delicato da meritare il massimo rispetto, soprattutto allorquando il Governo ha già avuto modo di chiarire la sua posizione ed il suo massimo impegno per tutto quanto sarà necessario adempiere,

impegna il Governo

ad attivare l'Avvocatura dello Stato affinché compia al più presto l'attività istruttoria per il procedimento di costituzione di parte civile ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale.
(1-01149)
(Nuova formulazione) «Ossorio, Nucara, Brugger».


   La Camera,
   premesso che:
    la procura di Palermo, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, ha chiesto il rinvio a giudizio di dodici persone nell'ambito dell'indagine riguardante la cosiddetta trattativa Stato-mafia e il prossimo 29 ottobre si terrà l'udienza preliminare relativa a tali richieste;
    l'accertamento della verità sui fatti oggetto dell'indagine e sulle relative responsabilità costituisce, sia per la gravità delle contestazioni, sia per la natura dei reati contestati, un interesse prioritario e assoluto, da perseguire con rigore e obiettività in maniera condivisa, al di là di ogni strumentalizzazione e contrapposizione politica,

impegna il Governo

ad attivare l'Avvocatura dello Stato affinché compia al più presto l'attività istruttoria per il procedimento di costituzione di parte civile ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale.
(1-01150) «Galletti, Della Vedova».


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: LUCIANO DUSSIN: DISTACCO DEL COMUNE DI LAMON DALLA REGIONE VENETO E SUA AGGREGAZIONE ALLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 132, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (A.C. 1698) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: BRESSA (A.C. 455)

A.C. 1698 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1698 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

  1. Il comune di Lamon è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito della provincia autonoma di Trento.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 71-355-399-1119-1283 – SENATORI LEGNINI ED ALTRI; PASTORE ED ALTRI; MUGNAI; CARRARA ED ALTRI; VALENTINO: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 4041-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: VITALI; GALATI; TORRISI E SISTO; DUILIO ED ALTRI; MAGGIONI ED ALTRI; GIAMMANCO ED ALTRI (A.C. 541-2514-2608-3682-4139-4168)

A.C. 4041-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, nonché sugli emendamenti 2.500, 4.500, 9.500, 11.500, 16.500, 18.500, 20.500, 26.500 e 26.501 della Commissione.

A.C. 4041-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   sopprimere l'articolo 25;
   sopprimere l'articolo 26.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 26.5 e sull'articolo aggiuntivo 32.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4041-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 1117. – (Parti comuni dell'edificio). – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
   1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
   2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
   3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1117», primo comma, alinea, sostituire le parole da: anche se aventi fino alla fine dell'alinea con le seguenti: se non risulta il contrario dal titolo che, a pena di nullità, deve indicarne la destinazione d'uso, anche se aventi diritto a godimento periodico:

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al numero 1), sopprimere le parole:
, i pilastri e le travi portanti.
   al numero 2), sopprimere le parole: e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune.
1. 300. Scilipoti, Grassano.

A.C. 4041-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

  1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:
  «Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilità). – Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
  Art. 1117-ter. – (Tutela delle destinazioni d'uso). – In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
  «Art. 1117-bis.1. – (Capacità e rappresentanza del condominio). – Salvi i diritti dei singoli condomini, il condominio, rappresentato dal suo amministratore, può compiere, in quanto titolare di distinta soggettività giuridica, tutti gli atti di conservazione e di amministrazione delle parti comuni, nonché gli altri atti previsti dal presente capo, deliberati secondo le procedure e le maggioranze ivi previste.
  Per i fini indicati dal precedente comma, può essere istituito un apposito fondo, alimentato con i contributi ordinari dei condomini, nella misura stabilita dall'assemblea.
  Per le obbligazioni assunte dal condominio, i terzi possono fare valere i propri diritti sul fondo condominiale, nonché sui beni condominiali che possano essere funzionalmente o strutturalmente separati dal resto dell'edificio.
  Per le obbligazioni assunte dal condominio, previa escussione del patrimonio condominiale, rispondono inoltre i singoli condomini e i loro aventi causa, in proporzione delle quote millesimali da essi possedute.
  Il condominio è rappresentato da un amministratore ai sensi dell'articolo 1131».
2. 302. Duilio.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
  «Art. 1117-bis.1. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso e atti dispositivi delle parti comuni). – La modificazione della destinazione d'uso delle parti comuni nonché l'alienazione e la concessione dei diritti di godimento sulle stesse sono approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio.
  La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
  La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni oggetto della modificazione o dell'atto dispositivo e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
  La deliberazione, redatta con atto pubblico a pena di nullità, non deve determinare danno ai diritti dei singoli condomini in forza dei rispettivi titoli di proprietà e deve contenere la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui ai precedenti commi».

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 12 con il seguente:
  Art. 12. – 1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile le parole: «dall'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1120» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'attuazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1120 e 1117-bis.1, primo comma, nonché nell'esecuzione degli atti ad esse relativi, l'amministratore rappresenta anche i condomini assenti o dissenzienti e ogni limite o condizione ai poteri di rappresentanza si considera non apposto».
2. 300. Cilluffo.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis.1.;», aggiungere il seguente:
  Art. 1117-bis.1. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso). – La modificazione della destinazione d'uso delle parti comuni nell'interesse del condominio è approvata dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio.
  La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
  La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.
  La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
  Si applica l'articolo 1120, terzo comma.

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole da: ed è aggiunto fino alla fine del comma.
2. 500. La Commissione.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
  «Art. 1117-bis. 1. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso delle parti comuni). – La modificazione della destinazione d'uso delle parti comuni è approvata dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio.
  Ove sia cessata l'utilità di una parte comune, l'assemblea può deliberare la modifica della destinazione d'uso con le maggioranze previste dall'articolo 1136, quinto comma.
  La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
  La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
  La deliberazione contiene la dichiarazione espressa di aver effettuato gli adempimenti di cui al presente articolo e determina, secondo equità, l'indennità che spetta, ove richiesta, ai condomini che sopportino una diminuzione del loro diritto, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.
  L'indennità deve essere richiesta, pena la decadenza, durante l'assemblea che delibera in merito alla modificazione della destinazione d'uso della parte comune, ovvero, per i condomini assenti, entro trenta giorni dalla data di comunicazione».
2. 303. Duilio.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
  «Art. 1117-bis.1. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso). – La modificazione della destinazione d'uso delle parti comuni è approvata dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio.
  La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
  La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni oggetto della modificazione o dell'atto dispositivo e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
  La deliberazione, redatta con atto pubblico a pena di nullità, non deve determinare danno ai diritti dei singoli condomini in forza dei rispettivi titoli di proprietà e deve contenere la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui ai precedenti commi».

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 12 con il seguente:
  Art. 12. – 1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile le parole: «dall'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1120» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'attuazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1120 e 1117-bis.1, primo comma, nonché nell'esecuzione degli atti ad esse relativi, l'amministratore rappresenta anche i condomini assenti o dissenzienti e ogni limite o condizione ai poteri di rappresentanza si considera non apposto».
2. 301. Cilluffo.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
  «Art. 1117-bis. 1. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso delle parti comuni). – L'assemblea può deliberare la modifica della destinazione d'uso di una parte comune laddove l'attuale destinazione non presenti più utilità ai fini dell'interesse comune e ne sia cessato l'utilizzo da almeno un triennio.
  La deliberazione è assunta con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio.
  La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
  La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
  La deliberazione contiene la dichiarazione espressa di aver effettuato gli adempimenti di cui al presente articolo e determina, secondo equità, l'indennità che spetta, ove richiesta, ai condomini che sopportino una diminuzione del loro diritto, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.
  L'indennità deve essere richiesta, pena la decadenza, durante l'assemblea che delibera in merito alla modificazione della destinazione d'uso della parte comune, ovvero, per i condomini assenti, entro trenta giorni dalla data di comunicazione».
2. 304. Duilio.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
  «Art. 1117-bis.1. – (Alienazione delle parti comuni). – L'assemblea può deliberare di trasferire a condomini o a terzi, a titolo oneroso, la proprietà o un altro diritto reale di una parte comune, ove ne sia cessata l'utilità ai fini dell'interesse comune e la parte non sia stata utilizzata dai condomini per almeno un triennio.
  La deliberazione è assunta con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio. La medesima deliberazione deve espressamente autorizzare l'amministratore a compiere l'atto di trasferimento e ne deve indicare il prezzo e le condizioni essenziali.
  La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
  La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione e l'individuazione delle parti comuni interessate.
  Ove sia disposto il trasferimento di parti comuni a terzi, la deliberazione è sospensivamente condizionata all'esercizio del diritto di prelazione che ciascun condomino può esercitare con atto notificato all'amministratore a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle deliberate. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di sessanta giorni che decorrono dalla data della deliberazione per i presenti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
  Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella deliberazione, deve essere versato nei successivi trenta giorni; in difetto, il diritto di prelazione si ha per non esercitato.
  Il condomino avente titolo alla prelazione, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, può riscattare la parte comune dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa:
   a) se l'atto di trasferimento è stato compiuto senza rispettare i termini indicati nel quinto comma;
   b) se il corrispettivo indicato nella delibera sia superiore o le condizioni essenziali più favorevoli a quello risultante dall'atto di trasferimento;
   c) se la delibera non attesta il rispetto delle procedure e delle maggioranze previste dal presente articolo, sempre che tali procedure e tali maggioranze siano state effettivamente violate».
2. 305. Duilio.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
  «Art. 1117-bis.1. – (Acquisto di parti comuni). – Il condominio può acquisire la proprietà o l'uso di ulteriori beni immobili destinati all'uso comune:
   a) laddove il titolo lo consenta espressamente, nei modi ivi previsti;
   b) laddove necessario ovvero particolarmente utile all'interesse del condominio.

  La deliberazione è assunta con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio.
  La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
  La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
  I beni così acquisiti sono disciplinati dalle norme sulla proprietà condominiale contenute nel presente capo».
2. 306. Duilio.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
  «Art. 1117-bis.1. – (Erogazione di specifici servizi ai condomini). – Il condominio può organizzare la prestazione di servizi ulteriori per tutti o alcuni dei condomini, anche non strettamente connessi all'amministrazione delle cose comuni, disciplinandone le modalità nel regolamento di condominio.
  Ove l'organizzazione di tali servizi comporti spese rilevanti, il regolamento di condominio deve prevedere che i condomini che non vi abbiano interesse vi possano rinunciare e, in tal caso, non siano tenuti a concorrere alle relative spese».
2. 7. Duilio.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1117-ter» con il seguente:
  «Art. 1117-ter. – (Tutela delle destinazioni d'uso). – In caso di attività contrarie alle destinazioni d'uso delle parti comuni o diversa destinazione d'uso delle unità immobiliari di proprietà individuale, ogni condomino ed ogni conduttore mediante diffida ne chiede la cessazione. In caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, il condomino o il conduttore possono chiedere all'amministratore di convocare l'assemblea, inserendo all'ordine del giorno la richiesta di tutela della destinazione d'uso.
  L'amministratore è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta senza che sia stata convocata l'assemblea, è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria che provvede in via di urgenza».
2. 307. Scilipoti, Grassano.

A.C. 4041-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

  1. L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.
  Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
  Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
  Il condomino, ove venga oggettivamente constatato che il proprio immobile non gode della normale erogazione di calore, a causa di problemi tecnici dell'impianto condominiale, e questi, nell'arco di una intera stagione di riscaldamento, non sono risolti dal condominio, può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa. In tali casi il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1118», sopprimere il quarto comma.
3. 5. Duilio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1118», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: , ove venga oggettivamente constatato fino a: non sono risolti dal condominio,.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: a condizione fino a: In tali casi con le seguenti: se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso.
3. 300. Ferranti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1118», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: , ove venga oggettivamente constatato fino a: non sono risolti dal condominio,.
3. 301. Duilio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1118», quarto comma, primo periodo, dopo le parole: , ove venga oggettivamente constatato aggiungere le seguenti: , con perizia di tecnico abilitato iscritto all'Ordine degli ingegneri e con riferimento a tutte le condizioni di cui al presente comma,.
3. 302. Follegot, Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Lussana.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1118», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: una intera stagione con le seguenti: due intere stagioni.
3. 303. Follegot, Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Lussana.

A.C. 4041-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

  1. L'articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 1119. – (Indivisibilità). – Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che le stesse siano state sottratte con delibera unanime all'uso comune, rispettando la destinazione e senza pregiudicare il valore delle unità immobiliari».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Al primo comma dell'articolo 1119 del codice civile sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio».
4. 500. La Commissione.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1119», sopprimere le parole: con delibera unanime.
4. 300. Cilluffo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1119», sostituire le parole: con delibera unanime con le seguenti: con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
*4. 301. Contento, Tommaso Foti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1119», sostituire le parole: con delibera unanime con le seguenti: con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
*4. 302. Carlucci, D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1119», sostituire le parole: con delibera unanime con le seguenti: con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
*4. 303. Adinolfi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1119», sostituire le parole: con delibera unanime con le seguenti: con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
*4. 304. Paolini.