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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 3 ottobre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 ottobre 2012.

  Albonetti, Alessandri, Barbi, Bindi, Bocchino, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Gianni Farina, Renato Farina, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Frassinetti, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lo Moro, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Mazzocchi, Melchiorre, Messina, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mogherini Rebesani, Mosca, Mura, Nucara, Palumbo, Pisicchio, Rigoni, Paolo Russo, Santelli, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Valducci, Vitali, Volontè, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albonetti, Alessandri, Bindi, Bocchino, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Gianni Farina, Renato Farina, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Frassinetti, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lo Moro, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Mazzocchi, Melchiorre, Messina, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mogherini Rebesani, Mosca, Mura, Nucara, Palumbo, Pisicchio, Rigoni, Paolo Russo, Santelli, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Valducci, Vitali, Volontè, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 ottobre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PALOMBA e PALAGIANO: «Disposizioni per agevolare la frequenza scolastica dei bambini e degli adolescenti affetti da malattie croniche» (5496);
   FORCOLIN: «Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, riguardanti l'istituzione delle città metropolitane e la soppressione delle province del relativo territorio» (5497);
   BORDO ed altri: «Istituzione della zona di protezione ecologica del mare Adriatico» (5498);
   MARIO PEPE (PD): «Disposizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dell'Arco di Traiano e del Parco archeologico di Benevento» (5499);
   RAINIERI: «Modifica all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esenzione dei veicoli d'interesse storico dall'obbligo di revisione periodica» (5500);
   VASSALLO: «Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e altre disposizioni concernenti l'indennità spettante ai membri del Parlamento e le risorse conferite ad essi e ai gruppi parlamentari per lo svolgimento del mandato rappresentativo. Norme generali sulle indennità e sulle risorse conferite ai consiglieri e ai gruppi consiliari delle regioni. Delega al Governo per il riordino della disciplina riguardante i trattamenti economici dei componenti di organi costituzionali e altre autorità, organi ed enti pubblici» (5501).

  Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

  Il deputato Vassallo ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
   VASSALLO: «Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e altre disposizioni concernenti l'indennità spettante ai membri del Parlamento e le risorse ad essi conferite per lo svolgimento del mandato rappresentativo» (5464).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  DI PIETRO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'ipotesi dello svolgimento di una trattativa tra la mafia ed esponenti delle istituzioni negli anni 1992 e 1993 e per accertare se membri delle istituzioni abbiano frapposto ostacoli alle indagini condotte a tale riguardo dalla magistratura» (5313) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;
  BONGIORNO ed altri: «Disposizioni in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo, alle cariche elettive e di governo delle regioni e degli enti locali, nonché limiti all'assunzione di incarichi di Governo» (5334) Parere delle Commissioni II e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   VIII Commissione (Ambiente):
  GIOACCHINO ALFANO: «Disposizioni per la formazione di un elenco dei fabbricati abusivi» (5444) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):
  S. 852. – Senatori LI GOTTI ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (approvata dal Senato) (5484) Parere delle Commissioni I, V e VI.
  S. 2942. – «Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (approvato dal Senato) (5485) Parere delle Commissioni I, IV, V, VIII, IX, X e XIV.
  S. 851. – Senatori LI GOTTI ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (approvata dal Senato) (5486) Parere delle Commissioni I, IV, V, VIII e X.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 28 settembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n 20, la deliberazione n. 11 del 2012, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 13 settembre 2012, e la relativa relazione concernente «La gestione delle opere di edilizia penitenziaria – Situazioni di criticità: istituti detentivi non funzionanti; carenze di personale della polizia penitenziaria; sovraffollamento – Il Commissario delegato per l'emergenza carceraria».

  Questa documentazione è trasmessa alla Il Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 26 settembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, aggiornata al secondo trimestre del 2012 (doc. CIX, n. 11).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

  Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 settembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la relazione riguardante i risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, aggiornata al 31 dicembre 2011 (doc. LXVIII, n. 4).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 2 ottobre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul recepimento della direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza (COM(2012)565 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla IV Commissione (Difesa), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 luglio e 17 settembre 2012, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Causa C-79/11: sentenza della Corte (seconda sezione) del 12 luglio 2012. Procedimento penale a carico di Maurizio Giovanardi e a domanda di pronuncia pregiudiziale: tribunale di Firenze, Italia. Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI – Posizione della vittima nel procedimento penale – Direttiva 2004/80/CE – Indennizzo delle vittime di reato – Responsabilità delle persone giuridiche – Risarcimento nell'ambito del procedimento penale (doc. LXXXIX, n. 167) – alla II Commissione (Giustizia);
   Causa C-36/11: sentenza della Corte (quarta sezione) del 6 settembre 2012. Pioneer Hi Bred Italia Srl contro Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Consiglio di Stato, Italia. Agricoltura – Organismi geneticamente modificati – Direttiva 2002/53/CE – Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Organismi geneticamente modificati iscritti nel catalogo comune – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Articolo 20 – Prodotti esistenti – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 26-bis – Misure intese a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati – Misure nazionali che, nelle more dell'adozione di misure fondate sull'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE, vietano la messa in coltura di organismi geneticamente modificati iscritti nel catalogo comune e autorizzati come prodotti esistenti (doc. LXXXIX, n. 169) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura).

  Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 settembre 2012, n. C 295, è stata pubblicata la seguente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativa a una causa in cui la Repubblica italiana è parte, che è inviata, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente) nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Causa C-565/10: sentenza della Corte (settima sezione) del 19 luglio 2012. Commissione europea/Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli 3, 4 e 10 – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente – Impianti di trattamento – Campioni rappresentativi (doc. LXXXIX, n. 168).

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 25 settembre 2012, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, passate in giudicato nei mesi di aprile e luglio 2012, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
   sentenza 24 aprile 2012: Pedicini e altri n. 50951/99, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata della procedura di cui alla cosiddetta «legge Pinto» (doc. CLXXIV, n. 310) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza 10 gennaio 2012: Di Marco n. 32521/05, in materia di occupazione di terreno demaniale. Liquida ai sensi dell'articolo 41 della CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 26 aprile 2011, per avere le autorità statali omesso di tenere conto, nel calcolo dell'indennizzo versato al ricorrente per l'espropriazione del terreno di cui era locatario e sul quale esercitava la sua attività commerciale, del fatto che l'espropriazione controversa aveva comportato la perdita dello «strumento di lavoro» del ricorrente, dal quale questi traeva i mezzi di sostentamento (doc. CLXXIV, n. 311) – alla VI Commissione (Finanze);
   sentenza 31 gennaio 2012: Follo n. 28433/03, 28434/03, 28442/03, 28445/03 e 28451/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (doc. CLXXIV, n. 312) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza 10 gennaio 2012: Di Sarno e altri n. 30765/08, in materia di danni ambientali e alla salute dei cittadini. I ricorrenti, residenti nel comune di Somma Vesuviana (NA), avevano denunciato il danno ambientale provocato dal cattivo funzionamento del sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti messo in atto dalle autorità pubbliche in tutta la regione campana. In particolare, invocando gli articoli 2 e 8 della Convenzione, i ricorrenti avevano sostenuto che, omettendo di adottare le misure richieste per garantire il funzionamento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti e applicando una politica legislativa e amministrativa inadeguata, lo Stato italiano aveva gravemente nuociuto all'ambiente della loro regione ed messo in pericolo la loro vita e la loro salute nonché quella di tutta la popolazione locale. Le autorità pubbliche avevano inoltre omesso di informare gli interessati dei rischi legati al fatto di abitare in un territorio inquinato. La Corte ha constatato che, l'incapacità protratta delle autorità italiane di assicurare un corretto funzionamento del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti ha leso il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e del loro domicilio, in violazione dell'articolo 8 della Convenzione sotto il suo profilo materiale. Viceversa, per quanto riguarda il profilo procedurale dell'articolo 8, la Corte ha ritenuto che non vi è stata violazione della Convenzione, in quanto le autorità italiane hanno adempiuto all'obbligo di informare le persone interessate, compresi i ricorrenti, sui potenziali rischi ai quali si esponevano continuando a risiedere in Campania. Infine, la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 13 della Convenzione, stante la mancanza di vie di ricorso utili ed effettive che permettano di sollevare, innanzi alle autorità nazionali, motivi di ricorso che attengono alle conseguenze pregiudizievoli per i ricorrenti della cattiva gestione del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (doc. CLXXIV, n. 313) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza 24 aprile 2012: Mezzapesa e Plati n. 37197/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (doc. CLXXIV, n. 314) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza 10 luglio 2012: Cucinotta n. 16220/03, in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica (doc. CLXXIV, n. 315) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza 7 febbraio 2012: Cara-Damiani n. 2447/05, in materia di condizioni di detenzione. La pronuncia prende le mosse dal ricorso di un detenuto affetto da una malattia degenerativa, il quale, dapprima trasferito nell'istituto penitenziario di Parma, dotato di un'unità specifica per i disabili, era stato sistemato nella sezione dei detenuti comuni, dove era impossibile garantirgli i servizi e le infrastrutture necessari alla sua patologia ed effettuare la terapia adatta. Il ricorrente, invocando l'articolo 3 della CEDU, ha lamentato di aver subito un trattamento contrario alla Convenzione per essere stato mantenuto in carcere nonostante la gravità del suo stato di salute. La Corte ha constatato che il mantenimento nel carcere di Parma, in assenza delle cure di cui l'interessato aveva bisogno e nonostante il parere contrario dei medici, ha raggiunto la soglia minima di gravità tale da costituire un trattamento inumano e degradante, e pertanto ha dichiarato che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione (doc. CLXXIV, n. 316) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza 10 aprile 2012: Lorenzetti n. 32075/09, in materia di pubblicità delle udienze. La Corte ha constatato la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della pubblicità delle udienze, in relazione al procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario, la cui decisione è adottata in Camera di consiglio. La Corte ha affermato che, nei procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento di un indennizzo per l'ingiusta carcerazione preventiva, è essenziale che la parte abbia la possibilità di sollecitare lo svolgimento di un'udienza pubblica davanti alla Corte d'appello (doc. CLXXIV, n. 317) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza 24 aprile 2012: De Ieso n. 34383/02, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (doc. CLXXIV, n. 318) – alla II Commissione (Giustizia).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Fintecna Spa, con lettera in data 26 settembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la comunicazione concernente atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.
  Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 3037 – D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA: MODIFICA DELL'ARTICOLO 13 DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DI CUI ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 1963, N. 1 (APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (A.C. 5148) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA (A.C. 4834)

A.C. 5148 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 5148 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).

  1. L'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

  «Art. 13. – 1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.
  2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).

  Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed è composto da trenta consiglieri.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.
1. 1. Favia.

  Al comma 1, capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I suddetti dati sono trasmessi dall'ISTAT agli organi regionali e agli uffici competenti del Ministero dell'interno e pubblicati, ai fini dell'asseverazione giuridica, in forma di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.
1. 11. Favia.

  Al comma 1, capoverso, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Comune di Cinto Caomaggiore è distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Pordenone e Circoscrizione di Pordenone. Il Comune di Sappada è distaccato dalla Regione Veneto e aggregato nella Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine, Circoscrizione di Tolmezzo».

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 2 con il seguente:

  Art. 2. – (Entrata in vigore). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore alla data della pubblicazione della presente legge costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
  3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le modifiche o integrazioni alle disposizioni legislative vigenti che risultano strettamente consequenziali al disposto di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della presente legge costituzionale, applicando, ove necessario, la procedura prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

  4. Il Governo è autorizzato ad adottare le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 2-bis, della presente legge costituzionale.

   Al titolo, sopprimere le parole: dell'articolo 13.
1. 10. Monai.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Modifica dell'articolo 34 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1). – 1. All'articolo 34, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La giunta regionale è composta dal presidente e da un numero massimo di sette assessori».
1. 01. Favia.

A.C. 5148 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 5148 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Entrata in vigore).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2923-2991 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: SANNA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 15 E 16 DELLO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA, DI CUI ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 3, IN MATERIA DI COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (A.C. 5149) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: PALOMBA; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA (A.C. 4664-4711)

A.C. 5149 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 5149 NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

  1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 15, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;
   b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
   «Art. 16. – 1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, ed è composto da sessanta consiglieri. La composizione del Consiglio non può variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione del presente Statuto.
2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale può disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parità nell'accesso alla carica di consigliere regionale».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
  «Art. 16. – 1. Il Consiglio regionale è composto da quaranta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto. La legge elettorale regionale promuove le condizioni per la parità delle opportunità di genere e per la rappresentanza dei territori aventi omogeneità culturale e geografica».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  
Art. 2. – 1. Le disposizioni dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, entrano in vigore a decorrere dalla legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
1. 10. Palomba, Favia.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 3073 – D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA, IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI DEPUTATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. DISPOSIZIONI TRANSITORIE (APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (A.C. 5150) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA (A.C. 4856)

A.C. 5150 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 5150 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Riduzione del numero dei deputati).

  1. Al primo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la parola: settanta con la seguente: cinquanta.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   lettera
a), sostituire la parola: sessantadue con la seguente: quarantaquattro;
   lettera b), sostituire la parola: sette con la seguente: cinque;
   lettera c), sostituire la parola: quarantadue con la seguente: trenta.
1. 1. Favia.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  
Art. 1-bis. – (Modifica all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455). – 1. Al quinto comma dell'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero massimo di dieci Assessori».
1. 01. Favia.

A.C. 5150 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 5150 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Disposizioni transitorie).

  1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
  2. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3 del citato Statuto, continua ad applicarsi la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, con le modifiche di seguito indicate:
   a) la cifra ottanta riferita ai seggi da assegnare in ragione proporzionale ripartiti nei collegi elettorali, ovunque ricorra, è da intendere sessantadue;
   b) la cifra nove riferita al numero dei candidati della lista regionale, ovunque ricorra, è da intendere sette;
   c) la cifra cinquantaquattro corrispondente al numero massimo dei seggi attribuibili al fine di agevolare la formazione di una stabile maggioranza, ovunque ricorra, è da intendere quarantadue.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Orientamenti del Governo in merito alla predisposizione di un piano pluriennale finalizzato a realizzare le infrastrutture ferroviarie per l'alta velocità tra Salerno e Palermo – 3-02503

   MISITI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   le infrastrutture ferroviarie per il treno ad alta velocità – tav – sono state realizzate o previste in tutto il territorio nazionale, escluso quello meridionale al di sotto della provincia di Salerno;
   tali infrastrutture sono ritenute fondamentali per gli sviluppi di un sistema ferroviario moderno e simile a quello di Paesi, come Francia, Belgio, Spagna e Germania, i quali hanno realizzato «quadruplicamenti» delle linee, così come avvenuto e avviene nel Centro-Nord d'Italia;
   la mancanza del quadruplicamento ferroviario nella Salerno-Reggio Calabria-Palermo condannerebbe il Mezzogiorno ad un'arretratezza di molti decenni rispetto al resto del Paese relativamente al sistema intermodale di trasporto;
   un moderno sistema ferroviario costituisce la struttura portante dello sviluppo industriale del Sud, che si basa sul turismo di massa ed archeologico, nonché sull'agroindustria, che necessitano di trasporti efficienti e rapidi sia dal Sud verso il Nord che dal Nord verso il Sud;
   il mancato ammodernamento ferroviario, conseguenza anche di una gestione basata su criteri monopolistici e statalisti, non favorisce la concorrenza e, quindi, in ultima analisi danneggia gravemente l'economia e i cittadini meridionali;
   la sinergia tra porto, ferrovie e autostrade consentirebbe di trasferire le merci e, soprattutto, i semilavorati provenienti dai Paesi emergenti verso il Centro-Nord Italia e il Centro dell'Europa in tempi brevissimi rispetto alla settimana che mediamente impiegano le navi da Gioia Tauro a Rotterdam o Amburgo;
   il Cnel ha calcolato in ventotto miliardi di euro il trasferimento dei fondi per le aree sottoutilizzate, destinati per legge al Mezzogiorno d'Italia, verso il resto del Paese per affrontare la crisi finanziaria 2007/2011;
   la previsione di spesa per costruire l'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità tra Salerno e Palermo si aggira, secondo valutazioni realistiche recenti, intorno ai trentasei miliardi di euro, che potrebbero provenire dal recupero, durante la ripresa economica, dei suddetti ventotto miliardi di euro e da otto miliardi dai nuovi fondi per le aree sottoutilizzate nella programmazione 2013-2020 –:
   se il Governo non ritenga opportuna la predisposizione di un piano pluriennale finalizzato a realizzare nei prossimi quindici anni le infrastrutture ferroviarie per l'alta velocità tra Salerno e Palermo, allo scopo di favorire l'annullamento del gap infrastrutturale rispetto al Centro-Nord e così contribuire a unificare il Paese anche dal punto di vista economico, e se allo scopo non ritenga di adottare iniziative finalizzate ad avvalersi delle professionalità esistenti nel gruppo Ferrovie dello Stato italiane per avviare subito lo studio di fattibilità per i futuri progetti (tav) al Sud. (3-02503)
(2 ottobre 2012)


Intendimenti del Governo in merito all'adozione di iniziative normative d'urgenza sull'agenda digitale – 3-02504

   PALMIERI, BERGAMINI e BALDELLI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   lo sviluppo della cultura digitale e la progressiva digitalizzazione dell'economia e della società sono ormai considerati un elemento cardine per la crescita economica del Paese;
   l'investimento nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione rappresenta uno strumento indispensabile per uscire dalla grave crisi economica europea, come sottolineato anche dal Commissario europeo per l'agenda digitale Neelie Kroes e come dimostra l'elaborazione di una Agenda digitale europea, nell'ambito della strategia «Europa 2020», che fissa gli obiettivi di crescita dell'Unione europea per il decennio corrente;
   come risulta da puntuali rilevazioni statistiche, infatti, una crescita del 10 per cento della penetrazione della banda larga genera un aumento del prodotto interno lordo fra lo 0,9 e l'1,5 per cento;
   lo sviluppo della banda larga e la penetrazione di internet costituiscono, altresì, uno strumento di diffusione dell'informazione e consentono la resa di servizi al cittadino più efficienti e tempestivi;
   in questo quadro, la IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati ha avviato l'esame di due proposte di legge (atto Camera 4891 Gentiloni Silveri e atto Camera 5093 Palmieri) volte a sviluppare i servizi elettronici e digitali;
   in particolare, il nuovo testo unificato delle citate proposte di legge elaborato dalla Commissione il 26 luglio 2012, recante «Disposizioni per l'Agenda digitale», contiene interventi volti ad agevolare lo sviluppo delle infrastrutture e la diffusione della cultura digitale, a sostenere le start-up innovative, anche attraverso misure di incentivazione fiscale e di semplificazione, interventi in favore dell'inclusione digitale delle persone disabili e delle categorie deboli e svantaggiate, disposizioni per facilitare la digitalizzazione della pubblica amministrazione, attraverso l'adozione del software libero, l'interoperabilità delle banche dati delle pubbliche amministrazioni e la fornitura di servizi digitali al cittadino, con particolare riguardo ai settori della giustizia e della sanità;
   il documento di economia e finanza per l'anno 2012 presentato dal Governo, in coerenza con il predetto provvedimento, individua le iniziative che permetteranno al Paese di accelerare il processo di digitalizzazione, agendo su quattro assi: infrastrutture di rete, integrazione delle tecnologie dell'informazione nella pubblica amministrazione, digitalizzazione nei rapporti di imprese e cittadini verso la pubblica amministrazione (switch-off), spinta all'utilizzo del digitale e incremento delle competenze digitali –:
   se, come preannunciato, il Governo intenda adottare iniziative normative d'urgenza sull'agenda digitale e con quali tempi, nonché quali tematiche specifiche il Governo intenda includere nel provvedimento in questione. (3-02504)
(2 ottobre 2012)


Intendimenti del Governo in merito al prospettato ritiro del progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e all'ipotesi di messa in liquidazione della società Stretto di Messina s.p.a. – 3-02505

   DOZZO, MARONI, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FUGATTI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   in data 30 settembre 2012 il quotidiano la Repubblica ha pubblicato un articolo in cui si afferma che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha riattivato le procedure amministrative per la costruzione del ponte di Messina, per mezzo della commissione di valutazione di impatto ambientale della conferenza dei servizi, al fine di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie sul progetto definitivo;
   ad ottobre 2011 il piano di investimenti della Commissione europea, che indica i trenta progetti prioritari fino al 2020, non ha contemplato la realizzazione del ponte di Messina, che comporterebbe un costo di 8,5 miliardi di euro;
   sulla stessa linea di arresto la delibera del Cipe 6 del gennaio 2012, che definanzia di 1,6 miliardi di euro il progetto, e il documento di economia e finanza di aprile 2012, che non lo ricomprende fra le opere infrastrutturali programmate;
   riaprire le procedure per il ponte sullo Stretto di Messina, soprattutto in questo momento, in cui le famiglie e le imprese italiane soffrono il peso della grave crisi economica, sarebbe una decisione irresponsabile e non giustificabile;
   i soldi destinati al progetto potrebbero essere investiti per la realizzazione di opere infrastrutturali che siano in grado di rilanciare l'economia e accrescere lo sviluppo del nostro Paese, come l'ammodernamento e la realizzazione di linee ferroviarie, comprese quelle ad alta velocità;
   il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini, attraverso il suo portavoce, ha smentito immediatamente le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano la Repubblica in merito alla volontà di proseguire con la realizzazione del progetto, aggiungendo, al contrario, che l'intenzione del Governo è quella di chiudere il prima possibile tutte le procedure –:
   se il Ministro interrogato, in linea con quanto espresso dal Ministro Clini, non ritenga doveroso ritirare tempestivamente il progetto che prevede la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, allo scopo di interrompere l'istruttoria in corso, e assumere le iniziative per la messa in liquidazione della società Stretto di Messina s.p.a. (3-02505)
(2 ottobre 2012)


Iniziative per salvaguardare produzione e livelli occupazionali dello stabilimento Acciai speciali Terni, anche in relazione alla proposta avanzata dalla società finlandese Outokumpu – 3-02506

   TRAPPOLINO, BOCCI, VERINI, SERENI, MARAN, BOCCIA, QUARTIANI e GIACHETTI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   lo stabilimento di Acciai speciali Terni, uno dei più competitivi al mondo per qualità della produzione e per la ricerca, occupa complessivamente circa 2.900 persone. Tale stabilimento, in anni recenti, è stato oggetto di un importante intervento di ristrutturazione, che ha comportato anche sacrifici occupazionali significativi;
   il 31 gennaio 2012 il gruppo tedesco ThyssenKrupp (titolare anche dello stabilimento di Terni) annunciava di avere raggiunto un'intesa con la società finlandese Outokumpu per la cessione di tutte le attività di Inoxum GmbH, quindi anche della società Acciai speciali Terni;
   nel piano strategico della Outokumpu Terni, insieme alla sede finlandese di Tornio, deve rappresentare uno dei due poli principali del gruppo caratterizzati dalla completezza del ciclo e dalla complementarità nella distribuzione delle qualità di acciaio inossidabile prodotto;
   questa operazione è stata sottoposta alla valutazione dell'Autorità antitrust europea e, finché non vi sarà il placet della suddetta autorità, l'accordo annunciato resta sospeso;
   l'Antitrust europeo ha rimandato, dal 26 settembre 2012 al 24 ottobre 2012 e successivamente al 16 novembre 2012, la decisione su tale acquisizione;
   secondo quanto dichiarato il 7 settembre 2012 dalla Vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Angelilli, «la fusione tra Thyssenkrupp e Outokumpu riceverà sicuramente parere positivo dall'Antitrust europeo, ma bisognerà vedere a quali condizioni». Secondo fonti giornalistiche, rilanciate anche a mezzo stampa dalle associazioni sindacali, tali «condizioni» potrebbero comportare un ridimensionamento delle produzioni (circa 300 mila tonnellate annue in meno) dei «reparti a freddo»: quelli più prestigiosi in termini di mercato e di valore aggiunto economico e per i quali sono stati fatti, negli ultimi anni, investimenti per 500 milioni di euro. Alcune limitazioni riguarderebbero anche le produzioni dei «reparti a caldo»;
   secondo altre fonti giornalistiche, riportate in data 1o ottobre 2012, «la Commissione europea ha informato Outokumpu che la cessione delle produzioni “a caldo” e “a freddo” svedesi potrebbe non essere sufficiente per permettere l'approvazione dell'acquisizione di Inoxum da ThyssenKrupp. Outokumpu, pertanto, sta sottoponendo una proposta correttiva alternativa alla Commissione, secondo la quale lo stabilimento di acciaio inossidabile di Inoxum a Terni, in Italia, verrebbe ceduto»;
   l'eventuale cessione ad un altro gruppo industriale (ad oggi sconosciuto) ed il possibile ridimensionamento della produzione nello stabilimento di Terni sta creando forte preoccupazione negli enti locali e nelle associazioni sindacali territoriali. Se tali indiscrezioni si rivelassero vere, potrebbero comportare ricadute negative in termini di occupazione e fatturato per l'intero polo produttivo ternano;
   le associazioni sindacali hanno rimarcato l'assoluta «necessità di arrivare in tempi rapidi al positivo pronunciamento della Commissione Antitrust» come «primo passo fondamentale per la realizzazione del processo di fusione» tra Inoxum e Outokumpu;
   i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil, Fismic e Ugl di Terni, dopo un incontro con l'assessore regionale dell'Umbria allo sviluppo economico Vincenzo Riommi, hanno avanzato la richiesta di sollecitare il Governo ad attivare un confronto sul tema della fusione Inoxum-Outokumpu. Per i sindacati il tavolo di confronto «non è più rinviabile e la questione della fusione Inoxum-Outokumpu deve essere considerata una vera e propria vertenza nazionale»;
   è, quindi, fondamentale, per i motivi esposti, che il Governo segua con attenzione e continuità l'evolversi della vicenda per accompagnare la transizione in atto verso esiti che garantiscano allo stabilimento di Terni competitività e qualità nella produzione e continuità dei livelli occupazionali. È, inoltre, auspicabile un'opportuna attenzione del Governo nei confronti delle indagini e del costituirsi progressivo delle decisioni dell'Antitrust europeo, in modo da accompagnare un'operazione industriale che potrà garantire un rinnovato slancio al sito produttivo di Terni;
   le istituzioni locali ternane e umbre, insieme ai rappresentanti dei sindacati, sono stati convocati per giovedì 4 ottobre 2012, alle ore 18, presso il Ministero dello sviluppo economico per affrontare la questione della fusione Inoxum-Outokumpu;
   la perdurante situazione di incertezza del polo produttivo di Terni, senza la presenza di una proprietà stabile e di un piano industriale competitivo ed efficace, rischia di ripercuotersi sull'intero sistema economico nazionale. Il nostro Paese è, infatti, il secondo produttore e consumatore di acciaio in Europa ed una riduzione della produzione (già in atto, di fatto, con la chiusura di alcuni reparti dell’Ilva di Taranto) comporterebbe un ulteriore calo di commesse da parte di aziende italiane e straniere, con conseguente ricaduta su tutto l'indotto e sull’export nazionale –:
   se le notizie relative alla «proposta correttiva», citata in premessa, ed avanzata all'Antitrust europeo da Outokumpu corrisponda al vero e quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo per salvaguardare produzione e livelli occupazionali dello stabilimento Acciai speciali Terni e, conseguentemente, la competitività e la presenza del settore italiano della siderurgia. (3-02506)
(2 ottobre 2012)


Misure urgenti per garantire la realizzazione di Expo 2015 secondo i programmi previsti – 3-02507

   MANTINI, PEZZOTTA, VOLONTÈ, GALLETTI, ANNA TERESA FORMISANO, RUGGERI, COMPAGNON, CICCANTI, RAO, NARO e TASSONE. — Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. — Per sapere – premesso che:
   l'assegnazione alla città di Milano dell'Expo 2015 riveste un ruolo strategico fondamentale, soprattutto per le ricadute virtuose che il progetto potrà avere in funzione anticiclica sulla crisi economica: è un'occasione eccezionale di sviluppo, un fattore di ripresa competitiva e di attrazione di investimenti, il cui traino dovrebbe produrre un incremento del valore aggiunto della Lombardia e dell'intero Paese;
   secondo le iniziali stime del 2010, in una ricerca effettuata dalla camera di commercio milanese su un campione di oltre 1.100 imprese, si prevedeva che l'Expo 2015 avrebbe rappresentato un'importantissima opportunità in grado produrre un giro d'affari imponente: si presagiva, addirittura, un incremento del fatturato intorno ai 44 miliardi di euro, con un incremento medio del giro d'affari di circa il 10 per cento, ed i posti di lavoro che potrebbero nascere grazie all'Expo sono stati valutati in circa 70.000;
   oggi queste stime sono largamente smentite dalle previsioni dei fatti, non solo a causa della crisi, ma soprattutto dei ritardi e delle gravi confusioni gestionali sotto il profilo giuridico, amministrativo e progettuale. Attualmente vi è un serio rischio di non poter concludere nei tempi previsti l'esecuzione del progetto, pur ridimensionato: infatti, l'appalto per la rimozione delle «interferenze» va avanti molto lentamente rispetto al necessario e, conseguentemente, i lavori per l'esecuzione della cosiddetta «piastra», di recente aggiudicati, non possono neppure iniziare;
   sussiste, inoltre, una notevole incertezza sulla governance relativa alla realizzazione del «Padiglione Italia», su cui si attende uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di disciplina, mentre emergono con evidenza le difficoltà degli enti locali a far fronte agli impegni finanziari minimi assunti;
   l'apertura di Expo 2015 è formalmente prevista per il 1o maggio 2015, ma i terreni e le opere devono essere consegnati ben prima ai Paesi aderenti che devono realizzare i previsti padiglioni –:
   quali misure il Governo intenda con urgenza adottare per garantire il successo di Expo 2015 e se, a tal fine, intenda prendere in considerazione l'ipotesi di una richiesta al Bureau international des expositions di proroga di sei mesi della data di inizio della manifestazione. (3-02507)
(2 ottobre 2012)


Dati rilevati dal Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) riguardanti le spese per il funzionamento degli organi istituzionali di regioni ed enti locali – 3-02508

   DELLA VEDOVA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), nell'ambito dell'attività di rilevazione degli incassi e dei pagamenti effettuati da tutte le amministrazioni pubbliche, attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, da anni rileva anche le spese per il funzionamento degli organi istituzionali di regioni ed enti locali;
   la codifica Siope è definita: per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 agosto 2012, con decorrenza 1o gennaio 2013, che ha sostituito il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 (in vigore dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2008) e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007 (in vigore dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2012); per gli enti locali dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2011, con decorrenza 1o gennaio 2012, che ha sostituito i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 (in vigore dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2011) e del 18 febbraio 2005 (in vigore nell'esercizio 2006);
   nell'ambito della discussione sui cosiddetti costi della politica legati al funzionamento delle istituzioni regionali e locali, è opportuno acquisire una base informativa comune, sia per comprendere concretamente gli andamenti della spesa imputabile al costo degli organi politici, sia per approntare misure di correzione coerenti con l'obiettivo di assicurare una migliore efficienza delle istituzioni regionali e locali;
   per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al codice gestionale del sistema Siope 1101 – spese per organi istituzionali – corrispondono «le spese per l'acquisizione di prestazioni da parte dei soggetti la cui relazione con l'ente non è riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ma deriva dall'appartenenza agli organi istituzionali: indennità di carica ai componenti del consiglio comunale, della giunta, del sindaco, dell'organo di revisione economico-finanziario, compensi derivanti dalla partecipazione dei componenti gli organi istituzionali alle riunioni degli organi, se spettanti, oneri riflessi, ecc.»;
   per gli enti locali, ai codici gestionali 1325 – spese per gli organi istituzionali dell'ente – indennità – e 1326 – spese per gli organi istituzionali dell'ente – rimborsi corrispondono, rispettivamente, « le spese per l'acquisizione di prestazioni da parte dei soggetti la cui relazione con l'ente non è riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ma deriva dall'appartenenza agli organi istituzionali: indennità di carica ai componenti del consiglio comunale, della giunta, del sindaco, dell'organo di revisione economico-finanziario, compensi derivanti dalla partecipazione dei componenti gli organi istituzionali alle riunioni degli organi, se spettanti, oneri riflessi, ecc.» e le «spese derivanti dal rimborso spese sostenute dai componenti degli organi istituzionali – se spettanti, ad esempio per l'espletamento di attività di servizio al di fuori della sede di lavoro dei componenti gli organi istituzionali» –:
   a quanto ammontino rispettivamente i pagamenti, rilevati negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, relativamente ai codici gestionali: 1101 – regioni (dato nazionale e per singola regione); 1325 e 1326 - enti locali (dato nazionale e per comune capoluogo di provincia), anche in rapporto al totale delle spese di parte corrente sostenute dalle amministrazioni in oggetto (dato nazionale e per regione, per il codice 1101; dato nazionale e per comune capoluogo di provincia, per i codici 1325 e 1326). (3-02508)
(2 ottobre 2012)


Iniziative volte ad esonerare i comparti dell'ordine pubblico e della sicurezza dall'applicazione del blocco del turn over e delle assunzioni, con riferimento al periodo 2012-2015 – 3-02509

   DI PIETRO, DONADI, FAVIA, DI STANISLAO e PALADINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   la perdurante congiuntura economica, le tensioni sociali che essa innesca – i tavoli di crisi aziendale aperti al Ministero dello sviluppo economico, dal Sud al Nord, coinvolgono 180 mila lavoratori – l'emergenza criminalità in varie città, da Napoli a Milano, i riflessi sull'Italia dell'assalto al consolato americano di Bengasi, con l'uccisione dell'ambasciatore americano in Libia, questione gravissima apertasi ed estesasi in poche ore ad altri Paesi della medesima area geografica e politica, costituiscono ulteriori, primari e rilevanti problemi per l'ordine pubblico;
   si è recentemente riunito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Ministro interrogato, cui hanno preso parte il Sottosegretario De Stefano, i vertici delle forze di polizia e dei servizi segreti e il capo di stato maggiore della difesa, ed i componenti hanno esaminato le varie minacce – elencate nell’incipit della presente interrogazione – che turbano e aggravano le condizioni del territorio nazionale;
   gli organi della stampa hanno riportato alcune considerazioni dei componenti del Comitato, quali «la necessità di tenere alto il livello di attenzione attraverso una strategia che si fondi anche sul dialogo con tutte le parti interessate»; da segnalare, nel caso di specie, che tra le vertenze che preoccupano maggiormente, anche per il contesto sociale in cui maturano, figurerebbero l’Alcoa di Portovesme, l’Ilva di Taranto e la Gesip di Palermo;
   non è chiaro come l'alta considerazione verso le forze dell'ordine e della sicurezza, oltre all'estrema necessità del loro apporto, possano sposarsi con i tagli arrecati ai comparti dalla cosiddetta spending review – senso e scopo principali della quale sono la revisione dei criteri di spesa, la razionalizzazione e la conseguente ottimizzazione delle risorse finanziarie;
   l'intero comparto sicurezza è oggetto di tagli che si susseguono dall'avvio della XVI legislatura, in dicotomico rapporto con l'accrescersi delle emergenze e in stridente contrasto con i proponimenti del precedente Governo in ordine alla priorità dell'ordine pubblico e della sicurezza per il territorio e per i cittadini; ad avviso degli interroganti, non sembra esservi soluzione di continuità con riguardo alle scelte compiute con la spending review dal Governo attualmente in carica;
   ai tagli alla sicurezza, inoltre, si contrappone, ad esempio, il rifinanziamento del progetto «Strade sicure» – che vede protagonista l'Esercito –, rivelatosi costoso e fallimentare e che non può considerarsi una soluzione al blocco degli arruolamenti delle forze della sicurezza;
   altro esempio calzante è offerto dall'analisi condotta dallo stato maggiore dell'Arma dei carabinieri sui tagli da applicare in relazione ad essa: turn over bloccato per l'80 per cento, che in termini pratici consentirà il ricambio del personale, tra il pensionamento, uscita, arruolamento ed entrata, solo per il 20 per cento; su 1.000 carabinieri che si collocano in quiescenza ne saranno arruolati solo 200: il turn over dell'Arma dei carabinieri all'anno corrisponde a 2.290 carabinieri in uscita e con il blocco del turn over il rientro sarà solo di 464 unità annue; il blocco riguarderà gli anni dal 2012 al 2014, mentre nel 2015 il blocco del turn over passerà dall'80 al 50 per cento; i tagli comportano un'ulteriore sofferenza a livello operativo, una condizione di organico molto al di sotto delle necessità, il venire meno del 15 per cento del personale effettivo nei piccoli reparti; i tagli si abbatteranno, naturalmente, come una scure sulle assunzioni derivanti dai concorsi, di tutti i livelli e tipologie funzionali, dagli allievi ai marescialli, ai ruoli tecnico-logistici ufficiali, ai vice brigadieri, agli appuntati scelti;
   ad avviso degli interroganti ciò vanifica le legittime aspettative dei candidati vincitori e idonei, oltre a determinare profili critici di legittimità costituzionale;
   a tutt'oggi gli emolumenti assegnati alle forze dell'ordine risultano al di sotto di quanto sarebbe loro dovuto e, in forza del decreto-legge n. 78 del 2010 – che non ha riconosciuto, né rispettato le relative specificità –, è stato disposto il blocco stipendiale, il quale, in combinato disposto con il blocco del turn over, comporterà un aggravio di lavoro per tutti gli addetti, i quali dovranno continuare a garantire gli stessi standard lavorativi –:
   se non intenda adottare le iniziative necessarie ad esonerare totalmente i comparti dell'ordine pubblico e della sicurezza per gli anni dal 2012 al 2015 dall'applicazione del blocco del turn over e delle assunzioni, in particolare quelle riguardanti i concorsi già espletati, quale, ad esempio, quello dei marescialli dei carabinieri. (3-02509)
(2 ottobre 2012)


Iniziative volte ad eliminare la tassa annuale per il passaporto a carico dei cittadini italiani residenti in Paesi non comunitari – 3-02510

   RAZZI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (che riprende l'articolo 20 dell'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200), recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, autorizza l'autorità consolare al rilascio e al rinnovo del passaporto ai connazionali residenti all'estero;
   l'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, prevede la tassa annuale di concessione governativa per il passaporto ordinario per l'espatrio;
   l'articolo 66 del citato decreto legislativo (che riprende l'articolo 58 dell'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200) elenca una serie di atti che i consolati italiani all'estero hanno l'onere di rilasciare, gratuitamente, ad alcune categorie di soggetti, elencati in maniera tassativa:
    a) cittadini indigenti;
    b) indigenti non cittadini, se gli atti stessi sono necessari per procedure richieste da autorità italiane;
    c) cittadini residenti all'estero, o non cittadini, per accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale;
    d) personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero, nonché i loro familiari a carico;
    e) eminenti personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia;
   i connazionali residenti all'estero che non rientrano nella casistica elencata non godono di esenzione e sono, pertanto, obbligati a pagare, all'atto del rilascio o del rinnovo del loro passaporto, la tassa governativa;
   l'entrata in vigore dell'articolo 55, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha agevolato i cittadini italiani, indifferentemente dal loro luogo di residenza, prevedendo che per l'espatrio verso i Paesi dell'Unione europea non sia più necessario pagare la tassa annuale di concessione governativa;
   la questione rimane irrisolta per i connazionali residenti in uno Stato non comunitario (come, ad esempio, la Svizzera e non solo) che sono costretti, spesso, a fare centinaia di chilometri per poter pagare la prevista tassa annuale per il passaporto;
   tale norma crea un'oggettiva differenza di trattamento tra i nostri connazionali residenti all'estero, magari in Paesi vicini tra di loro, appare del tutto anacronistica e sicuramente non determina entrate tali da non potere essere rivista e corretta –:
   se non si ritenga necessario ed urgente, al fine di evitare inopportune discriminazioni nei confronti dei nostri connazionali residenti all'estero, adottare iniziative volte ad eliminare questo ulteriore «balzello» gravante sulla numerosa comunità di italiani residenti in Paesi non comunitari, prevedendo come unico requisito, per fruire dell'esenzione, quello della residenza all'estero e della regolare iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. (3-02510)
(2 ottobre 2012)


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: CODURELLI ED ALTRI; CAZZOLA ED ALTRI: DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO TRA I MEMBRI DEL PARLAMENTO E I LORO COLLABORATORI (A.C. 2438-5382-A)

A.C. 2438-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

A.C. 2438-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA

A.C. 2438-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Collaboratori parlamentari).

  1. I membri del Parlamento possono essere assistiti, per le attività connesse al proprio mandato, da collaboratori da loro liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Collaboratori parlamentari).

  Al comma 1, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
1. 20. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

A.C. 2438-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Disciplina del rapporto di lavoro e normativa applicabile).

  1. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti. In caso di stipulazione di contratti di lavoro subordinato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile.
  2. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del membro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura. I membri del Parlamento, ove intendano avvalersi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente articolo con il coniuge ovvero con propri parenti o affini entro il secondo grado.
  3. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
  4. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Disciplina del rapporto di lavoro e normativa applicabile).

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2. 20. Contento.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nei contratti di lavoro subordinato il recesso è disciplinato, salvo diverso accordi tra le parti, dall'articolo 2118 del codice civile.
2. 21. Contento.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei rapporti di lavoro non subordinato il recesso è disciplinato dal contratto individuale stipulato tra le parti.
2. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: , ove intendano avvalersi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1,
2. 22. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Salvo rinnovo del contratto, i collaboratori parlamentari di cui alla presente legge, alla fine della legislatura e in caso di inoccupazione, hanno diritto agli strumenti di sostegno del reddito previsti dalla legislazione vigente per un periodo di 12 mesi, estesi a 18 per i collaboratori che abbiano superato i 55 anni di età.
2. 23. Mario Pepe (Misto-R-A).

A.C. 2438-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Retribuzione dei collaboratori).

  1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, tenendo presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore fin dall'inizio della XVII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero all'equo compenso.
  2. L'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento provvede all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali di cui al comma 1 del presente articolo, senza assumere la veste di sostituto di imposta del collaboratore ai sensi degli articoli 23, 29 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
  3. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì disciplinare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.
  4. Fermi restando i limiti di cui al comma 1, i membri del Parlamento possono avvalersi, nel rispetto dei contratti collettivi e della legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico. In tale caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Retribuzione dei collaboratori).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fiscali e previdenziali con le seguenti: previdenziali e assicurativi.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: L'amministrazione fino a: assumere con le seguenti: Il parlamentare titolare del rapporto di lavoro di cui al comma 1 e la Camera di appartenenza non assumono.
3. 22. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano, Mura.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso le Camere non possono erogare retribuzioni a familiari, come individuati dall'articolo 433 del codice civile, di parlamentari in carica.
3. 25. Mario Pepe (Misto-R-A).

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: all'equo compenso con le seguenti: ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti.
3. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Quando i collaboratori sono scelti tra personale dipendente di una amministrazione pubblica o in quiescenza di un ente di previdenza pubblico o privato, restano ferme, ove applicabili, le disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di mantenimento del trattamento economico rispettivamente a carico del datore di lavoro o dell'ente di previdenza. Nel caso previsto al primo periodo, il membro del Parlamento può stipulare con il proprio collaboratore un contratto diretto a definire un trattamento economico accessorio, comunque nei limiti definiti dagli Uffici di Presidenza di Camera e Senato, di cui al comma 1.
3. 20. Catanoso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali provvede l'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento, secondo le modalità definite ai sensi del citato comma 1.
3. 101. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole da: di cui al comma 1 fino alla fine del comma con le seguenti: nei limiti di cui al comma 1.
3. 21. Gatti, Codurelli, Gnecchi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
2-bis. La Camera di appartenenza vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari e la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibile e coerente con l'attività svolta.
3. 24. Borghesi, Paladini, Mura, Aniello Formisano.
(Approvato)

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Fermi restando i limiti di cui al comma 1, i membri del Parlamento possono con le seguenti: Fatta salva la facoltà di stipulare contratti con uno o più collaboratori nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 1, oltre tali limiti ciascun membro del Parlamento può.
3. 102. La Commissione.
(Approvato)

  Alla rubrica, aggiungere, in fine, la parola: parlamentari.
3. 23. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano, Mura.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 4. – (Trasparenza). – 1. L'elenco dei collaboratori accreditati, con l'indicazione del parlamentare dal quale dipendono, è pubblicato sul sito internet della Camera alla quale appartiene il parlamentare.
3. 020. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

A.C. 2438-A – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mette in evidenza il diritto del parlamentare ad essere assistito per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato e reca disposizioni per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari, con particolare riferimento ad alcuni aspetti peculiari di tale rapporto, al fine di introdurre nell'ordinamento alcune disposizioni di legge necessarie a garantire il corretto svolgimento del rapporto di collaborazione;
    in Parlamento esiste un'altra importante fascia di collaboratori parlamentari che costituiscono in ogni gruppo parlamentare un punto di riferimento altamente qualificato sotto il profilo delle conoscenze e delle competenze legislative. Un team di persone altamente specializzate, spesso giovani e quasi sempre brillanti, condiviso tra i parlamentari del gruppo, a cui prestano un servizio realmente irrinunciabile per il profilo politico professionale del gruppo stesso. Sono loro che rielaborano un disegno di legge, per ricostruire la storia del suo iter nelle legislature precedenti e garantirne il linguaggio giuridico, sono loro che confezionano nel modo giusto un emendamento o rivedono un'interrogazione e un'interpellanza. Non c’è solo la coerenza personale di ogni parlamentare, c’è anche la coerenza di un gruppo, la sua capacità di fare rete e condividere nella storia e nella memoria un indirizzo di proposte e di valori condiviso. Eppure queste persone preziose per ogni gruppo, di cui curano l'identità politica in formato giuridico, non sono attualmente tutelate dalla legge in modo adeguato;
    eppure occorre una competenza specifica e altamente qualificata a sostegno della attività legislativa da loro svolta, possibile da acquisire solo sul campo, in questo caso, nei gruppi parlamentari di appartenenza di deputati e senatori;
    in un periodo in cui si parla di moralizzare la politica dall'interno è necessario riflettere in maniera produttiva ed operativa sul fatto che il personale specializzato che lavora all'interno della struttura parlamentare, nello specifico dei gruppi, necessita di condizioni di continuità contrattuali ed economiche almeno per la durata dell'intera legislatura;
    va garantito un compenso dignitoso per suddette figure professionali, tenendo conto delle risorse disponibili e dei tagli che potrebbero colpire l'intero sistema della struttura. È necessaria anche una loro stabilizzazione almeno nell'arco di ogni singola legislatura; per garantire continuità nel lavoro parlamentare, ma anche per assicurare stabilità alla loro vita personale,

impegna il Governo

a garantire un esplicito riconoscimento dell'attività dei dipendenti dei gruppi parlamentari, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico, dando stabilità al loro lavoro e riconoscendo loro un compenso proporzionato al lavoro altamente qualificato fornito a sostegno dell'attività legislativa del parlamentare.
9/2438-A/1Binetti, Poli.


DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE – LEGGE COMUNITARIA 2012 (A.C. 4925-A)

A.C. 4925-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 1.500, 5.500 e sull'articolo aggiuntivo 9.0500 della Commissione e sull'articolo aggiuntivo 9.0700 del Governo.

A.C. 4925-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

  All'articolo 7, comma 1, sopprimere le lettere b) e c);

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.30 e sugli articoli aggiuntivi 9.030 e 9.032, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 9.0700, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: , corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
   al primo periodo, dopo le parole: competenti, aggiungere le seguenti: per materia e per i profili finanziari;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.500, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   sopprimere il primo capoverso,

NULLA OSTA

sull'emendamento 5.500 e sull'articolo aggiuntivo 9.0500.

A.C. 4925-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 ED ANNESSI ALLEGATI A E B DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive medesime. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine così determinato sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
  3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
  5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
  6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
  7. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, se attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
  8. Il Ministro per gli affari europei, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  9. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

ALLEGATO A

2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto (scadenza 15 marzo 2013).

ALLEGATO B

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (scadenza 25 ottobre 2013);

2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (scadenza 20 maggio 2013);

2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (scadenza 23 agosto 2013);

2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (scadenza 1o novembre 2013);

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (scadenza 13 dicembre 2013);

2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013).

2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (scadenza 10 giugno 2013).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

Subemendamento all'emendamento 1.500 della Commissione

  Sopprimere il primo capoverso.
0. 1. 500. 1. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2011/97/UE, inserire la seguente:
  «2012/9/UE della Commissione, del 7 marzo 2012, che modifica l'allegato I della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (scadenza 28 marzo 2014)».

  Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2011/89/UE, inserire le seguenti:
  «2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (scadenza 21 dicembre 2013)»;
  «2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (scadenza 28 ottobre 2013)».
1. 500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 4925-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

  1. Fatti salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni
di cui al capo II, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
   a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
   b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
   c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, nella privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste anche sanzioni accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
   d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
   e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
   f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive europee comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
   g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
   h) quando non sono d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
   i) i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell'Unione europea di cui all'articolo 1 non possono contenere disposizioni recanti livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, salvo che tali disposizioni, adeguatamente motivate, risultino indispensabili per la tutela di interessi pubblici o per la regolamentazione di specifici settori in conformità ai Trattati europei. A tale fine sono individuati come livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli minimi richiesti, l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive europee, nonché di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi rispetto a quanto previsto dalle direttive medesime e che, comportando un'applicazione non omogenea negli Stati membri, possono determinare uno svantaggio competitivo per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel territorio nazionale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i)
i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell'Unione europea di cui all'articolo 1 devono contenere le disposizioni minime richieste dalle direttive medesime, salvo che disposizioni meno restrittive, adeguatamente motivate, risultino indispensabili per la tutela di interessi pubblici o per la regolamentazione di specifici settori in conformità ai Trattati europei.
2. 30. Scilipoti.

A.C. 4925-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni europee).

  1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi vigenti dell'Unione europea, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
  2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
  3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

A.C. 4925-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e a controlli).

  1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

A.C. 4925-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria).

  1. Dopo l'articolo 4-quater della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è inserito il seguente:
  «Art. 4-quinquies.(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria). – 1. Il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta all'adozione di atti normativi o alla conclusione di accordi o intese in materia economica e finanziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea o tra quelli che hanno aderito alla moneta unica.
  2. Qualora il Governo intenda votare a favore dell'adozione di progetti di atti normativi o aderire ad accordi o intese di cui al comma 1 che prevedono l'introduzione o il rafforzamento di vincoli di finanza pubblica e di politica economica ovvero la partecipazione a meccanismi di stabilizzazione che comportano l'erogazione di prestiti o la prestazione di garanzie, è tenuto ad acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  3. Il parere di cui al comma 2 è espresso entro dieci giorni dalla trasmissione da parte del Governo di un progetto di decisione o di accordo. In casi di particolare e motivata urgenza il termine per l'espressione del parere è ridotto a tre giorni.
  4. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione degli atti normativi, degli accordi o delle intese di cui al comma 1 sia coerente con il parere di cui al comma 2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi al parere di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per gli affari europei riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di accordi o intese conclusi al di fuori delle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché in caso di modifica di precedenti accordi o intese».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria).

  Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria).

  1. L'articolo 4-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

Art. 4-bis.
(Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere).

  1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame preventivo di progetti legislativi o di altri atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché su ogni tipo di informativa, atto o questione relativi all'Unione europea.
  2. Il Ministro competente riferisce tempestivamente alle Camere, o alle competenti Commissioni parlamentari, del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1 e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi medesimi, fornisce le appropriate motivazioni della posizione assunta.

  1. Dopo l'articolo 4-quater della legge 4 febbraio 2,005, n. 11, è inserito il seguente:
  «Art. 4-quinquies. – (Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria). – Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4-bis, il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra Stati membri dell'Unione europea che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica.
  2. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione degli accordi di cui al comma 1 tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di accordi conclusi al di fuori delle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché in caso di modifica di precedenti accordi».
5. 500. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole: dell'adozione di progetti di atti normativi con le seguenti: di progetti normativi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  
4. Nel caso in cui le competenti commissioni parlamentari esprimano un parere contrario sul progetto trasmesso ai sensi del comma 3 il Governo vota in senso contrario all'atto normativo o non aderisce all'accordo o intesa oggetto del parere;
   comma 5, sostituire le parole:
precedenti accordi o intese con le seguenti: precedenti accordi o decisioni.
5. 1. Pini, Stucchi, Consiglio, Maggioni.

  Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire la parola: ovvero con la seguente: oppure.
5. 30. Scilipoti.

A.C. 4925-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive europee).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive europee, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i princìpi fondamentali delle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o di altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

A.C. 4925-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 7.
(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale).

  1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche i seguenti criteri direttivi specifici:
   a) introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, o sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;
   b) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il calcolo del periodo di soggiorno di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, sia effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e che il periodo compreso tra la presentazione della domanda e il riconoscimento sia considerato per intero;
   c) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, previste all'articolo 5 della direttiva 2003/109/CE, riguardino solo la dimostrazione di un reddito sufficiente e che questo sia calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità in cui si possono trovare i beneficiari di protezione internazionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale).

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
7. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

  Art. 7-bis. – (Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio). – 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/83/UE concernente i diritti dei consumatori il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico relativo agli obblighi del consumatore in caso di recesso di cui al considerando 47 e all'articolo 14 della medesima direttiva: introdurre disposizioni che consentano al consumatore di manipolare ed ispezionare i beni con le modalità e i limiti che gli sarebbero consentiti in un negozio.
7. 03. Mazzocchi.

A.C. 4925-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri).

  1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico: coordinare l'attuazione del capo IV della direttiva con le disposizioni della legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, da approvare entro il 28 febbraio 2013, cui sono riservate in particolare l'istituzione di un organismo indipendente, al quale attribuire compiti di analisi e di verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione sull'osservanza delle regole di bilancio, nonché l'introduzione di specifiche regole di bilancio.

A.C. 4925-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura d'infrazione 2009/4583).

  1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «2-ter. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta quando, con riferimento agli allergeni alimentari elencati nell'allegato 2, sezione III, la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura d'infrazione 2009/4583).

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 10.
Attuazione della decisione della Commissione europea del 6 ottobre 2009, n. 750, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, comma 1), lettera c), della legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per gli affari europei e del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministri per gli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per l'attuazione degli articoli 10 e 11 della decisione della Commissione europea del 6 ottobre 2009, n. 750, concernenti l'obbligo per ciascuno Stato membro con almeno un settore del Servizio europeo di telepedaggio (di seguito denominato S.E.T.) di designare o istituire un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio e i fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) incaricare l'organismo di conciliazione di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi dalle parti contrattuali;
   b) garantire che l'organismo di conciliazione sia indipendente nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T.;
   c) disciplinare le modalità con le quali, in caso di controversie inerenti ai loro rapporti o negoziati contrattuali, gli esattori di pedaggi o i fornitori del S.E.T. possono richiedere l'intervento dell'organismo di conciliazione;
   d) disciplinare il procedimento finalizzato all'espressione del parere dell'organismo di conciliazione a seguito di una richiesta di intervento da parte dei soggetti di cui alla lettera c), nel rispetto dei tempi previsti agli reticoli 10 e 11 della suddetta decisione della Commissione n. 750/2009;
   e) garantire all'organismo di conciliazione la possibilità di richiedere le informazioni pertinenti agli esattori di pedaggi, ai fornitori del S.E.T. e ad eventuali terzi che contribuiscono alla fornitura del S.E.T. nel territorio nazionale, ai fini dello svolgimento dei propri compiti;
   f) assicurare che l'organismo di conciliazione scambi con gli organismi di conciliazione degli altri Stati membri informazioni sul lavoro svolto, nonché sui principi guida e sulle prassi dagli stessi seguiti.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9. 0500. La Commissione.
(Approvato)

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 9.0700.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: , corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
   al primo periodo, dopo le parole: competenti, aggiungere le seguenti: per materia e per i profili finanziari.
0. 9. 0700. 1. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 10.
(Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di IVA con l'ordinamento dell'Unione europea).

  1. In considerazione dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto, ed in particolare quella relativa alle materie trattate in detto regolamento di esecuzione, si conformi all'ordinamento dell'Unione europea.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere l'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011;
   b) prevedere la riformulazione delle norme che necessitano di un miglior coordinamento con la normativa dell'Unione europea nelle materie trattate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere perché sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione, decorso tale termine, i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di tre mesi.
  5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 4.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9. 0700. Governo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 10. – (Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, concernente l'esclusione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative dall'applicazione delle norme di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nonché abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, recanti delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime). – 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
   «f-bis) concessioni di beni demaniali marittimi rilasciate, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per le seguenti attività:
    1) gestione di stabilimenti balneari;
    2) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
    3) noleggio di imbarcazioni e natanti di genere;
    4) gestione di strutture ricettive ed attività turistico ricreative e sportive;
    5) esercizi commerciali;
    6) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione;
   f-ter) attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo».

  2. Le maggiori entrate derivanti dalle riscossione dei canoni concessori di cui al comma 1 sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

  3. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono abrogati.
9. 030. Favia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 10. – (Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217 – Legge comunitaria 2010). – 1. All'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, l'alinea è sostituito dal seguente:
  «2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:».

  2. All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. I beni e le pertinenze del demanio marittimo assentiti in concessione per l'esercizio delle attività con finalità turistico ricreative indicate all'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, non destinati all'esercizio di una pubblica funzione, sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato. I beni sono posti in vendita al prezzo di mercato stabilito dall'Agenzia del Demanio previo esercizio del diritto di prelazione da parte del concessionario manifestato entro novanta giorni dalla comunicazione del prezzo di vendita. L'acquisto deve essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione del prezzo di vendita. Decorsi i termini indicati al secondo e al terzo periodo, in assenza di esercizio del diritto di prelazione ovvero di acquisto, i beni vengono posti all'asta secondo le norme ordinarie di contabilità dello Stato con decorrenza dal giorno 1o gennaio 2016. Sui beni aventi natura di lido e spiaggia è costituita servitù di pubblico passaggio per l'accesso al mare. Le presenti disposizioni non si applicano alle concessioni aventi ad oggetto strutture destinate alla nautica da diporto. Le contestazioni avverso il prezzo di vendita spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario competente per territorio e sono proposte con le modalità previste dall'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro trenta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza. L'azione giudiziaria non comporta la sospensione della procedura di vendita».
9. 032. Pini, Stucchi, Consiglio, Maggioni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 10. – 1. Al fine di armonizzare la normativa interna alle regole presenti in altri Stati membri e rimuovere discrezionalità nell'applicazione dei principi di libero scambio e stabilimento, il Governo è delegato ad adottare, con apposito decreto legislativo da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il riordino complessivo della tassazione derivante da attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione riarmonizzando le vigenti norme, anche a valere sulle interpretazioni delle stesse, vigenti, con le previsioni di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.

  2. Sono conseguentemente abrogati:
   a) l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 24 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
   b) il terzo comma dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1983, n. 72;
   c) il comma 4 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;
   d) il comma 4 dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 2011, n. 413;
   e) il comma 4 dell'articolo 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
   f) il comma 23 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

  armonizzando le vigenti norme, anche a valere sulle interpretazioni delle stesse vigenti, con le previsioni di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.

  3. In ragione di tale armonizzazione, e per ragioni di sistematicità, il comma 6 dell'articolo 47 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, è sostituito dal seguente:
  «6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, a partire dal meno recente».
9. 031. Maggioni.

A.C. 4925-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 lettera i) prevede che i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell'Unione europea di cui all'articolo 1 non possano contenere disposizioni recanti livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, salvo che tali disposizioni, adeguatamente motivate, risultino indispensabili per la tutela di interessi pubblici o per la regolamentazione di specifici settori in conformità ai Trattati europei. A tale fine sono individuati come livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli minimi richiesti, l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive europee, nonché di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi rispetto a quanto previsto dalle direttive medesime e che, comportando un'applicazione non omogenea negli Stati membri, possono determinare uno svantaggio competitivo per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel territorio nazionale;
    sarebbe necessario prevedere che i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell'Unione europea debbano in ogni caso recare le disposizione minime richieste dalle direttive medesime,

impegna il Governo

a prevedere che i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell'Unione europea prevedano in ogni caso le disposizioni minime richieste dalle citate direttive.
9/4925-A/1Scilipoti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 lettera i) prevede che i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell'Unione europea di cui all'articolo 1 non possano contenere disposizioni recanti livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, salvo che tali disposizioni, adeguatamente motivate, risultino indispensabili per la tutela di interessi pubblici o per la regolamentazione di specifici settori in conformità ai Trattati europei. A tale fine sono individuati come livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli minimi richiesti, l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive europee, nonché di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi rispetto a quanto previsto dalle direttive medesime e che, comportando un'applicazione non omogenea negli Stati membri, possono determinare uno svantaggio competitivo per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel territorio nazionale;
    sarebbe necessario prevedere che i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell'Unione europea debbano in ogni caso recare le disposizione minime richieste dalle direttive medesime,

impegna il Governo

a prevedere che i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell'Unione europea prevedano in ogni caso livelli di regolazione che comportino i minimi costi ed oneri possibili per le imprese e i cittadini.
9/4925-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)  Scilipoti.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012»;
    vista l'urgenza, la delicatezza e l'importanza dell'esercizio della delega prevista dall'articolo 11 della legge comunitaria 2010 n. 217 del 2011,

impegna il Governo:

   ad inserire un meccanismo di equo indennizzo in caso di subentro di concessione a favore del precedente concessionario per tutti i beni strumentali funzionali a valore di ammortamento;
   a tenere conto, nei futuri affidamenti, delle legittime aspettative degli attuali concessionari;
   a prevedere un numero massimo, comunque non superiore a 5, di concessioni assegnabili ad una singola società richiedente, ivi comprese sue correlate controllate e/o controllanti.
9/4925-A/2Pini, Stucchi, Consiglio, Maggioni.


   La Camera,
   premesso che:
    vi è una gravissima crisi nel settore turistico-balneare, in presenza di una crisi economica che colpisce in particolare modo le piccole e medie imprese,

impegna il Governo:

   ad esercitare in tempi assolutamente rapidi la delega contenuta nella legge comunitaria 2010 tenendo conto prioritariamente delle esigenze degli attuali operatori del settore;
   a tutelare le piccole e medie imprese fissando un limite massimo di concessioni attribuiti a singole aziende.
9/4925-A/3Ronchi.


RELAZIONE CONSUNTIVA SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA PER L'ANNO 2011 (DOC. LXXXVII, N. 5)

Risoluzioni

   La Camera,
   esaminata la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII, n. 5);
   considerato che:
    a) il documento in esame costituisce la seconda relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea presentata ai sensi del nuovo testo dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea), novellato dall'articolo 8 della legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010);
    b) in coerenza con l'impostazione del nuovo articolo 15 della legge n. 11 del 2005, la relazione consuntiva dovrebbe fornire alle Camere gli elementi utili a valutare i principali sviluppi del processo di integrazione europea e delle politiche e della normativa dell'UE, nonché l'efficacia dell'azione del Governo nelle sedi decisionali europee e la sua coerenza con gli indirizzi definiti dal Parlamento;
    c) la relazione in esame è stata trasmessa alla Camera il 22 marzo 2012, con oltre un mese di ritardo rispetto al termine del 31 gennaio entro cui essa avrebbe dovuto essere presentata ai sensi del richiamato articolo 15 della legge n. 11 del 2005. Si tratta certamente di un ritardo più contenuto rispetto a quello degli anni precedenti e in particolare dello scorso anno, primo anno in cui la relazione veniva presentata separatamente da quella preventiva, quando fu presentata con quasi quattro mesi di ritardo rispetto al termine di scadenza;
    d) l'esigenza di una presentazione tempestiva è stata sempre sollecitata dalle Commissioni della Camera al fine di poter partecipare in modo costruttivo alla definizione della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;
    e) il ritardo accumulato anche quest'anno è cresciuto ulteriormente, poiché la relazione giunge all'esame dell'Assemblea della Camera dopo sei mesi di esame nelle Commissioni di merito e consultive;
    f) il ritardo complessivamente accumulato vanifica l'utilità e l'efficacia dell'esame parlamentare dell'azione svolta dal Governo a livello europeo nell'anno 2011;
    g) va pertanto ribadita, ancora una volta, così come faceva la risoluzione approvata dalla Camera sulla relazione consuntiva relativa all'anno 2010, l'urgenza di una rapida approvazione delle modifiche alla disciplina della legge comunitaria, prospettata dal testo di riforma della legge n. 11 del 2005 (C. 2854 e abbinate), approvato all'unanimità dalla Camera il 23 marzo 2011 ed all'esame del Senato (S. 2646) da ben 18 mesi. Al Senato, l'esame del testo in Commissione è terminato soltanto il 25 settembre 2012 e, considerando che la legislatura XVI è prossima al suo termine naturale, vi è il rischio – probabile più che possibile – che non lo si approvi per tempo in via definitiva, considerando che dovrà tornare alla Camera in terza lettura e non è scongiurato anche un ulteriore successivo passaggio al Senato. Si tratterebbe di un fatto di inaudita gravità, perché dimostrerebbe che il nostro sistema istituzionale, per inerzia del Parlamento, non si è ancora adeguato alle novità introdotte dal trattato di Lisbona. Va assicurato un accordo tra Camera e Senato, con l'intermediazione del Governo se necessario, perché la riforma venga approvata;
    h) l'aspetto principale della riforma della legge n. 11 del 2005 riguarda il rafforzamento del raccordo tra Parlamento e Governo nella formazione della posizione italiana nei processi decisionali dell'UE, prevedendo nuovi o più articolati obblighi di informazione del Governo alle Camere, ribadendo l'obbligo del Governo di assicurare la coerenza delle posizioni assunte in sede europea con gli atti di indirizzo delle Camere e precisando meglio i presupposti per l'attivazione della riserva di esame parlamentare;
    i) l'approvazione delle modifiche alla disciplina della legge comunitaria, consentirà in tempi rapidi la modifica dei regolamenti parlamentari, al fine di garantire tempi di esame certi per il disegno di legge comunitaria e per la relazione consuntiva;
    l) la Relazione consuntiva del 2011, seguendo lo schema di cui all'articolo 15, comma 2, lettere da a) a f), della legge n. 11 del 2005, si divide in quattro parti, ciascuna divisa in capitoli e paragrafi, più 12 allegati;
    m) nella Parte II, capitolo I, paragrafo 3, della Relazione, relativa agli adempimenti di natura informativa di competenza del Governo e dei suoi uffici operativi, si attesta che essi sono finalizzati a consentire al Parlamento, alle Regioni e alle Province autonome, agli enti locali nonché alle parti sociali ed alle categorie produttive di partecipare alle decisioni relative alla formazione della posizione italiana in merito agli atti europei («fase ascendente»).
    n) nello stesso capitolo è evidenziato che dalle Camere sono pervenuti al Governo un totale complessivo di n. 108 atti di indirizzo, risoluzioni e pareri, mentre dalle Regioni e dagli enti locali sono giunte n. 14 osservazioni;
    o) la Relazione, particolarmente voluminosa, pur se esaustiva sotto alcuni profili, risulta inadempiente relativamente al seguito dato dal Governo ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere nella cosiddetta «fase ascendente»;
    p) essa si limita a ricordare che i documenti sono stati inviati all'Amministrazione con competenza prevalente per materia «affinché se ne possa tenere conto nella definizione della posizione italiana»;
    q) l'accresciuto ruolo dei parlamenti nazionali nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione, accanto ai governi nazionali, è uno dei tratti salienti del Trattato di Lisbona;
    r) il Parlamento, istituzione eponima della democrazia, ha il dovere di controllare in fase di consuntivo come e quanto il Governo abbia rispettato le sue determinazioni e le eventuali ragioni per le quali se ne è discostato, nel rispetto del patto di fiducia che regge il rapporto tra il potere legislativo e quello esecutivo;
    s) nella Relazione, invece, è assente un capitolo o una sezione che a norma dell'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 11 del 2005 dia atto del «seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome»,

impegna il Governo

   ad assicurare che le prossime relazioni consuntive annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:
    siano presentate improrogabilmente entro la scadenza del 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005;
    diano adeguatamente e specificamente conto del seguito dato dal Governo ai singoli atti di indirizzo approvati dalle Camere, dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli enti locali nonché dalle parti sociali, in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, nonché dei casi di apposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 11 del 2005;
    indichino in quali casi e in quali materie il Governo abbia ritenuto di non doversi conformare agli indirizzi parlamentari e degli altri soggetti istituzionali;
   a favorire, per quanto di competenza, un rapido iter del disegno di legge d'iniziativa governativa e parlamentare, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», che sostituirebbe la legge 4 febbraio 2005, n. 11.
(6-00112) «Borghesi, Porcino».


   La Camera,

impegna il Governo

   ad assicurare che le prossime relazioni consuntive annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:
    siano presentate improrogabilmente entro la scadenza del 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005;
    diano adeguatamente e specificamente conto del seguito dato dal Governo ai singoli atti di indirizzo approvati dalle Camere, dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli enti locali nonché dalle parti sociali, in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, nonché dei casi di apposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 11 del 2005;
    indichino in quali casi e in quali materie il Governo abbia ritenuto di non doversi conformare agli indirizzi parlamentari e degli altri soggetti istituzionali;
   a favorire, per quanto di competenza, un rapido iter del disegno di legge d'iniziativa governativa e parlamentare, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», che sostituirebbe la legge 4 febbraio 2005, n. 11.
(6-00112) (Testo modificato nel corso della seduta) «Borghesi, Porcino».


   La Camera,
   esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011;
   considerato che:
    a) il documento in esame costituisce la seconda Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea presentata ai sensi dell'articolo 15 legge 4 febbraio 2005, n. 11, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea), novellato dall'articolo 8 della legge comunitaria 2009 (legge n. 96/2010);
    b) in coerenza con il dettato del nuovo articolo 15 della legge n. 11 del 2005 la Relazione consuntiva dovrebbe fornire alle Camere gli elementi utili a valutare i principali sviluppi del processo di integrazione europea e delle politiche e della normativa dell'UE, nonché l'efficacia dell'azione del Governo nelle sedi decisionali europee e la sua coerenza con gli indirizzi definiti dal Parlamento;
    c) la Relazione è giunta all'attenzione dell'assemblea della Camera con un forte ritardo rispetto al momento della sua trasmissione, in ragione del suo iter congiunto con il disegno di legge comunitaria 2012;
    d) tale ritardo pregiudica in misura significativa l'utilità dell'esame parlamentare del documento, rendendo poco efficace la valutazione dell'azione svolta dal Governo a livello europeo nell'anno 2011;
    e) va ribadita, pertanto, l'esigenza di una rapida approvazione delle modifiche alla disciplina della legge comunitaria prospettate dal disegno di legge di riforma della legge n. 11 del 2005, approvato dalla Camera in prima lettura il 23 marzo 2011, che potrebbero garantire tempi di esame certi anche per la relazione consuntiva;
    f) le varie sezioni della Relazione in esame risultano predisposte – analogamente alla Relazione consuntiva relativa al 2010 – secondo criteri redazionali non sempre omogenei, rendendo il documento di non agevole lettura;
    g) le diverse sezioni tematiche del documento sono redatte secondo criteri non omogenei e in alcuni casi non sono concentrate su aspetti strettamente attinenti alla partecipazione italiana all'UE e all'azione svolta nelle sedi decisionali dal Governo;
    h) la Relazione non indica in via sistematica, come espressamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, le iniziative assunte e i provvedimenti al Governo per dare attuazione ai numerosi atti di indirizzo approvati dalle Camere;
    i) la mancata indicazione del seguito dato agli indirizzi delle Camere impedisce la verifica del puntuale adempimento dell'obbligo del Governo di assicurare – ai sensi dell'articolo 4-bis della legge n. 11 del 2005 – che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti, atti o questioni relativi all'Unione europea, dando tempestivamente alle Camere motivazioni appropriate della diversa posizione eventualmente assunta;
    l) tale lacuna appare particolarmente grave alla luce del crescente intervento del Parlamento nella fase di formazione della normativa e delle politiche dell'UE e dell'importanza dei temi affrontati, soprattutto nell'attuale fase critica del processo di integrazione europea;
    m) il Governo ha tenuto costantemente informate le Camere sulle grandi questioni all'esame delle Istituzioni dell'Unione europea, quali in particolare la governance economica e le misure di risposta alla crisi. Resta tuttavia da costruire un dialogo sistematico con il Governo su specifici progetti legislativi e questioni all'esame delle singole commissioni parlamentari;
    n) il documento in esame in molti casi non riporta le posizioni che il Governo ha tenuto nell'esame di specifici provvedimenti e questioni e gli orientamenti generali in merito allo sviluppo del processo di integrazione europea nel suo complesso;
    o) la relazione in esame precisa solo in pochi casi se ed in quale modo è stato realizzato un coordinamento tra l'azione del Governo e quella delle regioni e degli enti locali, delle parti sociali e delle categorie produttive ai fini della migliore tutela dell'interesse nazionale;
    p) le prossime tappe del processo di integrazione, con la creazione di un'Unione bancaria, di un'Unione fiscale e di un Governo economico, in una prospettiva federale, prospettano ampie cessioni di sovranità nazionali in settori fondamentali che non potranno che essere operate con il pieno e sistematico coinvolgimento delle Camere in tutte le scelte politiche e normative dell'UE;
    q) il riconoscimento ad alcuni Parlamenti nazionali, per effetto di disposizioni o prassi interne o pronunce delle corti costituzionali, del potere di opporsi all'adesione dei rispettivi Governi in merito a decisioni dell'UE di particolare importanza e delicatezza, può creare il rischio di un ulteriore disallineamento tra Stati membri e Parlamenti nazionali dell'Unione europea, in assenza di procedure per il raccordo preventivo tra Parlamento e Governo;
    r) il consolidamento del raccordo tra Parlamento e Governo in materia europea non risponde, pertanto, soltanto all'esigenza di rispettare i principi costituzionali nazionali e la legislazione in vigore ma è funzionale ad uno sviluppo equilibrato del processo di integrazione, in cui il nostro Paese possa continuare a giocare un ruolo centrale;
    s) a tal fine è necessario assicurare il pieno coinvolgimento delle Camere nelle decisioni dell'Ue soprattutto in materia economica e finanziaria, dando piena attuazione alle procedure vigenti e stabilendo apposite procedure per l'informazione e la consultazione preventiva;
    t) più in generale, è essenziale che le Camere – anche mediante la revisione delle procedure e delle prassi vigenti – intervengano in modo più tempestivo ed efficace nella fase di formazione e di attuazione della normativa europea;
    u) in particolare, occorre che le Camere assicurino il tempestivo adempimento degli obblighi normativi e giurisprudenziali derivanti dall'ordinamento dell'UE, procedendo all'approvazione delle leggi comunitarie annuali entro l'anno di riferimento e riducendo, più in generale, l'elevato numero di procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia;
    v) l'approvazione del disegno di legge di riforma della legge n. 11 del 2005, approvato dalla Camera il 23 marzo 2011 e all'esame del Senato in seconda lettura, potrà offrire un importante contributo in questa direzione,

impegna il Governo:

   a) a dare un puntuale e sistematico adempimento degli obblighi nei confronti delle Camere previsti della legge n. 11 del 2005, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4-bis, in base al quale la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea deve tenere conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti, atti o questioni relativi all'Unione europea;
   b) a garantire, in particolare nell'attuale fase di crisi, il sistematico e tempestivo coinvolgimento delle Camere nella formazione delle decisioni e accordi dell'UE in materia economica e finanziaria, dando piena attuazione alle procedure vigenti o in via di introduzione al riguardo;
   c) ad assicurare che le prossime Relazioni consuntive annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:
    1) siano presentate entro il termine del 31 gennaio, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, e siano redatte secondo criteri più omogenei ed in forma più sintetica;
    2) diano adeguatamente e specificamente conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, nonché dei casi di apposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 11 del 2005;
    3) indichino le posizioni che il Governo ha tenuto nell'esame di specifici provvedimenti e questioni e gli orientamenti generali in merito allo sviluppo del processo di integrazione europea nel suo complesso;
    4) diano conto delle modalità in cui è stato realizzato un coordinamento tra l'azione del Governo e quella delle regioni e degli enti locali, delle parti sociali e delle categorie produttive ai fini della migliore tutela dell'interesse nazionale;
   d) a rafforzare le strutture del Governo incaricate di definire e rappresentare la posizione italiana nelle sedi decisionali dell'Unione europea, con particolare riguardo al Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e alla rappresentanza italiana presso l'Unione europea, rafforzandone le competenze e le risorse umane e finanziarie a disposizione.
(6-00113) «Fucci, Buttiglione, Gozi, Pescante, Razzi, Formichella».


   La Camera,
   esaminata la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011;
   premesso che:
    la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011, come già avvenuto lo scorso anno, è stata esaminata insieme al disegno di legge comunitaria per il 2012;
    la Relazione deve contenere, tra l'altro, elementi utili sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione;
    la modifica introdotta dalla legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010) prevede che la Relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'UE sia sdoppiata in due distinti documenti con contenuti e finalità complementari: una relazione programmatica che illustra le priorità dell'azione europea del Governo per l'anno successivo ed una relazione consuntiva, da presentare congiuntamente al disegno di legge comunitaria;
    la logica di questo sdoppiamento era quella di rendere la Relazione consuntiva uno strumento per verificare in Parlamento, in modo sistematico, l'azione del Governo in materia europea e la sua corrispondenza agli indirizzi della Camere;
    la Relazione non dà adeguatamente e specificamente conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, quindi la mancanza di tale indicazione non consente la verifica del puntuale adempimento dell'obbligo – posto in capo al Governo dall'articolo 4-bis della legge n. 11 del 2005 – di assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia in sede europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere. Si tratta di un inadempimento di particolare gravità che, in buona parte, rende vano il crescente intervento del Parlamento nella fase di formazione della normativa e delle politiche dell'UE;
   considerato che:
    il disegno di legge di revisione della legge n. 11 del 2005 prevede modifiche al processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea (la c.d. fase ascendente), nonché modifiche volte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, incoerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica (c.d. fase discendente);
    l'importante riforma della legge n. 11 del 2005 consentirà a Parlamento e Governo di intervenire con decisioni più rapide e tempestive, soprattutto nella fase di formazione della normativa e delle politiche dell'UE;
    il Trattato di Lisbona ha introdotto profonde innovazioni istituzionali che hanno rafforzato l'esigenza di un'azione sinergica di Parlamento e Governo nei processi decisionali europei al fine di assicurare la tutela dell'interesse italiano nella costituzione europea ed ha ulteriormente accentuato e valorizzato il ruolo dei Parlamenti nazionali;
   rilevato che:
    diversi ordinamenti, come quello francese, tedesco e di gran parte degli Stati che hanno aderito all'UE dopo il 2004, prevedono espressamente procedure e strumenti appropriati volti al riconoscimento dell'intervento del Parlamento nel processo decisionale europeo;
    in gran parte degli Stati membri si sono consolidate, tra Governo e Parlamento, moduli di stretta cooperazione, come nel caso tedesco dove addirittura la legge sulla cooperazione tra Governo federale e Bundestag dispone la trasmissione a quest'ultimo delle istruzioni rivolte dai Ministri competenti alla Rappresentanza permanente in occasione delle riunioni del COREPER e di altri comitati e gruppi di lavoro del Consiglio,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative, anche normative, volte a prevedere, ferma restando l'autonomia delle Camere, una più incisiva partecipazione del Parlamento, analogamente a quanto avviene in Germania, dove il Bundestag ha la capacità di opporsi all'adesione del rispettivo Governo alle decisioni dell'UE di particolare importanza e delicatezza, in via sistematica ed in stretto raccordo con il Governo, al processo di formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea anche alla luce delle riforme istituzionali introdotte dal Trattato di Lisbona;
   ad assicurare che le prossime Relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea diano conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo approvati dalle Camere di modo che gli atti che arrivano dall'Unione europea siano fortemente collegati a quanto vuole e a quanto chiede la gente, in quanto questo, fin dall'inizio, era l'obiettivo delle modifiche da apportare alla legge n. 11 del 2005, ovvero coinvolgere maggiormente il Parlamento nazionale, perché esso rappresenta la gente e la popolazione;
   ad impegnarsi affinché le prossime Relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea diano conto delle modalità in cui è stato realizzato un coordinamento tra l'azione del Governo e quella delle regioni e degli enti locali, delle parti sociali e delle categorie produttive ai fini della migliore tutela dell'interesse nazionale;
   a dare un tempestivo e preciso adempimento degli obblighi nei confronti delle Camere di cui all'articolo 4-bis della legge n. 11 del 2005, in base al quale la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea, deve tener conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti, atti o questioni relativi all'Unione europea.
(6-00114) «Maggioni, Stucchi, Pini, Consiglio».


   La Camera,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative, anche normative, volte a prevedere, ferma restando l'autonomia delle Camere, una più incisiva partecipazione del Parlamento, analogamente a quanto avviene in Germania, in via sistematica ed in stretto raccordo con il Governo, al processo di formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea anche alla luce delle riforme istituzionali introdotte dal Trattato di Lisbona;
   ad assicurare che le prossime Relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea diano conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo approvati dalle Camere di modo che gli atti che arrivano dall'Unione europea siano fortemente collegati a quanto vuole e a quanto chiede la gente, in quanto questo, fin dall'inizio, era l'obiettivo delle modifiche da apportare alla legge n. 11 del 2005, ovvero coinvolgere maggiormente il Parlamento nazionale, perché esso rappresenta la gente e la popolazione;
   ad impegnarsi affinché le prossime Relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea diano conto delle modalità in cui è stato realizzato un coordinamento tra l'azione del Governo e quella delle regioni e degli enti locali, delle parti sociali e delle categorie produttive ai fini della migliore tutela dell'interesse nazionale;
   a dare un tempestivo e preciso adempimento degli obblighi nei confronti delle Camere di cui all'articolo 4-bis della legge n. 11 del 2005, in base al quale la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea, deve tener conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti, atti o questioni relativi all'Unione europea.
(6-00114) (Testo modificato nel corso della seduta) «Maggioni, Stucchi, Pini, Consiglio».