Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute >>

XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 9 ottobre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 ottobre 2012

  Albonetti, Alessandri, Bergamini, Bindi, Bongiorno, Boniver, Bosi, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cimadoro, Cirielli, Colucci, Commercio, Consolo, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, De Biasi, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Anna Teresa Formisano, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Graziano, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mussolini, Nucara, Palumbo, Pecorella, Pisacane, Pisicchio, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Togni, Valducci, Vico, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albonetti, Alessandri, Bergamini, Bindi, Bongiorno, Bosi, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cimadoro, Cirielli, Colucci, Commercio, Consolo, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Anna Teresa Formisano, Franceschini, Galletti, Giancarlo Giorgetti, Graziano, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, La Loggia, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mussolini, Nucara, Palumbo, Pecorella, Pisacane, Pisicchio, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Togni, Valducci, Vico, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 ottobre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BACCINI: «Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture» (5516);
   GALLI: «Modifiche agli articoli 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (5517).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

  Il ministro dell'interno, con lettera del 1° ottobre 2012, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno PORTA ed altri n. 9/4865-AR/22, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 gennaio 2012, contenente la riapertura dei termini di presentazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza da parte delle persone originarie dei territori appartenenti all'ex Impero austro-ungarico.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), competente in materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

  Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1° ottobre 2012, ha trasmesso la versione aggiornata al 30 giugno 2012 del documento concernente il «Budget dello Stato per l'anno 2012», predisposto dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio (doc. CLVIII, n. 3-bis).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro della salute.

  Il ministro della salute, con lettera in data 9 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», la relazione – per la parte di sua competenza – sullo stato di attuazione della citata legge n. 194 del 1978, contenente i dati preliminari dell'anno 2011 e i dati definitivi dell'anno 2010 (doc. XXXVII, n. 4).

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 8 ottobre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle valutazioni complessive dei rischi e della sicurezza («prove di stress») delle centrali nucleari nell'Unione europea e attività collegate (COM(2012)571 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L'Atto per il mercato unico II – Insieme per una nuova crescita (COM(2012)573 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – L'approccio dell'Unione alla resilienza: imparare dalle crisi della sicurezza alimentare (COM(2012)586 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sostegno dell'Unione europea a un cambiamento sostenibile nelle società in fase di transizione (JOIN(2012)27 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Terminali Italia Srl, con lettera in data 28 settembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la comunicazione concernente atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.

  Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla conferma della nomina del dottor Michele Penta a commissario straordinario del Governo per lo svolgimento delle attività inerenti il fenomeno delle persone scomparse.

  Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di un parere parlamentare su una proposta di nomina.

  Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 4 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Gian Luigi Miazza a presidente dell'Autorità portuale di Savona (158).

  Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

  Il ministro della salute, con lettera in data 3 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le menomazioni e le malattie invalidanti (507).

  Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 ottobre 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 601-711-1171-1198 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: GIULIANO; CASSON ED ALTRI; BIANCHI ED ALTRI; MUGNAI: NUOVA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 3900-A); ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CONTENTO; PECORELLA; CAVALLARO; CAPANO ED ALTRI; BARBIERI; MANTINI ED ALTRI; FRASSINETTI ED ALTRI; CASSINELLI ED ALTRI; MONAI; RAZZI ED ALTRI; CAVALLARO ED ALTRI (A.C. 420-1004-1447-1494-1545-1837-2246-2419-2512-4505-4614)

A.C. 3900-A – Parere della I Commissione.

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 9 e sugli emendamenti 5.900, 9.900, 11.900, 11.901, 13.900, 17.910 e 21.900 della Commissione alla proposta di legge C. 3900-A ed abb., approvata dal Senato.

A.C. 3900-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE RELATIVE PROPOSTE EMENDATIVE

  Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

  All'articolo 1, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 3, aggiungere, in fine le seguenti parole: e per le conseguenze di carattere finanziario.;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 7, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo.

  All'articolo 30, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun Consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.

  All'articolo 47, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303.;

  e con la seguente condizione:

  All'articolo 1, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.6, 1.251, 1.700, limitatamente al capoverso Art. 37, comma 5, 3.2, 9.2, 15.250, 16.1, 16.250, 21.700, 22.2, 29.6, 40.251, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.250, 43.701, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 48.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

ULTERIORI PARERI DELLA V COMMISSIONE

  Sull'articolo 41 del testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   All'articolo 41, comma 8, dopo le parole: in ogni caso, aggiungere le seguenti: negli studi legali privati. E aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Sugli emendamenti riferiti all'articolo 41 trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 41.1, 41.7, 41.31, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 41 e sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6, non comprese nel fascicolo n. 4.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 9.710 e 40.710 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 7, non comprese nel fascicolo n. 6.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 43.708 e 46.700 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 9.900 e 9.711, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

  All'articolo 9, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 9, non comprese nel fascicolo n. 7 e sulle proposte emendative 5.900, 11.900, 11.901, 13.900, 17.910 e 21.900.

A.C. 3900-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Disciplina dell'ordinamento forense).

  1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.
  2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:
   a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;
   b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona;
   c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;
   d) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;
   e) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni.

  3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.
  5. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Disciplina dell'ordinamento forense).

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 2. Di Pietro, Palomba, Paladini.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: con criteri di valorizzazione del merito.
1. 710. Cavallaro.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: del Consiglio nazionale forense (CNF) fino a: che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF con le seguenti: di un'apposita commissione costituita dallo stesso Ministro della giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari di ruolo esperti in materie giuridiche.
1. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Consiglio nazionale forense (CNF) con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo:
    sostituire le parole:
Il CNF con le seguenti: Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
    sostituire le parole:
dal CNF con le seguenti: dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 3, comma 3, primo periodo, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 5, comma 4, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 9, commi 1, 3, 4, 5, 9, 10 e 11, sostituire, ovunque ricorra, la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 10, comma 3, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 11, commi 2 e 3, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 12, commi 1 e 4, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 13, commi 2 e 3, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 15, commi 2, 3 4, 5 e 6, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 17, comma 2, lettera
b), sostituire la parola: CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   comma 20, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 21, commi 3, 5 e 6 sostituire, ovunque ricorra, la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 22, commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura
   all'articolo 24:
    comma 2, dopo le parole:
negli ordini circondariali aggiungere le seguenti: , nel Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
    comma 3, primo periodo, dopo le parole: Il CNF aggiungere le seguenti: , il Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 29, comma 1, lettere b), c) e p), e comma 5, sostituire la parola: CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 30, comma 3, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 33, commi 2 e 3, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   sostituire gli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 con i seguenti:

  Art. 34 – (Durata, composizione, sistema elettorale) – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di una volta.
  2. Per la elezione dei componenti del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, composto in numero invariabile di sessanta componenti eletti nei collegi elettorali come di seguito individuati, si utilizza il sistema elettorale vigente per la elezione al Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza e assistenza forense.
  3. I collegi elettorali coincidono con i distretti di Corte d'Appello.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia indice con decreto le elezioni per la costituzione del primo Consiglio Superiore dell'Avvocatura disciplinandone le modalità e la data di svolgimento.
  5. Le elezioni successive sono disciplinate con regolamento emanato dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura ed hanno luogo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio in carica.
  6. Possono essere eletti gli avvocati iscritti all'albo da almeno quindici anni.
  7. Non possono essere eletti coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione in via cautelare e quelli che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare definitiva più grave dell'avvertimento.
  8. La carica di componente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di consigliere nazionale forense e di componente di organi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provvede decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.
  9. I componenti del Consiglio Superiore dell'Avvocatura vengono eletti dalle Assemblee degli iscritti degli Ordini del Distretto di Corte d'Appello, convocate dai rispettivi Presidenti. Le operazioni di voto si svolgono contestualmente in tutti i Distretti.
  10. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto con voto di preferenza limitato a due terzi dei componenti da eleggere.
  11. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo speciale per l'esercizio del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
  12. La proclamazione dei risultati dell'elezione è fatta per la prima elezione dal Ministro della Giustizia e per quelle successive dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura in carica, il quale cessa dalle sue finzioni al momento dell'insediamento del nuovo consiglio, la cui prima adunanza è convocata dal Presidente uscente.
  13. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura, nella sua prima adunanza, elegge il Presidente, tre Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere, che formano il Consiglio di presidenza; designa le sezioni di lavoro e ne nomina fra i suoi membri i componenti ed i rispettivi presidenti.
  14. Il Consiglio disciplina con regolamenti il funzionamento proprio e delle sezioni di lavoro.
  15. Le sedute del Consiglio Superiore dell'Avvocatura e delle sezioni di lavoro sono valide con l'intervento di almeno un terzo più uno dei consiglieri e per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
  16. I regolamenti possono prevedere la costituzione di commissioni consultive del Consiglio e delle sezioni di lavoro determinandone i criteri di designazione dei componenti esterni.

  Art. 35 – (Compiti e prerogative). – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura svolge ogni compito e funzione attribuitigli dalla presente legge e dall'ordinamento e, inoltre:
   a) garantisce il rispetto dei principi della presente legge;
   b) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
   c) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorire la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del Consiglio stesso e da consiglieri designati dagli ordini;
   d) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15;
   e) propone ogni due anni al Ministro della Giustizia le tariffe professionali;
   f) collabora con i Consigli dell'ordine circondariali per la conservazione e la tutela dell'indipendenza e del decoro professionale e ne coordina l'attività fornendo indirizzi e rilasciando pareri;
   g) gestisce i rapporti con gli organismi nazionali dell'Università anche al fine dare attuazione alle norme del Titolo III, Capo I;
   h) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
   i) cura, anche a mezzo di bollettini e altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura e della professione;
   l) esprime, su richiesta del Ministro della Giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;
   m) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
   n) propone al Ministro della Giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33.

  2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e quelle per il compimento di ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, il Consiglio:
   a) determina la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti negli albi ed elenchi ed emana regolamento con il quale stabilisce procedure e modalità con le quali i Consigli dell'ordine circondariali provvedono alla riscossione ed al successivo versamento;
   b) stabilisce diritti per il rilascio di certificati e copie.

  3. Il controllo sulla tenuta dei conti e sulla gestione patrimoniale del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è svolto da un Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e tre supplenti designati con decreto dal Ministro della Giustizia fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, anche se non avvocati.

  Art. 36. – (Potestà regolamentare). – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura emana i regolamenti che la legge riserva alla sua potestà dopo avere acquisito i pareri scritti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e dei Consigli dell'ordine circondariali ed avere sentito le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali riconosciute dal Congresso Nazionale Forense, nonché l'organismo di rappresentanza eventualmente previsto dallo statuto di quest'ultimo.
  2. Al fine di predisporre la proposta di regolamento, il Consiglio Superiore dell'Avvocatura costituisce apposite Sezione e commissione.

  Art. 37. – (Controllo sull'attività del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, attività sostitutive e cause di scioglimento) – 1. Il controllo sul regolare svolgimento dei compiti e delle funzioni propri del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è svolto dal Ministro della Giustizia sulla base di regolamento che ne determina modalità e procedure.
  2. Il Consiglio è sciolto:
   a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
   b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
   c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

  4. Lo scioglimento del Consiglio è disposto, previa diffida, con decreto del Ministro della Giustizia che nomina un commissario straordinario, scelto tra gli avvocati con oltre trenta anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centottanta giorni dalla data di scioglimento convoca le elezioni in sostituzione e nel frattempo esercita le funzioni del Consiglio.
  5. Il decreto ministeriale di nomina del commissario può autorizzare quest'ultimo a farsi coadiuvare da un comitato, composto da non più di dodici membri da lui designati, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario; al commissario ed ai componenti del comitato spettano il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ed una indennità giornaliera, determinata dal decreto ministeriale, posta a carico del Consiglio.
   sostituire la rubrica del Capo III del Titolo III con la seguente: CONSIGLIO SUPERIORE DELL'AVVOCATURA;
   dopo il Capo III del Titolo III aggiungere il seguente: Capo III-bis. – CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE con i seguenti articoli:
  Art. 38 – (Durata e composizione). – 1. Il CNF ha sede presso il Ministero della giustizia, dura in carica circa quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti.
  2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38-ter, eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli Ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di Corte d'appello con un numero di iscritti non superiore a cinquemila e in numero di due per ciascun distretto con più di cinquemila iscritti. Nei distretti con più di cinquemila iscritti il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti.
  3. Il CNF elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il Consiglio di presidenza e nomina i componenti della sezione giurisdizionale.

  Art. 38-bis – (Compiti). – 1. Il Consiglio Nazionale Forense, quale organo speciale di giurisdizione ai sensi della VI disposizione transitoria e finale della Costituzione, esercita la funzione giurisdizionale prevista dalla presente legge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme e i principi del codice di procedura civile, e decide con sentenza:
   a) sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari;
   b) sui ricorsi in materia iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, certificazioni e annotazioni e comunque relativi alla corretta tenuta da parte dei Consigli dell'ordine di albi, elenchi speciali e registri;
   c) sui ricorsi in materia di elezione dei Consigli dell'ordine e delle relative cariche;
   d) sui conflitti di competenza tra Ordini circondariali ivi compresi quelli fra gli organi degli stessi.

  2. Il Consiglio Nazionale Forense esercita la funzione disciplinare nei confronti dei propri componenti decidendo con sentenza.
  3. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici.
  4. Le udienze del Consiglio Nazionale Forense sono pubbliche; ad esse partecipa con funzioni di pubblico ministero un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
  5. Il Consiglio Nazionale Forense decide con la presenza di almeno otto componenti ed il procedimento è regolato dalle norme del codice di procedura civile, anche per quanto attiene alla disciplina della astensione e ricusazione dei giudici.
  6. Contro le sentenze del Consiglio Nazionale Forense pronunziate ai sensi dei commi 1 e 2 è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cessazione da parte dell'interessato, del pubblico ministero e del Consiglio dell'ordine.
  7. Alle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio Nazionale Forense provvede il Consiglio Superiore dell'Avvocatura fornendo ed amministrando le risorse ed il personale dipendente.

  Art. 38-ter – (Eleggibilità e incompatibilità). – 1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.
  2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.
  3. La nomina a consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di componente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura nonché di componente di organi della Cassa nazionale di previdenza forense.
  4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico preesistente.
   all'articolo 39, comma 1, sostituire la parola: CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 40, comma 2, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 41, comma 10, alinea, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 43, comma 2, alinea, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 44, comma 1, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 46, comma 2, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 47, comma 6, alinea, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 48, commi 1, 5, e 6, sostituire, ovunque ricorra, la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 49, comma 2, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 51, comma 5, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 65, comma 1, alinea, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 66, comma 6, secondo periodo, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura.
1. 700. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 800. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Disciplina della professione di avvocato).

  1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.
  2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.
  3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 47, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche
  5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
  6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche.
  7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.
  8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Disciplina della professione di avvocato).

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: che, in possesso fino alla fine del periodo con le seguenti: in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 40 a 50.
2. 9. Borghesi, Di Pietro, Palomba, Paladini.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: Possono essere altresì iscritti fino a: insegnamento di materie giuridiche con le seguenti: Possono essere altresì iscritti coloro che hanno svolto le funzioni di avvocato dello Stato purché abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione.
2. 11. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 5.
2. 19. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Di Pietro.

  Al comma 5, sostituire le parole: nei giudizi davanti a tutti gli con le seguenti: davanti agli.
2. 20. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Di Pietro.

  Al comma 5, sopprimere le parole: e nelle procedure arbitrali rituali.
2. 21. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: nonché ogni attività di assistenza e consulenza direttamente ed indirettamente legata all'attività giurisdizionale ed in cui vengano in questione l'esercizio e la tutela dei diritti anche potenziale.

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: legale stragiudiziale con le seguenti: legale di cui al comma 5.
2. 22. Cilluffo, Di Pietro.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 24. Follegot.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 27. Froner, Lulli, Quartiani, Scarpetti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 100. Vignali, Pizzolante.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 101. Rao, Poli, D'Ippolito Vitale, Ria.

  Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.
**2. 29. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.
**2. 30. Raisi.

  Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.
**2. 31. Borghesi, Di Pietro, Palomba, Paladini.

  Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: legale stragiudiziale aggiungere le seguenti: di cui al comma 5.
2. 205. Cilluffo.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: del diritto fino alla fine del periodo con le seguenti: previsti dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzata a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.
2. 32. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: l'attività di consulenza fino alla fine del periodo con le seguenti: l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è di competenza, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, degli avvocati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 900. La Commissione.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: l'attività di consulenza fino alla fine periodo con le seguenti: l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale ove connessa all'attività giurisdizionale è di competenza, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, degli avvocati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 900. (nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'attività aggiungere la seguente: professionale.
2. 35. Vitali.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'attività di consulenza legale aggiungere le seguenti: in materia strettamente processuale.
2. 701. Mantini.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: legale stragiudiziale è riservata agli avvocati con le seguenti: stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.
2. 33. Froner, Lulli.

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzata esclusivamente all'espletamento di uno specifico mandato rientrante nell'ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.
2. 700. Froner, Lulli, Quartiani, Scarpetti.

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.
*2. 37. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.
*2. 38. Froner, Lulli, Quartiani, Scarpetti.

  Al comma 6, quarto periodo, sopprimere la parola: particolare.
2. 39. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Doveri e deontologia).

  1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto all'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.
  2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza.
  3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai princìpi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 66, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme devono essere caratterizzate dalla stretta osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.
  4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Doveri e deontologia).

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 66, comma 5 con le seguenti: predisposto ed aggiornato da un'apposita commissione costituita dal Ministro della giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari di ruolo esperti in materie giuridiche.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le norme deontologiche forensi sono emanate dal Ministro della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e aggiornate dalla Commissione di cui al comma 3 ogni tre anni. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: devono essere caratterizzate dalla stretta osservanza con le seguenti: , per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza.
3. 700. Contento.
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari).

  1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
  2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.
  3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
  4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione.
  5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.
  6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare.
  7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
  8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
  9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
  10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari).

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 4. – (Società tra avvocati e multidisciplinari). – 1. La professione forense può essere esercitata in forma societaria, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
4. 700. Raisi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con la partecipazione fino alla fine del comma con le seguenti: attraverso la partecipazione ad associazioni tra professionisti o attraverso la costituzione di società. La partecipazione ad un'associazione o ad una società non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
  2. Alle associazioni professionali si applicano le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale.
  3. La costituzione di società di capitali, anche in forma cooperativa, tra professionisti avente come oggetto sociale l'attività forense o la consulenza legale in ragione della specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta è subordinata alle seguenti regole:
   a) alla società possono partecipare esclusivamente soci professionisti abilitati all'esercizio della professione forense, salvo quanto previsto al comma 6;
   b) il socio deve dichiarare se ha partecipazioni in altre società di capitali e deve essere sempre assicurata l'assoluta trasparenza della proprietà e dell'amministrazione della società;
   c) è vietata la partecipazione alle società tra professionisti delle società fiduciarie, anche se aventi soci professionisti o comunque per conto terzi; è vietato che il professionista socio possa svolgere attività personale a titolo professionale esterna alla società. È vietato costituire una holding, anche per il tramite di società fiduciarie, che detenga una frazione o l'intero capitale di più società di professionisti;
   d) è fatto divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti ai sensi dell'articolo 1261 del codice civile;
   e) le società devono avere come attività prevalente nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.

  4. L'atto costitutivo delle società di capitali tra professionisti che ha nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale deve prevedere che:
   a) il voto in assemblea può essere capitario o proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta; lo statuto può prevedere gradi di associazione differenziati attribuendo ai medesimi una diversa partecipazione alle votazioni ed alla nomina degli amministratori; nel caso di società cooperative il voto capitario è obbligatorio;
   b) vi sia distinzione tra gli utili, da distribuire in misura proporzionale ai conferimenti o al valore delle quote, ed i compensi, attribuibili secondo l'opera concretamente prestata e l'apporto e il conferimento professionale del socio;
   c) è possibile la sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni e siano in possesso dei requisiti di legge;
   d) gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale devono essere approvati con una maggioranza pari ai tre quarti del capitale. È fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni convertibili;
   e) la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovi soci deve essere prevista la clausola di gradimento da parte di tutti i soci esistenti; se la società è costituita a tempo indeterminato è sempre ammesso il recesso del socio previo preavviso non inferiore a sei mesi. In caso di recesso, la valutazione della quota del socio che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
   f) solo i soci possono assumere cariche amministrative nella società; è ammessa la nomina di non soci per l'espletamento di funzioni amministrative che richiedano specifiche professionalità;
   g) lo statuto sociale non deve contenere norme che si pongano in conflitto con i principi della legge professionale e delle relative norme deontologiche o che minino l'indipendenza dell'avvocato.

  5. La società tra professionisti, anche di capitali, ripartisce ogni anno gli utili ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci professionisti ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa forense i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista, detraendoli dagli utili dovuti allo stesso. La società tra professionisti percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci professionisti, a corrisponderlo alla Cassa forense. Le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo. È fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera c) del comma 4.
  6. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia.
  7. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede dell'associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
  8. L'avvocato può essere associato o socio in una sola associazione o società tra professionisti che abbia nel suo oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.
  9. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
  10. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
  11. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
  12. Le associazioni e le società che hanno nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale devono contrarre in favore dei propri clienti polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 12.
  13. L'esecuzione dell'incarico professionale o di consulenza conferito alla società tra professionisti aventi come oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale deve essere effettuata di regola dai soci; è ammessa la nomina di altri professionisti per l'esercizio di specifiche funzioni professionali e quando lo richieda l'esigenza di disporre di specifiche professionalità salva la responsabilità di almeno un socio nella trattazione dell'affare; la designazione del socio incaricato della singola prestazione è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente; devono in ogni caso essere specificati al cliente tutti i possibili conflitti di interessi e qualora sussistano l'incarico non può essere accettato dalla società. L'avvocato designato dalla società o incaricato dal cliente per la società ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Sussiste conflitto di interessi per la società, anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito della società o socio della stessa, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati.
  14. I redditi prodotti dalla società tra avvocati costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
  15. La società tra avvocati è tenuta al rispetto del codice deontologico forense; in caso di illecito disciplinare, la società tra avvocati è soggetta alla potestà disciplinare dell'ordine di appartenenza; oltre alle sanzioni previste dall'ordinamento professionale forense, nei confronti delle società tra avvocati può essere irrogata una sanzione pecuniaria, il cui importo è graduato tenendo conto della gravità dell'illecito commesso; è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
  16. Alle società tra avvocati costituite in forma di società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti.
  17. La società tra avvocati può accedere alla procedura per la composizione del sovraindebitamento prevista dalla legge.
  18. Alle società di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
4. 710. Cavallaro, Iannuzzi, Bonavitacola.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero attraverso la costituzione di società ai sensi dell'articolo 5.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alle associazioni aggiungere le seguenti: o società.
4. 711. Cavallaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il socio deve dichiarare se ha partecipazioni in altre società di capitali e deve essere sempre assicurata l'assoluta trasparenza della proprietà e dell'amministrazione della società.
  2-ter. È vietata la partecipazione alle società tra professionisti delle società fiduciarie, anche se aventi soci professionisti o comunque per conto terzi; è vietato che il professionista socio possa svolgere attività personale a titolo professionale esterna alla società. È vietato costituire una holding, anche per il tramite di società fiduciarie, che detenga una frazione o l'intero capitale di più società di professionisti.
  2-quater. È fatto divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti ai sensi dell'articolo 1261 del codice civile.
  2-quinquies. Le società devono avere come attività prevalente nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.
4. 712. Cavallaro.

  Sopprimere il comma 5.
4. 701. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Alla rubrica, sopprimere le parole: e società.
4. 702. Contento.
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Delega al Governo per l'esercizio in forma societaria della professione forense).

  1. Al fine di consentire l'esercizio della professione forense in forma societaria, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, in materia di società tra professionisti tenendo conto del rilievo costituzionale del diritto di difesa, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le società tra avvocati in considerazione della specificità della professione forense.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa e, conseguentemente, della necessità di garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale dell'avvocato, l'esercizio in forma societaria della professione forense è consentito solo a società costituite da soci avvocati;
   b) l'esercizio in forma societaria della professione forense non rappresenta svolgimento di attività imprenditoriale;
   c) l'uso nella denominazione o ragione sociale dell'indicazione «società tra avvocati» è consentito soltanto alle società in cui tutti i soci sono avvocati iscritti all'albo;
   d) l'organo di gestione non può essere composto da terzi estranei alla compagine sociale;
   e) l'incarico professionale è conferito nel rispetto del principio della personalità della prestazione professionale;
   f) l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito soltanto dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
   g) esclusione del socio sospeso dall'esercizio dell'attività professionale ovvero cancellato o radiato dall'albo;
   h) la società tra avvocati è iscritta in un'apposita sezione speciale dell'albo dell'ordine territoriale nel quale è posta la sede sociale;
   i) i redditi prodotti dalla società tra avvocati costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
   l) la società tra avvocati è tenuta al rispetto del codice deontologico forense; in caso di illecito disciplinare, la società tra avvocati è soggetta alla potestà disciplinare dell'ordine di appartenenza; oltre alle sanzioni previste dall'ordinamento professionale forense, nei confronti delle società tra avvocati può essere irrogata una sanzione pecuniaria, il cui importo è graduato tenendo conto della gravità dell'illecito commesso;
   m) è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;
   n) alle società tra avvocati costituite in forma di società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;
   o) è fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti;
   p) la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali;
   q) la società tra avvocati può accedere alla procedura per la composizione del sovraindebitamento prevista dalla legge.

  3. Lo schema di decreto legislativo adottato ai sensi dei commi 1 e 2 è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sentito il CNF.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Delega al Governo per l'esercizio in forma societaria della professione forense).

  Sopprimerlo.
5. 701. Lulli, Froner, Quartiani, Scarpetti.

  Sostituirlo con il seguente.

Art. 5.
(Delega al Governo per l'esercizio in forma societaria della professione forense).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale forense e successivamente trasmesso al Parlamento perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.
  2. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che l'esercizio in forma societaria della professione forense sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;
   a-bis) prevedere che ciascun avvocato può far parte di una sola società di cui alla lettera a);
   b) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione «società tra avvocati»;
   c) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possono essere estranei alla compagine sociale;
   d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
   e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
   f) prevedere che la società tra avvocati è iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
   g) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
   h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
   i) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;
   l) stabilire che l'esercizio in forma societaria della professione forense non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento;
   m) prevedere che alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

  3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 900. (Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
c), aggiungere, in fine, le parole: , le altre potendosi denominare società multidisciplinari;
   lettera h), dopo le parole: società tra avvocati aggiungere le seguenti: e multidisciplinari;
   lettera i), dopo le parole: società tra avvocati aggiungere le seguenti: e multidisciplinari.
5. 700. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sopprimere le lettere f) e g).

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   dopo la lettera
h), aggiungere le seguenti:
    h-bis) il socio deve dichiarare se ha partecipazioni in altre società di capitali e deve essere sempre assicurata l'assoluta trasparenza della proprietà e dell'amministrazione della società;
    h-ter) è fatto divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti ai sensi dell'articolo 1261 del codice civile;
    h-quater) il voto in assemblea può essere capitario o proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta; lo statuto può prevedere gradi di associazione differenziati attribuendo ai medesimi una diversa partecipazione alle votazioni ed alla nomina degli amministratori; nel caso di società cooperative il voto capitario è obbligatorio;
    h-quinquies) vi sia distinzione tra gli utili, da distribuire in misura proporzionale ai conferimenti o al valore delle quote, ed i compensi, attribuibili secondo l'opera concretamente prestata e l'apporto e il conferimento professionale del socio;
    h-sexies) è possibile la sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni e siano in possesso dei requisiti di legge;
    h-septies) gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale devono essere approvati con una maggioranza pari ai tre quarti del capitale. È fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni convertibili;
    h-octies) la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovi soci deve essere prevista la clausola di gradimento da parte di tutti i soci esistenti; se la società è costituita a tempo indeterminato è sempre ammesso il recesso del socio previo preavviso non inferiore a sei mesi. In caso di recesso, la valutazione della quota del socio che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
    h-nonies) solo i soci possono assumere cariche amministrative nella società; è ammessa la nomina di non soci per l'espletamento di funzioni amministrative che richiedano specifiche professionalità;
    h-decies) lo statuto sociale non deve contenere norme che si pongano in conflitto con i principi della legge professionale e delle relative norme deontologiche o che minino l'indipendenza dell'avvocato.
    h-undecies) ogni anno gli utili sono ripartiti ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa forense i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista, detraendoli dagli utili dovuti allo stesso. La società percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci, a corrisponderlo alla Cassa forense. Le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo. È fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera h-sexies);
    h-duodecies) le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. I soci hanno domicilio professionale nella sede della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale;
    h-terdecies) l'avvocato può essere socio in una sola società di cui al comma 1;
    h-quaterdecies) gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile;
    h-quinquiesdecies) il socio è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile;
    h-sexiesdecies) le società che hanno nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale devono contrarre in favore dei propri clienti polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 12;
    h-septiesdecies) l'esecuzione dell'incarico professionale o di consulenza conferito alla società deve essere effettuata di regola dai soci; è ammessa la nomina di altri professionisti per l'esercizio di specifiche funzioni professionali e quando lo richieda l'esigenza di disporre di specifiche professionalità salva la responsabilità di almeno un socio nella trattazione dell'affare; la designazione del socio incaricato della singola prestazione è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente; devono in ogni caso essere specificati al cliente tutti i possibili conflitti di interessi e qualora sussistano l'incarico non può essere accettato dalla società. L'avvocato designato dalla società o incaricato dal cliente per la società ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Sussiste conflitto di interessi per la società, anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito della società o socio della stessa, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati;
    h-octiesdecies) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
   sopprimere la seguente lettera:
    m) è fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti;
5. 702. Cavallaro.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e per le conseguenze di carattere finanziario.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  
5. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 800. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

A.C. 3900-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Segreto professionale).

  1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.
  3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.
  4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Segreto professionale).

  Sopprimerlo.
6. 1. Palomba, Di Pietro, Borghesi, Paladini.

  Sopprimere il comma 3.
6. 5. Palomba, Di Pietro, Borghesi, Paladini.

A.C. 3900-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Prescrizioni per il domicilio).

  1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.
  2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.
  3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.
  4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.
  5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia.
  6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.
(Prescrizioni per il domicilio).

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo.
7. 800. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Impegno solenne).

  1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.
(Impegno solenne).

  Al comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine in pubblica seduta con le seguenti: Presidente del tribunale o a un suo delegato.
8. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 3900-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Specializzazioni).

  1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:
   a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali e delle specificità formative imposte dall'autonomia, anche interdisciplinare, di singole materie del diritto, da aggiornare almeno ogni tre anni;
   b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale per un totale di almeno centocinquanta ore complessive, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno;
   c) in alternativa alla frequenza dei percorsi di cui alla lettera b), i requisiti necessari per accertare l'esperienza effettivamente maturata e le conoscenze acquisite nelle materie di specializzazione riconosciute, sempreché sia stata maturata un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno tre anni;
   d) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private, per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;
   e) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;
   f) i requisiti richiesti ai fini del mantenimento del titolo di specialista.

  3. Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri o da avvocati indicati dallo stesso CNF, da docenti universitari, da magistrati a riposo. Il CNF non può organizzare i percorsi formativi e professionali di cui al comma 2, lettera b).
  4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5.
  5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio regolamento le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i cui corsi annuali devono essere di almeno cinquanta ore. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.
  6. I soggetti di cui al comma 2, lettera d), organizzano con cadenza annuale, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.
  7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
  8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
  9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:
   a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;
   b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;
   c) lo statuto include espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;
   d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;
   e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare adeguati livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;
   f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

  10. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera d).
  11. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni, sulla base dell'esperienza effettivamente maturata e delle conoscenze acquisite, possono conseguire il titolo di specialista; con regolamento del Ministro della giustizia, previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo, sono determinati i requisiti e i titoli di merito e curriculari richiesti ai fini del conferimento da parte del CNF del titolo di specialista, sentito il consiglio dell'ordine dell'iscritto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.
(Specializzazioni).

  Sopprimerlo.
9. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 9. – (Specializzazioni). – 1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, si sensi dell'articolo 1.
  2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.
  3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista.
  4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.
  5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri ed i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.
  6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
  7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
  8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
9. 711. Ferranti, Cavallaro, Andrea Orlando.

  All'emendamento 9.900 della Commissione, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 9. 900. 1. La Commissione.
(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 9. – (Specializzazioni). – 1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.
  2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.
  3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista.
  4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.
  5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri ed i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.
  6. II titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
  7. II conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
  8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.
9. 900. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere le parole da: previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1 fino alla fine del comma.

  Conseguentemente:
   al comma 2:
    lettera
b), sopprimere le parole da: , ai quali possono accedere fino alla fine della lettera;
    dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
     c-bis) i master di primo e secondo livello, i dottorati di ricerca nonché gli eventuali percorsi formativi e professionali già svolti alla data di entrata in vigore della presente legge e considerati equivalenti a quelli di cui alla lettera b) ai fini del conseguimento dei titoli di specializzazione;
    dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
     g) le modalità con cui ha luogo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento professionale dell'avvocato specialista con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo;
   sopprimere il comma 3;
   al comma 4, sopprimere le parole: è attribuito esclusivamente dal CNF e;
   al comma 5, sopprimere il secondo periodo;
   sostituire il comma 10 con il seguente:
  
10. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità di vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo e di controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera d);
   al comma 11, sopprimere le parole da: previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 fino alla fine del comma;
   all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: del CNF di cui al comma 5 con le seguenti di cui al comma 1.
9. 701. Raisi.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: almeno.
9. 7. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: centocinquanta ore con le seguenti: cento ore.
9. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: un anno con le seguenti: cinque anni.
9. 11. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
9. 702. Pisicchio.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) i requisiti o i titoli di merito e curriculari richiesti, in alternativa alla frequenza dei percorsi di cui alla lettera b), per essere ammessi a sostenere l'esame di specializzazione;
9. 703. Contento.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) i master di primo e secondo livello, i dottorati di ricerca nonché gli eventuali percorsi formativi e professionali già svolti alla data di entrata in vigore della presente legge e considerati equivalenti a quelli di cui alla lettera b) ai fini dei conseguimento dei titoli di specializzazione;
9. 15. Raisi.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: designata fino alla fine del periodo con le seguenti: istituita dal CNF che designa gli avvocati che la compongono. Possono essere chiamati a far parte della commissione anche i docenti universitari e i magistrati a riposo.
9. 704. Contento.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il titolo di avvocato specialista è altresì soggetto a revoca quando l'interessato non abbia dato prova dell'effettività dell'esercizio continuativo della professione nel settore specialistico di appartenenza. A tal fine l'avvocato specialista deve dar prova, documentandola al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, della partecipazione ad almeno venti udienze ogni anno, non tutte inerenti la medesima causa e comunque ad eccezione delle udienze di mero rinvio. Di esse non più di cinque ogni anno possono essere svolte dinanzi ai giudici di pace.
9. 24. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 11, sostituire le parole: venti anni, sulla base dell'esperienza effettivamente maturata e delle conoscenze acquisite, possono conseguire il titolo di specialista con le seguenti: cinque anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3.
9. 700. Mantini.

A.C. 3900-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Informazioni sull'esercizio della professione).

  1. È consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.
  2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei princìpi del codice deontologico.
  3. Il CNF determina i criteri concernenti le modalità dell'informazione e della comunicazione.
  4. L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.
(Informazioni sull'esercizio della professione).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10. – (Pubblicità) – 1. L'avvocato è libero di pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale.
10. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10. – 1. All'avvocato è consentita la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, purché in maniera veritiera, corretta, non ingannevole e non denigratoria.
  2. L'inosservanza del comma 1 comporta illecito disciplinare.
10. 3. Raisi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10. – (Informazioni sull'esercizio della professione). – 1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni ed i titoli scientifici e professionali posseduti.
  2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
  3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura ed ai limiti dell'obbligazione professionale.
  4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.
10. 710. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la parola: informazioni con la seguente: pubblicità.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: dell'informazione con le seguenti: della pubblicità;
   al comma 3, sostituire le parole: dell'informazione con le seguenti: della pubblicità;
   alla rubrica, sostituire la parola: Informazioni con la seguente: Pubblicità.
10. 5. Borghesi, Di Pietro, Palomba, Paladini.

  Al comma 1, sostituire le parole: e non comparativa con le seguenti: , anche attraverso la pubblicità.
10. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È consentito all'avvocato diffondere, anche mediante internet, inserzione sui giornali e altre forme di pubblicità, informazioni circa la propria specializzazione, il servizio offerto e le tariffe praticate, purché le informazioni stesse siano veritiere e rispettose delle regole della corretta concorrenza, nonché del decoro della professione. Ogni inserzione pubblicitaria deve essere preventivamente sottoposta al controllo del Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto. Il Consiglio dell'ordine può chiedere all'avvocato, con provvedimento motivato, di astenersi dall'inserzione priva di uno o più requisiti di cui al comma 1, o di correggerne il contenuto, oppure ordinarne la rimozione quando essa sia già stata pubblicata.
10. 7. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il cittadino ha diritto ad essere informato sulle modalità e sulla qualità delle prestazioni dell'avvocato e a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità.
10. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 3.
10. 9. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, sostituire le parole: Il CNF con le seguenti: Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,
10. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, sostituire le parole da: stabilisce fino alla fine del comma con le seguenti: emana linee guida di riferimento concernenti le modalità dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto dei principi indicati nei commi 1 e 2 e del principio di leale concorrenza.
10. 700. Mantini.

  Al comma 3, sostituire le parole da: stabilisce fino alla fine del comma con le seguenti: determina i criteri concernenti le modalità di informazione e della comunicazione. In ogni caso deve prevedere la possibilità di informare e comunicare attraverso l'utilizzo di tutti i nuovi mezzi della società dell'informazione.
10. 701. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

A.C. 3900-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Formazione continua).

  1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.
  2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 9, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo; gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i membri del Parlamento nazionale ed europeo; i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
  3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.
  4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.
  5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.
(Formazione continua).

  Sopprimere il comma 2.
11. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Al comma 2, sopprimere le parole: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 9, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: gli avvocati dopo venticinque anni fino a: 100.000 abitanti;
11. 700. Raisi.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: gli avvocati che hanno ottenuto alle parole medesimo articolo.
11. 900. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole da: dell'articolo 20, comma 1, fino a: 100.000 abitanti con le seguenti: dell'articolo 20, commi 1 e 2, per tutto il periodo della loro sospensione.
11. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sostituire le parole: dell'articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato con le seguenti: dell'articolo 20, commi 1 e 2, per tutto il periodo della loro sospensione.
11. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sostituire le parole: venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età con le seguenti: trenta anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, del settore di attività, della quantità e qualità della loro attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.
11. 12. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sostituire le parole da: i membri alle parole: 1000.000 abitanti con le seguenti: i componenti di organi con funzioni legislative ed i componenti del Parlamento europeo;.
11. 901. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere le parole: ; i consiglieri regionali.
11. 16. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e gli assessori provinciali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
11. 18. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, sostituire le parole: Il CNF con le seguenti: Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli degli ordini territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,
11. 23. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: superando l'attuale sistema dei crediti formativi.
11. 25. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Assicurazione per la responsabilità civile).

  1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
  2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.
  3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
  4. Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.
(Assicurazione per la responsabilità civile).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: devono stipulare, aggiungere le seguenti: autonomamente o.
12. 1. Raisi.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , e a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio dello professione, anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e polizza infortuni.
12. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
12. 3. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , se richiesto,
12. 700. Contento.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministero della giustizia sono fissati ogni tre anni i massimali, le condizioni generali essenziali e le tariffe massime delle polizze a copertura della responsabilità civile degli avvocati e degli altri soggetti tenuti ai sensi della presente legge.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. La stipula del contratto di assicurazione è obbligatoria per le compagnie e società assicuratrici nel rispetto dei massimali e delle tariffe determinate ai sensi del comma 1-bis;
    alla rubrica, dopo la parola: Assicurazione aggiungere la seguente: obbligatoria.
12. 250. Cavallaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'avvocato, all'associazione o alla società fra professionisti è fatto obbligo stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
della polizza assicurativa e di ogni sua con le seguenti: delle polizze assicurative e di ogni loro;
   al comma 4, sostituire le parole:
della polizza con le seguenti: delle polizze;
   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:
e polizza infortuni.
12. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 3.
12. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 3900-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali).

  1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.
  2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, nullità dell'accordo o liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF.
  3. L'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico e a presentare, se richiesto, un preventivo di massima, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento.
  4. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.
  5. I parametri di cui al comma 2, stabiliti con decreto ministeriale, comprendono anche i compensi per l'attività di assistenza e consulenza e devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Ogni magistratura giudicante quando procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze deve attenersi ai parametri stabiliti con il decreto ministeriale di cui al comma 2.
  6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore, rispetto a quello determinato per lo svolgimento dell'incarico professionale, per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi, anche se redatti per iscritto, che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia.
  7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
  8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo i parametri ministeriali di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera l).
  9. Le eccezioni di nullità degli accordi relativi alla determinazione del compenso non possono essere sollevate decorsi cinque anni dalla conclusione dell'incarico o del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi.
  10. Al primo comma dell'articolo 2233 del codice civile, la parola: «tariffe» è sostituita dalla seguente: «parametri».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.
(Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali).

  Sopprimerlo.
13. 1000. Governo.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 13. – (Conferimenti dell'incarico). – 1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.
  2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
  3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene non soltanto a livello strettamente patrimoniale il destinatario della prestazione.
  4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
  5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese anche forfettarie e compenso professionale.
  6. I parametri indicati nel decreto emanato dal ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
  7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
  8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
  9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
  10. Oltre al compenso per la prestazione professionale all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.
13. 900. (Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 13. – (Conferimenti dell'incarico). – 1. L'incarico professionale è un mandato che l'avvocato può esercitare anche a proprio favore. Il mandato può essere svolto a titolo gratuito.
  2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
  3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene non soltanto a livello strettamente patrimoniale il destinatario della prestazione. Il compenso può essere determinato dalle parti attraverso il rinvio a parametri o a tariffe.
  4 Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
  5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese anche forfetarie e compenso professionale.
  6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
  7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
  8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
  9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
  10. Oltre al compenso per la prestazione professionale all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.
13. 711. Contento.

  All'emendamento 13.712, comma 6, sostituire le parole da: di regola fino a: sentito il con le seguenti: indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia su proposta del.
0. 13. 712. 1. Contento.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 13. – (Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali). – 1. L'incarico professionale è un mandato di regola oneroso con il quale l'avvocato si obbliga a svolgere attività professionale nell'interesse di una o più parti; l'avvocato può esercitare il mandato anche a proprio favore.
  2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
  3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene non soltanto a livello strettamente patrimoniale il destinatario della prestazione.
  4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
  5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese anche forfetarie e compenso professionale.
  6. Qualora all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta ai sensi del comma 2 ed in ogni caso di mancata determinazione consensuale si applicano i parametri di regola nella misura media indicata nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
  7. I parametri stabiliti con decreto dal Ministro della giustizia si applicano altresì in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
  8. I parametri sono formulati così da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
  9. Qualora la liquidazione dei compensi sia effettuata giudizialmente discostandosi dal valore medio dei parametri, deve essere succintamente motivata.
  10. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
  11. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
  12. Oltre al compenso per la prestazione professionale all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.
  13. Al rapporto professionale si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 1703, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1716, primo comma, 1717, 1719, 1720, 1722, 1723, primo comma, 1724, 1726, 1728, 1729, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237 del codice civile.
13. 712. Contento, Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: pattuito con la seguente: scritto.
13. 2. Palomba, Di Pietro, Borghesi, Paladini.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 5;
   al comma 8, sopprimere le parole:
, secondo i parametri ministeriali di cui al comma 2,
   sopprimere il comma 10.
13. 702. Raisi.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La pattuizione di un compenso minimo o massimo manifestamente non adeguato o sproporzionato all'opera prestata costituisce illecito deontologico.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 3 a 10 con i seguenti:
  3. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale e per tutte le prestazioni officiose, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da emanare ogni due anni o con riferimento alle tariffe applicate per le specifiche prestazioni.
  4. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione. In ogni caso la misura del compenso, se richiesto, è previamente resa nota al cliente con una valutazione preventiva di massima; al fine di consentire al cliente una scelta consapevole e meditata, è deontologicamente vietata la formulazione di preventivi di massima non veritieri o manifestamente non adeguati o sproporzionati all'importanza dell'opera richiesta o con finalità di accaparramento del cliente. Il preventivo di massima deve far riferimento a tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e può essere limitato alle singole fasi processuali prevedibili al momento della richiesta del cliente, con riserva di ulteriore quantificazione per quelle successive.
  5. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte ed anche per interposta persona, del bene oggetto della controversia. Deve essere redatto per iscritto ogni accordo che preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.
  6. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
  7. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
13. 250. Cavallaro.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sentito il con le seguenti: su proposta del.
13. 706. Contento.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella determinazione con sentenza dei compensi professionali posti a carico della parte soccombente in favore della parte vittoriosa nel giudizio civile e amministrativo, il giudice può superare i parametri in considerazione della evidente infondatezza della domanda o del ricorso.
13. 704. Mantini.

  Al comma 3, sopprimere le parole: , se richiesto,
*13. 700. Raisi.

  Al comma 3, sopprimere le parole: , se richiesto,
*13. 701. Contento.

  Al comma 3, sostituire le parole: di massima con la seguente: scritto.
13. 703. Raisi.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un famigliare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute.
*13. 5. Di Pietro, Palomba, Borghesi, Paladini.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un famigliare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute.
*13. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , i quali, dovendo poter essere verificabili in sede di controllo fiscale, devono comunque risultare da accordo scritto con il cliente.
13. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
*13. 15. Di Pietro, Palomba, Borghesi, Paladini.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
*13. 17. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia.
13. 18. Palomba, Di Pietro, Borghesi, Paladini.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cliente può chiedere di essere assistito da un rappresentante di un'associazione dei consumatori.
13. 705. Mantini.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Conferimento dell'incarico e compenso professionale.
13. 713. Contento.

A.C. 3900-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni).

  1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.
  2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.
  3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.
  4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro un adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.
  5. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.
(Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni).

  Sopprimere il comma 4.
14. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Quartiani.
(Approvato)

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: mai.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6.
14. 6. Capano.

A.C. 3900-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 15.
(Albi, elenchi e registri).

  1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:
   a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;
   b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
   c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
   d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;
   e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;
   f) l'elenco degli avvocati che hanno subìto provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;
   g) il registro dei praticanti;
   h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);
   i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;
   l) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;
   m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 7;
   n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

  2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
  3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.
  4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.
  5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.
  6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.
(Albi, elenchi e registri).

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: a tempo pieno con le seguenti: non di ruolo.

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a tempo pieno con le seguenti: , purché non di ruolo,
15. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , ed inoltre fino alla fine della lettera;

  Conseguentemente
   all'articolo 17, comma 10, sopprimere la lettera c);
   sopprimere l'articolo 21;
   all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).
*15. 4. Raisi.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , ed inoltre fino alla fine della lettera;

  Conseguentemente
   all'articolo 17, comma 10, sopprimere la lettera c);
   sopprimere l'articolo 21;
   all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).
*15. 5. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , ed inoltre fino alla fine della lettera;

  Conseguentemente
   all'articolo 17, comma 10, sopprimere la lettera c);
   sostituire l'articolo 21 con il seguente:
  Art. 21. – (Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri). – 1. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie la verifica degli albi, degli elenchi e dei registri, al fine di controllare se permangano i requisiti per l'iscrizione, e provvede di conseguenza. Della verifica e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
  2. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda a tale verifica periodica o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.
   all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).
15. 7. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , ed inoltre fino alla fine della lettera;

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, comma 10, sopprimere la lettera c);
   sostituire l'articolo 21 con il seguente:
  Art. 21. – (Condizioni per la permanenza dell'iscrizione). – 1. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, gli ordini territoriali, le associazioni forensi maggiormente rappresentative, individuate dal Congresso nazionale forense e acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del CNEL, determina con proprio decreto, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) se possano essere configurate, nell'interesse pubblico e della libera professione di avvocato, ipotesi per la cancellazione della iscrizione all'albo, indipendenti da violazioni disciplinari e conformi a principi di pari opportunità e non discriminazione, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3 e 4 della Carta Costituzionale, tenendo altresì conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità ovvero a particolari contesti territoriali, economici e sociali, di svolgimento della professione;
   b) le procedure, da svolgersi in contraddittorio con l'interessato, per il compimento di una verifica conforme ai principi e alte norme di cui alla lettera a) del presente articolo;
   all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera
g).
15. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , ed inoltre fino alla fine della lettera;

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, comma 10, sopprimere la lettera c);
   sostituire l'articolo 21 con il seguente:
  Art. 21. – (Obbligo di iscrizione alla Cassa Forense). – 1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'iscrizione alla Cassa Nazionale Forense.
  2. Il consiglio dell'ordine annualmente compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazioni all'ente previdenziale.
  3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza; della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
  4. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica della permanenza dei requisiti o compia omissioni nel provvedervi, il CNF nomina un commissario scelto tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritto presso altri ordini, affinché provveda in sostituzione. Al commissario spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e un'indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.
  5. Il regolamento della Cassa Forense stabilisce le modalità e gli importi dei versamenti previdenziali per gli avvocati sospesi di diritto o a richiesta dall'albo.
  6. D'intesa con gli organi istituzionali di appartenenza, possono essere previste modalità specifiche di versamento figurative o forfetarie dei contributi previdenziali per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di 30.000 abitanti, di membro di giunta comunale di comune con più di 50.000 abitanti, nonché per gli avvocati che ricoprano un incarico pubblico o di rilievo sociale di particolare complessità ed intensità, ove decidano di richiedere la sospensione volontaria dall'albo.
   all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).
15. 250. Cavallaro.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: , allegato al registro di cui alla lettera g).

  Conseguentemente:
   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:
, gli elenchi ed i registri con le seguenti: ordinario, gli elenchi di cui alle lettere b), c), e), f), h) e m) e la sezione speciale di cui alla lettera i);
   all'articolo 17, comma 11, alinea, sopprimere la parola: allegato.
15. 3. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 3900-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio).

  1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989», è sostituito dal seguente:
  «1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti disponibili ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari».

  2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio».

  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.
(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 16. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante concorso, che assicuri la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio;
   b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.
16. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Cavallaro, Ferranti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 16. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio;
   b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.
16. 1. (Testo modificato nel corso della seduta) Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Cavallaro, Ferranti.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2.
16. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Cavallaro, Ferranti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ai fini di garantire la preparazione e competenza specifica in materia penale dei difensori d'ufficio, il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario aver frequentato un apposito corso organizzato con cadenza annuale dalla locale Camera Penale ove territorialmente costituita ovvero dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, anche in collaborazione tra loro, che preveda un minimo di sessanta ore di lezioni ivi comprese esercitazioni pratiche, nonché lo svolgimento finale di un colloquio di verifica, sulla cui effettività il Consiglio dell'Ordine esercita il potere di vigilanza. Il Consiglio dell'Ordine provvede, con autonomo regolamento, ad individuare i criteri di aggiornamento in materia penale a carico degli iscritti, anche in relazione agli obblighi formativi, la cui violazione comporti l'esclusione dall'elenco dei difensori d'ufficio».

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:
  
3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è inserito il seguente:
  «1-ter. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di cui al comma 1 è necessario non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio».

  4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a coloro che risultino essere iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 250. Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e.
16. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Cavallaro, Ferranti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei procedimenti di competenza dei giudici di pace e in quelli di competenza del tribunale, per reati con pena edittale detentiva non superiore ai tre anni, possono essere nominati difensori d'ufficio anche gli avvocati iscritti all'albo da non più di sei anni.
16. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Cavallaro, Ferranti.

  Sopprimere il comma 3.
16. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Cavallaro, Ferranti.

A.C. 3900-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Iscrizione e cancellazione).

  1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:
   a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
   b) avere superato l'esame di abilitazione;
   c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
   d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
   e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;
   f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
   g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
   h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

  2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
   a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
   b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

  3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
  4. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, può essere subordinata dal consiglio dell'ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel Paese di origine per un congruo periodo di tempo.
  5. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 1.
  6. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.
  7. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
  8. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di un mese dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 13. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di un mese di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.
  9. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
  10. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:
   a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
   b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
   c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;
   d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

  11. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 13, 14 e 15, nei casi seguenti:
   a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
   b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
   c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

  12. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
   a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 11;
   b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

  13. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.
  14. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.
  15. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.
  16. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a f) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 8.
  17. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 59.
  18. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 16 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.
  19. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 62. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.
  20. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.
(Iscrizione e cancellazione).

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) non avere riportato condanna definitiva per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale o per delitti di falso.
17. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Di Pietro.

  Al comma 2, lettera a) dopo la parola: italiana aggiungere le seguenti: o di uno Stato membro dell'Unione europea.
17. 6. Raisi.

  Sopprimere il comma 4.
17. 900. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: trenta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: trenta giorni.
17. 700. Contento.
(Approvato)

  Al comma 11, lettera a), le parole: un anno sono sostituite dalle seguenti: sei mesi.
17. 910. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 10, sopprimere la lettera c).
17. 11. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 11, lettera b), sopprimere le parole: , che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica.
17. 13. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 11, lettera b), sopprimere le parole: , per la prima volta,
17. 14. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 3900-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Incompatibilità).

  1. La professione di avvocato è incompatibile:
   a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;
   b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
   c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
   d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.
(Incompatibilità).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 18. – (Incompatibilità). – 1. La professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato svolta a tempo pieno.
18. 2. Raisi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: continuativamente o professionalmente aggiungere le seguenti: e con l'esercizio dell'attività di notaio.
18. 251. Angela Napoli.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o consulenti del lavoro.
18. 700. Rao, Poli, D'Ippolito Vitale, Ria.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con l'esercizio aggiungere la seguente: effettivo.
18. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: presidente di consiglio di amministrazione con aggiungere la seguente: effettivi.
18. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), dopo le parole: attività di lavoro subordinato aggiungere la seguente: pubblico.
18. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: lavoro subordinato aggiungere la seguente: pubblico.
18. 155. Froner.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione del regime di lavoro part-time presso pubbliche amministrazioni territoriali, con esclusione del distretto di Corte di Appello presso il quale è collocato l'ufficio di appartenenza.
18. 701. Mantini.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) con la magistratura non togata;
18. 8. Di Pietro, Palomba, Borghesi, Paladini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. I membri del Parlamento non possono esercitare l'attività di avvocato per la durata del loro mandato.
18. 9. Di Pietro, Palomba, Borghesi, Beltrandi, Zampa, Paladini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Nel periodo corrispondente all'esercizio del mandato parlamentare, l'avvocato che sia membro di una delle Camere non può assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 380, 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché 317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 323 del codice penale.
18. 10. Di Pietro, Palomba, Borghesi, Paladini.