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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 6 dicembre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 dicembre 2012.

  Albonetti, Alessandri, Benamati, Bindi, Boniver, Borghesi, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Crolla, D'Alema, D'Amico, D'Ippolito Vitale, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Dussin, Fava, Gregorio Fontana, Aniello Formisano, Anna Teresa Formisano, Tommaso Foti, Franceschini, Ghiglia, Ghizzoni, Giancarlo Giorgetti, Grassano, Graziano, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Lamorte, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Margiotta, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Ricardo Antonio Merlo, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Angela Napoli, Osvaldo Napoli, Narducci, Nucara, Pecorella, Picchi, Pisacane, Pisicchio, Pistelli, Porta, Razzi, Romani, Paolo Russo, Stefani, Strizzolo, Stucchi, Touadi, Valducci, Vitali, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 dicembre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   OSSORIO: «Disposizioni concernenti l'erogazione di prestiti d'onore e agevolazioni tributarie per le attività d'impresa e l'avvio di nuove attività economiche nelle aree disagiate» (5619);
   CICCANTI e CARLUCCI: «Modifica all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la tutela dei minori contro il rischio di incidenti provocati dall'uso di armi da fuoco nel corso dell'attività venatoria» (5620).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

  Il ministro dell'interno, con lettere del 22 novembre 2012, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno ROSATO ed altri n. 9/5369/8, concernente l'avvio di un nuovo corso di formazione per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2012, e LAFFRANCO ed altri n. 9/5369/21, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante la possibilità di prorogare di un anno la validità delle graduatorie degli idonei relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

  Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 4 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la relazione, per l'anno 2011, sull'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane (doc. LXXX-bis, n. 5).

  Questo documento è trasmesse alla III Commissione (affari esteri) e alla VII Commissione (cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5 dicembre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica di taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca (COM(2012)724 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tale proposta è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 6 dicembre 2012.

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 30 novembre 2012, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domande di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento, alle sottoindicate Commissioni:
   causa C-566/10 P: sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 novembre 2012. Repubblica italiana contro Commissione europea. Impugnazione – Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l'assunzione di amministratori e di assistenti – Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali – Lingua delle prove – scelta della seconda lingua tra tre lingue ufficiali (doc. LXXXIX, n. 172) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   cause riunite C-182/11 e C-183/11: sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012. Econord Spa contro comune di Cagno e comune di Varese (C-182/11) e comune di Solbiate e comune di Varese (C-183/11). Domanda di pronuncia pregiudiziale: Consiglio di Stato, Italia. Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Amministrazione aggiudicatrice che esercita su un'entità affidataria, giuridicamente distinta da essa, un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi – Insussistenza di un obbligo di organizzare una procedura di aggiudicazione secondo le norme del diritto dell'Unione (affidamento cosiddetto «in house») – Entità affidataria controllata congiuntamente da più enti locali territoriali – Presupposti di applicabilità dell'affidamento «in house» (doc. LXXXIX, n. 173) – alla I Commissione (Affari costituzionali) nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla regione autonoma della Sardegna.

  La presidenza della regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 30 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, il decreto n. 156 del presidente della regione stessa in data 27 novembre 2012, con cui è stato sciolto il consiglio comunale di Teulada e nominati i relativi commissari straordinari.

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012. PROROGA DI TERMINE PER L'ESERCIZIO DI DELEGA LEGISLATIVA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 5520-B)

A.C. 5520-B – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

  1. Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. All'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
  3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012, non convertite in legge.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Titolo I
REGIONI

Articolo 1.
(Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali).

  1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le forme di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni.
  2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo le procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20, con riduzione alla metà dei termini, gli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dal governo regionale, gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale, in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compreso il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale. Il controllo ha ad oggetto la verifica del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, del patto di stabilità interno, nonché del diritto dell'Unione europea e di quello costituzionale.
  3. Il rendiconto generale della Regione è sottoposto al giudizio di parifica da parte della Corte dei conti in conformità degli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
  4. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione, nelle forme di cui al comma 3, sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
  5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo mediante modifica delle norme di attuazione dei relativi statuti.
  6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con le modalità disciplinate dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'attendibilità dei bilanci di previsione proposti dalle giunte regionali in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al rispetto del patto di stabilità interno e alla sostenibilità dell'indebitamento. A tale fine, entro il termine di venti giorni dalla trasmissione della proposta della giunta regionale alla sezione competente, la sezione regionale esprime le proprie valutazioni con pronuncia specifica nelle forme di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  7. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna Regione. A tale fine, il Presidente della Regione trasmette trimestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è, altresì, inviato al Presidente del consiglio regionale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche trimestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.
  8. In sede di controllo di legittimità e regolarità sui bilanci preventivi e consuntivi delle autonomie territoriali e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto del patto di stabilità interno la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti economici dei conti, la sana gestione finanziaria degli enti.
  9. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Nelle more della adozione dei provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o la insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
  10. Ciascun Gruppo consiliare delle Assemblee regionali approva un rendiconto di esercizio annuale che disciplina la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la documentazione da porre a corredo del rendiconto stesso, nonché le modalità per la regolare tenuta della contabilità.
  11. Il rendiconto di cui al comma 10 è strutturato secondo linee guida deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ed evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dall'Assemblea, con indicazione del titolo del trasferimento, delle spese esclusivamente riferibili alle funzioni politico istituzionali, con esclusione di indennità, benefici o simili emolumenti e di quelle comunque estranee a tali funzioni, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
  12. Il rendiconto è trasmesso, entro venti giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di venti giorni, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che viene trasmessa al Presidente dell'Assemblea regionale che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto è, altresì, pubblicato come allegato al conto consuntivo dell'Assemblea.
  13. Qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo invita, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto, il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. L'invito sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, di risorse da parte dell'Assemblea. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio dell'Assemblea e non rendicontate.
  14. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 12 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 3, ovvero alla delibera di non regolarità del conto da parte della Sezione regionale di controllo.
  15. Le medesime disposizioni si applicano al rendiconto generale dell'Assemblea regionale.
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

Articolo 2.
(Riduzione dei costi della politica nelle regioni).

  1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonché al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 novembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:
   a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148;
   b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;
   c) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente della Regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;
   d) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati;
   e) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguardi: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;
   f) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore di gruppi consiliari, esclusa in ogni caso la contribuzione per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, ovvero partiti o movimenti politici, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;
   g) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.78 del 2010, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge n.201 del 2011, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n.95 del 2012;
   h) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici curandone, altresì, la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

  2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e fino all'adeguamento da parte delle Regioni a quanto ivi previsto, ferma restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi già disposta dalle Regioni, le stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, possono prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:
   a) hanno compiuto sessantasei anni di età;
   b) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.

  3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tali casi, il termine di sei mesi di cui all'alinea del comma 1 decorre dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la Regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011.
  4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
  5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, comma 1, della Costituzione.
  6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta», sono sostituite dalla seguenti: «un commissario ad acta»;
   b) al comma 84, le parole: «ai sensi dei commi 79 o 83» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 79»;
   c) dopo il comma 84, è inserito il seguente: «84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.».

  7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o di un Consiglio regionale».

Titolo II
PROVINCE E COMUNI

Articolo 3.
(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali).

  1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

  «Art. 41-bis. – (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo). – 1. Gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.
  2. Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
   b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
  «Art. 49. – (Pareri dei responsabili dei servizi). – 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
  2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
  3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
  4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»;
   c) all'articolo 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153, comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca è disposta con Ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato».
   d) l'articolo 147 è sostituito dai seguenti:
  «Art. 147. – (Tipologia dei controlli interni). – 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
  2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
   a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
   b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
   c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
   d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
   e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

  3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
  4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri princìpi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.
  5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

  Art. 147-bis. – (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). – 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
  2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo princìpi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
  3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

  Art. 147-ter. – (Controllo strategico). – 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 10.000 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 10.000 abitanti può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.
  2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto.

  Art. 147-quater. – (Controlli sulle società partecipate). – 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
  2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

  Art. 147-quinquies. – (Controllo sugli equilibri finanziari). – 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
  2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
  3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.»;
   e) l'articolo 148 è sostituito dal seguente:
  «Art. 148. – (Controllo della Corte dei conti)1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è, altresì, inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche semestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.»;
   f) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai princìpi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.»;
  2) al comma 6, dopo le parole: «organo di revisione» sono inserite le seguenti: «, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti»;
   g) all'articolo 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
  2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.»;
   h) all'articolo 187, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
  «3-bis. L'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222.»;
   i) all'articolo 191 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.»;
   l) dopo il comma 2 dell'articolo 227 è inserito il seguente:
  «2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.»;
   m) all'articolo 234 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e quelli capoluogo di provincia, un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, è designato dal Prefetto ed è scelto, di concerto, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri.»;
   n) al comma 2 dell'articolo 236, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse;
   o) all'articolo 239 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
   «b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
  1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
  2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
  3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
  4) proposte di ricorso all'indebitamento;
  5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
  6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
  7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;
  2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   «1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.»;
  3) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
   «a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente»;
   p) all'articolo 242, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente.»;
   q) all'articolo 243, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società partecipate, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
   r) dopo l'articolo 243 sono inseriti i seguenti:
  «243-bis.(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti abbia già provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n.266.
  2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.
  3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge n.266 del 2005.
  4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
  5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
  6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
   a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
   b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
   c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 5 anni, a partire da quello in corso;
   d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

  7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
  8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:
   a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
   b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
   c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
   d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
   e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
   f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
   g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) e che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

  9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:
   a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1o aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;
   b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
   c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
   d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

  243-ter.(Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali).1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".
  2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
  3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:
   a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
   b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

  243-quater.(Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione).1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, che assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione del piano, un'apposita sottocommissione della predetta Commissione, composta esclusivamente da rappresentanti scelti, in egual numero, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. All'esito dell'istruttoria, la sottocommissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro.
  2. In fase istruttoria, la sottocommissione di cui al comma 1 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
  3. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n.266, apposita pronuncia.
  4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.
  5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-quater.
  6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.
  7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n.149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.»;
   s) all'articolo 248 il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
  5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.».

  2. Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni.
  3. I rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, previsti dall'articolo 234, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti professionali di cui al precedente periodo e i criteri per la designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera m).
  4. La disposizione di cui al comma 1, lettera m), si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di emanazione del decreto di cui al comma 3.
  5. La condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242, del citato Testo unico n.267 del 2000, come modificato dal comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011.
  6. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici mesi.».

  7. La Commissione di cui all'articolo 155 del predetto Testo unico n.267 del 2000, ovunque citata, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Articolo 4.
(Fondo di rotazione).

  1. Il Fondo di rotazione, denominato: «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario» di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni per l'anno 2013 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Il predetto Fondo è, altresì, alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari.
  2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dagli enti locali alla predetta contabilità speciale.
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni per l'anno 2013 e a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2012 e 2013, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013 e, quanto a 200 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Al finanziamento del Fondo si può provvedere altresì ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n.196.
  4. I commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, sono abrogati. Le somme, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel conto dei residui del capitolo n.1349 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2012, sono destinate al Fondo di rotazione di cui al comma 1.
  5. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è incrementata della somma di 500 milioni di euro. Tale importo è destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. L'erogazione delle predette somme in favore degli enti locali interessati è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.27 del 24 marzo 2012, relativamente alle spese correnti.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.
(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio).

  1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come introdotti dal presente decreto, per gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4 da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo.

Articolo 6.
(Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti).

  1. Per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali, il Commissario per la revisione della spesa previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94, si avvale dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato ai quali sono affidate analisi su campione relative alla razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'organizzazione e sulla sostenibilità dei bilanci.
  2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Gli esiti dell'attività ispettiva sono comunicati al predetto Commissario di cui al comma precedente, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie.
  3. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali. Le Sezioni regionali effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attività ispettiva e, in presenza di criticità della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticità gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate. La Sezione delle autonomie riferisce al Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati.
  4. In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo.

Articolo 7.
(Ulteriori disposizioni in materia di Corte dei conti).

  1. Al fine di una più efficiente attuazione delle disposizioni di settore di cui al presente decreto:
   a) il Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti coordina le attività amministrative della Corte stessa presso la medesima Regione e può avvalersi, per lo svolgimento della funzione di controllo, anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sentito il Presidente della sezione stessa. Le medesime disposizioni si applicano alle sezioni istituite presso le province autonome di Trento e di Bolzano.»;
   b) con decreto del Presidente della Corte dei conti è individuato un magistrato assegnato alla sezione regionale di controllo responsabile dell'attuazione, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della medesima sezione, dei compiti attribuiti alla Corte dei conti dal presente decreto.

Articolo 8.
(Disposizioni in tema di patto di stabilità interno).

  1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, alle scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in cui l'ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento è all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.
  2. All'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo le parole: «entro il 30 settembre 2012.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi.»;
   b) al terzo periodo le parole: «il 15 ottobre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «i 15 giorni successivi».

  3. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
   «6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.
   6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.».

Articolo 9.
(Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille).

  1. Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è differito al 30 novembre 2012, contestualmente all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di previsione.
  2. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
    «1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.»;
   b) al comma 4, le parole: «di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità» sono sostituite dalle seguenti: «della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis».

  3. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12-bis, ultimo periodo, le parole: «30 settembre» sono sostitute dalle seguenti: «31 ottobre»;
   b) al comma 12-ter, ultimo periodo le parole: «30 settembre» sono sostitute dalle seguenti: «30 novembre».

  4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, sono stabiliti al 30 giugno 2013. Fino a tale data è fatto divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso.
  5. Per consentire una efficace gestione della procedura di erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'IRPEF disposte dai contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle organizzazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.460 del 1997, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula apposite convenzioni a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, con l'Agenzia delle entrate, al fine della erogazione dei contributi del 5 per mille alle medesime organizzazioni. La gratuità di cui al precedente periodo si estende alle convenzioni già in precedenza stipulate con amministrazioni pubbliche per le attività di cui al medesimo comma e in relazione agli anni finanziari 2010, 2011 e 2012.
  6. Al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, le parole da: «e gli elementi» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come svolte con modalità non commerciali.».

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali).

  1. Al fine di consentire il definitivo perfezionamento delle operazioni contabili e organizzative connesse al trasferimento delle funzioni già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il termine di cui all'articolo 23, comma 12-novies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 31 luglio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.
  2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: «Scuola», è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo.
  3. I predetti dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza approvata col decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
  4. Per garantire la continuità delle funzioni svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attività continua ad essere esercitata dalla Scuola stessa presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
  5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, continua ad applicarsi anche per gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.
  6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nonché quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite. Con il medesimo regolamento, ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, è istituita una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e del comma 3 del presente articolo.
  7. È istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali:
   a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
   b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione;
   c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dell'albo e alle attività connesse, nonché a quelle relative alle attività di reclutamento, formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali;
   d) definisce le modalità di gestione e di destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

  8. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non è previsto alcun tipo di compenso nè rimborso spese a carico del bilancio dello Stato.
  9. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo III
SISMA DEL MAGGIO 2012

Articolo 11.
(Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012).

  1. Al fine della migliore individuazione dell'ambito di applicazione del vigente articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e per favorire conseguentemente la massima celerità applicativa delle relative disposizioni:
   a) nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122:
  1) all'articolo 1, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
   «5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.»;

  2) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere»;

  3) all'articolo 4, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo.»;

  4) all'articolo 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
   4.1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzioni sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di attività indicate nel comma 2 è necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una delle prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate.»;
   4.2) al comma 2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola Regione, con ordinanza del Presidente in qualità di Commissario delegato, conseguentemente alle attività di monitoraggio ed analisi delle attività di ricostruzione».

  5) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149»;
   b) le disposizioni di attuazione del credito d'imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono quelle di cui al Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012. I Presidenti delle predette regioni assicurano in sede di attuazione del Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo a legislazione vigente.

  2. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013.».
  3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: «una indennità,» sono inserite le seguenti: «definita anche secondo le forme e le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2,»;
   b) al comma 2 le parole da: «di cui all'articolo 19» fino a: «n.2» sono sostituite dalle seguenti: «da definire con il decreto di cui al comma 3,».

  4. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012.
  5. In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
  6. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonché dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  8. I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
  9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:
   a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:
  1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012; nonché
  2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa;
   b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
   c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

  10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal 1o luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
  11. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, è approvato il modello indicato al comma 9, lettera b), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 8.
  12. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera b), i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
  13. Agli oneri derivanti dal comma 10, stimati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. Agli eventuali scostamenti rispetto ai predetti importi, dovuti a variazioni dei tassi di interesse monitorati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al periodo precedente.

Articolo 12.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 5520-B – Modificazioni della Camera

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA

  L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni). – 1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.
  2. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
  3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.
  4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.
  6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione è, altresì, inviata al presidente del consiglio regionale.
  7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
  8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.
  9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
  10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.
  11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.
  12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
  13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149). – 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: “fine legislatura” sono inserite le seguenti: “, redatta dal servizio bilancio e finanze della regione e dall'organo di vertice dell'amministrazione regionale”;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: “Tavolo tecnico interistituzionale” sono inserite le seguenti: “, se insediato,”;
    3) al quarto periodo, dopo le parole: “il triennio 2010-2012” sono inserite le seguenti: “e per i trienni successivi”;
   b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “Tavolo tecnico interistituzionale” sono inserite le seguenti: “, se insediato,”;
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta regionale. Le valutazioni espresse dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti sono pubblicate nel sito istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta regionale”;
   d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta regionale è comunque tenuto a predisporre la relazione di fine legislatura secondo i criteri di cui al comma 4”;
   e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  “6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della regione e all'organo di vertice dell'amministrazione regionale è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della regione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”.
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: “fine mandato” sono inserite le seguenti: “, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale,”;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: “Tavolo tecnico interistituzionale” sono inserite le seguenti: “, se insediato,”;
   b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “Tavolo tecnico interistituzionale” sono inserite le seguenti: “, se insediato,”;
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”;
   d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4”;
    e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  “6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”.
  3. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è inserito il seguente:
  “Art. 4-bis. – (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale). – 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, gli enti locali sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.
  2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti”.
  4. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) all'alinea, dopo le parole: “n. 196,” sono inserite le seguenti: “anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,”;
    2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   “c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali”;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne dà immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio”;
   c) il comma 2 è abrogato».

  L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – (Riduzione dei costi della politica nelle regioni). – 1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:
   a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
   b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;
   c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;
   d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;
   e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati;
   f) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;
   g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);
   h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;
   i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
   l) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96;
   m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 1) hanno compiuto sessantasei anni di età; 2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;
   n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

  2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.
  3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011.
  4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
  5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.
  6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 83, secondo periodo, le parole: “il presidente della regione commissario ad acta” sono sostituite dalle seguenti: “il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta”;
   b) dopo il comma 84 è inserito il seguente:
  “84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni”.
  7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: “Camera dei deputati” sono inserite le seguenti: “o di un Consiglio regionale”».

  All'articolo 3:
   al comma 1:
   alla lettera a), capoverso Art. 41-bis, comma 1, la cifra: «10.000» è sostituita dalla seguente: «15.000»;
   la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) all'articolo 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  “2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153, comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca è disposta con ordinanza del legale rappresentante dell'ente, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti”»;
   alla lettera d):
    al capoverso Art. 147, comma 3, la cifra: «10.000» è sostituita dalla seguente: «15.000»;
    al capoverso Art. 147-ter:
     al comma 1, la cifra: «10.000», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «15.000»;
     al comma 2, dopo le parole: «controllo strategico» sono inserite le seguenti: «, che è posta sotto la direzione del segretario comunale,»;
   il capoverso Art. 147-quater è sostituito dal seguente:
  «Art.147-quater. – (Controlli sulle società partecipate non quotate). – 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
  2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»;
   la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) l'articolo 148 è sostituito dai seguenti:
  “Art. 148. – (Controlli esterni)1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
   a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
   b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
   c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
   d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

  3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.
  4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
  Art. 148-bis.(Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali).1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
  2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.
  3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
  4. Il comma 168 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato”»;
   alla lettera f), numero 1), secondo periodo, le parole da: «e tenuto conto» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   alla lettera h), capoverso, dopo le parole: «L'avanzo di amministrazione» sono inserite le seguenti: «non vincolato»;
   alla lettera i), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «la Giunta,» sono inserite le seguenti: «qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti,» e le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
   dopo la lettera i) è inserita la seguente:
   «i-bis) all'articolo 222, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  “2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione”»;
   la lettera m) è soppressa;
   dopo la lettera m) è inserita la seguente:
   «m-bis) all'articolo 234:
    1) al comma 3, le parole: “, nelle unioni di comuni” sono soppresse;
    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. Nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione”»;
   alla lettera r):
    al capoverso Art. 243-bis:
    al comma 1, al primo periodo, le parole: «I comuni e le province» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti e le province» e, al secondo periodo, le parole: «abbia già provveduto,» sono sostituite dalle seguenti: «provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» e le parole: «previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo»;
    al comma 3, le parole: «previste dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo»;
    al comma 6, lettera a), le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,» sono soppresse;
    al comma 8, lettera g), le parole: «e che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali» sono sostituite dalle seguenti: «, che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali» e dopo le parole: «per i fini istituzionali dell'ente» sono inserite le seguenti: «e che abbia provveduto»;
    al capoverso Art. 243-ter, comma 3, le parole: «fissato in euro 100 per abitante» sono sostituite dalle seguenti: «, fissato in euro 200 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane,»;
    al capoverso Art. 243-quater:
    al comma 1, al primo periodo, le parole: «, che assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
    al comma 3, secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a),»;
    al comma 5, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 243-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 243-ter»;
(vedi comma 1, lettera e), capoverso Art. 148-bis, comma 4)
   i commi 3 e 4 sono soppressi;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. All'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera m-bis), del presente articolo, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. Per la scelta dei componenti del collegio dei revisori di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno 2012, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012.
  5-ter. L'assegnazione di cui al comma 5-bis, nella misura massima di 40 milioni di euro, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine di cui al primo periodo, è disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  5-quater. Alla copertura degli oneri, derivanti nell'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario). – 1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le somme disponibili sul capitolo 1316 “Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate di cui al primo periodo, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità indicate dal primo periodo».

  All'articolo 4:
   al comma 1, le parole: «, denominato: “Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario”» sono soppresse;
   al comma 5, al primo periodo, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «498 milioni» e, al quarto periodo, dopo le parole: «Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma e degli oneri di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del presente decreto» e le parole: «di quota parte delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «della quota parte delle risorse assegnate agli enti locali».

  All'articolo 5, alla rubrica, le parole: «Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali».

  L'articolo 7 è soppresso.

  All'articolo 8, comma 3, capoverso 6-bis:
   al secondo periodo, le parole: «estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «estinzione o la riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti»;
   al terzo e al quarto periodo, le parole: «estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «estinzione o la riduzione anticipata del debito».

  All'articolo 9:
   al comma 1, le parole: «, contestualmente all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di previsione» sono soppresse;
   al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: “il 30 settembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni”»;
   al comma 4, primo periodo, le parole: «enti appartenenti ai livelli di governo sub statale,» sono sostituite dalle seguenti: «enti territoriali» e il secondo periodo è soppresso;
   è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «6-bis. A seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvederà all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria».

  All'articolo 10:
   il comma 1 è soppresso;
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è soppressa» sono aggiunte le seguenti: «e i relativi organi decadono»;
   il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attività continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati»;
   al comma 6, primo periodo, le parole: «entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
   il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non dà diritto alla corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi di spese»;
   il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 11:
   al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «5-bis) all'articolo 8, comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013”»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 maggio 2013. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  1-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”.
  1-quater. Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al territorio del comune di Motteggiana. Conseguentemente, anche ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, è inserito, nell'elenco della provincia di Mantova, il seguente comune: “Motteggiana”»;
   al comma 3, lettera a), le parole: «n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «n. 185»;
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente:
  “Art. 17-bis. – (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo). –1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.
  3-ter. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
   b) al comma 2, dopo le parole: “comma 1” sono inserite le seguenti: “e al comma 1-bis”»;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sono inseriti, nell'elenco delle rispettive province, i seguenti comuni: “Ferrara”; “Mantova”»;
   il comma 7 è sostituito dai seguenti:
  «7. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono concedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni ai soggetti di cui al comma 7-bis del presente articolo. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7-bis. Il finanziamento di cui al comma 7 può essere richiesto:
   a) dai titolari di reddito di impresa e, previa integrazione della convenzione di cui al comma 7, secondo periodo, dagli esercenti attività commerciali o agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che, limitatamente ai danni subìti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 del presente articolo, nonché per gli altri importi dovuti dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
   b) previa integrazione della convenzione di cui al comma 7, secondo periodo, dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

  7-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, lettera b), pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 6 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche»;
   al comma 9, alinea, le parole: «i contribuenti ivi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera a),»;
   dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera b), dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7»;
   al comma 13, primo periodo, la parola: «stimati» è sostituita dalla seguente: «valutati» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo»;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «13-bis. Nell'ambito degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto di cui all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'ingresso del subappaltatore in cantiere e per l'avvio da parte di questo delle prestazioni oggetto di subaffidamento. È fatto salvo ogni successivo controllo della stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Le autorizzazioni al subappalto dei lavori realizzati o in corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste.
  13-ter. Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, relativamente alla quota delle spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi».

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis. – (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano). – 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

A.C. 5520-B – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni). – 1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.
  2. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
  3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.
  4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.
  6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione è, altresì, inviata al presidente del consiglio regionale.
  7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
  8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.
  9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
  10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.
  11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.
  12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
  13. Le regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, formalmente approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 dicembre 2012, un'anticipazione di cassa da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
  14. L'anticipazione di cui al comma 13 è concessa, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì le modalità per l'erogazione e per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione.
  15. Alla copertura degli oneri derivanti, nell'anno 2012, dalle disposizioni recate dai commi 13 e 14 si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 5.
  16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149). – 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: “fine legislatura” sono inserite le seguenti: “, redatta dal servizio bilancio e finanze della regione e dall'organo di vertice dell'amministrazione regionale,”;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: “Tavolo tecnico interistituzionale” sono inserite le seguenti: “, se insediato,”;
    3) al quarto periodo, dopo le parole: “il triennio 2010-2012” sono inserite le seguenti: “e per i trienni successivi”;
   b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “Tavolo tecnico interistituzionale” sono inserite le seguenti: “, se insediato,”;
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta regionale. Le valutazioni espresse dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti sono pubblicate nel sito istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta regionale”;
   d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta regionale è comunque tenuto a predisporre la relazione di fine legislatura secondo i criteri di cui al comma 4”;
   e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  “6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della regione e all'organo di vertice dell'amministrazione regionale è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della regione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”.

  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: “fine mandato” sono inserite le seguenti: “, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale,”;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: “Tavolo tecnico interistituzionale” sono inserite le seguenti: “, se insediato,”;
   b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “Tavolo tecnico interistituzionale” sono inserite le seguenti: “, se insediato,”;
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”;
   d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4”;
    e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  “6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”.

  3. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è inserito il seguente:
  “Art. 4-bis. – (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale). – 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.
  2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti”.

  4. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) all'alinea, dopo le parole: “n. 196,” sono inserite le seguenti: “anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,” e le parole: “, anche attraverso le rilevazioni SIOPE,” sono soppresse;
    2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   “c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali”;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le verifiche di cui all'alinea sono attivate anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui alla lettera c-bis)”;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui al comma 1, lettera c-bis), il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne dà immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio”;
   c) il comma 2 è abrogato».

  L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – (Riduzione dei costi della politica nelle regioni). – 1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:
   a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
   b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;
   c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;
   d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;
   e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati;
   f) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;
   g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);
   h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;
   i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
   l) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96;
   m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 1) hanno compiuto sessantasei anni di età; 2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;
   n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

  2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.
  3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011.
  4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
  5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.
  6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 83, secondo periodo, le parole: “il presidente della regione commissario ad acta” sono sostituite dalle seguenti: “il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta”;
   b) dopo il comma 84 è inserito il seguente:
  “84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni”.

  7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: “Camera dei deputati” sono inserite le seguenti: “o di un Consiglio regionale”».

  All'articolo 3:
   al comma 1:
   alla lettera a), capoverso Art. 41-bis, comma 1, al primo periodo, la parola: «10.000» è sostituita dalla seguente: «15.000» e, al secondo periodo, le parole: «all'inizio e alla fine del mandato» sono sostituite dalle seguenti: «nonché all'inizio e alla fine del mandato»;
   la lettera c) è soppressa;
   alla lettera d):
    al capoverso Art. 147, comma 3, le parole:
«con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015»;
    al capoverso Art. 147-bis:
     al comma 1, secondo periodo, le parole:
«È inoltre effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «Il controllo contabile è effettuato»;
     al comma 2, al primo periodo, le parole: «e contabile» e, al secondo periodo, le parole: «gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa,» sono soppresse;
     al comma 3, dopo le parole:
«ai responsabili dei servizi,» sono inserite le seguenti: «unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché»;
    al capoverso Art. 147-ter:
     al comma 1, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015»;
     al comma 2, dopo le parole: «controllo strategico» sono inserite le seguenti: «, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale,» e le parole: «, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto» sono soppresse;
   il capoverso Art. 147-quater è sostituito dal seguente:
  «Art.147-quater.(Controlli sulle società partecipate non quotate). – 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
  2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati»;
   la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) l'articolo 148 è sostituito dai seguenti:
  “Art. 148. – (Controlli esterni)1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
   a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
   b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
   c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
   d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

  3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.
  4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
  Art. 148-bis.(Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali).1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
  2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.
  3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
   alla lettera f), numero 1), secondo periodo, le parole da: «e tenuto conto» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   dopo la lettera g), è inserita la seguente:
    «g-bis) all'articolo 169, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  “3-bis. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”»;
   alla lettera h), capoverso 3-bis, dopo le parole: «L'avanzo di amministrazione» sono inserite le seguenti: «non vincolato» e dopo le parole: «dagli articoli 195 e 222» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193»;
   alla lettera i), capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: «la Giunta,» sono inserite le seguenti: «qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti,», le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni», le parole: «all'Organo Consiliare» sono sostituite dalle seguenti: «al Consiglio» e dopo le parole: «articolo 194,» sono inserite le seguenti: «comma 1, lettera e),»;
   dopo la lettera i) è inserita la seguente:
   «i-bis) all'articolo 222, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  “2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionale che internazionali”»;
   la lettera m) è soppressa;
   dopo la lettera m) è inserita la seguente:
    «m-bis) all'articolo 234:
     1) al comma 3, dopo le parole: “nelle unioni di comuni” sono inserite le seguenti: “, salvo quanto previsto dal comma 3-bis”;
     2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione”»;
   alla lettera q), capoverso 3-bis, le parole: « società partecipate» sono sostituite dalle seguenti: «società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa,»;
   dopo la lettera q) è inserita la seguente:
    «q-bis) all'articolo 243, comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
     “a) gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione, di cui all'articolo 161”»;
   alla lettera r):
    al capoverso Art. 243-bis:
    al comma 1, secondo periodo, le parole: «abbia già provveduto,» sono sostituite dalle seguenti: «provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» e le parole: «previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo»;
    al comma 3, le parole: «previste dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo»;
    al comma 5, le parole: «piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni»;
    al comma 6:
     alla lettera a), le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,» sono soppresse;
     la lettera c) è sostituita dalla seguente:
     «c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano»;
    al comma 8, lettera g), le parole: «e che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali» sono sostituite dalle seguenti: «, che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali» e dopo le parole: «per i fini istituzionali dell'ente» sono inserite le seguenti: «e che abbia provveduto»;
    al capoverso Art. 243-ter, comma 3, le parole: «fissato in euro 100 per abitante» sono sostituite dalle seguenti: «fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane,»;
    al capoverso Art. 243-quater:
    al comma 1, al primo periodo, le parole: «, che assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e dopo le parole: «tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri» sono inserite le seguenti: «e dall'ANCI»;
    al comma 3, secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a),»;
    al comma 5, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 243-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 243-ter»;
    dopo il capoverso 243-quater è aggiunto il seguente:
  «243-quinquies. – (Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso). – 1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle finalità di cui al comma 2.
  2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 200 per abitante, è destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.
  3. L'anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.
  4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresì le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «
1-bis. Il comma 168 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
  1-ter. A seguito di apposito monitoraggio, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera r), del presente articolo, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli interventi correttivi necessari per assicurare la copertura dei nuovi o maggiori oneri»;
   i commi 3 e 4 sono soppressi;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. All'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera m-bis), del presente articolo, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. Per la scelta dei componenti del collegio dei revisori di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno 2012, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012.
  5-ter. L'assegnazione di cui al comma 5-bis, nella misura massima di 20 milioni di euro, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine di cui al primo periodo, è disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  5-quater. Alla copertura degli oneri, derivanti nell'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1».
   dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  “1-bis. In ogni caso, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di cui al presente decreto legislativo, le modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario). – 1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le somme disponibili sul capitolo 1316 “Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate di cui al primo periodo, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità indicate dal primo periodo».

  All'articolo 4:
   al comma 1, le parole: «, denominato: “Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario”» sono soppresse e le parole: «100 milioni per l'anno 2013 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2013, 190 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020»;
   al comma 3, dopo le parole: «Alla copertura degli oneri di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al numero 5-bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11»;
   al comma 5, al primo periodo, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «498 milioni» e, al quarto periodo, dopo le parole: «Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma e degli oneri di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del presente decreto» e le parole: «di quota parte delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «della quota parte delle risorse assegnate agli enti locali».

  All'articolo 5, alla rubrica, le parole: «Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali».

  L'articolo 7 è soppresso.

  All'articolo 8, comma 3, capoverso 6-bis:
   al secondo periodo, le parole: «estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «estinzione o la riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti»;
   al terzo e al quarto periodo, le parole: «estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «estinzione o la riduzione anticipata del debito».

  All'articolo 9:
   al comma 1, le parole: «, contestualmente all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di previsione» sono soppresse;
   al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: “il 30 settembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni”»;
   al comma 4, al primo periodo, le parole: «enti appartenenti ai livelli di governo sub statale,» sono sostituite dalle seguenti: «enti territoriali» e il secondo periodo è soppresso;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «6-bis. A seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente.
  6-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
  6-quater. Per esigenze di coordinamento, fermi la data e gli effetti delle incorporazioni previsti dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
   a) al comma 10 del predetto articolo 23-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il numero 3) della lettera d) è sostituito dal seguente:
     “3) ai commi 3-bis e 4, le parole: ‘del territorio’ sono sostituite dalle seguenti: ‘delle entrate’”;
    2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
    “d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: ‘pubbliche amministrazioni’ sono inserite le seguenti: ‘, ferma restando ai fini della scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,’”;
   b) tenuto conto dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, si intende che i due componenti di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successivamente al 1o dicembre 2012 deliberano per le sole materie ivi indicate.

  6-quinquies. In ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».

  All'articolo 10:
   il comma 1 è soppresso;
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è soppressa» sono aggiunte le seguenti: «e i relativi organi decadono»;
   il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attività continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati»;
   al comma 6, al primo periodo, le parole: «con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e, al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo regolamento» dalle seguenti: «Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;
   il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non dà diritto alla corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi di spese»;
   il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Nel titolo II, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
  «Art. 10-bis. – (Disposizioni in materia di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia). – 1. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia. Il predetto comune approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 28 febbraio 2013, l'atto costitutivo e lo statuto della società, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed è individuata dal Ministero dell'interno. L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco e i rapporti tra la società di gestione ed il comune di Campione d'Italia, sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti.
  2. A decorrere dall'inizio di attività della società di cui al comma 1, sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti i giochi al netto del prelievo fiscale, se superiori a franchi svizzeri 130 milioni, è individuato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2015 e successivamente ogni biennio, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla verifica della percentuale del contributo di cui al periodo precedente da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, all'adeguamento della stessa con decreto interministeriale, sentiti il comune di Campione d'Italia e gli enti territoriali beneficiari del contributo. Detto ammontare sarà assegnato per il 40 per cento alla provincia di Como, per il 20 per cento alla provincia di Varese, per il 16 per cento alla provincia di Lecco e per il 24 per cento al Ministero dell'interno. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province possono essere utilizzate anche per investimenti in favore dell'economia del territorio, sentita la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dalla data di inizio di attività della società cessano conseguentemente di avere efficacia le disposizioni previste dai commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

  All'articolo 11:
   al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  “8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria”»;
   al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente:
  «1-bis) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilità speciali, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari”»;
   al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «siano assicurati i criteri» sono inserite le seguenti: «di controllo,»;
   al comma 1, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
  «5-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  “1-ter. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute dai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, gli importi di cui al periodo precedente”;
  «5-ter) all'articolo 8, comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013”»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 maggio 2013. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  1-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”.
  1-quater. Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al territorio del comune di Motteggiana. Conseguentemente, anche ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, è inserito, nell'elenco della provincia di Mantova, il seguente comune: “Motteggiana”»;
   al comma 3, lettera a), le parole: «n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «n. 185»;
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente:
  “Art. 17-bis. – (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo). –1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.
  3-ter. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «Motteggiana,» è soppressa;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
   c) al comma 2, dopo le parole: “comma 1” sono inserite le seguenti: “e al comma 1-bis”»;
  3-quater. All'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Possono altresì usufruire del credito di imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, che pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi”;
   b) al comma 3, le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 1-bis”»;
   ai commi 5 e 6, le parole: «16 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre 2012»;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sono inseriti, nell'elenco delle rispettive province, i seguenti comuni: “Ferrara”; “Mantova”»;
   il comma 7 è sostituito dai seguenti:
  «7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 18 ottobre 2012, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui al predetto comma 7 può essere altresì chiesto ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti, previa integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7:
   a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
   b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

  7-ter. I soggetti di cui al comma 7-bis, lettere a) e b), per accedere al finanziamento di cui al comma 7 presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7 la documentazione prevista dal comma 9. A questi fini, per i soggetti di cui al comma 7-bis, lettera a), l'autodichiarazione, nella parte riguardante la “ripresa piena dell'attività”, si intende riferita alla loro attività di lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa parte di autodichiarazione è omessa dai soggetti di cui al comma 7-bis, lettera b).
  7-quater. Salvo quanto previsto dai comma 7-bis e 7-ter relativamente a tali commi, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonché da 10 a 13 del presente articolo»;
   al comma 13, primo periodo, la parola: «stimati» è sostituita dalla seguente: «valutati» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo»;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «13-bis. Nell'ambito degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto di lavori di cui all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'ingresso del subappaltatore in cantiere e per l'avvio da parte di questo delle prestazioni oggetto di subaffidamento. È fatto salvo ogni successivo controllo della stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Le autorizzazioni al subappalto dei lavori realizzati o in corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste.
  13-ter. Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, relativamente alla quota delle spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi».
  13-quater. Per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, il decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, continua a essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione».

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis. – (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano). – 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

A.C. 5520-B – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.
(Riduzione dei costi della politica nelle regioni).

  Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m) abbia adottato quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; ferma restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi eventualmente già disposta, le regioni, nel termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono erogare trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale se a quella data, i beneficiari non abbiano: 1) compiuto sessantasei anni di età; 2) ricoperto tali cariche anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le regioni provvedono ad adattare o riconvertire i trattamenti vitalizi in corso di erogazione, anche eventualmente provvedendo alla restituzione, nei termini di legge e con gli interessi legalmente previsti, delle somme corrisposte dai beneficiari.
2. 50. Borghesi, Favia, Mura.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: La regione, a decorrere fino a: maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono a disciplinare la corresponsione dei trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che hanno ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale secondo i criteri seguenti: 1) i beneficiari abbiano compiuto un'età che non può essere inferiore a 65 anni; 2) i beneficiari abbiano ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. 51. Borghesi, Favia, Mura.

ART. 3.
(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali).

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147, comma 3, sostituire le parole: con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 con le seguenti: con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   capoverso Art. 147-
ter:
    comma 1:
     primo periodo, sostituire le parole:
con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 con le seguenti: con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
     secondo periodo, sostituire le parole:
con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 con le seguenti: con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
    comma 5, primo periodo, sostituire le parole:
con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 con le seguenti: con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
3. 1. Borghesi, Favia, Mura.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147, comma 3, sostituire le parole: con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 con le seguenti: con popolazione superiore a 30.000 persone.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   capoverso Art. 147-
ter:
    comma 1:
     primo periodo, sostituire le parole:
con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 con le seguenti: con popolazione superiore a 30.000 persone;
     secondo periodo, sostituire le parole:
con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 con le seguenti: con popolazione superiore a 30.000 persone;
    comma 5, primo periodo, sostituire le parole:
con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 con le seguenti: con popolazione superiore a 30.000 persone.
3. 13. Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: amministrativa aggiungere le seguenti: e contabile.
3. 14. Simonetti, Polledri, D'Amico, Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi, Bitonci.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-ter, comma 2, sostituire le parole: segretario comunale con la seguente: sindaco.
3. 9. Vanalli, Bitonci, Volpi, Pastore, Bragantini, Simonetti, D'Amico, Meroni.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso Art. 147-quater.
3. 32. Bragantini, Vanalli, Bitonci, Pastore, Polledri, Simonetti, D'Amico, Volpi, Meroni.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-quater, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 con le seguenti: con popolazione superiore a 30.000 persone.
3. 18. Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Vanalli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g-bis).
3. 35. Bragantini, Pastore, Vanalli, Bitonci, Volpi, Polledri, Simonetti, D'Amico, Meroni.

  Al comma 1, lettera h), capoverso 3-bis, sopprimere le parole: , fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.
3. 19. Bragantini, Meroni, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Vanalli, Pastore.

  Al comma 1, sopprimere la lettera q).
3. 37. Simonetti, Vanalli, Pastore, Volpi, Bitonci, Meroni, Bragantini, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera q), capoverso 3-bis, sostituire la parola: controllate con la seguente: partecipate.
3. 2. Borghesi, Favia, Mura.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-ter, comma 3, alinea, sostituire le parole: 300 per abitante per i comuni con le seguenti: 100 per abitante per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, euro 200 per abitante per i comuni con popolazione tra 100.000 e 500.000 abitanti, euro 300 per abitante per i comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti.
3. 23. Simonetti, Polledri, D'Amico, Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi, Bitonci.

  Al comma 1, lettera r), sopprimere il capoverso Art. 243-quinquies.
3. 26. Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-quinquies, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 200 con la seguente: 50.
3. 27. Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Vanalli.

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
  7-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 7. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Pastore, Polledri, D'Amico, Simonetti, Meroni, Volpi.

ART. 4.
(Fondo di rotazione).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 90 milioni di euro per l'anno 2013, 190 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2013, 100 milioni di euro.
4. 2. Bragantini, Meroni, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Vanalli, Pastore.

ART. 9.
(Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille).

  Al comma 6-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado. La disposizione di cui al precedente periodo opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013; al minore introito derivante dalla disposizione si ricorre attraverso le risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto.
9. 4. Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni.

  Al comma 6-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122». La disposizione di cui al precedente periodo opera nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013; al minore introito derivante dalla disposizione si ricorre attraverso le risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto.
9. 6. Polledri, Rainieri, Pini, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi.

  Al comma 6-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo» sono soppresse.
9. 5. Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi.

ART. 11.
(Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012).

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 20 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.

  Conseguentemente:
   al comma 6, sostituire le parole:
20 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013;
   al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
A copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate.
11. 1. Mura, Borghesi, Favia, Piffari.

A.C. 5520-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene una serie di disposizioni volte a definire il quadro normativo dei controlli esterni sulle autonomie territoriali, nonché a rafforzare gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo in cui si articola la Repubblica, nonché interventi di finanza locale per i territori colpiti dal sisma del maggio scorso;
    il decreto-legge in particolare indica una serie di misure finanziarie e tributarie, nonché di alleggerimento rispetto a quanto previsto dal patto di stabilità interno, nei riguardi degli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio del 2012, di sostegno nei confronti delle imprese e dei lavoratori dei territori colpiti, dall'evento calamitoso al fine di consentirne una ripresa nel più breve tempo possibile;
    le misure indicate all'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2, n. 5 e n. 5-bis, comma 3-ter, lettera a) e comma 3-quater appaiono tuttavia insufficienti a fronteggiare una situazione economica e sociale particolarmente grave come quella che ha interessato le aree sismiche dei comuni della provincia dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto, devastate dal terremoto che ha provocato ingenti danni ambientali e conseguentemente anche economico e finanziari;
    normative intricate e complicazioni burocratiche stanno determinando infatti evidenti ritardi nell'ambito delle iniziative volte a proseguire gli interventi di ricostruzione degli edifici, delle strutture pubbliche e della messa in sicurezza del territorio;
    i numerosi interventi emendativi, sia alla Camera dei deputati, che al Senato, volti a sostenere maggiormente gli enti locali e le popolazioni interessate dall'evento sismico, che avrebbero certamente favorito la ripresa dell'economia e le attività produttive delle aree territoriali in maniera più celere, non sono stati giudicati evidentemente condivisibili dal Governo;
    la proroga della sospensione degli adempimenti tributari e contributivi al giugno 2013 e consentire il pagamento del pregresso in 24 o 36 rate senza interessi e senza fideiussione avrebbe permesso alle aziende e alle famiglie delle zone terremotate di fronteggiare una gravissima situazione economica e sociale venutasi a determinare a causa della calamità naturale verificatasi lo scorso maggio;
    alla fine del presente mese di dicembre lo stipendio dei lavoratori dipendenti delle aree territoriali interessate subirà una riduzione del 70 per cento, se si valuta che il 20 per cento verrà trattenuto per il pagamento dell'IRPEF arretrata e il 50 per cento per i contributi arretrati, unitamente al pagamento arretrato di luce, gas e acqua, determinando un effetto numerico in busta paga quasi pari a zero,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, una nuova proroga fino a giugno del 2013 degli adempimenti tributari e fiscali, nei riguardi dei lavoratori dipendenti delle aree sismiche interessate dal terremoto del maggio 2012, affinché possano disporre nella piena disponibilità di quanto previsto dalla busta paga del presente mese di dicembre.
9/5520-B/1Garagnani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 comma 10 del decreto-legge in esame, riguardante il sistema dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, stabilisce le trasmissione del rendiconto da ciascun gruppo al presidente del consiglio regionale, e da questi al presidente della regione. Quest'ultimo, a sua volta, invia il rendiconto di ciascun gruppo, nel termine di 60 giorni, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio. La norma prevede altresì che la sezione della magistratura contabile si pronuncia sulla regolarità del rendiconto con delibera entro 30 giorni dal ricevimento. Nell'esame del provvedimento al Senato si è aggiunto che «in caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato»;
    il controllo evidentemente non costituisce approvazione del rendiconto, essendo diversa la funzione richiesta alla Corte dei conti rispetto alla funzione di amministrazione attiva già attribuita al Consiglio Regionale. Va pertanto precisato, in sede interpretativa, che – ferma restando la scansione temporale di cui al comma 11 – l'esame oltre il termine previsto in ogni caso non preclude le valutazioni della magistratura contabile in ordine alle irregolarità riscontrate,

impegna il Governo

a che, in sede di attuazione e di concreta applicazione del sistema di trasparenza dei conti dei gruppi consiliari regionali previsto dai commi dal 9 al 12 dell'articolo 1, si precisi, con gli strumenti di orientamento ermeneutico propri dell'Esecutivo, che la mancata pronuncia della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi del comma 10, pur causando gli effetti previsti dal comma medesimo e dal comma 11, non precluda le valutazioni della magistratura contabile in ordine alle irregolarità riscontrate.
9/5520-B/2Mantovano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge prevede il maggiori poteri alla Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e in particolare sui bilanci preventivi e i rendiconti delle regioni e degli enti locali;
    nel decreto-legge in esame è previsto altresì che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;
    il patto di stabilità incide negativamente sulla possibilità da parte degli enti locali di investire ad esempio su programmi di lotta al dissesto idrogeologico e della messa in sicurezza degli edifici scolastici, due tra i temi più rilevanti nel nostro Paese che, se affrontati, potrebbero essere un efficace volano occupazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche attraverso modifiche legislative ad escludere dal vincolo del patto di stabilità gli investimenti che gli enti locali abbiamo destinato al dissesto idrogeologico e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, in particolare quelli nelle aree sismiche, e quindi a non considerare tali investimenti ai fini della determinazione del saldo finanziario per la verifica del rispetto del patto di stabilità.
9/5520-B/3Ruvolo.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2012, adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, nonché con le delibere del Consiglio dei ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato dichiarato fino al 31 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;
    è necessario tener conto della situazione di gravissima difficoltà in cui versa la filiera dei formaggi DOP colpiti dal sisma di maggio 2012, con oltre 600.000 forme di parmigiano reggiano e 300.000 di grana padano cadute a terra e danneggiate;
    in particolare, i caseifici colpiti non solo subiscono il danno economico direttamente derivante dal prodotto danneggiato, che al momento è quantificato dai consorzi di tutela in 130-140 milioni di euro complessivi, ma devono affrontare anche la perdita del «pegno» che rappresentava la base per i rapporti con gli istituti di credito;
    al fine di scongiurare i rischi di collasso delle imprese e del sistema territoriale, le imprese cooperative sono attive su numerosi fronti, anche a livello regionale, e per promuovere un intervento di solidarietà interno ai consorzi di tutela,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché siano destinati al risarcimento dei danni arrecati dal sisma alla filiera dei formaggi DOP almeno 15 dei 35 milioni di euro minimi necessari, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate stanziate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012.
9/5520-B/4Marco Carra.


   La Camera,
   premesso che:
    i drammatici eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Toscana, in particolare la provincia di Massa Carrara e il settore meridionale, lo scorso novembre 2012, in cui sono morte cinque persone e che hanno causato ingenti danni ai beni pubblici e privati calcolati, secondo le prime stime, nell'ordine di almeno 500 milioni di euro, hanno pesantemente riproposto il tema della fragilità e pericolosità del nostro territorio, troppo a lungo trascurato o negato;
    tali rischi compromettono le potenzialità di sviluppo anche delle aree più dinamiche del nostro paese, ma soprattutto di quelle più svantaggiate come Massa Carrara, riconosciuta area a forte declino industriale secondo i parametri previsti dal regolamento CEE 2081/93, ostacolando le prospettive di ripresa economica e occupazionale già da tempo in fase recessiva;
    l'articolo 11 comma 1, lettera a), n. 5-bis, del provvedimento in esame è volto ad escludere dal patto di stabilità interno, per gli anni 2013 e 2014, le spese sostenute dai Comuni delle province interessate dagli eventi sismici di maggio 2012, finalizzate a fronteggiare i disastri e la ricostruzione finanziata con risorse proprie;
    i commi da 7 a 12 del citato articolo 11, prevedono inoltre la possibilità, per 1 titolari di reddito di impresa con immobili danneggiati dal sisma, di chiedere alle banche un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013; il finanziamento può essere altresì richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di una unita immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in determinate categorie catastali;
    la gravità della situazione sollecita la massima tempestività nell'adozione di urgenti misure volte a riportare quanto prima alla normalità detti territori, in primo luogo attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie;
    appare altresì necessario riconoscere anche alle popolazioni colpite dagli eventi atmosferici alluvionali sopra descritti le stesse misure adottate in altre calamità naturali,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di estendere le misure già riconosciute ad altre aree colpite da eventi calamitosi anche al territorio della provincia di Massa-Carrara, che a seguito delle alluvioni del novembre 2012 ha subito gravi danni, prevedendo che per i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo e di lavoro dipendente, nonché per gli esercenti attività agricole, sia concessa la possibilità di richiedere un finanziamento agevolato, assistito dalla garanzia dello Stato, alle medesime condizioni previste nel provvedimento in oggetto, destinato pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi il cui versamento è previsto dal dicembre 2012 al 30 giugno 2013, anche al fine di incentivare la ripresa economica e occupazionale del territorio che da tempo risulta essere in fase recessiva.
9/5520-B/5Rigoni.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi economica e finanziaria ha raggiunto livelli ancora più drammatici nei Comuni del Mezzogiorno dove si registra il più alto tasso di disoccupazione pari al 35 per cento, una decrescita spaventosa del PIL e la chiusura continua di imprese manifatturiere;
    la revisione della spesa pubblica, oltre che la riduzione progressiva delle entrate, che ha causato squilibri di bilancio tali da provocare il dissesto finanziario di molti Comuni, ha determinato una tassazione in sede locale sempre più gravosa sui cittadini a fronte degli oneri richiesti dai servizi essenziali,

impegna il Governo

a valutare, in maniera comparativa e nel quadro delle maggiori difficoltà contingenti e strutturali, soprattutto per i Comuni del Mezzogiorno, l'opportunità che il fondo di rotazione, previsto dall'articolo 4 del presente decreto-legge, sia articolato attraverso ulteriori iniziative normative, per aree territoriali omogenee su criteri e parametri di maggiore arretratezza, di marginalità economica, di decremento produttivo e manifatturiero e di continua decrescita demografica con l'impoverimento sempre più grave delle risorse dei territori e delle comunità del Mezzogiorno, onde concedere in maniera determinante le anticipazioni richieste agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario.
9/5520-B/6Mario Pepe (PD).


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto di conversione già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante: «disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa,» contiene una serie di disposizioni volte a modificare il testo unico delle leggi degli enti locali, attraverso una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo un apposito fondo di rotazione diretto ad assicurarne la stabilità finanziaria;
    per i comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, V articolo 11 del provvedimento, prevede una seria di norme volte ad attenuare i rigidi vincoli stabiliti dal Patto di stabilità interno, a cui si affiancano ulteriori disposizioni finanziarie agevolative volte a sostenere gli enti locali e le imprese delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, finalizzate a consentire agli enti danneggiati, di effettuare maggiori spese per fronteggiare tali eventi in deroga alle regole del patto finanziate con risorse proprie degli enti e a prevedere una ripresa per il tessuto economico e produttivo delle aree territoriali interessate dall'emergenza calamitosa;
    lo scorso mese di novembre, nelle giornate di sabato 10 e domenica 11, un evento alluvionale di configurazione eccezionale, ha interessato numerose aree geografiche regionali ed in particolare la Toscana, determinando rilevanti disagi al territorio, devastando importanti aree della maremma toscana con gravissimi danni per il settore agricolo e produttivo a causa delle precipitazioni continue e persistenti e delle caratteristiche dei bacini idrografici che hanno determinato effetti significativi sul reticolo idraulico;
    le associazioni agricole toscane hanno stimato in 500 milioni di euro, i danni, che l'intero comparto ha subito nel corso della perturbazione alluvionale così significativa, come confermato da oltre 1.500 aziende interessate che evidenziano la distruzione di terreni agricoli e delle semine, l'impossibilità di utilizzare attrezzature e macchinari irrimediabilmente danneggiati;
    interventi conformi e coerenti come questi disposti dal suesposto articolo 11 a favore degli enti locali e delle imprese coinvolte dal sisma del maggio 2012, appaiono pertanto indispensabili nei riguardi dei comuni e delle aziende toscane interessate da un'analoga emergenza ambientale e calamitosa;
    le attività produttive, non solo quelle agricole della Toscana ed in particolare della provincia di Grosseto, coinvolte pesantemente dall'alluvione anche a causa dell'esondazione del fiume Albegna, sono tuttora sospese;
    risulta conseguentemente improbabile, per gli imprenditori delle aree territoriali alluvionate, adempiere agli obblighi fiscali e contributivi nei prossimi mesi in considerazione della situazione di elevata criticità in cui si trovano,

impegna il Governo:

   a prevedere 1 esclusione dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011, nei riguardi degli enti locali della regione Toscana coinvolti dall'alluvione dello scorso mese di novembre, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 comma 1, lettera a), n. 5 del presente decreto-legge, a favore dei comuni interessati dal sisma del 2012;
   a prevedere altresì 1 estensione del credito d'imposta anche per le imprese della regione Toscana, ubicate nei territori colpiti dal fenomeno alluvionale dello scorso mese di novembre, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 comma 3-quater del presente provvedimento.
9/5520-B/7Faenzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una serie di disposizioni volte al rafforzamento dei controlli amministrativi e finanziari da parte della Corte dei conti, nell'ambito dei parametri dell'attendibilità ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, del rispetto del patto interno di stabilità e della sostenibilità dell'indebitamento;
    le norme previste all'interno del provvedimento d'urgenza, intervengono in coerenza con quanto stabilito dalla Corte costituzionale dalla legge n. 131 del 2003, che ha attribuito alla Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
    all'interno delle disposizioni previste per i controlli e gli adempimenti previsti nell'ambito della finanza locale per i comuni, le province e le regioni, emergono una serie di criticità rilevanti, con riferimento sia ai mancati interventi diretti volti ad attenuare i vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali, che soprattutto alle ulteriori riduzioni di trasferimenti di risorse previste ai medesimi enti, la cui situazione economica e finanziaria generale a livello nazionale risulta estremamente difficile e complessa;
    occorrono pertanto urgenti interventi volti a sostenere in particolare gli enti locali che sono in gravi condizioni finanziarie al fine di consentire misure agevolative in grado di allentare le problematicità economiche e garantire gli adempimenti degli oneri e dei costi da parte delle amministrazioni locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa nell'ambito delle regole di indebitamento, per i comuni e per le province per i quali, al 31 dicembre 2012 sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, che non consentono il raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2012 e per i successivi anni 2013 e 2014, la possibilità di stipulare nuovi contratti di mutuo accesi con la Cassa depositi e prestiti, in ammortamento a tasso fisso o variabile, la cui durata massima non può superare i 30 anni, limitatamente entro l'anno 2013, alle condizioni stabilite dalla circolare n. 1255 del 27 gennaio 2005 e successive modificazioni e integrazioni.
9/5520-B/8Nastri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'aumento della pressione fiscale verificatosi nel corso del Governo Monti non ha incrementato le risorse per gli enti locali, che anzi si sono visti ridurre i trasferimenti, a titolo di partecipazione al risanamento della finanza pubblica;
    la riforma del pareggio di bilancio prevede la creazione di un Fondo straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti i diritti civili e sociali;
    l'articolo 243-quinquies del TUEL introdotto dall'articolo 3 del provvedimento in esame, prevede che i comuni dissestati accedano ad un fondo per il finanziamento dei servizi essenziali;
    tuttavia si registrano grandi difficoltà per lo svolgimento dei servizi sociali anche nei comuni non dissestati,

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie volte a garantire una uniforme applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni in tutti i comuni, con particolare attenzione al settore sociale, nello specifico, ai disabili, agli anziani e alle famiglie disagiate, incrementando soprattutto le risorse allocate nel Fondo sociale e nel Fondo per le non autosufficienze.
9/5520-B/9Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni riguardanti la costituzione di un Fondo per il pagamento delle spese per il personale, con particolare riferimento ai comuni dissestati;
    la Legge di stabilità 2013 accantona risorse per la prosecuzione dei lavori socialmente utili, con particolare riferimento ai comuni del Mezzogiorno;
    è opportuno garantire la certezza dei diritti ai soggetti operanti nei lavori socialmente utili, considerata la durata ormai pluriennale di tali attività, che per loro natura sono invece temporanee,

impegna il Governo

ad individuare le risorse volte ad avviare percorsi di riqualificazione del personale operante nel settore dei lavori socialmente utili, con l'obiettivo finale di prevedere alla stabilizzazione definitiva del suddetto personale.
9/5520-B/10Marinello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
    la figura del Prefetto, organo di rappresentanza del Governo nella Provincia, ha inizialmente trovato il suo fondamento normativo negli articoli 18 e 19 dell'ormai abrogato testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e, attualmente, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
    il Prefetto si caratterizza come organo di competenza generale del Governo, sebbene dipendente gerarchicamente dal Ministero dell'interno. In quanto tale, il Prefetto non può essere considerato come organo decentrato di un settore dell'amministrazione statale, quale è, ad esempio, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale nei confronti del Ministro della pubblica istruzione;
    al Prefetto nel corso degli anni sono stati attribuiti una miriade di compiti, funzioni ed interventi, di micro e macro competenze disorganiche e disomogenee con l'unico comune denominatore di riassumere in un'unica figura istituzionale funzioni e compiti tra loro profondamente diversi;
    le competenze amministrative che le varie leggi hanno attribuito al Prefetto sono state in buona parte assorbite dai decreti legislativi che hanno trasferito funzioni già dello Stato alle Regioni ed alle autonomie locali;
    la figura del Prefetto ha un suo ruolo in una società in cui non si e compiuto o raggiunto un decentramento della pubblica amministrazione che definisca chiaramente la linea di demarcazione tra compiti e funzioni dell'amministrazione statale e compiti e funzioni dell'amministrazione locale;
    il Prefetto è in netta contrapposizione con le esigenze di decentramento dello Stato e con la sua evoluzione in Repubblica federale ciò nondimeno non ha perso le funzioni di longa manus del potere politico e amministrativo centrale essendo individuato come il referente-supervisore dell'amministrazione centrale dello Stato nella singola Provincia;
    al fine di raggiungere la completa autonomia amministrativa e per diminuire i costi della macchina pubblica è doveroso attribuire alle amministrazioni locali la pertinenza delle scelte strategiche tecniche e politiche di rilevanza locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in un'ottica di riorganizzazione dell'apparato periferico dello Stato e in un quadro coerente con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di procedere ad interventi strutturali ottimali degli ambiti territoriali con conseguenti ricadute sulla presenza dei prefetti sul territorio in parte ponendo allo studio la soppressione delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo ed i parallelo trasferimento ai questori territorialmente competenti delle funzioni attualmente esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico.
9/5520-B/11Consiglio, Caparini, Bitonci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
    le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali;
    le Comunità Montane sono enti spesso elefantiaci, i cui costi di gestione gravano sulle spalle della Regione, delegando le funzioni ai comuni e alle unioni dei comuni;
    la comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti;
    in ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane;
    la razionalizzazione dei costi delle istituzioni e dei costi della politica in generale non solo è urgente ma decisamente necessaria per tentare di recuperare quelle risorse utili per il rilancio economico del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni dirette, ai fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica, alla soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti, disciplinando l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
9/5520-B/12Pini, Caparini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2012, 100 milioni per il 2013 e di 200 milioni per ciascuna annualità dal 2014 al 2020. Il Fondo è, altresì, alimentato dalle somme rimborsate dagli enti locali beneficiari, nonché, per l'anno 2012, da ulteriori risorse previste ai successivi commi 4 e 5, pari a 558 milioni;
    il comma 5 dispone, in particolare che per il 2012 la dotazione del Fondo di rotazione sia incrementata di 498 milioni, da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assegnare una quota parte delle risorse non utilizzate entro il 2012 per accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27.
9/5520-B/13Rivolta, Bitonci.


   La Camera,
   in occasione della conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;
   premesso che:
    l'articolo 3 apporta una serie di modifiche alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
    in particolare modifica l'articolo 243-bis(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale), specificando una serie di condizioni per il ricorso alla procedura, con deliberazione consiliare, di riequilibrio finanziario pluriennale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere come condizione per l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, che l'Ente adotti, oltre alle misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio già previste nel testo in esame, anche la rinuncia ovvero la drastica riduzione al ricorso di consulenze esterne.
9/5520-B/14Meroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'obiettivo del decreto-legge è quello del contenimento dei costi della politica;
    tale provvedimento introduce un rafforzamento del controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali e meccanismi di risanamento per gli enti con gravi squilibri di bilancio mediante la modifica di numerose norme del Testo unico enti locali (TUEL);
    tale iniziativa del Governo viene accompagnata da un altro provvedimento che prevede la riduzione del numero delle province ed eliminazione dei rappresentanti direttamente eletti dai cittadini;
    tali provvedimenti vengono licenziati dal Governo senza una reale previsione dei vantaggi per i cittadini in quanto solo una volta chiusi i processi i risparmi potranno essere quantificati;
    nel frattempo, tuttavia, importanti presidi democratici sui territori saranno stati smantellati;
    esempio di quanto sopra è rappresentato dalla soppressione della Provincia di Imperia, provincia di confine la cui soppressione oltre a non arrecare considerevoli risparmi rimanendo inalterate la maggiori voci di spesa del bilancio provinciale, arrecherà anche un indebolimento dei presidi sul territorio, indispensabili per garantire sicurezza in una zona dove sono presenti traffici derivanti dall'essere zona di confine e dove sono presenti infiltrazioni della criminalità organizzata,

impegna il Governo

nell'attuazione dei provvedimenti di contenimento della spesa di valutare quelle iniziative che effettivamente producono significativi risparmi e non si traducono in maggiori costi per i cittadini e per le istituzioni chiamate a porre rimedio alle conseguenze delle soppressione dei presidi territoriali.
9/5520-B/15Volpi, Bonino.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi mesi sono stati numerosi i provvedimenti adottati dal Governo che, seppur finalizzati a rivedere gli elevati livelli di spesa della Pubblica Amministrazione, si sono concentrati principalmente sugli Enti locali, e sui Comuni in particolare, attraverso la finalizzazione di riduzioni di trasferimenti erariali che non hanno debitamente considerato gli enti più virtuosi;
    la difficile situazione degli enti locali è particolarmente grave anche e soprattutto alla luce del fatto che i Comuni devono far fronte anche difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno e che impone agli enti il raggiungimento di un obbiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;
    la applicazione del PSI ha negative ricadute anche e soprattutto sulle spese di investimento, rallentate in virtù del principio di competenza mista e che obbliga gli enti a posticipare tali spese, aggravando in tal senso la già complessa situazione economica delle PMI ed anzi rallentando il processo di rilancio economico da tempo paventato;
    dal 1o gennaio 2013, così come stabilito dal comma 1 dell'articolo 31 della Legge di Stabilità 2012, l'applicazione dei vincoli di finanza pubblica verrà allargata anche ai Comuni con una popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, così che gli stringenti vincoli del Patto verranno allargati anche a quegli enti di dimensioni inferiori e porranno un ulteriore freno allo sviluppo e agli investimenti all'interno delle amministrazioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a differire la data dell'entrata in vigore della norma, oggi prevista per il 10 gennaio 2013, per l'applicazione dei vincoli del Patto di Stabilità Interno per gli enti locali con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
9/5520-B/16Vanalli, Bitonci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca numerosi disposizioni che rivedono la vigente normativa in materia di finanza locale;
    la finanza degli enti locali, nel corso del 2012, è stata interessata da numerosi provvedimenti governativi, dall'anticipazione dell'entrata in vigore dell'IMU alla Tesoreria Unica, che hanno profondamente rivisto non solo la normativa di settore, ma che hanno anche e soprattutto rimodulato le risorse dei Comuni i quali, in ragione della generale diminuzione delle proprie disponibilità, in numerosi casi si sono visti costretti ad aumentare il livello di tassazione locale, così da compensare i minori trasferimenti erariali;
    l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 istituisce, a decorrere dal 1o gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, e prevede altresì a decorrere dal 2013, come il Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) e il Fondo Perequativo degli enti locali siano ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di 0,30 euro per metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni,

impegna il Governo

a posticipare, in ragione della grave situazione finanziaria dei Comuni e alla luce altresì delle difficoltà gestionali evidenziata già oggi dalla vigente normativa sulla TARES, l'entrata in vigore della norma.
9/5520-B/17Maggioni, Bitonci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali che presentino squilibri strutturali di bilancio qualora ricorrano eccezionali motivi di urgenza, agli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, possa essere concessa un'anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario;
    l'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), prevede una modifica all'articolo 222 del Testo Unico sugli Enti Locali e relativo alla concessioni di anticipazioni di tesoreria da parte dei tesorieri, elevando il limite oggi previsto, e pari a tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, a cinque dodicesimi, e per la durata massima di sei mesi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una durata massima di tre mesi del periodo per il quale i Comuni che si trovano nelle condizioni eccezionali di grave indisponibilità di cassa appositamente certificata godono dell'utilizzo di anticipazioni di tesoreria fino al limite massimo di cinque dodicesimi.
9/5520-B/18Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in più parti per modificare il Testo Unico degli Enti locali (TUEL);
    l'articolo 3, al comma 1, introduce, all'interno del TUEL, il nuovo articolo 243-bis che reca la disciplina generale relativa alla nuova procedura di riequilibrio finanziario finalizzata ad evitare la dichiarazione di dissesto e, al contempo, il nuovo articolo 243-ter, ove viene previsto il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, strumento finalizzato a risanare finanziariamente proprio quegli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario;
    in conseguenza delle modifiche apportate durante la discussione del provvedimento in Commissione, i soggetti legittimati ad attivare la procedura di riequilibrio finanziario sono le Province e i soli Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per i quali sussistano squilibri finanziari in grado di provocare il dissesto finanziario,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, rivedendone il contenuto al fine di permettere anche agli enti di minore dimensioni e che dovessero eventualmente attivare la procedura di riequilibrio finanziario, di accedere alle risorse del Fondo di rotazione.
9/5520-B/19Di Vizia, Bitonci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in più parti per modificare il Testo Unico degli Enti locali (TUEL);
    l'articolo 3, al comma 1, introduce, all'interno del TUEL, il nuovo articolo 243-ter il quale prevede l'istituzione del Fondo di rotazione finalizzato ad assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, strumento volto a risanare finanziariamente proprio quegli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario;
    in conseguenza delle modifiche apportate durante la discussione del provvedimento in Commissione, i Comuni legittimati ad attivare la procedura di riequilibrio finanziario sono soltanto quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
    nella fissazione dei criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente, è stato altresì fissato nell'ammontare di 200 euro per abitante per ciascun Comune e in 20 euro per abitanti a Province, il limite massimo dell'anticipazione medesima,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di rivedere tale limite di 200 euro, rimodulando lo stesso in ragione della dimensione dell'ente, ovvero della sua popolazione, anche in ragione del fatto che il Fondo è limitato ai soli Comuni con più di 20.000 abitanti, ovvero che l'utilizzo del medesimo potrebbe essere limitato ad un numero ristretto di Municipi.
9/5520-B/20Molgora.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali che presentino squilibri strutturali di bilancio – di cui all'articolo 243-bis e seguenti del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, introdotti dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto-legge – qualora ricorrano eccezionali motivi di urgenza, agli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, possa essere concessa un'anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario;
    nel caso di specie occorrerebbe effettuare una ricognizione dei comuni ammessi al beneficio di detto intervento straordinario, al fine di valutarne il debito storico, approfondendo gli effetti sulla fiscalità locale e i meccanismi di gestione, in previsione di evitare la lievitazione degli oneri complessivi a carico dello Stato,

impegna il Governo

a separare la gestione dello stesso dalla contabilità ordinaria, con l'obiettivo di garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini e l'equo trattamento dei creditori.
9/5520-B/21Goisis.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
    nell'intento del Governo, il provvedimento mira ad eliminare gli sprechi e le inefficienze dell'apparato degli enti territoriali intervenendo in materia di controlli di gestione finanziaria e contenimento della spesa pubblica;
    il decreto in realtà non contiene le auspicate riduzioni di spesa e risulta privo di incisive misure di contenimento dei costi amministrativi;
    sono necessarie forme di maggiore trasparenza nell'ambito delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni;
    in un'ottica di trasparenza, efficacia ed efficienza nell'attività dei pubblici uffici, nonché soprattutto di urgente contenimento dei costi e degli oneri amministrativi che gravano sulla finanza pubblica, finalità precipua perseguita dal presente provvedimento e dai provvedimenti collegati, precedenti e già approvati ovvero in corso di emanazione ed approvazione presso le Camere, appare opportuno prevedere anche la soppressione dei gravami inutili che sono ancora previsti in capo agli enti locali;
    tra questi ad esempio appare necessario intervenire sul contributo dei Comuni all'Albo dei segretari comunali;
    la norma di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge conteneva l'ennesima proroga dei contributi a carico degli enti locali per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,

impegna il Governo

nel complesso delle disposizioni dirette alla trasparenza e alla semplificazione dell'attività della pubblica amministrazione, a valutare l'opportunità di intraprendere ulteriori iniziative normative volte a prevedere la definitiva soppressione dei contributi dovuti dagli enti locali a favore dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dando così effettiva attuazione alla soppressione della suddetta Agenzia stabilita dal decreto legge n. 78 del 2010, disponendo in particolare che la carica di segretario comunale e provinciale possa essere svolta anche da avvocati e commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali.
9/5520-B/22Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
    con tale provvedimento d'urgenza il Governo ha inteso dare risposta alla forte indignazione dell'opinione pubblica, esasperata dai recenti scandali sull'utilizzo improprio delle risorse pubbliche;
    tuttavia si reputa questa risposta inadeguata e non congrua rispetto al complesso delle disposizioni introdotte che in realtà colpiscono, con una sorta di controriforma, il processo federalista introdotto dal precedente Governo con l'impianto delineato con la legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 ed i successivi decreti attuativi;
    quelli del contenimento dei costi e della razionalizzazione della spesa pubblica sono temi che negli ultimi tempi, con l'approfondirsi della crisi economica e sociale, sono a più riprese evocati in tutte le sedi istituzionali e sono particolarmente sentiti presso l'opinione pubblica;
    il presente decreto-legge, nella necessità di dover delineare un sistema di controllo di gestione contabile e finanziaria degli enti territoriali, si inserisce in un più complesso sistema di riforme strutturali dell'apparato statale, e non può non leggersi in combinato disposto con gli ultimi provvedimenti sulla revisione della spesa pubblica adottati dal Governo;
    nell'ottica infatti di una migliore organizzazione del sistema della pubblica amministrazione, si desidera sottolineare come, anche in questa sede, occorra agire soprattutto sul fronte della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, per un verso, e dell'ottimizzazione della produttività del lavoro e dell'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, per l'altro;
    la legge n. 15 del 2009, recante la cosiddetta «riforma Brunetta», ed i decreti legislativi attuativi della medesima, hanno dettato numerose nuove disposizioni aventi per obiettivo la lotta all'assenteismo, la riforma della dirigenza, la responsabilità disciplinare, la premialità, la trasparenza ed il controllo del lavoro pubblico;
    nella fattispecie, sono state oggetto di revisione normativa le prescrizioni in materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva di cui al testo unico sul pubblico impiego, decreto legislativo n. 165 del 2001;
    nel comparto pubblico gli esuberi di personale sono gestiti secondo una peculiare procedura che pone in capo alle amministrazioni interessate l'obbligo di informare preventivamente le organizzazioni sindacali, con una comunicazione che contenga le ragioni che determinano la situazione di eccedenza, i motivi tecnici ed organizzativi che impediscono di adottare misure di riassorbimento entro la medesima amministrazione, le caratteristiche quantitative e professionali del personale in esubero e di quello normalmente impiegato;
    il compito di ricollocare il personale eccedente presso altre amministrazioni è affidato sia alla contrattazione decentrata, ossia agli accordi gestionali stipulati al termine delle procedure di mobilità, sia alla contrattazione nazionale di comparto, ma la procedura di mobilità collettiva si applica solo qualora l'eccedenza riguardi un numero di almeno dieci dipendenti, mentre per eccedenze inferiori alle dieci unità si applica direttamente il collocamento in disponibilità dei dipendenti in sovrannumero, con un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale;
    la novella significativa apportata dalla «riforma Brunetta» alla predetta procedura è la previsione di una responsabilità per danno erariale in capo al dirigente responsabile in caso di mancata individuazione delle eccedenze delle unità di personale;
    in forza delle citate disposizioni, una volta rilevati i dati delle eccedenze di personale, ripartiti per Regione, si dovrebbe conseguentemente accertare quante procedure per danno erariale siano state avviate;
    risulta in corso una attività di monitoraggio del fenomeno delle eccedenze di personale pubblico a seguito degli interventi normativi di potenziamento dello strumento della mobilità inseriti nelle ultime manovre finanziarie, potenziamento che si rende oggi ancora più necessario per ragioni di economicità ed efficienza, di razionale utilizzo delle risorse pubbliche, di ottimizzazione della distribuzione delle stesse, anche come possibile conseguenza degli interventi di riduzione degli assetti organizzativi,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie ulteriori iniziative per dare completa ed effettiva attuazione alle disposizioni normative previste dalla cosiddetto «riforma Brunetta» e disporre dunque la mobilità del personale riscontrato in esubero presso le amministrazioni pubbliche, in particolare in riferimento alle dotazioni degli enti locali, affinché si possa dare concreta soluzione all'anomalia determinata dal carico sulla finanza pubblica del pagamento delle indennità del personale pubblico in soprannumero, posto che tali unità di personale non costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale.
9/5520-B/23Laura Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
    nell'intento del Governo, il provvedimento mira ad eliminare gli sprechi e le inefficienze dell'apparato degli enti territoriali intervenendo in materia di controlli di gestione finanziaria e contenimento della spesa pubblica;
    pur ritenendo apprezzabili sotto questo punto di vista le misure introdotte, appare tuttavia, un grave errore che il Governo, ricorrendo alla decretazione d'urgenza, voglia assecondare, nelle sedi istituzionali, le istanze di un'opinione pubblica esacerbata e indignata dai recenti scandali, promuovendo misure che stravolgono l'impianto complessivo della Costituzione;
    pur essendo state riformulate e corrette le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, nel corso dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni di merito I e V, si delinea tuttavia un'indebita interferenza sull'autonomia regionale che incide negativamente sul principio di buona collaborazione tra Stato e Regioni;
    tali disposizioni, infatti, pur intervenendo in materia propria degli statuti e delle leggi statutarie regionali e dei regolamenti interni dei consigli regionali, prevedono comunque che siano le Regioni ad adeguare la propria normativa ai precetti posti dalla legge statale, disponendo la sostituzione della fonte statale a quella regionale, anche di rango statutario, e la disapplicazione di quest'ultima, al di fuori dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, come disciplinato dall'articolo 120 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte ai Titoli I e II e a verificare la congruità degli strumenti normativi introdotti, assumendo le opportune iniziative normative volte ad assicurare il regolare rispetto del sistema delle fonti del diritto.
9/5520-B/24Munerato, Bitonci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in più parti per modificare il Testo Unico degli Enti locali (TUEL);
    l'articolo 3, al comma 1, introduce, all'interno del TUEL, il nuovo articolo 243-bis che reca la disciplina generale relativa alla nuova procedura di riequilibrio finanziario finalizzata ad evitare la dichiarazione di dissesto e, al contempo, il nuovo articolo 243-ter, ove viene previsto il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, strumento finalizzato a risanare finanziariamente proprio quegli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario;
    a seguito delle recenti disposizioni che hanno ridotto drasticamente le risorse a favore degli enti locali, e in virtù anche della difficile situazione economico-finanziaria e che costringe i medesimi enti a drastiche riduzioni, è presumibile che il numero degli enti, così come, peraltro, confermato anche dal crescente numero di Comuni che hanno sforato il Patto di Stabilità nel corso del 2011, richiederanno l'accesso alle risorse del Fondo sarà crescente,

impegna il Governo

a prevedere che l'accesso del Fondo sia escluso agli enti che negli ultimi dieci anni hanno deliberato lo scioglimento dei Consigli comunali per fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso.
9/5520-B/25Fogliato, Bitonci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
    il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», cosiddetto Fondo «Letta», istituito con la finanziaria del 2010, e che prende il nome dall'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, è destinato al finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti la cui superficie è contigua al confine delle regioni a statuto speciale, individuati per macroarea, per un totale di 99 comuni del Nord;
    la finalità del fondo è riconducibile all'esigenza di realizzare progetti in grado di valorizzare il territorio ed al contempo di migliorare le condizioni di vita delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale;
    i «comuni di confine» sono quelle decine di realtà urbane periferiche ulteriormente impoverite da una convivenza ravvicinata con le ricche regioni e province a statuto speciale;
    la situazione degli enti locali è particolarmente difficile soprattutto in virtù del fatto che i Comuni devono far fronte anche alle difficoltà relative al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità interno che impone agli enti il raggiungimento di un obiettivo di saldo finanziario prefissato;
    i comuni beneficiari del Fondo «Letta» a causa del vincolo con il rispetto del patto di stabilità interno rischiano di non poter spendere le somme loro destinate in quanto le regole sui flussi finanziari impedirebbero di realizzare le opere seppur con risorse disponibili in cassa del comune,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di assumere provvedimenti necessari a consentire ai comuni, confinanti con Regioni e Province a Statuto Speciale, di attivare le opere finanziate con le risorse del Fondo «Letta», attraverso l'esclusione delle relative voci dal calcolo del saldo finanziario necessario alla definizione degli obbiettivi previsti dal Patto di stabilità interno, alla stregua delle entrate e delle relative spese (in conto corrente o in conto capitale) provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea.
9/5520-B/26Caparini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, mira ad introdurre misure dirette al contenimento delle spese delle Regioni e degli enti locali, secondo un metodo finalizzato a far concorrere anche le autonomie territoriali alle politiche di risparmio adottate a livello nazionale;
    ai già drammatici livelli di disoccupazione che stanno depauperando il reddito delle famiglie, si aggiungono le disastrose condizioni di cassa di molti enti locali che, a seguito dei continui tagli adottati nei loro confronti, sono sull'orlo del dissesto finanziario;
    gli squilibri strutturali di bilancio che hanno determinato situazioni di crisi di molti enti locali, oltre che comprometterne la stessa sopravvivenza, rischiano di avere ricadute ancora più pesanti sui cittadini, cui non verrebbe più garantita l'erogazione dei servizi essenziali e, di conseguenza, di sfociare in tensioni sociali difficilmente governabili,

impegna il Governo

a fronte delle diffuse ed oggettive difficoltà in cui versano gli amministratori e le comunità locali, a considerare con ogni opportuna attenzione lo stato dei bilanci comunali e della finanza locale in ordine alle previste ulteriori riduzioni di erogazioni imposte dagli ultimi provvedimenti di contenimento della spesa pubblica e a valutare l'opportunità di garantire le risorse necessarie per consentire agli enti territoriali di sopravvivere istituzionalmente e di assicurare ai propri cittadini i servizi essenziali che rientrano nei loro compiti e doveri istituzionali.
9/5520-B/27Callegari.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame interviene in materia di finanza e funzionamento degli enti locali;
    il provvedimento prevede il riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza;
    i suddetti lavori pubblici sono previsti per il verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, accertata la necessità di rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
    molti enti locali si trovano nell'impossibilità di provvedere anche al recupero di beni architettonici e storici presenti nel loro territorio in situazioni di degrado per mancanza di risorse o per l'impossibilità di utilizzare le somme che pure sono nella loro disponibilità di bilancio a causa dei limiti imposti dal patto di stabilità interno,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in successivi provvedimenti legislativi, di prevedere che nei lavori pubblici di somma urgenza siano inclusi anche gli interventi di ripristino di beni storici ed architettonici di proprietà dei Comuni che richiedano manutenzioni di recupero e che le relative spese, effettuate direttamente dagli stessi Comuni nell'esercizio finanziario in cui viene constatata la necessità dell'intervento, o nei tre esercizi successivi, siano escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.
9/5520-B/28Pastore.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
    l'articolo 8 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di patto di stabilità interno;
    gli interventi del Governo che si sono susseguiti sul sistema delle autonomie stanno riducendo fortemente la possibilità per le Regioni e gli enti locali di esercitare le proprie funzioni istituzionali;
    con la manovra estiva e gli ultimi provvedimenti sulla spending review, oltre che con i vincoli del Patto di stabilità, si è stabilito un ulteriore concorso delle Regioni, delle Province e dei Comuni agli obiettivi di finanza pubblica, sottraendo alle diverse realtà territoriali, ivi comprese le autonomie speciali, più di 5 miliardi di euro per il triennio 2012-2014;
    i vincoli sulla capacità di spesa riguardano anche i Comuni cosiddetti virtuosi, che non possono spendere le risorse disponibili non solo per le funzioni fondamentali, ma anche per le situazioni di emergenza, senza poter nemmeno pensare di stimolare in qualche modo lo sviluppo economico e favorire l'occupazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire nei prossimi provvedimenti utili, disposizioni volte ad attenuare il rigore del Patto di stabilità, consentendo adeguati spazi di spesa finalizzata, al fine di evitare il blocco di tutte le funzioni degli enti locali.
9/5520-B/29Bonino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
    il decreto-legge, attraverso l'introduzione del nuovo articolo 243-ter del Testo Unico degli enti locali, istituisce il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, stabilendo da parte dello Stato delle anticipazioni a valere sul Fondo di rotazione per gli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario;
    il provvedimento prevede inoltre che con decreto dei Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che peraltro, stando al testo della norma non modificato su questo punto, doveva essere emanato entro il 30 novembre 2012, siano stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuita a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione in un periodo massimo di 10 anni;
    i criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i Comuni e in euro 20 per abitante per le Province o per le Città metropolitane e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere conto dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extra tributarie e della riduzione delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
    ad oggi i Comuni di minori dimensioni sono anche quelli con maggiori difficoltà finanziarie e che comunque anch'essi devono garantire i servizi pubblici e provvedere alle necessità delle proprie comunità, oltre che ad eventi spesso emergenziali,

impegna il Governo

a valutare, nella redazione del decreto ministeriale citato in premessa, il parametro delle dimensioni dell'ente locale e a considerare l'opportunità di assumere ogni iniziativa per considerare prioritari i piccoli Comuni nella determinazione degli importi dell'anticipazione attribuibile agli enti locali.
9/5520-B/30Togni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto interviene in materia di finanza e funzionamento degli enti locali;
    l'imposta municipale propria costituisce importante fonte di finanziamento dei comuni; il Governo Monti ne ha stravolto il contenuto rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale; con il decreto-legge 201/2011, infatti, ne è stata anticipata l'applicazione al 2012, assoggettando anche gli immobili adibiti ad abitazione principale; ne è derivata quindi una sorta di imposta patrimoniale che ha colpito anche i piccoli proprietari, con una base imponibile incrementata rispetto alla normativa ICI, grazie all'introduzione di pesanti moltiplicatori delle rendite;
    la normativa ICI dava la possibilità ai Comuni, con apposita norma regolamentare o deliberazione, di assimilare ad abitazioni principali, con conseguente applicazione dei relativi benefici, gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale; tale possibilità non è stata prevista dalla disciplina IMU,

impegna il Governo

a valutare la modifica della disciplina IMU, prevedendo che i Comuni possano, con propria norma regolamentare o deliberazione, assimilare ad abitazioni principali, con conseguente applicazione dei relativi benefici, gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale.
9/5520-B/31Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    alcuni dei più recenti provvedimenti stabiliti dal Governo hanno stabilizzato l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sul gasolio deciso a suo tempo al fine di sostenere e finanziare le aree colpite da eventi calamitosi, e tale pratica è nel corso del tempo divenuta sempre più frequente, in ragione del fatto che, come nella fattispecie, il carattere di temporaneità ed eccezionalità viene meno, ed anzi, lo stesso veniva utilizzato dall'erario per fare cassa, così che ancora oggi i cittadini pagano sui carburanti le accise stabilite anni fa eventi come, ad esempio, la guerra in Abissinia del 1935;
    la scelta di stabilizzare l'aumento temporaneo delle accise sui carburanti ha effetti recessivi sulla economia del settore dei trasporti e dell'intera economia nazionale, tanto più in un momento di grave crisi economica come quella attuale,

impegna il Governo

a prevedere che eventuali e future deliberazioni riguardanti l'aumento delle accise sui carburanti abbiano carattere temporaneo, e stabilendo altresì allo stesso tempo un ragionevole lasso di tempo entro cui effettuare la loro riduzione.
9/5520-B/32Forcolin.


   La Camera,
   premesso che:
    i danni causati dal sisma emiliano-romagnolo del maggio 2012, e che hanno interessato la zona compresa tra le province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Parma, Padova e Rovigo, sono stati estremamente rilevanti, e non hanno risparmiato nemmeno gli ospedali localizzati nell'area, alcuni dei quali resi inagibili ed ancora oggi parzialmente inutilizzabili;
    a seguito della dichiarazione dello stato di calamità, sono state messe a disposizione delle prime risorse economiche per affrontare l'urgenza del disastro ed è stato altresì istituito un apposito Fondo per le misure di emergenza, ma che, ancora oggi, così come riferito dalle delle opportune verifiche eseguite dagli organi competenti, numerosi edifici, tra cui immobili con finalità di primo soccorso, come gli ospedali sono ad oggi parzialmente o completamente inagibili,

impegna il Governo

a prevedere come, in ragione della gravità della situazione dei territori colpiti dal terremoto emiliano, le eventuali disponibilità di risorse stanziate in provvedimenti normativi a favore di interventi strutturali siano assegnate prioritariamente ad interventi strutturali per la messa in sicurezza di edifici colpiti da eventi catastrofici.
9/5520-B/33Polledri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
    la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
    l'articolo 3, comma 1, lettera c), introduce una modifica all'articolo 148 del Testo unico sugli Enti Locali, stabilendo come il Ministero dell'economia e delle finanze possa attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali qualora questi presentino situazioni di squilibrio finanziario riferibili a predeterminati indicatori;
    in numerosi enti locali, e nei Comuni in particolar modo, negli ultimi anni si sono verificati numerosi e ripetuti casi legati allo sforamento, da parte delle amministrazioni locali, del limite massimo del fondo incentivante per la produttività, ovvero anomalie nella gestione del sistema di compensazione incentivante da corrispondere al personale addetto, con conseguente maggior esborso di denaro pubblico a carico dell'amministrazione comunale,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volta a comprendere anche il maggior esborso di denaro per la gestione del sistema di compensazione incentivante da corrispondere al personale addetto tra le situazioni di squilibrio finanziario in base al quale vengono attivate verifiche sulla regolarità della gestione amministrativa-contabile dell'ente.
9/5520-B/34Bitonci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
    l'articolo 3 introduce, all'interno del TUEL, il nuovo articolo 243-ter il quale prevede l'istituzione del Fondo di rotazione finalizzato ad assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, strumento volto a risanare finanziariamente proprio quegli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario;
    nella fissazione dei criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente, è stato altresì fissato nell'ammontare di 300 euro per abitante per ciascun Comune e in 20 euro per abitanti a Province, il limite massimo dell'anticipazione medesima,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rimodulare l'ammontare oggi previsto di 300 euro per abitante, utilizzando in luogo di questo, un criterio che, dopo aver suddiviso in classi omogenee per dimensione gli enti locali, definisca un ammontare massimo, differenziato per ogni fascia ed inversamente proporzionale alla popolazione dell'ente locale, così da impedire che le risorse del Fondo vengano utilizzate solo dai Comuni di dimensioni maggiori.
9/5520-B/35Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
    l'articolo 16, comma 31, della legge n. 148 del 2011, prevede che dal 2013, in aggiunta agli enti che oggi hanno una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, anche i Comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti siano assoggettati ai vincoli del Patto di stabilità interno, con conseguenti difficoltà da parte dei medesimi enti, sia dal punto di vista amministrativo, che soprattutto dal punto di vista finanziario;
    il Patto di stabilità, infatti, per come oggi è determinato, impone una serie di adempimenti ai quali gli enti di minori dimensioni faticosamente potranno far fronte, sia per le conseguenze finanziarie che questo comporterà sulla gestione economica e finanziaria dell'ente, sia perché una corretta ed attenta programmazione finanziaria dei pagamenti comporta necessariamente, da parte del personale dipendente, delle professionalità e delle conoscenze più approfondite,

impegna il Governo

a consentire, attraverso ulteriori iniziative normative, ai Comuni con una popolazione tra 1.000 e 3.000 abitanti una deroga di un anno per l'entrata in vigore del Patto di stabilità.
9/5520-B/36Crosio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
    è stato recentemente emanato un Decreto ministeriale riguardante le modalità e le procedure per l'applicazione dell'esenzione dell'IMU per le unità immobiliari destinate allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali e che stabilisce alcuni parametri per definire tali attività come attività didattiche e quindi paritarie, tra i quali quello secondo il quale le medesime attività, per godere della completa esenzione dall'assoggettamento dell'imposta, dovrebbero essere svolte a «titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso»;
    numerose scuole paritarie saranno nella oggettiva impossibilità di ottemperare ai parametri così come stabiliti al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento dell'IMU,

impegna il Governo

a prevedere da subito una revisione della norma in oggetto, rivedendo i parametri oggi previsti per l'esenzione dal pagamento dell'imposta, così da consentire la continuità nella offerta formativa oggi garantita dalle scuole paritarie.
9/5520-B/37Cavallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
    l'articolo 13 del decreto-legge 201/2011 prevede l'applicazione della imposta municipale propria anche agli immobili censiti come abitazione principale, intendo con questa l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
    la tassazione IMU avrà pesanti e negative ripercussioni per i cittadini in quanto la prima abitazione rappresenta per milioni di italiani il bene primario del risparmio e che alla medesima unità abitativa, solitamente, sono connesse più unità pertinenziali;
    per unità pertinenziali, il provvedimento intende quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, e considerando e stesse nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,

impegna il Governo

a stabilire, attraverso ulteriori iniziative normative, che tutte le unità pertinenziali iscritte in catasto, e fino ad un massimo di tre unità, possano considerate unitamente all'unità ad uso abitativo.
9/5520-B/38Paolini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
    la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
    l'articolo 3 del provvedimento novella l'articolo 109 del TUEL (Testo Unico Enti Locali), stabilendo come l'incarico di responsabile del servizio finanziario possa essere revocato solo in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate e disposta con ordinanza del legale rappresentante dell'ente, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad integrare l'attuale normativa al fine di introdurre la revoca degli incarichi dirigenziali in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate, disposta con ordinanza del legale rappresentante dell'ente, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti e previo parere motivato e circostanziato del segretario comunale.
9/5520-B/39Negro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
    a razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
    l'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), prevede una modifica all'articolo 222 del testo unico sugli enti locali e relativo alla concessioni di anticipazioni di tesoreria da parte dei tesorieri, elevando il limite oggi previsto, pari a tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, a cinque dodicesimi, e per la durata massima di sei mesi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma citata al fine di rimodulare il limite massimo per l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria oggi stabilito, fissandolo a quattro dodicesimi per una durata di tre mesi ed aumentando, laddove necessario, tale valore a cinque dodicesimi per ulteriori tre mesi.
9/5520-B/40Buonanno.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
    la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
    l'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), prevede una modifica all'articolo 222 del testo unico sugli enti locali e relativo alla concessioni di anticipazioni di tesoreria da parte dei tesorieri, elevando il limite oggi previsto, pari a tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, a cinque dodicesimi, e per la durata massima di sei mesi;
    il medesimo articolo introduce altresì il divieto di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie e di impegnare altresì tali risorse per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte ad estendere, per gli enti locali definiti non virtuosi, il divieto di impegno di tali maggiori risorse anche alle spese per studi ed incarichi di consulenza conferita a pubblici dipendenti.
9/5520-B/41Montagnoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
    la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame introduce nel TUEL una serie di disposizioni aggiuntive all'attuale ordinamento disciplinando una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto;
    l'attuale norma stabilisce come il ripristino dell'equilibrio strutturale di bilancio, il ripiano del disavanzo di amministrazione e di eventuali debiti fuori bilancio avvengano entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano,

impegna il Governo

ad introdurre sanzioni proporzionali all'importo utilizzato dagli enti locali per il riequilibrio finanziario, qualora essi, al termine del periodo massimo di 10 anni, non abbiano ancora ultimato il medesimo piano di riequilibrio finanziario.
9/5520-B/42Gidoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
    la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
    il provvedimento introduce nel Testo degli Enti locali un nuovo articolo 243-quinquies, che reca una nuova e specifica disciplina e che prevede, per gli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso, la facoltà di richiedere una anticipazione di cassa, nel limite massimo di 200 euro per abitante;
    l'anticipazione è stabilita attraverso un decreto interministeriale ed opera nei limiti di 20 milioni di euro annui, fissando altresì le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni,

impegna il Governo

ad introdurre sanzioni proporzionali all'importo utilizzato dagli enti locali per il riequilibrio finanziario, qualora essi, al termine del periodo massimo di 10 anni, non abbiano ancora ultimato la restituzione dell'anticipazione.
9/5520-B/43Lanzarin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
    la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
    è stato previsto, al fine di valutare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali, un apposito monitoraggio sul Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali, introdotto dal medesimo provvedimento in esame, e che prevede come i Ministri competenti siano tenuti a proporre annualmente gli eventuali interventi correttivi necessari,

impegna il Governo

a prevedere come, all'interno del monitoraggio sul Fondo, i Ministri competenti evidenzino analiticamente le modalità di utilizzo delle risorse utilizzate dall'ente locale a valere sul Fondo, prevedendo altresì, qualora queste non coincidano con le finalità istitutive dello stesso, apposite sanzioni a carico degli enti locali.
9/5520-B/44Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
    la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
    a partire dal 2013, anche i comuni con una popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti dovranno attenersi ai vincoli del patto di stabilità interno, così che, di fatto, dal prossimo esercizio l'intero comparto delle autonomie locali dovrà concorrere al risanamento dei vincoli di finanza pubblica;
    nel corso dell'analisi del provvedimento, sono state apportate alcune rilevanti modifiche allo stesso, tra le quali la novella che consente alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di chiedere una anticipazione di cassa, di importo non superiore a 50 milioni di euro nel 2012,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, come le risorse stanziate rientrino nel computo dei vincoli del patto di stabilita interno delle Regioni che godono di tale anticipazione.
9/5520-B/45Desiderati.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
    il comma 6-bis dell'articolo 9 prevede che entro febbraio 2013 si provveda alla verifica del gettito IMU dell'anno 2012 e che, in base alla suddetta, verifica, si provveda all'eventuale, conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo stato e i comuni;
    attraverso una novella, si è altresì precisato come tale regolazione avviene nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali,

impegna il Governo

a precisare altresì come, qualora le dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio non fossero sufficienti a garantire la corretta compensazione IMU 2012 a favore di tutti gli enti locali, ovvero si creassero per alcuni enti delle evidenti situazioni di insufficienza di risorse, lo Stato, con risorse proprie ed entro il 30 aprile 2013, provveda ad integrare le risorse mancanti.
9/5520-B/46Fabi.


   La Camera,
   premesso che:
    sono ancora rilevanti i danni causati dal sisma emiliano-romagnolo dello scorso maggio, che ha interessato la zona compresa tra le province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Parma, Padova e Rovigo causando decine di morti e pesanti danni alle strutture e agli edifici, sia pubblici, sia privati, intendendo con questi sia edifici adibiti ad abitazione che aziende ed imprese, molte delle quali impossibilitate oggi a riprendere la loro attività economica;
    i negativi effetti derivanti dal terremoto si sommano ad una generale crisi economica caratterizzata da un crescente livello di disoccupazione che interessa anche l'area compresa tra l'Emilia Romagna, la Lombardia ed il Veneto;
    a seguito della dichiarazione dello stato di calamità, sono state messe a disposizione risorse economiche necessarie per affrontare l'urgenza del disastro attraverso l'istituzione di un Fondo per le misure di emergenza, ma, ancora oggi, così come riferito dalle delle opportune verifiche eseguite dagli organi competenti, numerosi edifici ed aziende sono parzialmente o completamente inagibili;
    è fondamentale consentire anche alle imprese e alle famiglie che vivono nell'area del territorio colpito dagli eventi sismici finalizzare interventi di aiuto per uno sviluppo sostenibile e duraturo nel corso del tempo delle aree colpite dal terremoto,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una nuova proroga dei termini di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativo alla sospensione dei termini amministrativi, contributivi previdenziali ed assistenziali a causa delle enormi difficoltà connesse alla ricostruzione delle zone sismiche, avviando al contempo un mirato programma di sostegno per interventi di adeguamento antisismico per le unità immobiliari destinate alle attività economico-produttive del territorio emiliano.
9/5520-B/47Fava.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 1, lettera m), obbliga, se pur indirettamente, a pena della decurtazione dei trasferimenti erariali, le Regioni all'introduzione del sistema contributivo per l'erogazione dei cosiddetti vitalizi ai componenti dei loro organi; si tratta, tra l'altro, di una disposizione reiterata, in quanto già contenuta in un decreto-legge del precedente Governo, ma inattuata;
    in generale, l'impianto della suddetta lettera suscita più di una perplessità; ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo le disposizioni, nel loro insieme, configurano un'anomalia ordinamentale, anche venata di irragionevolezza, creano una congerie disomogenea di fattispecie, diverse tra regione e regione, pur tutte legittime e rispettose di quanto ivi disposto;
    a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge le regioni potranno erogare vitalizi solo a coloro che hanno già maturato, alla medesima data, due requisiti: abbiano compiuto 66 anni e ne abbiano maturati almeno dieci, anche non continuativi, nelle cariche di presidente regione, consigliere o assessore regionale;
    al contempo, il testo prevede che tale erogazione, per così dire, «condizionata» dei vitalizi abbia efficacia solo fino a quando le regioni non introducano disposizioni proprie e, a parte l'obbligo di introduzione del sistema contributivo, non vi sono altri requisiti da rispettare, dal che discende che esse potranno disporre in ordine all'erogazione anche con altre e diverse condizioni o modalità;
    il testo dispone che le suddette disposizioni non si applichino alle regioni che abbiano già provveduto a regolare i vitalizi abolendoli – a tale proposito occorre ricordare che l'abolizione dei vitalizi, ove introdotta, riguarda le consiliature a venire, si crea dunque, per queste regioni, una sorta di salvifico «buco» normativo, che le esclude dalle norme temporanee introdotte dal divieto, in quanto sembrerebbe che esse possano erogare vitalizi secondo la «vecchia» disciplina, fino all'entrata in vigore, con le nuove elezioni, della disposizione che li ha abrogati;
    da ultimo, il firmatario assume la suddetta disciplina quale segno della debolezza con la quale il Governo ha affrontato la materia, ben potendo incidere con maggior decisione, o almeno con omogeneità, a fronte soprattutto del pessimo stato dei conti pubblici e dei sacrifici richiesti ai lavoratori, nei confronti dei quali la permanenza di odiosi privilegi «politici» risulta oltraggiosa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di:
    adottare, per quanto di sua competenza, le iniziative, anche legislative, atte ad introdurre principi omogenei nella materia dei vitalizi, cui le Regioni dovranno conformarsi, con specifici requisiti per l'ottenimento del vitalizio, in armonia con il sistema contributivo e l'età pensionabile vigenti nel nostro ordinamento;
    introdurre, altresì, i principi di adattamento o riconversione dei trattamenti vitalizi in corso di erogazione.
9/5520-B/48Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q) è stata in parte modificata e ora dispone che nei contratti di servizio stipulati tra gli enti locali e le società da essi controllate, escluse quelle quotate, siano introdotte specifiche clausole volte a prevedere la riduzione delle spese di personale, evidentemente finalizzata alla riduzione delle spese per il rientro da eventuali squilibri finanziari;
    il testo del decreto-legge, sia nella versione originaria che in quella approvata dalla Camera dei deputati, prevedeva che la suddetta disposizione si applicasse alle società partecipate dagli enti locali;
    ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo, tale modifica restringe l'ambito di applicazione della norma, la condizione del ”controllo” non appare sufficientemente definita, potendo ben sussistere una partecipazione che arrivi fino al controllo;
    è acclarato che la giurisprudenza consideri equivalente il caso delle società partecipate dalle controllate, in ordine ai poteri di controllo dell'ente locale, e ciò sembrerebbe avallare la considerazione avanzata dal firmatario;
    il controllo, in assenza di specifica definizione civilistica, nel caso delle amministrazioni pubbliche si configura anche come fattispecie del controllo «analogo» questione che vieppiù inficia la certezza della norma,

impegna il Governo

a valutare, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, gli effetti applicativi della normativa richiamata, al fine di adottare le iniziative, anche legislative, finalizzate al ripristino della norma originaria.
9/5520-B/49Favia, Borghesi, Mura.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati e modificato nel corso dell'esame al Senato, contiene una serie di misure per il controllo dell'attività amministrativa degli enti locali, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione della filiera della finanza pubblica locale, a partire dall'amministrazione statale fino a quella periferica, al fine di individuare una comunanza di obiettivi, di procedure e di sistemi di controllo in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi anche attraverso un sistema di carattere sanzionatorio;
    con specifico riferimento alle disposizioni sanzionatorie, l'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5) del provvedimento, stabilisce che per i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011;
    il beneficio della suesposta norma è pertanto finalizzato a sostenere i suddetti enti locali, impegnati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e gli interventi di ricostruzione e la messa in sicurezza dei territori danneggiati;
    nei mesi di febbraio e marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011, un altrettanto eccezionale evento calamitoso ha colpito numerose aree territoriali dei comuni della provincia di Messina, causando decine di vittime e numerosi feriti, nonché la devastazione dei territori, a seguito di un'alluvione la cui gravità e intensità è stata tale da richiedere lo stato di emergenza ambientale;
    sono tuttora in corso importanti e decisive opere infrastrutturali nelle suesposte aree alluvionate del messinese, inserite all'interno di un più ampio processo di ricostruzione, nonché una serie interventi per la messa in sicurezza del territorio con l'auspicio di prevedere in tempi prossimi una ripresa del tessuto economico e sociale dei suddetti comuni interessati, i cui effetti negativi hanno provocato inoltre, ingenti danni di natura economica e finanziaria;
    nell'ambito delle suesposte disposizioni, previste nei riguardi dei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto interessati dall'emergenza sismica, che stabiliscono l'esclusione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità per il 2011, a cui si aggiungono ulteriori interventi di agevolazioni finanziarie, volti a sostenere i territori investiti dal sisma, come quelli indicati dall'articolo 11, comma 3-quater occorre pertanto introdurre una serie disposizioni del tutto similari e coerenti con quanto riportato, a favore dei comuni del messinese colpiti da un'altrettanta emergenza ambientale,

impegna il Governo:

   a prevedere per i comuni della provincia di Messina interessati dagli eventi alluvionali dei mesi di febbraio e marzo 2011 e del giorno 22 novembre 2011, l'esclusione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2011, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5) del provvedimento in esame;
   a prevedere altresì, l'introduzione di un credito d'imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione dei territori colpiti sulla base dei danni effettivamente verificatesi per la ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione del 2011 in provincia di Messina, in altrettanto coerenza con quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3-quater del medesimo provvedimento d'urgenza.
9/5520-B/50Garofalo.